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	<title>Consiglio di Stato - Sezione III Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Consiglio di Stato - Sezione III Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla inaccessibilità delle minute, dei brogliacci e delle registrazioni delle sedute deli organi collegiali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-inaccessibilita-delle-minute-dei-brogliacci-e-delle-registrazioni-delle-sedute-deli-organi-collegiali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:49:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-inaccessibilita-delle-minute-dei-brogliacci-e-delle-registrazioni-delle-sedute-deli-organi-collegiali/">Sulla inaccessibilità delle minute, dei brogliacci e delle registrazioni delle sedute deli organi collegiali.</a></p>
<p>Accesso &#8211; Accesso agli atti &#8211; Organi collegiali &#8211; Minute &#8211; Brogliacci &#8211; Registrazioni &#8211; Esclusione. Le minute e i brogliacci di sedute collegiali non possono costituire oggetto di accesso agi atti, in quanto semplici appunti finalizzati alla redazione di documenti veri e propri. Tali principi sono applicabili &#8211;mutatis mutandis</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-inaccessibilita-delle-minute-dei-brogliacci-e-delle-registrazioni-delle-sedute-deli-organi-collegiali/">Sulla inaccessibilità delle minute, dei brogliacci e delle registrazioni delle sedute deli organi collegiali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-inaccessibilita-delle-minute-dei-brogliacci-e-delle-registrazioni-delle-sedute-deli-organi-collegiali/">Sulla inaccessibilità delle minute, dei brogliacci e delle registrazioni delle sedute deli organi collegiali.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Accesso &#8211; Accesso agli atti &#8211; Organi collegiali &#8211; Minute &#8211; Brogliacci &#8211; Registrazioni &#8211; Esclusione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Le minute e i brogliacci di sedute collegiali non possono costituire oggetto di accesso agi atti, in quanto semplici appunti finalizzati alla redazione di documenti veri e propri. Tali principi sono applicabili &#8211;<i>mutatis mutandis</i> alla registrazione delle sedute deli organi collegiali.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. Serlenga</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6952 del 2025, proposto da<br />
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marco Giustiniani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone 78;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabio Raponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Seconda) n. 688/2025, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il Cons. Giacinta Serlenga e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.- -OMISSIS- (di seguito solo -OMISSIS-) impugnava la sentenza del Tar Lazio – Latina n. 688/2025, nella parte in cui contiene l’accertamento del diritto dell’-OMISSIS- (di seguito solo -OMISSIS-) di accedere alle audioregistrazioni e ai documenti oggetto di reiterate istanze ostensive.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il contenzioso origina da un procedimento ispettivo promosso dal -OMISSIS- nei confronti dell’-OMISSIS-; ciò che ha determinato la presentazione di una serie di istanze di accesso da parte dell’-OMISSIS- stesso, inizialmente accolte solo in parte dal -OMISSIS- e oggetto di differimento in pendenza del procedimento ispettivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la richiamata sentenza il Tar, previa dichiarazione di improcedibilità del gravame rispetto al ricorso introduttivo del giudizio promosso contro il diniego di ostensione di una parte della documentazione richiesta, accoglieva i motivi aggiunti proposti contro l’ultima nota del Direttore generale del -OMISSIS- del 14 novembre 2024 con cui questi, dando atto della trasmissione avvenuta &#8211;<i>medio tempore</i>&#8211; della documentazione stessa una volta concluso il procedimento ispettivo, aveva confermato il diniego di accesso alle registrazioni già espresso, questa volta sulla base di una più articolata motivazione rispetto a quella già fornita; conseguentemente, è stato riconosciuto in primo grado il diritto dell’-OMISSIS- di accedere sia alla documentazione restante e non ancora ostesa sia alle registrazioni delle riunioni del -OMISSIS- del 24 luglio e dell’8 agosto 2024, allineandosi alla giurisprudenza favorevole all’ostensione delle registrazioni delle riunioni degli organi collegiali, pur dando atto dell’esistenza di orientamenti discordanti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’appello veniva proposto dal -OMISSIS- limitatamente a questa seconda parte della sentenza, censurando la decisione di prime cure sia nella parte in cui ha consentito l’accesso alle registrazioni (cfr. censure contenute nella prima Sezione dell’atto di appello), sia nella parte in cui ha accertato che le richieste di accesso presentate dall’-OMISSIS- non fossero state completamente soddisfatte (cfr. censure contenute nella seconda Sezione dell’atto di appello); sia, infine, nella parte in cui ha disposto una consistente condanna alle spese (euro 4000,00 oltre al rimborso del contributo unificato) pur avendo dato atto della novità della questione principale risolta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel presente giudizio di appello si costituiva l’-OMISSIS- con atto in data 23 settembre 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 3257 del 29 settembre 2025, questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare sulla scorta della seguente motivazione: “<i>Preso atto che il thema decidendum del presente giudizio è stato consensualmente circoscritto dalle parti alla mancata ostensione delle registrazioni stante i chiarimenti resi -il 10 settembre scorso- dall’-OMISSIS- odierno appellante in merito all’inesistenza di ulteriori documenti;</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Ritenuto di accogliere l’istanza cautelare giacché, per un verso, l’ostensione di tali registrazioni nel termine di 30 giorni intimato dal Tar farebbe venir meno l’interesse alla decisione di merito dell’appello e, per altro verso, le esigenze probatorie e difensive dichiarate dall’odierno appellato non appaiono assistite da particolare urgenza, non essendo stata fissata innanzi allo stesso Tar Latina la discussione del ricorso n.699/2024, cui la richiesta di accesso è dichiaratamente strumentale;</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Ritenuto, altresì, di ordinare alla parte appellante di conservare le suddette registrazioni fino alla pubblicazione della sentenza di merito. La trattazione del merito viene fissata all’udienza del 19 marzo 2026..</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’-OMISSIS- ha articolato le proprie difese per la fase di merito nella memoria del 3 marzo 2026; analogamente depositava memorie difensive il -OMISSIS- in date 3 e 6 marzo 2026, in vista della discussione di merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i></i><i></i><i></i>Alla camera di consiglio del 19 marzo 2026, la causa era trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.- L’appello va in parte dichiarato improcedibile e in parte accolto, con conseguente parziale riforma della decisione di primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1.- Va dichiarato improcedibile con riferimento alle censure articolate nella Sezione II, diretta -come detto- a contestare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato che le richieste di accesso presentate dall’-OMISSIS- non fossero state completamente soddisfatte. Come già dato atto in sede cautelare, il <i>thema decidendum</i> del presente giudizio<i> </i>va circoscritto alla mancata ostensione delle registrazioni, stanti i chiarimenti resi -il 10 settembre scorso- dall’-OMISSIS- odierno appellante in merito all’inesistenza di ulteriori documenti da ostendere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.-Va invece accolto l’appello con riferimento alle censure articolate sub Sezione I.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il giudice di prime cure ha -si ribadisce- accolto il gravame nella parte in cui si lamentava la mancata ostensione delle registrazioni delle sedute consiliari richieste, aderendo -in estrema sintesi- all’orientamento giurisprudenziale che valorizza la nozione ampia di documento contenuta nell’art. 22, comma 1, lett. d) della l. n. 241/1990, ammettendo l’accessibilità alle registrazioni poiché strumento diretto a documentare un’attività amministrativa, quale l’attività deliberativa dell’organo collegiale; e ritenendo, di contro, non conferente il precedente giurisprudenziale -invocato dal -OMISSIS&#8211; di segno contrario (la sentenza del Tar Parma n. 275/2022), sul presupposto che fosse riferito ad un caso diverso da quello sottoposto alla sua attenzione, “..<i>in cui la registrazione era stata eseguita non già in adempimento di una mansione d’ufficio o di una disposizione regolamentare (come nella specie), ma al solo scopo di facilitare il soggetto verbalizzante nella stesura del verbale</i>” (cfr. punto 13.2.1, pag. 14).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.1-L’assunto si espone, tuttavia, ad una serie di obiezioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.2.- Innanzitutto, nel caso in esame le registrazioni sono state effettuate proprio -e solo- allo scopo di agevolare la verbalizzazione delle sedute dell’organo collegiale in questione, in conformità alle espresse previsioni dell’art. 18 del Regolamento per il funzionamento del -OMISSIS- (la norma regolamentare che il giudice di prime cure richiama), il cui testo è riportato nella nota del 14 ottobre 2024 dello stesso -OMISSIS- (impugnata con i motivi aggiunti in primo grado) e presenta il seguente tenore: “<i>1-OMISSIS- utilizza un impianto tecnico in grado di garantire la registrazione degli interventi. 2. La registrazione viene cancellata a seguito dell’approvazione del verbale dell’adunanza</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’onere di immediata cancellazione della registrazione all’atto di approvazione del verbale ne disegna una funzione meramente ancillare rispetto alla redazione del verbale stesso nonché una palese strumentalità alla tutela dei componenti dell’organo collegiale in direzione biunivoca: nel senso di consentire a questi una verifica circa la fedeltà della verbalizzazione e nel senso di preservarne le opinioni e le valutazioni espresse in occasione delle relative sedute.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.3.- In proposito e in secondo luogo, deve rimarcarsi come la giurisprudenza invocata dal Tar vada raccordata con altro orientamento teso a sottrarre all’accesso di cui alla l. n. 241/1990 <i></i>le opinioni e le valutazioni manifestate dai componenti degli organi collegiali nel corso delle relative sedute, qualora raccolte in appunti presi dal soggetto verbalizzante. Questo stesso Consiglio ha più volte ribadito la non accessibilità delle minute e dei brogliacci di sedute collegiali, in quanto “<i>…semplici appunti finalizzati alla redazione di documenti veri e propri</i>” (Cons. St., sez. V, 1/12/2023, n. 10430); e tali principi sono applicabili &#8211;<i>mutatis mutandi</i>&#8211; alla registrazione delle sedute.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.4.- Da ultimo ma non per ultimo, non può restare priva di significato ai fini che qui rilevano la -incontestata- assenza di una disposizione generale che prescriva le registrazioni delle sedute degli organi collegiali rendendole obbligatorie, per cui tale iniziativa resta inevitabilmente affidata alla discrezionalità dell’organo, occasionalmente ovvero -come nella specie- ricorrendo ad una (auto)regolamentazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.5.- Orbene, nel contesto normativo e giurisprudenziale delineato, ferma restando l’ampiezza dell’accezione di documento accolta dall’art. 22, comma 1, lett. d) della l. n. 241/1990, non in discussione, non può disconoscersi un peso specifico alle disposizioni di (auto)regolamentazione delle registrazione delle sedute; di talché il perimetro dell’accessibilità alle registrazioni stesse va tracciato in relazione alla specifica fattispecie concreta, avuto riguardo alla “funzione” che l’organo collegiale ha nel caso specifico inteso assegnarvi nella disciplina di una propria facoltà (e non di un obbligo discendente da norma primaria).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Applicando tali coordinate al caso di specie, si deve concludere per la non accessibilità delle registrazioni, stante il palese tenore della norma regolamentare, che non lascia spazio alcuno a dubbi interpretativi circa la funzione che si è inteso assegnare alle registrazioni stesse; una funzione -si ribadisce- tutt’altro che autonoma e separata rispetto ai verbali in cui vengono trasfuse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto più che i verbali sono stati -di contro- esibiti all’-OMISSIS-, ricorrente in primo grado, consentendo l’esercizio del diritto di difesa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3.- L’appello va altresì accolto in relazione alle censure articolate sub Sezione III dell’atto introduttivo del giudizio, con cui la parte appellante contesta la consistente condanna alle spese disposta a carico del -OMISSIS- (euro 4000,00 oltre al rimborso del contributo unificato) nonostante il giudice di prime cure abbia dato atto della novità della questione principale risolta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.- In conclusione, l’appello proposto dal -OMISSIS- va in parte dichiarato improcedibile e in parte accolto; e per l‘effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado va respinto il ricorso in prime cure nella parte in cui chiede l’accesso alle registrazioni e disposta la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio, considerata la non univocità del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, così dispone:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-in parte lo dichiara improcedibile;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-in parte lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso in primo grado nella parte in cui è chiesto l’accesso alle registrazioni;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Raffaello Scarpato, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Prossomariti, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul divieto di di detenzione di armi e munizioni.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-di-di-detenzione-di-armi-e-munizioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:52:58 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-di-di-detenzione-di-armi-e-munizioni/">Sul divieto di di detenzione di armi e munizioni.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Porto d&#8217;armi &#8211; Detenzione di armi e munizioni &#8211; Divieto &#8211; Reato pregresso &#8211; Legittimità. E&#8217; legittimo il provvedimento con cui è stato disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni, a fronte della contestazione della fattispecie di reato di cui all’art. 30 comma 1 lett.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-di-di-detenzione-di-armi-e-munizioni/">Sul divieto di di detenzione di armi e munizioni.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-di-di-detenzione-di-armi-e-munizioni/">Sul divieto di di detenzione di armi e munizioni.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Porto d&#8217;armi &#8211; Detenzione di armi e munizioni &#8211; Divieto &#8211; Reato pregresso &#8211; Legittimità.</p>
<hr />
<p>E&#8217; legittimo il provvedimento con cui è stato disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni, a fronte della contestazione della fattispecie di reato di cui all’art. 30 comma 1 lett. h) L. n. 157/92, consistente nell’esercizio della caccia con l’ausilio di un segnale acustico elettromagnetico.</p>
<hr />
<p>Pres. D&#8217;Angelo &#8211; Est. Tulumello</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-di-di-detenzione-di-armi-e-munizioni/?download=90549">202603409_11</a> <small>(128 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-di-di-detenzione-di-armi-e-munizioni/">Sul divieto di di detenzione di armi e munizioni.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-di-commistione-tra-offerta-tecnica-ed-economica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:51:05 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90524</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-di-commistione-tra-offerta-tecnica-ed-economica/">Sul divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Valutazione delle offerte &#8211; Divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica. Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica deve essere tutelato finanche in presenza di un semplice rischio di pregiudizio. È infatti sufficiente la sola possibilità che l’importo economico</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-di-commistione-tra-offerta-tecnica-ed-economica/">Sul divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Valutazione delle offerte &#8211; Divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica.</p>
<hr />
<p>Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica deve essere tutelato finanche in presenza di un semplice rischio di pregiudizio. È infatti sufficiente la sola possibilità che l’importo economico sia conosciuto prima della valutazione tecnica per compromettere la necessaria imparzialità della Commissione. La  separazione tra le due offerte costituisce un principio essenziale per evitare qualsiasi condizionamento della commissione di gara quale organo valutatore. Ne consegue che l’inserimento, da parte del concorrente, di profili dell’importo economico all’interno dell’offerta tecnica non possa che comportarne la sua esclusione. In tale prospettiva, non rileva l’effettivo utilizzo del dato economico nella valutazione, essendo sufficiente la mera conoscibilità dello stesso da parte della Commissione nella fase anteriore alla valutazione economica.</p>
<hr />
<p>Pres. Corradino &#8211; Est. Marra</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-di-commistione-tra-offerta-tecnica-ed-economica/?download=90525">202603103_11</a> <small>(139 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-di-commistione-tra-offerta-tecnica-ed-economica/">Sul divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;obbligo di ripubblicazione del Piano Urbanistico.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-di-ripubblicazione-del-piano-urbanistico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:39:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90488</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-di-ripubblicazione-del-piano-urbanistico/">Sull&#8217;obbligo di ripubblicazione del Piano Urbanistico.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Piano urbanistico &#8211; Ripubblicazione &#8211; Obbligo &#8211; Casi &#8211; Individuazione. Si rende necessaria la ripubblicazione del piano solo quando, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate dopo l’adozione, vi sia stata una “rielaborazione complessiva” del piano stesso, e cioè un “mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei</p>
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<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Piano urbanistico &#8211; Ripubblicazione &#8211; Obbligo &#8211; Casi &#8211; Individuazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Si rende necessaria la ripubblicazione del piano solo quando, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate dopo l’adozione, vi sia stata una “rielaborazione complessiva” del piano stesso, e cioè un “mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua impostazione” , mentre tale obbligo non sussiste nel caso in cui le modifiche non comportino uno stravolgimento dello strumento adottato ovvero un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori, ma consistano in variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, quand’anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Contessa &#8211; Est. Sabbato</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1437 del 2023, proposto dalla Regione Liguria, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Cappella e Marina Crovetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Comune di Borghetto Santo Spirito, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’Associazione Wwf Savona Odv, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Piera Sommovigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
