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	<title>Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo di legittimità Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo di legittimità Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 10/11/2016 n.15</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-10-11-2016-n-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-10-11-2016-n-15/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 10/11/2016 n.15</a></p>
<p>Amministrazioni statali centrali &#8211; Ufficio di diretta collaborazione &#8211; Incarico di consulenza ex art. 14, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 &#8211; Estranei all’Amministrazione &#8211; Conferimento con provvedimento del Ministro – Sostanziale corrispondenza nel caso di specie tra l’atto di conferimento e contratto accessivo &#8211; Ammissibilità E’ conforme a legge il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-10-11-2016-n-15/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 10/11/2016 n.15</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Amministrazioni statali centrali &#8211; Ufficio di diretta collaborazione &#8211; Incarico di consulenza ex art. 14, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 &#8211; Estranei all’Amministrazione &#8211; Conferimento con provvedimento del Ministro – Sostanziale corrispondenza nel caso di specie tra l’atto di conferimento e contratto accessivo &#8211; Ammissibilità</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">E’ conforme a legge il decreto di conferimento di un incarico di consulenza nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione ove il Ministro abbia sottoscritto non solo il decreto ma anche il contratto ad esso accessivo, laddove la facoltà del Ministro di conferire un simile incarico sia prevista dal regolamento di organizzazione di tali uffici di diretta collaborazione. Ciò in quanto, stante la previsione regolamentare di tale facoltà e l’assenza di una volontà negoziale significativamente diversa, la sottoscrizione del contratto da parte dello stesso Ministro conferente l’incarico non contrasta con il vigente principio di separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e quella amministrativa. Inoltre, il carattere fiduciario di tali incarichi consente di prescindere dal preventivo svolgimento delle usuali procedure selettive. Infine, in ragione della particolare attività svolta, al relativo onere finanziario non si applicano i vincoli previsti dalle norme di contenimento della spesa pubblica.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">Deliberazione n. SCCLEG/15/2016/PREV<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>la</strong><br />
<strong>Corte dei conti</strong><br />
<strong>Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo</strong><br />
<strong>e delle Amministrazioni dello Stato</strong></div>
<p>formata dai Magistrati: Presidente Raffaele DAINELLI;<br />
componenti: Valeria CHIAROTTI, Maria Elena RASO, Andrea ZACCHIA, Roberto BENEDETTI (relatore), Maria Teresa POLVERINO, Antonio ATTANASIO, Luisa D’EVOLI, Giovanni ZOTTA, Oriana CALABRESI, Laura CAFASSO, Francesco TARGIA, Donatella SCANDURRA, Oriella MARTORANA, Rossella BOCCI.<br />
<strong>nell’adunanza del 13 ottobre 2016</strong><br />
visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;<br />
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico;<br />
visto l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;<br />
visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;<br />
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;<br />
visto il “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000, modificato da ultimo dal Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);<br />
vistI gli incarichi di consulenza nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e relativi contratti individuali, conferiti con decreti del Ministro in data 29 luglio 2016 a soggetti estranei all’Amministrazione (Prof. Antonio FICI e Prof. Giulio PONZANELLI), per una durata di sei mesi e per un compenso omnicomprensivo lordo annuo pari ad € 15.000,00 ciascuno;<br />
vistI i rilievi istruttori in data 22 settembre 2016 e 3 ottobre 2016, formulati dall’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;<br />
vistE le risposte dell’Amministrazione in data 7 ottobre 2016 alle osservazioni dell’Ufficio di controllo;<br />
vista la relazione in data 10 ottobre 2016, con la quale, ritenendo non superate le censure mosse in precedenza, il Magistrato istruttore, I° Referendario Oriella Martorana, ha proposto al Consigliere delegato il deferimento della questione alla sede collegiale;<br />
vista la nota del 10 ottobre 2016, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, condividendo tale proposta, ha trasmesso gli atti al Presidente perché deferisse la questione alla Sezione;<br />
vista l’ordinanza in data 10 ottobre 2016, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per il giorno 13 ottobre 2016;<br />
vista la nota del 10 ottobre 2016, con cui il Dirigente della Segreteria ha comunicato la convocazione dell’adunanza per il giorno 13 ottobre 2016;<br />
UDITI il relatore Cons. Roberto BENEDETTI ed i rappresentanti dell’Amministrazione, dott. Gennaro GADDI, dirigente e dott.ssa Daniela PETACCIA, dirigente;<br />
Con l’assistenza della dott.ssa Valeria MANNO, in qualità di Segretario di adunanza.<br />
Ritenuto in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>In data 4 agosto 2016 e in data 23 settembre 2016 sono pervenuti all’esame dell’Ufficio, per il prescritto controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. “<em>f-bis</em>”, della legge 20/1994, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui in epigrafe. Con essi il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha affidato a soggetti estranei all’Amministrazione incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione. Entrambi i contratti prevedono un corrispettivo lordo annuo di € 15.000,00, con decorrenza dal 1° agosto 2016 al 28 febbraio 2017, con imputazione della spesa sui fondi di cui al Centro di responsabilità amministrativa del Gabinetto.<br />
Con note in data 22 settembre 2016 e in data 3 ottobre 2016 l’Ufficio di controllo ha formulato rilievi istruttori per i seguenti motivi:</p>
<ol style="list-style-type:lower-alpha;">
<li>sia il conferimento degli incarichi, sia i relativi contratti individuali – atti di natura gestoria &#8211; sono stati sottoscritti dal Ministro;</li>
<li>necessità di chiarire meglio la tipologia degli incarichi in esame, i quali sono stati dalle stesse parti qualificati come contratti individuali per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, anche se affidati <em>intuitu personae</em>, senza che sia stata espletata alcuna procedura comparativa;</li>
<li>necessità di precisare se nei conferimenti degli incarichi siano stati rispettati gli ulteriori vincoli di finanza pubblica di cui dall’art. 6, comma 7, decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge n.122/2010.</li>
</ol>
<p>Con note del 5 ottobre 2016, il Capo di Gabinetto ha fornito i seguenti riscontri:<br />
a) il Ministro ha la facoltà e la discrezionalità di sottoscrivere e revocare direttamente, anche <em>ad nutum</em>, senza alcun tramite istituzionale o amministrativo, gli incarichi del suo staff, nell’ambito del rapporto instaurato in base all’<em>intuitu personae</em>;<br />
b) si tratta di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 in combinato disposto con l’art. 8, comma 2, del d.P.C.M. n. 77/2015;<br />
c) considerata la specifica attività svolta, le collaborazioni coordinate e continuative conferite agli esperti e consulenti negli Uffici di staff al Ministro, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, sono escluse dalla portata normativa dell’art. 6, comma 7, del d.l. n.78/2010 convertito dalla legge n.122/2010, e quindi, dal campo di applicazione della disciplina in materia di rispetto dei vincoli di finanza pubblica.<br />
Gli elementi forniti dall’Amministrazione a sostegno della ammissibilità al visto dei conferimenti (e dei relativi contratti) in esame non sono apparsi al Magistrato istruttore idonei a superare i rilievi formulati; di conseguenza, il Consigliere delegato ha proposto di deferire la questione al giudizio della Sezione.<br />
All’odierna adunanza sono comparsi, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il dott. Gennaro GADDI e la dott.ssa Daniela PETACCIA, i quali hanno ribadito le linee tracciate nelle risposte ai rilievi, confermando la richiesta di ammissione al visto dei provvedimenti in esame.<br />
Considerato in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>Con i due decreti del Ministro dellLavoro e delle politiche sociali, deferiti alla valutazione della Sezione, sono stati conferiti incarichi di consulenza, adottati ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, in combinato disposto con l’art. 8, comma 2, del d.P.C.M. 20 gennaio 2015, n. 77, concernente “Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell&#8217;Organismo indipendente di valutazione della performance”.<br />
La Sezione è chiamata a decidere se a tali conferimenti possa procedere direttamente il Ministro, stipulando anche i relativi contratti accessivi, e se la natura di tali incarichi consenta di prescindere dalle disposizioni di carattere generale in materia di procedure selettive per la scelta dei soggetti cui conferirli, nonché da quelle relative al contenimento della spesa pubblica.<br />
La Sezione ritiene, innanzi tutto, che non siano in discussione né la perdurante validità del principio di separazione fra attività di indirizzo politico-amministrativo, riservata agli organi di vertice, e attività di gestione amministrativa, di competenza della dirigenza (art. 4, commi 1 e 2, del d. lgs. n.165/2001), né la facoltà del Ministro del lavoro di conferire, nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione incarichi di consulenza ad esperti estranei all’Amministrazione, stante la chiara previsione dell’art. 8, comma 2, del regolamento citato (d.P.C.M. n. 77/2015).<br />
L’aspetto che si presenta, invece, oggettivamente controverso concerne la competenza a stipulare i contratti accessivi agli atti di conferimento, nel caso in esame sottoscritti dallo stesso Ministro del lavoro, e della cui legittimità l’Ufficio di controllo ha dubitato in considerazione delle loro caratteristiche che inducono a ricomprenderli fra gli atti di gestione e che quindi avrebbe dovuto essere sottoscritto dal Capo di Gabinetto quale responsabile del complesso degli uffici di diretta collaborazione all’opera politica del Ministro (art. 2, comma 2, reg. cit.).<br />
Al riguardo, il Collegio ritiene che alla regola di carattere generale possa farsi motivata eccezione allorquando la sua applicazione si presenti incongrua e contraddittoria con la fattispecie che va a disciplinare. Considerato, infatti, che il contratto è l’espressione tipica di una volontà negoziale, nel caso in esame, la contrattualizzazione del rapporto con i consulenti non dimostra contenuti significativamente diversi da quelli già stabiliti nell’atto di conferimento, che già di per sé prevede, oltre ovviamente il soggetto incaricato, anche i principali elementi della prestazione richiesta (oggetto, durata, compenso, copertura finanziaria, ecc.), cosicché al contratto accessivo non resta che completare, con clausole di ordinario uso, la disciplina dello svolgimento dell’incarico.<br />
In altri termini, sembra mancare lo spazio di una volontà negoziale significativamente diversa e, quindi, l’intervento di un soggetto terzo al rapporto si dimostrerebbe ultroneo.<br />
A tale conclusione sovviene lo stesso articolo 8, comma 2, del citato regolamento, laddove consente al Ministro di recedere <em>ad nutum</em> dall’impegno di collaborazione conferito, senza alcuna giustificazione da esplicitare, con la conseguenza che l’eventuale stipula del contratto accessivo da parte di un diverso soggetto si porrebbe in netta antitesi con la volontà ministeriale, in quanto incapace di modificarla.<br />
Del resto, la stessa Corte Costituzionale, nel ribadire che “<em>la separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa, quindi, costituisce un principio di carattere generale, che trova il suo fondamento nell’art. 97 Costituzione</em>”, ha, tuttavia, precisato che “<em>l’individuazione dell’esatta linea di demarcazione tra gli atti da ricondurre alle funzioni dell’organo politico e quelli di competenza della dirigenza amministrativa, però, spetta al legislatore</em>” (sentenza n. 81 del 2013).<br />
In definitiva, la sottoscrizione anche del contratto da parte dello stesso Ministro conferente l’incarico, che se ne assume le relative responsabilità, non sembra contrastare con il vigente assetto dell’ordinamento giuridico.<br />
Per quanto riguarda il secondo motivo di perplessità da parte dell’Ufficio di controllo, la Sezione osserva che, anche al di là della precisa qualificazione giuridica del rapporto, il carattere prettamente fiduciario di tali incarichi consente di prescindere dalle usuali procedure selettive, che, in tutta evidenza, mal si concilierebbero con conferimenti disposti <em>intuitu personae</em>, consentiti da specifica normativa.<br />
Per ciò che concerne, infine, il rispetto dei vincoli di spesa previsti dalle disposizioni in materia di contenimento della finanza pubblica, si richiama quanto previsto dalla circolare n. 3 del 14 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica (a suo tempo registrata da questa Corte, che ne ha condiviso i contenuti), concernente “<em>Spesa annua per studi ed incarichi di consulenza. Art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122</em>“, in ordine alla inapplicabilità di tali disposizioni agli uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro (cfr. paragrafo sulle disposizioni speciali).</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>La Sezione ammette al visto ed alla conseguente registrazione gli atti in epigrafe.<br />
Il Presidente<br />
Raffaele DAINELLI<br />
Il Relatore<br />
Roberto BENEDETTI<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">Depositata in Segreteria il 10 novembre 2016<br />
Il Dirigente<br />
Dott.ssa Paola LO GIUDICE</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 4/11/2016 n.14</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-4-11-2016-n-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Deliberazione CIPE &#8211; Finanziamento statale &#8211; Servizio ferroviario &#8211; Trasporto pubblico urbano di Bologna &#8211; Acquisto di materiale rotabile &#8211; Opera strategica di preminente interesse nazionale &#8211; Esclusione Non è conforme alle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. “Legge Obiettivo”) la delibera CIPE con la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-4-11-2016-n-14/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 4/11/2016 n.14</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-4-11-2016-n-14/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 4/11/2016 n.14</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Deliberazione CIPE &#8211; Finanziamento statale &#8211; Servizio ferroviario &#8211; Trasporto pubblico urbano di Bologna &#8211; Acquisto di materiale rotabile &#8211; Opera strategica di preminente interesse nazionale &#8211; Esclusione</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Non è conforme alle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. “Legge Obiettivo”) la delibera CIPE con la quale si prevede l’acquisto di materiale rotabile da impiegare sulla linea storica, rinviando a data da destinarsi i lavori infrastrutturali da eseguire sulla tratta ferroviaria Bologna-Portomaggiore. Detto intervento, difatti, assume una rilevanza oggettivamente locale e mal si coniuga con il requisito di opera strategica di preminente interesse nazionale, tanto più che l’art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che ha modificato la citata legge n. 443/2001, ha finalizzato le risorse alla “progettazione e realizzazione delle opere strategiche”. Le risorse statali di cui alla legge n. 443/2001 non possono essere principalmente utilizzate per la fornitura di materiale rotabile e solo in via residuale per l’interramento della linea ferroviaria, la cui realizzazione è peraltro rinviata a data da destinarsi.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<h4 align="right">&nbsp;Deliberazione n. SCCLEG/14/2016/PREV</h4>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>la</strong><br />
<strong>Corte dei conti</strong></div>
<h5 style="text-align: center;">Sezione centrale del controllo di legittimità su atti del</h5>
<h5 style="text-align: center;">Governo e delle Amministrazioni dello Stato</h5>
<p>formata dai Magistrati: Raffaele DAINELLI,&nbsp; Presidente;<br />
componenti: Valeria CHIAROTTI, Roberto BENEDETTI (relatore), Maria Teresa POLVERINO, Luisa D’EVOLI, Maria Nicoletta QUARATO, Oriana CALABRESI, Laura CAFASSO, Francesco TARGIA, Donatella SCANDURRA, Benedetta COSSU e Rossella BOCCI;<br />
<strong>nell’adunanza del 5 ottobre 2016</strong><br />
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;<br />
VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto Testo Unico;<br />
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;<br />
VISTI, in particolare, l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e l’art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;<br />
VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 e in particolare l’art. 27;<br />
VISTO l’art. 41, comma 5, del d. l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;<br />
VISTO il “<em>Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti</em>”, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000, modificato da ultimo, dal Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);<br />
VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 20 del 1° maggio 2016 (prot. C.d.c. n. 26894 del 9 agosto 2016) concernente il “Progetto integrato della mobilità bolognese per il completamento del servizio ferroviario metropolitano e per la filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano. Approvazione progetto definitivo primo lotto funzionale”;<br />
VISTO il rilievo istruttorio in data 30 agosto 2016, dell’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze;<br />
VISTE le controdeduzioni fornite dall’Amministrazione con nota in data 19 settembre 2016, acquisita al protocollo dell’Ufficio di controllo in pari data;<br />
VISTA la relazione del 30 settembre 2016 con la quale, ritenendo non superate le censure mosse in precedenza, il Magistrato istruttore, Cons. Oriana Calabresi, ha proposto al Consigliere delegato il deferimento della questione alla sede collegiale;<br />
VISTA la richiesta di deferimento alla Sezione, inoltrata dal Consigliere delegato in data 30 settembre 2016;<br />
VISTA l’ordinanza del Presidente della Sezione in data 30 settembre 2016 di convocazione per il giorno 5 ottobre 2016 della Sezione del controllo per l’esame della questione proposta;<br />
VISTA la nota della Segreteria in data 30 settembre 2016, con la quale la predetta ordinanza di convocazione è stata inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Segreteria CIPE e Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Gabinetto e Struttura tecnica di missione) ed al Ministero dell’economia e della finanze (Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato);<br />
UDITI il relatore, Cons. Roberto BENEDETTI, ed i rappresentanti delle Amministrazioni: dott. Luca EINAUDI (Direttore generale dell’Ufficio investimenti infrastrutturali) per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica; ing. Stefano CORSINI (Dirigente dello stesso Dipartimento); ing. Virginio DI GIAMBATTISTA (Direttore generale della Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale) per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento trasporti, navigazione, affari generali e personale e ing. Elena MOLINARO (Direttore della Divisione 5 della medesima Direzione generale);<br />
con l’assistenza della dott.ssa Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità di Segretario verbalizzante.<br />
Ritenuto in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>In data 9 agosto 2016 è pervenuta al competente Ufficio di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 20 del 1° maggio 2016, con la quale è stato approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni in essa precisate, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il Progetto integrato della mobilità bolognese per il completamento del servizio ferroviario metropolitano e per la filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano, costituito dalle seguenti parti: a) Fermate del Servizio ferroviario metropolitano (SFM); b) Opere di accessibilità fermate SFM; c) Progetto riconoscibilità stazioni; d) Fornitura materiale rotabile SFM; e) Filoviarizzazione (opere civili ed impiantistiche); f) Filoviarizzazione (fornitura filobus), stabilendo il limite di spesa nell’importo di 332,5 milioni di euro al netto di IVA.<br />
La copertura finanziaria dell’intervento, articolata in risorse provenienti da più soggetti (Stato, società “Trasporto Passeggeri Emilia Romagna – T.P.E.R.” s.p.a., Comune di Bologna, Rete Ferroviaria Italiana &#8211; R.F.I. e Regione Emilia Romagna), è costituita principalmente da risorse statali per complessivi euro 241,7 milioni (di cui 236,7 milioni recati dalla legge finanziaria n.266/2005 e dalla legge finanziaria n.244/2007 e 5 milioni dalla legge finanziaria n. 244/2007), pari al 72,7% del costo dell’intervento, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo n. 7060 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.<br />
In sede istruttoria, l’Ufficio di controllo, rilevati alcuni aspetti della delibera che richiedevano un maggior approfondimento, ha formulato all’Amministrazione la richiesta di fornire chiarimenti, in particolare, in ordine al rilevante ricorso all’utilizzazione delle risorse statali – pur in presenza dell’intervento finanziario di fondi regionali, comunali e dello stesso soggetto aggiudicatore TPER s.p.a. &#8211; facenti capo al predetto capitolo n. 7060. Ciò in considerazione della denominazione del medesimo di “Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche”, e della circostanza che la stessa problematica era stata già rappresentata in occasione dell’esame della delibera CIPE n. 3/2014, per la quale l’Amministrazione aveva inoltrato richiesta di ritiro a seguito delle osservazioni formulate dall’Ufficio di controllo.<br />
In risposta al rilievo, l’Amministrazione ha evidenziato che la precedente delibera era stata ritirata in ragione dei dubbi di legittimità sorti in ordine alla possibilità di utilizzare le risorse della c.d. “Legge Obiettivo&#8221; per il finanziamento di quella che, all’epoca, era una mera fornitura e non un lotto funzionale; la delibera ora all’esame presenta, invece, una significativa differenza in quanto il progetto che il Ministero ha proposto al CIPE ha per oggetto l’intero sistema trasportistico in cui si articola l’intervento e, <em>in primis</em>, l’infrastruttura in quanto tale, cui il materiale rotabile afferisce. La proposta di finanziamento di quest’ultimo non è, pertanto, fine a se stessa, ma si inserisce nell’ambito di un intervento di più ampia portata, comprensivo di opere infrastrutturali e impiantistiche; la limitazione alla sola parte infrastrutturale avrebbe consentito la realizzabilità del progetto, ma non la sua funzionalità.<br />
Gli ulteriori elementi informativi forniti dall’Amministrazione hanno solo parzialmente chiarito gli aspetti controversi. In particolare, le precisazioni non sono state ritenute sufficienti, ad avviso dell’Ufficio di controllo, a giustificare la previsione dell’utilizzazione delle risorse statali a valere sul capitolo 7060 anche per la fornitura di materiale rotabile e di filobus) &nbsp;per un importo di euro 86.750.000,00, la cui copertura finanziaria avrebbe dovuto essere rinvenuta in altri capitoli di spesa più pertinenti ed a ciò destinati, come, ad esempio, il “Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale”, istituito dalla legge finanziaria 2008 (art. 1, commi 304 e 305, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), che prevede la destinazione del 50% della dotazione iniziale per gli “Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa”, di cui all’art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.<br />
Da qui la necessità di deferire la delibera alla valutazione della sede collegiale, fissata per la data odierna.<br />
