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	<title>Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2016 n.80</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-abruzzo-sentenza-16-12-2016-n-80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Personale medico &#8211; Rapporto di lavoro in regime di esclusiva – Violazione – Responsabilità penale – Reato di peculato – Sussistenza &#8211; Responsabilità amministrativa – Sussistenza – Danno erariale &#8211;&#160; Indennità di esclusiva – Danno all’immagine&#160;&#160; Il medico che viola il rapporto di lavoro in regime di esclusiva, prestando le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-abruzzo-sentenza-16-12-2016-n-80/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2016 n.80</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-abruzzo-sentenza-16-12-2016-n-80/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2016 n.80</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Personale medico &#8211; Rapporto di lavoro in regime di esclusiva – Violazione – Responsabilità penale – Reato di peculato – Sussistenza &#8211; Responsabilità amministrativa – Sussistenza – Danno erariale &#8211;&nbsp; Indennità di esclusiva – Danno all’immagine&nbsp;&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Il medico che viola il rapporto di lavoro in regime di esclusiva, prestando le visite private (al di fuori degli orari e dei giorni comunicati, anche durante le assenze dal lavoro per ferie, malattia e ai sensi della legge 104/92) in regime di intramoenia allargata senza versare il 50% dell’onorario – condotta valutata dal giudice penale a titolo di peculato – risponde del danno erariale pari all’indennità di esclusiva indebitamente percepita e del danno all’immagine.</p>
<p>Danno patrimoniale diretto (euro 149.000,00) e danno all’immagine (euro 10.000,00) riconosciuti a carico di un medico che aveva patteggiato in sede penale la pena per l’imputazione del reato di peculato.<br />
Il sanitario, durante il periodo in cui era autorizzato a eseguire in regime di A.L.P.I. &#8220;allargata&#8221; visite pediatriche presso il proprio&#8232;studio privato, ometteva il rilascio delle prescritte ricevute, con conseguente danno erariale per ciò che attiene alle &#8220;indennità di esclusività del rapporto di lavoro&#8221; che l&#8217;ASL di Teramo gli aveva erogato nel periodo dal 2002 al 2012. Risultava che costui aveva omesso il rilascio delle prescritte ricevute per la maggior parte delle visite effettuate per un ammontare quantificato in via prudenziale in € 30.800,00, con conseguente danno erariale nei confronti della ASL di Teramo che inusitatamente gli aveva corrisposto le indennità di esclusività e i premi di produzione e non aveva percepito — entro ogni mese successivo alle attività — il 50% delle somme riscosse dal professionista in regime di A.L.P.I. allargata (senza tacere la mancata tassazione ai fini IRPEF).<br />
Buona parte delle visite erano effettuate in violazione del regolamento aziendale della ASL di Teramo, previsto per lo svolgimento della A.L.P.I. allargata, e delle relative convenzioni stipulate tra l&#8217;azienda e il medico. In particolare: le attività (oltre il 30%) erano svolte in modo &#8220;continuativo&#8221;, senza rispettare le giornate prestabilite; le visite erano svolte anche durante le giornate in cui questi non era autorizzato a svolgere attività libero-professionale, ossia di giovedì, sabato e domenica ovvero quando era assente dal servizio perché usufruiva di giorni di ferie o di permessi retribuiti ex lege n. 104/1992, riconosciuti per accudire una persona handicappata. Durante gli stessi anni il medico aveva assunto presso la Asl degli incarichi che ne favorivano la carriera, ma che avrebbero imposto la rinuncia all&#8217;attività libero-professionale in regime di A.L.P.I., come stabilito dall&#8217;art. 15-quinquies del D.Igs. 30.12.1992, n. 502, commi 5 e 8: &#8220;gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo&#8221;: &#8220;il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi &#8230;&#8221;<br />
La&nbsp;<em>ratio</em>&nbsp;del rapporto di esclusiva e delle norme ad esso strumentali, in una con l’opzione per l’esercizio della libera professione intramuraria, è individuata nel perseguimento dell’obiettivo di&nbsp;<em>promuovere e qualificare il servizio pubblico nonché di favorire lo sviluppo di un regime di concorrenza con il privato nell’erogazione dei servizi, al fine del miglioramento della qualità delle prestazioni che contengono l’inequivocabile affermazione dell’esclusività del rapporto di lavoro e l’imposizione del divieto, per il personale sanitario, di svolgere attività professionale privata, incompatibile con gli interessi della struttura sanitaria di appartenenza&nbsp;</em>(Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, n. 477 del 2010).<br />
La relativa indennità si distingue&nbsp;<em>poiché dovuta a remunerazione della esclusività del rapporto di lavoro, aggiuntivamente alla retribuzione, in conseguenza dell’opzione per l’attività intramuraria, a favore dei medici ospedalieri&nbsp;</em>(Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 7298 del 2010).<br />
Secondo la giurisprudenza contabile consolidata, con il protratto espletamento dell’attività libero professionale in spregio a regole conformanti il regime intramurario viene meno l’esclusività del rapporto di lavoro e, con essa, il titolo per percepire gli emolumenti alla medesima legati: dovendosi qualificare l’attività, per le modalità con le quali in concreto è stata esercitata, come extramuraria e sussistendo un impedimento legale per colui che a tale ultimo regime risulti assoggettato ad intrattenere con l’Azienda sanitaria un rapporto di lavoro con il carattere della esclusività, a quel medesimo soggetto risulta automaticamente preclusa la possibilità di beneficiare dei vantaggi che il rapporto di lavoro con quella caratteristica assicura (Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 71 del 2016; Sezione III giurisdizionale centrale, n. 415 del 2015).</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;">
<strong>SENT.80/2016</strong><br />
<strong>In nome del Popolo italiano</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></div>
<h2 style="text-align: center;">La Corte dei conti</h2>
<h2 style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo</h2>
<p>composta dai seguenti magistrati:<br />
dott. Tommaso Miele,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;presidente,<br />
dott. Federico Pepe,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;consigliere relatore,<br />
dott. Gerardo de Marco, consigliere,<br />
ha pronunciato</p>
<h2 style="text-align: center;">S E N T E N Z A</h2>
<p>nel giudizio di responsabilità iscritto al n.&nbsp;<strong>19280/R</strong>&nbsp;del registro di segreteria e promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale in intestazione nei confronti di:<br />
<strong>Antonio Sciarra</strong>, nato a Teramo il 27 marzo 1960 ed ivi residente, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Referza e Fabio de Massis, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo legale in Teramo, corso Cerulli, 31;<br />
uditi, alla pubblica udienza in data 27 settembre 2016, il magistrato relatore, dott. Federico Pepe, il rappresentante del pubblico ministero, dott. Erika Guerri, e l’avv. Pietro Referza, per il convenuto;<br />
con l’assistenza del segretario, dott. Antonella Lanzi;<br />
esaminati gli atti ed i documenti della causa.<br />
Rilevato in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>F A T T O</strong></div>
<p>Con atto di citazione depositato in data 28 dicembre 2015, il sostituto procuratore generale presso la Sezione giurisdizionale in intestazione chiamava in giudizio Antonio Sciarra, nella qualità di seguito descritta, per&nbsp;<em>ivi sentirsi condannare&nbsp;</em>al pagamento<em>&nbsp;in favore della ASL di Teramo&nbsp;</em>della<em>&nbsp;somma di € 179.318,07 a titolo di danno erariale e&nbsp;</em>della<em>&nbsp;somma di € 60.000,00, per il danno risarcibile a titolo di lesione all’immagine pubblica della medesima ASL, o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, aumentata della rivalutazione monetaria, degli interessi legali e delle spese del giudizio, queste ultime in favore dello Stato.</em><br />
I fatti contestati dal pubblico ministero erano i seguenti: la&nbsp;<em>Procura regionale ha emesso l&#8217;invito a dedurre in data 8.10.2015, notificato in data 19.10.2015, nei confronti della seguente persona,&nbsp;ANTONIO SCIARRA (C.F. SCRNTN60C27L103P),&nbsp;nato a Teramo il 27.3.1960 e ivi residente in largo Proconsole, in qualità di dirigente medico presso la ASL di Teramo.&nbsp;<strong>1.&nbsp;</strong>Con nota in data 17.12.2014, prot. n. 182027/14 (con prot. Procura n. 7641 del&#8232;18.12.2014)<strong>,&nbsp;</strong>la Compagnia della Guardia di Finanza di Teramo (la &#8220;Compagnia&#8221;) comunicava a questa Procura un&#8217;ipotesi di danno erariale conseguente alle condotte del dott. SClARRA, accertate nel corso delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo nell&#8217;ambito del procedimento penale n. 10541/2013 — che hanno dato luogo, a seguito della richiesta di patteggiamento, a una condanna a diciotto mesi di reclusione nei confronti del medesimo per il reato di peculato. In particolare, la Compagnia rilevava che il dott. SCIARPA, durante il periodo in cui era autorizzato a eseguire in regime di A.L.P.I._______________&nbsp;&#8220;allargata&#8221; visite pediatriche presso il proprio&#8232;studio privato, sito in viale Mazzini 22 in Teramo, ometteva il rilascio delle prescritte ricevute, con conseguente danno erariale per ciò che attiene alle&nbsp;&#8220;indennità di esclusività&nbsp;del rapporto di lavoro&#8221;&nbsp;che l&#8217;ASL di Teramo aveva erogato al dott. SCIARRA nel periodo dal 2002 al 2012, secondo la Compagnia pari a € 149.425,22. Al riguardo, la Compagnia allegava copia dell&#8217;annotazione di polizia giudiziaria del 24.4.2014, comprensiva dell&#8217;ulteriore annotazione di polizia giudiziaria del 2.12.2013, nonché, successivamente, in data 17.8.2015, il DVD contenente tali annotazioni corredate di tutti i verbali di sommarie informazioni e la documentazione fornita dalla ASL di Teramo (prot. n. 11839/15, con prot. Procura n. 5139 del 27.8.2015). In data 27.1.2015 questa Procura chiedeva al Direttore Generale della ASL di Teramo di far conoscere i compensi erogati in tale periodo al dott. SCIARRA&nbsp;&#8220;a titolo di indennità di esclusività, di eventuali altre indennità e premi di produttività nonché l&#8217;ammontare delle entrate accertate non riversate alla ASL&#8221;&nbsp;(nota prot. n. 535 del 28.1.2015). L&#8217;ASL di Teramo comunicava che&nbsp;&#8220;le somme corrisposte al dott. Antonio SCIARRA, nel periodo 2002/2012, a titolo di indennità di esclusività e di retribuzione di risultato ammontano a complessivi euro 179.318,07&#8221;,&nbsp;ovverosia rispettivamente&nbsp;&#8220;€ 149.425,25&#8221;&nbsp;ed&nbsp;&#8220;€ 29.892,82&#8221;&nbsp;(per il dettaglio per singolo anno, si rinvia all&#8217;allegata nota dell&#8217;ASL di Teramo, prot. n. 10201/15 dell&#8217;11.2.2015, con prot. Procura n. 771 del 12.2.2015). Nel corso dell&#8217;attività di verifica, la Compagnia escuteva a sommarie informazioni i genitori di bambini nati antecedentemente al 31.12.2012 al fine di accertare se questi avessero accompagnato i propri figli presso lo studio privato del dott. SCIARRA nel corso del periodo in cui quest&#8217;ultimo era autorizzato allo svolgimento dell&#8217;attività libero-professionale intramuraria allargata. Dagli accertamenti svolti da parte della Compagnia (riepilogati nell&#8217;annotazione del 24.4.2014 e a cui si rinvia) emergevano&nbsp;&#8220;elementi univoci idonei a configurare&nbsp;<u>numerose&nbsp;&nbsp;e ripetute violazioni</u>&nbsp;(nel corso degli anni in cui il pediatra in argomento ha esercitato&nbsp;l&#8217;A.L.P.I.) all&#8217;imprescindibile “dovere cli esclusività”, i cui obblighi sono fissati dall&#8217;art. 72, comma 7, Legge 448/1998, disposizione che prevede, Ira l&#8217;altro, in caso di inosservanza, “la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti”&#8217;&nbsp;(p.