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	<title>Corte d&#039;Appello di Milano Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte d&#039;Appello di Milano Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte d&#8217;Appello di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2019 n.1005</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dappello-di-milano-sentenza-26-7-2019-n-1005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dappello-di-milano-sentenza-26-7-2019-n-1005/">Corte d&#8217;Appello di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2019 n.1005</a></p>
<p>Carla Bianchini Pres., Giorgio Pietro Mariani Rel., Fiorella Perna Cons G.A. ; PARTI: (il dott. [&#38;] c. INARCASSA) Pensione di reversibilità  ai superstiti nelle coppie dello stesso sesso &#8211; convivenza more uxorio non formalizzata per assenza di legge &#8211; valorizzazione del rapporto affettivo &#8211; giudice comune promotore diretto dell&#8217;istanza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dappello-di-milano-sentenza-26-7-2019-n-1005/">Corte d&#8217;Appello di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2019 n.1005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dappello-di-milano-sentenza-26-7-2019-n-1005/">Corte d&#8217;Appello di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2019 n.1005</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carla Bianchini Pres., Giorgio Pietro Mariani Rel., Fiorella Perna Cons G.A. ; PARTI: (il dott. [&amp;] c. INARCASSA)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Pensione di reversibilità  ai superstiti nelle coppie dello stesso sesso &#8211; convivenza <i>more uxorio</i> non formalizzata per assenza di legge &#8211; valorizzazione del rapporto affettivo &#8211; giudice comune promotore diretto dell&#8217;istanza di uguaglianza sostanziale &#8211; riconoscimento del diritto. </span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità , costituzionalmente garantito e rientrante tra i diritti/doveri di assistenza e solidarietà  propri delle relazioni affettive di coppia tra cui quella omosessuale stabile che, in quanto tale, è stata esclusa dall&#8217;istituto matrimoniale e non ha potuto quindi istituzionalizzare la relazione familiare, va riconosciuto al partner superstite come diretta applicazione dell&#8217;art 2 Cost.; riconoscimento che può essere fatto dal giudice comune senza la necessità  di porre la questione al vaglio della Corte Costituzionale.</i></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><b>IN FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza 659/17 il giudice del lavoro del tribunale di Milano (dott.ssa lg) respingeva il ricorso con cui «if» chiedeva di dichiarare il suo diritto alla pensione di reversibilità  e di condannare Inarcassa a liquidare in proprio favore il relativo trattamento pensionistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente esponeva che aveva convissuto stabilmente e ininterrottamente con l&#8217;architetto [&amp;] dal 1976, che si iscriveva, non appena consentito dall&#8217;ordinamento, al Registro Amministrativo delle Unioni Civile di Milano con il partner [&amp;], che l&#8217;architetto [&amp;] dopo aver svolto la sua attività  libero professionista, a partire dal 30.4.2015 aveva goduto della pensione di vecchiaia da parte di Inarcassa ed era deceduto il 14.6.2015, che egli aveva richiesto a Inarcassa di poter beneficiare della reversibilità  della pensione giù  liquidata al suo partner ma con esito negativo in quanto la richiesta era rigettata non essendo coniugati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice, ritenuti i fatti esposti dadi accertati alla luce della documentazione prodotta ed esclusa l&#8217;applicabilità  della L. 76/2016 in quanto entrata in vigore successivamente al decesso di [&amp;]. rilevava che la richiesta di procedere a un&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 24 Regolamento Inarcassa in senso conforme a costituzione non era possibile alla luce della sentenza 138/2010 della Corte Costituzionale. Osservava che con tale sentenza la Corte Costituzionale aveva specificato &#8220;<i>che vi era la possibilità  di intervenire a tutela di specifiche situazioni in cui è necessario un trattamento omogeneo tra la condizione di coppia coniugata e quella di coppia omosessuale riservando perà² tale potere di intervento a se stessa</i>&#8221; e che pertanto l&#8217;unica legittimata a intervenire sul punto poteva essere la Corte Costituzionale,</p>
