<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>9/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/9-6-2004/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/9-6-2004/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Oct 2021 18:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>9/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/9-6-2004/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/6/2004 n.3198</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-9-6-2004-n-3198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-9-6-2004-n-3198/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-9-6-2004-n-3198/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/6/2004 n.3198</a></p>
<p>Militare &#8211; esoneri e precetti &#8211; diniego rinvio militare – per carenza di esami sostenuti – calcolo degli esami &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Ordinanza n. 3341 del 19 luglio 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA &#8211; SEZIONE PRIMA BIS</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-9-6-2004-n-3198/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/6/2004 n.3198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-9-6-2004-n-3198/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/6/2004 n.3198</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare &#8211; esoneri e precetti &#8211; diniego rinvio militare – per carenza di esami sostenuti – calcolo degli esami  &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/7/4682/g">Ordinanza n. 3341 del 19 luglio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE PRIMA BIS </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3198/2004<br />
Registro Generale: 4425/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
CESARE MASTROCOLA Presidente<br />PIETRO MORABITO Cons. , relatore<br />
DONATELLA SCALA Primo Ref.<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 09 Giugno 2004<br />
Visto il ricorso 4425/2004 proposto da:<br />
<b>MAZZEI FRANCESCO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
MAZZEI AVV. GIANCARLOcon domicilio eletto in ROMAVIA CHIANA, 35 SC. 3 INT. 24presso<br />
MAZZEI AVV. GIANCARLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA DIFESA </b><br />
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede<br />
<b>DISTRETTO MILITARE DI CASERTA</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del diniego al rinvio militare emesso dal Distretto militare di Caserta del 19/02/04; della cartolina precetto n. 1274 del Ministero della Difesa; di ogni altro atto comunque connesso propedeutico e dipendente;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>MINISTERO DELLA DIFESA<br />
Udito il relatore Cons. PIETRO MORABITO e uditi altresì per la parte ricorrente gli avv.ti Mazzei e Ambrosino;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Considerato, con riguardo alle richieste di rinvio dal servizio di leva per motivi di studio, che la norma dell’art.3 del d.lgs. n.490 del 1997 fa riferimento, allorquando venga in considerazione la quinta richiesta e le successive (come nel caso di specie) – non al numero degli esami sostenuti con esito positivo rispetto al piano di studio del primo, secondo e terzo anno, ma – all’aver sostenuto ulteriori tre esami per anno rispetto alla quarta richiesta; circostanza che non è dato riscontrare nel caso in esame;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale &#8211; Sezione Prima Bis</p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 09 Giugno 2004</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-9-6-2004-n-3198/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/6/2004 n.3198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/6/2004 n.624</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-6-2004-n-624/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-6-2004-n-624/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-6-2004-n-624/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/6/2004 n.624</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica – concessioni &#8211; radio televisione &#8211; diniego di esecuzione dei lavori di installazione di impianto di telefonia cellulare &#8211; previsione comunale di distanze minime dell’impianto da particolari categorie di strutture – previsione generalizzante ed astratta, come vincolo assoluto – tutela cautelare del soggetto richiedente – accoglimento. Vedi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-6-2004-n-624/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/6/2004 n.624</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-6-2004-n-624/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/6/2004 n.624</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – concessioni &#8211; radio televisione &#8211; diniego di esecuzione dei lavori di installazione di impianto di telefonia cellulare &#8211; previsione comunale di distanze minime dell’impianto da particolari categorie di strutture – previsione generalizzante ed astratta, come vincolo assoluto – tutela cautelare del soggetto richiedente – accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, <a href="/ga/id/2004/9/4949/g">ordinanza 31 agosto 2004 n. 4036</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA PUGLIA<br />
LECCE<br />
PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 624/04<br />
Registro Generale:1033/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ALDO RAVALLI  Presidente<br />
ETTORE MANCA  Ref.<br />
CARLO BUONAURO 	Ref., relatore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 09 Giugno 2004<br />
Visto il ricorso 1033/2004  proposto da:<br />
<b>H3G SPA</b>rappresentata e difesa da:<br />
STICCHI DAMIANI ERNESTOIRTI NATALINOSAVINI NICCI MARIOMAMMONE MICHELEcon domicilio eletto in LECCEVIA 95 RGT FANTERIA, 9presso<br />
STICCHI DAMIANI ERNESTO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI GROTTAGLIE</b>, non costituito;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della nota prot. n. 005683 – 17 marzo 2004, adottata dall’Ufficio dello Sportello Unico del Comune di Grottaglie in data 15 marzo 2004, spedita, a mezzo posta e via fax, il 17.3.2004; nonché tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenziali a quello sopra indicato, fra i quali, in particolare, l’art. 3 del Regolamento relativo alle installazioni ed esercizio degli impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, approvato con deliberazione del C.C. di Grottaglie n. 50 del 19.7.2002, ivi compresi tutti gli atti, allo stato ignoti negli estremi e nell’esatto contenuto, ovvero ‘comportamenti’ come configurabili ai sensi dell’art. 34, primo comma, d. lgs. 31.3.1998, n. 80, adottati in esecuzione dei provvedimenti suindicati;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;</p>
<p>Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO  e udito altresì per la parte ricorrente l’Avv. Sticchi Damiani;</p>
<p>Ritenuto che ad una sommaria delibazione appaiono fondate le censure mosse avverso l’impugnato provvedimento atteso che, limitandosi quest’ultimo a richiamare la norma regolamentare di riferimento, nel caso di specie la previsione di distanze minime dell’impianto di telefonia da particolari categorie di strutture risulta formulata in termini generalizzanti ed astratti, sicché l’eterogeneità e l’ampiezza della stessa ne fanno un vincolo assoluto che preclude in maniera incongrua detti insediamenti senza l’indicazione di specifici e preesistenti valori da tutelare;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie (Ricorso numero 1033/2004) la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’impugnato provvedimento del 17.3.04 di diniego alla esecuzione delle opere previste dalla d.i.a. del 18.11.03.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>LECCE, li 09 Giugno 2004</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-6-2004-n-624/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/6/2004 n.624</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.5460</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-9-6-2004-n-5460/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-9-6-2004-n-5460/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-9-6-2004-n-5460/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.5460</a></p>
<p>Pres. CORSARO, Est. RUSSO Mondialpol Roma S.p.a. (Avv. A. Presutti) c/ RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a. (Avv. G. Morbidelli), Istituto di Vigilanza Città di Roma S.r.l. (Avv. M. Racco) e Istituto di Vigilanza Sipro S.r.l. (Avv.ti F. e F. Paoletti) la RAI è impresa pubblica ed organismo di diritto pubblico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-9-6-2004-n-5460/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.5460</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-9-6-2004-n-5460/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.5460</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CORSARO, Est. RUSSO<br /> Mondialpol Roma S.p.a. (Avv. A. Presutti) c/ RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a. (Avv. G. Morbidelli), Istituto di Vigilanza Città di Roma S.r.l. (Avv. M. Racco) e Istituto di Vigilanza Sipro S.r.l. (Avv.ti F. e F. Paoletti)</span></p>
<hr />
<p>la RAI è impresa pubblica ed organismo di diritto pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti della P.A. &#8211; Appalti di servizi – Gestore del servizio radiotelevisivo pubblico – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste – Presupposti oggettivi e soggettivi.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Appalti pubblici di servizi – Gestore del servizio radiotelevisivo pubblico – E’ impresa pubblica ex art. 2 c. 1 lett. b) ed art. 2, c. 2 D.lgs. 158/95.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Appalti pubblici di servizi – Gestore del servizio pubblico radiotelevisivo – È organismo di diritto pubblico – Normativa sull’evidenza pubblica – Si applica.</p>
<p>4. Processo amministrativo &#8211; Legittimazione attiva &#8211; Evidenza pubblica – Obbligo di pubblicazione del bando &#8211; Violazione – Conoscenza della gara e partecipazione alla stessa – Interesse al ricorso – Non sussiste.</p>
<p>5. Processo amministrativo – Legittimazione attiva – Evidenza pubblica &#8211; Raggruppamento d’imprese – Divieto stabilito nella lex specialis – Interesse a ricorrere – Partecipazione alla gara di singola impresa – Non sussiste</p>
<p>6. Contratti della P.A. – Appalti di servizi – Criteri tecnici ed economici dell’offerta stabiliti nelle lex specialis – Obbligo di pubblicità delle operazioni di aggiudicazione – Non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Sussiste la giurisdizione amministrativa sugli appalti di servizi di vigilanza indetti dal gestore pubblico del servizio radiotelevisivo, in quanto le regole di esclusione dalla normativa di evidenza pubblica nei settori c.d. “esclusi” relativamente alle attività di radiodiffusione e televisione (art. 8 dir. 93/38/CE recepito dal D.lgs 158/95) sono di stretta interpretazione, concernendo i soli rapporti effettivamente inerenti alle attività medesime e non rilevando in contrario la circostanza che il soggetto aggiudicatore sia concessionario ex lege di diritti esclusivi.																																																																																												</p>
<p>2.	Il gestore del servizio radiotelevisivo pubblico RAI S.p.A. è impresa pubblica ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. b) ed art. 2, c. 2, D.Lgs. 158/95 perché essa, pur rivestendo una forma giuridica commerciale ed effettivamente svolgendo, sia pur in parte, attività d’impresa in regime di concorrenza, è posseduta dallo Stato il quale ne nomina il consiglio di amministrazione e gli organi di vigilanza, provvedendo altresì all’indirizzo e al controllo delle sue attività; tale qualificazione rende superflua la individuazione di un rapporto di strumentalità tra l’attività svolta ed il soddisfacimento di specifiche attività d’interesse generale, essendo in re ipsa la finalità d’interesse collettivo facente capo alla società.																																																																																												</p>
<p>3.	L’ente concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo deve qualificarsi come organismo di diritto pubblico per il solo fatto di dover rispondere a bisogni collettivi di natura non commerciale o industriale ed ancorchè svolga altre attività commerciali in regime concorrenziale con altre imprese, per cui esso è tenuto ad applicare le norme comunitarie sull’evidenza pubblica ogniqualvolta dette attività afferiscano strumentalmente alla gestione del servizio pubblico e non vi siano norme d’esenzione.																																																																																												</p>
<p>4.	Non sussiste interesse a ricorrere avverso la violazione delle norme sull’evidenza pubblica quando l’impresa abbia comunque avuto conoscenza dell’avviso di gara, in modo tale da partecipare e proporre offerta.																																																																																												</p>
<p>5.	Non vi è interesse ad impugnare il divieto di offerte provenienti da imprese raggruppate stabilito dalla stazione appaltante, pur se restrittivo della concorrenza, quando il ricorrente abbia partecipato alla gara singolarmente e senza manifestare volontà alcuna di riunirsi con altri.																																																																																												</p>
<p>6.	Non sussiste la violazione del principio di pubblicità delle operazioni d’aggiudicazione, in caso di valutazione delle offerte in seduta riservata, quando i criteri, riguardanti le caratteristiche tecniche ed economiche delle offerte stesse, siano stati precedentemente stabiliti nella lex specialis.																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;Con commento del Prof. Angelo Clarizia <a href="/ga/id/2004/6/1561/d">&#8220;La RAI è “impresa pubblica” e …anche “organismo di diritto pubblico” &#8220;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La RAI è impresa pubblica ed organismo di diritto pubblico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma<br />
sezione 3°-ter</b></p>
<p>composto dai Signori Francesco CORSARO, Presidente, Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore, Stefania SANTOLERI, Consigliere, ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA </b></p>
<p> sul ricorso n. 3389/2004, proposto<br />
