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	<title>9/6/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/6/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/6/2011 n.2116</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-6-2011-n-2116/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-6-2011-n-2116/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/6/2011 n.2116</a></p>
<p>va sospeso il provvedimento sanzionatorio assunto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato riaprendo un procedimento istruttorio dopo una sentenza (Tar Lazio, I, 30349/2010), che annullava, per difetto di istruttoria e di contraddittorio, la dichiarazione come scorrette delle pratiche commerciali poste in essere dalla ricorrente. L&#8217;Autorita&#8217; irrogava la sanzione amministrativa</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-6-2011-n-2116/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/6/2011 n.2116</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospeso il provvedimento sanzionatorio assunto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato riaprendo un procedimento istruttorio dopo una sentenza (Tar Lazio, I, 30349/2010), che annullava, per difetto di istruttoria e di contraddittorio, la dichiarazione come scorrette delle pratiche commerciali poste in essere dalla ricorrente. L&#8217;Autorita&#8217; irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di € 240.000 per informazioni circa la caduta dei capelli, la ricrescita ed i risultati di prodotti cosmetici. La sospensiva e&#8217; stata accolta tenendo presente che, nell’ambito del procedimento conclusosi con l’atto sanzionatorio impugnato, la rimessione della consulenza tecnica al medesimo organo che si era già espresso sulla richiesta di informazioni avanzata nella prima fase del procedimento stesso integra un’alterazione sostanziale del principio del contraddittorio; inoltre va tenuto conto dell’importo della sanzione irrogata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02116/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09393/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9393 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Labo Europa s.r.l., </b>rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Duchi, Gabriella Ferraris e Fabrizio Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Roma, via G. Bazzoni, n. 3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12; 	</p>
<p>nei confronti di	</p>
<p><b>Consumatori Associati</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Fiorillo e Giovanni Maria Tognon, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Montello, n. 20; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
della deliberazione 6 ottobre 2010 con la quale l’Autorità intimata ha deliberato la riapertura del procedimento istruttorio PS1314 nei confronti della ricorrente dopo la sentenza del Tar Lazio, Roma, I, 30349/2010 (RICORSO), nonchè	</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione<br />	<br />
del provvedimento assunto dalla medesima Autorità nell’adunanza 9 febbraio 2011 nell’ambito del predetto procedimento istruttorio, con il quale sono state dichiarate pratiche commerciali scorrette quelle poste in essere da Labo Europa s.r.l. e descritte al punto 2, lettere a), b), c), del provvedimento stesso, con irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 70.000,00 quanto alla pratica commerciale di cui alla lettera a), di € 120.000,00 quanto alla pratica commerciale di cui alla lettera b), nonché di € 50.000,00 quanto alla pratica commerciale di cui alla lettera c).	</p>
<p>Visto il ricorso;<br />	<br />
Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Consumatori Associati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio dell’8 giugno 2011 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;	</p>
<p>Ritenuto, alla sommaria delibazione propria della presente fase, la fondatezza della censura interposta con i motivi aggiunti con la quale parte ricorrente denunzia che, nell’ambito del procedimento conclusosi con l’atto sanzionatorio impugnato in questa sede, la rimessione della consulenza tecnica al medesimo organo che si era già espresso sulla richiesta di informazioni avanzata nella prima fase del procedimento stesso integra un’alterazione sostanziale del principio del contraddittorio;<br />	<br />
Tenuto conto dell’importo della sanzione irrogata;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie la suindicata domanda incidentale, sospendendo, per l’effetto, il provvedimento sanzionatorio assunto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’adunanza 9 febbraio 2011 nell’ambito del procedimento PS1314.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 13 luglio 2011.<br />	<br />
Condanna la resistente Autorità al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 500,00.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Terza Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-terza-sezione-sentenza-9-6-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-terza-sezione-sentenza-9-6-2011-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-terza-sezione-sentenza-9-6-2011-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Terza Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.0</a></p>
<p>Pres K. LENAERTS avente ad oggetto i criteri di incidenza sugli scambi intracomunitari e di distorsione della concorrenza, sugli obblighi procedurali della Commissione nell&#8217;ambito dell&#8217;esame degli aiuti di cui trattasi, sul divieto di discriminazione e sull&#8217;art. 86, n. 2, CE Impugnazione – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Legittimazione ad</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-terza-sezione-sentenza-9-6-2011-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Terza Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres K. LENAERTS</span></p>
<hr />
<p>avente ad oggetto i criteri di incidenza sugli scambi intracomunitari e di distorsione della concorrenza, sugli obblighi procedurali della Commissione nell&#8217;ambito dell&#8217;esame degli aiuti di cui trattasi, sul divieto di discriminazione e sull&#8217;art. 86, n. 2, CE</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Impugnazione – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Legittimazione ad agire – Interesse ad agire – Eccezione di litispendenza – Aiuti di Stato – Regime di aiuti multisettoriale – Sgravi degli oneri sociali – Decisione 2000/394/CE – Carattere compensativo – Incidenza sul commercio intracomunitario – Incidenza sulla concorrenza – Portata del controllo – Onere della prova – Obbligo di motivazione – Art. 87, n. 2, lett. b), e n. 3, lett. b)&#8209;d), CE – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Artt. 14 e 15</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono respinte le impugnazioni del Comitato «Venezia vuole vivere», dell’Hotel Cipriani Srl e della Società Italiana per il gas SpA (Italgas), così come l’impugnazione incidentale della Coopservice – Servizi di fiducia Soc. coop. rl..<br />
L’impugnazione incidentale della Commissione europea è respinta.<br />
Il Comitato «Venezia vuole vivere», l’Hotel Cipriani Srl, la Società Italiana per il gas SpA (Italgas) e la Coopservice – Servizi di fiducia Soc. coop. rl sono condannati in parti uguali alle spese relative alle impugnazioni principali ed all’impugnazione incidentale di quest’ultima.<br />
La Commissione europea è condannata alle spese relative alla sua impugnazione incidentale.<br />
La Repubblica italiana sopporta le proprie spese.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/17616_17616.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.859</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-6-2011-n-859/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-6-2011-n-859/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.859</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore. sulla conformità all&#8217;art.41, d.lg. n.163 del 2006, della previsione del disciplinare di gara che impone all&#8217;impresa concorrente di allegare due dichiarazioni bancarie attestanti la sua solidità economica-finanziaria Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Due dichiarazioni bancarie – Solidità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-6-2011-n-859/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.859</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-6-2011-n-859/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.859</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sulla conformità all&#8217;art.41, d.lg. n.163 del 2006, della previsione del disciplinare di gara che impone all&#8217;impresa concorrente di allegare due dichiarazioni bancarie attestanti la sua solidità economica-finanziaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Due dichiarazioni bancarie – Solidità economica-finanziaria dell’impresa – Attestazioni – Disciplinare di gara – Previsione – E’ conforme all’art.41, d.lg. n.163 del 2006.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ conforme al disposto dell’art. 41, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, e non è irragionevole e sproporzionata, avuto riguardo all’importanza, alla durata ed al valore economico dell’appalto, la previsione del disciplinare di gara che ha imposto ai concorrenti di allegare almeno due dichiarazioni bancarie, rilasciate in prossimità della scadenza del termine per presentare offerta, attestanti l’esistenza di rapporti economici stabili con l’impresa, il possesso da parte di questa di un buon volume d’affari e di solidità economico-finanziaria, nonché la capacità dell’impresa ad assumere impegni dell’entità del corrispettivo presunto annuo posto a base di gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00859/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00535/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 535 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da</p>
<p><b> Tradeco s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Padrone, con domicilio eletto presso l’avv. Anna Laura Giannelli in Bari, via Dante 317; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Mola di Bari</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi, 23; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Lombardi Ecologia s.r.l.<i></b></i>, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Di Natale, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Guido De Ruggiero, 9; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del disciplinare allegato al bando di gara datato 26 ottobre 2009, per l’affidamento in appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, rifiuti assimilati e dell’igiene del suolo, fornitura e distribuzione di attrezzature e contenitori, nel Comune di Mola di Bari;<br />	<br />
del verbale di gara del 29 gennaio 2010;<br />	<br />
del verbale di gara del 2 febbraio 2010;<br />	<br />
del provvedimento dirigenziale n. 23 del 14 febbraio 2010 di aggiudicazione provvisoria;<br />	<br />
del provvedimento dirigenziale n. 693 del 22 giugno 2010 di aggiudicazione definitiva;<br />	<br />
e per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con l’aggiudicataria, con declaratoria del diritto al subentro, ovvero, in subordine, per la condanna del Comune di Mola di Bari al risarcimento del danno;<br />	<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mola di Bari e di Lombardi Ecologia s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Paolo Bello (per delega di Raffaele Padrone), Adriana Amodeo (per delega di Vittorio Triggiani) e Vito Di Natale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Tradeco s.rl. è stata esclusa dalla gara indetta dal Comune di Mola di Bari, con bando del 26 ottobre 2009, per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e dell’igiene del suolo, con fornitura e distribuzione di attrezzature e contenitori, avente durata di sette anni ed importo annuo a base d’asta di euro 3.065.295,45.<br />	<br />
Impugna tutti gli atti della procedura, dalla <i>lex specialis </i>al provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della Lombardi Ecologia s.r.l., affidandosi ad unico motivo con il quale deduce violazione dell’art. 41 del d. lgs. n. 163 del 2006, violazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per irragionevolezza, sviamento, violazione del <i>favor partecipationis</i>.<br />	<br />
Lamenta, in particolare, l’illegittimità del requisito richiesto a pena d’esclusione dal paragrafo 4.2.8. del disciplinare di gara, consistente nel possesso di almeno due dichiarazioni di istituti di credito, rilasciate entro i trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine per presentare offerta ed attestanti “<i>… che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con l’impresa, che questa ha un buon volume d’affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico, nonché la capacità finanziaria dell’impresa ad assumere impegni dell’entità del corrispettivo presunto annuo posto a base di gara</i>”.<br />	<br />
Si sono costituiti il Comune di Mola di Bari e l’aggiudicataria Lombardi Ecologia s.r.l., chiedendo il rigetto del gravame.<br />	<br />
La Lombardi Ecologia s.r.l. ha notificato ricorso incidentale, con cui ha contestato la mancata esclusione della Tradeco s.r.l. sotto ulteriori profili, in violazione dei paragrafi 4.2.8 del disciplinare di gara e III.2.1 del bando di gara, per aver prodotto referenze bancarie rilasciate oltre il termine massimo a ritroso stabilito dalla <i>lex specialis </i>e per aver omesso di dichiarare la regolarità dei pagamenti annuali all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.<br />	<br />
L’istanza cautelare della ricorrente è stata respinta da questa Sezione con le ordinanze n. 324 del 13 maggio 2010 e n. 613 del 9 settembre 2010.<br />	<br />
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 23 marzo 2011, nella quale la causa è passata in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Può prescindersi dalle eccezioni di tardività opposte dalla parti resistenti e dal ricorso incidentale della Lombardi Ecologia s.r.l., in quanto l’unico motivo di impugnativa dedotto dalla ricorrente principale è infondato.<br />	<br />
Come anticipato in narrativa, il paragrafo 4.2.8. del disciplinare di gara ha imposto ai concorrenti di allegare almeno due dichiarazioni bancarie, rilasciate in prossimità della scadenza del termine per presentare offerta, attestanti l’esistenza di rapporti economici stabili con l’impresa, il possesso da parte di questa di un buon volume d’affari e di solidità economico-finanziaria, nonché la capacità dell’impresa “…<i>ad assumere impegni dell’entità del corrispettivo presunto annuo posto a base di gara</i>”.<br />	<br />
E’ pacifico, dagli atti di causa, che tale ultimo adempimento non sia stato soddisfatto dalla Tradeco s.r.l., che ha prodotto attestazioni sottoscritte da tre istituti di credito, due delle quali (Banca Popolare di Puglia e Basilicata e Banca Popolare del Mezzogiorno) prive dell’esatto riferimento alla capacità dell’impresa di assumere impegni finanziari corrispondenti all’importo annuo dell’appalto.<br />	<br />
Circostanza che ha indotto la commissione di gara a deliberare l’esclusione della Tradeco s.r.l. nella seduta del 2 febbraio 2010.<br />	<br />
Il Collegio, confermando l’avviso già sommariamente espresso nella fase cautelare, ritiene che la clausola del bando oggetto di impugnativa è conforme al disposto dell’art. 41 del d. lgs. n. 163 del 2006 e non è irragionevole e sproporzionata, avuto riguardo all’importanza, alla durata ed al valore economico dell’appalto (complessivamente, euro 23.602.778 per la durata di sette anni).<br />	<br />
Secondo un principio ormai consolidato, non può dubitarsi che la stazione appaltante abbia il potere discrezionale di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara, anche più gravosi di quelli previsti dalla legge, in relazione alle peculiari caratteristiche oggettive ed all’importanza del servizio da affidare. Detto potere, che costituisce precipua attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, può tradursi anche nella richiesta di dimostrazione del possesso di adeguata capacità economico-finanziaria, correlata allo specifico importo dell’appalto ed alla sua durata, ed è ampiamente discrezionale, sicché il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi alle ipotesi di manifesta irragionevolezza ed illogicità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 2004 n. 6972; Id., sez. V, 31 dicembre 2003 n. 9305).<br />	<br />
