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	<title>9/5/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/5/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Decreto Presidenziale &#8211; 9/5/2007 n.2101</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-decreto-presidenziale-9-5-2007-n-2101/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-decreto-presidenziale-9-5-2007-n-2101/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Decreto Presidenziale &#8211; 9/5/2007 n.2101</a></p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2008 n. 671 vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ.I QUATER &#8211; Ordinanza sospensiva del 2 luglio 2007 n. 3190 N. 2101/2007 Reg. Decr. N. 3899 /07 Reg. Ric. REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-decreto-presidenziale-9-5-2007-n-2101/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Decreto Presidenziale &#8211; 9/5/2007 n.2101</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-decreto-presidenziale-9-5-2007-n-2101/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Decreto Presidenziale &#8211; 9/5/2007 n.2101</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11579/g">Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2008 n. 671</p>
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ.I QUATER &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11580/g">Ordinanza sospensiva del 2 luglio 2007 n. 3190</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 2101/2007 Reg. Decr.<br />
N.  3899 /07  Reg. Ric.</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – Sede di Roma<br />
Il Presidente della Sezione Prima quater<br />
ha adottato il seguente<br />decreto cautelare provvisorio</p>
<p>sul ricorso n. 3899/07, proposto dal Sig. <b>SANTINELLI QUIRINO</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Petrucci Marco e Petrucci Libero ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi in Roma, viale Paolo Orlando n. 58 (fax 06/56307028 oppure 06/5627699) 	 																																																																																												</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Ardea</b>,(fax 06/913800254) in persona del Sindaco p.t., intimato ed al momento non costituito;<br />
per l’annullamento<br />previa sospensione dell’efficacia esecutiva, preceduta dal decreto cautelare provvisorio<br />della ordinanza del 13.4.07 n 95 notificata il 24 aprile successivo, con cui il  Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Ardea ha disposto la demolizione d’ufficio ed il trasporto a rifiuto delle opere abusive realizzate in Via Monte del Lupo entro 10 gg, dalla notifica dell’ordinanza, opere che si assumono eseguite in assenza di permesso di costruire e su un lotto di terreno gravato dal vincolo di uso civico.<br />Visto il ricorso in epigrafe, la documentazione allegata, la domanda cautelare anche nelle forma del decreto cautelare provvisorio;<br /> <br />
Considerato che i termini brevi imposti  per l’esecuzione della demolizione d’ufficio, non consentono neanche il diritto di difesa giurisdizionale del ricorrente, ancorchè asseritamene abusivo;<br />
Ritenuto che non esiste una particolare urgenza di eseguire la demolizione d’ufficio tale da non poter attendere neanche la decisione collegiale, fissata come in dispositivo;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>1) accoglie la domanda di decreto cautelare provvisorio, nel senso che sospende a termine l’efficacia della esecuzione dell’atto impugnato, fino alla pubblicazione che sarà adottata nella prossima Camera di Consiglio;<br />2) ordina al Comune intimato di produrre entro 20 gg. dalla comunicazione del presente decreto la seguente documentazione, in triplice copia:<br />a) copia provvedimenti sanzionatori che avrebbero caratterizzato il procedimento seguito;<br />	<br />
b) copia della domanda di condono edilizio  o/e di sanatoria, con la documentazione allegata;<br />
c)  relazione sulla coincidenza o meno tra l’oggetto della demolizione d’ufficio in epigrafe e le domande di cui è cenno alla lett.b);<br />3) fissa, per ogni successiva valutazione cautelare, la Camera di Consiglio del 19/6/07, sempre che, alla data, sia stato già adempiuto al deposito di quanto sopra richiesto;<br />4) pone a carico della difesa ricorrente l’onere della notifica del presente decreto al Comune di Ardea e di fornire copia dell’avvenuta notifica alla cancelleria di questa Sezione.</p>
<p>Roma, 9 maggio 2007<br />
Il Presidente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-decreto-presidenziale-9-5-2007-n-2101/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Decreto Presidenziale &#8211; 9/5/2007 n.2101</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.2126</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-2126/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-2126/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.2126</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento del Rettore di una Universita’ avente ad oggetto il rigetto della domanda di permanenza in servizio attivo sino al compimento del 72esimo anno di età, ai sensi dell’art. 16 del D.Lvo 503/92 (per particolari esigenze) di un direttore di unita’ operativa di cardiologia, in quanto al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-2126/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.2126</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-2126/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.2126</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento del Rettore di una Universita’ avente  ad oggetto il rigetto della domanda di permanenza in servizio  attivo sino al compimento del 72esimo anno di età, ai sensi dell’art. 16 del D.Lvo 503/92 (per particolari esigenze) di un direttore  di unita’ operativa  di cardiologia, in quanto al  ricorrente, professore straordinario in servizio, deve ritenersi applicabile il disposto di cui all’art. 1, comma 18, L. n. 230/2005 (che consente appunto il mantenimento in servizio in applicazione dell’art. 16  del D. Lgs.  503/1992). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11614/g">Ordinanza sospensiva del 15 gennaio 2008 n. 250</p>
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA, SEZ. III &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11615/g">Ordinanza sospensiva del 21 novembre 2007 n. 5340</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2126/2007<br />
Registro Generale: 3294/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
STEFANO BACCARINI Presidente<br /> MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons.<br />ALESSANDRO TOMASSETTI Primo Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 09 Maggio 2007<br />
Visto il ricorso 3294/2007 proposto da:<br />
<b>CRITELLI GIUSEPPE</b>rappresentato e difeso da:COLARIZI AVV. MASSIMOcon domicilio eletto in ROMAVIA PANAMA, 12pressoCOLARIZI AVV. MASSIMO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA</b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12<br />
e nei confronti di<br /><b>DEL GAUDIO CARLO</b> rappresentato e difeso da:VITALE AVV. ELIO &#8211; PATERNOSTRO AVV. DOMENICOcon domicilio eletto in ROMAV.LE G. MAZZINI, 6pressoVITALE AVV. ELIO<br />
per l’annullamento<br />
&#8211; della determinazione rettorale,  di cui alla nota Rip. II, Sett. II, pos. A/17646 – prot. uscita n. 0004729 del 29 gennaio 2007 – con la quale è stata rigettata la domanda del ricorrente di permanere in servizio attivo sino al compimento del 72esimo ann<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
DEL GAUDIO CARLO<br />UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA<br />Nominato relatore il Primo Referendario Alessandro TOMASSETTI e uditi alla Camera di Consiglio del 9 maggio  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che  al ricorrente, in quanto professore straordinario in servizio, deve ritenersi applicabile il disposto di cui all’art. 1, comma 18, L. n. 230/2005,</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza, accoglie la domanda cautelare e per l’effetto dispone la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, 9 maggio 2007</p>
<p>(ordinanza confermata da Cons. Stato, VI, 3709/07).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-2126/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.2126</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Autorita&#8217; per la vigilanza sui lavori pubblici &#8211; Deliberazione &#8211; 9/5/2007 n.135</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-deliberazione-9-5-2007-n-135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-deliberazione-9-5-2007-n-135/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-deliberazione-9-5-2007-n-135/">Autorita&#8217; per la vigilanza sui lavori pubblici &#8211; Deliberazione &#8211; 9/5/2007 n.135</a></p>
