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	<title>Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la regione Calabria Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la regione Calabria Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2016 n.66</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-calabria-sentenza-1-4-2016-n-66/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-calabria-sentenza-1-4-2016-n-66/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2016 n.66</a></p>
<p>Pres. Condemi &#8211; Est. Contino La giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del concessionario di riscossione delle imposte &#8211;&#160;Sentenza di assoluzione in sede penale – Art. 252 c.p.p. – Inapplicabilità al giudizio contabile La sentenza della sezione calabrese merita di essere richiamata perché è espressione di un orientamento minoritario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-calabria-sentenza-1-4-2016-n-66/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2016 n.66</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-calabria-sentenza-1-4-2016-n-66/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2016 n.66</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Condemi &#8211; Est. Contino</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del concessionario di riscossione delle imposte &#8211;&nbsp;Sentenza di assoluzione in sede penale – Art. 252 c.p.p. – Inapplicabilità al giudizio contabile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La sentenza della sezione calabrese merita di essere richiamata perché è espressione di un orientamento minoritario in tema di incidenza del giudicato penale assolutorio sul giudizio contabile.<br />
Secondo il Collegio, deve essere esclusa l’efficacia vincolante alle sentenze assolutorie, rese in sede penale,&nbsp;non potendo trovare applicazione&nbsp; l’art. 652 del c.p.p. nel giudizio giuscontabilistico.&nbsp;Il Giudice mostra di non voler fare distinzioni tra sentenze pronunciate a seguito di dibattimento e le altre.<br />
Tale Sezione ha dichiarato di condividere quella parte della giurisprudenza che esclude l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 652 c.p.p. nel giudizio amministrativo-contabile, atteso che il Pubblico Ministero erariale non può costituirsi quale parte civile nel giudizio penale (cfr Corte conti, Sez. riun n. 911/1993, Sez. riun. 754/1992, il principio è stato peraltro ripreso in Corte conti Sez. I, n. 331/2000, Sez. riun. n. 5/1998 ecc).<br />
Il predetto orientamento si fonda su due diversi profili: il primo attiene alla diversa natura della responsabilità civile fatta valere dal danneggiato in sede penale o in sede civile rispetto alla responsabilità contabile, la seconda tiene in considerazione l’esclusiva titolarità dell’azione amministrativo-contabile in capo al procuratore generale.<br />
La peculiare natura della responsabilità contabile rispetto a quella penale e la conseguente diversa prospettiva che caratterizza il giudizio penale da quello amministrativo, esclude la possibilità di decisioni contrastanti.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>La&nbsp;&nbsp;Corte dei Conti</strong><br />
<strong>Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria</strong></div>
<p><strong>Composta dai signori magistrati :</strong><br />
<strong>Mario Condemi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente</strong><br />
<strong>Quirino Lorelli&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giudice</strong><br />
<strong>Ida Contino&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giudice relatore</strong><br />
<strong>ha pronunciato la seguente</strong></p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA n. 66/2016</strong></div>
<p>nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 20382 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione&nbsp;&nbsp;nei confronti di:</p>
<ol>
<li><strong>SANTO GIOVANNI,</strong>&nbsp;nato a Corigliano Calabro (CS) il 3.4.1959 e ivi residente alla v. Carlo Alberto Dalla Chiesa , n 71, rappresentato e difeso dall’avv. Antonello Madeo ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, P.zza Falletti n. 16,&nbsp;&nbsp;presso lo studio dell’avv. Concetta Giglio;</li>
<li><strong>LONGO ANTONIO</strong>, nato a Corigliano Calabro il 15.12.1959 ed ivi residente in c.da Chiubica, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Antonio Scatozza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corigliano Calabro alla v. Nazionale 40/d;</li>
</ol>
<p><strong>Visti</strong>&nbsp;gli atti e i documenti di causa;<br />
<strong>Uditi&nbsp;</strong>nella pubblica udienza del 16/02/2016 il giudice relatore Ida Contino, l’avv. Giovanni Antonio Scatozza, l’avv. Antonello Madeo e il pubblico ministero d’udienza nella persona del VPG Salvatore&nbsp;&nbsp;Librandi.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<ol>
<li>Con atto di citazione del 4 agosto 2014, la Procura regionale presso questa Sezione ha chiamato in giudizio gli odierni convenuti per sentirli condannare al pagamento di € 27.000,00 a titolo di risarcimento del danno nei confronti del comune di Corigliano Calabro.</li>
</ol>
<p>Secondo la prospettazione attorea, il dirigente dell’avvocatura del comune di Corigliano erogava € 27.000,00 all’impresa Gaccione, in tre trance&nbsp;&nbsp;da 9.000,00 euro, violando così il disposto contenuto nell’art. 48 bis del d.p.r. 602/73 introdotto dall’art. 2, comma 9 del d.l. 262/2006.<br />
Detta disposizione, infatti,&nbsp;&nbsp;dispone che&nbsp;&nbsp;“<em>a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d lgs 165/2001 prima di effettuare , a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica , se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più&nbsp;&nbsp;cartelle&nbsp;&nbsp;di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio “.</em><br />
Ebbene il sig. Gaccione era stato destinatario di 99 cartelle di pagamento per un totale di € 6.523.337,41, e, ciò&nbsp;&nbsp;nonostante, ha ricevuto&nbsp;&nbsp;dal comune di Corigliano 27.000,00 euro in tre trance da € 9.000,00 , di cui la prima in data 10.7.2013, la seconda in data 21.8.2013 e la terza&nbsp;&nbsp;in data 2.10.2013.<br />
Tale pagamento seguiva alla sentenza n. 316/2011, con la quale il Tribunale di Rossano, dopo aver&nbsp;&nbsp;rigettato l’opposizione formulata dal Comune di Corigliano, confermava il decreto ingiuntivo&nbsp;&nbsp;nr. 242/2007 emesso a favore del Gaccione per € 75.343,14.<br />
Dagli atti risulta che&nbsp;&nbsp;in data&nbsp;&nbsp;5.2.2013,&nbsp;&nbsp;il suddetto presentava la richiesta di rateizzazione del credito vantato nei confronti del predetto ente in rate da 9.000,00 euro.<br />
Da tali fatti, secondo la prospettazione attorea,&nbsp;&nbsp;sarebbe derivato una illecita erogazione pari ad € 27.000,00 imputabili alla condotta del responsabile del servizio finanziario e ragioneria del comune di Corigliano, sig. Santo Giovanni, e del responsabile dell’avvocatura del comune di Corigliano, sig. Longo Antonio.<br />
2)Con memoria depositata il 26 gennaio 2015, si è costituito l’avv. Giovanni Antonio Scatozza nell’interesse e per conto del convenuto Antonio Longo eccependo: a) l’inammissibilità dell’atto di citazione per indeterminatezza&nbsp;&nbsp;e genericità della domanda e per mancata indicazione degli elementi di diritto; b) l’infondatezza degli addebiti, atteso che il proprio assistito si è limitato ad applicare una delibera, la n. 54 del 30.11.2012 assunta dalla Commissione Antimafia,&nbsp;&nbsp;la quale, dopo aver operato il riconoscimento dei tanti debiti fuori bilancio, statuiva la possibilità di rateizzarli; c) l’infondatezza della pretesa poichè le cartelle richiamate dalla Procura non sono riconducibili a crediti del comune di Corigliano; d) l’insussistenza dei fatti contestati per come accertato dal GUP di Castrovillari che ha emesso sentenza di non luogo a procedere.<br />
Tanto premesso conclude chiedendo in via preliminare l’inammissibilità della domanda e nel merito la reiezione.<br />
3)Con memoria depositata il 26 gennaio 2016, si è costituito l’avv. Antonello Madeo nell’interesse e per conto del convenuto Santo Giovanni&nbsp;&nbsp;opponendo: a) il proscioglimento del GUP di Castrovillari; b) l’insussistenza della illegittimità della condotta atteso che il controllo è previsto solo per i mandati superiori ai 10.000,00; c) la liceità della condotta tenuta dal proprio assistito in ragione della mancanza della “doppia ingiustizia” ; d) la legittimità della rateizzazione del credito&nbsp;&nbsp;vista la delibera n. 54 del 30.11.2012; e) l’insussistenza dell’ingiusto danno per il comune di Corigliano, f) il difetto del nesso eziologico dovendo il proprio assistito limitarsi a controllare, a ridosso dell’emissione del mandato, la sussistenza dell’impegno di spesa e non potendo sindacare il pagamento nel merito; una diversa condotta, tra l’altro,&nbsp;&nbsp;avrebbe causato al Comune l’esposizione ad un pignoramento; g) il difetto del nesso eziologico dovendo il proprio assistito provvedere solo ad apporre la firma sul provvedimento di liquidazione; h) la mancanza di collusione tra l’impiegato ed il beneficiario; i) l’insussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave.<br />
Tutto ciò premesso conclude chiedendo la reiezione della domanda e in subordine la riduzione dell’addebito.&nbsp;<br />
All’odierna udienza&nbsp;&nbsp;l’avv. Scatozza argomenta gli assunti difensivi formulati in memoria e conclude chiedendo la reiezione della domanda; l’avv. Madeo insiste sulle eccezioni e controdeduzioni esposte in memoria e conclude come da atto scritto; il pubblico ministero richiama le contestazioni di addebito riportate nell’atto di citazione e conclude chiedendo la condanna di entrambi i convenuti.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>1) La questione posta al vaglio del Collegio attiene ad una ipotesi di danno erariale scaturente dalla condotta gravemente colposa degli odierni convenuti i quali, contravvenendo all’obbligo di cui all’art. 48 bis del d.p.r. 602/1973, erogavano&nbsp;&nbsp;al sig. Caccione&nbsp;&nbsp;€ 27.000,00,&nbsp;&nbsp;nonostante egli fosse destinatario di cartelle esattoriali per € 6.523.337,41.<br />
2) In primo luogo deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità e/o nullità della citazione,&nbsp;&nbsp;formulata dal difensore del convenuto Longo Antonio sotto il profilo della assoluta genericità e indeterminatezza.&nbsp;&nbsp;<br />
Si osserva, in proposito,&nbsp;&nbsp;che le disposizioni&nbsp;&nbsp;relative alla nullità del libello introduttivo, conseguente alla genericità della domanda, sono contenute nell’art. 3 del r.d. 1038/1933 e&nbsp;&nbsp;nell’art.&nbsp;164 del codice di procedura civile, applicabile ai giudizi innanzi alla Corte dei conti, in virtù del rinvio dinamico di cui all&#8217;art.&nbsp;26 R.D. 103871933.<br />
