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	<title>Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla denegata nozione di ente pubblico di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. (e del suo Fondo Investimenti per la valorizzazione) ai fini della compensatio obliqua nel giudizio contabile per responsabilità amministrativa.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-denegata-nozione-di-ente-pubblico-di-cassa-depositi-e-prestiti-s-p-a-e-del-suo-fondo-investimenti-per-la-valorizzazione-ai-fini-della-compensatio-obliqua-nel-giudizio-contabile-per-responsabi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 11:37:53 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-denegata-nozione-di-ente-pubblico-di-cassa-depositi-e-prestiti-s-p-a-e-del-suo-fondo-investimenti-per-la-valorizzazione-ai-fini-della-compensatio-obliqua-nel-giudizio-contabile-per-responsabi/">Sulla denegata nozione di ente pubblico di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. (e del suo Fondo Investimenti per la valorizzazione) ai fini della compensatio obliqua nel giudizio contabile per responsabilità amministrativa.</a></p>
<p>&#8211; Responsabilità amministrativo-contabile – “Compensatio obliqua” con vantaggi ad altra amministrazione &#8211; Art.1, co.1-bis l. n.20 del 1994 – Danno erariale &#8211; Presupposto – Natura pubblica del soggetto avvantaggiato – Società a partecipazione pubblica maggioritaria non concessionaria e non in house – Non riconducibile a nozione di P.A. – Fattispecie (Fondo</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-denegata-nozione-di-ente-pubblico-di-cassa-depositi-e-prestiti-s-p-a-e-del-suo-fondo-investimenti-per-la-valorizzazione-ai-fini-della-compensatio-obliqua-nel-giudizio-contabile-per-responsabi/">Sulla denegata nozione di ente pubblico di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. (e del suo Fondo Investimenti per la valorizzazione) ai fini della compensatio obliqua nel giudizio contabile per responsabilità amministrativa.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Responsabilità amministrativo-contabile – “<em>Compensatio obliqua</em>” con vantaggi ad altra amministrazione &#8211; Art.1, co.1-<em>bis</em> l. n.20 del 1994 – Danno erariale &#8211; Presupposto – Natura pubblica del soggetto avvantaggiato – Società a partecipazione pubblica maggioritaria non concessionaria e non <em>in house</em> – Non riconducibile a nozione di P.A. – Fattispecie (Fondo Investimenti per la Valorizzazione di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.) – Esclusa la <em>compensatio</em>.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Ente pubblico – Nozione e individuazione – In assenza di dato normativo attributivo della qualifica &#8211; Elementi valutabili: a) genetico; b) organizzativo; c) dell’attività; d) dello scopo – Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e suo Fondo investimenti per la valorizzazione – Esclusione della natura di ente pubblico &#8211; Ai fini giuscontabili per responsabilità amministrativa o per “<em>compensatio obliqua</em>” – Ragioni – Settoriale attribuzione della qualifica di “organismo di diritto pubblico” – Del medesimo soggetto CDP s.p.a. – Ma solo ai fini delle gare e contratti – Sussiste.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">&#8211; In caso di “<em>compensatio obliqua</em>” con i vantaggi percepiti da altra amministrazione ex art.1, co.1-<em>bis</em> l. n.20 del 1994 il danno erariale patito da una P.A. può essere escluso purchè abbia natura pubblica il soggetto avvantaggiato: tale natura va esclusa per una società a partecipazione pubblica solo maggioritaria, non concessionaria, né <em>in house</em> (fattispecie relativa ad acquisto di immobile di una ASL, a prezzo asseritamente sottostimato, da parte del Fondo Investimenti per la Valorizzazione di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.).</li>
<li style="text-align: justify;">Qualora manchi un dato normativo testuale che attribuisca ad un soggetto la qualifica di ente pubblico, occorre far ricorso agli elementi che tradizionalmente vengono in rilievo nell’elaborazione della nozione di ente pubblico e che valorizzano i seguenti momenti:<em> a) </em>genetico<em>; b)</em> organizzativo; <em>c)</em> dell’attività; <em>d)</em> dello scopo. Va dunque esclusa, sulla base di tali parametri, la natura di ente pubblico in capo alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. ed al relativo al Fondo Investimenti per la Valorizzazione ai fini del giudizio contabile per responsabilità amministrativa o per “<em>compensatio obliqua</em>”, sebbene la medesima CDP s.p.a. sia soggetto qualificabile settorialmente come “organismo di diritto pubblico” ai fini del rispetto della normativa sull’evidenza pubblica.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres &#8211; Est.Tenore</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA</p>
<p style="text-align: justify;">composta dai Magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Vito TENORE                                              Presidente  rel.</p>
<p style="text-align: justify;">Massimo CHIRIELEISON                           Giudice</p>
<p style="text-align: justify;">Gabriele VINCIGUERRA                            Giudice</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 29901 del registro di segreteria, nei confronti di:</p>
<p style="text-align: justify;">WALTER BERGAMASCHI (C.F. BRGWTR64L17F205T), nato a Milano il 17 luglio 1964 e residente in Segrate (MI), via Trento n. 43, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Balzarini (C.F. BLZPLA72M68L682Y; p.e.c. avvpaolabalzarini@varese.pecavvocati.it), Andrea Mascetti (C.F. MSCNDR71M10L682Z, p.e.c. andrea.mascetti@milano.pecavvocati.it) e Nicolò Filippo Boscarini (C.F. BSCNLF90T28F205U; p.e.c. nicolo.filippo.boscarini@milano.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Piazzale Cadorna n. 2, nonché presso la casella di posta elettronica certificata dell’avv. Paola Balzarini (avvpaolabalzarini@varese.pecavvocati.it), in forza di procura speciale alle liti in atti (fax 02.87287786 pec: andrea.mascetti@milano.pecavvocati.it);</p>
<p style="text-align: justify;">GUIDO BONOMELLI (C.F. BNMGDU67L30B157N), nato a Brescia il 30/07/1967 e residente in Castel Mella (BS) via Macina n. 3, rappresentato e difeso, come da delega in atti, dall’Avv. Pio G. Rinaldi, con studio in Milano, Corso Italia n. 68 ed ivi elettivamente domiciliato e domicilio digitale PEC: <a href="mailto:piogiuseppe.rinaldi@cert.ordineavvocatimilano.it">piogiuseppe.rinaldi@cert.ordineavvocatimilano.it</a>;</p>
<p style="text-align: justify;">GIACOMO WALTER LOCATELLI (CF LCTGMW51R18H910I), nato a San Giovanni Bianco (BG) il 18/10/1951 ed ivi residente in via Briolo Fuori n. 27, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall’avv. Vittoria Luciano (LCNVTR66A41F537M) e con lei elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo Studio Legale Avolio e Associati in Milano, Viale Gian Galeazzo n. 16, PEC vittoria.luciano@milano.pecavvocati.it, fax 02.89409956.</p>
<p style="text-align: justify;">ASCOLTATA, nell’odierna udienza del 29.9.2021 la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore e uditi gli interventi del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale dr. Gaetano Milano e degli avv. Balzarini, Boscarini, Rinaldi e Luciano per le parti convenute;</p>
<p style="text-align: justify;">viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Con atto di citazione del 5.11.2021 la Procura Regionale, dopo aver archiviato in sede istruttoria la posizione dell’invitato a dedurre Massimo Garavaglia, Assessore <em>pro-tempore </em>all’Economia, crescita e semplificazione della Regione Lombardia, conveniva innanzi a questa Sezione Giacomo Walter Locatelli, Direttore Generale <em>pro-tempore</em>dell’A.S.L. di Milano, Guido Bonomelli, Vice direttore generale Infrastrutture Lombarde S.p.A. (IL s.p.a.) e Walter Bergamaschi, Direttore generale Welfare <em>pro-tempore</em> della Regione Lombardia, esponendo quanto segue:</li>
<li>che, a seguito di <em>notitia damni </em>rappresentata da un articolo del Corriere della Sera del 10 agosto 2016 “<em>Lo strano caso del palazzo Asl ceduto a 25 milioni, comprato a 38</em>”, la Procura contabile aveva intrapreso, tramite la Guardia di Finanza, indagini sulla dismissione di due immobili di proprietà dell’ASL Milano &#8211; oggi, ATS Città Metropolitana di Milano -, rispettivamente siti in Corso Italia 19, denominato “Palazzo Beretta” (edificio storico, alienato a società finanziaria della Cassa Depositi e Prestiti, di seguito C.D.P.) ed in Via Sassi 4;</li>
<li>che da tali indagini era emerso l’interesse della ASL Milano, sin dal 2011, ad alienare detti immobili per trasferirsi in altra sede, continuando ad occuparli a titolo di locazione fino al termine dei lavori della nuova destinazione;</li>
<li>che in data 19/12/2014, con nota n. 4004/14 (all. 8 alla relazione G.d.F. n.112645 doc. Procura) la C.D.P. (in nome e per conto del proprio “Fondo Investimenti per la Valorizzazione”) aveva trasmesso alla A.S.L. MILANO, c.a. dott. Walter Locatelli e per conoscenza al dott. Guido Bonomelli per Infrastrutture Lombarde S.p.A., la propria offerta di acquisto degli immobili in argomento per un importo complessivo di €. 30.000.000,00 e che nella stessa data Infrastrutture Lombarde p.a. aveva trasmesso alla ASL la relazione tecnica con l’attestazione di congruità della somma offerta da Cassa Depositi e Prestiti, per l’importo di €. 25.000.000,00, per l’immobile di Corso Italia, 19, rilevando che il prezzo di acquisto proposto era superiore -in misura significativa- al valore in precedenza stimato dall’Agenzia delle Entrate (pari a €. 20.245.000,00) sulla base di un incarico conferito all’Agenzia da Infrastrutture Lombarde s.p.a. (in persona di Guido Bonomelli) a cui la ASL era rimasta estranea e che tale differenza economica di segno positivo garantiva la possibilità per l’ASL di sostenere i costi di utilizzazione dello stesso immobile in vendita, fino al trasferimento degli uffici nella nuova sede (allegato 9 relazione G.d.F. n. 112645 doc. Procura);</li>
<li>che il 24/12/2014, con deliberazione n. 1768 (allegato 11 relazione G.d.F. n. 112645 doc. Procura), il D.G. della ASL, dott. Walter Locatelli, aveva disposto l’alienazione degli immobili di Corso Italia e Via Sassi per l’importocomplessivo di €. 30.000.000,00 (suddiviso in €. 25.0000,00 per l’immobile di Corso Italia ed in €. 5.000.000,00 per l’immobile di Via Sassi), perfezionata poi con contratto notarile registrato al n. 80580 rep. (rogito notarile n. 21262) in data 30/12/2014, prevedendo la contestuale decorrenza di un contratto di locazione tra l’ASL -parte alienante (in persona del DG Locatelli)- e la CDP Investimenti (“Fondo Investimenti per la Valorizzazione”) -parte acquirente- per garantire la permanenza della sede aziendale della ASL nel plesso immobiliare di Corso Italia 19, nelle more della riallocazione e del trasferimento delle attività aziendali in altra sede;</li>
<li>che le parti avevano poi sottoscritto, in ottemperanza ad una lettera di intenti coeva alla alienazione suddetta, un contratto di locazione (allegato 18 relazione G.d.F. prot. n. 112645) per la durata di anni 6 con un canone annuo crescente stabilito in €. 000.000,00 (oltre I.V.A.) per ciascuno dei primi due anni, in €. 1.500.000,00 (oltre I.V.A.) per il terzo anno ed in €. 2.000.000,00 (oltre I.V.A.) per i successivi;</li>
<li>che, dopo sei giorni dalla stipula del contratto di locazione (all. 18 relazione G.d.F. prot. n. 112645), la Cassa Depositi e Prestiti (C.D.P.) aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita dell’immobile di Corso Italia 19 per la cessione da C.D.P. a Beni Stabili s.p.a. I.I.Q del bene per l’importo di €.38.000.000,00 e che il contratto definitivo di vendita si era perfezionato il 13/11/2015 (atto repertorio n. 535 rogito 309, all. 22 relazione G.d.F. 112645), con l’inserimento della clausola negoziale di sub-ingresso di Beni Stabili S.p.A. a C.D.P. nel suddetto contratto di locazione stipulato con la ASL con effetto dalla data del 13 novembre 2015, con onere della subentrante Beni Stabili S.p.A. di procedere alla richiesta del pagamento dei canoni nei confronti della ASL per il periodo di tempo successivo alla data del 13 novembre 2015;</li>
<li>che tale alienazione dell’immobile ASL alla CDP (<em>rectius</em> al Fondo Investimenti per la Valorizzazione gestito da CDPI SGR), non preceduta da procedura ad evidenza pubblica, aveva portato ad una vendita con prezzo più basso rispetto a quello ottenibile all’esito di gara, soprattutto in vista di un cambio di destinazione d’uso e che l’importo di stima quantificato dall’Agenzia delle Entrate (in persona dell’ing. Musumeci) su incarico di Infrastrutture Lombarde s.p.a. (IL) in circa 20 milioni di euro indicati sopra <em>sub c)</em>, rappresentava una mera base d’asta e considerava nella stima che la diversa destinazione d’uso (80% destinazione ricettiva; 20% residenziale), poi non realizzatasi, sarebbe intervenuta solo dopo 36 mesi di occupazione a titolo gratuito dell’immobile di Corso Italia da parte della ASL, circostanza quest’ultima indicata da IL s.p.a. (ing. Bonomelli) all’Agenzia delle Entrate, ma non veritiera, essendo poi intervenuta una locazione onerosa;</li>
<li>che tale prezzo di alienazione era altresì incongruo non tenendo conto dei lavori di manutenzione <em>medio-tempore </em>effettuati dall’amministrazione ASL (tinteggiatura dei corridoi e rifacimento pavimentazione vinilica dal piano ammezzato al piano quarto; opere edili archivio piano interrato, sostituzione caldaia e rimozione serbatoio gasolio, rifacimento guaina terrazzo piano terzo, rimozione tettoia amianto ultimo piano, rifacimento servizi igienici piano ammezzato);</li>
<li>che, in sintesi, la ASL aveva dismesso un pregiato complesso immobiliare situato in una zona centrale del capoluogo lombardo, assumendo come prezzo di vendita una perizia di stima che si basava dichiaratamente su presupposti (gara pubblica, mutamento di destinazione da uffici a residenza e attività ricettiva, utilizzo gratuito da parte dell’amministrazione per almeno tre anni del cespite alienato) che non erano stati soddisfatti e l’acquirente CDP aveva potuto usufruire della stima del valore “calmierata” per via delle suddette condizioni, realizzando, inoltre, un ingente introito per via della locazione dell’immobile da parte della Asl dal 2015 e sino a tutto settembre 2020;</li>
<li>che al momento della alienazione dell’immobile di Corso Italia 19, intervenuta nel 2015, con sua contestuale locazione onerosa a favore della ASL,quest’ultima non aveva ancora una destinazione immobiliare certa, come esplicato dalla Procura alle pp.17-21 della citazione (ove si evidenziano le cangianti scelte sul punto), con conseguente sottoscrizione di un rischioso pluriennale contratto di locazione stante la rilevanza dei canoni di  pagati sino a settembre 2020, data di trasferimento nella nuova sede;</li>
<li>che tale condotta aveva arrecato alle casse pubbliche un rilevante danno erariale, pari a 069.467,73 euro, rappresentato da due voci: <em>k.1) </em>la prima, quantificabile in euro 13.000.000,00, pari alla differenza tra il valore di vendita dalla ASL alla CDP per l’importo di euro 25.000.000 ed il valore di rivendita da CDP a Beni Stabili s.p.a. per euro 38.000.000 del medesimo bene immobile nel breve lasso temporale indicato <em>sub f</em>; <em>k.2) l</em>a seconda componente di danno era ravvisabile nel costo dei canoni di locazione, assolutamente evitabili, pari a complessivi euro 9.069.467,73, oltre IVA, pagati dalla ASL (ora ATS) per la locazione di Corso Italia 19-Palazzo Beretta, a decorrere dalla stipulazione del dicembre 2014 e sino alla liberazione avvenuta a settembre 2020;</li>
<li>che tale danno erariale era ascrivibile, a titolo di dolo o colpa grave, ai convenuti: Guido BONOMELLI, Vice direttore generale Infrastrutture Lombarde S.p.A. (IL spa) che aveva svolto un ruolo di coordinamento della stima iniziale dell’immobile fatta dalla Agenzia delle Entrate e delle operazioni con CDP che avevano condotto alla vendita e alla conclusione della locazione, orientando sia la vendita che la locazione; Giacomo Walter LOCATELLI, Direttore generale <em>pro-tempore </em>dell’A.S.L. di Milano, che aveva adottato tutti gli atti, indicati alle pp.27-28 della citazione, necessari alla conclusione della vendita e della locazione pur non avendo certezza sulla nuova sede ove trasferire la ASL e pur nella consapevolezza, in ordine alla stima fatta dalla Agenzia delle Entrate, che nessuno dei relativi presupposti (gara pubblica, cambio di destinazione del bene, comodato nelle more del trasferimento degli uffici) risultasse soddisfatto; Walter BERGAMASCHI, che aveva autorizzato con decreto n. 12695 del 24/12/2014 (all. 7 relazione G.d.F. 112645) l’alienazione dell’immobile di Corso Italia 19 e di altro immobile della ASL, nonostante le molteplici difficoltà procedimentali per l’inserimento del bene nel patrimonio disponibile e gli oneri attuali e potenziali derivanti dalla vendita e pur avendo precisa contezza non solo delle condizioni della relazione di stima (allegata alla richiesta di autorizzazione alla vendita), ma anche della necessità di una locazione del bene alienando;</li>
<li>che le deduzioni fatte pervenire in riscontro al notificato invito adedurre non erano risultate idonee a superare la prospettazione accusatoria in quanto:</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>alcun vantaggio era stato conseguito da altra PA dalla contestata operazione, non potendosi ipotizzare una c.d. <em>compensatio obliqua </em>a favore della CDP, in quanto soggetto privato, e stante la autonomia e separazione di bilancio tra ASL alienante e CDP acquirente (C.conti, sez.riun., n.24/2020/QM);</li>
<li>la scelta discrezionale di alienare era ben sindacabile da questa Corte in quanto palesemente irragionevole;</li>
<li>il pagamento dei canoni di locazione sarebbe stato evitato con una più attenta previa programmazione della sede certa ove trasferire tempestivamente la ASL essendoci, al momento della vendita con contestuale locazione, mere sedi ipotetiche da cantierare;</li>
<li>l’archiviazione intervenuta in sede penale sui fatti <em>de quibus </em>aveva solo escluso un dolo intenzionale dei convenuti, ma non un gravemente colposo, “maldestro” e “superficiale” comportamento, ben valutabile in questa sede.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">           Ciò premesso, la attrice Procura chiedeva la condanna in solido per dolo (o in via gradata <em>pro-quota</em> in caso di colpa grave) dei convenuti per il danno erariale arrecato all’A.T.S. Città Metropolitana di Milano, pari ad euro 22.069.467,73, oltre interessi e rivalutazione monetaria.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Si costituiva Walter Bergamaschi, difeso dagli avv.Mascetti e Boscarini, eccependo quanto segue:</li>
<li>che alcun danno erariale era configurabile, avendo l’Esperto indipendente Scenari Immobiliari, incaricato da CDPI SGR di stimare l’immobile, valutato il prezzo di mercato in Euro 25.000.000 nel dicembre 2014 e nel giugno 2015 e la rivendita di Palazzo Beretta da parte di CDPI SGR alla Beni Stabili SpA era avvenuta “in blocco”, all’interno di un pacchetto comprendente più <em>assets</em>, per il prezzo di Euro 68.000.000 circa, onde plusvalenze e minusvalenze non erano rappresentative del valore dei singoli beni, ma erano mosse da logiche di ottimizzazione della gestione patrimoniale da parte dell’unico acquirente;</li>
<li>che la scelta di alienare l’immobile di Corso Italia 19, rientrante nel patrimonio “indisponibile per funzione” dell’ente (come ampiamente chiarito dalla difesa nel ricostruire la complessa qualificazione del bene e della sua alienabilità ex art.828, co.2, c.c. al privato CDP attraverso l’abile accorgimento amministrativo e notarile del mantenimento della destinazione d’uso in via temporanea attraverso locazione triennale, fino al trasferimento della sede dell’A.S.L. che avrebbe consentito la declassificazione a bene disponibile della vecchia sede), e di trasferire l’Azienda sanitaria in altra sede, si era manifestata, a seguito di studi intervenuti tra ASL ed IL spa, più ragionevole ed economica della ristrutturazione dello stesso, comunque inadeguato alle esigenze dell’utenza e che l’alienazione era necessaria per acquisire disponibilità economiche per reperire altra sede;</li>
<li>che in base al chiaro art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992, le scelte dispositive sui propri immobili, ivi compresa la determinazione del prezzo di vendita, competevano alla ASL proprietaria (titolare di “autonomia imprenditoriale” di diritto privato <em>ex</em> 3, comma 1-<em>bis</em>, D.Lgs. n. 502/1992) e l’autorizzazione regionale ivi prevista aveva solo lo scopo di assicurare che il patrimonio delle aziende non venisse “distratto” dalla funzionalizzazione al perseguimento dello scopo istituzionale cui le medesime aziende sono preposte;</li>
<li>che, pertanto, l’alienazione dell’immobile dalla ASL a CDP (<em>rectius</em> al Fondo Investimenti per la Valorizzazione gestito da CDPI SGR) era stata autorizzata dalla Regione Lombardia, su impulso della DG Salute guidata dal Bergamaschi (autorizzazione preventiva DG Salute n. 12695 del 24 dicembre 2014), tenuto conto sia, giuridicamente, della predetta permanenza in destinazione d’uso derivante da locazione triennale alla ASL stessa, sia della prospettata celere trasferibilità nel triennio della ASL presso l’ex Ospedale Paolo Pini di Milano (oggetto di studio di fattibilità da parte di IL s.p.a., poi saltata, ma attendibile all’epoca dell’autorizzazione regionale, a fronte anche di valide altre alternative di sede), sia della congruità del prezzo (25.000.000 euro) alla luce della stima fatta dalla Agenzia delle Entrate (20.245.000 euro) nel giugno 2013, allegata all’istanza di cessione del 16 dicembre 2014 e della relazione tecnica fatta da IL s.p.a. (doc.9 e 10 difesa), prezzo che consentiva di far fronte anche a tre anni di locazione da parte della ASL; tali circostanze escludevano qualsiasi responsabilità del Bergamaschi;</li>
<li>che, secondo detta relazione tecnica di IL s.p.a., il quadro normativo vigente all’epoca dei fatti (art. 11-<em>quinquies,</em>L. n. 203/2005, D.L. n. 133/2013 e D.L. n. 133/2014) autorizzava CDP (su mandato del MEF, soggetto quotista, e con la supervisione dell’Agenzia del Demanio) ad acquisire in modo diretto immobili degli enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, tra cui le aziende sanitarie;</li>
<li>che, dopo la propria autorizzazione preventiva DG Salute n. 12695 del 24 dicembre 2014, il Bergamaschi era da considerare estraneo alle successive scelte gestionali della ASL (poi ATS Città Metropolitana di Milano) di mutare la programmata sede di allocazione, la prima verso la sede di via Jenner (ex complesso ospedaliero Bassi), poi, nel 2017, verso le sedi di Via Conca del Naviglio n. 45 e di C.so Italia n. 52 (ipotesi cui Regione Lombardia aderiva con d.g.r. 5966 del 12.12.2016 a cui il Bergamaschi era estraneo), con conseguente protrazione della locazione in Corso Italia sino al 3.11.2020 (doc.11);</li>
<li>che il trasferimento degli uffici dell’A.S.L. nella nuova sede era avvenuto a settembre 2020 e da quella data era cessato il pagamento del canone di locazione per l’immobile di C.so Italia 19 a seguito della consegna alla proprietà il 25 settembre 2020 dell’immobile (v. informativa di ATS in doc. 21);</li>
<li>che i tempi impiegati (3 anni e mezzo) per il trasferimento nel 2020 presso la sede definitiva individuata nel 2017 dalla ATS erano comunque stati congrui, tenuto conto della complessità dei lavori e della pandemia Covid intervenuta e dunque erano ben comparabili con i tre anni inizialmente prospettati dalla ASL per ottenere autorizzazione preventiva DG Salute n. 12695 del 24 dicembre 2014 a firma del Bergamaschi;</li>
<li>che la “Relazione tecnica – congruità valore di cessione Corso Italia, 19” redatta da IL s.p.a. e allegata all’istanza di alienazione, attestava la congruità e l’opportunità della cessione a CDP SGR anche in considerazione di un mercato immobiliare stagnante e del progressivo deperimento degli edifici con il trascorrere di ogni annualità, il che si sarebbe ripercosso sul valore del bene o comunque avrebbe implicato rilevanti manutenzioni complicate dal fatto che l’immobile era utilizzato;</li>
<li>che alcuna contestazione era movibile al Bergamaschi sull’intervenuta locazione quinquennale in luogo di un comodato gratuito, non imponibile a CDP né dalla Regione né dall’alienante ASL;</li>
<li>che, in ordine alla contestata gara per alienare l’immobile <em>de quo</em>, la facoltà per le aziende sanitarie di ricorrere alla trattativa privata per la dismissione del patrimonio pubblico, con la finalità di risanare la finanza pubblica, era lecita in quanto prevista e autorizzata dal legislatore  con il D.L. n. 133/2014 che, all’art. 20, comma 4-<em>quater</em>,  aveva esteso a tutte le P.A. la possibilità di alienare il proprio patrimonio immobiliare ai sensi dell’art. 11-<em>quinquies</em> del D.L. n. 203/2005, “<em>con facoltà di ricorrere allo strumento della trattativa privata</em>” ed il comma 1 rinvia all’art. 7 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, conv. dalla L. 21 febbraio 2003 n. 27, che contempla di norma la trattativa privata: <em>ergo</em> era stata effettuata una scelta conforme a legge e insindacabile nel merito;</li>
<li>che le dichiarazioni rese il 16.9.2020 dall’ing.Musumeci dell’Agenzia delle Entrate al PM contabile circa la determinazione a favore di IL s.p.a. del valore immobiliare in 20.245.000 euro quale mera base d’asta, non solo erano inammissibili <em>ex</em>67, co.7, c.g.c. con conseguente nullità della citazione (in quanto violative del divieto di svolgere attività istruttoria, successivamente alla notifica dell’invito a dedurre, se non nei limiti degli accertamenti degli elementi di fatto emersi dalle controdeduzioni dell’interessato, inipotizzabili a fronte di perizia di stima dell’Agenzia già disponibile prima dell’invito a dedurre), ma soprattutto non trovavano riscontro nella perizia di stima formulata per iscritto (ed alla quale il Bergamaschi era totalmente estraneo) e che, comunque, l’intervenuta trattativa privata aveva consentito all’A.S.L. di vendere a un prezzo (25 milioni) ben superiore al valore stimato dall’Agenzia delle Entrate (20 milioni), con un rialzo, rispetto alla potenziale base d’asta, difficilmente conseguibile nell’ambito di un pubblico incanto, sovente connotato invece da ribassi di base d’asta o aste deserte, come documentalmente provato per casi analoghi (doc.27 difesa);</li>
<li>che, parimenti, le dichiarazioni rese il 16.9.2020 dall’ing. Musumeci dell’Agenzia delle Entrate al PM contabile sulla propria stima fondata sul successivo comodato gratuito triennale a favore della ASL, vero e proprio <em>novum</em> della citazione (pertanto nulla) rispetto all’invito a dedurre, non trovavano riscontro nella stima scritta (circostanza che escludeva ogni responsabilità del Bergamaschi in sede autorizzatoria) e si prestavano a letture diverse, avendo il Musumeci ricevuto un invito a dedurre dalla Procura per la predetta sottostima immobiliare, circostanza che lo aveva forse indotto ad un atteggiamento difensivo teso a scaricare su altri le responsabilità per la vendita <em>de qua</em>; in ogni caso, la presenza di un comodato gratuito avrebbe inciso <em>in peius</em>, in sede di gara (auspicata dalla Procura) sulla base d’asta e sul prezzo finale e, comunque, la DG Salute regionale era stata rassicurata dalle attestazioni dell’A.S.L. di Milano e di IL s.p.a., che davano atto della piena “copertura” del costo dei canoni per il triennio necessario al trasferimento attraverso il prezzo pagato da CDPI; in ogni caso, la Procura non aveva mai contestato nell’invito a dedurre la stipula di un comodato gratuito in luogo di locazione onerosa, doglianza emersa solo in sede di citazione;</li>
<li>che, inoltre, le dichiarazioni rese il 16.9.2020 dall’ing. Musumeci dell’Agenzia delle Entrate al PM contabile sulla propria stima fondata su una successiva destinazione da uffici a residenza e attività ricettiva, afferivano ad una circostanza estranea alle proprie competenze regionali;</li>
<li>che la alienazione alla finanziaria di CDP s.p.a. era necessaria per ottenere una provvista utile ad acquistare o realizzare altro immobile e la stessa era necessariamente connessa ad una locazione del medesimo immobile in attesa dei fisiologici tempi del trasferimento in altra sede, poi dilatatisi sino alla opzione allocativa definitiva del 2017 per scelte della ASL-ATP non ascrivibili al Bergamaschi, che aveva anzi pungolato la chiusura dell’<em>iter</em> di trasferimento in nuova sede con nota prot. 3015.0026982 del 23 settembre 2015 (doc. 15) e nota a IL s.p.a. 1 dicembre 2015 (doc. 24);</li>
<li>che, in ogni caso, alcun danno erariale era ipotizzabile a fronte di un vantaggio percepito da CDP, soggetto sostanzialmente pubblico (c.d. <em>compensatio obliqua</em>);</li>
<li>che non vi era stata alcuna sottostima da parte della Agenzia delle Entrate, ma semmai una sovrastima nella vendita da CDP a Beni Stabili s.p.a., in quanto nel dicembre 2014 il valore di mercato dell’immobile pari a Euro 25.000.000,00 risultava attestato anche dalla perizia di stima del 17 dicembre 2014 commissionata da CDPI SGR, prima dell’acquisto dell’immobile di C.so Italia n. 19, all’Esperto indipendente Scenari Immobiliari, “con l’obiettivo di determinare il più probabile valore di mercato alla data del 31 dicembre 2014” di Palazzo Beretta (doc. 26 difesa) che seguiva al giudizio di congruità espresso da Scenari Immobiliari il 12 dicembre 2014 rispetto ai prezzi di acquisto dei beni di un portafoglio immobiliare sottoposto da CDPI SGR, tra cui l’immobile di C.so Italia n. 19 al prezzo di 25 milioni (doc. 27);</li>
<li>che il prezzo pagato da Beni stabili s.p.a. al Fondo di CDP s.p.a. andava inoltre inserito nell’ambito di una più vasta operazione economica in quanto dalle dichiarazioni rese dal Dott. Sangiorgio, all’epoca dei fatti Direttore Generale di CDPI SGR (doc. 28 difesa), emergeva che l’operazione di acquisto di Palazzo Beretta in realtà riguardava un portafoglio comprendente più immobili, essendo stata formulata da Beni Stabili SpA un’offerta unitaria per un pacchetto di sei edifici e, in tale contesto, plusvalenze e minusvalenze dei singoli immobili tenevano conto di profili fiscali e di destinazioni d’uso;</li>
<li>che parimenti inconfigurabile era la seconda voce di danno da pagamenti di canone locazione, in quanto la relazione tecnica di IL s.p.a. allegata alla istanza di cessione trasmessa alla Regione Lombardia dava conto della convenienza economica complessiva dell’operazione e rassicurava circa la congruità del prezzo di vendita pattuito (Euro 25.000.000), sufficiente a coprire i costi di locazione per tre anni (Euro 1.000.000 per i primi due anni ed Euro 1.500.000 per il terzo anno), periodo di tempo massimo stimato dalla stessa IL s.p.a per il trasferimento della sede dell’A.S.L. e con possibile danno erariale eventualmente riferibile solo ai canoni successivi al triennio ipotizzato per il trasferimento, di cui comunque il Dott. Bergamaschi non potrebbe rispondere avendo lasciato l’incarico di DG Salute di Regione Lombardia dal 1° maggio 2016, perdendo così ogni possibilità di concretamente intervenire in termini sollecitatori;</li>
<li>che la locazione in luogo del comodato, di cui alle doglianze della Procura, nasceva dal fatto, come dichiarato dal dott. Sangiorgio della CDP in sede di audizione (doc. 28), che il comodato gratuito veniva riconosciuto da CDP SGR per prassi per un massimo di 1 anno e con la finalità di consentire l’allontanamento dell’amministrazione occupante. Poiché nella fattispecie il periodo di occupazione si sarebbe protratto, si era optato per una occupazione onerosa di più lunga durata (con diritto di recesso esercitabile in ogni momento), ma a canone inferiore a quello di mercato per i primi due anni, per poi aumentare progressivamente fino a valori di mercato;</li>
<li>che, in base ad una valutazione <em>ex ante</em>, alcun dolo o colpa grave era ipotizzabile nella condotta del Bergamaschi.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciò premesso, la difesa del Bergamaschi chiedeva preliminarmente una statuizione di nullità della citazione per violazione degli artt. 67 e 87 c.g.c.; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda o, in via gradata, una più equa rideterminazione del <em>quantum</em> ascrivibile al convenuto.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>3. Si costituiva Guido Bonomelli, Vice Direttore Generale di Infrastrutture Lombarde S.p.A. all’epoca dei fatti, difeso dall’avv.Rinaldi, eccependo quanto segue:</li>
<li>che, preliminarmente, alcun danno erariale era configurabile a fronte di introiti (per vendita e poi per locazione), e dunque di una <em>utilitas</em>, percepita da soggetto riconducibile alla nozione di Pubblica Amministrazione, quale la CDP s.p.a.: si sarebbe così configurata la c.d. <em>compensatio obliqua</em> di cui all’art.1, co.1-<em>bis</em> n.20 del 1994;</li>
<li>che la citazione era nulla, <em>ex </em> 87 e 90 comma 3 C.G.C., nella parte in cui la cennata contestazione -non presente nell’invito a dedurre- realizzava una <em>mutatio libelli</em>attraverso una riqualificazione della <em>causa petendi</em> estendendola a situazioni giuridiche (il mutamento di destinazione da uffici a residenza e attività ricettiva e il comodato gratuito dell’immobile per tre anni) non prospettate nell’invito  a dedurre, al pari delle dichiarazioni postume dell’ing. Musumeci dell’Agenzia delle Entrate sul prezzo determinato come mera base d’asta;</li>
<li>che in data il 19/12/2014 IL spa aveva espresso la propria valutazione di congruità della vendita <em>de qua</em>trasmettendo la propria relazione alla A.S.L. ed osservando che “<em>il prezzo offerto, scaturito da valutazioni affidate ad Esperti Indipendenti, che si attesta a 25.000.000 Euro” “è superiore al valore di 20.245.000 Euro determinato dalla Perizia di Agenzia delle Entrate del 14/06/2013” </em>e con riguardo alla<em> “condizione del mercato immobiliare” </em>che <em>“il mercato immobiliare è stagnante da molte annualità</em>” (doc. 31). La Relazione di stima dell’immobile di Corso Italia n. 19 era infatti attendibile in quanto redatta dall’esperto indipendente Scenari Immobiliari  su commissione di CDP Investimenti SGR comprensivi peraltro di due annualità di canoni di locazione del valore di 1.000.000,00 di Euro (doc. 36 difesa); l’andamento del mercato immobiliare della città di Milano che dal 2007 in avanti aveva inoltre ricevuto una brusca battuta d’arresto accentuandosi nel biennio 2012-2014;  e comunque non era ascrivibile al venditore (e al Bonomelli) la circostanza che la successiva ri-vendita dell’immobile di Corso Italia 19 era stata compiuta da C.D.P. Investimenti S.p.A.  a Beni Stabili s.p.a. ad un prezzo superiore che, in ogni caso, si inseriva, come chiarito in audizione dal dr Sangiorgio di CDP,  in una vendita “in blocco” di diversi immobili (che includeva 2 immobili appartenenti alla CDP Immobiliare S.r.l. e 4 immobili appartenenti al FIV tra cui l’immobile di Corso Italia n. 19) all’interno della quale, per politiche di efficientamento del gruppo acquirente, le attribuzioni di valore di ciascun immobile erano state determinate da un’ottimizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze che sono state poi diversamente ripartite tra le società facenti parte del gruppo acquirente;</li>
<li>che la stima fatta dalla Agenzia delle Entrate era parimenti attendibile in quanto il funzionario redattore della perizia (ing. Musumeci) aveva evidenziato, in ordine al valore del bene trasformato sulla base del mix funzionale ipotizzato da studi fatti da IL s.p.a. tramite esperti immobiliari (80% destinazione ricettiva / 20% destinazione residenziale) che “<em>il valore di trasformazione, come procedimento estimativo, è fondato sul fatto che il bene da stimare sia suscettibile di essere trasformato in un bene apprezzato dal mercato, rientrante cioè fra gli immobili per i quali vi è vivacità degli scambi e disponibilità di dati di compravendita comparabili</em>” concludendo che “<em>dall’analisi di mercato svolta si riscontrano l’esistenza di un mercato immobiliare per la tipologia residenziale sufficientemente dinamico e omogeneo</em>” (doc. 20, difesa p. 42 e cfr. pp. 15 e 41); inoltre non era vero, come sostenuto dalla Procura, che il valore indicato nella perizia del 2013 era pacificamente volto ad individuare un prezzo da porre a base d’asta in quanto, nei casi nei quali procede alla relazione di stima di un immobile da alienare a mezzo di asta pubblica, l’Agenzia delle Entrate si premura sempre di menzionare tale circostanza nella perizia, precisando il valore del bene con riguardo all’attualità e tenendo conto nella sua determinazione anche dell’utile del promotore e ciò appariva desumibile anche da un semplice raffronto tra la perizia dell’immobile di C.so Italia 19 e quella coeva redatta per l’ex Ospedale Sant’Anna di Como ove si affermava testualmente che la stima era per una base d’asta (doc. 61 difesa);</li>
<li>che l’alienazione <em>de quo </em>a trattativa privata da parte della ASL era consentita dall’ art. 11 <em>quinquies</em>del D.L. n. 203/2005, esteso alle ASL dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 che aveva convertito con modificazioni il D.L. 12 settembre 2014 n. 133;</li>
<li>che il ricorso all’asta pubblica non avrebbe comunque fornito alcuna garanzia di risultato migliore in merito alla vendita del singolo immobile di Corso Italia, potendo l’asta andare deserta in un contesto di mercato immobiliare non certamente ottimale e non assimilabile a quello attuale;</li>
<li>che in data 1/12/2014 IL s.p.a. aveva redatto  un <em>report</em>in cui prospettava diverse ipotesi perseguibili prendendo in considerazione quattro possibili scenari riconnessi alla permanenza degli uffici dell’A.S.L. nell’immobile sito in C.so Italia 19 oppure al trasferimento della sede presso l’ex Ospedale P. Pini; o presso il Niguarda (Padiglione Carati); o presso Piazza Frattini, lasciando poi le relative valutazioni di merito sulla scelta della sede e sulle relative modalità di gestione in capo all’ente proprietario degli immobili ASL;</li>
<li>che il Bonomelli aveva avuto un mero ruolo di supporto e di coordinamento tecnico nella vendita di cui è causa, in conformità alle competenze assegnate ad IL s.p.a., interessando i vertici di ASL, Regione Lombardia e notaio rogante e rimettendo le valutazioni di merito agli enti preposti, come desumibile da un esame della corrispondenza intercorsa e dalla mail del 15/10/2014 (doc. 29 difesa);</li>
<li>che, comunque, al Bonomelli non era  ascrivibile il danno contestato, in quanto la scelta di procedere all’acquisto o alla vendita di un’immobile non spettava ad IL s.p.a., ma a Regione Lombardia e alle Aziende Sanitarie proprietarie degli immobili nonché all’Agenzia del Demanio, provvedendo IL s.p.a. -in forza delle specifiche competenze assegnate dallo Statuto- alla “<em>valorizzazione, alla gestione, all’alienazione e alla manutenzione del patrimonio immobiliare regionale</em>” e degli altri enti pubblici del sistema regionale allargato (SIREG) “<em>nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici, nonché degli indirizzi strategici di Regione Lombardia</em>” compiendo “<em>tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie</em>” e fornendo a Regione Lombardia e agli enti SIREG il supporto tecnico necessario per l’espletamento di tali compiti (l’art. 3, co,1, lett. <em>b</em> e lett. <em>c</em> e co. 5 dello Statuto di IL s.p.a., doc. 8 difesa);</li>
<li>che il Bonomelli non aveva avuto interessi personali alla vendita <em>de qua,</em> né premi di produttività ad essa connessi;</li>
<li>che la destinazione da dare all’immobile di Corso Italia 19 (da uffici a destinazione ricettiva per l’80% e destinazione residenziale per il 20%), che la Procura riteneva essere stata indicata da IL s.p.a. all’ing. Musumeci dell’Agenzia Entrate ai fini della (poi sottostimata) valutazione del valore dell’immobile <em>de quo</em>, era stato determinata in modo oggettivo ed alla luce dell’andamento di mercato dopo un a attenta stima con operatori tecnici, legali ed esperti sunteggiata a pagg.53-54 della comparsa;</li>
<li>che il Bonomelli non aveva curato la parallela locazione alla ASL dell’immobile alienato, né la sua durata, né i lavori concernenti la nuova sede di destinazione;</li>
<li>che difettava comunque l’elemento psicologico: in primo luogo difettava il dolo inteso come volontà del danno ipotizzato, in quanto l’art. 21 del d.l. n. 76/2020 convertito nella l. n. 120/2020, aveva aggiunto all’art. 1, co.1 della l. n. 20/1994 l’inciso “<em>la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso</em>”, recependo così l’orientamento giurisprudenziale dominante, attraverso interpretazione autentica, che riconduce il dolo erariale a quello penalistico, richiedendo, per la sua sussistenza, non solo la consapevolezza e volontà di violare un obbligo giuridico, ma anche la volontà e coscienza di cagionare un danno alla P.A.; in secondo luogo, difettava anche la colpa grave per assenza di macroscopica negligenza, o di “<em>comportamento inferiore allo </em><em>standardminimo professionale</em>” tale da rendere prevedibile o probabile il verificarsi di un evento dannoso.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciò premesso, la difesa del Bonomelli, previa declaratoria di nullità della citazione per discrasia tra i fatti contestati nell’invito a dedurre e quelli oggetto della citazione, nel merito chiedeva il rigetto della domanda per assenza di danno, stante il vantaggio obliquo ottenuto da Cassa Depositi e prestiti (in nome e per conto del “Fondo Investimenti per la Valorizzazione”) e, comunque, in assenza di colpa grave. In via gradata, chiedeva una più equa rideterminazione del <em>quantum</em> ascritto al Bonomelli, valutando i vantaggi tratti dalla ASL di Milano dal supporto tecnico fornito dal convenuto.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>Si costituiva infine Giacomo Walter Locatelli, Direttore Generale <em>pro-tempore </em>dell’A.S.L. di Milano all’epoca dei fatti, difeso dall’avv.Luciano, eccependo quanto segue:</li>
<li>che la citazione era nulla per discrasia con l’invito a dedurre, ove non risultavano contestati i criteri asseritamente presupposti, nella prospettazione accusatoria, dall’ing. Musumeci dell’Agenzia delle Entrate (valore come base d’asta; comodato in luogo di locazione; destinazione dell’edificio ricettiva/residenziale) per i quali la valutazione della intervenuta vendita dell’immobile di Corso Italia 19 era da considerare sottostimata;</li>
<li>che la scelta di alienare a trattativa privata sulla base di normativa legittimante, in luogo di gara, rappresentava scelta gestionale insindacabile nel merito, potendo un’asta risultare anche deserta;</li>
<li>che la valutazione del valore dell’immobile di Corso Italia 19 fatta dalla Agenzia delle Entrate (circa 20 milioni di euro) e da Scenari immobiliari per CDP (che aveva stimato in 25milioni con destinazione uffici) era veritiera ed attendibile e che il prezzo della vendita era stato superiore a tale stima della Agenzia, rassicurando così il DG Locatelli, mentre il ricavato della successiva ri-vendita dell’immobile di Corso Italia 19 da C.D.P. Investimenti S.p.A. a Beni Stabili s.p.a. era apparentemente più elevato in quanto si inseriva in una vendita “in blocco” di diversi immobili all’interno della quale, per politiche di efficientamento del gruppo acquirente, le attribuzioni di valore di ciascun immobile erano state determinate da un’ottimizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze che erano state poi diversamente ripartite tra le società facenti parte del gruppo acquirente;</li>
<li>che i canoni della connessa locazione erano congrui e dovuti in attesa del trasferimento in altra sede, non essendo pretendibile un comodato gratuito come invocato dalla Procura;</li>
<li>che la scelta della sede di via Jenner ex ospedale Bassi era avvenuta rapidamente, dopo soli 7 mesi dalla vendita di Corso Italia 19, ovvero con dGR 24.7.2015, e che quindi non si era innanzi a scelta avventata o superficiale;</li>
<li>che il trasferimento nella sede definitiva della ASL era avvenuta nei programmati 3 anni e che la permanenza locatizia da dicembre 2014 sino a settembre 2020 nella prima sede non era ascrivibile al Locatelli che, alla data di cessazione dall’incarico, aveva tracciato il solco per il corretto trasferimento della sede;</li>
<li>che il danno supposto da 13.000.000 di euro per la differenza tra i prezzi di vendita e rivendita dell’immobile <em>de quo</em> era meramente ipotetico e presunto, non essendo affatto certo che, all’esito di gara, la ASL di Milano avrebbe aggiudicato il bene a tale importo;</li>
<li>che, in ogni caso, alcun danno era configurabile per le casse pubbliche, avendo introitato le somme contestate dalla Procura il Fondo della CDP s.p.a., che ha natura di pubblica amministrazione, con conseguente applicazione del principio della <em>compensatio obliqua</em> di cui all’art.1, co.1-<em>bis,</em> n.20 del 1994;</li>
<li>che alcun danno da pagamento di canoni di locazione era ipotizzabile, essendo il pagamento doveroso per la ASL a fronte della fruizione del bene in attesa di trasloco; in ogni caso al Locatelli era ascrivibile il solo eventuale danno sino alla scadenza del suo mandato, essendo i ratei successivi ascrivibili al subentrato vertice;</li>
<li>che difettava, nelle condotte contestate, sia il dolo che la colpa grave in capo al Locatelli al momento della stipula della vendita, avendo la ASL alienato ad un prezzo più elevato (25 milioni di euro) di quello stimato dalla Agenzia delle Entrate (20 milioni di euro circa) e non essendo prevedibile una rivenditasuccessiva a prezzo assai più rilevante.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Ciò premesso, la difesa chiedeva il rigetto della pretesa attorea o, in via gradata, una più equa ascrizione al Locatelli del danno contestato.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>All&#8217;udienza dibattimentale del 29.9.2021, udita la relazione del Magistrato designato, prof.Vito Tenore, le parti costituite sviluppavano i propri argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.</li>
</ol>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>La questione sottoposta al Collegio riguarda i riflessi giuscontabili, in punto di danno erariale, della condotta illecita ascritta ai convenuti con riferimento ad una alienazione, ritenuta diseconomica, dei locali della ASL di Milano (oggi ATP metropolitana) di Corso Italia 19 (Palazzo Beretta) alla Cassa Depositi e prestiti (in nome e per conto del partecipato “Fondo Investimenti per la Valorizzazione”) al prezzo di 25.000.000 di euro, immobile rivenduto dopo pochi giorni dall’acquirente a Beni Stabili s.p.a. al maggior prezzo di 38.000.000 di euro. La natura diseconomica (pari a 13.000.000 di euro, corrispondente alla differenza tra i due prezzi suddetti) è desunta dalla Procura sia dalla asserita sottostima del bene rialienato a prezzo ben più elevato (sottostima desunta dalla Procura da 3 fattori presuppostidalla Agenzia delle Entrate in sede di stima e poi pretermessi in sede di vendita: prezzo di alienazione che doveva invece essere mera base d’asta; destinazione degli immobili da uso ufficio ad uso ricettivo e residenziale; permanenza nel temporaneo uso da parte della ASL dell’immobile  a titolo di comodato gratuito), sia dalla contestuale stipula di oneroso contratto di locazione, durato oltre 5 anni, in luogo di una asserita percorribile stipula di un comodato gratuito, e comunque connotato da rilevanti canoni di locazione (pari a complessivi euro 9.069.467,73, oltre IVA, configuranti la seconda voce di danno contestata) che sarebbero stati evitabili qualora l’operazione immobiliare fosse stata concepita in conformità a una più ragionevole programmazione economica, fondata sulla contestuale e immediata individuazione della nuova sede dell’A.S.L. in coincidenza temporale con la cessione dell’immobile di C.so Italia n. 19.</li>
<li>Va in primo luogo respinta l’eccezione di nullità della citazione prospettata dalla difesa del Bergamaschi e del Bonomelli per asserita violazione degli artt. 67 e 87 c.g.c., in quanto la Procura non avrebbe mai contestato nell’invito a dedurre la stipula di un comodato gratuito in luogo di locazione onerosa (la difesa del Bonomelli si duole anche della contestazione attorea circa il mutamento di destinazione da uffici a residenza e attività ricettiva, mai prospettato in invito a dedurre), doglianza emersa solo in sede di citazione.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">E’ agevole replicare a tali eccezioni difensive che, secondo pacifici indirizzi giurisprudenziali (C.conti, sez.riun., n.7/1998/QM; id., sez.riun., n.14/1998/QM; id., sez. Campania, 24.1.2018 n.37; id., sez.Emilia Romagna, 29.6.2017 n.150; id., sez.I app., 12.5.2017 n.170) anteriori e successivi al d.lgs. n.174 del 2016, ed oggi in base all’art.87 c.g.c. (che àncora la nullità ad una discrasia sugli “<em>elementi essenziali del fatto</em>”), alcuna nullità per violazione del contraddittorio si configura quando i fatti storici e la qualificazione giuridica degli stessi restano i medesimi nell’invito e nella citazione, senza che la Procura, tra l’altro, abbia fatto ulteriori accertamenti istruttori dopo l’invito: nella specie la Procura, fermo restando l’iniziale ipotizzato danno da sottostima dell’immobile alienato indicato in invito a dedurre, ha solo indicato criteri di determinazione del medesimo danno in citazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti, per il danno da pagamento di canoni di locazione da parte della ASL già contestato nell’invito a dedurre (v.pag.25, 27-28 invito), la Procura ha solo indicato in citazione uno dei possibili parametri per quantificare tale danno, ovvero il raffronto con analoghe alienazioni connotate da contestuale permanenza del cedente nei locali per alcuni anni (<em>rectius</em> uno solo, v. <em>infra</em>) a titolo di comodato gratuito in luogo di locazione onerosa. Tra l’altro, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa, la Procura anche in invito a dedurre (pagg.10 e 31) ha censurato il medesimo utilizzo della locazione onerosa in luogo del comodato gratuito.</p>
<p style="text-align: justify;">Analoghe considerazioni valgono per l’asserita illegittimità-nullità nella citazione attorea della novella contestazione relativa al mutamento di destinazione dalla prevalutata “residenza e attività ricettiva” alla realizzata “uffici”, contestazione mai prospettata in invito a dedurre secondo le difese: trattasi, ad avviso del Collegio, di mero criterio logico-argomentativo usato dalla Procura per dimostrare la medesima sottostima del valore del bene già chiaramente contestata, come <em>causa petendi</em>, nell’invito a dedurre.</p>
<p style="text-align: justify;"> In ogni caso, su ambo le specifiche e legittime (e mai mutate) prospettazioni accusatorie attoree, le difese hanno comunque pienamente sviluppato i propri argomenti, con conseguente assoluto rispetto del contraddittorio e rigetto dell’eccezione formulata sul punto.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>Sempre preliminarmente, quale assorbente questione di merito, va respinta l’eccezione formulata dalle difese dei convenuti circa la inconfigurabilità di un danno erariale a fronte di una <em>utilitas </em>comunque percepita (introito del prezzo di vendita e dei canoni di locazione) da soggetto pubblico, ovvero CDP s.p.a. (<em>rectius</em> dal “Fondo Investimenti per la Valorizzazione” partecipato dalla holding CDP), e dunque di un “<em>vantaggio obliquo</em>” conseguito da altra amministrazione <em>ex</em>1, co.1-<em>bis</em>, l. n.20 del 1994.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">E’ agevole replicare a tale eccezione che questa Corte è ben consapevole che, sia la parte pubblica che le difese dei convenuti, in molti contenziosi sono solite qualificare, in modo cangiante e quasi camaleontico, talune strutture societarie partecipate dalla P.A. talvolta in chiave pubblicistica, talvolta in chiave privatistica a seconda dello scopo processuale da raggiungere: radicare (o escludere) la giurisdizione contabile su amministratori o dipendenti di tali società oppure, come nella specie ed invertendosi nei ruoli, per ipotizzare o escludere un vantaggio in capo ad altra amministrazione pubblica <em>ex</em> art.1, co.1-<em>bis</em>, l. n.20 del 1994, con conseguente configurabilità o meno di un danno erariale a seconda della cangiante natura del soggetto “avvantaggiato”, frutto di speculari ricostruzioni dogmatiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio, per coerenza ermeneutica e logica, che vada invece seguito un criterio qualificatorio uniforme ed oggettivo e che dunque i parametri, di conio giurisprudenziale (sulla scorta dei referenti normativi), per definire una società a partecipazione pubblica come soggetto equiparabile ad una P.A., debbano essere i medesimi sia per radicare (o escludere) la giurisdizione contabile, sia per valutare nel merito se, a monte e prioritariamente, via sia stata nel caso di specie una c.d. <em>compensatio obliqua </em>a favore della CDP (e della di lei finanziaria), ove qualificabile come soggetto pubblico, idonea ad escludere in radice l’ipotizzato danno erariale da esborso eccessivo da parte della alienante (e poi conduttrice) ASL di Milano.</p>
<p style="text-align: justify;">            Premesso che la Corte dei conti è giudice dei danni arrecati alla Pubblica Amministrazione, come è noto, le sezioni unite della Cassazione (v. id., 19 dicembre 2009, n.26806, id., 15 gennaio 2010, n. 519; id.,  sez. un., 15 gennaio 2010, n. 519; id., sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4309; Id., sez. un., 12 luglio 2010 n. 16286; Id., sez. un., 5 luglio 2011, n. 14655; id., sez. un., n. 14655, n. 14957 e n. 20941 del 2011; id., sez. un., 1 febbraio 2012, n. 1419 e id., sez. un., 9 marzo 2012, n. 3692), nel segnare una brusca interruzione nel progressivo ampliamento giurisprudenziale (delineato dalle stesse sezioni unite) e normativo della giurisdizione contabile, hanno statuito che va esclusa la giurisdizione della Corte dei conti, dovendosi affermare la giurisdizione del giudice ordinario, nel caso di responsabilità degli amministratori di società di diritto privato partecipate da un ente pubblico, atteso che tali società non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato anche da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico. La scelta della PA di acquisire partecipazioni in società private implica, infatti, il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta.</p>
<p style="text-align: justify;">  Un parziale <em>revirement</em> del sopra sunteggiato orientamento restrittivo del giudice del riparto, oltre che per le società partecipate concessionarie di pubblici servizi, è stato inaugurato con la sentenza delle sezioni unite 25novembre 2013, n. 26283 (e più di recente ribadito da Cass., sez. un. 1 dicembre 2016, n. 24591), in relazione aidanni cagionati da amministratori di società <em>in house. </em>Difatti, le sezioni unite sono pervenute ad affermare che laCorte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura contabile quando tale azione siadiretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società <em>inhouse</em>, così dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cuiesclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente infavore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto  assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici.</p>
<p style="text-align: justify;">   Tale tipologia societaria <em>in house</em> non pare in grado di collocarsi come un’entità posta al di fuori dell’entepubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. Il velo che normalmente nasconde il sociodietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (<em>i</em><em>n house</em>) non si realizza più intermini di alterità soggettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">            Adattando tali ormai pacifiche coordinate ermeneutiche al caso di specie, pare evidente che le difese dei convenuti non abbiano fornito prova della riconducibilità di CDP, e a maggior ragione del relativo autonomo e distinto Fondo privato “Fondo Investimenti per la Valorizzazione”, alla nozione di ente pubblico o di società <em>in house</em> o di società concessionaria legata da rapporto di servizio ad enti pubblici quotisti o terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">            Ma le conclusioni a cui si è giunti, ancorate al parallelismo ermeneutico tra la portata soggettiva dell’art.1, co.1-<em>bis</em>, l. n.20 del 1994 e la giurisprudenza consolidata in ordine ai limiti soggettivi della giurisdizione contabile, traggono ulteriore conferma da una analisi sistemica della nozione di ente pubblico (e dunque di “<em>altra amministrazione</em>” di cui al predetto art.1, co1-<em>bis</em> cit.) operata sul piano generale dalla dottrina e dalla giurisprudenza.</p>
<p style="text-align: justify;">            Difatti gli elementi che tradizionalmente vengono in rilievo nell’elaborazione della nozione di ente pubblico attengono ai seguenti momenti:<em> a) </em>genetico<em>; b)</em> organizzativo; <em>c)</em> dell’attività; <em>d)</em> dello scopo.</p>
<p style="text-align: justify;">            Orbene, CDP s.p.a., e a maggior ragione il suo partecipato e distinto Fondo privato “Fondo Investimenti per la Valorizzazione”, non evidenziano la necessaria co-presenza di tali elementi.</p>
<p style="text-align: justify;">            Sul piano genetico, la legge 20.3.1975 n.70 dispone che “<em>nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge</em>”: orbene né CDP s.p.a. né il Fondo suddetto sono stati istituiti come enti pubblici da una legge. La Cassazione ha avuto modo di sottolineare come questa norma sancisca, con estrema chiarezza, il principio secondo cui l&#8217;esistenza di un ente pubblico dipende dall&#8217;espresso conferimento di tale qualifica da parte del legislatore, statale o regionale: in altri termini, perché un soggetto possa essere qualificato come pubblico, non si può prescindere da una base legislativa che sottoponga quel soggetto ad un regime pubblicistico (Cass., sez.un., 19 aprile 2021 n.10244; Cass., sez.un., 27 ottobre 1995, n. 11179; Cass., sez.un.m 24 febbraio 1998, n. 1987, e Cass., sez.un., 9 marzo 2000, n. 2677), nella specie mancante.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed anche l’art.1, co.2, del d.lgs. n.165 del 2001 non annovera la CDP s.p.a. (né le sue partecipate) nell’elenco tassativo delle “pubbliche amministrazioni” ivi menzionate. Sul piano formale e genetico dunque nessun elemento depone per la tesi prospettata dalle difese.</p>
<p style="text-align: justify;">            Sul piano organizzativo, da una agevole lettura della strutturazione di tali due soggetti privati desumibile da fonti aperte e pubbliche, pare evidente la loro notevolissima divergenza dai modelli organizzativi di un qualsiasi ente pubblico, la rilevante autarchia che li connota, né va trascurata la articolazione di CDP s.p.a. quale <em>holding</em> di un gruppo societario, modulo organizzativo non riscontrabile in tradizionali enti pubblici: il gruppo vede società quotate, società non quotate, fondi di investimento, Società di gestione del risparmio SGR, schema notoriamente non rinvenibile in enti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">            Sul piano poi dell’attività, pare evidente come l’attività di CDP s.p.a. e del Fondo segua regole privatistiche-societarie e non già pubblicistiche-procedimentali connotate da attribuzione di poteri pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">La difesa del Bonomelli, pur nell’ambito di una apprezzabile e robusta ricostruzione sistemica della natura della CDP quale <em>holding di partecipazioni</em> in ben 11 società quotate e delle funzioni anche pubblicistiche espletate, ha chiarito che “CDP Investimenti SGR”, che gestisce il “FIV comparto Extra”, è una società di gestione del risparmio detenuta da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e costituita per iniziativa di quest’ultima e che  il “Fondo Investimenti per la Valorizzazione &#8211; Comparto Extra” ha la dichiarata finalità di acquisire e valorizzare patrimoni immobili di Enti pubblici e società da questi ultimi controllate anche indirettamente ed è titolare di un proprio patrimonio le cui quote sono interamente detenute da Cassa Depositi e Prestiti e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali dati, ad avviso del Collegio, si palesano però “neutri” in ordine alla qualificazione come ente pubblico di tale società, non certo <em>in house</em> né concessionaria e che comunque, dato omesso dalla difesa, ha un capitale sociale facente capo, per il 20% circa, a soggetti privati (fondazioni bancarie e azioni proprie) che, pur configurandosi come enti tipici del cosiddetto Terzo settore, cioè enti non lucrativi con connotazione non imprenditoriale pur potendo conservare una certa vocazione economica (ma sempre nell&#8217;ambito degli scopi non lucrativi), operano in regime giuridico privatistico e possono così assumere la struttura di &#8220;<em>fondazioni grant-making</em>&#8221; (erogare denaro ad organizzazioni non profit che operano nei sei settori individuati), oppure possono scegliere quella di &#8220;fondazioni operative&#8221;, svolgendo direttamente attività d&#8217;impresa nei suddetti settori, attività strumentale al raggiungimento dello scopo di utilità sociale.</p>
<p style="text-align: justify;"> Infine, sul piano dello scopo,  rilevanza alcuna, a fronte del dato ontologico privatistico societario (non <em>in house,</em>né concessionario), assumono le pur innegabili e rilevanti funzioni (anche) pubblicistiche svolte dalla CDP s.p.a. e società partecipate: difatti molti soggetti privati svolgono funzioni anche pubblicistiche (o servizi pubblici) senza snaturare la loro natura divenendo Pubblica Amministrazione (si pensi alle funzioni pubblicistiche svolte da banche, notai, federazioni sportive,  concessionari, enti aggiudicatori nei settori speciali,  s.o.a.,  contraente generale etc.).</p>
<p style="text-align: justify;">Oggi è ormai pacifico che il soggetto privato esercente funzione pubblica non acquisti una personalità giuridica pubblica e la circostanza che tali soggetti svolgano l’attività imprenditorialmente o in qualità di professionisti, non toglie alla stessa la rilevanza pubblica e di diritto pubblico datale in forza di legge. La CDP, banca nazionale di promozione, e la relativa Finanziaria, restano soggetti geneticamente privati sebbene funzionalmente pubblici per taluni atti e finalità.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, tale unico elemento “pubblicistico” rappresentato dal fine perseguito da CDP s.p.a. anche tramite le sue partecipate (pur non in via esclusiva), risulterebbe isolato ed insufficiente, in assenza dei predetti concorrenti elementi caratterizzante la nozione di pubblica amministrazione (o ente pubblico).</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, elemento decisivo per escludere la natura pubblicistica è il difetto dei poteri di imperio (Cass., n. 3017/1984), mancanti nella specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Né può darsi peso, ai fini giuscontabili della <em>compensatio obliqua</em> di cui all’art.1, co.1-<em>bis</em>, l. n.20 del 1994 invocata dalle difese, alla settoriale qualifica di ente pubblico che la normativa nazionale, e soprattutto comunitaria, attribuisce, quale modello speciale, ad alcuni soggetti privati che operano negli ambiti più vari: il riferimento è all’ambito applicativo delle norme sulla concorrenza per il mercato in materia di gare e contratti pubblici che prescinde dalla veste formale dell’ente nel coniare la nozione di “<em>organismo di diritto pubblico</em>” cui fa riferimento la difesa del Bonomelli citando Cons.St., sez.V, 7.2.2020 n.964 e n.965, che si interessano però, esclusivamente, della qualificazione come organismo di diritto pubblico di una partecipata di CDP s.p.a. (CDP Investimenti SGR s.p.a.) ai soli fini della giurisdizione amministrativa (e non ordinaria)  a vagliare profili afferenti una gara ad evidenza pubblica (tra l’altro, tale sentenza evidenzia una difesa di CDP Investimenti SGR s.p.a. affidata ad avvocati del libero foro e non già all’Avvocatura dello Stato, come di regola accade per gli enti pubblici). E’ infatti incontestato, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che questa sottoposizione non riguarda l&#8217;intera vita dell&#8217;ente, ma solo alcuni segmenti della sua attività, ossia quelli strettamente legati all&#8217;affidamento dei contratti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed analoghe considerazioni valgono per la vasta portata applicativa dei precetti della normativa anticorruzione (l n.190 del 2012) o sull’accesso agli atti amministrativi (artt.22 segg. l. n.241 del 1990), che hanno una più ampia, ma solo e soltanto ai propri settoriali fini, portata applicativa soggettiva,  non risultando dunque di per sè decisivi ai fini qualificatori come “ente pubblico”  dei destinatari delle proprie specifiche regole. Ma trattasi, si ripete, di nozioni che restano settorialmente definite e, come tali, tassative ed inoperanti ai fini di cui è causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul piano sistemico, sia la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez.un., 19 aprile 2021 n.10244), sia la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 2016, n. 3043; Cons. Stato, Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660), fanno propria una nozione di pubblica amministrazione non più «statica» e «formale», bensì «dinamica» e «funzionale» (a «geometrie variabili»), nel senso che il concetto di ente pubblico muta a seconda dell&#8217;istituto o del regime normativo che deve essere applicato. Ciò implica che il riconoscimento ad un determinato soggetto della natura pubblica a certi fini non ne comporta l&#8217;automatica e integrale sottoposizione alla disciplina prevista in generale per la pubblica amministrazione: «<em>al contrario, l&#8217;ordinamento si è ormai orientato verso una nozione &#8220;funzionale&#8221; e &#8220;cangiante&#8221; di ente pubblico. Si ammette senza difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica</em>» (Cons. Stato, n. 3043/2016, cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">            In perfetta sintonia con pacifici indirizzi di legittimità, ritiene dunque questa Corte, a fronte della settorialità della nozione di “organismo di diritto pubblico” ai soli fini della doverosità del rispetto delle regole dell&#8217;evidenza pubblica (Cass., sez.un., 19 aprile 2021 n.10244; id., sez.un., 28 marzo 2019, n. 8673) per la CDP s.p.a., che nessun elemento depone per la sua generalizzata riconducibilità (e a maggior ragione per il suo Fondo acquirente dell’immobile) alla nozione di ente pubblico, per cui alcuna <em>compensatio obliqua</em> è in conclusione ipotizzabile in assenza di vantaggi percepiti da una “<em>altra amministrazione</em>” e l’eccezione va dunque respinta.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Venendo ai restanti profili di merito, va preliminarmente chiarito, in ordine alla ipotesi accusatoria della attrice Procura e per una corretta interpretazione dei fatti e dei relativi riflessi giuridici in punto di danno erariale, che:</li>
<li>non necessariamente una violazione procedurale, nella specie l’alienazione privatistica dell’immobile di Corso Italia 19 in luogo di una gara pubblica, si traduce in un danno erariale, dovendo la parte attrice dimostrare, con argomenti logici e comparazioni con analoghe cessioni in aree e per immobili similari e nel medesimo arco temporale, che una compravendita fondata su prezzi di mercato stimati da istituti immobiliari specializzati sia più diseconomica di una aggiudicazione all’esito di gara, tra l’altro in periodo di stasi del mercato immobiliare milanese. E’ dunque la Procura che ha l’onere di dimostrare che quella intervenuta sia, in altre parole, una scelta discrezionale altamente diseconomica per il minor introito ottenuto a seguito di vendita privata.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Nella specie tale prova non viene tuttavia assolutamente fornita da parte attrice.</p>
<p style="text-align: justify;">Né può ritenersi che la compravendita civilistica fosse normativamente vietata: anzi le difese dei convenuti hanno adeguatamente comprovato che la strada privatistica era normativamente percorribile in quanto le c.d. vendite straordinarie sono consentite e disciplinate dall’art. 11 <em>quinquies</em> del D.L. n. 203/2005, il quale abilita l’Agenzia del Demanio, di concerto con le amministrazioni (di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/01) titolari dei beni, a procedere alla vendita di beni immobili ad uso non prevalentemente abitativo, appartenenti al patrimonio dello Stato e delle Regioni previa autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e secondo le modalità di cui all’articolo 7 del D.L. n. 282/2002 (v. l’art. 11 <em>quinquies</em> del D.L. n. 203/2005 e l’art. 9 bis della LR Lombardia n. 36/1994 e cfr. l’art. 7 del D.L. n. 282/200); trattasi, dunque, di scelta di merito (compravendita in luogo di gara) ragionevole, ma sindacabile da questa Corte (contrariamente da quanto eccepito dalla difesa del Locatelli) solo ove il prezzo di vendita risulti palesemente incongruo, tema di seguito analizzato;</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>il fatto che un bene (mobile o immobile) alienato da soggetto pubblico o privato ad un terzo ad un prezzo venga poi dall’acquirente rivenduto dopo poche ore, giorni o mesi ad un nuovo acquirente spuntando un prezzo anche ben superiore a quello del previo acquisto, è un dato fisiologico, ordinario e dunque giuridicamente neutro, come tale non probante, in sé, di nulla se non accompagnato da ulteriori elementi probatori o indizi di diseconomicità del prezzo inizialmente introitato (dalla alienante ASL). Ogni <em>homo oeconomicus</em> tende infatti a curare i propri interessi individuali cercando, di regola, di guadagnare in qualsiasi operazione economica compia, così come ha fatto CDP s.p.a. tramite la sua finanziaria, in ottemperanza alla sua <em>mission</em> istituzionale;</li>
<li>la scelta di alienare un proprio immobile da parte di un ente pubblico (ma lo stesso vale per venditori privati)può legittimamente comportare che lo stesso immobile venga ancora utilizzato, per un congruo termine e per le motivazioni più varie (nella specie sia per l’esigenza giuridica di non mutare la destinazione pubblica per consentire la vendita privata, come desumibile da mail dell’avv. Vivone riportata a pagg. 29/30/31 relazione G.d.F. prot. n. 112645, sia per l’esigenza pratica di organizzare il complesso trasferimento di uomini e beni in altra sede della ASL) da parte dell’alienante a titolo oneroso (locazione) o gratuito (comodato gratuito), secondo scelte non normate da leggi, regolamenti o prassi, ma dettate dalla forza contrattuale delle parti, dalle capacità di negoziazione, dal prezzo più o meno elevato pattuito nel primigenio contratto di vendita, dal grado di appetibilità del bene sul mercato (per successive vendite  o locazioni da parte del neo acquirente) e, non da ultimo, dai timori nel neo-proprietario di un non pronto rilascio da parte dell’alienante-occupante a titolo oneroso o gratuito (condizione quest’ultima che potrebbe indurre ad unpiù abulico e lento abbandono dell’immobile) del bene acquistato. Tale ultima scelta, riconducibile al collegamento negoziale (compravendita a cui accede una locazione o un comodato), esprime una scelta discrezionale delle parti, non normata dalla legge che non impone affatto, né potrebbe farlo, una fruizione gratuita da parte dell’alienante come pretenderebbe, senza alcuna ragionevole spiegazione, parte attrice;</li>
<li>la mancata destinazione dell’immobile alienato alla finanziaria di CDP ad uso residenziale/abitativo rispetto all’iniziale uso ufficio, sebbene valutata in tutte le stime in atti, ivi compresa quella dell’Agenzia delle Entrate contestata dalla Procura come non attendibile, non può essere <em>ex post </em>considerata da parte attrice come circostanza foriera di danno erariale da sottostima iniziale del bene. E ciò sia perchè, <em>ex ante</em>, la stima dell’Agenzia teneva conto di un ben studiato e possibile (giuridicamente ed urbanisticamente) mutamento di destinazione d’uso ricettivo/residenziale dell’immobile di Corso Italia 19 di cui non si poteva non tener conto, sia perché la scelta di mutare poi la destinazione ad uffici non è ascrivibile ai convenuti e alle rispettive amministrazioni, né all’Agenzia delle Entrate, ma agli acquirenti del bene succedutisi nel tempo. A ciò aggiungasi che non vi è prova in atti che nel Centro di Milano una destinazione ad uffici sia meno redditizia di una destinazione ricettivo/residenziale.</li>
<li>Alla luce di tali quattro basilari premesse, la questione di fatto e di diritto sottoposta a questo Collegio, al netto dei tanti e diversificati argomenti difensivi, ivi compresi quelli incidentalmente sviluppati dai convenuti su profili collaterali e giuridicamente subordinati, si incentra allora su un diverso e centrale doppio aspetto, ovvero:</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>se, in base alle risultanze in atti, riconosciuta la piena alienabilità con compravendita privata dell’immobile e in assenza di una benché minima prova (comparativa con analoghe vendite; di stima immobiliare di edifici pubblici analoghi oggetto di gara e aggiudicati a valori più elevati, etc.) da parte della Procura circa un possibile minor prezzo spuntabile a seguito di una alternativa gara pubblica, il valore di mercato stimato dalla Agenzia delle Entrate, attraverso l’ing.Musumeci, pari a €. 245.000,00, sia stato incongruo e, come tale, foriero di danno erariale in occasione della originaria alienazione <em>de qua</em> al Fondo di CDP, pur avvenuta ad euro 25.000,00, importo che poteva, secondo parte attrice, essere superiore alla luce del più elevato importo della rivendita fatta da CDP a Beni Stabili s.p.a.;</li>
