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	<title>Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la regione Friuli-Venezia Giulia Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la regione Friuli-Venezia Giulia Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Friuli-Venezia Giulia &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2016 n.18</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Lener &#8211; Est. Simeo Nomina del Direttore generale nei comuni di minime dimensioni &#8211;&#160;Piccolo comune – Attribuzione delle funzioni di Direttore generale al Segretario comunale – Illegittima attribuzione di un incremento salariale Le funzioni di Direttore Generale, indicate al comma 1 dell’art. 108 del D.Lgs. 267/2000, riportano ad una</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-friuli-venezia-giulia-sentenza-12-4-2016-n-18/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Friuli-Venezia Giulia &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2016 n.18</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lener &#8211; Est. Simeo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Nomina del Direttore generale nei comuni di minime dimensioni &#8211;&nbsp;Piccolo comune – Attribuzione delle funzioni di Direttore generale al Segretario comunale – Illegittima attribuzione di un incremento salariale</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Le funzioni di Direttore Generale, indicate al comma 1 dell’art. 108 del D.Lgs. 267/2000, riportano ad una figura organizzativa che può rendersi necessaria in Enti di grandi dimensioni, nei quali l’efficiente attuazione degli indirizzi ed obiettivi degli Organi di governo può anche richiedere che tra il livello politico ed il livello gestionale vi sia un soggetto manageriale capace di tradurre gli&nbsp;<em>input</em>&nbsp;politici in fatti gestionali di una organizzazione amministrativa vasta e complessa (vedasi, a conferma, la successiva soppressione della figura del Direttore Generale nei Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti; art. 2, c. 186, lett. ‘d’, L. n. 191/2009).<br />
L’esigenza di tale figura direttoriale ovvero dell’esercizio delle relative funzioni, si riduce ovviamente con il ridursi delle dimensioni dell’Ente e dell’apparato amministrativo; si attenua negli Enti di minore grandezza e pressoché si annulla negli Enti di piccolissima dimensione (nel caso di specie, il comune constava di un organico di una decina di unità, con tre posizioni organizzative).<br />
In tali Enti l’esigenza dell’attribuzione al Segretario Comunale (anche) delle funzioni di Direttore Generale, non può pertanto che derivare da particolarissime circostanze, di assoluta eccezionalità. E’ del resto evidente che, mancando tali presupposti, il conferimento al Segretario anche delle funzioni di Direttore Generale si traduce, nella sostanza, in una pura e semplice attribuzione al Segretario di un illegittimo incremento salariale.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI</strong><br />
<strong>SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE</strong><br />
<strong>PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA</strong></div>
<div>composta dai seguenti Magistrati:<br />
Dott. Alfredo LENER&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente<br />
Dott. Paolo SIMEON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere relatore<br />
Dott. Giancarlo DI LECCE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VISTO l’atto di citazione dd. 11 settembre 2015 della Procura Regionale;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UDITI nella pubblica udienza del giorno&nbsp;<strong>17 marzo 2016</strong>, con l’assistenza del&nbsp;Segretario Dott.ssa Anna DE ANGELIS, il relatore Cons. Paolo SIMEON, il Pubblico Ministero V.P.G. Emanuela PESEL RIGO e l’Avv. Gianni ZGAGLIARDICH per i convenuti;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ESAMINATI gli atti ed i documenti tutti di causa;<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>S E N T E N Z A</strong></div>
<div>nel giudizio di responsabilità iscritto al&nbsp;<strong>n. 13729&nbsp;</strong>del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale nei confronti di:<br />
