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	<title>9/9/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/9/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.8771</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-8771/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-8771/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.8771</a></p>
<p>Pres. Tosti, est. De Bernardi Provincia di Bologna (Avv.ti A. Giuffrè e P. Bonetti) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato) sulla legittimità dell&#8217;intervento del legislatore statale nel sistema dei tributi regionali e locali 1. Titolo V Cost. – Attuazione del federalismo fiscale – Competenza del legislatore statale – Coordinamento della finanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-8771/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.8771</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-8771/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.8771</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti, est. De Bernardi<br /> Provincia di Bologna (Avv.ti A. Giuffrè e P. Bonetti) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;intervento del legislatore statale nel sistema dei tributi regionali e locali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Titolo V Cost. – Attuazione del federalismo fiscale – Competenza del legislatore statale – Coordinamento della finanza pubblica – Determinazione dei principi del sistema tributario – Fissazione degli spazi e dei limiti entro cui può esplicarsi la potestà impositiva di Stato, Regioni ed enti locali – Esigenza di una disciplina transitoria &#8211; Contenuti</p>
<p>2. Titolo V Cost. – Attuazione del federalismo fiscale – Intervento del legislatore statale nel sistema dei tributi regionali e locali – Possibilità – Conseguenze &#8211; Art.31, 12° comma, della legge 289/2002 – Art. 119 Cost. – Non vi è contrasto – Limite</p>
<p>3. Enti locali – Tributi &#8211; Imposta “RC auto” – Non è un tributo proprio<br />
4. Titolo V Cost. &#8211; Poteri sostitutivi ex art. 120 Cost. – Altri interventi sostitutivi – Ammissibilità – Fattispecie e presupposti</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’attuazione del (nuovo) disegno costituzionale richiede, come necessaria premessa, l’intervento del legislatore statale: il quale, al fine di coordinare l’insieme della finanza pubblica, deve non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi ma anche determinare le grandi linee del sistema tributario (definendo gli spazi ed i limiti entro cui potrà esplicarsi la potestà impositiva – rispettivamente – di Stato, Regioni ed enti locali); ciò richiede inevitabilmente una disciplina transitoria, atta a garantire l’ordinato passaggio da un sistema – caratterizzato dalla permanenza di una finanza regionale e locale ancora in gran parte “derivata” (e, cioè, dipendente dal bilancio dello Stato) e da una disciplina (statale) unitaria di tutti i tributi: con limitate possibilità, per le Regioni e gli enti locali, di effettuare scelte realmente autonome – ad un altro</p>
<p>2. Dovendo – l’intero assetto del federalismo fiscale – esser ancora delineato nei suoi principi fondamentali, non sembra potersi dubitare del fatto che – attualmente – il legislatore statale può intervenire nel sistema dei tributi regionali e locali (dettando norme modificative, anche nel dettaglio, della relativa disciplina) e che quindi l’art.31, 12° comma, della legge 289/2002 (regolando, esso, una materia nella quale lo Stato ha tuttora piena potestà legislativa) non si pone affatto in contrasto con l’art.119 Cost. (L’unico limite posto, al riguardo, al legislatore statale consiste – infatti – nel divieto di sopprimere gli spazi di autonomia già riconosciuti a Regioni ed enti locali e/o di procedere alla configurazione di un sistema finanziario complessivo che contraddica i principi di cui alla cennata norma costituzionale)</p>
<p>3. L’imposta “RC auto” – di cui è previsto il recupero in sede di devoluzione del relativo gettito – non può qualificarsi (ex art.60 d.lg. 446/97) come tributo proprio delle Provincie</p>
<p>4. L’art.120 Cost. – nel prevedere un potere sostitutivo straordinario in capo al Governo, da esercitarsi sulla base di determinati presupposti (e per la tutela di determinati interessi) – lascia impregiudicata l’ammissibilità e la disciplina di altri interventi sostitutivi: configurabili – dalla legislazione di settore (statale o regionale) – in capo ad organi dello Stato, delle Regioni o di altri enti territoriali, in correlazione col riparto delle funzioni amministrative da essa realizzato e con le ipotesi specifiche che li possono render necessari</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità dell’intervento del legislatore statale nel sistema dei tributi regionali e locali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE I TER	</b></p>
<p>nelle persone dei signori<br />
Luigi 	Tosti,		PRESIDENTE;<br />
Adolfo	Metro,		COMPONENTE;<br />
Franco	De Bernardi,	COMPONENTE, estensore																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.1186/2004 R.G.R., proposto</p>
<p>dalla <b>Provincia di Bologna</b>, elettivamente domiciliata in Roma, via Collina n.36, presso l’avv. Adriano Giuffrè, che la  rappresenta e difende – per mandato – unitamente all’avv. Paolo Bonetti;<br />
&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Intern</b>o, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende “ex lege”;<br />
&#8211; resistente &#8211;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della nota del Ministero dell’Interno (Dip. per gli Affari Interni e Territoriali – Dir. Centr. della Finanza Locale) n.7043 del 21.11.2003 e del (presupposto) decreto interministeriale n.372 del 17.11.2003.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
	Uditi, alla pubblica udienza dell’1.7.2004 (relatore il dott. Franco De Bernardi), i difensori delle parti (come da apposito verbale);<br />	<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e  DIRITTO</b></p>
<p>Deducendo (oltre che eccesso di potere sotto svariati profili) violazione di na nutrita serie di disposizioni di settore: talune delle quali, ove interpretate in senso diverso da quello da essa proposto, incompatibili (a suo avviso) col dettato costituzionale, la Provincia di Bologna (le cui tesi, sviluppate anche attraverso la proposizione di “motivi aggiunti”, sono confutate dall’Amministrazione intimata, ritualmente costituitasi in giudizio) ha impugnato la nota n.7043/2003, con cui il Dicastero dell’Interno (Dip. per gli Affari Interni e Territoriali – Serv. Finanza Locale) – in esecuzione del (parimenti gravato) decreto interministeriale n. 372 del 17.11.2003 – le ha chiesto di versare 59.159.176,15 euro. <br />
(Il relativo ricorso, vertente su questioni di puro diritto: e non neces-sitante, come tale, dell’esperimento di una particolare attività istruttoria) è passato in decisione all’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza dell’1.7.2004.<br />
In tale occasione, il Collegio ne constata la palese infondatezza.Giova, al riguardo, premettere che l’impugnata nota direttoriale del 21.11.2003 (con cui – in buona sostanza – è stata comunicata l’entità delle somme da riversare allo Stato, in quanto non totalmente recuperate attraverso i trasferimenti erariali) va “letta” alla luce dei significativi mutamenti che hanno recentemente interessato il sistema della finanza locale: e che sono stati caratterizzati, da un lato, dal riconoscimento di risorse proprie a favore delle Provincie (e – cosa non meno importante – dall’assunzione, da parte dello Stato, di taluni oneri prima sostenuti da queste) e, dall’altro, dalla corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali. In particolare, il d.lg. 446/97<br />
a) ha riconosciuto alle Provincie la possibilità di istituire l’imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli (con contestuale soppressione dell’analoga imposta di trascrizione, già di competenza statale) e<br />
b) ha attribuito loro il gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile dei veicoli a motore.<br />
In relazione a ciò, è stata disposta (come si è detto) una corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali: stabilendosi, più specificamente, che – a decorrere dal 1999 – il fondo ordinario spettante alle Provincie avrebbe dovuto esser ridotto di un importo pari al gettito riscosso, o previsto (relativamente a tale anno), per le cennate imposte.<br />
	Premesso che, a fronte della diminuzione globale del fondo ordinario, il Ministero dell’Interno avrebbe dovuto operare – riguardo ad ogni Provincia: ed a valere su detto fondo – una riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari al gettito delle imposte stimate nei confronti di ciascuno di tali enti, si era altresì precisato (da parte dell’art.61, 3° comma, del d.lg. 446/97) che le somme eventualmente non recuperate per insufficienza dei contributi ordinari avrebbero dovuto esser portate in riduzione di quanto dovuto (a qualsiasi titolo) all’ente stesso dal Dicastero “de quo”.<br />	<br />
