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	<title>Commissione Tributaria provinciale di Palermo Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Commissione Tributaria provinciale di Palermo Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Commissione Tributaria provinciale di Palermo &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2019 n.951</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/commissione-tributaria-provinciale-di-palermo-sentenza-13-2-2019-n-951/">Commissione Tributaria provinciale di Palermo &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2019 n.951</a></p>
<p>S. Piraino Pres., F.P. Pitarresi Est. PARTI: (XX rapp. aAvv.to A. Palmigiano c. CGA e CdS e Min. Giustizia rapp. Avv.ra Stato) Non è dato riscontare un automatismo per cui l&#8217;appello incidentale in un processo innanzi al giudice amministrativo sia da considerarsi quale atto processuale che &#8220;ex se&#8221;, produca un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/commissione-tributaria-provinciale-di-palermo-sentenza-13-2-2019-n-951/">Commissione Tributaria provinciale di Palermo &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2019 n.951</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/commissione-tributaria-provinciale-di-palermo-sentenza-13-2-2019-n-951/">Commissione Tributaria provinciale di Palermo &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2019 n.951</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Piraino Pres., F.P. Pitarresi Est. PARTI: (XX rapp. aAvv.to A. Palmigiano c. CGA e CdS e Min. Giustizia rapp. Avv.ra Stato)</span></p>
<hr />
<p>Non è dato riscontare un automatismo per cui l&#8217;appello incidentale in un processo innanzi al giudice amministrativo sia da considerarsi quale atto processuale che &#8220;ex se&#8221;, produca un effetto ampliativo della domanda iniziale, sì da generare l&#8217;obbligo di esazione di un nuovo tributo unificato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; Tributo unificato &#8211; esazione &#8211; proposizione di appello incidentale &#8211; automatico effetto ampliativo della domanda iniziale &#8211; obbligo di versamento di un nuovo tributo unificato &#8211; esclusione &#8211; verifica della natura sostanziale del ricorso e degli effetti che ne derivano sul &#8220;thema decidendi&#8221; &#8211; necessità .</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Non è dato riscontare un automatismo per cui l&#8217;appello incidentale in un processo innanzi al giudice amministrativo sia da considerarsi quale atto processuale che &#8220;ex se&#8221;, produca un effetto ampliativo della domanda iniziale, sì da generare l&#8217;obbligo di esazione di un nuovo tributo unificato, giacchè quel che rileva, analogamente a quanto avviene per i motivi aggiunti ed il ricorso incidentale, è la natura sostanziale dello stesso e gli effetti che ne derivano sul thema decidendum.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo &#8211; Sezione Prima &#8211; ha emesso la seguente sentenza</p>
<p style="text-align: justify;">Sul ricorso n. 3197/2016</p>
<p style="text-align: justify;">-Avverso INVITO AL PAGAMENTO n. 83 del 1/09/15 CONTR. UNIF. TRIB. 2015</p>
<p style="text-align: justify;">Contro:</p>
<p style="text-align: justify;">CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA</p>
<p style="text-align: justify;">Omissis</p>
<p style="text-align: justify;">-Avverso INVITO AL PAGAMENTO n. 83 del 1/09/15 CONTR. UNIF. TRIB. 2015</p>
<p style="text-align: justify;">CONSIGLIO DI STATO C/O AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO</p>
<p style="text-align: justify;">Omissis</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso INVITO AL PAGAMENTO n. 83 del 1/09/15 CONTR. UNIF. TRIB. 2015</p>
<p style="text-align: justify;">Contro:</p>
<p style="text-align: justify;">MINISTERO GIUSTIZIA C/O AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO</p>
<p style="text-align: justify;">Proposto dal ricorrente:</p>
<p style="text-align: justify;">omissis</p>
<p style="text-align: justify;">difeso da:</p>
<p style="text-align: justify;">PALMIGIANO ALESSANDRO</p>
<p style="text-align: justify;">AVVOCATO</p>
<p style="text-align: justify;">Omissis</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Motivi della decisione</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene la Commissione che il ricorso sia fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, non si ritiene applicabile un automatismo per il quale l&#8217;appello incidentale sia atto che ex se, produca un effetto ampliativo della domanda iniziale, sì da generare l&#8217;obbligo di esazione di un nuovo tributo unificato, giacchè quel che rileva, analogamente a quanto avviene per i motivi aggiunti ed il ricorso incidentale, è la natura sostanziale dello stesso e gli effetti che ne derivano sul thema decidendum.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;uopo, va ricordato che la giurisprudenza transnazionale invocata da entrambe le parti non ritenga illegittima la pretesa &#8220;doppia&#8221; imposizione del tributo sulle domande (quella proposta con l&#8217;originario ricorso e quelle avanzate nei motivi aggiunti) scaturenti dallo stesso rapporto economico, purchè, perà², si verta in ipotesi di ampliamento considerevole di una controversia giù  pendente.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, la Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, decidendo la causa C-61/14, richiamata da parte ricorrente, nella sentenza resa il 6 ottobre 2015 ha affermato che:</p>
<p style="text-align: justify;">1) L&#8217;articolo della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all&#8217;applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell&#8217;11 dicembre 2007, nonchè i principi di equivalenza e di effettività  devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale, all&#8217;atto di proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinnanzi ai giudici amministrativi.</p>
<p style="text-align: justify;">2) L&#8217;articolo 1 della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonchè i principi di equivalenza e di effettività  non ostano nè alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici nè a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, nell&#8217;ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell&#8217;oggetto dell&#8217; controversia giù  pendente, è tenuto a dispensare l&#8217;amministrato dall&#8217;obbligo di pagamento di tributi giudiziari comulativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, applicati i principi suddetti, non apprezza affatto questo Collegio nè la autonomia dell&#8217;appello incidentale proposto dalla XX nè un significativo ampliamento del thema dedicdendum.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, parte ricorrente si è premurata di produrre tutti gli atti del procedimento amministrativo, nonchè l&#8217;atto oggetto dell&#8217;impugnazione, permettendo così di apprezzare come giù  l&#8217;oggetto del giudizio di primo grado afferisce direttamente alla rilevanza della mancata indicazione del nome del subappaltante in possesso del requisito legittimante la partecipazione alla gara (e, in particolare, se si trattasse di omissione integrabile mediante il cd &#8220;soccorso istruttorio&#8221;, ovvero se fosse evenienza determinante l&#8217;esclusione dalla gara).</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi, ad evidenza, delle medesime problematiche oggetto della memoria di costituzione della XX nel corpo della quale l&#8217;odierno ricorrente, dopo aver ripercorso l&#8217;iter argomentativo della sentenza emessa dal TAR (considerata &#8220;pienamente satisfattiva&#8221;), ha formulato a f. 13ss. dell&#8217;atto appello incidentale (atto questo posto a fondamento della contestata tassazione) relativo sempre alla medesima tematica del soccorso istruttorio e della necessità  che il concorrente, non titolare dei requisiti di qualificazione, avesse dovuto indicare in sede di domanda di partecipazione il nome del subappaltatore e dimostrare, contestualmente, il possesso da parte di quest&#8217;ultimo, dei requisiti medesimi.</p>
<p style="text-align: justify;">Le suesposte impongono l&#8217;annullamento dell&#8217;atto impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Avuto riguardo alla complessità  della controversia, oggetti di circolari interpretative e di pronuncia del Giudice europeo, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese. Omissis</p>
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