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	<title>Consiglio di Stato - Sezione III Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Consiglio di Stato - Sezione III Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sull&#8217;aggiunta del cognome materno.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaggiunta-del-cognome-materno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 10:32:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaggiunta-del-cognome-materno/">Sull&#8217;aggiunta del cognome materno.</a></p>
<p>Famiglia – Stato civile – Cognome – Aggiunta del cognome materno – Cognome straniero – Declinazione di genere – Identità personale – Funzione identificativa del cognome – Art. 89 d.P.R. n. 396/2000 – Discrezionalità prefettizia – Limiti – Illegittimità del diniego. In tema di aggiunta del cognome materno ai sensi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaggiunta-del-cognome-materno/">Sull&#8217;aggiunta del cognome materno.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaggiunta-del-cognome-materno/">Sull&#8217;aggiunta del cognome materno.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Famiglia – Stato civile – Cognome – Aggiunta del cognome materno – Cognome straniero – Declinazione di genere – Identità personale – Funzione identificativa del cognome – Art. 89 d.P.R. n. 396/2000 – Discrezionalità prefettizia – Limiti – Illegittimità del diniego.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In tema di aggiunta del cognome materno ai sensi dell’art. 89 d.P.R. n. 396/2000, il potere discrezionale dell’Amministrazione deve essere esercitato mediante un effettivo bilanciamento tra l’interesse pubblico alla stabilità e alla funzione identificativa del cognome e il diritto dell’istante all’identità personale; è pertanto illegittimo il diniego fondato sulla sola pretesa di conservare la forma letterale femminile del cognome materno straniero, qualora l’aggiunta riguardi un soggetto di genere maschile e la declinazione richiesta al femminile, secondo il significato linguistico e culturale proprio di quel cognome, sia idonea a generare una percezione sociale incongrua rispetto al genere del portatore, ledendone l’identità personale e frustrando la stessa funzione identificativa del cognome.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Corradino &#8211; Est. Tulumello</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2026/10/cds_202607392_cognome.pdf">cds_202607392_cognome</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul recepimento dei criteri ambientali minimi (CAM) nella lex specialis di gara.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-recepimento-dei-criteri-ambientali-minimi-cam-nella-lex-specialis-di-gara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 10:12:58 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90963</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-recepimento-dei-criteri-ambientali-minimi-cam-nella-lex-specialis-di-gara/">Sul recepimento dei criteri ambientali minimi (CAM) nella lex specialis di gara.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Criteri ambientali minimi &#8211; Lex specialis &#8211; Recepimento &#8211; Omissione &#8211; Impugnazione &#8211; Differita. Contratti della p.a. &#8211; Criteri ambientali minimi &#8211; Lex specialis &#8211; Rinvio al decreto ministeriale di approvazione &#8211; Insufficienza. In tema di contratti pubblici, l’omesso o incompleto recepimento dei criteri ambientali minimi</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-recepimento-dei-criteri-ambientali-minimi-cam-nella-lex-specialis-di-gara/">Sul recepimento dei criteri ambientali minimi (CAM) nella lex specialis di gara.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Criteri ambientali minimi &#8211; Lex specialis &#8211; Recepimento &#8211; Omissione &#8211; Impugnazione &#8211; Differita.</p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Criteri ambientali minimi &#8211; Lex specialis &#8211; Rinvio al decreto ministeriale di approvazione &#8211; Insufficienza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In tema di contratti pubblici, l’omesso o incompleto recepimento dei criteri ambientali minimi (CAM) nella <em>lex specialis</em> di gara, in violazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, non comporta di regola un onere di immediata impugnazione del bando, salvo che la carenza sia tale da incidere direttamente sulla possibilità stessa di formulare l’offerta; in via ordinaria, il relativo vizio può essere fatto valere mediante impugnazione dell’aggiudicazione, essendo configurabile in capo all’operatore economico un interesse strumentale alla riedizione della gara secondo regole conformi alla normativa ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’obbligo di inserire i CAM nella documentazione progettuale e di gara non è soddisfatto da un mero rinvio al decreto ministeriale che li approva, poiché le specifiche tecniche, le clausole contrattuali e, per quanto rileva, i criteri premianti devono risultare espressamente recepiti nella <em>lex specialis</em>, trattandosi di elementi essenziali dell’offerta e della valutazione comparativa.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) D&#8217;Angelo &#8211; Est. Prossomariti</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2026/10/202607148_11.pdf">202607148_11</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul condono edilizio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-condono-edilizio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 10:02:11 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90916</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-condono-edilizio/">Sul condono edilizio.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Condono edilizio &#8211; Parere negativo Soprintendenza &#8211; Superamento &#8211; Diniego &#8211; Annullamento. In materia di condono edilizio, quando il provvedimento comunale di rigetto si fonda unicamente sul parere negativo della Soprintendenza reso nell’ambito del medesimo procedimento, il successivo superamento o ritiro in autotutela di tale parere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-condono-edilizio/">Sul condono edilizio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-condono-edilizio/">Sul condono edilizio.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Condono edilizio &#8211; Parere negativo Soprintendenza &#8211; Superamento &#8211; Diniego &#8211; Annullamento.</p>
<hr />
<p>In materia di condono edilizio, quando il provvedimento comunale di rigetto si fonda unicamente sul parere negativo della Soprintendenza reso nell’ambito del medesimo procedimento, il successivo superamento o ritiro in autotutela di tale parere da parte della stessa autorità soprintendentizia determina, secondo il principio <em>simul stabunt, simul cadent</em>, la caducazione automatica del diniego comunale, in quanto atto conseguenziale in rapporto di immediata, diretta e necessaria presupposizione rispetto all’atto “a monte”.</p>
<hr />
<p>Pres. (f.f.) Franconiero &#8211; Est. Santini</p>
<p><a href="https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2026/10/202607034_11.pdf">202607034_11</a></p>
<p>Views: 4</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-condono-edilizio/">Sul condono edilizio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla revoca del porto d&#8217;armi ad uso venatorio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-revoca-del-porto-darmi-ad-uso-venatorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 09:42:34 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90804</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-revoca-del-porto-darmi-ad-uso-venatorio/">Sulla revoca del porto d&#8217;armi ad uso venatorio.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Porto d&#8217;armi &#8211; Uso venatorio &#8211; Revoca &#8211; Conflittualità familiare e/o affettiva &#8211; Prognosi sfavorevole &#8211; Legittimità. Il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni in materia di armi postulano un giudizio di completa e persistente affidabilità del soggetto interessato; giudizio che appartiene alla sfera della discrezionalità tecnico-amministrativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-revoca-del-porto-darmi-ad-uso-venatorio/">Sulla revoca del porto d&#8217;armi ad uso venatorio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-revoca-del-porto-darmi-ad-uso-venatorio/">Sulla revoca del porto d&#8217;armi ad uso venatorio.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Porto d&#8217;armi &#8211; Uso venatorio &#8211; Revoca &#8211; Conflittualità familiare e/o affettiva &#8211; Prognosi sfavorevole &#8211; Legittimità.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni in materia di armi postulano un giudizio di completa e persistente affidabilità del soggetto interessato; giudizio che appartiene alla sfera della discrezionalità tecnico-amministrativa dell’Autorità di pubblica sicurezza ed è finalizzato alla prevenzione di possibili abusi, sicché può fondarsi anche su fatti non accertati con sentenza penale di condanna o addirittura privi di autonoma rilevanza penale, purché sintomatici di un difetto di piena affidabilità nell’uso delle armi. In presenza di situazioni di conflittualità familiare o affettiva, l’Amministrazione può legittimamente formulare una prognosi sfavorevole circa il corretto uso delle armi, trattandosi di contesti che, per loro natura, possono costituire fattore di rischio per la sicurezza pubblica.