Con riguardo ad una fattispecie analoga a quella in esame, anche l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha chiarito che è legittimo il bando di gara che richieda l’apertura di una linea di credito, finalizzata alla verifica in concreto della solidità economica dell’impresa concorrente, in quanto le dichiarazioni degli istituti di credito sono di norma generiche e non “attualizzate” sull’appalto (cfr. deliberazione A.V.C.P. n. 61 del 27 febbraio 2007).<br />	<br />
In conclusione, la clausola del bando di gara ed il conseguente provvedimento di esclusione assunto nei confronti della ricorrente sono legittimi.<br />	<br />
Il ricorso principale deve pertanto essere integralmente respinto.<br />	<br />
Il ricorso incidentale proposto dalla Lombardi Ecologia s.r.l. è improcedibile.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, che tiene conto del valore della causa e dell’attività difensiva svolta.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.<br />	<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Mola di Bari e di Lombardi Ecologia s.r.l., a ciascuno per l’importo di euro 10.000 (diecimila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere<br />	<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/06/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-6-2011-n-859/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.859</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.5151</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-6-2011-n-5151/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-6-2011-n-5151/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.5151</a></p>
<p>Pres. Giovannini – Est. Bottiglieri M. A. e altri (Avv. A. Galletti) c/ CNF (Avv.ti F. Merusi e R. Izzo) AGCM (Avv. Stato) e altri. sulla carenza assoluta di attribuzione in capo al Consiglio Nazionale Forense del potere regolamentare di istituzione della figura dell&#8217;avvocato specialista 1. Processo amministrativo – Ricorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-6-2011-n-5151/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.5151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-6-2011-n-5151/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.5151</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Giovannini – <i>Est.</i> Bottiglieri <br />M. A. e altri (Avv. A. Galletti) c/ CNF (Avv.ti F. Merusi e R. Izzo) AGCM (Avv. Stato) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla carenza assoluta di attribuzione in capo al Consiglio Nazionale Forense del potere regolamentare di istituzione della figura dell&#8217;avvocato specialista</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ricorso collettivo – Conflitto posizioni ricorrenti – Interesse astratto – Valutazione – Necessità.	</p>
<p>2. Professioni – Specializzazione &#8211; Requisiti e titoli – Individuazione – Legge statale – Necessità.	</p>
<p>3. Professioni – Regolamento avvocato specialista – CNF – Carenza assoluta attribuzioni – Nullità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In un ricorso collettivo il conflitto tra le posizioni dei ricorrenti va scrutinato in relazione all’interesse astrattamente perseguito (nel caso di specie, non sussiste dunque alcun conflitto tra le posizioni di coloro che hanno impugnato il regolamento istitutivo della figura dell’avvocato specialista avendo gli stessi adito la tutela giudiziale vantando la stessa qualità di iscritti all’ordine professionale ed a difesa delle prerogative discendenti da tale iscrizione).	</p>
<p>2. In materia di professioni, è la legge statale a dover individuare i requisiti tecnico-professionali ed i titoli professionali necessari per l’esercizio delle attività che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali, atteso che ai sensi del comma 3 dell’art. 117 Cost. la materia delle professioni appartiene alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni.	</p>
<p>3. Ai sensi dell’art. 21-septies legge n. 241/90, il regolamento istitutivo della figura dell’avvocato specialista è nullo per carenza assoluta di attribuzione in capo al CNF.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8807 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Marcello Anastasio Pugliese, Daniele Berardi, Riccardo Bolognesi, Alberto Bonu, Fabrizio Bruni, Federico Bucci, Fabiana Canale, Silvia Cappelli, Adalberto Carrozzini, Gloria Caruso, Luigi Castriota, Giandomenico Catalano, Settimio Catalisano, Donatella Cere&#8217;, Luigi Chilelli, Irma Conti, Andrea Costanzo, Francesca D&#8217;Alessio, David Del Gigante, Pietro Di Tosto, Caterina Flik, Carlo Fontana, Clemente Frascari, Antonino Galletti, Massimo Gruarin, Alessia Guerra, Pierluigi Guerriero, Valentina Guzzanti, Antonella Iannotta, Onorio Laurenti, Tiziano Lepone, Giorgio Lombardi, Giuseppe Lombardi, Walter Lombardi, Samantha Luponio, Claudio Macioci, Vittorio Amedeo Marinelli, Mauro Monaco, Roberto Nicodemi, Francesco Notari, Fabrizio Pacileo, Stefano Rubeo, Stefano Ruggiero, Antonella Sannino, Mauro Vaglio, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Antonino Galletti, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Roma, via Lucrezio Caro, n. 63; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Consiglio nazionale forense &#8211; CNF, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Merusi e Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;<br />
Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani &#8211; AGI, Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia &#8211; AIAF, Unione Camere Penali Italiane – UCPI, Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi – UNCAT, Societa&#8217; Italiana Avvocati Amministrativisti – SIAA, rappresentate e difese dagli avv.ti Benedetta Lubrano, Enrico Lubrano e Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Roma, via Flaminia, n. 79;<br />
Unione Nazionale Camere Civili- UNCC;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del “regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista” approvato dal CNF nella seduta amministrativa del 24 settembre 2010;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale ed in ogni caso lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.</p>
<p>Visto il ricorso;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio nazionale forense;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani, Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia, Unione Camere Penali Italiane, Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi e Societa&#8217; Italiana Avvocati Amministrativisti;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 6 aprile 2011 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato in data 15 ottobre 2010, depositato il successivo 19 ottobre, gli istanti, premesso di essere tutti avvocati iscritti all’albo professionale tenuto presso l’Ordine di Roma, espongono che il regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta amministrativa del 24 settembre 2010, che, a partire dal 30 giugno 2011, introduce e disciplina le condizioni e le modalità per il riconoscimento ed il mantenimento in capo agli avvocati del titolo di avvocato specialista, in un massimo di due materie tra le undici aree del diritto ivi individuate, è lesivo della loro professionalità. <br />	<br />
Ciò in quanto, proseguono i ricorrenti, il provvedimento, senza alcuna base normativa, realizza una vera e propria riforma dell’ordinamento professionale, incidente, sia pur su base volontaria, sul lavoro di ciascun professionista, con ricadute anche economiche di assoluto rilievo sul piano della concorrenza, poichè, da un lato, convoglia l’offerta al pubblico delle prestazioni professionali, dall’altro istituisce il nuovo mercato della formazione dell’avvocato specialista. I ricorrenti stigmatizzano anche che a mezzo del provvedimento il CNF, che attualmente gestisce il solo albo degli avvocati cassazionisti, si è indebitamente auto-assegnato la tenuta di undici elenchi di specialisti nelle predette materie, nonché di un registro delle associazioni, costituite tra avvocati specialisti, abilitati all’istituzione e gestione delle scuole e dei corsi di alta formazione propedeutici al conseguimento della specializzazione. <br />	<br />
Di tale regolamento i ricorrenti espongono indi l’illegittimità e domandano l’annullamento, deducendo, a sostegno della domanda, le doglianze di seguito illustrate nei titoli e, sinteticamente, nel contenuto.<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, del d. lgs. 30/2006, 54 e 91 del r.d. 1578/1933, convertito dalla l. 36/1934, 48 del d. lgs. 59/2010, con riferimento all’art. 1 delle preleggi – nullità <i>ex</i> art. 21 <i>septies</i> della l. 241/90 per difetto di attribuzione ed incompetenza assoluta.<br />	<br />
Il CNF, organo giurisdizionale con limitate funzioni amministrative, è del tutto carente di potestà regolamentare nella materia <i>de qua</i>, attribuita con la riforma del Titolo V della Costituzione alla legislazione concorrente, spettando alla legge dello Stato, in sede di determinazione dei principi fondamentali, la individuazione delle figure professionali, con conseguente nullità e comunque annullabilità del provvedimento impugnato. Del resto, il divieto posto dall’art. 91 del r.d. 1578/1933, secondo il quale alle professioni di avvocato e procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale, può essere superato esclusivamente a mezzo di una legge dello Stato, ed è in corso di esame da parte del Parlamento il d.d.l. recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, il quale, pur facendo venir meno il divieto in parola, non attribuisce affatto al CNF poteri quali quelli previsti dal regolamento.<br />	<br />
2) Eccesso di potere per sviamento – violazione dei principi di libera concorrenza nei servizi – carenza di attività istruttoria<br />	<br />
Non sussiste una norma che attribuisce al CNF, che è organo giurisdizionale, la facoltà di regolamentare l’interesse pubblico, addotto dal regolamento, a tutelare l’affidamento della collettività e garantire la qualità delle prestazioni professionali mediante l’istituto delle specializzazioni, vieppiù senza alcun criterio e parametro predeterminato ovvero senza una effettiva e oggettiva attività istruttoria. Il regolamento, anche mediante l’introduzione di un regime transitorio arbitrario ed illogico, legittima pratiche distorsive, restrittive e discriminative della concorrenza, in violazione del principio comunitario di concorrenza, che esige una distinzione tra la regolazione autoritativa delle attività private, appannaggio di soggetti pubblici, espressivi di interessi generali, e le norme di autodisciplina degli interessi che possono essere dettate dagli stessi privati interessati. Il regolamento viola il principio di concorrenza come delineato in sede comunitaria anche perché in detta sede sono tollerate esclusivamente misure restrittive di grado minimo, imprescindibili per raggiungere l’obiettivo di interesse generale assunto dal soggetto pubblico, secondo un criterio di proporzionalità, nella specie totalmente carente. Il regolamento, oltre ad essere stato assunto anche in palese sviamento di potere, è altresì inopportuno, tenuto conto che esso è intervenuto a soli tre mesi di distanza dal rinnovo dei componenti del CNF, e senza aver atteso le determinazioni del XXX Congresso nazionale forense.<br />	<br />
3) Violazione di legge per la distorsione dei principi di libera iniziativa economica <i>ex</i> art. 41 Cost., nonché di quelli anche di matrice comunitaria relativi alla tutela della concorrenza – violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi d’imparzialità, sviamento per cinismo amministrativo per la definizione gerontocratica del titolo di specialista ai danni degli avvocati con minore anzianità d’iscrizione all’albo – violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1 del d. lgs. 30/2006 – eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza.<br />	<br />
Il regolamento, adottando una obsoleta visione gerontocratica della professione, introduce una disciplina distorsiva della concorrenza, in quanto prevede <i>tout court</i> il divieto per i giovani avvocati nei primi sei anni di professione di conseguire il titolo di specialista.<br />	<br />
4) Violazione e falsa applicazione di legge per la distorsione dei principi di libera iniziativa economica, di quelli anche di matrice comunitaria in tema di concorrenza, eccesso di potere per sviamento e per cinismo amministrativo per la possibilità prevista, con disciplina di diritto transitorio, di semplificare il conseguimento di titolo di specialista soltanto in capo ai professionisti con maggior anzianità di iscrizione all’albo – eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di istruttoria.<br />	<br />
Il regolamento per un verso penalizza in modo irrazionale i giovani avvocati, per altro verso introduce un regime transitorio per gli avvocati iscritti all’albo da più di venti anni, che, ancorchè vessatorio ed inutile, risulta per essi semplificato e vantaggioso, in quanto consente di conseguire il titolo di specialista per il solo fatto della anzianità di iscrizione, senza alcuna motivazione o ragione logica e razionale. Il termine di venti anni per accedere automaticamente alla specializzazione risulta irrazionale ed illogico anche nei confronti degli avvocati in possesso del titolo di cassazionista, per conseguire il quale occorrono dodici anni.<br />	<br />
5) Violazione di legge per la distorsione dei principi di libera iniziativa economica e di quelli anche di matrice comunitaria di concorrenza, eccesso di potere per cinismo amministrativo per la illogica, irrazionale e non motivata predeterminazione di un numero massimo di specializzazioni in astratto conseguibili da ciascun professionista – violazione dell’art. 3 della l. 241/90.<br />	<br />
Il regolamento disciplina, senza trovare alcun eguale negli ordinamenti di altre professioni (ad. es. nella professione medica), una illogica limitazione del numero massimo (due) di specializzazioni conseguibili dai professionisti, i quali, vieppiù, ricorrendone le condizioni, possono avvantaggiarsi della disciplina transitoria agevolata per il conseguimento di una sola di esse. <br />	<br />
6) Eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento.<br />	<br />
Il regolamento indica tra le specializzazioni aree del diritto effettivamente specialistiche e macroaree o settori di diritto (amministrativo, penale), con conseguente disparità di trattamento tra professionisti ed indebito vantaggio di quelli che, conseguendo la specializzazione in una di tali macroaree, possono fregiarsi del titolo per tutte le aree in essa ricomprese.<br />	<br />
7) Eccesso di potere per la violazione del principio di sussidiarietà.<br />	<br />
Il regolamento, nell’affidare ai consigli dell’ordine compiti molto limitati, viola il principio di sussidiarietà fatto proprio dal vigente ordinamento professionale, incentrato proprio sul ruolo centrale degli ordini professionali, nonché esprime una visione accentrata ed autarchica dell’ordinamento professionale.<br />	<br />
8) Eccesso di potere in ordine ai criteri per la verifica delle qualità delle prestazioni assicurate dagli enti formatori.<br />	<br />
Il regolamento, laddove elargisce l’iscrizione immediata e di diritto all’elenco dei formatori a sole sei associazioni (riconosciute maggiormente rappresentative dal Congresso nazionale forense), e, al contempo, non riconosce immediata validità ed efficacia alle specializzazioni universitarie, lede il principio della pluralità dell’offerta.<br />	<br />
9) Eccesso di potere per l’irrazionalità e la irragionevolezza dei criteri fissati nel regolamento per la nomina dei componenti della commissione esaminatrice.<br />	<br />