L&#8217;art.&nbsp;3, infatti, prevede che le istanze, i ricorsi e gli appelli da presentarsi alla Corte dei conti sono nulli&nbsp;&nbsp;quando non siano sottoscritti&nbsp;&nbsp;o quando vi sia assoluta incertezza sull&#8217;oggetto della domanda; l’art. 164, invece, dopo aver disciplinato la nullità dell&#8217;atto di citazione per vizi attinenti alla vocativo in ius, con riferimento alla editio actionis,&nbsp;&nbsp;stabilisce che la citazione è, altresì, nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito prescritto nel numero 3 dell&#8217;art. 163, il quale a sua volta stabilisce che la citazione deve contenere la determinazione della cosa oggetto della domanda.<br />
Ebbene, nella fattispecie all’esame,&nbsp;&nbsp;è indubbio che il Procuratore requirente abbia con puntualità indicato&nbsp;&nbsp;e determinato l’oggetto della domanda, quantificando il danno in € 27.000,00;&nbsp;&nbsp;ha, peraltro evidenziato con inequivoca chiarezza il comportamento da cui fa discendere la contestazione di responsabilità e la pretesa risarcitoria nei confronti&nbsp;&nbsp;dei suddetti convenuti.</p>
<ol>
<li value="3">Passando al merito, l’atto di citazione è fondato&nbsp;&nbsp;e merita accoglimento.</li>
</ol>
<p>Il citato art. 48 bis del d.p.r. 602/1973, introdotto dall’art. 2, comma 9 del d.l. 262/2006, prevede, al primo comma,&nbsp;&nbsp;che le Pubbliche amministrazioni, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di somme superiori a diecimila euro, verificano se il beneficiario del pagamento stesso risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento&nbsp;&nbsp;e, in caso positivo, non procedono al pagamento al fine di agevolare il competente agente dalla riscossione nel concreto esercizio dell’attività di riscossione dei crediti iscritti a ruolo.&nbsp;&nbsp;<br />
Con d.m. n. 40 del 18 gennaio 2008, il&nbsp;Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, ha adottato il&nbsp;&nbsp;regolamento di attuazione previsto dal comma 2, del sopracitato articolo 48 bis,&nbsp;con esclusivo riferimento alle pubbliche amministrazioni<strong>.</strong><br />
Ebbene, all’art. 2 del regolamento attuativo&nbsp;&nbsp;è stabilito che incombe sui “soggetti pubblici” l’onere della verifica preventiva&nbsp;mediante l’ inserimento, da parte dell’operatore incaricato, nel sistema di verifica,&nbsp;&nbsp;&nbsp;del&nbsp;&nbsp;codice fiscale del beneficiario del credito,&nbsp;&nbsp;dell&#8217;importo da corrispondere ed il numero identificativo del pagamento da effettuare.<br />
Invero, l’art. 4 del regolamento attuativo stabilisce la procedura di registrazione dell’operatore incaricato,&nbsp;&nbsp;evidenziando che, attraverso la&nbsp;&nbsp;procedura di registrazione resa disponibile&nbsp;&nbsp;sul portale www.acquistinre tepa.it. , il soggetto pubblico comunica ad Equitalia Servizi S.p.A. la documentazione contenente i dati anagrafici ed il codice fiscale dell&#8217;operatore incaricato di procedere al servizio di verifica, nonche&#8217; l&#8217;indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni, al fine di consentire che quest&#8217;ultimo possa procedere alla propria registrazione; che a seguito della procedura di registrazione,&nbsp;&nbsp;Equitalia Servizi S.p.A. assegna all&#8217;operatore il codice utenza, che lo abilita, unitamente alla parola chiave scelta dall&#8217;operatore stesso, all’accesso&nbsp;&nbsp;al servizio di verifica attraverso il portale wwwv.acquistinretepa.it .<br />
Tuttavia, il Collegio ritiene,&nbsp;condividendo le argomentazioni formulate nella sentenza n.1321/2013 della Sezione Giurisdizionale per la regione&nbsp;&nbsp;Campania, che,&nbsp;&nbsp;&nbsp;in assenza di tale comunicazione, e quindi in carenza dell’operatore incaricato della verifica, non potendosi ipotizzare il venire meno dell’onere di accertare quanto stabilito dall’art. 48 bis, il l’obbligo di reperire le informazioni e i dati necessari per l’espletamento di un iter procedimentale incomba sul responsabile del procedimento in ragione dell’art. 6 e 18, comma 2 della&nbsp;&nbsp;l. 241/1990, per come modificato dalla l. 15/2005.<br />
Il citato art. 18, infatti,&nbsp;&nbsp;prevede, al comma 2, che &#8220;<em>i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l&#8217;istruttoria del procedimento,&nbsp;<u>sono acquisiti d&#8217;ufficio</u><u>quando sono in possesso dell&#8217;amministrazione procedente</u>,&nbsp;<u>ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni</u></em>&#8220;. Il successivo comma 3 dispone, poi, che &#8220;<em>sono accertati d</em><strong><em>&#8216;ufficio</em></strong><em>&nbsp;dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare</em>&#8220;.<br />
Tanto premesso, è evidente che in assenza di nomina del RUP, tale figura coincide con quella del dirigente preposto all&#8217;unità organizzativa competente per il procedimento in questione.<br />
4) Ciò premesso, la disciplina testè richiamata manifesta inequivocabilmente la illegittimità della condotta posta in essere dai convenuti, i quali in spregio alla disposizione contenuta nell’art. 48 bis più volte citato hanno proceduto a liquidare 27.000,00 euro all’impresa Gaccione nonostante questi fosse destinatario di cartelle esattoriali per €6.523.337,41.<br />
5) Né hanno valore esimente gli assunti difensivi formulati dai difensori.<br />
5.1) Entrambi i difensori assumono che&nbsp;&nbsp;la condotta dei loro assistiti sia esente da rimprovero in ragione della deliberazione n. 54 del 30 novembre 2012 con la quale la Commissione Straordinaria aveva&nbsp;&nbsp;riconosciuto&nbsp;&nbsp;il&nbsp;&nbsp;debito del Gaccione, unitamente ad altri,&nbsp;&nbsp;come debito&nbsp;&nbsp;fuori bilancio.<br />
Ebbene, è indubbio che il Gaccione fosse creditore del comune di Corigliano di € 75.343,14, giusto decreto ingiuntivo n.&nbsp;&nbsp;242/2007, emesso dal Tribunale di Castrovillari, sicché legittimamente, la Commissione straordinaria procedeva al riconoscimento del debito fuori bilancio in suo favore.<br />
Tuttavia, la disposizione violata dalla condotta degli odierni convenuti imponeva all’Amministrazione di non procedere al pagamento del credito riconosciuto, proprio in ragione dell’insolvenza tributaria del Gaccione che era destinatario di cartelle esattoriali per € 6.523.337,41.<br />
In altri termini il legislatore fa derivare&nbsp;&nbsp;l’obbligo della verifica&nbsp;prevista dall&#8217;articolo 48-bis&nbsp;&nbsp;dal&nbsp;&#8216;pagamento&#8217;&nbsp;&nbsp;e non dal riconoscimento del debito.<br />
Peraltro, in proposito, la circolare n. 27del 23 settembre 2011, chiarisce correttamente che la disposizione in argomento ( art. 48bis) si applica anche in relazione a pagamenti di somme&nbsp;&nbsp;scaturenti da sentenza.<br />
5.2) Così come nessun valore esimente ha la circostanza opposta da entrambi i convenuti secondo la quale&nbsp;&nbsp;la verifica non era necessaria poiché il pagamento era di una somma inferiore alle 10.000 euro.<br />
Il credito&nbsp;&nbsp;di cui era titolare il Gaccione nei confronti del Comune di Corigliano era unico e corrispondeva ad&nbsp;&nbsp;€ 75.343,14, ed è stato lo stesso creditore a chiedere la rateizzazione in trance di € 9.000,00.<br />
Non solo; che il credito fosse di entità superiore ai 10.000,00 era circostanza nota ad entrambi i convenuti; nelle determine di pagamento, infatti,&nbsp;&nbsp;il dirigente&nbsp;&nbsp;dichiara “<em>che il Tribunale di Rossano , con sentenza n. 316/11 ha ingiunto al Comune di Corigliano Calabro di pagare in favore dell’impresa Gaccione Luigino, la somma complessiva di € 75.343,14 …. Che il sig. Gaccione …comunicava al Comune la propria disponibilità ad incassare il proprio credito in rate mensili dell’importo di € 9.000,00…</em>”.<br />
Ebbene , nella fattispecie si è verificato quello che la circolare n. 28 del 6 agosto 2007 scongiura laddove, nella necessità di garantire la piena efficacia della normativa “ravvisa inoltre l’opportunità di vigilare affinchè non vengano posti in essere artificiosi frazionamenti di un unico pagamento tali da eludere i descritti obblighi di verifica”.<br />
Il Collegio non può non evidenziare, dunque, che le tre tranche di finanziamento fossero&nbsp;&nbsp;l’artificiosa ripartizione di un unico credito che non avrebbe potuto essere pagato in ragione dell’art. 48 bis.<br />
5.3) il difensore del convenuto Longo oppone altresì&nbsp;&nbsp;l’infondatezza della pretesa poichè le cartelle richiamate dalla Procura non erano riconducibili a crediti del comune di Corigliano, circostanza questa che non consentirebbe alcuna compensazione.<br />
Ebbene, anche detto assunto non è condiviso dal Collegio. La norma in rassegna non parla di compensazione e ,quindi,&nbsp;&nbsp;non richiede,&nbsp;&nbsp;per il blocco&nbsp;&nbsp;del pagamento, la sussistenza di&nbsp;&nbsp;una posizione di credito&nbsp;&nbsp;dell’Amministrazione procedente.<br />
Il presupposto per&nbsp;&nbsp;&nbsp;l’applicazione della norma è costituito, infatti, esclusivamente dall’inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una cartella di pagamento per un importo pari ad almeno Euro 10.000.<br />
Ebbene, nella fattispecie, sussisteva il presupposto per procedere alla sanzione del blocco del pagamento, poiché il Gaccione era destinatario di cartelle esattoriali per oltre sei milioni di euro.&nbsp;<br />
5.4) Neanche rilievo può attribuirsi alla sentenza di proscioglimento emessa&nbsp;&nbsp;dal GUP nei confronti degli odierni convenuti.<br />
In primo luogo, come unanimamente&nbsp;&nbsp;affermato da questa Sezione giurisdizionale, deve essere esclusa l’efficacia vincolante alle sentenze assolutorie, rese in sede penale,&nbsp;non potendo trovare applicazione&nbsp;&nbsp;l’art. 652 del c.p.p. nel giudizio giuscontabilistico.&nbsp;<br />
Detta disposizione, recita “<em>La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato ………. nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell&#8217;interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, e salvo che il danneggiato del reato abbia esercitato l&#8217;azione in sede civile a norma dell&#8221;art. 75, comma. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell&#8217;articolo 442 se la parte civile ha accettato il rito abbreviato</em>”<br />
Ebbene, seppure gli indirizzi giurisprudenziali, non sono univoci,&nbsp;&nbsp;questa Sezione&nbsp;&nbsp;condivide quella parte della giurisprudenza che esclude l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 652 c.p.p. nel giudizio amministrativo-contabile, atteso che il Pubblico Ministero erariale non può costituirsi quale parte civile nel giudizio penale (cfr Corte conti sez. riun n. 911/1993, sez. riun. 754/1992, il principio è stato peraltro ripreso in Corte conti sez. I 331/2000, Sez. Riun. N. 5/1998 ecc).<br />
Peraltro, detto orientamento&nbsp;&nbsp;&nbsp;si fonda su due diversi profili: il primo attiene alla diversa natura della responsabilità civile fatta valere dal danneggiato in sede penale o in sede civile rispetto alla responsabilità contabile, la seconda&nbsp;&nbsp;tiene in considerazione l’esclusiva titolarità dell’azione amministrativo-contabile in capo al procuratore generale.<br />
Ma vi è un altro assorbente profilo.<br />
La peculiare natura della responsabilità contabile rispetto a quella penale e la conseguente diversa&nbsp;&nbsp;prospettiva che caratterizza il giudizio penale da quello amministrativo, esclude la possibilità di decisioni contrastanti.<br />
