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	<title>Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la regione Liguria Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la regione Liguria Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Liguria &#8211; Parere &#8211; 21/12/2016 n.105</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-parere-21-12-2016-n-105/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-parere-21-12-2016-n-105/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Liguria &#8211; Parere &#8211; 21/12/2016 n.105</a></p>
<p>Debiti fuori bilancio – Riconoscimento – Presupposti – Ordinanze di assegnazione dei crediti emesse dal giudice dell’esecuzione civile&#160; Nella deliberazione in rassegna, la Sezione ligure affronta il profilo della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, comma 1, TUEL, della legittimità del debito fuori bilancio derivante da un’ordinanza di assegnazione dei crediti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-parere-21-12-2016-n-105/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Liguria &#8211; Parere &#8211; 21/12/2016 n.105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-parere-21-12-2016-n-105/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Liguria &#8211; Parere &#8211; 21/12/2016 n.105</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Debiti fuori bilancio – Riconoscimento – Presupposti – Ordinanze di assegnazione dei crediti emesse dal giudice dell’esecuzione civile&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Nella deliberazione in rassegna, la Sezione ligure affronta il profilo della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, comma 1, TUEL, della legittimità del debito fuori bilancio derivante da un’ordinanza di assegnazione dei crediti emessa dal giudice dell’esecuzione civile. Non ritenendo condivisibile la tesi del comune istante, la Sezione regionale ricorda che tale ordinanza, emessa ai sensi dell’articolo 553, primo comma, c.p.c., è dotata di efficacia esecutiva al pari di una sentenza di condanna di primo grado, con la conseguenza che, senza alcun dubbio, costituisce titolo idoneo per consentire il riconoscimento di obbligazioni fuori bilancio ex articolo 194 TUEL. A questo fine, infatti, è sufficiente l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale idoneo ad instaurare un processo esecutivo, non essendo assolutamente necessario un titolo giudiziale inoppugnabile.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Deliberazione n. 105/2016/PAR </strong></div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<strong>LA CORTE DEI</strong><strong> CONTI</strong><br />
<strong>Sezione Regionale di Controllo per la Liguria</strong><br />
composta dai seguenti magistrati:</div>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Dott.ssa Angela PRIA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente f.f.<br />
Dott. Alessandro BENIGNI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario (relatore)<br />
Dott. Francesco BELSANTI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
Dott. Claudio GUERRINI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
&nbsp;<br />
nell’ adunanza del 20 dicembre 2016 ha assunto la seguente<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DELIBERAZIONE</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
Vista la lettera prot. n. 121 del 12 dicembre 2016, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata il 2 dicembre 2016 dal Comune di Imperia (IM), ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;<br />
Vista l’ordinanza presidenziale n. 61/2016, che ha deferito la questione all’esame collegiale della Sezione;<br />
Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>Con istanza in data 2 dicembre 2016, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 121 del 12 dicembre 2016 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 13 dicembre del 2016 con il n. 0005000 – 13.12.2016 – SC _ LIG &#8211; T85 – A, il Comune di Imperia ha inviato una richiesta di parere relativa alla disciplina dei debiti fuori bilancio.<br />
In particolare l’Ente chiede se la nozione di “sentenze esecutive”, contenuta nel primo comma dell’articolo 194 TUEL, ricomprenda anche le ordinanze di assegnazione in pagamento di crediti, previste nell’articolo 553 c.p.c.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p><strong>1.&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Sull’ammissibilità della richiesta di parere </strong><br />
La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.<br />
Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo, poiché attiene all’interpretazione di disposizioni legislative che disciplinano le modalità di adempimento delle obbligazioni pecuniarie da parte degli enti locali.<br />
&nbsp;<br />
<br clear="all" /><br />
<strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La questione di merito. La valutazione della Sezione sulla questione sottoposta</strong><br />
&nbsp;<br />
L’articolo 194, comma 1 TUEL dispone che “<em>con deliberazione consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive</em>”.<br />
Il Comune di Imperia ritien<a href="https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2077381&amp;IdUnitaDoc=6302367&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">e che tale disposizione non si applichi alle ord</a>inanze di assegnazione dei crediti, emesse dal giudice dell’esecuzione civile, sul presupposto che le medesime “<em>sono certamente carenti dei caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità” </em>e, pertanto, in assenza di precedenti, ha chiesto, al riguardo, un parere a questa Sezione regionale di controllo.<br />
La soluzione al quesito presuppone una preliminare valutazione sulla natura giuridica – decisoria o meno – di tale ordinanza, emessa ai sensi dell’articolo 553, primo comma, c.p.c.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>, nell’ambito di un processo di espropriazione presso terzi, in cui la pubblica amministrazione abbia la veste del terzo, con conseguente attitudine al giudicato.<br />
&nbsp;Nel corso del processo di espropriazione presso terzi, il terzo &#8211; debitore del debitore pignorato – deve dichiarare l&#8217;esistenza e l&#8217;ammontare del proprio debito, ovvero rendere la c.d. dichiarazione contestata. Nel secondo caso, che è quello su cui la Sezione regionale è chiamata a pronunciarsi, il giudice dell’esecuzione provvede, con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. Il conseguente provvedimento di assegnazione del credito pignorato rappresenta l&#8217;atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo (in questo senso, Cass.<u> 29 ottobre 2003 n. 16232</u>; Id., 31 marzo 2011, n. 7508) ed è suscettibile di divenire inoppugnabile, al pari di un giudicato, se non viene impugnato con i mezzi per esso previsti.<br />
Unanime giurisprudenza, civile (Cass. 18 marzo 2003, n. 3976; 3 giugno 2015, n. 11493; 10 maggio 2016, n. 9390) e amministrativa (C.d.S. Adunanza plenaria 10 aprile 2012, n. 2), qualifica l’ordinanza di assegnazione come “<em>titolo esecutivo che, munito della relativa formula, può essere portato ad esecuzione dal creditore assegnatario (già pignorante) contro il terzo pignorato”</em>, suscettibile di essere dedotto anche nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’articolo 112, comma 3, lett. c) c.p.a.<br />
Pertanto, essendo dotata di efficacia esecutiva al pari di una sentenza di condanna di primo grado, l’ordinanza di assegnazione di crediti ex articolo 553 c.p.c. è, senza alcun dubbio, titolo idoneo per consentire il riconoscimento di obbligazioni fuori bilancio ex articolo 194 TUEL.<br />
L’opposta supposizione del Comune di Imperia si fonda sul presupposto, non condivisibile, della necessaria sussistenza di una sentenza passata in giudicato ritenendo che “<em>l’evidente ratio a cui si ispira tale norma </em>[l’articolo 194 TUEL] <em>è da rinvenirsi nell’esistenza di un provvedimento giudiziario che renda incontestabile l’esistenza del debito e dunque l’obbligo per l’amministrazione comunale di attivarsi per il ripianamento del medesimo”.</em><br />
Tale impostazione è smentita dalla chiara lettera della norma del Testo Unico, la quale fa riferimento a “<em>sentenze esecutive</em>” e non a sentenze passate in giudicato. Il presupposto per l’attivazione della speciale disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, pertanto è solo quello dell’esistenza di un provvedimento giurisdizionale (avente la natura sostanziale, e non meramente formale di sentenza) idoneo ad instaurare un processo esecutivo.<br />
Pertanto, si ritiene che, in materia di debiti fuori bilancio degli enti locali, l’espressione “<em>sentenze esecutive</em>” contenuta nell’articolo 194 TUEL ricomprenda anche il provvedimento di assegnazione di somme dovute dal Comune nella sua qualità di debitore del debitore, pur in presenza di una dichiarazione del Comune stesso negativa ex articolo 547 c.p.c., a nulla rilevando la sussistenza di un giudizio di opposizione pendente, in quanto la norma non richiede la sussistenza di un titolo giudiziale inoppugnabile, ma meramente esecutivo.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P. Q. M.</strong></div>
<p>nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Imperia.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>D I S P O N E</strong></div>
<ul>
<li>la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Imperia;</li>
<li>la pubblicazione della presente deliberazione, a cura del Direttore della Segreteria, sul sito <em>web </em>della Sezione.</li>
</ul>
<p>Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 20 dicembre 2016</p>
<div style="text-align: center;"><strong>Il Magistrato estensore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Presidente f.f. </strong><br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;(<em>Alessandro Benigni</em><em>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Angela Pria)</em><br />
&nbsp;<br />
Depositato in segreteria il 21 dicembre 2016<br />
<strong>&nbsp;P. Il funzionario preposto </strong><br />
<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Marco Ferraro)</em><br />
&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a>&nbsp; Art. 553 c.p.c. : “Se il terzo si dichiara, o è dichiarato debitore, di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell&#8217;esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti”.<br />
&nbsp;</div>
</div>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Liguria &#8211; Parere &#8211; 25/10/2016 n.90</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-parere-25-10-2016-n-90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-parere-25-10-2016-n-90/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-parere-25-10-2016-n-90/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Liguria &#8211; Parere &#8211; 25/10/2016 n.90</a></p>
<p>Società pubbliche – Costi – Necessità controllo – Sussistenza&#160; La Sezione regionale di controllo per la Liguria, nel rispondere a diversi quesiti in merito alla determinazione dei compensi dei vertici di una società pubblica, ricorda come l’esigenza del controllo sui costi di funzionamento delle società partecipate da enti locali era</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-parere-25-10-2016-n-90/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Liguria &#8211; Parere &#8211; 25/10/2016 n.90</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-parere-25-10-2016-n-90/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Liguria &#8211; Parere &#8211; 25/10/2016 n.90</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Società pubbliche – Costi – Necessità controllo – Sussistenza&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La Sezione regionale di controllo per la Liguria, nel rispondere a diversi quesiti in merito alla determinazione dei compensi dei vertici di una società pubblica, ricorda come l’esigenza del controllo sui costi di funzionamento delle società partecipate da enti locali era stata fatta propria dal legislatore già con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, novellando il d.lgs. n. 267 del 2000, aveva prescritto agli enti locali l’attivazione di nuove forme di controllo interno, fra cui, per quanto interessa in questa sede, quello sulle società partecipate. L’art. 147-quater del d.lgs. n. 267 del 2000 impone, infatti, la definizione di un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dall’ente locale, finalizzato a rilevare, fra gli altri, “la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società” ed “il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”. Trattasi di un obbligo presidiato da specifica sanzione, anche di carattere pecuniario, comminabile, in base all’art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti in caso di “rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie” di controllo interno. Pertanto, anche prima dell’entrata in vigore del nuovo testo unico sulle società pubbliche, l’esigenza di controllo sui costi sostenuti dalle società partecipate dagli enti locali trovava fonte, oltre che nei principi generali di economicità ed efficienza, che debbono presidiare la gestione di un soggetto, anche societario, operante con fondi pubblici, nel richiamato sistema normativo. Quest’ultimo, inoltre, costituisce strumento di presidio anche per l’effettiva adozione, da parte dell’ente locale socio, dei provvedimenti di carattere generale, tesi al contenimento dei costi di funzionamento di società controllate (potenzialmente afferenti, fra gli altri, ai rimborsi agli amministratori per spese documentate), prescritti dall’art. 19, comma 5, del nuovo testo unico d.lgs. n. 175 del 2016.&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>Deliberazione Liguria 90/2016/PAR</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>LA CORTE DEI CONTI</strong><br />
<strong>Sezione Regionale di Controllo per la Liguria</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">composta dai seguenti magistrati:<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Dott. Ermanno GRANELLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
Dott.ssa Angela PRIA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
Dott. Alessandro BENIGNI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo referendario<br />
Dott. Francesco BELSANTI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo referendario<br />
Dott. Donato CENTRONE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo referendario (relatore)<br />
Dott. Claudio GUERRINI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo referendario<br />
&nbsp;<br />
Nella camera di consiglio del 20 ottobre 2016 ha assunto la seguente</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>deliberazione</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Vista la lettera, prot. n. 101 del 23 settembre 2016, con la quale il Presidente del Consiglio delle autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in data 13 settembre 2016 dal Comune di Diano Marina (IM), ai sensi dell’art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131;<br />