dalla <b>MONDIALPOL ROMA s.p.a., </b>corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Attilio PRESUTTI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza di S. Salvatore in Lauro n. 10,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>la <b>RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA s.p.a., </b>corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Giuseppe MORBIDELLI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Carducci n. 4<br />
E   NEI   CONFRONTI</p>
<p>&#8211; dell’ <b>ISTITUTO DI VIGILANZA CITTÀ DI ROMA s.r.l., </b>corrente in Guidonia (Roma), in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dall’avv. Mario RACCO ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale G. Maz</p>
<p>&#8211; dell’ <b>ISTITUTO DI VIGILANZA SIPRO s.r.l., </b>corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco e Fabrizio PAOLETTI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G.</p>
<p>PER   L’ANNULLAMENTO<br />
A) – della nota prot. n. DIVPROD/D/001410 del 19 febbraio 2004, con cui la RAI s. p.a. ha invitato le imprese interessate al ritiro dei moduli recanti la richiesta d’offerta ed il capitolato tecnico, relativamente alla gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata nei cespiti RAI di Saxa Rubra, Salario 1 e Salario 2 (lotto n. 1) e in quelli di Nomentano, Teulada e Fontanella Borghese (lotto n. 2); B) – della richiesta d&#8217;offerta prot. n. DIVPROD/D/001411, di pari data, nonché dell’allegato capitolato tecnico e dello schema di contratto, concernenti le modalità di presentazione dell&#8217;offerta ed i criteri di selezione della miglior proposta contrattuale; C) – degli atti, non conosciuti o comunicati, recanti l’aggiudicazione del servizio alle controinteressate;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />Relatore all’udienza pubblica del 13 maggio 2004 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, il prof. MORBIDELLI e gli avvocati PRESUTTI, RACCO e PAOLETTI; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La MONDIALPOL ROMA s.p.a., corrente in Roma, assume d’essere un istituto di vigilanza e sicurezza e d’aver svolto, tra gli altri, finora anche l’attività di custodia e vigilanza presso i compendi immobiliari della RAI s.p.a.Detta Società dichiara altresì che, con nota prot. n. DIVPROD/D/001410 del 19 febbraio 2004, la RAI s. p.a. ha invitato le imprese interessate al ritiro dei moduli recanti la richiesta d’offerta ed il capitolato tecnico, relativamente alla procedura per l’ assegnazione del servizio di vigilanza armata nei suoi cespiti di Saxa Rubra, Salario 1 e Salario 2 (lotto n. 1) e in quelli di Nomentano, Teulada e Fontanella Borghese (lotto n. 2), per un importo di ca. € 7 milioni. Con nota prot. n. DIVPROD/D/001411, di pari data, la RAI s.p.a. ha emanato pure la richiesta d&#8217;offerta, nonché, in allegato, il capitolato tecnico e lo schema di contratto, concernenti le modalità di presentazione dell&#8217;offerta ed i criteri di selezione della miglior proposta contrattuale. A siffatta procedura la MONDIALPOL ROMA s.p.a. rende noto d’aver partecipato, proponendo offerta per entrambi i lotti a disposizione, ma senza esito, tant’è che questi ultimi sono stati poi assegnati all&#8217;ISTITUTO DI VIGILANZA CITTÀ DI ROMA s.r.l., corrente in Guidonia (Roma) e, rispettivamente, all’ISTITUTO DI VIGILANZA SIPRO s.r. l., corrente in Roma. <br />
 Avverso tutti questi atti, la MONDIALPOL ROMA s.p.a. si grava allora, con il ricorso in epigrafe, innanzi a questo Giudice, deducendo in punto di diritto essenzialmente la violazione delle norme nazionali e comunitarie in tema di pubblicità delle gare ad evidenza pubblica, di quelle sulla pubblicità delle sedute di gara, di quelle sulla partecipazione in forma associata alle gare stesse e sulla procedura in concreto effettuata dalla stazione appaltante. Resiste in giudizio l’intimata RAI s.p.a., che eccepisce articolatamente il difetto di giurisdizione di questo Giudice, l&#8217;inammissibilità dell’azione spiegata in questa sede e, nel merito, l’infondatezza della pretesa attorea. Pure le Società controinteressate aggiudicatarie si sono costituite nel presente giudizio, concludendo per l’inammissibilità e l&#8217;infondatezza del ricorso in esame. <br />
Alla pubblica udienza del 13 maggio 2004, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. – Come già accennato in epigrafe e nelle premesse in fatto, la presente controversia muove dall’impugnazione, da parte della MONDIALPOL ROMA s.p.a., corrente in Roma, degli atti relativi alla procedura del servizio di vigilanza armata nei cespiti RAI di Saxa Rubra, Salario 1 e Salario 2 (lotto n. 1) e in quelli di Nomentano, Teulada e Fontanella Borghese (lotto n. 2), cui essa ha partecipato senza esito per entrambi i lotti, poi assegnati alle controinteressate e resistenti ISTITUTO DI VIGILANZA CITTÀ DI ROMA s.r.l., corrente in Guidonia (Roma) ed ISTITUTO DI VIGILANZA SIPRO s.r.l., corrente in Roma.</p>
<p>2.1. – La resistente RAI s.p.a. (stazione appaltante) e dette controinteressate, in varia guisa, eccepiscono anzitutto il difetto di giurisdizione di questo Giudice sulla vicenda, muovendo dall’assunto che detta Società non è né aministrazione aggiudicatrice, né organismo di diritto pubblico e, in ogni caso, non soggiace alle regole ex Dlg 17 marzo 1995 n. 158, essendo la radiodiffusione e la televisione fuori dal campo d’applicazione delle norme sugli appalti pubblici.<br />L’eccezione, pur se suggestiva e d’ampio respiro, non ha pregio alcuno e va disattesa per le considerazioni di cui appresso.<br />
2.2. – Non sfugge certo al Collegio che l’art. 8, § 1 della dir. n. 93/38/CEE sugli appalti pubblici nei settori c.d. “esclusi” -poi recepita dal Dlg 158/1995 in una con la dir. n. 90/531/CEE-, non assoggetta alle regole europee sull’evidenza pubblica le attività di televisione e radiodiffusione, pur rientrando lato sensu nel settore delle telecomunicazioni. <br />
Sennonché non vale invocare, nella specie, l’esclusione dal campo d&#8217;applicazione delle citate direttive per le attività di radiodiffusione e di televisione, giacché le relative regole, derogando ai principi comunitari sull’evidenza pubblica, son di stretta interpretazione e, quindi, non possono che concernere i soli rapporti effettivamente inerenti alle attività medesime e non anche ogn’altra vicenda posta in essere da un soggetto aggiudicatore in materia di telecomunicazioni, per il sol fatto che è questo ad agire. Infatti, tali regole vanno lette alla luce delle norme di recepimento e, in particolare, delle definizioni di cui all’art. 6 (per cui rientrano nel settore delle telecomunicazioni «… la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazione o la prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazione…») ed all’art. 8, commi 1, lett. c) (per cui sono esclusi gli «… appalti nel settore delle telecomunicazioni che vengano assegnati per acquisti destinati esclusivamente a permettere ai soggetti aggiudicatori di assicurare uno o più servizi di telecomunicazione, qualora altri soggetti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa zona geografica e a condizioni sostanzialmente identiche…») ed 1-bis del Dlg 158/ 1995. A differenza di ciò che opina la stazione appaltante, quindi, non tutte le prestazioni di servizio che essa acquista da terzi fuoriescono dalle regole d&#8217;evidenza pubblica e men che mai sono disciplinate dal solo diritto comune, ma soltanto quelle che rispondono alle rigorose definizioni testé citate in materia di telecomunicazione. Non a caso, la giurisprudenza, che la stessa Società resistente cita (ossia Cons. St., VI, 24 maggio 2002 n. 2869), ben lungi dall’escluderla dal rispetto d’ogni norma di diritto pubblico, non consente che la concessione ex lege ad essa di diritti esclusivi possa esimerla dall’osservanza delle regole sulla concorrenza e, quindi, non basta predicare l’esistenza di fattispecie ben delimitate d&#8217;esclusione per inferire che quest’ultima riguardi ogni momento dell’attività aziendale della RAI s.p.a.   Alla medesima logica risponde, inoltre, proprio quella norma de jure condendo che la resistente cita e che concernente il coordinamento delle procedure d&#8217;aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, laddove esclude solo quelli principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatici la messa a disposizione o la gestione delle sole reti di telecomunicazione o la prestazione d’uno o più servizi pubblici di telecomunicazione. <br />
Ebbene, nella specie l’appalto per cui è causa non è di quelli posti fuori dal campo d’applicazione del Dlg 158/1995, in quanto il servizio affidando ha per oggetto l’attività di vigilanza e sicurezza, come descritto nel successivo All. XVI-B, n. 23) ed espressamente assoggettato alle regole dell’evidenza pubblica dall’art. 7, c. 1, lett. c), sia pur nei limiti colà previsti. Per vero, l’art. 7, c. 3 prevede sì, per questo tipo d’appalto, che alla relativa procedura s’applichino soltanto i successivi artt. 19 e 28, ma senza che ciò comporti alcun altro limite. Né potrebbe mai la resistente invocare, per sfuggire all’evidenza pubblica, le definizioni contenute nell’All. XVII, n. 1, lett. h), giacché queste servono solo a precisare, tra l’altro, il contenuto del servizio pubblico di telecomunicazione, ai fini della fissazione delle specifiche tecniche ex art. 19. Neppure potrebbe la resistente trovare appiglio, per confutare la necessità della gara nella specie, nell’art. 5, c. 2, lett. b) del Dlg 17 marzo 1995 n. 157 -che esclude dalle norme sugli appalti di servizi quelli relativi ad acquisto, produzione e sviluppo dei programmi televisivi da parte delle emittenti-, perché, in disparte ogni considerazione sull’applicabilità di tale normativa al caso in esame, comunque è diverso l’oggetto dell’appalto. Pertanto, l&#8217;affidamento del servizio de quo, essendo aggiudicato da soggetto ex art. 2 del Dlg 158/1995, resta assoggettato a quest&#8217;ultimo atto-fonte, visto che non inerisce, neppure in via mediata o indiretta, alla materia delle telecomunicazioni.<br />
2.3. – Non a diversa conclusione reputa il Collegio di pervenire, con riguardo all’ argomento della Società resistente relativo alla sua non configurabilità a guisa d&#8217;organismo di diritto pubblico. <br />
Rettamente la resistente RAI s.p.a. richiama (pag. 8 della memoria in data 14 aprile 2004) i capisaldi della definizione di «organismo di diritto pubblico» come recata dall’art. 1, c. 3, lett. b) del Dlg 24 luglio 1992 n. 358, in materia di pubbliche forniture (in realtà, nella specie, più propriamente dall’art. 2, c. 1, lett. b del Dlg 157/  1995). L’organismo di diritto pubblico si connota, appunto, perché: A) – è istituito per soddisfare specificamente bisogni d’interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; B) – è dotato di personalità giuridica; C) – svolge un’attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali e da organismi di diritto pubblico, oppure ha una gestione soggetta al controllo di questi ultimi, o ha un organo d&#8217;amministrazione di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designato dallo Stato, dagli enti locali e da organismi di diritto pubblico. Afferma la RAI s.p.a. che, mentre i presupposti sub B) e C) vi si riscontrano pacificamente, quello sub A) non sussiste, giacché detta Società attende a bisogni collettivi mercé attività in regime d’effettiva concorrenza economica con altre imprese, che mirano a far fronte gli stessi bisogni offrendo i medesimi beni e servizi. Pertanto, a detta della RAI s.p.a., esistendo siffatta concorrenza nell’offerta, non v’è bisogno dell’evidenza pubblica, che è appunto preordinata alla tutela della concorrenza stessa nel settore degli appalti pubblici, obiettivo, questo, verso il quale tutte le regole, tra cui quelle sull&#8217;organismo di diritto pubblico, sono strumentali. <br />
È ben noto al Collegio che l’evidenza pubblica serva anzitutto a realizzare che i soggetti pubblici, che spendano denaro pubblico o siano da questo finanziati acquistino beni e servizi, di cui abbisognano, attraverso forme e metodi atti garantire l&#8217;effettiva concorrenza tra i fornitori. Né sfugge al Collegio che, nel mercato radiotelevisivo, il passaggio dal regime di riserva alla mano pubblica ad uno misto, basato sul concorso di proprietari pubblici e privati delle reti di trasmissione, implichi la competizione tra dette imprese per assicurarsi, attraverso l’audience, quote crescenti dei mercati della pubblicità e delle sponsorizzazioni. A tale sistema non si sottrae certo la RAI s.p.a., la quale, pur svolgendo funzioni d’interesse pubblico finanziate mercé il canone, per il resto essa sopravvive nel mercato in competizione con altre imprese e, quindi, con una gestione aziendale acconcia e, soprattutto, con contabilizzazione separata delle diverse risorse e dei costi del servizio pubblico. Tuttavia, il Collegio non è men consapevole che, pur se tali argomenti siano di per sé soli veri in line di mero principio, ciò che da essi la RAI s.p.a. vorrebbe inferire, per dimostrare la sua non assoggettabilità alle regole dell’evidenza pubblica -in generale e nella specie-, s&#8217;appalesa uno pseudoproblema, per un duplice ordini di considerazioni. <br />
