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	<title>9/9/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/9/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.22652</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-9-2008-n-22652/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-9-2008-n-22652/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.22652</a></p>
<p>Pres. Prestipino &#8211; Rel. Toffoli &#8211; P.M. NardiFico (avv. Croscio) c. ASL Avellino 1 (avv.ti Gamberini, Marsiglia) la Corte dei Conti è competente a conoscere dei danni causati ad un&#8217;ASL da un medico convenzionato privo dell&#8217;abilitazione professionale 1. Giurisdizione e competenza – Rapporto di servizio di fatto – Risarcimento danni</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-9-2008-n-22652/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.22652</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Prestipino &#8211; Rel. Toffoli &#8211; P.M. Nardi<br />Fico (avv. Croscio) c. ASL Avellino 1 (avv.ti Gamberini, Marsiglia)</span></p>
<hr />
<p>la Corte dei Conti è competente a conoscere dei danni causati ad un&#8217;ASL da un medico convenzionato privo dell&#8217;abilitazione professionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Giurisdizione e competenza – Rapporto di servizio di fatto – Risarcimento danni – Giurisdizione Corte dei Conti.</p>
<p>2.  Giurisdizione e competenza – Medici convenzionati – Assenza abilitazione professionale – Danni – Corte dei Conti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La Corte dei Conti è competente a conoscere dei danni patrimoniali causati ad un ente pubblico  da parte di soggetti investiti, anche di fatto, dello svolgimento in modo continuativo di una determinata attività in favore della P.A.</p>
<p>2.  E’ ravvisabile la giurisdizione della Corte dei Conti relativamente ai danni arrecati ad ASL da medici di base nell’ambito delle attività di prescrizione di medicinali o nell’ambito complessivo della loro condotta, benché fossero sprovvisti di un valido titolo di studio e di abilitazione professionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la Corte dei Conti è competente a conoscere dei danni causati ad un&#8217;ASL da un medico convenzionato privo dell&#8217;abilitazione professionale</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/13173_CASS_13173.pdf">cliccaqui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-9-9-2008-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-9-9-2008-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.0</a></p>
<p>Pres. V. SKOURIS – Rel. K. SCHIEMANN Comunità europea &#8211; Diritto comunitario – Accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) – Dichiarazioni dell’organo per la risoluzione delle controversie dell’OMC – Incompatibilità del regime comunitario di importazione delle banane con le norme dell’OMC – Applicazione da parte degli Stati Uniti di una</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-9-9-2008-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. SKOURIS – Rel. K. SCHIEMANN</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario – Accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) – Dichiarazioni dell’organo per la risoluzione delle controversie  dell’OMC – Incompatibilità del regime comunitario di importazione delle banane con le norme dell’OMC – Applicazione da parte degli Stati Uniti di una sovrattassa doganale sulle importazioni di taluni prodotti provenienti da diversi Stati membri &#8211;  Misure di ritorsione autorizzate – Artt. 235 e 288, n. 2 Trattato CE &#8211; Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Non sussiste.</p>
<p>Comunità europea &#8211; Diritto comunitario – Accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) – Dichiarazioni dell’organo per la risoluzione delle controversie  dell’OMC – Incompatibilità del regime comunitario di importazione delle banane con le norme dell’OMC – Applicazione da parte degli Stati Uniti di una sovrattassa doganale sulle importazioni di taluni prodotti provenienti da diversi Stati membri &#8211;  Misure di ritorsione autorizzate – Artt 235 e 288, n. 2 Trattato CE &#8211; Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Non sussiste – Procedimento dinanzi al Tribunale – Durata eccessiva – Equo risarcimento – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Allo stato attuale dell’evoluzione del diritto comunitario, non esiste un regime di responsabilità che consenta di far sorgere la responsabilità della Comunità per un comportamento rientrante nella sfera della competenza normativa di quest’ultima in una situazione in cui l’eventuale non conformità di tale comportamento agli accordi OMC non può essere invocata dinanzi al giudice comunitario. Nel caso di specie, le richieste di risarcimento del danno delle ricorrenti erano dirette in particolare a mettere in causa la responsabilità della Comunità per tale comportamento. In tali circostanze, il Tribunale non poteva che respingere tali richieste.</p>
<p>Anche se la durata del procedimento dinanzi al Tribunale è stata effettivamente notevole, la ragionevolezza di tale durata dev’essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, della rilevanza della lite per l’interessato, della complessità della causa nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti. La considerevole durata del procedimento dinanzi al Tribunale nella fattispecie può spiegarsi in gran parte con un concorso di circostanze oggettive dipendenti dal numero di cause parallele successivamente introdotte dinanzi al Tribunale nonché con l’importanza delle questioni di diritto che tali cause sollevavano.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13117_13117.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.8211</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-9-2008-n-8211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-9-2008-n-8211/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.8211</a></p>
<p>Pres. Pugliese – Est. Sestini C. ed altri (avv.ti Malandrino e Mostarda) c/ Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Avvocatura Generale dello Stato) – M. ed altri (avv. Nappi) sulla giurisdizione amministrativa nell&#8217;ambito di selezioni interne per la copertura di posti dirigenziali Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Selezione</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-9-2008-n-8211/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.8211</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese – Est. Sestini<br /> C. ed altri (avv.ti Malandrino e Mostarda) c/ Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Avvocatura Generale dello Stato) – M. ed altri (avv. Nappi)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione amministrativa nell&#8217;ambito di selezioni interne per la copertura di posti dirigenziali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Selezione interna per la copertura di posti di livello dirigenziale – Giurisdizione amministrativa &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Si è in presenza di una vera e propria procedura concorsuale, per l’accesso di personale qualificato, previa selezione competitiva fra i candidati,  allorché si tratti di procedere alla copertura di posti che, anche in relazione alla peculiare figura e missione di alta specializzazione tecnica e scientifica dell’Ente (Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente), rivestono comunque una natura  dirigenziale. Trattasi, in particolare, di atti e procedure aventi valenza organizzativa per l’Amministrazione, mediante il nuovo ingresso di risorse professionali, incardinate per la prima volta in posizioni dirigenziali, previo espletamento di un concorso selettivo fra tutti i candidati in possesso dei prescritti requisiti. In tale quadro, diviene non rilevante, ai fini che qui interessano, il precedente percorso formativo delle medesime professionalità nell’ambito dello stesso Ente, alla luce dell’autorevole orientamento giurisprudenziale, condiviso dalla Sezione, secondo il quale l’accesso alla dirigenza segna una cesura nel percorso lavorativo del dipendente pubblico, ed investe profili organizzativi di gestione di potestà e competenze di diritto pubblico che, di conseguenza, radicano la giurisdizione del Giudice Amministrativo per la decisione delle controversie concernenti le relative procedure concorsuali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO <br />
Sezione Seconda Bis</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul <b>ricorso n. 10786/2002</b> proposto dai</p>
<p>Sigg.ri <b>Rino Caporali, Francesca Quercia, Andrea Orazi, Pietro Bitonti, Giampietro Bisceglie, Pietro Paris, Alfredo Leopardi, Aldo Buccafurni, Marco Giangrasso, Vincenzo Camerata e Tonino Palma</b>, rappresentati e difesi dagli Avvocati Gianluigi Malandrino e Marco Mostarda ed elettivamente domiciliati in V.le delle Milizie n. l, presso lo studio del primo in Roma, ;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>l’<b>Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (A.N.P.A.)</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata per legge presso l&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 12, Roma;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>di <b>Giuseppe Mangialavori, Roberto Mussapi e Nazzareno Penna</b>,  rappresentati e difesi dall’Avv. Massimo Nappi ed elettivamente domiciliati in V. Agri n. 1, presso lo studio del medesimo in Roma;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del Concorso di cui all&#8217;Ordine di Servizio ANPA n. 164 de 1/3/02 (Bando n. 1/2002, Parte A) &#8220;Concorso interno per titoli e colloquio a tre posti di primo livello professionale-Profilo di Dirigente Tecnologo, riservato al personale di secondo livello professionale- Profilo Primo Tecnologo&#8221;;<br />
della Disposizione n. 42/02 del 12/6/02, con la quale il Direttore ANPA ha disposto -punto 1- l&#8217;approvazione dell&#8217;elenco dei nominativi dei dipendenti risultati idonei nel concorso indicato e -punto 2- l&#8217;approvazione dell&#8217;elenco dei nominativi dei dipendenti risultati vincitori nel medesimo concorso;<br />
di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e dipendenti e/o comunque connessi, segnatamente l&#8217;Ordine di Servizio n. 163 del 18/2/2002 recante la nomina della Commissione di concorso; l&#8217;Ordine di Servizio n. 167 dell’8/4/2002, recante l&#8217;elenco dei nominativi dei dipendenti ammessi al colloquio; la Comunicazione Interna Prot. n. 4123/DIR dalla Commis¬sione del Concorso alla Direzione, con la quale vengono trasmessi gli Atti relativi ai lavori della Commissione per l&#8217;espletamento dei Concorsi A) e B), di cui al Bando n. 1/02.<br />
<b><br />
Visto</b> il ricorso ed i relativi allegati;<br />
<b>Visto</b> l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione e dei controinteressati;<br />
<b>Viste</b> le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Vista l’ordinanza in data 12 dicembre 2002 della medesima Sezione, che ha respinto l’istanza cautelare, tenuto anche conto dell’esaurimento della procedura concorsuale;<br />
<b>Visti </b>gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica<b> </b>udienza del  5 giugno 2008 il dott. Raffaello Sestini, uditi gli Avvocati di parte presenti come da verbale d’udienza; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.	I ricorrenti, tutti dipendenti dell&#8217; ANPA, hanno adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento del <i>Concorso interno per titoli e colloquio a tre posti di primo livello professionale &#8211; Profilo di Dirigente Tecnologo, riservato al personale al secondo livello professionale &#8211; Profilo Primo Tecnologo, </i>di cui all&#8217;Ordine di servizio ANPA n. 164 del 1/3/02 (Bando n.l/2002), nonché<i> </i>della Disposizione n.42/02 del 12/06/02, con la quale il Direttore ANPA ha disposto l&#8217;approvazione dell&#8217; elenco dei nominativi dei dipendenti risultati idonei nel concorso e l&#8217;approvazione dell&#8217; elenco dei nominativi dei dipendenti risultati vincitori, unitamente a tutti gli atti e provvedimenti connessi, con particolare riguardo all&#8217;Ordine di Servizio n. 163 del 18/2/2002, recante la nomina della Commissione di concorso; all&#8217;Ordine di Servizio n. 167 del 8/4/2002, recante l&#8217;elenco dei nominativi dei dipendenti ammessi al colloquio; alla Comunicazione Interna Prot. n. 4723/DIR dalla Commissione del Concorso alla Direzione, con la quale vengono trasmessi gli Atti relativi ai lavori della Commissione.</p>
<p>2.	In particolare, i ricorrenti espongono che con Deliberazione n. 797/CA del 5/2/2001 il Consiglio di Amministrazione dell&#8217;ANPA dava (fra l&#8217;altro) mandato al Direttore di procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall&#8217;accordo sulle tabelle di equiparazione e dalle relative intese con le OO.SS., al primo inquadramento del personale ANPA nel comparto degli Enti Pubblici di Ricerca, applicando le tabelle concordate e provvedendo all&#8217;assegnazione dei profili, nonché di bandire i concorsi per titoli previsti dall&#8217;art. 14, comma 16, del DPR n. 171/91, definendo quali fossero i soggetti rientranti nelle relative fattispecie nonché i criteri e le modalità per la valutazione dei titoli;<br />	<br />
	Il Direttore dell&#8217;ANPA, quindi, con Ordine di Servizio n. 163 del 18/2/2002 provvedeva alla nomina dei componenti delle Commissioni per detti concorsi (e in particolare per il concorso in epigrafe) nominando se stesso Presidente, e con Ordine di Servizio n. 164 del 1/3/02 emanava il relativo Bando di concorso, disciplinandone lo svolgimento.	Successivamente, narrano i ricorrenti. Il medesimo Direttore, con Ordine di Servizio n. 167 del 8/4/02,  rendeva noto l&#8217;elenco dei dipendenti partecipanti al concorso interno ammessi al colloquio e di quelli risultati vincitori (gli odierni controinteressati), senza informare tutti gli altri dipendenti interessati e, in particolare, senza informare gli odierni ricorrenti.</p>