<li>se il costo sopportato da ASL di Milano per la locazione quinquennale (da CDP e poi da Beni Stabili s.p.a.) dal 2014 al 2020 dell’immobile alienato a CDP sia comunque un danno erariale per la criticata onerosità della stessa (oltre che per la durata) da parte della Procura, che ritiene più ragionevole un comodato gratuito.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Su tali due centrali quesiti la Sezione ritiene quanto segue.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>Circa la asserita incongruità del prezzo di stima dell’immobile da parte della Agenzia delle Entrate, osserva il Collegio come la Procura non abbia assolutamente offerto valutazioni differenti da parte di operatori pubblici o privati, fondando le proprie doglianze su presunzioni prive di riscontro, mentre le difese hanno comprovato che la Relazione di stima dell’immobile di Corso Italia n. 19, che è stata redatta dall’esperto indipendente Scenari Immobiliari a seguito di apposita <em>due diligence</em>su commissione di CDP Investimenti SGR “<em>con l’obiettivo di determinare il più probabile valore di mercato alla data del 31 dicembre 2014 dell’immobile localizzato a Milano in Corso Italia 19, sede ASL di Milano</em>” ai fini dell’acquisizione da parte del FIV comparto Extra di CDP (doc. 36 Bonomelli), riconosce all’immobile un valore di 25.000.000,00 euro, superiore a quello della Agenzia delle Entrate (20.245.000,00 euro), valore che è altresì confermato dal “Giudizio di congruità sull’acquisto di un portafoglio di immobili in gestione all’Agenzia del Demanio e di proprietà di enti territoriali. &#8211; Fondo Immobiliare FIV Multicomparto” espresso da Scenari Immobiliari nel dicembre 2014 (doc. 40 difesa Bonomelli). Tale stima dimostra, contrariamente a quanto ritenuto dalla Procura e come ben rimarcato dalle difese Bonomelli e Locatelli, che anche mantenendo la destinazione ad uso uffici (diverso dall’uso ricettivo-residenziale inizialmente ipotizzato, ma trattasi, si ribadisce, di evenienza non imputabile ai convenuti, ma ai proprietari del bene), il valore dell’immobile non sarebbe stato difforme da quello del prezzo di vendita. In ogni caso, come già sopra rimarcato, la valutazione <em>ex ante</em> dell’Agenzia fatta prima della vendita non poteva essere difforme <em>rebus sic stantibus</em>, non potendo la Agenzia stessa o gli attuali convenuti, al momento della valutazione, profetizzare futuri mutamenti (o mancati mutamenti) di destinazione d’uso da parte della parte privata proprietaria. Infine, come detto, non vi è dimostrazione alcuna in atti, anche a voler seguire il ragionamento attoreo, che una destinazione ad uso ufficio sia, nel centro di Milano, meno redditizia di un uso ricettivo/residenziale, e di incidere così sul valore di un immobile stimato dalla Agenzia delle Entrate.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Va poi rimarcato che anche le condizioni riportate nel “Giudizio di Congruità sulla cessione dell’immobile di Corso Italia 19 del Fondo FIV Comparto Extra” predisposto da Scenari Immobiliari nell’Agosto 2015 e allegato alla delibera del C.d.A. di C.D.P. Investimenti SGR del 29 settembre 2015 con cui è stata deliberata l’approvazione della vendita del cennato immobile in favore di Beni Stabili S.p.A. S.I.I.Q. (v. docc. 52 – 55 difesa Bonomelli) confermano come valore di mercato l’importo di Euro 24.600.000,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul piano della inconcogruità di tale prezzo di 25.000.000 di euro rispetto alla rivendita da CDP Investimenti SGR del 29 settembre 2015 a favore di Beni Stabili S.p.A. al prezzo di 38.000.000,00 di euro, la Procura non ha inoltre replicato al rilevante argomento delle difese secondo cui la successiva ri-vendita dell’immobile di Corso Italia, come chiarito in audizione dal dr. Sangiorgio di C.D.P., è stata compiuta da C.D.P. Investimenti SGR attraverso una vendita “in blocco” di diversi immobili (che includeva 2 immobili appartenenti alla C.D.P. Immobiliare S.r.l. e 4 immobili appartenenti al FIV tra cui l’immobile di Corso Italia n. 19) all’interno della quale, per politiche di efficientamento del gruppo acquirente, le attribuzioni di valore di ciascun immobile erano state determinate da un’ottimizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze diversamente ripartite tra le società facenti parte del gruppo acquirente: trattasi di argomento difensivo rilevante e rispondente a logiche immobiliari, contabili e fiscali comuni e sul quale la parte attrice non ha fornito ipotesi ricostruttive alternative.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, come rettamente rimarcato dalle difese, potrebbe inoltre specularmente ritenersi che sia stato eccessivo il prezzo di rivendita da C.D.P. Investimenti SGR a Beni Stabili s.p.a. rispetto a parametri di mercato o dettato dalle predette ragioni fiscali e contabili: ma sul punto la Procura non ha dato idonei riscontri.</p>
<p style="text-align: justify;">Che, inoltre,  tale prezzo, determinato tra l’altro in momento economicamente non felice per il mercato immobiliare Milanese (v. stime in doc.20 e 36 difesa Bonomelli), fosse migliorabile per l’alienante ASL attraverso una gara, risulta, come sopra già rimarcato, una affermazione priva di prova anche indiziaria. Tale danno, come ben colto da tutte le difese, resta meramente ipotetico e presunto, non essendo affatto certo che all’esito della gara cui fa riferimento la Procura la ASL di Milano avrebbe aggiudicato il bene all’ importo di 38.000.000 di euro (introitato dal Fondo di CDP alienando a Beni Stabili).</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, che la stima dell’Agenzia delle Entrate avesse tenuto conto, per una più bassa valutazione di mercato, di una fruizione per alcuni anni dell’immobile  a titolo di comodato gratuito (poi non fruito) da parte della ASL, non solo non risulta dal testo della stima stessa (anomalmente solo in sede di escussione 16.9.2020 da parte della Procura  del valutatore ing.Musumeci la circostanza emerge, ma in contrasto con la forma scritta dell’atto valutativo del medesimo funzionario, la quale notoriamente fa fede per le attestazioni della P.A.), ma in ogni caso la stima suddetta è coerente con altre coeve stime e comunque, in sede di vendita, ha portato, come detto, ad un introito ben superiore, così escludendo l’ipotizzata “sottostima” dell’ipotesi accusatoria attorea.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, non vi è prova in atti di una incongrua valutazione dell’immobile di Corso Italia 19 per la sua vendita, né prova di un certo miglior esito di una ipotetica gara per l’aggiudicazione del bene e, dunque, non vi è prova di un danno erariale sul punto.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li>Venendo al secondo quesito posto al punto 5., osserva il Collegio come la scelta della ASL di alienare l’immobile restandovi all’interno a titolo locativo in attesa del trasferimento in nuova sede, seppur dettata dall’esigenza giuridica di non mutare la destinazione pubblica per consentire normativamente la vendita privata, non appare comunque irragionevole, in quanto può ritenersi pacifico tra le parti, in assenza anche di obiezioni della parte pubblica, che il prezzo introitato dalla ASL rappresentava la necessaria provvista per il successivo acquisto di idonea nuova sede e che tale “migrazione” avrebbe richiesto fisiologici tempi legati a lavori di adattamento strutturali, pratiche amministrative di varia natura. Come si è sopra chiarito, la pretesa di parte attrice di fruizione gratuita (comodato) da parte della ASL dell’immobile alienato non trova fondamento né sul piano normativo, né delle prassi di mercato ed anzi il pagamento di un canone locativo rappresenta, per il proprietario-acquirente-locatore, una garanzia di pronto rilascio (per poi successivamente utilizzare o alienare il bene) e nel contempo configura, per l’alienante-conduttore, un pungolo a “non perdere tempo” nel trasferirsi in altra sede, sollecitando i soggetti coinvolti nei lavori e nelle pratiche amministrative per la sede di destinazione, sotto la scure della rilevante spesa locativa sopportata, coinvolgente denari pubblici.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Che la CDP s.p.a. (e sua finanziaria) concedesse saltuariamente gli immobili alienati in comodato gratuito (tra l’altro per un solo anno) a taluni alienanti prima del rilascio definitivo del bene, rappresenta non già la “regola”, come prospetta parte attrice, ma una occasionale cortesia istituzionale o una saltuaria libera scelta contrattuale (dettata dai motivi sopra illustrati al punto 4., lett.<em>c</em> della motivazione) tesa  ad agevolare l’alienante e, tra l’altro, tale occasionale concessione non era affatto gratuita anche in caso di comodato, come documenta la difesa Bonomelli alle pp. 58 ss. della comparsa, in quanto in casi di analoghe vendite (l’alienazione G.B. Grassi Sant’Anna di Como richiamata dalla Procura) l’alienante, pur restando un solo anno (e non oltre 5, come nel caso in esame) in comodato gratuito, si accollava “<em>tutte le spese di gestione e di manutenzione dell’immobile</em>” comprensive della manutenzione del giardino-bosco (doc. 45, p. 16 e doc.60 difesa). Inoltre, scaduto il comodato gratuito annuale, venivano in tali distinti casi imposte rilevanti penali al comodatario “gratuito” (v. escussione DG di CDP s.p.a. Sangiorgio in atti).</p>
<p style="text-align: justify;">Se, dunque, nel ben diverso caso in esame la permanenza della ASL era già <em>ex ante</em> ipotizzata di durata almeno triennale (poi divenuta ultraquinquennale, ma estensibile oltre i 6 anni), è evidente che l’acquirente CDP s.p.a. (e la sua finanziaria partecipata), che non è notoriamente un benefattore ma un investitore che deve statutariamente valorizzare le risorse pubbliche investite nel proprio capitale sociale, non poteva concedere a  titolo di comodato gratuito il bene per un tetto di 6 anni (fissati nella locazione e ridottisi ad oltre 5) come invece “preteso” dalla Procura.</p>
<p style="text-align: justify;">Non può dunque affatto ritenersi illogica tale spesa locativa sostenuta dalla ASL di Milano, ma necessaria in attesa del materiale trasloco, ovviamente nei limiti della ragionevolezza. Ma tali limiti di ragionevolezza, nel caso di specie, appaiono tuttavia ampiamente e clamorosamente superati, avendo la ASL raggiunto oltre  5 anni di permanenza locativa onerosa nella vecchia sede, sopportando un costo complessivo di euro 9.069.467,73 oltre IVA, che la Procura qualifica integralmente come danno erariale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed è questo, ad avviso del Collegio, il punto centrale della diseconomica vicenda.</p>
<p style="text-align: justify;">Principi di elementare ragionevolezza, di doverosa programmazione delle macroscelte gestionali e logistiche, di buon andamento della P.A., di correttezza e rapidità dell’azione pubblica da parte dei dirigenti apicali coinvolti nella alienazione <em>de qua</em>, reclutati e ben retribuiti per pluriennali comprovate e rilevanti capacità manageriali, avrebbero infatti dovuto indurre il direttore generale della ASL di Milano ad addivenire alla vendita della sede di Corso Italia 19 (o ad una gara pubblica, ove la suddetta normativa sulle alienazioni private per le ASL ponesse concitati limiti temporali incompatibili con un più meditato trasferimento in altra sede, da perfezionare in tempi ragionevoli) solo dopo aver acclarato, con rigorosa meticolosità, analisi del territorio e dovuti studi preliminari, la sede certa di destinazione, presso la quale erano sicuramente da espletare lavori di adattamento, ma sicuramente non di durata pari ad oltre anni 5, tempo eccessivo persino per edificare <em>ex novo</em> una nuova sede espropriando terreni privati e, a maggior ragione per riadattare un edificio preesistente.</p>
<p style="text-align: justify;">La scelta che questa Corte reputa dunque irragionevole e foriera di danno erariale non è dunque né la avvenuta alienazione privatistica (ben possibile <em>ex lege</em>) in luogo di gara pubblica, né il pagamento di un prezzo di vendita alla finanziaria di CDP s.p.a. asseritamente sottostimato (ma di cui non vi è prova alcuna in atti, che evidenziano invece la congruità del prezzo), né il pagamento di canoni locativi in luogo di comodato gratuito (non “pretendibile” dalla ASL dalla proprietaria finanziaria di CDP), ma va individuata nella irragionevole protrazione della suddetta locazione onerosa per oltre 5 anni, in spregio di principi di ragionevole e lucida programmazione gestionale di un mutamento di sede e di conseguente oculata spesa di denari pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Persino un soggetto esterno ai fatti, ovvero il notaio incaricato del rogito di vendita, con  e-mail del 15 dicembre 2014 (v. richiamo integrale pag. 28/29 della relazione G.d.F. prot. n. 112645), nel comunicare con il dott. Bonomelli, evidenziava l’anomalia della assenza, al momento della vendita, di una scelta certa della definitiva destinazione allocativa della ASL alienante, scrivendo: “..<em>Poiché vi è già un’indicazione di 3 sedi possibili (sarebbe forse stato meglio che ci fosse già la determinazione di una sola sede)…</em>.”. Ma anche tale monito di soggetto “terzo” ed esperto di diritto non è stato ascoltato.</p>
<p style="text-align: justify;">La cronistoria dei progressivi ripensamenti sulla sede di destinazione della ASL di Milano, effettuata dalla Procura e confermata dalle difese, prima di giungere alle definitive sedi di Via Conca del Naviglio n. 45 e di C.so Italia n. 52, dimostra, prima, dopo e soprattutto al momento del rogito notarile di vendita e contestuale locazione del medesimo immobile, una evidente incapacità dei soggetti coinvolti nell’avere una doverosa visione lucida e sistematica del da farsi, frutto di approssimazione manageriale, di carenze istruttorie, di cattivo coordinamento con organi amministrativi, tecnici e politici, i quali dovevano indurre i vertici della ASL, autori principali della poco meditata scelta, ad una iniziale ponderata e corretta individuazione della “giusta sede” per il trasferimento e ad accompagnare poi la scelta con ausili sul piano tecnico, legale e amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Come desumibile da una complessa ricostruzione dei fatti, frutto delle non sempre coincidenti memorie di accusa e difese, inizialmente l’ASL, in base a convenzione con IL s.p.a., affidò a quest’ultima un primo studio di pre-fattibilità, redatto ad agosto 2012, che individuava l’ex ospedale Paolo Pini di via Ippocrate n. 45 quale possibile localizzazione della nuova sede dell’ASL; un secondo documento redatto da IL s.p.a. nel dicembre 2014 (allegato 3 al doc. 2 parte 1 fascicolo Procura), esclusa la convenienza di permanere nello stabile di Corso Italia,  esaminava invece ben tre ipotesi alternative con relativi costi: <em>a</em>&#8211; il trasferimento della sede negli spazi dell’ex ospedale Paolo Pini e la ristrutturazione dell’immobile di Corso Italia n. 52, <em>b</em>&#8211; il trasferimento presso il padiglione Carati all’Ospedale Niguarda e la ristrutturazione dell’immobile di Corso Italia 52, <em>c</em>&#8211; il trasferimento presso un edificio in Piazza Frattini e la ristrutturazione dell’immobile di Corso Italia n. 52, oltre ad una possibile nuova costruzione in Piazza Frattini.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, dopo il rogito notarile del 30.12.2014, nel corso del 2015 l’ipotesi di allestire la sede aziendale nell’ex ospedale Paolo Pini (per ragioni di carattere esclusivamente politico consistite nel dissenso del Vicesindaco di Milano, secondo la difesa del Locatelli), fu abbandonata, così come le due alternative del Padiglione “Carati” e del complesso edilizio di Piazzale Frattini. Ma nell’aprile 2015 fu ufficializzata ai funzionari della DG Sanità della Regione la possibilità di allocare la nuova sede dell’ASL nell’ex ospedale Bassi di Viale Jenner n. 44 poi abbandonata dal nuovo DG della ASL dr Bosio, per poi giungere alle sedi di Via Conca del Naviglio n. 45 e di C.so Italia n. 52 (ipotesi cui Regione Lombardia aderiva con d.g.r. 5966 del 12.12.2016).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tale  sintetica ma sinusoidale cronistoria dei fatti, a fronte di scelte di destinazione della sede ASL ancora non definite alla data del rogito del 2014, come riconosciuto dalle stesse difese dei convenuti, la vicenda in esame è qualificabile come una manualistica ipotesi di pluriennale gravissima sciatteria gestionale e di incapacità gestionale foriera di danno erariale, ma il punto focale è dato, si ripete, dalla mancanza di una sede alternativa certa sull’<em>an</em> e oggetto di un razionale studio su <em>quomodo</em> al momento, davvero centrale ai fini del giudizio,  del rogito notarile.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, lo stesso principale autore di questa <em>mala gestio</em>, Walter Locatelli, tramite la sua difesa (v.p.14 comparsa) riconosce testualmente e lealmente che “<em>che la locazione si sia protratta sino all’ottobre 2020 è fatto, sicuramente patologico</em>”, pur soggiungendo, ma erroneamente, che “<em>ma non ragionevolmente prevedibile al momento in cui è stata valutata  la convenienza dell’operazione immobiliare ed oltretutto non imputabile al dr.Locatelli che alla data  di cessazione dell’incarico (31/12/2015) aveva già tracciato il solco per il sollecito sviluppo  delle attività di allestimento della nuova sede</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso aggiunge nelle sue difese (pp.19 segg.) che la scelta definitiva dell’ex ospedale Bassi in via Jenner era avvenuta dopo solo 7 mesi dal rogito del 2014, ovvero con d.GR 24.7.2015, così confermando che l’alienazione era avvenuta quando non era certa la sede definitiva e i relativi lavori non erano stati programmati (con progetto definitivo ed esecutivo) <em>ex ante</em> per consentire un passaggio di sede più rapido (degli oltre 5 anni utilizzati) e quindi meno oneroso in punto di costi di locazione.</p>
<p style="text-align: justify;"> E’ infatti agevole osservare che sottoscrivere, da Direttore Generale, una vendita nel 2014 con contestuale locazione, della sede aziendale quando non era assolutamente certa la nuova destinazione rappresenta, invece, scelta altamente irragionevole, non essendo prevedibile né l’<em>an</em> né il <em>quando</em> del trasferimento. Tale alienazione “<em>al buio</em>”, a prescindere dai successivi sviluppi connotati da incertezze, indecisioni e dunque da evidente incapacità di individuare una sede, è stata dunque la causa esclusiva del danno qui accertato ed è stata posta in essere quando il Locatelli era pienamente nell’esercizio delle sue funzioni di Direttore Generale.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="8">
<li>Venendo alla quantificazione di tale danno, poichè dalla ricostruzione di parte pubblica confermata dalle difese, la locazione ha avuto una durata da dicembre 2014 a settembre 2020 con pagamento di complessivi euro 9.069.467,73, considerato che i tempi ragionevoli per un ordinario cambio di sede (quale che essa fosse) per la complessa struttura aziendale erano quantificabili, dagli studi di fattibilità in atti condivisi dalle parti (e sulla base di raffronti con analoghi casi: si veda l’ospedale di Garbagnate Milanese, realizzato in 3 anni e richiamato dalla difesa Locatelli, oltre agli ospedali di Bergamo, Como, Legano, Niguarda e Vimercate), in tre anni, e che l’importo fissato per i primi tre anni è conforme a parametri di mercato come da stime in atti (v. stima Agenzia Entrate 31.7.2015 in atti che attesta la congruità del canone annuo nell’importo più elevato di €. 1.620.000,00) e dunque non si presta a censure, deve ritenersi danno erariale il solo importo delle somme pagate dalla ASL-ATS alla proprietà (prima CDP s.p.a, poi Beni Stabili s.p.a) dal quarto anno in poi (v. l’allegato 18 della Procura -relazione G.d.F. prot. n. 112645-, che evidenzia come per la locazione della durata di anni 6 con canone annuo crescente, era stato stabilito un importo di €. 1.000.000,00 oltre I.V.A. per ciascuno dei primi due anni, di €. 1.500.000,00 oltre I.V.A. per il terzo anno e di €. 2.000.000,00 oltre I.V.A. per i successivi).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Del resto, che un triennio fosse per tutte e tre le amministrazioni dei convenuti evocati in giudizio il congruo periodo per la gestione di un trasferimento di sede, è confermato dalla differenza economica di segno positivo tra prezzo di vendita dell’immobile al Fondo di CDP s.p.a. (25.000.000 euro) e la stima fatta da Infrastrutture Lombarde s.p.a. (20.245.000 euro) che, a detta sia della ricostruzione attorea sia di quella delle difese, avrebbe  garantito la possibilità per l’ASL di sostenere i costi di utilizzazione dello stesso immobile in vendita, fino al trasferimento degli uffici nella nuova sede (v. allegato 9 relazione G.d.F. n. 112645 doc. Procura). Tale differenziale compre, appunto, circa tre anni di locazione.</p>
<p style="text-align: justify;">            Il danno qui accertato, calcolabile scomputando dall’importo complessivo di euro 9.069.467,73 pagati dalla ASL-ATS ai locatori i legittimi canoni dei primi tre anni (pari ad euro 3.500.000: 1.000.000+1.000.000+1.500.00), va dunque quantificato in euro 5.569.467,73 netti (l’IVA versata al fisco non è considerabile, in quanto vantaggio percepito dall’amministrazione fiscale cfr., <em>ex pluribus</em>, C.conti sez. Lombardia, 3.2.2020 n.11), oltre accessori infraprecisati.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="9">
<li>In ordine alla ascrizione causale e psicologica del suddetto danno, ritiene il Collegio in via prioritaria causalmente corresponsabile il DG della ASL di Milano dr. Locatelli, che in primo luogo ebbe a chiedere la autorizzazione a vendere l’immobile di Corso Italia 19 alla Regione pur in assenza di una nuova sede definitiva già individuata ed oggetto di progetto, almeno preliminare, di adeguamento indefettibile per un celere trasferimento. Ma soprattutto, a fronte di tale situazione ancora fluida ed incerta, il 24/12/2014, con deliberazione n. 1768 (allegato 11 relazione G.d.F. n. 112645 in CD Procura), il D.G. della ASL, ebbe a disporre l’alienazione degli immobili di Corso Italia e Via Sassi per l’importo complessivo di €. 30.000.000,00 (suddiviso in €. 25.000.000,00 per l’immobile di Corso Italia ed in €. 5.000.000,00 per l’immobile di Via Sassi), perfezionata poi con contratto notarile registrato al n. 80580 rep. (rogito notarile n. 21262) in data 30/12/2014, prevedendo la contestuale decorrenza di un contratto di locazione firmato il 29.7.2015 sempre dal Locatelli (allegato 18 relazione G.d.F. prot. n. 112645) tra l’ASL -parte alienante (in persona dello stesso DG Locatelli)- e la CDP Investimenti (“Fondo Investimenti per la Valorizzazione”) -parte acquirente- per garantire la permanenza della sede aziendale della ASL nel plesso immobiliare di Corso Italia 19, nelle more della riallocazione e del trasferimento delle attività aziendali in altra sede.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Centrale rilevanza causale assume anche il ruolo del convenuto Bergamaschi, Direttore generale Welfare <em>pro-tempore</em> della Regione Lombardia, soggetto istituzionalmente condizionante la vendita e avente visione sistemica degli immobili del Comparto Regione-Sanità, che ebbe ad autorizzare con decreto n. 12695 del 24/12/2014 (all. 7 relazione G.d.F. 112645) l’alienazione dell’immobile di Corso Italia 19 e di altro immobile della ASL, e che nessun rilievo ebbe a muovere ad una vendita con contestuale locazione pur in assenza di una nuova sede definitiva già individuata ed oggetto di progetto, almeno preliminare, di adeguamento indefettibile per un celere trasferimento.  I meri e tardivi pungoli del Bergamaschi ad IL spa e alla ASL per la chiusura dell’<em>iter</em> di trasferimento nella nuova sede intervenuti con nota prot. 3015.0026982 del 23 settembre 2015 (doc. 15 difesa Bergamaschi) e con nota 1 dicembre 2015 (doc. 24 difesa Bergamaschi) sono mera conferma di una inadeguata iniziale valutazione, ascrivibile anche al Bergamaschi, della complessità del trasferimento a fronte di sede problematica individuata in via Jenner.</p>
<p style="text-align: justify;">Va invece esclusa ogni responsabilità del convenuto Bonomelli, Vice direttore generale Infrastrutture Lombarde S.p.A. (IL spa) a cui viene dalla Procura contestato il solo svolgimento di un ruolo di coordinamento della stima iniziale dell’immobile fatta dalla Agenzia delle Entrate e delle operazioni con CDP che avevano condotto alla vendita e alla conclusione della locazione. Tale ruolo non ha avuto, sul piano causale, impatto alcuno sul punto nodale del giudizio, ovvero sulla (infelice) tempistica della scelta della ASL e della Regione di vendere l’immobile in assenza di sede alternativa certa, essendosi limitato ad un compito di stima e di supporto tecnico che non incide sulla improvvida scelta gestionale sopra descritta, ascrivibile al Locatelli ed al Bergamaschi in rappresentanza dei due soli enti a cui era attribuita la potestà di disporre dell’immobile di Corso Italia 19.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale condotta non è connotata da dolo, nè nella sua interpretazione come dolo contrattuale  (da inadempimento volontario dell’obbligazione contrattuale), nè nella sua lettura in chiave penalistica (come coscienza e volontà non solo della condotta, ma anche dell’evento doloso) che il recente art.21, co.1, d.l. n.76 del 2020 conv.to in l. n.120/2020 (prorogato al 30.6.2023 dall’art. 51, co. 1, lett. h), del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, c.d. decreto Semplificazioni-bis) ha recepito (con portata non interpretativa o processuale, ma sostanziale e, dunque, non retroattiva, secondo prevalente giurisprudenza: C.conti, sez.II app., 16.3.2021 n.95; id., sez.I app., 2.9.2020 n.234; id., sez.I app., 16.11.2020 n.317; id., sez.I app., 12.10.2020 n.263; id., sez.Lombardia, 6.10.2020 n.152; id., sez.Liguria, 5.10.2020 n.68). Ritiene infatti il Collegio che la condotta dei due convenuti sia connotata da colpa grave per clamoroso contrasto con canoni di ragionevolezza, logica, diligenza, buon andamento della P.A. e di totale assenza di valutazione di dati fattuali evidenti a chiunque, ovvero che al momento della alienazione del 2014 non esisteva ancora una sede alternativa ben definita per la ASL di Milano per la quale erano da effettuare accurate valutazioni preliminari di fattibilità economica e logistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale gravemente colposa condotta commissiva porta ad ascrivere in misura paritetica, ovvero al 50% (corrispondente ad euro 2.784.733,80 ciascuno, salvo potere riduttivo infraprecisato), la responsabilità ai convenuti Locatelli e Bergamaschi, senza alcun contributo concausale del Bonomelli o del DG succeduto al Locatelli nella ASL-ATS, come invocato dalla difesa del Locatelli (ma analoga eccezione “temporale” risulta formulata dalla difesa del Bergamaschi per il periodo successivo alla cessazione del proprio incarico nel 2016), in quanto il danno da pagamento di pluriennali canoni di locazione (anche dopo la cessazione dall’incarico del Locatelli e del Bergamaschi) è da ascrivere solo e soltanto alla iniziale scelta di addivenire a vendita senza avere una sede alternativa al momento del rogito, in cui ambo i convenuti erano pienamente in servizio: i canoni locativi pagati per oltre 5 anni sono mera conseguenza economica della scarsa programmazione ascrivibile al solo Locatelli ed al Bergamaschi e non ai loro successori nelle relative funzioni istituzionali.</p>
<p style="text-align: justify;">            Il predetto importo di euro 5.569.467,73 netti, da addebitare al 50% in parti eguali ai due condannati, non è suscettibile  di scomputo di quote-parti ascrivibili a terzi non evocati, ma solo di un moderato potere riduttivo dell’addebito, tenendo conto che le scelte claudicati dei due convenuti sono frutto anche di una evidente colpa di apparato, frutto di disorganizzazione, scarso coordinamento con organi tecnici e politici, istruttorie mal gestite da un punto di vista tecnico, organizzativo ed amministrativo riconducibili a politici e collaboratori degli evocati in giudizio qui condannati, vertici di strutture complesse e pluripersonali. Ciò porta ad una più equa ascrizione degli importi del danno erariale accertato in euro 1.400.000,00 ciascuno ai due convenuti, somma ad oggi già rivalutata, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">            Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q. M.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, ogni altra pretesa respinta, CONDANNA WALTER BERGAMASCHI (C.F. BRGWTR64L17F205T), nato a Milano il 17 luglio 1964 e GIACOMO WALTER LOCATELLI (CF LCTGMW51R18H910I), nato a San Giovanni Bianco (BG) il 18/10/1951</p>
<p style="text-align: justify;">al pagamento a favore della ATS Città Metropolitana di Milano della somma di euro 1.400.000,00 ciascuno ad oggi già rivalutata, oltre interessi legali sulla somma così rivalutata dal deposito al saldo effettivo. Condanna i due convenuti al pagamento delle spese del giudizio sostenute che vengono liquidate in complessivi euro</p>
<p style="text-align: justify;">ASSOLVE  GUIDO BONOMELLI (C.F. BNMGDU67L30B157N), nato a Brescia il 30/07/1967 e pone a carico ex art.31, d.lgs. n.174 del 2016 di Infrastrutture Lombarde s.p.a. il pagamento delle spese e onorari di lite dallo stesso sostenute, che si quantificano in complessivi euro 4.000,00, oltre IVA e CPA come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29.9.2021.</p>
<p style="text-align: center;">                                                                         Il Presidente relatore                                                                                                     Vito Tenore</p>
<p style="text-align: right;"><em>                                                                        Firmato digitalmente                 </em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-denegata-nozione-di-ente-pubblico-di-cassa-depositi-e-prestiti-s-p-a-e-del-suo-fondo-investimenti-per-la-valorizzazione-ai-fini-della-compensatio-obliqua-nel-giudizio-contabile-per-responsabi/">Sulla denegata nozione di ente pubblico di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. (e del suo Fondo Investimenti per la valorizzazione) ai fini della compensatio obliqua nel giudizio contabile per responsabilità amministrativa.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2020 n.152</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-6-10-2020-n-152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-6-10-2020-n-152/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2020 n.152</a></p>
<p>Pres. f.f. Est. V.Tenore &#8211; Procura regionale c. Sartori (Avv. A.Sticchi Damiani) &#8211; P.M. B.Pezzilli. Incarichi extralavorativi per professori universitari e scudo erariale dell&#8217;art.21, d.l. n.76 del 2020 1.Giurisdizione e competenza &#8211; Riparto di giurisdizione tra G.O. e C.d.C. &#8211; Dipendente pubblico &#8211; Attività  extralavorative retribuite non autorizzate &#8211; Obbligo</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-6-10-2020-n-152/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2020 n.152</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. f.f. Est. V.Tenore &#8211; Procura regionale c. Sartori (Avv. A.Sticchi Damiani) &#8211; P.M. B.Pezzilli.</span></p>
<hr />
<p>Incarichi extralavorativi per professori universitari e scudo erariale dell&#8217;art.21, d.l. n.76 del 2020</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.Giurisdizione e competenza &#8211; Riparto di giurisdizione tra G.O. e C.d.C. &#8211; Dipendente pubblico &#8211; Attività  extralavorative retribuite non autorizzate &#8211; Obbligo di riversare le somme al datore &#8211; Art. 53, co.7 e 7-<em>bis</em>, d.lgs. n. 165 del 2001 &#8211; Giurisdizione ordinaria e contabile &#8211; Riparto &#8211; Fattispecie anteriori e successive alla legge n. 190 del 2012 &#8211; Giurisdizione contabile in ogni caso.</div>
<p style="text-align: justify;"> <br /> 2. Giurisdizione e competenza &#8211; Riparto di giurisdizione tra G.O. e C.d.C. &#8211; Danni erariali &#8211; Concorso di azione civile del danneggiato ed azione erariale della Procura contabile &#8211; Possibilità  &#8211; Limiti &#8211; <em>Ne bis in idem</em>.<br /> </p>
<div style="text-align: justify;">3.Giudizio contabile e amministrativo &#8211; Dipendente pubblico &#8211; Dovere di esclusiva &#8211; Attività  extralavorative retribuite non autorizzate o non autorizzabili &#8211; Obbligo di riversare le somme al datore &#8211; Art. 53, co.7 e 7-<em>bis</em>, d.lgs. n. 165 del 2001 &#8211; Giurisdizione contabile &#8211; Tipologia di giudizio &#8211; Ordinario e non sanzionatorio <em>ex </em>artt. 133 segg. d.lgs. n. 174 del 2016.<br /> (d. lgs. 26 agosto 2016 n. 174, artt.133 segg.; d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 53).<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">4. Giudizio contabile e amministrativo &#8211; Dipendente pubblico &#8211; Primario ospedaliero e Professore universitario a tempo pieno &#8211; Dovere di esclusiva &#8211; Attività  extramoenia non consentite &#8211; Art.5 d.lgs. n. 517/1999, art.6, co.10 l. n.240 del 2010 ampliativo dell&#8217;art.11, co.5, d.P.R. n.382 del 1980 &#8211; Comunicazione al Rettore di attività  libero-professionali &#8211; Irrilevanza in punto di colpevolezza &#8211; Ragioni &#8212; Un atto amministrativo non può derogare a  divieto di legge.</div>
<p style="text-align: justify;"> <br /> 5. Giudizio contabile e amministrativo &#8211; Dipendente pubblico &#8211; Primario ospedaliero e Professore universitario a tempo pieno &#8211; Dovere di esclusiva &#8211; Attività  extramoenia non consentite &#8211; Comunicazione al Rettore di attività  libero-professionali &#8211; Conoscenza datoriale piena &#8211; Conseguenze &#8211; Decorrenza prescrizione del credito erariale &#8211; Corresponsabilità  dei vertici per la prescrizione parziale &#8211; Danno residuo imputabile anche ai vertici universitari.<br /> <br /> 6.Giudizio contabile e amministrativo &#8211; Dipendente pubblico &#8211; Primario ospedaliero e professore universitario a tempo pieno &#8211; Dovere di esclusiva &#8211; Attività  libero-professionali vietate &#8211; Danno erariale ex art.53, co.7, d.lgs. n.165 &#8211; Sussiste &#8211; Danno ulteriore da differenze stipendiali tra tempo pieno e tempo definito &#8211; Cumulabilità  &#8211; Sussiste.<br /> <br /> 7.Giudizio contabile e amministrativo &#8211; Dipendente pubblico &#8211; Dovere di esclusiva &#8211; Attività  extralavorative retribuite non autorizzate &#8211; Obbligo di riversare le somme al datore &#8211; Art. 53, co.7 e 7-<em>bis</em>, d.lgs. n. 165 del 2001 &#8211; Computo al netto e non al lordo &#8211; Ragioni &#8211; Vi è stato giÃ  prelievo fiscale e previdenziale.<br /> <br /> 8.Giudizio contabile e amministrativo &#8211; Responsabilità  amministrativo-contabile &#8211; Elemento soggettivo &#8211; Riduzione al solo dolo ex art.21, d.l. n.76 del 2020 (conv.to in l. n.120 del 2020) &#8211; Natura &#8211; Norma sostanziale &#8211; Portata applicativa temporale &#8211; Inapplicabile a fatti pregressi alla sua entrata in vigore.<br /> </p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In caso di espletamento di attività  extralavorative remunerate e non autorizzate dal datore da parte di un pubblico dipendente, qualora costui rifiuti di riversare alla propria amministrazione, in base all&#8217;art. 53, co.7 e 7-bis, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, gli importi percepiti, la giurisdizione spetta sempre alla Corte dei Conti anche per gli introiti anteriori alla introduzione del comma 7-bis nell&#8217;art.53 cit. ad opera della legge n. 190 del 2012, essendo norma ricognitiva del pregresso indirizzo giurisprudenziale favorevole alla giurisdizione contabile.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em> </em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>2.A fronte di un danno cagionato alla P.A. da un pubblico dipendente, è proponibile sia l&#8217;azione civile nei suoi confronti da parte della P.A. danneggiata, sia la doverosa e officiosa azione della Procura contabile, ma non può essere adottata una doppia condanna, in ossequio al ne bis in idem.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em> </em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>3.In caso di espletamento di attività  extralavorative remunerate e non autorizzate dal datore da parte di un pubblico dipendente, sull&#8217;obbligo di riversare alla propria amministrazione gli importi percepiti in base al novello art. 53, co.7 bis, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ha giurisdizione la Corte dei Conti secondo il regime dell&#8217;ordinario giudizio di cognizione e non di quello sanzionatorio di cui agli artt. 133 segg., d. lgs. 26 agosto 2016 n. 174.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em> </em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>4.Ai primari ospedalieri che siano anche professori universitari a tempo pieno, in base all&#8217;art.5 d.lgs. n. 517/1999, Â all&#8217;art.6, co.10 l. n.240 del 2010, pìù largheggiante rispetto al previgente art.11, co.5, d.P.R. n.382 del 1980, non è consentito l&#8217;espletamento di attività  libero-professionale, e l&#8217;eventuale comunicazione al Rettore ed il suo avallo non rilevano sulla colpa grave, non potendo un atto amministrativo derogare ad un divieto legislativo assoluto.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em> </em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>5. Qualora un primario ospedaliero e professore universitario a tempo pieno, comunichi al Rettore, ricevendone avallo, l&#8217;espletamento di attività  extralavorative vietate, la circostanza non esclude la colpa grave, ma implica una conoscenza datoriale che fa decorrere la prescrizione del credito erariale, con conseguente corresponsabilità  dei vertici universitari nel danno residuo in caso di parziale prescrizione del credito.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em> </em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>6. A fronte dell&#8217;espletamento da parte di primario ospedaliero e professori universitari a tempo pieno di attività  libero-professionali vietate dalla legge Gelmini, oltre al danno erariale previsto dall&#8217;art.53, co.7, d.lgs. n.165 del 2001, si configura un ulteriore e cumulativo danno per le maggiorazioni stipendiali percepite quale professore a tempo pieno rispetto a quelle spettanti al professore a tempo definito.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em> </em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>7.In caso di espletamento di attività  extralavorative remunerate e non autorizzate dal datore da parte di un pubblico dipendente, l&#8217;obbligo di riversare alla propria amministrazione gli importi percepiti in base all&#8217;art.53, co.7 e 7 bis, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, impone un calcolo al netto e non al lordo delle somme da versare, essendoci giÃ  stato un prelievo fiscale a favore della P.A. al momento della erogazione e della dichiarazione dei redditi.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em> <br /> 8. L&#8217;art.21, d.l. n.76 del 2020 (conv.to in l. n.120 del 2020), nel limitare attraverso il c.d. scudo erariale la responsabilità  amministrativo-contabile al solo dolo (per condotte commissive, ha natura di norma sostanziale ed è quindi inapplicabile a fatti pregressi alla sua entrata in vigore ovvero al 17 luglio 2020.<br /> </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Il testo della sentenza è in allegato </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2018 n.48</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-9-3-2018-n-48/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-9-3-2018-n-48/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-9-3-2018-n-48/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2018 n.48</a></p>
<p>Pres. Di Salvo, Rel. Tenore sulla responsabilità amministrativo contabile di pubblico dipendente per attività extralavorative Processo contabile – Giudizio di responsabilità – Citazione &#8211; Nullità ex artt.86 e 87 c.g.c. – Mancata contestazione nell’invito a dedurre di circostanze poi valorizzate nella citazione – Infondatezza – Ragioni – Fattispecie &#8211; Omessa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-9-3-2018-n-48/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2018 n.48</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Salvo, Rel. Tenore</span></p>
<hr />
<p>sulla responsabilità amministrativo contabile di pubblico dipendente per attività extralavorative</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Processo contabile – Giudizio di responsabilità – Citazione &#8211; Nullità <em>ex</em> artt.86 e 87 c.g.c. – Mancata contestazione nell’invito a dedurre di circostanze poi valorizzate nella citazione – Infondatezza – Ragioni – Fattispecie &#8211; Omessa contestazione di minimali profili non inficianti la complessiva contestazione attorea.</strong><br /> (D.lgs. 26 agosto 2016 n.174, artt.86 e 87)<br />  <br /> <strong>Processo contabile – Giudizio di responsabilità –  Natura recuperato ria-risarcitoria – Onere della prova sul danno reclamato – Sul PM contabile &#8211;  Mancato assolvimento – Fattispecie – Introiti di denaro per attività extralavorative di un pubblico dipendente &#8211; Rigetto della domanda.</strong><br />  <br /> <strong>Responsabilità amministrativa e contabile – Danno erariale – Pubblico dipendente &#8211; Attività professionali extralavorative – Attività consultiva gratuita e di ausilio per società della moglie e del nipote  – Non necessità autorizzazione <em>ex</em> art. 53, d.lgs. n. 165 del 2001 – Insussistenza violazione dell’art.53, co.7, d.lgs. n.165 del 2001 – Rigetto della domanda &#8211; Potenziale conflitto di interesse comunque con compiti pubblici – Sussiste.</strong><br /> (D.lgs. 30 marzo 2001 n.165, art.53, co.7)<br />  <br /> <strong>Responsabilità amministrativa e contabile – Danno erariale &#8211; Pubblico dipendente – Espletamento incarichi esterni senza compenso &#8211; Attività consultiva gratuita e di ausilio per società della moglie e del nipote  &#8211; Condotta inopportuna &#8211; Sintomatica di conflitto di interesse – Trasmissione sentenza ufficio disciplinare competente – Possibilità</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Va respinta l’eccezione di nullità (parziale) della citazione <em>ex</em> art.87 c.g.c. (d.lgs. n. 174 del 2016), sollevata dal convenuto con riferimento alla mancata previa contestazione, in sede di invito a dedurre, di circostanze poi valorizzate nella citazione stessa. L’omessa contestazione nell’invito di due minimali profili riferibili a due isolati episodi non inficia la complessiva contestazione attorea, univocamente e chiaramente incentrata, sia nella fase pre-processuale, che in quella processuale, sullo svolgimento, da parte del convenuto, di remunerata attività extralavorativa <em>contra legem</em>, ricalcando l’atto introduttivo attoreo sostanzialmente i fatti oggetto di invito a dedurre.<br />  <br /> Il processo contabile, connotato da immanente prevalente funzione risarcitoria-recuperatoria, si connota, a differenza del giudizio penale (sovente indiziario) e in sintonia con quello civile, per un sistema probatorio rigorosamente ancorato al puntuale onere della prova in capo alla attrice Procura circa l’<em>an</em> ed il <em>quantum</em> della pretesa creditoria azionata: ne consegue che,  ove non sia adeguatamente comprovata la percezione di introiti per attività extralavorative da parte di un pubblico dipendente, va respinta la domanda attorea.<br />  <br /> Lo svolgimento occasionale di attività consultiva gratuita (nella specie a favore di società della moglie e del nipote), come tale astrattamente consentita <em>ex</em> art. 53, d.lgs. n. 165 del 2001, che impone l’autorizzazione datoriale per i soli incarichi esterni remunerati, non esclude che tali incarichi possano porsi in conflitto di interesse con i compiti di un funzionario Comunale. Ma tale conflitto di interesse non si traduce <em>ex se</em> in danno erariale, ove non vi sia prova certa ed univoca della percezione di compensi da parte del dipendente pubblico per tali incarichi, presupposto essenziale per l’innesco del meccanismo recuperatorio dell’art. 53, co.7 e 7-<em>bis</em>, d.lgs. n. 165.<br />  <br /> La mancata prova del danno erariale contestato al dipendente espletante attività consultiva e collaborativa extra ufficio senza percepire denaro ed il conseguente rigetto della domanda attorea non impediscono al giudice contabile di poter disporre la trasmissione della sentenza all’ufficio disciplinare competente per una possibile valutazione, previa acquisizione di copia della documentazione in atti, delle condotte del convenuto  sotto il diverso profilo disciplinare, ove si ravvisi lesione dell’immagine, della terzietà e dell’indipendenza dell’Ente attraverso condotte configuranti possibile conflitto di interesse o interferenza in procedimenti pubblici o in rapporti contrattuali con terzi, ove il beneficiario sia una società della moglie e del nipote del dipendente-consulente. Tale acquisizione della sentenza diverrà, dunque, dato fattuale di possibile “conoscenza piena” di condotte di possibile valenza disciplinare.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA<br />
composta dai Magistrati:<br />
Silvano DI SALVO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
Vito TENORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giudice rel.</div>
<div style="text-align: center;">Eugenio MADEO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giudice<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 28863 del registro di segreteria, nei confronti di:<br />
MANAUZZI GIOVANNI, nato a Volta Mantovana (MN) il 25 aprile 1961, ivi residente in via Ivanoe Bonomi n. 21/G, C.F. MNZ GNN 61D25 M125C, rappresentato e difeso, per procura in calce in atti, dal Prof. Avv. Paolo Aldrovandi del Foro di Mantova (C.F. LDRPLA63A02L020V; Fax n. 0376/379702; indirizzo PEC: paolo.aldrovandi@mantova.pecavvocati.it) e dall’Avv. Giovanni Monti del Foro di Milano (C.F. MNTGNN59C27F704F; Tel. 02/76001382; Fax 02/76012254; indirizzo PEC monti.giovanni@milano.pecavvocati.it), con domicilio eletto presso la persona e lo studio dell’Avv. Monti in Milano, Gall. San Babila n. 4/A, 20122;<br />
letta la citazione in giudizio ed esaminati gli altri atti e documenti fascicolati;<br />
richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata l’udienza per la trattazione del giudizio;<br />
ascoltata, nell’odierna udienza pubblica del 21.2.2018, la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore e uditi gli interventi del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale dr. Antonino Grasso e del prof. avv. Paolo Colombo in sostituzione dell’avv. Paolo Aldovrandi per il convenuto;<br />
viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639; visto il d.lgs. 26.8.2016 n. 174.<br />
FATTO<br />
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con atto di citazione datato 20.7.2017, la Procura regionale citava in giudizio il geom. Manauzzi Giovanni, dipendente del Comune di Volta Mantovana all’epoca dei fatti, esponendo quanto segue:<br />
a) che, con esposto 11.3.2016, la Guardia di Finanza di Mantova, Nucleo di P.T. (GdF), aveva segnalato alla Procura Regionale di questa Corte un possibile danno erariale arrecato dal dipendente in epigrafe, per aver svolto, senza l’autorizzazione prescritta dall’art. 53, co.7, d.lgs. n. 165 del 2001, attività professionali a favore di terzi dal 2008 al 2012;<br />
b) che tali attività erano state svolte dal convenuto, responsabile dell’ufficio tecnico, utilizzando come schermo la società “Archivolto Servizi di Ferrari Michele &amp; C. Snc” al fine di contrarre rapporti professionali con soggetti che avevano presentato pratiche edilizie presso il Comune di Volta Mantovana, o intrattenuto rapporti economici con il predetto Comune ed in particolare con l’ufficio retto dal Manauzzi;<br />
c) che la suddetta società-schermo, individuata dalla P.G. anche attraverso l’assunzione di sommarie informazioni testimoniali (analiticamente riprese e menzionate dalla Procura) e la ricostruzione dei pagamenti, aveva come soci amministratori l’arch. Ferrari Michele e Ghidini Luisa, rispettivamente nipote e coniuge del convenuto;<br />
d) che dalla documentazione rinvenuta dalla P.G. si evidenziavano 14 fatture, indicate a pag. 7 della citazione, emesse dal 2008 al 2012 dalla ASF (“Archivolto Servizi di Ferrari Michele &amp; C. Snc”) e riconducibili ad attività professionali che, intestate a soggetti diversi per prestazioni o servizi a questi formalmente resi dalla società, afferivano a consulenze svolte dal convenuto e comprovate testimonialmente;<br />
e) che, nell’ambito di tali 14 fatture, &nbsp;alcune di esse (n. 6) compensavano il costante interesse del Manauzzi alla trasformazione dell’area Guidelli (lottizzazione di una area di circa 400.000 mq., utilizzata per attività agricole e posta in Volta Mantovana) svolgendo attività a favore del prof.arch.Mondini Giulio e della Carpinus Blm S.r.l. (proprietaria quest’ultima della suddetta area da ricollocare sul mercato una volta resa l’area edificabile; per tale attività professionale) che erano gli intestatari delle 6 fatture per prestazioni formalmente rese dalla società Archivolto Servizi di Ferrari Michele &amp; C;<br />
f) che la posizione sostanziale di professionista-consulente del convenuto era provata, secondo la Procura, da riscontri testimoniali (Turri Maurizio, amministratore della PSV s.r.l.; Caraffini Angelo, collaboratore di Degara Luigi, amministratore della SELFIN 1 S.p.a.; Toso Nicola; Vorotnikova Svetlana, amministratore della Chateaux de beauté S.r.l. unitamente a Menabeni Luisa e Ermenenz Alessandro; Zangara Antonio e&nbsp; Garritani Vincenzo, figlio di Alfredo Garritani, presidente del CdA della Immobiliare Marina s.r.l.; Coccoli Damiano, legale rappresentante della società a r.l. C.A Scale) che dimostravano che il convenuto aveva tratto vantaggi economici corrispondenti alle suddette 14 fatture complessive, tra le quali le 6 fatture emesse dalla società Archivolto Servizi di Ferrari Michele &amp; C. e indicate a pag.6 della citazione quale compenso per l’attività svolta a favore di Mondini Giulio e della Carpinus Blm S.r.l. a cui tali n.6 fatture erano intestate;<br />
g) che nessuna di dette fatture risultava emessa a favore del convenuto, né vi era prova in atti di bonifici bancari dallo stesso ricevuti per attività di consulenza;<br />
h) che tali attività di fatto svolte dal Manauzzi senza autorizzazione datoriale, comportavano un danno erariale, in base all’art. 53, co.7 e 7 bis, d.lgs. n. 165, pari all’importo di euro 97.500,00, corrispondente all’importo, non comprensivo di IVA, delle suddette 14 fatture;<br />
i) che le deduzioni ricevute in riscontro all’inoltrato invito della Procura non erano risultate idonee a superare le contestazioni mosse.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tutto ciò premesso, la attrice Procura chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 97.500,00, oltre accessori e spese di lite.<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con memoria 31.1.2018 si costituiva il convenuto rappresentato dagli avv.ti Aldovrandi e Monti, eccependo:<br />
a) che, dalla data della sua assunzione e fino al 31/12/2012, presso il Comune di Volta Mantovana il Manauzzi non aveva mai svolto alcun tipo di funzione riferibile all’attività di edilizia privata o alla pianificazione urbanistica e che mai aveva svolto attività professionale esterna, né percepito compensi ulteriori rispetto a quelli doverosamente corrispostigli dall’ente datore di lavoro, quali quelli delle fatture contestate&nbsp; dalla Procura e che la vicenda sub iudice nasceva, per motivi politici, da un esposto di Consigliere comunale di minoranza, Luciano Beraiola, poi divenuto Sindaco cavalcando elettoralmente tale esposto, assurto a rilevanza mediatica;<br />
b) la estraneità del Manauzzi dalla Archivolto Servizi di Ferrari Michele &amp; C, società operante nella prestazione di servizi a vantaggio di singoli clienti o di altri professionisti titolari di incarichi di progettazione o di direzione lavori di varia natura, come da fatture contestate dalla Procura (che le aveva invece ascritte a prestazioni del Manauzzi) e la cui attività veniva svolta dal socio Arch. Michele Ferrari, come da doc.ne in possesso della PG e non prodotta dalla Procura;<br />
c) che la documentazione bancaria e fiscale del convenuto e della suddetta società Archivolto Servizi di Ferrari Michele &amp; C non evidenziavano alcun collegamento tra i due soggetti;<br />
d) che in sede penale l’attività di PG, utilizzata anche in questa sede giuscontabile, non aveva, dal 2011 ad oggi, avuto sviluppi in un provvedimento di condanna e che i testi escussi dalla PG, richiamati dalla Procura contabile in citazione, erano stati sentiti non in contraddittorio, mentre alcun chiarimento esplicativo era stato chiesto dalla parte attrice o dalla PG all’arch. Michele Ferrari o al prof Giulio Mondini;<br />
e) che non vi era norma che vietasse ad un tecnico esperto, ultra cinquantenne, di collaborare episodicamente e a titolo gratuito con il proprio nipote, arch.Michele Ferrari, soprattutto se quest’ultimo era, all’epoca dei fatti, neodiplomato e si affacciava per la prima volta al mondo della libera professione; che, parimenti, l’aver messo in contatto il Sindaco del Comune di Volta Mantovana Bertaiola e il prof.Mondini, vecchio amico del convenuto, aveva costituito, per il geom. Manauzzi, niente più che la manifestazione di un concreto e condiviso interesse per lo sviluppo economico ed edilizio della propria comunità; che, inoltre, il convenuto, quale amico personale di molti dei soci di Carpinus BLM, nati e vissuti a Volta Mantovana (Comune di circa 7.000 abitanti), si era, in virtù di tale amicizia, talvolta prestato a fornire gratuitamente a detti soci indicazioni di carattere tecnico, utili ad assumere alcune decisioni o a collaborare con loro, ma mai a ricevere incarichi remunerarti conferiti al solo arch. Ferrari;<br />
f) che in ogni caso il credito erariale era prescritto, a fronte di fatture relative agli anni 2008-2012 e del mancato occultamento doloso dei fatti;<br />
g) che la società Archivolto Servizi di Ferrari Michele &amp; C. aveva comunque pagato, in relazione alle 14 fatture contestate dalla Procura seppur al netto dell’IVA, gli oneri fiscali, da valutare nel quantum preteso al lordo dalla Procura;<br />
h) che le fatture emesse dalla Archivolto Servizi di Ferrari Michele &amp; C a carico di Mondini Giulio e di Carpinus BLM s.r.l erano relative rispettivamente: h.1) ad attività svolta in ausilio al prof Mondini dall’arch. Michele Ferrari in “Area Guidelli” del Comune di Volta Mantovana, per predisporre uno studio volto alla realizzazione di un “Centro dei servizi per le eccellenze dell’alto mantovano”, poi formalmente presentato dal Mondini nel 2008 alla Giunta comunale; h.2) al rilievo postumo strumentale per Carpinus di tutta l’area di circa 400.000 metri quadrati di proprietà della stessa, nonché di produrre la bellezza di 70 copie dell’intero Master plan, come dichiarato e confermato dai testi Bassi Andrea, Speranzini Corrado e Leone Cristiano, rispettivamente Amministratore e soci di Carpinus BLM, sentiti a S.I.T. dalla P.G. e le cui dichiarazioni erano riportate alle pag. 38, 49 e 50 della relazione di P.G., presente parzialmente nel fascicolo della Procura, ma stralciate e non riportate in allegato all’invito a fornire deduzioni;<br />
i) che, in merito alle fatture emesse&nbsp; dalla Archivolto Servizi di Ferrari Michele &amp; C carico di PSV s.r.l., le stesse non erano il corrispettivo per prestazioni svolte dal geometra Manauzzi a favore di detta società, consistenti nel&nbsp; posizionamento di segnaletica stradale, in quanto dalle dichiarazioni rese dal teste Turri Maurizio la presenza sui cantieri stradali del geometra Manauzzi era invece giustificata dalle funzioni istituzionali di responsabile dell’attività di manutenzione delle strade comunali, svolte dal medesimo (confermabili dal tecnico Simone Negroni, mai escusso dalla GdF) e non già dallo svolgimento di attività professionale di natura privata; tali fatture riguardavano uno studio sullo sviluppo delle piste ciclabili nel Comune di Volta Mantovana e la realizzazione di una serie di elaborati grafici relativi all’area parcheggio di pertinenza dell’istituto scolastico comprensivo del comune di Volta Mantovana;<br />
l) che in ordine alla fattura n. 1 del 27/7/2011 emessa da Archivolto s.n.c. a carico di Selfin 1 s.r.l., la stessa si riferiva all’attività professionale svolta per incarico e nell’interesse della stessa Selfin 1, consistente nella realizzazione del rilievo e dello stato di fatto di tutto il compendio industriale oggetto di un complesso iter urbanistico analiticamente descritto e documentato dalla difesa alle pp.14 segg. della propria memoria; su tale vicenda la PG aveva escusso Caraffini Angelo, ma non Luigi Degara, amministratore di Selfin e dalla di lui segretaria Luisa Ghidini, che avrebbero potuto chiarire i termini della questione, già esplicitati sul ruolo istituzionale del convenuto nella vicenda geometra Gian Antonio Berlanda (cfr. a pagina 131 della relazione della Guardia di finanza), allegate all’invito a fornire deduzioni e idonee a smentire la tesi accusatoria, ma totalmente dimenticate tanto nella relazione di P.G., quanto nell’atto di citazione;<br />
m) che, in ordine alle fatture a carico di Toso, le stesse non erano compenso per attività del Manauzzi, antico amico e coinquilino della famiglia Toso, essendosi il convenuto limitato, fuori del proprio orario di lavoro, da solo o assieme al nipote Arch. Ferrari destinatario di incarico (i cui elaborati professionali venivano depositati), a trattenersi talvolta nel cantiere prospiciente alla sua abitazione, impartendo qualche indicazione alle maestranze e fornendo alcuni consigli e suggerimenti al Toso;<br />
n) che le fatture a carico di Chateaux de Beautè corrispondevano al corrispettivo versato alla società ad Archivolto a fronte della attività professionale di Michele Ferrari, in ausilio al prof. Mondini, descritta e documentata dalla difesa;<br />
o) che la fattura emessa da Archivolto Servizi a carico di Immobiliare Marina S.r.l. si riferiva a prestazioni professionali dell’arch. Ferrari, consistenti nella redazione di disegni e nell’attività di consulenza relative alla presentazione e alla successiva approvazione di un Piano di recupero ambientale, da parte del Comune di Solferino, come confermato, a smentita dei testi indicati dalla Procura, dall’Amministratore delegato di Immobiliare Marina, Dott. Franco Marchesini (non menzionato nell’atto di citazione), a pag. 147 della relazione di PG; il Manauzzi, quale zio e marito dei soci della Archivolto, si era solo talvolta prestato a consegnare dette fatture al posto dei citati suoi prossimi congiunti, espletanti l’incarico, presso il loro studio;<br />
p) che, attesa la sua specifica esperienza quale tecnico comunale ed essendo amico e collega di Zangara Antonio, responsabile dell’Ufficio tecnico del confinante Comune di Solferino, aveva “del tutto logicamente” scambiato con il medesimo Zangara alcune mail, riferite al procedimento di approvazione del realizzando Piano di recupero ambientale visto che il Prof. Mondini, amico del convenuto, stava avvalendosi, per la redazione e per l’approvazione del Piano, della collaborazione del nipote arch.Ferrari, autore dei lavori fatturati;<br />
q) che, circa le fatture Archivolto Servizi a carico di C.A. Scale snc, esse attenevano, su mandato della Sig.ra Meri Biena, moglie del titolare, a rilievi, relative rielaborazioni in 3D, relazioni fotografiche, stati di raffronto e simulazioni progettuali svolte dall’arch. Ferrari e non già dal convenuto e documentate dalla difesa.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La difesa del Manauzzi chiedeva, in conclusione, che venisse dichiara nulla la citazione ex art. 87 c.p. cont. per discrasia con l’invito a dedurre e, in via gradata, che fosse respinta nel merito la domanda. Formulava in via istruttoria richiesta di prove testimoniali.<br />
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; All’udienza del 21.2.2018, udita la relazione del Magistrato designato, le parti sviluppavano i rispettivi argomenti e concludevano in conformità a quanto già esposto negli atti scritti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
Va previamente respinta l’eccezione di nullità (parziale) della citazione ex art.87 c.p. cont. (d.lgs. n. 174/2016), sollevata dal convenuto con riferimento alla mancata previa contestazione, in sede di invito a dedurre, di circostanze poi valorizzate nella citazione stessa.<br />
Al riguardo va osservato che l’atto introduttivo attoreo ricalca sostanzialmente i fatti oggetto di invito a dedurre, e l’omessa contestazione nell’invito di due minimali profili riferibili a due isolati episodi non inficia la complessiva contestazione attorea, univocamente e chiaramente incentrata, sia nella fase pre-processuale, che in quella processuale, sullo svolgimento, da parte del convenuto, di remunerata attività extralavorativa contra legem. Del resto, come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, “…è assolutamente fisiologico che gli elementi raccolti fino all’emissione dell’invito a dedurre possano non coincidere, per difetto, con gli elementi disponibili al momento dell’esercizio dell’azione: dopo la contestazione dell’addebito, o per iniziativa autonoma o dando seguito ad una esigenza di approfondimento generata dalle deduzioni fornite dall’invitato […]; pertanto, il Pubblico Ministero è pienamente legittimato a proseguire nelle attività di indagine. Anzi, in una prospettiva di maggiore valorizzazione della neutralità che connota l’esercizio delle pubbliche funzioni – caratteristica che impone che le iniziative intraprese dal P.M. siano sempre consone alla funzione esercitata e che preclude la proposizione di azioni la cui fondatezza non sia stata prudentemente vagliata – la prosecuzione dello sforzo istruttorio fino al momento di emissione dell’atto di citazione appare doverosa quando emergano fatti destinati ad incidere significativamente sul promovendo giudizio. È, quindi, del tutto ammissibile che la valutazione del compendio documentale, arricchito in conseguenza dell’esercizio della facoltà di dedurre e/o degli approfondimenti istruttori ulteriori promossi dall’Organo requirente, conduca ad una parziale rimodulazione della contestazione iniziale” (Sezione giurisdizionale per la Lombardia, 29 dicembre 2017, n. 196; cfr., al riguardo, anche Sezioni riunite, 16 febbraio 1998, n. 7).<br />
Può prescindersi, invece, dalle richieste istruttorie testimoniali e dalla eccezione di prescrizione formulate dalla difesa del convenuto, stante il centrale ed assorbente vaglio del merito della vicenda, risolutivo del giudizio.<br />
In ordine ai fatti contestati al convenuto, la Sezione osserva quanto segue.<br />
Non solo dalle testimonianze unilateralmente assunte, seppur non in contraddittorio dibattimentale, dalla Polizia Giudiziaria in sede penale (e qui parzialmente riprese dalla attrice Procura), ma soprattutto dalle dichiarazioni difensive dello stesso convenuto in questa sede (v. memoria di costituzione e dichiarazioni dell’avv. Colombo in udienza), traspare netta, e quasi palpabile, la funzione del Manauzzi, quale importante pontiere, qui d’uopo è l’espressione tecnico-ingegneristica, di legami e contatti tra la società Archivolto Servizi di Ferrari Michele &amp; C del nipote e della moglie del convenuto e vari imprenditori e professionisti, taluni dei quali riconosciuti testualmente come “amici” dal Manauzzi stesso, interessati a lavori e progetti ruotanti intorno al Comune di&nbsp; Volta Mantovana o altri contigui enti locali.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La stessa difesa del Manauzzi, in chiave nitidamente e consapevolmente confessoria, afferma infatti testualmente in comparsa di costituzione (ribadendolo in udienza): a) che non vi è norma che vieti ad un tecnico esperto, ultra cinquantenne, di collaborare episodicamente e a titolo gratuito con il proprio nipote, (nella specie, il geom., poi arch. Michele Ferrari), soprattutto se quest’ultimo è neodiplomato e si affaccia per la prima volta al mondo della libera professione tramite la società Archivolto Servizi (di cui era socia, giova ribadirlo, anche la moglie del convenuto); b)&nbsp; di aver messo in contatto il Sindaco del Comune di Volta Mantovana, sig. Bertaiola, e il prof. Mondini, vecchio amico del convenuto (per sua stessa testuale ammissione), quale manifestazione di un concreto e condiviso interesse per lo sviluppo economico ed edilizio della propria comunità attraverso progetti realizzati dal Mondini valendosi della Archivolto servizi; c) quale amico personale di molti dei conterranei soci di Carpinus BLM, nati e vissuti a Volta Mantovana (comune di circa 7.000 abitanti), di aver talvolta fornito gratuitamente a detti soci indicazioni di carattere tecnico, utili ad assumere alcune decisioni o a collaborare con loro; d) di essersi talvolta prestato a consegnare fatture a carico di Immobiliare Marina S.r.l. al posto dei citati suoi prossimi congiunti, presso il loro studio (!), a titolo di semplice familiare aiuto; e) di avere “del tutto logicamente” scambiato con il collega Zangara, responsabile dell’Ufficio tecnico del confinante Comune di Solferino, alcune mail, riferite al procedimento di approvazione del locale realizzando Piano di recupero ambientale, visto che il Prof. Mondini, amico del convenuto, stava avvalendosi, per la redazione e per l’approvazione del Piano, della collaborazione del nipote arch. Ferrari.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pare evidente al Collegio come in qualsiasi realtà territoriale, ma soprattutto in Enti operanti in aree geografiche medio-piccole, per un funzionario pubblico tale ruolo di collegamento tra operatori economici, di mediazione tra gli stessi, di consulenza “amichevole” a loro favore, di “ausilio” per tali “amici” alla istruttoria di pratiche edilizio-urbanistiche, si pone in evidente o in possibile conflitto di interesse, reale o potenziale, oggi testualmente normato negli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 attuativo della legge anticorruzione n. 190 del 2012. E ciò dovrebbe imporre, da sempre, ad un funzionario pubblico rigorosamente osservante dei propri doveri, anche etici, d’ufficio, già prima dell’entrata in vigore della predetta l. n. 190, di astenersi da condotte equivoche, camaleontiche e faziose, quali quelle sopra sunteggiate. Tali condotte lambisco il “nepotismo” in senso letterale, stante il rapporto con l’arch. Ferrari (e anormalmente riconosciute, come “normali”, dalla stessa difesa), soprattutto se vi siano coinvolti interessi economici&nbsp; strettamente familiari in una società di proprietà della moglie e del nipote che ha avuto frequenti rapporti di lavoro con detti imprenditori e consulenti testualmente definiti “amici di vecchia data” del convenuto e coinvolti in procedimenti e progetti del Comune di Volta Mantovana ove il Manauzzi era importante e fattivo tecnico (e poco rilevano i profili formali, non utilmente sviluppati dalla difesa, afferenti alle mansioni in concreto dallo stesso assolte in Comune, in relazione ai lavori commissionati alla Archivolto Servizi da soggetti in rapporti di lavoro con il Comune stesso, stante la non vastità del suddetto ente locale, che porta ad un fatale coinvolgimento del tecnico Manauzzi in qualsiasi campo d’azione tecnico-urbanistico del proprio piccolo ente).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Parimenti, un funzionario pubblico rigorosamente osservante dei propri doveri, anche etici, d’ufficio, deve evitare qualsiasi contaminazione, onerosa o gratuita, soprattutto se resa pubblica e quasi ostentata (come nella specie: vedasi la plateale consegna di fatture a imprenditori terzi da parte del Manauzzi nei locali della società Archivolto, come dallo stesso ammessa quale&#8230;&#8230;.amichevole collaborazione tra parenti !), con società private che indirettamente lavorano per l’Istituzione ove il funzionario presta servizio in regime di esclusiva ex lege: abdicare a tale basilare ruolo di terzietà e indipendenza offusca gravemente l’immagine della P.A. e discredita la stessa anche se l’attività sia svolta gratuitamente. Tale posizione di un pubblico dipendente è ontologicamente diversa da quella di un libero professionista che ben può, come sottolineato dal prof. Colombo in udienza, aiutare un giovane nipote a farsi strada. Difatti, la terzietà e indipendenza di un funzionario pubblico impediscono, viceversa, analoghe condotte.<br />
Chi non considera (anche in sede difensiva, viste le argomentazioni con le quali la difesa del Manauzzi deduce, soprattutto in comparsa, la percezione, assolutamente soggettiva, di normalità e ordinarietà di tali attività, notoriamente non consentite ad un pubblico dipendente a tempo pieno), e, soprattutto, non attua tale elementare principio fondante che connota lo status di pubblico dipendente, non attribuisce l’esatto e pregnante significato alla norma costituzionale per la quale “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” (art. 98 cost.), e l’Ufficio procedimenti disciplinari del Comune di Volta Mantovana, a cui questa sentenza viene d’ufficio trasmessa (divenendo la data di ricezione dies a quo di conoscenza di possibili ed eventuali illeciti), potrà sopperire a tale sconoscenza di regole lavoristiche, attivando tutte le procedure e apprestando tutti i rimedi contemplati dall’ordinamento e dai pertinenti regolamenti.<br />
Ma tali inopportune condotte, che ben si presterebbero alla predetta doverosa valutazione in punto di responsabilità disciplinare da parte dell’U.P.D. del Comune di Volta Mantovana (responsabilità autonoma rispetto a quella penale o giuscontabile, in quanto disancorata da profili di reato, non acclarati ad oggi, o di danno erariale) per il ben evidente&nbsp; travalicamento dei compiti istituzionali di un tecnico comunale, a prescindere sia dalla remunerazione o meno dei suoi “amichevoli servigi” ad imprenditori e a consulenti “amici”, sia dai “familiari” aiuti e consigli a “esordienti giovani imprenditori” quale il nipote (e, dunque, fatalmente anche alla moglie del Manauzzi, socia della società Archivolto Servizi), devono essere in questa sede vagliate solo e soltanto per i possibili risvolti in punto di danno erariale ipotizzati dalla attrice Procura con riferimento alla prospettata violazione dell’art. 53, co7 e 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001.<br />
Tale norma sarebbe violata, nella prospettazione accusatoria, attraverso una indiretta percezione di denaro da parte del Manauzzi tramite lo schermo societario della “familiare” società Archivolto Servizi, i cui introiti riferiti a 14 fatture indicate in fatto sarebbero compenso per attività professionali extralavorative del convenuto, mai autorizzate dal Comune di appartenenza, e, come tali, da riversare al datore di lavoro ex art. 53, co. 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165.<br />
Osserva tuttavia il Collegio che di tale percezione pecuniaria non vi è prova certa ed inequivoca in atti, pur nell’ambito di un quadro indiziario altamente sintomatico e border line, per chiare ammissioni dello stesso convenuto. Difatti, il processo contabile, connotato da immanente prevalente funzione risarcitoria-recuperatoria, si connota, a differenza del giudizio penale (sovente indiziario) e in sintonia con quello civile, per un sistema probatorio rigorosamente ancorato al puntuale onere della prova in capo alla attrice Procura circa l’an ed il quantum della pretesa creditoria azionata, in questa sede non adeguatamente ottemperato.<br />
Difatti, seppur alcuni testi indicati dalla Procura (Turri Maurizio, amministratore della PSV s.r.l.; Caraffini Angelo, collaboratore di Degara Luigi, amministratore della SELFIN 1 S.p.a.; Toso Nicola; Vorotnikova Svetlana, amministratore della Chateaux de beautè S.r.l. unitamente a Menabeni Luisa e Ermenenz Alessandro; Zangara Antonio e&nbsp; Garritani Vincenzo, figlio di Alfredo Garritani, presidente del CdA della Immobiliare Marina s.r.l.; Coccoli Damiano, legale rappresentante della società a r.l. C.A Scale) abbiano dichiarato alla PG che talune fatture compensavano consulenze del Manauzzi, è innegabile che né in questa sede, né in sede penale (ove non vi è alcun pronunciamento di condanna ad oggi, avendo ambo le parti in udienza concordato che la vicenda è ad oggi in fase di mere indagini preliminari senza alcun rinvio a giudizio, nonostante il tempo trascorso), tali testi siano stati escussi in contraddittorio tra le parti (principio basilare in qualsiasi processo e persino in sede procedimentale amministrativa) e quindi non rappresentano prova piena, ma mero indizio o indice sintomatico da sottoporre a doveroso controesame da parte della difesa, o a prova contraria, evenienza non verificatasi.<br />
&nbsp;Inoltre, è specularmente provato che nessun compenso risulta introitato su conti bancari del convenuto, né si rinvengono introiti extralavorativi in dichiarazioni fiscali del Manauzzi. Né la Procura ha provveduto, come suo onere probatorio, ad escutere gli amministratori della Archivolto Servizi o delle società destinatarie delle fatture de quibus, o del prof. Mondini, per doverosi chiarimenti, sapientemente capitolati (anche alla luce delle affermazioni rese da altri operatori alla PG) sul ruolo del Manauzzi, adagiandosi acriticamente sulle pur interessanti risultanze della PG, che avrebbero richiesto un idoneo completamento istruttorio in questa sede per fornire più solidi riscontri probatori.<br />
Inoltre nessuno dei soggetti sentiti dalla PG in sede penale ha testualmente affermato di aver versato soldi personalmente e direttamente al convenuto, limitandosi a dichiarare verbalmente (ma senza fornirne prova), di aver pagato la società Archivolto Servizi per attività svolte anche dal Manauzzi.<br />
A ciò aggiungasi che la difesa ha analiticamente documentato (v. parte in fatto) la realizzazione di tutte le opere e progetti oggetto delle fatture oggetto di causa da parte dei soli percettori dei compensi (in primis il nipote del convenuto, arch.Ferrari) e degli eroganti, ed ha altresì indicato sia soggetti non escussi che avrebbero potuto chiarire la posizione del Manauzzi, sia soggetti escussi dalla PG, autori di dichiarazioni favorevoli alla difesa, ma non riportati nella citazione attorea e relativi allegati (ove la loro posizione è stata stralciata).<br />
Osserva il Collegio che il Manauzzi ha dichiarato, in comparsa, di aver svolto occasionale attività consultiva gratuita (anche se bonariamente derubricata a meri consigli di “uno zio” premuroso o di pareri “ad amici”), come tale astrattamente consentita ex art. 53, d.lgs. n. 165 del 2001, che impone l’autorizzazione datoriale per i soli incarichi esterni remunerati, ma ciò non esclude che anche incarichi gratuiti possano porsi in conflitto di interesse con i compiti di un funzionario Comunale, e questa vicenda ne è plastica conferma. Ma tale conflitto di interesse non si traduce ex se in danno erariale, ove non vi sia prova certa ed univoca della percezione di compensi da parte del dipendente pubblico per tali incarichi, presupposto essenziale per l’innesco del meccanismo recuperatorio dell’art. 53, co.7 e 7-bis, d.lgs. n. 165.<br />
In estrema sintesi, pur in un quadro altamente sintomatico di inopportune interferenze del Manauzzi, in evidente carenza di indipendente terzietà e in plateale conflitto di interesse con molte pratiche comunali che indirettamente coinvolgevano la “familiare” società Archivolto Servizi, non vi è in atti prova certa ed inconfutabile della percezione di denaro da parte del convenuto per lo svolgimento di attività di “collegamento” e consultive svolte a favore del giovane nipote e della consorte, soci della suddetta Archivolto, e a favore di società o professionisti con tale società in rapporti di lavoro.<br />
E tale ultima conclusione, se da un lato porta al rigetto la domanda attorea, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, avendo il convenuto, con condotta altamente inopportuna per un pubblico dipendente, creato evidenti indici sintomatici di possibile non esclusività del proprio rapporto di lavoro pubblico, ostativo all’espletamento di attività libero-professionali, ma non allo svolgimento di consulenze occasionali, ove autorizzate dal datore-Comune.<br />
Va da ultimo disposta, a cura della Segreteria, la trasmissione di questa sentenza all’Ufficio Procedimenti disciplinari del Comune di Volta Mantovana, per una possibile valutazione, previa acquisizione di copia della documentazione in atti, delle condotte del Manauzzi sotto il diverso profilo disciplinare, ove si ravvisi lesione dell’immagine, della terzietà e dell’indipendenza dell’Ente attraverso condotte configuranti possibile conflitto di interesse o interferenza in procedimenti pubblici o in rapporti contrattuali con terzi a vantaggio della società Archivolto Servizi del nipote e della moglie. Tale acquisizione della sentenza diverrà, dunque, dato fattuale di possibile “conoscenza piena” di condotte, qui solo emerse e portate a conoscenza del datore, di possibile valenza disciplinare, indipendente da profili penali allo stato in mera indagine preliminare.<br />