<strong>&#8211; STRIZZOLO Dino</strong>, nato a Bicinicco (UD) l’11.02.1950 ed ivi residente,&nbsp;rappresentato e difeso dall’Avv.&nbsp;Gianni ZGAGLIARDICH del Foro di Trieste, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Trieste, Piazza Sant’Antonio Nuovo n. 2;<br />
<strong>&#8211; SPANO’ Angela</strong>, nata a Delia (CI) il 17.07.1954 e&nbsp;residente a&nbsp;Pradamano (UD),&nbsp;rappresentata e difesa dall’Avv.&nbsp;Gianni ZGAGLIARDICH del Foro di Trieste, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Trieste, Piazza Sant’Antonio Nuovo n. 2.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>F A T T O</strong></div>
<div>Con atto di citazione dd. 11 settembre 2015 la Procura Regionale ha convenuto in giudizio i Sigg.&nbsp;STRIZZOLO Dino e SPANO’ Angela,&nbsp;per sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di&nbsp;Bicinicco (UD), della complessiva somma di euro 22.713,88 oltre a rivalutazione, interessi e spese di giudizio.<br />
Ha sostenuto che tale somma quantifica il danno patrimoniale arrecato all’Ente nella vicenda, segnalata da esposti pervenuti all’Ufficio di Procura, che ha così riferito.<br />
Il convenuto STRIZZOLO, all’epoca Sindaco del Comune di&nbsp;Bicinicco, con decreto n. 4/05 del 07.01.2005 conferiva alla Segretaria Comunale Dott.ssa SPANO’ Angela, a decorrere dall’01.01.2005 e per una durata non eccedente il proprio mandato amministrativo, le funzioni di Direttore Generale dell’Ente. Per tali funzioni attribuiva alla nominata un compenso aggiuntivo pari allo 0,604% dei primi tre Titoli dell’Entrata del bilancio comunale.<br />
Con successivo decreto n. 4/09 del 25.06.2009, il Sindaco STRIZZOLO “riconfermava l’incarico di Direttore Generale” alla Dott.ssa SPANO’ fino al 31.12.2009; peraltro l’incarico si protraeva di fatto sino a tutto l’anno 2011, ovvero sino alle dimissioni rassegnate dalla nominata con lettera dell’01.01.2012.<br />
La Procura ha quindi sostenuto che il conferimento di tale incarico era illegittimo per difetto di presupposti giustificativi e che costituisce danno erariale l’esborso sopportato dal Comune per il relativo compenso.<br />
Ha affermato che, nel periodo in contestazione, l’assetto normativo riguardante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale nei Comuni di modesta dimensione, lungi dal poter essere considerato un’autorizzazione indiscriminata, richiedeva che caso per caso l’incarico fosse legittimato da particolari esigenze funzionali dell’Ente.<br />
Ha quindi sostenuto che all’epoca dei fatti non vi erano particolari problematiche in grado di giustificare, in un piccolo Comune di appena 1900 abitanti come Bicinicco, l’oneroso conferimento al Segretario Comunale anche delle funzioni di Direttore Generale. I provvedimenti d’incarico – ha osservato &#8211; appaiono solo richiamare la normativa vigente ed attribuire alla Dott.ssa SPANO’ delle funzioni sostanzialmente riconducibili ai compiti già intestati al Segretario Comunale dall’art. 97 del T.U.E.L.<br />
Non può desumersi dalla documentazione esibita in istruttoria dai convenuti – ha proseguito la requirente – un’attività posta in essere dalla SPANO’ che sia autonomamente apprezzabile rispetto alle ordinarie attività esercitate da un Segretario Comunale e persino sembra doversi rilevare, nel Comune di&nbsp;Bicinicco, una diretta attività di indirizzo da parte dei singoli Assessori nei confronti delle 3 posizioni organizzative presenti nell’Ente. Quanto in particolare alla “responsabilità giuridica ed economica delle risorse umane a carattere generale”, espressamente attribuita alla nominata nel decreto n. 4/05, la Procura ha rilevato che le risorse umane erano rappresentate negli anni 2010 e 2011 da solo 10 dipendenti.<br />
Conferma a posteriori quanto rilevato – ha soggiunto &#8211; anche la successiva soppressione in via legislativa, con la legge n. 191/2009, della possibilità di nominare un Direttore Generale negli Enti con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e, nella regione Friuli Venezia Giulia, la soppressione in tutti gli Enti di tale possibilità, intervenuta con la L.R. n. 22/2010. Peraltro tale ultima disposizione faceva salvi sino alla scadenza gli incarichi ancora in corso – ha ancora osservato la Procura &#8211;&nbsp;&nbsp;ma l’incarico conferito alla Dott.ssa SPANO’ era già scaduto il 31.12.2009.<br />