Vista l’ordinanza presidenziale n. 52 del 2016, che ha deferito la questione all’esame collegiale della Sezione;<br />
Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, dott. Donato Centrone</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>Premesso che</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Il Sindaco del Comune di Diano Marina (IM) ha formulato una richiesta di parere in materia di limitazioni ai compensi di amministratori di società partecipate, nello specifico alla liquidabilità di un’indennità di risultato, calcolata in misura proporzionale agli utili prodotti dalla società, nonché di eventuali rimborsi spese documentati, all&#8217;amministratore unico della società <em>Gestioni municipali spa</em>, partecipata integralmente dall’ente locale. Il Sindaco istante ritiene non chiaro se, allo stato attuale della normativa, possa ritenersi ammissibile l&#8217;attribuzione all&#8217;amministratore unico di una società, il cui compenso risulti limitato all&#8217;80% (<em>rectius</em>, 70%) dell’indennità del sindaco del comune socio (art. 1, comma 725, legge 27 dicembre 2006, n. 296), nonché all&#8217;80% di quanto corrisposto nell&#8217;anno 2013 allo stesso titolo (art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall&#8217;art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), anche di un’indennità di risultato proporzionata agli utili prodotti. Inoltre, chiede se siano ulteriormente liquidabili (si suppone, anche in questa ipotesi, oltre i limiti finanziari precedentemente esposti) eventuali rimborsi spese, puntualmente documentati. L’istanza ribadisce l’importanza del parere al fine di fugare ogni dubbio circa l’erogabilità dei due emolumenti indicati (indennità di risultato proporzionata agli utili prodotti e rimborsi spese puntualmente documentati) oltre al compenso non superiore all’80% di quanto corrisposto nell’anno 2013.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>In merito all’ammissibilità della richiesta</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto sottoscritta dal Sindaco, organo legittimato a rappresentare l’ente locale, e trasmessa tramite il Consiglio delle autonomie locali, come previsto dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.<br />
Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare come la predetta disposizione consenta agli enti locali di chiedere pareri solo <em>in materia di contabilità pubblica</em>. Le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono, infatti, una funzione consultiva a carattere generale, ma tale attività va interpretata anche alla luce dei poteri sostanziali di controllo conferiti dalla legislazione. La Sezione delle autonomie, già nell’adunanza del 27 aprile 2004, aveva fissato principi e modalità per l’esercizio dell’attività consultiva, integrati con le successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009. In quelle occasioni è stato precisato che tale funzione non può intendersi come consulenza generale, ma va ristretta alla sola materia della contabilità pubblica (disposizioni in materia di bilanci, norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio, etc.). In seguito, le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con una pronuncia di coordinamento, emanata ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (delibera n. 54/CONTR del 17 novembre 2010), hanno nuovamente definito, esprimendo principi vincolanti per le Sezioni regionali, l’ampiezza della funzione consultiva attribuita dalla legge. In particolare, è stato affermato “<em>che non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell’espressione “in materia di contabilità pubblica”, che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l’attività consultiva in discorso a tutti i settori dell’azione amministrativa, in tal guisa realizzando, perdippiù, l’inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali</em>”<em>. </em>Ma soprattutto, che non <em>“sono parimenti condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all’amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio</em>”. I riferiti principi di diritto sono stati ripresi, dalle medesime Sezioni riunite, nelle successive pronunce (si rinvia, per esempio, alla deliberazione n. 60 del 7 dicembre 2010).<br />
Sulla scorta di quanto esposto, la richiesta di parere avanzata dal Comune di Diano Marina risulta ammissibile in quanto riguardante l’interpretazione di norme di finanza pubblica disciplinanti i limiti generali all’erogazione di compensi agli amministratori di società partecipate.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>Esame nel merito</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;"><strong>I.</strong> La disciplina dei vincoli finanziari agli emolumenti degli amministratori di società partecipate da enti locali è stata oggetto di plurimi interventi interpretativi da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, anche sotto il profilo dei rapporti fra le limitazioni poste dalla legge finanziaria per il 2007 (riferite specificatamente alle sole società partecipate da enti locali) e quelli introdotti dall’art. 4 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 (riferiti a tutte le società partecipate da enti pubblici).<br />
Nel caso esaminato da SRC Lombardia, nella deliberazione n. 1/2015/PAR (in termini, solo per citarne alcune, anche SRC Veneto, deliberazione n. 68/2016/PAR e SRC Piemonte, deliberazione n. 2/2016/PAR), la richiesta di parere verteva proprio sull’interpretazione dell’art. 16, comma 1, del citato decreto-legge n. 90 del 2014, che ha modificato i commi 4 e 5 dell’art. 4 del decreto-legge n. 95 del 2012. Limitando l’analisi ai profili che interessano in questa sede, in virtù di quest’ultima norma, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società partecipate, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni (sia quelle gerenti servizi strumentali per almeno il 90% del fatturato che le altre), ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l&#8217;80 per cento di quello complessivamente sostenuto nell&#8217;anno 2013.<br />
Nel caso di amministratori di società partecipate da enti locali, il compenso massimo erogabile al singolo amministratore deve rispettare, altresì, quanto prescritto, in precedenza, dall’art. 1, comma 725, della legge n. 296 del 2006 (può farsi rinvio alle deliberazioni di SRC Lombardia n. 88/2015/PAR, SRC Abruzzo n. 80/2016/PAR, SRC Emilia Romagna n. 119/2015/PAR). Quest’ultima norma stabilisce che, nelle società a totale partecipazione di comuni e province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore, per il presidente, al 70 per cento e, per i componenti, al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco ed al presidente della provincia (ai sensi del testo unico sugli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Resta ferma, precisa la norma, la possibilità di corrispondere un’indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura comunque non superiore al doppio dell’indicato compenso onnicomprensivo.<br />
La giurisprudenza contabile si è più volte pronunciata sulle questioni interpretative attinenti ai due articoli di legge sopra indicati. Si è ritenuto, in particolare, ai fini del presente parere, che le limitazioni in parola operino anche nei confronti dell’amministratore unico, che potrà eventualmente beneficiare dell’indennità di risultato nei limiti e alle condizioni previste dai limiti di finanza pubblica (SRC Liguria, deliberazione, n. 70/2013/PAR).<br />
Inoltre, come chiarito in precedenti pronunciamenti di altre Sezioni (può farsi rinvio, per esempio, a SRC Lombardia, n. 186/2013/PAR e n. 1/2015/PAR), i due vincoli sopra esposti (quello del decreto-legge n. 95 del 2012, riguardante il costo complessivo dell’organo; quello della legge finanziaria per il 2007, l’emolumento spettante al singolo amministratore) trovano concorrente applicazione nel caso degli organi di amministrazione, monocratici o collegiali, delle società partecipate da enti locali. Diverso è, infatti, l’ambito di applicazione delle due normative, posto che la legge finanziaria per il 2007 aveva introdotto un limite al compenso del singolo amministratore (presidente o componente del CdA) per le sole società partecipate da comuni e province (rapportandolo all’indennità del sindaco dell’ente socio). Diversamente, il decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto un limite ai costi complessivamente sostenuti per gli amministratori delle società controllate o interamente partecipate da tutte le amministrazioni pubbliche, riferendolo alla spesa storica sostenuta per il medesimo organo nel 2013. I pareri sopra richiamati hanno affermato, pertanto, che gli enti locali, nella determinazione dei compensi spettanti agli amministratori delle proprie società partecipate, debbono rispettare entrambi i predetti limiti.<br />
Al riguardo, è stato rilevato, inoltre, che, con il fare salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, l’art. 4 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 ha inteso semplicemente accordare all’ente socio la possibilità di operare una scelta alternativa (meno dispendiosa) rispetto al numero massimo di amministratori nominabili in seno all’organismo partecipato (oggetto di contenimento a 3 o 5 membri da parte della medesima norma). Tale facoltà non comporta, tuttavia, che, dal 1° gennaio 2015, il costo sostenuto dall’ente per l’amministratore unico possa superare l’80 per cento di quello complessivamente sostenuto, per il medesimo organo di amministrazione (collegiale o monocratico), nell’anno 2013, non ravvisandosi alcuna eccezione in tal senso nel testo della legge.<br />
Alla luce delle predette considerazioni, si può fornire risposta al primo quesito proposto dal comune istante nel senso di ammettere il riconoscimento di un’indennità di risultato all’amministratore unico, nei limiti previsti dall’art. 1, comma 725, secondo periodo (effettiva produzione di utili e fino ad un massimo del doppio del compenso annuale), solo se l’onere complessivo a carico della società controllata non superi l’80 per cento di quello sostenuto nell’anno 2013 per la remunerazione del medesimo organo amministrativo della società partecipata. Si deve ritenere, infatti, che il predetto limite si applichi indifferentemente al trattamento economico complessivamente considerato, comprensivo del compenso fisso e della eventuale indennità di risultato (in termini, SRC Lombardia, deliberazioni n. 96/2013/PAR e, più di recente, n. 64/2016/PAR e n. 71/2016/PAR).<br />
I dubbi interpretativi posti dal Sindaco istante devono tener anche conto, tuttavia, della differente disciplina introdotta dal nuovo testo unico sulle società partecipate, decreto-legislativo 19 agosto 2016, n. 175, entrato in vigore il 23 settembre scorso. In particolare, l’art. 11, comma 6, del ridetto decreto, riproducendo l’analoga disposizione dettata pochi mesi prima dall’art. 1, comma 672, della legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208 (abrogata, di conseguenza, dall’art. 28, comma 1, lett. v), del decreto), prevede che, con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano definiti, per tutte le società a controllo pubblico, indicatori dimensionali, quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce di classificazione. Per ciascuna fascia il predetto decreto ministeriale dovrà determinare, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi delle società devono fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere “<em>agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti</em>”. Tali emolumenti non potranno, comunque, eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario (come prescritto dall’art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre PA o da altre società a controllo pubblico.<br />
Per quanto concerne, nello specifico i dubbi interpretativi posti dal Comune istante, va evidenziato che il nuovo testo unico, mediante l’emanando decreto ministeriale, tende ad uniformare la disciplina dei limiti remunerativi posti agli organi di amministrazione e controllo di tutte le società pubbliche, introducendo vincoli non più ancorati a parametri storici (il costo sostenuto nel 2013, con l’art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 95 del 2012) ovvero agli emolumenti percepiti da altri soggetti (i sindaci e presidente di province, con l’art. 1, commi 725 e seguenti, della legge n. 296 del 2006), ma ad indicatori dimensionali, qualitativi e quantitativi, riferiti alla medesima società (fatturato, numero di dipendenti, clienti serviti, etc.). L’emanando decreto ministeriale, inoltre, dovrà stabilire i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurandola ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell’esercizio precedente (la norma espressamente precisa che, in caso di risultati negativi, attribuibili alla responsabilità dell’amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta).<br />
Particolarmente rilevante, ai fini dell’odierno parere, risulta il comma 7 dell’art. 11 del d.lgs. n. 175 del 2016. Quest’ultimo specifica che, fino all’emanazione del decreto ministeriale previsto dal precedente comma 6, resta in vigore la disposizione di cui all’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012. Il secondo periodo della ridetta disposizione normativa, interinalmente tenuto in vita dal legislatore (mentre tutti i restanti periodi dei commi 4 e 5 dell’art. 4 del decreto-legge n. 95 del 2012 sono stati abrogati dall’art. 28, lett. o) e p) del d.lgs. n. 175 del 2016), riguarda proprio il limite finanziario in base al quale, dal 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l&#8217;80 per cento di quanto complessivamente sostenuto nell&#8217;anno 2013.<br />
Inoltre, l’art. 28, comma 1, lett. c), del nuovo testo unico ha abrogato, altresì, l&#8217;articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735 della legge n. 296 del 2006, che avevano introdotto, e disciplinato, l’esposto sistema di limitazione finanziaria per gli emolumenti attribuibili al singolo amministratore (presidente del CdA o consigliere) delle società partecipate da enti locali.<br />
Pertanto, per effetto di quest’ultima abrogazione, per gli amministratori delle società partecipate dagli enti locali (come da altre pubbliche amministrazioni) rimane in vita, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, il limite finanziario costituito dal costo sostenuto per compensi all’organo di amministrazione nel 2013 (avente fonte nell’art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2015, interinalmente mantenuto in vigore dall’art. 11, comma 7, del nuovo testo unico fino all’emanazione del citato decreto ministeriale).<br />
<strong>II.</strong> Le indicate norme di finanza pubblica non prevedono, invece, un limite diretto ai costi che la società, controllata o interamente detenuta, da un ente locale (o da altra pubblica amministrazione) può sostenere a titolo di rimborso di eventuali spese documentate sostenute degli amministratori (per trattamenti di missione o altra esigenza istituzionale).<br />