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. Bernardini</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4168 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Federica Di Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Prefettura di Roma, Questura di Roma, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Prima) n. 16749/2023, resa tra le parti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 maggio 2026 il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti, come da verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. L’odierno appellante ha adito, in primo grado, il Tar per il Lazio, avverso la revoca della licenza di porto di fucile ad uso venatorio, disposta dal Questore di Roma.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Il Giudice di primo grado, nel respingere il gravame, ha evidenziato che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>ritiene il Collegio che</i> <i>gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria siano sufficienti a fondare un giudizio di inaffidabilità e di un paventato abuso delle armi, pur in assenza di una diretta riferibilità dei comportamenti alla persona del ricorrente, ovvero all’apertura di procedimenti penali al riguardo. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Appare innanzitutto rilevante la condizione, non contestata, di conflittualità tra il figlio del ricorrente e la ex moglie….</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Emerge dunque dagli atti di causa una situazione di grave crisi tra il figlio del ricorrente e l’ex coniuge, che per la modalità delle condotte poste in essere e per la personalità dell’autore evidenziano un concreto rischio di abuso delle armi. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Tale rischio, sebbene non riferibile alla persona del ricorrente, è insito nella (quantomeno) frequente presenza del figlio – -OMISSIS- &#8211; presso l’abitazione dei genitori. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>A ciò deve aggiungersi la condizione -OMISSIS- della moglie e convivente del ricorrente, -OMISSIS-, che aumentano la condizione di rischio sopra descritta…. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Appare dunque integrata la previsione aperta recata dall’ultimo comma dell’art. 11 del TULPS, che consente la revoca delle autorizzazioni “quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell&#8217;autorizzazione”&#8230; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>In tal quadro non appare affatto irragionevole la decisione di revocare la licenza e di inibire l possesso di armi e sostanze esplodenti in capo al ricorrente, in un contesto che non depone favorevolmente in merito ad una gestione sicura e ad un corretto utilizzo delle armi</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con l’atto di appello, nel contestare la sentenza del Tar, si evidenzia che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a. “<i>si tratta di una motivazione illogica e contraddittoria, perché da un lato afferma che l’Appellante non offre garanzie circa il non abuso delle armi ma, dall’altro lato e nel contempo, si riconosce incontrovertibilmente che quest’ultimo non ha mai posto in essere alcun comportamento tale da far ritenere affievolita la Sua affidabilità nell’uso delle armi stesse</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b. sebbene sia stata accertata l’“<i>assenza di una diretta riferibilità dei comportamenti alla persona del ricorrente, ovvero all’apertura di procedimenti penali al riguardo</i>”, i primi Giudici hanno comunque ritenuto che “<i>la condizione, non contestata, di conflittualità tra il figlio del ricorrente e la ex moglie” di quest’ultimo costituirebbe una circostanza “sufficiente a fondare un giudizio di inaffidabilità e di un paventato abuso delle armi</i>” da parte dell’appellante;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c. la situazione di conflittualità familiare tra figlio ed ex nuora è venuta meno, tanto che i due hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di Velletri di convertire il rito della separazione giudiziale in consensuale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d. il Giudice deve procedere ad una valutazione sull&#8217;esercizio del potere amministrativo che, muovendo da un accesso pieno ai fatti rivelatori del pericolo, ne dimostri la ragionevolezza e la proporzionalità;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e. il ricorrente è stato privato di un titolo ampliativo della sua sfera giuridica soggettiva (dopo circa 50 anni dal primo rilascio), in assenza di una condotta colpevole allo stesso imputabile e rilevante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. In esito alla camera di consiglio del 20 giugno 2024, con ord. n. 2335/2024, è stata respinta l’istanza cautelare prodotta dall’interessato, in quanto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>l&#8217;appello cautelare non è assistito dal fumus boni iuris, apparendo, alla luce della sommaria delibazione tipica di questa fase, consistenti gli elementi posti a base del provvedimento impugnato, come evidenziato dal giudice di prime cure</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. All’udienza pubblica del 28 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. Osserva, anzitutto, il Collegio che sulla scorta del consolidato orientamento della Sezione, la cui stabilità e univocità hanno raggiunto un grado tale da rendere superflua l’analitica evocazione dei precedenti conformi, il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni in materia di armi postulano un giudizio di completa e persistente affidabilità del soggetto interessato; giudizio che appartiene alla sfera della discrezionalità tecnico-amministrativa dell’Autorità di pubblica sicurezza ed è finalizzato alla prevenzione di possibili abusi, sicché può fondarsi anche su fatti non accertati con sentenza penale di condanna o addirittura privi di autonoma rilevanza penale, purché sintomatici di un difetto di piena affidabilità nell’uso delle armi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.La giurisprudenza della Sezione è altresì costante nell’affermare che, in presenza di situazioni di conflittualità familiare o affettiva, l’Amministrazione può legittimamente formulare una prognosi sfavorevole circa il corretto uso delle armi, trattandosi di contesti che, per loro natura, possono costituire fattore di rischio per la sicurezza pubblica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. Nel caso in esame, è indubbio che il provvedimento prefettizio gravato in primo grado è stato emanato in esito ad una istruttoria del tutto adeguata e pienamente supportata da elementi idonei ad accreditare il giudizio di inaffidabilità formulato dall’Autorità di pubblica sicurezza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. In materia, occorre richiamare la sentenza n. 10592/2023, sempre di questa Sezione, che, in un caso in parte analogo, ha affermato che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>…giova, innanzitutto, premettere che accesi contrasti e dissidi tra familiari costituiscono motivo idoneo e sufficiente per vietare la detenzione delle armi, potendo evidentemente determinare un concreto pericolo di abuso delle stesse e, dunque, incidere sull’affidabilità del titolare della licenza implicato nelle liti.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Nella fattispecie, alla luce degli atti del presente giudizio, era indubbia, al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati, l’esistenza di una situazione di elevata conflittualità endofamiliare…</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>È sulla base di tale quadro fattuale che l’amministrazione ha, del tutto ragionevolmente, formulato un giudizio di pericolo di abuso delle armi che, come poc’anzi ampiamente evidenziato, si fonda su ragionamento induttivo, di tipo probabilistico</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. In sintesi, dalla disamina degli atti di causa emerge che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; le valutazioni dell’amministrazione risultano ragionevoli, proporzionate, non manifestamente incongrue o illogiche, ben motivate e sono, come tali, insindacabili nella sede della giurisdizione di legittimità;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; gli elementi di valutazione offerti dal ricorrente non incidono nel processo motivazionale del provvedimento tanto da connotarne l’<i>agere</i> amministrativo in termini di illogicità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. In conclusione, il Collegio ritiene di dover respingere l’appello, con conferma della sentenza di primo grado qui gravata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Non si provvede sulle spese, attesa la mancata costituzione delle Amministrazioni appellate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nulla sulle spese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ezio Fedullo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Di Raimondo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Prossomariti, Consigliere</p>