Per un verso, v’è un’evidenza testuale cui la RAI s.p.a., nel voler insistere sulla (pretesa e, come si vedrà meglio appresso, infondata) confutazione della sua natura d’ organismo di diritto pubblico,  non ha  badato, alla  definizione recata dal combinato disposto di cui all’art. 2, c. 1, lett. b) e di cui al successivo c. 2 del Dlg 158/1995 (impresa pubblica). Invero, non organismo di diritto pubblico, ma impresa pubblica è la RAI s.p.a., perché essa, pur rivestendo una forma giuridica commerciale ed effettivamente svolgendo, sia pur in parte, attività d’impresa in regime di concorrenza, è altrettanto realmente posseduta dallo Stato-persona, il quale provvede altresì, sia pur in virtù di procedure di garanzia strettamente correlate alle funzioni di pubblico servizio, alla nomina del consiglio d’amministrazione e degli organi di vigilanza e, soprattutto, all’indirizzo ed al controllo delle sue attività. <br />L’esser la RAI s.p.a. un’impresa pubblica esime l’interprete, stante il chiaro testo dell’art. 2, c. 2 del Dlg 158/1995, da ogni ricerca in ordine alla “funzionalizzazione” di tali attività, ossia della loro strumentalità rispetto al soddisfacimento di specifiche finalità d’interesse pubblico non aventi carattere industriale o commerciale, che, invece, connota l&#8217;organismo di diritto pubblico (cfr. l’art. 1, c. 3, lett. b del Dlg 358/1992; l’art. 2, c. 2, lett. a della l. 11 febbraio 1994 n. 109; e l’art. 2, c. 2, lett. b del Dlg 157/1995). La ragione di ciò è evidente: i soggetti operanti nelle public utilities ex dir. n. 93/38/CEE sono normalmente operatori economici, cioè imprese che in effetti operano o in mercati (non importa se generali o locali) chiusi ed in forza di diritti esclusivi, oppure in mercati semiconcorrenziali, ma, in ogni caso, mediante risorse in tutto o in parte pubbliche (se non già provenienti dalla fiscalità generale), offrendo beni e servizi d’ utilità collettiva ai consumatori. Ai fini individuati dal legislatore comunitario, quindi, è irrilevante sia la forma giuridica all’uopo rivestita, sia il riferimento al carattere industriale o commerciale, o meno, dell’attività svolta, mentre è in re ipsa la finalità d&#8217;interesse collettivo di quest’ultima.Per altro verso, in disparte l’inconferenza della citazione di giurisprudenza formatasi su procedure d’appalto diverse da quelle di cui al Dlg 158/1995, è mera petizione di principio l’assunto della Società resistente, secondo la quale essa non sarebbe organismo di diritto pubblico. Detta Società non tien conto, infatti, della circostanza che essa è, tuttora e pur svolgendo anche attività commerciale in regime concorrenziale con altre imprese, la concessionaria (pubblica) del servizio pubblico radiotelevisivo, secondo i dettami del contratto di servizio con il Ministero delle comunicazioni. Tale missione, che implica il contemperamento della libertà d&#8217;espressione con il doveroso rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità ed efficacia, non è limitata ad ambiti scorporabili o esclusivi, ma, anzi, permea di sé tutti i compiti della RAI s.p.a., a fronte del canone, entrata tributaria, da essa percetto, la cui contabilizzazione separata non dà luogo necessariamente al finanziamento, altrettanto separato, di alcuni compiti, piuttosto che di altri. Né la RAI s.p.a. considera che, a tali fini e con l&#8217;esclusione delle vicende di cui all’art. 8, commi 1 e 1-bis del Dlg 158/1995, l&#8217;approntamento del servizio pubblico de quo è il presupposto necessario e indefettibile per costruire la risposta a quei bisogni collettivi, indicati da legge e contratto di servizio, di natura non commerciale o industriale e che non possono esser soddisfatti grazie al solo gioco della concorrenza. Per queste ragioni, la RAI s.p.a. ha di per sé natura d’organismo di diritto pubblico, secondo la nozione, ratione materiae applicabile nella specie, dall’art. 2, c. 1, lett. b) del Dlg 157/1995 -indipendentemente dal fatto che essa produca, acquisti e commercializzi anche altri tipi di prodotti, in competizione con altre imprese-, onde essa è tenuta ad applicare le norme comunitarie sull’evidenza pubblica in tutti i casi, come nella specie, in cui non vi sono norme d’esenzione e che afferiscono strumentalmente alla gestione del servizio pubblico.<br />
3. – Prima di passare all’esame delle questioni poste dal ricorso in epigrafe, ritiene opportuno il Collegio precisare che, circa il tipo di servizio per cui è causa, la relativa procedura d’affidamento è sì regolata dai soli artt. 19 e 28 del Dlg 158/1995, fermo, però, restando che ad essa si devono applicare altresì tutti i principi agevolmente evincibili dai Trattati dell’UE, non derogabili, com&#8217;è noto, dalle fonti comunitarie subordinate. Pertanto -e negli ovvi limiti dell&#8217;interesse azionato dalla ricorrente in questa sede-, non basta affermare che tal procedura debba rispettare le norme sulle specifiche tecniche e sulla post-informazione, occorrendo altresì che la stazione appaltante osservi pure i predetti principi inderogabili. <br />
Tanto premesso, il ricorso in epigrafe, pur se proponibile innanzi a questo Giudice, non per ciò solo s’appalesa, nel merito, meritevole d’accoglimento, alcune doglianze essendo inammissibili ed altre infondate.<br />
4. – In particolare, il primo mezzo di gravame, con cui la ricorrente si duole dell’ omessa pubblicazione del bando di gara, è manifestamente inammissibile, per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto, se è vero che la stazione appaltante è tenuta, pure nei casi ex art. 7, c. 3 del Dlg 158/1995, ad adempiere agli inderogabili obblighi di pubblicazione del bando, nella specie non v’è alcun interesse attuale a siffatta doglianza, perché la ricorrente ha avuto piena e specifica contezza dell’avviso di gara, sì da parteciparvi e da proporre offerta. In secondo luogo, appunto la possibilità per la ricorrente di predisporre quest’ultima dimostra che la stazione appaltante, tenuta sì a detta pubblicazione, ma senza particolari formalità, ha comunque fornito a tutte le imprese interessate un congruo numero di informazioni atte a consentir loro di ben intendere l’oggetto del servizio e gli adempimenti del caso, oltre che di formulare l’offerta. <br />
Parimenti inammissibile s’appalesa il terzo motivo d’impugnazione, relativo al divieto di offerte da parte di imprese raggruppate, in quanto tale doglianza, pur corretta in linea di mero principio -non potendo la stazione appaltante dettare regole di partecipazione restrittive della concorrenza-, non risponde ad alcun interesse concreto ed attuale della ricorrente, che alla gara de qua ha partecipato singolarmente e, soprattutto, senza manifestare alcuna seria volontà di riunirsi con altri. <br />
 Non a diverso risultato si deve giungere con riguardo al sesto motivo, con cui la ricorrente si duole della clausola di rinegoziazione delle condizioni economiche del contratto, giacché, a tutto concedere, un interesse azionabile sarebbe potuto sussistere solo se essa fosse stata l’aggiudicataria dell’appalto.<br />
5. – Tutti gli altri motivi di gravame non hanno pregio alcuno e vanno rigettati. <br />
Con il secondo mezzo d’impugnazione, la ricorrente censura la violazione del principio di pubblicità delle operazioni d’aggiudicazione. La doglianza è da respingere, perché, stante la drastica semplificazione della procedura di gara stabilita dal combinato disposto dell’art. 7, c. 3 del Dlg 157/1995 e dell’art. 3, c. 2 del Dlg 157/ 1995, non v’è d’uopo dell’invocata pubblicità, quando i criteri di valutazione delle offerte siano già a priori predisposte negli atti che formano la lex specialis di gara, con una pluralità di elementi tecnici ed economici. In tal caso, infatti, la valutazione stessa, da condurre sulla scorta di tali elementi, ben può esser effettuata in seduta riservata, per consentire al seggio di gara un giudizio quanto più è possibile non influenzato da presenze estranee. Poiché la ricorrente non lamenta errori circa l&#8217;identificazione della sua offerta al momento dell’apertura dei plichi, né tampoco sul giudizio effettivamente reso dal seggio di gara, non solo non può adesso dolersi dell’ eventuale riservatezza di quest’ultimo, ma soprattutto non può pretenderne la pubblicità quand’esso attiene, come nella specie, ad operazioni valutative non meramente automatiche. <br />
Da rigettare è anche il quarto motivo, in quanto, a differenza di ciò che ritiene la ricorrente circa la pretesa violazione dei criteri d’aggiudicazione ed in disparte l&#8217;inapplicabilità nella specie dell’art. 23 del Dlg 157/1995, la stazione appaltante ha predisposto con chiarezza i predetti criteri di valutazione ed il valore ponderale dei vari elementi dell’offerta. Ancor più infondato si manifesta il quinto mezzo di gravame, con cui la ricorrente si duole che questi ultimi riguardino soltanto dati soggettivi dell&#8217;impresa -al più utilizzabili ai fini dell’ammissione alla gara-, giacché non irrazionale è il criterio, indicato dalla stazione appaltante per meglio comprendere la serietà dell’offerta e l’effettiva congruità dei mezzi colà esposti all’esecuzione del contratto, per cui l’impresa deve chiarire con esattezza la quantità e la qualità di strumenti operativi e di personale da impiegare a tal scopo.<br />
6. – Il ricorso in epigrafe va, dunque, in parte dichiarato inammissibile e rigettato per la restante parte, ma giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra tutte le parti, le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, così dispone: A) – dichiara il ricorso n. 3389/2004 in epigrafe in parte inammissibile; B) – lo respinge per la restante parte; C) – compensa integralmente le spese di giudizio. <br />
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 maggio 2004.<br />
Francesco CORSARO, PRESIDENTE   <br />
Silvestro Maria RUSSO, ESTENSORE</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-9-6-2004-n-5460/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.5460</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.1113</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1113/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1113/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1113/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.1113</a></p>
<p>Pres. Perricone, Est. Testori Nuhi Arben contro Ministero dell’Interno e Questura di Bologna (art.7 legge n. 241/1990) sul rispetto delle norme relative all&#8217;obbligo di avviso di avvio del procedimento amministrativo nell&#8217;ipotesi di revoca del permesso di soggiorno lavorativo Immigrazione – revoca permesso di soggiorno lavorativo–mancato avviso di avvio del procedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1113/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.1113</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1113/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.1113</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perricone, Est. Testori <br /> Nuhi Arben contro Ministero dell’Interno e Questura di Bologna (art.7 legge n. 241/1990)</span></p>
<hr />
<p>sul rispetto delle norme relative all&#8217;obbligo di avviso di avvio del procedimento amministrativo nell&#8217;ipotesi di revoca del permesso di soggiorno lavorativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Immigrazione – revoca permesso di soggiorno lavorativo–mancato avviso di avvio del procedimento – Illegittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno lavorativo, qualora il relativo procedimento conclusosi con l’adozione dell’atto impugnato, non sia stato preceduto dall’invio della comunicazione di cui all’art.7 legge n. 241 del 1990, la cui applicazione conosce qualche eccezione nel caso in cui sussistano particolari esigenze di celerità, che impediscano di fatto l’osservanza del suddetto obbligo, ragioni di speditezza, peraltro, non ravvisabili nel caso si specie. La necessità di tale adempimento da parte dei pubblici poteri si evince altresì dalla stessa natura giuridica della revoca: trattasi, infatti, di provvedimento di secondo grado sul cui contenuto discrezionale l’apporto partecipativo dell’interessato può incidere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sul rispetto delle norme relative all’obbligo di avviso di avvio del procedimento amministrativo nell’ipotesi di revoca del permesso di soggiorno lavorativo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1205/2000 Reg. Ric.<br />
N. Reg. Sez.<br />
N.   1113 Reg. Sent.<br />
   Anno 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />   SEZIONE I</b></p>
<p>                                          composto dai signori: Dott. Bartolomeo Perricone &#8211; Presidente; Dott.ssa Rosaria Trizzino &#8211; Consigliere; Dott. Carlo Testori &#8211; Consigliere rel.est. ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1205 del 2000 proposto da<br />
<b>Nuhi Arben</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Nazzarena Zorzella, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Bologna, via della Zecca n. 1,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Interno e la Questura di Bologna</b>, costituitisi in giudizio in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici sono domiciliati in via G. Reni n. 4,<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione,<br />
del decreto datato 8/5/2000 con cui il Questore di Bologna ha disposto la revoca del permesso di soggiorno lavorativo del ricorrente, contestualmente intimando di lasciare l&#8217;Italia entro 15 giorni, pena l&#8217;espulsione; nonché degli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali ed in particolare dell&#8217;art. 12 comma 12 del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 394/1998 nella parte in cui consente al questore di concedere allo straniero un termine, non superiore 15 giorni lavorativi, per lasciare l&#8217;Italia.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore il Cons. Carlo Testori;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 6 maggio 2004 l’Avv. N. Zorzella e l’Avv. dello Stato A. Cecchieri;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1) Con il ricorso in epigrafe il cittadino albanese Nuhi Arben, titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Bologna con validità fino al 7/10/2000, ha impugnato il decreto del Questore di Bologna, datato 8/5/2000 e notificato il 19/7/2000, di revoca del permesso in questione, motivato con riferimento alla ritenuta appartenenza dell&#8217;interessato a una delle categorie di cui alla legge n. 1423/1956.<br />Nel ricorso si censura l&#8217;illegittimità di tale provvedimento sotto diversi profili e si contesta anche l&#8217;art. 12 comma 12 del D.P.R. n. 394/1998, nella parte in cui consente al questore di concedere allo straniero un termine non superiore 15 giorni lavorativi per lasciare l&#8217;Italia.<br />
L&#8217;Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.<br />
Nella camera di consiglio del 23 agosto 2000 questo Tribunale, con ordinanza n. 798, ha accolto l&#8217;istanza cautelare formulata dal ricorrente.<br />
All&#8217;udienza del 6 maggio 2004 la causa è passata in decisione.<br />
2) E’ fondata e assorbente la prima censura dedotta nel ricorso, relativa alla violazione degli artt. 7 ss. della legge n. 241/1990, per non avere l&#8217;Amministrazione dato comunicazione all&#8217;interessato dell’avvio del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato.<br />
Sulla sussistenza dell&#8217;obbligo di osservare le norme in questione nel procedimento finalizzato alla revoca del permesso di soggiorno la giurisprudenza amministrativa è costante: si vedano, tra le ultime, TAR Marche 8 luglio 2003 n. 892; TAR Lazio, Sez. I ter, 5 luglio 2003 n. 5976; TAR Napoli, Sez. III, 14 aprile 2003 n. 3825; TAR Veneto, Sez. III, 14 marzo 2003 n. 1824; per quanto riguarda questo Tribunale, in particolare, si richiamano le sentenze 31 marzo 2003 n. 314 e 28 febbraio 2003 n. 170; nonché le decisioni della Sezione di Parma 18 settembre 2003 n. 439 e 3 aprile 2003 n. 196.<br />
