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	<title>9/8/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/8/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.607</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-9-8-2004-n-607/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-9-8-2004-n-607/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.607</a></p>
<p>Pres. Luigi PASSANISI, Est. Gabriele NUNZIATA CERAVOLO e altro (avv. G. Ceravolo, S. Ceravolo) c. COMUNE DI ANOIA (n.c.). sugli effetti della sentenza Corte cost. n. 204 del 2004 su una controversia concernente un&#8217;occupazione usurpativa 1. Processo – Processo amministrativo – Sentenza Corte costituzionale n. 204 del 2004 – Effetti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-9-8-2004-n-607/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.607</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-9-8-2004-n-607/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.607</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi PASSANISI, Est. Gabriele NUNZIATA<br /> CERAVOLO e altro (avv. G. Ceravolo, S. Ceravolo) c. COMUNE DI ANOIA (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sugli effetti della sentenza Corte cost. n. 204 del 2004 su una controversia concernente un&#8217;occupazione usurpativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Sentenza Corte costituzionale n. 204 del 2004 – Effetti – Azioni possessorie, azioni risarcitorie per occupazioni usurpative o acquisitive – Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p>2. Processo – Processo amministrativo – Sentenza Corte costituzionale n. 204 del 2004 – Effetti – Giudizio pendente – Occupazione usurpativa – Azione risarcitoria – Ricorso al giudice amministrativo – E’ inammissibile per difetto di giurisdizione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.34 comma 1, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art.7, l. 21 luglio 2000 n. 205, esorbitano dai confini posti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia le azioni possessorie, sia le controversie relative ad atti di occupazione del tutto privi di titolo a seguito dell’erroneo sconfinamento commesso dall’autorità espropriante, sia le controversie meramente risarcitorie collegate al fenomeno dell’occupazione acquisitiva cui è estraneo ogni sindacato sul potere discrezionale della p.a..</p>
<p>2. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n.204, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 comma 1, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art.7, l. 21 luglio 2000 n. 205, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni per occupazione usurpativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sugli effetti della sentenza Corte cost. n. 204 del 2004 su una controversia concernente un’occupazione usurpativa</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br /> <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 607/2004 Reg. Sent.<br />
N. 550/03 Reg.Ric</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA<br />SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA</b></p>
<p>composto dai Magistrati: LUIGI PASSANISI Presidente; ALBERTO NOVARESE Consigliere; GABRIELE NUNZIATA Referendario Estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 550/2003 R.G. proposto dai<br />
Sigg. <b>Ceravolo Antonio</b>, <b>Ceravolo Elisabetta</b> e <b>Ceravolo Maria Atonia</b>, rappresentati e difesi dagli Avv. Giulio e Saverio Ceravolo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Matteo Riso in Reggio Calabria, Via Orange n. 8;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Comune di Anoia</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>PER  L’ANNULLAMENTO<br />
dei decreti sindacali di occupazione temporanea d’urgenza n.4865 notificato il 6/10/1997 e n.5222 notificato il 23/10/1997, del processo verbale di accertamento dello stato di consistenza del 14/11/1997, delle Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dell’opera realizzata e di tutte le procedure di autorizzazione dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione della strada comunale, nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto patito a causa dell’attività illecita posta in essere dall’Amministrazaione.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 21 luglio 2004, ed ivi udito l’Avv. Giulio Ceravolo per i ricorrenti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F  A  T  T  O</b></p>