<p>	3.	Con il ricorso in epigrafe vengono, dunque, impugnati gli atti sopraindicati, deducendosi numerose censure, di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.<br />	<br />
	3.1	In primo luogo, secondo i ricorrenti l’approvazione dell&#8217;elenco degli idonei e la proclamazione dei vincitori non era di competenza del Direttore (che peraltro aveva anche presieduto la Commissione), bensì del Consiglio di Amministra¬zione dell&#8217;ANPA, ovvero del Commissario Straordinario nominato medio tempore, tanto più che solo i loro atti erano sottoposti al controllo del Ministero vigilante dell’Ambiente, traducendosi, quindi, l’incompetenza anche nella violazione delle norme sulla vigilanza ministeriale.<br />	<br />
	3.2	In secondo luogo, l’operato del Direttore avrebbe concretato il vizio di eccesso di potere, per avere travalicato i limiti della delega conferita con la Deliberazione n. 797/CA del 5/2/01, sovrapponendosi indebitamente all’attività di indirizzo generale e di disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale.<br />	<br />
	3.3	In terzo luogo, la propria nomina, da parte del Direttore, a Presidente della Commissione esaminatrice del concorso contravveniva al principio della imparzialità (cui l&#8217;attività amministrativa deve prioritariamente ispirarsi), al principio della distinzione di ruoli e della divisione dei poteri tra organi diversi dello stesso Ente (sovrapponendo indebitamente il ruolo di controllore e di controllato, in particolare con la Disposizione del Direttore n. 42 del 12/6/02, che approvava la procedura, dando atto di avere verificato &#8220;la regolarità formale e sostanziale delle procedure concorsuali nonché degli atti ad esse relative&#8221;, pur posti in essere da una Commissione presieduta dallo stesso Direttore.<br />	<br />
	3.4	In quarto luogo, tutto ciò avrebbe determinato anche la violazione del D.Lgs. n. 165/01 (art. 35), quanto al mancato rispetto dei previsti criteri di competenza degli esperti  chiamati a comporre le Commissioni dei concorsi, divenendo così inattendibilie l’operato della stessa Commissione per la impossibilità di questa di garantire un corretto esame dei titoli e delle attività dei candidati (con conseguente amplissima ed inammissibile discrezionalità di giudizio).<br />	<br />
	3.5	In quinto luogo, deducono i ricorrenti, con l&#8217;Ordine di Servizio n. 164 del 1/3/02 il Direttore dell&#8217;ANPA aveva emanato un Bando di Concorso in patente violazione di legge (con riferimento, ancora, all&#8217;art. 35, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 165/01), in quanto non si indicavano le tipologie dei posti messi a concorso, né le materie del colloquio, e vi era estrema genericità quanto ai titoli richiesti, con la conseguente impossibilità di eseguire una valutazione adeguata alla professionalità dei partecipanti e con una conseguente eccessiva ed inammissibile discrezionalità nella valutazione.<br />	<br />
	3.6	In particolare, aggiungono in sesto luogo i ricorrenti, la inesistente definizione dei criteri per l&#8217;assegnazione dei punteggi consentiva alla Commissione la illogica sopravvalutazione degli incarichi recentemente assegnati proprio dal medesimo Direttore ANPA,¬ divenuto poi Presidente della Commissione, con evidente violazione non solo del principio di imparzialità, ma anche dei criteri di buon andamento (sopravvalutando i profili prevalentemente amministrativi, in modo del tutto inappropriato per un ente di ricerca) e dello stesso Accordo sottoscritto in data 26/3/2002 con le OO.SS. che imponeva di valutare l&#8217;intera storia professionale degli interessati.<br />	<br />
	3.7	Tutto ciò era poi aggravato, concludono i ricorrenti, dai criteri di valutazione del tutto generici seguiti dalla Commissione e dalla motivazione solo mediante punteggio numerico delle valutazioni effettuate, risultando così impossibile stabilire il percorso seguito per arrivare al giudizio finale.</p>
<p>	4.	L&#8217; A.N.P.A -Agenzia Nazionale per la Protezione dell&#8217;Ambiente- si è costituita in giudizio e, tramite un’argomentata e esaustiva memoria dell’Avvocatura Generale dello Stato, espone le vicende istituzionali che hanno condotto alla procedura concorsuale impugnata e che, secondo l’Amministrazione resistente, fanno escludere sia la giurisdizione di questo Tribunale, sia la fondatezza delle censure sollevate.<br />	<br />
	4.1	In particolare, narra l’Avvocatura, l&#8217; ANPA, Pubblica Amministrazione di cui all&#8217;art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01, istituita con Legge n. 61/94 che ha convertito in legge con modificazioni il D.L. n. 496/93, svolge, fra le altre, attività di protezione ambientale di interesse nazionale, attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzia regionali e attività di consulenza e supporto tecnico -scientifico del Ministero dell&#8217; Ambiente e di altre Amministrazioni o Enti Pubblici.<br />	<br />
	Il nucleo costitutivo dei dipendenti dell&#8217; ANPA era tutto di provenienza ENEA-DISP. Successivamente, al fine di assicurare l&#8217;espletamento delle numerose e rilevanti funzioni istituzionali attribuite, si provvide attraverso l&#8217;utilizzo dell&#8217;istituto comando, del fuori ruolo e, successivamente, del trasferimento, attraverso il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, previsto dall&#8217;attuale art. 30 del D.Lgs. n.165/01.<br />	<br />
	L&#8217;art. 2, comma 4 della legge istitutiva dell&#8217; Agenzia, disponeva il mantenimento <i>ad personam,  </i>fino ad assorbimento, del trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento<i> </i>dell&#8217;inquadramento. Successivamente, l&#8217;art. 7, comma 2, dell’ Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 02/06/1998 tra ARAN e OO.SS. (G.U.R.I. n.145 del 24/06/1998), ha disposto che al personale dell&#8217; ANPA si applichino i contratti collettivi del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, mantenendo, sino all&#8217;inquadramento definitivo, i contratti collettivi di provenienza.<br />	<br />
	4.2	Al fine di addivenire all&#8217;inquadramento definitivo di tutto il personale dell&#8217; Agenzia, si è quindi convenuto con le OO.SS. di attivare una trattativa sperimentale di contrattazione, secondo le modalità previste dall&#8217;allora vigente art. 8, comma 1<b>, </b>lett. i) del D. Lgs. n. 396/97: acquisiti i preventivi i pareri favorevoli dei Dicasteri interessati (Ministero dell&#8217;Ambiente, Dipartimento della Funzione Pubblica e Ministero del Tesoro) e dell&#8217; ARAN, l&#8217;Agenzia ha attivato la trattativa con le OO.SS. che si è conclusa con il &#8220;Verbale di Accordo sulle tabelle di equiparazione e sulle norme di primo inquadramento del personale dell&#8217; ANPA nel contratto degli EPR&#8221; siglato il 23/10/2000 e successivamente recepito con deliberazione n. 716 del 31/10/2000 del Consiglio di Amministrazione dell&#8217; Agenzia, poi approvata dal Ministero dell&#8217; Ambiente. 	<br />	<br />
	4.3	Nelle more dell&#8217;attuazione delle procedure previste per addivenire all&#8217;inquadramento del personale, con D.P.C.M. del 26/07/2001 è stato revocato il Consiglio di Amministrazione dell&#8217; Agenzia con la contestuale nomina di un Commissario Governativo dell&#8217; ANPA, ed è stato nominato il nuovo Direttore dell&#8217; Agenzia, entrambi poi più volte prorogati nei loro incarichi fino all&#8217; entrata in vigore dello Statuto dell&#8217; APAT &#8211; ¬Agenzia per la Protezione dell&#8217; Ambiente e per i Servizi Tecnici</p>
<p>	5.	Ciò premesso, quanto alla procedura concorsuale impugnata, l’Avvocatura riferisce che con deliberazione n. 797/CA del 05/02/2001 il Consiglio di Amministrazione dell&#8217;ANPA ha dato mandato al Direttore dell&#8217;Agenzia, in ottemperanza all’Accordo, di completare il primo inquadramento del personale dell&#8217;ANPA nel contratto degli EPR. Con Ordine di Servizio n. 163 del 18/02/2002 il Direttore dell&#8217;ANPA ha quindi  proceduto alla nomina di due distinte Commissioni di Concorso, in conformità a tre ulteriori Accordi siglati con le OO.SS. in data 25/02/2002 25/03/2002 26/03/2002, aventi ad oggetto la definizione di ogni aspetto di rilievo relativo ai criteri, modalità e procedure concernenti l&#8217;espletamento dei concorsi stessi.<br />	<br />
	Con l’Ordine di Servizio n. 164 de11 &#8217;01/03/2002, impugnato dai Ricorrenti, è stato pertanto pubblicato il Bando di Concorso n. 1/2002, concernente due distinte procedure concorsuali identificate rispettivamente con lettere A) e B). In particolare, quello di cui alla lettera A) aveva ad oggetto l&#8221; espletamento di un concorso interno per titoli e colloquio a tre posti di primo livello professionale -profilo Dirigente Tecnologo&#8221; riservato al personale di secondo livello professionale -profilo Primo Tecnologo.<br />	<br />
	5.1	Secondo la ricostruzione operata dall’Avvocatura Generale dello Stato, successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione, la Commissione incaricata ha proceduto alla verifica della regolarità formale delle domande presentate ed all&#8217;accertamento della sussistenza, per ciascun candidato, dei requisiti di partecipazione richiesti dallo stesso Bando n. 1/2002, lettera A), in conformità agli accordi sindacali sopra indicati. Con Ordine di Servizio n. 167 del 08/04/2002 è stato pubblicato l&#8217;elenco nominativo dei candidati in possesso dei requisiti formali e sostanziali per la partecipazione al Concorso di cui al Bando n. 1/2002, lettera A) ammessi al colloquio.<br />	<br />
	5.2	Conclusi i propri lavori, la Commissione incaricata dell&#8217;espletamento dei Concorsi di cui al Bando citato, lettere A) e B), ha infine trasmesso, con Comunicazione Interna prot.n.4123/DIR del 10/06/2002 i risultati ed i relativi atti procedurali al Direttore dell&#8217; ANPA. In conformità con il mandato ricevuto con la deliberazione n. 797/CA del 05/02/2001, il Direttore dell&#8217; ANPA, con Disposizione n. 42 del 12/06/2002, anch&#8217;essa impugnata dai Ricorrenti, ha infine approvato l&#8217;elenco dei nominativi dei dipendenti risultati idonei e dei vincitori dei concorsi.</p>
<p>	6.	Tutto ciò premesso, la Difesa dell’Amministrazione trae, quale logico corollario della propria ricostruzione in fatto ed in diritto della vicenda, il convincimento di un difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l&#8217;art. 63, comma 1, <i>(Controversie relative ai rapporti di lavoro) </i>del D.Lgs. n. 165/01, attribuisce al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2. Il comma 4 dello stesso articolo assegna al Giudice Amministrativo solo le controversie in materia di procedure concorsuali per l&#8217;assunzione dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, mentre nel caso di specie vi è una procedura selettiva interna riservata al personale già dipendente,<u> </u>in base ai citati Verbale di Accordo. Assumerebbe, quindi, rilievo la oramai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sent. n. 7859 del 11/06/2001; Sent. n. 15602 del 10/12/2001; Sent. n. 2514 del 21/02/2002), recentemente confermata anche dal TAR Lazio (Sentenza n. 7775 del 10/09/2002), che ritiene competente il Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, per tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.</p>
<p>	7.	Nel merito, la Difesa dell’Amministrazione contesta la fondatezza dei vizi di &#8220;incompetenza&#8221; ed &#8220;eccesso di potere&#8221; dedotti dai ricorrenti nei confronti della Disposizione n. 42 del 12/06/2002, in quanto l&#8217;art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/01 <i>(Reclutamento del personale) </i>fa inequivocabilmente riferimento alle procedure di reclutamento per &#8220;l&#8217;assunzione dall&#8217;esterno&#8221; di personale presso le Pubbliche Amministrazioni, fattispecie diversa da quella in esame in base alle argomentazioni sopra illustrate. Anche la supposta &#8220;incompetenza professionale&#8221; dei membri della Commissione, rilevata dai Ricorrenti, sarebbe una mera illazione totalmente priva di fondamento.<br />	<br />
	7.1	Quanto alle presunte e reiterate &#8220;violazioni di legge&#8221; e del &#8220;Verbale di Accordo&#8221; sottoscritto tra Direzione ANPA e OO.SS. in data 26/03/2002, eccepite dai Ricorrenti nei confronti del Bando n. 1/2002, lettera A), pubblicato con Ordine di Servizio n. 164 del 01/03/2002,  Parte resistente precisa che l’operato del Direttore è stato conforme alla Deliberazione n. 797 del 05/02/2001 del Consiglio di Amministrazione, mai impugnata.<br />	<br />
	7.2	Ciò consentirebbe anche di respingere l&#8217;eccezione di incompetenza del Direttore ANPA, in quanto, la predetta Deliberazione testimonierebbe, appunto, l&#8217;avvenuto corretto esercizio, da parte dell&#8217;Organo di Governo dell&#8217; Agenzia, dei poteri e delle prerogative tipiche dell&#8217;Organo politico, così come previste dallo Statuto dell&#8217; ANPA e, in generale, dalla normativa vigente in materia di separazione di poteri fra Organi della Pubblica Amministrazione.<br />	<br />
	7.3	Inoltre, non corrisponderebbe al vero l&#8217;affermazione dei Ricorrenti secondo la quale il Bando non indicava le tipologie di posti messi a concorso, risultando evidente il  riferimento  al posto di I livello professionale con profilo di Dirigente Tecnologo del C.C.N.L. EPR dovendosi pertanto, per la declaratoria delle mansioni relative,  fare riferimento al contenuto dell&#8217;allegato 1 al D.P.R. n.171/91<br />	<br />