<p>Views: 2</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-revoca-del-porto-darmi-ad-uso-venatorio/">Sulla revoca del porto d&#8217;armi ad uso venatorio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Sull&#8217;obbligo motivazionale in materia di Informativa antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-motivazionale-in-materia-di-informativa-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:56:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-motivazionale-in-materia-di-informativa-antimafia/">Sull&#8217;obbligo motivazionale in materia di Informativa antimafia.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Motivazione &#8211; Obbligo della p.a. &#8211; Giudizio di superabolità del tentativo di infiltrazione &#8211; Obbligo. In materia di informativa antimafia, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, sussiste, a carico dell’Amministrazione, uno specifico onere di adeguata motivazione sull’insussistenza delle condizioni per disporre le misure amministrative</p>
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<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Motivazione &#8211; Obbligo della p.a. &#8211; Giudizio di superabolità del tentativo di infiltrazione &#8211; Obbligo.</p>
<hr />
<p>In materia di informativa antimafia, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, sussiste, a carico dell’Amministrazione, uno specifico onere di adeguata motivazione sull’insussistenza delle condizioni per disporre le misure amministrative di prevenzione collaborativa, applicabili in caso di agevolazione occasionale e, quindi, dell’idoneità della sola, più gravosa, misura interdittiva a far fronte al pericolo di infiltrazione. Tale obbligo di motivazione permane anche qualora l’operatore economico non si sia avvalso della facoltà di partecipare al procedimento amministrativo. Esso può ritenersi assolto quando vengono messi in luce elementi che indichino un legame strutturale, organico o duraturo tra l’impresa e la criminalità organizzata, con riferimento alla continuità e stabilità dei rapporti con soggetti controindicati e, in particolare, al condizionamento della gestione aziendale. Ciò che non può essere omesso è un giudizio prognostico sulla possibilità che il ricorso alle misure di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 sia sufficiente a superare il tentativo di infiltrazione, sottraendo l’impresa dal rischio di condizionamenti delle consorterie criminali. Deve, pertanto, essere annullata l&#8217;informativa che manca di qualsiasi riferimento alle misure di prevenzione collaborativa e finanche all’art. 94-bis cit. Né può ritenersi sufficiente una presunta valutazione implicita sul punto. Tale conclusione, infatti, se applicata in modo generalizzato, finirebbe per sterilizzare la garanzia di un approccio graduale alla prevenzione antimafia, anche perché, d&#8217;altra parte, dalla motivazione del provvedimento impugnato, emergono circostanze che rendono ex se incontrovertibile la circostanza per cui l’applicazione delle misure preventive non potrebbe comunque garantire la neutralizzazione del rischio infiltrativo.</p>
<hr />
<p>Pres. Greco &#8211; Est. Prossomariti</p>
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		<item>
		<title>Sulla nullità per difetto di ius postulandi dell&#8217;appello proposto da avvocato non cassazionista.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nullita-per-difetto-di-ius-postulandi-dellappello-proposto-da-avvocato-non-cassazionista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 12:11:46 +0000</pubDate>
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<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Impugnazioni &#8211; Appello &#8211; Art. 22, co. 2, c.p.a. &#8211; Qualifica di avvocato cassazionista &#8211; Necessità &#8211; Ius postulandi &#8211; Difetto. Ai sensi dell’art. 22 c. 2 c.p.a., per i giudizi davanti al Consiglio di Stato “è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio</p>
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<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Impugnazioni &#8211; Appello &#8211; Art. 22, co. 2, c.p.a. &#8211; Qualifica di avvocato cassazionista &#8211; Necessità &#8211; Ius postulandi &#8211; Difetto.</p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 22 c. 2 c.p.a., per i giudizi davanti al Consiglio di Stato “<em>è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori</em>”. La disposizione è pacificamente interpretata nel senso che gli avvocati non cassazionisti non possono compiere alcuna attività processuale davanti al Consiglio di Stato, neppure se affiancati da un avvocato cassazionista. Pertanto, è nullo per difetto di <em>ius postulandi</em> l’atto di appello che sia stato sottoscritto da avvocato non cassazionista il quale, successivamente, da solo, ha compiuto atti di impulso processuale: notifica del ricorso e deposito del ricorso e della istanza di fissazione dell’udienza.</p>
<hr />
<p>Pres. De Nictolis &#8211; Est. Ardizzone</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Sulla inaccessibilità delle minute, dei brogliacci e delle registrazioni delle sedute deli organi collegiali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-inaccessibilita-delle-minute-dei-brogliacci-e-delle-registrazioni-delle-sedute-deli-organi-collegiali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:49:56 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90605</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-inaccessibilita-delle-minute-dei-brogliacci-e-delle-registrazioni-delle-sedute-deli-organi-collegiali/">Sulla inaccessibilità delle minute, dei brogliacci e delle registrazioni delle sedute deli organi collegiali.</a></p>
<p>Accesso &#8211; Accesso agli atti &#8211; Organi collegiali &#8211; Minute &#8211; Brogliacci &#8211; Registrazioni &#8211; Esclusione. Le minute e i brogliacci di sedute collegiali non possono costituire oggetto di accesso agi atti, in quanto semplici appunti finalizzati alla redazione di documenti veri e propri. Tali principi sono applicabili &#8211;mutatis mutandis</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-inaccessibilita-delle-minute-dei-brogliacci-e-delle-registrazioni-delle-sedute-deli-organi-collegiali/">Sulla inaccessibilità delle minute, dei brogliacci e delle registrazioni delle sedute deli organi collegiali.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Accesso &#8211; Accesso agli atti &#8211; Organi collegiali &#8211; Minute &#8211; Brogliacci &#8211; Registrazioni &#8211; Esclusione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Le minute e i brogliacci di sedute collegiali non possono costituire oggetto di accesso agi atti, in quanto semplici appunti finalizzati alla redazione di documenti veri e propri. Tali principi sono applicabili &#8211;<i>mutatis mutandis</i> alla registrazione delle sedute deli organi collegiali.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. Serlenga</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6952 del 2025, proposto da<br />
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marco Giustiniani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone 78;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabio Raponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Seconda) n. 688/2025, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il Cons. Giacinta Serlenga e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.- -OMISSIS- (di seguito solo -OMISSIS-) impugnava la sentenza del Tar Lazio – Latina n. 688/2025, nella parte in cui contiene l’accertamento del diritto dell’-OMISSIS- (di seguito solo -OMISSIS-) di accedere alle audioregistrazioni e ai documenti oggetto di reiterate istanze ostensive.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il contenzioso origina da un procedimento ispettivo promosso dal -OMISSIS- nei confronti dell’-OMISSIS-; ciò che ha determinato la presentazione di una serie di istanze di accesso da parte dell’-OMISSIS- stesso, inizialmente accolte solo in parte dal -OMISSIS- e oggetto di differimento in pendenza del procedimento ispettivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la richiamata sentenza il Tar, previa dichiarazione di improcedibilità del gravame rispetto al ricorso introduttivo del giudizio promosso contro il diniego di ostensione di una parte della documentazione richiesta, accoglieva i motivi aggiunti proposti contro l’ultima nota del Direttore generale del -OMISSIS- del 14 novembre 2024 con cui questi, dando atto della trasmissione avvenuta &#8211;<i>medio tempore</i>&#8211; della documentazione stessa una volta concluso il procedimento ispettivo, aveva confermato il diniego di accesso alle registrazioni già espresso, questa volta sulla base di una più articolata motivazione rispetto a quella già fornita; conseguentemente, è stato riconosciuto in primo grado il diritto dell’-OMISSIS- di accedere sia alla documentazione restante e non ancora ostesa sia alle registrazioni delle riunioni del -OMISSIS- del 24 luglio e dell’8 agosto 2024, allineandosi alla giurisprudenza favorevole all’ostensione delle registrazioni delle riunioni degli organi collegiali, pur dando atto dell’esistenza di orientamenti discordanti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’appello veniva proposto dal -OMISSIS- limitatamente a questa seconda parte della sentenza, censurando la decisione di prime cure sia nella parte in cui ha consentito l’accesso alle registrazioni (cfr. censure contenute nella prima Sezione dell’atto di appello), sia nella parte in cui ha accertato che le richieste di accesso presentate dall’-OMISSIS- non fossero state completamente soddisfatte (cfr. censure contenute nella seconda Sezione dell’atto di appello); sia, infine, nella parte