P.Q.M.<br />
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione o richiesta, rigetta la domanda della Procura nei confronti di Manauzzi Giovanni e compensa tra le parti le intere spese di lite. Dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione di questa sentenza all’Ufficio Procedimenti disciplinari del Comune di Volta Mantovana per una valutazione dei fatti sotto il diverso profilo disciplinare.<br />
Così deciso in Milano il 21.2.2018<br />
Il Magistrato relatore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Presidente &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vito Tenore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Silvano Di Salvo<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
IL DIRIGENTE<br />
&nbsp;</div>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2018 n.49</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-9-3-2018-n-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-9-3-2018-n-49/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2018 n.49</a></p>
<p>Pres. Di Salvo, Rel. Tenore sulla giurisdizione contabile su danno arrecato da amministratori di società a partecipazione pubblica Processo contabile – Giudizio di responsabilità – Costituzione del convenuto – Modalità &#8211; Missiva personale indirizzata alla Procura personalmente sottoscritta dal convenuto e non corredata da procura – Irricevibilità – Conseguenze –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-9-3-2018-n-49/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2018 n.49</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Salvo, Rel. Tenore</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione contabile su danno arrecato da amministratori di società a partecipazione pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Processo contabile – Giudizio di responsabilità – Costituzione del convenuto – Modalità &#8211; Missiva personale indirizzata alla Procura personalmente sottoscritta dal convenuto e non corredata da procura – Irricevibilità – Conseguenze – Contumacia &#8211; Ragioni – Assenza delle caratteristiche della comparsa.</strong><br />  <br /> <strong>Processo contabile – Giudizio di responsabilità &#8211; Citazione – Eccezione di nullità <em>ex</em> artt. 86 e 87 c.g.c. – Per discrasia tra importo quantificato in citazione ed importo indicato nell’invito a dedurre – Infondatezza – Ragioni – Valutabilità in sede di determinazione del <em>quantum</em> del danno erariale.</strong><br /> (D.lgs. 26 agosto 2016 n.174, artt.86 e 87)<br />  <br /> <strong>Giurisdizione e competenza  – Società a partecipazione pubblica – Danno arrecato da amministratori &#8211; Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs n.175/2016) – Generale giurisdizione dell’a.g.o. – Residua giurisdizione contabile – Condizioni &#8211; Danno direttamente arrecato al valore delle quote dei soci pubblici o danno  arrecato al patrimonio di società <em>in house</em> – Azione erariale per danno al solo patrimonio sociale – Carenza di giurisdizione contabile.</strong><br /> (D.lgs. 19 agosto 2016 n.175, art.12).<br />  <br /> <strong>Giurisdizione e competenza  – Società a partecipazione pubblica – Danno arrecato da amministratori &#8211; Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (art.12, d.lgs n.175/2016) – Generale giurisdizione dell’a.g.o. – Residua giurisdizione contabile – Fattispecie in cui residua la giurisdizione contabile.</strong><br /> (D.lgs. 19 agosto 2016 n.175, art.12).<br />  <br /> <strong>Giurisdizione e competenza – Società a partecipazione pubblica &#8211; Società<em> in house</em> &#8211; Danno arrecato da amministratori &#8211; Al patrimonio della società<em> in house</em> – Presupposti per la giurisdizione contabile &#8211; Sussistenza di tutti i cumulativi e concorrenti requisiti dell’<em>in house providing</em> – Necessità &#8211; Requisito del “<em>controllo analogo</em>” – Onere della prova sul PM contabile – Assenza – Difetto di giurisdizione contabile.</strong><br />  <br /> <strong>Giurisdizione e competenza – Società a partecipazione pubblica &#8211; Danno arrecato da amministratori &#8211; Riparto di giurisdizione tra g.o. e Corte dei conti – Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (art.12, d.lgs n.175/2016) – Prevalente giurisdizione ordinaria &#8211; Contrasto con parametri costituzionali – Assenza &#8211; Contrasto con normativa comunitaria – Assenza &#8211; Ragioni – Rispetto delle prerogative costituzionali riservate alla Corte dei conti – Auspicabile intervento legislativo.</strong></div>
<p> (D.lgs. 19 agosto 2016 n.175, art.12).<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Una missiva personale, irritualmente inviata dal convenuto alla Procura, ed esibita dal Pubblico Ministero in udienza, essendo personalmente sottoscritta e, comunque,  non essendo corredata da procura, non riveste natura e caratteristiche di comparsa di costituzione (che può essere depositata dal contumace, solo unitamente a detta procura, sino all’udienza di discussione, ex art. 93, comma 9 del c.g.c.), sicché non può legittimare &#8211; confliggendo con le inderogabili esigenze di coordinamento tra attività difensiva del contumace, esigenze processuali degli altri convenuti in giudizio ed esercizio della funzione decisoria &#8211; alcuna produzione documentale (né direttamente, né per il tramite del Pubblico Ministero) da parte del soggetto contumace che non risulti ritualmente costituito, né sia comparso all’udienza.<br />  <br /> Va respinta l’eccezione di nullità della citazione <em>ex</em> artt.86 e 87 c.g.c. in caso di discrasia tra importo quantificato in citazione ed importo indicato nell’invito a dedurre in quanto la questione non configura affatto causa di nullità, ma è un mero elemento che il Collegio potrà valutare in sede determinativa del danno nello stabilire, ove acclarato, il <em>quantum</em> del danno erariale.<br />  <br /> Dopo l’intervento nomofilattico della Cassazione, oggi recepito nell’art.12,  del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs n.175/2016), la Corte dei conti ha giurisdizione sul danno arrecato da amministratori di società a partecipazione pubblica solo in caso di danno direttamente arrecato al valore delle quote dei soci pubblici o se il danno sia stato arrecato al patrimonio di società <em>in house</em>. Ne consegue che vi è difetto di giurisdizione contabile qualora l’azione della Procura sia tesa a rivendicare, per una società non <em>in house</em>, un danno arrecato al patrimonio societario.<br />  <br /> A fronte della generale giurisdizione dell’a.g.o. sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica delineata dalla Cassazione e dall’art.12 del d.lgs. n.175 del 2016, l’azione del procuratore  contabile appare  proponibile: <em>a)</em> quando sia volta a far valere la responsabilità dell’amministratore o del componente di organi di controllo della società partecipata  dall’ente pubblico che sia stato danneggiato dall’azione illegittima non di riflesso, quale conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, bensì direttamente (es.in caso di danno all’immagine, o in caso di perdita di valore della quota di partecipazione dei soci pubblici); <em>b)</em> nei confronti (non già dell’amministratore della società partecipata, per il danno arrecato al patrimonio sociale, bensì) di chi, quale rappresentante dell’ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione. Ciò che ben può accadere quando il socio pubblico, in presenza di atti di <em>mala gestio </em>imputabili agli amministratori o agli organi di controllo della società partecipata, trascuri ingiustificatamente di esercitare le azioni di responsabilità alle quali egli sia direttamente legittimato, ove ne sia derivata una perdita di valore della partecipazione.<br />  <br /> Nel caso di società <em>in house</em>, il danno eventualmente inferto al patrimonio della società da atti illegittimi degli amministratori, cui possa aver contribuito un colpevole difetto di vigilanza imputabile agli organi di controllo, è arrecato ad un patrimonio (separato, ma pur sempre) riconducibile all’ente pubblico: è quindi un danno erariale, che giustifica l’attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità. Tale giurisdizione sussiste però solo in presenza di tutti i cumulativi e concorrenti requisiti dell’<em>in house providing</em> la cui prova deve essere fornita dalla Procura contabile su cui in particolare grava l’onere di provare il requisito del “<em>controllo analogo</em>” esercitato dagli enti pubblici partecipanti mediante una subordinazione gerarchica degli organi societari.<br />  <br /> La ragionevole scelta operata dal legislatore con l’art.12, d.lgs. n.175 del 2016 in punto di riparto di giurisdizione e l’interpretazione sistematica data dalla Cassazione al quadro normativo di riferimento (codice civile e art.16-<em>bis</em>, d.l. n.248/2007 conv.to in l. n.31/2007) escludono qualsiasi contrasto di tali normative con parametri costituzionali (art.103 Cost.) che giustifichi una rimessione alla Consulta, non essendo precluse infatti azioni recuperatorie per i soci pubblici eventualmente lesi innanzi alle due distinte magistrature (a.g.o. e Corte dei conti) secondo il riparto operato dalle sezioni unite della Cassazione, che rispetta le prerogative costituzionali riservate alla Corte dei conti, in un anfibio regime societario privatistico/pubblicistico, nell’ambito del ragionevole attuale quadro di riferimento, le cui (auspicabili) modifiche competono al legislatore, ove si ritenesse che la sola azione civile sia inidonea (e la realtà giudiziaria sembra lo stia progressivamente evidenziando) a tutelare adeguatamente le casse pubbliche. Del pari inipotizzabile è un contrasto con la normativa Comunitaria data la piena coerenza sistematica delle norme nazionali suddette (che non precludono affatto il recupero di qualsiasi danno possibile all’UE, ma fissano solo un riparto tra i giudici competenti in materia), in punto di giurisdizione sulle società partecipate, con il quadro normativo comunitario.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA<br />
composta dai Magistrati:<br />
Silvano DI SALVO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
Vito TENORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giudice rel.<br />
Eugenio MADEO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giudice<br />
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 28880 del registro di segreteria, nei confronti di:<br />
TORELLI PAOLA (C.F. TRLPLA43B62I234Y), residente in Segrate, MI, via Trieste, n. 3, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Marco Luigi di Tolle (C.F.: DTLMCL50D16F205N – P.IVA: 03186930156) e Sara Beretta (C.F.: BRTSRA85S45F205D &#8211; P.IVA: 07365560965), del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 21, come da delega in atti, fax 02/76.00.93.94, pec: marco_luigi.di_tolle@milano.pecavvocati.it;<br />
MASCARETTI ANDREA, nato a Milano il 14 aprile 1965, codice fiscale MSCNDR65D14F205I ed ivi residente in Via Zara n.124, rappresentato e difeso, per procura in atti allegata, dall’Avv. Patrizia Altomano (codice fiscale LTMPRZ63L54 L049G), con studio in Milano alla Via Daverio n.7 presso il quale è elettivamente domiciliato, fax 02-94752054, pec: patrizia.altomano@milano.pecavvocati.it; e posta elettronica: lhc.patriziaaltomano@gmail.com;<br />
CASSAMAGNAGHI PAOLO MARIA, nato a Milano il 1.6.1981, c.f. CSS PMR 81H01 F205P, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’avv. prof. Andrea Astolfi (c.f. STL NRM 47T15 G388W; p.e.c. andrea.astolfi@pavia.pecavvocati.it) e dall’avv. Mauro Putignano (c.f. PTG MRA 69R01 C978I; p.e.c. mauro.putignano@milano.pecavvocati.it), presso il cui studio elegge domicilio in Milano, via Larga n. 8;<br />
DI STEFANO ROBERTO, C.F. DSTRRT77M24F205D, residente in Sesto San Giovanni (Mi), Via Puricelli Guerra n. 209, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Francesco Camilletti (C.F. CMLFNC67D23F205F), PEC: francesco.camilletti@milano.pecavvocati.it; e dall’Avv. Alessandro Camilletti (C.F. CMLLSN65A02F205C), PEC: alessandro.camilletti@milano.pecavvocati.it; Fax n. 02-55014829, del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Sant’Antonio Maria Zaccaria 1, per procura in atti;<br />
CARCHIA VITO non costituito;<br />
letta la citazione in giudizio ed esaminati gli altri atti e documenti fascicolati;<br />
richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata l’udienza per la trattazione del giudizio;<br />
ascoltata, nell’odierna udienza pubblica del 21.2.2018, la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore e uditi gli interventi del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale dr. Fabrizio Cerioni e degli avv. Adriano Pilia (in sostituzione dell’avv. Di Tolle), Putignano, Alessandro Camilletti, Altomano per i convenuti;<br />
viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639; visto il d.lgs. 26.8.2016 n.174.<br />
FATTO<br />
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con atto di citazione datato il 30.8.2017, la Procura regionale citava in giudizio i convenuti in epigrafe, esponendo quanto segue:<br />
a) che con denuncia del 28.5.2012 il Segretario generale del Comune di Sesto San Giovanni (MI) aveva segnalato alla Procura contabile un possibile danno erariale cagionato dal dr.Roberto Di Stefano che, in aggiunta ai gettoni di presenza percepiti dal 2008 al 2015 (per partecipazione a consigli e commissioni) in qualità di Consigliere comunale, aveva introitato dal 16.9.2011 (data della nomina ad amministratore delegato dopo la nomina ad amministratore in data 3.8.2011) e sino al novembre 2012 un compenso come amministratore della Bic La Fucina, soc.consortile a r.l., società poi fallita, partecipata in via maggioritaria da soggetti pubblici (in particolare dal Comune al 10,53% e da privati per il 10,88 %), pari ad euro 62.833,28, in violazione dell’art.1, co.718, l. 27.12.2006 n.296;<br />
b) che tale esborso aveva arrecato danno a tutti gli enti pubblici partecipanti al capitale sociale della Bic La Fucina indicati a pag.3 della citazione;<br />
c) che tale indebito esborso era imputabile a coloro che avevano proposto la nomina del dr. Di Stefano nella assemblea del 3.8.2011 o votato la delibera 16.11.2011 che aveva conferito al dr. Di Stefano la carica di amministratore delegato della Bic La Fucina, nonostante avversa opinione di taluni soci e parere 19.11.2011 del Segretario generale del Comune (ancorato a solidi precedenti di questa Corte) sulla non cumulabilità del compenso da a.d. della società con gettoni di presenza quale Consigliere comunale;<br />
d) che la violazione del divieto sancito dall’art.1, co.718, l. 27.12.2006 n.296 era di portata generale ed operava, nonostante parere reso alla Bic La Fucina dall’avv. Lopez, anche per l’amministratore delegato oltre che per gli amministratori di società che fossero Consiglieri comunali, esprimendo un principio di divieto di cumulo retributivo poi confermato ed inasprito dall’art.13, c.2, d.lgs. 8.4.2013 n.39, statuente addirittura una incompatibilità tra la carica di amministratore delegato in società in controllo pubblico e Consigliere di Comuni oltre i 15.000 abitanti;<br />
e) che tale esborso, foriero di danno erariale, era imputabile al 90% (ergo per 56.549,95 euro da ripartire in tre quote eguali da 18.849,98 euro) ai sigg.Torelli (rappresentante del socio di maggioranza Milano Metropoli perorante il 3.8.2011 la nomina de qua), Mascaretti (Presidente del C.d.A della Bic La Fucina votante la delibera 16.9.2011 e D.G. della Milano Metropoli suddetta) e Di Stefano, e per il restante 10% (pari a 3.141,66 euro ciascuno) ai componenti del CdA presenti alla seduta del 16.9.2011, Carchia e Cassamagnaghi;<br />
f) che le deduzioni fatte pervenire in riscontro al notificato invito non avevano escluso l’ipotizzata responsabilità, se non per taluni invitati, oggetto di parziale archiviazione con provvedimento 12.12.2017 della Procura.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tutto ciò premesso, la Procura attrice chiedeva la condanna a favore della Bic La Fucina s. consortile a.r.l. in liquidazione dopo il fallimento (curatore dr.ssa Patrizia Oliva, corso di Porta Vittoria 56 Milano) in solido con gli enti pubblici finanziatori, dei convenuti nella misura indicata sub e), formulando, in caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, richiesta di rimessione della questione alla Consulta o alla Corte di Giustizia ex art.267 Trattato UE.<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si costituiva la dr.ssa Paola Torelli, rappresentata dagli avv.di Tolle e Beretta, eccependo quanto segue:<br />
a) di essere stata all’epoca dei fatti contestati, componente del CdA della Milano metropoli Agenzia di Sviluppo, socia della Bic la Fucina il cui C.d.A. era presieduto dal dott. Mascaretti;<br />
b) che nella seduta sociale del 3 agosto 2011 della Bic Fucina, unica seduta a cui aveva partecipato in rappresentanza della Milano Metropoli, rappresentando, quale mero nuncius, la volontà espressa dall’ente di appartenenza e sulla base di quanto da questo indicatole, si era limitata ad esprimere il proprio voto favorevole avallando la nomina del dott. Di Stefano, ritenendolo persona competente ed esperta come prospettatagli in sede di Milano Metropoli, ma che nessun’altra determinazione era stata assunta in quella sede, né con riferimento alla scelta dell’Amministratore delegato, né con riferimento ai compensi da riconoscere ai membri del Consiglio e allo stesso A.D.;<br />
c) che solo in data 16 settembre 2011, si era riunito il Consiglio di Amministrazione della Bic La Fucina S.c.a.r.l. avente all’ordine del giorno la nomina dell’Amministratore Delegato che competeva solo al CdA, di cui non era componente;<br />
d) di non aver partecipato ad altre assemblee della Bic La Fucina e di avere, con nota 5.11.2011, posto all’attenzione dell’Amministratore Delegato di Milano Metropoli dott. Lio nonché al Presidente del C.d.A. della Bic La Fucina la questione circa l’opportunità della nomina ad A.D. di un consigliere della Fucina già Consigliere Comunale (DOC. 4) senza ricevere riscontro alcuno;<br />
e) di non aver avuto altre notizie sulla nomina del Di Stefano se non in occasione dell’invito a dedurre;<br />
f) che l’azione della Procura era prescritta a fronte di fatti ascritti alla convenuta verificatisi il 3.8.2001 (data della seduta indicata sub a) e di un invito a dedurre notificato il 16.1.2017;<br />
g) che, alla luce del prospettato danno derivante dalla violazione dell’art. 1, comma 718, della Legge 27 dicembre 2006, n. 29, la partecipazione della dott.ssa Torelli alla seduta del 3 agosto 2011 &#8211; nella quale era avvenuta la sola nomina del dott. Di Stefano a Consigliere, senza delibera di alcun emolumento in favore dello stesso (avvenuta con successiva delibera 16.9.2011 di conferimento dell’incarico di a.d. da parte del C.d.A.) &#8211; non integrava alcuna condotta commissiva illecita alla luce della normativa sulla responsabilità dei soli componenti degli organi collegiali per il loro “voto favorevole” (art.1, co.1-ter, l. n.20 del 1994);<br />
h) di aver doverosamente espresso il 3.8.2011, in qualità di mero nuncius, la sola volontà, non propria ma della Milano metropoli Agenzia di Sviluppo, circa la idoneità del dr. Di Stefano a svolgere compiti di consigliere d’amministrazione, in sé non incompatibile con lo status di consigliere comunale in quanto il successivo d.lgs. n.39 del 2013, statuente tale incompatibilità, non trovava temporalmente e per materia applicazione alla pregressa fattispecie de qua;<br />
i) che difettava dolo o colpa grave nella condotta della dr.ssa Torelli e che, in ogni caso, la sua responsabilità, ove acclarata, era da ritenersi parziaria e di importo minore rispetto a quello ipotizzato dalla Procura e sussidiaria rispetto ad altri convenuti operanti con dolo.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La difesa concludeva per la prioritaria prescrizione della domanda attorea. In via gradata per il rigetto nel merito. In via ulteriormente gradata per una più congrua quantificazione del danno, ove acclarato, e in via sussidiaria.<br />
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si costituiva il dr. Mascaretti difeso dall’avv. Altomano che eccepiva quanto segue:<br />
a) il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, non configurando la Bic La Fucina una società in house essendo partecipata non in maniera totalitaria da Enti pubblici, ma con una partecipazione diretta di capitali privati pari al 10,88% (una quota del 2,63% era detenuta dall’Unione Artigianato della Provincia di Milano, una quota del 2,63% era detenuta dall’Associazione Imprenditoriale Nordmilano, mentre una quota del 5,62% era detenuta dalla BCC di Sesto San Giovanni) e prevedendo lo statuto espressamente che imprese e soggetti privati potevano far parte dell’azionariato della società (art. 7, lettere a e b);<br />
b) che il predetto difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, non configurando la Bic La Fucina una società in house, era altresì desumibile dal fatto che difettava il requisito della “prevalente destinazione dell’attività in favore dell’ente o degli enti partecipanti alla società”, prima giurisprudenziale poi normativo (art.16, co.3, Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica d.lgs n.175/2016) non provato dalla Procura ed anzi smentito dall’avere la società operato nel mercato partecipando a procedure ad evidenza pubblica al pari di altre società interamente possedute da capitali privati; in particolare il peso dei Soci pubblici era stato nel 2011 di soli € 80.000 pari al 7,3% dei ricavi totali, mentre i restanti contributi di natura pubblica erano stati forniti da enti non soci di BIC LA FUCINA quali la Regione Lombardia e la Comunità Europea a seguito della partecipazione della società a procedure ad evidenza pubblica; nel 2010 i contributi pubblici avevano invece rappresentato il 41% del giro d’affari totale (quindi la minoranza) e all’interno di tale dato i contributi riconducibili a Soci pubblici (Provincia di Milano e Milano Metropoli) avevano rappresentato appena l’8% del totale;<br />
c) che il predetto difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, non configurando la Bic La Fucina una società in house, era altresì desumibile dalla mancata prova da parte della Procura attrice del requisito del “controllo analogo” esercitato dagli enti pubblici partecipanti mediante una subordinazione gerarchica;<br />
d) che il predetto difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, non configurando la Bic La Fucina una società in house, era ulteriormente desumibile alla luce dell’art.12 del sopravvenuto Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (Dlgs n.175/2016) che attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione solo sui soli dipendenti delle società in house e non sui componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate;<br />
e) nel merito, l’assenza di rapporto di servizio tra il Mascaretti ed enti pubblici;<br />
f) la mancanza di colpa grave nella sua condotta di amministratore, sia perché tenuto ad avallare la proposta del Di Stefano fatta dalla assemblea dei soci, sia perché dopo il parere negativo sulla erogabilità dell’emolumento oggetto di causa ad opera del Segretario Generale del Comune dr.Spoto aveva sospeso sia l’emolumento spettante al nuovo amministratore delegato Di Stefano, sia quello a se stesso, in attesa che venisse fornito il parere pro-veritate richiesto al noto Studio Legale Tonucci &amp; Partners (risultato favorevole all’erogazione del detto emolumento).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La difesa concludeva per il difetto di giurisdizione della Corte e, in via gradata, per il rigetto nel merito della domanda. In via istruttoria chiedeva di acclarare presso la procedura fallimentare in atto se la Bic la Fucina quando era in bonis avesse operato nel libero mercato, partecipando alle procedure ad evidenza pubblica.<br />
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si costituiva l’avv. Cassamagnaghi difeso dagli avv. Astolfi e Putignano, eccependo quanto segue:<br />
a) che al momento della nomina ad agosto 2011 nel C.d.A. della Bic La Fucina, a titolo gratuito, il convenuto non aveva ancora conseguito il titolo di Avvocato ed aveva svolto attività professionale esclusivamente in ambito penalistico;<br />
b) che difettava la giurisdizione contabile in quanto la Bic La Fucina non era una società qualificabile in house, non essendo interamente partecipata da soggetti pubblici;<br />
c) che la nomina del Di Stefano rispondeva a quanto convenuto dai soci pubblici nei patti parasociali e che tutti i soci erano consapevoli che l’incarico di A.D. avrebbe determinato il riconoscimento di uno specifico emolumento e che nella seduta del 16 settembre 2011 il C.d.A. si era limitato a “ratificare” la volontà manifestata dai soci di conferire al Di Stefano l’incarico di A.D. senza osservazioni da parte dei revisori dei conti;<br />
d) che solo successivamente alla delibera del CdA erano pervenuti alla società Bic La Fucina il parere del 19 ottobre 2011 del Segretario generale del Comune di Sesto, che rilevava la non cumulabilità in capo al dott. Di Stefano dei compensi di amministratore della società partecipata, e il parere – di segno contrario &#8211; dell’avv. Mancari, redatto su incarico del dott. Di Stefano, che contestava la competenza del Comune a pronunciarsi in materia;<br />
e) che la dubbiezza della questione era stata posta all’attenzione del CdA del 22 novembre 2011, che aveva deliberato: a) di sospendere cautelativamente l’erogazione degli emolumenti contestati; b) di acquisire un terzo parere da parte di un legale esperto di diritto amministrativo;<br />
f) che il parere pro veritate reso dall’avv. Aldo Lopez aveva evidenziato che l’art. 1, comma 718, della legge n. 296 del 2006, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, non poteva ritenersi applicabile nei confronti di compensi riconosciuti agli amministratori che, in forza di previsioni statutarie ovvero in forza di apposite deliberazioni, abbiano ricevuto i compiti e le responsabilità proprie delle deleghe esecutive. Ciò in quanto il conferimento delle deleghe determina un nuovo rapporto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1709 c.c., 2233 c.c. 2099 c.c. e 36 Cost., mal si concilia con il requisito della gratuità. La previsione di uno specifico compenso era quindi giustificata nella fattispecie dall’aggravio di lavoro e di responsabilità che la concentrazione di attività diverse pone in capo ad un medesimo soggetto. Tale aspetto non era stato valutato dal dott. Spoto nel parere 19 ottobre 2011;<br />
g) che il C.d.A. aveva dunque fatto ragionevole affidamento, così escludendosi colpa grave, sulla specifica competenza tecnica, indipendenza e terzietà del professionista consultato, senza rilievi del collegio sindacale non evocato in giudizio in questa sede; e tali conclusioni non potevano essere inficiate dall’innovativo d.lgs. n.39 del 2013, non applicabile ratione temporis;<br />
h) che questo Giudice Contabile aveva riconosciuto, in caso analogo, la legittimità del compenso relativo ad una attività di natura prettamente tecnica e di carattere professionale, quale quella di revisore dei conti, svolta da un consigliere comunale in un altro ente (C.conti, Sez.contr.Veneto, delibera 569/2015/QMIG);<br />
i) che, in via gradata, operava la prescrizione, essendo stato l’invito a dedurre notificato solo nel mese di dicembre 2017 e, quindi, erano prescritti tutti i ratei dei compensi erogati al dr. Di Stefano antecedenti al dicembre 2012;<br />
l) che l’entità del danno erariale rivendicato era erronea, in quanto non teneva conto del doveroso scomputo della quota parte ascrivibile al socio privato (pur valutata in sede di invito a dedurre), con conseguente riduzione dell’importo ad euro 59.302,05, anziché euro 62.833,28;<br />
m) che, ove acclarato un danno erariale, dalla entità dello stesso andava detratto l’importo dell’indennità di Consigliere comunale mai erogata al Di Stefano, avendo svolto gratuitamente tale incarico per timore del divieto di cumulo;<br />
n) che, in via gradata, vi erano vari presupposti per l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito: inesperienza in materia ed esistenza di parere pro-veritate avallante la scelta.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La difesa concludeva chiedendo che fosse acclarato il difetto di giurisdizione, o, in via gradata, che la domanda fosse respinta nel merito, acclarata la parziale prescrizione della pretesa risarcitoria, ovvero meglio determinata l’entità del danno. In via ulteriormente subordinata, chiedeva l’applicazione del potere riduttivo dell’addebito.<br />
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si costituiva infine il dr. Di Stefano, difeso dagli avv. F. ed A. Camilletti, eccependo quanto segue:<br />
a) la carenza di giurisdizione della Corte dei Conti per l’impossibilità di qualificare la società Bic La Fucina come una società in house (con conseguente sottoposizione a fallimento, esclusa per le società in house dalla giurisprudenza) unica legittimata al recupero innanzi all’a.g.o. in applicazione delle norme sull’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 cod.civ. tramite il curatore fallimentare, unico legittimato anche ex art.43 e 146, l.fall.; difatti dalla lettura dello statuto sociale risultava che 1) i soci non erano esclusivamente soggetti pubblici (erano privati la BCC di Sesto San Giovanni, l’Associazione Imprenditori Nord Milano e l’Unione Artigiani della Provincia di Milano, per una quota complessiva del 10,88%); 2) l’esercizio dell’attività sociale non era esclusivamente svolta a favore dei soci stessi, essendo lo statuto esplicito nell’affermare che le attività fossero fornite anche a terzi;&nbsp; 3) la società non era statutariamente sottoposta ad un controllo pubblico (cfr. art. 25 dello statuto); 4) la società non svolgeva funzioni pubbliche essendo la sua attività quella di fare consulenza nel campo dell’innovazione e della tecnologia alle piccole e medie imprese (cfr. pag. 1 dello statuto) e quindi a soggetti (anche) privati;<br />
b) l’intervenuta prescrizione quinquennale dell’azione proposta, relativamente a quella parte di danno compresa tra il settembre 2011 e il 27.01.2012, essendo stato notificato in data 27.1.2017 l’invito a dedurre;<br />
c) la nullità della citazione ex artt.86 e 87 c.p. cont., per la discrasia tra elementi essenziali del fatto, ovvero dell’importo del danno contestato in citazione rispetto a quello reclamato nell’invito&nbsp; a dedurre ove era stato correttamente scomputata la quota-parte di danno, ove acclarato, ascrivibile ai soci privati; la nullità altresì per l’assoluta incertezza dei criteri adottati per la determinazione dell’asserito danno erariale (art. 86, comma 2, lett c) e per l’assoluta incertezza relativa agli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (art. 86, comma 2, lett e);<br />
d) l’erroneità del quadro normativo prospettato dalla Procura contabile, per non aver tenuto conto dell’art. 5, comma 11, d.lgs.&nbsp; n. 78/2012, convertito nella L. 30.7.2010, n. 122, secondo cui “chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo, non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque sia denominato, a sua scelta”; con la conseguenza che la scelta del dr. Di Stefano di optare per la corresponsione dell’emolumento connesso alla carica di amministratore delegato della società La Fucina e di rinunciare a quella di consigliere comunale (ove però percepiva un gettone di presenza per rimborso spese) doveva ritenersi perfettamente legittima;<br />
e) la conformità della condotta del dr. Di Stefano al combinato disposto delle norme di cui agli artt. 1, comma 718, L. 296/2006 e 5, comma 5, del D.Lgs. 78/2010, convertito nella L. 30.07.2010, n. 122, da cui si ricava che il divieto di cumulo dei compensi si applicava solo ai componenti del CDA privi di funzioni esecutive (che non assumono responsabilità) tra cui, quindi, non rientrava l’incarico al dr. Di Stefano, amministratore delegato, che si presumeva oneroso anche ex art.1703 c.c. sul mandato e le cui attività gestionali andavano remunerate ex art.36 cost.;<br />
f) l’inapplicabilità temporale al caso di specie del sopravvenuto art. 13, D. Lgs. 39/2013, che sancisce l’incompatibilità tra l’incarico di componente di un Comune con più di 15 mila abitanti e la carica di amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico, non essendo altresì la società Bic La Fucina qualificabile come ente di diritto privato in controllo pubblico così come definito dall’art. 1, comma 2, dello stesso decreto, trattandosi di società erogatrice di servizi a favore soprattutto di imprenditori privati e non di amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici;<br />
g) la mancata contestazione da parte della Procura del censurato cumulo di emolumenti in casi identici pregressi di Consiglieri comunali amministratori delegati della Bic La Fucina (caso Pennasi);<br />
h) la mancanza di dolo o colpa grave in capo al sig. Di Stefano per avere lo stesso prontamente informato tanto il Comune di Sesto San Giovanni quanto la stessa società Bic La Fucina della sua nomina a componente del CdA, ponendo il problema del cumulo di emolumenti; per aver rinunciato al compenso di consigliere comunale e per aver altresì richiesto un parere legale neutrale sulla questione;<br />
i) in via gradata, la non corretta determinazione del quantum, dovendo scomputarsi la quota di danno patita dal socio privato.<br />
La difesa concludeva per il difetto di giurisdizione (e di legittimazione della Procura), per la nullità dell’atto di citazione e, in via gradata, chiedeva il rigetto nel merito e, comunque, la parziale prescrizione del credito ed una più corretta quantificazione dell’importo reclamato.<br />
6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il convenuto Carchia, ritualmente evocato, rimaneva contumace e la produzione della missiva 19.2.2018 a firma dello stesso e inviata alla Procura, che la produceva in udienza, non veniva ritenuta depositabile dalle difese dei convenuti. All’udienza del 21.2.2018, udita la relazione del Magistrato designato, le parti sviluppavano i rispettivi argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
Statuita preliminarmente la contumacia del convenuto Carchia, ritualmente evocato e non costituitosi, va dichiarata, anche in accoglimento dell’opposizione formulata al riguardo dalle difese degli altri convenuti in giudizio, l’inutilizzabilità (e dunque lo stralcio) della missiva personale datata 19.2.2018, irritualmente inviata dal predetto alla Procura, ed esibita dal Pubblico Ministero in udienza.<br />
Il predetto atto, invero, essendo personalmente sottoscritto e, comunque,&nbsp; non essendo corredato da procura, non riveste natura e caratteristiche di comparsa di costituzione (che può essere depositata dal contumace, solo unitamente a detta procura, sino all’udienza di discussione, ex art. 93, comma 9 del c.g.c.), sicché non può legittimare &#8211; confliggendo con le inderogabili esigenze di coordinamento tra attività difensiva del contumace, esigenze processuali degli altri convenuti in giudizio ed esercizio della funzione decisoria &#8211; alcuna produzione documentale (né direttamente, né per il tramite del Pubblico Ministero) da parte del soggetto contumace che non risulti ritualmente costituito né sia comparso all’udienza.<br />
Sempre prioritariamente, va respinta l’eccezione di nullità della citazione ex artt.86 e 87 c.p. cont. formulata dalla difesa del Di Stefano: a) per la contestata discrasia tra gli elementi essenziali del fatto, ovvero tra l’importo del danno contestato in citazione e quello reclamato nell’invito a dedurre ove era stata scomputata la quota-parte di danno ipotizzato ascrivibile ai soci privati; b) per l’assoluta incertezza dei criteri adottati per la determinazione dell’asserito danno erariale (art. 86, comma 2, lett c); c) per l’assoluta incertezza relativa agli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (art. 86, comma 2, lett e).<br />
È agevole rilevare che la Procura ha invece indicato chiari parametri per la determinazione del danno, sia nell’invito a dedurre, che nella citazione, ed ha parimenti indicato i referenti normativi (sul divieto di cumulo tra compensi per Consiglieri comunali) alla cui stregua ritiene configurato il danno. Tali parametri sono stati ben compresi da tutte le difese, compresa quella del Di Stefano, che hanno infatti impostato una coerente ed accurata difesa su tutti i punti oggetto di contestazione attorea. Circa poi la discrasia tra importo quantificato in citazione ed importo indicato nell’invito a dedurre, la questione non configura affatto causa di nullità, ma è un mero elemento che il Collegio potrà valutare in sede determinativa del danno nello stabilire, ove acclarato, il quantum del danno erariale. L’eccezione va dunque respinta.<br />
L’analisi del merito presuppone tuttavia che, come eccepito da tutte le difese dei convenuti, questa Corte abbia giurisdizione sul danno arrecato da amministratori di società a partecipazione pubblica, notoriamente sussistente, dopo l’intervento nomofilattico della Cassazione, oggi recepito nell’art.16, co.3, del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs n.175/2016), solo in caso di danno direttamente arrecato al valore delle quote dei soci pubblici o se il danno sia stato arrecato al patrimonio di società in house.<br />
Come ben rimarcato dai patroni di tutti i convenuti, ed in modo particolarmente accurato dall’avv. Altomano, diversi e concorrenti elementi escludono che la Bic La Fucina sia una società in house e che, a prescindere da tale qualifica, vi sia prova di un danno diretto o indiretto alle quote partecipative dei soci pubblici.<br />
Chiarito preliminarmente che la Bic la Fucina non è società in rapporto di servizio con la P.A., né è concessionaria di pubblici servizi (evenienze che avrebbero pacificamente radicato la giurisdizione in capo a questa Corte in base ad univoci e risalenti approdi delle sezioni unite della Cassazione), per una corretta disamina della delicata questione, va prioritariamente preso atto dell’ormai pacifico indirizzo del giudice del riparto che, all’esito di una travagliata evoluzione interpretativa, ha statuito chiaramente quanto segue in punto di società a partecipazione pubblica.<br />
La decisione delle sezioni unite della Cassazione 19 dicembre 2009, n.26806, nel segnare una brusca interruzione nel progressivo ampliamento giurisprudenziale (delineato dalle stesse sezioni unite) e normativo della giurisdizione contabile, ha statuito che va esclusa la giurisdizione della Corte dei conti, dovendosi affermare la giurisdizione del giudice ordinario, nel caso di responsabilità degli amministratori di società di diritto privato partecipate da un ente pubblico, atteso che tali società non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato anche da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico. La scelta della PA di acquisire partecipazioni in società private implica, infatti, il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta. Dall’identità dei diritti &nbsp;e degli obblighi facenti capo ai componenti degli organi sociali di una società a partecipazione pubblica, pur quando direttamente designati dal socio pubblico, logicamente perciò discende la responsabilità di detti organi nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere, nei medesimi termini – contemplati dagli artt. 2392 ss. c.c. – in cui tali diverse possibili proiezioni della responsabilità sono configurabili per gli amministratori e per gli organi di controllo di qualsivoglia altra società privata.<br />
Ha soggiunto il massimo organo giudicante che rientra invece nella giurisdizione della Corte dei conti l’azione di responsabilità per il danno arrecato all’immagine dell’ente (oggi ampliato a seguito della abrogazione dei limiti, infelicemente fissati dall’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78 del 2009, ai reati che possono consentire l’azione di danno &nbsp;all’immagine: l’art. 7, legge n. 97 del 2001 è stato infatti abrogato dall’art. 4 comma 1, lett. g del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 con conseguente possibilità di perseguire il danno all’immagine per qualsiasi reato che abbia arrecato danno alla PA) da organi della società partecipata. Infatti, tale danno, anche se non comporta apparentemente una diminuzione patrimoniale alla pubblica amministrazione, è suscettibile di una valutazione economica finalizzata al ripristino del bene giuridico leso.<br />
Tale conclusioni della Suprema Corte sono state poi confermate dalla decisione «fotocopia» 15 gennaio 2010, n. 519 delle stesse sezioni unite (e da altre successive: Cass., sez. un., 15 gennaio 2010, n. 519; id., sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4309; Id., sez. un., 12 luglio 2010 n. 16286; Id., sez. un., 5 luglio 2011, n. 14655; id., sez. un., n. 14655, n. 14957 e n. 20941 del 2011; id., sez. un., 1 febbraio 2012, n. 1419 e Id., sez. un., 9 marzo 2012, n. 3692). Tra le più recenti applicazioni di tale restrittivo indirizzo, vanno altresì segnalate le sentenze 27 ottobre 2016, n. 21692, 1 febbraio 2012, n. 1419 e 9 marzo 2012, n. 3692 delle sezioni unite della Cassazione, e tale monolitico orientamento è stato ormai recepito anche da questa Corte: cfr. C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, 14 giugno 2012, n. 71; Id., sez. III, 7 settembre 2012, n. 573; Id., sez. III centrale, 7 settembre 2012, n. 573; Id., sez. Lombardia, 21 marzo 2012, n. 194.<br />
Secondo tale indirizzo, a fronte della generale giurisdizione dell’a.g.o. sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica, l’azione del procuratore &nbsp;contabile appare &nbsp;però proponibile: a) quando sia volta a far valere la responsabilità dell’amministratore o del componente di organi di controllo della società partecipata &nbsp;dall’ente pubblico &nbsp;che sia stato danneggiato dall’azione illegittima non di riflesso, quale conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, bensì direttamente (es.in caso di danno all’immagine, tuttavia non azionato in questa sede, o in caso di perdita di valore della quota di partecipazione dei soci pubblici, che non risulta comunque qui provato, come invece in altri casi vagliati dalla Cassazione: cfr. Cass., sez. un., 20 ottobre 2015, n. 21217); b) nei confronti (non già dell’amministratore della società partecipata, per il danno arrecato al patrimonio sociale, bensì) di chi, quale rappresentante dell’ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione. Ciò che ben può accadere quando il socio pubblico, in presenza di atti di mala gestio imputabili agli amministratori o agli organi di controllo della società partecipata, trascuri ingiustificatamente di esercitare le azioni di responsabilità alle quali egli sia direttamente legittimato, ove ne sia derivata una perdita di valore della partecipazione (richiesta non formulata in questa sede).<br />
Osserva tuttavia il Collegio, per completezza espositiva, come un parziale revirement del sopra sunteggiato orientamento restrittivo del giudice del riparto è stato inaugurato con la sentenza delle sezioni unite 25 novembre 2013, n. 26283 (e di recente ribadito da Cass., sez. un. 1 dicembre 2016, n. 24591), in relazione ai danni cagionati da amministratori di società in house. Difatti, le sezioni unite sono pervenute ad affermare che la Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura contabile quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house, così dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto &nbsp;assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici.<br />
Tale tipologia societaria in house non pare in grado di collocarsi come un’entità posta al di fuori dell’ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. Il velo che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in termini di alterità soggettiva.<br />
Anche la giurisprudenza europea (Corte di Giustizia, 10 settembre 2009, n. 573/07, Sea, e 13 novembre 2008, n. 324/07, Coditel Brabant) ed amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2010, n. 7092 e id., sez.V, 29 dicembre 2009, n. 8970) hanno univocamente ribadito, per la configurabilità di tale tipologia in house, che il capitale sociale faccia capo ad una pluralità di soci, purché si tratti sempre di enti pubblici.<br />
È dunque possibile considerare ormai ben delineati nell’ordinamento i connotati qualificanti della società in house, costituita per finalità di gestione di pubblici servizi e definita dai tre requisiti già più volte ricordati: la natura esclusivamente pubblica dei soci, l’esercizio dell’attività in prevalenza a favore dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. Ma, sottolinea la Suprema Corte, per poter parlare, di società in house, è necessario che detti requisiti sussistano tutti contemporaneamente e che tutti trovino il loro fondamento in precise e non derogabili disposizioni dello statuto sociale.<br />
Nel caso dunque di società in house, il danno eventualmente inferto al patrimonio della società da atti illegittimi degli amministratori, cui possa aver contribuito un colpevole difetto di vigilanza imputabile agli organi di controllo, è arrecato ad un patrimonio (separato, ma pur sempre) riconducibile all’ente pubblico: è quindi un danno erariale, che giustifica l’attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità.<br />
Le sezioni unite, alla luce di tali criteri-guida, hanno dunque frequentemente negato la giurisdizione contabile in una pluralità di vicende dannose a carico di società pubbliche, sviluppando una giurisprudenza &nbsp;&nbsp;marmorea volta ad escludere la giurisdizione di questa Corte in presenza di soci privati nella compagine sociale (o della astratta possibilità statutaria che vi siano soci privati): Cass. sez. un., 10 marzo 2014, n. 5491; Id., sez. un.,11 luglio 2014, n. 15942 e 15943; Id., sez. un., 12 febbraio 2014, n. 3201; Id., sez. un., 24 ottobre 2014, n. 22608; Id., sez. un., 24 ottobre 2014, n. 22609; Id., sez. un., 26 marzo 2014, n. 7177; id., sez. un., 24 febbraio 2015, n. 3677; Id., sez. un., 24 marzo 2015, n. 5848.<br />
Parimenti tale giurisprudenza ha chiarito sul concorrente requisito della prevalente destinazione dell’attività in favore dell’ente o degli enti partecipanti alla società che, pur presentando innegabilmente un qualche margine di elasticità, lo stesso postula in ogni caso che l’attività accessoria non sia tale da implicare una significativa presenza della società quale concorrente con altre imprese sul mercato di beni o servizi. Ma, come puntualizzato da Corte cost. 23 dicembre 2008, n. 439, non si tratta di una valutazione solamente di tipo quantitativo, da operare con riguardo esclusivo al fatturato ed alle risorse economiche impiegate, dovendosi invece tener conto anche di profili qualitativi e della prospettiva di sviluppo in cui l’attività accessoria eventualmente si ponga.<br />
Quanto infine al requisito del cosiddetto controllo analogo, quel che rileva è che l’ente pubblico partecipante abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società in house, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica. L’espressione «controllo» non allude perciò, in questo caso, all’influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola in grado di esercitare sull’assemblea della società e, di riflesso, sulla scelta degli organi sociali; si tratta, invece, di un potere di comando &nbsp;direttamente esercitato sulla gestione dell’ente con modalità e con un’intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate &nbsp;dal codice civile, e sino al punto &nbsp;che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma &nbsp;rilevante autonomia gestionale.<br />
La tesi è ormai recepita anche da questa Corte, che ha più volte affermato la propria giurisdizione solo in presenza di tutti i cumulativi e concorrenti requisiti dell’in house providing: cfr., ex pluribus, C. conti, sez. II app., 21 luglio 2014, n. 495; id., sez. I app., 24 marzo 2015, n. 249; id., sez. I app., 20 luglio 2015, n. 443, ribadendola anche per gli organismi non societari (fondazioni): id, sez. I app., 20 luglio 2015, n. 442; id., sez. III app., 9 marzo 2015, n. 129.<br />
La sopravvenienza dell’art. 12, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (c.d. Testo unico delle società a partecipazione pubblica) &#8211; che, ai sensi dell’art. 5 c.p.c. e dell’art. 13 del codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174 del 2016), trova applicazione ai giudizi instaurati con il deposito &nbsp;della citazione (quale “momento di proposizione della domanda”) in data successiva alla entrata in vigore del testo unico suddetto (23 settembre &nbsp;2016) &#8211; ha testualmente confermato, dandone avallo legislativo, l’indirizzo sopra sunteggiato sub &nbsp;4 e 5.<br />
Difatti la norma recita: “1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dipendenti delle società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.<br />
2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell’esercizio dei propri diritti di socio, abbiano, con dolo o colpa grave, pregiudicato il valore della partecipazione”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pare evidente, da una serena lettura testuale e logica della novella normativa e superando consapevolmente alcune iniziali ampliative letture del dato normativo prospettate sul piano dottrinale con qualche forzatura interpretativa (pur comprensibile nella prospettiva di voler perseguire realmente, oltre gli angusti limiti del codice civile e del relativo rito fondato su latitanti azioni risarcitorie, chi mal gestisce società partecipate e da ragioni di effettività della tutela delle risorse pubbliche), che la giurisdizione generale in materia appartenga all’a.g.o., come già statuito dalla Cassazione, e che residui ex lege in capo a questa Corte la già riconosciuta giurisdizione sulle società in house (nozione a cui non è però riconducibile la Bic La Fucina, come si vedrà) e, per tutte le società partecipate (anche non in house), quella sui danni direttamente o indirettamente arrecati al valore delle quote dei soggetti pubblici facenti parte della compagine sociale.<br />
Tuttavia quest’ultimo danno “ai soci pubblici”, pur formalmente ma solo incidenter richiesto dalla Procura esclusivamente a pag. 23 (ove si parla di danno al patrimonio sociale “e nel contempo agli enti locali partecipanti che ne finanziavano l’attività con denaro pubblico”) e a pag. 27 della citazione (ove si chiede, dopo una ricostruzione sistematica e accusatoria incentrata solo e soltanto su un danno arrecato all’esclusivo patrimonio della Bic La Fucina quale società in house, una condanna in favore della Bic La Fucina “in solido con gli enti pubblici finanziatori”), con riferimento all’erogazione societaria del compenso riconosciuto al Di Stefano, non è stato in questa sede provato. Difatti, le difficoltà economico-gestionali che hanno portato al fallimento della Bic La Fucina (ben fotografate nella delibera 193/2014 della Sez.reg.controllo Lombardia di questa Corte), e quindi alla perdita di valore delle quote dei soggetti pubblici soci, non sono certo riconducibili, sul piano causale, a tale minimale, e comunque opinabile (ma sul merito la Sezione non può entrare), erogazione di un compenso non dovuto all’amministratore delegato, ma a ben sostanzialmente diverse cause e reiterate (cattive) scelte gestionali (i cui risultati sono schematizzati nella cennata delibera 193/2014 della Sez.reg.controllo Lombardia di questa Corte) che esulano dal presente giudizio, essendo inverosimile che tale importo riconosciuto all’a.d. della Bic, per la sua entità, possa essere stato causa di perdita di valore di quote societarie, pur essendo innegabilmente &nbsp;possibile la sussistenza un oggettivo costo sopportato dalla società, che potrebbe&nbsp; essere qualificato come “non dovuto” (illegittimo e dannoso), ma solo a seguito di un giudizio innanzi all’a.g.o., quale danno al patrimonio societario e non già direttamente o indirettamente dei soci pubblici.<br />
Esclusa quindi la sussistenza in atti della prova di un danno diretto o indiretto al valore della partecipazione degli enti pubblici soci della Bic La Fucina, e considerato che manca la proposizione attorea di una azione nei confronti di soci inerti, che abbiano colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di soci, evenienze entrambe che avrebbero radicato, in base al suddetto art.12, d.gs. n.175 del 2017, la giurisdizione di questa Corte su società partecipate, circa invece l’ipotizzato danno arrecato direttamente al patrimonio sociale della Bic La Fucina, questa Sezione non può che declinare la propria giurisdizione, alla luce delle chiare coordinate ermenueutiche della Cassazione e del novello dato normativo sopra richiamati in materia di società in house.<br />
Ed invero, dalle risultanze istruttorie in atti si desume chiaramente che la suddetta società è partecipata non in maniera totalitaria da Enti pubblici, ma si rinviene, pacificamente, una non certo minimale partecipazione diretta di capitali privati pari al 10,88% (una quota del 2,63% era detenuta dall’Unione Artigianato della Provincia di Milano, una quota del 2,63% era detenuta dall’Associazione Imprenditoriale Nordmilano, mentre una quota del 5,62% era detenuta dalla BCC di Sesto San Giovanni). &nbsp;Che si tratti di una “società a partecipazione mista pubblico privata” era già consapevole questa Corte in sede di controllo (v. pag.10 della cennata delibera 193/2014 della Sez.reg.controllo Lombardia). Inoltre, lo Statuto prevede espressamente che imprese e soggetti privati potevano far parte dell’azionariato della società (art. 7 lettere a e b).<br />
Già tale assorbente rilievo porterebbe a declinare la giurisdizione di questa Corte alla luce dei referenti del giudice del riparto.<br />
Ma il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, non configurando la Bic La Fucina una società in house, è altresì desumibile dal fatto che difetta il requisito della “prevalente destinazione dell’attività in favore dell’ente o degli enti partecipanti alla società”, requisito prima giurisprudenziale, poi normativo (art.16, co.3, Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica d.lgs n.175/2016) comunque non provato dalla Procura (che si limita a richiamare il testo dell’art.4 dello Statuto che menziona “la specifica missione sociale finalizzata a supportare progetti di sviluppo in ausilio ed in conformità ai programmi di valorizzazione e di riconversione approvati da enti pubblici” attraverso la “gestione di un Centro europeo di Impresa e Innovazione”), che, peraltro, nulla ha utilmente replicato circa i rilievi delle difese dei convenuti tesi a rimarcare che la società Bic La Fucina ha operato nel mercato partecipando a procedure ad evidenza pubblica al pari di altre società interamente possedute da capitali privati.<br />
Né alcun rilievo è stato mosso dalla Procura sulle eccezioni della difesa del Mascaretti, che ha sottolineato come il peso dei Soci pubblici era stato nel 2011 di soli € 80.000 pari al 7,3% dei ricavi totali, mentre i restanti contributi di natura pubblica erano stati forniti da enti non soci di BIC La Fucina, quali la Regione Lombardia e la Comunità Europea a seguito della partecipazione della società a procedure ad evidenza pubblica e che nel 2010 i contributi pubblici avevano invece rappresentato il 41% del giro d’affari totale (quindi la minoranza), nonché che, all’interno di tale dato, i contributi riconducibili a Soci pubblici (Provincia di Milano e Milano Metropoli) avevano rappresentato appena l’8% del totale.<br />
Infine, il predetto difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, non configurando la Bic La Fucina una società in house, è altresì desumibile dalla mancata dimostrazione da parte della Procura attrice, su cui grava l’onere della prova sul punto, del requisito del “controllo analogo” esercitato dagli enti pubblici partecipanti mediante una subordinazione gerarchica degli organi societari.<br />
Va in conclusione declinata la giurisdizione di questa Corte sulla pretesa attorea volta a reclamare un danno arrecato al patrimonio della società Bic La Fucina, non qualificabile società in house. Va nel contempo respinta nel merito, per assenza di prova sulla perdita del valore della partecipazione, la domanda attorea nel capo relativo ad una richiesta di condanna a favore degli “enti locali partecipanti che ne finanziavano l’attività con denaro pubblico”.<br />
Resta comunque ferma la possibilità per la Procura (che preannuncia a pag. 21 della citazione una separata e approfondita istruttoria) di perseguire i soggetti che, non esercitando i poteri propri del socio, abbiano con dolo o colpa grave menomato il valore della partecipazione dell’ente pubblico (sino al fallimento), trascurando ingiustificatamente di esercitare le azioni di responsabilità alle quali l’ente partecipante sia direttamente legittimato, quando ne sia derivata una perdita &nbsp;di valore della partecipazione correlata alla censurata erogazione di compenso all’amministratore della Bic La Fucina.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La ragionevole scelta operata dal legislatore con l’art.12, d.lgs. n.175 del 2016 in punto di riparto di giurisdizione e l’interpretazione sistematica data dalla Cassazione al quadro normativo di riferimento (codice civile e art.16-bis, d.l. n.248/2007 conv.to in l. n.31/2007) escludono qualsiasi contrasto di tali normative con parametri costituzionali (art.103 cost.) che giustifichi una rimessione alla Consulta quale subordinatamente invocata dalla parte attrice. Non sono precluse infatti azioni recuperatorie per i soci pubblici eventualmente lesi innanzi alle due distinte magistrature (a.g.o. e Corte dei conti) secondo il riparto operato dalle sezioni unite della Cassazione, che rispetta le prerogative costituzionali riservate a questa Corte, in un anfibio regime societario privatistico/pubblicistico, nell’ambito del ragionevole attuale quadro di riferimento, le cui (auspicabili) modifiche competono al legislatore, ove si ritenesse che la sola azione civile sia inidonea (e la realtà giudiziaria sembra lo stia progressivamente evidenziando) a tutelare adeguatamente le casse pubbliche<br />
Del pari inipotizzabile è il prospettato contrasto con la normativa Comunitaria derivante da una interpretazione ostativa, secondo la Procura, al perseguimento di obiettivi europei, sia considerando, secondo questa Sezione, il caso concreto (l’erogazione minimale al Di Stefano non pare ostativa, anche ove fosse ritenuta illegittima, al perseguimento di obiettivi comunitari da parte della società pagatrice e relativi finanziatori), sia rilevando che non vi è prova in atti della percezione di contributi comunitari da parte della Bic La Fucina decurtati o sviati da tale erogazione di compenso, sia, ancora, valutando la piena coerenza sistematica delle norme nazionali suddette (che non precludono affatto il recupero di qualsiasi danno possibile all’UE, ma fissano solo un riparto tra i giudici competenti in materia), in punto di giurisdizione sulle società partecipate, con il quadro normativo comunitario.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La complessità e novità della questione giustifica tuttavia la totale compensazione delle spese di lite.<br />
P.Q.M.<br />
La Corte, definitivamente pronunciando, statuisce la contumacia di Carchia Vito, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda formulata nei confronti dei convenuti quale danno al patrimonio della società Bic La Fucina e rigetta nel merito la domanda formulata nei confronti dei convenuti quale danno al valore della partecipazione dei soggetti pubblici quotisti della Bic La Fucina. Compensa tra le parti le spese di lite.<br />
Così deciso in Milano il 21.2.2018.<br />
Il Magistrato relatore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Presidente &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vito Tenore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Silvano Di Salvo<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
IL DIRIGENTE</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2017 n.91</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-22-6-2017-n-91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Di Salvo, Est. Tenore Sulla responsabilità contabile per conferimento di incarico a soggetto esterno privo dei requisiti Responsabilità amministrativo-contabile &#8211; Conferimento incarico dirigenziale apicale &#8211; A soggetto esterno privo di requisititi – Danno erariale &#8211; Soggetti tenuti al risarcimento. Rispondono pro quota del danno erariale derivante dal conferimento di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-22-6-2017-n-91/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2017 n.91</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Salvo, Est. Tenore</span></p>
<hr />
<p>Sulla responsabilità contabile per conferimento di incarico a soggetto esterno privo dei requisiti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>Responsabilità amministrativo-contabile &#8211; Conferimento incarico dirigenziale apicale &#8211; A soggetto esterno privo di requisititi – Danno erariale &#8211; Soggetti tenuti al risarcimento.</strong><br />
Rispondono pro quota del danno erariale derivante dal conferimento di un incarico dirigenziale esterno a soggetto privo dei requisiti prescritti dalla normativa vigente ed in difetto del previsto <em>iter</em> procedimentale, quanti hanno, con il loro apporto causale, provvedimentale o consultivo, contribuito a determinare la scelta del soggetto incaricato.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Responsabilità amministrativo-contabile &#8211; Conferimento incarico dirigenziale apicale &#8211; A soggetto esterno privo di requisititi – Danno erariale conseguente – Criteri di quantificazione del danno.</strong><br />
Ai fini della determinazione del danno erariale derivante dal conferimento di un incarico dirigenziale estero apicale a chi non vi aveva diritto, deve farsi riferimento al criterio c.d. “differenziale”, ricavato equiparando in termini di <em>utilitas</em> per l’Ente il servizio reso in virtù dell’incarico conferito a quello di un dirigente “di base” interno non apicale, costituendo pertanto danno da risarcire la differenza tra quanto effettivamente percepito dall’incaricato e quanto invece sarebbe stato versato al dirigente interno non apicale.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Impiego pubblico – Incarichi dirigenziali – Incarichi esterni ex art.19, co.6, d.lgs. n.165 del 2001 – Ambito applicativo – Ad enti regionali e locali &#8211;&nbsp; Applicabilità.</strong><br />
&nbsp;L’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 trova immediata e diretta applicazione anche nei confronti delle Regioni, degli enti locali ed agli enti “satellite” di detti soggetti pubblici poiché il conferimento degli incarichi dirigenziali nel pubblico impiego appartiene alla <em>potestà legislativa esclusiva dello Stato</em> ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. l,<em> sub</em> voce “<em>ordinamento civile</em>”.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Responsabilità amministrativo-contabile &#8211; Enti territoriali e locali – Attribuzione incarichi apicali – A soggetti esterni –&nbsp; Individuazione dei requisiti – Necessità &#8211; Verifica sulla sussistenza &#8211; Motivazione della scelta.</strong><br />
Il vigente quadro normativo impone, per i soggetti non vincitori di un pubblico concorso (forma ordinaria di selezione del personale pubblico nel nostro ordinamento), che per poter “lavorare”, anche temporaneamente, con la pubblica amministrazione (con rapporto subordinato o autonomo), occorre rispettare requisiti procedurali di selezione e di successiva trasparenza degli incarichi e, soprattutto, verificare il possesso di elevati requisiti culturali-professionali, essendo ciò&nbsp; previsto, a garanzia sia della pubblicità/trasparenza, che del buon andamento della P.A., valori assicurati dalla meritocratica e motivata scelta tra i qualificati aspiranti, sia al conferimento di incarichi dirigenziali temporanei in deroga al pubblico concorso, sia alla attribuzione di incarichi d’opera di alta professionalità e consulenze esterne: la motivazione della&nbsp; scelta comparativa tra più aspiranti è infatti garanzia non solo di trasparenza ed indipendenza ma, soprattutto, della natura meritocratica di essa, principio etico, ancor prima che giuridico, cui la PA deve ispirare ogni propria scelta concorsuale, selettiva, di conferimento di incarichi e consulenze o di erogazione di premi di produttività o di risultato (nella specie la Corte dei conti ha individuato, a garanzia della trasparenza, l’esigenza di un bando indicante i requisiti selettivi paraconcorsuali, la pubblicazione di <em>curricula</em> e compensi dei prescelti e la motivazione della scelta e, a garanzia del buon andamento, la verifica analitica e ponderata dei requisiti culturali-professionali in capo ai prescelti).<br />
&nbsp;<br />
<strong>Responsabilità amministrativo-contabile &#8211; Conferimento incarico dirigenziale apicale &#8211; A soggetto esterno &#8211; Art. 19, comma 6, d. lgs. n. 165 del 2001 &#8211;&nbsp; Requisiti – Verifica rigorosa.</strong><br />
Ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, per conferire un incarico dirigenziale, tra l’altro apicale, presso una amministrazione pubblica ad un soggetto esterno (o interno, ma non dirigente), non è sufficiente che dal <em>curriculum</em> dell’interessato emerga il solo possesso di un soddisfacente bagaglio conoscitivo e di esperienze maturate nella materia specifica, necessitando, invece, i più severi requisiti di assoluta eccellenza professionale ed i titoli universitari (o post-universitari), espressivi della “<em>particolare</em>” preparazione anche teorica ed istituzionale,&nbsp; previsti dalla stessa norma, secondo la quale deve essere assolutamente eccezionale l’affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti che non abbiano superato il prescritto percorso di qualificazione concorsuale per l’inserimento nel ruolo dirigenziale.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Responsabilità contabile &#8211; Enti territoriali e locali – Conferimento incarico dirigenziale &#8211; A soggetto esterno &#8211;&nbsp; Omesso intervento organo di controllo – Interruzione nesso di causalità – Esclusione.</strong><br />
Il mancato intervento in via di autotutela di un organo di controllo in relazione all’adozione di un atto non conforme a legge (nella specie, conferimento di un incarico dirigenziale apicale in ente satellite della Regione Lombardia), non costituendo serie causale autonoma rispetto al verificarsi dell’evento, non esclude la responsabilità degli autori principali della produzione del danno erariale.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">composta dai Magistrati:<br />
Silvano DI SALVO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
Luisa MOTOLESE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giudice<br />
Vito TENORE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giudice rel.<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 28682 del registro di segreteria, nei confronti di:<br />
<strong>Benezzoli Pasquale Umberto</strong> nato a La Spezia (SP) il 9/4/1959, residente &nbsp;&nbsp;&nbsp;a Monterotondo Marittimo (GR), Località Podere Razzinaie n. 6, C.F.: BNZPQL59D09E463O, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Ernesto Stajano in Milano, Via Dogana 3 come da delega in atti;<br />
<strong>Zicoia Angelo</strong> nato a Maschito (PZ) il 30/4/1959, residente a Vedano al Lambro (MB), Via Santo Stefano n. 93 int. Bis P.T., C.F.: ZCINGL59D30F006H, rappresentato, assistito e difeso dall’Avv. Ezio Guerinoni (codice fiscale: GRNZEI72D19D952U; numero di fax: 02-58301625; indirizzo di posta elettronica certificata: ezio.guerinoni@milano.pecavvocati.it), presso il cui Studio in Milano, Via Cosseria 2 elegge domicilio, come da procura in atti;<br />
<strong>Trizzino Calogero</strong> nato a Bivona (AG) il 4/5/1960, residente a Bresso (MI), Via Vittorio Veneto n. 9/E, C.F.: TRZCGR60E04A896I, rappresentato e difeso dell’Avv. Ercole Romano, in Milano, Via Bianca Maria n. 23 come da delega in atti;<br />
<strong>Lucchini Enzo</strong> nato a Roverbella (MN) il 29/03/1954, residente&nbsp;&nbsp; a Roverbella (MN), Via Don Tazzoli n. 7/B, C.F.: LCCNZE54C29H604X, <strong>Armati Claudio</strong> nato a Bergamo (BG) il 09/11/1942, residente&nbsp;&nbsp; a Ponteranica (BG), Via Maresana n. 96, C.F.: RMTCLD42S09A794S,<strong> Paris Bruno</strong> (C.F. PRSBRN48H04H264U), residente in Rho (MI), via San Carlo Borromeo n. 143, e Reali <strong>Roberto </strong>(C.F. RLERRT52H07D539F), residente in Milano, via Tolentino n. 2, &nbsp;tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Avolio in Milano, Viale Gian Galeazzo, n. 16(CF: VLAVCN42M12A662S; FAX: 02.89409956; PEC: <a>vincenzo.avolio@milano.pecavvocati.it</a>) come da delega in atti;<br />
<strong>Simini Bruno</strong> nato a Milano (MI) il 16/01/1959, residente&nbsp;&nbsp; a Basiglio (MI), Via G. Verdi- Residenza Salici n. 333, C.F.: SMNBRN59A16F205Y, <strong>Colombo Mario</strong> nato a Milano il 20/08/1950, residente&nbsp;&nbsp; a Rho (MI), Via Torino n. 34, C.F.: CLMMRA50M20F205H; <strong>Passera Carlo</strong> nato a Varese (VA) il 26/08/1950, residente&nbsp;&nbsp; a Varese (VA), Via Zara n. 7 i. 8, C.F.: PSSCRL50M26L682L; <strong>Rosco Giuliano</strong> nato a Potenza (PZ) il 08/07/1959, residente&nbsp;&nbsp; a Potenza (PZ), Piazza Beato Bonaventura n.10, C.F.: RSCGLN59L08G942F; <strong>Zambelli Stefania</strong> nata a Salò (BS) il 06/04/1971, residente&nbsp;&nbsp; a Salò (BS), Via Bocca di Croce n. 26, C.F.: ZMBSFN71D46H717J, tutti elettivamente domiciliati a Milano, in galleria San Babila n.4/A, nello studio dell’avv. Mario Viviani (c.f. VVNMRA39E08I726B, pec: mario.viviani@cert.ordineavvocatimilano.it) che li rappresenta e difende unitamente all’avv. Angela Sarli (c.f. SRLNGL72M59H703K, pec. <a>angela.sarli@cert.ordineavvocatimilano.it</a>) e all’avv. Alessandra Tarulli (cf. TRLLSN70P67F952U, pec <a title="alessandra.tarulli@milano.pecavvocati.it">alessandra.tarulli@milano.pecavvocati.it</a>), come da delega in atti;<br />
letta la citazione in giudizio ed esaminati gli altri atti e documenti fascicolati;<br />
richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata l’udienza per la trattazione del giudizio;<br />
ascoltata, nell’odierna udienza pubblica del 7 giugno 2017, la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore e uditi gli interventi del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale dr. Alessandro Napoli e degli avv. Stajano, Fusari (su delega dell’avv. Guerinoni), Romano, G.Battaglioli (su delega dell’avv. Avo), Viviani, Sarli e Tarulli per i convenuti;<br />
viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639, visto il d.lgs. n.174 del 2016,<br />
FATTO<br />
<strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Con atto di citazione depositato il 24 novembre 2016,&nbsp;la Procura&nbsp;regionale citava in giudizio i convenuti in epigrafe, nelle rispettive vesti istituzionali rivestite presso l’ARPA Lombardia (d.g. il dr. Benezzoli, direttore amministrativo il dr. Trizzino, dirigente dell’U.O.Personale e organizzazione il dr. Zicoia, componenti del C.d.A. i restanti convenuti), esponendo quanto segue:<br />
A)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che, con esposto 29.5.2014 del gruppo “Movimento 5 stelle”, era stato segnalato alla Procura un possibile danno erariale derivante dal conferimento di un incarico dirigenziale esterno apicale (Direttore del Settore Aria e Agenti Fisici) alla dr.ssa Silvia Bellinzona presso l’Arpa Lombardia;<br />
B)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che l’istruttoria espletata aveva acclarato che alla dott.ssa Bellinzona erano stati conferiti i seguenti incarichi:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; con decreti del Direttore Generale n. 503 del 15 luglio 2011 e n. 539 del 29 luglio 2011, previa informativa al Consiglio di Amministrazione di cui alla deliberazi<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; con decreto n. 416 del 15 giugno 2012, previa informativa al Consiglio di Amministrazione di cui alla deliberazione n. IV/98 del 15 giugno 2012, l’incarico di Dire<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; con decreto n. 786 del 17 dicembre 2013, previa informativa al Consiglio di Amministrazione di cui alla deliberazione n. V/09 del 16 dicembre 2013, l’incarico di D<br />
C)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che dall’esame della documentazione (anche) trasmessa dall’Arpa era emerso che: <em>a)</em> il decreto n. 503/2011 era stato adottato dal Direttore Generale dott. Benezzoli, su proposta del Direttore del Settore Amministrativo dott. Trizzino, prevedendo la decorrenza dell’incarico dal 16 agosto 2011 e che tale provvedimento era stato, poi, sostituito con il successivo decreto rettificativo n. 539/2011, con il quale era stata anticipata la decorrenza dell’incarico al 1 agosto 2011. Questo secondo decreto è stato adottato dal Direttore Generale dott. Benezzoli, su proposta del Direttore del Settore Amministrativo dott. Trizzino e previa predisposizione/vaglio del Responsabile del procedimento dr. Zicoia – Dirigente Responsabile U.O. Personale e Organizzazione, i quali avevano siglato il provvedimento. Con riferimento alla posizione del dott. Zicoia la Procura precisava che era in contestazione la sottoscrizione del solo decreto rettificativo n. 539/2011 del 29/07/2011; &nbsp;<em>b)</em> il decreto n. 416/2012 era stato adottato dal Direttore Generale dott. Benezzoli, su proposta del Direttore del Settore Amministrativo dott. Trizzino e previa predisposizione/vaglio del Responsabile del procedimento dr. Zicoia – Dirigente Responsabile U.O. Personale e Organizzazione, i quali avevano siglato il provvedimento; <em>c)</em> il decreto n. 786/2013 era stato adottato dal Direttore Generale dott. Benezzoli, su proposta del Direttore del Settore Amministrativo dott. Trizzino e previa predisposizione/vaglio del Responsabile del procedimento dr. &nbsp;Zicoia – Dirigente Responsabile U.O. Personale e Organizzazione, i quali avevano siglato il provvedimento;<br />
D)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che i contratti di lavoro, accessivi a tali decreti e sottoscritti dal Direttore Generale dott. Benezzoli (oltre che dalla dr.ssa Bellinzona), prevedevano una retribuzione pari a: euro 97.042,28 annui lordi elevabile di un’ulteriore quota fino ad Euro 20.658,00 lordi secondo l’esito delle valutazioni annuali (contratto del 18 luglio 2011); euro 97.042,28 annui lordi elevabile di un’ulteriore quota fino ad euro 20.658,00 lordi secondo l’esito delle valutazioni annuali (contratto del 1 luglio 2012); euro 100.000,00 annui lordi elevabile di un’ulteriore quota fino ad euro 20.000,00 lordi secondo l’esito delle valutazioni annuali (contratto del 17 dicembre 2013);<br />
E)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che il Consiglio di Amministrazione di ARPA era stato preventivamente informato dal Direttore Generale di tali nomine, ai sensi dell’articolo 5 comma 8 del regolamento di organizzazione, e ne erano scaturite: a<em>)</em> la delibera di C.d.A. del 15 luglio 2011 (doc. n. 9) avente ad oggetto il decreto n. 503/2011, con voto favorevole di Lucchini Enzo, Armati Claudio, Paris Bruno, Reali Roberto, <em>b)</em> delibera di C.d.A. del 15 giugno 2012 (doc. n.10) avente ad oggetto il decreto n. 416/2012, con voto favorevole di&nbsp; Lucchini Enzo, Armati Claudio, Reali Roberto,<em> c)</em> delibera di C.d.A. del 16.12.2013 (doc. n.11) avente ad oggetto il decreto n. 786/2013, con voto favorevole di Simini Bruno, Colombo Mario, Passera Carlo, Rosco Giuliano, Zambelli Stefania;<br />
