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	<title>Consiglio di Stato - Sezione III Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Consiglio di Stato - Sezione III Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;obbligo di ripubblicazione del Piano Urbanistico.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:39:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-di-ripubblicazione-del-piano-urbanistico/">Sull&#8217;obbligo di ripubblicazione del Piano Urbanistico.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Piano urbanistico &#8211; Ripubblicazione &#8211; Obbligo &#8211; Casi &#8211; Individuazione. Si rende necessaria la ripubblicazione del piano solo quando, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate dopo l’adozione, vi sia stata una “rielaborazione complessiva” del piano stesso, e cioè un “mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-di-ripubblicazione-del-piano-urbanistico/">Sull&#8217;obbligo di ripubblicazione del Piano Urbanistico.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-di-ripubblicazione-del-piano-urbanistico/">Sull&#8217;obbligo di ripubblicazione del Piano Urbanistico.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Piano urbanistico &#8211; Ripubblicazione &#8211; Obbligo &#8211; Casi &#8211; Individuazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Si rende necessaria la ripubblicazione del piano solo quando, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate dopo l’adozione, vi sia stata una “rielaborazione complessiva” del piano stesso, e cioè un “mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua impostazione” , mentre tale obbligo non sussiste nel caso in cui le modifiche non comportino uno stravolgimento dello strumento adottato ovvero un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori, ma consistano in variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, quand’anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Contessa &#8211; Est. Sabbato</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1437 del 2023, proposto dalla Regione Liguria, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Cappella e Marina Crovetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Comune di Borghetto Santo Spirito, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’Associazione Wwf Savona Odv, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Piera Sommovigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
&#8211; dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale A.I.S.A. &#8211; Sede Regionale Liguria Odv, non costituita in giudizio</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del T.a.r. per la Liguria, Sezione II, n. 760 del 12 settembre 2022, resa <i>inter partes</i>, concernente determinazioni regionali sul progetto di PUC e sulle correlate varianti al PTCP.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Borghetto Santo Spirito e dell’Associazione WWF Savona Odv;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-<i>bis</i>, c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell&#8217;arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il consigliere Giovanni Sabbato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nessuno presente per le parti e viste le note di passaggio in decisione da parte degli avvocati Marina Crovetto, Paolo Gaggero e Piera Sommovigo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Viste le conclusioni delle parti come in atti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con ricorso n. 181 del 2021 proposto innanzi al T.a.r. Liguria, il Comune di Borghetto Santo Spirito (di seguito anche il Comune) aveva chiesto l’annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a</i>) della deliberazione della Giunta regionale n. 1115-2020 del 23 dicembre 2020, avente ad oggetto “<i>Comune di Borghetto Santo Spirito (SV) &#8211; Determinazioni regionali sul progetto di P.U.C. e sulle correlate varianti al P.T.C.P. ai sensi dell’art. 28, comma 5, della l.r. n. 15/2018 e contestuale pronuncia di VAS ex art. 10 della l.r. n. 32/2012 e s.m.</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b</i>) dei richiamati “<i>Parere motivato del Settore Pianificazione Territoriale e VAS n. 211 del 15.10.2020</i>” e “<i>Relazione tecnica del Settore Urbanistica n. 222 del 17.12.2020, allegate alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>c</i>) nonché della nota regionale di comunicazione pervenuta in data 30 dicembre 2020, con la quale sono state trasmesse le definitive determinazioni regionali vincolanti sul nuovo P.U.C. del Comune di Borghetto S. Spirito, invitando la civica Amministrazione all’adeguamento, ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 15 del 2018,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>d</i>) di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quello impugnato, ivi espressamente comprendendo, in quanto occorra, la d.G.R. 5 agosto 2011, n. 1023 e il relativo annesso parere del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, Sezione per la Pianificazione Territoriale Urbanistica, reso con voto n. 42 del 2 agosto 2011.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Ai fini dell’illustrazione dei fatti di causa occorre esporre quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. Nel 2010 il Comune di Borghetto Santo Spirito ha adottato il progetto definitivo del nuovo PUC per poi proseguire l’<i>iter</i> di approvazione secondo la disciplina transitoria dell’art. 28 l.r. 15/2018, che impone al Comune di adeguarsi alle prescrizioni regionali prima dell’approvazione finale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. Con la delibera n. 1115/2020 la Regione Liguria ha espresso parere favorevole sul PUC, ma ha imposto numerose prescrizioni: da un lato lo stralcio di tutte le modifiche sostanziali introdotte dal Comune senza una nuova fase di pubblicità e partecipazione; dall’altro la riduzione o eliminazione della capacità edificatoria in tutte le aree soggette ai vincoli del Piano di Bacino, incluse le zone di fascia B.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3. Il Comune ha proposto ricorso, iscritto al n. RG 181/2021, innanzi al T.a.r. Liguria, impugnando la delibera regionale per le seguenti ragioni: la Regione ha imposto di ripubblicare il PUC per ogni modifica sostanziale, ma ciò è illegittimo in quanto, la ripubblicazione è necessaria solo se le modifiche stravolgono l’impianto del piano; la Regione ha preteso una totale e immediata conformità del PUC al Piano di Bacino, mentre la pianificazione comunale può prevedere interventi attuabili solo dopo opere di mitigazione del rischio idraulico; è ritenuto illegittimo vietare ogni edificabilità nelle aree esondabili, in quanto nelle zone di fascia B il Piano di Bacino consente interventi, previo nulla osta e verifiche tecniche; si contestano le singole prescrizioni regionali che riducono edificabilità o modificano le scelte comunali in specifiche aree; è ritenuta illegittima la prescrizione che impedisce l’applicazione del “piano casa” senza una normativa comunale di dettaglio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Nella resistenza dell’Amministrazione regionale, il Tribunale adìto (Sezione II) ha così deciso il gravame al suo esame:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ha estromesso dal giudizio WWF Savona e A.I.S.A. &#8211; sede regionale Liguria (tale capo della sentenza non è stato impugnato ed è pertanto passato in giudicato);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ha compensato le spese di giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Preliminarmente, il T.a.r. ha dichiarato inammissibili gli interventi <i>ad opponendum</i> di WWF Savona e A.I.S.A. Liguria perché privi di legittimazione attiva. Ha evidenziato che WWF Savona è solo un’articolazione locale del WWF Italia e non può agire autonomamente; anche qualora fosse considerata soggetto distinto, non ha dimostrato di possedere in misura adeguata i necessari requisiti di rappresentatività e stabilità. Lo stesso vale per A.I.S.A. Liguria, anch’essa articolazione territoriale priva di prova sulla propria effettiva rappresentatività.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel merito, il T.a.r. ha ritenuto che la Regione abbia agito illegittimamente perché non poteva imporre lo stralcio delle modifiche al PUC solo perché non ripubblicate. La disciplina transitoria non richiede una nuova fase partecipativa e, secondo la giurisprudenza, la ripubblicazione serve solo quando le modifiche stravolgono il piano, cosa che la Regione non ha neppure sostenuto. Inoltre, si ritiene illegittimo vietare ogni edificazione nelle aree esondabili, comprese quelle di fascia B. Il PUC può prevedere edificazioni future, purché subordinate alle opere di mitigazione del rischio idraulico, come lo stesso Piano di Bacino consente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Avverso tale pronuncia la regione Liguria ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 13 febbraio 2023 e depositato il 16 febbraio 2023, articolando, attraverso n. 3 motivi di gravame (pagine 6-40) così rubricati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I) <i>“Sull’inammissibilita’ del ricorso per omessa, tempestiva impugnativa della dgr 1023/2011: Erroneita&#8217; dell&#8217;appellata sentenza per violazione degli articoli 28 e 38 della l.r. 36/1997, dell’art 10 della legge 1150/1942. Erroneita&#8217; del presupposto, erroneita&#8217; e/o difetto di motivazione. travisamento dei fatti”</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II) “<i>Erroneità dell&#8217;appellata sentenza per violazione degli articoli 28 della l.r.15/2018 e 38 della l.r. 36/1997 e ss.mm. erroneità del presupposto, erroneità e/o difetto di motivazione. travisamento dei fatti”</i>;<i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III) “<i>Erroneità dell’appellata sentenza per violazione dell’art. 65 del d. lgs. 165/2006 degli artt. 2,25,26,27 della l.r. 36/1997 e dell’art. 15 delle norme di attuazione del piano di bacino. Erroneità del presupposto, erroneità e/o difetto di motivazione. travisamento dei fatti”. </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. Con il primo motivo, la Regione contesta la decisione del T.a.r. laddove ha considerato la DGR n. 1023/2011 un semplice atto endoprocedimentale, sostenendo invece che, nella procedura speciale dell’art. 28 LUR, le determinazioni regionali hanno natura vincolante e impongono al Comune un obbligo di adeguamento. Secondo l’appellante, il T.a.r. avrebbe travisato il senso della norma in quanto, l’art. 28 non apre alcun “<i>dialogo</i>”, ma attribuisce alla Regione un vero potere di copianificazione, che legittima l’imposizione di prescrizioni per garantire la conformità del PUC ai piani sovraordinati. Il Comune di Borghetto, invece, non si è adeguato alla DGR 1023/2011, ha ritenuto alcune prescrizioni “<i>non vincolanti</i>” e ha introdotto nuove previsioni in contrasto con PTCP e Piano di Bacino. Per questo la Regione, in sede di approvazione finale, è intervenuta con DGR 1115/2020 per correggere il PUC, esercitando un potere che ritiene doveroso e pienamente legittimo. La Regione richiama anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato sul potere di copianificazione e sostiene che la sentenza del T.a.r., negando la natura vincolante delle sue prescrizioni, comprometta l’equilibrio dei poteri urbanistici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. Con il secondo motivo, l’appellante evidenzia che il T.a.r. ha ritenuto illegittimo lo stralcio regionale delle modifiche al PUC, sostenendo che l’art. 28 LUR non richieda ripubblicazione salvo stravolgimenti complessivi del piano. La Regione contesta questa lettura ritenendo che il T.a.r. avrebbe frainteso sia la norma sia la giurisprudenza. Il Consiglio di Stato ha chiarito più volte che la Regione, in sede di approvazione, ha il potere dovere di verificare la conformità del PUC ai piani sovraordinati e di stralciare le previsioni non conformi, anche quando si tratti di una sola modifica sostanziale, indipendentemente dal numero delle osservazioni accolte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.3. Con il terzo motivo, l’appellante evidenzia che il T.a.r. ha ritenuto che il PUC possa contenere previsioni non conformi al Piano di Bacino, rinviandone l’attuazione a future opere di mitigazione. Questa impostazione, però, ignora completamente che il PUC deve nascere già conforme al Piano di Bacino, che ha natura prevalente e vincolante. La normativa statale e regionale impone che le scelte urbanistiche siano effettuate fin dall’inizio sulla base delle analisi idrauliche e geologiche del Piano di Bacino, e non su interventi futuri, incerti e non programmati. Il richiamo del T.a.r. all’art. 15, comma 10, è fuori contesto, perché riguarda solo la fase attuativa e non può giustificare un PUC in contrasto con il piano sovraordinato. Accogliere la tesi del T.a.r. significherebbe trasformare il PUC in un piano teorico, fondato su opere eventuali, e consentire edificazioni in aree a rischio. Per questo la decisione sarebbe giuridicamente infondata e andrebbe riformata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. L’appellante ha concluso chiedendo che “<i>contariis reiectis, sia annullata e/o riformata la sentenza appellata, con ogni conseguente statuizione”. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. In data 30 marzo 2023 si è costituito in giudizio il Comune di Borghetto Santo Spirito con memoria di controdeduzioni anche al fine di riproporre i (dieci) motivi di ricorso di primo grado, come sopra sintetizzati, dichiarati assorbiti e/o comunque non esaminati. Ha quindi concluso invocando, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale delle eccepite questioni, la reiezione dell’avverso gravame, in quanto irricevibile, inammissibile e comunque infondato nel merito, instando per l’esame dei motivi assorbiti e/o comunque non esaminati dal T.a.r. nella sentenza appellata e qui testualmente riproposti <i>ex </i>art. 101, comma 2, c.p.a..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. In data 4 maggio 2023 l’Associazione WWF Savona ODV si è costituita in giudizio al fine di chiedere l’accoglimento del ricorso in appello dalla stessa proposto ed al contempo promuovere ricorso in appello incidentale onde contestare la dichiarazione di inammissibilità del proprio intervento di primo grado contenuta nell’impugnata sentenza. In particolare ha lamentato la “<i>Erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune ricorrente in primo grado. Eccesso di potere per travisamento di fatti decisivi, contraddittorietà, illogicità. Difetto di istruttoria e di motivazione</i>”. Ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale o, in via incidentale, dell’appello principale proposto dalla Regione Liguria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. In data 7 gennaio 2025 la Regione Liguria ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame. In particolare ha diffusamente argomentato nel senso dell’infondatezza delle censure di controparte dichiarate assorbite in prime cure e riproposte in questa sede.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. In data 13 gennaio 2025 le parti hanno depositato rispettive memorie insistendo per le rispettive conclusioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. In data 13 febbraio l’udienza di merito veniva rinviata, su istanza di parte, a data da destinarsi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. In data 9 gennaio 2026 entrambe le parti hanno depositato rispettive memorie, parte appellata anche in replica,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica dell’11 febbraio 2026, è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Per le ragioni di seguito esposte vanno respinti sia l’appello principale che l’appello incidentale del controinteressato WWF Savona ODV.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Occorre premettere che parte appellata ripropone ben 10 motivi dichiarati assorbiti dal giudice di prime cure. D’altro canto la controinteressata contesta la declaratoria di inammissibilità sollevata dal Comune ricorrente in primo grado e pertanto chiede: &#8211;  in via principale, nel merito, in accoglimento del presente ricorso in appello incidentale, annullare e/o riformare la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge; &#8211; in via subordinata, nel merito, l’accoglimento del ricorso in appello proposto dalla Regione Liguria e per l’effetto l’annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Viene innanzitutto in esame l’appello della Regione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. Questa <i>in primis</i> formula eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa tempestiva impugnazione della DGR 1023/2011, con la quale l’ente aveva imposto prescrizioni al Comune a norma dell’art. 28 della Legge Urbanistica Regionale 36/1997. Vi sarebbe un obbligo di adeguamento alla DGR 1023/2011 e a tal uopo valorizza la formula di tale disciplina.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale eccezione risulta infondata, in quanto, come rilevato dal T.a.r., la disciplina richiamata impone la nuova pubblicazione, adempimento non espletato dalla competente Regione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. Per le medesime ragioni risulta infondato anche il secondo motivo, col quale parte appellante diffusamente argomenta nell’intento di minare la pronuncia di primo grado anche valorizzandone alcuni passaggi lessicali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va, infatti, ribadito che l’intervento della regione non si è consolidato attraverso la ripubblicazione del Piano secondo fosse necessaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parte appellante richiama, sul punto, la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 3970/2022 che presenta il seguente passaggio: “<i>quanto all’obbligo della ripubblicazione del Piano, la giurisprudenza distingue il caso delle modifiche obbligatorie da quello delle modifiche facoltative o concordate, richiedendo solo per queste ultime la ripubblicazione dal momento che, per le modifiche obbligatorie, il carattere dovuto dell&#8217;intervento regionale rende superfluo l&#8217;apporto collaborativo del privato. Anche per le modifiche facoltative laddove non superino il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato, non è necessaria la pubblicazione (Cons. Stato IV sez. 13 novembre 2020)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ebbene tale pronuncia richiama il principio in base al quale è necessaria la pubblicazione e non è in alcun modo opposta e comprovata da parte della regione la circostanza relativa al rispetto o meno dei canoni guida.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche la sentenza n. 2700/2022 non risulta significativa, in quanto con questa “<i>il Collegio richiama e condivide l’orientamento del Consiglio di Stato (v. sez. IV, n. 7027 del 2020, sez. II, n. 7839 del 2019; sez. IV, n. 6484 del 2018, n. 1477 del 2009, n. 7782 del 2003) sui presupposti di ripubblicazione del Piano allorquando, per qualsivoglia ragione, siano cambiate le linee essenziali del medesimo come verificatosi all’evidenza nel caso di specie</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si deve, quindi, ritenere che il principio generale, che impone appunto la ripubblicazione del Piano, non sia stato contraddetto dalle pronunce all’uopo richiamate da parte appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quest’ultima, altresì, contesta la sentenza di prime cure laddove prende in esame la procedura di cui all’articolo 28 della LUR, evidenziando che “<i>a differenza di quanto previsto dall’art. 38 della legge urbanistica regionale n.36 del 1997, nel testo introdotto dall’art.9 comma 1 della l.r. 15/2018, tale disciplina transitoria non prevede che il progetto di PUC modificato per effetto dell’accoglimento di osservazioni debba essere assoggettato ad una nuova fase di pubblicità e partecipazione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Denota l’infondatezza di tale profilo censorio, così come di quello, successivamente articolato nel contesto del medesimo di gravame laddove si lamenta quanto opinato dal T.a.r. circa la mancata contestazione in ordine al grado di innovatività delle modifiche apportate al PUC, l’esatta formulazione dell’art. 28 della LUR, laddove prevede che “<i>Entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 4, il Comune convoca gli enti competenti in apposita sessione istruttoria per l&#8217;illustrazione del PUC. La fase illustrativa si conclude entro centoventi giorni con l&#8217;acquisizione delle determinazioni regionali, metropolitane e provinciali. Nei successivi novanta giorni il Comune approva il PUC con deliberazione del Consiglio comunale, anche nel caso in cui la regione, la provincia o la città metropolitana non abbiano reso entro tale termine le proprie determinazioni. Ove le determinazioni della regione, della provincia o della città metropolitana prevedano l&#8217;osservanza di prescrizioni comportanti l&#8217;adeguamento del PUC, il Comune é tenuto ad adeguare gli atti a tali prescrizioni con la deliberazione di approvazione del PUC.</i>” (cfr. comma 5). In effetti, come evidenziato da parte appellata, tale norma non si esprime circa il rapporto tra modifiche al Piano <i>in itinere</i> ed esigenza di ripubblicazione, con nuova fase di osservazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’appellante richiama, a sostegno di quanto dedotto, una specifica pronuncia di questo Consiglio che afferma il “<i>potere di stralcio da parte della Regione (Cons. Stato, sez. IV, n. 2297 del 2006)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale pronuncia presenta la seguente formulazione: “<i>la delibera comunale di controdeduzioni può non implicare volontà di modifica immediata del piano regolatore, ma solo accettazione delle richieste e proposta di modifiche d&#8217;ufficio rivolta alla regione; per cui non occorrerà nuova pubblicazione, con la conseguenza che il testo del piano agli effetti di salvaguardia, sarà quello adottato con la prima deliberazione, ancorchè destinato ad essere modificato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 febbraio 1998, n. 301). Viceversa, se il comune, controdeducendo alle proposte di modifica regionali, introduce variazioni rilevanti al piano adottato, la delibera si presenta come una sostanziale nuova adozione che necessita di pubblicazione (cfr. sez. IV, n. 4980 del 5 settembre 2003; sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6178; sez. IV, 20 febbraio 1998, n. 301 cit.; 27 marzo 1995, n. 206).</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ebbene, trattasi di una formula lessicale che non risulta fondare un principio diverso da quello riscontrato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vale, peraltro, l’orientamento di questo Consiglio di Stato, espresso di recente secondo cui “<i>l’eventualità che le previsioni del piano urbanistico comunale (o di altro strumento urbanistico) subiscano, in sede di approvazione definitiva, delle modifiche strumento urbanistico, che, per l’appunto, contempla, all’atto dell’approvazione definitiva, la possibilità di cambiamenti in conseguenza dell’accoglimento delle osservazioni pervenute; pertanto, soltanto laddove chi ha interesse dimostri che le modifiche introdotte incidono sulle caratteristiche essenziali dello strumento stesso e sui suoi criteri di impostazione, si rende necessario riprendere da capo il relativo procedimento di formazione; l’eventuale necessità di “ripubblicazione” sorge solo a seguito di apporto di innovazioni tali da mutare radicalmente l’impostazione di Piano stesso. Costituisce, perciò, principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui si rende necessaria la ripubblicazione del piano solo quando, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate dopo l’adozione, vi sia stata una “rielaborazione complessiva” del piano stesso, e cioè un “mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua impostazione” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2020, n. 6944; 21 settembre 2011, n. 5343, 26 aprile 2006 n. 2297, 31 gennaio 2005, n. 259; 10 agosto 2004, n. 5492), mentre tale obbligo non sussiste nel caso in cui le modifiche non comportino uno stravolgimento dello strumento adottato ovvero un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori, ma consistano in variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, quand’anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree (Cons. Stato, sez. IV, 13 novembre 2020, n. 7027; sez. IV, 4 dicembre 2013, n. 5769)</i>” (cfr. Cons., Stato, Sez. IV, 2 gennaio 2023, n. 21).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È suscettibile, altresì, di condivisione quanto osservato dal giudice di prime cure a proposito del fatto che la Regione non si è premurata di affermare che le modifiche apportate al PUC adottato “<i>avrebbero avuto un grado di innovatività tale da comportare la riadozione del Piano</i>”. Trattasi di una precisa carenza motivazionale che non può essere integrata in questa sede di giudizio valorizzando quanto testualmente riportato nei, peraltro numerosi, allegati alla DGR 1115/2020. Non sono pertanto suscettibili di essere valorizzate le pronunce di questo Consiglio di Stato all’uopo richiamate da parte appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19. Infondato risulta anche quanto dedotto da parte appellante, col terzo (ed ultimo) motivo, contestando quanto opinato dal giudice di prime cure nel senso che “<i>Non sarebbe condivisibile la posizione regionale che postula una necessaria coerenza tra la pianificazione urbanistica comunale e la pianificazione di bacino</i>”. Deduce, in particolare, parte appellante che “<i>in sede di elaborazione di un nuovo PUC le scelte pianificatorie non possano non tenere conto della loro compatibilità con gli atti di pianificazione sovraordinata</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritiene sul punto il T.a.r., richiamando la disciplina di settore, che “<i>la norma implica che lo strumento urbanistico generale possa contemplare, con previsioni destinate ad essere declinate nello strumento attuativo, edificabilità nelle zone esondabili, come tali non suscettibili di immediata attuazione secondo la pianificazione di bacino, vale a dire proprio la situazione cui si frappone la contestata prescrizione regionale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ebbene, tali considerazioni sono suscettibili di condivisione, in quanto trovano conforto nella previsione di cui all’art. 10 delle N.A del Piano di Bacino secondo il quale “<i>nel caso di interventi complessi, sottoposti a strumentazione urbanistica attuativa, compresi anche del progetto delle opere di sistemazione idraulica congruenti con quelle previste nel Piano, la Provincia può provvedere alla riperimetrazione delle fasce di pericolosità idraulica contestualmente all’approvazione o al controllo delle strumento attuativo, previa verifica in ordine alla effettiva esecuzione delle opere di sistemazione idraulica</i>”. Parte appellata per giunta opportunamente valorizza la previsione di cui all’art. 19 della Normativa di Piano di bacino (doc. n. 11, prodotto in primo grado) secondo cui “<i>Le prescrizioni degli articoli 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 15bis, 16, 16 bis, 16 ter, 17 prevalgono, ai sensi e per gli effetti del comma 2, dell’art. 17, della l.r. n.9/1993, sulle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali e vincolano, in base al combinato disposto del comma 4, dell’ art. 17 della l.r. n.9/1993, del comma 5 dell’art. 2 della l.r. n.36/1997 e del comma 3 dell’art.8 della l.r. n.18/1999, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20. Parte appellante, altresì, deduce che “<i>non è davvero condivisibile sul punto la pronuncia del primo giudice che – come già rilevato &#8211; porterebbe ad approvare un PUC non solo in contrasto con il Piano di bacino vigente, ma a contenuto comunque di difficile e incerta attuazione posto che gli interventi di sistemazione idraulica che portano alla riperimetrazione delle aree inondabili sono interventi non sempre possibili, comunque complessi, certamente costosi e con tempistiche di realizzazione piuttosto lunghe. La conseguenza sarebbe il venire meno proprio della funzione del PUC che deve contenere previsioni “fattibili” dal punto di vista idrogeologico</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nemmeno tale passaggio argomentativo risulta condivisibile in quanto trattasi di valutazioni prognostiche del tutto eventuali e che pertanto non risultano in grado di minare l’approccio interpretativo al quale accede parte appellata ed avallata dal T.a.r.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21. La sentenza impugnata col presente gravame è pertanto suscettibile di conferma in relazione ad entrambi i motivi dichiarati fondati dal T.a.r. e, in particolare:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) sia sul motivo relativo al (non) obbligo di ripubblicazione della delibera comunale di adozione (specie in relazione all’accoglimento delle osservazioni regionali);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) sia sul motivo relativo sottrazione di capacità edificatoria a tutte le aree soggette alle previsioni vincolistiche del Piano di bacino (comprese le aree della ‘fascia B’)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22. La reiezione di entrambi i ripercorsi profili censori che connotano l’appello in esame rende superflua la disamina dei motivi riproposti dal Comune ai sensi dell’art. 101, II, c.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23. Va tuttavia preso in esame, in relazione alla questione dei vincoli del Piano di bacino, quanto osservato nella sua ultima memoria dalla Regione, la quale riferisce che la recente approvazione del Reg. reg. 1/2025 sul regìme delle aree esondabili introdurrebbe un regìme ancora più rigido di quello impugnato in primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Evidenzia, in particolare, la Regione: &#8211; che ha approvato il nuovo regolamento regionale 1/2025 che ha innovato fortemente la disciplina delle aree esondabili (doc.3); &#8211; che alle nuove previsioni si applica già il nuovo sopracitato R.R.1/2025 il quale all’articolo 18 prevede un regime transitorio che riguarda, tuttavia, solamente progetti già autorizzati e non le nuove previsioni urbanistiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto si registra un preciso passaggio lessicale della pronuncia del T.a.r. laddove osserva che: “<i>Avendo riguardo alla portata delle contestate prescrizioni, è inevitabile ritenere che la declaratoria di illegittimità comporti l’integrale riedizione del potere amministrativo: non è necessario, in conseguenza, soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte dal Comune di Borghetto Santo Spirito</i>.”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Occorre precisare che tali considerazioni, aventi riflessi sul riesercizio del potere amministrativo e peraltro non avversati in questa sede di giudizio, sono suscettibili di conferma.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24. Viene, quindi, in esame l’appello incidentale dell’Associazione WWF Savona ODV per avversare la declaratoria di inammissibilità dell’iniziativa processuale dallo stesso assunta mediante apposito atto d’intervento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, il T.a.r., come evidenziato dalla stessa parte appellante “<i>ha sostenuto che WWF Savona costituisce un’articolazione locale dell’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature – WWF Italia, che in quanto tale sarebbe priva di legittimazione attiva ed, in secondo luogo, che, anche qualora la stessa fosse ritenuta un soggetto giuridico autonomo (Organizzazione Integrata), non avrebbe dimostrato il possesso di un adeguato grado di rappresentatività e stabilità, non avendo riferito né il numero dei suoi associati né la data dalla quale opera sul territorio</i>” (cfr. pag. 4 dell’atto di appello).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al fine di minare tale statuizione la parte richiama le argomentazioni esposte nella memoria di replica, l’inconferenza della sentenza del T.a.r. Liguria n. 600/2020 nonché la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 6/2020 del 20 febbraio 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene la questione sollevata va affrontata non in astratto ma in concreto, dovendosi quindi ribadire che la documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado assume mero carattere formale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La parte infatti valorizza “<i>il contratto intercorso fra WWF Italia e WWF Savona del 3 giugno 2020, il riconoscimento della qualifica di Organizzazione Integrata avviene previa verifica del possesso di determinati, specifici requisiti, quali un numero minimo di associati (almeno 25) nonché l’autonomia giuridica ed economica dell’associazione (cfr. art. 4 del predetto contratto)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Occorre così ribadire che trattasi di elementi di carattere meramente formale che non consentono di ravvisare gli elementi fondativi della addotta legittimazione processuale. Tanto osta ai fini della disamina di quanto dedotto nel merito, essendo suscettibile di conferma la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">25. In conclusione, vanno respinti sia l’appello principale che l’appello incidentale, con conferma della relativa declaratoria di inammissibilità emessa in prime cure, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione competente sulla base della disciplina sopravvenuta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">26. Le spese del presente grado di giudizio, stante l’assoluta peculiarità della vicenda, sono suscettibili di essere compensate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 1437/2023), così decide:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; respinge l &#8216;appello principale proposto dalla Regione Liguria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; respinge l’appello incidentale proposto dall’Associazione Wwf Savona Odv con conferma della declaratoria di inammissibilità emessa in prime cure.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese di grado compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Claudio Contessa, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Raffaello Sestini, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Carmelina Addesso, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giorgio Manca, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-di-ripubblicazione-del-piano-urbanistico/">Sull&#8217;obbligo di ripubblicazione del Piano Urbanistico.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;informativa antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 09:20:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-4/">Sull&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Prognosi di permeabilità mafiosa &#8211; Elementi sintomatici. Gli elementi sintomatici idonei e sufficienti a fondare la prognosi di permeabilità mafiosa della società possono riguardare: &#8211; i rapporti di parentela tra i soci e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, risultando</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-4/">Sull&#8217;informativa antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-4/">Sull&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Prognosi di permeabilità mafiosa &#8211; Elementi sintomatici.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Gli elementi sintomatici idonei e sufficienti a fondare la prognosi di permeabilità mafiosa della società possono riguardare: &#8211; i rapporti di parentela tra i soci e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, risultando evidente che tale rapporto, per la sua natura ed intensità lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, di diritto o di fatto e che le decisioni sulla sua attività sono state essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia; &#8211; i ripetuti e non occasionali contatti con soggetti coinvolti in sodalizi criminali; &#8211; l’esistenza di rilevanti rapporti imprenditoriali e cointeressenze economiche tra l’impresa interessata ed altri operatori, a loro volta ritenuti esposti al rischio di influenza criminale e già raggiunti da un’informativa interdittiva.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. Scarpato</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5817 del 2025, proposto da<br />
Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Avellino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS- in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Morbidelli e dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS- in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Barbato Iannuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 893/2025, resa tra le parti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla ricorrente incidentale -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. -OMISSIS- (di qui in poi “la Società” o “la Società appellata”) &#8211; società attiva nel settore della produzione e vendita di calcestruzzo, con capitale sociale interamente detenuto dai fratelli -OMISSIS&#8211;OMISSIS-e -OMISSIS&#8211;OMISSIS-ed appartenente ad una più ampia <i>holding</i> facente capo ai membri della medesima famiglia -OMISSIS&#8211; è stata attinta dal provvedimento prot. n. 101982 del 8 dicembre 2023, con il quale il Prefetto di Avellino ha respinto l’istanza di permanenza dell’impresa nella cd. <i>white list</i>, con valore di documentazione antimafia interdittiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. La Società ha impugnato il provvedimento, unitamente agli atti connessi e conseguenziali, dinanzi al T.a.r. per la Campania, Salerno proponendo altresì ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento prot. n. 19568 del 1° marzo 2024, con il quale il Prefetto di Avellino, in sede di autotutela, ha confermato il diniego di iscrizione nella <i>white list</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Nel giudizio di primo grado ha proposto atto di intervento <i>ad adiuvandum</i> la società -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, facente capo alla famiglia dei germani -OMISSIS-, destinataria anche essa della comunicazione di avvio del procedimento relativo all’applicazione di informativa interdittiva antimafia da parte della Prefettura di Avellino.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Con ordinanza cautelare n. 158/2024, confermata in grado di appello dall’ordinanza di questa Sezione n. 2567/2024, il T.a.r. ha disposto il riesame della posizione della società ricorrente, relativamente alla possibilità di applicare le misure di cui all’articolo 94 bis del D.lgs. n. 159/2011, rilevando una insufficiente motivazione in ordine alle ragioni per le quali l’Amministrazione aveva ritenuto insussistente un pericolo di agevolazione solo occasionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. In adempimento dell’ordinato riesame, la Prefettura ha emanato il provvedimento di conferma prot. n. 61377 del 10 luglio 2024, rilevando la persistenza di elementi atti a ritenere concreto e non occasionale il pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa, considerando nuovamente insussistenti gli estremi per l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ai sensi dell’articolo 94-bis cit.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Il provvedimento di conferma è stato gravato con un secondo ricorso per motivi aggiunti, seguito da un terzo ricorso per motivi aggiunti, diretto a contestare l’ulteriore documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione, ed è stato sospeso dal T.a.r. con l’ordinanza cautelare n. 310/2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Con la sentenza in questa sede impugnata, il primo giudice ha dichiarato improcedibili il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti, relativamente all’impugnazione di provvedimenti integralmente superati e sostituiti dal nuovo provvedimento prot. n. 61377 del 10 luglio 2024, sul quale si era conseguentemente appuntato l’interesse demolitorio della società ricorrente. Ciò posto, il T.a.r. ha accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti, annullando tale ultimo provvedimento, limitatamente al profilo del difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per la concessione delle misure di prevenzione collaborativa, confermando nel contempo la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale di pericolo dell’infiltrazione mafiosa posta a fondamento del diniego di iscrizione nella <i>white list</i>. Infine, il primo giudice ha disposto l’assorbimento dei motivi proposti con il terzo ricorso per motivi aggiunti, poiché relativi ad una vicenda giudiziaria non menzionata nei provvedimenti impugnati e definita con provvedimento di archiviazione del G.I.P. di Avellino (cfr. certificazione depositata in data 30 aprile 2025).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Hanno proposto appello il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Avellino, lamentando la violazione dell’art. 94-bis del D.lgs. n. 159/2011 e la contraddittorietà della sentenza impugnata, deducendo che i legami della famiglia -OMISSIS-con la criminalità organizzata, lungi dal risultare occasionali od episodici, si erano nel tempo concretati in veri e propri patti con le organizzazioni criminali. Peraltro, gli appellanti hanno dedotto che anche i plurimi elementi posti a fondamento dell’asserita “bonifica” della Società appellata dovevano ritenersi inconsistenti ed indimostrati, rappresentando che la cessione delle quote sociali da parte di uno dei germani -OMISSIS&#8211; fuoriuscito dalla società &#8211; era stata effettuata ad un valore molto lontano da quello effettivo, essendo peraltro emersa la cointestazione ai fratelli -OMISSIS&#8211;di alcuni conti correnti bancari utilizzati per comuni investimenti, sintomatica della natura fittizia della cessione, ai fini dell&#8217;elusione della normativa in materia antimafia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Tali elementi, compiutamente rappresentati e documentati dalla Prefettura di Avellino, sarebbero stati a parere degli appellanti completamente obliterati dal primo giudice, il quale, dopo aver riconosciuto “<i>la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale di pericolo dell’infiltrazione mafiosa</i>”, basata su “<i>significativi elementi di fatto, sintomatici di un rischio di collegamento con organizzazioni malavitose</i>” e l’ininfluenza della misura di <i>self-cleaning</i> costituita dall’ estromissione di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-dalle società del gruppo imprenditoriale (rimasto di fatto nelle mani dei germani), aveva poi contraddittoriamente privato di ogni rilevanza gli ulteriori elementi allegati dalla Prefettura (cessione delle quote societarie ad un valore molto più basso di quello effettivo e riscontro di conti correnti cointestati ai tre fratelli -OMISSIS-).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Si è costituita la Società -OMISSIS- chiedendo la reiezione del gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. La Società appellata ha proposto appello incidentale, chiedendo la reiezione dell’appello principale ed istando per la riforma della sentenza nella parte in cui il primo giudice, pur accogliendo il ricorso, aveva respinto i primi due motivi del secondo ricorso per motivi aggiunti, ritenendo sussistenti i tentativi di infiltrazione mafiosa nell’impresa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. L’appello principale è fondato, mentre l’appello incidentale risulta infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. La sentenza impugnata ha correttamente valutato il quadro indiziario posto a fondamento del provvedimento interdittivo prot. n. 19568 del 1°marzo 2024, ritenendolo idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale di pericolo di infiltrazione mafiosa, poiché fondato su significativi elementi di fatto, sintomatici di un rischio di collegamento con organizzazioni malavitose, supportati da ampia attività investigativa e documentazione giudiziaria. La decisione ha, inoltre, correttamente riscontrato l’inidoneità delle misure di <i>self-cleaning</i> adottate dalla Società (estromissione di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-) ad elidere il pericolo di condizionamento mafioso, in ragione del perdurante controllo sull’impresa da parte degli altri due fratelli, di cui, uno in particolare, coinvolto personalmente e direttamente in significativi rapporti di cointeressenza con la criminalità organizzata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. La sentenza, tuttavia, non ha correttamente valutato gli esiti dell’attività di indagine posta dalla Prefettura a fondamento della conferma dell’insussistenza dei presupposti necessari a riconoscere la natura solo occasionale dell’agevolazione, ritenendo il provvedimento prot. n. 61377 del 10 luglio 2024 non adeguatamente motivato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Procedendo con ordine, assume rilievo preliminare l’esame dei motivi di appello incidentale (ripresi anche da -OMISSIS&#8211;OMISSIS-) diretti a contestare la riscontrata sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento interdittivo (primi due motivi del secondo ricorso per motivi aggiunti in primo grado).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.1. Assume in particolare l’appellante incidentale che non sussisterebbe alcuna continuità della gestione aziendale della Società con imprese riconducibili a -OMISSIS- -OMISSIS-, né alcuna interferenza con il clan dei “-OMISSIS-”, esclusa espressamente dalla sentenza del Tribunale di Santa -OMISSIS- Capua Vetere n. 620/2009; inoltre, che i fratelli -OMISSIS-non sarebbero soggetti pericolosi, né delinquenti mafiosi e che, anzi, gli stessi sono stati vittima di estorsioni. Infine, l’appellante incidentale ha dedotto la genericità ed il carattere risalente delle dichiarazioni di vari pentiti poste a fondamento del provvedimento impugnato, evidenziando che meri contatti o il semplice “dialogo” con le consorterie criminali, soprattutto in territori ad alto indice di densità mafiosa, non possono tradursi automaticamente in un asservimento e/o in un’agevolazione, essendo la Società risultata iscritta nella <i>white list</i> per oltre 10 anni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.2. Tali deduzioni sono infondate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.3. La prognosi di permeabilità criminale dell’impresa risulta fondata su elementi indiziari assistiti da plurimi riscontri, che depongono, in maniera univoca e concludente, nel senso di una consolidata e ramificata interazione della Società e del relativo gruppo imprenditoriale con la criminalità organizzata. Il dialogo con le consorterie criminali, anziché limitarsi alla fase genetica della costituzione della Società, ha interessato costantemente l’attività imprenditoriale del gruppo e dei fratelli -OMISSIS-, i quali, nel corso di decenni, hanno dimostrato di essere in grado di rapportarsi e di intessere rapporti commerciali con i gruppi criminali divenuti via via egemoni sui diversi territori di riferimento, in particolare nell’ambito degli appalti pubblici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.4. Emerge in particolare dagli atti impugnati e dalla copiosa documentazione allegata, che i soci -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, i quali annoverano tutti numerosissimi precedenti penali, anche in tema di gestione illecita di rifiuti, corruzione e turbata libertà di scelta del contraente (reati particolarmente significativi in ambito antimafia), sono nipoti di un elemento di spicco (oramai defunto) della “Nuova camorra organizzata” e della “Nuova famiglia”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.5. -OMISSIS&#8211;OMISSIS-è risultato, a seguito di accertamenti effettuati dall’autorità giudiziaria (cfr. ordinanza cautelare n. 159/2022 citata in atti), un interlocutore del clan camorristico “-OMISSIS-, al quale è risultato essersi ripetutamente rivolto al fine di ottenere la riscossione di alcuni crediti, ed è emerso nell’ambito di un’intercettazione ambientale con altro imprenditore ritenuto vicino all’omonimo clan in relazione ad un episodio di corruzione relativo alla gestione di appalti pubblici. Lo stesso, inoltre, risulta essere stato avvicinato da altro imprenditore avellinese (la cui società è stata sottoposta a sequestro giudiziario) per intercedere presso alcuni sindaci locali in relazione all’installazione di colonnine per la raccolta di olii vegetali esausti, installazione poi effettivamente avvenuta ed in relazione alla quale l’Autorità di pubblica sicurezza ha riscontrato alcune anomalie nelle relative procedure amministrative, che hanno portato al rinvio a giudizio di un sindaco per estorsione aggravata dal metodo mafioso e turbativa d’asta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.6. I rapporti di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-con il clan “-OMISSIS-” sono inoltre emersi anche nell’ambito di altra indagine condotta dalla Procura distrettuale di Salerno (O.C.C. n. 10369/2003) relativa alle infiltrazioni del gruppo camorristico nel tratto salernitano dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.7. Anche la figura di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-è emersa (tra l’altro unitamente allo zio -OMISSIS-) nell’ambito di un’indagine svolta a carico dei componenti del clan camorristico “-OMISSIS-” (O.C.C. n. 26026/2003), nonché di altro procedimento della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli (in occasione di un interrogatorio di un collaboratore di giustizia in data 14 maggio 2008), in relazione al pagamento di tangenti connesse all’assegnazione di appalti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.8. Ancora, -OMISSIS&#8211;OMISSIS-e -OMISSIS&#8211;OMISSIS-sono risultati titolari della Immobiliare -OMISSIS-, che detiene le quote della -OMISSIS- (unitamente ad altra società croata con amministratore unico -OMISSIS&#8211;OMISSIS-) colpita da interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Firenze nell’anno 2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.9. Infine, -OMISSIS&#8211;OMISSIS-è risultato rappresentate della -OMISSIS-(poi fusasi con la Immobiliare -OMISSIS-rappresentata da -OMISSIS&#8211;OMISSIS-) fino all’anno 2015 (allorquando gli è subentrata la sorella -OMISSIS-), in ambigui rapporti commerciali con la -OMISSIS-, sottoposta a sequestro penale, rappresentata da altro soggetto ritenuto contiguo al clan camorristico “Nuovo Clan -OMISSIS-”, come emerso dall’attività di indagine confluita in diversi procedimenti penali dinanzi alla Procura di Napoli, D.D.A., negli anni 2017 e 2018.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.10. Alla luce di tale variegato compendio istruttorio, emerge l’inconsistenza delle blande ed in gran parte indimostrate deduzioni dell’appellante incidentale, che si arrestano alla soglia della mera contestazione, essendo chiaramente emerso dal soprarichiamato quadro indiziario che i germani -OMISSIS-hanno ripetutamente intrattenuto rapporti, anche economici, con i clan, non solo per il tramite di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-(estromesso nell’anno 2023 dalla gestione societaria), ma anche del fratello -OMISSIS-e per il tramite di diverse società facenti parte o riconducibile al gruppo -OMISSIS-(Immobiliare -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.11.Sussistono, pertanto, validi elementi sintomatici idonei e sufficienti a fondare la prognosi di permeabilità mafiosa della società sulla base della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, in relazione:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ai rapporti di parentela tra i soci e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, risultando evidente che tale rapporto, per la sua natura ed intensità lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, di diritto o di fatto e che le decisioni sulla sua attività sono state essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia (Cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2024, n. 1925; id., 19 gennaio 2024, n. 614; id., 17 ottobre 2023, n. 9016; id., 27 settembre 2023, n. 8395; id., n. 4856/2023, cit.; id., 3 novembre 2022, n. 9558; id., 7 giugno 2021, n. 4300; id., 14 ottobre 2020, n. 6204);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ai ripetuti e non occasionali contatti con soggetti coinvolti in sodalizi criminali (Cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2023, n. 7081; id., 25 maggio 2023, n. 5163; id., 8 luglio 2020, n. 4372; id., 11 giugno 2018, n. 3496);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; all’esistenza di rilevanti rapporti imprenditoriali e cointeressenze economiche tra l’impresa interessata ed altri operatori, a loro volta ritenuti esposti al rischio di influenza criminale e già raggiunti da un’informativa interdittiva (Cons. Stato, sez. III, 3 gennaio 2024, n. 132; id., 8 agosto 2023, n. 7674; id., 23 marzo 2023, n. 2953; id., 26 maggio 2016, n. 2232; C.g.a.r.s., 15 aprile 2022, n. 484).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.12. La natura variegata del quadro indiziario, riferito a tutti e tre i germani -OMISSIS-ed ad alla complessiva strutturazione in forma di <i>holding</i> del gruppo societario, che depongono per la natura plurimotivata del provvedimento impugnato, rendono ininfluente, di contro, l’estromissione di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-dalla Società e dal gruppo, poiché tale allontanamento, adottato alla stregua di una misura di <i>self-cleaning</i>, non ha intaccato la sostanziale e perdurante riconducibilità dell’impresa ai fratelli -OMISSIS-e -OMISSIS-, quest’ultimo coinvolto personalmente e direttamente in significative interessenze con la criminalità organizzata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. Venendo all’appello principale, viene in particolare in rilievo il segmento procedimentale successivo all’ordinanza cautelare di riesame del T.a.r. campano n. 158/2024, culminato nel provvedimento di conferma prot. n. 61377 del 10 luglio 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.1. Il primo giudice ha ritenuto la motivazione del provvedimento carente in relazione agli elementi che escluderebbero l’occasionalità dell’agevolazione, avendo la Prefettura richiamato in maniera generica l’attività imprenditoriale della famiglia -OMISSIS-, senza distinzione tra i diversi componenti e senza tener conto del diverso grado di “contatto” di ciascuno di essi con esponenti dei clan camorristici. Pertanto, ha proseguito il T.a.r. campano, la Prefettura non avrebbe spiegato, in concreto, per quale motivo le misure di prevenzione collaborativa non sarebbero risultate applicabili alla Società e per quale ragione le misure di <i>self-cleaning</i> non si sarebbero dimostrate idonee a provare l’intendimento della compagine sociale di recidere ogni legame con la criminalità organizzata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.2. Queste conclusioni non possono essere condivise.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.3. Innanzitutto, esse contraddicono apertamente la premessa logica, costituita dall’ininfluenza dell’estromissione di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-dalla compagine sociale. E’ un fatto che la Società, dopo tale esclusione, sia rimasta nelle mani dei fratelli -OMISSIS-e -OMISSIS-, quest’ultimo risultato in contatto con i clan camorristici, e che l&#8217;Amministratore delegato sia risultato essere un &#8220;uomo di fiducia&#8221; della società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto è stato ripetutamente evidenziato dall’Amministrazione nel provvedimento di conferma.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.4. Inoltre, nel medesimo provvedimento, la Prefettura ha puntualmente dato conto delle ragioni per le quali, le dedotte misure di <i>self-cleaning</i> conseguenti sempre all’uscita di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-dalla società, non sono risultate espressive di un percorso di riallineamento sui binari della legalità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.5. In particolare, la Prefettura ha evidenziato che la cessione delle quote societarie del fratello estromesso era avvenuta ad un valore molto più basso di quello effettivo e che, fino alla data del 30 settembre 2023, sul conto corrente di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-non risultava effettuato alcun versamento del valore delle quote, a fronte di un termine per il versamento stabilito al 21 luglio 2023. Inoltre, la Prefettura ha dato conto della perdurante esistenza di alcuni conti correnti cointestati ai tre fratelli -OMISSIS-, utilizzati per investimenti in fondi e titoli azionari.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.6. La prima delle soprarichiamate emergenze istruttorie è suffragata dal documento del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Avellino (agli atti del giudizio di primo grado), nel quale viene chiaramente contestato l’utilizzo del metodo di calcolo del valore nominale della quota, in luogo del metodo patrimoniale. In buona sostanza, la Prefettura ha chiarito che i contraenti (fratelli -OMISSIS-) hanno sottovalutato il suddetto valore rispetto a quello reale, il che non può trovare giustificazione, come pure precisato dall’Amministrazione, nell’esiguo utile di bilancio degli ultimi tre esercizi, sia perché desunto da bilanci presentati per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022 contraddistinti da forte congiuntura economica negativa a livello globale, sia perché non espressivi del superiore valore reale-effettivo del patrimonio dell’impresa (che per ammissione della Società è un operatore economico di primaria rilevanza nazionale, risultando la più grande cava della Regione Campania).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.7. La seconda emergenza istruttoria concerne il mancato versamento del valore delle quote sul conto corrente di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, entro il termine del 21 luglio 2023 e fino alla data del 30 settembre 2023. La difesa della Società ha dedotto che tale adempimento sarebbe comunque intervenuto successivamente, in data 7 ottobre 2023, ma la Prefettura ha evidenziato che il danaro è affluito su di un conto corrente diverso da quello indicato nell’atto di cessione, a seguito delle richieste di chiarimento da parte dell’istituto di credito segnalante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.8. La terza, infine, concerne l’esistenza di alcuni conti correnti cointestati ai tre fratelli -OMISSIS-, che la Società appellata ha giustificato in relazione alla necessità di gestire l’eredità paterna, precisando che gli stessi erano stati gestiti separatamente ed allegando all’uopo la perizia contabile versata in atti. Tali deduzioni non colgono nel segno, poichè l’oggetto del rilievo concerne il fatto che i suddetti conti sono stati utilizzati per investimenti in fondi e titoli azionari, il che conferma una perdurante cointeressenza nella gestione delle finanze da parte dei germani -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.9. Per tali ragioni, le sopra richiamate circostanze, considerate nel loro complesso, costituiscono elementi idonei ad essere valorizzati onde inferire una persistente opacità nella gestione societaria, ostativa all’inizio di un percorso di bonifica, il quale avrebbe dovuto riguardare, <i>in primis</i>, tutti e tre i germani -OMISSIS-, in ragione degli evidenziati elementi di controindicazione a carico di -OMISSIS-e -OMISSIS-, che continuano ad esercitare il controllo sull’impresa; inoltre, la Società avrebbe dovuto fornire la prova di una reale, concreta e definitiva estromissione di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-dagli interessi collegati all’impresa, circostanza quest’ultima smentita dal sopra richiamato sistema di liquidazione delle quote e dalla persistenza di interessi patrimoniali tra i tre fratelli e soci.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.10. La valorizzazione di tali elementi costituisce, pertanto, esercizio legittimo della discrezionalità che connota le valutazioni dell’Amministrazione in questa materia, di cui la Prefettura ha compiutamente dato atto nella motivazione del provvedimento impugnato, dovendosi ritenere che in effetti le ambigue modalità di valutazione del valore delle quote, il ritardo nel versamento del corrispettivo e la persistenza di conti correnti cointestati utilizzati per investimenti comuni depongano, sulla base della consueta regola del “più probabile che non”, per l’assenza di una reale volontà di bonifica, rendendo perdurante il pericolo di infiltrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. Per queste ragioni, l’appello principale deve essere accolto e quello incidentale deve essere respinto, disponendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la reiezione del secondo ricorso per motivi aggiunti, proposto in primo grado dalla Società appellata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19. Le spese del doppio grado possono essere compensate in ragione della particolare natura delle questioni trattate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello principale e respinge l’appello incidentale e, per l’effetto, respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti proposto dalla Società appellata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la Società appellata e quella interveniente, nonché ogni altro soggetto, persona fisica o giuridica, nominativamente indicato nella presente sentenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ezio Fedullo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Tulumello, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Angelo Roberto Cerroni, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore</p>
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			</item>