&#8211; dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale A.I.S.A. &#8211; Sede Regionale Liguria Odv, non costituita in giudizio</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del T.a.r. per la Liguria, Sezione II, n. 760 del 12 settembre 2022, resa <i>inter partes</i>, concernente determinazioni regionali sul progetto di PUC e sulle correlate varianti al PTCP.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Borghetto Santo Spirito e dell’Associazione WWF Savona Odv;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-<i>bis</i>, c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell&#8217;arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il consigliere Giovanni Sabbato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nessuno presente per le parti e viste le note di passaggio in decisione da parte degli avvocati Marina Crovetto, Paolo Gaggero e Piera Sommovigo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Viste le conclusioni delle parti come in atti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con ricorso n. 181 del 2021 proposto innanzi al T.a.r. Liguria, il Comune di Borghetto Santo Spirito (di seguito anche il Comune) aveva chiesto l’annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a</i>) della deliberazione della Giunta regionale n. 1115-2020 del 23 dicembre 2020, avente ad oggetto “<i>Comune di Borghetto Santo Spirito (SV) &#8211; Determinazioni regionali sul progetto di P.U.C. e sulle correlate varianti al P.T.C.P. ai sensi dell’art. 28, comma 5, della l.r. n. 15/2018 e contestuale pronuncia di VAS ex art. 10 della l.r. n. 32/2012 e s.m.</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b</i>) dei richiamati “<i>Parere motivato del Settore Pianificazione Territoriale e VAS n. 211 del 15.10.2020</i>” e “<i>Relazione tecnica del Settore Urbanistica n. 222 del 17.12.2020, allegate alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>c</i>) nonché della nota regionale di comunicazione pervenuta in data 30 dicembre 2020, con la quale sono state trasmesse le definitive determinazioni regionali vincolanti sul nuovo P.U.C. del Comune di Borghetto S. Spirito, invitando la civica Amministrazione all’adeguamento, ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 15 del 2018,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>d</i>) di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quello impugnato, ivi espressamente comprendendo, in quanto occorra, la d.G.R. 5 agosto 2011, n. 1023 e il relativo annesso parere del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, Sezione per la Pianificazione Territoriale Urbanistica, reso con voto n. 42 del 2 agosto 2011.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Ai fini dell’illustrazione dei fatti di causa occorre esporre quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. Nel 2010 il Comune di Borghetto Santo Spirito ha adottato il progetto definitivo del nuovo PUC per poi proseguire l’<i>iter</i> di approvazione secondo la disciplina transitoria dell’art. 28 l.r. 15/2018, che impone al Comune di adeguarsi alle prescrizioni regionali prima dell’approvazione finale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. Con la delibera n. 1115/2020 la Regione Liguria ha espresso parere favorevole sul PUC, ma ha imposto numerose prescrizioni: da un lato lo stralcio di tutte le modifiche sostanziali introdotte dal Comune senza una nuova fase di pubblicità e partecipazione; dall’altro la riduzione o eliminazione della capacità edificatoria in tutte le aree soggette ai vincoli del Piano di Bacino, incluse le zone di fascia B.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3. Il Comune ha proposto ricorso, iscritto al n. RG 181/2021, innanzi al T.a.r. Liguria, impugnando la delibera regionale per le seguenti ragioni: la Regione ha imposto di ripubblicare il PUC per ogni modifica sostanziale, ma ciò è illegittimo in quanto, la ripubblicazione è necessaria solo se le modifiche stravolgono l’impianto del piano; la Regione ha preteso una totale e immediata conformità del PUC al Piano di Bacino, mentre la pianificazione comunale può prevedere interventi attuabili solo dopo opere di mitigazione del rischio idraulico; è ritenuto illegittimo vietare ogni edificabilità nelle aree esondabili, in quanto nelle zone di fascia B il Piano di Bacino consente interventi, previo nulla osta e verifiche tecniche; si contestano le singole prescrizioni regionali che riducono edificabilità o modificano le scelte comunali in specifiche aree; è ritenuta illegittima la prescrizione che impedisce l’applicazione del “piano casa” senza una normativa comunale di dettaglio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Nella resistenza dell’Amministrazione regionale, il Tribunale adìto (Sezione II) ha così deciso il gravame al suo esame:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ha estromesso dal giudizio WWF Savona e A.I.S.A. &#8211; sede regionale Liguria (tale capo della sentenza non è stato impugnato ed è pertanto passato in giudicato);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ha compensato le spese di giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Preliminarmente, il T.a.r. ha dichiarato inammissibili gli interventi <i>ad opponendum</i> di WWF Savona e A.I.S.A. Liguria perché privi di legittimazione attiva. Ha evidenziato che WWF Savona è solo un’articolazione locale del WWF Italia e non può agire autonomamente; anche qualora fosse considerata soggetto distinto, non ha dimostrato di possedere in misura adeguata i necessari requisiti di rappresentatività e stabilità. Lo stesso vale per A.I.S.A. Liguria, anch’essa articolazione territoriale priva di prova sulla propria effettiva rappresentatività.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel merito, il T.a.r. ha ritenuto che la Regione abbia agito illegittimamente perché non poteva imporre lo stralcio delle modifiche al PUC solo perché non ripubblicate. La disciplina transitoria non richiede una nuova fase partecipativa e, secondo la giurisprudenza, la ripubblicazione serve solo quando le modifiche stravolgono il piano, cosa che la Regione non ha neppure sostenuto. Inoltre, si ritiene illegittimo vietare ogni edificazione nelle aree esondabili, comprese quelle di fascia B. Il PUC può prevedere edificazioni future, purché subordinate alle opere di mitigazione del rischio idraulico, come lo stesso Piano di Bacino consente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Avverso tale pronuncia la regione Liguria ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 13 febbraio 2023 e depositato il 16 febbraio 2023, articolando, attraverso n. 3 motivi di gravame (pagine 6-40) così rubricati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I) <i>“Sull’inammissibilita’ del ricorso per omessa, tempestiva impugnativa della dgr 1023/2011: Erroneita&#8217; dell&#8217;appellata sentenza per violazione degli articoli 28 e 38 della l.r. 36/1997, dell’art 10 della legge 1150/1942. Erroneita&#8217; del presupposto, erroneita&#8217; e/o difetto di motivazione. travisamento dei fatti”</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II) “<i>Erroneità dell&#8217;appellata sentenza per violazione degli articoli 28 della l.r.15/2018 e 38 della l.r. 36/1997 e ss.mm. erroneità del presupposto, erroneità e/o difetto di motivazione. travisamento dei fatti”</i>;<i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III) “<i>Erroneità dell’appellata sentenza per violazione dell’art. 65 del d. lgs. 165/2006 degli artt. 2,25,26,27 della l.r. 36/1997 e dell’art. 15 delle norme di attuazione del piano di bacino. Erroneità del presupposto, erroneità e/o difetto di motivazione. travisamento dei fatti”. </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. Con il primo motivo, la Regione contesta la decisione del T.a.r. laddove ha considerato la DGR n. 1023/2011 un semplice atto endoprocedimentale, sostenendo invece che, nella procedura speciale dell’art. 28 LUR, le determinazioni regionali hanno natura vincolante e impongono al Comune un obbligo di adeguamento. Secondo l’appellante, il T.a.r. avrebbe travisato il senso della norma in quanto, l’art. 28 non apre alcun “<i>dialogo</i>”, ma attribuisce alla Regione un vero potere di copianificazione, che legittima l’imposizione di prescrizioni per garantire la conformità del PUC ai piani sovraordinati. Il Comune di Borghetto, invece, non si è adeguato alla DGR 1023/2011, ha ritenuto alcune prescrizioni “<i>non vincolanti</i>” e ha introdotto nuove previsioni in contrasto con PTCP e Piano di Bacino. Per questo la Regione, in sede di approvazione finale, è intervenuta con DGR 1115/2020 per correggere il PUC, esercitando un potere che ritiene doveroso e pienamente legittimo. La Regione richiama anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato sul potere di copianificazione e sostiene che la sentenza del T.a.r., negando la natura vincolante delle sue prescrizioni, comprometta l’equilibrio dei poteri urbanistici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. Con il secondo motivo, l’appellante evidenzia che il T.a.r. ha ritenuto illegittimo lo stralcio regionale delle modifiche al PUC, sostenendo che l’art. 28 LUR non richieda ripubblicazione salvo stravolgimenti complessivi del piano. La Regione contesta questa lettura ritenendo che il T.a.r. avrebbe frainteso sia la norma sia la giurisprudenza. Il Consiglio di Stato ha chiarito più volte che la Regione, in sede di approvazione, ha il potere dovere di verificare la conformità del PUC ai piani sovraordinati e di stralciare le previsioni non conformi, anche quando si tratti di una sola modifica sostanziale, indipendentemente dal numero delle osservazioni accolte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.3. Con il terzo motivo, l’appellante evidenzia che il T.a.r. ha ritenuto che il PUC possa contenere previsioni non conformi al Piano di Bacino, rinviandone l’attuazione a future opere di mitigazione. Questa impostazione, però, ignora completamente che il PUC deve nascere già conforme al Piano di Bacino, che ha natura prevalente e vincolante. La normativa statale e regionale impone che le scelte urbanistiche siano effettuate fin dall’inizio sulla base delle analisi idrauliche e geologiche del Piano di Bacino, e non su interventi futuri, incerti e non programmati. Il richiamo del T.a.r. all’art. 15, comma 10, è fuori contesto, perché riguarda solo la fase attuativa e non può giustificare un PUC in contrasto con il piano sovraordinato. Accogliere la tesi del T.a.r. significherebbe trasformare il PUC in un piano teorico, fondato su opere eventuali, e consentire edificazioni in aree a rischio. Per questo la decisione sarebbe giuridicamente infondata e andrebbe riformata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. L’appellante ha concluso chiedendo che “<i>contariis reiectis, sia annullata e/o riformata la sentenza appellata, con ogni conseguente statuizione”. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. In data 30 marzo 2023 si è costituito in giudizio il Comune di Borghetto Santo Spirito con memoria di controdeduzioni anche al fine di riproporre i (dieci) motivi di ricorso di primo grado, come sopra sintetizzati, dichiarati assorbiti e/o comunque non esaminati. Ha quindi concluso invocando, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale delle eccepite questioni, la reiezione dell’avverso gravame, in quanto irricevibile, inammissibile e comunque infondato nel merito, instando per l’esame dei motivi assorbiti e/o comunque non esaminati dal T.a.r. nella sentenza appellata e qui testualmente riproposti <i>ex </i>art. 101, comma 2, c.p.a..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. In data 4 maggio 2023 l’Associazione WWF Savona ODV si è costituita in giudizio al fine di chiedere l’accoglimento del ricorso in appello dalla stessa proposto ed al contempo promuovere ricorso in appello incidentale onde contestare la dichiarazione di inammissibilità del proprio intervento di primo grado contenuta nell’impugnata sentenza. In particolare ha lamentato la “<i>Erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune ricorrente in primo grado. Eccesso di potere per travisamento di fatti decisivi, contraddittorietà, illogicità. Difetto di istruttoria e di motivazione</i>”. Ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale o, in via incidentale, dell’appello principale proposto dalla Regione Liguria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. In data 7 gennaio 2025 la Regione Liguria ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame. In particolare ha diffusamente argomentato nel senso dell’infondatezza delle censure di controparte dichiarate assorbite in prime cure e riproposte in questa sede.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. In data 13 gennaio 2025 le parti hanno depositato rispettive memorie insistendo per le rispettive conclusioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. In data 13 febbraio l’udienza di merito veniva rinviata, su istanza di parte, a data da destinarsi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. In data 9 gennaio 2026 entrambe le parti hanno depositato rispettive memorie, parte appellata anche in replica,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica dell’11 febbraio 2026, è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Per le ragioni di seguito esposte vanno respinti sia l’appello principale che l’appello incidentale del controinteressato WWF Savona ODV.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Occorre premettere che parte appellata ripropone ben 10 motivi dichiarati assorbiti dal giudice di prime cure. D’altro canto la controinteressata contesta la declaratoria di inammissibilità sollevata dal Comune ricorrente in primo grado e pertanto chiede: &#8211;  in via principale, nel merito, in accoglimento del presente ricorso in appello incidentale, annullare e/o riformare la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge; &#8211; in via subordinata, nel merito, l’accoglimento del ricorso in appello proposto dalla Regione Liguria e per l’effetto l’annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Viene innanzitutto in esame l’appello della Regione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. Questa <i>in primis</i> formula eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa tempestiva impugnazione della DGR 1023/2011, con la quale l’ente aveva imposto prescrizioni al Comune a norma dell’art. 28 della Legge Urbanistica Regionale 36/1997. Vi sarebbe un obbligo di adeguamento alla DGR 1023/2011 e a tal uopo valorizza la formula di tale disciplina.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale eccezione risulta infondata, in quanto, come rilevato dal T.a.r., la disciplina richiamata impone la nuova pubblicazione, adempimento non espletato dalla competente Regione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. Per le medesime ragioni risulta infondato anche il secondo motivo, col quale parte appellante diffusamente argomenta nell’intento di minare la pronuncia di primo grado anche valorizzandone alcuni passaggi lessicali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va, infatti, ribadito che l’intervento della regione non si è consolidato attraverso la ripubblicazione del Piano secondo fosse necessaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parte appellante richiama, sul punto, la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 3970/2022 che presenta il seguente passaggio: “<i>quanto all’obbligo della ripubblicazione del Piano, la giurisprudenza distingue il caso delle modifiche obbligatorie da quello delle modifiche facoltative o concordate, richiedendo solo per queste ultime la ripubblicazione dal momento che, per le modifiche obbligatorie, il carattere dovuto dell&#8217;intervento regionale rende superfluo l&#8217;apporto collaborativo del privato. Anche per le modifiche facoltative laddove non superino il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato, non è necessaria la pubblicazione (Cons. Stato IV sez. 13 novembre 2020)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ebbene tale pronuncia richiama il principio in base al quale è necessaria la pubblicazione e non è in alcun modo opposta e comprovata da parte della regione la circostanza relativa al rispetto o meno dei canoni guida.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche la sentenza n. 2700/2022 non risulta significativa, in quanto con questa “<i>il Collegio richiama e condivide l’orientamento del Consiglio di Stato (v. sez. IV, n. 7027 del 2020, sez. II, n. 7839 del 2019; sez. IV, n. 6484 del 2018, n. 1477 del 2009, n. 7782 del 2003) sui presupposti di ripubblicazione del Piano allorquando, per qualsivoglia ragione, siano cambiate le linee essenziali del medesimo come verificatosi all’evidenza nel caso di specie</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si deve, quindi, ritenere che il principio generale, che impone appunto la ripubblicazione del Piano, non sia stato contraddetto dalle pronunce all’uopo richiamate da parte appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quest’ultima, altresì, contesta la sentenza di prime cure laddove prende in esame la procedura di cui all’articolo 28 della LUR, evidenziando che “<i>a differenza di quanto previsto dall’art. 38 della legge urbanistica regionale n.36 del 1997, nel testo introdotto dall’art.9 comma 1 della l.r. 15/2018, tale disciplina transitoria non prevede che il progetto di PUC modificato per effetto dell’accoglimento di osservazioni debba essere assoggettato ad una nuova fase di pubblicità e partecipazione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Denota l’infondatezza di tale profilo censorio, così come di quello, successivamente articolato nel contesto del medesimo di gravame laddove si lamenta quanto opinato dal T.a.r. circa la mancata contestazione in ordine al grado di innovatività delle modifiche apportate al PUC, l’esatta formulazione dell’art. 28 della LUR, laddove prevede che “<i>Entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 4, il Comune convoca gli enti competenti in apposita sessione istruttoria per l&#8217;illustrazione del PUC. La fase illustrativa si conclude entro centoventi giorni con l&#8217;acquisizione delle determinazioni regionali, metropolitane e provinciali. Nei successivi novanta giorni il Comune approva il PUC con deliberazione del Consiglio comunale, anche nel caso in cui la regione, la provincia o la città metropolitana non abbiano reso entro tale termine le proprie determinazioni. Ove le determinazioni della regione, della provincia o della città metropolitana prevedano l&#8217;osservanza di prescrizioni comportanti l&#8217;adeguamento del PUC, il Comune é tenuto ad adeguare gli atti a tali prescrizioni con la deliberazione di approvazione del PUC.</i>” (cfr. comma 5). In effetti, come evidenziato da parte appellata, tale norma non si esprime circa il rapporto tra modifiche al Piano <i>in itinere</i> ed esigenza di ripubblicazione, con nuova fase di osservazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’appellante richiama, a sostegno di quanto dedotto, una specifica pronuncia di questo Consiglio che afferma il “<i>potere di stralcio da parte della Regione (Cons. Stato, sez. IV, n. 2297 del 2006)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale pronuncia presenta la seguente formulazione: “<i>la delibera comunale di controdeduzioni può non implicare volontà di modifica immediata del piano regolatore, ma solo accettazione delle richieste e proposta di modifiche d&#8217;ufficio rivolta alla regione; per cui non occorrerà nuova pubblicazione, con la conseguenza che il testo del piano agli effetti di salvaguardia, sarà quello adottato con la prima deliberazione, ancorchè destinato ad essere modificato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 febbraio 1998, n. 301). Viceversa, se il comune, controdeducendo alle proposte di modifica regionali, introduce variazioni rilevanti al piano adottato, la delibera si presenta come una sostanziale nuova adozione che necessita di pubblicazione (cfr. sez. IV, n. 4980 del 5 settembre 2003; sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6178; sez. IV, 20 febbraio 1998, n. 301 cit.; 27 marzo 1995, n. 206).</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ebbene, trattasi di una formula lessicale che non risulta fondare un principio diverso da quello riscontrato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vale, peraltro, l’orientamento di questo Consiglio di Stato, espresso di recente secondo cui “<i>l’eventualità che le previsioni del piano urbanistico comunale (o di altro strumento urbanistico) subiscano, in sede di approvazione definitiva, delle modifiche strumento urbanistico, che, per l’appunto, contempla, all’atto dell’approvazione definitiva, la possibilità di cambiamenti in conseguenza dell’accoglimento delle osservazioni pervenute; pertanto, soltanto laddove chi ha interesse dimostri che le modifiche introdotte incidono sulle caratteristiche essenziali dello strumento stesso e sui suoi criteri di impostazione, si rende necessario riprendere da capo il relativo procedimento di formazione; l’eventuale necessità di “ripubblicazione” sorge solo a seguito di apporto di innovazioni tali da mutare radicalmente l’impostazione di Piano stesso. Costituisce, perciò, principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui si rende necessaria la ripubblicazione del piano solo quando, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate dopo l’adozione, vi sia stata una “rielaborazione complessiva” del piano stesso, e cioè un “mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua impostazione” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2020, n. 6944; 21 settembre 2011, n. 5343, 26 aprile 2006 n. 2297, 31 gennaio 2005, n. 259; 10 agosto 2004, n. 5492), mentre tale obbligo non sussiste nel caso in cui le modifiche non comportino uno stravolgimento dello strumento adottato ovvero un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori, ma consistano in variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, quand’anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree (Cons. Stato, sez. IV, 13 novembre 2020, n. 7027; sez. IV, 4 dicembre 2013, n. 5769)</i>” (cfr. Cons., Stato, Sez. IV, 2 gennaio 2023, n. 21).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È suscettibile, altresì, di condivisione quanto osservato dal giudice di prime cure a proposito del fatto che la Regione non si è premurata di affermare che le modifiche apportate al PUC adottato “<i>avrebbero avuto un grado di innovatività tale da comportare la riadozione del Piano</i>”. Trattasi di una precisa carenza motivazionale che non può essere integrata in questa sede di giudizio valorizzando quanto testualmente riportato nei, peraltro numerosi, allegati alla DGR 1115/2020. Non sono pertanto suscettibili di essere valorizzate le pronunce di questo Consiglio di Stato all’uopo richiamate da parte appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19. Infondato risulta anche quanto dedotto da parte appellante, col terzo (ed ultimo) motivo, contestando quanto opinato dal giudice di prime cure nel senso che “<i>Non sarebbe condivisibile la posizione regionale che postula una necessaria coerenza tra la pianificazione urbanistica comunale e la pianificazione di bacino</i>”. Deduce, in particolare, parte appellante che “<i>in sede di elaborazione di un nuovo PUC le scelte pianificatorie non possano non tenere conto della loro compatibilità con gli atti di pianificazione sovraordinata</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritiene sul punto il T.a.r., richiamando la disciplina di settore, che “<i>la norma implica che lo strumento urbanistico generale possa contemplare, con previsioni destinate ad essere declinate nello strumento attuativo, edificabilità nelle zone esondabili, come tali non suscettibili di immediata attuazione secondo la pianificazione di bacino, vale a dire proprio la situazione cui si frappone la contestata prescrizione regionale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ebbene, tali considerazioni sono suscettibili di condivisione, in quanto trovano conforto nella previsione di cui all’art. 10 delle N.A del Piano di Bacino secondo il quale “<i>nel caso di interventi complessi, sottoposti a strumentazione urbanistica attuativa, compresi anche del progetto delle opere di sistemazione idraulica congruenti con quelle previste nel Piano, la Provincia può provvedere alla riperimetrazione delle fasce di pericolosità idraulica contestualmente all’approvazione o al controllo delle strumento attuativo, previa verifica in ordine alla effettiva esecuzione delle opere di sistemazione idraulica</i>”. Parte appellata per giunta opportunamente valorizza la previsione di cui all’art. 19 della Normativa di Piano di bacino (doc. n. 11, prodotto in primo grado) secondo cui “<i>Le prescrizioni degli articoli 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 15bis, 16, 16 bis, 16 ter, 17 prevalgono, ai sensi e per gli effetti del comma 2, dell’art. 17, della l.r. n.9/1993, sulle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali e vincolano, in base al combinato disposto del comma 4, dell’ art. 17 della l.r. n.9/1993, del comma 5 dell’art. 2 della l.r. n.36/1997 e del comma 3 dell’art.8 della l.r. n.18/1999, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20. Parte appellante, altresì, deduce che “<i>non è davvero condivisibile sul punto la pronuncia del primo giudice che – come già rilevato &#8211; porterebbe ad approvare un PUC non solo in contrasto con il Piano di bacino vigente, ma a contenuto comunque di difficile e incerta attuazione posto che gli interventi di sistemazione idraulica che portano alla riperimetrazione delle aree inondabili sono interventi non sempre possibili, comunque complessi, certamente costosi e con tempistiche di realizzazione piuttosto lunghe. La conseguenza sarebbe il venire meno proprio della funzione del PUC che deve contenere previsioni “fattibili” dal punto di vista idrogeologico</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nemmeno tale passaggio argomentativo risulta condivisibile in quanto trattasi di valutazioni prognostiche del tutto eventuali e che pertanto non risultano in grado di minare l’approccio interpretativo al quale accede parte appellata ed avallata dal T.a.r.