Una conferma, <em>a contrario</em>, si trae proprio dalla lettera dell’art. 4, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 (vigente fino al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del nuovo testo unico sulle società a partecipazione pubblica, d.lgs. n. 175 del 2016, che, all’art. 28, comma 1, lett. o), abroga la richiamata disposizione), che, dopo aver vietato alle società controllate da pubbliche amministrazioni la corresponsione di compensi in caso di nomina, come amministratore, di un dipendente dell’ente socio, fa salvo il diritto al “<em>rimborso delle spese documentate</em>”.<br />
Anche la deliberazione n. 137/2015/PAR della Sezione regionale di controllo per le Marche (ripresa da SRC Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 102/2015/PAR), nel ritenere inammissibili operazioni ermeneutiche volte ad ampliare la base di calcolo (il costo sostenuto nel 2013)<em>, “includendo nella stessa, voci (quali le indennità ed i rimborsi spese) che, ex se ed in quanto meramente eventuali, si atteggiano come ontologicamente distinte rispetto al compenso evocato dalla norma”</em>, offre un’indiretta conferma all’assenza di precise limitazioni finanziarie ai costi sostenuti da società controllate da enti locali per il rimborso di spese documentate sostenute dagli amministratori.<br />
Naturalmente, appare necessario che il rimborso delle spese documentate, oltre ad osservare il canone della congruità, deve essere conforme ad un preventivo provvedimento di carattere generale adottato dall’assemblea dei soci, vale a dire dal sindaco dell’ente locale proprietario (o dai sindaci, in caso di società pluripartecipate). Tale esigenza trova oggi un preciso fondamento normativo nell’art. 19, comma 5, del recente d.lgs. n. 175 del 2016, che impone alle amministrazioni pubbliche socie di fissare, “<em>con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate</em>”. Queste ultime, a loro volta, in virtù del successivo comma 6, “<em>garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti</em>”. I due provvedimenti in parola vanno pubblicati sul sito internet dell’amministrazione socia e della società controllata (pena, in caso di omissione o incompletezza, l’applicazione delle sanzioni poste dagli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33). &nbsp;&nbsp;<br />
L’esigenza del controllo sui costi di funzionamento delle società partecipate da enti locali era stata fatta propria dal legislatore già con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, novellando il d.lgs. n. 267 del 2000, aveva prescritto agli enti locali l’attivazione di nuove forme di controllo interno, fra cui, per quanto interessa in questa sede, quello sulle società partecipate. L’art. 147-<em>quater</em> del d.lgs. n. 267 del 2000 impone, infatti, la definizione di un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dall’ente locale, finalizzato a rilevare, fra gli altri, “<em>la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società</em>” ed “<em>il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica</em>”. Trattasi di un obbligo presidiato da specifica sanzione, anche di carattere pecuniario, comminabile, in base all’art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti in caso di “<em>rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie</em>” di controllo interno.<br />
Pertanto, anche prima dell’entrata in vigore del nuovo testo unico sulle società pubbliche, l’esigenza di controllo sui costi sostenuti dalle società partecipate dagli enti locali trovava fonte, oltre che nei principi generali di economicità ed efficienza, che debbono presidiare la gestione di un soggetto, anche societario, operante con fondi pubblici, nel richiamato sistema normativo. Quest’ultimo, inoltre, costituisce strumento di presidio anche per l’effettiva adozione, da parte dell’ente locale socio, dei provvedimenti di carattere generale, tesi al contenimento dei costi di funzionamento di società controllate (potenzialmente afferenti, fra gli altri, ai rimborsi agli amministratori per spese documentate), prescritti dall’art. 19, comma 5, del nuovo testo unico d.lgs. n. 175 del 2016 (che, in caso di mancata adozione, potrà esporre gli organi responsabili all’applicazione delle citate sanzioni previste dall’art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000).&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.<br />
&nbsp;<br />
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto alla segreteria, al Sindaco del Comune di Diano Marina.<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;Il magistrato relatore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Presidente<br />
(dott. Donato Centrone)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(dott. Ermanno Granelli)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp; Depositato in segreteria il 25 ottobre 2016<br />
<strong>Per il funzionario preposto </strong><br />
<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Marco Ferraro)</em></div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Liguria &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2016 n.98</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-sentenza-18-10-2016-n-98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-sentenza-18-10-2016-n-98/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Liguria &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2016 n.98</a></p>
<p>Pres. Pischedda, Est. Maltese Sulla non configurabilità di una responsabilità erariale a carico del medico di medicina generale in convenzione con il S.s.n. che abbia prescritto, poiché ritenuti più efficaci, farmaci che per curare una stessa malattia utilizzano un principio attivo diverso da altri meno costosi. 1. Responsabilità erariale del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-sentenza-18-10-2016-n-98/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Liguria &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2016 n.98</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pischedda, Est. Maltese</span></p>
<hr />
<p>Sulla non configurabilità di una responsabilità erariale a carico del medico di medicina generale in convenzione con il S.s.n. che abbia prescritto, poiché ritenuti più efficaci, farmaci che per curare una stessa malattia utilizzano un principio attivo diverso da altri meno costosi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Responsabilità erariale del medico di medicina generale – Indebita prescrizione di farmaci a carico del Sistema sanitario nazionale – Farmaci più costosi – Discrezionalità del medico – Esclusione del danno erariale.</p>
<p>&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Non incorre in responsabilità erariale per anomale prescrizioni di farmaci il medico di medicina generale in convenzione con il S.s.n. il quale prescriva farmaci che, per curare una stessa malattia, utilizzino un principio attivo diverso da altri meno costosi, qualora detti farmaci siano ugualmente inseriti nel prontuario e, quindi, prescrivibili a carico del S.s.n. dal medico convenzionato e quest’ultimo ritenga che il principio attivo utilizzato sia, nel caso concreto, il più efficace per la cura.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SENT. 98/2016</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE DEI CONTI<br />
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai Magistrati:<br />
dott. Mario&nbsp;&nbsp;&nbsp; PISCHEDDA&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
dott. Maria&nbsp;&nbsp;&nbsp; RIOLO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
dott. Pietro&nbsp;&nbsp; MALTESE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere relatore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 19613 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione nei confronti di CORDONI Giovanni, elettivamente domiciliato in Genova, Via Porta d’Archi n. 10/23, presso lo studio dell’avv. Alessandro Lanata, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Mauro Gradi, in forza di mandato in calce alla memoria di costituzione;<br />
Esaminati gli atti e i documenti di causa;<br />
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 luglio 2016 dal consigliere Pietro Maltese;<br />
Uditi l’avv. Alessandro Lanata per il convenuto ed il P.M. in persona del vice procuratore generale dott. Gabriele Vinciguerra che hanno concluso come in atti;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Ritenuto in fatto</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Con nota pervenuta in data 14 gennaio 2014, l’A.S.L. n. 1 Imperiese inviava alla Procura contabile documentazione acquisita nel corso dello svolgimento dei controlli effettuati dall’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) concernenti anomalie nelle prescrizioni di farmaci effettuate negli anni 2008-2012 dal dott. Cordoni Giovanni, medico di medicina generale in convenzione con il S.S.N.<br />
In particolare, venivano nei confronti del medico mosse le seguenti contestazioni:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp; elevato numero di assistiti trattati con determinate categorie di farmaci;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp; elevato numero di ricette pro-capite (scostamento dalla media ASL compreso tra il 28% e il 24%);<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp; elevati quantitativi di farmaci per singolo assistito;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp; elevata prescrizione di molecole costose;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp; limitato utilizzo di farmaci non più coperti da brevetto;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp; mancato rispetto delle note AIFA;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp; mancato&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rispetto&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; delle&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; indicazioni terapeutiche previst<br />
Per le suddette irregolarità il dott. Cordoni era già stato sottoposto a procedimento disciplinare nel dicembre del 2012, con richiesta di restituzione dell’importo di € 80.743, relativo al periodo gennaio 2011 &#8211; agosto 2012, e con riserva degli importi ulteriori relativi ai rimanenti periodi.<br />
Dagli adempimenti istruttori, delegati dalla Procura contabile al responsabile della “Struttura semplice dipartimentale promozione e controllo appropriatezza della prescrizione farmaceutica dell’ARS”, finalizzati alla quantificazione del danno derivante dai segnalati anomali comportamenti prescrittivi del sanitario, emergeva (relazione dell’ARS del 16 ottobre 2014) che la spesa per assistito del dott. Cordoni negli anni 2010 – 2012 si discostava nettamente dalla media ASL, con un aumento&nbsp; progressivo negli anni (dal +25% del 2010 al 33% del 2012), nonostante lettere personali di segnalazione delle specifiche anomalie prescrittive inviate al sanitario dall’A.S.L.1 Imperiese.<br />
La maggiore spesa derivante dalle prescrizioni ritenute irregolari veniva quantificata, nel triennio 2010-2012, in € 241.567,00 e al netto di sconti e ticket in € 207.481,00.<br />
La Procura contabile dopo avere invitato il dott. Cordoni, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.L. n. 453/1993, a presentare deduzioni e documenti, con atto depositato in data 17 dicembre 2014 lo citava in giudizio per sentirlo condannare al risarcimento in favore dell’A.S.L. 1 Imperiese del predetto danno di € 207.481,00 oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.<br />
Il convenuto si costituiva, con memoria difensiva del 23 aprile 2014, deducendo:<br />
&#8211; che la determinazione del danno effettuata in base allo scostamento dalla media ASL per le varie classi di farmaci si risolveva in un mero calcolo matematico, e configurava una inammissibile responsabilità erariale oggettiva, svincolata dalla sussistenz<br />
&#8211; che le prescrizioni di farmaci in misura eccedente la media ASL non erano da ritenersi di per sé inappropriate, occorrendo per tale conclusione indagini specifiche sui diversi casi trattati e sul quadro clinico relativo ai singoli pazienti;<br />
&#8211; che l’accusa di irregolare prescrizione di farmaci, priva di specifici riferimenti ai singoli casi impediva la piena difesa del convenuto;<br />
&#8211; che al medico deve essere, comunque, riconosciuto un margine di discrezionalità nello svolgimento dell’attività professionale e, quindi, nella scelta dei farmaci ritenuti più idonei per la cura.<br />
Il convenuto chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attrice o, in subordine e in via istruttoria, che fosse disposta perizia tecnica al fine di verificare, con riferimento alle patologie da cui erano affetti i singoli pazienti, la sussistenza di eventuali condotte prescrittive anomale dannose e connotate da colpa grave.&nbsp;<br />
All’udienza del 13 maggio 2015, il Collegio disponeva supplemento istruttorio al fine di accertare per ciascun assistito, per ciascuna classe di farmaci e per ciascuna delle violazioni contestate, l’eventuale irregolarità della prescrizione e il danno conseguente ai diversi illegittimi comportamenti imputabili a titolo di colpa grave al sanitario.<br />
In ottemperanza alla richiesta, la Procura, con memoria dell’11 marzo 2016, produceva relazione redatta dal responsabile del Servizio promozione e controllo dell’appropriatezza della prestazione farmaceutica dell’A.S.L. 1 Imperiese, un prospetto riassuntivo con la quantificazione del danno per ciascun assistito e per ciascuna violazione contestata, le note AIFA che si ritenevano violate e ulteriore documentazione illustrativa.<br />
La Procura, richiamate le argomentazioni svolte nell’atto di citazione, rettificava, inoltre, l’ammontare del danno oggetto della iniziale domanda risarcitoria, quantificandolo nella minore misura di € 149.324,00, corrispondente alla maggiore spesa netta generata dai comportamenti prescrittivi del convenuto, ritenuti anomali rispetto alla media A.S.L., con riguardo alle singole classi di farmaci oggetto dell’istruttoria, o nella misura di € 149.777,45, quale effettiva entità del danno inferto alla A.S.L. con riferimento alle singole prescrizioni, chiedendo la condanna del dott. Cordoni al risarcimento del predetto danno, con rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.<br />
Il convenuto ha prodotto memoria integrativa con la quale ha insistito per il rigetto della domanda attrice, stante l&#8217;assenza di elementi di prova idonei a dimostrare il danno e la sussistenza della colpa grave in relazione a tutte le prescrizioni contestate, non essendo a tale scopo sufficiente il generico riferimento all&#8217;inosservanza delle note AIFA, non accompagnato da indicazioni peritali sulla non appropriatezza prescrittiva sotto il profilo clinico, ovvero in relazione alle patologie sofferte da ciascun assistito.<br />
La difesa del convenuto ha, inoltre, dedotto che anche in tema di prescrizioni c.d. “off label” nessun appunto possa muoversi al medico curante laddove questi abbia agito allo scopo di tutelare la salute del paziente, essendo onere della Procura la dimostrazione che l&#8217;indicazione terapeutica non fosse appropriata in relazione al quadro patologico del singolo assistito.<br />