in cui ha disposto una consistente condanna alle spese (euro 4000,00 oltre al rimborso del contributo unificato) pur avendo dato atto della novità della questione principale risolta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel presente giudizio di appello si costituiva l’-OMISSIS- con atto in data 23 settembre 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 3257 del 29 settembre 2025, questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare sulla scorta della seguente motivazione: “<i>Preso atto che il thema decidendum del presente giudizio è stato consensualmente circoscritto dalle parti alla mancata ostensione delle registrazioni stante i chiarimenti resi -il 10 settembre scorso- dall’-OMISSIS- odierno appellante in merito all’inesistenza di ulteriori documenti;</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Ritenuto di accogliere l’istanza cautelare giacché, per un verso, l’ostensione di tali registrazioni nel termine di 30 giorni intimato dal Tar farebbe venir meno l’interesse alla decisione di merito dell’appello e, per altro verso, le esigenze probatorie e difensive dichiarate dall’odierno appellato non appaiono assistite da particolare urgenza, non essendo stata fissata innanzi allo stesso Tar Latina la discussione del ricorso n.699/2024, cui la richiesta di accesso è dichiaratamente strumentale;</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Ritenuto, altresì, di ordinare alla parte appellante di conservare le suddette registrazioni fino alla pubblicazione della sentenza di merito. La trattazione del merito viene fissata all’udienza del 19 marzo 2026..</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’-OMISSIS- ha articolato le proprie difese per la fase di merito nella memoria del 3 marzo 2026; analogamente depositava memorie difensive il -OMISSIS- in date 3 e 6 marzo 2026, in vista della discussione di merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i></i><i></i><i></i>Alla camera di consiglio del 19 marzo 2026, la causa era trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.- L’appello va in parte dichiarato improcedibile e in parte accolto, con conseguente parziale riforma della decisione di primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1.- Va dichiarato improcedibile con riferimento alle censure articolate nella Sezione II, diretta -come detto- a contestare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato che le richieste di accesso presentate dall’-OMISSIS- non fossero state completamente soddisfatte. Come già dato atto in sede cautelare, il <i>thema decidendum</i> del presente giudizio<i> </i>va circoscritto alla mancata ostensione delle registrazioni, stanti i chiarimenti resi -il 10 settembre scorso- dall’-OMISSIS- odierno appellante in merito all’inesistenza di ulteriori documenti da ostendere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.-Va invece accolto l’appello con riferimento alle censure articolate sub Sezione I.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il giudice di prime cure ha -si ribadisce- accolto il gravame nella parte in cui si lamentava la mancata ostensione delle registrazioni delle sedute consiliari richieste, aderendo -in estrema sintesi- all’orientamento giurisprudenziale che valorizza la nozione ampia di documento contenuta nell’art. 22, comma 1, lett. d) della l. n. 241/1990, ammettendo l’accessibilità alle registrazioni poiché strumento diretto a documentare un’attività amministrativa, quale l’attività deliberativa dell’organo collegiale; e ritenendo, di contro, non conferente il precedente giurisprudenziale -invocato dal -OMISSIS&#8211; di segno contrario (la sentenza del Tar Parma n. 275/2022), sul presupposto che fosse riferito ad un caso diverso da quello sottoposto alla sua attenzione, “..<i>in cui la registrazione era stata eseguita non già in adempimento di una mansione d’ufficio o di una disposizione regolamentare (come nella specie), ma al solo scopo di facilitare il soggetto verbalizzante nella stesura del verbale</i>” (cfr. punto 13.2.1, pag. 14).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.1-L’assunto si espone, tuttavia, ad una serie di obiezioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.2.- Innanzitutto, nel caso in esame le registrazioni sono state effettuate proprio -e solo- allo scopo di agevolare la verbalizzazione delle sedute dell’organo collegiale in questione, in conformità alle espresse previsioni dell’art. 18 del Regolamento per il funzionamento del -OMISSIS- (la norma regolamentare che il giudice di prime cure richiama), il cui testo è riportato nella nota del 14 ottobre 2024 dello stesso -OMISSIS- (impugnata con i motivi aggiunti in primo grado) e presenta il seguente tenore: “<i>1-OMISSIS- utilizza un impianto tecnico in grado di garantire la registrazione degli interventi. 2. La registrazione viene cancellata a seguito dell’approvazione del verbale dell’adunanza</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’onere di immediata cancellazione della registrazione all’atto di approvazione del verbale ne disegna una funzione meramente ancillare rispetto alla redazione del verbale stesso nonché una palese strumentalità alla tutela dei componenti dell’organo collegiale in direzione biunivoca: nel senso di consentire a questi una verifica circa la fedeltà della verbalizzazione e nel senso di preservarne le opinioni e le valutazioni espresse in occasione delle relative sedute.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.3.- In proposito e in secondo luogo, deve rimarcarsi come la giurisprudenza invocata dal Tar vada raccordata con altro orientamento teso a sottrarre all’accesso di cui alla l. n. 241/1990 <i></i>le opinioni e le valutazioni manifestate dai componenti degli organi collegiali nel corso delle relative sedute, qualora raccolte in appunti presi dal soggetto verbalizzante. Questo stesso Consiglio ha più volte ribadito la non accessibilità delle minute e dei brogliacci di sedute collegiali, in quanto “<i>…semplici appunti finalizzati alla redazione di documenti veri e propri</i>” (Cons. St., sez. V, 1/12/2023, n. 10430); e tali principi sono applicabili &#8211;<i>mutatis mutandi</i>&#8211; alla registrazione delle sedute.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.4.- Da ultimo ma non per ultimo, non può restare priva di significato ai fini che qui rilevano la -incontestata- assenza di una disposizione generale che prescriva le registrazioni delle sedute degli organi collegiali rendendole obbligatorie, per cui tale iniziativa resta inevitabilmente affidata alla discrezionalità dell’organo, occasionalmente ovvero -come nella specie- ricorrendo ad una (auto)regolamentazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.5.- Orbene, nel contesto normativo e giurisprudenziale delineato, ferma restando l’ampiezza dell’accezione di documento accolta dall’art. 22, comma 1, lett. d) della l. n. 241/1990, non in discussione, non può disconoscersi un peso specifico alle disposizioni di (auto)regolamentazione delle registrazione delle sedute; di talché il perimetro dell’accessibilità alle registrazioni stesse va tracciato in relazione alla specifica fattispecie concreta, avuto riguardo alla “funzione” che l’organo collegiale ha nel caso specifico inteso assegnarvi nella disciplina di una propria facoltà (e non di un obbligo discendente da norma primaria).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Applicando tali coordinate al caso di specie, si deve concludere per la non accessibilità delle registrazioni, stante il palese tenore della norma regolamentare, che non lascia spazio alcuno a dubbi interpretativi circa la funzione che si è inteso assegnare alle registrazioni stesse; una funzione -si ribadisce- tutt’altro che autonoma e separata rispetto ai verbali in cui vengono trasfuse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto più che i verbali sono stati -di contro- esibiti all’-OMISSIS-, ricorrente in primo grado, consentendo l’esercizio del diritto di difesa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3.- L’appello va altresì accolto in relazione alle censure articolate sub Sezione III dell’atto introduttivo del giudizio, con cui la parte appellante contesta la consistente condanna alle spese disposta a carico del -OMISSIS- (euro 4000,00 oltre al rimborso del contributo unificato) nonostante il giudice di prime cure abbia dato atto della novità della questione principale risolta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.- In conclusione, l’appello proposto dal -OMISSIS- va in parte dichiarato improcedibile e in parte accolto; e per l‘effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado va respinto il ricorso in prime cure nella parte in cui chiede l’accesso alle registrazioni e disposta la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio, considerata la non univocità del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, così dispone:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-in parte lo dichiara improcedibile;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-in parte lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso in primo grado nella parte in cui è chiesto l’accesso alle registrazioni;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Raffaello Scarpato, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Prossomariti, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul divieto di di detenzione di armi e munizioni.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-di-di-detenzione-di-armi-e-munizioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:52:58 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90548</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-di-di-detenzione-di-armi-e-munizioni/">Sul divieto di di detenzione di armi e munizioni.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Porto d&#8217;armi &#8211; Detenzione di armi e munizioni &#8211; Divieto &#8211; Reato pregresso &#8211; Legittimità. E&#8217; legittimo il provvedimento con cui è stato disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni, a fronte della contestazione della fattispecie di reato di cui all’art. 30 comma 1 lett.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-di-di-detenzione-di-armi-e-munizioni/">Sul divieto di di detenzione di armi e munizioni.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-di-di-detenzione-di-armi-e-munizioni/">Sul divieto di di detenzione di armi e munizioni.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Porto d&#8217;armi &#8211; Detenzione di armi e munizioni &#8211; Divieto &#8211; Reato pregresso &#8211; Legittimità.</p>