	7.4	Del pari, non sarebbe condivisibile la lamentata assenza, nell&#8217;art. 7 del Bando, dell&#8217;indicazione delle materie oggetto del colloquio, in quanto, al contrario, l&#8217;art. 7, comma 1 stabiliva che &#8220;Il colloquio, finalizzato ad accertare la capacità del candidato a svolgere le funzioni proprie del livello per il quale concorre, verterà sulla esperienza maturata dal candidato stesso nello svolgimento delle proprie attività presso l&#8217;ANPA e sui titoli presentati.&#8221;. Parimenti, nel &#8220;Verbale di Accordo&#8221;, sottoscritto tra Direzione ANPA e OO.SS. in data <i>26/03/2002</i> si legge che il colloquio verterà sulla storia professionale dei candidati.<br />	<br />
	7.5	Secondo la difesa dell’Amministrazione, non appare fondata neanche la censura dei Ricorrenti circa la &#8220;estrema genericità quanto ai titoli richiesti (art. 6) con conseguente ampia discrezionalità nella loro valutazione&#8221;, in quanto l’art. 6 del Bando A),  nelle lettere dalla a) alla g), individuava le categorie dei titoli valutabili ed i relativi punteggi massimi attribuibili, mentre il successivo comma 2 assegnava alla Commissione il compito di determinare, nei limiti posti dal 1° comma dell&#8217; art. 6,  i criteri per la valutazione dei titoli. Pertanto, prosegue parte Resistente, prima di prendere visione della documentazione presentata dai singoli candidati, la Commissione ha proceduto ad una dettagliata individuazione della &#8220;misura&#8217;&#8221; dei punteggi da attribuire per ciascuna categoria di titoli, così come risulta dettagliatamente descritto nell&#8217; allegato n. l al Verbale riepilogativo dei lavori della Commissione.<br />	<br />
	7.8	Anche l’asserita inesistente definizione dei criteri per l&#8217;assegnazione dei punteggi previsti all &#8216; art. 5 del Bando, si rivelerebbe infondata, in quanto l&#8217;art. 5 <i>(Punteggio attribuibile) </i>dovrebbe essere letto nel contesto normativo nel quale è inserito integrandone il contenuto con i successivi arti. 6 <i>(Titoli di merito) </i>e 7 <i>(Colloquio), </i>nonché con i verbali sottoscritti tra ANPA e OO.SS. il <i>25/02/2002 </i>, il <i>25/03/2002, </i>il <i>26/03/200.<br />	<br />
	</i>Inoltre, la Commissione avrebbe correttamente valutato tutti i titoli presentati dai candidati relativamente all&#8217;intera loro storia professionale, assegnando, logicamente, un diverso punteggio, a seconda che questi fossero riferiti ad attività svolte in ANPA, ovvero presso altri Enti/Amministrazioni di provenienza, privilegiando l’&#8221;attualità&#8221; dell&#8217;impegno lavorativo e della posizione di responsabilità conferita in ANPA.<br />	<br />
	7.9	Infine, quanto alla prova orale, Parte resistente riferisce che, prima di procedere ai colloqui con i singoli candidati, la Commissione ha individuato le modalità di svolgimento degli stessi, articolandoli in tre fasi distinte, specificate a pagina 3 del Verbale riepilogativo dei lavori della Commissione ed individuando gli elementi, in termini di conoscenza e capacità del candidato, il cui possesso era oggetto di verifica, al fine di accertare la qualificazione professionale, ed a conclusione di ciascun colloquio, ha espresso un giudizio complessivo sintetico attraverso un valore numerico, fino ad un massimo 40 punti (per la sola prova orale), così come previsto dall&#8217;art. 5 del Bando.</p>
<p>	8.	Anche i controinteressati, vincitori della procedura concorsuale impugnata, si sono costituiti in giudizio, per affermare la inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
	8.1	In particolare, la loro difesa, oltre a condividere le sopra riportate argomentazioni circa la carenza di giurisdizione di questo Tribunale e circa l’infondatezza delle censure dedotte, sostiene l’irricevibilità del ricorso, che tenterebbe “maldestramente” di vanificare il bando di concorso n. 1/2002 e di altri atti pur non tempestivamente impugnati, mediante l’affermazione di  non averne avuto tempestiva conoscenza quando, invece, risulterebbe il contrario dalle stesse argomentazioni difensive dei ricorrenti.<br />	<br />
	8.2	Non sarebbe, infatti, in discussione la conoscenza del bando di concorso, considerato che tutti i ricorrenti hanno formulato espressa domanda per parteciparvi senza, peraltro, avanzare alcuna contestazione al contenuto del bando medesimo. Nessuna contestazione avrebbe neppure riguardato i titoli di merito da possedere nonché i requisiti per partecipare al bando di concorso. Infine, non avrebbe comportato alcun pregiudizio di sorta la lamentata mancata comunicazione <i>ad personam </i>degli esiti della selezione, attesa l&#8217;avvenuta pubblicazione ufficiale delle risultanze del concorso in questione, tramite affission,e nelle apposite bacheche, della Disposizione del Direttore n. 42 del 12/06/2002 .</p>
<p>	9.	Il Collegio, al fine di districare il complesso intreccio, evocato dal giudizio in epigrafe, fra questioni procedurali in fatto e delicate questioni di diritto, osserva che il punto  nodale della controversia è costituito   dalla natura giuridica da attribuire alla procedura in esame:<br />	<br />
a) se si tratti, cioè, di una mera procedura di inquadramento professionale dei dipendenti posti nella qualifica immediatamente inferiore, previa verifica dei necessari presupposti professionali, in attuazione degli accordi sindacali che hanno contribuito  a disciplinare le complesse vicende dell’Ente in questione;<br />
b) ovvero se si tratti, di una vera e propria procedura concorsuale per la copertura di posti dirigenziali, che non avrebbe potuto comunque sottrarsi, pur nella specificità delle vicende dell’Ente in questione, alle norme che disciplinano l’attività organizzativa della Pubblica Amministrazione.<br />
	9.1	La questione indicata si rivela, infatti, fondamentale, non solo al fine di dirimere la controversia circa la sussistenza o meno della giurisdizione di questo Tribunale (presente in caso di concorso per la copertura di nuovi posti organizzativi, ma non per lo svolgimento di mere procedure di riqualificazione interna del personale), bensì anche per definire il contesto ordinamentale e normativo della procedura stessa, che, qualora avesse concretato un concorso, non avrebbe potuto sottrarsi ai parametri normativi di legittimità volti a garantire il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, evidentemente violati, come risulta dalla ricostruzione in fatto ed in diritto sopra effettuata e come si argomenterà di seguito, dal <i>modus procedendi </i>seguito dall’Ente in esame.</p>
<p>	10.	Prima di poter definire la questione indicata, e risolvere quindi l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla Difesa dell’Ente, il Collegio ritiene però di dover previamente esaminare, secondo un ordine di priorità logica, l’eccezione, argomentata in particolare dalla Difesa dei controinteressati, di irricevibilità del ricorso per tardività, sollevata con riguardo  alla mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti e, in particolare, del bando di concorso.<br />	<br />
	10.1	Nonostante che sia risultata comprovata l’affermazione di parte resistente, circa l’avvenuta pubblicazione degli atti in questione mediante procedure (l’affissione alle bacheche presso la sede di servizio degli interessati) idonee a far ritenere la conoscenza legale degli stessi atti da parte dei medesimi interessati, l’eccezione in esame si rivela comunque priva di pregio.<br />	<br />
	10.2	Infatti, in disparte la considerazione che talune delle censure hanno riguardo solo alle successive modalità di attuazione degli atti pur non tempestivamente impugnati, ciò che emerge con facilità dall’esame del Collegio, è che i profili impugnati degli atti in esame, di eccessiva genericità e di ritenuta incongruità, non erano immediatamente ostativi alla possibilità dei ricorrenti partecipare alla procedura in esame, anche con esiti vittoriosi, ed hanno quindi palesato una propria attuale lesività, per i medesimi ricorrenti, solo quando la loro concreta attuazione ha rivelato, secondo la prospettazione offerta dai ricorrenti stessi, la presupposizione o la strumentalità  dei vizi ora denunciati ai fini di una gestione della procedura concorsuale antitetica ai principi di imparzialità e buona amministrazione dell’incedere amministrativo.<br />	<br />
	10.3	L’eccezione di tardività del ricorso deve, quindi, essere respinta, in conformità alla oramai consolidata giurisprudenza secondo cui, alla luce dei principi di economia giuridica e dei mezzi processuali e di effettività della tutela giurisdizionale, i bandi di gara o di  concorso devono essere tempestivamente impugnati solo quando irrimediabilmente ostativi alla partecipazione alla procedura da parte degli interessati, che in caso contrario potranno far valere i relativi vizi, quali atti presupposti, solo all’atto dell’impugnazione degli esiti finali, per essi sfavorevoli, della procedura.</p>
<p>	11.	Venendo ora al nodo fondamentale della controversia, come definito al precedente punto 9, ritiene il Collegio che la vicenda amministrativa sottoposta alla sua attenzione concreti una vera e propria procedura concorsuale, per l’accesso di personale qualificato, previa selezione competitiva fra i candidati,  ai fini della copertura di posti che, anche in relazione alla peculiare figura e missione di alta specializzazione tecnica e scientifica dell’Ente in esame, rivestono comunque una natura  dirigenziale, e che fino ad allora non definitivamente attribuiti. A giudizio del collegio siamo, cioè, in presenza di atti e procedure aventi valenza organizzativa per l’Amministrazione (ovvero per l’Ente in esame, certamente riconducibile al novero delle pubbliche amministrazioni sotto il profilo d’nteresse), mediante il nuovo ingresso di risorse professionali, incardinate per la prima volta in posizioni dirigenziali, previo espletamento di un concorso selettivo fra tutti i candidati in possesso dei prescritti requisiti. In tale quadro, diviene non rilevante, ai fini che qui interessano, il precedente percorso formativo delle medesime professionalità nell’ambito dello stesso Ente, alla luce dell’autorevole orientamento giurisprudenziale, condiviso dalla Sezione, secondo il quale l’accesso alla dirigenza segna una cesura nel percorso lavorativo del dipendente pubblico, ed investe profili organizzativi di gestione di potestà e competenze di diritto pubblico che, di conseguenza, radicano la giurisdizione del Giudice Amministrativo per la decisione delle controversie concernenti le relative procedure concorsuali.<br />	<br />
	11.1	Secondo la ricostruzione del Collegio, dunque, la natura dirigenziale del nuovo posto di funzione attribuito (idonea ad interrompere la continuità rispetto alla qualifica, pur immediatamente inferiore, posseduta da concorrenti), unitamente al carattere selettivo del percorso di accesso mediante la competizione fra più candidati (per titoli e colloquio, cioè previa valutazione delle competenze, capacità ed attitudini di ogni aspirante), prevalgono, sul piano sostanziale, rispetto alla   previsione secondo cui tutti i concorrenti dovevano necessariamente essere dipendenti dell’Ente ed appartenere ad una qualifica immediatamente inferiore (peraltro, si ribadisce, non equiparabile a quella bandita, in quanto non dirigenziale), né, in ossequio al fondamentale principio processuale della corrispondenza fra chiesto e giudicato ed in mancanza di specifica impugnazione sul punto, può venire in esame la valutazione di legittimità di una tale limitazione, pur alla luce dell’insegnamento della Corte Costituzionale circa la necessità di non svuotare di contenuto il principio del pubblico concorso espressamente sancito dall’art. 97 della Costituzione.<br />	<br />
	11.2	Dunque, secondo il Collegio, occorre distinguere nettamente la procedura concorsuale qui in esame dalla più vasta e complessiva procedura di inquadramento definitivo di tutto il personale dell&#8217; Agenzia, secondo i contratti collettivi del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, volta a superare la peculiare situazione provvisoria derivante dall’art. 2, comma 4, della legge istitutiva dell&#8217; Agenzia (concernente il mantenimento <i>ad personam,  </i>fino ad assorbimento, del trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza), ed attivata, secondo le modalità previste dall&#8217;allora vigente art. 8, comma 1<b>, </b>lett. i) del D. Lgs. n. 396/97, in conformità alle previsioni dell’ Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 02/06/1998 tra ARAN e OO.SS. (G.U.R.I. n.145 del 24/06/1998) e previo parere favorevole dei Dicasteri interessati, di cui narra ampiamente la ricostruzione offerta dalla Difesa dell’Ente, ma che differisce dalla diversa procedura concorsuale, per la copertura di posti dirigenziali, qui in esame.<br />	<br />
	11.3	Infatti, la deliberazione n. 797/CA del 05/02/2001 del  Consiglio di Amministrazione dell&#8217;ANPA ha dato mandato al Direttore dell&#8217;Agenzia, in ottemperanza agli accordi sindacali, non solo di completare il primo inquadramento del personale dell&#8217; ANPA nel contratto degli EPR, ma anche di attivare una procedura selettiva per la copertura dei posti vacanti di Dirigente Tecnologo.<br />	<br />
	11.4	Conseguentemente, con l’Ordine di Servizio n. 163 del 18/02/2002 il Direttore dell&#8217; ANPA ha  proceduto alla nomina di due distinte Commissioni di Concorso, e con il successivo  Ordine di Servizio n. 164 dell’1/03/2002 ha pubblicato il Bando di Concorso n. 1/2002, concernente due distinte procedure concorsuali, una delle quali, contraddistinta dalla lettera A), aveva ad oggetto l’espletamento di un concorso interno per titoli e colloquio a tre posti di primo livello professionale profilo Dirigente Tecnologo, pur riservato al personale di secondo livello professionale &#8211; profilo Primo Tecnologo.<br />	<br />
