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	<title>9/6/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/6/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2014 n.1690</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-9-6-2014-n-1690/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-9-6-2014-n-1690/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2014 n.1690</a></p>
<p>Pres. G. Guzzardi – Est. F. Brugaletta Impresa Edile Sgro Alberto Alvaro Daniele (avv. G. Sciuto) vs Comune di Acireale (avv. A. Senfett) e nei confronti di Soc. Fe.Ni.Ce S.r.l. (avv.ti G. e G. Immordino) Contratti della p.a. – Gara – Aggiudicazione &#8211; Regolarità contributiva – DURC rilasciato per lavori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-9-6-2014-n-1690/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2014 n.1690</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-9-6-2014-n-1690/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2014 n.1690</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Guzzardi – Est. F. Brugaletta<br /> Impresa Edile Sgro Alberto Alvaro Daniele (avv. G. Sciuto) vs Comune di Acireale (avv. A. Senfett) e nei confronti di Soc. Fe.Ni.Ce S.r.l. (avv.ti G. e G. Immordino)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Gara – Aggiudicazione &#8211; Regolarità contributiva – DURC rilasciato per lavori privati – Legittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittima l’aggiudicazione di una gara d’appalto alla concorrente che ha prodotto un DURC rilasciato per lavori privati in edilizia. Infatti, la finalità del DURC è quella di costituire per la stazione appaltante uno degli elementi da cui trarre la correttezza della gestione aziendale delle imprese partecipanti e l’affidabilità delle stesse. Tale finalità viene soddisfatta a prescindere dalla natura pubblica o privata dei lavori eseguiti dall’impresa che ambisce ad aggiudicarsi l’appalto. Inoltre, la prova della regolarità contributiva ed assistenziale dell’impresa nei confronti dei propri dipendenti ha carattere generale e si riferisce a tutti i lavori nei quali tali dipendenti sono impiegati, non rivestendo valore pregnante e dirimente la circostanza che essi siano “privati” o pubblici, in mancanza di specifiche prescrizioni, di rango primario o secondario, in tal senso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1073 del 2012, proposto da:<br />
Impresa Edile Sgro Alberto Alvaro Daniele, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Sciuto, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato Giuseppe Sciuto in Catania, via V. Giuffrida, 37; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Acireale, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Agata Senfett, con la quale è domiciliato in Catania presso la Segreteria del TAR; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Soc. Fe.Ni.Ce S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Arcifa in Catania, via Gabriele D&#8217;Annunzio 111; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; della determina direttoriale Area Servizi Tecnici del Comune di Acireale del 26.3.2012 n. 23 di aggiudicazione definitiva alla Fenice srl dei lavori di riqualificazione della Villa Belvedere e restauro e manutenzione straordinaria dell&#8217;immobile comunale sito in Via Ruggero VII e di approvazione del verbale di gara del 17.1.2012; nonché di ogni ulteriore atto presupposto., connesso e conseguenziale; dei verbali di gara del 17.1.2012 e 16.1.2012 e 28.12.2011 e del rigetto del reclamo presentato dalla ricorrente;<br />
&#8211; per la dichiarazione di inefficacia del contratto di .appalto;<br />
&#8211; per il riconoscimento del diritto dell&#8217;impresa ricorrente alla corresponsione ed al risarcimento dei danni</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Acireale e della Soc. Fe.Ni.Ce S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Comune di Acireale ha indetto un pubblico incanto per l&#8217;affidamento dei seguenti lavori: &#8221; <i>Aci Heritage — Riqualificazione della Villa Belvedere e degli edifici annessi da destinare a luogo di aggregazione e sede dei Polo Turistico integrato &#8211; Restauro e manutenzione straordinaria dell&#8217;immobile comunale sito in Via Ruggero VII&#8221;.</i><br />
Tale gara, alla quale il ricorrente ha partecipato, è stata aggiudicata alla controinteressata Fe.ni.ce. s.r1. .<br />
Con reclamo del 16/2/2012 parte ricorrente impugnava le risultanze di gara lamentando l&#8217;illegittima ammissione di diversi concorrenti.<br />