<hr />
<p>E&#8217; legittimo il provvedimento con cui è stato disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni, a fronte della contestazione della fattispecie di reato di cui all’art. 30 comma 1 lett. h) L. n. 157/92, consistente nell’esercizio della caccia con l’ausilio di un segnale acustico elettromagnetico.</p>
<hr />
<p>Pres. D&#8217;Angelo &#8211; Est. Tulumello</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Sul divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-di-commistione-tra-offerta-tecnica-ed-economica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:51:05 +0000</pubDate>
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<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Valutazione delle offerte &#8211; Divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica. Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica deve essere tutelato finanche in presenza di un semplice rischio di pregiudizio. È infatti sufficiente la sola possibilità che l’importo economico</p>
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<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Valutazione delle offerte &#8211; Divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica.</p>
<hr />
<p>Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica deve essere tutelato finanche in presenza di un semplice rischio di pregiudizio. È infatti sufficiente la sola possibilità che l’importo economico sia conosciuto prima della valutazione tecnica per compromettere la necessaria imparzialità della Commissione. La  separazione tra le due offerte costituisce un principio essenziale per evitare qualsiasi condizionamento della commissione di gara quale organo valutatore. Ne consegue che l’inserimento, da parte del concorrente, di profili dell’importo economico all’interno dell’offerta tecnica non possa che comportarne la sua esclusione. In tale prospettiva, non rileva l’effettivo utilizzo del dato economico nella valutazione, essendo sufficiente la mera conoscibilità dello stesso da parte della Commissione nella fase anteriore alla valutazione economica.</p>
<hr />
<p>Pres. Corradino &#8211; Est. Marra</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Sull&#8217;obbligo di ripubblicazione del Piano Urbanistico.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-di-ripubblicazione-del-piano-urbanistico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:39:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-di-ripubblicazione-del-piano-urbanistico/">Sull&#8217;obbligo di ripubblicazione del Piano Urbanistico.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Piano urbanistico &#8211; Ripubblicazione &#8211; Obbligo &#8211; Casi &#8211; Individuazione. Si rende necessaria la ripubblicazione del piano solo quando, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate dopo l’adozione, vi sia stata una “rielaborazione complessiva” del piano stesso, e cioè un “mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-di-ripubblicazione-del-piano-urbanistico/">Sull&#8217;obbligo di ripubblicazione del Piano Urbanistico.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Piano urbanistico &#8211; Ripubblicazione &#8211; Obbligo &#8211; Casi &#8211; Individuazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Si rende necessaria la ripubblicazione del piano solo quando, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate dopo l’adozione, vi sia stata una “rielaborazione complessiva” del piano stesso, e cioè un “mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua impostazione” , mentre tale obbligo non sussiste nel caso in cui le modifiche non comportino uno stravolgimento dello strumento adottato ovvero un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori, ma consistano in variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, quand’anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Contessa &#8211; Est. Sabbato</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1437 del 2023, proposto dalla Regione Liguria, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Cappella e Marina Crovetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Comune di Borghetto Santo Spirito, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’Associazione Wwf Savona Odv, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Piera Sommovigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
&#8211; dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale A.I.S.A. &#8211; Sede Regionale Liguria Odv, non costituita in giudizio</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del T.a.r. per la Liguria, Sezione II, n. 760 del 12 settembre 2022, resa <i>inter partes</i>, concernente determinazioni regionali sul progetto di PUC e sulle correlate varianti al PTCP.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Borghetto Santo Spirito e dell’Associazione WWF Savona Odv;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-<i>bis</i>, c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell&#8217;arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il consigliere Giovanni Sabbato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nessuno presente per le parti e viste le note di passaggio in decisione da parte degli avvocati Marina Crovetto, Paolo Gaggero e Piera Sommovigo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Viste le conclusioni delle parti come in atti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con ricorso n. 181 del 2021 proposto innanzi al T.a.r. Liguria, il Comune di Borghetto Santo Spirito (di seguito anche il Comune) aveva chiesto l’annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a</i>) della deliberazione della Giunta regionale n. 1115-2020 del 23 dicembre 2020, avente ad oggetto “<i>Comune di Borghetto Santo Spirito (SV) &#8211; Determinazioni regionali sul progetto di P.U.C. e sulle correlate varianti al P.T.C.P. ai sensi dell’art. 28, comma 5, della l.r. n. 15/2018 e contestuale pronuncia di VAS ex art. 10 della l.r. n. 32/2012 e s.m.</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b</i>) dei richiamati “<i>Parere motivato del Settore Pianificazione Territoriale e VAS n. 211 del 15.10.2020</i>” e “<i>Relazione tecnica del Settore Urbanistica n. 222 del 17.12.2020, allegate alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>c</i>) nonché della nota regionale di comunicazione pervenuta in data 30 dicembre 2020, con la quale sono state trasmesse le definitive determinazioni regionali vincolanti sul nuovo P.U.C. del Comune di Borghetto S. Spirito, invitando la civica Amministrazione all’adeguamento, ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 15 del 2018,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>d</i>) di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quello impugnato, ivi espressamente comprendendo, in quanto occorra, la d.G.R. 5 agosto 2011, n. 1023 e il relativo annesso parere del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, Sezione per la Pianificazione Territoriale Urbanistica, reso con voto n. 42 del 2 agosto 2011.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Ai fini dell’illustrazione dei fatti di causa occorre esporre quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. Nel 2010 il Comune di Borghetto Santo Spirito ha adottato il progetto definitivo del nuovo PUC per poi proseguire l’<i>iter</i> di approvazione secondo la disciplina transitoria dell’art. 28 l.r. 15/2018, che impone al Comune di adeguarsi alle prescrizioni regionali prima dell’approvazione finale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. Con la delibera n. 1115/2020 la Regione Liguria ha espresso parere favorevole sul PUC, ma ha imposto numerose prescrizioni: da un lato lo stralcio di tutte le modifiche sostanziali introdotte dal Comune senza una nuova fase di pubblicità e partecipazione; dall’altro la riduzione o eliminazione della capacità edificatoria in tutte le aree soggette ai vincoli del Piano di Bacino, incluse le zone di fascia B.