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	<title>9/5/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/5/2016 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2016 n.1865</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-5-2016-n-1865/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-5-2016-n-1865/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2016 n.1865</a></p>
<p>Pres. Maruotti/ Est. Santoleri Sulla illegittimità delle sanzioni disciplinari per disparità di trattamento. Pubblica amministrazione – Polizia – Sanzioni disciplinari – Destituzione dal servizio – Disparità di trattamento – Illegittimità –Sussiste. &#160; &#160; E’ illegittima per eccesso di potere per disparità di trattamento la sanzione disciplinare della destituzione del servizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-5-2016-n-1865/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2016 n.1865</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-5-2016-n-1865/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2016 n.1865</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti/ Est. Santoleri</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità delle sanzioni disciplinari per disparità di trattamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Polizia – Sanzioni disciplinari – Destituzione dal servizio – Disparità di trattamento – Illegittimità –Sussiste. &nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima per eccesso di potere per disparità di trattamento la sanzione disciplinare della destituzione del servizio qualora in relazione delle stesse vicende si riscontri l’applicazione ad altri soggetti parimenti coinvolti di sanzioni di più lieve entità.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01865/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 07333/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7333 del 2015, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tacito, n. 50;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Il Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;&nbsp;<br />
il Capo della Polizia di Stato;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. III, n. 1172/2015, resa tra le parti, concernente la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento della Pubblica Sicurezza;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti l’avvocato Emanuela Mazzola e l’avvocato dello Stato Maria Luisa Spina;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>1. Il signor -OMISSIS-, già appartenente alla Polizia di Stato con qualifica di Vice Ispettore, ha proposto ricorso al T.A.R. Puglia, Sezione di Lecce, iscritto al numero R.G. 748/2011, al fine di ottenere l&#8217;annullamento della sanzione della destituzione inflittagli dal Ministero dell&#8217;Interno&nbsp;<em>«per aver commesso in servizio, abusando della sua qualità di pubblico ufficiale, atti, accertati in sede penale, in grave contrasto con i doveri assunti col giuramento, arrecando con tale condotta grave pregiudizio all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza».</em><br />
Il giudizio è stato definito con una prima sentenza di improcedibilità, annullata con rinvio dal Consiglio di Stato (sent. n. 4022/2014).<br />
2. Dopo la riassunzione del giudizio, la controversia è stata definita dal TAR con la sentenza n. 1172/2015, oggetto del presente appello, con la quale il ricorso di primo grado è stato respinto.<br />
Dopo aver ripercorso l’iter penale e quello disciplinare, l’appellante ha dedotto &#8211; in via preliminare &#8211; che l’Amministrazione avrebbe implicitamente annullato il provvedimento impugnato in primo grado, avendo emanato un ulteriore provvedimento di destituzione avente decorrenza anteriore a quello impugnato nel presente giudizio; egli ha poi rilevato che non si sarebbe formato un giudicato penale rilevante ai fini disciplinari ex art. 653, comma 1 bis, c.p.p. tenuto conto del suo proscioglimento da ogni capo di imputazione.<br />
L’appellante ha poi censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la censura di difetto di carenza e di illogicità della motivazione, rilevando che &#8211; mancando il giudicato penale -l’accertamento e la rilevanza dei fatti si sarebbe dovuta compiere in sede disciplinare.<br />
Il funzionario istruttore aveva ritenuto che egli avesse agito in buona fede, essendo convinto di eseguire un ordine, sicché la delibera della Commissione Provinciale di Disciplina ed il decreto di destituzione, basati sui fatti contestati, non considerando i risultati dell’istruttoria disciplinare, sarebbero affetti dai vizi di carenza e di illogicità della motivazione.<br />
La sentenza del primo giudice avrebbe erroneamente disatteso tale censura, non considerando che ciò che rileva non è la contestazione dei fatti, bensì l’accertamento della loro fondatezza, circostanza che nel caso di specie non sussisterebbe, essendo stata smentita dall’istruttoria disciplinare che aveva escluso la colpevolezza dell’inquisito.<br />
