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	<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2020 n.45</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/alta-corte-di-giustizia-sportiva-sentenza-8-4-2020-n-45/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/alta-corte-di-giustizia-sportiva-sentenza-8-4-2020-n-45/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2020 n.45</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/alta-corte-di-giustizia-sportiva-sentenza-8-4-2020-n-45/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2020 n.45</a></p>
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		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Ricorso &#8211; 7/4/2020 n.2311</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/alta-corte-di-giustizia-sportiva-ricorso-7-4-2020-n-2311/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/alta-corte-di-giustizia-sportiva-ricorso-7-4-2020-n-2311/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Ricorso &#8211; 7/4/2020 n.2311</a></p>
<p>Roberto Garofoli, Presidente, Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore; (Pietro C. rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ottaviano Cui e dall&#8217;avv. Francesco Mascia, c. Consiglio Regionale della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gabriele Spano; Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte D&#8217;Appello di Cagliari, Ministero dell&#8217;Interno, in persona</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/alta-corte-di-giustizia-sportiva-ricorso-7-4-2020-n-2311/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Ricorso &#8211; 7/4/2020 n.2311</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Garofoli, Presidente, Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore; (Pietro C. rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ottaviano Cui e dall&#8217;avv. Francesco Mascia, c. Consiglio Regionale della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gabriele Spano; Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte D&#8217;Appello di Cagliari, Ministero dell&#8217;Interno, in persona dei rispettivi rappresentati legali pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; Regione Autonoma della Sardegna, Uffici Circoscrizionali Regionali per Le Circoscrizioni Elettorali di Cagliari, Ufficio Circoscrizionale Carbonia-Iglesias, Ufficio Circoscrizionale Medio Campidano, Ufficio Circoscrizionale Ogliastra, Ufficio Circoscrizionale Oristano, Ufficio Circoscrizionale Nuoro, Ufficio Circoscrizionale Sassari, Ufficio Circoscrizionale Olbia-Tempio, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituiti in giudizio e nei confronti di Omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Federico Freni; Valerio De G., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianfranco Carboni; Roberto C., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Asciano, Giovanni Maria Lauro; Laura C., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Andreozzi; Maria Laura O., Francesco S., rappresentati e difesi dagli avvocati Benedetto Ballero, Francesco Ballero)</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Elezioni &#8211; Regione Sardegna &#8211; L.R. Sardegna n. 1 del 2013 (art. 21, c. 3) &#8211; liste di candidati &#8211; presentazione &#8211; portata interpretativa.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<p><em>Il requisito che l&#8217;art. 21, comma 3,della legge regionale sarda n. 1 del 2013 pone per la modalità  di presentazione di liste di candidati ivi considerata, è duplice: che vi sia una formale adesione alla lista di un consigliere regionale, e che costui sia in carica alla data di indizione dei comizi elettorali.</em><br /> <em>La ratio della norma è evidente: poichè la partecipazione alla competizione elettorale implica un radicamento sociale della lista, o comunque del partito o movimento politico di riferimento, la prova di tale radicamento può ottenersi o attraverso la raccolta delle sottoscrizioni dei cittadini (art. 21, primo comma), ovvero attraverso la modalità  contemplata dal citato terzo comma dell&#8217;art. 21.</em><br /> <em>Per valutazione discrezionale del legislatore regionale entrambe tali modalità , per come disciplinate dalle rispettive disposizioni, sono parimenti rappresentative dell&#8217;esistenza di un apprezzabile e significativo legame, comunque sufficiente a legittimare la partecipazione alla competizione elettorale, fra la lista, e la struttura o area politica di riferimento, e la società  civile.</em><br /> </p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 07/04/2020<br /> <strong>N. 02311/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 09270/2019 REG.RIC.</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 9270 del 2019, proposto da Pietro C. rappresentato e difeso, per delega in data 11 novembre 2019, dall&#8217;avvocato Ottaviano Cui e, per delega in data 18 febbraio 2020, anche dall&#8217;avv. Francesco Mascia, con domicilio digitale come da rispettive PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Consiglio Regionale della Sardegna, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gabriele Spano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte D&#8217;Appello di Cagliari, Ministero dell&#8217;Interno, in persona dei rispettivi rappresentati legali <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Regione Autonoma della Sardegna, Uffici Circoscrizionali Regionali per Le Circoscrizioni Elettorali di Cagliari, Ufficio Circoscrizionale Carbonia-Iglesias, Ufficio Circoscrizionale Medio Campidano, Ufficio Circoscrizionale Ogliastra, Ufficio Circoscrizionale Oristano, Ufficio Circoscrizionale Nuoro, Ufficio Circoscrizionale Sassari, Ufficio Circoscrizionale Olbia-Tempio, in persona dei rispettivi rappresentanti legali <em>pro tempore</em>, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> <em>Omissis</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Federico Freni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, 281; Valerio De G., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianfranco Carboni, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Peter Farrell in Roma, via N.S. di Lourdes 25;<br /> Roberto C., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Asciano, Giovanni Maria Lauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Francesco Asciano in Roma, via Giunio Bazzoni 1; Laura C., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Andreozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Maria Laura O., Francesco S., rappresentati e difesi dagli avvocati Benedetto Ballero, Francesco Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00801/2019, resa tra le parti, e del relativo dispositivo.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Regionale della Sardegna e di Ufficio Elettorale Centrale Presso La Corte D&#8217;Appello di Cagliari e di Ministero dell&#8217;Interno e di Pierluigi S. e di Valerio De G. e di Roberto C. e di Laura C. e di Maria Laura O. e di Francesco S. e di Andrea P. e di Sara C. e di Michele P. e di Annalisa M. e di Dario G. e di Ignazio M. e di Michele E.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 marzo 2020 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati Ottaviano Cui, Francesco Mascia, Gabriele Spano, Federico Freni per sè e su delega di Giovanni Maria Lauro, Umberto Cossu su delega di Benedetto Ballero, Gianfranco Carboni e l&#8217;Avvocato dello Stato Bruno Dettori;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso dell&#8217;odierno appellante, ricorrente in primo grado, proposto contro la proclamazione, all&#8217;esito delle elezioni regionali tenutesi il 24 febbraio 2019, del Presidente della Regione Sardegna e degli eletti in Consiglio regionale, nonchè contro tutti gli atti preordinati, connessi e successivi.