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		<title>Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 11:39:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-9/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Revocazione &#8211; Errore di fatto revocatorio &#8211; Contenuto. Non può mai costituire errore di fatto revocatorio una mera omessa pronuncia su deduzioni difensive di una parte (al contrario dell’omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di censura, la quale per consolidata giurisprudenza può</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-9/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Revocazione &#8211; Errore di fatto revocatorio &#8211; Contenuto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Non può mai costituire errore di fatto revocatorio una mera omessa pronuncia su deduzioni difensive di una parte (al contrario dell’omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di censura, la quale per consolidata giurisprudenza può dar luogo a revocazione ove si dimostri che derivi da omessa percezione o ignoranza inescusabile degli stessi e non da ragioni processuali, quale ad es. l’assorbimento), essendo pacifico che il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutte le mere difese delle parti, essendo sufficiente che dal complesso della motivazione emerga che le stesse sono state esaminate e ritenute complessivamente non condivisibili.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Greco &#8211; Est. Bernardini</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4081 del 2025, proposto dalla Ristoservice S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Erra e Marianna Fragalà Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Anziano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, 29,</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della Gestione Orizzonti S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Cappellu, Giovanni Verde Luciana Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la revocazione</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza della III Sezione del Consiglio di Stato, del 18 aprile 2025, n. 3401, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Gestione Orizzonti S.r.l. e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025, il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il TAR del Lazio ha annullato l’aggiudicazione a favore di Gestione Orizzonti S.r.l. della concessione avente ad oggetto il servizio di ristorazione presso le sedi dell’INPS, contestata da Ristoservice S.r.l., ravvisando a carico della aggiudicataria tre ragioni escludenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La sentenza di primo grado ha costituito oggetto dei due appelli proposti dalla aggiudicataria e dall’INPS, che sono stati preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Questo Consiglio di Stato con la sentenza qui impugnata per revocazione ha riformato il <i>dictum</i> di primo grado, accogliendo gli appelli riuniti e respingendo il ricorso introduttivo del giudizio anche relativamente alle censure con esso formulate e riproposte dalla sua promotrice, intese:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; a lamentare che l’aggiudicataria si era resa responsabile, nell’ambito di un precedente affidamento, della violazione grave delle norme in materia di lavoro, essendo alcuni suoi esponenti sottoposti a procedimento penale per fatti di “<i>capolarato</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; a sostenere, sulla base delle contestazioni mosse dalla Prefettura di Macerata alla aggiudicataria in relazione al suddetto servizio, che la stessa era incorsa in un grave illecito professionale, prevedendo il comma 6 dell’art. 98 del Codice dei contratti pubblici del 2016, alla lett. <i>c</i>), che “<i>costituiscono mezzi di prova adeguati </i>(…)<i> l’intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; a lamentare la non attendibilità del P.E.F. prodotto dalla aggiudicataria, in quanto non sarebbe dimostrato lo stimato incremento degli utenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con il presente ricorso per revocazione la ricorrente chiede “<i>l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore di GO, la declaratoria del diritto di Ristoservice all’aggiudicazione della gara ed al subentro nel contratto ove nelle more effettivamente stipulato</i>”, individuando come motivi di diritto, sul piano rescindente:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; errore di fatto: omessa percezione dei documenti 9 e 11, ritenuta dirimente in quanto il fatto che la certificazione di Gestione Orizzonti <i>non afferisse anche al servizio di distribuzione automatica </i>“<i>risultava pianamente dai documenti 9 e 11 versati in atti dalla stessa appellante GO e, tuttavia, ignorati dal Collegio</i>”. Secondo l’istante, “<i></i><i>qualsivoglia accezione voglia darsi al termine “pertinente”, la concreta attività valutativa dell’ente certificatore non ha investito, nel caso che ci occupa, ANCHE la distribuzione automatica, poiché detta attività non era mai stata svolta in proprio da GO</i>”;<i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i></i><i></i>&#8211; errore di fatto: omessa pronuncia sulle deduzioni difensive di Ristoservice, la quale “<i>NON si era limitata affatto </i>(…) <i>“a contestare, in termini puramente formali la mancanza nella certificazione prodotta dall’aggiudicataria di riferimenti al servizio di distribuzione automatica”, ma al contrario, aveva rilevato come dalla certificazione e dal precedente contratto di collaborazione con la IVS risultasse documentalmente che G.O. non aveva in concreto mai svolto tale servizio; per questo non certificato</i>”, con deduzioni del tutto ignorate nella sentenza revocanda, laddove ci si limitava “<i></i><i>a rilevare che doveva prescindersi dal dato nominale della certificazione, essendo la distribuzione automatica una modalità di esecuzione del servizio di ristorazione, “a meno che non si dimostri” che la certificazione prodotta “manchi di idoneità e pertinenza rispetto a quella specifica modalità di esecuzione della prestazione”</i>”.<i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i></i><i></i><i></i>Sul piano rescissorio, la ricorrente ha chiesto dichiararsi “<i>l’infondatezza degli appelli riuniti</i>” e confermarsi la sentenza di primo grado.<i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i></i><i></i>4. L’INPS si è costituito eccependo che il ricorso è inammissibile e infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Con successiva memoria, <i>ex</i> art. 73 c.p.a., l’Istituto ha evidenziato la palese inammissibilità del ricorso perché tendente, diversamente da quanto formalmente denunciato, a conseguire un riesame del giudizio: “<i>Ristoservice, infatti, apertamente sollecita una rivalutazione del significato e della portata dei (due) documenti versati in atti dalla controinteressata, più fedele alla soggettiva interpretazione degli stessi ed alle deduzioni difensive della odierna ricorrente, apertamente non condivise dal Collegio con motivazione di estrema chiarezza logico-giuridica ed espositiva</i>”.<i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per il resto, l’INPS si è riportato alle argomentazioni e alle difese già svolte nel giudizio di appello avverso le prospettazioni avverse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i></i>6. La controinteressata Gestione Orizzonti S.r.l., con più depositi, nel chiedere che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a</i>) rileva che “<i>il secondo motivo di revocazione (nella sostanza ripetitivo del primo) è ictu oculi inammissibile in quanto con esso controparte si lamenta non dell’errore di fatto, ma della (asserita) omessa valutazione di deduzioni difensive. In altri termini, è la stessa ricorrente a riconoscere che non si tratta di rimediare a una “svista”, ma pretende che codesto Consiglio “rivaluti” le deduzioni difensive che sarebbero state, a suo dire, disattese</i>”;<i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b</i>) quanto al primo motivo, assume che Ristoservice non abbia dedotto né provato “<i>che vi sia stata una omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, concernente un punto controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato e avente valore “causativo” della (errata) statuizione</i>”, rilevando come piuttosto essa “<i></i><i></i><i>propone una sorta di (nuovo) appello avverso una sentenza che ha accolto l’appello di controparte</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i></i><i></i><i></i><i>c</i>) replica alle tesi di Ristoservice evidenziando che “<i>il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono i ‘fatti’ ai sensi dell’art. 395 n.4 c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i>7. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il ricorso è inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Preliminarmente va osservato che l’errore di fatto quale vizio revocatorio ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, c.p.c., deve rispondere a tre requisiti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a</i>) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentalmente escluso, ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b</i>) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>c</i>) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2015 n. 2431).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’errore deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2013, n. 6006).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altre parole per configurare un’ipotesi revocatoria occorre il c.d. “<i>abbaglio dei sensi</i>”, cioè il travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, e questo non è ravvisabile quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (la giurisprudenza sul punto è pacifica e consolidata; si veda già Cons. St., Ad. Plen., 11 giugno 2001, n. 3, e poi, <i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2022, n. 729).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Venendo al caso di specie va rilevato che il ricorso è palesemente volto a sollecitare un riesame degli atti processuali e, quindi, è manifestamente inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. Piu precisamente, va accolta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti intimate, per l’assoluta carenza delle condizioni per la revocazione della sentenza impugnata, e segnatamente di un errore di fatto rilevante ai sensi dell’articolo 395, n. 4), c.p.c.. (nel senso sopra precisato).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. In particolare, per quel che concerne il primo motivo di censura, secondo la ricorrente l’errore in questione consisterebbe nel non essersi il Collegio giudicante avveduto dell’esistenza in atti di un contratto stipulato nel 2021 tra Gestione Orizzonti S.r.l. ed altra impresa (IVS Italia) da cui risultava che quest’ultima aveva svolto l’attività di distribuzione di alimenti per conto della prima, così dimostrando <i>per tabulas</i> che il certificato ISO 9001:2015 del 2024 prodotto in gara dalla stessa Gestione Orizzonte non poteva considerarsi “<i>pertinente</i>” all’oggetto dell’affidamento come richiesto dalla <i>lex specialis</i> della procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.3. Al riguardo, può in senso contrario osservarsi – innanzitutto &#8211; che il contratto in questione è espressamente menzionato dalla sentenza revocanda ai § 9.1 e 9.5, il che consente di escludere che il Collegio sia incorso in un errore di percezione, nel senso di non avvedersi dell’esistenza in atti di tale documento, e di ricondurre dunque la questione controversa al tema della idoneità di tale documento a dimostrare la fondatezza del secondo motivo del ricorso di primo grado, afferente alla idoneità o meno della certificazione ISO 9001:2015 prodotta da Gestione Orizzonte S.r.l..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò premesso, il passaggio della sentenza appellata su cui insiste la ricorrente (“<i>…a meno che non si dimostri, attraverso una valutazione in concreto delle modalità con le quali è stata operata la valutazione…</i>”, al § 9.3) non comporta affatto che il Collegio abbia ritenuto decisivo l’accertamento dell’attività in concreto svolta dall’impresa, ovvero se essa l’avesse svolta direttamente o per tramite di terzi, atteso che la mancata prova cui il predetto passaggio fa riferimento attiene alla “<i>valutazione</i>” espressa nel certificato prodotto in gara ed alla sua pertinenza all’oggetto dell’affidamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.4. In ogni caso, l’idoneità del certificato <i>de quo</i> è stata ritenuta in sentenza sulla scorta del convincimento – che, ovviamente, non può essere rimesso in discussione nella presente sede revocatoria – che l’attività di “<i>ristorazione collettiva</i>” comprendesse anche quella di somministrazione di alimenti mediante distributori automatici, al punto che il Collegio ha espressamente ritenuto recessiva la rilevanza del contratto di cooperazione sottoscritto con IVS Italia (§ 9.5).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.5. Peraltro, la stessa ricorrente nel ricorso di primo grado aveva incentrato la propria censura sull’idoneità <i>ex se</i> del contratto prodotto dalla controinteressata a soddisfare le prescrizioni della <i>lex specialis</i>, in ragione dell’asserita non pertinenza all’oggetto della gara delle attività cui esso era riferito, e non di una verifica circa l’attività in concreto svolta dalla controinteressata e/o il fatto di averla svolta direttamente o avvalendosi di altra impresa: il che colora il ricorso anche di un ulteriore profilo di inammissibilità, stante l’evidente <i>mutatio libelli</i> rispetto alla doglianza articolata nel giudizio originario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Quanto al secondo motivo di ricorso, va rimarcato che non può mai costituire errore di fatto revocatorio una mera omessa pronuncia su deduzioni difensive di una parte (al contrario dell’omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di censura, la quale per consolidata giurisprudenza può dar luogo a revocazione ove si dimostri che derivi da omessa percezione o ignoranza inescusabile degli stessi e non da ragioni processuali, quale ad es. l’assorbimento), essendo pacifico che il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutte le mere difese delle parti, essendo sufficiente che dal complesso della motivazione emerga che le stesse sono state esaminate e ritenute complessivamente non condivisibili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. La presente decisione è stata assunta tenendo altresì conto dell’ormai consolidato “<i>principio della ragione più liquida</i>”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, <i>ex plurimis</i>, per le affermazioni più risalenti, Cassazione Civile, Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione Civile, Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209, 13 settembre 2022, n. 7949, e 18 luglio 2016, n. 3176).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell’Amministrazione resistente e della Gestione Orizzonti S.r.l., che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge, per ciascuna delle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Raffaele Greco, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Pescatore, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Di Raimondo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Sulla rilevanza gli sviluppi e le acquisizioni successivi alla data di adozione dell&#8217;informativa interdittiva antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-gli-sviluppi-e-le-acquisizioni-successivi-alla-data-di-adozione-dellinformativa-interdittiva-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 10:45:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-gli-sviluppi-e-le-acquisizioni-successivi-alla-data-di-adozione-dellinformativa-interdittiva-antimafia/">Sulla rilevanza gli sviluppi e le acquisizioni successivi alla data di adozione dell&#8217;informativa interdittiva antimafia.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Ratio &#8211; Acquisizioni e sviluppi successivi alla data di adozione &#8211; Rilevanza. Se la logica e la ragion d&#8217;essere stessa dell&#8217;istituto delle informazioni antimafia consistono nella massima anticipazione, in funzione preventiva, della reazione dell&#8217;ordinamento alle prime manifestazioni di possibili tentativi di infiltrazione malavitosa nella</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-gli-sviluppi-e-le-acquisizioni-successivi-alla-data-di-adozione-dellinformativa-interdittiva-antimafia/">Sulla rilevanza gli sviluppi e le acquisizioni successivi alla data di adozione dell&#8217;informativa interdittiva antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Ratio &#8211; Acquisizioni e sviluppi successivi alla data di adozione &#8211; Rilevanza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Se la logica e la ragion d&#8217;essere stessa dell&#8217;istituto delle informazioni antimafia consistono nella massima anticipazione, in funzione preventiva, della reazione dell&#8217;ordinamento alle prime manifestazioni di possibili tentativi di infiltrazione malavitosa nella conduzione e negli indirizzi dell&#8217;impresa, allora è da respingere l&#8217;idea che gli sviluppi e le acquisizioni successivi alla data di adozione dell&#8217;informativa interdittiva, emersi e acquisiti nella sede penale, possano o debbano essere posti a raffronto con le considerazioni e i giudizi in precedenza espressi dal Prefetto e fungere da parametro di giudizio ex post della legittimità dell&#8217;interdittiva stessa; tali conclusioni non implicano che i suddetti sviluppi ed esiti siano assolutamente irrilevanti o non debbano essere presi in alcuna considerazione dal Giudice amministrativo, ma solo che possono incidere sul giudizio di legittimità soltanto quando forniscano la prova certa ed evidente di un macroscopico errore originario di cognizione del fatto e di giudizio nel quale sia incorsa l&#8217;Autorità prefettizia.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. Serlenga</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2025, proposto da<br />
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale -OMISSIS-, parzialmente conferita per solo ramo d’azienda edile nella -OMISSIS- di cui la stessa è legale rappresentante e amministratore unico, rappresentata e difesa dagli avvocati Concettina Siciliano e Attilio Parrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Concettina Siciliano in Reggio Calabria, via III Stradella Giuffrè n. 5;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, Ministero dell&#8217;Interno e Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria &#8211; sezione staccata di Reggio Calabria (Sezione Prima) n. 400/2024, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, del Ministero dell&#8217;Interno e di Anac &#8211; Autorità Nazionale Anticorruzione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. Giacinta Serlenga e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.- Oggetto della presente controversia è l’interdittiva antimafia che ha colpito l’odierna appellante nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, valevole anche quale diniego di iscrizione alla white list; nonché il conseguente provvedimento dell’Anac di annotazione nel casellario informatico degli operatori economici, impugnato per illegittimità derivata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’interessata svolge attività primaria edilizia e secondaria di pompe funebri e commercio al dettaglio di articoli funebri. Il provvedimento impugnato ruota essenzialmente intorno alla sua relazione sentimentale con il signor Tommaso Paris, dal quale ha avuto una figlia nel 2008, già destinatario della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di due anni, disposta dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria nel 2016; precedentemente arrestato (nel 2010) in esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Reggio Calabria, in relazione a due gravi imputazioni di matrice mafiosa, nell’ambito di una maxi operazione investigativa (c.d. “-OMISSIS-”) condotta contro 31 soggetti legati alle famiglie -OMISSIS- radicate nel tessuto cittadino, operanti nell’area sud della città, ritenuti responsabili del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e di plurimi reati fine, qualificati dall’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203/1991.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia, il quadro indiziario assunto a fondamento dell’interdittiva poggia anche su ulteriori elementi. Più in dettaglio, l’assunzione dello stesso -OMISSIS-dal 2018 alle dipendenze della ditta di cui è titolare l’appellante nonché la coincidenza dell’indirizzo della sede legale della ditta individuale di proprietà del medesimo con l’indirizzo dell’abitazione della ricorrente; inoltre, sulla scorta dei rapporti delle forze di polizia, sono state attenzionate alcune parentele controindicate di entrambi, la sussistenza di pregiudizi di modesta offensività a carico della stessa appellante e i reiterati controlli del -OMISSIS-con soggetti gravati da pregiudizi per vari reati, anche strumentali all’attività delle associazioni mafiose.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nell’interdittiva si dà in verità atto dell’esito favorevole della vicenda penale a suo carico, essendo stata la condanna ad undici anni di reclusione riportata in primo grado per entrambi i reati riformata in sede d’appello con assoluzione per il reato associativo e declaratoria di non doversi procedere per estinzione del rimanente reato per prescrizione; ciononostante, il Tar Reggio Calabria, con la sentenza impugnata nel presente giudizio, ha respinto il ricorso, valutando gli elementi allegati sufficienti a sostenere la prognosi di rischio infiltrativo e svalutando il dato dell’intervenuta assoluzione sul presupposto che “…<i>detta sentenza la Corte d’Appello di Reggio Calabria, lungi dal considerare il -OMISSIS-estraneo alla cosca -OMISSIS-, ha ritenuto piuttosto che gli elementi prospettati dall’accusa a fondamento dell’imputazione associativa non fossero sufficienti a qualificarlo quale soggetto stabilmente inserito nella consorteria criminale..</i>” ed <i> “..essendo principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui le situazioni indiziarie idonee a supportare il provvedimento interdittivo possono essere desunte anche da “sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa” (ex multis, Cons. St., sez. III, 5 agosto 2021, n. 5770)</i>” (cfr. punti 13.1 e 13.2).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate (l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, il Ministero dell&#8217;Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione) con atto in data 17 febbraio 2025, articolando le proprie difese in successiva memoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.- In via preliminare, va esaminata e respinta l’istanza di rinvio presentata dalla parte appellante con l’ultima memoria prodotta -fuori termine- in data 15 dicembre 2025, in vista dell’udienza di discussione, motivata invocando l’opportunità di attendere la relazione conclusiva sugli esiti della misura della prevenzione collaborativa, alla quale l’odierna appellante è stata ammessa <i>ex</i> art. 94-<i>bis</i> del d.lgs. n.159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e il cui periodo di osservazione sarebbe giunto a naturale scadenza a fine luglio 2026, “<i>affinché il Collegio possa decidere sulla base dell&#8217;esito definitivo del periodo di osservazione, che si confida sarà pienamente liberatorio</i>” (cfr. pag.10 della suddetta memoria).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, l’Adunanza plenaria di questo Consiglio si è di recente espressa nel senso della completa autonomia tra il giudizio di impugnazione del provvedimento di interdittiva e gli esiti del controllo giudiziario volontario <i>ex </i>art. 34-<i>bis</i>, comma 6, del richiamato codice antimafia, affermando principi destinati a valere &#8211;<i>mutatis mutandis</i>&#8211; anche rispetto alla procedura di prevenzione collaborativa che viene qui in rilievo, in ragione della simmetria della <i>ratio</i> delle due misure (cfr. Ad. Plen. n. 7 del 13/02/2023).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.-Ciò premesso, l’appello va respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1.-Dopo una vaga premessa sui motivi di appello (alle pagg. da 5 a 9 sub A.I.I.a e A.I.I.b ), in cui vengono genericamente imputati al primo giudice errori e carenze valutative senza formulare specifiche critiche ai capi motivazionali della decisione di rigetto, il gravame si articola in due ordini di censure:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) il primo gruppo, dichiaratamente indirizzato alla sentenza e sviluppato da pag. 9 a pag. 23 (sub punti da A.I.I.c ad A.I.I.f,), fa leva -con l’unica eccezione dei rilievi contenuti sub A.I.I.f- su provvedimenti e vicende successivi all’adozione dell’atto gravato (sentenza di riabilitazione della Corte di appello di Reggio Calabria n.4/2022, ammissione al controllo giudiziario e relativo andamento positivo);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) il secondo gruppo, sviluppato da pag. 24 a pag. 61 (sub B ) è, invece, diretto a censurare il provvedimento gravato in primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2.-In disparte possibili profili di inammissibilità del gravame per violazione -rispettivamente- degli artt. 104, comma 1 e 101, comma 1, c.p.a. le censure proposte non sono suscettibili di accoglimento nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.3.-Come detto, l’interdittiva è essenzialmente motivata sulla scorta della relazione sentimentale intrattenuta dalla odierna appellante con il sig. Tommaso Paris; e l’interessata, senza negare tale relazione (dalla quale -come detto sub 1- è nata una figlia), cerca di smontare il teorema che lo riguarda, mettendo in discussione quelli che sono stati ritenuti gravi e significativi precedenti penali di questi, sminuendo il rilievo della sua qualità di dipendente dell’appellante stessa e negando il suo inserimento nella criminalità organizzata di Reggio Calabria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.4.- Le censure avverso la sentenza del Tar sono così sintetizzabili:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a-la sentenza di prime cure non valorizza la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria n.4/2022 che ha concesso la riabilitazione (motivo sub A.I.I.c);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b- la sentenza di prime cure non tiene conto del fatto che, in sede di controllo giudiziario, sia stato autorizzato il mantenimento del -OMISSIS-nell’ambito dell’organizzazione aziendale (motivo sub A.I.I.d);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c-la sentenza di prime cure non valorizza l’andamento positivo del controllo giudiziario (motivo sub A.I.I.e);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d.- la sentenza di prime cure non ha fatto buon uso dei principi giurisprudenziali elaborati in tema di rapporti parentali controindicati (motivo sub A.I.I.f);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e.- a sua volta, il provvedimento amministrativo gravato in prime cure è stato adottato in carenza assoluta dei presupposti e, dunque, in violazione degli artt. 91 e 100 del d.lgs. n. 159/2001; nonché in dispregio dell’obbligo di motivazione sancito dall’art.3 della legge n. 241/90 e in difetto assoluto di istruttoria (motivi di primo grado riportati sub B).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.5.- Tali censure non scalfiscono la legittimità del provvedimento amministrativo né la bontà del ragionamento del Tar.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rispetto ai motivi riportati sub a, b e c, è sufficiente ribadire che si tratta di vicende successive all’adozione del provvedimento di interdittiva gravato e che, pertanto, non avrebbero potuto in alcun modo influenzare la pronunzia del giudice di prime cure, correttamente assestata sulla valutazione del quadro indiziario sussistente al momento dell’adozione del provvedimento di interdittiva di cui si tratta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto agli ulteriori rilievi, deve osservarsi quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) L’assoluzione del -OMISSIS-(in ogni caso successiva all’interdittiva stessa poiché risalente al 2021) è stata determinata, per il reato più grave, dal mancato raggiungimento della prova di un suo stabile inserimento nell’associazione di stampo mafioso ma in sede di misure di prevenzione non si richiede lo stesso rigore probatorio che si impone in sede penale; in sede penale lo standard probatorio è quello della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, in sede di interdittiva antimafia lo standard probatorio è quello del “più probabile che non”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) L’assoluzione del -OMISSIS-(in ogni caso successiva all’interdittiva stessa poiché risalente al 2021) è stata determinata, per il reato meno grave dall’intervenuta prescrizione ma è la sentenza stessa a dare atto che gli elementi probatori fossero univoci nel senso di dimostrare che il -OMISSIS-avesse svolto intenzionalmente la funzione di prestanome per schermare la titolarità dell’impresa in capo ad un pregiudicato (quand’anche non sia stato provato il fatto che se ne avvantaggiasse l’intera cosca).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) Inoltre, se corrisponde al vero che il -OMISSIS-è stato assunto quale dipendente dall’odierna appellante nel 2018 e che in sede di controllo giudiziario (anche prorogato) tale assunzione è stata consentita, tuttavia è stato riscontrato che l’attività di cui il -OMISSIS-risulta intestatario (e la sua disponibilità a rendersi intestatario fittizio è stata verificata –come detto- in sede penale) ha sede legale all’indirizzo dell’abitazione dell’appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) In ogni caso, il quadro indiziario posto a base della contestata misura è più composito: sono state riscontrate anche parentele controindicate per entrambi, precedenti penali a carico della stessa appellante quand’anche di modesta offensività e, pur in disparte le descritte vicende penali, controlli di polizia a carico del -OMISSIS-con pregiudicati per vari reati, anche strumentali all’associazione mafiosa e, infine, l’intestazione in capo a quest’ultimo di attività analoga a quella dell’odierna ricorrente; il tutto calato in un particolare contesto socio-ambientale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla base delle suesposte considerazioni, appare dunque evidente come, al momento dell’adozione dell’interdittiva, gli elementi indiziari raccolti apparissero ragionevolmente sufficienti a sostenere la misura di prevenzione di cui si discute e che le sopravvenienze rivendicate dalla difesa appellante potrebbero al più giustificare un’istanza di aggiornamento ex art. 91, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla necessità di tener conto della situazione esistente al momento dell’adozione dell’interdittiva, questa Sezione ha affermato: “<i>Se la logica e la ragion d&#8217;essere stessa dell&#8217;istituto delle informazioni antimafia consistono nella massima anticipazione, in funzione preventiva, della reazione dell&#8217;ordinamento alle prime manifestazioni di possibili tentativi di infiltrazione malavitosa nella conduzione e negli indirizzi dell&#8217;impresa, allora è da respingere l&#8217;idea che gli sviluppi e le acquisizioni successivi alla data di adozione dell&#8217;informativa interdittiva, emersi e acquisiti nella sede penale, possano o debbano essere posti a raffronto con le considerazioni e i giudizi in precedenza espressi dal Prefetto e fungere da parametro di giudizio ex post della legittimità dell&#8217;interdittiva stessa; tali conclusioni non implicano che i suddetti sviluppi ed esiti siano assolutamente irrilevanti o non debbano essere presi in alcuna considerazione dal Giudice amministrativo, ma solo che possono incidere sul giudizio di legittimità soltanto quando forniscano la prova certa ed evidente di un macroscopico errore originario di cognizione del fatto e di giudizio nel quale sia incorsa l&#8217;Autorità prefettizia” </i>(Consiglio di Stato sez. III, 31/01/2024, n.964).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.- Venendo infine all’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali, anche questa non appare suscettibile di favorevole apprezzamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il limite dei 70.000 caratteri, spazi esclusi, stabilito dall’articolo 3, comma 1, lettera <i>b</i>), del d.P.C.S. 22 dicembre 2016, è stato indubbiamente superato. Invero, previa conversione in formato word, l’appello consta di ben 94.012 caratteri (spazi esclusi), da cui si possono detrarre -al più- 6 pagine per epigrafe e conclusioni, pari a 12.000 caratteri; in ogni caso risulterebbe ampiamente superato il limite dimensionale stabilito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve osservarsi che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.-l’istanza avrebbe dovuto essere presentata prima del deposito dell’appello;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b.-non risultano allegati i gravi e giustificati motivi che -ai sensi del richiamato articolo 7 del decreto del presidente del Consiglio di Stato- avrebbero potuto consentire la richiesta di autorizzazione successiva;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c.-<i> </i>il superamento dei limiti non risulta in alcun modo giustificato da ragioni oggettive, non ravvisandosi alcuna necessità di riprodurre per intero<i> </i>tutti i motivi di censura contenuti nel ricorso di primo grado (come è stato fatto in concreto), in presenza di una sentenza che li ha richiamati ed esaminati tutti analiticamente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.- In conclusione, disattesa l’istanza di rinvio, vanno respinti sia l’appello nel merito che l’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali presentata <i>ex post.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerata, tuttavia, la natura della pretesa azionata e il parallelo procedimento di ammissione al procedimento di prevenzione collaborativa, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato altresì che l’appello è stato proposto a breve distanza dall’entrata in vigore della disciplina che prevede le conseguenze pecuniarie del superamento dei limiti dimensionali non autorizzato, non si procede ad irrogazione della relativa sanzione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità della parte appellante e degli altri soggetti menzionati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ezio Fedullo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Tulumello, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Angelo Roberto Cerroni, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-gli-sviluppi-e-le-acquisizioni-successivi-alla-data-di-adozione-dellinformativa-interdittiva-antimafia/">Sulla rilevanza gli sviluppi e le acquisizioni successivi alla data di adozione dell&#8217;informativa interdittiva antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;aggiornamento dell&#8217;informativa antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaggiornamento-dellinformativa-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 08:41:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaggiornamento-dellinformativa-antimafia/">Sull&#8217;aggiornamento dell&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p>Informativa antimafia &#8211; Aggiornamento &#8211; Motivazione per relationem &#8211; Sentenza &#8211; Illegittimità. Deve essere annullato l&#8217;atto di conferma di un&#8217;informativa antimagia che fonda la prognosi di perdurante permeabilità mafiosa dell’impresa su una relazione redatta  dall’Ufficio territoriale competente, mediante richiamo a un estratto della motivazione di una sentenza del Consiglio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaggiornamento-dellinformativa-antimafia/">Sull&#8217;aggiornamento dell&#8217;informativa antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaggiornamento-dellinformativa-antimafia/">Sull&#8217;aggiornamento dell&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Informativa antimafia &#8211; Aggiornamento &#8211; Motivazione per relationem &#8211; Sentenza &#8211; Illegittimità.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve essere annullato l&#8217;atto di conferma di un&#8217;informativa antimagia che fonda la prognosi di perdurante permeabilità mafiosa dell’impresa su una relazione redatta  dall’Ufficio territoriale competente, mediante richiamo a un estratto della motivazione di una sentenza del Consiglio di Stato , nella quale è stata rilevata, sulla base di elementi di carattere indiziario, la vicinanza di una famiglia ad un <i>clan</i> camorristico e l’irrilevanza dei provvedimenti di archiviazione nei confronti di alcuni esponenti della famiglia rispetto alla prognosi di permeabilità criminale dell’impresa. Tale motivazione è in parte insufficiente ed in parte illogica. E’ insufficiente, nella parte in cui viene richiamata in maniera assolutamente generica un estratto di motivazione relativo ad altro contenzioso, senza fornire alcuna indicazione utile a comprendere quali siano le connessioni con la vicenda fattuale oggetto del presente giudizio. La motivazione è poi illogica nella parte in cui l’Amministrazione ha posto a fondamento del proprio convincimento una statuizione resa in relazione alla cornice fattuale precedente rispetto all’istanza di aggiornamento, formulata nell’anno 2017. Dagli stessi vizi è evidentemente affetto anche il provvedimento impugnato, motivato <i>per relationem</i> rispetto alla precitata relazione, il quale peraltro risulta affetto da ulteriori vizi nella parte cui effettua un generico riferimento ai “<i>suesposti rapporti economici, di parentela e di frequentazione</i>”, senza minimamente indicarli.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. Scarpato</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4123 del 2025, proposto da<br />
