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	<title>9/9/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/9/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.6784</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-9-2005-n-6784/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-9-2005-n-6784/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-9-2005-n-6784/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.6784</a></p>
<p>Pres. Giulia, Est. Quiligotti International Auto s.r.l (Avv. U. Graziani) c/ Comune di Roma (Avv. C. Montanaro) la facile movibilità di una struttura edilizia non esclude la necessità della concessione Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Struttura facilmente movibile ed idonea a realizzare una stabile modificazione del territorio –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-9-2005-n-6784/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.6784</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-9-2005-n-6784/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.6784</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia, Est. Quiligotti<br /> International Auto s.r.l (Avv. U. Graziani) c/ Comune di Roma (Avv. C. Montanaro)</span></p>
<hr />
<p>la facile movibilità di una struttura edilizia non esclude la necessità della concessione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Struttura facilmente movibile ed idonea a realizzare una stabile modificazione del territorio – Necessità di concessione edilizia – Sussiste – Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Necessita del rilascio di concessione edilizia una struttura  stabilmente collocata nello stesso posto ed idonea, quindi, a realizzare una stabile modificazione del territorio rilevante a fini urbanistici, indipendentemente dai materiali specifici di cui la stessa è composta nonché dalla volontà e dall’intendimento del proprietario della stessa; la potenziale utilizzabilità in modo continuato della struttura, infatti, consente di affermarne proprio la non precarietà, non rilevando, in senso contrario, la eventuale facilità nella movibilità della stessa</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>  Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br /> Sezione Seconda bis</b></p>
<p>  ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5448/1998 proposto dalla <br />
<b>società International Auto s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Umbro Graziani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello  stesso, sito in Roma, alla Via Caetana n. 13/A;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;  il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Cristina Montanaro ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, siti in Roma, alla Via Tempio di Giove n. 15;</p>
<p>per l’annullamento previa sospensiva<br />
&#8211; dell’ ordinanza di demolizione del Comune di Roma n. 117 del 21.1.1998, notificata il 4.2.1998, per la realizzazione, in assenza del previo rilascio di apposta concessione edilizia, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 47/1985, di una struttura “ reticolare</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione comunale  intimata;<br />
Vista l’ordinanza n. 1494/1998  dell’11.6.1998;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Designato relatore alla pubblica udienza del 14.7.2005 il Primo Referendario Maria Cristina Quiligotti, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>Con ricorso notificato l’1.4.1998 e depositato il 29.4.1998, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione del Comune di Roma n. 117 del 21.1.1998, notificata il 4.2.1998, per la realizzazione, in assenza del previo rilascio di apposta concessione edilizia, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 47/1985, di una struttura “ reticolare spaziale” in tubolari di ferro zincato di mt. 13,20 x 11,30 x h. 3,00, con sovrastante copertura in materiale plastico, poggiante su struttura in ferro scatolare ancorata al suolo, deducendone l’illegittimità, con un unico complesso motivo di censura, per eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea applicazione dell’art. 9 della L. n. 47/1985.<br />
Ed infatti per il manufatto in questione non sarebbe stato necessario il previo rilascio di apposita concessione edilizia, attesa la mancanza nello stesso delle caratteristiche della “ costruzione”; in particolare, non avrebbe i caratteri della consistenza e della stabilità nel senso precisato dalla giurisprudenza nella materia, in quanto la predetta struttura non sarebbe ancorata al suolo ma soltanto poggiata sullo stesso e sarebbe, invero, caratterizzata dalla precarietà e facile amovibilità.<br />
          Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata in data 5.5.1998 senza depositare scritti difensivi. <br />
Con ordinanza n. 1494/1998 dell’11.6.1998 è stata accolta l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.<br />
Alla pubblica udienza del 14.7.2005, il ricorso è stato preso in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso va respinto, siccome infondato, per le considerazioni che seguono.<br />
Ed infatti la società ricorrente si è limitata a dedurre in ricorso  che la struttura incriminata non sarebbe ancorata stabilmente al suolo ma soltanto poggiata sullo stesso, in contrasto con le risultanze di cui all’impugnata ordinanza ( nella quale testualmente viene dedotto che la struttura in ferro scatolare su cui poggia la copertura ed il reticolare è “ ancorata al suolo” ), senza fornire alcun principio di prova al riguardo.<br />
Né può condividersi quanto dedotto relativamente alla presunta natura del detto manufatto nella parte in cui si sostiene la sua non riconducibilità alla nozione di “ costruzione”, come intesa dalla consolidata giurisprudenza nella materia.<br />
Ed infatti ciò che rileva è la stabilità della sua collocazione nello stesso posto che la rende idonea a realizzare una stabile modificazione del territorio rilevante a fini urbanistici, indipendentemente dai materiali specifici di cui la struttura è composta nonché dalla volontà e dall’intendimento del proprietario autore dell’abuso.<br />
La potenziale utilizzabilità in modo continuato della struttura, infatti, consente di affermarne proprio la non precarietà, non rilevando, in senso contrario, la eventuale facilità nella movibilità della stessa, che, peraltro, risulta non provata secondo le considerazioni che precedono.<br />
Ne consegue la necessità del previo rilascio di apposita concessione edilizia ai fini della sua realizzazione, che, nel caso di specie, è assodato non sussistere.<br />
Il ricorso va pertanto respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il  14.7.2005, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
&#8211; Patrizio Giulia, Presidente<br />
&#8211; Solveig Cogliani, Primo referendario<br />
&#8211; Maria Cristina Quiligotti, Primo Referendario estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-9-2005-n-6784/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.6784</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.6785</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-9-2005-n-6785/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-9-2005-n-6785/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-9-2005-n-6785/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.6785</a></p>
<p>Pres. Giulia, Est. Quiligotti MANIERI A. (Avv. E. Benedetti) c/ Comune di Marino (Avv. M. Petrillo). 1) Procedimento amministrativo &#8211; Ordinanza di demolizione – Art. 7 l.241/1990 – Assenza di comunicazione avvio di procedimento – Illegittimità dell’ordinanza – E’ esclusa – Condizioni 2) Procedimento amministrativo – Ordinanza di demolizione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-9-2005-n-6785/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.6785</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-9-2005-n-6785/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.6785</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia, Est. Quiligotti<br />
MANIERI A. (Avv. E. Benedetti) c/ Comune di Marino (Avv. M. Petrillo).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Procedimento amministrativo &#8211; Ordinanza di demolizione – Art. 7 l.241/1990 – Assenza di comunicazione avvio di procedimento – Illegittimità dell’ordinanza – E’ esclusa – Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<p>2) Procedimento amministrativo – Ordinanza di demolizione – Indicazione &#8220;per relationem&#8221; dei presupposti di fatto – Obbligo di motivazione – E’ assolto</p>
<hr />
<p>1) L’ordinanza di demolizione di opere abusive adottata in mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, è illegittima soltanto qualora non venga accertata in giudizio la sua superfluità; è illegittima, quindi, ai sensi dell&#8217;art. 7 l. 241/1990, l&#8217; ordinanza sindacale di demolizione di opere abusive, ex art. 7 l. n.47/1985, non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, nel caso in cui tale comunicazione avrebbe permesso di richiedere la concessione o autorizzazione in sanatoria, in relazione alla sostanziale conformità dell&#8217;opera con la destinazione di zona e la relativa disciplina urbanistica, prima dell&#8217;adozione della determinazione repressiva.</p>
<p>2) E’ assolto l’obbligo di motivazione di un’ordinanza di demolizione, che è atto dovuto e vincolato, con l&#8217;indicazione, anche &#8220;per relationem&#8221; (rinvio al contenuto dei pareri infra procedimentali), dei presupposti di fatto (verbali di contravvenzione, individuazione dettagliata delle opere abusive) attraverso i quali sia possibile ricostruire l'&#8221;iter&#8221; logico seguito dalla P.A. ed al giudice, per tale via, di esercitare il proprio sindacato di legittimità.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Sezione Seconda bis</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 6822/1998 proposto da<br />
<b>MANIERI Achille</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Eugenio Benedetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Tosatti, sito in Roma, alla Via Paolucci dè Calcoli n. 1;</p>
<p align="center">contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Marino</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Marciano Petrillo e domiciliato ope legis presso la Segreteria della Sezione, in Roma, alla Via Flaminia n. 189;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Marino n. 119 prot. n. 1600 del 10.3.1998, notificata il 18.3.1998, di demolizione di opere edilizie abusive, per l’intervenuta realizzazione, in assenza del previo rilascio della concessione edilizia, di un man<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione comunale intimata;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Designato relatore alla pubblica udienza del 14.7.2005 il Primo Referendario Maria Cristina Quiligotti, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;</p>
<p align="center"><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 13.5.1998 e depositato il 28.5.1998, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale del Comune di Marino n. 119 prot. n. 1600 del 10.3.1998, notificata il 18.3.1998, di demolizione di opere edilizie abusive, per l’intervenuta realizzazione, in assenza del previo rilascio della concessione edilizia, di un manufatto in muratura di blocchetti di tufo e cemento, avente una base di mt. 5,60 x 6,00 circa, sostenuto da un cordolo perimetrale in c.a. sovrastato da muratura portante alta mt. 3,00 circa con cordolo di coronamento e copertura piana in travetti prefabbricati laterizi e getto in cls, completato al grezzo con n. 4 aperture su tre lati, deducendone l’illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione degli artt. 3, co. 3 e 4, 7, ed 8 della L. n. 241/1990 e per eccesso di potere.<br />
