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	<title>9/8/2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/8/2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2017 n.960</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-8-2017-n-960/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-8-2017-n-960/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2017 n.960</a></p>
<p>Pres. Giordano; Est. Ravasio. Sulla necessità, in materia di responsabilità per danno ambientale, di valutare l’apporto alla causazione del danno di tutti i soggetti che hanno espletato l’attività nociva nell’area e del proprietario in caso di omessa vigilanza. Danno ambientale – principio chi inquina paga – necessità di accertamento del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-8-2017-n-960/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2017 n.960</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-8-2017-n-960/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2017 n.960</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giordano; Est. Ravasio.</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessità, in materia di responsabilità per danno ambientale, di valutare l’apporto alla causazione del danno di tutti i soggetti che hanno espletato l’attività nociva nell’area e del proprietario in caso di omessa vigilanza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<ol>
<li>Danno ambientale – principio chi inquina paga – necessità di accertamento del nesso causale – concorso di responsabilità</li>
<li>Danno ambientale – pattuizioni contrattuali – obblighi di vigilanza in capo al proprietario – omessa vigilanza</li>
<li>Danno ambientale – obblighi di bonifica &#8211; articoli 242 e 244 del d.lgs. 152/2006 – differenza art. 192 del d.lgs. 152/2006</li>
</ol>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<ol>
<li>La responsabilità dell&#8217;inquinatore deve essere sempre verificata dal punto di vista causale &#8211; in applicazione del noto principio &#8220;chi inquina paga&#8221; &#8211; e non può pertanto essere data per scontata; dunque solamente qualora su un certo sito sia rilevato un inquinamento ambientale ascrivibile ad una determinata attività, che in concreto consta essere stata ivi svolta solo da un soggetto, è consentito stabilire un nesso di causalità tra l&#8217;inquinamento stesso e l&#8217;attività di quel soggetto, che in tal caso rappresenta l&#8217;unica causa nota.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li value="2">le pattuizioni contrattuali non assumono affatto una rilevanza meramente interna: infatti, nella misura in cui mantengono in capo alla proprietaria degli impianti la custodia e la vigilanza sui beni oggetto dell&#8217;affitto di ramo d&#8217;azienda nonché sulla gestione di essa, innestano pure, sulla medesima, in via diretta e non in sostituzione della affittuaria, l&#8217;obbligo di assicurare la vigilanza nonché quello di effettuare le opere necessarie per mantenere i beni in buono stato d&#8217;uso e, più in generale, per assicurare la corretta gestione della azienda; l&#8217;eventuale omessa vigilanza, da parte della proprietaria, unitamente alla constatazione che tale vigilanza é prevista dal contratto e si giustifica, oggettivamente, con la natura pericolosa della attività, che comporta la continua movimentazione di carburanti, induce ad affermare che tale condotta omissiva sarebbe anche connotata da un coefficiente psicologico di colpevolezza</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li value="3">Gli obblighi di bonifica ambientale non richiedono che sia ravvisabile in capo al responsabile dell&#8217;inquinamento un coefficiente soggettivo di colpevolezza, che è invece richiesto dall&#8217;art. 192 del d.lgs. 152/2006 al fine di ordinare al proprietario del sito interessato dall&#8217;abbandono incontrollato di rifiuti la rimozione degli stessi. La differenza sussistente tra tale situazione e quella divisata dagli articoli 242 e 244 del d.lgs. 152/2006 è che in questo secondo caso si è in presenza di una contaminazione ambientale (con o senza presenza di rifiuti da asportare), la quale giustifica l&#8217;inasprimento della responsabilità, che scatta in presenza del mero riscontro di una condotta attiva od omissiva causativa del danno ambientale, e prescindere dal riscontro di un coefficiente di colpevolezza.</li>
</ol>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; REPUBBLICA ITALIANA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Sezione Prima)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
ha pronunciato la presente&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SENTENZA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
sul ricorso numero di registro generale 946 del 2016, proposto da:&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Società&nbsp; Europam&nbsp; S.p.A.,&nbsp; in&nbsp; persona&nbsp; del&nbsp; legale&nbsp;&nbsp;&nbsp; rappresentante</pre>
<pre>
pro-tempore, rappresentata e difesa&nbsp; dagli&nbsp; avvocati&nbsp; Marina&nbsp; Rozzio,</pre>
<pre>
Carlo Bilanci, Giuseppe Carretto,&nbsp; con&nbsp; domicilio&nbsp; eletto&nbsp; presso&nbsp; lo</pre>
<pre>
studio Marina Rozzio in Torino, c.so Duca degli Abruzzi, 42;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;contro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Provincia di Asti, in persona del legale rappresentante&nbsp; pro-tempore,</pre>
<pre>
rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Gendre, Paolo Scaparone,</pre>
<pre>
con domicilio eletto presso lo studio Paolo Scaparone in Torino,&nbsp; via</pre>
<pre>
S. Francesco D'Assisi, 14;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Arpa - Agenzia Regionale Protezione Ambientale - Piemonte, Comune&nbsp; di</pre>
<pre>
Asti non costituiti in giudizio;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nei confronti di&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Società F.lli Am. di Am. Da. e&nbsp; C.&nbsp; S.n.c.,&nbsp; in&nbsp; persona&nbsp; del&nbsp; legale</pre>
<pre>
rappresentante pro-tempore, rappresentata&nbsp; e&nbsp; difesa&nbsp; dagli&nbsp; avvocati</pre>
<pre>
Carlo Merani, Roberto Serventi, con domicilio eletto presso lo studio</pre>
<pre>
Carlo Merani in Torino, Galleria Enzo Tortora, 21;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
sul ricorso numero di registro generale 947 del 2016, proposto da:&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Europam S.p.A., in persona&nbsp; del&nbsp; legale&nbsp; rappresentante&nbsp; pro-tempore,</pre>
<pre>
rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Bilanci,&nbsp; Marina&nbsp; Rozzio,</pre>
<pre>
Giuseppe Carretto, con&nbsp; domicilio&nbsp; eletto&nbsp; presso&nbsp; lo&nbsp; studio&nbsp; Marina</pre>
<pre>
Rozzio in Torino, c.so Duca degli Abruzzi, 42;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;contro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Agenzia&nbsp; Regionale&nbsp; Protezione&nbsp; Ambiente&nbsp; (Arpa)&nbsp; -&nbsp;&nbsp; Piemonte&nbsp;&nbsp;&nbsp; non</pre>
<pre>
costituita in giudizio;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Provincia di Asti, in persona del legale rappresentante&nbsp; pro-tempore,</pre>
<pre>
rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Gendre, Paolo Scaparone,</pre>
<pre>
con domicilio eletto presso lo studio Paolo Scaparone in Torino,&nbsp; via</pre>
<pre>
S. Francesco D'Assisi, 14;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nei confronti di&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</pre>
<pre>
Società Fratelli Am. S.n.c., in&nbsp; persona&nbsp; del&nbsp; legale&nbsp; rappresentante</pre>
<pre>
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto&nbsp; Serventi,</pre>
<pre>
Carlo Merani, con domicilio eletto presso lo studio Carlo&nbsp; Merani&nbsp; in</pre>
<pre>
Torino, Galleria Enzo Tortora, 21;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
A) A) quanto al ricorso n. 946 del 2016:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
- - l'annullamento della determina dirigenziale&nbsp; 21&nbsp; giugno&nbsp; 2016&nbsp; n.</pre>
<pre>
1594, trasmessa con nota 29&nbsp; giugno&nbsp; 2016&nbsp; -&nbsp; diffida&nbsp; ad&nbsp; effettuare</pre>
<pre>
bonifica del deposito di prodotti petroliferi,&nbsp; sito&nbsp; nel&nbsp; Comune&nbsp; di</pre>
<pre>
Asti, per contaminazione di idrocarburi e BTEX e di&nbsp; tutti&nbsp; gli&nbsp; atti</pre>
<pre>
presupposti, preparatori, conseguenti e/o connessi, ed in particolare</pre>
<pre>
della Relazione dell'Arpa 12 maggio 2016 ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
- - il risarcimento dei danni;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <

<pre>
B) B) quanto al ricorso n. 947 del 2016:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
- - l'annullamento della determina dirigenziale&nbsp; 21&nbsp; giugno&nbsp; 2016&nbsp; n.</pre>
<pre>
1595, trasmessa con nota 29&nbsp; giugno&nbsp; 2016&nbsp; -&nbsp; diffida&nbsp; ad&nbsp; effettuare</pre>
<pre>
bonifica del punto di vendita carburanti, sito nel&nbsp; Comune&nbsp; di&nbsp; Asti,</pre>
<pre>
per contaminazione&nbsp; di&nbsp; idrocarburi&nbsp; e&nbsp; BTEX&nbsp; e&nbsp; di&nbsp; tutti&nbsp; gli&nbsp; atti</pre>
<pre>
presupposti, preparatori, conseguenti e/o connessi, ed in particolare</pre>
<pre>
della Relazione dell'Arpa 19 maggio - 3 giugno 2016, prot. 4749;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
- - per il risarcimento dei danni.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Visti i ricorsi e i relativi allegati;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Asti&nbsp; e</pre>
<pre>
della Società F.lli Am. di Am. Da. e C. S.n.c.;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Viste le memorie difensive;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</pre>
<pre>
Visti tutti gli atti della causa;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2017&nbsp; la&nbsp; dott.ssa</pre>
<pre>
Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel</pre>
<pre>
verbale;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</pre>
<pre>
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<p><strong>Fatto</strong><br />
1. La società F.lli Am. s.n.c. è titolare di azienda che dal 1961 esercita l&#8217;attività di commercio di prodotti petroliferi per riscaldamento, autotrazione ed uso agricolo, ed a tal fine si avvale di impianti, di sua proprietà ubicati in Asti.<br />