Tale consolidato orientamento si fonda sulla considerazione che le norme citate introducono un principio di carattere generale, da applicare ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento (alle quali, nel caso di specie, il provvedimento impugnato non fa riferimento e che comunque non sembrano ravvisabili, tenuto conto in particolare che tra la data di adozione e quella di notifica dell&#8217;atto sono intercorsi oltre due mesi); e che è giurisprudenza pacifica quella secondo cui sussiste l&#8217;obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, qualora finalizzato all&#8217;adozione di provvedimenti di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza), quantomeno nel caso in cui tali provvedimenti siano espressivi di potere discrezionale, che possa essere utilmente influenzato dall&#8217;apporto partecipativo dei destinatari dell&#8217;atto (si vedano in proposito Consiglio di Stato, Sez. V, 22 maggio 2001 n. 2823; C.G.A.R.S. 16 ottobre 2002 n. 596; TAR Napoli, Sez. II, 24 dicembre 2002 n. 2386; TAR Catania, Sez. I, 9 aprile 2002 n. 638).<br />
Il vizio in questione inficia dunque il provvedimento impugnato ed ha carattere assorbente rispetto ad ogni altro motivo di ricorso; in tal senso si è espressa la giurisprudenza sia del Consiglio di Stato (Sez. VI, 14 gennaio 2003 n. 98; 17 settembre 2001 n. 4877), sia dei giudici amministrativi di primo grado (TAR Milano, Sez. I, 15 luglio 2003 n. 3582; TAR Catanzaro, Sez. I, 24 giugno 2003 n. 2127; TAR Bologna 7 maggio 2001 n. 364).<br />
Tanto basta per accogliere il ricorso e per annullare il decreto di revoca datato 8 maggio 2000, emesso dal Questore di Bologna nei confronti dell&#8217;odierno ricorrente.<br />
Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per disporne l&#8217;integrale compensazione tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna il 6 maggio 2004.<br />
Presidente F.to Bartolomeo Perricone<br />
Consigliere rel.est. F.to Carlo Testori<br />
Depositata in Segreteria in data 09/06/2004<br />
Bologna, li 09/06/2004</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1113/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.1113</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.1406</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1406/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1406/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1406/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.1406</a></p>
<p>Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente, Ezio FEDULLO – Estensore KNIGHTS OF MALTA OSJ FOUNDATION (avv. S. Pennisi) c. COMUNE DI ALTOMONTE. Edilizia ed urbanistica – Oneri di urbanizzazione – Fondazione – Realizzazione di un centro studi – Esenzione ex art.9 comma 1 lett. f), l. n.10 del 1977 – Non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1406/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.1406</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1406/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.1406</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente, Ezio FEDULLO – Estensore<br /> KNIGHTS OF MALTA OSJ FOUNDATION (avv. S. Pennisi) c. COMUNE DI ALTOMONTE.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Oneri di urbanizzazione – Fondazione – Realizzazione di un centro studi – Esenzione ex art.9 comma 1 lett. f), l. n.10 del 1977 – Non spetta.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Una fondazione che realizza un centro studi su territorio comunale, in virtù di una convenzione attributiva di un diritto di superficie a tempo determinato, non beneficia dell’esenzione dal pagamento degli oneri concessori a titolo di costo di costruzione e di oneri di urbanizzazione, prevista dall’art.9 comma 1 lett. f), l. 28 gennaio 1977 n.10</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">una fondazione che realizza un centro studi non ha diritto all’esenzione di cui all’art. 9 comma 1 lett. f), l. n.10 del 1977</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA	<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.      1406     REG. DEC.<br />
N. 2599/1998  REG. RIC. <BR><br />
ANNO 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER LA CALABRIA<br /> CatanzaroSezione Seconda </b></p>
<p>composto dai Signori: Dott. Luigi Antonio ESPOSITO &#8211; Presidente; Dott. Pierina BIANCOFIORE – Componente; Dott. Ezio FEDULLO – Estensore ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2599/1998, proposto da<br />
<b>Knights of Malta OSJ Foundation,</b> in persona del suo Presidente, rappresentato e difeso dall’Avv. Sebastiano Pennisi ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via XX Settembre n. 63, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Spadafora;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Altomonte,</b> in persona del Sindaco p.t.;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del diniego opposto dall’amministrazione comunale intimata all’esonero dal pagamento dei costi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione relativamente alla concessione edilizia per la realizzazione del “Progetto Leonardo”;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 7 Maggio 2004 il dott. Ezio FEDULLO;<br />
Uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Espone il difensore della ricorrente fondazione che essa ha elaborato un progetto per la realizzazione, nel territorio del Comune di Altomonte e su di un terreno di proprietà del Comune di Lungro ( che all’uopo ha concesso alla ricorrente, con convenzione del 21.5.1995, un diritto di superficie a tempo determinato ), di un centro studi e di ricerca scientifica denominato “Progetto Leonardo”.<br />
Egli evidenzia altresì che il Comune di Altomonte, con deliberazioni consiliari n. 4 del 28.2.1994 e n. 26 del 22.4.1994, ha approvato la costruzione del suddetto complesso in deroga allo strumento urbanistico, avendo riconosciuto la sussistenza di ragioni di pubblico interesse sottese alla sua realizzazione.<br />
Deduce poi che, avendo il Co.Re.Co. condizionato l’approvazione tutoria delle menzionate deliberazioni alla introduzione di apposita variante, il Comune di Altomonte si è uniformato alla prescrizione posta dall’organo di controllo, apportando una variante al Piano di fabbricazione relativamente all’area destinata alla edificazione del centro.<br />
Aggiunge quindi che, avendo il Presidente della Giunta regionale prescritto, in sede di approvazione della variante, l’adozione di un piano di attuazione, il Comune di Altomonte, con delibera del Consiglio n. 63 del 29.11.1996, ha appunto proceduto all’approvazione del piano attuativo.<br />
Deduce a questo punto l’esponente che in data 22.5.1998 è stata sottoscritta, tra la ricorrente fondazione ed il Comune di Altomonte, una convenzione con la quale sono state fissate le modalità, i termini e gli oneri per l’attuazione del “Progetto Leonardo” : la ricorrente, peraltro, ha apposto alla sua adesione una riserva con riguardo alla previsione della onerosità della concessione da rilasciarsi dal Comune.<br />
La medesima fondazione ha quindi notificato al Comune di Altomonte, in data 15.7.1998, un atto di diffida inteso ad ottenere la rettifica della convenzione laddove prevede il pagamento da parte sua degli oneri di urbanizzazione e dei contributi correlati al costo di costruzione, appellandosi all’art. 9, lett. f), l. n. 10/1977.<br />
Avverso il silenzio susseguentemente serbato dal Comune vengono quindi dedotte le censure che di seguito si riassumono.<br />
In primo luogo, è invocata l’applicazione della disposizione appena citata, prescrivente la gratuità della concessione avente ad oggetto la realizzazione di impianti, attrezzature ed opere pubbliche o di interesse generale da parte di enti pubblici istituzionalmente competenti : viene in particolare evidenziata la sussistenza sia dei presupposti oggettivi di applicazione del beneficio ( avendo la stessa amministrazione comunale, con le delibere n. 4 e n. 26 del 1994, riconosciuto la connotazione di pubblica utilità del “Progetto Leonardo” ) sia di quelli di ordine soggettivo ( dal momento che, sebbene l’intestataria della concessione sia la fondazione ricorrente, la relativa proprietà è destinata a ricadere nella sfera giuridica del Comune di Lungro che, quale proprietario del terreno sul quale insisterà l’opera progettata, si è limitato ad attribuire alla fondazione ricorrente un mero diritto di godimento personale : da tale ricostruzione dei rapporti tra il Comune di Lungro e la fondazione ricorrente il difensore di quest’ultima fa discendere la conclusione per la quale essa agirebbe quale mera esecutrice delle opere, e quindi a titolo di mandataria del Comune istituzionalmente competente a realizzarle ).<br />
Con ulteriore doglianza, viene dedotto che la convenzione stipulata con il Comune di Altomonte pone a carico della ricorrente fondazione l’obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione ( art. 4 ) senza scomputarle, totalmente o parzialmente, dagli oneri di urbanizzazione, il cui obbligo di  pagamento viene ribadito a carico della concessionaria : ciò in aperta violazione dell’art. 5 l n. 10/1977.<br />
All’esito dell’odierna udienza, quindi, la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Oggetto del contendere, la legittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale intimata a fronte della diffida con la quale la ricorrente fondazione l’ha invitata a rettificare la convenzione, da loro stipulata in data 22.5.1998 ed avente ad oggetto la fissazione delle modalità di realizzazione del centro scientifico e di ricerca denominato “Progetto Leonardo”, nella parte in cui porrebbe a carico della ricorrente l’obbligo di pagamento degli oneri concessori a titolo di contributo commisurato al costo di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione.<br />
Attesa l’inerenza della controversia all’an oltre che al quantum debeatur dei contributi per oneri d’urbanizzazione e di costo di costruzione – questioni involgenti, secondo l’insegnamento giurisprudenziale consolidato, l’accertamento di diritti soggettivi ( Cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 360 del 4 maggio 1992 ) – può senz’altro prescindersi dalla veste impugnatoria (del silenzio) conferita alla domanda attorea, per focalizzare il sindacato intorno all’accertamento della sussistenza delle condizioni che, a termine di legge, legittimano la deroga alla generale regola della onerosità dell’atto concessorio in materia edilizia ( art. 3 l. 28 gennaio 1977 n. 10 ): <br />accertamento i cui esiti non possono ritenersi compromessi dalla convenzione che, secondo le deduzioni attoree, ha posto a carico della fondazione stipulante i predetti oneri concessori, avendo essa affermato, con apposita clausola apposta in calce all’atto consensuale, di non ritenersi obbligata al relativo pagamento.<br />
Ebbene, la tesi di parte ricorrente fa essenzialmente leva sul dedotto sussistere delle condizioni dalle quali l’art. 9, lett. f), l. n. 10/1977 fa discendere l’esonero dal pagamento dei predetti contributi, condizioni che la norma dipinge nei termini che seguono : “il contributo di cui al precedente articolo 3 non è dovuto (…) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti”.<br />
La ricorrente fondazione, richiamate le delibere consiliari n. 4 del 28.2.1994 e n. 26 del 22.4.1994 ( con le quali è stata riconosciuta, ai fini del rilascio della concessione edilizia in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico, la valenza di pubblico interesse del “Progetto Leonardo”, ai sensi dell’art. 41 quater l. 17 agosto 1942 n. 1150 ) a comprova del ricorrere dei requisiti oggettivi di applicazione della norma esoneratrice, sostiene, a dimostrazione della sussistenza delle condizioni di natura soggettiva, la riconducibilità delle opere de quibus al Comune di Lungro quale “ente istituzionalmente competente” alla loro realizzazione : ciò sulla scorta del contenuto della convenzione con questo stipulata in data 21.3.1995, la quale, secondo la lettura datane in ricorso, avrebbe ad oggetto la concessione alla ricorrente fondazione di un mero diritto di natura personale allo sfruttamento edilizio dell’area, di proprietà del predetto Comune, al fine di realizzarvi il centro scientifico e di ricerca denominato “Progetto Leonardo”, con la conseguente assunzione da parte sua del mero ruolo di mandataria dell’amministrazione comunale che quindi rivestirebbe, rispetto alla esecuzione delle opere in discorso, la posizione di effettiva responsabile.<br />
La qualificazione data in ricorso al rapporto instauratosi, per effetto della richiamata convenzione, tra la ricorrente fondazione ed il Comune di Lungo non appare condivisibile.<br />
Giova premettere che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, ai fini dell’esenzione dal contributo di costruzione prevista dall’articolo 9, lett. f), della l. n. 10/1977 occorre che l’opera da costruire sia pubblica o d’interesse pubblico e venga realizzata o da un ente pubblico o da altro soggetto per conto di un ente pubblico, come nel caso di concessione di opera pubblica o di altre analoghe figure organizzatorie ( cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 6618 del 2 dicembre 2002 ).<br />
Ebbene, è agevole constatare che la convenzione stipulata tra la fondazione ricorrente ed il Comune di Lungro, proprietario dell’area destinata alla realizzazione del “Progetto Leonardo”, lungi dal tradursi nel conferimento alla prima di compiti pubblicistici ipoteticamente spettanti al secondo e funzionali all’esecuzione dell’opera pubblica, ha avuto principalmente ad oggetto la concessione ad essa del diritto di superficie sull’area necessaria alla edificazione.<br />