-OMISSIS- &#8211; -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesta Siracusa, Luca Tozzi, con domicilio eletto presso lo studio Luca Tozzi in Napoli, via Toledo, 323;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 2779/2025, resa tra le parti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. -OMISSIS- (di qui in poi “-OMISSIS-”), società destinataria di interdittiva antimafia datata 17 luglio 2012 e divenuta definitiva a seguito della sentenza di questa Sezione n. 256 del 2017, ha presentato, in data 7 dicembre 2016, istanza di riesame della propria posizione antimafia, definita con il provvedimento di conferma prot. n. -OMISSIS-del 19 dicembre 2017, con il quale il Prefetto della Provincia di Caserta ha ritenuto che sul conto della società, dei soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 e dei relativi conviventi, dovevano ritenersi ancora sussistenti le condizioni di controindicazione di cui all’art. 84 co. 4 e all’art. 91 co. 6 del medesimo d.lgs.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. La società ha impugnato il provvedimento, unitamente agli atti connessi e presupposti, dinanzi al T.a.r. per la Campania, Napoli, lamentando l’omessa considerazione delle circostanze sopravvenute, allegate all’istanza di aggiornamento, da sole idonee ad elidere la permanenza del rischio di infiltrazione criminale nell’azienda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, la ricorrente ha dedotto che il Prefetto non aveva considerato l’avvenuta archiviazione dei procedimenti penali che avevano coinvolto -OMISSIS-, amministratore unico e socio della società, ed i suoi familiari, nonché l’intervenuta condanna del denunciante di -OMISSIS- per calunnia, fondando la valutazione di permeabilità criminale dell’impresa sul rapporto della Questura di Caserta datato 13 febbraio 2017, senza considerare quanto affermato dalla DIA di Napoli e dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, i quali avevano riferito di non essere a conoscenza di ulteriori elementi di controindicazione a carico della società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il T.a.r. ha respinto il ricorso, ritenendo le sopravvenienze sottese all’istanza di aggiornamento non indicative di una chiara dissociazione da parte dell&#8217;impresa rispetto alle cointeressenze criminali precedentemente rilevate, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 4450 del 2014 &#8211; che si era espressa sul pericolo di condizionamento mafioso della famiglia -OMISSIS&#8211; unitamente agli episodi estorsivo-intimidatori descritti nella nota della Questura di Caserta – Divisione Polizia Anticrimine del 6 aprile 2016, ritenuti sintomo di perdurante esposizione a pericolo di infiltrazione, anche a fronte delle sopravvenienze favorevoli allegate dalla società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. -OMISSIS- ha impugnato la decisione riproponendo i motivi di censura già respinti dal T.a.r., lamentando:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. il difetto istruttorio e motivazionale del provvedimento, poiché non preceduto da una nuova istruttoria sulla attualizzazione del pericolo di condizionamento mafioso della società e motivato attraverso il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4450 del 2014 , relativa alla informativa emessa nell’anno 2012, richiamata impropriamente anche dal T.a.r. per privare di rilevanza i provvedimenti di archiviazione emessi in favore dei componenti della famiglia -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. la natura non concreta né attuale degli indizi di condizionamento mafioso addotti dalla Prefettura e confermati dal T.a.r., non avendo l’Autorità amministrativa correttamente soppesato l’assenza di iscrizione a carico dei membri della famiglia -OMISSIS-e, in particolare, l’avvenuta archiviazione della posizione di -OMISSIS- nel procedimento n. -OMISSIS- RGNR;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3. la carenza di una nuova verifica globale in contraddittorio con la parte, onde verificare la persistente attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.4. l’omessa considerazione e valorizzazione dei provvedimenti di archiviazione emanati in sede penale nei confronti dell’amministratore della società e di -OMISSIS-, nonché il travisamento delle denunce effettuate dall’amministratore per le estorsioni subite, erroneamente ritenute indice di permeabilità mafiosa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.5. l’insufficienza del riferimento al mero legame parentale a supportare la prognosi di permeabilità mafiosa della società;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.6. il travisamento delle deduzioni relative all’esito del controllo giudiziario, erroneamente respinte dal T.a.r. facendo leva solo sul dato cronologico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Caserta, i quali, mediante ampi richiami alla sentenza impugnata ed alla nota giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in tema di interdittive antimafia, hanno chiesto la reiezione dell’appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. All’udienza pubblica del 9 ottobre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. L’appello è parzialmente fondato e va accolto, entro i seguenti limiti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. L’oggetto del presente giudizio concerne la legittimità del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 19 dicembre 2017, con il quale il Prefetto della Provincia di Caserta ha confermato l’interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-, emessa dalla Prefettura di Caserta in data 17 luglio 2012, ritenendo ancora attuale il pericolo di condizionamento mafioso dell’impresa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’originaria interdittiva è divenuta definitiva a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 256/2017 e la sua legittimità non può più essere messa in discussione, dovendosi il presente giudizio limitare al provvedimento di conferma.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Al riguardo, è necessario premettere che, ai sensi dell’art. 91 c. 5 del d.lgs. n. 159/2011 “<i>il Prefetto, anche sulla documentata richiesta dell&#8217;interessato, aggiorna l&#8217;esito dell&#8217;informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell&#8217;accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa</i>.” La norma si raccorda con il precedente art. 86, il quale li fissa in dodici mesi il termine di validità dell’informativa interdittiva antimafia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha chiarito che il semplice decorso dell’anno non determina, automaticamente, la perdita di rilevanza degli elementi indiziari sulla cui base è stata formulata la prognosi infiltrativa, in coerenza con gli indirizzi che reputano possibile l’adozione dell’interdittiva anche sulla base di elementi fattuali risalenti e che assumono il carattere neutro del semplice decorso del tempo rispetto al giudizio di attualità del pericolo di infiltrazione, onerando tuttavia l’amministrazione di effettuare un motivato aggiornamento delle proprie verifiche (Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2021, n. 8309; id., 3 marzo 2021, n. 1838; id., 11 maggio 2020, n. 2962).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale impostazione ha trovato l’avallo della Corte costituzionale, la quale ha individuato proprio nella natura “<i>ad tempus</i>” dell’informativa interdittiva il punto di equilibrio tra gli opposti interessi e valori costituzionali implicati, ponendo l’accento sull’onere di accertamento a carico dell’Amministrazione che scatta allo spirare del termine annuale di cui all’articolo 86. In particolare, la Corte ha rimarcato che la valutazione dell’autorità prefettizia è agganciata al rischio (e non già all’infiltrazione) e pertanto non deve rimanere cristallizzata <i>in aeternum</i>, ma deve essere funzionale a prevenire e reindirizzare l’impresa verso schemi pienamente leciti e lealmente concorrenziali, nell’interesse dell’imprenditore a riprendere le redini dell’impresa e di quello, generale, a restituire al mercato una risorsa sana e produttiva (Corte cost., n. 57/2020).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Coerentemente con queste premesse, è stato osservato che, fino a che non intervenga un aggiornamento alla luce dell&#8217;evoluzione della situazione delle imprese e delle persone interessate, gli elementi indizianti posti a fondamento di un&#8217;interdittiva rimangono inalterati, fino al sopraggiungere di fatti nuovi e ulteriori che siano idonei ad evidenziare il venir meno della situazione di pericolo. Infatti, ai fini dell&#8217;aggiornamento, l&#8217;istanza dell&#8217;impresa, per quanto fondata su specifici e documentati elementi di novità rappresentati alla Prefettura, non delimita l&#8217;àmbito di valutazione discrezionale che a questa spetta, nel rinnovato esercizio del suo potere ai fini dell&#8217;aggiornamento, né la vincola al solo spazio di indagine costituito dagli elementi sopravvenuti indicati dall&#8217;impresa, entro, per così dire, binari precisi o rime obbligate (Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2018, n. 2720).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul medesimo crinale interpretativo, la giurisprudenza di questa sezione ha già avuto modo di precisare che, proprio perché i fatti sui quali si fonda l&#8217;interdittiva antimafia possono anche essere risalenti nel tempo, nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l&#8217;esistenza di un rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata, per la rimozione della misura ostativa occorre &#8220;<i>che vi siano tanto fatti nuovi positivi, quanto il loro consolidamento, così da far virare in modo irreversibile l&#8217;impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dal cono d&#8217;ombra della mafiosità</i>&#8221; (<i>ex plurimis</i>, Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1142; id. 30 maggio 2024, n. 6043).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per tali ragioni, è ben costante la giurisprudenza di questo Consiglio nel ribadire che, in presenza di un&#8217;articolata istanza di aggiornamento da parte del soggetto interessato, il Prefetto non possa legittimamente sottrarsi all&#8217;onere di riesaminare la vicenda alla luce dei nuovi dati fornitigli e tenuto conto degli aggiornati elementi riguardanti il destinatario degli accertamenti acquisiti dalle forze di polizia (<i>ex plurimis</i>, Cons. Stato, sez. III, 4 aprile 2024, n. 3096).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Fermo quanto sopra, è necessario chiarire il perimetro dei fatti e delle circostanze che devono essere presi in considerazione dal Prefetto in sede di aggiornamento di una precedente informativa interdittiva antimafia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La sentenza impugnata ha dato conto di due diversi orientamenti giurisprudenziali: il primo, minoritario, secondo cui l’autorità prefettizia deve procedere a una nuova verifica globale delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva, onde verificare la persistente attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa (Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2021, n. 1838; C.g.a.r.s., 18 luglio 2022, n. 847); il secondo, maggioritario, secondo cui l’attenzione del Prefetto deve concentrarsi solo sui fatti nuovi e ulteriori, onde verificarne l’idoneità a far venire meno il pericolo di infiltrazione (Cons. Stato, sez. III, 28 luglio 2021, n. 5592; id., 21 maggio 2021, n. 3915; id., 21 novembre 2019, n. 7947; id., 9 aprile 2019, n. 2324; id., 22 luglio 2018, n. 4620; id., 12 marzo 2018, n. 1562; id., 7 marzo 2017, n. 1084), con conseguente onere a carico dell’impresa istante di allegare (e documentare) i fatti nuovi e sopravvenuti, in tesi idonei a determinare il superamento dell’originaria prognosi di rischio infiltrativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Tale affermazione necessita di un chiarimento preliminare, poiché non è dato scorgere, nelle pronunce indicate, alcuna dicotomia interpretativa, tale da determinare la formazione di due diversi (ed in tesi opposti) orientamenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Ed invero, l’orientamento ritenuto dal primo giudice “minoritario”, non predica affatto, come pure sostenuto dall’appellante, l’obbligo dell’autorità prefettizia di riesaminare, alla cadenza del termine di un anno, tutte le risultanze istruttorie e gli indizi che avevano condotto all’emanazione dell’interdittiva, onde saggiarne la perdurante attualità. Al riguardo, la sentenza di questa sezione n. 1838, del 3 marzo 2021, ha ritenuto necessario che il Prefetto si soffermi, in sede di aggiornamento, a verificare la persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva con specifico riferimento all’attualità, in guisa da prevenire minacce reali e presenti e non pericoli ipotetici o pregressi. A ben vedere, pertanto, di null’altro si tratta se non dell’esigenza di attualizzare le circostanze originariamente ritenute espressive del pericolo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nello stesso senso, la sentenza del C.g.a.r.s., 18 luglio 2022, n. 847, ha riaffermato l’obbligo della Prefettura di pronunciarsi a seguito di una motivata istanza di aggiornamento, ma pur sempre “<i>alla luce delle circostanze sopravvenute alla sua adozione e tali da giustificare la rivalutazione da parte della Prefettura dei relativi presupposti</i>”, indicando ragionevolmente la necessità che l’Autorità prefettizia riveda il compendio istruttorio inizialmente posto a fondamento del provvedimento interdittivo alla luce delle sopravvenienze favorevoli all’impresa, e pur sempre “ <i>a fronte di un’istanza di revisione adeguatamente motivata che dia conto del venir meno degli indizi su cui si fondava l’originario provvedimento interdittivo ed indichi il sopravvenire di nuovi elementi di fatto idonei ad incidere sul giudizio prognostico negativo che si intende modificare.</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ dunque evidente che la rivalutazione delle circostanze istruttorie deve avvenire pur sempre alla luce delle sopravvenienze allegate e provate dalla parte istante, la quale ha interesse a dimostrare che l’iniziale valutazione prognostica di permeabilità criminale non è più attuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Allo stesso modo, anche l’indirizzo ritenuto “maggioritario”, non predica affatto che il Prefetto, in sede di revisione, debba limitare la propria indagine ai fatti nuovi e sopravvenuti, quanto piuttosto che l’originario compendio istruttorio conservi la sua “<i>valenza anche oltre il termine indicato nella norma fino al sopraggiungere di fatti nuovi e ulteriori che evidenzino il venir meno del pericolo e, dunque, fino a nuovo provvedimento in esito alla revisione</i>” (per tutte, Cons. Stato. sez. III, 28 luglio 2021, n. 5592; id. 20 settembre 2018, n. 5479).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto, il fatto che gli originari riscontri indicativi del pericolo di condizionamento mafioso conservino inalterata la propria potenzialità dimostrativa anche oltre l’anno dall’emanazione dell’interdittiva è principio assodato nella giurisprudenza della Corte costituzionale e del giudice amministrativo (<i>ex plurimis</i>, Corte cost. n. 57/2020, Cons. Stato, sez. III, 22 gennaio 2014, n. 292), mirando entrambi gli orientamenti richiamati ad affermare non altro se non l’esigenza che il Prefetto rivaluti i medesimi riscontri alla luce delle sopravvenienze.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Tanto chiarito, ne deriva che, applicando gli ordinari principi in tema di onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., incombe sull’impresa che chieda l’aggiornamento l’onere di allegare e di documentare i fatti nuovi e sopravvenuti potenzialmente idonei a determinare il superamento dell’originaria prognosi di rischio infiltrativo. Ciò tanto più quando, come nel caso di specie, l’originaria interdittiva sia divenuta inoppugnabile e si sia cristallizzato il giudicato sulla sua legittimità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Poste queste necessarie premesse, può ora passarsi all’esame dei motivi di censura formulati dall’appellante, non senza premettere che devono essere dichiarati inammissibili i motivi indicati ai precedenti numeri 4.3 e 4.5., poiché proposti per la prima volta nel presente grado di appello, in violazione dell’art. 104 c. 1 c.p.a.. Di tali specifiche censure non c’è traccia nel ricorso introduttivo del giudizio e nei successivi motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. I rimanenti motivi di appello possono essere trattati congiuntamente e devono essere parzialmente accolti, limitatamente al motivo &#8211; invero trasversale nell’impianto censorio dell’appello &#8211; relativo al difetto di motivazione del provvedimento impugnato, erroneamente respinto dalla sentenza appellata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. Occorre preliminarmente chiarire che, con l’istanza del 7 dicembre 2016, -OMISSIS&#8211;OMISSIS-ha chiesto alla Prefettura di Napoli di aggiornare la posizione antimafia dell’impresa alla luce dei riscontri ottenuti dal Procuratore aggiunto presso la DDA di Napoli, in relazione alla propria posizione nei procedimenti penali n. -OMISSIS-/2001 RGNR e n. -OMISSIS-/2010 RGNR, ovvero in altri procedimenti penali nei quali erano state acquisite e valutate le dichiarazioni di collaboratori di giustizia. A fronte della richiesta dell’interessato, infatti, la DDA di Napoli aveva precedentemente autorizzato il rilascio del decreto di archiviazione nei confronti di -OMISSIS- nel procedimento penale n. -OMISSIS- (stralcio del -OMISSIS-/2010 RGNR) in data 17 febbraio 2014, non essendovi nell’altro procedimento iscrizioni a carico del medesimo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. E’ bene a questo punto rilevare che, in disparte la citata archiviazione e l’assenza di ulteriori iscrizioni, nessun altra circostanza è stata rappresentata dall’istante a fondamento della richiesta di aggiornamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19. Risultano conseguentemente destituite di fondamento le censure con le quali l’appellante ha lamentato l’omesso esame delle ulteriori circostanze sopravvenute, costitute dalla condanna per calunnia del soggetto che aveva denunziato il sig. -OMISSIS-in data 15 gennaio 2016 e dall’archiviazione, in data 17 aprile 2015, del procedimento penale ai danni di -OMISSIS- (controllata in data 1.2.2016 mentre si trovava in compagnia di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-). Tali sopravvenienze, invero, non sono state portate all’attenzione del Prefetto da parte dell’impresa istante, com’era suo preciso onere, sulla base delle considerazioni espresse in premessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20. Analoghe considerazioni valgono per il motivo di appello concernente l’omessa considerazione, da parte del Prefetto, degli esiti del controllo giudiziario, poiché, com’è stato correttamente rilevato dal primo giudice, la società è stata ammessa al beneficio con decreto n. 48/2019 RGMP e n. 17/20 del 15 gennaio 2020, a distanza di 3 anni dall’emanazione del provvedimento impugnato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21. Chiarito quanto sopra, e correttamente focalizzato il piano dell’indagine sulle uniche sopravvenienze favorevoli addotte dall’appellante nella propria istanza, è opinione del Collegio che il provvedimento impugnato sia affetto da un significativo <i>deficit</i> motivazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22. La conferma, infatti, fonda la prognosi di perdurante permeabilità mafiosa dell’impresa sulla relazione redatta in data 1 dicembre 2017 dall’Ufficio territoriale del Governo di Caserta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con tale provvedimento, i componenti del Gruppo interforze hanno motivato il proprio convincimento in senso ostativo richiamando un estratto della motivazione della sentenza di questo Consiglio di Stato n. 4450/2014, nella quale è stata rilevata, sulla base di elementi di carattere indiziario, la vicinanza della famiglia -OMISSIS-ad un <i>clan</i> camorristico e l’irrilevanza dei provvedimenti di archiviazione nei confronti di alcuni esponenti della famiglia rispetto alla prognosi di permeabilità criminale dell’impresa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23.Tale motivazione è in parte insufficiente ed in parte illogica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23.1. E’ insufficiente, nella parte in cui viene richiamata in maniera assolutamente generica un estratto di motivazione relativo ad altro contenzioso, senza fornire alcuna indicazione utile a comprendere quali siano le connessioni con la vicenda fattuale oggetto del presente giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ed invero, le ragioni ostative sono state ricondotte a non meglio precisati collegamenti della famiglia -OMISSIS-con la criminalità organizzata, da ritenere perduranti anche a seguito di provvedimenti di archiviazione, mentre nel presente giudizio viene in rilievo la figura di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-e la sua archiviazione rispetto ai procedimenti penali sopra indicati in connessione con la società -OMISSIS-, che è e rimane la reale destinataria del provvedimento interdittivo antimafia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23.2. La motivazione è poi illogica nella parte in cui l’Amministrazione ha posto a fondamento del proprio convincimento una statuizione resa in relazione alla cornice fattuale precedente rispetto all’istanza di aggiornamento, formulata nell’anno 2017.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24. Dagli stessi vizi è evidentemente affetto anche il provvedimento impugnato, motivato <i>per relationem</i> rispetto alla precitata relazione, il quale peraltro risulta affetto da ulteriori vizi nella parte cui effettua un generico riferimento ai “<i>suesposti rapporti economici, di parentela e di frequentazione</i>”, senza minimamente indicarli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Appare del tutto inconferente, del resto, l’utilizzo di una motivazione <i>per relationem</i> da parte della Prefettura, la quale ha posto a fondamento della decisione un estratto di sentenza nemmeno riferita al contenzioso scaturito a seguito dell’originaria interdittiva antimafia del 2012. Quel contenzioso, infatti, si è chiuso con la sentenza di questa sezione n. 256/2017 e non con la sentenza richiamata (n. 4450/2014), peraltro nemmeno allegata agli atti del presente giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">25. Per queste ragioni l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado proposto dalla società odierna appellante, con annullamento del provvedimento cat. 12.B.16/ANT/AREA 1^ prot. n. 0-OMISSIS-del 19.12.2017.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">26. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare natura fattuale e giuridica delle questioni trattate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il contributo unificato dei due gradi di giudizio resta ripetibile nei confronti dell’Amministrazione resistente.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della decisione appellata, accoglie il ricorso proposto da -OMISSIS- ed annulla il provvedimento impugnato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate. Contributo unificato ripetibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società appellante e tutte le altre persone fisiche nominativamente indicate nella presente sentenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Pescatore, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Di Raimondo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaggiornamento-dellinformativa-antimafia/">Sull&#8217;aggiornamento dell&#8217;informativa antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 09:05:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-7/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ordinanza cautelare &#8211; Revocazione &#8211; Errore di fatto revocatorio &#8211; Casi. Va rigettata l’istanza di revocazione di un ordinanza cautelare che sia argomentata con rilievi del tutto disallineati dai canonici parametri di filtro che annettono rilevanza all’errore di fatto solo laddove esso: (a)origini da una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-7/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-7/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ordinanza cautelare &#8211; Revocazione &#8211; Errore di fatto revocatorio &#8211; Casi.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Va rigettata l’istanza di revocazione di un ordinanza cautelare che sia argomentata con rilievi del tutto disallineati dai canonici parametri di filtro che annettono rilevanza all’errore di fatto solo laddove esso: <i>(a)</i>origini da una svista percettiva o sensoriale del materiale istruttorio che appaia con immediatezza e sia di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; <i>(b)</i> abbia indotto l&#8217;organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto; <i>(c)</i> attenga ad un punto non controverso e sul quale la decisione non ha in alcun modo, e tantomeno espressamente, motivato; <i>(d)</i> intercetti elementi decisivi della decisione da revocare, sussistendo oggettivamente un rapporto di causalità tra l&#8217;erronea presupposizione e la pronuncia stessa.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. Pescatore</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8227 del 2025, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paolo Cantile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ufficio Territoriale del Governo Latina, Ministero dell&#8217;Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la revocazione</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">​dell&#8217;ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sez. III n. 03906/2025, resa tra le parti. ​</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 58 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Latina e del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la impugnata ordinanza cautelare di questa Sezione del 27 ottobre 2025, n. 3906, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; sezione staccata di Latina, dell’11 settembre 2025, n. 220;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come in atti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l’ordinanza di questa Sezione del 27 ottobre 2025, n. 3906, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; sezione staccata di Latina, dell’11 settembre 2025, n. 220;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l’istanza di revoca della suddetta ordinanza n. 3906 del 2025 proposta dalla società -OMISSIS- ai sensi dell’art. 395 comma 4 c.p.c., richiamato dall’art. 58 comma 2 c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che l’istanza di revoca è affidata a cinque motivi rescindenti a mezzo dei quali l’istante sostiene, in sostanza, che l’ordinanza <i>de qua</i> sarebbe inficiata da altrettanti errori revocatori per avere la Sezione equivocato e mal inteso circostanze emergenti dalle risultanze documentali di causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che l’istanza è argomentata con rilievi del tutto disallineati dai canonici parametri di filtro che annettono rilevanza all’errore di fatto solo laddove esso: <i>(a)</i>origini da una svista percettiva o sensoriale del materiale istruttorio che appaia con immediatezza e sia di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; <i>(b)</i> abbia indotto l&#8217;organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto; <i>(c)</i> attenga ad un punto non controverso e sul quale la decisione non ha in alcun modo, e tantomeno espressamente, motivato; <i>(d)</i> intercetti elementi decisivi della decisione da revocare, sussistendo oggettivamente un rapporto di causalità tra l&#8217;erronea presupposizione e la pronuncia stessa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato infatti che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i)</i> viene anzitutto contestato il passaggio dell’ordinanza n. 3906/2025 in cui si legge che <i>“l’interdittiva dà atto che diversi dipendenti della società hanno precedenti penali o, comunque, possono essere ritenuti contigui ad ambienti riconducibili alla criminalità organizzata dell’area casertana”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo il ricorrente, il Collegio non si sarebbe avveduto <i>“che la Prefettura si riferiva, in realtà, a un unico operaio, -OMISSIS-”</i>, peraltro fuoriuscito dalla società oltre tre anni prima del preavviso dell’interdittiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’asserito errore di fatto è tuttavia smentito <i>per tabulas</i> dal testo dell’interdittiva, che alle pagine 1 e 2 dà conto dell’elenco di diversi dipendenti a vario titolo ritenuti contigui ad ambienti riconducibili alla criminalità organizzata dell’area casertana. L’ordinanza n. 3906 del 2025 si è limitata a riportare <i>in parte qua</i> il testo dell’interdittiva (<i>“l’interdittiva dà atto che..”