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	<title>9/5/2014 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2014 n.2396</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-5-2014-n-2396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2014 n.2396</a></p>
<p>Pres. A. Pajno – Est. R. Prosperi U.T.G. – Prefettura di Campobasso, Commissione Elettorale Circondariale di Larino (Avvocatura Generale dello Stato) vs Luigi Roberto Pinti (avv. V. Iacovino) Elezioni – Lista – Presentazione – Ritardo non esiguo – Causa di forza maggiore – Prova – Assenza – Ricusazione – Legittimità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-5-2014-n-2396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2014 n.2396</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-5-2014-n-2396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2014 n.2396</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pajno – Est. R. Prosperi<br /> U.T.G. – Prefettura di Campobasso, Commissione Elettorale Circondariale di Larino (Avvocatura Generale dello Stato) vs Luigi Roberto Pinti (avv. V. Iacovino)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Lista – Presentazione – Ritardo non esiguo – Causa di forza maggiore – Prova – Assenza – Ricusazione – Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia elettorale è legittima la ricusazione di una lista presentata con un ritardo di un’ora e quindici minuti in quanto tale ritardo non può essere considerato lieve scostamento, giustificabile con ragioni eccezionali ed imprevedibili e perchè, nella specie, manca del tutto la prova di una causa di forza maggiore. Infatti, le esigenze di certezza che presiedono il procedimento elettorale richiedono che le eccezioni al rigoroso rispetto dei termini prescritti dal procedimento legislativo possano rinvenirsi laddove ricorrano circostanze di forza maggiore oppure allorché gli sforamenti temporali siano realmente esigui, tanto da non porre in discussione la tutela della par condicio tra i partecipanti alla competizione elettorale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3787 del 2014, proposto da:<br />
U.T.G. &#8211; Prefettura di Campobasso, Commissione Elettorale Circondariale di Larino, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Luigi Roberto Pinti, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vincenzo Iacovino, con domicilio eletto presso Vincenzo Iacovino in Roma, via Lima 20; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. MOLISE n. 00281/2014, resa tra le parti, concernente ricusazione della lista dei candidati alle elezioni del consiglio comunale di Palata, denominata “Una nuova idea per Palata” e la collegata candidatura a sindaco del sig. Giulio Minchillo &#8211; elezioni amministrative del 25/05/2014</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Luigi Roberto Pinti;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 9 maggio 2014 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti l&#8217;avv. dello Stato Massimo Santoro e l’avv. Vincenzo Iacovino;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il signor Luigi Roberto Pinti, in qualità di cittadino elettore del Comune di Palata e di presentatore e delegato della lista denominata “Un’altra idea per Palata”, a seguito dell’esclusione della lista in argomento motivata con la tardività della sua presentazione, impugnava davanti al TAR del Molise i seguenti atti: 1) il verbale n. 108 datato 26.4.2014, con cui la Commissione elettorale circondariale di Larino ha deliberato di ricusare la lista dei candidati alle elezioni del Consiglio Comunale di Palata, denominata “Una nuova idea per Palata” e la collegata candidatura a sindaco del sig. Giulio Minchillo; 2) il successivo verbale n. 119 del 26.4.2014, con cui la Commissione elettorale circondariale di Larino ha confermato la ricusazione della lista di candidati alle elezioni del Consiglio Comunale di Palata denominata “una nuova idea per Palata” e la collegata candidatura a sindaco; 3) tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti. Il ricorrente deduceva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 97 e 51 della Costituzione, la violazione e la falsa applicazione del T.U. n. 570/1960 e s.m.i., in particolare degli artt. 28 e 30, l’eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