In sede di Adunanza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, hanno ripercorso i termini della vicenda ed hanno chiesto l’ammissione al visto della delibera, in considerazione degli ulteriori chiarimenti forniti.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>Con la delibera deferita alla valutazione della Sezione il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha approvato il progetto definitivo del primo lotto funzionale relativo al progetto integrato della mobilità bolognese per il completamento del servizio ferroviario metropolitano e per la filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano.<br />
Tale intervento era stato già oggetto della delibera del CIPE n. 3/2014 per la quale l’Amministrazione aveva presentato richiesta di ritiro a seguito delle osservazioni formulate dall’Ufficio di controllo con riguardo alla dubbia possibilità di utilizzare le disposizioni recate dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. “Legge Obiettivo”) per quella che appariva, già all’epoca, una mera fornitura di materiale rotabile (sette treni), non inserita in un intervento infrastrutturale.<br />
A differenza della precedente, la delibera ora all’esame ripropone l’acquisizione di materiale rotabile sotto diversa forma, nell’ambito di un intervento di più ampia portata, anche se tale fornitura si presenta ancora come la finalità principale del provvedimento.<br />
A questa conclusione conduce non solo il rilevante importo a ciò destinato, ma anche la circostanza che l’aspetto senza dubbio più caratterizzante dell’intervento sotto il profilo della novità infrastrutturale (l’interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore) è rinviato a data imprecisata, mentre alla fornitura di treni e filobus si provvede immediatamente, prevedendone la sua utilizzazione anche sulla linea attuale, così confermando che – allo stato degli atti – la finalità prioritariamente conseguibile è costituita proprio dalla fornitura del materiale rotabile, destinato non solo ad integrare, ma anche – come affermato – a sostituire in maniera totale quello esistente.<br />
Così delineato, l’intervento si caratterizza per una dimensione oggettivamente locale e prevalentemente cittadina, che mal si coniuga con il requisito di opera strategica di preminente interesse nazionale, richiesto per l’applicazione delle relative disposizioni (legge n. 443/2001), tanto più che l’art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, di modifica alla citata legge n. 443/2001, ha finalizzato le risorse alla “progettazione e realizzazione delle opere strategiche”.<br />
Ne consegue che lo stesso ricorso alle disponibilità finanziarie di cui al capitolo n.7060 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’acquisto del materiale rotabile si presenta non conforme a legge, dovendosi, invece, ricercare le fonti di finanziamento in altre voci di spesa più pertinenti, appositamente destinate allo sviluppo del trasporto pubblico locale, considerato anche che è rimasta priva di ragionevoli spiegazioni la scelta di acquistare tale materiale con fondi statali e non con quelli di provenienza regionale, comunale e della stessa società TPER, soggetto aggiudicatore.<br />
Con la delibera CIPE n. 102/2012, era stato approvato l’intero progetto preliminare nonché la fornitura del materiale rotabile sia per il servizio ferroviario metropolitano che per la filoviarizzazione del trasporto pubblico urbano, ma non erano state esattamente individuate le tipologie delle risorse che ne avrebbero consentito l’acquisto.<br />
Peraltro, il progetto approvato dal CIPE nel 2012 risulta, allo stato, diviso in due lotti&nbsp; funzionali, il primo approvato con la delibera 20/2016 per un importo di euro 332,5 milioni (di cui 236,7 milioni sul citato capitolo 7060), mentre il secondo lotto funzionale, che potrebbe essere valutato infrastruttura strategica e relativo all’interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore, del costo di circa 40,1 milioni di euro, a seguito della mancata disponibilità delle risorse da parte della Regione, è stato &nbsp;rinviato a data da destinarsi.<br />
Il Collegio, pur condividendo l’impostazione dell’Amministrazione secondo la quale un’opera debba essere realizzata in tutte le sue componenti per la completa funzionalità, non ritiene conforme a legge che le risorse statali <em>ex </em><em>lege</em> n. 443/2001, vengano utilizzate &#8211; in modo preponderante &#8211; per la fornitura di materiale rotabile e imputate sul capitolo 7060, le cui risorse, come già ampiamente riferito, sono destinate alla progettazione e realizzazione di opere strategiche.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>La Sezione ricusa il visto e la conseguente registrazione della delibera in epigrafe.<br />
&nbsp;Il Presidente<br />
Raffaele DAINELLI<br />
Il Relatore<br />
Roberto BENEDETTI<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">Depositata in Segreteria il 4 novembre 2016<br />
Il Dirigente<br />
Dott.ssa Paola LO GIUDICE</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-4-11-2016-n-14/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 4/11/2016 n.14</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 28/10/2016 n.13</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-28-10-2016-n-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Delibere CIPE – Collegamento autostradale &#8211; Connessione Brescia-Milano BREBEMI &#8211; Procedimento di controllo della Corte dei conti – Approvazione delibere CIPE &#8211; Integrazione sopravvenuta dei presupposti di legittimità &#8211; Ammissibilità – Registrazione parziale E&#8217; conforme a legge una delibera CIPE che, al momento della sua adozione, suscitava perplessità in ordine</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-28-10-2016-n-13/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 28/10/2016 n.13</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Delibere CIPE – Collegamento autostradale &#8211; Connessione Brescia-Milano BREBEMI &#8211; Procedimento di controllo della Corte dei conti – Approvazione delibere CIPE &#8211; Integrazione sopravvenuta dei presupposti di legittimità &#8211; Ammissibilità – Registrazione parziale</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">E&#8217; conforme a legge una delibera CIPE che, al momento della sua adozione, suscitava perplessità in ordine alla sua legittimità a causa del mancato perfezionamento di un atto (il terzo atto aggiuntivo alla convenzione tra il concedente e la concessionaria delle connesse opere) che ne costituiva presupposto e che risultava necessario per superare l&#8217;incertezza circa la copertura finanziaria, laddove nelle more del controllo di legittimità della Corte dei conti sia intervenuto il perfezionamento di tale atto aggiuntivo.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<h4 style="text-align: right;">Deliberazione n. SCCLEG/13/2016/PREV</h4>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>la</strong><br />
<strong>Corte dei conti</strong></div>
<h5 style="text-align: center;">Sezione centrale del controllo di legittimità su atti del</h5>
<h5 style="text-align: center;">Governo e delle Amministrazioni dello Stato</h5>
<p>formata dai &nbsp;Magistrati: Raffaele DAINELLI,&nbsp; Presidente;<br />
componenti: Valeria CHIAROTTI, Maria Luisa DE CARLI, Maria Elena RASO, Andrea ZACCHIA, Roberto BENEDETTI (relatore), Maria Teresa POLVERINO, Antonio ATTANASIO,&nbsp; Luisa D’EVOLI, Giovanni ZOTTA, Oriana CALABRESI, Laura CAFASSO, Francesco TARGIA, Donatella SCANDURRA, Gianluca BRAGHO’ e Rossella BOCCI;<br />
<strong>nell’adunanza del 29 settembre 2016</strong><br />
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;<br />
VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto Testo Unico;<br />
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;<br />
VISTI, in particolare, l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e l’art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;<br />
VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 e in particolare l’art. 27;<br />
VISTO l’art. 41, comma 5, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;<br />
VISTO il “<em>Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti</em>”, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000, modificato, da ultimo, dal Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);<br />
VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 19/2016 del 1° maggio 2016 (prot. C.d.c. n. 26101 del 2 agosto 2016) concernente il collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano – BRE.BE.MI. Approvazione del progetto definitivo dell’interconnessione A35-A4;<br />
VISTO il rilievo istruttorio in data 12 agosto 2016 dell’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze;<br />
VISTE le controdeduzioni fornite dall’Amministrazione con nota in data 31 agosto 2016, acquisita al protocollo dell’Ufficio di controllo in pari data;<br />
VISTA la relazione del 15 settembre 2016, con la quale, ritenendo non superate le censure mosse in precedenza, il Magistrato istruttore, Cons. Laura Cafasso, ha proposto al Consigliere delegato il deferimento della questione alla sede collegiale;<br />
VISTA la richiesta di deferimento alla Sezione, inoltrata dal Consigliere delegato in data 15 settembre 2016;<br />
VISTA l’ordinanza del Presidente della Sezione in data 16 settembre 2016 di convocazione per il giorno 22 settembre 2016 della Sezione del controllo per l’esame della questione proposta;<br />
VISTA la nota della Segreteria del 16 settembre 2016, con la quale la predetta ordinanza di convocazione è stata inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Segreteria CIPE e Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Gabinetto e Struttura tecnica di missione) ed al Ministero dell’economia e della finanze (Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato);<br />
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica del 21 settembre 2016, con la quale è stato chiesto un breve differimento dell’adunanza della Sezione, in attesa del perfezionamento del decreto interministeriale approvativo dell’atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione unica, considerata la sua rilevanza ai fini della decisione;<br />
VISTA la nota della Segreteria della Sezione in data 21 settembre 2016, con la quale si comunica, d’ordine del Presidente, il rinvio dell’adunanza fissata per il 22 settembre 2016 alla data odierna;<br />
UDITI il relatore, Cons. Roberto BENEDETTI, ed i rappresentanti delle Amministrazioni, dott. Luca EINAUDI (Direttore generale dell’Ufficio investimenti infrastrutturali) per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, e dott. Mauro COLETTA (Direttore generale della Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali) per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale;<br />
Con l’assistenza della dott.ssa Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità di Segretario verbalizzante.<br />
Ritenuto in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>In data 12 luglio 2016 è pervenuta al competente Ufficio di controllo preventivo di legittimità la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 19/2016 del 1° maggio 2016, concernente il “Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano – BREBEMI. Approvazione del progetto definitivo dell’interconnessione A35-A4”.<br />
La delibera è stata restituita all’Amministrazione al fine di acquisire documentazione essenziale per lo svolgimento della funzione di controllo; la medesima è stata quindi riproposta il 2 agosto 2016, con le integrazioni richieste, ed in sede istruttoria l’Ufficio, rilevati alcuni aspetti della delibera che richiedevano un maggior approfondimento, ha formulato all’Amministrazione le seguenti osservazioni:<br />
1) Non attualità e non puntualità della delibera, in quanto fa riferimento all’atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione unica sottoscritto tra BRE.BE.MI. (concessionario) e Concessioni autostradali lombarde S.p.A. &#8211; CAL (concedente) in data 10 marzo 2016, essendo emerso che tale atto, citato nelle premesse della delibera, non era stato approvato dalle Amministrazioni vigilanti ed era quindi stato sostituito con un nuovo atto sottoscritto tra le parti in data 19 luglio 2016; anche quest’ultimo risultava, peraltro, non ancora approvato con il prescritto decreto interministeriale. Omesso riferimento all’aggiudicazione dell’autostrada A21;<br />
2) Incertezza della copertura finanziaria a causa della mancata definizione del predetto atto (come osservato anche dall’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);<br />
3) Perplessità sull’efficacia della delibera, in quanto condizionata all’approvazione del 3° atto aggiuntivo; ciò in considerazione anche di quanto disposto dalla prescrizione n. 39 della medesima, in base alla quale l’approvazione del progetto di variante da parte del CIPE costituisce immediata autorizzazione all’avvio dell’esecuzione dei lavori di interconnessione A35-A4;<br />
4) Non coerenza tra le premesse ed il deliberato del provvedimento, punto 1.1, nella parte in cui non è richiamato l’art. 169, comma 3, del d.lgs. n.163/2006 causa di ulteriori perplessità circa le caratteristiche della variante al progetto definitivo, tenuto conto altresì delle richieste di informazioni da parte della Commissione Europea in data 6 aprile 2016;<br />
5) Omessa puntualizzazione nel testo della delibera del limite di spesa, come rideterminato in occasione dell’adozione della delibera CIPE n. 60/2015;<br />
6) Carenza di assicurazioni circa l’invarianza del Piano economico finanziario (PEF), in relazione allo slittamento temporale della realizzazione dell’interconnessione, il cui termine per la messa in esercizio è, ora, fissato a 16,5 mesi dalla registrazione della delibera (e quindi non all’approvazione del 3° atto aggiuntivo, cui è subordinata la medesima), a differenza di quanto precedentemente disposto dalla delibera CIPE n. 60/2015 (che fissava il termine finale al gennaio 2017).<br />
In risposta al rilievo, l’Amministrazione ha fornito ulteriori elementi informativi, che hanno solo parzialmente chiarito i motivi di perplessità, fatta eccezione per quelli di cui ai punti 1 e 4. Ad avviso dell’Ufficio la mancata formalizzazione del nuovo atto aggiuntivo ha impedito di concludere positivamente il procedimento di controllo.<br />
Da qui, la necessità di deferire la delibera alla valutazione della sede collegiale, la cui Adunanza inizialmente fissata per il giorno 22 settembre 2016, è stata poi rinviata alla data odierna a richiesta dell’Amministrazione.<br />
In sede di Adunanza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, hanno ripercorso i termini della vicenda, ed hanno chiesto l’ammissione al visto della delibera, anche in considerazione dell’avvenuto perfezionamento <em>medio tempore</em> del terzo atto aggiuntivo.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>Con la delibera deferita alla valutazione della Sezione, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha approvato il progetto definitivo dell’interconnessione A35-A4, prevedendone modalità e termini di realizzazione.<br />
In sede istruttoria, l’Ufficio ha rilevato che l’atto aggiuntivo del 10 marzo 2016, al quale la delibera fa riferimento, non solo non era stato sottoposto al controllo di questa Corte, ma non si era neppure perfezionato in sede amministrativa, perché il concertante Ministero dell’economia e delle finanze aveva chiesto di apportare modifiche alla sua originaria stesura con motivate argomentazioni, accolte dal Ministero delle infrastrutture, che aveva, a sua volta, provveduto a sottoporre al concerto del MEF una nuova e diversa formulazione dell’atto.<br />
Al momento dell’esame della delibera da parte dell’Ufficio, tale nuova stesura risultava ancora <em>in fieri</em>, così concretizzando una evidente incongruenza del quadro provvedimentale, tale da non consentire l’ulteriore corso della delibera così formulata, oggettivamente influenzata nel suo contenuto – ed in maniera rilevante &#8211; da un atto all’epoca inesistente, circostanza questa che ha comportato il deferimento della delibera alla Sezione.<br />
In data 19 settembre 2016 con decreto interministeriale MIT-MEF n. 309 è stato approvato il terzo atto aggiuntivo alla convenzione unica, sottoscritto fra le parti il 19 luglio 2016; il medesimo trasmesso al competente Ufficio di controllo, è stato oggetto di rilievo ed i chiarimenti integrativi forniti dall’Amministrazione hanno consentito la sua ammissione al visto ed alla conseguente registrazione, prima della decisione sulla delibera n.19/2016 da parte di questa Sezione.<br />
L’avvenuto perfezionamento dell’efficacia del (nuovo) terzo atto aggiuntivo costituisce una circostanza rilevante e decisiva ai fini dell’esame della fattispecie dedotta alla sede collegiale, che può pertanto essere rivalutata nel suo contenuto, in armonia con il provvedimento sopravvenuto.<br />
A fronte della novità intervenuta, la Sezione ritiene che la delibera all’esame non presenti più, per il profilo dedotto, quelle perplessità che non ne hanno consentito l’ammissione al visto da parte dell’Ufficio di controllo, in quanto il suo contenuto si presenta ora coerente con il complessivo quadro provvedimentale, come integrato dal più volte citato atto aggiuntivo.<br />
In particolare, l’Amministrazione ha chiarito, in sede istruttoria, dinanzi al competente Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che l’atto aggiuntivo consente di superare le perplessità (sorte a seguito delle modifiche intervenute al cronoprogramma anche con riferimento ai tempi previsti per la messa in esercizio dell’opera) in ordine all’invarianza del Piano economico finanziario.<br />
Infatti, il non perfezionamento del provvedimento <em>de quo</em> aveva determinato una situazione di incertezza circa la copertura finanziaria, tanto più evidenziata dalla Giunta della Regione Lombardia con delibera n. 4254 del 30 ottobre 2015, in cui espressamente (art. 2, comma 3, ‘Modalità e tempistiche di erogazione’) è stato puntualizzato, in merito al contributo regionale, che ‘<em>L’erogazione delle quote successive alla prima è in ogni caso subordinata all’approvazione dello schema di Atto Aggiuntivo n. 3 alla Convenzione Unica e alla sua piena efficacia</em>’.<br />
Con riferimento al mancato richiamo dell’art. 169, comma 3, del d. lgs. 163/2006, il DIPE ha chiarito che la variante dell’interconnessione A35 – A4 si configura come variante in corso d’opera ai sensi dell’art.169, comma 3, del d.lgs. n.163/2006, risultando così la delibera in esame strettamente connessa alla delibera CIPE n. 18/2016, avente ad oggetto la proroga della dichiarazione di pubblica utilità per l’intera opera.<br />
Tanto considerato, il Collegio ritiene che, allo stato degli atti, la delibera in oggetto non presenti profili di perplessità in ordine alla sua legittimità.<br />
Permane, peraltro, la necessità di escludere dal visto e dalla conseguente registrazione alcuni riferimenti testuali che presentano alcune inesattezze con riferimento al sopravvenuto atto aggiuntivo.<br />
Si rende, pertanto, necessario espungere il riferimento all’atto del 10 marzo 2016, (pag. 11, quinto punto), nonché l’errato riferimento ad altre espressioni non coerenti con il sopravvenuto atto aggiuntivo del luglio 2016 in conformità anche alle precisazioni fornite dall’Amministrazione in sede di controdeduzioni.<br />
In conclusione, ritiene la Sezione di disporre l’ammissione al visto ed alla conseguente registrazione della delibera in esame, con le esclusioni esposte in parte motiva ed indicate in dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>La Sezione ammette al visto ed alla conseguente registrazione la delibera in epigrafe, con esclusione di:</p>
<ol>
<li>A pag. 8, terzo punto, “allo stato attuale”, e “in via provvisoria e che permane la incertezza sui tempi di realizzazione delle relative opere”;</li>
<li>A pag. 9, secondo punto, “che è stata assoggettata alla procedura istruttoria di cui all’art. 167, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 163/2006, che integra le procedure degli articoli 165 e 166”;</li>
<li>A pagina 11, quinto punto, terzo alinea, “in data 10 marzo 2016”;</li>
<li>A pagine 14 e 15, punto 1.1. “e in particolare dell’articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, e degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 307/2001 e ss.mm.ii.</li>
</ol>
<p>&nbsp;<br />
Il Presidente<br />
Raffaele DAINELLI<br />
Il Relatore<br />
Roberto BENEDETTI<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">Depositata in Segreteria il 28 ottobre 2016<br />
Il Dirigente<br />
Dott.ssa Paola LO GIUDICE</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-28-10-2016-n-13/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 28/10/2016 n.13</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 25/8/2016 n.11</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-25-8-2016-n-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-25-8-2016-n-11/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-25-8-2016-n-11/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 25/8/2016 n.11</a></p>
<p>Conferimento d’incarico di studio ex art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 &#8211; Implementazione nuovo sistema contabile &#8211; Armonizzazione e consolidamento conti pubblici nazionali – Presupposti – Mancato ricorso a professionalità interne &#8211; Accertamento in concreto – Ricusazione del visto Tenuto conto degli indirizzi ermeneutici già formatisi all&#8217;interno della Sezione,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-25-8-2016-n-11/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 25/8/2016 n.11</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-25-8-2016-n-11/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 25/8/2016 n.11</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Conferimento d’incarico di studio ex art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 &#8211; Implementazione nuovo sistema contabile &#8211; Armonizzazione e consolidamento conti pubblici nazionali – Presupposti – Mancato ricorso a professionalità interne &#8211; Accertamento in concreto – Ricusazione del visto</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Tenuto conto degli indirizzi ermeneutici già formatisi all&#8217;interno della Sezione, non può ritenersi sufficiente a integrare i presupposti dell&#8217;art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, la circostanza che le risorse presenti nella Struttura siano già impegnate a tempo pieno, mentre, per converso, deve essere dimostrata la carenza delle figure professionali dotate delle competenze necessarie all&#8217;espletamento delle funzioni che l&#8217;Istituto ha ritenuto di esternalizzare. La ricognizione della natura dell&#8217;incarico affidato, consistente nell&#8217;adeguamento e nella implementazione del sistema contabile e di bilancio dell&#8217;Istituto alle nuove regole della contabilità pubblica armonizzata, porta a ritenere che si tratti di attività che, seppur connotata da profili di novità, è da ricondurre ai compiti istituzionali generali dell&#8217;Istituto e alle mansioni ordinarie proprie delle qualifiche professionali presenti nel relativo organico, tale, perciò, da poter essere svolta dal personale in servizio. Le esigenze che sottendono l&#8217;affidamento all&#8217;esterno dell&#8217;incarico all&#8217;esame presentano, dunque, carattere ordinario e evidenziano l&#8217;incapacità dell&#8217;Amministrazione ad individuare soluzioni idonee, in termini di corretto utilizzo delle professionalità interne, di per sé dotate, secondo quanto espressamente riconosciuto dallo stesso Istituto, di adeguate capacità e competenze professionali.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">Deliberazione n. SCCLEG/11/2016/PREV</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>la</strong><br />
<strong>Corte dei conti</strong><br />
<strong>Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo</strong><br />
<strong>e delle Amministrazioni dello Stato</strong></div>
<p>formata dai Magistrati: Presidente Raffaele DAINELLI;<br />
componenti: Antonio FRITTELLA, Valeria CHIAROTTI, Andrea ZACCHIA, Roberto BENEDETTI, Chiara BERSANI, Maria Teresa POLVERINO, Luisa D’EVOLI, Giovanni ZOTTA, Oriana CALABRESI, Laura CAFASSO, Francesco TARGIA, Donatella SCANDURRA, Benedetta COSSU, Oriella MARTORANA (relatore).<br />
<strong>nell’adunanza del 26 luglio 2016</strong><br />
visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;<br />
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, concernente modificazioni al predetto Testo Unico;<br />
visto l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;<br />
visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;<br />
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;<br />