2. Con atto del 12 febbraio 2000 detta società ha stipulato con la ricorrente un contratto d&#8217;affitto di ramo d&#8217;azienda avente ad oggetto, tra l&#8217;altro: l&#8217;impianto adibito alla distribuzione di carburanti sito in Asti, (omissis); altro impianto adibito a distribuzione carburanti sito in Asti, (omissis) (ora n. 256). Nel contratto d&#8217;affitto si specifica che &#8220;sono a carico della società conduttrice tutte le manutenzioni e riparazioni ordinarie relative agli immobili, agli impianti ed alle attrezzature indicate negli allegati sotto le lettere &#8220;G&#8221; ed &#8220;F&#8221;, mentre quelle di natura straordinaria restano a carico della società affittante. In caso di inerzia di quest&#8217;ultima la società conduttrice potrà sostituirsi alla società affittante medesima ed il relativo costo dovrà essergli (sic) rimborsato entro 60 (sessanta) giorni dalla avvenuta riparazione. In particolare sono a carico della società affittante le spese di straordinaria manutenzione e riparazione della componente immobiliare del complesso aziendale affittato nonché gli interventi di natura straordinaria richiesti dalla legge o dalla Amministrazione per rendere idonei locali, impianti ed attrezzature per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività svolta nel medesimo complesso. La società affittante è altresì autorizzata ad eseguire riparazioni e manutenzioni, anche non urgenti, sugli immobili facenti parte del ramo aziendale concesso in affitto, giusta disposto dell&#8217;art. 1583 del codice civile&#8230;&#8230;&#8221;.<br />
3. La società Am. s.n.c. ha dunque fatto eseguire gli interventi necessari ad assicurarsi che gli impianti oggetto del contratto fossero idonei all&#8217;utilizzo, ed a tale fine nel novembre 2000 ha incaricato una ditta specializzata di sottoporre i serbatoi interrati dell&#8217;impianto di Corso Alessandria a trattamento di &#8220;vetrificazione&#8221; ed a successivo collaudo in pressione, mentre le tubazioni ed i serbatoi dell&#8217;impianto di erogazione di (omissis) sono stati sottoposti a collaudo in pressione nel 2001.<br />
4. Il contratto di cui sopra è stato risolto consensualmente e sostituito da un nuovo contratto, stipulato il 4 febbraio 2005 per la durata di anni 9, a mezzo del quale la ricorrente si assumeva l&#8217;obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, rimanendo tuttavia a carico della affittante Am. s.n.c. l&#8217;obbligo di effettuare la manutenzione straordinaria e le riparazioni relative alla componente immobiliare.<br />
5. Il contratto, giunto a scadenza nel febbraio 2014, non è stato rinnovato, ed Europam ha dovuto procedere alla restituzione degli impianti.<br />
6. Rientratane in possesso, nel novembre 2015, la Am. s.n.c. ha constatato che gli impianti si trovavano in pessimo stato d&#8217;uso e che nel terreno pertinenziale ai due impianti v&#8217;era superamento delle CSC previste dal D. L.vo 152/2006.<br />
7. La Am. s.n.c. ha quindi effettuato, in qualità di proprietaria, le comunicazioni di cui all&#8217;art. 245 D.L.vo 152/2006.<br />
8. Di seguito a ciò ARPA è stata incaricata di effettuare i rilievi del caso.<br />
9. Relativamente all&#8217;impianto di (omissis), composto da 11 cisterne interrate di capacità variabile tra i 30 e i 90 mc, oltre che da due cisterne fuori terra di 850 e 1400 mc, ARPA ha riferito che i serbatoi interrati erano stati lasciati vuoti ma non bonificati, che i pozzetti di contenimento dei passi d&#8217;uomo per l&#8217;accesso ai serbatoi mostravano la presenza di acqua con iridescenza e odore di sostanza idrocarburica, che la superficie del piazzale evidenziava segni di usura, rottura del manto, impermeabilità compromessa ed eventuali perdite; ARPA ha quindi effettuato carotaggi e prelevato campioni a profondità variabile, dipoi ha anche eseguito prelievi dell&#8217;acqua in falda. L&#8217;analisi di tali campioni ha evidenziato nel terreno il superamento delle CSC per benzene, etilbenzene, idrocarburi leggeri e pesanti, con valori decisamente più elevati nei campionamenti effettuati a maggiore profondità; il superamento delle CSC è stato rilevato anche in falda in corrispondenza di un piezometro.<br />
10. Relativamente all&#8217;impianto di Corso Savona, invece, va precisato che ARPA è intervenuta dopo che la F.lli Am. aveva già provveduto a rimuovere le cisterne interrate e le relative tubazioni, constatando in tale circostanza che una delle tubazioni adducenti il carburante ad una delle colonnine presentava un evidente foro. Al momento dell&#8217;intervento ARPA ha prelevato dei campioni dal fondo dello scavo aperto a seguito della rimozione dei serbatoi, dalla cui analisi è emerso nel terreno il superamento della CSC di riferimento per varie sostanze.<br />
11. Avviato il procedimento di bonifica, datane comunicazione alle parti, la Provincia di Asti, con Determinazioni Dirigenziali nn. 1594 e 1595 del 21 giugno 2016 ha ordinato ad Europam di procedere, entro i successivi 30 giorni, alla bonifica ambientale, rispettivamente, del deposito di (omissis) e del deposito di (omissis), nonché di provvedere a realizzare ulteriori piezometri (1 nel deposito di (omissis) e 3 nel deposito di (omissis)) al fine di individuare meglio la direzione del flusso di falda; per il deposito di (omissis) ha anche ordinato di effettuare monitoraggi periodici sui piezometri con frequenza indicativa trimestrale.<br />
12. Con il ricorso n. 946/2016 R.G. Am. s.n.c. ha impugnato la Determina Dirigenziale n. 1594/2016 deducendone la illegittimità per:<br />
I) violazione e falsa applicazione degli articoli 244-245 D. L.vo 152/2006, difetto di presupposto, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e perplessità, contraddittorietà, genericità: il provvedimento impugnato non considera che Am. ha utilizzato gli impianti per 39 anni prima che li prendesse in consegna la ricorrente e che la relazione di ARPA afferma che allo stato attuale non è possibile stabilire se l&#8217;inquinamento sia storico o meno, i danni ai serbatoi rilevabili dalla superficie non giustificano l&#8217;inquinamento della matrice ambientale, e la natura del terreno è di ostacolo alla infiltrazione degli agenti inquinanti, sicché le maggiori concentrazioni soglia rilevate in profondità non si spiegano con i suddetti danni superficiali; l&#8217;inquinamento della matrice ambientale è stata rilevata in prossimità a serbatoi la cui tenuta era stata verificata nell&#8217;anno 2000, e l&#8217;inquinamento ivi rilevato, piombo, non è addebitabile ad Europam, che non ha mai utilizzato quei serbatoi per collocarvi benzina con piombo;<br />
II) violazione degli artt. 244 e 245 D. L.vo 152/2006, difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione: la ricorrente osserva che la determina Dirigenziale impugnata ha errato nel non voler considerare la natura dei rapporti giuridici intercorrenti tra le parti, tenuto conto del fatto che Am. s.n.c. avrebbe dovuto eseguire la manutenzione straordinaria degli impianti;<br />
III) violazione degli artt. 244,245,253 del D. L.vo 152/2006, difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione: le verifiche sono state effettuate senza instaurare un contraddittorio con Europam, che non ha potuto collaborare con alcun contributo; le analisi sono dunque inutilizzabili, inattendibili e incomplete, anche perché non hanno verificato la presenza in falda di piombo, la cui presenza sarebbe indicativa di un inquinamento storico, stante che la benzina a piombo era commercializzata solo da Am. e non anche dalla ricorrente;<br />
IV) in subordine, violazione degli artt. 244,245,253 del D. L.vo 152/2006, difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione: la Provincia ha di fatto addossato la responsabilità dell&#8217;inquinamento ambientale alla sola Europam in mancanza di prove certe, mentre invece, in mancanza di prove sicure, avrebbe dovuto procedere d&#8217;ufficio alla bonifica addossando i costi ad Am. in qualità di proprietaria;<br />
V) in ulteriore subordine violazione degli artt. 244,245,253 del D. L.vo 152/2006, difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione: il provvedimento impugnato risulta illegittimo anche perché non risulta essere stato sentito il Comune.<br />
13. Con il ricorso n. 947/2018 Europam ha invece impugnato la Determina Dirigenziale n. 1595/2016 deducendone la illegittimità per:<br />
I) violazione e falsa applicazione degli articoli 244-245 D. L.vo 152/2006, difetto di presupposto, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e perplessità, contraddittorietà, genericità: la provincia di Asti non ha considerato che in base agli obblighi contrattuali che Am. s.n.c. si era assunto, essa, e non la ricorrente, avrebbe dovuto effettuare la manutenzione degli impianti; ARPA si è poi fondata solo sulle risultanze di documenti, e su una dichiarazione della ditta incaricata dal Am. di eseguire la rimozione delle vecchie cisterne interrate e delle relative linee di adduzione; ha omesso di considerare che i depositi interrati dell&#8217;impianto di Corso Savona non sono mai stati vetrificati; i campionamenti sono stati eseguiti solo da un lato dello scavo; non esiste una correlazione diretta tra lo stato di abbandono del punto vendita, constatato in superficie, e la presenza di inquinamento ambientale;<br />
II) violazione e falsa applicazione degli articoli 244-245 D. L.vo 152/2006, difetto di presupposto, difetto di istruttoria e motivazione: il provvedimento si fonda sulla relazione di ARPA, che afferma chiaramente di non entrare nel merito della valutazione delle questioni di tipo contrattuale e/o legale;<br />
III) violazione degli artt. 244,245,253 del D. L.vo 152/2006, difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione: le verifiche sono state effettuate senza instaurare un contraddittorio con Europam, che non ha potuto collaborare con alcun contributo; le analisi sono dunque inutilizzabili, inattendibili e incomplete;<br />
IV) in subordine, violazione degli artt. 244,245,253 del D. L.vo 152/2006, difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione: la Provincia ha di fatto addossato la responsabilità dell&#8217;inquinamento ambientale alla sola Europam in mancanza di prove certe, mentre invece, in mancanza di prove sicure, avrebbe dovuto procedere d&#8217;ufficio alla bonifica addossando i costi ad Am. in qualità di proprietaria;<br />
V) in ulteriore subordine violazione degli artt. 244,245,253 del D. L.vo 152/2006, difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione: il provvedimento impugnato risulta illegittimo anche perché non risulta essere stato sentito il Comune.<br />
14. Si sono costituiti in giudizio per resistere ai due ricorsi sia la Provincia di Asti che la Am. s.n.cl.<br />
15. Alla udienza in camera di consiglio del 16 novembre 2016 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare relativamente al ricorso n. 947/2016 R.G., insistendo invece nella istanza di sospensione della Determina Dirigenziale n. 1594/2016, oggetto del ricorso n. 946/2016 R.G.<br />