</i>), sicché il vizio di travisamento dei dati documentali risulta del tutto destituito di fondamento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii)</i> sarebbe stato malinteso anche l’esito del procedimento giudiziario a carico di -OMISSIS-, figlio del socio unico -OMISSIS-, conclusosi con un provvedimento di archiviazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nell’ordinanza n. 3906/2025 si dà atto, tuttavia, del corretto esito del procedimento penale, laddove si riferisce che -OMISSIS- <i>“ha ricevuto informazioni di garanzia nell’ambito di un procedimento penale per tentato omicidio con l’aggravante del metodo mafioso; benché rispetto a tale procedimento vi sia una richiesta di archiviazione da parte della Procura, il provvedimento prefettizio dà anche conto che il predetto -OMISSIS- è stato più volte controllato in compagnia di soggetti vicini al clan -OMISSIS-”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La piana lettura dell’ordinanza rende chiaro che l’esito giudiziario non è stato affatto travisato, essendo stato riportato nella sua integralità, mentre la seconda circostanza (le plurime frequentazioni controindicanti) trova documentale riscontro alla pagina 5 del provvedimento interdittivo. Il fatto che di tali contatti non siano stati forniti ulteriori riscontri dalla Prefettura è questione che eventualmente potrebbe rilevare a fini valutativi, ma che certamente non consente di asserire alcun “travisamento” del materiale istruttorio di causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iii)</i> sarebbe erronea anche l’ulteriore affermazione contenuta nell’ordinanza n. 3906/2025 secondo la quale <i>&#8220;la stessa -OMISSIS- è stata acquistata da -OMISSIS- da un soggetto con precedenti penali&#8221;</i>, e ciò in quanto – deduce la parte ricorrente –il soggetto in questione sarebbe in realtà incensurato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia, a pagina 1 dell’interdittiva si menzionano precedenti <i>“per armi e bancarotta fraudolenta”</i> a carico del sunnominato venditore, il che &#8211; trattandosi di <i>“precedenti penali”</i> a tutti gli effetti &#8211; smentisce la contraria affermazione di parte ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iv)</i> ancora, il Collegio avrebbe erroneamente richiamato l&#8217;episodio dei fratelli -OMISSIS-, riferendo implicitamente che l&#8217;attività di impresa della -OMISSIS- sarebbe stata avviata con l&#8217;apporto di soggetti colpiti da precedenti penali. Si tratterebbe di affermazione erronea in quanto <i>“l&#8217;impresa -OMISSIS- opera dal -OMISSIS- (cfr. proprio verbale di audizione in Prefettura), i rapporti con i -OMISSIS- sono cessati nel 2008, e, in ogni caso, i -OMISSIS- sono stati definitivamente assolti”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia, l’ordinanza si limita a riferire che <i>“-OMISSIS- ha iniziato la propria attività collaborando con un imprenditore con precedenti penali per associazione mafiosa”</i> e la circostanza trova aggancio nel contenuto dell’interdittiva, poiché detta collaborazione &#8211; secondo quanto ivi riportato (pagina 3) &#8211; è avvenuta negli anni 2001-2008, quando il procedimento a carico dei -OMISSIS-, rubricato al n. -OMISSIS- RG PM Procura della Repubblica DDA di Napoli, era ancora in essere (mentre l’assoluzione è stata pronunciata dalla Corte di Appello il -OMISSIS- 2025);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>v)</i> il Collegio avrebbe infine errato nel dare rilievo al fatto che <i>“la società ha fatto parte del -OMISSIS-, interdetto dalla Prefettura di Napoli nel 2018”, </i>e ciò in quanto detta partecipazione non segnalerebbe<i> “alcuna reale &#8220;cointeressenza&#8221; economica stabile tra le imprese consorziate”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La censura, tuttavia, investe profili meramente valutativi, mentre non segnala alcun travisamento percettivo della circostanza di fatto (la partecipazione al -OMISSIS-) riportata alla pagina 5 del provvedimento interdittivo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>vi)</i> infine, sulla base di questi presunti (in realtà, per quanto si è esposto, del tutto insussistenti) errori di fatto, il Collegio sarebbe giunto ad una incongrua prognosi del rischio di condizionamento mafioso, siccome basata su indici insussistenti e comunque risalenti nel tempo e non più attuali alla luce delle sopravvenute misure di <i>self-cleaning</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La deduzione fonda, tuttavia, in parte su presupposti fallaci (quanto ai diversi supposti profili di erronea percezione del materiale istruttorio) e, in altra parte, su elementi valutativi (quanto alla attualità o meno del diagnostico pericolo infiltrativo) che esulano dalla critica deducibile in sede revocatoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, pertanto, che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8212; tutti i motivi revocatori devono essere respinti come infondati, in quanto le censure prospettate non concernono la mancata o errata percezione di elementi di fatto determinanti ai fini della definizione del giudizio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8212; conseguentemente, l’istanza di revoca deve essere dichiarata inammissibile;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8212; le spese di lite devono essere regolamentate in applicazione del criterio della soccombenza.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dichiara inammissibile l’istanza di revocazione dell’ordinanza cautelare di questa Sezione del 27 ottobre 2025, n. 3906.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la parte ricorrente a rifondere in favore della parte resistente le spese di lite che liquida nell’importo omnicomprensivo di € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Tulumello, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Di Raimondo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Angelo Roberto Cerroni, Consigliere</p>
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		<title>Sulla non invocabilità del soccorso istruttorio, nei concorsi pubblici, per l&#8217;integrazione della domanda di partecipazione con riferimento ai titoli posseduti.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-non-invocabilita-del-soccorso-istruttorio-nei-concorsi-pubblici-per-lintegrazione-della-domanda-di-partecipazione-con-riferimento-ai-titoli-posseduti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 08:19:29 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90116</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-non-invocabilita-del-soccorso-istruttorio-nei-concorsi-pubblici-per-lintegrazione-della-domanda-di-partecipazione-con-riferimento-ai-titoli-posseduti/">Sulla non invocabilità del soccorso istruttorio, nei concorsi pubblici, per l&#8217;integrazione della domanda di partecipazione con riferimento ai titoli posseduti.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Concorrenti &#8211; Principio generale di autoresponsabilità &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Limiti. In base al principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti che, per giurisprudenza costante, viene in rilievo nei procedimenti selettivi, ciascun partecipante sopporta le conseguenze di eventuali errori o incompletezze commessi nella compilazione della domanda o nella presentazione</p>
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<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Concorrenti &#8211; Principio generale di autoresponsabilità &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Limiti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In base al principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti che, per giurisprudenza costante, viene in rilievo nei procedimenti selettivi, ciascun partecipante sopporta le conseguenze di eventuali errori o incompletezze commessi nella compilazione della domanda o nella presentazione dei documenti, senza poter invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della <em>par condicio competitorum. </em>Nell’ambito delle procedure concorsuali, infatti, l’istituto del soccorso istruttorio <em>n</em>on è attivabile allorché il candidato abbia del tutto omesso nella compilazione della domanda di partecipazione di dichiarare i titoli posseduti. Ciò perché l&#8217;indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione; in quest’ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un’integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Infatti, consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della <em>par condicio. </em>In questo senso, dietro alla individuazione di rigorosi limiti al principio del soccorso istruttorio vi sia l’esigenza di evitare che l’allargamento del suo ambito applicativo possa – oltre ad alterare la <em>par condicio</em> – violare il canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, incidere sul divieto di disapplicazione della <em>lex specialis</em> contenuta nel bando oppure eludere la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Corradino &#8211; Est. Cerroni</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3540 del 2025, proposto dalla signora Loredana Amorosi, rappresentata e difesa dall’avvocato Oriana Pragliola, con domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, Portici San Bernardino, 2,</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">l’Azienda Usl Umbria n. 2, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Rampini, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, piazza Piccinino 9,</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Stefania Falcini, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) n. 946/2024, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Usl Umbria n. 2;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. – La signora Loredana Amorosi ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 31 posti di operatore socio sanitario – categoria BS, indetto dall’Azienda U.S.L. Umbria n. 2 con delibera del Direttore Generale n. 826 del 14 ottobre 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Con delibera del Direttore Generale n. 547 del 14 maggio 2017 di approvazione della graduatoria concorsuale, la sig.ra Amorosi si è collocata nella posizione n. 217 con 48,270 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. – In data 22 maggio 2017, l’odierna parte appellante ha presentato all’Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. Umbria n. 2 una richiesta di rivalutazione dei titoli di carriera e conseguente aggiornamento della posizione in graduatoria, allegando la sentenza del Tribunale di L’Aquila, sez. lavoro, n. 379 del 2016, che aveva accertato come la sig.ra Amorosi – operativa, dal 1° settembre 2006, a tempo pieno e indeterminato presso la R.S.A. di Montereale (AQ), affidata in gestione dalla A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila alla cooperativa sociale Elleuno (sostituita, a far data dal 1° aprile 2013, dalla cooperativa Quadrifoglio) – avesse di fatto prestato servizio – fino al 31 marzo 2013 – direttamente alle dipendenze della Azienda sanitaria abruzzese, stante la mancanza di una reale organizzazione della prestazione da parte della cooperativa datrice di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Senza dare riscontro alla richiesta summenzionata, con delibera del Direttore Generale n. 585 del 24 maggio 2017 è stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato di n. 49 operatori socio sanitari – categoria BS, con esclusione della sig.ra Amorosi dalla lista dei candidati collocatisi in posizione utile in graduatoria, in quanto l’ultimo concorrente assunto dall’Amministrazione tramite la suddetta determinazione è stata la sig.ra Margherita Teofrasti, classificatasi al posto n. 53 con 53,300 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">2. – A seguito di un’istanza di autotutela presentata il 23 giugno 2017 e rimasta inevasa, la signora Amorosi ha gravato innanzi al T.A.R. per l’Umbria le delibere del D.G. n. 547 del 2017 e n. 585 del 2017, sostenendo che, alla luce della soprarichiamata pronuncia del Tribunale di L’Aquila, il punteggio finale a lei spettante avrebbe dovuto essere pari a punti 59,07 – in virtù di un punteggio per i titoli di servizio pari a punti 14,40, frutto dell’operazione di moltiplicazione per 8 (ossia il numero di anni compreso nel segmento temporale che va dal 1° settembre 2006 ad ottobre 2014) degli 1,80 punti da attribuire, secondo il verbale n. 1 del 18 luglio 2016, per ogni anno di servizio prestato dal candidato “<em>presso aziende del SSN o altri enti equiparati</em>” – e non a punti 48,270 – ossia, il punteggio effettivamente assegnatole dalla Commissione in forza dell’attribuzione di un punteggio per i titoli di carriera pari a punti 3,60, calcolato assumendo come base della predetta moltiplicazione i punti 0,45 previsti, nel verbale di cui sopra, per ogni anno prestato “presso case di cura o strutture convenzionate”.</p>
<p style="text-align: justify;">Un tale punteggio sarebbe stato in grado di collocare la ricorrente tra l’ottavo e il nono posto in graduatoria, quindi in una posizione utile ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato presso l’A.U.S.L. resistente. Conseguentemente, essa ha dedotto, da un lato, il difetto di motivazione dei due provvedimenti gravati, i quali non enuncerebbero le ragioni del suo mancato collocamento in posizione utile nella graduatoria di concorso, e, dall’altro, la violazione dell’articolo 21-<em>octies</em> della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per totale carenza di istruttoria. Inoltre, la candidata non vincitrice ha domandato al giudice di prime cure il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che le sarebbe derivato dai provvedimenti impugnati, il primo da quantificarsi sulla base del parametro costituito dallo stipendio mensile spettante a un operatore socio-sanitario al momento dell’assunzione, mentre il secondo da determinarsi in via equitativa.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. – La ricorrente ha, poi, impugnato, con un primo atto di motivi aggiunti, le delibere del D.G. dell’Azienda sanitaria resistente n. 1239 del 30 ottobre 2017 e n. 1283 del 6 novembre 2017, mediante le quali sono state disposte ulteriori assunzioni di personale attingendo alla graduatoria del concorso, gravate nella parte in cui non hanno contemplato “<em>con riserva</em>” la deducente; con un secondo atto di motivi aggiunti, le delibere del D.G. n. 1526 e n. 1527 del 28 dicembre 2017 e n. 100 del 31 gennaio 2018, recanti l’assunzione di ulteriore personale per scorrimento della graduatoria del concorso; con un terzo atto di motivi aggiunti, la graduatoria aggiornata, pubblicata il 3 aprile 2018 sul sito dell’Azienda U.S.L. Umbria n. 2, nella quale la sig.ra Amorosi è risultata ancora collocata nella posizione n. 217.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. – Nelle more della definizione del giudizio dinanzi al T.A.R., la sentenza del Tribunale di L’Aquila, sez. lavoro, n. 379/2016 è stata integralmente riformata dalla Corte d’Appello di L’Aquila – sez. lavoro – con la pronuncia n. 118/2018, che ha accolto l’appello della A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila e conseguentemente respinto la domanda proposta dalla sig.ra Amorosi con il ricorso introduttivo. Quest’ultima decisione è stata cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione – sez. lavoro – con la sentenza n. 23669/2022, nella quale è stata rilevata la mancata integrazione del contraddittorio in appello nei confronti della cooperativa sociale Elleuno; dopodiché, la Corte d’appello de L’Aquila ha emanato – in esito al giudizio di rinvio – la sentenza n. 313/2023, mediante la quale è stato respinto l’appello dell’Azienda sanitaria e accertato il diritto della Amorosi a percepire dalla A.S.L. il trattamento retributivo previsto per i lavoratori con mansioni di operatore socio sanitario per il periodo dal 10 settembre 2006 al 31 marzo 2013, con conseguente condanna dell’Azienda al pagamento, in favore della ricorrente in primo grado, delle differenze retributive e del TFR. Infine, il ricorso proposto dall’A.S.L. n. 1 Abruzzo avverso la pronuncia della Corte d’appello de L’Aquila n. 313/2023 è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15402/2024.</p>
<p style="text-align: justify;">3. – Per quanto attiene precipuamente al giudizio amministrativo di primo grado, il T.A.R. per l’Umbria è intervenuto per respingere il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti con la sentenza n. 946 del 2024, tramite cui ha preliminarmente dichiarato <em>ex</em>art. 49, comma 2, cod. proc. amm. di poter prescindere dallo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso sollevate dall’Azienda sanitaria resistente, stante la ritenuta infondatezza delle domande di parte ricorrente. Difatti, il giudice di prime cure ha dichiarato di non poter valutare titoli che, seppure sussistenti, non fossero stati dichiarati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico, in quanto costituenti un’integrazione della domanda non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini di presentazione e del necessario rispetto del principio della <em>par condicio</em>dei candidati.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso ciò, il giudice di primo grado ha affermato la legittimità dell’operato della Commissione di concorso, la quale avrebbe basato la sua valutazione sulle dichiarazioni svolte dalla sig.ra Amorosi nella domanda di partecipazione, relative all’attività lavorativa espletata, a partire dal 1° settembre 2006, quale operatrice socio sanitaria alle dipendenze di società cooperative sociali – precisamente, la società Elleuno e, dal 1° aprile 2013, la cooperativa Quadrifoglio, titolari di appalti di servizi affidati dalla A.S.L. n. 1 Abruzzo – e non alle dirette dipendenze della Azienda sanitaria abruzzese. A suffragio della tesi della correttezza dell’agire dell’Amministrazione resistente, il T.A.R. ha specificato anche che, nella domanda di concorso presentata dalla ricorrente, non sarebbe stata menzionata la pendenza di un contenzioso con l’A.S.L. n. 1 Abruzzo per il riconoscimento del suddetto periodo di servizio e che la sentenza del Tribunale de L’Aquila sarebbe stata trasmessa dall’interessata all’Azienda U.S.L. Umbria n. 2 soltanto dopo l’approvazione della graduatoria del concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">In aggiunta, il giudice di prime cure ha sottolineato che la deducente non avrebbe contestato il fatto che la graduatoria sia stata originariamente redatta in modo corretto, ma avrebbe impugnato solamente la relativa delibera di approvazione, lamentando in sostanza “<em>una presunta illegittimità sopravvenuta del provvedimento</em>”, ritenuta dal T.A.R. non configurabile nel caso di specie alla stregua del principio del <em>tempus regit actum</em>, non essendo ravvisabili né l’ipotesi eccezionale di invalidità successiva introdotta da una norma sopravvenuta espressamente retroattiva, né quella di un’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">4. – Con l’appello in epigrafe, la sig.ra Amorosi censura l’<em>error in iudicando</em>commesso dal primo giudice nell’individuazione del “<em>dies a quo della dichiarazione dei titoli nella domanda di partecipazione al pubblico concorso controverso</em>”. Secondo l’appellante, la controversia in discussione verterebbe su un titolo di merito regolarmente indicato nella domanda di partecipazione e, per questo motivo, ritenuto “<em>sempre presente</em>”; conclusione, questa, che troverebbe un fondamento nell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4394/2017 – resa tra le parti in lite in sede di appello sull’ordinanza cautelare n. 152/2017 con cui il T.A.R. per l’Umbria aveva accolto la domanda di sospensione delle delibere asline impugnate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado – laddove è stato affermato che “<em>non rileva che la sentenza sia sopravvenuta alla scadenza del bando, tenuto conto della portata retroattiva del pronunciamento e del fatto che nella specie non si fa questione di un requisito di partecipazione, ma di un titolo di merito, regolarmente indicato nella domanda di partecipazione</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base dei rilievi appena illustrati, che testimonierebbero l’“attualità” delle censure già avanzate con il ricorso di primo grado e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti proposti innanzi al T.A.R. per l’Umbria, l’appellante reitera di fronte a questo Consiglio quanto già dedotto in prime cure per contestare l’avvenuta esclusione dalla pubblicazione della graduatoria finale del concorso pubblico bandito dall’Azienda U.S.L. Umbria n. 2.</p>
<p style="text-align: justify;">5. – Si è costituita in giudizio l’A.U.S.L., che ha depositato una memoria in cui, prima di contestare la fondatezza dell’appello, ha riproposto le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell’impugnativa di primo grado non scrutinate dal T.A.R. per l’Umbria. Per quanto attiene alla prima eccezione, la difesa di parte pubblica ha ribadito che la signora Amorosi avrebbe omesso la notifica del ricorso introduttivo ad almeno un controinteressato sostanziale, atteso che la sig.ra Stefania Falcini – destinataria della notifica del suddetto ricorso effettuata dalla Amorosi –, essendosi collocata al nono posto della graduatoria, non verrebbe danneggiata dall’accoglimento dell’impugnazione. Per converso, per l’Azienda sanitaria, la qualifica di controinteressata andrebbe riconosciuta all’ultima candidata idonea della quale è stata disposta l’assunzione – e che sarebbe destinata a perdere il posto di lavoro ove le contestazioni di parte appellante fossero ritenute fondate –, cioè la signora Margherita Teofrasti, collocatasi nella posizione n. 53, oppure, in ottica di eventuali scorrimenti, i soggetti collocatisi dalla posizione n. 54 fino a risalire a quella ricoperta dall’odierna appellante (ossia la n. 217).</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo alla seconda eccezione di rito, invece, la Azienda U.S.L. Umbria n. 2 ha nuovamente sollevato l’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, sul presupposto che la graduatoria degli idonei avrebbe cessato di avere efficacia, essendo spirato il termine di 36 mesi decorrente, ai sensi del bando, “<em>dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili presso l’Azienda USL Umbria 2</em>” (art. 9 del bando prot. n. 130549/2014). Per l’Azienda appellata, considerati la mancata impugnazione della suddetta clausola e il decorso di svariati anni dalla pubblicazione della graduatoria, quest’ultima – e anche l’intera procedura concorsuale – non potrebbe “<em>certo “riacquisire” efficacia ai limitati fini di una rivalutazione riguardante solo la posizione dell’appellante</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">6. – Espletato lo scambio delle memorie difensive <em>ex</em>art. 73 cod. proc. amm., la causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 23 ottobre 2025 ed è stata conseguentemente incamerata per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">7. – Il Collegio deve, in via del tutto preliminare, scrutinare le eccezioni di rito sollevate dall’Amministrazione appellata.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. – Innanzitutto, non può essere condivisa l’eccezione preliminare per cui il ricorso introduttivo non sarebbe stato notificato ad almeno un controinteressato. Osserva, infatti, il Collegio che, secondo un consolidato principio giurisprudenziale, “<em>in ipotesi di impugnazione di graduatorie, vanno qualificati come controinteressati coloro fra i partecipanti i quali, per effetto dell’ipotetico accoglimento del ricorso, verrebbero a subire un pregiudizio anche in termini di postergazione nella graduatoria medesima</em>” (<em>cfr., ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. II, 24 settembre 2025, n. 7489; <em>id</em>., Sez. VII, 22 maggio 2025, n. 4428; <em>id.</em>, Sez. II, 4 aprile 2023, n. 3445; <em>id.</em>, Sez. VII, 3 gennaio 2023, n. 112; <em>id.</em>, Sez. IV, 11 luglio 2016, n. 3076), atteso che il posizionamento in graduatoria differenzia in astratto la posizione giuridica dei vincitori della procedura, così come quella dei candidati risultati idonei.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato alla sig.ra Stefania Falcini, collocatasi in graduatoria in posizione poziore – la nona – rispetto a quella dell’odierna appellante e la cui sfera giuridica risulterebbe pregiudicata dall’eventuale assegnazione a quest’ultima del maggior punteggio rivendicato nel ricorso introduttivo in termini di “peggioramento” del proprio posizionamento in graduatoria, dal momento che sarebbe la prima candidata che verrebbe “scavalcata” dalla sig.ra Amorosi in seguito al nuovo computo dei punteggi, collocandosi al decimo posto. Indi, considerato che, “<em>agli stretti fini dell’apprezzamento della ritualità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio (…), deve ritenersi controinteressato il concorrente meglio collocato in graduatoria, destinato a ricevere pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso, in quanto titolare di un interesse uguale e contrario a quello dedotto in ricorso”</em> (Cons. Stato, Sez. V, 24 dicembre 2021, n. 8595), la notifica alla sig.ra Stefania Falcini deve essere ritenuta sufficiente al fine dell’ammissibilità del ricorso di primo grado, come già affermato da questa Sezione nell’ordinanza cautelare n. 4394/2017, che ha espressamente dichiarato l’ammissibilità del ricorso introduttivo in forza della ritenuta evocazione in giudizio di uno dei soggetti controinteressati.</p>
<p style="text-align: justify;">Va, altresì, soggiunto che, per la decisione della causa, il T.A.R. per l’Umbria, laddove avesse ritenuto il ricorso fondato – e la questione preliminare sollevata dall’A.U.S.L. infondata –, avrebbe comunque dovuto disporre <em>ex</em> art. 49, co. 1, c.p.a. l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, cioè – alla luce delle coordinate poc’anzi tratteggiate – di tutti i partecipanti collocatisi dopo il nono posto (invero, fino alla posizione in graduatoria immediatamente precedente a quella ricoperta dalla ricorrente, ossia alla n. 216). Nondimeno, il giudice di prime cure ha ritenuto di poter prescindere da tale eccezione di rito, ai sensi dell’art. 49, co. 2, c.p.a., stante l’infondatezza del ricorso nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. – Del pari, non può condividersi l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse fondata sulla constatazione che l’impugnativa concernerebbe una graduatoria che ha ormai esaurito i propri effetti, essendo spirato il termine di efficacia di 36 mesi decorrente – secondo il bando – dalla data di pubblicazione della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, va osservato con valenza assorbente che l’interesse – quale condizione dell’azione – persiste quantomeno con riguardo a un accertamento incidentale dell’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione a fini risarcitori ai sensi dell’articolo 34, comma 3, c.p.a., come esplicitato chiaramente dalla difesa dell’appellante nella memoria di replica. Orbene, tenuto conto che l’appellante ha prospettato l’interesse risarcitorio in conformità con l’indirizzo ermeneutico consacrato dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 8 del 2022 giusta la quale, per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto <em>ex</em> art. 34, comma 3, c.p.a., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a. – a nulla rilevando la specificazione dei presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria, né tantomeno la circostanza di averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione –, il ricorso di primo grado va dichiarato procedibile e scrutinato conseguentemente nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">8. – Venendo al merito del gravame, il Collegio deve prendere le mosse dalla circostanza incontestabile che l’odierna appellante, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico in rilievo, non ha dichiarato di aver svolto, a partire dal 1° settembre 2006, attività lavorativa direttamente alle dipendenze dell’A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, ma soltanto di aver lavorato – in tale periodo – quale operatrice socio sanitaria alle dipendenze di società cooperative sociali titolari di appalti di servizi affidati dall’Azienda sanitaria abruzzese. L’appellante, infatti, da una parte, ha allegato alla domanda di partecipazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui ha riportato di aver prestato il seguente servizio: “<em>ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila presso RSA di Montereale con la cooperativa sociale Elleuno di Alessandria dal 1 settembre 2006 a tempo pieno e indeterminato successivamente con la cooperativa sociale “Quadrifoglio” sempre come OPERATORE SOCIO SANITARIO dal 01 aprile 2013 a tempo indeterminato e a tempo pieno</em>”; dall’altra, ha inserito tra le esperienze di lavoro elencate – <em>ex</em>artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 – nel <em>curriculum</em>formativo e professionale presentato in seno alla domanda, quella di “<em>Operatore Socio Sanitario presso la RSA di Montereale A.S.L. n. 1 di L’Aquila gestita dalla cooperativa sociale “ELLEUNO” di Alessandria a tempo pieno e indeterminato dal 1/9/2006; dal 1 Aprile 2013 sotto la gestione della Cooperativa “Quadrifoglio” sempre a tempo pieno e a tempo indeterminato (…)</em>”. Indi, l’appellante non ha fatto valere in alcuna maniera gli anni di asserito servizio alle dipendenze della A.S.L. n. 1 Abruzzo, non consentendo alla Commissione esaminatrice di valutarli alla stregua di anni di carriera presso aziende del S.S.N. o enti equiparati, suscettibili – ai sensi del verbale n. 1/2016 – di far conseguire alla candidata un punteggio maggiore rispetto a quello previsto per gli anni di lavoro presso case di cura o strutture convenzionate.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. – Nella domanda di concorso, l’appellante non ha nemmeno dato conto della simultanea pendenza del contenzioso giuslavoristico che la vedeva contrapposta all’A.S.L. n. 1 Abruzzo dinanzi al Tribunale de L’Aquila e che era volto a ottenere il riconoscimento del periodo in contestazione quale periodo di servizio svolto alle dipendenze dell’Azienda sanitaria abruzzese. L’esplicitazione di tale informazione avrebbe implicato che la Commissione esaminatrice svolgesse un <em>surplus</em> di approfondimento al momento della valutazione dei titoli di carriera sottopostile dall’appellante, inducendola magari a inserire la candidata in graduatoria con il punteggio da essa rivendicato, con riserva però dell’accertamento in sede giurisdizionale della veridicità dei fatti sottesi al titolo di servizio controverso e dei conseguenti effetti sul rapporto di lavoro. Invece, l’Amministrazione appellata è rimasta incolpevolmente ignara della pendenza del contenzioso – poiché non parte del giudizio <em>de quo</em> – venendone a conoscenza soltanto nel momento in cui l’odierna appellante le ha trasmesso la decisione favorevole del giudice del lavoro, ossia in occasione dell’inoltro dell’originaria istanza di rivalutazione titoli avutosi in data 22 maggio 2017, quindi molto tempo dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande – fissato dal bando nel giorno 22 dicembre 2014 – e in un momento posteriore anche rispetto all’approvazione della graduatoria del concorso avvenuta il 14 maggio 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">9. – A ben vedere, la candidata non ha adempiuto al proprio onere di diligenza nella compilazione della domanda, in conformità con il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti che, per giurisprudenza costante, viene in rilievo nei procedimenti selettivi. In base a tale principio, ciascun partecipante sopporta le conseguenze di eventuali errori o incompletezze commessi nella compilazione della domanda o nella presentazione dei documenti, senza poter invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della <em>par condicio competitorum </em>(cfr<em>., ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7334; <em>id</em>., 3 giugno 2024, n. 4951; <em>id.</em>, Sez. V, 2 gennaio 2024, n. 28; <em>id</em>., 21 novembre 2022, n. 10241; <em>id.</em>, Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148).</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito delle procedure concorsuali, infatti, l’istituto del soccorso istruttorio “<em>non è attivabile allorché il candidato abbia del tutto omesso nella compilazione della domanda di partecipazione di dichiarare i titoli posseduti</em>” (Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2025, n. 2474). Ciò perché “<em>[l]’indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione; in quest’ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un’integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati</em>” (Cons. Stato, Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4951). In proposito, il Consiglio di Stato ha evidenziato in più occasioni che consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della <em>par condicio</em> (cfr., <em>ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. VII, 21 maggio 2025, n. 4377; <em>id</em>., Sez. VI, 4 dicembre 2024, n. 9734; <em>id</em>., Sez. VII, 8 agosto 2022, n. 7000; <em>id</em>., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 7815) e ha messo in luce come dietro alla individuazione di rigorosi limiti al principio del soccorso istruttorio vi sia l’esigenza di evitare che l’allargamento del suo ambito applicativo possa – oltre ad alterare la <em>par condicio</em> – violare il canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, incidere sul divieto di disapplicazione della <em>lex specialis</em> contenuta nel bando oppure eludere la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 25 febbraio 2014, n. 9).</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. – Applicando le illustrate coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, deve osservarsi che la Commissione giudicatrice ha valutato i titoli di carriera dichiarati esattamente come indicati dall’appellante nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Ne riviene che il T.A.R. per l’Umbria ha correttamente avallato l’operato della Commissione la quale, basandosi su quanto dichiarato dalla candidata in seno alla domanda di concorso, le ha legittimamente assegnato il punteggio spettante, secondo il verbale n. 1 del 2016, per ogni anno di servizio “<em>presso case di cura o strutture convenzionate</em>”, non essendovi luogo per riconoscere alla ricorrente un titolo di servizio non fatto valere – per suo errore – nella domanda di partecipazione al concorso pubblico per cui è causa.</p>