La difesa ha, infine, prodotto alcune note critiche sulla relazione del responsabile del Servizio promozione e controllo dell’appropriatezza della prestazione farmaceutica dell’A.S.L. 1 Imperiese depositata dalla Procura in data 11/03/2016, redatte dalla Segreteria regionale della Federazione dei Medici di Medicina Generale.<br />
All’udienza odierna la difesa ha ulteriormente illustrato le argomentazioni esposte nella memoria di costituzione, integralmente richiamata, chiedendo il rigetto della domanda attrice. Il P.M. ha oralmente controdedotto, contestando la fondatezza delle eccezioni difensive ed insistendo per l’accoglimento della domanda.<br />
Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con esito di cui al dispositivo.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Motivi della decisione</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La questione verte sulla sussistenza nel caso di specie di un danno erariale derivante da comportamenti prescrittivi ritenuti dalla Procura illegittimi, posti in essere dal dottor Cordoni con colpa grave, in violazione degli obblighi cui lo stesso era vincolato quale medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.<br />
Nell’attività di prescrizione di farmaci da parte del medico convenzionato vengono in gioco, come più volte messo in rilievo anche dalla Corte costituzionale (tra le molte, sentenze&nbsp;n. 203 del 2008,&nbsp;n. 257 del 2007,&nbsp;n. 279 del 2006,&nbsp;n. 200 del 2005, n. 94 del 2009) due interessi costituzionalmente protetti: da un lato la tutela della salute degli assistiti e dall’altro il contenimento della spesa farmaceutica entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.<br />
Secondo la Corte costituzionale,<em> (</em>sentenza n. 94/2009)<em>,</em> la particolarità&nbsp;del&nbsp;S.S.N. <em>“richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull’intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile; dall’altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo.”. </em><br />
Stabilito il limite delle risorse disponibili, particolare rilievo assume l’attività di prescrizione di farmaci da parte degli operatori sanitari convenzionati con il S.S.N., atteso che la ricetta ha anche la funzione di autorizzare l’assunzione di un onere finanziario a carico dell’amministrazione sanitaria, ponendo un problema di compatibilità con i limiti di bilancio.&nbsp;&nbsp;<br />
La prescrizione di farmaci impegna, quindi, non solo la diretta responsabilità professionale ed etica del medico che, acquisiti tutti gli elementi necessari per una esauriente valutazione clinica del caso, deve prescrivere il farmaco più adatto alla cura della malattia diagnosticata, secondo i principi di appropriatezza e di efficacia dell’intervento, ma anche la responsabilità dell’operatore pubblico che deve assicurare l’economicità del sistema e la riduzione degli sprechi, evitando un consumo farmacologico inadeguato, incongruo o sproporzionato <em>(Cass. Penale Sez. VI sent. N. 13315/2011)</em>.<br />
Le modalità con cui deve essere esercitata l’attività prescrittiva dei medici convenzionati sono regolate sia da specifiche disposizioni normative, sia dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti con i medici di medicina generale.<br />
A tal proposito, giova ricordare che l’art. 15 bis dell’Accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo ed economico dei medici di medicina generale stipulato in data 9 marzo 2000 e reso esecutivo dal D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, dispone che&nbsp; il medico di base è tenuto ad “<em>assicurare l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione dall’Azienda per l’erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza”,</em> a ricercare la <em>“sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse disponibili mediante adozione di principi di qualità e di medicina basati sulle evidenze scientifiche”</em> e ad “<em>operare secondo i principi di efficacia ed appropriatezza degli interventi</em>”, (testo riportato anche dall’art. 27, comma 1, del successivo Accordo del 29.7.2009) mentre l’art. 36 aggiunge che “<em>la prescrizione dei medicinali avviene, per qualità e per&nbsp; quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato dall’art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 53</em>7”. A chiusura del sistema l’art. 1, comma 4, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, conv. in L. 8 agosto 1996, n. 425 prevede che il medico convenzionato che non si attenga alle prescrizioni e alle limitazioni previste è tenuto a rimborsare al S.S.N. il farmaco irregolarmente prescritto.<br />
L’irregolare prescrizione di farmaci non può essere, però, contestata utilizzando l’astratto criterio fondato sul superamento di medie ponderate di spesa farmaceutica pro capite nel medesimo bacino di utenza, elaborate dall’A.S.L. di appartenenza (c. d. iperprescrizione in senso lato), prescindendo dalla verifica puntuale, con riferimento al singolo paziente e alla correlata patologia, della irragionevolezza della prescrizione. Detto criterio astratto deve ritenersi, infatti, incompatibile con la concezione della responsabilità contabile, quale responsabilità personale derivante da specifici comportamenti dannosi caratterizzati dal dolo o dalla colpa grave, ascrivibili al convenuto sulla base di regole etiologico &#8211; causali (Corte conti Sez. Giurisdizionale Lombardia, sent. n. 9/2010 n. 404/2010 e n. 84/2016).<br />
In applicazione dei principi sopra enunciati e tenuto conto delle risultanze dell’integrazione istruttoria disposta con l’ordinanza in epigrafe, la domanda attrice è solo parzialmente fondata.<br />
Nella fattispecie in esame, al convenuto sono stati contestati comportamenti eterogenei, tutti ritenuti&nbsp; irregolari e produttivi di danno, quali la non appropriatezza della prescrizione, l’utilizzo del principio attivo più costoso in commercio, l’impiego del farmaco al di fuori delle indicazioni di carattere tassativo previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio e dalle note AIFA, il superamento della posologia massima prevista dalla relativa scheda tecnica, prescrizioni una tantum di farmaci destinati esclusivamente alla cura di patologie croniche, l’impiego di farmaci in associazioni pericolose.<br />
Più specificamente, sono stati dalla Procura attrice ritenuti illegittimamente prescritti, con grave colpa del medico e danno per l’Erario, farmaci appartenenti alle seguenti categorie, con riferimento a ciascuna delle quali il Collegio procede alla verifica della fondatezza delle relative e diverse contestazioni:<br />
A)farmaci ipolipemizzanti – Statine<br />
Si contestano al convenuto prescrizioni di rosuvastatina senza il rispetto delle note AIFA per avere utilizzato il principio attivo più costoso in commercio. In particolare 57 pazienti avrebbero ricevuto prescrizione di rosuvastatina senza avere seguito in precedenza una terapia con altre statine.<br />
A tal proposito si osserva che la nota AIFA 13 ha subito nel tempo innumerevoli modifiche (determinazioni del 29.10.2004, 4.1.2007, 23.2.2007, 6.6.2011, 14.11.2012, 26.3.2013). Fino alla determinazione 6.6.2011, in vigore dal 16 luglio 2011, nessuna prescrizione particolare era prevista per la somministrazione di rosuvastatina. La nota AIFA 13 di cui alla determinazione per l’uso appropriato dei farmaci del 23.2.2007 in vigore fino al 15 luglio 2011, non distingueva tra le varie statine, accomunando la rosuvastatina a tutte le altre statine.<br />
La distinzione tra statine di primo livello e statine di secondo livello, tra cui la rosuvastatina, è stata introdotta dalla nuova Nota AIFA 13 di cui alla determinazione 6 giugno 2011, in vigore dal 16 luglio 2011. Ma anche sulla base della nuova Nota 13 le statine di secondo livello potevano essere usate quali farmaci di prima scelta nel caso di <em>“pazienti con rischio molto alto compresi i pazienti diabetici con eventi cardiovascolari”</em> affetti da ipercolesterolemia poligenica per i quali il medico avesse ritenuto necessario fissare un <em>“target terapeutico di colesterolo LDL &gt; 70”</em>, di pazienti che presentavano dislipidemie familiari o iperlipidemie indotte da farmaci non corrette dalla sola dieta, qualora necessario <em>“in rapporto alla tolleranza individuale e all’interferenza con altri farmaci”.</em><br />
Nella pratica medica, quindi, il quadro clinico del singolo paziente, il valore target di colesterolo che si riteneva necessario raggiungere, la tollerabilità del farmaco e le potenziali interazioni sfavorevoli con altri farmaci assunti dallo stesso paziente potevano condizionare la scelta della strategia terapeutica farmacologica (scelta della statina e dosaggio) da parte del medico curante, in perfetta aderenza a quanto disposto dalla Nota 13.<br />
Solo con la ulteriore modifica alla Nota AIFA 13 avvenuta con determinazione 14.11.2012 in vigore dal 28.11.2012 (e quindi applicabile al caso di specie solo per un mese) la rosuvastatina poteva essere prescritta a carico del S.S.N. nel caso di pazienti con rischio cardiovascolare molto alto e necessità di riduzione dei livelli di colesterolo &gt; del 50% e dopo almeno 6 mesi di terapia con statine di 1° livello e senza raggiungimento dell’obiettivo.<br />
Quanto al fatto che nel triennio 2010-2012, n.43 assistiti abbiano ricevuto un’unica prescrizione nel corso dell’anno, non pare che ciò possa essere ritenuto sintomo di non appropriatezza della prescrizione, addebitabile al convenuto, stante che il medico può prescrivere la cura continuativa solo se il paziente si sottopone a visita con regolarità.<br />
Sono, invece, ritenuti fondati i rilievi relativi alla iperprescrizione (in senso stretto) di farmaci appartenenti alla suddetta categoria, con riferimento ad alcuni assistiti, nominativamente individuati nella relazione redatta dal responsabile del Servizio promozione e controllo dell’appropriatezza della prestazione farmaceutica dell’A.S.L. 1 Imperiese, depositata in atti, atteso che il convenuto nei suddetti casi ha prescritto l’assunzione di farmaci in dosi superiori a quelle assumibili dai pazienti nel periodo di tempo considerato, tenuto conto delle indicazioni posologiche fornite dal produttore e approvate dal Ministero della Salute.<br />
Neppure può dubitarsi, nella specifica ipotesi di iperprescrizione in senso stretto, della colpa grave di quest’ultimo, considerato che le indicazioni posologiche erano perfettamente note al medico prescrittore e che lo stesso, già nell’esporre le sue difese in sede di procedimento disciplinare ha ammesso di non essere riuscito in alcuni casi a <em>“gestire il consumo del farmaco”</em> e di non essersi sottratto alla sollecitazione dei pazienti che richiedevano la prescrizione di farmaci in maggior quantità nell’imminenza delle ferie della locale farmacia o perché soggetti particolarmente ansiosi che temevano di rimanere privi dell’ausilio farmacologico. Dalle dichiarazioni di alcuni pazienti allegate alle difese cui sopra è cenno, risulta, inoltre, che alcune medicine venivano prescritte all’assistito ma erano in realtà consumate anche da familiari di questo e che alcune prescrizioni riguardavano una doppia confezione del farmaco, per consentire una più agevole disponibilità dello stesso sia nel luogo di lavoro del paziente sia nella propria abitazione.<br />
In tale contesto, appare evidente la colpa grave del medico che è venuto meno agli obblighi giuridicamente prescritti di concorrere ad assicurare l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione dall’Azienda e di ricercare la sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse disponibili.<br />
Il danno derivante dalla iperprescrizione di farmaci della classe C10 è, pertanto, sussistente nella misura di € 2.424,58.<br />
B) Omega 3 Trigliceridi ATC C10AX06<br />
Con riferimento a tale categoria di farmaci si contestano al convenuto prescrizioni irregolari, per mancato rispetto delle note AIFA ed in particolare per mancanza di possesso nei pazienti dei requisiti necessari per la prestazione a carico del S.S.N., nonché violazione del principio dell’appropriatezza prescrittiva con riferimento ai casi di alcuni pazienti destinatari di un’unica prescrizione nel corso dell’anno.<br />
Riguardo alle prescrizioni ritenute irregolari per mancanza di possesso dei requisiti necessari, si osserva che i criteri utilizzati dall’ASL per la verifica della sussistenza dei predetti requisiti, (quali la mancanza di esenzione per dislipidemia familiare o insufficienza renale cronica, o assenza di&nbsp; ricoveri dei pazienti per infarto miocardico con verifica effettuata nei soli ospedali dell’ASL 1) non appaiono dirimenti, essendo possibile che alcuni pazienti, pur avendone diritto, non abbiano richiesto l’esenzione o siano stati ricoverati in presidi ospedalieri diversi da quelli afferenti l’ASL 1.<br />
Con riferimento alla non appropriatezza delle prescrizioni episodiche, non pare, invece, come precedentemente osservato, che queste ultime possano essere ritenute di per sé inappropriate, stante che il medico può prescrivere la cura continuativa solo se il paziente si sottopone a visita con regolarità.<br />
In conclusione, non risultano evidenziati sufficienti elementi probatori del danno e della colpa grave del convenuto nella prescrizione di farmaci della classe ATC C10AX06.<br />
C) Sostanze ad azione sul sistema renina angiotensina ATC C09.<br />
La richiesta di risarcimento del danno di € 6.301,90 derivante dalla iperprescrizione dei suddetti farmaci per singolo assistito è fondata, sussistendo il danno e la colpa grave del medico, stante che nei casi specificamente individuati nella relazione dell’ARS depositata a seguito dell’ordinanza istruttoria, il convenuto ha prescritto dosi dei farmaci in questione superiori a quelle assumibili dall’assistito nel periodo di tempo considerato, tenuto conto delle indicazioni fornite dal produttore e approvate dal Ministero della salute, sicuramente note al sanitario prescrittore.<br />
Per quanto, invece, attiene alla richiesta di risarcimento per l’utilizzo, in alcuni casi, del principio attivo più costoso, contenuto nella specialità “olmesartan”, la stessa non appare fondata. Si osserva al riguardo che, ferma restando l’opportunità del concorso del medico alla riduzione della spesa farmaceutica attraverso l’utilizzo di farmaci meno costosi, non può impedirsi al medico l’utilizzo di farmaci che per curare una stessa malattia utilizzino un principio attivo diverso da altri meno costosi, qualora detti farmaci siano ugualmente inseriti nel prontuario e, quindi, prescrivibili a carico del S.S.N. dal medico convenzionato e quest’ultimo ritenga che il principio attivo utilizzato sia, nel caso concreto, il più efficace per la cura.<br />
D) Farmaci che agiscono sul sistema respiratorio ATC R.<br />
Si contestano al convenuto il mancato rispetto della relativa Nota AIFA per avere prescritto i farmaci di cui trattasi in terapie di durata inferiore a 60 giorni, e la non appropriatezza di episodiche prescrizioni di farmaci inalatori.<br />
Anche a tal riguardo, come già precedentemente osservato, si rileva che il medico può prescrivere la cura continuativa se il paziente si sottopone a visita con regolarità e che non può essere ascritto alla responsabilità del medico il fatto che il paziente non si curi di richiedere ulteriori dosi del farmaco per terminare la cura.<br />