16. Con ordinanza n. 418/2016 il Collegio ha respinto detta istanza &#8220;considerato che l&#8217;istruttoria sino ad ora espletata dalla Provincia di Asti, ai fini di individuare il soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento da idrocarburi rilevato nel deposito di carburanti sito in Asti, (omissis), appare effettivamente bisognosa di ulteriori approfondimenti a fronte dei pertinenti rilievi rappresentanti dalla ricorrente; &#8230;..tali rilievi non sono, almeno allo stato, di per sé idonei ad escludere la responsabilità, concorrente od esclusiva, della ricorrente, che ha comunque gestito il deposito di carburanti negli ultimi quindici anni lasciandolo in uno stato di degrado che depone per una gestione non rispondente a criteri di diligenza;&#8230;&#8230;la natura degli interessi tutelati con l&#8217;atto impugnato non tollera interruzioni del procedimento di bonifica, già di per sé lungo ed articolato, e che pertanto in esito ad una valutazione comparativa dei contrapposti interessi deve ritenersi recessivo quello della ricorrente, tendente ad evitare la anticipazione degli esborsi afferenti la individuazione ed implementazione delle idonee azioni di bonifica, e tanto anche in considerazione del fatto che è comunque facoltà della ricorrente quella di richiedere alla competente Autorità Giudiziaria, in contraddittorio con la Provincia di Asti e con la F.lli Am., un Accertamento Tecnico Preventivo in modo da assicurare che tutte le indagini necessarie ad individuare il soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento siano espletate prima che lo stato dei luoghi subisca un mutamento&#8221;.<br />
I due ricorsi sono infine stati chiamati per la discussione sul merito alla pubblica udienza del 7 giugno 2017, allorché sono stati introitati a decisione.<br />
<strong>Diritto</strong><br />
18. Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, connessi in ragione della identità delle parti in causa, e dell&#8217;attività oggetto dei due atti impugnati.<br />
19. Sul merito dei ricorsi il Collegio osserva che le censure poste a fondamento dei due ricorsi sostanzialmente ruotano tutte intorno ai seguenti argomenti:<br />
a) le indagini effettuate da ARPA in entrambi i casi sono state parziali e non esaustive, e tra l&#8217;altro non hanno coinvolto in alcun modo la ricorrente;<br />
b) la ricorrente ha gestito l&#8217;attività di commercio e distribuzione di carburanti sui siti oggetto degli atti impugnati solo dal 2000 al 2014; per i 39 anni precedenti la medesima attività è stata svolta da Am. s.n.c., pertanto è ben possibile che l&#8217;inquinamento rilevato sia ascrivibile alla attività di questa ultima;<br />
c) gli accordi stipulati inter partes prevedevano l&#8217;obbligo di Am. s.n.c. di effettuare la manutenzione straordinaria degli impianti o, comunque, della &#8220;componente immobiliare&#8221;, pertanto è ad essa che si deve eventualmente ascrivere la responsabilità per l&#8217;inquinamento rilevato nella matrice ambientale dei due terreni, nonché nella falda acquifera sottostante l&#8217;impianto di Corso Alessandria.<br />
20. Il Collegio ritiene che le censure dedotte sostanzialmente siano almeno parzialmente fondate e che, tuttavia, ciò, allo stato, non consente di affermare la estraneità della ricorrente in relazione all&#8217;inquinamento rilevato in sito, ragione per cui le Determine impugnate non possono essere annullate.<br />
21. L&#8217;istruttoria effettuata dalla Provincia e da ARPA appare effettivamente manchevole.<br />
21.1. Relativamente all&#8217;impianto di Corso Alessandria, caratterizzato dalla presenza di numerosi serbatoi interrati, è pur vero che l&#8217;analisi di alcuni campioni ha rilevato la presenza di sostanze inquinanti in misura superiore alle CSC, ma non è affatto chiaro come tali sostanze nel terreno e nella falda ci siano arrivate, ossìa: non si sa se e quali dei serbatoi interrati fossero perdenti e che grado di compromissione avessero; né, peraltro, si deduce o è stato dimostrato che le sostanze inquinanti siano penetrate nel terreno non per perdita dai serbatoi o da tubazioni interrate ma perché, a causa di una non corretta movimentazione del carburante in superficie, vi sarebbero stati veri e propri fenomeni di dispersione.<br />
21.2. Tale considerazione potrebbe non rivestire soverchia rilevanza se Europam fosse stata l&#8217;unico soggetto, nel corso del tempo, ad utilizzare quell&#8217;area per il deposito ed il commercio dei carburanti: ancorché la responsabilità dell&#8217;inquinatore debba essere sempre verificata dal punto di vista causale &#8211; in applicazione del noto principio &#8220;chi inquina paga&#8221; &#8211; e non possa pertanto essere data per scontata, il fatto che su un certo sito sia rilevato un inquinamento ambientale ascrivibile ad una determinata attività, che in concreto consta essere stata ivi svolta solo da un soggetto, consente di stabilire un nesso di causalità tra l&#8217;inquinamento stesso e l&#8217;attività di quel soggetto, che in tal caso rappresenta l&#8217;unica causa nota. Ma nel caso portato alla attenzione del Tribunale la situazione è ben differente, perché gli impianti di Corso Alessandria e Corso Savona esistono dai primi anni Sessanta e per 39 anni sono stati gestiti, nella medesima consistenza strutturale, dalla F.lli Am. s.n.c., tra l&#8217;altro in un&#8217;epoca in cui la legislazione non imponeva ai gestori degli impianti di commercializzazione di carburanti la adozione di tutte le misure di tutela dell&#8217;ambiente che oggi sono invece vigenti.<br />
21.3. Appare dunque sorprendente che sia ARPA che la Provincia di Asti non si siano poste minimamente il problema, che non traspare dalla motivazione dei due provvedimenti impugnati, di verificare ed affermare una eventuale responsabilità concorrente o esclusiva della F.lli Am. s.n.c., la cui posizione sembra essere stata sic et simpliciter equiparata a quella del proprietario incolpevole, solo perché proprietaria dell&#8217;area.<br />
21.4. Dal punto di vista fattuale, inoltre, occorre rilevare che la stessa ordinanza n. 1594/2016 cita dei particolari che avrebbero dovuto indurre ad ipotizzare una responsabilità quantomeno concorrente della Am.. Si allude, in particolare, al fatto che questa ultima ha commissionato, nel gennaio 2016, delle prove di tenuta dei serbatoi interrati, rinvenendone 6 bucati, dei quali solo 2 sottoposti a trattamento di vetrificazione prima che l&#8217;impianto fosse consegnato ad Europam. Ebbene: se 4 dei serbatoi sono risultati bucati e mai sottoposti a vetrificazione prima che fossero consegnati ad Europam, è possibile che essi fossero perdenti, o comunque compromessi, già da prima che la ricorrente e la Am. stipulassero il contratto d&#8217;affitto d&#8217;azienda. Per il resto l&#8217;ordinanza n. 1594/2016 si limita ad effettuare una cronistoria, dà atto della documentazione pervenuta e delle risultanze di essa, ma non spiega perché l&#8217;inquinamento rilevato debba essere ascritto solo ad Europam, comunicando così l&#8217;impressione che tale responsabilità sia stata data per scontata in ragione del cattivo stato di manutenzione dell&#8217;area a livello superficiale ed in ragione del fatto che Europam è stata l&#8217;ultimo soggetto ad utilizzare l&#8217;impianto.<br />
22. Considerazioni analoghe valgono per l&#8217;ordinanza n. 1595/2016, avente ad oggetto l&#8217;impianto di Corso Savona. In questo caso, tra l&#8217;altro, ARPA è intervenuta quando la Am. s.n.c. aveva già provveduto alla rimozione dei depositi interrati presenti su quell&#8217;area e delle relative linee di adduzione. Essendo stata rilevata, nel corso di tale operazione, la presenza di una tubazione bucata, l&#8217;inquinamento è stato attribuito a tale circostanza; e pur dando atto, l&#8217;ordinanza in parola, che l&#8217;impianto è stato attivato nel 1977 dalla Am. s.n.c., anche in questo caso la Provincia e l&#8217;ARPA non si pongono il problema di stabilire se l&#8217;inquinamento rilevato sia o meno recente, e ciò malgrado che alcun trattamento di vetrificazione delle cisterne e delle tubazioni risulta essere mai stato effettuato, dando adìto al dubbio che la compromissione possa essere iniziata anche in epoca precedente al momento in cui è subentrata Europam. Il provvedimento, dunque, non si pone affatto il problema di identificare il momento in cui la tubazione ha iniziato a perdere, e proprio per questa ragione il fatto che una eventuale corresponsabilità della Am. s.n.c. non venga neppure chiamata in causa risulta immotivata ed illogica.<br />
23. Una eventuale corresponsabilità della Am. s.n.c. deve poi essere ipotizzata, nel caso di specie, non solo per il fatto che essa pure ha esercitato una attività che verosimilmente è all&#8217;origine dell&#8217;inquinamento rilevato in sito &#8211; la stessa identica attività esercitata dalla ricorrente -, ma anche per la ragione che essa é proprietaria non solo dell&#8217;area ma anche degli impianti, di cui essa ben conosceva l&#8217;epoca di realizzazione e la vetustà, e di cui, ad ogni buon conto, contrattualmente si era riservata la vigilanza e la manutenzione.<br />
23.1. Si deve infatti constatare che nelle previsioni contrattuali, oltre all&#8217;obbligo di provvedere alla riparazione ed alla manutenzione straordinaria degli immobili (art. 12 del contratto d&#8217;affitto di ramo d&#8217;azienda del 4 febbraio 2005) , figurano inserite la clausola secondo cui &#8220;la società affittante è altresì autorizzata ad eseguire riparazioni e manutenzioni, anche non urgenti, sugli immobili facenti parte del ramo aziendale concesso in affitto, giusta il disposto dell&#8217;art. 1583 c.c.&#8221; (articolo 12 comma 3 del contratto 4 febbraio 2005), nonché la clausola secondo cui &#8220;La società affittante ha diritto , ai sensi dell&#8217;art. 1619 c.c., di controllare la corretta gestione dell&#8217;azienda affittata e all&#8217;uopo effettuare, previo preavviso di almeno dieci giorni alla società conduttrice, sopralluoghi anche a mezzo di propri rappresentanti ed incaricati&#8221; (art. 15 del contratto già citato). Dalle ricordate previsioni contrattuali discende, ad avviso del Collegio, che la Am. s.n.c., pur concedendo la gestione degli impianti alla ricorrente mediante il contratto d&#8217;affitto di ramo d&#8217;azienda, non si è mai spogliata completamente della custodia dei beni, sui quali, all&#8217;esatto opposto, la affittante ha chiaramente inteso mantenere il potere di vigilanza e controllo, assicurandosi a livello contrattuale di poter entrare nella proprietà per ispezionarla e per poter effettuare i lavori necessari.<br />
Segue dalla dianzi esposte considerazioni che, contrariamente a quanto sostengono la Provincia e la stessa Am. s.n.c., le pattuizioni contrattuali, almeno su questo punto, non assumono affatto una rilevanza meramente interna: infatti, nella misura in cui mantengono in capo alla Am. s.n.c. la custodia e la vigilanza sui beni oggetto dell&#8217;affitto di ramo d&#8217;azienda nonché sulla gestione di essa, innestano pure, sulla medesima, in via diretta e non in sostituzione della affittuaria, l&#8217;obbligo di assicurare la vigilanza nonché quello di effettuare le opere necessarie per mantenere i beni in buono stato d&#8217;uso e, più in generale, per assicurare la corretta gestione della azienda. Ed anche a voler ritenere che le cisterne interrate non facessero parte del compendio immobiliare la cui manutenzione straordinaria e le cui riparazioni rimanevano, in base al contratto d&#8217;affitto d&#8217;azienda, a carico della Am. s.n.c., non si sposterebbero i termini della questione, poiché relativamente a detti beni la Am. s.n.c. era comunque obbligata a sollecitare in tempo utile eventuali interventi manutentivi da parte di Europam.<br />