Con sentenza n. 281 del 5 maggio 2014 il il TAR accoglieva il ricorso, assumendo che non era contestato che il giorno 16 aprile 2014, il presentatore della lista avesse fatto ingresso nei locali del Comune di Palata alle ore 11,30 insieme ai componenti della lista e che negli uffici comunali vi fossero un affollamento di presentatori di altre numerose liste, fatto del tutto inusitato e imprevedibile per quel Comune, strutturalmente impreparato a ricevere tante liste. Solamente alle ore 11,50 venivano completati tutti gli adempimenti prodromici alla presentazione della lista, mentre l’operazione di stampa dei certificati elettorali dei candidati e dei presentatori di lista veniva a subire un’interruzione, alle ore 11,57, a causa della temporanea disfunzione del terminale del sistema elettronico informatico dell’Ufficio elettorale del Comune, che riprendeva a funzionare alle ore 12,20 e completava la stampa alle ore 12,54, determinando così il prescritto deposito soltanto alle ore 13,15, vale a dire un’ora e quindici minuti dopo la scadenza del termine fissato dalla legge (art. 28 del T.U. n. 570/1960).<br />
Il Tribunale riteneva, pertanto, che la ricusazione della lista fosse illegittima, poiché non erano stati considerati i plausibili motivi di giustificazione del ritardo e dunque, nel caso di specie, il ritardo di un’ora e quindici minuti nella presentazione della lista poteva essere considerato lieve scostamento, giustificabile con ragioni eccezionali e imprevedibili, così come riconosciuto da ampia giurisprudenza.<br />
Con appello in Consiglio di Stato tempestivamente proposto, la Prefettura di Campobasso e la Commissione elettorale circondariale di Larino impugnavano la sentenza di primo grado, sostenendo in sintesi l’erroneità della sentenza del TAR nel ritenere tollerabile lo scostamento di un’ora e 15 minuti della presentazione della lista dal termine orario di legge, visto anche che le contestate avarie al sistema meccanografico comunale affermate dal giudice di primo grado non erano avvenute e che il sovraffollamento degli uffici comunali non poteva essere sufficiente causa giustificativa di siffatto ritardo, dato che già alle 11,50 era iniziata la stampa dei certificati elettorali necessari per la presentazione della lista in controversia.<br />
Gli appellanti concludevano per l’accoglimento dell’impugnazione con vittoria di spese, mentre l’appellato si è costituito in giudizio, sostenendo la correttezza delle conclusione della sentenza del TAR.<br />
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.<br />
Il Collegio ritiene che l’appello sia fondato.<br />
Le regole generali richiamate dalla giurisprudenza amministrativa, le quali si fondano sulle esigenze di certezza che presiedono il procedimento elettorale richiedono che le eccezioni al rigoroso rispetto dei termini prescritti dal procedimento legislativo possano rinvenirsi laddove ricorrano circostanze di forza maggiore oppure allorché gli sforamenti temporali siano realmente esigui, tanto da non porre in discussione la tutela della <i>par condicio</i> tra i partecipanti alla competizione elettorale (Cons. Stato, V, 2 aprile 2003 n. 1706)<br />
Nel caso in esame infatti, l’asserita causa di forza maggiore – e cioè l’avaria riguardante il sistema informatico che avrebbe reso impossibile il rilascio del certificato elettorale del candidato Sindaco &#8211; non solo non appare provata, ma appare formalmente contestata sia in primo grado (pag. 8 della memoria di parte resistente), sia con l’atto di appello ed è contraddetta dalla certificazione rilasciata dal Comune di Campobasso in data 29 aprile, vale a dire nel giorno stesso in cui si è provveduto al deposito del ricorso di primo grado.<br />
L’accadimento riportato dal ricorrente non appare dimostrato e non può quindi costituire quella ragione fondamentale giustificativa di ritardi, soprattutto della portata come quello nella specie accaduto.<br />
In conclusione non si ravvisano le giustificazioni sostenute ed accolte dal TAR poiché, esclusa la questione del blocco del sistema meccanografico, il ritardo registrato non appare poter rientrare tra quegli scostamenti minimi, quindici/venti minuti, che la giurisprudenza considera effettivamente trascurabili ed eventualmente giustificabili anche in base a carenze organizzative degli uffici, come accaduto nel caso in controversia.<br />
Le osservazioni sopraesposte evidenziano infine l’irrilevanza delle ulteriori considerazioni svolte dalla parte appellata, anche in sede di discussione orale essendo, come si è già visto, giustificabile l’eccezione al riguardoso rispetto dei termini prescritti solo in presenza di cause di forza maggiore o di sfasamenti temporali assolutamente esigui.<br />
L’appello deve essere quindi accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese per ambedue i gradi di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />
lo accoglie e, per l&#8217;effetto, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Pajno, Presidente<br />
Vito Poli, Consigliere<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 09/05/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-5-2014-n-2396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2014 n.2396</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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