L’appellante ha poi censurato il capo di sentenza che ha respinto il secondo motivo del ricorso di primo grado, relativo alla contestata disparità di trattamento: egli ha rilevato, infatti, che oltre a lui furono rinviati a giudizio anche altri colleghi e superiori gerarchici, nessuno dei quali è stato destituito dal servizio; alcuni di essi, anzi, non hanno subito alcuna sanzione disciplinare.<br />
Il primo giudice ha respinto tale censura, rilevando l’inconfigurabilità del vizio per l’assenza di identiche situazioni di fatto.<br />
Nella memoria depositata il 22 gennaio 2016, l’appellante – dopo aver acquisito i documenti in sede di accesso – ha fornito ulteriori elementi a sostegno della propria tesi, rappresentando che soltanto lui è stato sanzionato con la destituzione dal servizio, mentre gli altri compartecipi alla vicenda hanno subito solo sanzioni di minima entità, essendo stato riconosciuto in sede disciplinare che avevano agito nella convinzione di eseguire un ordine.<br />
L’appellante ha quindi ribadito l’illogicità nella scelta della sanzione da applicare, tenuto conto che a lui sarebbe stata irrogata la sanzione più grave, sebbene avesse assunto un ruolo marginale nella vicenda rispetto ai suoi superiori gerarchici.<br />
L’appellante ha infine censurato il capo di sentenza che aveva respinto il sesto motivo di ricorso, con il quale era stata dedotta la violazione del principio di proporzionalità della sanzione, sostenendo che vi sarebbe stata sproporzione tra il fatto e la “pena”.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, che ha replicato alle censure proposte, chiedendone il rigetto.<br />
In prossimità dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato scritti difensivi.<br />
3. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2016, l’appello è stato trattenuto in decisione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>1. L’appello è fondato nei limiti in seguito precisati.<br />
1,1, Come ha correttamente evidenziato l’Avvocatura dello Stato nella propria memoria difensiva, il procedimento disciplinare a carico dell’appellante trae origine dalla sentenza n. 29/08 emessa in data 14 gennaio 2008, con la quale il Tribunale di Brindisi lo ha condannato alla pena della reclusione di anni 1 e mesi 6, perché ritenuto responsabile del reato contraddistinto al capo a), limitatamente all’ipotesi della violazione dell’art. 4 della legge n. 895 del 1967.<br />
L’appellante e altri due operatori della Polizia di Stato (signori Fil. Pas. e Car. Ema.), infatti, avevano preso in consegna, detenuto e trasportato armi da guerra, munizionamento per armi da guerra e congegni esplosivi, introdotti clandestinamente in territorio italiano dal latitante Ben. Sta., appartenente alla Sacra Corona Unita, rifugiatosi in Montenegro.<br />
In particolare, quest’ultimo, giunto clandestinamente a Brindisi a bordo di motoscafo nella tarda serata del 13 luglio 1996, aveva consegnato ai signori Car. Ema. e Per. Gio. (appartenenti alla Squadra Mobile della Questura di Brindisi, recatisi in quella località ad attenderlo su disposizione di Fil. Pas., altro pubblico ufficiale appartenente alla Squadra Mobile della Questura di Brindisi e superiore gerarchico dell’appellante), le seguenti armi, munizioni e congegni esplosivi portati con sé dal Montenegro:<br />
&#8212; due tubi lanciarazzi tipo bazooka;<br />
&#8212; tre fucili kalashnikov;<br />
&#8212; sette bombe a mano;<br />
&#8212; 170 cartucce per kalashnikov;<br />
&#8212; 6 caricatori curvi per kalashnikov.<br />
I signori Car. e Per., ricevute tali armi, munizioni e congegni esplosivi, le avevano trasportate dapprima presso l’abitazione di Fil. Pas. ed, insieme a quest’ultimo, dopo alcune ore, le avevano portate ad Ostuni, in località «Cala dei Ginepri», depositandole sulla locale scogliera, dove in seguito erano state rinvenute e sequestrate a cura anche di altro personale della Polizia di Stato.<br />
1.2. Dal punto di vista penalistico, occorre rilevare che a seguito del ricorso in appello, in data 21 gennaio 2010 la Corte d&#8217;Appello di Lecce, con sentenza n. 107 del 2010, ha riformato la sentenza n. 29/2008, con dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato di cui all&#8217;art. 4 l. n. 895 del 1967, perché estinto per decorrenza del termine di prescrizione, sicchè nei confronti dell’appellante non è stata emessa alcuna sentenza di condanna<br />
Inoltre, se si prende in considerazione la richiesta di rinvio a giudizio disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, si evince chiaramente che la complessa attività di polizia (nella quale si inserisce anche la specifica vicenda penale richiamata nel procedimento disciplinare) riguardava &#8211; oltre ai signori Per., Fil. e Car. &#8211; anche altri appartenenti alla Polizia di Stato, e cioè il signor Sup. Pao. ed il dott. Oli. Gio., anch’essi coinvolti nel procedimento penale per la vicenda relativa al passaporto predisposto per il latitante Ben. Sta., a nome -OMISSIS-.<br />