<p>Espongono in fatto gli odierni ricorrenti di essere comproprietari pro indiviso di un fondo nel Comune di Anoia di cui alla partita n. 1163, fl. n. 8, part.lle nn.40-41 e 42 per 8030 are, oggetto di occupazione d’urgenza a fini espropriativi; tuttavia porzione del terreno è stata occupata di fatto in assenza di una procedura espropriativi non essendo prevista nel piano di esproprio né essendo stata concessa la cessione gratuita. Durante l’esecuzione dei lavori sono stati occupati mq. 699 di superficie e tagliate alcune piante, in più sono stati occupati illegittimamente mq. 50 senza essere inseriti nel processo verbale di accertamento. La procedura seguita per l’acquisizione del terreno non è stata regolarizzata né trascritta dal Comune di Anoia, mentre si sono resi necessari dei lavori per realizzare una nuova recinzione.<br />
Benché il ricorso sia stato ritualmente notificato, l’Amministrazione non si è costituita in giudizio.<br />
Alla pubblica udienza del 21 luglio 2004 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. Con il ricorso in esame i ricorrenti lamentano la violazione di legge, l’occupazione abusiva e l’eccesso di potere per carenza dei presupposti.</p>
<p>2. Ad avviso del Collegio, con riguardo alla fattispecie di cui al presente ricorso, non può prescindersi dalla distinzione che viene solitamente richiamata tra occupazione acquisitiva ed usurpativa.</p>
<p>2.1 L’occupazione acquisitiva è quella che presuppone il riferimento alla nozione di “ultimazione sostanziale dell’opera pubblica programmata” in grado di imprimere al bene occupato alterazioni fisiche e funzionali non emendabili, per cui deve concludersi che il bene subisce un’irreversibile trasformazione ad opera pubblica quando l’opera assume di fatto le caratteristiche proprie della categoria di beni cui appartiene (Cons. Stato, A.P., 7.2.1996, n.1). In pratica qui il vincolo di scopo che lega l’opera pubblica al terreno rende giuridicamente impossibile il ripristino dello status quo ante.<br />Come confermato dalla pronuncia restrittiva della Corte Europea dei diritti dell’uomo, II, 30.5.2000, perché si abbia occupazione acquisitiva è sempre necessario che ricorrano l’esistenza originaria della dichiarazione di pubblica utilità, l’irreversibile trasformazione del bene occupato e la scadenza del termine di occupazione legittima senza la pronuncia dell’espropriazione, dunque a condizione che all’attività di costruzione sia attribuito un vincolo di rispondenza in concreto a fini pubblici mediante una dichiarazione di pubblica utilità.<br />La mancata emissione nei termini del decreto di esproprio non comporta l’illegittimità ab origine dell’occupazione, per cui solo dal momento in cui cessa l’occupazione legittima può concettualmente dirsi realizzato l’illecito aquiliano (Cass. Civ, I, 19.5.1998, n.4985). Ai ricorrenti spetta un’indennità per il periodo di occupazione legittima, nonché un’indennità commisurata al valore del bene quale corrispettivo per la sua perdita in relazione al periodo in cui l’occupazione è divenuta illegittima e al risarcimento del danno.<br /> Quest’ultimo, concernendo un illecito extracontrattuale, va maggiorato sia di interessi legali aventi natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata, sia della rivalutazione monetaria a titolo di reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente il fatto illecito.<br />
2.2 L’occupazione usurpativa, quale invece il Collegio ritiene di ravvisare nella fattispecie, ha riguardo ad aree occupate in assenza di originaria dichiarazione di pubblica utilità (Cass. Civ., I, 28.3.2001, n.4451), per cui l’acquisizione del bene alla mano pubblica non consegue automaticamente alla sua irreversibile trasformazione, bensì dipende dalla scelta del proprietario usurpato che, rinunciando implicitamente al diritto dominicale, opta per una tutela integralmente risarcitoria in luogo della possibile restitutoria.<br />
Infatti non può dirsi sussistente un vincolo di scopo garantito dalla dichiarazione di pubblica utilità ed anzi rileva un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo.<br />
