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	<title>Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 29/12/2016 n.38</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-29-12-2016-n-38/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-29-12-2016-n-38/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 29/12/2016 n.38</a></p>
<p>Modalità di calcolo delle spese di viaggio sostenute da un consigliere comunale residente fuori dal territorio dell’ente &#8211; Distinzione tra missione autorizzata e viaggio necessario per l’esercizio della funzione elettiva La Sezione delle Autonomie ha esaminato la questione di massima concernente le modalità di calcolo del rimborso delle spese di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-29-12-2016-n-38/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 29/12/2016 n.38</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Modalità di calcolo delle spese di viaggio sostenute da un consigliere comunale residente fuori dal territorio dell’ente &#8211; Distinzione tra missione autorizzata e viaggio necessario per l’esercizio della funzione elettiva</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La Sezione delle Autonomie ha esaminato la questione di massima concernente le modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio sostenute da un consigliere comunale residente fuori dal territorio dell’ente ed ha ancorato la soluzione alle diversità di natura e funzione assunte dal rimborso nelle due fattispecie considerate nell’art. 84 del d.lgs. 267/2000, comma 1° (spese di viaggio per missione autorizzata dal presidente del consiglio) e comma 3 (spese di viaggio sostenute per partecipare alle sedute consiliari e per assicurare la presenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni elettive).<br />
La Sezione, nel caso disciplinato dal co. 3, ha stabilito che il viaggio non comporta una spesa per missione, ma costituisce un onere finalizzato all’effettivo esercizio costituzionalmente tutelato della funzione. Ai fini del rimborso, ha affermato i seguenti principi:</p>
<ul>
<li>L’uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi “necessitato” soltanto se finalizzato all’effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie o delegate e quando ne sia accertata la convenienza economica.</li>
<li>Ricorrendo tali presupposti, il rimborso può essere regolamentato dall’ente anche secondo le modalità previste dall’art. 77-bis, comma 13, del d.l. 112/2008, cioè, per ogni chilometro, in misura pari a un quinto del costo di un litro di benzina.</li>
</ul>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><em>Corte dei Conti</em>&nbsp;<br />
<em>Sezione delle autonomie</em></div>
<div style="text-align: right;">N. 38/SEZAUT/2016/QMIG</div>
<p>Adunanza del 20 dicembre 2016<br />
presieduta dal Presidente di Sezione<br />
Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO<br />
Composta dai magistrati:<br />
Presidenti di sezione&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Roberto TABBITA, Maurizio GRAFFEO, Agostino CHIAPPINIELLO, Cristina ZUCCHERETTI, Antonio FRITTELLA, Giovanni COPPOLA<br />
Consiglieri&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Carmela IAMELE, Marta TONOLO, Massimo ROMANO, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Rosa FRANCAVIGLIA, Elena BRANDOLINI, Stefania PETRUCCI, Pasquale PRINCIPATO, Francesco ALBO, Massimo VALERO, Dario PROVVIDERA Mario ALÌ, Gianfranco POSTAL, Simonetta BIONDO<br />
Primi Referendari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Valeria FRANCHI, Giampiero PIZZICONI, Tiziano TESSARO, Beatrice MENICONI, Donato CENTRONE<br />
Referendari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giovanni GUIDA, Marco RANDOLFI, Vanessa PINTO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;<br />
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;<br />
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;<br />
Visto l’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;<br />
Visto l’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni;<br />
Visto l’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni;<br />
Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;<br />
Vista la deliberazione n. 71/2016/QMIG, depositata il 22 giugno 2016, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Liguria ha rimesso al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, una questione di massima avente ad oggetto le modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio sostenute da un consigliere comunale residente fuori dal territorio comunale;<br />
Vista l’ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 31 del 25 novembre 2016, con la quale, valutati i presupposti per il deferimento dell’esame e della risoluzione della predetta questione di massima ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, è stata rimessa alla Sezione delle autonomie la pronuncia in ordine alla questione prospettata dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria;<br />
Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2551 del 7 dicembre 2016 di convocazione della Sezione delle autonomie per l’odierna adunanza;<br />
Udito il relatore, Consigliere Dario Provvidera</p>
<div style="text-align: center;"><strong>PREMESSO</strong></div>
<p>La questione di massima, deferita all’esame di questo Collegio, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, dalla Sezione di controllo per la Liguria con deliberazione 22 giugno 2016, n. 71, verte sulle modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio sostenute da un consigliere comunale residente fuori dal territorio dell’ente, il quale, in assenza di mezzi di traporto pubblico idonei, utilizzi il mezzo di trasporto privato per raggiungere la sede ove svolge le proprie funzioni politico-istituzionali.<br />
&nbsp;In particolare, questa Sezione è chiamata a valutare “se l’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel prevedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli amministratori locali residenti fuori dal comune in cui espletano il proprio mandato, escluda la possibilità, in caso di utilizzo necessitato e motivato di mezzo proprio, di riconoscere un rimborso parametrato ad un quinto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi”.<br />
La norma in esame prevede che “Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.<br />
Ad avviso della Sezione remittente, tale disposizione non escluderebbe la possibilità, in caso di utilizzo necessitato e motivato del mezzo privato di trasporto, di riconoscere un rimborso parametrato ad un quinto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi, come previsto dell&#8217;art. 77<em>-bis</em>, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (“Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina”).<br />
Non del tutto conformi risultano i pareri pronunciati da altre Sezioni regionali di controllo (SRC Emilia – Romagna, deliberazione n. 65/PAR/2015; SRC Puglia, deliberazione n. 58/PAR/2016; SRC Piemonte, delibere n. 400/PAR/2013 e n. 87/PAR/2015) che hanno ritenuto inapplicabile quest’ultima norma sia al rimborso delle spese di viaggio sostenute dall’amministratore per accedere alla sede dell’ente (disciplinato dal terzo comma dell’art. 84 del d.lgs. n. 267/2000), sia alla fattispecie di rimborso delle spese prevista dal primo comma del medesimo articolo 84 (“Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell&#8217;amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell&#8217;interno e del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, d&#8217;intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”).<br />
La Sezione di controllo per la Liguria fonda la propria tesi sulla distinzione tra le due fattispecie sopra richiamate. La prima, infatti, riguarda il caso di un qualunque amministratore (risieda o meno nel territorio comunale) comandato a recarsi in missione fuori dal Comune ove ha sede il rispettivo ente; la seconda, invece, disciplina il rimborso delle spese spettanti agli amministratori che risiedono fuori dal Comune dove svolgono il proprio mandato, limitandolo alle spese effettivamente sostenute. Dal disposto normativo del citato terzo comma, quindi, emergerebbe la <em>ratio</em> di assicurare il concreto esercizio della funzione di amministratore locale, garantendo il diritto costituzionale all’accesso in condizioni di eguaglianza alle cariche elettive, la cui effettività viene assicurata dal rimborso delle spese sostenute per svolgere i relativi compiti. Pertanto, sempre ad avviso della Sezione remittente, l’ipotesi ivi disciplinata non sarebbe soggetta alle limitazioni finanziarie relative alle spese di missione poste dall’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Quest’ultima disposizione, infatti, ha riformulato soltanto il primo comma dell’art. 84 citato, disciplinante l’ipotesi delle spese di missione; mentre non è intervenuta sulla formulazione del terzo comma della stessa norma di legge.<br />
La Sezione di controllo remittente richiama, infine, il tenore letterale delle norme in esame, ai sensi del quale la limitazione dei rimborsi alle “spese effettivamente sostenute” non sembra poter escludere la possibilità di attribuire (nel caso di un necessitato e motivato utilizzo del mezzo di trasporto privato) un rimborso forfettario, ancorato a parametri oggettivi e predeterminati che vengono comunemente utilizzati nella pubblica amministrazione.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO</strong></div>
<p>Si ritiene condivisibile la ricostruzione del quadro normativo, nella sua evoluzione storica e nei suoi profili logici e sistematici, operata dalla Sezione remittente nell’evidenziare la differenza di natura e funzione tra la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 84 del d.lgs. n. 267/2000, che disciplina le spese sostenute in caso di missione degli amministratori fuori dal territorio comunale, e quella di cui al terzo comma della medesima norma, che concerne gli oneri sostenuti dall’amministratore residente fuori dal Comune per l’effettivo adempimento del mandato.<br />
Quest’ultima norma regola esplicitamente una fattispecie relativa ad una spesa per il funzionamento degli organi politico-amministrativi che risulti necessaria per il concreto espletamento dei relativi mandati nella condizione, costituzionalmente garantita, di effettiva libertà e uguaglianza di accesso. L’altra fattispecie attiene, invece, ad una spesa diversa per finalità (costituendo un rimborso delle spese di viaggio per le missioni degli amministratori e dei dipendenti pubblici) e per connotazione (non essendo caratterizzata dalla necessarietà).<br />
Appare opportuno precisare che il richiamo di parte della giurisprudenza contabile in materia consultiva (per tutte: SRC Emilia – Romagna, deliberazione n. 65/PAR/2015) ai principi affermati dalle Sezioni riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 21/CONTR/2011, non appare utilizzabile in via estensiva. In quella sede, infatti, si è inteso dare soluzione al quesito riguardante “la possibilità, da parte dell’Amministrazione, di continuare ad autorizzazione l’utilizzo del mezzo proprio anche successivamente al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010) a seguito dell’intervenuta disapplicazione al personale contrattualizzato di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, degli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, nonché delle analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”. Il riferimento al “personale contrattualizzato” circoscrive, evidentemente, la portata dei suddetti principi all’ambito della sola casistica riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1 della norma in esame.<br />
La diversa natura e funzione che assume il “rimborso delle spese di viaggio” nelle due fattispecie normative soprarichiamate consente anche una distinta configurabilità dei principi e dei vincoli applicabili a ciascuna di esse.<br />
La spesa sostenuta per il rimborso dei viaggi all’amministratore locale che ha necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all’ente presso cui svolge il mandato (e che si trovi a dover utilizzare il mezzo privato di trasporto per l’oggettiva mancanza di mezzi di trasporto pubblico idonei o l&#8217;estrema disagevolezza dei collegamenti), in quanto non costituente spesa di missione, ma onere finalizzato all’effettivo esercizio della funzione istituzionale, non rientra nelle limitazioni finanziarie poste dall’art. 6 del d.l. n. 78/2010, bensì in quelle eventualmente previste per le spese degli organi elettivi e di amministrazione.<br />
Va inoltre rilevato che, con l’art. 5 del medesimo d.l. n. 78/2010, il legislatore ha modificato soltanto il primo comma della norma in esame, eliminando il riferimento alla possibilità di erogare rimborsi in misura forfettaria ulteriori rispetto alle spese di viaggio effettivamente sostenute per missioni istituzionali. Non è, invece, intervenuto sul terzo comma del medesimo articolo (che, pure, disciplina il rimborso delle spese di viaggio) e quindi, per tale fattispecie, non può ritenersi implicitamente abrogato l’art. 77<em>-bis</em>, comma 13, del d.l. n. 112/2008, il quale prevede che “al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina”.<br />
Il ricorso al predetto parametro normativo non appare, invero, lesivo del principio di effettività della spesa, per i motivi correttamente indicati anche nella deliberazione della Sezione remittente. Con il rimborso in misura pari ad un quinto del prezzo della benzina per chilometro percorso, il percipiente verrebbe ristorato di una spesa, quella di trasporto con la propria autovettura, che è stata “effettivamente sostenuta”. La predetta modalità di rimborso non costituisce un’indennità differente o aggiuntiva (né una causa di eventuale guadagno), ma la quantificazione, oggettiva e predeterminata (nonché ritenuta congrua dal legislatore) del rimborso in mancanza del pagamento del biglietto ad un terzo vettore.<br />
Siffatta interpretazione deve comunque ritenersi applicabile alle sole ipotesi rientranti nella fattispecie di cui al terzo comma dell’art. 84 più volte citato. Deve ricorrere, pertanto, una spesa sostenuta dall’amministratore locale per il rimborso dei viaggi necessari all’esercizio del proprio mandato.<br />
La “necessità” deve potersi qualificare come tale sia soggettivamente che oggettivamente.<br />
Sotto il profilo soggettivo, essa ricorre quando la presenza presso la sede degli uffici sia inerente all’effettivo svolgimento di funzioni proprie o delegate, come la partecipazione alle sedute degli organi esecutivi ed assembleari. In altri termini, è da ritenersi “necessaria” quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell’interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l’esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 19637/2005). È da escludersi, pertanto, la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall’amministratore locale (ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall’indennità di funzione di cui all’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000.<br />
Con riguardo al profilo oggettivo, deve considerarsi correttamente motivata l’autorizzazione rilasciata dal Sindaco (o dal soggetto competente a norma dello statuto o dei regolamenti dell’ente locale) all’uso del mezzo proprio in assenza di mezzi di trasporto pubblico idonei, ovvero, quando l’orario degli stessi non ne consenta la fruizione in tempi&nbsp; conciliabili con l’espletamento delle incombenze connesse al mandato, nonché ogni volta che l’uso del&nbsp; mezzo di trasporto privato sia accertato come economicamente più conveniente o il solo possibile.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 71/2016/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:<br />
<em>“Il rimborso delle specie di viaggio assume una diversa natura e finalità nelle due fattispecie contemplate, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 3 dell’art. 84 del d.lgs. n. 267/2000. Nella seconda di tali fattispecie, la spesa sostenuta per il rimborso dei viaggi all’amministratore locale, il quale abbia la necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all’ente presso cui esercita il proprio mandato, non configura una spesa di missione bensì un onere finalizzato all’effettivo esercizio costituzionalmente tutelato della funzione. </em><br />
<em>Ai fini del rimborso delle spese di cui all’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, l’uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi “necessitato” soltanto se finalizzato all’effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie o delegate, e quando ne sia accertata la convenienza economica nei casi in cui il servizio di trasporto pubblico manchi del tutto o non sia idoneo a consentire l’agevole ed utile svolgimento della funzione. Ricorrendo tali presupposti, il rimborso della relativa spesa può essere regolamentato dall’ente anche secondo le modalità previste dall’art. 77-bis, comma 13, del d.l. n. 112/2008”</em>.<br />
La Sezione regionale di controllo per la Liguria si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.<br />
Così deliberato in Roma nell’adunanza del 20 dicembre 2016.<br />
&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 284px; height: 19px; text-align: center;">Il Relatore</td>
<td style="width: 284px; height: 19px; text-align: center;">Il Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 284px; text-align: center;">F.to Dario PROVVIDERA</td>
<td style="width: 284px; text-align: center;">F.to Adolfo T. DE GIROLAMO</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>Depositata in Segreteria il 29 dicembre 2016</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>Il Funzionario incaricato</strong><br />
<strong>F.to Grazia Marzella</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 20/12/2016 n.36</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-20-12-2016-n-36/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-20-12-2016-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 20/12/2016 n.36</a></p>
<p>Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale: interpretazione art. 243-quater, comma 7, del TUEL &#8211; Riscontro contabile o sostanziale? La questione di massima sollevata dalla Sezione di controllo Siciliana concerne l’interpretazione dell’art. 243-quater del Tuel, commi 3 e 7, in materia di potere di vigilanza delle Sezioni regionali di controllo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-20-12-2016-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 20/12/2016 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-20-12-2016-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 20/12/2016 n.36</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale: interpretazione art. 243-quater, comma 7, del TUEL &#8211; Riscontro contabile o sostanziale?</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La questione di massima sollevata dalla Sezione di controllo Siciliana concerne l’interpretazione dell’art. 243-quater del Tuel, commi 3 e 7, in materia di potere di vigilanza delle Sezioni regionali di controllo sullo stato di esecuzione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e di accertamento del “grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi”, la cui esistenza costituisce presupposto normativo per l’attivazione della procedura di dissesto c.d. “guidato”.<br />
La Sezione remittente ha prospettato una duplice antitetica lettura della norma: una interpretazione strettamente letterale che connette il potere di attivare la procedura per la dichiarazione di dissesto ad un riscontro meramente contabile sulla base delle periodiche relazioni del Collegio dei revisori (scostamenti tra originarie previsioni del piano e valori successivamente accertati), contrapposta ad una interpretazione sostanziale che guarda al risanamento dell’ente quale obiettivo finale programmato ed assegna alla Corte un sindacato esteso alla complessiva situazione economico finanziaria dell’ente interessato, e quindi alla tenuta degli equilibri di bilancio, al buon andamento ed alla ordinaria funzionalità dell’ente. La Sezione remittente ha evidenziato come l’attività istruttoria riguardo al piano di riequilibrio abbia reso evidente una sottovalutazione dell’effettiva consistenza delle passività da ripianare.<br />
La Sezione delle Autonomie, conclusivamente, ha stabilito che:</p>
<ul>
<li>l’esame dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio, attribuito alle Sezioni regionali di controllo, è diretto all’analisi della situazione complessiva dell’ente mediante una valutazione di ogni elemento sopravvenuto.</li>
<li>L’obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario deve individuarsi nell’attuazione di un percorso graduale di risanamento dell’ente diretto a superare gli squilibri strutturali di bilancio.</li>
<li>L’eventuale aggravamento del quadro complessivo della situazione finanziaria dell’ente preclude la realizzazione del percorso di risanamento, obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario.</li>
<li>Detti principi sono applicabili anche alla procedura del c.d. “dissesto guidato” assegnata alle Sezioni regionali di controllo.</li>
</ul>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><em>Corte dei Conti</em>&nbsp;<br />
<em>Sezione delle autonomie</em></div>
<div style="text-align: right;">N. 36/SEZAUT/2016/QMIG</div>
<p>Adunanza del 28 novembre 2016<br />
presieduta dal Presidente di Sezione<br />
Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO<br />
Composta dai magistrati:<br />
Presidenti di Sezione&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Roberto TABBITA, Carlo CHIAPPINELLI, Maurizio GRAFFEO, Francesco PETRONIO, Josef Hermann RÖSSLER, Cristina ZUCCHERETTI, Maurizio MIRABELLA, Fulvio Maria LONGAVITA, Giovanni COPPOLA<br />
Consiglieri&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lucilla VALENTE, Marta TONOLO, Alfredo GRASSELLI, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Elena BRANDOLINI, Stefania PETRUCCI, Benedetta COSSU, Massimo VALERO, Dario PROVVIDERA, Mario ALÌ, Gianfranco POSTAL, Simonetta BIONDO<br />