<p style="text-align: justify;">Escludeva peraltro la possibilità  di sollevare incidente di costituzionalità  in quanto la norma che prevede il riconoscimento della pensione di reversibilità  alle sole coppie coniugate non è di rango primario essendo contenuta in un regolamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice inoltre non ravvisava nella norma in questione alcuna discriminatorietà  in quanto le situazioni messe a confronto (la coppia coniugata e la coppia omosessuale) non erano comparabili ed escludeva che il diritto al trattamento omogeneo potesse derivare dall&#8217;applicazione dei principi espressi dalla Corte Europea dei diritti dell&#8217;uomo in base all&#8217;art. 8 CEDU posto che la Corte lasciava allo Stato il potere/dovere di intervenire adottando gli istituti a tutela.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dott. [&amp;] impugna la sentenza per i seguenti motivi</p>
<p style="text-align: justify;"><b>IN DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo osserva che la richiesta da lui avanzata non era basata su un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 24 Reg. Inarcassa quanto sulla diretta applicabilità  del precetto costituzionale affermato all&#8217;art. 2 così come sostenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza 1/1956 secondo la quale vi sono &#8220;<i>norme dove il programma&#8230;ha una concretezza che non può non vincolare immediatamente il legislatore, ripercuotersi sull&#8217;interpretazione della legislazione precedente e sulla perdurante efficacia di alcune parti di questa&#8230;</i>&#8221; Sotto tale profilo l&#8217;appellante richiama all&#8217;attenzione i precedenti in tema di applicazione dei principi contenuti nell&#8217;art. 36 Cost. pervenendo così ad affermare che, anche nel caso in esame, il giudice può procedere al riconoscimento di un diritto costituzionalmente tutelato quale deve ritenersi essere il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità  e quindi intervenire direttamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva in secondo luogo che avrebbe comunque potuto essere sollevata questione di costituzionalità  in ragione della fonte legislativa e non regolamentare dell&#8217;eccezione di Inarcassa contro il riconoscimento del diritto vantato. Invero la disposizione regolamentare è conseguente alla previsione dell&#8217;art. 7 L. 6/81 così come mod. da L. 290/90 che indica il coniuge superstite quale destinatario della pensione di reversibilità .</p>
<p style="text-align: justify;">Aggiunge peraltro che anche nei confronti della norma regolamentare, in quanto esecutiva del precetto normativo, va riconosciuta la rilevabilità  della questione di legittimità  costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Contesta infine le ulteriori considerazioni svolte dal tribunale osservando tuttavia trattarsi di argomentazioni non trattate nel ricorso di primo grado e inidonee pertanto ad assumere il valore di un giudicato.</p>
<p style="text-align: justify;">Chiede pertanto la riforma della sentenza e l&#8217;accoglimento delle domande avanzate con il ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha resistito Inarcassa chiedendo il rigetto dell&#8217;appello rilevando che la questione del riconoscimento al convivente <i>more uxorio</i> della pensione di reversibilità  era giù  stata respinta dalla Corte di Cassazione con le sentenze 461/2000 e 22318/16 affermando che &#8220;<i>convivente e coniuge sono soggetti diversi che per alcuni limitati aspetti possono essere assimilati l&#8217;uno all&#8217;altro ma non per il diritto alla pensione di reversibilità </i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Va accolto il primo motivo di appello..</p>
<p style="text-align: justify;">Come giù  osservato dal tribunale la ricostruzione dei fatti deve ritenersi pacifica sia per la documentazione prodotta sia per l&#8217;assenza di contestazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 24 del Regolamento Inarcassa stabilisce: &#8220;<i>Le pensioni di vecchiaia&#8230;.sono reversibili al coniuge finchè mantiene lo stato vedovile e ai figli, legittimi o equiparati, minorenni o maggiorenni inabili a proficui lavoro</i>&#8220;. Come evidenziato dall&#8217;appellante tale disposizione è stata emanata in esecuzione di quanto stabilito dall&#8217;art 7 L. 6/81 così come mod. da L. 290/90 che indica quale destinatario della pensione di reversibilità  il coniuge superstite.