Insussistente, inoltre, il danno derivante dalla prescrizione di farmaci inalatori per disturbi ostruttivi delle vie respiratorie a soggetti che non risultavano in possesso di esenzione per asma, essendo ben possibile che non tutti i pazienti affetti da disturbi asmatici avessero chiesto l’esenzione.<br />
La richiesta di risarcimento del danno di € 4.248,27 derivante dalla iperprescrizione dei suddetti farmaci per singolo assistito è, invece, fondata, sussistendo gli elementi del danno e della colpa grave del convenuto, stante che nei casi specifici indicati nella relazione dell’ARS, come nei casi analoghi precedentemente esaminati, quest’ultimo, in violazione delle indicazioni contenute nella scheda tecnica, ha prescritto un quantitativo superiore a quello assumibile dal paziente nel periodo di tempo considerato.<br />
E)Farmaci antinfiammatori ed antireumatici ATC M01.<br />
Vengono contestate al convenuto prescrizioni di farmaci c.d. “off label” utilizzati per finalità terapeutiche diverse da quelle indicate, al di fuori dell’ipotesi disciplinata dall’art. 1, comma 4, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 536, conv. dalla L. 23 dicembre 1996 n. 648, nonché la possibile pericolosità della prescrizione di farmaci per terapie di durata superiore a quella prescritta dalle schede tecniche.<br />
Si contesta, in particolare, al medico di avere prescritto farmaci con principi attivi quali “etoricoxib” con dosaggio di 90 mg./die, indicato nei casi di artrite reumatoide/spondilite anchilosante a 247 assistiti dei quali solo due erano in possesso di esenzione per dette patologie. Anche in tal caso si ritiene non giustificato l’addebito, non risultando agli atti che la prescrizione dei farmaci in questione sia avvenuta irrazionalmente ed essendo possibile che i pazienti affetti da disturbi osteoarticolari, anche gravi, non abbiano chiesto l’esenzione.<br />
Per gli altri farmaci (Nimesulide, Ketorolac) le prescrizioni di durata superiore a quella prescritta dalle indicazioni terapeutiche (15 giorni) sono in numero irrisorio (7 casi e 6 casi) rispetto al totale dei soggetti trattati con detti farmaci (291) e non possono rappresentare un sintomo significativo di iperprescrizioni patologiche ascrivibili a colpa grave del medico.<br />
Con riferimento alla prescrizione di farmaci antinfiammatori in associazione, si ritiene fondata l’osservazione della difesa secondo cui la prescrizione di due farmaci antinfiammatori non comporta necessariamente l’assunzione contemporanea degli stessi, potendo un farmaco essere assunto in prosecuzione dell’altro, la cui assunzione viene nel frattempo interrotta.<br />
La circostanza, infine, che sette pazienti abbiano avuto necessità di prestazioni specialistiche gastroenterologiche di tipo diagnostico, non può essere considerata, in mancanza di specifica prova in tal senso, dimostrazione di effetti perniciosi della prescrizione medica.<br />
In conclusione, la domanda di risarcimento per irregolare prescrizione di farmaci appartenenti alla categoria degli antinfiammatori non si ritiene fondata.<br />
F)Farmaci per malattie delle ossa ATC M05<br />
Secondo la Procura 18 assistiti (su 104) per malattie legate all’osteoporosi non sarebbero in possesso dei requisiti per la prescrizione del farmaco a carico del SSN.<br />
Si osserva a tal proposito che la nota AIFA 79 prevede il trattamento farmacologico relativo all’osteoporosi a carico del SSN per pazienti con rischio di frattura sufficientemente elevato da giustificare i rischi connessi a trattamenti di lungo termine con i farmaci in questione.<br />
Detto rischio è stato nella suddetta Nota ritenuto senz’altro sussistente nel caso di soggetti di età superiore a 50 anni in terapia prolungata con corticosteroidi o con pregresse fratture osteoporotiche vertebrali o del femore, o che presentino determinati valori di T-score della BMD femorale o ultrasonografica del calcagno, o valori inferiori ma con almeno uno dei seguenti fattori di rischio aggiuntivi:&nbsp; storia familiare di fratture vertebrali o femorali, artrite reumatoide e altre connettiviti, pregressa frattura osteoporotica al polso, menopausa prima di 45 anni di età, terapia cortisonica cronica.<br />
Diciotto pazienti sono stati ritenuti non in possesso dei requisiti previsti in quanto non in terapia con corticosteroidi, non erano stati ricoverati con fratture vertebrali o femorali nella banca dati ASL 1 Imperiese, o non avevano effettuato accessi ambulatoriali specialistici per accertamenti relativi all’osteoporosi in presidi appartenenti all’ASL 1 Imperiese.<br />
Anche in detta fattispecie il Collegio ritiene che i criteri utilizzati dall’ASL per la verifica della sussistenza dei requisiti, non appaiono dirimenti, essendo possibile che alcuni pazienti, siano stati ricoverati o abbiano effettuato accessi ambulatoriali in presidi ospedalieri diversi da quelli afferenti l’ASL 1, o che ricorrano altri fattori di rischio che a giudizio del medico curante giustificano lo specifico trattamento sanitario.<br />
Appare significativo a tal proposito il fatto che la nuova Nota 79 del maggio 2015, relativa al trattamento dell’osteoporosi, prevede la possibilità di trattare donne in postmenopausa anche prima dei 50 anni se ad elevato rischio di frattura, la rilevanza di fratture osteoporotiche in sedi scheletriche differenti, oltre alla localizzazione al polso, l’inserimento (oltre alle patologie reumatiche, già precedentemente considerate) di ulteriori comorbilità rilevanti per aumentato rischio di frattura osteoporotica: BPCO, malattie infiammatorie intestinali croniche, diabete, AIDS, sclerosi multipla, morbo di Parkinson, grave disabilità motoria.<br />
Il Collegio ritiene, pertanto, insussistenti gli elementi del danno e della colpa grave se il medico di base prescrive il trattamento farmacologico in questione a carico del SSN a pazienti ritenute affette da gravi forme di osteoporosi e ad elevato rischio di fratture, nei casi in cui, a giudizio dello stesso sanitario, tenuto conto della situazione di salute del paziente, il rapporto tra vantaggi e svantaggi della cura, suggerisca l’utilizzo dei suddetti farmaci.<br />
Quanto alla prescrizione a quattro assistite di farmaci per malattie delle ossa in associazione relativa, si richiama quanto osservato in precedenza con riferimento ai farmaci antiinfiammatori (la prescrizione concomitante non comporta necessariamente che tale sia anche l’utilizzo).<br />
La domanda della Procura va, pertanto, sul punto respinta.<br />
G)Prescrizioni “off label” di ranelato di stronzio ATC M05BX03<br />
Mancato rispetto delle schede tecniche.<br />
Nel caso di specie il danno viene ritenuto sussistente, stante che le indicazioni terapeutiche del principio attivo ranelato di stronzio presenti nella scheda tecnica al momento delle relative prescrizioni, prevedevano l’utilizzo dei farmaci contenenti il principio attivo in questione per il <em>“Trattamento dell’osteoporosi delle donne in postmenopausa per ridurre il rischio di fratture vertebrali e dell’anca”</em>, mentre i farmaci contenenti il principio in questione sono stati prescritti anche a due soggetti di sesso maschile, per un importo totale di € 407,68.<br />
Sussistente è da ritenersi anche il danno di € 433,65, derivante dall’iperprescrizione dei farmaci di cui trattasi per singolo assistito. Risulta infatti che con riferimento a 6 pazienti sono stati prescritti farmaci in quantitativo superiore a quello assumibile dalle stesse in un determinato periodo di tempo, secondo le indicazioni della casa farmaceutica produttrice, approvate dal Ministero della Salute.<br />
H) Calcio antagonisti ATC C08CA<br />
Anche con riferimento a detti farmaci sussiste il danno di € 1.649,21, derivante dall’iperprescrizione per singolo assistito. Risulta, infatti, dalla più volte citata relazione dell’ARS che con riferimento a 16 pazienti sono stati prescritti farmaci in quantitativo superiore a quello assumibile dall’assistito in un determinato periodo di tempo, secondo le indicazioni posologiche della casa farmaceutica produttrice.<br />
H) Farmaci sedativi per la tosse ATC R05D – Nota AIFA 31<br />
Al medico convenuto viene contestato l’elevato numero (da 55 a 60 volte superiore nel triennio 2010-2012 la media della ASL 1 Imperiese) di assistiti trattati con farmaci sedativi della tosse.<br />
Secondo la Nota AIFA 31 i farmaci sedativi della tosse sono prescrivibili a carico del SSN solo nel caso di <em>“tosse persistente non produttiva, nelle gravi pneumopatie croniche e nelle neoplasie polmonari primitive o secondarie”.</em><br />
Dei 267 assistiti cui detti farmaci sono stati prescritti, 18 risultano in possesso di esenzione per neoplasie polmonari e 2 di esenzione per asma. Secondo la Procura, quindi, 247 assistiti non sarebbero in possesso dei requisiti per la prescrizione del farmaco a carico del SSN.<br />
Al riguardo si osserva che è pur vero, come sostenuto dalla difesa del convenuto, che alcuni dei pazienti affetti da neoplasie polmonari o da gravi pneumopatie croniche potrebbero essere coperti da altre esenzioni per invalidità o reddito e che alcuni pazienti con patologia polmonare cronica possono non avere richiesto l’esenzione, ma la presenza di 68 assistiti in età relativamente giovane (inferiore a 40 anni) associata alla prescrizione dei farmaci in questione in quantità oggettivamente eccessiva (superiore a 55-60 volte la media dell’ASL 1 Imperiese), rendono ragionevole la conclusione che i suddetti farmaci siano stati prescritti anche a chi non era in possesso dei requisiti richiesti.<br />
Appare, pertanto, plausibile ritenere che le prescrizioni di farmaci sedativi della tosse in quantità superiore a tre pezzi (importo totale 1.119,12) siano relative a pazienti affetti da malattie per le quali detta prescrizione risulta legittimamente effettuata, (gravi pneumopatie croniche e neoplasie polmonari), mentre le rimanenti siano relative a soggetti non in possesso dei requisiti per la prescrizione del farmaco a carico del SSN.<br />
Il danno conseguente, ascrivibile a colpa grave del convenuto, è, pertanto di € 2.283,65.<br />
I) Farmaci cortisonici per uso topico ATC D07 – Nota AIFA 88<br />
Secondo la Nota AIFA 88, i farmaci cortisonici per uso topico sono prescrivibili a carico del SSN ai pazienti <em>“affetti da patologie cutanee gravi e croniche”.</em><br />
Nel triennio 2010 – 2012 sono stati trattati con i farmaci in questione 87 assistiti, nessuno dei quali risulta in possesso di esenzione per dette patologie.<br />
Poiché 62 assistiti hanno ricevuto un’unica prestazione farmacologica e i rimanenti 26 due, prescrizioni obiettivamente non coerenti con la cura di patologie cutanee “gravi e croniche”, trattandosi di malattie per le quali difficilmente il soggetto può sottrarsi alla cura, le prescrizioni devono ritenersi contrastanti con la nota AIFA 88 e l’importo totale delle stesse di € 506,35 un danno per il servizio sanitario nazionale, addebitabile a colpa grave del convenuto.<br />
L) Farmaci antibatterici ATC J01<br />
Al convenuto viene contestata l’utilizzazione di un farmaco contenente il principio attivo cefalosporina, più costoso di altri in commercio, nel 40%, 45%, e 36% dei casi, rispettivamente negli anni 2010, 2011 e 2012, con un conseguente danno per il S.S.N.<br />
La domanda non può essere accolta.<br />
Osserva a tal proposito il Collegio che, ferma restando l’opportunità del concorso del medico alla riduzione della spesa farmaceutica, non può impedirsi allo stesso l’utilizzo di farmaci basati su un principio attivo diverso da altri meno costosi, qualora il medico ritenga, tenuto conto della specifica situazione del paziente, il principio attivo utilizzato più efficace per la cura o con minori controindicazioni rispetto agli altri principi alternativi.<br />
M) Antimicotici per uso sistemico ATC J02<br />
Al convenuto viene contestato lo scostamento dalla spesa media pro capite nella prescrizione di antimicotici, attribuendosi l’elevata spesa ad “<em>un elevato numero di assistiti trattati”.</em><br />
Osserva il Collegio che se l’elevata spesa è in relazione all’elevato numero di pazienti affetti da malattie curabili con antimicotici, non appaiono ragioni per addebitare al convenuto il costo dei farmaci correttamente utilizzati per la cura dei pazienti, non sussistendo nella fattispecie né il danno né la colpa grave. La richiesta di risarcimento appare, pertanto, non fondata.<br />
N) Antivirali per uso sistemico ATC J05<br />
Si contesta al convenuto l’utilizzo del farmaco Famciclovir contenente il principio attivo più costoso e non considerato trattamento di prima scelta per le affezioni virali, ed in particolare per l’Herpes Zoster.<br />
Anche a tal proposito si ribadisce quanto osservato nell’analoga ipotesi di cui al punto L).&nbsp; La domanda di risarcimento non può, pertanto, essere accolta non essendo rilevabile nel caso concreto la sussistenza del danno e della colpa grave del convenuto.<br />
O) Antiemicranici ATC N02C<br />
Si contesta al convenuto di avere prescritto antiemicranici a pazienti di età superiore a 65 anni, per i quali l’uso dei farmaci in questione <em>“non è raccomandato”,</em> evidenziandosi che<br />
dei 91 assistiti ai quali detti farmaci sono stati prescritti, 73 non hanno avuto ulteriori prescrizioni successivamente alla scelta di un nuovo medico di base.<br />
Vengono, inoltre, contestati due casi di iperprescrizioni e tre casi di incompatibilità tra farmaci <em>“la cui interazione risulta clinicamente rilevante e che pertanto, dovrebbe essere evitata o è fortemente sconsigliata, in quanto pericolosa per la salute”.</em><br />
La domanda non è fondata.<br />
Il fatto che il farmaco antiemicranico non sia “raccomandato” per i pazienti ultrasessantacinquenni non comporta che la prescrizione e l’assunzione del farmaco in questione sia vietata per i medesimi soggetti.<br />
La circostanza che la maggior parte dei pazienti cui è stata prescritta l’assunzione del farmaco antiemicranico non abbiano avuto bisogno di ulteriori prescrizioni (la maggior parte delle prescrizioni consiste in 1 o 2 scatole del farmaco) non comporta la non appropriatezza della prescrizione, trattandosi di patologia non necessariamente cronica.<br />
Per quanto attiene ai due casi di “iperprescrizioni”, di cui uno relativo a paziente in possesso di esenzione per <em>“dipendenza da sostanze stupefacenti”,</em> come si legge nella relazione dell’ARS, non risulta che siano stati superate le dosi assumibili nel periodo di tempo considerato, secondo la scheda tecnica relativa ai farmaci prescritti (Imigran/Sumatriptan)e la posologia indicata.<br />
Infine, la interazione clinicamente rilevante tra alcuni farmaci che ne sconsiglierebbe l’utilizzo congiunto, non comporta il divieto di prescrizione degli stessi, sotto controllo medico e conseguente responsabilità del sanitario.<br />