	11.5	Ritenuta, in base alle pregresse considerazioni, la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale quanto alla procedura concorsuale  ora indicata, occorre passare all’esame delle singole censure di illegittimità della procedura e delle contro argomentazioni svolte, al riguardo, dai resistenti.</p>
<p>	12.	Nel merito, a giudizio del Collegio emerge evidente la dedotta non conformità dell’azione amministrativa qui impugnata, ed in particolare del bando di Concorso n. 1/2002 (Ordine di Servizio del Direttore n. 164 dell’1/03/2002) alla vigente disciplina, ed in particolare all’art. 35, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001,<i> </i>che disciplina le procedure di reclutamento per l&#8217;assunzione di personale presso le Pubbliche Amministrazioni, fattispecie riconducibile, come si è visto, a quella qui in esame.<br />	<br />
	12.1	La difformità ha riguardo, in particolare, alla troppo generica indicazione delle materie del colloquio e dei titoli richiesti (cfr. in particolare art. 6 del Bando, parte A),  lettere a) &#8211; g), con la conseguente attribuzione alla Commissione (investita, dal comma 2 del medesimo articolo, anche del compito di determinare i criteri per la valutazione dei titoli) di una eccessiva ed inammissibile discrezionalità nella valutazione della professionalità dei partecipanti .<br />	<br />
	12.2	Un analoga difformità concerne, poi, la lamentata assenza, nell&#8217;art. 7 del Bando, dell&#8217;indicazione delle materie oggetto del colloquio, risultando del tutto tautologica l’indicazione “il colloquio verterà (…) sulla esperienza maturata dal candidato stesso nello svolgimento delle proprie attività presso l&#8217; ANPA e sui titoli presentati&#8221;, in quanto semplicemente ripetitiva degli altri profili della selezione (la valutazione dei titoli) nonché illogicamente limitativa (solo le “le attività (svolte) presso l’ANPA”) rispetto alla dichiarata esigenza di verifica della professionalità ed anche rispetto al &#8220;Verbale di Accordo&#8221;, sottoscritto tra Direzione ANPA e OO.SS. in data <i>26/03/2002</i> (che estende la verifica, quantomeno, all’intera “storia professionale dei candidati”).<br />	<br />
	12.3	 Le predette   illegittimità  sono  poi  aggravate dalla solo generica definizione dei criteri per l&#8217;assegnazione dei punteggi (artt. 5, 6 e 7 del Bando) e dalla inadeguata verbalizzazione dei lavori della Commissione, effettuata non in prossimità delle singole operazioni, ma solo in via riepilogativa, anche per quanto concerne la riferita previa individuazione delle modalità di svolgimento dei colloqui. <br />	<br />
	12.4	Al riguardo, la Sezione è ben a conoscenza dell’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato circa la legittimità della motivazione resa con un giudizio complessivo sintetico attraverso un valore numerico, ma ritiene di dover altresì seguire l’autorevole indirizzo del medesimo Organo, che subordina la validità della motivazione numerica alla previa individuazione di idonei criteri di valutazione, ciò che qui non è avvenuto, come sopra argomentato.</p>
<p>	13.	Altrettanto fondate risultano, poi, le dedotte censure di illegittimità svolte contro l’Ordine di Servizio n. 163 del 18/02/2002, per la parte in cui il Direttore dell&#8217; ANPA ha  proceduto alla nomina della Commissione esaminatrice del Concorso in esame, autodesignandosi quale Presidente, in quanto ciò  contravviene al principio organizzativo della distinzione di ruoli, competenze ed attività ai fini della piena attivazione e valorizzazione delle rispettive responsabilità (in conformità alle previsioni dell’art. 28 della Costituzione), sovrapponendo indebitamente il ruolo di controllore e di controllato e rendendo palesemente incongrua la verifica, da parte del Direttore (nota n. 42 del 12/6/02), della &#8220;regolarità formale e sostanziale delle procedure concorsuali&#8221; gestite dalla Commissione da lui stesso nominata e presieduta.<br />	<br />
	13.1	Si potrebbe, forse, obiettare che le due attività, di gestione e di controllo,  sono state svolte, pur dalla medesima persona fisica, nell’esercizio di due diversi ruoli istituzionali e funzionali,  ma a giudizio del Collegio la censura in esame coinvolge, comunque, anche un più grave -e non sanabile- profilo d illegittimità, concernente l’abbandono del ruolo di valutazione tecnica imparziale, e quindi di terzietà, riconosciuto dall’Ordinamento alla Commissione valutatrice di un pubblico concorso (non importa se riservato solo ad alcune categorie di soggetti).<br />	<br />
	13.2	Quale risultato della sequenza di atti e comportamenti amministrativi esaustivamente illustrata dalla stessa Difesa dell’Amministrazione,  infatti, è il medesimo Direttore dell’Ente:<br />	<br />
a) che aveva inizialmente sottoscritto con le OO.SS. il “Verbale di Accordo sulle tabelle di equiparazione e sulle norme di primo inquadramento del personale dell&#8217; ANPA nel contratto degli EPR”;<br />
b) che ha, nel frattempo, diretto la gestione del rapporto di lavoro con tutti i dipendenti dell’Ente da lui diretto, anche attribuendo loro specifici incarichi di lavoro;<br />
 c) che ha, poi, adottato l’Ordine di Servizio n. 163 del 18/02/2002 , di nomina della Commissione di Concorso, composta in maggioranza da dirigenti o ex dirigenti dell’Ente (incluso il dirigente preposto alla gestione delle risorse umane) e da egli stesso presieduta;<br />
d) che, successivamente, con l’Ordine di Servizio n. 164 de11 &#8217;01/03/2002 ha pubblicato il Bando di Concorso n. 1/2002 della procedura concorsuale, individuando il numero e la tipologia dei posti dirigenziali da ricoprire, i requisiti di ammissione e, più genericamente, i titoli rilevanti ed il relativo punteggio (incluso quello relativo ai titoli da lui stesso attribuiti) e le modalità di svolgimento della procedura; <br />
e) che, come Presidente di una Commissione composta in prevalenza da suoi sottoposti o ex sottoposti, ha gestito concretamente la procedura concorsuale, individuandone preventivamente le modalità generali ed attribuendo poi i punteggi numerici di valutazione dei titoli (da lui stesso predefiniti) e del colloquio (svoltosi secondo le modalità da lui stesso predeterminate);<br />
f) che, come Direttore dell’Ente, ha infine vagliato  la legittimità dell’operato proprio e della “sua” commissione, proclamandone i risultati.<br />
	13.3	 Un iter procedimentale quale quello descritto  risulta, ad ogni evidenza, del tutto idoneo ai fini della possibile predeterminazione anticipata dei risultati della procedura concorsuale, in contrasto non solo con le singole previsioni normative richiamate dai ricorrenti (e sopra indicate), bensì, in primo luogo, con gli stessi principi costituzionali (sanciti dall’art. 97, I comma, e prima ancora dall’art. 3, I comma, della Costituzione) di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, ai quali la costante giurisprudenza riconosce oramai un’immediata efficacia prescrittiva, e la cui violazione è azionabile davanti a questo Tribunale.<br />	<br />
	13.4	A giudizio del Collegio, il vizio di legittimità così accertato inficia radicalmente l’intera procedura concorsuale fin dall’adozione del bando, e non ammette  prova di resistenza, essendo stati, tutti i parametri ed i criteri, prima disciplinati in via generale, e poi concretamente applicati, da chi era perfettamente in grado di conoscerne anticipatamente gli effetti sui singoli candidati e, quindi, sui risultati finali, e non essendo quindi possibile escludere un possibile sviamento della procedura impugnata.<br />	<br />
	Da questo punto di vista, l’attribuzione di un maggior punteggio ai titoli ed alle conoscenze relativi all’attività prestata presso l’Ente (contestata dai ricorrenti e difesa dal punto di vista logico dall’Amministrazione) accentua i profili di criticità, indipendentemente dalla  decisività degli ulteriori punteggi così conseguiti, in quanto idonea a favorire  una previa piena conoscenza di tutti gli elementi rilevanti ai fini dei risultati della procedura concorsuale.<br />	<br />
	Non sembra, viceversa, poter assumere alcun valore dirimente l’affermata conformità della procedura a tre ulteriori Accordi, siglati con le OO.SS. proprio dal medesimo Direttore in data 25/02/2002 25/03/2002 26/03/2002, e comunque inidonei, per la loro natura negoziale privatistica, a garantire i parametri di imparzialità e buon andamento necessari per il legittimo svolgimento di una procedura concorsuale per l’accesso a posti dell’Ente pubblico aventi (in relazione alle specificità tecnico-scientifiche del caso) natura dirigenziale.<br />	<br />
	13.5	Secondo la ricostruzione operata dal Tribunale, viene, così, violato un principio organizzativo fondamentale della Pubblica Amministrazione (cui la stessa Difesa resistente espressamente riconosce appartenere l’Ente in esame), non derogabile in quanto strettamente strumentale al rispetto dei canoni di imparzialità e buon andamento sanciti dal I comma dell’art. 97 Cost., anche mediante la previsione del concorso pubblico di accesso (art. 97 Cost., II comma) e del diritto di tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici (art. 51, I comma, Cost.).</p>
<p>	14.	L’accoglimento dei profili di illegittimità in esame è idoneo a caducare l’intera procedura impugnata (che dovrà pertanto essere integralmente rinnovata) comportando l’annullamento degli impugnati Ordini di Servizio n. 164 del 1°/3/2002 (Bando del Concorso interno per titoli e colloquio a tre posti di primo livello professionale-Profilo di Dirigente Tecnologo) e n. 163 del 18/2/2002 (nomina della Commissione di concorso) e travolgendo tutti i successivi atti connessi, fermo restando il riconoscimento delle funzioni finora svolte, di fatto, dai controinteressati.<br />	<br />
	14.1	Ciò esime il Collegio dall’esame delle ulteriori plurime censure dedotte dai ricorrenti.<br />	<br />
	14.2	Le spese seguono, infine, la soccombenza dell’Ente, nella misura liquidata in via equitativa in dispositivo.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio, Sezione  Seconda  bis,<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’affetto, annulla gli atti impugnati, nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.<br />
Condanna l’Ente convenuto al pagamento delle spese di giudizio, quantificate complessivamente in Euro 2.000,00 (duemila). <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. <br />
 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del  5 giugno 2008 con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Eduardo PUGLIESE,	Presidente<br />	<br />
Raffaello SESTINI, 	Consigliere &#8211; Relatore<br />	<br />
Mariangela CAMINITI,	Primo referendario </p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.1875</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-9-2008-n-1875/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-9-2008-n-1875/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-9-2008-n-1875/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.1875</a></p>
<p>Pres. Bianchi &#8211; Est. LottiElio ed altri (avv.ti Barosio, Dell&#8217;Anna) c. Provincia di Alessandria (avv.ti Casavecchia, Vella) e Regione Piemonte, Comune di Serravalle Scrivia, Comune di Novi Ligure (avv. Sannazzaro) e Novripaga srl (avv. Santilli) le decisioni della conferenza di servizi di cui all&#8217;art. 10 DPR 327/01 comportano la variante</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-9-2008-n-1875/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.1875</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi &#8211; Est. Lotti<br />Elio ed altri (avv.ti Barosio, Dell&#8217;Anna) c. Provincia di Alessandria (avv.ti Casavecchia, Vella) e Regione Piemonte, Comune di Serravalle Scrivia, Comune di Novi Ligure (avv. Sannazzaro) e Novripaga srl (avv. Santilli)</span></p>
<hr />
<p>le decisioni della conferenza di servizi di cui all&#8217;art. 10 DPR 327/01 comportano la variante al piano regolatore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Espropriazione per p.u. – Conferenza di servizi – Variante al piano regolatore – Ammissibilità.</p>
<p>2.  Espropriazione per p.u. – Conferenza di servizi ex art. 10 DPR 327/01 – Composizione.</p>
<p>3.  Espropriazione per p.u. – Progetto opera pubblica – Approvazione – Motivazione – Specificità – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Ai sensi dell’art. 10 DPR 327/01 il vincolo preordinato all’esproprio può essere disposto mediante una conferenza di servizi che ha anche effetto di variante qualora se ne dia espressamente atto, e ciò in conformità ai principi della semplificazione normativa in materia espropriativa.</p>
<p>2. Nei casi in cui con legge regionale non si preveda quali enti debbano partecipare alla conferenza di servizi di cui all’art. 10 DPR 327/01, dovranno partecipare tutti i soggetti coinvolti come previsto dagli artt. 14 e ss. L. 241/1990.</p>
<p>3.  Nell’approvazione di un progetto di opera pubblica non è necessaria motivazione specifica di tutte le scelte tecniche afferenti i singoli tratti o componenti di un percorso, poiché la localizzazione dell’opera pubblica è insindacabile se non per manifesta illogicità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le decisioni della conferenza di servizi di cui all&#8217;art. 10 DPR 327/01 comportano la variante al piano regolatore</span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.1885</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-9-2008-n-1885/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-9-2008-n-1885/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-9-2008-n-1885/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.1885</a></p>