23.3. L&#8217;eventuale omessa vigilanza, da parte della Am. s.n.c., sulla corretta gestione degli impianti e, più in generale, sullo stato di manutenzione dei beni aziendali, unitamente alla constatazione che tale vigilanza é prevista dal contratto e si giustifica, oggettivamente, con la natura pericolosa della attività, che comporta la continua movimentazione di carburanti, induce ad affermare che tale condotta omissiva sarebbe anche connotata, nella specie, da un coefficiente psicologico di colpevolezza: non si tratterebbe, quindi di una fattispecie di responsabilità ex art. 2051 c.c.<br />
23.4. Una responsabilità della Am. s.n.c. per l&#8217;inquinamento rilevato negli impianti oggetto degli atti impugnati, ove ascrivibile ad omessa vigilanza, sarebbe alla stessa addebitabile, in conclusione a titolo di responsabilità per condotta omissiva colpevole che ha determinato il l&#8217;inquinamento ambientale agendo, quantomeno, quale concausa.<br />
25.5. Del resto, che la responsabilità per danno ambientale possa essere integrata da una condotta omissiva è già stato chiarito dalla giurisprudenza: si veda al proposito la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4099/2016, secondo la quale&#8221; &#8220;Ai sensi degli artt. 242, comma 1, e 244, comma 2, del Testo Unico dell&#8217;ambiente, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d&#8217;emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica Amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell&#8217;inquinamento, quindi ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all&#8217;inquinamento da un preciso nesso di causalità; risulta, pertanto, necessario un rigoroso accertamento al fine di individuare il responsabile dell&#8217;inquinamento, nonché del nesso di causalità che lega il comportamento del responsabile all&#8217;effetto consistente nella contaminazione, accertamento che presuppone un&#8217;adeguata istruttoria non essendo configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell&#8217;immobile in ragione di tale sola qualità (nella specie, difetta il necessario e preventivo accertamento della qualità di soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento in capo alla società appellata, con la conseguenza che gli obblighi imposti risultano derivare dalla mera qualifica di proprietario o possessore dell&#8217;area e, dunque, dal mero collegamento materiale con essa, a prescindere dalla preliminare e necessaria verifica della qualità del soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento)&#8221;. Nel senso della rilevanza di una condotta anche solo negligente, v. Consiglio di Stato, sez. V, 17/07/2014, n. 3786; nello stesso senso anche Consiglio di Stato, sez. VI, 05/10/2016, n. 4119, e più recentemente T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. II, 15/02/2017, n. 125, che ha affermato che &#8220;L &#8216;obbligo di messa in sicurezza e di successiva bonifica è la semplice conseguenza oggettiva dell&#8217;aver cagionato l&#8217;inquinamento e il complesso delle norme in tema di bonifica non sono altro che l&#8217;applicazione alla materia in esame (si potrebbe dire, la procedimentalizzazione nella materia in esame) della norma generale dell&#8217;art. 2043 c.c., secondo cui ogni soggetto è tenuto a reintegrare il danno che abbia cagionato con il proprio comportamento, che, d&#8217;altronde, è a sua volta espressione del principio, ancor più generale, di responsabilità, in base al quale ciascuno risponde delle proprie azioni ed omissioni, risultando dunque il c.d. principio comunitario del chi inquina paga un&#8217;ulteriore specificazione in materia ambientale, con la conseguenza che laddove il danno sia scoperto a distanza di anni o decenni ciò non impedisce di attivare la norma dell&#8217;art. 2043 c.c. né evita l&#8217;applicazione del principio di responsabilità.&#8221;<br />
23.6. A stretto rigore, dunque, gli obblighi di bonifica ambientale non richiedono che sia ravvisabile in capo al responsabile dell&#8217;inquinamento un coefficiente soggettivo di colpevolezza, che è invece richiesto dall&#8217;art. 192 del D.L.vo 152/2006 al fine di ordinare al proprietario del sito interessato dall&#8217;abbandono incontrollato di rifiuti la rimozione degli stessi. La differenza sussistente tra tale situazione e quella divisata dagli articoli 242 e 244 del D. L.vo 152/2006 è che in questo secondo caso si è in presenza di una contaminazione ambientale (con o senza presenza di rifiuti da asportare), la quale giustifica l&#8217;inasprimento della responsabilità, che scatta in presenza del mero riscontro di una condotta attiva od omissiva causativa del danno ambientale, e prescindere dal riscontro di un coefficiente di colpevolezza.<br />
24 Tutto quanto sopra esposto dimostra che ARPA, ma soprattutto la Provincia, avrebbero dovuto esaminare la situazione e le responsabilità senza escludere a priori una responsabilità, esclusiva o concorrente della Am. s.n.c., che invece sembra non essere stata presa in minima considerazione.<br />
25. Colgono quindi nel segno le doglianze poste a fondamento del ricorso, di guisa che le Determinazioni impugnate possono effettivamente ritenersi illegittime nella parte in cui non considerano la possibile responsabilità, concorrente od esclusiva, della Am. s.n.c.: la Provincia dovrà quindi riesaminare la situazione allo scopo di verificare ed accertare con maggior precisione quali eventi hanno favorito l&#8217;inquinamento rilevato in sito, se Am. s.n.c. abbia, nel corso degli anni, esercitato sugli impianti la vigilanza ed il controllo discendente dall&#8217;esserne proprietaria e custode, e se essa sia soggettivamente rimproverabile per una omissione di vigilanza.<br />
25.1. Vero è che alla attualità sarà ben difficile comprendere esattamente da dove sia scaturito l&#8217;inquinamento (se dalla perdita di un particolare serbatoio, o di una tubazione o da condotte scorrette) dal momento che la Am. s.n.c. sembrerebbe aver già rimosso tutti i serbatoi ed impianti vari, sia dal sito di Corso Alessandria che da quello di Corso Savona: ciò non può comunque determinare un automatico esonero da responsabilità &#8220;per mancanza di prove&#8221;: la Provincia dovrà invece valutare la posizione di Am. s.n.c. alla luce delle statuizioni che precedono e tenendo conto della documentazione (attendibile) che essa riuscirà a recuperare a ricostruzione dello stato di fatto rinvenuto nel momento in cui è stata effettuata la rimozione dei serbatoi e degli impianti.<br />
26. Quanto sopra esposto non può però comportare l&#8217;annullamento delle ordinanze impugnate nei confronti della ricorrente, la quale non ha affatto dimostrato, sino ad ora, di essere totalmente estranea all&#8217;inquinamento verificatosi: il Collegio osserva, a tale proposito, che l&#8217;art. 244 del D. L.vo 152/2006 non impone di indirizzare l&#8217;ordinanza di bonifica contestualmente nei confronti di tutti i responsabili, essendo peraltro evidente, anche in applicazione del principio di precauzione, che é preferibile procedere nei confronti dei responsabili di cui già sia certa l&#8217;identità, piuttosto che mantenere ferma una bonifica. Da qui la legittimità, in parte qua, delle Determinazioni impugnate, che alla attualità si giustificano comunque sulla considerazione che nei confronti della ricorrente esiste indubbiamente un fumus di responsabilità e che, come già precisato, una ordinanza di bonifica non può essere tenuta ferma sine die solo perché non é certo se non siano coinvolti altri responsabili.<br />
27. Il Collegio rammenta che il Consiglio di Stato, con la sentenza della sez. VI, 10/05/2011, n. 2755, ha affermato chiaramente che seppure l&#8217;accoglimento del ricorso determini normalmente l&#8217;annullamento dell&#8217;atto &#8220;l&#8217;applicazione di tale regola può, in alcuni casi, risultare incongrua e manifestamente ingiusta, ovvero in contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale. Allorché ciò accada, la regola dell&#8217;annullamento con effetti &#8220;ex tunc&#8221; dell&#8217;atto impugnato può essere derogata, a seconda delle circostanze, o con la limitazione parziale della retroattività degli effetti, ovvero con la loro decorrenza &#8220;ex nunc&#8221;, ovvero ancora escludendo del tutto gli effetti dell&#8217;annullamento e disponendo esclusivamente gli effetti conformativi. La vigente legislazione, d&#8217;altra parte, non preclude al g.a. l&#8217;esercizio del potere di determinare gli effetti delle proprie sentenze di accoglimento. Da un lato, infatti, la normativa sostanziale e quella processuale non dispongono l&#8217;inevitabilità della retroattività degli effetti dell&#8217;annullamento di un atto in sede amministrativa o giurisdizionale (cfr. l&#8217;art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990 e l&#8217;art. 34, comma 1, lett. a), c. proc. amm.). D&#8217;altro lato, dagli art. 121 e 122 c. proc. amm. emerge che la rilevata fondatezza di un ricorso d&#8217;annullamento può comportare l&#8217;esercizio di un potere valutativo del giudice, sulla determinazione dei concreti effetti della propria pronuncia. Tale potere valutativo, attribuito per determinare la perduranza o meno degli effetti di un contratto, va riconosciuto al g.a. in termini generali, quando si tratti di determinare la perduranza o meno degli effetti di un provvedimento. Inoltre, in base alla giurisprudenza comunitaria &#8211; la quale ha da tempo affermato che il principio dell&#8217;efficacia &#8220;ex tunc&#8221; dell&#8217;annullamento, seppur costituente la regola, non ha portata assoluta e che la Corte di Giustizia Ue può dichiarare che l&#8217;annullamento di un atto (sia esso parziale o totale) abbia effetto &#8220;ex nunc&#8221; o che, addirittura, l&#8217;atto medesimo conservi i propri effetti sino a che l&#8217;istituzione modifichi o sostituisca l&#8217;atto impugnato &#8211; si deve ritenere, analogamente, che il g.a. abbia pure il potere di statuire la perduranza, in tutto o in parte, degli effetti dell&#8217;atto risultato illegittimo, per un periodo di tempo che può tenere conto non solo del principio di certezza del diritto e della posizione di chi ha vittoriosamente agito in giudizio, ma anche di ogni altra circostanza da considerare rilevante.&#8221;<br />
28. Il Collegio ritiene che nel caso di specie, nel quale vengono in considerazione atti illegittimi nella sola misura in cui non indagano con maggior profondità la responsabilità ambientale della controinteressata, ed in relazione ai quali esiste indubbiamente un interesse pubblico a non disporne la caducazione degli effetti nei confronti della ricorrente, onde consentire il sollecito avvio della procedura di bonifica, possa trovare applicazione il ricordato precedente del Consiglio di Stato, precisamente nella misura in cui esso ammette che il giudice amministrativo possa anche escludere in toto l&#8217;annullamento dell&#8217;atto oggetto di sindacato nonostante la rilevata illegittimità di esso, impartendo tuttavia alla Amministrazione delle misure conformative.<br />
29. I ricorsi in epigrafe indicati vanno dunque parzialmente accolti, sia pure nei sensi di cui in motivazione, conseguendo da ciò l&#8217;obbligo della Provincia di Asti di riattivare il procedimento onde valutare la posizione di Am. s.n.c. , escludendosi invece l&#8217;annullamento degli atti impugnati.<br />