Invero, le clausole con le quali il Comune e la fondazione si impegnano, il primo, a prestare la sua assistenza per l’approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Altomonte oltre che per favorire l’erogazione di eventuali finanziamenti statali o regionali, la seconda, alla effettiva realizzazione del menzionato progetto ed a mettere a disposizione dei Comuni di Lungro e di Altomonte gli impianti sportivi che verranno realizzati ( solo quelli, va sottolineato, ad esclusione quindi delle opere strumentali allo svolgimento dell’attività scientifica e di ricerca ), non appaiono indicative della responsabilità primigenia del Comune di Lungro in ordine alla realizzazione del “Progetto Leonardo” quanto piuttosto meramente strumentali al più sicuro e celere raggiungimento della finalità ultima sottesa al conferimento, da parte del medesimo Comune ed a favore della fondazione, del diritto di superficie sull’area in discorso : dal che si trae agevolmente il convincimento che la ( limitata ) compartecipazione del Comune di Lungro alla realizzazione del programma costruttivo ed allo sfruttamento del suo risultato, attraverso le richiamate facoltà ad esso riconosciuta dalla convenzione, si fonda direttamente sul titolo proprietario che esso continua a vantare sul terreno destinato all’edificazione piuttosto che sulla titolarità degli interessi che a mezzo dell’opera edificanda si vogliono perseguire.<br />
Nella stessa direzione concorre, del resto, la previsione convenzionale (art. 8) della facoltà, riconosciuta alla fondazione ricorrente, di “cedere in qualsiasi momento e senza preventivo consenso parte o l’intero Progetto Leonardo a società pubbliche o private…” : essa denota infatti la piena disponibilità da parte della predetta fondazione del programma di realizzazione del centro di ricerca, e comunque il carattere estrinseco del ruolo assunto rispetto ad esso dal Comune di Lungro, incompatibili con la predicata qualificazione concessoria del relativo rapporto.<br />
Ad identica conclusione conduce poi la clausola ( art. 9 ) che attribuisce alla fondazione “il diritto di riscatto dei terreni”, esercitabile “anche prima della scadenza della presente convenzione” : essa inserisce infatti, nell’assetto negoziale di interessi, la possibilità di completa estromissione della parte pubblica dall’ambito delle decisioni afferenti alla realizzazione dell’opera ed alla successiva utilizzazione di quest’ultima, scaturenti dalla sua originaria posizione proprietaria.<br />
Resta da verificare se l’allargamento dei canoni definitori della nozione di “soggetto pubblico”, conseguente tra l’altro al recepimento nell’ordinamento della categoria comunitaria dell”organismo di diritto pubblico” ( cfr. art. 2 l. 11 febbraio 1994 n. 109 ), possa generare una rivisitazione del presupposto soggettivo di applicazione dell’art. 9, lett. f), l. n. 10/1977, nel senso di estenderlo a ricomprendere enti appartenenti al “tipo” della fondazione ricorrente.<br />
Ebbene, ritiene il Tribunale che l’indirizzo giurisprudenziale sopra riferito meriti adesione pur in un quadro ordinamentale incisivamente mutato dall’influsso innovatore della normazione comunitaria.<br />
Questa lascia infatti salva la necessità che le radici della connotazione pubblicistica di un ente formalmente privato siano rinvenute, oltre che nella sua preposizione al perseguimento di obiettivi di interesse generale (circostanza questa pur verificabile in relazione alla fondazione ricorrente, alla stregua delle finalità statutarie che essa si propone di raggiungere), nella sussistenza di nessi organizzativi e funzionali con l’apparato pubblicistico, inteso in senso tradizionale ( cfr. art. 7, lett. a), l. n. 109/1994 ), pur non riconducibili ad un vero e proprio rapporto concessorio : nessi tuttavia che, nel caso di specie, non sono dedotti ne è dato in altro modo rinvenire.<br />
La domanda quindi, finalizzata a conseguire la statuizione del carattere gratuito della concessione edilizia necessaria per la realizzazione del “Progetto Leonardo”, deve essere respinta.<br />
Con ulteriore e subordinato petitum viene poi chiesto che sia sancito il diritto della fondazione ricorrente allo scomputo, dall’importo da essa dovuto a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione, delle opere di urbanizzazione da essa direttamente realizzate.<br />
La domanda è inammissibile, non emergendo nessun interesse della fondazione ricorrente all’accertamento de quo : ciò in quanto non è dato ravvisare, alla luce del contenuto della convenzione del 22.5.1998, alcuna prescrizione volta ad imporre alla fondazione ricorrente l’obbligo di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione senza scomputarne il valore dall’importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione.<br />
È la stessa convenzione, infatti, che dopo aver sancito l’obbligo di pagamento, da parte della fondazione, dei contributi per costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione, prevede che il concessionario, “a scomputo totale o parziale della quota dovuta per gli oneri di urbanizzazione”, “può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie che saranno stabilite dal Comune”.<br />
Ebbene, non risulta che tale disposizione ( che traspone a livello convenzionale il tenore dell’art. 11 l. n. 10/1977 ) sia contraddetta da altre previsioni contenute nel testo dalla convenzione, volte ad addossare alla ricorrente l’onere di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione contestualmente gravandola degli oneri di urbanizzazione.<br />
E’ pur vero che l’art. 2 della medesima convenzione dispone, più esplicitamente, che “la fondazione provvederà alle spese connesse alla realizzazione dei servizi primari e secondari” : tuttavia, laddove tale clausola sia intesa come fonte a carico della fondazione dell’obbligo di provvedere direttamente alla esecuzione delle opere suddette, in mancanza di ulteriori indicazioni non resta che rifarsi, al fine di verificare le conseguenze patrimoniali di tale evento ( sotto il profilo della scomputabilità delle opere realizzate dagli oneri di urbanizzazione ), alla prescrizione legislativa generale sopra richiamata e non derogata a livello negoziale ( ma anzi, come si è visto, a tale livello testualmente ribadita ).<br />
Il ricorso, in conclusione, deve essere in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda :<br />
&#8211; respinge il ricorso, relativamente alla domanda intesa a conseguire l’accertamento del diritto della fondazione ricorrente all’esonero dal pagamento del contributo concessorio da essa dovuto per costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione;<br />
&#8211; dichiara inammissibile il ricorso, relativamente alla domanda intesa a conseguire l’accertamento del diritto della fondazione ricorrente allo scomputo delle spese sostenute per la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione dall’importo dovuto a<br />
Nulla spese.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 7 Maggio 2004.</p>
<p>Depositata in Segreteria il 9 giugno 2004</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1406/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.1406</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.1111</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1111/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1111/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1111/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.1111</a></p>
<p>Pres. Perricone, Est. Testori Bagno Aragosta di Campagna Mirco e C. s.n.c contro Regione Emilia-Romagna (art.7 legge n. 241/1990 e 54 cod. Navig.) sull&#8217;applicabilità dell&#8217;obbligo di avviso di avvio del procedimento amministrativo nell&#8217;ipotesi di abuso edilizio e sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art.54 del codice della navigazione 1. Demanio marittimo — obbligo di comunicazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1111/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.1111</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1111/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.1111</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perricone, Est. Testori<BR> Bagno Aragosta di Campagna Mirco e C. s.n.c contro Regione Emilia-Romagna (art.7 legge n. 241/1990 e 54 cod. Navig.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità dell&#8217;obbligo di avviso di avvio del procedimento amministrativo nell&#8217;ipotesi di abuso edilizio e sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art.54 del codice della navigazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Demanio marittimo — obbligo di comunicazione di avvio del procedimento &#8211; Accertamento di abuso edilizio – attività vincolata –  violazione art.7 L. n. 241/1990 – Non sussiste.<br />
2. Art.54 codice della navigazione &#8211; nozione di innovazioni abusive &#8211; rimozione/demolizione di opere esistenti &#8211; violazione di concessione demaniale già rilasciata &#8211; Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di abusivismo edilizio non trova applicazione l’art.7 della legge n. 241 del 1990, comportante l’obbligo per la pubblica amministrazione di dare comunicazione dell’avvio del procedimento. L’applicazione della disciplina speciale che regola la materia, infatti, non comporta valutazioni discrezionali, ma si risolve in meri accertamenti tecnici.<br />
2. L’obbligo di riduzione in prestito previsto dall’art.54 del codice della navigazione sussiste anche nelle ipotesi in cui l’intervento abusivo si concreti nella rimozione di opere esistenti realizzate conformemente ad idoneo titolo abilitativo precedentemente rilasciato, la configurabilità dell’infrazione potendosi solamente escludere nel caso di manifesta irrilevanza quantitativa dell’intervento innovativo stesso, ipotesi non riscontrabile nel caso di specie</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’applicabilità dell’obbligo di avviso di avvio del procedimento amministrativo nell’ipotesi di abuso edilizio e sull’interpretazione dell’art.54 del codice della navigazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p>N. 195/2003 Reg. Ric.<br />
N.    1111     Reg. Sent.  Anno 2004    </p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />   SEZIONE I </b></p>
<p>                                            composto dai signori: Dott. Bartolomeo Perricone &#8211; Presidente; Dott.ssa Rosaria Trizzino &#8211; Consigliere; Dott. Carlo Testori &#8211; Consigliere rel.est. ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 195 del 2003 proposto dalla<br />
<b>società Bagno Aragosta di Campagna Mirco e C. s.n.c., </b>in persona del legale rappresentante sig. Giannini Marco, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Beltrami ed Elio Piersanti Gessaroli, con i quali è elettivamente domiciliata in Bologna, Strada Maggiore n. 47, presso lo studio dell’Avv. Beatrice Belli,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Emilia-Romagna</b>, non costituitasi in giudizio,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dell&#8217;ordinanza di rimessione in pristino prot. n. 26600 AIA/TUR datata 20/11/2002.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore il Cons. Carlo Testori;<br />
Udito alla pubblica udienza del 6 aprile 2004 l’Avv. S. Beltrami;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1) Con il ricorso in epigrafe la società Bagno Aragosta di Campagna Mirco e C. s.n.c., concessionaria di area demaniale marittima in Rimini, ha impugnato – censurandone l’illegittimità sotto diversi profili &#8211; l&#8217;ordinanza prot. n. 26600 AIA/TUR datata 20/11/2002 con cui il Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione Emilia-Romagna ha ingiunto alla società predetta di procedere alla rimessione in pristino del bene oggetto della concessione, essendo stata accertata l&#8217;abusiva realizzazione (perché non autorizzata dal Servizio in questione) delle seguenti opere:<br />
a) demolizione/rimozione di opere già autorizzate con la licenza n. 148/99: gazebo ombreggiato, area docce, fontanella, campo basket, campo bocce e tende frangisole, area parcheggio di biciclette, rampa d&#8217;accesso alla scala;<br />
b) demolizione/rimozione del gazebo palestra autorizzato con il foglio n. 11770 in data 22.04.2000 dalla Capitaneria di Porto di Rimini;<br />
c) realizzazione di nuove superfici calpestabili dall&#8217;ingresso dello stabilimento fino all&#8217;altezza del casotto del bagnino con elementi presumibilmente montati a secco, in sostituzione del campo basket e campo bocce, e dinanzi al predetto manufatto per una fascia ampia circa 1 ml. lungo tutto il fronte dello stabilimento, con la contestuale realizzazione di fioriere, aiuola e nuovo impianto di illuminazione lungo le stesse.<br />
La Regione Emilia-Romagna non si è costituita in giudizio.<br />
La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 6 novembre 2003; con ordinanza n. 133 del 17 novembre 2003 questo Tribunale ha disposto istruttoria a carico dell&#8217;Amministrazione, che ha ottemperato.<br />
All&#8217;udienza del 6 aprile 2004 la causa è passata in decisione.</p>
<p>2.1) Non sussiste la denunciata violazione degli artt. 7 ss. della legge n. 241/1990. Risulta pertinente il richiamo all’orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di ordine di demolizione di opere edilizie abusive, secondo cui non occorre la comunicazione di avvio del relativo procedimento, stante la natura vincolata dello stesso e del provvedimento conclusivo, in relazione alla specifica disciplina di legge, la cui applicazione non comporta valutazioni discrezionali, ma si risolve in meri accertamenti tecnici (cfr. tra le altre TAR Napoli, Sez. IV, 18 settembre 2003 n. 11498; TAR Basilicata 7 luglio 2003 n. 687; TAR Friuli-Venezia Giulia 28 giugno 2003 n. 472; TAR Catanzaro, Sez. II, 17 giugno 2003 n. 2049; TAR Piemonte 9 aprile 2003 n. 526; TAR Umbria 6 febbraio 2003 n. 65; TRGA Trento 4 febbraio 2003 n. 45; nonché anche TAR Bologna 13 febbraio 2003 n. 116). Analoghe considerazioni possono valere anche per quanto riguarda i provvedimenti repressivi di interventi abusivi operati sul demanio marittimo: si vedano in tal senso TAR Catanzaro, Sez. I, 5 agosto 2003 n. 2556 e TAR Salerno 15 gennaio 2001 n. 4.</p>
<p>2.2) Anche la seconda censura risulta infondata. Le indicazioni contenute nel provvedimento impugnato circa le modalità di accertamento dell&#8217;abuso e l&#8217;individuazione delle opere da rimuovere appaiono infatti sufficientemente puntuali e dettagliate. Il deposito in giudizio degli atti presupposti ha, d&#8217;altra parte, consentito alla società ricorrente di acquisire piena contezza delle contestazioni mossele; ciò vale, in particolare, per quanto concerne la nota della Capitaneria di Porto di Rimini n. 3/11137/3729/Sez. Demanio in data 3 maggio 2002, corredata da rilievi fotografici e cartografia, in ordine alla quale la società predetta non ha formulato ulteriori o più specifiche doglianze.</p>
