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	<title>9/5/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/5/2006 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.2529</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-5-2006-n-2529/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-5-2006-n-2529/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.2529</a></p>
<p>Pres. Schinaia – Est. Chieppa Comune di Tivoli (Avv. A. Mirabelli Centurione) c. Ministero dell’Interno, Ufficio territoriale del governo di Roma (Avv. Stato) sulla applicabilità ai soli enti locali in condizione strutturalmente deficitaria della sanzione connessa al mancato rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione per servizi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-5-2006-n-2529/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.2529</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-5-2006-n-2529/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.2529</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><b>Pres. Schinaia – Est. Chieppa</b><br /> Comune di Tivoli (Avv. A. Mirabelli Centurione) c. Ministero dell’Interno, Ufficio territoriale del governo di Roma (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla applicabilità ai soli enti locali in condizione strutturalmente deficitaria della sanzione connessa al mancato rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione per servizi pubblici indispensabili</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Enti locali – Servizi pubblici indispensabili – Costi di gestione &#8211; Mancato rispetto dei livelli minimi di copertura – Sanzioni &#8211; Perdita della quota del 3% del contributo ordinario annuale – Applicabilità ai soli enti strutturalmente deficitari &#8211; Mera presentazione tardiva del conto consuntivo – Sanzione – Applicabilità &#8211; Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>La sanzione della perdita della quota del 3% del contributo ordinario annuale, destinato alle amministrazioni locali per il finanziamento dei servizi indispensabili, in conseguenza del mancato rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione, è applicabile ai soli enti che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell’art. 45, co. II, del D.Lgs. 504/92. Pertanto, la tardiva presentazione del conto consuntivo determina il solo assoggettamento ai controlli previsti dal comma IV dello stesso art. 45.(1)</p>
<p>__________________________________<br />
(1) Fattispecie relativa alla normativa vigente fino all’entrata in vigore del D.Lgs. 342/1997, che ha modificato l’art. 45, comma 8 del D.Lgs 504/92. Anche nella normativa attualmente vigente (art. 243 del T.U.E.L.), tuttavia, la sanzione della perdita dell’1% del contributo ordinario annuale è riferita ai soli enti locali “strutturalmente deficitari”, definiti al comma II, che non rispettino i livelli minimi di copertura dei costi di gestione, confermando così la ratio di cui alla massima.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello proposto dal <br />
<b>Comune di Tivoli</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217; avv.to A. Mirabelli Centurione, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma, via XX Settembre, n. 4;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Ministero dell’interno</b>, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio territoriale del governo di Roma (ex Prefettura di Roma), costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter, n. 2125/99;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 17-1-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.<br />
Uditi l&#8217;Avv. dello Stato Sica;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E  D I R I T T O</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Tivoli avverso il decreto dd. 11-6-96, con cui il Prefetto di Roma ha irrogato al Comune la sanzione della perdita della quota del 3 % del contributo ordinario spettante per l’anno 1995 ai sensi dell’art. 45, comma 8, del D. Lgs. n. 504/92.<br />
Il giudice di primo grado ha ritenuto che secondo una interpretazione logico sistematica del citato art. 45 la sanzione irrogata dal Prefetto di Roma sia possibile anche nei confronti di Comuni che, pur non trovandosi in situazione deficitaria, non abbiano tempestivamente presentato il conto consuntivo e non siano in regola con la copertura tariffaria minima di determinati servizi.<br />
Il Comune di Tivoli contesta tale decisione, evidenziando che il conto consuntivo è stato presentato solo con ritardo; che deve prevalere l’interpretazione letterale del citato art. 45 e che comunque anche quella logico sistematica non conduce alle conclusioni cui è pervenuto il Tar.<br />
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
2. Il ricorso in appello è fondato.<br />
L’art. 45, comma 8 del D. Lgs. n. 504/92 prevedeva, nella versione vigente all’epoca dell’adozione dell’impugnato provvedimento, che “ai soli enti di cui al comma 2, per la copertura del costo dei servizi, sono applicabili le disposizioni previste all&#8217;articolo 14 del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990. …. Agli enti inadempienti è comminata, con decreto ministeriale, la sanzione della perdita del tre per cento del contributo ordinario dell&#8217;anno per il quale si è verificata l&#8217;inadempienza, mediante trattenuta in unica soluzione, non rateizzabile, sui trasferimenti degli anni successivi.”<br />
Gli enti di cui al comma 2 dello stesso art. 45 sono quelli “da considerarsi in situazioni strutturalmente deficitarie:”, indicati negli: “a) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, sino ai cinque anni successivi alla data di approvazione da parte del Ministro dell&#8217;interno del piano di risanamento finanziario o dell&#8217;ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; b) gli enti locali che dal conto consuntivo presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscono inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato.”<br />
Il dato letterale delle norme induce a ritenere che l’intero comma ottavo del citato art. 45 sia applicabile ai soli enti che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie secondo le previsione del secondo comma della stessa norma.<br />
Anche solo per tali enti è operato il richiamo all’art. 14 del D. L. n. 415/89 in materia di copertura tariffaria del costo di taluni servizi. <br />
Di conseguenza, la tardiva presentazione del conto consuntivo determina il solo assoggettamento ai controlli previsti dal comma 4 dello stesso art. 45 e non l’anche la sottoposizione alle sanzioni previste dal comma 8.<br />
Non è esatto affermare che in questo modo tali controlli, privi della potestà sanzionatoria, sarebbero inutili, in quanto i rilievi formulati in sede di controllo, anche in relazione alla copertura minima dei costi di determinati servizi, possono assumere valore anche ad altri fini, quali ad esempio la segnalazione alla Corte dei Conti per l’eventuale esercizio delle attribuzioni di sua competenza.<br />
Del resto, anche i successivi interventi del legislatore hanno confermato come la ratio della sanzione sia quella di colpire gli enti in situazione deficitaria (Vedi art. 243, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e in precedenza il comma 8 ter, dell’art, 45 del D. Lgs. n. 504/92, aggiunto dall&#8217;art. 19, del D. Lgs. n. 342/97:  “Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, è applicata una sanzione pari alla perdita dell&#8217;1 per cento del contributo ordinario spettante per l&#8217;anno per il quale si è verificata l&#8217;inadempienza, mediante trattenuta in unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli anni successivi.”).<br />
L’impugnata sanzione è stata quindi illegittimamente irrogata al Comune di Tivoli, nonostante questo non si trovasse nella situazione deficitaria, che costituisce il presupposto per la sanzione stessa.<br />
3. In conclusione, l’appello deve essere accolto con conseguente annullamento dell&#8217;atto impugnato, in riforma della sentenza di primo grado. <br />
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato. <br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 17-1-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Mario Egidio Schinaia				Presidente<br />	<br />
Luigi Maruotti					Consigliere<br />	<br />
Carmine Volpe					Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo					Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa					Consigliere Est.</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il&#8230;09/05/2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-5-2006-n-2529/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.2529</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.2524</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-5-2006-n-2524/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-5-2006-n-2524/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.2524</a></p>
<p>Pres. Santoro &#8211; Est. Carboni APULIAE S.p.a. (Avv.ti E. Sticchi Damiani, F. Massa), c. soc. IGECO (Avv. M. Sanino) sulla inammissibilità dell&#8217;offerta difforme dal progetto definitivo, nella gara per l&#8217;affidamento in concessione della progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un&#8217;opera pubblica, all&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa 1- Contratti della P.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-5-2006-n-2524/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.2524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-5-2006-n-2524/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.2524</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro &#8211;  Est.  Carboni<br /> APULIAE S.p.a. (Avv.ti E. Sticchi Damiani, F. Massa), c. soc. IGECO (Avv. M. Sanino)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla inammissibilità dell&#8217;offerta difforme dal progetto definitivo, nella gara per l&#8217;affidamento in concessione della progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un&#8217;opera pubblica, all&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Contratti della P.A. – Lavori pubblici &#8211; Concessione di progettazione esecutiva, costruzione e gestione – Gara &#8211; Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa – Difformità dell’offerta presentata dal progetto definitivo – Inammissibilità<br />