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21. La sentenza impugnata col presente gravame è pertanto suscettibile di conferma in relazione ad entrambi i motivi dichiarati fondati dal T.a.r. e, in particolare:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) sia sul motivo relativo al (non) obbligo di ripubblicazione della delibera comunale di adozione (specie in relazione all’accoglimento delle osservazioni regionali);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) sia sul motivo relativo sottrazione di capacità edificatoria a tutte le aree soggette alle previsioni vincolistiche del Piano di bacino (comprese le aree della ‘fascia B’)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22. La reiezione di entrambi i ripercorsi profili censori che connotano l’appello in esame rende superflua la disamina dei motivi riproposti dal Comune ai sensi dell’art. 101, II, c.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23. Va tuttavia preso in esame, in relazione alla questione dei vincoli del Piano di bacino, quanto osservato nella sua ultima memoria dalla Regione, la quale riferisce che la recente approvazione del Reg. reg. 1/2025 sul regìme delle aree esondabili introdurrebbe un regìme ancora più rigido di quello impugnato in primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Evidenzia, in particolare, la Regione: &#8211; che ha approvato il nuovo regolamento regionale 1/2025 che ha innovato fortemente la disciplina delle aree esondabili (doc.3); &#8211; che alle nuove previsioni si applica già il nuovo sopracitato R.R.1/2025 il quale all’articolo 18 prevede un regime transitorio che riguarda, tuttavia, solamente progetti già autorizzati e non le nuove previsioni urbanistiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto si registra un preciso passaggio lessicale della pronuncia del T.a.r. laddove osserva che: “<i>Avendo riguardo alla portata delle contestate prescrizioni, è inevitabile ritenere che la declaratoria di illegittimità comporti l’integrale riedizione del potere amministrativo: non è necessario, in conseguenza, soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte dal Comune di Borghetto Santo Spirito</i>.”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Occorre precisare che tali considerazioni, aventi riflessi sul riesercizio del potere amministrativo e peraltro non avversati in questa sede di giudizio, sono suscettibili di conferma.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24. Viene, quindi, in esame l’appello incidentale dell’Associazione WWF Savona ODV per avversare la declaratoria di inammissibilità dell’iniziativa processuale dallo stesso assunta mediante apposito atto d’intervento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, il T.a.r., come evidenziato dalla stessa parte appellante “<i>ha sostenuto che WWF Savona costituisce un’articolazione locale dell’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature – WWF Italia, che in quanto tale sarebbe priva di legittimazione attiva ed, in secondo luogo, che, anche qualora la stessa fosse ritenuta un soggetto giuridico autonomo (Organizzazione Integrata), non avrebbe dimostrato il possesso di un adeguato grado di rappresentatività e stabilità, non avendo riferito né il numero dei suoi associati né la data dalla quale opera sul territorio</i>” (cfr. pag. 4 dell’atto di appello).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al fine di minare tale statuizione la parte richiama le argomentazioni esposte nella memoria di replica, l’inconferenza della sentenza del T.a.r. Liguria n. 600/2020 nonché la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 6/2020 del 20 febbraio 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene la questione sollevata va affrontata non in astratto ma in concreto, dovendosi quindi ribadire che la documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado assume mero carattere formale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La parte infatti valorizza “<i>il contratto intercorso fra WWF Italia e WWF Savona del 3 giugno 2020, il riconoscimento della qualifica di Organizzazione Integrata avviene previa verifica del possesso di determinati, specifici requisiti, quali un numero minimo di associati (almeno 25) nonché l’autonomia giuridica ed economica dell’associazione (cfr. art. 4 del predetto contratto)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Occorre così ribadire che trattasi di elementi di carattere meramente formale che non consentono di ravvisare gli elementi fondativi della addotta legittimazione processuale. Tanto osta ai fini della disamina di quanto dedotto nel merito, essendo suscettibile di conferma la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">25. In conclusione, vanno respinti sia l’appello principale che l’appello incidentale, con conferma della relativa declaratoria di inammissibilità emessa in prime cure, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione competente sulla base della disciplina sopravvenuta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">26. Le spese del presente grado di giudizio, stante l’assoluta peculiarità della vicenda, sono suscettibili di essere compensate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 1437/2023), così decide:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; respinge l &#8216;appello principale proposto dalla Regione Liguria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; respinge l’appello incidentale proposto dall’Associazione Wwf Savona Odv con conferma della declaratoria di inammissibilità emessa in prime cure.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese di grado compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Claudio Contessa, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Raffaello Sestini, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Carmelina Addesso, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giorgio Manca, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-di-ripubblicazione-del-piano-urbanistico/">Sull&#8217;obbligo di ripubblicazione del Piano Urbanistico.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Sull&#8217;informativa antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 09:20:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-4/">Sull&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Prognosi di permeabilità mafiosa &#8211; Elementi sintomatici. Gli elementi sintomatici idonei e sufficienti a fondare la prognosi di permeabilità mafiosa della società possono riguardare: &#8211; i rapporti di parentela tra i soci e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, risultando</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-4/">Sull&#8217;informativa antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-4/">Sull&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Prognosi di permeabilità mafiosa &#8211; Elementi sintomatici.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Gli elementi sintomatici idonei e sufficienti a fondare la prognosi di permeabilità mafiosa della società possono riguardare: &#8211; i rapporti di parentela tra i soci e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, risultando evidente che tale rapporto, per la sua natura ed intensità lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, di diritto o di fatto e che le decisioni sulla sua attività sono state essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia; &#8211; i ripetuti e non occasionali contatti con soggetti coinvolti in sodalizi criminali; &#8211; l’esistenza di rilevanti rapporti imprenditoriali e cointeressenze economiche tra l’impresa interessata ed altri operatori, a loro volta ritenuti esposti al rischio di influenza criminale e già raggiunti da un’informativa interdittiva.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. Scarpato</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5817 del 2025, proposto da<br />
Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Avellino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS- in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Morbidelli e dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS- in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Barbato Iannuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 893/2025, resa tra le parti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla ricorrente incidentale -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. -OMISSIS- (di qui in poi “la Società” o “la Società appellata”) &#8211; società attiva nel settore della produzione e vendita di calcestruzzo, con capitale sociale interamente detenuto dai fratelli -OMISSIS&#8211;OMISSIS-e -OMISSIS&#8211;OMISSIS-ed appartenente ad una più ampia <i>holding</i> facente capo ai membri della medesima famiglia -OMISSIS&#8211; è stata attinta dal provvedimento prot. n. 101982 del 8 dicembre 2023, con il quale il Prefetto di Avellino ha respinto l’istanza di permanenza dell’impresa nella cd. <i>white list</i>, con valore di documentazione antimafia interdittiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. La Società ha impugnato il provvedimento, unitamente agli atti connessi e conseguenziali, dinanzi al T.a.r. per la Campania, Salerno proponendo altresì ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento prot. n. 19568 del 1° marzo 2024, con il quale il Prefetto di Avellino, in sede di autotutela, ha confermato il diniego di iscrizione nella <i>white list</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Nel giudizio di primo grado ha proposto atto di intervento <i>ad adiuvandum</i> la società -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, facente capo alla famiglia dei germani -OMISSIS-, destinataria anche essa della comunicazione di avvio del procedimento relativo all’applicazione di informativa interdittiva antimafia da parte della Prefettura di Avellino.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Con ordinanza cautelare n. 158/2024, confermata in grado di appello dall’ordinanza di questa Sezione n. 2567/2024, il T.a.r. ha disposto il riesame della posizione della società ricorrente, relativamente alla possibilità di applicare le misure di cui all’articolo 94 bis del D.lgs. n. 159/2011, rilevando una insufficiente motivazione in ordine alle ragioni per le quali l’Amministrazione aveva ritenuto insussistente un pericolo di agevolazione solo occasionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. In adempimento dell’ordinato riesame, la Prefettura ha emanato il provvedimento di conferma prot. n. 61377 del 10 luglio 2024, rilevando la persistenza di elementi atti a ritenere concreto e non occasionale il pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa, considerando nuovamente insussistenti gli estremi per l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ai sensi dell’articolo 94-bis cit.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Il provvedimento di conferma è stato gravato con un secondo ricorso per motivi aggiunti, seguito da un terzo ricorso per motivi aggiunti, diretto a contestare l’ulteriore documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione, ed è stato sospeso dal T.a.r. con l’ordinanza cautelare n. 310/2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Con la sentenza in questa sede impugnata, il primo giudice ha dichiarato improcedibili il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti, relativamente all’impugnazione di provvedimenti integralmente superati e sostituiti dal nuovo provvedimento prot. n. 61377 del 10 luglio 2024, sul quale si era conseguentemente appuntato l’interesse demolitorio della società ricorrente. Ciò posto, il T.a.r. ha accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti, annullando tale ultimo provvedimento, limitatamente al profilo del difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per la concessione delle misure di prevenzione collaborativa, confermando nel contempo la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale di pericolo dell’infiltrazione mafiosa posta a fondamento del diniego di iscrizione nella <i>white list</i>. Infine, il primo giudice ha disposto l’assorbimento dei motivi proposti con il terzo ricorso per motivi aggiunti, poiché relativi ad una vicenda giudiziaria non menzionata nei provvedimenti impugnati e definita con provvedimento di archiviazione del G.I.P. di Avellino (cfr. certificazione depositata in data 30 aprile 2025).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Hanno proposto appello il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Avellino, lamentando la violazione dell’art. 94-bis del D.lgs. n. 159/2011 e la contraddittorietà della sentenza impugnata, deducendo che i legami della famiglia -OMISSIS-con la criminalità organizzata, lungi dal risultare occasionali od episodici, si erano nel tempo concretati in veri e propri patti con le organizzazioni criminali. Peraltro, gli appellanti hanno dedotto che anche i plurimi elementi posti a fondamento dell’asserita “bonifica” della Società appellata dovevano ritenersi inconsistenti ed indimostrati, rappresentando che la cessione delle quote sociali da parte di uno dei germani -OMISSIS&#8211; fuoriuscito dalla società &#8211; era stata effettuata ad un valore molto lontano da quello effettivo, essendo peraltro emersa la cointestazione ai fratelli -OMISSIS&#8211;di alcuni conti correnti bancari utilizzati per comuni investimenti, sintomatica della natura fittizia della cessione, ai fini dell&#8217;elusione della normativa in materia antimafia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Tali elementi, compiutamente rappresentati e documentati dalla Prefettura di Avellino, sarebbero stati a parere degli appellanti completamente obliterati dal primo giudice, il quale, dopo aver riconosciuto “<i>la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale di pericolo dell’infiltrazione mafiosa</i>”, basata su “<i>significativi elementi di fatto, sintomatici di un rischio di collegamento con organizzazioni malavitose</i>” e l’ininfluenza della misura di <i>self-cleaning</i> costituita dall’ estromissione di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-dalle società del gruppo imprenditoriale (rimasto di fatto nelle mani dei germani), aveva poi contraddittoriamente privato di ogni rilevanza gli ulteriori elementi allegati dalla Prefettura (cessione delle quote societarie ad un valore molto più basso di quello effettivo e riscontro di conti correnti cointestati ai tre fratelli -OMISSIS-).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Si è costituita la Società -OMISSIS- chiedendo la reiezione del gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. La Società appellata ha proposto appello incidentale, chiedendo la reiezione dell’appello principale ed istando per la riforma della sentenza nella parte in cui il primo giudice, pur accogliendo il ricorso, aveva respinto i primi due motivi del secondo ricorso per motivi aggiunti, ritenendo sussistenti i tentativi di infiltrazione mafiosa nell’impresa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. L’appello principale è fondato, mentre l’appello incidentale risulta infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. La sentenza impugnata ha correttamente valutato il quadro indiziario posto a fondamento del provvedimento interdittivo prot. n. 19568 del 1°marzo 2024, ritenendolo idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale di pericolo di infiltrazione mafiosa, poiché fondato su significativi elementi di fatto, sintomatici di un rischio di collegamento con organizzazioni malavitose, supportati da ampia attività investigativa e documentazione giudiziaria. La decisione ha, inoltre, correttamente riscontrato l’inidoneità delle misure di <i>self-cleaning</i> adottate dalla Società (estromissione di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-) ad elidere il pericolo di condizionamento mafioso, in ragione del perdurante controllo sull’impresa da parte degli altri due fratelli, di cui, uno in particolare, coinvolto personalmente e direttamente in significativi rapporti di cointeressenza con la criminalità organizzata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. La sentenza, tuttavia, non ha correttamente valutato gli esiti dell’attività di indagine posta dalla Prefettura a fondamento della conferma dell’insussistenza dei presupposti necessari a riconoscere la natura solo occasionale dell’agevolazione, ritenendo il provvedimento prot. n. 61377 del 10 luglio 2024 non adeguatamente motivato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Procedendo con ordine, assume rilievo preliminare l’esame dei motivi di appello incidentale (ripresi anche da -OMISSIS&#8211;OMISSIS-) diretti a contestare la riscontrata sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento interdittivo (primi due motivi del secondo ricorso per motivi aggiunti in primo grado).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.1. Assume in particolare l’appellante incidentale che non sussisterebbe alcuna continuità della gestione aziendale della Società con imprese riconducibili a -OMISSIS- -OMISSIS-, né alcuna interferenza con il clan dei “-OMISSIS-”, esclusa espressamente dalla sentenza del Tribunale di Santa -OMISSIS- Capua Vetere n. 620/2009; inoltre, che i fratelli -OMISSIS-non sarebbero soggetti pericolosi, né delinquenti mafiosi e che, anzi, gli stessi sono stati vittima di estorsioni. Infine, l’appellante incidentale ha dedotto la genericità ed il carattere risalente delle dichiarazioni di vari pentiti poste a fondamento del provvedimento impugnato, evidenziando che meri contatti o il semplice “dialogo” con le consorterie criminali, soprattutto in territori ad alto indice di densità mafiosa, non possono tradursi automaticamente in un asservimento e/o in un’agevolazione, essendo la Società risultata iscritta nella <i>white list</i> per oltre 10 anni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.2. Tali deduzioni sono infondate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.3. La prognosi di permeabilità criminale dell’impresa risulta fondata su elementi indiziari assistiti da plurimi riscontri, che depongono, in maniera univoca e concludente, nel senso di una consolidata e ramificata interazione della Società e del relativo gruppo imprenditoriale con la criminalità organizzata. Il dialogo con le consorterie criminali, anziché limitarsi alla fase genetica della costituzione della Società, ha interessato costantemente l’attività imprenditoriale del gruppo e dei fratelli -OMISSIS-, i quali, nel corso di decenni, hanno dimostrato di essere in grado di rapportarsi e di intessere rapporti commerciali con i gruppi criminali divenuti via via egemoni sui diversi territori di riferimento, in particolare nell’ambito degli appalti pubblici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.4. Emerge in particolare dagli atti impugnati e dalla copiosa documentazione allegata, che i soci -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, i quali annoverano tutti numerosissimi precedenti penali, anche in tema di gestione illecita di rifiuti, corruzione e turbata libertà di scelta del contraente (reati particolarmente significativi in ambito antimafia), sono nipoti di un elemento di spicco (oramai defunto) della “Nuova camorra organizzata” e della “Nuova famiglia”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.5. -OMISSIS&#8211;OMISSIS-è risultato, a seguito di accertamenti effettuati dall’autorità giudiziaria (cfr. ordinanza cautelare n. 159/2022 citata in atti), un interlocutore del clan camorristico “-OMISSIS-, al quale è risultato essersi ripetutamente rivolto al fine di ottenere la riscossione di alcuni crediti, ed è emerso nell’ambito di un’intercettazione ambientale con altro imprenditore ritenuto vicino all’omonimo clan in relazione ad un episodio di corruzione relativo alla gestione di appalti pubblici. Lo stesso, inoltre, risulta essere stato avvicinato da altro imprenditore avellinese (la cui società è stata sottoposta a sequestro giudiziario) per intercedere presso alcuni sindaci locali in relazione all’installazione di colonnine per la raccolta di olii vegetali esausti, installazione poi effettivamente avvenuta ed in relazione alla quale l’Autorità di pubblica sicurezza ha riscontrato alcune anomalie nelle relative procedure amministrative, che hanno portato al rinvio a giudizio di un sindaco per estorsione aggravata dal metodo mafioso e turbativa d’asta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.6. I rapporti di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-con il clan “-OMISSIS-” sono inoltre emersi anche nell’ambito di altra indagine condotta dalla Procura distrettuale di Salerno (O.C.C. n. 10369/2003) relativa alle infiltrazioni del gruppo camorristico nel tratto salernitano dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.7. Anche la figura di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-è emersa (tra l’altro unitamente allo zio -OMISSIS-) nell’ambito di un’indagine svolta a carico dei componenti del clan camorristico “-OMISSIS-” (O.C.C. n. 26026/2003), nonché di altro procedimento della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli (in occasione di un interrogatorio di un collaboratore di giustizia in data 14 maggio 2008), in relazione al pagamento di tangenti connesse all’assegnazione di appalti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.8. Ancora, -OMISSIS&#8211;OMISSIS-e -OMISSIS&#8211;OMISSIS-sono risultati titolari della Immobiliare -OMISSIS-, che detiene le quote della -OMISSIS- (unitamente ad altra società croata con amministratore unico -OMISSIS&#8211;OMISSIS-) colpita da interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Firenze nell’anno 2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.9. Infine, -OMISSIS&#8211;OMISSIS-è risultato rappresentate della -OMISSIS-(poi fusasi con la Immobiliare -OMISSIS-rappresentata da -OMISSIS&#8211;OMISSIS-) fino all’anno 2015 (allorquando gli è subentrata la sorella -OMISSIS-), in ambigui rapporti commerciali con la -OMISSIS-, sottoposta a sequestro penale, rappresentata da altro soggetto ritenuto contiguo al clan camorristico “Nuovo Clan -OMISSIS-”, come emerso dall’attività di indagine confluita in diversi procedimenti penali dinanzi alla Procura di Napoli, D.D.A., negli anni 2017 e 2018.