&nbsp;17).&nbsp;In particolare, risultava che il dott. SCIARRA ometteva il rilascio delle prescritte ricevute per la maggior parte delle visite effettuate per un ammontare quantificato in via prudenziale in € 30.800,00, con conseguente danno erariale nei confronti della ASL di Teramo che inusitatamente gli corrispondeva le indennità di esclusività e i premi di produzione, nonché non percepiva — entro ogni mese successivo alle attività — il 50% delle somme riscosse dal professionista in regime di A.L.P.I. allargata (senza tacere la mancata tassazione ai fini IRPEF). Non solo. Nell&#8217;atto di invito si sottolineava che buona parte delle visite erano effettuate in violazione del regolamento aziendale della ASL di Teramo, previsto per lo svolgimento della A.L.P.I. allargata, e delle relative convenzioni stipulate tra l&#8217;azienda e il dott. SCIARRA. In particolare: le attività (oltre il 30%) erano svolte in modo &#8220;continuativo&#8221;, senza rispettare le giornate prestabilite; le visite erano svolte anche durante le giornate in cui il dott. SCIARRA non era autorizzato a svolgere attività libero-professionale, ossia di giovedì, sabato e domenica; le visite erano svolte anche quando il dott. SCIARRA era assente dal servizio perché usufruiva di giorni di ferie o di permessi retribuiti&nbsp;ex lege&nbsp;n. 104/1992, riconosciuti per accudire una persona handicappata. Questa Procura rilevava, poi, che negli anni in questione presso l&#8217;ASL di Teramo il dott. SCIARRA assumeva degli incarichi che ne favorivano la carriera, ma che avrebbero imposto la rinuncia all&#8217;attività libero-professionale in regime di A.L.P.I., come stabilito dall&#8217;art.&nbsp;15-quinquies&nbsp;del D.Igs. 30.12.1992, n. 502, commi 5 e 8:&nbsp;<u>&#8220;gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo&#8221;:</u><u>&#8220;il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi</u>&nbsp;&#8230;&#8221;&nbsp;(sottolineatura aggiunta). Il dott. SCIARRA ricopriva dapprima il ruolo di Responsabile di Unita Operativa Semplice presso il P.O. di Teramo e dal 2011 la carica di Responsabile di Unità Operativa Dipartimentale di Pediatria e Neonatologia presso il P.O. di Sant&#8217;Omero. Pertanto, questa Procura concludeva che la percezione&nbsp;&#8220;nel periodo 2002/2012, a titolo di indennità di esclusività e di retribuzione di risultato&#8221;&nbsp;per complessivi € 179.318,07 (rispettivamente&nbsp;&#8220;€ 149.425,25&#8221;&nbsp;nonché&nbsp;&#8220;€ 29.892,82&#8221;)&nbsp;era da ritenersi indebita e, quindi, costituisce un danno erariale che impone la restituzione del predetto intero ammontare all&#8217;Azienda sanitaria locale di Teramo n. 4 dell&#8217;Abruzzo. 2. Nell&#8217;atto di invito si affermava, poi, che stante la definitività della sentenza penale di condanna, sussiste il danno all&#8217;immagine pubblica dell&#8217;Asl di Teramo, così come configurato dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del D.L. anticrisi n. 78/2009. Difatti, come precisato anche dalla Corte costituzionale (sentenza 15 dicembre 2010, n. 355; ordinanze 4 luglio 2011, n. 219; 21 luglio 2011, nn. 220 e 221; 17 ottobre 2011, n. 286), ai fini della delimitazione dell&#8217;ambito applicativo dell&#8217;azione risarcitoria per la lesione all&#8217;immagine pubblica,&nbsp;è&nbsp;necessario fare riferimento ad una previa sentenza irrevocabile di condanna pronunciata dal Giudice penale (compresa quella resa a seguito di patteggiamento&nbsp;ex&nbsp;art. 444 c.p.p.), la quale si atteggia come condizione dell&#8217;azione perché evento estrinseco alla condotta illecita &#8211; e generante responsabilità amministrativa &#8211; e richiesto dalla norma per la perseguibilità del danno all&#8217;immagine. La sentenza penale irrevocabile di condanna costituisce elemento necessario per il perfezionamento dell&#8217;illecito essendo sufficiente la sua obiettiva esistenza per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di responsabilità amministrativa (cfr.&nbsp;ex multis&nbsp;Corte dei conti, III Appello n. 364 del 4.6.2013; sez. Trentino Alto Adige n. 30/2015). Pertanto, questa Procura sottolineava che la lesione all&#8217;immagine, con conseguenze sociali fondate sulla negativa ripercussione suscitata nell&#8217;opinione pubblica dal fatto illecito, nel caso di specie era favorita sia dal ruolo di primo piano ricoperto dal dott. SCIARRA, quale Responsabile del Reparto di Pediatria dell&#8217;Ospedale di Sant&#8217;Omero, sia dal notevole&nbsp;«clamor&nbsp;fori»&nbsp;interno ed esterno, tenuto conto della diffusione, sia nei giorni successivi alla scoperta dell&#8217;accaduto, sia al momento della condanna, nonché di recente in occasione della richiesta di licenziamento del responsabile, sulle pagine delle principali testate cartacee e&nbsp;on line&nbsp;dei quotidiani maggiormente diffusi sul territorio, con l&#8217;apposizione di numerose locandine prestampate dinanzi le rivendite dei giornali (c.d. civette), ove si trovavano — tra gli altri — degli articoli sulla vicenda con i seguenti titoli:&nbsp;&#8220;Visite «in nero» dentro l&#8217;ospedale &#8211; Denunciato pediatra che non rilasciava la ricevuta dei pagamenti&#8221;&nbsp;(su Il Tempo del 20.2.2014);&nbsp;&#8220;Visite mediche senza ricevuta: primario sospeso a Sant&#8217;Omero &#8211; Provvedimento disciplinare nei confronti di Antonio SCIARRA, responsabile dei reparto di pediatria dell&#8217;ospedale. Sul suo conto era stata anche aperta un&#8217;indagine giudiziaria&#8221;&nbsp;(su Il Centro del 6.7.2014);&nbsp;&#8220;Visite in nero, la Asl sospende il pediatra&#8221;&nbsp;(su La Città — quotidiano della provincia di Teramo del 6.7.2014);&nbsp;&#8220;Primario di pediatria patteggia e viene condannato ad un anno ed otto mesi&#8221;&nbsp;(su Certastampa.it del 26.7.2014), nonché&nbsp;&#8220;IL PEDIATRA CHE HA PATTEGGIATO PER .PECULATO – La&nbsp;commissione di disciplina chiede il licenziamento di SC1ARRA&#8221;&nbsp;(su li Centro del 19.7.2015). Secondo questa Procura, ciò ha screditato l&#8217;immagine dell&#8217;ASL di Teramo, ponendo gli appartenenti al Reparto di Pediatria di Sant&#8217;Omero — di cui il dott. SCIARRA era il Responsabile — in uno stato di oggettiva difficoltà, operativa e personale, determinando anche un turbamento palese nel senso di affidamento e fiducia dei pazienti e dei loro parenti negli operatori medici e infermieristici. Ciò è tanto più vero ove si osservi che tale Reparto è da sempre un punto di riferimento per la cura dei neonati e bambini teramani. Sull&#8217;addebitabilità del danno questa Procura teneva conto del comportamento doloso del dott. SCIARRA, sanzionato con la sentenza penale indicata in narrativa, cui si faceva seguire l&#8217;ascrizione della responsabilità economica quantificata come segue. In proposito, trattandosi di vicenda che — come dimostrato — ha avuto ampio risalto mediatico, con conseguente&nbsp;clamor fori&nbsp;c.d. esterno, oltre che interno, si riteneva appropriato richiamare la recente giurisprudenza la quale ha ribadito che&nbsp;&#8220;al&nbsp;<sub>.</sub>fine della quantificazione del danno in esame soccorrono i criteri indicati dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 10/QM/2003 e ripresi dalla giurisprudenza contabile successiva, nonché quelli individuati dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite Penali, nella recente sentenza n. 15208/2010 ed in particolare:&nbsp;1) la qualifica apicale nell&#8217;ente di appartenenza posseduta dal convenuto al momento del commesso illecito;&nbsp;2) il notevole disvalore sociale connesso alla gravità del reato unitamente all&#8217;entità della pena inflitta;&nbsp;3) la diffusione della&nbsp;notitia criminis&nbsp;da parte dei&nbsp;mass media&nbsp;ed il rilievo e clamore destato nell&#8217;opinione pubblica dalla vicenda&#8221;&nbsp;(Corte dei conti,. Sez. Veneto, sent. n. 80/2012). Orbene, questa Procura teneva in debita considerazione tali paradigmi, alla luce della peculiare gravità della condotta illecita e correlativamente degli effetti lesivi che ne conseguivano (considerato come detto il ruolo esponenziale svolto dal convenuto, circostanza che per sua natura tende inevitabilmente ad amplificare nella collettività la percezione della perdita di prestigio, credibilità e autorevolezza subita dall&#8217;amministrazione), nonché del fatto che nel mentre era intervenuto l&#8217;art. 1, comma 1&nbsp;sexies&nbsp;della legge n. 20/1994 il quale ha stabilito che&nbsp;&#8220;nel giudizio di responsabilità, l&#8217;entità del danno all&#8217;immagine della Pubblica Amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa Pubblica Amministrazione, accertato con sentenza passata in giudicato, si presume salvo prova contraria pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente&#8221;.&nbsp;Questa Procura sosteneva che tale ultima previsione rappresentava nel caso di specie&nbsp;&#8220;un ulteriore parametro di riferimento che integra, e non elide, le altre circostanze di cui occorre tener conto ai fini della liquidazione equitativa&#8221;&nbsp;(Corte dei conti, Sez. Trentino Alto Adige, n. 19/2015 e n. 30/2015, citate, nonché 25/2014; Sez. Lombardia n. 8/2014), dato che non si è ancora formato un univoco indirizzo giurisprudenziale sulla natura sostanziale o processuale di tale disposizione, introdotta nell&#8217;ordinamento dall&#8217;articolo 1, comma 62, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e, quindi, in un momento successivo rispetto alle condotte da cui è derivato il danno&nbsp;de quo.