Il Comune avrebbe omesso di effettuare la previa comunicazione al ricorrente dell’avvio del procedimento sanzionatorio in oggetto, rendendone impossibile la sua partecipazione; né la motivazione addotta in seno alla richiamata ordinanza sarebbe sufficiente ed idonea ai fini dell’evidenziazione delle ragioni giuridiche sottostanti; infine, il provvedimento impugnato sarebbe, altresì, privo della necessaria indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere avverso lo stesso.<br />
Il Comune si è costituito in giudizio con memoria in data 12.6.1998 deducendo la infondatezza nel merito del ricorso, atteso che, nei casi di riconosciuta celerità, la previa comunicazione di avvio procedimentale può essere omessa e considerato, ulteriormente, che la motivazione addotta, ossia la mancanza del previo rilascio di apposita concessione edilizia, appare assolutamente sufficiente a fondare il provvedimento impugnato.<br />
Con memoria dell’1.7.2005 il ricorrente ha dato atto dell’intervenuta presentazione, nelle more del giudizio, dell’istanza di condono edilizio in data 10.2.2004 ed ha chiesto che l’ordinanza di demolizione impugnata sia considerata sospesa nei suoi effetti fino alla definizione della pratica di sanatoria con l’emanazione di un provvedimento espresso.<br />
Alla pubblica udienza del 14.7.2005, il ricorso è stato preso in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.</p>
<p align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è improcedibile per le considerazioni che seguono.<br />
Ed infatti è stato documentato agli atti dle giudizio che il ricorrente ha presentato istanza di condono edilizio al Comune di Marino, avente ad oggetto l’abuso in questione, di cui alla nota prot. n. 05786 in data 10.2.2004.<br />
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale:<br />
a) l’esercizio da parte del privato della facoltà di regolarizzare la propria posizione – per altro espressamente prevista dalla legge &#8211; inibisce l’esercizio del potere repressivo dell’Amm.ne, almeno sino a quando questa non si sia pronunziata negativamente sull’istanza stessa;<br />
b) l’applicazione di tale principio determina – sotto il profilo processuale – la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del provvedimento sanzionatorio rispetto al quale sia stata proposta istanza di condono edilizio e la “traslazione” dell’interesse ad impugnare verso il provvedimento che – eventualmente – respinga detta istanza e disponga ex novo la demolizione.<br />
Comunque le censura di cui in ricorso non appaiono meritevoli di accoglimento alla stregua delle considerazioni di cui di seguito.<br />
Per quanto attiene alla censura concernente la mancata comunicazione dell’avvio procedimentale, giova rilevare che la normativa generale sull&#8217;obbligo di comunicazione dell&#8217; avvio del procedimento amministrativo ai possibili destinatari dell&#8217;emanando provvedimento (art. 7 ss., l. n. 241 del 1990) deve trovare applicazione anche nei procedimenti preordinati all&#8217;emanazione dell&#8217; ordinanza di ingiunzione della demolizione di opere edili abusive.<br />
Tuttavia deve ritenersi che un&#8217; ordinanza di demolizione di opere abusive, adottata in mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, sia illegittima soltanto qualora non venga accertata in giudizio la sua superfluità. ( Consiglio Stato, sez. V, 26 febbraio 2003, n. 1095).<br />
Cosicché sarebbe illegittima, ai sensi dell&#8217;art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, l&#8217; ordinanza sindacale di demolizione di opere abusive ex art. 7 l. 28 febbraio 1985 n. 47, non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, nel caso in cui tale comunicazione avrebbe permesso di richiedere la concessione o autorizzazione in sanatoria, in relazione alla sostanziale conformità dell&#8217;opera con la destinazione di zona e la relativa disciplina urbanistica, prima dell&#8217;adozione della determinazione repressiva. ( T.A.R. Abruzzo L&#8217;Aquila, 18 febbraio 2002, n. 37).<br />
Nel caso di specie nulla di ciò è tuttavia emerso né il ricorrente deduce alcunché al riguardo.<br />
Peraltro l&#8217; ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato; pertanto, l&#8217;obbligo della motivazione &#8211; inteso nella sua essenzialità, senza inutili e fuorvianti formalismi &#8211; è sufficientemente assolto con l&#8217;indicazione, anche &#8220;per relationem&#8221; (rinvio al contenuto dei pareri infra procedimentali), dei presupposti di fatto (&#8220;id est&#8221;, verbali di contravvenzione, individuazione dettagliata delle opere abusive) attraverso i quali sia comunque possibile ricostruire l'&#8221;iter&#8221; logico seguito dall&#8217;amministrazione ed al giudice, per tale via, di esercitare il proprio sindacato di legittimità. ( T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 23 dicembre 2002, n. 5843)<br />
Infine, per giurisprudenza consolidata sulla materia, la mancata indicazione del termine di impugnazione rileva, non ai fini della eventuale illegittimità del provvedimento impugnato, bensì esclusivamente ai fini dell’eventuale rimessione nei termini di impugnazione.<br />
Ed infatti l&#8217; omessa indicazione dell&#8217;autorità a cui ricorrere e del termine utile per proporre gravame costituiscono mere irregolarità (in grado di consentire, tutt&#8217;al più, la scusabilità dell&#8217;errore e la conseguente rimessione in termini del ricorrente), ma comunque inidonee ad inficiare la legittimità del provvedimento.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 14.7.2005, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
&#8211; Patrizio Giulia, Presidente<br />
&#8211; Solveig Cogliani, Primo referendario<br />
&#8211; Maria Cristina Quiligotti, Primo Referendario estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-9-2005-n-6785/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.6785</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.6786</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-9-2005-n-6786/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-9-2005-n-6786/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-9-2005-n-6786/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.6786</a></p>
<p>Pres. Giulia, Est. Quiligotti SCARPELLINI G. e SCARPELLINI G. (Avv. F. Ferri) c/ Comune di Subiaco (Avv. G. Iacoella) e Provincia di Roma ( Avv.ti M. Sieni e G. Pasquali) sulla natura dei vincoli di inedificabilità, pre-espropriativi, per destinazione a servizi pubblici ed a verde privato 1) Espropriazione per pubblica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-9-2005-n-6786/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.6786</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia, Est. Quiligotti<br /> SCARPELLINI G. e SCARPELLINI G. (Avv. F. Ferri) c/ Comune di Subiaco (Avv.  G. Iacoella) e Provincia di Roma ( Avv.ti M. Sieni e G. Pasquali)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura dei vincoli di inedificabilità, pre-espropriativi, per destinazione a servizi pubblici ed a verde privato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1)	Espropriazione per pubblica utilità &#8211;  Destinazione a verde privato &#8211; Vincoli di inedificabilità – L. 1187/68 – Efficacia quinquennale ed indennizzabilità della prescrizione – E’ esclusa &#8211; Motivi																																																																																												</p>
<p>2)	Espropriazione per pubblica utilità – Vincoli di inedificabilità &#8211; Destinazione a servizi pubblici ed aree tecnologiche di aree private –Natura preespropriativa – Sussiste &#8211; Motivi – Conseguenze																																																																																												</p>
<p>3)	Processo amministrativo – Silenzio inadempimento – Giudizio ex art. 21 bis L. 1034/71 – Conversione in rito ordinario – E’ esclusa &#8211; Motivi – 																																																																																												</p>
<p>4) Espropriazione per pubblica utilità – Vincoli di inedificabilità  – Decorrenza del termine quinquennale ex art. 2 L. 1187/68 – Domanda di risarcimento danni – Inammissibilità &#8211; Eccezioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) I vincoli preordinati all’espropriazione ex art. 2 della L. n. 1187/1968, per destinazione a verde privato,  pur importando l&#8217;inedificabilità dell&#8217;area, non hanno natura ablatoria o  tale da svuotare di contenuto il diritto di proprietà rendendolo totalmente inutilizzabile, ma rientrano nell&#8217;ambito della normale conformazione della proprietà privata; ne consegue che la relativa prescrizione non è indennizzabile, ne è soggetta al limite temporale d&#8217;efficacia di cinque anni.</p>
<p>2) Ai sensi del disposto dell&#8217;art. 7 n. 3 e 4, l. 17 agosto 1942 n. 1150 e del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, i vincoli che comportano la destinazione a servizi pubblici e ad aree tecnologiche di aree private, hanno natura preespropriativa; ne consegue che,  scaduti i termini di cinque anni di cui all&#8217;art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187, l&#8217;amministrazione deve seguire il procedimento di cui all&#8217;art. 1 comma 5 l. 3 gennaio 1978 n. 1 provvedendo all&#8217;adozione di una specifica variante al PRG.</p>
<p>3) Il giudizio speciale sul silenzio inadempimento, disciplinato dall&#8217;art. 21 bis, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall&#8217;art. 2 l. 21 luglio 2000 n. 205, non è compatibile con le controversie che hanno un oggetto ulteriore rispetto alla situazione di inerzia, quale l&#8217;impugnativa di un provvedimento o l&#8217;accertamento di un diritto; non può, quindi, essere convertito in rito ordinario, in considerazione della &#8220;ratio&#8221; sottostante alla scelta legislativa volta ad accelerare e semplificare la definizione delle controversie nella suddetta materia, in ragione della relativa semplicità degli inerenti accertamenti di fatto e di diritto.</p>
<p>4) Nel caso di decadenza dei vincoli di inedificabilità, per il decorso del termine quinquennale di efficacia stabilito dall&#8217;art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187, qualora il Comune ometta di pianificare nuovamente l&#8217;area in oggetto, l&#8217;interesse legittimo del proprietario può attuarsi attraverso iniziative per sollecitare il Comune a provvedere, ma non implica una pretesa a un bene finale della vita e pertanto non può fondare una domanda di risarcimento dei danni; salvo che, accertato giudizialmentre il silenzio da parte del G.A., il Comune rimanga inerte.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />Sezione Seconda bis</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1231/2005 proposto da<br />
<b>SCARPELLINI Giovanna</b> e <b>SCARPELLINI Giuseppina</b>, rappresentate e difese dall&#8217;Avv. Ferdinando Ferri ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello  stesso, sito in Roma, alla Via Mascagni n. 7;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Subiaco</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv.  Giorgio Iacoella ed domiciliato ope legis presso la Segreteria della Sezione, in Roma, alla Via Flaminia  n. 189;</p>
<p>e nei confronti <br />
&#8211;  della <b> Provincia di Roma</b>, in persona del Presidente p.t. , rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv.ti M. Sieni e G. Pasquali  ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura provinciale, in Roma, alla Via IV Novembre n. 119/A</p>
<p>per l’annullamento <br />
&#8211; del silenzio rifiuto del Comune di Subiaco sull’istanza di tipizzazione urbanistica delle particelle di proprietà delle ricorrenti n. 191, 206, 207, 209, 210, 211, 418 e 571 del foglio n. 27 presentata in data 14.8.2004 e sulla diffida e messa in mora n</p>
<p>nonché per <br />
la nomina del commissario ad acta ai fini dell’ottemperanza della sentenza;<br />