Come ha correttamente rilevato la difesa dell’appellante, all’esito del complesso iter processuale penale, egli non ha subito alcuna condanna, a differenza del suo superiore gerarchico signor Fil., nei cui confronti è stata disposta in primo grado &#8211; con la stessa sentenza n. 29/08 del Tribunale Penale di Brindisi &#8211; la condanna alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed € 500 di multa, perché ritenuto responsabile del reato di agli artt. 110 c.p., 1 e 4 della L. 895/67, pena poi ridotta dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 107 del 21 gennaio 2010 ad anni 2 di reclusione ed € 400 di multa, in ordine al reato di cui all’art. 1 della l. n. 895 del 1967.<br />
La complessa vicenda penale si prestava, infatti, a diverse interpretazioni, potendo ricondursi ad un’operazione sotto copertura diretta alla cattura del latitante Sta. e alla sua induzione ad instaurare una collaborazione con gli inquirenti, e dunque diretta a finalità compatibili con quelle proprie del corpo di Polizia, anche se utilizzando metodi «non appropriati».<br />
Le condotte, però, potevano valutarsi anche&nbsp;<em>ex se</em>, e dunque a prescindere dalle finalità di ordine e sicurezza pubbliche perseguite, potendo essere interpretate in modo egoistico, in quanto dirette a perseguire titoli di merito utili per la progressione nella carriera.<br />
2. La difficoltà di inquadramento della condotta tenuta dai diversi appartenenti alla Polizia di Stato, nell’ambito della stessa vicenda, ha dato origine ad esiti disciplinari diversi, pur prendendo in considerazione la medesima o analoga condotta.<br />
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, infatti, la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 107 del 21 gennaio 2010 si riferisce sia all’appellante che ai signori Fil. e Car.; in tale sentenza il giudice penale – dopo aver disconosciuto la possibilità di riconoscere la scriminante dell’adempimento del dovere in considerazione dei pricipi giurisprudenziali sul cosiddetto agente provocatore, ha ritenuto corretta la contestazione del reato di detenzione e porto di armi effettuata nei confronti dei tre imputati e ha confermato la condanna – riducendo la pena – per il signor Fil., dichiarando il non doversi procedere per prescrizione per gli altri due imputati, l’appellante e il signor Car.<br />
3. Nel caso di specie, si possono considerare assimilabili le situazioni soggettive, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, trattandosi di tre poliziotti che avevano commesso (l’appellante ed il sig. Car.) lo stesso reato in concorso, ed il signor Fil. un reato più grave; tutti e tre sono stati giudicati nel medesimo processo con esiti in un caso identici (l’appellante e il signor Car. con decisione di non doversi procedere per prescrizione) ed il signor -OMISSIS- con la condanna a pena detentiva.<br />
Ebbene, nonostante l’identità delle situazioni di fatto per quanto concerne l’appellante ed il signor Car., e la obiettiva maggiore gravità della posizione del signor Fil., che peraltro era il superiore gerarchico e aveva avuto un ruolo di leader nella vicenda rispetto all’appellante, che aveva invece svolto solo mansioni esecutive, gli esiti dei procedimenti disciplinari sono stati assai diversi tra loro:<br />
&#8212; nei confronti del signor Ema. Car. non è stato instaurato alcun procedimento disciplinare in relazione alla vicenda c.d. “Sta” (cfr. doc. n. 1 depositato dalla difesa dell’appellante il 15 gennaio 2016, circostanza – peraltro &#8211; non contestata in giudiz<br />
&#8212; al signor Fil., avente anche un grado superiore a quello dell’appellante, risultato condannato alla pena detentiva della reclusione, è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese;<br />
&#8212; all’appellante, immune da condanne penali, come il collega Car., con pochi anni di servizio – e dunque poca esperienza professionale &#8211; è stata irrogata la sanzione della destituzione dal servizio, la massima sanzione prevista dall’ordinamento.<br />
4. Ritiene, dunque, la Sezione che – malgrado l’obiettiva gravità dei fatti commessi dall’appellante, ampiamente giustificativi della attivazione del procedimento disciplinare e della irrogazione di una adeguata sanzione – nel caso di specie siano ravvisabili i dedotti profili di eccesso di potere per disparità di trattamento e illogicità.<br />
L’Amministrazione – nel sanzionare le condotte dell’appellante e dei suoi colleghi, già valutate in sede penale &#8211; ha irrogato la massima misura della destituzione solo nei confronti dell’appellante, mentre nei confronti degli altri appartenenti alla Polizia di Stato ha seguito criteri molto più benevoli, avendo considerato – ad esempio, nel caso dell’Ispettore Fil, &#8211; il contesto ambientale, la volontà di agire nell’interesse dell’Amministrazione, la mancanza di benefici derivanti dalla condotta, mentre tali elementi risultano immotivatamente svalutati al termine del procedimento disciplinare a carico dell’appellante (cfr. all. n. 17 fascicolo documenti depositati il 15 gennaio 2016), sebbene posti in luce dal funzionario istruttore, secondo cui l’appellante avrebbe agito nella convinzione di eseguire un ordine.<br />
5. L’appello va dunque accolto, e dunque, in riforma della sentenza di primo grado, va accolto il ricorso di primo grado annullando il provvedimento di destituzione con esso impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti, ai sensi dell’art. 119 del testo unico n. 3 del 1957.<br />
