<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>9/7/2004 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/9-7-2004/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/9-7-2004/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 15:54:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>9/7/2004 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/9-7-2004/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2004 n.5025</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-7-2004-n-5025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-7-2004-n-5025/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-7-2004-n-5025/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2004 n.5025</a></p>
<p>Pres. Varrone, Est. Chieppa FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO F.I.G.C. (Avv.ti L. Medugno e M. Gallavotti) c. COSENZA CALCIO 1914 S.P.A. (Avv.ti E. Lubrano, F. Lubrano e G. Carratelli), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE A E B, CAMERA CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT PRESSO IL CONI, U.S. CATANZARO (n.c.), C.O.N.I.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-7-2004-n-5025/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2004 n.5025</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-7-2004-n-5025/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2004 n.5025</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, Est. Chieppa<br /> FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO F.I.G.C. (Avv.ti L. Medugno e M. Gallavotti) c. COSENZA CALCIO 1914 S.P.A. (Avv.ti E. Lubrano, F. Lubrano e G. Carratelli), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE A E B, CAMERA CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT PRESSO IL CONI, U.S. CATANZARO (n.c.), C.O.N.I. COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (Avv. A. Angeletti), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE C (Avv.ti B. Biscotto e L. Scognamiglio), LEGA NAZIONALE DILETTANTI, ACF FIORENTINA S.P.A. (n.c.), CODACONS, (Avv.ti C. Rienzi e M.C. Tabano), ASSOCIAZIONE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SPORTIVI E TURISTICI (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>la decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport del CONI non costituisce lodo arbitrale, ma provvedimento amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Legittimazione ad agire – amministratori giudiziari di beni sottoposti a sequestro – fattispecie Società di calcio sottoposta a sequestro preventivo – configurabilità.																																																																																												</p>
<p>2.	Competenza e giurisdizione – sport e turismo – diniego ammissione di società da campionato – impugnazione – giurisdizione amministrativa – configurabilità.																																																																																												</p>
<p>3.	Competenza e giurisdizione – sport e turismo – impugnazione provvedimenti F.I.G.C. &#8211; obbligo esaurire gradi di giustizia sportiva (art. 3 legge n. 280/2003) – legittimità – obbligo avvenuto esperimento ricorso Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport – configurabilità.																																																																																												</p>
<p>4.	Competenza e giurisdizione – sport e turismo – decisione Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – natura lodo arbitrale – esclusione – natura provvedimento amministrativo – configurabilità – giurisdizione amministrativa piena – configurabilità.																																																																																												</p>
<p>5.	Competenza e giurisdizione – sport e turismo – decadenza dall’affiliazione di società da federazione – impugnazione – giurisdizione amministrativa – configurabilità.																																																																																												</p>
<p>6.	Competenza e giurisdizione – sport e turismo – impugnazione provvedimenti F.I.G.C. decadenza affiliazione – obbligo esperimento ricorso Corte Federale F.I.G.C. – esclusione – obbligo esperimento ricorso Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport – esclusione.																																																																																												</p>
<p>7.	Sport e turismo – provvedimento di decadenza dall’affiliazione a Federazione sportiva – natura provvedimentale – obbligo comunicazione avvio procedimento – configurabilità – ratio.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il custode–amministratore giudiziario di una società di calcio sottoposta a sequestro preventivo giudiziario ha legittimazione processuale attiva e passiva in giudizio come rappresentante di ufficio di un patrimonio separato, qualora la proposizione di azioni giurisdizionali venga promossa al fine di evitare la cessazione dell’attività della società sequestrata, in quanto tali azioni sono finalizzate alla conservazione dei beni (società) sottoposti alla sua custodia.																																																																																												</p>
<p>2.	L’atto con il quale la F.I.G.C. &#8211; in base alle proprie norme regolamentari predisposte per consentire l’espletamento del controllo da parte della Federazione sulla gestione delle Società sportive ai sensi dell’art. 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91 &#8211; nega l’ammissione ad una società di calcio al campionato per il quale la stessa detiene il titolo sportivo, è un provvedimento avente rilevanza esterna all’ordinamento sportivo ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 280/2003, in quanto è adottato in esecuzione di un potere pubblicistico ed è potenzialmente lesivo di posizioni giuridiche soggettive qualificabili come interessi legittimi: ne consegue che esso rientra nella competenza del giudice amministrativo.																																																																																												</p>
<p>3.	L’obbligo di esaurire i gradi di giustizia sportiva prima di proporre ricorso innanzi alla giurisdizione statale avverso atti del C.O.N.I. o delle federazioni sportive nazionali (previsto dall’art. 3 della legge n. 280/2003) implica che i gradi di giustizia sportiva non si esauriscono con i ricorsi interni federali, ma comprendono anche l’ulteriore ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I., sia per il tentativo di conciliazione, sia per l’arbitrato, in quanto la stessa costituisce l’ultimo grado della giustizia sportiva.																																																																																												</p>
<p>4.	L’atto con il quale la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport decide le questioni ad essa sottoposte con “arbitrato” non costituisce un atto qualificabile come lodo arbitrale (nonostante tale qualificazione giuridica venga indicata nel Regolamento della stessa), in quanto esso ha carattere sostanziale di provvedimento amministrativo, impugnabile innanzi alla giurisdizione piena del giudice amministrativo.																																																																																												</p>
<p>5.	L’atto con il quale una Federazione sportiva dispone la decadenza dall’affiliazione di una società sportiva, è un provvedimento avente rilevanza esterna all’ordinamento sportivo ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 280/2003, in quanto è adottato in esecuzione di un potere pubblicistico ed è potenzialmente lesivo di posizioni giuridiche soggettive qualificabili come interessi legittimi: ne consegue che esso rientra nella competenza del giudice amministrativo. 																																																																																												</p>
<p>6.	L’atto con il quale una Federazione sportiva dispone la decadenza dall’affiliazione di una società sportiva può essere impugnato direttamente innanzi al giudice amministrativo, in quanto non sono configurabili, per un soggetto non facente più parte dell’ordinamento sportivo, i rimedi previsti dalla giustizia sportiva (ricorso a Corte Federale F.I.G.C. o ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport).																																																																																												</p>
<p>7.	L’atto con il quale una Federazione sportiva dispone la decadenza dall’affiliazione per inattività di una società sportiva, proprio per la sua natura di provvedimento amministrativo, deve essere preceduto dalla previa comunicazione dell’avvio del procedimento alla società interessata ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto la Federazione deve accertare l’effettiva volontà della società di continuare a partecipare o meno ai campionati di calcio, non essendo configurabile la semplice mancata partecipazione alle competizioni agonistiche per una stagione da parte di tale società come comportamento concludente di volontà di rinunciare definitivamente all’attività sportiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport del CONI  non costituisce lodo arbitrale, ma provvedimento amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/4701_4701.pdf">clicca qui</a></p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-7-2004-n-5025/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2004 n.5025</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2004 n.220</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-9-7-2004-n-220/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-9-7-2004-n-220/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-9-7-2004-n-220/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2004 n.220</a></p>
<p>es. ZAGREBELSKPrY, Red. CONTRI Ambiente e territorio &#8211; Caccia e pesca &#8211; Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna &#8211; Esclusione dei cacciatori non residenti nel territorio della Regione dalla possibilità di rinnovare l’autorizzazione venatoria &#8211; Questione di legittimità costituzionale in via incidentale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-9-7-2004-n-220/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2004 n.220</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-9-7-2004-n-220/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2004 n.220</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">es. ZAGREBELSKPrY, Red. CONTRI<br /></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#8211; Caccia e pesca &#8211; Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna &#8211; Esclusione dei cacciatori non residenti nel territorio della Regione dalla possibilità di rinnovare l’autorizzazione venatoria &#8211; Questione di legittimità costituzionale in via incidentale</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 98, comma 2, della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 120, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Per la Corte, agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione dell’attività venatoria sono applicabili, con specifico riferimento al termine di conclusione del procedimento amministrativo, le previsioni contenute nell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), potendo quindi i soggetti interessati alla conclusione del procedimento utilizzare, per la tutela della propria situazione soggettiva, tutti i rimedi che l’ordinamento appresta in via generale in simili ipotesi (sentenze n. 262 del 1997, n. 355 del 2002 e n. 176 del 2004).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non è fondata questione di legittimità della normativa in tema di rinnovo dell’autorizzazione venatoria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY Presidente; Valerio ONIDA Giudice; Carlo MEZZANOTTE Giudice; Fernanda CONTRI Giudice; Guido NEPPI MODONA Giudice; Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice; Annibale MARINI Giudice; Franco BILE Giudice; Giovanni Maria FLICK Giudice; Francesco AMIRANTE Giudice; Ugo DE SIERVO Giudice; Romano VACCARELLA Giudice; Paolo MADDALENA Giudice; Alfio FINOCCHIARO Giudice; Alfonso QUARANTA Giudice<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 98, comma 2, della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna), promosso con ordinanza del 7 luglio 2003 dal TAR per la Sardegna sul ricorso proposto da Colzi Roberto contro Regione Sardegna ed altro, iscritta al n. 919 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2003.</p>