A ciò si aggiunga, elemento di non poco conto, che gli odierni convenuti sono stati prosciolti attraverso una sentenza resa in sede di udienza preliminare e non già a seguito di dibattimento; quindi, per come costantemente affermato dalla Cassazione&nbsp;&nbsp;detto provvedimento non ha alcuna efficacia preclusiva.<br />
Peraltro, la natura diversa tra la responsabilità amministrativa e quella penale emerge concretamente dalle argomentazioni formulate dal GIP per mandare prosciolti gli odierni convenuti; la responsabilità penale è stata, infatti,&nbsp;&nbsp;esclusa in considerazione della insussistenza della cosiddetta “doppia ingiustizia” poiché alla eventuale illegittimità della condotta non è&nbsp;&nbsp;corrisposto un ingiusto vantaggio patrimoniale del Gaccione.<br />
Ebbene, detto requisito non è assolutamente ipotizzato nella responsabilità contabile, la quale si fonda esclusivamente sulla sussistenza di una condotta illecita ( anche gravemente colposa) e di un danno erariale.<br />
Con riferimento a tale requisito ( danno erariale),&nbsp;&nbsp;peraltro, al solo fine di chiarire e rispondere alla difesa del convenuto Santo, si evidenzia&nbsp;&nbsp;che l’unico giudice avente competenza cognitiva è&nbsp;&nbsp;la Corte dei conti, a nulla valendo affermazioni meramente argomentative svolte da altri giudici, chiamati a verificare responsabilità diverse.<br />
Così come, in questa sede,&nbsp;&nbsp;nessun rilievo ha l’eccezione formulata dalla difesa del convenuto Santo secondo cui nessuna collusione è ipotizzabile tra l’impiegato ed il beneficiario.<br />
6) Tanto premesso, il Collegio ritiene la sussistenza della condotta gravemente colposa dei convenuti .<br />
7) Deve affermarsi anche la sussistenza del danno erariale.<br />
In proposito, si osserva che l’art. 48 bis costituisce un importante strumento di recupero dei crediti vantati dallo Stato nei confronti dei soggetti privati inadempienti. Tale disciplina consente, infatti, di recuperare le somme in maniera quasi immediata, senza osservare particolari procedure, se non quella, appunto, della preventiva “verifica” prevista dalla disposizione. La violazione della norma in esame, dunque, causando&nbsp;un vulnus gravissimo alle aspettative di recupero dei crediti tributari, è foriera di un danno erariale consistente proprio nella sottrazione della somma di denaro alla procedura di recupero.&nbsp;<br />
Tanto premesso il danno coincide con la somma indebitamente pagata al Gaccione.<br />
8) Tale&nbsp;&nbsp;danno deve essere imputato, in parte uguale,&nbsp;&nbsp;agli odierni convenuti.<br />
L’art. 184 del D.Lgs. 267/2000, infatti, impone al&nbsp;.responsabile del servizio proponente la liquidazione,&nbsp;&nbsp;una serie di controlli necessari a comprovare il diritto del creditore al pagamento . Ebbene, il convenuto Longo nella sua qualità di responsabile del servizio, in mancanza di un operatore addetto alle verifiche di cui all’art. 48 bis , avrebbe dovuto attivarsi al fine di accertare se il beneficiario del pagamento fosse inadempiente&nbsp;&nbsp;rispetto a obblighi tributari.<br />
Ma detta disposizione impone altresì&nbsp;&nbsp;al responsabile del servizio finanziario, una serie di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione ( comma 4).<br />
Ebbene, né il responsabile del servizio proponente la liquidazione né il responsabile del servizio finanziario hanno provveduto a verificare ciò che l’art. 48 bis imponeva loro, causando, così, con la loro grave omissione, il danno per cui è causa.<br />
Invero,&nbsp;la sequenza dei fatti può prestarsi alla qualificazione, sostenuta dal PM, di artificiosa frammentazione del credito, con gli intenti elusivi descritti. In mancanza, tuttavia, di una prova certa del dolo specifico, tali circostanze devono essere interpretate in chiave di colpa grave, essendo palese la macroscopica violazione non solo degli obblighi specifici di legge ma anche di quelli generici di prudenza e cautela.<br />
9) Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, l’atto di citazione deve trovare accoglimento, e per l’effetto si condannano gli odierni convenuti al pagamento di € 13.500,00 ciascuno.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando</p>
<div style="text-align: center;"><strong>ACCOGLIE</strong></div>
<p>L’atto di citazione e per l’effetto condanna:<br />
<strong>Santo Giovanni</strong>&nbsp;&nbsp;e&nbsp;<strong>Longo Antonio</strong>&nbsp;al pagamento di € 13.500,00 ciascuno&nbsp;&nbsp;a&nbsp;&nbsp;titolo di risarcimento del danno nei confronti del Comune di Corigliano Calabro oltre alla rivalutazione monetaria&nbsp; su base annua secondo gli indici Istat dalla data dell’evento sino alla pubblicazione della presente sentenza. Da tale data sono dovuti gli interessi legali.<br />
Alla soccombenza segue la condanna alle spese che si liquidano in €&nbsp;*1.282,14 *&nbsp;<br />
*milleduecentoottantadue/14*.<br />
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.2.2016</p>
<div style="text-align: center;">Il giudice relatore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il Presidente&nbsp;<br />
f.to Ida Contino&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f.to&nbsp;&nbsp;Mario Condemi<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositata in segreteria il 01/04/2016<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Funzionario<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo&nbsp;&nbsp;</div>
</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2016 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-calabria-sentenza-26-1-2016-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-calabria-sentenza-26-1-2016-n-1/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2016 n.1</a></p>
<p>Condemi &#8211; Quirino Lorelli Danno erariale da mancata riscossione di tickets sanitari&#160; Sanità pubblica – Responsabilità amministrativa – Dei dirigenti e del direttore amministrativo di un’Azienda sanitaria – omessa adozione di tutti i necessari provvedimenti&#160;per la&#160;riscossione dei ticket ospedalieri per le prestazioni di pronto soccorso&#160; Sussiste la responsabilità per colpa</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Condemi &#8211; Quirino Lorelli</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong><em>Danno erariale da mancata riscossione di tickets sanitari&nbsp;</em></strong></p>
<p><strong>Sanità pubblica – Responsabilità amministrativa – Dei dirigenti e del direttore amministrativo di un’Azienda sanitaria – omessa adozione di tutti i necessari provvedimenti&nbsp;per la&nbsp;riscossione dei ticket ospedalieri per le prestazioni di pronto soccorso&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p><em>Sussiste la responsabilità per colpa grave nei confronti dei dirigenti e del direttore amministrativo di un’Azienda sanitaria per aver omesso di adottare tutti i necessari ed opportuni provvedimenti al fine di garantire la riscossione del ticket ospedaliero per le prestazioni di pronto soccorso, rese presso i presidi ospedalieri</em>.<br />
&nbsp;<br />
La Sezione Calabria ha accertato una negligente gestione delle entrate di una Azienda sanitaria calabrese, poiché ha riscontrato che la dirigenza aveva omesso di avviare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la riscossione del ticket ospedaliero per le prestazioni di pronto soccorso.<br />
Riguardo alla possibilità per l’amministrazione di ottenere ancora oggi il pagamento dei&nbsp;<em>tickets</em>&nbsp;non prescritti, il Collegio, conformemente ad un condivisibile indirizzo giurisprudenziale rileva che, nell’ipotesi si verifichi tale eventualità, se ne potrà tenere conto in sede di esecuzione della presente sentenza, riducendo proporzionalmente le somme che dovranno essere pagate dai convenuti. Il danno, in assenza di atti finalizzati alla riscossione, ancorché in astratto potrebbe essere eliminato con il pagamento dei ticket da parte dei terzi debitori dell’A.S.P., è certamente concreto e attuale, perché, a distanza di anni dal sorgere del diritto, l’A.S.P. comunque non ha la disponibilità del denaro (cfr. Corte dei conti, Sez. III, 22 febbraio 2013, n.150). Peraltro la tesi della inattualità – invero postulata anche da alcuni precedenti arresti giurisprudenziali di questa Corte dei conti – appare cozzare con il principio di annualità dei bilanci e con quello di sostenibilità dei bilanci delle aziende del Servizio sanitario regionale (S.S.R.).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">R E P U B B L I C A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I T A L I A N A<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
<strong>LA CORTE DEI</strong><strong>&nbsp;CONTI</strong><br />
<strong>SEZIONE GIURISDIZIONALE PER&nbsp;LA REGIONE CALABRIA</strong></div>
<div>composta dai seguenti Magistrati:<br />
Mario CONDEMI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente<br />
Anna BOMBINO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
Quirino LORELLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>S E N T E N Z A&nbsp;&nbsp;n. 1/2016</strong></div>
<p>nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n.<strong>20298&nbsp;</strong>del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di<br />
<strong>ROMBOLA’ Romolo Francesco</strong>, nato a Gioia Tauro, il 3/1/1948, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. C. Preiti e D. Tripodi;<br />
<strong>GRISOLIA Saveria,</strong>nata a Catanzaro, il 15/5/1955,&nbsp;rappresentata e difesa dall’avv. A. Grisolia;<br />
<strong>MORABITO Pietro,</strong>nato a Grisolia, l’8/2/1944, rappresentato e difeso dall’avv. N. Carbone;<br />
<strong>DI TOMMASO Angela</strong>, nata a Canosa di Puglia, l’8/6/1950, rappresentata e difesa dall’avv. F. Gigliotti<br />
<strong>MANCUSO Gerardo</strong>, nato a Chieti, il 27/3/1958, rappresentato e difeso dall’avv. D. Pietragalla<br />
Visti gli atti di causa;<br />
Uditi, all’udienza pubblica del 10 novembre 2015, la relazione del consigliere relatore, il Procuratore Regionale, Rossella Scerbo, e gli avv.ti Adriano Grisolia, Carmela Gallo, per delega dell’Avvocato Fernanda Gigliotti, Francesco Pullano, per delega dell’Avvocato Domenico Pietragalla, Natale Carbone, Domenico Tripodi e Maria Carmela Preiti.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>F A T T O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></div>
<p>Con atto di citazione depositato il 17/4/2014, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio i sigg.ri ROMBOLA’ Romolo Francesco, nella qualità di direttore amministrativo dell’Ospedale di Lamezia Terme e Soveria Mannelli, GRISOLIA Saveria, nella qualità di dirigente responsabile degli ospedali di Soverato e Chiaravalle Centrale, MORABITO Pietro, nella qualità di commissario straordinario dell’A.S.P. di Catanzaro dal 7/8/2007 al 20/1/2008 e, successivamente, di D.G. della stessa A.S.P., DI TOMMASO Angela nella qualità di commissario straordinario dell’A.S.P. di Catanzaro dal 28/1/2008 al 16/6/2008 e MANCUSO Gerardo, nella qualità di commissario straordinario dell’A.S.P. di Catanzaro dal 15/7/2010 al 14/1/2011 e dal 16/7/2011 a data odierna, per sentirli condannare al risarcimento del danno di € 2.733.948,68, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, in favore della Regione Calabria, a titolo di colpa grave, per aver omesso di adottare tutti i necessari ed opportuni provvedimenti al fine di garantire la riscossione del ticket ospedaliero per le prestazioni di pronto soccorso, rese presso i presidi ospedalieri di Lamezia Terme, Soverato e Soveria Mannelli, tutti facenti parte del territorio dell’A.S.P. di Catanzaro.<br />