&nbsp;In definitiva, questa Procura, facendo ricorso a criteri valutativi di carattere generale e di ispirazione equitativa, a norma dell&#8217;art. 1226 del codice civile e secondo i succitati parametri indicati dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti con sentenza n. 10/2003/QM, in base ai quali assume particolare risalto l&#8217;ampia risonanza mediatica della vicenda, attestata dai numerosi articoli di stampa e quindi la sua diffusione&nbsp;&#8220;idonea ad ingenerare in un vasto pubblico la convinzione di un distorto esercizio dei pubblici poteri&#8221;&nbsp;(Sez. Giur. Sicilia, n. 220 del 4 marzo 2015), nonché al parametro fornito dalla presunzione relativa di cui all&#8217;art. 1. comma&nbsp;1-sexies,&nbsp;della I. n. 19/1994 (peraltro secondo alcune recenti pronunce essa è direttamente applicabile anche a fatti antecedenti all&#8217;entrata in vigore della disposizione; così, Corte dei conti, Sez. Lombardia, nn. 63/2015, 135/2015 e 136/2015), quantificava il danno all&#8217;immagine nella misura di €&nbsp;60.000,00&nbsp;<strong>—&nbsp;</strong>ossia il doppio di quanto accertato in sede penale ove si chiarisce che il dott. SCIARRA&nbsp;&#8220;si appropriava di somme di denaro appartenenti all’ASL di Teramo per un importo accertato&nbsp;<u>pari&nbsp;&nbsp;ad almeno € 30.000,00:</u>&nbsp;segnatamente, dopo avere ricevuto in più occasioni dai pazienti somme di denaro quali corrispettivo per le prestazioni mediche da egli eseguite presso il predetto studio medico, ne ometteva il successivo versamento all&#8217;ASL di Teramo per le quote spettanti all&#8217;amministrazione di appartenenza in base al predetto atto autorizzatorio e al conseguente accordo contrattuale sottoscritto dalle parti&#8221;&nbsp;(procedimento penale n. 10543/13; sul punto, nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo del 23.7.2014, prot. Procura del 16.9.2014, n. 5412). Con la succitata nota, questa Procura veniva informata che il dott. SCIARRA aveva provveduto ad effettuare il pagamento della somma di € 30.000,00 in favore della ASL di Teramo in data 17.7.2014, a titolo di risarcimento valevole soltanto agii effetti del procedimento penale (così, ultimo capoverso, nota Procura della Repubblica, cit.). Si ricordava, infine, che i danni conseguenti alla lesione della dignità e del prestigio pubblico sono danni ascrivibili alla categoria del danno patrimoniale (cfr. Corte dei conti, Sez. I 14 luglio 2011 n. 323, Sez. II 22 novembre 2011 n. 615 e Sez. III 12 dicembre 2011 n. 850). 3. Con memoria in data 25.11.2015 (prot. Procura n. 8138 del 27.11.2015), si difendeva il dott. Antonio SCIARRA chiedendo&nbsp;&#8220;in via principale riscontrata l&#8217;assenza di qualsivoglia responsabilità erariale [&#8230;] per lo condotta in contestazione&nbsp;[di]&nbsp;disporre l&#8217;archiviazione del procedimento&#8221; &#8220;in via subordinata&#8221;&nbsp;di&nbsp;&#8220;ridurre il danno erariale dalla misura indicata nell&#8217;avviso in accoglimento almeno parziale della prospettazione difensiva e tenuto conto della somma di € 24.000,00 già corrisposta alla ASL di Teramo rispetto al valore delle somme ritenute sottratte di € 6000,00&#8221;.&nbsp;In proposito, si argomentava che:&nbsp;la sentenza di patteggiamento non determina un accertamento insuperabile di responsabilità nei procedimenti giurisdizionali contabili (p. 3);&nbsp;l&#8217;episodio di appropriazione avrebbe riguardato la somma di € 6.000,00 e non la diversa somma di € 30.000,00, corrispondente al lordo delle prestazioni destinate — per una quota dei 4/5 — al professionista autorizzato allo svolgimento di attività libero professionale intramuraria. In più, le violazioni formali si sarebbero sostanziate nell&#8217;aver emesso prevalentemente nella giornata di giovedì, in cui il dott. SCIARRA non era autorizzato ad esercitare attività&nbsp;intramoenia,&nbsp;prestazioni nondimeno regolarmente rendicontate (p. 5); nonché che:&nbsp;a. l&#8217;indennità di esclusiva non dovrebbe essere restituita, in quanto in giurisprudenza sarebbe emerso che questa vada resa solo qualora il dipendente abbia svolto attività&nbsp;libero-professionale in violazione degli obblighi di fatturazione e rendicontazione delle prestazioni rese in regime intramurario, ossia in situazioni di assoluta gravità non limitate — come sarebbe nel caso di specie — a violazioni di&nbsp;&#8220;obblighi di condotta&#8221;,&nbsp;tenuto anche conto che il dott. SCIARRA si sarebbe distinto per l&#8217;efficienza e l&#8217;efficacia dell&#8217;azione amministrativa da lui diretta presso il Presidio di Sant&#8217;Omero (p. 56). Inoltre,&nbsp;&#8220;gli episodi accertati dalla Guardia di Finanza sono distribuiti in un arco temporale di circa 120 mesi&#8221;, &#8220;il racconto dei sommari informatori si presenta connotato da comprensibili lacune&#8221;&nbsp;e comunque i fatti ascritti rifletterebbero&nbsp;&#8220;una parte marginale della attività&nbsp;intramoenia&#8221; (p. 6).&nbsp;Ne conseguirebbe che l&#8217;entità del danno&nbsp;&#8220;non&nbsp;[possa]&nbsp;essere rapportata, in modo quasi meccanicistico, alla moltiplicazione tra il numero dei mesi che compongono il tratto temporale cui è stato indirizzato l&#8217;accertamento della Guardia di Finanza ed il rateo (mensile) dell&#8217;indennità di esclusività&#8221;.&nbsp;Per cui, il danno andrebbe stimato&nbsp;&#8220;su base equitativa&#8221;&nbsp;(p. 7). AI più, la contestazione potrebbe riferirsi&nbsp;&#8220;a circa il 10% delle prestazioni regolarmente espletate e rendicontate&#8221;&nbsp;e, quindi, il&nbsp;<sub>.</sub>pregiudizio generato non potrà essere&nbsp;&#8220;pari all&#8217;indennità di esclusività percepita&#8221;&nbsp;(p. 8);&nbsp;sarebbe, poi, intercorsa la prescrizione ultraquinquennale;&nbsp;non sarebbe individuabile quel&nbsp;quid pluris&nbsp;di un&#8217;attività fraudolenta anche perché la condotta del dott. SCIARRA sarebbe stata condizionata dalle modalità con le quali la ASL di Teramo ha gestito l&#8217;attività ALPI, fino a poter escludere una colpa grave del dirigente medico, anche considerato che il dott. SCIARRA emetteva regolari ricevute anche per le giornate di giovedì;&nbsp;b.&nbsp;l&#8217;indennità di risultato è legata al raggiungimento degli obiettivi e il dott. SCIARRA ha sempre ricevuto valutazioni con l&#8217;attribuzione di massimi punteggi e ha perseguito miglioramenti organizzativi (p. 9);&nbsp;la ASL avrebbe smarrito 19 bollettari e ciò influirebbe sull&#8217;accertamento operato sulla base di soli 16 bollettari (p. 9);&nbsp;c.&nbsp;ove questa Procura dovesse ritenere sussistente la responsabilità del dott. SCIARRA per i fatti di cui alla sentenza di patteggiamento,&nbsp;&#8220;il conseguente danno erariale dovrebbe essere circoscritto alla sola indennità di esclusività del rapporto e al danno all&#8217;immagine nella misura congruamente ridotta, tenendo conto anche della prescrizione quinquennale, in accoglimento almeno parziale della prospettazione difensiva e tenuto conto della somma di € 24.000,00 già corrisposta alla ASL di Teramo rispetto al valore delle somme ritenute sottratte di 6000,00 €”&nbsp;(p. 11)</em>.<br />
Con lo stesso atto il pubblico ministero aggiungeva, per la parte di diritto: ciò&nbsp;<em>premesso, a giudizio di quest&#8217;Ufficio requirente emerge, nella vicenda in parola, una responsabilità amministrativa dell&#8217;odierno convenuto per il pregiudizio subito dal bilancio della ASL di Teramo che non consente l&#8217;archiviazione. Si ritiene che la memoria difensiva non sia sufficiente a superare gli accertamenti in fatto e le contestazioni di pregiudizio finanziario addebitate all&#8217;incolpato. E’, difatti, evidente la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla Legge per l&#8217;affermazione della responsabilità amministrativa del dott. Antonio SCIARRA in relazione alla causazione di un danno al pubblico Erario. Con riguardo al caso di specie, preliminarmente, si rileva che non si&nbsp;è&nbsp;verificato alcun decorso del termine di prescrizione quinquennale, per alcuno degli anni in discussione. Infatti, questa Procura ha rilevato la sussistenza di un doloso occultamento del danno (atteso il perpetrato reato di peculato), da cui consegue che la decorrenza del termine di prescrizione sia da individuarsi nel momento in cui il danno stesso viene scoperto in tutte le sue componenti. Nella fattispecie in esame la decorrenza parte dalla richiesta di rinvio a giudizio del P.M. penale presso il Tribunale di Teramo nell&#8217;ambito del p.p. n. 10541/2013, che ha dato luogo, a seguito della richiesta di patteggiamento, a una condanna a diciotto mesi di reclusione. 6. Per quanto riguarda ii rapporto di servizio con l&#8217;amministrazione sanitaria emerge che, all&#8217;epoca delle condotte prese in considerazione, era in essere il rapporto di servizio tra l&#8217;Azienda sanitaria locale di Teramo e il dirigente medico Antonio SCIARRA e il danno stesso si é verificato in relazione alla retribuzione (in parte illegittimamente) goduta dal convenuto in contrasto con gli obblighi di servizio che gli incombevano, poiché operava in violazione del regime&nbsp;intramoenia&nbsp;applicabile nei rapporti con l&#8217;Amministrazione sanitaria. Non rispettava la disciplina A.L.P.I. applicabile, violando palesemente il rapporto di esclusività, come accertato in sede penale con sentenza definitiva di condanna e peraltro ammesso negli scritti difensivi, considerato che a partire dal D.Igs. n. 502/1992 l&#8217;attività libero-professionale dei medici può essere svolta, dietro autorizzazione, con limiti temporali e spaziali predeterminati, nonché nel rispetto della predeterminazione dei compensi e dell&#8217;obbligo di riversarne una percentuale all&#8217;azienda. 7. Ebbene, è agli atti che il dott. SCIARRA svolgeva numerose attività in violazione delle prescrizioni di legge, regolamentari e contrattuali. Tra gli altri, ometteva di rilasciare le ricevute che avrebbe dovuto emettere in occasione delle visite pediatriche effettuate presso il proprio studio a titolo di attività libero-professionale. Alla luce dell&#8217;indagine della Guardia di Finanza, questi non comunicava elementi positivi di reddito verificati nella relazione fiscale/tributaria, al fine di applicare in maniera corretta l&#8217;indennità di esclusiva. Inoltre, buona parte delle attività del dott. SCIARRA erano svolte in modo continuativo — oltre il 30% (!), senza rispettare le giornate prestabilite — come ammesso nella memoria difensiva dallo stesso dott. SCIARRA — o addirittura nei giorni di ferie o di permessi&nbsp;ex lege n.