<p>	Visto l’atto di costituzione di Colzi Roberto;<br />	<br />
	udito nell’udienza pubblica del 25 maggio 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri;<br />	<br />
	uditi gli avvocati Pier Francesco Lotito e Raffaele Bifulco per Colzi Roberto.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna solleva, su eccezione della parte ricorrente nel giudizio a quo, questione di legittimità costituzionale dell’art. 98, comma 2, della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna), nella parte in cui esclude i cacciatori non residenti nel territorio della Regione dalla possibilità di rinnovare l’autorizzazione venatoria.<br />La questione è sollevata nel corso di un giudizio per l’annullamento di un provvedimento della Regione Sardegna – Assessorato della difesa dell’ambiente (n. 13847 del 13 maggio 2002) recante diniego dell’autorizzazione all’esercizio della caccia in Sardegna, con il quale si negava al ricorrente nel giudizio a quo, non residente nella Regione Sardegna, il rinnovo dell’autorizzazione regionale per l’esercizio della caccia in detta Regione, in quanto, per l’effetto della norma impugnata, “il rilascio di nuove autorizzazioni o il rinnovo di quelle scadute, a favore dei cacciatori non residenti in Sardegna, è sospeso fino all’attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti dal piano faunistico venatorio regionale, attualmente in fase di preliminare elaborazione”.<br />
Il TAR sottolinea che la questione è rilevante, nell’ambito della controversia sottoposta al suo giudizio, in quanto il provvedimento impugnato costituisce attuazione vincolata della norma impugnata.<br />
Secondo il giudice a quo la previsione contenuta nella norma censurata è dettata da esigenze di programmazione, di competenza della Regione, che possono giustificare limitazioni nel rilascio di nuove autorizzazioni fino all’attivazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) previsti dal piano faunistico regionale, con determinazione dell’indice di densità venatoria territoriale, che concluderà il procedimento di pianificazione.<br />
Rileva il TAR che l’interesse dei cittadini all’esercizio dell’attività venatoria non può esplicarsi liberamente, in quanto necessariamente confligge con l’interesse pubblico alla conservazione della fauna. Di conseguenza, il suo esercizio deve essere assoggettato al potere conformativo dell’amministrazione la quale, nei limiti dettati dalla legge, è chiamata ad assicurare modalità d’esercizio dell’attività in questione compatibili con gli interessi pubblici coinvolti.<br />
Il coordinamento fra l’esercizio della caccia e la conservazione della fauna può essere attuato solo sulla base della conoscenza della cosiddetta pressione venatoria, e quindi del numero dei cacciatori che impegnano il territorio. E il principio del collegamento del cacciatore con il territorio, recepito dalla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (in particolare, art. 14, comma 5), costituirebbe principio fondamentale vincolante la potestà legislativa anche delle Regioni ad autonomia differenziata, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 4 del 2000.<br />Ad avviso del giudice a quo, dunque, il legislatore regionale non è necessariamente vincolato ad assicurare integrale parità di trattamento fra i cacciatori residenti in Sardegna e quelli che provengono da altre parti del territorio nazionale.<br />
Tuttavia, le eventuali differenziazioni di trattamento dovrebbero essere giustificate sulla base di considerazioni oggettive, che nella specie non ricorrerebbero, in quanto la Regione conosce il numero delle autorizzazioni rilasciate in precedenza ai non residenti, e quindi di quelle potenzialmente rinnovabili. Dovrebbe essere pertanto escluso che il rinnovo delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate ai non residenti introduca un elemento imprevedibile, che possa scardinare la logica sulla quale si fonda la programmazione del prelievo venatorio.<br />
Non sussisterebbero, pertanto, elementi che consentano di differenziare il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai residenti da quelle rilasciate ai non residenti, in vista del completamento della procedura di programmazione del prelievo venatorio, disciplinata dalla legge regionale n. 23 del 1998.<br />
In conclusione, secondo il giudice a quo, la norma censurata sarebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude i cacciatori non residenti nel territorio della Regione dalla possibilità di rinnovare l’autorizzazione venatoria, in difetto di dimostrate ragioni di differenziazione con i cacciatori residenti nella Regione, nonché con l’art. 120 della Costituzione (secondo e terzo comma del testo vigente all’epoca della entrata in vigore della normativa regionale di cui ora si tratta; primo comma dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), il quale specifica, nell’ambito dei rapporti fra le Regioni, il principio del divieto di discriminazione, dettato, in termini generali, dall’art. 3, vietando ai legislatori regionali di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni (Corte costituzionale, sentenza n. 195 del 1993). Ad avviso del TAR non può invece essere invocato, quale parametro di costituzionalità – diversamente da quanto richiesto dal ricorrente nel giudizio a quo – l’art. 16 della Costituzione, in quanto la norma di cui si discute non ostacola la circolazione delle persone fra le regioni, ma stabilisce una differenziazione di trattamento in base alla regione di residenza, della cui ragionevolezza può dubitarsi nei termini sopra riferiti.<br />
2. – La parte ricorrente nel giudizio a quo ha depositato atto di intervento per chiedere l’accoglimento della questione di costituzionalità sollevata dal TAR per la Sardegna.<br />
Nell’atto di intervento si premette che la legge regionale sarda n. 23 del 1998 ha predisposto una serie di strumenti per la programmazione e il controllo dell’attività venatoria, tra i quali il piano faunistico-venatorio regionale (art. 19) e gli ambiti territoriali di caccia programmata (art. 52), ricompresi all’interno del piano faunistico-venatorio. L’esercizio della attività venatoria sul territorio della Sardegna è subordinato alla circostanza che il cacciatore sia stato ammesso ad uno o più ATC (art. 56 della legge regionale n. 23 del 1998). L’ammissione agli ATC avviene di diritto per il cacciatore che ha residenza anagrafica nel Comune ricompreso nell’ATC (o che risulti iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero), mentre le residue licenze che risultassero disponibili, rispetto a quelle che l’ATC dovrebbe fissare in via di pianificazione, sono assegnate preferendosi nell’ordine i soggetti residenti nella Provincia dove ha sede l’ATC, nelle altre Province della Regione, in altre Regioni. Secondo il ricorrente nel giudizio a quo la suddetta scelta legislativa, implicante una meccanica applicazione del “criterio della residenza”, sarebbe irragionevole, non apparendo ispirata a nessun criterio di equità e ponderazione dei diritti e interessi in gioco. La disposizione contenuta nell’art. 56 della legge regionale n. 23 del 1998 sarebbe pertanto incostituzionale per violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza.<br />Ulteriore discriminazione soggettiva sarebbe determinata dalla previsione contenuta nell’art. 98, comma 2, della legge regionale, che consente il rinnovo della autorizzazione per l’esercizio della caccia al soggetto residente e non al soggetto “non residente” per il quale è prevista la “sospensione del rinnovo fino alla attivazione degli ATC”. La norma sarebbe irragionevole in quanto i suddetti rinnovi, dei quali l’Amministrazione regionale conosce preventivamente il numero possibile, non possono interferire in alcun modo con l’attività di programmazione, come del resto accade nel caso di rinnovi (consentiti, anzi dovuti) delle autorizzazioni venatorie in favore di soggetti residenti.<br /> Peraltro la sospensione dei rinnovi per i soggetti non residenti fino alla attivazione degli ATC sarebbe di fatto sine die, tant’è vero che, nonostante gli artt. 20 e 52 della legge regionale contestata prevedano una precisa scansione temporale del procedimento diretto alla approvazione del piano, ad oggi la Regione Sardegna non risulta aver approvato alcun piano faunistico-venatorio. Difettando di ogni sanzione l’eventuale condotta omissiva delle amministrazioni competenti, la sospensione delle autorizzazioni venatorie, segnatamente in danno dei soggetti “non residenti” che ne chiedano il rinnovo, si sarebbe trasformata in un definitivo quanto arbitrario diniego permanente, con una grave lesione dei diritti individuali dei cacciatori “non residenti”.<br />
La norma censurata sarebbe altresì in contrasto con l’art. 120, primo comma, della Costituzione, in quanto la prevista sospensione dei rinnovi, nei termini sopra precisati, accompagnata dall’inerzia, ritenuta non sanzionabile, delle amministrazioni competenti in sede di attivazione dei richiamati ATC, si tradurrebbe in un provvedimento che, di fatto, ostacola la libera circolazione delle persone tra le Regioni, senza alcun ragionevole motivo e senza alcuna valutazione della reale densità di autorizzazioni venatorie per territorio.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1. –  Viene all’esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell’art. 98, comma 2, della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna), nella parte in cui esclude i cacciatori non residenti nel territorio della Regione dalla possibilità di rinnovare l’autorizzazione venatoria. Tale disposizione, ad avviso del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, contrasterebbe con gli artt. 3 e 120, primo comma, della Costituzione, in quanto determinerebbe una ingiustificata differenziazione di trattamento per i cacciatori non residenti in Sardegna, ostacolando, di fatto, la libera circolazione delle persone tra le Regioni.<br />
La questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR per la Sardegna trae origine dal diniego opposto dall’Assessorato della difesa dell’ambiente di detta Regione alla richiesta di rinnovo della autorizzazione regionale per l’esercizio della caccia in Sardegna presentata da un cacciatore residente in Toscana, diniego motivato con specifico riferimento alla norma censurata, in base alla quale “il rilascio di nuove autorizzazioni per l’esercizio della caccia, o il rinnovo di quelle scadute a favore dei cacciatori non residenti in Sardegna, è sospeso fino all’attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti dal piano faunistico-venatorio regionale, con determinazione dell’indice di densità venatoria territoriale”.</p>
<p>2. –  La questione non è fondata.<br />
2.1 – Va anzitutto precisato che la questione è circoscritta dal giudice a quo all’art. 98, comma 2, della legge n. 23 del 1998 della Regione Sardegna, non venendo pertanto in discussione (nonostante il richiamo operato nell’atto di intervento dal ricorrente nel giudizio a quo) l’art. 56 della medesima legge regionale, che disciplina l’ammissione agli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) sulla base del criterio della residenza e che presuppone il completamento dell’attività di programmazione venatoria. <br />
Per comprendere la portata della norma censurata occorre sottolineare che essa è inserita nel Titolo VI della legge regionale, recante disposizioni finali, transitorie e finanziarie, ed è rivolta a disciplinare esclusivamente la fase transitoria che precede l’attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti dal piano faunistico regionale. <br />