Poiché dunque l’incarico non era giustificato da alcuna particolare esigenza e non poteva nemmeno essere legittimamente mantenuto in quanto scaduto, la Procura ha affermato che l’esborso sostenuto dal Comune di Bicinicco per il relativo compenso &#8211; di euro 22.713,88 scomputando le mensilità per le quali è decorsa la prescrizione dell’azione erariale &#8211; costituisce un danno all’Ente, che va addebitato ai convenuti &#8211; a ciascuno per una metà &#8211; a titolo di colpa grave.<br />
Infatti – ha osservato – i convenuti, senza dare ascolto alle obiezioni provenienti da Consiglieri Comunali, non solo addivennero ad un incarico non sorretto da adeguata motivazione&nbsp;<em>ab origine</em>, ma anche ostinatamente lo mantennero nel tempo in netto contrasto con la normativa entrata nel frattempo in vigore.<br />
Con memoria depositata il 25 febbraio 2016 si è costituito in giudizio il convenuto Sig. Dino STRIZZOLO,&nbsp;rappresentato e difeso dall’Avv.&nbsp;Gianni Zgagliardich del Foro di Trieste.<br />
Il difensore ha sostenuto che l’incarico di Direttore Generale che il Sindaco decise di conferire al Segretario Comunale Dott.ssa SPANO’, era ragionevolmente giustificato dalle eccezionali problematiche che il Comune di Bicinicco si trovava a dover fronteggiare all’epoca dei fatti.&nbsp;&nbsp;L’Ente si trovava infatti a dover risolvere – ha osservato &#8211; una delicata questione urbanistica con la S.p.A. Bipan, azienda locale che occupava oltre 200 dipendenti e che quindi era di importanza cruciale per l’Ente, ed altresì aveva sollevato complesse problematiche una proposta di privati volta alla realizzazione, nel territorio comunale e di altri due Comuni limitrofi, con concessione in&nbsp;<em>project financing</em>, di un centro golfistico di rilevanti dimensioni, con campi da gioco e strutture alberghiere.<br />
Poiché dunque l’incarico in questione era giustificato e quasi doveroso – ha proseguito la difesa &#8211; la contestazione della scelta effettuata dal convenuto STRIZZOLO risulta esorbitare i limiti del sindacato delle scelte discrezionali consentito al Giudice della responsabilità amministrativa e determinare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.<br />
Il patrocinio del convenuto ha comunque contestato anche nel merito la domanda, sostenendo che in fattispecie non sussistano i presupposti della responsabilità erariale.<br />
Ha negato che sussista un danno all’Ente perché, se non si fosse affidato il contestato incarico alla Dott.ssa SPANO’, il Comune si sarebbe trovato nella necessità di affrontare le eccezionali problematiche sorte all’epoca dei fatti con l’ausilio, più costoso, di professionisti esterni<br />
Elencando altre questioni interne al Comune che ha affermato affrontate dalla Dott.ssa SPANO’ esclusivamente nella sua veste direttoriale, la difesa ha quindi contestato che fossero gli Assessori comunali a rapportarsi direttamente con le Posizioni Organizzative per la gestione amministrativa e per l’attuazione del programma di governo dell’Ente, sostenendo che è stata solo la nominata a convertire in direttive gestionali il programma elettorale ed a tradurlo nei Piani Risorse ed Obiettivi.<br />
Ha in ogni caso escluso che possa ravvisarsi una colpa grave nel comportamento del Sindaco STRIZZOLO. Infatti a partire dall’anno 1999 e sino alle sopravvenute esclusioni normative – ha osservato la difesa &#8211; la maggior parte dei Sindaci del Friuli Venezia Giulia era solita attribuire al Segretario Comunale anche l’incarico di Direttore Generale, applicando l’art. 108 del T.U.E.L., e del resto anche&nbsp;&nbsp;lo Statuto del Comune di Bicinicco consentiva tale incarico; inoltre, intervenute&nbsp;successivamente&nbsp;le leggi che hanno escluso tale facoltà, era comunque transitoriamente previsto che gli incarichi in corso potevano essere mantenuti sino alla loro scadenza.<br />
Quanto al compenso attribuito alla Dott.ssa SPANO’, va richiamato il protocollo d’intesa del 10.02.1997 tra l’A.N.C.I. del Friuli Venezia Giulia e le rappresentanze sindacali dei Segretari Comunali – ha osservato la difesa – nel quale era stato concordato un compenso massimo dell’1,2% dei primi tre Titoli dall’entrata del bilancio comunale, limite rispetto al quale quello accordato alla nominata era di importo pari alla metà.<br />