<p style="text-align: justify;">10. – In aggiunta a quanto già osservato, non può sottacersi la circostanza che l’articolata vicenda giudiziaria pendente dinanzi al giudice del lavoro si è conclusa con una pronuncia della Corte d’Appello de L’Aquila – la n. 313 del 2023 – che ha statuito soltanto agli effetti economici. Segnatamente, il giudice civile ha considerato l’appellante “<em>come alle dipendenze della ASL convenuta, che ne ha di fatto utilizzato le prestazioni</em>”, facendone discendere “il <em>diritto della ricorrente a percepire, ex art. 36 c. 5 d. lgs. n. 165/2001, la differenza tra quanto di fatto corrispostole e il trattamento retributivo che avrebbe percepito, in base alla disciplina legale e contrattualcollettiva applicabile, se fosse stata alle dirette dipendenze della p.A. committente</em>” – tanto che, nel dispositivo della sentenza, viene dichiarato “<em>il diritto della ricorrente a percepire dalla ASL convenuta il trattamento retributivo previsto per i lavoratori con mansioni di Operatore Socio Sanitario – livello BS in base al CCNL comparto sanità pubblica per il periodo dal 10.9.2006 al 31.3.2013</em>” e, per l’effetto, viene condannata l’A.S.L. n. 1 Abruzzo al pagamento in favore della Amorosi delle differenze retributive dovute alla diversità di inquadramento.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, la pronuncia del giudice del lavoro contiene una statuizione rilevante ai soli fini economici, e non a quelli giuridici. Difatti, la Corte d’Appello de L’Aquila ha richiamato nella sua decisione il disposto dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui “<em>In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative</em>”. In forza del richiamo a tale norma, la quale esclude possa configurarsi un rapporto di lavoro alle dipendenze di una p.a. ove – come nel caso di specie – non siano state osservate le cogenti disposizioni che ne regolano la costituzione, la sentenza n. 313 del 2023 ha accertato l’interposizione illecita di manodopera considerando l’appellante, ai soli effetti economici, alle dipendenze della ASL e, per l’effetto, riconoscendo il “<em>diritto della ricorrente a percepire, ex art. 36 c. 5 d.lgs. n. 165/2001, la differenza tra quanto di fatto corrispostole ed il trattamento retributivo che avrebbe percepito, in base alla disciplina legale e contrattualcollettiva applicabile, se fosse stata alle dirette dipendenze della p.A. committente</em>”. Indi, la pronuncia giuslavoristica si è limitata ad attribuire all’appellante il diritto al trattamento economico spettante in base alla disciplina normocontrattuale applicabile per le prestazioni svolte a favore dell’A.S.L. abruzzese, senza conferirle lo <em>status</em> di dipendente pubblico necessario ad integrare le condizioni per l’acquisizione del maggior punteggio per titoli di servizio e, più in generale, per l’eventuale spendita del requisito curriculare in altri concorsi.</p>
<p style="text-align: justify;">11. – Tutto ciò considerato, l’appello deve essere conclusivamente respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">12. – L’acclarata infondatezza della domanda annullatoria determina la conseguente reiezione di quella risarcitoria, non ravvisandosi gli estremi di un danno ingiusto risarcibile a fronte della corretta condotta amministrativa tenuta dalla Azienda appellata.</p>
<p style="text-align: justify;">13 – Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Corradino, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola D’Angelo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Di Raimondo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaello Scarpato, Consigliere</p>
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		<title>Sulla rilevanza del rapporto familiare ai fini dell&#8217;emissione di un informativa antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-del-rapporto-familiare-ai-fini-dellemissione-di-un-informativa-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 08:43:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-del-rapporto-familiare-ai-fini-dellemissione-di-un-informativa-antimafia/">Sulla rilevanza del rapporto familiare ai fini dell&#8217;emissione di un informativa antimafia.</a></p>
<p>Informativa antimafia &#8211; Emissione &#8211; Rapporto familiare &#8211; Necessità di ulteriori elementi &#8211; Prova della regia familiare. Ai fini della riconducibilità della società al marito della socia di maggioranza e a vicende che riguardavano il di lei padre, è necessaria l&#8217;indicazione di elementi da cui dedurre, secondo il criterio del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-del-rapporto-familiare-ai-fini-dellemissione-di-un-informativa-antimafia/">Sulla rilevanza del rapporto familiare ai fini dell&#8217;emissione di un informativa antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-del-rapporto-familiare-ai-fini-dellemissione-di-un-informativa-antimafia/">Sulla rilevanza del rapporto familiare ai fini dell&#8217;emissione di un informativa antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Informativa antimafia &#8211; Emissione &#8211; Rapporto familiare &#8211; Necessità di ulteriori elementi &#8211; Prova della regia familiare.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ai fini della riconducibilità della società al marito della socia di maggioranza e a vicende che riguardavano il di lei padre, è necessaria l&#8217;indicazione di elementi da cui dedurre, secondo il criterio del “più probabile che non”, un rapporto di interferenza tra il soggetto in questione – non più dipendente della società &#8211; dell’impresa e (anche indirettamente) con le consorterie criminali. Non può essere sufficiente al fine della detta riconducibilità e della conseguente esclusione del provvedimento invocato il mero rapporto familiare, ove non accompagnato da ulteriori elementi oggettivi, univoci e concordanti, che lascino ritenere che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare o comunque cointeressenze tali da condizionare le scelte dell’impresa, ovvero che la gestione possa essere influenzata, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Corradino &#8211; Est. Marra</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7594 del 2024, proposto dalla società -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Napoli, Giorgio Vecchione, Riccardo Vecchione e Giovanni Passero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Ministero dell&#8217;Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo Torino, in persona dei rispettivi rappresentanti legali <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 901/2024, (Sezione Prima) resa, tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come in atti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. L’odierna appellante, -OMISSIS- -OMISSIS-, società costituita nel 2016, impugna la sentenza n. 901/2024, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha respinto il ricorso, proposto dalla società stessa, avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento 28.9.2023 a mezzo del quale la Prefettura di Torino ha confermato l’informazione antimafia interdittiva, adottata nei confronti della ricorrente nel 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. Il provvedimento prefettizio trae argomento, essenzialmente, dal fatto che l’amministratore unico della società, socio al 30<i>%</i> delle quote sociali, è il signor -OMISSIS- cognato della socia di maggioranza – proprietaria del 70<i>%</i> delle quote sociali &#8211; signora -OMISSIS-; avendo sposato rispettivamente la signora -OMISSIS-, il primo e il signor -OMISSIS-, la seconda: la socia di maggioranza risulta, inoltre, figlia di -OMISSIS-, pregiudicato per reati connessi alla criminalità organizzata, nonché condannato in epoca risalente per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti <i>ex </i>art. 74 del d.P.R. 309/90.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3. Va precisato, in punto di fatto, che la interdittiva adottata in data 12 aprile 2021- oggetto dell’impugnato atto di conferma nei confronti della -OMISSIS- &#8211; si è basata su taluni fatti controindicati, gravitanti sulla figura del nominato -OMISSIS-, sino al 17.5.2022 dipendente e direttore tecnico della società CET:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in data 16 aprile 2015, era stato deferito dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-presso la locale D.D.A. per i reati di associazione mafiosa di cui all’art.416 <i>bis</i> c.p., atti persecutori di cui all’art.612, commi 1 e 2, c.p., aggravati dal c.d. metodo mafioso, e usura di cui all’art.644 c.p. nell’ambito del procedimento penale n.-OMISSIS- <i>RGNR</i> iscritto presso il Tribunale di Torino all’esito dell’operazione c.d. “-OMISSIS-”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-lo stesso direttore tecnico era stato indicato come “procacciatore di appalti edili” nella Provincia di Torino, oltre che responsabile di lavori nei cantieri gestiti dalle famiglie -OMISSIS-</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-l’inchiesta “-OMISSIS-” avrebbe confermato, a dire della Prefettura, che il signor -OMISSIS-si sarebbe intermediato con due dei principali imputati, -OMISSIS- entrambi indagati per il delitto associativo mafioso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.4. Contro tale sentenza è stato proposto appello dalla società -OMISSIS-, con ricorso n. 7594/2024, con cui è stata denunciata l’erroneità di detta decisione sotto due articolati motivi entrambi accomunati dal difetto d’istruttoria e di motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.5. L’odierno grado di giudizio &#8211; nel quale si sono costituiti, per resistere alle istanze di parte appellante, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Torino &#8211; è transitato per la fase cautelare, conclusasi con la reiezione sia dell’istanza <i>ex</i> art. 98 c.p.a. (ordinanza n. 4220/2024) che con il rinvio della discussione dell’udienza pubblica, in attesa dell’imminente pubblicazione della sentenza della Adunanza Plenaria, riguardante l’ammissibilità meno dell’appello per omesso deposito di copia della sentenza impugnata-, ed è, infine, giunto in decisione all’udienza pubblica del 26 giugno 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. L’appello risulta fondato con riguardo ai profili di difetto d’istruttoria e di motivazione dedotti in entrambe le censure di appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. Nello specifico i motivi di gravame investono proprio i passaggi della decisione di primo grado attraverso i quali il primo giudice ha conferito rilievo dirimente all’appartenenza del signor -OMISSIS- &#8211; che subito dopo la cessazione del rapporto lavorativo con la -OMISSIS- aveva costituito una nuova società &#8211; alla consorteria mafiosa: di qui i contestati rapporti coniugali e parentali, quale elemento ritenuto fondante della presunzione legale del rischio di infiltrazione, in grado di rendere recessive le ulteriori risultanze istruttorie; ivi comprese quelle ritraibili dal fatto che il signor -OMISSIS-, avesse cessato il proprio rapporto di lavoro con la -OMISSIS-, essendosi dimesso dalla società appellante; e che, i fatti allo stesso imputati, fossero riferiti ad anni antecedenti al 2016 -anno di costituzione della -OMISSIS&#8211;, e che, quindi, non avrebbero potuto interferire con la gestione della società appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. Sul piano procedurale, ha dedotto ancora la ricorrente che l’interdittiva originaria del 12 aprile 2021– la cui conferma è oggetto del presente gravame &#8211; veniva emessa all’esito del procedimento, avviato dalla Prefettura di Torino i cui elementi fondanti sarebbero oggi venuti meno con la morte del genitore della socia di maggioranza: signor -OMISSIS-, unico soggetto ritenuto controindicato per i fatti sopra ricordati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3. Del resto, secondo la tesi della società deducente, anche l’ordinanza del Tribunale del riesame, a mezzo della quale sono state annullate le ordinanze di custodia cautelare in carcere disposte dal <i>GIP </i>di Torino nei confronti di soggetti controindicati, conoscenti del signor -OMISSIS-, non avrebbero potuto non avere un impatto significativo sul precedente quadro indiziario, nella parte in cui hanno escluso l’applicabilità dell’art. 416 <i>bis </i>del<i> </i>cod. pen e l’aggravante di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 152/1991.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.4. Pertanto, la società ricorrente ha ribadito, con forza, l’inidoneità dei fatti contestati all’<i>ex</i> dipendente della -OMISSIS- per far ritenere sussistente il rischio d’infiltrazione nella propria attività imprenditoriale, non spiegandosi, in particolare, “in che modo il signor -OMISSIS-, da tempo estraneo alla compagine sociale, avrebbe potuto influenzare la gestione dell’impresa”, né indicandosi gli elementi “dai quali deriverebbe un suo ruolo attivo nella gestione, tale da far temere il rischio di fenomeni di permeabilità”. Evidenziava, per converso, che sia la socia di maggioranza, sia il di lei marito (signor -OMISSIS-) – oggi amministratore di altra società (-OMISSIS-costruzioni), sia il socio di minoranza (signor -OMISSIS-) non sono stati mai attinti da provvedimento sanzionatorio penale; laddove, l’odierna società appellante è stata, invece, colpita dalla rinnovata interdittiva (<i>recte</i> conferma) sulla base di meri contatti intrattenuti dal signor -OMISSIS-con soggetti controindicati (signori -OMISSIS-) per fatti relativi alle vicende risalenti ad epoca antecedente alla costituzione della -OMISSIS-ed analiticamente riportate nell’atto prefettizio impugnato (recte: con i fratelli -OMISSIS-e relative all’autolavaggio). Dalla stessa relazione dei Carabinieri è poi emerso, a conferma di quanto esposto dalla ricorrente, che da quella data (2015) sono cessati i rapporti tra l’allora direttore tecnico della -OMISSIS-e i soggetti controindicati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.5. Tali deduzioni venivano, nondimeno, disattese dalla Prefettura, che adottava in data 28.9.2023 il decreto di conferma dell’informazione interdittiva antimafia, oggi gravato nel primo grado di giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. In punto di diritto l’interdittiva è censurata con due correlate doglianze, articolate sotto molteplici profili in relazione ai vizi di difetto d’istruttoria e di motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. Ad essere censurato è, anzitutto, il rilievo che la Prefettura &#8211; in dissonanza con la recente giurisprudenza (v. Cons. Stato n. 553 del 17 marzo 2024) &#8211; avrebbe disatteso i nuovi elementi indizianti, cristallizzando in un’ottica retrospettiva vicende risalenti; se così è, conclude l’appellante, i fatti non potranno che restare perennemente immutati, così come i rapporti familiari.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. Con la seconda doglianza ancora, -OMISSIS- denuncia, sotto altro profilo, il difetto d’istruttoria oltre alla violazione dell’art. 94-<i>bis</i> d.lgs. n. 159/2011, lamentando, anche nell’ottica del vizio di motivazione, l’illegittimità del diniego opposto dalla Prefettura sulla richiesta subordinata, formulata in sede procedimentale, volta ad ottenere l’applicazione di una delle misure di prevenzione collaborativa introdotte con la riforma attuata con il decreto – legge n. 152/2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.3. La sentenza impugnata ha ritenuto che l’odierna società appellante non abbia dimostrato la sussistenza di elementi sopravvenuti, effettivamente in grado di neutralizzare il valore sintomatico degli elementi considerati dalla Prefettura di Torino in sede di conferma; anche con riguardo alla richiesta di applicazione delle misure di cui all’art. 94-<i>bis</i> del d.lgs. n. 159/2011, sul presupposto della mancata dimostrazione sia dell’occasionalità delle condotte, sia di una effettiva dissociazione dell’intreccio di rapporti controindicati, come meglio richiamati nell’interdittiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.4. Il Collegio ritiene, meritevole di accoglimento quest’ultima doglianza con la quale la ricorrente ha censurato l’interdittiva gravata in relazione al vizio di motivazione, quanto alla postulata insussistenza delle condizioni per l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.5. Anzitutto si osserva che le misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-<i>bis</i> del d.lgs. n. 159 del 2011 &#8211; invocate con forza dall’appellante &#8211; sono finalizzate a riportare la gestione dell’impresa su binari di completo affrancamento dall’influenza della criminalità organizzata. A tal fine tale disposizione prevede che: “l’autorità prefettizia, ove accerti che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono da ritenersi riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, dispone con provvedimento motivato, all’impresa, l’adozione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle misure di prevenzione collaborativa”. Con tale misura si struttura -come ben chiarito dalla giurisprudenza &#8211; un nuovo modello collaborativo con il mondo produttivo che modula l’afflittività della misura preventiva antimafia in relazione all’effettivo grado di compromissione dell’impresa rispetto al contesto criminale. Tale provvedimento si pone, infatti, come alternativa all’informazione antimafia interdittiva ed è attivabile nei casi in cui l’influenza mafiosa abbia un’intensità tale da farla reputare esclusivamente occasionale (TAR Calabria sede di Reggio Calabria n. 392/2023).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.6. Tale disciplina va, poi, letta in maniera coordinata con le novità introdotte in tema di contraddittorio procedimentale, disponendo, infatti, il co. 2-<i>ter</i> del già citato art. 92 che: …“al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-<i>bis</i>, il Prefetto, ove non proceda al rilascio dell&#8217;informazione antimafia liberatoria:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) dispone l&#8217;applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all&#8217;interessato secondo le modalità stabilite dall&#8217;articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) adotta l&#8217;informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all&#8217;interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.7. Appare, dunque evidente, nell’assetto procedimentale conseguito alla riforma del 2021 che la valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle misure di cui all’art. 94-<i>bis</i> debba, comunque, essere analizzata dall’autorità prefettizia e, qualora respinta &#8211; come nel caso di specie &#8211; con motivazione rincarata, nel senso che sarebbe stato necessario che l’autorità procedente assolvesse all’onere di compiuta indicazione dei fattori ritenuti ostativi all’attuabilità del percorso di bonifica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.8. Tanto chiarito la ricorrente aveva, infatti, espressamente richiesto nella istanza di revisione indirizzata al Prefetto della Provincia di Torino in data 18.5.2023, seppure in via subordinata, “di voler disporre, se del caso, una misura di prevenzione collaborativa ai sensi dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.9. Tale richiesta, per come sopra ricordato, è stata respinta sulla base del duplice rilievo della “base familistica” su cui “si erge l’organigramma aziendale” e della “non emendabilità” delle “situazioni ostative”: …-OMISSIS&#8211;OMISSIS- coniuge di -OMISSIS-; e, -OMISSIS&#8211;OMISSIS- – coniuge di -OMISSIS-, sorella di -OMISSIS-; quest’ultimo, “di fatto sarebbe nella condizione di esercitare una influenza dominante”; e, in relazione al profilo di intensità dei rapporti tra i soggetti componenti la compagine societaria amministrativa dell’operatore economico e i soggetti controindicati: in particolare il rapporto di -OMISSIS- con i signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.10. Deve ritenersi che tale motivazione risulti, da un lato, con riferimento alla prima ragione impeditiva, in contrasto con la prescrizione normativa e, dall’altro lato, in relazione alla seconda, meramente apparente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.11. Il Collegio ritiene che la tesi della riconducibilità della società al marito della socia di maggioranza e a vicende che riguardavano il di lei padre (oggi deceduto) non sia stata adeguatamente supportata nel provvedimento impugnato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.12. In esso, infatti, si adombra, senza tuttavia sorreggere tale asserzione con una sufficiente indicazione di elementi da cui dedurre, secondo il criterio del “più probabile che non”, un rapporto di interferenza tra il signor -OMISSIS- – non più dipendente della società &#8211; dell’impresa e (anche indirettamente) con le consorterie criminali (cfr. anche C.G.A., 9 ottobre 2023, n. 664 e 16 agosto 2023, n. 523).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.13. Non può essere sufficiente al fine della detta riconducibilità e della conseguente esclusione del provvedimento invocato il mero rapporto familiare, ove non accompagnato da ulteriori elementi oggettivi, univoci e concordanti, che lascino ritenere che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare o comunque cointeressenze tali da condizionare le scelte dell’impresa, ovvero che la gestione possa essere influenzata, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 9 giugno 2025, n. 4969; in termini, Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 18 settembre 2023, n.8395).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.14. In particolare, non risultano indicati nel provvedimento ai fini della adozione della invocata misura fattori ed elementi da cui emerga che la società sia tutt’ora influenzata dall’<i>ex</i> direttore della società; non sono stati introdotti elementi da cui evincere una gestione del signor -OMISSIS-nella società in questione né indizi di interferenza dello stesso con le scelte societarie della moglie (socia di maggioranza e dell’altro socio, detentore del 30% delle quote societarie; non sono stati in sintesi indicati elementi – per escludere la misura di cui all’art. 94 bis all’infuori dei soli rapporti di coniugio e di affinità, meglio sopra evidenziati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.15. In ogni caso, assume valenza ulteriore, la fondatezza della censura della carenza, sul piano motivazionale, del giudizio di attualità del presunto rischio di infiltrazione mafiosa in riferimento anche all’elemento indiziante relativo all’esito del procedimento penale nei confronti dei nominati soggetti controindicati, con i quali il signor -OMISSIS- aveva avuto frequentazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.16. In definitiva, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere corredato per escludere la misura ex art. 94 bis da elementi tesi a maggiormente evidenziare, da una parte, la effettiva cointeressenza dei familiari della socia di maggioranza e la società ricorrente e, dall’altra, a rappresentare l’attualità del condizionamento delle organizzazioni criminali nei termini di cui sopra, il che nel caso di specie è mancato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. In ragione di quanto sin qui esposto e assorbiti gli ulteriori profili di censura, il ricorso è fondato e va accolto nei sensi di cui sopra, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda contenziosa.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il diniego con esso gravato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa le spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private e la società appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Michele Corradino, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Pescatore, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ezio Fedullo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Raffaello Scarpato, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-del-rapporto-familiare-ai-fini-dellemissione-di-un-informativa-antimafia/">Sulla rilevanza del rapporto familiare ai fini dell&#8217;emissione di un informativa antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla rilevanza delle relazioni parentali ai fini dell&#8217;adozione dell&#8217;informativa antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-delle-relazioni-parentali-ai-fini-delladozione-dellinformativa-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 09:34:28 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90103</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-delle-relazioni-parentali-ai-fini-delladozione-dellinformativa-antimafia/">Sulla rilevanza delle relazioni parentali ai fini dell&#8217;adozione dell&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p>&#8211; Informativa antimafia &#8211; Rapporti tra parenti &#8211; Influenza reciproca &#8211; Rilevanza &#8211; Circostanze necessarie. &#8211; Informativa antimafia &#8211; Rapporti tra parenti &#8211; Condizionamento dell&#8217;attività imprenditoriale &#8211; Situazioni accessorie  &#8211; Necessità. &#8211; In materia di informativa antimafia, specialmente nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all&#8217;interno della famiglia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-delle-relazioni-parentali-ai-fini-delladozione-dellinformativa-antimafia/">Sulla rilevanza delle relazioni parentali ai fini dell&#8217;adozione dell&#8217;informativa antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Informativa antimafia &#8211; Rapporti tra parenti &#8211; Influenza reciproca &#8211; Rilevanza &#8211; Circostanze necessarie.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Informativa antimafia &#8211; Rapporti tra parenti &#8211; Condizionamento dell&#8217;attività imprenditoriale &#8211; Situazioni accessorie  &#8211; Necessità.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li class="popolo">&#8211; In materia di informativa antimafia, specialmente nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all&#8217;interno della famiglia si può verificare una &#8220;influenza reciproca&#8221; di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza: una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch&#8217;egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della &#8216;famiglia&#8217;, sicché in una &#8216;famiglia&#8217; mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l&#8217;influenza del &#8216;capofamiglia&#8217; e dell&#8217;associazione. Al fine di circostanziare la pregnanza del rapporto parentale nelle varie evenienze concrete, lo sforzo di sistematizzazione pretorio ha enucleato una serie di circostanze obiettive – tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale – unitamente alle peculiari realtà locali, il cui concorrente riscontro può essere valorizzato dall’Autorità prefettizia per suffragare l’ipotesi di permeabilità mafiosa dell’impresa, ben potendo l&#8217;Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l&#8217;esistenza &#8211; su un&#8217;area più o meno estesa &#8211; del controllo di una &#8216;famiglia&#8217; e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (<em>a fortiori</em> se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito).</li>
<li class="popolo">&#8211; In particolare, la mafiosità del parente, ancorché stretto, non si trasmette <i>tout court</i> alla compagine imprenditoriale in assenza di altri elementi circostanziali di riscontro idonei a corroborare la prognosi di infiltrabilità mafiosa in base allo standard della probabilità cruciale secondo cui il provvedimento di prevenzione può essere adottato quando l’ipotesi dell’infiltrazione mafiosa debba ritenersi più probabile rispetto a tutte le altre ipotesi messe insieme, quando cioè essa presenta una soglia di significatività tale da essere superiore a qualunque altra spiegazione logica. In altre parole, affinché la relazione parentale foriera di controindicazione possa assurgere ad indicatore sintomatico del rischio di influenza criminale che l’esercizio del potere interdittivo è destinato a prevenire, occorre che la stessa sia vissuta e coltivata con modalità tali da palesarne l’attitudine ad esondare dal piano strettamente personale e familiare, per divenire un potenziale fattore condizionante dell’attività imprenditoriale: di qui il necessario rilievo concorrente di situazioni accessorie come la coabitazione, le cointeressenze e le promiscuità tra vicissitudini familiari e vicende imprenditoriali.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Corradino &#8211; Est. Cerroni</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 399 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, 323,</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell’Interno e Anac Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12,<br />