e la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’inerzia e dei danni da lite temeraria;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione provinciale intimata, nonché del Comune di Subiaco;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Designato relatore alla camera di consiglio del 12.5.2005 il Primo Referendario Maria Cristina Quiligotti, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti;</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>Con ricorso notificato il 25.1.2005 e depositato il 14.2.2005, le ricorrenti hanno impugnato il silenzio rifiuto del Comune di Subiaco sull’istanza di tipizzazione urbanistica delle particelle di proprietà delle ricorrenti n. 191, 206, 207, 209, 210, 211, 418 e 571 del foglio n. 27 presentata in data 14.8.2004 e sulla diffida e messa in mora notificata in data 9.11.2004, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/1990 ( primo motivo), per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 1187/1968 ed eccesso di potere per illogicità manifesta, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e violazione dell’art. 97 della Costituzione ( secondo motivo), ed infine per violazione della L.R. n. 20/1997 ed eccesso di potere per contraddittorietà e violazione dell’art. 42 della Costituzione ( terzo motivo), con richiesta di nomina del commissario ad acta ai fini dell’ottemperanza della sentenza e di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’inerzia e dei danni da lite temeraria ( quarto ed ultimo motivo).<br />
Deducono che le particelle in oggetto sono destinate con il P.R.G. approvato in data 4.11.1982 ad espropriazione in parte per attrezzature di servizio pubblico generiche ed in parte a verde privato e che, pertanto, il periodo quinquennale di vigenza dei vincoli preordinati all’espropriazione di cui all’art. 2 della L. n. 1187/1968 sono venuti inutilmente a scadenza in data 4.11.1987 nonché che il complesso di Villa Scarllini, che ricomprende  le suddette particelle, è attualmente destinato ad attrezzature alberghiere, a fare data dall’8.3.1999- data di adozione della deliberazione del Consiglio comunale di Subiaco n. 14 sull’istanza presentata dalle ricorrenti di rilascio della concessione edilizia ai sensi della L.R. n. 20/1997 ai fini della ristrutturazione e del cambio di destinazione della Villa-  o, quanto meno, a fare data dal 5.8.1999- data di adozione del benestare della Regione Lazio di cui al prot. n. 1669-.<br />
Chiedono, infine, che il Tribunale determini la destinazione delle particelle in oggetto ad F2 come richiesto nell’istanza e nella diffida e messa in mora.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione provinciale intimata in data 14.3.2005.<br />
Si è, altresì, costituito in giudizio il Comune di Subiaco con memoria del 28.4.2005 con la quale ha dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso ed ha chiesto il suo rigetto.<br />
Alla camera di consiglio del 12.5.2005, il ricorso è stato preso in decisione alla presenza degli avvocati come da verbale di causa agli atti.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il presente giudizio ha ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione comunale di Subiaco sulla richiesta formulata dalle ricorrenti di colmare la lacuna urbanistica che si sarebbe verificata sull’area di proprietà delle stesse in conseguenza della scadenza dei vincoli per attrezzature di servizio pubblico generiche, interessante le particelle nn. 191 e 209, e per verde privato, interessante le residue particelle.<br />
Per quanto attiene alla destinazione di verde privato, giova rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza sul punto, pur importando l&#8217;inedificabilità dell&#8217;area, “ non hanno natura di vincolo ablatorio o di vincolo tale da svuotare di contenuto il diritto di proprietà rendendolo totalmente inutilizzabile, ma rientrano nell&#8217;ambito della normale conformazione della proprietà privata (c.d. &#8220;zonizzazione&#8221;, ovvero espressione del potere di pianificazione del territorio, teso a programmarne l&#8217;ordinato sviluppo), così che la relativa prescrizione non è indennizzabile, nè è soggetta al limite temporale d&#8217;efficacia di cinque anni di cui all&#8217;art. 2, l. 19 novembre 1968 n. 1187” (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 8 ottobre 2004, n. 5509).<br />
 Pertanto, poiché la destinazione urbanistica delle aree di proprietà dei ricorrenti a &#8221; verde privato &#8221; operata dalle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale non ha natura di vincolo ablatorio o assimilabile, ma rientra nell&#8217;ambito della normale conformazione della proprietà privata, espressione del potere di pianificazione del territorio comunale, non sussiste l&#8217;obbligo del Comune di procedere alla riqualificazione urbanistica delle aree stesse, non essendosi verificata la decadenza &#8211; collegata all&#8217;inutile decorso del termine quinquennale, contemplato dall&#8217;art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187 &#8211; della particolare destinazione impressa dallo strumento urbanistico generale alle aree di proprietà dei ricorrenti ( T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 31 marzo 2003, n. 1417).<br />
 Essendo, pertanto, palesemente infondata l&#8217;istanza-diffida tendente ad ottenere la riqualificazione urbanistica dell’area in questione, non si è formato in proposito alcun silenzio-rifiuto imputabile al Comune ed è, conseguentemente, inammissibile (prima ancora che priva di fondamento, vertendosi in tema di meri interessi legittimi) la corrispondente domanda di accertamento proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio.<br />
Per quanto attiene, invece, la destinazione ad attrezzature di servizio pubblico di un&#8217;area deve ritenersi che la stessa sia venuta meno a seguito della scadenza del termine quinquennale di efficacia del vincolo, di cui all&#8217;art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187, con il conseguente obbligo per il Comune di provvedere sull’istanza dei privati interessati di tipizzazione dell’area.<br />
Ed infatti “ Ai sensi del disposto dell&#8217;art. 7 n. 3 e 4, l. 17 agosto 1942 n. 1150 e del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 hanno sicuramente natura preespropriativa i vincoli che comportano la destinazione a servizi pubblici e ad aree tecnologiche di aree private, di talché, una volta scaduti i termini di cinque anni di cui all&#8217;art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187, l&#8217;amministrazione deve seguire il procedimento di cui all&#8217;art. 1 comma 5 l. 3 gennaio 1978 n. 1 (quindi provvedere all&#8217;adozione di una specifica variante al piano regolatore generale). “ ( Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2000, n. 6309).<br />
Il ricorso, pertanto, per detta parte, deve essere accolto.<br />
Le ricorrenti richiedono, altresì, il risarcimento del danno conseguente all’inerzia del comune nella tipizzazione dell’area a seguito della decadenza dei vincoli espropriativi di cui all’art. 2 della L. n. 1187/1968.<br />
Si premette che il giudizio speciale sul silenzio inadempimento, disciplinato dall&#8217;art. 21 bis, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall&#8217;art. 2 l. 21 luglio 2000 n. 205, non è compatibile con le controversie che hanno un oggetto ulteriore rispetto alla situazione di inerzia, quale l&#8217;impugnativa di un provvedimento o l&#8217;accertamento di un diritto; di conseguenza, non può essere convertito in rito ordinario, in considerazione della &#8220;ratio&#8221; sottostante alla scelta legislativa, volta ad accelerare e semplificare la definizione delle controversie nella suddetta materia, in ragione della relativa semplicità degli inerenti accertamenti di fatto e di diritto.<br />
Al riguardo si osserva, che, comunque, nel merito, la domanda è infondata, atteso che “ nel caso di decadenza dei vincoli di inedificabilità, per il decorso del termine quinquennale di efficacia stabilito dall&#8217;art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187, se il comune ometta di pianificare nuovamente quell&#8217;area, l&#8217;interesse legittimo del proprietario può attuarsi attraverso iniziative per sollecitare il comune a provvedere, ma non implica una pretesa a un bene finale della vita e pertanto non può fondare una domanda di risarcimento dei danni per il mancato conseguimento di tale bene “( Cassazione civile, sez. I, 26 settembre 2003, n. 14333) e che “ una volta decaduto un vincolo di inedificabilità, per il decorso del termine quinquennale di efficacia stabilito dall&#8217;art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187, se il comune non abbia provveduto a pianificare nuovamente l&#8217;area, il proprietario può pretendere il risarcimento dei danni causati dal protrarsi dello stato di incertezza sull&#8217;impiego del bene solo ove il comune sia rimasto inerte anche dopo che ne sia stato accertato giudizialmente il silenzio da parte del giudice amministrativo” ( T.A.R. Abruzzo Pescara, 4 novembre 2004, n. 876).<br />
Solo in caso di persistente inerzia successiva alla tipizzazione del silenzio, potrebbe, pertanto, verificarsi un fatto lesivo commisurabile agli obblighi di correttezza e buona fede che i nuovi principi in tema di responsabilità amministrativa esigono nel momento in cui si instaura tra cittadino e pubblica amministrazione un contatto qualificato (Cass. 10.1.2003, n. 157).<br />
Per quanto attiene, infine, la richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c., premesso che “ il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. è testualmente previsto nell&#8217;ipotesi che il comportamento in giudizio sia dettato da mala fede o colpa grave ed è ammesso sempre che di questi elementi sia data piena prova. “ ( T.A.R. Veneto, sez. I, 11 maggio 2004, n. 1378), si osserva che, nel caso di specie, la richiesta sembra riguardare più che altro il comportamento complessivamente tenuto negli anni dal Comune e non, invece, il comportamento processuale nel presente giudizio, considerato che la richiesta è contenuta nel ricorso introduttivo ed allo stato il Comune non si è proprio costituito.<br />
In conclusione il ricorso va in parte accolto, nei limiti sopra precisati, con la conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune di riscontrare con provvedimento espresso, “in parte qua” la istanza presentata dalle ricorrenti. <br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, in parte accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto ordina al Comune di Subiaco di provvedere entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, sulla domanda delle ricorrenti, nei limidi di cui in motivazione, con l’avvertenza che qualora l’Amministrazione non ottemperi sul termine anzidetto, questo Tribunale nominerà un commissario che provvederà in via sostitutiva.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il  12.5.2005, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
&#8211; Patrizio Giulia, Presidente<br />
&#8211; Renzo Conti, Consigliere<br />
&#8211; Maria Cristina Quiligotti, Primo Referendario estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.6574</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-9-9-2005-n-6574/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-9-9-2005-n-6574/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-9-9-2005-n-6574/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.6574</a></p>
<p>Pres. Guerrieri; Est. De Michele B. MARCO (Avv.ti E. Tanno e A. D’Andrea) c. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Avvocatura generale dello stato) in un giudizio di annullamento dell&#8217;esclusione del candidato alle prove preselettive per vizi di procedura sono controinteressati tutti coloro che hanno superato le prove stesse Processo amministrativo – Controinteressati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-9-9-2005-n-6574/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.6574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-9-9-2005-n-6574/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.6574</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerrieri; Est. De Michele<br /> B. MARCO (Avv.ti E. Tanno e A. D’Andrea) c. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  (Avvocatura generale dello stato)</span></p>