<p>2.3) Quanto alla dedotta insussistenza dei presupposti per applicare le disposizioni di cui all’art. 54 del Codice della navigazione, si osserva:<br />
&#8211; la norma citata prevede che al soggetto che abbia abusivamente occupato zone del demanio marittimo o vi abbia eseguito innovazioni non autorizzate sia ingiunto di rimettere le cose in pristino;<br />
&#8211; il provvedimento impugnato fa chiaro riferimento alla fattispecie delle innovazioni abusive e tali vanno considerate quelle conseguenti ad interventi non autorizzati comportanti la realizzazione di nuove opere o la modifica delle esistenti, in violazion<br />
&#8211; una situazione del genere è riscontrabile nel caso in esame, tenuto conto degli interventi non previamente autorizzati posti in essere sull&#8217;area demaniale in concessione alla ricorrente, specificamente accertati da personale dipendente della Capitaneria<br />
&#8211; ai fini della configurabilità dell&#8217;infrazione non risulta decisiva l&#8217;entità delle innovazioni realizzate, salva l&#8217;ipotesi di manifesta irrilevanza quantitativa delle stesse, che peraltro non ricorre nella vicenda in esame, alla luce della documentazione<br />
In conclusione, il Collegio ritiene che la Regione abbia fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 54 del Codice della navigazione.</p>
<p>2.4) Va infine disattesa anche la censura di incompetenza formulata nel ricorso &#8220;per quanto possa occorrere&#8221;; appaiono sufficienti in proposito i puntuali chiarimenti forniti dall&#8217;Amministrazione intimata in esecuzione dell&#8217;ordinanza istruttoria di questo Tribunale n. 133/03 (in merito ai quali nulla ha peraltro eccepito la società ricorrente).</p>
<p>3) Per le ragioni illustrate il ricorso va respinto.</p>
<p>Nulla per le spese, stante la costituzione in giudizio della sola parte ricorrente.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna il 6 aprile 2004.</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 09/06/2004<br />
Bologna, li 09/06/2004</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1111/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.1111</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/6/2004 n.3216</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-9-6-2004-n-3216/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-9-6-2004-n-3216/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-9-6-2004-n-3216/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/6/2004 n.3216</a></p>
<p>Contratti &#8211; servizi &#8211; gara appalto relativa ai servizi di comunicazione per il gioco del lotto – offerta aggiudicataria eccedente lo stanziamento – ricorso del secondo classificato &#8211; tutela cautelare – accoglimento. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 3017 del 25 giugno 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-9-6-2004-n-3216/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/6/2004 n.3216</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-9-6-2004-n-3216/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/6/2004 n.3216</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; servizi &#8211; gara appalto relativa ai servizi di comunicazione per il gioco del lotto – offerta aggiudicataria eccedente lo stanziamento – ricorso del secondo classificato  &#8211; tutela cautelare – accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4452/g">Ordinanza n. 3017 del 25 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3216/2004<br />Registro Generale: 5544/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
DOMENICO LA MEDICA Presidente<br />FRANCESCO RICCIO Cons.<br />RAFFAELLO SESTINI Primo Ref. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 09 Giugno 2004<br />
Visto il ricorso 5544/2004 proposto da:<br />
<b>SOC SAATCHI &#038; SAATCHI SPA</b>rappresentato e difeso da:<br />
CERULLI IRELLI AVV VINCENZODE LUCIA AVV. LUCAMINERVINI AVV. VITTORIOcon domicilio eletto in ROMAVIA DORA, 1presso<br />
CERULLI IRELLI AVV VINCENZO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SOC LOTTOMATICA SPA</b>rappresentato e difeso da: CLARIZIA AVV. ANGELO con domicilio eletto in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2 presso la sua sede<br />
e nei confronti di<b>SOC ARMANDO TESTA SPA</b>rappresentato e difeso da: FABRIZI AVV. ENRICO FINIGUERRA AVV. DONATELLA con domicilio eletto in ROMA VIA LUDOVISI, 16 presso FABRIZI AVV. ENRICO e nei confronti di SOC DDB COMMUNICATION SRLe nei confronti di<b>SOC ROTELLA AND PARTNERS SPA</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della nota del 5 aprile 2004, successivamente trasmessa via fax, con cui Lottomatica s.p.a. comunicava alla ricorrente che, con riferimento alla gara d’appalto relativa ai “servizi di comunicazione per il gioco del Lotto – strategie di comunicazione e p</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>SOC ARMANDO TESTA SPA<br />SOC LOTTOMATICA SPA<br />
Udito il relatore Primo Ref. RAFFAELLO SESTINI e uditi altresì per le parti gli avv.ti V. Cerulli Irelli, V. Minervini, A. Clarizia e D. Finiguerra;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato;</p>
<p>Considerata, in particolare, l’abnormità delle due offerte, comportante importi di gran lunga eccessivi e perciò incompatibili con lo stanziamento destinato alla realizzazione del servizio, oltreché idonee ad alterare il corretto svolgimento della gara;</p>
<p>Ritenuto pertanto che tale circostanza avrebbe dovuto ragionevolmente motivare l’esclusione delle stesse offerte ovvero l’annullamento dell’intera procedura, ove ritenuta idonea ad ingenerare errori, in conformità ai principi di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.<br />
Fissa la trattazione di merito del giudizio alla pubblica udienza del 14 luglio 2004;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, li 09 Giugno 2004</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-9-6-2004-n-3216/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/6/2004 n.3216</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.212</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-9-6-2004-n-212/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-9-6-2004-n-212/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-9-6-2004-n-212/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.212</a></p>
<p>Pres. P. Numerico, Est. M. Mosconi Mittempergher Cesare (avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi) contro Comune di Caldonazzo (avv. Sergio D’Amato), Giunta Provincia autonoma di Trento (non costituita) e Commissario ad acta per la formazione e l’adozione della variante generale al P.R.G.del comune di Caldonazzo (non costituito) sulla legittimità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-9-6-2004-n-212/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.212</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-9-6-2004-n-212/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.212</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico, Est. M. Mosconi<br />
Mittempergher Cesare (avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi) contro Comune di Caldonazzo (avv. Sergio D’Amato), Giunta Provincia autonoma di Trento (non costituita) e Commissario ad acta per la formazione e l’adozione della variante generale al P.R.G.del comune di Caldonazzo (non costituito)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">sulla legittimità della reiterazione del vincolo espropriativo in assenza di specifica motivazione e sul conseguente diritto all&#8217;indennizzo</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Urbanistica – Vincoli a contenuto espropriativo &#8211; Reiterazione – Motivazione specifica – Non occorre.<br />
2. Urbanistica –– Reiterazione oltre termine di cui all’art. 67 legge urbanistica provinciale di Trento 5 settembre 1991, n. 22 – Modificazione della destinazione urbanistica – Irrilevanza &#8211; Diritto all’indennizzo – Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Nell’ipotesi in cui il pianificatore comunale reiteri vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione non ancora scaduti e da tempo e pacificamente esistenti, non è necessaria una particolare giustificazione, ma è sufficiente che la motivazione sia logica e in sintonia con le linee fondamentali del piano, non essendoci alcuna specifica aspettativa da tutelare.</p>
<p style="text-align: justify;">2. I vincoli urbanistici a contenuto espropriativo di natura costitutiva, se reiterati, anche prima della loro scadenza, per una durata che supera il limite decennale di franchigia di cui all’art. 67 legge provinciale di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) vanno indennizzati, non rilevando che essi abbiano dato luogo a destinazioni urbanistiche diverse, rilevando soltanto la conseguenza di inedificabilità assoluta del bene da esse realizzate.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità della reiterazione del vincolo espropriativo in assenza di specifica motivazione e sul conseguente diritto all’indennizzo</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE &#8211; SEDE DI TRENTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sul ricorso n. 378 del 2002 proposto da</p>
<p><b>MITTEMPERGHER CESARE</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Trento, Via Paradisi n. 15/5;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">CONTRO</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">&#8211; il <b>COMUNE DI CALDONAZZO</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio D’Amato, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Busana in Trento, Via Suffragio n. 122;</p>
<p>&#8211; la <b>GIUNTA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;</p>
<p>&#8211; il <b>COMMISSARIO AD ACTA</b> per la formazione e l’adozione della variante generale al P.R.G. del Comune di Caldonazzo ing. Mariano Tommasini, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento:<br />
&#8211; della deliberazione del Commissario ad acta n. 1 di data 29 dicembre 2000 avente ad oggetto variante generale del P.R.G., prima adozione;<br />
&#8211; della deliberazione del Commissario ad acta n. 2 di data 23 agosto 2001 avente ad oggetto variante generale del P.R.G., adozione definitiva;<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta provinciale 11 ottobre 2002 n. 2446 “L.P. 5.9.91 n. 22 Comune di Caldonazzo variante generale al P.R.G. approvazione con modifiche di ufficio”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della intimata Amministrazione comunale;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 29 aprile 2004 &#8211; relatore il consigliere Mario Mosconi &#8211; gli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi per il ricorrente e l&#8217;avv. Sergio D’Amato per l&#8217;Amministrazione comunale resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>F A T T O </b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">1 &#8211; L&#8217;insieme degli atti di cui in rubrica &#8211; che concorre, come variante funzionale, alla ridefinizione dell&#8217;assetto urbanistico ed edilizio del Comune di Caldonazzo &#8211; è qui criticato nella parte in cui, con riguardo alla maggior parte della superficie di un appezzamento di proprietà del ricorrente (tranne mq. 110), si ridispone, in asserita plurima reiterazione senza soluzione di continuità ed ancora prima dell&#8217;ultima relativa scadenza, una assorbente funzionalizzazione pubblica assai specifica dello stesso; anche se solo similare alla precedente.</p>
<p>2 &#8211; L&#8217;istante &#8211; dopo aver enunciato che le dette caratterizzazioni pubblicistiche e particolari della citata maggior parte di detto sito si protrarrebbero dall’agosto del 1983 fino ai giorni nostri, questo per il tramite di vari atti pianificatori succedutisi nel tempo, afferma che ciò avrebbe così determinato un vincolo costitutivo a sostanza espropriativa o comunque di totale compressione, per un lungo ed ingiustificato periodo di tempo, di ogni tipo di espressione della proprietà privata; anche sotto il profilo edificale.</p>
<p>2.1 &#8211; Di talchè lo stesso istante, conseguentemente, deduce la sussistenza, nel corpo dei gravati atti, dei seguenti vizi:<br />
a) violazione dell&#8217;art. 67 della l.p. 5 settembre 1991 n. 22 per carenza di specifica ed utile motivazione nell&#8217;ambito di detta ultima reiterazione del citato tipo funzionale di vincolo; assegnando così una insufficiente portata alla medesima in ragione di generiche considerazioni contenute nelle controdeduzioni alle osservazioni formulate nell&#8217;ambito della procedura di formazione del Piano; con specifici richiami a principi di giurisprudenza amministrativa asseritamente conformi alle proprie tesi (motivi 1 e 4);<br />
b) violazione &#8211; sotto il profilo sostanziale &#8211; della medesima norma di cui sopra per l’ulteriore mancata determinazione di un indennizzo e di presupposti criteri di quantificazione del medesimo per il caso di specie; proprio per le su-elencate caratteristiche pubblicistiche, seppur diverse nel tempo, del detto vincolo; ancora con plurimi richiami a principi di giurisprudenza amministrativa e costituzionale asseritamente utili (motivo 2);<br />
c) erronea rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta; poichè, nel caso, le giustificazioni di raccordo funzionale con le strutture pubbliche già in essere sarebbero fuori luogo ed ultronee sotto il profilo antropomorfico, ambientale e della situazione dei luoghi circostanti; già dotati di ampli spazi a parco (motivo 3).</p>
<p>3 &#8211; La controparte pubblica, dopo aver variamente e puntualmente controdedotto, ha concluso per il rigetto del gravame.</p>
<p>4 – In sede orale tutte le parti, sviluppate le proprie osservazioni, hanno confermato le proprie tesi e conclusioni.</p>
<p>5 &#8211; La causa è stata così trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">1 – Una delle questioni sottoposte all’attenzione del Collegio riguarda la legittimità, o meno, di una motivazione di reiterazione di vincoli vari di particolare profilo pubblicistico che, all’evidenza, si protraggono da lungo tempo e pacificamente senza soluzione di continuità anche in fatto; nel caso con un rinnovo qualificativo per finalità pressoché analoghe alle precedenti (prima attezzature e servizi pubblici e poi verde pubblico e/o parco pubblico); il tutto perciò ancor prima della scadenza del precedente periodo decennale di franchigia ex art. 67, IV c., della l.p. 5 settembre 1991 n. 22 (motivi 1, 3 e 4).</p>