Rileva l’attore come da una indagine della Guardia di Finanza sarebbe emerso che, a partire da un totale complessivo di oltre nr. 400.000 accessi alle strutture di Pronto Soccorso dei. P.O. di Lamezia Terme, di Soverato e di Soveria Mannelli, su circa nr. 87.000 posizioni relative a prestazioni di pronto soccorso ed eventuali altre prestazioni specialistiche, non sarebbe stata versata la corrispondente quota di ticket sanitario, pur ricorrendone i presupposti. Pertanto, la somma complessiva derivante dal mancato pagamento della quota ticket per gli accessi alle unità di pronto soccorso, comprensiva anche delle ulteriori prestazioni usufruite, rappresenta il danno erariale cagionato per il mancato introito nelle casse dell&#8217;azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, come in seguito verrà indicato, di un totale pari ad € 3.097.766,10.<br />
Ricorda l’attore come sarebbe stata constatata l&#8217;assoluta disorganizzazione degli uffici ed il mancato coordinamento tra la direzione amministrativa dei presidi ospedalieri e l&#8217;ufficio e/o sportello dell&#8217;unità di accesso al pronto soccorso, deputato alla materiale riscossione delle quote ticket e come i vari responsabili preposti allo specifico compito, nel corso degli anni non si sarebbero mai interessati di sanare la grave situazione, né tantomeno di mettere un freno all&#8217;evolversi del fenomeno evasivo. In particolare, i responsabili preposti al controllo sulla corretta e puntuale riscossione del ticket sanitario, nel periodo preso in esame, non avrebbero effettuato il benché minimo controllo sugli specifici flussi di cassa, omettendo di porre in essere tutte quelle azioni volte al recupero ed al reintegro delle somme dovute per legge, concorrendo in modo influente, con comprovata colpa grave, a determinare il nocumento alle casse dell&#8217;azienda.<br />
Pari responsabilità, questa volta per culpa in vigilando, in solido con i propri dirigenti amministrativi, andrebbe addebitata ai dirigenti generali/commissari straordinari succedutisi dal 2008 al 2012, arco temporale preso a base degli accertamenti della Guardia di Finanza, per non aver effettuato alcun controllo sui dirigenti sottoposti e, altresì, per non aver posto in essere tutte quelle attività tese, da un lato, ad avere cognizione degli scarni introiti del ticket e, dall&#8217;altro, a porre in essere tutte quelle azioni necessarie per addivenire al recupero delle somme dovute.<br />
Risulterebbe quindi, sempre secondo la Procura Regionale, che le direzioni amministrative dei Presidi Ospedalieri di Soverato, Soveria Mannelli e Lamezia Terme non avrebbero alcuna contezza del fenomeno evasivo dovuto al mancato pagamento delle quote ticket da parte dei cittadini non esenti che fruiscono delle prestazioni nei tre Pronto Soccorso; che sino alla data di avvio delle indagini (febbraio 2013), l&#8217;ASP di Catanzaro non aveva alcuna cognizione delle dimensioni del fenomeno, né in termini di numeri né, evidentemente, in quelli di somme non incassate; che i cittadini, che hanno fruito di prestazioni di pronto soccorso, non hanno in alcun modo attestato di trovarsi nei previsti casi di esclusione del pagamento della relativa quota ticket; che i dirigenti amministrativi dei rispettivi presidi ospedalieri, a causa dell&#8217;inerzia dimostrata negli anni per non aver attuato alcun controllo sul quanto incassato per quote ticket, si sono resi responsabili del danno erariale cagionato, essendo, tra gli altri, precisato nel relativo Atto Aziendale il controllo sull&#8217;effettivo pagamento da parte dell’utenza della relativa quota ticket; che sono parimenti responsabili, in solido con i propri dirigenti amministrativi, i dirigenti generali/commissari straordinari succedutisi dal 2008 al 2012, per culpa in vigilando.<br />
Su tali premesse in fatto ed in diritto la Procura Regionale imputa le seguenti quote di danno:</p>
<ul>
<li>quanto al Rombolà, € 2.892.463,88;</li>
<li>quanto alla Grisolia, € 176.997,94;</li>
<li>quanto al Morabito, € 971.408,38;</li>
<li>quanto alla Di Tommaso, € 27.177,10;</li>
<li>quanto al Mancuso, € 1.763.667,62</li>
</ul>
<p>Si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 20/10/2015 il dott. Pietro&nbsp;<strong>Morabito</strong>, eccependo preliminarmente la genericità della domanda avanzata in proprio danno ed il difetto di specificità degli addebiti, rappresentando al riguardo come ricorra una assoluta indeterminatezza dell&#8217;atto di citazione, emergente dall&#8217;insussistenza del nesso di causalità tra l&#8217;asserito danno e la condotta dallo stesso&nbsp;&nbsp;tenuta , difettando la citazione del benché minimo elemento in base al quale possa ritenersi esistente il collegamento tra condotta e danno. Sul punto rappresenta il Morabito come il D.G. non abbia alcun controllo diretto sugli introiti dei tickets, attività demandata espressamente, sia dalla Legge regionale che dagli Atti Aziendali, direttamente ed espressamente solo ai Direttori Amministrativi e Sanitari aziendali, unici a soggetti che, quali facenti parte della direzione strategica ed in ragione dell&#8217;apposita normativa statuale e regionale, avevano il preciso compito di dare&nbsp;&nbsp;indicazioni, disposizioni e direttive sui servizi, operando successivamente il relativo&nbsp;&nbsp;controllo anche sul quantum incassato per quote ticket.<br />
Eccepisce altresì il Morabito la genericità dei motivi e difetto di specificità sotto il profilo della pedissequa reiterazione delle contestazioni dell&#8217;invito a dedurre nonché il difetto di esame delle ragioni difensive e la prescrizione del diritto fatto valere con riferimento ai periodi a) 07.08.2007-20.01.2008, b) dal 27.01.2008 al 16.06.2008; c) dal 16.06.2008 al 13.12.2008. A tale riguardo il Morabito rappresenta che il termine prescrizionale iniziale per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di responsabilità amministrativa patrimoniale non decorrerebbe dal momento in cui accade l&#8217;evento, essendo piuttosto connesso al comportamento illecito del soggetto legato da rapporto di servizio, e quindi risalente ad un momento decisamente anteriore al concretizzarsi dell&#8217;evento dannoso.<br />
Nel merito rappresenta l’insussistenza di ogni sua responsabilità, rappresentando che l&#8217;applicazione della procedura di riscossione dei tickets era normativamente e sostanzialmente in capo ai Direttori Amministrativo e Sanitario aziendali, ai quali era demandata una responsabilità specifica in punto. Alle direzioni amministrative e sanitarie dei singoli presidi del territorio sarebbe rimasto il compito di procedere ad invitare i soggetti interessati a regolarizzare la loro posizione rispetto a quanto dovuto all&#8217;azienda, rilevando la residenza o il domicilio dalle documentazioni di pronto soccorso e/o dall&#8217;anagrafe aziendale degli assistiti. Ricorda ancora il convenuto come il controllo successivo sulla corretta procedura di riscossione del singolo ticket non possa essere addebitata al Direttore Generale, il quale è responsabile della gestione complessiva dell&#8217;Azienda, attenendo tale attività alla gestione, finanziaria, tecnica ed amministrativa dei servizi, demandata esclusivamente ai Direttori di Presidio Ospedaliero, sui quali a loro volta svolgono poi attività di controllo il Direttore Amministrativo e Sanitario.<br />
A riprova della sua estraneità ricorda come, dal frequente scambio di corrispondenza sulla gestione dei servizi sanitari ed amministrativi, che avveniva unicamente tra i Dirigenti preposti ai servizi e la Direzione&nbsp;sanitaria ed amministrativa aziendale, sarebbe agevole rilevare come il Direttore&nbsp;&nbsp;Generale non venisse neppure informato delle decisioni su questioni di competenza delle&nbsp;&nbsp;Direzioni amministrative e sanitarie aziendali, che venivano assunte direttamente, non dovendo neppure adottare i relativi atti e provvedimenti amministrativi che, secondo quanto previsto dallo stesso art. 14 comma 1 della legge regionale 19 marzo 2004 n. 11, spetterebbero direttamente ai direttori nominati.<br />
Inoltre il Morabito lamenta l’insussistenza dell&#8217;elemento della colpa grave nel comportamento gestorio posto in essere e la mancanza di certezza in ordine alla possibilità di recupero&nbsp;&nbsp;dei tickets, rilevando come sussista una possibilità attuale di recupero del credito da parte dell&#8217;azienda per mancata intervenuta prescrizione dello stesso.<br />
Deduce infine la erroneità nella quantificazione del supposto danno, considerata l&#8217;intervenuta prescrizione del supposto credito con riferimento ai periodo 2007-2008, nonché il fatto di aver svolto l&#8217;incarico di D.G. fino al 10.02.2010.<br />
Si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 21/10/2015, la dott.ssa&nbsp;<strong>Di Tommaso</strong>, eccependo la nullità dell&#8217;atto di citazione per violazione dell&#8217;art.5 del d.l. n.453/1994 perché assente nella stessa citazione qualsivoglia riferimento a quanto indicato nell&#8217;invito a dedurre notificato alla convenuta; eccepisce altresì la prescrizione e nullità della citazione per incertezza del&nbsp;<em>dies a quo</em>&nbsp;del danno e per violazione del diritto di difesa.<br />
Rileva la convenuta di aver ricevuto l’incarico in data 3/3/2008 e di averlo cessato il 15/6/2008, mentre l&#8217;invito a controdedurre risulterebbe notificato in data 7/1/2014, ben oltre i cinque anni, onde sarebbe maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, la cui decorrenza andrebbe individuata al momento dell&#8217;effettiva produzione dell&#8217;evento dannoso.<br />
Inoltre, l&#8217;atto di citazione sarebbe nullo perché si contesta anche un danno &#8220;presuntivamente prodottosi&#8221; nel periodo precedente e successivo alla sua Direzione, mentre la responsabilità a lei ascrivibile può essere esclusivamente quella relativa al danno complessivo delle prestazioni richieste ed erogate nel periodo di tempo del suo mandato.<br />
Nel merito, deduce di non aver procurato alcun danno all&#8217;erario, non avendo avuto gli strumenti (la normativa regionale) per agire ed arginare il fenomeno né ha avuto a disposizione un congruo periodo di tempo per poter verificare se le procedure di recupero del ticket venissero attivate correttamente dai responsabili dei presidi ospedalieri, veri responsabili della procedura. Rappresenta infine una disparità di trattamento rispetto al dr. De Sensi che sarebbe stato prosciolto, pur avendo ricoperto anch’egli la carica di commissario straordinario per cinque mesi.<br />