<p>istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla AVEPA – servizio di manutenzione degli impianti tecnologici delle sedi AVEPA. Aff. 470 Il Consiglio Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici Considerato in fatto In data 23 marzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-deliberazione-9-5-2007-n-135/">Autorita&#8217; per la vigilanza sui lavori pubblici &#8211; Deliberazione &#8211; 9/5/2007 n.135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-deliberazione-9-5-2007-n-135/">Autorita&#8217; per la vigilanza sui lavori pubblici &#8211; Deliberazione &#8211; 9/5/2007 n.135</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla AVEPA –  servizio di manutenzione degli impianti tecnologici delle sedi AVEPA. Aff. 470</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>Il Consiglio</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici</p>
<p><i></p>
<p align=center>Considerato in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
In data 23 marzo 2007 è pervenuta l’istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) ha rappresentato la controversia insorta in sede di aggiudicazione del servizio indicato in oggetto, in relazione all’ammissibilità alla gara della società APS Sinergia s.p.a., società il cui capitale sociale è detenuto da ACEGAS-APS, società mista a capitale pubblico.<br />
Viene chiesto all’Autorità se, ai sensi dell’articolo 13 della legge 248/2006, la medesima società può partecipare agli appalti banditi da amministrazioni diverse da quelle che ne detengono il capitale.<br />
In data 4 aprile 2007 si è tenuta una audizione nel corso della quale il rappresentante di APS Sinergia s.p.a. ha rappresentato che, a suo parere, la norma in esame non trova applicazione al caso di specie, difettando il presupposto soggettivo previsto dalla norma, non essendo detta Società costituita o partecipata direttamente da amministrazioni regionali o locali. Inoltre, prosegue APS Sinergia s.p.a., il caso in esame risulta carente anche sotto il profilo oggettivo della norma, relativo alla “produzione di beni e servizi strumentali all’attività degli Enti partecipanti, in funzione della loro attività.”: la società di che trattasi svolge le proprie attività nel libero mercato della conduzione e manutenzione degli impianti termici e connesse attività impiantistiche, partecipando alle gare ad evidenza pubblica del relativo settore.<br />
Inoltre, il fatto che APS Sinergia s.p.a. è società partecipata da una società (ACEGAS APS s.p.a.) che è a sua volta indirettamente partecipata da Enti locali non può comportare l’automatica applicazione della norma in esame, in quanto la disposizione di cui all’articolo 13 della legge 248/2006 è di natura eccezionale, incide sulla libertà di iniziativa economica tutelata dall’articolo 41 della Costituzione e non può essere oggetto di interpretazione estensiva.</p>
<p><i></p>
<p align=center>Ritenuto in diritto</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i> <br />
1. Per la soluzione della questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità occorre preliminarmente analizzare la composizione societaria dei soggetti in essa coinvolti e i rispettivi ambiti di attività.<br />
L’attività principale espletata da APS Sinergia s.p.a. consiste nella :realizzazione in ogni fase, installazione, manutenzione e gestione di impianti termici, elettrici, telefonici, radiotelevisivi, antincendio, di sicurezza, centrali termiche, pubblica illuminazione. <br />
La proprietà di APS Sinergia s.p.a. è così ripartita:<br />
&#8211; <u>ACEGAS/APS s.p.a</u>., (51%) a sua volta costituita da:<br />
Comune di Trieste, Comune di Muggia, AMGA/Azienda Multiservizi s.p.a., Azienda Multiservizi Goriziana/AMG s.p.a., Comune di San Dorligo della Valle, Comune di Duino Aurisina, Comune di Sgonico, Ente per la Zona Industriale di Trieste, Comune di Monrupino.<br />
L’articolo 6 dello Statuto prevede inoltre che il capitale sociale di Acegas/Aps s.p.a. deve essere posseduto in misura non inferiore al 50% più un’azione da enti pubblici locali e/o da Società da questi controllate.<br />
&#8211;   <u>COFATHEC SERVIZI s.p.a</u>. (49%), la cui proprietà è interamente detenuta da:<br />
COFATHEC s.a.s (Francia)<br />
ACEGAS/APS s.p.a. è, a sua volta, società soggetta a direzione e coordinamento di <u>Acegas/Aps Holding s.r.l.</u>, ed il capitale è detenuto per il 63% dalla Holding medesima e per la parte rimanente dal mercato.<br />
L’attività principale espletata da Acegas/Aps s.p.a. si rivolge al settore dei servizi pubblici locali, della gestione integrata risorse idriche, della distribuzione e produzione energia elettrica, della distribuzione gas e della raccolta e smaltimento RSU.</p>
<p>2. Occorre ora procedere all’esame del quadro normativo vigente in materia di società pubbliche e miste. Al riguardo, occorre evidenziare che l’articolo 13, comma 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m. prevede che le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.<br />
Il comma 3, inoltre, disciplina le modalità con le quali le società, che attualmente svolgono le attività non più consentite ai sensi del precedente comma 1, assicurano l’effettività delle disposizioni di cui al medesimo articolo 13.<br />
Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge, dette società devono:<br />
a)     cessare le attività svolte a favore di soggetti diversi dall’ente o dagli enti pubblici loro soci ovvero<br />
b)    cedere eventuali partecipazioni detenute in altre società o enti. <br />
La cessazione delle attività può avvenire con le seguenti modalità alternative:<br />
&#8211;         cessione delle attività individuando il soggetto cessionario con le procedure dell’evidenza pubblica; <br />
&#8211;         operazione di scorporo delle attività non più consentite. <br />
La previsione di cui al citato articolo 13, comma 1, pone dunque il tassativo divieto per le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti, di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara.<br />
Poiché l’articolo 13 espressamente esclude dalla propria disciplina i servizi pubblici locali, la materia dallo stesso disciplinata attiene a quella attività espletata delle società miste/pubbliche che svolgono in <i>outsourcing</i> attività di pertinenza delle amministrazioni locali. <br />
La norma in esame pertanto vieta l’attività <i>extra moenia</i> di dette società, al fine di porre un freno all’incidenza che la loro composizione può comportare sull’assetto del mercato, in difesa del principio della libera concorrenzialità. Infatti detti soggetti godono di asimmetrie informative di notevoli dimensioni, in grado di alterare la <i>par condicio</i> con gli altri operatori agenti nello stesso mercato e di eludere sostanzialmente il rischio d’impresa.<br />
Né può considerarsi rilevante la circostanza che la partecipazione dell’ente locale alla società sia meramente indiretta, come nel caso di specie. Infatti, ammettere che i vincoli posti dalla norma speciale riguardino esclusivamente le partecipazioni dirette degli enti pubblici alle società di cui trattasi varrebbe a sostenere che i vincoli stessi possano agevolmente essere aggirati mediante meccanismi di partecipazioni societarie mediate. Al contrario, anche nelle società c.d. di terzo grado, come nel caso in esame, individuandosi con detta definizione quelle società che non sono state costituite da<i> </i>amministrazioni pubbliche e non sono state costituite per soddisfare esigenze strumentali alle amministrazioni pubbliche medesime, rimane pur sempre il rilievo che l’assunzione del rischio avviene con una quota di capitale pubblico, con ciò ponendo in essere meccanismi potenzialmente in contrasto con il principio della <i>par condicio</i> dei concorrenti.  <br />
L’interpretazione anzidetta trova ulteriore e indiretta conferma nel comma 3 del medesimo art. 13 suindicato, laddove il legislatore ha previsto un regime transitorio durante il quale le società pubbliche o miste dovranno dimettere in particolare le loro partecipazioni in altre società.</p>
<p>In base a quanto sopra considerato</p>
<p><b></p>
<p align=center>Il Consiglio</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ritiene che la società APS Sinergia s.p.a., società partecipata da una società (ACEGAS APS s.p.a.) che è a sua volta indirettamente partecipata da Enti locali non può concorrere, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 della legge n. 248/2006, agli appalti banditi da amministrazioni diverse da quelle che ne detengono il capitale.<br />
Il Presidente &#8211; Luigi Giampaolino<br />
  Il Consigliere Relatore  &#8211; 	Alessandro Botto							</p>