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Napolitano in Roma, via Pietro Antonio Micheli, 49,</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 5866/2024, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, dell’Anac &#8211; Autorità Nazionale Anticorruzione e del Comune di -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come in atti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. – La società -OMISSIS- ha impugnato la sentenza con cui il TAR per la Campania ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento interdittivo antimafia prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Caserta e, con motivi aggiunti depositati il 18 maggio 2023, la documentazione versata in giudizio dalla Prefettura in data 13 aprile 2023 e il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la revoca, per effetto del provvedimento interdittivo, dei titoli edilizi rilasciati alla società, segnatamente del permesso di costruire n. -OMISSIS-, della successiva variante n. -OMISSIS-, della SCIA prot. n. -OMISSIS-/2022 e della SCIA alternativa al permesso di costruire prot. n. -OMISSIS-/2022 e, infine, dell’ordine di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emesso a seguito della predetta revoca.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. – Il provvedimento impugnato fa leva primariamente sul legame parentale tra -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, il primo amministratore unico e socio al 99,25%, l’altro socio per la quota residua della società prevenuta, attiva nel settore -OMISSIS-, entrambi fratelli germani e figli di -OMISSIS- -OMISSIS-, soggetto indagato nell’ambito del procedimento R.G.N.R. n. -OMISSIS- presso il Tribunale di Napoli, poi archiviato, per rapporti e frequentazioni con soggetti legati alla criminalità organizzata e indicato dai collaboratori di giustizia come referente del clan -OMISSIS-. Secondo la ricostruzione prefettizia, il predetto -OMISSIS- -OMISSIS-, nel periodo 2014-2015, avrebbe intrattenuto diverse conversazioni telefoniche, incentrate su -OMISSIS- con -OMISSIS-, nipote del -OMISSIS- -OMISSIS-, con -OMISSIS- -OMISSIS-, segnalato per i reati di cui all’art. 416-<i>bis</i> c.p. e 12-<i>quinquies</i> d.l. 8 giugno 1992, n. 306, aggravato ai sensi dell’art. 7 della legge 12 luglio 1992, n. 203 e ritenuto vicino al clan camorristico -OMISSIS-, e -OMISSIS-, già -OMISSIS- del comune di -OMISSIS-, comune poi sciolto per infiltrazioni mafiose <i>ex</i> art. 143 T.U.E.L. e socio della società -OMISSIS-, colpita da interdittiva e nella cui compagine sociale figurava anche -OMISSIS- -OMISSIS-. -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- sarebbero anche soci di -OMISSIS-, insieme alla madre, -OMISSIS-, moglie di -OMISSIS- -OMISSIS-, società che è stata a sua volta attinta da interdittiva antimafia -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. – Alla luce di tale compendio indiziario, la Prefettura, esclusa ogni forma di condizionamento meramente occasionale, ha concluso che l’intreccio di relazioni di impresa e di rapporti parentali e di convivenza riveli l’esistenza di un reticolo interconnesso di imprese a composizione e direzione familiare rispetto alle quali è ragionevole presumere che condividano il corredo di controindicazioni antimafia e che, con specifico riguardo alla -OMISSIS-, si possa ritenere che la compagine sociale e amministrativa sia esposta al rischio di subire l’influenza illecita della criminalità organizzata nelle dinamiche e nelle scelte imprenditoriali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. – La società interdetta ha dapprima impugnato in primo grado il provvedimento prefettizio e i conseguenti provvedimenti comunali svolgendo rilievi critici incentrati – in estrema sintesi – sulla indebita svalutazione, da parte della Prefettura, del dato costituito dall’archiviazione del procedimento penale nel quale è risultato indagato il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, sulla risalenza e inattendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (-OMISSIS- e -OMISSIS-), sulla disarticolazione del clan -OMISSIS-, tenuto conto che il reggente (-OMISSIS-) è deceduto -OMISSIS-, sull’assunto che le conversazioni telefoniche intrattenute da -OMISSIS- -OMISSIS- con -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- &#8211; assolto con formula piena dal reato di cui all’art. 416-<i>bis</i> c.p. dalla Corte di Napoli, 7^ sez. Penale, in data -OMISSIS- 2014, con sentenza passata in giudicato -OMISSIS- 2015 &#8211; sarebbero prive di rilevanza ai fini antimafia, vertendo sulla vendita di immobili, non collegata al settore -OMISSIS-, nonché sulla circostanza che -OMISSIS- -OMISSIS- non convivrebbe con il padre, il quale non riveste alcun ruolo gestionale nella società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. – Il TAR per la Campania, dopo un’ampia panoramica del coacervo di elementi indiziari, ha vagliato tutti i profili di censura non ritenendoli meritevoli di scrutinio positivo in quanto il complesso indiziario è stato giudicato dal Prefetto sufficiente ad evidenziare il pericolo di contiguità con la criminalità organizzata, secondo un giudizio connotato da ampia discrezionalità di apprezzamento, fondato – in aggiunta ai rapporti di cointeressenza tra il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- e il sig. -OMISSIS- e alle vicende riguardanti “-OMISSIS-” S.r.l. – sulla non implausibile prefigurazione di un condizionamento della gestione della società ricorrente &#8211; se non proprio di una “etero-direzione” della medesima -, per il tramite di -OMISSIS- -OMISSIS-, funzionale al soddisfacimento degli appetiti economici di un sistema affaristico di gestione delle -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- asservito agli interessi di esponenti apicali del clan -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto alla revoca dei titoli edilizi e alla conseguente ordinanza di demolizione, il giudice di prime cure ha osservato che l’ordinanza, pluri-motivata, è stata adottata, come puntualmente in essa ricostruito, nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS- in qualità di legale rappresentante di -OMISSIS- e di -OMISSIS- -OMISSIS-, proprietario e titolare della S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nella piena consapevolezza, da parte dell’amministrazione comunale, dell’atto di compravendita del -OMISSIS- 2022, espressamente menzionato nell’ordinanza (con la precisazione, al riguardo, che “<i>agli atti vi è solo una dichiarazione del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-</i>”), sicché nessun difetto di legittimazione passiva, diversamente da quanto opinato dalla -OMISSIS-, sarebbe configurabile nel caso di specie, risultando avvertiti dell’ingiunzione a demolire sia la società interdetta, che ha dato causa alla revoca dei titoli edilizi, sia l’avente causa dalla stessa, attualmente nella disponibilità del bene.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. – La Società è insorta contro la pronuncia del Tribunale campano con rituale ricorso in appello affidato a quattro motivi di impugnazione e corredato da istanza sospensiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. – Col primo motivo di appello la Società deduce l’<i>error in iudicando</i> per difetto motivazionale della pronuncia gravata sotto tre distinti angoli visuali: la dequotazione del rilievo di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche tra -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, disposte nell’ambito del procedimento penale in cui è stato coinvolto -OMISSIS- -OMISSIS-, per poi essere archiviato, sulle quali la Prefettura di Caserta ha fondato il provvedimento interdittivo gravato in spregio dell’art. 270 c.p.p.; il travisamento degli elementi di controindicazione a carico di -OMISSIS- -OMISSIS- il quale sarebbe stato assolto con formula piena (C.A. di Napoli, 7^ Pen, -OMISSIS- 2014, passata in giudicato -OMISSIS- 2015) con la conseguente insussistenza e/o decadenza di qualsiasi ipotesi per il capo di imputazione di associazione di stampo mafiosa, mentre la società -OMISSIS- s.r.l. sarebbe stata destinataria di provvedimento prefettizio liberatorio; infine, per il travisamento della valenza pregnante dei rapporti con -OMISSIS-, soggetto incensurato, e con il boss -OMISSIS-, deceduto -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. – Il secondo nucleo censorio si appunta sull’<i>error in iudicando</i> per carenza di motivazione e di istruttoria, insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e violazione del contraddittorio procedimentale. La Società appellante rimarca che la Prefettura non avrebbe debitamente tenuto conto dell’intervenuta archiviazione del procedimento penale a carico di -OMISSIS- -OMISSIS- e della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rese sul suo conto (accertata in altri procedimenti giudiziari per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca). In aggiunta, l’appellante deduce la carenza dei requisiti di attualità e di concretezza del pericolo di condizionamento mafioso, dal momento che tutte le risultanze istruttorie richiamate dalla Prefettura risalirebbero a più di dieci anni fa. Inoltre, stigmatizza il difetto motivazionale rispetto alla valenza controindicante dei legami commerciali del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- con -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da ultimo, l’appellante lamenta che la Prefettura avrebbe incentrato il giudizio prognostico sulla sola rilevanza pregnante del rapporto parentale tra -OMISSIS- e i figli ancorché non vengano citati precedenti penali ovvero amministrativi, controlli di polizia, frequentazioni con soggetti controindicati da parte dei figli ovvero della moglie di -OMISSIS- -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.3. – Col terzo motivo, la Società appellante impugna la sentenza di prime cure per <i>error in iudicando</i> <i>sub specie</i> di violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento e violazione del principio di proporzionalità. Secondo l’appellante, l’omessa valutazione delle osservazioni della ricorrente avrebbe di fatto impedito alla Prefettura di valutare l’applicazione di misure diverse rispetto all’informativa antimafia che, nel vigente ordinamento, dovrebbe rappresentare l’<i>extrema ratio</i>della lotta preventiva alla criminalità organizzata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.4. – Da ultimo, l’impugnativa viene estesa per <i>error in iudicando</i> con riguardo alla illegittimità del provvedimento del Comune di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- avente ad oggetto “<i>revoca per effetto del provvedimento amministrativo interdittivo antimafia dei titoli edilizi permesso di costruire n. -OMISSIS-, della successiva variante n. -OMISSIS- oltre che della SCIA prot. n. -OMISSIS-/2022 e SCIA alternativa al permesso di costruire prot. n. -OMISSIS-/2022</i>” nonché dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-/2023. In estrema sintesi, oltre ai vizi propri dedotti a carico degli atti comunali, la società appellante obietta l’insussistenza del carattere vincolato di tali revoche a seguito dell’emanazione dell’interdittiva in quanto l’immobile di interesse è stato alienato il -OMISSIS- 2022 a -OMISSIS- -OMISSIS- in data anteriore alla comunicazione di avvio del procedimento prefettizio. In aggiunta, viene censurata l’indebita commistione di profili tipologici riconducibili al <i>genus</i> della revoca e dell’annullamento d’ufficio, con violazione dell’onere motivazionale rafforzato, del termine ragionevole ivi previsto e delle relative garanzie partecipative.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. – Si sono costituiti nel giudizio di appello sia il Ministero dell’interno sia il Comune di -OMISSIS-, i quali hanno svolto difese per la reiezione del gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. – All’esito dell’udienza camerale del 6 febbraio 2025 il Collegio ha accolto l’istanza sospensiva ai soli fini della sollecita definizione nel merito reputando meritevoli dell’approfondimento a cognizione piena i profili di attualità del giudizio di permeabilità mafiosa e della mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, al pari della ammissibilità dell’impugnativa dei provvedimenti comunali, relativi ad un bene immobile che è stato pacificamente alienato in data anteriore all’impugnativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. – In vista dell’udienza di merito, la Società appellante ha depositato il decreto della Corte di appello di Napoli &#8211; Sezione specializzata per le misure di prevenzione n. -OMISSIS- 2025 che, dopo un annullamento con rinvio della Corte di cassazione, ha riformato il decreto di rigetto emesso dal Tribunale di -OMISSIS- e disposto l’applicazione della misura del controllo giudiziario <i>ex</i> art. 34-<i>bis</i> d.lgs. 159/2011. Nello specifico, la Corte territoriale ha escluso la radicale colleganza tra la società appellante e la camorra dell’area, ciò anche in forza dell’opera di <i>self cleaning </i>cui si è sottoposta <i>ex lege</i> 231/2001 e ha concluso che i collegamenti infiltrativi non risultano esser degenerati in forme di agevolazione stabile e strutturale, né in cointeressenze della camorra nella compagine sociale, non emergendo dagli atti elementi sintomatici di una compenetrazione vera e propria della criminalità nel tessuto aziendale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. – Espletato lo scambio di memorie difensive <i>ex</i> art. 73 cod. proc. amm., la causa è stata discussa all’udienza pubblica del 5 giugno 2025 e successivamente incamerata per la decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. – La fattispecie che viene all’attenzione del Collegio concerne un provvedimento di informativa antimafia che fa leva primariamente sul legame parentale tra gli esponenti della compagine societaria e il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- in quanto soggetto attinto da una pluralità di elementi di controindicazione secondo la ricostruzione prefettizia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. – Come noto, la giurisprudenza amministrativa si è orientata nel tempo a riconoscere nel rapporto parentale, specie se qualificato, una tipica situazione sintomatica del condizionamento mafioso ricompresa nel catalogo aperto via via elaborato ed arricchito dai giudici amministrativi nella delicata opera di sindacato di legittimità dei provvedimenti prefettizi di informativa antimafia sino ad elaborare quel sistema di tassatività sostanziale atto a compensare il <i>vulnus</i> al principio di legalità potenzialmente insito nell’ampiezza della formula legislativa descrittiva dei presupposti del provvedimento interdittivo e costituito da un nucleo consolidato di situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, secondo l’icastica rappresentazione offerta dal giudice delle leggi nella pronuncia n. 57 del 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. – Orbene, secondo questo indirizzo interpretativo ormai consolidato i rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell&#8217;impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose possono essere presi in considerazione dall’Amministrazione ai fini antimafia se, per la loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, per la logica del &#8220;<i>più probabile che non</i>&#8220;, che l&#8217;impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto (<i>cfr. ex multis</i>, Cons. Stato, sez. III, 7 ottobre 2024, n. 8052; Cons. Stato, sez. III, -OMISSIS- 2024, n. 2451, nel solco della sforzo di sistematizzazione consacrato dalla pronuncia Cons. Stato, 3 maggio 2016, n. 1743).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’elaborazione sviluppata dalla giurisprudenza amministrativa ha preso le mosse da una constatazione primariamente socio-antropologica secondo cui, specialmente nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all&#8217;interno della famiglia si può verificare una &#8220;influenza reciproca&#8221; di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza: “<i>una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch&#8217;egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della &#8216;famiglia&#8217;, sicché in una &#8216;famiglia&#8217; mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l&#8217;influenza del &#8216;capofamiglia&#8217; e dell&#8217;associazione</i>” (così la pronuncia miliare Cons. Stato, n. 1743/2016). Al fine di circostanziare la pregnanza del rapporto parentale nelle varie evenienze concrete, lo sforzo di sistematizzazione pretorio ha enucleato una serie di circostanze obiettive – tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale – unitamente alle peculiari realtà locali, il cui concorrente riscontro può essere valorizzato dall’Autorità prefettizia per suffragare l’ipotesi di permeabilità mafiosa dell’impresa, “<i>ben potendo l&#8217;Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l&#8217;esistenza &#8211; su un&#8217;area più o meno estesa &#8211; del controllo di una &#8216;famiglia&#8217; e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (a fortiori se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. – Ne discende che la mafiosità del parente, ancorché stretto, non si trasmette <i>tout court</i> alla compagine imprenditoriale in assenza di altri elementi circostanziali di riscontro idonei a corroborare la prognosi di infiltrabilità mafiosa in base allo standard della probabilità cruciale secondo cui il provvedimento di prevenzione può essere adottato quando l’ipotesi dell’infiltrazione mafiosa debba ritenersi più probabile rispetto a “<i>tutte le altre ipotesi messe insieme</i>”, quando cioè essa presenta una soglia di significatività tale da essere superiore a qualunque altra spiegazione logica (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483). In altre parole, affinché la relazione parentale foriera di controindicazione possa assurgere ad indicatore sintomatico del rischio di influenza criminale che l’esercizio del potere interdittivo è destinato a prevenire, occorre che la stessa sia vissuta e coltivata con modalità tali da palesarne l’attitudine ad esondare dal piano strettamente personale e familiare, per divenire un potenziale fattore condizionante dell’attività imprenditoriale (cfr. in termini affini in ordine alla rilevanza indiziante del mero rapporto di conoscenza o frequentazione, Cons. Stato, sez. III, 25 febbraio 2025, n. 1610): di qui il necessario rilievo concorrente di situazioni accessorie come la coabitazione, le cointeressenze e le promiscuità tra vicissitudini familiari e vicende imprenditoriali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Solo questo peculiare apporto plurale al sostrato indiziario può valere a corroborare il sillogismo inferenziale escludendo la pur plausibile tesi alternativa per cui il soggetto che per mera (s)ventura si ritrovi ad essere parente, financo stretto, di un mafioso, abbia avviato e conduca in piena autonomia un’attività economica proprio per recidere – o avendo previamente reciso &#8211; i legami con l’ingombrante passato del proprio consanguineo o congiunto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. – Orbene, la messa a fuoco delle coordinate giurisprudenziali testé delineate consente di inquadrare meglio la fattispecie concreta venuta in esame avendo particolare riguardo ai rilievi di controindicazione che attingono la figura di -OMISSIS- -OMISSIS-: va, infatti, osservato, da un lato, che gli addebiti di perdurante contiguità agli ambienti criminali non trovano significativo riscontro nelle risultanze info-investigative, dall’altro, fanno difetto al sostrato indiziario le ridette situazioni accessorie idonee a connotare e circostanziare la pregnanza sintomatica del rapporto parentale tra -OMISSIS- -OMISSIS- e i due figli soci della società prevenuta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. – Venendo al primo profilo, il Collegio osserva che l’Autorità prefettizia non ha correttamente valutato plurimi elementi idonei a ridimensionare in modo non trascurabile la ritenuta contiguità o soggiacenza del -OMISSIS- con gli interessi della cosca -OMISSIS-: in primo luogo, l’archiviazione disposta dal G.I.P. del Tribunale di Napoli (decreto del -OMISSIS- 2018) su richiesta dello stesso P.M. evidenzia significativamente che le ipotesi di reato a carico, tra gli altri, del -OMISSIS-, sono rimaste ipotesi investigative prive di riscontro nelle risultanze intercettive, nelle escussioni documentali e nelle acquisizioni documentali. Come poi osservato dal giudice della prevenzione, in sede di appello (decreto Corte di appello di Napoli- Sezione specializzata per le misure di prevenzione n. -OMISSIS- 2025), dallo stralcio dell’informativa conclusiva della Guardia di finanza del -OMISSIS- 2018, a proposito del -OMISSIS-, si afferma che le indagini – benché avessero evidenziato che costui, in alcune occasioni, avesse intrattenuto rapporti con personaggi legati in qualche modo alla criminalità organizzata – non avevano consentito “<i>di pervenire allo stato all’acquisizione di fonti di prova attinenti l’ingerenza del clan di riferimento nello svolgimento -OMISSIS- a cui -OMISSIS- era interessato</i>” né di “<i>accertare il ricorso da parte di quest’ultimo ad atti di violenza, minaccia o altrae manifestazioni ed azioni che potessero compromettere il regolare svolgimento delle vendite giudiziarie a cui lo stesso ha partecipato</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1.1. – Dipoi, la credibilità delle dichiarazioni testimoniali del collaboratore di giustizia -OMISSIS- è plausibilmente revocabile in dubbio a mente dei motivati apprezzamenti negativi espressi dall’autorità giudiziaria penale nella sentenza del Tribunale di -OMISSIS- del -OMISSIS- 2019 e nell’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del -OMISSIS- 2021 che hanno diffusamente esaminato le ragioni per cui le dichiarazioni del collaboratore non trovassero riscontro congruente nel compendio probatorio, se non addirittura fossero frontalmente smentite da ulteriori circostanze fattuali. Di tale motivata svalutazione dà conto anche il giudice della prevenzione in sede di riforma del primo diniego di ammissione al controllo giudiziario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del pari, non adducono significativi elementi indiziari le dichiarazioni di -OMISSIS-, parimenti riportate nel corpo motivazionale dell’interdittiva, per l’eccessiva genericità delle stesse, facendo in definitiva riferimento all’estinzione di un debito senza circostanziare in modo sufficientemente compiuto il contesto in cui sarebbe maturata tale condotta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da ultimo, le riferite conversazioni telefoniche del -OMISSIS- con -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- si appalesano prive di univoca pregnanza sintomatica vuoi perché non se ne traggono evidenti contenuti illeciti essendo incentrate su specifiche compravendite immobiliari vuoi perché lo stesso -OMISSIS- -OMISSIS- è stato assolto con formula ampiamente liberatoria dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza -OMISSIS- 2014, dalla contestazione di intestazione fittizia di beni da parte del padre, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa con il clan -OMISSIS- – ciò a riprova dell’assenza di plausibili cointeressenze con il clan -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1.2. – In sintesi, il coacervo di elementi indiziari raccolti dall’attività info-investigativa a carico di -OMISSIS- -OMISSIS- si presenta significativamente depotenziato nella sua carica sintomatica non solo nei singoli elementi atomistici, ma anche ad una valutazione unitaria e ragionata tale da non soddisfare in maniera adeguata la <i>regula iuris</i> del ragionamento indiziario condensata nella formula “<i>quae singula non probant coniuncta probant</i>” quantomeno con riguardo alla tesi centrale propugnata dall’Autorità prefettizia in ordine alla pervasività della permeabilità mafiosa della compagine societaria</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. – Venendo alla disamina del secondo elemento – il rapporto parentale – che configura il fulcro del sillogismo prefettizio, il Collegio ritiene che manchino quei cruciali elementi di riscontro necessari a corroborarne la sintomaticità di talché possa plausibilmente ipotizzarsi che la contiguità del padre -OMISSIS- agli ambienti della criminalità organizzata di matrice camorristica – peraltro fortemente depotenziata come appena visto – si avvalga della compagine societaria asservendola ad obiettivi ed indirizzi avulsi dalla lecita attività di impresa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2.1. – <i>In primis</i>, non è stata comprovata la perdurante convivenza del padre -OMISSIS- con il figlio -OMISSIS-, non essendo rinvenibile in atti il certificato dello stato di famiglia del Comune di -OMISSIS- menzionato dalla difesa erariale, ma soprattutto in via ancor più decisiva il ragionamento induttivo svolto dalla Prefettura di Caserta manca di evidenziare qualsivoglia promiscuità o coinvolgimento del padre -OMISSIS- nell’attività di -OMISSIS-, a riprova della tesi difensiva della Società che ribadisce la totale autonomia dei due germani nella gestione imprenditoriale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, i figli sono scevri da pregiudizi penali o di polizia e non presentano elementi di controindicazione fatto salvo il possesso da parte di -OMISSIS- -OMISSIS-, sino al -OMISSIS- 2022, di una quota societaria in compartecipazione con -OMISSIS-, nel capitale della -OMISSIS-, società poi attinta da interdittiva antimafia con provvedimento del -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2.2. – La sussistenza del rapporto parentale tra -OMISSIS- -OMISSIS- e i due figli non è stata sufficientemente circostanziata e arricchita da ulteriori elementi fattuali che ne palesino l’attitudine ad esondare dal piano strettamente personale, per divenire un potenziale fattore condizionante dell’attività imprenditoriale, indi non può risultare bastevole di per sé a suffragare il giudizio di condizionamento mafioso, in linea con il prudente orientamento seguito dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui il mero rapporto di parentela non è sufficiente a fondare la prognosi probabilistica sull’ingerenza criminale &#8211; non essendo possibile affermare che il parente di un mafioso sia per ciò solo mafioso &#8211; ma occorre che esso si atteggi in modo tale da far pensare, anche solo in termini di maggior probabilità, che l&#8217;impresa sia gestita dal soggetto criminale mediante il contatto con il proprio congiunto (v. <i>ex multis</i>, Cons. Stato, sez. III, 7 ottobre 2024, n. 8052; Cons. Stato, sez. III, -OMISSIS- 2024, n. 2451). In tale prospettiva di indagine, la disamina prefettizia non ha addotto elementi utili a perorare la tesi per cui il rapporto di parentela tra -OMISSIS- e i figli assuma quell’intensità e quella pervasitivà nell’attività di impresa tali da far ritenere la cd. “<i>regia collettiva dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia clanica</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. – Tali fallacie nel sillogismo prefettizio trovano ampia conferma nelle valutazioni svolte dal giudice di prevenzione che, dopo un lungo <i>iter</i> giudiziario ha trovato l’epilogo col decreto n. -OMISSIS- della Corte di appello di Napoli che ha conclusivamente ravvisato l’occasionalità del condizionamento mafioso e ha concesso, per l’effetto, la misura del controllo giudiziario. Nell’impianto argomentativo della Corte di appello sono stati sottoposti a rivisitazione critica tutti gli aspetti portanti dell’informativa prefettizia tra cui, come già visto, l’inattendibilità delle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, appurata in sede penale; la scarsa significatività delle conversazioni intercettate, solo richiamate, delle quali non è possibile apprezzare una precipua valenza indiziaria oltre ad essere intercorse con soggetti che, come il -OMISSIS- sono stati assolti in via definitiva dalle contestazioni mafiose e hanno persino beneficiato di provvedimenti amministrativi liberatori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con specifico riguardo all’incidenza del rapporto parentale, i giudici della prevenzione hanno opinato che “<i>l’equazione tra rapporto familiare e comunanza di interessi economici, in assenza di indicatori di conferma, ammette deroghe e finisce con il risultare meramente congetturale: la pretesa massima di esperienza non è tale e non è dunque idonea a sostenere una valutazione di “rapporto di contaminazione perdurante</i>” <i>per cui le relazioni parentali tra soci o gestori dell’impresa raggiunta dall’interdittiva antimafia e soggetti, non conviventi, portatori di pericolosità possono determinare il rigetto della richiesta “solo ove sussistano ulteriori elementi indicativi dell’influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte e sugli indirizzi dell’impresa” (così Cass. Pen. n. 10578/2022)</i>”. Relativamente alla condizione della società prevenuta, hanno poi ribadito gli elementi circostanziali già presi in considerazione nel corso della disamina ossia il fatto che i figli non convivano più da tempo col padre, e che gestiscano autonomamente la società senza che sia stato dedotto alcunché in senso contrario dall’Amministrazione (ad es. controlli di P.G. del -OMISSIS- presso la società, dichiarazioni testimoniali, documenti aziendali a sua firma, ecc.) unitamente all’insussistenza di evidenze contabili di palesi criticità che delineino un sistematico reinvestimento di capitali illeciti nella stessa e ad elementi sopravvenuti come l’attuazione di misure di <i>self cleaning ex lege</i> 231/2001.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. – La disamina sin qui svolta giunge, dunque, a confutare la tesi prefettizia della stabile infiltrazione o agevolazione da parte della camorra nella compagine societaria e porta all’attenzione del Collegio la pregnanza del terzo motivo, incentrato sulla sottovalutazione del profilo di permeabilità meramente occasionale suscettibile di dar luogo alle più miti misure di prevenzione collaborativa <i>ex</i> art. 94-<i>bis</i> d.lgs. n. 159/2011. Come visto dianzi, il quadro indiziario su cui poggia il sillogismo inferenziale dell’Autorità prefettizia, da un lato, non si connota concretamente per stabilità e pervasività di elementi condizionanti, dall’altro, non è stato esaminato adeguatamente con specifico riguardo alla configurabilità di un condizionamento meramente occasionale ed episodico – ipotesi liquidata con eccessiva frettolosità dall’Amministrazione facendo ricorso ad espressioni stereotipate e laconiche che non hanno concretizzato la prognosi infiltrativa rispetto all’effettiva pregnanza del sostrato indiziario dedotto in atti e composto da elementi di forte risalenza temporale e scarsa significatività sintomatica nella cornice del doveroso apprezzamento unitario e non atomistico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. – Alla luce di ciò, il secondo e il terzo motivo di appello devono essere accolti con conseguente caducazione del provvedimento interdittivo e onere di riedizione del potere da parte dell’Amministrazione alla luce dei punti decisori dianzi sviluppati: la Prefettura dovrà nello specifico riesaminare gli elementi di controindicazione e l’effettiva pregnanza del rapporto parentale nella cornice degli elementi istruttori già acquisiti ponderando adeguatamente la graduazione o la radicale eliminazione della misura interdittiva in ragione dell’effettivo grado di condizionabilità della compagine societaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. – <i>Mutatis mutandis</i>, non possono essere accolti il quarto e il quinto motivo concernenti l’asserito <i>error in iudicando</i> del primo giudice con riguardo alla illegittimità del provvedimento del Comune di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- di ritiro e annullamento dei titoli edilizi (pp.dd.cc. -OMISSIS- e -OMISSIS- rilasciati alla Società appellante, nonché gli effetti della SCIA n. -OMISSIS- presentata dalla stessa -OMISSIS- in data -OMISSIS- 2022, insieme agli effetti della SCIA n. -OMISSIS- presentata in data -OMISSIS- 2022 da -OMISSIS- -OMISSIS- quale avente causa dalla Società) e della susseguente ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-/2023 giacché trattasi di atti plurimotivati che non si fondano solo sul presupposto dell’interdittiva antimafia, ma anche della falsa rappresentazione dei fatti fornita in sede di SCIA.