<br /> Il ricorrente sosteneva, tra l&#8217;altro, che alcune liste fossero state illegittimamente ammesse alla competizione elettorale, in conseguenza dell&#8217;errata applicazione del comma terzo dell&#8217;art. 21 della Legge Regionale statutaria della Sardegna 12 novembre 2013 n. 1, nella parte in cui non richiede sottoscrizioni per la presentazione di liste di candidati che siano espressione di partiti o gruppi o movimenti politici di carattere nazionale o regionale, &#8220;<em>ai quali, con dichiarazione formale, aderisca almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione dei comizi elettorali</em>&#8220;.<br /> L&#8217;illegittimità  sarebbe consistita nel fatto che successivamente alla c.d. &#8220;adesione tecnica&#8221; con dichiarazione formale da parte di Consiglieri regionali uscenti, alcuni dei suindicati Consiglieri non si sarebbero candidati in alcuna lista, altri avrebbero presentato formale dichiarazione di accettazione della candidatura di consigliere regionale in liste diverse: la tesi di parte ricorrente, odierna appellante, è nel senso che le adesioni dei consiglieri in carica non possano essere meramente statiche ed istantanee, ma postulino un&#8217;adesione dinamica, con la conseguenza che l&#8217;adesione dovrebbe permanere per tutta la durata del procedimento elettorale.<br /> 2. La sentenza del T.A.R. Sardegna indicata in epigrafe, oggetto di gravame, ha respinto tale interpretazione, osservando che l&#8217;unico requisito posto dalla norma all&#8217;esonero dall&#8217;obbligo di raccolta delle firme di presentazione è l&#8217;adesione del Consigliere uscente.<br /> Il primo giudice ha quindi affermato che l&#8217;interpretazione letterale della disposizione implicata impedisce una addizione in sede esegetica di requisiti dalla stessa non previsti.<br /> Inoltre, il T.A.R. ha argomentato la propria decisione osservando che, ove si optasse per la tesi dei ricorrenti, si esporrebbe la lista che si avvale della modalità  di presentazione in esame ad un evidente rischio di sopravvenienze aleatorie, sicchè nessuna lista finirebbe ragionevolmente con l&#8217;esporsi ad un simile rischio (dipendente sostanzialmente da fatto del terzo), per cui la disposizione in questione verrebbe in tal modo resa inapplicabile alla stregua di un criterio di normale prudenza.<br /> Il primo giudice ha, infine, respinto anche gli ulteriori motivi di ricorso, e in particolare quello inerente, con specifico riferimento alla presentazione della lista &quot;Lega Salvini Sardegna&quot;, la dedotta violazione ed illegittima applicazione dell&#8217;art. 8 e 9 Legge Regionale 6 marzo 1979 n. 7; dell&#8217;art. 21 comma 4 L.R. 1/2013; delle &quot;Istruzioni per la presentazione e l&#8217;ammissione delle candidature&quot; redatte dalla Regione Autonoma della Sardegna (aggiornate al 17.12.2018), con riguardo alla legittimazione della persona che ha sottoscritto le dichiarazioni di presentazione delle liste circoscrizionali.<br /> 3. L&#8217;odierno appellante, con ricorso in appello notificato e depositato il 12 novembre 2019, contesta la sentenza impugnata in relazione a tutti e tre i profili che hanno costituito oggetto del giudizio di primo grado.<br /> In data 21 febbraio 2020 l&#8217;appellante ha depositato un atto di costituzione di nuovo difensore, l&#8217;avv. Francesco Mascia, congiuntamente e disgiuntamente all&#8217;avv. Cui, specificando nella relativa procura in data 18 febbraio 2020 di eleggere domicilio &#8220;presso il seguente indirizzo pec: avv.francescomasciapec.it&#8221;.<br /> Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 marzo 2020.<br /> 4. Può prescindersi dall&#8217;esame delle eccezioni sollevate dalle parti in rito, in ragione dell&#8217;infondatezza nel merito del ricorso in appello, non dipendente dall&#8217;esame dei profili dedotti in tali eccezioni.<br /> Il primo motivo del ricorso in appello è relativo al profilo della ricognizione dei presupposti per la modalità  di presentazione della lista alternativa alla raccolta delle sottoscrizioni dei cittadini elettori.<br /> Questa Sezione, nella recente sentenza n. 7633/2019, ha esaminato una questione fortemente analoga, ancorchè relativa ad altra legge regionale.<br /> Sul piano dei princÃ¬pi, indifferente alla formulazione della specifica disposizione regionale, tale sentenza ha anzitutto premesso il richiamo alla costante e pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in merito alla necessità  di operare, con riferimento alle disposizioni regolanti il procedimento elettorale, una applicazione ed interpretazione rigidamente ancorata al dato letterale, proprio per evitarne travisamenti e strumentalizzazioni, dal momento che &#8220;<em>un&#8217;interpretazione sostanziale o dinamica del collegamento previsto dalla norma</em>&#8221; finirebbe &#8220;<em>per esulare dal piano strettamente giuridico, che è l&#8217;unico sindacabile dal giudice</em>&#8220;.<br /> La sentenza richiamata ha quindi affermato che &#8220;una volta che il legislatore regionale, con valutazione discrezionale, abbia individuato gli elementi di fatto, indici di adeguata rappresentatività , e perciò idonei a giustificare l&#8217;esonero dall&#8217;obbligo di raccolta delle firme di presentazione, compito dell&#8217;interprete è verificare che tali enunciati costituiscano &#8220;<em>di per sè fatti indicativi di una certa rappresentatività  della lista che intende partecipare alla competizione elettorale, sufficienti ad integrare gli estremi del paradigma normativo, senza che sia necessario, per giustificare l&#8217;esonero dall&#8217;obbligo della raccolta delle firme di presentazione, postulare implicitamente anche l&#8217;ulteriore esistenza di un legame (collegamento), pìù o meno intenso (o meglio di decrescente intensità , secondo la ricostruzione operata dei primi giudici dell&#8217;articolo in esame) con il partito politico od il gruppo politico cui fanno &#8220;politicamente&#8221; riferimento&#8221;. Ciò in quanto &#8220;ammettere la necessità  di un simile ulteriore elemento a completamento della fattispecie, (&#038;..) o meglio ricollegare ad esso (la cui natura squisitamente politica non è seriamente dubitabile) l&#8217;effetto giuridico di presupposto implicito della norma che esonera le liste dall&#8217;obbligo di raccolta delle liste di presentazioni implica, dal punto vista logico, ancor prima che dal punto di vista giuridico &#8211; sistematico, la negazione della stessa ratio della norma (i.e. di favorire la pìù ampia partecipazione possibile di liste alla competizione elettorale), assicurando per converso in via di fatto ai partiti e gruppi politici (tradizionali ovvero che quelli giÃ  presenti nelle precedenti elezioni), anche attraverso i loro gruppi consiliari, una sorta di controllo politico sull&#8217;ingresso nella competizione elettorale di nuove liste, diverse da quelle che con loro sono, direttamente o indirettamente, connesse</em>&#8221; (Consiglio di Stato, V, sentenza 8145/2010, cit.)&#8221;.<br /> La sentenza 7633/2019 ha infine ricordato che &#8220;<em>la sentenza della V Sezione di questo Consiglio di Stato n. 8145/2010 ha in realtà  respinto &#8211; con le argomentazioni che si sono richiamate &#8211; il tentativo di aggiungere un (ulteriore) requisito inespresso nel dato letterale della disposizione legittimante l&#8217;esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni: operazione ermeneutica identica a quella proposta dagli odierni appellanti (e per le stesse ragioni non ammissibile)</em>&#8220;.