Con comparsa depositata sempre il 20/10/2015, si è costituito in giudizio il&nbsp;<strong>Rombolà</strong>, riproducendo pedissequamente e fedelmente il contenuto delle proprie deduzioni scritte all’esito dell’invito a dedurre. Nel merito, rappresenta come il fenomeno della mancata riscossione sia comune a tutte le Regioni italiane, che gli uffici non sarebbero stati sufficientemente informatizzati, con conseguente difficoltà nel contrastare il fenomeno. Esclude quindi ogni fattispecie di culpa in vigilando, posto che non esisterebbe né sarebbe provato un comportamento omissivo preciso; rappresenta che gli uffici del pronto soccorso non sarebbero tecnicamente in grado di poter gestire le pratiche nell’immediatezza. Eccepisce che il danno non potrebbe essere considerato definitivo, in quanto i ticket sarebbero assoggettati al termine prescrizionale decennale ordinario onde, allo stato, l’amministrazione non avrebbe subito pregiudizio di sorta. Eccepisce comunque la prescrizione dell’azione erariale per gli anni 2008 e 2009, posto anche che l’invito a dedurre non costituirebbe atto interruttivo della prescrizione, bensì “<em>atto processuale a garanzia dell’altrui difesa</em>”. Lamenta che la Guardia di Finanza avrebbe omesso di indicare le modalità di calcolo del danno erariale, il quale sarebbe stato calcolato in maniera forfettaria ed induttiva, sulla scorta di un metodo puramente teorico, con conseguente quantificazione illegittima ed erronea delle somme ritenute dovute. Quanto alla propria posizione personale, assume di aver cessato dall’incarico di direttore amministrativo del presidio ospedaliero aziendale a seguito di disposizione scritta del D.G. n.1402, del 24/1/2006, e che quindi non potrebbe essergli attribuita la quota di danno relativa alle mancate riscossioni di ticket presso l’Ospedale di Soveria Mannelli a far data dal febbraio 2006.<br />
Con comparsa depositata il 21/10/2015 si è costituita in giudizio la dott.ssa&nbsp;<strong>Grisolia</strong>, eccependo la nullità dell&#8217;atto di citazione per violazione dell&#8217;art. 5, comma 1, d.1. n. 453/1993, perché la citazione ometterebbe qualsivoglia riferimento a quanto indicato nelle deduzioni collaborative prodotte dal convenuto e sarebbe ripetitiva del contenuto dell&#8217;invito a dedurre.<br />
La convenuta deduce anche la improcedibilità e/o inammissibilità della citazione a giudizio per estromissione da ogni responsabilità di danno erariale per il completo recupero dei tickets sanitari P.O. Soverato, annualità 2008/2009/2010/2011/2012, rilevando di aver già proceduto al recupero della massima parte della somma originariamente contestata dall’attore e rappresentando che esisterebbero allo stato un numero di tickets per prestazioni pari a 523 da recuperare in forma coatta da parte dell&#8217;ufficio legale, onde il presunto danno erariale risulterebbe pari a &#8220;zero&#8221;.<br />
Nel merito la Grisolia rappresenta che la prescrizione del credito regionale derivante dai tickets sanitari si determinerebbe secondo quanto stabilito negli artt.2946 e, quindi, avrebbe natura decennale. Considerato che la Procura requirente ha presunto un danno erariale ad iniziare dall&#8217;anno 2009, il credito derivante dai tickets sanitari non sarebbe più esigibile al compimento dell&#8217;anno 2019, solo per l&#8217;anno 2009 e così in avanti; inoltre lamenta di aver dato concretamente e documentalmente prova che, con espresso riferimento all&#8217;assetto organizzativo in esecuzione della deliberazione aziendale n. 2139/2008, sarebbe stata ripristinata in capo alla Direzione Sanitaria di Presidio la gestione e l&#8217;organizzazione dell&#8217;Ufficio Accettazione e segnatamente le competenze relative alla organizzazione dell&#8217;accettazione delle prestazioni specialistiche, alla prenotazione degli esami, alla direzione e coordinamento dei sistemi informativo-statistici, onde tutto il personale operante presso l&#8217;Ufficio Accettazione dipenderebbe funzionalmente e gerarchicamente dal Direttore Medico di presidio, con conseguenti responsabilità.<br />
Lamenta altresì la improcedibilità e/o inammissibilità della citazione per carenza di responsabilità in qualità di Direttore Amministrativo del Presidio P.O. di Soverato, per diretta dipendenza gerarchica e funzionale al Direttore Medico di presidio, che preclude, al Direttore Amministrativo di presidio ogni legittimata azione di controllo. La Direzione Amministrativa di Presidio avrebbe espletato e continuerebbe ad espletare — per il tramite dell&#8217;Ufficio Economato di Presidio &#8211; tutte le attività amministrative connesse al ritiro delle somme a vario titolo introitate presso l&#8217;Ufficio Accettazione del P.O. (ivi compresi i tickets di Pronto Soccorso) ed al successivo versamento delle stesse presso la locale banca tesoriera, nonché il controllo sul continuo e corretto funzionamento dei punti di riscossione tickets. Rileva nel merito la convenuta come, dalla documentazione in atti, emergerebbe la propria diligenza nel seguire la procedura di recupero dei tickets di che trattasi, che risulta attivata presso l&#8217;Ufficio Accettazione del P.O. di Soverato sin dal 07.05.2009. Infatti, l&#8217;azione all&#8217;uopo intrapresa dal Direttore Amministrativo, non si sarebbe limitata all&#8217;adozione dei provvedimenti di competenza, ma risulterebbe improntata a rigorosa e fattiva collaborazione a supporto del Direttore Medico di Presidio (Direttore Sanitario), soggetto titolare in via esclusiva dell&#8217;attività di controllo in materia, come da nota prot. n. 861 del 22.04.2009, a cui sarebbero state reiteratamente e puntualmente segnalate le criticità da rimuovere, attraverso le azioni correttive allo stesso demandate dal richiamato atto aziendale, nonché dalla deliberazione aziendale n.2139/2008. Sarebbe infatti evidente dai documenti in atti che i ritardi nello svolgimento dell&#8217;attività di recupero di che trattasi, non sono imputabili alla direzione amministrativa ma scaturiscono esclusivamente dal documentato comportamento dilatorio del Responsabile dell&#8217;Ufficio accettazione del P.O. e dalla ritardata trasmissione al suddetto ufficio accettazione dei dati relativi alle prestazioni rese in codice bianco e verde presso l&#8217;Unità Operativa di Pronto Soccorso.<br />
Sempre nel merito la convenuta deduce la assoluta insussistenza ed inesistenza del denunciato danno per carenza dei requisiti della certezza, dell&#8217;attualità e della concretezza, posto che il danno erariale presunto, descritto nella citazione, non sarebbe maturato ma meramente ipotetico e futuro (e che verrà in essere solo nell&#8217;ipotesi in cui gli amministratori non provvedano e non si adoperino. come per legge, per prevenirlo ed evitarlo).<br />
Chiede quindi di essere mandata assolta stante, anche, un palese difetto dell’elemento soggettivo del dolo o colpa grave.<br />
Con comparsa depositata il 21/10/2015, si è costituito in giudizio il dr.&nbsp;<strong>Mancuso</strong>, eccependo la non ascrivibilità del danno al medesimo, sia in ragione della esistenza delle figure del direttore sanitario e di quello amministrativo, sia perché, sotto il profilo dell’elemento soggettivo di danno, egli giammai sarebbe venuto meno ai propri doveri; a tal proposito riferisce che tra le competenze del direttore generale di una azienda del S.S.R. non figura quella di monitorare e/o di dare disposizioni circa il funzionamento dei singoli servizi amministrativi e sanitari. Precisa ulteriormente il Mancuso che l&#8217;organizzazione e la mancata implementazione dei sistemi che erano stati previsti dai Direttori Generali pro tempore succedutisi negli anni discenderebbe non già da una mancata organizzazione a monte ma, bensì, da un non corretto esercizio delle funzioni dirigenziali e manageriali spettanti ad ogni singolo Dirigente che si è occupato della questione. In ogni caso eccepisce la insussistenza assoluta del denunciato danno con il naturale effetto della errata prospettazione dell&#8217;atto di citazione non essendovi attualità e definitività del danno ipotizzato. Nel merito rappresenta di aver adottato tutte le misure necessarie acchè le notevoli e gravissime criticità riscontrate venissero risolte e potesse essere invertita la gestione deficitaria dell&#8217;Azienda, ivi incluso un accordo con Equitalia, agente della riscossione, finalizzato a porre in essere le attività di recupero.<br />
All’udienza del 10/11/2015 le parti si sono riportate alle rispettive difese e richieste.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>D I R I T T O</strong></div>
<ol>
<li>Preliminarmente va esaminata l’eccezione, sollevata dalle convenute Di Tommaso e Grisolia, di nullità dell’azione erariale per violazione dell&#8217;art.5 del d.l. n.453/1994 perché assente nella citazione qualsivoglia riferimento a quanto indicato nell&#8217;invito a dedurre notificato.</li>
</ol>
<p>In argomento va osservato che in passato è stata affrontata la questione relativa alla necessità o meno per il P.M. contabile di prendere in esame, in sede di citazione, il contenuto delle difese articolate dall’invitato in sede di deduzioni difensive. In proposito consolidata giurisprudenza contabile “<em>nega una qualsivoglia forma di inammissibilità o nullità della citazione per il fatto che il P.M. non ha puntualmente controdedotto, motivando le ragioni per cui non ha ritenuto di accogliere le deduzioni difensive dell’invitato a dedurre</em>” (cfr, per tutte, Sez. I^ Centr. App. n°422-A/2003; cfr. Sezioni Riunite, QM 16.2.1998 n. 7). La stessa giurisprudenza ha anche chiarito che “<em>l’esame valutativo delle deduzioni dell’(invitato) può essere espresso dal Procuratore regionale in modo sintetico ed essere persino implicito nel fatto stesso che viene emesso l’atto di citazione</em>” (cfr. Corte dei Conti, Sez. III Cent. App, 10 febbraio 2011, n.135; Sez. Giur. Reg. Puglia n 788/2005; cfr. sez. giur. Umbria, 7 ottobre 2008, n. 147; Sez. Giur. Puglia, 28 novembre 2012, n.1626)”.<br />
Ritenendo il Collegio di aderire al surriferito maggioritario orientamento, costantemente confermato da questa Sezione, la relativa eccezione va rigettata.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>2.</strong>&nbsp;Va poi esaminata l’eccezione di nullità della citazione per incertezza del&nbsp;<em>dies a quo</em>&nbsp;del danno e per violazione del diritto di difesa, sollevata dai convenuti Di Tommaso, Morabito e Rombolà. Anche tale eccezione è infondata e deve essere respinta.<br />
Il danno infatti viene esattamente quantificato dall’attore negli importi dei tickets di pronto soccorso per prestazioni non urgenti, quindi non rientranti nel c.d. “codice rosso”, che non sono state mai pagate dagli utenti del S.S.R. relativamente ad alcuni presidi ospedalieri rientranti nel territorio dell’A.S.P. di Catanzaro. La citazione reca gli importi distinti per anno e per presidio ospedaliero, onde alcuna lesione del diritto di difesa si è manifestata nei confronti dei convenuti, né può essere dedotta incertezza in ordine al&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;del danno.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>3.</strong>&nbsp;Anche l’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti Di Tommaso, Rombolà e Morabito, non può trovare accoglimento.<br />