visto il “<em>Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti</em>”, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);<br />
visto l’incarico di studio conferito in data 4 maggio 2016, <em>ex </em>art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla Prof.ssa Ileana STECCOLINI, concernente l’implementazione in INPS del nuovo sistema contabile e di rappresentazione di bilancio ai fini dell’armonizzazione e del consolidamento dei conti pubblici nazionali, per una durata di 24 mesi, per un compenso lordo annuo pari ad € 35.000,00 e una spesa omnicomprensiva lorda annua a carico dell’Istituto pari a € 43.654,05;<br />
vista la nota in data 20 luglio 2016, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha deferito alla Sezione l’atto sopra citato;<br />
vista l’ordinanza in data 20 luglio 2016, con la quale il Presidente <em>f.f</em>. della Sezione ha convocato il Collegio per il giorno 26 luglio 2016;<br />
vista la nota in data 21 luglio 2016, con cui la Segreteria della Sezione ha comunicato la predetta convocazione all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale &#8211; Direzione Generale e Direzione Centrale delle risorse umane, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Gabinetto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, nonché al Ministero dell’economia e delle finanze – Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;<br />
UDITI il relatore Dott.ssa Oriella MARTORANA e il Dott. Vincenzo DAMATO, Dirigente generale vicario dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;<br />
Non comparsi i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze;<br />
Con l’assistenza della dott.ssa Valeria MANNO, in qualità di Segretario di adunanza.<br />
Ritenuto in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>In data 11 maggio 2016 è pervenuto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f-bis, della legge n. 20/1994, al competente Ufficio di controllo della Corte dei conti il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con il quale l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha affidato alla Prof.ssa Ileana STECCOLINI l’incarico di studio della durata di 24 mesi per l’implementazione in INPS del nuovo sistema contabile e di rappresentazione di bilancio ai fini dell’armonizzazione e consolidamento dei conti pubblici nazionali, per un corrispettivo lordo annuo di € 35.000,00 e una spesa omnicomprensiva lorda annua a carico dell’Istituto pari a € 43.654,05.<br />
Con foglio di osservazioni in data 8 giugno 2016 il competente Ufficio di controllo ha formulato rilievo istruttorio.<br />
Preliminarmente, l’Amministrazione è stata invitata a chiarire se il conferimento del sopra citato incarico non pregiudichi il rispetto dei limiti di spesa complessiva annua per incarichi e consulenze posti per le&nbsp; Amministrazioni pubbliche dall’art. 14 del decreto-legge n.66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, rubricato <em>“Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa”,</em> dall’art. 6, comma 7, del decreto-legge n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010 e dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge n.101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.125/2013.<br />
Nel merito, ha suscitato perplessità la determinazione assunta dall’Istituto di affidare all’esterno l’incarico all’esame, tenuto conto del disposto di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001 che prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di conferire <em>“incarichi individuali ad esperti di provata competenza”</em> laddove risultino sussistenti <em>“esigenze cui le medesime non possono far fronte con personale in servizio”</em>.<br />
Con nota in data 27 giugno 2016, il Direttore Generale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fornito i propri riscontri nei termini che di seguito si riportano.<br />
L’affidamento dell’incarico di studio in favore della Prof.ssa Ileana STECCOLINI, ad avviso dell’Ente, non comporta il superamento dei limiti fissate dalle disposizioni succitate. E’ stato evidenziato che al termine dell’espletamento della procedura di selezione, ai fini dell’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico, con determinazione n. 24 del 22 gennaio 2016 del Direttore centrale risorse umane, è stata autorizzata la spesa omnicomprensiva lorda annua di &nbsp;€ 43.654,05 a fronte di uno stanziamento complessivo – fissato nei limiti di legge – pari ad € 84.240,70.<br />
In ordine alle ragioni per le quali l’Istituto è giunto alla determinazione di affidare all’esterno l’attività di studio in questione, il medesimo, per quanto qui interessa, ha argomentato che le riforme in materia di finanza pubblica di recente emanate hanno provocato un radicale rinnovamento della contabilità generale dello Stato e introdotto una serie di nuovi adempimenti per l’amministrazione pubblica con ricadute, in particolare, sull’attività contabile.<br />
In tale contesto di nuove regole di finanza pubblica &#8211; nonché in ragione della connessa esigenza di adeguamento delle proprie strutture &#8211; l’INPS ha radicato il fondamento legittimante il ricorso all’incarico di studio oggi all’esame. A tale riguardo, il medesimo Istituto ha precisato che: “(…) <em>Se è vero che le specifiche professionalità richieste sono rinvenibili nella struttura della Direzione centrale competente, le attività da svolgere per dare piena attuazione al dettato normativo (…) già richiedono l’impegno a tempo pieno delle risorse presenti nella Struttura, che oltre a svolgere tali nuove e specifiche attività, devono garantire i complessi adempimenti di gestione quotidiana della funzione contabile. (…) Tutto ciò impatta fortemente su una Direzione già da tempo in carenza numerica di personale qualificato rispetto ai crescenti adempimenti da svolgere, trovandosi spesso costretta a lavorare sulle urgenze e sulle scadenze, utilizzando lo straordinario diurno e festivo”. </em><br />
Gli elementi forniti dall’Amministrazione a sostegno della legittimità del contratto in esame non sono apparsi al Magistrato istruttore pienamente idonei a superare i rilievi formulati.<br />
In particolare, alla luce di tali elementi, si è ritenuto di poter superare le sole perplessità in ordine al rispetto delle plurime disposizioni dettate in sede di disciplina vincolistica della spesa delle Amministrazioni pubbliche per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per contratti di collaborazione coordinata e continuativa.<br />
Il Consigliere delegato ha proposto di deferire l’atto al giudizio della Sezione, che è stata convocata dal Presidente <em>f.f.</em> per l’adunanza odierna.<br />
È comparso, per l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il Dott. Vincenzo DAMATO – Dirigente generale vicario – il quale ha ribadito le linee tracciate nella risposta al rilievo ed ha ulteriormente motivato in ordine all’affidamento dell’incarico richiamando l’esigenza dell’Istituto di doversi interfacciare con l’utenza esterna. Ciò, in previsione dei chiarimenti da rendere in merito alle sopravvenute necessità di adeguamento degli Uffici interni alle nuove regole del sistema di contabilità pubblica e al conseguente carico di relativi adempimenti.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Considerato in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla conformità a legge del contratto in epigrafe, con il quale l’INPS, a seguito di procedura comparativa, ha attribuito alla Prof.ssa Ileana STECCOLINI l’incarico di studio concernente l’implementazione in INPS del nuovo sistema contabile e di rappresentazione di bilancio ai fini dell’armonizzazione e del consolidamento dei conti pubblici nazionali.<br />
In questa sede va valutata la dedotta violazione dell’art.7, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001, nella parte in cui prescrive alla lettera b) che “<em>l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato</em> <em>l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno</em>” e alla lettera c) che “<em>la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente</em> <em>qualificata</em>”.&nbsp;<br />
Le richiamate disposizioni prevedono che le Amministrazioni per esigenze, cui non siano in grado di far fronte con personale in servizio, possono ricorrere al conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, affidati a esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, al ricorrere di precisi presupposti.<br />
Per consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Sezione centrale del controllo preventivo di legittimità, ai fini del conferimento di consulenze esterne le Amministrazioni devono attenersi ai seguenti principi: a) effettiva rispondenza dell’incarico a obiettivi specifici dell’Amministrazione conferente; b) eccezionalità e temporaneità delle prestazioni che costituiscono l’oggetto della consulenza; c) comprovata mancanza all’interno dell’organizzazione dell’Ente di personale idoneo, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, a sopperire alle esigenze che determinano il ricorso all’incarico o alla consulenza; d) attribuzione ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, mediante procedura concorsuale disciplinata da un apposito regolamento interno.<br />
Devono essere predeterminati durata, luogo, oggetto e compenso; in particolare, l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ma non deve mai consistere nello svolgimento di funzioni ordinarie.<br />
Con riguardo, in particolare, al presupposto individuato dalla sopra richiamata lettera b), relativo alla comprovata mancanza all’interno dell’organizzazione dell’Ente di personale idoneo a sopperire alle esigenze che determinano il ricorso all’incarico, si richiama la giurisprudenza di questa Sezione, secondo la quale “<em>(…) le figure professionali che necessitano per la realizzazione delle attività oggetto del conferimento di incarichi non devono essere soggettivamente indisponibili, ma oggettivamente non rinvenibili nell’ambito delle risorse umane a disposizione dell’Amministrazione conferente, la quale non può fare ricorso all’affidamento di incarichi di collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie attribuibili a personale rientrante nei ruoli”</em> (cfr. delib. n. 17/2013).<br />
Il requisito di cui alla successiva lettera c) si riferisce al carattere straordinario e temporaneo delle esigenze sottese all’affidamento all’esterno degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.<br />
In merito, si deve parimenti richiamare quanto in più occasioni affermato dalla giurisprudenza della Corte dei conti, ovvero che, ove le esigenze che supportano l’adozione di conferimenti di incarichi si protraggano nel tempo, la struttura amministrativa competente deve ricercare idonee soluzioni in termini di programmazione dei fabbisogni di personale, nonché in termini di aggiornamento e formazione dei profili professionali interni.<br />
Con riguardo alla fattispecie all’esame, tenuto conto degli indirizzi ermeneutici sopra richiamati, non può, pertanto, ritenersi sufficiente a integrare i presupposti dell’art. 7, comma 6, la circostanza che le risorse presenti nella Struttura siano già impegnate a tempo pieno, mentre, per converso, avrebbe dovuto essere dimostrata la carenza delle figure professionali dotate delle competenze necessarie all’espletamento delle funzioni che l’Istituto ha ritenuto di esternalizzare.<br />
Diversamente opinando, infatti, il ricorso all’istituto dell’affidamento di incarichi esterni previsto dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 costituirebbe lo strumento al quale le Amministrazioni farebbero surrettiziamente ricorso per ovviare alle carenze dei propri organici, con effetti distorsivi tanto rispetto alla norma <em>de qua</em>, quanto rispetto alla copiosa serie di regole e principi posti dal legislatore in materia di reclutamento del personale pubblico.<br />
In aggiunta a quanto sopra rilevato, si deve osservare che la disposizione richiamata, laddove interpretata e applicata in coerenza con la soprariportata <em>ratio</em>, è in grado di consentire all’Amministrazione di ottenere un arricchimento, in termini qualitativi, delle proprie <em>perfomance</em>, arricchimento che non sarebbe conseguibile ove la stessa rinunciasse ad avvalersi di personale interno per la prestazione specialistica in argomento.<br />
In sostanza, il citato art. 7, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001 trova applicazione in presenza di una serie di presupposti. Un primo, preliminare, presupposto è legato all’osservanza di vincoli di spesa che diventa elemento necessario, ma non sufficiente per il conferimento in concreto dell’incarico. Ulteriori profili attengono all’eccezionalità, alla straordinarietà e alla temporaneità della prestazione richiesta, tenuto conto dei compiti istituzionali ordinari dell’Istituto e della carenza di figure professionali interne allo stesso.<br />
Invero, l’INPS, nelle argomentazioni articolate tanto nelle memorie scritte quanto in adunanza, ha fatto esclusivo riferimento alla carenza numerica di personale qualificato nella Direzione centrale competente rispetto ai crescenti adempimenti da svolgere, senza nulla motivare in ordine alla ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti legittimanti l’incarico all’esame, come sopra ricostruiti.<br />
Alla luce di quanto sopra evidenziato, pertanto, deve concludersi che la ricognizione della natura dell’incarico affidato, consistente nell’adeguamento e nella implementazione del sistema contabile e di bilancio dell’Istituto alle nuove regole della contabilità pubblica armonizzata, porta a ritenere che si tratti di attività che, seppur connotata da profili di novità, è da ricondurre ai compiti istituzionali generali dell’Istituto e alle mansioni ordinarie proprie delle qualifiche professionali presenti nel relativo organico, tale, perciò, da poter essere svolta dal personale in servizio.<br />
Le esigenze che sottendono l’affidamento all’esterno dell’incarico all’esame presentano, dunque, carattere ordinario e evidenziano l’incapacità dell’Amministrazione ad individuare soluzioni idonee, in termini di corretto utilizzo delle professionalità interne, di per sé dotate, secondo quanto espressamente riconosciuto dallo stesso Istituto, di adeguate capacità e competenze professionali.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>PQM</strong></div>
<p>Ricusa il visto e la conseguente registrazione all’atto in epigrafe.<br />
&nbsp;<br />
Il Presidente<br />
(Raffaele DAINELLI)<br />
Il Relatore<br />
(Oriella MARTORANA)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">Depositata in Segreteria il 25 agosto 2016<br />
Il Dirigente<br />
Dott.ssa Paola LO GIUDICE</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-25-8-2016-n-11/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 25/8/2016 n.11</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 3/8/2016 n.10</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-3-8-2016-n-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-3-8-2016-n-10/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-3-8-2016-n-10/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 3/8/2016 n.10</a></p>
<p>Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) &#8211; Provvedimenti di conferimento dell’incarico di componente &#8211; Qualificazione giuridica &#8211; Atti di alta amministrazione &#8211; Esclusione – Motivazione delle scelte – Necessità Gli atti di nomina a componente della Commissione IPPC non sono configurabili come atti di alta amministrazione, in considerazione della</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-3-8-2016-n-10/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 3/8/2016 n.10</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) &#8211; Provvedimenti di conferimento dell’incarico di componente &#8211; Qualificazione giuridica &#8211; Atti di alta amministrazione &#8211; Esclusione – Motivazione delle scelte – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Gli atti di nomina a componente della Commissione IPPC non sono configurabili come atti di alta amministrazione, in considerazione della natura tecnico-consultiva della Commissione stessa. Le funzioni rimesse ai suoi componenti, pur costituendo imprescindibile supporto alle scelte dell’autorità di vertice, non esprimono, infatti, quella diretta e fiduciaria collaborazione con l’organo politico atta ad assicurare il raccordo tra la funzione di governo, la quale sola comporta che i relativi atti di conferimento di incarico possano configurarsi “di alta amministrazione”, e la funzione amministrativa. Ne consegue la necessità di una selezione tra gli aspiranti e di una adeguata motivazione dei provvedimenti adottati a valle, al fine di dar atto dell’iter logico seguito nell’individuazione dei soggetti incaricati. L’equilibrata presenza di ambo i sessi può essere assicurata mediante l’attribuzione ad esponenti del sesso meno rappresentato delle più alte responsabilità funzionali di coordinamento e direzione di delicate e complesse attività amministrative, in modo da bilanciare la limitata componente femminile</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;">Deliberazione n. SCCLEG/10/2016/PREV</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>la</strong><br />
<strong>Corte dei conti</strong><br />
<strong>Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo</strong><br />
<strong>e delle Amministrazioni dello Stato</strong></div>
<p>formata dai Magistrati: Presidente Raffaele DAINELLI;<br />
componenti: Antonio FRITTELLA, Valeria CHIAROTTI (relatore), Maria Elena RASO, Giovanni COPPOLA, Roberto BENEDETTI, Maria Teresa POLVERINO, Antonio ATTANASIO, Luisa D’EVOLI, Giovanni ZOTTA, Maria Nicoletta QUARATO, Oriana CALABRESI, Francesco TARGIA, Benedetta COSSU, Gianluca BRAGHO’.<br />
<strong>nell’adunanza del 14 luglio 2016</strong><br />
visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;<br />
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico;<br />
vistO l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;<br />
visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;<br />
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;<br />
visto il “<em>Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti</em>”, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n.14/2000 del 16 giugno 2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n.153 del 4 luglio 2011);<br />
viste le lettere di incarico quali componenti della Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC istituita con D.P.R. 14 maggio 2007, n.90, dei seguenti nominativi:<br />
V.A. (prot. n.3196 del 17/3/2016), R.B. (prot. n.2970 dell’11/3/2016), A.B. (prot. n.3198 del 17/3/2016), V.B. (prot. n.3250 del 18/3/2016), A.D.U. (prot. n.3203 del 17/3/2016), C.D.G (prot. n. 3299 del 21/3/2016), C.D.M. (prot. n.3298 del 21/3/2016), L.D.R. (prot. n.3202 del 17/3/2016), S.G.G. (prot. n.5228 del 4/5/2016), A.G. (prot. n.3199 del 17/3/2016), S.L.N. (prot. n.2971 dell’11/3/2016), M.M. (prot. n.3201 del 17/3/2016), G.M.S. (prot. n.3211 del 17/3/2016), G.N. (prot. n.3204 del 17/3/2016), A.O. (prot. n.3205 del 17/3/2016), M.P. (prot. n.2968 dell’11/3/2016), F.P. (prot. n.3200 del 17/3/2016), I.S.I.P. (prot. n.3252 del 18/3/2016), A.L.P. (prot. n.3206 del 17/3/2016), M.R. (prot. n.3207 del 17/3/2016), D.S. (prot. n.5229 del 4/5/2016), M.F.S.D. (prot.n.3251 del 18/3/2016), A.S. (prot. n.3208 del 17/3/2016);<br />
vista la nota n. 57757781 in data 6 luglio 2016, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare ha deferito alla Sezione i predetti atti;<br />
vista l’ordinanza in data 11 luglio 2016, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per il giorno 14 luglio 2016;<br />
vista la nota n. 23073 dell’11 luglio 2016, con la quale la Segreteria della Sezione ha comunicato la predetta convocazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare –Gabinetto- e Direzione generale degli AA.GG. e del personale, nonché al Ministero dell’economia e delle finanze –Gabinetto-, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;<br />
VISTA la memoria trasmessa dal Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, Direzione generale degli affari generali e del personale, in data 7 luglio 2016;<br />
UDITI il relatore, Consigliere Valeria CHIAROTTI e il Consigliere Roberto ALESSE, titolare della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell’ambiente;<br />
non comparsi i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze;<br />
con l’assistenza della dott.ssa Valeria MANNO, in qualità di Segretario di adunanza.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Ritenuto in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>In data 5 maggio 2016 sono pervenute, per il prescritto controllo di legittimità, le lettere d’incarico a componente della Commissione Istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale – IPPC &#8211; indicate in epigrafe, debitamente sottoscritte per accettazione dai singoli componenti la Commissione, unitamente ai prodromici decreti di nomina, a firma del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 2 marzo 2016, n. 51 e 3 maggio 2016, n. 120. Gli incarichi sono stati conferiti a seguito dell’avviso pubblico prot. n. 9149/GAB. del 7 maggio 2015, in esito al quale erano state prodotte n. 249 istanze di partecipazione.<br />
Con il foglio di osservazioni n. 19375 del 1° giugno 2016 il competente Ufficio di controllo ha chiesto l’inoltro delle istanze presentate, nonché chiarimenti in ordine:</p>
<ol>
<li>alla procedura seguita per l’individuazione degli incaricati, allegando la relativa documentazione, facendo presente, al fine, che, contrariamente a quanto indicato, le nomine in esame non sembra possano essere considerate atti di alta amministrazione, data anche la natura della Commissione (tecnica e non di supporto all’indirizzo politico);</li>
<li>alle modalità attraverso le quali è stata garantita la parità di genere prevista dall’art. 8 del d.lgs. n.152/2006, dall’art. 11 del D.P.R. n.90/2007, dal d.lgs. n.198/2006 (pari opportunità), nonché dall’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;</li>
<li>alle verifiche effettuate in ordine all’insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità dei contraenti;</li>
<li>all’assenza dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art.53, co.7, del d.lgs. n.165/2001 relativamente al candidato di cui alla lettera di incarico prot n. 3196 del 17/3/2016;</li>
<li>alle modalità attraverso le quali è stata data attuazione al disposto dell’art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di trattamento economico.</li>
</ol>
<p>Con l’occasione è stata, altresì, evidenziata la presenza di aggiunte a penna non convalidate in alcune lettere d’incarico.<br />
Con nota del 30 giugno 2016 l’Amministrazione, nel fornire le proprie controdeduzioni, ha allegato le istanze pervenute relative a n. 20 componenti, ed ha precisato che trattasi non di domande di partecipazione, bensì di &#8220;<em>disponibilità alla nomina</em>&#8221; da parte degli interessati alla designazione.<br />
La medesima ha, inoltre, argomentato che:</p>
<ul>
<li>gli atti in esame si configurano come atti di alta amministrazione e indicano le ragioni che hanno condotto alla designazione in esito alla valutazione dei requisiti di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore in capo ai candidati prescelti;</li>
<li>la nomina, da parte dell&#8217;organo politico, dei soggetti ritenuti idonei all&#8217;incarico costituisce espressione di un potere pubblico fondato su una valutazione discrezionale, ancorché nell&#8217;ambito della sussistenza delle competenze e capacità professionali nel settore. Non sussiste, dunque, alcun vincolo legislativo per l&#8217;Amministrazione, come confermato, tra l&#8217;altro, dalle disposizioni contenute nel citato avviso pubblico del 7 maggio 2015, che specifica la &#8220;<em>discrezionalità dell&#8217;Autorità competente nella scelta dei Commissari</em>&#8220;;</li>
<li>in precedenza, gli atti relativi alla nomina dei commissari IPPC adottati nel corso del tempo dal Ministro dell&#8217;ambiente hanno sempre costituito oggetto di puntuale registrazione da parte della Corte;</li>
<li>è stata garantita un&#8217;equilibrata presenza di ambo i sessi, attraverso la valorizzazione dell’elemento qualitativo, cioè mediante l&#8217;attribuzione ad esponenti del sesso meno rappresentato delle più alte responsabilità funzionali di coordinamento e direzione di delicate e complesse attività amministrative;</li>