F)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che la motivazione del conferimento dell’incarico esterno di cui ai decreti di nomina si limitava a dare atto che erano stati “<em>valutati i titoli, le competenze e le esperienze professionali”</em> e che dal <em>curriculum vitae </em>della dott.ssa Bellinzona, trasmesso dall’Amministrazione, e da successivi riscontri fatti, su delega della Procura, dai NAS dei Carabinieri, emergevano le seguenti esperienze professionali antecedenti alla nomina dirigenziale in ARPA:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; presso la Provincia di Milano: incarico di collaborazione per mesi 11 conferito con determinazione n. 15/2003 del 28.4.2003, quale componente di un gruppo di lavor<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; presso il gruppo Lega Lombarda –Lega Nord Padania in Consiglio Regionale (in via fiduciaria, per la durata delle relative consiliature, con spesa imputata al <em>b<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; presso ARPA Lombardia (in data antecedente alle nomine dirigenziali): dal 1.10.2002 al 30.09.2003 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la reali<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dal 21 al 23 giugno 2004 e dal 9 al 11 novembre 2003 quale docente presso una società di ingegneria;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; da aprile 2003 a giugno 2003 quale traduttrice presso una società di diagnostica medica e analisi ambientali;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; da febbraio 2003 a marzo 2003 quale docente presso un istituto tecnico statale;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; da giugno 2002 a luglio 2002 quale supporto tecnico-informatico presso una società di ricerca;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; da marzo 2001 a giugno 2001 e da dicembre 2001 a gennaio 2002 quale docente presso un istituto comprensivo statale;<br />
G)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che, per quanto riguarda i titoli di studio, la dott.ssa Bellinzona si era laureata in fisica in otto anni, ossia al quarto anno fuori corso (immatricolazione 1994-laurea nel 2002), con voto di laurea pari a 100/110 (doc. n. 13);<br />
H)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che le retribuzioni corrisposte, comprensive di oneri riflessi, ammontavano a:<br />
ANNO 2011: retribuzione lorda € 44.784,65; oneri riflessi € 16.350,98 per un totale di € 61.135,63;<br />
ANNO 2012: retribuzione lorda € 111.603,02; oneri riflessi € 40.639,40 per un totale di € 152.242,42;<br />
ANNO 2013: retribuzione lorda € 112.332,50; oneri riflessi € 40.886,77 per un totale di € 153.219,27;<br />
ANNO 2014: retribuzione lorda € 120.011,92; oneri riflessi € 43.576,04 per un totale di € 163.587,96;<br />
ANNO 2015: retribuzione lorda € 119.593,45; oneri riflessi € 43.434,14 per un totale di € 163.027,59;<br />
ANNO 2016 MESE DI GENNAIO: retribuzione lorda € 8.536,47; oneri riflessi € 3.116,26 per un totale di € 11.652,73;<br />
totale complessivo PAGATO AL 31 GENNAIO 2016&nbsp; € 704.865,60;<br />
I) che gli esborsi per ciascun decreto di nomina i relativi importi &nbsp;erano i seguenti:<br />
&#8211; decreti n. 503/2011 e n. 539/2011 relativi al periodo 1/8/2011- 30/06/2012: retribuzione lorda € 100.586,16 ed oneri riflessi pari a&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; € 36.670,68 per un totale di € 137.256,84;<br />
&#8211; decreto n. 416/2012 relativo al periodo 1.7.2012 – 31/12/2013: retribuzione lorda € 168.134,01 ed oneri riflessi pari a € 61.206,47 per un totale di € 229.340,48;<br />
&#8211; decreto n. 786/2013 relativo al periodo 1/1/2014 – 31/12/2018: retribuzione lorda € 248.141,84 ed oneri riflessi pari a € 90.126,44 per un totale di € 338.268,28, già pagati fino al gennaio 2016;<br />
totale complessivo PAGATO AL 31 GENNAIO 2016:&nbsp;&nbsp; € 704.865,60;<br />
J)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che per il periodo successivo al gennaio 2016, l’importo contrattualmente dovuto – in corso di erogazione &#8211; ammontava ad € 324.385,86, oltre € 118.417,88 a titolo di oneri riflessi (febbraio 2016-dicembre 2018), per un TOTALE COMPLESSIVO AL 31.12.2018 di € 1.147.669,34;<br />
K)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che l’art.23, co.6 del regolamento Arpa 9.11.2010 (al pari del successivo regolamento votato il 15.5.2012, art.22 e 23), approvato dalla Giunta regionale sulla base di pareri positivi degli organi tecnico-giuridici regionali, consentiva il conferimento di incarichi dirigenziali esterni a tempo determinato<em> “per accertate esigenze di funzionalità o per carenza delle specifiche professionalità necessarie in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni”, </em>&nbsp;e che<em> “i requisiti generali di accesso sono i medesimi previsti per le assunzioni a tempo indeterminato. Per il personale della dirigenza possono essere assunte persone di particolare comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o provenienti dai settori della ricerca, della docenza delle università, dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato…….”</em>;<br />
L)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che, a fronte delle deduzioni pervenute si erano ritenuti non evocabili in giudizi gli amministratori di Arpa che avevano approvato i suddetti regolamenti e gli organi tecnici regionali che li avevano avallati, e di citare i soli autori (amministratori e dirigenti) della scelta concreta tesa al conferimento dell’incarico dirigenziale alla dr.ssa Bellinzona;<br />
M)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che l’incarico conferito violava sia il regolamento Arpa sugli incarichi dirigenziali esterni, sia l’art.19, co.6, d.lgs n.165 del 2001 (applicabile anche ad enti regionali: C.cost. 12.11.2010 n.324 nonché Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di Controllo 8.3.2011 nn.12 e 13, secondo cui il conferimento degli incarichi dirigenziali nel pubblico impiego appartiene alla <em>potestà legislativa esclusiva dello Stato</em> ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 2 lett. l,<em> sub</em> voce “<em>ordinamento civile</em>”), come inteso da pacifica giurisprudenza, in quanto la dr.ssa Bellinzona, prescelta con motivazione stereotipa e generica (“<em>valutati i titoli, le competenze e le esperienze professionali</em>”), era priva del requisito del pregresso servizio quinquennale quale funzionario della carriera direttiva e, comunque, di particolare comprovata professionalità o specializzazione professionale in materia ambientale (non espletata nella esperienza maturata presso il Gruppo Regionale cennato, come desumibile dai chiari atti istruttori della Procura, che smentivano la generica relazione Arpa 22.12.2014 fornita alla Procura e redatta dai sigg.ri Benezzoli e Trizzino, attestante una esperienza specifica della Bellinzona in detto Gruppo), culturale e scientifica per l’incarico di vertice, in quanto aveva maturato solo una esperienza di sei anni di collaborazione fiduciaria con un Gruppo regionale di un partito politico senza apprezzabili pregresse esperienze lavorative in enti pubblici (mere supplenze in scuole elementari, medie e superiori) o presso privati, se non l’incarico gestionale di componente del CdA Arpa, al cui termine era stata destinataria dell’incarico dirigenziale apicale <em>de qua</em>; inoltre&nbsp; non vi era stata una previa ricognizione sulla sussistenza di professionalità interne tra i 31 dirigenti di ruolo laureati &nbsp;(molti con 110 o 110 e lode in fisica e dotati di rilevanti <em>curricula </em>v. p.52-53 citazione) nell’ambito dei 177 dirigenti presenti in Arpa di cui 14 con incarico apicale di direttore (v. p. 51), come invece prescritto da legge e regolamento, né vi era stata una pubblicità della selezione (con puntuale indicazione della professionalità specifica richiesta) volta ad una valutazione comparativa di eventuali aspiranti all’incarico, parimenti prevista dall’art.23, co.3 del regolamento;<br />
N)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che il danno erariale ipotizzato, corrispondente alle retribuzioni erogate alla dr.ssa Bellinzona per l’incarico apicale assegnatole, erano ascrivibili ai convenuti, per ciascuno dei tre suddetti decreti di conferimento, secondo i criteri di riparto <em>pro-quota</em> indicati alle pagg.33-39 e 65 della citazione da intendersi qui trascritte e poi rideterminato (al lordo e al netto) con successive memorie 25.5.2017 e 5.6.2017 volte ad escludere dal danno le retribuzioni ancora non erogate (e dovute sino alla scadenza contrattuale del 31.12.2018) alla data dell’udienza del 7 giugno 2017 e inizialmente contestate in citazione;<br />
O)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che, in via gradata, stante la non valutabilità di alcuna <em>utilitas</em> derivante dal servizio lavorativo reso dalla dr.ssa Bellinzona, il danno ipotizzabile poteva essere determinato equitativamente equiparando, in termini di <em>utilitas</em> per Arpa, il servizio reso dalla stessa a quello di un dirigente “di base” interno Arpa ed alla relativa retribuzione media, così giungendosi ad un danno differenziale in termini di <em>disutilitas</em> di euro 306.298,10 per il periodo 1.8.2011-31.12.2018 (pari alla differenza tra i compensi percepiti dalla Bellinzona e la retribuzione di dirigenti “di base” interni), con un conseguente riparto <em>pro-quota</em> tra i convenuti indicato alle pagg.62-64 della citazione da intendersi qui trascritte e poi rideterminato, con memoria 23.5.2017, in euro 182.029,82 (oltre ad Euro 64.460,58 a titolo di oneri riflessi, per un delta complessivo di Euro 246.490,40) per il periodo 1.8.2011-7.6.2017 (data della udienza);<br />
P)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che palese appariva la sussistenza della colpa grave dei convenuti, stante la chiarezza delle norme violate (pacificamente applicabili ad enti regionali quali l’Arpa <em>ex</em> art.1, l.rg.n.30/2006) e la elevata qualifica e competenza professionale degli evocati.<br />
Tutto ciò premesso, la Procura chiedeva, per il danno erariale conseguente, per il periodo 1.8.2011-31.12.2018, alle tre delibere <em>de quibus,</em> la condanna dei convenuti, <em>pro quota</em> e secondo i criteri percentuali indicati a pag.35-38 &nbsp;(50% al dr.Benezzoli, 15% ciascuno ai dr. Zicoia e Trizzino, 5% in capo ai componenti del CdA votanti da ripartire in modo paritetico, e scomputo del 15% quale quota afferente soggetti non evocati in giudizio) agli importi suddetti, formulati, in via gradata, come esborso pieno o come esborso differenziale (v. sopra) e poi rideterminati, sempre in via gradata, con riferimento al periodo 1.8.2011-7.6.2017, con memorie 23.5.2017 e 5.6.2017 in euro 374.164,58 netti ridotti, ove si optasse per il cennato criterio differenziale, ad euro 101.340,29 netti, da suddividere secondo i criteri percentuali sopra indicati tra i convenuti.<br />
<strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Si costituiva il dr.Pasquale Umberto Benezzoli, direttore generale dell’Arpa all’epoca dei fatti, difeso dall’avv.Ernesto Stajano, eccependo quanto segue:<br />
A)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la non applicabilità all’Arpa dell’art.19, co.6, d.lgs. n.165, neanche in base agli enunciati della sentenza Corte Costituzionale n. 324 del 12 novembre 2010, in quanto mera decisione interpretativa di rigetto e, come tale, non vincolante <em>erga omnes</em> se non in relazione alla forza persuasiva della motivazione resa sul punto, mancante nella specie, in quanto la sentenza era in contrasto con la giurisprudenza che riconduce l’assunzione di dirigenti esterni alla materia dell’organizzazione amministrativa regionale;<br />
B)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che la legislazione regionale, primaria e secondaria, prevedeva chiaramente, all’epoca degli incarichi conferiti alla Bellinzona, e prima delle successive modifiche normative di recepimento a livello regionale dei più stringenti limiti fissati già a livello nazionale dall’art.19, co.6, d.lgs. n.165 (ovvero prima della riforma operata dalla Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 19: difatti la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazioni e personale” non richiamava l’art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 né rinviava ai principi dallo stesso stabiliti),&nbsp; la possibilità per il Direttore Generale di ARPA di conferire incarichi dirigenziali secondo una normativa parzialmente diversa da quella contemplata dal Legislatore nazionale e che, in particolare, &nbsp;l’art. 19,co.3, della Legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, istitutiva dell’ARPA, che attribuiva al Direttore Generale la nomina dei direttori di settore e di dipartimento, prevedeva solo che “<em>I direttori di settore e i direttori dei dipartimenti devono essere in possesso di diploma di laurea ed avere competenze ed esperienza professionale coerenti con le funzioni da svolgere</em>”;<br />
C)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che parimenti inapplicabile era l’art.19.co.6 cit., in quanto il personale Arpa era all’epoca regolato dal CCNL comparto Sanità e dall’art. 15-<em>septies</em> del D.lgs. n. 502/1992, che prevedeva la conferibilità di incarichi dirigenziali a coloro i quali “<em>abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza</em>”;<br />
D)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che, nella denegata ipotesi di ritenuta applicabilità dell’art. 19, comma 6, all’ ARPA, fin dalla data di conferimento del primo incarico alla dr.ssa Bellinzona del 2011, la mancanza del requisito legale del servizio prestato quale funzionario con cinque anni di anzianità nella ex carriera direttiva non incideva sulla legittimità dell’incarico, essendo il predetto requisito richiesto in via alternativa – e non cumulativa – dalla disposizione di legge che prevedeva la “<em>particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica</em>” come requisito sufficiente, posseduto dalla Bellinzona (laureata in fisica e avente pregresse esperienze specifiche di lavoro);<br />
E)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che l’incarico di Direttore del Settore Aria e Agenti Fisici conferito alla dott.ssa Bellinzona rispondeva alle esigenze di funzionalità dell’Agenzia relative alla necessità di collocare al vertice del suddetto settore un soggetto non solo dotato di specifiche competenze tecniche, come attestato, tra l’altro, dallo specifico titolo di studio richiesto (Diploma di Laurea in Fisica), ma anche in possesso di adeguata esperienza e competenza in campo normativo, maturata dalla dott.ssa Bellinzona, dal 2005 al 2011, in attività di supporto tecnico-legislativo presso il Consiglio Regionale sulle materie dell’Ambiente e Protezione Civile, oltre a possedere una adeguata formazione postuniversitaria, desumibile dalla partecipazione a numerosi corsi di preparazione e aggiornamento e dalle numerose pubblicazioni scientifiche e docenze tutte relative alla materia ambientale, oltre dall’esperienza come componente del Consiglio di Amministrazione ARPA dal 22 aprile 2008 al giugno 2011;<br />
F)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che le competenze possedute erano confermate dal pieno raggiungimento degli obiettivi individuali in Arpa, oltre che del proprio Settore, così come attestati dal Nucleo di Valutazione istituito ai sensi della vigente normativa: anno 2011: 94%; anno 2012: 99,04 %; anno 2013; 97,89%; anno 2014: 97,38%; anno 2015: 98%;<br />
G)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che, in via gradata, era stato eccessivamente valutato l’apporto causale nella misura del 50% del Benezzoli nel conferimento dei tre incarichi, in quanto la nomina di Direttore di settore della dr.ssa Bellinzona era stata preceduta dalla proposta di affidamento dell’incarico, di competenza del dr.Trizzino, Direttore del Settore Amministrativo, avente ruolo centrale in Arpa e la stessa era stata condivisa e approvata dal CdA;<br />
H)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la carenza di colpa grave in capo al dr. Benezzoli, che non è giurista esperto in diritto costituzionale, idoneo a valutare il rango delle complesse e contraddittorie norme regolanti la materia <em>de qua;</em><br />
I)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che, in via gradata, avendo il dott. Benezzoli&nbsp; lasciato l’incarico di Direttore Generale di ARPA Lombardia in data 1° agosto 2015, non era ad esso ascrivibile il danno prodotto ad Arpa dopo tale data per retribuzioni erogate alla dr.ssa Bellinzona, potendo solo i successori impedire la prosecuzione dell’esborso dannoso;<br />
J)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che, sempre in via gradata, andava computata l’<em>utilitas</em> percepita da Arpa dalle prestazioni oggettivamente rese dalla dr.ssa Bellinzona, andava valutato il fatto che, in caso di scelta di un dirigente interno, allo stesso sarebbe stata comunque corrisposta una retribuzione corrispondente alle funzioni dirigenziali apicali di direttore, quale è la dr.ssa Bellinzona e andava esercitato il potere riduttivo dell’addebito per la complessità della questione.<br />
In conclusione, la difesa chiedeva il rigetto della domanda o, in via gradata, una più equa determinazione del <em>quantum</em> ascrivibile al dr. Benezzoli.<br />
<strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Si costituiva il dr. Angelo Zicoia, difeso dall’avv. Ezio Guerinoni, eccependo quanto segue:<br />
A)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che, nella sua qualità di Dirigente della U.O. Personale e Organizzazione di Arpa Lombardia, era stato mero responsabile del procedimento, redattore dei decreti di nomina su direttiva vincolante (a pena di sanzione disciplinare) del DG, e non aveva alcun potere di intervenire nella nomina della dott.ssa Bellinzona né di proposta della stessa (formalizzata dal solo direttore amministrativo dr. Trizzino) e, pertanto, non aveva avuto alcuna incidenza causale sui relativi contratti e sul reclamato danno, soprattutto per il decreto n. 503 del 15 luglio 2011, che non era stato nemmeno firmato dallo Zicoia, come riconosciuto anche dalla Procura;<br />
B)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che, in base all’ art. 15, comma 1, lett. f), l.r. 14 agosto 1999, n. 16, la nomina dei Direttori di Settore e di Dipartimento rientrava nelle competenze esclusive del Direttore Generale, come ribadito dai due Regolamenti organizzativi dell’ARPA Lombardia, adottati con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. IV/42 del 9.11.2010 e n. IV/95 del 15.5.2012;<br />
C)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che il decreto rettificativo n. 539/2011 del 29 luglio 2011 aveva comportato esclusivamente l&#8217;anticipazione della decorrenza dell&#8217;incarico della dott.ssa Bellinzona al 1° agosto 2011, incarico già attribuito alla dott.ssa Bellinzona con il precedente decreto n. 503/2011, che pacificamente non era stato sottoscritto dallo Zicoia;<br />
D)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che, in ogni caso, sia per quanto riguarda i dirigenti <em>tout court</em>, sia per quanto riguarda i direttori, era prevista all’epoca degli incarichi oggetto di causa la possibilità di conferimento dell&#8217;incarico a soggetti “esterni” al di fuori dei requisiti di cui all&#8217;art. 19 del d.lgs. 165/2001, in quanto tale articolo (rubricato “Incarichi di funzioni dirigenziali”), risultava inderogabile in base al suo comma 12-<em>bis</em> solo dai contratti collettivi e dagli accordi collettivi, mentre poteva evidentemente essere derogato dalle leggi regionali e dai regolamenti e l&#8217;Arpa Lombardia era soggetta a una disciplina specifica, rappresentata, in particolare, dalle legge regionale 16/1999 e dal regolamento organizzativo approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/95 del 15.05.2012: la cennata legge istitutiva prevedeva che i direttori di settore e i direttori di dipartimento venissero nominati dal Direttore generale (art. 15, comma 1, lettera f), sulla base di un contratto di diritto privato di durata quinquennale e dovevano essere in possesso del diploma di laurea e avere competenze ed esperienze professionali coerenti con le funzioni da svolgere (art. 19 comma 3);&nbsp; l&#8217;art. 22, comma 6, del regolamento organizzativo prevedeva che essi potevano essere affidati a “<em>persone di particolare comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica</em> (&#8230;)”;<br />
E)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che tali norme regionali e regolamentari non facevano &nbsp;alcun riferimento alla necessità che la professionalità del dirigente esterno non fosse rinvenibile nei ruoli dell&#8217;amministrazione, alla motivazione dell&#8217;incarico, alla concorsualità della scelta e alle quote massime percentuali di rapporto tra dirigenti “interni” e dirigenti “esterni” come previsto dai commi 6 e 6-<em>bis</em> dell&#8217;art. 27 del d. lgs. 165/01; né la legge istitutiva Arpa Lombardia, né il regolamento organizzativo, procedimentalizzavano l&#8217;assegnazione dei suddetti incarichi direttoriali o dirigenziali: tanto è vero che tali obblighi erano stati introdotti solo con l&#8217;art. 11 del d.l. 90/2014, convertito nella L. 114/2014, dunque successivamente all&#8217;attribuzione degli incarichi alla dott.ssa Bellinzona;<br />
F)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che la scelta del dirigente esterno era connotata da margini di discrezionalità nei limiti della buona fede, cui fa riferimento la sezione lavoro della Cassazione, seppur in altre analoghe fattispecie di valutazione degli aspiranti ad incarico dirigenziale preceduto da bando;&nbsp;<br />
G)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che gli altri 31 dirigenti vagliabili, secondo la Procura, per l’incarico apicale <em>de qua</em>, ferma restando l’assenza di un obbligo di legge di seguire procedure comparative, sarebbero comunque stati distolti da uffici e compiti assegnati e illustrati dalla difesa, creando disagi organizzativi;<br />
H)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che nessuna colpa grave era comunque ravvisabile nella condotta del dr. Zicoia stante la incertezza normativa suddetta (con contrasto tra norme nazionali e regionali come in altre regioni: Liguria ed Emilia Romagna) e tenuto conto altresì che la Giunta regionale, nel caso in cui avesse rilevato una grave irregolarità nell&#8217;attribuzione degli incarichi alla dott.ssa Bellinzona, avrebbe potuto (anzi, dovuto) avvalersi del potere previsto all’art. 1, co. <em>quinquies</em>, della legge 30/2006;<br />
I)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che, in via gradata, l’Arpa aveva comunque fruito di vantaggi per le prestazioni ben rese dalla dr.ssa Bellinzona, da valutare in sede di quantificazione del danno.<br />
La difesa del dr. Zicoia chiedeva dunque il rigetto della domanda e, in via gradata, lo scomputo dell’<em>utilitas</em> fruita dall’Arpa e, comunque, l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito.<br />
<strong>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Si costituiva il dr. Calogero Trizzino, direttore del settore amministrativo all’epoca dei fatti, difeso dall’avv. Ercole Romano, eccependo:<br />
A)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che per gli incarichi dirigenziali esterni in Arpa Lombardia, istituita con l.r. n. 16/1999, la disciplina di riferimento non era quella dell’art.19, co.6, d.lgs. n.165 novellato dal d.lgs. n.150/2009 (recepito a livello regionale solo a mezzo dell’art. 7 della l.r. 24 dicembre 2013 n.19, di modifica alla previgente l.r. n. 20/2008, successivo ai fatti di causa e poi ribadito dal d.l. 24/06/2014 n. 90), ma era quella contenuta nel regolamento interno Arpa, nel “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) quadriennio 1998-2001” relativo all’area della “dirigenza sanitaria” che, all’art. 63, co.5, riguardo agli incarichi a tempo determinato, richiamava l’art. 16 dell’antecedente CCNL del 5 agosto 1997 integrandolo con le disposizioni di cui all’art. 15 <em>septies</em>, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 502/1992, statuendo il potere dei direttori generali di conferire incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico a laureati con esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali o che avessero conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione professionale e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro (1° comma), nonché anche a soggetti in possesso di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell’incarico;<br />
B)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che tale normativa, pur prevedendo in capo all’incaricato il possesso della laurea o l’alternativo requisito della valutabile capacità professionale sulla base di acquisiti titoli professionali o di ordine culturale e scientifico, non richiedeva, a differenza dell’art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art. 40 del decreto legislativo n. 150/2009 (riforma “Brunetta”), la esplicita motivazione del provvedimento di incarico, né la comparazione selettiva con profili professionali di personale interno alle dipendenze dell’Ente;<br />
C)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che la comprovata professionalità tecnico-professionale e la pregressa esperienza nel settore della formazione organizzativa dell’elevato ufficio dirigenziale sussistevano in capo alla dr.ssa Bellinzona, la quale le aveva maturate sia per il pregresso servizio di collaborazione con Gruppo consiliare di partito politico presso la Regione Lombardia, sia come componente del Consiglio di Amministrazione di ARPA Lombardia;<br />
D)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che, in base all’art. 5, co.2, del d.lgs. n. 165/2001, norma tesa a esaltare e responsabilizzare le scelte dirigenziali del personale, il DG di Arpa ben poteva “<em>con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro</em>”, operare la scelta dirigenziale esterna su base fiduciaria, tale dunque da non doverne fornire motivazione esplicita e formale anche sul piano comparativo;<br />
E)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che, pur appartenendo la materia <em>de qua</em> a rapporti di pubblico impiego, oggi privatizzato, rientrante nella potestà legislativa statale, prevalente rispetto a quella regionale ed alla potestà regolamentare degli Enti regionali, tuttavia, mentre per il profilo privatistico, relativo al contenuto del rapporto ed al regime dei diritti e dei corrispondenti obblighi assunti, si tratta di materia afferente l’<em>ordinamento civile</em> dominata dalla potestà esclusiva dello Stato, prevalente su quella regionale, non altrettanto può dirsi per i profili organizzatori che prevedono e sono alla base dello stesso rapporto di impiego anch’essi di rilievo costituzionale e che, nel rapporto delle potestà legislative tra Stato, Regioni ed Enti locali devono dirsi appartenere alla potestà residuale dei secondi Enti;<br />
F)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che non rispondeva alla normativa contrattuale e regolamentare applicabile l’aggravamento dell’<em>iter</em> procedimentale preteso dalla Procura <em>ex</em> art.19, co.6, d.lgs. n165, attraverso il quale manifestare la propria volontà negoziale, per pervenire alla stipula del contratto di diritto privato con il ricorso a subprocedimenti valutativi non indicati dal Regolamento dell’Ente nonché dalla normativa del CCNL;<br />
G)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che la presenza, ancora oggi, nell’ordinamento legislativo di almeno due Regioni a Statuto ordinario (Liguria ed Emilia Romagna), di discipline in materia di incarichi dirigenziali a termine “autonome e dissonanti” rispetto alla configurazione dell’art. 19, comma 6 del d.lgs 165/2001, era segno di una situazione confusa e poco chiara sotto il profilo della certezza delle norme da applicare nella fattispecie in esame prima del recepimento regionale dell’art.19, co.6 cit. ad opera dell’art.7, l.r. n.19 del 2013;<br />
H)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;che la incertezza dei referenti normativi escludeva comunque colpa grave in capo al convenuto, anche in merito ad una mancata disapplicazione dei regolamenti interni Arpa in asserito contrasto con l’art.19.co.6 cit., anche perché alcun intervento pungolatorio o autoritativo era intervenuto ad opera della vigilante Regione Lombardia sulla scelta dirigenziale fatta dall’Arpa per un suo annullamento;<br />
I)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che la dr.ssa Bellinzona possedeva idonei requisiti professionali e culturali e scientifici (sebbene la Procura avesse rimarcato la non ascrivibilità certa alla Bellinzona di scritti in opere collettanee) &nbsp;per l’incarico dirigenziale conferitole, illustrati e documentati, tra i quali i tre anni di componente del CdA di Arpa (preposto a pianificazione annuale e triennale e alla modulazione delle relative risorse, umane e finanziarie, sui corrispondenti processi), scelto dalla Giunta regionale sulla base di parere di un Comitato tecnico di valutazione;<br />
J)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che la dr.ssa Bellinzona aveva raggiunto <em>performance</em> rilevanti nel’incarico contestato dalla Procura;<br />
K)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che gli altri 31 dirigenti vagliabili, secondo la Procura, per l’incarico apicale <em>de qua</em>, ferma restando l’assenza di un obbligo di legge di seguire procedure comparative, sarebbero comunque stati distolti da uffici e compiti assegnati e illustrati dalla difesa, creando disagi organizzativi.<br />
La difesa del Trizzino chiedeva dunque il rigetto della domanda e, in via gradata, l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito.<br />
<strong>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Si costituivano i dr. Enzo Lucchini, Claudio Armati, Bruno Paris e Roberto Reali, difesi dall’avv. Vincenzo Avolio, eccependo quanto segue:<br />
A)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che nessuna responsabilità era ascrivibile ai componenti del CdA di Arpa in base artt. 12 e 15 della l.r. n. 16 del 14 agosto 1999, all’art. 4 del regolamento ARPA del 2010 ed al medesimo articolo del Regolamento ARPA del 2012, in quanto, giusta l’art. 15 della ricordata legge regionale n. 16/99, ogni funzione gestionale dell’Agenzia è demandata al Direttore Generale, cui è espressamente rimessa “<em>l’adozione di provvedimenti in materia di personale</em>” e la mera preventiva comunicazione degli atti relativi alla scelta dei dirigenti apicali al CdA non attribuiva poteri decisionali a detto organo, che veniva solo notiziato.<br />
La difesa chiedeva dunque il rigetto della domanda e, in via gradata, l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito e la valutazione dell’<em>utilitas</em> percepita da Arpa.<br />
<strong>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Si costituivano infine i dr. Bruno Simini, Mario Colombo, Carlo Passera, Giuliano Rosco, Stefania Zambelli, componenti del CdA Arpa, difesi dagli avv. Mario Viviani, Angela Sarli e Alessandra Tarulli, eccependo quanto segue:<br />
A)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che dal <em>curriculum </em>della dott.ssa Bellinzona (allegato al verbale della riunione del CdA) risultava che la stessa possedeva la laurea in fisica nonché un “master di II livello” presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi ed un “executive master in Management delle Amministrazioni Pubbliche”, che aveva svolto dal 2005 al 2011 attività di “supporto tecnico/legislativo ai consiglieri regionali sulle materie legate all’ambiente, ai servizi di pubblica utilità ed alla protezione civile” e che aveva svolto l’incarico di Direttore del Settore Aria e Agenti Fisici presso ARPA Lombardia dal 2011 al 2013. Pertanto i convenuti avevano <em>preso atto</em> delle informazioni fornite dal D.G. Benezzoli, non sussistendo alcuna ragione per dubitare della correttezza e della legittimità dell’istruttoria e della decisione comunicata dal D.G. che, come sottolineato nella discussione riportata dal verbale, “<em>si fa garante dell’apparato della gestione che propone, essendo il responsabile della gestione</em>” e competente “interlocutore” nei confronti del CdA quanto a tali sue decisioni organizzative;<br />
B)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che il CdA non aveva alcuna competenza né alcun potere rispetto alla nomina (o alla conferma) in questione in quanto, in base agli art.15 e 19 &nbsp;della L.R. n.16/1999 e ai regolamenti Arpa, la competenza sulla nomina dei direttori di settore era del solo DG, mentre al C.d.A. “competono” esclusivamente “<em>la determinazione degli indirizzi programmatici per la gestione dell’Agenzia e la verifica della rispondenza dell’attività gestionale e dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti</em>” (art.1 Regolamento di organizzazione), oltre ad essere “<em>sentito</em>” e “<em>informato</em>” dal DG <em>&nbsp;ex</em> art.5, co.8 e u.co. reg. organizzativo Arpa in atti), avendo così meri compiti di governo e non di gestione, devoluti al DG stesso;<br />
C)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che l’art.52 del D.Lgs. n.174/2016 non prevede inoltre uno specifico “obbligo di denuncia di danno” in capo al CdA, organo non sovraordinato al DG di Arpa;<br />
D)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che nessuna colpa grave era ravvisabile nella condotta dei componenti del CdA stanti l’adeguato <em>curriculum</em> allegato alla nomina vagliato anche dal DG-garante e la normativa in materia: secondo il quarto comma dell’art.27 della L.R. n.20/2008, nel testo vigente al tempo dei fatti in contestazione, l’incarico di cui è causa poteva ”essere attribuito a persone esterne all’amministrazione regionale” senza ulteriore specificazione e, in particolare, senza il rinvio -introdotto soltanto dall’art.7, co. 1, lett.g, L.R. n.19 del 24.12.2013- “al rispetto delle modalità ed dei requisiti previsti dall’art.19, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001”;<br />
E)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che la dr.ssa Bellinzona, comunque dotata di competenze tecniche e normative, aveva svolto e continua a svolgere il proprio incarico con diligenza e professionalità, ottenendo un “indice di raggiungimento degli obiettivi individuali e del settore” pari, per il 2013, al 97,89%, per il 2014 al 97,38, per il 2015, al 98% e per il 2016 al 98,66;<br />
F)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che nessun danno erariale era stato provato dalla Procura, considerato anche che, in ogni caso, Arpa avrebbe sopportato un costo per retribuire altro dirigente apicale nominato al posto della dr.ssa Bellinzona e, ove interno, il posto di quest’ultimo sarebbe stato coperto da altro soggetto da retribuire;<br />
G)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che, in via gradata, andavano computati i vantaggi conseguiti da Arpa e scomputato il danno, non ancora prodotto, da erogazione di somme retributive non ancora pagate.<br />
La difesa chiedeva dunque il rigetto della domanda e, in via gradata, l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito e la valutazione dell’<em>utilitas</em> percepita da Arpa con scomputo delle voci di danno ancora non prodotto.<br />
<strong>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>All’udienza del 7 giugno 2017, udita la relazione del magistrato designato, la Procura attrice e gli avvocati delle parti sviluppavano i rispettivi argomenti a sostegno delle rispettive argomentazioni, concludendo in conformità. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
<strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>La questione al vaglio della Corte attiene al conferimento, con tre delibere degli anni 2011-2013, di un incarico dirigenziale apicale tecnico e non amministrativo (Direttore del Settore Aria e Agenti Fisici), più volte reiterato e ad oggi ancora in atto, a soggetto “esterno” &#8211; la dr.ssa Silvia Bellinzona &#8211; presso l’Arpa Lombardia, conferimento che, nella prospettazione accusatoria, violerebbe la normativa nazionale (art.19.co.6, d.lgs n.165 del 2001) e quella regionale (oltre che fonti regolamentari interne all’Agenzia), sia per omissioni procedurali (mancata pubblicità dell’avviso a candidarsi, con conseguente mancata comparazione dei potenziali aspiranti all’incarico, anche interni; mancata motivazione della scelta), che per assenza dei requisiti sostanziali di alta professionalità prescritti. Da tali vizi procedurali e sostanziali, la Procura fa discendere un danno erariale per le somme retributive erogate alla dr.ssa Bellinzona o, in via gradata, per le differenze retributive tra tali importi e quelli erogati ad un dirigente non apicale in Arpa.<br />
Il giudizio non tende dunque a mettere in discussione le capacità professionali della dr.ssa Bellinzona, ma solo a valutare se le stesse erano idonee a consentire il conferimento del contestato incarico apicale tecnico in Arpa Lombardia.<br />
<strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Giova premettere che non assume alcuna rilevanza ai fini del decidere, come pervicacemente ribadito da talune difese (in particolare, anche in udienza, da quella del dr.Trizzino), la natura privatistica degli atti gestionali del pubblico impiego e la natura negoziale dell’incarico dirigenziale oggetto di causa. Tale problema “ontologico” non incide infatti sulle norme “a monte” della scelta privatistica, ovvero quelle che regolano le modalità di scelta del dirigente esterno “incaricato”, nel prevalente pubblico interesse (art.97 cost.) a cui si deve ispirare anche l’<em>agere</em> privatistico della PA.<br />
Ed appunto con riferimento alle norme violate, sicuramente applicabile era, all’epoca dei fatti (2011-2013), l’art.19, co.6, d.lgs. n.165 (ovviamente nella formulazione all’epoca vigente), essendo detta norma operante anche per le Regioni, gli enti locali e per enti “satellite” di detti soggetti pubblici (quale è l’Arpa Lombardia), come ben rimarcato dalla convincente sentenza C.cost. 12.11.2010 n.324, nonché dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di Controllo con le deliberazioni 8.3.2011 n.12 e 13 &#8211; rettamente richiamate dalla Procura in citazione &#8211; secondo cui il conferimento degli incarichi dirigenziali nel pubblico impiego appartiene alla <em>potestà legislativa esclusiva dello Stato</em> ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 2 lett. l,<em> sub</em> voce “<em>ordinamento civile</em>”).<br />
Tali chiari enunciati giurisprudenziali, ben anteriori agli incarichi conferiti alla dr.ssa Bellinzona, per l’autorevolezza degli organi da cui promanavano e la chiarezza argomentativa e concettuale, si pongono come limpido e chiaro argomentare interpretativo, peraltro confermativo di una lettura logica, razionale e conforme a quei principi generali – espressione della preminenza non recessiva delle norme primarie &#8211; che avrebbero dovuto essere ben noti ed applicati, in quanto comprensibili &nbsp;non solo a luminari del diritto (come ritenuto&nbsp; da alcuni convenuti), ma soprattutto ad ogni operatore giuridico e ad ogni organo apicale di qualsiasi ente regionale e locale, anche per la stretta correlazione, <em>in parte qua</em>, tra rispetto della gerarchia delle fonti del diritto (con applicazione di disposizioni di legge in senso pieno e, comunque, costituzionalmente orientato) e il perseguimento dell’economicità e dell’efficacia dell’azione amministrativa, oltre che la sana gestione delle finanze pubbliche.<br />
Pertanto, elusivo del dettato normativo sul quale sia la Corte costituzionale, sia la Corte dei conti avevano dunque fatto chiarezza, (contrariamente a quanto sostenuto da talune difese dei convenuti) deve ritenersi ogni più restrittiva interpretazione ed applicazione circa l’ambito applicativo del predetto art.19, co.6.<br />
Ed invero, come già esplicato da questa Sezione con recente sentenza 13 giugno 2016 n.97, è noto a tutti, in via generale, che il vigente quadro normativo impone, per soggetti non vincitori di un pubblico concorso (regola generale nel nostro ordinamento amministrativo), che per poter “lavorare”, anche temporaneamente, con la pubblica amministrazione (con rapporto subordinato o autonomo), occorre rispettare requisiti procedurali di selezione e di successiva trasparenza degli incarichi e, soprattutto, possedere assai elevati requisiti culturali-professionali per il conferimento di incarichi. Ciò è previsto, a garanzia sia di pubblicità/trasparenza (bando indicante i requisiti selettivi para-concorsuali; pubblicazione di <em>curricula</em> e compensi dei prescelti; motivazione della scelta), che di buon andamento della p.a., valore espresso dalla meritocratica e motivata scelta tra i qualificati aspiranti (vagliando analiticamente e soppesando i requisiti culturali-professionali in capo ai prescelti; evitando pericolose commistione tra cariche politiche e incarichi gestionali etc.). E quanto detto vale sia per poter conferire incarichi dirigenziali temporanei in deroga al pubblico concorso (art.19, co.6, d.lgs. n.165 del 2001), sia per poter attribuire incarichi d’opera di alta professionalità e consulenze esterne (art.7, d.lgs. n.165 cit.).<br />
La magistratura amministrativa e contabile si è dovuta spesso interessare, per ambo le tipologie di conferimenti di incarichi, di alcune “patologie” gestionali poste in essere dall’amministrazione conferente, sia nel momento genetico del conferimento (procedure selettive con requisiti “sartorialmente” cuciti addosso al candidato da prescegliere per incarichi dirigenziali o per consulenze/studi; mancate procedure selettive; mancato vaglio di professionalità interne), sia, soprattutto, nella (non motivata o mal motivata) scelta dell’incaricando (sovente privo dei requisiti di alta professionalità o culturali imposti dalla legge: artt.7 e 19, co.6, d.lgs. n.165 cit.: cfr. da ultimo, C.conti, sez.Lombardia, 13 giugno 2016 n.97 cit.). E ben possibili sono oggi interventi ulteriori, di tipo sanzionatorio e poi contenzioso, legati alla omessa pubblicazione dei dati afferenti detti incarichi, come previsto dal d.lgs. n.33 del 2013 (art.15, co.3, art.43, co.5, art. 45, co.4, art.46) attuativo della l. n.190 del 2012, o al conflitto di interessi (d.P.R. n.62 del 2013) o al regime di inconferibilità (D.P.R. n.39 del 2013), normativa non operante nel caso <em>sub iudice</em>, in quanto anteriore a tale sopravvenienza normativa.<br />
Il caso in esame riguarda appunto il conferimento di incarico dirigenziale, tra l’altro apicale (Direttore di area) e di natura tecnica e non amministrativa (<em>ergo </em>connotato da pregressi elevati requisiti culturali e professionali più mirati e stringenti), in riferimento al quale, a dimostrazione della rilevanza ontologica della materia, anche la successiva normativa anticorruzione della l. n.190 del 2013 ha posto ulteriori limiti attraverso i suoi decreti attuativi (si pensi al citato art.15 del d.lgs. n.33 del 2013 statuente l’obbligo di pubblicità degli incarichi dirigenziali, dei <em>curricula </em>e dei compensi a pena di efficacia dell’atto e di liquidabilità dei compensi; si pensi agli art.3 e 4, d.lgs. n.39 del 2013, che vietano,&nbsp; a pena di responsabilità per il conferente e di nullità ex art.17 degli atti e dei contratti, il conferimento di incarichi dirigenziali per pregresse condanne per taluni reati o per pregressi incarichi politici o gestionali; si pensi ancora all’art.5, co.9, d.l. n.95 del 2012 novellato dall’art.6, d.l. n.90 del 2014, che vieta incarichi dirigenziali a favore di soggetti in quiescenza).<br />
Con riferimento ai requisiti per il conferimento di incarichi dirigenziali esterni, giova ribadire, sul piano dei referenti normativi e smentendo talune preliminari eccezioni formulate dalle difese dei convenuti, che, secondo la condivisibile giurisprudenza sopra richiamata, e in base ad una piana e corretta interpretazione, il disposto dell’art.19, e dunque anche del relativo co.6, d.lgs. n.165/2001, trova applicazione anche per gli enti locali e territoriali, come confermato da univoca giurisprudenza di legittimità e di merito&nbsp; (Cass., sez.lav., 13 gennaio 2014,&nbsp;n.478; C.conti, sez. giur. Toscana, 13 maggio 2001 n. 175,&nbsp; C.conti, sez.giur.Veneto,15 novembre 2010 n.231, C. conti, sez. giur. Lombardia, 24 marzo 2009 n. 165, C.conti, sez. giur, Campania, 25 febbraio 2009 n.127).<br />
Depongono per tale piano approdo, infatti, sul piano testuale e sistematico, varie fonti: secondo l’art.1 del d.lgs. n. 165/01 le disposizioni contenute in tale decreto &#8220;…<em>disciplinano l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</em>” (primo comma), intendendosi per amministrazioni pubbliche, tra le altre, &#8220;…<em>le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province e i Comuni…</em>” (secondo comma).<br />
Tali disposizioni &#8220;<em>costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione</em>&#8221; (art.1, co.3, d.lgs. n.165). In quanto tali, esse devono dunque trovare applicazione nell’ambito degli enti locali e territoriali come conferma l’art. 13 dello stesso decreto legislativo (nel Capo II “Dirigenza” del Titolo II &#8220;Organizzazione&#8221;), il quale prevede che “<em>Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo</em>”.<br />
L’applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. 165/2001 agli enti locali è, altresì, prevista dal T.U. di tali enti (d. lgs. 267/2000), art. 88, secondo cui &#8220;<em>All’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni</em>..”, nonché dall’art. 111 dello stesso T.U., il quale stabilisce che gli &#8220;<em>Enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e del capo II del decreto legislativo 3 febbraio 1929 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni</em>&#8220;.<br />
Ne consegue, quindi, la diretta applicabilità della disciplina relativa alla dirigenza, di cui al capo II del titolo II del d. lgs. 165/2001 anche alle autonomie territoriali. Tale disciplina comprende, secondo la predetta univoca giurisprudenza, anche la disposizione di cui all’art. 19 (incarichi di funzioni dirigenziali).<br />
A ciò aggiungasi che il d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, art. 40, comma 1, lett. f), introducendo all’art. 19 del d. lgs. 165/2001, i commi 6 <em>bis</em> e 6 <em>ter</em>, ha esplicitamente stabilito con quest’ultimo comma, proprio al fine di fugare dubbi o interpretazioni elusive negli enti locali, che le disposizioni di cui al comma 6 e al comma 6 <em>bis</em> si applicano alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, e cioè a tutte le amministrazioni pubbliche, tra cui le Regioni, le Province e i Comuni (C.conti, sez.giur.Toscana, 3 ottobre 2011 n.363).<br />
Ma, a prescindere da tale novella del d.lgs. n.150, già in precedenza il quadro normativo era chiaro nel ritenere applicabili i principi del dell’art.19 del d.lgs.n.165 anche agli enti territoriali, come rimarcato anche dalla Corte di Cassazione (v. Cass. sez.lav., &nbsp;13 gennaio 2014, &nbsp;n. 478; id., sez.lav., 19 marzo 2015 n.5516). Proprio dalla sentenza 5516/2015 della Cassazione (afferente, tra l’altro,&nbsp; fattispecie anteriore alla novella del d.lgs. n.150/2009 al d.lgs. n.165), nello stabilire che al rapporto di lavoro dei dirigenti assunti dagli enti locali con contratto a tempo determinato si applicano &#8211; in forza del richiamo di cui all&#8217;art. 110 del testo unico degli enti locali e tenuto conto del divieto di trattamento differenziato del lavoratore a termine che non sia giustificato da obbiettive ragioni &#8211;&nbsp; le garanzie previste, in favore dei dirigenti a tempo indeterminato, dalla contrattazione collettiva e dal suddetto d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,&nbsp; si desume anche una ulteriore importante coordinata ermeneutica valevole in tutti i rapporti tra precetti del d.lgs. n.165/2001 e del d.lgs. n.267/2000, statuendo il giudice di legittimità, a fronte di buchi normativi nel TUEL (o, più in generale, della normativa sui dirigenti a termine), quanto segue: “<em>L&#8217;assenza di una disciplina specifica del rapporto dei dirigenti a termine non ha peraltro altro significato dell&#8217;assenza di particolarità della fattispecie &#8211; la cui unica particolarità rispetto al rapporto dei dirigenti a tempo indeterminato risiede solo nella costituzione e durata, e non invece nella disciplina del rapporto -, alla quale sono applicabili tutte le regole previste per i dirigenti a tempo indeterminato (salvo naturalmente, quelle incompatibili con la durata temporanea del rapporto; una volta costituito il rapporto di lavoro quale dirigente a termine, infatti, non vi sono particolarità della disciplina, salvo quelle che attengono, direttamente o indirettamente, alla scadenza del rapporto). 12. Per altro profilo, un divieto di trattamento differenziato del lavoratore a termine non giustificato da ragioni obiettive discende dalla disciplina comunitaria del lavoro a termine, sulla base del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell&#8217;accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla&nbsp;<a href="https://accessosicuro.corteconti.it/Giurisprudenza/,DanaInfo=www.iusexplorer.it,SSL+ShowCurrentDocument?IdDocMaster=198931&amp;IdUnitaDoc=1106072&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=11&amp;Pagina=0">direttiva 1999/70/CE</a>&nbsp;del Consiglio della Comunità Europea..(omissis)… Così, trova applicazione nei confronti del dirigente a termine il sistema delle regole del rapporto di impiego e quindi il regime di responsabilità (e nel contempo di garanzie) previste per tutti i dirigenti (a tempo indeterminato), salvo solo quelle regole incompatibili con la durata del rapporto: ad esempio, si applicheranno al dirigente a termine le garanzie e procedure per far valere la responsabilità dirigenziale, ma questa non potrà basarsi sulla valutazione di obiettivi incompatibili con l&#8217;orizzonte temporale del rapporto tra le parti</em>”.<br />
Orbene, tale principio impone dunque che “<em>il sistema delle regole del rapporto di impiego</em>”, tra cui il d.lgs. n.165 e l’art.19, co.6 con i suoi requisiti culturali per l’attribuzione di funzioni dirigenziali (a tempo determinato o indeterminato, vincitori di concorso o di nomina “fiduciaria”), sia unitario per ogni ente, centrale o locale.<br />
Del resto anche Cass., sez.lav., 20 gennaio 2015 n. 849, nel dire “<em>se è certamente vero che l&#8217;esercizio della potestà regolamentare costituisce anch&#8217;esso espressione della autonomia dell&#8217;ente locale, in quanto attua la capacità dell&#8217;ente di porre autonomamente le regole della propria organizzazione e del funzionamento delle istituzioni, degli organi, degli uffici e degli organismi di partecipazione, ed ha trovato anch&#8217;esso riconoscimento costituzionale nel nuovo testo dell&#8217;art. 117 Cost., è tuttavia altrettanto vero che la disciplina delle materie che l&#8217;art. 7 del testo unico delle autonomie locali affida al regolamento deve avvenire nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto: ciò vale a dire che il potere di autorganizzazione attraverso lo strumento regolamentare deve svolgersi all&#8217;interno delle previsioni legislative e statutarie, così ponendosi un rapporto di subordinazione</em>”, subordina la potestà statutaria e regolamentare al rispetto di norme di legge, <em>ergo </em>del TUEL, ma anche del d.lgs 165 del 2001 e, dunque, dell’art. 19, co.6 (con i suoi requisiti culturali), sia prima che dopo la novella del 150.<br />
Né tale approdo è smentito dalla sentenza n.76/2015 di questa Sezione (di condanna e non di assoluzione dei convenuti) o dalla delibera 8.3.2011 n.14 delle Sezioni riunite di questa Corte, in quanto tale pronunciamento si è limitato a statuire che “<em>la questione circa la compatibilità tra la disciplina dettata nell’art. 110, comma 1 del TUEL con il disposto dell’art. 19, commi 6 e 6 bis del d.lgs. 165/2001 è stata risolta dalle Sezioni riunite di questa Corte con le deliberazioni n. 12 e 13 dell’8 marzo 2011 ove, esclusa l’abrogazione tacita dell’art. 110, comma 1 del TUEL, è stata riconosciuta la diretta applicabilità agli enti territoriali di tutte le disposizioni contenute nell’art. 19, commi 6 e 6bis del d.lgs. 165/2001</em>” e che&nbsp; la diversa portata precettiva delle disposizioni in conflitto (art.19, d.lgs. n.165 e art.110 TUEL) non integra, in ossequio ai consolidati canoni ermeneutici, l’abrogazione tacita della disposizione contenuta nell’art. 110, comma 2 del TUEL, che risulta pertanto tuttora applicabile e che consente il conferimento di incarichi dirigenziali a contratto al di fuori della dotazione organica, entro limiti quantitativi e, per gli enti dove non è prevista la dirigenza, in assenza di analoghe professionalità interne. Ma tale conclusione del giudice contabile, nel parlare di coesistenza di norme, non esclude la concorrente vigenza dell’art.19, co.6 per gli enti locali in ordine ai requisiti culturali per il conferimento dell’incarico.<br />
La medesima Corte dei conti, con coeva deliberazione 8 marzo 2011 n. 13 ricordata in modo pertinente dalla Procura, ha chiaramente ribadito, malgrado il richiamo, contenuto nell’art. 27 del d.lgs. 165/2001 e nell’art. 111 del TUEL alla autonomia statutaria e organizzativa riconosciuta agli enti locali, la diretta applicabilità agli enti locali dell&#8217;art. 19, comma 6 (e dunque anche dei requisiti culturali per il conferimento) d.lgs. n. 165 cit., pur escludendo l&#8217;abrogazione tacita della disciplina degli incarichi a contratto&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 110, comma 1, cit.: tale ultimo inciso, ad avviso di questa Sezione, rende&nbsp; pienamente operante l’art.110 TUEL con riferimento a profili tipici e settoriali degli enti locali (es. possibilità per un ente locale di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per posti in dotazione organica ex art. 110, comma 1 del TUEL anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2009; possibilità per l’ente, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, di definire limiti percentuali massimi diversi da quelli previsti dall’art. 19 del d.lgs. 165/2001: sul punto v. Sez.riun. n.13/2011), mentre per i profili di portata generale (requisiti culturali di professionalità, come nella specie) l’art.19, co.6 d.lgs. n.165 è regola generale per enti statali, Regioni ed enti locali, come confermato dall’art.111 TUEL, che ne impone il recepimento statutario e regolamentare. Tale conclusione trova conforto proprio nella cennata delibera 13/2011 delle ss.rr., anteriore ai fatti di causa, allorquando si afferma che “<em>Soccorre al riguardo il principio, sotteso a più di una disposizione dello stesso d.lgs. 150/2009, in base al quale si considerano direttamente applicabili le norme che contengono i principi di carattere generale, escludendo, per contro, la immediata applicabilità delle norme che introducono modalità operative o misure di dettaglio. E che le disposizioni dettate dall’art. 19, comma 6 e 6-bis del d.lgs. 165/2001 debbano essere considerate espressione di principi di carattere generale discende, in primo luogo, dalla interpretazione data dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 324/2010</em>”: il possesso di requisiti culturali adeguati fissati dall’art.19, co.6, d.lgs. n.165 (prima e dopo la novella del d.lgs. n.150) per il conferimento di incarichi dirigenziali è appunto, ad avviso di questa Sezione giurisdizionale, “principio di carattere generale”, valevole per ogni ente pubblico, centrale o locale.<br />
Le conclusioni qui raggiunte trovano riscontro, come detto, nella più volte ricordata sentenza della Corte Costituzionale n. 324 del 2010, che, sebbene interpretativa di rigetto, è pienamente convincente, assumendo un ruolo di “magistero costituzionale” che, affiancando e sorreggendo l’interpretazione più plausibile, più conforme ai principi generali e, come tale, di più doverosa osservanza per la pubblica amministrazione, è dotata di una forza particolare (contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del Benezzoli)&nbsp; per la sua lineare, argomentata e serrata motivazione, conforme alla Costituzione e in sintonia con pregressa e successiva giurisprudenza di legittimità. La sentenza della Consulta ha, invero, meramente confermato l’applicazione immediata e diretta delle citate norme sia nell’ordinamento delle Regioni, sia in quello degli enti locali, cui spetta pertanto un corrispondente obbligo di adeguamento. Trattandosi di materia che l’art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione attribuisce alla <em>competenza esclusiva dello Stato</em>, è costituzionalmente legittima, secondo la Consulta, l’immediata e diretta applicazione anche agli ordinamenti locali e regionali della disciplina contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 165/2001, e dunque, aggiunge questa Sezione, dei precetti sui titoli culturali indefettibili per conferire incarichi dirigenziali, come ritenuto anche dalla Corte costituzionale, che ha valutato l’art. 19, commi 6 e 6 <em>bis</em> del d.lgs. 165/2001 nel suo complesso, con riferimento in particolare ai requisiti soggettivi che debbono essere posseduti dal contraente privato (adeguata motivazione del possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, valutata anche sulla base di precedenti esperienze&nbsp; lavorative, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione), alla durata massima del rapporto (non superiore a cinque anni) e ad alcuni aspetti del regime economico e giuridico (l’indennità che – ad integrazione del trattamento economico – può essere attribuita al privato).<br />
<strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Ciò chiarito in ordine alla pacifica applicabilità, sul piano normativo e giurisprudenziale, dell’art.19, co.6, d.lgs. n.165 anche a Regioni ed enti locali, sia prima che dopo la novella, meramente esplicativa, del d.lgs. n.150 del 2009, giova ricordare che secondo tale norma nell’attuale testo recita: “<em>Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 (…) sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l&#8217;accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato</em>”.<br />
La chiarissima norma, nell’attuale come nel previgente testo (anteriore cioè al d.lgs. n.150), stabilisce dunque la possibilità di conferire incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato, fornendone espressa motivazione, a tre diverse categorie di soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale, non rinvenibile nei ruoli (dirigenziali) dell’Amministrazione:<br />
<em>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>soggetti che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;<br />
<em>b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>persone che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla indefettibile formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o/e (congiunzione mutata dopo il d.lgs. n.150) da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza;<br />
<em>c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>soggetti che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.<br />
Esclusa chiaramente la riconducibilità della estrazione della dr.ssa Bellinzona ad una delle categorie <em>sub a)</em> o <em>c),</em> occorre valutare se la stessa, al momento del conferimento del peculiare incarico dirigenziale, si ribadisce, tecnico e non amministrativo, più volte reiterato (tra l’altro apicale, ovvero di Direttore di Area in Arpa) possedesse o meno i requisiti di cui alla lettera <em>b), </em>&nbsp;che, contrariamente&nbsp; a quanto propugnato dalla pur accurata difesa del dr.Benezzoli, non sono tra di loro alternativi ma cumulativi, per ragioni sia testuali e che logico-sistematiche.<br />
Ritiene infatti il Collegio, disattendendo sul punto i rilievi grammaticali sviluppati dalla difesa del Benezzoli in pubblica udienza del 7.6.2017, che la sostituzione ad opera del d.lgs. n.150/2009 della originaria congiunzione coordinativa disgiuntiva “o” (<em>dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche <strong><u>o</u></strong> da concrete esperienze di lavoro maturate) </em>con la congiunzione coordinativa copulativa “e” (<em>dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche <strong><u>e</u></strong> da concrete esperienze di lavoro maturate)</em>&nbsp; abbia sul piano giuridico una portata decisiva ai fini del presente giudizio, in quanto detta mutevole congiunzione (prima “o”, poi “e”), per la sua collocazione testuale e per sua logica interpretazione, coordina e rende (ieri) alternativi oppure (oggi e, dunque, nel caso di specie) cumulativi i requisiti, aggiuntivi comunque alla laurea, costituiti da&nbsp; “<em>pubblicazioni scientifiche <strong><u>e</u></strong>&nbsp; concrete esperienze di lavoro maturate”</em> sintomatiche (in via un tempo alternativa, oggi cumulativa) della richiesta “<em>particolare</em> <em>specializzazione professionale, culturale e scientifica”.</em> In altri termini, dette mutevoli congiunzioni non si legano e non si coordinano, sul piano grammaticale e logico, al requisito imprescindibile della laurea, rispetto alla quale sono entrambe aggiuntive sia prima che dopo la novella del d.lgs. n.150/2009 (v. C.conti, sez.Lombardia n. 97/2016 cit.), ma raccordano in chiave oggi (e già all’epoca del conferimento alla dr.ssa Bellinzona) cumulativa le “<em>pubblicazioni scientifiche” </em>con le “<em>concrete esperienze di lavoro maturate”.</em><br />
Per conferire un incarico dirigenziale presso una amministrazione pubblica ad un soggetto esterno (o interno, ma non dirigente), ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è mai stato dunque sufficiente, sia prima che dopo al novella del 2009, che dal <em>curriculum</em> dell’interessato emergesse il solo possesso di un soddisfacente bagaglio conoscitivo e di esperienze “sul campo” nella materia specifica, ma necessitano, e sono sempre stati necessari, i più severi requisiti di assoluta eccellenza professionale e di titoli universitari (o post-universitari), espressivi di “<em>particolare</em>” robusta preparazione anche teorica e istituzionale,&nbsp; previsti dalla stessa norma, che considera come assolutamente eccezionale l’affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti che non abbiano superato il prescritto percorso di qualificazione concorsuale per l’inserimento nel ruolo dirigenziale. E ciò vale ancor più quando l’incarico da conferire ha natura tecnica e non amministrativa e richiede dunque una più mirata e settoriale esperienza nello specifico campo operativo dell’incarico stesso (Direttore del Settore Aria e Agenti Fisici nella specie).<br />
Sia prima che dopo la novella del d.lgs. n.150 del 2009 all’art.19, d.lgs. n.165, la “<em>particolare</em>” professionalità/specializzazione richiesta ai fini di un legittimo conferimento di un incarico dirigenziale esterno è, quindi, desumibile <em>in primis</em> dall’indefettibile requisito del titolo universitario, requisito quest’ultimo da ritenersi cumulativo e non già alternativo al requisito della formazione “<em>postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio</em>” in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza (così questa Corte, in sede sia di controllo, che consultiva: C. conti, sez. contr., 9 gennaio/4 febbraio 2003, n. 3; id., 24 luglio 2002 n. 16; id., 27 ottobre 2008, n. 14; id., sez.contr.Lombardia, 5.11.2009 n. 1001; id., sez.contr.Veneto, 23 novembre 2010 n.&nbsp;275; id., sez.Lombardia 11 ottobre 2011 n.504/2011/par; id., sez.Lombardia n.20/2006; ma anche in sede giurisdizionale: id., sez.giur.Emilia, 19 gennaio 2015 n.3; id., sez. giur.Toscana, 420/2012 e 562/2012; id., sez.giur.Toscana 3 ottobre 2011&nbsp; n.363; id., sez.giur.Toscana, 4 agosto 2011 n.282; id., sez.giur.Toscana, n.622/2004&nbsp; e n.542/2006; id., sez.giur.Lombardia n.169/2008).<br />
Del resto,&nbsp; la necessità, soprattutto dopo la novella del d.lgs. n.150 del 2009, del possesso del requisito accademico e di ulteriori requisiti cumulativi atti a comprovare la “<em>particolare</em> <em>specializzazione professionale, culturale e scientifica” </em>del prescelto<em>,</em> non solo trova giustificazione sul piano sistematico-giuridico, ma anche sul piano&nbsp;<em>metagiuridico </em>(che rappresenta però anche una concorrente <em>ratio</em> della previsione normativa), poiché sarebbe illogico e irragionevole che il superiore gerarchico (Direttore d’Area nella specie) sia culturalmente e professionalmente meno dotato rispetto ai dirigenti sottordinati&nbsp;che dirige e coordina.<br />
A ciò aggiungasi che se per accedere tramite concorso alla &nbsp;qualifica dirigenziale occorre la laurea più una pregressa esperienza lavorativa pluriennale (di regola, salvo che per il c.d. corso-concorso tramite SNA-SSPA), e, soprattutto, il superamento di selettive ed eclettiche prove scritte ed orali (talvolta anche con valutazione di titoli) tese a reclutare “i migliori” aspiranti secondo i dettami costituzionali, a maggior ragione la sussistenza di ancor più elevati e cumulativi&nbsp; requisiti culturali e professionali è richiesta, testualmente e logicamente, in capo a soggetti esterni che, non sostenendo un concorso teso a dimostrare cultura e capacità, solo e soltanto attraverso un probante, autorevole ed assai elevato <em>curriculum</em> (raffrontato con quello di altri aspiranti in una trasparente procedura selettiva) possono comprovare la predetta “<em>particolare</em> <em>specializzazione professionale, culturale e scientifica” </em>&nbsp;richiesta dall’art.19, co.6 cit.<br />
La suddetta, pur comprensibile, deroga al meritocratico vaglio concorsuale, che di regola valuta con prove scritte ed orali la reale preparazione dei tanti candidati, necessita dunque, quale basilare ed indefettibile requisito, della laurea, oltre che di dimostrata significativa (elevata, specifica e non comune) esperienza lavorativa e di pubblicazioni comprovanti l’alta specializzazione/professionalità posseduta, che “compensa” la mancanza di un riscontro, in punto di preparazione, in un esame pubblico. E ciò vale, a maggior ragione, in caso di conferimento di incarico dirigenziale apicale, quale quello attribuito alla dr.ssa Bellinzona, sovraordinata rispetto ad altri qualificati dirigenti interni, e soprattutto in un settore di punta (Direttore del Settore Aria e Agenti Fisici) di un ente assai specialistico, quale è l’Arpa Lombardia.<br />
Il possesso di peculiari ed elevati requisiti culturali e professionali è rimarcato dalla stessa normativa regionale ed interna all’Arpa, invocata da molte difese dei convenuti. Ed invero, l’art.19, co.3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, istitutiva dell’ARPA, nel prevedere che “<em>I direttori di settore e i direttori dei dipartimenti devono essere in possesso di diploma di laurea ed avere competenze ed esperienza professionale coerenti con le funzioni da svolgere”,</em> è stato dettagliato dall’art.23, co.6 del regolamento Arpa 9.11.2010 (al pari del successivo regolamento votato il 15.5.2012, art.22 e 23), approvato dalla Giunta regionale sulla base di pareri positivi degli organi tecnico-giuridici regionali, che consentiva il conferimento di incarichi dirigenziali esterni a tempo determinato<em> “per accertate esigenze di funzionalità o per carenza delle specifiche professionalità necessarie in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni”, </em>&nbsp;chiarendo che<em> “i requisiti generali di accesso sono i medesimi previsti per le assunzioni a tempo indeterminato. Per il personale della dirigenza possono essere assunte persone di particolare comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o provenienti dai settori della ricerca, della docenza delle università, dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato…….”</em>;<br />
Lo stesso art. 15-<em>septies</em> del D.lgs. n. 502/1992, qui non pertinente in quanto relativo alla dirigenza sanitaria “esterna” e che talune difese pervicacemente invocano, richiede soggetti “<em>che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro”.</em><br />
In estrema sintesi, non già in base ad una lettura “monadica” dell’art.19, co.6, d.lgs. n.165 criticata dalla difesa del Benezzoli in udienza, ma dal sistematico combinato-disposto di fonti nazionali (art.19, co.6 cit., operante anche per le Regioni ed enti “satellite”; art. 15-<em>septies</em>, D.lgs. n. 502/1992,), regionali (art.19, co.3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16) e interne (art.23, co.6 del regolamento Arpa 9.11.2010 e poi reg. 15.5.2012, art.22 e 23) è agevole desumere un triplice principio generale per il conferimento legittimo di un incarico dirigenziale esterno: <em>a)</em> la assenza di professionalità interne all’ente conferente;&nbsp; <em>b)</em>&nbsp; la trasparente “paraconcorsualità” della scelta degli aspiranti all’incarico (rimarcata dall’art.19, co.6 cit. attraverso procedure aperte e valutazione comparativa dei <em>curricula </em>e&nbsp; dall’art.23, co.3, regolam. di organizzazione Arpa in doc.14 all.C, che testualmente impone “selezioni pubbliche” per assunzioni anche a termine); <em>c)</em> la “<em>particolare” “specializzazione professionale, culturale e scientifica” </em>del prescelto, comprovata da cumulativi requisiti (v. <em>supra</em>) di cui dare contezza in motivazione della scelta.<br />
<strong>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Adattando le sopraesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, pare evidente come i convenuti, per le rispettive competenze di seguito precisate, abbiano violato tutti e tre i suddetti canoni logico-giuridici che avrebbero dovuto ispirare la loro scelta nel conferire un incarico dirigenziale apicale in Arpa.<br />
E’ stata <em>in primis</em> totalmente pretermessa una previa analisi interna all’Arpa in ordine alla presenza di idonee professionalità intranee. Anzi, la Procura ha comprovato (doc. 42, richiamato a pag. 53 della citazione), senza contestazione alcuna delle difese dei convenuti,&nbsp; la presenza di ben 31 dirigenti interni laureati in fisica (tra i 177 presenti in Arpa) con votazione ben superiore a quella della dr.ssa Bellinzona&nbsp; (ovvero superiore a 100/110) con diversi 110 e lode e con &nbsp;rilevanti <em>curricula</em> che, in assenza di doverosa, puntuale ed indefettibile motivazione (nel provvedimento di scelta di un esterno) circa la loro non utilizzabilità per l’incarico apicale <em>de quo</em>, potevano essere ben valutabili per il conferimento (sul punto T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 21/09/2011, n. 7481).<br />
E’ stata poi violato il secondo canone-guida, ovvero la doverosa “paraconcorsualità” della scelta, imposta oltre che dall’art.19, co.6 cit., dallo stesso art.23, co.3 del regolamento di organizzazione Arpa, non essendo stati vagliati altri aspiranti, interni o esterni, all’incarico apicale, conferito invece fiduciariamente e direttamente alla dr.ssa Bellinzona. Tale anomala scelta “gestionale”, avallata dal silente CdA, ha non solo impedito irragionevolmente all’Arpa di vagliare comparativamente <em>curricula</em> anche migliori di quelli della prescelta, ma soprattutto, giova rimarcarlo a chiare lettere, ha svilito l’autorevolezza della scelta sia per chi ha conferito l’incarico (Arpa), sia per chi ne ha beneficiato (la dr.ssa Bellinzona), essendo la motivazione di una scelta comparativa tra più aspiranti garanzia non solo di trasparenza ed indipendenza ma, soprattutto, di ineccepibile scelta meritocratica, principio etico, ancor prima che giuridico e costituzionale, &nbsp;a cui la PA deve ispirare ogni propria scelta concorsuale, selettiva, di conferimento di incarichi e consulenze o di erogazione di premi di produttività o di risultato. Abdicare a tale elementare ma basilare principio, significa abdicare alla funzione di terzietà meritocratica sottesa all’art.97 della Costituzione e che deve reggere l’<em>agere</em> della PA e dei suoi dirigenti in ogni scelta gestionale.<br />
La pubblicità degli incarichi da conferire e dei criteri di scelta e l&#8217;acquisizione delle disponibilità degli interessati e loro valutazione comparativa previste dall&#8217;art. 19, comma 1-bis d. lgs. n. 165, cit. richiedono anzitutto l&#8217;individuazione del novero dei soggetti tra i quali effettuare la comparazione mediante un preventivo interpello obbligatorio (nel senso della obbligatorietà di una procedura di interpello, C. conti, sez. centr. contr., 25 giugno 2010 n. 14 cit., principio così immanente e generale da essere indispensabile anche per attribuire posizioni organizzative: cfr.Cass., sez.lav. <a href="http://www.publika.it/data2/file/906_sentenza%20Corte%20di%20Cassazione%2016247_2014.doc">n.16247 del 16 luglio 2014</a> richiamata dalla Procura in udienza). I predetti adempimenti implicano pure una serie di obblighi prodromici e strumentali alle attività valutative vere e proprie. Comportano, in particolare, l&#8217;individuazione dei requisiti specifici di professionalità degli aspiranti all&#8217;incarico, definiti in relazione agli obiettivi da realizzare ed alla complessità della struttura interessata, nonché la puntuale fissazione dei criteri di misurazione delle competenze ed esperienze professionali dei dirigenti che manifesteranno la loro disponibilità.<br />
Inoltre, il novellato comma 6 dell&#8217;art. 19 d. lgs. n. 165, cit. richiede una esplicita motivazione sulla particolare e comprovata qualificazione professionale, che non deve essere presente tra gli appartenenti ai ruoli dirigenziali dell&#8217;amministrazione; in proposito, già in passato la giurisprudenza contabile ha ritenuto necessaria una specifica istruttoria sull&#8217;insussistenza nel ruolo di soggetti idonei e disponibili (C. conti, sez. giurisdiz. reg. Lomb., 24 marzo 2009 n. 165; id., sez. contr., 20 luglio 2006 n. 10; id. sez. contr., 10 settembre 2001 n. 31; id., sez. contr., 20 agosto 2001). L&#8217;amministrazione deve inoltre dare conto di aver operato un&#8217;adeguata comparazione tra l&#8217;interesse pubblico all&#8217;attribuzione dell&#8217;incarico all&#8217;esterno e gli altri interessi e posizioni giuridiche confliggenti (Tar Lazio, Roma, sez. I, 21 settembre 2011 n. 7481; Tar Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2011 n. 841; C. conti, sez. centr. contr., 25 giugno 2010 n. 14/P; Tar Piemonte, sez. I, 24 aprile 2009 n. 1171); la verifica dell&#8217;insussistenza di idonee professionalità interne deve essere effettuata secondo criteri di trasparenza, partecipazione e pubblicità (Tar Lazio, Roma, sez. I, 21 settembre 2011 n. 7481) e mediante procedure di selezione basate sull&#8217;apprezzamento di qualità e competenze professionali (Tar Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2011 n. 841).<br />
<strong>4.1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Ma risulta violato dai convenuti anche il terzo principio-guida sopra schematizzato, tra l’altro presente in tutte le fonti (nazionali, regionali e interne) soprarichiamate, e come tale di per sé solo sufficiente (a prescindere dai due analizzati vizi “procedurali”, pur presenti) a ritenere illegittima la nomina della dr.ssa Bellinzona, &nbsp;ovvero la “<em>particolare</em> <em>specializzazione professionale, culturale e scientifica” </em>&nbsp;del prescelto, comprovata dai cumulativi (e non già alternativi dopo la novella del d.lgs. n.150 del 2009) requisiti, ovvero: <em>a)</em> la pregressa formazione universitaria e postuniversitaria, <em>b)</em> le pubblicazioni scientifiche<em>, c)</em> le concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza.<br />