<p>2 &#8211; Le dette censure &#8211; che, come premesso in fatto, ineriscono alla asserita mancanza di congruità, di sufficiente ed utile spessore di una motivazione anche controdeduttiva che intervenga per confermare un vincolo finalisticamente uguale al precedente che non è ancora scaduto &#8211; non convincono il Collegio.<br />
2.1 &#8211; Invero, proprio se si pone mente e si scorre la giurisprudenza che appare più attinente al fatto dedotto e che, via via, è andata, nel tempo, caratterizzandosi come prevalente &#8211; soprattutto rispetto a vincoli non ancora scaduti &#8211; si rileva che, alla bisogna, utile e sufficiente appare essere la presenza di una verifica sulla attualità delle necessità pubbliche inizialmente intraviste &#8211; magari di poi fattesi più pressanti o diverse ma simili &#8211; per improntare, in origine, un relativo vincolo; la cui relativa dimostrazione di persistenza di attualità medesima – sotto il profilo oggettivo – deve essere razionale e logica ed in sintonia con le linee consonanti di Piano; vieppiù nel caso in cui siano sottese necessità di reperimento anche di standards urbanistici doverosamente ed esclusivamente deputabili alle funzioni pubbliche che la realizzazione materiale del vincolo medesimo così consentirebbe.</p>
<p>2.1.1 &#8211; E, in tali casi, la relativa giustificazione della scelta è apparsa così sufficientemente e razionalmente costruita; ciò anche se la medesima non dava conto (od apprezzamento di interesse) della nuova intrusione automatica sulla specifica area via via in discussione ma solo delle esigenze di particolare pianificatorio via via rappresentate; e questo allorquando e soprattutto i connessi obiettivi di Piano medesimo apparissero così razionalmente perseguiti (CdS Sez. IV: 3.10.2001, n. 5207, 24.9.1997, n. 1013, 13.11.1998, n. 1520 e 14.5.1999, n. 847). Ed è stato, altresì, affermato che, nei casi indicati, non v’è &#8211; di norma &#8211; alcuna specifica aspettativa da tutelare (CdS A.P. 22.12.1999, n. 24 e Sez. IV CdS 22.5.2000, n. 2934); evidenziandosi così la non necessità di una motivazione più puntuale e specifica a supporto della peculiare destinazione all’occasione criticata.</p>
<p>2.2 &#8211; Se dunque ora si pone attenzione alla documentazione addotta, agli elaborati di Piano e a quant&#8217;altro di utilmente allegato, appare chiaro ed evidente che vi sono tutte le condizioni per far applicazione dei su-dedotti principi giurisprudenziali; visto che anche il nuovo percorso deduttivo non è nè illogico nè irrazionale all&#8217;evidenza e che, comunque, l’azione qualificativa di interesse non ha funzioni soggettivamente limitate come il Parco della c.d. Colonia viciniore: la cui funzione, solo privatistica, non è perciò interscambiabile.</p>
<p>2.3 &#8211; Ed in conclusione il detto capo di domanda è infondato; infatti il Collegio non intravede alcun motivo per non dare corso specifico ai su-detti principi giurisprudenziali; atteso invero che, proprio in fatto, vi sono tutte le condizioni, nessuna esclusa, che si ritrovano nella detta giurisprudenza.<br />
3 &#8211; Tanto concluso in negativo in ordine alla suesposta doglianza, si deve ora, necessariamente, passare all’esame della residuale; non essendo punto assorbente quanto già annotato; stante invero la diversa sostanza e funzione di quest’ultima domanda rispetto alla precedente ed il fatto che quanto acclarato non può impedire &#8211; ponendosi la questione residuale su un piano diverso rispetto alla precedente stessa &#8211; di trattare la residuale medesima.</p>
<p>3.1 – Come premesso in fatto (2.1b) l’istante ha, nella sostanza, invocato – pur nella imprecisione dei dati normativi – un principio sostanziale che è proprio anche della l.p. 5 settembre 1991 n. 22, con riguardo all’art. 67 della medesima (v. sentenza di questo TRGA n. 172 del 9 maggio 2003).</p>
<p>3.1.1 – Il motivo de quo è perciò più che specifico e quindi ammissibile.</p>
<p>3.2 &#8211; È dunque posta in discussione &#8211; con la detta ormai residuale deduzione &#8211; la legittimità, o meno, della mancanza di previsione nella variante di PRG in discussione di un indennizzo e dei relativi presupposti criteri di quantificazione; ciò rispetto ad un vincolo pubblicistico che, asseritamente, si caratterizza come espropriativo di valore per eccessiva durata nel tempo; aldilà delle diverse aggettivazioni assegnate; e che è pacificamente senza soluzione di continuità sino ai nostri giorni ed oltre; anche per effetto dell’ultima pianificazione qui in discussione.</p>
<p>3.3 &#8211; In particolare, secondo gli assunti del ricorrente, la durata di vincolo dotato delle caratteristiche già descritte – anche se diverse nel tempo ma che si porrebbe sempre preordinato ad essere concretizzato ad opera della sola mano pubblica, prevedendosi la realizzazione di attrezzature e servizi pubblici e poi la realizzazione di aree a verde pubblico attrezzato e/o a parco, ad opera della stessa, &#8211; avrebbe ormai oltrepassato, e di molto, il termine temporale di franchigia di cui all&#8217;art. 67 della l.p. 5 settembre 1991 n. 22 (per di più senza che nulla, sino ad ora, risulti realizzato od attivato in concreto).</p>
<p>3.4 &#8211; E&#8217; così da stabilire se, anche nel caso, (C. Cost. 20 maggio 1999, n. 179 e 18 dicembre 2001, n. 411), la mancata indicazione di specie indennizzatoria sotto il duplice profilo sopra esposto, renda illegittimo in parte qua &#8211; previa eventuale verifica di costituzionalità della citata norma provinciale (art. 67 l.p. 5 settembre 1991, n. 22) – la detta variante di piano regolatore del Comune di Caldonazzo; ove il vincolo di specie appare (aldilà della detta diversa caratterizzazione pubblicistica), anche per il Collegio, essere sempre stato di carattere costitutivo e non ricognitivo; proprio per le aree qui funzionalizzate, ancora una volta e comunque, ad utilità pubblica specifica e con profili concretizzativi solo de futuro (CdS Sez. IV 25.9.2002 n. 4907).</p>
<p>3.4.1 &#8211; A tale proposto si rileva, in primo luogo, che la situazione in fatto è certamente diversa rispetto a quella che ha dato luogo alle pronunce della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999 e 411 del 18 dicembre 2001; invero in tali casi si trattava di rendere conto di uguali od analoghi vincoli espropriativi già scaduti e che, solo successivamente, risultavano reiterati; qui invece non sussiste pacificamente, sul punto, alcuna soluzione di continuità delle varie caratterizzazioni urbanistiche specifiche, pur diversamente plurifunzionali nel tempo e già sopra descritte più volte.</p>
<p>3.4.2 – La annotata situazione in fatto è altresì diversa da quella registrata con sentenza di questo TRGA n. 172 del 9 maggio 2003.</p>
<p>3.4.2.1 – Infatti nel presente caso i vincoli di destinazione pubblicistica, sempre presenti nel tempo, subiscono, tuttavia, caratterizzazioni diverse nell’ambito del trascorrere del tempo medesimo.</p>
<p>3.4.3. – Si osserva ora che:<br />
&#8211; da quanto dedotto dal ricorrente &#8211; che non è confutato, in fatto, dal Comune e che emerge per atti &#8211; il vincolo pubblicistico ed espropriativo in questione – pur avendo avuto, nel tempo, anche caratteristiche diverse &#8211; si protrae continuativamente dall’agosto 1983 e continua, ancora oggi, ad avere efficacia, avviandosi al terzo decennio di ininterrotta durata;<br />
&#8211; il medesimo appare (e appariva) ragionevolmente deputato &#8211; ancora una volta &#8211; ad essere concretizzato dalla sola mano pubblica; a causa della sua particolare caratterizzazione ed ampiezza funzionale; nè vi sono in essere piani attuativi (nè vi erano) o segnalazioni od iniziative contrarie o norme particolari che facciano indurre diversamente sotto il profilo espropriativo;<br />
&#8211; ed invero la precedente dedicazione aveva, comunque, gli stessi caratteri funzionali anche se qualificati in modo diverso;<br />
&#8211; infatti, nel caso, le allora vigenti N.A. di interesse (N.A. art. 40, 2 c.) &#8211; ove la caratterizzazione era comunque a fine pubblicistico &#8211; non consentivano di dar corso ad interventi che non fossero pubblicisticamente finalizzati; e ciò solo ad opera di Istituzioni a base pubblicistica (v. sentenza di questo TRGA n. 398 del 7.8.2003);<br />
&#8211; la detta situazione ha perciò dato e dà luogo – senza soluzione di continuità – ad una condizione di assoluta impossibilità di espansione della proprietà privata; e questo per lunghissimo tempo;<br />
&#8211; la relativa durata ha già superato, come si è visto, il periodo di franchigia decennale di cui all’art. 67 della l.p. 5 settembre 1991 n. 22;<br />
&#8211; inoltre il detto periodo di franchigia dall’indennizzabilità è destinato a durare ancora a lungo per effetto della variante di specie del PRG.</p>
<p>3.4.3.1 D’altro canto, risulta che:<br />
&#8211; anche antecedentemente – come detto &#8211; v&#8217;era stato un ulteriore lungo periodo di detta franchigia oltre il legittimo; e ciò ad opera della precedente pianificazione (dell’agosto del 1983);<br />
&#8211; successivamente è stato reintrodotto &#8211; come detto dalla variante in controversia &#8211; un vincolo sempre pubblicistico; e questo al limite dell’efficacia temporale della detta precedente ultima pianificazione.</p>
<p>3.4.4 &#8211; Di talchè sussiste, quantomeno, una situazione di espropriazione di valore del bene de quo; nè a tutt&#8217;oggi si individuano veicoli concretizzativi del citato vincolo, sempre pubblicistico.</p>
<p>3.4.5 &#8211; Ciò premesso, non sembra potersi ritenere legittimo, sotto il particolare e nuovo profilo qui in considerazione, nemmeno un vincolo siffatto che, senza soluzione di continuità, risulti, più di una volta, messo a franchigia decennale.</p>
<p>3.4.5.1 &#8211; Nel caso, infatti, non è come non si veda che, con tale conclusione, si finirebbe col giustificare un allungamento della portata del limite stesso di franchigia – anche a ritroso &#8211; dall’indennizzabilità che il legislatore provinciale ha giustamente e motivatamente disposto, in ragione della specificità del proprio territorio, in soli dieci anni (III e IV c. art. 67 l.p. citata).</p>
<p>3.4.5.2 -E così si finirebbe anche coll’affermare &#8211; rilevato il dovuto necessitato collegamento, anche di specifica vincolabilità a cascata, dei vari livelli di pianificazione &#8211; che vincoli analoghi di specie o siffatti possano durare anche più di una vita di una persona o, se si vuole, senza termine finale della relativa franchigia; mai certo quest’ultimo per il ripetersi, senza soluzione, della pianificazione medesima che, via via, imponga, sempre all&#8217;occasione, i medesimi vincoli o continui ad imporre, se pur con diversa qualificazione, il medesimo dato conculcante finalistico.</p>
<p>3.4.5.3 &#8211; Ma non può essere nemmeno questa la ratio della norma di specie; pena la sua illogicità ed illegittimità costituzionale anche sotto tale nuovo profilo.</p>
<p>3.4.5.4 &#8211; Ne consegue che una franchigia siffatta dall’indennizzabilità, non può, comunque, durare più di dieci anni (v. per utili spunti: CdS Sez. IV: 28.1.2002, n. 456, 6.2.2002, n. 664, 22.5.2000, n. 2934, 26.9.2001, n. 9047); così dandosi – ancora una volta – una interpretazione conforme al dato costituzionale (art. 42) della citata norma di cui all&#8217;art. 67 della l.p. 5 settembre 1991 n. 22 (vedi sentenza TRGA 172/03).</p>
<p>3.5 &#8211; E dunque ed ulteriormente pare al Collegio che, anche nel caso presente, oltre a quello di cui alla sentenza di questo TRGA n. 172/03, sia necessaria quella duplice previsione che si assume essere stata qui obliterata (v. anche CdS Sez. IV 29.8.2002, n. 4340).</p>
<p>3.6 &#8211; Del resto non sembra al Collegio medesimo che il discrimen tra reiterazione di un vincolo pubblicistico del tipo de quo, imposto prima della scadenza del precedente o quello reiterato dopo la scadenza del precedente – pur con caratteristiche diverse ma con risultanze uguali ed uguali conculcazioni inibitorie &#8211; valga, ex se, ad escludere l&#8217;utilizzo di principi di specie deducibili dalla giurisprudenza; ed invero il reiterato superamento del limite temporale della citata franchigia, come sopra inteso, continuerà a realizzare, in ogni caso, una irreversibile condizione di espropriazione di valore per inedificabilità assoluta del bene di interesse; infatti il termine complessivo di durata della franchigia dall’indennizzabilità finirebbe, comunque e così, coll’essere sempre procrastinabile senza ulteriori garanzie alternative ancorandolo al solo dato finalistico; pur nella rilevata assenza di ogni tipo di attività concretizzative della PA.</p>
<p>4 &#8211; Si può ora richiamare alla mente i principi fissati dalla Corte Costituzionale e di cui alle sentenze 20 maggio 1999 n. 179 e 18 dicembre 2001 n. 411 per ricordare &#8211; alla stregua di quanto dalle stesse utilmente deducibile &#8211; che la medesima Corte ha, in sostanza, dato luogo ad una interpretazione anche additiva in negativo dell’art. 40 della l. 17 agosto 1942, n. 1150, ritenendo che questo contrasti con l’art. 42, III c., della Costituzione medesima nella parte in cui lo stesso non prevede &#8211; peraltro solo per casi non uguali al presente &#8211; un indennizzo.</p>
<p>5 &#8211; Si osserva, tuttavia, che il più volte citato art. 67 l.p. 5 settembre 1991, n. 22 richiama tout court e per quanto di specifico qui interessa (VII c.) l’art. 40 della citata l. 17 agosto 1942, n. 1150 nel testo sostituito dall’art. 5 della l. 19 novembre 1968, n. 1187.</p>
<p>6 &#8211; E di poi si rileva che la domanda di specie del ricorrente appare solo oggi attualizzabile; essendo altresì la medesima ancor più che tempestiva; inoltre la vertenza è ancora in corso di giudizio.</p>
<p>7 &#8211; D’acchito ed anche questa volta, dunque &#8211; poichè la citata norma provinciale nulla ipotizza sul punto di specie &#8211; si renderebbe necessario il rinvio d’ufficio della stessa alla Corte Costituzionale per il relativo scrutinio di costituzionalità; essendo, almeno all’apparenza, la relativa questione non manifestamente infondata e, all’evidenza, certamente rilevante.</p>
<p>8 &#8211; Sennonché, anche in questo ulteriore caso e per questo nuovo aspetto, la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale non serve (TRGA n. 172/03).<br />
8.1 &#8211; Invero sono le stesse decisioni della Corte e la rassegnata particolare interpretazione additiva in negativo (e di cui sopra) all’art. 40 della l. 17 agosto 1942, n. 1150 che portano ad escludere tale necessità rituale (v. per utili e puntuali spunti soprattutto ord. C. Cost. 10/25 luglio 2002, n. 397).</p>