	Altra importante innovazione è stata quella concernente il personale ausiliario, tecnico ed amministrativo in servizio presso le istituzioni scolastiche statali: che veniva trasferito dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, con l’assunzione – da parte di questo – dei relativi oneri. (Per compensare i quali è stato previsto, dall’art.8, 5° comma, della legge 124 del ‘99, che i trasferimenti erariali fossero ridotti in misura pari alle spese sostenute dagli enti locali nell’anno finanziario precedente a quello dell’ef-fettivo “trasferimento” del personale in questione).<br />	<br />
	Sono infine state introdotte modifiche alle disposizioni dell’art.6 del d.l. 511/88, disciplinanti l’attribuzione dell’imposta addizionale sui consumi energetici, in forza delle quali alle Provincie è stato riconosciuto un maggior gettito di questo particolare tributo: prevedendosi, corrispondentemente<br />	<br />
a) che i connessi trasferimenti di fondi fossero decurtati in misura pari al gettito derivante dall’applicazione delle nuove aliquote delle cennate imposte;<br />
b) che – ove la capienza dei trasferimenti fosse risultata insufficiente per il recupero dell’intero maggior gettito – si sarebbe dovuto procedere alla ridu-zione dell’ammontare di devoluzione dovuto in relazione all’imposta sull’assicurazione “RC auto”.<br />
Appare dunque chiaro (da quanto testè evidenziato) che le riduzioni dei trasferimenti erariali di cui è causa sono pienamente giustificate dalla necessità di compensare la cessione di entrate statali a favore delle Provincie o (come nel caso del personale A.T.A.) l’assunzione, da parte dello Stato, di maggiori spese. <br />
Circa le modalità operative attraverso cui si è proceduto – in concreto – alle predette riduzioni, si osserva<br />
&#8211; che lo stato di previsione del Ministero dell’Interno (per la parte relativa, appunto, ai fondi da utilizzare per i trasferimenti erariali agli enti locali) è stato ridotto nella misura esattamente corrispondente alla stima del gettito dei nuovi tributi<br />
&#8211; che una simile operazione ha garantito che tutte le innovazioni di cui si è testé fatto cenno fossero attuate garantendo la “neutralità” del bilancio dello Stato, al fine di mantenere i delicati equilibri finanziari senza dover ricorrere a nuove e maggi<br />
	Peraltro, la cennata operazione finanziario-contabile (se ha garantito la neutralità del bilancio statale) non ha raggiunto lo scopo di recuperare totalmente i trasferimenti erariali – nei confronti delle singole Provincie – nella misura (quantificata per ciascun singolo ente) cor-rispondente alle nuove entrate tributarie ed alle minori spese relative al personale A.T.A.: e ciò, in quanto queste – per un considerevole numero di Provincie – sono state di gran lunga superiori ai trasferimenti erariali goduti (dalle stesse) all’atto delle cennate innovazioni normative.<br />	<br />
	Per effetto dell’impossibilità di procedere al recupero nei confronti dei singoli enti, i fondi – da utilizzare per l’attribuzione dei trasferimenti erariali – a disposizione del Ministero dell’Interno si sono rivelati insufficienti per garantire l’esatta liquidazione di quanto spettante ai titolari dei trasferimenti stessi. <br />	<br />
	Va sottolineato (sempre con riferimento alla metodologia utilizzata per l’applicazione delle riduzioni alle singole Provincie)<br />	<br />
 &#8211; che, fino al 2002, le detrazioni dei trasferimenti erariali – conseguenti al passaggio del personale A.T.A. nei ruoli dello Stato ed all’attribuzione di maggiori entrate derivanti dall’addizionale sull’imposta per i consumi energetici – sono state effettuate solo in relazione ai trasferimenti spettanti alle Provincie al momento delle detrazioni stesse (escludendosi, quindi, la possibilità di completare la compensazione a valere sui trasferimenti pre-visti da norme successive);<br />
&#8211; che, per quanto riguarda – invece – le operazioni da condurre in relazione ai gettiti dell’imposta “RC auto” e dell’imposta provinciale di trascrizione, il recupero di cui trattasi è stato applicato a valere su tutti i trasferimenti spettanti alle Provi<br />
	Orbene; per risolvere un problema che (protraendosi sin dal 1999) rischiava di compromettere la stabilità finanziaria degli enti locali titolari di trasferimenti erariali, è intervenuta la legge 28.1.2002 n.289: che ha previsto che, al completamento delle necessarie riduzioni, si provvedesse – a decorrere dal 2003 – all’atto della devoluzione alle Provincie (da parte dei concessionari: e sulla base degli importi all’uopo comunicati, per ciascuna Provincia, dal Ministero dell’Interno) del gettito d’imposta “RC auto”.<br />	<br />
	Veniva demandato al responsabile del cennato Dicastero di stabilire (con decreto adottato di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze) i criteri e le modalità per l’applicazione delle nuove disposizioni.<br />	<br />
	Tale decreto (in esecuzione del quale è stata redatta l’impugnata nota direttoriale n.7043) è, appunto, quello del 17.12.2003: che (emanato nel rispetto della procedura prevista dall’art.17, 3° comma, della legge 400/88: e regolarmente pubblicato, col n. 372, sulla G.U. n.9 del 13.1.2004) risulta, al pari della nota stessa, pienamente legittimo. <br />	<br />
	Si osserva, al riguardo <br />	<br />
&#8211; che, nella nota “de qua” (oltre all’indicazione delle somme da corri-spondere), è riportato quanto previsto da tale decreto in merito al termine per il relativo versamento;<br />
&#8211; che (comunque) l’obbligo delle Provincie di versare le somme non recuperate attraverso il sistema dei trasferimenti erariali non discende (come sembra ritenere la ricorrente) direttamente dal cennato decreto interministeriale (che, effettivamente in cor<br />
&#8211; che, più in particolare, la procedura di recupero cui fa riferimento l’impugnata nota n.7043/2003 è stata prevista dall’art.31, 12° comma, della legge n.289/2002;<br />
&#8211; che il decreto n.372, lungi dal prescrivere alcunché di innovativo, si è limitato a regolamentare tale procedura: prevedendo una preventiva richiesta di versamento in via autonoma ad opera degli enti locali ed il ricorso al recupero in sede di devoluzio<br />
&#8211; che una simile procedura garantisce appieno l’autonoma finanziaria delle Provincie, le quali – attraverso l’autonomo versamento delle somme dovute allo Stato – possono programmare l’utilizzo delle loro risorse finanziarie;<br />
&#8211; che la comunicazione effettuata con l’impugnata nota direttoriale è (infatti) avvenuta (nel rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione) proprio al fine di mettere in condizione le Provincie (la maggior parte delle quali ha – del resto<br />
Circa la presunta violazione dei principi posti a  base del cosiddetto “federalismo fiscale” (in forza del quale alle Regioni ed agli enti locali viene riconosciuta autonomia finanziaria, garantita dalla possibilità di applicare tributi propri), si rileva<br />
&#8211; che l’attuazione del (nuovo) disegno costituzionale richiede, come necessaria premessa, l’intervento del legislatore statale: il quale, al fine di coordinare l’insieme della finanza pubblica, deve non solo fissare i principi cui i legislatori regionali- che ciò (cfr., sul punto, Corte Cost. n.37/2004) richiede inevitabilmente una disciplina transitoria, atta a garantire l’ordinato passaggio da un sistema – caratterizzato dalla permanenza di una finanza regionale e locale ancora in gran parte “derivata”<br />
&#8211; che è comunque certo che, oggi, non esistono ancora (se non entro limiti ristrettissimi) tributi che possano definirsi a pieno titolo “propri” delle Regioni o degli enti locali (nel senso che siano il frutto di un’autonoma potestà impositiva di questi:	Per quel che riguarda – in particolare – i tributi locali, stante la ri-serva di legge che copre tutta l’area delle prestazioni patrimoniali imposte (e che comporta la necessità di disciplinare a livello legislativo quanto meno gli aspetti fondamentali dell’imposizione): e data l’assenza di poteri legislativi in capo agli enti subregionali, dovrà (infatti) esser definito – da un lato – l’ambito in cui potrà esplicarsi la potestà regolamentare di tali enti e – dall’altro (per quel che concerne la disciplina di grado primario dei tributi stessi) – il rapporto fra la legislazione statale e quella regionale.<br />	<br />
	In concreto; dovendo – l’intero assetto del federalismo fiscale – esser ancora delineato nei suoi principi fondamentali, non sembra potersi dubitare del fatto che – attualmente – il legislatore statale può intervenire nel sistema dei tributi regionali e locali (dettando norme modificative, anche nel dettaglio, della relativa disciplina) e che quindi l’art.31, 12° comma, della legge 289/2002 (regolando, esso, una materia nella quale lo Stato ha tuttora piena potestà legislativa) non si pone affatto in contrasto con l’art.119 Cost. (L’unico limite posto, al riguardo, al legislatore statale consiste – infatti – nel divieto di sopprimere gli spazi di autonomia già riconosciuti a Regioni ed enti locali e/o di procedere alla configurazione di un sistema finanziario complessivo che contraddica i principi di cui alla cennata norma costituzionale).<br />	<br />