&nbsp;104/1992, ossia permessi retribuiti per l&#8217;assistenza delle persone handicappate (!). Come se non bastasse, contemporaneamente il dott. SCIARRA svolgeva incarichi che escludevano in radice la possibilità di dedicare tempo all&#8217;attività libero-professionale, in base all&#8217;art.&nbsp;15-quinquies,&nbsp;commi 5 e 8, del D.lgs. n. 502/1992 (cfr. invito a dedurre, p. 4). È, poi, la stessa disciplina a prevedere che l&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo di esclusività comporti la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti (art. 72, comma 7, legge n. 448/1998). Quindi, correttamente questa Procura ha parametrato il danno subito dalla ASL di Teramo a perlomeno i compensi ricevuti negli anni incriminati (2002-2012) a titolo di indennità di esclusività e di retribuzione di risultato. Non è possibile, come pretenderebbe la difesa ipotizzare una parametrazione del danno al solo 10% di tali indennità, in quanto si è ampiamente dimostrato che la condotta infedele e irregolare ha definitivamente minato il rapporto di lavoro e, comunque, ha avuto una durata continuata e incessante per oltre dieci anni.&nbsp;<strong>8.&nbsp;</strong>Le doglianze rappresentate nella memoria difensiva del dott. SCIARRA sono del&#8232;tutto infondate. Infatti, il suo comportamento ha alterato il rapporto sinallagmatico tra le parti e il danno si sostanzia nella maggiore retribuzione indebitamente percepita, in quanto comprensiva dell&#8217;indennità di esclusività erogata a fronte di un rapporto non esclusivo, della retribuzione di posizione pari al doppio di quanto spettante in relazione al rapporto non esclusivo e all&#8217;indennità di produttività, secondo i calcoli svolti dalla ASL — qui da intendersi richiamati — per gli anni incriminati. 9. Dal punto di vista normativo, emerge chiaramente l&#8217;attività intramuraria si concretizza nella possibilità di esercizio dell&#8217;attività libero professionale da parte dei medici incardinati in strutture sanitarie pubbliche, avvalendosi degli spazi e delle risorse messe loro a disposizione. Già con il D.lgs. n. 502/92, legge fondamentale per la regolamentazione di tale settore, era previsto l&#8217;esercizio dell&#8217;ALPI in forma &#8220;allargata&#8221;, condizionato all&#8217;assoluta impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione all&#8217;interno delle (proprie) strutture. In questo caso, infatti, i medici optanti (come il don. SCIARRA) avrebbero potuto reperire gli spazi, previa autorizzazione della regione, anche mediante convenzioni con case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private (art. 4, comma 10). La normativa successiva ha ribadito questa possibilità. Il D.M. 28.02.1997, emanato in attuazione della delega di cui alla Legge n. 662/1996, per regolamentare l&#8217;attività libero-professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, ha fornito, in primo luogo, una definizione dell&#8217;attività in esame. Dal decreto ministeriale si evince l&#8217;attività&nbsp;intra moenia è&nbsp;quella che il personale indicato esercita al di fuori del normale orario di servizio, in regime ambulatoriale, di&nbsp;day hospital&nbsp;o di ricovero in favore o su libera scelta dell&#8217;assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi nonché, dopo il D.P.C.M. 27.03.2000, le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio e il&nbsp;day surgery.&nbsp;Inoltre, il D.M. 31.07.1997, nel dettare le linee guida, specifica che le prestazioni in esame possono essere espletate sotto forma di attività specialistica ambulatoriale, individualmente svolta, per pazienti non ricoverati ovvero in regime di ricovero ordinario per specialità mediche ovvero in regime di ricovero ordinario e per specialità chirurgiche con individuazione dell&#8217;equipe oltre che (giusta la modifica di cui all&#8217;art. 15&nbsp;quinquies&nbsp;del D.lgs. n. 502/1992, introdotto dal D.lgs. n. 254/2000) a livello ambulatoriale presso lo studio professionale del medico (conformemente a quanto prescritto dal successivo D.P.C.M. 27.03.2000). Si tratta, comunque, di un&#8217;attività libero-professionale&nbsp;<u>non&nbsp;</u>extramuraria e, pertanto, subordinata agli stessi obblighi e vincoli previsti per quella svolta all&#8217;interno della struttura di riferimento (così anche Corte dei Conti — Sez. Giur. d&#8217;Appello Reg. Siciliana sentenza n. 22 del 24.01.2012; Sez. Giur. Campania n. 1111/2013). A partire dalla cd.&nbsp;<u>&#8220;Riforma Bindi&#8221;</u>&nbsp;(D.lgs. n. 229/1999), in particolare, viene sancito il principio di esclusività quale scelta remunerata di non avvalersi dell&#8217;extramoenia per l&#8217;esercizio della libera professione, anche quando il medico si avvalga di strutture esterne, in assenza di spazi appositi in seno all&#8217;azienda. La restrizione è frutto dell&#8217;inserimento nel corpus normativo del&nbsp;<sup>.</sup>D.lgs. 502/1992 del predetto art. 15&nbsp;quater<sup>.</sup>&nbsp;(rubricato proprio&nbsp;&#8220;Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario&#8221;)&nbsp;in base al quale &#8220;[i]&nbsp;contratti collettivi di lavoro stabiliscono&nbsp;<u>il trattamento economico aggiuntivo</u>&nbsp;da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo&#8221;.&nbsp;In successione, poi, la&nbsp;<u>legge finanziaria per il 1999</u>&nbsp;(Legge 23.12.1998 n. 448) ha istituito (art. 72 comma 6) il fondo per l&#8217;esclusività per i dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l&#8217;esercizio della libera professione intramuraria, precisando che sono ammessi ai benefici del fondo i&nbsp;<u>medesimi dirigenti a condizione che abbiano rinunciato alla facoltà di svolgere la libera professione extramuraria e qualsiasi altra attività sanitaria resa&nbsp;&nbsp;a titolo non gratuito,</u>secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9 e comunque ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell&#8217;azienda sanitaria di appartenenza. Al comma 7, infatti, il legislatore delinea il vincolo di esclusività, stabilendo che &#8220;I&nbsp;dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l&#8217;esercizio della libera professione intra-muraria non possono esercitare alcuna&nbsp;<u>altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito,&nbsp;&nbsp;secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9, ad eccezione&nbsp;&nbsp;delle attività rese in nome e per conto dell&#8217;azienda sanitaria di appartenenza;</u>&nbsp;la violazione degli obblighi connessi all&#8217;esclusività delle prestazioni, l&#8217;insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato, comportano&nbsp;<u>la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 6 &#8230;&#8221;.&nbsp;&nbsp;</u>II&nbsp;<u>CCNL 08.06.2000</u>&nbsp;relativo alla Dirigenza medico-sanitaria, ha poi disciplinato l&#8217;indennità per l&#8217;esclusività del rapporto dei dirigenti medici e veterinari, prevedendo all&#8217;art. 56 in via transitoria: &#8220;1.&nbsp;Sino alla realizzazione di quanto previsto dall&#8217;art. 54 comma 2, l&#8217;azienda al fine di consentire l&#8217;esercizio dell&#8217;attività libero professionale autorizza i dirigenti medici e veterinari all&#8217;utilizzo, senza oneri aggiuntivi a carico dell&#8217;azienda stessa e comunque al di&nbsp;<sub>.</sub>fuori dell&#8217;impegno di servizio, di studi professionali privati o di strutture private non accreditate, con apposita convenzione, alle seguenti condizioni: a) preventiva comunicazione all&#8217;azienda dei volumi prestazionali presunti in ragione di anno, le modalità di effettuazione e l&#8217;impegno orario complessivo; b) definizione delle tariffe, d&#8217;intesa con i dirigenti interessati; c) emissione delle fatture o ricevute da parte del dirigente su bollettario dell&#8217;azienda. Gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dal dirigente, il quale detratte a titolo di acconto, le quote di sua spettanza nel limite massimo del 50%, li versa entro i successivi 15 giorni all&#8217;azienda che provvederà alle trattenute di legge e relativi conguagli; d) definizione del numero e della collocazione della sede o&nbsp;delle sedi sostitutiva agli spazi aziendali nella quale o nelle quali è transitoriamente autorizzato l&#8217;esercizio della attività libero professionale intramoenia, con le procedure di cui all&#8217;art. 54, comma 1.&nbsp;Con il D.L. 29.3.2004 n. 81, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2004, n. 138, il comma 4 dell&#8217;articolo&nbsp;15-quater&nbsp;del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è stato sostituito, prevedendo che i medici che avevano optato per rapporti di lavoro esclusivi possano scegliere, con cadenza annuale o con una cadenza più breve se stabilita dalle regioni, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell&#8217;anno successivo, nonché che&nbsp;&#8220;la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse&#8221;.&nbsp;Questo il quadro normativo riferibile,&nbsp;ratione temporis,&nbsp;ai fatti contestati. 10. Ebbene, se ne ricava che l&#8217;indennità di esclusiva è funzionale non alle prestazioni tipiche connesse al vincolo di subordinazione con la struttura sanitaria pubblica di appartenenza, bensì alla scelta di svolgere l&#8217;attività libero-professionale all&#8217;interno della stessa. Essa costituisce il &#8220;prezzo&#8221; della rinuncia. Tale natura promana dal quadro normativo con estrema evidenza ed emerge con assoluta chiarezza dalla Legge finanziaria per il 1999 laddove è previsto che accedono al fondo indennità&nbsp;&#8220;i&nbsp;<u>medesimi dirigenti a condizione che abbiano rinunciato alla facoltà di svolgere la libera professione extramuraria e qualsiasi altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito&#8221;.</u>&nbsp;A ciò si aggiunga la necessità di istituire appositamente il fondo e di prevederne la gestione mediante contrattazione collettiva, in modo autonomo e separato rispetto allo stipendio. Ed è proprio nel contratto collettivo che si rinviene la fonte degli obblighi gravanti sul professionista che opera in regime intramurario, laddove si subordina (art. 56) tale esercizio anche&nbsp;all&#8217;emissione delle fatture o ricevute da parte del dirigente su bollettario dell&#8217;azienda.&nbsp;Si tratta di un obbligo espressamente previsto anche dalle disposizioni regolamentari alla quali, all&#8217;atto di sottoscrizione delle convenzioni, il medico convenuto ha dichiarato di uniformarsi. Non può essere, quindi, sottaciuto che, mediante l&#8217;omissione delle parcelle si è realizzato non solo l&#8217;obiettivo depauperamento delle casse pubbliche, ma anche l&#8217;alterazione della sinallagmaticità che giustifica l&#8217;erogazione dell&#8217;indennità di esclusività, che rimane&nbsp;sine titulo&nbsp;e dunque indebita. L&#8217;indennità, infatti, non ha più ragion d&#8217;essere laddove il professionista, non fatturando le prestazioni erogate in regime intramurario, svolge, di fatto, un&#8217;attività sanitaria a titolo non gratuito, vietata&nbsp;ex lege,&nbsp;una volta che il Dirigente abbia optato per&nbsp;l&#8217;intramoenia.