<p>Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 17 Maggio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-deliberazione-9-5-2007-n-135/">Autorita&#8217; per la vigilanza sui lavori pubblici &#8211; Deliberazione &#8211; 9/5/2007 n.135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2007 n.4173</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-9-5-2007-n-4173/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-9-5-2007-n-4173/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2007 n.4173</a></p>
<p>Pres. Orciuolo, Est. Modica De Mohac C.Orciuolo (Avv.ti G. De Bellis e A. Cochetti) c/ Ministero della Difesa ed altri (Avv. Stato) sulla giurisdizione in materia di rideterminazione del canone di alloggi demaniali Sussiste giurisdizione del G.O. sulle controversie in materia di rideterminazione del canone di alloggi demaniali, laddove l’impugnativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-9-5-2007-n-4173/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2007 n.4173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-9-5-2007-n-4173/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2007 n.4173</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Orciuolo, Est. Modica De Mohac<br /> C.Orciuolo (Avv.ti G. De Bellis e A. Cochetti) c/ Ministero della Difesa ed altri (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in materia di rideterminazione del canone di alloggi demaniali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste giurisdizione del G.O. sulle controversie in materia di rideterminazione del canone di alloggi demaniali, laddove l’impugnativa non interessi anche i decreti ministeriali nei quali si concreta la potestà autoritativa della P.A. di procedere all’operazione rivalutativa ma riguardi unicamente l’attività di rideterminazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione in materia di rideterminazione del canone di alloggi demaniali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<BR><br />
 SEZ. I^ BIS</b></p>
<p>composto dai Signori:ELIA ORCIUOLO,                            PRESIDENTE; CARLO MODICA DE MOHAC,   CONSIGLIERE – ESTENSORE; ROBERTO PROIETTI,                    PRIMO REFERENDARIO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 17872-1996 proposto dal<br />
Sig. <b>Cosimo ORCIUOLO</b>, rappresentato e difeso dagli avv. G. De Bellis e A. Cochetti e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio legale Cochetti in via Salaria 400;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	i <b>Ministeri della Difesa, dei Lavori Pubblici e delle Finanze</b> in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;																																																																																												</p>
<p>&#8211;	il <b>Comando 5° Stormo A.M. del Ministero della Difesa in Cervia</b>, in persona del legale rappresentante p.t., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	del provvedimento in data 20.11.1996 del Comando 5° Stormo dell’A.M. con il quale l’Amministrazione con il quale l’Amministrazione, in qualità di proprietaria dell’alloggio del ricorrente ha disposto l’aumento del relativo canone ed il recupero, mediante trattenute operate sullo stipendio mensile, delle somme pregresse dovute, a tale titolo, con decorrenza 1.1.1995;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto consequenziale, conseguente o comunque compresi, per quanto occorrer possa, il decreto interministeriale 12.10.1995 nonchè i decreti del Ministro della Difesa datati 24.11.1995.																																																																																												</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni evocate;  Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi il relatore Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e gli avvocati indicati nell’apposito verbale d’udienza;<br />
considerato in fatto e ritenuto in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione: <br />
&#8211;	ha provveduto, in applicazione dell’art.43 della legge n.724 del 1994, all’adeguamento del canone concessorio ad  essa dovuto dal ricorrente per l’uso dell’alloggio di servizio del quale beneficia; <br />	<br />
&#8211;	ed ha disposto che i canoni pregressi dei quali risulta creditrice, maturati a partire dal 1° gennaio 1995, vengano recuperati mediante ricorso a compensazione, e &#8211; nella specie &#8211; operando trattenute sulle competenze stipendiali a sua volta dovute al beneficiario dell’alloggio.<br />	<br />
Nel chiederne l’annullamento dei predetti provvedimenti, il ricorrente lamenta: <br />
1)	violazione ed erronea applicazione dell’art.43, comma 1°, della L. 23.12.1994 n.724 ed eccesso di potere per erroneo presupposto e per contraddittorietà, deducendo che dal provvedimento non emerge se l’Amministrazione abbia calcolato il nuovo importo dovuto a titolo di corrispettivo per l’uso dell’alloggio,  in base alla c.d. “legge sull’equo canone” (e cioè secondo quanto disposto dalla L. n.392/1978) o mediante decreto ministeriale (in base, cioè, all’art.13 della L. n.497/1978); né, comunque, quale sia il criterio utilizzato per determinare l’ammontare del nuovo “canone”;<br />	<br />
2)	violazione ed erronea applicazione dell’art.43, comma 1°, della L. 23.12.1994 n.724 e degli artt. 12 e seguenti della L. 27.7.1978 n.392, deducendo che dal provvedimento impugnato non risulta quale sia stato l’iter procedimentale seguito per la determinazione del canone;<br />	<br />
3)	violazione ed erronea applicazione dell’art.43, comma 1°, della L. 23.12.1994 n.724 e degli artt. 24 e 25 della L. 27.7.1978 n.392,  nonchè eccesso di potere per erroneo presupposto e per manifesta ingiustizia, deducendo che illegittimamente gli atti impugnati hanno disposto la decorrenza del nuovo canone dall’1.1.1995, e cioè con efficacia retroattiva;<br />	<br />
4)	eccesso di potere per difetto di motivazione, deducendo che il provvedimento ha immotivatamente (e dunque illegittimamente e comunque illecitamente) disposto anche il recupero delle somme asseritamente dovute per canoni scaduti.<br />	<br />
Ritualmente costituitesi, le Amministrazioni resistenti si sono opposte all’accoglimento delle domande giudiziali.<br />
Infine, all’udienza del 14.3.2007, la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1.	Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
Il ricorrente contesta gli atti con i quali l’Amministrazione, in qualità di proprietaria degli alloggi (demaniali) occupati, ha rideterminato &#8211; ai sensi dell’art.43 1° comma, della L. n.724 del 1994 &#8211; la misura del canone dovutole, fissando la decorrenza del relativo obbligo a far data dall’1.1.1995; ed ha disposto il recupero delle somme delle quali risulta creditrice mediante compensazione, e cioè trattenendole sulle competenze stipendiali a sua volta dovute all’assegnatario.<br />
Dolendosi dell’asserita cripticità con cui l’Amministrazione ha applicato dell’art.43 della L. n.724 del 1994, il ricorrente non contesta &#8211; in buona sostanza &#8211; il potere dell’Amministrazione di procedere alla rideterminazione del canone, ma la correttezza del procedimento e dei calcoli che hanno condotto alla determinazione dell’importo del canone rivalutato. <br />
Nei termini in cui è posta, la domanda giudiziale non appare azionabile innanzi al Giudice Amministrativo, per le ragioni che si passa ad esporre.<br />
Nel devolvere alla competenza dei Tribunali Amministrativi Regionali, in sede di giurisdizione esclusiva, la decisione in merito ai ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, l’art. 5 della legge n. 1034 del 1971 ha fatto salva la giurisdizione dell&#8217;Autorità Giudiziaria Ordinaria (A.G.O.) per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla normativa applicabile (legge sull’equo canone o altre norme di settore, laddove gli alloggi siano soggetti a regime pubblicistico) per la loro concreta rideterminazione. <br />
In merito a tale norma regolatrice della giurisdizione sono sorti due orientamenti giurisprudenziali.<br />
Secondo quello, per così dire, più radicale (emergente da: CGA, 5.8.1993. n. 290; CS, VI^, n.169 del 1985; Id., IV^, n.46 del 1990; e, più recentemente, CS, IV^, n.2708 del 2000 e CGA. n.418 del 2002), la ripartizione di giurisdizione operata dal Legislatore deve intendersi effettuata “per materia”, con la conseguenza che il Giudice Ordinario conosce di tutte le controversie relative a canoni, indipendentemente dalla circostanza che si prospetti la violazione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo; e, come già cennato, indipendentemente dal fatto che la rideterminazione avvenga secondo le disposizioni della “legge sull’equo canone” o secondo altre norme.<br />