Il danno per cui è causa deriva dalla mancata riscossione di&nbsp;<em>tickets</em>&nbsp;sanitari relativi a prestazioni di Pronto Soccorso ospedaliere, i quali, non avendo natura tributaria, seguono l’ordinario termine prescrizionale decennale di cui all’art.2946 cod. civ., come esattamente ricordato da parte dei convenuti nel presente giudizio. Poiché la prima delle annualità contestate è il 2008, ne segue che non è maturata prescrizione quanto alla possibilità astratta di riscossione del credito, in quanto l’A.S.P. di Catanzaro vanta un termine decennale per l’avvio delle procedure di riscossione.<br />
Il&nbsp;<em>dies a quo</em>&nbsp;della prescrizione del diritto alla riscossione – a stare alla lettera dell’eccezione della Di Tommaso – va rinvenuto nel momento nel quale, con riferimento a ciascuna prestazione sanitaria, gli uffici del presidio ospedaliero, a cagione della disorganizzazione e trascuratezza operativa, hanno omesso di pretendere e riscuotere immanente il ticket ed hanno dappoi omesso di avviare le ordinarie procedure operative volte a garantire la riscossione differita della prestazione. In tal senso il danno non va inteso nella odierna fattispecie quale definitivo depauperamento dell’erario, ma alla stregua di una mancata riscossione di somme certe, liquide ed esigibili legate alla erogazione di prestazioni sanitarie.<br />
Il&nbsp;<em>dies a quo</em>&nbsp;della prescrizione quinquennale di cui all’art.1, comma 2 della Legge n.20/1994, va invece individuato nel momento della definitiva perdita del diritto di credito da parte dell’amministrazione danneggiata e, dunque, nelle singole eventuali e future date di scadenza; ne consegue che alla data di notifica degli inviti a dedurre e delle citazioni che originano il presente giudizio alcuna prescrizione era maturata per le ragioni dell’attore relativamente a nessuna delle annualità oggetto di contestazione.<br />
Al riguardo priva di pregio si rivela la deduzione difensiva del Rombolà per la quale l’invito a dedurre non interromperebbe la prescrizione, posto che sul punto la giurisprudenza è pacifica (per tutte cfr. Corte dei conti, Sez. III, 20 gennaio 2011, n.52) e non si rinvengono ragioni per discostarsene.<br />
L’attore richiede quale danno da risarcirsi, gli importi relativi a ticket non riscossi a decorrere dall’anno 2008, mentre gli inviti a dedurre sono stati notificati nel dicembre 2013, con la conseguenza che la prescrizione relativa all’esercizio 2008 (che sarebbe maturata al 31/12/2013, in virtù del principio di annualità dell’esercizio finanziario) è stata ritualmente interrotta dalla suddetta notificazione.<br />
Non risulta dagli atti di causa, né viene eccepito dai convenuti, che gli importi in citazione indicati con riferimento all’annualità 2008, siano invece relativi a tickets non riscossi nei precedenti esercizi, anzi il rapporto della Guardia di Finanza in atti ed i relativi allegati, paiono escludere tale circostanza. Poiché quindi la più remota annualità di riferimento risulta essere il 2008, che si sarebbe prescritta, ai fini dell’avvio dell’azione risarcitoria, al 31/12/2013, ne consegue che la notificazione degli inviti a dedurre nel dicembre 2013, ha avuto come conseguenza la interruzione del relativo termine. In conclusione le eccezioni di prescrizione vanno reiette.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>4.</strong>&nbsp;Le soprastanti considerazioni in ordine al superamento della eccezione di prescrizione valgono anche a superare l’eccezione di inattualità del danno, sollevata da tutti i convenuti.<br />
Riguardo alla possibilità per l’amministrazione di ottenere ancora oggi il pagamento dei tickets non prescritti, il Collegio, conformemente ad un condivisibile indirizzo giurisprudenziale (cfr. Corte dei conti, Sez. giurisd. Lazio, 9 agosto 2010, n.1605) rileva che, nell’ipotesi si verifichi tale eventualità, se ne potrà tenere conto in sede di esecuzione della presente sentenza, riducendo (in ragione della quota percentuale addebitata) proporzionalmente le somme che dovranno essere pagate dai convenuti.<br />
Il danno, in assenza di atti finalizzati alla riscossione, ancorché in astratto potrebbe essere eliminato con il pagamento dei ticket da parte dei terzi debitori dell’A.S.P., è certamente concreto e attuale, perché, a distanza di anni dal sorgere del diritto, l’A.S.P. comunque non ha la disponibilità del denaro (cfr. Corte dei conti, Sez. III, 22 febbraio 2013, n.150).<br />
Peraltro la tesi della inattualità – invero postulata anche da alcuni precedenti arresti giurisprudenziali di questa Corte dei conti – appare cozzare con il principio di annualità dei bilanci e con quello di sostenibilità dei bilanci delle aziende del Servizio sanitario regionale (S.S.R.)<br />
Se infatti si guarda alle norme generali in materia di gestione del bilancio delle aziende sanitarie, si nota che la Regione Calabria ha destinato massima attenzione legislativa agli equilibri di bilancio delle aziende del S.S.R., individuando criteri generali di sostenibilità incentrati proprio sulla gestione delle entrate da ticket (cfr. ad esempio gli artt.2 e 3 della L.R. 30 aprile 2009, n.11). Ora è evidente che se il principio è quello per il quale il pagamento del ticket deve concorrere alla copertura dei costi delle prestazioni, con il fine di evitare il prodursi o l’aggravarsi di disavanzi di bilancio, ciò deve avvenire nell’esercizio di competenza, posto il principio della annualità del bilancio. Non può cioè ragionevolmente sostenersi che sia indifferente che le riscossioni dei tickets – che costituiscono voci di entrata del bilancio e che, quindi, figurano anche nel bilancio annuale di previsione dell’azienda sanitaria e/o ospedaliera &#8211; avvengano in una anno od in un altro, almeno a fini di salvaguardia degli equilibri di bilancio delle aziende sanitarie.<br />
Ne discende un profilo di attualità ulteriore del danno, laddove negli esercizi individuati dalla Procura regionale i bilanci dell’A.S.P. di Catanzaro hanno negativamente risentito, in termini di maggior disavanzo, proprio delle mancate riscossioni dei tickets ospedalieri per cui è causa: con la conseguenza che dalla mancata riscossione (per tempo) dei tickets sono presumibilmente discese maggiori imposte e tasse sulla collettività regionale e maggiori costi di gestione del disavanzo sanitario accumulatosi (profili tuttavia non evocati dall’attore e, quindi, estranei al giudizio).<br />
Nel caso di specie, quindi, non si versa in una ipotesi di inattualità, posto che le somme avrebbero dovuto essere riscosse immanente, ovvero avrebbero dovuto essere immediatamente attivate le procedure di riscossione da parte dei competenti uffici, attraverso la formazione di ruoli esecutivi e l’avvio delle ordinarie procedure di riscossione, consentite dall’ordinamento. In conclusione l’eccezione di inattualità del danno va respinta.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>5.</strong>&nbsp;L’incremento degli accessi al Pronto Soccorso ha portato ad elaborare nuove soluzioni organizzative e gestionali in grado di rispondere ad una domanda crescente di prestazioni urgenti, assicurando una sempre maggiore efficacia delle cure assistenziali erogate ed una maggiore efficienza delle risorse utilizzate. Si è avvertita, quindi, la necessità di una riorganizzazione dei servizi di Pronto Soccorso attraverso l’attivazione di soluzioni quali il triage infermieristico, l’allestimento di percorsi alternativi (accesso diretto a specifiche unità operative) ed altre misure che permettono il miglioramento della&nbsp;&nbsp;qualità dell’assistenza e delle cure in regime di urgenza/emergenza. Secondo alcune linee guida, normalmente, al termine dell’iter diagnostico-terapeutico, il medico che dimette attribuirà un nuovo codice, che può essere uguale o diverso da quello attribuito in fase di triage. Se il codice attribuito dal medico sarà “bianco”, viene di solito stampato apposito modulo con le generalità del paziente, il numero di prestazione, la data della prestazione, la firma del medico e le istruzioni per il pagamento. Sul foglio di dimissione va prevista apposita indicazione dell’attribuzione del ticket.<br />
Il Pronto Soccorso effettua l’attività diagnostica e terapeutica di Urgenza ed Emergenza sanitaria funzionante 24 ore su 24 in Ospedale ed, eventualmente, sul territorio di competenza in base alle indicazioni precedentemente concordate con la centrale operativa. Il Servizio di Pronto Soccorso assicura gli interventi diagnostico &#8211; curativi d’urgenza, compatibili con le specialità di cui è dotato l’ospedale, nonché il primo accertamento diagnostico clinico, di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente; decide altresì sul ricovero e garantisce il trasporto protetto di concerto con la centrale operativa.<br />
Nelle linee guida per l’emergenza urgenza, contenute nel Piano Sanitario Regionale della Calabria 2004/2006 &#8211; quindi vigente all’epoca dei fatti per i quali è causa &#8211; per una tempestiva, adeguata e appropriata collocazione del paziente critico, tutto il personale addetto all’emergenza deve essere in condizione di praticare il triage, inteso come criterio di differibilità del trattamento nelle strutture dell’emergenza.<br />
Tra le norme di riferimento del Pronto Soccorso nella Regione Calabria vanno ricordate la L.R. 19 marzo 2004, n.11 “<em>Piano Sanitario Regionale 2004 &#8211; 2006</em>”; la Direttiva assessoriale 7 marzo 2001, n.5858 “<em>Emergenza Sanitaria</em>”; la Direttiva assessoriale 12 gennaio 1998, n.848 “<em>Servizio di Emergenza ed Urgenza Medica SUEM 118 – Calabria Soccorso</em>”; il Protocollo organizzativo delle Centrali Operative 118 n.16236 del 18 settembre 1996 “<em>Standard di minima per l’attivazione delle Centrali Operative e per la razionalizzazione degli interventi sul territorio</em>”.<br />
Ovviamente le leggi regionali, in quanto pubblicate sul BUR e sulla G.U. della Repubblica, si presumono conosciute dai convenuti, mentre quanto alle direttive ed agli atti amministrativi generali, essi venivano man mano inoltrate dall’Assessorato regionale alla Sanità o dalla Presidenza della Giunta Regionale alle AUSL ed alle A.O.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>5.1.</strong>&nbsp;La stessa A.S.P. di Catanzaro ha elaborato, proprio sotto la direzione del convenuto Mancuso, delle proprie linee guida per l’accesso al Pronto Soccorso, che, tuttavia, non riguardano in nessun punto le modalità di riscossione del ticket, a differenza di numerose altre adottate sul territorio nazionale. Tale circostanza, invero non valorizzata dall’attore, consente tuttavia al Collegio di poter ritenere acquisito che, fino al momento dell’avvio delle indagini della Guardia di Finanza, prodromiche al presente giudizio, la riscossione dei tickets sanitari, almeno per quanto riguarda la A.S.P. di Catanzaro, sia stata oggetto di una generale disattenzione colposa da parte della Regione e degli organi di&nbsp;<em>governance</em>&nbsp;aziendali.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>5.2.</strong>&nbsp;In via ordinaria, il ticket deve essere pagato al momento della effettuazione della prestazione; può essere prevista la differita consegna del referto al momento del successivo pagamento in caso di verificato inadempimento. Limitatamente agli accessi in codice verde od altro non urgente presso il Pronto Soccorso, il pagamento del ticket avrebbe potuto, in via eccezionale, essere differito sino all’atto della consegna del referto ovvero al momento della uscita dal nosocomio.<br />