Al comma 1 dell’art. 98 della legge regionale n. 23 del 1998 si precisa che “le autorizzazioni per l’esercizio della caccia in Sardegna, di cui alla legge regionale n. 32 del 1978, conservano la loro validità fino al naturale termine di scadenza” ovvero, ai sensi dell’art. 22, quinto comma, della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32 (Sulla protezione della fauna e sull’esercizio della caccia in Sardegna), fino a sei anni dal rilascio (in quanto “l’autorizzazione regionale per l’esercizio della caccia ha la stessa durata della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e scade con essa”; il che vuol dire, appunto, che ha durata di sei anni, ai sensi dell’art. 22, comma 9, della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Il comma 2 dell’art. 98 della legge regionale n. 23 del 1998, oggetto di censura, prevede la sospensione del rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate ai cacciatori non residenti in Sardegna, ai sensi della legge regionale n. 32 del 1978, che siano nel frattempo scadute. <br />
In sostanza, nella fase transitoria che precede l’attivazione degli ATC, l’esercizio della caccia è consentito, anzitutto, ai soggetti, residenti o non residenti, che abbiano ottenuto l’autorizzazione sulla base della legge regionale n. 32 del 1978, fino al naturale termine di scadenza ivi previsto. <br />Ferma restando la sospensione delle nuove autorizzazioni, la possibilità di ottenere il rinnovo di quelle scadute è invece limitata ai soli cacciatori residenti.<br />
2.2. – Il quadro normativo sopra descritto permette di affermare che, nella fase transitoria, la regola è costituita dalla sospensione delle autorizzazioni per l’esercizio della caccia – le nuove autorizzazioni sono sospese per tutti – mentre l’eccezione è quella della possibilità del rinnovo delle autorizzazioni scadute in favore dei residenti. E la menzionata eccezione trova giustificazione nel principio della preferenza del collegamento del cacciatore con il territorio, affermato dalla legislazione statale (art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992)  e applicato anche nella legge regionale censurata con riferimento al regime “ordinario”, che si realizzerà a seguito della attivazione degli ATC (art. 56, che, ai fini dell’accesso agli ATC, privilegia i cacciatori residenti, stabilendo anche, tra essi, il seguente ordine di preferenza: prima i soggetti residenti nel Comune ricompreso nell’ATC, poi i cacciatori residenti nella Provincia dove ha sede l’ATC, quindi i soggetti residenti nelle altre Province della Regione).<br />
Individuata nel principio del collegamento del cacciatore con il territorio la ratio della eccezione alla regola della sospensione delle autorizzazioni per l’esercizio della caccia, la sospensione del rinnovo delle autorizzazioni per i non residenti può considerarsi, anche in ragione della transitorietà (fino alla attivazione degli ATC),  come il frutto di una scelta discrezionale del legislatore regionale che non trasmoda in manifesta irrazionalità.<br />2.3. – In senso diverso non può valere il rilievo – addotto nell’atto di intervento dal ricorrente nel giudizio a quo – secondo il quale, non avendo l’Amministrazione competente approvato il piano faunistico-venatorio, la sospensione dei rinnovi delle autorizzazioni venatorie fino alla attivazione degli ATC si sarebbe trasformata in un definitivo quanto arbitrario diniego permanente di esercizio della caccia per i soggetti non residenti. La situazione discriminatoria denunciata non si collega alla previsione contenuta nell’art. 98, comma 2, della legge regionale ma ad una condotta omissiva della amministrazione competente nei confronti della quale non mancano nell’ordinamento rimedi di carattere giurisdizionale. Come più volte affermato da questa Corte, rispetto agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione sono infatti applicabili, con specifico riferimento al termine di conclusione del procedimento amministrativo, le previsioni contenute nell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), potendo quindi i soggetti interessati alla conclusione del procedimento utilizzare, per la tutela della propria situazione soggettiva, tutti i rimedi che l’ordinamento appresta in via generale in simili ipotesi (sentenze n. 262 del 1997, n. 355 del 2002 e n. 176 del 2004).</p>
<p align=center>
<b>Per questi motivi</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 98, comma 2, della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 120, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con l’ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2004.<br />
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente<br />
Fernanda CONTRI, Redattore<br />
Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2004.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-9-7-2004-n-220/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2004 n.220</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2004 n.1519</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-9-7-2004-n-1519/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-9-7-2004-n-1519/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-9-7-2004-n-1519/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2004 n.1519</a></p>
<p>Pres. (f.f.) Giamportone, Est. Tulumello M.R.C., G.C., E.C. e L.C., contro Comune di Gela, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze espropriazione e controinteressati 1. Processo amministrativo – controinteressato &#8211; nozione – effetti diretti dell’annullamento dell’atto sulla posizione giuridica del soggetto portatore di un interesse uguale e contrario –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-9-7-2004-n-1519/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2004 n.1519</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-9-7-2004-n-1519/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2004 n.1519</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. (f.f.) Giamportone, Est. Tulumello<br /> M.R.C., G.C., E.C. e L.C., contro Comune di Gela, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze</span></p>
<hr />
<p>espropriazione e controinteressati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – controinteressato &#8211; nozione – effetti diretti dell’annullamento dell’atto sulla posizione giuridica del soggetto portatore di un interesse uguale e contrario – valutazione in chiave procedimentale.</p>
<p>2. Procedimento amministrativo – espropriazione immobiliare per pubblica utilità – collegamento necessario con il procedimento di pianificazione urbanistica e con quello di realizzazione dell’opera pubblica &#8211;  fattispecie unitaria sul piano strutturale e funzionale.</p>
<p>3. Procedimento amministrativo – accesso – effetti – conoscenza degli atti e conseguenti oneri processuali.</p>
<p>4. Processo amministrativo – controinteressato – nozione – impugnazione degli atti del procedimento di espropriazione per la realizzazione di un’opera pubblica &#8211; necessità di evocare in giudizio l’aggiudicatario dei lavori di costruzione dell’opera – condizioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Nel processo amministrativo la qualifica di controinteressato va riconosciuta in capo ai soggetti portatori di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, di natura eguale e contraria a quello del ricorrente, purché nominativamente indicati nel provvedimento stesso, o comunque agevolmente individuabili in base ad un&#8217;indicazione logico-deduttiva delle statuizioni contenute nell&#8217;atto stesso, avuto riguardo, quanto agli effetti diretti o meno dell’annullamento dell’atto impugnato, alla complessiva fattispecie procedimentale cui detto atto afferisce.																																																																																												</p>
<p>2.	Il procedimento finalizzato all’espropriazione di un bene immobile non è funzionalmente e strutturalmente autonomo od autosufficiente, in quanto inserito in una fattispecie unitaria, nella quale funge da cerniera fra l’attività di pianificazione urbanistica e quella di realizzazione delle opere pubbliche pianificate.																																																																																												</p>
<p>3.	Dalla conoscenza acquisita mediante accesso agli atti del procedimento amministrativo non discendono soltanto conseguenze vantaggiose per l’interessato, ma anche, secondo il principio di autoresponsabilità e in funzione della certezza e della stabilità dei rapporti giuridici, oneri processuali a carico dei soggetti che abbiano interesse a far valere in giudizio l’illegittimità di tali atti nei confronti di tutti coloro che al loro mantenimento sono interessati.																																																																																												</p>
<p>4. L’impresa aggiudicataria dei lavori di costruzione di un’opera pubblica è controinteressata, rispetto all’impugnazione degli atti del procedimento espropriativo propedeutico a quello finalizzato alla realizzazione dell’opera, se: 1) i provvedimenti impugnati, oltre ad avere contenuto ablatorio,  dispongano direttamente anche per la procedura di gara (nella specie: unico provvedimento contenente sia l’approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, sia l’approvazione del capitolato speciale di appalto e del bando di gara); 2) l’aggiudicazione, con conseguente individuazione del controinteressato, sia intervenuta prima che il ricorrente abbia notificato il ricorso e prima che abbia preso visione degli atti del procedimento (dai quali tale aggiudicazione risulta).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,<br />
Sezione seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi riuniti nn. ricorso n. 5806/2003, 6843/2003, 6845/2003 e 679/2004, sezione II, proposti da</p>
<p><b>CALAFIORE Maria Rosaria, CALAFIORE Gaetana, CALAFIORE Emanuele e CALAFIORE Lucia</b>, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Claudio Calafiore, presso il cui studio in Palermo, Via Costantino Nigra n. 46, sono elettivamente domiciliati</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211;	il <b>Comune di Gela</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rochelio Pizzardi e Lucia Di Salvo, elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda, in Palermo, via Notarbartolo n. 5;																																																																																												</p>
<p>&#8211;	il <b>Ministero della Giustizia</b> ed il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono domiciliati ex lege;																																																																																												</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,<br />
&#8211;	della determinazione dirigenziale n. 166 del 19 novembre 2002 del Dirigente della Ripartizione LL. PP. del Comune di Gela, responsabile unico del procedimento, avente ad oggetto “Costruzione del nuovo palazzo di giustizia – approvazione progetto, capitolato speciale di appalto e bando di gara”, contenente l’approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;<br />	<br />
&#8211;	della relazione di stima prot. n. 138574/02 dell’Agenzia del Territorio dell’Ufficio Provinciale di Caltanissetta;<br />	<br />
&#8211;	dell’ “ordinanza di occupazione d’urgenza per l’espropriazione relativa ai lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia”, n. 441 del 4 settembre 2003 del Comune di Gela – settore patrimonio ed espropriazioni;<br />	<br />
&#8211;	dell’atto di avviso di immissione in possesso, per la data del 29 settembre 2003, per l’espropriazione relativa ai lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia, prot. n. 67136 del 10 settembre 2003, del Comune di Gela – settore patrimonio ed espropriazioni;<br />	<br />
&#8211;	degli atti di materiale immissione in possesso negli immobili dei ricorrenti da parte dell’Amministrazione Comunale di Gela, rispettivamente in data 29 settembre 2003 e 12 novembre 2003;<br />	<br />
&#8211;	dell’ordinanza n. 573 del 16 ottobre 2003 del Sindaco di Gela avente ad oggetto “Ordinanza di sgombero per l’espropriazione relativa ai lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia”;<br />	<br />