<p>Pres. Bianchi &#8211; Est. GrazianoIve Detectives Agency srl (avv.ti Mascitelli, Guerrizio) c. Amiat spa (avv.ti Fasano, Piacentini, Giordanango) e Allysystem spa (avv.ti Dattilo, Suttini) le offerte economiche con oltre due decimali devono essere arrotondate 1. Contratti p.a. – Bando di gara – Clausole esclusione – Immmediata lesività – Condizioni. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-9-2008-n-1885/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.1885</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-9-2008-n-1885/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.1885</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi &#8211; Est. Graziano<br />Ive Detectives Agency srl (avv.ti Mascitelli, Guerrizio) c. Amiat spa (avv.ti Fasano, Piacentini, Giordanango) e Allysystem spa (avv.ti Dattilo, Suttini)</span></p>
<hr />
<p>le offerte economiche con oltre due decimali devono essere arrotondate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Contratti p.a. – Bando di gara – Clausole esclusione – Immmediata lesività – Condizioni.</p>
<p>2.  Contratti p.a. – Gara – Criterio prezzo più basso – Discrasie tra prezzo e percentuale di ribasso – Prevalenza.</p>
<p>3. Contratti p.a. – Gara – Comparazione offerte economiche – Differenza cinque millesimi euro – Irrilevanza.</p>
<p>4. Contratti p.a. – Gara – Comparazione offerte economiche – Arrotondamenti &#8211; Condizioni.</p>
<p>5. Contratti p.a. – Appalto servizi &#8211; Gara – Esclusione offerte inferiori tariffe prefettizie – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sono soggette ad immediata impugnazione soltanto le clausole del bando di gara o del capitolato che definiscono i requisiti di partecipazione, mentre non vi è obbligo immediato di impugnazione per le altre clausole la cui inosservanza è sanzionata con l’esclusione.</p>
<p>2. In caso di discrasie infinitesimali tra la percentuale di ribasso e il prezzo offerto in cifra assoluta, deve darsi la prevalenza a quest’ultimo elemento quando la gara venga svolta con il criterio del prezzo più basso.</p>
<p>3. Devono essere considerate uguali le offerte che si discostano tra loro di meno di cinque millesimi di euro, in quanto gli importi in euro devono essere arrotondati al centesimo per eccesso se la frazione non è inferiore a 0,005 euro e per difetto del la frazione è inferiore a tale ammontare ai sensi della Circolare del Dipartimento delle Entrate n. 291/1998 applicabile anche ai contratti di appalto.</p>
<p>4. Nelle gare al prezzo più basso le offerte devono essere espresse, per le frazioni inferiori all’euro, al massimo con due decimali, dovendo diversamente procedersi all’arrotondamento al centesimo superiore o inferiore salvo esplicita previsione della legge di gara.</p>
<p>5. Sono illegittime le clausole dei bandi di gara per affidamento di servizi di vigilanza e portierato che escludono automaticamente  le offerte inferiori alle tariffe minime fissate dai prefetti, in quanto queste hanno esclusiva valenza di canoni di congruità dei prezzi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le offerte economiche con oltre due decimali devono essere arrotondate</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/13123_TAR_13123.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-9-2008-n-1885/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.1885</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.1059</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-9-2008-n-1059/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-9-2008-n-1059/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-9-2008-n-1059/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.1059</a></p>
<p>Pres. U. De Maio, est. M. Maddalena Vincenzo Franzese, (Avv. Orazio Abbamonte) c. Comune di Ottaviano (N.C.). Edilizia ed urbanistica &#8211; Concessione edilizia &#8211; Per le realizzazione di una tettoia &#8211; Necessità – Sussiste &#8211; Fattispecie La realizzazione di una tettoia è soggetta a concessione edilizia, ai sensi dell&#8217;art. 1</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-9-2008-n-1059/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.1059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-9-2008-n-1059/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.1059</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. U. De Maio, est. M. Maddalena Vincenzo Franzese, (Avv. Orazio Abbamonte) c.<br /> Comune di Ottaviano (N.C.).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Concessione edilizia &#8211; Per le realizzazione di una tettoia &#8211; Necessità – Sussiste &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La realizzazione di una tettoia è soggetta a concessione edilizia, ai sensi dell&#8217;art. 1 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, in quanto essa, pur avendo carattere pertinenziale rispetto all&#8217;immobile cui essa accede, incide sull&#8217;assetto edilizio preesistente. In particolare, la tettoia realizzata sul terrazzo di un fabbricato, in quanto struttura stabilmente ancorata al pavimento e destinata a soddisfare non una esigenza temporanea e contingente, ma prolungata nel tempo, è priva del carattere della precarietà ed amovibilità ed è quindi assoggettata al regime del permesso di costruire, dal momento che comporta una rilevante modifica dell&#8217;assetto edilizio preesistente (1): (nel caso di specie il TAR ha affermato  che la tettoia, oggetto dell’ordine di demolizione, impugnato per le sue rilevanti dimensioni, per il materiale utilizzato e per la natura evidentemente non precaria della struttura sicuramente comporta una rilevante modifica dell’assetto edilizio preesistente e pertanto essa avrebbe dovuto essere assentita con concessione edilizia).</p>
<p>1. ex plurimus: Consiglio Stato , sez. V, 21 ottobre 2003 , n. 6519; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 24 gennaio 2008 ; id. sez. IV, 21 dicembre 2007 , n. 16493; id. sez. VII, 12 dicembre 2007 , n. 16226 e sez. IV, 16 luglio 2002 , n. 4107.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-9-2008-n-1059/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.1059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.10059</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-9-2008-n-10059/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-9-2008-n-10059/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-9-2008-n-10059/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.10059</a></p>
<p>Pres. U. De Maio, est. M. Maddalena Vincenzo Franzese, (Avv. Orazio Abbamonte) c. Comune di Ottaviano (N.C.). sulla necessità, ai sensi dell&#8217;art. 1 della Legge 10/77, della concessione edilizia per la realizzazione di una tettoia che comporta una rilevante modifica dell&#8217;assetto edilizio preesistente Edilizia ed urbanistica &#8211; Concessione edilizia &#8211;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. U. De Maio, est. M. Maddalena<BR> Vincenzo Franzese, (Avv. Orazio Abbamonte)<BR> c. Comune di Ottaviano (N.C.).</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità, ai sensi dell&#8217;art. 1 della Legge 10/77, della concessione edilizia per la realizzazione di una tettoia che comporta una rilevante modifica dell&#8217;assetto edilizio preesistente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Concessione edilizia &#8211; Per le realizzazione di una tettoia &#8211; Necessità – Sussiste &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>. La realizzazione di una tettoia è soggetta a concessione edilizia, ai sensi dell&#8217;art. 1 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, in quanto essa, pur avendo carattere pertinenziale rispetto all&#8217;immobile cui essa accede, incide sull&#8217;assetto edilizio preesistente. In particolare, la tettoia realizzata sul terrazzo di un fabbricato, in quanto struttura stabilmente ancorata al pavimento e destinata a soddisfare non una esigenza temporanea e contingente, ma prolungata nel tempo, è priva del carattere della precarietà ed amovibilità ed è quindi assoggettata al regime del permesso di costruire, dal momento che comporta una rilevante modifica dell&#8217;assetto edilizio preesistente (1): (nel caso di specie il TAR ha affermato  che la tettoia, oggetto dell’ordine di demolizione, impugnato per le sue rilevanti dimensioni, per il materiale utilizzato e per la natura evidentemente non precaria della struttura sicuramente comporta una rilevante modifica dell’assetto edilizio preesistente e pertanto essa avrebbe dovuto essere assentita con concessione edilizia).</p>
<p></b>_________________________________<br />
1) <i>ex plurimus</i>: Consiglio Stato , sez. V, 21 ottobre 2003 , n. 6519; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 24 gennaio 2008 ; id. sez. IV, 21 dicembre 2007 , n. 16493; id. sez. VII, 12 dicembre 2007 , n. 16226 e sez. IV, 16 luglio 2002 , n. 4107.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
<i>Sezione III</i></b></p>
<p> composto dai Signori:<br />
1)  Dott.  Ugo De Maio	 	Presidente<br />	<br />
2) Dott. Angelo Scafauri		Consigliere<br />	<br />
3) Dott.ssa Maria Laura Maddalena  Primo Referendario rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 7873/1998, proposto da  <br />
<b>Vincenzo Franzese</b>, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine al ricorso, dall’avv.  Orazio Abbamonte, con domicilio eletto in Napoli,  viale Gramsci, 16;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Ottaviano</b>, in persona del rappresentante legale <i>pro tempore</i>, non costituito;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
ordinanza del comune di Ottaviano n. 79 del 9.11.1999 con cui è stata ordinata la sospensione e la demolizione delle opere abusive; di ogni e qualsiasi atto presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo della ricorrente e in particolare del verbale dei VVUU a cui rinvia il provvedimento impugnato;</p>
<p>Visto il ricorso e con i relativi allegati; <br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 3 luglio 2008 la dott. ssa Maria Laura Maddalena; <br />
Uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b> Il ricorrente impugna nel presente giudizio l’ordinanza del comune di Ottaviano con la quale gli è stata ordinata la sospensione dei lavori e la demolizione di una tettoia in ferro a copertura coibentata, in sopraelevazione al un primo piano esistente, per una superficie di mq 108,80  e una volumetria pari a mc 337.<br />
Deduce  le seguenti doglianze:<br />
1)	violazione dell’art. 7 e ss. della l. n. 47/85, eccesso di potere per presupposto erroneo perché per la realizzazione di una tettoia non occorre – come invece affermato nel provvedimento – una concessione edilizia, trattandosi di una pertinenza del fabbricato; <br />	<br />
2)	violazione dell’art. 7 e ss. della l. n. 47/85, dell’art. 7 del D.L. 9/1982, convertito nella l. 25.3.1982, n. 94 e dell’art. 48 della l. n. 457/1978, dell’art. 4, comma 7 del DL 5.10.1993, convertito nella l. 4.12.1993, n. 493 e successive modifiche, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, omessa comparazione tra interessi compresenti nella vicenda, difetto assoluto di motivazione, perché l’opera in questione rientra tra quelle per le quali occorre una mera denuncia al comune o al più la previa autorizzazione, in assenza delle quali la sanzione irrogabile è solo quella di natura pecuniaria; inoltre, l’amministrazione non ha esplicitato quale sia l’interesse pubblico che giustifica il ricorso alla sanzione demolitoria.<br />	<br />
Il comune intimato non si è costituto.<br />
L’istanza cautelare di sospensione è stata accolta in data 10.11.1999.<br />
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è infondato e pertanto esso deve essere respinto.<br />
In base all’art. 7 della l. n. 47/85, applicabile <i>ratione temporis</i> alla fattispecie in esame, “Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l&#8217;esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.”<br />
Inoltre, l’art. 1 della l. 10 del 1997 prevede che “Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge”.<br />
La giurisprudenza amministrativa ha interpretato tali norme nel senso che  è soggetta a concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l&#8217;esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l&#8217;alterazione abbiano qualche rilievo ambientale ed estetico anche solo funzionale. (Consiglio Stato , sez. V, 21 ottobre 2003 , n. 6519).<br />
In particolare, con numerose pronunce, anche di questo TAR, la giurisprudenza ha affermato che  la realizzazione di una tettoia è soggetta a concessione edilizia ai sensi dell&#8217;art. 1, l. 28 gennaio 1977 n. 10, in quanto essa, pur avendo carattere pertinenziale rispetto all&#8217;immobile cui accede, incide sull&#8217;assetto edilizio preesistente. (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 24 gennaio 2008 , n. 361, sez. VII, 12 dicembre 2007 , n. 16226 e sez. IV, 16 luglio 2002 , n. 4107)<br />
In particolare, la tettoia realizzata sul terrazzo di un fabbricato, in quanto struttura stabilmente ancorata al pavimento e destinata a soddisfare non una esigenza temporanea e contingente, ma prolungata nel tempo, è priva del carattere della precarietà ed amovibilità ed è quindi assoggettata al regime del permesso di costruire, dal momento che comporta una rilevante modifica dell&#8217;assetto edilizio preesistente. (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 21 dicembre 2007 , n. 16493).<br />
Tali principi non possono che essere confermati dal collegio nel caso di specie, atteso che la tettoia oggetto dell’ordine di demolizione impugnato per le sue rilevanti dimensioni (circa 100 mq di superficie e circa 300 mc di volume), per il materiale utilizzato e per la natura evidentemente non precaria della struttura sicuramente comporta una rilevante modifica dell’assetto edilizio preesistente e pertanto essa avrebbe dovuto essere assentita con concessione edilizia.<br />