<li>l&#8217;Amministrazione ha richiesto ai candidati individuati dal Ministro una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ove i suddetti hanno espressamente dichiarato &#8220;<em>di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità o inconferibilità previste dallo stesso decreto</em>&#8220;, con assunzione di piena responsabilità; su tali dichiarazioni, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, è stato effettuato un controllo a campione da parte del Ministero e controlli generalizzati ad opera del Comando Carabinieri per la tutela dell’ambiente;</li>
<li>il candidato, di cui alla lettera di incarico prot. n. 3196 del 17/3/2016, non necessita di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi di partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato ai sensi del regolamento dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria (D.R. n. 134 del 20 giugno 2014);</li>
<li>le lettere di incarico sottoscritte da ciascun membro della Commissione prevedono espressamente al punto 8 che &#8220;<em>Il compenso di cui al precedente punto 7, qualora ricorrano i presupposti stabiliti dall&#8217;art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, sarà conseguentemente rideterminato</em>&#8220;; dopo la registrazione dell&#8217;incarico l&#8217;ufficio trattamento economico del Ministero effettuerà le necessarie verifiche;</li>
<li>per tre dei ventitré componenti la nomina è stata disposta direttamente, in assenza di dichiarazioni di disponibilità da parte dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili la cui presenza è prevista dall’art. 28, comma 7, del decreto-legge n.112 del 2008.</li>
</ul>
<p>Le considerazioni esposte dall’Amministrazione sono state dall’Ufficio di controllo ritenute idonee a superare le perplessità sopra rappresentate, esclusivamente con riferimento alla necessità di autorizzazione del candidato di cui alla lettera di incarico prot. n. 3196 del 17/3/2016 e all’attestazione dell’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, alla rideterminazione del compenso qualora ricorrano i presupposti stabiliti dall&#8217;art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n.201.<br />
Il medesimo Ufficio ha, pertanto, proposto, con nota in data 6 luglio 2016, il deferimento degli atti in questione all’esame della sede collegiale.<br />
In data 7 luglio 2016 l’Amministrazione ha depositato una memoria contenente, tra l’altro, l’elenco completo delle dichiarazioni di disponibilità presentate in esito all’avviso pubblico (n.249); nella medesima memoria il Ministero ha dichiarato di non aver preso in considerazione, per mero errore materiale, la disponibilità presentata da un magistrato contabile, pur prodotta nei termini.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>Il Collegio è chiamato a verificare se l’Amministrazione abbia legittimamente proceduto nell’individuazione dei soggetti cui viene conferito l’incarico di componente della Commissione in discorso.<br />
Ritiene, a tal fine, necessario accertare preliminarmente la natura dell’atto amministrativo attraverso cui si procede alla scelta degli incaricati, che la stessa Amministrazione, nei provvedimenti presupposti di nomina della Commissione (D.M. Ambiente n. 21 del 5 febbraio 2016 e D.M. di parziale modifica n. 119 del 3 maggio 2016), ritiene configurarsi quale “<em>atto di alta amministrazione</em>” deputato, come tale, a svolgere un&#8217;opera di raccordo fra la funzione di governo e la funzione amministrativa, rappresentando il primo grado di attuazione dell&#8217;indirizzo politico nel campo amministrativo.<br />
In proposito, l’Amministrazione ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo la quale gli atti di nomina rientrerebbero tra gli atti di alta amministrazione (Cons. Stato, VI, 10 agosto 1993, n. 566; id., IV, 22 maggio 1997, n. 553; id., 3 dicembre 1986, n. 824; id., 14 aprile 1981, n. 340; id., 25 maggio 2005, n. 2706; TAR Lazio , I, 5 marzo 2012, n. 2223) e, in particolare, con specifico riferimento alla nomina dei componenti della Commissione IPPC, a quanto affermato dal TAR Lazio (Sez. II bis, n. 10606/2009), successivamente riformata dal Consiglio di Stato (Sez. VI n. 8253/ 2009) in misura, a suo avviso, non sostanziale sul punto.<br />
Osserva, preliminarmente, il Collegio che la stessa giurisprudenza richiamata dall’Amministrazione prevede che anche per gli atti di<em> &#8220;alta amministrazione&#8221;, </em>espressione della potestà di indirizzo e di governo delle autorità preposte alle amministrazioni stesse,<em> “il singolo provvedimento di nomina deve esporre le ragioni che hanno condotto alla nomina di uno di essi, comportando una scelta nell&#8217;ambito di una categoria di determinati soggetti in possesso di titoli specifici”</em> (Consiglio Stato, Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2706).<br />
Emerge, inoltre, dalla lettura della giurisprudenza che<em> “la motivazione della scelta – sia pure effettuata latamente &#8220;intuitu personae&#8221; – deve comunque ancorarsi all’esito di un apprezzamento complessivo del candidato, in modo che possa dimostrarsi la ragionevolezza della scelta effettuata che non può logicamente esaurirsi nel mero riscontro da parte dei singoli candidati dei requisiti prescritti dalla legge ma che importa articolate, delicate e talvolta addirittura sfumate valutazioni sulla stessa personalità dei candidati, sulle loro capacità organizzative, sul loro prestigio personale, e sul prestigio che eventualmente hanno già conferito agli uffici precedentemente ricoperti e che astrattamente sono in grado di assicurare a quello da ricoprire” </em>(TAR Lazio, Sez. I, 5 marzo 2012, n. 2223), circostanze, queste, che non appaiono presenti nei provvedimenti prodromici alle lettere d’incarico in epigrafe.<br />
In disparte quanto detto, il Collegio non ritiene, comunque, di condividere la tesi espressa dall’Amministrazione, in considerazione della natura tecnico-consultiva dell’organismo che viene costituito e, di conseguenza, delle funzioni rimesse ai suoi componenti.<br />
Tali funzioni, pur costituendo imprescindibile supporto alle scelte dell’autorità di vertice, non esprimono quella diretta e fiduciaria collaborazione con l’organo politico atta ad assicurare il raccordo tra la funzione di governo e quella amministrativa, la quale sola comporta che i relativi atti di conferimento di incarico possano configurarsi “<em>di alta amministrazione</em>”.<br />
Così opinando, il Collegio si trova a condividere quanto espresso dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con la ripetuta sentenza n. 8253 del 2009, che riforma TAR Lazio, Sez. II <em>bis</em>, n. 10606/2009 in materia di nomina dei nuovi componenti della Commissione <em>de qua</em> ai sensi del D.L. n.90/2008, convertito in L. n. 123/2008. L’Alto consesso, tra l’altro, afferma esplicitamente di non poter ritenere che la disciplina legislativa abbia previsto uno <em>spoil system</em> in relazione ad incarichi di esclusivo profilo tecnico-professionale in contrasto con i dettami della Corte Costituzionale (sentenza n. 104 del 2007), in base ai quali l’istituto non appare giustificato per incarichi a contenuto tecnico non implicanti una diretta e fiduciaria collaborazione con i vertici politici.<br />
Passando ad esaminare il procedimento seguito per l’individuazione dei soggetti da incaricare, il Collegio rileva che esso ha correttamente preso avvio dalla pubblicazione di un avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità alla nomina ”<em>ferma restando la discrezionalità dell’Autorità competente nella scelta … in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, in conformità all’articolo 97 della Costituzione</em>” (D.M. Ambiente n. 150 del 7 maggio 2015).<br />
Osserva, peraltro, che il successivo dispiegarsi del processo di scelta, finalizzato alla individuazione dei componenti, non risulta coerente con i vincoli che la stessa Amministrazione si è imposta con l’avviso pubblico, in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, ragionevolezza e trasparenza.<br />
Rileva, infatti, il Collegio che nella procedura in discorso non risultano predeterminati in modo adeguato i criteri e parametri di giudizio che avrebbero dovuto guidare l’Amministrazione nell’uso del potere discrezionale e la stessa individuazione dei requisiti in capo agli aspiranti alla nomina non appare adeguatamente circostanziata né sufficientemente chiara.<br />
Ritiene, in conseguenza, il Collegio che i provvedimenti adottati a valle dell’<em>iter </em>selettivo non siano supportati da adeguata motivazione, obbligatoria anche nell’esercizio discrezionale di un potere amministrativo che, ampliando la sfera giuridica del destinatario, può comportare la compressione di quella di altri soggetti e che, ai sensi dell’art. 3 della legge n.241/1990, deve riportare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno indotto l’Amministrazione ad adottare la decisione finale, rispetto ad altre soluzioni possibili, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.<br />
In mancanza dei ripetuti criteri e parametri di valutazione, la motivazione a supporto degli atti di incarico, riferita in schede allegate ai medesimi, non dà conto della dovuta valutazione comparativa tra i soggetti resisi disponibili all’incarico, limitandosi ad affermare il possesso di qualità ritenute adeguate.<br />
Passando, poi, ad esaminare la questione relativa al rispetto della parità di genere nella composizione della Commissione, il Collegio condivide l’assunto secondo cui un&#8217;equilibrata presenza di ambo i sessi può essere assicurata attraverso la valorizzazione dell’elemento qualitativo, cioè mediante l&#8217;attribuzione ad esponenti del sesso meno rappresentato delle più alte responsabilità funzionali di coordinamento e direzione di delicate e complesse attività amministrative. Prende atto, tuttavia, della circostanza che nella fattispecie all’esame tale equilibrio non risulta conseguito in considerazione del forte sbilancio della presenza femminile &#8211; di 6 donne su un totale di 23 componenti- che non appare compensato dal riconoscimento di due dei posti di maggior rilievo (Presidente, segretario e coordinatore di commissione), peraltro non i più importanti, a commissari di sesso femminile.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>PQM</strong></div>
<p>ricusa il visto e la conseguente registrazione agli atti in epigrafe.<br />
&nbsp;<br />
Il Presidente<br />
(Raffaele DAINELLI)<br />
Il Relatore<br />
(Valeria CHIAROTTI)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">Depositata in Segreteria il 3 agosto 2016<br />
&nbsp;<br />
La Dirigente<br />
Dott.ssa Paola LO GIUDICE<br />
&nbsp;</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-3-8-2016-n-10/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 3/8/2016 n.10</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 11/2/2016 n.3</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-11-2-2016-n-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-11-2-2016-n-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-11-2-2016-n-3/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 11/2/2016 n.3</a></p>
<p>DE FRANCISCIS PIETRO, COPPOLA GIOVANNI In tema di Opere pubbliche di competenza statale: Deliberazione CIPE L’utilizzazione di risorse revocate, ai sensi dell’art.13, comma 1 del D.L. 23 dicembre 2013, n.145 ed affluite al “Fondo revoche” istituito dall’art.32, comma 6 del D.L. 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-11-2-2016-n-3/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 11/2/2016 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-11-2-2016-n-3/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 11/2/2016 n.3</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">DE FRANCISCIS PIETRO, COPPOLA GIOVANNI</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di Opere pubbliche di competenza statale: Deliberazione CIPE</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’utilizzazione di risorse revocate, ai sensi dell’art.13, comma 1 del D.L. 23 dicembre 2013, n.145 ed affluite al “Fondo revoche” istituito dall’art.32, comma 6 del D.L. 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111, è riservata agli interventi, ai sensi del comma 4 del cennato D.L. 145/2013, “immediatamente cantierabili”. L’immediata cantierabilità costituisce, da un lato, il contraltare delle carenze riscontrate per opere infrastrutturali per le quali, ad almeno due anni dall’assegnazione delle risorse, non sia stato ancora pubblicato il bando di gara, alle quali consegue la revoca dell’assegnazione e, dall’altro, essa costituisce il requisito fondamentale per la nuova assegnazione. Pertanto, il CIPE assegna dette risorse “contestualmente” all’approvazione di progetti definitivi ed immediatamente cantierabili che rappresentano la risposta concreta che è nello spirito della normativa analizzata, la quale mira ad un’inversione di tendenza nella realizzazione delle opere pubbliche con una rinnovata attenzione alla destinazione (nuova destinazione) delle pubbliche risorse. La rilevanza delle opere, finanziata per almeno il 50% a carico dello Stato e di ammontare superiore a 25 milioni di euro, implica obbligatoriamente il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, di cui all’art.127 del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">Deliberazione n. SCCLEG/3/2016/PREV</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>la</strong><br />
<strong>Corte dei conti</strong><br />
<strong>Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo</strong><br />
<strong>e delle Amministrazioni dello Stato</strong></div>
<div style="text-align: justify;">formata dai Magistrati: Presidente Pietro DE FRANCISCIS;<br />
componenti: Antonio FRITTELLA, Valeria CHIAROTTI, Cristina ZUCCHERETTI, Maria Elena RASO, Giovanni COPPOLA (Relatore), Andrea ZACCHIA, Roberto BENEDETTI, Chiara BERSANI,&nbsp; Luisa D’EVOLI, Giovanni ZOTTA, Fabio Gaetano GALEFFI, Riccardo VENTRE, Oriana CALABRESI, Laura CAFASSO, Francesco TARGIA, Benedetta COSSU, Oriella MARTORANA, Gianluca BRAGHO’.<br />
<strong>nell’adunanza del 14 gennaio 2016</strong><br />
visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;<br />
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico;<br />
visto l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;<br />
visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;<br />
visto il <em>“Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”</em>, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n.14/2000 del 16 giugno 2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);<br />
vista la <strong>Delibera CIPE n. 57/2015 (Prot. C.d.c. n.34949 del 22.10.2015) concernente l’assegnazione di risorse di cui all’articolo 13 del Decreto-legge n. 145/2013. Interventi ferroviari per lo sviluppo del porto di Trieste e potenziamento della stazione di Campo Marzio</strong>;<br />
visto il rilievo istruttorio dell’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze in data 12 novembre 2015, n. 36683;<br />
vista la risposta della Presidenza del Consiglio – DIPE &#8211; prot. n.5343 del 10.12.2015, assunta al protocollo Corte dei conti n. 39365 l’11.12.2015;<br />
vista la relazione n. 2, prot. n.52741623 del 7 gennaio 2016, con cui il Magistrato istruttore ha proposto al Consigliere delegato il deferimento all’Organo collegiale della pronuncia sulla legittimità del citato provvedimento;<br />
vista la nota n. 52742492 del 7 gennaio 2016, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze, condividendo la richiesta del Magistrato istruttore, ha deferito alla Sezione il sopracitato atto;<br />
vista l’ordinanza n.52760022 in pari data, con la quale il Presidente della Sezione f.f. ha convocato, per il giorno 14 gennaio 2016, il Collegio per l’esame della questione proposta;<br />
vista la nota n.0000350-07/01/2016-SCCLA-Y26PREV-P, con cui il dirigente della Segreteria ha comunicato la convocazione dell’adunanza;<br />
intervenuti, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), il Cons. Isabella IMPERATO, Direttore dell’Ufficio investimento di rete e servizi di pubblica utilità e l’Ing. Stefano CORSINI, Dirigente dell’Ufficio infrastrutture e regolazione dei servizi di pubblica utilità;<br />
intervenuto, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, il dott. Pier Luigi NAVONE Dirigente della Div. II:<br />
udito il relatore, Consigliere Giovanni COPPOLA;<br />
con l’assistenza della dott.ssa Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità di Segretaria di adunanza.<br />
Ritenuto in</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. </strong>In data 22 ottobre 2015 è pervenuta la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n.57 del 6 agosto 2015.<br />
Con la delibera <em>de qua</em> il CIPE assegna al Soggetto aggiudicatore “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.” – RFI per il completamento della copertura finanziaria per “Interventi ferroviari per lo sviluppo del porto di Trieste e potenziamento della stazione di Campo Marzio” l’importo di 22 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’art. 13, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.<br />
Il costo dell’intervento, così come riportato in delibera è di euro 59 milioni, di cui 31,3 per lavori, 1,6 per oneri per la sicurezza e 17,1 per somme a disposizione.<br />
<strong>2. </strong>Con rilievo istruttorio del 12 novembre 2015, n.36683, l’Ufficio di controllo chiedeva chiarimenti in merito a tre profili:<br />
A) La corretta applicazione dell’ art. 13 del D.L.145/2013, il quale&nbsp; espressamente prevede “c<em>he le disponibilità ivi previste siano destinate alla realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all&#8217;interno dei sistemi portuali</em>”; che l’assegnazione avvenga entro il 30 giugno 2014, contestualmente all&#8217;approvazione dei progetti definitivi degli interventi, in quanto “<em>In caso di mancata presentazione dei progetti entro il termine di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione interessata, è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Commissario delegato del Governo per l&#8217;attuazione dell&#8217;intervento</em>”.<br />
Essendo decorso tale termine, la Corte ha chiesto di conoscere le motivazioni circa la mancata approvazione del progetto da parte del CIPE, dal momento che, con nota n.586 del 25 luglio 2014, RFI S.p.A. aveva trasmesso al Ministero istruttore il progetto definitivo dell’intervento, anticipando l’invio dello studio di fattibilità in data 10.2.2014; è stato richiesto, altresì, se l’Opera in questione fosse&nbsp; stata effettivamente individuata&nbsp; nell’ambito della revisione del XII Allegato Infrastrutture.<br />
B) Il secondo profilo di criticità riguarda l’assenza del parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – CSLP, ai sensi dell’art. 127, comma 3, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii..<br />
Con riferimento alla mancata acquisizione di tale parere si osserva che l’art. 206, comma 1, parte III, titolo I, capo I del D.Lgs. n.163/2006, richiamato in delibera, dispone che “<em>ai contratti pubblici di cui al presente capo I si applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di cui alle parti I, IV e V. Della parte II, titolo I…si applicano esclusivamente i seguenti articoli [&#8230;].&nbsp; Nessun altra norma della parte II, titolo I si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali</em>.”&nbsp; Pertanto, l’art. 206 sopra menzionato non sembra escludere, a parere dell’Ufficio di controllo, le norme contenute nella parte II, titolo III, che include l’art. 127 riguardante proprio l’espressione del parere obbligatorio da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP).<br />
Peraltro, il comma 3 del medesimo articolo 206 recita “<em>Nel rispetto del principio di proporzionalità, gli enti aggiudicatori possono applicare altre disposizioni della parte II, alla cui osservanza non sono obbligati in base al presente articolo…</em>”. Rilevano, infatti, secondo l’Ufficio di controllo, ai fini di una corretta applicazione del predetto art. 127 (contenuto nella parte II, titolo III del Codice) nella fattispecie in esame, l’inserimento dell’intervento nell’ambito del XII Allegato Infrastrutture e l’utilizzo della tipologia delle risorse, le quali gravano per 28 milioni di euro a carico del Contratto di Programma 2012–2016, tabella A03, “<em>Infrastrutturazione porti</em>” e per 22 milioni di euro sulle disponibilità di cui al comma 4 del citato art. 13 del DL n.145/2013, “…<em>destinate alla realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all’interno dei sistemi portuali,…</em>”.<br />
Si è, dunque, in presenza di risorse interamente a carico dello Stato e nell’ambito dei finanziamenti relativi alle opere portuali, per le quali la legge 28 gennaio 1994, n.84, nonché il D.P.R. 27 aprile 2006, n.204, prevedono espressamente il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.<br />
C) La terza criticità evidenziata concerne la mancata ricognizione di tutte le risorse residue da destinare ai porti, di cui all’ art. 13 del D.L. n.145/2013.<br />
Infatti, al punto 3 del deliberato è previsto che il Ministero presenti al CIPE una proposta di ripartizione delle risorse “…<em>al fine di ricondurre le scelte a un quadro programmatico unitario pluriennale, caratterizzato dalla rilevanza strategica degli interventi e coerente con il Piano nazionale dei porti e della logistica di cui all’articolo 29 del decreto legge n. 133/2014</em>”.&nbsp; Tale indicazione, a parere dell’Ufficio, avrebbe dovuto precedere anche la presente assegnazione. Infatti, dall’istruttoria della quale si è data evidenza in delibera, sembra che il Ministero abbia semplicemente preso atto, tra le altre, della richiesta pervenuta dal soggetto aggiudicatore, relativa all’intervento di che trattasi e per la cui individuazione non è stata eseguita alcuna oggettiva valutazione in un ambito programmatorio di riferimento.<br />
<strong>3. </strong>Con nota n. 5343 del 10.12.2015, il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) ha risposto alle obiezioni formulate.<br />
A) Con riferimento al primo argomento, l’Amministrazione ha precisato che l’attività programmatoria di cui all’ articolo 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. n.145/2013, era stata predisposta per l’inclusione dell’intervento nel XII Allegato Infrastrutture. Tale documento avrebbe dovuto essere sottoposto all’approvazione del CIPE ma, con il mutato orientamento del Ministro delle Infrastrutture, si è ritenuto di modificare e ridurre gli interventi del XII Allegato ed è stato elaborato il Piano nazionale della portualità e della logistica di cui all’art. 29 del D.L. n.133/2014. Il DIPE ha rappresentato, comunque, che “<em>il Piano nazionale della portualità e della logistica, di cui all’art. 29 del d.l. n.133/2014…dà grande rilevanza al tema dei nodi ferroviari di collegamento con la rete nazionale, come quello in discorso, al fine di migliorare la competitività del sistema portuale</em>”.<br />
L’ intervento per lo sviluppo del porto di Trieste e potenziamento della stazione di Campo Marzio risulta sì incluso nella revisione del XII Allegato Infrastrutture (discusso, ma non approvato dalla Conferenza unificata), ma non è incluso nel Programma delle Infrastrutture strategiche di cui all’XI Allegato attualmente vigente.<br />
Ciò spiega, ad avviso dell’Amministrazione, il motivo per cui il progetto definitivo dell’intervento sia stato sottoposto all’<em>iter</em> previsto dall’art. 25 della legge 17 maggio 1985, n.210 ed approvato da RFI (e non dal CIPE) con provvedimento del 10 febbraio 2015.&nbsp;<br />
Il non inserimento nel PIS “<em>presupposto necessario per l’approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dell’intervento</em>” ha determinato che il Comitato provvedesse, ai sensi del menzionato art. 13, alla sola assegnazione delle risorse.<br />
B) Riguardo al secondo profilo oggetto di osservazione, l’Amministrazione ha evidenziato che l’art 206 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 63 e ss.mm.ii., nel prevedere soltanto alcuni articoli della Parte II del&nbsp; decreto legislativo, nella quale figura l’art. 127, ha inteso fornire un’elencazione tassativa, dovendo perciò concludersi che il parere di cui si tratta non debba intendersi obbligatorio per i settori strategici bensì soltanto “<em>per i soli soggetti operanti nei settori ordinari”</em>. A conferma di tale assunto ha evidenziato il disposto di cui “<em>all’art. 2 comma 1 lettera a) del D.P.R 204/2006</em>” e, ancora, che, a voler concludere diversamente “…<em>non si comprenderebbe il rinvio espresso nell’art. 206 medesimo, all’articolo 131 del decreto legislativo, norma anch’essa contenuta nella Parte II, titolo III</em>”.<br />
C) Con riferimento al terzo profilo il DIPE si è limitato a rilevare che l’attività programmatoria condotta a seguito dell’avvicendamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti già soddisfa in gran parte le istanze che traspaiono al punto 3 del deliberato.<br />