Con Determina n.23 del 26 marzo 2012, il Comune di Acireale rigettava il reclamo e aggiudicava definitivamente i lavori.<br />
Con il ricorso in esame la ricorrente Impresa Sgro denuncia la illegittima ammissione di n. 5 concorrenti sostenendo che risulterebbe aggiudicataria nel caso di esclusione dalla gara di almeno quattro degli stessi.<br />
Vengono proposte le seguenti doglianze.<br />
Con il primo motivo viene chiesta l&#8217;esclusione dell&#8217;Ati Co.ge.zaf &#8211; Nasello per asserita inidoneita&#8217; della copia della Soa prodotta dalla mandante.<br />
Con il secondo motivo viene chiesta l&#8217;esclusione del raggruppamento Edil mare &#8211; Boera costruzioni nonche&#8217; della societa&#8217; Oliva costruzioni e servizi srl per avere prodotto un durc rilasciato per lavori privati in edilizia.<br />
Con il terzo motivo viene chiesta l&#8217;esclusione del raggruppamento Asperia s.r.l. &#8211; Sieviel s.r.l. per avere omesso la dichiarazione sul possesso dei requisiti morali da parte del socio di maggioranza.<br />
Con il quarto motivo viene chiesta l&#8217;esclusione dell&#8217;impresa Salvatore Capone per non avere sottoscritto la dichiarazione di cui al punto 12) del disciplinare.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune intimato e la controinteressata avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.<br />
Con Ordinanza n. 616/12 la Sezione ha respinto la richiesta di provvedimento cautelare proposta da parte ricorrente.<br />
Alla pubblica Udienza del 29.5.14 la causa è stata posta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Collegio prescinde dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per disintegrità del contraddittorio nei confronti delle altre imprese che hanno partecipato alla gara e delle quali si assume la illegittima ammissione, posto che il ricorso in esame è infondato.<br />
Invero parte ricorrente vorrebbe l’esclusione di n. 5 concorrenti sostenendo che risulterebbe aggiudicataria nel caso di concomitante esclusione di almeno quattro degli stessi.<br />
Ritiene pertanto il Colegio che economia del giudizio di esaminare prioritariamente la seconda censura del ricorso, con la quale si deduce la illegittima ammissione alla gara di due partecipanti, il raggruppamento EDIL MARE e BOERA Costruzioni s.r.l., nonché la società Oliva Costruzioni &#038;Servizi s.r.l. per avere prodotto, ciascuna, un durc rilasciato per lavori privati in edilizia.<br />
La censura è infondata e da rigettare.<br />
Dalla documentazione versata in giudizio a cura delle parti in causa è dato rilevare che il DURC è stato allegato dalla domanda di partecipazione, sia dalle ditte che costituiscono il raggruppamento EDIL MARE e Boera Costruzioni che dalla ditta Oliva.<br />
La circostanza che tali DURC afferiscono a lavori privati in edilizia, non ne determina la irritualità e non può costituire causa di esclusione dalla gara , come dedotto da parte ricorrente.<br />
Rileva al proposito il Collegio che la finalità del DURC è quella di costituire per la stazione appaltante uno degli elementi da cui trarre la correttezza della gestione aziendale delle imprese partecipanti e l’affidabilità delle stesse. Tale finalità viene soddisfatta a prescindere dalla natura pubblica o privata dei lavori eseguiti dall’impresa che ambisce ad aggiudicarsi l’appalto, posto che né nella legge, né nel bando né nel disciplinare di gara è richiesto che il DURC si riferisca a lavori eseguiti nel settore pubblico, prescrivendo il bando di gara , al punto sub 5) solo la inidoneità dei DURC rilasciati per stati di avanzamento lavori, stati finali e verifica autocertificazioni..<br />
Nessuna necessità pertanto sussisteva a che il DURC dei partecipanti si riferisse all’appalto pubblico oggetto della gara, come dedotto in ricorso, per la tranciante considerazione che, come già evidenziato, la prova della regolarità contributiva ed assistenziale dell’impresa nei confronti dei propri dipendenti ha carettere generale e si riferisce a tutti i lavori nei quali tali dipendenti sono impiegati, non rivestendo valore pregnate e dirimente la circostanza che essi siano “privati” o pubblici, in mancanza di specifiche prescrizioni, di rango primario o secondario, in tal senso.<br />