&#8211;	dell’avviso di immissione in possesso prot. n. 4855 LL.PP. del 20 ottobre 2003 del Comune di Gela, ripartizione lavori pubblici, avente ad oggetto “immissione in possesso per i lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia. Comunicazione ripresa operazioni”;<br />	<br />
&#8211;	del verbale della conferenza di servizi del 14 ottobre 2003, avente ad oggetto “Conferenza di servizi immissione in possesso dell’area e degli immobili ricadenti all’interno dell’area destinata alla costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia”, nonché dei provvedimenti comunque adottati nell’ambito della relativa conferenza;																																																																																												</p>
<p>PER LA DECLARATORIA<br />
dell’illegittimità della condotta delle Amministrazioni intimate;</p>
<p>PER IL RISARCIMENTO<br />
dei danni conseguenti all’occupazione dell’area foglio n. 191, partt. nn. 145-57-58-59 e 40, sita nel territorio del Comune di Gela, dei fabbricati esistenti sulle particelle 145, 58 e 59, ed alle eventuali servitù derivanti dalla condotta dell’amministrazione comunale, “e per ogni danno comunque connesso e per l’annullamento di ogni atto e/o attività procedimentale illegittima”;<br />
E PER LA REINTEGRA<br />
nel possesso delle aree e dei fabbricati indicati</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;<br />
Viste le ordinanze 2118/2003 e 261/2003;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore il Referendario Giovanni Tulumello;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 12 maggio 2004, i procuratori delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con i ricorsi in epigrafe, i signori Maria Rosaria Calafiore, Lucia Calafiore, Emanuele Calafiore e Gaetana Calafiore hanno impugnato gli atti sopra elencati, relativi al procedimento di espropriazione preordinato alla costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia di Gela, deducendone l’illegittimità.<br />
I ricorsi sono stati affidati alle seguenti censure (ripartite fra ricorso introduttivo e ricorso per motivi aggiunti nel giudizio n. 5806/2003):<br />
1) Eccesso di potere e violazione di legge; incompetenza; sottoscrizione dell’ordinanza di occupazione da parte del dirigente del settore patrimonio;<br />
2) eccesso di potere e violazione di legge; mancato rispetto del termine di venti giorni ex art. 3 l. 1/78;<br />
3) eccesso di potere e violazione; incompetenza;<br />
4) eccesso di potere e violazione di legge; omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione dell’art. 7 l. 241/1990 e dell’art 8 l.r. 10/1991;<br />
5) eccesso di potere, sviamento, utilizzo dei poteri attribuiti dalla legge in materia annonaria al fine di realizzare un’opera pubblica;<br />
6) eccesso di potere e violazione di legge; mancata notifica dell’avviso di immissione in possesso;<br />
7) eccesso di potere, travisamento dei fatti; contraddittorietà;<br />
8) eccesso di potere e violazione di legge; mancato rispetto del termine ex art. 3 l. 1/1978;<br />
9) eccesso di potere e violazione di legge; occupazione di edificio non inserito in alcun piano particellare di esproprio;<br />
10) eccesso di potere e violazione di legge; errata dichiarazione di pubblica utilità; incompetenza;<br />
11) eccesso di potere e violazione di legge; mancata comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e del procedimento espropriativi e di occupazione d’urgenza; violazione dell’art. 7 l. 241/1990 e dell’art. 8 l.r. 10/1991;<br />
12) eccesso di potere e violazione di legge; illegittimità derivata dell’ordinanza di occupazione d’urgenza e degli avvisi di immissione in possesso per illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;<br />
13) eccesso di potere e violazione di legge; mancata notifica a tutti i proprietari erroneamente individuati;<br />
14) eccesso di potere e violazione di legge:<br />
14.1. illegittimità dell’atto di approvazione del progetto e della dichiarazione di pubblica utilità per incompetenza dell’organo emanante anche in relazione al reperimento dei fondi necessari, per mancato inserimento dell’opera nel programma triennale  delle oo.pp. per assenza della conformità urbanistica e della sua attestazione ex lege;<br />
14.2. mancanza di copertura sia in relazione alla spesa prevista, sia in relazione alla spesa effettiva;<br />
14.3. illegittimità della relazione tecnica di stima per travisamento dei fatti, per erroneità dei presupposti, per illogicità ed irrazionalità manifesta.<br />
Si sono costituite in giudizio, per resistere ai ricorsi, le amministrazioni intimate.<br />
Nel ricorso 5806/2003, con ordinanza n. 261/2003 la Sezione, pur non disponendo la misura cautelare richiesta dalla parte ricorrente, ha fissato l’udienza di merito per la trattazione del ricorso.<br />
Con successiva ordinanza 2118/1003 è stata rigettata la domanda cautelare proposta – sempre nell’ambito del citato giudizio &#8211;  con il ricorso per motivi aggiunti.<br />
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie.<br />
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 12 maggio 2004.  </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I ricorsi devono essere riuniti, in quanto connessi oggettivamente e, in parte, soggettivamente.<br />
Dev’essere preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dalla difesa del Comune di Gela, di inammissibilità dei ricorsi in quanto non notificati ad alcun controinteressato: laddove, secondo tale prospettazione, deve considerarsi controinteressata, rispetto all’annullamento degl’impugnati provvedimenti della procedura espropriativa, l’impresa aggiudicataria dei lavori cui tale procedura è funzionale.<br />Lo scrutinio dell’eccezione in esame non può che muovere dal rilievo che, secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, V, 29 novembre 2002, n. 6546), “l&#8217;esigenza d&#8217;invocare in giudizio un controinteressato si prospetta allorché sia individuabile, in base al tenore del provvedimento impugnato, un soggetto, al quale l&#8217;atto direttamente si riferisce, sia nel caso di espressa menzione di un soggetto interessato al mantenimento in vita dell&#8217;atto sia nell&#8217;ipotesi d&#8217;individuabilità in base ad un&#8217;indicazione logico-deduttiva delle statuizioni contenute nell&#8217;atto stesso (C. Stato, sez. IV, 24-02-2000, n. 981).<br />
In senso analogo, la Sezione (C. Stato, sez. V, 01-12-1999, n. 2032) ha ripetutamente chiarito che, nel processo amministrativo, la qualità di controinteressato in senso tecnico deve essere riconosciuta a coloro che da un lato siano portatori di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale), e dall&#8217;altro siano nominativamente indicati nel provvedimento stesso o comunque siano agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale). Per contro, non sono qualificabili come controinteressati i soggetti la cui posizione è incisa dal provvedimento impugnato solo in modo indiretto e riflesso (C. Stato, sez. IV, 06-04-2000, n. 1982)”.<br />
Tale, consolidato, indirizzo giurisprudenziale va coordinato con gli altrettanto consolidati sviluppi della teoria dell’attività amministrativa, nel senso di precisare che la natura diretta od indiretta del pregiudizio conseguente all’annullamento non va valutata secondo una logica meramente attizia, ma in chiave procedimentale, avuto riguardo alla complessiva fattispecie considerata.<br />
 L’applicazione degl’indicati princìpi giurisprudenziali (con le superiori precisazioni), afferenti il profilo strettamente processuale, alla fattispecie dedotta, implica una valutazione del legame che unisce il procedimento espropriativo al procedimento di realizzazione dell’opera pubblica cui l’espropriazione stessa è preordinata, al fine di valutare se la posizione giuridica dell’impresa aggiudicataria sia direttamente, o meno, incisa dall’eventuale caducazione del provvedimento impugnato.<br />
Seguendo la doppia indicazione fornita dalla giurisprudenza, l’indagine segnalata va condotta sia sul piano sostanziale, con riferimento alla possibilità di individuare in capo all’aggiudicatario una posizione d’interesse di natura uguale e contraria a quella del ricorrente; sia sul piano formale, in relazione alla agevole individuabilità, avuto riguardo ai provvedimenti impugnati, di un soggetto leso dalla caducazione di tali provvedimenti.<br />
Quanto al primo profilo non si può fare a meno di notare che l’espropriazione, nell’ambito della teoria dei procedimenti ablatori reali, è tradizionalmente classificata come istituto comportante il trasferimento del diritto di proprietà, o di altro diritto reale, in vista della realizzazione di un fine di interesse generale, che di regola è costituito dalla realizzazione di un’opera pubblica.<br />
Si tratta, dunque, di un istituto, e del relativo procedimento, strutturalmente e funzionalmente inautonomo e non autosufficiente, ma necessariamente connesso, in chiave di strumentalità, al procedimento finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica.<br />
L’opera pubblica, a sua volta, è attuazione di un disegno pianificatorio, relativo all’uso del territorio, contenuto nella disciplina urbanistica, tanto che in dottrina si afferma che l’espropriazione finalizzata all’approntamento di opere pubbliche funge da cerniera tra la pianificazione urbanistica e la sua concreta attuazione.<br />
Si è, in particolare, affermato, che le modificazioni territoriali, qualora riguardino opere di pubblica utilità, in tanto possono aver luogo, in quanto siano conformi allo strumento urbanistico generale: ed il procedimento ablatorio si attua e si giustifica proprio in questa chiave di tramite necessario – sul piano strutturale e funzionale &#8211; fra un’attività pianificatoria e l’attività di realizzazione della singola opera che ne costituisce attuazione.<br />In giurisprudenza un conferma, sul piano generale dell’indicata connessione si rinviene, da ultimo, nella decisione 26 agosto 2003, n. 4847 della VI sezione del Consiglio di Stato, laddove si è affermato che “Deve invero ritenersi sussistente un potere generale del Comune di espropriare le aree inedificate, al fine della corretta attuazione del piano regolatore, ora sancito dall’art. 7, co. 1, lett. a), t.u delle espropriazioni (. . . . ), che ha recepito la previsione di cui all’art. 18, co. 1, l. 17 agosto 1942, n. 1150 (&#8220;18. Espropriabilità delle aree urbane. In conseguenza dell&#8217;approvazione del piano regolatore generale i Comuni, allo scopo di predisporre l&#8217;ordinata attuazione del piano medesimo, hanno facoltà di espropriare entro le zone di espansione dell&#8217;aggregato urbano di cui al n. 2 dell&#8217;art. 7 le aree inedificate e quelle su cui insistano costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio&#8221;)”.<br />
La riportata affermazione conferma il nesso inscindibile, già in sede di individuazione della norma attributiva, fra procedimento espropriativo e disciplina dell’attività cui esso è funzionale.<br />
Ancora, in sede di commento al recente T.U. in materia espropriativa, si è sottolineato come tale corpus normativo disciplini unicamente le cc.dd. espropriazioni di carattere urbanistico, vale a dire le espropriazioni immobiliari strumentali alla realizzazione di interventi ed opere pubbliche e di pubblica utilità (come nel caso in esame), con esclusione delle espropriazioni di beni mobili e delle altre forme di espropriazione, disciplinate da norme settoriali, non collegate alla materia dell’urbanistica e delle opere pubbliche.<br />
Sia funzionalmente che strutturalmente, dunque, il quadro normativo fornisce indicazioni univoche circa la stretta interdipendenza fra procedimento ablatorio e procedimento volto alla realizzazione dell’opera pubblica: con la conseguenza che, ad una valutazione non ancorata alla formale collocazione dei singoli provvedimenti in un dato procedimento, il nesso di dipendenza logico-giuridica che lega tali provvedimenti, quali elementi di una fattispecie necessariamente unitaria, è diretto e non riflesso.<br />