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3. Il Comune ha proposto ricorso, iscritto al n. RG 181/2021, innanzi al T.a.r. Liguria, impugnando la delibera regionale per le seguenti ragioni: la Regione ha imposto di ripubblicare il PUC per ogni modifica sostanziale, ma ciò è illegittimo in quanto, la ripubblicazione è necessaria solo se le modifiche stravolgono l’impianto del piano; la Regione ha preteso una totale e immediata conformità del PUC al Piano di Bacino, mentre la pianificazione comunale può prevedere interventi attuabili solo dopo opere di mitigazione del rischio idraulico; è ritenuto illegittimo vietare ogni edificabilità nelle aree esondabili, in quanto nelle zone di fascia B il Piano di Bacino consente interventi, previo nulla osta e verifiche tecniche; si contestano le singole prescrizioni regionali che riducono edificabilità o modificano le scelte comunali in specifiche aree; è ritenuta illegittima la prescrizione che impedisce l’applicazione del “piano casa” senza una normativa comunale di dettaglio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Nella resistenza dell’Amministrazione regionale, il Tribunale adìto (Sezione II) ha così deciso il gravame al suo esame:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ha estromesso dal giudizio WWF Savona e A.I.S.A. &#8211; sede regionale Liguria (tale capo della sentenza non è stato impugnato ed è pertanto passato in giudicato);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ha compensato le spese di giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Preliminarmente, il T.a.r. ha dichiarato inammissibili gli interventi <i>ad opponendum</i> di WWF Savona e A.I.S.A. Liguria perché privi di legittimazione attiva. Ha evidenziato che WWF Savona è solo un’articolazione locale del WWF Italia e non può agire autonomamente; anche qualora fosse considerata soggetto distinto, non ha dimostrato di possedere in misura adeguata i necessari requisiti di rappresentatività e stabilità. Lo stesso vale per A.I.S.A. Liguria, anch’essa articolazione territoriale priva di prova sulla propria effettiva rappresentatività.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel merito, il T.a.r. ha ritenuto che la Regione abbia agito illegittimamente perché non poteva imporre lo stralcio delle modifiche al PUC solo perché non ripubblicate. La disciplina transitoria non richiede una nuova fase partecipativa e, secondo la giurisprudenza, la ripubblicazione serve solo quando le modifiche stravolgono il piano, cosa che la Regione non ha neppure sostenuto. Inoltre, si ritiene illegittimo vietare ogni edificazione nelle aree esondabili, comprese quelle di fascia B. Il PUC può prevedere edificazioni future, purché subordinate alle opere di mitigazione del rischio idraulico, come lo stesso Piano di Bacino consente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Avverso tale pronuncia la regione Liguria ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 13 febbraio 2023 e depositato il 16 febbraio 2023, articolando, attraverso n. 3 motivi di gravame (pagine 6-40) così rubricati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I) <i>“Sull’inammissibilita’ del ricorso per omessa, tempestiva impugnativa della dgr 1023/2011: Erroneita&#8217; dell&#8217;appellata sentenza per violazione degli articoli 28 e 38 della l.r. 36/1997, dell’art 10 della legge 1150/1942. Erroneita&#8217; del presupposto, erroneita&#8217; e/o difetto di motivazione. travisamento dei fatti”</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II) “<i>Erroneità dell&#8217;appellata sentenza per violazione degli articoli 28 della l.r.15/2018 e 38 della l.r. 36/1997 e ss.mm. erroneità del presupposto, erroneità e/o difetto di motivazione. travisamento dei fatti”</i>;<i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III) “<i>Erroneità dell’appellata sentenza per violazione dell’art. 65 del d. lgs. 165/2006 degli artt. 2,25,26,27 della l.r. 36/1997 e dell’art. 15 delle norme di attuazione del piano di bacino. Erroneità del presupposto, erroneità e/o difetto di motivazione. travisamento dei fatti”. </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. Con il primo motivo, la Regione contesta la decisione del T.a.r. laddove ha considerato la DGR n. 1023/2011 un semplice atto endoprocedimentale, sostenendo invece che, nella procedura speciale dell’art. 28 LUR, le determinazioni regionali hanno natura vincolante e impongono al Comune un obbligo di adeguamento. Secondo l’appellante, il T.a.r. avrebbe travisato il senso della norma in quanto, l’art. 28 non apre alcun “<i>dialogo</i>”, ma attribuisce alla Regione un vero potere di copianificazione, che legittima l’imposizione di prescrizioni per garantire la conformità del PUC ai piani sovraordinati. Il Comune di Borghetto, invece, non si è adeguato alla DGR 1023/2011, ha ritenuto alcune prescrizioni “<i>non vincolanti</i>” e ha introdotto nuove previsioni in contrasto con PTCP e Piano di Bacino. Per questo la Regione, in sede di approvazione finale, è intervenuta con DGR 1115/2020 per correggere il PUC, esercitando un potere che ritiene doveroso e pienamente legittimo. La Regione richiama anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato sul potere di copianificazione e sostiene che la sentenza del T.a.r., negando la natura vincolante delle sue prescrizioni, comprometta l’equilibrio dei poteri urbanistici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. Con il secondo motivo, l’appellante evidenzia che il T.a.r. ha ritenuto illegittimo lo stralcio regionale delle modifiche al PUC, sostenendo che l’art. 28 LUR non richieda ripubblicazione salvo stravolgimenti complessivi del piano. La Regione contesta questa lettura ritenendo che il T.a.r. avrebbe frainteso sia la norma sia la giurisprudenza. Il Consiglio di Stato ha chiarito più volte che la Regione, in sede di approvazione, ha il potere dovere di verificare la conformità del PUC ai piani sovraordinati e di stralciare le previsioni non conformi, anche quando si tratti di una sola modifica sostanziale, indipendentemente dal numero delle osservazioni accolte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.3. Con il terzo motivo, l’appellante evidenzia che il T.a.r. ha ritenuto che il PUC possa contenere previsioni non conformi al Piano di Bacino, rinviandone l’attuazione a future opere di mitigazione. Questa impostazione, però, ignora completamente che il PUC deve nascere già conforme al Piano di Bacino, che ha natura prevalente e vincolante. La normativa statale e regionale impone che le scelte urbanistiche siano effettuate fin dall’inizio sulla base delle analisi idrauliche e geologiche del Piano di Bacino, e non su interventi futuri, incerti e non programmati. Il richiamo del T.a.r. all’art. 15, comma 10, è fuori contesto, perché riguarda solo la fase attuativa e non può giustificare un PUC in contrasto con il piano sovraordinato. Accogliere la tesi del T.a.r. significherebbe trasformare il PUC in un piano teorico, fondato su opere eventuali, e consentire edificazioni in aree a rischio. Per questo la decisione sarebbe giuridicamente infondata e andrebbe riformata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. L’appellante ha concluso chiedendo che “<i>contariis reiectis, sia annullata e/o riformata la sentenza appellata, con ogni conseguente statuizione”. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. In data 30 marzo 2023 si è costituito in giudizio il Comune di Borghetto Santo Spirito con memoria di controdeduzioni anche al fine di riproporre i (dieci) motivi di ricorso di primo grado, come sopra sintetizzati, dichiarati assorbiti e/o comunque non esaminati. Ha quindi concluso invocando, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale delle eccepite questioni, la reiezione dell’avverso gravame, in quanto irricevibile, inammissibile e comunque infondato nel merito, instando per l’esame dei motivi assorbiti e/o comunque non esaminati dal T.a.r. nella sentenza appellata e qui testualmente riproposti <i>ex </i>art. 101, comma 2, c.p.a..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. In data 4 maggio 2023 l’Associazione WWF Savona ODV si è costituita in giudizio al fine di chiedere l’accoglimento del ricorso in appello dalla stessa proposto ed al contempo promuovere ricorso in appello incidentale onde contestare la dichiarazione di inammissibilità del proprio intervento di primo grado contenuta nell’impugnata sentenza. In particolare ha lamentato la “<i>Erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune ricorrente in primo grado. Eccesso di potere per travisamento di fatti decisivi, contraddittorietà, illogicità. Difetto di istruttoria e di motivazione</i>”. Ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale o, in via incidentale, dell’appello principale proposto dalla Regione Liguria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. In data 7 gennaio 2025 la Regione Liguria ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame. In particolare ha diffusamente argomentato nel senso dell’infondatezza delle censure di controparte dichiarate assorbite in prime cure e riproposte in questa sede.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. In data 13 gennaio 2025 le parti hanno depositato rispettive memorie insistendo per le rispettive conclusioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. In data 13 febbraio l’udienza di merito veniva rinviata, su istanza di parte, a data da destinarsi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. In data 9 gennaio 2026 entrambe le parti hanno depositato rispettive memorie, parte appellata anche in replica,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica dell’11 febbraio 2026, è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Per le ragioni di seguito esposte vanno respinti sia l’appello principale che l’appello incidentale del controinteressato WWF Savona ODV.