Come testualmente contenuto nella senetnza del C.G.A. n. 899 del 27/1172013, inefficacemente richiamata da parte ricorrente a sostegno delle proprie ragioni, in quanto riferita alla diversa ipotesi in cui la ditta aveva prodotto un CUD che si riferiva esclusivamente ad un singolo appalto o cantiere,… “per la partecipazione a gare d’appalto il documento di regolarità contributiva DURC &#8211; non a caso qualificato come “Unico”- deve riportare la situazione complessiva dell’ Impresa interessata per quanto riguarda la regolarità dei versamenti agli Enti di previdenza e assistenza in favore di tutti i dipendenti dell’impresa stessa.” specificando che …. “il DURC utile ai fini dell&#8217;ammissione alle gare d&#8217;appalto dev&#8217;essere tale da fotografare la situazione globale dell&#8217;impresa, indipendentemente dal luogo o dai luoghi dove essa abbia attivato i propri singoli cantieri. ( cfr. C.G.A. n. 635 del 2010).”<br />
Poichè quindi i DURC qui in contestazione rivestono le caratteristiche di generalità e non riguardano né specifici cantieri o lavori, nè stati di avanzamento, stati finali o verifica di autocertificazioni, come espressamente richiesto al punto sub 5) del bando di gara, gli stessi devono ritenersi congrui e sufficienti ai fini dell’ammissione delle due ditte, R:T:I: Edilmare e Boera Costruzioni e società Oliva Costrizioni &#038; Servizi, alla gara de qua.<br />
La rilevata infondatezza della censura fin qui esaminata , determina la inammissibilità delle altre censure del ricorso.per carenza d&#8217;interesse da parte dell&#8217;impresa ricorrente alla definizione delle stesse visto che, anche per ammissione della stessa (CFR: ricorso pagine 9 e 10), almeno quattro (su cinque) delle imprese ammesse avrebbero dovuto essere escluse per consentire la modifica della media finale delle offerte e della individuazione della soglia di anomalia, modifica che si assume avrebbe determinato l’ aggiudicazione a proprio favore.della gara in questione.<br />
Invero una volta respinta la censura sopra esaminata le altre doglianze risultano prive di concreto ed attuale interesse in quanto un eventuale accoglimento delle stesse non farebbe conseguire alla ricorrente alcuna concreta utilità, restando, comunque, fermo il risultato della gara.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.<br />
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila) oltre accessori, da suddividere in parti eguali tra la Societa’ contro interessata e l’Amministrazione resistente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Gabriella Guzzardi, Presidente FF<br />
Francesco Brugaletta, Consigliere, Estensore<br />
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 09/06/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-9-6-2014-n-1690/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2014 n.1690</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2014 n.417</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-6-2014-n-417/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-6-2014-n-417/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2014 n.417</a></p>
<p>Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Rovelli Gardalis di Usai Luigi e C S.n.c. (avv.ti M. Stochino e A. Pubusa); Società Agricola Gardalis Ss di Usai Luigi e Figli, Luigi Usai, Onorio Usai, Egidio Usai, Nazaria Usai, Agostina Pili (avv.ti A. Pubusa e M. Stochino) c/ Regione Sardegna (avv.ti S. Trincas</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-6-2014-n-417/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2014 n.417</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-6-2014-n-417/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2014 n.417</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Rovelli<br /> Gardalis di Usai Luigi e C S.n.c. (avv.ti M. Stochino e A. Pubusa); Società Agricola Gardalis Ss di Usai Luigi e Figli, Luigi Usai, Onorio Usai, Egidio Usai, Nazaria Usai, Agostina Pili (avv.ti A. Pubusa e M. Stochino) c/ Regione Sardegna (avv.ti S. Trincas e A. Serra)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Igiene e sanità – Morbo della PSA &#8211; Istituzione di zone di protezione e sorveglianza – Artt. 9, 10 e 11, D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 53 – Blocco di attività economiche &#8211; Omessa previsione di indennizzo &#8211; Questione manifestamente infondata di costituzionalità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 11, D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 53, nella parte in cui non prevedono alcuna forma di ristoro per gli allevatori e le aziende suinicole che, sia pur senza aver contratto il morbo della PSA, vengono sottoposti al blocco delle attività a causa della previsione delle zone di protezione e di sorveglianza</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 662 del 2013, proposto da:<br />