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l &#8216;appello RG. 7333/2015, e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento del Capo della Polizia del 13 gennaio 2011, con il quale è stata disposta nei confronti del signor -OMISSIS- la destituzione dal servizio.<br />
Condanna l’Amministrazione soccombente a rifondere all’appellante le spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge, oltre alle spese relative al contributo unificato per entrambi i gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i nominativi delle persone riportate nella sentenza.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br />
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 09/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-5-2016-n-1865/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2016 n.1865</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2016 n.5363</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-9-5-2016-n-5363/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-9-5-2016-n-5363/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2016 n.5363</a></p>
<p>Pres. R. Savoia, Est. I. Pisano Sulla necessità di congrua motivazione del giudizio di inidoneità della commissione giudicatrice di un concorso per abilitazione scientifica nazionale e sulla opportunità di una diversa composizione della commissione che opera la rivalutazione conseguente all’annullamento giurisdizionale Concorsi pubblici &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Professore universitario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-9-5-2016-n-5363/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2016 n.5363</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-9-5-2016-n-5363/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2016 n.5363</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R. Savoia, Est. I. Pisano</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessità di congrua motivazione del giudizio di inidoneità della commissione giudicatrice di un concorso per abilitazione scientifica nazionale e sulla opportunità di una diversa composizione della commissione che opera la rivalutazione conseguente all’annullamento giurisdizionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Concorsi pubblici &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Professore universitario di II fascia &#8211; Giudizio finale di non idoneità – Adeguata motivazione – Necessità – Riesame &#8211; Nuova composizione della Commissione- Necessità</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Nell’ambito di un concorso, per conseguire l’abilitazione scientifica nazionale per l’esercizio di funzioni di Professore universitario di seconda fascia, il giudizio finale di non idoneità della Commissione deve essere congruamente motivato. Nella specie il giudizio collegiale manca di una specifica e puntuale motivazione del perché la Commissione abbia ritenuto di privilegiare il criterio “qualitativo” delle pubblicazioni, peraltro non unanime (tre giudizi negativi su cinque) rispetto sia al criterio quantitativo, avendo la ricorrente superato uno degli indicatori di impatto della produzione scientifica, che alla unanime valutazione positiva dei titoli. Di qui l’illegittimità della valutazione e la necessità di suo riesame che va affidato, ex art. 34 C.P.A., ad una Commissione diversamente composta*</p>
<p><em>*crf in termini <a href="https://www.giustamm.it/ga/id/2016/3/22697/g">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza 9 marzo 2016, n. 3046</a> in questa Rivista n. 3/2016</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 05363/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 09944/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="108" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>(Sezione Terza Bis)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 9944 del 2015, proposto da:<br />
Laura Castaldi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, Alfonso Viscusi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Morbidelli in Roma, Via Maresciallo Pilsudski, 118;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Antonio Viotto, non costituito;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 12/d2 (diritto tributario)<br />
nonché, per quanto occorrer possa<br />
2) in parte qua dei Giudizi Individuali dei Prof. Fabrizio Amatucci; Giuseppe Maria Cipolla e Carlo Maria Lopez Espadafor, laddove esprimono il proprio giudizio parzialmente negativo in merito alle Pubblicazioni della Prof. Laura Castaldi;<br />
3) del Verbale n. 8 del 18.04.2015, Commissione Giudicatrice nominata con D.D. 168/2015 integrato con D.D. 277/2015, nella parte in cui &#8220;nota delibera favorevolmente per l&#8217;attribuzione dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale conformemente al giudizio collegiale contestala/mente predisposto&#8221; con riferimento alla Prof.ssa Laura Castaldi.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