2- Contratti della P.A. – Lavori pubblici &#8211; Concessione di progettazione esecutiva, costruzione e gestione &#8211; Gara – Documentazione – Attestazione del grado di incidenza percentuale della manodopera impiegata per le diverse categorie di lavori – Necessità – Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>1- Nelle gare per l’affidamento di lavori pubblici, il sistema di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa consente al concorrente di presentare soluzioni migliorative, ma non di stravolgere totalmente il progetto delineato dall’amministrazione appaltante; pertanto, a fronte di una gara avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di recupero di un’immobile pubblico, con successiva gestione, ai fini della sua destinazione ad attività turistiche, nautiche, sportive, ricreative e d’istruzione, è inammissibile l’offerta basata su un progetto di realizzazione di un complesso alberghiero con caratteristiche di lusso, con marginale considerazione dei profili connessi alle attività di istruzione, venendo a mancare, in tal caso, la destinazione  a soddisfare l’interesse pubblico sotteso allo svolgimento della procedura di gara. Posto, infatti, che le pubbliche gare sono finalizzate a realizzare opere pubbliche o servizi pubblici di competenza dell’amministrazione appaltante, la costruzione di un complesso alberghiero che presenti le suddette caratteristiche non configura né un’opera pubblica né un servizio pubblico, bensì un’impresa privata, la quale può essere realizzata in un immobile di proprietà pubblica solo acquistandolo o prendendolo in  locazione.</p>
<p>2- La necessità di presentare il documento attestante il grado d’incidenza percentuale della quantità di manodopera impiegata per le diverse categorie di cui si compone l’opera, ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. 554/99, sussiste nel solo caso in cui l’appaltatore debba essere remunerato dall’amministrazione committente, rimanendo esclusa qualora la gara concerna anche l’affidamento della gestione dell’opera realizzata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sui ricorsi in appello proposti:</p>
<p>1)	(procedimento 5070/2004) dalla <b>società per azioni APULIAE</b>, con sede in Lecce, in persona del dottor Giovanni Rapanà, difesa dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani e Federico Massa e domiciliata in Roma, via Laura Mantegazza, presso il cavaliere Luigi Gardin;																																																																																												</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>la <b>società IGECO</b>, con sede in Galugnano, costituitasi in giudizio in persona del signor Alfredo Longo, difesa dall’avvocato Mario Sanino e domiciliata presso di lui in Roma, viale Parioli 180;</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
della <B>PROVINCIA DI LECCE</B>, non costituita in giudizio;</p>
<p>2) (procedimento 5620/2004) dalla <b>società IGECO</b>, rappresentata, difesa e domiciliata come sopra indicato);</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>la <B>PROVINCIA DI LECCE</B>, non costituita in giudizio;</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
della <b>società APULIAE</b>, rappresentata, difesa e domiciliata come sopra indicato);</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza 25 maggio 2004 n. 3176, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Puglia, seconda sezione interna della sezione staccata di Lecce, ha annullato il provvedimento 19 novembre 2003 n. 4 della provincia di Lecce, di affidamento alle società Immsi, Poseidon e Studio Service (poi fùsesi nella società Apuliae) della progettazione esecutiva, dei lavori di recupero e della gestione dell’immobile denominato ex Colonia Scarmiglia.</p>
<p>Visto il ricorso in appello 5070/2004 contro il dispositivo di sentenza, nonché l’atto contenente i motivi aggiunti, depositato il 14 luglio 2004;<br />
visto il controricorso della società IGECO, depositato l’11 giugno 2004, e vista la successiva memoria difensiva depositata il 29 luglio 2004;<br />
vista la memoria difensiva presentata da IGECO il 29 luglio 2004;<br />
vista la propria decisione istruttoria 13 gennaio 2005 n. 83 resa nel procedimento 5070/2004 e vista la nota 1 febbraio 2005 n. 5130 della provincia di Lecce, pervenuta l’8 febbraio 2005, di risposta alle informazioni richieste;<br />
visti l’appello 5620/2004 e il controricorso della società Apuliae;<br />
vista la propria ordinanza 22 giugno 2004 n. 2903, resa nel procedimento 5620/2004, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della sentenza appellata;<br />
vista la propria decisione 29 novembre 2005 n. 6723, con la quale è stata disposta la riunione dei giudizi;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore, all’udienza del 7 marzo 2006, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Sticchi Damiani e Sanino;</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>La provincia di Lecce con deliberazione della giunta 20 gennaio 2002 n. 333 aveva indetto una licitazione privata per la scelta, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del soggetto a cui dare in concessione la progettazione esecutiva dei lavori di recupero di un immobile, sito in Castrignano del Capo e denominato “ex colonia Scarciglia”, da adibire ad attività turistiche, nautiche, sportive, ricreative e d’istruzione, nonché i lavori medesimi e la successiva gestione trentennale dell’immobile; il tutto «allo scopo di promuovere il turismo e diffondere, nel campo nautico, le attività sportive, ricreative e di istruzione». Con lettera d’invito 29 maggio 2003 n. 28981 sono stati invitati a presentare offerte i due gruppi che si erano prequalificati, cioè la società Igeco da una parte e dall’altra le società Immsi, Poseidon e Studio Service. La commissione giudicatrice, nominata con atti 22 agosto 2003 n. 3837 e 28 agosto 2003 n. 3901, ha individuato l’offerta delle società Immsi ed altre come quella economicamente più vantaggiosa, e con atto della provincia 18 novembre 2003 n. 4 la concessione è stata aggiudicata alle predette società, le quali, come richiesto dalla lettera d’invito, si sono poi fuse in una nuova società, denominata Apuliae. Il 5 gennaio 2004 è stato stipulato il contratto tra la provincia e Apuliae.<br />
Igeco con ricorso notificato il 12 e 15 gennaio 2004 (procedimento di primo grado n. 141/2004) ha impugnato davanti al tribunale amministrativo regionale per la Puglia l’aggiudicazione e gli atti di gara, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento, tra l’altro perché la commissione era composta da tre membri anziché cinque come previsto dalla lettera d’invito, e perché i due componenti diversi dal presidente non erano stati scelti mediante sorteggio. Apuliae con ricorso incidentale notificato il 5 aprile 2004 ha impugnato la lettera d’invito nella parte in cui prevedeva una commissione di cinque anziché di tre membri, e ha dedotto che Igeco non possedeva i requisiti di partecipazione. Con motivi aggiunti notificati il 10 aprile 2004 Igeco ha impugnato il permesso di costruire 15 gennaio 2004 n. 15, rilasciato ad Apuliae dal comune di Castrignano del Capo per l’esecuzione del progetto.<br />
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha giudicato fondato il motivo d’impugnazione concernente il mancato sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice diversi dal presidente, e ha respinto gli altri motivi del ricorso principale; quanto al ricorso incidentale, ne ha giudicato fondato, per contrasto con il regolamento provinciale sulle gare, il motivo contro la clausola della lettera d’invito che prevedeva una commissione giudicatrice di cinque anziché di tre persone (e di conseguenza ha respinto il motivo inverso contenuto nel ricorso principale), e ne ha respinto tutti gli altri motivi. In conclusione ha annullato le operazioni di gara per irregolare formazione della commissione (senza sorteggio), nonché, per illegittimità derivata, il permesso di costruire.<br />
Apuliae e Igeco hanno proposto separati appelli.<br />
Apuliae censura la decisione di annullamento, sostenendo che le disposizioni che prevedono il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice non si applicano al tipo di gara in questione. Ripropone poi i seguenti motivi di ricorso incidentale, respinti dal giudice di primo grado, con i quali contesta l’ammissione alla gara di Igeco, nonché l’ammissibilità dei motivi aggiunti, formulati contro il permesso di costruire rilasciato dal comune di Castrignano del Capo.<br />
1) Igeco non possedeva le qualificazioni richieste dal bando per le opere specializzate, OS3 e OS28 e OS30; vero è che essa aveva dichiarato di affidare “eventualmente” a terzi lavori per il trenta per cento dell’importo totale, ma tale dichiarazione è generica ed eventuale e inoltre dal progetto di Igeco si evince che le opere scorporabili, che essa affiderebbe a terzi, supera il trenta per cento dell’investimento previsto per l’intervento, definito dal punto 11.8 del bando; al riguardo, l’autorità di gara ha errato nel riferire la dichiarazione di Igeco al trenta per cento dell’importo dei lavori secondo il progetto della concorrente.<br />
2) Igeco aveva omesso di allegare alcuni documenti previsti dal regolamento sui lavori pubblici emanato con decreto del presidente della repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, e precisamente il quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di lavori e lo schema del contratto e del capitolato speciale d’appalto; inoltre presentava numerose altre carenze progettuali.<br />
Infine Igeco deduce che i motivi aggiunti contro il permesso di costruire erano inammissibili, non potendosi ravvisare un nesso di consequenzialità tra i vizi dedotti contro il procedimento di gara e il permesso di costruire, e non avendo Igeco autonomo interesse ad ottenere la caducazione di quel provvedimento.<br />
Igeco ripropone i motivi seguenti, respinti dal giudice di primo grado.<br />
1) È illegittima la clausola della lettera d’invito (impugnata con il ricorso di primo grado) secondo cui valutazione dei progetti sarebbe dovuto essere effettuata con il metodo del confronto a coppie disciplinato dall’allegato A del regolamento emanato con decreto n. 554 del 1999, e in ogni caso l’autorità di gara ha errato ad applicare quel metodo, il quale presuppone che i progetti da valutare siano più di due.<br />
2) Il progetto esecutivo presentato da Apuliae stravolge il progetto dell’amministrazione posto a base della gara perché, laddove l’amministrazione voleva un centro di promozione delle attività sportive, di ricreazione e di istruzione nel campo nautico, con una scuola di vela, una scuola d’immersione e un centro di talassografia nonché locali da destinare al centro-studi (della morfologia costiera e dell’ambiente circostante e dell’archeologia marina), con una foresteria e spogliatoi, con un deposito per gli attrezzi e un deposito per imbarcazioni leggere adiacenti agli spazi destinati alle scuole, Apuliae ha invece progettato un albergo “a cinque stelle”, eliminando scuole, centro talassografico, centro-studi, spogliatoi e depositi.<br />
3) Il giudice di primo grado ha errato ad adottare una pronuncia che impone la ripetizione delle operazioni di valutazione di offerte ormai nite.<br />
La Sezione, con decisione istruttoria n. 83 del 2005 resa nel procedimento 5070/2004 (appello di Apuliae) ha chiesto all’amministrazione provinciale di fornire informazioni sull’esito delle operazioni di gara rinnovate in seguito alla sentenza del tribunale amministrativo regionale. Con decisione istruttoria n. 6773 del 2005 ha disposto la riunione dei due giudizi d’appello e, avendo le parti chiesto la cancellazione delle cause dal ruolo d’udienza per la pendenza di trattative per la bonaria definizione dei giudizi, ha chiesto informazioni in proposito, sollecitando la presentazione di formali rinunce nel caso che esse avessero avuto buon fine.<br />