<br /> E&#8217; appena il caso di osservare che la citata sentenza n. 8145/2010 ha una rilevanza nella fattispecie dedotta in relazione ai princÃ¬pi affermati in punto di interpretazione delle norme in materia di procedimento elettorale: ma quanto al concreto esito dell&#8217;applicazione di siffatti princÃ¬pi non può essere invocata, essendo relativa all&#8217;esegesi di una disposizione regionale relativa ad altra regione, avente diversa formulazione testuale ed inserita in un differente contesto normativo.<br /> Identiche considerazioni valgono evidentemente anche per l&#8217;invocata sentenza di questa Sezione n. 3024/2019, relativa alla legge n. 21/2009 della Regione Piemonte.<br /> 5. L&#8217;applicazione alla fattispecie dedotta dei superiori princÃ¬pi, dai quali il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, conduce alla delibazione di infondatezza della censura in esame.<br /> L&#8217;art. 21, comma 3,della legge regionale sarda n. 1 del 2013, stabilisce che &#8220;<em>Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi o movimenti politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto, nella legislatura in corso alla data dell&#8217;indizione dei comizi, un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o ai quali, con dichiarazione formale, aderisca almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione dei comizi elettorali; nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere</em>&#8220;.<br /> Il requisito che la norma pone per la modalità  di presentazione considerata è duplice: che vi sia una formale adesione alla lista di un consigliere regionale, e che costui sia in carica alla data di indizione dei comizi elettorali.<br /> La ratio della norma è evidente: poichè la partecipazione alla competizione elettorale implica un radicamento sociale della lista, o comunque del partito o movimento politico di riferimento, la prova di tale radicamento può ottenersi o attraverso la raccolta delle sottoscrizioni dei cittadini (art. 21, primo comma), ovvero attraverso la modalità  contemplata dal citato terzo comma dell&#8217;art. 21.<br /> Per valutazione discrezionale del legislatore regionale entrambe tali modalità , per come disciplinate dalle rispettive disposizioni, sono parimenti rappresentative dell&#8217;esistenza di un apprezzabile e significativo legame, comunque sufficiente a legittimare la partecipazione alla competizione elettorale, fra la lista, e la struttura o area politica di riferimento, e la società  civile.<br /> 6. Nè tale valutazione discrezionale si atteggia ad irragionevole, nella parte in cui limita il collegamento alla puntuale adesione, senza richiedere una coerenza diacronica dell&#8217;impegno politico del consigliere aderente.<br /> In disparte le dirimenti considerazioni svolte dal primo giudice in merito alla irragionevole pretesa di ancorare la legittimazione della lista ad un evento futuro ed aleatorio (l&#8217;impegno politico personale del singolo consigliere che ha manifestato l&#8217;adesione), la soglia di legittimazione stabilita dal legislatore regionale con riferimento al collegamento esistente al momento dell&#8217;indizione dei comizi elettorali rappresenta una equilibrata sintesi fra l&#8217;esigenza di individuare una seria ed effettiva corrispondenza fra la lista e la pregressa presenza consiliare, e la necessità  di non rendere tale collegamento dipendente da variabili personali che peraltro non eliderebbero il dato storico della rappresentatività  costituito dalla dichiarazione di adesione.<br /> In tal senso il paventato rischio di un &#8220;trasferimento della rappresentatività &#8221; non costituisce un elemento di irragionevolezza dell&#8217;assetto posto dalla disposizione in esame, proprio per il punto di equilibrio e di sintesi individuato nei sensi appena esposti dal legislatore regionale.<br /> Del resto, contrariamente a quanto sostenuto nella censura in esame, il significato letterale del termine &#8220;adesione&#8221; implica una condivisione programmatica, ma non anche un concreto impegno nell&#8217;ambito del medesimo procedimento elettorale, non potendo evidentemente trarsi un diverso ausilio esegetico dal significato eventualmente diverso che all&#8217;adesione diano gli statuti dei vari partiti o movimenti politici (la cui natura implica che le conseguenze della loro violazione abbiano una rilevanza meramente interna).<br /> Non è infatti autorizzata nè dalla lettera, nè dallo spirito del citato art. 21 l&#8217;affermazione secondo la quale l&#8217;adesione in esame implicherebbe un rinvio a tali statuti, quasi che gli stessi per mezzo dell&#8217;asserito (implicito) richiamo legislativo andassero ad integrare il precetto normativo.<br /> I riferimenti, poi, ai lavoratori preparatori, funzionali a disvelare la <em>ratio legis</em> della disposizione in esame e la connessa intenzione del legislazione regionale nel senso posto a fondamento del gravame, sono dati extratestuali che non consentono comunque di superare i superiori rilievi.<br /> La disposizione in esame ha effettivamente richiesto unÂ <em>quid pluris</em> rispetto a quella previgente (art. 12 dell&#8217;abrogata legge regionale n. 7 del 1979): il collegamento, prima qualificato come mera presenza della lista in Consiglio regionale (l&#8217;avere propri rappresentanti nel Consiglio uscente), deve ora consistere quanto meno nell&#8217;adesione di uno dei consiglieri uscenti alla nuova lista.<br /> L&#8217;atto di adesione rappresenta dunque una manifestazione volitiva prima non richiesta: ma nessun corretto argomento ermeneutico consente di dedurre da tale modifica legislativa l&#8217;addizione normativa invocata dall&#8217;appellante, che pretende di aggiungervi un requisito ulteriore, del tutto estraneo alla formulazione letterale della norma e, per quanto sopra chiarito, anche alla sua stessa <em>ratio legis</em> (proprio il riferimento alla intenzione del legislatore contenuto nella censura in esame conduce a ritenere infondata la censura medesima)<br /> 7. La circostanza, infine, che il consigliere regionale di un partito manifesti adesione alla lista di altro partito rileva al pìù sul piano della coerenza politica e del rispetto degli impegni dallo stesso assunti con il partito di appartenenza: ma non anche sul piano della legittimità  dell&#8217;adesione, avuto riguardo al paradigma normativo in esame.<br /> In questo senso risultano non pertinenti gli argomenti di censura fondati sul rilievo che qualora un consigliere regionale eletto decidesse di passare da un gruppo politico ad un altro, oppure al gruppo misto, dovrebbe dimettersi dal primo.<br /> La disposizione, infatti, così¬ come non richiede alcun requisito di ultrattività  (degli effetti) della dichiarazione, non richiede neppure identità  di appartenenza politica fra l&#8217;aderente e la lista, posto che il dato che rileva è quello del collegamento fra presenza nel consiglio uscente e volontà  di supportare la lista medesima.<br /> Per le considerazioni fin qui esposte risulta indifferente, sotto questo profilo, il rilievo dell&#8217;appartenenza del consigliere regionale firmatario ad un determinato gruppo politico, ed il suo essere rappresentante, all&#8217;interno del medesimo gruppo, di una formazione politica diversa: fermo restando il rispetto degli unici elementi testualmente e letteralmente richiesti dalla disposizione in esame, come sopra ricostruiti, le vicende inerenti il percorso di rappresentanza politica del consigliere che sottoscrive l&#8217;adesione risultano, coerentemente e ragionevolmente, irrilevanti rispetto al dato di rappresentatività  assunto come legittimante dalla disposizione medesima con riferimento ai ridetti elementi.