&nbsp;Il medico, infatti, trattiene per sé l&#8217;intera somma e, dunque, eroga una prestazione di tipo sanitario non gratuita e soprattutto, aggirando l&#8217;obbligo del bollettario, impedisce di imputare quest&#8217;attività a quella resa &#8220;in nome e per conto&#8221; della struttura di appartenenza di cui all&#8217;art. 7 della Legge 23.12.1998 n. 448, di cui sopra. Ciò in dispregio di quel principio di incompatibilità più volte affermato dalla normativa di settore&nbsp;(in primis&nbsp;dalla L. 23.12.1996, n. 662 art. 1 comma 5). Ulteriore conseguenza negativa per l&#8217;Azienda sanitaria è da ravvisarsi nell&#8217;alterazione del rapporto percentuale tra attività istituzionale e quella libero-professionale, fissato in modo percentuale rispetto al monte ore settimanale a carico dello specialista. È chiaro, infatti, che l&#8217;occultamento di prestazioni mediche libero professionali mistifica la proporzione e tradisce le finalità proprie dell&#8217;autorizzazione &#8220;ALPI&#8221;. Ne consegue, chiaramente, che anche le indennità di risultato, o premi di produttività, sono stati indebitamente percepiti. 11. In definitiva, costituiscono danno erariale l&#8217;indebita percezione dell&#8217;indennità di esclusività e della retribuzione di risultato quando a essa corrisponde un&#8217;attività libero professionale espletata in violazione degli obblighi di fatturazione e rendicontazione delle prestazioni rese in regime intramurario (così., anche Corte dei conti Sezione III, sentenza 26.10.2012 n. 717). Ebbene, su questo argomento la giurisprudenza della Corte dei conti (si vedano, tra le altre, Sez. I centrale, 23 luglio 2010, n. 477; Sez. giur. reg. Lombardia, 4 dicembre 2007, n. 615; Sez. giur. reg. Sicilia, 13 aprile 2006, n. 1450) ha pacificamente e univocamente affermato che &#8220;[i]l&nbsp;dirigente medico che esercita attività libero professionale non autorizzata, in violazione del regime esclusivo del suo rapporto di lavoro, risponde del danno erariale ragguagliabile all&#8217;importo della c.d. indennità di esclusiva percepita&#8221;.&nbsp;Infatti, l&#8217;esercizio di attività professionale autonoma da parte di un medico dipendente dei Servizio Sanitario Nazionale&nbsp;&#8220;nonostante avesse optato per il regime di esclusività, rappresenta violazione dell&#8217;art. 13, D.L.vo n. 229 del 1999 che ha ribadito il principio di esclusività del rapporto di lavoro del medico dipendente del S.S.N., introducendo l&#8217;art. 15-quater e l&#8217;art. 15-quinquies nel D.L.vo n. 502 del 1992, in base ai quali Io svolgimento dell&#8217;attività libero professionale non può che rivestire carattere eccezionale proprio in quanto sottoposto ad un regime autorizzatorio che può rendere legittimo lo svolgimento di detta attività al di fuori della struttura pubblica nei limiti ovviamente delle prescrizioni contenute negli appositi atti aziendali; ne consegue la sussistenza di un danno erariale pari alla differenza tra retribuzione del sanitario in rapporto di esclusiva e retribuzione in rapporto non esclusivo&#8221;.&nbsp;Pertanto,&nbsp;&#8220;nella ipotesi di abusivo esercizio dell&#8217;attività professionale extramuraria, il danno erariale discendente dalla dolosa violazione del sinallagma contrattuale instaurato dal medico con il S.S.N., è pari alla differenza tra la retribuzione del rapporto in regime di esclusività e la retribuzione in regime di non esclusività. Poiché quest&#8217;ultimo è l&#8217;unico compatibile con l&#8217;esercizio dell&#8217;attività professionale&nbsp;extramuraria&#8221;.&nbsp;<strong>12.&nbsp;</strong>Si tratta di un danno patrimoniale concreto e attuale, considerato che le somme percepite non risultano restituite dal professionista e sulla cui sussistenza non incide la restituzione delle percentuali illecitamente sottratte alle strutture sanitarie di riferimento — tantomeno il pagamento del risarcimento disposto in sede penale non può in alcun modo essere assimilato alla restituzione delle indennità e dei premi indebitamente ottenuti negli anni —, atteso che si tratta di condotta successiva alla consumazione dell&#8217;illecito e al suo perfezionamento. Questa Procura ritiene, inoltre, che questa voce di danno sia da ricollegare sul piano eziologico alla condotta del convenuto, giacché essa ne costituisce la&nbsp;condicio sine qua non&nbsp;ex art. 41 c.p. Non può, infatti, disconoscersi che l&#8217;omessa emissione delle prestazioni mediante l&#8217;apposito bollettario è la causa dell&#8217;indebito (senza tacere le pacifiche ulteriori irregolarità e le numerose violazioni del regime ALPI, non contestate dal dott. SCIARRA e ammesse nella memoria difensiva in cui non si è negato né lo svolgimento dell&#8217;attività libero professionale fuori dal regime autorizzatorio, né la percezione degli emolumenti con bollettario benché in violazione di esso (ad esempio di giovedì) o addirittura senza l&#8217;emissione di parcella), concretatosi nel pagamento in favore del professionista delle indennità e dei&nbsp;<sub>.</sub>premi a fronte di una palese &#8220;infedeltà&#8221; dello stesso. Le condotte antidoverose qui prese in considerazione, che hanno prodotto il pregiudizio patrimoniale per il quale c&#8217;è domanda di risarcimento, sono riferibili unicamente al convenuto, non risultando la lesione medesima realizzata per altra causa, né sono giustificabili affermando che la ASL si sarebbe giovata delle prestazioni svolte dal sanitario, nonché che questa avesse debita conoscenza delle stesse. Ne consegue che il comportamento del convenuto si è concretizzato in una grave e consapevole (contrattualmente dolosa) violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro esclusivo che intercorreva con la propria ASL, avendo indebitamente percepito il trattamento economico previsto per i dirigenti medici in rapporto di esclusività (cfr. in proposito sentenza n. 318/A/2013 Corte dei conti, Sezione Appello Sicilia). 13. Peraltro, come ha sottolineato la giurisprudenza ormai cospicua (C.d.c. Sez. III, Centr. App., n. 330/2015; Sez. Giur. Campania n. 1111/2013; Sez. Giur. Abruzzo, n. 64/2015; Sez. Giur. Veneto, n. 53/2015; Sez. Giur. Calabria, n. 38/2015) la normativa di settore, anche risalente, integra in modo assolutamente chiaro e comprensibile la disciplina della materia in esame rispetto ai precetti degli artt. 97 e 98 Cost. che sanciscono, in modo inequivoco, il principio del buon andamento (degli uffici) della Pubblica Amministrazione e dell&#8217;esclusività del rapporto di pubblico impiego al servizio della Nazione,&nbsp;&#8220;onde assicurare che il pubblico dipendente, fatte salve le eccezioni previste espressamente dalla legge, dedichi all&#8217;esercizio delle sue&nbsp;<sub>.</sub>funzioni le proprie energie lavorative e intellettuali, senza distrazioni od interessi ulteriori e reconditi che ne possano compromettere o affievolire l&#8217;efficienza, l&#8217;efficacia e l&#8217;indipendenza&#8221;&nbsp;(Sez. Giur. Abruzzo, n. 64/2015). 14. Con riguardo all&#8217;elemento psicologico, le condotte considerate debbono essere qualificate permeate da dolo contrattuale, per avere il dott. SCIARRA esercitato l&#8217;attività libero professionale, violando con piena coscienza e volontà le limitazioni imposte dalle norme di settore, sebbene vincolato dal regime di esclusiva nei confronti dell&#8217;amministrazione datrice di lavoro, così come esplicitato nella ricostruzione della vicenda e come comprovato dalla documentazione depositata in allegato al rapporto della Compagnia. 15. Tutto ciò premesso sussiste, a giudizio di questa Procura regionale, il pregiudizio finanziario di € 179.318,07, così come quantificato a seguito degli accertamenti della Compagnia e in base al calcolo operato dalla ASL di Teramo n. 4, da addebitarsi all&#8217;odierno convenuto. 16.&nbsp;<strong>Sul danno all&#8217;immagine &#8211; Preliminari considerazioni processuali.</strong>&nbsp;Sul piano dell&#8217;azionabilità del diritto al risarcimento del danno da parte della Procura della Corte dei conti deve osservarsi, in primo luogo, che ne sussistono i presupposti, ancorché in presenza dei limiti introdotti dall&#8217;articolo 17, comma&nbsp;30-ter,&nbsp;del D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3.8.2009, n. 102, come modificato dall&#8217;art. 1, comma 3, del D.L. 3.8.2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3.10.2009, n. 141 il quale dispone, tra l&#8217;altro, che “[l]e&nbsp;procure della Corte dei conti esercitano&#8232;l&#8217;azione per il risarcimento del danno all&#8217;immagine nei soli casi e nei modi previsti dall&#8217;articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell&#8217;articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso&nbsp;<sub>.</sub>fino alla conclusione del procedimento penale&#8221;.&nbsp;In fattispecie, infatti, il giudicato penale è intervenuto per effetto della sentenza irrevocabile del Tribunale di Teramo conseguente alla richiesta di patteggiamento del convenuto (procedimento penale n. 10541/2013). Come chiarito dalla costante giurisprudenza contabile, che smentisce quanto affermato nella memoria difensiva dei dott. SCIARRA, anche la decisione di patteggiamento della pena rientra nel novero delle sentenze penali di condanna ai fini dell&#8217;azione amministrativo-contabile (Corte dei conti, Sez. Lombardia, 27.7.2015, n. 135). 17.&nbsp;<strong>Sulla qualificazione e quantificazione del danno all&#8217;immagine.&nbsp;</strong>Ebbene, a seguito della condanna dell&#8217;odierno convenuto quando rivestiva la qualifica di dirigente medico della ASL di Teramo, la Procura regionale ritiene sussistere la piena responsabilità amministrativa del dott. SCIARRA. La lesione all&#8217;immagine, con conseguenze sociali fondate sulla negativa ripercussione suscitata nell&#8217;opinione pubblica dal fatto illecito, era favorita dal&nbsp;«clamor<sub>&nbsp;.