Il regolamento viola le garanzie di imparzialità e terzietà delle commissioni esaminatrici, laddove determina l’inammissibile commistione consistente nella previsione che due dei cinque componenti delle commissioni incaricate dell’esame propedeutico al rilascio del titolo di specializzazione siano nominati dall’associazione specialistica competente.<br />	<br />
10) Eccesso di potere per genericità, illogicità ed irrazionalità dei requisiti richiesti alle associazioni.<br />	<br />
Il requisito della diffusione territoriale posto alle associazioni specialistiche ai fini dell’iscrizione al registro dei formatori premia, in violazione del principio di sussidiarietà, le organizzazioni più imponenti, e nulla dice in ordine alla qualità dell’offerta formativa.<br />	<br />
11) Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità dei requisiti richiesti alle associazioni.<br />	<br />
Il regolamento aggrava irrazionalmente gli obblighi formativi in capo al coloro che hanno conseguito il diploma di specialista, prevedendo per il mantenimento della specializzazione il conseguimento di 120 crediti formativi nel triennio, in luogo dei 90 crediti richiesti agli altri professionisti.<br />	<br />
12) Eccesso di potere per il contrasto tra il regolamento sulle specializzazioni ed il vigente codice deontologico forense – eccesso di potere per sviamento e per l’illogica e irrazionale proliferazione delle aggettivazioni in capo al titolo di avvocato – eccesso di potere per il mancato riconoscimento del titolo di specialista ai soggetti così qualificati in ambito universitario in contrasto con la vigente previsione del codice deontologico – illegittimità del regolamento nella parte in cui esclude di fatto gli iscritti all’albo speciale della possibilità di conseguire il titolo di specialista.<br />	<br />
Nel vigente ordinamento della professione legale il titolo di specialista stride con le previsioni deontologiche, generando confusione e distorsioni concorrenziali, in violazione anche dei principi di libertà di stabilimento ed esercizio professionale da parte degli avvocati comunitari. Il ruolo assegnato alla formazione <i>post</i> universitaria è irrisorio. Nei fatti è impedito agli iscritti all’albo speciale il conseguimento del titolo di avvocato specialista, per l’impossibilità di ottenere dalle amministrazioni di appartenenza permessi per almeno 200 ore/anno.<br />	<br />
Conclude parte ricorrente insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame, con conseguente annullamento del regolamento oggetto di censure.<br />	<br />
Si è costituita in resistenza senza formulare specifiche difese l’Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Consiglio nazionale forense, eccependo l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze ed instando per la reiezione dell&#8217;impugnativa.<br />	<br />
Analoghe conclusioni sono state rassegnate anche dalle controinteressate Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani &#8211; AGI, Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia &#8211; AIAF, Unione Camere Penali Italiane – UCPI, Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi – UNCAT, Societa&#8217; Italiana Avvocati Amministrativisti – SIAA, individuate nel regolamento in questione come soggetti aventi tiolo, sin dall’anno accademico 2010-2011, ad espletare il corso di durata biennale, per un minimo di 200 ore complessive di frequenza, propedeutico all’esame di specialista presso il CNF.<br />	<br />
Nell’ambito delle predette difese, sono state spiegate anche varie eccezioni di carattere pregiudiziale.<br />	<br />
Le parti hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.<br />	<br />
La causa è stata indi trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 6 aprile 2011.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>1.</i> Si controverte in ordine alla legittimità del regolamento, approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta amministrativa del 24 settembre 2010, che, a partire dal 30 giugno 2011, introduce e disciplina, anche a mezzo di un regime transitorio, le condizioni e le modalità per il riconoscimento ed il mantenimento in capo agli avvocati, a domanda, del titolo di avvocato specialista, in un massimo di due materie tra le undici aree del diritto ivi indicate, suscettibili di successivi aggiornamenti. <br />	<br />
Limitando, per economicità di mezzi espositivi, la descrizione del provvedimento impugnato, composto di 14 disposizioni molto articolate, va rappresentato che, a regime, secondo il regolamento, il titolo di avvocato specialista, che consiste nel rilascio di un diploma e nell’inserimento in appositi registri pubblici tenuti dal Consiglio nazionale forense, attesta l’acquisizione nelle predette aree di diritto, in capo all’avvocato ininterrottamente iscritto all’albo da almeno sei anni, ed in possesso di ulteriori requisiti, tra cui la frequenza biennale di una scuola o di un corso di alta formazione riconosciuti dal CNF e tenuti da enti o soggetti iscritti in apposito registro del CNF, per un minimo di 200 ore complessive, nonché all’esito di apposito esame sostenuto con esito favorevole presso il CNF, di una “<i>specifica e significativa competenza teorica e pratica, il cui possesso è attestato da apposito diploma rilasciato esclusivamente dal Consiglio nazionale forense e che deve essere conservata nel tempo secondo il principio della formazione continua</i>” (art. 2).<br />	<br />
La controversia è proposta dagli avvocati ricorrenti, iscritti all’albo professionale tenuto presso l’Ordine di Roma, che, esposta la lesività del provvedimento nei confronti della loro professionalità, ne deducono la nullità e l’annullabilità per vari profili, tra cui, <i>in primis</i>, il difetto di attribuzione in capo al CNF di potestà regolamentare nella materia <i>de qua</i>.<br />	<br />
Resiste il Consiglio nazionale forense.<br />	<br />
Resistono, altresì, le controinteressate Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani &#8211; AGI, Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia &#8211; AIAF, Unione Camere Penali Italiane – UCPI, Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi – UNCAT, Societa&#8217; Italiana Avvocati Amministrativisti – SIAA.<br />	<br />
Queste ultime, unitamente alla Unione Nazionale Camere Civili-UNCC, alla luce dell’impugnato regolamento (art. 11), hanno titolo in sede di prima applicazione ad espletare i corsi propedeutici al sostenimento dell’esame di specialista presso il CNF.<br />	<br />
<i>2.</i> Com’è d’uopo il Collegio deve prioritariamente affrontate le questioni pregiudiziali.<br />	<br />
<i>2.1.</i> Va respinta l’eccezione di carenza di interesse all’impugnazione, formulata dalle nominate associazioni, che, sottolineato che il regolamento è destinato ad operare esclusivamente a domanda, laddove il professionista intenda fregiarsi del titolo di avvocato specialista, sostengono che il regolamento non incide <i>ex se</i> sull’esercizio della professione legale come disciplinata dalla vigente normativa, difettando così di potenzialità lesiva della sfera dei ricorrenti, i quali, al più, potrebbero venirne incisi sotto un profilo di mero fatto, che non può trovare tutela nella sede adita. <br />	<br />
L’eccezione non può essere condivisa né nell’impianto né nelle conclusioni.<br />	<br />
E’ noto che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel processo amministrativo l&#8217;interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l&#8217;interesse ad agire di cui all&#8217;art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall&#8217;effettiva utilità che potrebbe derivare a quest&#8217;ultimo dall&#8217;eventuale annullamento dell&#8217;atto impugnato, dovendo il ricorso essere considerato inammissibile per carenza di interesse laddove l&#8217;annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all&#8217;interesse sostanziale del ricorrente (C. Stato, V, 4 marzo 2011, n. 1734).<br />	<br />
Tali coordinate interpretative vanno calate nella fattispecie in esame apprezzando gli effetti discendenti dal gravato provvedimento, alla cui luce verificare sia se sussiste la lesione della sfera giuridica dei ricorrenti paventata in gravame, sia se i medesimi deriverebbero un vantaggio dall’accertamento della ricorrenza dei vizi dedotti e dalla conseguente statuizione giurisdizionale demolitoria del provvedimento stesso.<br />	<br />
In tale percorso, si osserva che il regolamento assume espressamente lo scopo di “<i>tutela dell’affidamento della collettività</i>” (art. 7, comma 5), e ricollega altrettanto espressamente al rilascio del titolo di specializzazione, “<i>esclusivamente dal Consiglio nazionale forense</i>”, l’attestazione, nei confronti del professionista già iscritto all’ordine, di “<i>una specifica e significativa competenza teorica e pratica</i>”, in relazione alle considerate aree di diritto (art. 2).<br />	<br />
E’ pertanto innegabile che il regolamento introduce una nuova, ulteriore e precipua qualificazione, con carattere di esclusività, attinente all’esercizio dell’attività forense, che si aggiunge, innovandola e arricchendola, a quella già attestata dall’iscrizione all’ordine, che, laddove protrattasi ininterrottamente per un dato periodo, ne costituisce solo uno dei presupposti.<br />	<br />
Tale qualificazione si risolve in una ben precisa differenziazione – che assume rilevanza esterna essendo pubblicata a cura del CNF e spendibile sia nei rapporti tra avvocati e clienti sia nei rapporti tra gli stessi avvocati, ed è connotata dal carattere meritocratico testimoniato dalla frequenza dei corsi e dal superamento dell’esame da svolgersi presso il CNF – della posizione dei professionisti, già abilitati all’esercizio della professione legale, i quali, sussistendone le condizioni e sottomettendosi agli oneri, anche economici, recati dal provvedimento, conseguono il titolo, vedendosi in tal modo riconoscere un ampliamento di matrice pubblicistica delle attestazioni a loro favore, rispetto a quelli che ne restano privi, o per non aver assunto gli oneri stessi o per averli assunti senza esito positivo.<br />	<br />
Ne deriva che non può porsi fondatamente in dubbio che è l’intera classe forense ad essere destinataria della nuova conformazione dell’attività professionale recata dal provvedimento.<br />	<br />
In particolare, l’avvocato iscritto all’ordine forense, anche laddove, essendo in possesso dei prescritti requisiti, assuma volontariamente di non dotarsi del titolo di specializzazione, non perciò stesso può ritenersi giuridicamente indifferente alle scelte operate dal provvedimento, del quale è comunque destinato a risentire direttamente gli effetti, in termini di sopraggiunta scomparsa dell’elemento di apicalità del percorso professionale precedentemente rappresentato dalla sola iscrizione all’albo, superato dal possesso del titolo di avvocato specialista. <br />	<br />
Conseguenzialmente, risulta pienamente ammissibile la domanda avanzata in questa sede dagli avvocati ricorrenti, tutti iscritti all’ordine professionale, di verifica giudiziale della conformità a legge dell’atto impugnato, che risulta preordinata all’utilità consistente nel mantenimento delle prerogative così come discendenti dall’iscrizione all’ordine.<br />	<br />
Ed è evidente che, risolvendosi nella richiesta di tutela di un&#8217;attività professionale il cui esercizio è dal vigente ordinamento condizionato all&#8217;iscrizione in un albo, e che è volta al mantenimento delle stesse condizioni da esso ordinamento precedentemente assicurate, va anche escluso che, come in subordine sostenuto dagli eccepenti, il sottostante interesse possa qualificarsi come di mero fatto.<br />	<br />
<i>2.2.</i> Le controinteressate associazioni ed il CNF eccepiscono altresì l’inammissibilità del gravame per la sussistenza di posizioni autonome e configgenti tra i ricorrenti (con particolare riferimento alla presenza o meno in capo ai ricorrenti dei requisiti che consentono di avvalersi della procedura prevista dal regolamento impugnato).<br />	<br />
Neanche tale eccezione è conducente.<br />	<br />
Rilevato che, in un ricorso collettivo, la ricorrenza dell’eventuale conflitto tra le posizioni dei ricorrenti va scrutinata in relazione all&#8217;interesse astrattamente perseguito (C. Stato, VI, 9 febbraio 2009, n. 710), osserva il Collegio che nella fattispecie non ricorre alcun conflitto, avendo i ricorrenti tutti adito la tutela giudiziale vantando la stessa qualità di iscritti all’ordine professionale, ed a difesa delle prerogative allo stato da tale iscrizione discendenti per ciascuno di essi.<br />	<br />
La identità dell’interesse, di rilievo giuridico, speso in giudizio rende del tutto indifferente la eventuale diversificazione della concreta posizione dei ricorrenti rispetto alle disposizioni introdotte con il regolamento impugnato.<br />	<br />
Tale elemento, infatti, viene in rilievo esclusivamente in sede di applicazione del regolamento impugnato, ed è pertanto suscettibile di essere travolto dall’accoglimento del gravame e dal conseguente annullamento dell’atto.<br />	<br />
<i>3.</i> Ulteriori eccezioni pregiudiziali sono state dalle parti resistenti spiegate in relazione a singoli motivi di ricorso.<br />	<br />
Il Collegio può, peraltro, senz’altro prescindere dal loro esame, atteso che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano la assoluta carenza di attribuzione in capo al CNF a regolare la materia <i>de qua</i>, per il quale non si pone alcuna questione pregiudiziale, e che presenta carattere assorbente, è fondato.<br />	<br />
<i>4. </i>Ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost., come sostituito dall&#8217;art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la materia delle professioni appartiene alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni.<br />	<br />
Con legge 5 giugno 2003, n. 131, sono state dettate disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento alla predetta legge costituzionale n. 3 del 2001.<br />	<br />
L’art. 1 della ridetta legge 131/2003, ribadito al comma 3 che nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell&#8217;àmbito dei princìpi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti, ha delegato al comma 4, il Governo ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi ricognitivi dei princìpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall&#8217;articolo 117, terzo comma, Cost..<br />	<br />
La ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni è intervenuta con d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 30. <br />	<br />
In tale ambito, chiarito dall’art. 3, titolato “<i>Tutela della concorrenza e del mercato</i>”, che l’esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale (comma 1), recita l’art. 4, comma 2, che “<i>La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l&#8217;esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato</i>”.<br />	<br />
Resta pertanto affermato che, anche in relazione alla tutela della concorrenza, è la legge statale a dover individuare i requisiti tecnico-professionali ed i titoli professionali necessari per l’esercizio delle attività che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali.<br />	<br />
In particolare, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, principio fondamentale in materia di professioni è la riserva a favore dello Stato per l’individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti, nonché della istituzione di registri professionali e la previsione delle condizioni per l’iscrizione ad essi&#8221; (da ultimo, Corte Cost., 15 aprile 2010, n. 132).<br />	<br />
<i>5.</i> Chiarito il quadro normativo in cui si inserisce la controversia, il Collegio ritiene anzitutto di precisare, in via preliminare, che nella presente fattispecie va tenuta in disparte ogni questione di merito attinente l’opportunità o l’utilità della introduzione di una disciplina delle specializzazioni dell’attività forense, notoriamente non rimessa a questa sede.<br />	<br />
Altrettanto è a dirsi in ordine alla necessità che l’ordinamento appresti utili misure per affrontare le “auto-proclamazioni” pubblicitarie di inesistenti specializzazioni forensi, descritto dalle parti resistenti: la problematica, di cui non si intende sminuire né la portata né la negativa incidenza sull’interesse pubblico generale all’amministrazione della giustizia e sul diritto di difesa in giudizio, non può, però, evidentemente rilevare in tema di individuazione del soggetto pubblico competente all’individuazione ed all’adozione delle misure stesse.<br />	<br />