Nessuna delle due richieste ha avuto risposta.<br />
L’amministrazione, nel frattempo, ha dato esecuzione alla sentenza di primo grado rinnovando l’aggiudicazione ad Apuliae, e Igeco ha impugnato anche quest’ultima aggiudicazione. In udienza i difensori delle parti private hanno rappresentato che Igeco ha rinunciato a questo secondo ricorso.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Le circostanze, che Igeco abbia impugnato l’aggiudicazione effettuata dalla provincia in esito alle operazioni di gara rinnovate in esecuzione della sentenza di primo grado, e che abbia poi rinunciato a tale impugnazione, non hanno nessun rilievo processuale.<br />
Apuliae, aggiudicataria, oltre ad impugnare il capo della sentenza che ha annullato l’aggiudicazione per mancato sorteggio dei componenti della commissione aggiudicatrice, ripropone motivi del ricorso incidentale, con i quali sostiene l’illegittima ammissione di Igeco alla gara e l’inammissibilità dei motivi aggiunti dedotti da Igeco contro il permesso di costruire (cioè di effettuare il lavori ai quali si riferisce la concessione aggiudicata dalla provincia con la gara in esame). Igeco, della quale è stato accolto il motivo subordinato relativo all’omissione del sorteggio, ripropone motivi il cui accoglimento soddisferebbe maggiormente il suo interesse, d’illegittimità del sistema di valutazione delle offerte e, soprattutto, d’inammissibilità del progetto dell’aggiudicataria Apuliae. Posto che il motivo d’appello di Apuliae contro l’impugnazione del permesso di costruire è irrilevante, così come era inutile l’impugnazione fàttane da Igeco con i motivi aggiunti prodotti in primo grado, vanno esaminati i restanti motivi di Apuliae, sopra indicati come 1 e 2, che riproducono, come si è detto, motivi del suo ricorso incidentale respinti dal giudice di primo grado.<br />
Il primo motivo dell’appello di Apuliae è infondato, per le ragioni già ampiamente esposte nella sentenza impugnata. Igeco possedeva la qualificazione per la categoria prevalente, OG1, per importo illimitato, ben al di là di quanto richiesto dal bando, mentre non possedeva le tre categorie richieste per le opere scorporabili. Aveva però dichiarato di voler eventualmente affidare a terzi i relativi lavori, e il bando prevedeva appunto il possesso delle qualificazioni «con riferimento ai soli lavori che i partecipanti alla gara intendano eseguire direttamente» (punto 11.3.6; la prescrizione è ripetuta, in altra forma, al punto 11.9). Inoltre Igeco aveva indicato nel trenta per cento il valore delle opere che intendeva affidare a terzi, e l’autorità di gara ha accertato che effettivamente le opere scorporabili coprivano circa il trenta per cento del costo del progetto della concorrente. Sostiene Apuliae che l’importo su cui calcolare il trenta per cento era quello del progetto posto a base d’asta, inferiore a quello del progetto Igeco, e che pertanto le opere scorporabili superavano il trenta per cento; ma tutto questo ragionamento non approda a nulla, perché l’essenziale è che Igeco dichiarava di voler subappaltare le opere scorporabili, e quindi non occorreva che avesse le relative qualificazioni. Quanto al fatto che essa abbia dichiarato di volere “eventualmente” subappaltare certe opere, il primo giudice ha correttamente inteso l’avverbio come riferito all’eventualità dell’aggiudicazione, perché non c’è nessuna ragione d’intenderlo nel senso che con esso Igeco si riservasse, in contrasto con quanto risultava dal suo progetto, di eseguire direttamente opere specializzate per cui non possedeva le qualificazioni.<br />
È infondato, sempre per le ragioni già enunciate dal giudice di primo grado, anche il secondo motivo dell’appello di Apuliae: il quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera è un documento che occorre quando l’appaltatore debba essere remunerato dall’amministrazione committente, mentre nel caso in esame l’offerta consisteva semplicemente nella qualità dell’opera e nei tempi di esecuzione dei lavori, a spese del concessionario (che avrebbe poi tratto la sua utilità dalla gestione trentennale dell’opera). Lo schema di contratto da allegare è quello predisposto dall’amministrazione, che nella specie non esisteva; e infine le altre numerose asserite carenze progettuali non erano previste come motivo d’esclusione.<br />
Passando all’esame dell’appello di Igeco, il primo motivo ne è infondato. Sostiene l’appellante che il metodo del confronto a coppie disciplinato dall’allegato A del regolamento emanato con decreto del presidente della repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 è inapplicabile quando i progetti da valutare siano soltanto due, come questa Sezione ha osservato nella propria decisione 6 maggio 2003 n. 2379. Il metodo consiste nell’assegnare un punteggio da 1 a 6 ad ognuno degli elementi di valutazione delle varie offerte, esaminando, per ogni elemento di valutazione, tutte le coppie risultanti dal numero delle offerte (per esempio, se le offerte sono tre, per ogni elemento di valutazione si formano tre coppie, se le offerte sono quattro si formano sei coppie, e così via secondo le regole del calcolo combinatorio); nel sommare poi i punti così attribuiti da ogni commissario ad ogni offerta e nel trarne, con complesse operazioni, l’identificazione del progetto migliore. Quando i progetti da esaminare siano soltanto due, tutto quel complicato sistema è evidentemente inutile, perché c’è una sola coppia di ogni elemento di valutazione e basta effettuare la somma dei punteggi di ciascun commissario e determinare poi la media delle somme; ma, appunto, è semplicemente inutile e non produce nessun effetto distorsivo, che d’altra parte l’appellante non ha né dimostrato né lamentato, e perciò la sua applicazione non può essere qualificata come illegittima. Si può dire che il confronto degli elementi di valutazione di due sole offerte è necessariamente un confronto a coppie, e il recepimento del sistema del confronto a coppie si risolve, quando i progetti da valutare siano soltanto due, nell’applicare la scala di punteggio prevista dalla disposizione citata.<br />
È invece fondato, sotto ambo i profili prospettati, il secondo motivo d’appello. La gara aveva per oggetto il recupero di un immobile della provincia, per adibirlo ad attività turistiche, nautiche, sportive, ricreative e d’istruzione, nonché i lavori medesimi e la successiva gestione trentennale dell’immobile; il tutto «allo scopo di promuovere il turismo e diffondere, nel campo nautico, le attività sportive, ricreative e di istruzione». Il progetto dell’amministrazione prevedeva una scuola di vela, una scuola d’immersione e un centro di talassografia nonché locali da destinare al centro-studi della morfologia costiera e dell’ambiente circostante e dell’archeologia marina, con una foresteria e spogliatoi, con un deposito per gli attrezzi e un deposito per imbarcazioni leggere adiacenti agli spazi destinati alle scuole. Apuliae ha invece progettato (documenti 48 e 49 di Apuliae) un albergo di lusso, con settantadue tra camere e appartamenti con bagni con ampie vasche, televisori e cassaforte elettrica, con governante, camerieri ai piani, portieri e maggiordomo, accompagnamento del cliente in automobile dall’ingresso all’ufficio di ricevimento, custodia delle automobili private da parte di un vetturiere che avrebbe provveduto anche al lavaggio dei vetri, servizio di lavanderia e stireria e addirittura assistenza nel disfacimento del bagaglio, escursioni e affitto di biciclette, equitazione, automobile “limousine” per l’aeroporto, servizio di “baby sitter” bilingue, bar e ristorante di elevata qualità, “audit periodici” ad opera di un “team” di valutatori (le relazioni sono contrassegnate da un abbondante uso di termini della lingua inglese). Si legge nella relazione: «L’Hotel offrirà ai suoi ospiti un vero servizio di 5 stelle lusso altamente personalizzato. L’Hotel verrà affidato al marchio Leading Hotels of the World, una tra le più prestigiose catene di alberghi di lusso mondiali, a testimonianza degli altissimi standard proposti». Quanto alle attività di studio, sono ridotte a «uno spazio da adibire a Club House» al fine di garantire e diffondere le attività ricreative e di istruzione nel campo nautico, così come le suite possono all’occorrenza essere utilizzate come stanze per tenere miniconferenze». È fondato perciò il rilievo dell’appellante Igeco, che il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa consente al concorrente di presentare soluzioni migliorative, ma non di stravolgere totalmente il progetto, ossa di offrire una cosa per un’altra (un “fuori tema”) come ha fatto Apuliae. È pure fondato il secondo profilo del motivo d’impugnazione, che manca l’interesse pubblico a realizzare l’albergo di Apuliae, le cui realizzazione e gestione esulano dalle competenze della provincia<br />
In effetti le pubbliche gare sono finalizzate a realizzare opere pubbliche o servizi pubblici di competenza dell’amministrazione appaltante. Nel caso in esame invece, se nel progetto della provincia possono forse essere ravvisati un servizio pubblico o un’opera pubblica, certamente un albergo quale quello progettato da Apulie non è né l’uno né l’altra, e, come qualsiasi altra impresa privata, può essere realizzato in un immobile di proprietà pubblica solo acquistandolo o prendendolo in locazione.<br />
In conclusione, restando assorbiti gli altri motivi, l’appello di Apuliae va respinto e va accolto l’appello di Igeco, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, l’annullamento dell’aggiudicazione, già pronunciato dal tribunale amministrativo regionale, va pronunciato per il più radicale motivo dell’inammissibilità dell’offerta di Apuliae. S’intende che restano caducate le operazioni di rinnovazione della gara effettuate in esecuzione della sentenza che viene riformata.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a favore di Igeco e a carico solidale della provincia e di Apuliae, in 5000 per il giudizio di primo grado e 7000 per il grado d’appello.</p>
<p align=center>
<b>Per questi motivi</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>respinge l’appello della società Apuliae e accoglie l’appello della società Igeco, e condanna la società Apuliae e la provincia di Lecce, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dodicimila euro, a favore della società Igeco.</p>
<p>Così deciso in Roma il 7 marzo 2006 dal collegio costituito dai signori:</p>
<p>Sergio Santoro &#8211;	presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni &#8211;	componente, estensore<br />	<br />
Giuseppe Farina &#8211;	componente<br />	<br />
Goffredo Zaccardi &#8211;	componente<br />	<br />
Marzio Branca &#8211;	componente</p>
<p><b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 9 maggio 2006<br />
 (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)<br />
</b>