Per tali ragioni tanto il primo che il secondo motivo di ricorso devono essere respinti.<br />
Nulla per le spese non essendosi costituito il comune.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P . Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione terza, rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
Nulla spese<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3 luglio 2008</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.1877</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-9-2008-n-1877/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Bianchi – Est. Graziano Abbategiovanni (avv.ti Marchioni, Ombreux) c. Ministero Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) i dipendenti della Polizia di Stato non hanno diritto a differenze retributive per svolgimento mansioni superiori 1. – Militare e militarizzato – Svolgimento mansioni superiori &#8211; Applicabilità art. 52 D.Lgs. 165/01 – Esclusione. 2.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Graziano<br /> Abbategiovanni (avv.ti Marchioni, Ombreux) c. <br />Ministero Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>i dipendenti della Polizia di Stato non hanno diritto a differenze retributive per svolgimento mansioni superiori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Militare e militarizzato – Svolgimento mansioni superiori &#8211; Applicabilità art. 52 D.Lgs. 165/01 – Esclusione.</p>
<p>2. &#8211; Militare e militarizzato – Svolgimento mansioni superiori – Maggiorazioni retributive – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Al personale appartenente alla Polizia di Stato non si applica l’art. 52 D.Lgs. 165/01 relativo alle mansioni superiori svolte dal personale pubblico contrattualizzato.</p>
<p>2. – I dipendenti della Polizia di Stato non hanno diritto a percepire differenze retributive né ad ottenere un superiore inquadramento in caso di svolgimento di mansioni superiori, non sussistendo alcuna legge specifica che disponga altrimenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13138_TAR_13138.pdf">clicca qui</a></p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.1886</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-9-2008-n-1886/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-9-2008-n-1886/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.1886</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Graziano Cerutti Lorenzo s.r.l. (avv.ti Pagani, Ricuperati) c. SMAT s.p.a. (avv. Portigliotti) le cause di esclusione di cui all&#8217;art. 38 lett. e) D. Lgs. 163/06 si riferiscono a violazioni amministrative e non penali 1. – Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Impugnazione &#8211; Provvedimento esclusione da</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-9-2008-n-1886/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.1886</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Graziano<br /> Cerutti Lorenzo s.r.l. (avv.ti Pagani, Ricuperati) c.<br /> SMAT s.p.a. (avv. Portigliotti)</span></p>
<hr />
<p>le cause di esclusione di cui all&#8217;art. 38 lett. e) D. Lgs. 163/06 si riferiscono a violazioni amministrative e non penali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Impugnazione &#8211; Provvedimento esclusione da gara – Termine – Decorrenza – Verbale notarile asta pubblica – Esclusione.</p>
<p>2. – Giustizia amministrativa &#8211; Ricorso giurisdizionale – Impugnazione &#8211; Provvedimento aggiudicazione – Termine – Decorrenza – Pubblicazione all’albo – Soggetti partecipanti – Esclusione.<br />
3. – Contratti p.a. – Gara – Esclusione – Art. 38 lett. e) D.Lgs. 163/06 – Motivazione – Necessità.</p>
<p>4. – Contratti p.a. – Gara – Esclusione – Art. 38 lett. e) D.Lgs. 163/06 – Oggetto – Violazioni di carattere penale – Esclusione.<br />
5. – Giustizia amministrativa – Provvedimento cautelare – Inottemperanza – Mancata ammissione con riserva – Colpa P.A. – Risarcimento danni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il verbale notarile di un’asta pubblica non ha una funzione notiziale erga omnes e pertanto non vale a fare decorrere i termini di impugnazione per il concorrente escluso dalla gara che non sia stato neppure presente alla seduta di gara.</p>
<p>2. &#8211; Il termine per impugnare l’avvenuta aggiudicazione decorre dalla piena conoscenza del provvedimento che, per le imprese partecipanti alla gara. non può essere costituito dalla pubblicazione del provvedimento agli albi dell’amministrazione.</p>
<p>3. – In caso di esclusione dall’appalto per applicazione dell’art. 38 lett. e) D. Lgs. 163/06, è necessario che l’Amministrazione fornisca illustrazione della gravità dell’infrazione contestata all’impresa, motivando il perché l’addebito sia da considerare grave in assoluto nonché in rapporto alle prestazioni oggetto dell’appalto per ci si tiene la gara.<br />
4. – La fattispecie di cui all’art. 38 lett. e) D. Lgs. 163/06 è relativa alle violazioni amministrative in materia di sicurezza sul lavoro e non anche alle violazioni di carattere penale in materia di sicurezza sul lavoro.<br />
5. – La mancata ottemperanza da parte dell’Amministrazione ad un ordinanza cautelare del Giudice Amministrativo, causata dalla non ammissione con riserva dell’impresa esclusa a partecipare alla gara, con ciò privandola della chance di potere conseguire l’aggiudicazione, integra l’elemento della responsabilità per colpa dell’Amministrazione e può rilevare in un eventuale giudizio risarcitorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13139_TAR_13139.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-9-2008-n-1886/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.1886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.4296</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-9-2008-n-4296/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-9-2008-n-4296/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-9-2008-n-4296/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.4296</a></p>
<p>Pres. Varrone Est. ContessaComune di Nola (Avv.ti G. Manzo e A. Corso) c/ Società Interporto Campano S.p.a. (Avv.ti G. Allodi e A. Sorace) ed altri. sull&#8217;inapplicabilità dei termini decadenziali di impugnazione alle controversie relative ai contributi per il rilascio di concessioni edilizie 1. Edilizia ed urbanistica – Concessione – Contributo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-9-2008-n-4296/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.4296</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-9-2008-n-4296/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.4296</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone   Est. Contessa<br />Comune di Nola (Avv.ti G. Manzo e A. Corso) c/ Società Interporto Campano S.p.a. (Avv.ti G. Allodi e A. Sorace) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inapplicabilità dei termini decadenziali di impugnazione alle controversie relative ai contributi per il rilascio di concessioni edilizie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Concessione – Contributo – G.A. &#8211; Giurisdizione esclusiva – Sussiste – Termini decadenziali – Applicabilità – Esclusione – Ragioni.<br />
2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Concessione – Contributo – Impugazione autonoma – Ammissibilità – Ragioni.</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica &#8211; Concessione – Contributo – Esenzione – Requisito soggettivo – Configurabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le controversie sulla debenza o meno del contributo per il rilascio di una concessione edilizia e sul suo ammontare, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall&#8217;art. 16 l. n.10/1977 non sottostanno ai termini decadenziali propri dei giudizi impugnatori e possono essere attivate nei normali termini di prescrizione (1) poiché riguardano diritti soggettivi.</p>
<p>2. Gli atti relativi alla determinazione del contributo per il rilascio di una concessione edilizia di cui all’art. 3 della l. 10 del 1977 sono diversi ed autonomi rispetto al procedimento di rilascio della concessione stessa, di conseguenza essi sono autonomamente deducibili in giudizio (2).<br />
3. Il requisito c.d. soggettivo necessario per accordare l’esenzione dal contributo per il rilascio di una concessione edilizia di cui all’art. 3 della l. 10 del 1977 sussiste non solo nel caso in cui l’opera sia realizzata direttamente da un ente pubblico nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali, ma anche nel caso in cui l’opus venga realizzato da un soggetto privato, purché per conto di un ente pubblico (3).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. 6 dicembre 1999, n. 2056; Cons. Stato, Sez. V, sent. 15 febbraio 2001, n. 790; Cons.Stato, Sez. V, sent. 6 dicembre 1999, n. 2056.<br />(2) Consiglio di Stato, Sez. V, 20 giugno 1983, n. 254; Sez. V, 8 febbraio 1991, n. 108; Sez. V, 15 aprile 1996, n. 426.<br />
(3) Cons. Stato, Sez. IV, sent. 12 luglio 2005, n. 3744; id, Sez. IV, sent. 10 maggio 2005, n. 2226; id., Sez. V, sent. 2 dicembre 2002, n. 6618.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;inapplicabilità dei termini decadenziali di impugnazione alle controversie relative ai contributi per il rilascio di concessioni edilizie</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 4296/08 Reg.Dec.<br />
N. 8023 Reg.Ric.<br />
ANNO   2005</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 8023 del 2005 proposto:</p>
<p>&#8211;	dal <b>Comune di Nola</b>, in persona del Sindaco, legale rappresentante, p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Manzo e Antonio Corso ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via C. Passaglia, n. 14, presso lo studio dell’avv. Sara Merlo;																																																																																												</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; 	la <b>società Interporto Campano S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante, p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Allodi e Aldo Storace ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Marianna Dionigi n. 57, presso l’avv. Claudia De Curtis;																																																																																												</p>
<p>e nei confronti<br />
&#8211;	della <b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante, p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Rosanna Panariello ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Poli, n. 29, presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Campania;																																																																																												</p>
<p>per la riforma <br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, Sezione Seconda, n. 8696/2005, depositata il 27 giugno 2005;</p>
<p>visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della società appellata e della Regione Campania;<br />
viste le memorie delle parti  a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
alla pubblica udienza del giorno 29 aprile 2008, relatore il consigliere Claudio Contessa, uditi gli Avvocati Manzo, Corso, Storace e Buondonno per delega di Lacatena; <br />
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La vicenda di cui è causa prende le mosse dagli interventi di sviluppo e dai relativi strumenti operativi previsti dal Legislatore nazionale a fronte della grave situazione verificatasi nella Regione Campania a seguito degli eventi sismici del novembre 1980.<br />
Viene in rilievo, in particolare, la previsione di cui alla l. 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), la quale:<br />
&#8211;	all’art. 35 stabiliva che le Regioni Basilicata e Campania provvedessero alla predisposizione di piani di assetto del territorio e di progetti di sviluppo, da approvarsi con delibera del Consiglio regionale e successivamente da sottoporre all’esame del CIPE, il quale avrebbe assegnato le risorse necessarie anche tenendo conto dei programmi pluriennali di cui al successivo art. 36;<br />	<br />
&#8211;	all’art. 36 stabiliva che per l’attuazione dei piani e dei progetti di cui al precedente art. 35, le Regioni predisponessero appositi programmi pluriennali di intervento, con l’individuazione delle opere da realizzare e dei soggetti pubblici e privati responsabili.<br />	<br />
La norma in questione stabiliva, altresì, che i programmi in questione fossero approvati con delibera CIPE.<br />
La successiva legge 18 aprile 1984, n. 80 (recante ‘Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l’applicazione della l. 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni’), all’art. 4 recò ulteriori previsioni sul tema dei piani regionali di sviluppo di cui alla l. 219 del 1981, prevedendo che i piani triennali dovessero prevedere programmi pluriennali di intervento i quali individuassero (inter alia) “i progetti e le opere per la cui realizzazione si adottano procedure straordinarie” (ivi, terzo comma, lettera e)).<br />
Ora, risulta agli atti che il Piano regionale di sviluppo della Regione Campania (approvato con delibera CIPE in data 2 maggio 1985 ai sensi della richiamata l. 80 del 1984, in attuazione degli artt. 35 e 36 della l. 219 del 1981) ebbe ad includere in modo espresso l’attuazione dell’‘Interporto di Nola e connessioni infrastrutturali col CIS’ fra gli interventi relativi al settore ‘attrezzature commerciali, portuali ed aeroportuali’ (il sottolineato è nostro, n.d.E.).<br />
Risulta, ancora, che il Piano Generale dei Trasporti, approvato con d.P.C.M. in data 10 aprile 1986 ebbe a contemplare la realizzazione di un interporto di prima categoria nell’area nolana.<br />