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.10. Alla luce di tale variegato compendio istruttorio, emerge l’inconsistenza delle blande ed in gran parte indimostrate deduzioni dell’appellante incidentale, che si arrestano alla soglia della mera contestazione, essendo chiaramente emerso dal soprarichiamato quadro indiziario che i germani -OMISSIS-hanno ripetutamente intrattenuto rapporti, anche economici, con i clan, non solo per il tramite di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-(estromesso nell’anno 2023 dalla gestione societaria), ma anche del fratello -OMISSIS-e per il tramite di diverse società facenti parte o riconducibile al gruppo -OMISSIS-(Immobiliare -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.11.Sussistono, pertanto, validi elementi sintomatici idonei e sufficienti a fondare la prognosi di permeabilità mafiosa della società sulla base della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, in relazione:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ai rapporti di parentela tra i soci e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, risultando evidente che tale rapporto, per la sua natura ed intensità lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, di diritto o di fatto e che le decisioni sulla sua attività sono state essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia (Cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2024, n. 1925; id., 19 gennaio 2024, n. 614; id., 17 ottobre 2023, n. 9016; id., 27 settembre 2023, n. 8395; id., n. 4856/2023, cit.; id., 3 novembre 2022, n. 9558; id., 7 giugno 2021, n. 4300; id., 14 ottobre 2020, n. 6204);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ai ripetuti e non occasionali contatti con soggetti coinvolti in sodalizi criminali (Cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2023, n. 7081; id., 25 maggio 2023, n. 5163; id., 8 luglio 2020, n. 4372; id., 11 giugno 2018, n. 3496);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; all’esistenza di rilevanti rapporti imprenditoriali e cointeressenze economiche tra l’impresa interessata ed altri operatori, a loro volta ritenuti esposti al rischio di influenza criminale e già raggiunti da un’informativa interdittiva (Cons. Stato, sez. III, 3 gennaio 2024, n. 132; id., 8 agosto 2023, n. 7674; id., 23 marzo 2023, n. 2953; id., 26 maggio 2016, n. 2232; C.g.a.r.s., 15 aprile 2022, n. 484).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.12. La natura variegata del quadro indiziario, riferito a tutti e tre i germani -OMISSIS-ed ad alla complessiva strutturazione in forma di <i>holding</i> del gruppo societario, che depongono per la natura plurimotivata del provvedimento impugnato, rendono ininfluente, di contro, l’estromissione di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-dalla Società e dal gruppo, poiché tale allontanamento, adottato alla stregua di una misura di <i>self-cleaning</i>, non ha intaccato la sostanziale e perdurante riconducibilità dell’impresa ai fratelli -OMISSIS-e -OMISSIS-, quest’ultimo coinvolto personalmente e direttamente in significative interessenze con la criminalità organizzata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. Venendo all’appello principale, viene in particolare in rilievo il segmento procedimentale successivo all’ordinanza cautelare di riesame del T.a.r. campano n. 158/2024, culminato nel provvedimento di conferma prot. n. 61377 del 10 luglio 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.1. Il primo giudice ha ritenuto la motivazione del provvedimento carente in relazione agli elementi che escluderebbero l’occasionalità dell’agevolazione, avendo la Prefettura richiamato in maniera generica l’attività imprenditoriale della famiglia -OMISSIS-, senza distinzione tra i diversi componenti e senza tener conto del diverso grado di “contatto” di ciascuno di essi con esponenti dei clan camorristici. Pertanto, ha proseguito il T.a.r. campano, la Prefettura non avrebbe spiegato, in concreto, per quale motivo le misure di prevenzione collaborativa non sarebbero risultate applicabili alla Società e per quale ragione le misure di <i>self-cleaning</i> non si sarebbero dimostrate idonee a provare l’intendimento della compagine sociale di recidere ogni legame con la criminalità organizzata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.2. Queste conclusioni non possono essere condivise.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.3. Innanzitutto, esse contraddicono apertamente la premessa logica, costituita dall’ininfluenza dell’estromissione di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-dalla compagine sociale. E’ un fatto che la Società, dopo tale esclusione, sia rimasta nelle mani dei fratelli -OMISSIS-e -OMISSIS-, quest’ultimo risultato in contatto con i clan camorristici, e che l&#8217;Amministratore delegato sia risultato essere un &#8220;uomo di fiducia&#8221; della società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto è stato ripetutamente evidenziato dall’Amministrazione nel provvedimento di conferma.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.4. Inoltre, nel medesimo provvedimento, la Prefettura ha puntualmente dato conto delle ragioni per le quali, le dedotte misure di <i>self-cleaning</i> conseguenti sempre all’uscita di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-dalla società, non sono risultate espressive di un percorso di riallineamento sui binari della legalità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.5. In particolare, la Prefettura ha evidenziato che la cessione delle quote societarie del fratello estromesso era avvenuta ad un valore molto più basso di quello effettivo e che, fino alla data del 30 settembre 2023, sul conto corrente di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-non risultava effettuato alcun versamento del valore delle quote, a fronte di un termine per il versamento stabilito al 21 luglio 2023. Inoltre, la Prefettura ha dato conto della perdurante esistenza di alcuni conti correnti cointestati ai tre fratelli -OMISSIS-, utilizzati per investimenti in fondi e titoli azionari.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.6. La prima delle soprarichiamate emergenze istruttorie è suffragata dal documento del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Avellino (agli atti del giudizio di primo grado), nel quale viene chiaramente contestato l’utilizzo del metodo di calcolo del valore nominale della quota, in luogo del metodo patrimoniale. In buona sostanza, la Prefettura ha chiarito che i contraenti (fratelli -OMISSIS-) hanno sottovalutato il suddetto valore rispetto a quello reale, il che non può trovare giustificazione, come pure precisato dall’Amministrazione, nell’esiguo utile di bilancio degli ultimi tre esercizi, sia perché desunto da bilanci presentati per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022 contraddistinti da forte congiuntura economica negativa a livello globale, sia perché non espressivi del superiore valore reale-effettivo del patrimonio dell’impresa (che per ammissione della Società è un operatore economico di primaria rilevanza nazionale, risultando la più grande cava della Regione Campania).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.7. La seconda emergenza istruttoria concerne il mancato versamento del valore delle quote sul conto corrente di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, entro il termine del 21 luglio 2023 e fino alla data del 30 settembre 2023. La difesa della Società ha dedotto che tale adempimento sarebbe comunque intervenuto successivamente, in data 7 ottobre 2023, ma la Prefettura ha evidenziato che il danaro è affluito su di un conto corrente diverso da quello indicato nell’atto di cessione, a seguito delle richieste di chiarimento da parte dell’istituto di credito segnalante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.8. La terza, infine, concerne l’esistenza di alcuni conti correnti cointestati ai tre fratelli -OMISSIS-, che la Società appellata ha giustificato in relazione alla necessità di gestire l’eredità paterna, precisando che gli stessi erano stati gestiti separatamente ed allegando all’uopo la perizia contabile versata in atti. Tali deduzioni non colgono nel segno, poichè l’oggetto del rilievo concerne il fatto che i suddetti conti sono stati utilizzati per investimenti in fondi e titoli azionari, il che conferma una perdurante cointeressenza nella gestione delle finanze da parte dei germani -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.9. Per tali ragioni, le sopra richiamate circostanze, considerate nel loro complesso, costituiscono elementi idonei ad essere valorizzati onde inferire una persistente opacità nella gestione societaria, ostativa all’inizio di un percorso di bonifica, il quale avrebbe dovuto riguardare, <i>in primis</i>, tutti e tre i germani -OMISSIS-, in ragione degli evidenziati elementi di controindicazione a carico di -OMISSIS-e -OMISSIS-, che continuano ad esercitare il controllo sull’impresa; inoltre, la Società avrebbe dovuto fornire la prova di una reale, concreta e definitiva estromissione di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-dagli interessi collegati all’impresa, circostanza quest’ultima smentita dal sopra richiamato sistema di liquidazione delle quote e dalla persistenza di interessi patrimoniali tra i tre fratelli e soci.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.10. La valorizzazione di tali elementi costituisce, pertanto, esercizio legittimo della discrezionalità che connota le valutazioni dell’Amministrazione in questa materia, di cui la Prefettura ha compiutamente dato atto nella motivazione del provvedimento impugnato, dovendosi ritenere che in effetti le ambigue modalità di valutazione del valore delle quote, il ritardo nel versamento del corrispettivo e la persistenza di conti correnti cointestati utilizzati per investimenti comuni depongano, sulla base della consueta regola del “più probabile che non”, per l’assenza di una reale volontà di bonifica, rendendo perdurante il pericolo di infiltrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. Per queste ragioni, l’appello principale deve essere accolto e quello incidentale deve essere respinto, disponendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la reiezione del secondo ricorso per motivi aggiunti, proposto in primo grado dalla Società appellata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19. Le spese del doppio grado possono essere compensate in ragione della particolare natura delle questioni trattate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello principale e respinge l’appello incidentale e, per l’effetto, respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti proposto dalla Società appellata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la Società appellata e quella interveniente, nonché ogni altro soggetto, persona fisica o giuridica, nominativamente indicato nella presente sentenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ezio Fedullo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Tulumello, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Angelo Roberto Cerroni, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore</p>
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		<title>Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 11:39:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-9/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Revocazione &#8211; Errore di fatto revocatorio &#8211; Contenuto. Non può mai costituire errore di fatto revocatorio una mera omessa pronuncia su deduzioni difensive di una parte (al contrario dell’omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di censura, la quale per consolidata giurisprudenza può</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-9/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-9/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Revocazione &#8211; Errore di fatto revocatorio &#8211; Contenuto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Non può mai costituire errore di fatto revocatorio una mera omessa pronuncia su deduzioni difensive di una parte (al contrario dell’omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di censura, la quale per consolidata giurisprudenza può dar luogo a revocazione ove si dimostri che derivi da omessa percezione o ignoranza inescusabile degli stessi e non da ragioni processuali, quale ad es. l’assorbimento), essendo pacifico che il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutte le mere difese delle parti, essendo sufficiente che dal complesso della motivazione emerga che le stesse sono state esaminate e ritenute complessivamente non condivisibili.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Greco &#8211; Est. Bernardini</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4081 del 2025, proposto dalla Ristoservice S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Erra e Marianna Fragalà Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Anziano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, 29,</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della Gestione Orizzonti S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Cappellu, Giovanni Verde Luciana Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la revocazione</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza della III Sezione del Consiglio di Stato, del 18 aprile 2025, n. 3401, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Gestione Orizzonti S.r.l. e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025, il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il TAR del Lazio ha annullato l’aggiudicazione a favore di Gestione Orizzonti S.r.l. della concessione avente ad oggetto il servizio di ristorazione presso le sedi dell’INPS, contestata da Ristoservice S.r.l., ravvisando a carico della aggiudicataria tre ragioni escludenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La sentenza di primo grado ha costituito oggetto dei due appelli proposti dalla aggiudicataria e dall’INPS, che sono stati preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Questo Consiglio di Stato con la sentenza qui impugnata per revocazione ha riformato il <i>dictum</i> di primo grado, accogliendo gli appelli riuniti e respingendo il ricorso introduttivo del giudizio anche relativamente alle censure con esso formulate e riproposte dalla sua promotrice, intese:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; a lamentare che l’aggiudicataria si era resa responsabile, nell’ambito di un precedente affidamento, della violazione grave delle norme in materia di lavoro, essendo alcuni suoi esponenti sottoposti a procedimento penale per fatti di “<i>capolarato</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; a sostenere, sulla base delle contestazioni mosse dalla Prefettura di Macerata alla aggiudicataria in relazione al suddetto servizio, che la stessa era incorsa in un grave illecito professionale, prevedendo il comma 6 dell’art. 98 del Codice dei contratti pubblici del 2016, alla lett. <i>c</i>), che “<i>costituiscono mezzi di prova adeguati </i>(…)<i> l’intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; a lamentare la non attendibilità del P.E.F. prodotto dalla aggiudicataria, in quanto non sarebbe dimostrato lo stimato incremento degli utenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con il presente ricorso per revocazione la ricorrente chiede “<i>l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore di GO, la declaratoria del diritto di Ristoservice all’aggiudicazione della gara ed al subentro nel contratto ove nelle more effettivamente stipulato</i>”, individuando come motivi di diritto, sul piano rescindente:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; errore di fatto: omessa percezione dei documenti 9 e 11, ritenuta dirimente in quanto il fatto che la certificazione di Gestione Orizzonti <i>non afferisse anche al servizio di distribuzione automatica </i>“<i>risultava pianamente dai documenti 9 e 11 versati in atti dalla stessa appellante GO e, tuttavia, ignorati dal Collegio</i>”. Secondo l’istante, “<i></i><i>qualsivoglia accezione voglia darsi al termine “pertinente”, la concreta attività valutativa dell’ente certificatore non ha investito, nel caso che ci occupa, ANCHE la distribuzione automatica, poiché detta attività non era mai stata svolta in proprio da GO</i>”;<i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i></i><i></i>&#8211; errore di fatto: omessa pronuncia sulle deduzioni difensive di Ristoservice, la quale “<i>NON si era limitata affatto </i>(…) <i>“a contestare, in termini puramente formali la mancanza nella certificazione prodotta dall’aggiudicataria di riferimenti al servizio di distribuzione automatica”, ma al contrario, aveva rilevato come dalla certificazione e dal precedente contratto di collaborazione con la IVS risultasse documentalmente che G.O. non aveva in concreto mai svolto tale servizio; per questo non certificato</i>”, con deduzioni del tutto ignorate nella sentenza revocanda, laddove ci si limitava “<i></i><i>a rilevare che doveva prescindersi dal dato nominale della certificazione, essendo la distribuzione automatica una modalità di esecuzione del servizio di ristorazione, “a meno che non si dimostri” che la certificazione prodotta “manchi di idoneità e pertinenza rispetto a quella specifica modalità di esecuzione della prestazione”</i>”.<i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i></i><i></i><i></i>Sul piano rescissorio, la ricorrente ha chiesto dichiararsi “<i>l’infondatezza degli appelli riuniti</i>” e confermarsi la sentenza di primo grado.<i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i></i><i></i>4. L’INPS si è costituito eccependo che il ricorso è inammissibile e infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Con successiva memoria, <i>ex</i> art. 73 c.p.a., l’Istituto ha evidenziato la palese inammissibilità del ricorso perché tendente, diversamente da quanto formalmente denunciato, a conseguire un riesame del giudizio: “<i>Ristoservice, infatti, apertamente sollecita una rivalutazione del significato e della portata dei (due) documenti versati in atti dalla controinteressata, più fedele alla soggettiva interpretazione degli stessi ed alle deduzioni difensive della odierna ricorrente, apertamente non condivise dal Collegio con motivazione di estrema chiarezza logico-giuridica ed espositiva</i>”.<i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per il resto, l’INPS si è riportato alle argomentazioni e alle difese già svolte nel giudizio di appello avverso le prospettazioni avverse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i></i>6. La controinteressata Gestione Orizzonti S.r.l., con più depositi, nel chiedere che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a</i>) rileva che “<i>il secondo motivo di revocazione (nella sostanza ripetitivo del primo) è ictu oculi inammissibile in quanto con esso controparte si lamenta non dell’errore di fatto, ma della (asserita) omessa valutazione di deduzioni difensive. In altri termini, è la stessa ricorrente a riconoscere che non si tratta di rimediare a una “svista”, ma pretende che codesto Consiglio “rivaluti” le deduzioni difensive che sarebbero state, a suo dire, disattese</i>”;<i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b</i>) quanto al primo motivo, assume che Ristoservice non abbia dedotto né provato “<i>che vi sia stata una omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, concernente un punto controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato e avente valore “causativo” della (errata) statuizione</i>”, rilevando come piuttosto essa “<i></i><i></i><i>propone una sorta di (nuovo) appello avverso una sentenza che ha accolto l’appello di controparte</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i></i><i></i><i></i><i>c</i>) replica alle tesi di Ristoservice evidenziando che “<i>il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono i ‘fatti’ ai sensi dell’art. 395 n.4 c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i>7. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il ricorso è inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Preliminarmente va osservato che l’errore di fatto quale vizio revocatorio ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, c.p.c., deve rispondere a tre requisiti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a</i>) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentalmente escluso, ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b</i>) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>c</i>) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2015 n. 2431).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’errore deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2013, n. 6006).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altre parole per configurare un’ipotesi revocatoria occorre il c.d. “<i>abbaglio dei sensi</i>”, cioè il travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, e questo non è ravvisabile quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (la giurisprudenza sul punto è pacifica e consolidata; si veda già Cons. St., Ad. Plen., 11 giugno 2001, n. 3, e poi, <i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2022, n. 729).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Venendo al caso di specie va rilevato che il ricorso è palesemente volto a sollecitare un riesame degli atti processuali e, quindi, è manifestamente inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. Piu precisamente, va accolta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti intimate, per l’assoluta carenza delle condizioni per la revocazione della sentenza impugnata, e segnatamente di un errore di fatto rilevante ai sensi dell’articolo 395, n. 4), c.p.c.. (nel senso sopra precisato).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. In particolare, per quel che concerne il primo motivo di censura, secondo la ricorrente l’errore in questione consisterebbe nel non essersi il Collegio giudicante avveduto dell’esistenza in atti di un contratto stipulato nel 2021 tra Gestione Orizzonti S.r.l. ed altra impresa (IVS Italia) da cui risultava che quest’ultima aveva svolto l’attività di distribuzione di alimenti per conto della prima, così dimostrando <i>per tabulas</i> che il certificato ISO 9001:2015 del 2024 prodotto in gara dalla stessa Gestione Orizzonte non poteva considerarsi “<i>pertinente</i>” all’oggetto dell’affidamento come richiesto dalla <i>lex specialis</i> della procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.3. Al riguardo, può in senso contrario osservarsi – innanzitutto &#8211; che il contratto in questione è espressamente menzionato dalla sentenza revocanda ai § 9.1 e 9.5, il che consente di escludere che il Collegio sia incorso in un errore di percezione, nel senso di non avvedersi dell’esistenza in atti di tale documento, e di ricondurre dunque la questione controversa al tema della idoneità di tale documento a dimostrare la fondatezza del secondo motivo del ricorso di primo grado, afferente alla idoneità o meno della certificazione ISO 9001:2015 prodotta da Gestione Orizzonte S.r.l..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò premesso, il passaggio della sentenza appellata su cui insiste la ricorrente (“<i>…a meno che non si dimostri, attraverso una valutazione in concreto delle modalità con le quali è stata operata la valutazione…</i>”, al § 9.3) non comporta affatto che il Collegio abbia ritenuto decisivo l’accertamento dell’attività in concreto svolta dall’impresa, ovvero se essa l’avesse svolta direttamente o per tramite di terzi, atteso che la mancata prova cui il predetto passaggio fa riferimento attiene alla “<i>valutazione</i>” espressa nel certificato prodotto in gara ed alla sua pertinenza all’oggetto dell’affidamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.4. In ogni caso, l’idoneità del certificato <i>de quo</i> è stata ritenuta in sentenza sulla scorta del convincimento – che, ovviamente, non può essere rimesso in discussione nella presente sede revocatoria – che l’attività di “<i>ristorazione collettiva</i>” comprendesse anche quella di somministrazione di alimenti mediante distributori automatici, al punto che il Collegio ha espressamente ritenuto recessiva la rilevanza del contratto di cooperazione sottoscritto con IVS Italia (§ 9.5).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.5. Peraltro, la stessa ricorrente nel ricorso di primo grado aveva incentrato la propria censura sull’idoneità <i>ex se</i> del contratto prodotto dalla controinteressata a soddisfare le prescrizioni della <i>lex specialis</i>, in ragione dell’asserita non pertinenza all’oggetto della gara delle attività cui esso era riferito, e non di una verifica circa l’attività in concreto svolta dalla controinteressata e/o il fatto di averla svolta direttamente o avvalendosi di altra impresa: il che colora il ricorso anche di un ulteriore profilo di inammissibilità, stante l’evidente <i>mutatio libelli</i> rispetto alla doglianza articolata nel giudizio originario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Quanto al secondo motivo di ricorso, va rimarcato che non può mai costituire errore di fatto revocatorio una mera omessa pronuncia su deduzioni difensive di una parte (al contrario dell’omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di censura, la quale per consolidata giurisprudenza può dar luogo a revocazione ove si dimostri che derivi da omessa percezione o ignoranza inescusabile degli stessi e non da ragioni processuali, quale ad es. l’assorbimento), essendo pacifico che il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutte le mere difese delle parti, essendo sufficiente che dal complesso della motivazione emerga che le stesse sono state esaminate e ritenute complessivamente non condivisibili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. La presente decisione è stata assunta tenendo altresì conto dell’ormai consolidato “<i>principio della ragione più liquida</i>”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, <i>ex plurimis</i>, per le affermazioni più risalenti, Cassazione Civile, Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione Civile, Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209, 13 settembre 2022, n. 7949, e 18 luglio 2016, n. 3176).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell’Amministrazione resistente e della Gestione Orizzonti S.r.l., che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge, per ciascuna delle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Raffaele Greco, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Pescatore, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Di Raimondo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore</p>