Primi Referendari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Francesco BELSANTI, Giampiero PIZZICONI, Tiziano TESSARO, Valeria FRANCHI<br />
Referendari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giovanni GUIDA, Marco RANDOLFI, Vanessa PINTO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;<br />
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;<br />
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;<br />
Visto l’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;<br />
Visto l’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni;<br />
Visto l’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni;<br />
Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;<br />
Vista la deliberazione n. 185/2016/QMIG, depositata il 7 settembre 2016, con la quale la Sezione di controllo per la Regione siciliana ha rimesso al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, una questione di massima concernente la corretta interpretazione delle norme dettate dall’art. 243<em>-quater</em>, commi 3 e 7, del Tuel in materia di potere di vigilanza delle Sezioni regionali di controllo sullo stato di esecuzione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e di accertamento del <em>“grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano”;</em><br />
Vista l’ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 26 del 3 novembre 2016, con la quale, valutati i presupposti per il deferimento dell’esame e della risoluzione della predetta questione di massima ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, è stata rimessa alla Sezione delle autonomie la pronuncia in ordine alla questione prospettata dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana;<br />
Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2513 del 18 novembre 2016 di convocazione della Sezione delle autonomie per l’odierna adunanza;<br />
Uditi i relatori, Consigliere Stefania Petrucci e Primo Referendario Valeria Franchi</p>
<div style="text-align: center;"><strong>PREMESSO</strong></div>
<p>Con deliberazione n. 185/2016/QMIG la Sezione di controllo per la Regione siciliana – chiamata a pronunciarsi in ordine allo stato di attuazione del percorso di risanamento intrapreso dal Comune di Catania – ha sospeso il giudizio e deferito questione di massima relativamente alla corretta interpretazione dell’art. 243<em>-quater</em> comma 7 Tuel con specifico riguardo al “grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi” in costanza del quale la stessa norma prevede l’attivazione della procedura di dissesto c.d. guidato.<br />
Operata una analitica ricostruzione delle risultanze dei pregressi controlli, come attestate nelle relative pronunce specifiche (cfr. deliberazioni nn. 8/2015; 200/2015), ed evidenziato un significativo scostamento tra l’originaria programmazione ed i risultati conseguiti dall’Ente, la Sezione remittente prospetta, invero, un dubbio interpretativo circa la portata del sindacato intestato alle Sezioni regionali di controllo dal menzionato art. 243<em>-quater</em> comma 7 Tuel rilevando come detta disposizione possa condurre a differenti esiti applicativi.<br />
Richiamati, segnatamente, in fatto:<br />
a) il notevole incremento (+20%) subito dal disavanzo di amministrazione rispetto alla quantificazione operata in sede di piano di riequilibrio;<br />
b) gli ulteriori effetti peggiorativi connessi al riaccertamento straordinario dei residui donde un maggiore disavanzo di 580 milioni di euro oggetto, peraltro, di successiva rideterminazione da parte della Sezione di controllo in 667 milioni di euro in ragione della rilevata erronea determinazione dell’accantonamento al FCDE;<br />
c) l’emersione, successivamente all’adozione del piano di riequilibrio, di un significativo volume di debiti fuori bilancio (attestati al 31 dicembre 2014 in 131,1 milioni di euro di cui 87,8 milioni riconosciuti e 43,2 milioni – incrementati nell’esercizio successivo a 79,5 milioni – ancora da riconoscere) nonché di gravi irregolarità procedurali afferenti la regolazione contabile degli stessi (pagamenti di una quota di d.f.b. in difetto di previo riconoscimento, mancata allegazione degli atti di assenso dei creditori rispetto alle proposte di rateizzazione);<br />
d) la sussistenza, quale ulteriore fattore di criticità della situazione debitoria, di rilevanti passività potenziali correlate al contenzioso pendente – il cui valore, determinato al 31 dicembre 2015 in 712 milioni di euro (di cui 621 milioni relativi a giudizi nei quali il Comune di Catania risulta convenuto), è stato successivamente rideterminato in 655 milioni di euro (di cui 601 milioni relativi a liti passive) – ed ai rapporti di debito/credito con le società partecipate rispetto ai quali la Sezione registra, peraltro, disallineamenti contabili non conciliati;<br />
e) la mancata costituzione, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2015, del necessario accantonamento a Fondo rischi spese legali in relazione al ragguardevole contenzioso in essere;<br />
f) le criticità rilevate con riferimento all’acquisizione delle entrate proprie, tanto in conto competenza quanto in conto residui, ed, in particolare, il basso tasso di riscossione registrato nel triennio 2012-2014 relativamente al recupero evasione tributaria laddove ad accertamenti per 88 milioni di euro hanno fatto seguito riscossioni per circa 500 mila euro;<br />
g) la progressiva crescita, contrariamente alle previsioni del piano di riequilibrio, dei residui attivi – quantificati in 680 milioni nell’esercizio 2012, aumentati a 787 milioni nell’esercizio 2013, ulteriormente incrementati a 939 milioni nel 2014 ed attestati in 905 milioni nel 2015 – e di quelli passivi passati dai 742 milioni del 2012 ai 907 milioni del 2015;<br />
h) le conseguenti tensioni accertate sul versante della liquidità sia in ragione del ricorso, costante e per importi significativi oltre che crescenti, alla anticipazione di tesoreria – peraltro non regolarizzata al termine dell’esercizio (con uno scoperto attestato per il solo 2014 in 42 milioni di euro) – sia in ragione dell’utilizzo per cassa di entrate a destinazione vincolata (pari, per il solo esercizio 2014, a 26 milioni);<br />
i) in generale la difficoltà, se non l’impossibilità di svolgere una verifica effettiva circa gli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato, alla luce delle rilevanti carenze informative delle relazioni, peraltro tardive, dell’Organo di revisione e della incertezza che caratterizza la quantificazione della esposizione debitoria recata dal piano di riequilibrio siccome elaborato avendo riguardo ai dati del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e non già a quelli di consuntivo;<br />
la Sezione remittente, anche alla luce delle indicazioni rese dalla Sezione delle autonomie circa la necessità di una rigorosa vigilanza sulla procedura di riequilibrio &#8211; onde scongiurare che il ricorso alla stessa assolva a finalità meramente dilatorie &#8211; formula richiesta di una pronuncia che, in sede nomofilattica, chiarisca quali profili rilevino ai fini delle valutazioni demandate dall’art. 243<em>-quater</em>, comma 7, Tuel, alle Sezioni regionali di controllo prospettando, al riguardo, una duplice ricostruzione.<br />
Rappresenta, invero, la stessa Sezione come, accedendo ad una interpretazione strettamente aderente al tenore letterale della predetta disposizione nel suo specifico articolato (cfr. comma 7 nonché commi 3 e 6), l’accertamento delle condizioni – grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano – cui il legislatore riconnette il potere di attivare la procedura per la dichiarazione di dissesto discenderebbe da un “riscontro meramente contabile, sulla base delle periodiche relazioni redatte dal Collegio dei revisori mediante valutazione degli scostamenti tra le previsioni originarie contenute nel piano ed i valori successivamente accertati e riferiti ai singoli impieghi ed alle singole poste” (deliberazione n. 185/2016/QMIG).<br />
Secondo diversa opzione ermeneutica, ritenuta dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana maggiormente condivisibile, dovrebbe, di contro, aversi riguardo all’obiettivo finale programmato ovvero al risanamento dell’ente talché, in sede di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione del piano di riequilibrio, dovrebbe riconoscersi alla Corte “un sindacato non limitato ad un mero riscontro contabile avulso dalla considerazione della reale situazione economico finanziaria dell’ente interessato” tale da assicurare la salvaguardia dei superiori interessi rappresentati dalla “tenuta degli equilibri di bilancio, il buon andamento e la ordinaria funzionalità degli enti locali”.<br />
Nel richiamare, a sostegno della propria ricostruzione, le coordinate interpretative rese dalle Sezioni regionali di controllo (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 58/2015), e nell’evidenziare come, solo alla stregua di siffatta interpretazione estensiva dei poteri e delle attribuzioni delle Sezioni regionali di controllo sia possibile pervenire ad un compiuto accertamento della situazione economico finanziaria dell’Ente, la Sezione conclude circa la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per la dichiarazione di dissesto rimarcando, per un verso, la mancata risoluzione delle criticità rilevate nel corso degli ultimi esercizi finanziari e, per altro, il significativo aggravamento del quadro cristallizzato al momento dell’approvazione del piano.<br />
Sotto tale specifico profilo è, più correttamente, evidenziato come le risultanze istruttorie ed il divario tra i dati esposti nel piano di riequilibrio e quelli emersi in sede di verifiche infrannuali abbiano acclarato “un’evidente sottovalutazione dell’effettiva consistenza delle passività da ripianare”.<br />
Da ultimo, a conforto della rilevanza della questione oggetto di riferimento la Sezione precisa come la stessa risulti attuale pur dopo l’emanazione del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, successivamente convertito in legge 7 agosto 2016 n. 160 che, come noto, all’art. 15 ha novellato la legge di stabilità per il 2016 accordando agli enti locali che abbiano presentato il piano di riequilibrio, ovvero ne abbiano conseguito l’approvazione, una peculiare facoltà di rimodulazione e di riformulazione dello strumento di risanamento mediante adozione entro il 30 settembre di specifica deliberazione di Consiglio per tenere conto dell’eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio: in punto di fatto non risulta, peraltro, specificato se il Comune si sia avvalso di detta facoltà ed abbia dato corso ad una rivisitazione degli originari contenuti del piano di riequilibrio.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO</strong></div>
<p><strong>1</strong>. L’introduzione, ad opera del d.l. n. 174/2012, della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dagli articoli 243<em>-bis</em> e ss. del Tuel, ha comportato l’elaborazione di numerosi piani di riequilibrio sottoposti al giudizio di congruenza delle Sezioni regionali di controllo chiamate, in caso di approvazione, a vigilare sull’esecuzione del piano.<br />
Deve, preliminarmente, rilevarsi, secondo il consolidato orientamento della Sezione, che l’esame della questione proposta deve essere limitato alle difficoltà interpretative, sotto il profilo letterale, sistematico e logico, direttamente ed esclusivamente connesse alle norme esaminate e che tale criterio non consente di soffermarsi su fattispecie concrete (deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG) rimesse alle autonome valutazioni delle Sezioni regionali di controllo.<br />
La questione proposta dalla Sezione remittente è incentrata sulla corretta interpretazione delle norme dettate dall’art. 243<em>-quater</em>, comma 3 e comma 7 del Tuel in materia di potere di vigilanza delle Sezioni regionali di controllo sullo stato di esecuzione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e di accertamento del “grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano”.<br />
Infatti, secondo il disposto dell’art. 243<em>-quater</em>, comma 3, secondo periodo, del Tuel <em>“in caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull&#8217;esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell&#8217;articolo 243-bis, comma 6, lettera a), un’apposita pronuncia”</em>.<br />
L’articolo 243<em>-bis</em>, comma 6, lett. a) del Tuel, richiamato dalla disposizione appena enunciata, prevede che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tener conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve comunque contenere: “<em>le eventuali misure correttive adottate dall&#8217;ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente Sezione regionale”.</em><br />
Il legislatore ha, quindi, ritenuto necessario, in caso di approvazione del piano di riequilibrio, un costante monitoraggio sullo stato di attuazione del predetto piano ed a tal fine, ai sensi del comma 6 dell’art. 243<em>-quater</em> del Tuel, l’organo di revisione economico-finanziaria dell&#8217;ente deve trasmettere al Ministero dell&#8217;interno ed alla competente Sezione regionale, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dallo stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell&#8217;anno successivo all&#8217;ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.<br />
Come già chiarito dalla Sezione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale costituisce un<em> “tertium genus”</em> che si aggiunge alle fattispecie di cui agli articoli 242 (enti in condizioni strutturalmente deficitarie) e 244 del Tuel (enti in stato dissesto) e che privilegia l’affidamento agli organi ordinari dell’ente della gestione delle iniziative di risanamento (deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR), che devono, tuttavia, essere sottoposte ad un’attenta e costante vigilanza delle Sezioni regionali ai fini della verifica della piena sostenibilità delle misure indicate dal piano e dell’effettivo raggiungimento del risanamento dell’ente.<br />
<strong>2</strong>. L’espresso richiamo alle pronunce delle Sezioni regionali, contenuto nell’art. 243<em>-quater</em>, comma 3, e nell’art. 243<em>-bis</em>, comma 6, lett. a) del Tuel, appare, peraltro, chiaramente finalizzato a valorizzare il ruolo assegnato alle Sezioni regionali di controllo sia per il riferimento alle deliberazioni che possono, in presenza di rilevate irregolarità e comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, aver indotto l’ente a ricorrere alla procedura di riequilibrio, sia per le specifiche pronunce sulla valutazione e sullo stato di esecuzione del piano.<br />
L’attività di accertamento delle Sezioni regionali sullo stato di esecuzione dei piani di riequilibrio deve, naturalmente, tener conto della relazione sullo stato di attuazione e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi che, ai sensi del comma 6 dell’art. 243<em>-quater</em> del Tuel, gli organi di revisione sono tenuti ad inviare nel rispetto di un precipuo obbligo di legge (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 86/2016).<br />
Non sussistono, peraltro, dubbi sulla legittimazione delle Sezioni regionali ad avviare, successivamente alla ricezione della predetta relazione, una specifica attività istruttoria volta ad approfondire ed anche aggiornare eventuali aspetti del piano che consentano di fornire utili informazioni sulle attività di risanamento finanziario avviate dall’ente.<br />
Trattasi di un’impostazione tesa a privilegiare una visione dinamica dei profili contabili che sostengono il piano di riequilibrio, anche sulla base delle risultanze contabili e dei fatti gestionali successivi (Sezioni riunite, in speciale composizione, sentenza n. 2/2015/EL) poiché l’evolversi degli eventi influisce continuamente ed incessantemente sugli equilibri di bilancio (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 34/EL/2014).<br />
Occorre, inoltre, rilevare che, già in sede di approvazione dei piani di riequilibrio, spesso le Sezioni regionali impongono agli enti la scrupolosa osservanza di specifiche e numerose avvertenze nell’esecuzione del piano (Sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione n. 57/2015) o l’adozione di apposite misure correttive (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 145/PRSP/2015, Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 92/2016/PRSP), sempre avvertendo che anche il rispetto degli adempimenti richiesti sarà oggetto delle successive attività di monitoraggio del piano di riequilibrio.<br />
Rilevato, dunque, che, secondo il tenore letterale delle norme, le Sezioni regionali vigilano sull’esecuzione dei piani di riequilibrio (art. 243<em>-quater</em>, comma 3, del Tuel) e sono destinatarie della relazione degli organi di revisione che, in primo luogo, deve contemplare <em>“lo stato di attuazione”</em> del piano (art. 243<em>-quater</em>, comma 6, del Tuel) appare evidente che le valutazioni delle Sezioni regionali devono aver riguardo ad una visione globale della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’ente locale che deve essere in grado di fotografarne le reali condizioni.<br />
A tali conclusioni si perviene anche alla luce dell’insegnamento del Giudice delle Leggi che, in più occasioni, ha chiarito che le funzioni di controllo esercitate dalle Sezioni regionali sono finalizzate ad assicurare, in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (Corte Costituzionale, sentenze n. 60/2013, n. 198/2012, n. 179/2007).<br />
D’altronde, una visione dettagliata e globale della situazione dell’ente locale è richiesta dal legislatore sin dalla fase preparatoria del piano di riequilibrio ed è confermata dalle linee guida predisposte, ai sensi dell’art. 243<em>-quater</em>, comma 1, del Tuel, ai fini dello svolgimento dell’istruttoria della commissione ministeriale e finalizzate ad indicare i criteri per verificare: <strong><em>“</em></strong><em>l’esatta determinazione dei fattori di squilibrio presenti nella gestione dell’ente, nonché l’attendibilità e sostenibilità delle misure rivolte al superamento della situazione critica</em>” (Sezione delle autonomie, deliberazione n.16/SEZAUT/2012/INPR).<br />
Il piano di riequilibrio deve, poi, essere sempre proporzionato alle reali problematiche finanziarie esistenti sia al momento della relativa approvazione che nella fase della relativa esecuzione (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni n. 164/PRSP/2014 e n.163/PRSP/2016), nel pieno rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e correttezza.<br />
Infatti, l’ente, all’atto della predisposizione del piano di riequilibrio, potrebbe aver sottovalutato o non considerato alcuni elementi, come nel caso della successiva emersione di passività attuali o potenziali che, finendo per incidere sulla sostenibilità e veridicità del piano originario, possono comportare un peggioramento della situazione dell’ente.<br />
<strong>3.</strong> Secondo il dettato dell’art. 243<em>-quater</em>, comma 7, del Tuel l&#8217;accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell&#8217;ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011, con l&#8217;assegnazione al Consiglio dell&#8217;ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.<br />
Tale norma detta disposizioni dirette a disciplinare le evenienze che possono interessare il procedimento di preparazione, definizione e gestione del piano di riequilibrio e contempla delle fattispecie legali tipiche di condizioni di dissesto (deliberazioni n. 13/SEZAUT/2013/QMIG, n. 22/SEZAUT/2013/QMIG e n. 22/SEZAUT/2014/QMIG e n. 1/SEZAUT/2016/QMIG) in presenza delle quali il Prefetto deve assegnare al Consiglio dell’ente un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione di dissesto. Decorso infruttuosamente tale termine, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell&#8217;ente ai sensi dell&#8217;art. 141 del Tuel.<br />
Infatti, come correttamente osservato dalla Sezione remittente, il ricorso alla procedura di riequilibrio non può rivelarsi un artificioso <em>escamotage</em> con il quale si evita la dichiarazione di dissesto, protraendosi indebitamente una situazione nella quale già sussistono i presupposti richiesti dal legislatore per procedere alla dichiarazione prevista dall’articolo 244 del Tuel (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR) rilevato che il ricorso alla procedura di dissesto finanziario costituisce una determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti fissati dalla legge (Cons. Stato, sentenza n. 143/2012).<br />
Pertanto, all’amministrazione dell’ente locale spetta il compito di attuare, mediante concrete attività gestionali amministrative, gli obiettivi di riequilibrio finanziario pluriennale fissati nel piano permanendo in capo a quest’ultima, al responsabile del servizio finanziario ed al segretario comunale, secondo le rispettive competenze, l’obbligo di segnalare il ricorrere delle condizioni di cui all’art. 244 del Tuel (dissesto finanziario), con piena assunzione di responsabilità per i danni che possano derivare alle finanze pubbliche dall’elusione della normativa in materia (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 168/2014).<br />
<strong>4. </strong>L’esame della situazione globale dell’ente nello svolgimento delle funzioni di controllo sullo stato di esecuzione del piano di riequilibrio consente, pertanto, di analizzare, con periodicità semestrale, il percorso di attuazione delle misure di risanamento graduale che l’ente ha predisposto con il ricorso alla procedura di riequilibrio.<br />
Infatti, come chiarito dalla oramai copiosa giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo, un piano di riequilibrio finanziario precedentemente approvato può dirsi ancora congruo quando sia accertata concretamente, in termini di competenza e di cassa, l’attuale e persistente adeguatezza dei mezzi e delle risorse originariamente destinati al riequilibrio finanziario dell’ente (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 222/2016/PRSP); quando sia attuata una più incisiva azione di risanamento a garanzia dell’equilibrio strutturale di bilancio (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 230/2015) o sussista una effettiva sostenibilità di medio-lungo periodo dello strumento di riequilibrio (Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 82/2016/PRSP).<br />