<br /> 8. Sempre in relazione al profilo di censura in esame, non può neppure ipotizzarsi una possibile lesione della libertà  di voto dell&#8217;elettore, che potrebbe essere fuorviato dal fatto che una lista è stata ammessa alla competizione elettorale grazie all&#8217;apporto (determinante) di un consigliere regionale uscente che poi al momento delle elezioni o non si candida, o si candida con altra formazione: è evidente che la libertà  di voto si manifesta, consapevolmente, proprio al momento del voto, quando tutti gli elementi necessari sono ormai chiari e definiti.<br /> Anzi, un simile argomento prova troppo: perchè proprio la segnalata incoerenza politica, priva &#8211; come detto &#8211; di rilevanza giuridica ai fini che qui interessano, potrebbe costituire una penalizzazione, in termini di consenso elettorale manifestato in piena libertà  e consapevolezza, della lista che di tale meccanismo si è avvalsa.<br /> 9. Con il secondo motivo di appello si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la censura proposta in primo grado, con la quale si deduceva che il contrassegno del movimento &quot;Lega Salvini Sardegna&quot; e le relative dichiarazioni di presentazione delle liste circoscrizionali fossero state sottoscritte da un soggetto, On. Eugenio Zoffili, privo dei relativi poteri di rappresentante regionale dei movimenti &quot;Lega Nord&quot; e &quot;Lega per Salvini Premier&quot;, per difetto di regolare mandato.<br /> La delega all&#8217;On. Zoffili è stata sottoscritta dai legali rappresentanti dei partiti Lega Nord (Matteo Salvini, Segretario Federale) e Lega per Salvini Premier (Giulio Centemero, legale rappresentante) in base alle rispettive competenze statutarie<br /> Ad avviso dell&#8217;appellante malgrado la lista &quot;Lega Salvini Sardegna&quot; fosse espressione sia della &quot;Lega Nord&quot; sia della &quot;Lega Salvini Premier&quot;, le attestazioni del rappresentante regionale On. Zoffili non venivano rese dai rispettivi organi competenti per Statuto, ovvero nelle ipotesi ammesse dallo Statuto, in violazione dell&#8217;art. 21 comma 4 della L.R. 1/2013 e dell&#8217;art. 9 comma 1 L.R. 7/1979.<br /> L&#8217;appellante sostiene che i documenti prodotti in primo grado non possano ritenersi dirimenti ai fini della dimostrazione dell&#8217;acquisizione da parte del movimento &#8220;Lega&#8221; della denominazione &#8220;Lega per Salvini Premier&#8221;<br /> La continuità  tra i due partiti, nella tesi dell&#8217;appellante, non sarebbe provata neppure dalla circostanza per cui alla data di presentazione della lista &#8220;Lega Salvini Premier&#8221; il movimento &#8220;Lega&#8221; fosse cessato; anche alla luce del fatto che il movimento &#8220;Lega Salvini Premier&#8221; risulta essere nato prima della cessazione del partito &#8220;Lega&#8221;.<br /> Inoltre, l&#8217;On. Zoffili sarebbe stato sfornito di regolare mandato per non essere la Sardegna una delle articolazioni territoriali del partito federale Lega Nord (cc.dd. Nazioni, secondo l&#8217;art. 2 dello Statuto).<br /> La censura è infondata in relazione a tutte le sue articolazioni.<br /> 9.1. La lista &#8220;Lega per Salvini Sardegna&#8221; è espressione territoriale dei partiti &#8220;Lega Nord&#8221; e &#8220;Lega per Salvini Premier&#8221; che, non avendo articolazioni territoriali in Sardegna, hanno provveduto, per mano dei rispettivi organi nazionali competenti secondo i rispettivi statuti, ad individuare il delegato locale per la presentazione della lista.<br /> Per quanto riguarda il partito &#8220;Lega per Salvini premier&#8221;, esso ha delegato alla presentazione della lista l&#8217;On. Eugenio Zoffili; la delega consiste nella procura notarile all&#8217;uopo rilasciata dal dott. Giulio Centemero, amministratore federale del predetto partito.<br /> Ad avviso dell&#8217;appellante competente alla delega sarebbe stato, da Statuto, non l&#8217;amministratore federale, ma il segretario federale.<br /> La censura è infondata.<br /> Detto Statuto prevede all&#8217;art. 13 che il Segretario federale abbia la rappresentanza di fronte a terzi &#8220;<em>per le questioni di carattere politico ed elettorale</em>&#8220;: egli è pertanto l&#8217;unico che può impegnare verso l&#8217;esterno la linea politica del movimento e le relative strategie elettorali (questo essendo il significato testuale ed obiettivo della disposizione).<br /> Il successivo art. 14, comma 3, stabilisce invece che &#8220;<em>La rappresentanza legale spetta all&#8217;amministratore federale</em>&#8221; (i primi due commi dell&#8217;art. 14 individuano le diverse &#8211; e qui non rilevanti &#8211; competenze in materia di gestione amministrativa ed economico finanziaria attribuite al comitato amministrativo federale).<br /> E&#8217; pertanto netta, e non suscettibile di ingenerare equivoci, la distinzione che si coglie fra le due richiamate disposizioni, nel senso di scindere la (responsabilità  e) rappresentanza politica (in capo al Segretario federale) dalla rappresentanza legale (in capo all&#8217;Amministratore federale).<br /> Il riferimento, nella definizione della prima, a competenze in materia elettorale va comunque inteso come proiezione di compiti di rappresentanza politica, primo fra tutti, come detto, la strategia elettorale conseguente, ma non anche come rappresentanza legale nella parte in cui quest&#8217;ultima ricomprende anche il procedimento elettorale (e, in particolare, la delega a sottoscrivere le liste in ambito locale).<br /> Certamente risolutivo appare, in questo senso, il fatto che l&#8217;art. 14, terzo comma, nel definire i compiti del rappresentante legale non li perimetra &#8211; a differenza di quanto avviene nel primo comma con riferimento ai compiti del comitato amministrativo federale &#8211; eccettuando quanto previsto dal precedente art. 13: il che ribadisce ulteriormente, ove necessario, che la competenza dell&#8217;amministratore federale in materia di rappresentanza legale è piena e generale, e non patisce eccezioni, sicchè essa ricomprende ogni manifestazione verso l&#8217;esterno tendente ad impegnare il soggetto su di un piano non meramente politico (nel senso sopra precisato) ma con effetti legali vincolanti.<br /> La nomina del rappresentante territoriale, in un contesto normativo di unicità  del soggetto titolare di rappresentanza legale, non è atto &#8220;politico&#8221; in senso stretto, ma atto che impegna verso terzi sul piano legale il movimento (esso è, semmai, conseguenza di scelte politiche a monte).<br /> 9.2. Identiche conclusione valgono per il medesimo profilo di censura concernente il movimento &#8220;Lega Nord&#8221;.<br /> Lo Statuto della Lega Nord prevede che il Segretario federale rappresenta il partito (art. 15): la delega a firmare le candidature, conferita all&#8217;on. Zoffili, l&#8217;ha sottoscritta, nel caso di specie, il segretario federale di &#8220;Lega Nord&#8221;, on. Matteo Salvini.