Per effetto dell’annullamento non risulta più apprezzabile il collegamento teleologico tra l’opera costruita ed il pubblico interesse e si configura un fatto illecito permanente generatore di danno che deve essere liquidato nella forma del risarcimento per equivalente senza i limiti dell’art. 5 bis, comma 7, del D.L. n. 333 del 1992.  Opera infatti in tali ipotesi la regola generale dell’integralità della riparazione (Cass. Civ., I, 30.1.2001, n. 1266) e sull’indennità di occupazione sono dovuti gli interessi legali, che tuttavia hanno un fondamento autonomo rispetto a quello dell’obbligazione pecuniaria cui accedono e possono essere attribuiti solo su espressa domanda di parte (Cass. Civ., I, 19.2.2000, n. 1913).</p>
<p>3. Il Collegio ritiene tuttavia che, a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, del Decr.Legisl. n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 della legge n.205 del 2000, nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “gli atti, i provvedimenti e i comportamenti” anziché “gli atti e i provvedimenti”, i comportamenti materiali in senso stretto siano ormai banditi dalla giustizia amministrativa. Con inevitabili riflessi che conseguentemente sono destinati a travolgere anche la disposizione di cui all’art.53 del T.U. n.327 del 2001 in tema di espropriazioni, laddove tale norma fa riferimento anche ai comportamenti delle Amministrazioni pubbliche oltre che agli atti, provvedimenti e accordi, questo Tribunale è dell’avviso che esorbitano dai confini posti alla giurisdizione esclusiva sia le azioni possessorie, sia le controversie, come quella in esame, relative ad atti di occupazione del tutto privi di titolo a seguito dell’erroneo sconfinamento commesso dall’autorità espropriante, sia le controversie meramente risarcitorie collegate al fenomeno dell’occupazione acquisitiva cui è estraneo ogni sindacato sul potere discrezionale della P.A.<br />
3.1 Deve invece ritenersi che restano devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie di cui all’art.43 del T.U. n.327 del 2001, in quanto afferenti l’esercizio di un vero e proprio potere amministrativo di carattere ablatorio con oggetto l’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’ente dell’immobile utilizzato “per scopi di interesse pubblico”, nonché la determinazione del risarcimento dei danni subiti in favore del proprietario.</p>
<p>4. A parere del Collegio la suddetta declaratoria di illegittimità<br />
costituzionale trova applicazione ai giudizi pendenti, attesa l’efficacia retroattiva che contraddistingue tale tipo di pronunce della Corte Costituzionale, salvo il limite dei rapporti esauriti; pertanto deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo Regionale sul ricorso in esame il cui oggetto è devoluto alla cognizione del giudice ordinario.</p>
<p>5. Per i motivi sopraesposti il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />Sussistono giusti motivi per l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria &#8211; Sezione Staccata di Reggio Calabria – dichiara il ricorso come in epigrafe proposto inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 21 luglio 2004.<br />
Depositata il  9 agosto 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-9-8-2004-n-607/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.607</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.545</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-9-8-2004-n-545/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-9-8-2004-n-545/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.545</a></p>
<p>Pres. Dott. Cicciò; Est. Dott. Giovannini G.M. Carminati (Avv. Antonio De Luca) c. Comune di Noceto (n.c.) è illegittimo negare il pascolo delle greggi al pastore errante Zootecnia &#8211; Pascolo vagante delle greggi &#8211; Richiesta di autorizzazione al pascolo nel territorio di un Comune diverso da quello di provenienza &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-9-8-2004-n-545/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.545</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-9-8-2004-n-545/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.545</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Dott. Cicciò; Est. Dott. Giovannini<br /> G.M. Carminati (Avv. Antonio De Luca) c. Comune di Noceto (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>è illegittimo negare il pascolo delle greggi al pastore errante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Zootecnia &#8211; Pascolo vagante delle greggi &#8211; Richiesta di autorizzazione al pascolo nel territorio di un Comune diverso da quello di provenienza &#8211; Diniego &#8211; Illegittimità</p>