<hr />
<p>in un giudizio di annullamento dell&#8217;esclusione del candidato alle prove preselettive per vizi di procedura sono controinteressati tutti coloro che hanno superato le prove stesse</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Controinteressati – Concorso pubblico – Prove preselettive &#8211; impugnazione del giudizio di non idoneità per vizi procedurali – Individuazione dei controinteressati &#8211; Soggetti che hanno superato le prove – Sono tali.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il ricorso volto all’annullamento del giudizio di non idoneità a partecipare ad un concorso per illegittimità dei parametri utilizzati per le prove preselettive deve essere notificato a tutti i soggetti che abbiano superato le prova preselettive stesse,  quali controinteressati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio<br />
Sez. I Quater</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA PARZIALE</b></p>
<p>sul ricorso n. 4433/04 proposto dal <br />
signor <b>BRUNO MARCO</b>, rappresentato e difeso dagli Avvocati E. Tanno e A. D’Andrea  ed elettivamente domiciliati presso gli stessi in Roma, via Crescenzio, 9;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello stato e presso la medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento pubblicato in data 26 febbraio 2004 sul sito internet WWW.polizia-penitenziaria.it, con cui l’Amministrazione ha giudicato il ricorrente non idoneo, al termine della prova preselettiva di cui all’art. 7 del bando di concorso pubblico per n. 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicato sulla G.U., IV serie speciale concorsi n. 22 del 18.3.2003, nonché degli atti della prova preselettiva, dell’intera procedura del concorso e di ogni altro atto anteriore, successivo, connesso e/o presupposto;                           Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 20 giugno 2005, il Consigliere  G. De Michele e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza in data odierna;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Attraverso il ricorso in esame, notificato il 21.4.2004, si impugna l’atto in data 26.2.2004, col quale il signor Marco Bruno – attuale ricorrente – è stato dichiarato non idoneo al termine della prova preselettiva, finalizzata all’ammissione al concorso pubblico per 271 posti di allievi vice ispettori, nel Corpo di polizia penitenziaria.<br />
Avverso la predetta inidoneità, riconducibile all’insufficiente punteggio riportato nella prova di cui trattasi (costituita da un questionario contenente ottanta domande a risposta multipla), nell’impugnativa vengono proposti i seguenti motivi di gravame: violazione o falsa applicazione del bando di concorso, pubblicato sulla G.U., IV^ serie speciale n. 22 del 18.3.2003; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di presupposti, sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, in quanto i quesiti proposti sarebbero stati di difficoltà non compatibile con il titolo di studio richiesto per il concorso in questione (diploma di istruzione secondaria di secondo grado) e con la conseguente previsione del bando, che richiedeva la conoscenza di meri “elementi” delle materie giuridiche, poste a base della prova preselettiva di cui trattasi. Con la dizione “elementi”, infatti, il medesimo bando non avrebbe potuto che fare riferimento alle “più semplici ed elementari nozioni” delle materie interessate. Non a caso, nei manuali didattici disponibili, per la preparazione ai concorsi nell’Amministrazione penitenziaria, quesiti del tipo nella fattispecie proposti si troverebbero solo nel testo predisposto per il concorso a vice commissari, riservato ai laureati.<br />
 Le medesime argomentazioni risultano ribadite ed ampliate nei motivi aggiunti di gravame, proposti a seguito della memoria difensiva con cui l’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, sottolinea come gli “elementi” di una disciplina siano riferibili anche alle “nozioni fondamentali di uno studio, di una scienza o di un’arte”, come necessario per gli appartenenti ad una carriera di concetto, come quella di cui si discute. Ad avviso della medesima Amministrazione, dunque, le domande proposte sarebbero pertinenti alle materie di esame e non risulterebbero “manifestamente irrazionali” o tali da non consentire una “adeguata ed obiettiva selezione dei candidati”.<br />
Viene inoltre allegato il verbale n. 1 del 23.1.2004, nel quale si da atto della partecipazione del “sig. Giuliano Pasqualotto, in qualità di rappresentante della Ditta CSF Consultino s.r.l., società aggiudicataria incaricata di predisporre i questionari, relativi alla prova d’esame relativa al concorso in argomento”; in detto verbale vengono precisati il numero dei questionari da predisporre, le modalità di materiale predisposizione delle schede, con timbro della Commissione ed etichette adesive con codici a barre, nonché la quantificazione ed i criteri per l’assegnazione dei punteggi, mentre non si riscontrano criteri per la formulazione dei quesiti, di cui in questa sede si contesta la conformità alle previsioni del bando di concorso.<br />
Sulla base delle opposte argomentazioni e delle circostanze sopra sintetizzate, il Collegio ritiene necessario disporre sia l’integrazione del contraddittorio (previo riconoscimento di errore scusabile per omessa notifica ad almeno un controinteressato), sia accertamenti in via istruttoria, al fine di integrare la documentazione in atti.<br />
Sotto il primo profilo, va infatti sottolineato come le censure proposte configurino non erronea applicazione dei parametri prefissati, con specifico riferimento alla situazione del ricorrente, ma illegittima predeterminazione dei parametri stessi, in modo tale da provocare una lesione della situazione soggettiva protetta dedotta in giudizio, solo come effetto di una generalizzata invalidità dell’intera procedura, avviata dall’Amministrazione per effettuare le prove preselettive di cui trattasi. Il richiesto annullamento del giudizio di non idoneità, riferito all’attuale ricorrente, può essere dunque pronunciato solo per vizio di procedura che invalidi l’intero svolgimento delle prove preselettive e ne imponga la rinnovazione, a partire dalla fase in cui l’illegittimità venga rilevata (nel caso di specie: predisposizione dei quesiti a risposta multipla, con criteri tali da non rispettare – secondo la prospettazione difensiva dei ricorrenti – le prescrizioni del bando di concorso).<br />
Non si può riconoscere al medesimo ricorrente, in altre parole, un interesse diverso da quello – giuridicamente protetto –  della mera rimessa in discussione del rapporto controverso, in caso di riconosciuta invalidità dei parametri utilizzati per le prove preselettive, al termine delle quali gli stessi sono stati esclusi dal concorso per vice ispettori di polizia penitenziaria.<br />
L’utilità finale perseguita – ammissione alle prove concorsuali vere e proprie – era subordinata infatti ad una fase prodromica (quella delle prove preselettive) alla cui corretta impostazione e regolare svolgimento corrispondeva un interesse legittimo: la lesione di tale interesse non può comportare ammissione al concorso, ma ripristino della legalità violata attraverso rinnovato espletamento delle prove, che risultassero viziate.<br />
Detta rinnovazione procedurale, d’altra parte, non può che implicare annullamento delle prove stesse nei confronti di tutti i candidati, ivi compresi quelli che, avendo riportato un punteggio sufficiente, sono già stati ammessi alla procedura concorsuale, alla data di discussione del ricorso ancora in corso di svolgimento (circa l’impossibilità di un accertamento meramente incidentale di illegittimità dell’atto presupposto, con conseguente necessaria estensione a tale atto della caducazione dell’atto applicativo cfr. Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 10.2.2004, n. 482; sez. VI, 18.6.2002, n. 3338; TAR Sicilia, Catania, 11.12.2003, n. 2009).<br />
Per quanto sopra, il Collegio ritiene che sussista una posizione di controinteresse di tutti i candidati ammessi, da identificare nominativamente, con successiva notifica dell’impugnativa ad almeno tre di essi ed autorizzazione ad integrare detta notifica per pubblici proclami, nei termini precisati in dispositivo.<br />
 Quanto alla omessa notifica ad almeno uno dei predetti controinteressati, il Collegio ritiene che possa riconoscersi la sussistenza di errore scusabile, tenuto conto del consolidato indirizzo giurisprudenziale, che nega la presenza di soggetti controinteressati prima della pubblicazione della graduatoria finale del concorso, di cui – quando le censure proposte siano inevitabilmente caducatorie dell’atto conclusivo della procedura – si impone pure l’impugnazione, a pena di improcedibilità del ricorso già proposto avverso la singola esclusione (cfr., fra le tante, Cons. St., sez. V, 10.2.2004, n. 482, 3.10.2002, n. 5196 e 26.9.2000, n. 5092; sez. VI, 1.10.2003, n. 5702 e 9.12.2003, n. 8089; TAR Lazio, Roma, sez. I, 30.12.2003, n. 13465).<br />
Ad avviso del Collegio, deve comunque essere riconosciuta la peculiarità della situazione riconducibile alla fase preselettiva, finalizzata a restringere il numero dei candidati da ammettere alle prove concorsuali vere e proprie: tale sub-procedura, strettamente connessa ma parzialmente autonoma da quella concorsuale successiva, vede posizioni di controinteresse già formalizzate, una volta individuati gli idonei alla seconda fase di selezione, trattandosi di soggetti che hanno già concretizzato l’utilità perseguita, accedendo appunto a detta selezione per l’assegnazione dei posti messi a concorso.<br />
Può ravvisarsi, tuttavia, la scusabilità dell’errore in cui sia incorso il difensore, che abbia ritenuto di impugnare solo un atto di esclusione, in rapporto al quale non emergessero ancora situazioni di controinteresse, secondo l’indirizzo in precedenza esposto: la relativamente recente diffusione di prove d’esame preliminari può avere infatti determinato qualche incertezza sugli strumenti di tutela da utilizzare in rapporto alla fattispecie concreta, in una dimensione di “giusto processo” che esige il contraddittorio, ma in termini che limitino al massimo tecnicismi puramente formalistici, tali da restringere il diritto di difesa dell’interessato; non a caso, è stato prescritto che gli atti amministrativi rechino chiara indicazione dell’Autorità Giudiziaria a cui ricorrere e dei relativi termini (cfr., per il principio, Cons. St., Ad. Plen., 14.2.01, n. 1; Cons. St., sez. VI, 25.3.1999, n. 320; CSI, 27.3.01, n. 153; TAR Lazio, Roma, sez. III, 27.2.01, n. 1492; TAR Basilicata, 3.4.01, n. 246; TAR Puglia, Bari, 26.4.01, n. 1284).<br />
Per le ragioni esposte, viene superata l’eccezione di inammissibilità, sollevabile d’ufficio per omessa notifica del ricorso ad almeno un controinteressato e deve conseguentemente essere disposta l’integrazione del contraddittorio &#8211; ai sensi dell’art. 21, comma 1, L. n. 1034/71 e nei modi di cui agli articoli 137 e seguenti cod.proc.civ. &#8211; nei confronti di tutti i soggetti, che abbiano superato la prova preselettiva di cui si discute.<br />