<br /> Tale dato priva di rilevanza la questione, oggetto di attività  istruttoria in primo grado, della continuità  storico-giuridica fra il partito &#8220;Lega&#8221; (di cui era amministratore federale il dott. Centemero), e il partito &#8220;Lega Nord&#8221;: posto che la legittimazione del predetto Centemero a delegare l&#8217;On. Zoffili discende, per il partito &#8220;Lega per Salvini Premier&#8221;, in via autonoma ed autosufficiente dalle competenze statutarie di amministratore federale come sopra ricostruite; mentre la delega all&#8217;On. Zoffili da parte della &#8220;Lega Nord&#8221; è stata sottoscritta, come detto, dal segretario federale di quest&#8217;ultima On. Salvini.<br /> Il riferimento al dott. Centemero quale amministrazione federale della &#8220;Lega&#8221;, dunque, risulta &#8211; anche per ragioni temporali &#8211; equivoco e comunque non rilevante, atteso che, come correttamente affermato nella sentenza impugnata <em>&#8220;alla data di presentazione della lista in questione &#8220;Lega Salvini Sardegna&#8221; risulta senz&#8217;altro certa la cessazione del movimento politico LEGA e l&#8217;esistenza del movimento politico LEGA PER SALVINI PREMIER</em>&#8220;<br /> 9.3. L&#8217;art. 21, comma 4, della legge regionale n. 1/2013 stabilisce che &#8220;&quot;<em>La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta dal presidente o segretario o coordinatore del partito o gruppo o movimento politico responsabile per il territorio regionale o per il territorio della circoscrizione, che risultano tali per attestazioni dei rispettivi organi competenti per statuto, ovvero da rappresentanti dagli stessi responsabili incaricati con mandato autenticato dal notaio</em>&quot;&#8221;.<br /> La ricostruzione operata ai punti precedenti chiarisce che nel caso di specie la presentazione della lista &#8220;Lega per Salvini Sardegna&#8221; risulta immune dai vizi denunciati con riferimento a tale disposizione.<br /> Nè può ragionevolmente sostenersi che essa implichi, per la partecipazione alla competizione elettorale regionale, la necessaria esistenza di una articolazione locale del partito nazionale che intenda presentare la lista.<br /> La legale rappresentanza, e il connesso potere di delega di sottoscrizione, spettava comunque al segretario federale, in assenza di articolazioni locali: diversamente argomentando si attribuirebbe alla disposizione in esame il significato, dalla stesse non evincibile sul piano letterale (e, ove esistente, meritevole di un&#8217;esegesi necessariamente adeguatrice), di limitare la partecipazione alle elezioni regionali alle sole liste che costituiscono espressione di partiti politici aventi una organizzazione articolata sul territorio regionale (significato peraltro da escludere, sempre sul piano meramente testuale, anche in forza del richiamo ai partiti politici nazionali operato nel terzo comma del medesimo art. 21).<br /> 9.4. L&#8217;appellante deduce infine che &#8220;<em>una volta accertato che la lista &quot;Lega Salvini Sardegna&quot; fosse espressione del movimento &quot;Lega per Salvini Premier&quot;, la medesima non avrebbe dovuto essere ammessa per violazione dell&#8217;art. 8 L.R. 7/1979, avendo presentato un contrassegno tradizionalmente usato dal movimento &quot;Lega Nord per l&#8217;Indipendenza della Padania&#8221;, e totalmente diverso dal proprio (rettangolo di colore blu con scritta Lega per Salvini Premier in bianco circondata da una cornice di colore bianco)</em>&#8220;.<br /> Anche questo profilo di censura risulta infondato.<br /> Alle considerazioni svolte dal primo giudice sulla non decettività , in concreto, del contrassegno utilizzato, che non appaiono superati dalla censura in esame se non sul piano della generica contestazione di una diversità  grafica, è sufficiente aggiungere che il simbolo del partito non va confuso con il contrassegno di lista, la cui funzione è limitata alla specifica competizione elettorale, e che nel caso di specie non è dato ravvisare il denunciato effetto (anche perchè si tratterebbe comunque di un richiamo al simbolo del partito &#8220;Lega Nord per l&#8217;Indipendenza della Padania&#8221;, e non al simbolo di altri partiti presenti nella competizione elettorale e dunque in competizione con la lista in parola).<br /> 10. Il terzo motivo di appello concerne l&#8217;istruttoria e la motivazione relative alla sottoscrizione e all&#8217;ammissione delle liste.<br /> L&#8217;appellante lamenta che &#8220;<em>la verifica delle liste in ordine alla loro corretta sottoscrizione veniva effettuata soltanto sulla scorta della presentazione della dichiarazione di adesione da parte di un consigliere regionale. Non veniva accertato, invece, se quest&#8217;ultimo si fosse effettivamente dimesso dal partito o movimento di provenienza, ovvero se avesse effettivamente aderito al nuovo partito. Allo stesso modo non veniva verificato se a seguito della dichiarazione di adesione formale, il consigliere avesse lasciato il gruppo parlamentare di cui faceva parte, per confluire nel gruppo misto. Lo stesso discorso vale, con riferimento alla lista &quot;Lega Salvini Sardegna&quot;, per quanto riguarda il deposito del contrassegno e la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali da parte di un soggetto privo della richiesta qualità  di rappresentante regionale</em>&#8220;.<br /> La censura è infondata.<br /> Il gravame contesta l&#8217;esito dell&#8217;attività  istruttoria e la relativa motivazione, in relazione agli specifici profili presupposti in punto di presentazione e di dichiarazione che, come visto nell&#8217;esame dei precedenti motivi, risultano infondati.<br /> Nell&#8217;assumere le contestate determinazioni l&#8217;ufficio elettorale non è incorso in vizi istruttori o motivazionali, dal momento che lo scrutinio delle attività  considerate è avvenuto secondo l&#8217;esegesi normativa risultata poi legittima, e non secondo la diversa interpretazione data dall&#8217;appellante: il che legittima certamente quest&#8217;ultimo a sollecitare un sindacato giurisdizionale su tale esito, ma non anche a sostenere che l&#8217;attività  ad esso prodromica fosse per ciò solo (vale a dire, per non aver aderito alla diversa prospettazione, peraltro rivelatasi non fondata) viziata.<br /> 11. In conclusione il ricorso in appello risulta infondato, e come tale deve essere rigettato.<br /> Sussistono le condizioni di legge, avuto riguardo alla peculiarità  della fattispecie e alla complessità  delle questioni esaminate, , per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberto Garofoli, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere<br /> Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore<br /> </p>
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		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/12/2011 n.29</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-12-2011-n-29/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Chieppa – Componenti de Roberto, Lo Turco, Pardolesi ASD Golden Sanremese Calcio (Avv. V. Tofi) c/ F.I.G.C. (Avv.ti L. Medugno e L. Mazzarelli), L.N.D. e Comitato Regionale Liguria L.N.D. (Avv. S. La Porta) 1. Giustizia sportiva – Campionato L.N.D. – Iscrizione – Deposito domande – Termine di 10 giorni</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-12-2011-n-29/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/12/2011 n.29</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Chieppa – Componenti de Roberto, Lo Turco, Pardolesi<br /> ASD Golden Sanremese Calcio (Avv. V. Tofi) c/ F.I.G.C. (Avv.ti L. Medugno e L. Mazzarelli), L.N.D. e Comitato Regionale Liguria L.N.D. (Avv. S. La Porta)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia sportiva – Campionato L.N.D. – Iscrizione – Deposito domande – Termine di 10 giorni – Ragionevolezza – Sussiste	</p>