In conclusione, la domanda attrice di cui all’atto di citazione è accolta limitatamente all’importo di € 15.640,00 [importo dei farmaci non correttamente prescritti dal convenuto, per classi di appartenenza: 2.424,58+6.301,90+4.248,27+407,68+433,65+1.649,21+2.283,65+506,35 = 18.255,29 X 85,68% (percentuale indicata nel prospetto per la conversione dell’importo lordo della spesa in importo al netto da ticket e sconti) = 15.641,13, arrotondato a 15.640,00].<br />
Il convenuto dott. Giovanni Cordoni è, pertanto, condannato al risarcimento del danno a favore dell’A.S.L. n. 1 “Imperiese” nella misura di € 15.640,00, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 1 gennaio 2013, sino alla data della presente sentenza e agli interessi legali dal deposito della stessa fino al pagamento.<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, condanna Cordoni Giovanni al pagamento, in favore dell’A.S.L. n. 1 “Imperiese”, della somma di Euro 15.640,00, (quindicimilaseicentoquaranta), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali come espresso in motivazione.<br />
Condanna altresì il predetto al pagamento delle spese del giudizio, che sino alla presente sentenza si liquidano in Euro . 701,58 (. Settecentouno/58 .).<br />
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 6 luglio 2016.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’estensore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Presidente<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pietro Maltese&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mario Pischedda<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Depositata in segreteria il 18/10/2016<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Direttore della segreteria<br />
Carla Salamone<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Liguria &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2004 n.928</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-sentenza-30-9-2004-n-928/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-sentenza-30-9-2004-n-928/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Liguria &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2004 n.928</a></p>
<p>Pres. D’ANTINO, Est. SALAMONE sulla risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell&#8217;immagine della P.A. 1. Corte dei Conti – Danno “non patrimoniale” – Lesione dell’immagine della P.A. – Contenuto 2. Corte dei Conti – Danno “non patrimoniale” &#8211; Lesione dell’immagine della P.A. – E’ fatto intrinsecamente dannoso suscettibile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-sentenza-30-9-2004-n-928/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Liguria &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2004 n.928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-sentenza-30-9-2004-n-928/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Liguria &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2004 n.928</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. D’ANTINO, Est. SALAMONE</span></p>
<hr />
<p>sulla risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell&#8217;immagine della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Corte dei Conti  – Danno “non patrimoniale” – Lesione dell’immagine della P.A. – Contenuto</p>
<p>2. Corte dei Conti – Danno “non patrimoniale” &#8211; Lesione dell’immagine della P.A. – E’ fatto intrinsecamente dannoso suscettibile di valutazione economica – Risarcibilità &#8211;  Disciplina</p>
<p>3. Corte dei Conti – Danno “non patrimoniale” &#8211; Lesione dell’immagine della P.A. – Risarcimento &#8211; Comprende anche i maggiori costi che la P.A. sia eventualmente portata a sopportare &#8211; Prova concreta delle spese effettuate – Non è necessaria</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il danno “non patrimoniale” conseguente alla lesione dell’immagine della P.A. consiste nella lesione di beni immateriali inidonei a costituire oggetto di scambio e privi di valore di mercato, ma economicamente valutabili.</p>
<p>2. L’evento dannoso, relativo alla lesione dell’immagine del soggetto pubblico, non è più esclusivamente connesso ad una deminutio patrimonii ma piuttosto ad un fatto intrinsecamente dannoso proprio perché confliggente con interessi primari direttamente protetti dall’ordinamento costituzionale e finanziario contabile e che pertanto assurgono a beni giuridici la cui lesione può essere risarcibile se è suscettibile di valutazione economica; ciò non vuol dire però che sia sufficiente la mera potenzialità lesiva del fatto, essendo necessaria la prova dell’effettiva lesione, che, una volta avvenuta, comporterà il risarcimento del danno prodotto da valutare in via equitativa, ex art. 1226 c.c., non essendo possibile l’esatta determinazione dell’ammontare di un danno di tale natura.</p>
<p>3. In tema di “danno non patrimoniale” conseguente alla lesione dell’immagine ed alla perdita di prestigio della P.A., il danno risarcibile, rientrante nella giurisdizione della Corte dei Conti, non è ravvisabile esclusivamente in una “diminuzione patrimoniale” , gia verificatasi, ma comprende anche i maggiori costi che la P.A. sia eventualmente portata a sopportare, senza che sia necessario fornire la prova concreta delle spese effettuate.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/11/1799/d">nota del Cons. Agostino Chiappiniello</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA</b></p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto di citazione depositato il 18 marzo 2003, regolarmente notificato, il Procuratore regionale presso questa Sezione, ha convenuto in giudizio i signori C. D., G. G., P. D. e C. N. per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento in favore dell’Erario del danno determinato nella somma di euro 51.645,68, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.<br />
Sulla base dell’esposizione fatta dal Pubblico Ministero e della documentazione acquisita agli atti, C. D., C. N., G. G. e P. D., venivano imputati del reato, di cui agli artt. 110 e 317 c.p. (concussione), perché, quali militari della Guardia di Finanza, incaricati di una verifica generale nei confronti delle società OMISSIS S.p.a., in concorso tra loro, abusando della loro qualità e dei loro poteri, inducevano L. Ilario a dare loro indebitamente la somma di L. 50.000.000 (fatto accaduto ad Genova nell’ottobre del 1990).<br />
Con sentenza n. 1980/2001 del 9/8/2001 il Tribunale di Genova I Sezione Penale, ritenuta la corruzione (art. 319 c.p.) e concesse le circostanze attenuanti generiche, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei primi due per intervenuta prescrizione, mentre condannava il G. e il P. per lo stesso reato, non ritenendo concedibili le attenuanti  generiche. <br />
Il Procuratore regionale ravvisata, in esito alla esperita istruttoria, la sussistenza di sufficienti elementi per una imputazione di responsabilità amministrativa nei confronti dei predetti C., G., P. e C. e ritenute prive di fondamento le controdeduzioni svolte dai medesimi, a seguito  di rituali contestazioni degli addebiti, ai sensi dell&#8217; art. 5, comma 1, del decreto legge 15 novembre 1993,  n° 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n° 19, li ha convenuti per l’odierno giudizio per sentirli condannare alla rifusione in favore dell’Erario del danno determinato nella somma di euro 51.645,68, pari a lire 100.000.000 (centomilioni) oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.<br />
L’Organo requirente ha determinato tale importo complessivo, tenendo conto del danno patrimoniale derivante da mancate entrate tributarie, in misura almeno uguale a quella della tangente percepita di euro 25.822,84, pari a lire 50.000.000, e del danno non patrimoniale, quantificato nella stessa misura, per la lesione dell’immagine della P.A. causata dalla percezione della tangente.<br />
Sotto il primo profilo, assume il requirente costituire dato di comune esperienza, deducibile dall’art. 2727 c.c., che il contribuente è indotto all’indebito versamento di denaro dalla prospettiva di evitare un maggiore esborso derivante dall’accertamento di obbligazioni tributarie di superiore importo.<br />
Quanto ai profili non patrimoniali, lo stesso osserva che la tangente costituisce anche danno non patrimoniale per la lesione dell’immagine della P.A. da essa causata. Infatti, il prestigio del soggetto pubblico è pregiudicato dalla risonanza e dalla diffusione dei fatti illeciti, specie ove questi sfocino (come nella specie) in processi penali per fatti di corruzione o di concussione (cd. strepitus fori). Tale grave perdita di prestigio, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso (Cass. S.U. n. 5668/97).<br />
Osserva al riguardo che la lesione del bene giuridico  “immagine” si realizza e coincide con il grave comportamento illecito in cui la stessa si sostanzia (cd. “danno – evento”) e va valutata in considerazione della gravità dei fatti addebitati (nella specie connotati dall’elemento psicologico del dolo); del profilo soggettivo (l’appartenenza dei convenuti al Corpo della Guardia di Finanza); nonché della risonanza negativa suscitata presso l’opinione pubblica dagli episodi di corruzione o concussione, cui i militari hanno preso parte.<br />
A supporto probatorio dei fatti addebitati ai convenuti, l’accusa ha prodotto, tra l’altro,  stralci dei verbali del procedimento penale contenenti: dichiarazioni rese al Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari da L. I. (in data 15/03/1997 e in data 9/02/1998); dichiarazioni confessorie rese in dibattimento dagli imputati P., C. e C. all’udienza del 13/12/2000; dichiarazione rese, all’udienza del 4/4/2001, dall’imputato G. ed accertamenti bancari svolti nei confronti dei convenuti.<br />
Da detti atti risulterebbe provato ad avviso del Procuratore regionale il fatto dell’avvenuta percezione di una “tangente” di lire 50.000.000.<br />
I signori P. D. e C. D. si sono costituiti in data 24 maggio 2004, a mezzo dell’avv. Ardo Arzeni, il quale ha depositato due comparse di contenuto analogo.<br />
I convenuti pur ammettendo una responsabilità in ordine ai fatti contestati, responsabilità che, a loro avviso, deve essere limitata alla mera leggerezza rappresentata dall’accettazione di una spontanea elargizione in danaro a verifica ultimata, sostengono che l’ipotesi di danno contestata &#8211; da mancate entrate &#8211;  non è sorretta da alcun elemento probatorio.<br />
Detto danno sarebbe, anzi, escluso dalle stesse risultanze del procedimento penale, le quali comproverebbero l’effettività e la correttezza della verifica effettuata nel periodo dal 3/7 al 3/10/1990 presso la società OMISSIS S.p.a., nonché  dal raffronto tra la contabilità degli esercizi verificati ed i verbali della verifica, dai quali risulterebbero recuperati a tassazione importi per complessive lire 257.633.812 e proposte pene pecuniarie per irregolare tenuta del registro dei beni ammortizzabili, omessa ritenuta d’acconto e violazioni in materia di IVA (sottofatturazioni per lire 144.800.000). <br />
Sottolineano inoltre che la dottrina e la giurisprudenza contabile non ritengono sufficiente a dimostrare l’esistenza di un danno per la Pubblica Amministrazione la circostanza che il pubblico funzionario abbia percepito somme a titolo di tangente.<br />
In assenza di specifica prova rigorosa (nella specie non fornita), non sarebbe possibile affermare la sussistenza di un danno patrimoniale da mancate entrate tributarie.<br />
Con riferimento alla somma contestata a titolo di danno all’immagine, osservano che tale danno deve essere ricondotto nell’ambito della responsabilità patrimoniale vera e propria, in quanto la perdita di prestigio si risolve nel concreto pregiudizio economico derivante dai maggiori costi che l’ente è chiamato a sostenere per ripristinare la sua dignità e credibilità nell’opinione pubblica.<br />
Tale danno deve essere allegato, quantificato e dimostrato, non potendo essere implicito o presunto in conseguenza del risalto dato alla vicenda penale.<br />
Ciò premesso, deducono che le notizie, cui viene fatto riferimento, sarebbero smentite, in larga parte, dagli stessi atti penali e rilevano l’assenza di concreti agganci e parametri obiettivi cui riferire il preteso danno morale, la cui sussistenza, lungi dal risultare comprovata, sarebbe nella specie soltanto ipotizzata.<br />
Così concludono:<br />
In via preliminare:<br />
Rinviare e/o sospendere il presente giudizio sino all’esito del pendente processo di appello avverso la sentenza del Tribunale penale di Genova, posta a base dell’atto introduttivo del giudizio;<br />
In via istruttoria:<br />
disporre l’acquisizione di tutti i verbali di verifica e di constatazione relativi alle operazioni per cui è causa, nonché la contabilità dell’Azienda verificata, richiedendo all’occorrenza, alla competente Agenzia delle Entrate, informativa in merito alle imposte effettivamente pagate dall’Azienda medesima;<br />
In via principale:<br />
respingere in quanto infondate e, comunque, non provate, le domande tutte proposte dalla Procura regionale nei confronti dei convenuti;<br />
In via subordinata:<br />
escludere la sussistenza di un danno “da mancate entrate tributarie” asseritamente subito dall’Amministrazione finanziaria in quanto insussistente e, comunque, non provato, riducendo l’ammontare della pretesa relativa all’ipotizzato danno all’immagine della P.A. alla luce delle restituzioni medio tempore spontaneamente operate dai conchiudenti.<br />
In ogni caso, per l’eventualità in cui dovesse, comunque,  ritenersi sussistente un residuo margine di responsabilità dell’inquisito per il danno erariale ipotizzato, ridurre l’addebito alla luce degli elementi di cui infra, sussistendo nella fattispecie tutti i presupposti per l’esercizio del potere riduttivo, di cui all’art. 52 del 12.7.1934, n. 1214.<br />
In data 28 maggio 2004 si è costituito, a mezzo degli avv.ti Pier Giorgio Pizzorni e Cristina Pizzorni, il C..<br />
Lo stesso respinge, anzitutto, l’addebitata responsabilità sia in ordine all’an, sia in ordine al quantum.<br />
Contesta l’equiparazione presuntiva tra ammontare del danno ed importo della tangente, e la mancata valutazione delle imposte recuperate a seguito della verifica “de quo”.<br />
A tal fine formula istanza per l’acquisizione dei verbali della verifica, degli atti di accertamento e delle imposte effettivamente pagate.<br />
Mancherebbe in ogni caso specifica e rigorosa prova in ordine al danno contestato. <br />
Eccepisce, altresì, che il Procuratore regionale non ha tenuto conto delle restituzioni e dei risarcimenti frattanto effettuati da tutti i convenuti.<br />
Quanto alla responsabilità contestata come “danno all’immagine”, sostiene che tale voce di danno è configurabile soltanto se sia data prova dell’effettiva erogazione di una spesa per il ripristino dei beni immateriali lesi. Nel caso di specie, nessuna prova è stata data in tal senso.<br />
Ravvisa, inoltre, l’opportunità di sospendere il giudizio sino alla decisione della Corte di appello di Genova, presso cui è stata appellata la sentenza penale posta a base dell’atto introduttivo del presente giudizio.<br />
Conclude, pertanto, chiedendo:<br />
In via preliminare:<br />
sospendere il giudizio fino all’esito del pendente processo di appello relativo alla sentenza del Tribunale penale di Genova;<br />
In via istruttoria:<br />