L’obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario deve, dunque, individuarsi nell’attuazione di un graduale percorso di risanamento dell’ente atto a superare gli squilibri strutturali di bilancio che potevano condurre allo stato di dissesto, così come imposto dall’art. 243<em>-bis</em>, comma 1, del Tuel.<br />
Infatti, l’<em>unicum </em>della procedura di riequilibrio sta proprio nella ritenuta possibilità di recuperare le condizioni di riequilibrio che si sono precarizzate nello sviluppo dell’attività programmatoria dell’ente (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG).<br />
Conseguentemente particolare attenzione deve essere rivolta, durante la fase attuativa del piano, alle eventuali fattispecie di concreto aggravamento del quadro complessivo della finanza dell’ente e che possano compromettere l’essenziale finalità di risanamento evidenziando un <em>trend</em> negativo difficilmente reversibile.<br />
Ed è proprio al verificarsi di tale stato di aggravamento che il legislatore contempla, nel prevedere tra le ipotesi di fattispecie legali tipiche di dissesto definite dall’art. 243<em>-quater</em>, comma 7, del Tuel, il “<em>grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano”.</em><br />
L’esame dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio non può, quindi, limitarsi ad una mera verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall’ente locale, ma, come già chiarito, deve prendere in esame la situazione complessiva valutando anche ogni eventuale elemento sopravvenuto.<br />
La necessaria valutazione, in sede di controllo sullo stato di esecuzione del piano di riequilibrio, della complessiva ed aggiornata situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’ente locale costituisce, peraltro, una forma di garanzia e di <em>favor</em> per lo stesso ente locale poiché il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi intermedi, se non accompagnato da un documentato grave e perdurante stato di aggravamento, non può condurre all’applicazione della procedura di dissesto.<br />
Secondo l’indirizzo delle Sezioni riunite, nel caso la Sezione regionale accerti, nella sede del monitoraggio semestrale, il “<em>grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano</em>”, ovvero il <em>“peggioramento delle condizioni finanziarie”</em> la norma dell’art. 243<em>-quater</em>, comma 7, del Tuel impone che il Prefetto applichi l’ultima fase della procedura di dissesto guidato con assegnazione del termine non superiore a venti giorni per la dichiarazione di dissesto. Il deteriore scostamento dei risultati di bilancio reali rispetto a quelli pianificati affinché possa essere causativo del dissesto, deve, quindi, essere rilevante in termini di durata (almeno un esercizio finanziario ovvero due semestri) ed intensità e, comunque, tale da evidenziare una definitiva compromissione della capacità di risanamento dell’Ente (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 34/2014/EL).<br />
Ed, infatti, pur rilevando il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi intermedi, la Sezione regionale può esprimere un giudizio <em>“nel complesso” </em>soddisfacente, in merito allo stato di attuazione di un piano di riequilibrio, richiedendo, in ogni caso, all’ente di adoperarsi ai fini del conseguimento, quanto prima, di tutti gli obiettivi (Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 76/2016/PRSP).<br />
La disposizione dell’art. 243, comma 7, del Tuel, conferma, pertanto, la tolleranza del legislatore non solo verso scostamenti dalla programmazione di lieve entità, ma anche verso quelli gravi che non evidenzino, in realtà, una tendenza negativa, ma siano meramente congiunturali (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 34/2014/EL, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 31/2015/PRSP).<br />
D’altro canto non appare superfluo rilevare come lo stesso legislatore è intervenuto, in più occasioni, a temperare la tendenziale intangibilità dello strumento di riequilibrio accordando agli enti interessati da percorsi di risanamento la facoltà di riformulazione o di rimodulazione del piano di riequilibrio: da ultimo rileva il decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che, novellando ed integrando la disciplina recata dalla Legge di stabilità per il 2016 (cfr. commi 714 e 714<em>-bis</em> legge n. 208/2015), ha, tra l’altro, previsto per gli enti che abbiano presentato o conseguito l’approvazione di un piano di riequilibrio la possibilità di procedere, entro il 30 settembre 2016, ad una rivisitazione degli originari contenuti dello stesso al fine di tener conto dell’eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dai debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del Tuel.<br />
Sotto tale profilo si rileva, peraltro, come detta evenienza fattuale non potrà non essere adeguatamente ponderata nell’economia di quella più ampia e complessiva valutazione rimessa alla Sezione regionale di controllo.<br />
<strong>5. </strong>Il richiamo contenuto nella disposizione dell’art. 243<em>-quater</em>, comma 7, del Tuel all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011 (norma non direttamente applicabile nei territori di Regioni e Province ad autonomia speciale, come rilevato dalla Consulta con sentenza n. 219/2013), nonché le connessioni tra le procedure di riequilibrio e di “dissesto guidato” previste dall’art. 243<em>-bis</em> del Tuel, inducono ad accennare, brevemente, anche allo svolgimento delle funzioni assegnate da tale disposizione alle Sezioni regionali di controllo.<br />
Anche per tali fattispecie, in virtù della stretta connessione e dei richiami contenuti nelle norme, si ritiene che l’accertamento del perdurare dell’inadempimento delle misure correttive richieste dalla Sezione regionale debba tener conto di una ricostruzione globale della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’ente ravvisandosi nella procedura di dissesto un estremo rimedio approntato dal legislatore nelle ipotesi di irreversibile precarietà finanziaria ed inidoneità a recuperare le condizioni di equilibrio strutturale.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana con la deliberazione n. 185/2016/QMIG, enuncia i seguenti orientamenti interpretativi:<br />
<em>“La lettura combinata dei commi 3 e 6 dell’art. 243-quater del Tuel e l’attribuzione alle Sezioni regionali dello svolgimento di funzioni di controllo a tutela della finanza pubblica consentono di giungere alla conclusione che l’esame dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio non è diretto solamente ad una verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall’ente, ma ad analizzare la situazione complessiva con valutazione anche di ogni eventuale elemento sopravvenuto. </em><br />
<em>L’obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario deve individuarsi nell’attuazione di un percorso graduale di risanamento dell’ente atto a superare gli squilibri strutturali di bilancio che potevano condurre allo stato di dissesto, così come imposto dall’art. 243-bis, comma 1, del Tuel.</em><br />
<em>L’eventuale aggravamento del quadro complessivo della situazione finanziaria dell’ente preclude la realizzazione del percorso di risanamento che costituiva l’obiettivo primario del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario. </em><br />
<em>Tali principi devono reputarsi applicabili anche alle procedure di cosiddetto «dissesto guidato» assegnate alle Sezioni regionali ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011”.</em><br />
La Sezione di controllo per la Regione siciliana si atterrà al principio enunciato nel presente atto di orientamento, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.<br />
Così deliberato in Roma nell’adunanza del 28 novembre 2016.</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 284px; height: 19px; text-align: center;">I Relatori</td>
<td style="width: 284px; height: 19px; text-align: center;">Il Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 284px; text-align: center;">F.to Stefania PETRUCCI</td>
<td style="width: 284px; text-align: center;">F.to Adolfo T. DE GIROLAMO</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 284px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 284px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 284px; text-align: center;">F.to Valeria FRANCHI</td>
<td style="width: 284px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<br />
<strong>Depositata in Segreteria il 20 dicembre 2016</strong><br />
<strong>Il Dirigente</strong><br />
<strong>F.to Renato PROZZO</strong><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 5/12/2016 n.28</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-5-12-2016-n-28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-5-12-2016-n-28/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 5/12/2016 n.28</a></p>
<p>Valutazione, alla luce del nuovo vincolo del pareggio di bilancio, della vigenza, per i Comuni, del principio di neutralità dei fondi comunitari rispetto ai vincoli di finanza pubblica. La Sezione delle Autonomie stabilisce un principio basato sulla stretta interpretazione delle norme applicabili. La Sezione delle Autonomie ha esaminato la questione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Valutazione, alla luce del nuovo vincolo del pareggio di bilancio, della vigenza, per i Comuni, del principio di neutralità dei fondi comunitari rispetto ai vincoli di finanza pubblica. La Sezione delle Autonomie stabilisce un principio basato sulla stretta interpretazione delle norme applicabili.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La Sezione delle Autonomie ha esaminato la questione di massima concernente la valutazione, alla luce del nuovo vincolo del pareggio di bilancio, della vigenza, per i Comuni, del principio di neutralità – sedimentatosi nell’ambito della legislazione sul Patto di stabilità – dei fondi comunitari rispetto ai vincoli di finanza pubblica e, precisamente, la possibilità di operare un’opzione ermeneutica che faccia salva, in via generale, la sterilizzazione contabile (in entrata e in uscita) delle risorse di provenienza comunitaria (in specie: fondi POR FESR SICILIA 2007-2013) ovvero limiti la rilevanza alla sola quota di derivazione non comunitaria (pari al 25 per cento per i fondi del programma c.d. JESSICA nella Regione siciliana).<br />
Attraverso un’attenta analisi dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento, la Sezione delle Autonomie ha considerato che dall’anno 2016, tutti gli enti territoriali di cui all&#8217;articolo 9 della l. 243/2012 (regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano), devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle novellate regole che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, di stretta interpretazione.<br />
Alla luce di tali considerazioni, la Sezione ha affermato che l’attuale normazione non consente esclusioni dal saldo di finanza pubblica di entrate o di spese diverse da quelle previste espressamente dallo stesso legislatore. Ciò in quanto ogni esclusione e/o correttivo richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri complessivi di finanza pubblica. Conseguentemente la Sezione è pervenuta alla conclusione che, per il 2016, le esclusioni di entrata e di spesa dalle entrate finali e dalle spese finali, in termini di competenza, valide per il rispetto dell’obiettivo di saldo di finanza pubblica, determinato per ciascun ente, sono esclusivamente quelle previste dai commi 20, 441, 683, 713, 716 e 750, dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016, tra cui non sono menzionate le risorse comunitarie prese in esame. Tale conclusione appare rafforzata dall’esame del prospetto richiesto dal comma 712 dell’art. 1 della richiamata legge di stabilità (ai fini delle previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto, approvato dal Consiglio con delibera di variazione da allegare al bilancio di previsione per la verifica del suddetto saldo di competenza), prospetto che reca solo le ipotesi di esclusione individuate ai commi sopra richiamati.<br />
Conclusivamente, la Sezione delle Autonomie ha enunciato il seguente principio interpretativo:<br />
Nel rinnovato quadro normativo, in assenza di una norma espressa, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea (in specie: fondi POR FESR 2007-2013 e fondi del programma c.d. JESSICA) e le relative spese, di parte corrente e in conto capitale, sostenute dai comuni, non possono ritenersi neutre ai fini del rispetto dell’obiettivo di saldo di finanza pubblica.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><em>Corte dei Conti</em><br />
<em>Sezione delle autonomie</em></div>
<div style="text-align: right;">N. 28/SEZAUT/2016/QMIG</div>
<p>Adunanza del 20 settembre 2016<br />
Presieduta dal Presidente di Sezione preposto alla funzione di referto<br />
Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO<br />
Composta dai magistrati:<br />
Presidenti di Sezione&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Roberto TABBITA, Carlo CHIAPPINELLI, Maurizio GRAFFEO, Simonetta ROSA, Rosario SCALIA, Francesco PETRONIO, Josef Hermann RÖSSLER, Cristina ZUCCHERETTI, Maurizio MIRABELLA, Carlo GRECO, Diana CALACIURA, Fulvio Maria LONGAVITA<br />
Consiglieri&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Carmela IAMELE, Marta TONOLO, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Rosa FRANCAVIGLIA, Elena BRANDOLINI, Stefania PETRUCCI, Francesco ALBO, Massimo VALERO, Dario PROVVIDERA, Mario ALI’, Franco MUSOLINO, Gianfranco POSTAL, Simonetta BIONDO<br />
Primi Referendari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rossella BOCCI, Valeria FRANCHI, Giampiero PIZZICONI<br />
Referendari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marco RANDOLFI<br />
&nbsp;<br />
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;<br />
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;<br />
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;<br />
Visto l’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “<em>Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</em>”, e successive modificazioni;<br />
Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;<br />
Visto l’art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come da ultimo modificato dall’art.&nbsp; 33, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.&nbsp; 116, in base al quale, al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l’attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento a cui le Sezioni regionali di controllo si conformano;<br />
Vista la deliberazione della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 89/2016/QMIG del 13 aprile 2016, depositata il 19 maggio 2016, con la quale, in relazione alla richiesta di parere posta dal Comune di Lascari (PA), la Sezione predetta ha rimesso al Presidente della Corte dei conti la questione di massima concernente la valutazione della vigenza, nel rinnovato quadro normativo, del principio di neutralità, sedimentatosi nell’ambito della legislazione sul Patto di stabilità, dei fondi comunitari (fondi POR FESR SICILIA 2007-2013 e fondi del programma c.d. JESSICA) rispetto ai vincoli di finanza pubblica;<br />
Vista l’ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 23 del 1° agosto 2016, con la quale, valutati i presupposti per il deferimento dell’esame e della risoluzione della predetta questione di massima ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, è stata rimessa alla Sezione delle autonomie la pronuncia in ordine alla questione prospettata dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana;<br />
Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2316 dell’8 settembre 2016 di convocazione della Sezione delle autonomie per l’odierna adunanza;<br />
Uditi i Consiglieri relatori, Rosa Francaviglia ed Elena Brandolini</p>
<div style="text-align: center;"><strong>PREMESSO</strong></div>
<p>Il Sindaco del Comune di Lascari (PA), con richiesta di parere formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, ha posto alla Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana i seguenti quesiti:<br />
<em>“1. Se gli strumenti di ingegneria finanziaria, quali quelli dell&#8217;iniziativa JESSICA, afferendo a risorse comunitarie, più volte definite neutre ai fini della finanza pubblica, rientrino nel concetto di indebitamento rilevante ai sensi del citato ultimo periodo del comma 3 dell&#8217;art. 10 della legge 243/2012.</em><br />
<em>2. Se parallelamente a quanto statuito dalla Sezione di controllo per la Lombardia con delibera n. 113/2011, dalla Sezione di controllo per la Sicilia con delibera n. 94/2015 e dalla Sezione di controllo per la Campania con delibera n. 165/2015, in materia di esclusione delle ripetute risorse dai vincoli del patto di stabilità, le dette risorse non siano neutre anche in ordine al vincolo dell&#8217;equilibrio di bilancio, nel senso che la contabilizzazione della spesa relativa impone la correlativa contabilizzazione dell&#8217;entrata”.</em><br />
In precedenza, in data 5 dicembre 2014, il predetto Comune aveva, sul medesimo fatto, formulato altra richiesta di parere alla Sezione remittente, al fine di conoscere se le suesposte risorse rientrassero o meno nell’ambito applicativo dell’art. 77-<em>bis</em>, comma 7 <em>quater</em>, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. Dalla l. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., e dell’art. 1, comma 97, l. 13 dicembre 2010, n. 220, in base ai quali le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni erano escluse dal computo del saldo finanziario del patto di stabilità.<br />
La Sezione di controllo per la Regione siciliana aveva riscontrato la suesposta richiesta con deliberazione n. 94/2015/PAR dell’11 febbraio 2015 con cui si era espressa per la “<em>neutralità di tali risorse comunitarie ai fini della finanza pubblica e, più in generale, del patto di stabilità interno, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di restituzione al soggetto erogatore</em>”, condividendo le valutazioni espresse al riguardo dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 113/2011/PAR e richiamando, nel contempo, l’attenzione dell’Ente sui limiti di tale esclusione, quali espressi anche dalla Ragioneria generale dello Stato con circolare prot. n. 13546 del 14 febbraio 2014.<br />
A detta pronuncia faceva seguito, in data 27 maggio 2015, la deliberazione n. 165/2015/PAR della Sezione regionale di controllo per la Campania in cui, dopo attenta ricostruzione delle procedure sottese all’utilizzo dei fondi c.d. JESSICA, la Sezione campana si esprimeva per la neutralità delle sole spese del titolo II (spese in conto capitale) sostenute su tali risorse ai fini del patto di stabilità interno, sia pure con fermo richiamo alla corretta contabilizzazione di tali somme al titolo V delle entrate (entrate derivanti da accensione prestiti) ai fini del rispetto delle norme sull’indebitamento.<br />
Alla luce di tali conclusioni il Comune di Lascari, ritenendo che l’assoggettamento della fattispecie in questione al vincolo di cui all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 10 della l. n. 243/2012 fosse penalizzante per i comuni meno indebitati e, quindi, più virtuosi e che la più volte evidenziata neutralità delle risorse comunitarie in questione deponesse anche per la neutralità delle predette in ordine al vincolo dell’equilibrio di bilancio, adiva nuovamente la Sezione di controllo della Regione siciliana formulando la richiesta di parere sopra evidenziata.<br />
La Sezione adita, in merito all’ascrivibilità degli strumenti di ingegneria finanziaria, quali quelli dell&#8217;iniziativa JESSICA, alla voce indebitamento rilevante ai fini dell’art. 10, comma 3 ultimo periodo, della legge 243/2012, richiamava le pregresse deliberazioni rese in proposito e ricordava che il finanziamento a favore dell’ente di risorse reperite attraverso i predetti strumenti, pur caratterizzandosi per la provenienza comunitaria di parte delle risorse concesse, costituisce a tutti gli effetti un indebitamento poiché, a differenza della erogazione di risorse comunitarie “a fondo perduto”, dà indubbiamente origine ad obblighi restitutori con conseguente contabilizzazione nel rispetto dei principi contabili stabiliti per gli enti locali e, nello specifico, in conformità al principio contabile n. 2, paragrafo c) punto 22, ed ora al paragrafo 3.17 e seguenti dell’All. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011.<br />
Quanto, invece, al secondo dei quesiti posti dal Sindaco del Comune richiedente, ossia alla distinta questione della rilevanza del debito ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la Sezione di controllo per la Regione siciliana, pur osservando che in ragione della novella normativa di avvenuto superamento del Patto di stabilità interno, unitamente alla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 5/2016 ed al prospetto valido ai fini della relativa certificazione, non sembrava possibile introdurre ulteriori eccezioni all’articolazione normativa del pareggio di bilancio nel senso prospettato dal Comune di Lascari, ipotizzava comunque un’opzione ermeneutica che rendesse possibile, in via generale, la sterilizzazione contabile, in entrata e in uscita, delle risorse di provenienza comunitarie (in specie: fondi POR FESR SICILIA 2007-2013) o meglio limitasse la rilevanza alla sola quota di derivazione non comunitaria (pari al 25% per i fondi del programma c.d. JESSICA nella Regione siciliana).<br />