<i>6.</i> Tanto premesso, ed in relazione al sopra descritto quadro normativo, dal quale emerge graniticamente che la materia <i>de qua</i> è riservata al legislatore statale, osserva il Collegio che non risulta che il medesimo abbia esercitato detta riserva, né riformando direttamente l’ordinamento della professione forense, sede propria per l’introduzione di un istituto, quale quello delle specializzazioni, prima inesistenti, destinato ad innovare profondamente i termini dello svolgimento dell’attività, né attribuendo al CNF la competenza ad adottare in via regolamentare la disciplina delle specializzazioni della professione legale.<br />	<br />
Di talchè al Collegio non è dato comprendere da quale fonte normativa il CNF abbia derivato la potestà, esercitata con l’atto impugnato, di creare <i>ex novo</i> una figura professionale precedentemente non contemplata dal vigente ordinamento – quella dell’avvocato specialista – che si aggiunge alle figure dell’avvocato iscritto all’albo e dell’avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.<br />	<br />
<i>6.1.</i> Al riguardo, infatti, a nulla vale sostenere, come fanno le parti resistenti, che la figura professionale dell’avvocato, anche dopo l’introduzione delle specializzazioni, “rimane assolutamente unica”, potendo comunque il professionista forense, dopo il superamento dell’esame di Stato, e l’iscrizione all’albo degli avvocati, “svolgere la propria attività professionale in tutti i settori dell’ordinamento indipendentemente dall’aver partecipato alla procedura prevista per il conseguimento del titolo qualificante di specialista”.<br />	<br />
La valenza istitutiva di nuove figure professionali della impugnata normativa si desume infatti pacificamente dalla circostanza che il gravato regolamento prevede l’istituzione da parte del CNF di appositi registri pubblici ove possono iscriversi, sulla base del verificato possesso di specifici requisiti attestanti una determinata qualificazione professionale, gli avvocati specialisti nelle considerate aree di diritto (art. 5, comma 2).<br />	<br />
Come ripetutamente chiarito dalla Corte Costituzionale, la stessa istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l&#8217;iscrizione ad esso, prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento della attività cui l&#8217;elenco fa riferimento, hanno, già di per sé, “una funzione individuatrice della professione” (sentenze n. 57 del 2007; n. 355 del 2005; n. 300 del 2007).<br />	<br />
<i>6.2.</i> Né, ai fini dell’esame della presente controversia, occorre spendere molte parole in punto di accertamento della natura, e dei poteri, anche amministrativi, del CNF, ovvero in ordine ai c.d. regolamenti “liberi” previsti dall&#8217;art. 17, comma 1, lett. c), della l. 23 agosto 1988, n. 400 [ovvero di quei regolamenti che derogano al principio generale secondo cui il potere regolamentare, espressione di una potestà normativa, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinante in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all&#8217;ordinamento giuridico esistente, con precetti aventi i caratteri della generalità e dell&#8217;astrattezza, rispondendo a regole di stretta tipicità, deve sempre trovare nella legge la propria legittimazione (C. Stato, Atti norm., 7 giugno 1999, n. 107)], ovvero dei regolamenti “indipendenti” o “autonomi” (perché promananti da enti dotati, come il CNF, di indipendenza od autonomia), manifestazione di un potere di autoregolamentazione o autogoverno, invocati dal CNF, ma comunque ascrivibili alla compagine dei primi.<br />	<br />
Invero, da un lato, si versa, come già sopra chiarito, in una materia riservata alla legge dello Stato, ciò che fa escludere <i>ab origine</i> l’astratta operatività degli strumenti invocati dalla parte resistente, in forza della prescrizione dettata dalla lett. c) del sopraccitato art. 17, quanto ai regolamenti “liberi”, e, oltre a ciò, in forza del principio di unitarietà dell’ordinamento giuridico, quanto ai regolamenti “indipendenti”.<br />	<br />
Dall’altro, ed in ogni caso, alla luce della perdurante vigenza dell’art. 91 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, recante “Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”, convertito dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36, che dispone che “<i>Alle professioni di avvocato e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale</i>”, non è consentito dubitare che la via regolamentare è assolutamente inidonea ad incidere autonomamente su tale preclusione, posta da fonte di rango normativo primario.<br />	<br />
E, quanto a quest’ultimo profilo, non è privo di significato che le difese resistenti neanche tentino di illustrare la compatibilità delle norme regolamentari di cui si discute con l’art. 91 del r.d.l. n. 1578 del 1933. <br />	<br />
Infine, merita comunque di essere segnalato che neanche è condivisibile l’argomentazione relativa alla rilevanza meramente interna delle norme regolamentari impugnate, spesa dalle parti resistenti in uno alle considerazioni relative alla potestà di autonoma regolamentazione: essa, infatti, per quanto sin qui esposto, si risolve in una mera asserzione teorica, ovvero priva di qualsiasi riscontro nell’impianto dispositivo oggetto di giudizio. <br />	<br />
<i>6.3.</i> Le parti resistenti tentano infine di aggirare l’ostacolo costituito dalla carenza di una norma che attribuisca specificamente in capo al CNF la regolazione della materia <i>de qua</i> invocando recenti statuizioni di questo Tribunale (per tutte, Tar Lazio, III-<i>quater</i>, 17 luglio 2009, n. 7081), in forza delle quali, in tema di formazione forense, è stata riconosciuta la sussistenza del potere di normazione interna del CNF, e ciò ai sensi dell’art. 2 (“Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali”), comma 3, del d. l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.<br />	<br />
Recita la invocata disposizione dell’art. 2 del d. l. 223/2006:<br />	<br />
“<i>1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonchè al fine di assicurare agli utenti un&#8217;effettiva facoltà di scelta nell&#8217;esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:</i><br />	<br />
<i>a) l&#8217;obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;</i><br />	<br />
<i>b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonchè il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall&#8217;ordine;</i><br />	<br />
<i>c) il divieto di fornire all&#8217;utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l&#8217;oggetto sociale relativo all&#8217;attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità…..</i><br />	<br />
<i>3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l&#8217;adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle</i>”.<br />	<br />
Alla luce della norma, però, neanche tale argomentazione risulta conducente.<br />	<br />
Infatti:<br />	<br />
&#8211; l’avvenuta abrogazione, da parte del riportato art. 2, comma 1, delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, in riferimento a tutte le attività libero professionali ed intellettuali, il divieto anche parziale di svolgere pubblicità info<br />
&#8211; nell’art. 2 del d.l. 223/2006 non vi è traccia né esplicita né implicita di una volontà o di un <i>ratio</i> abrogatrice del suddetto art. 91;<br />	<br />
&#8211; la valorizzazione delle disposizioni deontologiche e pattizie e dei codici di autodisciplina emergente dal comma 3 dell’art. 2 in parola è chiaramente una misura adeguatrice, o di accompagnamento, con effetti interni allo stesso ambito regolatorio inter<br />
&#8211; il meccanismo contemplato al comma 3 del ridetto art. 2, con l’apposizione di un termine perentorio all’attività adeguatrice deontologica o pattizia o dei codici di autoregolamentazione, scaduto il quale subentra la previsione della nullità <i>ope legis<br />
&#8211; la comminatoria della nullità <i>ope legis</i> di cui al ripetuto comma 3 è testualmente riferita alle sole previsioni deontologiche, pattizie e codicistiche in contrasto con il comma 1 dello stesso articolo, e non può certamente essere estesa alla norm<br />
&#8211; alla già detta valorizzazione della sede pattizia e deontologica operata dal comma 3 viene senz’altro riconnessa, oltre che una <i>pars destruens</i>, una <i>pars costruens</i>, ma alla stessa non può ascriversi una portata generale od illimitata, ovver<br />
&#8211; in particolare, il richiamo operato dal ridetto comma 3 alla “<i>qualità delle prestazioni professionali</i>”, riferito, com’è, al (normativamente) variegato ambito delle attività libero professionali ed intellettuali contemplato dall’art. 2 che lo cont<br />
Infine, è appena il caso di osservare che l’art. 91 del r.d.l. n. 1578 del 1933 è rimasto del tutto estraneo alla congerie normativa considerata dalle sentenze amministrative di primo grado come appena sopra invocate da parte resistente. La circostanza, unitamente alla valenza meramente interna della regolazione della materia della formazione ivi considerata, fa escludere la sussistenza di qualsiasi profilo di sovrapponibilità, anche in relazione all’esito, delle relative controversie rispetto alla questione all’odierno esame.<br />	<br />
<i>6.</i> Per tutto quanto precede, in accoglimento del primo motivo di doglianza, il ricorso deve essere accolto.<br />	<br />
Per l’effetto, accertata la assoluta carenza di attribuzione in capo al CNF della regolamentazione assunta con il gravato provvedimento, lo stesso deve essere dichiarato nullo ai sensi dell&#8217;art. 21- <i>septies</i>, l. 7 agosto 1990, n. 241, categoria di invalidità dell’atto amministrativo per la quale l’art. 31, comma 4 del codice della giustizia amministrativa facoltizza il Collegio al rilievo d’ufficio.<br />	<br />
Nella specie, comunque, la doglianza accolta, seppur senza trovare precisa corrispondenza nelle conclusioni rassegnate in ricorso, ha lamentato la nullità dell’atto impugnato.<br />	<br />
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, dichiarando, per l’effetto, la nullità del regolamento impugnato di cui in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/06/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-6-2011-n-5151/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.5151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.3038</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-6-2011-n-3038/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-6-2011-n-3038/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-6-2011-n-3038/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.3038</a></p>
<p>Pres. A. Amodio, est. A. Pagano La Santalucia 78 Soc. Coop. A R.L. (Avv. Francesco Migliarotti) c. Comune di Pozzuoli (Avv.ti Camillo Lerio Miani e Francesco Miani) c. Impresa Edile Stradale Zaccariello Vincenzo (Avv.ti Giuseppe Diana e Pasquale Elia) sulla esclusione di una ditta da una gara di appalto per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-6-2011-n-3038/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.3038</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-6-2011-n-3038/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.3038</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Amodio, est. A. Pagano<br /> La Santalucia 78 Soc. Coop. A R.L. (Avv. Francesco Migliarotti) c. Comune di Pozzuoli (Avv.ti Camillo Lerio Miani e Francesco Miani) c. Impresa Edile Stradale Zaccariello Vincenzo (Avv.ti Giuseppe Diana e Pasquale Elia)</span></p>
<hr />
<p>sulla esclusione di una ditta da una gara di appalto per mancata allegazione del documento identità dei sottoscrittori se tale è prevista dalla lex specialis di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Offerta economica – Mancata allegazione del documento d’ identità &#8211; Conseguenze  	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Offerta economica – Allegazione documento d’identità – A pena di esclusione – Legittimità – Ragioni	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Offerta economica – Documento identità – Previsione bando – Omessa allegazione – Esclusione – Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle gare d’appalto, la mancata allegazione del documento di identità alla scheda dell’offerta del concorrente, prevista dalla lex specialis a pena di esclusione, non può essere sanata con altri dati forniti in sede di offerta, né può consentirsi la regolarizzazione successiva, poiché la predetta omissione costituisce una irregolarità non sanabile oltre che una violazione della disciplina regolatrice dell’appalto (1)	</p>
<p>2. La richiesta di allegare il documento di identità all’offerta economica non si risolve in un mero formalismo, perché è diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad un determinato soggetto. Dunque, tale clausola è da considerarsi logica e proporzionata rispetto all’interesse pubblico perseguito (2)	</p>
<p>3. E’ legittima l’esclusione disposta dalla stazione appaltante qualora il bando di gara richieda, chiaramente e inequivocabilmente a pena di esclusione, di allegare all’offerta economica la copia del documento di identità dei sottoscrittori e gli stessi non abbiano provveduto (nel caso di specie le copie dei documenti di identità erano state inserite in altra busta del medesimo plico), dovendo l’Amministrazione applicare in modo rigoroso ed incondizionato le clausole inserite nella lex specialis, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell’adempimento	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 7 novembre 2007, n. 5761;<br />	<br />
2. cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 478; TAR Campania – Napoli , Sez. I, 1314/10</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Ottava)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale n. 2604 del 2011, proposto da: </p>
<p>La Santalucia 78 Soc. Coop. A R.L., in persona del legale rapp.te p.t.,<br />
rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Migliarotti, con domicilio eletto presso Francesco Migliarotti in Napoli, via dei Mille n. 16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Il Comune di Pozzuoli in persona del sindaco p.t.,<br />
rappresentato e difeso dagli avv.ti Camillo Lerio Miani, Francesco Miani, con domicilio eletto presso Camillo Lerio Miani in Napoli, via Toledo n. 116; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>L’Impresa Edile Stradale Zaccariello Vincenzo, in persona del legale rapp.te p.t.,<br />
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Diana, Pasquale Elia, con domicilio eletto presso Angela Diana in Napoli, via Mergellina35/B; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>DEL DISCIPLINARE DELLA GARA (PUNTO 3, PAG. 7) INDETTA DAL COMUNE DI POZZUOLI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO COMUNALI; DEL VERBALE DEL 14/04/2011 RECANTE L&#8217;ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE PER NON AVER ALLEGATO ALL&#8217;OFERTA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA&#8217; DEL SOTTOSCRITTORE; </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pozzuoli in persona del Sindaco P.T. e della Impresa Edile Stradale Zaccariello Vincenzo; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 il dott. Alessandro Pagano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm., dandosi atto, in particolare, che le stesse sono state avvertite della definibilità del ricorso con sentenza in forma semplificata;</p>
<p>Letto il ricorso con la quale l’istante si duole di essere stata esclusa dalla gara per l’adeguamento dei locali comunali, indetta dal Comune di Pozzuoli, deducendo la violazione di legge (DPR 445/2000; L. 241/1990; DLgs 163/2006) e l’eccesso di potere e concludendo per l’accoglimento del gravame;<br />	<br />
Lette altresì le difese delle parti intimate che hanno concluso per il rigetto del ricorso;<br />	<br />
Rilevato che, come è pacifico <i>inter partes</i>, il disciplinare di gara (f. 7 “contenuto della busta “B”) prevede che all’offerta economica il ricorrente debba allegare, a pena di esclusione, “<i>copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i</i>”;<br />	<br />