Del resto, gli odierni ricorrenti lamentano in buona parte pretesi profili di illegittimità attinenti proprio al mancato rispetto del vincolo funzionale fra procedimento ablatorio e procedimento pianificatorio: i cui atti, pur collocandosi formalmente a monte di quelli afferenti la procedura espropriativi, condizionano direttamente la validità e gli effetti di quelli della serie ablatoria (nello stesso modo in cui questi ultimi incidono sugli effetti di quelli – come l’aggiudicazione – formalmente collocati nella serie terminale della fattispecie unitaria, relativa alla materiale realizzazione dell’opera).<br />
Sul punto, dunque, il dato significativo è che la caducazione degli atti della procedura espropriativa ha un immediato effetto restitutorio del bene che costituisce, ad un tempo, oggetto tanto del procedimento ablatorio che di quello finalizzato all’esecuzione dell’opera pubblica e all’aggiudicazione del relativo contratto.<br />
Pertanto, quanto all’individuazione della natura – diretta o meno – dell’effetto dell’annullamento dell’atto impugnato sulla posizione giuridica del controinteressato, se si ha riguardo al carattere strumentale e servente dell’espropriazione rispetto all’esecuzione dell’opera pubblica, riveniente dalla unitarietà della fattispecie considerata, ed alle ricadute sul piano effettuale, deve concludersi nel senso della fondatezza dell’eccezione in esame.<br />
Quanto al secondo profilo, la giurisprudenza richiamata richiede che i controinteressati siano “nominativamente indicati nel provvedimento stesso o comunque siano agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale)”: per tale indagine occorre avere riguardo agli atti dello specifico procedimento dedotto.<br />Tutti i ricorsi in esame hanno impugnato in primo luogo la determinazione dirigenziale n. 166 del 19 novembre 2002 del Dirigente della Ripartizione LL. PP. del Comune di Gela, responsabile unico del procedimento, avente ad oggetto “Costruzione del nuovo palazzo di giustizia – approvazione progetto, capitolato speciale di appalto e bando di gara”.<br />
Il provvedimento in questione, dunque, ha un contenuto duplice (a testuale conferma, peraltro, di quanto fin qui argomentato): in parte afferente la procedura espropriativa, in parte relativo alla procedura di gara che ne costituisce il logico ed immediato (rectius: contestuale) sviluppo.<br />
Gli odierni ricorrenti, dunque, all’atto della proposizione dei ricorsi, avevano piena consapevolezza di chiedere l’annullamento di un provvedimento che, se annullato, avrebbe avuto diretta ed immediata refluenza sulla posizione giuridica dei partecipanti alla gara.<br />
Ma vi è di più.<br />
Il primo – nel senso di più antico &#8211;  dei ricorsi in esame (n. 5806/2003) è stato notificato il 20 ottobre 2003, e depositato il successivo 28 ottobre.<br />
A quella data l’impresa aggiudicataria, controinteressata al ricorso,  era agevolmente individuabile (quanto meno, per chi fosse a conoscenza sia dell’esistenza di una gara, sia dei successivi atti ad essa relativi).<br />
Se, infatti, come ricordato, dal primo dei provvedimenti impugnati si evince la pendenza di un procedimento di aggiudicazione dei lavori da eseguirsi sui terreni oggetto di espropriazione, alla data della proposizione di tutti i ricorsi in esame tale procedimento si era concluso, come dimostra il verbale di aggiudicazione in data 14 luglio 2003, prodotto in atti dalla difesa del Comune di Gela.<br />
Gli odierni ricorrenti hanno dunque chiesto l’annullamento di una serie di provvedimenti, conoscendo – o dovendo conoscere, alla luce della piena conoscenza degli atti del procedimento riversata nei ricorsi – il nominativo del soggetto interessato al mantenimento in vita di tali provvedimenti.<br />
Il richiamato onere di conoscenza non discende da un’affermazione di principio, ma da una circostanza ben precisa, ricavabile dagli atti.<br />Nella parte narrativa del citato ricorso n. 5806/2003 (cui si rinvia per brevità, essendo il primo in senso cronologico: ma il discorso vale evidentemente, a foritori, anche per i successivi ricorsi) si afferma che l’interessata avrebbe avuto conoscenza per la prima volta dell’esistenza dei provvedimenti per cui è causa in data 16 settembre 2003, in occasione della notificazione dell’ordinanza di occupazione d’urgenza (da tale riferimento temporale decorre, evidentemente, il termine decadenziale d’impugnazione nonché, sempre secondo la prospettazione della parte ricorrente, la conoscenza dei provvedimenti precedenti, rispetto ai quali a quella data si concretizza l’interesse all’impugnazione).<br />
Come si legge infatti in detto ricorso – ma, come già osservato, tale elemento è comune a tutti i ricorsi riuniti – la parte ricorrente ha rilevato, al momento della notifica dell’ordinanza di occupazione, per un verso dei pretesi vizi di tale ordinanza, e, per altro verso, ha invece esercitato il diritto di accesso agli altri atti del procedimento, proponendo ulteriori censure ad essi relative.<br />
Tale attività, esercitata &#8211; per espressa affermazione contenuta nei ricorsi &#8211; successivamente al 16 settembre 2003, ha quindi determinato, all’esito di un accesso agli atti del procedimento in epoca successiva all’aggiudicazione, l’impugnazione (anche) dell’atto iniziale della procedura di gara, nella consapevolezza – risultante per tabulas dal momento di esercizio dell’accesso, siccome indicato dagli stessi ricorrenti &#8211;  dell’esistenza a quel punto di un aggiudicatario della gara medesima: con possibile pregiudizio, dunque, per l’interesse del suddetto aggiudicatario, ormai noto (essendosi detta procedura conclusasi, come ricordato, con l’aggiudicazione intervenuta il 14 luglio 2003, vale a dire più di due mesi prima dell’accesso).<br />
In materia di oneri processuali che discendono, in capo al soggetto interessato, dall’esercizio del diritto di accesso, la recente giurisprudenza tende a ricostruire gli istituti di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa non già in una prospettiva monodirezionale, comportante unicamente conseguenza vantaggiose per gli interessati, ma in chiave di autoresponsabilità per chi abbia chiesto ed ottenuto di prendere visione degli atti del procedimento, giacché la conoscenza in tal modo ottenuta ad iniziativa del singolo contribuisce comunque alla formazione della stabilità del rapporto giuridico (e quindi alla certezza del diritto), cui risultano strumentali gli istituti processuali con funzione sollecitatoria, presidiati dalla sanzione della decadenza (per una applicazione in materia di termini per impugnare,  Consiglio di Stato, V, 10 marzo 2003, n. 1275).<br />
Ricorrono, pertanto, entrambe le condizioni richieste per l’attribuzione, al predetto aggiudicatario, della qualifica di controinteressato rispetto ai ricorsi in esame, con conseguente fondatezza dell’eccezione sollevata dal Comune di Gela.<br />
In assenza della rituale notificazione dei ricorsi ad almeno un controinteressato, gli stessi vanno dichiarati inammissibili.<br />
L’inammissibilità della – propedeutica &#8211; domanda annullatoria preclude l’esame della domanda reintegratoria, nonché di quella risarcitoria.<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione seconda, definitivamente pronunciando, riunisce i ricorsi in epigrafe, e li dichiara inammissibili.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 maggio 2004, con l’intervento dei signori magistrati:</p>
<p>&#8211;	Filippo Giamportone, Presidente f.f.<br />	<br />
&#8211;	Giovanni Tulumello, Referendario, estensore.<br />	<br />
&#8211;	Alessio Liberati, Referendario</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-9-7-2004-n-1519/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2004 n.1519</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3196</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3196/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3196/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3196/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3196</a></p>
<p>Pubblica istruzione &#8211; domanda per accedere ad una borsa di studio, respinta per valutazione dei familiari non a carico &#8211; sospensiva di sentenza di rigetto &#8211; tutela cautelare – accoglimento – istanza di revocazione per difetto di contraddittorio – rigetto e conferma dell’ordinanza cautelare di accoglimento. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3196/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3196</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3196/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3196</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica istruzione &#8211; domanda per accedere ad una borsa di studio, respinta per  valutazione dei familiari non a carico &#8211; sospensiva di sentenza  di rigetto &#8211; tutela cautelare – accoglimento – istanza di revocazione per difetto di contraddittorio – rigetto e conferma dell’ordinanza cautelare di accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3196/04<br />
Registro Generale:3316/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Lanfranco Balucani Est.<br />Cons. Francesco Caringella<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 09 Luglio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>PELLEGRINO FRANCALBINA</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
Avv. DINO VALENZA e Avv. SALVATORE GIACALONEcon domicilio eletto in Roma VIA G. FERRARI 11presso DINO VALENZA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA </b><br />
non costituitosi;<b>ISU BOCCONI-IST.DIRITTO STUDIO UNIV.COMM. “LUIGI BOCCONI”</b>rappresentato e difeso da:Avv. GIUSEPPE FRANCO FERRARI e Avv. LUIGI MANZIcon domicilio eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5presso LUIGI MANZI<b>UNIVERSITA&#8217; COMMERCIALE “LUIGI BOCCONI”</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR LOMBARDIA &#8211; MILANO :Sezione I 1329/2004, resa tra le parti, concernente DOMANDA PER ACCEDERE AD UNA BORSA DI STUDIO RISULTATA IDONEA MA NON BENEFICIATA.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l’ordinanzadella Sezione 20/04/2004 n. 1783 con la quale è stata accolta la’istanza di sospensione della sentenza appellata;<br />
Visto il ricorso per revocazione della predetta ordinanza;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>ISU BOCCONI-IST.DIRITTO STUDIO UNIV.COMM. “LUIGI BOCCONI”<br />
Udito il relatore Cons. Lanfranco Balucani e uditi, altresì, per le parti l’avv. Giacalone e l0avv. Manzi A. per delega dell’avv. Manzi L.;</p>
<p>Considerato che, riesaminata la istanza cautelare in contraddittorio con l’appellata ISU-Bocconi, si ritiene di dover confermare la sospensiva concessa da questa Sezione con la ordinanza n. 1783/2004 in quanto l’appello proposto dalla sig.ra Pellegrino appare assistito dal “fumus boni iuris”;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge il ricorso per revocazione in epigrafe indicato.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 09 Luglio 2004</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3196/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3196</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3195</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3195/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3195/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3195/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3195</a></p>