Ha quindi osservato che il Sindaco STRIZZOLO, una figura politica, era nella vicenda in perfetta buona fede e non era provvisto della preparazione professionale necessaria per poter anche solo dubitare della legittimità dell’incarico in questione.<br />
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda della Procura, per inammissibilità e/o per infondatezza, con vittoria di spese di lite. In via subordinata ha chiesto decurtazione dall’asserito danno dei cosiddetti “oneri riflessi” non erogati alla SPANO’ e riversati all’Erario. Sempre in via subordinata ha chiesto applicazione del potere riduttivo dell’addebito.<br />
Con memoria depositata il 25 febbraio 2016 si è costituita in giudizio la convenuta Dott.ssa SPANO’ Angela, anch’essa&nbsp;rappresentata e difesa dall’Avv. Gianni Zgagliardich.<br />
La difesa ha riportato anche per la convenuta le riferite particolari esigenze dell’Ente che avrebbero legittimato, all’epoca dei fatti, il conferimento delle funzioni di Direttore Generale, concludendo per l’insindacabilità della&nbsp;scelta effettuata dal convenuto STRIZZOLO e per il conseguente difetto della giurisdizione della Corte dei Conti.<br />
Esaminando per tuziorismo il merito della fattispecie, la difesa ha osservato che il grado di complessità delle problematiche di un Comune non dipende dalla sua intensità demografica e che l’impegno ed il carico professionale di un Direttore Generale risulta inversamente proporzionale alle dimensioni dell’Ente.<br />
Ha quindi affermato che è stata la Dott.ssa SPANO’ a dare attuazione al programma di governo dell’Ente, ripartendo tra le varie strutture i compiti gestionali da svolgere, con le relative tempistiche, rendendo poi conto, con il piano della&nbsp;<em>performance</em>, dell’attività svolta. Senza le attività di indirizzo, di formazione, di coordinamento e di vigilanza svolte dal Direttore Generale, il Comune di Bicinicco – ha sostenuto la difesa &#8211; non avrebbe raggiunto gli obiettivi documentati nel piano della&nbsp;<em>performance</em>.<br />
Ha poi rammentato che le funzioni che l’art. 108 del T.U.E.L. affida al Direttore Generale sono diverse e distinte da quelle di assistenza giuridico amministrativa e consultiva del Segretario Comunale ed attengono all’organizzazione dell’Ente ed all’esigenza di coordinare gli apparati nel modo più funzionale al raggiungimento degli obiettivi.<br />
Quanto all’elemento soggettivo della colpa grave, la difesa ha riferito che anche al Segretario Comunale predecessore della Dott.ssa SPANO’ erano state conferite le funzioni di Direttore Generale e che l’incarico appariva all’epoca confortato, nella sua legittimità, dalle leggi, dallo Statuto del Comune, dalla prassi di molti Comuni della regione e dall’assenza di rilievi da parte dei Co.Re.Co. o della Procura contabile.<br />
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda per inammissibilità e/o per infondatezza, con vittoria di spese di lite. In via subordinata ha chiesto decurtazione dall’asserito danno dei cosiddetti “oneri riflessi” (fiscali, previdenziali, ecc.) trattenuti sul suo compenso, in quanto da lei non percepiti e riversati all’Erario. Sempre in via subordinata ha chiesto applicazione del potere riduttivo dell’addebito.<br />
All’udienza del 17 marzo 2016 sono stati sentiti il Pubblico Ministero ed il difensore dei convenuti, i quali hanno ribadito le deduzioni e le conclusioni dei rispettivi scritti processuali.</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<strong>D I R I T T O</strong></div>
<div>Va preliminarmente rammentato che, all’epoca dei fatti, la nomina di un Direttore Generale in un ente locale era disciplinata dall’articolo 108 del D.Lgs. n. 267/2000, che in particolare stabiliva, al comma 3, che nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, era consentito procedere alla nomina del Direttore Generale previa stipula di una convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungessero i 15.000 abitanti. In tal caso il Direttore Generale avrebbe dovuto provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati. Il comma 4 sanciva poi che, in assenza delle predette convenzioni e in ogni altro caso in cui il Direttore Generale non fosse stato nominato, le relative funzioni potevano essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale. Lo Statuto del Comune di Bicinicco richiamava all’articolo 32, senza nulla aggiungere, la riferita disposizione del T.U.E.L.<br />