disporre l’acquisizione agli atti di tutti i verbali di verifica e di constatazione relativi alle operazioni per cui è causa, e della contabilità dell’Azienda verificata, nonché degli atti di accertamento e delle imposte effettivamente pagate da tale Azienda, disponendo altresì le più opportune informative – ex art. 213 c.p.c. – presso l’Ufficio Amministrazione della Guardia di Finanza di Genova e presso l’INPDAP di Genova in relazione alle trattenute effettuate a fronte degli asseriti accertandi danni di cui è causa;<br />
In ogni caso, respingere in quanto inammissibili, infondate e, comunque, non provate, le domande tutte proposte dalla Procura regionale nei confronti dello stesso;<br />
In via subordinata:<br />
escludere la sussistenza di un danno “da mancate entrate tributarie” asseritamente subito dall’Amministrazione finanziaria in quanto insussistente e, comunque, non provato; ridurre in ogni caso l’ammontare della pretesa relativa all’ipotizzato danno alla P.A., alla luce delle restituzioni medio tempore operate dal conchiudente, determinando gli eventuali conguagli a favore del conchiudente stesso.<br />
Infine, per l’eventualità in cui dovesse, comunque, ritenersi sussistente un residuo margine di responsabilità dell’inquisito per il danno erariale ipotizzato, ridurre l’addebito alla luce degli elementi di cui infra, sussistendo, nella fattispecie, tutti i presupposti per l’esercizio del potere riduttivo di cui all’art. 52 del t.u. 12.7.1934, n. 1214.<br />
In data 20 maggio 2004 si è anche costituito il G., a mezzo degli avv.ti Gianfranco Ferraris e Raffaella Rubino, i quali hanno depositato memoria.<br />
Lo stesso, premesso che la tangente non costituisce di per sé sicura prova di un corrispondente danno per lo Stato, lamenta in particolare il mancato adempimento da parte del Procuratore Regionale dell’onere di fornire concreti elementi circa l’effettiva sussistenza e  quantificazione del danno a lui ascritto.  <br />
Detto danno sarebbe, anzi, escluso dalle risultanze del procedimento penale, le quali comproverebbero l’effettività e la correttezza della verifica, stante che la stessa sentenza avrebbe sottolineato che il L. si determinò al pagamento non per un accertamento benevolo inteso a lasciare sommerse le irregolarità, bensì per una verifica “veloce” che non recasse ostacolo al normale andamento dell’attività aziendale.<br />
Con riferimento alla somma contestata a titolo di danno all’immagine, osserva che anche tale voce di danno va dimostrata mediante le spese effettivamente erogate o programmate per il ristoro dell’immagine; detta dimostrazione nella specie non sarebbe stata fornita dal Procuratore Regionale.<br />
Tale danno deve infatti essere allegato, quantificato e dimostrato, non potendo essere implicito o presunto in conseguenza del risalto dato alla vicenda penale; mancano, infatti, concreti agganci e parametri obiettivi cui riferire il preteso danno morale, la cui sussistenza, lungi dal risultare comprovata, sarebbe nella specie soltanto ipotizzata.<br />
In conclusione chiede:<br />
A) In via principale la reiezione della domanda del Procuratore Regionale perché infondata in fatto e in diritto in relazione ad entrambi i profili di danno (patrimoniale e non patrimoniale) protestati.<br />
B) In via subordinata, stante la mancata prova in ordine alla quantificazione e sussistenza del danno patrimoniale diretto, contenere l’obbligazione del G. al solo danno all’immagine, nei limiti in cui la lesione di detto bene dovesse ritenersi dimostrata, correlando la relativa condanna alla sola quota parte di responsabilità riconducibile al medesimo, in misura comunque minimale – facendo riferimento al G. solo tre dei trentasette articoli di stampa prodotti dall’Accusa e per episodi diversi da quello in discussione  &#8211; rispetto a quella dei marescialli coimputati.<br />
C) In via di ulteriore e gradato subordine, per la sola ipotesi che questa Corte dovesse pervenire ad una pronuncia di condanna, operare l’esercizio del potere riduttivo della sanzione, tenendo in ogni caso in considerazione le somme già spontaneamente restituite all’amministrazione.<br />
D) Con vittoria, per il caso di soccombenza del Procuratore Regionale, degli onorari e spese di causa.<br />
In via istruttoria, fa istanza di richiesta di acquisizione presso il Comando Regionale competente del foglio matricolare e dello stato di servizi del G..<br />
All’odierna pubblica udienza, gli avv.ti Ferraris e Rubino per il G., l’avv. Pier Giorgio Pizzorni per il C. e l’avv. Arzeni per il C. e per il P., dopo aver chiesto preliminarmente la sospensione del giudizio fino alla conclusione del processo penale di appello, hanno illustrato le argomentazioni di merito svolte negli atti scritti, ribadendo le conclusioni precedentemente assunte.<br />
Il Pubblico Ministero, nel suo intervento orale, ha ribadito che, sulla base delle produzioni effettuate e delle argomentazioni svolte in citazione, sono stati provati tanto la dazione che il danno in ogni sua componente. Ha, quindi, sottolineato l’inutilità di controllare gli atti della verifica, dal momento che, ai fini del giudizio, è rilevante non ciò che è stato accertato, ma ciò che è stato omesso; inoltre, non ritiene possibile ripetere oggi la verifica per trovare le omissioni.<br />
Ha concluso con la richiesta di condanna in solido dei convenuti.<br />
Considerato in</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Pregiudizialmente occorre esaminare la richiesta avanzata da tutti i convenuti di sospensione del giudizio fino all’esito del processo penale di appello pendente per gli stessi fatti su cui si fonda il presente giudizio di responsabilità amministrativa. <br />
Al riguardo, si osserva che nel nostro ordinamento vige ormai il principio della separatezza ed autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, atteso che il nuovo codice di procedura penale del 1988 non ha riprodotto l’art. 3 del codice precedente, che, ispirandosi al diverso principio dell’unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello contabile, prevedeva l’obbligo di sospensione di quest’ultimo ove la cognizione del reato influisse sulla definizione della controversia.<br />
Di conseguenza, esclusa la sussistenza di un obbligo di sospensione del processo contabile, ai sensi degli artt. 75, terzo comma, c.p.p. e 295 c.p.c. e non essendovi particolari esigenze istruttorie, che pure potrebbero giustificare la sospensione facoltativa del processo, la proposta istanza di sospensione del giudizio va respinta.<br />
Passando al merito, il Requirente imputa ai convenuti di avere percepito, in occasione della verifica fiscale effettuata nei confronti della società OMISSIS S.p.a., una “tangente” di lire 50.000.000, al fine di favorire la stessa, così cagionando all’Erario sia un danno patrimoniale per minori entrate tributarie, quantificato in misura almeno pari a quella della tangente percepita, sia un danno “non patrimoniale” conseguente alla lesione dell’immagine della P.A., quantificato nella stessa misura in relazione al costo sostenuto o da sostenere per il ripristino del prestigio e dell’immagine dello Stato.<br />
La pretesa risarcitoria fatta valere nel presente giudizio trae origine da uno degli episodi delittuosi oggetto del procedimento penale, definito in primo grado con la sentenza n. 1980/2001, depositata il 9.8.2001, per il quale il Tribunale di Genova, I Sezione Penale, ritenuta la corruzione e concesse le circostanze attenuanti generiche, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei primi due per intervenuta prescrizione, mentre ha condannato il G. e il P. per lo stesso reato, non ritenendo concedibili le attenuanti  generiche. <br />
La prova del fatto corruttivo la si rinviene innanzi tutto nelle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari dal signor L. Ilario, amministratore unico e socio di maggioranza della “OMISSIS S.p.a”.<br />
Lo stesso dichiarava infatti al P.M., in data 19 marzo 1997 e in data 9 febbraio 1998, di aver provveduto,  in epoca prossima alla conclusione della verifica che aveva riguardato la suddetta società nel periodo dal 3.7.1990 al 3.10.1990, a consegnare personalmente al C. una busta gialla contenente la somma di lire 50.000.000 in banconote da lire 100.000.<br />
L’accordo sull’importo della dazione venne raggiunto dopo una trattativa tra lo stesso ed il C., a seguito di una richiesta iniziale di quest’ultimo che il L. ricordava  di lire 150.000.000, poi ridotta a lire 50.000.000.<br />
Il medesimo precisava che evidentemente il C. si era accorto che l’Azienda “era floridissima, aveva molto lavoro e finanziariamente era molto capitalizzata”; inoltre, “tra crediti e magazzino avrà avuto un attivo di sette miliardi”.<br />
Il L. sottolineava, altresì, che nel corso della verifica gli era stato detto che se voleva “evitare che la verifica si protraesse a lungo e che fossero presi in considerazione anche altri anni precedenti, con ulteriori possibilità di rilievi” avrebbe dovuto pagare…”  e proseguiva dichiarando che   “pur non avendo troppo da temere dalla verifica in questione” decise “ di accettare la richiesta di pagamento sostanzialmente per “quieto vivere”<br />
La somma consegnata di lire 50 milioni faceva parte di un maggiore prelievo di lire 130 milioni fatto dallo stesso da un conto corrente della società, a titolo di compenso aziendale (il prelievo e la dichiarazione nel 740 sono state documentati in sede penale).<br />
Il prelievo fu maggiore della somma poi consegnata per avere un margine di manovra nella trattativa; ricordava, infatti, di aver diviso i soldi in due buste, una di cinquanta milioni ed una di 80 milioni, sì che se non fosse riuscito a fargli accettare i 50 milioni avrebbe consegnato la busta con gli ottanta o anche tutte e due.<br />
Tali dichiarazioni molto circostanziate trovano riscontro quanto all’avvenuta dazione della somma in questione nelle dichiarazioni rese, nell’udienza dibattimentale del 13 dicembre 2000,  dal C., il quale ammetteva di avere ricevuto verso la fine della verifica la somma di lire 50 milioni dal L., somma che fu divisa di comune accordo con il C. ed il P. in cinque parti, tre per loro sottufficiali e due per il colonnello Rinaldi, comandante del Gruppo, e per il maggiore G., comandante della Sezione e direttore della verifica, provvedendo personalmente a consegnarla agli ultimi due. Pur non ricordando “se era la prima, la seconda volta o la ….”, precisava di non avere avuto timori che gli ufficiali lo potessero denunciare.<br />
Il C. ed il P. confermavano in dibattimento quanto asserito dal C.. Anche il G., da parte sua, confermava di aver ricevuto nel proprio ufficio dopo la verifica dal maresciallo C. una somma sui dieci milioni.<br />
Dette dichiarazioni autoaccusatorie &#8211; rese nel contesto di più ampie ammissioni relative ad una pluralità di fatti delittuosi che hanno consentito di accertare in sede penale l’esistenza di diffusi e sistematici episodi di corruzione nell’attività del Gruppo di sezioni speciali incaricate delle verifiche fiscali – danno piena prova dell’avvenuta percezione da parte di tutti i convenuti di una “tangente”, la quale può fondatamente ritenersi accertata nella somma di lire 50.000.000.<br />
Ciò posto, per quanto attiene al primo profilo di danno (da mancate entrate tributarie), che il Requirente ha contestato nella stessa misura della somma indebitamente percepita, il Collegio condivide le argomentazioni accusatorie svolte dal medesimo in ordine alla sussistenza di un danno patrimoniale per l’Amministrazione, rappresentato dalle minori entrate connesse all’avvenuta percezione della tangente.<br />
La prova di tale danno è “ictu oculi” rinvenibile nella struttura sinallagmatica del patto corruttivo, accertato in sede penale ed autonomamente riscontrato da questo giudice.<br />
Ai sensi dell’art. 319 c.p., la dazione del danaro o di altra utilità, rappresenta, infatti, per il pubblico ufficiale il corrispettivo della omissione o del ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero del compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.<br />
E nella specie, trattandosi di dazione illecita avvenuta in occasione di un controllo fiscale, la controprestazione non poteva che riguardare l’omissione di rilievi, con conseguente perdita di entrate di dimensioni realisticamente ben più elevate della somma percepita, perché solo la prospettiva di un consistente vantaggio indebito può indurre un imprenditore &#8211; o chi agisce per suo conto &#8211; ad assumersi i rischi connessi con il compimento di atti delittuosi, che diversamente sarebbero privi, non solo di giustificazione economica, ma anche di qualsiasi plausibile ragione.<br />
Tale orientamento risulta peraltro seguito dalla quasi totalità della giurisprudenza delle Sezioni centrali di appello di questa Corte, e condiviso dalla stessa Corte di cassazione (Cass., Sezioni unite, sent. n. 98 del 4.4.2000)<br />
Né ritiene il Collegio di poter condividere l’affermata natura di mera liberalità della “dazione”, la quale non avrebbe minimamente condizionato l’esito della verifica.<br />
Anche a voler prescindere dalla considerazione che l’accoglimento di siffatta tesi negherebbe l’esistenza del patto corruttivo, accertato dal giudice penale e riscontrato in questa sede (la corruzione fiscale è fonte di danno per l’Erario per definizione, ex art. 319 c.p.), quella che viene qualificata come semplice “regalia”– sollecitata, promessa o anche semplicemente attesa – per il corretto comportamento tenuto, per l’abbreviazione dei tempi della verifica ……., come già diffusamente evidenziato da questa stessa Sezione, non può non rappresentare un gravissimo elemento di turbativa del regolare andamento della verifica fiscale, in quanto altera e distorce il normale sviluppo dell’attività di indagine e di controllo (Sez. Giurisd. Liguria, sent. n. 956 dell’11 dicembre 2001). <br />
Non è, infatti, dubitabile che vi sia in chi ha ricevuto, sta per ricevere o comunque si aspetta un compenso, una compiacente predisposizione a tollerare o far finta di non vedere ciò che in una situazione di liceità noterebbe.<br />
La rappresentazione del funzionario che, sebbene solleciti o accetti regali (i quali, anche nei casi meno eclatanti, rappresentano comunque multipli del suo stipendio), pur tuttavia assolve ai propri doveri istituzionali senza alcun condizionamento e con particolare severità, per quanto ricorrente nelle argomentazioni difensive dei convenuti in processi come quello che ci occupa, non è altro che un artifizio difensivo assolutamente avulso dalla realtà ed in insanabile contrasto con i più elementari principi della logica prima ancora che del diritto.<br />
E’ comunque certo che, nel caso di specie, come pure in tutti gli altri episodi corruttivi oggetto della sentenza penale, la verifica riguardò soltanto due esercizi. I finanzieri non ritennero, infatti, in nessun caso di estendere i propri controlli agli ultimi cinque esercizi, relativamente ai quali veniva acquisita l’intera documentazione fiscale all’inizio della verifica proprio in vista di tale evenienza. <br />