<p>Contratti &#8211; opere &#8211; esclusione da gara per lavori di realizzazione sede ufficio laboratorio restauro soprintendenza &#8211; esclusione motivata sull’omessa sottoscrizione dell’autorizzazione al trattamento dati secondo la legge sulla privacy &#8211; sentenza di accoglimento del ricorso &#8211; Sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3195/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3195</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3195/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3195</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; opere &#8211; esclusione da gara per lavori di realizzazione sede ufficio laboratorio restauro soprintendenza &#8211;  esclusione motivata sull’omessa sottoscrizione dell’autorizzazione al trattamento dati    secondo la legge sulla privacy  &#8211; sentenza di accoglimento del ricorso &#8211; Sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3195/04<br />
Registro Generale:5920/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 09 Luglio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>BORCHI COSTRUZIONI S.R.L. IN PR. E Q.LE CAPOGRUPPO A.T.I.ATI &#8211; ALBERTO CRESTA E FIGLI S.N.C.ATI &#8211; T.C.I. S.R.L.</b>rappresentato e difeso da: Avv. M. ALBERTO QUAGLIAcon domicilio eletto in Roma VIA CARDUCCI, 4presso M. ALBERTO QUAGLIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SOCIETA&#8217; FOGLIA &#038; C. S.R.L. IN P. E Q.LE CAPOGRUPPO A.T.I.</b>rappresentato e difeso da:<br />
Avv. DANIELA ANSELMI, Avv. GIOVANNI DI GIOIA e Avv. LORENZO ACQUARONEcon domicilio eletto in Roma PIAZZA MAZZINI, 27presso GIOVANNI DI GIOIA<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALISOPRINT. PATRIMONIO STOR. ART. E DEMOETNOANTROPOLOGICO LIGURIA </b><br />
non costituitesi;<b>ATI &#8211; IMPRESA GENERALE TECNOLOGIE IMPIANTI S.R.L. E IN PR. </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
Avv. DANIELA ANSELMI, Avv. GIOVANNI DI GIOIA e Avv. LORENZO ACQUARONEcon domicilio eletto in Roma PIAZZA MAZZINI, 27presso GIOVANNI DI GIOIA<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR LIGURIA &#8211; GENOVA: SEZIONE II 358/2004 , resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO STRALCIO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE UFF. LAB. RESTAURO SOPRINT.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>ATI &#8211; IMPRESA GENERALE TECNOLOGIE IMPIANTI S.R.L. E IN PR. SOCIETA&#8217; FOGLIA &#038; C. S.R.L. IN P. E Q.LE CAPOGRUPPO A.T.I.<br />
Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito e uditi, altresì, per le parti l’avv. Quaglia, l’avv. Di Gioia e l’avv. Acquarone;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della proposta domanda cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 5920/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 09 Luglio 2004</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3195/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3195</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3193</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3193/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3193/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3193/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3193</a></p>
<p>Radio televisione &#8211; Servizi pubblici &#8211; autorizzazioni comunali per l&#8217;installazione di antenne di telefonia mobile – impugnativa da parte di imprenditore con manufatto commerciale a 11 metri di distanza da zona interdetta a soggetti portatori di apparecchi elettromedicali o pacemaker &#8211; sentenza di annullamento per difetto di istruttoria e di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3193/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3193</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3193/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3193</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Radio televisione &#8211; Servizi pubblici &#8211; autorizzazioni comunali per l&#8217;installazione di antenne di telefonia mobile – impugnativa da parte di   imprenditore con  manufatto commerciale a 11 metri di distanza da zona interdetta a soggetti portatori di apparecchi elettromedicali o pacemaker &#8211;  sentenza di annullamento per  difetto di istruttoria e di partecipazione  &#8211;  sospensiva di sentenza &#8211; impianto progettato in osservanza dei limiti di immissioni radioelettriche prescritti dalla vigente normativa &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3193/04<br />
Registro Generale:5752/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 09 Luglio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>VODAFONE OMNITEL N.V.</b>rappresentata e difesa da: Avv. RICCARDO TROIANOcon domicilio eletto in Roma<br />
VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 7</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SALAROLI SPA </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. ANTONIO CARULLOcon domicilio eletto in Roma VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2presso ANGELO CLARIZIAe nei confronti di<br />
<b>COMUNE DI FORLI&#8217;</b>rappresentato e difeso da:Avv. CRISTINA BALLI e Avv. MARIA TERESA BARBANTINIcon domicilio eletto in Roma VIALE GIULIO CESARE N.14presso MARIA TERESA BARBANTINI<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA: Sezione II 421/2004 , resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER L&#8217;INSTALLAZIONE DI ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE .</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI FORLI&#8217; e SALAROLI SPA<br />
Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Troiano, Carullo e Barbantini;</p>
<p>Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento della formulata domanda cautelare, in relazione agli estremi di danno allegati dalla Società appellante e trattandosi inoltre di impianto di telecomunicazione progettato in osservanza dei limiti di immissioni radioelettriche prescritti dalla vigente normativa;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 5752/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 09 Luglio 2004</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3193/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3193</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3190</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3190/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3190/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3190/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3190</a></p>
<p>Radio televisione &#8211; Servizi pubblici &#8211; autorizzazioni comunali per l&#8217;installazione di antenne di telefonia mobile – diniego &#8211; localizzazione in prossimita’ di ricettori sensibili (scuola) &#8211; omessa dimostrazione, da parte del gestore del servizio, dell’inesistenza di migliori soluzioni in riferimento alle migliori tecnologie disponibili per minimizzare l’esposizione al campo elettromagnetico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3190/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3190</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3190/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3190</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Radio televisione &#8211; Servizi pubblici &#8211; autorizzazioni comunali per l&#8217;installazione di antenne di telefonia mobile – diniego &#8211; localizzazione in prossimita’ di ricettori sensibili (scuola)  &#8211; omessa dimostrazione, da parte del gestore del servizio, dell’inesistenza di migliori soluzioni in riferimento alle migliori tecnologie disponibili per minimizzare l’esposizione al campo elettromagnetico in corrispondenza dei ricettori sensibili &#8211; tutela cautelare – accoglimento ai fini dell’esame dell’istanza di installazione della stazione radio base per telefonia mobile in conformità ai limiti di compatibilità radioelettrica fissati con DPCM 08.07.2003.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. EMILIA ROMAGNA – PARMA – <a href="/ga/id/2004/7/4606/g">Ordinanza sospensiva del 27 gennaio 2004 n. 29</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3190/04<br />
Registro Generale:5716/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 09 Luglio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.</b><br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CESARE CATURANI e GIUSEPPE DE VERGOTTINI con domicilio eletto in Roma VIA A. BERTOLONI N.44 presso GIUSEPPE DE VERGOTTINI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI REGGIO EMILIA </b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti GUGLIELMO SAPORITO e SANTO GNONI con domicilio eletto in Roma VIA COSSERIA, 2 presso ALFREDO PLACIDI<b>ARPA-AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTALE EMILIA ROMAGNA AUSL-AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA </b><br />
non costituitisi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR EMILIA ROMAGNA &#8211; PARMA n. 29/2004, resa tra le parti, concernente DINIEGO RIESAME DELL&#8217;ISTANZA DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI REGGIO EMILIA<br />
Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito e uditi, altresì, per le parti l’avv. DE VERGOTTINI e l’avv. SAPORITO.</p>
<p>Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento della proposta domanda cautelare, ai fini dell’esame dell’istanza di installazione della stazione radio base per telefonia mobile in conformità ai limiti di compatibilità radioelettrica fissati con DPCM 08.07.2003;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 5716/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 09 Luglio 2004</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3190/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3190</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2004 n.2993</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-9-7-2004-n-2993/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-9-7-2004-n-2993/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-9-7-2004-n-2993/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2004 n.2993</a></p>
<p>Pres. Amedeo URBANO; Est. Raffaele GRECO IMPRESA EDILE COSTRUZIONE s.r.l. (avv. V. Di Natale) c. COMUNE DI VALENZANO (avv. V. Spano), INEDIL s.r.l. (n.c.), EDILPARTI s.r.l. (n.c.), Ditta ROGONDINO GIUSEPPE (n.c.). in tema di project financing 1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Project financing – Proposta tesa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-9-7-2004-n-2993/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2004 n.2993</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-9-7-2004-n-2993/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2004 n.2993</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amedeo URBANO; Est. Raffaele GRECO<br /> IMPRESA EDILE COSTRUZIONE s.r.l. (avv. V. Di Natale) c. COMUNE DI VALENZANO (avv. V. Spano),  INEDIL s.r.l. (n.c.), EDILPARTI s.r.l. (n.c.), Ditta ROGONDINO GIUSEPPE (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>in tema di project financing</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Project financing – Proposta tesa all’ottenimento del ruolo di promotore – Soggetto proponente – Posizione giuridica qualificata – Prima dell’individuazione da parte della p.a. – Configurabilità.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Project financing – Superamento della fase di valutazione di idoneità e di fattibilità tecnica dell’intervento – Fase successiva – Valutazione della p.a. riguardo agli aspetti economici e finanziari.</p>
<p>3. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Project financing – Procedura – Interruzione – Scelta della p.a. – Obbligo di comunicare l’avvio del procedimento – Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di project financing, va riconosciuto al soggetto che abbia presentato una proposta tesa all’ottenimento del ruolo di promotore, prima ancora dell’individuazione di tale figura da parte dell’Amministrazione, una posizione giuridica soggettiva qualificata in ordine all’accoglimento della propria proposta in luogo di quelle presentate da altri.</p>
<p>2. Una volta superata, in tema di project financing, la valutazione di idoneità e di fattibilità tecnica dell’intervento, il “cuore” della valutazione dell’Amministrazione è individuabile negli aspetti economici e finanziari.</p>