Ciò premesso, va rilevato che il Comune di Bicinicco non superava i 2.000 abitanti negli anni dal 2005 al 2011 cui si riferisce la vertenza e che non aveva stipulato alcuna convenzione con altri Enti per la nomina in forma associata di un comune Direttore Generale (diversamente da quanto affermato dal Sindaco STRIZZOLO nella seduta consiliare del 16.02.2011, la convenzione dell’anno 2003 con il Comune di Gonars, estesa nell’anno 2011 al Comune di Bagnaria Arsa, riguardava solo l’esercizio unitario dell’ufficio di Segreteria Comunale; v. allegati a doc. 3 Proc.).<br />
Il contestato incarico alla Dott.ssa SPANO’ non realizzava quindi la nomina di un Direttore Generale (soggetto di regola esterno all’Ente, incaricato con contratto a tempo determinato), ma l’aggiuntivo conferimento delle funzioni proprie di un Direttore Generale al Segretario Comunale in carica, in applicazione del comma 4 dell’art. 108 succitato, con retribuzione dei relativi maggiori compiti.<br />
Osserva quindi la Sezione che la scelta di tale aggiuntivo conferimento di funzioni &#8211; comunque oneroso per l’Ente locale e nel caso di specie comportante un esborso pari&nbsp;allo 0,604% dei primi tre Titoli dell’entrata del bilancio comunale &#8211;&nbsp;non poteva ritenersi indiscriminata, ma doveva essere supportata da adeguate motivazioni, da esporre nell’atto di conferimento, riguardanti l’esigenza dell’esercizio di tali particolari funzioni e quindi la necessità della relativa spesa.<br />
Va osservato che le funzioni di Direttore Generale, indicate al comma 1 dell’art. 108 del D.Lgs. 267/2000, riportano ad una figura organizzativa che può rendersi necessaria in Enti di grandi dimensioni, nei quali l’efficiente attuazione degli indirizzi ed obiettivi degli Organi di governo può anche richiedere che tra il livello politico ed il livello gestionale vi sia un soggetto manageriale capace di tradurre gli&nbsp;<em>input</em>&nbsp;politici in fatti gestionali di una organizzazione amministrativa vasta e complessa (vedasi, a conferma, la successiva soppressione della figura del Direttore Generale nei Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti; art. 2, c. 186, lett. ‘d’, L. n. 191/2009).<br />
L’esigenza di tale figura direttoriale ovvero dell’esercizio delle relative funzioni, si riduce ovviamente con il ridursi delle dimensioni dell’Ente e dell’apparato amministrativo; si attenua negli Enti di minore grandezza e pressoché si annulla negli Enti di piccolissima dimensione come Bicinicco.<br />
In tali Enti l’esigenza dell’attribuzione al Segretario Comunale (anche) delle funzioni di Direttore Generale, non può pertanto che derivare da particolarissime circostanze, di assoluta eccezionalità. E’ del resto evidente che, mancando tali presupposti, il conferimento al Segretario anche delle funzioni di Direttore Generale si traduce, nella sostanza, in una pura e semplice attribuzione al Segretario di un illegittimo incremento salariale.<br />
Ciò premesso, va osservato che nel caso di specie è in primo luogo da escludere che il conferimento delle funzioni di Direttore Generale alla convenuta SPANO’ potesse essere giustificato nel Comune di Bicinicco da effettive esigenze di intermediazione di tipo manageriale tra la Giunta e l’apparato amministrativo.<br />
Basti rilevare che nel Comune di Bicinicco, presso il quale avrebbero dovuto essere mediati con funzioni manageriali gli&nbsp;<em>input</em>&nbsp;politici della Giunta comunale, l’apparato amministrativo era costituito, all’epoca dei fatti, da un organico di una decina di unità, con tre posizioni organizzative. La direzione di un apparato di tali minime dimensioni ed il coordinamento ed orientamento delle attività dello stesso secondo le direttive impartite dal Sindaco, erano attività che all’evidenza non necessitavano del conferimento al Segretario delle aggiuntive funzioni proprie di un Direttore Generale.&nbsp;&nbsp;Va infatti rilevato che le attività di direzione e coordinamento gestionale dell’apparato amministrativo dell’Ente già rientravano nei compiti attribuiti alla SPANO’ nella sua veste di Segretaria Comunale (l’art. 51, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, stabilisce, con preminenza su ogni altro compito, che il Segretario “sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l&#8217;attività…”).<br />