Accertato che tale prescrizione non è stata rispettata dalla attuale ricorrente che ne lamenta la aggravante inutilità, evidenziando, in particolare, che l’offerta economica era contenuta (a sua volta) in un plico (generale) “sigillato e controfirmato”, sicchè la attuale istante aveva allegato plurime copie fotostatiche (in relazione alle singole buste costituenti il plico di partecipazione alla gara);<br />	<br />
Considerato, per contro, che (nelle forme sintetiche imposte dal CPA, con rinvio a precedenti conformi) il Tribunale ritiene di condividere l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, di appello ed anche di questo stesso T.A.R., laddove afferma: “<i>In materia di gare relative a contratti pubblici deve ritenersi indefettibile la produzione della copia fotostatica del documento di identità nel caso in cui si tratti di supportare la più importante delle dichiarazioni di volontà che intervengono nella procedura concorsuale, cioè l’offerta economica, stante che la prescritta formalità assolve all’essenziale funzione di ricondurre incontrovertibilmente al suo autore l’autenticità dell’apposta sottoscrizione (nella specie, non solo l’accertata omissione non può essere sanata con altri dati forniti in sede di offerta, allorché per l’inosservanza del prescritto adempimento sia comminata la sanzione dell’esclusione dalla gara, ma neppure deve ritenersi consentita la successiva regolarizzazione della riscontrata carenza, in quanto la mancata allegazione del documento di identità non costituisce una mera irregolarità sanabile con la sua produzione postuma, ma integra gli estremi di una palese ed insanabile violazione della disciplina regolatrice del contratto in questione</i>: C. Stato, sez. V, 7 novembre 2007 n. 5761; in termini analoghi: “<i>La richiesta di allegare il documento di identità all&#8217;offerta economica non si risolve in un mero formalismo, perché è diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l&#8217;imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad un determinato soggetto. Tale clausola non può dirsi né illogica né sproporzionata, perché, da un lato, trova la sua ragion d&#8217;essere nell&#8217;esigenza di soddisfare un interesse apprezzabile dell&#8217;Amministrazione, dando certezza in ordine alla provenienza della dichiarazione, e, dall&#8217;altro, si limita ad imporre ai partecipanti uno sforzo minimo (chiedendo loro, in fondo, soltanto di allegare una fotocopia), senz&#8217;altro proporzionato rispetto all&#8217;interesse pubblico perseguito</i>: CdS, Sez. VI, 24 gennaio 2011, n.478; altresì TAR Campania–Napoli, Sez. I, n.1314/2010;<br />	<br />
Rilevato, in particolare, per quanto attiene alla circostanza che copia di un documento d’identità era stata inserita in altra busta del medesimo plico, che la giurisprudenza già citata (cfr., in particolare, la sent. Cons. di Stato, VI Sez., n. 478 del 2001) ha puntualizzato che: “anche se le copie dei documenti di identità in questione erano state prodotte nella busta A, contenente la documentazione amministrativa, l’esclusione disposta dalla stazione appaltante risulta legittima, perché, a fronte del chiaro ed inequivoco disposto letterale del citato punto 4 del disciplinare di gara, l’Amministrazione era tenuta ad applicare in modo rigoroso ed incondizionato le clausole inserite nella lex specialis, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell’adempimento”;<br />	<br />
Che, <i>ratione temporis, </i>non appare infine richiamabile il disposto dell’art. 4 D.L. 70/2011 in tema di contratti pubblici;<br />	<br />
Che, pertanto, il ricorso va respinto;<br />	<br />
Che le spese di causa possono tuttavia compensarsi fra le parti stante la peculiarità della questione;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Rigetta il ricorso indicato in epigrafe.<br />	<br />
Compensa interamente le spese di causa.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonino Savo Amodio, Presidente<br />	<br />
Alessandro Pagano, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gianluca Di Vita, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/06/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-6-2011-n-3038/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.3038</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/6/2011 n.3059</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-9-6-2011-n-3059/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-9-6-2011-n-3059/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-9-6-2011-n-3059/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/6/2011 n.3059</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio P.T.L.V. S.r.l. (Avv. Carlo Sarro) c. Provincia di Caserta (Avv.ti Franco Corvino ed Umberto Gentile) sulla legittimità costituzionale dell&#8217;art. 135, comma I, lett. e) D.Lgs. 104/10 e degli art. 15, comma V, e art. 16, comma I, D.lgs. 104/2010 1. Giurisdizione e competenza &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-9-6-2011-n-3059/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/6/2011 n.3059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-9-6-2011-n-3059/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/6/2011 n.3059</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio<br /> P.T.L.V. S.r.l. (Avv. Carlo Sarro) c. Provincia di Caserta (Avv.ti Franco Corvino ed Umberto Gentile)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità costituzionale dell&#8217;art. 135, comma I, lett. e) D.Lgs. 104/10 e degli art. 15, comma V, e art. 16, comma I, D.lgs. 104/2010</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Questione di legittimità costituzionale dell’art. 135, comma I, lett. e), D.Lgs. 104/2010 – Nella parte in cui devolve alla competenza esclusiva del TAR Lazio le controversie aventi ad oggetto la materia dei rifiuti &#8211; Contrasto con il principio del Giudice naturale precostituito per Legge – Ragioni	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza &#8211; Questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma V e 16, comma I, D.lgs. 104/2010 – Nella parte in cui inibiscono al giudice adito di pronunciarsi sull’istanza cautelare &#8211; Contrasto con l’art. 24 Cost. – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Deve essere sollevata la questione di costituzionalità dell’art. 135, comma I, lett. e) D.Lgs. 104/10 per violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all’art. 25 della Costituzione, nella parte in cui è attribuita al TAR Lazio con sede in Roma la competenza esclusiva per le controversie aventi ad oggetto la gestione del ciclo dei rifiuti. La norma costituzionale ora citata, stabilendo che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”, esclude che vi possa essere una designazione del giudice da parte del Legislatore con norme singolari, che deroghino alla regola generale per cui la competenza del G.A. è stabilita sull’efficacia territoriale dell’atto e sulla sede dell’autorità emanante (Fattispecie relativa alla impugnazione di un provvedimento con il quale la Provincia di Caserta ha disposto la cancellazione della società ricorrente dal registro provinciale delle ditte che effettuano l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi)	</p>
<p>2. Deve essere sollevata questione di costituzionalità dell’art. 15, comma V, e l’art. 16, comma I, D.lgs. 104/2010, nella parte in cui inibiscono al giudice adito di pronunciarsi sull’istanza cautelare, sia pure nelle more della pronuncia del giudice dichiarato competente sulla controversia, appaiono in contrasto con l’art. 24, co. 1, e con l’art. 111, comma I della Costituzione. Infatti la tutela cautelare è garanzia essenziale e strumento necessario per l’effettivo soddisfacimento dei diritti e degli interessi legittimi che costituiscono l’oggetto del giudizio, evitando che il tempo necessario per la definizione della causa determini un pregiudizio grave e irreparabile per le pretese sostanziali della parte che ha ragione, per cui la tutela cautelare richiede sempre risposte immediate e non ammette interruzioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5194 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </p>
<p>P.T.L.V. S.r.l., rappresentata e difeso dall&#8217;avv. Carlo Sarro, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n. 19 ; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia di Caserta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Corvino ed Umberto Gentile, con domicilio eletto in Napoli alla Via Melisurgo n. 4 presso lo studio dell’Avv. Andrea Abbamonte; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso introduttivo:<br />	<br />
a) del provvedimento della Provincia di Caserta prot. n. 0076935 dell’8 luglio 2010, con il quale è stata disposta la cancellazione della società ricorrente dal registro provinciale delle ditte che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi delle procedure semplificate;<br />	<br />
b) della nota della Provincia di Caserta prot. n. 0092317 del 9 settembre 2010, con la quale, in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3072/2010, è stata disposta l’effettuazione di un nuovo sopralluogo presso l’impianto gestito dalla società ricorrente;<br />	<br />
c) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della società ricorrente;<br />	<br />
quanto al ricorso per motivi aggiunti:<br />	<br />
d) degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;<br />	<br />
e) del provvedimento della Provincia di Caserta prot. n. 0014161 del 10 febbraio 2011, con il quale è stata disposta la cancellazione della società ricorrente dal registro provinciale delle ditte che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi delle procedure semplificate; <br />	<br />
f) di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, se ed in quanto lesivo degli interessi della società ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Caserta;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Premesso che:<br />	<br />
&#8211; la società ricorrente, iscritta nel registro provinciale di Caserta delle ditte che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi delle procedure semplificate di cui agli artt. 214-216 del d.lgs. n. 152/2006, impugna gli atti in epigra<br />
&#8211; a fondamento dell’impugnazione, corredata da istanza cautelare, sono stati dedotti profili di violazione della normativa ambientale e della legge sul procedimento amministrativo, di violazione ed elusione di pronuncia giurisdizionale, oltre a profili di<br />
Rilevato che:<br />	<br />
&#8211; in base all’art. 135, co. 1, lett. e), in relazione all’art. 14, co. 1, del codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. n. 104 del 2010, è devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sed<br />
&#8211; l’art. 16 del codice del processo amministrativo prevede che “la competenza di cui agli articoli 13 e 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari” (co. 1) e “il difetto di competenza è rilevato, anche d&#8217;ufficio, con ordinanza che indica il g<br />
&#8211; l’art. 15, co. 5, dello stesso codice prevede che “quando è proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere ai sensi dell&#8217;<br />
Ritenuto che:<br />	<br />
&#8211; l’art. 132, co. 1, lett. e), del codice del processo amministrativo risulta in contrasto con l’art. 76 cost. nella parte in cui sancisce che l&#8217;esercizio della funzione legislativa delegata al Governo sia aderente ai principî e criteri direttivi stabilit<br />
&#8211; l’art. 135, co. 1, lett. e), del codice del processo amministrativo appare in conflitto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza della legge; infatti la deroga agli ordinari canoni di riparto tra i<br />
&#8211; l’assenza di un adeguato fondamento giustificativo della nuova competenza funzionale attribuita al T.a.r. del Lazio, slegata da un razionale criterio di collegamento col giudice designato, induce a dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 135<br />
&#8211; l’art. 15, co. 5, e l’art. 16, co. 1, nella parte in cui inibiscono al giudice adito di pronunciarsi sull’istanza cautelare, sia pure nelle more della pronuncia del giudice dichiarato competente sulla controversia, risultano in contrasto con l’art. 24,<br />
Considerato che le questioni di legittimità costituzionale, oltre che non manifestamente infondate, si palesano altresì rilevanti in quanto:<br />	<br />
&#8211; la controversia in esame riguarda la materia dei rifiuti;<br />	<br />
&#8211; le norme richiamate inibiscono la decisione dell’impugnativa e dell’istanza cautelare, imponendo la rilevazione d’ufficio dell’incompetenza territoriale;<br />	<br />
Riservata ogni altra decisione all’esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, alla quale va rimessa la soluzione dell’incidente di costituzionalità;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />	<br />
dichiara rilevanti per la decisione dell’impugnativa e dell’incidente cautelare proposti con il ricorso n. 5194/2010 e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 135, co. 1, lett. e), dell’art. 16, co. 1, e dell’art. 15, co. 5, del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nei termini e per le ragioni esposti in motivazione, per contrasto con gli articoli 76, 3, 25, 24 e 111 della Costituzione; sospende il giudizio in corso; ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte costituzionale.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/06/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-9-6-2011-n-3059/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/6/2011 n.3059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.172</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-9-6-2011-n-172/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-9-6-2011-n-172/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-9-6-2011-n-172/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.172</a></p>
<p>Pres. Pozzi – Est. Chiettini Limeda S.a.s. di N. M. &#038; C. (Avv.ti M. Carlin, G. Vaia) c/ Comune di Pinzolo(Avv. F. Moser) sulla natura ordinatoria dei termini ex art. 46 C.P.A. per la costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione e sulla differenza tra interventi di risanamento conservativo e di demolizione con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-9-6-2011-n-172/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.172</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-9-6-2011-n-172/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.172</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Pozzi – <i>Est.</i> Chiettini<br /> Limeda S.a.s. di N. M. &#038; C. (Avv.ti M. Carlin, G. Vaia) c/ Comune di Pinzolo(Avv. F. Moser)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura ordinatoria dei termini ex art. 46 C.P.A. per la costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione e sulla differenza tra interventi di risanamento conservativo e di demolizione con ricostruzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Processo – P.A. – Costituzione – Termine ex art. 46 C.P.A. – Natura ordinatoria – Conseguenze – Decadenza – Inconfigurabilità	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Risanamento conservativo – Demolizione con ricostruzione – Equiparazione – Esclusione – Ragioni – Esito lavori – <i>Aliquid novi</i></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel processo amministrativo, attesa la natura ordinatoria del termine per la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata come disciplinato dall’art. 46 del c.p.a., la successiva costituzione di essa non incorre in alcuna decadenza, avendo le sole conseguenze di intervenire allo stato in cui il procedimento si trova e del rispetto dei termini di produzione dei documenti, delle memorie e delle repliche cui al comma 1 dell’art. 73.	</p>