Detta prospettazione – a suo dire – avrebbe consentito di superare, almeno con riferimento agli investimenti attuativi di programmi comunitari e finanziati anche indirettamente da risorse dell’U.E., taluni incoerenti effetti discendenti dalla stretta interpretazione della disciplina recata dalla legge di stabilità 2016, particolarmente penalizzanti per i Comuni di ridotte dimensioni, tenuto altresì conto che il pareggio di bilancio come declinato dalla legge di stabilità per il 2016 non sarebbe direttamente raccordato sul piano testuale normativo con quanto prescritto dall’art. 162 del TUEL (come modificato dalle disposizioni sull’armonizzazione contabile).<br />
Evidenziava, in proposito, che già in vigenza del Patto di stabilità la giurisprudenza contabile, diversamente da quanto ritenuto dalla prassi ministeriale, aveva ritenuto neutre le predette risorse rispetto al saldo finanziario, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di restituzione al soggetto erogatore (cfr.: Sezione controllo Regione siciliana, del. n. 94/2015; Sez. controllo Lombardia, del. n. 37/2010 e n. 113/2011).<br />
Alla luce della suesposta prospettazione, la Sezione di controllo per la Regione siciliana ravvisava in specie la sussistenza di una questione interpretativa di massima in ordine alla vigenza, alla luce delle disposizioni introduttive del nuovo vincolo del pareggio di bilancio (saldo di competenza finale non negativo), come declinato dalle disposizioni della legge di stabilità per il 2016, del principio di neutralità, sedimentatosi nell’ambito della legislazione sul Patto di stabilità, dei predetti fondi comunitari rispetto ai vincoli di finanza pubblica.<br />
In conseguenza, sospendeva la pronuncia e sottoponeva al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, o alle Sezioni riunite, ai sensi dell’art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009, la questione di massima in ordine alle problematiche interpretative sopra descritte.<br />
Il Presidente della Corte, con propria ordinanza n. 23 del 1° agosto 2016, deferiva alla Sezione delle autonomie l’esame e la pronuncia in ordine alla prospettata questione di massima.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO</strong></div>
<ol>
<li>La questione rimessa dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana, con la richiamata deliberazione n. 89/2016/QMIG, concerne la valutazione, alla luce del nuovo vincolo del pareggio di bilancio, della vigenza, per i Comuni, del principio di neutralità, sedimentatosi nell’ambito della legislazione sul Patto di stabilità, dei fondi comunitari rispetto ai vincoli di finanza pubblica e, precisamente, la possibilità di operare un’opzione ermeneutica che faccia salva, in via generale, la sterilizzazione contabile (in entrata e in uscita) delle risorse di provenienza comunitaria (in specie: fondi POR FESR SICILIA 2007-2013) ovvero limiti la rilevanza alla sola quota di derivazione non comunitaria (pari al 25% per i fondi del programma c.d. JESSICA nella Regione siciliana).</li>
</ol>
<p>Ciò, considerato che comunque permane immutata la <em>ratio</em> della previgente disciplina – che è finalizzata a non ritardare l’attuazione di interventi realizzati in compartecipazione finanziaria con l’Unione europea, scongiurando, in tal modo, il rischio di disimpegno dei fondi non spesi – e che, diversamente potrebbe diventare problematico per i Comuni (soprattutto di ridotte dimensioni) il conseguimento degli equilibri. Questo in quanto alla luce dell’intervenuta novella legislativa, si conferisce rilevanza in uscita alle spese di investimento finanziate dalle risorse comunitarie, mentre le risorse ad esse correlate, poiché “rivenienti da debito” non rilevano in entrata.<br />
La problematica prospettata involge, pertanto, i soli enti comunali.<br />
Essa insorge dal fatto che:<br />
a) la disciplina del Patto di stabilità interno (articolo 31, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; in precedenza: articolo 77-<em>bis</em>, comma 7-<em>quater</em>, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 1, comma 97, della legge 13 dicembre 2010, n. 220), considerava espressamente le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea, e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, irrilevanti ai fini del rispetto del Patto medesimo (ferma restando la non operatività dell’esclusione per la quota di spese connesse ai cofinanziamenti nazionali);<br />
b) il nuovo vincolo del pareggio di bilancio (saldo di competenza finale non negativo), come declinato, al momento della rimessione della questione, dalle disposizioni della legge di stabilità per il 2016 (attualmente definito dalla legge n. 164/2016 recante: “<em>Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali</em>”), ha stabilito, a decorrere dall’esercizio 2016, la cessazione di efficacia delle norme concernenti la disciplina del Patto di stabilità interno, nulla disponendo in relazione alle risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea;<br />
c) per l’anno 2016, tra le voci di spesa ritenute dal Legislatore particolarmente meritevoli di incentivazione e, quindi, escluse dal predetto saldo, non vi è menzione alcuna di quelle di cui si discute, conseguendone – a detta della Sezione remittente – inevitabili problematiche applicative della nuova disciplina in relazione alla diversa rappresentazione contabile delle risorse stesse, atteso anche che il pareggio di bilancio, come declinato dalla legge di stabilità per il 2016, non è direttamente raccordato sul piano testuale normativo con quanto prescritto dall’art. 162 del T.U.E.L. (come modificato dalle disposizioni sull’armonizzazione contabile).<br />
<strong>2.&nbsp; </strong>Circoscritta la problematica, occorre premettere, al fine della compiuta valutazione della questione di massima deferita, che per il periodo 2007-2013 gli orientamenti strategici comunitari hanno posto particolare attenzione nei confronti della dimensione urbana. Difatti, in tale periodo, l’Unione europea ha incentrato la programmazione dei Fondi strutturali&nbsp; sullo sviluppo urbano sostenibile nell’ambito dei quali è stata inserita l’iniziativa denominata JESSICA (acronimo della locuzione in lingua inglese <em>Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas</em> ossia: Sostegno europeo congiunto per investimenti sostenibili nelle aree urbane) che si presenta quale iniziativa congiunta della Commissione Europea e della Banca Europea degli Investimenti (BEI), con la collaborazione della Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB), destinata a promuovere gli investimenti sostenibili, la crescita e l’occupazione nelle aree urbane quali i Fondi di Sviluppo Urbano, finalizzati al sostegno di interventi di sviluppo sostenibile delle aree urbane europee attraverso i fondi comunitari regionali (FESR).<br />
I Fondi strutturali sono strumenti dell’Unione europea per realizzare la politica di coesione economica e sociale. Essi attengono ad aree funzionali diverse e vengono espressi da specifici Programmi. Tra quelli creati dalla UE per cofinanziare e programmare, in modo pluriennale, gli interventi sul territorio rientrano principalmente i seguenti: il FESR &#8211; Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; il FSE &#8211; Fondo Sociale Europeo; il Fondo di Coesione etc., che sono strumenti polivalenti, ossia finanziari, di programmazione e di pianificazione.<br />
Attraverso l’iniziativa JESSICA e mediante l’utilizzo dei cd. strumenti di ingegneria finanziaria di cui alla Sezione 8 del Regolamento CE n. 1828/2006, atti a fornire “<em>investimenti rimborsabili o garanzie per investimenti rimborsabili, o entrambi</em>”, si consente alle Regioni di utilizzare parte dei Fondi strutturali, già assegnati, per sostenere la realizzazione di progetti di sviluppo e di riqualificazione delle aree urbane, ivi compresi gli interventi per l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili.<br />
L’iniziativa JESSICA, pertanto, investe in Fondi di Sviluppo Urbano (“FSU”) che, a loro volta, selezionano e finanziano dei Progetti Urbani di riqualificazione e di sviluppo sostenibile e/o Progetti di efficientamento/risparmio energetico. Si prevede la sostenibilità a lungo termine dell’azione attraverso il carattere rotativo (c.d. effetto <em>revolving</em>) del contributo dei Fondi Strutturali nei FSU e nei Progetti Urbani e/o di riqualificazione. Invero, la restituzione dei contributi consente una ricostituzione automatica delle risorse messe a disposizione dalle Autorità di Gestione: una volta completato il ciclo di finanziamento, le risorse devono rientrare nelle casse regionali per divenire una fonte di finanziamento ulteriore disponibile per futuri investimenti da attivare nei successivi periodi di programmazione. In tale ottica, il finanziamento comunitario non è a “fondo perduto”, bensì assume la qualificazione di prestito a tutti gli effetti, e funge da leva finanziaria per attrarre risorse di natura privata attraverso l’incentivazione degli istituti di partenariato pubblico-privato.<br />
Ai fini del funzionamento di tali strumenti, è prevista innanzitutto la sottoscrizione di un Accordo di Finanziamento tra un’Autorità di Gestione di un Programma Operativo (P.O.) e l’Entità giuridica rappresentativa di un Fondo di Partecipazione, attraverso il quale si stabiliscono le modalità di finanziamento e gli obiettivi dei Fondi di Sviluppo Urbano (<em>Urban Development Fund</em>) che verranno a costituirsi e, quindi, la definizione di ulteriori Accordi di finanziamento atti a definire le modalità con cui il Fondo di Partecipazione – &nbsp;con il sostegno delle risorse provenienti dai programmi operativi – contribuisce ai singoli Fondi di Sviluppo Urbano (FSU). Il meccanismo di attuazione del modello consente ai fondi di sviluppo urbano di erogare finanziamenti, comprensivi dei contributi finanziari provenienti dai P.O., attraverso strumenti di capitale, prestiti e garanzie.<br />
In tale contesto, la BEI svolge principalmente il ruolo di promotore dell’iniziativa mediante il coinvolgimento di soggetti nazionali (Ministeri, Regioni, Istituti di credito), al fine di favorire la stipula degli Accordi di finanziamento (in termini: Sezione regionale di controllo per la regione Campania, deliberazione n. 165/2015/PAR).<br />
Si precisa che l’<em>Urban development fund </em>(di origine britannica e normalmente tradotto come Fondo di sviluppo urbano – FSU), è un fondo a cui partecipano sia attori pubblici che finanziatori privati, e che ha come obiettivo operazioni di sviluppo immobiliare sostenibile di ampia portata per la rigenerazione di aree urbane dismesse che stentano ad attrarre investimenti. Il contributo della parte pubblica, generalmente costituito da una quota significativa delle risorse necessarie alle opere di risanamento ed alla infrastrutturazione delle aree, si somma al contributo della parte privata, generalmente rispondente ad una quota significativa delle risorse destinate allo sviluppo immobiliare. Sulla base del capitale pubblico-privato raccolto, il fondo procede all’esecuzione delle operazioni di trasformazione programmate, eventualmente raccogliendo ulteriori risorse, laddove necessario, attraverso l’accensione di mutui o il coinvolgimento di altri soggetti finanziatori.<br />
Si evidenzia, altresì, che i Fondi di partecipazione possono essere costituiti come entità giuridiche indipendenti o come patrimonio separato all’interno dell’istituto finanziario gestore con le modalità definite dall’art. 43 del citato Regolamento CE n. 1828/2006 dell&#8217;8 dicembre 2006 della Commissione, e successive modificazioni, e che sono ammessi a finanziamento solo i progetti caratterizzati dalla compartecipazione di soggetti pubblici e privati in grado di assicurare le risorse economiche necessarie al rimborso dei finanziamenti erogati.<br />
Ovviamente le finalità dei Fondi di Sviluppo devono essere coerenti con le finalità dei fondi strutturali che contribuiscono al loro finanziamento.<br />
Specifici obblighi di rendicontazione sono stabiliti qualora lo strumento di ingegneria finanziaria sia costituito nell&#8217;ambito di un istituto finanziario. In tal caso, infatti, viene costituito come capitale separato, soggetto a specifiche norme applicative nell&#8217;ambito dell&#8217;istituto finanziario, che prevedono, in particolare, una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il contributo del programma operativo, da quelle di cui disponeva inizialmente l’istituto finanziario.<br />
Qualora i Fondi strutturali finanzino strumenti di ingegneria finanziaria organizzati attraverso fondi di partecipazione, lo Stato membro o l’autorità di gestione conclude un accordo di finanziamento con il fondo di partecipazione che stabilisca le modalità di finanziamento e gli obiettivi.<br />
La Sicilia è stata la prima Regione italiana ad aderire all’iniziativa JESSICA. Ad essa hanno fatto seguito la Regione Sardegna e la Regione Campania.<br />
<strong>3.&nbsp; </strong>Ciò premesso, si osserva che sullo specifico argomento sollevato dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana, con la richiamata deliberazione n. 89/2016/QMIG, non si riscontrano pronunce di altre Sezioni di controllo.<br />
Infatti le pronunce intervenute in materia involgono la diversa problematica dell’ambito applicativo dell’art. 77-<em>bis</em>, comma 7-<em>quater</em>, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. dalla l. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 97, l. 13 dicembre 2010, n. 220, che escludevano dal computo del saldo finanziario, di competenza mista, del patto di stabilità le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni.<br />
Sul punto, le Sezioni di controllo adite (Sicilia, deliberazione n. 94/2015/PAR; Lombardia, deliberazioni n. 837/2010/PAR e n. 113/2011/PAR; Campania, deliberazione n. 165/2015/PAR) si sono uniformemente espresse in maniera positiva in relazione alla neutralità delle risorse comunitarie di che trattasi ai fini del patto di stabilità interno, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di restituzione al soggetto erogatore precisandone, comunque, nel contempo i limiti operativi. Nello specifico, la Sezione regionale di controllo per la Campania, adita proprio sui fondi JESSICA attivati dalla Regione Campania, nel precisare che la neutralità finanziaria, ai fini del patto, in relazione ai solo strumenti di ingegneria finanziaria di cui al più volte richiamato Regolamento CE, era ravvisabile esclusivamente per le spese del titolo II sostenute a valere su tali risorse, ha sottolineato come le risorse provenienti dai fondi costituiti nell’ambito dell’iniziativa JESSICA non perdono la loro natura di “prestiti” e vanno, pertanto, contabilizzati quali “entrate derivanti da accensione prestiti” ai fini delle norme sull’indebitamento.<br />
<strong>4.&nbsp; </strong>Per quanto attiene il merito della questione di massima deferita, si osserva che la risoluzione della problematica posta impone l’analisi del complesso quadro normativo che disciplina i vincoli di finanza pubblica che gli enti territoriali devono rispettare ai sensi della legge rinforzata n. 243/2012, nel testo novellato dalla legge n. 164/2016 entrata in vigore il 13 settembre 2016, in uno con il nuovo quadro di regole contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato dal d.lgs. n. 126/2014, recante la disciplina di armonizzazione dei bilanci regionali e degli enti locali e con le ulteriori disposizioni recate dalle più recenti leggi di stabilità.<br />
Com’è noto, il legislatore, con la legge di stabilità 2016 (l. 28 dicembre 2015, n. 208) ha modificato profondamente il quadro dei vincoli di finanza pubblica applicabili agli enti territoriali, prevedendo il superamento del Patto di stabilità interno (art. 1, comma 707) e l’introduzione del nuovo vincolo basato sul pareggio di bilancio (art. 1, comma 710 e ss.), ferme restando, in relazione al previgente Patto di stabilità, le disposizioni in materia di patti regionalizzati di flessibilità orizzontale e verticale (art. 1, commi 728-731) nonché le sanzioni conseguenti per gli enti locali al mancato rispetto del patto di stabilità interno e per le regioni alla mancata osservanza dell&#8217;obiettivo del pareggio di bilancio relativo all&#8217;anno 2015 (art. 1, comma 707).<br />
La richiamata legge di stabilità, infatti, nel disporre, a decorrere dall’anno 2016, la cessazione dell’applicazione di tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilita&#768; interno degli enti locali (art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in precedenza art. 77-<em>bis</em>, comma 7-<em>quater</em>, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 1, comma 97, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell&#8217;articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), ha introdotto il c.d. “pareggio di bilancio semplificato” nelle more della piena applicazione delle disposizioni previste dalla l. 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione dell’art. 81 Cost., consistente in un saldo non negativo in termini di competenza fra entrate finali e spese finali – declinato come differenza fra la somma dei primi 5 titoli delle entrate del bilancio armonizzato e la somma dei primi tre titoli delle spese – al raggiungimento del quale partecipa, limitatamente all’esercizio 2016, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento.<br />
Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 (entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), 2 (trasferimenti correnti), 3 (entrate extra tributarie), 4 (entrate in conto capitale) e 5 (entrate da riduzione di attività finanziarie) degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 (spese correnti), 2 (spese in conto capitale), 3 (spese per incremento di attività finanziarie) dei medesimi schemi di bilancio.<br />
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi ed è destinato a garantire la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, scaturente dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. Esso è alimentato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. In esso confluiscono le risorse già impegnate ai sensi del principio generale ed applicato della contabilità finanziaria di cui al d.lgs n. 118/2011 e s.m.i..<br />
Diversamente, qualora le fonti di finanziamento si riferiscano a spese per le quali non sia stata perfezionata la relativa obbligazione giuridica, le risorse affluiscono al risultato di amministrazione (quota vincolata o destinata in prevalenza), per la relativa riprogrammazione.<br />
<strong>5.</strong>&nbsp; Con il superamento del Patto, vengono meno anche tutte le esclusioni di voci dalle entrate e dalle spese rilevanti ai fini del previgente calcolo di competenza mista in quanto non espressamente richiamate dalla nuova disciplina.<br />
Per l’anno 2016, infatti, ai fini del saldo di competenza previsto dalla disciplina del nuovo vincolo di finanza pubblica, le entrate e spese finali non rilevanti, entro certi limiti ed al ricorrere di determinati presupposti, sono state, per tutti gli enti territoriali, individuate espressamente dal legislatore e sono esclusivamente quelle di cui all’art. 1, commi 20 (contributo compensativo gettito IMU e TASI), 441 (spese sostenute con risorse provenienti da erogazioni liberali ed indennizzi assicurativi finalizzati a fronteggiare eccezionali eventi sismici per i Comuni individuati <em>ex lege</em>), 683 (contributo finalizzato alla riduzione del debito per le regioni ordinarie), 713 (interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione o su risorse rivenienti dal ricorso al debito), 716 (interventi di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie) e 750 (spese sostenute da Roma capitale per la realizzazione del museo della <em>Shoah</em>) della richiamata legge di stabilità.<br />
<strong>6.&nbsp; </strong>Si osserva, per completezza espositiva, che in relazione alle Regioni a statuto ordinario, chiamate comunque al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica contemplati nei commi 710 e ss. della legge di stabilità 2016, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha anticipato (art. 1, comma 460) la cessazione dell’applicazione di tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, ferma restando l’applicazione, nell’esercizio 2015, delle sanzioni in caso di mancato rispetto del predetto nel 2014. La medesima legge ha definito la nuova modalità di contenimento dei saldi di finanza pubblica per le predette regioni all’art. 1, comma 463 (abrogato dalla legge di stabilità 2016) ed ha espressamente individuato le tipologie di spesa escluse dal computo dei saldi per l&#8217;anno 2015 (art. 1, commi 145 e 466, che, a differenza dei commi ad essi precedenti, non sono stati abrogati da parte della successiva legge di stabilità 2016).<br />
Il quadro si completa con l’art. 1, comma 735, della legge di stabilità 2016 e con l’art. 9 della legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del d.l. 24 giugno 2016, n. 113 &#8211; recante “<em>Misure finanziarie per gli Enti territoriali e il territorio”-</em>&nbsp; che dispongono l’esclusione, dai saldi di competenza, degli impegni del perimetro sanitario del bilancio finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi sia negli esercizi antecedenti l’anno 2015 che nell’esercizio 2015.<br />
Quanto alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, sebbene per esse la legge rinforzata n. 243/2012 non preveda esplicite esclusioni dall’applicazione del pareggio di bilancio, la legge di stabilità 2016 dispone, limitatamente agli anni 2016 e 2017, la non applicazione a detti enti delle sanzioni per il mancato raggiungimento dell’obiettivo ad essi assegnato e mantiene ferma (comma 734) la disciplina del patto di stabilità interno recata dall’articolo 1, commi 454 e successivi, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.<br />
Occorre soggiungere, tuttavia, che il sopra richiamato art. 9, comma 1, della legge n. 160 del 2016, nell’introdurre il comma 712-<em>bis</em> legge di stabilità 2016, ha stabilito che per l&#8217;anno 2016 le regioni (tutte), le province autonome, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al più volte richiamato comma 710 solo in sede di rendiconto, con ciò confermando l’applicabilità del nuovo vincolo anche ai predetti enti.<br />