Ritenuto che la presente decisione può essere adottata con decisione assunta in forma semplificata, ex art.74 cpa, sussistendone i presupposti;<br />
Rilevato che la ricorrente, attualmente professore di Diritto Tributario (II° fascia) presso l&#8217;Università di Siena, impugna la valutazione negativa in epigrafe, in relazione al conseguimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 12/d2 (diritto tributario) motivata collegialmente dalla Commissione sulla considerazione che “<em>Visti i giudizi individuali, esprimono voto favorevole al conseguimento dell&#8217;abilitazione scientifica del candidato n. 2 commissari; esprimono voto contrario n. 3 commissari. Pertanto, non essendo stata raggiunta la maggioranza di cui all&#8217;art. 8, comma 5 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 la commissione non delibera favorevolmente per l&#8217;attribuzione dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale conformemente al giudizio collegiale contestualmente predisposto”;</em><br />
che parte ricorrente con la prima censura deduce vari profili di illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione, dovendosi ritenere nel caso specifico sussistente un onere motivazionale aggravato avendo la ricorrente, tra l’altro, ottenuto una valutazione pienamente favorevole sui titoli in tutti i giudizi individuali e in quello collegiale;<br />
che, nella fattispecie in questione, la ricorrente risulta avere nettamente superato la mediana attinente agli &#8220;articoli su rivista, capitoli di libri normalizzati&#8221; (per gli indicatori non bibliometrici come da all. B del D.M. 76/2012) ove ha raggiunto il punteggio di 27 a fronte del limite minimo di 22;<br />
che, in una recente decisione pronunziata dalla Sezione con riferimento ad analogo provvedimento di diniego dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia nel settore concorsuale settore 12/D2 – diritto tributario la Sezione ha rilevato che “<em>Conclusivamente, di fronte a due giudizi ampiamente positivi e a tre giudizi negativi era onere della Commissione in sede collegiale compiere l’approfondimento necessario, per chiarire le ragioni del giudizio finale di non idoneità (ragioni che non possono pienamente evincersi, come visto, dalle tre valutazioni negative).Tanto più che nel caso di specie la Commissione non aveva provveduto a individuare sub criteri di valutazione, che consentissero di attribuire un ben individuato “peso” ai diversi titoli sottoposti al giudizio dell’organo collegiale” (</em>cfr.Tar Lazio, sez.III, n. 02467/2016 del 13 gennaio 2016);<br />
che, in conformità a detto precedente, il Collegio ritiene fondata la prima censura, atteso che nel caso in questione il giudizio collegiale manca di una specifica e puntuale motivazione del perché la Commissione abbia ritenuto di privilegiare il criterio “qualitativo” delle pubblicazioni, peraltro non unanime (tre giudizi negativi su cinque) rispetto sia al criterio quantitativo, avendo la ricorrente superato uno degli indicatori di impatto della produzione scientifica, che alla unanime valutazione positiva dei titoli, con assorbimento delle altre doglianze dedotte, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia nel settore concorsuale settore 12/D2 – diritto tributario e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.<br />
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.<br />
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il tribunale Amministrativo regionale per il Lazio, sez.III bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:<br />
&#8211; annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea la ricorrente;<br />
&#8211; ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessata entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;<br />
&#8211; condanna il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre I.V.A. e C.P.A..<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Riccardo Savoia, Presidente<br />
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore<br />
Emanuela Loria, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 09/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-9-5-2016-n-5363/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2016 n.5363</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2016 n.1863</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-5-2016-n-1863/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-5-2016-n-1863/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-5-2016-n-1863/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2016 n.1863</a></p>
<p>Pres. Lignani / Est. Palanza Le condanne per illecito reingresso in Italia senza autorizzazione non ostano alla procedura di emersione dal lavoro irregolare. 1. Stranieri – Extracomunitari – Lavoro irregolare – Procedura di emersione – Presupposti – Condanna ex art. 13, co. 13 lett.a) d.lgs. n. 286/1998 – Rilievo ostativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-5-2016-n-1863/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2016 n.1863</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-5-2016-n-1863/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2016 n.1863</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lignani / Est. Palanza</span></p>