<p>2. Giustizia sportiva – Campionato L.N.D. – Iscrizione – Accreditamento società – Onere Sindaco – Sussiste – Conseguenze – Affidamento ad altri organismi – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il termine di dieci giorni per la presentazione delle domande di iscrizione al campionato dilettantistico non può ritenersi irragionevole. La procedura di iscrizione ai campionati trova inevitabile svolgimento in termini particolarmente brevi al fine di conciliare le esigenze della procedura di ammissione delle nuove squadre con quelle di avvio tempestivo del nuovo campionato.	</p>
<p>2. In tema di iscrizione e partecipazione ai campionati dilettanti, il Sindaco è chiamato ad accreditare la squadra e i suoi programmi, manifestando il proprio interesse ad ottenere che quest’ultima prosegua le attività sportive nell’ambito del territorio comunale. Tale compito non può essere dismesso affidandolo ad organismi – quali FIGC e Lega – del tutto inidonei a sostituire il Sindaco in un compito insurrogabilmente affidato alla competenza della predetta autorità (nel caso di specie il Collegio ha riconosciuto l’illegittimità della posizione assunta dal Sindaco, colpevole di aver rimesso la propria determinazione alle decisioni che sarebbero poi state adottate dalla FIGC e dalla LND).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 23/9/2011 n.22</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-23-9-2011-n-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-23-9-2011-n-22/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 23/9/2011 n.22</a></p>
<p>Pres. Chieppa – Componenti de Roberto, Lo Turco, Luciani SSp Reyer venezia Mestre Srl (Avv.ti F. Bertoldi, F. Storelli, G. Tobia) c/ Federazione Italiana Pallacanestro (Avv. G. Valori, M.A. Vaccaro), Lega Pallacanestro Serie A (Avv.ti R. Cerquetti, M. Vigna), Teramo Basket Srl (Avv. E. Cassì) 1. Giurisdizione e competenza –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-23-9-2011-n-22/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 23/9/2011 n.22</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Chieppa – Componenti de Roberto, Lo Turco, Luciani<br /> SSp Reyer venezia Mestre Srl (Avv.ti F. Bertoldi, F. Storelli, G. Tobia) c/ Federazione Italiana Pallacanestro (Avv. G. Valori, M.A. Vaccaro), Lega Pallacanestro Serie A (Avv.ti R. Cerquetti, M. Vigna), Teramo Basket Srl (Avv. E. Cassì)</span></p>
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<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Giustizia sportiva &#8211; ACGS – Competenza – TNAS – Alternatività 	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza &#8211; Giustizia sportiva – Basket &#8211; ACGS – Controversia – Wild card – Interpretazione Regolamento FIP &#8211;   Competenza – Sussiste	</p>
<p>3. Giustizia sportiva &#8211; ACGS – Controversia &#8211;  Contraddittorio &#8211; Parti necessarie – Federazione – Necessità.	</p>
<p>4.  Giustizia sportiva – ACGS – Giustizia federale – Decisione – Impugnazione – Sindacato &#8211; Limiti	</p>
<p>5. Giustizia sportiva – ACGS – Basket &#8211; Campionato di serie A – Wild Card – Procedimento &#8211; &#8211; Primo termine – Presentazione istanza &#8211; Modifica –Secondo termine &#8211; Versamento premio – Decorrenza – Dalla data di presentazione della domanda &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La competenza dell’Alta Corte è alternativa a quella del Tribunale di Arbitrato e si basa, essenzialmente, sul carattere indisponibile delle posizioni giuridiche sportive (diritti e interessi) oggetto della specifica controversia sportiva.	</p>
<p>2. Sussiste la competenza dell’Alta Corte, attesa la notevole rilevanza della questione, a conoscere la controversia concernente  l’interpretazione ed applicazione delle norme del Regolamento della FIP relativa alla legittimazione a partecipare al campionato di basket di serie A in relazione all’introduzione del c.d. “Premio di risultato” (wild card).	</p>
<p>3. Nei giudizi dinanzi l’Alta Corte, ai fini della completezza del contraddittorio, sono parti necessarie il soggetto ricorrente, i soggetti direttamente controinteressati e la Federazione di appartenenza, in persona del suo Presidente p.t.,  non gli altri organi della Federazioni.	</p>
<p>4. Il sindacato dell’Alta Corte in caso di impugnazione di decisione di giustizia federale può riguardare solo la decisione finale della stessa giustizia e non quella sottostante relativa ad  eventuali gradi anteriori.	</p>
<p>5. L’anticipazione al 23 giugno, disposta con delibera del Consiglio federale n. 227 del 2010 del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di avvalersi della facoltà di rimanere in serie A, comporta che il secondo termine previsto per il versamento del “premio di risultato”, riferito al decimo giorno successivo alla dichiarazione, decorre dal 23 giugno, e non dal 30 giugno, data inizialmente prevista  dal Regolamento FIP, atteso che il secondo termine deve intendersi come termine mobile. In altre parole, la decorrenza del secondo termine deve essere riferita alla data di effettiva dichiarazione. Non appare congrua, infatti, una interpretazione comportante una sostanziale dilazione del secondo termine relativo al versamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2011 n.21</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-sentenza-14-9-2011-n-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-sentenza-14-9-2011-n-21/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-sentenza-14-9-2011-n-21/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2011 n.21</a></p>
<p>Pres. ed Est. Chieppa Volley 2002 srl (Avv. E. Crocetti Bernardi) c/ FIPAV (Avv. G. Guarino), LPF (Avv. S. F. Tagliabue), Volley Piacenza (Avv.ti A. Frigerio, F. Gummati) 1. Giustizia sportiva – ACGS &#8211; Giurisdizione e competenza – Controversia – Ripescaggi – Interpretazione normativa – Competenza – Sussiste – Questione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-sentenza-14-9-2011-n-21/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2011 n.21</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. Chieppa <br /> Volley 2002 srl (Avv. E. Crocetti Bernardi) c/ FIPAV  (Avv. G. Guarino),  LPF (Avv. S. F. Tagliabue),  Volley Piacenza (Avv.ti A. Frigerio, F. Gummati)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia sportiva – ACGS &#8211; Giurisdizione e competenza – Controversia – Ripescaggi – Interpretazione normativa – Competenza – Sussiste – Questione di notevole interesse.	</p>
<p>2. Giustizia sportiva – ACGS – Ricorso – Ripescaggi – Interpretazione normativa – Inammissibilità – Ragioni – Esperimento rimedi federali – Omissione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la competenza dell’Alta Corte a conoscere, attesa la sua notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo, la controversia concernente l’ interpretazione ed applicazione della norma contenuta nell’art. 11 del Regolamento gare della FIPAV, regolante il ripescaggio ai fini dell’ammissione al massimo campionato della Pallavolo Femminile. 	</p>
<p>2. E’ inammissibile il ricorso proposto dinanzi l’Alta Corte inerente  l’interpretazione delle norme statutarie e regolamentari della FIPAV concernenti il ripescaggio ai fini dell’ammissione al massimo campionato della Pallavolo Femminile, atteso che ai sensi dell’art. 60 dello Statuto federale e dell’art. 2, comma 3, lett. a) del Regolamento giurisdizionale F.I.P.A.V. tali questioni sono di competenza della giustizia federale in unica istanza, pertanto la società interessata può proporre la relativa domanda all’Alta Corte solo dopo aver esperito i rimedi federali previsti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/8/2011 n.20</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-8-2011-n-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-8-2011-n-20/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-8-2011-n-20/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/8/2011 n.20</a></p>