	Né (del resto), con gli atti impugnati, si viene a stravolgere (e quindi la denunciata illegittimità costituzionale non può delinearsi neppure sotto questo particolare profilo) il sistema dell’autonomia finanziaria garantito dalla potestà impositiva locale: e ciò, in quanto (come si è detto) l’imposta “RC auto” – di cui è previsto il recupero in sede di devoluzione del relativo gettito – non può qualificarsi (ex art.60 d.lg. 446/97) come tributo proprio delle Provincie.<br />	<br />
Sempre a confutazione di quanto asserito dalla ricorrente, si osserva<br />
&#8211; che l’art.120 Cost. – nel prevedere un potere sostitutivo straordinario in capo al Governo, da esercitarsi sulla base di determinati presupposti (e per la tutela di determinati interessi) – lascia impregiudicata l’ammissibilità e la disciplina di altri- che, nel caso di specie (atteso che non ci si prefigge altro che il recupero di somme di cui parte delle Provincie risultano esser ancora debitrici, al fine di reintegrare i fondi – gestiti dal Dicastero dell’Interno – necessari per la liquidazione dei- che del pari infondata è la denunciata illegittimità costituzionale dell’art.10, 11° comma, della legge 133/99: per il quale valgono le argomentazioni già svolte in ordine sia alla riconosciuta potestà legislativa statale di intervenire (tuttora) sul si<br />
	Conclusivamente; considerato (o, meglio, ribadito)<br />	<br />
&#8211; che gli atti impugnati risultano pienamente coerenti con l’intera operazione che ha riformato il sistema della finanza locale (sulla base del principio in forza del quale l’attribuzione di nuove entrate alle Provincie e l’assunzione – a carico dello Sta<br />
&#8211; che (seppur il bilancio dello Stato ha compensato le minori entrate e le maggiori spese attraverso una riduzione globale dei fondi da utilizzare per i trasferimenti erariali) non è stato possibile recuperare – nei confronti di numerose Provincie (a caus<br />
&#8211; che tale incompleto recupero ha comportato l’impossibilità di garantire la liquidazione totale dei trasferimenti previsti dall’ordinamento;<br />
&#8211; che, per ovviarsi ad una tale anomalia (non è al riguardo chi non veda come le Provincie, le cui nuove e maggiori entrate e minori spese non sono state compensate totalmente con la riduzione dei trasferimenti erariali, si trovino ad esser – in violazion<br />
&#8211; che (in ogni caso) non potrebbe esser negata allo Stato stesso (il quale, fino alla completa attuazione del cosiddetto “federalismo fiscale”, può addirittura intervenire sui tributi di cui sono titolari gli enti locali) la facoltà di porre correttivi in<br />
&#8211; che (soprattutto) l’obbligo a carico delle Provincie di versare le somme non recuperate attraverso il sistema dei trasferimenti erariali non discende dal decreto interministeriale di cui è causa ma si fonda su precise disposizioni di legge in vigore al- che legittimamente il Ministero dell’Interno – tenuto conto del ridotto spazio disponibile per le Provincie ai fini del conseguente assestamento di bilancio (previsto entro il termine ultimo del 30 Novembre) ha ritenuto di dover procedere alla comunicaz<br />
il Collegio – nel ravvisare giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite – non può che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p align=center>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />SEZIONE I TER</p>
<p>RIGETTA il ricorso indicato in epigrafe;</p>
<p>COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.         Così deciso in Roma, addì 1.7.2004.</p>
<p>Ligi 	Tosti		PRESIDENTE<br />	<br />
Franco   	De Bernardi	ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-8771/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.8771</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.3877</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-3877/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-3877/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.3877</a></p>
<p>Gennaro Ferrari – Presidente, Leonardo Spagnoletti – Estensore Saba Italia s.p.a. e altro (avv. G. Ciampoli, F. Bellocchio, S. Profeta) c. Comune di Bari (avv. A. Loiodice, T. Di Gioia), Dec s.p.a. (avv. N. Di Modugno, A.Degennaro), Bari Park s.r.l. (avv. N. Di Modugno, A.Degennaro); Dec s.p.a. (avv. N. Di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-3877/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.3877</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-3877/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.3877</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Gennaro Ferrari – Presidente, Leonardo Spagnoletti – Estensore<br /> Saba Italia s.p.a. e altro (avv. G. Ciampoli, F. Bellocchio, S. Profeta) c. Comune di Bari (avv. A. Loiodice, T. Di Gioia), Dec s.p.a. (avv. N. Di Modugno, A.Degennaro),  Bari Park s.r.l. (avv. N. Di Modugno, A.Degennaro); Dec s.p.a. (avv. N. Di Modugno, A.Degennaro) c. Comune di Bari (avv. A. Loiodice, T. Di Gioia),  Saba Italia s.p.a. e altro (avv. G. Ciampoli, F. Bellocchio, S. Profeta);  Bari Park s.r.l. (avv. N. Di Modugno, A.Degennaro) c. Comune di Bari (avv. A. Loiodice, T. Di Gioia),  Saba Italia s.p.a. e altro (avv. G. Ciampoli, F. Bellocchio, S. Profeta)</span></p>
<hr />
<p>in tema di project financing</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ordine delle censure – Disamina del giudice – Vincolo – Esclusione.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Project financing – Costruzione di parcheggi auto – Proposta – Posti auto – Vendita del diritto di superficie per la durata pari a 99 anni – Contrasto con la previsione di durata massima della concessione a 30 anni – Art.7 comma 1 lett. l) l. n.166 del 2002 – Sopravvenienza – Effetti.</p>
<p>3. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Project financing – Proposta – Limitate integrazioni – Anche sull’asseverazione bancaria del piano economico-finanziario – Ammissibilità.</p>
<p>4. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Project financing – Analisi preliminare di fattibilità – Va ammessa.</p>
<p>5. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Lavori pubblici – Affidamento dell’esecuzione – Procedura – Regole in tema di sigillatura e controfirma dei plichi – Riferimento alla procedura di selezione di proposte in project financing – Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di ricorso giurisdizionale, l’ordine delle censure dedotte non costituisce vincolo per la loro disamina da parte del giudice amministrativo, cui compete in via esclusiva di individuarne la sequenza logico-giuridica, ossia il loro grado di incidenza sulla legittimità dei provvedimenti impugnati e/o sul soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato, ciò che fra l’altro legittima e giustifica l’eventuale assorbimento di uno o più motivi rispetto a quello “assorbente” in quanto più radicale.</p>
<p>2. In tema di project financing relativo alla costruzione di parcheggi auto, non va esclusa dal confronto comparativo la proposta che ha previsto la vendita a privati del diritto di superficie su un congruo numero di posti auto per una durata pari a 99 anni laddove la durata complessiva della concessione di costruzione e gestione –e quindi anche del diritto di superficie sulle aree del parcheggio- era stabilita in soli 30 anni, perché quest’ultima durata fissata nel bando di gara in conformità dell’art.19 comma 2-bis, l. 11 febbraio 1994 n.109 è stata superata per effetto della sostituzione operata dall’art.7 comma 1 lett. l), l. 1 agosto 2002 n.166, il quale, disponendo che l’amministrazione aggiudicatrice può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, ha “legittimato” e reso esaminabile la suddetta proposta.</p>
<p>3. In tema di project financing, sono consentite limitate integrazioni della proposta comunque tali da non incidere sulla sua struttura e sul suo contenuto e tra tali integrazioni può ricomprendersi anche l’asseverazione bancaria del piano economico-finanziario che è non già una certificazione condizionante la validità giuridica del piano finanziario, sebbene una “attestazione  qualificata”, che non sostituisce affatto la valutazione tecnica ed economica-finanziaria dell’amministrazione pubblica interessata nemmeno sul piano della bancabilità della proposta.<br />
4. Nel modello normativo del project financing strutturato ai fini della realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e secondo il chiaro ed inequivoco enunciato dell’art. 37-ter, l. 11 febbraio 1994 n.109, la valutazione in ordine alla fattibilità della proposta è la risultante dell’esame di una pluralità di elementi, sicché va consentita una sorta di analisi preliminare di fattibilità distinta dalla valutazione complessiva della proposta condotta sulla base di tutti e di ciascuno di quegli elementi.<br />