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul rilievo costituzionale del trattamento pensionistico di reversibilità  il collegio richiama la sentenza della Corte Costituzione 174/16 secondo la quale &#8220;<i>L&#8217;ordinamento configura la pensione di reversibilità  come una forma di tutela previdenziale e uno strumento necessario per il perseguimento dell&#8217;interesse della collettività  alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno e alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l&#8217;effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3, secondo comma, della Costituzione) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, della Costituzione) rispetto alla generalità  dei cittadini (art. 38, primo comma, della Costituzione) (sentenza n. 286/87). In virtà¹ di tale connotazione previdenziale, il trattamento di reversibilità  si colloca nell&#8217;alveo degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Carta fondamentale, che prescrivono l&#8217;adeguatezza della pensione quale retribuzione differita e l&#8217;idoneità  della stessa a garantire un&#8217;esistenza libera ec dignitosa. Nella pensione di reversibilità  erogata al coniuge superstite, la finalità  previdenziale si raccorda a un peculiare fondamento solidaristico.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Tale prestazione, difatti, mira a tutelare la continuità  del sostentamento (sentenza n. 777/88) e a prevenire lo stato di bisogno che può derivare dalla morte del coniuge (sentenze n. 18/98). Il perdurare del vincolo di solidarietà  coniugale, che proietta la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte, assume queste precise caratteristiche, avallate da plurimi principi costituzionali (sentenze n. 419/99).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Lo stesso fondamento solidaristico, che il legislatore è chiamato a specificare e a modulare nelle multiformi situazioni meritevoli di tutela, in modo coerente con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, permea l&#8217;istituto anche nelle sue applicazioni più¹ recenti alle unioni civili, in forza della clausola generale dell&#8217;art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze)(&#8230;)</i>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Così inquadrato, il diritto alla pensione di reversibilità  viene a inserirsi nel nucleo dei diritti/doveri di assistenza e solidarietà  propri delle relazioni affettive di coppia e quindi dei diritti fondamentali dell&#8217;uomo che l&#8217;art. 2 tutela e garantisce all&#8217;interno delle formazioni sociali nelle quali va inclusa l&#8217;unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, l&#8217;erogazione della pensione al superstite attua il permanere della solidarietà  familiare oltre l&#8217;evento morte del lavoratore, solidarietà  familiare che all&#8217;interno della coppia omosessuale stabile non può che essere rivolta a favore del partner al quale non è stato consentito unirsi in matrimonio.</p>
<p style="text-align: justify;">Che del resto l&#8217;unione stabile omosessuale rientri tra le formazioni sociali cui l&#8217;art. 2 Cost fa riferimento non può dubitarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione con sentenza 4184/12, richiamando la sentenza della Corte Cost. 138/10, dopo aver precisato che per &#8220;<i>formazione sociale</i>&#8220;, di cui all&#8217;art. 2 Cost., deve intendersi ogni forma di comunità , semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico, ha affermato che &#8220;<i>in tale nozione è da annoverare anche l&#8217;unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone &#8211; nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge &#8211; il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Inoltre con sentenza del 24 giugno 2010 (Schalk e Kopf c/Austria) la Corte Europea per i diritti dell&#8217;uomo aveva affermato che era &#8220;artificiale sostenere l&#8217;opinione che, a differenza di una coppia eterosessuale, una coppia omosessuale non possa godere della vita familiare ai fini dell&#8217;art. 8&#8221;, e che &#8220;conseguentemente la relazione dei ricorrenti, una coppia omosessuale convivente con una stabile relazione di fatto, rientra nella nozione di vita familiare, proprio come vi rientrerebbe la relazione di una coppia eterosessuale nella stessa situazione</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² posto, il collegio ritiene che sulla domanda avanzata possa decidere il giudice comune.