Quanto alla documentazione, da porre a base della decisione di merito, il Collegio avverte l’esigenza di acquisire gli atti relativi alla predisposizione dei quesiti da parte della citata Ditta CSF Consulting s.r.l., nonché all’aggiudicazione di tale adempimento ed alla fissazione dei relativi criteri, riferiti a individuazione di quesiti tali da accertare la conoscenza, da parte dei candidati, di meri “elementi” delle discipline di riferimento: quanto sopra, attraverso verbali o relazioni, in cui la medesima CSF Consulting renda conto dei criteri applicati e delle modalità seguite per la predisposizione di quesiti, idonei ad operare la preselezione  di candidati in possesso del titolo di studio richiesto dal bando, con precisazione della sussistenza – o meno – di istruzioni preventive o di successivo controllo in ordine ai criteri anzidetti, da parte della Commissione esaminatrice.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sez. I quater) – riservata al definitivo ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese – ORDINA al signor MARCO BRUNO di procedere ad integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti coloro che risultino iscritti nella graduatoria, approvata con delibera di G.M. n. 4300 in data 1.12.1998, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrenti dal ricevimento della comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza; AUTORIZZA l’effettuazione del predetto adempimento processuale anche per pubblici proclami, fatta salva la notifica individuale ad almeno tre dei predetti soggetti, previa individuazione nominativa integrale dei controinteressati, come precisato in motivazione; ORDINA al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA– DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA di depositare presso la Segreteria di questo Tribunale – sezione I Quater – la documentazione pure specificata in motivazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, o dalla notifica della stessa a cura della parte più diligente; RINVIA le parti, per l’ulteriore trattazione, alla pubblica udienza del 21 dicembre 2005.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2005, con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
			Presidente Pio Guerrieri<br />	<br />
			Consigliere est. Gabriella De Michele<br />	<br />
			Consigliere Giancarlo Luttazi</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.6747</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-9-9-2005-n-6747/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Tosti, Est. De Bernardi M. e R. Altobelli (Avv. L. Capo) c. Regione Lazio (Avvocatura Generale dello Stato) + altri sulla giurisdizione in caso di controversie afferenti gli usi civici e sulla loro impugnazione 1. Giurisdizione e competenza – Controversie aventi ad oggetto l’accertamento dell’esistenza e della natura dei</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-9-9-2005-n-6747/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.6747</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti, Est. De Bernardi<br /> M. e R. Altobelli (Avv. L. Capo) c. Regione Lazio (Avvocatura Generale dello Stato) + altri</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in caso di controversie afferenti gli usi civici e sulla loro impugnazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Controversie aventi ad oggetto l’accertamento dell’esistenza e della natura dei diritti di uso civico &#8211; giurisdizione del Commissario degli usi civici – Sussiste – rapporti in cui si facciano valere titoli privati – Giurisdizione ordinaria – Sussiste.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Decisioni commissariali in tema di usi civici – Impugnabilità – Fattispecie.<br />
3. Processo amministrativo – Silenzio della p.a. – Ricorso ex art. 2 L. 205/00 – insussistenza della giurisdizione amministrativa sul rapporto controverso – Non è esperibile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art.29 della legge 16.6.1927 n.1766, le controversie – afferenti la cosiddetta “qualitas soli” – circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico spettanti agli abitanti di un Comune (così come di ogni altro diritto, promiscuo, di godimento delle terre) vanno ricondotte nello specifico ambito della giurisdizione del Commissario degli usi civici. Spetta invece alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione di tutti i rapporti in cui si faccia valere in subjecta materia un qualsivoglia titolo di diritto privato.</p>
<p>cfr. Cass. civ., II^, n.8778/94</p>
<p>2. Contro le decisioni commissariali adottate ai sensi dell’art.29 della legge 16.6.1927 n.1766 è esperibile il reclamo alla Corte d’Appello; mentre i provvedimenti con cui il cennato Commissario risolve – in via provvisoria ed in attesa di decisioni irrevocabili sui diritti in contestazione – questioni inerenti al possesso o all’esercizio dei diritti stessi sono, da parte loro, ricorribili in Cassazione ex art.111 Cost.</p>
<p>3. Il rimedio introdotto dall’art.2 della legge 21.7.2000 n.205 contro il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione sull’istanza di un privato non è esperibile qualora il giudice amministrativo sia privo si giurisdizione in ordine al rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE I TER	</b></p>
<p>nelle persone dei signori<br />
Luigi 	Tosti		PRESIDENTE<br />	<br />
Franco   	De Bernardi	COMPONENTE, estensore<br />	<br />
Roberto  	Caponigro		COMPONENTE																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.8701/2001 R.G.R., proposto dai<br />
signori <b>Mario</b> e <b>Rosa Altobelli</b>, elettivamente domiciliati in Roma, via Bettolo n.54, presso l’avv. Luigi Capo, che li rappresenta e difende – per mandato – unitamente all’avv. Enrico Sales;</p>
<p align=right>&#8211; ricorrenti &#8211;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Lazio</b>, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per mandato;<br />
&#8211; <b>l’Università Agraria di Bassano Romano</b>,                                        n.c.;</p>
<p align=right>&#8211; resistenti &#8211; </p>
<p>per l’accertamento<br />
di illegittimità del silenzio serbato sulla richiesta a provvedere in ordine alla determinazione del canone di affrancazione di un terreno gravato da uso civico.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla Camera di Consiglio del 7.7.2005 (relatore il dott. Franco De Bernardi), i difensori delle parti (come da apposito verbale);<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>	Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 21 bis della legge 1034/71 (introdotto dall’art.2 della legge 205/2000), gli interessati – che intendevano ottenere (si cita testualmente) la “giusta determinazione del canone di affrancazione” di un terreno gravato da uso civico a favore dell’Università Agraria di Bassano Romano – hanno impugnato il silenzio serbato dalla Regione Lazio sulla diffida volta a far sì che si provvedesse, al riguardo, “nei termini di legge”.<br />	<br />
All’esito della discussione svoltasi nella Camera di Consiglio del 7.7.2005, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ne constata la palese inammissibilità.<br />
Il rimedio introdotto dall’art.2 della legge 21.7.2000 n.205 contro il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione sull’istanza di un privato non è, invero, esperibile (cfr., da ultimo, C.d.S., VI^, n.86/2005) qualora il giudice amministrativo sia privo si giurisdizione in ordine al rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa.<br />
E che una tale giurisdizione, nel caso di specie, difetti totalmente non sembra certo poter esser revocato in dubbio.<br />
L’affrancazione (da parte del legittimato) di un terreno gravato da uso civico – tramite pagamento della somma stabilita dalla legge; e nella ricorrenza dei prescritti presupposti – costituisce, infatti, un vero e proprio diritto soggettivo di natura potestativa: il cui esercizio (cfr. C.d.S., VI^, n.187/92) non può esser condizionato dal concedente, ancorché si tratti di un’Amministrazione pubblica; alla quale spetta solo un’attività ricognitiva (inidonea, in quanto tale, a “degradare” un diritto ad interesse legittimo) dell’esistenza dei presupposti stessi.<br />
In concreto; ai sensi dell’art.29 della legge 16.6.1927 n.1766 (cfr., sul punto, T.A.R. Calabria, CZ, n.178/95), le controversie – afferenti la cosiddetta “qualitas soli” – circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico spettanti agli abitanti di un Comune (così come di ogni altro diritto, promiscuo, di godimento delle terre) vanno ricondotte (invol-gendo questioni concernenti il carattere delle terre in discussione; o l’ap-partenenza e la rivendicazione delle stesse) nello specifico ambito della giurisdizione del Commissario degli usi civici.<br />
Appartiene viceversa, secondo i principi generali, alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., II^, n.8778/94) la cognizione di tutti i rapporti in cui si faccia valere (“in subjecta materia”) un qualsivoglia titolo di diritto privato.<br />
È solo da precisare che, contro le decisioni commissariali adottate ai sensi dell’art.29 della legge 16.6.1927 n.1766 (ancorché abbiano definito questioni connesse, od accessorie, all’accertamento della “qualitas soli”) è esperibile il reclamo alla Corte d’Appello; mentre i provvedimenti con cui il cennato Commissario risolve – in via provvisoria: ed in attesa di decisioni irrevocabili sui diritti in contestazione – questioni inerenti al possesso o all’esercizio dei diritti stessi sono, da parte loro, ricorribili in Cassazione ex art.111 Cost.. (Cfr., in relazione a tale problematica: disciplinata dall’art.30 della legge “1766”, Cass., SS.UU., n.761/95).<br />
Condividendo appieno gli orientamenti giurisprudenziali di cui si è testé fatto cenno, il Collegio – che pur ravvisa giustificati motivi per compensare tra le parti costituite le spese di lite – non può (come già si è detto) che concludere per l’inammissibilità del gravame.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p align=center><b>   IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />                                                                SEZIONE I TER</b></p>
<p>definitivamente pronunciando in rito, <br />
dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe;<br />
compensa tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p>    Così deciso in Roma, addì 7.7.2005.</p>
<p>Luigi 	Tosti		PRESIDENTE<br />	<br />
Franco   	De Bernardi	ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-9-9-2005-n-6747/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.6747</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.4184</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-9-9-2005-n-4184/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-9-9-2005-n-4184/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-9-9-2005-n-4184/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.4184</a></p>
<p>Evasio Speranza – Presidente, Massimiliano Balloriani – Estensore Giuliani (avv. C. De Laurentis) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato) sull&#8217;insussistenza di un danno non patrimoniale in caso di ritardato riconoscimento dell&#8217;equo indennizzo Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione – Equo indennizzo – Ritardato riconoscimento – Danno non patrimoniale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-9-9-2005-n-4184/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.4184</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-9-9-2005-n-4184/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.4184</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Evasio Speranza – Presidente, Massimiliano Balloriani – Estensore<br /> Giuliani (avv. C. De Laurentis) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza di un danno non patrimoniale in caso di ritardato riconoscimento dell&#8217;equo indennizzo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione – Equo indennizzo – Ritardato riconoscimento – Danno non patrimoniale – Domanda di risarcimento – Va respinta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’interesse sostanziale ad ottenere il tempestivo riconoscimento dell’equo indennizzo, pur avendo un rilievo socialmente apprezzabile sotto il profilo economico, non produce apprezzabili conseguenze sotto il profilo non patrimoniale, neanche come semplice sofferenza causata dall’illecito; pertanto, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal ritardo nel riconoscimento dell’equo indennizzo va respinta per mancanza di danno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