Dovrebbero quindi costituire eccezione i soli casi, da valutarsi dal Responsabile dell’Unità Operativa o da un suo delegato, in cui la documentazione sanitaria evidenzi condizioni cliniche di pericolo immediato per la salute dell’assistito. L’operatore dell’Ufficio accettazione del Pronto Soccorso, che effettua la verifica sulla posizione del soggetto ai fini dell’esenzione del ticket, avrebbe dovuto non dare corso all’azione di recupero solo dopo aver verificato una esenzione, negli altri casi avrebbe dovuto provvedere ad informare un apposito Ufficio amministrativo che doveva inviare una lettera od un avviso di sollecito.<br />
La Legge Finanziaria n.412/1991 stabiliva che i cittadini che non abbiano ritirato i risultati di visite o di esami diagnostici e di laboratorio siano tenuti al pagamento per intero della prestazione fornita.&nbsp;&nbsp;La Legge Finanziaria per il 2007 (n.296/2006) ha confermato il pagamento per intero delle prestazioni relativamente alle quali il cittadino, anche se esente, non ha provveduto a ritirare il referto entro i termini previsti.<br />
Quindi, poiché a seguito dell’accesso al Pronto Soccorso, a prescindere dal codice relativo, è obbligo del sanitario stilare una cartella clinica od un foglio di accesso ed accettazione da consegnarsi al paziente, è evidente che esiste sempre un momento nel quale il cittadino riceve (o deve ricevere il referto). La struttura avrebbe quindi dovuto e potuto attivarsi, trascorso un certo termine dal sollecito/avviso, inviando al Servizio Economico-Finanziario, un elenco comprendente i nominativi degli inadempienti, il loro codice fiscale, il loro indirizzo ed, eventualmente, gli estremi della ricevuta di ritorno relativa alla lettera di sollecito/avviso.<br />
Si tratta di procedure organizzative minime che non possono essere disconosciute dai convenuti a prescindere dal ruolo nella presente vicenda e che, quindi, valgono a delineare una situazione di gravissima ed inescusabile trascuratezza quanto all’obbligo di garantire una entrata all’erario.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>6.</strong>&nbsp;Sgomberato il campo dalle eccezioni pregiudiziali e preliminari e delimitato il quadro degli obblighi giuridici gravanti sulla struttura sanitaria, si tratta ora di passare in rassegna le singole condotte dei convenuti e la sussistenza del nesso di causalità tra queste ed il procurato danno all’erario inteso nei termini di cui sopra.<br />
Le posizioni dei convenuti vanno infatti disgiuntamente valutate, posto che il danno di cui si discute discende congiuntamente dalle condotte tutte e, tuttavia, emergono dagli atti di causa talune circostanze temporali ed organizzative non sufficientemente valutate dall’attore ai fini del riparto del danno e della eventuale esenzione da responsabilità per difetto del requisito soggettivo.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>6.1.</strong>&nbsp;In primo luogo vanno esaminate le posizioni degli organi di vertice della&nbsp;<em>governance</em>&nbsp;aziendale e cioè le posizioni dei convenuti MORABITO Pietro, nella qualità di commissario straordinario dell’A.S.P. di Catanzaro dal 7/8/2007 al 20/1/2008 e successivamente di D.G. della stessa A.S.P., DI TOMMASO Angela nella qualità di commissario straordinario dell’A.S.P. di Catanzaro dal 28/1/2008 al 16/6/2008 e MANCUSO Gerardo, nella qualità di commissario straordinario dell’A.S.P. di Catanzaro dal 15/7/2010 al 14/1/2011 e dal 16/7/2011 alla data di deposito dell’atto di citazione.<br />
Sul punto ritiene il Collegio che vada affermata la responsabilità per colpa grave nella causazione del danno in capo ai convenuti Morabito e Mancuso, mentre possa essere esclusa in capo alla Di Tommaso, in ragione del limitato periodo di svolgimento del proprio mandato, che, a differenza di quanto ritenuto dall’attore, è limitato al periodo dal 3/3/2008 al 15/6/2008, cioè poco più di tre mesi.<br />
Tale limitata durata dell’incarico consente, ad avviso del Collegio, di poter escludere in capo alla dott.ssa Di Tommaso, la ricorrenza dell’elemento della colpa grave, considerando che si tratta di un lasso temporale oggettivamente insufficiente a poter ovviare ad una prassi aziendale dannosa per l’erario e purtuttavia consolidata negli anni e connotata dal concorso omissivo di più condotte, anche da parte di soggetti non individuati dall’attore (per esempio, gli impiegati, i medici ed il personale parasanitario addetto fisicamente alla riscossione dei ticket ed alla accettazione presso il Pronto Soccorso).<br />
Diversa è evidentemente, anche in ragione della durata dei rispettivi incarichi di vertice aziendale, la posizione del Morabito e del Mancuso.<br />
A mente dell’art.3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 il direttore&nbsp;&nbsp;generale (e, quindi, anche il commissario straordinario) adotta l&#8217;atto aziendale di cui al comma 1-bis; è responsabile della gestione&nbsp;&nbsp;complessiva&nbsp;&nbsp;e&nbsp;nomina&nbsp;&nbsp;i&nbsp;&nbsp;responsabili&nbsp;&nbsp;&nbsp;delle&nbsp;&nbsp;&nbsp;strutture operative&nbsp;&nbsp;dell&#8217;azienda. Inoltre, secondo quanto previsto dall’art.14 della L. R. 19 marzo 2004, n.11, spettano al direttore generale la rappresentanza legale ed i poteri di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo, nonché la responsabilità per la gestione complessiva dell’Azienda Sanitaria o Ospedaliera. La medesima disposizione ricorda ancora che il direttore generale assicura, anche mediante valutazioni comparative di costi, rendimenti e risultati ed attraverso i servizi di controllo previsti dal D. Lgs. 30 luglio 1999, n.286, la corretta ed economica gestione delle risorse disponibili, nonché la legalità, imparzialità e buon andamento dell’attività aziendale.<br />
Non può dunque sorgere dubbio in ordine alla diretta responsabilità dei direttori generali e dei commissari straordinari delle Aziende sanitarie e di quelle Ospedaliere in ordine a tutto quanto sopra, per come stabilito dalla normativa primaria in materia, diversamente da quanto ritenuto dal convenuto Mancuso, secondo il quale la responsabilità per le mancate riscossioni andrebbe addossata ai direttori amministrativi e sanitari ed al direttore di distretto in relazione a ciascun presidio interessato.<br />
Ma ad eliminare ogni possibile perplessità in ordine alla esistenza di una diretta responsabilità dei direttori generali (e dei commissari) delle A.S., in relazione alla mancata riscossione dei tickets di Pronto Soccorso, è il tenore della deliberazione di G.R. n.247/2009, pubblicata sul B.U.R. dell’8/5/2009 (prodotta dall’attore), che all’art.6 stabilisce che “<em>I direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono responsabili della riscossione delle quote di partecipazione alla spesa da parte degli erogatori presenti nel territorio e negli stabilimenti ospedalieri afferenti alle singole aziende</em>”.<br />
Ritiene al riguardo il Collegio come la portata della legge regionale e quella della deliberazione di G.R. n.247/2009 sia tale e di tale chiarezza da poter affermare senza margine di incertezza l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra le condotte omissive e negligenti dei direttori generali e la causazione del danno da mancata riscossione, per come raffigurato dall’attore.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>6.2.</strong>&nbsp;Il Morabito, per come dallo stesso ricordato nella propria memoria di costituzione, ha retto l’A.S. fino al febbraio 2010, cioè per un periodo di tempo sufficientemente lungo da potersi rendere conto, anche attraverso la propria attività doverosa di controllo e comparazione delle voci economiche del bilancio aziendale, che da alcuni presidi ospedalieri situati sul territorio della propria azienda non figuravano proventi da ticket per ricoveri non urgenti. D’altro canto egli nelle proprie rappresentazioni difensive &#8211; incentrate solo ed esclusivamente sul tentativo di dimostrare l’inesistenza di una specifica competenza quanto all’organizzazione e gestione delle riscossioni dei tickets – non indica attività fattive, iniziative gestionali, indirizzi o direttive rivolte a quelli che sarebbero stati i soggetti e le figure professionali deputati alla riscossione: tale inerzia non può che essere valutata dal Collegio alla stregua di una colpa gravissima ed inescusabile proprio in virtù della chiarezza normativa di cui sopra si è detto.<br />
Va quindi affermata la responsabilità del Morabito per i fatti ascrittigli a titolo di colpa grave ed inescusabile, ricorrendo un sicuro nesso di causalità tra la propria inerzia e la causazione del danno da mancata riscossione.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>6.3.</strong>&nbsp;Considerazioni analoghe valgono per il convenuto Mancuso il quale, su posizioni analoghe a quelle del Morabito, si ritiene incompetente quanto alla adozione di atti amministrativi, organizzativi e di indirizzo che avrebbero perlomeno potuto contenere il danno. Sulla sussistenza di una precisa competenza e di un puntuale dovere discendente dalla normativa primaria e dalla deliberazione della G.R. della Calabria, valgono le medesime motivazioni di cui sopra.<br />
Tuttavia il Mancuso rileva nelle proprie memorie di aver posto in essere alcune attività volte ad ovviare alla mancata riscossione (della quale, dunque, egli era ben conscio): in particolare, rappresenta che con nota 8209/SDG dell’1/12/2010, avrebbe invitato il dirigente del Pronto Soccorso, il Direttore Sanitario nonché la Direzione Amministrativa del Presidio di Soveria Mannelli, a volersi fattivamente attivare per il recupero delle somme relative al ticket sanitario, scaturenti dalle prestazioni di Pronto Soccorso erogate; inoltre avrebbe provveduto ad emanare la deliberazione n.689 del 29 agosto 2014, finalizzata a rafforzare le direttive emanate dal Direttore Amministrativo con la nota direzionale n.6450 del 15 gennaio 2013.<br />
Osserva a tale ultimo riguardo il Collegio che le attività poste in essere nel 2013 e nel 2014 appaiono successive alle indagini ed accessi della Guardia di Finanza e che quindi al più valgono a rafforzare il convincimento di una sottovalutazione nel tempo e negli anni della portata del fenomeno evasivo ed elusivo, al quale si è tentato tardi di far fronte. In ogni caso si tratterebbe di attività che nulla modificano quanto al danno contestato ed al relativo lasso temporale di riferimento, evidentemente precedente. Quanto invece alla nota risalente al 2010 (relativa alla sola situazione del presidio ospedaliero di Soveria Mannelli, quindi ad uno solo tra quelli presenti sul territorio dell’A.S.), vi è che è mancata ogni verifica successiva in ordine all’avvio di procedure di recupero forzoso e di tanto è prova la mancanza di qualunque esito scritto di controlli o monitoraggi che il direttore generale avrebbe invece dovuto operare ed attivare.<br />
Ricorda in proposito il Collegio che, nel caso di comportamenti omissivi, la giurisprudenza della Corte dei Conti ha stabilito che la relativa responsabilità non richiede, per concretarsi la obiettiva certezza, che l&#8217;iniziativa sarebbe stata idonea a produrre un effetto preclusivo del verificarsi del danno (Corte dei conti, Sez. giurisd. Lazio, 9 agosto 2010, n.1605 et Sez. III, 24 giugno 2004, n. 248).<br />