In tal senso il Consiglio di Stato ha specificato che allorquando (rectius: purchè) la controversia riguardi indennità, canoni ed altri corrispettivi, la deroga in favore dell’AGO opera sia che si controverta sull’an, che sul quomodo e/o sul quantum debeatur (così, in CS, n.2708 del 2000).<br />
Secondo un orientamento più flessibile e più tradizionalista &#8211; invece &#8211; il Giudice Ordinario conosce solamente le controversie relative a diritti soggettivi, con esclusione, quindi, di quelle in cui si faccia questione di interessi legittimi, come avviene quando viene in rilievo l’uso di potere discrezionale da parte dell&#8217;Amministrazione (cfr. CS, V^, 8.10.1992, n. 975; Id., VI^, 13.12.1990, n. 1057; Cass. SS.UU. 9.11.1994 n. 9286). <br />
La Corte di Cassazione sembra propendere per quest’ultimo orientamento. <br />
Essa, infatti, afferma che per stabilire se e quando la giurisdizione spetti al giudice ordinario in applicazione della regola  posta dall’art.5 della legge n.1034 del 1971, “è decisivo il fatto che la domanda riguardi la pretesa della P.A. per affermato credito derivante dal diritto all’aumento del canone” (Cass. SS.UU. n. 12057 del 1998; idem, n. 5023 del 1979).<br />
Dal che deriva che la giurisdizione resta incardinata presso il Giudice Amministrativo ogniqualvolta si contesti non tanto il risultato dell’attività di rideterminazione (c.d. “adeguamento”) del canone (in sé e per sé considerata), quanto &#8211; piuttosto &#8211; la legittimità degli atti regolamentari a contenuto normativo generale con i quali l’Amministrazione abbia fissato, nell’esercizio e con uso di potere discrezionale, i criteri di base per effettuare tale operazione.<br />
Appare evidente che per una corretta applicazione del criterio discretivo emergente da questo secondo orientamento, occorre di volta in volta verificare se, per la risoluzione della controversia concernente la misura del canone, sia richiesto &#8211; o meno &#8211; un sindacato giurisdizionale sull’uso del potere amministrativo; e cioè di quel potere autoritativo (di comprimere o di modificare unilateralmente la sfera giuridica soggettiva di chi vi è “assoggettato”) che compete all’Amministrazione in quanto soggetto agente per la realizzazione del pubblico interesse. <br />
Essendo evidente che ove non vengano in discussione tali poteri, ma si controverta solamente sul corretto esercizio di facoltà inerenti l’uso esclusivo del bene patrimoniale oggetto dello specifico rapporto concessorio &#8211; e cioè sul corretto esercizio di potestà correlate alla titolarità della proprietà (per quanto demaniale) di un bene &#8211; si è al di fuori della competenza del giudice amministrativo.<br />
Da quanto fin qui rilevato consegue che nella fattispecie per cui è causa,  tanto se si prescelga il primo orientamento, quanto se si valorizzi il secondo &#8211; sorto nell’ambito della giurisprudenza amministrativa ed in parte avallato, come si è visto, dalla stessa Corte di Cassazione &#8211; la giurisdizione non possa che essere devoluta all’AGO.<br />
E’ sufficiente osservare, al riguardo &#8211; infatti &#8211; l’intera impugnativa è diretta a censurare l’attività di rideterminazione del canone; mentre nessuna concreta censura viene mossa contro i decreti ministeriali (nei quali si concreta la potestà autoritativa della P.A. di procedere all’operazione rivalutativa), i quali risultano impugnati nei soli limiti in cui ciò “possa occorrere”, e cioè soltanto formalmente, per mero scrupolo difensivo.  <br />
Sicchè è evidente che la domanda giudiziale contenuta nel ricorso in esame non mira a sindacare il “potere” (pubblicistico) della P.A. di procedere unilateralmente ed autoritativamente all’adeguamento del canone in conformità ai criteri fissati nei predetti decreti ministeriali, né l’uso che essa ha fatto del suo potere regolamentare, ma &#8211; più limitatamente &#8211; la modalità operativa attraverso cui tale pretesa è stata realizzata; modalità che &#8211; secondo la tesi propugnata in ricorso &#8211; sarebbe stata viziata da carenza di idonea motivazione e da errori di calcolo, oltrecchè dall’errata applicazione dei principii generali in tema di irretroattività della legge e di ripetibilità, mediante compensazione, di somme non riscosse.<br />
Sicchè, all’evidenza, si tratta di doglianze che: <br />
&#8211;	non sono rivolte a sindacare il cattivo uso di un potere amministrativo;<br />	<br />
&#8211;	ma il modo in cui è stata condotta un’attività gestionale (o “di gestione”) di natura sostanzialmente privatistica;  inerente, nella specie, l’esercizio di diritti potestativi &#8211; in ciò risolvendosi la facoltà di procedere unilateralmente alla rideterminazione del canone ed al recupero delle somme dovute a titolo di arretrato &#8211; e non già l’esercizio di pubbliche potestà (id est: di potestà che di regola la legge attribuisce, in funzione dell’interesse pubblico, esclusivamente all’Amministrazione).																																																																																												</p>
<p>2.	In considerazione delle superiori osservazioni, ritenuto che non sussista la giurisdizione del Giudice Amministrativo, il ricorso va dichiarato inammissibile. <br />	<br />
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ bis, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese fra le parti.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del  14.3.2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-9-5-2007-n-4173/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2007 n.4173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2007 n.4185</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-5-2007-n-4185/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-5-2007-n-4185/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-5-2007-n-4185/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2007 n.4185</a></p>
<p>Pres. De Lise, Est. MartinoRai (Avv. F. Di Giovanni) c/ A.G.C.M. (Avv. Stato) sulla pubblicità occulta nel corso di programmi televisivi 1. Concorrenza e mercato – AGCM – Pubblicità occulta – Apprezzamento della natura promozionale di un messaggio – Criteri 2. Concorrenza e mercato – AGCM – Procedimenti in materia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-5-2007-n-4185/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2007 n.4185</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-5-2007-n-4185/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2007 n.4185</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Lise, Est. Martino<br />Rai (Avv. F. Di Giovanni) c/ A.G.C.M. (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla pubblicità occulta nel corso di programmi televisivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato – AGCM – Pubblicità occulta – Apprezzamento della natura promozionale di un messaggio – Criteri</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – AGCM – Procedimenti in materia di pubblicità ingannevole &#8211;  Documento incorporante il messaggio oggetto di segnalazione – Necessità<br />
3. Concorrenza e mercato – Pubblicità occulta – Pubblicità “redazionale” e “product placement” – Distinzione</p>
<p>4. Concorrenza e mercato – Pubblicità occulta – “Product placement” &#8211; Caratteristiche</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini dell’apprezzamento della natura promozionale di un messaggio sussistono due classi di criteri: l’esibizione casuale, ripetuta o meno, del marchio del prodotto e la strumentalità o meno dell&#8217;esibizione rispetto all&#8217;opera artistica – intellettuale (nel caso di specie l’inquadratura nel corso di un programma Rai di bottiglie di acqua con ben visibile l’etichetta ed il contemporaneo oscuramento delle etichette concorrenti è pubblicità ingannevole).</p>
<p>2. I procedimenti in materia di pubblicità ingannevole non possono considerarsi avviati finchè non sia stato procurato all’Autorità il documento incorporante il messaggio formante oggetto di segnalazione.</p>
<p>3. Ricadono nell’ambito del divieto di pubblicità occulta le ipotesi di pubblicità tradizionalmente denominata “redazionale”, la quale si rivolge al pubblico con le ingannevoli sembianze di un normale servizio giornalistico, apparentemente riconducibile ad una disinteressata scelta della redazione, nonché il c.d. “product placement”, tipico dei film, consistente nell&#8217;esibizione o nella citazione della denominazione, del marchio o dei prodotti di un&#8217;impresa in un contesto comunicazionale informativo o di intrattenimento, a fini promozionali.</p>