30. La particolarità della vicenda e delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese dei due giudizi.<br />
<strong>PQM</strong><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:<br />
&#8211; dispone la riunione del ricorso n. 947/2016 R.G. al ricorso n. 946/2016 R.G.;<br />
&#8211; accoglie entrambi i ricorsi nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;<br />
&#8211; visto l&#8217;art. 34 comma 1 lett. e) c.p.a. dispone che la Provincia di Asti riapra, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, l&#8217;istruttoria procedimentale al fine di procedere alle verifiche di cui ai paragrafi 25, 26 e 29 della mot<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore<br />
Giovanni Pescatore, Primo Referendario<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 09 AGO. 2017.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-8-2017-n-960/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2017 n.960</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2017 n.959</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-8-2017-n-959/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-8-2017-n-959/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2017 n.959</a></p>
<p>Pres. Giordano; Est. Ravasio Sull’illegittimità dell’adozione del PPE in variante al PRG qualora non sia stato adeguatamente valutato l’impatto idrogeologico dello stesso, dimostrando l’assenza di rischi o individuando le opere necessarie a prevenirli Rischio ambientale – legittimazione ad agire delle associazioni ambientali &#8211; artt. 13 e 18 l. 349/1986 –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-8-2017-n-959/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2017 n.959</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-8-2017-n-959/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2017 n.959</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giordano; Est. Ravasio</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità dell’adozione del PPE in variante al PRG qualora non sia stato adeguatamente valutato l’impatto idrogeologico dello stesso, dimostrando l’assenza di rischi o individuando le opere necessarie a prevenirli</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<ol>
<li>Rischio ambientale – legittimazione ad agire delle associazioni ambientali &#8211; artt. 13 e 18 l. 349/1986 – materia urbanistica.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li value="2">Rischio ambientale – rischio idrogeologico – approvazione strumenti urbanistici – opere per la prevenzione del rischio ambientale.</li>
</ol>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le associazioni nazionali individuate ai sensi dell&#8217;art. 13 l. 349/1986, hanno legittimazione ad agire, espressamente prevista dalla medesima norma all&#8217;art. 18, per ogni ipotesi in cui la iniziativa sia volta alla prevenzione, contrasto o ripristino di situazioni con potenziale rischio o concreta verificazione di danno ambientale. Il concetto di tutela del bene ambiente deve intendersi in senso ampio, potendo comprendere ogni situazione idonea a cagionare un pregiudizio all&#8217;ambiente; dunque, anche in riferimento a contestazioni rivolte ad atti di natura urbanistica, è possibile riconoscere la legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, ogni qualvolta si deduca che tali atti sono idonei a compromettere l&#8217;ambiente.</p>
<ol>
<li value="2">Qualora una variante di notevole impatto urbanistico, ambientale e paesaggistico sia approvata senza che vi sia certezza che il progetto possa essere effettivamente realizzato in sicurezza, da tutti i punti di vista, vi è violazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della azione amministrativa, posto che da tali principi discende l&#8217;obbligo per la amministrazione di agire in maniera responsabile e, perciò, di valutare con attenzione tutti gli interessi che su di essa convergono, tra i quali si annovera l&#8217;interesse a tutelare la pubblica e la privata incolumità; l&#8217;interesse a prevenire operazioni economiche ad alto rischio, che in caso di fallimento finiscono per riversare sulla collettività, e quindi sulle casse delle amministrazioni pubbliche, costi enormi; l&#8217;interesse a prevenire danni economici ai terzi di buona fede. L’Autorità procedente, pertanto, deve pretendere che prima della approvazione definitiva del PPE siano quantomeno acquisiti i progetti delle opere necessarie ad ovviare alle problematiche di carattere ambientale, concernenti nello specifico il rischio idrogeologico, nonché la dimostrazione della efficienza e funzionalità di tali opere, in relazione alle problematiche da risolvere.</li>
</ol>
<div>&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div id="pnlIntestazione">
<div style="margin-left:7.5pt;">
<pre>
 REPUBBLICA ITALIANA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Sezione Prima)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
ha pronunciato la presente&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SENTENZA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
sul ricorso numero di registro generale 978 del 2011, proposto da:&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Legambiente&nbsp; -&nbsp; Associazione&nbsp; Ambientalista&nbsp; Nazionale&nbsp; -&nbsp; Onlus,&nbsp; in</pre>
<pre>
persona&nbsp; del&nbsp; legale &nbsp;rappresentante&nbsp; pro-tempore&nbsp;&nbsp;&nbsp; e&nbsp;&nbsp;&nbsp; Me.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pi.,</pre>
<pre>
rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara Servetti,&nbsp; con&nbsp; domicilio</pre>
<pre>
eletto presso lo studio di costei in Torino, corso Vittorio&nbsp; Emanuele</pre>
<pre>
II, 82;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;contro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Comune di Chivasso, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato</pre>
<pre>
e difeso dall'avvocato Giovanni Martino, con domicilio eletto&nbsp; presso</pre>
<pre>
il di lui studio in Torino, via G. Giusti N. 3;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Regione Piemonte, in persona del legale&nbsp; rappresentante&nbsp; pro-tempore,</pre>
<pre>
rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenia Salsotto, con&nbsp; domicilio</pre>
<pre>
eletto presso lo studio di costei in Torino, corso Regina Margherita,</pre>
<pre>
174;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nei confronti di&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Società Va. Immobiliare S.r.l., in persona del legale&nbsp; rappresentante</pre>
<pre>
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Gambino,</pre>
<pre>
Anna Gariglio, domiciliata ex art. 25 cpa presso&nbsp; la&nbsp; Segreteria&nbsp; del</pre>
<pre>
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte in&nbsp; Torino,&nbsp; corso</pre>
<pre>
Stati Uniti, 45;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per l'annullamento:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
- della deliberazione della&nbsp; Giunta&nbsp; regionale&nbsp; n.&nbsp; 11-2010&nbsp; in&nbsp; data</pre>
<pre>
17/05/2011, pubblicata sul B.U.R. della Regione&nbsp; Piemonte&nbsp; n.&nbsp; 21&nbsp; in</pre>
<pre>
data 26/5/2001, avente ad oggetto " Legge regionale 5/12/1977 n. 56 e</pre>
<pre>
successive&nbsp; modificazioni,&nbsp; D.Lgs&nbsp; 3/4/2006&nbsp; n.&nbsp; 152&nbsp; e&nbsp;&nbsp;&nbsp; successive</pre>
<pre>
modificazioni - Comune&nbsp; di&nbsp; Chivasso&nbsp; (TO).&nbsp; Approvazione&nbsp; del&nbsp; Piano</pre>
<pre>
Particolareggiato relativo alle aree 4.11 e 5.25 e della&nbsp; contestuale</pre>
<pre>
Variante allo strumento urbanistico generale comunale vigente";&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
-&nbsp; degli&nbsp; atti&nbsp; tutti&nbsp; antecedenti,&nbsp; preordinati,&nbsp; consequenziali&nbsp;&nbsp; e</pre>
<pre>
comunque connessi, tra cui la deliberazione del consiglio comunale di</pre>
<pre>
Chivasso n. 21 in data&nbsp; 10/5/2010,&nbsp; la&nbsp; deliberazione&nbsp; del&nbsp; consiglio</pre>
<pre>
comunale n. 80 in data 21/12/2010;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</pre>
<pre>
Visti il ricorso e i relativi allegati;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Chivasso e di</pre>
<pre>
Regione Piemonte e di Società Va. Immobiliare S.r.l.;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Viste le memorie difensive;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Visti tutti gli atti della causa;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2017 la&nbsp; dott.ssa</pre>
<pre>
Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel</pre>
<pre>
verbale;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
</div>
</div>
<div id="pnlFatto">
<div style="margin-left:7.5pt;"><strong>Fatto</strong>&nbsp;</p>
<p>
1. Il Comune di Chivasso ha avviato nel 2009 un procedimento volto alla modifica del proprio Piano Regolatore Generale Comunale in riferimento alle aree 4.11 e 5.25, situate nella zona del Parco Mauriziano ai sensi dell&#8217;art. 40 della L. R. 56/1977.<br />
2. Nella fase preparatoria di modifica del Piano Regolatore è stata avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica per tramite di due conferenze di servizi (svoltesi rispettivamente il 30.9.2008 e 6.11.2008) con le Autorità preposte alla formulazione di parere ambientale e con la Regione Piemonte, al cui esito quest&#8217;ultima, pur evidenziando forti aspetti di criticità del progetto in causa rispetto al patrimonio ambientale, ha escluso l&#8217;assoggettabilità della modifica a VAS (nota della Regione Piemonte del 23.12.2008).<br />
3. In data 27.4.2009 il Comune ha approvato con propria delibera consiliare n. 16 il progetto preliminare di Piano Particolareggiato Edilizio in Variante.<br />
4. Con le successive delibere&nbsp;nn. 60 e 61 il Comune ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni intervenute in merito all&#8217;adozione del PPE e il progetto definitivo di quest&#8217;ultimo con contestuale variante al PRGC.<br />
5. Tali provvedimenti sono stati impugnati da parte di Legambiente Associazione Ambientalista Nazionale e da due privati cittadini avanti questo Tribunale con ricorso avente N. Reg. 348/2010, giudizio conclusosi con la sentenza n. 657 del 17.6.2011, con la quale l&#8217;impugnazione dei ricorrenti è stata in parte respinta ed in parte dichiarata improcedibile.<br />
6. Il progetto di modifica del Piano Regolatore è stato medio tempore parzialmente modificato.<br />
7. Con la delibera consiliare n. 21 del 10.5.2010 i documenti facenti parte del Progetto Particolareggiato sono stati integrati con una relazione contenente verifica di congruità rispetto al Piano di Classificazione Acustica vigente, e con la sostituzione delle Tavole in cui era stata riscontrata una incongruenza in fase di analisi del progetto.<br />