<p>3. Nel caso in cui l’Amministrazione decida di interrompere la procedura di project financing in favore di altra procedura, non vi è obbligo di comunicare l’avvio del procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di project financing</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sezione Terza</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 99 del 2004 proposto<br />dalla <b>Impresa Edile Costruzioni S.r.l.</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Vito Matteo Barozzi, con sede legale in Altamura alla via Monte Rosa, 8, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Di Natale ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Bari alla via N. Piccinni, 12,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Valenzano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Spano ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Bari alla via Calefati, 103 (c/o avv. M. Veneziani),</p>
<p>nonché nei confronti<br />
&#8211; della <b>Inedil S.r.l.</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Putignano al viale C. Colombo, 23, non costituita nel presente giudizio;<br />
&#8211; della <b>Edilparti S.r.l.</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bari alla via S. Tommaso d’Aquino, 8/B, non costituita nel presente giudizio;<br />
&#8211; della <b>ditta Rogondino Giuseppe</b>, on persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bari-Ceglie alla via Pompeo, 26, non costituita nel presente giudizio;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,<br />
&#8211; della delibera nr. 126 del 30.10.2003 (pubblicata il 3.11.2003 e, successivamente, conosciuta dalla ricorrente), adottata dalla Giunta Comunale di Valenzano, nella parte in cui la suddetta Amministrazione, valutando la proposta della ricorrente, pervenu<br />
&#8211; di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto ancorché non conosciuto, ivi compresa, la relazione generale sulle proposte pervenute, del 29.10.2003, a firme del responsabile del procedimento ing. Vito Dispoto; la relazione dell’assessore ai LL. PP.</p>
<p>e per la condanna<br />
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 24.6.2004, il Referendario, dott. Raffaele Greco;<br />
Udito l’avv. Di Natale per la ricorrente e l’avv. Spano per l’Amministrazione ricorrente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 2 gennaio 2004, depositato il 16 gennaio 2004, la Impresa Edile Costruzioni S.r.l. impugnava i provvedimenti in epigrafe meglio indicati, adottati dall’Amministrazione comunale di Valenzano nell’ambito della procedura di project financing per l’ampliamento del locale cimitero, di cui all’avviso pubblico del 24.4.2003 nel quale, sulla base dello studio di fattibilità proposto dalla Edil Parti S.r.l. (adottato e fatto proprio con delibera di G.M. nr. 23 del 28.2.2003), aveva invitato i promotori a presentare le proprie proposte realizzative.<br />
Avverso tali provvedimenti la ricorrente deduceva i seguenti profili di illegittimità:<br />
Violazione e falsa applicazione delle prescrizioni dell’avviso pubblico; Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà; Violazione dei principi dell’autovincolo; Difetto di istruttoria, per avere l’Amministrazione, in contrasto con le prescrizioni dell’avviso pubblico, omesso di valutare la fattibilità delle proposte pervenute, in particolare omettendo di esaminarle sulla base dei criteri valutativi ivi indicati, di verificare l’assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e di consentire all’istante di poter essere ascoltata a chiarimento della propria proposta, con la conseguente impossibilità di una adeguata valutazione delle proposte stesse (ed in particolare, di quella dell’odierna ricorrente) in termini di pubblico interesse;Violazione e falsa applicazione delle pres<br />crizioni dell’avviso pubblico; Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà; Difetto di istruttoria; Violazione dei principi dell’autovincolo sotto ulteriore autonomo profilo, per avere l’Amministrazione fondato il proprio convincimento esclusivamente sul parametro del ritorno economico, laddove nello studio di fattibilità adottato con la delibera di G.M. nr. 23 del 28.2.2003 venivano espressamente indicati tre parametri, e cioè “…il ritorno economico, sociale, occupazionale sul territorio”, cui con la stessa delibera nr. 23/03 se ne era aggiunto un quarto, individuato nella valutazione dei costi;<br />
Violazione e falsa applicazione dell’avviso pubblico; Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà; Violazione dei principi dell’autovincolo; Erronea e contraddittoria motivazione, essendo improprio il riferimento al costo di concessione quale parametro di valutazione della proposta presentata dalla ricorrente, trattandosi di parametro assolutamente estraneo al predetto studio di fattibilità ed ulteriore e diverso rispetto ai criteri individuati nell’avviso pubblico, e comunque inidoneo ad essere comparato sia con la voce di costo unitario sia con quella di ricavo unitario di cui alla proposta della ricorrente;<br />
Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; Difetto assoluto di istruttoria; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. nr. 241/90, per avere l’Amministrazione rispettivamente:<br />
&#8211; in sede di valutazione della capacità insediativi proposta dalla ricorrente, valutato la stessa “conforme a quella indicata nel progetto di fattibilità”, senza considerare che nella proposta della ricorrente era prevista la realizzazione di 564 sepoltur<br />
&#8211; in sede di valutazione del costo di costruzione globale e unitario a sepoltura, posto a base del calcolo il numero di sepolture del progetto originario anziché il maggior numero di cui alla proposta della ricorrente, in tal modo giungendo a determinare- in sede di valutazione del ricavo globale a sepoltura, omesso di considerare la differenza tra il numero dei loculi costruiti e il numero dei loculi dati in concessione, atteso che nella proposta della ricorrente questi ultimi, destinati a liberarsi per<br />
Violazione e falsa applicazione dei principi del giusto procedimento; Violazione dei principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, stante la carenza di ogni comunicazione alla ricorrente, cui veniva pertanto impedito di rappresentare all’Amministrazione le incongruenza sopra evidenziate;<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. nr. 241/90, attesa l’omissione di ogni previa comunicazione alla ricorrente in ordine alla decisione di abbandonare la procedura di project financing.<br />
Chiedeva pertanto la ricorrente l’annullamento dei provvedimenti impugnato, previa sospensione della loro efficacia, nonché la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno cagionatole con la propria condotta.<br />
In data 17 febbraio 2004 la ricorrente ha altresì depositato ulteriore istanza cautelare, reiterando le doglianze sopra richiamate.<br />
L’Amministrazione intimata si è costituita in data 18 febbraio 2004, chiedendo genericamente che il ricorso venisse dichiarato irricevibile, inammissibile ed infondato.<br />
Con memoria depositata in data 24 febbraio 2004, l’Amministrazione ha altresì articolatamente controdedotto al ricorso, eccependone in via preliminare l’inammissibilità per carenza d’interesse, e comunque opponendosi anche nel merito al suo accoglimento.<br />
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2004, la ricorrente ha rinunciato alla domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati.<br />
In data 12 giugno 2004, entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie conclusionali, ciascuna insistendo nelle proprie richieste.<br />
All’udienza del 24 giugno 2004 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Al fine di un miglior approfondimento delle questioni sottese al presente ricorso – ivi comprese quelle relative alle eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione resistente -, appare opportuna una rapida disamina introduttiva dei fondamenti dell’istituto del project financing, quali risultano dalla disciplina degli artt. 37bis e segg. della L. nr. 109/94, come introdotti dalla L. nr. 415/98, e dalle prime pronunce giurisprudenziali in materia (cfr. in particolare T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 22.4.2004, nr. 762; T.A.R. Veneto, 22.12.2003, nr. 6266; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 12.12.2003 nr. 3130/04).<br />
L’istituto in oggetto, di derivazione anglosassone, è stato introdotto nel nostro ordinamento al fine di agevolare la realizzazione di opere pubbliche che l’Ente pubblico non sarebbe in grado di eseguire, mediante l’apporto di capitali privati: sua caratteristica essenziale è quella di porre a carico dei soggetti promotori o aggiudicatari, in tutto o in parte, i costi necessari alla progettazione ed esecuzione dei lavori, assicurando loro come unica controprestazione il diritto di gestione funzionale e sfruttamento economico delle opere realizzate.<br />
La normativa sopra richiamata, introdotta nella L. nr. 109/94, ha peraltro disciplinato l’istituto in maniera più scandita ed articolata rispetto allo schema tipico del project financing, prevedendo due fasi logicamente e cronologicamente distinte: una prima, che alcuni commentatori definiscono più propriamente della “promozione di opera pubblica” (artt. 37bis, ter e quater), in cui la P.A., sulla base del progetto presentato da un soggetto promotore, valuta la fattibilità della proposta ed il suo pubblico interesse; ed una seconda fase, del vero e proprio project financing (artt. da 37quinquies a 37nonies), in cui è analiticamente disciplinato il rapporto intercorrente tra la stessa P.A. ed il soggetto aggiudicatario, in regime di concessione ai sensi dell’art. 19 co. II della stessa legge nr. 109/94.<br />
Con specifico riguardo alla prima fase, dopo aver stabilito che le proposte di finanziamento presentate dai promotori possono riguardare soltanto lavori pubblici e di pubblica utilità inseriti nella programmazione triennale di cui all’art. 14 co. II L. nr. 109/94, ovvero negli strumenti formalmente approvati dall’Amministrazione sulla base della normativa vigente (art. 37bis), il legislatore ha analiticamente disciplinato i criteri e le modalità di valutazione delle proposte, prevedendo che “…le amministrazioni aggiudicatici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell’opera, dell’accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l’assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse” (art. 37ter, come modif. dalla L. nr. 166/02).<br />
È dunque evidente che la valutazione dell’Amministrazione si articola a sua volta in una duplice fase: una valutazione di idoneità tecnica della proposta, ed all’esito una valutazione di rispondenza della stessa al pubblico interesse.<br />
La giurisprudenza ha giustamente evidenziato come sia soprattutto in questa seconda fase che massimo è il margine di discrezionalità riservato alla P.A., trattandosi di giudizio coinvolgente la valutazione comparativa degli interessi che essa assume rilevanti in un determinato momento storico (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, nr. 3130/04, cit.).<br />
In definitiva, una proposta pur giudicata idonea e fattibile sotto il profilo tecnico, potrà essere respinta in quanto ritenuta non conforme al pubblico interesse, a seguito della predetta valutazione comparativa.<br />
Ci si è soffermati in particolare sulle questioni relative a questa fase iniziale della procedura di project financing (in senso ampio), perché è proprio nell’ambito di essa che si è addivenuti, nel caso che occupa, all’adozione dei provvedimenti oggetto dell’odierna impugnazione.<br />
2. Tanto premesso, occorre anzi tutto esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente, sul presupposto dell’affermata carenza d’interesse all’impugnazione in capo alla ricorrente.<br />