</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-5-2006-n-2524/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.2524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.3367</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-5-2006-n-3367/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-5-2006-n-3367/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.3367</a></p>
<p>Pres. de Lise; Rel. Martino U. Lombardini e Società Deloitte &#038; Touche s.p.a. (Avv. F. Lubrano) c. Commissione Nazionale per la Società e la Borsa – CONSOB (Avv.ti F. Biagianti, S. Providenti e R. Rizzi) sui provvedimenti sanzionatori della Consob nei confronti una società di revisione: termine del procedimento; assistenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-5-2006-n-3367/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.3367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-5-2006-n-3367/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.3367</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Lise; Rel. Martino<br /> U. Lombardini e Società Deloitte &#038; Touche s.p.a. (Avv. F. Lubrano) c. Commissione Nazionale per la Società e la Borsa – CONSOB (Avv.ti F. Biagianti, S. Providenti e R. Rizzi)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui provvedimenti sanzionatori della Consob nei confronti una società di revisione: termine del procedimento; assistenza del Direttore generale alle riunioni della Commissione; contenuto dell&#8217;attività di revisione; valutazione delle gravi violazioni commesse dal certificatore sospeso dallo svolgimento dell&#8217;attività per la società di revisione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo – Termine per la conclusione dei procedimenti  della Commissione della Consob – Termine di 30 gg. previsto dalla L. n. 216/74 – Natura – Conseguenze.</p>
<p>2. Autorità amministrative indipendenti – Regolamento di organizzazione della Consob – Compito del Direttore generale di assistere alle riunioni della Commissione – Contrasto con il principio secondo il quale ai collegi amministrativi non possono partecipare soggetti estranei – Insussistenza.</p>
<p>3. Concorrenza e mercato – Attività di revisione dei bilanci – Controllo formale dei dati contabili – Insufficienza &#8211; Valutazione sostanziale dell’attività concreta della società – Obbligatorietà.</p>
<p>4. Concorrenza e Mercato – Provvedimenti sanzionatori della Consob – Intimazione a non avvalersi di un revisore per circoscritto periodo di tempo – Valutazione delle gravi violazioni commesse – Criterio – Osservanza della diligenza professionale richiesta – Legittimità – Elemento psicologico o  conseguimento di un profitto – Irrilevanza – Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il termine di 30 gg. previsto dalla L. n. 216/74 per l’adozione dei provvedimenti della Commissione della Consob, ha carattere generale ed è assimilabile al termine suppletivo di trenta giorni, oggi aumentati a novanta, stabilito in via generale dalla stessa L. n. 241/90 in tutte le ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni non abbiano adottato i regolamenti di propria competenza. Pertanto è legittimo il regolamento Consob n. 12697 del 2.8.00 nella parte in cui stabilisce il termine (superiore) di 180 gg. per la conclusione del procedimento.</p>
<p>2. L’art. 27 del Regolamento di organizzazione della Consob nella parte cui prevede che, tra i compiti del Direttore generale, vi sia anche quello di assistere, ove richiesto, alle riunioni della Commissione, non contrasta con il principio secondo il quale ai collegi amministrativi non possono partecipare soggetti estranei, perché non congegna un’indebita influenza del Direttore generale sulla formazione della volontà dei componenti della Commissione bensì disciplina una forma di apporto consultivo, rispondente al principio dell’assunzione delle decisioni con il massimo grado di conoscenza nell’eseguire le funzioni demandate loro dalla legge.</p>
<p>3. L’attività di revisione non è limitata al mero controllo formale dei dati contabili, ma deve necessariamente comprendere la sostanziale valutazione di tutti i comportamenti, le situazioni e gli atti comunque ricollegabili non solo al formale dato di bilancio ma all&#8217; attività concretamente posta in essere dalla società revisionata. Pertanto, costituisce obbligo delle società di revisione la verifica della pianificazione finanziaria e gestionale degli intermediari finanziari e la segnalazione, ove necessario od anche soltanto opportuno, nell’interesse dei fiducianti, di tutte quelle situazioni che pongano in serio dubbio la continuità aziendale del soggetto revisionato .<br />
4. Ai fini dell’irrogazione, da parte della Consob, della sanzione consistente nell’intimare alla società di revisione di non avvalersi, per un periodo determinato, di un revisore che abbia commesso gravi violazioni, non è necessaria una valutazione dell&#8217;elemento psicologico o del conseguimento di un profitto da parte dell’autore della certificazione, bensì solo dell&#8217;osservanza o meno della diligenza professionale richiesta, in quanto lo scopo della sanzione è quello di tutelare, da un lato, la credibilità delle società di revisione, costringendole ad utilizzare, sia pure per un periodo di tempo circoscritto, revisori diversi da quelli incorsi in irregolarità, e, dall&#8217;altro, l&#8217;affidabilità dei bilanci certificati, che risulterebbe minata in radice dal sospetto di certificazioni compiacenti , ma non di punire tale soggetto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio <br />
Sede di Roma, Sez. I</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Pasquale de Lise	&#8211;				Presidente<br />	<br />
Antonino Savo Amodio	&#8211;		           Componente <br />	<br />
Silvia Martino			&#8211;		           Componente rel. <br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. n. 4415/2004 proposto da </p>
<p><b>Umberto Lombardini e Società Deloitte &#038; Touche s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Filippo Lubrano ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio del difensore alla via Flaminia n. 79;  <br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
&#8211; <b>Commissione Nazionale per la Società e la Borsa – CONSOB</b> – in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Biagianti, Salvatore Providenti e Roberto Rizzi, ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in Roma, alla<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento 11 febbraio 2004, n. 14415, avente ad oggetto l’intimazione alla società Deloitte &#038; Touche di non avvalersi nell’attività di revisione contabile dell’attività del dott. Umberto Lombardini per il periodo di un anno; nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Consob;<br />
Visti i motivi aggiunti;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 8 marzo 2006 la d.ssa Silvia Martino; <br />
Uditi gli avv.ti presenti come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1.	La Consob eseguiva, tra il 13 e il 17.1.2003, una verifica ispettiva nei confronti della società di revisione Deloitte &#038; Touche Italia s.p.a. (già Arthur Anderesen s.p.a.), relativamente all’attività di revisione svolta sul bilancio al 31.12.1998 della società Cofimo (Compagnia Finanziaria Mobiliare – Sim s.p.a.). Nel corso del 2000 detta società, dopo aver formato oggetto di una verifica ispettiva da parte della Banca d’Italia, era stata posta in amministrazione straordinaria per gravi irregolarità nell’amministrazione e gravi violazioni normative, ai sensi dell’art. 56 del d.l.gs 24.2.1998, n. 58.<br />	<br />
In data 19.4.2001 la Banca d’Italia irrogava altresì nei confronti del dr. Lombardini, in qualità di socio della società di revisione e responsabile dei lavori di revisione contabile sulla Cofimo, una sanzione pecuniaria per inadempimento degli obblighi di segnalazione ed il conseguente ostacolo all’attività di vigilanza che ne era derivato.<br />
Tali circostanze venivano rappresentate, unitamente agli esiti dell’attività ispettiva,  nella lettera notificata dalla Consob ai ricorrenti in data 25 agosto 2003, nella quale si contestavano loro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, ultimo comma, della l. 7 giugno 1974, n. 216, degli artt. 7, primo comma, e 10, della l. 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 163 del d.gls. 24 febbraio 1998, n. 58, le irregolarità emerse e le relative violazioni dei principi di revisione<br />
Con il provvedimento impugnato, valutate le deduzioni presentate dai ricorrenti con nota congiunta del 25.9.2002, la Consob intimava alla società Deloitte &#038; Touche di non avvalersi nell’attività di revisione contabile, per il periodo di un anno, del dr. Lombardini.<br />
Con il presente ricorso essi deducono;<br />
<u><b>1) Violazione dell’art. 2, decimo comma della l. 7 giugno 1974, n. 216,</u> <u></b></u>in quanto il provvedimento è stato adottato oltre il termine di trenta giorni previsto dalla disposizione in epigrafe per l’adozione dei provvedimenti di competenza della Commissione;<br />
<u><b>2) Violazione art. 1, sesto comma, l. 7 giugno 1974, n. 216. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, Violazione dei principi in tema di attività collegiale</u>, <u></b></u>perché  la Commissione si è limitata ad appropriasi del contenuto di una determinazione già esistente,  elaborata dagli uffici,  senza svolgere alcuna attività collegiale e senza specificamente esaminare le deduzioni dei ricorrenti;<br />
<u><b>3) Violazione art. 163 d.lvo 24 febbraio 1998, n. 58. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e illogicità manifesta</u> <u></b></u>nella valutazione della gravità delle irregolarità riscontrate. In particolare, non è stata disposta la pure richiesta audizione. <br />
Relativamente al merito delle irregolarità accertate i ricorrenti evidenziano:<br />
&#8211; con riferimento all’addebito relativo alla mancata pianificazione dell’attività di <i>audit,</i> che è mancata soltanto la formalizzazione di un documento riassuntivo e che le procedure adottate erano comunque complete e adeguate; <br />
&#8211; con riferimento all’addebito relativo alla mancata valutazione del sistema di controllo interno, che compito del revisore è esclusivamente quello di esprimere un giudizio sulla correttezza del bilancio; <br />
&#8211; con riferimento all’addebito relativo alle carenza riscontrate nelle procedure di validità relative alla liquidità della proprietà e dei terzi, e all’inadeguatezza delle indagini sulle poste in riconciliazione, che le procedure erano comunque appropriat<br />
&#8211; con riferimento alle carenze nello svolgimento delle verifiche sulla recuperabilità dei crediti verso la clientela, che è mancata soltanto la formalizzazione dell’esame comunque correttamente compiuto;<br />
 &#8211; con riferimento alle carenze riscontrate nell’attività di <i>review </i>da parte del socio responsabile del lavoro di revisione, che l’attività è stata costantemente monitorata dal dr. Lombardini.<br />