8. Inoltre, con successiva delibera n. 80 del 21.12.2010 il Comune, visti i rilievi urbanistici e ambientali formulati dalla Regione, in particolare con la nota del 30.7.2010, ha approvato le correlative controdeduzioni ai sensi dell&#8217;art. 15 c. 13 L. R. 57/1977 predisponendo la relativa documentazione tecnica opportunamente modificata.<br />
9. La Regione Piemonte, infine, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-2010 in data 17.5.2011, pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 21 in data 26.5.2011 ha approvato il Piano Particolareggiato dell&#8217;area, con contestuale variante dello strumento urbanistico generale comunale, introducendo tuttavia ex officio negli elaborati progettuali delle ulteriori modifiche finalizzate a meglio definire e puntualizzare le previsioni richieste in fase istruttoria al Comune.<br />
10. Con tale deliberazione si è approvata in via definitiva l&#8217;adozione di un Piano Particolareggiato delle Aree del Comune di Chivasso 4.11 e 5.25 (Area Parco Mauriziano), con contestuale variante al PRGC, il cui progetto riguarda oltre 50.000 mc di area edificabile e prevede l&#8217;insediamento di nuovi 550 abitanti in prossimità del Parco Mauriziano: il PPE in questione, in particolare, prevede la realizzazione a ridosso del Parco Mauriziano di alcuni edifici alti sino a 7 piani, comportanti l&#8217;utilizzo di una&nbsp;volumetrìa&nbsp;complessiva di 56.072 mc, dei quali 6500 mc destinati ad attività terziarie, e 49.572 mc destinati a residenza.<br />
11. Con il ricorso in epigrafe indicato, presentato da Legambiente e, contestualmente, da un privato cittadino, il menzionato PPE è stato impugnato sulla base di due articolati motivi di ricorso con il quale vengono contestati, da un lato, la illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi già formulati nel ricorso 348/2010, d&#8217;altra parte vengono dedotti vizi di legittimità propri della Deliberazione GR 11-2010.<br />
11.1. In particolare, con il primo motivo di ricorso parte ricorrente contesta:<br />
I) la mancanza di chiarezza in ordine alla natura di variante approvata contestualmente al PPE, concludendo che la medesima non possa che ritenersi variante strutturale ai sensi e agli effetti dell&#8217;art. 17 c. 4 L.R. 56/1977, con conseguente obbligo di assoggettamento a VAS del progetto;<br />
II) le delibere consiliari sarebbero illegittime in quanto le stesse non si sarebbero conformate alle prescrizioni regionali in sede di adozione dello strumento urbanistico e pare evidente che l&#8217;intero progetto non appare in alcun modo giustificato sotto il profilo dell&#8217;interesse pubblico.<br />
III) la relazione idrogeologica dell&#8217;area interessata dal PPE non sarebbe stata presente tra gli atti allegati al progetto preliminare, ma depositata solo in data successiva all&#8217;adozione del provvedimento e non pubblicata, circostanza aggravata proprio dalla concreta situazione sotto il profilo idro-geologico della zona, notoriamente assai fragile, e dalla previsione di intubamento del Canale del Nuovo Orchetto.<br />
IV) Legambiente contesta infine che la relazione illustrativa sarebbe stata carente della documentazione prescritta dalla normativa regionale, in particolare circa le tempistiche e l&#8217;ordine temporale degli interventi ed il riparto degli oneri tra PA e soggetti attuatori del Piano Particolareggiato.<br />
11.2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce vizi propri della Delibera Regionale impugnata, evidenziando la sussistenza di notevoli e gravi criticità dello strumento urbanistico, segnatamente sotto l&#8217;aspetto idrogeologico e ambientale, non risolte dall&#8217;amministrazione comunale nemmeno a seguito delle specifiche segnalazioni dei competenti organi regionali. Tale circostanza avrebbe dovuto ostare all&#8217;approvazione da parte della Regione del Progetto e della conseguente Variante così come elaborati dal Comune di Chivasso.<br />
11.2.1. Più in dettaglio, secondo Legambiente Onlus l&#8217;area interessata dal PPE, ma specialmente l&#8217;area 4.11, svolgerebbe la funzione di bacino di laminazione relativamente alle acque meteoriche che naturalmente confluiscono nell&#8217;area del parco Mauriziano e che infatti hanno invaso la zona nel corso delle alluvioni del 1994 e 2010: la realizzazione dei nuovi edifici, pertanto, oltre a comportare un massiccio impatto urbanistico per l&#8217;entità delle opere di urbanizzazione richieste, comporterebbe un rischio idrogeologico; inoltre per il sig. Me., che risiede a sud della zona 4.11 e che in esito alla eventuale realizzazione dei nuovi edifici verrebbe ad essere privato di luce e della vista sul Parco Mauriziano, l&#8217;esecuzione del PPE comporterebbe un rilevante impatto sulla propria qualità di vita, oltre che un impatto paesaggistico generale non indifferente.<br />
12. Costituendosi in giudizio la Regione Piemonte ha eccepito l&#8217;operatività del principio del&nbsp;ne bis in idem&nbsp;per gran parte dei vizi enunciati, essendo gli stessi stati oggetto di precedente pronuncia tra le parti,&nbsp;ossìa&nbsp;la sopra citata sentenza n. 657/2011, con conseguente inammissibilità dei relativi motivi in questo giudizio. Sempre in via preliminare, la difesa regionale ha eccepito la carenza di interesse della associazione Legambiente, posto che i vizi dedotti in causa atterrebbero a questioni estranee alle necessità di tutela ambientale, e la mancanza di omogeneità tra le posizioni dell&#8217;associazione ambientalista e del privato cittadino, con conseguente inammissibilità del ricorso in entrambe le ipotesi. Ancora in via preliminare la Regione ha eccepito l&#8217;inammissibilità del ricorso nei confronti delle delibere comunali&nbsp;nn. 21 e 80 del 2010, in quanto non tempestivamente ed autonomamente impugnate.<br />
12.1. Nel merito, circa le dedotte criticità urbanistiche ed idrogeologiche, la Regione ha affermato di aver correttamente valutato le modifiche apportate dall&#8217;Amministrazione comunale all&#8217;impianto progettuale dell&#8217;area, divenuto compatibile alle richieste formulate dalla Regione stessa in fase istruttoria, soprattutto in seguito ai correttivi dalla stessa operati d&#8217;ufficio con l&#8217;approvazione del Piano di cui alla Delibera 11-2010.<br />
13. Il Comune, costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l&#8217;irricevibilità del ricorso in quanto relativo ad atti (delibere consiliari 21 e 80 del 2010) non tempestivamente impugnati benché prodotti nel giudizio N. Reg. 348/2010 il 25.2.2011 (mentre la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio si assesta solo nel successivo luglio). Lo stesso ha poi contestato l&#8217;inammissibilità del ricorso ove volto a contestare le delibere 16/2009, 60/2009 e 61/2009, posto che queste ultime non potrebbero più dirsi, viste le intervenute modifiche ed integrazioni, costituenti il presupposto giuridico, urbanistico e procedimentale della DGR impugnata. Sarebbe invece una mera irregolarità, già a suo tempo sanata, la mancata allegazione, al progetto preliminare, della relazione idrogeologica, la cui successiva acquisizione è stata contestata dai ricorrenti.<br />
13.1. Nel merito il Comune contesta la natura strutturale della variante in contestazione, priva di incremento insediativo e di creazione di infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale, con conseguente legittima esclusione dell&#8217;assoggettamento a VAS della variante; afferma, inoltre, che le modifiche approvate dal Comune hanno determinato un pieno adeguamento alle indicazioni date dalla Regione, che il progetto approvato ha rilevanza pubblica perché assicura una riorganizzazione del verde con &#8220;maggior respiro&#8221; per il parco, e che la documentazione allegata ai provvedimenti costituenti la modifica al PRGC sarebbe completa.<br />
Si è costituita in giudizio altresì la&nbsp;controinteressata&nbsp;Va. Immobiliare, proprietaria di parte delle aree interessate dalla variante, deducendo la improcedibilità del ricorso per insussistenza della&nbsp;legittimatio&nbsp;ad&nbsp;causam&nbsp;di Legambiente, l&#8217;improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso in quanto tardivo in ordine alla impugnazione degli atti prodromici impugnati (delibere consiliari 21 e 80 del 2010), l&#8217;inammissibilità del ricorso in quanto già oggetto di pronuncia di merito con la richiamata sentenza TAR Piemonte 675/2011, l&#8217;insussistenza dei vizi&nbsp;ex&nbsp;adverso&nbsp;dedotti.<br />
15. Il ricorso è stato chiamato&nbsp;alle udienza&nbsp;pubbliche del 28 settembre 2016 e 19 aprile 2017, allorché, previo scambio di memorie, è stato introitato a decisione.</div>
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<div id="pnlDiritto">
<div style="margin-left:7.5pt;"><strong>Diritto</strong><br />
16. Il Collegio procede anzitutto alla disamina delle varie eccezioni preliminari di rito sollevate dalle parti.<br />
16.1. Relativamente alla eccepita carenza di legittimazione attiva della ricorrente Legambiente Onlus, la Regione e la&nbsp;controinteressata&nbsp;sostengono che le associazioni ambientali posseggono una legittimazione eccezionale ai ricorsi amministrativi, limitata unicamente alla tutela di interessi di tipo ambientale, con esclusione della possibilità di far valere doglianze afferenti alla materia urbanistica, allorché l&#8217;associazione ricorrente avrebbe dedotto unicamente vizi formali aventi un rilievo esclusivamente urbanistico.<br />
16.1.1. L&#8217;eccezione&nbsp;é&nbsp;infondata. La ricorrente è infatti associazione nazionale individuata ai sensi dell&#8217;art. 13 l. 349/1986, la cui legittimazione ad agire è espressamente prevista dalla medesima norma all&#8217;art. 18, per ogni ipotesi in cui la iniziativa sia volta alla prevenzione, contrasto o ripristino di situazioni con potenziale rischio o concreta verificazione di danno ambientale.<br />
16.1.2. Risulta ormai pacifico in giurisprudenza che il concetto di tutela del bene ambiente deve intendersi in senso ampio, potendo comprendere ogni situazione idonea a cagionare un pregiudizio all&#8217;ambiente, quantunque in via diretta finalizzato alla tutela di interessi di natura più circoscritta o diversi; dunque, anche in riferimento a contestazioni rivolte ad atti di natura urbanistica, quali quelli impugnati nel presente giudizio, è possibile riconoscere la legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, ogni qualvolta si deduca che tali atti sono idonei a compromettere l&#8217;ambiente, il che è certamente predicato quantomeno con riferimento al PPE.<br />
16.1.3. Nel ricorso in esame, le doglianze avanzate attengono a mancati accertamenti preliminari di tipo ambientale (ed in particolare la VAS), a rischi idrogeologici e ai possibili impatti negativi che le modifiche al Piano Regolatore contestate potrebbero comportare per l&#8217;area geografica di interesse ambientale del Parco Mauriziano nonché l&#8217;area compresa nel PPE ed in quelle viciniori. Per tali ragioni deve ritenersi che i motivi di ricorso formulati dalle ricorrenti, e per quel che qui rileva da Legambiente, abbiano carattere ambientale sebbene attinenti a provvedimenti di natura urbanistica, con conseguente legittimazione ad agire anche dell&#8217;associazione ambientalista.<br />