<p>Zootecnia &#8211; Pascolo vagante delle greggi &#8211; Ordine del Comune di riconduzione del gregge nel territorio del Comune di provenienza &#8211; Illegittimità derivata</span></span></span></p>
<hr />
<p>E&#8217; illegittimo per difetto di motivazione il diniego opposto dal Sindaco alla istanza di autorizzazione presentata da un pastore al fine di esercitare per il periodo invernale il pascolo vagante delle greggi nel territorio comunale. Detto diniego è altresì illegittimo per contraddittorietà e irragionevolezza, in quanto discende da un parere della AUSL risalente alla precedente primavera, nel quale da un lato si dà atto dell&#8217;assenza nella zona della malattia infettiva altamente contagiosa dei ruminanti denominata &#8220;blue tongue&#8221; e dall&#8217;altro lato si circoscrive il periodo epidemiologico alla allora imminente stagione estiva, durante la quale è presente l&#8217;insetto vettore della malattia.<br />
In via derivata è illegittimo il provvedimento consequenziale, consistente nell&#8217;ordine di ricondurre il gregge nel territorio del Comune di provenienza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E&#8217; illegittimo negare il pascolo delle greggi al pastore errante</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA</b></p>
<p>composto dai Signori:Dott. Gaetano Cicciò,	Presidente;<br />
Dott. Umberto Giovannini,	Consigliere Rel.est;<br />
Dott.  Italo Caso,                                 Consigliere,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 61 del 2003, proposto dal</p>
<p>sig. <b>Gian Michele CARMINATI</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio DE LUCA  ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo,  in  Parma,  strada Farini n.35</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Noceto</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;</p>
<p>per  l’annullamento<br />
previa sospensiva, della nota in data 3/12/2002, con cui il Comune di Noceto ha respinto la richiesta del ricorrente di autorizzazione al pascolo vagante sul territorio comunale e dell’ordinanza n. 13 del 4/2/2003, con cui il Sindaco del suddetto Comune ha ordinato al ricorrente di provvedere al ritorno del gregge al Comune di provenienza.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria presentata dal ricorrente in data 11/6/2004;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 22/6/2004, il dr. Umberto GIOVANNINI; udito, altresì, l’Avv. DE LUCA per il ricorrente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso n. 61 del 2003, notificato il 19/2/2003 e depositato il 20/2/2003, il  ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensiva, della nota in data 3/12/2002, con cui il Comune di Noceto ha respinto la sua richiesta di autorizzazione al pascolo vagante sul territorio comunale, nonché dell’ordinanza n. 13 del 4/2/2003, con cui il Sindaco del suddetto Comune gli ha intimato di provvedere al ritorno del gregge al Comune di provenienza.<br />
Dopo avere illustrato le principali circostanze di fatto afferenti la controversia in esame, parte ricorrente deduce, a sostegno dell’impugnativa, i seguenti motivi in diritto.<br />
1)	– Violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990; Eccesso di potere per manifesta iniquità;<br />	<br />
Il parere reso dall’A.U.S.L. di Parma – sezione di Fidenza – in data 29/5/2002 – non si inserisce in alcuno schema procedimentale in corso ed in particolare, in quello, avviato ad istanza del ricorrente, diretto ad ottenere dall’Amministrazione Comunale di Noceto al pascolo del gregge dell’istante sul territorio comunale, per cui lo stesso, quale atto autonomamente lesivo della situazione giuridica del ricorrente, avrebbe dovuto essere preceduto da comunicazione di avvio del procedimento.<br />
L’illegittimità del parere inficia anche, in via derivata, i provvedimenti impugnati che su quello si fondano.<br />
2)	– Eccesso di potere per falso supposto di fatto, contraddittorietà e manifesta iniquità e violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990; genericità, erroneità e perplessità della motivazione;<br />	<br />