Premesso che l’incarico <em>de quo </em>(Direttore del Settore Aria e Agenti Fisici), avendo natura tecnica e non amministrativa, richiede più pregnanti e specifici requisiti di specificità professionale pregressa, osserva su tale centrale punto la Sezione quanto segue.<br />
Come linearmente evidenziato dalla attrice Procura, la dr.ssa Bellinzona in primo luogo si è laureata in Fisica con il voto di 100 su 110 (doc.13 Procura) in 8 anni invece che nei prescritti 4 (immatricolazione nel 1994, laurea nel 2002). Tale oggettivo dato denota una qualità sicuramente non eccelsa della laurea e una durata platealmente lunga per conseguirla. Se è pur vero che molti laureati con votazioni non massimali e “fuori corso” hanno poi conseguito egualmente posizioni rilevanti nella pubblica amministrazione, ciò è avvenuto previo concorso, attraverso il quale un non brillante laureato ha dimostrato “<em>per tabulas</em>” (ovvero superando prove scritte ed orali con una commissione terza) di aver colmato pregresse lacune formative con intenso studio post-universitario. Ma nel caso della dr.ssa Bellinzona tale palese ed oggettivo handicap formativo, che denota l’assenza di “<em>particolare</em> <em>specializzazione culturale” </em>(v. normativa sopra richiamata), non è stato colmato con un concorso di accesso nell’Arpa, né con nessun altro pubblico concorso vinto (il <em>curriculum</em> in atti non evidenzia neppur un concorso superato in altra PA).<br />
Parimenti debole, o comunque non probante, è la formazione “postuniversitaria” richiesta dalla normativa.<br />
Al di fuori di un <em>Executive Master in Management delle PA</em> seguito presso la Bocconi di Milano da dicembre 2011 a giugno 2013 e, dunque, fatalmente conseguito al termine degli studi (<em>ergo</em> il titolo è stato formalmente acquisito dopo i primi due incarichi dirigenziali del 2011 e del 2012 e, dunque, non era vagliabile come “titolo” all’epoca degli stessi) dal <em>curriculum vitae </em>della dott.ssa Bellinzona, trasmesso dall’Amministrazione, e da successivi riscontri fatti, su delega della Procura, dai NAS dei Carabinieri, emergono le seguenti esperienze professionali antecedenti alla nomina dirigenziale apicale in ARPA:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; presso la Provincia di Milano: incarico di collaborazione per mesi 11 conferito con determinazione n. 15/2003 del 28.4.2003, quale componente di un gruppo di lavor<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; presso il gruppo Lega Lombarda –Lega Nord Padania in Consiglio Regionale (in via fiduciaria, per la durata delle relative consiliature, con spesa imputata al <em>b<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; presso ARPA Lombardia (in data antecedente alle nomine dirigenziali oggetto di causa): dal 1.10.2002 al 30.09.2003 incarico di collaborazione coordinata e continua<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dal 21 al 23 giugno 2004 e dal 9 al 11 novembre 2003 quale docente presso una società privata di ingegneria;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; da aprile 2003 a giugno 2003 quale traduttrice presso una società di diagnostica medica e analisi ambientali;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; da febbraio 2003 a marzo 2003 quale docente presso un istituto tecnico statale;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; da giugno 2002 a luglio 2002 quale supporto tecnico-informatico presso una società di ricerca;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; da marzo 2001 a giugno 2001 e da dicembre 2001 a gennaio 2002 quale docente presso un istituto comprensivo statale.<br />
In base ad una serena e oggettiva lettura delle richiamate esperienze professionali non è dato desumere quella “<em>particolare”</em> specializzazione<em> “professionale, culturale e scientifica” </em>&nbsp;della prescelta nello specifico e settoriale incarico tecnico: l’attività didattica è davvero minimale da un punto di vista quantitativo e qualitativo (non emerge neppur un incarico in contesti Universitari o in enti di ricerca, pubblici o privati, di rilevanza nazionale o internazionale; si rinvengono docenze in non blasonate scuole private o quale “incaricata” in istituti secondari, ovvero tese a fornire nozioni elementari a studenti). L’attività scientifica, rimarcata da talune difese, è parimenti decisamente non significativa per continuatività e, inoltre, la qualità delle riviste ove la dr.ssa Bellinzona ha pubblicato non appare probante di rilevante spessore scientifico (non emergono dalle difese dei convenuti menzioni di riviste di fascia A, o studi connotati da rilevante <em>impact factor</em>, e molti contributi sono in opere collettanee che non evidenziano l’apporto dato dalla Bellinzona). Sul punto si rimarca, a confutazione degli argomenti sviluppati in udienza dall’avv. Stajano, che non risponde al vero la affermazione secondo cui la produzione bibliografica, soprattutto scientifica, si evolve verso forme di studi collettanei (come quelli a cui ha partecipato la dr.ssa Bellinzona): scritti a firma esclusiva restano invece la “regola” nel panorama bibliografico e scientifico e le opere a più mani, pur reperibili non di rado come “eccezioni”, devono necessariamente palesare, per elementari motivi logici, ancor prima che giuridici, la paternità dei singoli contributi per essere valutabili in contesti concorsuali, selettivi o per conferimenti di incarichi.<br />
Mancano poi totalmente esperienze progettuali o consulenziali private di alto profilo (es. bonifiche acustiche o di siti inquinati con infrazioni comunitarie, o come CTU o CT di parte in complessi contenziosi) nel campo ambientale che possano attestare lo spessore della dr.ssa Bellinzona.<br />
I corsi di aggiornamento seguiti, di durata assai limitata, sono stati invece tenuti presso Istituti non di notoria rilevanza nazionale o internazionale, e rappresentano una comune e ordinaria esigenza di formazione a cui sottostà ogni dipendente o professionista che voglia restare al passo con l’evoluzione del proprio settore.<br />
Le esperienze di collaborazione presso enti pubblici non sono poi avvenute presso autorevoli soggetti di rilevanza nazionale o internazionale in campi vicini alla tutela ambientale: le esperienze presso la Provincia di Milano (ente locale) appaiono non sempre pertinenti con la tutela ambientale di cui al successivo incarico apicale conferito dall’Arpa e, comunque, sono di durata minimale e, come tale, non idonea&nbsp; comprovare una stabile esperienza di alto profilo tecnico o gestionale con caratteristiche di autonomia gestionale, basilari per un incarico successivo di assoluto vertice in Arpa.<br />
Identici rilievi valgono per l’incarico, al limite tra il gestionale e di assistenza a politici, svolto per il Gruppo Lega Nord Padania in Regione Lombardia che, tra l’altro, non evidenzia assolutamente pregnanti momenti di ricerca, studio o gestione di tematiche ambientali, indefettibili per un incarico apicale tecnico in Arpa Lombardia.<br />
Quanto poi all’esperienza gestionale quale componente del CdA di Arpa Lombardia dall’aprile 2008 al giugno 2011, notoriamente espressione di una scelta fiduciaria demandata alla politica e non frutto di selezione comparativa ancorata a titoli scientifici o culturali (in ogni caso minimali: v. sopra), la stessa appare rilevante sul piano gestionale, ma decisamente meno sul piano tecnico, presupposto basilare per l’incarico dirigenziale specifico, di natura tecnica, conferito alla dr.ssa Bellinzona. Tra l’altro, la <em>vicinitas</em> temporale e causale tra il primo incarico in CdA ed il successivo quale dirigente apicale del medesimo ente, pone problemi di non poco momento in punto di “conflitto di interesse” (forse reale, ma sicuramente potenziale) e di inconferibilità in base alla legge 190/2012, al dPR 62/2013 ed al dPR n.39/2013, che si sarebbero dovuti vagliare da parte dell’Arpa a prescindere dalla diretta applicabilità di tali norme <em>ratione temporis</em>, in quanto trattasi di problema da sempre presente (e come tale vagliabile anche prima della l. n.190) all’interno della PA e, nella specie, il conferimento in esame pone un peculiare ed anomalo caso di acquisizione di titoli professionali per un incarico dirigenziale apicale ottenuti ricevendo un incarico fiduciario nel CdA della medesima amministrazione, con grave cortocircuito logico-giuridico e, dunque, istituzionale.<br />
Da ultimo, l’unico titolo professionale realmente probante di una minimale pregressa esperienza tecnica utile per un vaglio istruttorio (comunque non avvenuto in comparazione con altri possibili candidati dal più robusto <em>curriculum</em>) per l’incarico <em>de quo</em> è l’esperienza di co.co.co. (e di contratto poi a termine) in Arpa svolta dalla dr.ssa Bellinzona dal 2002 al 2005 sopra menzionata, ma isolatamente inidonea a comprovare <em>ex se</em> capacità tali per funzioni dirigenziali non ordinarie ma di vertice.<br />
Nessun pregresso incarico dirigenziale tecnico non apicale, pubblico o privato, risulta infine nel <em>curriculum</em> della prescelta.<br />
Oltre, dunque, alla omessa valutazione dei <em>curricula</em> di altri possibili candidati di più robusta formazione universitaria, culturale e professionale, anche (previamente) interni, pare evidente alla Corte, tenuto conto della natura cumulativa e non alternativa dei requisiti di “<em>particolare”</em> specializzazione<em> “professionale, culturale e scientifica” </em>&nbsp;che l’art.19, co.6, d.lgs. n.165 impone (al pari delle stesse fonti regionali ed interne ad Arpa), che tali requisiti difettassero in capo alla dr.ssa Bellinzona, o fossero comunque di livello così minimale da non giustificare un incarico dirigenziale apicale.<br />
Tale approdo non si traduce in un inammissibile sindacato da parte di questa Corte nel merito di scelte discrezionali dell’Arpa, in realtà espresse in una tautologica, stereotipa e come tale inconsistente motivazione descrittiva (“<em>valutati i titoli, le competenze e le esperienze professionali</em>”), ma si limita ad una oggettiva constatazione da parte del Collegio di un affidamento di incarico tecnico, tra l’altro apicale, in assenza di diversi e cumulativi requisiti di legge, che rende la scelta illogica, irragionevole e non ancorata a dati fattuali probanti, meramente “osservati” (con acritica presa d’atto motivazionale), ma non “valutati” in sede di conferimento dell’incarico, di proposta dello stesso e di consulto con il CdA. Giova ricordare che, secondo condivisibile giurisprudenza, è nullo per violazione di norma imperativa il provvedimento di conferimento dell&#8217;incarico dirigenziale a soggetto non appartenente ai ruoli dirigenziali dall&#8217;amministrazione, adottato sulla base di elementi di valutazione del tutto generici e senza predeterminare e rendere conoscibili i criteri di scelta (Tribunale Roma, sez. lav., 9/3/2011).<br />
Un incarico “fiduciario” e diretto, o ancorato ad un <em>curriculum</em> non particolarmente probante, soprattutto per un servizio tecnico di una Azienda assai specialistica quale è l’Arpa Lombardia, se appare legittimo per un ente privato, che per la scelta dei suoi top-manager&nbsp; non ha parametri normativi da seguire, ma un solo severo “giudice”, ovvero il mercato, che espunge con il fallimento o con calo di utili società mal guidate da dirigenti inidonei, è invece inipotizzabile per un ente pubblico, quale è l’Arpa Lombardia. Quest’ultimo, in ossequio a principi di legalità, imparzialità e di buon andamento della p.a., deve osservare norme primarie tese alla scelta dei dirigenti più meritevoli in sede concorsuale o di conferimenti di incarichi <em>ex</em> art.19, co.6, d.lgs. n.165 del 2001, comparando, in questo secondo caso, sul mercato (anche dei dirigenti interni) i <em>curricula</em> dei più titolati aspiranti a cui affidare la “miglior gestione della cosa pubblica”. La compiuta analisi e l’atomistico riscontro del <em>curriculum, </em>da trasporre in idonea motivazione non “a stampone”, è un basilare dovere dei vertici di un qualsiasi ente pubblico che conferisca incarichi dirigenziali esterni, <em>ex</em> art.19, co.6, d.lg.s. n.165, stante l’assenza in tali casi di una selezione concorsuale prevista quale regola generale dal nostro ordinamento: tale <em>curriculum</em> deve evidenziare non già una “ordinaria” preparazione, ma una “eccelsa” professionalità non riscontrabile all’interno della p.a., da utilizzare temporaneamente per compiti nei quali il prescelto abbia una documentata alta esperienza pregressa da mettere a disposizione dell’ente conferente. E l’ente conferente deve dare contezza motivazionale di aver vagliato analiticamente il <em>curriculum</em>, soprattutto allorquando quest’ultimo “non parli da solo” per la sua evidente autorevolezza, qui mancante.<br />
&nbsp;In altre parole, per conferire un incarico dirigenziale presso una amministrazione pubblica ad un soggetto non inserito nei ruoli dirigenziali, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è mai stato sufficiente, sia prima che dopo al novella del 2009, che dal <em>curriculum</em> dell’interessato emergesse il solo possesso di un soddisfacente bagaglio conoscitivo e di esperienze “sul campo” nella materia specifica, ma necessitano, e sono sempre stati necessari, i più severi requisiti di comprovata eccellenza professionale (<em>ergo</em> non comune) e di titoli universitari (o post-universitari), espressivi di robusta preparazione anche teorica e istituzionale,&nbsp; previsti dalla stessa norma, che considera come assolutamente eccezionale l’affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti che non abbiano superato il prescritto percorso di qualificazione concorsuale per l’inserimento nel ruolo dirigenziale.<br />
Né, a confutazione di tale approdo interpretativo, assumono rilievo i positivi risultati raggiunti dalla dr.ssa Bellinzona durante i suoi incarichi in Arpa, con elevata percentuale degli obiettivi gestionali e strategici conseguiti, trattandosi <em>in primis </em>di valutazione <em>ex post</em>, che riguarda la capacità della struttura complessivamente intesa, composta di uomini e mezzi ben selezionati e formati e che avrebbero, come tali, potuto coadiuvare assai verosimilmente qualsiasi altro Direttore di settore con pari esito. In ogni caso, tali positivi risultati non escludono la carenza dei requisiti per l’incarico prescritti <em>ex ante</em> dalla legge e, inoltre, non sono stati posti in comparazione con quelli di altre Aree dell’Arpa per valutarne i relativi report finali, se di pari esito o meno.<br />
Da ultimo, per chiudere sul punto, giova rimarcare &#8211; a confutazione del pur suggestivo argomento sviluppato in udienza dalla difesa del dr.Benezzoli, secondo cui il “pubblico concorso” non è un dogma, sia perché non necessariamente seleziona sempre “i migliori”, sia perché vi sono soggetti privati, parimenti meritevoli e preparati (anche con esperienze con la politica, circostanza non certo squalificante e da stigmatizzare), utilizzabili dalla PA con incarichi dirigenziali temporanei &#8211;&nbsp; quanto segue: il pubblico concorso è di regola una selezione culturale (per le capacità da dimostrare) ed etica (per la capacità di mettersi umilmente in gioco, confrontandosi con migliaia di candidati dopo anni di impegnativo studio), certamente perfettibile, ma sicuramente (di regola) imparziale e meritocratico. Il distinto e legittimo incarico fiduciario, in quanto influenzabile da pressioni (politiche o lobbistiche), pur ammissibile, va però tutelato con minimali ma indefettibili regole procedurali volte alla scelta dei più meritevoli tra gli aspiranti all’incarico dirigenziale: trasparenza delle procedure di scelta, fissazione in un invito a candidarsi che indichi le peculiari professionalità necessarie, motivazione non stereotipa della scelta del candidato valutando comparativamente i <em>curricula,</em> che devono evidenziare in modo palese ed oggettivo alte professionalità non presenti all’interno della PA. Senza tali minimali regole, la scelta di un dirigente esterno sfocia in intollerabile arbitrio.<br />
<strong>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Acclarata dunque la condotta illegittima e gravemente colposa (a fronte del chiaro disposto normativo, nazionale interno ad Arpa, e della assai carente istruttoria valutativa) della scelta gestionale (e dei colpevoli avalli omissivi sulla stessa del CdA e del dirigente istruttore) tradottasi nel conferimento dell’incarico <em>de quo </em>con tre delibere indicate in fatto, parimenti sussistente appare il danno erariale “differenziale” ipotizzato dalla attrice Procura in via gradata. Sul punto, a confutazione degli argomenti spesi dalla difesa del Benezzoli, va chiarito che il danno consiste in esborsi retributivi derivanti da tre delibere alla cui adozione hanno concorso, sul piano causale, tutti i convenuti, ancorché cessati (alcuni) dalla carica dopo tali delibere, che restano dunque la fonte dell’intero danno oggetto di causa, senza possibilità di scomputo di quota parte.<br />
Premesso che la stessa Corte Costituzionale ha avuto&nbsp;modo di chiarire lo stretto rapporto di corrispettività, esistente nel pubblico impiego, tra livello retributivo e qualifica posseduta (Corte cost., sentenza n. 19&nbsp;del 1989), ritiene tuttavia il Collegio che nella peculiare fattispecie <em>sub iudice</em> debba farsi applicazione del noto principio della&nbsp;<em>compensatio lucri cum damno</em>&nbsp;(art.1, comma 1-<em>bis</em>, legge 14 gennaio 1994, n. 20)<em>,</em>&nbsp;in meditata deroga al generale indirizzo di questa Corte secondo cui nessun vantaggio può essere tratto dallo svolgimento di funzioni dirigenziali&nbsp;assegnate ad un soggetto privo della laurea e di adeguata professionalità (C.conti, sez. Lazio, n. 864/2012; id., sez. Toscana, n. 363/2011; id., sez. Sicilia, n. 1158/2011; id., sez.giur.Lombardia, n. 627 del 2/11/2010; id., sez.giur.Sardegna, n. 1246 del&nbsp;&nbsp;14/12/2009; id., sez.giur. Trentino-Alto Adige, Bolzano, n. 2 del 4/4/2008; id., sez.giur.Basilicata,&nbsp;n. 14 del 02/02/2005), stante la innegabile preparazione, quanto meno di base, della dr.ssa Bellinzona, riconosciuta dalla stessa Procura attrice.<br />
&nbsp;Anche se la giurisprudenza di Appello (Sez. II n.430 del 26 ottobre 2010) testualmente indica: “<em>Al riguardo, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte è ferma&nbsp;nel ritenere che l’erogazione di compensi in favore di soggetti che abbiano svolto un’attività senza il possesso del prescritto titolo di studio costituisce danno a carico del bilancio dell’ente interessato, a nulla rilevando la circostanza che gli emolumenti percepiti abbiano corrisposto a prestazioni effettivamente svolte. Infatti, nei casi come quello in esame il possesso dei requisiti culturali e professionali si pone come necessaria premessa per l’utile svolgimento della relativa attività (fra le altre, Sez. III centrale, n. 151 del 20.2.2004, sez. III centrale, n. 279 del 26.1.2001)</em>”, non può dunque pretermettersi la circostanza, lealmente valorizzata dalla stessa Procura attrice, che la designata dr.ssa Bellinzona era comunque soggetto con ordinaria preparazione tecnica-gestionale e laurea in Fisica e, dunque, se non può tenersi conto delle non valutabili illegittime funzioni dirigenziali apicali da direttore, la sua prestazione resa durante l’illegittimo incarico dirigenziale non può non essere valutata e retribuita in misura inferiore, pari cioè a quella confacente ad un incarico dirigenziale non apicale.<br />
Al medesimo approdo quantificatorio si giungerebbe utilizzando, in luogo del meccanismo compensativo suddetto, il criterio, parimenti ragionevole, indicato dalla Procura per determinare il cennato danno “differenziale” (v. sopra punto 1, lett.O della parte in fatto), ovvero il criterio equitativo per la sua determinazione.<br />
Ne consegue che ben utilizzabile appare il suddetto criterio “differenziale” per il danno realizzato, fissato equitativamente equiparando, in termini di <em>utilitas</em> per Arpa (o di determinazione equitativa del danno), il servizio reso dalla stessa a quello di un dirigente “di base” interno Arpa ed alla relativa retribuzione media, così giungendosi ad un danno differenziale in termini di <em>disutilitas</em> di euro 306.298,10 per il periodo 1.8.2011-31.12.2018 (pari alla differenza tra i compensi percepiti dalla Bellinzona e la retribuzione di dirigenti “di base” interni), e poi correttamente rideterminato dalla Procura, con memorie 23.5.2017 e 5.6.2017, in <strong>euro 101.340,29 netti</strong> per il periodo 1.8.2011-7.6.2017 (data della udienza).<br />
Tale ultimo importo è ben calcolato al netto e non al lordo, come chiarito da questa Corte in altre analoghe vicende di recupero di somme sottoposte a tassazione e oneri riflessi, trattandosi di somme comunque incassate dalla PA ed eventualmente recuperabili nelle competenti sedi da parte dell’erogante.<br />
<strong>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Circa l’ascrizione di tale danno ai convenuti, appare estremamente logico, equilibrato e ben motivato il criterio <em>pro-quota</em> seguito dalla Procura (50% al dr.Benezzoli, 15% ciascuno ai dr. Zicoia e Trizzino, 5% in capo ai componenti del CdA votanti da ripartire in modo paritetico, e scomputo del 15% quale quota afferente soggetti non evocati in giudizio), tenuto conto dei contributi causali dati da ciascun convenuto e indicati al punto 1, lett. C) ed E), che ben valorizzano i rispettivi ruoli gestionali, commissivi (soprattutto in capo al DG dr. Bellinzona) ed omissivi (per i restanti inerti o tolleranti convenuti).<br />
Giova solo precisare, a confutazione degli argomenti sviluppati dalle difese e tesi reciprocamente ad ascrivere ad altri convenuti la scelta gravemente colposa che, invece, li accomuna in ragione dei rispettivi ruoli, quanto segue:<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; evidente appare, in base alla suddetta legge regionale ed al regolamento di organizzazione Arpa, l’istituzionale ruolo decisionale-deliberativo, prevalente, del DG Benezzoli nel conferimento;<br />
b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; evidente appare altresì il basilare ruolo propositivo dell’incarico del direttore amministrativo, dr. Trizzino, che ben aveva visionato e valutato il <em>curriculum</em> della dr.ssa Bellinzona;<br />
c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rilevante è poi, seppur in modo non prevalente, il ruolo del Dirigente della UO Personale e Organizzazione dr. Zicoia che, contrariamente a quanto sostenuto dal proprio difensore, non è un mero acefalo trascrittore di delibere “volute” dal DG, ben potendo esercitare poteri-doveri di rimostranza (o trascrivere una <em>dissenting opinion</em>) per rimarcare la (o prendere le distanze dalla) possibile adozione di delibere illegittime in quanto non supportate da idonee procedure e riscontri curriculari;<br />
d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; non trascurabile è, infine, il ruolo dei componenti del CdA votanti. Tale organo, oltre ad aver deliberato i due regolamenti Arpa che normano gli incarichi esterni, non rappresenta un “osservatore inerte” di scelte del DG come sembra palesare qualche difesa (avv. Viviani per Simini ed altri). L’aver “sentito” o “informato” il CdA nell’<em>iter</em> deliberativo, significa, testualmente, logicamente e giuridicamente, aver consultato tale organo per un avallo tecnico-giuridico sulla scelta del DG. E tale consulto, non avendo ovviamente una mera finalità “contemplativa” del deliberato del DG, ha un suo rilievo concausale, in punto di condivisione della scelta, ben colto e azionato dalla Procura istante. Il CdA, fermi restando i possibili profili di conflitto di interesse potenziale ben coglibili nella nomina <em>de qua</em>, avrebbe potuto e dovuto palesare rilievi in punto di carenze procedurali (pubblicità omessa), mancata ricognizione interna (tra i dirigenti in servizio) e pretendere una più adeguata motivazione della scelta valutando il <em>curriculum</em> e la sua adeguatezza (invece di avallare una motivazione stereotipa e non argomentata). Tale gravemente colpevole omissione giustifica la loro condanna in quota minimale, ma ben sussistente sul piano etiologico-causale. Del resto, al CdA compete, come richiamato dalle difese dei convenuti componenti del CdA, “<em>la verifica della rispondenza dell’attività gestionale e dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti</em>” (art.1 Regolamento di organizzazione), e, dunque, la verifica della rispondenza dell’attività gestionale, quale è la nomina di un dirigente apicale, agli indirizzi stabiliti, quale è il regolamento organizzativo Arpa in punto di incarichi esterni attribuibili solo a soggetti altamente qualificati; e se i doverosi rilievi critici del CdA non fossero stati recepiti dal DG, ben avrebbe potuto e dovuto il CdA segnalare i fatti di possibile danno erariale alla Procura contabile, in base all’immanente obbligo di denuncia desumibile per ogni ente pubblico dall’art.20 del d.P.R n.3 del 1957 (oggi art.52, d.lgs. n.174 del 2016) che lo impone per ogni soggetto apicale, e persino politico;<br />
e)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; non rilevante appare, da ultimo, sul piano concausale e psicologico, il ruolo della Regione Lombardia che, secondo talune difese, avrebbe avallato la scelta gestionale dell’incarico <em>de quo</em>, non intervenendo in autotutela per farlo revocare. E’ agevole osservare che tale omissione, anche a volerla ipotizzare, non rappresenta una serie causale autonoma e non esclude affatto il ruolo dei convenuti nella produzione del danno, avendo tutti gli evocati avuto un chiaro e centrale ruolo, sopra descritto, nel conferimento dell’incarico dirigenziale. In altre parole, il mancato intervento di un organo di controllo non esclude la responsabilità degli autori principali.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per il danno “differenziale” sopra individuato, i convenuti vanno dunque condannati, secondo il predetto criterio di riparto <em>pro-quota</em>, al pagamento a favore di Arpa Lombardia, sino alla data di deposito della sentenza (e salvi futuri esborsi per successivi ratei stipendiali netti, parimenti configuranti evidente durevole danno erariale), &nbsp;delle seguenti somme nette, equitativamente ad oggi rivalutate, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo: Benezzoli Pasquale Umberto € 50.670,15, Zicoia Angelo&nbsp; € 15.201,04, Trizzino Calogero € 15.201,04, Lucchini Enzo € 616,68, Simini Bruno € 605,19, Armati Claudio&nbsp; € 616,68, Colombo Mario € 605,19, Paris Bruno € 191,05, Reali Roberto € 616,68, Passera Carlo € 605,19, Rosco Giuliano € 605,19, Zambelli&nbsp; Stefania € 605,19.<br />
Vanno infine condannati i convenuti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell’eguale interesse che li accomuna.<br />
P.Q.M.<br />
La Corte, definitivamente pronunciando, condanna&nbsp; i convenuti in epigrafe meglio individuati, al pagamento ciascuno delle seguenti somme, in favore di ARPA Lombardia : Benezzoli Pasquale Umberto € 50.670,15, Zicoia Angelo&nbsp; € 15.201,04, Trizzino Calogero € 15.201,04, Lucchini Enzo € 616,68, Simini Bruno € 605,19, Armati Claudio&nbsp; € 616,68, Colombo Mario € 605,19, Paris Bruno € 191,05, Reali Roberto € 616,68, Passera Carlo € 605,19, Rosco Giuliano € 605,19, Zambelli&nbsp; Stefania € 605,19, somme ad oggi già rivalutate, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al saldo effettivo. Condanna nella medesima misura tutti i convenuti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano per ciascun convenuto in complessivi euro<br />
Così deciso in Milano il 7 giugno 2017<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice estensore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Presidente<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vito&nbsp;Tenore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Silvano Di Salvo&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL&nbsp;&nbsp;<br />
IL DIRIGENTE<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">
<p>
<strong>Nota redazionale</strong><br />
La sentenza è stata pronunciata in un giudizio di responsabilità nei confronti del direttore generale, del direttore amministrativo, del dirigente dell’U. O. personale e organizzazione e dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’Ente ARPA Lombardia per danno erariale derivante dal conferimento di un incarico dirigenziale esterno apicale di natura tecnica (si trattava dell’incarico di Direttore del Settore Aria e Agenti Fisici), conferito presso il predetto Ente con tre distinti decreti a decorrere dal 2011 e con scadenza al 2018. L’incarico de quo sarebbe stato conferito, secondo la Procura regionale istante, in violazione della normativa nazionale e regionale nonché con omissioni procedurali ed in assenza dei requisiti sostanziali prescritti per l’affidamento del medesimo. Il danno erariale in tal modo cagionato discenderebbe dall’erogazione delle somme relative alle retribuzioni durante l’indicato periodo di conferimento o, in via gradata, dalle differenze retributive tra tali importi e quelli spettanti ad un dirigente non apicale in servizio presso l’Ente in questione.<br />
Il giudice contabile ha sancito in primo luogo la diretta applicabilità dell’art. 19, comma 6, del d. lgs. n. 165 del 2001 nei confronti degli enti territoriali e locali, come già affermato dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 340 del 2010; ha poi affermato che per conferire un incarico dirigenziale presso una amministrazione pubblica ad un soggetto non inserito nei ruoli dirigenziali, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, necessitano, e sono sempre stati necessari, severi requisiti di comprovata eccellenza professionale e titoli universitari o post-universitari, espressivi di robusta preparazione anche teorica e istituzionale,&nbsp; previsti dalla citata norma, secondo la quale va considerato come assolutamente eccezionale l’affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti che non abbiano superato il prescritto percorso di qualificazione concorsuale per l’inserimento nel ruolo dirigenziale.<br />
E ciò vale tanto più nella fattispecie esaminata nella quale si verte sul conferimento di un incarico apicale di natura tecnica e non amministrativa, che richiede più pregnanti e peculiari requisiti di specificità professionale pregressa.<br />
Per il conferimento legittimo di un incarico dirigenziale a soggetto esterno&nbsp; bisogna peraltro verificare anche la assenza di professionalità interne all’ente conferente, osservare la trasparente “paraconcorsualità” della scelta degli aspiranti all’incarico e analizzare la particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica del prescelto, dovendo questa essere comprovata da cumulativi requisiti di cui di deve dare contezza nella motivazione della scelta.<br />
Ciò posto, il giudice contabile ha affermato la responsabilità di tutti i soggetti convenuti e condannato gli stessi, secondo il criterio di riparto pro-quota, per danno “differenziale” individuato equiparando il servizio reso dall’incaricato a quello che avrebbe reso un dirigente di base, interno all’Ente ed alla relativa retribuzione media a questo spettante.<br />
&nbsp;<br />
Nota di &nbsp;Maria Gentile, professoressa della Scuola nazionale dell’amministrazione<br />
&nbsp;</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2016 n.163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-4-10-2016-n-163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-4-10-2016-n-163/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2016 n.163</a></p>
<p>Pres. Motolese, Rel. Tenore in tema di rivalsa innanzi alla Corte dei Conti nei confronti del dipendente autore del danno Corte dei Conti – Danno erariale – Danno indiretto – Azionabilità da parte della Procura contabile – Dopo il giudicato civile e non dopo sentenza esecutiva non definitiva – Ragioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-4-10-2016-n-163/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2016 n.163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-4-10-2016-n-163/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2016 n.163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Motolese, Rel. Tenore</span></p>
<hr />
<p>in tema di rivalsa innanzi alla Corte dei Conti nei confronti del dipendente autore del danno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Corte dei Conti – Danno erariale – Danno indiretto – Azionabilità da parte della Procura contabile – Dopo il giudicato civile e non dopo sentenza esecutiva non definitiva – Ragioni – Assenza di danno certo – Conformità ad indirizzi delle sezioni riunite – Necessario recepimento.</strong></p>
<p><strong>Corte dei Conti – Danno erariale – Danno indiretto – Da malpractice medica – Potere riduttivo della Corte – Esercitabilità – A fronte di esborsi in sede civile non coperti da assicurazione – Polizze assicurative aziendali con franchigia aggregata – Meccanismo di funzionamento – Aleatorietà della rivalsa verso il medico – A seconda della erosione o meno della franchigia al momento del pagamento del sinistro dalla azienda – Aleatorietà – Riflessi in sede di riduzione dell’addebito – Esercitabilità</strong>.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In base ai chiari enunciati delle sezioni riunite della Corte dei Conti n.14/2011/QM e n.3/2003/QM, che vanno doverosamente seguiti dalle sezioni di primo e secondo grado ex art.1, co., d.l. n.453/1993, a fronte di un danno risarcito a terzi dalla p.a., la rivalsa innanzi alla Corte dei Conti nei confronti del dipendente autore del danno presuppone il giudicato sulla sentenza risarcitoria che rende “certo” il danno, essendo insufficiente la mera esecutività della condanna civile ancora<em> sub iudice</em>. Ne consegue la improponibilità della domanda per assenza di danno <em>certo</em> e di interesse attuale prima del giudicato civile .</p>
<p>A fronte del risarcimento danni civili da parte di una Azienda sanitaria per errori medici (malpractice), la rivalsa in sede contabile opera solo se la polizza assicurativa aziendale non operi a seguito della non erosione della franchigia al momento del pagamento del sinistro dall’azienda, che quindi non potrà ottenere refusione da parte dell’assicuratore. Tale meccanismo si connota per profili di aleatorietà in capo al medico, evocabile dalla Corte dei conti a seconda della avvenuta erosione o meno del massimale al momento del pagamento aziendale: ne consegue l’esercizio di un notevole potere riduttivo dell’addebito sia per la complessità dell’attività medica, sia per tale peculiare funzionamento del prodotto assicurativo.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">composta dai Magistrati:<br />
Luisa MOTOLESE Presidente f.f.<br />
Vito TENORE Magistrato rel.<br />
Eugenio MUSUMECI Magistrato</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">ha pronunciato la seguente</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 28407 del registro di segreteria, nei confronti di:<br />
<strong>Rita SPAGNUOLO </strong>nata a Vietri sul Mare (SA) il 6.11.1954 e residente in Milano in Viale Umbria n. 17, CAP 20135, Cod. Fisc. SPGRTI54S46L860K, rappresentata e difesa dall’Avv. Fausto Maniaci e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Milano alla Via Podgora n. 12/b &#8211; CAP 20122 &#8211; Pec: <u><a href="mailto:fausto.maniaci@milano.pecavvocati.it">fausto.maniaci@milano.pecavvocati.it</a></u>;<br />
<strong>Luca PETROCCHI </strong>nato a Milano il 7.1.1955 ed ivi residente alla Via Giovanni da Procida n. 28, CAP. 20149, Cod. Fisc. PTRLCU55A07F205V, rappresentato e difeso dall’Avv. Fausto Maniaci e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Milano alla Via Podgora n. 12/b &#8211; CAP 20122 &#8211; Pec: <u><a href="mailto:fausto.maniaci@milano.pecavvocati.it">fausto.maniaci@milano.pecavvocati.it</a></u>;<br />
<strong>Caterina RONCONI </strong>nata a Chiavenna (SO) il 24.1.1948 e residente in Cusano Milanino alla Via Verdi n. 9, CAP. 20095; Cod. Fisc. RNCCRN48A64C623E, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo dell’Elce e Luigi Contento e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Milano alla Via G. Mazzini n. 20 – CAP 20123 &#8211; Pec: <a href="mailto:lorenzo.dellelce@milano.pecavvocati.it">lorenzo.dellelce@milano.pecavvocati.it</a>,<u><a href="mailto:luigi.contento@milano.pecavvocati.it">luigi.contento@milano.pecavvocati.it</a></u><br />
LETTA la citazione in giudizio ed esaminati gli altri atti e documenti fascicolati; richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata l’udienza per la trattazione del giudizio;<br />
ascoltata, nell’odierna udienza pubblica del 28.9.2016, la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore e udito l’intervento del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale dr.Alessandro Napoli e degli avvocati Maniaci, dell’Elce e Contento per i convenuti;<br />
viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1.<strong>&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Con atto di citazione depositato il 17.12.205, la Procura Regionale conveniva innanzi a questa Sezione i medici ginecologi della Azienda Ospedaliera “Guido Salvini” di Garbagnate Milanese, dott.ssa Rita SPAGNUOLO e dott. Luca PETROCCHI e l’ostetrica Caterina RONCONI per un danno indiretto arrecato alla propria azienda per <em>malpractis</em>e medica, esponendo quanto segue:<br />
<em>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>che, con note prot. n. 51182 del 21.12.2010 e prot. n. 40371 del 26.09.2011 l’Azienda Ospedaliera “Guido Salvini” di Garbagnate Milanese aveva denunziato alla Procura una fattispecie di danno erariale indiretto relativa ad un caso di <em>malpractice</em> medica addebitabile ai tre convenuti per avere i medesimi cagionato la lesione personale di un neonato (<em>“Paralisi totale del plesso brachiale destro” con “rottura extraforaminale delle radici C5, C6 e C7” ed “avulsione delle radici C8 e D1”</em>) verificatasi a seguito di distocia di spalla occorsa durante il relativo parto avvenuto in data 11.2.2005;<br />
<em>b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>che l’Azienda, all’esito di un contenzioso penale con costituzione in giudizio delle parti civili, aveva corrisposto a luglio 2010 ai danneggiati la somma di euro 238.401,90, quale provvisionale statuita in primo grado dal giudice penale, di cui soltanto l’importo di euro 39.526,73 era stato rifuso all’Ente per effetto di garanzia assicurativa all’uopo stipulata dal dr.Petrocchi, con conseguente residuo danno erariale indiretto&nbsp; pari ad <strong>euro 198.875,17</strong>;<br />
<em>c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>che nel corso del processo penale era stata espletata una CTU che, a chiare lettere, aveva acclarato la sussistenza di una responsabilità professionale dei predetti dipendenti dell’Azienda Ospedaliera&nbsp; sussistendo sia l’elemento oggettivo &#8211; con particolare riguardo al nesso causale tra le condotte colpevoli dei sanitari e l’evento dannoso &#8211; sia l’elemento soggettivo della colpa grave in quanto “<em>la attuale obiettività presentata dal piccolo … è da ritenere conseguenza della distocia occorsa durante il travaglio di parto; tale complicanza è stata trattata in maniera NON corretta dai sanitari presenti in sala parto: costoro infatti NON hanno messo in atto alcuna delle manovre di disimpegno previste in casi consimili … in particolare risulta evidente come a fonte della improvvisa e inaspettata evenienza di distocia della spalla non siano state effettuate manovre atte a facilitare il disimpegno. Trattasi di manovre ben codificate e che specialisti in ostetricia sono tenuti a conoscere</em>” (così la CTU 2.10.2005 agli atti);<br />
<em>d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>che per tale vicenda e sulla scorta della CTU, i convenuti erano stati condannati per lesioni colpose dal Tribunale di Milano, sez. V Penale, con sentenza n. 3554/2009 alla pena di mesi tre di reclusione ciascuno oltre al risarcimento dei danni cagionati alla costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva parti ad euro 150.000,00 e di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 40.000,00, sentenza integralmente confermata dalla Corte di Appello di Milano, Sez. II Penale, con la decisione n. 920/2012 nonchè, quanto alle statuizioni civili, dalla sentenza della Corte di Cassazione,&nbsp; IV Sez. Penale, n. 35953/2014;<br />
<em>e)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>che, sulla scorta del parametro probatorio civilistico del “<em>più probabile che non”,</em> era evidente la sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito erariale, al pari dell’elemento soggettivo della colpa grave;<br />
<em>f)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>che le osservazioni formulate dagli attuali convenuti in riscontro all’inoltrato invito a dedurre non erano idonee ad escludere la loro responsabilità.<br />
Tutto ciò premesso, la Procura attrice chiedeva la condanna dei convenuti, a titolo di colpa grave, al pagamento in parti eguali del danno erariale indiretto cagionato alla Azienda Ospedaliera “Guido Salvini” di Garbagnate Milanese,&nbsp; pari alla somma di euro 198.875,17, oltre accessori e spese di lite.<br />
<strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Si costituivano i drr.Petrocchi e Spagnuolo, difesi dall’avv.Maniaci, eccependo quanto segue:<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che doveva escludersi l’ipotizzata colpa grave a carico dei convenuti in questo:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">la distocia di spalla integra una complicanza del parto naturale che, in quanto consistente nel difficoltoso disimpegno della spalla, costituisce un fatto-evento di per sé lesivo, determinante, sempre e comunque, una lesione del plesso brachiale: “il perché rimane un mistero” (cfr. Consulenza Tecnica del P.M. svolta in sede penale – pag. 10 – sub all. doc. 1);</li>
<li style="text-align: justify;">la distocia di spalla integra inoltre, sempre e comunque, un evento patologico del parto, improvviso, imprevisto ed imprevedibile, che si verifica, statisticamente, in una percentuale che va dallo 0,24 al 2% dei nati vivi (cfr. CTP/PM cit., pag. 10);</li>
<li style="text-align: justify;">il rischio del prolungarsi di tale stato patologico è, progressivamente, l’asfissia, il danno cerebrale, la morte;</li>
<li style="text-align: justify;">tale rischio è estremamente incombente, poiché va risolto in un tempo massimo di 5 minuti, e nella fattispecie ne erano trascorsi più di 4;</li>
<li style="text-align: justify;">tutte le manovre consigliate, quali che siano secondo i vari orientamenti tecnico-scientifici, consistono comunque in indicazioni empiriche, senza certezza di fondamento scientifico e senza certezza di risultato, tant’è che, statisticamente, la distocia di spalla provoca lesioni permanenti nel 38 – 42% dei casi (cfr. CTP/PM, cit., pag. 14);</li>
<li style="text-align: justify;">infine, non vi è &nbsp;evidenza scientifica sulla ritenuta conclusione che una certa manovra sia più efficace di un’altra, fra le tante finora individuate o sperimentate dalla scienza medica, alla data del fatto (cfr. Manuale di Sala Parto, pag. 187 – sub all. doc. 2);</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che, ai fini dell’accertamento della colpa grave, nella fattispecie non si era trattato di un intervento di <em>routine</em>, considerata l’assoluta imprevedibilità e la peculiare difficoltà della complicanza della distocia della spalla manifestatasi durante il parto in questione;<br />
c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che non vi era prova certa della colpa grave dei convenuti alla luce degli esiti penali della vicenda, tradottisi in sentenza di prescrizione a fronte di una richiesta del P.G. di inammissibilità del ricorso in Cassazione per manifesta infondatezza, non ravvisata dal giudicante;<br />
d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che in sede penale/civile era stata accertata una cooperazione colposa, che prescinde dal grado della colpa individuale, e che si fonda sulla inosservanza di obblighi comuni o indivisi;<br />
e)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che, in ordine al danno contestato dalla Procura,&nbsp; ai danneggiati era stata erogata dalla Azienda la somma di somma di € 238.401,90 a titolo di provvisionale liquidata dal giudice di 1° grado, dalla quale andava dedotta la somma di € 39.526,73 rifusa all’Azienda dalla Compagnia assicuratrice del Petrocchi, oltre alla somma di € 450.000 a titolo di transazione liquidata da parte della Compagnia assicuratrice dell’Azienda, al netto della provvisionale già erogata in precedenza: poichè la garanzia assicurativa era destinata a coprire, nei limiti del massimale, l’intero danno da risarcire agli aventi diritto, con l’intervenuta transazione la Compagnia assicuratrice avrebbe dovuto rifondere anche l’Azienda assicurata del residuo importo della provvisionale di € 238.401,90 &nbsp;prima da questa erogata, come già aveva fatto, peraltro, la Compagnia assicuratrice del Petrocchi per la quota di rispettiva competenza. L’avere omesso, da parte dell’Azienda ospedaliera, di richiedere la rifusione alla Compagnia di quella quota di provvisionale indebitamente rimasta a suo carico (o l’aver tollerato una transazione solo parziale del danno) era scelta colpevole non “scaricabile” economicamente sui convenuti.<br />
Tutto ciò premesso, la difesa chiedeva il rigetto della domanda.<br />
<strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Si costituiva la sig.ra Ronconi, difesa dall’avv. dell’Elce e Luigi Contento, eccependo quanto segue:<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la prescrizione del diritto al risarcimento danni;<br />
b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che l’esborso versato dalla Azienda ai danneggiati a titolo di provvisionale ipotizzato come danno erariale (euro 198.875,17 dopo la refusione di euro 39.526,73 dalla assicurazione del dr.Petrocchi) andava refuso all’Ente dalla Compagnia di assicurazione, ed il non averlo preteso non era ascrivibile alla convenuta;<br />
c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che le risultanze penali non avevano evidenziato, sul piano testimoniale, la colpa grave della Ronconi e che la contestata manovra di trazione sulla testa del nascituro aveva rappresentato, nella fattispecie, l’estremo rimedio al fine di evitare l’asfissia dello stesso, considerato peraltro che il bimbo era nato con un pH pari a 7,10 (indice di spiccata acidosi e del rischio di asfissia nel corso del parto). Dunque era da escludere la colpa grave a fronte di un caso di difficile soluzione, a fronte del quale il sanitario si trovava nella necessità di agire in una situazione di emergenza ed urgenza;<br />
d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che la “distocia della spalla” è una anomalia possibile e non prevenibile prima del parto e che il bambino, dal momento dell’inizio del parto, deve fuoriuscire dal grembo materno entro cinque minuti: pertanto l’unica manovra fattibile in quella circostanza non poteva che essere la trazione della testa del nascituro;<br />
e)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che le manovre alternative che, dalle risultanze dei due giudizi di merito, risulterebbero essere state omesse, ovverosia, in successiva sequenza, la manovra di “Mc Roberts”, la manovra di “Rubin uno” e, quale ultima <em>ratio,</em> la rottura volontaria della clavicola e la manovra di “Jaquemier”, non erano di competenza dell’ostetrica bensì dei ginecologi;<br />
f)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che, a fronte delle condotte attive ed omissive imputate in sede penale due medici ostetrici (alla dr.ssa Spagnuolo “l’aver incitato ripetutamente la partoriente a spingere al fine di consentire la fuoriuscita del nascituro”,&nbsp; al dott. Petrocchi “l’aver effettuato sulla partoriente manovre di Kristeller”’ oltre al non aver adottato le dovute manovre di disimpegno in occasione della distocia occorsa durante il parto) la responsabilità colposa della Ronconi, consistente nella trazione della testa del nascituro, andava valutata nella giusta misura, con contributo causale ben minore rispetto a quello dei due medici;<br />
g)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che in base alla giurisprudenza penale non seguita dalla attrice Procura (v.Cass. pen., sez.un. n. 30328/2002, c.d. sentenza Franzese), per l’accertamento della responsabilità medica andava acclarato il nesso di causalità, che può dirsi esistente soltanto quando vi siano serie ed apprezzabili probabilità confinanti con la certezza (“probabilità logica”) ovvero un alto o elevato grado di “credibilità razionale”, entrambi mancanti nella specie.<br />
La difesa della Ronconi concludeva per la declaratoria di prescrizione del diritto risarcitorio o, in via gradata, per il rigetto della domanda attorea e, in via ulteriormente gradata, per una più equa attribuzione del <em>quantum</em> addebitabile alla convenuta ostetrica, ormai in quiescenza e in non floride condizioni economiche. Formulava richieste istruttorie di produzione documentale da parte dell’Azienda sui profili assicurativi.<br />
<strong>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>All’udienza del 20.4.2016, udita la relazione del Magistrato designato, la Procura attrice e i difensori dei tre convenuti ribadivano e sviluppavano i rispettivi argomenti. Quindi il Collegio si riservava, depositando poi ordinanza 22.4.206 n.39, con cui venivano richiesti alla Azienda Ospedaliera Salvini chiarimenti sulla operatività della polizza che garantiva l’Ente e sui pagamenti effettuati in franchigia dall’Azienda e su quelli effettuati dalla Compagnia ai danneggiati.<br />
<strong>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Tali chiarimenti venivano forniti dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Rhodiese in cui era confluita l’azienda Salvini ex art.7, l.rg.Lomb.11.8.1015 n.23, con nota 27.6.2016 prot.0032808 depositata il 30.6.2016.<br />
<strong>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Venivano poi depositate memorie contenenti osservazioni su detta documentazione da parte della difesa della sig.ra Ronconi.<br />
<strong>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>All’udienza del 28.9.2016, udita la relazione del Magistrato designato, la Procura attrice e i difensori dei tre convenuti ribadivano e sviluppavano i rispettivi argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.</div>
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<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>La fattispecie al vaglio della Sezione concerne un danno indiretto da <em>malpractice</em> medica, orginante giudizio risarcitorio nei confronti della Azienda Ospedaliera “Guido Salvini” di Garbagnate Milanese ed imputata dalla Procura ai tre convenuti, per avere i medesimi cagionato la lesione personale di un neonato (<em>“Paralisi totale del plesso brachiale destro” con “rottura extraforaminale delle radici C5, C6 e C7” ed “avulsione delle radici C8 e D1”</em>), verificatasi a seguito di distocia di spalla occorsa durante il relativo parto avvenuto in data 11.2.2005.<br />
<strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp;Va <em>in primis</em> respinta la preliminare e quasi temeraria eccezione di prescrizione della difesa della sig.ra Ronconi afferente la prescrizione del diritto in questa sede azionato, in quanto il danno indiretto in esame trae origine da recente sentenza 35953 del 2014 della Corte di Cassazione che ha reso certo e definitivo il provvisorio esborso pecuniario da parte della Azienda “Guido Salvini” ai soggetti danneggiati dalla suddetta condotta medica di euro 238.401,90, quale provvisionale statuita dal giudice penale (di cui soltanto l’importo di euro 39.526,73 è stato rifuso all’Ente per effetto di garanzia assicurativa all’uopo stipulata dal dr.Petrocchi, con conseguente residuo danno erariale indiretto&nbsp; pari ad euro 198.875,17).<br />
Come di recente chiarito da questa Sezione con sentenza 29 luglio 2016 n.136, in base ai chiari enunciati delle sezioni riunite della Corte dei Conti n.14/2011/QM e n.3/2003/QM, che vanno doverosamente seguiti dalle sezioni di primo e secondo grado ex art.1, co., d.l. n.453/1993, a fronte di un danno risarcito a terzi dalla p.a., la rivalsa innanzi alla Corte dei Conti nei confronti del dipendente autore del danno presuppone il giudicato sulla sentenza risarcitoria che rende “certo” il danno, essendo insufficiente la mera esecutività della condanna civile ancora<em> sub iudice</em>. Ne consegue la improponibilità della domanda per assenza di danno <em>certo</em> e di interesse attuale prima del giudicato civile. Ma nella specie, la Procura ha diligentemente atteso tale giudicato civile, che ha reso certo il danno patito dalla p.a., per cui la domanda è proponibile e non prescritta.<br />
In ogni caso, anche&nbsp; a voler ancorare (ma la Sezione disattende tale tesi) il danno erariale alla data del pagamento (fatalmente provvisorio) della provvisionale fatto dall’Azienda ai danneggiati, sulla base della mera sentenza penale di primo grado, l’8.7.2010 (v. all.1 fasc.Procura), gli inviti a dedurre risultano notificati a giugno 2010 e, dunque, nei limiti della prescrizione quinquennale.<br />
L’azione della Procura è pertanto tempestiva.<br />
<strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Venendo ai fatti oggetto di causa, va premesso che gli stessi, riguardando profili medici, sono stati oggetto di accurata CTU in sede penale, i cui esiti sono stati recepiti nelle sentenze di tale procedimento (ove sono stati ascoltati anche gli imputati sui fatti di causa) in quanto fondati su idonei riscontri materiali (referti e cartelle cliniche ed esame diretto del bimbo), ragionevoli argomenti tecnici e approdi pacifici della letteratura medica. Pertanto non può prescindersi anche in questa sede da tali basilari risultanze e dalla loro ragionevole interpretazione in sede motivazionale nel giudizio penale.<br />
Premesso che, come accertato dai CTU il bimbo presenta “<em>una sostanziale impotenza funzionale dell’arto superiore di destra</em>” (pag.10 CTU, in doc.2, fasc.Procura), &nbsp;come ben rimarcato dalla Procura attrice, la contestazione in sede penale&nbsp; mossa (e acclarata: v. sentenza Trib.Milano, sez.V, 19.3.2005 n.3554 agli atti, confermata in appello e in Cassazione) ai tre convenuti è quella di non aver posto in essere, al momento del parto, &nbsp;le prescritte manovre codificate di disimpegno della spalla del neonato (ed in particolare manovre che determinassero una rotazione delle spalle del neonato così da consentire il disimpegno dalla sinfisi pubica), essendosi invero limitati ad eseguire detti sanitari, in grave spregio delle regole e manovre codificate dalla scienza medica, una importante e devastante trazione sulla testa fetale al momento dell’uscita dal grembo materno. E “<em>l’esistenza di tali regole, la conoscenza/conoscibilità nonché l’esigibilità del loro rispetto”</em>, come rimarcato nella sentenza di primo grado, “<em>non è stato posto in discussione né dai consulenti delle difese né dagli stessi imputati</em> …”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La chiara CTU 2.10.2005, a firma dr.Costa e dr.Scaglione (v. doc.3 fasc.Procura) svolta in sede penale, ha accertato che <em>“…certamente la attuale obiettività presentata dal piccolo … è da ritenere conseguenza della distocia occorsa durante il travaglio di parto; tale complicanza è stata trattata in maniera non corretta dai sanitari presenti in sala parto: costoro infatti non hanno messo in atto alcuna delle manovre di disimpegno previste in casi consimili … in particolare risulta evidente come a fonte della improvvisa e inaspettata evenienza di distocia della spalla non siano state effettuate manovre atte a facilitare il disimpegno. Trattasi di manovre ben codificate e che specialisti in ostetricia sono tenuti a conoscere. Certamente il trattamento prevede che non appena si giunge alla diagnosi occorre smettere di tirare sulla testa; mantener la calma; invitare la donna a non spingere; e occorre non eseguire mai manovre di Kristeller ed effettuare solo le manovre di disimpegno &#8230; Tutti tali principi sono stati disattesi … Nella documentazione clinica esaminata non esiste infatti alcun riferimento all’effettuazione di tali manovre, neppure in modo incompleto</em>”.<br />
Sulla base di tale CTU la sentenza penale di primo grado ha ragionevolmente concluso che “<em>Non vi è dubbio che le lesioni subite dal bambino siano la conseguenza diretta ed immediata di tale attività di trazione … Si deve altresì escludere che vi siano stati altri percorsi causali alternativi (</em>malformazioni dell’utero o infezioni) <em>che hanno determinato le suddette lesioni in quanto non v’è in atti alcun elemento serio e concreto in grado di supportare diverse ipotesi che sono state unicamente ventilate dai consulenti della difese degli imputati ma sono rimaste prive di qualsiasi aggancio probatorio … Da ultimo va escluso il fondamento alla suggestione difensiva secondo cui la trazione sarebbe stata svolta come atto terminale per evitare la morte del feto … Tale spiegazione, che è stata sostenuta dalla “difesa tecnica” per spiegare la presenza del tipo di lesioni subite dal neonato che come detto sono conseguenza tipica dell’attività di trazione, si pone in netto contrasto con quanto dichiarato in udienza dagli imputati … Questi, infatti, hanno negato totalmente che vi sia stato tale momento critico, che avrebbe imposto l’attività di trazione…</em>”.<br />
Orbene, a fronte di tali inequivoche risultanze fattuali e giuridiche, può considerarsi chiaramente accertato che:<br />
<em>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>la tragica e lesiva trazione non è stata svolta come atto terminale per evitare la morte del feto, avendo in udienza gli imputati negato totalmente che vi sia stato tale momento critico, che avrebbe imposto l’attività di trazione;<br />
<em>b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>le lesioni subite dal bambino sono la conseguenza diretta ed immediata di tale attività di trazione e non&nbsp; vi siano stati altri percorsi causali alternativi che hanno determinato le suddette lesioni;<br />
<em>c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>la complicanza tradottasi nella distocia della spalla del neonato occorsa durante il travaglio di parto, pur convenendo con quanto rimarcato dalla difesa dei dr.ri Spagnuolo e Petrocchi, ovvero che trattasi di un evento patologico del parto, improvviso, imprevisto ed imprevedibile, che si verifica, statisticamente, in una percentuale che va dallo 0,24 al 2% dei nati vivi, è stata tuttavia trattata, nel caso <em>sub iudice</em>, in maniera non corretta dai sanitari presenti in sala parto, che non hanno messo in atto alcuna delle esigibili manovre di disimpegno previste in casi consimili, manovre ben codificate e che specialisti in ostetricia sono tenuti a conoscere;<br />
<em>d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>le manovre da effettuare erano in particolare lo smettere di tirare sulla testa; mantener la calma; invitare la donna a non spingere; e non eseguire mai manovre di Kristeller, effettuando solo le manovre di disimpegno.<br />
Evidente appare dunque, sulla scorta degli approdi medico-legali della suddetta CTU, sia a voler seguire il criterio “civilistico” propugnato dalla Procura attrice (parametro probatorio civilistico del “<em>più probabile che non</em>”, ovvero del 50%+1, recepito da Cass., sez.un., 581/2008, id., sez.III civ., n.21619/2007 e n.23676/2008, e richiamato anche da C.conti, sez.giur.Calabria, 4.2.2008 n.92; id., sez.giur.Sardegna n.56/2014), sia a voler seguire il più favorevole (per i convenuti) criterio “penalistico” propugnato dalle difese degli evocati (“<em>al di là di ogni ragionevole dubbio</em> ex art.533 c.p.p.”:&nbsp; Cass. pen., sez.un., n. 30328/2002 c.d. sentenza Franzese, statuente la responsabilità medica solo a fronte di serie ed apprezzabili probabilità confinanti con la certezza, c.d.“<em>probabilità logica</em>”, ovvero un alto o elevato grado di “<em>credibilità razionale</em>”), che nel caso in esame la colpa grave dei convenuti sunteggiata nel precedente punto <em>d),</em> e la riconduzione causale alla stessa dell’evento lesivo nel neonato, appaiono plasticamente evidenti ed inconfutabili.<br />
Del resto la stessa Cassazione, sez.IV pen., nella sentenza 15.5.2014 n.35953 (v. doc.6 in fasc.Procura) che chiude la vicenda penale in esame, statuisce chiaramente che “<em>Se i garanti (l’equipe sanitaria) avesse tenuto la condotta lecita prevista dalla legge, operando secondo il noto principio di controfattualità, guidato sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica &#8211; universale o statistica -, l’evento non si sarebbe verificato. In questo senso l’evento doveva ritenersi evitabile. Senza contare che qui si evidenzia, come si è detto, oltre ad&nbsp; una rilevante colpa per omissione, anche una concorrente e parimenti grave colpa &nbsp;per commissione</em>” (cit. all. 6, pag. 7).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dunque, non risponde al vero quanto eccepito dalla difesa dei convenuti Spagnuolo e Petrocchi, ovvero, da un lato, che tutte le manovre consigliate, quali che siano secondo i vari &nbsp;orientamenti tecnico-scientifici, consistono comunque in “indicazioni empiriche, senza certezza di fondamento scientifico e senza certezza di risultato”, e, dall’altro non vi sarebbe &nbsp;evidenza scientifica sulla ritenuta conclusione che una certa manovra sia più efficace di un’altra, fra le tante finora individuate o sperimentate dalla scienza medica.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tali argomenti sono ragionevolmente smentiti dalla chiara CTU svolta in sede penale, la quale, sulla scorta di approdi scientifici pacifici, &nbsp;ha chiarito che la non applicazione delle regole e delle manovre codificate dalla scienza medica – esistenti, conosciute o comunque doverosamente conoscibili dagli odierni convenuti – e la espletata trazione sul feto effettuata dal personale presente in sala operatoria (non impedita dagli altri membri dell’<em>equipe </em>medica) ha comportato la grave compromissione della salute del neonato: i convenuti si sono limitati ad effettuare la condotta più istintiva, ma più dannosa. E la colpa grave va ravvisata proprio nella esigibilità, nel caso concreto, di una condotta alternativa coerente con le manovre codificate dalla scienza medica, imputabile&nbsp; a tutti e tre i convenuti, che non si sono determinati su un piano paritetico, ad una scelta più idonea, in perfetta sintonia con quanto la giurisprudenza civile afferma in punto di diligenza e prudenza per le responsabilità in caso di cooperazione multidisciplinare nelle operazioni di <em>equipe</em> e ben riassunta nella sentenza , su identica fattispecie di erronea manovra in caso di distocia della spalla, 9 luglio 2003 n.37473 della Cassazione.<br />
In sintesi, la colpa grave in connessione causale con l’evento, va ravvisata nella specie richiamando il principio, logico ancor prima che giuridico, secondo cui una condotta appropriata, e qui mancata, avrebbe avuto apprezzabili e significative probabilità di scongiurare il danno (tali probabilità, che il Collegio ritiene apprezzabili, sono dalle difese dei medici convenuti quantificate nell’ordine del 38/42 % seguendo le prescritte manovre di disimpegno).<br />
<strong>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Venendo alla quantificazione di tale danno, pari, secondo la Procura, ad euro 198.875,17 (frutto della detrazione dalla somma di euro 238.401,90, quale provvisionale statuita dal giudice penale,&nbsp; della somma di euro 39.526,73 rifusa all’Ente per effetto di garanzia assicurativa all’uopo stipulata dal dr.Petrocchi), osserva la Sezione che non fondate appaiono le eccezione delle difese dei convenuti volte ad escludere la addebitabilità di tale importo ai propri clienti in quanto ai danneggiati era stata erogata dalla Azienda, oltre alla suddetta somma di somma di € 238.401,90 a titolo di provvisionale liquidata dal giudice penale di 1° grado (dalla quale andava dedotta la somma di € 39.526,73 rifusa all’Azienda dalla Compagnia assicuratrice del Petrocchi), anche la somma di € 450.000 a titolo di transazione liquidata da parte della Compagnia assicuratrice dell’Azienda, al netto della provvisionale già erogata in precedenza: poichè la garanzia assicurativa era destinata a coprire, nei limiti del massimale, l’intero danno da risarcire agli aventi diritto, secondo le difese dei convenuti, con l’intervenuta transazione la Compagnia assicuratrice avrebbe dovuto rifondere anche l’Azienda assicurata del residuo importo della provvisionale di € 238.401,90&nbsp; prima da questa erogata, come già aveva fatto, peraltro, la Compagnia assicuratrice del Petrocchi per la quota di rispettiva competenza. L’avere omesso, da parte dell’Azienda ospedaliera, di richiedere la rifusione alla Compagnia di quella quota di provvisionale indebitamente rimasta a suo carico (o l’aver tollerato una transazione solo parziale del danno) era, secondo la difesa dei convenuti, scelta colpevole, non “scaricabile” economicamente sui convenuti.<br />
Osserva, di contro, sul punto la Sezione che ciò che in questa sede giuscontabile rileva è la rivalsa per l’oggettivo pagamento di un risarcimento danno a terzi da parte dell’Azienda&nbsp; Ospedaliera “Guido Salvini” per condotta gravemente colposa ascrivibile agli attuali convenuti. Se tale esborso sia (e in quali limiti) contrattualmente risarcibile alla Azienda “Guido Salvini” dalla sua compagnia assicurativa e se tale copertura sia stata richiesta o meno dai vertici Aziendali, esula dalla giurisdizione “principaliter” di questa Corte ed attiene ai rapporti civilistici tra i convenuti sanitari ed il proprio (asseritamente inerte) datore-Azienda. Pertanto le suddette doglianze dei convenuti, ove fondate, potranno legittimare gli stessi ad una pertinente azione civile nei confronti della Azienda “Guido Salvini”,&nbsp; ove risultasse effettivamente non correttamente attivata la copertura integrale del sinistro risarcito dalla Azienda ed originante, a catena, l’odierna rivalsa.<br />
In ogni caso osserva “incidenter” la Sezione ai fini di una corretta quantificazione ed imputazione del danno qui reclamato, che, alla luce dei chiarimenti forniti a questa Corte, in riscontro ad ordinanza istruttoria 39/2016, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Rhodiese (in cui è confluita l’azienda Salvini ex art.7, l.rg.Lomb.11.8.1015 n.23), con nota 27.6.2016 prot.0032808 depositata il 30.6.2016, &nbsp;appare già evidente anche in questa sede la corretta gestione del sinistro da parte della Azienda Salvini e la non spettanza in refusione dalla Assicurazione di quanto versato alle vittime del sinistro sanitario. Difatti l’Azienda ha doverosamente pagato l’8.7.2010 ai danneggiati euro 238.401,90 a titolo di provvisionale liquidata dal giudice di 1° grado, sopportandone integralmente e necessariamente l’intero costo poichè la polizza sottoscritta con la Compagnia QBE Insurance Europa ltd prevedeva una franchigia aggregata di 750.000 euro e alla data del pagamento (doveroso e non differibile in quanto statuito dal giudice) tale franchigia non era stata erosa. Successivamente, a fronte di altri e distinti sinistri verificatisi nella Azienda Salvini (la circostanza è da ritenere pacifica sulla base sia della attestazione della ASST Rhodense 27.6.2016 cit, sia della allegata dichiarazione della Armour Risk Management limited 17.6.2016), tale franchigia aggregata si è progressivamente erosa, per cui alla data del pagamento transattivo del novembre 2013 (decisamente ragionevole e congruo alla luce degli sviluppi processuali accaloranti la evidente responsabilità dei sanitari convenuti e, quindi, della Azienda), la Compagnia QBE Insurance Europa ltd ha versato, a suo esclusivo ed integrale carico, l’importo di euro 450.000,00 (v.attestazione 17.6.2016 dr.Schmitt von Sydow della Armour risk che amministra i sinistri per la suddetta Compagnia QBE Insurance Europa ltd), che rappresenta ovviamente una parte del più ampio danno arrecato alla vittima (e ai sui genitori) del cattivo intervento neo-natale, che, nel suo complesso, annovera anche la somma versta a titolo di provvisionale dalla Azienda e non solo quanto liquidato direttamente dalla Compagnia ai danneggiati.<br />
Nulla pertanto la Compagnia QBE Insurance Europa ltd avrebbe dovuto rifondere alla azienda Salvini per la provvisionale dalla stessa personalmente versata ai danneggiati, essendo importo contrattualmente rientrante, alla data del doveroso pagamento di luglio 2010, nella franchigia assicurativa, come accade di regola nell’attuale sistema assicurativo per la quasi totalità delle Aziende ospedaliere.<br />
Ben poteva invece la compagnia assicuratrice personale dei singoli convenuti liquidare alla Azienda quanto dalla stessa versato ai danneggiati, evenienza che si è verificata per il solo Petrocchi.<br />
<strong>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Da tale importo di euro 238.401,90 vanno solo detratti gli importi refusi alla Azienda dalla suddetta compagnia assicuratrice personale del dr. Petrocchi, pari ad euro 39.526,73, così giungendosi all’importo, quantificato dalla Procura, di euro 198.875,17, quale danno erariale. Ma tale quantificazione è, ad avviso della Sezione, parzialmente erronea, in quanto, a fronte di una corresponsabilità dei convenuti non certo solidale (in assenza di dolo, ma di sola colpa grave), non può reputarsi per tutti scomputabile dall’importo di euro 238.401,90 risarciti dalla Azienda ai danneggiati suddetti la somma di 39.526,73 euro, versata dal solo dr. Petrocchi tramite sua personale assicurazione. Tale ultimo versamento giova dunque, con portata decurtante sul danno infradeterminato, al solo corresponsabile Petrocchi e non certo alle convenute Spagnuolo e Ronconi.<br />
<strong>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Il predetto importo di euro 238.401,90 imputabile dunque ai tre convenuti a titolo di colpa grave può tuttavia in questa sede essere più equamente rideterminato, in pertinente esercizio del potere riduttivo dell’addebito, valutando due basilari e assai rilevanti circostanze che, per diversi aspetti, concorrono nel caso di specie ad una più giusta imputazione sostanziale del danno acclarato:<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la ontologica difficoltà e complessità dell’arte medica, delle difficoltà naturali che connotano il parto, della varietà delle situazioni che la realtà operativa pone, della non prevedibilità della distocia della spalla del neonato, della non certezza in ordine alla incolumità o minor lesione del neonato in caso di (comunque doverose) manovre alternative, del &nbsp;<em>curriculum</em> pluriennale dei convenuti, che non evidenzia pregressi incidenti, segno della loro sociale e professionale affidabilità come medici, i dr.ri Spagnuolo e Petrocchi, e come ostetrica, la sig.ra Ronconi;<br />
b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il “perverso” meccanismo di funzionamento delle polizze assicurative con franchigia aggregata, che affida a circostanze casuali e talvolta cabalistiche, l’imputazione a medici ed infermieri di una quota di danno patito dalla Azienda in occasione di sinistri sanitari. Ed invero, se per circostanze meramente casuali-temporali un sinistro si verificasse sotto la vigenza temporale della parte iniziale di una polizza, <em>ergo</em> in un periodo in cui la franchigia aggregata è totalmente ancora aperta e quindi a carico dell’Azienda, quest’ultima si accollerebbe l’intero costo dell’esborso risarcitorio e, a catena, il medico (o l’infermiere) verrebbe convenuto in sede di rivalsa giuscontabile per il<em> totum </em>di tale importo. Se invece, per parimenti casuali circostanze temporali, il medesimo medico (o infermiere) commettesse un errore sanitario risarcibile sotto la vigenza temporale della fase finale di una polizza, <em>ergo</em> in un periodo in cui la franchigia aggregata si è totalmente erosa, l’Assicurazione pagherebbe in via esclusiva il sinistro al terzo danneggiato, senza oneri sulla Azienda sanitaria e, a catena, senza possibili rivalse giuscontabili sul medico (o infermiere).<br />
Tale meccanismo, seppur giuridicamente e contrattualmente &nbsp;lecito e ancorato a parametri statistico-attuariali alla base del meccanismo assicurativo, porta a situazioni (quelle sopra descritte) logicamente paradossali ed illogiche, a cui si potrebbe sopperire in due modi: <em>a)</em> o imponendo <em>ex lege</em> (ma non si riscontrano ad oggi norme sul punto) una copertura assicurativa&nbsp; integrale (senza scoperti) del richio <em>malpractise</em> a carico delle Aziende sanitarie (evenienza che farebbe però lievitare enormemente i costi delle polizze e, soprattutto,&nbsp; svilirebbe e attenuerebbe la meritoria<em> ratio</em> sottesa alla franchigia assicurativa oggi generalmente vigente, ovvero pungolare le Aziende a condotte gestionali virtuose, a prescegliere medici e infermieri competenti e non politicamente “lottizzati”, ad avere una gestione attenta delle sale operatorie e dei ricoveri); <em>b)</em> oppure, come accade nella prassi, spingendo (ed anzi imponendo) ai medici e agli infermieri di sottoscrivere una personale ed autonoma polizza per i rischi non coperti dalla Azienda con propria polizza.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In ogni caso, l’alea insita in una polizza Aziendale con franchigia aggregata non può essere fatta interamente valere su medici ed infermieri, ma una parte va posta a carico della Azienda stessa, con conseguente esercizio, in questa sede, di congruo potere riduttivo dell’addebito, a fronte di evenienze, quale quella <em>sub iudice</em>, di esborso (provvisionale di 238.401,90 euro) per un sinistro sanitario verificatosi, sfortunatamente per i convenuti, in periodo in cui la franchigia non risultava erosa.<br />
<strong>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Alla luce di tali coordinate logico-valutative, ritiene il Collegio di ascrivere ai tre convenuti, in parti eguali, stante il paritetico contributo attivo ed omissivo nella vicenda dannosa in esame, il minor importo, ad oggi già rivalutato, di euro 120.000,00, con conseguente condanna di ciascuno di essi al pagamento di euro 40.000,00, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al saldo effettivo. Avendo tuttavia il solo Petrocchi già riversato alla Azienda, tramite propria Assicurazione, la somma di euro 39.526,73, lo stesso va condannato al pagamento di soli euro 473,27 già rivalutati, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al saldo effettivo.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">la Corte definitivamente pronunciando, CONDANNA <strong>Rita SPAGNUOLO </strong>nata a Vietri sul Mare (SA) il 6.11.1954 e residente in Milano in Viale Umbria n. 17, CAP 20135, Cod. Fisc. SPGRTI54S46L860K, <strong>Caterina RONCONI </strong>nata a Chiavenna (SO) il 24.1.1948 e residente in Cusano Milanino alla Via Verdi n. 9, CAP. 20095, Cod. Fisc. RNCCRN48A64C623E, al pagamento a favore della Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Rhodiese in cui è confluita l’azienda Salvini ex art.7, l.rg.Lomb.11.8.1015 n.23, della somma di<strong> 40.000,00 euro</strong> ciascuno, &nbsp;oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo e CONDANNA<strong> Luca PETROCCHI </strong>nato a Milano il 7.1.1955 ed ivi residente alla Via Giovanni da Procida n. 28, CAP. 20149, Cod. Fisc. PTRLCU55A07F205V, al pagamento a favore della Azienda Ospedaliera “Guido Salvini” di Garbagnate Milanese della somma di <strong>473,27 euro</strong>, &nbsp;oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo.<br />
Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite, da ripartire in tre parti eguali, che si quantificano complessivamente in euro<br />
&nbsp;<br />
Così provveduto in Milano nella camera di consiglio del 28 settembre 2016.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>IL GIUDICE ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL PRESIDENTE f.f.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vito Tenore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Luisa Motolese</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2016 n.136</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-29-7-2016-n-136/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-29-7-2016-n-136/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2016 n.136</a></p>
<p>Pres. Di Salvo, Est.Tenore sulla non configurabilità del danno erariale in assenza del giudicato civile di condanna della PA 1.Responsabilità amministrativa e contabile – Danno erariale –Danno indiretto – Previo giudicato civile di condanna della p.a.– Necessità – Mera sentenza esecutiva – Insufficienza – Ragioni – Conseguenze – Improponibilità della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-29-7-2016-n-136/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2016 n.136</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-29-7-2016-n-136/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2016 n.136</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Salvo, Est.Tenore</span></p>
<hr />
<p>sulla non configurabilità del danno erariale in assenza del giudicato civile di condanna della PA</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1.Responsabilità amministrativa e contabile – Danno erariale –Danno indiretto – Previo giudicato civile di condanna della p.a.– Necessità – Mera sentenza esecutiva – Insufficienza – Ragioni – Conseguenze – Improponibilità della domanda.</strong><br />
<strong>2. Responsabilità amministrativa e contabile – Danno erariale –Danno indiretto – Previo giudicato civile di condanna della p.a.– Osservanza dei principi di diritto delle sezioni riunite – Doverosità.</strong><br />
(d.l. 15 novembre 1993 n.453, conv.in l.4 gennaio 1994 n.19 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art.1, co.7)</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.A fronte di un danno risarcito a terzi dalla p.a., la rivalsa innanzi alla Corte dei Conti nei confronti del dipendente autore del danno presuppone il giudicato sulla sentenza risarcitoria che rende “certo” il danno, essendo insufficiente la mera esecutività della condanna civile ancora<em> sub iudice</em>. Ne consegue la improponibilità della domanda per assenza di danno <em>certo</em> e di interesse attuale.<br />
2.In base ai chiari enunciati delle sezioni riunite della Corte dei Conti n.14/2011/QM e n.3/2003/QM, che vanno doverosamente seguiti dalle sezioni di primo e secondo grado ex art.1, co., d.l. n.453/1993, è necessaria la condanna civile in giudicato della p.a. per poter promuovere la rivalsa innanzi alla Corte dei Conti nei confronti del dipendente.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA<br />
composta dai Magistrati:</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Silvano DI SALVO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
Vito TENORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Magistrato rel.<br />
Giuseppina VECCIA&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Magistrato<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 28388 del registro di segreteria, nei confronti di:<br />
<strong>GORRA</strong> FABRIZIO ALESSANDRO STEFANO, nato a San Donato Milanese il 13.04.1971, C.F.: GRRFRZ71D13H827A, residente in San Donato Milanese (MI), via Europa 26, e <strong>MUZIO</strong> BARBARA, nata a Milano il 15.05.1964, C.F.: MZUBBR64E55F205Q, residente in Milano, via Birago Dalmazio 2, rappresentati e difesi dall’Avv. Debora Tundo, TNDDBR71T67L049Q, del Foro di Pavia e dall’avv. Luca Abraham Algeri, LGRLBR68P22Z404S, del Foro di Milano, giusta procura in calce alla costituzione, e con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via F. Sforza 43 &#8211; fax n°02/54.12.94.42 &#8211; pec <a>debora.tundo@pavia.pecavvocati.it</a>;<br />
<strong>MINGIONE</strong> Terenzio Roberto, nato a Milano il 16 settembre 1947, residente in Milano, viale Piave n. 27, (C.F.: MNG TNZ 47P16 F205 M) nella sua qualità &nbsp;di &nbsp;Preside &nbsp;pro tempore &nbsp;della &nbsp;Facoltà di &nbsp;Sociologia &nbsp;dell’Università Statale Bicocca di Milano, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Mingione del Foro di Milano (C.F.: MNG MCM 55D17 F205 L &#8211; p.e.c.: marco.mingione@milano.pecavvocati.it – fax 02 54128725) e dall’avv. Stefano L. Granata del Foro di Milano (C.F.: GRN SFN 59C17 F205 I &#8211; p.e.c.: stefano.granata@milano.pecavvocati.it &#8211; fax 02 54128725), unitamente e disgiuntamente tra loro come da procura agli atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Marco Mingione in 20122 Milano, via Fontana n.5/A;<br />
<strong>BELLANTONI</strong> Candeloro (C.F.: BLLCDL60C28H224V), nato a Reggio Calabria il 28 Marzo 1960 e residente in Milano, via San Mirocle n. 12, rappresentato ed assistito, come da procura in atti, dall’avv. Maurizio Saladino (C.F.SLDMRZ61A09L271G) fax 02/5510946 p.e.c. maurizio.saladino@cert.ordineavvocatimilano.it, e presso lo stesso elettivamente domiciliato&nbsp; in Milano, viale Regina Margherita n. 43;<br />
<strong>FONTANESI</strong> Marcello (C.F. FNTMCL39M13H501A), nato a Roma, in data 13/8/1939, e residente in Milano, via Serbelloni, 14, cap. 20122, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avvocati M. Alessandra Bazzani (C.F. BZZMLS58D55F205V), Antonio Papi Rossi (C.F. PPRNTN68M24L682B) e Nicola Ferrante (C.F. FRRNCL81P11G712Q) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Visconti di Modrone n. 12 (Studio Legale Amministrativisti Associati), giusta procura agli atti;<br />
letta la citazione in giudizio ed esaminati gli altri atti e documenti fascicolati;<br />
richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata l’udienza per la trattazione del giudizio;<br />
ascoltata, nell’odierna udienza pubblica del 13.7.2016, la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore e udito l’intervento del Pubblico Ministero nella persona dei Sost. Procuratori Generali &nbsp;dr.Alessandro Napoli e Barbara Pezzilli e degli avv, Luca Abraham Algeri, Marco Mingione,&nbsp; Papi Rossi, Ennio Arseni su delega dell’avv.Maurizio Saladino per i convenuti;<br />
viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639.</p>
<p>FATTO</p></div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Con atto di citazione depositato il 25 novembre 2015, la Procura Regionale conveniva innanzi a questa Sezione i soggetti in epigrafe nelle qualità, il prof.Mingione, di Preside della Facoltà di Sociologia dell’Università Bicocca di Milano all’epoca dei fatti,&nbsp; la sig.ra Muzio ed il dr. Gorra (dal 2.11.2006) di coordinatori dei servizi generali dell’Ateneo, il prof.Fontanesi di Rettore dell’Università e il dr.Bellantoni di direttore amministrativo dell’Ateneo, per un duplice danno erariale, frutto di colpa grave:</li>
</ol>
<ol style="list-style-type:lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">quali asseriti coautori di un danno patrimoniale indiretto, di complessivi euro 29.514,63, arrecato all’Università Bicocca a seguito del risarcimento di euro 22.122,63 per danno da demansionamento e di euro 2.700,00 per danno biologico temporaneo (oltre accessori e spese di lite per 4.992,00 e di CTU pari a euro 2.400) liquidato dalla sentenza del Tribunale lavoro di Milano 12.2.2010 n.629 confermata, con lieve modifica sul solo periodo di demansionamento (da gennaio 2005 a novembre 2007), da C.app.lavoro Milano 8.10.2012, a favore del dipendente dr.Paolo Apice;</li>
<li style="text-align: justify;">quali asseriti coautori di un danno patrimoniale diretto di euro 84.007,32 (riducibile del 15% ad euro 71.406,23 in considerazione di una minimale utilità pur sempre arrecata dall’Apice alla PA datrice) arrecato all’Università Bicocca a seguito del pagamento di retribuzione “a vuoto” (ovvero in assenza di utile controprestazione lavorativa per il suddetto svuotamento di mansioni) al dr. Apice.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Chiariva la Procura che la grave colpevolezza dei convenuti in tale complessivo danno di euro 100.920,86 si desumeva dalle dichiarazioni dagli stessi e da terzi rese sia in sede di escussione lavoristica, sia in riscontro agli inviti a dedurre in questa sede.<br />
Aggiungeva la Procura che il danno diretto <em>sub b)</em> si era prescritto, con conseguente traslazione del danno di euro 71.406,23&nbsp; <em>ex</em> art.1, co.3, l. n.20 del 1994, in misura eguale, pari cioè al 50%, in capo ai due soggetti apicali dell’Università, tenuti alla denuncia, ovvero il prof.Fontanesi quale Rettore e il dr.Bellantoni quale direttore amministrativo. Riteneva poi la Procura che il restante danno indiretto <em>sub a), </em>pari ad euro 14.757,31, fosse imputabile per il 50% al direttore amministrativo Bellantoni, per il 30% al Preside Mingione, per il 10% ciascuno al Rettore Fontanesi e ai coordinatori dei ss.gg. e capi uffici amministrativi sigg.Muzio e Gorra.<br />
Pertanto la istante Procura, ritenendo superabili le eccezioni formulate dai convenuti in riscontro ai notificati inviti a dedurre (ivi compresa quella di inattualità del danno in assenza di un giudicato lavoristico, pendendo ancora ricorso in Cassazione sul demansionamento <em>de quo</em>), chiedeva la loro condanna al risarcimento del complessivo danno patito, nella duplice prospettazione di danno diretto ed indiretto, dall’Università Bicocca di euro 100.920,86, oltre accessori, secondo il riparto sopra sunteggiato.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="2">Si costituivano i sigg.Gorra e Muzio difesi dagli avv.Tundo ed Algeri, eccependo: a) la pendenza di giudizio in Cassazione sulla vicenda <em>de qua</em>, circostanza che rendeva inammissibile per carenza di interesse l’azione della Procura o sospendibile il giudizio in attesa del giudicato; b) la prescrizione dell’azione, risalendo il titolo esecutivo all’origine dell’esborso alla sentenza del Tribunale del Lavoro di Milano 12.2.2010, mentre l&#8217;invito a dedurre era del 5.3.2015; c) nel merito, la assenza di qualsiasi norma dell’Ateneo statuente un potere conformativo delle prestazioni lavorative di dipendenti in capo ai convenuti, coordinatori dei ss.gg. nell’ambito della Segreteria di Facoltà, operanti&nbsp; esclusivamente nell&#8217;area deputata alla didattica, in funzione di ausiliari della Facoltà e del Preside, quali coordinatori<em> delle procedure e non del personale,</em> e senza alcuna possibilità di controllo sull&#8217;attività di Apice, che si era relazionato sempre e solo con i vertici dell&#8217;Ateneo e con docenti, non con il personale amministrativo della Facoltà: in particolare le attività che l’Apice svolgeva erano state conferite direttamente dai vertici dell’Ateneo e in particolare dal direttore amministrativo; d) che la gestione del “caso Apice” era sempre stata di competenza del direttore amministrativo e del Rettore; e) che difettava in capo ad essi convenuti qualsiasi colpa grave.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nel chiedere l’inammissibilità della domanda o la sospensione del giudizio e, in via gradata, il rigetto della pretesa, i convenuti &nbsp;formulavano poi richieste istruttorie.<br />
3. &nbsp;Si costituiva il prof.Mingione, Preside della Facoltà di Sociologia dell’Università Bicocca di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.Mingione e Granata, eccependo: a) l’inammissibilità/improcedibilità della domanda, o la necessaria sospensione del giudizio, in assenza di un giudicato sulla vicenda originante il danno indiretto <em>sub iudice;</em> b) la nullità/invalidità della citazione per omesso invito, preventivo o comunque nell’atto di citazione stesso, al versamento del contestato minor ammontare del danno erariale rispetto a quello oggetto di invito a dedurre, circostanza ostativa ad una offerta del convenuto per chiudere stragiudizialmente il contenzioso; c) la prescrizione della domanda nei propri confronti, avendo tempestivamente e correttamente eseguito, ad ottobre 2006, le comunicazioni (denunce) sul caso Apice agli organi competenti, ovvero al Magnifico Rettore dell’Università ed al direttore amministrativo; d) di non avere statutariamente compiti gestionali sulle mansioni (e dunque sul contestato demansionamento) del dr.Apice, che ambiva a compiti di addetto stampa non assegnabili dal Preside della Facoltà, e che, come emerso in sede lavoristica, aveva svolto per anni numerose attività che venivano a lui delegate direttamente dai vertici dell’Università, quale Rettore e direttore amministrativo, con i quali Apice si relazionava personalmente; e) che il demansionamento contestato, ove accertato, era imputabile agli organi dell’Ateneo e non della Facoltà di Sociologia; f) che in ogni caso difettava la colpa grave nella propria condotta.<br />
La difesa pertanto chiedeva l’inammissibilità della domanda o la sospensione del giudizio e, in via gradata, il&nbsp; rigetto della pretesa.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="4">&nbsp;Si costituiva il dr.Bellantoni, direttore amministrativo, difeso dall’avv.Saladino, eccependo: a) che le mansioni svolte dall’Apice erano espletate da data anteriore al suo insediamento nella Università e che il successivo presunto demansionamento (allontanamento da addetto stampa) era da imputare alla gestione del Preside Mingione, statutariamente responsabile in ordine al funzionamento dei servizi organizzativi di Facoltà unitamente al Coordinatore dei ss.gg.; b) che la domanda per danno indiretto era comunque prescritta, in quanto i bonifici attraverso i quali l’Università &#8211; a seguito della sentenza di condanna del Giudice civile &#8211; aveva corrisposto al dott. Apice gli importi a titolo di risarcimento, erano stati effettuati in data 23 aprile 2010 e 24 giugno 2010 (nonchè a febbraio e maggio 2010 per le spese di lite) a fronte della notifica, in data 20 luglio 2015, al dott. Bellantoni dell’invito a fornire deduzioni, e che parimenti prescritta era la domanda per danno diretto da retribuzione “a vuoto”; c) che nessun obbligo di denuncia del danno erariale era imputabile al direttore amministrativo in base alla vigente normativa; d) che il riparto delle quote di danno tra i convenuti era non corretta.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La difesa pertanto chiedeva il&nbsp; rigetto della pretesa o, in via gradata, una corretta rimodulazione degli importi imputati pro quota.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="5">Si costituiva infine, con memoria 15.3.2016, il Rettore, prof.Fontanesi, difeso dagli avv.ti Bazzani, Papi Rossi, Ferrante, eccependo la nullità della notifica della citazione ex art.143 c.p.c. nei propri confronti in quanto non effettuata né presso la residenza di via Serbelloni 12, né presso il domicilio eletto presso i difensori in sede di deduzioni depositate, e chiedendo differimento di udienza per depositare memoria difensiva ex art.166 c.p.c.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; All’udienza del 16.3.2016 la Procura e le difese dei convenutisi soffermavano sulla eccezione preliminare della difesa del Fontanesi. Quindi la trattazione della causa veniva differita dal Collegio, su consenso delle parti presenti, all’udienza del 13 luglio 2016, per consentire il rispetto dei giorni liberi tra la notifica della citazione al Fontanesi e la fissazione della data di udienza e&nbsp; ai difensori del suddetto convenuto una adeguata costituzione, che veniva effettuata con memoria del 21/22 giugno 2016.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con tale memoria la difesa del prof.Fontanesi, nel rimarcare i rilevanti contributi dati dal Rettore per nobilitare scientificamente e sul piano organizzativo l’Università Bicocca, &nbsp;eccepiva: a) l’inammissibilità/improcedibilità della domanda per mancanza di un giudicato sul danno indiretto reclamato dalla Procura o, in via gradata, la sospensione del giudizio in attesa di tale giudicato; b) la prescrizione delle due voci di danno reclamate dalla Procura; c) la assenza di un danno a fronte della erogazione al dr.Apice di una retribuzione non “a vuoto”, ma legata alle mansioni contrattualmente attribuite e svolte, come attestato al Rettore dal Preside Mingione; d) la inipotizzabilità di una condotta omissiva (omessa denuncia di danno) del Rettore, le cui funzioni riguardano non la gestione di uffici e del personale, ma l’attività di indirizzo, l’iniziativa e il coordinamento delle iniziative scientifiche e didattiche nonché <em>latu sensu </em>di indirizzo politico dell’Ateneo; e) che il carteggio agli atti confermava che il tema non era che il dott. Apice “non facesse nulla” ma solo che egli lavorasse malvolentieri nell’assolvimento delle funzioni di sua competenza, evenienza non risolvibile né di competenze del Rettore, che, dunque, non era a conoscenza di un danno da denunciare alla Corte; f) che parimenti alcun obbligo vi era per il Rettore di denunciare il danno indiretto ipotizzato, non essendoci ancora un giudicato sul punto; g) la assenza di una colpa grave omissiva del Rettore; h) la erronea quantificazione del danno contestato.<br />
Chiedeva pertanto la declaratoria di inammissibilità/irricevibilità della domanda (o la sospensione del giudizio), in via gradata la prescrizione del credito e, in via ulteriormente gradata, il rigetto della domanda e, comunque, la riduzione dell’addebito in caso di accoglimento della pretesa attorea.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; All’udienza del 13.7.2016, udita la relazione del Magistrato designato, le parti sviluppavano i propri argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>DIRITTO</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">La fattispecie al vaglio della Sezione attiene ad un preteso danno (diretto e indiretto, v.sopra) patito dall’Università Bicocca di Milano per il risarcito (in sede civile-lavoristica) demansionamento patito dal dipendente dr.Paolo Apice ed ascritto, in varie vesti, ai convenuti. Poichè tale ipotizzato danno, nelle due articolazioni prospettate dalla Procura (danno indiretto per risarcimento statuito in sede civile e danno diretto da erogazione ”a vuoto” di emolumenti), trae fondamento da un prioritario accertamento della certezza e inconfutabilità del danno acclarato in sede lavoristica, occorre prioritariamente vagliare l’eccezione, formulata da varie difese dei convenuti, afferente la assenza o meno di un danno “certo” in capo all’Università, in quanto la sentenza C.app.lavoro Milano 8.10.2012, concernente il risarcito demansionamento <em>de quo,</em> è attualmente oggetto di ricorso pendente in Cassazione e non ancora definito, con evidenti riflessi logico-giuridici anche in punto di danno diretto da erogazione di somme per pagamento di retribuzione “a vuoto” (ovvero in assenza di utile controprestazione lavorativa per il suddetto svuotamento di mansioni) al dr Apice.</li>
<li style="text-align: justify;">La Procura istante ritiene superabile tale preliminare argomento difensivo, invocando un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte fondato sulla sentenza n. 14/QM del 15 settembre 2011, con la quale le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno affermato il principio di diritto per cui “<em>il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato</em>”, senza dover attendere, secondo la tesi della Procura, il futuro passaggio in giudicato della sentenza di condanna al risarcimento del danno, come del resto statuito anche dalle parimenti richiamate sentenze C. conti, App. Sicilia, 2 dicembre 2014 n. 474; <em>id, </em>I app., 13 marzo 2014, n. 402; <em>id, </em>14 gennaio 2014, n. 43; <em>id, </em>14 settembre 2015, n. 483; <em>id, </em>Sez. Piemonte, 15 ottobre 2014, n. 122; <em>id, </em>Sez. Toscana, 10 settembre 2014, n. 161.</li>
<li style="text-align: justify;">Ad avviso della Sezione tale tesi attorea è invece non condivisibile, con conseguente improponibilità per carenza di un interesse attuale ad agire in capo alla istante Procura, in assenza di un danno “certo” da recuperare.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Ed invero tutta la giurisprudenza richiamata dalla Procura a sostegno della propria tesi (alla quale può aggiungersi anche la più recente C.conti, sez II app., 11.2.2016 n.139) si fonda su un equivoco interpretativo, sovente riscontrabile in molte sentenze di questa Corte in materia di danno c.d. indiretto (originate da previe condanne risarcitorie del giudice civile), ovvero su una non corretta lettura della sentenza 14/QM del 15 settembre 2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, i cui enunciati sono stati spesso stravolti o interpretati soggettivamente.<br />
&nbsp;Difatti, tale sentenza, ove letta con attenzione ed anche con doveroso riferimento alla sua prioritaria parte “in fatto”, è relativa ad un danno indiretto acclarato con sentenza civile <u>in giudicato</u> (<em>ergo</em> non più <em>sub iudice,</em> come invece nel caso in esame) ed ha enunciato il principio di diritto, correttamente riportato dalla Procura, ovvero che “<em>il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato</em>” (così risolvendo un antico contrasto interpretativo tra i propugnatori, probabilmente più corretti, del <em>dies a quo</em> prescrizionale ancorato al giudicato e i sostenitori del <em>dies a quo</em> ancorato all’incasso dell’importo dal danneggiato o all’emissione del titolo dalla p.a.). Ma la sentenza 14/QM citata non ha affatto affermato, come forzatamente interpreta la Procura (e come parimenti, in modo forzato, ha ritenuto parte della giurisprudenza richiamata da parte attrice), che l’azione dell’organo inquirente non debba attendere il futuro passaggio in giudicato della sentenza di condanna al risarcimento del danno. Difatti, proprio la fattispecie vagliata dalla sentenza 14/2011/QM riguarda un caso di azione della Procura proposta <u>dopo</u> il giudicato, che la stessa sentenza ritiene presupposto basilare per la propria azione, affermando che (pag.10 parte in DIRITTO) “<em>Che l’obbligazione risarcitoria della P.A. si perfezioni in modo definitivo – almeno con riferimento ai mezzi ordinari di impugnazione – ed acquisisca concretezza ed attualità al momento del passaggio <u>in giudicato</u> della sentenza di condanna in favore del terzo danneggiato, è un dato di tale solare evidenza da non richiedere ulteriori argomentazioni”</em>, aggiungendo (pag.12 parte in DIRITTO) che “<em>Da ciò consegue che un soggetto deve essere sottoposto a processo, per quanto riguarda la giurisdizione di responsabilità amministrativa, solo quando si siano realizzate tutte le condizioni di <u>certezza, concretezza ed attualità del danno</u>, che sono gli elementi alla cui tutela è posto il presidio della giustizia contabile, poiché non si vede per quali ragioni un soggetto debba essere costretto a subire un processo ed una condanna per poi, eventualmente, doversi nuovamente rivolgere ad un altro giudice (e quindi “subire”, sia pure come parte attiva, un altro processo) per ricondurre il tutto alla situazione quo ante in ipotesi di constatato ingiustificato arricchimento”.</em><br />
Dunque, secondo tale lineare sentenza delle sezioni riunite, l’azione giuscontabile per danno c.d. indiretto è proponibile <u>dopo</u> il giudicato civile e la prescrizione dell’azione decorre dalla data di <u>emissione del titolo di pagamento</u> al terzo danneggiato, di regola successivo al giudicato (come nel caso vagliato dalla sentenza 14/QM). La sentenza enuncia dunque la doverosità, ai fini del decorso della prescrizione, di due presupposti giuridico-fattuali: il giudicato di condanna e la successiva emissione del mandato di pagamento (così superando il pregresso indirizzo di sez.riun. n.3/2003/QM, probabilmente più corretto e lineare, che ancorava il <em>dies a quo</em> prescrizionale, oltre che l’interesse all’azione della Procura attrice, al solo giudicato). La sentenza 14/QM non vaglia tuttavia la speculare evenienza (non configurata nel caso ivi esaminato) in cui la sequenza cronologica-giuridica risulti invertita, ovvero il caso di un pagamento (e dunque dell’emissione del relativo mandato) anteriore al giudicato, eseguito sulla base di sentenza di merito esecutiva, caso sottoposto invece a questa Sezione.<br />
Avendo tuttavia le sezioni riunite autorevolmente affermato, come detto, che “<em>l’obbligazione risarcitoria della P.A. si perfezioni in modo definitivo – almeno con riferimento ai mezzi ordinari di impugnazione – ed acquisisca concretezza ed attualità al momento del <u>passaggio in giudicato</u> della sentenza di condanna in favore del terzo danneggiato, è un dato di tale solare evidenza da non richiedere ulteriori argomentazioni”</em>, tale giudicato, ad avviso di questa Sezione, resta pur sempre il basilare e concorrente presupposto giuridico per la configurazione di un danno “certo” e per il decorso della prescrizione dell’azione della Procura anche qualora il pagamento da parte della p.a. fosse già avvenuto prima del giudicato stesso in ossequio a sentenza di merito esecutiva. In tale seconda evenienza, in ragionevole sviluppo dell’<em>iter</em> argomentativo della sentenza 14/2011/QM, deve concludersi che, essendo necessari per il decorso della prescrizione sia il giudicato di condanna della p.a. che il mandato di pagamento, qualora tale sequenza fosse invertita, l’interesse ad agire sorgerà e la prescrizione decorrerà, a fronte di un pagamento già espletato, fatalmente dalla data del sopravvenuto giudicato, successivo al mandato di pagamento.<br />
&nbsp;In estrema sintesi, ad avviso della Sezione, leggendo <em>a contrario</em> l’argomentazione della autorevole e vincolante sentenza 14/QM delle sezioni riunite, deve concludersi che un pagamento a terzi in sede civile effettuato dalla p.a. sulla base di sentenza esecutiva ma non in giudicato, non configura danno erariale (a fronte di titolo “liquido ed esigibile” ma non “certo”, in quanto ancora <em>sub iudice</em>) né, a maggior ragione, fa decorrere la prescrizione, non essendo ancora azionabile la pretesa della Procura contabile sulla base di un esborso provvisorio e non definitivo di denaro pubblico. In tal caso la prescrizione decorrerà fatalmente dal giudicato e solo con tale giudicato potrà ritenersi realizzato in modo “certo” il danno erariale che legittima ed abilità la Procura contabile ad attivarsi innanzi alla Sezione.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="4">Sovvertire tale lineare lettura della sentenza 14/2011/QM, traendone artatamente solo taluni enunciati a supporto della tesi attorea, porterebbe a risultati paradossali: se la prescrizione corresse sempre e comunque dalla data della emissione del mandato di pagamento della p.a. e se&nbsp; non occorresse il giudicato per azionare la rivalsa della Procura, si dovrebbe concludere che se la p.a. emettesse mandato di pagamento per ottemperare ad una sentenza esecutiva di primo o secondo grado, da tale data decorrerebbe la prescrizione dell’azione contabile anche se non fosse ancora intervenuto il giudicato e dunque in assenza di un danno “certo”, e ciò porterebbe ad un risultato illogico, paradossale, <em>contra ius</em> e persino lesivo delle prerogative attizie della Procura stessa, che la sentenza 14/QM ha in qualche modo voluto benevolmente “tutelare”, sovvertendo il più rigoroso e lineare indirizzo delle sezioni riunite 3/2003/QM che ancorava assai più ragionevolmente il <em>dies a quo</em> prescrizionale al passaggio in giudicato (senza affidare, come ha fatto la sentenza 14/QM, ad un criterio soggettivo e astrattamente <em>sine die</em> tale decorrenza, ovvero al pagamento del debitore, che potrebbe essere effettuato, in modo abulico ed indolente, anche dopo molti anni).</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Sezione, doverosamente, condivide appieno la solare evidenza logica e chiarezza espositiva di tale vincolante enunciato delle sezioni riunite del 2011, il cui <em>decisum</em>, come è noto, si impone alle sezioni di primo e secondo grado sulla base dell’innovazione introdotta dall’art. 42 della legge n. 69/2009, il quale ha modificato l’art.1, comma 7, del D.L. n.453/1993, convertito nella legge n.19/94, prevedendo che se la sezione giurisdizionale centrale o regionale ritiene di non condividere il principio enunciato dalle Sezioni Riunite debba rimettere, a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio, quest’ultimo da intendersi non già riferito al merito della causa, ma “al principio di diritto in precedenza affermato” (SS.RR. n. 7/QM/2010). &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Essendo stato introdotto nel nostro sistema, sia pure con esclusivo riferimento alle pronunce su questioni di massima emesse dalle Sezioni Riunite nell’ambito della loro funzione nomofilattica, il principio del c.d. “<em>stare decisis</em>”, tipico del modello anglosassone, conferendo alle pronunce giurisdizionali delle Sezioni Riunite, rispetto ai giudici di merito, autorità, oltre che l’autorevolezza proveniente dalla composizione e dalla collocazione istituzionale dell’organo (ed una forza vincolante attenuata solo dal meccanismo del motivato dissenso, anche al di là del processo nell’ambito del quale la pronuncia è resa, con un’incisività sinora sconosciuta al nostro ordinamento processuale), errano dunque le sentenze richiamate dalla Procura a giustificazione della propria attuale azione, allorquando propugnano reiteratamente e in illegittimo contrasto con gli enunciati -tra l’altro pienamente condivisibili per la loro ontologica esattezza giuridica- &nbsp;della sentenza 14/QM del 15 settembre 2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, ritenendo invece che l’azione della Procura per danno indiretto sarebbe proponibile anche prima del giudicato civile a fronte del fattuale esborso pecuniario della p.a.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="5">A prescindere dal clamoroso contrasto di tale non condivisibile tesi con le indicazioni delle sezioni riunite 14/QM (violando così consapevolmente il predetto doveroso vincolo dell’art.1, co.7, l. n.19 del 1994), gli argomenti addotti da tali sentenze (<em>ex pluribus </em>C. conti, App. Sicilia, 2 dicembre 2014 n. 474; <em>id, </em>I app., 13 marzo 2014, n. 402; <em>id, </em>14 gennaio 2014, n. 43; <em>id, </em>14 settembre 2015, n. 483; <em>id, </em>Sez. Piemonte, 15 ottobre 2014, n. 122; <em>id, </em>Sez. Toscana, 10 settembre 2014, n. 161) sono tutti, ad avviso della Sezione, &nbsp;agevolmente confutabili:</li>
</ol>
<ol style="list-style-type:lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;"><em>in primis</em> l’appoggio sistematico agli enunciati della sentenza 14/QM compiuto in tale sentenze di primo e secondo grado è inconferente, per i motivi sopra enunciati;&nbsp;</li>
<li style="text-align: justify;">parimenti non probante è l’argomento, sviluppato in tali sentenze, fondato sull’art. 22, d.<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1957-00-00;3">P.R. n. 3/1957</a>, &nbsp;il quale, dopo aver statuito (comma 1) che “<em>l’impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto…è personalmente obbligato a risarcirlo</em>”, aggiunge (comma 2) che “<em>l’Amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimo a norma degli articoli 18 e 19</em>…”: secondo la giurisprudenza richiamata dalla Procura, tale disposizione normativa legherebbe l’insorgenza dell’obbligo di rivalsa e, dunque, l’esistenza di un interesse ad agire intestato alla Procura erariale, al semplice fatto del risarcimento del terzo danneggiato per il tramite del pagamento di una somma di denaro da parte dell’Amministrazione interessata, prescindendo del tutto dal carattere di irrevocabilità o meno della sentenza, fondante il predetto pagamento. Tale lettura non è ad avviso di questa Sezione condivisibile perché la rivalsa della p.a. (e quindi della Procura) si deve ontologicamente fondare su un “risarcimento” del terzo necessariamente definitivo, e dunque acclarato con sentenza in giudicato, essendo il danno alle casse pubbliche “certo” solo in tale momento. Del resto, quando fu scritta tale norma (1957), il pagamento al terzo da parte della p.a. era ancorato al solo giudicato o, in casi invero rari, alla sentenza di appello esecutiva <em>ex</em> art.373 c.p.c., in quanto la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado fu introdotta nell’art.282 c.p.c. solo con &nbsp;decorrenza dall’1.1.1993, per effetto dell’art. 33 della legge 26.11.1990, n. 353. Ma tale fattuale pagamento sulla base di titolo esecutivo non implica la “certezza” del danno, derivante invece solo e soltanto dal giudicato;</li>
<li style="text-align: justify;">il danno erariale, secondo tale non condivisibile giurisprudenza, dovrebbe ritenersi “certo” quando risulti incontestabile nella sua “<em>realtà materiale</em>” ed “attuale” se sussistente al momento dell’esercizio dell’azione di responsabilità, rimanendo a tal fine irrilevante l’astratta possibilità che lo stesso possa in futuro essere risarcito o venir meno per cause esterne (così Sez.app.Sicilia n.474/2014; Sez. II centr., n. 195/A/2004; n. 198/A/2004; n. 286/A/2003; n. 174/A/2001; Sez. III Centr., n. 440/2003). Tale assunto dimentica, secondo questa Sezione, che in un processo e, più in generale, nell’esame degli istituti giuridici non rileva solo la “<em>realtà materiale</em>” (ovvero il fattuale esborso pecuniario della p.a.), ma come la stessa è inquadrata e normata dalla legge e, ancor prima, dalla logica: orbene sul piano logico-giuridico il concetto di “certezza” di un danno in capo alla p.a., che legittima la Procura (o un qualsiasi creditore) ad agire in rivalsa verso l’autore, è ontologicamente solo e soltanto quello ancorato al giudicato, garante e baluardo della stabilità dei rapporti;</li>
<li style="text-align: justify;">il richiamo fatto poi dalla giurisprudenza, a cui si appella la istante Procura, all’art. 474 c.p.c., primo comma, il quale statuisce che “<em>l’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”</em>, annoverando, al successivo comma, tra i titoli esecutivi proprio “<em>le sentenze ed i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva</em>” quali sono, appunto, le sentenze di primo e secondo grado, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 282 e 373 c.p.c., confonde concettualmente la esecutività della sentenza (anche di primo e secondo grado), che legittima l’esecuzione forzata sulla base anche di un titolo oggettivamente provvisorio, con il giudicato in senso tecnico-giuridico, che rende certo e inconfutabile il <em>decisum</em> e, dunque, il danno erariale patito dalla p.a., unica condizione che abilita la Procura a rivendicarne la refusione;</li>
<li style="text-align: justify;">la possibilità poi che il danno già prodottosi possa venir meno per effetto di un esito diverso della lite civile in un successivo grado di giudizio, non escluderebbe, secondo la tesi giurisprudenziale qui avversata, che il pagamento eseguito sulla base&nbsp;&nbsp;del titolo giudiziario provvisorio assuma i caratteri del danno, con la conseguente possibilità di azionare il rimedio della responsabilità indiretta: secondo infatti Sez. II centr., n. 195/A/2004, l’inconveniente per cui l’eventuale esecuzione della condanna pronunciata dalla Corte dei conti nei confronti dell’agente pubblico possa dar luogo ad un indebito arricchimento nel caso di &nbsp;riforma della pronuncia civile &nbsp;favorevole all’Amministrazione,&nbsp;&nbsp;avrebbe un rimedio nell’azione d’indebito arricchimento, e non costituirebbe argomento per trarne l’esistenza di una nozione di “danno non definitivo”, quel danno di fronte al quale il pubblico ministero contabile dovrebbe restare in attesa degli incerti esiti di una lite giudiziaria tra l’Amministrazione danneggiata ed un terzo.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale criticabile argomento, ad avviso della Sezione, rappresenta un vero e proprio sovvertimento logico tra <em>prius</em> e <em>posterius</em>: difatti, non è il dipendente, già escusso, che dovrà successivamente tutelare le proprie ragione nei confronti della p.a. (riconosciutegli dal giudicato che sovverte gli esiti sfavorevoli del merito) esperendo una azione di indebito arricchimento per ottenere la refusione di quanto indebitamente versato alla p.a. sulla base di titolo provvisorio ma esecutivo (alla cui formazione, tra l’altro, di regola non ha egli partecipato, non essendo parte necessaria nel giudizio civile risarcitorio, ove è convenuta la sola p.a., evenienza che da troppi anni si presta ad auspicabili rimessioni alla Consulta per violazione di basilari principi costituzionali sul diritto alla difesa), ma è, al contrario, l’ordinamento (e dunque il creditore e/o la Procura contabile) che deve prioritariamente attendere l’esito del giudicato per aggredire il “definitivo” autore del danno erariale, al limite tutelandosi preventivamente con azioni cautelari (sequestro) o rivendicando poi gli accessori sul capitale oggetto di condanna. La regola <em>solve et repete</em>, che adombra e sottende tale avversato indirizzo giurisprudenziale, non rappresenta regola generale del nostro ordinamento, ma una mera eccezione, prescritta (anche se con possibili dubbi di legittimità costituzionale che hanno portato in passato alle decisioni C.cost. 21/1961, 79/1961, 45/1962) solo e soltanto nel campo tributario o in altre tassative ipotesi (es. se concordata ex art.1462 c.c.), ove ha una sua evidente ed antica <em>ratio</em>, ma non certo nel giudizio contabile o civile, in cui le parti sono su un piano paritetico senza alcun <em>privilegium fisci </em>per la Procura che possa avallare condanne fatalmente provvisorie da parte di questa Corte (fondate su sentenze civili di merito esecutive, ma non in giudicato) nei confronti di pubblici dipendenti (o soggetti legati da rapporto di servizio) con successivo recupero delle somme a cui gli stesi venissero condannati, se poi in sede civile il titolo fondante il danno c.d. indiretto venisse meno a seguito di sentenza definitiva. Del resto la bontà di tale conclusione fatta propria dalla Sezione, trova conforto nei testuali enunciati della citata sentenza 14/2011/QM delle sezioni riunite, secondo cui “<em>non si vede per quali ragioni un soggetto debba essere costretto a subire un processo ed una condanna per poi, eventualmente, doversi nuovamente rivolgere ad un altro giudice (e quindi “subire”, sia pure come parte attiva, un altro processo) per ricondurre il tutto alla situazione quo ante in ipotesi di constatato ingiustificato arricchimento”; </em>le stesse sez.riunite 14/2011/QM di questa Corte richiamano poi principi comunitari che avallano tale conclusione, statuendo che la soluzione interpretativa che pretende un danno certo (oltre al pagamento dello stesso) perchè si possa attivare questa Corte&nbsp; è “<em>costituzionalmente orientata dall’art. 111 Cost. e dal principio del “giusto processo” ivi consacrato, nonché dai principi elaborati dalla giurisprudenza di Strasburgo e dall’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Non va dimenticato che il sottoporre un soggetto ad un processo significa, già di per sé, sottoporlo ad una pena, ad uno stress psicofisico che non di rado incide negativamente in modo significativo sulla qualità di vita e sulla salute dell’interessato, a prescindere da quello che ne sarà l’esito</em>”;</div>
<ol style="list-style-type:lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;" value="6">secondo, infine, la avversata tesi, si introdurrebbe surrettiziamente una insussistente pregiudizialità civile rispetto al giudizio contabile ove si dovesse attendere, in questa sede, l’esito definitivo del giudizio civile. Rileva di contro questa Sezione quanto segue: premesso che, come è noto, non vi è nel nostro ordinamento alcuna pregiudiziale civile, in senso tecnico, tra l’azione contabile e quella civile, nel caso di specie il problema di una possibile (ed inammissibile) “pregiudiziale civile” è mal posto. Difatti la statuizione civile, in caso di danno erariale c.d indiretto, non è che un mero indefettibile antecedente logico-fattuale rispetto al giudizio contabile, in quanto rappresenta la fonte unica del danno reclamato dalla Procura, da acclarare e dimostrare in modo inconfutabile come per qualsiasi pretesa risarcitoria azionata dalla Procura contabile. In altre parole, sia in caso di danno diretto che indiretto, la Procura della Corte dei conti (come anche un qualsiasi creditore in altri contesti giudiziari) deve dimostrare la sussistenza di un danno erariale certo e quantificarlo in modo puntuale. Se tale danno trae origine esclusivamente da un giudizio civile (o amministrativo, essendo anche il complesso Tar-CdS titolare di condanna risarcitoria), è materialmente e giuridicamente necessario che tale esborso patito dalla p.a. sia accertato in modo definitivo ed inconfutabile: da qui la necessaria attesa del giudicato civile da parte della Procura, non dettata da una inconfigurabile “pregiudiziale civile”, ma dalla logica e fattuale esigenza di provare in questa sede l’esistenza di un danno “certo” in capo alla p.a.</li>
</ol>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="6">A tale plurimi rilievi volti a confutare gli argomenti sostenuti dalla giurisprudenza qui avversata e fatti implicitamente propri dalla Procura attrice, può aggiungersi, sul piano dogmatico, che la esecutività di una sentenza di primo e secondo grado, titoli rilevanti ma fatalmente provvisori, non ha una giustificazione sistematica, ma pragmatica: contribuire a disincentivare (accanto ad altri istituti processuali) l’utilizzo, da parte del soccombente, dell’impugnazione come strumento dilatorio al solo fine di ritardare l’esecuzione della sentenza. Ma tale finalità, pur comprensibile, non snatura il concetto intrinseco di “certezza” del <em>decisum</em> di condanna, rinvenibile solo e soltanto nel giudicato, ovvero nel definitivo accertamento che la p.a. è tenuta a risarcire un terzo per colpa o dolo di un suo dipendente. E solo dopo tale giudicato la Procura può recuperare tale dannoso esborso nei limiti prescrizionali ancorati all’emissione del mandato di pagamento (v. sentenza QM n.14/2011 cit.) o al giudicato stesso, qualora il mandato fosse (come nella specie) anteriore al giudicato, in quanto emesso sulla base di sentenza di merito esecutiva ma non definitiva.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Va inoltre rimarcato che la avversa tesi tendente ad ammettere un’azione recuperatoria della Procura a fronte di un pagamento della p.a. fondato su sentenza esecutiva non in giudicato, urterebbe con principi generali immanenti nel sistema, ovvero con la stabilità dei rapporti giuridici e l’economia dei mezzi processuali: se infatti la sentenza di primo o secondo grado venisse definitivamente ribaltata, anche in parte, in sede di gravame, si innescherebbero complessi meccanismi restitutori dagli incerti esiti fattuali e di lunga durata (evenienza sistematica nei rapporti credito/debitori con la p.a., a detrimento della controparte privata) e, ancor prima, si attiverebbe una onerosa e diseconomica attività giudiziaria (della Procura e della Sezione) ed esecutiva (dei competenti organi deputati alla esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva) che, all’esito del ribaltamento dei prioritari esiti civili (nei confronti della p.a.), risulterebbero inutilmente svolti e sarebbero forieri anzi di un danno da disservizio per dispiego di inutile attività processuale e amministrativa. La stabilità dei rapporti e la certezza del diritto impongono che le iniziative recuperatorie della Procura e le sentenze di condanna di questa Corte si fondino su dati certi e definitivi: una sentenza di condanna civile suscettibile di riforma in sede di gravame non è né un dato certo né definitivo.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Da ultimo, avendo l’azione di responsabilità amministrativo-contabile una innegabile concorrente (e, in talune tassative ipotesi, addirittura prevalente o esclusiva) natura punitiva-afflittiva, è principio comune di tutti i rami del diritto “punitivo” quello della presunzione di non colpevolezza sino al giudicato: non è pertanto dato comprendere per quale motivo un mero “potenziale autore” di un danno erariale debba essere aggredito patrimonialmente prima del giudicato in sede civile che ne acclari in modo “certo” la responsabilità (<em>rectius</em> quella della sua amministrazione-datrice, convenuta in via, di regola, esclusiva in sede civile).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’attesa, sovente lunga, del giudicato prima di intraprendere azioni della Procura è comunque bilanciata, sul piano sistematico, da adeguati strumenti, quali la maturazione degli accessori sulla sorte capitale che, all’esito del giudicato civile, i convenuti per danno indiretto dovranno rifondere in sede giuscontabile.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="7">Le conclusioni cui perviene la Sezione, estensibili anche in caso di condanne risarcitorie non definitive da parte del Tar-CdS e non solo dell’a.g.o.,&nbsp; portano a statuire, allo stato, l’improponibilità per carenza di danno attuale e, dunque, di interesse della domanda giudiziale qui formulata, che sarà ovviamente riproponibile dopo il giudicato civile (<em>dies a quo</em> prescrizionale nel caso di specie, stante la già avvenuta adozione del mandato di pagamento, ipotesi, come detto, speculare a quella vagliata dalla sentenza 14/2011/QM), come statuito per analoghe evenienze dal giudice di legittimità (<em>ex pluribus</em>, da ultimo, Cass., sez.III, 16.11.2014 n.26377). Del resto, &nbsp;tale carenza d’interesse attuale è evidente a fronte della mancanza di un danno “certo”, come da interpretazione della migliore giurisprudenza, la cui bontà si intende confermare in questa sede (Sez. Lombardia, 18.7.2010 n.403; id., sez.Lombardia, 12.1.2010, n.10), così sovvertendo, in modo consapevole ed argomentato, pregressi &nbsp;indirizzi della Sezione (Sez. Lombardia, n.380/2003) anche in quanto oggi non più conformi ai vincolanti enunciati delle sezioni riunite n.14/QM del 2011.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le suddette oscillazioni giurisprudenziali sul delicato punto, consentono di statuire la compensazione delle spese di lite.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">la Corte definitivamente pronunciando, dichiara allo stato improponibile la domanda, riformulabile in futuro nei termini indicati in motivazione, &nbsp;proposta nei confronti di GORRA FABRIZIO ALESSANDRO STEFANO, nato a San Donato Milanese il 13.04.1971, C.F.: GRRFRZ71D13H827A, MUZIO BARBARA, nata a Milano il 15.5.1964, C.F. MZUBBR64E55F205Q,&nbsp; MINGIONE Terenzio Roberto, nato a Milano il 16 settembre 1947, BELLANTONI CANDELORO (C.F. BLLCDL60C28H224V), nato a Reggio Calabria il 28 Marzo 1960, FONTANESI Marcello (C.F. FNTMCL39M13H501A), nato a Roma, in data 13/8/1939, &nbsp;e compensa le spese di lite.<br />
Così provveduto in Milano nella camera di consiglio del 13 luglio 2016.<br />
<strong>IL GIUDICE ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL PRESIDENTE </strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vito Tenore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Silvano Di Salvo<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
IL DIRIGENTE</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2016 n.97</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-13-6-2016-n-97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-13-6-2016-n-97/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2016 n.97</a></p>
<p>Pres.Motolose, Est.Tenore sulla responsabilità amministrativa per conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti privi di laurea Pubblica amministrazione – Incarichi dirigenziali e consulenze esterne – Requisiti procedurali e curriculari del d.lgs. n.165 del 2001 – Osservanza &#8211; Necessità. (D.lgs. 30 marzo 2001 n.165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-13-6-2016-n-97/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2016 n.97</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Motolose, Est.Tenore</span></p>
<hr />
<p>sulla responsabilità amministrativa per conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti privi di laurea</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>Pubblica amministrazione – Incarichi dirigenziali e consulenze esterne – Requisiti procedurali e curriculari del d.lgs. n.165 del 2001 – Osservanza &#8211; Necessità.</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">(D.lgs. 30 marzo 2001 n.165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art.7 e art.19, co.6)</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="2"><strong>&nbsp;Responsabilità amministrativa e contabile – Conferimento incarichi dirigenziali – A soggetti privi di laurea – Illegittimità – Conseguenze – Danno erariale.</strong></li>
<li style="text-align: justify;" value="3"><strong>Responsabilità amministrativa e contabile – Danno erariale – Imputabile anche a soggetti non evocati in giudizio – Valutazione di tale apporto causale per i convenuti – Necessità.</strong></li>
<li style="text-align: justify;" value="4"><strong>Pubblica amministrazione – Incarichi dirigenziali e consulenze esterne – Requisiti ex art.19, co.6, d.lgs n.165 del 2001 – Applicabilità ad enti locali – Sussiste.</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">(D.lgs. 30 marzo 2001 n.165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art.7 e art.19, co.6)</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="5"><strong>Pubblica amministrazione – Incarichi dirigenziali – A personale interno – Possibilità – Condizioni – Laurea – Necessità.</strong></li>
<li style="text-align: justify;" value="6"><strong>Pubblica amministrazione – Incarichi dirigenziali – A personale interno – Possibilità – Requisiti di sola esperienza specifica – Insufficienza.</strong></li>
<li style="text-align: justify;" value="7"><strong>Pubblica amministrazione – Incarichi dirigenziali – A personale interno – Assenza dei requisiti – Danno erariale – Sussiste – Quantificazione – Criterio c.d. differenziale &#8211; Utilità percepita dalla p.a. – Non ipotizzabile.</strong></li>
</ol>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<ol>
<li style="text-align: justify;">Il vigente quadro normativo impone, per soggetti non vincitori di un pubblico concorso (regola generale nel nostro ordinamento amministrativo), che per poter “lavorare”, anche temporaneamente, con la pubblica amministrazione (con rapporto subordinato o autonomo), occorre rispettare requisiti procedurali di selezione e di successiva trasparenza degli incarichi e, soprattutto, possedere requisiti culturali-professionali per il conferimento di incarichi: ciò vale sia per poter conferire incarichi dirigenziali temporanei in deroga al pubblico concorso (art.19, co.6, d.lgs. n.165 del 2001), sia per poter attribuire incarichi d’opera di alta professionalità e consulenze esterne (art.7, d.lgs. n.165 cit.).</li>
<li style="text-align: justify;" value="2">Configura un danno erariale il conferimento di incarichi dirigenziali esterni a soggetti privi della laurea.</li>
<li style="text-align: justify;" value="3">E’ doveroso valutare da parte del Collegio l’apporto concausale e psicologico di&nbsp; ulteriori soggetti non evocati in giudizio nella causazione del danno erariale ai fini della determinazione del <em>quantum</em> di danno complessivo ascrivibile ai convenuti in giudizio.</li>
<li style="text-align: justify;" value="4">Il disposto dell’art.19, e dunque anche del relativo co.6, d.lgs. n.165/2001 in ordine ai requisiti per il conferimento di incarichi dirigenziali trova applicazione anche per gli enti locali&nbsp; sia prima che dopo la novella, meramente esplicativa, del d.lgs. n.150 del 2009.</li>
<li style="text-align: justify;" value="5">&nbsp;In base all’at.19, co.6, d.lgs. n.165 del 2001, i dipendenti interni possono essere legittimamente incaricati di funzioni dirigenziali a condizione che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, di cui la laurea è comunque requisito indefettibile, dovendo tali dipendenti interni possedere una professionalità desumibile dal titolo di studio e dall’esperienza lavorativa di livello pari almeno a quella richiesta per l’accesso dall’esterno alla qualifica di dirigente.</li>
<li style="text-align: justify;" value="6">Ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è mai stato&nbsp; sufficiente, sia prima che dopo al novella del 2009, che dal <em>curriculum</em> dell’interessato emergesse il solo possesso di un soddisfacente bagaglio conoscitivo e di esperienze “sul campo” nella materia specifica, ma necessitano, e sono sempre stati necessari, i più severi requisiti di eccellenza professionale e di titoli universitari (o post-universitari), espressivi di robusta preparazione anche teorica e istituzionale,&nbsp; previsti dalla stessa norma, che considera come assolutamente eccezionale l’affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti che non abbiano superato il prescritto percorso di qualificazione concorsuale per l’inserimento nel ruolo dirigenziale.</li>
<li style="text-align: justify;" value="7">Sussiste la responsabilità amministrativa per conferimento di un incarico a contratto ex art. 110, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in favore di soggetto non laureato, e vanno condannati gli amministratori ed il Segretario Comunale dell’ente al risarcimento del danno erariale “differenziale” in misura pari al compenso per l’incarico dirigenziale percepito dal dipendente, detratto l’importo del compenso comunque spettante, in applicazione del principio che considera che alcuna utilità può essere tratta per l’ente dallo svolgimento di funzioni dirigenziali&nbsp;assegnate ad un soggetto privo della laurea e di adeguata professionalità.</li>
</ol>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA</div>
<p>composta dai Magistrati:<br />
Luisa MOTOLESE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente f.f.<br />
Vito TENORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Magistrato rel.<br />
Eugenio MUSUMECI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Magistrato<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 28398 del registro di segreteria, nei confronti di:<br />
&#8211; <strong>Gian Paolo RIVA</strong>, nato a Giussano (MB) il 23.8.1955 e residente in Giussano (MB) alla via Adamello n. 16 – CAP 20833 &#8211; C.F. RVIGPL55M23E063B, rappresentato e difeso dall’Avv. Monica Meroni del Foro di Monza (c.f. MRNMNC65M46E617B) Posta<br />
&#8211; <strong>Marco Raffaele CASATI</strong>, nato ad Inverigo (CO) il 19.8.1956 e residente in Lurago d’Erba (CO) alla via Armando Diaz 14/N – CAP 22040 – C.F. CSTMCR56M19E309G, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Bonelli (C.F. BNLGPP61R26E648U) del Fo<br />
&#8211; <strong>Filippo Valentino BALLATORE</strong>, nato a Marsala (TP) il 5.9.1953 e residente in Casnate con Bernate (CO) alla via Silvio Pellico n. 11 – CAP 22070 – C.F. BLLFPP53P05E974H, rappresentato e difeso dall’avv. Evangelista Basile (C.F. BSL VGL 73<br />
letta la citazione in giudizio ed esaminati gli altri atti e documenti fascicolati; richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata l’udienza per la trattazione del giudizio;<br />
ascoltata, nell’odierna udienza pubblica del 20.4.2016, la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore e udito l’intervento del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale&nbsp; dr.ssa Laura Monfeli e degli avvocati Alessandra Blasi (in sostituzione dell’avv.Basile), Bonelli e Meroni per i convenuti;<br />
viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639.</p>
<p>FATTO</p></div>
<ol style="list-style-type:lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">Con atto di citazione depositato il 10.12.2015, la Procura Regionale conveniva innanzi a questa Corte Gian il dr.Paolo RIVA, Sindaco del Comune di Giussano all’epoca dei fatti, il dr. Raffaele CASATI, Dirigente del Settore AA.GG. (nonché vice Segretario Generale) del medesimo Comune ed il dr. Filippo Valentino BALLATORE, Segretario Generale e Direttore Generale del Comune, esponendo quanto segue:</li>
<li style="text-align: justify;" value="1">che, con esposto 13.10.2014, puntuale e dettagliato (del Consigliere Comunale di Giussano Luigi Stagno), era stato segnalato alla Procura un possibile danno erariale derivante dal conferimento, con decreto 12.11.2009 n.28/2009, di un incarico dirigenziale ex art.110, co.2, d.lgs.n.267/2000 ed ex art.19, co.6, d.lgs. n.165/2001 per il settore Urbanistica-Edilizia-Sue/Suap, extra dotazione a tempo determinato, al geom. Felice Pozzi, già dipendente del Comune di Giussano, inquadrato nella categoria D3, nonostante fosse privo del requisito culturale costituito dal diploma di laurea;</li>
<li style="text-align: justify;" value="2">che, dalla istruttoria espletata dalla Procura, era emerso che l’incarico <em>de quo</em> era stato attribuito al Pozzi sulla base del bando selettivo contenuto nella determina 14.8.2009 n.1003/2009 del dirigente Casati, che prevedeva, quali requisiti alternativi:
<ul>
<li>un requisito soggettivo professionale con esperienza decennale (“<em>…potranno partecipare alla procedura i dipendenti del Comune di Giussano in servizio a tempo indeterminato, inquadrati nella categoria prevista per l’accesso alla dirigenza, in possesso di comprovata qualificazione professionale, desumibile da concreta e almeno decennale esperienza di lavoro in funzioni di rilievo organizzativo o professionale nelle materie oggetto dell’incarico, maturata nell’ente o anche presso altri soggetti pubblici o privati);</em></li>
<li>&nbsp;un requisito soggettivo culturale costituito dal possesso del diploma di laurea, in aggiunta al requisito soggettivo professionale costituito dalla esperienza professionale di almeno cinque anni (“<em>nel caso in cui il dipendente interno sia in possesso del titolo di studio universitario adeguatamente attinente</em> <em>alle materie oggetto dell’incarico l’esperienza professionale richiesta è di almeno cinque anni”</em>);</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;" value="3">che sulla legittimità di tali requisiti alternativi fissati dal bando, il Sindaco Riva, con nota 15.10.2009 n.28015, aveva richiesto un parere alla Sezione Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, con riferimento alla interpretazione dell’art.19, co.6, d.lgs. n.165 e che la Corte aveva reso tale parere con delibera 12.11.2009 n.1001/Par/2009, ricevuta in pari data dal Comune di Giussano (protocollo 12.11.2009 n.30751), assolutamente ostativa alla suddetta alternatività dei requisiti di bando, statuendo che “<em>in conseguenza della recente riforma dell’art. 19, comma 6, del D. lgs. n. 165/2001, deve ritenersi testualmente richiesta la compresenza di entrambi i presupposti, titolo di laurea ed esperienza lavorativa, ai fini della sussistenza dei requisiti della particolare e comprovata qualificazione professionale necessaria per il conferimento degli incarichi in parola. Conseguentemente, con riferimento specifico alla richiesta di parere avanzata dal Comune di Giussano, si mette in luce che dovranno essere modificati sia il regolamento dell’Ente che la procedura di selezione, in adeguamento alla nuova normativa</em>” (all. 2 doc. 8 fascicolo Procura);</li>
<li style="text-align: justify;" value="4">che, nonostante tale pronunciamento, con decreto n. 28/2009 del 12 novembre 2009,&nbsp; il Sindaco Riva, “…<em>ritenuto che dal curriculum vitae del candidato si evinca e sia ampiamente dimostrata una competenza professionale decisamente elevata, tale da sopperire adeguatamente al deficit di formazione universitaria</em>..”, aveva egualmente conferito al geom. Felice Pozzi l’incarico dirigenziale a tempo determinato al di fuori della dotazione organica per il Settore Urbanistica – Edilizia – Sue/Suap;</li>
<li style="text-align: justify;" value="5">che, con determinazione n. 1343/2009 del 13 novembre 2009, il Dirigente settore affari generali dr.Casati, aveva disposto “<em>…l’assunzione extradotazione a tempo determinato con contratto di diritto pubblico in qualità di dirigente del Settore Urbanistica Edilizia Sue/Suap del geom. Felice Pozzi … già dipendente a tempo indeterminato di questa amministrazione comunale in qualità di funzionario tecnico categoria D3… a decorrere dal 14 novembre 2009 e fino alla conclusione del mandato amministrativo del Sindaco (30 giugno 2014</em>)” e che il 13 novembre 2009 il Comune di Giussano, nella persona del Dirigente Casati, aveva stipulato&nbsp; con il geom. Felice Pozzi il contratto individuale di lavoro a tempo determinato per il conferimento dell’incarico dirigenziale <em>de quo;</em></li>
<li style="text-align: justify;" value="6">che, con decreto n. 23/2009 dell’11 novembre 2009, il Sindaco Riva aveva nominato Segretario comunale il dott. Ballatore e, con decreto n. 24/2009 dell’11 novembre 2012, &nbsp;aveva attribuito allo stesso le funzioni di direttore generale;</li>
<li style="text-align: justify;" value="7">&nbsp;che tale conferimento <em>contra legem</em> di incarico dirigenziale in assenza del requisito della laurea in capo al geom.Pozzi, configurava danno erariale, pari ad euro 118.358,82 (così rettificando la contestazione di euro 117.748,88 contenuta nell’invito a dedurre), costituito dalla differenza tra il trattamento economico che sarebbe, comunque, spettato al sig. Pozzi in qualità di funzionario comunale D3 (dal 14 novembre 2009 al 30 giugno 2014) e quello che gli è stato effettivamente corrisposto dal 14 novembre 2009 al 30 giugno 2014 a seguito del conferimento dell’incarico dirigenziale;</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">h)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che tale danno differenziale era frutto della sommatoria dei seguenti importi:<br />
&#8211; euro 2.686,79 per l’anno 2009 &#8211; pari alla differenza tra euro 10.736,86 (emolumenti percepiti in qualità di dirigente dal 14.11.2009 al 31.12.2009) e euro 8.050,07 (emolumenti che il sig. Pozzi avrebbe percepito in qualità di funzionario dal 14.11.2009<br />
&#8211; euro 23.339,13 per l’anno 2010 &#8211; pari alla differenza tra euro 84.999,25 (emolumenti percepiti in qualità di dirigente nell’anno 2010)- e euro 61.660,12 (emolumenti annui che il&nbsp; sig. Pozzi avrebbe percepito in qualità di funzionario nel 2010);<br 
- euro 23.218,66 per l’anno 2011 - pari alla differenza tra euro 84.878,78 (emolumenti percepiti in qualità di dirigente nell’anno 2011) e euro 61.660,12 (emolumenti annui che il sig. Pozzi avrebbe percepito in qualità di funzionario nel 2011);<br />
&#8211; euro 23.296,01 per l’anno 2012 -pari alla differenza tra euro 84.956,13 (emolumenti percepiti in qualità di dirigente nell’anno 2012) e euro 61.660,12 (emolumenti annui che il sig. Pozzi avrebbe percepito in qualità di funzionario nel 2012);<br />
&#8211; euro 31.951,62 per l’anno 2013 &#8211; pari alla differenza tra euro 93.611,74 (emolumenti percepiti in qualità di dirigente nell’anno 2013) e euro 61.660,12 (emolumenti annui che il sig. Pozzi avrebbe percepito in qualità di funzionario nel 2013);<br />
&#8211; euro 13.866,61 per l’anno 2014 -pari alla differenza tra euro 41.099,81 (emolumenti percepiti in qualità di dirigente dal 1.1.2014 al 9.6.2014) e euro 27.233,20 (emolumenti che il sig. Pozzi avrebbe percepito in qualità di funzionario dal 1.1.2014 al 9.<br />
i)&nbsp;&nbsp;&nbsp; che tale danno era frutto di condotta dolosa (o connotata da gravissima colpa) dei tre convenuti: il dr.Riva quale conferente l’incarico, il dr.Casati quale stipulante il contratto ed il dr.Ballatore quale omesso controllore e vigilante, a fronte del chiaro dettato normativo dell’art.19, co.6, d.lgs. n.165 e del parere della Corte dei Conti suddetto;<br />
l) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;che,&nbsp; a fronte di un invito a dedurre notificato l’8.10.2015, alcuna prescrizione era ipotizzabile, vertendosi in tema di danno permanente da esborso di somme non dovute per inquadramento illegittimo, il cui <em>dies a quo</em> non era individuabile nel &nbsp;deliberato di conferimento dell’incarico (12.11.2009), ma nelle date dei singoli ed illegittimi esborsi retributivi al geom.Pozzi frazionati nel tempo;<br />
m)&nbsp;&nbsp; che le eccezioni prospettate dagli attuali convenuti in riscontro al notificato invito a dedurre erano superabili e non consentivano di escludere l’ipotizzata responsabilità.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tutto ciò&nbsp; premesso, l’attrice Procura chiedeva la condanna in solido a titolo di dolo (o, in via gradata, a titolo di colpa gravissima) dei tre convenuti al pagamento a favore del Comune di Giussano della somma di euro 118.358,82, oltre accessori e spese di lite.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="2">Si costituiva il dr. Riva, difeso dall’avv.Meroni, eccependo quanto segue:</li>
</ol>
<ol style="list-style-type:lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">che andava disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli Assessori p.t. per il voto favorevole espresso nelle delibere di Giunta Comunale n.198/2009, &nbsp;n.199/2009 (che aveva stabilito la copertura del posto ex art. 110, comma 2, T.U.E.L. secondo quanto previsto dall’art. 33 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune), n.202/2009, nonché nei confronti del Segretario Generale p.t. dr Zarcone in carica all’epoca dell’adozione delle suindicate delibere nn.198/2009; 199/2009; 2002/2009 e del Dirigente Responsabile p.t. Nespoli del Servizio Finanziario, per il parere favorevole espresso in merito alle suindicate delibere n.199/2009 e n.202/2009, nonché in merito ad ulteriori provvedimenti relativi al conferimento dell’incarico, in quanto quest’ultimo, ex articolo 110 D.Lgs n.267/2000, era avvenuto per dare esecuzione a specifici provvedimenti collegiali (delibere di Giunta Comunale tutte vistate dall’allora Segretario Generale in carica Dott. Giampaolo Zarcone) &nbsp;puntualmente corredati dai prescritti pareri favorevoli ex art. 49 del T.U.E.L., sebbene&nbsp; il conferimento di incarico dirigenziale rientri, quale atto finale nella forma del decreto, nelle competenze del Sindaco, ex art. 50 T.U.E.L., in quanto l’art. 48 TUEL e l’art. 33 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Giussano subordinavano espressamente il conferimento dell’incarico dirigenziale extradotazione ex art. 110 T.U.E.L all’adozione di delibera di Giunta previo parere del responsabile del servizio interessato e, qualora comportasse riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell&#8217;ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;</li>
<li style="text-align: justify;">che andava disposta l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti del geom.Felice Pozzi, al fine di consentirgli idonea difesa qualora si acclarasse l’indebito conferimento dell’incarico <em>de quo</em>;</li>
<li style="text-align: justify;">che il credito era integralmente prescritto a fronte di un incarico dirigenziale conferito il 12.11.2009 e una notifica dell’invito a dedurre perfezionatasi l’8.10.2015 o, in via gradata, che il credito era parzialmente prescritto con riferimento agli esborsi effettuati sino all’8.10.2010 e doveroso scomputo degli oneri riflessi previdenziali versati dal Comune;</li>
<li style="text-align: justify;">che, in ogni caso, il quadro normativo era all’epoca dei fatti incerto, in quanto la modifica all’art.19, co.6, d.lgs. n.165 apportata dall’innovativo e restrittivo art.40 del d.lgs. n.150 del 2009, statuente il doveroso cumulo laurea+esperienza professionale, era entrata in vigore dopo il conferimento dell’incarico <em>de quo</em>, ovvero il 15.11.2009 e prima di tale data, gli Enti Locali, rivendicando la propria autonomia statutaria e regolamentare nell’attribuzione di incarichi dirigenziali rispetto alle disposizioni contenute nel D. Lgs n.165/2001, tra cui l’originario art.19, non &nbsp;ritenevano pienamente applicabili tali norme, operando l’art.110 TUEL;</li>
<li style="text-align: justify;">che il Sindaco Riva, quale organo politico, non aveva la competenza per “<em>modificare la procedura di selezione interna al fine di renderla conforme alla disciplina legislativa applicabile”</em> e, comunque, non&nbsp; aveva competenze idonee per rendersi conto della non conferibilità dell’incarico, avallato da organi tecnici e amministrativi del Comune e statuito dalla Giunta (v. sopra), come affermato in casi analoghi da questa Corte (C.conti, sez.I Centrale di Appello n.107 del 4/2/2015);</li>
<li style="text-align: justify;">che per il servizio reso dal geom.Pozzi durante il periodo in cui aveva svolto l’incarico dirigenziale conferitogli, il Comune aveva ottenuto grandi vantaggi, da scomputare dall’eventuale danno acclarato, in punto di riorganizzazione strutturale ed erano stati&nbsp; avviati e conclusi plurimi e complessi procedimenti urbanistici ed edilizi, tra i quali anche l’adozione e l’approvazione alla Variante del PGT del Comune;</li>
<li style="text-align: justify;">che in via gradata andava esercitato il potere riduttivo dell’addebito.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">In data 19.4.2016 la difesa del Riva depositava ulteriori documenti (raccomandate inviate ad altri presunti autori del danno oggetto di causa per metterli in mora).</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="3">Si costituiva il dr.Casati, difeso dall’avv.Bonelli, eccependo quanto segue:</li>
</ol>
<ol style="list-style-type:lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">che la delibera n. 1001/Par/2009 del 12.11.2009 della sezione controllo Lombardia di questa Corte aveva evidenziato che solo con la modifica all’art.19 del d.lgs. n.165 del 2001 ad opera del sopravvenuto d.lgs. n.150 del 2009 (entrato in vigore il 15.11.2009, <em>ergo</em> dopo la delibera 12.11.2009 contestata) era divenuto indefettibile il requisito della laurea per conferire incarichi dirigenziali e che per tale motivo la Corte, in sede consultiva, aveva invitato il Comune adeguare le proprie norme regolamentari ai sopravvenienti ed innovativi disposti di legge;</li>
<li style="text-align: justify;">che tale requisito della laurea in precedenza non era imposto,&nbsp; stante anche la non pacifica applicabilità dell’art.19, co. 6, d.lgs. n.165 (che nella sua pregressa formulazione vedeva la laurea come requisito alternativo alla esperienza professionale) agli enti locali e, pertanto, la Giunta comunale, organo competente all’approvazione del Regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, nell’esercizio della potestà regolamentare garantita dall’ordinamento, con la delibera G.C. 202/2009, aveva stabilito i requisiti soggettivi, culturali e professionali, richiesti ai candidati nell’avviso di cui è causa, non imponendo la laurea quale presupposto per il conferimento, scelta a cui il Sindaco e il dr.Casati si erano adeguati;</li>
<li style="text-align: justify;">che il geom. Pozzi era in possesso di 10 anni di anzianità di servizio&nbsp; e di 25 esami superati presso il Politecnico di Milano (Facoltà di architettura), requisiti di professionalità previsti dal bando e dalla legge per il conferimento dell’incarico ex art. 110, comma 2, T.U.E.L. e ciò nella &#8211; pur dubbia &#8211; ipotesi che alla fattispecie si potesse all’epoca far applicazione dell’art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001 nel testo allora in vigore;</li>
<li style="text-align: justify;">che , secondo la giurisprudenza indicata, il <a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948231&amp;IdUnitaDoc=20120050&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">d.lgs. n. 165 del 2001</a> non imponeva alle amministrazioni locali il rispetto integrale delle disposizioni concernenti l’organizzazione del personale e le modalità di accesso ivi contenute, ma ammetteva la possibilità che le stesse venissero adeguate e modulate dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei relativi principi generali (Cons. Stato, VI, 21.11.2011 n. 6135);</li>
<li style="text-align: justify;">che in ogni caso, la sentenza n. 165 del 24.3.2009 di questa Sezione Lombardia aveva previsto eccezioni al requisito della laurea, statuendo che “<em>l’art. 110 del T.U.E.L., riferendosi espressamente ai requisiti richiesti per accedere alla qualifica dirigenziale, pone una presunzione ex lege dell’inadeguatezza professionale dei non laureati per l’accesso a detta qualifica</em>”, precisando però&nbsp; “<em>Di qui, la sussistenza certa di danno erariale … a meno che dal curriculum del non laureato non si evinca una competenza professionale così alta da sopperire adeguatamente al deficit di formazione universitaria”</em>, evenienza riscontrabile per il geom.Pozzi (v.sopra) e che tale indirizzo era stato indirettamente ribadito da questa Sezione con sentenza n. 76 del 19.5.2015, tesa a valorizzare l’autonomia Statutaria e Regolamentare provinciale, sancente la non necessità della laurea;</li>
<li style="text-align: justify;">che difettava altresì &nbsp;in capo al dr.Casati l’elemento psicologico dolo o colpa grave, sia&nbsp; in quanto il parere 1001/2009 della sezione controllo Lombardia non affermava la necessità della laurea anche prima della novella all’art.19, co.6, d.lgs. n.165, ed anzi sembrava escluderla, sia perchè la sentenza 165/2009 di questa sezione aveva ritenuto sopperibile la mancanza di laurea con un rilevante curriculum professionale;</li>
<li style="text-align: justify;">che sul piano causale, e dunque della legittimazione passiva, il danno contestato non era ascrivibile al dr.Casati, la cui scelta di sottoscrivere il contratto con il geom.Pozzi, dopo la delibera di conferimento del Sindaco, era doverosa e coartata, in quanto se non avesse sottoscritto il contratto individuale di lavoro o se si fosse rifiutato di dar seguito al decreto sindacale, il geom. Pozzi, ormai titolare del rapporto, ben avrebbe potuto azionare il proprio diritto avanti al Giudice del lavoro e ottenere così la costituzione del rapporto;</li>
<li style="text-align: justify;">che il credito era in ogni caso integralmente prescritto, a fronte di un primo atto interruttivo dell’1.10.2015 (invito&nbsp; a dedurre notificato) e di un incarico conferito il 12.11.2009 o che, in via gradata, era parzialmente prescritto, a fronte di un illecito protrattosi nel tempo, ma sottoposto a prescrizione quinquennale, con conseguente non debenza degli importi erogati al Pozzi fino a settembre 2010;</li>
<li style="text-align: justify;">che i conteggi effettuati dalla Procura per quantificare il danno erano comunque erronei nel computare gli oneri riflessi previdenziali ed Irap;</li>
<li style="text-align: justify;">che, in via gradata, andavano scomputati dal danno ipotizzato i vantaggi conseguiti dal Comune per la solerte attività del geom.Pozzi e puntualmente riassunta dalla difesa del Casati;</li>
<li style="text-align: justify;">che, in caso di condanna, andavano graduate le responsabilità dei convenuti, avendo avuto il Casati un ruolo minore rispetto ai restanti evocati in giudizio.</li>
</ol>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="4">Si costituiva infine il dr. Ballatore, difeso dall’avv. Basile, eccependo quanto segue:</li>
</ol>
<ol style="list-style-type:lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">che, ben prima dell’ingresso nel Comune di Giussano quale Segretario Generale del dr.Balaltore, a fissare i requisiti professionali e culturali per il conferimento dell’incarico dirigenziale oggetto di causa erano state deliberazioni di Giunta Comunale approvate all’unanimità, con la partecipazione dell’allora Vice Segretario Generale dott. Casati e con visto dell’allora Segretario Generale dott. Zarcone, soggetti non evocati in giudizio;</li>