16.1.4. Inoltre, le posizioni delle due parti ricorrenti &#8211; l&#8217;associazione nazionale ambientalista ed il privato cittadino &#8211; non possono ritenersi, come invece contestato dalla Regione, afferenti a posizioni disomogenee, in considerazione del fatto che, benché la fonte della legittimazione ad agire sia differente, entrambi i soggetti ricorrenti agiscono per la tutela dei medesimi interessi e invocano le medesime ragioni di tutela. La loro posizione dunque, seppur in astratto avente confini differenti (più ampia geograficamente quella dell&#8217;associazione e qualitativamente quella del privato), deve ritenersi coincidente e, dunque, omogenea nel caso che qui ci occupa.<br />
16.1.5. Segue da tutto ciò che l&#8217;eccezione di inammissibilità in esame deve essere respinta.<br />
16.2. Relativamente alla dedotta tardività del ricorso nella parte in cui ha ad oggetto le delibere consiliari&nbsp;nn. 21 e 80 del 2011, il Collegio osserva che l&#8217;iter&nbsp;procedimentale di approvazione della variante al Piano Regolatore del Comune di Chivasso si è concluso solo con l&#8217;adozione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-2010 del 17.5.2011. Ciascuno degli atti ad esso presupposti e antecedenti (e quindi anche quelli impugnati con il precedente giudizio) deve ritenersi avere natura&nbsp;endo-procedimentale e non autonomamente lesiva, risultando ad essi applicabile il principio secondo cui un vero e proprio onere di impugnazione sorge solo nel momento di adozione dell&#8217;atto conclusivo del procedimento, sussistendo invece, relativamente agli atti precedenti, la mera facoltà ma non l&#8217;obbligo di impugnarli autonomamente. Ed in tal senso il Consiglio di Stato (si legga inter alia: Sez. IV, 15-02-2013, n. 921) ha costantemente ribadito il principio per cui &#8220;la mera adozione del piano regolatore, non ancora approvato, determina la facoltà, ma non anche l´onere di impugnazione&#8221;.<br />
16.2.1. Tale conclusione non trova un ostacolo nella precedente decisione pronunciata&nbsp;inter&nbsp;partes. La sentenza n. 657/2011, infatti, ha pronunciato esclusivamente la parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla mancata impugnazione delle delibere consiliari&nbsp;nn. 21/2010 e 80/2010, intervenute successivamente all&#8217;atto in allora oggetto di causa (delibera consiliare n. 61/2009): ciò in considerazione del fatto che nel preciso momento storico in cui la sentenza è stata pronunciata &#8220;un eventuale ipotetico accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti deliberativi iniziali poi sostanzialmente modificati e variati, nessun apprezzabile vantaggio potrebbe arrecare ai ricorrenti, atteso che le determinazioni amministrative annullate non sarebbero in realtà quelle che verranno attuate e portate ad effetto&#8221;. La sentenza n. 657/2011, invece, non ha pronunciato la inammissibilità della impugnazione delle delibere consiliari&nbsp;nn. 21 e 80 del 2010 per tardività, anche perché tali delibere in quel giudizio non erano state gravate; quindi non può neppure affermarsi che tra le parti sia passato in giudicato il principio per cui le ricordate delibere consiliari sono ormai inoppugnabili.<br />
16.2.2. Anche la eccezione in esame va dunque respinta.<br />
16.3. Le parti resistenti hanno infine eccepito la inammissibilità di alcuni dei motivi di ricorso per violazione del principio &#8220;ne bis in idem&#8221;, applicabile a seguito della sentenza di questo Tribunale n. 657/2011, che già ha esaminato identiche doglianze. Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.<br />
16.3.1. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che ai fini dell&#8217;applicabilità del divieto per il giudice di pronunciarsi due volte su un&#8217;identica controversia, vanno mutuati i principi civilistici desumibili dagli artt. 2909 c.c. e 324&nbsp;c.p.c., che postulano l&#8217;identità sia delle parti dei due giudizi sia degli elementi indentificativi dell&#8217;azione proposta, ossia il&nbsp;petitum&nbsp;e la&nbsp;causa&nbsp;petendi. Nel giudizio amministrativo l&#8217;applicazione del principio in parola non richiede necessariamente che in entrambi i giudizi siano impugnati, e sia chiesto l&#8217;annullamento, degli stessi provvedimenti, essendo sufficiente che nei diversi giudizi vengano in considerazione provvedimenti diversi ma legati da un vincolo di stretta consequenzialità e inerenti ad uno stesso rapporto; è però necessario che i ricorsi siano proposti sulla base di identici motivi di impugnazione (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 21 dicembre 2015, n. 5806).<br />
16.3.2. Nel caso di specie ricorrono tutte le condizioni che impongono di far applicazione del ricordato principio: da un lato, infatti, vi&nbsp;é&nbsp;stretta consequenzialità tra i provvedimenti impugnati nel ricorso 348/2010 (delibere consiliari&nbsp;nn. 21/2010 e 80/2010) e quello qui in contestazione (DGR 11-2010), d&#8217;altro lato vi è identità tra i motivi di ricorso articolati ed esaminati nel corso della precedente controversia ed il primo dei due motivi del ricorso dedotti con il ricorso introduttivo del presente giudizio.<br />
16.3.3. Vi è tuttavia da rilevare che le parti riferiscono che la pronuncia del Tar n. 657/2011 risulta essere stata impugnata avanti al Consiglio di Stato (N. reg. 8609/2011), con giudizio in attesa di fissazione dell&#8217;udienza di discussione, tanto che parti le ricorrenti hanno formulato istanza di sospensione del presente giudizio, ex art. 79&nbsp;c.p.a. e 295&nbsp;c.p.c..&nbsp;Pertanto, al fine di determinare correttamente i confini entro cui il&nbsp;ne bis in idem&nbsp;vincola il Collegio nel presente giudizio, ed anche per valutare l&#8217;effettiva sussistenza di una questione di pregiudizialità idonea a richiedere la sospensione del presente giudizio, sarebbe opportuno conoscere, quantomeno in via generale, i termini dell&#8217;impugnativa proposta innanzi al Consiglio di Stato (in ispecie per comprendere se al Giudice d&#8217;appello sia stata devoluta la cognizione estesa a tutti i capi della pronuncia di primo grado).<br />
16.3.4. V&#8217;è però che, in realtà, dallo scrutinio delle censure dedotte con il primo motivo di ricorso &#8211; le uniche potenzialmente interessate dalla eventuale applicazione del&nbsp;ne bis in idem&nbsp;&#8211; si può prescindere in ragione della fondatezza e rilevanza dirimente del secondo motivo di ricorso, inerente vizi propri della D.G.R. n. 11-2010 del 17/05/2011, a mezzo della quale il PPE è stato approvato in via definitiva.<br />
17. La Delibera Regionale adottata il 17.5.2011 appare infatti porsi in contraddizione con le precedenti indicazioni impartite dalla stessa Regione Piemonte, e carente in punto di onere di supervisione e verifica del progetto di variante del Piano Regolatore relativamente al rispetto, da parte dell&#8217;autorità comunale, delle prescrizioni alla medesima rivolte con le note del 2009 e 2010 della stessa Regione e delle altre autorità.<br />
17.1. Ciò emerge con particolare evidenza in riferimento alle criticità idrogeologiche evidenziate nel corso del procedimento di approvazione della variante del Piano Regolatore criticità che, considerata l&#8217;importanza degli interessi coinvolti, devono essere vagliate con estrema attenzione e superate mediante un&#8217;analisi basata su un&#8217;applicazione fortemente rigorosa del principio di precauzione.<br />
17.2. Nella zona interessata dalle modifiche del PRGC il rischio alluvionale non si pone, infatti, esclusivamente in termini di astratto pericolo &#8211; elemento che sarebbe già in sé sufficiente ad imporre il sopra richiamato rigore &#8211; essendovi evidenza di periodici eventi alluvionali (sono noti quelli accaduti nel 1994 e nel 2000), al punto che l&#8217;area risulta essere stata inclusa dal PAI in fascia C, in quanto area soggetta ad esondazione in caso di piene catastrofiche, ed in inclusa nella classe di pericolosità IIIB2 di cui alla circolare 7LAP. La reiterazione di tali episodi anche in epoca successiva all&#8217;inizio del procedimento di variante del PRGC (si ricorda in particolare l&#8217;alluvione dell&#8217;area ancora nel 2010), ha evidenziato l&#8217;inadeguatezza degli interventi di messa in sicurezza eseguiti nella zona nel 2006, quegli stessi interventi che sono stati evocati a giustificazione del mutamento di destinazione urbanistica impresso all&#8217;area, divenuta edificabile con elevatissimo indice fondiario. Ciò nonostante nella delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 2010, a mezzo della quale il Comune ha&nbsp;controdedotto&nbsp;a quanto rilevato negli ultimi pareri istruttori resi dalle Autorità intervenute a vario titolo nel corso del procedimento, della recente esondazione non si fa parola, riferendosi soltanto che a seguito della realizzazione delle opere di sistemazione e ricalibratura del Rio Orchetto e degli interventi sul Canale Gronda Ovest e sul Canale scolmatore di&nbsp;Pratoreggio, opere collaudate nel 2006, l&#8217;area interessata &#8220;è da ritenersi a tutti gli effetti edificabile secondo le previsioni del vigente P.R.G.C. e della presente proposta di P.P.E. in Variante al P.R.G.C., in quanto l&#8217;area è inclusa nella fascia &#8220;C&#8221; del P.S.F.F. e sono state realizzate tutte le opere idrauliche per la messa in sicurezza del territorio&#8221;.<br />
17.3. L&#8217;ARPA, nell&#8217;aprile 2010, aveva segnalato che ai sensi dell&#8217;art. 73 delle NTA i corsi d&#8217;acqua non avrebbero potuto essere &#8220;confinati in manufatti tubolari o scatolari di varia forma e sezione, subire restringimenti dell&#8217;alveo e rettifiche del loro naturale percorso se non per migliorarne la funzionalità ovvero per la realizzazione di infrastrutture pubbliche. Ciò premesso non si condivide l&#8217;ipotesi di intubazione del tratto del Rio Orchetto, né le modifiche del tracciato proposte&#8221;; tuttavia il progetto approvato prevede ancora la parziale copertura del Rio Orchetto e non è dato comprendere per quale ragione esattamente, si sia ritenuto di superare il parere negativo dell&#8217;ARPA. Nella delibera di Consiglio Comunale n. 80/2010 si legge infatti che è comunque mantenuto un parziale intubamento del Rio Orchetto, che c&#8217;è una modifica del tracciato e che questa &#8220;è finalizzata al miglioramento delle condizioni di deflusso, considerando comunque che tale modifica dovrà essere valutata dall&#8217;Autorità idraulica competente, che in questo caso è il Comune, non trattandosi di acqua pubblica. &#8230;Si precisa che nel progetto definitivo è stato previsto sulla parte sud est del lotto un bacino di laminazione previa realizzazione di una vasca per le acque di prima pioggia&#8230;si sottolinea che il PPE non prevede la realizzazione di locali interrati&#8230;&#8221;. : sul punto il Collegio osserva che il miglioramento funzionale del corso d&#8217;acqua avrebbe dovuto essere dimostrato in corso di istruttoria e si sarebbe dovuto capire come e perché si sarebbe realizzato tale miglioramento; si è quindi rimandato ad un momento successivo una verifica che invece avrebbe dovuto essere preliminare, avrebbe cioè dovuto essere acquisita prima della approvazione del PPE, in modo da essere certi che valesse effettivamente la pena approvare un Piano di così grande impatto ambientale , e richiedente un grandissimo sforzo finanziario. Né è dato comprendere quanto possano incidere la realizzazione della vasca di laminazione e la mancata realizzazione di locali interrati, sul corretto deflusso delle acque del Rio Orchetto.<br />