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1. – Dalla disamina della documentazione allegata al primo permesso di costruire n. -OMISSIS- emerge che l’allora istante – la società appellante – confuse le nozioni di lotto e comparto facendo malgoverno delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G del Comune di -OMISSIS- che, all’art. 22, stabiliscono per la “zona -OMISSIS-” destinata all’insediamento di impianti produttivi la realizzabilità tramite permesso di costruire degli interventi per “<i>comparti inferiori a mq 5000, già delimitati da almeno un asse viario esistente, localizzati all’interno del centro abitato</i>”: segnatamente, mentre nella relazione allegata all’istanza di rilascio del titolo edilizio la Società ha rappresentato che «<i>in riferimento alle norme di attuazione del PRG, art. 22 nelle zone “-OMISSIS-” le destinazioni d’uso ammesse sono laboratori artigiani e depositi, in oltre per i comparti inferiori a mq 5.000, già delimitati da almeno un asse viario esistente (-OMISSIS-), localizzati all&#8217;interno del centro abitato, è ammessa l&#8217;attuazione, tramite C.E. (P.d.C)</i>», ad un più attento scrutinio l’area non sorge affatto su un “comparto” inferiore a mq. 5.000, ma su un “lotto” inferiore a quella superficie, facente parte di un comparto avente una superficie iniziale di circa 20.000 mq, rimasta tale, essendo stati ricavati al suo interno lotti frazionati senza titolo e materialmente, fermo restando il comparto urbanistico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2. – Inoltre, non è espressamente contestato dalla Società appellante che la -OMISSIS- sia una strada vicinale, dunque ai sensi dell’art. 3, co. 1, n. 52) del codice della strada essa è definibile come una strada privata “fuori dai centri abitati ad uso pubblico”: la Società si limita ad addurre che sarebbero terminati i lavori di rigenerazione urbana in -OMISSIS-, interventi che hanno interessato il rifacimento di più di 10 km di pavimentazione stradale, oltre 1500 metri di rete fognaria, 2000 metri di rete idrica e 1500 metri di rete di gas metano. Senonché, tali allegazioni non costituiscono contestazione, in punto di diritto, della difesa comunale, né in punto di fatto valgono ad avvalorare la tesi che si tratti di strada pubblica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conseguentemente, l’incontestata qualificazione di strada vicinale preclude a priori che essa possa integrare la nozione di asse viario all’interno del centro abitato, ponendosene essa per definizione al di fuori – circostanza peraltro appurabile sulla scorta della ulteriore documentazione versata in atti dal Comune.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.3. – Infine, non corrisponde al vero quanto asserito dalla difesa di -OMISSIS- circa la mancata previsione di standard urbanistici nella disciplina dettata dall’art. 22 delle N.T.A.: le norme tecniche esordiscono chiaramente con l’enunciazione dello standard in questione chiarendo che “<i>nei nuovi insediamenti di carattere commerciale o direzionale e turistico, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazi pubblici, escluse le sedi viarie di cui almeno la metà destinata a parcheggi</i>”. Tale prescrizione è stata del tutto pretermessa nelle domande di rilascio dei vari titoli edilizi in questione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.4. – La disamina che precede fuga ogni dubbio circa la corretta qualificazione tipologica del provvedimento impugnato <i>sub specie</i> di annullamento d’ufficio <i>ex</i> art. 21-<i>nonies</i> legge n. 241/1990, esperibile senza limiti di tempo ai sensi del comma 2-<i>bis</i> in considerazione del fatto che i provvedimenti favorevoli sono stati conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti (<i>cfr. ex multis</i>, Cons. Stato, sez. II, 3 gennaio 2025, n. 29: “<i>nelle ipotesi di annullamento d&#8217;ufficio di un permesso di costruire, il superamento del limite temporale di 12 mesi è ammissibile nei casi in cui il soggetto privato abbia rappresentato uno stato preesistente — anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti — diverso da quello reale. Nell&#8217;esercizio del potere di autotutela, infatti, non può non assumere rilievo l&#8217;effettivo contributo dato dal beneficiario del provvedimento favorevole al suo (illegittimo) rilascio, sia se risulti accertato nella sede penale sia se emerga dagli atti acquisiti al procedimento di autotutela</i>”). Ne consegue che non vi è spazio per discorrere di indennizzo <i>ex</i> art. 21-<i>quinquies</i> legge n. 241/1990 – dovendo qualificare l’ordinanza comunale n. -OMISSIS-/2023 come annullamento di ufficio – né di pretermissione di garanzie partecipative, rimanendo un provvedimento vincolato essendo motivato, per quanto qui acclarato, sulla falsa rappresentazione dei presupposti per il rilascio dei titoli edilizi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.5. – Da ultimo, va respinta anche la doglianza relativa all’<i>error in iudicando</i> sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-/2023: in primo luogo, il Collegio condivide e riafferma integralmente la <i>ratio decidendi</i> enunciata dal primo giudice per cui “<i>L’ordinanza, pluri-motivata, poi, è stata adottata, come puntualmente in essa ricostruito, nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS- in qualità di legale rapp.te p.t. di -OMISSIS- e di -OMISSIS- -OMISSIS-, proprietario e titolare della S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nella piena consapevolezza, da parte dell’amministrazione comunale, dell’atto di compravendita del -OMISSIS-.2022, espressamente menzionato nell’ordinanza (con la precisazione, al riguardo, che agli atti vi è solo una dichiarazione del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-”), sicché nessun difetto di legittimazione passiva, diversamente da quanto opinato dalla -OMISSIS-, pare configurabile nel caso di specie, risultando avvertiti dell’ingiunzione a demolire sia la società interdetta (che ha dato causa alla revoca dei titoli edilizi) che l’avente causa dalla stessa (attualmente nella disponibilità del bene)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In secondo luogo, è del tutto inconferente l’asserto censorio mosso da -OMISSIS- secondo cui l’ordinanza demolitoria non presupporrebbe profili di abusività sostanziale delle opere o l’assenza di vizi procedurali atteso che alla pagina 4 del provvedimento gravato sono chiaramente evidenziati i profili di illegittimità edilizia posti a base del provvedimento di annullamento in via concorrente con gli effetti della interdittiva – questi ultimi da ritenersi venuti meno in forza della presente pronuncia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. – In via conclusiva, l’appello deve essere accolto <i>in parte qua</i> limitatamente all’annullamento dell’interdittiva prefettizia prot. n. -OMISSIS- emessa dalla Prefettura di Caserta il -OMISSIS- per quanto di ragione e fatta salva la riedizione del potere nel rispetto dell’effetto conformativo della presente pronuncia, mentre deve essere respinto relativamente ai profili di censura articolati a carico dei provvedimenti del Comune di -OMISSIS-, ossia della determina dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. – L’esito della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie <i>in parte qua</i> e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie <i>in parte qua</i> il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento interdittivo antimafia prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Caserta ai sensi e nei termini di cui in motivazione, mentre respinge l’appello per quanto riguarda i provvedimenti impugnati del Comune di -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese del doppio grado compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società appellante e le altre persone fisiche menzionate nella pronuncia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Michele Corradino, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Stefania Santoleri, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ezio Fedullo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-delle-relazioni-parentali-ai-fini-delladozione-dellinformativa-antimafia/">Sulla rilevanza delle relazioni parentali ai fini dell&#8217;adozione dell&#8217;informativa antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Sull&#8217;iscrizione nella c.d. white list.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulliscrizione-nella-c-d-white-list/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 08:55:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulliscrizione-nella-c-d-white-list/">Sull&#8217;iscrizione nella c.d. white list.</a></p>
<p>Informativa antimafia &#8211; White list &#8211; Iscrizione &#8211; Disciplina &#8211; Stessi principi &#8211; Ratio &#8211; Individuazione. L’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. white list) è disciplinata dagli stessi principi che regolano l’interdittiva antimafia, in quanto si tratta di misure</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulliscrizione-nella-c-d-white-list/">Sull&#8217;iscrizione nella c.d. white list.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulliscrizione-nella-c-d-white-list/">Sull&#8217;iscrizione nella c.d. white list.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Informativa antimafia &#8211; White list &#8211; Iscrizione &#8211; Disciplina &#8211; Stessi principi &#8211; Ratio &#8211; Individuazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. <em>white list</em>) è disciplinata dagli stessi principi che regolano l’interdittiva antimafia, in quanto si tratta di misure volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Ed infatti, il conseguimento dell’iscrizione nelle <em>white lists</em>, è subordinato dall’art. 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012 alla preventiva verifica da parte della Prefettura della circostanza che gli operatori economici richiedenti siano in possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria: assenza delle cause di decadenza, sospensione e di divieto elencate dall’art. 67 del codice antimafia ed assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, desunte dal ventaglio di fattispecie elencate dall’art. 84 comma 4 e dall’art. 91, comma 6, del medesimo codice.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Corradino &#8211; Est. D&#8217;Angelo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso in appello numero di registro generale 2517 del 2025, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione prima, n. 5101 del 25 settembre 2024, resa tra le parti, concernente una interdittiva antimafia.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il consigliere Nicola D’Angelo e udito per la parte appellante l’avvocato Eugenio Carbone;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La -OMISSIS- (di seguito indicata come società) è un’azienda operante nel commercio all’ingrosso di prodotti edili e di arredamenti destinati alla casa con sede in -OMISSIS- con amministratore unico il signor -OMISSIS- e con capitale sociale suddiviso tra le due figlie signore -OMISSIS- (90%) e -OMISSIS- (10%).</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. La società ha chiesto nel marzo 2023 l’iscrizione alla <em>white list</em>, ma la Prefettura Napoli il 25 luglio 2023 ha adottato un provvedimento interdittivo, ritenendo peraltro insussistenti i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-<em>bis</em> del d.lgs. n. 159 del 2011 (di seguito indicato come codice antimafia).</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Contro l’interdittiva la società ha proposto ricorso al Tar di Napoli sostenendo che il provvedimento si sarebbe fondato sulla figura dell’amministratore signor -OMISSIS-coinvolto da alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia nell’ambito di un giudizio penale che in appello sarebbe stato comunque riformato (in sostanza, lo stesso amministratore era stato indicato come tesoriere del clan camorristico dei -OMISSIS-). Quanto agli altri pregiudizi indicati dalla Prefettura a carico dello stesso amministratore, sarebbero stati risalenti nel tempo e nessun rapporto pregiudizievole sarebbe incorso tra la società e soggetti collegati alla criminalità organizzata, né sarebbero state rilevanti le operazioni immobiliare indicate nel provvedimento interdittivo ad opera della figlia.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. La società ricorrente ha poi lamentato la mancata applicazione della misura della prevenzione collaborativa avendo la Prefettura ritenuto erroneamente l’esistenza di un condizionamento non occasionale da parte della criminalità organizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. Dopo avere contestato l’attivazione d’ufficio da parte del Prefetto del procedimento per l’adozione dell’interdittiva, la società ha anche dedotto il contrasto dell’art. 89-<em>bis </em>del codice antimafia con la disciplina costituzionale, segnatamente in ordine all’equivalenza tra comunicazione e informativa antimafia non prevista dalla legge delega n. 47 del 1994.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5. La ricorrente ha poi dedotto l’illegittimità anche dei provvedimenti conseguenti all’interdittiva, adottati dal Comune di -OMISSIS- per dichiarare la decadenza della SCIA relativa all’attività commerciale.</p>
<p style="text-align: justify;">1.6. Nelle more del giudizio, con istanza pervenuta alla Prefettura di Napoli il 27 marzo 2024, parte ricorrente ha chiesto l’aggiornamento dell’informazione antimafia gravata con il ricorso introduttivo “<em>alla luce della favorevole pronuncia sull’istanza di controllo ex art. 34 bis di cui al decreto del Tribunale di Napoli – Misure di Prevenzione del 13 marzo 2024</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">1.7. La Prefettura ha tuttavia affermato la persistenza dell’attualità delle situazioni indizianti non contraddette dalla pronuncia sul controllo giudiziario del Tribunale di Napoli.</p>
<p style="text-align: justify;">1.8. La società con motivi aggiunti ha quindi impugnato anche il provvedimento di conferma dell’interdittiva sulla base di profili di gravame essenzialmente simili a quelli proposti con il ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il Tar di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 5101 del 2024), ha respinto il ricorso e i connessi motivi aggiunti. In particolare, lo stesso Tribunale ha rilevato che relativamente all’amministratore signor -OMISSIS-, al di là della riforma in appello del procedimento penale nel quale era stato chiamato in causa da un collaboratore di giustizia, la sua vicinanza ai clan locali sarebbe emersa, come indicato dalla motivazione del provvedimento interdittivo, anche dalle intercettazioni ambientali dalle quali si era potuto ricavare con chiarezza la consuetudine di rapporti con esponenti del clan -OMISSIS-e il ruolo assunto dallo stesso nell’ambito della medesima organizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Con riguardo alle operazioni immobiliari poste in essere dalla figlia -OMISSIS-, dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia era anche emerso che queste erano state condotte per conto del marito di lei, poi arrestato per traffico internazionale di stupefacenti, arresto che, come rilevato dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni del collaborante, avrebbe poi determinato difficoltà nei pagamenti dei prezzi degli immobili da parte della -OMISSIS-, per i quali non erano chiare le fonti finanziarie utilizzate per onorare gli impegni assunti.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. In ogni caso, ha evidenziato il Tar, la figura del signor -OMISSIS- si sarebbe caratterizza per cointeressenze economiche con altre società del pari oggetto di informazione interdittiva e individuate nel provvedimento impugnato, oltre che per la segnalata vicinanza ai clan.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Sulla mancata applicazione delle misure collaborative, la sentenza ha rilevato come la Prefettura avesse sottolineato il perdurante controllo del clan -OMISSIS-e che l’estensione dell’interdittiva al commercio all’ingrosso sarebbe derivata dall’art. 89-<em>bis</em> del codice antimafia.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. Inoltre, secondo il Tar:</p>
<p style="text-align: justify;">– il Prefetto poteva adottare l’interdittiva ai sensi dello stesso art. 89-<em>bis,</em> comma 2;</p>
<p style="text-align: justify;">– la decadenza della SCIA adottata dal Comune di -OMISSIS-costituiva comunque un atto dovuto;</p>
<p style="text-align: justify;">– la questione di costituzionalità doveva ritenersi infondata, posto che già la Corte Costituzionale aveva affrontato e risolto le censure mosse all’art. 89-<em>bis </em>(sentenza n. 57 del 2020).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Contro la suddetta decisione ha proposto appello la società -OMISSIS- sulla base di quattro motivi di gravame contenenti i profili di censura di seguito sinteticamente indicati:</p>
<p style="text-align: justify;">i) gli esiti dei procedimenti penali che hanno interessato la figura dell’amministratore della società avrebbero smentito le ricostruzioni della Prefettura, la quale peraltro avrebbe adottato l’interdittiva d’ufficio;</p>
<p style="text-align: justify;">ii) dal quadro delle circostanze complessive e in conseguenza dei mancati riscontri agli apporti del collaboratore di giustizia, si ricaverebbe con evidenza che il signor -OMISSIS- e la stessa società non sono vicini ai clan camorristici locali. In ogni caso, sussisterebbe l’inattualità delle ragioni a sostegno dell’interdittiva;</p>
<p style="text-align: justify;">iii) le operazioni immobiliari della figlia dell’amministratore sono state fatte direttamente dalla stessa e non per conto del marito (signor -OMISSIS-) con il quale si è poi divorziata;</p>
<p style="text-align: justify;">iv) non vi sarebbero cointeressenze con altre società interdette;</p>
<p style="text-align: justify;">v) il rigetto delle misure di prevenzione collaborativa sarebbe avvenuto senza un concreto giudizio prognostico di recuperabilità;</p>
<p style="text-align: justify;">vi) sarebbe illegittimo anche il diniego di aggiornamento in sede di riesame perché intervenuto senza un’istruttoria conseguente alle conclusioni del Tribunale della Prevenzione di Napoli che aveva escluso il condizionamento mafioso nel respingere la domanda di controllo giudiziario;</p>
<p style="text-align: justify;">vii) un’impresa estranea dal rischio d’infiltrazione, per la quale è intervenuto un decreto di rigetto del controllo a domanda (con accertamento di insussistenza del rischio mafioso), sarebbe priva di tutela con conseguente l’illegittimità incostituzionale dell’art. 91, comma 5, in relazione all’art. 3, 24, 41, 97 Cost., oltreché dei principi euro-unitari posti a tutela della libertà d’impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Le Amministrazioni appellate si sono costituite per resistere in giudizio il 25 maggio 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Parte appellante ha depositato ulteriori documenti il 3 settembre 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">6. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 18 settembre 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Preliminarmente, il Collegio rileva la tardività del deposito documentale del 3 settembre 2025 (documenti proposti dalla parte appellante e relativi ad un contenzioso attivato dalla diversa società -OMISSIS-destinataria anch’essa di provvedimento interdittivo). Il deposito di tali documenti deve infatti ritenersi inammissibili per elusione dei termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. con conseguente esclusione degli stessi dall’esame della causa.</p>
<p style="text-align: justify;">8. L’appello non è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">9. L’interdittiva adottata dalla Prefettura di Napoli il 25 luglio 2023, a seguito della domanda di iscrizione della società appellante alla <em>white list</em>ed oggetto del ricorso introduttivo in primo grado, si è fondata su alcuni prevalenti elementi di controindicazione che hanno riguardato la figura dell’amministratore unico della società e la figlia di quest’ultimo anch’essa socia della stessa compagine.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. In particolare, l’amministratore, peraltro cointeressato in altre quattro società destinatarie di interventi interdittivi (-OMISSIS-, è stato coinvolto, come tesoriere e prestanome, da alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia nell’ambito di un giudizio penale relativo al clan camorristico dei -OMISSIS-(cfr. sentenza del Tribunale di Napoli n. 10718/12) ed è stato interessato da ulteriori precedenti per tentato omicidio e furto risalenti rispettivamente al 1981 e al 2000, che non avrebbero dato luogo a condanne, nonché per il reato di dichiarazione infedele e per una condanna in primo grado per bancarotta fraudolenta nel 2017. Inoltre, sarebbe stato trovato, durante un controllo nel 2013, in compagnia di un soggetto con precedenti.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2. La figlia, socia dell’azienda appellante, ha invece contratto matrimonio con un soggetto pluripregiudicato (con il quale si è successivamente divorziata), importante trafficante di droga vicino ai clan -OMISSIS-. La stessa avrebbe quindi operato talune operazioni immobiliari, dopo l’arresto del marito, in assenza di una chiara provenienza dei fondi necessari e con assegni rilasciata da soggetti collegati al clan -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">9.3. Quanto al diniego di aggiornamento del 4 aprile 2024, impugnato con motivi aggiunti, e conseguente al rigetto dell’istanza di controllo giudiziario per assenza di condizionamento mafioso adottato dal Tribunale della Prevenzione di Napoli il 13 marzo 2024, lo stesso è stato motivato dall’Amministrazione appellata con riferimento all’autonomia della interdittiva (per sua natura e finalità atto diverso dall’accertamento dell’occasionalità del condizionamento) e sulla base dell’assenza di elementi di fatto nuovi.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Sulla questione va anche ricordato in premessa come questa Sezione, in sede di appello cautelare, con ordinanza n. 4427 del 2023 abbia già rilevato: “<em>quanto al fumus boni juris:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>– il Prefetto di Napoli, nel provvedimento di interdizione antimafia oggetto di impugnazione, ha richiamato, infatti, solidi elementi dai quali “desumere una condizione di contiguità della società appellante con ambienti camorristici, proiettata in un contesto imprenditoriale di particolare sensibilità ed interessi economici per la criminalità organizzata”;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>– quanto alla questione relativa al fondamento normativo del provvedimento impugnato in primo grado, è opportuno rilevare che, dalle premesse del provvedimento prefettizio, si evince che la società ricorrente ha presentato richiesta di iscrizione nella white list in data 4.03.2021 ed il Comune di Villaricca, sciolto ai fini dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000, ha avanzato richiesta di rilascio dell’informazione antimafia ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. 159/2011;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>– il decreto prefettizio di interdizione antimafia è stato adottato, quindi, in seguito alla richiesta di rilascio dell’informazione antimafia e all’iscrizione presso la white list, che si fonda sui medesimi presupposti;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>– quanto alla decadenza della SCIA è meramente conseguenziale all’interdittiva antimafia</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Ciò detto, va innanzitutto evidenziato come l’iniziativa della Prefettura di Napoli nell’avviare il procedimento interdittivo sia stata la conseguenza non solo della richiesta della società di iscrizione alla <em>white list</em>, ma anche delle richieste di varie stazioni appaltanti tra cui il Comune di Villaricca. In sostanza, l’informativa non è stata estesa d’ufficio, come sostiene la ricorrente, alle attività imprenditoriali private, interessando invece anche possibili rapporti con l’Amministrazione pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">11.1. Va sottolineato, in proposito, che l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. <em>white list</em>) è disciplinata dagli stessi principi che regolano l’interdittiva antimafia, in quanto si tratta di misure volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20 febbraio 2019, n. 1182). Ed infatti, il conseguimento dell’iscrizione nelle <em>white lists</em>, è subordinato dall’art. 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012 alla preventiva verifica da parte della Prefettura della circostanza che gli operatori economici richiedenti siano in possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria: assenza delle cause di decadenza, sospensione e di divieto elencate dall’art. 67 del codice antimafia ed assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, desunte dal ventaglio di fattispecie elencate dall’art. 84 comma 4 e dall’art. 91, comma 6, del medesimo codice.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Relativamente alla vicinanza dell’amministratore della società ai clan locali, la stessa appare congruamente ipotizzata non solo con riferimento alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia nell’ambito di un procedimento penale poi sfociato in appello in una revisione, ma anche dalle intercettazioni riportate nell’interdittiva dalla quali è emersa la sua contiguità con il clan -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1. Tali circostanze costituiscono, come ha correttamente rilevato il Tar, elementi di collegamento che, a prescindere dagli esiti della vicenda penale, possono essere assunti nel giudizio di prognosi come indiziari sul condizionamento svolto dalla criminalità mafiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2. D’altra parte, l’informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, pericolo capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa (cfr. <em>ex multis</em>, Consiglio di Stato, sez. III, 4 marzo 2025, n.1800).</p>
<p style="text-align: justify;">13. Quanto poi alle censure mosse sulla inattualità delle contestazioni dell’Amministrazione (relativamente ai precedenti e alle frequentazioni sopra indicate), va chiarito come i fatti sui quali si fonda l’interdittiva antimafia possono anche essere risalenti nel tempo nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata (cfr. <em>ex multis</em>, Consiglio di Stato, sezione III, 2 gennaio 2020, n. 2). Tali elementi sono stati valorizzati dal provvedimento prefettizio non atomisticamente, ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale che è alla base della teoria della prova indiziaria al fine di valutare l’esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità dell’impresa a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Ad essi si è aggiunto, come rilevo di situazioni sintomatiche, anche la cointeressenza o la contiguità imprenditoriale con altre compagini societarie interessate da procedimenti interdittivi, oltre che il rilievo in ordine ad operazioni immobiliari poste in essere dalla figlia dell’amministratore operate per conto del marito, poi arrestato per traffico internazionale di stupefacenti.</p>
<p style="text-align: justify;">14.1. Più nel dettaglio, queste ultime circostanze sono state riferite anche dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e comunque sono state riscontrate (cfr. accertamenti della Guardia di Finanza) per poi essere riportate nella motivazione del provvedimento impugnato. Le stesse hanno quindi evidenziato come per una sopraggiunta difficoltà nei pagamenti degli immobili acquistati, l’interessata avrebbe utilizzato assegni provenienti da soggetti vicini al clan -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">15. In questo quadro, non può perciò ritenersi condivisibile quanto affermato dall’appellante relativamente alla possibilità per la Prefettura di applicare le misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-<em>bis</em>del codice antimafia. Il provvedimento impugnato dà conto infatti della perduranza del controllo del clan -OMISSIS-ed in sostanza del carattere non occasionale del suo condizionamento (in concreto, la Prefettura ha rilevato l’assenza di un fattore critico sporadico presupposto necessario per impedire l’applicazione della misura più rigorosa).</p>
<p style="text-align: justify;">16. La società ricorrente lamenta, inoltre, relativamente al mancato aggiornamento favorevole dell’informativa antimafia, che la stessa Prefettura non ha tenuto conto della successiva decisione sulla richiesta di controllo giudiziario del Tribunale delle Misure di Prevenzione di Napoli (la società non è stata ammessa perché non è stato ritenuto sussistente un condizionamento mafioso).</p>
<p style="text-align: justify;">16.1. La censura non può essere condivisa. Da un lato, se la richiesta di controllo giudiziario <em>ex</em> art. 34-<em>bis</em> del codice antimafia avanzata dall’impresa attinta da interdittiva antimafia non può essere respinta per insussistenza del prerequisito del pericolo di infiltrazioni mafiose già accertato in sede amministrativa, dovendosi preservare, in pendenza dell’impugnazione avverso la misura prefettizia, l’interesse della parte privata alla continuità dell’attività d’impresa (cfr. Cassazione penale, sez. VI, 17 settembre 2024, n.42983), dall’altro la pronuncia del Tribunale delle Misure di Prevenzioni non può mettere in discussione i presupposti del provvedimento interdittivo, stante il rapporto di reciproca autonomia tra gli ambiti di valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;">16.2. Il controllo giudiziario volontario <em>ex</em> art. 34-<em>bis</em> e il provvedimento interdittivo antimafia, ovvero il diniego si iscrizione in <em>white list</em> che si fonda sui medesimi presupposti, sono il frutto di distinte valutazioni di competenza del Tribunale per le misure di prevenzione, nel primo caso, e del Prefetto, nel secondo. Mentre il Prefetto, infatti, formula un giudizio di pericolo di condizionamento mafioso basato sugli atti dell’istruttoria svolta dagli organi competenti, il Tribunale per le Misure di Prevenzione, basandosi non esclusivamente su quel presupposto, effettua una valutazione estesa alla natura occasionale o meno del condizionamento ed una prognosi relativa alla possibilità dell’impresa di intraprendere un percorso di risanamento.</p>
<p style="text-align: justify;">16.3. All’autonomia tra i due giudizi, di prevenzione penale ed amministrativa (cfr. Consiglio di Stato Adunanza plenaria n. 6, 7 e 8 del 2023) consegue che in essi i giudici potrebbero pervenire a conclusioni diverse, ciascuno seguendo le regole e gli <em>standard </em>probatori della propria giurisdizione, ma tale possibilità non deve essere declinata in termini di antagonismo, quasi a voler configurare il giudizio di prevenzione alla stregua di un’impugnazione parallela dell’attività prefettizia o comunque suscettibile di interferire sulla stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">16.4. Peraltro, l’Amministrazione nel negare la richiesta di un favorevole aggiornamento dell’interdittiva non ha solo richiamato i suddetti principi, ma ha evidenziato anche come l’impresa interessata non avesse prodotto elementi nuovi rispetto a quelli già presi in considerazione ai fini del giudizio sul pericolo di infiltrazione mafiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">17. L’inquadramento sul piano dell’autonomia del rapporto tra interdittiva e controllo giudiziario consente poi di ritenere non fondati i sospetti di legittimità costituzionale dell’art. 34-<em>bis</em>del codice antimafia per contrasto con gli articoli 3, 24, 41 e 97 Cost., nella parte in cui la norma non prevede alcun rimedio per le aziende che non vengono ammesse al controllo giudiziario, pur in assenza di una riscontrata permeabilità mafiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">17.1. Nel caso di specie, premesso che la questione di coerenza costituzionale è posta in modo diverso rispetto a quella proposta in primo grado, va comunque rilevato, quanto al possibile “rimedio”, che la società ricorrente ha proposto istanza di revisione dell’interdittiva a seguito del giudizio del Tribunale per le Misure di Prevenzione La stessa istanza è stata quindi vagliata dalla Prefettura con un provvedimento poi gravato nel presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">18. Infine, gli effetti dell’informazione interdittiva si sono estesi anche all’autorizzazione al commercio all’ingrosso come conseguenza necessaria alla luce di quanto espressamente sancito dall’art. 67 del codice antimafia.</p>
<p style="text-align: justify;">19. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">20. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti citate.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Corradino, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola D’Angelo, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Di Raimondo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Angelo Roberto Cerroni, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaello Scarpato, Consigliere</p>
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