Il citato parere della A.S.L. di Fidenza si basa su una serie di circostanze non corrispondenti a verità, che sono smentite sia dai documenti in possesso del ricorrente sia da quanto accertato nel parere in data 18/6/2002 reso dalla A.S.L. Distretto Sud di Langhirano.<br />
Inoltre le irregolarità imputate al ricorrente, quali le tardive richieste di autorizzazioni e le comunicazioni degli spostamenti, nonché l’omessa indicazione dei proprietari dei fondi sui quali avviene il pascolo del gregge e la mancata denuncia dei decessi degli ovini di età superiore a 18 mesi e l’identificazione degli ovini di età superiore a 18 mesi, risultano del tutto generiche, in quanto riferite a rilievi  non circostanziati e non contestati direttamente al ricorrente.<br />
Per quanto attiene, invece, al rilievo riguardante il mancato aggiornamento del registro di carico e scarico dei capi del gregge, esso è infondato, in quanto tale registro risulta regolarmente tenuto, come si può rilevare dalla copia allegata al ricorso.<br />
Risulta contraddittoria e perplessa, invece, la motivazione contenuta nel citato parere sanitario riguardo al paventato pericolo di contagio della malattia dei ruminanti “blue tongue”, poiché lo stesso parere ha ritenuto che nella Pianura Padana la situazione fosse momentaneamente favorevole e che essa avrebbe potuto mutare durante la stagione estiva al riscontro dell’insetto vettore della malattia.<br />
Pertanto, il pericolo di contagio non poteva riguardare il gregge del ricorrente, per il quale era stata chiesta l’autorizzazione al pascolo in zona non raggiunta dalla malattia e per il periodo invernale d’inizio 2003 successivo a quello estivo del 2002 al quale la A.S.L. di Fidenza pare ricollegare detto pericolo.<br />
3)	– Violazione dell’art. 43 del D.P.R. n. 320 del 1954;<br />	<br />
Il parere riferisce anche di generiche lamentele da parte di cittadini riguardanti l’invasione delle loro proprietà ad opera del gregge del ricorrente, ma tale aspetto è del tutto estraneo alle valutazioni esclusivamente igienico sanitarie di competenza della A.S.L..<br />
4)	– Violazione dei principi generali; eccesso di potere per irrazionalità; contraddittorietà; manifesta iniquità; sviamento di potere ed erroneo presupposto di fatto;<br />	<br />
Il parere reso dalla A.S.L. afferma che le ulteriori domande di spostamento del gregge del sig. Carminati verso territori di Comuni di competenza della stessa saranno valutate sfavorevolmente, con ciò rendendo un parere preventivo che, oltre ad essere fondato su presupposti erronei, illegittimamente prescinde totalmente dalle successive modifiche dello stato di fatto, pretendendo di cristallizzare la propria posizione anche per il futuro.<br />
5)	– Violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990;<br />	<br />
Il provvedimento di diniego non contiene l’indicazione dell’autorità verso cui proporre il ricorso né il termine entro cui presentarlo.<br />
6)	– Violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990;<br />	<br />
 Il provvedimento di diniego fa riferimento ad un non meglio precisato altro parere reso dalla A.S.L. di Fidenza, senza tuttavia fornire al ricorrente il testo di detto atto o renderlo altrimenti disponibile.<br />
Ciò determina oltre che l’inidoneità del provvedimento a far decorrere i termini di impugnazione, anche l’illegittimità dello stesso per carenza di motivazione.<br />
7)	– Eccesso di potere per irrazionalità manifesta e contraddittorietà;<br />	<br />
Poiché il parere si fonda su di un paventato pericolo di diffusione della malattia “blue tongue” durante il periodo estivo, il diniego dell’autorizzazione al pascolo durante i mesi invernali si rende del tutto ingiustificato e contraddittorio rispetto alle motivazioni addotte.<br />
8)	– Violazione dell’art. 43 del D.P.R. n. 320 del 1954;<br />	<br />
L’ordinanza di espulsione viene motivata con riferimento ad asserite segnalazioni di cittadini che avrebbero denunciato l’invasione della loro proprietà.<br />
Tale questione esula dalle competenze comunali cui è attribuito, in subiecta materia esclusivamente il compito di verificare che l’attività del privato non si ponga in contrasto con esigenze di tutela sanitaria.<br />
9)	– Eccesso di potere per falso supposto di fatto e violazione dell’art. 1 e 6 della L. n. 241 del 1990 e dei principi generali;<br />	<br />