<hr />
<p>Le condanne per illecito reingresso in Italia senza autorizzazione non ostano alla procedura di emersione dal lavoro irregolare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Stranieri – Extracomunitari – Lavoro irregolare – Procedura di emersione – Presupposti – Condanna ex art. 13, co. 13 lett.a) d.lgs. n. 286/1998 – Rilievo ostativo – Esclusione – Ragioni.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini della procedura di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 1 ter. Del d.l. n.78 del 2009, il reato di cui all’art. 13, co. 13, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998 (illecito reingresso nel territorio dello Stato senza l’autorizzazione del Ministro dell’interno), non può considerarsi espunto dall’ordinamento per effetto dell’entrata in vigore della normativa comunitaria di cui alla direttiva 2008/115/CE, concernente la introduzione di un limite quinquennale del divieto di reingresso, e continua ad essere previsto dall’art. 381 c.p.p.. Tuttavia le condanne per reati rientranti nell’art. 381 non possono più considerarsi automaticamente ostative alla procedura di emersione<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.trebisonda/Desktop/Cons.%20ST.%201863.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. Inoltre l’art. 1 ter, comma 13, del d.l. n. 78 del 2009 prevede, alla lettera a), che sia ostativa alla procedura di emersione, disciplinata dal medesimo art. 1-ter, la espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 e ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera c), del medesimo decreto, ma non fa menzione delle espulsioni di cui alla lettera a), dello stesso comma 2. Pertanto, atteso che il presupposto della procedura di emersione è la illegalità della precedente presenza sul territorio nazionale, in mancanza di una esplicita previsione, come quella contenuta nel comma 13 dell’art. 1 ter del d.l. n. 78 per le espulsioni di cui alla lettera c) del soprarichiamato comma 2 dell’art. 13 del d.lgs. n. 286, il precedente ordine di espulsione non può considerarsi di per sé ostativo alla istanza di regolarizzazione del cittadino extracomunitario.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.trebisonda/Desktop/Cons.%20ST.%201863.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Sul punto la sentenza 6 luglio 2012, n. 172, della Corte costituzionale, con la quale, in riferimento all’art. 3 Cost., ha dichiarato “<em>l’illegittimità costituzionale del citato art. 1-ter, comma 13, lettera c), nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l’art. 381 cod. proc. pen. permette l’arresto facoltativo in flagranza, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato</em>”.<br />
&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01863/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 09648/2011 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />	<br />
			<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br />	<br />
			ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 9648 del 2011, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Luca Nobili Ambrosini, Lucia Sbano, con domicilio eletto presso Aldo Luca Nobili Ambrosini in Roma, Piazzale Clodio, n. 12;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>contro</em></strong><br />	<br />
			U.T.G. &#8211; Prefettura di Brescia &#8211; Sportello Unico per l&#8217;Immigrazione, Ministero dell&#8217;Interno, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>per la riforma</em></strong><br />	<br />
			della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 01414/2011, resa tra le parti, concernente revoca del provvedimento di emersione dal lavoro irregolare;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Brescia &#8211; Sportello Unico Per L&#8217;Immigrazione e di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 novembre 2015 il Cons. Alessandro Palanza e udita per l’Amministrazione appellante l’avvocato dello Stato Agnese Soldani;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			FATTO e DIRITTO<br />	<br />
			Considerato che:<br />	<br />
			&#8211; in favore della signora -OMISSIS- era stata presentata dal datore di lavoro istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 1 ter del d.l. n. 78 del 2009;<br />	<br />
			&#8211; sottoscritto il contratto di soggiorno, la Questura di Brescia comunicava allo Sportello unico per l’immigrazione di quella Prefettura che, tuttavia, era risultata una condanna ostativa a carico della lavoratrice;<br />	<br />
			&#8211; previo preavviso, con decreto prefettizio 12 ottobre 2010 n. 104968 era disposta la revoca del beneficio già concesso;<br />	<br />
			&#8211; l’interessata ha impugnato detto provvedimento davanti al TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, che, all’esito della disposta istruttoria, ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata in sede cautelare 14 ottobre 2011 n. 1414 d<br />