<p>Pres. de Roberto – Componenti Lo Turco, Pardolesi Basket Trapani s.r.l. (Avv.ti A. Gemma, P. Clarizia) c/ Federazione Italiana Basket (Avv.ti G. Valori, P. Vaccaro) e Associazione LegaDue (Avv. G. Martinelli) 1. Giustizia sportiva – Società di pallacanestro – Iscrizione al campionato – Controversia – Competenza ACGS – Ragioni –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-8-2011-n-20/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/8/2011 n.20</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Roberto – Componenti Lo Turco, Pardolesi<br /> Basket Trapani s.r.l. (Avv.ti A. Gemma, P. Clarizia) c/ Federazione Italiana Basket (Avv.ti G. Valori, P. Vaccaro) e Associazione LegaDue (Avv. G. Martinelli)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia sportiva – Società di pallacanestro – Iscrizione al campionato – Controversia – Competenza ACGS – Ragioni – Conseguenze – Clausola compromissoria – Irrilevanza	</p>
<p>2. Giustizia sportiva – Campionato di pallacanestro – Società – Mancata iscrizione – Piena conoscenza atto – Configurabilità – Conoscenza organi di rappresentanza – Necessità – Ragioni	</p>
<p>3. Giustizia sportiva – Campionato di pallacanestro – Mancata iscrizione – Ricorso – Conoscenza legale controinteressati – Presupposto – Pubblicazione sul sito CONI – Sufficienza	</p>
<p>4. Giustizia sportiva – Campionato di pallacanestro – LegaDue – Ammissione – Trasmissione via fax atti – Termine a pena di decadenza – Avvio nel termine – Sufficienza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il contenzioso relativo alla risoluzione delle controversie concernenti l’iscrizione delle società professionistiche ai campionati nazionali di pallacanestro risulta conferito dall’ordinamento CONI (art. 21 del Codice dell’A.C.G.S.) in via inderogabile alla competenza della Alta Corte, restando così sottratto alla cognizione di qualunque altro organo di giustizia dell’ordinamento sportivo. Ne consegue dunque l’irrilevanza dell’eventuale sottoscrizione da parte della società di un’apposita clausola compromissoria concernente qualsiasi controversia relativa a provvedimenti del Consiglio Federale di non ammissione al Campionato di competenza.	</p>
<p>2. Nei procedimenti instaurati ai sensi dell’art. 21 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva per la risoluzione delle controversie relative all’iscrizione delle società professionistiche ai campionati nazionali di pallacanestro &#8211; caratterizzati da termini particolarmente serrati (due giorni) per la proposizione dell’impugnativa &#8211; non è sufficiente la conoscenza dell’atto lesivo da parte di qualsiasi articolazione societaria per parlare di piena conoscenza, risultando invece prescritta la conoscenza dell’organo (amministratore delegato, consiglio di amministrazione, ecc.) che ha titolo a proporre l’impugnativa.	</p>
<p>3. La pubblicazione del ricorso avverso la mancata iscrizione di una società professionistica ad un campionato di pallacanestro nel sito CONI, ai sensi dell’articolo 21, comma 6, del codice dell’A.C.G.S., appare rivolta ad offrire – in considerazione dei ritmi acceleratissimi della procedura – la cognizione legale del ricorso, dispensando il ricorrente da notifiche e comunicazioni di carattere individuale nei confronti di eventuali controinteressati.	</p>
<p>4. Appare ispirata ad un esagerato rigore una lettura della normativa relativa all’ammissione alla LegaDue (presupposto necessario per l’iscrizione al Campionato di pallacanestro di riferimento) che conduca a ritenere decaduta la società alla quale si è addebitato soltanto di avere avviato la trasmissione delle copie via fax nel termine prescritto, pur se la documentazione, per la sua mole e difficoltà tecniche connesse alla sua trasmissione, è pervenuta oltre l’ora stabilita nella disciplina procedurale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/18243_18243.pdf">clicca qui</a></p>
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		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/8/2011 n.17</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-8-2011-n-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-8-2011-n-17/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-8-2011-n-17/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/8/2011 n.17</a></p>
<p>Pres. de Roberto – Componenti Lo Turco, Luciani, Pardolesi Atletico Roma (Avv. P. Rodella) c/ FIGC (Avv.ti L. Medugno, L. Mazzarelli) 1. Giustizia sportiva – Società sportiva &#8211; Ammissione ai campionati – Documentazione economico finanziaria &#8211; Termini perentori – Rimessione in termini – Inammissibilità – Ragioni 2. Giustizia sportiva –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-8-2011-n-17/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/8/2011 n.17</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Roberto – Componenti Lo Turco, Luciani, Pardolesi<br /> Atletico Roma (Avv. P. Rodella) c/ FIGC (Avv.ti L. Medugno, L. Mazzarelli)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia sportiva – Società sportiva &#8211; Ammissione ai campionati – Documentazione economico finanziaria &#8211; Termini perentori – Rimessione in termini – Inammissibilità – Ragioni	</p>
<p>2. Giustizia sportiva – Società sportiva &#8211;  Ammissione ai campionati – Fideiussione falsa –  Presunta estraneità della società – Rimessione in termini &#8211;  Inammissibilità &#8211; Buona fede &#8211; Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I termini perentori previsti per il deposito della documentazione economica finanziaria per l’ammissione al campionato non possono essere per alcun motivo superati essenzialmente perché è necessario garantire sia la par condicio fra gli aspiranti all&#8217;ammissione, sia la puntuale formazione degli organici e la esattezza della data di inizio del campionato. 	</p>
<p>2. Nell’ipotesi in cui una società sportiva in sede si ammissione al campionato abbia presentato una fideiussione rivelatasi falsa non può essere concesso un termine ulteriore al fine di presentarne una valida, anche nel caso in cui la società si dichiari estranea alla vicenda. Infatti, la tutela della buonafede comporterebbe la compromissione dei diritti e degli interessi dei controinteressati, vertendosi  in un procedimento di ammissione a competizioni sportive che prevedono un numero chiuso di partecipanti. Peraltro la sola denuncia querela presentata alla Procura competente, non sembra sufficiente per ritenere dimostrata la buona fede dell’interessata .</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/18245_18245.pdf">clicca qui</a></p>
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		<item>
		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 25/7/2011 n.18</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-25-7-2011-n-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-25-7-2011-n-18/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-25-7-2011-n-18/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 25/7/2011 n.18</a></p>