<p>2. Gli interventi di “risanamento conservativo” si differenziano sostanzialmente dalla “demolizione con ricostruzione”, sia perché non prevedono un intervento autorizzato di demolizione diretto alla completa eliminazione della struttura preesistente – sia essa fatiscente o degradata oppure no – sia perché sono volti a conservare, recuperandolo sul piano strutturale ed estetico, l’aspetto e le caratteristiche originarie edilizie attraverso una serie di opere, anche di decostruzione, che, all’esito dei lavori, non determinano un <i>aliquid novi </i>in quanto assicurano non solo il rispetto della morfologia della vecchia struttura ma anche il mantenimento di una parte dei precedenti elementi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00172/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00149/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
<i>(Sezione Unica)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 149 del 2010, proposto da:	</p>
<p><b>Limeda S.a.s. di Nicolodi Mirella &#038; C.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Carlin e Gianpaolo Vaia ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima di essi in Trento, via S. Maria Maddalena, n. 12<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	</i>Comune di Pinzolo<i></b></i>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Moser ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, via Canestrini, n. 2;</p>
<p>&#8211; <b>Responsabile dell’area tecnica &#8211; ufficio edilizia privata del Comune di Pinzolo</b>, non costituito in giudizio<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento prot. n. 4217, di data 27.4.2010, adottato dal Responsabile dell’area tecnica &#8211; ufficio edilizia privata del Comune di Pinzolo, avente il seguente oggetto “<i>pratica edilizia n. 452801 n. prot. 12876 del 18.12.2009 per lavori di ripristino delle strutture originarie della p.ed. 314 cedute a causa delle nevicate dell’inverno 2008/2009 – comunicazione rigetto istanza di concessione edilizia</i>”;<br />	<br />
&#8211; di qualsiasi atto con il precedente connesso, dallo stesso presupposto o derivato, ivi compresi il provvedimento prot. n. 984, del 3.2.2010, con cui il Responsabile dell’area tecnica &#8211; ufficio edilizia privata del Comune di Pinzolo ha espresso parere ne<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pinzolo;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. La società ricorrente espone in fatto di essere proprietaria di un immobile, tavolarmente individuato della p.ed. 314 e della pp.ff. 3077/2 e 3076/2, situato nella frazione Sant’Antonio di Mavignola nel Comune di Pinzolo. L’edificio risulta catalogato nella scheda n. 69 allegata al piano regolatore come edificio storico di tipo rustico &#8211; baita, in stato di abbandono e con un elevato degrado strutturale; il terreno circostante di pertinenza è in parte destinato ad area agricola e, per altra parte, ad area residenziale satura.<br />	<br />
2. La deducente afferma che le strutture di copertura della baita sono crollate a seguito delle nevicate dell’inverno 2008 – 2009. Allega di aver conseguentemente presentato, il 16 dicembre 2009, una domanda di concessione edilizia per i lavori di “<i>ripristino delle strutture originarie della p.ed. 314</i>”.<br />	<br />
La commissione edilizia comunale nella seduta del 26 gennaio 2010 ha espresso parere negativo sulla richiesta in quanto la normativa urbanistica locale ammetterebbe unicamente interventi volti al risanamento conservativo dell’edificio e non diretti alla sua demolizione completa con successiva ricostruzione. Detto parere è stato confermato nella seduta del 21 aprile 2010 dopo l’esame delle controdeduzioni presentate dalla proprietà. A ciò ha fatto seguito il definitivo diniego datato 27 aprile 2010, a firma del Responsabile dell’area tecnica &#8211; ufficio edilizia privata del Comune di Pinzolo, menzionato in epigrafe.<br />	<br />
3. Con ricorso notificato in data 25 giugno 2010 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo 6 luglio, la ricorrente ha impugnato il citato provvedimento reiettivo, deducendo i seguenti motivi di diritto:<br />	<br />
I &#8211; “<i>violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 10 delle n.t.a. del p.r.g., dell’art. 77 bis, comma 1, lettera d), della l.p. 5.9.1991, n. 22, dell’art. 99, comma 1, lettera d), della l.p. 4.3.2008, n. 1; difetto dei presupposti e di motivazione e conseguente eccesso di potere; motivazione contraddittoria</i>”, in quanto la disciplina urbanistica richiamata permetterebbe l’esecuzione di interventi volti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, nonché all’adeguamento all’uso moderno dell’intero organismo;<br />	<br />
II &#8211; “<i>violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 6 e 10 delle n.t.a. del p.r.g., dell’art. 77 bis, comma 1, lettera d), della l.p. 5.9.1991, n. 22, dell’art. 99, comma 1, lettera d), della l.p. 4.3.2008, n. 1; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e difetto di motivazione</i>”, atteso che si tratterebbe di un edificio esistente, del quale sarebbero identificabili dimensione, altezza e volumetria, e che nel concetto di “<i>risanamento conservativo</i>” rientrerebbero i lavori descritti nella relazione che ha accompagnato la richiesta di concessione edilizia;<br />	<br />
III &#8211; “<i>violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 84 bis della l.p. 5.9.1991, n. 22; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e difetto di motivazione</i>”, posto che l’intervento sarebbe comunque ammissibile ai sensi dell’invocata disposizione della legge urbanistica provinciale;<br />	<br />
IV &#8211; “<i>carenza di motivazione e conseguente eccesso di potere</i>”, in quanto non sarebbero state esaminate le controdeduzioni presentate dalla proprietà nel corso del procedimento.<br />	<br />
4. Nei termini di legge si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.<br />	<br />
5. In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno presentato memorie illustrative delle rispettive posizioni.<br />	<br />
6. Alla pubblica udienza del 26 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il ricorso in esame la società Limeda ha impugnato il provvedimento con il quale l’Amministrazione comunale di Pinzolo le ha comunicato il diniego alla richiesta di concessione edilizia che aveva presentato in data 16 dicembre 2009 per “<i>il ripristino delle strutture originarie della p.ed. 314 cedute a causa delle nevicate dell’inverno 2008/2009</i>”. Si tratta di un vecchio “<i>baito</i>” di legno già adibito a stalla e fienile, catalogato dal piano regolatore comunale come edificio storico di tipo rustico che, all’epoca della redazione della relativa scheda, la n. 69, era stato definito in stato di abbandono e con un elevato degrado strutturale e sul quale, in base alle n.t.a del p.r.g., sono consentiti i soli interventi di “<i>risanamento conservativo</i>”.<br />	<br />
L’Amministrazione comunale &#8211; dopo aver rilevato che solo una parte delle strutture di copertura dell’edificio risultavano crollate a causa delle ultime nevicate mentre la restante parte era crollata per incuria e abbandono protratti per anni &#8211; ha reputato che l’intervento prospettato dalla ricorrente prevedesse una demolizione completa del manufatto con successiva ricostruzione e che ciò, in definitiva, contrasterebbe con l’art. 10.3-R2 delle n.t.a. del p.r.g che disciplina le modalità con le quali devono essere effettuati gli interventi edilizi diretti al risanamento conservativo di un immobile.<br />	<br />
2a. In punto di fatto il Collegio rileva che, come ha posto in evidenza l’Amministrazione comunale, già nel 1997, epoca di redazione della scheda n. 69 di rilevazione del manufatto, la baita era stata descritta in “<i>elevato stato di degrado strutturale</i>”, situazione peggiorata negli anni, nel corso dei quali non è stato eseguito da parte della proprietà alcun intervento di manutenzione.<br />	<br />
A questi fini non rilevano le motivazioni addotte dalla ricorrente per “<i>giustificare</i>” i mancati interventi di manutenzione. Al riguardo, peraltro, il Collegio non può non osservare che nei trascorsi anni il Comune ha compiutamente dimostrato di aver monitorato lo stato dell’edificio, emettendo molteplici ordinanze (cfr., documenti prodotti dall’Amministrazione) affinché fosse recintata l’area attorno all’edificio per evitare l’accesso ad estranei ed il loro coinvolgimento nel possibile crollo dello stesso. A causa dell’inerzia degli interessati, la recinzione è stata poi posizionata, su tre lati dell’area, dai tecnici del Comune.<br />	<br />
Con il provvedimento del 13.7.2004 e con l’ordinanza contingibile ed urgente del 26.7.2004, l’Amministrazione ha anche ordinato alla proprietaria la messa in sicurezza del manufatto, dovendo peraltro constatare, il successivo 3 agosto, la mancata ottemperanza a detto ordine nonostante l’accesso al fondo non fosse precluso (come era stato opposto dai proprietari), in quanto risultava in essere un diritto di passo a carico della p.f. 3079 e della p.ed. 310/3 ed a favore della p.f. 3077/2 e della p.ed 314 (cfr., documenti nn. 15, 16 e 19 in atti dell’Amministrazione).<br />	<br />
Nell’anno 2007 il Comune ha nuovamente segnalato il grave stato di precarietà e di instabilità dell’edificio, sottolineando che la proprietà non aveva effettuato alcun intervento per garantirne la sicurezza; dal verbale di sopralluogo effettuato dalla polizia municipale nell’anno successivo, precisamente in data 28.6.2008, si evince che era stato ulteriormente accertato “<i>l’effettivo peggioramento dello stabile già più volte segnalato</i>”. In particolare, il tetto si rivelava “<i>instabile per l’usura strutturale</i>” e parte del manto di copertura in lamiera non risultata fissata ai travi sottostanti (cfr., documenti nn. 22 e 25 in atti dell’Amministrazione). Le fotografie prodotte in giudizio (cfr. documenti nn. 23 e 25) ben documentano lo stato dell’immobile nell’estate del 2008, nel cui tetto, e maggiormente nel lato est, si erano creati ampi squarci.<br />	<br />
2b. L’ultimo verbale di sopralluogo prodotto dal Comune è datato 26 giugno 2009, ed è quindi successivo all’inverno 2008 &#8211; 2009 quando le nevicate, a detta della ricorrente, avrebbero ulteriormente compromesso il manufatto di causa. L’agente verbalizzante della polizia municipale ha in quell’occasione accertato che “<i>l’immobile risulta essere in totale degrado, pericolante e staticamente pericoloso per eventuali passanti in quanto confinante con civili abitazioni</i>”; l’allegata produzione fotografica dà atto del crollo del tetto mentre le pareti perimetrali risultano ancora in essere, sebbene inclinate e pericolanti (cfr. documento n. 26).<br />	<br />
3a. Così ricostruiti gli antefatti della vicenda, anche con l’ausilio della produzione fotografica che documenta il mutare dello stato della baita di legno dal 1997 al 2009, il Collegio reputa che il ricorso sia fondato per quanto dedotto con i primi due mezzi dell’atto introduttivo come riportati nella parte in fatto.<br />	<br />
Tuttavia, occorre preliminarmente rilevare l’infondatezza dell’osservazione che la ricorrente ha presentato con la memoria depositata il 22 aprile 2011 e volta a sottolineare che l’Amministrazione comunale intimata si sarebbe costituita in giudizio nel rispetto del termine di cui all’art. 73 (udienza di discussione) del c.p.a., ma non di quello prescritto dall’art. 46 (costituzione delle parti intimate). <br />	<br />
Nel processo amministrativo, infatti, attesa la natura ordinatoria del termine per la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata come disciplinato dall’art. 46 del c.p.a., la successiva costituzione di essa non incorre in alcuna decadenza, avendo le sole conseguenze di intervenire allo stato in cui il procedimento si trova e del rispetto dei termini di produzione dei documenti, delle memorie e delle repliche cui al comma 1 dell’art. 73.<br />	<br />
3b. La relazione tecnica illustrativa che ha accompagnata la denegata domanda di concessione edilizia precisa che obiettivo del progetto “<i>è quello di ricostruire il maso preesistente ripristinando la struttura originaria</i>”, secondo la tecnologia edilizia del tempo, ossia realizzando le pareti con “<i>la tecnica blockbau</i>”, che prevede “<i>la sovrapposizione e l’incastro di travi di larice lavorato ad uso fiume</i>”, ed il tetto “<i>a scandole poste in opera in terza</i>”, così mantenendo la morfologia e la struttura del maso. Sul fronte sud, la struttura manterrà il porticato “<i>sorretto da 3 pilastri in larice poggianti su massi di granito</i>”.<br />	<br />
3c. Invero, tale descrizione rispetta i parametri dettati per gli interventi di “<i>risanamento conservativo</i>” dall’art. 77, comma 1, lett. d), della l.p. 5.9.1991, n. 22, vigente <i>ratione temporis</i>, che puntualmente comprende(va) quelli “<i>tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia nonché all&#8217;adeguamento all&#8217;uso moderno dell&#8217;intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l&#8217;impianto tipologico-organizzativo iniziale</i>”. La stessa descrizione è stata poi ripresa dall’art. 99, comma 1, lett. d), della nuova legge urbanistica provinciale 4.3.2008, n. 1.<br />	<br />
In senso conforme dispone l’art. 10.3-R2 delle norme tecniche d’attuazione del locale piano regolatore che, nel dettaglio, disciplina le opere dirette al “<i>risanamento conservativo</i>” di un edificio, fra le quali sono comprese tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria &#8211; fra cui “<i>il consolidamento delle strutture verticali (muri principali)</i>” &#8211; e di restauro, oltre che il “<i>rifacimento della struttura del tetto con materiali tradizionali riproponendo, per quanto possibile, l’originaria pendenza e l’originario numero delle falde</i>”, ma anche “<i>demolizioni limitate</i>” con “<i>sostanziale riproposizione delle murature portanti interne</i>” e il “<i>rifacimento dei solai anche con materiali diversi dall’originale</i>”.<br />	<br />
3d. Non può dunque convenirsi con l’argomentazione dell’Amministrazione comunale che contesta alla ricorrente di porre in essere, surrettiziamente, un’operazione di sostituzione edilizia, con un intervento di demolizione e di ricostruzione dell’edificio pur nel rispetto del sedime e della volumetria originari.<br />	<br />
Invero, alcun intervento diretto specificatamente finalizzato alla demolizione è previsto ed indicato nella relazione sopra descritta, atteso che tale mirata tecnica di intervento edilizio non sarà posta in essere, in quanto parte del manufatto (la struttura di copertura) è già crollata, mentre l’altra parte non dovrà essere abbattuta ma, eventualmente, solo decostruita, quale peculiare tecnica edile che permette di smantellare parte di un manufatto preservando gli elementi di valore per il successivo riutilizzo.<br />	<br />
3e. Gli interventi di “<i>risanamento conservativo</i>”, infatti, si differenziano sostanzialmente dalla “<i>demolizione con ricostruzione</i>” sia perché non prevedono, come detto, un intervento autorizzato di demolizione diretto alla completa eliminazione della struttura preesistente, sia essa fatiscente o degradata oppure no, sia perché sono volti a conservare, recuperandolo sul piano strutturale ed estetico, l’aspetto e le caratteristiche originarie edilizie attraverso una serie di opere &#8211; anche di decostruzione &#8211; che, all’esito dei lavori, non determinano un <i>aliquid novi</i> in quanto assicurano non solo il rispetto della morfologia della vecchia struttura ma anche il mantenimento di una parte dei precedenti elementi.<br />	<br />
Infatti, la finalità specifica degli interventi di risanamento conservativo nella legislazione provinciale è, appunto, quella di rinnovare gran parte degli elementi costitutivi dell’edificio preesistente che deve essere perseguita nel rispetto dei suoi elementi essenziali dal punto di vista tipologico, formale e strutturale.<br />	<br />
3f. Tornando ai fatti di causa, osserva il Collegio che, come affermano i deducenti, il fatiscente stato della baita non conduce tuttavia a definire la stessa quale “<i>rudere</i>”, in quanto &#8211; anche perché il collassamento del tetto è accaduto in tempi recenti &#8211; il relativo organismo, pur non abitabile, è facilmente identificabile e riconoscibile nei suoi connotati essenziali (quali sede, volumetria e morfologia), e nelle sue caratteristiche tipologiche, ed è ancora dotato delle mura perimetrali (seppure su di un lato collassate e mancanti di alcune travi laterali): il tutto consente, pacificamente, la fedele identificazione dello stato preesistente ai fini della corretta finalità recuperatoria del nuovo intervento edilizio.<br />	<br />