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		<title>Sulla rilevanza gli sviluppi e le acquisizioni successivi alla data di adozione dell&#8217;informativa interdittiva antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-gli-sviluppi-e-le-acquisizioni-successivi-alla-data-di-adozione-dellinformativa-interdittiva-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 10:45:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-gli-sviluppi-e-le-acquisizioni-successivi-alla-data-di-adozione-dellinformativa-interdittiva-antimafia/">Sulla rilevanza gli sviluppi e le acquisizioni successivi alla data di adozione dell&#8217;informativa interdittiva antimafia.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Ratio &#8211; Acquisizioni e sviluppi successivi alla data di adozione &#8211; Rilevanza. Se la logica e la ragion d&#8217;essere stessa dell&#8217;istituto delle informazioni antimafia consistono nella massima anticipazione, in funzione preventiva, della reazione dell&#8217;ordinamento alle prime manifestazioni di possibili tentativi di infiltrazione malavitosa nella</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-gli-sviluppi-e-le-acquisizioni-successivi-alla-data-di-adozione-dellinformativa-interdittiva-antimafia/">Sulla rilevanza gli sviluppi e le acquisizioni successivi alla data di adozione dell&#8217;informativa interdittiva antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Ratio &#8211; Acquisizioni e sviluppi successivi alla data di adozione &#8211; Rilevanza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Se la logica e la ragion d&#8217;essere stessa dell&#8217;istituto delle informazioni antimafia consistono nella massima anticipazione, in funzione preventiva, della reazione dell&#8217;ordinamento alle prime manifestazioni di possibili tentativi di infiltrazione malavitosa nella conduzione e negli indirizzi dell&#8217;impresa, allora è da respingere l&#8217;idea che gli sviluppi e le acquisizioni successivi alla data di adozione dell&#8217;informativa interdittiva, emersi e acquisiti nella sede penale, possano o debbano essere posti a raffronto con le considerazioni e i giudizi in precedenza espressi dal Prefetto e fungere da parametro di giudizio ex post della legittimità dell&#8217;interdittiva stessa; tali conclusioni non implicano che i suddetti sviluppi ed esiti siano assolutamente irrilevanti o non debbano essere presi in alcuna considerazione dal Giudice amministrativo, ma solo che possono incidere sul giudizio di legittimità soltanto quando forniscano la prova certa ed evidente di un macroscopico errore originario di cognizione del fatto e di giudizio nel quale sia incorsa l&#8217;Autorità prefettizia.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. Serlenga</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2025, proposto da<br />
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale -OMISSIS-, parzialmente conferita per solo ramo d’azienda edile nella -OMISSIS- di cui la stessa è legale rappresentante e amministratore unico, rappresentata e difesa dagli avvocati Concettina Siciliano e Attilio Parrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Concettina Siciliano in Reggio Calabria, via III Stradella Giuffrè n. 5;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, Ministero dell&#8217;Interno e Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria &#8211; sezione staccata di Reggio Calabria (Sezione Prima) n. 400/2024, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, del Ministero dell&#8217;Interno e di Anac &#8211; Autorità Nazionale Anticorruzione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. Giacinta Serlenga e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.- Oggetto della presente controversia è l’interdittiva antimafia che ha colpito l’odierna appellante nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, valevole anche quale diniego di iscrizione alla white list; nonché il conseguente provvedimento dell’Anac di annotazione nel casellario informatico degli operatori economici, impugnato per illegittimità derivata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’interessata svolge attività primaria edilizia e secondaria di pompe funebri e commercio al dettaglio di articoli funebri. Il provvedimento impugnato ruota essenzialmente intorno alla sua relazione sentimentale con il signor Tommaso Paris, dal quale ha avuto una figlia nel 2008, già destinatario della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di due anni, disposta dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria nel 2016; precedentemente arrestato (nel 2010) in esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Reggio Calabria, in relazione a due gravi imputazioni di matrice mafiosa, nell’ambito di una maxi operazione investigativa (c.d. “-OMISSIS-”) condotta contro 31 soggetti legati alle famiglie -OMISSIS- radicate nel tessuto cittadino, operanti nell’area sud della città, ritenuti responsabili del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e di plurimi reati fine, qualificati dall’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203/1991.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia, il quadro indiziario assunto a fondamento dell’interdittiva poggia anche su ulteriori elementi. Più in dettaglio, l’assunzione dello stesso -OMISSIS-dal 2018 alle dipendenze della ditta di cui è titolare l’appellante nonché la coincidenza dell’indirizzo della sede legale della ditta individuale di proprietà del medesimo con l’indirizzo dell’abitazione della ricorrente; inoltre, sulla scorta dei rapporti delle forze di polizia, sono state attenzionate alcune parentele controindicate di entrambi, la sussistenza di pregiudizi di modesta offensività a carico della stessa appellante e i reiterati controlli del -OMISSIS-con soggetti gravati da pregiudizi per vari reati, anche strumentali all’attività delle associazioni mafiose.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nell’interdittiva si dà in verità atto dell’esito favorevole della vicenda penale a suo carico, essendo stata la condanna ad undici anni di reclusione riportata in primo grado per entrambi i reati riformata in sede d’appello con assoluzione per il reato associativo e declaratoria di non doversi procedere per estinzione del rimanente reato per prescrizione; ciononostante, il Tar Reggio Calabria, con la sentenza impugnata nel presente giudizio, ha respinto il ricorso, valutando gli elementi allegati sufficienti a sostenere la prognosi di rischio infiltrativo e svalutando il dato dell’intervenuta assoluzione sul presupposto che “…<i>detta sentenza la Corte d’Appello di Reggio Calabria, lungi dal considerare il -OMISSIS-estraneo alla cosca -OMISSIS-, ha ritenuto piuttosto che gli elementi prospettati dall’accusa a fondamento dell’imputazione associativa non fossero sufficienti a qualificarlo quale soggetto stabilmente inserito nella consorteria criminale..</i>” ed <i> “..essendo principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui le situazioni indiziarie idonee a supportare il provvedimento interdittivo possono essere desunte anche da “sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa” (ex multis, Cons. St., sez. III, 5 agosto 2021, n. 5770)</i>” (cfr. punti 13.1 e 13.2).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate (l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, il Ministero dell&#8217;Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione) con atto in data 17 febbraio 2025, articolando le proprie difese in successiva memoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.- In via preliminare, va esaminata e respinta l’istanza di rinvio presentata dalla parte appellante con l’ultima memoria prodotta -fuori termine- in data 15 dicembre 2025, in vista dell’udienza di discussione, motivata invocando l’opportunità di attendere la relazione conclusiva sugli esiti della misura della prevenzione collaborativa, alla quale l’odierna appellante è stata ammessa <i>ex</i> art. 94-<i>bis</i> del d.lgs. n.159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e il cui periodo di osservazione sarebbe giunto a naturale scadenza a fine luglio 2026, “<i>affinché il Collegio possa decidere sulla base dell&#8217;esito definitivo del periodo di osservazione, che si confida sarà pienamente liberatorio</i>” (cfr. pag.10 della suddetta memoria).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, l’Adunanza plenaria di questo Consiglio si è di recente espressa nel senso della completa autonomia tra il giudizio di impugnazione del provvedimento di interdittiva e gli esiti del controllo giudiziario volontario <i>ex </i>art. 34-<i>bis</i>, comma 6, del richiamato codice antimafia, affermando principi destinati a valere &#8211;<i>mutatis mutandis</i>&#8211; anche rispetto alla procedura di prevenzione collaborativa che viene qui in rilievo, in ragione della simmetria della <i>ratio</i> delle due misure (cfr. Ad. Plen. n. 7 del 13/02/2023).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.-Ciò premesso, l’appello va respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1.-Dopo una vaga premessa sui motivi di appello (alle pagg. da 5 a 9 sub A.I.I.a e A.I.I.b ), in cui vengono genericamente imputati al primo giudice errori e carenze valutative senza formulare specifiche critiche ai capi motivazionali della decisione di rigetto, il gravame si articola in due ordini di censure:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) il primo gruppo, dichiaratamente indirizzato alla sentenza e sviluppato da pag. 9 a pag. 23 (sub punti da A.I.I.c ad A.I.I.f,), fa leva -con l’unica eccezione dei rilievi contenuti sub A.I.I.f- su provvedimenti e vicende successivi all’adozione dell’atto gravato (sentenza di riabilitazione della Corte di appello di Reggio Calabria n.4/2022, ammissione al controllo giudiziario e relativo andamento positivo);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) il secondo gruppo, sviluppato da pag. 24 a pag. 61 (sub B ) è, invece, diretto a censurare il provvedimento gravato in primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2.-In disparte possibili profili di inammissibilità del gravame per violazione -rispettivamente- degli artt. 104, comma 1 e 101, comma 1, c.p.a. le censure proposte non sono suscettibili di accoglimento nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.3.-Come detto, l’interdittiva è essenzialmente motivata sulla scorta della relazione sentimentale intrattenuta dalla odierna appellante con il sig. Tommaso Paris; e l’interessata, senza negare tale relazione (dalla quale -come detto sub 1- è nata una figlia), cerca di smontare il teorema che lo riguarda, mettendo in discussione quelli che sono stati ritenuti gravi e significativi precedenti penali di questi, sminuendo il rilievo della sua qualità di dipendente dell’appellante stessa e negando il suo inserimento nella criminalità organizzata di Reggio Calabria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.4.- Le censure avverso la sentenza del Tar sono così sintetizzabili:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a-la sentenza di prime cure non valorizza la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria n.4/2022 che ha concesso la riabilitazione (motivo sub A.I.I.c);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b- la sentenza di prime cure non tiene conto del fatto che, in sede di controllo giudiziario, sia stato autorizzato il mantenimento del -OMISSIS-nell’ambito dell’organizzazione aziendale (motivo sub A.I.I.d);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c-la sentenza di prime cure non valorizza l’andamento positivo del controllo giudiziario (motivo sub A.I.I.e);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d.- la sentenza di prime cure non ha fatto buon uso dei principi giurisprudenziali elaborati in tema di rapporti parentali controindicati (motivo sub A.I.I.f);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e.- a sua volta, il provvedimento amministrativo gravato in prime cure è stato adottato in carenza assoluta dei presupposti e, dunque, in violazione degli artt. 91 e 100 del d.lgs. n. 159/2001; nonché in dispregio dell’obbligo di motivazione sancito dall’art.3 della legge n. 241/90 e in difetto assoluto di istruttoria (motivi di primo grado riportati sub B).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.5.- Tali censure non scalfiscono la legittimità del provvedimento amministrativo né la bontà del ragionamento del Tar.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rispetto ai motivi riportati sub a, b e c, è sufficiente ribadire che si tratta di vicende successive all’adozione del provvedimento di interdittiva gravato e che, pertanto, non avrebbero potuto in alcun modo influenzare la pronunzia del giudice di prime cure, correttamente assestata sulla valutazione del quadro indiziario sussistente al momento dell’adozione del provvedimento di interdittiva di cui si tratta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto agli ulteriori rilievi, deve osservarsi quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) L’assoluzione del -OMISSIS-(in ogni caso successiva all’interdittiva stessa poiché risalente al 2021) è stata determinata, per il reato più grave, dal mancato raggiungimento della prova di un suo stabile inserimento nell’associazione di stampo mafioso ma in sede di misure di prevenzione non si richiede lo stesso rigore probatorio che si impone in sede penale; in sede penale lo standard probatorio è quello della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, in sede di interdittiva antimafia lo standard probatorio è quello del “più probabile che non”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) L’assoluzione del -OMISSIS-(in ogni caso successiva all’interdittiva stessa poiché risalente al 2021) è stata determinata, per il reato meno grave dall’intervenuta prescrizione ma è la sentenza stessa a dare atto che gli elementi probatori fossero univoci nel senso di dimostrare che il -OMISSIS-avesse svolto intenzionalmente la funzione di prestanome per schermare la titolarità dell’impresa in capo ad un pregiudicato (quand’anche non sia stato provato il fatto che se ne avvantaggiasse l’intera cosca).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) Inoltre, se corrisponde al vero che il -OMISSIS-è stato assunto quale dipendente dall’odierna appellante nel 2018 e che in sede di controllo giudiziario (anche prorogato) tale assunzione è stata consentita, tuttavia è stato riscontrato che l’attività di cui il -OMISSIS-risulta intestatario (e la sua disponibilità a rendersi intestatario fittizio è stata verificata –come detto- in sede penale) ha sede legale all’indirizzo dell’abitazione dell’appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) In ogni caso, il quadro indiziario posto a base della contestata misura è più composito: sono state riscontrate anche parentele controindicate per entrambi, precedenti penali a carico della stessa appellante quand’anche di modesta offensività e, pur in disparte le descritte vicende penali, controlli di polizia a carico del -OMISSIS-con pregiudicati per vari reati, anche strumentali all’associazione mafiosa e, infine, l’intestazione in capo a quest’ultimo di attività analoga a quella dell’odierna ricorrente; il tutto calato in un particolare contesto socio-ambientale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla base delle suesposte considerazioni, appare dunque evidente come, al momento dell’adozione dell’interdittiva, gli elementi indiziari raccolti apparissero ragionevolmente sufficienti a sostenere la misura di prevenzione di cui si discute e che le sopravvenienze rivendicate dalla difesa appellante potrebbero al più giustificare un’istanza di aggiornamento ex art. 91, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla necessità di tener conto della situazione esistente al momento dell’adozione dell’interdittiva, questa Sezione ha affermato: “<i>Se la logica e la ragion d&#8217;essere stessa dell&#8217;istituto delle informazioni antimafia consistono nella massima anticipazione, in funzione preventiva, della reazione dell&#8217;ordinamento alle prime manifestazioni di possibili tentativi di infiltrazione malavitosa nella conduzione e negli indirizzi dell&#8217;impresa, allora è da respingere l&#8217;idea che gli sviluppi e le acquisizioni successivi alla data di adozione dell&#8217;informativa interdittiva, emersi e acquisiti nella sede penale, possano o debbano essere posti a raffronto con le considerazioni e i giudizi in precedenza espressi dal Prefetto e fungere da parametro di giudizio ex post della legittimità dell&#8217;interdittiva stessa; tali conclusioni non implicano che i suddetti sviluppi ed esiti siano assolutamente irrilevanti o non debbano essere presi in alcuna considerazione dal Giudice amministrativo, ma solo che possono incidere sul giudizio di legittimità soltanto quando forniscano la prova certa ed evidente di un macroscopico errore originario di cognizione del fatto e di giudizio nel quale sia incorsa l&#8217;Autorità prefettizia” </i>(Consiglio di Stato sez. III, 31/01/2024, n.964).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.- Venendo infine all’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali, anche questa non appare suscettibile di favorevole apprezzamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il limite dei 70.000 caratteri, spazi esclusi, stabilito dall’articolo 3, comma 1, lettera <i>b</i>), del d.P.C.S. 22 dicembre 2016, è stato indubbiamente superato. Invero, previa conversione in formato word, l’appello consta di ben 94.012 caratteri (spazi esclusi), da cui si possono detrarre -al più- 6 pagine per epigrafe e conclusioni, pari a 12.000 caratteri; in ogni caso risulterebbe ampiamente superato il limite dimensionale stabilito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve osservarsi che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.-l’istanza avrebbe dovuto essere presentata prima del deposito dell’appello;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b.-non risultano allegati i gravi e giustificati motivi che -ai sensi del richiamato articolo 7 del decreto del presidente del Consiglio di Stato- avrebbero potuto consentire la richiesta di autorizzazione successiva;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c.-<i> </i>il superamento dei limiti non risulta in alcun modo giustificato da ragioni oggettive, non ravvisandosi alcuna necessità di riprodurre per intero<i> </i>tutti i motivi di censura contenuti nel ricorso di primo grado (come è stato fatto in concreto), in presenza di una sentenza che li ha richiamati ed esaminati tutti analiticamente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.- In conclusione, disattesa l’istanza di rinvio, vanno respinti sia l’appello nel merito che l’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali presentata <i>ex post.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerata, tuttavia, la natura della pretesa azionata e il parallelo procedimento di ammissione al procedimento di prevenzione collaborativa, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato altresì che l’appello è stato proposto a breve distanza dall’entrata in vigore della disciplina che prevede le conseguenze pecuniarie del superamento dei limiti dimensionali non autorizzato, non si procede ad irrogazione della relativa sanzione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità della parte appellante e degli altri soggetti menzionati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ezio Fedullo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Tulumello, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Angelo Roberto Cerroni, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-gli-sviluppi-e-le-acquisizioni-successivi-alla-data-di-adozione-dellinformativa-interdittiva-antimafia/">Sulla rilevanza gli sviluppi e le acquisizioni successivi alla data di adozione dell&#8217;informativa interdittiva antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;aggiornamento dell&#8217;informativa antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaggiornamento-dellinformativa-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 08:41:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaggiornamento-dellinformativa-antimafia/">Sull&#8217;aggiornamento dell&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p>Informativa antimafia &#8211; Aggiornamento &#8211; Motivazione per relationem &#8211; Sentenza &#8211; Illegittimità. Deve essere annullato l&#8217;atto di conferma di un&#8217;informativa antimagia che fonda la prognosi di perdurante permeabilità mafiosa dell’impresa su una relazione redatta  dall’Ufficio territoriale competente, mediante richiamo a un estratto della motivazione di una sentenza del Consiglio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaggiornamento-dellinformativa-antimafia/">Sull&#8217;aggiornamento dell&#8217;informativa antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaggiornamento-dellinformativa-antimafia/">Sull&#8217;aggiornamento dell&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Informativa antimafia &#8211; Aggiornamento &#8211; Motivazione per relationem &#8211; Sentenza &#8211; Illegittimità.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve essere annullato l&#8217;atto di conferma di un&#8217;informativa antimagia che fonda la prognosi di perdurante permeabilità mafiosa dell’impresa su una relazione redatta  dall’Ufficio territoriale competente, mediante richiamo a un estratto della motivazione di una sentenza del Consiglio di Stato , nella quale è stata rilevata, sulla base di elementi di carattere indiziario, la vicinanza di una famiglia ad un <i>clan</i> camorristico e l’irrilevanza dei provvedimenti di archiviazione nei confronti di alcuni esponenti della famiglia rispetto alla prognosi di permeabilità criminale dell’impresa. Tale motivazione è in parte insufficiente ed in parte illogica. E’ insufficiente, nella parte in cui viene richiamata in maniera assolutamente generica un estratto di motivazione relativo ad altro contenzioso, senza fornire alcuna indicazione utile a comprendere quali siano le connessioni con la vicenda fattuale oggetto del presente giudizio. La motivazione è poi illogica nella parte in cui l’Amministrazione ha posto a fondamento del proprio convincimento una statuizione resa in relazione alla cornice fattuale precedente rispetto all’istanza di aggiornamento, formulata nell’anno 2017. Dagli stessi vizi è evidentemente affetto anche il provvedimento impugnato, motivato <i>per relationem</i> rispetto alla precitata relazione, il quale peraltro risulta affetto da ulteriori vizi nella parte cui effettua un generico riferimento ai “<i>suesposti rapporti economici, di parentela e di frequentazione</i>”, senza minimamente indicarli.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. Scarpato</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4123 del 2025, proposto da<br />