In Sicilia, nella vigenza per gli anni 2016 e 2017 del meccanismo di cui al comma 728 della legge di stabilità 2016 di riduzione del Patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile di cui al richiamato art. 1, comma 454, della legge n. 228/2012, in data 20 giugno 2016 è stato sottoscritto l’Accordo tra lo Stato e la Regione&nbsp; ai sensi del richiamato comma 734 che determina l’abbandono del Patto di stabilità interno e la sua sostituzione con il vincolo di finanza pubblica nei termini ivi individuati.<br />
<strong>7.</strong>&nbsp; In data 12 agosto 2016 è intervenuta la legge n. 164, recante “<em>Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali</em>” , che &#8211; al fine di rendere coerente la disciplina dei vincoli di finanza pubblica che gli enti locali sono tenuti a rispettare, ai sensi della legge n. 243/2012, con il nuovo quadro di regole contabili, introdotte dal d.lgs. n. 118/2011 e dal successivo d.lgs. n. 126/2014, recanti la disciplina dei armonizzazione dei bilanci regionali e locali -, all’art. 1 ha apportato significative modifiche all’art. 9 della legge 243/2012, sostituendo ai previsti 4 saldi di riferimento ai fini dell’equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali ivi previsti, un unico saldo non negativo, sia in fase di previsione che di rendicontazione, in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Nel computo del saldo di bilancio viene incluso il FPV di entrata e di spesa, in via transitoria per gli anni 2017-2019 (con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale) e in via permanente dal 2020.<br />
In sostanza, la novella legislativa ha soppresso gli obblighi di pareggio in termini di cassa ed in termini di saldo corrente, nonché consolidato, attraverso la sostituzione dei vincoli di competenza e di cassa con un unico saldo di competenza non negativo tra entrate e spese finali, quanto già anticipato per l’anno in corso dalla legge di stabilità 2016, ai commi da 707 a 734, che, come già ampiamente evidenziato, hanno introdotto, a far data dal 2016, seppure in via transitoria, il vincolo del pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, in luogo del precedente strumento del patto di stabilità interno.<br />
Secondo quanto riportato in sede di lavori parlamentari, l’eliminazione del vincolo di parte corrente che, come ivi precisato, non incide sui saldi di finanza pubblica, bensì sulla composizione della spesa, è giustificato dalla circostanza che tale saldo è già disciplinato dall’ordinamento contabile degli enti locali e delle regioni, rispettivamente ai sensi dell’articolo 162, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000 (come sostituito dall’art. 74, comma 1, n. 11), lett. b), del d.lgs. n. 118/2011, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126), per gli enti locali e dell’articolo 40 del d.lgs. n. 118 del 2011 per le regioni, che prevedono l’obbligo per gli enti territoriali di approvare un bilancio di previsione che garantisca sia l’equilibrio di parte corrente, compreso l&#8217;ammortamento dei prestiti, sia l’equilibrio di cassa. Pertanto, il «<em>conseguimento degli ulteriori obiettivi precedentemente previsti non è vanificato in quanto il vincolo di parte corrente (…) è comunque disciplinato dall’ordinamento contabile, anziché dalla L. 243/2012»</em>. Allo stesso modo, «<em>anche il venir meno di qualsiasi vincolo riferito alla cassa, già adottato nel 2016, va ricondotto all’avvio dell’armonizzazione contabile», ciò in quanto le nuove regole contabili «obbligano gli enti, per l’intero arco pluriennale del bilancio di previsione, a stanziamenti di cassa, comprensivi del fondo cassa iniziale, con carattere autorizzatorio e nel rispetto di un saldo non negativo»</em> (Atti parlamentari, Senato, Analisi di impatto della Regolamentazione – AIR- Sez. I).<br />
Il raccordo, in senso di integrazione delle predette disposizioni consente di ricondurre ad unitarietà il sistema, dirimendo i dubbi sollevati dalla Sezione remittente in relazione al mancato coordinamento sul piano testuale normativo del pareggio di bilancio come declinato dalla legge di stabilità per il 2016, in modo sovrapponibile al vincolo di cui alla novella ultima legislativa, e quanto prescritto dall’art. 162 del TUEL.<br />
Altresì, la Relazione illustrativa evidenzia, anche, come il nuovo saldo di riferimento ai fini dell’equilibrio dei bilanci sia basato sulla competenza finanziaria potenziata (che avvicina il criterio della competenza a quello di cassa) introdotta dalla riforma della contabilità, che lo rende più vicino al saldo rilevato dall’ISTAT ai fini del computo dell&#8217;indebitamento netto nazionale.<br />
Ordunque, a decorrere dall’anno 2016, tutti gli enti territoriali di cui all&#8217;articolo 9 della l. 24 dicembre 2012 n. 243 (regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano), devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle novellate regole che, giova ricordare, &nbsp;costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, della Costituzione (art. 1, comma 709 della legge di stabilità 2016).<br />
<strong>8.&nbsp; </strong>Alla luce di quanto sopra consegue che l’attuale normazione non consente esclusioni dal saldo di finanza pubblica di entrate o di spese diverse da quelle previste espressamente dallo stesso legislatore. Ciò in quanto ogni esclusione e/o correttivo richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri complessivi di finanza pubblica.<br />
Si ricorda, in proposito, che le norme fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione, tra cui si annoverano le disposizioni che contemplano la disciplina degli equilibri di bilancio, le quali&nbsp; trovano espresso fondamento oltre che negli artt. 81, 97 e 119 Cost., anche nella legge costituzionale n. 1/2012, nelle disposizioni attuative del principio del pareggio di bilancio di cui alla legge rinforzata n. 243/2012, come da ultimo modificata dalla legge n. 164/2016, sono di stretta interpretazione, in quanto rispondono all’imprescindibile esigenza di unitarietà del sistema di finanza pubblica e, quindi, sono dettate ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica.<br />
Anche se la mutevolezza della normativa “costringe” l’interprete, che non voglia pretendere di sostituirsi al legislatore, a “ricostruire” dopo ogni intervento di quest’ultimo il quadro giuridico entro il quale devono muoversi gli operatori, nel tentativo di fornire indicazioni rispettose della lettera e della “<em>ratio legis</em>” e dotate di intrinseca coerenza logica, questa stessa Sezione delle autonomie ha ripetutamente chiarito che occorre privilegiare interpretazioni il più possibile aderenti al tenore letterale delle norme rispetto a soluzioni ermeneutiche additive o derogatorie, anche se queste ultime potrebbero essere ritenute comprensibili nell’ottica di favorire gli enti, soprattutto di minore dimensione demografica, che potrebbero versare in condizioni di maggiore difficoltà (si vedano, al riguardo, le deliberazioni n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, n. 25/SEZAUT/2014/QMIG, n. 27/SEZAUT/2013/QMIG).<br />
Pertanto per il 2016, per quanto di interesse, le esclusioni di entrata e di spesa dalle entrate finali e dalle spese finali, in termini di competenza, valide per il rispetto dell’obiettivo di saldo di finanza pubblica, determinato per ciascun ente, come detto in precedenza, sono esclusivamente, quelle previste dai commi 20, 441, 683, 713, 716 e 750, dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016, tra cui non sono menzionate le risorse comunitarie di cui si discute.<br />
Rafforza ulteriormente tale conclusione il fatto che il prospetto richiesto dal comma 712 dell’art. 1 della richiamata legge di stabilità, contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto, approvato dal Consiglio con delibera di variazione e da allegare al bilancio di previsione ai fini della verifica del suddetto saldo di competenza, rechi unicamente le ipotesi di esclusione individuate ai commi sopra richiamati.<br />
La pregressa irrilevanza delle stesse ai fini del Patto di stabilità non solo non giustifica una possibile interpretazione estensiva del delineato impianto normativo, ma ne conferma la portata restrittiva in quanto, laddove lo avesse voluto, il legislatore avrebbe espressamente escluso le suddette risorse dal computo del saldo di finanza pubblica, analogamente a quanto già avvenuto con la previgente normativa sul Patto di stabilità nonché – per le regioni a statuto ordinario – con il mantenimento in vita dei commi 145 e 466 della legge di stabilità 2015 e l’introduzione del comma 3-<em>bis</em> al citato comma 466 (art. 1, comma 735, legge stabilità 2016) e come, da ultimo, verificatosi con l’approvazione della più volte richiamata legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, con cui è stato previsto all’art. 9 rubricato: “<em>Prospetto verifica pareggio di bilancio e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita</em>” che, per il 2016, nel saldo di cui al comma 710 della legge di stabilità 2016, non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell’esercizio 2015 (ovviamente, come già sopra evidenziato, la nozione del perimetro sanitario di bilancio attiene al bilancio delle regioni). Analogamente il legislatore aveva già operato con il ricordato comma 466 laddove aveva disposto (comma 3), limitatamente all’anno 2015 e per le regioni a statuto ordinario, l’esclusione dai saldi di competenza e di cassa delle risorse <em>«provenienti direttamente o indirettamente dall&#8217;Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale. L&#8217;esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali».</em><br />
Del resto, come anche di recente sostenuto da questa Sezione: «<em>Al di là dell’apparente allineamento del Patto allo schema del pareggio di bilancio, come osservato di recente dalla Corte in sede di audizione in materia di nuova legge di bilancio (A.C. 3828), le finalità perseguite restano diversificate. Infatti, i vincoli di finanza pubblica, già imposti dal Patto, perseguivano obiettivi di contenimento della spesa e di redistribuzione degli spazi finanziari che lasciavano agli enti un ambito di manovra sufficientemente ampio, con riferimento tanto alle tempistiche per il conseguimento dell’equilibrio strutturale quanto alla composizione dei saldi. Diversamente, la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la riduzione progressiva, nel lungo periodo, del rapporto fra prodotto interno lordo e debito pubblico, rappresentano obiettivi più stringenti, in quanto funzionali a garantire direttamente il rispetto dei vincoli imposti dall’Unione europea con l’unico limite rappresentato dall’autonomia finanziaria degli enti»</em> (del. 24/SEZAUT/2016/INPR recante le Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione al Bilancio di previsione 2016-2018).<br />
In conclusione, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea, e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni – &nbsp;che devono trovare corretta imputazione contabile nel rispetto del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, da ultimo modificato e integrato dal decreto ministeriale del 4 agosto 2016) – in assenza di una norma espressa, non possono ritenersi neutre ai fini del rispetto dell’obiettivo di saldo di finanza pubblica.<br />
Anche se al riguardo non può negarsi che l’attuale disciplina, così come sin qui delineata, potrebbe, in concreto, rendere problematico il conseguimento degli equilibri, soprattutto per i comuni di ridotte dimensioni per i quali l’impatto di investimenti attuativi di programmi comunitari, finanziati anche indirettamente da risorse dell’U.E, assume maggiore significatività in termini di saldo di competenza finale, tuttavia la risposta a dette potenziali problematicità può essere trovata solo ed esclusivamente a livello legislativo.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana con la deliberazione n. 89/2016/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:<br />
<em>“</em><em>Nel rinnovato quadro normativo, in assenza di una norma espressa, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea (in specie: fondi POR FESR 2007-2013 e fondi del programma c.d. JESSICA) e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni non possono ritenersi neutre ai fini del rispetto dell’obiettivo di saldo di finanza pubblica”.</em><br />
La Sezione di controllo per la Regione siciliana si atterrà al principio enunciato nel presente atto di orientamento, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.<br />
Così deliberato in Roma nell’adunanza del 20 settembre 2016.</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 227px; height: 19px; text-align: center;">I Relatori</td>
<td style="width: 341px; height: 19px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">F.to Elena BRANDOLINI</td>
<td style="width: 341px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to Adolfo T. DE GIROLAMO</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 341px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">F.to Rosa FRANCAVIGLIA</td>
<td style="width: 341px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 341px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il 5 ottobre 2016<br />
Il Dirigente<br />
F.to Renato PROZZO</div>
</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 25/10/2016 n.30</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-25-10-2016-n-30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-25-10-2016-n-30/</guid>

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<p>Interpretazione art. 188 del TUEL: ripiano del disavanzo di amministrazione nell’ipotesi di scioglimento degli organi elettivi dell’ente locale &#8211; Ripiano da attuare entro il termine del mandato dell’organo straordinario di amministrazione, o entro quello della consiliatura degli organi sostituiti? La Sezione delle Autonomia individua un termine diverso La questione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-25-10-2016-n-30/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 25/10/2016 n.30</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Interpretazione art. 188 del TUEL: ripiano del disavanzo di amministrazione nell’ipotesi di scioglimento degli organi elettivi dell’ente locale &#8211; Ripiano da attuare entro il termine del mandato dell’organo straordinario di amministrazione, o entro quello della consiliatura degli organi sostituiti? La Sezione delle Autonomia individua un termine diverso</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La questione di massima concerne l’individuazione dei termini entro i quali possa essere effettuato il ripiano del disavanzo accertato nel rendiconto di un Comune, nel caso di scioglimento degli organi elettivi dell’ente e di piano di rientro adottato dal Commissario straordinario nominato dal Prefetto. Si tratta di stabilire se il rientro debba essere effettuato entro il termine, generalmente breve, del mandato dell’organo straordinario prefettizio, ovvero se possa essere attuato entro il termine di durata della consiliatura degli organi sostituiti, in attuazione dell’art. 188 del Tuel. Detta norma prevede che “Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all&#8217;adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio”.<br />
La Sezione delle Autonomie ha indagato il potere del commissario prefettizio nell’adozione dei provvedimenti di ripiano del disavanzo, individuandone fondamento e finalità nella disciplina del pareggio di bilancio, della costruzione, conservazione e salvaguardia degli equilibri funzionali al pareggio, considerati come principi di ordine pubblico normativo. Di conseguenza, le misure legislative poste in attuazione del suddetti principi sono considerate “essenziali ed indisponibili da parte di chi è tenuto ad applicarle”. Nella ricostruzione coordinata della vigente normativa, la Sezione ha individuato nel bilancio di previsione, nella sua estensione obbligatoria minima triennale, il termine di attuazione del piano di rientro. “La circostanza che gli esercizi successivi” a quello in corso “superino la consiliatura ovvero l’incarico commissariale in corso e coincidano con il mandato elettivo di una nuova amministrazione, non costituisce impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale che costituisce precipuo obbligo gestionale”.<br />
In particolare, la Sezione delle Autonomie ha fissato i seguenti principi:<br />
&nbsp;</p>
<ul>
<li>l’obbligo di provvedere a ripianare il disavanzo di amministrazione di cui all’art. 188 del TUEL, nei termini e secondo le modalità ivi disciplinate, rileva a prescindere dall’organo titolare dei poteri da esercitare per il raggiungimento di tale scopo.</li>
<li>ove l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione avuto riguardo solo alla sua estensione minima obbligatoria triennale e salvaguardando le compatibilità economico-finanziarie del processo di programmazione.</li>
<li>La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione non costituisce impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale che deve essere obbligatoriamente adottato.</li>
</ul>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><em>Corte dei Conti</em><br />
<em>Sezione delle autonomie</em></div>
<div style="text-align: right;">N. &nbsp;&nbsp;&nbsp;30 /SEZAUT/2016/QMIG</div>
<p>Adunanza del 20 ottobre 2016<br />
Presieduta dal Presidente di Sezione preposto alla funzione di referto<br />
Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO<br />
Composta dai magistrati:<br />
Presidenti di sezione&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Carlo CHIAPPINELLI, Maurizio GRAFFEO, Agostino CHIAPPINIELLO, Rosario SCALIA, Francesco PETRONIO, Josef Hermann RÖSSLER, Cristina ZUCCHERETTI, Maurizio MIRABELLA, Antonio FRITTELLA, Fulvio Maria LONGAVITA<br />
Consiglieri&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Carmela IAMELE, Marta TONOLO, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Rosa FRANCAVIGLIA, Elena BRANDOLINI, Stefania PETRUCCI, Marco BONCOMPAGNI, Francesco ALBO, Benedetta COSSU, Massimo VALERO, Dario PROVVIDERA, Franco MUSOLINO, Mario ALÌ, Gianfranco POSTAL, Simonetta BIONDO<br />
Primi Referendari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rossella BOCCI, Valeria FRANCHI<br />
Referendari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giovanni GUIDA, Michela MUTI<br />
&nbsp;<br />
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;<br />
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;<br />
Visto l’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;<br />
Visto l’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni;<br />
Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;<br />
Vista la deliberazione n. 123/2016/QMIG, depositata il 27 giugno 2016, con la quale la Sezione regionale di controllo per le Marche ha rimesso al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, una questione di massima concernente la possibilità che il ripiano del disavanzo di amministrazione adottato dal Commissario nominato dal Prefetto vada oltre il termine del suo mandato (applicazione dell’art. 188 del Tuel, novellato dal d.lgs. n. 126/2014);<br />
Vista l’ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 22 del 1° agosto 2016, con la quale, valutati i presupposti per il deferimento dell’esame e della risoluzione della predetta questione di massima ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, è stata rimessa alla Sezione delle autonomie la pronuncia in ordine alla questione prospettata dalla Sezione regionale di controllo per le Marche;<br />
Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2343 del 3 ottobre 2016 di convocazione della Sezione delle autonomie per l’odierna adunanza;<br />
Uditi i relatori, Consiglieri Carmela Iamele e Rinieri Ferone<br />
<br clear="all" /><br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>PREMESSO</strong></div>
<p>Il Commissario prefettizio dal comune di Tavoleto (PU) per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali ha richiesto alla Sezione di controllo delle Marche ai sensi dell’art. 7, co. 8, della legge n. 131/2003, parere circa l’esatta interpretazione del terzo periodo del primo comma dell’art.188 del TUEL, come modificato dall&#8217;articolo 74, comma 1, n. 32), lett. a) e b), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, a sua volta emendato dall’art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 in tema di armonizzazione contabile (e avente una sua corrispondenza, per le Regioni, nell’art. 42, co. 12, del d.lgs. n. 118/2011).<br />
La questione, rimessa al Presidente della Corte dei conti ai sensi dell’art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009 è stata deferita alla Sezione delle autonomie con l’ordinanza richiamata nel preambolo ed è prospettata nei seguenti termini: “Se, nella ipotesi di scioglimento degli organi elettivi dell’ente locale, è possibile che il Commissario incaricato dal Prefetto della provvisoria gestione dell’ente debba, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di ripiano di cui all’art. 188 del Tuel, novellato dal d.lgs. n. 126/2014, avere esclusivo riguardo alla durata del proprio incarico, ovvero possa andare oltre, avendo riguardo alla durata della consiliatura degli organi sostituiti”.<br />
La disposizione di dubbia interpretazione dell’art.188 del TUEL recita: Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso” non oltre la durata della consiliatura”, contestualmente all&#8217;adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO</strong></div>
<ol>
<li>In via di premessa sul metodo logico-interpretativo è necessario precisare che la questione non può trovare soluzione nella esegesi dello specifico riferimento materiale all’elemento temporale, cercando un’interpretazione adattativa della locuzione “durata della consiliatura” &#8211; contenuta nel terzo periodo del 1 comma dell’art. 188 TUEL &#8211; alla durata e alla prospettiva temporale dell’incarico commissariale, normalmente limitata ad un arco di tempo breve. Così che neppure sembra che per superare il limite appena menzionato della brevità della durata della gestione straordinaria possa ipotizzarsi una sorta di surroga della componente temporale della consiliatura a quella della durata dell’incarico commissariale, in modo che quest’ultimo possa definire un piano di rientro disponendo virtualmente del tempo rimanente della consiliatura. Basti considerare in proposito che è ben possibile che la rimanente consiliatura degli organi elettivi sciolti anzitempo sia altrettanto breve.</li>