			&#8211; in particolare il TAR , rilevato che il ricorso era impostato su una condanna per il reato di cui all’art. 14, co. 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, mentre era emerso che la condanna concerneva il reato di cui all’art. 13, co. 13, del medesimo decreto legi<br />
			&#8211; con atto notificato il 23 novembre 2011 la signora -OMISSIS- ha appellato l’indicata sentenza deducendo violazione di legge, eccesso di potere, manifesta illogicità e contraddittorietà, giacché, nella mancata produzione da parte dell’Amministrazione del<br />
			&#8211; l’Amministrazione dell’interno si è costituita in giudizio ed ha depositato documenti, tra cui la nota datata 29 agosto 2011 della Questura di Brescia, in cui si espone che, sotto l’<em>alias</em>&nbsp;-OMISSIS- nato il 18 aprile 1980, risulta una conda<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Rilevato che:<br />	<br />
			&#8211; questa Sezione del Consiglio di Stato con la ordinanza n. 123 del 13 gennaio 2012 ha accolto l’istanza cautelare per la sospensione degli effetti della sentenza impugnata, osservando che la sentenza di condanna penale del 30 novembre 2005 è stata emessa<br />
			&#8211; nel frattempo, la giurisprudenza penale ha chiarito che “<em>la condotta di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino di un paese terzo, già destinatario di un provvedimento di rimpatrio con divieto di rientro, ha conser<br />
			&#8211; questa Sezione del Consiglio di Stato, sulla base delle medesime considerazioni soprariportate, con la ordinanza istruttoria n. 3101 del 26 marzo 2015, ha ritenuto necessario, al fine di verificare se la condanna penale a carico dell’attuale appellante<br />
			(a) la sentenza 30 novembre 2005 del Tribunale di Brescia, di cui trattasi;<br />	<br />
			(b) il decreto di espulsione sulla scorta del quale la sentenza stessa è stata emessa;<br />	<br />
			(c) documentata relazione in ordine alla data di allontanamento forzato o di partenza volontaria di -OMISSIS- ed alla data del suo reingresso nel territorio nazionale, nonché ad ogni altra notizia ritenuta utile;<br />	<br />
			&#8211; la Prefettura di Brescia ha trasmesso, in risposta alla citata ordinanza di questa Sezione, in data 2 ottobre 2015 una breve nota che accompagna copia della sentenza 30 novembre 2005 del Tribunale di Brescia, copia del decreto di espulsione emesso dal P<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Rilevato che la causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 12 novembre 2015.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Ritenuto che:<br />	<br />
			&#8211; la documentazione trasmessa dalla Prefettura di Brescia conferma la esistenza di una condanna per il reato di cui all’art. 13, co. 13, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998 (illecito reingresso nel territorio dello Stato senza l’autorizzazione del Minist<br />
			&#8211; la documentazione acquisita pertanto consente di accertare che la condanna a carico dell’attuale appellante concerne il reato di cui all’ art. 13, co. 13, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998 (illecito reingresso nel territorio dello Stato senza l’autor<br />
			&#8211; tuttavia ciò non basta a considerare legittimo nell’attuale contesto il provvedimento impugnato. Esso infatti si fonda sulla inclusione del reato di cui all’art. 13, co. 13, del d.lgs. n. 286 del 1998 (illecito reingresso nel territorio dello Stato senz<br />
			&#8211; inoltre è altresì rilevante che l’art. 1 ter, comma 13, del d.l. n. 78 del 2009 convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 109/2009, prevede, alla lettera a), che sia ostativa alla procedura di emersione, disciplinata dal medesimo art. 1-ter,<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Ritenuto, pertanto, che debba accogliersi l’appello e la sentenza appellata debba essere riformata nel senso dell’accoglimento del ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento di revoca impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Ritenuto altresì che, in ragione della sopravvenienza della dirimente pronunzia della Corte Costituzionale rispetto al provvedimento impugnato in primo grado, le spese di entrambi i gradi possano restare compensate.<br />	<br />
			P.Q.M.<br />	<br />
			Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
			definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
			accoglie l&#8217;appello e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado.<br />	<br />
			Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio..<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.<br />	<br />
			Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
			Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
			Massimiliano Noccelli, Consigliere<br />	<br />
			Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore<br />	<br />
			Pierfrancesco Ungari, Consigliere				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>			DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
			Il 09/05/2016<br />	<br />
			IL SEGRETARIO<br />	<br />
			(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-5-2016-n-1863/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2016 n.1863</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