In tal senso sarà dunque cura dell’Amministrazione comunale chiedere alla ricorrente le necessarie precisazioni nella relazione tecnico illustrava del progetto &#8211; che, per il vero, si caratterizza per una sua concisione &#8211; ma anche vigilare sulle concrete modalità di esecuzione dell’intervento di causa.<br />	<br />
4. In conclusione, per tutte le suesposte motivazioni, il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione, con l’assorbimento delle censure non specificatamente esaminate e con il conseguente annullamento degli atti impugnati citati in epigrafe.<br />	<br />
Attesa la particolarità interpretativa della presente fattispecie, il Collegio ritiene che le spese del giudizio possano rimane compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 149 del 2010, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Compensa le spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/06/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-9-6-2011-n-172/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.172</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.171</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-9-6-2011-n-171/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-9-6-2011-n-171/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-9-6-2011-n-171/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.171</a></p>
<p>Pres. Pozzi – Est. StevanatoP.A.N.- E.P.P.A.A. e L.I.P.U. (Avv.ti F. S. Dalba, A. Piraino) c/ la Provincia autonoma di Trento (Avv.ti M. Dalla Serra, N. Pedrazzoli, V. Biasetti) sulla legittimità del riesame da parte degli organi collegiali di argomenti precedentemente rigettati Atto amministrativo – Comitato faunistico provinciale – Delibera –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-9-6-2011-n-171/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.171</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-9-6-2011-n-171/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.171</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Pozzi – <i>Est.</i> Stevanato<br />P.A.N.- E.P.P.A.A. e L.I.P.U. (Avv.ti F. S. Dalba, A. Piraino) c/ la Provincia autonoma di Trento (Avv.ti M. Dalla Serra, N. Pedrazzoli, V. Biasetti)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del riesame da parte degli organi collegiali di argomenti precedentemente rigettati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Comitato faunistico provinciale – Delibera – Votazione – Rigetto – Nuova votazione – Ammissibilità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La possibilità per un organo collegiale (nella specie il Comitato faunistico provinciale di Trento) di ripronunciarsi sullo stesso argomento non è vietata da alcuna norma specifica. La legittimità del riesame si fonda, infatti, sui principi di buon andamento e di non aggravamento del procedimento; principi che impegnano l’Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire e che quindi autorizza il riesame di quelli già adottati, quando ciò sia ritenuto necessario od opportuno, alla luce di un nuovo apprezzamento della fattispecie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00171/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00148/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
<i>(Sezione Unica)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 148 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>P.A.N.- E.P.P.A.A. e L.I.P.U.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Saverio Dalba e Antonio Piraino, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Trento, Via Grazioli, 73 <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>la Provincia autonoma di Trento<i></b></i>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Dalla Serra, Nicolò Pedrazzoli e Viviana Biasetti, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della P.A.T. in Trento, Piazza Dante, 15 <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Associazione Cacciatori Trentini<i></b></i>, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della deliberazione n. 571 del 7 aprile 2010 del Comitato Faunistico Provinciale della Provincia autonoma di Trento, avente ad oggetto: &#8220;Articolo 35, comma 2, L.p. n. 24/1991 e s.m. &#8211; Associazione Cacciatori trentini &#8211; Cattura e successivo rilascio di lepri nelle riserve di Pieve di Bono e Storo&#8221;;<br />	<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso, incluse le menzionate &#8220;verifiche interne condotte con i competenti Uffici del Dipartimento Affari e relazioni istituzionali&#8221;.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Vista la propria ordinanza 9.7.2010, n. 81 con cui è stata respinta l’istanza cautelare presentata da parte ricorrente;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Le ricorrenti espongono che il Comitato faunistico provinciale, su istanza dell’Associazione cacciatori trentini, in data 26.1.2010 aveva deliberato sulla cattura e sul successivo rilascio di lepri nelle riserve di Pieve di Bono e Storo.<br />	<br />
La proposta tuttavia non veniva approvata dalla maggioranza dei componenti, in quanto su sedici presenti si erano registrati solo otto voti favorevoli, mentre sei si erano dichiarati contrari e due si erano astenuti.<br />	<br />
Successivamente, il 7.4.2010 il Comitato faunistico provinciale si pronunciava nuovamente sul medesimo argomento, previa rinnovata istanza della medesima Associazione e, questa volta, la proposta era approvata, essendo stato raggiunto il quorum funzionale.<br />	<br />
A sostegno del ricorso contro tale deliberazione vengono dedotte più censure di violazione di legge e di eccesso di potere, per violazione dei principi di funzionamento degli organi collegiali, non essendo vero che in precedenza sarebbe mancato un “vero pronunciamento” sulla questione, in quanto gli astenuti dovevano computarsi tra i presenti e la loro astensione equivaleva a voto contrario.<br />	<br />
Vi sarebbe perciò contraddittorietà tra le due deliberazioni, la prima contraria e la seconda favorevole alla proposta dell’Associazione venatoria.<br />	<br />
L’Amministrazione provinciale intimata, costituitasi in giudizio, ha controdedotto puntualmente concludendo per la reiezione del gravame.<br />	<br />
Il ricorso è infondato.<br />	<br />
Invero, fermo restando che la volontà collegiale nella prima deliberazione del Comitato faunistico provinciale si era espressa in termini negativi, non essendo stata raggiunta la necessaria maggioranza, tuttavia il riesame e la nuova (favorevole) deliberazione sullo stesso argomento proposto non è illegittima, secondo le prospettazioni di parte.<br />	<br />
La possibilità per l’organo collegiale di ripronunciarsi sullo stesso argomento non è vietata da alcuna norma specifica che abbia, ad esempio, posto un intervallo temporale minimo tra le due deliberazioni, mentre la pronuncia successiva si presentava come doverosa nell’an ( art. 2, comma 1, L. n. 241/1990 ), attesa l’istanza di riesame presentata dall’Associazione dei cacciatori trentini in data 1.3.2010.<br />	<br />
Né emerge che il Comitato faunistico provinciale il 7.4.2010 abbia inteso sanare la propria precedente deliberazione del gennaio, sulla base di un’interpretazione opinabile della normativa sul funzionamento degli organi collegiali riguardo alle votazioni e ai relativi quorum ex art. 11 L.P. n. 24/1993 ( pur se viene citato un parere legale richiesto in merito ), ma solo riprendere in esame la proposta, decisivo essendo, come detto, l’impulso procedimentale costituito dalla richiesta di riesame dell’Associazione cacciatori trentini, alla quale il Comitato non avrebbe potuto sottrarsi. <br />	<br />
La legittimità del riesame si fonda, infatti, sui principi di buon andamento e di non aggravamento del procedimento: principi che impegnano l’Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire e che quindi autorizza il riesame di quelli già adottati, quando ciò sia ritenuto necessario od opportuno, alla luce di un nuovo apprezzamento della fattispecie, nell’espressione dell&#8217;esercizio di un potere che, nella specie, non vi è ragione di ritenere ormai consumato.<br />	<br />
Per le ragioni che precedono, la deliberazione impugnata resiste alle censure dedotte dalle parti ricorrenti.<br />	<br />
Il ricorso va quindi respinto.<br />	<br />
Le spese del giudizio vanno peraltro compensate, attesa la singolarità della questione controversa. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Spese del giudizio compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/06/2011	</p>
<p align=center>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-9-6-2011-n-171/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.171</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.1005</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-6-2011-n-1005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-6-2011-n-1005/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-6-2011-n-1005/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.1005</a></p>
<p>A. Radesi Pres. E. Fedullo Est.G. Gori (Avv. S. Mazzone) contro il Comune di Quarrata (non costituito) le recinzioni di fondi rustici prive di opere murarie non necessitano di concessione edilizia Autorizzazione e concessione &#8211; Recinzione di fondi rustici priva di opere murarie – Opera precaria che rientra nella manutenzione</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-6-2011-n-1005/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.1005</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. E. Fedullo Est.<br />G. Gori (Avv. S. Mazzone) contro il Comune di Quarrata (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>le recinzioni di fondi rustici prive di opere murarie non necessitano di concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; Recinzione di fondi rustici priva di opere murarie – Opera precaria che rientra nella manutenzione &#8211; Concessione edilizia –Non è richiesta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La valutazione in ordine alla necessità della concessione edilizia per la realizzazione di opere di recinzione va effettuata sulla scorta dei seguenti due parametri: natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione; in base a tale criterio, dunque, non è necessario il permesso per costruire per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius excludendi alios o comunque la delimitazione e l’assetto delle singole proprietà; occorre, invece, il permesso, quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica, incidendo esso in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio. Per la posa in opera di una semplice recinzione con paletti in ferro, non infissi in muratura nel terreno, non è quindi necessaria alcuna richiesta di provvedimento concessorio, trattandosi di installazione precaria e rientrando tale opera tra le attività di mera manutenzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01005/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00654/1997 REG.RIC.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 654 del 1997, proposto da:	</p>
<p><b>Gori Giorgio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sergio Mazzone, con domicilio eletto presso l’avv. Sergio Lotito in Firenze, viale dei Mille n. 18/B; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Quarrata<i></b></i>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’ordinanza n. 194/96 del 5.12.1996, con la quale il Sindaco del Comune di Quarrata ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere abusive: “muro di recinzione con paletti in ferro e rete metallica alla distanza di 20 cm dal bordo stradale”</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori S. Mazzone;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>E’ impugnata, con il ricorso in esame, l’ordinanza n. 194/96 del 5.12.1996, con la quale il Sindaco del Comune di Quarrata ha ingiunto al ricorrente la demolizione delle opere abusive consistenti in “muro di recinzione con paletti in ferro e rete metallica alla distanza di 20 cm dal bordo stradale”, realizzate sulla proprietà del suddetto ubicata alla via di Mezzo n. 41 del Comune suindicato.<br />	<br />
Le censure formulate in ricorso, al fine di conseguire l’annullamento del provvedimento impugnato, sono così sintetizzabili: 1) la recinzione oggetto di contestazione sostituisce, conservandone la posizione, la preesistente recinzione in pali di legno; 2) la distanza della recinzione metallica è stata rilevata assumendo a riferimento l’attuale bordo stradale anziché il confine della proprietà Gori, senza tenere conto che parte di questa è stata abusivamente invasa dal Comune per l’ampliamento della sede stradale; 3) è mancata la comunicazione di avvio del procedimento; 4) sono state omesse le necessarie indagini istruttorie e travisato il reale contenuto del rapporto di servizio del 12.6.1996, presupponendo l’impugnato ordine di demolizione l’avvenuta realizzazione di opere murarie, escluse invece dal rapporto menzionato; 5) secondo la giurisprudenza, la realizzazione di una recinzione in rete metallica sorretta da paletti in ferro e priva di opere in muratura non necessita di concessione edilizia, non essendo idonea a modificare l’assetto urbanistico ed edilizio del territorio; 6) le norme urbanistiche sulle distanze dalla sede stradale e dal confine di proprietà si riferiscono agli edifici e non alle recinzioni, le quali per loro natura insistono sul confine di proprietà; 7) del tutto fuori luogo infine, per la natura dell’opera, è il richiamo fatto dal provvedimento impugnato alla legge n. 64/1974 sulle zone sismiche.<br />	<br />
Tanto premesso, deve rilevarsi la fondatezza del ricorso in esame.<br />	<br />
Occorre in primo luogo evidenziare l’erronea rappresentazione dell’opera interessata dall’impugnato ordine di demolizione desumibile da quest’ultimo, nel senso che essa consisterebbe in un “muro di recinzione con paletti in ferro e rete metallica”, laddove, come si evince dal rapporto di servizio del 12.6.1996 (e confermato dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio), essa consiste semplicemente in una “recinzione con paletti in ferro e rete metallica”.<br />	<br />
Né del resto il provvedimento ripristinatorio assume a suo fondamento atti istruttori diversi dal rapporto suindicato, ciò che induce a ritenere che la divergenza evidenziata sia ascrivibile ad un mero error calami del redattore della determinazione impugnata.<br />	<br />
Così individuati i termini oggettivi dell’opera sanzionata, occorre richiamare la costante giurisprudenza, secondo cui “la valutazione in ordine alla necessità della concessione edilizia per la realizzazione di opere di recinzione va effettuata sulla scorta dei seguenti due parametri: natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione; in base a tale criterio, dunque, non è necessario il permesso per costruire per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius excludendi alios o comunque la delimitazione e l’assetto delle singole proprietà; occorre, invece, il permesso, quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica, incidendo esso in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio. Per la posa in opera di una semplice recinzione con paletti in ferro, non infissi in muratura nel terreno, non è necessaria alcuna richiesta di provvedimento concessorio, trattandosi di installazione precaria e rientrando tale opera tra le attività di mera manutenzione&#8221; (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 29 dicembre 2009, n. 6266).<br />	<br />
Ebbene, l’assenza nell’opera de qua di elementi murari, e la sua esclusiva funzionalizzazione alla delimitazione della proprietà del ricorrente, induce ad escludere che la sua realizzazione fosse soggetta al regime concessorio, soggezione presupposta dal provvedimento impugnato ai fini dell’applicazione all’opera medesima, realizzata sine titolo, della sanzione demolitoria.<br />	<br />