Gardalis di Usai Luigi e C S.n.c., rappresentata e difesa dagli avv. Matteo Stochino, Andrea Pubusa, con domicilio eletto presso quest’ultimo avvocato in Cagliari, via Tuveri n. 84; Società Agricola Gardalis Ss di Usai Luigi e Figli, Luigi Usai, Onorio Usai, Egidio Usai, Nazaria Usai, Agostina Pili, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Pubusa, Matteo Stochino, con domicilio eletto presso il primo avvocato in Cagliari, via Tuveri n. 84; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Sandra Trincas, Angela Serra, con domicilio eletto presso il primo avvocato c/o Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento, n. 69; <br />
per la condanna, previa adozione di idonea misura cautelare<br />
&#8211; al risarcimento del danno e/o all’indennizzo derivato, a far data dal 19 settembre 2011 e fino al 12 gennaio 2012, dal blocco totale dell’attività imprenditoriale della ricorrente, in conseguenza delle determinazioni a firma del Direttore del servizio p<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Pubusa per i ricorrenti e l’avvocato Pani in sostituzione dell’avvocato Trincas per la Regione autonoma della Sardegna;<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>I ricorrenti svolgono attività imprenditoriale nel settore dell’allevamento, ingrasso, trasporto, macellazione, confezionamento e vendita di suini in località Loceri, nella provincia dell’Ogliastra.<br />
Espongono che nel settembre 2011 l’intera zona è stata interessata dal verificarsi di focolai epidemici di peste suina africana, il primo dei quali è stato registrato in un allevamento di Arzana.<br />
A seguito dell’avvenuta conferma della diffusione del virus, la Regione Autonoma della Sardegna ha adottato, a far data dal 19 settembre 2011, una serie di provvedimenti in esecuzione delle disposizioni contenute nel piano regionale di eradicazione della PSA, approvato con decreto dell’Assessore regionale dell’igiene e della sanità e dell’assistenza sociale n. 36 del 02.09.2011, in ossequio alle prescrizioni contenute nel d.lgs. 20 febbraio 2004 n. 54, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina.<br />
Per effetto di tali provvedimenti, l’azienda dei ricorrenti, non interessata dal contagio, è stata ricompresa nelle zone di protezione e sorveglianza istituite nel raggio, rispettivamente, di 3 e 10 km dagli allevamenti infetti ed è stata, di conseguenza, assoggettata alle misure di interdizione temporanea delle attività di movimentazione e macellazione degli animali previste dal d.lgs. n. 54 del 2004 ed attuate con decreto assessorile n. 36 del 02.09.2011.<br />
Successivamente l’Autorità competente, a seguito del verificarsi di nuovi focolai di PSA, ha più volte rideterminato le zone di protezione e sorveglianza confermando il blocco delle attività imprenditoriali.<br />
Nelle more del blocco, la Gardalis ha chiesto, con una prima istanza, al servizio veterinario della ASL di Lanusei, al Dipartimento prevenzione servizi veterinari della RAS e al Ministero della salute di essere autorizzata ad effettuare il trasporto, la macellazione dei suini e la lavorazione delle carni provenienti da aree esterne, in deroga a quanto prescritto dagli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 54/2004.<br />
Il responsabile del servizio veterinario igiene e alimenti di origine animale della ASL 4 di Lanusei, con nulla osta del 4.10.2011 esprimeva parere favorevole sull’adeguata organizzazione aziendale e infrastrutturale della Gardalis.<br />
L’Assessorato dell’Igiene e Sanità, tuttavia, nel rideterminare ulteriormente le zone di protezione e sorveglianza, ha negato la richiesta autorizzazione, sulla base dei rilievi dell’istituto zoo-profilattico e del parere sfavorevole del Ministero della Salute.<br />
A seguito di reiterata istanza, l’Autorità competente faceva presente all’interessato di non poter autorizzare la richiesta deroga in mancanza dell’effettuazione delle attività di competenza della ASL di Lanusei e del parere favorevole del Ministero competente.<br />
In data 16.12.2011 il Ministero della Salute, esprimendo parere favorevole sulla base della certificazione ASL attestante il mancato rinvenimento di peste suina nell’azienda ricorrente, ha autorizzato la macellazione dei capi e la relativa commercializzazione delle carni fresche.<br />
Nel gennaio 2012 è infine intervenuta la revoca del blocco.<br />
Assumendo di aver subito un grave pregiudizio economico tradottosi nella caduta del fatturato, nella perdita della clientela e nella revoca degli affidamenti bancari, per effetto dei provvedimenti e del comportamento tenuto dall’amministrazione regionale, i ricorrenti hanno adito il Tribunale ordinario di Lanusei al fine di ottenere la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni patiti.<br />