<p>Pres. de Roberto – Componenti Lo Turco, Luciani, Pardolesi Ravenna Calcio s.r.l. c/ F.I.G.C. 1. Ordinamento sportivo – Ammissione ai campionati – Debiti tributari – Assolvimento – Necessità – Termine presentazione fideiussione – Natura perentoria – Sussiste – Ragioni 2. Ordinamento sportivo – Debiti tributari – Rateizzazioni – Ammissibilità –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-25-7-2011-n-18/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 25/7/2011 n.18</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-25-7-2011-n-18/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 25/7/2011 n.18</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Roberto – Componenti Lo Turco, Luciani, Pardolesi<br /> Ravenna Calcio s.r.l. c/ F.I.G.C.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ordinamento sportivo – Ammissione ai campionati – Debiti tributari – Assolvimento – Necessità – Termine presentazione fideiussione – Natura perentoria – Sussiste – Ragioni	</p>
<p>2. Ordinamento sportivo – Debiti tributari – Rateizzazioni – Ammissibilità – Presupposti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il termine di dieci giorni dal pagamento della prima rata dei debiti tributari IVA e IRAP delle società di calcio per la presentazione della fideiussione non ha natura ordinatoria, bensì perentoria. Infatti, in materia di licenze, per l’ammissione ai campionati risulta dettata una disciplina particolarmente rigorosa, rivolta a conseguire, ad una data prestabilita (costituente un vero e proprio termine invalicabile), la prova del possesso da parte della società dei requisiti richiesti. E ciò al fine di ottenere – nel rispetto delle anzidette scadenze temporali – che si proceda per tempo all’organizzazione del futuro campionato, compresa la definizione del suo calendario.	</p>
<p>2. Le società sportive, al fine di ottenere la rateizzazione del pagamento dei debiti tributari IVA ed IRAP, superando quindi l’obbligo di pagamento in un’unica soluzione, hanno l’onere di comprovare l’avvenuta stipula di una fideiussione entro il termine di dieci giorni dal pagamento della prima rata dei debiti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/18242_18242.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-25-7-2011-n-18/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 25/7/2011 n.18</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 25/7/2011 n.19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-25-7-2011-n-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-25-7-2011-n-19/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-25-7-2011-n-19/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 25/7/2011 n.19</a></p>
<p>Pres. de Roberto – Componenti Lo Turco, Luciani, Pardolesi Unione Calcio Montecchio Maggiore s.r.l. c/ Montebelluna Calcio s.r.l., A.C. Este e F.I.G.C. 1. ACGS – Ricorso – Notevole rilevanza questioni – Valutazione – Controversia su gara serie D – Irrilevanza – Ragioni 2. Giustizia sportiva – Campionato serie D –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-25-7-2011-n-19/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 25/7/2011 n.19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-25-7-2011-n-19/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 25/7/2011 n.19</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Roberto – Componenti Lo Turco, Luciani, Pardolesi<br /> Unione Calcio Montecchio Maggiore s.r.l. c/ Montebelluna Calcio s.r.l., A.C. Este e F.I.G.C.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. ACGS – Ricorso – Notevole rilevanza questioni – Valutazione – Controversia su gara serie D – Irrilevanza – Ragioni	</p>
<p>2. Giustizia sportiva – Campionato serie D – Regole sui giovani – Violazione – Procedimento d’ufficio – Instaurazione – Ammissibilità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La semplice circostanza che si verta in una controversia riguardante una gara del campionato dilettantistico della serie D non può condurre al difetto di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale. Occorre, invero, fare riferimento alle questioni dedotte in giudizio.	</p>
<p>2. Un’interpretazione eccessivamente legata al dato letterale del comunicato ufficiale n. 1 del 7 luglio 2010, per la stagione sportiva 2010-11, della Lega Nazionale Dilettanti &#8211; a tenore del quale la violazione della disciplina sull’impiego dei giovani, postula il previo ricorso di parte ai sensi dell’art. 29 C.g.s.- non è ammissibile, in quanto comporterebbe un’eccezione alla regola generale di cui al co. 8 della stessa disposizione, che prevede l’instaurazione d’ufficio del procedimento sanzionatorio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali. Infatti, una tale eccezione costituirebbe, da un lato, deroga indebita ad opera di una fonte normativa sotto-ordinata, come tale inidonea a giustificare deviazioni dalla direttiva espressa dalla previsione gerarchicamente sovra-ordinata; dall’altro, importerebbe un vulnus al principio immanente di coerenza dell’ordinamento sportivo, alla stregua del quale il rispetto delle coordinate organizzative di un campionato, bene collettivo attinto dalla generalità dei soggetti che vi partecipano, non può essere rimesso esclusivamente al potere d’impulso (e quindi, potenzialmente, all’arbitrio discrezionale) di soggetti portatori di interessi individuali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 27/5/2011 n.11</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-27-5-2011-n-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-27-5-2011-n-11/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 27/5/2011 n.11</a></p>
<p>Pres. Chieppa – Componenti de Roberto, Lo Turco, Luciani Innocenzo Mazzini (Avv.ti G. Viciconte, F. Tortorella) c/ Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti, L. Medugno, L. Mazzarelli) 1. Giustizia Sportiva &#8211; ACGS &#8211; Organo di secondo grado &#8211; Sindacato – Oggetto &#8211; Diritti indisponibili – Rimedi della giustizia federale</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Chieppa – Componenti de Roberto, Lo Turco, Luciani<br /> Innocenzo Mazzini (Avv.ti G. Viciconte, F. Tortorella) c/ Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti, L. Medugno, L. Mazzarelli)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia Sportiva &#8211;  ACGS &#8211;  Organo di secondo grado  &#8211; Sindacato – Oggetto &#8211; Diritti indisponibili – Rimedi della giustizia federale – Esaurimento – Necessità.	</p>
<p>2. Ordinamento sportivo &#8211;  Illecito sportivo – Radiazione – Atto vincolato – Inconfigurabilità –Valutazione discrezionale – Obbligo Sussiste – Onere motivazionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva è configurata, nelle sue funzioni, come ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie in materia di sport aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali non sia prevista la competenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Pertanto il suo intervento è consentito solo dopo l’eventuale esaurimento della filiera dei rimedi della giustizia federale in relazione al particolare rapporto sportivo associativo, che collega i soggetti dell’ordinamento sportivo con la rispettiva Federazione.	</p>
<p>2. La sanzione accessoria della radiazione non si configura quale atto dovuto o vincolato, senz’altra valutazione della precedente condanna disciplinare; al contrario, l’applicazione di tale misura sanzionatoria ha come presupposto la precedente condanna disciplinare, ed i fatti ivi accertati, comportando necessariamente un’ulteriore valutazione discrezionale ed un particolare obbligo di motivazione in relazione alla posizione attualizzata su cui incide.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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