5. In tema di affidamento dell’esecuzione di lavori pubblici, le stringenti regole relative alla sigillatura e controfirma dei plichi riguardano le offerte e relativa documentazione nelle gare d’appalto, caratterizzate dall’aggiudicazione del contratto, e non la procedura orientata solo alla selezione di proposta/e in project financing, ispirata a maggiore libertà di forme e quindi contrassegnata da minori vincoli formali, salva l’imprescindibile previa fissazione di criteri valutativi e punteggi a essi aggregati in momento antecedente l’apertura dei plichi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di project financing</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/5067_5067.pdf">clicca qui</a></p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.3759</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-3759/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-3759/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-3759/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.3759</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. B. Massari Est. M. Cicco (Avv. L. Barletta) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura dello Stato)e nei confronti di T. Saggiomo (non costituito) giurisdizione dell&#8217;A.G.O. per le controversie relative ai meccanismi di progressione del pubblico dipendente nell&#8217;ambito della stessa area o fascia di inquadramento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-3759/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.3759</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-3759/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.3759</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. B. Massari Est.<br /> M. Cicco (Avv. L. Barletta) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura dello Stato)e nei confronti di T. Saggiomo (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>giurisdizione dell&#8217;A.G.O. per le controversie relative ai meccanismi di progressione del pubblico dipendente nell&#8217;ambito della stessa area o fascia di inquadramento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro &#8211; Giurisdizione e competenza &#8211; Art. 65, comma 1, del D.L.vo 165/2001 – Ricorso avverso prove selettive dirette a permettere l&#8217;accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore – È competente il G.A. – Ricorso avverso prove selettive finalizzate alla progressione del dipendente nell’ambito della stessa area o fascia di inquadramento – È competente il G.O.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini del riparto di giurisdizione l’art. 65, comma 1, del D.L.vo 165/2001 deve essere interpretato nel senso che la giurisdizione del Giudice amministrativo sussiste con riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l&#8217;accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore nel mentre restano attribuiti alla cognizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria tutti quei meccanismi finalizzati alla progressione del dipendente nell’ambito della stessa area o fascia di inquadramento</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">giurisdizione dell’A.G.O. per le controversie relative ai meccanismi di progressione del pubblico dipendente nell’ambito della stessa area o fascia di inquadramento</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio  dell’8 settembre 2004</p>
<p>Visto il ricorso 1170/2004  proposto da:<br />
<b>CICCO MASSIMO </b> rappresentato e difeso da BARLETTA LORETTAcon domicilio eletto in FIRENZE VIA G. LA PIRA,  21 presso<br />
BARLETTA LORETTA  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>SAGGIOMO TOMMASO </b><br />
non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del provvedimento del 17.03.2004, ricevuto dal ricorrente il 29.03.2004, con il quale è stata comunicata al sig. Cicco l’esclusione dalla “graduatoria finale riqualificazione personale ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione &#8211; Settore Motorizzazi<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso e in particolare il provvedimento di esclusione e di successiva “ammissione con riserva” alle prove di riqualificazione.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata presso questo Tribunale il 17 agosto 2004 dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIDesignato relatore, alla Camera di Consiglio dell’8 settembre 2004, il Primo Referendario BERNARDO MASSARI;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. L.Barletta e l’avv. dello Stato M.V.Lumetti;<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/2000;</p>
<p>Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’adozione di una decisione semplificata;<br />
Considerato che viene impugnato il provvedimento con cui è stata comunicata al ricorrente l’esclusione dalla graduatoria finale relativa alla procedura selettiva per la riqualificazione professionale indetta, con bando del 4 aprile 2001, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero dei trasporti e della navigazione) per la posizione economica B3;<br />
rilevato che l’art. 65, comma 1, del d.lgs. 165/2001 stabilisce che ”sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti  di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2”, mentre il successivo comma 4 dello stesso articolo dispone che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”;<br />
ritenuto che tale norma deve essere interpretata nel senso che la giurisdizione del Giudice amministrativo sussiste con riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l&#8217;accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore, nel mentre restano attribuiti alla cognizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria tutti quei meccanismi, come quelli oggetto del presente giudizio, finalizzati alla progressione del dipendente nell’ambito della stessa area o fascia di inquadramento (Cass. S.U., 15 ottobre 2003 n. 15403; TAR Liguria, sez. II, 15 gennaio 2004, n. 33);<br />
ritenuto, in definitiva, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio, in presenza di giusti motivi;</p>
<p align=center><b>PQM</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Firenze, l’8 settembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Giovanni VACIRCA, Presidente<br />dott. Giacinta DEL GUZZO, Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI, Primo Referendario est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 9 SETTEMBRE 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-3759/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.3759</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.3736</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-3736/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-3736/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.3736</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. Est. Soc. Trattoria La Darsena s.r.l. e P.M. Solak (Avv.ti A. Callaioli e T. Pedonese) contro la Prefettura di Lucca (Avvocatura dello Stato) estradizione e cause ostative alla legalizzazione del lavoro irregolare Stranieri – Art. 1, comma 8, lett. c), d.l. n. 195 del 2002, convertito dalla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-3736/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.3736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-3736/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.3736</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> Soc. Trattoria La Darsena s.r.l. e P.M. Solak (Avv.ti A. Callaioli e T. Pedonese) contro la Prefettura di Lucca (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>estradizione e cause ostative alla legalizzazione del lavoro irregolare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri – Art. 1, comma 8, lett. c), d.l. n. 195 del 2002, convertito dalla legge n. 222 del 2002 &#8211; Cause ostative alla legalizzazione del lavoro irregolare &#8211; Pendenza di un procedimento di estradizione per un reato commesso all&#8217;estero &#8211; Non vi rientra</span></span></span></p>
<hr />
<p>La pendenza di un procedimento di estradizione per un reato commesso all&#8217;estero non rientra fra le cause ostative alla legalizzazione del lavoro irregolare previste dall&#8217;art. 1, comma 8, lett. c), d.l. n. 195 del 2002, convertito dalla legge n. 222 del 2002, in quanto lo stesso si riferisce esclusivamente ai procedimenti penali pendenti dinanzi all&#8217;Autorità giudiziaria italiana</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">estradizione e cause ostative alla legalizzazione del lavoro irregolare</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ex art. 21 e 26 della legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio dell’8 settembre 2004.</p>
<p>Visto il  ricorso n. 953/04 proposto da:<br /><b>SOC. TRATTORIA LA DARSENA S.R.L. E SOLAK PETRU MIRCEA </b>rappresentati e difesi da:<br />
CALLAIOLI ANDREAPEDONESE TIZIANAcon domicilio eletto in FIRENZEP.ZZA BECCARIA 1presso<br />
DONI GRAZIA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PREFETTURA DI LUCCA</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del decreto Prot. n. 3183/03/12B10 Area 1^/S.U.I. emesso dal Prefetto di Lucca il 24 febbraio 2004 e notificato il 9 marzo successivo tramite il servizio postale alla sola Sig.ra Basteri, con il quale è stata respinta l’istanza di legalizzazione del lavoro irregolare svolto dal  Sig. Solak Petru Mircea, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.</p>