Appare significativo in merito quanto dichiarato dal L. al P.M. il 19 marzo 1987 “…mi è stato detto che se volevo evitare che la verifica si protraesse a lungo e che fossero presi in considerazione anche altri anni precedenti avrei dovuto pagare…….”. <br />
Proprio sulla base di questa e di altre dichiarazioni di contenuto analogo nella sentenza penale si afferma che l’amministratore della società si determinò ad effettuare la dazione di danaro “…per realizzare il proprio personale interesse che nella specie era quello di avere una verifica addomesticata e veloce”, considerazione, quest’ultima, che ben esprime la connessione logica esistente tra rapidità della verifica ed attenuato rigore della stessa.<br />
In tale contesto, l’accoglimento del principio sotteso all’eccezione di mancanza della specifica prova dei rilievi omessi dai finanzieri finirebbe certamente per assicurare la totale irresponsabilità sotto il profilo patrimoniale a corrotti e concussori.<br />
Occorre, infatti, tener presente che la verifica fiscale generale, oltre a presentare aspetti di evidente discrezionalità in ordine alla sua conduzione, non consiste nel controllo di situazioni contabili ben circoscritte e verificabili con una procedura standardizzata, che, se correttamente eseguita, non può che condurre ad un risultato certo ed univoco.<br />
La contabilità di un operatore economico, anche di medie dimensioni, è un documento composito, articolato in conti e sottoconti, rappresentativo di situazioni contabili atipiche e differenziate &#8211; riassuntivo di una notevole massa documentale &#8211; alla cui redazione partecipano uffici contabili, talora di notevoli dimensioni, sotto la direzione di professionisti esperti in materia ragionieristica, contabile e fiscale, e, come acutamente già rilevato (Corte dei conti, Sezione I di Appello n. 96 del 25.3.2002), “nelle sue pieghe la violazione di legge può annidarsi in atti non tipici, o essere mascherata sotto molteplici artifici”, per cui l’evasione e l’elusione possono essere scoperte solo grazie alle capacità professionali dei verificatori, alla loro correttezza, nonché all’intuizione ed alla sagacia degli stessi.<br />
Non è, pertanto, ipotizzabile che la ripetizione della verifica in un momento successivo possa consentire di evidenziare con attendibile valore probatorio le specifiche violazioni della legge fiscale dolosamente non rilevate dai militari infedeli; è anzi probabile che la stessa verifica compiuta in tempi diversi e in diverso contesto dai medesimi funzionari dia luogo a rilievi in tutto o in parte diversi, donde la rilevanza pregnante, ai fini che ci occupano, dell’effetto distorsivo conseguente al perseguimento di un interesse illecito personale, che solo in ipotesi di scuola o curialesche può non essere in conflitto con quello pubblico.<br />
D’altra parte, la tesi della mancanza di danno risulta contrastare anche con gli accertamenti fatti e le decisioni prese in sede penale, atteso che quel giudice, nell’accertare l’intervenuta prescrizione, ha ritenuto la sussistenza del reato di corruzione propria, cioè per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.).<br />
Neppure possono avere qualche valore, ai fini della decisione da assumere, i rilievi effettuati ed i recuperi operati, in quanto gli stessi, per le ragioni diffusamente suesposte, appaiono ininfluenti, rilevando, nella specie, non ciò che è stato scritto a verbale o accertato, ma ciò che è stato omesso.<br />
Di conseguenza, deve essere respinta la richiesta istruttoria di acquisizione dell’intera documentazione fiscale (verbali di verifica, accertamenti di imposte), nonché della contabilità dell’Azienda verificata, in quanto irrilevante ai fini del decidere.<br />
Parimenti deve essere respinta la richiesta di indagini presso la Guardia di Finanza e presso l’INPDAP in considerazione del fatto che, ai fini dell’eventuale compensazione, l’accertamento delle somme trattenute rileva solo nella successiva fase dell’esecuzione.<br />
Alla luce delle considerazioni svolte, essendo impossibile e, comunque, estremamente difficoltoso pervenire alla esatta individuazione dell’ammontare del pregiudizio patrimoniale, certo solo nella sua ontologica esistenza, il Collegio, seguendo un criterio di massima moderazione e di “favor” verso i responsabili, ritiene che lo stesso possa essere determinato in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., nella somma di euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), pari a lire 50.000.000 (cinquantamilioni).<br />
In merito alle modalità seguite nella quantificazione di tale voce di danno, pur nella consapevolezza della inadeguatezza (per difetto) della tangente ad esprimerlo, questo giudice ritiene, comunque, di dover sottolineare che, in sede di determinazione equitativa dello stesso, la “tangente” non può non assumere una posizione centrale tra i parametri di riferimento, in quanto rappresenta il prezzo dei vantaggi che il corruttore si ripromette di ottenere e che il percettore è disposto a fargli conseguire.<br />
Passando, poi, alla richiesta del danno “non patrimoniale”, conseguente alla lesione dell’immagine ed alla perdita di prestigio della Pubblica Amministrazione, che il Requirente, nella specie, configura come danno aggiuntivo prodotto dalla medesima condotta (percezione della “tangente”) causativa del danno patrimoniale, va sottolineato che la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente chiarito che il danno risarcibile, rientrante nella giurisdizione della Corte dei conti, non è ravvisabile esclusivamente in una “diminuzione patrimoniale”, già verificatasi, ma comprende anche i maggiori costi che la pubblica amministrazione sia eventualmente chiamata a sopportare (Cass. Civ. SS.UU. sentenze n. 3970 del 1993, n. 5668 del 25.6.1997, n. 744 del 25.10.1999 e n. 98 del 4.4.2000).<br />
Sulla base del riferito orientamento della Suprema Corte, deve, pertanto, essere respinta l’eccezione difensiva circa la mancanza di prova di tale voce di danno per non essere stati provati gli esborsi in concreto effettuati dall’Amministrazione al fine di ripristinare la propria immagine. La Cassazione, nel riconoscere la giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, ha, infatti, evidenziato che non vanno considerati esclusivamente i costi sostenuti ma anche quelli futuri ed eventuali, senza che sia necessario fornire la prova concreta delle spese effettuate (in tal senso, tra le tante, Sez. Giurisd. Piemonte n. 935 e 937/2000; Sez. Terza Giurisd. d’Appello n. 279-A/2001; Sez. Prima Giurisd. d’Appello n. 16-A e 48-A/2002).<br />
D’altra parte, non sembra possa dubitarsi che qualsiasi danno inferto ad un bene, sia esso materiale che immateriale, abbia carattere di certezza, concretezza ed attualità anche se non prontamente riparato o ripristinato; diversamente opinando, dovrebbe, ad esempio, ritenersi che il grave danneggiamento subito da una autovettura diviene certo, concreto e attuale per il suo proprietario solo quando questo la ripara o la sostituisce (Corte Conti, Sez. Giurisd. Liguria n. 164/R del 28 aprile 2000).<br />
Per la stessa giurisprudenza civile è, peraltro, pacifico che la parte danneggiata non ha neppure l’obbligo di impiegare la somma avuta a titolo di risarcimento per effettuare le riparazioni necessarie (Cass. Civ., Sez. III, n. 2402 del 4.3.1998).<br />
Inoltre, in tema di danno c.d. “non patrimoniale” relativo alla lesione dell’immagine della Pubblica Amministrazione, la giurisprudenza più recente della Corte dei conti ha precisato che il danno all’immagine ed al prestigio &#8211; nozione originariamente elaborata dal giudice civile con riferimento alla sfera giuridica della persona fisica e successivamente estesa alla persona giuridica privata ed ancor più alla persona giuridica pubblica &#8211; consiste nella lesione di beni immateriali inidonei a costituire oggetto di scambio e privi di valore di mercato, ma economicamente valutabili (Corte Conti, Sez. giurisd. Umbria 8.6.2001, n. 98; Sez. II d’appello n. 338/A del 6 novembre 2000; Sez. I n. 131/98/A del 12.5.1998).<br />
L’evento dannoso, si afferma, “non è più esclusivamente connesso ad una deminutio patrimonii ma piuttosto ad un fatto intrinsecamente dannoso proprio perché confliggente con interessi primari direttamente protetti dall’ordinamento costituzionale e finanziario contabile e che pertanto assurgono a beni giuridici la cui lesione può essere risarcibile se è suscettibile di valutazione economica” (Corte Conti, Sez. I d’Appello,  n. 64/2002/A del 5.3.2002).<br />
Ciò non vuol dire, però, che sia sufficiente la mera potenzialità lesiva del fatto, in quanto è necessario che sia provata l’effettiva lesione dell’immagine del soggetto pubblico che si assume danneggiato, ma, una volta accertata la lesione, il danno è comunque presente e deve essere risarcito in considerazione della concreta dimensione della lesione stessa, da valutare in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., non essendo possibile l’esatta determinazione dell’ammontare di un danno di tale natura.<br />
Ciò posto, nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che i comportamenti delittuosi tenuti dai convenuti abbiano prodotto, oltre che un danno da mancate entrate tributarie, anche un gravissimo pregiudizio all’immagine ed al prestigio del Corpo della Guardia di Finanza, in particolare, e dell’Amministrazione finanziaria, in generale.<br />
E la dimensione di tale danno è rinvenibile nella gravità in sé dell’episodio criminoso su cui la Sezione è chiamata a pronunciarsi; nel clamore suscitato dall’arresto di ufficiali e sottufficiali  del Corpo della Guardia di Finanza, cui è istituzionalmente demandata la vigilanza sulla corretta osservanza degli obblighi tributari da parte dei cittadini (l’accusa ha prodotto ben 37 articoli di stampa); nel fatto che lo stesso si inseriva in un sistema di illegalità diffusa (come risulta dalla ripetitività degli episodi delittuosi oggetto dello stesso processo penale posto a base del presente giudizio e di altri casi di corruzione, di cui questo giudice si è occupato e dovrà occuparsi, essendo numerosi i giudizi pendenti).<br />
Né appare rilevante, contrariamente a quanto eccepito dal G., quante volte la stampa abbia menzionato i singoli autori dell’illecito penale, in quanto ciò che viene in considerazione nell’ipotesi di danno considerata non è l’immagine degli stessi, ma l’immagine ed il prestigio dell&#8217;Amministrazione, alla cui lesione ciascuno ha concorso con la propria condotta.<br />
E’, dunque, certo che in presenza del grave episodio delittuoso di cui trattasi, l’Amministrazione ha dovuto e dovrà affrontare le spese necessarie per il ripristino della propria immagine; in particolare, ha dovuto procedere alla riorganizzazione del servizio, sostituendo i funzionari infedeli con i notevoli costi connessi alla formazione di nuove professionalità. Ma, soprattutto, ha sopportato e dovrà sopportare maggiori costi a causa delle accresciute esigenze di repressione: la propalazione nell’opinione pubblica di tali gravi fatti delittuosi, ha concorso certamente ad ingenerare nei cittadini il convincimento che si possa agevolmente “rimediare” ad eventuali inosservanze degli obblighi fiscali, grazie ad illeciti pagamenti ai funzionari chiamati a controllarne il rispetto.<br />
Infine, l’esistenza del danno collegato alla perdita di prestigio dell’Amministrazione, in un settore delicato ed essenziale per lo Stato, quale quello della fiscalità, in larga parte basato sull’autotassazione e, quindi, sul rapporto fiduciario con i cittadini, è facilmente intuibile nella sua gravità, anche se non esattamente quantificabile nel suo preciso ammontare.<br />
Di conseguenza, il grave nocumento inferto all’immagine dell’Amministrazione, sulla base dei suindicati elementi di valutabilità economica dello stesso, viene determinato dalla Sezione equitativamente, ai sensi dell’art. 1226 c.c., in euro 12.911,50 (dodicimilanovecentoundici/50), &#8211; pari a lire 25.000.000 &#8211; comprensive di rivalutazione monetaria.<br />
Ciò posto, attesa la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l’affermazione della responsabilità dei convenuti (rapporto di servizio, violazione dolosa degli obblighi relativi, danno, nesso di causalità tra condotta penalmente rilevante ed evento lesivo), e tenuto conto, altresì, dell’equivalenza del loro apporto causale alla produzione del danno, in parziale accoglimento della domanda attrice, i signori C. D., G. G.,  P. D. e C. N. vanno condannati, ciascuno in ragione di un quarto e in solido per l’intero (ex art. 1, comma quinquies, L. n. 20/1994), al pagamento in favore del Ministero dell’economia e delle finanze della somma di euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), pari a lire 50.000.000 (cinquantamilioni), oltre a rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 3 ottobre 1990 fino al deposito della presente sentenza, a titolo di danno patrimoniale.<br />
I medesimi debbono anche essere condannati, ciascuno per un quarto e in solido tra loro per l’intero, al pagamento di euro 12.911,50 (dodicimilanovecentoundici/50), pari a lire 25.000.000 (venticinquemilioni), per il danno all’immagine. <br />
In sede di esecuzione della presente sentenza, l’Amministrazione terrà conto di quanto da ciascuno già rifuso &#8211; ed alla medesima pervenuto a titolo di risarcimento del danno &#8211; con riferimento all’episodio oggetto del presente giudizio, considerando, ove i risarcimenti siano stati effettuati indistintamente con riferimento a più episodi delittuosi, anche le eventuali altre condanne con cui sono stati o saranno definiti i relativi giudizi di responsabilità amministrativo – contabile.<br />
Le spese seguono la soccombenza.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>La Corte dei conti &#8211; Sezione giurisdizionale regionale della Liguria, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna i signori C. D, G. G., P. D. e C. N. al pagamento in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, ciascuno in ragione di un quarto e in solido tra loro per l’intero, delle seguenti somme:<br />
euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), a titolo di danno patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 3 ottobre 1990 fino al deposito della presente sentenza; <br />
euro 12.911,50 (dodicimilanovecentoundici/50), comprensivi di rivalutazione monetaria per il danno all’immagine.<br />
In sede di esecuzione, l’Amministrazione terrà conto di quanto da ciascuno già rifuso alla stessa con riferimento all’episodio oggetto del presente giudizio.<br />
Dalla data di deposito della presente sentenza sulle somme risultanti saranno dovuti gli interessi legali fino al pagamento.<br />
Condanna, inoltre, i medesimi al pagamento, in solido e nella stessa misura, delle spese di giudizio che vengono liquidate in Euro 286,68 (duecentottantasei/68).</p>
<p>Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18 giugno 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-sentenza-30-9-2004-n-928/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Liguria &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2004 n.928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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