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Occorre premettere che parte appellata ripropone ben 10 motivi dichiarati assorbiti dal giudice di prime cure. D’altro canto la controinteressata contesta la declaratoria di inammissibilità sollevata dal Comune ricorrente in primo grado e pertanto chiede: &#8211;  in via principale, nel merito, in accoglimento del presente ricorso in appello incidentale, annullare e/o riformare la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge; &#8211; in via subordinata, nel merito, l’accoglimento del ricorso in appello proposto dalla Regione Liguria e per l’effetto l’annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Viene innanzitutto in esame l’appello della Regione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. Questa <i>in primis</i> formula eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa tempestiva impugnazione della DGR 1023/2011, con la quale l’ente aveva imposto prescrizioni al Comune a norma dell’art. 28 della Legge Urbanistica Regionale 36/1997. Vi sarebbe un obbligo di adeguamento alla DGR 1023/2011 e a tal uopo valorizza la formula di tale disciplina.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale eccezione risulta infondata, in quanto, come rilevato dal T.a.r., la disciplina richiamata impone la nuova pubblicazione, adempimento non espletato dalla competente Regione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. Per le medesime ragioni risulta infondato anche il secondo motivo, col quale parte appellante diffusamente argomenta nell’intento di minare la pronuncia di primo grado anche valorizzandone alcuni passaggi lessicali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va, infatti, ribadito che l’intervento della regione non si è consolidato attraverso la ripubblicazione del Piano secondo fosse necessaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parte appellante richiama, sul punto, la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 3970/2022 che presenta il seguente passaggio: “<i>quanto all’obbligo della ripubblicazione del Piano, la giurisprudenza distingue il caso delle modifiche obbligatorie da quello delle modifiche facoltative o concordate, richiedendo solo per queste ultime la ripubblicazione dal momento che, per le modifiche obbligatorie, il carattere dovuto dell&#8217;intervento regionale rende superfluo l&#8217;apporto collaborativo del privato. Anche per le modifiche facoltative laddove non superino il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato, non è necessaria la pubblicazione (Cons. Stato IV sez. 13 novembre 2020)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ebbene tale pronuncia richiama il principio in base al quale è necessaria la pubblicazione e non è in alcun modo opposta e comprovata da parte della regione la circostanza relativa al rispetto o meno dei canoni guida.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche la sentenza n. 2700/2022 non risulta significativa, in quanto con questa “<i>il Collegio richiama e condivide l’orientamento del Consiglio di Stato (v. sez. IV, n. 7027 del 2020, sez. II, n. 7839 del 2019; sez. IV, n. 6484 del 2018, n. 1477 del 2009, n. 7782 del 2003) sui presupposti di ripubblicazione del Piano allorquando, per qualsivoglia ragione, siano cambiate le linee essenziali del medesimo come verificatosi all’evidenza nel caso di specie</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si deve, quindi, ritenere che il principio generale, che impone appunto la ripubblicazione del Piano, non sia stato contraddetto dalle pronunce all’uopo richiamate da parte appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quest’ultima, altresì, contesta la sentenza di prime cure laddove prende in esame la procedura di cui all’articolo 28 della LUR, evidenziando che “<i>a differenza di quanto previsto dall’art. 38 della legge urbanistica regionale n.36 del 1997, nel testo introdotto dall’art.9 comma 1 della l.r. 15/2018, tale disciplina transitoria non prevede che il progetto di PUC modificato per effetto dell’accoglimento di osservazioni debba essere assoggettato ad una nuova fase di pubblicità e partecipazione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Denota l’infondatezza di tale profilo censorio, così come di quello, successivamente articolato nel contesto del medesimo di gravame laddove si lamenta quanto opinato dal T.a.r. circa la mancata contestazione in ordine al grado di innovatività delle modifiche apportate al PUC, l’esatta formulazione dell’art. 28 della LUR, laddove prevede che “<i>Entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 4, il Comune convoca gli enti competenti in apposita sessione istruttoria per l&#8217;illustrazione del PUC. La fase illustrativa si conclude entro centoventi giorni con l&#8217;acquisizione delle determinazioni regionali, metropolitane e provinciali. Nei successivi novanta giorni il Comune approva il PUC con deliberazione del Consiglio comunale, anche nel caso in cui la regione, la provincia o la città metropolitana non abbiano reso entro tale termine le proprie determinazioni. Ove le determinazioni della regione, della provincia o della città metropolitana prevedano l&#8217;osservanza di prescrizioni comportanti l&#8217;adeguamento del PUC, il Comune é tenuto ad adeguare gli atti a tali prescrizioni con la deliberazione di approvazione del PUC.</i>” (cfr. comma 5). In effetti, come evidenziato da parte appellata, tale norma non si esprime circa il rapporto tra modifiche al Piano <i>in itinere</i> ed esigenza di ripubblicazione, con nuova fase di osservazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’appellante richiama, a sostegno di quanto dedotto, una specifica pronuncia di questo Consiglio che afferma il “<i>potere di stralcio da parte della Regione (Cons. Stato, sez. IV, n. 2297 del 2006)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale pronuncia presenta la seguente formulazione: “<i>la delibera comunale di controdeduzioni può non implicare volontà di modifica immediata del piano regolatore, ma solo accettazione delle richieste e proposta di modifiche d&#8217;ufficio rivolta alla regione; per cui non occorrerà nuova pubblicazione, con la conseguenza che il testo del piano agli effetti di salvaguardia, sarà quello adottato con la prima deliberazione, ancorchè destinato ad essere modificato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 febbraio 1998, n. 301). Viceversa, se il comune, controdeducendo alle proposte di modifica regionali, introduce variazioni rilevanti al piano adottato, la delibera si presenta come una sostanziale nuova adozione che necessita di pubblicazione (cfr. sez. IV, n. 4980 del 5 settembre 2003; sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6178; sez. IV, 20 febbraio 1998, n. 301 cit.; 27 marzo 1995, n. 206).</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ebbene, trattasi di una formula lessicale che non risulta fondare un principio diverso da quello riscontrato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vale, peraltro, l’orientamento di questo Consiglio di Stato, espresso di recente secondo cui “<i>l’eventualità che le previsioni del piano urbanistico comunale (o di altro strumento urbanistico) subiscano, in sede di approvazione definitiva, delle modifiche strumento urbanistico, che, per l’appunto, contempla, all’atto dell’approvazione definitiva, la possibilità di cambiamenti in conseguenza dell’accoglimento delle osservazioni pervenute; pertanto, soltanto laddove chi ha interesse dimostri che le modifiche introdotte incidono sulle caratteristiche essenziali dello strumento stesso e sui suoi criteri di impostazione, si rende necessario riprendere da capo il relativo procedimento di formazione; l’eventuale necessità di “ripubblicazione” sorge solo a seguito di apporto di innovazioni tali da mutare radicalmente l’impostazione di Piano stesso. Costituisce, perciò, principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui si rende necessaria la ripubblicazione del piano solo quando, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate dopo l’adozione, vi sia stata una “rielaborazione complessiva” del piano stesso, e cioè un “mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua impostazione” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2020, n. 6944; 21 settembre 2011, n. 5343, 26 aprile 2006 n. 2297, 31 gennaio 2005, n. 259; 10 agosto 2004, n. 5492), mentre tale obbligo non sussiste nel caso in cui le modifiche non comportino uno stravolgimento dello strumento adottato ovvero un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori, ma consistano in variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, quand’anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree (Cons. Stato, sez. IV, 13 novembre 2020, n. 7027; sez. IV, 4 dicembre 2013, n. 5769)</i>” (cfr. Cons., Stato, Sez. IV, 2 gennaio 2023, n. 21).