I ricorrenti soggiungono che esula dai compiti dei revisori verificare la coerenza dell’intervento svolto con i problemi generali della società, in particolare l’eventuale debolezza del sistema di controllo interno, rientrando semmai tale verifica nell’ambito delle competenze di altri organi di controllo, ivi compresa la stessa Commissione. Quanto emerso in sede di revisione ha comunque formato oggetto di un “Promemoria dei suggerimenti per il miglioramento del sistema contabile – amministrativo e delle procedure di controllo interno”, inviato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale della società successivamente all’emissione della relazione di certificazione. <br />
Essi ritengono infine inadeguata la motivazione della sanzione interdittiva, nonché dell’entità della stessa. <br />
Si costituiva per resistere la Consob, depositando documenti e memorie.<br />
Con atto notificato il 24.6.2004 e depositato l’1.7.2004, i ricorrenti proponevano motivi aggiunti così articolati:<br />
<u><b>1) Violazione art. 2, decimo comma, l. 7 giugno 1974, n. 216</u> <u></b></u>ad opera del regolamento Consob n. 12697 del 2 agoato 2000, nella parte in cui stabilisce, per la conclusione del procedimento il termine di 180 giorni, con ciò violando la disposizione in epigrafe che regolamenta specificamente la materia;<br />
<u><b>2) Violazione art. 27 Regolamento Consob 17 novembre 1994, n. 8674, modificato con deliberazione 11 luglio 2001, n. 13195. Violazione dei principi generali in tema di partecipazione agli organi collegiali amministrativi</u>, <u></b></u>a causa della partecipazione alla riunione della Commissione del Direttore generale, dr. Tezzon. <br />
Secondo i ricorrenti, il regolamento in rubrica, in quanto prevede la possibilità che detto funzionario assista alle riunioni su richiesta della Commissione, è comunque illegittimo in quanto lesivo del principio secondo cui ai collegi amministrativi possono partecipare solo i soggetti che lo compongono ed è esclusa la partecipazione di soggetti estranei.<br />
Non risulta peraltro alcuna specifica richiesta in tal senso da parte della Commissione;<br />
<u><b>3) Violazione dei principi generali in tema di partecipazione agli organi collegiali amministrativi</u>, <u></b></u>ad opera del cit. Reg. n. 8674/94 nella parte in cui (art. 11) prevede che alle riunioni della Commissione assista un segretario scelto tra il personale della Commissione, così come avvenuto nella fattispecie. <br />
Con ordinanza n. 2891/2004 è stata respinta l’istanza cautelare.<br />
Le parti hanno depositato memorie conclusive. <br />
Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1.	E’ impugnata la deliberazione con cui la CONSOB ha ingiunto alla società di revisione Deloitte &#038; Touche di non avvalersi nell’attività di revisione, per il periodo di un anno, del dr. Umberto Lombardini.<br />	<br />
2.	Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di irricevibilità e/o inammissibilità in quanto il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto. <br />	<br />
2.a	Con il primo motivo, ripreso nei motivi aggiunti ed esteso all’impugnativa della delibera Consob n. 12697 del 2.8.2000 (recante il  regolamento di attuazione degli artt. 2, comma 2, e 4, della l.n. 241/90), i ricorrenti ritengono violato l’art. 2 del d. n. 95/74, conv. in legge n. 216/74, nella parte in cui stabilisce che “<i>La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine di trenta giorni</i>” (comma 10).<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />
La disposizione in esame rappresenta un’applicazione “<i>ante litteram</i>” dei principi sul procedimento amministrativo codificati dall’art. 2 della l.n. 241/90, nella parte in cui stabilisce, secondo il testo vigente all’epoca dei provvedimenti impugnati, che <i>“Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi”</i> (comma 2, primo periodo).<br />
Non diversamente dispone l’attuale testo dell’art. 2 (così come modificato dalla l.n. 15/2005, e successivamente sostituito dall’ art. 3, comma 6 – bis, del d.l. n.35/3005, conv. in l. n. 80/2005), secondo il quale “<i>Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell&#8217;organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall&#8217;inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte</i>”.<br />
La salvezza, espressamente disposta, delle leggi che eventualmente regolino direttamente i termini del procedimento, comporta la possibile concorrenza di fonti legislative e regolamentari e la necessità di risolvere gli eventuali conflitti normativi non solo attraverso l’usuale principio gerarchico, ma anche attraverso il principio di competenza.<br />
Quest’ultimo cede infatti al primo solo nell’ipotesi in cui vi sia, tra la fonte sovraordinata e quella regolamentare, una completa identità di oggetto.<br />
Nel caso di specie, non vi è stata alcuna indebita sovrapposizione del regolamento alla legge poiché il termine previsto dalla l.n. 216/74 ha carattere generale mentre l’art. 2 della l. n. 241/90 impone la determinazione di termini specifici e adeguati alla peculiarità di ciascun tipo di procedimento.<br />
Nel mutato contesto normativo, la disposizione invocata dai ricorrenti appare pertanto assimilabile al termine “suppletivo” di trenta giorni, oggi aumentati a novanta, stabilito in via generale dalla stessa legge n. 241/90 in tutte le ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni non abbiano adottato i regolamenti di loro competenza (art. 2, comma 3).<br />
Va ancora soggiunto che termini eccessivamente brevi sono incompatibili con procedimenti come quelli sanzionatori e disciplinari nei quali deve essere assicurata all’incolpato la possibilità di predisporre adeguatamente le proprie difese (cfr., <i>ex multis</i>, Cass., 10 novembre 2004, n. 21406, citata dalla resistente).<br />
3.	Sul piano procedimentale i ricorrenti hanno poi stigmatizzato la mancanza di una reale valutazione collegiale degli atti istruttori e comunque delle deduzioni presentate nonché l’omessa convocazione innanzi alla Commissione per l’audizione formalmente richiesta e accordata, invece, dal solo ufficio che instaurato il procedimento sanzionatorio.<br />	<br />
Con le memorie conclusive hanno ampliato il profilo di gravame così sintetizzato, sottolineando l’estrema sinteticità del verbale della seduta in cui è stato deliberato il provvedimento impugnato, nel quale non si dà conto né della “<i>relazione sul caso</i>”, né degli “<i>elementi essenziali della</i> <i>discussione</i>”, così come invece previsto dall’art. 12 del Regolamento n. 8674/94, relativo all’organizzazione e al funzionamento della Commissione.<br />
3.a	I motivi così esposti sono infondati. <br />	<br />
I ricorrenti omettono infatti di considerare che le sedute della Commissione sono precedute da una complessa attività istruttoria e che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento n. 8674/1994, successivamente modificato con deliberazione n. 13195/2000, il Presidente ordina la trasmissione dell’ordine del giorno e delle proposte di deliberazione ai membri del collegio almeno cinque giorni prima di quello in la Commissione medesima è convocata.<br />
Essi hanno dunque la possibilità di esaminare preventivamente la documentazione acquisita dagli uffici, unitamente alla bozza di provvedimento predisposta. <br />
Nella fattispecie, tale documentazione è stata messa a disposizione il 5 febbraio 2004, mentre la trattazione collegiale delle proposta risulta avvenuta nella seduta del 11 febbraio 2004.<br />
Inoltre, la circostanza che nel verbale non siano stati riportati gli elementi essenziali della discussione non è di per sé indice della superficialità dell’esame condotto dalla Commissione, ma, semmai della piena adesione al lavoro svolto dagli uffici, evidentemente ritenuto completo e adeguato.<br />
La Commissione, peraltro, non ha alcun obbligo di integrale verbalizzazione della discussione, essendo sufficiente che dal verbale risultino elementi che consentano di ritenere che l&#8217;iter seguito è conforme alle norme regolatrici del procedimento ed, in ogni caso, agli ordinari criteri di razionale formazione della volontà collegiale.<br />
Circa l’asserita parzialità del giudizio, deve osservarsi che il principio di separazione tra funzione istruttoria e funzione decisoria – già applicato nel cit. Regolamento n. 8674/1994, e oggi espressamente recepito dall’art. 24 della l. 28.12.2005, n. 262 (“<i>Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari</i>”) &#8211; non esclude l’esistenza di un collegamento funzionale tra le due fasi del procedimento.<br />
L’attività istruttoria, in particolare, rimane pur sempre strumentale rispetto alle valutazioni di competenza della Consob, la quale, nella sua espressione collegiale, rimane libera di modificare, approvare o rigettare le proposte formulate dagli uffici assumendo la responsabilità delle determinazioni finali adottate.<br />
Pertanto, ove non risultino vizi relativi alla stessa formazione della volontà collegiale, il consapevole recepimento delle conclusioni elaborate nella fase istruttoria non ha alcuna autonoma valenza invalidante. <br />
Al riguardo, deve precisarsi che, nella fattispecie, non risulta supportata da alcun principio di prova l’affermazione secondo cui i membri della Commissione non avrebbero avuto alcuna possibilità di esaminare direttamente le controdeduzioni presentate dai ricorrenti e che quindi essi abbiano formato il proprio convincimento esclusivamente sulla base della prospettazione operata dagli uffici.<br />
3.b	I ricorrenti ritengono altresì che il proprio diretto di difesa sia stato compromesso dall’omessa “convocazione in contraddittorio”.<br />	<br />
In punto di fatto va precisato che, tra gli atti versati in giudizio, non risulta una formale richiesta di audizione alla Commissione né da parte del dr. Lombardini né del rappresentante della Deloitte &#038; Touche.<br />
Nella nota congiunta presentata il 25.9.2004 alla Divisione emittenti i ricorrenti si limitavano infatti (pag. 31) a rendersi “disponibili” ad un incontro che è stato poi effettivamente accordato dallo stesso ufficio procedente.<br />
Ad ogni buon conto, l’esame del cit. Regolamento  n. 8674/1994 (art. 13) evidenzia che l’audizione non è una fase indefettibile del procedimento sanzionatorio in esame e che l’”<i>intervento mediante audizione</i>” è una mera facoltà, alternativa all’invio di memorie. <br />
I ricorrenti hanno avuto quindi ampio modo di svolgere le proprie difese, quantomeno in forma scritta, durante tutto l’arco del procedimento e sino alla convocazione della seduta della Commissione in cui è stata esaminata la proposta di deliberazione elaborata dagli uffici.<br />
4.	Con i motivi aggiunti è stato impugnato l’art. 27 del Regolamento di organizzazione della Consob nella parte cui prevede che, tra i compiti del Direttore generale, vi sia anche quello di assistere, ove richiesto, alle riunioni della Commissione, nonché l’art. 11 del medesimo Regolamento nella parte in cui prevede la partecipazione alle riunioni di un segretario verbalizzante scelto, di norma, tra il personale assegnato all’ufficio incaricato dei compiti di segreteria della Commissione.<br />	<br />