La difesa della convenuta ha peraltro dimesso, ad asserita prova di peculiari complesse attività direzionali della Segretaria Comunale, i Piani delle Risorse ed Obiettivi adottati all’epoca dall’Amministrazione, ma tali documenti attestano al contrario una semplificazione della gestione amministrativa dell’Ente (peraltro condivisibile in un piccolo Comune come Bicinicco), poiché i P.R.O. sono strumenti di controllo di gestione che possono sostituire facoltativamente, negli Enti di minori dimensioni, il più complesso Piano Esecutivo di Gestione previsto dall’art. 197 del D.Lgs. 267/2000.<br />
Va quindi esaminato se in ipotesi ricorrevano, all’epoca, delle contingenti situazioni di assoluta eccezionalità che comunque potessero giustificare l’attribuzione alla Segretaria Comunale delle funzioni di Direttore Generale dell’Ente.<br />
La difesa dei convenuti ha riferito in particolare due problematiche amministrative all’epoca in evidenza, che ha definito di particolare rilevanza e complessità e tali da giustificare il conferimento alla SPANO’ delle funzioni di Direttore Generale: una questione urbanistica che interessava la S.p.A. Bipan, azienda locale di importanza cruciale per l’Ente, ed una proposta di privati volta alla realizzazione, nel territorio comunale e di altri due Comuni limitrofi, con concessione in&nbsp;<em>project financing</em>, di un centro golfistico di rilevanti dimensioni, con campi da gioco e strutture alberghiere.<br />
Osserva in merito la Sezione, preliminarmente, che le funzioni di Direttore Generale delineate dall’art. 108 del D.Lgs. 267/2000, attengono all’attuazione manageriale, tramite l’apparato amministrativo, delle direttive e dei programmi dell’Organo di governo dell’Ente, mentre le riferite problematiche attengono più propriamente all’ambito della consulenza o dell’assistenza giuridico/amministrativa al Sindaco ed alla Giunta, compiti già ricompresi nelle competenze istituzionali del Segretario Comunale (cfr. art. 97, comma 4, lettere ‘a’ e ‘b’, del D.Lgs. 267/2000).<br />
Né in alcun modo emerge, per quanto risulta dagli atti, un personale intervento della Dott.ssa SPANO’, nelle riferite vicende, dal quale risultino da costei esercitate di fatto non delle funzioni di Segretario Comunale, bensì, specificamente, di Direttore Generale. Va anche osservato, per la prima vicenda, contenziosa, che il Comune era assistito anche da un professionista legale e, per la seconda, che l’iniziativa era solo in fase di avvio e risulta tuttora irrealizzata.<br />
Trova pertanto piena conferma l’assenza di effettive necessità funzionali che ha rilevato la Procura attrice e quindi l’illegittimità dell’incarico in questione.<br />
Va precisato che la verifica dell’effettiva sussistenza dei presupposti per il conferimento al Segretario Comunale delle funzioni di Direttore Generale, non entra nel “merito” della discrezionalità amministrativa. La giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo chiarito che l&#8217;insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, non comporta la sottrazione di tali scelte ad ogni possibilità di controllo. Il “merito” dell&#8217;attività amministrativa riguarda infatti la scelta delle modalità di azione della Pubblica Amministrazione effettuata alla stregua di criteri di opportunità e, quindi, di parametri non giuridici; esso, pertanto, non attiene al profilo della legittimità dell&#8217;azione amministrativa, in quanto presuppone che la legge, pur determinando i fini che debbono essere perseguiti dalla P.A., lasci a quest&#8217;ultima la possibilità di valutare &#8211; e quindi di scegliere &#8211; come tali interessi debbano essere perseguiti nel caso concreto. L&#8217;insindacabilità &#8220;nel merito&#8221;, sancita dall’art. 1 della L. n. 20 del 1994, riguarda quindi l’insindacabilità dell’opzione tra più possibilità operative ugualmente legittime, ma non priva la Corte dei Conti della possibilità di