A seguito della dichiarazione, da parte del Giudice ordinario, del proprio difetto di giurisdizione, i ricorrenti hanno proposto ricorso innanzi a questo Giudice chiedendo la condanna della Regione all’indennizzo e al risarcimento del danno patito, sollevando contestualmente eccezione di legittimità costituzionale con riferimento al d.lgs. n. 54/2004 nella parte in cui non prevede alcuna forma di ristoro per gli allevatori e le aziende suinicole che, sia pur senza aver contratto il morbo della PSA, sono soggette al blocco delle attività a causa della previsione delle zone di protezione e sorveglianza (artt. 9, 10 e 11), in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.<br />
Si è costituita in giudizio la Regione autonoma della Sardegna, deducendo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo nonché difetto di legittimazione passiva.<br />
Nel richiamare le argomentazioni sostanzialmente svolte dinnanzi al Giudice ordinario, l’amministrazione ha insistito per il rigetto del ricorso e dell’istanza risarcitoria in quanto infondati nel merito.<br />
Alla udienza pubblica del 4.12.2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La trattazione del merito del ricorso deve essere preceduta dal previo esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A. sollevata dalla difesa regionale.<br />
Ritiene l’Amministrazione che debba essere revocata in dubbio la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo nei casi in cui si controverta del risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un’attività della p.a. di cui non sia contestata la legittimità, a meno che il Tribunale adito non ritenga che la questione debba essere annoverata fra le ipotesi di giurisdizione amministrativa esclusiva.<br />
Sul punto si osserva quanto segue.<br />
La giurisdizione del Giudice amministrativo sussiste in presenza di un concreto esercizio del potere, sia che esso si esplichi nell’adozione di provvedimenti espressi, variamente incidenti sulla sfera giuridica degli interessati, sia nei casi in cui esso si sostanzi nell’adozione di comportamenti materiali, lesivi degli interessi dei privati, purché essi siano, anche solo mediatamente, riconducibili all’esercizio del potere autoritativo e, dunque, alla cura di un interesse pubblico.<br />
Il giudice amministrativo dispone in tutti questi casi, al pari del giudice ordinario, di tutte quelle forme di tutela che l’ordinamento appresta per le situazioni soggettive lese dall’illegittimo esercizio del potere autoritativo, compreso il risarcimento del danno.<br />
Alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e del quadro normativo oggi vigente, l’attivazione del rimedio del risarcimento non necessariamente presuppone il previo annullamento dell’atto amministrativo lesivo. <br />
A tal proposito, la disciplina recata dal nuovo codice del processo amministrativo, in specie dall’art. 30 commi 1 e 3, consacra in termini netti, la reciproca autonomia tra la tutela caducatoria e quella risarcitoria.<br />
Come autorevolmente affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato “risulta coerente che la domanda risarcitoria, ove si limiti alla richiesta di ristoro patrimoniale senza mirare alla cancellazione degli effetti prodotti dal provvedimento, sia proponibile in via autonoma rispetto all’azione impugnatoria e non si atteggi più a semplice corollario di detto ultimo rimedio secondo una logica gerarchica che il codice del processo ha con chiarezza superato”(Cons. Stato, Ad. Pl. 23 marzo 2011, n. 3).<br />
Ebbene, poiché il comportamento di cui la ricorrente si duole è strettamente connesso all’esercizio di poteri autoritativi volti a garantire la salute pubblica, a cui è funzionale il divieto di esercizio di attività di trasporto e macellazione delle carni suine, deve ritenersi che la controversia in esame appartenga alla giurisdizione del Giudice amministrativo tenuto peraltro conto del disposto dell’art. 133 comma 1 lett. r) del codice del processo amministrativo. <br />
Deve ora procedersi all’esame dell’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa regionale.<br />
L’art. 3 del decreto assessorile n. 36 del 2.9.2011 individua, quale autorità competente per l’attuazione del Piano di controllo e di eradicazione della peste suina l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità specificando che ad esso compete la direzione e il coordinamento delle azioni previste dal piano, per la cui attuazione si avvale delle competenze dell’istituto zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, delle aziende sanitarie locali e dell’Assessorato della Difesa dell’ambiente.<br />