<p>4. Il “product placement” prescinde dalla presentazione del prodotto in termini elogiativi, riuscendo a veicolarlo, ugualmente, allo spettatore, tramite la sua collocazione in precisi contesti sociali e psicologici che contribuiscono al riconoscimento del brand e delle qualità ad esso attribuite; il ricorso a questa forma di comunicazione commerciale è indipendente dalla chiara ed esplicita presentazione del prodotto e, soprattutto, prescinde dall&#8217;adozione dello stile elogiativo ed enfatico tipico della pubblicità, che costituisce invece il principale elemento distintivo tra informazione giornalistica e messaggi promozionali c.d. redazionali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla pubblicità occulta nel corso di programmi televisivi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio <br />
Sede di Roma, Sez. I^</b></p>
<p>composto dai signori magistrati: Pasquale de Lise					Presidente; Silvia Martino Componente rel.; Roberto Caponigro				           Componente 																																																																																				</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 10905 del 1998, proposto da</p>
<p> <b>Rai, Radiotelevisione Italiana</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Di Giovanni, ed elettivamente domiciliato in  Roma, al v.le di Villa Pamphili n. 37/3, presso lo studio del difensore;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211;  <b>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211;	<b>Associazione di consumatori Codacons</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Rienzi, Michele Lioi, Luciana Selmi e Stefano Viti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Rienzi al v.le delle Milizie n. 9;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 7.5.1998, e notificato alla RAI il 1.6.1998, in esito al procedimento PI/1705, con il quale è stato ritenuto che alcune inquadrature del programma televisivo “Napoli che passione”, diffuso alle ore 22.40 del 24.9.1997, costituirebbero pubblicità non trasparente ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lg. n. 74/92, e si è vietata l’ulteriore diffusione del programma.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e del Codacons;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 4.4.2007 la relazione del dr. Silvia Martino e uditi altresì gli avv.t di cui al verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1.	Con denuncia pervenuta il 27 ottobre 1997, il Codacons, in qualità di associazione di consumatori, segnalava la presunta pubblicità non trasparente contenuta in uno speciale televisivo di RAI 2 sulla musica napoletana moderna (diffuso in seconda serata in data 24 settembre 1997), in relazione ad alcune inquadrature di una bottiglia di acqua minerale di<br />
marca “Lete”. <br />
Con comunicazione del 5 novembre 1997, veniva richiesto alla RAI, al fine di integrare la denuncia, di trasmettere la registrazione del programma segnalato.<br />
In data 12 novembre 1997 la RAI inviava la registrazione richiesta.<br />
La denuncia faceva riferimento alla seguente fattispecie.<br />
Nel programma viene inquadrato un cantante napoletano che cammina nel suo quartiere di nascita e presenta i personaggi tipici dei vicoli della zona, che hanno avuto un ruolo nella sua infanzia. Tra questi vi è una anziana donna che nel suo “basso” vende acqua minerale e gassosa. <br />
Il cantante beve un bicchiere di gassosa mentre la telecamera indugia sui due tipi di bottiglie, inquadrando in primo piano l’etichetta dell&#8217;acqua minerale “Lete”.<br />
In data 15 dicembre 1997 veniva comunicato all’associazione denunciante, alla RAI, quale possibile coautore del presunto messaggio pubblicitario, e alla Sorgente Lete Srl, quale possibile committente del presunto messaggio pubblicitario, l&#8217;avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92.<br />
Con la suddetta comunicazione si rendeva noto che la fattispecie segnalata sarebbe stata valutata ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 1, del citato Decreto Legislativo, in relazione alla presunta forma di pubblicità non palese (c.d. &#8220;product placement&#8221;) posta in atto.<br />
Con comunicazione del 21 gennaio 1998 il procedimento è stato esteso nei confronti di Società Generale delle Acque Minerali Srl, quale possibile committente del presunto messaggio pubblicitario, e di Frame Srl, quale possibile coautore del presunto messaggio pubblicitario.<br />
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, al fine di acquisire specifici elementi di valutazione in merito alla natura pubblicitaria del contenuto del programma oggetto di denuncia, veniva richiesto alle parti di chiarire se sussistesse un eventuale coinvolgimento del marchio Lete quale sponsor del programma &#8220;Napoli che passione&#8221; e di fornire informazioni circa la campagna pubblicitaria di Lete sulle reti RAI.<br />
Quest’ultima faceva pervenire due memorie difensive, rispettivamente in data 7 gennaio 1998 e 19 febbraio 1998.<br />
L’Autorità provvedeva altresì a richiedere, in data 19 marzo 1998, il parere al Garante per la Radiodiffusione e l&#8217;Editoria, ai sensi dell&#8217;articolo 7, comma5 del d.lgs. n. 74/92.<br />
Il Garante non si esprimeva nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non rappresentava ulteriori esigenze istruttorie.<br />
Al termine dell’istruttoria, l’Autorità deliberava che il “messaggio” oggetto del procedimento, costituiva una fattispecie di pubblicità non trasparente ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vietava l’ulteriore diffusione.<br />
La RAI deduce:<br />
1) Violazione di legge con riguardo all’art. 7 d.lgs. n. 74/92 e agli artt. 2, 5 e 6 del d.P.R. n. 627/96.<br />
Contesta, in particolare, che le richieste di dati e informazioni possano essere indirizzate, nel corso del procedimento, allo stesso operatore che vi è sottoposto, perlomeno al di fuori dei casi espressamente previsti (art. 5, comma 1, e art. 11 d.P.R. n. 627 del 1996).<br />
Ritiene, pertanto, che l’Autorità non possa autoaccordarsi una proroga del termine del procedimento, sostanzialmente sollecitando dalla parte un’attività istruttoria indebita e comunque inconferente con i fatti da accertare e valutare.<br />
La denuncia, infatti, doveva ritenersi completa già al momento della sua presentazione, in data 27.10.1997, e pertanto, il termine del procedimento andava a scadere il 10.1.1998.<br />
Ad ogni buon conto, anche a volere identificare il dies a quo nel 12.11.1997 (data di acquisizione della videoregistrazione del messaggio), del tutto illegittima, a dire della ricorrente, è la proroga che l’Autorità ha inteso far decorrere dalla richiesta di informazioni  allo stesso proprietario del mezzo, in quanto estranea alle ipotesi specificamente disciplinate dagli art. 5, comma 1, 6, comma 1, e 11 del d.P.R. n. 627 del 1996.<br />
Allo stesso modo, alcun effetto dilatorio potrebbe attribuirsi al termine previsto per l’espressione del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.<br />
2)  Violazione di legge con riguardo agli artt. 1, 2, e 4, D. lg. n. 74 del 1992. Eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneo apprezzamento delle circostanze e comunque errata valutazione del merito nel caso concreto.<br />
I marchi e i prodotti di massa comunque identificabili dal consumatore fanno parte del “paesaggio” che ci circonda.<br />
L’intento promozionale censurato dall’Autorità si porrebbe in contrasto con una serie di elementi che sono stati del tutto negletti e, in particolare, col fatto che il trattamento riservato al prodotto è ben lontano dal porlo in una luce favorevole, tale da invogliare il consumatore all’acquisto.<br />
Alcunché di accattivante, infatti, potrebbe scorgersi nella scena della venditrice di acqua, e altre bevande, che esercita tale commercio attraverso la finestra del proprio “basso”.<br />
In secondo luogo, nessun operatore pubblicitario, animato da intento promozionale, concepirebbe mai un messaggio in cui il prodotto è addirittura disdegnato perché ad esso viene preferito un altro (la gassosa) che il cantante assapora nella scena in questione.<br />
Si costituiva, per resistere, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, depositando documenti e memorie.<br />
 Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 4.4.2007.</p>
<p>2.	Il ricorso è infondato e deve essere respinto.																																																																																												</p>
<p>2.1	Quanto alle argomentazioni sviluppate con il primo motivo, il Collegio ricorda come la Sezione abbia avuto già da tempo modo di chiarire che, se è perfino ovvio che, per regola logica generale, i procedimenti di pubblicità ingannevole non possano a tutti gli effetti iniziare finché manchi la disponibilità del messaggio che debba essere sottoposto a valutazione, d’altro canto l’art. 2 del d.P.R. n. 627/96 (all’epoca vigente) circoscrive l’onere del segnalante, su questo terreno, all’invio di copia anche fotostatica del messaggio diffuso a mezzo stampa ovvero della riproduzione fotografica del messaggio espresso mediante affissione; il regolamento non si è spinto invece, per la pubblicità televisiva, ad imporre al consumatore addirittura l’onere della registrazione ed allegazione di un’apposita videocassetta perché ciò avrebbe significato ostacolare oltre misura la possibilità delle segnalazioni, e dunque l’effettività delle norme in materia.<br />	<br />