in nome del popolo italiano</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
LECCE &#8211; Terza Sezione</b></p>
<p>nelle persone dei Magistrati:<br />
EVASIO SPERANZA			Presidente;<br />
LUIGI VIOLA      			Consigliere;<br />
MASSIMILIANO BALLORIANI 	Ref., relatore,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica  del 26 maggio 2005<br />
sul ricorso 237/2004 proposto da:</p>
<p><b>GIULIANI VITANTONIO</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
DE LAURENTIS CARLO<br />
con domicilio eletto in LECCEVIA AUGUSTO IMPERATORE, 16<br />
presso<br />
ADRIANO TOLOMEO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA DIFESA ROMA</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio ex lege in LECCEVIA F. RUBICHI, 23<br />
per l’annullamento, previa sospensione,<br />
-della nota n. DGPM/IV/13/4/139720 del 14.11.2003 del Ministero della Difesa.</p>
<p>per l’accertamento e la declaratoria<br />
del comportamento illegittimo della PA intimata nonché del diritto del ricorrente di vede concluso nei termini di legge il procedimento sulla pratica di equo indennizzo proposta in data 4 giugno 1999 e tutt’oggi ancora pendente innanzi alla PA intimata.</p>
<p>nonché per il risarcimento del danno<br />
occorso al ricorrente a causa del comportamento contra legem dell’amministrazione.</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA DIFESA<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito il relatore dott. MASSIMILIANO BALLORIANI  e uditi altresì gli avvocati delle parti come da verbale d’udienza.</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>In data 9.2.1998, il ricorrente ha presentato all’amministrazione resistente istanza di equo indennizzo per una lussazione scapolo omerale sx, contratta a causa di servizio, a seguito di un infortunio sul lavoro.<br />
In data 14.11.2003 il Ministero della Difesa ha comunicato al ricorrente di essere in attesa del parere del Comitato di Verifica.<br />
In data 12.2.2004, poi, la medesima amministrazione ha adottato il provvedimento n.260, con il quale è stato concesso al ricorrente l’equo indennizzo.<br />
Nel ricorso, a sostegno delle domande formulate, sono esposti i seguenti motivi.<br />
1.-Violazione degli articoli 10 e 18 del dpr 461/2001, violazione degli articoli 2 e 3 della legge 241/1990, eccesso di potere, carenza di motivazione, violazione di generali principi.<br />
All’udienza pubblica del 26 maggio 2005 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1. Il ricorso è in parte improcedibile, in parte infondato.</p>
<p>2. E’ improcedibile la domanda tesa ad ottenere l’obbligo dell’amministrazione di provvedere in merito alla domanda di equo indennizzo, atteso che essa vi ha provveduto con provvedimento n.260 del 12.2.2004.</p>
<p>3. La domanda tesa ad ottenere il risarcimento del danno è infondata.<br />
Nel corso del procedimento, il ricorrente ha specificato di chiedere il risarcimento del danno morale, derivante dal notevole ritardo che ha impiegato l’amministrazione per provvedere sulla propria istanza.<br />
Si verte in ipotesi di danno cagionato dal ritardo dell’amministrazione nell’esercizio del proprio potere autoritativo nell’ambito del rapporto di diritto pubblico in cui è implicato l’interesse del ricorrente.<br />
E’ noto che, nell’ambito del diritto civile, si è affermata in via generale la risarcibilità del danno morale inteso come conseguenza della lesione di un valore costituzionalmente protetto, anche al di là dell’angusta disposizione di cui all’articolo 2059 (Cassazione Civile, Sez. III, 07 novembre 2003, n. 16716).<br />
Per danno morale, in tal senso, s’intende la conseguenza sfavorevole non patrimoniale (ma neanche fisio-psichica) di un evento lesivo di una posizione giuridica tutelata.<br />
Per applicare, nell’ambito dei rapporti di diritto pubblico, le conclusioni, condivisibili, cui è giunta la giurisprudenza civile, occorrerebbe verificare se, anche con riferimento all’interesse legittimo, sia possibile distinguere tra interessi legittimi costituzionalmente tutelati e non, a prescindere dalla previsione costituzionale della tutela generale di tale posizione giuridica così come del diritto soggettivo (cfr. articolo 24 della Costituzione).<br />
Senonchè, la lesione dell’interesse legittimo ha la propria peculiarità nell’essere un illecito maturato nell’ambito di un rapporto di diritto pubblico (cui corrispondono le posizioni correlate di potere-interesse legittimo), per violazione di norme di azione amministrativa.<br />
Solo analogicamente quindi possono applicarsi i principi in materia di illecito nell’ambito del rapporto obbligatorio di diritto comune, così come al contratto di diritto pubblico (in cui l’esercizio di tale potere è negoziato) possono applicarsi i principi in materia di inadempimento delle obbligazioni (cfr. l’articolo 11 della legge n.241/1990).<br />
Ciò premesso, con riferimento all’interesse legittimo, in difetto di limitazioni espresse alla generale e piena tutelabilità della posizione giuridica (cfr. art. 24 della Costituzione), non v’è ragione alcuna di applicare limitazioni o classificazioni di sorta, con riferimento alla possibilità di accordare tutela risarcitoria agli interessi sostanziali ad essa sottesi.<br />
Tali interessi possono anche essere non patrimoniali (cfr. il principio contenuto nell’art. 1174 codice civile e quanto già affermato dalla giurisprudenza: Consiglio Stato, sez. V, 10 ottobre 1989, n. 623).<br />
Nell’ambito dell’interesse legittimo, esistono altre e diverse distinzioni, che possono avere conseguenze sul profilo risarcitorio.<br />
Si pensi ai cd. interessi legittimi pretesivi a fronte di potere vincolato o discrezionale e che in quest’ultimo caso sarà necessario per il giudice ricorrere allo speciale procedimento di liquidazione di cui all’articolo 35 del dlgs n.80 del 1998.<br />
Per quanto sopra, può affermarsi la risarcibilità in via generale dell’interesse legittimo, senza alcun limite, con la precisazione però che ai fini dell’accertamento del danno occorre verificare se, effettivamente, la violazione delle regole di agire di diritto pubblico, e quindi la violazione dell’interesse legittimo, abbia poi effettivamente prodotto un danno patrimoniale o non patrimoniale a carico del soggetto titolare dell’interesse legittimo.<br />
Nel caso in esame, il ricorrente non chiede il risarcimento del danno patrimoniale, ma solo di quello non patrimoniale.<br />
Con riferimento a quest’ultimo allora, si osserva che l’interesse sostanziale ad ottenere il tempestivo riconoscimento dell’equo indennizzo, se ha un rilievo socialmente apprezzabile sotto il profilo economico, non produce invece apprezzabili conseguenze sotto il profilo non patrimoniale, neanche come semplice sofferenza causata dall’illecito.<br />
Invero non si tratta di somme di rilevanza tale che possono avere anche rilievo indiretto sotto il profilo non patrimoniale, né il riconoscimento dell’equo indennizzo, nel concreto caso in esame, comporta la considerazione o comunque il coinvolgimento di valori non patrimoniali della persona umana.<br />
La domanda di risarcimento deve essere quindi respinta per mancanza di danno.<br />
Non si vede quale sofferenza o offesa a valori personali si possa subire a fronte del ritardo nel riconoscimento dell’equo indennizzo.</p>
<p>4. Le spese, comunque, per giusti motivi possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza si eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-9-9-2005-n-4184/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.4184</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.4654</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-9-2005-n-4654/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-9-2005-n-4654/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.4654</a></p>
<p>Pres. ed est. Farina Comune di San Vitaliano (Avv. M. Russo e P. Dirozzi) c. Tiani (n.c.), Grosso e napoletano (Avv. A. Storace) sulla distinzione tra competenza dei dirigenti e degli organi politici del Comune per la scelta del contraente per l&#8217;affidamento di un incarico per lo svolgimento di una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-9-2005-n-4654/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.4654</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-9-2005-n-4654/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.4654</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. Farina<br /> Comune di San Vitaliano (Avv. M. Russo e P. Dirozzi) c. Tiani (n.c.), Grosso e napoletano (Avv. A. Storace)</span></p>
<hr />
<p>sulla distinzione tra competenza dei dirigenti e degli organi politici del Comune per la scelta del contraente per l&#8217;affidamento di un incarico per lo svolgimento di una prestazione d&#8217;opera intellettuale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Incarichi esterni – Svolgimento di prestazione d’opera intellettuale – Competenza nella scelta del contraente – Spetta ai dirigenti &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La scelta del contraente per l’affidamento di un incarico per lo svolgimento di una prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 cod. civ.), a seguito di una gara formale o informale, o anche per trattativa privata, è atto di gestione, privo di qualsiasi contenuto di indirizzo per gli uffici. Si risolve, infatti, nella individuazione del soggetto o dei soggetti che appaiono più quotati, secondo re-gole obbiettive e prefissate, per il conseguimento dei fini della P.A. L’attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del Comune, si risolve, invece nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l’attività di gestione. Non rientra, perciò, in questa attribuzione, la scelta di un contraente qualsiasi dell’ente e, ancor meno, quella di professionisti forniti di titoli adeguati per la redazione di strumenti di pianificazione del territorio. In questo caso, la scelta spetta ai dirigenti, secondo l’esplicito disposto dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000, o ad una commissione composta da soggetti aventi adeguata esperienza professionale per condurre una selezione ispirata al soddisfacimento di siffatte esigenze tecniche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n.r.g. 3800 del 2005, proposto dal<br />
<b>Comune di San Vitaliano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Russo e Paolo Pirozzi e con loro elettivamente domiciliato presso l’avv. Giuliano Feliciani, in Roma, via San Saba, n. 12,</p>
<p align=center>contro </p>
<p>il sig. <b>Walter Tiani</b>, non costituito in giudizio,<br />
e nei confronti<br />dei sigg. <b>Guido Grosso </b>e <b>Tommaso Napolitano</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Aldo Starace e con lui elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Claudia de Curtis, in Roma via Marianna Dionigi, n. 57, (già piazza Barberini, n. 12),<br />
per l&#8217;annullamento <br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, II Sezione, n. 1584/2005, pubblicata il 4 marzo 2005.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle ri-spettive difese; <br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Visto l’art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205; <br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 28 giugno 2005, il consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì, gli avvocati M. Russo e A. Starace, come da verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO </b></p>
<p>1. Ritenuto: <br />
che il Tribunale amministrativo regionale della Campania, II Sezione, ha annullato il provvedimento (deliberazione n. 180 del 26 ottobre 2004 della Giunta comunale di San Vitaliano), recante “approvazione dello schema di avviso pubblico per affidamento dell’incarico professionale per la redazione” del progetto di piano regolatore generale, ed il provvedimento (deliberazione n. 186 del 9 novembre successivo della stessa giunta), recante affidamento del predetto incarico agli architetti Guido Grosso e Tommaso Napolitano; <br />