Con ordinanza n. 230 del 30 maggio 1989 (recepita dal Consorzio A.S.I. di Napoli con deliberazione n. 146 del 14 luglio 1989 e vistata dall’organo regionale di controllo il 20 settembre 1989), il Presidente della Giunta Regionale campana – nella sua veste di soggetto preposto all’attuazione degli interventi di carattere straordinario di cui all’art. 4, terzo comma, lettera e), l. 80 del 1984 – dispose l’affidamento in favore della soc. Interporto Campano S.p.A. della concessione di progettazione,  costruzione e gestione della struttura interportuale sulla base del piano finanziario e dei progetti di massima presentati dalla stessa.<br />
Con atto n. 27 del 25 maggio 1989, il Presidente della Giunta regionale dava in concessione alla medesima società la progettazione, realizzazione e gestione dell’Interporto, stabilendo l’articolazione delle opere a realizzarsi su sette lotti (fra cui il lotto ‘G’ – centro servizi).<br />
Risulta agli atti che l’atto Rep. 27 del 1989 – accessivo alla concessione in questione – ebbe ad includere espressamente il lotto ‘G’ – Centro Servizi nell’ambito delle strutture proprie della progettazione dell’Interporto.<br />
Con ordinanza n 818 del 26 marzo 1998 (notificata al Comune di Nola), il medesimo Presidente approvava il progetto definitivo del richiamato lotto ‘G’ – Centro servizi.<br />
In data 22 febbraio 1999, la soc. Interporto Campano presentava al Comune di Nola istanza di concessione edilizia per la realizzazione del complesso polifunzionale sul lotto ‘G’, di cui è causa.<br />
Con successiva ordinanza n. 950 del 31 marzo 2001, il Presidente disponeva che il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni amministrative relative alle attività ricompresse nel lotto ‘G’ avvenisse in deroga alle previsioni di cui alla L.R. 1 luglio 2000, n. 1 (‘Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale’) e ad ogni altra disposizione in materia.<br />
Nell’occasione, il Presidente si avvaleva dei poteri straordinari di cui è menzione all’art. 4 della L.R. 80 del 1984, atteso che il soggetto concessionario “ha presentato in data 22.2.99 il progetto del Lotto G al Comune di Nola ai fini del rilascio della concessione ad edificare, senza ottenere alcuna risposta”.<br />
Con atto in pari data, il Presidente della Giunta autorizzava la società concessionaria ad eseguire i lavori previsti nei progetti esecutivi.<br />
Secondo quanto riferito dallo stesso Comune appellante, “contro tale provvedimento insorse il Comune, ma la controversia fu definita extraprocessualmente con un protocollo di intesa, che consentiva alla soc. Interporto Campano di proseguire le opere” (pag. 3 dell’atto di appello).<br />
Ed infatti, risulta agli atti che il Comune, ritenendo illegittima l’ordinanza presidenziale del 31 marzo 2001, l’avesse impugnata innanzi al T.A.R. Campania, chiedendone l’annullamento (ricorso n. 12757/02).<br />
Tuttavia l’impugnativa in questione non sortiva alcun effetto concreto atteso che con ordinanza n. 1111/03 il Tribunale adito respingeva l’istanza cautelare e che, successivamente, il Comune ricorrente rinunziava al ricorso, in tal modo determinando una pronuncia di improcedibilità dell’impugnativa (sentenza n. 8571 del 16 luglio 2003).<br />
Con ordinanza n. 1017 dell’8 novembre 2002, il Presidente della Giunta autorizzava l’esecuzione dei lavori mediante semplice comunicazione di inizio al Comune di Nola, senza la necessità del previo esperimento delle procedure per il rilascio dei pertinenti titoli abilitativi.<br />
L’ordinanza in questione confermava (inter alia) l’approvazione del progetto preliminare del “potenziamento delle Infrastrutture Esterne – Viabilità di accesso al Centro Servizi – Settore A &#8211; Ipermercato” (il sottolineato è nostro, n.d.E.), confermando altresì che l’inizio dei lavori potesse avvenire semplicemente previa comunicazione al Civico Ente.<br />
Con atto n. 3983 in data 25 ottobre 2004, il dirigente reggente del settore U.T.C. del Comune di Nola determinava in euro 8.664.035,00 il contributo dovuto dalla società Interporto Campano per gli oneri di cui alla l. 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente al lotto ‘G’ dell’Interporto.<br />
Nell’ambito dell’atto in questione è dato leggere che, ad avviso del Comune non sussisterebbe alcuna ragione onde ritenere l’opera in parola esclusa dall’obbligo di versamento degli oneri in questione, atteso che – in particolare &#8211; “non è condivisibile l’assunto in base al quale le opere in oggetto sarebbero pubbliche o di interesse pubblico, in quanto la natura privata è in re ipsa (…)”.<br />
Con ricorso notificato in data 11-14 gennaio 2005, la società Interporto Campano impugnava l’atto in questione dinanzi al T.A.R. Campania il quale, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il ricorso e disponeva l’annullamento dell’atto impugnato.<br />
Avverso la sentenza del T.A.R. Campania insorgeva il Comune di Nola, il quale ne chiedeva l’integrale riforma articolando due motivi di doglianza (1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47 c.c. e dell’art. 141 c.p.c. – Natura autoritativa dell’atto impugnato – Conseguente necessità dell’impugnazione nel termine decadenziale; 2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17, comma 3, lettera c) del d.P.R. 380/01 – Errore sui presupposti di fatto e di diritto – Motivazione carente o contraddittoria &#8211; Travisamento).<br />
Si costituiva in giudizio la società Interporto Campano S.p.A., la quale concludeva per il rigetto dell’appello.<br />
Si costituiva, altresì, la Regione Campania la quale chiedeva a propria volta l’integrale reiezione dell’appello ‘perché inammissibile, improcedibile ed infondato’.<br />
All’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2008, le Parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Comune di Nola avverso la sentenza del T.A.R. Campania con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla società Interporto Campano S.p.A. avverso gli atti con cui l’Ente locale aveva determinato il contributo per il rilascio del permesso di costruire di un centro polifunzionale sul lotto ‘G’ dell’interporto campano di Nola, e per l’effetto è stato disposto l’annullamento degli atti medesimi.</p>
<p>2. Con il primo motivo di ricorso (sostanzialmente riproduttivo di analogo argomento già esaminato dal T.A.R. nell’ambito del primo giudizio e ritenuto infondato) il Comune di Nola chiede che venga dichiarata l’irricevibilità del ricorso in primo grado in quanto tardivamente proposto avverso l’atto con cui il Comune ha determinato l’importo del contributo di cui all’art. 4 dalla l. 28 gennaio 1977, n. 10 (si tratta, come si è detto, dell’atto in data 25 ottobre 2004).<br />
Al riguardo, il Comune appellante osserva che il provvedimento impositivo dell’onere era stato notificato alla società in data 4 novembre 2004, mentre il ricorso in primo grado è stato proposto solo il successivo 12 gennaio 2005 (ossia, dopo che era decorso il termine di sessanta giorni per la relativa impugnativa).<br />
Sotto il profilo sistematico, l’Appellante ribadisce (come già osservato in primo grado) che l’azione in parola fosse soggetta al termine decadenziale e non al più lungo termine prescrizionale, atteso che l’oggetto dell’impugnativa non era costituito dall’atto (paritetico) determinativo della concreta entità dell’onere, bensì dal provvedimento (autoritativo e di carattere discrezionale) con cui era stato stabilito l’assoggettamento dell’opera di cui è causa al pagamento degli oneri di urbanizzazione.<br />
Nella tesi del Comune di Nola, infatti “l’odierna appellata ha censurato come illegittimo il potere discrezionale esercitato dalla P.A. nell’imporle il pagamento del contributo.<br />
Orbene, in tale ottica, è evidente che l’intervento del Giudice Amministrativo non è un giudizio sul rapporto, ma un giudizio sull’atto-fonte di cui si pretende la rimozione.<br />
Ed è altrettanto evidente che la tutela giurisdizionale non può realizzarsi senza l’impugnazione e la rimozione dell’atto; tutela che non è più realizzabile quando l’atto medesimo non possa più essere impugnato, essendo decorso il termine di decadenza”.<br />
Del resto, il motivo di appello in questione risulterebbe confermato dall’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’atto determinativo del contributo di cui all’art. 4 della l. 10 del 1977 ha un carattere autonomo rispetto al permesso di costruire ed è autonomamente impugnabile rispetto a quest’ultimo.<br />
Il motivo non può trovare accoglimento.<br />
Sotto tale aspetto, il Collegio ritiene condivisibile la statuizione del primo Giudice,  il quale ha osservato che, sotto il profilo sostanziale, la pretesa azionata in prime cure consistesse in un giudizio di accertamento sul rapporto obbligatorio pecuniario: una pretesa coinvolgente diritti soggettivi e non interessi legittimi, e conseguentemente azionabile nel termine di prescrizione e non già (come ritenuto dal Comune) nel più breve termine di decadenza.<br />
Al riguardo, il Collegio ritiene nella specie di prestare puntuale adesione (non ravvisandosi alcuna ragione onde discostarsene) al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le controversie sulla debenza o meno del contributo per il rilascio di una concessione edilizia e sul suo ammontare, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall&#8217;art. 16 l. 28 gennaio 1977 n. 10, riguardando diritti soggettivi, non sottostanno ai termini decadenziali propri dei giudizi impugnatori e possono essere attivate nei normali termini di prescrizione (sul punto, ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, sent. 6 dicembre 1999, n. 2056; id., Sez. V, sent. 15 febbraio 2001, n. 790; id., Sez. V, sent. 6 dicembre 1999, n. 2056). <br />
La richiamata qualificazione, fondandosi sulla consistenza obiettiva delle posizioni giuridiche coinvolte, prescinde da (rectius: risulta indifferente rispetto a) l’eventuale impugnativa degli atti puntuali con cui l’Ente locale, con valenza meramente accertativa, abbia esplicitato le proprie pretese.<br />
Né a conclusioni diverse può giungersi sulla base dell’argomento secondo cui sussisterebbe una sorta di ontologica differenza fra &#8211; da un lato &#8211; l’atto paritetico determinativo della concreta entità dell’onere (a fronte del quale, effettivamente, sussisterebbero posizioni di diritto soggettivo) e – dall’altro – il provvedimento con cui in concreto l’opera di cui è causa è stata assoggettata agli oneri di urbanizzazione (si tratterebbe, nella tesi dell’Appellante, di un atto di natura provvedimentale in cui si compendia “il potere discrezionale esercitato dalla P.A. nell’impor[re] il pagamento del contributo”).<br />
Al riguardo si osserva che l’argomento logico-giuridico sotteso alla proposta dicotomia non è in alcun modo condivisibile, atteso che l’assoggettamento agli oneri di urbanizzazione non consegue ad una determinazione autoritativa e discrezionale da parte dell’Ente a ciò preposto, quanto piuttosto all’accertamento obiettivo della ricorrenza dei presupposti fattuali all’uopo previsti da norme aventi rango legislativo.<br />
Ai limitati fini che qui rilevano, si osserva inoltre che l’attività svolta dall’Amministrazione nell’individuare i presupposti per la debenza degli oneri di urbanizzazione deve correttamente essere ascritta alla discrezionalità di tipo tecnico (impingente l’apprezzamento di fatti storici secondo parametri normativamente stabiliti) e non già alla discrezionalità di tipo amministrativo (implicante una ponderazione comparativa di interessi).<br />
Ne consegue che, quand’anche le valutazioni svolte dal Comune si siano obiettivizzate in atti puntuali (nel caso di specie, la nota in data 25 ottobre 2004, oggetto dell’impugnativa di primo grado), ciò non risulti in alcun modo sufficiente a trasmutare il carattere dell’attività svolta e delle posizioni giuridiche coinvolte, conferendo loro un carattere di autoritatività non compatibile con il pertinente quadro normativo.<br />
Né a conclusioni diverse può giungersi avendo riguardo all’orientamento giurisprudenziale (cui, pure, la Difesa di Parte appellante annette notevole rilievo) secondo cui gli atti relativi alla determinazione del contributo di cui all’art. 3 della l. 10 del 1977 sono diversi ed autonomi rispetto al procedimento di rilascio della concessione edilizia (in seguito: permesso di costruire) e sono autonomamente deducibili in giudizio (si citano, al riguardo, le seguenti pronunce di questo Consiglio: Sez. V, 20 giugno 1983, n. 254; Sez. V, 8 febbraio 1991, n. 108; Sez. V, 15 aprile 1996, n. 426).<br />
Ed infatti, è di tutta evidenza che l’orientamento in questione rappresenti null’altro, se non il corollario dell’ontologica diversità dei due momenti e delle attività rispettivamente compiute, senza che ciò valga a conferire alcuna valenza autoritativa al momento determinativo del quantum del contributo per il rilascio del titolo edilizio.<br />
Né a conclusioni diverse può giungersi in relazione alla terminologia utilizzata dalla richiamata giurisprudenza, la quale fa riferimento a categorie quali l’autonoma impugnabilità e l’eventuale annullamento degli atti determinativi del più volte richiamato contributo.<br />
Al riguardo deve ribadirsi che le categorie giuridiche coinvolte sono determinate non già dai nomina juris utilizzati, bensì dal carattere obiettivo dell’attività svolta dall’Amministrazione, la quale deve limitarsi a svolgere un’attività paritetica, fondandosi sulla verifica in concreto di presupposti fattuali, le cui conseguenze in relazione al rapporto creditorio vengono interamente predeterminate (nell’an e nel qu&#335;modo) dal pertinente quadro normativo.<br />