Tali disposizioni, secondo i ricorrenti, violano i principi generali in materia di partecipazione agli organi collegiali amministrativi, ed in particolare il principio secondo cui gli stessi non tollerano la partecipazione di terzi estranei i quali possano indebitamente influire sulle valutazione dell’organo deliberante. <br />
L’ “estraneità” di un soggetto rispetto al <i>modus operandi </i>di un collegio amministrativo deve tuttavia essere valutata non già astratto, bensì alla luce della disciplina che istituisce l’organo e ne delinea il funzionamento. <br />
Il principio di tassatività della composizione dei collegi amministrativi è infatti un corollario del principio di legalità che, unitamente a quello di imparzialità, governa l’azione amministrativa.<br />
Nella fattispecie, il regolamento impugnato – espressione, tra l’altro, dell’ampia potestà di auto &#8211; organizzazione della quale godono le Autorità indipendenti &#8211;  non congegna un’indebita influenza del Direttore generale sulla formazione della volontà dei componenti della Commissione bensì disciplina una forma di apporto consultivo, del tutto usuale nello schema procedimentale degli organi collegiali in quanto rispondente al principio dell’assunzione delle decisioni con il massimo grado di conoscenza (così ad esempio, TAR Lazio, sez. I, 6 luglio 1999, n. 1522).<br />
Nessun rilievo, infine, può essere attribuito all’assenza di una specifica e formale richiesta di partecipazione rivolta dalla Commissione al Direttore generale, del quale il verbale attesta regolarmente la presenza senza registrare alcuna reazione od opposizione da parte dei membri del collegio.<br />
4.a	Considerazioni analoghe possono essere svolte in ordine alla figura del segretario verbalizzante, il quale, secondo il regolamento in esame,  assiste alle sedute al solo scopo di redigere il verbale, svolgendo pertanto compiti puramente ausiliari rispetto all’attività deliberativa e valutativa di spettanza del collegio.<br />	<br />
5.	Non maggior pregio rivestono le censure relative al merito del provvedimento impugnato.<br />	<br />
In sintesi le irregolarità accertate hanno riguardato:<br />
 &#8211; “<i>la mancata pianificazione del lavoro, la carente rilevazione e valutazione delle procedure della Sim con particolare riferimento all’operatività in strumenti derivati, la mancata valutazione della funzione di controllo interno e del sistema di controllo interno, nonché l’assenza di programmi di lavoro</i>”;<br />
&#8211; “<i>le carenze nello svolgimento delle procedure di validità relative alla liquidità della proprietà e dei terzi e ai crediti verso i clienti, sulle quali hanno incisole significative problematiche del sistema contabile – amministrativo della Sim dovute<br />
&#8211; “<i>le carenze nella formalizzazione del lavoro in diversi casi e, in particolare, nella documentazione relativa alla review da parte del socio responsabile dell’audit</i>”.<br />
I comportamenti così descritti integrano la violazione dei seguenti principi di revisione, emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e dei Ragioneri e raccomandati dalla Consob con comunicazione n. SOC/RM/940011751 del 1 marzo 1994:<br />
&#8211; principio di revisione n. 2, il quale prevede che il revisore deve svolgere la propria attività con diligenza professionale e che, ove si avvalga di collaboratori, deve effettuare un’adeguata direzione del lavoro, un’opera costante di controllo e un rie<br />
&#8211; principio di revisione n. 3, il quale prevede che il revisore deve pianificare adeguatamente il lavoro di revisione (par.1), procedere, sulla scorta degli elementi acquisiti in sede di pianifcazione e dei risultati dello studio e della valutazione del s<br />
&#8211; Principio di revisione n. 3.1, nella parte che riguarda lo studio e la valutazione del sistema di controllo interno della società revisionata e la revisione interna (par. 6 e par. 7);<br />
&#8211; principio di revisione n. 4, nella parte che disciplina gli obiettivi, la forma, l’organizzazione e il contenuto della documentazione (par.1 e 2);<br />
&#8211; Principio di revisone n. 8, il quale stabilisce che il revisore deve accertare che i crediti verso le banche derivino da operazioni effettivamente avvenute e correttamente rilevate (par.2.1) ed effettuare un’adeguata analisi degli stati di concordanza t<br />
&#8211; Principio di revisione n. 7, il quale prevede che il revisore deve accertare l’esistenza e la corretta valutazione dei crediti vantati dalla società nei confronti dei debitori (part. 4.1.e par. 4.2.);<br />
&#8211; Principio di revisione n. 17, il quale prevede che il revisore deve verificare che le spese contabilizzate per prestazioni di servizi siano a fronte di servizi effettivamente ricevuti e che le stesse siano debitamente autorizzate e correttamente classif<br />
E’ stata infine ritenuta la violazione della Comunicazione Consob n. 940011754 del1.3.1994, relativa alle modalità di redazione della relazione di certificazione.<br />
Le carenze e le violazioni sopra descritte hanno comportato:<br />
&#8211;  “<i>l’impossibilità di valutare la coerenza della strategia di revisione adottata e quindi delle decisioni relative alla determinazione dell’ampiezza, della natura e della tempistica delle procedure di revisione svolte, rispetto alla situazione della S<br />
<i>&#8211; la mancata acquisizione di elementi probativi adeguati e sufficienti con riferimento alle procedure di validazione sulla liquidità di proprietà e di terzi e l’espressione di un giudizio circa la recuperabilità dei crediti verso i clienti non coerente con gli elementi probativi acquisiti;<br />
-la mancata acquisizione in diversi casi, delle prove dell’effettiva esecuzione del lavoro e la conseguente impossibilità di valutarlo</i>”.<br />
5.a	Le linee argomentative dei ricorrenti sono le seguenti:<br />	<br />
&#8211; le carenze riscontrate riguardano per lo più la mera “formalizzazione” di un lavoro che è stato comunque espletato, in particolare per quanto concerne l’attività di pianificazione e di <i>review</i>, nonché lo svolgimento delle verifiche sulla liquidità<br />
&#8211; il revisore è tenuto ad esprimere un giudizio sulla correttezza del bilancio e non anche sul sistema di controllo interno;<br />
 &#8211; i principi di revisione raccomandati dalla Consob costituiscono mere “indicazioni” circa il modo di svolgere una determinata attività. La mancanza di regole codificate, all’epoca di cui si controverte, e, quindi la conseguente opinabilità dei rilievi svolti nel provvedimento impugnato, sarebbe dimostrata dalla recenti modifiche apportate dalla già cit. l.n. 262/2005, all’art. 162 del t.u.f. il quale oggi prevede non già che la Consob “raccomanda” principi e criteri per la revisione contabile bensì  più chiaramente,  che essa “<i>stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dell&#8217;Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i princìpi e i criteri da adottare per la revisione contabile</i>”;<br />
&#8211; la correttezza del bilancio oggetto di revisione rende irrilevanti eventuali irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione;<br />
&#8211; non spetta ai revisori, ma semmai, agli organi di vigilanza intervenire sui problemi amministrativo – contabili delle società sottoposte a revisione, <br />
5.b	Il Collegio ricorda che la Commissione, quale autorità di regolazione, agisce attraverso una pluralità di atti, alcuni normativi, altri definiti atti amministrativi generali, altri ancora di semplice “<i>moral suasion</i>” che, pur non corrispondendo ad una specifica potestà attribuita dalla legge, sono tuttavia espressione della stessa posizione che l’Autorità riveste nell’ambito dell’ordinamento di settore. <br />	<br />
Secondo la migliore dottrina, l’attività di chiarificazione e integrazione dell’ordinamento di settore alla stessa affidata viene a comporsi non solo attraverso regolamenti formali, ma anche mediante raccomandazioni, comunicazioni, istruzioni, pareri e atti di indirizzo.<br />
In particolare, i principi di revisione rappresentano le norme tecniche e di etica alle quali i revisori contabili indipendenti devono improntare la loro attività di verifica..<br />
Circa la rilevanza dei principi di revisione raccomandati dalla Consob, questo Tribunale amministrativo, con la sentenza 26 settembre 2001, n. 7798, ha già avuto modo di precisare che, nell’eseguire le funzioni demandate loro dalla legge, la società di revisione e il revisore, in linea con il dovere di correttezza nell’adempimento della prestazione e in linea con la direttiva comunitaria<b> </b>relativa all&#8217;abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (art. 23 dir. 84/253 CEE), sono tenuti – sia nei confronti della società che ha conferito l’incarico sia nei confronti dei terzi danneggiati e sia in generale nei confronti del mercato su cui vigila la Consob – all’osservanza della diligenza professionale, cioè all’applicazione delle regole dell’arte e della professione, così come desumibili dalla prassi professionale e dall’elaborazione delle associazioni di categoria. <br />
Il metro di diligenza al quale commisurare la correttezza dell’operato della società di revisione e del revisore va quindi ricondotto, in linea di massima, ai principi di revisione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri, ed è questo il senso della disposizione già contenuta nell’art. 10 del d.p.r. 136/1975 e successivamente riprodotta nell’art. 162 del T.u.f..<br />
Nella fattispecie, i ricorrenti non contestano la violazione di molteplici e specifici principi di revisione raccomandati dalla Consob e, a ben vedere, neppure ne mettono in discussione l’intrinseca ragionevolezza, coerenza e precisione. <br />
Inoltre, anche a volere ammettere che i criteri “raccomandati” non abbiano un valore cogente assoluto, la diversa metodologia di controllo eventualmente seguita dai revisori avrebbe dovuto essere precisata nella stessa relazione di certificazione, nella quale risulta viene viceversa attestato che l’esame “<i>è stato svolto secondo i principi e i criteri per il controllo contabile raccomandati dalla Consob</i>”.</p>
<p>Quanto poi all’affermazione secondo cui non sarebbe stato dato adeguato rilievo alla correttezza formale del bilancio, e della relativa certificazione, è sufficiente ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale e del Consiglio di Stato, l’attività di revisione non può in alcun modo intendersi limitata al mero controllo formale dei dati contabili, ma deve necessariamente comprendere la sostanziale valutazione di tutti i comportamenti, le situazioni e gli atti comunque ricollegabili non solo al formale dato di bilancio ma all&#8217; attività concretamente posta in essere dalla società revisionata.<br />
Pertanto, costituisce obbligo delle società di revisione la verifica della pianificazione finanziaria e gestionale degli intermediari finanziari e la segnalazione, ove necessario od anche soltanto opportuno, nell’interesse dei fiducianti, di tutte quelle situazioni che pongano in serio dubbio la continuità aziendale del soggetto revisionato (così TAR Lazio, sez. I, 21 marzo 1997, n. 480).<br />