<li style="text-align: justify;">che alla data del conferimento dell’incarico al geom.Pozzi (12.11.2009) e della stipula del relativo contratto, il dr. Ballatore non era in servizio nel Comune, per cui alcun danno era&nbsp; a lui ascrivibile;</li>
<li style="text-align: justify;">che alla suddetta data di conferimento dell’incarico &nbsp;non era ancora entrata in vigore la innovativa modifica normativa (entrata in vigore solo il successivo 15 novembre) apportata dal d.lgs. n.150/2009 all’art.19, co.6, d.lgs. n.165, richiedente in modo indefettibile la laurea per il dirigente, come chiarito anche dal parere (valevole solo per il futuro) della Corte dei Conti 1001/2009: dunque,&nbsp; secondo la normativa previgente, l’attribuzione di incarico dirigenziale extra dotazione in ente locale in assenza di titolo di laurea doveva considerarsi assolutamente legittima, come statuito dalla Corte dei Conti, che aveva ammesso l’alternatività tra il requisito del possesso del diploma di laurea e la comprovata qualificazione professionale acquisita con la pregressa esperienza lavorativa (cfr. C. Conti, sez. giuris. Toscana, 13.5.2011 n. 175;&nbsp; C.Conti, sez. giurisd. Lombardia, n. 165/2009);</li>
<li style="text-align: justify;">che, in ogni caso, sempre a tale data del conferimento, il dott. Ballatore era ancora estraneo all’Amministrazione di Giussano, avendovi preso servizio solo in data 1 dicembre 2009 quale Segretario generale;</li>
<li style="text-align: justify;">che il suddetto parere 1001/2009 non era affatto noto al dr.Ballatore, come presunto invece dalla attrice Procura, né poteva ipotizzarsi una responsabilità “successiva” del Segretario Comunale e d.g. per deliberati anteriori al suo ingresso in Comune, essendo l’intervento del massimo consulente giuridico-amministrativo dell’ente (Segretario Generale) concentrato – ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L. – nella fase della formazione delle scelte da assumere, nell’ambito di “emanandi provvedimenti”;</li>
<li style="text-align: justify;">che alcun dolo o colpa grave era ipotizzabile dunque in capo al dr. Ballatore, estraneo sul piano causale alle scelte deliberative e di conferimento dell’incarico <em>de quo</em> e non tenuto a successive conoscenze di atti pregressi alla sua gestione, comunque facenti capo al Dirigente Affari Generali e, successivamente, da luglio 2012, al dirigente del Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona;</li>
<li style="text-align: justify;">che, in via gradata, ove venisse acclarato un danno erariale, il credito era da ritenere prescritto, a fronte di un contratto con il geom.Pozzi sottoscritto in data 14.11.2009 e di un invito a dedurre notificato il 2.10.2015; in via ulteriormente gradata, ove l’illecito fosse ritenuto continuativo ed il danno correlato ai singoli ratei stipendiali, erano da considerare prescritti i ratei di danno anteriori al quinquennio decorrente dal 2.10.2015;</li>
<li style="text-align: justify;">che, in ogni caso, l’eventuale danno acclarato andava compensato con i documentati vantaggi conseguiti nel campo edilizio urbanistico dal Comune per l’attività del geom.Pozzi, essendo ben valutabile il “<em>lucrum</em>” dalla Corte, come dalla stessa statuito (cfr.C.conti, sez.giur.Lombardia n.165/2009 cit.);</li>
<li style="text-align: justify;">che i conteggi effettuati dalla Procura per quantificare il danno erano comunque erronei nel computare gli oneri riflessi previdenziali, Irpef ed Irap atteso che ambedue tali voci comportavano un parallelo vantaggio per l’ente previdenziale e per l’Erario (C. Conti, sez. giurisd. Lombardia, 27.7.2015, n. 134).</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;"><strong>5</strong>.&nbsp;&nbsp; All’udienza del 20.4.2016, udita la relazione del Magistrato designato, la Procura attrice e i difensori dei tre convenuti ribadivano e sviluppavano i rispettivi argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p>DIRITTO</p></div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">La fattispecie al vaglio della Sezione riguarda un ipotizzato danno erariale arrecato al Comune di Giussano da parte del Sindaco Riva, del dirigente aa.gg. dr.Casati e del Segretario Generale e d.g., dr.Ballatore, per l’esborso di euro 118.358,82 per maggior retribuzione non dovuta a seguito del conferimento, in data 12.11.2009 (<em>ergo</em> prima della novella all’art.19, co.6, d.lgs. n.165 del 2001 dall’art.40, d.lgs. n.150 del 2009), di un incarico dirigenziale ex art.110, co.2, d.lgs.n.267/2000 ed ex art.19, co.6, d.lgs. n.165/2001 per il settore Urbanistica-Edilizia-Sue/Suap, extra dotazione organica a tempo determinato, al geom. Felice Pozzi, già dipendente del Comune di Giussano inquadrato nella categoria D3, nonostante fosse privo del requisito culturale costituito dal diploma di laurea.</li>
<li style="text-align: justify;">In via preliminare, va disattesa la richiesta della difesa del Sindaco dr.Riva (e più incidentalmente rimarcata anche dalle restanti difese) di integrazione del contraddittorio nei confronti degli Assessori p.t. per il voto favorevole espresso nelle delibere di Giunta Comunale n.198/2009, n.199/2009, n.202/2009 nonché nei confronti del Segretario Generale p.t. dr Zarcone in carica all’epoca dell’adozione delle suindicate delibere nn.198/2009, 199/2009, 202/2009 e del Dirigente Responsabile p.t. Nespoli del Servizio Finanziario, in quanto i fatti <em>sub iudice</em> non afferiscono a tale frase prodromica e preliminare, ma solo e soltanto alla concreta scelta gestionale di conferimento di un incarico dirigenziale <em>contra ius</em> e di firma del connesso contratto, imputabili, sul piano commissivo (Riva e Casati) ed omissivo (Ballatore), solo agli attuali convenuti e non ad altri. Resta tuttavia impregiudicata la possibilità, come si chiarirà nel prosieguo, di valutare da parte del Collegio l’apporto concausale e psicologico di tali ulteriori soggetti ai fini della determinazione del <em>quantum</em> di danno complessivo ascrivibile agli attuali convenuti.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Tale precisazione preliminare comporta altresì il rigetto della ulteriore eccezione di difetto di legittimazione passiva della difesa del dr.Ballatore, fondata sulla imputabilità alla Giunta o ai restanti convenuti del conferimento dell’incarico <em>de quo</em>, avvenuto in data anteriore al suo incardinamento quale Segretario Generale e d.g., essendo allo stesso imputata non già la scelta deliberativa o negoziale, ma il mancato successivo intervento per impedirne gli effetti dannosi.<br />
Parimenti infondata è la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del geom.Felice Pozzi, che non è parte di questo giudizio, non essendo autore delle condotte dannose qui contestate. Eventuali risvolti fattuali ed economici di questa sentenza sul recupero &nbsp;datoriale delle somme stipendiali dallo stesso introitate da “dirigente”, potranno essere vagliati, su ricorso del Pozzi, nelle competenti sedi lavoristiche, alla luce degli indirizzi della Cassazione sulla specifica e non infrequente tematica.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="3">La domanda nel merito è fondata per le ragioni e nei limiti infraprecisati.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Va premesso, in via generale, che il vigente quadro normativo impone, per soggetti non vincitori di un pubblico concorso (regola generale nel nostro ordinamento amministrativo), che per poter “lavorare”, anche temporaneamente, con la pubblica amministrazione (con rapporto subordinato o autonomo), occorre rispettare requisiti procedurali di selezione e di successiva trasparenza degli incarichi e, soprattutto, possedere requisiti culturali-professionali per il conferimento di incarichi. Ciò è previsto, a garanzia sia di pubblicità/trasparenza (bando indicante i requisiti selettivi para-concorsuali; pubblicazione di <em>curricula</em> e compensi dei prescelti), che di buon andamento della p.a., valore espresso dalla meritocratica e motivata scelta tra gli aspiranti&nbsp; (vagliando i requisiti culturali-professionali in capo ai prescelti). E quanto detto vale sia per poter conferire incarichi dirigenziali temporanei in deroga al pubblico concorso (art.19, co.6, d.lgs. n.165 del 2001), sia per poter attribuire incarichi d’opera di alta professionalità e consulenze esterne (art.7, d.lgs. n.165 cit.).<br />
La magistratura amministrativa e contabile si è dovuta spesso interessare, per ambo le tipologie di conferimenti di incarichi, di alcune “patologie” gestonali poste in essere dall’amministrazione conferente, sia nel momento genetico del conferimento (procedure selettive con requisiti “sartorialmente” cuciti addosso al candidato da prescegliere per incarichi dirigenziali o per consulenze/studi; mancate procedure selettive), sia, soprattutto, nella scelta dell’incaricando (sovente privo dei requisiti di professionalità o culturali imposti dalla legge: artt.7 e 19, co.6, d.lgs. n.165 cit.). E ben possibili sono interventi ulteriori, di tipo sanzionatorio e poi contenzioso, legati alla omessa pubblicazione dei dati afferenti detti incarichi, come previsto dal d.lgs. n.33 del 2013 (art.15, co.3, art.43, co.5, art. 45, co.4, art.46).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Il caso in esame riguarda appunto il conferimento di incarico dirigenziale, in riferimento al quale anche la successiva normativa anticorruzione della l. n.190 del 2013 ha posto ulteriori limiti attraverso i suoi decreti attuativi (si pensi al citato art.15 del d.lgs. n.33 del 2013 statuente l’obbligo di pubblicità degli incarichi dirigenziali, dei <em>curricula</em> e dei compensi a pena di efficacia dell’atto e di liquidabilità dei compensi; si pensi agli art.3 e 4, d.lgs. n.39 del 2013, che vietano,&nbsp; a pena di responsabilità per il conferente e di nullità ex art.17 degli atti e dei contratti, il conferimento di incarichi dirigenziali per pregresse condanne per taluni reati o per pregressi incarichi politici o gestionali; si pensi ancora all’art.5, co.9, d.l. n.95 del 2012 novellato dall’art.6, d.l. n.90 del 2014, che vieta incarichi dirigenziali a favore di soggetti in quiescenza).</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="4">Con riferimento ai requisiti per il conferimento di incarichi dirigenziali esterni, giova premettere sul piano dei referenti normativi, smentendo talune preliminari eccezioni formulate dalle difese dei convenuti, che, secondo condivisibile giurisprudenza, il disposto dell’art.19, e dunque anche del relativo co.6, d.lgs. n.165/2001 trova applicazione anche per gli enti locali&nbsp; (Cass., sez.lav., 13 gennaio 2014,&nbsp;n.478; C.conti, sez. giur. Toscana, 13 maggio 2001 n. 175, &nbsp;C.conti, sez.giur.Veneto,15 novembre 2010 n.231, C. conti, sez. giur. Lombardia, 24 marzo 2009 n. 165, C.conti, sez. giur, Campania, 25 febbraio 2009 n.127), come del resto è consapevole lo stesso Comune di Giussano, che menziona ed applica tale articolo nelle delibera di Giunta 6.9.2009 n.202 e nella determina dirigenziale 14.8.2009&nbsp; n.1003/200, che indicono la procedura selettiva per l’incarico oggetto di causa.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Depongono per tale piano approdo, infatti, sul piano testuale e sistematico, varie fonti: secondo l’art.1 del d.lgs. n. 165/01 le disposizioni contenute in tale decreto &#8220;…<em>disciplinano l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche..”</em> (primo comma), intendendosi per amministrazioni pubbliche, tra le altre, &#8220;…<em>le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province e i Comuni</em>…” (secondo comma). Tali disposizioni &#8220;<em>costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione</em>&#8221; (art.1, co.3, d.lgs. n.165).<br />
In quanto tali, esse devono dunque trovare applicazione nell’ambito degli enti locali, come conferma l’art. 13 dello stesso decreto legislativo (nel Capo II “Dirigenza” del Titolo II &#8220;Organizzazione&#8221;) , il quale prevede che “<em>Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo</em>”.<br />
L’applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. 165/2001 agli enti locali è, altresì, prevista dal T.U. di tali enti (d. lgs. 267/2000), art. 88, secondo cui &#8220;<em>All’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni</em>..”, nonché dall’art. 111 dello stesso T.U., il quale stabilisce che gli &#8220;<em>Enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarietà nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e del capo II del decreto legislativo 3 febbraio 1929 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni&#8221;.</em><br />
Ne consegue, quindi, la diretta applicabilità della disciplina relativa alla dirigenza, di cui al capo II del titolo II del d. lgs. 165/2001 anche agli enti locali. Tale disciplina comprende, secondo la predetta univoca giurisprudenza, anche la disposizione di cui all’art. 19 (incarichi di funzioni dirigenziali).<br />
A ciò aggiungasi che il d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, art. 40, comma 1, lett. f), introducendo all’art. 19 del d. lgs. 165/2001, i commi 6 <em>bis</em> e 6 <em>ter</em>, ha esplicitamente stabilito con quest’ultimo comma, proprio al fine di fugare dubbi o interpretazioni elusive negli enti locali, che le disposizioni di cui al comma 6 e al comma 6 <em>bis</em> si applicano alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, e cioè a tutte le amministrazioni pubbliche, tra cui le Regioni, le Province e i Comuni (C.conti, sez.giur.Toscana, 3 ottobre 2011 &nbsp;n.363).<br />
Ma a prescindere da tale novella del d.lgs. n.150, già in precedenza il quadro normativo era chiaro nel ritenere applicabili i principi del dell’art.19 del d.lgs.n.165 anche agli enti locali, come rimarcato anche dalla Corte di Cassazione (v. Cass., sez.lav., &nbsp;13 gennaio 2014, &nbsp;n. 478; id., sez.lav., 19 marzo 2015 n.5516). Proprio dalla sentenza 5516/2015 della Cassazione (afferente, tra l’altro, &nbsp;fattispecie anteriore alla novella del d.lgs. n.150/2009 al d.lgs. n.165), nello stabilire che al rapporto di lavoro dei dirigenti assunti dagli enti locali con contratto a tempo determinato si applicano &#8211; in forza del richiamo di cui all&#8217;art. 110 del testo unico degli enti locali e tenuto conto del divieto di trattamento differenziato del lavoratore a termine che non sia giustificato da obbiettive ragioni &#8211; &nbsp;le garanzie previste, in favore dei dirigenti a tempo indeterminato, dalla contrattazione collettiva e dal suddetto d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,&nbsp; si desume anche una ulteriore importante coordinata ermeneutica valevole in tutti i rapporti tra precetti del d.lgs. n.165/2001 e del d.lgs. n.267/2000, statuendo il giudice di legittimità, a fronte di buchi normativi nel TUEL (o, più in generale, della normativa sui dirigenti a termine), quanto segue: “<em>L&#8217;assenza di una disciplina specifica del rapporto dei dirigenti a termine non ha peraltro altro significato dell&#8217;assenza di particolarità della fattispecie &#8211; la cui unica particolarità rispetto al rapporto dei dirigenti a tempo indeterminato risiede solo nella costituzione e durata, e non invece nella disciplina del rapporto -, alla quale sono applicabili tutte le regole previste per i dirigenti a tempo indeterminato (salvo naturalmente, quelle incompatibili con la durata temporanea del rapporto; una volta costituito il rapporto di lavoro quale dirigente a termine, infatti, non vi sono particolarità della disciplina, salvo quelle che attengono, direttamente o indirettamente, alla scadenza del rapporto). 12. Per altro profilo, un divieto di trattamento differenziato del lavoratore a termine non giustificato da ragioni obiettive discende dalla disciplina comunitaria del lavoro a termine, sulla base del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell&#8217;accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla&nbsp;<a href="https://accessosicuro.corteconti.it/Giurisprudenza/,DanaInfo=www.iusexplorer.it,SSL+ShowCurrentDocument?IdDocMaster=198931&amp;IdUnitaDoc=1106072&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=11&amp;Pagina=0">direttiva 1999/70/CE</a>&nbsp;del Consiglio della Comunità Europea..(omissis)… Così, trova applicazione nei confronti del dirigente a termine il sistema delle regole del rapporto di impiego e quindi il regime di responsabilità (e nel contempo di garanzie) previste per tutti i dirigenti (a tempo indeterminato), salvo solo quelle regole incompatibili con la durata del rapporto: ad esempio, si applicheranno al dirigente a termine le garanzie e procedure per far valere la responsabilità dirigenziale, ma questa non potrà basarsi sulla valutazione di obiettivi incompatibili con l&#8217;orizzonte temporale del rapporto tra le parti</em>”.<br />
Orbene, tale principio impone dunque che ”<em>il sistema delle regole del rapporto di impiego”, </em>tra cui il d.lgs. n.165 e l’art.19, co.6 con i suoi requisiti &nbsp;culturali per l’attribuzione di funzioni dirigenziali (a tempo determinato o indeterminato, vincitori di concorso o di nomina “fiduciaria”) sia unitario per ogni ente, centrale o locale.<br />
Del resto anche Cass., sez.lav., 20 gennaio 2015 n. 849, nel dire “<em>se è certamente vero che l&#8217;esercizio della potestà regolamentare costituisce anch&#8217;esso espressione della autonomia dell&#8217;ente locale, in quanto attua la capacità dell&#8217;ente di porre autonomamente le regole della propria organizzazione e del funzionamento delle istituzioni, degli organi, degli uffici e degli organismi di partecipazione, ed ha trovato anch&#8217;esso riconoscimento costituzionale nel nuovo testo dell&#8217;art. 117 Cost., è tuttavia altrettanto vero che la disciplina delle materie che l&#8217;art. 7 del testo unico delle autonomie locali affida al regolamento deve avvenire nel rispetto dei principi fissati <u>dalla legge</u> e dello statuto: ciò vale a dire che il potere di autorganizzazione attraverso lo strumento regolamentare deve svolgersi all&#8217;interno delle previsioni legislative e statutarie, così ponendosi un rapporto di subordinazione</em>”, subordina la potestà statutaria e regolamentare al rispetto di norme di legge, <em>ergo</em> del TUEL, ma anche del d.lgs 165 del 2001 e, dunque, dell’art. 19, co.6 (con i suoi requisiti culturali), sia prima che dopo la novella del 150.<br />
Nè tale approdo è smentito dalla sentenza n.76/2015 di questa Sezione (di condanna e non di assoluzione dei convenuti) o dalla delibera 8.3.2011 n.14 delle sezioni riunite di questa Corte, richiamata dalla accurata difesa del Casati, in quanto tale pronunciamento si è limitato a statuire che “<em>la questione circa la compatibilità tra la disciplina dettata nell’art. 110, comma 1 del TUEL con il disposto dell’art. 19, commi 6 e 6 bis del d.lgs. 165/2001 è stata risolta dalle Sezioni riunite di questa Corte con le deliberazioni n. 12 e 13 dell’8 marzo 2011 ove, esclusa l’abrogazione tacita dell’art. 110, comma 1 del TUEL, è stata riconosciuta la diretta applicabilità agli enti territoriali di tutte le disposizioni contenute nell’art. 19, commi 6 e 6bis del d.lgs. 165/2001</em>” e che &nbsp;la diversa portata precettiva delle disposizioni in conflitto (art.19, d.lgs. n.165 e art.110 TUEL) non integra, in ossequio ai consolidati canoni ermeneutici, l’abrogazione tacita della disposizione contenuta nell’art. 110, comma 2 del TUEL, che risulta pertanto tuttora applicabile e che consente il conferimento di incarichi dirigenziali a contratto al di fuori della dotazione organica, entro limiti quantitativi e, per gli enti dove non è prevista la dirigenza, in assenza di analoghe professionalità interne. Ma tale conclusione del giudice contabile, nel parlare di coesistenza di norme, non esclude la concorrente vigenza dell’art.19, co.6 per gli enti locali in ordine ai requisiti culturali per il conferimento dell’incarico.<br />
Del resto la medesima Corte dei conti, con coeva deliberazione 8 marzo 2011 n. 13, ha chiaramente ribadito, malgrado il richiamo, contenuto nell’art. 27 del d.lgs. 165/2001 e nell’art. 111 del TUEL, alla autonomia statutaria e organizzativa riconosciuta agli enti locali, la diretta applicabilità agli enti locali dell&#8217;art. 19, comma 6 (e dunque anche dei requisiti culturali per il conferimento) d.lgs. n. 165 cit., pur escludendo l&#8217;abrogazione tacita della disciplina degli incarichi a contratto&nbsp;ex&nbsp;art. 110, comma 1, cit.: tale ultimo inciso, ad avviso di questa Sezione, rende&nbsp; pienamente operante l’art.110 TUEL con riferimento a profili tipici e settoriali degli enti locali (es. possibilità per un ente locale di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per posti in dotazione organica ex art. 110, comma 1 del TUEL anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2009; possibilità per l’ente, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, di definire limiti percentuali massimi diversi da quelli previsti dall’art. 19 del d.lgs. 165/2001: sul punto v. sez.riun. n.13/2011), mentre per i profili di portata generale (requisiti culturali di professionalità) l’art.19, co.6 d.lgs. n.165 è regola generale per enti statali, Regioni ed enti locali, come confermato dall’art.111 TUEL che ne impone il recepimento statutario e regolamentare. Tale conclusione trova conforto proprio nella cennata delibera 13/2011 delle ss.rr. allorquando si afferma che “<em>Soccorre al riguardo il principio, sotteso a più di una disposizione dello stesso d.lgs. 150/2009, in base al quale si considerano direttamente applicabili le norme che contengono i principi di carattere generale, escludendo, per contro, la immediata applicabilità delle norme che introducono modalità operative o misure di dettaglio. E che le disposizioni dettate dall’art. 19, comma 6 e 6-bis del d.lgs. 165/2001 debbano essere considerate espressione di principi di carattere generale discende, in primo luogo, dalla interpretazione data dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 324/2010</em>”: il possesso di requisiti culturali adeguati fissati dall’art.19, co.6, d.lgs. n.165 (prima e dopo la novella del d.lgs. n.150) per il conferimento di incarichi dirigenziali è appunto, ad avviso di questa Sezione giurisdizionale, “principio di carattere generale” valevole per ogni ente pubblico, centrale o locale.<br />
Le conclusioni qui raggiunte trovano riscontro, come detto, nella sentenza della Corte Costituzionale n. 324 del 2010, che ha confermato l’applicazione immediata e diretta delle citate norme sia nell’ordinamento delle Regioni, sia in quello degli enti locali, cui spetta pertanto un corrispondente obbligo di adeguamento. Trattandosi di materia che l’art. 117, secondo comma, lettera <em>l)</em> della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, è costituzionalmente legittima secondo la Consulta l’immediata e diretta applicazione anche agli ordinamenti locali e regionali della disciplina contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 165/2001, e dunque, aggiunge questa Sezione, dei precetti sui titoli culturali indefettibili per conferire incarichi dirigenziali, come ritenuto anche dalla Corte costituzionale, che ha valutato l’art. 19, commi 6 e 6 <em>bis</em> del d.lgs. 165/2001 nel suo complesso, con riferimento in particolare ai requisiti soggettivi che debbono essere posseduti dal contraente privato (adeguata motivazione del possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, valutata anche sulla base di precedenti esperienze&nbsp; lavorative, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione), alla durata massima del rapporto (non superiore a cinque anni) e ad alcuni aspetti del regime economico e giuridico (l’indennità che – ad integrazione del trattamento economico – può essere attribuita al privato).</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="5">Ciò chiarito in ordine alla pacifica applicabilità, sul piano normativo e giurisprudenziale, dell’art.19, co.6, d.lgs. n.165 anche agli enti locali, sia prima che dopo la novella, meramente esplicativa, del d.lgs. n.150 del 2009, giova ricordare che secondo tale norma nell’attuale testo recita: “<em>Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 (…) sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolar</em>e <em>specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile</em><em> dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche <strong><u>e</u></strong> da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l&#8217;accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato”.</em></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il testo invece nella formulazione (vigente sino al 14.11.2009, <em>ergo</em> alla data dei fatti oggetto di causa) anteriore alla novella del d.lgs. n.150 prevedeva che: “<em>Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, ……….a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche <strong><u>o</u></strong> da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l&#8217;accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato</em>”.<br />
La chiarissima norma, nell’attuale come nel previgente testo (anteriore cioè al d.lgs. n.150), stabilisce dunque la possibilità di conferire incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato, fornendone espressa motivazione, a tre diverse categorie di soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale, non rinvenibile nei ruoli (dirigenziali) dell’Amministrazione:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">soggetti che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;</li>
<li style="text-align: justify;">persone che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla indefettibile formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche <strong><u>o/e </u></strong>(congiunzione mutata dopo il d.lgs. n.150) da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza;</li>
<li style="text-align: justify;">soggetti che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">La seconda categoria di soggetti ai quali è possibile affidare un incarico dirigenziale comprende evidentemente anche i dipendenti interni (alle stesse amministrazioni che conferiscono gli incarichi). I dipendenti interni possono, pertanto, essere legittimamente incaricati di funzioni dirigenziali a condizione che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, di cui la laurea è comunque requisito indefettibile.<br />
Difatti, secondo pacifico indirizzo di questa &nbsp;Corte dei conti infrarichiamato, il conferimento dell’incarico deve intervenire in favore di persone che abbiano una professionalità desumibile dal titolo di studio e dall’esperienza lavorativa di livello pari almeno a quella richiesta per l’accesso dall’esterno alla qualifica di dirigente, come desumibile anche dagli enunciati della suddetta sentenza della Cassazione sez.lav., 19 marzo 2015 n.5516 (che rimarca come alla dirigenza a termine “<em>sono applicabili tutte le regole previste per i dirigenti a tempo indeterminato, salvo naturalmente, quelle incompatibili con la durata temporanea del rapporto</em>).<br />
&nbsp;Ritiene dunque il Collegio che la sostituzione ad opera del d.lgs. n.150/2009 della originaria congiunzione coordinativa disgiuntiva “o” (<em>dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche <strong><u>o</u></strong> da concrete esperienze di lavoro maturate) </em>con la congiunzione coordinativa copulativa “e” (<em>dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche <strong><u>e</u></strong> da concrete esperienze di lavoro maturate)</em> non abbia sul piano giuridico una portata decisiva ai fini del presente giudizio, in quanto detta mutevole congiunzione, per la sua collocazione testuale e per sua logica interpretazione, coordina e rende (ieri) alternativi oppure (oggi) cumulativi i requisiti, aggiuntivi comunque alla laurea, costituiti da &nbsp;“<em>pubblicazioni scientifiche <strong><u>o/e</u></strong> &nbsp;concrete esperienze di lavoro maturate”</em> sintomatiche (in via un tempo alternativa, oggi cumulativa) della richiesta “<em>specializzazione professionale, culturale e scientifica”.</em> In altri termini, dette mutevoli congiunzioni non si legano e non si coordinano, sul piano grammaticale e logico, al requisito imprescindibile della laurea, rispetto alla quale sono entrambe aggiuntive sia prima che dopo la novella del d.lgs. n.150/2009, ma raccordano in chiave disgiuntiva o cumulativa le “<em>pubblicazioni scientifiche” </em>con le “<em>concrete esperienze di lavoro maturate”.</em><br />
Per conferire un incarico dirigenziale presso una amministrazione pubblica ad un dipendente della medesima amministrazione non inserito nei ruoli dirigenziali, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è mai stato dunque sufficiente, sia prima che dopo al novella del 2009, che dal <em>curriculum</em> dell’interessato emergesse il solo possesso di un soddisfacente bagaglio conoscitivo e di esperienze “sul campo” nella materia specifica, ma necessitano, e sono sempre stati necessari, i più severi requisiti di eccellenza professionale e di titoli universitari (o post-universitari), espressivi di robusta preparazione anche teorica e istituzionale, &nbsp;previsti dalla stessa norma, che considera come assolutamente eccezionale l’affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti che non abbiano superato il prescritto percorso di qualificazione concorsuale per l’inserimento nel ruolo dirigenziale.<br />
Sia prima che dopo la novella del d.lgs. n.150 del 2009 all’art.19,d.lgs. n.165, dunque, la particolare professionalità/specializzazione richiesta ai fini di un legittimo conferimento di un incarico dirigenziale è, quindi, desumibile dal requisito del titolo universitario, requisito quest’ultimo da ritenersi cumulativo e non già alternativo al requisito dell’esperienza professionale maturata (pari almeno ad un quinquennio) in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza (così questa Corte, in sede sia di controllo, che consultiva: C. conti, sez. contr., 9 gennaio/4 febbraio 2003, n. 3; id., 24 luglio 2002 n. 16; id., 27 ottobre 2008, n. 14; id., sez.contr.Lombardia, 5.11.2009 n. 1001; id., sez.contr.Veneto, 23 novembre 2010 n.&nbsp;275; id., sez.Lombardia 11 ottobre 2011 n.504/2011/par; id., sez.Lombardia n.20/2006; ma anche in sede giurisdizionale: id., sez.giur.Emilia, 19 gennaio 2015 n.3; id., sez. giur.Toscana, 420/2012 e 562/2012; id., sez.giur.Toscana 3 ottobre 2011 &nbsp;n.363; id., sez.giur.Toscana, 4 agosto 2011 n.282; id., sez.giur.Toscana, n.622/2004&nbsp; e n.542/2006; id., sez.giur.Lombardia n.169/2008).<br />
Tale conclusione, valevole, si ribadisce, anche prima della novella del d.lgs. n.150 all’art.19, co.6, d.lgs. n.165, era stata recepita anche nel parere del Dipartimento della Funzione pubblica 30 maggio 2008 n.35/2008, secondo cui “<em>se l’amministrazione locale intende provvedere al conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 deve in ogni caso tenere presente i requisiti richiesti dalla legge “in relazione alla qualifica da ricoprire”. Questi requisiti non sono direttamente fissati dal T.U.E.L., ma debbono essere tratti dalle norme contenute nel d.lgs. n. 165 del 2001, il quale &#8211; come detto &#8211; è richiamato nell’ambito della disciplina degli enti locali. Il menzionato decreto n. 165, all’art. 28, stabilisce in generale il titolo della laurea per l’accesso alla qualifica dirigenziale. Tale requisito è quindi vincolante sia per le amministrazioni centrali sia per quelle locali. In proposito, è utile per codesto Ente aver presente anche l’orientamento manifestato dalla Corte dei conti proprio circa la problematica dei requisiti vigenti per il conferimento di incarichi dirigenziali da parte degli enti locali. Ci si riferisce in particolare alla deliberazione n. 20 del 2006, con la quale la Corte, richiamando precedenti pronunciamenti, ha affermato che i titoli richiesti dal Comune nel regolamento per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato (art. 110 del T.U.E.L.) debbono essere uguali a quelli previsti per l’accesso alla dirigenza mediante concorso, per il quale è espressamente richiesto il diploma di laurea (art. 28 d.lgs. n. 165 del 2001)……pertanto il criterio del possesso della laurea deve essere osservato anche nell’ipotesi di conferimento di incarico dirigenziale ai sensi del citato art. 100 del T.U.E.L. a prescindere dalla circostanza che l’incaricato sia un dipendente interno dell’amministrazione o un soggetto esterno</em>”.<br />
Del resto,&nbsp; la necessità, da sempre, &nbsp;del possesso del requisito accademico non solo trova giustificazione sul piano sistematico-giuridico, ma anche sul piano&nbsp;<em>metagiuridico </em>(che rappresenta però anche una concorrente <em>ratio</em> della previsione normativa), poiché sarebbe illogico e irragionevole che il superiore sia culturalmente e professionalmente meno dotato rispetto agli impiegati sottordinati&nbsp;che dirige e coordina. A ciò aggiungasi che se per partecipare ad un concorso alla qualifica dirigenziale occorre la laurea più (di regola, savo che per il c.d. corso-concorso tramite SNA-SSPA) una pregressa esperienza lavorativa pluriennale, a maggior ragione il requisito accademico appare logicamente e giuridicamente necessario per un incarico dirigenziale ex art.19, co.6 che non prevede la dura e selettiva valutazione concorsuale tra centinaia (o migliaia) di aspiranti, tesa a prescegliere i più preparati. La suddetta deroga al meritocratico vaglio concorsuale, che di regola valuta la reale preparazione dei candidati, necessita dunque, quale minimale ed indefettibile requisito, della laurea, oltre che di dimostrata esperienza o pubblicazioni comprovati l’alta specializzazione/professionalità posseduta.<br />
Per quanto riguarda gli enti locali, la disciplina relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali a contratto è contenuta nell’art. 110 del d. lgs. n. 267/2000, all’interno del quale è possibile distinguere due tipologie di incarichi dirigenziali a soggetti esterni: (comma 1) incarichi a termine per la copertura di posti di funzione dirigenziale previsti in dotazione organica; (comma 2) incarichi di funzioni dirigenziali al di fuori della dotazione organica. In particolare, l’art. 110, comma 1, prevede che: “<em>Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato..… Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell&#8217; incarico</em>”. L’art. 110, comma 2, stabilisce che: “<em>Il regolamento sull&#8217;ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire</em>…..”.<br />
Pertanto, l’amministrazione locale che intende provvedere al conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 1 o comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 deve in ogni caso tenere presente i “<em>requisiti”</em> richiesti dalla legge “<em>in relazione alla qualifica da ricoprire</em>”. Questi requisiti non sono direttamente fissati dal T.U.E.L., ma debbono essere tratti dalle norme contenute nel d.lgs. n. 165 del 2001, il quale &#8211; come sopra precisato al punto 4. &#8211; è applicabile anche agli enti locali. E tra tali requisiti vi è la laurea (prima della d.lgs. n.150/2009: v. C.conti, sez.cont.Lombardia n. 20 del 31 ottobre 2006).<br />
Difatti, il menzionato decreto n. 165/2001, all’art. 28, stabilisce in generale, già prima della novella del d.lgs. n.150/2009 all’art.19, co.6, d.lgs. n.165, il titolo della laurea per l’accesso alla qualifica dirigenziale “in generale” (<em>ergo</em> sia quella a tempo indeterminato che a quella a tempo determinato: v. i principi generali enunciati anche da Cass. 19 marzo 2015 n.5516 cit.). Tale requisito è, quindi, vincolante sia per le amministrazioni centrali, sia per quelle locali. Il requisito del possesso del diploma di laurea è, pertanto, necessario per il conferimento di un incarico dirigenziale negli enti locali, poiché si tratta di un requisito base e necessariamente propedeutico per l’accesso alla qualifica dirigenziale, come si evince dall’art. 28 dello stesso decreto. In sintesi, il possesso della laurea&nbsp;deve considerarsi requisito culturale richiesto obbligatoriamente per l’accesso – a qualunque titolo &#8211; alla dirigenza sia per le amministrazioni centrali sia per quelle locali &nbsp;(<em>in terminis</em> C.Conti, sez.giur.Toscana, 3.10.2001 n.363).<br />
L’art. 110 del d. lgs. n. 267/2000 e la disciplina di cui all’art. 19 comma 6 del d. lgs. 165/2001 consentono, quindi, l’accesso alla dirigenza a tempo determinato di soggetti particolarmente qualificati, a condizione che tali soggetti siano in possesso di determinati requisiti integranti una specifica preparazione ed esperienza professionale. Al riguardo, si osserva, che le previsioni normative in esame non sono sostitutive del requisito di base del possesso della laurea ma sono aggiuntive, nel senso che purchè in possesso del diploma di laurea i soggetti che siano dotati di uno dei requisiti delineati nell’art. 19, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001 possono ottenere un incarico dirigenziale temporaneo.<br />
Le conclusioni cui perviene la Sezione sono ancor più pertinenti con riferimento allo specifico incarico dirigenziale conferito al geom.Pozzi, ovvero quello di dirigente del Settore Urbanistica-Edilizia, ovvero di un Settore che, secondo elementari regole di logica e di buon senso, oltre che di buon andamento della P.A., devono essere attribuite ad un architetto o ad un ingegnere, sebbene lo stesso vantasse esperienza in materia presso il Comune e diversi esami universitari in architettura. Trattasi di requisiti encomiabili, ma fatalmente ordinari, e non riconducibili dunque neppure alla nozione di &#8220;eccezionalità&#8221; che secondo un minoritario indirizzo richiamato dalle difese dei convenuti e qui non condiviso &nbsp;(C.conti, sez. giur.Lombardia, 24 marzo 2009 n.75) compenserebbe con ”un elevato grado di esperienza lavorativa di obiettiva rilevanza” la mancanza di laurea, che rappresenta invece &nbsp;la regola: in altre parole, dal <em>curriculum</em> del geom.Pozzi e dalla motivazione del conferimento, alquanto stereotipa (si legge nel decreto sindacale di conferimento n. 28/2009 del 12 novembre 2009 agli atti “…<em>ritenuto che dal curriculum vitae del candidato si evinca e sia ampiamente dimostrata una competenza professionale decisamente elevata, tale da sopperire adeguatamente al deficit di formazione universitaria</em>&#8230;”), non si evince comunque “una competenza professionale così alta da sopperire adeguatamente al&nbsp;deficit&nbsp;di formazione universitaria”&nbsp; anche a voler seguire il non condivisibile indirizzo propugnato da C.conti, sez.Lombradia, sent n.75/2009 cit.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="6">Alla luce del sunteggiato quadro normativo e della sua testuale e logica interpretazione, un pacifico indirizzo della Corte dei conti (<em>ex pluribus </em>C. conti, sez.giur.Toscana, 3 ottobre 2011 &nbsp;n.363; id., sez. giur. Toscana, 13 maggio 2001 n. 175; &nbsp;id., sez.giur.Toscana, 4 agosto 2011 n.282; C. conti, sez. giur. Lombardia, 24 marzo 2009 n. 165 e 19 maggio 2015 n.76, C. conti, sez. giur, Campania, 25 febbraio 2009 n.127) ha sancito la responsabilità amministrativa per conferimento di un incarico a contratto ex art. 110, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in favore di soggetto non laureato, condannando gli amministratori dell’ente al risarcimento del danno erariale in misura pari al compenso per l’incarico dirigenziale percepito dal dipendente, detratto l’importo del compenso comunque spettante, in applicazione del principio che considera l’utilità tratta dall’amministrazione per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Tuttavia, non mancano pronunce, in questa sede non condivise, che estendono alla responsabilità per conferimento di incarichi in mancanza del prescritto titolo di studio il consolidato indirizzo che esclude la rilevanza dell’utilità o del vantaggio ottenuto dall’amministrazione nell’ipotesi di assunzione conseguita mediante falsificazione del titolo (C. conti, sez. giurisdiz. Toscana 26 settembre 2006, n. 542; C. conti, sez. III, 20 febbraio 2004 n. 151; C. conti, sez. III, 26 ottobre 2001 n. 279).</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Premesso che la stessa Corte Costituzionale ha avuto&nbsp;modo di chiarire lo stretto rapporto di corrispettività, esistente nel pubblico impiego, tra livello retributivo e qualifica posseduta (Corte cost., sentenza n. 19&nbsp;del 1989), ritiene il Collegio che nella specie non possa farsi applicazione del noto principio della&nbsp;<em>compensatio lucri cum damno</em>&nbsp;(art.1, comma 1-<em>bis</em>, legge 14 gennaio 1994, n. 20)<em>,</em>&nbsp;poiché nessun vantaggio – alla luce di giurisprudenza consolidata&nbsp;(C.conti, sez. Lazio, n. 864/2012; id., sez. Toscana, n. 363/2011; id., sez. Sicilia, n. 1158/2011; id., sez.giur.Lombardia, n. 627 del 2/11/2010; id., sez.giur.Sardegna, n. 1246 del&nbsp;&nbsp;14/12/2009; id., sez.giur. Trentino-Alto Adige, Bolzano, n. 2 del 4/4/2008; id., sez.giur.Basilicata,&nbsp;n. 14 del 02/02/2005) – può essere tratto dallo svolgimento di funzioni dirigenziali&nbsp;assegnate ad un soggetto privo della laurea e di adeguata professionalità. Anche la giurisprudenza di Appello (Sez. II n.430 del 26 ottobre 2010) testualmente indica: “<em>Al riguardo, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte è ferma&nbsp;&nbsp;nel ritenere che l’erogazione di compensi in favore di soggetti che abbiano svolto un’attività senza il possesso del prescritto titolo di studio costituisce danno a carico del bilancio dell’ente interessato, a nulla rilevando la circostanza che gli emolumenti percepiti abbiano corrisposto a prestazioni effettivamente svolte. Infatti, nei casi come quello in esame il possesso dei requisiti culturali e professionali si pone come necessaria premessa per l’utile svolgimento della relativa attività (fra le altre, Sez. III centrale, n. 151 del 20.2.2004, sez. III centrale, n. 279 del 26.1.2001)</em>”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Non può tuttavia pretermettersi la circostanza, lealmente valorizzata dalla stessa Procura attrice, che il designato geom.Felice Pozzi era comunque dipendente cat.D3 del Comune, e, dunque, se non può tenersi conto delle non valutabili illegittime funzioni dirigenziali, la sua prestazione resa durante l’illegittimo incarico dirigenziale non può non essere valutata e retribuita in misura inferiore, pari cioè a quella confacente al suo reale inquadramento lavoristico D3.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fermo restando quanto si chiarirà nel prosieguo in punto di parziale prescrizione, corretto appare dunque il criterio di conteggio del danno differenziale operato dalla Procura, ovvero pari ad euro 118.358,82, costituito dalla differenza tra il trattamento economico che sarebbe, comunque, spettato al geom. Pozzi in qualità di funzionario comunale D3 (dal 14 novembre 2009 al 30 giugno 2014) e quello che gli è stato effettivamente corrisposto dal 14 novembre 2009 al 30 giugno 2014 a seguito del conferimento illegittimo dell’incarico di funzione dirigenziale e così calcolato sulla scorta di attestazioni formali del Comune di Giussano agli atti:<br />
&#8211; euro 2.686,79 per l’anno 2009 &#8211; pari alla differenza tra euro 10.736,86 (emolumenti percepiti in qualità di dirigente dal 14.11.2009 al 31.12.2009) e euro 8.050,07 (emolumenti che il sig. Pozzi avrebbe percepito in qualità di funzionario dal 14.11.2009<br />
&#8211; euro 23.339,13 per l’anno 2010 &#8211; pari alla differenza tra euro 84.999,25 (emolumenti percepiti in qualità di dirigente nell’anno 2010)- e euro 61.660,12 (emolumenti annui che il&nbsp; sig. Pozzi avrebbe percepito in qualità di funzionario nel 2010);<br 
- euro 23.218,66 per l’anno 2011 - pari alla differenza tra euro 84.878,78 (emolumenti percepiti in qualità di dirigente nell’anno 2011) e euro 61.660,12 (emolumenti annui che il sig. Pozzi avrebbe percepito in qualità di funzionario nel 2011);<br />
&#8211; euro 23.296,01 per l’anno 2012 -pari alla differenza tra euro 84.956,13 (emolumenti percepiti in qualità di dirigente nell’anno 2012) e euro 61.660,12 (emolumenti annui che il sig. Pozzi avrebbe percepito in qualità di funzionario nel 2012);<br />
&#8211; euro 31.951,62 per l’anno 2013 &#8211; pari alla differenza tra euro 93.611,74 (emolumenti percepiti in qualità di dirigente nell’anno 2013) e euro 61.660,12 (emolumenti annui che il sig. Pozzi avrebbe percepito in qualità di funzionario nel 2013);<br />
&#8211; euro 13.866,61 per l’anno 2014 -pari alla differenza tra euro 41.099,81 (emolumenti percepiti in qualità di dirigente dal 1.1.2014 al 9.6.2014) e euro 27.233,20 (emolumenti che il sig. Pozzi avrebbe percepito in qualità di funzionario dal 1.1.2014 al 9.</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="7">Acclarata la sussistenza del danno erariale reclamato dalla Procura, frutto di condotte&nbsp; (attive ed omissive) &nbsp;dei convenuti, il Collegio, prima di vagliare l’elemento psicologico,&nbsp; deve&nbsp; farsi carico della eccepita prescrizione del credito accertato, come evidenziato dalle difese dei convenuti.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">L’eccezione è parzialmente fondata. Ed invero, come rettamente rimarcato dalla istante Procura, nella specie si&nbsp; verte in tema di danno permanente da esborso di somme non dovute per inquadramento illegittimo, il cui <em>dies a quo</em> non è individuabile nel &nbsp;deliberato di conferimento dell’incarico (12.11.2009, seguito da contratto 13.11.2009), ma nelle date dei singoli ed illegittimi esborsi retributivi al geom.Pozzi frazionati nel tempo. A fronte dunque di un invito&nbsp; a dedurre del 24.9.2015 notificato agli attuali convenuti l’1, il 2 e l’8.10.2015, il primo esborso stipendiale al geom.Pozzi risale al 14.11.2009 (è notorio che il trattamento retributivo si maturi di giorno in giorno dalla data della presa di servizio), per cui i ratei erogati dal Comune dal 14.11.2009 all’8.10.2010 (data, quest’ultima, correlata prudenzialmente, secondo il Collegio, all’8.10.2015, data dell’ultima delle tre notifiche degli inviti a dedurre-messa in mora) sono da ritenere prescritti. Tali importi, come da conteggi del Comune nel doc.13 della Procura, sono individuabili in euro 10.736.86 per il 2009 e in euro 64.739,15 per il 2010 (pari alla quota parte prescritta, dall’1.1.2010 all’8.10.2010 pari a 278 gg, della complessiva retribuzione di euro 84.999,25 erogata nel 2010).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pertanto i conteggi del danno differenziale effettuati dalla Procura e schematizzati al precedente punto 6., vanno così rideterminati:<br />
&#8211; euro 0 e non euro 2.686,79 per l’anno 2009, stante l’acclarata prescrizione dei relativi esborsi;<br />
&#8211; euro 5.563,03 per l’anno 2010 &#8211; pari alla differenza tra euro 20.260,09 (quota parte, concernente il periodo non toccato da prescrizione, 9.10.2010-31.12.2010, dei 84.999,25 euro per emolumenti complessivi 2010 percepiti in qualità di dirigente) &#8211; ed eu<br />
&#8211; euro 23.218,66 per l’anno 2011 &#8211; pari alla differenza tra euro 84.878,78 (emolumenti percepiti in qualità di dirigente nell’anno 2011) e euro 61.660,12 (emolumenti annui che il sig. Pozzi avrebbe percepito in qualità di funzionario nel 2011);<br />
&#8211; euro 23.296,01 per l’anno 2012 -pari alla differenza tra euro 84.956,13 (emolumenti percepiti in qualità di dirigente nell’anno 2012) e euro 61.660,12 (emolumenti annui che il sig. Pozzi avrebbe percepito in qualità di funzionario nel 2012);<br />
&#8211; euro 31.951,62 per l’anno 2013 &#8211; pari alla differenza tra euro 93.611,74 (emolumenti percepiti in qualità di dirigente nell’anno 2013) e euro 61.660,12 (emolumenti annui che il sig. Pozzi avrebbe percepito in qualità di funzionario nel 2013);<br />
&#8211; euro 13.866,61 per l’anno 2014 -pari alla differenza tra euro 41.099,81 (emolumenti percepiti in qualità di dirigente dal 1.1.2014 al 9.6.2014) e euro 27.233,20 (emolumenti che il sig. Pozzi avrebbe percepito in qualità di funzionario dal 1.1.2014 al 9.<br />
Sommando, in conclusione, euro 5.563,03 per l’anno 2010, euro 23.218,66 per l’anno 2011, euro 23.296,01 per l’anno 2012, euro 31.951,62 per l’anno 2013, euro 13.866,61 per l’anno 2014, si giunge al complessivo importo di <strong>euro 97.895,93</strong>&nbsp; quale danno erariale arrecato al Comune di Giussano (anche) dai convenuti.<br />
In accoglimento dei rilievi della difesa del dr Riva e del Casti, osserva il Collegio come i suddetti conteggi hanno però posto in doveroso raffronto voci stipendiali da dirigente e da funzionario necessariamente comprensivi degli oneri riflessi versati dal Comune al fisco e ad enti previdenziali, trattandosi di uscita da casse Comunali vincolate all’osservanza delle norme in materia. Vanno invece&nbsp; ben valutati nel prosieguo gli importi netti che configurano il reale danno ascrivibile ai convenuti che, ove condannati a pagare importi lordi, non possono giuridicamente e pragmaticamente essere onerati, in sede stragiudiziale o in sede contenziosa civile, di una azione volta alla refusione agli enti previdenziali&nbsp; e fiscali sugli stessi “scaricati”.<br />
<strong>8</strong>.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Venendo all’elemento psicologico della accertata condotta illegittima dei tre convenuti,&nbsp; evidente appare la colpa grave del Sindaco dr.Riva, quale conferente l’incarico, del dr. Casati quale dirigente Settore aa.gg. stipulante il contratto ed anche del dr.Ballatore quale Segretario Generale e d.g., mancato controllore, mancato vigilante e mancato propositore di una doverosa revoca dell’incarico illegittimo, a fronte del chiaro dettato normativo dell’art.19, co.6, d.lgs. n.165, la cui chiarissima formulazione non originava dubbio alcuno anche prima della novella del d.lgs. n.150/2009. Difatti il sopra sunteggiato quadro giurisprudenziale doveva spingere ad una adeguata ponderazione sulla legittimità della attivata procedura selettiva. E lo stesso parere della Sezione controllo Lombardia Corte dei Conti 12.11.2009 n.1001/Par/2009, ricevuto in pari data dal richiedente Comune di Giussano (protocollo 12.11.2009 n.30751), sebbene incentrato sul regime successivo alla modifica all’art.19 d.lgs. n.165 apportata dal d.lgs. n.150 (statuendo che “<em>in conseguenza della recente riforma dell’art. 19, comma 6, del D. lgs. n. 165/2001, deve ritenersi testualmente richiesta la compresenza di entrambi i presupposti, titolo di laurea ed esperienza lavorativa, ai fini della sussistenza dei requisiti della particolare e comprovata qualificazione professionale necessaria per il conferimento degli incarichi in parola. Conseguentemente, con riferimento specifico alla richiesta di parere avanzata dal Comune di Giussano, si mette in luce che dovranno essere modificati sia il regolamento dell’Ente che la procedura di selezione, in adeguamento alla nuova normativa</em>” all. 2 doc. 8 fascicolo Procura),&nbsp; non ammette affatto, come vorrebbero le difese dei convenuti, una alternatività (esperienza/laurea) nel regime anteriore alla novella del d.lgs. n.150.<br />
Né appare rilevante la circostanza, comunque non provata, eccepita dalla difesa del dr.Riva circa l’arrivo di tale parere della Corte lombarda in orario pomeridiano successivo a quello mattutino della firma del decreto di conferimento dell’incarico, in quanto, quand’anche il parere fosse sopravvenuto rispetto al deliberato del Sindaco (la cui scelta di conferire l’incarico senza attendere il parere da lui stesso richiesto è condotta gestionale anomala ed irragionevole),&nbsp; quest’ultimo poteva (e doveva) essere revocato immediatamente dal suo autore in legittimo esercizio di autotutela, prendendo atto del grave errore commesso. Il non esercizio di tale autotutela denota scelta consapevole e gravemente colposa. Al Sindaco Riva, quale organo politico espletante nella specie una scelta gestionale, non si imputa in questa sede, come eccepito dalla propria difesa, un mancato intervento per “<em>modificare la procedura di selezione interna al fine di renderla conforme alla disciplina legislativa applicabile”, </em>ma l’avvenuto conferimento di un incarico <em>contra legem,</em> che ovviamente un previo deliberato di Giunta non poteva avallare né imporre al Sindaco o alla dirigenza, soprattutto alla luce della giurisprudenza in materia e del parere reso da questa Corte.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’inosservanza della predetta giurisprudenza sull’art.19, co.6 cit. e del chiaro parere (o il mancato esercizio di successivo annullamento in autotutela ove pervenuto successivamente al conferimento, ma prima del contratto), reso dalla Corte dei Conti proprio al Comune di Giussano, rende la scelta operata dal Sindaco Riva una consapevole, e dunque gravemente colposa scelta gestionale. E tale atto risulta avallato dal Dirigente del settore aa.gg. dr. Casati che, in luogo del doveroso esercizio del dovere di rimostranza (il dipendente non deve eseguire l&#8217;ordine, anche se ribadito per iscritto, quando l&#8217;atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo: principio immanente nel sistema , ma ribadito dall’art.23, co.3, lett.h CCCNL enti locali e in precedenza dall’art.17, d.P.R. n.3 del 1957) e di rifiuto di stipula o di pungolo ad un intervento in autotutela del Sindaco, parimenti con colpa grave assumeva la determinazione 13.11.2009 n.1343/2009, agli atti, con cui al geom. Felice Pozzi veniva attribuito incarico dirigenziale sulla base di contratto di diritto pubblico. Non sussiste, infatti, un obbligo incondizionato del pubblico dipendente di eseguire le disposizioni, ivi incluse quelle derivanti da atti di organizzazione, impartite dai superiori o dagli organi politici (tra l’altro solo di fatto, ma non di diritto, sovraordinati), posto che il dovere di obbedienza incontra un limite nella ragionevole obiezione circa l’illegittimità dell’ordine ricevuto (<em>ex pluribus </em>C.<a href="https://servizi.corteconti.it/bds/doVisualizzaDettagliAction.do?sptomock=&amp;espanso=2&amp;pagina=1&amp;queryString=&amp;sezionePvvDa=34&amp;tipRicerca=2&amp;annoPvvDa=2014&amp;numPvvDa=117&amp;modRicerca=K&amp;operazione=cambia&amp;materia=RESPONSABILITA%27&amp;id=34053724&amp;cods=34&amp;sezione=SEZIONE%20DI%20APPELLO%20PER%20LA%20SICILIA&amp;esito=1&amp;numero=117&amp;anno=2014&amp;pubblicazione=20140327&amp;mod=dettaglio&amp;rigenera=SI">Conti, app.Sicilia, 27 marzo 2014 n.117</a>; Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2008, n. 6208).<br />
Parimenti evidente è la colpa grave del Segretario comunale e d.g. dr. Ballatore che, sebbene incardinatosi nel Comune di Giussano in data 1.12.2009, successiva alla data (12.11.2009) del conferimento dell’incarico al geom.Pozzi e dell’ostativo coevo parere 12.11.2009 n.1001/Par/2009 della Corte dei Conti, doveva necessariamente conoscere la posizione del geom.Pozzi (le cui funzioni sono state svolte per ben 5 anni), svolgendo compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell&#8217;Ente, tra l’altro di dimensioni non rilevanti e, come tale, ben controllabile negli atti, anche già adottati, &nbsp;di macro-organizzazione e di scelta dei vertici gestionali (dirigenti), da parte di un attento Direttore Generale e Segretario comunale, in posizione di giuridica primazia rispetto&nbsp; a tutti i dirigenti comunali sottordinati, le cui professionalità e titoli deve conoscere e può verificare (persino dalle firme in calce ai numerosi atti da parte del “geom.” e non “dr.” Pozzi; dal sito istituzionale ove i <em>curricula</em> dei dirigenti sono doverosamente inseriti ex l. n.190/2012, etc.), soprattutto in Comuni non grandi, quale quello di Giussano. &nbsp;Del resto lo stesso art.97 TUEL, nel sancire che il Segretario Generale “<em>sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l&#8217;attività”</em>, impone che tale apicale dirigente ben conosca lo <em>status</em> giuridico di ciascuno dei suoi dirigenti e dunque anche il non possesso (e delle ragioni giuridiche che lo consentivano o meno) della laurea in capo al titolare del Servizio urbanistico, circostanza ben percepibile e doverosamente da valutare secondo criteri di ordinaria diligenza per un dirigente di vertice. In altre parole, un Segretario Generale e d.g., pur non essendo tenuto ad un controllo atomistico e capillare di ogni scelta gestionale della Giunta, dei dirigenti e dei suoi predecessori, deve cogliere, riscontrare e intervenire su fatti evidenti e palesemente noti di dubbia legittimità: deve dunque sapere e capire, in punto di diritto, perchè un dirigente di un Servizio comunale altamente specialistico (edilizia e urbanistica) sia in possesso del solo diploma e come ciò sia avvenuto e se tale evenienza sia compatibile con il quadro normativo di riferimento.<br />
L’omesso intervento di riscontro e poi doverosamente pungolatorio del dr.Ballatore nei confronti del Sindaco affinchè revocasse l’illegittimo conferimento rappresenta, dunque, una gravemente colposa scelta omissiva del garante della legalità e correttezza amministrativa dell’ente comunale (sul punto, tra le tante, C.conti, sez.Lombardia, 9.7.2009 n.473 e id., 8.5.2009 n.324), che concorre sul piano etiologico, seppur in misura necessariamente minore, nella causazione del danno, soprattutto ove si consideri che, in punto di conoscenze giuridiche, il Segretario Comunale, a differenza del vertice politico, è un dirigente selezionato con rigorosi concorsi, costantemente sottoposto a doverosa formazione e aggiornamento presso importanti Scuole, i cui corsi sono indefettibili per ascese nella gestione di Comuni di maggiori dimensioni: pertanto ignorare il principio generale secondo cui un incarico dirigenziale, tra l’altro in settore assai tecnico quale è quello Urbanistico-Edilizio, non può essere conferito a soggetto privo di laurea (tecnica), in osservanza dell’art.19, co.6, d.lgs. n.165 e dell’art.110, d.lgs. n.267/2000 che rappresentano, sin dall’assunzione concorsuale, davvero le basi giuridiche di un Segretario comunale (a maggior ragione se esperto e navigato, quale il dr.Ballatore, la cui professionalità, quale Segretario di fascia A, &nbsp;traspare dai decreti 11.11.2012 n.23 e 24 di nomina a Segretario e a dir.gen.), è condotta oltremodo ingiustificabile e, dunque, foriera di rilevante danno erariale.<br />
E non appare fondata l’eccezione della difesa del Ballatore formulata nella discussione del 20.4.2016, ovvero che una revoca dell’incarico avrebbe portato a danni indiretti da contenzioso lavoristico intentabile dal geom.Pozzi: ad avviso della Sezione tale contenzioso ben difficilmente avrebbe visto l’accoglimento della pretesa del revocato dirigente, in quanto la scelta in autotutela comunale sarebbe stata legittima e conforme a legge.<br />
Ed ancor più evidente è la natura gravemente colposa delle scelte commissive del Sindaco dr.Riva e del Dirigente dr.Casati ed omissive del Segretario comunale dr.Ballatore, ove si consideri lo specifico incarico dirigenziale conferito al geom.Pozzi, ovvero quello di dirigente del Settore Urbanistica-Edilizia: trattasi, come già sopra rimarcato, di un Settore che, secondo basilari regole di logica e di buon senso disattese dai convenuti, oltre che di legalità e buon andamento della P.A., deve essere attribuito in modo pertinente ad un architetto o ad un ingegnere e non ad un soggetto privo di laurea.<br />
Per chiudere sull’elemento psicologico,&nbsp; a confutazione del richiamo fatto dalla difesa del dr.Riva alla pronuncia assolutoria nei confronti del Presidente della Provincia di Firenze (C.Conti, Sez.I Centrale app. 4/2/2015 n.107), osserva la Sezione che tale sentenza, assolutamente non condivisibile nei suoi richiamati enunciati &nbsp;argomentativi (ribaltabili, ad avviso della Sezione, nel senso opposto alla formulazione di un passaggio centrale della criticata decisione d’appello, ovvero che “<em>in un procedimento amministrativo di conferimento di incarichi dirigenziali assistito da garanzie, gli&nbsp; eventuali vizi consistenti nella mancanza di laurea nei nominandi dirigenti, appaiono di solare percezione da parte anche di “ un non addetto ai lavori”</em>) e nelle sue conclusioni, che rappresentano davvero un <em>unicum</em> nel panorama giurisprudenziale, costantemente avverso, della Corte dei Conti, non si attaglia comunque al caso di specie, in quanto nella vicenda <em>sub iudice, </em>proprio a fronte di asserite incertezze (in realtà insussistenti stante l’univoca giurisprudenza ostativa sopra richiamata) era stato richiesto dal Comune un parere al massimo organo consultivo in materia, la competente sezione controllo lombarda della Corte, per poi inopinatamente disattendere tale ostativo autorevole parere, &nbsp;senza neppure successivamente intervenire &nbsp;in autotutela per adeguarsi allo stesso (ove fosse sopravvenuto dopo il previo, censurabile conferimento senza attendere il parere pur richiesto), con ciò palesando una consapevole scelta gestionale, foriera di danno erariale.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="8">Venendo in conclusione al <em>quantum</em> dell’accertato danno di <strong>euro 97.895,93</strong> &nbsp;ascrivibile ai convenuti, ritiene la Sezione che, in punto di “quota parte” causalmente ed etiologicamente agli stessi imputabile, non può essere trascurata la presenza di un erroneo regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi parimenti “<em>contra legem</em>” in materia di incarichi dirigenziali a soggetti privi di laurea e, soprattutto, la innegabile presenza di pregressi ed avallanti deliberati di Giunta sulla indizione di procedura con requisito culturale “<em>contra legem</em>”: i componenti di tale Giunta, al pari dell’avallante Segretario comunale dr.Zarcone, che approvarono tale bando ed il regolamento degli uffici, hanno dato un evidente apporto concausale alla verificazione del danno complessivo, &nbsp;come riconosciuto da questa Corte in molte sentenze (da ultimo, sulla responsabilità della Giunta, C.conti., sez.giur.Emilia, 19 gennaio 2015 n.3), che può equitativamente essere ascritto agli attuali convenuti nella misura complessiva e prevalente di <strong>50.000,00 euro.</strong></li>
<li style="text-align: justify;" value="9">Tuttavia su tale somma, va operato un ragionevole esercizio del potere riduttivo dell’addebito tenendo conto di qualche saltuaria oscillazione giurisprudenziale in materia che può aver favorito la (gravemente) colposa scelta, del computo, negli importi del “danno differenziale” &nbsp;da maggiori importi al geom.Pozzi, di somme erroneamente computate al lordo e non al netto di quanto versato al fisco e ad ente previdenziale (somme nette prudenzialmente quantificate dal Collegio, in via equitativa e&nbsp; secondo ordinarie conoscenze, nel 20% del lordo dei suddetti 50.000,00 euro, ovvero euro 10.000,00), della resa comunque di un serio servizio da parte del geom.Pozzi al Comune di Giussano (circostanza lealmente non contestata dalla Procura). Pertanto, in ragionevole ed adeguato esercizio del potere di riduzione dell’addebito, l’accertato danno erariale di euro<strong> 50.000,00</strong> può equitativamente essere ridotto ad <strong>euro&nbsp; 30.000,00 </strong>netti, ad oggi già rivalutati, configurante danno erariale al netto, come detto, dei crediti prescritti, ed al cui pagamento vanno&nbsp; condannati i tre convenuti, ma non in parti eguali, essendo ad avviso del Collegio prevalente il contributo causale del Sindaco Riva e del dr.Casati, autori del conferimento dell’incarico e del connesso contratto, rispetto al Segretario Generale&nbsp; dr.Ballatore, incardinatosi dopo i tali atti e colpevolmente inerte nel formalizzare una doverosa richiesta di annullamento in autotutela per ripristino della legalità.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Pertanto il Collegio ritiene di ascrivere ai&nbsp; convenuti Riva e Casati la somma di <strong>euro 11.000,000 </strong>&nbsp;ciascuno, stante il paritetico apporto causale e psicologico, ed al Ballatore la somma di <strong>euro 8.000,00</strong>, importi ad oggi già rivalutati, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al saldo effettivo.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P.Q.M.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">la Corte definitivamente pronunciando, CONDANNA &nbsp;<strong>Gian Paolo RIVA</strong>, nato a Giussano (MB) il 23.8.1955 e residente in Giussano (MB) alla via Adamello n. 16 – CAP 20833 &#8211; C.F. RVIGPL55M23E063B, <strong>Marco Raffaele CASATI</strong>, nato ad Inverigo (CO) il 19.8.1956 e residente in Lurago d’Erba (CO) alla via Armando Diaz 14/N – CAP 22040 – C.F. CSTMCR56M19E309G, al pagamento a favore del Comune di Giussano della somma di<strong> 11.000,00 euro</strong> ciascuno, e <strong>Filippo Valentino BALLATORE,</strong> nato a Marsala (TP) il 5.9.1953 e residente in Casnate con Bernate (CO) alla via Silvio Pellico n. 11 – CAP 22070 – C.F. BLLFPP53P05E974H della somma di <strong>8.000,00 euro</strong>, ad oggi già rivalutati, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo e spese di lite, che si pongono in misura paritetica in capo ai tre convenuti e che si quantificano in euro<br />
&nbsp;<br />
Così provveduto in Milano nella camera di consiglio del 20 aprile 2016.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>IL GIUDICE ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE f.f.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vito Tenore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Luisa Motolese<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL DIRIGENTE</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2016 n.83</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-5-5-2016-n-83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-5-5-2016-n-83/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2016 n.83</a></p>
<p>Pres. Motolese, Est. Veccia Nel giudizio volto a provare la sussistenza di responsabilità erariale, per indebita prescrizione di farmaci, del medico di medicina generale (MMG) della Asl di Bergamo, il solo rilevamento di un’elevata percentuale di scostamento dalla media prescrittiva della Asl di appartenenza, riconducibile alla fattispecie di c.d. iperprescrizione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-5-5-2016-n-83/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2016 n.83</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Motolese, Est. Veccia</span></p>
<hr />
<p>Nel giudizio volto a provare la sussistenza di responsabilità erariale, per indebita prescrizione di farmaci, del medico di medicina generale (MMG) della Asl di Bergamo, il solo rilevamento di un’elevata percentuale di scostamento dalla media prescrittiva della Asl di appartenenza, riconducibile alla fattispecie di c.d. iperprescrizione in senso stretto, non è sufficiente a sindacare la scelta tecnica del medico, potendo al massimo assurgere a mero indizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Azienda Sanitaria Locale – Responsabilità erariale del medico di medicina generale – Indebita prescrizione di farmaci a carico del Sistema Sanitario Nazionale &nbsp;– Iperprescrittività in senso stretto – Discrezionalità tecnica – Limiti di sindacabilità.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Non è sufficiente a costituire prova di responsabilità erariale, anche solo di tipo presuntivo, il mero rilevamento di un’elevata percentuale di scostamento dalla media prescrittiva della Asl&nbsp;di appartenenza da parte del medico di medicina generale, trattandosi di fattispecie di “iperprescrizione in senso lato”, il cui rilevamento, in assenza di ulteriori accertamenti sul caso, può assurge al massimo a indizio della condotta illecita, essendo necessario da parte del Giudice l’esercizio di un sindacato di ragionevolezza su scelte riconducibili a discrezionalità tecnica.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;SENT. 83/2016</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI</strong><br />
<strong>SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">composta dai Magistrati:</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">Luisa MOTOLESE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente f.f.<br />
Eugenio MADEO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Componente<br />
Giuseppina VECCIA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Componente relatore</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">ha pronunciato la seguente</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 28344 del registro di Segreteria, instaurato dalla Procura regionale con atto di citazione emesso nei confronti di STRAUCH Paul, nato a Bergamo (BG) il 03/02/1944, C.F.: STR PLA 44B03A794J, residente a Solto Collina (BG) in Via Del Bogno &#8211; rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gennaro Messuti, presso il cui studio, in&nbsp; Milano, via Lamarmora, 40, è elettivamente domiciliato.<br />
&nbsp;Uditi nella pubblica udienza del giorno 10 febbraio 2016, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Maria Rosaria Ciafrone, il Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Veccia, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Antonino Grasso, l&#8217;avv. Gennaro Messuti per il convenuto</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Con atto depositato il 4 agosto 2015, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha citato in giudizio il dott. STRAUCH Paul per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell&#8217;ASL di Bergamo e della Regione Lombardia, dell&#8217;importo di € 27.983,20, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per avere, nelle sue funzioni di medico di medicina generale della ASL, negli anni 2007- 2008, prescritto farmaci ai suoi pazienti, in misura difforme dalle indicazioni contenute nelle relative schede tecniche, tale da dover imputare a suo carico l&#8217;addebito di costi ingiustificati in danno del S.S.N. pari a € 27.983,20.<br />
La vicenda ha preso avvio dalla relazione dell&#8217;11 novembre 2014 con la quale l’ASL di Bergamo ha comunicato di aver rilevato, a seguito di una prima attività di controllo e delle successive verifiche effettuate dalla Commissione aziendale per l&#8217;applicazione della L. n.425/96, significativi scostamenti nelle prescrizioni di farmaci da parte del dott. STRAUCH rispetto alla media del Distretto&nbsp; e dell&#8217;ASL.<br />
In particolare, l&#8217;Azienda ospedaliera ha ritenuto ingiustificate le seguenti prescrizioni effettuate dal dott. STRAUCH Paul nel biennio 2007/2008, suddivise per ATC (sistema di classificazione Anatomico, Terapeutico e Chimico):&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n. 55 assistiti che hanno ricevuto prescrizioni di farmaci inibitori della pompa acida o IPP (ATC: AO2BC);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n. 32 assistiti che hanno ricevuto prescrizioni di farmaci inibitori&nbsp;della HMG CoA reduttasi (ATC: C l OAA);<br />
&#8211; &nbsp; &nbsp; &nbsp;n.133&nbsp;assistiti che hanno ricevuto prescrizioni&nbsp;di farmaci&nbsp;antimicrobici generali per uso sistemico (ATC:&nbsp;JO1FA10); &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; n. 29 assistiti che hanno ricevuto prescrizioni di farmaci per il sistema muscolo-scheletrico &#8211; (ATC: M ).&nbsp;&nbsp;<br />
Con nota prot. n. U.0090499 del 30.07.2014, pervenuta all&#8217;interessato con R/R del 31.07.2014, l&#8217;ASL di Bergamo &#8211; facendo seguito a proprie precedenti comunicazioni del 14/12/2009 e del 16.12.2011, rese dopo una prima attività di controllo &#8211; ha chiesto al dott. STRAUCH di provvedere, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 4, del D. L. 20/6/1996 n. 323, convertito in L. 8/8/1996 n. 425, al rimborso della somma di € 27.983,20, relativa alle prescrizioni sopra indicate, effettuate a carico del S.S.N. negli anni 2007-2008 e ritenute ingiustificate.<br />
Non avendo il medico provveduto a quanto richiesto, l&#8217;ASL ha inviato la citata comunicazione dell&#8217;11 novembre 2014 alla Procura presso questa Sezione giurisdizionale, per le azioni di competenza. L&#8217;Organo Requirente, alla luce della descritta condotta, ha emesso invito a dedurre cui ha fatto seguito la produzione di deduzioni da parte dell&#8217;odierno citato, con richiesta di audizione personale, regolarmente tenuta.<br />
Non ritenute le deduzioni fornite idonee a superare le contestazioni formulate, la Procura ha proceduto alla notifica dell’atto di citazione introduttivo dell’odierno giudizio avendo ravvisato la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità amministrativa a carico del dr. STRAUCH per un danno erariale di € 27.983,20, pari all&#8217;importo accertato dalla stessa ASL.<br />
In particolare, risulterebbe affermato il rapporto di servizio tra l&#8217;Azienda sanitaria ed il medico con essa convenzionato, i cui compiti di certificazione sanitaria e finanziaria si andrebbero ad inserire nell&#8217;organizzazione strutturale ed operativa dell’ASL di appartenenza.<br />
Da tale rapporto di servizio deriverebbe l&#8217;obbligo di rispettare le previsioni di legge e convenzionali in materia di prescrizione dei medicinali, da effettuarsi, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, nel rispetto del&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prontuario terapeutico nazionale e nell&#8217;esercizio di una discrezionalità (tecnica) sindacabile ove le scelte terapeutiche e sanitarie&nbsp; apparissero evidentemente contrastanti con quelle effettuate della generalità degli altri medici, fatta salva la prova del contrario il cui onere&nbsp; incomberebbe sul medico stesso.<br />
L&#8217;attività prescrittiva, infatti, qualora non rispondente ai criteri appena esposti ovvero comunque difforme dalle indicazioni previste nelle schede ministeriali costituirebbe, per la Procura, una condotta produttiva di danno patrimoniale per la ASL, pari al costo del medicinale indebitamente prescritto e&nbsp; del quale sorgerebbe per il medico l&#8217;obbligo del rimborso, in forza del disposto di cui all&#8217;art. art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425, richiamato dalla stessa ASL&nbsp; nella nota di contestazione.<br />
In proposito, il Requirente rileva come il medico convenzionato sia parte del sistema organizzativo dell&#8217;ASL con il compito istituzionale di erogare l&#8217;assistenza sanitaria sul territorio mediante l&#8217;utilizzo di fondi pubblici ed, in tale veste, chiamato a rispondere del corretto impiego delle risorse.<br />
Con riguardo all&#8217;elemento psicologico, nel caso specifico, l&#8217;attrice evidenzia che l&#8217;attività &#8220;iperprescrìttiva&#8221; è stata tenuta dal dott. STRAUCH nonostante questi fosse stato costantemente informato e invitato dall&#8217;ASL di appartenenza a giustificare l&#8217;appropriatezza delle prescrizioni, dovendo, in ciò, ravvisarsi una condotta connotata da dolo (contrattuale) o comunque gravemente colposa con previsione dell<em>&#8216;eventus damni</em>.<br />
Con memoria del 21 gennaio 2016 si è costituito il dott. Paul STRAUCH, rappresentato e difeso dall’Avv. Gennaro Messuti di Milano.<br />
In via primaria, parte convenuta ha eccepito la violazione del diritto di difesa in quanto, avendo richiesto, nella fase pregiudiziale, copia del verbale del 18/7/2014 della Commissione aziendale, ne avrebbe ricevuto, a riscontro, un documento parziale &#8211; con omissione delle parti&nbsp;&nbsp; relative alle posizioni di altri medici esaminati nella stessa seduta &#8211;&nbsp; appositamente predisposto per evadere la richiesta di accesso dell&#8217;invitato e, in ogni caso, difforme dal documento&nbsp; presente nel fascicolo di Procura ed attualmente agli atti di questo giudizio. Tale circostanza costituirebbe una violazione del diritto di difesa che, compiutasi nella fase pregiudiziale introdotta dall&#8217;invito a dedurre, comporterebbe la nullità del successivo atto di citazione.<br />
In secondo luogo, il patrono del convenuto ha eccepito l&#8217;intervenuta prescrizione della pretesa erariale, considerato che le ricette contestate risalirebbero al periodo 2007-2008 e l&#8217;invito a dedurre risulterebbe notificato solo in data 12/3/2015.<br />