L’ordinanza di trasferimento del gregge al Comune di provenienza fa riferimento ad un parere reso dall’AUSL, dal quale risulterebbe che la domanda era incompleta e non era conforme al modello prescritto e che il ricorrente non avrebbe indicato le località ove disponeva del pascolo.<br />
Tali circostanze non sono vere e comunque sono smentite dal fatto che il ricorrente pascola il proprio gregge presso il Comune di Noceto da oltre trent’anni e da sempre dispone degli stessi terreni.<br />
In ogni caso, in tale eventualità la normativa di cui alla L. n. 241 del 1990 avrebbe imposto alla P.A. di chiedere un’integrazione;<br />
10)	– Eccesso di potere per contraddittorietà e falso supposto di fatto; Violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990;<br />	<br />
Nell’ordinanza di allontanamento del gregge si fa riferimento ad un parere reso dalla AUSL di Fidenza in data 3/2/2003, mentre il provvedimento di diniego dell’autorizzazione è del 3/12/2002.<br />
Anche tale parere, essendo stato reso al di fuori del relativo procedimento, avrebbe dovuto essere proceduto da comunicazione di avvio del procedimento.<br />
11)	– Incompetenza;<br />	<br />
L’ordinanza di trasferimento del gregge risulta infine illegittima in quanto emessa da organo incompetente, atteso che detto provvedimento doveva essere adottato dal Prefetto e non dal Sindaco.<br />Alla pubblica udienza del 22/6/2004, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il presente ricorso, il deducente, che svolgente attività di pastore vagante, chiede l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento con il quale il Comune di Noceto ha respinto la sua istanza diretta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’ingresso e al pascolo del gregge sul territorio comunale e della consequenziale ordinanza con la quale il Sindaco di Noceto, accertata la presenza del gregge sul territorio comunale, gli ha intimato di disporne il ritorno al Comune di provenienza e di pagare gli oneri conseguenti l’impegno di personale della Polizia Municipale e del Servizio Veterinario.<br />
In primo luogo, il Collegio deve respingere l’ultima censura, con la quale il ricorrente ritiene che l’intimazione a trasferire il gregge al Comune di residenza rientrasse tra le attribuzioni del Prefetto o della locale A.U.S.L., ma non tra quelle del Sindaco.<br />
 Secondo la normativa vigente in materia di polizia veterinaria e cioé, in particolare, il D.P.R. n. 320 del 1954 e la L.R. Emilia Romagna n. 19 del 1982, tale tipologia di provvedimenti competono all’Autorità del Comune nel territorio del quale si trova il gregge il cui ingresso e la successiva permanenza al pascolo devono essere previamente autorizzati.<br />
Occorre inoltre respingere anche il primo e il decimo motivo di ricorso, con i quali si ritiene, riguardo ad entrambi i provvedimenti impugnati, che l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto previamente comunicare all’interessato l’avvio dei relativi procedimenti.<br />
Il Collegio deve osservare, al riguardo, e fatto salvo quanto si dirà in seguito, che ambedue i provvedimenti impugnati sono basati su pareri dell’A.U.S.L. di Parma, Sezione di Fidenza; vale a dire dall’organo tecnico in materia di polizia veterinaria normativamente competente ad esprimere la propria valutazione, nell’ambito dei relativi procedimenti, sia riguardo alle richieste di autorizzazione al pascolo vagante sia riguardo ai provvedimenti di competenza del Sindaco in detta materia e, quindi, anche riguardo alla gravata ordinanza di rientro del gregge di proprietà del ricorrente al Comune di provenienza.<br />
Cade, pertanto, la tesi sostenuta dal ricorrente, in ordine alle ritenute autonomia e natura provvedimentale di tali pareri, poiché essa risulta fondata sull’erroneo presupposto che tali atti, per il contenuto ed tempo in cui sono stati adottati, non facessero parte del procedimento avviato ad istanza dell’interessato con la richiesta di autorizzazione all’ingresso e al pascolo del gregge, ma fossero veri e propri provvedimenti la cui adozione doveva essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento all’interessato ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990.<br />
Risulta fondato, invece, il motivo con cui il ricorrente prende di mira la motivazione di entrambi gli atti impugnati per evidenziarne, da un lato, la genericità e, quindi, l’insufficienza ad estrinsecare le ragioni delle determinazioni assunte dall’Amministrazione Comunale di Noceto e dall’altro lato la perplessità unitamente all’intrinseca irragionevolezza, quanto meno del diniego di autorizzazione.<br />