Nella fattispecie, è incontestato che le molteplici carenze addebitate ai ricorrenti, sia nella stessa metodologia di lavoro che nella rilevazione di alcuni fondamenti fatti di gestione della Cofimo  &#8211; relativi alle insufficienze del  sistema di controllo interno, alla situazione della liquidità di proprietà e di terzi, nonché alla recuperabilità dei crediti &#8211; abbiano ostacolato la percezione delle problematiche del sistema amministrativo – contabile della società, ritardando l’intervento delle Autorità di vigilanza. <br />
Al riguardo, appare del tutto condivisibile quanto fatto rilevare dalla difesa della Consob secondo la quale le “condizioni di particolare difficoltà” in cui i revisori si sarebbero trovati a svolgere il proprio lavoro avrebbe dovuto suggerire loro una maggiore cautela, consistente, quantomeno, nel dichiarare, documentare e motivare lo scostamento dai principi di revisione imposti dalle circostanze.<br />
6.	Quanto testé rilevato destituisce di fondamento anche l’ulteriore affermazione dei ricorrenti secondo cui la Commissione non avrebbe adeguatamente motivato la valutazione di “gravità” delle violazioni accertate, nonché la scelta della sanzione in concreto irrogata. <br />	<br />
Nelle memorie conclusive viene in particolare messo in evidenza che, in relazione agli stessi fatti di cui oggi si controverte, la Commissione centrale per i revisori contabili non ha ravvisato il carattere di grave negligenza richiesto dall’art. 39, comma 2, lett. b) del regolamento n. 99/98, per l’irrogazione della sanzione della sospensione dall’esercizio delle funzioni nei confronti del dr. Lombardini.<br />
La sanzione oggetto del provvedimento impugnato opera però su un piano distinto rispetto a quella disciplinare irrogata dal Ministro della Giustizia su proposta della Commissione per i revisori contabili, ed ha come destinataria immediata la società di revisione (cui viene precluso di avvalersi, nell&#8217;attività di revisione e certificazione, delle persone alle quali sono ascrivibili le irregolarità) e solo in via mediata queste ultime, alle quali non viene inibito lo svolgimento di altre attività nella stessa o in altre società ovvero l&#8217;esercizio autonomo della professionalità di cui siano eventualmente dotate.<br />
Scopo della sanzione specifica è quello di tutelare, da un lato, la credibilità delle società di revisione, costringendole ad utilizzare, sia pure per un periodo di tempo circoscritto, revisori diversi da quelli incorsi in irregolarità, dall&#8217;altro, l&#8217;affidabilità dei bilanci certificati che risulterebbe minata in radice dal sospetto di certificazioni compiacenti (così in termini Cons. St., sez. VI, 10.7.2002, n. 3845).<br />
Tale sanzione non consiste dunque esclusivamente in una punizione del soggetto ritenuto colpevole in quanto,  “<i>una volta che si siano verificate, nell&#8217;attività di revisione irregolarità del tipo di quelle considerate, le conseguenze dannose nello specifico settore, che si fonda su basi eminentemente fiduciarie, si configurano obiettivamente e come tali sono prese in considerazione dall&#8217;ordinamento, il quale non offre, quindi, alcuno spazio di valutazione dell&#8217;elemento psicologico o del conseguimento di un profitto da parte degli autori della certificazione, bensì solo dell&#8217;osservanza o no della diligenza professionale ad essi richiesta</i>” (così ancora Cons. St., n. 3845/2002, cit.).<br />
Inoltre, in assenza di criteri legislativi di articolazione della sanzione, deve ritenersi sussistere, nella sua irrogazione, un margine di discrezionalità il cui corretto esercizio è sindacabile dal giudice amministrativo solo ove sussista manifesta sproporzione fra i fatti addebitati e la sanzione inflitta.<br />
Nella fattispecie, l’apprezzamento effettuato dalla Consob non si appalesa né sproporzionato né illogico, in quanto le violazioni contestate ai ricorrenti hanno riguardato fondamentali principi di comportamento nello svolgimento dell’attività di revisione nonché l’omessa tempestiva segnalazione di fatti di gestione di rilevanza tale da incidere sulle stesse prospettive di continuità aziendale della Sim oggetto di revisione.<br />
7.	In definitiva, per tutto quanto argomentato, il ricorso deve essere respinto. <br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.<br />
Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’ 8 marzo 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-5-2006-n-3367/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.3367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.3388</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-9-5-2006-n-3388/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-9-5-2006-n-3388/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.3388</a></p>
<p>Pres. Scognamiglio, Est. Pizzetto M.F. Boemi (Avv. F. Rosi) c/ Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (Avv. dello Stato) sulla natura dell&#8217;atto di recupero di emolumenti erroneamente corrisposti dalla p.a. ad un proprio dipendente: onere motivazionale e termine di prescrizione 1. Pubblico impiego- Atto di recupero di somme indebitamente corrisposte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-9-5-2006-n-3388/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.3388</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-9-5-2006-n-3388/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.3388</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scognamiglio,  Est. Pizzetto<br /> M.F. Boemi (Avv. F. Rosi) c/ Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura dell&#8217;atto di recupero di emolumenti erroneamente corrisposti dalla p.a. ad un proprio dipendente: onere motivazionale e termine di prescrizione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Pubblico impiego- Atto di recupero di somme indebitamente corrisposte dalla p.a. a pubblico dipendente- Natura- Atto paritetico a contenuto vincolato- Conseguenze- Omessa comunicazione di avvio del procedimento- Legittimità- Sussiste.																																																																																												</p>
<p>2.	Pubblico impiego- Atto di recupero di somme indebitamente corrisposte dalla p.a. ad un pubblico dipendente- Atto paritetico e vincolato- Conseguenze- Irrilevanza della buona fede dell’accipiens.																																																																																												</p>
<p>3.	Pubblico impiego- Atto di recupero di somme indebitamente corrisposte dalla p.a. ad un dipendente- Onere di motivazione- Contenuto succinto.																																																																																												</p>
<p>4.	Pubblico impiego- Azione di ripetizione di pagamento indebito a pubblici dipendenti- Termine di prescrizione- Ordinaria- Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti ad un pubblico dipendente costituisce per la p.a. esercizio di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale ex art. 2033 c.c, avente carattere di doverosità e privo di valenza provvedimentale. Ne consegue che il mancato assolvimento dell’onere di comunicazione di avvio del procedimento di recupero non può essere considerato causa, ex se, di illegittimità del procedimento, il cui esito appare interamente vincolato (fermo restando il diritto dell’interessato di contestare errori di conteggio o, in radice, l’insussistenza del debito) (1).																																																																																												</p>
<p>2.	La riconosciuta natura doverosa dell’atto di recupero dell’indebito corrisposto dalla p.a. ad un proprio dipendente, implica l’irrilevanza, ai fini della legittimità della suddetta procedura di recupero, di circostanze quali la buona fede dell’accipiens o l’avvenuta spendita delle somme non dovute per necessità quotidiane(2).																																																																																												</p>
<p>3.	L’atto di recupero di somme indebitamente corrisposte dalla p.a. ai propri dipendenti non presuppone, ai fini del soddisfacimento dell’onere motivazionale, una comparazione degli opposti interessi in gioco ex art. 3 l. 241/90, ma, attesa la sua doverosità, la sola specificazione del titolo del recupero ossia l’indicazione della mancanza di causa dell’avvenuto trasferimento delle somme(3).																																																																																												</p>
<p>4.	Il credito vantato dall’amministrazione a titolo di ripetizione di un pagamento indebito ai pubblici dipendenti non è soggetto a prescrizione breve, bensì alla ordinaria prescrizione decennale(4).																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. ex plurimis Cons. di Stato, Sez. VI, 20 febbraio 2002, n. 1045; 20 aprile 2004 n. 2203; contra in precedenza, A.P. n. 20/92</p>
<p>(2) Cfr. ex multis Cons. di Stato, Sez. VI, 6 aprile 2004, n. 1864; 14 ottobre 2004, n. 6654; contra in precedenza Cons. di Stato, A.P. n. 20/92; in particolare sul punto cfr. <a href="/ga/id/2002/9/2424/g">Cons. di Stato, Sez. VI, 9 settembre 2002 n. 5579</a>.</p>
<p>(3) Cfr. anche di recente, Cons. di Stato, Sez. VI, n. 5/05; 4539/04.</p>
<p>(4) Cfr. di recente Cons. di Stato, Sez. VI, 26 giugno 2003, n. 3837.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE</b><br />
<b>DEL  LAZIO &#8211; SEZIONE II ter</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
composta dai Signori:<br />
Consigliere	Roberto SCOGNAMIGLIO	&#8211;	Presidente <br />	<br />
Consigliere	Antonio AMICUZZI	&#8211;	Correlatore <br />	<br />
Primo Referendario 	Floriana RIZZETTO &#8211;	Relatore <br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 9745/97 proposto da</p>
<p><b>BOEMI Maria Filomena</b>, rappresentata e difesa dall’Avv.Francesco Rosi, presso quest’ultimo elettivamente  domiciliata in Roma, Viale Carso 71;<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
CONTRO</B></p>
<p>
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B><br />
il <B>MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</B>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i>;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>del decreto del 20.1.97, con cui è stato disposto il recupero degli emolumenti retributivi erroneamente corrisposti alla ricorrente;<br />	<br />
&#8211;	nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto  l’atto di costituzione in giudizio per l’Amministrazione  intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 6 marzo 2006, relatore il Primo Refendario Floriana Rizzetto, i difensori delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con ricorso notificato il 7.7.97 e depositato il 17.7.97, la ricorrente, già dipendente dell’amministrazione  resistente, impugna l’atto indicato in epigrafe, con cui è stato disposto nei suoi confronti il recupero di somme erroneamente corrisposte a titolo di emolumenti retributivi.<br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:<br />
1)	Violazione dei principi generali in materia di recupero del credito erariale. In sintesi la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto il recupero con esso disposto sarebbe stato disposto senza tener conto della buona fede della stessa nel percepire le somme in questione.<br />	<br />