D’altronde, la possibilità di impugnare giudizialmente l’atto determinativo del contributo e di chiederne l’annullamento non presuppone l’espletamento di un giudizio sull’atto plasmato sul modello del rito impugnatorio in materia di interessi legittimi, ma rinvia piuttosto ad un giudizio di accertamento circa la sussistenza del diritto di credito e dei relativi presupposti di fatto e di diritto: si tratta – come è evidente – di una configurazione in tutto compatibile con il modello di un giudizio di accertamento (se del caso, negativo) in tema di diritti, deducibile nell’ordinario termine di prescrizione.</p>
<p>3. Con il secondo motivo di ricorso (e nel merito della res controversa) il Comune di Nola lamenta l’erroneità del decisum del primo Giudice per la parte in cui ha ritenuto sussistere nel caso di specie i presupposti onde esentare l’opera di cui è causa dal pagamento del contributo, ai sensi dell’art. 9, primo comma, lettera f) della l. 28 gennaio 1977, n. 10 (ora: art. 17, comma 3, lettera f) del d.lgs. 6 giugno 2001, n. 380).<br />
In particolare, la decisione in parola risulterebbe erronea:<br />
&#8211;	sia per quanto concerne la ritenuta sussistenza dei presupposti oggettivi richiesti al fine della richiamata esenzione (ossia, la circostanza per cui si tratti di opere pubbliche o di interesse generale);<br />	<br />
&#8211;	sia per quanto concerne la ritenuta sussistenza dei presupposti soggettivi al medesimo fine previsti dalla richiamata normativa (ci si riferisce al fatto che le opere di cui trattasi siano realizzate “dagli enti istituzionalmente competenti”).<br />	<br />
Quanto al primo aspetto, il Comune appellante osserva che i caratteri obiettivi dell’opera in concreto realizzata nell’ambito del richiamato lotto ‘G’ (si tratta di un grande insediamento commerciale) in alcun modo sia riconducibile alla tipologia di opere di cui è menzione nell’ambito della delibera CIPE n. 29/85 (il quale prevedeva la realizzazione di “un complesso funzionale per le operazioni di raccolta, transito, stoccaggio, deposito, distribuzione e controllo doganale delle merci”).<br />
Nella tesi di Parte appellante, “la prova più evidente che [il richiamato centro commerciale] non rientrava nell’intervento interportuale, secondo la deliberazione CIPE, lo si desume agevolmente dal fatto che il lotto ‘G’ è rimasto escluso dal medesimo intervento ed ha seguito una strada completamente diversa” (ricorso, cit., pag. 8).<br />
Né il carattere pubblicistico dell’opera sarebbe desumibile dal fatto che la sua realizzazione sia avvenuta nell’esercizio dei poteri derogatori di cui è menzione all’art. 4 della l. 80 del 1984, ovvero dal fatto che l’opera, in un futuro piuttosto remoto (anno 2081), sarà riconsegnata alla Regione.<br />
Per quanto concerne, poi, il presupposto soggettivo della richiamata esenzione, il Comune appellante nega la sua sussistenza nel caso di specie, atteso che l’opera di cui è causa non è comunque stata realizzata da un Ente pubblico nell’ambito delle proprie competenze istituzionali (pag. 9 del ricorso in appello).<br />
Sotto tale aspetto, l’Appellante osserva che la realizzazione dell’opera in questione non rientri nelle tipiche competenze regionali, ma risponda a finalità tipiche di un operatore privato (il tipico perseguimento di un utile di impresa).<br />
In definitiva, il Comune di Nola afferma anche sotto tale aspetto l’erroneità della sentenza del TAR e ribadisce l’insussistenza del richiamato elemento soggettivo, atteso che “[la società Interporto Campano]:<br />
&#8211;	non è un ente pubblico;<br />	<br />
&#8211;	non è un soggetto privato che ha agito per contro di un ente pubblico per la realizzazione di un’opera pubblica o di interesse generale;<br />	<br />
&#8211;	l’opera de qua non è strumentale ed accessoria al CIS Interporto, in quanto non risulta essenziale per l’attuazione dell’opera principale, ed è funzionalmente ed economicamente autonoma;<br />	<br />
&#8211;	l’opera è stata realizzata da un imprenditore nella sua attività di impresa, attualmente svolta in compartecipazione [con altro soggetto privato, n.d.E.]”.																																																																																												</p>
<p>3.1. Il motivo di doglianza, nel suo complesso, non può essere condiviso.</p>
<p>3.2. Al riguardo occorre premettere che la prospettazione di Parte ricorrente appare comunque condivisibile nella parte in cui afferma che l’esenzione dal contributo di cui all’art. 9 della l. 10 del 1977 (in seguito: art. 17 del d.P.R. 380 del 2001) postuli in via necessaria la contemporanea sussistenza dei presupposti oggettivi e di quelli soggettivi dinanzi sinteticamente descritti.<br />
Tuttavia, il Collegio ritiene che il Comune di Nola non possa validamente opporre l’argomento in questione al fine di richiedere un diverso esito della vicenda contenziosa.</p>
<p>3.3. In particolare, non può trovare accoglimento il motivo di doglianza basato sulla (asseritamente) erronea valutazione che il primo Giudice avrebbe operato in ordine alla sussistenza del più volte richiamato presupposto oggettivo per l’esenzione dal contributo (si tratta della riconducibilità dell’impianto di cui è causa al novero delle “opere pubbliche  o di interesse generale”).<br />
Come esposto in narrativa, il Comune di Nola aveva certamente avuto occasione, nel corso del lungo torno temporale intercorrente fra la delibera CIPE del 1985 e la concreta realizzazione dell’opera, di conoscerne e valutarne le caratteristiche oggettive, così come di apprezzare la correttezza o meno della scelta di ascriverla al novero delle opere di preminente interesse nazionale di cui all’art. 2 della l. 219 del 1981.<br />
Ed infatti, come esposto in narrativa, risulta agli atti che il progetto definitivo dell’opera in parola (approvato con ordinanza presidenziale n. 818 del 26 marzo 1998) sia stato notificato al Comune di Nola, il quale disponeva in tal modo di tutti gli elementi fattuali e progettuali di dettaglio per comprendere le caratteristiche strutturali e funzionali dell’opera stessa, anche al fine di eventualmente sindacare la scelta di ascriverla al novero delle opere pubbliche o di interesse generale. <br />
Del resto, è pacifico in atti che il Comune ben conoscesse la categoria tipologica nel cui ambito l’opera era stata formalmente inclusa, poiché essa era stata esplicitata in numerosi atti programmatici e deliberativi, tutti portati a conoscenza dell’odierno Appellante, o comunque conosciuti in quanto pubblicizzati nelle forme prescritte.<br />
Basti pensare, al riguardo:<br />
&#8211;	che la realizzazione della struttura nell’ambito del lotto ‘G’ dell’interporto era espressamente prevista nell’ambito dell’atto in data 25 maggio 1989 (accestivo alla concessione), il quale includeva espressamente l’opera in seguito realizzata fra le infrastrutture generali dell’interporto stesso;<br />	<br />
&#8211;	che la convenzione (secondo atto aggiuntivo) n. 99 del 13 luglio 1999 dava espressamente atto della circostanza per cui con la realizzazione del lotto ‘G’ – centro servizi, la concessionaria adempiva le obbligazioni relative alla realizzazione della struttura interportuale, nella sua configurazione complessiva di opera di preminente interesse nazionale.<br />	<br />
Al riguardo, è evidente da un lato che il Comune conoscesse la categoria tipologica nel cui ambito l’opera contestata veniva iscritta e dall’altro le caratteristiche concrete che avrebbero permesso la comparazione fra la fattispecie astratta e quella concreta, anche al fine di contestare le richiamata sussumibilità.<br />
Tuttavia, il Comune non ha tempestivamente impugnato gli atti ed i provvedimenti che ascrivevano l’opera di cui è causa nel novero delle opere pubbliche o di interesse generale, con la conseguenza che una siffatta contestazione non possa essere (tardivamente) operata in sede di ascrizione del complesso nell’ambito delle opere assoggettabili al contributo di cui all’art. 3 della l. 10 del 1977.<br />
Né a conclusioni diverse può giungersi alla luce dell’affermazione di Parte appellante secondo cui “la prova più evidente che [il richiamato centro commerciale] non rientrava nell’intervento interportuale, secondo la deliberazione CIPE, la si desume agevolmente dal fatto che il lotto ‘G’ è rimasto escluso dal medesimo intervento ed ha seguito una strada completamente diversa” (ricorso, cit., pag. 8).<br />
Al riguardo il Collegio rileva, altresì, che l’iter che ha condotto all’approvazione del progetto dell’opera in questione ed alla sua successiva realizzazione si inserisce certamente nel solco delle complessive attività programmatiche e progettuali delineate dalla l. 219 del 1981, dalla l. 80 del 1984 e dalla più volte richiamata delibera CIPE del 2 maggio 1985.<br />
D’altronde, il fatto che tale opus sia stato oggetto di atti di specie in relazione alla progettazione ed alla disciplina edilizia ed urbanistica non costituisce elemento sufficiente a suffragare la tesi della sua estraneità rispetto al resto degli interventi concernenti l’interporto nolano, rappresentando piuttosto un corollario necessitato dalle obiettive peculiarità dell’opera.<br />
Vi è un ulteriore elemento che induce a confermare la conclusione secondo cui il Comune ben conoscesse (e condividesse) l’ascrizione dell’opera in questione nell’ambito delle opere pubbliche o di interesse generale in data successiva a quella in cui aveva avuto contezza del progetto definitivo.<br />
Ci si riferisce all’atto in data 9 novembre 2005, con il quale il competente funzionario del Comune di Nola accettava espressamente (previa conforme deliberazione in tal senso da parte della Giunta comunale) le indennità per cessione volontaria delle aree necessarie alla realizzazione dell’interporto (ivi compreso il lotto ‘G’ – Centro servizi), rilasciandone al contempo quietanza.<br />
Nell’ambito dell’atto in questione è dato leggere che l’occupazione (e successiva cessione) delle aree necessarie alla realizzazione dell’interporto (nella sua configurazione di opera pubblica o di interesse generale), comprende espressamente i suoli “per la realizzazione delle opere di adeguamento e completamento delle Infrastrutture Generali, Fase 1 e Fase 2 del lotto G – Centro servizi dell’interporto di Nola”.<br />
Anche sotto tale aspetto, quindi, emerge la sostanziale acquiescenza prestata dal Comune alla riconducibilità dell’opera per cui è causa al più volte richiamato ambito delle attrezzature ed opere pubbliche o di interesse generale di cui all’art. 9, primo comma, lettera f) della l. 10 del 1977.</p>
<p>4. Ancora con il secondo motivo di ricorso, il Comune di Nola contesta che in capo alla società Interporto Campano s.p.a. sussistessero le condizioni di ordine soggettivo onde consentire l’esenzione dall’obbligo di corrispondere il contributo di cui all’art. 3 della l. 10 del 1977 (come richiamato in precedenza, l’esenzione in parola è limitata alle ipotesi in cui l’opera sia realizzata “dagli enti istituzionalmente competenti”).<br />
Nella tesi di Parte appellante, la sussistenza dei richiamati requisiti di ordine soggettivo andrebbe esclusa in quanto l’opera non sarebbe stata realizzata da un Ente pubblico nell’ambito delle proprie competenze istituzionali (ricorso, cit., pag. 9), ma rappresenterebbe al contrario una tipica iniziativa imprenditoriale, ispirata da uno scopo di lucro di carattere soggettivo.</p>
<p>4.1. Il motivo non può essere condiviso.<br />
Al riguardo, il Collegio ritiene di prestare puntuale adesione (non rinvenendosi alcuna ragione onde discostarsene) al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il requisito c.d. soggettivo necessario onde accordare l’esenzione dal contributo di cui all’art. 3 della l. 10 del 1977 sussiste non solo nel caso in cui l’opera sia realizzata direttamente da un ente pubblico nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali, ma anche nel caso in cui l’opus venga realizzato da un soggetto privato, purché per conto di un ente pubblico (come nel caso, che qui ricorre, della concessione di opera pubblica o in altre analoghe figure organizzatorie in cui l’opera sia realizzata da soggetti che non agiscano per scopo di lucro, o che accompagnino tale lucro ad un legame istituzionale con l’azione dell’Amministrazione volta alla cura di interessi pubblici – in tal senso, ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 12 luglio 2005, n. 3744; id, Sez. IV, sent. 10 maggio 2005, n. 2226; id., Sez. V, sent. 2 dicembre 2002, n. 6618 -).<br />
Ed infatti, dal momento che (secondo quanto pacificamente risulta agli atti) la soc. Interporto Campano S.p.A. è stata individuata sin dal 1989 quale soggetto concessionario della progettazione,  costruzione e gestione della struttura interportuale nel suo complesso, ne consegue che (alla luce del richiamato, consolidato orientamento giurisprudenziale) non sia contestabile la sussistenza in capo alla medesima società del richiamato requisito soggettivo ai fini dell’esenzione dal pagamento del contributo di cui all’art. 3 della l. 10 del 1977.</p>
<p>5. Per i motivi suesposti il ricorso in appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. <br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite, anche in considerazione della complessità delle questioni trattate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, il giorno 29 aprile 2008, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez. VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio Varrone	Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe	Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini	Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito	Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa	Consigliere, est.																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 9/09/2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-9-2008-n-4296/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.4296</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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