Il principio che si trae dell’art. 2 del d.P.R. cit. è, nondimeno, quello che una segnalazione non corredata di riproduzione del messaggio sia oggettivamente incompleta. Da qui, la necessità per l’Autorità di acquisire il documento mancante (la copia del messaggio televisivo) per poter avviare la sequenza procedimentale.<br />
Inoltre, attesa la necessità pratica di rivolgersi all’operatore televisivo per acquisire la registrazione occorrente al procedimento, deve ritenersi che, ove si ponesse a carico dell’Autorità il lasso di tempo necessario per conseguire il mezzo rappresentativo del messaggio, si perverebbe all’abnorme risultato di permettere ad un soggetto interessato di influire sulla durata del procedimento che lo riguarda.<br />
Quanto appena esposto convalida il convincimento che i procedimenti in materia di pubblicità ingannevole non possano considerarsi avviati finché non sia stato procurato all’Autorità il documento incorporante il messaggio formante oggetto di segnalazione (così, in termini, TAR Lazio, sez. I, sentenza n. 2427/2004).<br />
Nella fattispecie, pertanto, il dies a quo non può che individuarsi nel 12 novembre 1997, data in cui la RAI inviava la registrazione richiesta.<br />
Neppure possono condividersi i rilievi di parte ricorrente circa l’arbitrarietà della proroga di novanta giorni, derivante dalla richiesta di informazioni rivolta alla stessa ricorrente.<br />
In primo luogo, sul piano letterale, l’art. 6, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 626/97, non contiene alcuna delimitazione in ordine ai soggetti ai quali possono essere richiesti dall’Autorità informazioni e documenti.<br />
Ciò senza dire che la norma configura in capo ai soggetti destinatari delle richiesta, ove coincidenti con le stesse parti del procedimento, più che un obbligo, un onere, funzionale, da un lato, all’attuazione della regola del contraddittorio, e, dall’altro, al fondamentale principio dell’istruttoria amministrativa, consacrato, in via generale, dall’art. 6, comma 1, lett. b), della l.n. 241/90, secondo cui l’amministrazione ha l&#8217;obbligo di accertare d&#8217;ufficio, per quanto possibile, la realtà dei fatti e degli atti, anche acquisendo, ove necessario, precisazioni relative all&#8217;interpretazione di istanze poco chiare o troppo generiche, oppure verificando direttamente, la fondatezza e la veridicità delle dichiarazioni rese in istruttoria dalle stesse parti (cfr. Cons. St., VI, 9 maggio 2002 n. 2531).<br />
Con specifico riguardo ai procedimenti in materia di pubblicità ingannevole, la formulazione della norma regolamentare sopra richiamata rende evidente che la necessità delle proroga è legata alla necessità oggettiva di acquisire ulteriori elementi utili alle valutazioni dell’Autorità, risultando quindi del tutto indipendente dalla natura della fonte alla quale tali informazioni vengano attinte. <br />
In definitiva, nel caso di specie, il termine di conclusione del procedimento risulta dalla somma del termine ordinario di 75 giorni, dell’ulteriore proroga di 90 giorni, scaturente dalla richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del più volte citato d.P.R. n. 627 del 1996, nonché del termine di 30 giorni necessario per la formulazione del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.<br />
Al riguardo, la Sezione ha da tempo chiarito che il senso dell’innesto, nell’ambito dell’art. 6 del d.P.R. n. 627 del 1996, del suo secondo comma, che è dedicato, appunto, ai tempi occorrenti ai fini del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, già secondo la logica comune, non può che essere quello di aggiungere al termine ordinario di cui al primo comma, le quante volte il predetto parere sia prescritto, il lasso di tempo previsto dall’art. 13 affinché il relativo apporto procedimentale possa essere rilasciato.<br />
La ratio di siffatta proroga è, del resto, del tutto analoga a quella che ispira le due ipotesi di proroga del termine menzionate nel primo comma dell’art. 6, giacché in tutti questi casi ci si trova dinanzi a complicazioni procedurali eccedenti lo “schema minimale” del procedimento.<br />
Per quanto detto, i trenta giorni assegnati per l’espressione del parere di cui all’art. 13 del regolamento non possono essere reputati compresi nel termine generale per la conclusione dei procedimento (così ancora la sentenza n. 2427/2004 cit.).</p>
<p>3.	Nel merito, la RAI asserisce che l’esibizione delle bottiglie recanti il marchio “Lete” non avrebbe alcunché di artificioso o voluto, trattandosi di oggetti che fanno parte della vita quotidiana.<br />	<br />
Inoltre, il marchio in questione non sarebbe proposto in modo accattivante poiché la bevanda oggetto dell’asserito intento promozionale verrebbe addirittura disdegnata dal cantante che preferisce alla più nota acqua minerale un’anonima gassosa.<br />
L’Autorità, per contro, ha osservato che “nella scena in questione l&#8217;etichetta dell&#8217;acqua minerale Lete risulta inquadrata in primo piano e per un tempo sufficientemente lungo da consentire al consumatore la chiara individuazione del prodotto”. <br />
Ha altresì evidenziato l&#8217;artificiosità della inquadratura in questione in quanto  “mentre il dialogo è ancora incentrato su ricordi di infanzia del cantante, già il movimento della camera, che inquadra le due bottiglie in primo piano, anticipa ciò che, a momenti, sarebbe stato detto circa l&#8217;attività di vendita di acqua e gassosa effettuata dalla donna. La ripresa in primo piano dell&#8217;etichetta Lete, che interrompe l&#8217;inquadratura dei due personaggi intenti ancora a parlare di altri accadimenti, non è, dunque, dovuta a esigenze narrative, così come sarebbe stato se la telecamera avesse seguito il senso del dialogo, illustrandone il contenuto. Ad ulteriore riprova di ciò è il fatto che mentre la bottiglia di acqua minerale Lete viene inquadrata con l&#8217;etichetta dalle telecamere per tutta la scena, la bottiglia di gassosa è, invece, disposta, e successivamente maneggiata, in maniera che non sia in alcun modo leggibile il marchio”.</p>
<p>3.1.	Occorre premettere che il d.lgs. 25 gennaio 1992 n. 74, prevedendo che la pubblicità deve essere palese (art. 1 cpv, oggi trasfuso nell’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 206/2005), impone con ciò il requisito della “trasparenza” della comunicazione pubblicitaria, in forza del quale la stessa deve “essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione”. (art. 4, oggi trasfuso nell’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 206/2005 cit.).<br />	<br />
La pubblicità occulta è vietata, in ogni possibile forma, in quanto particolarmente insidiosa. Essa, infatti, “elude le naturali difese rappresentate dalle risorse critiche alle quali il pubblico è solito ricorrere dinanzi ad una pressione pubblicitaria scoperta; è più autorevole ed affidabile, per il fatto che il messaggio ha l’apparenza di un’informazione neutrale e disinteressata; è, infine, particolarmente efficace, in quanto si presta a carpire l’attenzione anche di coloro che usano distoglierla dai messaggi pubblicitari palesi. La pubblicità occulta, dunque, nella multiformità delle sue espressioni, disorienta il pubblico dei consumatori, aggirandone i naturali meccanismi di difesa e reazione, oltre, naturalmente, ad alterare la ideale situazione di parità delle imprese nel confronto concorrenziale” (così TAR Lazio, I, 21 ottobre 2003, n. 8919).<br />
Nell&#8217;ambito del divieto di pubblicità occulta ricadono, in particolare, le ipotesi di pubblicità tradizionalmente denominata “redazionale”, la quale si rivolge al pubblico con le ingannevoli sembianze di un normale servizio giornalistico, apparentemente riconducibile ad una disinteressata scelta della redazione, nonché il c.d. “product placement”, tipico dei film, consistente nell&#8217;esibizione o nella citazione della denominazione, del marchio o dei prodotti di un&#8217;impresa in un contesto comunicazionale informativo o di intrattenimento, a fini promozionali (così TAR Lazio, I, 11 marzo 2005, n. 1811).<br />