</sub>fori»&nbsp;e dalla diffusione e amplificazione da parte degli organi di stampa, quale ricostruita nella parte in fatto. I fatti illeciti suscitano nei cittadini, sfiducia nei confronti della P.A., facendone affievolire affidabilità e imparzialità. La normativa sul danno all&#8217;immagine di cui trattasi evidenzia che siffatte condotte arrecano oltre il danno patrimoniale anche quello per la lesione all&#8217;immagine pubblica. Sussiste, quindi, alla luce anche di un ampio e perdurante risalto mediatico della vicenda, un evidente danno all&#8217;immagine, da quantificarsi in base ai criteri vigenti all&#8217;epoca dei fatti. In proposito, si rammenta che successivamente agli stessi é entrata in vigore la novella di cui alla legge n. 190/2012, la quale fornisce un chiaro parametro per la quantificazione della misura risarcitoria. Per inciso, si rileva che, nel caso di specie, non si ritiene necessario prendere posizione sull&#8217;espressa applicabilità della novella al caso di specie, in quanto la quantificazione del risarcimento proposta è da ritenersi ragionevole alla luce dei criteri indicati dalle Sezioni Riunite a supporto del giudice contabile, completati o&nbsp;meno dal nuovo&nbsp;&#8220;parametro di riferimento da ritenersi semplicemente integrante il criterio equitativo previsto dall&#8217;art. 1226 del codice civile&#8221;&nbsp;(sent. Sez. giur. Lombardia, n. 136/2015). Vengono, infatti, in rilievo i criteri indicati dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 10/QM del 2003 e dalla successiva giurisprudenza contabile&nbsp;(ex multis,&nbsp;Sez. III Centrale, n. 220/2013) nonché quelli individuati dalla Corte di cassazione, Sezioni unite, nella sentenza n. 15208/2010 e, in particolare: la qualifica posseduta dal convenuto al momento del commesso illecito; il notevole disvalore sociale connesso alla gravità del commesso delitto e la diffusione mediatica della vicenda, elementi tutti che ingenerano grave sfiducia nelle istituzioni da parte della cittadinanza (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 68/2014 e n. 26/2015). Pertanto, nella presente fattispecie la liquidazione del danno non può prescindere dall&#8217;individuazione dei criteri oggettivi (somme di danaro o utilità patrimoniali conseguite, seppure di modesta entità), soggettivi (ruolo ricoperto all&#8217;interno della ASL di Teramo, con le ulteriori assunzioni di incarichi di Responsabile di Unita Operativa Semplice presso il P.O. di Teramo e di responsabile di Unità Operativa Dipartimentale di Pediatria e Neonatologia presso il P.O. di Sant&#8217;Omero dal 2011) e sociali (risonanza e sentimento di discredito e di sfiducia delle istituzioni rappresentate, anche in relazione all&#8217;offesa recata indirettamente ad altri dipendenti e colleghi che, invece, operano con dedizione, onestà, rettitudine e diligenza). In tal senso valutati, in particolare, gli elementi discendenti dalla qualità del soggetto agente rivestita nell&#8217;ambito della struttura amministrativa e richiamati i criteri dettati con riferimento alla personalità del reo intesa come capacità a commettere illeciti (art. 133 c.p., applicabile per analogia) desunta anche dai benefici economici personali che ne sono stati tratti, ma anche della diffusività dell&#8217;episodio nella collettività e della negativa impressione suscitata nell&#8217;opinione pubblica &#8211;&nbsp;&nbsp;si tratta pur sempre di un pediatra, quindi dedito alla cura di soggetti tra i maggiormente tutelati nella nostra società &#8211; unitamente all&#8217;amplificazione del fatto da parte dei mass-media e della capacità lesiva del fatto, si reputa congruo confermare la determinazione del risarcimento del relativo danno nella misura proposta in sede di invito, ossia €&nbsp;60.000,00.&nbsp;Lo si ribadisce: la lesione all&#8217;immagine, con conseguenze sociali fondate sulla negativa ripercussione suscitata nell&#8217;opinione pubblica dal fatto illecito, era favorita dal&nbsp;«clamor fori»&nbsp;e dalla diffusione e amplificazione da parte degli organi di stampa, che come ricostruito nella parte in fatto, è stata di rilievo. In generale, i fatti illeciti suscitano nei cittadini, sfiducia nei confronti della P.A., facendone affievolire affidabilità e imparzialità. Per quanto riguarda, appunto, la responsabilità per la lesione all&#8217;immagine pubblica questa si concreta, da parte della giurisprudenza (cfr.&nbsp;ex multis&nbsp;Corte dei conti, sezione giurisdizionale Lazio &#8211; sentenza 18 febbraio 2010 n. 344, anche Corte costituzionale &#8211; sentenza 15 dicembre 2010 n. 355, Corte dei conti, sez. I&nbsp;&nbsp;giurisdizionale centrale d&#8217;appello &#8211; sentenza 24 febbraio 2009, n. 97) nel pregiudizio nei confronti della corretta e buona gestione, della credibilità e del rispetto da parte della collettività. Il danno all&#8217;immagine, da valutare equitativamente da parte del giudice, non può, pertanto, essere inferiore ad almeno €&nbsp;60.000,00.&nbsp;Si tratta, difatti, di una misura pari a perlomeno il doppio dell&#8217;ammontare di cui il dott. SCIARRA si appropriava. Con riguardo alla sede penale, è stato difatti comunicato che il dott. SCIARRA&nbsp;&#8220;si appropriava di somme di denaro appartenenti all&#8217;ASL di Teramo per un importo accertato&nbsp;<u>pari ad almeno € 30.000.00;</u>&nbsp;segnatamente, dopo avere ricevuto in più occasioni dai pazienti somme di denaro quali corrispettivo per le prestazioni mediche da egli eseguite presso il&nbsp;<sub>.</sub>predetto studio medico, ne ometteva il successivo versamento all&#8217;ASL di Teramo per le quote spettanti all&#8217;amministrazione di appartenenza in base al predetto atto autorizzatorio e al conseguente accordo contrattuale sottoscritto&nbsp;dalle parti&#8221;&nbsp;(procedimento penale n. 10541/13; sul punto, nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo del 23.7.2014, prot. Procura del 16.9.2014, n. 5412). Con la succitata nota, questa Procura veniva informata che il dott. SCIARRA aveva provveduto ad effettuare il pagamento della somma di € 30.000,00 in favore della ASL di Teramo in data 17.7.2014, a titolo di risarcimento valevole soltanto agli effetti del procedimento penale (così, ultimo capoverso, nota Procura della Repubblica, cit.). Ciò fa si che tale somma non possa essere tenuta in considerazione nel presente giudizio, né possa essere valutata la somma già restituita alla ASL di Teramo (in memoria difensiva si indicano € 24.000,00), né che vi sia alcuna evidenza che l&#8217;appropriazione abbia riguardato la sola somma di € 6.000,00 (memoria difensiva del dott. SCIARRA), anziché un importo accertato pari ad&nbsp;<u>&#8220;almeno e 30.000,00&#8221;.</u>&nbsp;Va, peraltro, escluso ogni esercizio del potere riduttivo in ragione della condotta dolosa e particolarmente riprovevole del convenuto. 18.&nbsp;<strong>Sul rapporto di servizio.&nbsp;</strong>&nbsp;All&#8217;epoca dei fatti illeciti dai quali il danno all&#8217;immagine dell&#8217;ASL di Teramo era in essere il rapporto di servizio con il convenuto, che operava quale dirigente sanitario. Tale rapporto è confermato dalla considerazione che la condanna penale, a sanzione delle illiceità commesse dal dott. SCIARRA, è stata pronunciata per reati propri, perpetrabili esclusivamente da soggetti qualificati dipendenti della p.a. 19.&nbsp;<strong>Sull&#8217;antidoverosità della condotta.&nbsp;</strong>L&#8217;illiceità delle condotte del dott. SCIARRA dalle quali è derivata la lesione all&#8217;immagine e al prestigio della ASL di Teramo è stata accertata, in via definitiva, nella sede penale. Tale elemento, pur non avendo carattere pregiudiziale nel processo per responsabilità amministrativa patrimoniale, costituisce solido elemento di certezza ai fini della formazione del convincimento del Giudice. Alla ricostruzione emersa in quella sede, pertanto, la Procura integralmente rinvia,&nbsp;per relationern,&nbsp;ai fini propri di questa giurisdizione.&nbsp;20.&nbsp;<strong>Sull&#8217;elemento psicologico</strong>. Le condotte considerate debbono essere qualificate permeate da dolo, così come reso evidente dalla ricostruzione della vicenda, connotata da fatti/reato, di necessità dolosi. Si chiede, inoltre, la condanna del convenuto alle spese del presente giudizio</em>.<br />
In relazione a tali accadimenti, la Procura regionale instaurava il contraddittorio preliminare,&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 5, comma 1, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19 (invito a dedurre in data 8 ottobre 2015, notificato in data 19 ottobre 2015).<br />
L’intimato depositava proprie deduzioni in data 25 novembre 2015.<br />
Seguiva, come descritto in premessa, l’emissione in data 28 dicembre 2015 dell’atto di citazione in giudizio, notificato al convenuto&nbsp;&nbsp;in&nbsp;&nbsp;data&nbsp;&nbsp;13 gennaio 2016.<br />
Con memoria depositata in data 6 settembre 2016, gli avvocati Pietro Referza e Fabio de Massis, per Antonio Sciarra:<br />
ricostruiti i fatti, si soffermavano sul&nbsp;<em>significato probatorio della sentenza resa ai sensi dell’articolo 444 codice di rito penale</em>;<br />
contestavano, in particolare, i criteri seguiti per la quantificazione del danno&nbsp;&nbsp;patrimoniale e di quello all’immagine;<br />
eccepivano la prescrizione dell’azione di responsabilità,&nbsp;<em>almeno in parte</em>,&nbsp;&nbsp;per&nbsp;<em>alcune voci di danno</em>;<br />
concludevano per il rigetto della domanda di parte attrice e, in via subordinata, per la riduzione del&nbsp;<em>danno erariale in accoglimento delle eccezioni sollevate, tenendo conto della somma di € 24.000,00 già corrisposta alla ASL di Teramo rispetto al valore delle somme ritenute sottratte di € 6.000,00</em>.<br />
In occasione della pubblica udienza in data 27 settembre 2016, entrambe le parti non si discostavano dalle conclusioni&nbsp;<em>antea</em>&nbsp;rassegnate.<br />
Considerato in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>D I R I T T O</strong></div>
<p>1. L’ordine di esame delle questioni è rimesso al prudente apprezzamento del giudice (Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 727 del 1991).<br />
2. In ordine all’affermato decorso del termine quinquennale di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, come sostituito dall&#8217;art. 3 del d.l. n. 543 del 1996, convertito in legge n. 639 del 1996, considerata la natura dei fatti dedotti dal requirente contabile a fondamento dell&#8217;azione, deve ritenersi che all&#8217;illecito stesso sia&nbsp;<em>coessenziale</em>&nbsp;l&#8217;occultamento doloso del danno, da considerarsi, pertanto,&nbsp;<em>in re ipsa</em>.<br />
Infatti, la disposizione appena citata distingue chiaramente le ipotesi di nocumento palese da quello di occultamento doloso del danno, nel quale ultimo caso il&nbsp;<em>dies a quo</em>&nbsp;per la decorrenza del termine prescrizionale coincide con la data della sua scoperta.<br />
Prima di tale data, le indagini non erano conoscibili, essendo soggette al segreto investigativo, e questo sia per l&#8217;amministrazione danneggiata sia per la Procura erariale (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, n. 1115 del 2014; Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo,&nbsp;&nbsp;nn. 11 del 2013 e 377 del 2012).&nbsp;&nbsp;<br />
Deve, pertanto, ritenersi che la prescrizione decorra, alla luce del suddetto testo, solo dalla scoperta del danno.<br />