<p>Visti i motivi aggiunti depositati presso questo Tribunale il 02 agosto 2004;<br />Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso ed i motivi aggiunti;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale, anche con motivi aggiunti, dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
PREFETTURA DI LUCCA<br />Designato relatore, alla Camera di Consiglio dell’8 settembre 2004, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. A.Callaioli e l’avv. dello Stato M.V.Lumetti;<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21, nono comma, della legge 1034/1971, come introdotto dalla legge 205/2000;<br />
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;<br />
	Considerato che i ricorrenti hanno impugnato il diniego di regolarizzazione motivato con una denuncia per reato ostativo;<br />	<br />
	Vista la relazione dell&#8217;U.T.G. di Lucca del 14 maggio 2004 con allegata documentazione;<br />	<br />
	Vista la nota 4 maggio 2004 della Questura di Lucca con allegati, prodotta in giudizio il 4 giugno 2004, da cui emerge che il lavoratore straniero, in attesa di estradizione passiva richiesta dalla Romania per &#8220;falso, uso di falso e truffa&#8221;, non è più agli arresti domiciliari, ma è obbligato a dimorare nel comune di Viareggio, da dove non potrà allontanarsi senza l&#8217;autorizzazione del giudice, e a presentarsi alla P.G.;<br />	<br />
	Visti i motivi aggiunti notificati il 22 luglio 2004;<br />	<br />
	Considerato che la pendenza di un procedimento di estradizione per un reato commesso all&#8217;estero non rientri fra le cause ostative previste dall&#8217;art. 1, comma 8, lett. c), d.l. n. 195 del 2002, convertito dalla legge n. 222 del 2002, che si riferisce a procedimenti penali pendenti dinanzi all&#8217;Autorità giudiziaria italiana;<br />	<br />
	Ritenuto che il ricorso sia fondato per tale assorbente ragione e che sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.<br />
Ordina che la sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Firenze l&#8217;8 settembre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:<br />	<br />
Giovanni Vacirca, Presidente, est.<br />
Giacinta Del Guzzo, Consigliere<br />
Bernardo Massari, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 9 SETTEMBRE 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-3736/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.3736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.3761</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-3761/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-3761/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-3761/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.3761</a></p>
<p>Pres. G. Vacirca , Est. B. Massari L. Urbano (Avv. S. Zani ) contro il Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato) equivalenza della sentenza di &#8220;patteggiamento&#8221; ad una sentenza di condanna e conseguente estromissione dalla ferma breve volontaria quale atto vincolato 1. Militare e militarizzato – Ferma breve volontaria &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-3761/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.3761</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Vacirca , Est. B. Massari <br /> L. Urbano (Avv. S. Zani ) contro il Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>equivalenza della sentenza di &#8220;patteggiamento&#8221; ad una sentenza di condanna e conseguente estromissione dalla ferma breve volontaria quale atto vincolato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Militare e militarizzato – Ferma breve volontaria &#8211; Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti &#8211; Equivalenza alla condanna ordinaria – Estromissione dalla ferma – Legittimità – Ulteriori valutazioni e instaurazione di un procedimento disciplinare – Non occorrono<br />
2. Militare e militarizzato – proscioglimento dalla ferma breve volontaria ex art. 8, comma 2, lett. c) n. 2 del D.P.R. n. 322/97 – Atto vincolato – Obbligo di specifica motivazione – Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, seppur priva dell&#8217;autorità propria del giudicato sostanziale nel processo civile ed amministrativo, è, tuttavia, in mancanza di una disposizione che lo escluda espressamente, del tutto equivalente alla condanna ordinaria rispetto a quegli effetti extrapenali che l&#8217;ordinamento automaticamente ricollega al fatto giuridico della condanna, indipendentemente dai presupposti e dalle modalità procedimentali con cui sia stata adottata. Nel caso di specie tale equiparazione, comporta, secondo la valutazione fattane a priori dal Legislatore, un giudizio di inaffidabilità morale che legittima l’estromissione dalla ferma dall’interessato, senza necessità di ulteriori valutazioni da parte dell’Amministrazione militare, non essendo richiesta l&#8217;instaurazione di alcun procedimento disciplinare</p>
<p>2. Il proscioglimento dalla ferma breve volontaria, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. c) n. 2 del D.P.R. n. 322/97, ed il conseguente collocamento in congedo per assolvimento degli obblighi di leva costituiscono atti vincolati che non necessitano di specifica motivazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">equivalenza della sentenza di “patteggiamento” ad una sentenza di condanna e conseguente estromissione dalla ferma breve volontaria quale atto vincolato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 3761 REG. SENT.<br />
ANNO 2004<br />
n. 1676 Reg. Ric.<br />
Anno 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,nella Camera di Consiglio  dell’8 settembre 2004</p>
<p>Visto il ricorso 1676/2004  proposto da:</p>
<p><b>URBANO LEONARDO</b> rappresentato e difeso da: ZANI SIMONE con domicilio eletto in FIRENZE PIAZZA DELLA VITTORIA 8 presso ZANI SIMONE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA DIFESA</b> rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento del 186° Reggimento Paracadutisti Folgore Siena del 25.06.2004 prot. n. 12783, notificato il 29.06.2004, con il quale è stato disposto il proscioglimento del Caporale Maggiore V.F.B. Leonardo Urbano dalla ferma breve volontaria, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. c) n. 2 del D.P.R. n. 322/97, ed il suo conseguente collocamento in congedo per assolvimento degli obblighi di leva, nonchè di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorchè ignoto.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA DIFESA<br />Designato relatore, alla Camera di Consiglio dell’8 settembre 2004, il Primo Ref. BERNARDO MASSARI;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. S.Zani e l’avv. dello Stato M.V.Lumetti;<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/2000;<br />
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’adozione di una decisione semplificata;<br />
Considerato che viene impugnato l’atto in epigrafe con cui il ricorrente è stato prosciolto dalla ferma breve volontaria e collocato in congedo per assolvimento degli obblighi di leva;<br />
rilevato che l’art. 8 del DPR n. 332/1997, nell’individuare i casi in cui è ordinato il proscioglimento dalla ferma triennale volontaria, stabilisce al comma 2, lett. c) n. 2, che esso è disposto, d’ufficio, in caso di “condanna penale per delitti non colposi”, senza ulteriori precisazioni in ordine al tipo di sentenza da cui essa consegue;</p>
<p>ritenuto che:<br />
la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, se non può essere posta dal giudice civile a fondamento di pronunce che postulino l&#8217;accertamento del fatto &#8211; reato e la responsabilità penale, né può spiegare effetti penali che siano subordinati a detto accertamento, in quanto priva dell&#8217;autorità propria del giudicato sostanziale nel processo civile ed amministrativo, è, tuttavia, del tutto equivalente alla condanna ordinaria, in mancanza di una disposizione che lo escluda espressamente, rispetto a quegli effetti extrapenali che l&#8217;ordinamento automaticamente ricollega al fatto giuridico della condanna, indipendentemente dai presupposti e dalle modalità procedimentali con cui sia stata adottata (Cass. civ. sez. I, 10 marzo 1999, n. 2065).<br />
che tale equiparazione, nel caso di specie, comporta, secondo la valutazione fattane a priori dal Legislatore, un giudizio di inaffidabilità morale che legittima l’estromissione dalla ferma dall’interessato, senza necessità di ulteriori valutazioni da parte dell’Amministrazione militare, non essendo richiesta l&#8217;instaurazione di alcun procedimento disciplinare (TAR Liguria, sez. II, 2 maggio 2002, n. 490);<br />
che appare, perciò, improponibile la censura in ordine ad un preteso difetto di motivazione del provvedimento impugnato, trattandosi di atto vincolato che deve necessariamente essere adottato in presenza di determinati presupposti;<br />
che neppure può ammettersi, al fine di valutare la legittimità dell’automatismo della sanzione espulsiva secondo i principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza del 14 ottobre 1988 n. 971/1988, l’equiparazione della ferma volontaria al rapporto d’impiego;<br />ritenuto, in definitiva, che per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio, in presenza di giusti motivi;</p>