<strong>4.</strong> L’Ufficio di controllo, con relazione n. 52741623 del 7 gennaio 2016, ha ritenuto che le considerazioni svolte dall’Amministrazione, a sostegno dell’ammissibilità al visto della delibera in oggetto, non fossero idonee a superare i rilievi sulla legittimità dell’atto,<br />
Tutto ciò premesso, non ritenendo superate dalla risposta dell’Amministrazione le perplessità, il Magistrato istruttore ha proposto al Consigliere delegato di sottoporre la questione all’esame della Sezione perché la stessa potesse deliberare in ordine alla registrazione del provvedimento in oggetto.<br />
Il Consigliere delegato, condividendo le perplessità del Magistrato istruttore, con nota n. 52742492 in pari data, ha deferito il provvedimento <em>de quo</em> alla Sezione Centrale del Controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato.<br />
<strong>5.</strong> Nell’adunanza i rappresentanti del DIPE e del MIT hanno confermato le posizioni espresse in risposta al rilievo istruttorio, ulteriormente delineate nelle memorie presentate ed alle quali hanno fatto riferimento, ribadendone le argomentazioni. In entrambe le memorie si afferma, in particolare, che sussiste una correlazione tra le opere previste al comma 1 del citato art. 13 D.L. n.145/2013 &#8211; e che riguardavano opere di connessione ritenute indispensabili per lo svolgimento di EXPO 2015 &#8211; e le somme non utilizzate a tal fine con quelle (di cui qui si discute) che attengono ad “<em>interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all’interno dei sistemi portuali</em>” come riportato correttamente nelle memorie.<br />
Da quanto precede deriva la considerazione che non necessariamente trattasi di opere strategiche. Nella memoria del MIT è stata data particolare enfasi alla questione relativa al secondo profilo di rilievo in ordine all’applicabilità delle sole norme, in un ritenuto sistema di “<em>elencazione tassativa</em>”, con riferimento alla questione relativa alla non applicabilità quindi dell’art. 127 del Codice dei contratti, con la conseguente ritenuta non obbligatorietà del parere del CSLP.<br />
Considerato in</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>1</strong>. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – CIPE n. 57/2015 (Prot. C.d.c. n.34949 del 22.10.2015). Assegnazione di risorse di cui all’articolo 13 del Decreto-legge n. 145/2013. Interventi ferroviari per lo sviluppo del porto di Trieste e potenziamento della stazione di Campo Marzio.<br />
<strong>2. </strong>La questione portata in Sezione è estremamente complessa, in quanto ha riguardato diversi punti dell’Atto sottoposto all’esame sui quali è stato realizzato un intenso contraddittorio con l’Amministrazione, articolato, come precisato nella parte in “Fatto”, su tre argomenti:<br />
a. Il primo concerne la corretta applicazione dell’art. 13 del D.L. n.145/2013.<br />
b. Il secondo profilo riguarda l’assenza del parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – CSLP, ai sensi dell’art. 127, comma 3, del d. lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii., in relazione alla corretta applicazione dell’art. 206, comma 1, parte III, titolo I, capo I del D.Lgs. n.3/2006.<br />
c. Il terzo profilo concerne la mancata ricognizione di tutte le risorse residue da destinare ai porti, così come previsto all’ art. 13 del D.L. 145/2013.<br />
<strong>3. </strong>Come è già stato chiarito in precedenza, le risposte al rilievo istruttorio, che non avevano superato le perplessità dell’Ufficio, sono state sostanzialmente ribadite in Adunanza.<br />
Merita sottolineare come vadano evidenziati, sia profili di stretta interpretazione giuridica, sia la carenza di tutta una serie di adempimenti che non hanno trovato la loro soluzione nemmeno in occasione dell’ultima seduta del CIPE tenutasi il 23 dicembre 2015.<br />
Per quanto attiene al primo profilo, il tenore letterale della disposizione normativa fa intendere che il CIPE debba “<em>contestualmente”</em> assegnare le risorse finanziarie ed approvare il progetto definitivo.<br />
La disposizione così formulata ha la sua logica normativa e l’intenzione del legislatore può essere ricercata concretamente in considerazione della tipologia delle risorse che, nella fattispecie, vengono assegnate, vale a dire quelle di cui ai commi 4, 5 dell’art. 13 del D.L. n.145/2013.<br />
Il richiamo, operato, nel comma 4, al comma 1 del medesimo decreto-legge, e, quindi, al Fondo di cui all’art. 32, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n.98 (cd. Fondo Revoche) convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111, agevola la comprensione del dettato normativo.<br />
Si tratta di risorse, in tal caso, da destinare ad opere di interesse strategico di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443, le quali &#8211; come anche puntualizzato nella nota di riscontro del DIPE &#8211; sono di competenza del Comitato, relativamente all’approvazione dei progetti preliminari, definitivi e delle varianti sostanziali afferenti alle stesse, ai sensi dei citati artt. 165, 166 e 169 del Dlgs. n.163/2006.<br />
La tipologia delle risorse cui si ricorre nella fattispecie, pertanto, motiva <em>in re ipsa</em> la disposizione di legge, non risultando possibile l’assegnazione di risorse così definite ad interventi non rientranti, allo stato, nel programma delle Infrastrutture Strategiche.<br />
Infatti, lo stesso comma 7 dell’art. 32 del D.L. n. 98/2011 dispone che sia il CIPE stesso, su proposta del MIT, di concerto con il MEF a destinare le risorse che affluiscono al comma 6 dello stesso art. 32, per la realizzazione del Programma delle Infrastrutture Strategiche. Ancora più utile, per la comprensione è il richiamo fatto nell’ Atto Senato 2814 “<em>Conversione in legge del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</em>”&nbsp; del luglio 2011, nel quale&nbsp; espressamente viene previsto che “<em>il comma 7 attribuisce al CIPE la decisione circa la destinazione delle risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n.443 del 2001”.</em><br />
Conseguentemente, se si tratta di opere di interesse strategico (ma le stesse non risultano inserite nel Programma -PIS), si possono utilizzare le risorse del Fondo revoche (se, però, il CIPE approva contestualmente il progetto, così come previsto dalla norma di riferimento); al contrario, se non sono opere di interesse strategico, il CIPE può non approvarne i relativi progetti ma, in tal caso, l’opera non può essere finanziata con quella tipologia di risorse e con il Fondo Revoche.<br />
Del resto, la stessa delibera CIPE n.137 del 21 dicembre 2012 precisa che “<em>le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocate e da iscrivere in bilancio</em>…” (relativamente ai commi 2, 3 e 4&nbsp; dell’art. 32 del citato D.L. n.98/2011)… “<em>affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 6) (“Fondo revoche”)</em>” e, inoltre, “<em>che questo Comitato stabilisce la destinazione delle risorse che affluiscono al Fondo revoche per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge 21 dicembre 2001, n.443, su proposta del&nbsp; Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze</em>”.<br />
Al riguardo è necessario ricordare che le disposizioni di cui all’art. 13 del D.L. n.145/2013 si collocano in un quadro di recupero delle risorse destinate ma non utilizzate per le opere pubbliche, per orientarle con ben diversa efficacia e, pertanto, assume grande rilevanza <em>l’immediata cantierabilità</em> quale requisito fondamentale per la nuova destinazione.<br />
Non convince al riguardo l’interpretazione portata dal MIT di una diversa rilevanza delle due parti del comma 4, la prima afferente alla destinazione diretta, interventi immediatamente cantierabili, e la seconda delle risorse non utilizzate, che farebbe riferimento ad interventi i quali non hanno necessariamente tale caratteristica.<br />
Il Collegio ritiene, al riguardo, che tale distinzione non abbia alcun fondamento, che sia impropria l’assimilazione tipologica tra le opere del comma 1 e quelle del comma 4, presentando, le stesse, caratteri decisamente diversi. Ed invero solo le prime sono individuate in un’ottica di assoluta urgenza (stante la prossimità dell’EXPO 2015) tale da motivarne l’eccezionalità e la qualificazione di “<em>strategiche</em>” non in termini assoluti ma in relazione all’evento, mentre per le opere di cui al comma 4 emergono, proprio nell’ottica dell’utilizzazione delle risorse originariamente destinate agli interventi di cui al comma 1 (EXPO 2015),&nbsp; i due caratteri dell’immediata cantierabilità e delle finalità strategiche (miglioramento della competitività dei porti e del trasferimento ferroviario e modale all’interno dei sistemi portuali).<br />
Del resto l’<em>immediata cantierabilità</em> costituisce, da un lato, il contraltare delle carenze riscontrate per opere infrastrutturali per le quali, ad almeno due anni dall’assegnazione delle risorse, non sia stato ancora pubblicato il bando di gara, alle quali consegue la revoca dell’assegnazione e, dall’altro, essa è requisito fondamentale per la nuova assegnazione.<br />
Il riconoscimento della rilevanza strategica è intrinsecamente legato all’utilizzazione delle risorse disponibili sul “Fondo Revoche”, ma non può non evidenziarsi la mancata inserzione dell’ opera nel PIS – Programma Infrastrutture Strategiche, pur rientrando l’intervento in esame nell’ambito di importanti investimenti finalizzati a migliorare l’accessibilità ferroviaria ai terminali portuali, tanto da essere inserito nel Piano Regolatore Portuale; al riguardo va, inoltre, tenuto conto delle Linee di indirizzo riportate nel Piano nazionale dei porti e della logistica di cui all’art.29 del D.L. n.133/2014.<br />
In merito al secondo profilo di criticità, il Collegio ritiene sussistenti i dubbi di legittimità sollevati dall’Ufficio di controllo, non condividendo le affermazioni del DIPE relativamente al fatto che il parere del CSLP, come definito dall’art. 127 del d.lgs. n.163/2006, norma di legge intesa a definire le competenze dell’Organo, sia limitato agli interventi dei soli soggetti operanti nei settori ordinari. Infatti la disposizione in questione pone due condizioni in evidenza: progetti definitivi afferenti a lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati almeno per il 50% dallo Stato e progetti di importo superiore ai 25 milioni di euro.<br />
Né sembra soccorrere, nel senso illustrato dall’Amministrazione, il richiamo all’art. 2 comma 1, lett. a) del d.P.R. n.204/2006. Rileva, invero, quanto puntualizzato nel comma 1 menzionato, che &#8211; come già evidenziato nel rilievo istruttorio sopra richiamato &#8211; chiarisce in merito all’obbligatorietà del parere del CSLP sui&nbsp; “… <em>progetti definitivi, ovvero, nei casi previsti dalla legge, sui progetti preliminari, di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, sui piani portuali, ai sensi dell&#8217;articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84…”.</em><br />
Il Collegio non ritiene persuasiva, altresì, la prospettazione circa la tassatività dell’elencazione degli articoli richiamati nell’art. 206 del d.lgs. 163/2006 esposta nella nota del DIPE, tenuto conto proprio del criterio che <em>ubi lex voluit dixit:</em> la norma pone, infatti, soltanto un limite relativamente alla Parte II, Titolo I già al secondo cpv., del comma 1, chiudendo, all’ultimo cpv., con la precisazione che “<em>Nessun’ altra norma della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali</em>”. Come è noto, l’art. 127 è disposizione della Parte II, Titolo III, senz’altro al pari dell’art. 131 che riguarda i Piani di sicurezza da inserire nei contratti di appalto o di concessione, ma il cui richiamo espresso, in ogni caso, non fornisce alcun elemento per contraddire quanto appena esposto riguardo ad un intero Titolo – il terzo – non escluso tassativamente dalla medesima disposizione.<br />
D’altra parte, l’intervento in esame rientra nell’ambito di “<em>importanti investimenti finalizzati a migliorare l’accessibilità ferroviaria ai terminali portuali</em>” e, sebbene non si tratti di opera strettamente individuata dall’art. 5, comma 9, della legge 28 gennaio 1994, n.84 (“<em>Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine, nonché l’escavazione e l’approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici”</em>), è senz’altro finalizzata a migliorare la competitività del sistema portuale, come confermato anche dall’Amministrazione. Anche da un punto di vista sistematico, in considerazione che “<em>l’ambito e l’assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale</em>…” e, ancora, “<em>il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio Superiore dei Lavori pubblici</em>” (art. 5 citato, commi 1 e 3), deve&nbsp; concludersi sulla necessità del parere di cui si parla.<br />
Peraltro, tali profili mettono in evidenza la rilevanza dell’intervento <em>de quo</em> e l’esigenza di ricondurre a sistema&nbsp;&nbsp; la necessità del parere del CSLP, di cui all’art.127 del d.lgs. n.163/2006 (Codice degli appalti), che pone due condizioni in primo piano: progetti definitivi afferenti a lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati almeno per il 50% dallo Stato; progetti di importo superiore ai 25 milioni di euro.<br />
Non meno significativo &#8211; al fine di comprendere l’importanza che la norma attribuisce al parere di cui si tratta &#8211; appare quanto puntualizzato all’ultimo capoverso del comma 3 dell’art. 127, che lo prevede anche con riferimento ai lavori pubblici di valore inferiore ai 25 milioni di euro i quali presentino elementi di particolare rilevanza e complessità.<br />
In ogni caso, è prevalente la circostanza che si sia in presenza di risorse a carico dello Stato in quanto le stesse, individuate nella fattispecie, afferiscono, per 28 milioni di euro a carico del Contratto di Programma 2012–2016, tabella A03, “<em>Infrastrutturazione porti</em>” e, per 22 milioni di euro, sulle disponibilità di cui al comma 4 del citato art. 13 del DL n. 145/2013. Si rinvengono dunque ambedue le condizioni.<br />
Conseguentemente, il Collegio ritiene che, laddove vi siano risorse a carico dello Stato superiori ai 25 milioni di euro, sia da considerare obbligatorio il parere del CSLP.<br />
Per quanto attiene al terzo profilo, va osservato che, al punto 3 del deliberato, si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà procedere a una ricognizione di tutte le risorse residue da destinare ai porti e, solo successivamente, presenterà al CIPE una proposta di ripartizione delle medesime risorse <em>“…al fine di ricondurre le scelte a un quadro programmatico unitario pluriennale, caratterizzato dalla rilevanza strategica degli interventi e coerente con il Piano nazionale dei porti e della logistica di cui all’articolo 29 del decreto legge n. 133/2014”.</em><br />
Tale ricognizione, a parere dell’Ufficio di controllo, avrebbe dovuto precedere anche la presente assegnazione in quanto, prima dell’assegnazione delle risorse, non è stata eseguita alcuna oggettiva valutazione in un ambito programmatorio di riferimento.<br />
Al riguardo il Collegio condivide le osservazioni dell’Ufficio di controllo, e osserva, altresì, che, l’art. 29 del decreto legge n. 133/2014, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con recente sentenza dell’11 dicembre 2015 n. 261, nella parte in cui non prevede che il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in Conferenza Stato-Regioni.<br />
La mancata definizione dell’attività programmatoria, il mancato parere del CLSP, la mancata ricognizione di tutte le risorse destinate ai porti &#8211; che, ribadisce il Collegio, avrebbero dovuto precedere l’assegnazione <em>de qua &#8211;</em> costituiscono carenze che non possono trovare una giustificazione nella fase di avvicendamento delle strutture del MIT. Né può, infine, trovare spazio l’affermazione che la Delibera del CIPE assume un valore di documento dal tenore “<em>politico/programmatico</em>”, e non quello di assegnazione di risorse a progetti definitivi ed immediatamente cantierabili, i quali, essi stessi,&nbsp; rappresentano la risposta concreta che è nello spirito della normativa analizzata, la quale mira ad un’inversione di tendenza nella realizzazione delle opere pubbliche con una rinnovata attenzione alla destinazione (nuova destinazione) delle pubbliche risorse.<br />
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio, conclusivamente, considera non conforme a legge la Delibera CIPE n. 57/2015 (Prot. C.d.c. n.34949 del 22.10.2015) concernente l’assegnazione di risorse di cui all’articolo 13 del Decreto-legge n. 145/2013. Interventi ferroviari per lo sviluppo del porto di Trieste e potenziamento della stazione di Campo Marzio.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Sezione centrale del controllo di legittimità ricusa il visto e la conseguente registrazione al provvedimento indicato in epigrafe.</div>
<div style="text-align: center;">IL PRESIDENTE<br />
Pietro DE FRANCISCIS<br />
IL RELATORE<br />
Giovanni COPPOLA<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il 11 febbraio 2016<br />
Il Dirigente<br />
(Dott.ssa Paola Lo Giudice)</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 5/2/2016 n.2</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-5-2-2016-n-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-5-2-2016-n-2/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 5/2/2016 n.2</a></p>
<p>DE FRANCISCIS PIETRO, ZUCCHERETTI CRISTINA In tema di conferimento di incarico dirigenziale di livello non generale Il conferimento di incarichi dirigenziali non può prescindere dall’effettuazione delle procedure concorsuali ai sensi dell’art. 19 del d.lgs 165/2001. Sono illegittimi i conferimenti effettuati senza il rispetto delle forme regolamentari di pubblicità dei posti</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">DE FRANCISCIS PIETRO, ZUCCHERETTI CRISTINA</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di conferimento di incarico dirigenziale di livello non generale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il conferimento di incarichi dirigenziali non può prescindere dall’effettuazione delle procedure concorsuali ai sensi dell’art. 19 del d.lgs 165/2001. Sono illegittimi i conferimenti effettuati senza il rispetto delle forme regolamentari di pubblicità dei posti vacanti ed in assenza delle procedure valutative in quanto il suddetto procedimento appare effettuato al duplice scopo di contemperare sia l’interesse dell’Amministrazione ad attribuire il posto al più idoneo in ossequio al principio del buon andamento, sia ad assicurare la parità di trattamento e le legittime aspirazioni degli interessati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">Deliberazione n. SCCLEG/2/2016/PREV</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>la</strong><br />
<strong>Corte dei conti</strong><br />
<strong>Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo</strong><br />
<strong>e delle Amministrazioni dello Stato</strong></div>
<div style="text-align: justify;">formata dai Magistrati: Presidente Pietro DE FRANCISCIS;<br />
componenti: Antonio FRITTELLA, Valeria CHIAROTTI, Cristina ZUCCHERETTI (relatore), Maria Elena RASO, Giovanni COPPOLA, Andrea ZACCHIA, Roberto BENEDETTI, Luisa D’EVOLI, Giovanni ZOTTA, Fabio Gaetano GALEFFI, Maria Nicoletta QUARATO, Riccardo VENTRE, Oriana CALABRESI, Laura CAFASSO, Francesco TARGIA, Oriella MARTORANA; Stefania PETRUCCI; Cristian PETTINARI.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>nell’adunanza del 28 gennaio 2016</strong></div>
<div style="text-align: justify;">visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;<br />
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico;<br />
visto l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;<br />
visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;<br />
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;<br />
visto il “<em>Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”,</em> approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000 del 16 giugno 2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);<br />
visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2015 prot. C.d.c. n. 36838 del 13/11/2015 riguardante il <strong>conferimento al dott. Aurelio LA TORRE di un incarico dirigenziale di livello non generale di Coordinatore del Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio;</strong><br />
visto il rilievo istruttorio prot. n. 37817 del 24/11/2015;<br />
vista la risposta dell’Amministrazione alle osservazioni dell’Ufficio di controllo prot. n. 40951 del 24/12/2015;<br />
vista la relazione prot. n. 52837696 dell’11/01/2016 con la quale, ritenendo non superate le censure mosse in precedenza, il Magistrato Istruttore ha proposto al Consigliere Delegato il deferimento della questione alla sede Collegiale;<br />
vista la nota prot. n. 52936158 del13/01/2016 con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Affari Esteri, condividendo tale proposta, ha deferito la questione alla Sezione;<br />
vista l’ordinanza in data 18 gennaio 2016, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato, per il giorno 28 gennaio 2016, il Collegio della Sezione centrale del controllo di legittimità;<br />
vista la nota prot. n. 1475 del 19/01/2016, con cui il Dirigente della Segreteria ha comunicato la convocazione della predetta adunanza alle Amministrazione interessate;<br />
intervenuti, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dott. Crescenzo Rajola, Coordinatore dell’Ufficio per il trattamento giuridico, reclutamento, mobilità e contenzioso del personale presso il Dipartimento per le Politiche di gestione e di Sviluppo delle Risorse Umane e Strumentali; il dott. Antonino COSTANTINO, Coordinatore del Servizio trattamento giuridico, nonchè la dott.ssa. Fausta BERGAMOTTO, Coordinatore del Servizio affari legali e del contenzioso;<br />
Con l’assistenza della dott.ssa Valeria MANNO, in qualità di Segretaria di adunanza;<br />
Ritenuto in</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Con il provvedimento in esame è stato conferito al dott. Aurelio La Torre un incarico dirigenziale di livello non generale presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito della soppressione del posto dal medesimo ricoperto presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), precedentemente attribuito con decreto in data 15 ottobre 2013.<br />
Pervenuto per il prescritto controllo il provvedimento in esame, il competente Ufficio ha ritenuto di formulare rilievo con nota n. 37817 del 24 novembre 2015, chiedendo nella specie chiarimenti circa le ragioni per cui l’attribuzione del posto era avvenuta in assenza della procedura di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001.<br />
Infatti &#8211; pur nella effettiva urgenza di provvedere al ricollocamento del dirigente, atteso che la riorganizzazione della Scuola era stata disposta con delibera del 23 febbraio 2015 divenuta efficace in data 30 aprile 2015 -, vi sarebbero stati tutti i tempi necessari per l’espletamento delle procedure concorsuali ed una nuova sistemazione dell’interessato nel rispetto della vigente normativa.<br />
L’Amministrazione, con nota del 16 dicembre 2015 acquisita al protocollo della Corte dei conti il 24 dicembre 2015 con il n. 40951, ha risposto al rilievo dell’Ufficio, ricostruendo l’<em>iter</em> che ha condotto al conferimento dell’incarico con il DPCM in oggetto senza tuttavia esplicitare le motivazioni per cui -nella specie- non fosse stata esperita la suddetta procedura selettiva.<br />
In particolare, nel sottolineare che solo in data 10 agosto 2015 &#8211; a seguito di richiesta formulata dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri inoltrata ai Dipartimenti ove risultavano vacanze di posti di valutare il <em>curriculum</em> del dirigente in oggetto in applicazione delle disposizioni legislative e contrattuali in materia (art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 3 del CCNL dell’area VIII della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010, art. 62 del CCNL del 13 aprile 2006, art. 4 del CCNI del 4 marzo 2011, Direttive del 23 gennaio e 5 settembre 2008) &#8211; il Dipartimento per le politiche europee ha manifestato interesse a conferire un incarico al dirigente in oggetto, l’Amministrazione rappresenta di avere operato con tempestività successivamente alle determinazioni e valutazioni da parte della SNA.<br />
Alla luce dei chiarimenti pervenuti, peraltro limitati alla giustificazione dei tempi che hanno condotto al conferimento dell’incarico con il DPCM in oggetto, l’Ufficio di controllo ha ritenuto di non potere considerare superati i dubbi di legittimità sollevati con il rilievo istruttorio del 24 novembre 2015.<br />