che il Comune ha proposto appello, notificato il 28 e 29 aprile 2005 e depositato il 10 maggio 2005; <br />
che, nella camera di consiglio del 28 giugno 2005, fissata per la discussione della domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, è stata constatata la completezza del contraddittorio,<br />
che è stato discusso l’incidente cautelare e sono stati informati i difensori intervenuti della possibilità, per il collegio, di far luogo alla decisione del ricorso, con sentenza semplificata, ai sensi dell’art. 26, comma 4 e ss., della l. 6 dicembre 1971, n. 1034. <br />
2. Considerato: <br />
2.1. che la sentenza impugnata reca annullamento, per incompetenza della Giunta comunale, della deliberazione sopra precisata, con la quale è stato deciso di affidare l’incarico di redigere il progetto di piano regolatore generale ai due professionisti costituiti anche in questo grado; <br />
2.2. che la pronunzia coinvolge, implicitamente, ma chiaramente, anche la precedente deliberazione, nella parte in cui riserva alla Giunta la scelta dei privati contraenti; <br />
2.3. che il T.A.R. ha stabilito che spettano alla Giunta (artt. 48 e 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, non già quelle di attribuzione di un incarico professionale; <br />
2.4. che non sono fondate le censure che denunciano inammissibilità del ricorso introduttivo: <br />
2.4.1. né per acquiescenza rispetto all’avviso pubblico, per aver partecipato alla selezione. L’avviso, infatti, non reca alcuna statuizione immediatamente lesiva, in quanto impeditiva di ammissione, ma statuisce unicamente, per l’aspetto che qui interessa, la riserva alla giunta della competenza di attribuire l’incarico. Ed è di piana logica l’osservazione che tale clausola in tanto reca pregiudizio, in quanto l’esito della selezione non sia favorevole a chi ne deduce l’illegittimità. La partecipazione alla gara, perciò, non può essere definita come incompatibile con la volontà di impugnare il bando o altro atto regolatore della selezione, quale è, nel caso di specie, l’avviso pubblico; <br />
2.4.2. né per carenza di interesse, per difetto di titoli o requisiti in capo al ricorrente. Invero, in nessun atto è indicato quali siano i requisiti assenti in concreto in capo al ricorrente, giacché la relazione istruttoria, in data 9 novembre 2004, del responsabile del procedimento, è redatta dopo altra relazione di tenore positivo in data 5 novembre– il che è indizio, poiché immotivata, di eccesso di potere – e non dà alcuna indicazione specifica di assenza di un qualsiasi titolo. È, infatti, del tutto priva di precisazioni circa la insussistenza di requisiti, che, in primo grado ed in questa sede, il Comune e i controinteressati sostengono senza concreto supporto; <br />
2.4.3. né per omessa impugnazione della convenzione stipulata quattro giorni dopo la notificazione del ricorso introduttivo. Secondo pacifica e costante giurisprudenza, infatti, l’atto lesivo della posizione del concorrente non vincitore, in una gara per l’aggiudicazione di un contratto della P.A., è quello conclusivo del procedimento, vale a dire la deliberazione di aggiudicazione. <br />
La stipulazione del contratto può assumere soltanto incidenza diversa, in relazione alla posizione del concorrente che sia stato pregiudicato dalla illegittimità del procedimento, e con riguardo alla sua possibile pretesa di reintegrazione in forma specifica o di risarcimento per equivalente, quali sono consentite dall’art. 7 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla l. 21 luglio 2000, n. 205; <br />
2.5. che neppure, infine, merita adesione la censura con la quale si sostiene l’infondatezza del ricorso introduttivo e la competenza della giunta comunale. <br />
È da considerare, in contrario, che la scelta del contraente per l’affidamento di un incarico per lo svolgimento di una prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 cod. civ.), a seguito di una gara formale o informale, o anche per trattativa privata, è atto di gestione, privo di qualsiasi contenuto di indirizzo per gli uffici. Si risolve, infatti, nella individuazione del soggetto o dei soggetti che appaiono più quotati, secondo regole obbiettive e prefissate, per il conseguimento dei fini della P.A. <br />
L’attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del Comune, si risolve, invece nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l’attività di gestione. Non rientra, perciò, in questa attribuzione, la scelta di un contraente qualsiasi dell’ente e, ancor meno, quella di professionisti forniti di titoli adeguati per la redazione di strumenti di pianificazione del territorio. In questo caso, la scelta spetta ai dirigenti, secondo l’esplicito disposto dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000 citato, o ad una commissione composta da <br />
soggetti aventi adeguata esperienza professionale per condurre una selezione ispirata al soddisfacimento di siffatte esigenze tecniche; <br />
2.6. che perciò l’appello è integralmente da non condividere; <br />
2.7. che non si deve far luogo a pronunzia sulle spese, perché la parte appellata, regolarmente intimata, non si è costituita in questo grado. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l’appello.<br /> <br />
Nulla per le spese.<br />	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 28 giugno 2005, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giuseppe Farina est. 			Presidente<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani 	Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino 				Consigliere<br />	<br />
Aniello Cerreto 				Consigliere<br />	<br />
Michele Corradino 			Consigliere																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 9 settembre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-9-2005-n-4654/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2005 n.4654</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 9/9/2005 n.4686</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-9-9-2005-n-4686/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-9-9-2005-n-4686/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 9/9/2005 n.4686</a></p>
<p>Pres. Schinaia, est. Volpe AEROPORTO GABRIELE D’ANNUNZIO S.P.A. (Avv.ti P. Rolfo e D. Bezzi)c. ALDROVANDI LUCA (Avv.ti M. Toma e G. Allocca) vanno rimesse all&#8217;Adunanza Plenaria le questioni sulla qualificazione del diritto d&#8217;accesso in termini di diritto soggettivo o meno e sull&#8217;ammissibilità di un ricorso proposto avverso un provvedimento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-9-9-2005-n-4686/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 9/9/2005 n.4686</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-9-9-2005-n-4686/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 9/9/2005 n.4686</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Schinaia, est. Volpe<br /> AEROPORTO GABRIELE D’ANNUNZIO S.P.A. (Avv.ti P. Rolfo e D. Bezzi)c. ALDROVANDI LUCA (Avv.ti M. Toma e G. Allocca)</span></p>
<hr />
<p>vanno rimesse all&#8217;Adunanza Plenaria le questioni sulla qualificazione del diritto d&#8217;accesso in termini di diritto soggettivo o meno e sull&#8217;ammissibilità di un ricorso proposto avverso un provvedimento di diniego di accesso agli atti non ritualmente gravato nel termine decadenziale di legge</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Accesso ai documenti amministrativi – Diritto d’accesso – Questione sulla qualificazione come diritto soggettivo o meno – Va rimessa all’Adunanza Plenaria</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Accesso ai documenti amministrativi – Diniego di accesso – Questione sulla necessità dell’immediata impugnativa o sulla possibilità di reiterare l’istanza gravando eventualmente le altre determinazioni negative, al di fuori dei termini previsti dall’art. 25 l. 241 del 1990 – Va rimessa all’Adunanza Plenaria</p>
<p>3. Processo amministrativo – Termini – Compatibilità del termine decadenziale con la tutela di diritti soggettivi &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Deve essere deferita all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione sulla qualificazione del diritto d’accesso in termini di diritto soggettivo o meno, alla luce della normativa sopravvenuta di cui alla l. 15 del 2005 (laddove, ai sensi dell’art. 22, co. 2, della modificata l. 241del 1990, si qualifica il diritto di accesso come inerente “ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale) e al d.l. 35 del 2005, (che, modificando l’art. 25, co. 5,  l. n. 241 del 1990, ha qualificato come esclusiva la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi).</p>
<p>2. Deve essere deferita all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione sull’ammissibilità di un ricorso proposto avverso un provvedimento di diniego dell’accesso ai documenti amministrativi non ritualmente gravato nel termine decadenziale di legge. Deve in particolare chiarirsi se il decorso del termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso di cui all’art. 25 l. 241 del 1990 impedisce o meno la presentazione di un ulteriore istanza di accesso e l’impugnazione dell’eventuale nuova determinazione negativa dell’Amministrazione.</p>
<p>3. L’imposizione di un termine decadenziale per l’esercizio dell’azione, il cui spirare preclude in via definitiva l’azionabilità della pretesa in giudizio, è pienamente compatibile anche con la tutela dei diritti soggettivi; come dimostrano per esempio le norme in tema di impugnazione di accertamenti tributari e le disposizioni relative all’esercizio dell’azione diretta a far valere la garanzia dei vizi nei contratti di vendita e di appalto (art. 1495 del c.c., art. 1519-sexies e seguenti del c.c., e art. 1667 del c.c.).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">vanno rimesse all’Adunanza Plenaria le questioni sulla qualificazione del diritto d’accesso in termini di diritto soggettivo o meno e sull’ammissibilità di un ricorso proposto avverso un provvedimento di diniego di accesso agli atti non ritualmente gravato nel termine decadenziale di legge</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.4686/2005 Reg.Dec. <br />
N.  4019 Reg.Ric. <br />
ANNO   2005</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 4019/05, proposto da:</p>
<p><b>AEROPORTO GABRIELE D’ANNUNZIO S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Rolfo e Domenico Bezzi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via Appia Nuova, n. 96;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ALDROVANDI LUCA</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Toma e Giorgio Allocca, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Nicotera, n. 29;</p>
<p>per l’annullamento <br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, 13 aprile 2005, n. 317;</p>
<p>visto il ricorso in appello, con i relativi allegati; <br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato; <br />
visti tutti gli atti della causa; <br />
relatore alla camera di consiglio del 5 luglio 2005 il consigliere Carmine Volpe, e uditi l’avv. P. Rolfo per l’appellante e l’avv. G. Allocca per l’appellato; <br />
ritenuto e considerato quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il signor Luca Aldrovandi è titolare di licenza taxi rilasciata dal Comune di Montichiari per il collegamento territoriale da e per l’aeroporto di Montichiari. Lo stesso, con istanza in data 17 novembre 2004 presentata all’Aeroporto Gabriele D’Annunzio s.p.a., chiedeva l’accesso a tutta la documentazione inerente gli appalti di collegamento (autolinee pubbliche e private) stipulati tra la detta società e le imprese di trasporto persone da e per l’aeroporto di Montichiari. A giustificazione dell’istanza dichiarava di volere “controllare se i suddetti appalti siano stati stipulati nel pieno rispetto della trasparenza e dell’obiettività o, caso contrario hanno provocato un danno economico allo scrivente nell’esercizio della propria attività”. <br />