<p align=center><b>P Q M</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Firenze, l’8 settembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Giovanni VACIRCA   &#8211; Presidente <br />
dott. Giacinta DEL GUZZO &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI   &#8211; Primo Referendario est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 9 SETTEMBRE 2004<br />
Firenze, 9 settembre 2004</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/9/2004 n.924</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-9-9-2004-n-924/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-9-9-2004-n-924/</guid>

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<p>Pres. Giovanni Vacirca &#8211; Est. Giacinta Del Guzzo Motivazione espressa a mezzo di coefficienti numerici – concorso pubblico o esame – discrezionalità tecnica – attività di giudizio e non propriamente provvedimentale &#8211; punteggio numerico sufficiente – finalità di economicità, celerità e chiarezza dell’attività amministrativa di valutazione Affinchè la Commissione esaminatrice</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovanni Vacirca &#8211; Est. Giacinta Del Guzzo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Motivazione espressa a mezzo di coefficienti numerici – concorso pubblico o esame – discrezionalità tecnica – attività di giudizio e non propriamente provvedimentale &#8211; punteggio numerico sufficiente – finalità di economicità, celerità e chiarezza dell’attività amministrativa di valutazione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Affinchè la Commissione esaminatrice assolva agli obblighi di motivazione è sufficiente  l’utilizzo dell’espressione numerica del punteggio attribuito alle prove d’esame, avendo preventivamente predisposto  criteri  uniformi di valutazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
FIRENZE &#8211; PRIMA   SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
GIOVANNI VACIRCA Presidente;<br />
GIACINTA DEL GUZZO Cons., relatore;<br />
BERNARDO MASSARI Primo Ref.ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 08 Settembre 2004<br />
Visto il ricorso 1703/2004  proposto da:</p>
<p><b>DE GIORGIO MARIA</b>rappresentato e difeso da:<br />
SCUGLIA SILVIOGIOMI VALENTINAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA CALZAIUOLI 11presso<br />
GALLO ROSA RITA  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>COMMISSIONE ESAME AVVOCATO PRESSO CORTE D&#8217;APPELLO DI FIRENZE</b>  rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>SPADONI ALESSIO</b> non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del provvedimento adottato dalla Commissione per gli esami di avvocato sessione 2003 di non positiva valutazione degli elaborati scritti della ricorrente;<br />
&#8211; del provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami di avvocato &#8211; sessione 2003, del cui contenuto la ricorrente è venuta a conoscenza mediante la consultazione dell’elenco degli ammessi affisso presso la Cancelleria della Corte d’Appello d<br />
&#8211; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, e in particolare:<br />
	&#8211; del verbale della Commissione per gli esami di avvocato presso la corte d’Appello di Firenze del 13.01.2004 in parte qua e limitatamente all’erronea e/o cattiva applicazione dei criteri di correzione e valutazione degli elaborati della ricorrente;<br />	<br />
&#8211; del verbale della I Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Firenze relativo alla valutazione degli elaborati della ricorrente del 24.02.2004.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMMISSIONE ESAME AVVOCATO PRESSO CORTE D&#8217;APPELLO DI FIRENZE;MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br />Udito il relatore Cons. GIACINTA DEL GUZZO  e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti M.Di Muro per S.Scuglia e M.V.Lumetti (avv. dello Stato);</p>
<p>Considerato che ad un primo, sommario esame il provvedimento impugnato si palesa immune dai vizi denunciati;<br />
Considerato, in particolare, che la Commissione appare aver assolto gli obblighi di motivazione attraverso l’espressione numerica del punteggio attribuito alle prove d’esame, avendo preventivamente predisposto  criteri  uniformi di valutazione;<br />
Considerato pertanto che, in relazione agli elementi di causa, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione</p>
<p>Firenze, 8 settembre 2004</p>
<p>Giovanni Vacirca	&#8211; Presidente<br />	<br />
Giacinta Del Guzzo	&#8211; Relatore, est.<br />	<br />
Uffreduzzi Mario	#NOME?</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.9026</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-9-9-2004-n-9026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-9-9-2004-n-9026/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.9026</a></p>
<p>Pres. Carella, est. Romano GENCO COSTRUZIONI s.r.l. (Avv. Ilardo) c. AUTORITÁ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (n.c.), PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO (Avv. Armao), SERRA FRANCESCO s.a.s. (n.c.) tardività del deposito nonostante la sospensione feriale dei termini Processo amministrativo – Applicazione art. 23–bis L. 1034/1971 – Conseguenze – Tardività del deposito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-9-9-2004-n-9026/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.9026</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-9-9-2004-n-9026/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.9026</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carella, est. Romano<br /> GENCO COSTRUZIONI s.r.l. (Avv. Ilardo) c. AUTORITÁ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (n.c.), PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO (Avv. Armao), SERRA FRANCESCO s.a.s. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>tardività del deposito nonostante la sospensione feriale dei termini</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Applicazione art. 23–bis L. 1034/1971 – Conseguenze – Tardività del deposito oltre i 15 giorni, nonostante la sospensione feriale dei termini</span></span></span></p>
<hr />
<p>In regime di applicazione dell’art. 23–bis L. 1034/1971, come introdotto dalla legge 205/2000, va considerato tardivo il deposito del ricorso che sia intervenuto il 17 agosto (oltre il termine dimidiato di 15 giorni), tenuto conto che l’ultima notifica risulta essere stata effettuata in data 27 luglio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Tardività del deposito nonostante la sospensione feriale dei termini</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/5149_5149.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-9-9-2004-n-9026/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.9026</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.11896</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-9-9-2004-n-11896/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-9-9-2004-n-11896/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-9-9-2004-n-11896/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.11896</a></p>
<p>Pres. dott. Michele Perrelli, Est. dott. Leonardo Pasanini Mollo Maria Rosaria (Avv. Gianpaolo Buono) contro Comune di Forio (n.c.) il silenzio sull&#8217;istanza di accertamento di conformità ha natura di silenzio-rigetto 1. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di accertamento di conformità – Ex art. 13 della L. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-9-9-2004-n-11896/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.11896</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-9-9-2004-n-11896/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.11896</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. dott. Michele Perrelli, Est. dott. Leonardo Pasanini<br /> Mollo Maria Rosaria (Avv.  Gianpaolo Buono) contro Comune di Forio (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>il silenzio sull&#8217;istanza di accertamento di conformità ha natura di silenzio-rigetto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di accertamento di conformità – Ex art. 13 della L. n. 47/1985 (v. ora, in senso analogo, art. 36 del D.P.R. n. 380/2001) – Silenzio sulla stessa – A seguito dell’inutile decorso del termine di 60 giorni previsto &#8211; Ha natura di silenzio –rigetto e non di silenzio-rifiuto – Conseguenze – Impugnazione per il contenuto reiettivo dell’atto – Necessità – Impugnazione per difetto di motivazione del silenzio – Impossibilità &#8211; Fattispecie</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di accertamento di conformità – Ex art. 13 della L. n. 47/1985 (v. ora, in senso analogo, art. 36 del D.P.R. n. 380/2001) – Decorrenza del termine di 60 giorni previsto da dette disposizioni – Conseguenze – Individuazione – Potere della P.A. di provvedere sull’istanza dopo tale termine – Sussiste – Potere del privato richiedente di impugnare il silenzio rigetto allegando che l’istanza di sanatoria sia meritevole di accoglimento – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il silenzio che si forma su un’istanza di accertamento di conformità, a seguito dell’inutile decorso del termine di 60 giorni previsto dall’art. 13 della L. 28/2/1985 n. 47, (così come il silenzio sulla richiesta di permesso in sanatoria previsto dall’art. 36, 3° comma, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) costituisce una ipotesi di silenzio significativo, al quale vengono pertanto collegati gli effetti di un provvedimento di rigetto dell’istanza, così determinandosi una situazione del tutto simile a quella che si verificherebbe nel caso di provvedimento espresso; ne consegue che tale provvedimento tacito è impugnabile non per difetto di motivazione, bensì per il contenuto reiettivo dell’atto (alla stregua del principio nella specie il ricorso, che era affidato esclusivamente al presunto difetto di motivazione del silenzio, è stato ritenuto infondato).</p>