La giurisprudenza di questo Tribunale ha più volte affermato che in materia di pubblicità “occulta” è possibile pervenire alla individuazione dello scopo promozionale sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, anche in mancanza della prova storica del rapporto di committenza, che solo eccezionalmente può essere acquisita, essendo nella esclusiva disponibilità delle parti. Di conseguenza non può essere inibito all’Autorità – allorquando manchi la prova diretta del rapporto di committenza, come avviene nel caso in esame – di raggiungere tale prova facendo ricorso, in modo rigoroso e prudente, ad elementi presuntivi.<br />
Ovviamente, quello che il giudice adito può svolgere in materia è un sindacato soltanto indiretto, inteso essenzialmente a verificare la coerenza e la ragionevolezza dell&#8217;iter logico percorso dall’Autorità, la congruità dell&#8217;istruttoria compiuta, la sufficiente univocità degli elementi indiziari disponibili e la sufficienza della motivazione addotta.<br />
Nel caso di specie, l’atto impugnato si fonda su elementi presuntivi che hanno i prescritti caratteri di gravità, precisione e concordanza, cosicchè la valutazione compiuta dall’Autorità, appare immune da vizi.<br />
In primo luogo, non è affatto persuasiva l’argomentazione secondo cui l’esibizione del marchio sarebbe priva di qualunque enfasi elogiativa del prodotto, che verrebbe mostrato in modo assolutamente causale ed in un contesto ben poco accattivante.<br />
E’ noto infatti che Il “product placement” prescinde dalla presentazione del prodotto in termini elogiativi, riuscendo a veicolarlo, ugualmente, allo spettatore, “tramite la sua collocazione in precisi contesti sociali e psicologici che contribuiscono al riconoscimento del brand e delle qualità ad esso attribuite. Il ricorso a questa forma di comunicazione commerciale è indipendente dalla chiara ed esplicita presentazione del prodotto e, soprattutto, prescinde dall&#8217;adozione dello stile elogiativo ed enfatico tipico della pubblicità, che costituisce invece il principale elemento distintivo tra informazione giornalistica e messaggi promozionali c.d. redazionali (così TAR Lazio, I, n. 1811/2005 cit.).<br />
Il giudice amministrativo ha individuato due classi di criteri rilevanti ai fini dell’apprezzamento della natura promozionale del messaggio, vale a dire &#8220;l&#8217;esibizione casuale o meno, ripetuta o meno, del marchio del prodotto; la strumentalità o meno dell&#8217;esibizione rispetto all&#8217;opera artistica &#8211; intellettuale&#8221; (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza dell&#8217;11 aprile 2003 n. 1929).<br />
Il criterio dirimente appare incentrato sulle modalità di raffigurazione del prodotto ed, in particolare, sulla “innaturalità” della sua esibizione da valutarsi in relazione all&#8217;insistenza sul marchio del prodotto, alla reiterazione delle citazioni o alla gestualità esasperata, forzata o comunque artificiosa dei personaggi. Con riguardo, invece, alla strumentalità della rappresentazione rispetto al contesto, la giurisprudenza suole valutare la necessità ovvero l&#8217;utilità dell&#8217;esibizione del prodotto rispetto alle esigenze narrative. L&#8217;indagine, da effettuarsi caso per caso, è volta ad accertare se la citazione del marchio risulti del tutto estranea rispetto al contesto narrativo e assolutamente non giustificata da alcuna esigenza di caratterizzazione dei personaggi o della situazione ambientale. In particolare, qualora la citazione o la raffigurazione di un marchio commerciale in un contesto informativo o di intrattenimento non possa essere plausibilmente giustificata da esigenze artistiche o narrative, l&#8217;Autorità può legittimamente presumere che il messaggio persegua uno scopo promozionale (TAR Lazio, I, 3 marzo 2004 n. 1997; 14 luglio 2004, n. 6906 e n. 6908).<br />
Nella fattispecie, l’artificiosità dell’esibizione del marchio è stata ben colta dall’Autorità là dove ha sottolineato l’inutilità della specifica inquadratura dedicata al marchio delle bevande quale elemento del contesto di vita quotidiana evocato dal cantante protagonista del programma. <br />
La gratuità di tale inquadratura è inoltre comprovata dall’accuratezza con cui, nel confezionare la scena, si sono viceversa occultate le etichette delle gassose, con il duplice effetto di esaltare l’etichetta dell’acqua e di evitare un involontario effetto promozionale per la bevanda gustata dal cantante.<br />
In definitiva, poiché il camuffamento di un messaggio all’interno di un programma televisivo conferisce alla comunicazione pubblicitaria una forza di penetrazione e suggestione ben maggiore di quella esplicita, l’intervento inibitorio dell’Autorità si appalesa, nella fattispecie, pertinente e del tutto legittimo.<br />
Per tutto quanto argomentato, il ricorso deve essere respinto.<br />
Sussistono però giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>PQM</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.4.2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-5-2007-n-4185/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2007 n.4185</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.2144</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-2144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-2144/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-2144/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.2144</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso la revoca di parita’ scolastica ad istituti che presentano carenze documentali relative alla sicurezza ed alla destinazione dei locali. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIOSEZIONE TERZA QUATER Registro Ordinanze: 2144/2007 Registro Generale: 3880/2007 nelle persone dei Signori: MARIO DI GIUSEPPE Presidente LINDA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-2144/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.2144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-2144/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.2144</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso la revoca di parita’ scolastica ad istituti che presentano carenze documentali relative alla sicurezza ed alla destinazione dei locali. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />SEZIONE TERZA QUATER  </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2144/2007<br />
Registro Generale: 3880/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
MARIO DI GIUSEPPE Presidente<br /> LINDA SANDULLI Cons., relatore<br />
UMBERTO REALFONZO Cons.<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 09 Maggio 2007<br />
Visto il ricorso 3880/2007 proposto da:<br />
<b>SOC NOBEL SRL (ITAS E ITI) </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
RIENZI AVV. CARLOcon domicilio eletto in ROMAV.LE DELLE MILIZIE, 9presso RIENZI AVV. CARLO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b> &#8211; <b>UFFICIO SCOLASTICO  REGIONALE PER IL LAZIO</b> &#8211; <b>UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA</b>rappresentati e difese da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO domiciliataria ex lege in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento, <br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della revoca della parità scolastica;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE <br />
UFFICIO SCOLASTICO  REGIONALE PER IL LAZIO <br />
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Nominato relatore il Consigliere Linda Sandulli e uditi alla Camera di Consiglio del 9 maggio 2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare;<br />
Considerato che il provvedimento gravato è epressione di una nuova valutazione (verbale di sopralluogo del 3.4.2007 dell’Amministrazione resistente) che, partendo dall’esame della situazione pregressa ha tenuto conto delle modificazioni intervenute riscontrando carenze in ordine alla mancanza documentale relativa alla sicurezza anticendio e alla diversa destinazione dei locali che risultano adibiti ad ufficio e non a scuola;<br />
Considerata la prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater,<br />
respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2007</p>
<p>Il Presidente: Mario Di Giuseppe<br />
L’Estensore: Linda Sandulli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-2144/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.2144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.129</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-129/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-129/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-129/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.129</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avanzata da un Consiglio dell’ordine professionale avverso il provvedimento comunale che affida il progetto per la realizzazione di opere di difesa per la messa in sicurezza di un versante montuoso. (G.S.) N. 00129/2007 REG.ORD. N. 00138/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-129/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.129</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-129/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.129</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avanzata da un Consiglio dell’ordine professionale avverso il provvedimento comunale che affida il progetto per la realizzazione di opere di difesa per la messa in sicurezza di un versante montuoso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00129/2007 REG.ORD.<br />