17.4. Il terreno, oggetto del nuovo insediamento residenziale&nbsp;é&nbsp;caratterizzato da un piano campagna inferiore rispetto a quello delle aree limitrofe, perciò predisposto naturalmente a ricevere le acque piovane provenienti da terreni più elevati e, così, a svolgere la funzione di area di laminazione. Al riguardo gli estensori del PPE hanno proposto, nella versione finale, di innalzare artificialmente il piano campagna dell&#8217;intera area e di realizzare una vasca idrica. L&#8217;ARPA, a proposito di tale proposta, nel parere dell&#8217;aprile 2010 ha rammentato che secondo l&#8217;art. 73 delle N.T.A. &#8220;l&#8217;innalzamento artificiale del terreno, nelle aree soggette a modesti allagamenti dove l&#8217;azione delle acque di esondazione presenta caratteristiche di bassa energia, è ammesso solo ed esclusivamente se viene dimostrato con apposita relazione idrogeologica da parte del geologo e di ingegnere idraulico che detti manufatti non comportano aggravante e/o maggiori danni alle aree limitrofe. Di ciò si dovrà tenere conto nella fase di progettazione degli interventi&#8221;. Ebbene, il Comune, nella delibera n. 80/2010, ha ritenuto di poter superare la problematica non imponendo, nella fase istruttoria, la acquisizione della dimostrazione da parte del geologo e dell&#8217;ingegnere idraulico, ma semplicemente traducendo la raccomandazione dell&#8217;ARPA in una prescrizione del PPE, senza pensare a quanto sia inopportuno approvare una variante di simile impatto, con l&#8217;impegno finanziario che esso comporta per l&#8217;esecutore del Piano e con il rischio che i lotti edificabili vengano ceduti a terzi nel frattempo, senza acquisire preventivamente la dimostrazione richiesta dall&#8217;ARPA: perché è evidente che a progetto lanciato, ad impegni finanziari assunti da parte dell&#8217;esecutore del Piano, ad avvenuta cessione di lotti, la questione non sarà più trattata con la medesima serenità; inoltre non si comprende chi dovrebbe controllare il rispetto di tale prescrizione e quale sanzione possa derivare dalla violazione di essa: forse l&#8217;annullamento del titolo edilizio o la decadenza del PPE? Si richiama poi quanto rilevato al precedente paragrafo in ordine alla previsione di realizzare una vasca di laminazione a sud del lotto nonché in ordine alla inesistenza, nel progetto proposto di locali interrati: queste misure dimostrano, ad avviso del Collegio, che in realtà i progettisti non hanno la certezza di mettere la lottizzazione al riparo da esondazioni, anche in ragione della falda acquifera esistente pochi metri sotto, né dalle acque di prima pioggia provenienti dai terreni vicini o dalla stessa area di PPE, che del resto sarà impermeabilizzata e quindi dovrà a sua volta scaricare molta acqua: in quale documento, esaminato dal Comune, vi è la spiegazione e la certezza che questi pericoli sono stati debitamente prefigurati e prevenuti?<br />
17.5. Perché, infatti, anche in relazione alla impermeabilizzazione delle superfici il Comune si è accontentato &#8211; secondo quanto si legge nella delibera consiliare n. 80/2010 &#8211; di assicurazioni circa il fatto che &#8220;gli interventi saranno definiti prima dell&#8217;esecuzione degli interventi edilizi, con l&#8217;intesa che i singoli lotti edificatori dovranno garantire, nell&#8217;ambito delle aree fondiarie, sistemi atti a contenere e verificare l&#8217;invarianza idraulica richiesta, come peraltro già richiesto dall&#8217;Amministrazione per i nuovi interventi edificatori sul territorio comunale. Tale prescrizione viene inserita nelle N.T.A. del P.P.E.&#8221;:&nbsp;ancorquì&nbsp;ci si trova di fronte ad un problema non affrontato e non sviscerato. Ad avviso del Collegio la tipologia di interventi necessari a sopperire agli inconvenienti che certamente conseguiranno alla impermeabilizzazione di una così vasta area, avrebbero dovuto essere definiti prima, perché solo in questo modo si sarebbe verificata la possibilità e acquisita la certezza di poter realizzare la lottizzazione in sicurezza, per i lottizzanti e per i terzi. E con riguardo agli interventi così individuati- come del resto con riferimento a tutti questi interventi preliminari, necessari a mettere in sicurezza l&#8217;area di lottizzazione &#8211; il Comune non avrebbe dovuto limitarsi a tradurli in prescrizioni al PPE, ma avrebbe dovuto acquisire degli impegni formali, assistiti da qualche garanzia.<br />
18. Orbene, la Regione, pur dopo aver sollevato, ancora nel luglio 2010, numerose perplessità, condividendo i dubbi espressi da ARPA e dagli stessi funzionari della Direzione regionale Opere Pubbliche, Settore Difesa del Suolo, ha ritenuto sufficienti i rilievi svolti dal Comune nella delibera consiliare n. 80/2011, ritenendo di introdurre alle NTA del PPE alcune modifiche d&#8217;ufficio. Tra esse: a) la individuazione di una fascia di 10 metri lungo tutto il tratto nuovo del canale Rio Orchetto che lambisce l&#8217;area del PPE; b) l&#8217;obbligo di dotare il tratto a Va. del Rio di griglie e pozzetti di ispezione al fine di consentire interventi manutentivi, e comunque il ricorso a griglie anche per la parte coperta del Rio stesso; c) la programmazione ed implementazione di interventi di manutenzione costante delle opere idrauliche realizzate al fine di garantire la loro funzionalità ed efficacia nel tempo e l&#8217;eliminazione del rischio idraulico.<br />
19. Pare al Collegio che le prescrizioni dettate d&#8217;ufficio dalla Regione in sede di approvazione dello strumento urbanistico non siano idonee a colmare la lacuna delle Delibere consiliari, non affrontando, se non in maniera tangenziale, le problematiche indicate: infatti le prescrizioni introdotte dalla Regione confermano, se ancora ve ne fosse bisogno, che la sicurezza del sito è legata alla accurata manutenzione delle opere di messa in sicurezza realizzate nel 2006 e di quelle che dovranno essere realizzate, però non si comprende in che cosa debbano consistere tali opere di manutenzione, ogni quanto tempo debbano essere effettuate, da chi ed a spese di chi. Inoltre:<br />
&#8211; non è stata acquisita la dimostrazione che la parziale intubazione e la modifica del tracciato del Rio Orchetto non comprometterà il deflusso delle relative acque;<br />
&#8211; non è stata acquisita la dimostrazione che l&#8217;innalzamento artificiale del piano campagna dell&#8217;area di lottizzazione nonché la impermeabilizzazione della stessa, non procureranno un eccesso di deflusso di acque sulla proprietà di terzi e non comprometter<br />
&#8211; non è stata acquisita la dimostrazione che le opere di regimazione del Rio Orchetto, del Canale Gronda Ovest e del Canale scolmatore di&nbsp;Pratoreggio&nbsp;saranno sempre perfettamente mantenute, e tra l&#8217;altro non si comprende quale soggetto si dovreb<br />
20. Si ha quindi che una variante di notevole impatto urbanistico, ambientale e paesaggistico è stata approvata senza che vi sia certezza che il progetto possa essere effettivamente realizzato in sicurezza, da tutti i punti di vista. Ciò, ad avviso del Collegio, comporta violazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della azione amministrativa, posto che da tali principi discende l&#8217;obbligo per la amministrazione di agire in maniera responsabile e, perciò, di valutare con attenzione tutti gli interessi che su di essa convergono, tra i quali si annovera l&#8217;interesse a tutelare la pubblica e la privata incolumità; l&#8217;interesse a prevenire operazioni economiche ad alto rischio, che in caso di fallimento finiscono per riversare sulla collettività, e quindi sulle casse delle amministrazioni pubbliche, costi enormi; l&#8217;interesse a prevenire danni economici ai terzi di buona fede (possibili acquirenti; impresari ed artigiani che dovrebbero a loro volta investire tempo e denari nella realizzazione della lottizzazione), che rischiano di investire i propri risparmi in una operazione infruttuosa. Il Comune e la Regione non erano solo chiamati, nel caso di specie, a comparare l&#8217;interesse del proponente il piano con gli interessi di natura paesaggistica, urbanistica, ambientale; essi erano chiamati anche a tenere conto degli interessi di tutti i soggetti che in questa operazione potrebbero rimanere coinvolti e danneggiati a causa di un agire amministrativo irresponsabile o quantomeno incauto e/o della spregiudicatezza di un promotore immobiliare, e quindi avrebbero dovuto pretendere che prima della approvazione definitiva del PPE fossero quantomeno acquisiti i progetti delle opere necessarie ad ovviare alle problematiche di cui sopra si è detto nonché la dimostrazione della efficienza e funzionalità di tali opere, in relazione alle problematiche da risolvere. Una volta accertata, per questa via, la concreta possibilità di edificare il fondo in completa sicurezza, avrebbero dovuto comunque introdursi meccanismi efficaci finalizzati a precludere l&#8217;edificazione dei lotti ed il rilascio dei titoli edilizi prima della realizzazione di tutte le opere dianzi citate.<br />
21. Il Comune di Chivasso e la Regione Piemonte non hanno fatto nulla di tutto ciò, approvando una lottizzazione estremamente impattante in una zona che presenta oggettivi e concreti rischi idrogeologici, e tanto senza neppure fornire una motivazione esauriente.<br />
22. Il Collegio ritiene, conclusivamente, che il ricorso possa essere accolto in ragione della fondatezza del secondo motivo, avente carattere dirimente.<br />
23. Va conseguentemente disposto l&#8217;annullamento della delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 21/12/2010 nonché della conseguente Delibera di Giunta Regionale n. 11-2010 del 17/05/2011.<br />
24. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</div>
</div>
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<div style="margin-left:7.5pt;"><strong>PQM</strong>&nbsp;</p>
<p>
<dispositivo>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l&#8217;effetto annulla la delibera di Consiglio Comunale del Comune di Chivasso n. 80 del 21/12/2010 nonché la Delibera di Giunta Regionale n. 11-2010 del 17/05/2011.</dispositivo><br />
Condanna il Comune di Chivasso, la Regione Piemonte e la Va. Immobiliare S.r.l., in solido tra loro, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali, che si liquidano in Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento) oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />
Roberta&nbsp;Ravasio, Consigliere, Estensore<br />
Giovanni Pescatore, Primo Referendario<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 09 AGO. 2017.</div>
</div>
<p>&nbsp;<br />
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