Né la conclusione esposta può trovare ostacolo nel riferimento, operato dal provvedimento impugnato, alla disciplina di cui alla l. n. 64/1974, concernendo essa le “costruzioni”, concetto al quale deve ritenersi estranea, per quanto precedentemente osservato, l’opera oggetto di controversia.<br />	<br />
Quanto poi alla circostanza in base alla quale la recinzione in discorso sarebbe stata realizzata a 20 cm dalla sede stradale, essa è indicata nel provvedimento impugnato a titolo meramente descrittivo dell’opera, senza che alla stessa sia attribuita alcuna attitudine giustificativa dell’ordinanza di demolizione (incentrata in via esclusiva sulla realizzazione della recinzione in assenza di concessione edilizia).<br />	<br />
In conclusione, quindi, la domanda di annullamento proposta con il ricorso in esame deve essere accolta, potendo dichiararsi l’assorbimento delle censure non esaminate.<br />	<br />
Il Comune intimato deve essere condannato al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, nella complessiva misura di € 2.000, oltre IVA e CPA.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 654/1997, lo accoglie ed annulla per l’effetto il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Condanna il Comune intimato al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, nella complessiva misura di € 2.000, oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvio Lomazzi, Primo Referendario</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/06/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-6-2011-n-1005/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.1005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.993</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-6-2011-n-993/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-6-2011-n-993/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-6-2011-n-993/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.993</a></p>
<p>A. Radesi Pres. E. Di Santo Est.R. Ceccherini, D. Velucchi (Avv.ti S. Colizzi, G. Gratteri) contro il Comune di Arezzo (Avv.ti S. Pasquini, R. Ricciarini) e la Regione Toscana (non costituita) e nei confronti di G. Rogialli, (Avv.ti C. Narese, U. Franceschetti) le terrazze aggettanti sono computabili nella distanze minime</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-6-2011-n-993/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.993</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-6-2011-n-993/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.993</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. E. Di Santo Est.<br />R. Ceccherini, D. Velucchi (Avv.ti S. Colizzi, G. Gratteri) contro il Comune di Arezzo (Avv.ti S. Pasquini, R. Ricciarini) e la Regione Toscana (non costituita) e nei confronti di G. Rogialli, (Avv.ti C. Narese, U. Franceschetti)</span></p>
<hr />
<p>le terrazze aggettanti sono computabili nella distanze minime tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti solo se previsto da una norma di piano</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica –Art. 9 del D.M. 1444/68 &#8211; Distanza minima di 10 mt. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti &#8211; Terrazze aggettanti – Possono essere ricomprese nel calcolo solo se previsto da norma di piano – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 9 del D.M. 1444/68, che prescrive la distanza minima di 10 mt. lineari tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ha natura di norma di ordine pubblico. La terrazza aggettante può tuttavia essere ricompresa nel computo della predetta distanza solo nel caso in cui una norma di piano lo preveda. Ne consegue che nella fattispecie, in assenza di una tale norma di piano, le terrazze in esame non sono computabili ai fini delle distanze fra edifici, in quanto hanno una sporgenza di ml. 1,76 e sono completamente aperte. Ne deriva la legittimità dell’impugnato permesso di costruire</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00993/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01976/2008 REG.RIC.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)<br />	<br />
</i></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1976 del 2008, proposto da:	</p>
<p><b>Rosanna Ceccherini, Delia Velucchi</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Sauro Colizzi, Giusepe Gratteri, con domicilio eletto presso Giuseppe Gratteri in Firenze, via Maggio N. 30; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Arezzo</b> in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Pasquini, Roberta Ricciarini, con domicilio eletto presso Roberta Ricciarini in Arezzo, Uff.Legale Com.Le-p.za Liberta&#8217; 1; Regione Toscana in Persona del Presidente P.T.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Guido Rogialli<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Calogero Narese, Ugo Franceschetti, con domicilio eletto presso Calogero Narese in Firenze, via dell&#8217;Oriuolo N. 20; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Arezzo in data 27 novembre 2007 n. 230, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali se e in quanto lesivi tra cui, in particolare e per quanto occorra, dell’art. 22 delle N.T.A. del Comune di Arezzo, nella parte in cui non prevede per il rilascio del permesso di costruire il rispetto della distanza minima tra pareti finestrate prescritta dall’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, e delle delibere di incogniti numeri e date con cui sono state adottate ed approvate le N.T.A. <br />	<br />
Visto l&#8217;atto di motivi aggiunti depositato presso la Segreteria di questo Tribunale in data 7 luglio 2010, proposti per l&#8217;annullamento per quanto di ragione delle delibere della Giunta comunale di Arezzo in data 14 maggio 1996 prot. G.C. n..1118, prot.. gen. n.. 32849/10.8.3 e 22 marzo 1993 b.. 844 bis.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti depositato il 7 luglio 2010;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Arezzo in Persona del Sindaco P.T. e di Guido Rogialli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 novembre 2010 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori G. Gratteri, G. Tieri delegato da S. Pasquini e U. Franceschetti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con il ricorso in esame, le Sig.re Rosanna Ceccherini e Delia Velucchi, nella dichiarata qualità di proprietarie di un immobile sito in Arezzo, Via 10 dicembre 1948, hanno chiesto l’annullamento del permesso di costruire n. 230 del 27 novembre 2007, rilasciato dal Comune di Arezzo al Sig. Rogialli, per la costruzione di un nuovo fabbricato residenziale da realizzare sul terreno confinante.<br />	<br />
Le ricorrenti lamentano la violazione delle norme sulle distanze dai confini.<br />	<br />
In particolare, con il primo motivo di ricorso, deducono la violazione dell’art. 41 quinquies della legge 1150/1942 e dell’art. 9 del D.M. 1444/1968, oltre che l’eccesso di potere sotto i profili di carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.<br />	<br />
Affermano che la costruzione sarebbe posta ad una distanza di soli 6,36 mt. dalla parete finestrata del fabbricato di loro proprietà, in asserita violazione dell’art. 9 del D.M. 1444/1968 che impone il rispetto della distanza minima di 10 metri fra pareti finestrate, nonché dell’art. 22, punto 4, delle N.T.A. del Piano Regolatore del Comune di Arezzo, nella parte in cui in tema di distanze richiama il citato art. 9.<br />	<br />
Con il secondo motivo di ricorso, deducono la violazione dell’art. 41 quinquies della legge 1150/1942 e dell’art. 9 del D.M. 1444/1968, assumendo che nell’ipotesi in cui il richiamo contenuto nell’art. 22 delle N.T.A. alle distanze previste dall’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 dovesse intendersi riferito ai soli ampliamenti degli edifici esistenti e non valesse anche per le nuove costruzioni, anche tale disposizione dello strumento urbanistico comunale dovrebbe ritenersi illegittima per le medesime ragioni dedotte con il motivo precedente, tenuto conto della prevalenza dell’art. 9 rispetto alla confliggente disciplina locale.<br />	<br />
Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 7 luglio 2010, è stata impugnata la circolare interpretativa della Giunta del Comune di Arezzo sulla disciplina delle distanze approvata con delibera n. 1118 del 14 maggio 1996, depositata in giudizio dal Sig. Rogialli il 17 giugno 2010, nonché il precedente atto della Giunta municipale n. 844 bis del 22 marzo 1993 richiamato nella suindicata delibera n. 1118/1996.<br />	<br />
Deducono la violazione dell’art. 41 quinquies della legge 1150/1942 e dell’art. 9 del D.M. 1444/1968, in quanto secondo l’interpretazione proposta dalla Giunta municipale con la delibera n. 1118 del 1996 e con quella precedente n. 844 bis del 1993, la distanza minima di 10 mt. prescritta dall’art. 9 del D.M. 1444 del 1968 non troverebbe applicazione qualora la parete finestrata dell’erigenda costruzione non sia finestrata, mentre secondo la giurisprudenza, ai fini del rispetto della previsione di cui all’art. 9 del D.M. 1444 del 1968, sarebbe sufficiente che uno solo dei due edifici sia munito di parete finestrata; ugualmente priva di pregio sarebbe l’ulteriore affermazione contenuta nelle delibere impugnate secondo la quale andrebbe osservata la distanza minima di 10 metri solo nel caso in cui la proiezione ortogonale della parete della nuova costruzione “accechi” la finestra dell’edificio antistante, in contrasto con quanto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza secondo la quale, ai sensi dell’art. 9 dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, la distanza di 10 metri che deve sussistere tra edifici “antistanti” va calcolata con riferimento ad ogni punto del fabbricato e non alle sole parti che si fronteggiano.<br />	<br />
2. L’atto introduttivo del presente giudizio è infondato.<br />	<br />
L’area dell’intervento per cui è causa è classificata dal P.R.G. vigente come zona “B” di completamento.<br />	<br />
In sostanza viene eccepito che il permesso di costruire n. 230/07 impugnato sarebbe stato rilasciato in contrasto con le norme in materia di distanza fra pareti finestrate.<br />	<br />
A riguardo, l’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 prescrive che, nella costruzione di nuovi immobili non ricompresi (come quello in controversia) in zona A di P.R.G. deve osservarsi la distanza minima inderogabile di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.<br />	<br />
Ora, nel caso di specie, è incontestato che:<br />	<br />
&#8211; il contenzioso riguarda la parte di costruzione prospiciente un preesistente edificio posto lungo Via Vittorio Veneto;<br />	<br />
&#8211; tale edificio ha altezze variabili, e la parte prossima al lotto di cui al permesso di costruire n. 230/07 è alta due piani, poi l’edificio arretra e si eleva per un altro piano;<br />	<br />
&#8211; sul lato destro risultano presenti due aperture (finestre) al piano terra ed una finestra al piano primo, sulla parte mediana e terminale del prospetto destro;<br />	<br />
&#8211; l’edificio oggetto del permesso in parola (n. 230/07) fronteggia parzialmente l’edificio esistente.<br />	<br />
E dalla documentazione versata in atti (cfr., tra gli altri, l’all. n. 3, prodotto dal Comune), emerge che:<br />	<br />
&#8211; l’edificio oggetto dell’impugnato permesso di costruire fronteggia l’edificio esistente nella prima parte del prospetto destro, ove l’edificio esistente è privo di finestre;<br />	<br />
&#8211; il piano terra del nuovo edificio è costituito da un porticato avente funzione di parcheggio, e la linea ideale di delimitazione rispetto al fabbricato esistente è posta a mt. 6.35 dallo stesso;<br />	<br />
&#8211; la parete di tamponatura del nuovo edificio, che delimita il vano ascensore ed un locale tecnico è posta a mt. 10 dall’edificio esistente;<br />	<br />
&#8211; al piano primo il nuovo edificio si pone con la propria parete di tamponatura, priva di finestre, a mt. 6,35 rispetto alla porzione di edificio che si sovrappone parzialmente, anch’essa priva di finestre in tutta l’estensione in cui i due edifici si fro<br />
&#8211; ai piani superiori al primo il nuovo edificio presenta le stesse caratteristiche del piano primo ed è posto a mt. 10,90 dalla parte di edificio preesistente corrispondente al terzo piano dello stesso che, come si è detto, è arretrata rispetto al resto d<br />
Ne consegue che il D.M. n. 1444/68 risulta rispettato in quanto intercorrono sempre almeno mt. 10 dalle pareti finestrate esistenti rispetto alle pareti del nuovo edificio.<br />	<br />
Per quanto riguarda, poi, la supposta violazione dell’art. 9 del D.M. 1444/1968 in ragione della presenza di terrazze aggettanti poste, secondo le ricorrenti, a meno di mt. 10 in corrispondenza della proiezione ortogonale delle finestre stesse, il rilievo non ha pregio. <br />	<br />
La giurisprudenza ha, infatti, ormai chiarito la natura di norma di ordine pubblico dell’art. 9 del D.M. 1444/68, che prescrive la distanza minima di 10 mt. lineari tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, precisando tuttavia che il balcone aggettante può essere ricompreso nel computo della predetta distanza solo nel caso in cui una norma di piano preveda ciò (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2008 n. 3381; TAR Lazio, 31 marzo 2010 n. 5319; TAR Liguria, Genova, sez. I, 10 luglio 2009 n. 1736).<br />	<br />
E tale norma nel caso di specie non è rinvenibile. <br />	<br />
Vi è, peraltro, una norma (art. 3, comma 6, delle N.T.A. del P.R.G.) che detta la definizione di “Distanza dai confini”, stabilendo che “è la distanza fra le proiezioni orizzontali dei fabbricati per la parte fuori terra e i confini escluse le terrazze e gli aggetti di carattere ornamentale e strutturale con sporgenze inferiori o uguali a mt. 2,00”.<br />	<br />
Dunque, se la terrazza non supera i due metri di sporgenza non viene computata ai fini delle distanze dai confini.<br />	<br />
E tale disposizione, ancorchè non dettata ai fini del calcolo della distanza minima di 10 mt. lineari tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, di cui al ripetuto art. 9 del D.M. 1444/68, in assenza di una norma di piano ad hoc, può comunque fungere da utile parametro di riferimento per il computo della distanza in questione.<br />	<br />
Ne consegue che nella fattispecie in esame le terrazze non sono computabili ai fini delle distanze fra edifici, in quanto hanno una sporgenza di ml. 1,76 e sono completamente aperte.<br />	<br />
Le considerazioni sin qui svolte sono assorbenti di ogni altra e determinano la reiezione del ricorso principale, senza che occorra verificare la portata delle norme tecniche di attuazione operanti nel caso di specie, in quanto, per consolidata giurisprudenza, le norme di cui al ripetuto D.M. 1444/68, emanate in forza dell’art. 17 della legge n. 765/1967, traggono da questa la forza di integrare con efficacia precettiva il regime delle distanze nelle costruzioni, sicchè l’inderogabile distanza di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti vincola anche i Comuni in sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite minimo è illegittima e va annullata ove oggetto di impugnazione o, secondo l’indirizzo prevalente, comunque disapplicata, stante la sua automatica sostituzione con la clausola legale dettata dalla fonte sovraordinata (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2007 n. 3094).<br />	<br />
3. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, lo stesso si appalesa inammissibile per carenza di interesse, in quanto gli atti con lo stesso impugnati non hanno valenza provvedimentale.<br />	<br />
4. Quanto alle spese di giudizio le stesse seguono le regole della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), respinge l’atto introduttivo del presente giudizio e dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti.<br />	<br />
Condanna le ricorrenti, in solido tra loro, a pagare alle parti resistenti le spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA, da corrispondere per metà a favore dell’Amministrazione intimata e per l’altra metà a favore del controinteressato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/06/2011	</p>
<p align=center>
<p align=justify>
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