In particolare, l’Amministrazione evidenzia come nel caso di specie l’iter procedimentale si sia sorto in una situazione addirittura anteriore all’individuazione di un soggetto promotore: infatti, il Comune di Valenzano aveva emanato in data 24.4.2003 un “avviso preventivo” di project financing, sulla base di uno studio di fattibilità prodotto dalla ditta Edil Parti S.r.l., invitando tutti gli interessati a presentare le proprie proposte d’intervento per l’ampliamento del cimitero ed avvertendo che fra di esse sarebbe stata individuata, ai sensi dell’art. 37ter L. nr. 109/94, quella da porre in gara a norma delle disposizioni seguenti.<br />
Peraltro, poiché delle proposte presentate, all’esito della valutazione comparativa operata dall’Amministrazione, nessuna era stata ritenuta di pubblico interesse, si era deciso di abbandonare la procedura di project financing, riservandosi una futura realizzazione dell’opera mediante le procedure ordinarie: ciò premesso, assume l’Amministrazione resistente che, prima dell’indizione della gara di cui all’art. 37quater, nessun soggetto sarebbe titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, essendovi nulla più che una mera aspirazione al prosieguo della procedura, che tuttavia rientrerebbe appieno nella discrezionalità dell’Amministrazione medesima.<br />
Conseguentemente, se non sussiste alcun interesse qualificato in capo al promotore prima dell’avvio della licitazione privata ex art. 37quater, a maggior ragione – secondo la prospettazione di parte resistente – tale situazione soggettiva non potrà sussistere nella fase addirittura anteriore all’identificazione del promotore, allorché i soggetti che hanno presentato le proprie proposte rivestono la mera qualità di aspiranti ad assumere la qualifica di promotore.<br />
Il Collegio non condivide l’impostazione dell’Amministrazione.<br />
Ed invero, il principio da cui occorre partire è quello secondo cui, in tutti i casi in cui una scelta dell’Amministrazione sia “procedimentalizzata” dalla legge, attraverso la previsione di specifiche modalità procedurali e di determinati criteri e parametri di valutazione, deve ritenersi sussistente un interesse giuridicamente qualificato (e, quindi, azionabile in via giurisdizionale) in capo ai soggetti direttamente coinvolti nella scelta: si tratta, come è ovvio, non dell’interesse finale al bene della vita, ma dell’interesse strumentale alla correttezza dell’azione amministrativa, in funzione del quale il legislatore ha posto principi e regole da rispettarsi da parte della P.A.<br />
Per queste ragioni, appare condivisibile l’orientamento giurisprudenziale che, in tema di project financing, riconosce al soggetto che abbia presentato una proposta tesa all’ottenimento del ruolo di promotore, prima ancora dell’individuazione di tale figura da parte dell’Amministrazione, una posizione giuridica soggettiva qualificata in ordine all’accoglimento della propria proposta in luogo di quelle presentate da altri (cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 10.12.2003, nr. 1081).<br />
Se questo è vero, ritiene il Collegio che non possa disconoscersi la sussistenza di un interesse giuridicamente qualificato, in capo a tale soggetto, anche in ordine alla correttezza e legittimità delle scelte che l’Amministrazione compie in ordine alla fattibilità ed al pubblico interesse delle proposte.<br />
L’eccezione di inammissibilità va pertanto disattesa.<br />
3. Nel merito, il ricorso è infondato e va conseguentemente respinto.<br />
Ed invero, con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente si duole della mancata effettuazione di una valutazione comparativa in ordine alla fattibilità delle proposte presentate, con inevitabili ricadute anche sulla successiva valutazione di pubblico interesse; con il secondo, lamenta il carattere assorbente nella valutazione di un unico parametro, quello del ritorno economico, a fronte della pluralità di criteri in base ai quali, secondo l’avviso pubblico, la stessa valutazione avrebbe dovuto essere condotta.<br />
Sul punto, il Collegio ritiene anzi tutto corrette le osservazioni dell’Amministrazione, secondo cui il fatto che una determinata valutazione debba essere condotta in base ad una pluralità di parametri non implica necessariamente che il giudizio negativo non possa essere fondato anche solo sulla contrarietà al pubblico interesse di uno solo di essi.<br />
Al riguardo, giova anzi tutto richiamare quanto già sottolineato in ordine all’ampio margine di discrezionalità che caratterizza la valutazione di pubblico interesse, tale da rendere certamente non censurabile un eventuale giudizio negativo che si fondi esclusivamente sulla non rispondenza a tale interesse del criterio del “ritorno economico”.<br />
Ma v’è di più, ché nel caso di specie la prevalenza di detto criterio non solo era evincibile – come evidenziato dall’Amministrazione resistente – dalla stessa delibera di G.M. nr. 23/03, ma è implicita nella logica stessa dell’istituto del project financing: la giurisprudenza ha infatti sottolineato come, una volta superata la valutazione di idoneità e fattibilità tecnica dell’intervento, il “cuore” della valutazione della P.A. sia in ogni caso individuabile negli aspetti economici e finanziari (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, nr. 762/04, cit.).<br />
Con riguardo, poi, alla valutazione comparativa delle varie proposte asseritamente omessa, può osservarsi anzi tutto che risulta dalla Relazione ricognitiva dell’Assessore ai LL. PP., allegata alla delibera impugnata e da questa espressamente richiamata, come in realtà una comparazione tecnica fra le varie proposte presentate sia stata in fatto compiuta, sottolineandosi, sia pure in maniera sintetica, le principali differenze tecniche ed esecutive tra di esse.<br />
4. Anche le ulteriori censure articolate nel ricorso introduttivo sono infondate.<br />
Va anzi tutto evidenziato come anche esse attengano alla fase della valutazione discrezionale di pubblico interesse riservata alla P.A., e pertanto incontrino i già evidenziati limiti al sindacato giurisdizionale, ammettendosi quest’ultimo soltanto in ipotesi di manifesta irragionevolezza o di macroscopico errore di fatto: ciò che non è, nel caso di specie.<br />
Per quanto attiene al terzo motivo, il Collegio non condivide l’opinione di parte ricorrente, secondo cui il criterio del costo di concessione quale parametro di valutazione sarebbe assolutamente estraneo all’avviso pubblico emesso dalla stessa Amministrazione.<br />
Infatti, in quest’ultimo atto è contenuto un chiaro richiamo, allorché si indicano i criteri di valutazione della fattibilità delle proposte, al “rendimento”, al “costo di gestione e di manutenzione” ed alle “tariffe da applicare”: ne consegue, tenuto conto dell’attuale regime di concessione che caratterizza la gestione del cimitero, che appare del tutto esente da rilievi di irragionevolezza la scelta dell’Amministrazione comunale, che ha ritenuto di parametrare tali criteri agli attuali costi di concessione, piuttosto che a dati ricostruiti in maniera presuntiva e certamente più arbitraria.<br />
Assolutamente ragionevole, inoltre, risulta l’assunzione a principale parametro della valutazione discrezionale di rispondenza delle proposte al pubblico interesse del criterio del “costo unitario a sepoltura”, ossia del prezzo destinato a ricadere sull’utenza finale del servizio: ciò consente di comprendere anche l’infondatezza delle censure articolate col quarto motivo di ricorso.<br />
In particolare, per quanto attiene al giudizio in ordine alla “capacità insediativa proposta”, poiché risulta per tabulas che l’Amministrazione ebbe piena contezza del maggior numero di ossari previsto nella proposta della ricorrente, non è dato comprendere per quali ulteriori ragioni la proposta di quest’ultima avrebbe dovuto essere ritenuta non semplicemente conforme, ma migliorativa rispetto al progetto di fattibilità: è superfluo aggiungere, alla luce dei rilievi sopra svolti, che la valutazione di rispondenza al pubblico interesse non doveva necessariamente ancorarsi a parametri meramente quantitativi, quale quello inerente al numero di sepolture previste in progetto.<br />
Con riguardo, poi, alle doglianze in ordine alla determinazione del “costo di costruzione globale e unitario a sepoltura”, l’Amministrazione resistente ne ha efficacemente dimostrato l’inconferenza: infatti, anche a voler ammettere che vi siano stati gli errori di calcolo cui fa riferimento la ricorrente, questa paragona un costo finale relativo alla propria proposta non comprensivo di IVA con quello attuale di concessione, che è invece inclusivo di IVA, sicché risulta indimostrato che il primo sarebbe più conveniente del secondo.<br />
Quanto infine alle censure della ricorrente in ordine al calcolo del “ricavo globale e unitario a sepoltura”, anche queste appaiono inconferenti, tenuto conto della irrilevanza di tale parametro nella valutazione di pubblico interesse operata dall’Amministrazione (che, come si è visto, è stata compiuta assumendo quale unico criterio di riferimento quello del costo unitario per l’utenza finale).<br />
5. Privo di pregio è anche il quinto motivo d’impugnazione, con il quale la ricorrente si duole del non essere stata sentita a chiarimenti dall’Amministrazione, prima dell’adozione dell’impugnato provvedimento.<br />
Sul punto, il già citato art. 37bis L. nr. 109/94 prevede che la valutazione di pubblico interesse sia formulata dall’Amministrazione “sentiti i promotori che ne facciano richiesta”: anche a voler intendere tale disposizione come fondativi di un vero e proprio obbligo per l’Amministrazione procedente, vi è che nel caso di specie non risulta che l’odierna ricorrente avesse fatto richiesta di audizione.<br />
Di conseguenza, e come anche ribadito dall’avviso pubblico, la possibilità di sentire a chiarimenti le ditte interessate costituiva mera facoltà dell’Amministrazione, subordinata al fatto che essa ne avesse ravvisato la necessità o l’opportunità.<br />
Peraltro, può anche escludersi che nel caso di specie un’audizione della ricorrente avrebbe potuto essere utile a superare le ragioni ostative individuate dall’Amministrazione comunale: al riguardo, giova richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in considerazione della già evidenziata centralità degli aspetti economici e finanziari nella valutazione di pubblico interesse, la possibilità di modifiche ed integrazioni delle proposte sollecitate dall’Amministrazione in nparte qua sono estremamente limitate (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, nr. 762/04, cit.).<br />
6. Del pari infondato è il sesto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. nr. 241/90, prima della decisione comportante l’abbandono della procedura di project financing.<br />
Sul punto, possono condividersi le osservazioni di parte resistente, secondo cui tale determinazione non può considerarsi frutto di un procedimento “di secondo grado”, essendo connaturata nella disciplina stessa dell’istituto la possibilità che la P.A. ritenga di non proseguire la procedura, non avendo individuato fra le proposte ricevute nessuna ritenuta di pubblico interesse, con la conseguenza dell’insussistenza dell’obbligo di rispetto del contrarius actus.<br />
Peraltro, ponendosi tale determinazione a conclusione di un procedimento avviato da istanza di parte (sia pure “sollecitata” dalla stessa Amministrazione mediante l’avviso preventivo), e comunque della cui esistenza la ricorrente era certamente a conoscenza, discende dai consolidati principi in materia la non necessità della comunicazione ex art. 7 agli interessati (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5.7.2000, nr. 3709; id., 23.11.1999, nr. 1756).<br />
7. Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; Sezione III, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24.6.2004, con l’intervento dei Magistrati:<br />
Dott. Amedeo 	Urbano	Presidente<br />	<br />
Dott. Raffaele	Greco	Componente, est.<br />	<br />
Dott. Roberto	Bucchi	Componente</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-9-7-2004-n-2993/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2004 n.2993</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