In altri termini, l’inerzia colposa non pare potersi ritenere interrotta con la missiva del 2010 indirizzata al dirigente del Pronto Soccorso, al direttore sanitario ed alla direzione amministrativa del presidio di Soveria Mannelli, posto che alla stessa – vieppiù generica – non è seguita alcuna attività di verifica e controllo in ordine agli esiti di eventuali recuperi (i quali, infatti, sono rimasti ipotetici). Infine ed a dimostrazione di una sottovalutazione del problema, vi è che le linee guida per l’accesso al Pronto Soccorso (oggi pubblicate su internet), elaborate sotto la direzione aziendale del Mancuso, non riguardano in nessun punto le modalità di riscossione del ticket, a differenza di numerose altre adottate sul territorio nazionale.<br />
In conclusione, anche per il Mancuso va ritenuta provata tanto la condotta colposa, quanto il nesso di causalità tra la propria inerzia e la causazione del danno.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>6.4.</strong>&nbsp;Va poi esaminata la posizione del convenuto Rombolà, il quale risulta aver ricoperto, nel periodo oggetto di contestazione da parte della Procura regionale, l’incarico di direttore amministrativo del solo presidio ospedaliero di Lamezia Terme, anziché, come ritenuto dall’attore, anche di quello di Soveria Mannelli. Infatti, per come risulta dalla produzione documentale del convenuto annessa alle controdeduzioni all’invito a dedurre, egli ha cessato dalla carica presso il nosocomio di Soveria già nel febbraio 2006 (giusta disposizione scritta del D.G. n.1402 del 24/2/2006, agli atti del fascicolo dell’attore, quale allegato depositato dalla Guardia di Finanza) e non è stato sostituito con formale nuovo provvedimento di nomina di diverso soggetto, con la conseguenza che le relative attribuzioni sono rimaste in capo al direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria (non convenuto nel giudizio) e del Direttore generale della stessa, in carenza di un delega espressa.<br />
Infatti parte attrice non dà dimostrazione che il Rombolà abbia proseguito nell’incarico di direttore amministrativo di ambedue i nosocomi (che formavano un distretto) dopo la data del febbraio 2006, anche a fronte della produzione da parte del Rombolà di documentazione a sostegno delle proprie tesi già in fase di invito a dedurre.<br />
La posizione del Rombolà rileva quindi limitatamente alla quota di danno riferibile alle mancate riscossioni presso l’Ospedale di Lamezia Terme, per le quali va affermata la relativa responsabilità a titolo di colpa grave.<br />
Ed infatti non risulta che per il periodo di riferimento il Rombolà abbia posto in essere concrete e tangibili iniziative volte ad avviare la riscossione dei tickets e/o a porre freno alla elusione nei pagamenti dello stesso da parte degli utenti dei servizi di Pronto Soccorso. Tanto vale anche a fronte di una richiesta di accesso che il Rombolà ha presentato all’amministrazione con la quale richiede copia delle proprie lettere che avrebbero dato avvio a dette procedure di recupero, posto che di esse non è traccia agli atti del giudizio.<br />
Quindi il Rombolà va dichiarato responsabile solidale con il D.G. dell’A.S.P. di Catanzaro, quanto alla quota di danno riferibile alle mancate riscossioni presso l’Ospedale di Lamezia Terme, per come quantificate dall’attore alla pag.27 dell’atto di citazione, fatta salva l’applicazione del potere riduttivo, per come in appresso precisato e motivato.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>6.5.</strong>&nbsp;Resta da trattare della posizione della convenuta Grisolia, in ordine alla quale ritiene il Collegio non è stata data dimostrazione dell’elemento soggettivo della colpa grave, specie alla luce della ingente documentazione prodotta dalla stessa in sede di costituzione in giudizio e relativamente ad una serie di iniziative di recupero che risultano avviate su richiesta ed impulso della stessa.<br />
Al riguardo va dato atto che, per come osservato dalla convenuta, l’attore ha ridotto in citazione l’importo della pretesa risarcitoria rispetto a quella recata nell’originario invito a dedurre, evidentemente ritenendo che l’avvenuto recupero di quota parte dei tickets sia avvenuto ad impulso della convenuta medesima. Tale circostanza, in uno alla produzione documentale, non smentita dall’attore e presumibilmente non correttamente valutata sotto il profilo della ricorrenza dell’elemento soggettivo da parte dell’attore, fanno ritenere al Collegio che non vi sia stata una colpa grave della Grisolia nell’assolvimento dei propri doveri d’ufficio, tra i quali rientrava anche quello di farsi parte attiva e diligente nel riscuotere i tickets per le prestazioni di Pronto Soccorso presso il nosocomio di Soverato, dove ella svolgeva le funzioni di direttore amministrativo (c.d. di presidio).<br />
In altri termini, risulta che la Grisolia si è attivata per provvedere al recupero delle somme dovute a titolo di ticket e ne è prova l’esistenza di un monitoraggio delle posizioni debitorie da parte della stessa, prodotto in giudizio. Tale attività di monitoraggio, significativamente, non è stata prodotta e nemmeno indicata da parte degli altri corresponsabili del danno, convenuti nel presente giudizio, il che rappresenta ulteriore indizio della inesistenza di una colpa grave in capo alla Grisolia, posto che non potrebbe esserle imputata a tale titolo la sola parziale riscossione dei crediti individuati dalla Guardia di Finanza e posti dall’attore a fondamento della propria domanda.<br />
In conclusione la domanda nei confronti della convenuta Grisolia va rigettata.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>7.</strong>&nbsp;Gli importi di danno risultano sufficientemente documentati e provati e non paiono generici, incerti od incongrui, diversamente da quanto rappresentato dai convenuti nelle rispettive comparse di costituzione.<br />
Il sistema di calcolo operato dalla Guardia di Finanza ha escluso infatti i c.d. codici rossi, quelli, cioè, per i quali non è prevista la corresponsione di una quota di compartecipazione da parte dell’utente della prestazione di pronto soccorso.<br />
In ordine al danno addebitato al convenuto Rombolà, tuttavia, appare necessario limitarne l’importo alle sole somme che avrebbero dovuto essere riscosse nel periodo contestato presso l’Ospedale di Lamezia Terme, pari ad € 1.919.500,86, salvo quanto in appresso precisato in ordine all’applicazione del potere riduttivo su tale importo.<br />
§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§&nbsp;&nbsp;&nbsp;§<br />
<strong>8.</strong>&nbsp;Ritiene il Collegio doveroso applicare il potere riduttivo quanto agli importi indicati dall’attore nella misura di 1/2, in relazione a tutti i convenuti ritenuti responsabili del danno, in ragione della assoluta approssimazione del quadro amministrativo generale, discendente dalla mancata adozione di linee di indirizzo regionali e dal mancato esercizio del potere di controllo da parte dell’Amministrazione regionale, cui compete per legge, stante anche la riferibilità dei bilanci delle Aziende sanitarie a quello regionale. Ulteriore elemento che conduce il Collegio a ritenere doveroso l’esercizio del potere riduttivo è la mancata evocazione nel giudizio dei direttori amministrativi e sanitari dell’A.S.P., i quali, a mente della Legge Regionale n.11/2004, concorrono alla formazione delle linee generali di gestione e programmazione dell’Azienda e che quindi hanno sicuramente cooperato alla produzione del danno da mancata riscossione, per come ricostruito dall’attore.<br />
In ragione di quanto sopra, la domanda di condanna dei convenuti Morabito e Mancuso “<em>in solido con i propri dirigenti amministrativi</em>” appare inammissibile oltreché inesatta, posto che non figurano convenuti in giudizio proprio i direttori amministrativi e sanitari dell’A.S.P. danneggiata. La condanna va quindi pronunciata in quota parte a carico esclusivo di ciascuno di essi, mentre solo per la quota di danno attribuita al Rombolà, può ammettersi un vincolo di solidarietà della relativa obbligazione in capo ai vertici aziendali (cioè il Morabito ed il Mancuso).<br />
Il danno va quindi così addebitato e ripartito:</p>
<ul>
<li>quanto al Rombolà, € 959.750,43, pari alla metà degli importi non riscossi presso l’Ospedale di Lamezia Terme;</li>
<li>quanto al Morabito, € 485.704,19, pari alla metà degli importi richiesti dall’attore;</li>
<li>quanto al Mancuso, € 881.833,81 pari alla metà degli importi richiesti dall’attore.</li>
</ul>
<p>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P. Q. M.</strong></div>
<p>La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando,</p>
<div style="text-align: center;"><strong>C O N D A N N A</strong></div>
<p><strong>ROMBOLA’ Romolo Francesco</strong>, nato a Gioia Tauro, il 3/1/1948, al pagamento della somma di € 959.750,43, oltre rivalutazione monetaria dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario;<br />
<strong>MORABITO Pietro,</strong>nato a Grisolia, l’8/2/1944, al pagamento della somma di € 485.704,19, oltre rivalutazione monetaria dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario;<br />
<strong>MANCUSO Gerardo</strong>, nato a Chieti, il 27/3/1958, al pagamento della somma di € 881.833,81, oltre rivalutazione monetaria dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario.<br />
Dalla data della sentenza di condanna sono dovuti gli interessi legali.<br />
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio che, sino alla pubblicazione della presente sentenza, si liquidano in euro&nbsp;&nbsp;*2.870,66**duemilaottocentosettanta/66*.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>R I G E T T A</strong></div>
<p>la domanda nei confronti di&nbsp;<strong>DI TOMMASO Angela</strong>, nata a Canosa di Puglia, l’8/6/1950 e di&nbsp;<strong>GRISOLIA Saveria,&nbsp;</strong>nata a Catanzaro, il 15/5/1955, in favore delle quali liquida le spese e competenze di lite nella misura di €.<br />
&nbsp;3.500,00 cadauna ai fini del rimborso da parte dell’Amministrazione danneggiata.<br />
Così deciso in Catanzaro, nelle camere di consiglio del 10 novembre 2015 e del 1° dicembre 2015.</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>&nbsp;&nbsp;L’ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE</em></strong><br />
<strong><em>f.to&nbsp;&nbsp;Quirino Lorelli&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f.to&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mario Condemi</em></strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositata in segreteria il&nbsp;&nbsp;26/01/2016<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Funzionario<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f.to&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dott.ssa Stefania Vasapollo</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-calabria-sentenza-26-1-2016-n-1/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2016 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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