N. 00138/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 138 del 2007, proposto da:<br /><b>Consiglio Nazionale dei Geologi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Anna Lagonegro, con domicilio eletto presso Tullio Avv. Buzzelli in L&#8217;Aquila, via S. Basilio 3; Ordine Regionale Geologi D&#8217;Abruzzo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Ortucchio</b>;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE MONTUOSO DENOMINATO ARA DEI LUPI.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 09/05/2007 il dott. Rolando Speca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto che non sussistono i presupposti per concedere la richiesta misura cautelare</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge la su indicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 09/05/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Santo Balba, Presidente<br />
Rolando Speca, Consigliere, Estensore<br />
Fabio Mattei, Primo Referendario<br />
      L&#8217;ESTENSORE<br /> IL PRESIDENTE<br />IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-129/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.129</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.177</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-177/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-177/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-177/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.177</a></p>
<p>Va sospesa la nota Prefettizia che riduce il numero delle guardie giurate a disposizione di un istituto di vigilanza prevedendo l’assunzione fino a un massimo di 15 guardie, da impiegare nell&#8217;espletamento dei servizi autorizzati, prevedendo altresì, in caso di inadempienza, un’ eventuale nuova riduzione dell&#8217;organico. Tale provvedimento incide infatti sull’iniziativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-177/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-177/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.177</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la nota Prefettizia  che riduce il numero delle guardie giurate  a disposizione di un istituto di vigilanza prevedendo l’assunzione fino  a un massimo di 15 guardie, da impiegare nell&#8217;espletamento dei servizi autorizzati, prevedendo altresì, in caso di inadempienza, un’ eventuale nuova riduzione dell&#8217;organico. Tale provvedimento incide  infatti sull’iniziativa economica svolta dal ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/10935/g">Ordinanza sospensiva del 23 ottobre 2007 n. 5587</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00177/2007 REG.ORD.<br />
N. 00114/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 114 del 2007, proposto da:<br /><b>Centracchio Alessandro N.Q. L.R.Securpol Sud Group 2 S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Izzi, Pasquale Ripabelli, con domicilio eletto presso Pasquale Ripabelli Avv. in Campobasso, via Lombardia, 157;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Gen. Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124; <b>Ufficio Territoriale del Governo di Isernia, Questura di Isernia</b>;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della nota prot. n. 1820/1-7/PA del 20.12.2006, notificata in data 4.1.2007, con cui la Prefettura di Isernia, ha ridotto a 15 il numero delle GPG a disposizione della Securpol Sud Group 2 srl, decretando che &#8220;per l&#8217;esercizio delle attività licenziate con gli atti 5237/1-7/Area 1 del 31.10.2003 e 5523/1-7/Area 1 del 31.10.2003 il titolare potrà assumere complessivamente fino a un massimo di 15 guardie particolari giurate, da impiegare nell&#8217;espletamento dei servizi autorizzati&#8221;, precisando che &#8220;qualora entro 6 mesi dalla notifica del presente decreto l&#8217;istituto non adegui in misura non inferiore all&#8217;80% il numero delle guardie effettivamente assunte la Prefettura provvederà ad eventuale nuova riduzione dell&#8217;organico&#8221;;</p>
<p>di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi anche non conosciuti, comprese, se ed in quanto necessario:</p>
<p>la nota prot. 1610-2 del 13.11.2006;<br />
la nota prot. 1610-2 del 5.12.2006.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 09/05/2007 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato che la domanda di sospensone è munita dei prescritti requisiti di fumus boni juris e periclum in mora, incidendo il provvedimento impugnato sull’iniziativa economica svolta dall’interessato in forme e con modalità non compatibili con le precedenti statuizioni rese in sede cautelare da questo Tribunale</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
accoglie la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 09/05/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />
Rita Tricarico, Primo Referendario<br />
Antonio Massimo Marra, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-177/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.125</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-125/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-125/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-125/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.125</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego di concessione di finanziamenti per un progetto di ricerca attesa la mancanza dei presupposti. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva del 30 ottobre 2007 n. 5697 N. 00125/2007 REG.ORD. N. 00662/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-125/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.125</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-125/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.125</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego di concessione di finanziamenti per un progetto di ricerca attesa la  mancanza dei presupposti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/10986/g">Ordinanza sospensiva del 30 ottobre 2007 n. 5697</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00125/2007 REG.ORD.<br />
N. 00662/2006 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 662 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br /><b>Università degli Studi di Urbino</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Bafile, Giuseppe Manfredi, con domicilio eletto presso Francesco Avv. Bafile in L&#8217;Aquila, via S.Agostino,25;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Abruzzo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paola Di Salvatore, con domicilio eletto presso Regione-Abruzzo Ufficio Legale in L&#8217;Aquila, via Leonardo Da Vinci N.6 (N.I.);<br />
nei confronti di<br />
<b>Dirigente della Regione &#8211; Direzione Affari della Presidenza, Servizio Attivita&#8217; Internazionali, Segretario Tecnico Congiunto; Comunita&#8217; Montana Valle Roveto Zona &#8220;G&#8221;, </b> rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Secondo Cesarini, con domicilio eletto presso Ernesto Avv. Venta in L&#8217;Aquila, v.le della Croce Rossa 237/E (N.I.);<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
dei provvedimenti indicati nell’epigrafe dell’atto di ricorso.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati.</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa.</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Regione Abruzzo.</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comunita&#8217; Montana Valle Roveto Zona &#8220;G&#8221;;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 09/05/2007 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.</p>
<p>Considerato che non sussistono i presupposti per l’adozione della misura cautelare invocata.</p>
<p>P.Q.M.<br />
Respinge la domanda cautelare proposta.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 09/05/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Santo Balba, Presidente<br />
Rolando Speca, Consigliere<br />
Fabio Mattei, Primo Referendario, Estensore<br />
   L&#8217;ESTENSORE<br /> IL PRESIDENTE<br />IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-9-5-2007-n-125/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/5/2007 n.125</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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