-OMISSIS- &#8211; -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesta Siracusa, Luca Tozzi, con domicilio eletto presso lo studio Luca Tozzi in Napoli, via Toledo, 323;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 2779/2025, resa tra le parti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. -OMISSIS- (di qui in poi “-OMISSIS-”), società destinataria di interdittiva antimafia datata 17 luglio 2012 e divenuta definitiva a seguito della sentenza di questa Sezione n. 256 del 2017, ha presentato, in data 7 dicembre 2016, istanza di riesame della propria posizione antimafia, definita con il provvedimento di conferma prot. n. -OMISSIS-del 19 dicembre 2017, con il quale il Prefetto della Provincia di Caserta ha ritenuto che sul conto della società, dei soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 e dei relativi conviventi, dovevano ritenersi ancora sussistenti le condizioni di controindicazione di cui all’art. 84 co. 4 e all’art. 91 co. 6 del medesimo d.lgs.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. La società ha impugnato il provvedimento, unitamente agli atti connessi e presupposti, dinanzi al T.a.r. per la Campania, Napoli, lamentando l’omessa considerazione delle circostanze sopravvenute, allegate all’istanza di aggiornamento, da sole idonee ad elidere la permanenza del rischio di infiltrazione criminale nell’azienda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, la ricorrente ha dedotto che il Prefetto non aveva considerato l’avvenuta archiviazione dei procedimenti penali che avevano coinvolto -OMISSIS-, amministratore unico e socio della società, ed i suoi familiari, nonché l’intervenuta condanna del denunciante di -OMISSIS- per calunnia, fondando la valutazione di permeabilità criminale dell’impresa sul rapporto della Questura di Caserta datato 13 febbraio 2017, senza considerare quanto affermato dalla DIA di Napoli e dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, i quali avevano riferito di non essere a conoscenza di ulteriori elementi di controindicazione a carico della società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il T.a.r. ha respinto il ricorso, ritenendo le sopravvenienze sottese all’istanza di aggiornamento non indicative di una chiara dissociazione da parte dell&#8217;impresa rispetto alle cointeressenze criminali precedentemente rilevate, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 4450 del 2014 &#8211; che si era espressa sul pericolo di condizionamento mafioso della famiglia -OMISSIS&#8211; unitamente agli episodi estorsivo-intimidatori descritti nella nota della Questura di Caserta – Divisione Polizia Anticrimine del 6 aprile 2016, ritenuti sintomo di perdurante esposizione a pericolo di infiltrazione, anche a fronte delle sopravvenienze favorevoli allegate dalla società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. -OMISSIS- ha impugnato la decisione riproponendo i motivi di censura già respinti dal T.a.r., lamentando:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. il difetto istruttorio e motivazionale del provvedimento, poiché non preceduto da una nuova istruttoria sulla attualizzazione del pericolo di condizionamento mafioso della società e motivato attraverso il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4450 del 2014 , relativa alla informativa emessa nell’anno 2012, richiamata impropriamente anche dal T.a.r. per privare di rilevanza i provvedimenti di archiviazione emessi in favore dei componenti della famiglia -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. la natura non concreta né attuale degli indizi di condizionamento mafioso addotti dalla Prefettura e confermati dal T.a.r., non avendo l’Autorità amministrativa correttamente soppesato l’assenza di iscrizione a carico dei membri della famiglia -OMISSIS-e, in particolare, l’avvenuta archiviazione della posizione di -OMISSIS- nel procedimento n. -OMISSIS- RGNR;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3. la carenza di una nuova verifica globale in contraddittorio con la parte, onde verificare la persistente attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.4. l’omessa considerazione e valorizzazione dei provvedimenti di archiviazione emanati in sede penale nei confronti dell’amministratore della società e di -OMISSIS-, nonché il travisamento delle denunce effettuate dall’amministratore per le estorsioni subite, erroneamente ritenute indice di permeabilità mafiosa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.5. l’insufficienza del riferimento al mero legame parentale a supportare la prognosi di permeabilità mafiosa della società;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.6. il travisamento delle deduzioni relative all’esito del controllo giudiziario, erroneamente respinte dal T.a.r. facendo leva solo sul dato cronologico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Caserta, i quali, mediante ampi richiami alla sentenza impugnata ed alla nota giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in tema di interdittive antimafia, hanno chiesto la reiezione dell’appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. All’udienza pubblica del 9 ottobre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. L’appello è parzialmente fondato e va accolto, entro i seguenti limiti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. L’oggetto del presente giudizio concerne la legittimità del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 19 dicembre 2017, con il quale il Prefetto della Provincia di Caserta ha confermato l’interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-, emessa dalla Prefettura di Caserta in data 17 luglio 2012, ritenendo ancora attuale il pericolo di condizionamento mafioso dell’impresa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’originaria interdittiva è divenuta definitiva a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 256/2017 e la sua legittimità non può più essere messa in discussione, dovendosi il presente giudizio limitare al provvedimento di conferma.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Al riguardo, è necessario premettere che, ai sensi dell’art. 91 c. 5 del d.lgs. n. 159/2011 “<i>il Prefetto, anche sulla documentata richiesta dell&#8217;interessato, aggiorna l&#8217;esito dell&#8217;informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell&#8217;accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa</i>.” La norma si raccorda con il precedente art. 86, il quale li fissa in dodici mesi il termine di validità dell’informativa interdittiva antimafia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha chiarito che il semplice decorso dell’anno non determina, automaticamente, la perdita di rilevanza degli elementi indiziari sulla cui base è stata formulata la prognosi infiltrativa, in coerenza con gli indirizzi che reputano possibile l’adozione dell’interdittiva anche sulla base di elementi fattuali risalenti e che assumono il carattere neutro del semplice decorso del tempo rispetto al giudizio di attualità del pericolo di infiltrazione, onerando tuttavia l’amministrazione di effettuare un motivato aggiornamento delle proprie verifiche (Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2021, n. 8309; id., 3 marzo 2021, n. 1838; id., 11 maggio 2020, n. 2962).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale impostazione ha trovato l’avallo della Corte costituzionale, la quale ha individuato proprio nella natura “<i>ad tempus</i>” dell’informativa interdittiva il punto di equilibrio tra gli opposti interessi e valori costituzionali implicati, ponendo l’accento sull’onere di accertamento a carico dell’Amministrazione che scatta allo spirare del termine annuale di cui all’articolo 86. In particolare, la Corte ha rimarcato che la valutazione dell’autorità prefettizia è agganciata al rischio (e non già all’infiltrazione) e pertanto non deve rimanere cristallizzata <i>in aeternum</i>, ma deve essere funzionale a prevenire e reindirizzare l’impresa verso schemi pienamente leciti e lealmente concorrenziali, nell’interesse dell’imprenditore a riprendere le redini dell’impresa e di quello, generale, a restituire al mercato una risorsa sana e produttiva (Corte cost., n. 57/2020).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Coerentemente con queste premesse, è stato osservato che, fino a che non intervenga un aggiornamento alla luce dell&#8217;evoluzione della situazione delle imprese e delle persone interessate, gli elementi indizianti posti a fondamento di un&#8217;interdittiva rimangono inalterati, fino al sopraggiungere di fatti nuovi e ulteriori che siano idonei ad evidenziare il venir meno della situazione di pericolo. Infatti, ai fini dell&#8217;aggiornamento, l&#8217;istanza dell&#8217;impresa, per quanto fondata su specifici e documentati elementi di novità rappresentati alla Prefettura, non delimita l&#8217;àmbito di valutazione discrezionale che a questa spetta, nel rinnovato esercizio del suo potere ai fini dell&#8217;aggiornamento, né la vincola al solo spazio di indagine costituito dagli elementi sopravvenuti indicati dall&#8217;impresa, entro, per così dire, binari precisi o rime obbligate (Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2018, n. 2720).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul medesimo crinale interpretativo, la giurisprudenza di questa sezione ha già avuto modo di precisare che, proprio perché i fatti sui quali si fonda l&#8217;interdittiva antimafia possono anche essere risalenti nel tempo, nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l&#8217;esistenza di un rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata, per la rimozione della misura ostativa occorre &#8220;<i>che vi siano tanto fatti nuovi positivi, quanto il loro consolidamento, così da far virare in modo irreversibile l&#8217;impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dal cono d&#8217;ombra della mafiosità</i>&#8221; (<i>ex plurimis</i>, Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1142; id. 30 maggio 2024, n. 6043).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per tali ragioni, è ben costante la giurisprudenza di questo Consiglio nel ribadire che, in presenza di un&#8217;articolata istanza di aggiornamento da parte del soggetto interessato, il Prefetto non possa legittimamente sottrarsi all&#8217;onere di riesaminare la vicenda alla luce dei nuovi dati fornitigli e tenuto conto degli aggiornati elementi riguardanti il destinatario degli accertamenti acquisiti dalle forze di polizia (<i>ex plurimis</i>, Cons. Stato, sez. III, 4 aprile 2024, n. 3096).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Fermo quanto sopra, è necessario chiarire il perimetro dei fatti e delle circostanze che devono essere presi in considerazione dal Prefetto in sede di aggiornamento di una precedente informativa interdittiva antimafia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La sentenza impugnata ha dato conto di due diversi orientamenti giurisprudenziali: il primo, minoritario, secondo cui l’autorità prefettizia deve procedere a una nuova verifica globale delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva, onde verificare la persistente attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa (Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2021, n. 1838; C.g.a.r.s., 18 luglio 2022, n. 847); il secondo, maggioritario, secondo cui l’attenzione del Prefetto deve concentrarsi solo sui fatti nuovi e ulteriori, onde verificarne l’idoneità a far venire meno il pericolo di infiltrazione (Cons. Stato, sez. III, 28 luglio 2021, n. 5592; id., 21 maggio 2021, n. 3915; id., 21 novembre 2019, n. 7947; id., 9 aprile 2019, n. 2324; id., 22 luglio 2018, n. 4620; id., 12 marzo 2018, n. 1562; id., 7 marzo 2017, n. 1084), con conseguente onere a carico dell’impresa istante di allegare (e documentare) i fatti nuovi e sopravvenuti, in tesi idonei a determinare il superamento dell’originaria prognosi di rischio infiltrativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Tale affermazione necessita di un chiarimento preliminare, poiché non è dato scorgere, nelle pronunce indicate, alcuna dicotomia interpretativa, tale da determinare la formazione di due diversi (ed in tesi opposti) orientamenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Ed invero, l’orientamento ritenuto dal primo giudice “minoritario”, non predica affatto, come pure sostenuto dall’appellante, l’obbligo dell’autorità prefettizia di riesaminare, alla cadenza del termine di un anno, tutte le risultanze istruttorie e gli indizi che avevano condotto all’emanazione dell’interdittiva, onde saggiarne la perdurante attualità. Al riguardo, la sentenza di questa sezione n. 1838, del 3 marzo 2021, ha ritenuto necessario che il Prefetto si soffermi, in sede di aggiornamento, a verificare la persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva con specifico riferimento all’attualità, in guisa da prevenire minacce reali e presenti e non pericoli ipotetici o pregressi. A ben vedere, pertanto, di null’altro si tratta se non dell’esigenza di attualizzare le circostanze originariamente ritenute espressive del pericolo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nello stesso senso, la sentenza del C.g.a.r.s., 18 luglio 2022, n. 847, ha riaffermato l’obbligo della Prefettura di pronunciarsi a seguito di una motivata istanza di aggiornamento, ma pur sempre “<i>alla luce delle circostanze sopravvenute alla sua adozione e tali da giustificare la rivalutazione da parte della Prefettura dei relativi presupposti</i>”, indicando ragionevolmente la necessità che l’Autorità prefettizia riveda il compendio istruttorio inizialmente posto a fondamento del provvedimento interdittivo alla luce delle sopravvenienze favorevoli all’impresa, e pur sempre “ <i>a fronte di un’istanza di revisione adeguatamente motivata che dia conto del venir meno degli indizi su cui si fondava l’originario provvedimento interdittivo ed indichi il sopravvenire di nuovi elementi di fatto idonei ad incidere sul giudizio prognostico negativo che si intende modificare.</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ dunque evidente che la rivalutazione delle circostanze istruttorie deve avvenire pur sempre alla luce delle sopravvenienze allegate e provate dalla parte istante, la quale ha interesse a dimostrare che l’iniziale valutazione prognostica di permeabilità criminale non è più attuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Allo stesso modo, anche l’indirizzo ritenuto “maggioritario”, non predica affatto che il Prefetto, in sede di revisione, debba limitare la propria indagine ai fatti nuovi e sopravvenuti, quanto piuttosto che l’originario compendio istruttorio conservi la sua “<i>valenza anche oltre il termine indicato nella norma fino al sopraggiungere di fatti nuovi e ulteriori che evidenzino il venir meno del pericolo e, dunque, fino a nuovo provvedimento in esito alla revisione</i>” (per tutte, Cons. Stato. sez. III, 28 luglio 2021, n. 5592; id. 20 settembre 2018, n. 5479).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto, il fatto che gli originari riscontri indicativi del pericolo di condizionamento mafioso conservino inalterata la propria potenzialità dimostrativa anche oltre l’anno dall’emanazione dell’interdittiva è principio assodato nella giurisprudenza della Corte costituzionale e del giudice amministrativo (<i>ex plurimis</i>, Corte cost. n. 57/2020, Cons. Stato, sez. III, 22 gennaio 2014, n. 292), mirando entrambi gli orientamenti richiamati ad affermare non altro se non l’esigenza che il Prefetto rivaluti i medesimi riscontri alla luce delle sopravvenienze.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Tanto chiarito, ne deriva che, applicando gli ordinari principi in tema di onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., incombe sull’impresa che chieda l’aggiornamento l’onere di allegare e di documentare i fatti nuovi e sopravvenuti potenzialmente idonei a determinare il superamento dell’originaria prognosi di rischio infiltrativo. Ciò tanto più quando, come nel caso di specie, l’originaria interdittiva sia divenuta inoppugnabile e si sia cristallizzato il giudicato sulla sua legittimità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Poste queste necessarie premesse, può ora passarsi all’esame dei motivi di censura formulati dall’appellante, non senza premettere che devono essere dichiarati inammissibili i motivi indicati ai precedenti numeri 4.3 e 4.5., poiché proposti per la prima volta nel presente grado di appello, in violazione dell’art. 104 c. 1 c.p.a.. Di tali specifiche censure non c’è traccia nel ricorso introduttivo del giudizio e nei successivi motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. I rimanenti motivi di appello possono essere trattati congiuntamente e devono essere parzialmente accolti, limitatamente al motivo &#8211; invero trasversale nell’impianto censorio dell’appello &#8211; relativo al difetto di motivazione del provvedimento impugnato, erroneamente respinto dalla sentenza appellata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. Occorre preliminarmente chiarire che, con l’istanza del 7 dicembre 2016, -OMISSIS&#8211;OMISSIS-ha chiesto alla Prefettura di Napoli di aggiornare la posizione antimafia dell’impresa alla luce dei riscontri ottenuti dal Procuratore aggiunto presso la DDA di Napoli, in relazione alla propria posizione nei procedimenti penali n. -OMISSIS-/2001 RGNR e n. -OMISSIS-/2010 RGNR, ovvero in altri procedimenti penali nei quali erano state acquisite e valutate le dichiarazioni di collaboratori di giustizia. A fronte della richiesta dell’interessato, infatti, la DDA di Napoli aveva precedentemente autorizzato il rilascio del decreto di archiviazione nei confronti di -OMISSIS- nel procedimento penale n. -OMISSIS- (stralcio del -OMISSIS-/2010 RGNR) in data 17 febbraio 2014, non essendovi nell’altro procedimento iscrizioni a carico del medesimo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. E’ bene a questo punto rilevare che, in disparte la citata archiviazione e l’assenza di ulteriori iscrizioni, nessun altra circostanza è stata rappresentata dall’istante a fondamento della richiesta di aggiornamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19. Risultano conseguentemente destituite di fondamento le censure con le quali l’appellante ha lamentato l’omesso esame delle ulteriori circostanze sopravvenute, costitute dalla condanna per calunnia del soggetto che aveva denunziato il sig. -OMISSIS-in data 15 gennaio 2016 e dall’archiviazione, in data 17 aprile 2015, del procedimento penale ai danni di -OMISSIS- (controllata in data 1.2.2016 mentre si trovava in compagnia di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-). Tali sopravvenienze, invero, non sono state portate all’attenzione del Prefetto da parte dell’impresa istante, com’era suo preciso onere, sulla base delle considerazioni espresse in premessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20. Analoghe considerazioni valgono per il motivo di appello concernente l’omessa considerazione, da parte del Prefetto, degli esiti del controllo giudiziario, poiché, com’è stato correttamente rilevato dal primo giudice, la società è stata ammessa al beneficio con decreto n. 48/2019 RGMP e n. 17/20 del 15 gennaio 2020, a distanza di 3 anni dall’emanazione del provvedimento impugnato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21. Chiarito quanto sopra, e correttamente focalizzato il piano dell’indagine sulle uniche sopravvenienze favorevoli addotte dall’appellante nella propria istanza, è opinione del Collegio che il provvedimento impugnato sia affetto da un significativo <i>deficit</i> motivazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22. La conferma, infatti, fonda la prognosi di perdurante permeabilità mafiosa dell’impresa sulla relazione redatta in data 1 dicembre 2017 dall’Ufficio territoriale del Governo di Caserta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con tale provvedimento, i componenti del Gruppo interforze hanno motivato il proprio convincimento in senso ostativo richiamando un estratto della motivazione della sentenza di questo Consiglio di Stato n. 4450/2014, nella quale è stata rilevata, sulla base di elementi di carattere indiziario, la vicinanza della famiglia -OMISSIS-ad un <i>clan</i> camorristico e l’irrilevanza dei provvedimenti di archiviazione nei confronti di alcuni esponenti della famiglia rispetto alla prognosi di permeabilità criminale dell’impresa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23.Tale motivazione è in parte insufficiente ed in parte illogica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23.1. E’ insufficiente, nella parte in cui viene richiamata in maniera assolutamente generica un estratto di motivazione relativo ad altro contenzioso, senza fornire alcuna indicazione utile a comprendere quali siano le connessioni con la vicenda fattuale oggetto del presente giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ed invero, le ragioni ostative sono state ricondotte a non meglio precisati collegamenti della famiglia -OMISSIS-con la criminalità organizzata, da ritenere perduranti anche a seguito di provvedimenti di archiviazione, mentre nel presente giudizio viene in rilievo la figura di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-e la sua archiviazione rispetto ai procedimenti penali sopra indicati in connessione con la società -OMISSIS-, che è e rimane la reale destinataria del provvedimento interdittivo antimafia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23.2. La motivazione è poi illogica nella parte in cui l’Amministrazione ha posto a fondamento del proprio convincimento una statuizione resa in relazione alla cornice fattuale precedente rispetto all’istanza di aggiornamento, formulata nell’anno 2017.