Riguardo al primo aspetto, non può che essere condivisa la censura dell’istante, dal momento che il provvedimento di reiezione dell’autorizzazione richiesta dal ricorrente, laddove ricollega tale determinazione negativa vuoi a precedenti richieste intempestive o a mancate comunicazioni riguardanti il gregge e/o i nominativi dei proprietari dei terreni utilizzati per il pascolo, vuoi al mancato aggiornamento del registro di carico e scarico previsto dall’art. 3, c. 4 del D.P.R. n. 317 del 1996, non fornisce alcun elemento per potere individuare in quali circostanze di tempo e luogo siano state commesse e/o rilevate le suindicate asserite violazioni della normativa in materia di polizia veterinaria.<br />
Sotto il secondo profilo, invece, sembra effettivamente contraddittorio ed illogico far discendere la reiezione dell’istanza di pascolo sul territorio comunale per il periodo invernale, da un parere dell’A.U.S.L., peraltro risalente alla precedente primavera, in cui da una parte si dà atto dell’attuale assenza, nel territorio su cui si estende la pianura padana, della malattia infettiva altamente contagiosa dei i ruminanti denominata “blue tongue” e dall’altro lato si riconnette e si circoscrive detto pericolo epidemiologico unicamente alla allora imminente stagione estiva, a causa della presenza, in tale stagione, dell’insetto vettore della malattia.<br />
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato il provvedimento di diniego di autorizzazione e, in via derivata, la conseguente ordinanza di provvedere al rientro del gregge al Comune di provenienza.<br />
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso non esaminati, ove non confluenti in quello accolto.<br />
Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 61 del 2003 di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 22 giugno 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-9-8-2004-n-545/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.545</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.3743</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-8-2004-n-3743/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-8-2004-n-3743/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.3743</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. Est. Russo F. (Avv.ti F. Frati e R. Carloni) contro il Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura dello Stato) e la Questura di Firenze (Avvocatura dello Stato) competenza del Questore del luogo in cui le competizioni agonistiche si sono tenute ed illegittimità del divieto fondato esclusivamente su una denuncia per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-8-2004-n-3743/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.3743</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-8-2004-n-3743/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.3743</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> Russo F. (Avv.ti F. Frati e R. Carloni) contro il Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura dello Stato) e la Questura di Firenze (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>competenza del Questore del luogo in cui le competizioni agonistiche si sono tenute ed illegittimità del divieto fondato esclusivamente su una denuncia per favoreggiamento personale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giochi e scommesse – Sport &#8211; Divieto di accesso a luoghi ove si svolgono incontri di calcio e di hockey – Art. 6 della legge n. 401/89 &#8211; Competenza &#8211; Del Questore del luogo in cui le competizioni si sono tenute<br />
2. Giochi e scommesse – Sport – Divieto di accesso a luoghi ove si svolgono incontri di calcio e di hockey – Ipotesi di cui all’art. 6, 1° comma, della legge n. 401/89 &#8211; Reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) – Non vi rientra – Conseguenze – Ilegittimità del divieto</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il questore territorialmente competente ad assumere i provvedimenti previsti dall&#8217;art. 6 della legge n. 401/89 (e successive modificazioni) conseguenti a turbative nello svolgimento di manifestazioni agonistiche è quello del luogo in cui queste ultime si sono tenute e non quello del luogo in cui l&#8217;interessato risiede</p>