</ol>
<p>Sul punto è necessario, invece, indagare il fondamento e la finalità del potere che esercita il commissario prefettizio nell’adottare i provvedimenti di ripiano del disavanzo, per valutare l’ampiezza ed i limiti di tale potere.</p>
<ol>
<li value="2">Fondamento e finalità che si comprendono evidenziando che le disposizioni che contemplano la disciplina del pareggio di bilancio, così come quelle concernenti gli equilibri&nbsp; ad esso funzionali, sia nella loro costruzione, sia nella loro conservazione, sia, infine, nella loro salvaguardia, trovano espresso fondamento, innanzitutto, nella Costituzione, artt. 81, 97 e 119; poi, nella legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1; così anche nelle disposizioni attuative del principio del pareggio di bilancio di cui alla legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, come modificata dalla legge 12 agosto 2016, n. 164, disposizioni che, va sottolineato, attuano principi di ordine pubblico normativo inteso come insieme di principi fondanti l’ordinamento e corrispondenti ai valori unificatori dell’intero assetto giuridico nella specifica proiezione della materia della finanza pubblica.</li>
<li value="3">Da tale qualità normativa discende che tutte le misure legislative, che attuano i suddetti principi sono essenziali ed indisponibili da parte di chi è tenuto ad applicarle; l’adempimento dell’obbligo di provvedere al ripiano del disavanzo accertato a rendiconto è legalmente tipico ed è garantito dagli stessi interventi sollecitatori e sostitutivi ex art. 141 TUEL attivati in caso di inerzia nell’approvazione del rendiconto di cui all’art. 227 TUEL. Analogamente, l’obbligo di garantire l’equilibrio gestionale codificato dalla legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016 che all’art. 9, comma 2, come sostituito, prevede che in caso di valore negativo, a rendiconto, del saldo di competenza tra entrate e spese finali, devono essere adottate misure di correzione al bilancio tali da assicurare il recupero entro il triennio successivo. Le sanzioni previste in linea di principio dal comma 4 dell’art. 9 della predetta legge sono rimandate ad una successiva legge dello Stato.</li>
<li value="4">Le misure di ripiano del disavanzo, dunque, al pari delle altre misure incidenti sulla materia degli equilibri e del pareggio, hanno uno “statuto”, costituito da principi generali dell’ordinamento, indisponibili da chi esercita le attribuzioni istituzionali, se non nei limiti previsti dalla legge. Deve considerarsi al riguardo che l’art. 188 del TUEL, inserito nel Titolo III della parte II del TUEL “Gestione del bilancio” nel codificare il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto, declina concretamente un aspetto fondamentale della programmazione secondo i principi di bilancio di cui all’art. 162 TUEL (Tit. II Parte II “Programmazione e Bilanci”) e cioè che il bilancio di previsione, riferito almeno ad un triennio (art. 162, comma 1), sia deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo del recupero del disavanzo o dell’utilizzo dell’avanzo.</li>
<li value="5">La prospettiva ordinaria di riferimento per ripianare eventuali disavanzi è, dunque, quella programmatica tipica del bilancio di previsione nella sua minima, obbligatoria estensione triennale. Ciò in coerenza con i caratteri qualificanti della programmazione, tra i quali c’è quello della valenza pluriennale del processo (punto 3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio) che, anche ai fini di realizzazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, “rendono necessaria una consapevole attività di programmazione con un orizzonte temporale almeno triennale” (punto 3.1. del ricordato principio). In linea di massima, quindi, l’orizzonte della programmazione triennale deve incorporare, ove necessario, anche le misure correttive che nella prospettiva incidono sulla stessa e ciò va anche visto in coerenza sistematica con l’art. 9, comma 2 della legge n. 243/2012, come novellata dall’art. 1 della legge n. 164/2016 in materia di equilibri dei bilanci delle regioni e degli enti locali. Detta norma, come già ricordato, statuisce che in caso di valore negativo del saldo in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, l’ente “adotta misure di correzione tali da assicurare il recupero entro il triennio successivo in quote costanti” senza alcun altro elemento temporale di riferimento limitativo della modalità di pianificazione.</li>
<li value="6">L’assetto della disciplina del ripiano dei disavanzi, come descritti dalle norme di principio e gestionali appena ricordate, è di applicazione vincolata al di là, e prima, delle modalità procedurali. In sostanza, l’accertamento del disavanzo, in sede di approvazione del rendiconto, impone all’organo che esercita le attribuzioni istituzionali preordinate alla gestione del bilancio e all’adozione delle misure di risanamento, di adottarle nel rispetto delle modalità, delle forme e procedure, delle finalità e dei vincoli sostanziali che discendono dai criteri di programmazione e gestione e dai principi generali di bilancio.</li>
</ol>
<p>Misure di correzione che non devono in alcun modo essere surrettiziamente sostitutive di altre eventuali e più radicali misure quali il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto, laddove ne ricorrano i presupposti di legge, ciò che deve emergere dall’analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo nella delibera di adozione del piano di rientro, secondo quanto dispone l’art. 188, comma 1 settimo periodo, del TUEL.<br />
Così come sul piano delle scelte delle misure per pianificare il rientro dal deficit non si potrà prescindere dai vincoli imposti dagli equilibri strutturali del bilancio che incidono sulla sostenibilità finanziaria del piano di rientro. Tali vincoli limitano la discrezionalità, astretta dalla necessità di pareggio tra entrate e spese.</p>
<ol>
<li value="7">L’art. 188, nel codificare l’obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti procedimentali. Tra questi gli aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo: a) l’applicazione all’esercizio in corso dell’intero disavanzo; b) in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate. Queste rappresentano le modalità ordinarie di ripiano che assumono a riferimento il triennio del bilancio di previsione e che rendono irrilevante ogni altro aspetto, in particolare l’organo, ordinario o straordinario, che adotta la misura di risanamento. In sostanza laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio. La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura ovvero l’incarico commissariale in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione, non costituisce impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale che costituisce precipuo obbligo gestionale.</li>
</ol>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per le Marche con la deliberazione n. 123/2016/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:<br />
<em>“</em><em>l’obbligo di provvedere a ripianare il disavanzo di amministrazione di cui all’art. 188 del TUEL, nei termini e secondo le modalità ivi disciplinate, rileva a prescindere dall’organo titolare dei poteri da esercitare per il raggiungimento di tale scopo. Laddove l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione avuto riguardo solo alla sua estensione minima obbligatoria triennale e salvaguardando le compatibilità economico-finanziarie del processo di programmazione. La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione non costituisce impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale che deve essere obbligatoriamente adottato”.</em><br />
La Sezione regionale di controllo per le Marche si atterrà al principio enunciato nel presente atto di orientamento, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.<br />
Così deliberato in Roma nell’adunanza del 20 ottobre 2016.</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 227px; height: 19px; text-align: center;">I Relatori</td>
<td style="width: 341px; height: 19px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">F.to Carmela IAMELE</td>
<td style="width: 341px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to Adolfo T. DE GIROLAMO</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 341px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">F.to Rinieri FERONE</td>
<td style="width: 341px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 341px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">Depositata in Segreteria il 25/10/2016<br />
Il Dirigente<br />
F.to Renato PROZZO</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-25-10-2016-n-30/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 25/10/2016 n.30</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 22/2/2016 n.7</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-7/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-7/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 22/2/2016 n.7</a></p>
<p>SQUITIERI, FALCUCCI, DE GIROLAMO Referto al Parlamento &#8211; Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni, esercizio 2014 La Corte dei conti, cui è affidata la verifica degli equilibri di bilancio degli Enti territoriali, ha più volte sottolineato la difficoltà di ricostruire un quadro complessivo e omogeneo della finanza regionale per le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-7/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 22/2/2016 n.7</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-7/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 22/2/2016 n.7</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">SQUITIERI, FALCUCCI, DE GIROLAMO</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Referto al Parlamento &#8211; Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni, esercizio 2014</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Corte dei conti, cui è affidata la verifica degli equilibri di bilancio degli Enti territoriali, ha più volte sottolineato la difficoltà di ricostruire un quadro complessivo e omogeneo della finanza regionale per le difformità dei vari ordinamenti contabili regionali.<br />
I dati utilizzati per il referto sono stati raccolti attraverso il sistema in formativo Con.Te. (Contabilità Territoriale) alimentato dagli uffici e dai revisori regionali, nonché con acquisizioni dirette presso le amministrazioni.<br />
Con riferimento al 2014, solo tre Regioni hanno effettuato la sperimentazione contabile sulla base della riforma introdotta per l’armonizzazione dei bilanci, per cui permangono le evidenziate difficoltà di rappresentazione omogenea degli aggregati contabili.<br />
Dai risultati rilevati emerge che il saldo complessivo della gestione di competenza del 2014 è negativo per 10 miliardi.<br />
Il consolidato nazionale della gestione di competenza mostra, nella gestione corrente 2014, al netto dei trasferimenti tra Regioni, un disavanzo di 2 miliardi. La gestione corrente di cassa presenta nel 2014 un risultato positivo di 4,9 miliardi.<br />
La gestione in conto capitale di competenza evidenzia nel 2014 un risultato negativo di 7,6 miliardi che è valutato positivamente dalla Sezione in quanto la gestione straordinaria delle Regioni non ha generato liquidità libera, consumabile per spesa corrente.<br />
I risultati del 2014 della gestione di cassa del conto capitale (+101 milioni) sono influenzati dalle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato.<br />
Le contabilità speciali (partite di giro) mostrano nel 2014 un disavanzo di 6,3 miliardi che, pur legato all’asincronia tra riscossioni e pagamenti, richiede attente valutazioni in quanto nel quadriennio 2011-2014 il saldo complessivo ha mostrato un risultato negativo di oltre 26 miliardi di euro, che contrasta con la teorica neutralità di tali partite sulla gestione.<br />
Le entrate di competenza del 2014 del comparto Regioni e Province Autonome denotano, rispetto all’eccezionale incremento di risorse verificatosi nel 2013, una perdita contenuta entro il 5 per cento. Le cause della flessione vanno cercate sia nella caduta delle basi imponibili che sostengono il gettito tributario, sia nella gestione del conto capitale, avendo le Regioni rinunciato ai trasferimenti statali previsti per il finanziamento degli investimenti pur di non ridurre ulteriormente la spesa corrente, al fine di rispettare i vincoli del patto di stabilità interno e di contribuire al miglioramento del saldo netto da finanziare.<br />
L’eccezionale iniezione di liquidità effettuata dallo Stato nel biennio 1913-1914, con circa 20 miliardi di anticipazioni di cassa destinati al pagamento di debiti pregressi delle Regioni e del sistema sanitario regionale, non ha raggiunto il risultato del riassetto della gestione finanziaria delle Regioni in squilibrio strutturale, le quali dovranno pur trovare coperture finanziarie per il rimborso delle anticipazioni di liquidità ricevute e dei relativi oneri per interessi.<br />
Riguardo alla gestione di competenza le Regioni stanno progressivamente allineando i propri risultati ai principi dell’equilibrio di bilancio introdotti nel 2012.<br />
Quanto ai residui attivi, le Regioni a Statuto Ordinario – RSO &#8211; hanno dimostrato una maggiore capacità di riscossione rispetto a quelle a Statuto speciale – RSS &#8211; mentre i residui passivi sono rimasti sostanzialmente stabili in entrambi i comparti.<br />
L’analisi della Sezione introduce forti elementi di dubbio riguardo alla tesi che riconduce le difficoltà di cassa delle Regioni ai ritardi dei trasferimenti correnti, provenienti dallo Stato, e attribuisce invece la responsabilità di tali difficoltà principalmente al lento smaltimento dei residui attivi propri delle Regioni, dal momento che i residui di maggiore consistenza ed anzianità riguardano entrate in conto capitale, entrate tributarie ed extra-tributarie.<br />
Riguardo alla spesa regionale, la Sezione evidenzia che gli istituti peculiari dell’armonizzazione contabile sono stati applicati negli esercizi 2013 e 2014 solo dalle Regioni che hanno aderito alla sperimentazione. Le stesse Regioni hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e adottato, per la fase dell’impegno, i criteri della competenza finanziaria potenziata e del fondo pluriennale vincolato, provvedendo alla netta separazione della gestione dei residui da quella di competenza.<br />
Nelle more delle piena operatività di tali principi per tutte le Regioni, le analisi sulla spesa tengono conto dei pregressi principi contabili.<br />
La comparazione degli stanziamenti iniziali con quelli definitivi di bilancio conferma la tendenza delle Regioni a sottostimare le proprie esigenze di spesa. Lo scostamento tra le risorse previste e quelle definitivamente stanziate è più marcato per la spesa di conto capitale, mentre in termini assoluti è maggiormente apprezzabile per la spesa corrente.<br />
Dall’analisi del ciclo di spesa dell’esercizio 2014 risultano, per la gestione di competenza, non ancora evidenti gli effetti delle normative volte a contrastare il ritardo nei pagamenti (con la preventiva verifica della compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio) e a contenere la formazione dei residui. I residui finali aumentano rispetto a quelli accertati ad inizio esercizio 2014 (+13,82 per cento).<br />
L’andamento della spesa complessiva nel quadriennio 2011-14 mostra per gli impegni una crescita del 6,93 per cento.<br />
A livello pro-capite l’area settentrionale, nella quale risiede il 50 per cento della popolazione nazionale, spende per ciascun abitante 2.285 euro e rimane al di sotto della media nazionale (2.425 euro).<br />
La spesa in conto capitale cresce in maniera consistente (+27,13 per cento nel quadriennio) nelle RSO, diversamente da quanto si registra nelle RSS. Aumentano generalmente i pagamenti nelle RSO e diminuiscono nelle RSS (ad accezione delle Regioni Siciliana e Trentino Alto Adige).<br />
I residui passivi mostrano una sostanziale stabilità nel quadriennio ed una notevole crescita rispetto al precedente esercizio 2013. Ciò rende evidente che non sono state pienamente osservate le disposizioni tendenti a contrarre la formazione dei residui.<br />
In talune Regioni aderenti alla sperimentazione sono stati riscontrati pagamenti in conto competenza per importi al di sotto della media nazionale, mentre l’applicazione del principio della competenza potenziata avrebbe dovuto migliorare il risultato.<br />
Nell’esercizio 2014 il limite quantitativo all’indebitamento è stato oltrepassato dalla Regione Piemonte, mentre sei Regioni, nel medesimo esercizio, non hanno fatto ricorso all’indebitamento, come risulta dalle relazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti allegate ai giudizi di parificazione dei rendiconti di quelle Regioni. Le risorse finanziarie assegnate alle Regioni a titolo di anticipazione di liquidità sono espressamente escluse dal calcolo dei limiti di indebitamento.<br />
Le emissioni obbligazionarie sono assoggettate ai vincoli dell’indebitamento e particolarmente al divieto di emettere prestiti o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in unica soluzione.<br />
Le operazioni di ristrutturazione del debito regionale avviate in base aa normative del 2014 risultano in fase di attuazione per sei Regioni e per 5,6 miliardi di euro.<br />
Il nuovo sistema normativo sull’armonizzazione contabile riguarda anche la finanza derivata per la quale persistono adempimenti e divieti legislativi. In particolare vanno rilevati i flussi finanziari conseguenti all’esistenza di contratti derivati, le sottoscrizioni di derivati da ammortamento di debiti che presentato unica scadenza, le estinzioni anticipate di contratti derivati e, per queste, è posto il divieto di destinare a spesa corrente gli eventuali valori positivi conseguenti all’estinzione.<br />
Le Sezioni regionali, in sede di parificazione, hanno prestato particolare attenzione ai contratti derivati rilevando criticità nella redazione della prescritta nota informativa, il persistere di flussi negativi, la conclusione di accordi transattivi, la pendenza di procedimenti giudiziali diretti a far accertare le responsabilità degli Istituti di credito.<br />
Dall’analisi dei dati emerge che nel 2014 l’indebitamento complessivo regionale, incluso il debito con oneri a carico dello Stato, è pari a 66,97 miliardi di euro, con un incremento del 25,50 per cento nel quadriennio 2011-2014. Si nota, inoltre, un incremento dell’indebitamento complessivo per la sanità, da 23,81 miliardi di euro del 2013 a 30,66 miliardi di euro del 2014.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 /SEZAUT/2016/FRG</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>Corte&nbsp; dei&nbsp; Conti<br />
Sezione delle autonomie</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">Adunanza del 4 febbraio 2016</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">
Presieduta dal Presidente della Corte – Presidente della Sezione delle autonomie<br />
Raffaele SQUITIERI</p>
<p>Composta dai magistrati:</p>
<p>Presidenti di Sezione&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mario FALCUCCI, Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, Ciro VALENTINO, Raffaele DAINELLI, Roberto TABBITA, Maria Giovanna GIORDANO, Carlo CHIAPPINELLI, Agostino CHIAPPINIELLO, Ermanno GRANELLI, Rosario SCALIA, Francesco PETRONIO</p>
<p>Consiglieri&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Carmela IAMELE, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Licia CENTRO, Stefania PETRUCCI, Angela PRIA, Benedetta COSSU, Massimo VALERO, Dario PROVVIDERA, Gianfranco POSTAL, Simonetta BIONDO</p>
<p>Primi Referendari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Valeria FRANCHI, Beatrice MENICONI</p>
<p>Referendari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Michela MUTI<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Visto l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;<br />
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;<br />
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;<br />
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;<br />
Visto il regolamento per l&#8217;organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modificazioni;<br />
Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 1/SEZAUT/2015/INPR, depositata il 5 febbraio 2015, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l’anno 2015;<br />
Vista la nota n. 972 del 28 gennaio 2016, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l’adunanza odierna;<br />
Uditi i relatori Consiglieri Alfredo Grasselli, Francesco Uccello, Adelisa Corsetti, Stefania Petrucci, Angela Pria, e viste le relazioni finali dei Presidenti di Sezione Adolfo Teobaldo De Girolamo e Mario Falcucci</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DELIBERA</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">di approvare l’unita relazione con la quale riferisce al Parlamento sulla gestione finanziaria delle Regioni per l’esercizio 2014.<br />
Ordina che copia della presente deliberazione, con l’allegata relazione, sia trasmessa al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati, ai Presidenti dei Consigli regionali e comunicata, altresì, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro dell’interno, al Ministro della salute, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro per gli affari regionali, ai Presidenti delle Giunte regionali, al Presidente della Conferenza dei Parlamenti regionali ed al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.<br />