L’attività strumentale svolta variamente da questi soggetti non vale ad individuare una competenza in capo agli stessi, sicché deve essere respinta la relativa eccezione.<br />
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.<br />
Ritiene il Collegio che per ragioni di priorità logica debba prima essere trattata l’eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 11 del d.lgs. 54/2004, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.<br />
I ricorrenti lamentano la mancata corresponsione di un indennizzo che, secondo quanto sostenuto nel ricorso, spetterebbe loro, al pari delle aziende interessate dal contagio, in ragione dei danni subiti a seguito delle restrizioni sanitarie imposte con decreto assessorile n. 36 del 02.09.2011, attuativo delle prescrizioni contenute nel d.lgs. 54/2004, del quale non è contestata la legittimità, essendo pacifico tra le parti che tutti i provvedimenti adottati, indicati in epigrafe, costituiscono atti dovuti, rispetto ai quali l’Amministrazione non esercita discrezionalità alcuna, essendo la loro adozione imposta dalle prescrizioni di legge atte a prevenire e neutralizzare la diffusione del virus.<br />
Secondo i ricorrenti, il d.lgs. 54/2004 sarebbe incostituzionale nella parte in cui non prevede alcuna forma di ristoro per gli allevatori e le aziende suinicole che, sia pur senza aver contratto il morbo della PSA, sono soggette al blocco delle attività a causa della previsione delle zone di protezione e di sorveglianza.<br />
La questione è manifestamente infondata.<br />
In applicazione delle norme sanitarie vigenti il decreto legislativo citato, emanato in “attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana” sottopone a restrizioni sanitarie le aziende sede di focolaio e le aziende che, pur non avendo subito il contagio, tuttavia ricadono nelle zone di protezione e sorveglianza obbligatoriamente istituite, al fine di evitare la diffusione del virus.<br />
Il decreto legislativo, nel prescrivere le misure che le autorità locali sono tenute ad adottare, modula gli interventi in base alla situazione propria di ciascuna azienda, senza nulla prevedere, nell’uno o nell’altro caso, in punto di indennizzo.<br />
Le misure prescritte sono proporzionalmente più drastiche per le aziende infette e, quindi, ben più gravose rispetto a quelle che è costretta a subire un’azienda immune temporaneamente sottoposta a vincoli sanitari.<br />
Se è vero, da un lato, che tutte le aziende, infette e immuni, subiscono, per effetto dell’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, un vulnus alla propria attività imprenditoriale, è altresì vero che tale vulnus si manifesta con modalità e gravità differenti.<br />
In ragione di ciò, il decreto assessorile n. 36 del 02.09.2011, ai sensi della legge 2 giugno 1988 n. 218, e non già il decreto legislativo n. 54 del 2004, prevede all’art. 21 la corresponsione di un indennizzo ai soli allevatori interessati dall’abbattimento.<br />
Gli artt. 9, 10, e 11 del d.lgs. 54/2004 dettano esclusivamente, come peraltro osservano gli stessi ricorrenti a pag. 20 del ricorso, le direttive alle quali le autorità locali competenti sono tenute a conformarsi, nulla statuendo in merito alla corresponsione di un adeguato ristoro per i danni subiti, sicché non può ragionevolmente sostenersi che per il tramite di esse si sia verificata la violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost..<br />
Peraltro deve osservarsi che contrasto alcuno è ravvisabile tra le disposizioni del d.lgs. 54/2004 e l’art. 41 Cost. dovendosi, invero, osservare che i vincoli sanitari imposti rispondono proprio all’esigenza di garantire che l’iniziativa economica privata si svolga in modo da non recare danno alla sicurezza, in ossequio al dettato costituzionale.<br />
L’omessa previsione di un indennizzo sia per le aziende infette che per quelle immuni rientra nell’alveo delle scelte di politica legislativa non censurabile in sede giurisdizionale a meno che non vengano trascesi, e così non è nel caso qui esaminato, i limiti posti dalla Costituzione.<br />
Ulteriormente proseguendo, deve essere altresì disattesa la tesi dei ricorrenti secondo cui l’obbligo di indennizzo gravante sulla p.a. nel caso in esame potrebbe essere ricondotto all’art. 21 &#8211; quinquies o, al più, all’art. 21-quater della l. 241/1990 ben potendosi ipotizzare una revoca o sospensione temporanea degli atti autorizzatori dell’attività imprenditoriale della Gardalis.<br />