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24. Dagli stessi vizi è evidentemente affetto anche il provvedimento impugnato, motivato <i>per relationem</i> rispetto alla precitata relazione, il quale peraltro risulta affetto da ulteriori vizi nella parte cui effettua un generico riferimento ai “<i>suesposti rapporti economici, di parentela e di frequentazione</i>”, senza minimamente indicarli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Appare del tutto inconferente, del resto, l’utilizzo di una motivazione <i>per relationem</i> da parte della Prefettura, la quale ha posto a fondamento della decisione un estratto di sentenza nemmeno riferita al contenzioso scaturito a seguito dell’originaria interdittiva antimafia del 2012. Quel contenzioso, infatti, si è chiuso con la sentenza di questa sezione n. 256/2017 e non con la sentenza richiamata (n. 4450/2014), peraltro nemmeno allegata agli atti del presente giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">25. Per queste ragioni l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado proposto dalla società odierna appellante, con annullamento del provvedimento cat. 12.B.16/ANT/AREA 1^ prot. n. 0-OMISSIS-del 19.12.2017.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">26. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare natura fattuale e giuridica delle questioni trattate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il contributo unificato dei due gradi di giudizio resta ripetibile nei confronti dell’Amministrazione resistente.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della decisione appellata, accoglie il ricorso proposto da -OMISSIS- ed annulla il provvedimento impugnato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate. Contributo unificato ripetibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società appellante e tutte le altre persone fisiche nominativamente indicate nella presente sentenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Pescatore, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Di Raimondo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaggiornamento-dellinformativa-antimafia/">Sull&#8217;aggiornamento dell&#8217;informativa antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 09:05:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-7/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ordinanza cautelare &#8211; Revocazione &#8211; Errore di fatto revocatorio &#8211; Casi. Va rigettata l’istanza di revocazione di un ordinanza cautelare che sia argomentata con rilievi del tutto disallineati dai canonici parametri di filtro che annettono rilevanza all’errore di fatto solo laddove esso: (a)origini da una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-7/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-7/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ordinanza cautelare &#8211; Revocazione &#8211; Errore di fatto revocatorio &#8211; Casi.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Va rigettata l’istanza di revocazione di un ordinanza cautelare che sia argomentata con rilievi del tutto disallineati dai canonici parametri di filtro che annettono rilevanza all’errore di fatto solo laddove esso: <i>(a)</i>origini da una svista percettiva o sensoriale del materiale istruttorio che appaia con immediatezza e sia di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; <i>(b)</i> abbia indotto l&#8217;organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto; <i>(c)</i> attenga ad un punto non controverso e sul quale la decisione non ha in alcun modo, e tantomeno espressamente, motivato; <i>(d)</i> intercetti elementi decisivi della decisione da revocare, sussistendo oggettivamente un rapporto di causalità tra l&#8217;erronea presupposizione e la pronuncia stessa.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. Pescatore</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8227 del 2025, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paolo Cantile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ufficio Territoriale del Governo Latina, Ministero dell&#8217;Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la revocazione</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">​dell&#8217;ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sez. III n. 03906/2025, resa tra le parti. ​</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 58 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Latina e del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la impugnata ordinanza cautelare di questa Sezione del 27 ottobre 2025, n. 3906, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; sezione staccata di Latina, dell’11 settembre 2025, n. 220;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come in atti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l’ordinanza di questa Sezione del 27 ottobre 2025, n. 3906, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; sezione staccata di Latina, dell’11 settembre 2025, n. 220;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l’istanza di revoca della suddetta ordinanza n. 3906 del 2025 proposta dalla società -OMISSIS- ai sensi dell’art. 395 comma 4 c.p.c., richiamato dall’art. 58 comma 2 c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che l’istanza di revoca è affidata a cinque motivi rescindenti a mezzo dei quali l’istante sostiene, in sostanza, che l’ordinanza <i>de qua</i> sarebbe inficiata da altrettanti errori revocatori per avere la Sezione equivocato e mal inteso circostanze emergenti dalle risultanze documentali di causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che l’istanza è argomentata con rilievi del tutto disallineati dai canonici parametri di filtro che annettono rilevanza all’errore di fatto solo laddove esso: <i>(a)</i>origini da una svista percettiva o sensoriale del materiale istruttorio che appaia con immediatezza e sia di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; <i>(b)</i> abbia indotto l&#8217;organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto; <i>(c)</i> attenga ad un punto non controverso e sul quale la decisione non ha in alcun modo, e tantomeno espressamente, motivato; <i>(d)</i> intercetti elementi decisivi della decisione da revocare, sussistendo oggettivamente un rapporto di causalità tra l&#8217;erronea presupposizione e la pronuncia stessa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato infatti che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i)</i> viene anzitutto contestato il passaggio dell’ordinanza n. 3906/2025 in cui si legge che <i>“l’interdittiva dà atto che diversi dipendenti della società hanno precedenti penali o, comunque, possono essere ritenuti contigui ad ambienti riconducibili alla criminalità organizzata dell’area casertana”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo il ricorrente, il Collegio non si sarebbe avveduto <i>“che la Prefettura si riferiva, in realtà, a un unico operaio, -OMISSIS-”</i>, peraltro fuoriuscito dalla società oltre tre anni prima del preavviso dell’interdittiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’asserito errore di fatto è tuttavia smentito <i>per tabulas</i> dal testo dell’interdittiva, che alle pagine 1 e 2 dà conto dell’elenco di diversi dipendenti a vario titolo ritenuti contigui ad ambienti riconducibili alla criminalità organizzata dell’area casertana. L’ordinanza n. 3906 del 2025 si è limitata a riportare <i>in parte qua</i> il testo dell’interdittiva (<i>“l’interdittiva dà atto che..”</i>), sicché il vizio di travisamento dei dati documentali risulta del tutto destituito di fondamento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii)</i> sarebbe stato malinteso anche l’esito del procedimento giudiziario a carico di -OMISSIS-, figlio del socio unico -OMISSIS-, conclusosi con un provvedimento di archiviazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nell’ordinanza n. 3906/2025 si dà atto, tuttavia, del corretto esito del procedimento penale, laddove si riferisce che -OMISSIS- <i>“ha ricevuto informazioni di garanzia nell’ambito di un procedimento penale per tentato omicidio con l’aggravante del metodo mafioso; benché rispetto a tale procedimento vi sia una richiesta di archiviazione da parte della Procura, il provvedimento prefettizio dà anche conto che il predetto -OMISSIS- è stato più volte controllato in compagnia di soggetti vicini al clan -OMISSIS-”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La piana lettura dell’ordinanza rende chiaro che l’esito giudiziario non è stato affatto travisato, essendo stato riportato nella sua integralità, mentre la seconda circostanza (le plurime frequentazioni controindicanti) trova documentale riscontro alla pagina 5 del provvedimento interdittivo. Il fatto che di tali contatti non siano stati forniti ulteriori riscontri dalla Prefettura è questione che eventualmente potrebbe rilevare a fini valutativi, ma che certamente non consente di asserire alcun “travisamento” del materiale istruttorio di causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iii)</i> sarebbe erronea anche l’ulteriore affermazione contenuta nell’ordinanza n. 3906/2025 secondo la quale <i>&#8220;la stessa -OMISSIS- è stata acquistata da -OMISSIS- da un soggetto con precedenti penali&#8221;</i>, e ciò in quanto – deduce la parte ricorrente –il soggetto in questione sarebbe in realtà incensurato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia, a pagina 1 dell’interdittiva si menzionano precedenti <i>“per armi e bancarotta fraudolenta”</i> a carico del sunnominato venditore, il che &#8211; trattandosi di <i>“precedenti penali”</i> a tutti gli effetti &#8211; smentisce la contraria affermazione di parte ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iv)</i> ancora, il Collegio avrebbe erroneamente richiamato l&#8217;episodio dei fratelli -OMISSIS-, riferendo implicitamente che l&#8217;attività di impresa della -OMISSIS- sarebbe stata avviata con l&#8217;apporto di soggetti colpiti da precedenti penali. Si tratterebbe di affermazione erronea in quanto <i>“l&#8217;impresa -OMISSIS- opera dal -OMISSIS- (cfr. proprio verbale di audizione in Prefettura), i rapporti con i -OMISSIS- sono cessati nel 2008, e, in ogni caso, i -OMISSIS- sono stati definitivamente assolti”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia, l’ordinanza si limita a riferire che <i>“-OMISSIS- ha iniziato la propria attività collaborando con un imprenditore con precedenti penali per associazione mafiosa”</i> e la circostanza trova aggancio nel contenuto dell’interdittiva, poiché detta collaborazione &#8211; secondo quanto ivi riportato (pagina 3) &#8211; è avvenuta negli anni 2001-2008, quando il procedimento a carico dei -OMISSIS-, rubricato al n. -OMISSIS- RG PM Procura della Repubblica DDA di Napoli, era ancora in essere (mentre l’assoluzione è stata pronunciata dalla Corte di Appello il -OMISSIS- 2025);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>v)</i> il Collegio avrebbe infine errato nel dare rilievo al fatto che <i>“la società ha fatto parte del -OMISSIS-, interdetto dalla Prefettura di Napoli nel 2018”, </i>e ciò in quanto detta partecipazione non segnalerebbe<i> “alcuna reale &#8220;cointeressenza&#8221; economica stabile tra le imprese consorziate”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La censura, tuttavia, investe profili meramente valutativi, mentre non segnala alcun travisamento percettivo della circostanza di fatto (la partecipazione al -OMISSIS-) riportata alla pagina 5 del provvedimento interdittivo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>vi)</i> infine, sulla base di questi presunti (in realtà, per quanto si è esposto, del tutto insussistenti) errori di fatto, il Collegio sarebbe giunto ad una incongrua prognosi del rischio di condizionamento mafioso, siccome basata su indici insussistenti e comunque risalenti nel tempo e non più attuali alla luce delle sopravvenute misure di <i>self-cleaning</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La deduzione fonda, tuttavia, in parte su presupposti fallaci (quanto ai diversi supposti profili di erronea percezione del materiale istruttorio) e, in altra parte, su elementi valutativi (quanto alla attualità o meno del diagnostico pericolo infiltrativo) che esulano dalla critica deducibile in sede revocatoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, pertanto, che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8212; tutti i motivi revocatori devono essere respinti come infondati, in quanto le censure prospettate non concernono la mancata o errata percezione di elementi di fatto determinanti ai fini della definizione del giudizio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8212; conseguentemente, l’istanza di revoca deve essere dichiarata inammissibile;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8212; le spese di lite devono essere regolamentate in applicazione del criterio della soccombenza.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dichiara inammissibile l’istanza di revocazione dell’ordinanza cautelare di questa Sezione del 27 ottobre 2025, n. 3906.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la parte ricorrente a rifondere in favore della parte resistente le spese di lite che liquida nell’importo omnicomprensivo di € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Tulumello, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Di Raimondo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Angelo Roberto Cerroni, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-7/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla non invocabilità del soccorso istruttorio, nei concorsi pubblici, per l&#8217;integrazione della domanda di partecipazione con riferimento ai titoli posseduti.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-non-invocabilita-del-soccorso-istruttorio-nei-concorsi-pubblici-per-lintegrazione-della-domanda-di-partecipazione-con-riferimento-ai-titoli-posseduti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 08:19:29 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90116</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-non-invocabilita-del-soccorso-istruttorio-nei-concorsi-pubblici-per-lintegrazione-della-domanda-di-partecipazione-con-riferimento-ai-titoli-posseduti/">Sulla non invocabilità del soccorso istruttorio, nei concorsi pubblici, per l&#8217;integrazione della domanda di partecipazione con riferimento ai titoli posseduti.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Concorrenti &#8211; Principio generale di autoresponsabilità &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Limiti. In base al principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti che, per giurisprudenza costante, viene in rilievo nei procedimenti selettivi, ciascun partecipante sopporta le conseguenze di eventuali errori o incompletezze commessi nella compilazione della domanda o nella presentazione</p>
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<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Concorrenti &#8211; Principio generale di autoresponsabilità &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Limiti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In base al principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti che, per giurisprudenza costante, viene in rilievo nei procedimenti selettivi, ciascun partecipante sopporta le conseguenze di eventuali errori o incompletezze commessi nella compilazione della domanda o nella presentazione dei documenti, senza poter invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della <em>par condicio competitorum. </em>Nell’ambito delle procedure concorsuali, infatti, l’istituto del soccorso istruttorio <em>n</em>on è attivabile allorché il candidato abbia del tutto omesso nella compilazione della domanda di partecipazione di dichiarare i titoli posseduti. Ciò perché l&#8217;indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione; in quest’ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un’integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Infatti, consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della <em>par condicio. </em>In questo senso, dietro alla individuazione di rigorosi limiti al principio del soccorso istruttorio vi sia l’esigenza di evitare che l’allargamento del suo ambito applicativo possa – oltre ad alterare la <em>par condicio</em> – violare il canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, incidere sul divieto di disapplicazione della <em>lex specialis</em> contenuta nel bando oppure eludere la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Corradino &#8211; Est. Cerroni</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3540 del 2025, proposto dalla signora Loredana Amorosi, rappresentata e difesa dall’avvocato Oriana Pragliola, con domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, Portici San Bernardino, 2,</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">l’Azienda Usl Umbria n. 2, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Rampini, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, piazza Piccinino 9,</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Stefania Falcini, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) n. 946/2024, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Usl Umbria n. 2;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. – La signora Loredana Amorosi ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 31 posti di operatore socio sanitario – categoria BS, indetto dall’Azienda U.S.L. Umbria n. 2 con delibera del Direttore Generale n. 826 del 14 ottobre 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Con delibera del Direttore Generale n. 547 del 14 maggio 2017 di approvazione della graduatoria concorsuale, la sig.ra Amorosi si è collocata nella posizione n. 217 con 48,270 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. – In data 22 maggio 2017, l’odierna parte appellante ha presentato all’Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. Umbria n. 2 una richiesta di rivalutazione dei titoli di carriera e conseguente aggiornamento della posizione in graduatoria, allegando la sentenza del Tribunale di L’Aquila, sez. lavoro, n. 379 del 2016, che aveva accertato come la sig.ra Amorosi – operativa, dal 1° settembre 2006, a tempo pieno e indeterminato presso la R.S.A. di Montereale (AQ), affidata in gestione dalla A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila alla cooperativa sociale Elleuno (sostituita, a far data dal 1° aprile 2013, dalla cooperativa Quadrifoglio) – avesse di fatto prestato servizio – fino al 31 marzo 2013 – direttamente alle dipendenze della Azienda sanitaria abruzzese, stante la mancanza di una reale organizzazione della prestazione da parte della cooperativa datrice di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Senza dare riscontro alla richiesta summenzionata, con delibera del Direttore Generale n. 585 del 24 maggio 2017 è stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato di n. 49 operatori socio sanitari – categoria BS, con esclusione della sig.ra Amorosi dalla lista dei candidati collocatisi in posizione utile in graduatoria, in quanto l’ultimo concorrente assunto dall’Amministrazione tramite la suddetta determinazione è stata la sig.ra Margherita Teofrasti, classificatasi al posto n. 53 con 53,300 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">2. – A seguito di un’istanza di autotutela presentata il 23 giugno 2017 e rimasta inevasa, la signora Amorosi ha gravato innanzi al T.A.R. per l’Umbria le delibere del D.G. n. 547 del 2017 e n. 585 del 2017, sostenendo che, alla luce della soprarichiamata pronuncia del Tribunale di L’Aquila, il punteggio finale a lei spettante avrebbe dovuto essere pari a punti 59,07 – in virtù di un punteggio per i titoli di servizio pari a punti 14,40, frutto dell’operazione di moltiplicazione per 8 (ossia il numero di anni compreso nel segmento temporale che va dal 1° settembre 2006 ad ottobre 2014) degli 1,80 punti da attribuire, secondo il verbale n. 1 del 18 luglio 2016, per ogni anno di servizio prestato dal candidato “<em>presso aziende del SSN o altri enti equiparati</em>” – e non a punti 48,270 – ossia, il punteggio effettivamente assegnatole dalla Commissione in forza dell’attribuzione di un punteggio per i titoli di carriera pari a punti 3,60, calcolato assumendo come base della predetta moltiplicazione i punti 0,45 previsti, nel verbale di cui sopra, per ogni anno prestato “presso case di cura o strutture convenzionate”.</p>
<p style="text-align: justify;">Un tale punteggio sarebbe stato in grado di collocare la ricorrente tra l’ottavo e il nono posto in graduatoria, quindi in una posizione utile ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato presso l’A.U.S.L. resistente. Conseguentemente, essa ha dedotto, da un lato, il difetto di motivazione dei due provvedimenti gravati, i quali non enuncerebbero le ragioni del suo mancato collocamento in posizione utile nella graduatoria di concorso, e, dall’altro, la violazione dell’articolo 21-<em>octies</em> della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per totale carenza di istruttoria. Inoltre, la candidata non vincitrice ha domandato al giudice di prime cure il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che le sarebbe derivato dai provvedimenti impugnati, il primo da quantificarsi sulla base del parametro costituito dallo stipendio mensile spettante a un operatore socio-sanitario al momento dell’assunzione, mentre il secondo da determinarsi in via equitativa.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. – La ricorrente ha, poi, impugnato, con un primo atto di motivi aggiunti, le delibere del D.G. dell’Azienda sanitaria resistente n. 1239 del 30 ottobre 2017 e n. 1283 del 6 novembre 2017, mediante le quali sono state disposte ulteriori assunzioni di personale attingendo alla graduatoria del concorso, gravate nella parte in cui non hanno contemplato “<em>con riserva</em>” la deducente; con un secondo atto di motivi aggiunti, le delibere del D.G. n. 1526 e n. 1527 del 28 dicembre 2017 e n. 100 del 31 gennaio 2018, recanti l’assunzione di ulteriore personale per scorrimento della graduatoria del concorso; con un terzo atto di motivi aggiunti, la graduatoria aggiornata, pubblicata il 3 aprile 2018 sul sito dell’Azienda U.S.L. Umbria n. 2, nella quale la sig.ra Amorosi è risultata ancora collocata nella posizione n. 217.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. – Nelle more della definizione del giudizio dinanzi al T.A.R., la sentenza del Tribunale di L’Aquila, sez. lavoro, n. 379/2016 è stata integralmente riformata dalla Corte d’Appello di L’Aquila – sez. lavoro – con la pronuncia n. 118/2018, che ha accolto l’appello della A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila e conseguentemente respinto la domanda proposta dalla sig.ra Amorosi con il ricorso introduttivo. Quest’ultima decisione è stata cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione – sez. lavoro – con la sentenza n. 23669/2022, nella quale è stata rilevata la mancata integrazione del contraddittorio in appello nei confronti della cooperativa sociale Elleuno; dopodiché, la Corte d’appello de L’Aquila ha emanato – in esito al giudizio di rinvio – la sentenza n. 313/2023, mediante la quale è stato respinto l’appello dell’Azienda sanitaria e accertato il diritto della Amorosi a percepire dalla A.S.L. il trattamento retributivo previsto per i lavoratori con mansioni di operatore socio sanitario per il periodo dal 10 settembre 2006 al 31 marzo 2013, con conseguente condanna dell’Azienda al pagamento, in favore della ricorrente in primo grado, delle differenze retributive e del TFR. Infine, il ricorso proposto dall’A.S.L. n. 1 Abruzzo avverso la pronuncia della Corte d’appello de L’Aquila n. 313/2023 è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15402/2024.</p>