Ed invero, come confermato dalla stessa Amministrazione, l’incarico dirigenziale è stato conferito senza il previo esperimento delle procedure di interpello di cui all’art. 19, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, sul presupposto di una urgenza che in realtà non sembrava sussistere nella specie, essendo ben noto –fin dal 27 luglio 2015- che il dirigente in questione sarebbe rimasto privo di posto.<br />
D’altro canto, il previo esperimento delle procedure di interpello corrisponde, come più volte affermato dalla Sezione del controllo di legittimità della Corte, sia alla necessità di assicurare la soddisfazione delle esigenze di trasparenza, non discriminazione e buona amministrazione (delib. n. 3/2013/PREV, richiamata anche dalla delib. n. 25/2014/PREV), sia di tener conto delle aspirazioni degli interessati.<br />
Le stesse circolari richiamate dall’Amministrazione si collocano in un contesto normativo diverso da quello ora vigente, posto che all’epoca non era ancora intervenuta la novella sull’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 operata dall’art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, che ha introdotto il comma 1-<em>bis </em>(v. lett. b), il quale pone appunto l’obbligo della previa procedura comparativa per il conferimento degli incarichi dirigenziali.<br />
Sulla base delle suddette ragioni il Magistrato istruttore ha quindi proposto il deferimento della questione alla Sezione del Controllo. Il Consigliere delegato, concordando con tale proposta, ha chiesto il deferimento al presidente della Sezione, il quale ha convocato i Collegio per l’adunanza odierna.<br />
In occasione dell’adunanza, l’Amministrazione ha fatto pervenire due successive memorie nelle quali ribadiva che l’assegnazione del dott. La Torre si era resa indifferibile per garantire il diritto al posto del dirigente, onde evitare di lasciarlo privo di adeguata collocazione, facendo presente che, di norma, vengono sempre espletate le procedure di interpello con risalto sul sito istituzionale della Presidenza e selezione dei candidati.<br />
I rappresentanti dell’Amministrazione, in sede di discussione orale, hanno ribadito la legittimità del provvedimento, la specificità della posizione del dott. La Torre ed, al contempo, la necessità che l’incarico all’esame fosse assegnato immediatamente al fine di evitare profili di danno all’amministrazione medesima.<br />
Infine, è stato rappresentato che, a seguito dell’assegnazione del dott. La Torre, è insorto un contenzioso giurisdizionale per l’interesse a ricoprire il posto in questione manifestato da altro dirigente in occasione di un precedente interpello.<br />
&nbsp;Considerato in</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Come esposto in narrativa, la questione in contestazione riguarda il conferimento di un incarico dirigenziale di seconda fascia presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvenuto in assenza della prescritta procedura selettiva, atteso che il posto ove il dirigente La Torre &#8211; fino al 1°giugno 2015- aveva prestato l’attività lavorativa, era stato soppresso per effetto della riorganizzazione della SNA.<br />
L’amministrazione ha giustificato il proprio operato con l’urgenza di provvedere al ricollocamento del dirigente, onde evitare che quest’ultimo rimanesse privo di incarico, pur facendo presente -nella pubblica adunanza- che la suddetta attribuzione aveva dato adito a contenzioso giurisdizionale da parte di altro dirigente interessato a ricoprire proprio quel posto. E’ stato spiegato infatti che detto incarico –in precedenza- era stato oggetto di specifica procedura concorsuale che si era conclusa con l’individuazione di un aspirante che, peraltro, vi aveva subito rinunciato, in tal modo facendo sorgere la legittima aspettativa di altro partecipante a vedersi nominato in sua vece.<br />
Al contrario, l’Amministrazione ha provveduto a nominare direttamente il dott. La Torre, in tal modo suscitando la reazione del controinteressato cui era stato sottratto il posto.<br />
In proposito, il Collegio ritiene che la ricostruzione della fattispecie come emersa in adunanza e le argomentazioni fornite dall’Amministrazione per giustificare il proprio operato, non siano idonee a superare i rilievi mossi dall’Ufficio di controllo.<br />
E’ incontestato infatti che l’incarico in esame è stato attribuito in violazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il cui art. 40 ha introdotto il seguente comma 1-bis all’art. 19 del citato d.lgs 165/2001 che, sul punto, così recita: <em>«L&#8217;amministrazione rende <strong>conoscibili</strong>, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la <strong>tipologia</strong> dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i <strong>criteri di scelta</strong>; acquisisce le <strong>disponibilità dei dirigenti interessati</strong> e le valuta».</em><br />
Occorre rammentare che quest’ultima disposizione si inserisce in un insieme di modifiche testuali apportate al T.U. del pubblico impiego, tutte volte a conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, incidendo sulle competenze dirigenziali e sulle modalità di conferimento e revoca degli incarichi.<br />
La procedura concorsuale introdotta dal citato comma 1 bis è tesa al duplice scopo di contemperare, sia l’interesse dell’Amministrazione ad attribuire il posto al più idoneo in ossequio al principio del buon andamento, sia ad assicurare la parità di trattamento e le legittime aspirazioni degli interessati, come ripetutamente affermato da questa Sezione con delibere nn. 21/2010/prev.; 3/2013/prev.; 25/2014/prev..&nbsp;<br />
Orbene, nel caso in esame non può non rilevarsi come l’urgenza nel provvedere non possa essere invocata, laddove la soppressione dell’incarico del dott. La Torre era nota all’Amministrazione fin dal 27 luglio 2015 e, conseguentemente, vi sarebbe stato tutto il tempo per espletare le prescritte procedure, senza necessariamente pervenire alla nomina del dirigente ben oltre la data della sua messa a disposizione e, per di più, su un posto che non poteva reputarsi vacante.<br />
Quel che occorre rilevare &#8211; e che ripetutamente è stato rammentato dall’Ufficio di controllo (vedi “<em>rilievi-avviso</em>” allegati alla documentazione del deferimento)- è che l’Amministrazione, al fine di assicurare la pubblicità dei posti vacanti nonché adeguate procedure di interpello ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 (informando il relativo procedimento a criteri di trasparenza e parità di trattamento), debba necessariamente riferirsi ad un quadro programmatico delle cessazioni di incarichi conferiti a dirigenti di prima e seconda fascia, costituendo questa una operazione propedeutica anche ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dei commi 4, <em>5-bis</em> e 6 del citato art. 19.<br />
Peraltro, l’incarico in questione risulta attribuito finanche in violazione delle direttive, seppure risalenti e non più aggiornate dopo l’introduzione del più volte citato art. 40, comma 1, del d.lgs. n.150/09, emanate dalla stessa Presidenza (cfr. direttive del 23 gennaio e 5 settembre 2008) ed invocate in questa sede.<br />
Infatti, ai sensi delle richiamate disposizioni, l’Amministrazione si era autolimitata prevedendo che, nelle ipotesi dei dirigenti cd. “<em>perdenti posto</em>” a causa di rientri da fuori-ruolo (cfr. lett. <em>h </em>direttiva del 23 gennaio 2008) <em>“il Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici avvia una nuova istruttoria ai fini del possibile conferimento al predetto dirigente di un incarico <u>su uno dei posti di funzione rimasti vacanti</u>, sempre avuto riguardo ai criteri citati alla lettera e)…”</em><br />
Tenuto conto della suddetta disposizione dunque, è di tutta evidenza che il Dipartimento del personale avrebbe dovuto effettuare una completa ricognizione di tutti gli interpelli andati deserti e, solo a seguito di tale operazione, procedere alla nomina dei <em>“perdenti-posto”</em> su uno di quelli residuali.<br />
Dette circostanze evidenziano che la situazione d’urgenza che, a dire dell’Amministrazione, avrebbe imposto l’assegnazione immediata del dirigente al posto in questione era, nella realtà, insussistente. Altrimenti detto, se l’Amministrazione avesse rispettato i termini e gli adempimenti delle procedure regolamentari, non vi sarebbe stato spazio per la configurazione di alcuna illegittimità.<br />
Corollario del suddetto quadro normativo è che l’Amministrazione, per non creare forme di discriminazione, debba mettere senza indugio a disposizione dei dirigenti tutti i posti vacanti allorquando si rendano disponibili, riservandosi di effettuare una valutazione ponderata tra coloro che hanno manifestato l’interesse a ricoprirli attraverso la specifica procedura selettiva. Da ultimo, si rammenta che il giudizio dell’Amministrazione medesima secondo i dettami del citato art. 19, che richiamano i principi di imparzialità di derivazione costituzionale, deve essere fondato su “<em>criteri di scelta</em>” previamente resi noti agli interessati, i quali garantiscano che tali valutazioni siano fondate su fatti obiettivi e verificabili, anche al fine di evitare un contenzioso che rallenta l’azione amministrativa.<br />
Per le suesposte considerazioni l’atto in esame non si presenta conforme a legge.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Sezione centrale di controllo di legittimità, ricusa il visto e la conseguente registrazione del provvedimento citato in epigrafe.</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<br />
Il Presidente<br />
Pietro De Franciscis<br />
Il Relatore<br />
Cristina Zuccheretti<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il 5 febbraio 2016<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL DIRIGENTE<br />
Dott.ssa Paola Lo Giudice<br />
&nbsp;</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 26/1/2016 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-26-1-2016-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-26-1-2016-n-1/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 26/1/2016 n.1</a></p>
<p>DE FRANCISCIS PIETRO, TARGIA FRANCESCO In tema di retroattività di un provvedimento di incarico dirigenziale rispetto all’emanazione del decreto di conferimento La retroattività del provvedimento d’incarico rispetto all’emanazione del decreto di conferimento non appare coerente con la natura dello stesso provvedimento, necessariamente proiettato per l’avvenire. Il prendere atto dello svolgimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-26-1-2016-n-1/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 26/1/2016 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-26-1-2016-n-1/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 26/1/2016 n.1</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">DE FRANCISCIS PIETRO, TARGIA FRANCESCO</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di retroattività di un provvedimento di incarico dirigenziale rispetto all’emanazione del decreto di conferimento</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La retroattività del provvedimento d’incarico rispetto all’emanazione del decreto di conferimento non appare coerente con la natura dello stesso provvedimento, necessariamente proiettato per l’avvenire. Il prendere atto dello svolgimento in via di fatto di attività dirigenziali, effettivamente compiute, si sostanzierebbe in una sanatoria, per sua natura eccezionale e non utilizzabile in assenza di una previsione specifica, mancante per il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione ove soccorre l’art. 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, oltre alla contrattazione collettiva, il quale chiarisce che l’assegnazione degli incarichi ai dirigenti deve precedere l’inizio dell’attività che è demandata loro</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;">Deliberazione n. SCCLEG/1/2016/PREV</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>la</strong><br />
<strong>Corte dei conti</strong><br />
<strong>Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo</strong><br />
<strong>e delle Amministrazioni dello Stato</strong></div>
<p>formata dai Magistrati: Presidente Pietro DE FRANCISCIS;<br />
componenti: Antonio FRITTELLA, Valeria CHIAROTTI, Cristina ZUCCHERETTI, Maria Elena RASO, Giovanni COPPOLA, Andrea ZACCHIA, Roberto BENEDETTI, Chiara BERSANI, Luisa D’EVOLI, Giovanni ZOTTA, Fabio Gaetano GALEFFI, Riccardo VENTRE, Oriana CALABRESI, Laura CAFASSO, Francesco TARGIA (relatore), Benedetta COSSU, Oriella MARTORANA, Gianluca BRAGHO’.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>nell’adunanza del 14 Gennaio 2016</strong></div>
<p>visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;<br />
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico;<br />
vistO l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;<br />
visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;<br />
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;<br />
visto il “<em>Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti</em>”, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000 del 16 giugno 2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);<br />
visto <strong>il D.M. n. 238 del 12 novembre 2015 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente conferimento di un incarico dirigenziale di livello non generale al dott. Giuseppe DE LUCA (prot. C.d.c. n. 37251/2015);</strong><br />
visto il rilievo istruttorio n. 38888 in data 4 dicembre 2015, formulato dall’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;<br />
vista la risposta dell’Amministrazione alle osservazioni dell’Ufficio, pervenuta in data 15 dicembre 2015;<br />
vista la relazione n. &nbsp;52452874 in data 23 dicembre 2015, con la quale, ritenendo non superate le censure mosse in precedenza, il Magistrato istruttore ha proposto al Consigliere delegato il deferimento della questione alla sede Collegiale;<br />
vista la nota n. 52460989 in data 23 dicembre 2015, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, condividendo tale proposta, ha deferito alla Sezione il predetto atto;<br />
vista l’ordinanza in data 29 dicembre 2015, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per il giorno 14 gennaio 2016;<br />
vista la nota n. 0041387 del 30 dicembre 2015, con cui il Dirigente della Segreteria ha comunicato all’Amministrazione la convocazione dell’adunanza per il giorno 14 gennaio 2016, ore 10,00;<br />
VISTA la memoria trasmessa dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale degli affari generali e del personale, in data 8 gennaio 2016;<br />
UDITO il relatore, Consigliere Francesco TARGIA;<br />
INTERVENUTI la dott.ssa Paolina PEPE, dirigente, in rappresentanza dell’Amministrazione, nonché la dott.ssa Alessandra D’ONOFRIO, direttore dell’Ufficio centrale di bilancio presso il predetto Ministero;<br />
con l’assistenza della dott.ssa Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità di Segretario di adunanza.<br />
Ritenuto in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>In data 18 novembre 2015 perveniva, per il prescritto controllo preventivo di legittimità, il decreto ministeriale 12 novembre 2015, n. 238 con il quale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, conferiva al dott. Giuseppe DE LUCA, Segretario comunale di fascia B, l’incarico dirigenziale non generale nell’ambito del contingente previsto dal dPCM 10 luglio 2014, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2015.<br />
L’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nutrendo perplessità in ordine alla legittimità del decreto in esame, richiedeva, con foglio di rilievo n. 38888 del 4 dicembre 2015, chiarimenti in ordine:</p>
<ul>
<li>alla possibilità di conferire l’incarico con decorrenza 1° gennaio 2015, retroattivamente, quindi, anche rispetto al momento di effettiva formalizzazione della posizione di comando dell’incaricato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;</li>
<li>alle modalità di calcolo dell’importo della parte variabile della retribuzione di posizione.</li>
</ul>
<p>L’Amministrazione, con nota n. 14061/AGP, rappresentava che il dott. DE LUCA aveva preso servizio in data 2 gennaio 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015, in posizione di comando, per le indifferibili esigenze dell’Ufficio legislativo, in applicazione dell’art. 56 del dPR n. 3 del 1957, e che la formalizzazione del predetto comando era avvenuta in data 20 marzo 2015, con decreto direttoriale n. 3237/AGP, registrato dal competente UCB solo il 21 agosto 2015.<br />
Evidenziava, poi, di aver proceduto alla formalizzazione dell’incarico solo dopo l’avvenuta registrazione del provvedimento di comando, precisando che il dirigente aveva, nelle more, svolto effettivamente le funzioni dirigenziali.<br />
Con riferimento, in ultimo, alle modalità di calcolo dell’importo di parte variabile dell’indennità di posizione &#8211; nel richiamare il contenuto della nota n. 35225/AGP del 30 novembre 2015 &#8211; precisava il rispetto dei parametri economici stabiliti per i dirigenti di seconda fascia del Ministero.<br />
Il Magistrato istruttore, ritenendo che gli elementi di giudizio forniti consentivano di superare solo in parte i rilievi mossi dall’Ufficio, con riferimento, precisamente, alla sola quantificazione della retribuzione di posizione, proponeva il deferimento della questione all’esame collegiale.<br />
In particolare, osservava che la retroattività del provvedimento d’incarico rispetto all’emanazione del decreto di conferimento non appare coerente con la natura dello stesso, necessariamente proiettato per l’avvenire, e richiamava la giurisprudenza in materia (deliberazione Corte dei conti, Sezione centrale controllo preventivo di legittimità, n. SCCLEG/26/2010/PREV e Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 9/2006/P).<br />
Su richiesta del Consigliere delegato, il Presidente della Sezione entrale, con ordinanza in data 29 dicembre 2015, deferiva la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione dell’atto in epigrafe alla Sezione stessa, convocandola per l’odierna adunanza.<br />
Con memoria fatta pervenire l’11 gennaio 2016 l’Amministrazione ha rassegnato le proprie conclusioni: in particolare, ha evidenziato la complessità del procedimento di conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, data anche la pluralità delle amministrazioni coinvolte, e ne ha ricostruito l’<em>iter</em>.<br />
Ha menzionato, poi, un singolo caso &#8211; ritenuto analogo a quello all’esame &#8211; riguardante un dirigente appartenente ad una struttura di missione della Presidenza del Consiglio, il cui provvedimento d’incarico con decorrenza retroattiva, a seguito di foglio di rilievo e successive controdeduzioni del Segretariato generale, è stato ammesso a registrazione.<br />
Ha fatto presente, in ultimo, che la giurisprudenza richiamata non sarebbe applicabile al caso in esame, riguardando la stessa fattispecie differenti.<br />
Nel corso dell’adunanza il rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, all’uopo convocato, ha ribadito essenzialmente la linea difensiva illustrata in sede di risposta a rilievo e di memoria scritta. Il rappresentante dell’Ufficio centrale di bilancio, a sua volta, ha chiarito l’<em>iter</em> del procedimento di controllo sul prodromico provvedimento di comando.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla conformità a legge del provvedimento d’incarico dirigenziale, ex art. 19, commi 2 e 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, n. 238 del 12 novembre 2015 citato in premessa, avente decorrenza 1° gennaio 2015.<br />
Al riguardo deve rammentarsi che la retroattività del provvedimento d’incarico rispetto all’emanazione del decreto di conferimento, indipendentemente dai motivi che l’hanno determinata, non appare coerente con la natura dello stesso provvedimento, necessariamente proiettato per l’avvenire, come precisato anche dalla giurisprudenza di questa Sezione seppur con riferimento ad un incarico dirigenziale di tipologia diversa da quella all’esame (cfr. deliberazione Corte dei conti, Sezione centrale controllo preventivo di legittimità, n. SCCLEG/26/2010/PREV).<br />
Del resto il prendere atto, come nel caso di specie, dello svolgimento in via di fatto di attività dirigenziali, effettivamente compiute, si sostanzierebbe in una sanatoria, per sua natura eccezionale e non utilizzabile in assenza di una previsione specifica, mancante per il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione: in questo caso soccorre l’art. 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (oltre alla contrattazione collettiva), il quale chiarisce che l’assegnazione degli incarichi ai dirigenti deve precedere l’inizio dell’attività che è loro demandata (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 9/2006/P).<br />
Né può ritenersi conferente il singolo caso richiamato dall’Amministrazione, in quanto la fattispecie menzionata presenta evidenti caratteri di difformità rispetto a quella all’esame, trattandosi di una diversa tipologia contrattuale e di una conferma e non del conferimento di un nuovo incarico.<br />
Alla luce delle suesposte argomentazioni il provvedimento all’esame non può ritenersi conforme a legge.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>PQM</strong></div>
<p>Il Collegio ricusa il visto e la conseguente registrazione al provvedimento indicato in epigrafe.</p>
<div style="text-align: center;">Il Presidente<br />
(Pietro DE FRANCISCIS)<br />
Il Relatore<br />
(Francesco TARGIA)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il 26 gennaio 2016<br />
&nbsp;<br />
La Dirigente<br />
Dott.ssa Paola LO GIUDICE</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-26-1-2016-n-1/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 26/1/2016 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 16/11/2015 n.23</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-16-11-2015-n-23/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>DE FRANCISCIS &#8211; COSSU In tema di rapporti tra controllo di regolarità amministrativo contabile dell’Ufficio centrale di bilancio e controllo di legittimità della Corte dei conti e di criteri per la determinazione di una voce di corrispettivo (cd. corrispettivo corse) per le società che gestiscono gli ippodromi. La Corte dei</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-16-11-2015-n-23/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 16/11/2015 n.23</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">DE FRANCISCIS &#8211; COSSU</span></p>
<hr />
<p>In tema di rapporti tra controllo di regolarità amministrativo contabile dell’Ufficio centrale di bilancio e controllo di legittimità della Corte dei conti e di criteri per la determinazione di una voce di corrispettivo (cd. corrispettivo corse) per le società che gestiscono gli ippodromi. La Corte dei conti, pur in presenza di un parere negativo di regolarità contabile da parte dell’Ufficio di bilancio, deve esaminare, sotto tutti i profili procedimentali, sostanziali e contabili, la conformità a legge del provvedimento sottoposto al suo esame. E’ conforme all’articolo 34, comma 2, l. n. 196/2009 in relazione all’articolo 1346 c.c. il provvedimento con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali collega la determinazione di una delle voci (cd. corrispettivo “corse”) che compongono il sistema di remunerazione delle società che gestiscono gli ippodromi al volume delle scommesse che si disputeranno nel periodo di durata del contratto, pur se l’importo spettante a ciascuna società verrà quantificato a consuntivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="margin-left:21.3pt;"><strong>Questione pregiudiziale – Provvedimento soggetto a controllo &#8211; Parere negativo dell’Ufficio di bilancio ministeriale – Visto della Corte dei conti – Ammissibilità</p>
<p>Contratti pubblici &#8211; Impegno di spesa &#8211; Obbligazioni giuridicamente perfezionate &#8211; Corrispettivo – Determinazione a consuntivo – Ammissibilità</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Con deliberazione n. SCCLEG/23/2015/PREV, in data 22 ottobre 2015, (dep. 16 novembre 2015), la Sezione centrale di controllo di legittimità ha affrontato la questione pregiudiziale relativa alla possibilità che la Corte dei conti potesse ammettere al visto un provvedimento rispetto al quale il competente Ufficio di bilancio ministeriale avesse espresso un parere negativo.</p>