<p>2. Dopo la scadenza di 60 giorni previsti dall’art. 13, 2° comma , L. n. 47/1985 (.v. oggi art. 36 del D.P.R. n. 380/2001), l’Amministrazione non perde per ciò solo la potestà di decidere sull’istanza di sanatoria, con la conseguente illegittimità del tardivo provvedimento – sia esso di rigetto o di accoglimento. Il privato, dal canto suo, nell’impugnare il silenzio-rigetto, non vede diminuito il proprio diritto di difesa per il fatto di non poter dedurre il vizio del difetto di motivazione dell’impugnato silenzio – diniego, ben potendo allegare che l’istanza di sanatoria sia meritevole di accoglimento, per la sussistenza della prescritta doppia conformità delle opere abusive realizzate, adducendo un valido principio di prova.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale<br />
per la Campania &#8211; Sez. VI</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Dott.  Michele Perrelli             	 &#8211; Presidente;<br />
Dott.  Leonardo  Pasanisi         	 &#8211; Consigliere rel.;<br />
Dott.ssa Maria Abbruzzese	    	 &#8211; Primo Referendario<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 4919/2004 Reg. Gen., proposto da</p>
<p><b>Mollo Maria Rosaria</b><br />
rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gianpaolo Buono di Barano d’Ischia, ma con domiciliazione da intendersi effettuata presso la Segreteria di questo Tribunale, in Napoli, piazza Municipio, ai sensi dell’art. 19 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924 n. 1054;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>Il <b>Comune di Forio</b>, in persona del Sindaco pro tempore;<br />
&#8211; non costituito &#8211;</p>
<p>per l’annullamento:<br />
a) del silenzio – rifiuto formatosi per l’inutile decorso del termine di 60 giorni, indicato dall’art. 36 D.P.R. n. 380/01, per l’esame della domanda di sanatoria prodotta ai sensi dell’art. 36 cit. ed assunta al protocollo gen. n. 28270 del Comune di Forio in data 31/12/2003;<br />
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione giuridica della ricorrente.</p>
<p>VISTO il ricorso ed i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti tutti di causa;<br />
UDITO all&#8217;udienza pubblica del 19 luglio 2004 &#8211; relatore il cons. dott. Leonardo Pasanisi – l’avv. Antonio Iacono (per delega dell’avv. G. Buono);     <br />
VISTO l’art. 26, co. 4°, della legge n. 1034 del 1971;                 <br />
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 24 marzo 2004 e depositato il successivo 14 aprile, la signora Mollo Maria Rosaria rappresentava quanto segue:<br />
&#8211;	di avere inoltrato in data 31712/2003 (prot. gen. Com. n. 28270), al Sindaco del Comune di Forio un’istanza di accertamento di conformità urbanistica ex art. 36 D.P.R. n. 380/01 (già art. 13 L. n. 47/85), relativa ad opere edili eseguite in Forio, alla via Casa Prov.le Lacco;<br />	<br />
&#8211;	che su tale domanda, però (sebbene sussistessero le condizioni di legge per il suo accoglimento), si era formato, per l&#8217;inutile decorso del termine di 60 giorni indicato dall&#8217;articolo 13 della legge n. 47 del 1985, il silenzio rifiuto del Sindaco.<br />	<br />
Tanto premesso, chiedeva l&#8217;annullamento del suddetto silenzio rifiuto, di cui deduceva l&#8217;illegittimità per i seguenti motivi: <br />
Violazione dell’art. 36 D.P.R. n. 380/01. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione degli articoli 2 e 3 L. n. 241/1990.<br />
A parere della ricorrente, il procedimento concernente l&#8217;accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell&#8217;articolo 36 D.P.R. n. 380/01 (ex art. 13 della legge n. 47 del 1985) si dovrebbe concludere con un provvedimento espresso, coerentemente del resto ai principi generali desumibili dalla legge n. 241 del 1990. Il silenzio serbato dall&#8217;amministrazione sulla relativa istanza sarebbe pertanto illegittimo per difetto di motivazione.<br />
Il Comune intimato non si costituiva in giudizio.<br />
Alla pubblica udienza del 19 luglio 2004 il ricorso veniva introitato in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Sulla questione oggetto del presente gravame, la Sezione si è già pronunciata con la sentenza 8 giugno 2004, n. 9278, respingendo il relativo ricorso con la seguente motivazione, da intendersi integralmente applicabile anche alla fattispecie in esame:<br />
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
Com&#8217;è noto, l&#8217;accertamento di conformità previsto dall’art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza concessione o autorizzazione, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l&#8217;area su cui sorgono (vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell&#8217;istanza di sanatoria: cd. doppia conformità).<br />
Non è invece applicabile nei riguardi delle opere che siano state eseguite non solo senza titolo, ma anche su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, per le quali scatta il diverso regime di cui all&#8217;articolo 4 della medesima legge n. 47 del 1985 (ora, articolo 27 del D.P.R. n. 380 del 2001, che ne ha ampliato la previsione a tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche), che esclude qualsiasi sanabilità a posteriori dell&#8217;opera abusiva.<br />
Il provvedimento di accertamento di conformità assume pertanto una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali.<br />
L&#8217;autorità procedente deve infatti valutare l’assentibilità dell&#8217;opera eseguita senza titolo, sulla base della normativa urbanistica ed edilizia vigente in relazione ad entrambi i momenti considerati dalla norma. Peraltro, una volta positivamente riscontrata, in concreto, la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto cui tale normativa subordina la realizzazione dell’opera, l’Amministrazione è tenuta a rilasciare il provvedimento permissivo richiesto.<br />
Il principale problema interpretativo posto dalla disposizione in esame è costituito dalla configurazione della natura giuridica del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla relativa istanza del privato, se si tratti cioè di mero silenzio-inadempimento (o rifiuto), ovvero di silenzio-significativo (o provvedimentale).<br />
E’ evidente, infatti, che dall’adesione all’una o all’altra impostazione discendono diverse conseguenze sul piano giuridico, dovendo, nel primo caso, l’oggetto del relativo giudizio impugnatorio intendersi limitato all’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo di provvedere sull’istanza del privato (ed al conseguente ordine di provvedere, secondo lo schema attualmente disegnato dall’art. 2 della legge n. 205 del 2000), mentre nel secondo, esso sarebbe costituito direttamente  dalla verifica della fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente.<br />
Secondo l’orientamento cui aderiscono i ricorrenti, il silenzio sull’istanza di accertamento di conformità ex 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sarebbe orami sicuramente configurabile come mero silenzio-inadempimento (o rifiuto), non essendo più ipotizzabile, nel nuovo sistema introdotto dagli artt. 2 e 3 della legge n. 241/90, un’attività procedimentale della P.A, non culminante nell’adozione di un provvedimento espresso, fornito della dovuta motivazione (cfr. Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 29 maggio 2003, n. 903; Tar Campania, Napoli, sez. IV, 20 novembre 2002 n. 7327).<br />
E’ tuttavia opinione della Sezione che il silenzio sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica abbia natura di atto tacito di reiezione dell’istanza (e quindi di silenzio-significativo e non di silenzio-rifiuto).<br />
A sostegno di tale orientamento milita in primo luogo l’argomento letterale.<br />
L’art. 13 L. n. 47 del 1985, invero, nel prevedere che &#8220;la richiesta si intende respinta&#8221;, attribuisce all’inerzia dell’Amministrazione (la quale di per sé non è un atto, bensì un mero fatto) il valore legale tipico proprio di un atto amministrativo. <br />
Sotto tale profilo, la norma in esame appare strutturata in maniera analoga ad altra fattispecie indubitabilmente di silenzio-significativo: quella di cui all&#8217;articolo 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 &#8211; recante semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi &#8211; il quale prevede infatti che, &#8220;decorso il termine di 90 giorni …, il ricorso si intende respinto&#8221;.<br />