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale con la sentenza 138/2010, stante il rango costituzionale di protezione dell&#8217;unione omosessuale, ha riconosciuto che in relazione a ipotesi particolari sia riscontrabile la necessità  di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, riservando tuttavia a se stessa la possibilità  di intervenire a tutela di tali specifiche situazioni dando attuazione, attraverso il vaglio di ragionevolezza, alla portata precettiva dell&#8217;art. 2 esistendo un nucleo di diritti propri dei componenti dell&#8217;unione omosessuale a prescindere dall&#8217;intervento del legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Va tuttavia osservato che proprio con la giù  citata sentenza 4184/2012 la Corte di Cassazione ha affermato che &#8220;<i>pur non potendo i componenti di una coppia omosessuale far valere il diritto a contrarre matrimonio ovvero di trascrivere il matrimonio contratto all&#8217;estero tuttavia, a prescindere dall&#8217;intervento del legislatore in materia, quali titolari del diritto alla vita familiare e nell&#8217;esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di specifiche situazioni, il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e in tale sede eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità  costituzionale delle disposizioni vigenti</i>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre la Corte Costituzionale con la sentenza 150/2012 ha affermato che l&#8217;operazione di omogeneizzazione, così da consentire all&#8217;unione omoaffettiva di acquisire un grado di protezione e di tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutti i casi in cui la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali, &#8220;<i>può essere svolta dal giudice comune e non soltanto dalla Corte Costituzionale in quanto tenuto a un&#8217;interpretazione delle norme non solo costituzionalmente orientata ma anche convenzionalmente orientata</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine con la sentenza 2400/2015 la Suprema Corte, pur negando alla coppia omosessuale il diritto alle pubblicazioni matrimoniali, ha ribadito l&#8217;esistenza in capo ad essa di un nucleo di diritti e doveri di assistenza e solidarietà  propri delle relazioni affettive di coppia riconosciuti dalla Costituzione a prescindere dal modello di unione prescelto dall&#8217;ordinamento, nucleo di diritti che può trovare tutela giù  innanzi al giudice comune e non necessariamente mediante il sistema al rinvio alla Corte Costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità , costituzionalmente garantito e rientrante tra i diritti/doveri di assistenza e solidarietà  propri delle relazioni affettive di coppia tra cui quella omosessuale stabile che, in quanto tale, è stata esclusa dall&#8217;istituto matrimoniale e non ha potuto quindi istituzionalizzare la relazione familiare, va riconosciuto al partner superstite come diretta applicazione dell&#8217;art 2 Cost.; riconoscimento che può essere fatto dal giudice comune senza la necessità  di porre la questione al vaglio della Corte Costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Di nessun pregio sono i riferimenti fatti dall&#8217;odierna appellata alle sentenze della Cassazione 461/2000 e 22318/16 che hanno negato la pensione in oggetto alle coppie eterosessuali conviventi. Gli stessi invero non sono pertinenti stante l&#8217;evidente differenza rispetto alle coppie omosessuali per le quali l&#8217;ordinamento non consentiva e non consente tuttora l&#8217;unione matrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, assorbita ogni altra questione, l&#8217;appello proposto va accolto e la sentenza impugnata va riformata nei termini di cui al dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">La novità  dei temi trattati giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;">In riforma della sentenza 659/17 del giudice del lavoro del tribunale di Milano, dichiara il diritto di [&amp;] di percepire la pensione di reversibilità  di cui all&#8217;art. 24 Regolamento Inarcassa e condanna Inarcassa al pagamento del trattamento pensionistico di reversibilità , inclusi i ratei arretrati, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso dell&#8217;architetto MARIA oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;</p>
<p style="text-align: justify;">compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