Copia della deliberazione, con annessa relazione, sarà altresì comunicata in formato elettronico, a cura della segreteria della Sezione, alle Amministrazioni interessate.<br />
<br clear="all" /><br />
&nbsp;<br />
Così deliberato in Roma nell’adunanza del 4 febbraio 2016.</div>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 227px; height: 19px; text-align: center;">I Relatori</td>
<td style="width: 340px; height: 19px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">F.to Adolfo T. DE GIROLAMO</td>
<td style="width: 340px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F.to Raffaele SQUITIERI</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 340px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">F.to Mario FALCUCCI</td>
<td style="width: 340px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 340px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">Depositata in Segreteria il 22 febbraio 2016<br />
Il Dirigente<br />
F.to Renato PROZZO</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-7/?download=731">7-2016</a> <small>(4 MB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-7/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 22/2/2016 n.7</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 22/2/2016 n.8</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-8/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-8/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 22/2/2016 n.8</a></p>
<p>SQUITIERI, FALCUCCI, DE GIROLAMO Referto al Parlamento &#8211; Relazione sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esercizio 2014. Il Referto sulla gestione degli Enti Locali nel 2014 è preceduto da un’ampia sintesi e proietta l’attività degli Enti nei tempi prossimi all’approvazione della Relazione, esaminando le novità legislative e gli effetti delle</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-8/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 22/2/2016 n.8</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">SQUITIERI, FALCUCCI, DE GIROLAMO</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Referto al Parlamento &#8211; Relazione sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esercizio 2014.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il Referto sulla gestione degli Enti Locali nel 2014 è preceduto da un’ampia sintesi e proietta l’attività degli Enti nei tempi prossimi all’approvazione della Relazione, esaminando le novità legislative e gli effetti delle principali sentenze della Corte Costituzionale intervenute.<br />
La legge di stabilità per il 2016, con le norme in materia di tributi locali e di finanziamento degli enti territoriali, consolida l’impianto centralistico del sistema di finanziamento – risultato peraltro privo di efficaci strumenti di coordinamento tra prelievo centrale e locale – e si allontana dai criteri posti dalla riforma del federalismo fiscale municipale.<br />
L’approssimarsi dell’avvio a regime della disciplina dell’armonizzazione contabile ha posto in evidenza la necessità di una maggiore graduazione delle modalità di attuazione, essendosi molti enti presentati all’appuntamento con l’armonizzazione in condizioni strutturali degli equilibri reali di bilancio non coincidenti con le risultanze contabili. Ne è prova la revisione, con la legge di stabilità 2016, dei criteri di pareggio di bilancio e delle condizioni strutturali di equilibrio delle gestioni.<br />
I tagli alle risorse operati fino al 2014 hanno spinto gli Enti, per garantire i principali servizi, ad azionare la leva fiscale con conseguente aumento della pressione fiscale complessiva.<br />
Il referto delinea il processo di riforma delle Province, non completato pur dopo la sentenza della Consulta n. 50/2015, che ha eliminato i dubbi sulla legittimità costituzionale di alcune norme, soprattutto in materia di riordino delle funzioni non fondamentali. La legge di stabilità 2016 detta disposizioni per fronteggiare i due problemi principali emergenti dall’attuazione della riforma: la grave crisi di liquidità delle Province e il trasferimento del personale soprannumerario.<br />
La revisione della spesa degli enti locali, che attribuisce alla Corte dei conti l’analisi della qualità ed efficienza della spesa, è in attesa del potenziamento delle procedure di definizione dei fabbisogni standard, che costituiscono il rapporto ideale tra risorse e risultati.<br />
L’operazione “sblocca debiti”, avviata con il d.l. 35/2013 con anticipazioni di liquidità e concessioni di spazi finanziari, ha alleggerito il peso dei debiti sulla gestione di cassa, recuperando il livello di solvibilità delle gestioni locali.<br />
Riguardo ai Comuni, sono stati monitorati 5.825 enti suddivisi in 7 fasce demografiche, esclusi quelli che hanno aderito alla sperimentazione, analizzati separatamente.<br />
Le entrate correnti dei Comuni confermano l’incremento degli accertamenti delle entrate tributarie: + 18 per cento tra il 2014 e 2011. Nel rapporto di composizione le tributarie pesano quasi sempre più del 60 per cento del totale delle entrate correnti. Il rapporto pro-capite delle medesime entrate è passato, nel quadriennio, da 163 euro pro-capite del 2011 a 261 del 2014.<br />
Il gettito della tassa sulla casa nell’esercizio 2014 è cresciuto del 20 per cento rispetto al 2011.<br />
Gli accertamenti della tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti crescono costantemente nel quadriennio fin quasi al raddoppio, essendo passati da 5 mld di euro nel 2011 a circa 10 mld nel 2014.<br />
L’imposta di soggiorno, pur nella contenuta misura dei valori assoluti, mostra un costante aumento dalla istituzione in poi e registra valori significativi nelle aree settentrionali e particolarmente bassi nelle isole, in contrasto con l’asserita vocazione turistica del territorio.<br />
Tra le entrate extra-tributarie, quelle da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, pur rimanendo consistenti, mostrano tendenziale diminuzione.<br />
Quanto alla riscossione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015 e dalla legge di stabilità 2016 per altri sei mesi, il termine oltre il quale i Comuni non possono avvalersi per la riscossione della società Equitalia e sue partecipate.<br />
Tra le risorse per investimenti, quelle per entrate proprie da alienazioni di beni patrimoniali, mostrano nel 2014 un decremento dello 0,3 per cento rispetto al 2013, mentre negli esercizi precedenti il calo era stato significativo (-22 per cento nel 20122 rispetto al 2011 e -30,9 per cento nel 2013 rispetto al 2012).<br />
Arretrano del 23,5 per cento i trasferimenti da altri soggetti, costituiti prevalentemente da entrate per oneri di urbanizzazione, sintomo di persistenti difficoltà nella ripresa dell’attività edilizia.<br />
Le spese dei 5.825 comuni monitorati mostrano una generale tendenza alla contrazione sia per gli stanziamenti definitivi di competenza (-3,4 per cento nel quadriennio), che per gli impegni (-5,1 per cento), mentre restano pressoché invariati i pagamenti totali (-0,06 per cento).<br />
La riduzione evidenziata, nell’articolazione per titoli, appare imputabile alle spese in conto capitale che, nel quadriennio, evidenziano riduzioni significative (-32,9 per cento di pagamenti totali e -24,2 per cento di impegni), che sono da porre in relazione all’allentamento delle regole del Patto di stabilità interno, disposto nel 2014, che ha determinato nell’anno, rispetto al precedente, una lieve riduzione della descritta contrazione. In realtà, non si è verificato l’auspicato ed atteso incremento delle spese per investimenti.<br />
La spesa corrente mostra una contrazione nel confronto fra gli ultimi due esercizi (-5 per cento negli stanziamenti, -3,6 per cento negli impegni e -1,6 per cento nei pagamenti di competenza), mentre appare in incremento nel confronto con il 2011 (+6,8 per cento negli stanziamenti, +2,6 per cento negli impegni e +2,9 per cento nei pagamenti di competenza).<br />
Il referto dedica una particolare analisi ai Comuni che hanno aderito alla sperimentazione (art. 78 d.lgs. 118/2011). Il campione monitorato (295 Comuni che rappresentano il 15 per cento della popolazione nazionale) ha evidenziato andamenti differenti rispetto a quelli degli Enti non sperimentatori.<br />
Un approfondimento ha riguardato la gestione dei residui, che ha confermato quanto evidenziato nel precedente referto riguardante il rendiconto 2013.<br />
Le Province (monitorate in numero di 76) negli ultimi esercizi 2014-2015 mostrano un deterioramento del livello di autosufficienza finanziaria rispetto alle spese finali, che si era mantenuto a livelli abbastanza costanti fino al 2013, intorno al 58 per cento, per la riduzione della spesa finale che aveva assorbito la contrazione delle risorse. Il finanziamento dei bilanci provinciali è stato assicurato principalmente dal gettito, costantemente decrescente, dell’imposta provinciale di trascrizione e dell’imposta sui contratti per l’assicurazione della responsabilità civile correlata alla circolazione degli autoveicoli.<br />
La spesa delle Province mostra, nella competenza e nel quadriennio, andamenti in contrazione per stanziamenti definitivi (-25.9 per cento), impegni (-21 per cento) e pagamenti (-14,5 per cento). La contrazione è confermata, con valori più contenuti, nel confronto con l’esercizio precedente.<br />
Il referto riguarda anche le Unioni e le Fusioni di Comuni e dall’analisi emerge che solo il 30 per cento dei Comuni con meno di 5.000 abitanti ha aderito al modello normativo di gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali.<br />
Agli andamenti ed agli equilibri finanziari complessivi della gestione 2011-2014 di Comuni e Provincie sono dedicate particolari analisi. Emerge che i Comuni mostrano situazioni di squilibrio finanziario, soprattutto in termini di cassa, nel Sud e Isole; le Province, invece, mostrano un diffuso e generalizzato stato di malessere finanziario, anche attraverso il dato numerico delle gestioni in equilibrio, risultate di 39 nel 2014 a fronte di 50 nell’anno precedente.<br />
L’analisi dei conti del patrimonio dei Comuni esaminati nel periodo 2011-2014 ha evidenziato una crescita del patrimonio netto per tutti gli Enti, ad eccezione dei Comuni del Lazio e della Calabria.<br />
Per tutti i Comuni nel 2014 il valore del patrimonio netto supera quello dei debiti (ad eccezione della Calabria).<br />
I debiti fuori bilancio di Comuni e Province, riconosciuti nel 2014, ammontano a 909,6 milioni di euro (erano 834,9 milioni nel 2013).<br />
Gli Enti che nel 2013 stavano attuando un piano di riequilibrio finanziario pluriennale (2 Province e 41 Comuni) hanno censito debiti fuori bilancio per 448,55 milioni di euro e nel 2014 per 215,66 milioni.<br />
Gli enti in dissesto sono 98 (fra i quali due amministrazioni provinciali), in maggior numero presenti nel Sud. Ventidue amministrazioni hanno registrato un doppio dissesto.<br />
Nel quadriennio 2012-2015 hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale 63 amministrazioni nel 2013, 13 nel 2014 e 25 nel 2015 (fino al 20 ottobre).<br />
L’esame della gestione chiusa nel 2014, secondo i criteri ordinari, ha riguardato, per il 2013, 105 Province (su 107) e 7.436 Comuni (su 8.092) e, per il 2014, 92 Province e 6.429 Comuni.<br />
Per l’esercizio 2013 è emerso che 147 Comuni hanno chiuso il rendiconto con disavanzo di amministrazione (194 nel 2012 su 7.756 rendiconti trasmessi) e 149 Comuni, pur presentando a chiusura del medesimo esercizio 2013 un avanzo di amministrazione, mostrano fondi vincolati, fondi di finanziamento spese in conto capitale, fondi di ammortamento e debiti fuori bilancio non ripianati nell’esercizio, di importo superiore all’avanzo dichiarato.<br />
L’importo totale dei disavanzi dei 147 Comuni è di 1.097,982 milioni di euro (372,227 milioni di euro nel 2012). L’ammontare complessivo dello squilibrio (determinato dal disavanzo più i fondi non reintegrati ed i debiti fuori bilancio riconosciuti e non riconosciuti) è di 1.723,402 milioni di euro (1.806,862 nel 2012).<br />
Napoli e Catania i Comuni con disavanzo di amministrazione di particolare rilievo.<br />
Delle 105 Province campionate, quattro chiudono l’esercizio 2013 con disavanzo di amministrazione.<br />
Per l’esercizio 2014, dei 6.429 Comuni considerati, 81 hanno chiuso il consuntivo in disavanzo di amministrazione e 246 Comuni, pur presentando a chiusura del medesimo esercizio 2014 un avanzo di amministrazione, mostrano fondi vincolati, fondi di finanziamento spese in conto capitale, fondi di ammortamento e debiti fuori bilancio non ripianati nell’esercizio, di importo superiore all’avanzo dichiarato<br />
Delle 92 Province campionate, cinque chiudono l’esercizio 2014 con un disavanzo di amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/SEZAUT/2016/FRG</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Corte&nbsp; dei&nbsp; Conti<br />
Sezione delle autonomie</strong><br />
Adunanza del 4 febbraio 2016</div>
<div style="text-align: justify;">
Presieduta dal Presidente della Corte – Presidente della Sezione delle autonomie<br />
Raffaele SQUITIERI</p>
<p>Composta dai magistrati:</p>
<p>Presidenti di Sezione&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mario FALCUCCI, Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, Ciro VALENTINO, Raffaele DAINELLI, Roberto TABBITA, Maria Giovanna GIORDANO, Carlo CHIAPPINELLI, Agostino CHIAPPINIELLO, Ermanno GRANELLI, Rosario SCALIA, Francesco PETRONIO</p>
<p>Consiglieri&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Carmela IAMELE, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Licia CENTRO, Francesco ALBO, Benedetta COSSU, Massimo VALERO, Dario PROVVIDERA, Gianfranco POSTAL, Simonetta BIONDO</p>
<p>Primi Referendari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stefano GLINIANSKI, Valeria FRANCHI, Beatrice MENICONI</p>
<p>Referendari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Michela MUTI<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Visto l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;<br />
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;<br />
Visto l’art. 13, comma 5, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni;<br />
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;<br />
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;<br />
Visto il regolamento per l&#8217;organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modificazioni;<br />
Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 1/SEZAUT/2015/INPR, depositata il 5 febbraio 2015, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l’anno 2015;<br />
Vista la nota n. 972 del 28 gennaio 2016, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l’adunanza odierna;<br />
Uditi i relatori Consiglieri Carmela Iamele, Rinieri Ferone, Paola Cosa, Francesco Albo, Dario Provvidera, Primo Referendario Stefano Glinianski, e viste le relazioni finali dei Presidenti di Sezione Adolfo Teobaldo De Girolamo e Mario Falcucci</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DELIBERA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">di approvare l’unita relazione con la quale riferisce al Parlamento sulla gestione finanziaria degli Enti locali per l’esercizio 2014.<br />
Ordina che copia della presente deliberazione, con l’allegata relazione, sia trasmessa al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati, ai Presidenti dei Consigli regionali e comunicata, altresì, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro dell’interno, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro per gli affari regionali, ai Presidenti delle Giunte regionali, al Presidente della Conferenza dei Parlamenti regionali ed al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché ai Presidenti dell’Unione delle Province italiane (UPI) e dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).<br />
Copia della deliberazione, con annessa relazione, sarà altresì comunicata in formato elettronico, a cura della segreteria della Sezione, alle Amministrazioni interessate.<br />
Così deliberato in Roma nell’adunanza del 4 febbraio 2016.</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 227px; height: 19px; text-align: center;">I Relatori</td>
<td style="width: 340px; height: 19px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">F.to Adolfo T. DE GIROLAMO</td>
<td style="width: 340px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F.to Raffaele SQUITIERI</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 340px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">F.to Mario FALCUCCI</td>
<td style="width: 340px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 340px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">Depositata in Segreteria il 22 febbraio 2016<br />
Il Dirigente<br />
F.to Renato PROZZO</div>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-8/?download=748">20160204_20160222_Deln008_FRG_gestione_finanziaria_EELL _Appendice</a> <small>(2 MB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-8/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 22/2/2016 n.8</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 18/12/2015 n.33</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-18-12-2015-n-33/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-18-12-2015-n-33/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 18/12/2015 n.33</a></p>
<p>FALCUCCI &#8211; ORSETTI &#8211; UCCELLO Questione di massima sulla corretta contabilizzazione, nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, dell’anticipazione di liquidità trasferita ai sensi del d.l. n. 35/2013 Questione di massima &#8211; Enti locali &#8211; Corretta contabilizzazione nei bilanci &#8211; Regole dell’armonizzazione contabili &#8211; Anticipazione di liquidità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-18-12-2015-n-33/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 18/12/2015 n.33</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">FALCUCCI &#8211; ORSETTI &#8211; UCCELLO</span></p>
<hr />
<p>Questione di massima sulla corretta contabilizzazione, nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, dell’anticipazione di liquidità trasferita ai sensi del d.l. n. 35/2013</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Questione di massima &#8211; Enti locali &#8211; Corretta contabilizzazione nei bilanci &#8211; Regole dell’armonizzazione contabili &#8211; Anticipazione di liquidità &#8211; D.l. n. 35/2013</strong>.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulla questione interpretativa posta dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Toscana con la deliberazione n. 408/2015/QMIG, ha enunciato i seguenti principi di diritto:<br />
“Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell&#8217;esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell’art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell’esercizio”.<br />
“L’impegno contabile per il rimborso dell’anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all’equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa”.<br />
“L’utilizzo del fondo di sterilizzazione ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all’art. 2, comma 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell’ente”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong><em>Corte&nbsp; dei&nbsp; Conti</em><br />
<em>Sezione delle autonomie</em></strong></div>
<p><strong>N.33/SEZAUT/2015/QMIG</strong><br />
Adunanza del 17 dicembre 2015<br />
Presieduta dal Presidente di Sezione preposto alla funzione di coordinamento<br />
Mario FALCUCCI<br />
Composta dai magistrati:<br />
Presidenti di Sezione&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Antonio DE SALVO, Roberto TABBITA, Maria Giovanna GIORDANO, Carlo CHIAPPINELLI, Agostino CHIAPPINIELLO, Mario PISCHEDDA<br />
Consiglieri&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Silvio DI VIRGILIO, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Andrea LIBERATI, Laura D’AMBROSIO, Stefania PETRUCCI, Licia CENTRO<br />
Primi Referendari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Francesco ALBO, Dario PROVVIDERA, Valeria FRANCHI, Francesco BELSANTI, Beatrice MENICONI<br />
Referendari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giovanni GUIDA<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;<br />
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;<br />
Visto la legge 5 giugno 2003, n. 131;<br />
Visto l’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni;<br />
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 2009, n. 42;<br />
Visto l’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni;<br />
Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;<br />
Vista la deliberazione n. 408/2015/QMIG, depositata in data 14 ottobre 2015, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Regione Toscana, ha rimesso al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 17, comma 31, d.l. n. 78/2009, una questione di massima concernente la corretta contabilizzazione, nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, dell’anticipazione di liquidità trasferita ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, con particolare riferimento alla sterilizzazione dei suoi effetti sul risultato di amministrazione attraverso lo strumento del fondo pluriennale vincolato ovvero l’apposizione di un vincolo sull’avanzo di amministrazione;<br />
Vista l’ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 23 del 9 novembre 2015 con la quale, valutata la sussistenza dei presupposti per il deferimento alla Sezione delle autonomie, la questione medesima è stata rimessa alla Sezione predetta, ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del d.l. 174/2012;<br />
Viste le note n. 6249 del 24 novembre 2015 e n. 6680 del 10 dicembre 2015, con le quali il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per le adunanze del 30 novembre 2015 e del 17 dicembre 2015;<br />
Uditi i relatori, Consiglieri Francesco Uccello e Adelisa Corsetti</p>
<div style="text-align: center;"><strong>PREMESSO</strong></div>