controllare la conformità alla legge dell&#8217;attività amministrativa. Ed è da tempo fuori discussione (ed in particolare dopo che l’art. 1 della L. n. 241/1990 ha stabilito, in via generale, che l&#8217;esercizio dell&#8217;attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di &#8220;economicità&#8221; e di &#8220;efficacia”) che la conformità a legge va verificata anche sotto l&#8217;aspetto funzionale, vale a dire in relazione alla congruenza dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti alla P.A., in via generale o in modo specifico, dal Legislatore, dovendosi escludere la legittimità di atti che siano irrazionali o privi di una reale motivazione funzionale (cfr.&nbsp;<em>ex plurimis</em>&nbsp;Cass. SS.UU. n. 4956 del 2005; id. n. 19356 del 2003; id.&nbsp;&nbsp;n. 33 del 2001; id. n. 6851 del 2003; in una vertenza simile alla presente, cfr. Corte dei Conti, Sez. Lombardia n. 594 del 2009).<br />
Da quanto precede emerge quindi che le funzioni di Direttore Generale sono state illegittimamente conferite dal Sindaco STRIZZOLO alla Segretaria Comunale Dott.ssa SPANO’ e che l’esborso sopportato dal Comune di Bicinicco per il pagamento del relativo compenso ha determinato un danno patrimoniale per l’Ente (negli stessi termini si è pronunciata la Corte dei Conti in fattispecie analoghe; cfr. Sez. Lombardia n. 225 del 2015; id. n. 240 del 2013; id. n. 510 del 2010; id. nn. 594 e 644 del 2009).<br />
Di tale danno devono rispondere, soggettivamente a titolo di colpa grave, sia il Sindaco STRIZZOLO che la Segretaria Comunale; il primo quale autore degli atti di conferimento delle funzioni direttoriali (a decorrere dall’01.01.2005 con il proprio decreto n. 4/05 del 07.01.2005 e sino al 31.12.2009 con il confermativo decreto n. 4/09 del 25.06.2009), la seconda per non aver evidenziato al Sindaco, nella sua veste di Segretaria Comunale e pertanto come era suo preciso obbligo (cfr. art. 97, c. 4, lett. ‘a’ e ‘b’, del D.Lgs. 267/2000), l’illegittimità di tale conferimento.<br />
Ad avviso della Sezione è peraltro ben maggior la responsabilità della convenuta rispetto al Sindaco; è infatti il Segretario Comunale il soggetto che istituzionalmente ha (deve avere) la preparazione professionale che gli consente di percepire che un “incarico” come quello in esame è palesemente illegittimo e che lo rende consapevole che non possono aver alcun peso giustificativo precedenti prassi illegittime, a lui note, di analoghi incarichi presso il Comune stesso o altri Comuni della regione, ancorché prassi rimaste di fatto prive di denuncia o sanzione.<br />
Inoltre la Dott.ssa SPANO’ risulta aver inammissibilmente ritenuto di poter proseguire nell’incarico di Direttore Generale, percependo il relativo compenso,&nbsp;sino al 31.12.2011, quando l’incarico conferitole con l’ultimo decreto sindacale (il n. 4/09 del 25.06.2009) era ormai venuto a scadere&nbsp;il&nbsp;31.12.2009 e la normativa in materia di incarichi direttoriali era stata nel frattempo modificata in termini particolarmente rigorosi.<br />
L’art. 2, c. 186, della L. 191 del 2009, aveva infatti soppresso la figura del Direttore Generale nei Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e l’art. 12 della L.R.&nbsp;n. 22 del 2010 aveva completamente cancellato, nei Comuni e nelle Province della regione Friuli Venezia Giulia, la figura del Direttore Generale (la previsione di tale ultima disposizione nella quale si prevedeva che la cancellazione di tale figura avesse effetto “dalla scadenza dei relativi incarichi”, non poteva peraltro trovare applicazione nel caso in esame, poiché l’incarico era scaduto il 31.12.2009).<br />
La colpa grave e la maggiore responsabilità della Segretaria Comunale SPANO’ sono quindi evidenti e la Sezione ritiene pertanto che alla stessa il danno erariale debba essere ascritto nella misura dell’80% del totale; il restante 20% va addebitato al Sindaco STRIZZOLO.<br />
E’ peraltro stata rilevata dalla difesa, per quest’ultimo, una impreparazione tecnico/giuridica che ne renderebbe il comportamento non connotato da gravità della colpa.<br />