<p>La Sezione ha ritenuto che la modifica introdotta dall’articolo 33, comma 4, dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 – secondo il quale i provvedimenti assoggettati al controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, l. 20/1994 sono inviati contestualmente alla Corte dei conti e ai competenti Uffici di bilancio, affinché ciascuno svolga il controllo che l’ordinamento gli affida &#8211; non abbia fatto venir meno la pienezza della predetta funzione di controllo, attribuita dall’art. 100, comma 2, Cost., alla Corte dei conti.</p>
<p>Secondo il Collegio, eccettuate le ipotesi di rifiuto assoluto di visto da parte dell’Ufficio di bilancio, <i>“la Corte dei conti, pur in presenza di un parere negativo di regolarità contabile da parte dell’Ufficio medesimo, deve esaminare, sotto tutti i profili procedimentali, sostanziali e contabili, la conformità a legge del provvedimento sottoposto al suo esame”.</i></p>
<p>Tale assunto è tanto più vero allorché il parere negativo dell’Ufficio di bilancio si fondi, come nel caso di specie, sull’interpretazione di una norma (art. 34, comma 2, l. n. 196/2009) che la Corte dei conti è chiamata ad interpretare e ad utilizzare come parametro, ai fini della predetta verifica di conformità a legge del provvedimento sottoposto al suo esame.</p>
<p>Nel merito, la Sezione ha esaminato la questione relativa alla interpretazione dell’articolo 34, comma 2, l. n. 196/2009, il quale stabilisce che l’impegno di spesa deve essere assunto solo a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate.</p>
<p>Nel caso di specie, le obbligazioni in base alle quali era stato assunto il complessivo impegno di spesa erano rappresentate dai contratti stipulati dal Ministero con le società di corse ippiche, per il periodo 1° agosto &#8211; 31 dicembre 2015, in cui il corrispettivo era stato determinato in base ad elementi non disponibili al momento della stipula, quali il volume delle scommesse raccolte nel periodo di durata contrattuale (agosto-dicembre 2015 o solo agosto 2015), nei punti di raccolta (cd. totalizzatori) presenti nel singolo ippodromo.</p>
<p><span style="line-height: 1.6;">La Sezione aveva reputato che il predetto criterio, previsto nei singoli contratti, rendesse i relativi oggetti, se non determinati, almeno determinabili, ai sensi dell’art. 1346 c.c.; pertanto, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione i relativi decreti di approvazione.</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">Deliberazione n. SCCLEG/23/2015/PREV</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>la</strong><br />
<strong>Corte dei conti</strong><br />
<strong>Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo</strong><br />
<strong>e delle Amministrazioni dello Stato</strong></div>
<p>formata dai Magistrati: Pietro DE FRANCISCIS, Presidente;<br />
componenti: Antonio FRITTELLA, Valeria CHIAROTTI, Cristina ZUCCHERETTI, Maria Elena RASO, Giovanni COPPOLA, Andrea ZACCHIA, &nbsp;Antonio ATTANASIO, Luisa D’EVOLI, Fabio Gaetano GALEFFI, Oriana CALABRESI, Francesco TARGIA, Benedetta COSSU (relatore); Oriella MARTORANA, Andrea LIBERATI; Adriano DEL COL;<br />
<strong>nell’adunanza del 22 ottobre 2015</strong><br />
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;<br />
VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico;<br />
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;<br />
VISTI, in particolare, l&#8217;art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e l&#8217;art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;<br />
VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 ed in particolare l’art. 27;<br />
VISTO il “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti”, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011 (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);<br />
VISTO <strong>il decreto direttoriale della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 5 agosto 2015, acquisito a protocollo n. 28778 in pari data;</strong><br />
VISTO il parere negativo dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero acquisito a prot. Cdc 29676 in data 12 agosto 2015;<br />
VISTO il rilievo istruttorio formulato con nota prot. n. 30218 del 21 agosto 2015, con il quale sono state svolte osservazioni da parte dell’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;<br />
VISTE le controdeduzioni inviate dall’Amministrazione con nota prot. 61037 dell’11 settembre 2015, acquisita il 14 settembre 2015 prot. n. 31585;<br />
VISTA la relazione del 15 ottobre 2015, con la quale il Magistrato istruttore, ritenendo non superate le censure mosse in precedenza, ha proposto al Consigliere Delegato il deferimento della questione alla sede collegiale;<br />
VISTA la nota in pari data con la quale il Consigliere Delegato, condividendo le argomentazioni della citata relazione, ha deferito alla Sezione i predetti atti;<br />
VISTA l’Ordinanza Presidenziale del 19 ottobre 2015, con la quale è stato convocato per il giorno 22 ottobre 2015 il Collegio per l’esame della questione proposta ed è stato nominato relatore il Primo Referendario Benedetta COSSU;<br />
VISTA la nota della Segreteria prot. n. 34440 del 19 ottobre 2015, con la quale la predetta ordinanza di convocazione è stata inoltrata all’Amministrazione interessata e all’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero;<br />
VISTA la memoria della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del 21 ottobre 2015, fatta pervenire in vista dell’odierna adunanza;<br />
UDITO il relatore, dott.ssa Benedetta COSSU;<br />
INTERVENUTI per il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il dottor Luca BIANCHI, Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, il dottor Emilio GATTO, Direttore Generale della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, la Dott.ssa Paola FINIZIO, dirigente Ufficio VIII, e per l’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero il dott. Cosimo Giuseppe TOLONE e la dottoressa Sandra DI GIROLAMO, entrambi dirigenti;<br />
Con l’assistenza della dr.ssa Valeria MANNO, in qualità di Segretario di adunanza.<br />
Ritenuto in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>In data 5 agosto 2015 è pervenuto all’esame dell’Ufficio il decreto n. 55539 di pari data con il quale il Direttore Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (d’ora in avanti Ministero) ha stipulato, per il periodo 1°agosto-31 dicembre 2015, i contratti con le società titolari della gestione degli ippodromi (cd. società di corse) e, per il solo mese di agosto 2015, il contratto con la società titolare dell’ippodromo di Casarano (LE).<br />
L’impegno complessivamente assunto per le diverse voci del corrispettivo dovuto è pari a € 22.400.895,04, IVA inclusa, così suddiviso:<br />
a) euro 16.484.929,80 a titolo di “corrispettivo impianti” secondo le specifiche ripartizioni riportate nell’allegato 5;<br />
b) euro 3.055.490 a titolo di “corrispettivo riprese televisive”, secondo le specifiche ripartizioni di cui all’allegato 6;<br />
c) euro 2.860.475,24 a titolo di “corrispettivo corse”.<br />
In data 12 agosto 2015 l’Ufficio centrale di bilancio comunicava alla Corte dei conti e al Ministero che il provvedimento non aveva superato il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all’art. 6 d.lgs. n. 123/2011 per le seguenti considerazioni:<br />
a) l’impegno di spesa per il “corrispettivo corse” pari a € 2.860.475, 24 (art. 2, comma 1, lett. c, del decreto in oggetto) sarebbe stato assunto in maniera generica, senza l’individuazione dei beneficiari, degli eventuali importi dovuti a ciascuno e senza definizione dei criteri e delle modalità di calcolo, contravvenendo al disposto dell’articolo 34, comma 2, della legge n. 196/2009;<br />
b) nel decreto e in ciascun contratto/accordo viene stabilito di destinare, alla voce “corrispettivo corse”, le risorse eventualmente disponibili a fine esercizio derivanti da economie riferite alle voci “corrispettivi impianti” e “corrispettivi riprese televisive”, rendendo di fatto residuale l’impegno per il corrispettivo corse, assunto non per obblighi contrattuali, ma per volontà di utilizzare l’intero stanziamento di competenza;<br />
c) nel decreto e nei contratti/accordi in esso approvati (non tutti, tra l’altro, firmati digitalmente) verrebbero utilizzati i due termini in maniera indifferenziata;<br />
d) la previsione, contenuta nel contratto con la società titolare dell’ippodromo di Casarano (LE), di limitare l’erogazione del “corrispettivo impianti” al solo mese di corse effettivamente svolte avrebbe dovuto essere anche estesa alle società inserite in calendario soltanto per alcuni periodi dell’anno;<br />
e) l’approvazione di nuove schede tecniche, tra l’altro riportanti ancora il riferimento dell’anno 2014, dovrebbe avvenire con provvedimento apposito al fine di evitare commistioni di argomenti.<br />
In data 21 agosto 2015, con foglio di rilievo prot. 30218, l’Ufficio di controllo comunicava al Ministero che l’atto non era stato ammesso al visto e alla registrazione per i motivi che seguono.<br />
Oltre a richiedere notizie circa lo stato di avanzamento dell’<em>iter</em> procedimentale per la definizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi del provvedimento con le società di corse, l’Ufficio di controllo, riprendendo i profili di criticità individuati dall’Ufficio di bilancio, rilevava che l’impegno di spesa per il “corrispettivo corse” sarebbe stato assunto in modo generico, senza l’individuazione dei beneficiari, degli importi dovuti a ciascuno di essi e senza la definizione dei criteri e delle modalità di calcolo, in violazione dell’articolo 34, comma 2, l. n. 196/2009.<br />
In secondo luogo osservava che, nel decreto e in ciascun contratto, viene stabilito di destinare, all’interno della voce “corrispettivo corse” le risorse destinate al “corrispettivo impianti” e “corrispettivi riprese televisive”, in modo tale da rendere residuale l’impegno per il corrispettivo corse, senza una finalizzazione agli obblighi contrattuali e con lo scopo di utilizzare l’intero stanziamento. Riprendeva, infine, le contestazioni dell’Ufficio di bilancio su aspetti relativi all’utilizzo indifferenziato dei termini decreto e accordo/contratto, all’estensione del criterio utilizzato nel contratto con la società titolare dell’ippodromo di Casarano (LE) per il corrispettivo impianti anche ai contratti con le altre società di corse consistente nel riconoscimento del corrispettivo limitatamente alle giornate previste in calendario nelle quali venivano disputate le corse, alla necessaria approvazione con atto formale delle nuove schede tecniche per il 2015. Osservava, infine, che il provvedimento non aveva superato il controllo di regolarità contabile da parte dell’Ufficio di bilancio.<br />
Con nota prot. 61037 dell’11 settembre 2015, acquisita a prot. 31585 del 14 settembre 2015, il Ministero ha fornito i seguenti riscontri:</p>
<ol style="list-style-type:lower-alpha;">
<li>in relazione allo stato di avanzamento dell’<em>iter</em> procedimentale volto alla definizione dei rapporti con le società di corse, rappresentava che, a seguito del parere reso, su richiesta dello stesso Ministero, dall’Agenzia delle Entrate il 15 luglio 2015 in merito al regime fiscale applicabile alle erogazioni in favore delle società di corse &#8211; ai sensi del quale “<em>le somme corrisposte dal Ministero espressamente qualificate dalla legge come finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi (art. 2. comma 1, d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449),&nbsp; seppur erogate nell’ambito di un rapporto non tipicamente sinallagmatico, rappresentino l’interfaccia economica del servizio reso e, pertanto, assumono rilevanza ai fini IVA</em>” -, si era manifestata la necessità di riconsiderare l’impostazione del sistema di remunerazione delle società di corse, incentrato sulla qualificazione di sovvenzione, sino a quel momento seguito nel confronto con queste ultime;</li>
<li>in merito all’asserita violazione dell’articolo 34, comma 2, l. n. 196/2009, il Ministero rappresentava che le obbligazioni giuridicamente perfezionate poste alla base dell’impegno assunto con il decreto direttoriale in esame sono costituite dai contratti stipulati con le società di corse; i soggetti beneficiari sono identificati nelle predette società nei cui confronti il Ministero ha assunto l’obbligo all’erogazione delle diverse voci di corrispettivo; l’importo spettante a ciascuna società a titolo di “corrispettivo corse”, sebbene non determinato nel contratto, risulta, alla stregua dello stesso contratto, determinabile ai sensi dell’art. 1346 c.c. “<em>essendo chiaramente fissati i criteri di determinazione della prestazione a carico dell’Amministrazione</em>”. L’articolo 3, comma 5, dei contratti renderebbe determinabile l’importo spettante a ciascuna società secondo un calcolo matematico che tiene conto del volume delle scommesse raccolte nella generalità degli ippodromi, suddiviso per quota esterna ed interna, del volume delle scommesse raccolte nel singolo ippodromo, anch’esso suddiviso per quota interna ed esterna, e delle risorse complessive destinate alla remunerazione di tale voce di corrispettivo.</li>
</ol>
<p>Il Ministero rappresentava, altresì, che il suddetto sistema di determinazione del corrispettivo corse presenterebbe il vantaggio di collegare parte della remunerazione riconosciuta alle società al volume delle scommesse raccolte nell’ippodromo in relazione alle corse presso lo stesso disputate, incentivando in tal modo la raccolta delle scommesse, principale fonte di finanziamento dei montepremi delle corse ippiche e assicurando il rispetto dello stanziamento di bilancio che, differentemente, nel caso di incremento del volume delle scommesse rispetto alle previsioni, potrebbe generare uno sforamento dello stanziamento.<br />
Quanto, infine, all’estensione alle altre società del criterio utilizzato per la determinazione del corrispettivo corse per la società con la quale è stato stipulato il contratto solo per il mese di agosto 2015, il Ministero osservava che il predetto criterio trovava la propria ragione d’essere proprio nel carattere sperimentale dell’inserimento della predetta società nella programmazione nazionale delle corse e in relazione alla tipologia dell’impianto.<br />
Gli elementi forniti dall’Amministrazione a sostegno dell’ammissibilità a visto del provvedimento in esame, tenuto conto anche del parere negativo espresso dall’Ufficio di bilancio, non sono stati ritenuti, dall’Ufficio di controllo remittente, pienamente idonei a superare i rilievi formulati sulla legittimità del provvedimento stesso.<br />
In particolare è stata posta in dubbio la possibilità di ammettere a visto e registrazione provvedimenti per i quali, come nel caso di specie, vi sia stato un parere negativo, seppur parziale, da parte dell’Ufficio di bilancio. Nel merito, manifestava perplessità circa la conformità a legge (in particolare, art. 34, comma 2, l. n. 196/2009 in relazione all’articolo 1346 c.c) delle modalità con le quali è stato determinato il “corrispettivo corse”, in quanto l’impegno assunto non risulterebbe né determinato, né determinabile se non a consuntivo e nel suo importo complessivo, dato dalla differenza tra lo stanziamento del capitolo di bilancio e le somme dovute alle società di corse per le altre due voci di corrispettivo (impianti e riprese televisive).<br />
Il Magistrato istruttore, pertanto, con relazione del 15 ottobre 2015, condivisa dal Consigliere Delegato, ha ritenuto di sottoporre la questione all’esame collegiale. In esito alla predetta richiesta, il Presidente della Sezione ha deferito la questione all’odierna adunanza.<br />
Considerato in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p><strong>1</strong>. Giova premettere che il provvedimento in esame si inserisce nell’ambito di un periodo transitorio nel quale il Ministero &#8211; subentrato, a decorrere dal 1° febbraio 2013 all’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), a sua volta subentrata all’UNIRE &#8211; si è trovato a dover gestire, tra le funzioni trasferite, i rapporti con le società di corse. La regolamentazione di tali rapporti è stata caratterizzata, per gli ultimi due mesi del 2014 e per il primo semestre del 2015, da proroghe dei rapporti convenzionali già in essere e, per il secondo semestre del 2015, dalla stipulazione di nuovi contratti approvati con il decreto direttoriale in esame.<br />
Tale fase transitoria dovrebbe essere al più presto superata attraverso la definitiva messa a punto del nuovo modello organizzativo (accordo sostitutivo del provvedimento ex art. 11 l. n. 241/1990) individuato nel parere n. 3951 depositato l’11 dicembre 2014 dal Consiglio di Stato, al quale il Ministero aveva rivolto uno specifico quesito in ordine alla natura giuridica del rapporto con le società di corse.<br />
<strong>2. </strong>In via pregiudiziale, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla questione rimessa dall’Ufficio di controllo relativa alla possibilità che la Corte dei conti ammetta al visto un provvedimento rispetto al quale l’Ufficio di bilancio abbia dato un parere negativo.<br />
La Sezione ritiene che la modifica introdotta dall’articolo 33, comma 4, dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 – secondo il quale i provvedimenti assoggettati a controllo preventivo di legittimità <em>ex</em> art. 3, comma 1, l. 20/1994 <u>sono inviati contestualmente alla Corte dei conti e ai competenti Uffici di bilancio</u> affinché ciascuno svolga il controllo che l’ordinamento gli affida &#8211; non abbia fatto venir meno la pienezza della predetta funzione di controllo attribuita dall’art. 100, comma 2, Cost. alla Corte dei conti. Come si ricava dalle relazioni illustrativa e tecnica del disegno di legge per la conversione del citato d.l. 91/2014, la <em>ratio</em> sottesa a tale modifica normativa è stata quella di distinguere le due forme di controllo preventivo, assegnando agli Uffici di bilancio il controllo di regolarità contabile e alla Corte dei conti quello di legittimità, controlli che, al fine di evitare duplicazioni e rallentamenti nelle procedure di spesa, devono essere esercitati “<em>parallelamente e non in sequenza</em>”.<br />
Eccettuate le ipotesi di rifiuto assoluto di visto da parte dell’Ufficio di bilancio, la Corte dei conti, pur in presenza di un parere negativo di regolarità contabile da parte dell’Ufficio medesimo, deve esaminare, sotto tutti i profili procedimentali, sostanziali e contabili, la conformità a legge del provvedimento sottoposto al suo esame. Tale assunto è tanto più vero allorché il parere negativo dell’Ufficio di bilancio si fondi, come nel caso di specie, sull’interpretazione di una norma (art. 34, comma 2, l. n. 196/2009) che la Corte dei conti è chiamata ad interpretare ed ad utilizzare come parametro ai fini della predetta verifica di conformità a legge del provvedimento sottoposto al suo esame.<br />
<strong>2</strong>. Passando al merito, la Sezione ritiene che l’impegno di euro 2.860.475,24 assunto per il “corrispettivo corse”, salve alcune considerazioni di cui si tratterà in prosieguo, non si pone in contrasto con l’articolo 34, comma 2, l. n.196/2009 in relazione all’articolo 1346 c.c.<br />
La prima disposizione citata stabilisce che l’impegno deve essere assunto solo a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Nel caso di specie le obbligazioni sulla cui base è stato assunto il complessivo impegno di spesa sono rappresentate dai contratti stipulati dal Ministero con le società di corse per il periodo 1° agosto-31 dicembre 2015 (e, per il solo mese di agosto 2015, con la società titolare dell’Ippodromo di Casarano).<br />
In relazione al meccanismo di determinazione dell’importo spettante a ciascuna società di corse &#8211; aspetto sul quale si sono maggiormente incentrate le perplessità da parte dell’Ufficio di controllo &#8211; la Sezione reputa che il criterio previsto nell’articolo 5, comma 3, dei singoli contratti renda i relativi oggetti, se non determinati, determinabili ai sensi dell’art. 1346 c.c. Si richiama in proposito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. II, 21352/2014, Id., sez. I, 13649/2013; Id. sez. II, 5385/2011), ai sensi del quale “<em>l’oggetto del contratto per il quale è richiesta la forma scritta può considerarsi determinabile, benché non indicato specificamente, solo se sia con certezza individuabile in base ad elementi prestabiliti dalle parti nello stesso atto scritto, senza necessità di fare ricorso ad elementi estranei ad esso</em>”.<br />
Ritiene il Collegio che, nei contratti approvati con il decreto direttoriale in esame, gli “<em>elementi</em> <em>prestabiliti</em>” richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della determinabilità dell’oggetto del contratto sin dalla sua stipulazione (e alla cui stregua verrà determinato, a consuntivo, l’importo spettante a ciascuna società di corse) sono costituiti dal volume delle scommesse raccolte nel periodo di durata contrattuale (agosto-dicembre 2015 o solo agosto 2015) nei punti di raccolta (cd. totalizzatori) presenti nel singolo ippodromo dove è disputata la corsa e in tutti gli altri operanti nel territorio nazionale ed inseriti dal Ministero nel calendario delle corse.<br />
Tale meccanismo di determinazione della voce “corrispettivo corse” se, per un verso, come sottolineato dal Ministero, ha la finalità di incentivare nei singoli ippodromi la raccolta delle scommesse, principale fonte di finanziamento del montepremi delle corse ippiche, per altro verso, e, in particolare, per essere rispettoso dell’articolo 34, comma 2, l. n. 196/2009, deve rappresentare l’unico criterio per la quantificazione, a consuntivo, degli importi spettanti a tale titolo a ciascuna società di corse.<br />
L’utilizzazione di parametri ulteriori e diversi da quello appena descritto (quali ad es. le eventuali economie relative alle altre due voci di corrispettivo) non consentirebbe di ritenere il provvedimento di approvazione dei contratti con le società di corse pienamente conforme alla disposizione prevista dal citato articolo 34, comma 2, l. n. 196/2009, ai sensi del quale, giova ribadire, gli impegni di spesa possono essere assunti solo per obbligazioni giuridicamente perfezionate.<br />
Nei limiti sopra precisati la Sezione ritiene il decreto in epigrafe conforme a legge.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>la Sezione Centrale del controllo di legittimità ammette al visto e alla conseguente registrazione il decreto direttoriale in epigrafe, con le prescrizioni sopra indicate.</p>
<div style="text-align: center;">Il Presidente<br />
(Pietro DE FRANCISCIS)<br />
Il relatore<br />
(Benedetta COSSU)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il 16 novembre 2015<br />
Il Dirigente<br />
Dott.ssa Paola LO GIUDICE</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-16-11-2015-n-23/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 16/11/2015 n.23</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 26/10/2015 n.22</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-26-10-2015-n-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-26-10-2015-n-22/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 26/10/2015 n.22</a></p>
<p>DE FRANCISCIS &#8211; CHIAROTTI In tema di approvazione della Convenzione tra il Ministero per le infrastrutture e i trasporti, il Consorzio Monginevro e il Comune di Torino per la realizzazione di un intervento integrato di edilizia residenziale da attuare con finanziamento statale ai sensi dell’art. 18 del decreto legge n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-26-10-2015-n-22/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 26/10/2015 n.22</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-26-10-2015-n-22/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 26/10/2015 n.22</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">DE FRANCISCIS &#8211; CHIAROTTI</span></p>
<hr />
<p>In tema di approvazione della Convenzione tra il Ministero per le infrastrutture e i trasporti, il Consorzio Monginevro e il Comune di Torino per la realizzazione di un intervento integrato di edilizia residenziale da attuare con finanziamento statale ai sensi dell’art. 18 del decreto legge n. 152/1991</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><b>Edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata – Realizzazione di alloggi – Convenzione parzialmente attuata &#8211; Decadenza del finanziamento pubblico &#8211; Riattivazione dell&#8217;istruttoria – Inammissibilità</b></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Con deliberazione n. SCCLEG/22/2015/PREV, in data 1° ottobre 2015, (dep. 26 ottobre 2015), la Sezione centrale di controllo di legittimità ha preso in esame il decreto approvativo della convenzione sottoscritta in data 23 marzo 2015 tra il Ministero per le infrastrutture e i trasporti, il “Consorzio <i>omissis</i>” società consortile a r.l. e il Comune di Torino, che annullava e sostituiva la precedente convenzione stipulata dagli stessi soggetti il 22 settembre 2008 (reg. C.d.c. 31 ottobre 2008), prevedendo la realizzazione entro tre anni di un intervento integrato di edilizia residenziale, ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge n. 152/1991, finalizzato alla costruzione – tra l’altro &#8211; di numerosi alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata.</p>