L’Aeroporto Gabriele D’Annunzio s.p.a., con atto in data 20 dicembre 2004, negava il richiesto accesso per carenza dell’interesse prescritto dall’art. 22 della l. 7 agosto 1990, n. 241, poiché il signor Aldrovandi non aveva preso parte alle trattative prodromiche alla stipulazione dei contratti di cui aveva chiesto l’accesso, nonché in quanto la motivazione addotta era generica e rilevante solo in via di fatto ma non di diritto. La società aggiungeva, poi, che il diritto di accesso ai documenti amministrativi non poteva essere trasformato in uno strumento di “ispezione” sull’efficienza e efficacia dell’attività posta in essere da una società di diritto privato che svolge un pubblico servizio, “non potendosi identificare la situazione giuridicamente rilevante richiesta dall’art. 22 L. n. 241/1990 con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino (se pur di categoria interessata) al buon andamento dell’attività amministrativa”. <br />
Il signor Aldrovandi, con nota in data 25 gennaio 2005, riproponeva l’istanza di accesso, sostanzialmente per i medesimi documenti e sulla base delle stesse motivazioni addotte in precedenza; e, a seguito del silenzio serbato dall’Aeroporto Gabriele D’Annunzio s.p.a., il 17 marzo 2005 notificava ricorso con cui impugnava il suddetto atto di diniego. <br />
Il primo giudice ha accolto il ricorso e ha ordinato all’Aeroporto Gabriele D’Annunzio s.p.a. di rilasciare la documentazione richiesta. Si è ritenuto che: <br />
a) il decorso del termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso di cui all’art. 25 della l. n. 241/1990 non impedisca la presentazione di un ulteriore istanza di accesso, con il conseguente obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi nuovamente; <br />
b) un eventuale secondo rigetto, espresso o tacito, determini la riapertura del termine per l’introduzione del gravame, in quanto la facoltà di accesso ha natura non di interesse legittimo ma di diritto soggettivo, la cui tutela non può essere subordinata a un termine di decadenza; <br />
c) il diritto di accesso sia esercitatile anche nei confronti dei soggetti privati gestori di pubblici servizi, ai sensi dell’art. 23 della l. n. 241/1990; <br />
d) gli atti assunti da questi ultimi siano suscettibili di ostensione ogni volta che si configurino come “cura concreta di interessi pubblici” e siano orientati al perseguimento di finalità collettive; <br />
e) nella fattispecie, l’affidamento degli appalti alle imprese di trasporto di persone attenga all’organizzazione del servizio e sia soggetta ai principi di trasparenza e imparzialità; <br />
f) l’esercizio del diritto di accesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni sia sempre ammesso qualora il ricorrente intenda tutelare una propria posizione giuridica; <br />
g) nella fattispecie, l’interesse sotteso alla pretesa estensiva risulti degno di apprezzamento; <br />
h) l’acquisizione degli atti potrà consentire al ricorrente di valutare l’esperimento di azioni a tutela in sede giurisdizionale; <br />
i) la normativa garantisca in ogni caso il diritto di accesso per curare o difendere i propri interessi giuridici; <br />
l) la richiesta formulata sia precisa e circostanziata. <br />
La sentenza viene appellata dall’Aeroporto Gabriele D’Annunzio s.p.a. per i seguenti motivi: <br />
1) inammissibilità del ricorso per decadenza dei termini. <br />
Si sostiene l’irricevibilità del ricorso di primo grado, dato che il provvedimento di diniego è stato impugnato oltre i trenta giorni di cui all’art. 25, comma 5, della l. n. 241/1990, e che la seconda istanza di accesso non avrebbe potuto comportare la riammissione in termini una volta decorsi i trenta giorni dal primo atto di diniego; <br />
2) nel merito: <br />
2.1) inapplicabilità all’appellante, nel caso di specie, della normativa sul diritto di accesso. <br />
Si deduce l’insussistenza dell’obbligo di consentire l’accesso, in quanto non si tratterebbe di procedure per le quali la società appellante agisce in veste di organismo di diritto pubblico, né di appalto di servizi, e poiché le procedure, prevedendo un importo contributivo inferiore ai 400.000 DSP, sarebbero espressamente sottratte dalla disciplina di cui al d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158. La società appellante, quindi, avrebbe agito come società di diritto privato a fine di lucro, senza l’obbligo del rispetto dell’evidenza pubblica e delle norme di cui agli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990; <br />
2.2) assenza di un interesse qualificato in capo all’appellato, a causa dell’insussistenza della titolarità di una posizione giuridica differenziata legittimante l’accesso. <br />
Il signor Aldrovandi si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso in appello.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La sezione ravvisa la ricorrenza dei presupposti per deferire la cognizione del ricorso in appello all’esame dell’adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. Ciò con riguardo alle questioni di diritto sottese al primo motivo del ricorso in appello, inerente la supposta irricevibilità del ricorso di primo grado, nonché in ragione dell’importanza di massima delle medesime e della ricorrenza di indirizzi non univoci in seno alle singole sezioni. <br />
Sotto un primo profilo, occorre segnalare la perduranza di contrasti giurisprudenziali sulla qualificazione del “diritto di accesso” anche in epoca successiva alla decisione dell’adunanza plenaria di questo Consiglio 24 giugno 1999, n. 16; secondo cui, in materia di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della l. 7 agosto 1990, n. 241, il termine “diritto” va considerato in senso atecnico, essendo ravvisabile la posizione di interesse legittimo quando il provvedimento amministrativo è impugnabile, come nel caso del “diritto” di accesso, entro un termine perentorio, pure se incidente su posizioni che nel linguaggio comune sono più spesso definite come di “diritto” (in senso conforme, Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2003, n. 5034). <br />
Deve essere valutata, in particolare, l’influenza della normativa sopravvenuta di cui alla l. 11 febbraio 2005, n. 15, laddove, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della modificata l. n. 241/1990, si qualifica il diritto di accesso come inerente “ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Il tema, inoltre, merita ulteriore approfondimento alla luce del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, che &#8211; modificando l’art. 25, comma 5, della l. n. 241/1990 &#8211; ha qualificato come esclusiva la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi. <br />
La sezione reputa in ogni caso che, anche ad accedere alla tesi, che si reputa preferibile, della qualificazione in termini di diritto soggettivo, si debba affrontare il tema dell’ammissibilità di un ricorso proposto avverso un provvedimento di diniego non ritualmente gravato nel termine decadenziale di legge. La sezione ritiene al riguardo non convincente la tesi giurisprudenziale, ribadita dal primo giudice, secondo cui la consistenza di diritto soggettivo della pretesa all’accesso comporterebbe l’impugnabilità dei successivi provvedimenti nell’arco temporale della prescrizione. <br />
Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, il divieto di accesso ai documenti amministrativi si configura come un diritto soggettivo all&#8217;informazione, per cui le eventuali determinazioni negative, anche se divenute inoppugnabili per decorso del termine previsto dall&#8217;art. 25, comma 5, della l. n. 241/1990, non fanno venire meno, sul piano sostanziale, la posizione giuridica dell&#8217;interessato all&#8217;accesso; potendo questi rinnovare l&#8217;istanza e riattivare la tutela giurisdizionale. Con la conseguenza che la decorrenza del termine per l&#8217;impugnativa di un atto di diniego dell&#8217;accesso non preclude il nuovo esercizio del diritto da parte del titolare, né l&#8217;eventuale impugnativa di un atto di diniego impedisce il nuovo esercizio del diritto e l&#8217;eventuale impugnativa dell’ulteriore pronuncia di diniego emessa dall&#8217;amministrazione (questa sezione, 12 aprile 2005, n. 1679; Sez. IV: 27 maggio 2003, n. 2938; 2 luglio 2002, n. 3629; 22 gennaio 1999, n. 56). <br />
Tale soluzione, nella misura in cui considera limitata al singolo provvedimento l’influenza del decorso del termine decadenziale, è incompatibile con la ratio della previsione legislativa di detto termine. Posto, infatti, che la ratio del termine decadenziale è data dalla necessità di conferire certezza all’azione amministrativa e stabilità all’assetto da questa sancito in ordine alla spettanza dell’accesso, è evidente che il fine legislativamente perseguito sarebbe eluso dalla permanente possibilità di rieccitare l’esercizio dell’attività amministrativa non debitamente stigmatizzata e, conseguentemente, di azionare la pretesa nel termine di prescrizione. La soluzione qui contestata, oltre che non compatibile con la ratio della previsione di un termine decadenziale, si pone in distonia con il principio di economicità dell’azione amministrativa nella misura in cui consente, a fronte di una vicenda sostanziale unitaria, una pluralità di procedimenti culminanti in provvedimenti ognuno dei quali impugnabile, a prescindere dalla rituale contestazione delle precedenti determinazioni. <br />
Deve, inoltre, considerarsi che l’imposizione di un termine decadenziale per l’esercizio dell’azione, il cui spirare preclude in via definitiva l’azionabilità della pretesa in giudizio, è pienamente compatibile anche con la tutela dei diritti soggettivi; come dimostrano, a titolo esemplificativo, le norme in tema di impugnazione di accertamenti tributari e le disposizioni relative all’esercizio dell’azione diretta a far valere la garanzia dei vizi nei contratti di vendita e di appalto (art. 1495 del c.c., art. 1519-sexies e seguenti del c.c., e art. 1667 del c.c.). <br />
Ne consegue che, coerentemente, la decadenza di cui all’art. 25 della l. n. 241/1990 dovrebbe avere a oggetto non il singolo provvedimento ma la decisione sostanziale assunta; con l’effetto di rendere inoppugnabili atti successivi, che rimandino a detta decisione senza apportare nuovi elementi valutativi, o comunque la precedente determinazione sull’accesso se non impugnata tempestivamente. <br />
La sezione, pertanto, reputa opportuno deferire la cognizione del ricorso in appello all’esame dell’adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in considerazione dell’importanza della questione di massima e della non univocità degli indirizzi assunti sul tema dalle sezioni. Nello stesso senso la sezione ha già statuito con l’ordinanza 7 giugno 2005, n. 2954, dalla quale non vi è motivo per discostarsi.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi</b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, deferisce la cognizione del ricorso in appello all’adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.</p>
<p>Così deciso in Roma il 5 luglio 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: <br />
Mario Egidio Schinaia			presidente <br />	<br />
Carmine Volpe				consigliere, estensore <br />	<br />
Giuseppe Minicone				consigliere <br />	<br />
Domenico Cafini				consigliere <br />	<br />
Francesco Caringella				consigliere																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA <br />
il..09/09/2005 <br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-9-9-2005-n-4686/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 9/9/2005 n.4686</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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