<p>8.2 &#8211; Ritiene, infatti, il Collegio che – anche nel caso di specie &#8211; sia possibile fare applicazione del portato della norma contenuta nell’art. 40 citato, come rimodellata dalla Corte Costituzionale e degli ulteriori articoli di interesse di livello statuale, alla stregua del rinvio recettizio e di carattere dinamico operato dal VII c. dell’art. 67 della l.p. 5 settembre 1991, n. 22.</p>
<p>8.2.1 &#8211; Attraverso tale operazione di collegamento non statico tra diversi precetti, non è escludibile &#8211; ciò non vietando esplicitamente la legge provinciale richiamata &#8211; la indennizzabilità di vincoli come quelli de quibus che, alfine superato comunque il detto periodo decennale di franchigia dall’indennizzabilità medesima, continuino ad essere efficaci sotto il determinante ed esauriente profilo pubblicistico a base espropriativa e senza che se ne intraveda, a causa di una loro semplice e continua reiterazione, la definizione concreta in attuale ed in dato materializzante; aldilà delle varie qualificazioni attribuitegli nel tempo.</p>
<p>8.2.2 &#8211; Del resto una simile ricostruzione permette anche una interpretazione conforme a Costituzione (art. 42) del citato dato normativo provinciale (v. ancora ord. C. Cost. ut supra).</p>
<p>8.3 &#8211; Di talchè tale lettura consente, in definitiva, di ritenere che vincoli siffatti, anche qualora assumano le variegate qualificazioni su delineate e perciò anche con le citate caratteristiche temporalmente diverse, debbano essere anch’essi indennizzati. Ciò alla stregua del solo dato finalistico unificante e sopra descritto.</p>
<p>9 &#8211; Conseguentemente, secondo il disegno ermeneutico sopra descritto, è solo il criticato duplice vuoto di determinazione comunale che va cassato; in ragione della natura, della durata e della portata finale, come rilevate, del vincolo di specie; sempre pubblicistico ed uguale nelle dette conclusioni concultative.</p>
<p>10 &#8211; Si deve, in ogni modo, precisare che l’annullamento riguarda esclusivamente ed appunto l’assenza di previsione comunale di un indennizzo e dei relativi presupposti criteri di quantificazione; ovviamente in parte qua e nel solo limite di interesse del ricorrente.</p>
<p>11 – Ancora una volta la complessità della questione e la sua particolarità consigliano la compensazione delle spese tra tutte le parti in causa.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 378/2002, in parte lo respinge ed in parte lo accoglie nei limiti di cui in motivazione; per l’effetto, annulla, in parte qua e nei limiti dell’interesse del ricorrente, la mancata previsione, al livello comunale, della indennizzabilità del vincolo de quo.<br />
Spese del giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2004, con l’intervento dei Magistrati:<br />
dott. Paolo Numerico Presidente<br />
dott. Mario Mosconi Consigliere estensore<br />
dott. Lamberto Ravagni Consigliere</p>
<p>Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 9 giugno 2004.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-9-6-2004-n-212/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.212</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.1176</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1176/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1176/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1176/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.1176</a></p>
<p>Pres. Alfredo Gomez de Ayala &#8211; Est. Roberta Vigotti H3G s.p.a. (avv.ti Bardelli, Bazzani, Recla, Montanaro) c. Comune di Santa Vittoria d’Alba (avv.ti Martinetti e Giacardi). non serve il permesso di costruire per le antenne di telefonia mobile 1. Impianti di telefonia mobile – Permesso di costruire – Non sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1176/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.1176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1176/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.1176</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alfredo Gomez de Ayala &#8211; Est. Roberta Vigotti<br />  H3G s.p.a. (avv.ti Bardelli, Bazzani, Recla, Montanaro) c. Comune di Santa Vittoria d’Alba (avv.ti Martinetti e Giacardi).</span></p>
<hr />
<p>non serve il permesso di costruire per le antenne di telefonia mobile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Impianti di telefonia mobile – Permesso di costruire – Non sussiste – D.i.a. – Sufficienza.</p>
<p>2. D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 – Questione di legittimità costituzionale ex art. 117 e 118 Cost. – Manifesta infondatezza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il d.lvo 259/2003, che disciplina il procedimento assentivo all’installazione di antenne per la telefonia mobile, è da considerarsi norma speciale, rispetto al testo unico per l’edilizia, onde per cui dette installazioni non abbisognano del permesso di costruire.																																																																																												</p>
<p>2.	E’ inammissibile poiché infondata la questione di illegittimità costituzionale per incompetenza del D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259, concernente gli impianti di telecomunicazione, perché la disciplina della rete di comunicazioni, che per sua natura necessita di essere regolata uniformemente, ricade nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117 Cost., e non in quella regionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non serve il permesso di costruire per le antenne di telefonia mobile</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>La H3G spa presentò il 25.11.2003 una domanda al Comune di Santa Vittoria d’Alba per essere autorizzata all’installazione di un impianto per telefonia cellulare con potenza inferiore a 20 W, in progetto sul mappale 62 del foglio 11.  L’amministrazione ha adottato l’atto 24.12.2003, qui impugnato, con cui ha respinto la domanda. Ritenendosi lesa, la società ha notificato l’atto 27.2.2004, depositato il 4.3.2004, con cui deduce:<br />
violazione degli artt. 86 ed 87 del d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, violazione dell’art. 41 della legge 1 agosto 2002, n. 166, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 del d pr 6 giugno 2001, n. 380, violazione dell’art. 14 preleggi, eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, violazione dell’art. 4 del d.l. 315 del 2003.<br />
Violazione, sotto distinti profili, degli artt. 86 ed 87 del d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, violazione dell’art. 4, comma 3 del d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, violazione dell’art. 41 della legge 1 agosto 2002, n. 166 e della legge 21 dicembre 2001, n. 443, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 del dpr 6 giugno 2001, n. 380, eccesso di potere per difetto assoluto  dei presupposti.<br />Violazione degli artt. 86 ed 97 del d.lvo 1 agosto 2003, n. 289 sotto distinto profilo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 del dpr 6 giugno 2001, n. 380, eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, violazione dell’art. 15 preleggi.<br />
Violazione degli artt. 86 ed 87 del d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 del dpr 6 giugno 2001, n. 380, violazione  e falsa applicazione della legge Regione Piemonte 6/1989, eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e difetto di motivazione.<br />
Violazione degli artt. 86 ed 87 del d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, violazione  e falsa applicazione della legge Regione Piemonte 6/1989, violazione dell’art. 4 d.l. 315 del 2003.<br />
L’interessata ha chiesto sospendersi l’esecuzione dell’atto impugnato.<br />
Il Comune di Santa Vittoria d’Alba si è costituito in giudizio con atto 23.3.2004 con cui ha chiesto respingersi l’impugnazione.<br />
La ricorrente ha depositato una memoria datata 8.6.2004, mentre l’amministrazione resistente ha prodotto una difesa in camera di consiglio.Il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, vista la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova in atti.<br />
E’ impugnato un atto con cui il Comune di santa Vittoria d’Alba ha ordinato all’interessata di non effettuare i lavori previsti per l’installazione dell’impianto per ricetrasmittente, in progetto nel Comune, sul terreno accatastato al foglio 11 ed al mappale 62.<br />
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 86 ed 87 del d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, nonché delle norme contenute nel testo unico per l’edilizia: deduce l’interessata l’erroneità della tesi sostenuta nell’atto impugnato, che ha ritenuto di carattere generale le disposizioni contenute nel testo unico per l’edilizia, a fronte delle quali quelle adottate per le comunicazioni elettroniche mostrerebbero cedevolezza.<br />L’amministrazione richiama l’art. 1 della norma citata, che proclama la natura generale delle disposizioni approvate, e le successive previsioni che classificano i tralicci per telecomunicazioni alla stregua degli interventi di nuova costruzione, che necessitano pertanto del permesso di costruire per essere attuati. <br />
Il giudice osserva che è fondato e va accolto l’assorbente motivo con cui l’interessata rileva il carattere speciale, che le norme sulla comunicazione elettronica hanno assunto nell’ordinamento. E’ infatti corretto affermare che l’art. 41 della legge 1 agosto 2001, n. 166 ha delegato al governo l’emanazione di un testo organico di leggi, capace di disciplinare “…l&#8217;istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; b) le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica…”. La nuova normativa avrebbe dovuto contenere la “…previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443…”. <br />
Tanto risulta essere stato disposto con il d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, che ha introdotto l’art. 87, che prevede un procedimento particolare per conseguire il titolo necessario per installare le antenne serventi il servizio; la norma sembra trovare una giustificazione nella giurisprudenza della corte costituzionale (sent. 307/2003, citata dalla ricorrente), che ha riconosciuto la natura non solo edilizia dell’attività nel settore di che si tratta.Da ciò consegue che le previsioni del d.lvo 259/2003 assumono un pieno carattere derogatorio, rispetto alla intenzione palesata dal testo unico per l’edilizia, di costituire una legge generale in materia, insuscettibile di essere modificata dalle norme di pari rango, emanate successivamente.Risulta pertanto fondata la censura con cui si lamenta l’erroneità della tesi della p.a., che ha ritenuto irrilevanti le disposizioni di cui al codice delle comunicazioni, ove poste in deroga a quelle edilizie.<br />Non può essere accolta l’eccezione sollevata dalla difesa della p.a. resistente, che ha ritenuto le norme denunciate in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. <br />
Va infatti rilevato che la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato la natura unitaria della rete di comunicazioni, che ne rende possibile e necessaria la disciplina statuale dal punto di vista legislativo e da quello amministrativo. Tale asserzione permette di ritenere il legislatore centrale legittimato a dettare la complessiva disciplina della materia, e non già i soli principi generali.<br />  Il motivo esaminato deve pertanto essere accolto, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato. Le spese possono comunque essere compensate, dati i giusti motivi. </p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1176/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.1176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.10980</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-6-2004-n-10980/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-6-2004-n-10980/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-6-2004-n-10980/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.10980</a></p>
<p>Pres. Vito Giustiniani; Est. Giulio Graziadei Azienda Policlinico Umberto I di Roma (Avv. Romolo Roboa) c. FARMADES S.p.A. (Avv.E.Adriano Raffaelli e Andrea Vischi) il requisito di cui all&#8217; art. 366, primo comma n. 3, c.p.c. e&#8217; soddisfatto anche quando l&#8217;atto esponga gli estremi della controversia necssari per la definizione della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-6-2004-n-10980/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.10980</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-6-2004-n-10980/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.10980</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vito Giustiniani; Est. Giulio Graziadei<br />  Azienda Policlinico Umberto I di Roma (Avv. Romolo Roboa) c. FARMADES S.p.A. (Avv.E.Adriano Raffaelli e Andrea Vischi)</span></p>
<hr />
<p>il requisito di cui all&#8217; art. 366, primo comma n. 3, c.p.c. e&#8217; soddisfatto anche quando l&#8217;atto esponga gli estremi della controversia necssari per la definizione della questione di giurisdizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione civile &#8211; regolamento di giurisdizione &#8211; preventivo &#8211;        ricorso &#8211; requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa &#8211;<br />
necessita&#8217; &#8211; contenuto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il requisito dell&#8217;esposizione sommaria dei fatti di causa (art. 366,<br />
primo comma n. 3, cod. proc. civ.), cui e&#8217; soggetto a pena<br />
d&#8217;inammissibilita&#8217; anche il ricorso per regolamento preventivo di<br />
giurisdizione, e&#8217; soddisfatto quando l&#8217;atto esponga gli estremi della<br />
controversia necessari per la definizione della questione di<br />
giurisdizione, indicando le parti, l&#8217;oggetto ed il titolo della<br />
domanda, e inoltre specificando il procedimento cui si riferisce<br />
l&#8217;istanza e la fase in cui si trovi, mentre non rileva l&#8217;omessa<br />
menzione di assunti difensivi e di momenti della vicenda processuale<br />
non influenti sulla questione medesima</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/4724_10980.pdf">clicca qui</a></p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-6-2004-n-10980/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.10980</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