Sul punto, la difesa ha precisato che alcun effetto interruttivo potrebbe essere attribuito al c.d. &#8220;atto di costituzione in mora&#8221; del 14/12/2009 spedito dalla ASL al dott. STRAUCH e recante una mera avvertenza circa lo scostamento del suo profilo prescrittivo rispetto alle linee guida. Tale comunicazione, infatti, sarebbe&nbsp; priva del carattere d’intimazione e di espressa richiesta di adempimento di un&#8217;obbligazione attuale, peraltro, all&#8217;epoca impossibile per ammissione della stessa ASL che riferiva di dover effettuare ulteriori accertamenti prima di poter contestare una precisa ipotesi di danno.<br />
Nel caso di specie, pertanto, la comunicazione in esame avrebbe rivestito mera finalità cautelativa, funzionale a preservare un’ipotetica ragione di credito.<br />
In via subordinata e nel merito, il dottor STRAUCH contesta il presunto danno erariale sia perché giuridicamente inesistente ed infondato sia perché non provato nel suo ammontare: l&#8217;Azienda, infatti, ha sostenuto di aver provveduto al rimborso delle ricette ma non ha provato tale circostanza. La mera produzione delle ricette, nella prospettazione difensiva, varrebbe unicamente a provare che il farmacista le abbia chieste in rimborso ma non che detta richiesta sia stata soddisfatta e che dunque si sia verificato il presunto danno, a carico del S.S.N.<br />
Inoltre l&#8217;atto di citazione, così come il verbale della Commissione istituita presso il&nbsp; Dipartimento Cure Primarie del 18/7/14, contiene una generica contestazione di &#8220;iperprescrizione&#8221; di farmaci ma non risulta provato né l&#8217;avvenuto scostamento dalla media da parte del dott. STRAUCH né che tale circostanza abbia determinato un danno pari a € 27.983,20.<br />
Sul punto la difesa richiama&nbsp; i principi e criteri, di ordine deontologico, scientifico, economico e sociale che devono ispirare l&#8217;attività prescrittiva del medico curante e che impongono scelte terapeutiche differenti, in base alla specifica vicenda clinica di ciascun paziente al fine di individuare la soluzione di volta in volta più appropriata.<br />
Ad avviso della difesa, la Procura con l&#8217;atto di citazione contesta una condotta illecita per incongruità o erroneità di specifiche prescrizioni riferite a 249 pazienti, mentre sia il verbale del 18/7/14 della Commissione aziendale, sia la lettera di messa in mora del 14/12/2009 si riferiscono a <em>&#8220;scostamenti prescrittivi significativi rispetto alla media ASL&#8221;</em>.<br />
Anche alla luce di tale rilievo, la comunicazione di messa in mora dell&#8217;Azienda non potrebbe valere ad interrompere la prescrizione per il diverso fatto contestato dalla Procura, con conseguente prescrizione dell&#8217;azione erariale.<br />
Né &#8211; prosegue la difesa &#8211;&nbsp; la Procura ha indicato o provato&nbsp; i motivi di non congruità delle prescrizioni relative ai 249 assistiti, dei quali ha prodotto le ricette.<br />
Premesso, infatti, che la prescrizione di medicinali avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, le violazioni dei principi di “appropriatezza” e di “riduzione degli sprechi” eventualmente contestate&nbsp; devono essere provate non in termini statistici, ma in relazione agli specifici casi concreti e singolarmente individuati, non essendo sancito da alcuna norma il principio dell’&#8221;economicità”.<br />
Anche sull&#8217;elemento psicologico la difesa spende argomentazioni per contestare nella sua veridicità la circostanza riferita dalla Procura, secondo la quale il dott. STRAUCH sarebbe stato costantemente informato e invitato dall&#8217;ASL di Bergamo a giustificare l&#8217;appropriatezza delle proprie prescrizioni. Risulterebbe agli atti, piuttosto, che la Regione Lombardia con Deliberazione n. VII/10246 del 6/8/01 si sia limitata a delegare all&#8217;Azienda sanitaria l&#8217;effettuazione di&nbsp;&nbsp; controlli sui dati di prescrizione farmaceutica territoriale, secondo le linee guida allegate alla citata deliberazione, con l&#8217;onere di trasmettere, a cadenza trimestrale, i dati emersi ai propri Medici di Medicina Generale.<br />
Tali comunicazioni, avendo evidenziato esclusivamente un&#8221;&#8216;iperprescrizione&#8221;, per scostamento dalla media degli altri colleghi, non può costituire, come invece prospetta il Requirente, il presupposto di una volontà dolosa o gravemente colposa del dr. STRAUCH che avrebbe perseverato nella sua attività &#8220;iperprescrittiva&#8221; pur nella consapevolezza o (in quella che avrebbe dovuto essere) doverosa conoscenza, di arrecare un danno all&#8217;erario, quale poi accertato nell&#8217;importo di € 27.983,20.<br />
In conclusione, la difesa, formulate istanze istruttorie di prova orale per testi dei soggetti ai quali le prescrizioni erano rivolte &#8211; o degli eredi, deceduti i primi &#8211; ha chiesto, in via preliminare, che sia dichiarata la prescrizione delle contestazioni relative a tutto il 2007 e 2008 nonché la nullità dell&#8217;atto di citazione per violazione del diritto di difesa ex art.164 c.p.c.; nel merito, in via principale, che siano rigettate le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto ed, in via subordinata, che sia riconosciuta la &#8220;riduzione dell&#8217;addebito&#8221;, in considerazione della correttezza diagnostica delle prescrizioni comunque effettuate dal convenuto.<br />
All&#8217;udienza pubblica del 10 febbraio 2016 il S.P.G. dott. Antonino&nbsp; Grasso, per l&#8217;Ufficio del Pubblico Ministero, e l&#8217;avv. Gennaro Messuti,&nbsp; per il convenuto, hanno&nbsp; sostanzialmente ribadito le argomentazioni esposte nei rispettivi atti e confermato le conclusioni ivi rassegnate.<br />
Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Il Collegio, prima di trattare, nel merito, la causa sottoposta al suo esame, affronta le questioni pregiudiziali proposte dalle parti, in applicazione del principio stabilito dal secondo comma dell’art. 276 c.p.c.<br />
Si valuta, innanzitutto, l&#8217;eccepita violazione del diritto di difesa per denegata conoscibilità del verbale della Commissione aziendale &#8211; richiesto dalla difesa successivamente alla notifica dell&#8217;invito a dedurre &#8211; e la conseguente supposta nullità dell&#8217;atto di citazione introduttivo del presente giudizio.<br />
Sul punto le Sezioni Riunite di questa Corte hanno delineato i principi atti a dirimere le cennate questioni con sentenza n. 28/2015/QM.<br />
L&#8217;organo di nomofilachia &#8211; peraltro interessato per questione analoga a quella oggetto del presente giudizio di &#8220;iperprescrizione&#8221; di farmaci &#8211;&nbsp; ha, in via preliminare, escluso la natura amministrativa degli atti che confluiscono nel fascicolo istruttorio, in particolare quelli formati dal pubblico ministero &#8211; attesa la loro adozione nell’esercizio di funzioni giudiziarie (C. cost. n. 252 del 2013) &#8211; e, dunque, l&#8217;inapplicabilità ad essi della disciplina prevista per gli atti amministrativi.<br />
Sempre ai fini del corretto inquadramento della questione prospettata, le Sezioni Riunite hanno chiarito che il momento nel quale il PM notifica l’invito a dedurre si pone prima e fuori del processo (che in alcuni casi potrebbe anche non seguire) rendendo, dunque, inappropriato ogni riferimento al diritto di difesa garantito dall&#8217;art.24 Cost. &#8220;nel processo&#8221;.<br />
D&#8217;altro canto, l&#8217;autorevole Collegio ha respinto ogni approccio ermeneutico che fonderebbe il diritto di conoscibilità degli atti dell’istruttoria contabile sull&#8217;applicazione analogica dell&#8217;art. 415 bis, c.p.p., ostando ad una siffatta interpretazione la precisa opzione del legislatore che, in ragione della prevalente funzione risarcitoria &#8211; recuperatoria della responsabilità amministrativa, ha inteso integrare la disciplina del giudizio contabile con le disposizioni dettate per il processo civile, con il rinvio dinamico contenuto nell’art. 26 del R.D. 1038 del 1933.<br />
&nbsp;Chiarito quanto sopra, l&#8217;Organo di nomofilachia rileva che una concezione coerente con il dettato costituzionale della fase pre-processuale dell&#8217;istruttoria contabile deve pur ammettere una tutela, anche attenuata, del diritto alla conoscibilità degli atti richiamati dal P.M. nell’invito a dedurre e del quale costituiscono il contenuto essenziale;&nbsp; ciò al fine di rendere effettivo il&nbsp; confronto dialogico stabilito dall&#8217;art. 5, comma 1, l. n. 19 del 1994 e s.m.i., tra P.M. ed invitato, le deduzioni e l&#8217;audizione personale del quale&nbsp; potranno avere un effetto utile (anche per la stessa Procura, ai fini di un&#8217;eventuale archiviazione) solo se lo stesso invitato avrà avuto nodo di conoscere gli atti richiamati nell&#8217;invito a dedurre.<br />
In breve, le conclusioni delle Sezioni Riunite, dalle quali questo Collegio non ha ragione di discostarsi, sono nel senso che <em>&#8220;sussiste per il destinatario dell&#8217;invito a dedurre la facoltà di conoscere gli atti istruttori se e nella misura in cui sono richiamati nell&#8217;invito a dedurre quali contenuti essenziali dell&#8217;atto d’invito&#8221;.</em><br />
Il delineato rapporto di funzionalità tra diritto alla conoscibilità degli atti e contenuto delle contestazioni formulate consente di risolvere anche l&#8217;ulteriore questione concernente le conseguenze che l&#8217;ingiustificato diniego di conoscenza degli atti richiamati nell’invito a dedurre potrebbero produrre sull&#8217;atto di citazione.<br />
Il principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Riunite, è nel senso che <em>“la lesione conseguente alla violazione delle norme procedurali della fase istruttoria non è invocabile in sé e per sé. È sempre necessario &#8211; per rispettare i principi di economia dei mezzi giuridici anche processuali di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire &#8211; che la parte che deduce siffatta violazione dimostri la sussistenza di un effettivo e concreto pregiudizio del diritto di difesa nel processo conseguente alla violazione medesima. Soltanto in tale prospettiva può affermarsi che un&#8217;invalidità riferita ad un atto della fase istruttoria, che vulnera le finalità proprie dell&#8217;invito a dedurre, può estendere il proprio effetto lesivo sull&#8217;atto introduttivo del processo di responsabilità, determinandone la nullità &#8211; totale o parziale &#8211; rilevabile dal giudice ad istanza della parte interessata”.</em><br />
Ora, applicando i suddetti principi al caso di specie, occorre, in concreto rilevare che l&#8217;invito a dedurre, notificato all&#8217;odierno&nbsp; convenuto in data 12 marzo 2015, ha richiamato integralmente la relazione dell&#8217;11 novembre 2014 con cui la ASL di Bergamo ha comunicato la vicenda in esame alla Procura erariale, riferendo di &#8220;<em>una condotta prescrittiva di farmaci particolarmente difforme rispetto alla generalità dei medici operanti nella ASL di appartenenza. Nello specifico vengono segnalati scostamenti significativi rispetto la media del Distretto e dell&#8217;ASL per i seguenti sottogruppi di farmaci o molecole&#8221;.</em><br />
La comunicazione dell&#8217;Azienda sanitaria sopra richiamata, peraltro, rinviava a sua volta al verbale della Commissione aziendale, riportando: <em>&#8220;la Commissione…(omissis)&#8230;&#8230;, riunitasi in data 18.07.2014 (all.1), dopo aver esaminato e valutato la documentazione agli atti del dott. Paul Strauch, ha ritenuto che lo Stesso abbia prescritto in modo non appropriato, negli anni 2007-2008, i medicinali per i pazienti di cui all&#8217;alleato elenco (all.2)&#8221;.</em><br />
Il verbale della Commissione aziendale, oggetto di parziale conoscibilità e della conseguente doglianza, evidenzia, con riferimento al dott. STRAUCH, &#8220;<em>scostamenti prescrittivi significativi rispetto alla media ASL&#8221;</em> e precisa <em>&#8220;che la contestazione è solo relativa all&#8217;iperprescrittività&#8221;.</em><br />
Ora, considerato che l&#8217;invito a dedurre richiama integralmente la relazione ASL dell&#8217;11.11.2014 e questa, a sua volta, il verbale della Commissione aziendale del 18 .07.2014, è incontestato che tale ultimo documento debba essere reso conoscibile all&#8217;invitato.<br />
Occorre valutare, tuttavia, alla luce dei principi esposti nella citata pronuncia (sent. n.28/2015/QM) delle Sezioni Riunite, se il medesimo atto, nella parte non resa conoscibile, offra elementi riconducibili al contenuto essenziale dell&#8217;invito a dedurre.<br />
Trattandosi, per la parte oscurata, di valutazione del comportamento di altro medico per il quale era in discussione la &#8220;razionalità prescrittiva&#8221; di determinati farmaci ad un singolo paziente, risulta evidente l&#8217;estraneità di tale vicenda, e delle relativa valutazione compiuta dalla Commissione, alle contestazioni formulate nell&#8217;invito a dedurre rivolto al dott. STRAUCH.<br />
Pertanto, l&#8217;eccezione del convenuto di asserita violazione del diritto di difesa e di conseguente nullità dell&#8217;atto di citazione appare infondata e, dunque, non meritevole di accoglimento.<br />
Tanto premesso, il Collegio deve esaminare l&#8217;ulteriore eccezione ritualmente sollevata dalla difesa, secondo cui il credito relativo alle contestazioni riguardanti l&#8217;attività del dott. STRAUCH per gli anni 2007- 2008 deve ritenersi prescritto.<br />
Sul punto, la Procura ha depositato la nota del 14.12.2009, prot. U0183979/7.14.2 (relativa alle ricette emesse negli anni 2005-2006) sostanzialmente riprodotta da successiva nota del 16.12.2011, prot. n.00150322/11.9.4 (per le ricette emesse negli anni 2007-2008) con le quali l&#8217;Amministrazione avrebbe costituito in mora il citato.<br />
Dette comunicazioni, di identico tenore, sono così formulate:<br />
<em>&#8220;Richiamata la Deliberazione ASL n.124 del 19/02/2009 &#8220;Aggiornamento della procedura operativa conseguente al recepimento della D.D.G. Sanità Regionale Lombardia 11 settembre 2006 &#8211; n.9900 &#8211; &#8220;adozione Linee di indirizzo in merito alle modalità di verifica e controllo dei consumi farmaceutici&#8221; di cui alla Deliberazione ASL &nbsp;n.513 del 28 settembre 2007&#8243; e relativi allegati, saranno considerati prescrittori &#8220;critici&#8221; i Medici con uno scostamento di spesa di due deviazioni standard rispetto alla media ASL, al netto della prescrizione di farmaci soggetti a Piano Terapeutico.</em><br />
<em>Dall&#8217;elaborazione dei dati in nostro possesso, sulla base dei quali sono state approntate le schede medico anni 2005&nbsp; e 2006 </em>[2007 e 2008 nella nota del 16.12.2011],<em> risulta che il Suo profilo prescrittivo presenta lo scostamento sopra descritto.</em><br />
<em>Questo costituisce la base di partenza per un approfondimento volto ad accertare il rispetto delle norme che regolano la prescrizione nell&#8217;ambito del S.S.N. (ad es. note A.I.F.A., indicazione scheda tecnica del farmaco….) la cui violazione possa configurare una responsabilità amministrativa.</em><br />
<em>Ciò premesso, ai sensi degli artt.1219 e 2943 del codice civile, si precisa che il presente atto viene formulato e notificato a fini cautelativi ed al precipuo scopo di interrompere il corso della prescrizione del diritto all&#8217;Erario ad un eventuale risarcimento del danno conseguente ai fatti sopra citati.</em><br />
<em>Si fa presente altresì che la responsabilità amministrativa per danno erariale è configurabile solo al seguito di analisi approfondita da parte della scrivente ASL e previo confronto con le valutazioni della S.V.&#8221;.</em><br />
Secondo la Procura, tali atti, contenendo il richiamo agli artt.1219 e 2943 del c.c. e l&#8217;indicazione dello scopo perseguito (interruzione del corso della prescrizione), sarebbero pienamente idonei a costituire in mora il responsabile e pertanto ad interrompere il corso della prescrizione.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Del pari sarebbe priva di pregio anche la deduzione secondo la quale l&#8217;atto di costituzione in mora &#8211; in assenza dell&#8217;indicazione dell&#8217;importo del danno contestato &#8211; non avrebbe effetto interruttivo.<br />
La determinazione quantitativa del danno, infatti, secondo la Procura, non costituisce un elemento indefettibile, secondo conforme giurisprudenza di questa Corte.<br />
Ora, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione, gli atti extragiudiziali interruttivi della prescrizione, sebbene non debbano consistere in formule particolari, debbono però possedere un contenuto minimo dato dalla intimazione al debitore di adempiere alla prestazione (Sentenza n. 1618 del 12/03/1982: “<em>la costituzione in mora, pur se svincolata da precise formalità, deve contenere l&#8217;intimazione o richiesta precisa di pagare e deve essere effettuata per iscritto”</em>; Sentenza n. 5681 del 15/03/2006: <em>“l&#8217;atto di costituzione in mora non è soggetto all&#8217;adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l&#8217;esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese”;</em> Sentenza n. 3371 del 12/02/2010: “<em>In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l&#8217;esplicitazione di una pretesa e l&#8217;intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l&#8217;inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l&#8217;effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest&#8217;ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all&#8217;infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l&#8217;uso di formule solenni né l&#8217;osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore”).</em><br />
La giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, si è di recente orientata nel senso di riconoscere efficacia interruttiva a comunicazioni dell&#8217;Amministrazione che contengano un diretto riferimento al “diritto dell’Erario al risarcimento del danno, conseguente ai fatti” contestati, l&#8217;inequivoca volontà dell’amministrazione ad ottenere detto risarcimento ed&nbsp; il preciso ed espresso riferimento agli articoli 1219 e 2943 del codice civile, richiamati al precipuo scopo di interrompere il corso della prescrizione, anche ove la responsabilità amministrativa venga prospettata come eventuale (sez. I appello, sent. n. 1061/2014).<br />
Rinvenendosi nel caso in esame i predetti elementi indicati nella pronuncia d&#8217;appello, dalla quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, deve essere riconosciuta l&#8217;idoneità ad interrompere la prescrizione della nota del&nbsp; 14.12.2009, prot. U0183979/7.14.2, e della successiva del 16.12.2011, prot. n.00150322/11.9.4, con le quali l&#8217;Amministrazione ha costituito in mora il citato.<br />
Per tali motivi, l&#8217;eccezione di prescrizione formulata dalla difesa deve essere respinta e l&#8217;azione della Procura deve ritenersi tempestivamente esercitata.<br />
Passando, ora, all&#8217;esame del merito, la domanda attrice si fonda sull’assunto che il convenuto, medico di medicina generale (MMG) in rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, abbia causato all’erario un danno nel prescrivere ai propri pazienti farmaci a carico del SSN in violazione della normativa vigente.<br />
Fattispecie analoghe sono state già portate all&#8217;esame di questa Sezione (v. sentenze n. 9/2010, 404/2010, 374/2011), la quale ha espresso un orientamento giurisprudenziale che, nelle sue linee generali, va integralmente confermato.<br />
Nel quadro normativo di riferimento, si ricordano l’art. 1, co. 4, del D.L.. 20 giugno 1996 n. 323, convertito in l. 8 agosto 1996 n. 425, con il quale, premesso che la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale deve essere conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco (CUF, ora AIFA)&nbsp; e che gli appositi moduli del SSN non possono essere utilizzati per medicinali non ammessi a rimborso, si è stabilito che <em>“il medico è tenuto a rimborsare al Servizio sanitario nazionale il farmaco indebitamente prescritto”</em>; l’art. 3 della l. 8 aprile 1998 n. 94, secondo il quale <em>“il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste nell’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dal Ministero della Sanità”</em> (scheda tecnica ministeriale); l’Accordo collettivo nazionale reso esecutivo con il d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, che, dopo aver definito, all’art. 15-bis, co. 1, il M.M.G. come colui che, tra l’altro, <em>“assicura l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Azienda per l’erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza…”</em> aggiunge, all’art. 36, <em>che “la prescrizione dei medicinali avviene, per qualità e per&nbsp; quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato dall’art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni&#8221;.</em><br />
Secondo la Procura attrice il danno è derivato da una condotta prescrittiva tenuta dal dott. STRAUCH negli anni 2007-2008, caratterizzata da una significativa percentuale di scostamento rispetto la media del Distretto e dell&#8217;ASL, per determinate categorie di farmaci o molecole.<br />
Tali sono le contestazioni rivolte al dott. STRAUCH nell&#8217;invito a dedurre e, per quanto sopra esposto, negli atti in questo richiamati. Per ultimo, infatti, il verbale della Commissione aziendale del 18 luglio 2014 espressamente sottolinea che <em>&#8220;la contestazione è solo relativa all&#8217;iperprescrittività&#8221;.</em><br />
Nell&#8217;atto di citazione, tuttavia, la Pocura, nel definire la condotta antigiuridica del sanitario&nbsp; fa riferimento:<br />
&#8211; per i farmaci inibitori della pompa acida o IPP (ATC:A02BC) all'&#8221;<em>estrapolazione di casi di superamento del quantitativo del farmaco assumibile dall&#8217;assistito in un determinato periodo di tempo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
&#8211; per i farmaci inibitori della HMGCoA reduttasi (A.T.C:. C10AA), ad &#8220;<em>estrapolazione di casi di superamento del quantitativo del farmaco assumibile dall&#8217;assistito in un determinato periodo di tempo&nbsp;&nbsp; come risultante dalle indicazioni fornite<br />
&#8211; per i farmaci antimicrobici generali per uso sistemico (ATC:J01FA10), all'&#8221;<em>estrapolazione di casi di superamento del quantitativo del farmaco assumibile dall&#8217;assistito in un determinato periodo di tempo&#8221;;</em> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
&#8211; per i farmaci ATC M &#8211; sistema muscolo scheletrico, all&#8217;estrapolazione di &#8220;<em>casi di non appropriatezza per una contemporanea prescrizione di due farmaci appartenenti alla stessa categoria terapeutica&#8221;.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
Occorre, a tal punto, introdurre la nota distinzione, affermatasi nella materia, tra le due&nbsp; differenti tipologie di condotte contestate ai MMG, rappresentate dalla &#8220;iperprescrizione in senso lato&#8221;, caratterizzata da un’elevata percentuale di scostamento rispetto al criterio della “media ponderata ASL” (media maggiorata di due deviazioni standard) e dalla &#8221; iperprescrizione in senso stretto&#8221;, risultante dalla verifica a campione delle ricette e dei percorsi diagnostici di un numero determinato di pazienti.<br />
Ora, nel caso di specie, per le prime tre tipologie di farmaci, in assenza di specifiche contestazioni da parte della Procura, se non che il dott. STRAUCH <em>&#8220;nella prescrizione dei farmaci ai propri assistiti, si è discostato in maniera significativa e assolutamente anomala, rispetto alla soglia di riferimento, calcolata per singolo gruppo ATC&#8221;</em> ed, anzi, in presenza di un&#8217;espressa qualificazione di tali condotte come <em>&#8220;iperprescrizione in senso ampio</em>&#8220;, la Sezione non può che confermare l&#8217;orientamento già espresso in analoghe vicende, secondo cui uno scostamento dalla media prescrittiva della ASL di appartenenza può assurgere al massimo a indizio di una condotta illecita del genere di quella ipotizzata dall’attore, ma non ne costituisce prova, neppure di tipo presuntivo.<br />
E&#8217; stato, infatti, ritenuto che “<em>l’asserita violazione di norme di legge (in materia di limiti alle prescrizioni medicinali) e il rilevato scostamento dai parametri statistici elaborati dalla ASL di appartenenza, ancorché rigorosamente pesati e ponderati, non deponga, in via automatica, per la sussistenza di una responsabilità amministrativo-contabile del MMG, dovendosi accertare, in concreto, l’irragionevolezza della condotta tenuta dal medesimo e, in caso positivo, verificare che essa sia connotata da colpa grave”</em>, poiché “<em>ai fini del positivo accertamento della responsabilità, il discrimine tra prescrittività appropriata ed iperprescrittività dei farmaci è rappresentato dalla ragionevolezza della scelta operata dal MMG caso per caso (ossia con riferimento al singolo paziente e alla correlata patologia)</em>” (sez. Lombardia, sentenza n. 404/2010 ).<br />
Peraltro, con riferimento alle prime tre categorie di farmaci, la relazione della ASL, trasmessa alla Procura regionale con nota del 11.11.2014, richiama le previsioni del D.L. n.278/1993 (erroneamente indicato come D.L. n.278/1983) secondo cui <em>&#8220;la prescrizione dei farmaci non deve superare il quantitativo necessario al paziente per due mesi di terapia&#8221;</em>, ma tale provvedimento, pubblicato su G.U. serie generale n.183 del 6.08.1993, recante &#8220;Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza&#8221;, entrato in vigore il 08.08.1993 è decaduto per mancata conversione.<br />
Pertanto, il Collegio ritiene di non accogliere la richiesta risarcitoria a titolo di danno da &#8220;iperprescrizione in senso lato&#8221;.<br />
Con riguardo, invece, all&#8217;iperprescrizione di farmaci per il sistema muscolo-scheletrico (punto 4, ATC:M), per la quale risultano estrapolati <em>&#8220;casi di non appropriatezza per una contemporanea prescrizione di due farmaci appartenenti alla stessa categoria terapeutica&#8221;</em>, tale ipotesi sembrerebbe doversi ascrivere ad una tipologia di &#8220;iperprescrizione in senso stretto&#8221;.<br />
Ora, su tale specifica ipotesi, non può non evidenziarsi la diversità della contestazione in oggetto, rispetto alle mere ipotesi di &#8220;iperprescrittività&#8221;, formulate nelle note di contestazione, nell&#8217;invito a dedurre e nel verbale della Commissione aziendale.<br />
Il rilievo di tale difformità&nbsp; può essere superato da quell&#8217;orientamento di questa Corte&nbsp; che ammette una discrasia di fatti e di valutazioni contenuti nell&#8217;invito a dedurre rispetto all&#8217;atto di citazione purché rimanga immutato il nucleo essenziale del petitum e della causa petendi&nbsp; (sent. n. 14/QM/1998 e n. 7/QM/1998) ed anche, in un caso analogo di &#8220;iperprescrizione di farmaci&#8221;, che giustifica la mancata menzione, nelle note di costituzione in mora rivolte al sanitario, di una specifica contestazione, ulteriore rispetto al superamento delle soglie di riferimento, <em>&#8220;atteso che il significativo scostamento, di cui è menzione nelle suindicate missive, non esclude, ma anzi comprende, le attività prescrittive non conformi alle suddette note o alle schede tecniche dei farmaci, che di norma ridondano anche in prescrizioni in eccesso rispetto alle medie aziendali&#8221;</em>(sez. III appello, sent. n.109/2016).<br />
Pertanto, anche con riguardo al danno conseguente a tale specifica condotta, devono essere respinte le eccezioni di &#8220;mutatio libelli&#8221; e di prescrizione dell&#8217;azione erariale formulate dalla difesa.<br />
L&#8217;esame nel merito di tale tipologia di condotta ipeprescrittiva , tuttavia, comporterebbe la sindacabilità, da parte del giudice contabile, delle scelte terapeutiche effettuate dal MMG, scelte riconducibili alla cosiddetta discrezionalità tecnica basata su stime e valutazioni in materie caratterizzate da regole e prescrizioni tecnico-scientifiche di carattere obbiettivo (C. conti, sez. I, 12 marzo 2009, n. 158; id., 20 settembre 2004, n. 333; id., sez. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 8 aprile 2009, n. 32; id., sez. Puglia, 7 novembre 2006, n. 960) alla luce delle quali il discrimine tra prescrizioni congrue o non congrue deve essere individuato in base alla ragionevolezza della scelta operata dal MMG, da valutare caso per caso, con riferimento al singolo paziente ed alla correlata patologia (in tal senso, anche sez. Lombardia, sent. n. 9/2010).<br />
Sul punto, però, emerge la scarsezza argomentativa dell&#8217;accusa che nulla dice al riguardo ma si limita a riportare quanto indicato nella relazione della ASL di Bergamo, senza addurre alcuna prova analitica delle voci di danno frutto delle ingiustificate prescrizioni del convenuto,&nbsp; specifiche rispetto allo scostamento dalla soglia di riferimento.<br />
Il Collegio ritiene altresì che il mero criterio statistico del danno da “iperprescrizione&#8221;, pur se desumibile da singoli casi di erronee prescrizioni o iperprescrizioni, non può dare adìto, se non accompagnato da un concreto e analitico riscontro oggettivo di condotte gravemente colpose in relazione a singoli, accertati&nbsp; ed individuati episodi, all&#8217;automatica sussistenza di una gravemente colposa condotta foriera di danno erariale che, invece, deve essere corredata da prove, secondo il basilare principio dell’onere della prova (attoreo) ed acclarata alla luce dei noti parametri per l’individuazione dell’illecito amministrativo-contabile (L.14.1.1994 n.20).<br />
Per le esposte considerazioni, il Collegio ritiene di non accogliere la richiesta risarcitoria a titolo di danno da iperprescrizione di farmaci nei confronti del dott. STRAUCH che va mandato assolto dalla contestazione di responsabilità amministrativa formulata dalla Procura.<br />
Per effetto di tale assoluzione spetta al convenuto, il rimborso delle spese di assistenza legale, che, stante la mancata produzione di apposita parcella da parte del difensore, possono liquidarsi nell’importo complessivo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M</strong>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, assolve Paul STRAUCH dalla domanda attrice.<br />
Liquida in favore del convenuto assolto la complessiva somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA.<br />
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.<br />
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio all&#8217;esito della pubblica udienza del 10 febbraio 2016.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL PRESIDENTE f.f.<br />
Giuseppina Veccia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Luisa Motolese</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATO IN SEGRETERIA, IL 05/05/2016</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-5-5-2016-n-83/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2016 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.65</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-13-4-2016-n-65/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-13-4-2016-n-65/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.65</a></p>
<p>Pres. FF Motolese &#8211; Est. Madeo Responsabilità amministrativa da intervenuta prescrizione dell’azione erariale &#8211;&#160;Obbligo di tempestiva denuncia dei responsabili di danno erariale – Non opera per i vertici dell’amministrazione, dovendosi altrimenti declinare come obbligo di autodenuncia La disciplina di cui al comma 3 della legge n. 20 del 1994, nella</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FF  Motolese &#8211; Est. Madeo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Responsabilità amministrativa da intervenuta prescrizione dell’azione erariale &#8211;&nbsp;Obbligo di tempestiva denuncia dei responsabili di danno erariale – Non opera per i vertici dell’amministrazione, dovendosi altrimenti declinare come obbligo di autodenuncia</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La disciplina di cui al comma 3 della legge n. 20 del 1994, nella parte in cui impone un obbligo di tempestiva denuncia dei responsabili di un danno erariale, non può trovare applicazione nel caso dei vertici dell’Amministrazione, in quanto ciò significherebbe sancire un obbligo di autodenuncia, principio, questo, che non alberga neppure in ambito penale.<br />
Ad avviso dei giudici contabili lombardi, infatti, l’ordinamento giuridico unitariamente inteso non può certo individuare nella persona che si ritiene essere responsabile di una violazione un obbligo di autodenuncia.<br />
La&nbsp;<em>ratio</em>&nbsp;sottesa a tutte le norme di tale natura è un’altra: quella di indurre i soggetti a ciò preposti ad una sollecita azione di controllo e monitoraggio la cui misura ultima, qualora vi fossero gli estremi, è proprio la denuncia di condotte ritenute pregiudizievoli (nel caso di specie per l’Erario), ma non di certo di quella propria.<br />
Di qui la conclusione nel senso che non possa ricavarsi ad oggi nel nostro ordinamento un obbligo di autodenuncia, ma piuttosto la possibilità di autodenunciarsi sulla base di un bilanciamento degli interessi in campo.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>Sent. n. 65/2016<br />
REPUBBLICA ITALIANA&nbsp;</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Composta dai Magistrati:<br />
Luisa Motolese&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente f.f.<br />
Eugenio Madeo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I Referendario relatore<br />
Giuseppina Veccia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I Referendario<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 28377 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro i Sig.ri:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Lorena Basora</strong>, nata a Milano il 26 agosto 1952 e residente in San Giorgio di Lomellina, via Carlo Botta, n. 2, C.F. BSRLRN52M66F205F, rappresentata e difesa dall’Avv. Gabriele Trotti, con elezione di domicil<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Giuseppe Carè</strong>, nato a Roma il 22 settembre 1954 e residente in Palestro (PV), via Confienza, n. 9, C.F. CRAGPP54P22H501Q, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Adavastro e Serena Filippi Filippi, con<br />
<strong>VISTI</strong>: il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26; il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla l. 14 gennaio 1994, n. 19; la l. 14 gennaio 1994, n. 20; il d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639; il c.p.c., artt. 131, 132 e 133.<br />
<strong>VISTO&nbsp;</strong>l’atto introduttivo.<br />
<strong>LETTI</strong>&nbsp;gli atti e i documenti di causa.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
<strong>UDITI</strong>, nella pubblica udienza del 9 marzo 2016, il Referendario relatore Eugenio Madeo, il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Napoli, l’Avvocato Gabriele Trotti per la Basora e gli Avvocati Francesco Adavastro e Serena Filippi&nbsp;&nbsp;Filippi per il Carè.<br />
Ritenuto in</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Con atto di citazione depositato in data 16 novembre 2015, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio i Sig.ri: Lorena Basora e Giuseppe Carè per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di San Giorgio di Lomellina (PV), della somma capitale pari ad euro 188.753,35, da imputarsi in parti uguali, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio a causa del danno erariale arrecato con condotte gravemente colpose.<br />
In particolare, dall’atto di citazione emerge quanto segue: la Procura, a seguito di specifico esposto pervenuto in data 26 novembre 2014 dal Sindaco del Comune di San Giorgio di Lomellina e della successiva attività istruttoria ha accertato che il Comune prima menzionato con delibera n. 34 del 28 novembre 2006 attivava una convenzione per il servizio di segreteria con i Comuni di Confienza, Palestro e Ceretto di Lomellina.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
L’accordo tra le amministrazioni prevedeva in particolare che&nbsp;<em>“i rapporti finanziari tra gli Enti sono ispirati al principio della equa ripartizione degli oneri. Pertanto la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale sarà così ripartita: 44,44% a carico del Comune di Palestro, 33,33% a carico del Comune di Confienza, il 16,67% a carico del Comune di San Giorgio Lomellina e 5,55% a carico di Ceretto Lomellina. …”</em>.&nbsp;<br />
Successivamente, il Comune di San Giorgio Lomellina&nbsp;con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 13 febbraio 2007&nbsp;<em>“… prendeva atto delle modifiche dei criteri di riparto della quota finanziaria tra il Comune di Confienza e il Comune di Palestro, senza alcuna modifica per quanto concerne gli oneri a carico del Comune di San Giorgio di Lomellina”</em>.<br />
Ancora, in data 28 settembre 2010 il Consiglio Comunale di San Giorgio di Lomellina&nbsp;<em>“… con deliberazione n. 14/2010, approvava l’estensione della convenzione di segreteria al Comune di Vinzaglio. … la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale veniva ripartita come segue: a carico del Comune di Confienza il 16,67%, a carico del Comune di Palestro il 30,6%, a carico del Comune di San Giorgio di Lomellina il 30,56%, a carico del Comune di Ceretto di Lomellina il 5,54%, a carico del Comune di Vinzaglio il 16,67%”.</em><br />
La Prefettura di Milano con decreto n. 54 del 25 ottobre 2010 procedeva poi&nbsp;<em>“… previa designazione da parte del Sindaco del Comune di Confienza …”</em>&nbsp;ad assegnare&nbsp;<em>“… alla sede di segreteria convenzionata tra i sopracitati comuni l’odierno convenuto dott. Carè …”</em>.<br />
In seguito, il Comune di San Giorgio di Lomellina con deliberazione n. 3 del 4 febbraio 2012&nbsp;<em>“… prendeva atto del recesso unilaterale esercitato dal Comune di Ceretto di Lomellina e confermava la convenzione per la gestione del servizio di Segreteria Comunale … la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale veniva ripartita come segue: a carico del Comune di Confienza 18,50%, a carico del Comune di Palestro 31,95%, a carico del Comune di San Giorgio di Lomellina 31,95%, a carico del Comune di Vinzaglio 18,50”</em>.<br />
Dopo l’elezione a Sindaco del Dott. Andrea Mora nel Comune di San Giorgio di Lomellina, in data 7 luglio 2014 con delibera del Consiglio Comunale n. 17 il menzionato Comune&nbsp;<em>“… recedeva unilateralmente dalla convenzione tra i comuni … per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario comunale”</em>.<br />
Tanto premesso, la Procura precisa quindi che in data 1° dicembre 2009 il Sindaco Basora&nbsp;<em>“conferiva al dott. Giuseppe CARE’ … l’incarico di Direttore Generale del Comune”</em>&nbsp;e&nbsp;<em>“… veniva attribuita una specifica indennità annua, a favore del Segretario comunale, da corrispondersi in 12 rate mensili …”</em>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Tale indennità comprensiva di oneri riflessi risultava, per il periodo 2009 &#8211; 2014, pari a complessivi euro 245.439,26.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Al termine della richiamata attività istruttoria la Procura erariale notificava ai presunti responsabili specifico invito a dedurre e poi riteneva che le deduzioni difensive dei convenuti e le dichiarazioni rese in sede di audizione personale non erano comunque idonee a superare gli addebiti di responsabilità contestati.<br />
Infatti, secondo la Procura,&nbsp;sulla base delle risultanze istruttorie ben si può ritenere raggiunta la piena prova della responsabilità amministrativa in capo agli odierni convenuti per comportamento connotato da colpa grave.<br />
In particolare, la Procura precisa che il richiamato decreto di attribuzione delle funzioni di Direttore Generale al Carè è stato adottato in favore di un piccolissimo Comune (1.171 abitanti), con solo sette dipendenti in servizio su una dotazione organica di undici unità.<br />
Per la Procura la predetta attribuzione di funzioni è espressione di grave trascuratezza nella cura dell’interesse pubblico da parte dei soggetti a ciò preposti, con pregiudizio del principio di buona amministrazione e di sperpero delle risorse pubbliche.<br />
Sul punto la Procura precisa che l’art. 108 del D.Lgs. n. 267 del 2001 al comma IV consente il conferimento al Segretario comunale delle funzioni di Direttore Generale ma solo per far fronte a specifiche e peculiari circostanze ed esigenze di carattere locale, quindi, tale figura manageriale non è sempre necessaria nell’organizzazione di un Ente, in base ad un duplice dato normativo:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la soppressione di tale figura manageriale nell’organizzazione amministrativa comunale tranne che negli Enti con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, così come previsto nel D.L. n. 2 del 25 gennaio 20<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l’espressa previsione normativa recata dall’art. 97, comma 4 del T.U.E.L. secondo cui, in mancanza di nomina del Direttore Generale&nbsp;<em>“Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei di<br />
Ancora, la Procura sottolinea poi il fatto che:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nello Statuto e nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di San Giorgio di Lomellina era già prevista&nbsp;<em>“… la possibilità di affidare al Segretario Comunale attribuzioni di carattere ges<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>“non risultano predisposti … il Piano Dettagliato degli Obiettivi … e il Piano Esecutivo di Gestione …, nonché del Referto gestionale”</em>.<br />
In sintesi, per il Requirente&nbsp;<em>“… l’attribuzione di funzioni di Direttore Generale al Dott. Carè non ha comportato lo svolgimento di una prestazione lavorativa diversa da quella, anche di carattere gestionale, che l’Amministrazione avrebbe potuto ottenere dallo stesso in esecuzione dell’Attività di Segretario dell’Ente”</em>.<br />
Pertanto, secondo la Procura,&nbsp;<em>“… l’intero importo sborsato dal Comune per l’incarico conferito al dott. Carè a titolo di indennità di direzione generale costituisce danno erariale arrecato al patrimonio del Comune di San Giorgio di Lomellina dei quali devono rispondere in parti uguali …”</em>&nbsp;gli odierni convenuti.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Da ultimo il Requirente precisa anche che&nbsp;<em>“i due convenuti … non hanno in alcun modo provveduto a denunciare il danno erariale derivante da tali esborsi … siffatta omissione integra una palese ed inescusabile violazione di legge essendo entrambi organi apicali dell’ente …”</em>, pertanto&nbsp;<em>“… stante l’identità soggettiva tra i presunti responsabili e i soggetti tenuti all’obbligo di denuncia … il danno … deve comunque essere imputato agli odierni convenuti anche ai sensi dell’art. 1, comma 3 L. 20/1994”</em>.<br />
Ancora, la Procura dopo aver sinteticamente riprodotto le deduzioni difensive avanzate dagli odierni convenuti ha inteso precisare in sintesi che&nbsp;<em>“… i compiti – prospettati in questa sede ex post dai convenuti quali rientranti nell’incarico di direttore generale – erano, in ogni caso, pacificamente disimpegnabili dal dott. Carè già nella veste di segretario comunale e non si discostavano significativamente da quelli pertinenti a quest’ultima qualifica”</em>.<br />
In ordine alla quantificazione del danno, la Procura precisa infine che&nbsp;<em>“… all’esito di uno specifico esame della documentazione acquisita nonché di un puntuale approfondimento istruttorio &#8230;”</em>&nbsp;è stato&nbsp;<em>“… appurato che le somme gravate sul bilancio dell’ente a titolo di indennità di direzione generale ammontano complessivamente al minor importo globale di Euro 142.673,44 … a tali somme è necessario aggiungere a titolo di oneri riflessi … l’importo di Euro 46.079,91 … per un importo complessivo pari a Euro 188.753,35”</em>.<br />
In definitiva, per la Procura l’intero esborso effettuato a titolo di indennità di direzione pari a complessivi euro 188.753,35 (importo inferiore rispetto a quello indicato nell’invito a dedurre, ricavato da un successivo approfondimento istruttorio) costituisce nocumento patrimoniale arrecato al Comune di San Giorgio di Lomellina, che andrebbe posto a carico degli odierni convenuti in parti uguali.<br />
In&nbsp;data 16 febbraio 2016 si è costituito il Carè, che ha per prima cosa sottolineato la legittimità della propria condotta.<br />
Tanto premesso, la difesa ha poi eccepito preliminarmente che&nbsp;<em>“la&nbsp;quantificazione del danno operata in atti è manifestamente erronea sotto tre concorrenti profili:</em><br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>erroneo addebito degli emolumenti percepiti anteriormente al dicembre 2009, non essendo imputabili all’incarico conferito dal Sindaco Basora …, ma a quello del suo predecessore, rispetto al quale non è<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>erroneo addebito degli oneri riflessi, anziché della sola indennità netta percepita;</em><br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>… intervenuta prescrizione con riferimento agli emolumenti erogati sino alla data del 17 agosto 2010, per effetto del decorso del termine quinquennale di cui all’art. 1, comma 2, L. 20/1994, computato a<br />
Con riferimento all’eccepita prescrizione, il convenuto precisa poi che il comma 3, art. 1 della legge n. 20 del 1994 la cui applicazione è invocata dalla Procura nel caso di specie per avere i convenuti omesso la denuncia di danno erariale, non può invece trovare spazio atteso che&nbsp;<em>“… secondo un principio generale insito nella disciplina sull’obbligo di denuncia, deve sussistere una situazione di indispensabile dualità fra chi procura il danno e chi lo deve denunciare, non potendosi, nella stessa disciplina, individuare un obbligo di autodenuncia (nemo tenetur se ledere), che infatti non è sancito neppure in materia penale …”</em>.<br />
In ogni caso, ad avviso della difesa del Carè manca comunque&nbsp;<em>“… la dimostrazione che nell&#8217;interessato sussisteva, al momento dell&#8217;evento dannoso, la percepibilità che dal fatto o dall&#8217;attività conosciuta conseguiva un danno erariale risarcibile …”</em>.<br />
Ancora, sempre preliminarmente la difesa del Carè eccepisce la carenza di giurisdizione di questa Corte, in quanto&nbsp;<em>“… non è contestata alcuna difformità dal quadro normativo vigente ratione temporis”</em>.<br />
Pertanto, ad avviso del Carè&nbsp;<em>“… ogni ulteriore apprezzamento sconfinerebbe in un sindacato sulle scelte organizzative riservate all’Ente …”</em>.<br />
Quindi per la difesa&nbsp;<em>“… la compatibilità della scelta discrezionale con i fini dell’Ente deve essere apprezzata in astratto ed ex ante, senza poterne valutare in concreto e in base a una valutazione postuma la congruenza e razionalità …”</em>.<br />
Il difensore ha affermato poi che il danno erariale contestato dalla Procura è del tutto insussistente:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>“… sia sul piano sinallagmatico e causale, trattandosi della corresponsione non solo lecita, ma doverosa, di emolumenti per prestazioni effettivamente rese nell’espletamento dell’incarico ricevuto&nbsp;<br />
hanno apportato all’Ente, consentendo il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi deliberati dagli organi di governo …;</em><br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>sia in sé, quale danno patrimoniale diretto, in considerazione che l’operato degli addebitati ha fatto sin conseguire all’Ente un cospicuo risparmio di spesa …”</em>.<br />
Nello specifico la difesa dopo aver precisato che&nbsp;<em>“… ai sensi del terzo comma del medesimo art. 169 TUEL, nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non è obbligatoria l’approvazione di un formale piano esecutivo di gestione”</em>&nbsp;passa in analitica rassegna tutte le attività svolte dal Carè nei seguenti settori:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Programma Lavori Pubblici;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Programma Territorio;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Programma Servizi Generali;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gestione Albo Pretorio;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Miglioramento ed Efficienza dei Servizi;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bilancio &#8211; Tributi Locali;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Controllo e Gestione Casa Riposo.<br />
Ancora, per il difensore del Carè il conferimento dell’incarico per l’espletamento delle predette funzioni ha inoltre&nbsp;<em>“… consentito di conseguire un consistente risparmio di spesa …”</em>avendo quest’ultimo assicurato attività che altrimenti avrebbero richiesto l’attribuzione della titolarità di posizione organizzativa a quattro dipendenti o l’assunzione di un dirigente.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Da ultimo, la difesa afferma l’insussistenza della colpa grave in capo al Carè, essendo stato conferito l’incarico:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>“nell’esercizio di una facoltà ex lege conferita al Sindaco dalle norme richiamate nel decreto di nomina;</em><br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>in continuità ad un incarico già in essere (conferito da altro Sindaco, predecessore della Basora) ed al fine di evitare vulnus all’attività amministrativa;</em><br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>per ovviare al esigenze locali indicate nel decreto di nomina, garantendo la gestione di settori … vitali per il buon andamento della PA;</em><br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>incaricando a tal fine un soggetto di indubbia professionalità, … e munito di specifica conoscenza delle problematiche gestionali del Comune, in virtù di precedenti incarichi;</em><br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>con il minor dispendio di risorse economiche”</em>.<br />
Infine, il Carè ha eccepito, sempre preliminarmente, l’inammissibilità dell’atto di citazione&nbsp;<em>“… trattandosi di azione chiaramente esorbitante i limiti del giudizio amministrativo-contabile …”</em>&nbsp;e non essendo in sostanza a quest’ultimo&nbsp;<em>“… imputato né imputabile alcun concorso nell’assunzione del provvedimento di nomina”</em>.<br />
In definitiva, il Carè chiede:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;preliminarmente di dichiarare inammissibile l’atto di citazione per difetto di giurisdizione;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nel merito:<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in via principale, respingere la domanda attorea;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in subordine, anche in accoglimento dell’eccezione di prescrizione per le somme percepite sino al 18 agosto 2010 e/o comunque in accoglimento delle suesposte difese, rideterminare gli addebiti secondo gli importi indicati in parte motiva e/o i differenti e minori importi che si riterrà di quantificare anche in applicazione del potere riduttivo&nbsp;.<br />
In data 18 febbraio 2016 si è costituita la Basora che dopo aver sinteticamente ricostruito in fatto la vicenda ha inteso precisare che&nbsp;<em>“risulta … che, con provvedimento in data 25.1.2007 …, le funzioni dirigenziali e di direttore generale erano state riconosciute e conferite al Dott. Carè dal predecessore della Sig.ra Basora, sindaco Rag. Gian Pietro Savino”</em>, pertanto,&nbsp;<em>“la necessità di riconoscere nuovamente tali funzioni al Dott. Carè è stata determinata, in conseguenza del venir meno dell&#8217;incarico conferito dal Sindaco precedente, per la necessità di far fronte alle ineludibili esigenze organizzative del Comune, evidentemente già manifestatesi nel corso del precedente mandato elettorale”</em>.<br />
Successivamente, la difesa della Basora passa in rassegna gli obiettivi raggiunti con il supporto del Dott. Carè, per i seguenti settori di intervento:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sicurezza;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lavori Pubblici e Urbanistica;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Viabilità;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ambiente ed Ecologia;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Servizi Sociali;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lavoro e Formazione Professionale;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cultura ed Istruzione.<br />
In sintesi, secondo la difesa&nbsp;<em>“al Dott. Carè è stato chiesto dal Sindaco Basora e dalla Giunta un impegno più intenso, sia in termini di maggiore presenza presso gli uffici comunali, sia sotto forma di più efficace attività di coordinamento del personale comunale e di direzione dell&#8217;attività amministrativa”</em>.<br />
Trattasi, quindi, ad avviso del difensore del Basora di una&nbsp;<em>“… decisione discrezionale ed autonoma, che nel caso di specie si è concretizzata nell&#8217;attribuzione al Dott. Carè di funzioni ben distinte da quelle già al medesimo attribuite nella sua qualità di segretario comunale”</em>.<br />
Con riferimento al profilo soggettivo della colpa grave in capo alla convenuta la difesa evidenzia invece che&nbsp;<em>“… la Sig.ra Basora, titolare di semplice diploma magistrale … non disponendo di particolare preparazione giuridica, non aveva alcun motivo di dubitare della legittimità del provvedimento già assunto dal Rag. Savino, né delle indicazioni del Dott. Carè, soggetto caratterizzato da specifiche competenze tecnico-giuridiche”</em>.<br />
Sempre in ordine all’elemento soggettivo la difesa afferma inoltre che&nbsp;<em>“nella fattispecie, non vi è violazione di alcuna norma giuridica …”</em>&nbsp;né&nbsp;<em>“… risulta commesso alcun errore professionale inescusabile, in quanto la nomina a Direttore generale del Segretario comunale non costituiva una novità per l’Amministrazione comunale di San Giorgio Lomellina …”</em>.<br />
In sintesi la difesa chiede quindi:<br />
nel merito:<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in via principale di respingere la domanda avanzata dalla&nbsp;<br />
Procura in quanto infondata in fatto ed in diritto;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in subordine, l’esercizio del potere riduttivo;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in via istruttoria ammettersi prova per testi su precisi capitoli di prova così come riportati nella memoria difensiva.<br />
Nell’udienza il Requirente dopo aver analiticamente passato in rassegna le eccezioni preliminari avanzate dai convenuti ne ha puntualmente contestato la fondatezza precisando in particolare che l’eccezione di prescrizione essendo stata sollevata solo dal Carè può dunque essere scrutinata solo nei confronti di quest’ultimo, trattandosi di eccezione avente un rilievo notoriamente soggettivo. Inoltre, sempre per il Procuratore, il momento da cui far decorrere il decorso della prescrizione quinquennale coincide con la data in cui è pervenuta alla Procura la denuncia di danno erariale (26 novembre 2014), momento di effettiva conoscibilità del danno, non avendo gli odierni convenuti, come invece avrebbero dovuto fare per preciso obbligo di legge, denunciato tempestivamente alla Procura erariale l’ipotesi di danno in contestazione. In ogni caso, il Requirente precisa che, secondo il noto principio della scissione del momento di perfezionamento della notificazione, il decorso del termine di prescrizione è interrotto a far data dal 5 agosto 2015, momento in cui la richiesta di notifica è pervenuta all’Ufficio Notifiche della Corte di Appello di Milano. A tal proposito, il Requirente ha depositato in<br />
udienza sia per la Basora che per il Carè, stante al riguardo l’assenso delle difese dei convenuti, le richieste di notificazione avanzate all’ufficio notifiche della Corte d’Appello di Milano ai sensi dell’art. 149 c.p.c..&nbsp;&nbsp;<br />
Infine, sempre il Procuratore con riferimento al&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;del danno oggetto di odierna contestazione ha inteso per prima cosa precisare che la condotta antigiuridica contestata nell’atto di citazione al Carè non è causalmente riconducibile al solo periodo successivo all’emanazione del decreto n. 2 del 1° dicembre 2009 a firma del Sindaco Basora, ma anche a tutto il periodo precedente fino alla data di insediamento della Basora, ovvero il 10 giugno 2009. Ciò perché, evidenzia il Procuratore, il periodo di illecita percezione dell’indennità di Direttore Generale da parte del Carè, intercorrente fra la data di insediamento del Sindaco Basora e l’emanazione del decreto n. 2/2009 da parte di quest’ultima, non può essere causalmente ricondotto, come invece afferma la difesa del Carè nella propria memoria, al decreto n. 1/2007 emanato dal Sindaco precedente alla Basora, in quanto, come noto, la nomina a Direttore Generale decade automaticamente nel momento di insediamento del nuovo Sindaco a prescindere dalla durata prevista nel decreto originario di nomina. Pertanto, il Procuratore ha ritenuto di dover tener conto solo parzialmente della su descritta eccezione difensiva per le sole indennità percepite dal Carè dal gennaio al 10 giugno 2009, ricalcolando quindi il danno per l’anno 2009 in euro 10.764,64 come indennità al netto di oneri fiscali e previdenziali ed euro 3.476,91<br />
come oneri riflessi. Tale nuova quantificazione si è basata sulle sole indennità di Direttore Generale percepita dal Carè per il periodo intercorrente dal 10 giugno 2009 (data di insediamento del Sindaco Basora) al 31 dicembre 2009. Da ultimo, il Requirente ha inteso riassumere la contestazione cosi come riformulata nel suo complesso precisando che il danno contestato dalla Procura agli odierni convenuti è pari ad euro 134.061,72 al netto di oneri fiscali e previdenziali ed euro 43.298,37 come oneri riflessi, per un danno erariale complessivo pari ad euro 177.360,09. Infine, il Procuratore si è soffermato sulla distinzione esistente fra oneri fiscali e contributivi ai fini del computo del danno in contestazione.<br />
Successivamente l’Avvocato Trotti ha sostanzialmente puntualizzato taluni aspetti indicati nella propria memoria difensiva, soffermandosi in particolare sul profilo della colpa grave contestato alla Basora nella sua qualità di Sindaco nella vicenda in esame.<br />
Da ultimo, l’Avvocato Adavastro ha inteso da subito precisare che la condotta contestata nell’atto di citazione al Carè è chiaramente riconducibile solo al decreto n. 2/2009 emesso dall’allora Sindaco Basora e che quindi l’estensione della contestazione anche al periodo precedente risulta essere un ampliamento del&nbsp;<em>thema decidendum</em>&nbsp;che si contesta in quanto viola apertamente il diritto di difesa dell’odierno convenuto. Successivamente l’Avvocato Adavastro ha poi sostanzialmente ribadito e meglio evidenziato alcuni aspetti salienti già riportati nella propria memoria difensiva.<br />
Infine, l’Avvocato Filippi Filippi sempre per il Carè si è in particolare soffermata sul criterio di quantificazione del danno e sull’impossibilità di calcolare in esso anche gli oneri riflessi, nonché sul fatto che il&nbsp;<em>dies a quo</em>&nbsp;del termine di decorrenza della prescrizione deve necessariamente essere quello di notifica dell’invito a dedurre.<br />
Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione. Ritenuto in</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La richiesta risarcitoria avanzata dalla Procura regionale si riferisce in concreto all’ingiustificato esercizio, da parte del Sindaco e del Segretario comunale, della facoltà prevista dall’art. 108, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 nel testo all’epoca vigente, che consentiva, nei Comuni con numero di abitanti inferiore a 15.000, di attribuire al Segretario comunale la funzione di Direttore Generale, con riconoscimento della relativa indennità.<br />
Tanto premesso, il Collegio deve innanzitutto scrutinare le eccezioni pregiudiziali e preliminari avanzate dalla difesa dei convenuti.<br />
Con riferimento all’eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, il Collegio rileva che essa si basa essenzialmente sul fatto che è stato utilizzato uno strumento organizzativo espressamente previsto dalla legge, pertanto da ciò discenderebbe l’automatica legittimità dell’operato dei convenuti e l’assenza di qualsiasi danno.<br />
La predetta argomentazione difensiva è volta a dare rilievo, nel caso all’esame, alla previsione di cui all’art. 1, comma 1, della legge 20/94 e s.m.i., prevedente “<em>l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”.</em><br />
Al riguardo, deve essere evidenziato il consolidato orientamento giurisprudenziale non solo di questa Corte, ma della stessa Cassazione secondo cui i giudici contabili possono e devono verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’Ente pubblico sotto il profilo del corretto esercizio della discrezionalità. Pertanto è possibile il sindacato delle scelte discrezionali, in presenza di atti&nbsp;<em>contra legem</em>&nbsp;o palesemente irragionevoli ovvero ancora altamente diseconomici (cfr. ex multis Cass. Civ. SS.UU. n. 33 del 29 gennaio 2001; n. 6851 del 6 maggio 2003; n. 1979 del 13 febbraio 2012; n. 20 78 del 23 novembre 2012 e Corte dei conti, Sez. III° n. 281 del 23 settembre 2008; Sez. Abruzzo n. 1 del 7 gennaio 2004; Sez. I° n. 115 del 1° aprile 2003).&nbsp;<br />
In altri termini, il comportamento&nbsp;<em>contra legem</em>&nbsp;o irrazionale del pubblico agente non è mai al riparo dal sindacato, non potendo esso costituire esercizio di una scelta discrezionale insindacabile. L’art.1, comma 1 della Legge n. 20/94 non può rappresentare, infatti, uno schermo di protezione per le decisioni irragionevoli o assunte in violazione di norme di legge, che abbiano causato un danno erariale (Sez. Campania n. 377 del 26 marzo 2012; Sez. Lombardia n. 30 del 27 gennaio 2012; Sez. Sicilia n. 2152 del 15 ottobre 2010).<br />
Pertanto, il Collegio ritiene infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, rigettandola.<br />
Parimenti infondata risulta essere l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva avanzata dalla difesa del Carè. A tal<br />
proposito, infatti, il Collegio rileva che nell’atto di citazione risultano&nbsp;<br />
chiaramente individuabili non solo il danno con i requisiti di certezza, attualità e concretezza, ma anche il fatto che vi ha dato origine e le posizioni soggettive alle quali sono addebitate le pretese risarcitorie, tra cui chiaramente anche quella di quest’ultimo.<br />
Infine, sempre preliminarmente, il Collegio ritiene che la richiesta di assunzione di prove per testi avanzata dalla difesa della Basora non può essere accolta. Ciò perché il materiale sin qui acquisito in fascicolo è difatti più che sufficiente per ricostruire, ai fini che qui rilevano, sia il quadro generale sia la riferibilità causale, ed arrivare ad una documentata valutazione delle fattispecie in esame.<br />
Passando ora al merito il Collegio deve rilevare, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dei convenuti, che le norme interne non precludono al Segretario comunale l’esercizio di poteri gestionali.<br />
Ne consegue che, pur considerando l’atto di nomina quale espressione del potere di organizzazione dell’Ente, la condotta dei convenuti appare non conforme a ragionevolezza in applicazione dei principi di buona gestione a cui deve ispirarsi l’azione amministrativa, che è attività non libera ma vincolata nel fine. Infatti, le finalità dell’agire amministrativo sono riconducibili ai concetti di buon andamento e di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., come appare evidente dall’art. 1, comma 1 della Legge n. 241 del 1990 (nel testo modificato dall’art. 1 della Legge n. 15 del 2005 e dall’art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 69 del 2009), il quale stabilisce che:&nbsp;<em>“l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario”</em>.<br />
Inoltre, dal contesto lavorativo in cui il Carè ha ricevuto le funzioni e la conseguente indennità di Direttore Generale (Comune di 1.171 abitanti, con 7 dipendenti in servizio a fronte di una dotazione organica di 11) risulta evidente che i convenuti hanno agito in dispregio delle più elementari regole di prudenza e di buona amministrazione, avendo concordato un compenso assolutamente spropositato in considerazione delle oggettive ridottissime dimensioni demografiche ed organizzative dell’Ente.<br />
Tanto premesso nel caso di specie deve rilevarsi che lo svolgimento da parte del Carè di tutte le attività analiticamente descritte dalle difese dei convenuti non avrebbe comportato di per sé necessariamente alcun onere economico aggiuntivo per il Comune perché rientranti nelle funzioni attribuibili per legge e per previsione statutaria al Segretario comunale, e quindi non specificamente soggette a remunerazione aggiuntiva sullo stipendio base.<br />
Va da sé che la rilevata irragionevolezza degli atti di nomina è la diretta conseguenza del comportamento tenuto dai convenuti, comportamento che ha cagionato un rilevante danno all’Ente locale ed ascrivibile ad un atteggiamento gravemente colposo da parte loro.<br />
Di tale danno sono responsabili il Sindaco Basora per aver adottato il contestato provvedimento di attribuzione al Carè delle<br />
funzioni di Direttore generale e il Carè stesso che, nella sua qualità, ha omesso di rilevarne l’irragionevolezza ed ha così beneficiato dell’indennità connessa.<br />
Sul punto il Collegio deve anche precisare che la gravità della colpa non è attenuata dagli obiettivi raggiunti dall’Ente sotto la direzione del Dott. Carè in quanto la prestazione lavorativa, in particolare quella relativa al livello di vertice della struttura amministrativa deve tendere ad ottenere i risultati programmati e i contratti collettivi di lavoro della categoria prevedono a tal fine specifici istituti per l’incentivazione della produttività.<br />
Sussistono, quindi, tutti gli elementi essenziali costitutivi della responsabilità amministrativa.<br />
Ora, in ordine alla quantificazione del danno il Collegio deve rilevare, come validamente eccepito dalla difesa del Carè, che dall’importo in contestazione deve essere detratta la somma complessiva dei compensi percepiti da quest’ultimo per tutte le mensilità dell’anno 2009 ad eccezione di quella di dicembre.<br />
A tal proposito deve infatti evidenziarsi che dal tenore dell’atto di citazione (cfr. in particolare pagine 5 e 9 dell’atto di citazione) deve necessariamente evincersi che effettivamente la condotta antigiuridica contestata al Carè è inscindibilmente connessa all’emanazione del decreto n. 2/2009 a firma del Sindaco Basora.<br />
Pertanto, estendere il giudizio anche alla condotta del Carè causalmente riconducibile ad un’epoca antecedente all’emanazione di detto decreto, ovvero il periodo intercorrente fra l’insediamento del Sindaco Basora (10 giugno 2009) e l’emanazione del più volte menzionato decreto n. 2/2009 (1° dicembre 2009), determinerebbe un’inammissibile estensione del&nbsp;<em>thema decidendum</em>&nbsp;su profili (condotta antigiuridica, nesso causale, danno) non solo afferenti il&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;della pretesa erariale su cui la difesa del Carè non è stata messa in condizioni di argomentare in quanto non immediatamente ricavabili dal contenuto dell’atto di citazione.&nbsp;<br />
Ancora, il Collegio deve rilevare che l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla difesa del Carè può trovare parziale accoglimento.<br />
Al riguardo deve infatti evidenziarsi che trattandosi di somme di danaro erogate periodicamente a titolo di indennità, il&nbsp;<em>dies a quo</em>&nbsp;della prescrizione non può che coincidere con il pagamento dei singoli ratei poiché solo a seguito di ogni pagamento il danno diviene concreto ed attuale, mentre la data da cui far discendere il primo atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione deve essere individuato nella data del 5 agosto 2015.<br />
Ciò perché, come validamente anche evidenziato in udienza dal Requirente, secondo il noto principio di elaborazione pretoria della scissione del momento di perfezionamento della notificazione (cfr. su tutte sentenze Corte Cost. n. 477/2002 e n. 28/2004),&nbsp;il momento perfezionativo della notifica per il richiedente è quello della consegna dell’atto affinché lo stesso venga notificato.<br />
Di conseguenza, deve assumersi, quale termine in cui deve considerarsi avvenuta la notifica dell’invito a dedurre, il giorno del ricevimento dell’atto da parte degli uffici interessati per la notifica, quindi nel caso di specie il 5 agosto 2015.<br />
Quindi, sulla base di quanto sopra evidenziato, l’azione erariale deve considerarsi prescritta solo relativamente agli emolumenti percepiti sino alla data del 4 agosto 2015.<br />
Da ultimo, deve precisarsi poi che gli effetti derivanti dall’eccezione di prescrizione così come scrutinata ricadono favorevolmente solo sul Carè, in quanto la difesa della Basora nulla ha eccepito in proposito.<br />
Infine sempre con riferimento all’eccezione di prescrizione, va precisato che nel caso di specie la disciplina di cui al comma 3 della legge n. 20 del 1994, invocata dal Requirente, relativamente al fatto che i convenuti non hanno denunciato tempestivamente i fatti di cui è causa (nella loro veste di vertici dell’Amministrazione) non può trovare applicazione in quanto ciò significherebbe sancire un obbligo di autodenuncia, principio che, come opportunamente osservato dalla difesa del Carè, non alberga neppure in ambito penale.<br />
Sul punto questo Collegio deve infatti rilevare che l’ordinamento giuridico unitariamente inteso non può certo individuare nella persona che si ritiene essere responsabile di una violazione un obbligo di autodenuncia.<br />
Infatti, la&nbsp;<em>ratio</em>&nbsp;sottesa a tutte le norme di tale natura, compresa quella richiamata dal Requirente, è quella di indurre i soggetti a ciò preposti ad una sollecita azione di controllo e monitoraggio la cui misura ultima, qualora vi fossero gli estremi, è proprio la denuncia di condotte ritenute pregiudizievoli (nel caso di specie per l’Erario), ma non di certo di quella propria.<br />
In sintesi si ritiene che non possa ricavarsi ad oggi nel nostro ordinamento un obbligo di autodenuncia, ma piuttosto la possibilità di autodenunciarsi sulla base di un bilanciamento degli interessi in campo.<br />
Un esempio concreto di quanto detto è possibile individuarlo in ambito tributario nella c.d. strumento della&nbsp;<em>“collaborazione volontaria”</em>&nbsp;(<em>voluntary disclosure</em>) che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio.<br />
Naturalmente, la possibilità di autodenunciarsi comporta nel caso di specie determinati benefici fiscali ovvero la riduzione delle sanzioni amministrative relative all’omessa compilazione del quadro RW (art. 5-quinquies, comma 2 del D.L. n. 167/90 &#8211; aggiunto dall’art. 1 del D.L. n. 4/2014) ed addirittura benefici penali in caso di commissione di reati tributari (art. 5 quinquies, comma 1): a) non punibilità per i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione (artt. 4 e 5 del D.Lgs. 74/00); b) pena ridotta per i reati di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3 del D.Lgs. 74/00).<br />
Di conseguenza, deve tenersi conto degli emolumenti percepiti dal Carè a partire dal 5 agosto 2010 sino al maggio 2014 solo per quest’ultimo, mentre per la Basora dal 1° dicembre 2009 sempre sino al maggio 2014.<br />
Per quanto poi riguarda il calcolo degli emolumenti al lordo o al netto, il Collegio deve evidenziare che lo stesso deve avvenire al netto in considerazione di una condivisa visione<em>“allargata ed unitaria”&nbsp;</em>della finanza pubblica.<br />
Sul punto il Collegio deve infatti precisare che non sussiste danno erariale laddove all’esborso effettuato da un’amministrazione pubblica corrisponda un conseguente introito di un’altra amministrazione pubblica, realizzandosi un mero spostamento di somme all’interno di una finanza sostanzialmente unitaria. In proposito, anche la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha affermato, a più riprese, l’impossibilità di configurare un danno erariale nell’ipotesi di trasferimento di denaro da uno all’altro degli enti appartenenti al medesimo settore, in quanto, a prescindere dalla diversa personalità giuridica soggettiva di tali enti, si tratta di una mera partita di giro nell’ambito di una finanza sostanzialmente unitaria (cfr. su tutte Sez. Veneto n. 700/2011; Sez. Sicilia 1477/2010; Sez. Trento n. 18/2009).<br />
Tanto premesso, il danno patrimoniale su cui procedere poi alla ripartizione in quote percentuali fra i due convenuti deve essere quantificato per:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la Basora in complessivi euro 124.527,96 (ovvero la somma degli importi netti relativi agli emolumenti percepiti dal Carè: euro 1.230,88 nel mese di dicembre 2009 + euro 27.916,32 per ciascuno degli anni 20<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;il Carè in complessivi euro 103.484,45 (ovvero la somma degli importi netti relativi agli emolumenti percepiti dal Carè: euro 8.103,69 per il periodo 5 agosto &#8211; 31 dicembre 2010 + euro 27.916,32 per ciascun<br />
Di conseguenza, alla Basora, in considerazione del minor apporto volitivo nella causazione del danno (è solo diplomata) deve essere imputato a quest’ultima il 40% del danno erariale così come nel complesso quantificato nei suoi confronti, ovvero euro 49.811,18.<br />
Differentemente, in ragione della professionalità specifica del Segretario comunale che, nella veste di organo di consulenza generale dell’Ente, disponeva di maggiori elementi per prevedere le ricadute negative delle contestate condotte deve invece essere imputato al Carè il 60% del danno erariale così come nel complesso quantificato nei suoi confronti, ovvero euro 62.090,67.<br />
Infine, questa Sezione ritiene comunque di doverne tener conto ai fini dell’esercizio del potere riduttivo delle attività in concreto svolte dal Carè e documentate dalle difese dei convenuti anche se, come già detto, le stesse non risultano idonee a dimostrare l’insussistenza del danno in contestazione.<br />
Di conseguenza, rispetto ai maggiori importi di danno sopra quantificati al Basora può essere imputata la minor somma pari ad euro 45.000,00, mentre al Carè per euro 55.000,00.<br />
A tali importi già rivalutati si aggiungono gli&nbsp;interessi legali calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino&nbsp;al saldo effettivo<br />
La condanna alle spese segue la soccombenza.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P. Q. M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">la Corte definitivamente pronunciando condanna in favore del Comune di San Giorgio di Lomellina i convenuti:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lorena Basora al pagamento di euro 45.000,00 (quarantacinquemila//00);<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giuseppe Carè al pagamento di euro 55.000,00 (cinquantacinquemila//00), oltre gli interessi da calcolarsi secondo quanto indicato in motivazione.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno addebitate nella stessa proporzione e sono liquidate in € 615,41 (euro seicentoquindici//41).<br />
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 marzo 2016.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>IL GIUDICE ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE f.f.</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Eugenio Madeo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Luisa Motolese<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il&nbsp;&nbsp;13/04/2016<br />
IL DIRIGENTE</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-13-4-2016-n-65/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.65</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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