La norma ricavabile da tale disposizione, nel prevedere che, in caso di occultamento doloso, la prescrizione decorra dalla data della sua scoperta, costituisce applicazione, nello specifico ambito della responsabilità amministrativa, dell&#8217;art. 2941, n. 8, c.c., circa la sospensione del corso della prescrizione fra&nbsp;<em>il debitore che ha dolosamente occultato l&#8217;esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto</em>.<br />
L&#8217;evidente connessione fra causa di sospensione del corso della prescrizione e impedimento all&#8217;esercizio del diritto derivante dall&#8217;occultamento, comporta, quale logico corollario, che la causa di sospensione cessi nel momento della scoperta del danno da parte del soggetto legittimato all&#8217;esercizio del diritto stesso e, pertanto, da parte dell&#8217;amministrazione danneggiata, soggetto creditore, cui deve equipararsi la scoperta da parte della Procura presso la Corte dei conti, in considerazione della sua legittimazione a compiere atti di costituzione in mora (Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 14/Q.M. del 2000) e ad esercitare l&#8217;azione di responsabilità con effetti interruttivi del corso della prescrizione.<br />
Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione versata agli atti del giudizio, deve affermarsi la tempestività dell&#8217;azione esercitata dalla Procura regionale, ribadita, peraltro, dallo stesso pubblico ministero in occasione della pubblica udienza in data 27 settembre 2016.<br />
3. In fattispecie, ricorre altresì la specifica ipotesi originariamente contemplata dall’art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Corte dei conti: Sezione III giurisdizionale centrale, n. 113 del 2013; Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 185 del 2013 e pertinente giurisprudenza richiamata), anche in aderenza a quanto enunciato da uniforme interpretazione giudiziale circa la sentenza penale di&nbsp;<em>patteggiamento&nbsp;</em>(Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 105 del 2013; Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, n. 17 del 2013; Sezione III giurisdizionale centrale, n. 305 del 2010; Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 1725 del 2010; Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, n. 21 del 2009; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 644 del 2009; Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, n. 37 del 2009; Sezione I giurisdizionale centrale, n. 209 del 2008) e sul&nbsp;<em>particolare valore</em>&nbsp;della stessa (Corte dei conti: Sezione II giurisdizionale centrale, nn. 38 del 2014, 539 del 2013, 303 del 2012, 443 e 206 del 2011, 387 e 269 del 2010; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 22 del 2014; Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, n. 109 del 2011; Corte costituzionale, n. 355 del 2010).<br />
4.&nbsp;Il quadro normativo di riferimento è quello analiticamente ricostruito dal pubblico ministero con l’atto introduttivo del giudizio.<br />
5. Il presunto danno relativo alla retribuzione di risultato, beneficio di particolare natura (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, n. 9 del 2014) cui è fatto riferimento in citazione, non è riconducibile alla violazione del rapporto di esclusività (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, n. 46 del 2013).<br />
Tanto in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sezione VI,&nbsp;&nbsp;nn. 4443 del 2010 e 35 del 2011) secondo la quale le&nbsp;<em>indennità di responsabilità e di risultato sono correlate all’effettivo svolgimento della prestazione, essendo volte, indipendentemente dalla esclusività del rapporto, alla diversa finalità del superamento del trattamento perequativo, e graduate in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico (c.d. indennità di posizione) e ai risultati ottenuti nell&#8217;attività gestionale ed assistenziale (c.d. indennità di risultato )</em>.<br />
Con specifico riferimento alla retribuzione di risultato, la giurisprudenza contabile ha chiarito che la stessa ha&nbsp;<em>come finalità non quella di dare un generico premio ai dipendenti o una forma atipica di aumento retributivo, ma di compensare il raggiungimento di finalità migliorative nello svolgimento dei compiti dell’ente … in relazione a specifici programmi rivolti in tal senso … Ed a questi fini il personale viene stimolato, nella prospettiva appunto di conseguire tale indennità, ad intensificare e migliorare il rendimento della loro prestazione lavorativa</em>&nbsp;(Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 239 del 2006; Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, n. 1400 del 2012).<br />
Ritiene, quindi, il giudicante che affinché l’erogazione di tali emolumenti accessori possa considerarsi indebita (e foriera di danno erariale), debba essere data dimostrazione non solo della violazione dell’esclusività del rapporto, ma anche del mancato assolvimento degli obblighi e doveri connessi all’espletamento dell’attività assistenziale prestata.<br />
Tali elementi non sono stati dedotti né provati, per cui la somma contestata a titolo di retribuzione di risultato deve essere detratta dal danno.<br />
6. Tanto premesso, la residua domanda attrice appare meritevole di accoglimento.<br />
La&nbsp;<em>ratio</em>&nbsp;del rapporto di esclusiva e delle norme ad esso strumentali, in una con l’opzione per l’esercizio della libera professione intramuraria, è individuata nel perseguimento dell’obiettivo di&nbsp;<em>promuovere e qualificare il servizio pubblico nonché di favorire lo sviluppo di un regime di concorrenza con il privato nell’erogazione dei servizi, al fine del miglioramento della qualità delle prestazioni che contengono l’inequivocabile affermazione dell’esclusività del rapporto di lavoro e l’imposizione del divieto, per il personale sanitario, di svolgere attività professionale privata, incompatibile con gli interessi della struttura sanitaria di appartenenza&nbsp;</em>(Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, n. 477 del 2010).<br />
La relativa indennità si distingue&nbsp;<em>poiché dovuta a remunerazione della esclusività del rapporto di lavoro, aggiuntivamente alla retribuzione, in conseguenza dell’opzione per l’attività intramuraria, a favore dei medici ospedalieri&nbsp;</em>(Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 7298 del 2010).<br />
Consolidata, in materia, la giurisprudenza contabile:<br />
<em>con il protratto espletamento dell’attività libero professionale in spregio a regole conformanti il regime intramurario</em>&nbsp;viene meno&nbsp;<em>l’esclusività del rapporto di lavoro e, con essa, il titolo per percepire gli emolumenti alla medesima legati: dovendosi qualificare l’attività, per le modalità con le quali in concreto è stata esercitata, come extramuraria e sussistendo un impedimento legale per colui che a tale ultimo regime risulti assoggettato ad intrattenere con l’Azienda sanitaria un rapporto di lavoro con il carattere della esclusività, a quel medesimo soggetto risulta automaticamente preclusa la possibilità di beneficiare dei vantaggi che il rapporto di lavoro con quella caratteristica assicura</em>&nbsp;(Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 71 del 2016; Sezione III giurisdizionale centrale, n. 415 del 2015);<br />
<em>non essendo il danno commisurato alle singole fatture</em>&nbsp;relative alle prestazioni rese in violazione del regime intramurario&nbsp;<em>ma derivando dall’indebita percezione dell’indennità di esclusività è sufficiente, per ogni singolo esercizio, che si sia verificata almeno un’infrazione significativa</em>&nbsp;(Sezione I giurisdizionale centrale, n. 261 del 2016).<br />
La violazione degli obblighi connessi all’esclusività delle prestazioni, riconducibile alla condotta del convenuto, è causa di danno erariale, integrato, in specie, dall’indennità percepita malgrado tale rapporto non sia stato rispettato, che risulta, per ciò, acquisita del tutto indebitamente.<br />
Dal coacervo delle risultanze istruttorie emerge la natura cosciente, volontaria e sistematica, delle violazioni stesse.<br />
Di conseguenza, si ravvisa anche la sussistenza dell’elemento soggettivo, sotto il profilo del dolo,&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall’art. 3 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639:&nbsp;<em>La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali</em>.<br />
Circa il pregiudizio finanziario, il collegio, ritenuto fondato lo specifico assunto accusatorio, ritiene di dover accogliere la quantificazione operata dallo stesso requirente e pari ad €&nbsp;<strong>149.425,25</strong>.<br />
7. Anche la giurisprudenza sul danno all’immagine è costante:<br />
la lesione all’immagine rileva come riflesso negativo del comportamento&nbsp;<em>antidoveroso</em>&nbsp;<em>(e doloso)</em>&nbsp;del soggetto incardinato nella struttura pubblica, condotta che&nbsp;<em>deteriora ed offusca l’immagine dell’amministrazione&nbsp;</em>la quale,<em>&nbsp;per definizione, deve possedere, diffondere e difendere valori di onestà, correttezza, trasparenza, legalità ed affidabilità</em>&nbsp;(Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 37 del 2014; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 675 del 2012);<br />
a seguito della&nbsp;<em>definitiva consacrazione normativa del danno all’immagine</em>, tale lesione è limitata ai&nbsp;<em>soli casi in cui i pubblici dipendenti siano stati condannati con sentenza irrevocabile</em>&nbsp;(Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 68 del 2014);<br />
il danno all’immagine consiste nell’<em>alterazione del prestigio e della personalità dello Stato &#8211; Amministrazione oppure di altra Pubblica Amministrazione, a seguito di un comportamento tenuto in violazione dell’art. 97 Cost. ossia in dispregio delle funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici&nbsp;</em>(Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, n. 989 del 2008);<br />
la lesione del bene giuridico consistente nel buon andamento della Pubblica Amministrazione che, a causa della condotta illecita dei suoi dipendenti, perde credibilità ed affidabilità all’esterno, ingenera la&nbsp;<em>convinzione che tale comportamento patologico sia una caratteristica usuale dell’attività dell’Ente pubblico</em>&nbsp;(Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, n. 433 del 2008);<br />
il diritto delle amministrazioni pubbliche ad organizzarsi ed agire secondo i criteri dettati dall’art. 97 della Costituzione è l’elemento caratterizzante della loro immagine e della loro identità; trattandosi di un interesse costituzionalmente garantito, ogni azione del pubblico dipendente che lo leda si traduce in un’alterazione dell’identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell’apparire di una sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile né responsabilizzata (Corte dei conti: Sezione II giurisdizionale centrale, n. 289 del 2006; Sezioni riunite, n. 10/QM del 2003);<br />