<p>L’Ufficio di controllo aveva sollevato dubbi di legittimità in ordine alla applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 12, commi 8 e 9 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 alla originaria convenzione stipulata il 22 settembre 2008, in un momento successivo alla scadenza del termine finale, quando essa, quindi, risultava non più vigente.</p>
<p>Al riguardo, l’Amministrazione aveva espresso l’avviso che tali disposizioni &#8211; essendo intervenute prima della scadenza del termine di decadenza del finanziamento pubblico prevista per il 31 dicembre 2013 &#8211; avrebbero consentito di riattivare l&#8217;istruttoria, per giungere alla sottoscrizione di una nuova convenzione, sostitutiva di quella del 22 settembre 2008, in una logica di continuità dell’azione amministrativa.</p>
<p>In proposito, il Collegio ha manifestato una contraria opinione, dopo aver rilevato che la Convenzione stipulata il 22 settembre 2008, avendo durata quinquennale, con decorrenza dalla data di registrazione del decreto approvativo, aveva cessato di produrre effetti sin dal 31 ottobre 2013, con la conseguente decadenza del finanziamento pubblico per la parte non realizzata del programma.</p>
<p>La Sezione, pertanto, ha ricusato il visto e la conseguente registrazione al provvedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">Deliberazione n. SCCLEG/22/2015/PREV</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>la</strong><br />
<strong>Corte dei conti</strong><br />
<strong>Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo</strong><br />
<strong>e delle Amministrazioni dello Stato</strong></div>
<p>formata dai Magistrati: Presidente Pietro DE FRANCISCIS;<br />
componenti: Antonio FRITTELLA, Valeria CHIAROTTI (relatore), Cristina ZUCCHERETTI, Maria Elena RASO, Giovanni COPPOLA, Roberto BENEDETTI, Giuseppa MANEGGIO, Antonio ATTANASIO, Luisa D’EVOLI, Giovanni ZOTTA, Riccardo VENTRE, Oriana CALABRESI, Laura CAFASSO, Francesco TARGIA, Benedetta COSSU, Silvio DI VIRGILIO, Andrea LIBERATI, Adriano DEL COL.<br />
<strong>nell’adunanza del 1° ottobre 2015</strong><br />
visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;<br />
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico;<br />
vistO l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;<br />
visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;<br />
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;<br />
visto il “<em>Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti</em>”, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000 del 16 giugno 2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);<br />
visto <strong>il Decreto del Direttore generale per la condizione abitativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 7252 del 14 luglio 2015 &#8211; C.d.c. prot. n. 26284 del 16 luglio 2015 –, concernente l’approvazione della convenzione stipulata in data 23 marzo 2015 tra il M.I.T., il “<em>Consorzio Monginevro</em>” società consortile a r.l. e il Comune di Torino, che annulla e sostituisce la convenzione stipulata in data 22 settembre 2008;</strong><br />
visto il rilievo istruttorio n. 29441 in data 10 agosto 2015, formulato dall’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare;<br />
vista la risposta dell’Amministrazione alle osservazioni dell’Ufficio, pervenuta in data 2 settembre 2015;<br />
vista la relazione n. 49728364 in data 14 settembre 2015, con la quale, ritenendo non superate le censure mosse in precedenza, il Magistrato istruttore ha proposto al Consigliere delegato il deferimento della questione alla sede Collegiale;<br />
vista la nota n. 49750493 in data 15 settembre 2015, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, condividendo tale proposta, ha deferito alla Sezione il predetto atto;<br />
vista l’ordinanza in data 17 settembre 2015, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per il giorno 1° ottobre 2015;<br />
vista la nota n. 31856 in pari data, con cui il Dirigente della Segreteria ha comunicato all’Amministrazione la convocazione dell’adunanza per il giorno 1° ottobre 2015, ore 10,00;<br />
VISTA la memoria trasmessa dalla Direzione generale per la condizione abitativa, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 25 settembre 2015;<br />
INTERVENUTI in rappresentanza dell’Amministrazione la dott.ssa Maria Pia PALLAVICINI, Direttore generale della Direzione generale per la condizione abitativa e l’arch. Paolo ROSA, dirigente della stessa Divisione IV della Direzione generale;<br />
con l’assistenza della dott.ssa Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità di Segretario di adunanza.<br />
Ritenuto in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>Con il decreto indicato in epigrafe è approvata la Convenzione sottoscritta tra il Ministero per le infrastrutture e i trasporti, il “<em>Consorzio Monginevro</em>” società consortile a r.l. e il Comune di Torino in data 23 marzo 2015. Detta convenzione, che all’art. 27 annulla e sostituisce la precedente stipulata dagli stessi soggetti il 22 settembre 2008 (reg. C.d.c. 31 ottobre 2008), prevede la realizzazione di un intervento integrato di edilizia residenziale da attuare con finanziamento statale ai sensi dell’art. 18 del decreto legge n. 152/1991, finalizzato, quindi, alla concessione in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, con priorità in favore dei trasferiti per esigenze di servizio.<br />
L’intervento si sostanzia nella costruzione di 47 alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata, 129 di edilizia residenziale agevolata, 60 di edilizia residenziale da realizzare con fondi propri del soggetto attuatore, 323 di edilizia residenziale privata, altri immobili per attività commerciali, per una cubatura complessiva di mc. 43.635,00 e per una S.L.P. di 8.498,00 mq. Il termine per attuare il programma è di tre anni dall’esecutività della convenzione.<br />
La convenzione precedente &#8211; che quella ora all’esame intende annullare &#8211; all’art. 3 prevedeva, invece, la realizzazione di 107 alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata, 107 di edilizia agevolata, 236 di edilizia privata, mc. 75.000 di edilizia per attività non residenziali, opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il termine per attuare il programma veniva fissato in 5 anni, a decorrere dalla data dell’avvenuta registrazione da parte del competente organo di controllo del decreto di approvazione della stessa convenzione (quindi entro il 31 ottobre 2013), pena la decadenza del finanziamento pubblico per la parte di intervento non realizzata.<br />
In data 29 luglio 2009 il Consorzio richiedeva tuttavia, a modifica di quanto stabilito nell&#8217;accordo del 2008, di aumentare i massimali di costo a causa dell&#8217;incremento dei costi di costruzione intervenuto per il lungo lasso di tempo trascorso.<br />
L’Amministrazione aderiva alla richiesta (nota del Ministero del 12 ottobre 2009) e, conseguentemente, stipulava l&#8217;atto aggiuntivo del 2 novembre 2011, che vedeva ridotti gli alloggi di edilizia sovvenzionata da 107 a 47 e quelli di edilizia agevolata aumentati a 129, con una superficie inferiore rispetto al programma originario in quanto più facilmente commerciabili sul libero mercato, fermo restando l’importo del finanziamento pubblico pari a &nbsp;€ 6.560.551,99.<br />
In data 10 maggio 2012, tuttavia, con deliberazione n. SCCLEG/12/2012/PREV questa Sezione ricusava il visto sul predetto aggiuntivo.<br />
Secondo il Collegio, infatti, conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, la riduzione degli alloggi avrebbe dovuto, eventualmente, essere effettuata solo dopo l’esperimento infruttuoso di almeno due gare per l’individuazione di un soggetto che realizzasse gli interventi alle condizioni originariamente previste, essendo contrario ai principi di trasparenza e concorrenzialità non effettuare una preventiva verifica di mercato.<br />
La Sezione riteneva, altresì, che il trascorrere del tempo &#8211; quale fatto oggettivo che avrebbe dovuto produrre tra le parti effetti naturalmente unitari (tali, comunque, da garantire l’equilibrio del sinallagma) &#8211; era stato valutato in modo da produrre effetti negativi solo a scapito della parte pubblica, nonostante in favore della parte privata fosse stata consentita l’utilizzazione di suolo a fini edificatori, sottraendoli ad altri usi. In definitiva, ribadiva il Collegio, nella fattispecie era mancata la necessaria riconduzione ad equità delle prestazioni contrattuali scaturenti dagli obblighi reciproci derivanti da un programma unitario, integrato e corrispettivo. L’eventuale ridimensionamento del programma costruttivo – qualora ammissibile – in relazione all’aumento dei costi avrebbe dovuto comunque essere effettuato in modo proporzionato nell’ambito delle diverse tipologie edilizie, riducendo in percentuale il numero degli alloggi di tutte le categorie, nel rispetto dell’originaria proporzione pattuita.<br />
Successivamente alla predetta pronuncia della Corte, con D.L. n. 83/2012 veniva stabilito al comma 8 &nbsp;dell’art. 12 che <em>“Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all’art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito &nbsp;con&nbsp; modificazioni, &nbsp;dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell’art. 9 del medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il finanziamento statale ed il numero complessivo degli alloggi da realizzare</em>”.<br />
Inoltre, il successivo comma 9 disponeva che: <em>&#8220;Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri all&#8217;incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione dell&#8217;intervento costruttivo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell&#8217;articolo 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166. In alternativa, anche in deroga a quanto previsto dalla convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il soggetto attuatore può cedere, a titolo gratuito, le aree o i diritti edificatori destinati alla realizzazione degli alloggi non coperti da finanziamento, a soggetti pubblici o privati che si impegnino a destinarli alla realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, vincolati alla locazione per un periodo di almeno dodici anni per le finalità di cui all&#8217;articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi già finanziati ai sensi dell&#8217;articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, per i quali risulti già sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione&#8221;</em>.<br />
Sul provvedimento ora all’esame l&#8217;Ufficio chiedeva, per le vie brevi, chiarimenti all&#8217;Amministrazione, la quale lo ritirava al fine di ripresentare un nuovo decreto che meglio esplicitasse i contenuti tecnici ed economici degli interventi compresi nel programma. A tal fine, l&#8217;Amministrazione inviava una nota del Comune di Torino (prot. 6047 del 10 giugno 2015) ed una del Provveditorato OO.PP. di Torino con allegato un conteggio contenente il margine di ricavo ipotizzato dalla vendita degli immobili di edilizia residenziale libera e commerciale.<br />
Sul riproposto decreto approvativo, con foglio di rilievo n. 29441 del 10 agosto 2015, l’Ufficio chiedeva di fornire chiarimenti in ordine:</p>
<ul>
<li>alla vigenza della convenzione stipulata il 22 settembre 2008 &#8211; che si intende annullare -, visto il disposto dell’art.8, comma 1, lett. e) della medesima;</li>
<li>alla sussistenza dell’interesse pubblico attuale alla realizzazione del programma, in considerazione del lungo tempo trascorso dal suo avvio (risalente al 1992) e del significativo cambiamento dei termini ora configurati rispetto alle originarie previsioni, non ritenendosi sufficiente a darne conto la generica motivazione riportata nel decreto approvativo della nuova convenzione (vedi 29° visto);</li>
<li>allo stato delle erogazioni del finanziamento messo a disposizione del “<em>Consorzio Monginevro</em>” società consortile a r.l. ai sensi della ripetuta Convenzione del 2008, nonché allo stato di attuazione degli interventi costruttivi da essa previsti.</li>
</ul>
<p>Eccepiva, da ultimo, che la valutazione effettuata dall’Organo tecnico non fosse adeguata ai fini richiesti, in quanto non dettagliata con riguardo specifico alla fattispecie in discorso e fondata su un criterio sintetico e presuntivo di stima.<br />
Con nota n. 0030810 del 2 settembre 2015 l’Amministrazione, in riscontro al rilievo dell’Ufficio, con riferimento alla prima eccezione precisava che le disposizioni introdotte dal ripetuto D.L. n. 83/2012, che&nbsp; hanno apportato modifiche nelle norme che disciplinano i programmi di cui all’art. 18 della legge n. 203/1991 &#8211; ammettendo, tra l’altro, l&#8217;aggiornamento dei costi di realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata attraverso l’utilizzazione dei massimali di costo vigenti in ciascuna Regione determinati in applicazione del D.M. 5 agosto 1994 (comma 8) nonché la possibilità che il soggetto attuatore, al fine di garantire la completa realizzazione dell&#8217;originario intervento di edilizia sovvenzionata, contribuisca con fondi propri all&#8217;incremento del finanziamento statale e che tali alloggi, qualora non ceduti agli enti locali, siano destinati dal soggetto attuatore per un periodo di dodici anni alla locazione con le modalità di cui all&#8217;articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità organizzata &#8211; essendo&nbsp; intervenute prima della scadenza del termine di decadenza del finanziamento pubblico prevista per il 31 dicembre 2013 hanno consentito di riattivare l&#8217;istruttoria per giungere alla sottoscrizione di nuova convenzione sostitutiva di quella del 22 settembre 2008 e che soprattutto potesse &#8220;assorbire&#8221;, senza soluzione di continuità, la mancata registrazione dell&#8217;atto aggiuntivo alla medesima da parte della Corte dei conti. Questo, in una logica di continuità dell’azione amministrativa che, ad avviso dell’Amministrazione, sarebbe alla base dei numerosi interventi normativi susseguitisi nella materia <em>de qua</em> negli anni più recenti.<br />
Relativamente alla seconda osservazione, l’Amministrazione ribadiva la sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione del programma &#8211; seppure nei termini rimodulati -, in considerazione del forte sottodimensionamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica rispetto alle esigenze abitative presenti soprattutto nei comuni metropolitani, qual è il comune di Torino, e dell’opportunità di contribuire al generale processo di riqualificazione dell&#8217;ambito urbano della città oggetto di intervento anche sotto il profilo economico occupazionale.<br />
Infine, con riferimento all’ultima osservazione formulata, l’Amministrazione precisava che nel decreto approvativo della convenzione sono stati riportati, con riferimento alle consistenze dell&#8217;edilizia libera e dell&#8217;edilizia commerciale precisate dal comune di Torino, i valori del costo di costruzione esattamente come indicato nella nota 19 maggio 2015 del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Piemonte-Valle d&#8217;Aosta-Liguria: si tratta di valori medi che non possono essere ovviamente conosciuti nel dettaglio, in quanto gli elaborati dell&#8217;edilizia libera e di quella commerciale non costituiscono, in base alle procedure attuative previste per il programma, elaborati da allegare alla convenzione né tantomeno da approvare dal Provveditorato. E ciò, in quanto tali tipologie di intervento non fruiscono di finanziamento statale.<br />
L’Ufficio di controllo non ha ritenuto gli elementi di giudizio forniti dall’Amministrazione sufficienti a far superare le perplessità emerse in sede di esame del decreto, per le seguenti ragioni:</p>
<ul>
<li>in ordine al primo punto è stato rilevato che l’art. 8, comma 1, lett. e) della convenzione stipulata il 22 settembre 2008 prevedeva espressamente “…..<em>il termine per attuare il programma integrato è stabilito in anni cinque agli effetti del finanziamento pubblico, che decade per la parte non realizzata tale termine</em>…….<em>”.</em> Di conseguenza, si è ritenuto che la norma citata dall’Amministrazione (art. 12, commi 7, 8 e 9 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83), consentiva l’aggiornamento dei costi di realizzazione in costanza di convenzione ma non, contrariamente a quanto dedotto, la possibilità di riattivare un’istruttoria e giungere alla sottoscrizione di una nuova convenzione quando quella originaria era già scaduta, senza una previa procedura di gara.</li>
</ul>
<p>È stato, altresì, osservato che, quand’anche si accedesse all’interpretazione data dall’Amministrazione si giungerebbe, comunque, ad analogo risultato, dovendosi procedere alla disapplicazione della norma in quanto in contrasto con gli stessi principi di diritto comunitario in materia di concorrenza (cfr. Corte Cost. n. 389/1989 in materia di disapplicazione delle norme interne incompatibili con le norme comunitarie);</p>
<ul>
<li>con riferimento all’eccepita carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione del programma le argomentazioni fornite dall’Amministrazione, a seguito del rilievo, per la loro genericità non sono state ritenute sufficienti a superare le osservazioni formulate. Esse, infatti, non tengono conto dello specifico oggetto del programma <em>“Programma straordinario per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata”, </em>né danno conto di alcuna analisi costi/benefici che, invece, stante anche il lungo tempo trascorso dall’avvio del programma, appare irrinunciabile. Inoltre, le suddette argomentazioni sono apparse fondate anche su dati, quale la nota del Prefetto di Torino (prot. n.4802 del 4 giugno 2008) che potrebbero essere non più attuali;</li>
<li>infine non vengono offerti elementi utili a dimostrare l’esistenza dell’equilibrio complessivo del programma &#8211; requisito questo, già ritenuto necessario dalla delibera n. SCCLEG/12/2012/PREV &#8211; in quanto, a fronte di una diminuzione secondo l’Amministrazione, vi sarebbe una compensazione rappresentata da una riduzione della volumetria dell’edilizia commerciale sulla base di calcoli che non tengono, comunque, conto delle reali consistenze e destinazioni degli immobili di edilizia commerciale.</li>
</ul>
<p>In conseguenza di ciò, l’Ufficio di controllo ha proposto di deferire la questione al giudizio della Sezione, convocata dal Presidente per l’adunanza del 1° ottobre 2015.<br />
All’adunanza sono intervenuti il Direttore Generale della Direzione generale per la condizione abitativa e il Dirigente della divisione IV della stessa Direzione generale, che hanno confermato le argomentazioni già rassegnate nella risposta alle osservazioni mosse dall’Ufficio di controllo e nella memoria fatta pervenire alla Segreteria della Sezione in data 25 settembre 2015.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del&nbsp; decreto approvativo della Convenzione sottoscritta tra il Ministero per le infrastrutture e i trasporti, il “<em>Consorzio Monginevro</em>” società consortile a r.l. e il Comune di Torino in data 23 marzo 2015, che all’art. 27 annulla e sostituisce la precedente stipulata dagli stessi soggetti il 22 settembre 2008 (reg. C.d.c. 31 ottobre 2008), prevedendo la realizzazione entro tre anni di un intervento integrato di edilizia residenziale ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge n. 152/1991, finalizzato alla costruzione di 47 alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata, 129 di edilizia agevolata, 60 di edilizia residenziale da realizzare con fondi propri del soggetto attuatore, 323 di edilizia residenziale privata nonché altri immobili per attività commerciali.<br />
L’Ufficio di controllo solleva dubbi di legittimità sotto i seguenti profili:</p>
<ul>
<li>il primo, sull’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 12, commi 8 e 9 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 alla convenzione stipulata il 22 settembre 2008, in un momento successivo alla scadenza del termine finale quando essa, quindi, risulta non più vigente;</li>
<li>il secondo, sulla sufficienza della motivazione circa la sussistenza dell’interesse pubblico attuale alla realizzazione del programma dedotto in convenzione, in considerazione del lungo tempo trascorso dal suo avvio (risalente al 1992) e del significativo cambiamento dei termini configurati rispetto alle originarie previsioni;</li>
<li>infine, sull’adeguatezza della valutazione effettuata dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria ai fini della verifica dell’eventuale vantaggio conseguibile dal soggetto attuatore in conseguenza delle variazioni delle superfici in progetto.</li>
</ul>
<p>Le argomentazioni dell’Amministrazione, riferite nella parte in Fatto, non risultano bastevoli a superare le perplessità emerse in sede istruttoria.<br />
Con riferimento alla prima eccezione, l’Amministrazione ha espresso l’avviso che le disposizioni introdotte dal ripetuto D.L. n. 83/2012 &#8211; essendo intervenute prima della scadenza del termine di decadenza del finanziamento pubblico prevista per il 31 dicembre 2013 &#8211; avrebbero consentito di riattivare l&#8217;istruttoria, per giungere alla sottoscrizione di nuova convenzione sostitutiva di quella del 22 settembre 2008, in una logica di continuità dell’azione amministrativa comunque alla base dei numerosi interventi normativi susseguitisi nella materia <em>de qua</em> negli anni più recenti.<br />
In proposito, il Collegio ritiene quindi di dover prioritariamente valutare se le disposizioni di cui all’art. 12, commi 7, 8 e 9 del D.L. n. 83/2012 producano effetti nei riguardi della Convenzione stipulata il 22 settembre 2008.<br />
Viene, sul punto, rilevato che la detta Convenzione, avendo durata quinquennale con decorrenza dalla data di registrazione del decreto approvativo &#8211; quindi sino al 31 ottobre 2013 -, ha cessato di produrre effetti da quella data, con tutte le conseguenze nella stessa previste, <em>in primis</em> la decadenza del finanziamento pubblico per la parte non realizzata del programma.<br />
Preso atto di ciò, il Collegio esprime l’avviso che le ripetute disposizioni normative avrebbero potuto trovare applicazione solo in vigenza dell’atto pattizio, non condividendosi la tesi per la quale questo avrebbe dovuto ritenersi in qualche modo “sospeso” nell’efficacia <em>sine die</em> – in mancanza della previsione di un termine finale &#8211; in conseguenza dell’entrata in vigore di quelle.<br />
Diversamente opinando, si giungerebbe infatti all’aberrante conseguenza di considerare cristallizzata per un tempo indefinito una situazione risalente, senza che vi sia alcuna certezza relativamente alla durata dei suoi effetti e, quindi, dei rapporti giuridici instaurati.<br />
Ritiene, inoltre, la Sezione che l’Amministrazione, nell’applicare le nuove disposizioni al rapporto <em>de quo</em> abbia operato oltre il consentito, considerato che, nello specifico, il comma 9 del ripetuto art. 12 statuisce l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 anche ai programmi già finanziati ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornare i costi di realizzazione. Ad avviso del Collegio, tale normativa – nel momento in cui consente di operare l’importante modificazione contrattuale che afferisce ai detti costi &#8211; proprio per l’eccezionalità della previsione deve essere considerata di stretta applicazione potendo comportare la sola rivisitazione di quelli, e non anche rimodulazioni ulteriori delle prestazioni dedotte in convenzione, come invece avvenuto nel caso all’esame.<br />
Le osservazioni che precedono inducono a ritenere assorbito ogni altra censura formulata e, conseguentemente, il Collegio ritiene non conforme a legge il provvedimento di che trattasi.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>PQM</strong></div>
<p>La Sezione centrale di controllo di legittimità ricusa il visto e la conseguente registrazione al provvedimento in epigrafe.</p>
<div style="text-align: center;">Il Presidente<br />
(Pietro DE FRANCISCIS)<br />
Il Relatore<br />
(Valeria CHIAROTTI)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il 26 ottobre 2015<br />
Il Dirigente<br />
(Dott.ssa Paola Lo Giudice)</div>
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