Osserva in merito la Sezione che potrebbe ammettersi la sussistenza di un minor grado di colpa, sostanzialmente per un presumibile affidarsi del Sindaco alle rassicurazioni giuridiche del Segretario Comunale, solo se questi non avesse consentito che la Dott.ssa SPANO’ continuasse nell’incarico direttoriale e nella percezione del relativo compenso per ben due anni dopo la scadenza dello stesso, fissata nel 31.12.2009 con il decreto n.&nbsp;4/09,&nbsp;e se&nbsp;successivamente, nell’anno 2011, avesse dato un seguito, quanto meno di approfondimento, agli interventi che espressamente denunciavano, in Consiglio Comunale, l’illegittimità dell’incarico in corso (v. doc. 3 Proc.).<br />
Il danno da risarcire è stato&nbsp;correttamente&nbsp;indicato dalla Procura contabile, detratte le mensilità per le quali è decorsa la prescrizione dell’azione erariale, in euro&nbsp;22.713,88 più accessori. Sono stati correttamente ricompresi nella quantificazione&nbsp;anche i cosiddetti “oneri riflessi” (fiscali, previdenziali, ecc.) trattenuti sul compenso erogato alla Dott.ssa SPANO’, trattandosi di esborsi del Comune che non sono non detraibili dall’importo del danno patrimoniale sopportato dall’Ente locale per il fatto essere stati versati ad altre Pubbliche Amministrazioni, stante l’autonomia dei rispettivi bilanci (conf. la giurisprudenza contabile del tutto prevalente; cfr.&nbsp;<em>ex plurimis</em>&nbsp;Sez. II^ App. n. 794 del 2013; Sez. Trentino Alto Adige &#8211; Trento n. 23 del 2013; Sez. Veneto n. 357 del 2012; Sez. Lazio n. 714 del 2011) .<br />
La Sezione ritiene tuttavia che possa ammettersi che dall’illegittimo incarico oggetto di causa il Comune di Bicinicco abbia comunque tratto, in via di fatto, una utilità valutabile ai sensi dell’art. 1, comma 1-<em>bis</em>, della L. 20/1994. Può infatti ragionevolmente presumersi, alla luce degli atti organizzativi e di controllo gestionale depositati dalla difesa, che la convenuta SPANO’, per effetto dell’incarico ricevuto, abbia dedicato all’Ente un supplementare impegno lavorativo.<br />
Ritiene pertanto, tenuto conto delle utilità comunque conseguite dall’Amministrazione, di liquidare in via equitativa il danno patrimoniale da risarcire al Comune di Bicinicco in euro 10.000,00 comprensivi di rivalutazione monetaria sino alla data della sentenza.<br />
Il&nbsp;danno va addebitato per euro 8.000,00 alla Segretaria Comunale Dott.ssa Angela SPANO’ e per euro 2.000 al Sindaco Sig. Dino STRIZZOLO. I convenuti vanno inoltre condannati al pagamento degli interessi legali, sulle somme in rispettivo addebito, dalla data di deposito della presente sentenza sino al soddisfo.<br />
La condanna alle spese del giudizio segue la soccombenza.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div>la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando,</div>
<div style="text-align: center;"><strong>C O N D A N N A</strong></div>
<div>per la causale in narrativa il Sig.&nbsp;<strong>STRIZZOLO Dino</strong>&nbsp;al pagamento in favore del Comune di&nbsp;Bicinicco&nbsp;della somma di euro 2.000,00 (duemila/00) e la Dott.ssa&nbsp;<strong>SPANO’ Angela</strong>&nbsp;al pagamento in favore del Comune di&nbsp;Bicinicco&nbsp;della somma di euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre ad interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino al soddisfo.<br />
Condanna i convenuti in via solidale al pagamento delle spese di giudizio che, sino alla data di pubblicazione della sentenza, liquida in euro 500,98(eurocinquecento/98)<br />
e pone, ai soli fini del riparto interno, per il 20% a carico di STRIZZOLO Dino e per l’80% a carico di SPANO’ Angela.<br />
Così deciso in Trieste, nella Camera di Consiglio del giorno 17 marzo 2016.</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Paolo SIMEON)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Alfredo LENER)<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f.to&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f.to<br />
Depositata in Segreteria il 12 Aprile 2016<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dott. Anna De Angelis</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-friuli-venezia-giulia-sentenza-12-4-2016-n-18/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Friuli-Venezia Giulia &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2016 n.18</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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