<p>2. Il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) non rientra fra quelli previsti dall&#8217;art. 6, 1° comma, della legge n. 401/89, né è riconducibile alla partecipazione attiva ad episodi di violenza o di incitamento alla violenza, essendo la fattispecie del favoreggiamento alternativa al concorso nel reato. Ne consegue che è illegittimo il divieto di accesso a luoghi ove si svolgono incontri di calcio e di hockey motivato con riferimento a una denuncia per favoreggiamento personale perché il ricorrente cercava di impedire l&#8217;identificazione di altri giovani responsabili di minacce gravi</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">competenza del Questore del luogo in cui le competizioni agonistiche si sono tenute ed illegittimità del divieto fondato esclusivamente su una denuncia per favoreggiamento personale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ex art. 21 e 26 della legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio dell’8 settembre 2004.</p>
<p>Visto il  ricorso n. 1567/04 proposto da:<br /><b>RUSSO FERDINANDO </b>rappresentato e difeso da:<br />
FRATI FRANCESCOCARLONI RICCARDOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA RICASOLI 40presso<br />
SEGRETERIA T.A.R.  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO </b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>QUESTURA DI FIRENZE </b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento n. 41842/04-04-D del 28.4.2004, notificato in data 3.5.2004, con cui il Questore della Provincia di Firenze ha disposto l’applicazione nei confronti del ricorrente delle misure di prevenzione di cui all’art. 6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificata dal decreto legge 20 agosto 2001, n. 386, convertito con la legge 19 ottobre 2001, n. 377; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNOQUESTURA DI FIRENZE<br />
Designato relatore, alla Camera di Consiglio dell’8 settembre 2004, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />
Uditi, altresì, per le parti F.Frati e l’avv. dello Stato M.V.Lumetti;<br />Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21, nono comma, della legge 1034/1971, come introdotto dalla legge 205/2000;</p>
<p>Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;<br />
	Considerato che il ricorrente ha impugnato il divieto di accesso a luoghi ove si svolgono incontri di calcio e di hockey motivato con riferimento a una denuncia per favoreggiamento personale, perché cercava di impedire l&#8217;identificazione di altri giovani responsabili di minacce gravi;<br />	<br />
	Considerato che la doglianza di incompetenza è infondata, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il questore territorialmente competente ad assumere i provvedimenti previsti dall&#8217;art. 6 della legge n. 401 del 1989 e successive modificazioni conseguenti a  turbative nello svolgimento di manifestazioni agonistiche è quello del luogo in cui queste ultime si sono tenute e non quello del luogo in cui l&#8217;interessato risiede (Cass. pen., I, 19 novembre 2003, n. 46342; id., 15 ottobre 2003, n. 42744);<br />	<br />
	Considerato che è fondato il secondo motivo, in quanto il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) non rientra fra quelli previsti dall&#8217;art. 6, 1° comma, della legge n. 401 del 13 dicembre 1989, né è riconducibile alla partecipazione attiva ad episodi di violenza o di incitamento alla  violenza, essendo la fattispecie del favoreggiamento alternativa al concorso nel reato (nella specie: minaccia aggravata da parte di Marianetti Marco, la cui identificazione sarebbe stata impedita dal ricorrente);<br />	<br />
	Ritenuto che il ricorso debba accogliersi per tale assorbente ragione e che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.<br />
	Ordina che la sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Firenze l&#8217;8 settembre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:<br />	<br />
Giovanni Vacirca, Presidente, est.<br />
Giacinta Del Guzzo, Consigliere<br />
Bernardo Massari, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 9 SETTEMBRE 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-8-2004-n-3743/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.3743</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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