<p>La questione di massima rimessa alla decisione di questa Sezione, promossa dalla Sezione regionale per la Toscana con deliberazione n. 408/2015/QMIG, in data 14 ottobre 2015, concerne la corretta contabilizzazione, nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, dell’anticipazione di liquidità trasferita ai sensi del d.l. n. 35/2013. In particolare, si chiede “<em>se la stessa debba essere effettuata nell’ambito del fondo pluriennale vincolato o possa essere inserita nell’avanzo di amministrazione apponendo un vincolo sullo stesso</em>”.<br />
La questione all’esame attiene, cioè, alla individuazione delle tecniche contabili che, nel quadro del nuovo ordinamento contabile armonizzato, permettono di “sterilizzare” gli effetti delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 sul risultato di amministrazione degli enti in sperimentazione.<br />
La deliberazione di remissione è stata adottata nell’ambito del controllo eseguito sul rendiconto del Comune di Prato per l’esercizio 2013, a norma dell’art. 1, commi 166 e 167, l. 23 dicembre 2005, n. 266, al termine del quale la Sezione Toscana ha emanato coeva pronuncia di accertamento ai sensi dell’art. 148-<em>bis</em>, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (deliberazione n. 407/2015/PRSP), invitando il Comune di Prato ad adottare adeguate misure correttive.<br />
In particolare, sotto il profilo dell’indebitamento, la Sezione Toscana aveva rilevato una non corretta quantificazione dello <em>stock</em> del debito di finanziamento nel conto del patrimonio “<em>conseguente alla contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del D.L. 35/2013 tra le voci di entrata e spesa relative ai mutui e prestiti</em>”. La Sezione, dopo aver richiamato la deliberazione di orientamento della Sezione delle autonomie 18 luglio 2014, n. 19/SEZAUT/2014/QMIG, secondo la quale l’anticipazione è istituto volto a fornire liquidità agli enti locali e non a finanziare nuove spese, nonché, in senso confermativo, la sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 2015, n. 181, aveva osservato che “<em>le poste in oggetto dovevano essere contabilizzate (in termini finanziari ed economico-patrimoniali) tra le anticipazioni di cassa sia per la natura propria dell’operazione sia per garantire la neutralità di tali poste sul bilancio dell’ente</em>”. Il fenomeno rilevato è stato considerato grave “<em>perché viene fornita una rappresentazione non veritiera della consistenza complessiva dell’indebitamento dell’ente</em>”. Pertanto veniva disposta la correzione della “<em>distorta rappresentazione dei dati di consuntivo</em>” attraverso l’adozione di apposita delibera consiliare.<br />
Con la stessa deliberazione n. 407/2015/PRSP, la Sezione regionale, riservandosi di valutare la correttezza delle modalità di contabilizzazione seguite dall’ente alla luce della deliberazione di orientamento da adottarsi sulla questione di massima sollevata in pari data (deliberazione n. 408/2015/QMIG), aveva precisato altresì che l’ente “<em>ha iscritto in bilancio l’entrata relativa all’operazione in oggetto ma non ha assunto, sullo stesso esercizio, l’impegno relativo alla restituzione della quota capitale, facendo confluire il conseguente differenziale tra le quote vincolate dell’avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2013</em>”. Invece, a parere della Sezione, “<em>per garantire l’assoluta neutralità dell’operazione in oggetto, l’ente avrebbe dovuto più correttamente rilevare il differenziale realizzato tra le poste di entrata e di uscita nel fondo pluriennale vincolato accertato in sede di rendicontazione</em>”.<br />
Con deliberazione n. 408/2015/QMIG, la Sezione remittente, richiamati gli elementi di fatto esposti nella citata pronuncia, nonché la qualità di ente “in sperimentazione” del Comune di Prato, soggetto ai principi contabili dei bilanci armonizzati dall’esercizio 2012, ha individuato nel fondo pluriennale vincolato (FPV) lo strumento idoneo a neutralizzare gli effetti, sul risultato di amministrazione, delle anticipazioni di liquidità.<br />
Premesso che il FPV costituisce applicazione concreta del principio della competenza finanziaria potenziata, in quanto strumento che risponde all’esigenza di gestire lo spostamento nel tempo dell’imputazione contabile delle obbligazioni giuridicamente perfezionate la cui esigibilità si realizzerà negli esercizi successivi, la Sezione remittente ritiene coerente con gli orientamenti espressi dalla Corte e dal Giudice delle leggi che il differenziale realizzato tra le poste di entrata e di uscita nelle operazioni di anticipazione liquidità sia appostato nel predetto fondo.<br />
Ciò ad evitare il rischio che, nel corso degli esercizi, la quota vincolata dell’avanzo di amministrazione possa essere erosa dai risultati delle gestioni e, pertanto, possa risultare indisponibile per la restituzione del capitale cui è destinata.<br />
Sul punto, la Sezione Toscana ha richiamato il proprio orientamento, espresso nell’ambito degli accertamenti svolti, ai sensi dell’art. 148-<em>bis</em>, d.lgs. n. 267/2000, nei confronti del Comune di Campi Bisenzio (FI). In riferimento al rendiconto dell’esercizio 2013, la Sezione, con una prima pronuncia del 31 marzo 2015, n. 38/2015/PRSP, aveva contestato al Comune la presenza di un disavanzo sostanziale di amministrazione (pari a 2.544.571,21 euro) nonostante la gestione contabile dell’ente avesse chiuso con un avanzo di amministrazione di 1.882.980,71 euro. Ciò in quanto tale risultato non era sufficiente “<em>a ricostituire il vincolo derivante dall’anticipazione di liquidità e gli ulteriori vincoli derivanti dai saldi della competenza e della gestione residui</em>”. In particolare, risultava che l’ente avesse contabilizzato in modo non corretto l’anticipazione di liquidità (pari a 1.875.029,34 euro) poiché aveva accertato al titolo V del bilancio l’entrata derivante da tale anticipazione senza provvedere contestualmente all’impegno della spesa nel Titolo III dell’uscita (pur avendo l’ente stanziato al Titolo III un apposito fondo vincolato, non impegnabile, da far confluire nel risultato di amministrazione, se positivo, per la sterilizzazione dell’anticipazione di liquidità). L’operazione, pertanto, non era stata ritenuta neutra sul bilancio dell’ente, avendo determinato un risultato di amministrazione non corretto. Dalla stessa deliberazione era emerso, altresì, che le risorse iscritte al Titolo V dell’entrata a seguito delle anticipazioni di liquidità avevano contribuito, in parte, al finanziamento del fondo svalutazione crediti e, in parte, alla compensazione delle risultanze negative della gestone residui, con particolare riguardo alle cancellazioni dei residui attivi di parte corrente. La Sezione regionale, pur tenendo conto delle indicazioni esplicitate dalla Sezione delle autonomie (che, con deliberazione n. 19/2014 in merito alla corretta contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità, aveva considerato quale soluzione percorribile quella di “<em>costituire un apposito fondo vincolato pari all’importo dell’anticipazione assegnata dal MEF da ridursi progressivamente dell’importo pari alle somme annualmente rimborsate</em>”), aveva ritenuto <em>“più corretta e maggiormente cautelativa degli equilibri di bilancio, la contestuale assunzione dell’impegno di spesa nell’esercizio in cui è stata concessa l’anticipazione ed è stato iscritto l’accertamento in bilancio</em>”. A giudizio della Sezione Toscana, infatti, la mancata assunzione dell’impegno di spesa, contestualmente all’accertamento di entrata, esporrebbe l’ente a ulteriori rischi: la possibilità di non garantire, in sede di rendicontazione, lo specifico vincolo nell’avanzo di amministrazione; il possibile effetto espansivo della spesa che, come dimostra il caso specifico, potrebbe interessare anche la parte corrente del bilancio, caratterizzata da una maggiore rigidità; la non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e il difficoltoso controllo del debito residuo.&nbsp;<br />
Con la successiva pronuncia, sempre relativa al Comune di Campi Bisenzio (deliberazione 8 luglio 2015, n. 198/2015/PRSP), la Sezione regionale, pur ritenendo non rimosse le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2013, aveva preso atto delle misure correttive adottate in merito alla quantificazione dei vincoli del risultato di amministrazione dell’esercizio 2013 (tra cui l’assunzione del vincolo di 1.875.029,34 euro per l’anticipazione di liquidità ex d.l. n. 35/2013) ed al completo ripiano del disavanzo sostanziale entro l’esercizio 2016.<br />
La Sezione regionale, con la deliberazione n. 408/2015/QMIG, fa ora presente che gli orientamenti sulla natura e le modalità di contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità, già espressi dalla Sezione in occasione del controllo-monitoraggio sul rendiconto 2013, non sono direttamente applicabili al caso del Comune di Prato, che è un ente “in sperimentazione” dall’esercizio 2012 ed applica, perciò, i principi contabili dei bilanci armonizzati.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO</strong></div>
<p><strong>1.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La questione proposta dalla Sezione regionale Toscana concerne la corretta contabilizzazione, alla luce delle regole dell’armonizzazione contabile, dell’anticipazione di liquidità trasferita agli enti locali ai sensi del decreto-legge n. 35/2013, con particolare riferimento alla sterilizzazione dei suoi effetti sul risultato di amministrazione, da effettuare attraverso lo strumento del fondo pluriennale vincolato (FPV) ovvero mediante l’apposizione di un vincolo sull’avanzo di amministrazione.<br />
Entrambe le soluzioni operative prospettate si inseriscono nel solco dei principi enunciati dalla sentenza n. 181/2015 della Corte costituzionale, da cui si ricava l’obbligo per gli enti locali beneficiari delle anticipazioni di liquidità di neutralizzarne gli effetti “<em>sulla spesa corrente e di competenza</em>”. Né dalla ricostruzione in fatto della fase prodromica al deferimento della questione di massima da parte della Sezione regionale di controllo per la Toscana si pongono problemi di utilizzo improprio dell’anticipazione di liquidità, quale strumento di copertura di nuove o maggiori spese, in quanto, dalle deliberazioni n. 407 e 408 del 2015 si evince che il Comune di Prato ha operato la sterilizzazione optando per il vincolo sul risultato di amministrazione, al pari delle precedenti deliberazioni n. 38 e 198 del 2015, dalle quali risulta che anche il Comune di Campi Bisenzio, dopo una iniziale omissione da imputare alle incertezze legate alla prima applicazione delle disposizioni in parola, ha provveduto a sterilizzare gli effetti dell’anticipazione con analogo vincolo sul risultato di amministrazione.<br />
Tuttavia, la Sezione remittente propende per la soluzione che consente di neutralizzare all’origine il miglioramento del saldo finanziario determinato dalla riduzione dei residui passivi (connessa, a sua volta, al pagamento dei debiti pregressi). Il FPV è considerato, appunto, lo strumento nel quale potrebbe confluire il differenziale fra l’entrata relativa all’anticipazione erogata e la corrispondente quota capitale rimborsata nell’esercizio e in quelli precedenti. In sostanza, il FPV rappresenterebbe l’impegno di spesa per la residua restituzione dell’anticipazione di liquidità (al netto cioè della quota via via rimborsata).<br />
La soluzione alternativa, conforme alle indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze con nota n. 53240 del 28 giugno 2013, consiste invece nel vincolare direttamente una parte del risultato di amministrazione attraverso l’accantonamento in bilancio (tra le spese per rimborso prestiti) di un fondo, non impegnabile, le cui economie di spesa confluirebbero nel saldo finanziario di fine esercizio per l’importo corrispondente all’anticipazione erogata. La funzione di detto fondo sarebbe quella di vincolare una quota del risultato di amministrazione per il tempo necessario a reintegrare le risorse correnti utilizzate per il rimborso dell’anticipazione (esclusi gli interessi).<br />
<strong>2.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per inquadrare correttamente la questione, occorre soffermarsi sui principi enunciati da questa Sezione con deliberazione n. 19/SEZAUT/QMIG/2014, in ordine alla natura e alla funzione del prestito erogato dallo Stato, per il tramite della Cassa depositi e prestiti s.p.a., ai sensi del d.l. n. 35/2013 e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti.<br />
Trattasi, come espressamente indicato dal legislatore e, in seguito, confermato anche dalla richiamata sentenza n. 181/2015, della introduzione di una specifica forma di “anticipazione di liquidità” avente una peculiare modalità di rimborso rateizzato che si estende su un arco temporale massimo di 30 anni, anziché risolversi nell’ambito dello stesso esercizio finanziario, come per le comuni anticipazioni di cassa. Con tale operazione straordinaria si consente agli enti territoriali di ricostituire immediatamente le risorse di cassa necessarie ad onorare, indistintamente, debiti pregressi correnti e in conto capitale per i quali avrebbero dovuto essere già previste in bilancio le idonee coperture finanziarie. Il debito verso gli originari creditori si converte in un debito pluriennale verso la Cassa depositi e prestiti, equivalente sul piano economico ma maggiormente sostenibile in quanto la restituzione delle somme anticipate viene diluita nel tempo in modo da riallineare progressivamente la cassa con la competenza.<br />
Onde evitare effetti espansivi della capacità di spesa, è necessario che gli effetti dell’anticipazione sul bilancio di competenza vengano integralmente “sterilizzati”, per il tempo necessario alla completa restituzione delle somme riscosse, provvedendo ad iscrivere nel Titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti una posta rettificativa, avente natura meramente finanziaria, corrispondente all’importo della coeva anticipazione riscossa in entrata. Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge.<br />
Gli stessi oneri relativi al rimborso della quota capitale dell’anticipazione non potranno trovare copertura nell’anticipazione di liquidità iscritta in entrata, ma dovranno essere finanziati a carico della situazione corrente del bilancio per non incorrere nel divieto di indebitamento di cui all’art. 119, comma 6, Cost. o nella violazione degli equilibri del bilancio garantiti dall’art. 81 Cost. È naturale, infatti, che l’anticipazione di liquidità, per il suo carattere neutrale rispetto alla capacità di spesa dell’ente, sia finalizzata esclusivamente al pagamento dei debiti scaduti, non già anche al rimborso di se stessa.<br />
<strong>3.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alla luce dei richiamati principi, le soluzioni alternative proposte dalla Sezione regionale Toscana &#8211; quali strumenti di neutralizzazione degli effetti dell’anticipazione &#8211; si equivalgono. Con riguardo all’esercizio in cui è stata riscossa l’anticipazione, è sufficiente, infatti, il semplice stanziamento nel Titolo dei rimborsi prestiti per un importo pari all’anticipazione per escludere qualsiasi possibilità di uso improprio dell’anticipazione per finalità di finanziamento di nuova spesa o di ripiano di disavanzi pregressi. Per&nbsp; gli esercizi successivi, in caso di disavanzo di amministrazione (per effetto di un FPV superiore al saldo positivo della gestione residui, compresa la cassa finale, ovvero a causa di un avanzo libero incapiente rispetto alla quota vincolata del fondo per la sterilizzazione degli effetti dell’anticipazione di liquidità), l’ente sarebbe comunque obbligato, ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. n. 267/2000, a ripianare il disavanzo nell’esercizio successivo o, al massimo, nel triennio successivo, iscrivendo il disavanzo (o una quota di esso) nella prima posta delle uscite del bilancio di previsione. Il riformulato art. 187 del d.lgs. n. 267/2000, infatti, garantisce che, nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l&#8217;ente è tenuto a ripianare il disavanzo di amministrazione iscrivendolo “<em>come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall&#8217;art. 188</em>”.<br />
Tuttavia, la soluzione proposta dalla Sezione Toscana non può ritenersi pienamente soddisfacente, in quanto non considera che la natura propria del FPV è quella di costituire la copertura finanziaria degli impegni relativi a spesa non ancora esigibile (quale quella per il rimborso dell’anticipazione) rinviata agli esercizi successivi. Recita, infatti, il principio contabile applicato al punto n. 5.4: “<em>Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata</em>”. In questo senso, il fondo figura quale prima posta dell’entrata del bilancio di previsione, in quanto è costituito da risorse già accertate ed esigibili (cioè imputate ad esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese).&nbsp;<br />
A ciò si aggiunge che l’impegno relativo al piano di ammortamento non potrebbe essere finanziato con apposito accantonamento al FPV, giacché mancherebbe quel nesso funzionale diretto tra le risorse accertate nell’esercizio 2012 e/o in quelli precedenti (con riferimento al d.l. n. 35/2013) e la spesa non ancora esigibile risultante dal piano di ammortamento che ne giustificherebbe il collegamento. L’impegno riguardante il rimborso dell’anticipazione va imputato, quindi, ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta, invece, sin dal primo esercizio a valere sulle risorse correnti di competenza a tal fine appositamente individuate <em>ex novo</em> ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa.<br />
<strong>4.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità mediante apposizione di un vincolo sul risultato di amministrazione è soluzione già recepita nell’art. 2, comma 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, dal cui disposto risulta che gli enti locali destinatari delle anticipazioni di liquidità, che abbiano costituito il fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all&#8217;art. 1 del d.l. n. 35/2013, “<em>utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione</em>”.<br />
Indipendentemente dall’appropriatezza della <em>sedes materiae</em> di una disciplina legislativa che avrebbe dovuto trovare coerente collocazione all’interno del d.lgs. n. 118/2011, deve prendersi atto che le richiamate disposizioni normative assumono un significato pregnante in un sistema contabile armonizzato degli enti territoriali che valica la specialità delle stesse ed esige una loro riconduzione a sistema, anche ad evitare disparità di trattamento tra gli enti che siano destinatari delle predette anticipazioni e quelli che non ne abbiano fruito.<br />
Come la Corte ha avuto già occasione di osservare nell’audizione dinanzi alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale in data 22 ottobre 2015, la norma, oltre a presupporre l’esistenza di un accantonamento al fondo per sterilizzare gli effetti sul risultato di amministrazione delle anticipazioni di liquidità, prevede che il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sia alimentato dalla stessa quota di avanzo vincolato riferita al debito residuo ex d.l. n. 35/2013. In quella sede è stata richiamata l’attenzione sulla necessità di non depotenziare l’istituto del FCDE, che costituisce uno dei pilastri della contabilità armonizzata, ad evitare l’insorgere di meccanismi tali da produrre quote di avanzo libero non effettivamente disponibili. Ciò vale a dire che l’utilizzo del fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità ai fini dell’accantonamento al FCDE non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell’ente.<br />
Quanto considerato, porta dunque a concludere che la questione interpretativa posta dalla Sezione di controllo per la Regione Toscana con la deliberazione n. 408/2015/QMIG vada risolta nel senso che il FPV non sia lo strumento idoneo a dare attuazione contabile alle finalità della predetta disciplina statale.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulla questione interpretativa posta dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Toscana con la deliberazione n. 408/2015/QMIG, enuncia i seguenti principi di diritto:<br />
“<em>Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, &nbsp;producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell&#8217;esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell’art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</em>. <em>Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell’esercizio</em>”.<br />
“<em>L’impegno contabile per il rimborso dell’anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all’equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa</em>”.<br />
“<em>L’utilizzo del fondo di sterilizzazione ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all’art. 2, comma 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125,</em> <em>non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell’ente</em>”<em>.</em><br />
La Sezione regionale di controllo per la Toscana si atterrà ai principi enunciati nel presente atto di orientamento, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.<br />
Così deliberato in Roma nell’adunanza del 17 dicembre 2015.</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 227px; height: 19px; text-align: center;">I Relatori</td>
<td style="width: 340px; height: 19px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">F.to Francesco UCCELLO</td>
<td style="width: 340px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F.to Mario FALCUCCI</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 340px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">F.to Adelisa CORSETTI</td>
<td style="width: 340px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 340px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">Depositata in Segreteria il 18 dicembre 2015<br />
Il Dirigente<br />
F.to Renato PROZZO</div>
<!-- WP Attachments -->
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            <h3>Allegati</h3>
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