L’assunto non è condivisibile.<br />
Le ipotesi di ristoro dei danni derivanti da fatti in sé e per sé leciti sono tassativamente individuate dal legislatore al ricorrere di circostanze e presupposti particolari, in ipotesi del tutto eccezionali, a seguito di una valutazione comparativa che lo stesso legislatore compie al fine di comporre il conflitto tra opposti interessi.<br />
Eccezionale, però, è non già la responsabilità da atto lecito dannoso, ma la previsione di un’indennità in siffatte ipotesi, in deroga alla regola generale del risarcimento integrale dei danni. <br />
Proprio tale eccezionalità impedisce l’estensione analogica delle ipotesi di indennizzo al di là dei limiti posti dalla legge stessa, cosicché il ristoro previsto dagli artt. 21 quater e quinquies della legge 241/1990 non può essere applicato in ipotesi in cui non ricorrono i presupposti propri della revoca o della sospensione temporanea di un presunto provvedimento di autorizzazione dell’attività commerciale.<br />
I ricorrenti lamentano, infine, di aver subito un danno per il ritardo col quale l’Amministrazione ha disposto la deroga al blocco dell’attività di macellazione, intervenuta nel gennaio 2012, nonostante il nulla osta del Servizio veterinario della ASL 4 di Lanusei del 4.10.2011, del quale chiedono l’integrale risarcimento.<br />
La domanda è infondata.<br />
Perché possa essere riconosciuto il risarcimento del danno è necessario che questo derivi, innanzitutto, da un fatto illecito che nel caso di specie non si ravvisa.<br />
Il decreto assessorile n. 36 del 2.9.2011 all’art. 20 prevede che ai fini della revoca delle misure di zona di sorveglianza, si applicano i commi 4 e 5 dell’art. 11 del d.lgs. n. 54/2004. I servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali compilano l’apposita modulistica nella quale risulti l’esecuzione delle visite cliniche effettuate all’interno della zona di sorveglianza. Una copia di questa documentazione viene inviata servizio prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e della Assistenza sociale, unitamente ai verbali di disinfezione nei focolai e all’indagine epidemiologica definitiva.<br />
Al comma secondo specifica che il Servizio prevenzione Regionale dell’assessorato alla sanità può autorizzare l’uscita dei suini, dietro parere favorevole della ASL competente per territorio.<br />
In data 29.11.2011 il Direttore del servizio veterinario dell’Assessorato regionale della Sanità ha reso edotti i ricorrenti dell’impossibilità di evadere la richiesta di deroga, pervenuta in data 22.11.2011, in mancanza dell’effettuazione delle attività di competenza della ASL, nonché in mancanza di parere favorevole del Ministero della Salute, adempimenti ai quali la legge subordina la prescritta autorizzazione, a nulla valendo a tal fine il nulla osta rilasciato in data 4.10.2011 dal responsabile del servizio veterinario, attestante la sola adeguatezza dell’organizzazione della struttura ai fini della macellazione.<br />
Il nulla osta certamente costituisce necessario presupposto per la concessione della deroga, ma non è sufficiente dovendosi a tal fine attendere le determinazioni delle autorità della cui collaborazione l’assessorato all’Igiene e Sanità si avvale per dare attuazione all’intero piano di eradicazione della peste suina.<br />
Una volta intervenuto il parere suddetto, l’amministrazione, in data 16.12.2011 ha senza indugio autorizzato l’uscita degli animali della società Gardalis destinati alla macellazione.<br />
Come evidenziato, non solo l’attività provvedimentale deve ritenersi legittima oltreché doverosa da parte dell’amministrazione, in quanto posta a tutela di interessi pubblici sanitari preminenti, ma non si ravvisa illiceità alcuna del comportamento tenuto dalle Autorità competenti in ordine alla sollecita evasione delle istanze di deroga.<br />
Difettano, pertanto, nel caso di specie sia l’antigiuridicità della condotta, sia l’ingiustizia del danno.<br />
In definitiva la domanda risarcitoria è infondata.<br />
Le spese, stante la particolarità e la novità delle questioni sottoposte al Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente<br />
Grazia Flaim, Consigliere<br />
Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 09/06/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-6-2014-n-417/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2014 n.417</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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