<p style="text-align: justify;">3. – Per quanto attiene precipuamente al giudizio amministrativo di primo grado, il T.A.R. per l’Umbria è intervenuto per respingere il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti con la sentenza n. 946 del 2024, tramite cui ha preliminarmente dichiarato <em>ex</em>art. 49, comma 2, cod. proc. amm. di poter prescindere dallo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso sollevate dall’Azienda sanitaria resistente, stante la ritenuta infondatezza delle domande di parte ricorrente. Difatti, il giudice di prime cure ha dichiarato di non poter valutare titoli che, seppure sussistenti, non fossero stati dichiarati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico, in quanto costituenti un’integrazione della domanda non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini di presentazione e del necessario rispetto del principio della <em>par condicio</em>dei candidati.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso ciò, il giudice di primo grado ha affermato la legittimità dell’operato della Commissione di concorso, la quale avrebbe basato la sua valutazione sulle dichiarazioni svolte dalla sig.ra Amorosi nella domanda di partecipazione, relative all’attività lavorativa espletata, a partire dal 1° settembre 2006, quale operatrice socio sanitaria alle dipendenze di società cooperative sociali – precisamente, la società Elleuno e, dal 1° aprile 2013, la cooperativa Quadrifoglio, titolari di appalti di servizi affidati dalla A.S.L. n. 1 Abruzzo – e non alle dirette dipendenze della Azienda sanitaria abruzzese. A suffragio della tesi della correttezza dell’agire dell’Amministrazione resistente, il T.A.R. ha specificato anche che, nella domanda di concorso presentata dalla ricorrente, non sarebbe stata menzionata la pendenza di un contenzioso con l’A.S.L. n. 1 Abruzzo per il riconoscimento del suddetto periodo di servizio e che la sentenza del Tribunale de L’Aquila sarebbe stata trasmessa dall’interessata all’Azienda U.S.L. Umbria n. 2 soltanto dopo l’approvazione della graduatoria del concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">In aggiunta, il giudice di prime cure ha sottolineato che la deducente non avrebbe contestato il fatto che la graduatoria sia stata originariamente redatta in modo corretto, ma avrebbe impugnato solamente la relativa delibera di approvazione, lamentando in sostanza “<em>una presunta illegittimità sopravvenuta del provvedimento</em>”, ritenuta dal T.A.R. non configurabile nel caso di specie alla stregua del principio del <em>tempus regit actum</em>, non essendo ravvisabili né l’ipotesi eccezionale di invalidità successiva introdotta da una norma sopravvenuta espressamente retroattiva, né quella di un’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">4. – Con l’appello in epigrafe, la sig.ra Amorosi censura l’<em>error in iudicando</em>commesso dal primo giudice nell’individuazione del “<em>dies a quo della dichiarazione dei titoli nella domanda di partecipazione al pubblico concorso controverso</em>”. Secondo l’appellante, la controversia in discussione verterebbe su un titolo di merito regolarmente indicato nella domanda di partecipazione e, per questo motivo, ritenuto “<em>sempre presente</em>”; conclusione, questa, che troverebbe un fondamento nell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4394/2017 – resa tra le parti in lite in sede di appello sull’ordinanza cautelare n. 152/2017 con cui il T.A.R. per l’Umbria aveva accolto la domanda di sospensione delle delibere asline impugnate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado – laddove è stato affermato che “<em>non rileva che la sentenza sia sopravvenuta alla scadenza del bando, tenuto conto della portata retroattiva del pronunciamento e del fatto che nella specie non si fa questione di un requisito di partecipazione, ma di un titolo di merito, regolarmente indicato nella domanda di partecipazione</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base dei rilievi appena illustrati, che testimonierebbero l’“attualità” delle censure già avanzate con il ricorso di primo grado e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti proposti innanzi al T.A.R. per l’Umbria, l’appellante reitera di fronte a questo Consiglio quanto già dedotto in prime cure per contestare l’avvenuta esclusione dalla pubblicazione della graduatoria finale del concorso pubblico bandito dall’Azienda U.S.L. Umbria n. 2.</p>
<p style="text-align: justify;">5. – Si è costituita in giudizio l’A.U.S.L., che ha depositato una memoria in cui, prima di contestare la fondatezza dell’appello, ha riproposto le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell’impugnativa di primo grado non scrutinate dal T.A.R. per l’Umbria. Per quanto attiene alla prima eccezione, la difesa di parte pubblica ha ribadito che la signora Amorosi avrebbe omesso la notifica del ricorso introduttivo ad almeno un controinteressato sostanziale, atteso che la sig.ra Stefania Falcini – destinataria della notifica del suddetto ricorso effettuata dalla Amorosi –, essendosi collocata al nono posto della graduatoria, non verrebbe danneggiata dall’accoglimento dell’impugnazione. Per converso, per l’Azienda sanitaria, la qualifica di controinteressata andrebbe riconosciuta all’ultima candidata idonea della quale è stata disposta l’assunzione – e che sarebbe destinata a perdere il posto di lavoro ove le contestazioni di parte appellante fossero ritenute fondate –, cioè la signora Margherita Teofrasti, collocatasi nella posizione n. 53, oppure, in ottica di eventuali scorrimenti, i soggetti collocatisi dalla posizione n. 54 fino a risalire a quella ricoperta dall’odierna appellante (ossia la n. 217).</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo alla seconda eccezione di rito, invece, la Azienda U.S.L. Umbria n. 2 ha nuovamente sollevato l’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, sul presupposto che la graduatoria degli idonei avrebbe cessato di avere efficacia, essendo spirato il termine di 36 mesi decorrente, ai sensi del bando, “<em>dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili presso l’Azienda USL Umbria 2</em>” (art. 9 del bando prot. n. 130549/2014). Per l’Azienda appellata, considerati la mancata impugnazione della suddetta clausola e il decorso di svariati anni dalla pubblicazione della graduatoria, quest’ultima – e anche l’intera procedura concorsuale – non potrebbe “<em>certo “riacquisire” efficacia ai limitati fini di una rivalutazione riguardante solo la posizione dell’appellante</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">6. – Espletato lo scambio delle memorie difensive <em>ex</em>art. 73 cod. proc. amm., la causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 23 ottobre 2025 ed è stata conseguentemente incamerata per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">7. – Il Collegio deve, in via del tutto preliminare, scrutinare le eccezioni di rito sollevate dall’Amministrazione appellata.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. – Innanzitutto, non può essere condivisa l’eccezione preliminare per cui il ricorso introduttivo non sarebbe stato notificato ad almeno un controinteressato. Osserva, infatti, il Collegio che, secondo un consolidato principio giurisprudenziale, “<em>in ipotesi di impugnazione di graduatorie, vanno qualificati come controinteressati coloro fra i partecipanti i quali, per effetto dell’ipotetico accoglimento del ricorso, verrebbero a subire un pregiudizio anche in termini di postergazione nella graduatoria medesima</em>” (<em>cfr., ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. II, 24 settembre 2025, n. 7489; <em>id</em>., Sez. VII, 22 maggio 2025, n. 4428; <em>id.</em>, Sez. II, 4 aprile 2023, n. 3445; <em>id.</em>, Sez. VII, 3 gennaio 2023, n. 112; <em>id.</em>, Sez. IV, 11 luglio 2016, n. 3076), atteso che il posizionamento in graduatoria differenzia in astratto la posizione giuridica dei vincitori della procedura, così come quella dei candidati risultati idonei.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato alla sig.ra Stefania Falcini, collocatasi in graduatoria in posizione poziore – la nona – rispetto a quella dell’odierna appellante e la cui sfera giuridica risulterebbe pregiudicata dall’eventuale assegnazione a quest’ultima del maggior punteggio rivendicato nel ricorso introduttivo in termini di “peggioramento” del proprio posizionamento in graduatoria, dal momento che sarebbe la prima candidata che verrebbe “scavalcata” dalla sig.ra Amorosi in seguito al nuovo computo dei punteggi, collocandosi al decimo posto. Indi, considerato che, “<em>agli stretti fini dell’apprezzamento della ritualità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio (…), deve ritenersi controinteressato il concorrente meglio collocato in graduatoria, destinato a ricevere pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso, in quanto titolare di un interesse uguale e contrario a quello dedotto in ricorso”</em> (Cons. Stato, Sez. V, 24 dicembre 2021, n. 8595), la notifica alla sig.ra Stefania Falcini deve essere ritenuta sufficiente al fine dell’ammissibilità del ricorso di primo grado, come già affermato da questa Sezione nell’ordinanza cautelare n. 4394/2017, che ha espressamente dichiarato l’ammissibilità del ricorso introduttivo in forza della ritenuta evocazione in giudizio di uno dei soggetti controinteressati.</p>
<p style="text-align: justify;">Va, altresì, soggiunto che, per la decisione della causa, il T.A.R. per l’Umbria, laddove avesse ritenuto il ricorso fondato – e la questione preliminare sollevata dall’A.U.S.L. infondata –, avrebbe comunque dovuto disporre <em>ex</em> art. 49, co. 1, c.p.a. l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, cioè – alla luce delle coordinate poc’anzi tratteggiate – di tutti i partecipanti collocatisi dopo il nono posto (invero, fino alla posizione in graduatoria immediatamente precedente a quella ricoperta dalla ricorrente, ossia alla n. 216). Nondimeno, il giudice di prime cure ha ritenuto di poter prescindere da tale eccezione di rito, ai sensi dell’art. 49, co. 2, c.p.a., stante l’infondatezza del ricorso nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. – Del pari, non può condividersi l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse fondata sulla constatazione che l’impugnativa concernerebbe una graduatoria che ha ormai esaurito i propri effetti, essendo spirato il termine di efficacia di 36 mesi decorrente – secondo il bando – dalla data di pubblicazione della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, va osservato con valenza assorbente che l’interesse – quale condizione dell’azione – persiste quantomeno con riguardo a un accertamento incidentale dell’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione a fini risarcitori ai sensi dell’articolo 34, comma 3, c.p.a., come esplicitato chiaramente dalla difesa dell’appellante nella memoria di replica. Orbene, tenuto conto che l’appellante ha prospettato l’interesse risarcitorio in conformità con l’indirizzo ermeneutico consacrato dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 8 del 2022 giusta la quale, per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto <em>ex</em> art. 34, comma 3, c.p.a., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a. – a nulla rilevando la specificazione dei presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria, né tantomeno la circostanza di averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione –, il ricorso di primo grado va dichiarato procedibile e scrutinato conseguentemente nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">8. – Venendo al merito del gravame, il Collegio deve prendere le mosse dalla circostanza incontestabile che l’odierna appellante, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico in rilievo, non ha dichiarato di aver svolto, a partire dal 1° settembre 2006, attività lavorativa direttamente alle dipendenze dell’A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, ma soltanto di aver lavorato – in tale periodo – quale operatrice socio sanitaria alle dipendenze di società cooperative sociali titolari di appalti di servizi affidati dall’Azienda sanitaria abruzzese. L’appellante, infatti, da una parte, ha allegato alla domanda di partecipazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui ha riportato di aver prestato il seguente servizio: “<em>ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila presso RSA di Montereale con la cooperativa sociale Elleuno di Alessandria dal 1 settembre 2006 a tempo pieno e indeterminato successivamente con la cooperativa sociale “Quadrifoglio” sempre come OPERATORE SOCIO SANITARIO dal 01 aprile 2013 a tempo indeterminato e a tempo pieno</em>”; dall’altra, ha inserito tra le esperienze di lavoro elencate – <em>ex</em>artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 – nel <em>curriculum</em>formativo e professionale presentato in seno alla domanda, quella di “<em>Operatore Socio Sanitario presso la RSA di Montereale A.S.L. n. 1 di L’Aquila gestita dalla cooperativa sociale “ELLEUNO” di Alessandria a tempo pieno e indeterminato dal 1/9/2006; dal 1 Aprile 2013 sotto la gestione della Cooperativa “Quadrifoglio” sempre a tempo pieno e a tempo indeterminato (…)</em>”. Indi, l’appellante non ha fatto valere in alcuna maniera gli anni di asserito servizio alle dipendenze della A.S.L. n. 1 Abruzzo, non consentendo alla Commissione esaminatrice di valutarli alla stregua di anni di carriera presso aziende del S.S.N. o enti equiparati, suscettibili – ai sensi del verbale n. 1/2016 – di far conseguire alla candidata un punteggio maggiore rispetto a quello previsto per gli anni di lavoro presso case di cura o strutture convenzionate.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. – Nella domanda di concorso, l’appellante non ha nemmeno dato conto della simultanea pendenza del contenzioso giuslavoristico che la vedeva contrapposta all’A.S.L. n. 1 Abruzzo dinanzi al Tribunale de L’Aquila e che era volto a ottenere il riconoscimento del periodo in contestazione quale periodo di servizio svolto alle dipendenze dell’Azienda sanitaria abruzzese. L’esplicitazione di tale informazione avrebbe implicato che la Commissione esaminatrice svolgesse un <em>surplus</em> di approfondimento al momento della valutazione dei titoli di carriera sottopostile dall’appellante, inducendola magari a inserire la candidata in graduatoria con il punteggio da essa rivendicato, con riserva però dell’accertamento in sede giurisdizionale della veridicità dei fatti sottesi al titolo di servizio controverso e dei conseguenti effetti sul rapporto di lavoro. Invece, l’Amministrazione appellata è rimasta incolpevolmente ignara della pendenza del contenzioso – poiché non parte del giudizio <em>de quo</em> – venendone a conoscenza soltanto nel momento in cui l’odierna appellante le ha trasmesso la decisione favorevole del giudice del lavoro, ossia in occasione dell’inoltro dell’originaria istanza di rivalutazione titoli avutosi in data 22 maggio 2017, quindi molto tempo dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande – fissato dal bando nel giorno 22 dicembre 2014 – e in un momento posteriore anche rispetto all’approvazione della graduatoria del concorso avvenuta il 14 maggio 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">9. – A ben vedere, la candidata non ha adempiuto al proprio onere di diligenza nella compilazione della domanda, in conformità con il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti che, per giurisprudenza costante, viene in rilievo nei procedimenti selettivi. In base a tale principio, ciascun partecipante sopporta le conseguenze di eventuali errori o incompletezze commessi nella compilazione della domanda o nella presentazione dei documenti, senza poter invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della <em>par condicio competitorum </em>(cfr<em>., ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7334; <em>id</em>., 3 giugno 2024, n. 4951; <em>id.</em>, Sez. V, 2 gennaio 2024, n. 28; <em>id</em>., 21 novembre 2022, n. 10241; <em>id.</em>, Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148).</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito delle procedure concorsuali, infatti, l’istituto del soccorso istruttorio “<em>non è attivabile allorché il candidato abbia del tutto omesso nella compilazione della domanda di partecipazione di dichiarare i titoli posseduti</em>” (Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2025, n. 2474). Ciò perché “<em>[l]’indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione; in quest’ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un’integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati</em>” (Cons. Stato, Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4951). In proposito, il Consiglio di Stato ha evidenziato in più occasioni che consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della <em>par condicio</em> (cfr., <em>ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. VII, 21 maggio 2025, n. 4377; <em>id</em>., Sez. VI, 4 dicembre 2024, n. 9734; <em>id</em>., Sez. VII, 8 agosto 2022, n. 7000; <em>id</em>., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 7815) e ha messo in luce come dietro alla individuazione di rigorosi limiti al principio del soccorso istruttorio vi sia l’esigenza di evitare che l’allargamento del suo ambito applicativo possa – oltre ad alterare la <em>par condicio</em> – violare il canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, incidere sul divieto di disapplicazione della <em>lex specialis</em> contenuta nel bando oppure eludere la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 25 febbraio 2014, n. 9).</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. – Applicando le illustrate coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, deve osservarsi che la Commissione giudicatrice ha valutato i titoli di carriera dichiarati esattamente come indicati dall’appellante nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Ne riviene che il T.A.R. per l’Umbria ha correttamente avallato l’operato della Commissione la quale, basandosi su quanto dichiarato dalla candidata in seno alla domanda di concorso, le ha legittimamente assegnato il punteggio spettante, secondo il verbale n. 1 del 2016, per ogni anno di servizio “<em>presso case di cura o strutture convenzionate</em>”, non essendovi luogo per riconoscere alla ricorrente un titolo di servizio non fatto valere – per suo errore – nella domanda di partecipazione al concorso pubblico per cui è causa.</p>
<p style="text-align: justify;">10. – In aggiunta a quanto già osservato, non può sottacersi la circostanza che l’articolata vicenda giudiziaria pendente dinanzi al giudice del lavoro si è conclusa con una pronuncia della Corte d’Appello de L’Aquila – la n. 313 del 2023 – che ha statuito soltanto agli effetti economici. Segnatamente, il giudice civile ha considerato l’appellante “<em>come alle dipendenze della ASL convenuta, che ne ha di fatto utilizzato le prestazioni</em>”, facendone discendere “il <em>diritto della ricorrente a percepire, ex art. 36 c. 5 d. lgs. n. 165/2001, la differenza tra quanto di fatto corrispostole e il trattamento retributivo che avrebbe percepito, in base alla disciplina legale e contrattualcollettiva applicabile, se fosse stata alle dirette dipendenze della p.A. committente</em>” – tanto che, nel dispositivo della sentenza, viene dichiarato “<em>il diritto della ricorrente a percepire dalla ASL convenuta il trattamento retributivo previsto per i lavoratori con mansioni di Operatore Socio Sanitario – livello BS in base al CCNL comparto sanità pubblica per il periodo dal 10.9.2006 al 31.3.2013</em>” e, per l’effetto, viene condannata l’A.S.L. n. 1 Abruzzo al pagamento in favore della Amorosi delle differenze retributive dovute alla diversità di inquadramento.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, la pronuncia del giudice del lavoro contiene una statuizione rilevante ai soli fini economici, e non a quelli giuridici. Difatti, la Corte d’Appello de L’Aquila ha richiamato nella sua decisione il disposto dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui “<em>In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative</em>”. In forza del richiamo a tale norma, la quale esclude possa configurarsi un rapporto di lavoro alle dipendenze di una p.a. ove – come nel caso di specie – non siano state osservate le cogenti disposizioni che ne regolano la costituzione, la sentenza n. 313 del 2023 ha accertato l’interposizione illecita di manodopera considerando l’appellante, ai soli effetti economici, alle dipendenze della ASL e, per l’effetto, riconoscendo il “<em>diritto della ricorrente a percepire, ex art. 36 c. 5 d.lgs. n. 165/2001, la differenza tra quanto di fatto corrispostole ed il trattamento retributivo che avrebbe percepito, in base alla disciplina legale e contrattualcollettiva applicabile, se fosse stata alle dirette dipendenze della p.A. committente</em>”. Indi, la pronuncia giuslavoristica si è limitata ad attribuire all’appellante il diritto al trattamento economico spettante in base alla disciplina normocontrattuale applicabile per le prestazioni svolte a favore dell’A.S.L. abruzzese, senza conferirle lo <em>status</em> di dipendente pubblico necessario ad integrare le condizioni per l’acquisizione del maggior punteggio per titoli di servizio e, più in generale, per l’eventuale spendita del requisito curriculare in altri concorsi.</p>
<p style="text-align: justify;">11. – Tutto ciò considerato, l’appello deve essere conclusivamente respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">12. – L’acclarata infondatezza della domanda annullatoria determina la conseguente reiezione di quella risarcitoria, non ravvisandosi gli estremi di un danno ingiusto risarcibile a fronte della corretta condotta amministrativa tenuta dalla Azienda appellata.</p>
<p style="text-align: justify;">13 – Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Corradino, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola D’Angelo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Di Raimondo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaello Scarpato, Consigliere</p>
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