si configura responsabilità per danno all’immagine in presenza di comportamenti, relativi a vicende di ampio risalto sugli organi di informazione, che abbiano leso il prestigio dell’ente locale, intaccando la convinzione dei cittadini di poter fare affidamento sulla credibilità ed efficienza dell’amministrazione (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 1970 del 2006);<br />
i comportamenti idonei a pregiudicare l’immagine esterna dell’amministrazione intaccano la fiducia della collettività nell’imparzialità e correttezza dei pubblici funzionari, pregiudizio aggravato dalla diffusione a mezzo stampa della notizia (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige, n. 50 del 2006);<br />
il danno all’immagine si concreta nel momento in cui vengono portati a conoscenza del pubblico comportamenti pregiudizievoli per il prestigio dell’amministrazione tenuti da soggetto in rapporto di servizio con la stessa (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, n. 228 del 2006).<br />
Autorevole dottrina non è da meno e sottolinea che il danno in disamina deriva dalla necessità di rinnovare nella sua interezza il prestigio della pubblica amministrazione, scosso dal discredito provocato da vicende generalmente enfatizzate dalla stampa, collegato ai comportamenti illeciti del responsabile.<br />
Evidente, in fattispecie, la denunciata lesione all’immagine, anche per effetto del diffuso e dettagliato risalto delle specifiche vicende (in&nbsp;&nbsp;allegato alla&nbsp;<em>nota di deposito</em>&nbsp;n. 1 in data 28 dicembre 2015 della Procura regionale), oggetto del citato processo penale.<br />
Non rileva, inoltre, la legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, comma 62; l&#8217;entità del danno all&#8217;immagine derivante da giudicato penale di condanna&nbsp;<em>si presume pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente</em>).<br />
Infatti, la giurisprudenza intervenuta dopo l&#8217;entrata in vigore (28 novembre 2012) della citata legge afferma che la peculiare disposizione introduce una&nbsp;<em>quantificazione minima legale, salvo prova contraria</em>, del danno all&#8217;immagine arrecato dal convenuto condannato per reati contro la P.A. (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 201 del 2014; Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 9 del 2014) e presenta natura sostanziale, non processuale e retroattiva (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 68 del 2014; Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, n. 31 del 2014; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 196 del 2014; Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, nn. 21 e 16 del 2014; Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 395 del 2014; Sezione appello Regione Sicilia, n. 132 del 2013).<br />
Poiché le condotte contestate al convenuto risultano anteriori all&#8217;entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, la disciplina dalla stessa recata non trova applicazione in fattispecie, non avendo natura processuale (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 26 del 2015).<br />
In controversia, quindi, vengono in rilievo i criteri indicati dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 10/QM del 2003 e dalla successiva giurisprudenza contabile nonché quelli individuati dalla Corte di cassazione, Sezioni unite, nella sentenza n. 15208 del 2010 e, in particolare: la qualifica posseduta dal convenuto al momento del commesso illecito; il notevole disvalore sociale connesso alla oggettiva gravità del commesso delitto e la diffusione mediatica della vicenda, elementi tutti che ingenerano grave sfiducia nelle istituzioni da parte della cittadinanza (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 68 del 2014).<br />
Alla luce dei parametri sopra indicati, il collegio ritiene equo determinare il danno in €&nbsp;<strong>10.000,00</strong>.<br />
8. La gravità dei fatti non consente di ricorrere al potere riduttivo dell&#8217;addebito (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 105 del 2010; Sezione I giurisdizionale centrale, n. 117 del 2008).<br />
D’altra parte, il mancato ricorso a tale potere (articoli 1, comma 1&nbsp;<em>bis</em>, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, 19, comma 2, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 52, comma 2, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e 83, comma 1, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440) non comporta alcun obbligo di motivazione, obbligo sussistente solo quando si faccia uso in positivo del medesimo potere (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n.&nbsp;&nbsp;68 del 2009; Sezioni riunite, n. 563 del 1987).<br />
9. Pertanto, ritenuti configurabili tutti gli elementi per l’affermazione della responsabilità, nei limiti evidenziati e come sostenuti dall’esame coordinato, complessivo e congiunto degli atti e dei documenti di causa, Antonio Sciarra deve essere condannato al risarcimento, in favore della A.S.L. di Teramo, della somma complessiva di&nbsp;<strong>€ 159.425,25</strong>, importo da ritenersi comprensivo di rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza.<br />
Sono invece dovuti gli interessi legali dalla predetta data sino all’effettiva ed intera soddisfazione del credito.&nbsp;<br />
10. Ciò&nbsp;<em>salvo a tener conto, in sede di esecuzione, di quanto altrimenti recuperato dall&#8217;amministrazione</em>&nbsp;(Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 56 del 2014 e 700 del 2002).<br />
Peraltro, la suddetta clausola, secondo condivisibile, recente ed autorevole dottrina, sta a significare che ove un evento lesivo si sia verificato con i caratteri della certezza e le eventuali iniziative di recupero mostrino invece connotati di aleatorietà nei risultati ripristinatori, l&#8217;azione di responsabilità deve essere esercitata e la pronuncia di condanna emessa.&nbsp;&nbsp;<br />
La medesima fonte precisa altresì che, con l&#8217;uso della predetta formula, il&nbsp;<em>condannato</em>&nbsp;può far valere in sede di esecuzione fatti&nbsp;<em>modificativi</em>&nbsp;del rapporto consacrato nel provvedimento giudiziale e costituente titolo esecutivo.<br />
Del resto, le peculiari questioni prospettate con lo scritto depositato in data 6 settembre 2016 non possono ritenersi comprese nell’ambito cognitivo proprio ed esclusivo&nbsp;&nbsp;del giudice contabile ma appartengono, semmai, alla diversa, specifica fase dell’esecuzione, affidata alla stessa amministrazione danneggiata, unico momento nel quale possono delinearsi possibili&nbsp;<em>problemi di saldo</em>&nbsp;&nbsp;(Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, n. 48 del 2014; Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, n. 348 del 2014; Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, n. 355 del 2013).<br />
11. Le&nbsp;&nbsp;spese&nbsp;&nbsp;di&nbsp;&nbsp;giudizio,&nbsp;&nbsp;in&nbsp;&nbsp;&nbsp;favore&nbsp;&nbsp;dello&nbsp;&nbsp;Stato&nbsp;&nbsp;e&nbsp;&nbsp;liquidate&nbsp;&nbsp;come&nbsp;&nbsp;in<br />
dispositivo, seguono la soccombenza.<br />
<em>Nec plus ultra</em>.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P. Q. M.</strong></div>
<p>definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie, per quanto di ragione, la domanda attrice e, per l’effetto</p>
<div style="text-align: center;"><strong>C O N D A N N A</strong></div>
<p><strong>Antonio Sciarra</strong>, nato a Teramo il 27 marzo 1960, al risarcimento, in favore della A.S.L. di Teramo, della somma di&nbsp;<strong>€ 159.425,25</strong>, importo da ritenersi comprensivo di rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza;<br />
sono invece dovuti gli interessi legali dalla predetta data sino all’effettiva ed intera soddisfazione del credito;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
liquida le spese di giudizio, in favore dello Stato e sino alla data di pubblicazione della sentenza, in € 616,66 (seicentosedici/66) a carico del soccombente;<br />
manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Così deciso in L’Aquila, nella camera di consiglio in data 27 settembre 2016.</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’estensore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il presidente<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f.to Federico Pepe&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f.to Tommaso Miele<br />
Depositata in segreteria il 16/12/201<br />
&nbsp;&nbsp;Il direttore della segreteria&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
f.to dott.ssa Antonella Lanzi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>Corte dei Conti</em></strong><br />
<strong><em>Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo</em></strong></div>
<p><strong><u>Giudizio N. 19280/R.</u></strong><br />
Nota delle spese liquidate ai sensi del “Codice della giustizia contabile”, art. 31, comma 5, con nota a&nbsp;&nbsp;margine&nbsp;&nbsp;della&nbsp;&nbsp;sentenza di condanna&nbsp;&nbsp;del&nbsp;&nbsp;27/09/2016 pronunziata dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione&nbsp;&nbsp;Abruzzo&nbsp;&nbsp;nel&nbsp;&nbsp;giudizio promosso dal Procuratore regionale, contro&nbsp;<strong>:&nbsp;&nbsp;&nbsp;Antonio Sciarra.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
<u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fogli&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Importo</u><br />
<u>Originale Atto di citazione&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128,00</u><br />
<u>&nbsp;N. 2 copie atto predetto ad uso notifica&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256,00</u><br />
<u>-Diritti di cancelleria ( copie ed autentica )&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38,48&nbsp;</u><br />
<u>&#8211; Spese di notifica&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2,18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br />
<u>&#8211; Originale sentenza di condanna&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192,00&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Totale&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616,66</strong><br />
<u>(Diconsi&nbsp;&nbsp;euro&nbsp;&nbsp;seicentosedici/66)&nbsp;&nbsp;posti a carico del soccombente:</u><br />
<strong>Antonio Sciarra.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br />
L’Aquila li,&nbsp;&nbsp;16/12/2016<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Direttore della Segreteria<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f.to dott.ssa Antonella Lanzi&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-abruzzo-sentenza-16-12-2016-n-80/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2016 n.80</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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