Appare tuttavia conforme ad altra fattispecie sicuramente avente natura di silenzio-significativo: quella di cui all’art. 25, co. 4^, della legge n. 241 del 1990 che, nel disciplinare il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, testualmente prevede che &#8220;decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta&#8221;.<br />
La completa analogia intercorrente, nella disciplina normativa, tra il silenzio sull’istanza di accertamento di conformità ed il silenzio sull’istanza di accesso (le quali, decorso il prescritto termine, si intendono entrambe respinte), consente di evidenziare un secondo argomento a sostegno dell’opinione della Sezione: quello della compatibilità, sul piano logico-sistematico, della figura del silenzio-significativo pur nel nuovo regime procedimentale introdotto dalla legge n. 241 del 1990.<br />
Il fatto che tale legge, dopo aver sancito, all’art. 2, l’obbligo della P.A. di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, abbia poi stabilito, all’art. 25, co. 4^, che il silenzio sull’istanza di accesso equivale a diniego della stessa significa, evidentemente (contrariamente a quanto sostenuto dalla tesi qui avversata), che i princìpi posti dalla medesima legge n. 241 del 1990 non hanno valore assoluto e cogente, ma programmatico e derogabile (sulla qual cosa, peraltro, vi è unanimità di vedute sia in dottrina che in giurisprudenza).<br />
Di ciò ne sono comunque riprova altre disposizioni della stessa legge.<br />
Ad esempio, quella di cui all’art. 3 che, dopo aver posto (al co. 1^) il generale obbligo motivazionale per ogni provvedimento amministrativo, immediatamente ne prevede una deroga (al co. 2^, per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ed al co. 3^, per gli atti impliciti). Ovvero, quella di cui all’art. 7 che, già prima di stabilire la doverosità della comunicazione di avvio del procedimento, ne prevede l’esenzione quando sussistano particolari esigenze di celerità (e ciò, a tacere dell’elaborazione giurisprudenziale che ha ampliato notevolmente l’ambito di operatività della deroga, estendendolo anche alle ipotesi di procedimento avviato ad istanza di parte ed in genere a tutte le altre ipotesi nelle quali la partecipazione del destinatario del provvedimento finale sia inidonea ad incidere sul contenuto dello stesso). Ancora, quella di cui all’art. 20 che, contrariamente a quanto previsto proprio dall’art. 2, ha istituito, nelle ipotesi ivi indicate, la figura del silenzio-assenso (peraltro, sicuramente avente natura provvedimentale, come si evince chiaramente dalla previsione contenuta nel co. 1^, ultima parte, della stessa disposizione in esame, secondo cui l’atto di assenso illegittimamente formatosi può essere annullato dall’amministrazione competente).<br />
Il silenzio-significativo (nelle due manifestazioni del silenzio-rigetto e del silenzio-assenso) è pertanto pienamente compatibile col nuovo sistema normativo delineato dalla legge sul procedimento amministrativo.<br />
Sul piano ontologico, occorre inoltre considerare che il silenzio-inadempimento postula il mancato esercizio di una potestà amministrativa di natura discrezionale.<br />
Il silenzio sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica non potrebbe quindi mai essere considerato come semplice silenzio-inadempimento, trattandosi – come più sopra si è fatto cenno &#8211; di accertamento concernente, nella configurazione normativa dell’istituto, una valutazione eminentemente doverosa e vincolata, essenzialmente priva di contenuti discrezionali, avente sostanzialmente ad oggetto la realizzazione di un assetto di interessi già prefigurato dalla disciplina urbanistica applicabile.<br />
Sul piano logico, come è stato già notato, non appare infine comunque ragionevole imporre all’Amministrazione un obbligo di pronuncia espressa in relazione ad una istanza &#8220;del privato che, violando la legge, ha omesso di chiedere preventivamente il permesso di costruire ed ha in via di fatto realizzato la sua pretesa edificatoria sottraendosi al previo controllo di conformità alla pianificazione urbanistica&#8221; (in tali sensi, Tar Campania, Napoli, sez. I, 30 giugno 2003, n. 7952).<br />
In conclusione, è innegabile che ricorra nella specie, in applicazione di tutti i canoni ermeneutici, un’ipotesi di silenzio-significativo, con l’attribuzione, per legge, al comportamento omissivo dell’Amministrazione di un preciso significato: la reiezione della richiesta di conformità avanzata dal privato. <br />
Pertanto, una volta decorso il termine di 60 giorni, si forma il silenzio-diniego, che può essere impugnato dall’interessato in sede giurisdizionale nel prescritto termine decadenziale di sessanta giorni, alla stessa stregua di un comune provvedimento, senza che però possano ravvisarsi in esso i vizi formali propri degli atti, quali difetti di procedura, e tanto meno mancanza di motivazione.<br />
In questi precisi termini, d’altra parte, si è pronunciato il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa, affermando che &#8220;il silenzio dell&#8217;Amministrazione a fronte di un&#8217;istanza di sanatoria costituisce una ipotesi di silenzio-significativo, al quale vengono pertanto collegati gli effetti di un provvedimento di rigetto dell&#8217;istanza, così determinandosi una situazione del tutto simile a quella che si verificherebbe in caso di provvedimento espresso; ne consegue che tale provvedimento, in quanto tacito, è già di per sé privo di motivazione &#8211; tant&#8217;è che l&#8217;art. 13 della L. n. 47/1985 attribuisce al silenzio serbato dalla P.A. il valore di diniego vero e proprio &#8211; ed è impugnabile non per difetto di motivazione, bensì per il contenuto reiettivo dell&#8217;atto&#8221; (C.d.S., Sez. V, 11 febbraio 2003, n. 706; cfr., altresì, C.G.A.R.S. 21 marzo 2001, n. 142).<br />
Per completezza espositiva, occorre evidenziare che la configurazione dell’istituto in esame quale silenzio-diniego non è venuta meno per effetto del sopravvenuto intervento  normativo di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).<br />
L’art. 36 del cennato T.U. (peraltro non applicabile, ratione temporis, alla presente fattispecie), ha mantenuto la stessa configurazione prevista dall’abrogato art. 13, 2° comma, L. n. 47/85, dal momento che ha stabilito, al comma 3°, che &#8220;sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata&#8221;.<br />
E’ evidente, sul piano letterale-formale, che continua a sussistere (pur nella nuova formulazione della norma) una fattispecie di silenzio-diniego. <br />
Il rifiuto si riferisce infatti (come nel precedente regime) alla richiesta di attività provvedimentale (permesso in sanatoria) e non al silenzio. <br />
L’inutile decorso del prescritto termine comporta quindi, inesorabilmente, la reiezione dell’istanza del privato.<br />
Per converso, l’obbligo di &#8220;adeguata motivazione&#8221; non può che riguardare, nella chiara formulazione della norma, l’ipotesi in cui l’Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta di accertamento di conformità.<br />
L’imposizione di siffatto obbligo, in tale ipotesi, appare inoltre coerente con la ratio dell’istituto. Trattandosi infatti di sanare ex post un abuso edilizio, l’Amministrazione non può sottrarsi –nell’interesse dei proprietari confinanti e comunque dell’intera collettività sociale &#8211; all’onere di specifica e puntuale esposizione delle ragioni, in fatto e in diritto, che consentono di legittimare l’opera realizzata sine titulo.<br />
In definitiva, dopo la scadenza dei 60 giorni previsti dall’art. 13, 2° comma L. n.47/85 (oggi art. 36, 3° co. D.P.R. cit.), l’Amministrazione non perde per ciò solo la potestà (potere-dovere) di decidere sull’istanza di sanatoria, con la conseguente legittimità del tardivo provvedimento – sia esso di rigetto o di accoglimento &#8211;  da non ritenersi inutiliter dato.<br />
Il privato, dal canto suo, non vede diminuito il proprio diritto di difesa per il fatto di non poter dedurre il vizio di difetto di motivazione dell’impugnato silenzio-diniego, ben potendo allegare che l’istanza di sanatoria sia meritevole di accoglimento, per la sussistenza della prescritta doppia conformità delle opere abusive realizzate, adducendo – s’intende – un valido principio di prova.<br />
Consegue da tutto quanto si è fin qui esposto, che il ricorso in esame, affidato esclusivamente al presunto difetto di motivazione del silenzio-diniego, è infondato e va pertanto respinto.<br />
Non v’è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la mancata costituzione del Comune intimato&#8221;.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. VI, respinge il ricorso in epigrafe (n. 4919/2004 Reg. Gen.). <br />
Nulla sulle spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19 luglio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-9-9-2004-n-11896/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.11896</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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