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			</item>
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		<title>Corte d&#8217;Appello di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2013 n.3306</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dappello-di-milano-sentenza-26-8-2013-n-3306/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dappello-di-milano-sentenza-26-8-2013-n-3306/">Corte d&#8217;Appello di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2013 n.3306</a></p>
<p>Pres. Crivelli – Est. Santosuosso CODACONS c/ Voden Medical Instruments S.p.A. sui presupposti costitutivi dell&#8217;azione di classe 1. Concorrenza e mercato – Azione di classe – Ordinanza di ammissibilità – Art. 140 bis cod. cons. – Natura – Art. 279 c.p.c. – Riconducibilità &#8211; Valutazione preliminare – Riesame – Ammissibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dappello-di-milano-sentenza-26-8-2013-n-3306/">Corte d&#8217;Appello di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2013 n.3306</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dappello-di-milano-sentenza-26-8-2013-n-3306/">Corte d&#8217;Appello di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2013 n.3306</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Crivelli – Est. Santosuosso<br /> CODACONS c/ Voden Medical Instruments S.p.A.</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti costitutivi dell&#8217;azione di classe</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato – Azione di classe – Ordinanza di ammissibilità – Art. 140 bis cod. cons. – Natura – Art. 279 c.p.c. – Riconducibilità &#8211; Valutazione preliminare – Riesame – Ammissibilità &#8211; Conseguenze	</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – Azione di classe – Consumatore – Motivazioni personali – Irrilevanza	</p>
<p>3. Concorrenza e mercato – Azione di classe – Aderente – Parte processuale – Inconfigurabilità – Legittimazione all’appello – Non sussiste – Eccezioni 	</p>
<p>4. Concorrenza e mercato – Azione di classe – Soggetto singolo – Tutela classe dei consumatori – Conseguenze – Legittimazione ad agire – Sussiste – Valutazione – Oggetto – Diritto omogeneo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’ordinanza di ammissibilità prevista dall’art. 140 bis cod. cons. rappresenta una valutazione preliminare della controversia al fine di escludere tutte quelle azioni di classe che siano manifestamente infondate o in conflitto di interessi o che difettino dei presupposti minimi per proseguire il giudizio. Tale valutazione, che ha necessariamente carattere preliminare rispetto al giudizio di merito e non può in alcun modo acquistare efficacia di giudicato all’interno del giudizio stesso, è soggetta al regime ordinario previsto per le ordinanze di cui all’art. 279 c.p.c.. Ne consegue che, al pari delle altre ordinanze, non risulta in alcun modo precluso il riesame, da parte del giudice di merito, dei presupposti costitutivi dell’azione di classe. 	</p>
<p>2. Nel caso di azione da parte di un consumatore, in quanto privato che acquista un bene non inerente alla propria qualifica professionale, non hanno alcun rilievo in sede di giudizio le motivazioni personali a monte della condotta del soggetto.	</p>
<p>3. L’aderente all’azione di classe non è assimilabile alla parte processuale, in quanto privo del potere di impulso processuale e legittimato a costituirsi mediante semplice invio dell’atto di adesione senza ministero di un difensore. Tuttavia  l’aderente è legittimato a proporre appello avverso una sentenza di primo grado che lo qualifica erroneamente come interveniente e quindi come parte processuale. Infatti in tale caso l’unico rimedio è l’atto di citazione in appello per la riforma della pronuncia di condanna a questo relativa. 	</p>
<p>4. In merito alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio della classe, il singolo soggetto può essere ritenuto idoneo a tutelare gli interessi della classe di consumatori interessati all’azione di classe. In questo tipo di azioni infatti la valutazione attinente la singola condotta concreta nonché le singole finalità di ogni appartenente alla classe devono necessariamente lasciare lo spazio a una valutazione avente a oggetto il diritto omogeneo fatto valere in giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/21164_21164.pdf">clicca qui</a></p>
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