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È suscettibile, altresì, di condivisione quanto osservato dal giudice di prime cure a proposito del fatto che la Regione non si è premurata di affermare che le modifiche apportate al PUC adottato “<i>avrebbero avuto un grado di innovatività tale da comportare la riadozione del Piano</i>”. Trattasi di una precisa carenza motivazionale che non può essere integrata in questa sede di giudizio valorizzando quanto testualmente riportato nei, peraltro numerosi, allegati alla DGR 1115/2020. Non sono pertanto suscettibili di essere valorizzate le pronunce di questo Consiglio di Stato all’uopo richiamate da parte appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19. Infondato risulta anche quanto dedotto da parte appellante, col terzo (ed ultimo) motivo, contestando quanto opinato dal giudice di prime cure nel senso che “<i>Non sarebbe condivisibile la posizione regionale che postula una necessaria coerenza tra la pianificazione urbanistica comunale e la pianificazione di bacino</i>”. Deduce, in particolare, parte appellante che “<i>in sede di elaborazione di un nuovo PUC le scelte pianificatorie non possano non tenere conto della loro compatibilità con gli atti di pianificazione sovraordinata</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritiene sul punto il T.a.r., richiamando la disciplina di settore, che “<i>la norma implica che lo strumento urbanistico generale possa contemplare, con previsioni destinate ad essere declinate nello strumento attuativo, edificabilità nelle zone esondabili, come tali non suscettibili di immediata attuazione secondo la pianificazione di bacino, vale a dire proprio la situazione cui si frappone la contestata prescrizione regionale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ebbene, tali considerazioni sono suscettibili di condivisione, in quanto trovano conforto nella previsione di cui all’art. 10 delle N.A del Piano di Bacino secondo il quale “<i>nel caso di interventi complessi, sottoposti a strumentazione urbanistica attuativa, compresi anche del progetto delle opere di sistemazione idraulica congruenti con quelle previste nel Piano, la Provincia può provvedere alla riperimetrazione delle fasce di pericolosità idraulica contestualmente all’approvazione o al controllo delle strumento attuativo, previa verifica in ordine alla effettiva esecuzione delle opere di sistemazione idraulica</i>”. Parte appellata per giunta opportunamente valorizza la previsione di cui all’art. 19 della Normativa di Piano di bacino (doc. n. 11, prodotto in primo grado) secondo cui “<i>Le prescrizioni degli articoli 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 15bis, 16, 16 bis, 16 ter, 17 prevalgono, ai sensi e per gli effetti del comma 2, dell’art. 17, della l.r. n.9/1993, sulle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali e vincolano, in base al combinato disposto del comma 4, dell’ art. 17 della l.r. n.9/1993, del comma 5 dell’art. 2 della l.r. n.36/1997 e del comma 3 dell’art.8 della l.r. n.18/1999, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20. Parte appellante, altresì, deduce che “<i>non è davvero condivisibile sul punto la pronuncia del primo giudice che – come già rilevato &#8211; porterebbe ad approvare un PUC non solo in contrasto con il Piano di bacino vigente, ma a contenuto comunque di difficile e incerta attuazione posto che gli interventi di sistemazione idraulica che portano alla riperimetrazione delle aree inondabili sono interventi non sempre possibili, comunque complessi, certamente costosi e con tempistiche di realizzazione piuttosto lunghe. La conseguenza sarebbe il venire meno proprio della funzione del PUC che deve contenere previsioni “fattibili” dal punto di vista idrogeologico</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nemmeno tale passaggio argomentativo risulta condivisibile in quanto trattasi di valutazioni prognostiche del tutto eventuali e che pertanto non risultano in grado di minare l’approccio interpretativo al quale accede parte appellata ed avallata dal T.a.r.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21. La sentenza impugnata col presente gravame è pertanto suscettibile di conferma in relazione ad entrambi i motivi dichiarati fondati dal T.a.r. e, in particolare:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) sia sul motivo relativo al (non) obbligo di ripubblicazione della delibera comunale di adozione (specie in relazione all’accoglimento delle osservazioni regionali);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) sia sul motivo relativo sottrazione di capacità edificatoria a tutte le aree soggette alle previsioni vincolistiche del Piano di bacino (comprese le aree della ‘fascia B’)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22. La reiezione di entrambi i ripercorsi profili censori che connotano l’appello in esame rende superflua la disamina dei motivi riproposti dal Comune ai sensi dell’art. 101, II, c.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23. Va tuttavia preso in esame, in relazione alla questione dei vincoli del Piano di bacino, quanto osservato nella sua ultima memoria dalla Regione, la quale riferisce che la recente approvazione del Reg. reg. 1/2025 sul regìme delle aree esondabili introdurrebbe un regìme ancora più rigido di quello impugnato in primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Evidenzia, in particolare, la Regione: &#8211; che ha approvato il nuovo regolamento regionale 1/2025 che ha innovato fortemente la disciplina delle aree esondabili (doc.3); &#8211; che alle nuove previsioni si applica già il nuovo sopracitato R.R.1/2025 il quale all’articolo 18 prevede un regime transitorio che riguarda, tuttavia, solamente progetti già autorizzati e non le nuove previsioni urbanistiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto si registra un preciso passaggio lessicale della pronuncia del T.a.r. laddove osserva che: “<i>Avendo riguardo alla portata delle contestate prescrizioni, è inevitabile ritenere che la declaratoria di illegittimità comporti l’integrale riedizione del potere amministrativo: non è necessario, in conseguenza, soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte dal Comune di Borghetto Santo Spirito</i>.”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Occorre precisare che tali considerazioni, aventi riflessi sul riesercizio del potere amministrativo e peraltro non avversati in questa sede di giudizio, sono suscettibili di conferma.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24. Viene, quindi, in esame l’appello incidentale dell’Associazione WWF Savona ODV per avversare la declaratoria di inammissibilità dell’iniziativa processuale dallo stesso assunta mediante apposito atto d’intervento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, il T.a.r., come evidenziato dalla stessa parte appellante “<i>ha sostenuto che WWF Savona costituisce un’articolazione locale dell’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature – WWF Italia, che in quanto tale sarebbe priva di legittimazione attiva ed, in secondo luogo, che, anche qualora la stessa fosse ritenuta un soggetto giuridico autonomo (Organizzazione Integrata), non avrebbe dimostrato il possesso di un adeguato grado di rappresentatività e stabilità, non avendo riferito né il numero dei suoi associati né la data dalla quale opera sul territorio</i>” (cfr. pag. 4 dell’atto di appello).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al fine di minare tale statuizione la parte richiama le argomentazioni esposte nella memoria di replica, l’inconferenza della sentenza del T.a.r. Liguria n. 600/2020 nonché la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 6/2020 del 20 febbraio 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene la questione sollevata va affrontata non in astratto ma in concreto, dovendosi quindi ribadire che la documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado assume mero carattere formale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La parte infatti valorizza “<i>il contratto intercorso fra WWF Italia e WWF Savona del 3 giugno 2020, il riconoscimento della qualifica di Organizzazione Integrata avviene previa verifica del possesso di determinati, specifici requisiti, quali un numero minimo di associati (almeno 25) nonché l’autonomia giuridica ed economica dell’associazione (cfr. art. 4 del predetto contratto)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Occorre così ribadire che trattasi di elementi di carattere meramente formale che non consentono di ravvisare gli elementi fondativi della addotta legittimazione processuale. Tanto osta ai fini della disamina di quanto dedotto nel merito, essendo suscettibile di conferma la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">25. In conclusione, vanno respinti sia l’appello principale che l’appello incidentale, con conferma della relativa declaratoria di inammissibilità emessa in prime cure, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione competente sulla base della disciplina sopravvenuta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">26. Le spese del presente grado di giudizio, stante l’assoluta peculiarità della vicenda, sono suscettibili di essere compensate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 1437/2023), così decide:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; respinge l &#8216;appello principale proposto dalla Regione Liguria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; respinge l’appello incidentale proposto dall’Associazione Wwf Savona Odv con conferma della declaratoria di inammissibilità emessa in prime cure.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese di grado compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Claudio Contessa, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Raffaello Sestini, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Carmelina Addesso, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giorgio Manca, Consigliere</p>
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