2)	Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà. Lamenta la ricorrente che l’atto impugnato non risulterebbe sufficientemente motivato e non consentirebbe di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione  per considerare come “erroneamente valutati”, ai fini del trattamento economico, l’anzianità del servizio prestato.<br />	<br />
3)	Eccesso di potere sotto diverso profilo.  Lamenta la ricorrente che l’amministrazione  non avrebbe tenuto conto, nel disporre il contestato recupero, di alcune fondamentali circostanze, quali il lungo tempo trascorso, nonché l’intervenuta decorrenza del termine prescrizionale in ordine all’esercizio del diritto di recupero, nonché l’avvenuto utilizzo delle somme erroneamente corrisposte per fronteggiare le ordinarie spese quotidiane e la situazione di disagio economico in cui lo stesso si verrebbe a trovare a seguito del disposto recupero.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto infondato, vinte le spese.<br />
All&#8217;udienza pubblica odierna il ricorso  è  trattenuto in decisione.  <br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con il ricorso in esame si impugna l’atto con cui la resistente amministrazione ha disposto il recupero delle somme indebitamente percepite dalla ricorrente lamentandone, sotto il profilo formale, il difetto di motivazione e, sotto il profilo  sostanziale, la mancata considerazione della buona fede della stessa nel percepire le somme in questione nonché della circostanza dell’avvenuto utilizzo delle stesse per fronteggiare le ordinarie spese quotidiane e della situazione di disagio economico in cui si verrebbe a trovare a seguito del disposto recupero, nonché, quale ultimo profilo di censura, l’intervenuta prescrizione del .credito.<br />
Il ricorso è infondato sotto tutti i profili di censura dedotti.<br />
Non sussiste, innanzitutto, il lamentato difetto di motivazione.<br />
Come chiarito da ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il “provvedimento” col quale l&#8217;Amministrazione dispone il recupero di somme indebitamente corrisposte al proprio dipendente non ha carattere autoritativo, ma costituisce esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo ex art. 2033 Cod. civ., non ritenendosi più condivisibile la tesi che ricollega la natura autoritativa dell&#8217;atto in questione (e quindi ritiene applicabile il termine di decadenza per la sua impugnazione) alla asserita necessità per l&#8217;Amministrazione di procedere in via di autotutela al previo annullamento d&#8217;ufficio del pregresso provvedimento recante la determinazione dell&#8217;emolumento in misura maggiore di quella dovuta.<br />
Ne consegue che, data la natura non provvedimentale dell’atto di recupero, in quanto espressione di un potere riconosciuto nell&#8217;ambito di un rapporto obbligatorio paritetico, l’onere motivazione incombente sull’amministrazione è limitato alla mera indicazione delle posizioni giuridico-economiche correttamente ricostruite ed alla individuazione del trattamento economico corrispondente, nella fattispecie analiticamente evidenziate nel prospetto di calcolo riportato nel corpo dell’atto impugnato.<br />
La pre-determinazione delle varie voci retributive che determinano il trattamento economico dei dipendenti pubblici, mediante legge e contratti collettivi di lavoro, nonché la pubblicità delle stesse riduce pertanto l’onere motivazione incombente sull’amministrazione alla mera indicazione dell’esatta corrispondenza tra i dati tabellari sopraindicati e comporta che l&#8217;eventuale omessa “motivazione” dell&#8217;atto di recupero di somme erroneamente corrisposte, pur costituendo infrazione al generale dovere di trasparenza e correttezza, non costituisce causa di illegittimità dell’atto impugnato, in quanto non pregiudica la possibilità per l&#8217;interessato di contestare – in base alle tabelle retributive errori di conteggio o la sussistenza dell&#8217;indebito, chiedendo nel termine di prescrizione la restituzione di quanto trattenuto.<br />
Ne consegue che in tale, diversa prospettiva, la ricorrente non può limitarsi a denunciare vizi formali di un inesistente procedimento amministrativo ma deve contestare, nella sostanza, la doverosità del recupero evidenziando eventuali errori di conteggio o, in radice, l&#8217;asserita insussistenza dell&#8217;indebito, sulla stessa incombendo, in virtù della posizione attorea, l&#8217;onere di provare le circostanze poste a fondamento della domanda.<br />
Il ricorso risulta del pari infondato sotto i profili di censura sostanziali dedotti con il secondo motivo.<br />
Il favorevole orientamento giurisprudenziale invocato dalla ricorrente è stato infatti di recente oggetto di una rimeditazione, che ha portato il giudice d’appello ad evidenziare la natura doverosa dell’atto di recupero e, per conseguenza, l’irrilevanza dell’eventuale buona fede dell’<i>accipiens </i>nel percepire le somme non dovute e l’eventuale avvenuto utilizzo delle stesse.<br />
La giurisprudenza invocata, risalente alla decisione dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 dicembre 1992, n. 20, la quale inquadrava l’atto di recupero come atto conclusivo del procedimento finalizzato alla emissione dell&#8217;atto di recupero di somme erroneamente corrisposte dall&#8217; Amministrazione a un dipendente e di conseguenza lo sottoponeva alle garanzie procedimentali  di cui all’art. 7 della legge n. 241/90, si fondava sulla considerazione che il recupero non era un atto assolutamente vincolato, dovendo l&#8217;Amministrazione medesima valutare gli effetti già prodotti dall&#8217;atto originario e le situazioni sulle quali aveva inciso, risultando la ripetizione illegittima, ove incidesse in maniera sensibile sulle condizioni patrimoniali del dipendente (cfr. A.P. n. 20/1992 cit.).<br />
Tale orientamento è stato tuttavia modificato di recente, in base alla riconsiderazione della natura dell’atto, che viene qualificato come paritetico e spogliato delle precedenti vesti provvedimentali. In tale nuova prospettiva, è stato chiarito che  il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti a pubblici dipendenti costituisce per la P.A. l&#8217;esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, ex art. 2033 cod.civ., avente carattere di doverosità e privo di valenza provvedimentale, sicchè il mancato assolvimento dell&#8217;onere di comunicazione non può più essere considerato come causa<i>, ex se, </i>di illegittimità del procedimento, il cui esito appare interamente vincolato (fermo restando, ovviamente, il diritto dell&#8217;interessato &#8211; azionabile nell&#8217;ordinario termine di prescrizione &#8211; di contestare eventuali errori di conteggio o, in apice, l&#8217;insussistenza del debito, al fine di ottenere la restituzione di quanto reintroitato senza titolo dall&#8217;amministrazione)  (cfr., ex plurimis, C.G.A., 15 gennaio 2002, n. 8; Cons. St., VI Sez., 20 febbraio 2002, n. 1045, e, da ultimo, 20 aprile 2004 n. 2203).<br />
Tra tali contestazioni che il destinatario dell’atto di recupero può avanzare utilmente a-posteriore, vi è la rappresentazione di eventuali elementi soggettivi, quali la buona fede dell’<i>accipiens</i> nel percepire somme che non  riteneva non dovute, ed oggettivi, quali l’eventuale spendita delle somme non dovute per le necessità quotidiane, che un tempo erano favorevolmente valutate rispettivamente come fattori di ingiustizia del recupero o elementi volti a configurare in termini di irreversibilità l’avvenuta modifica dell’assetto patrimoniale dei rapporti tra le parti.<br />
Seguendo tale impostazione, si riteneva che l&#8217;amministrazione fosse tenuta, da un lato, a verificare che il provvedimento di recupero non incidesse sulle esigenze di vita del dipendente e, dall&#8217;altro, a motivare circa l&#8217;interesse attuale e concreto al recupero stesso, anche in relazione alla buona fede dell&#8217;interessato nella percezione delle somme indebite e al lungo tempo trascorso dall&#8217;erogazione di queste ultime.<br />
Tale impostazione è stata tuttavia anch’essa rivista, quale corollario della riconosciuta natura doverosa dell’atto di recupero, sicchè alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale soprarichiamato, e condiviso dal Collegio, la buona fede dell&#8217;accipiens non è di ostacolo all&#8217;esercizio, da parte dell&#8217;Amministrazione, del diritto di ripetere le somme indebitamente erogate ai sensi dell&#8217;art.2033 c.c., essendo solo necessario che l’atto – privo di natura provvedimentale –chiarisca le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto a quella determinata somma corrispostagli per errore (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 6 aprile 2004, n. 1864; 14 ottobre 2004, n. 6654).<br />
Nella mutata prospettiva che colloca l’atto di recupero di somme indebitamente corrisposte nell’ambito degli atti paritetici – privi di natura provvedimentale – vanno rivisti gli oneri procedimentali  cui l’amministrazione è sottoposta, sicchè il sindacato sulla “motivazione” dell’atto, effettuato dal giudice amministrativo nell’ambito della giurisdizione esclusiva,  non va condotto allo stregua dello scrutinio della comparazione degli opposti interessi in gioco richiesto dall’art. 3 della legge n. 241/90, bensì secondo la logica stringente dell’atto vincolato, attesa la doverosità dell’atto di recupero (cfr.anche di recente Cons.St., Sez.  VI n.5/05 e  4539/2004 ), sicchè la comparazione è limitata al più semplice confronto tra fatto avvenuto e prescrizione normativa, per cui è sufficiente che l’atto impugnato specifichi il titolo del recupero e cioè indichi la mancanza di causa dell’avvenuto trasferimento delle somme, che configura una ragione necessaria e sufficiente per chiedere la restituzione di somme indebitamente corrisposte.<br />
Ne consegue l’irrilevanza, ai fini della legittimità della procedura di recupero in contestazione, delle circostanze soggettive invocate dalla ricorrente a suo favore, quali la sua buona fede e l’avvenuta spendita della somma erroneamente corrispostagli. <br />
Del pari infondato risulta il terzo motivo di ricorso, ove si eccepisce l’intervenuta decorrenza del termine prescrizionale in ordine all’esercizio del diritto di recupero delle somme erroneamente corrisposte. <br />
La prospettazione della ricorrente, secondo la quale il credito sarebbe ormai prescritto per effetto del decorso del quinquennio, va disattesa alla luce della recente giurisprudenza in materia, la quale ha chiarito che il credito vantato dall&#8217;Amministrazione a titolo di ripetizione di un pagamento indebito ai pubblici dipendenti non è soggetto a prescrizione breve, bensì alla ordinaria prescrizione decennale (cfr., di recente Cons. Stato, n. 5/05; Sez. VI n. 3837 del 26 giugno 2003 Cons. Stato, comm. spec., 3 maggio 1993, n. 279; nel senso che il diritto dell’amministrazione di procedere al recupero di somme corrisposte indebitamente ai propri dipendenti è soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 del c.c., e non a quello quinquennale).<br />
Disatteso anche l’ultimo motivo di ricorso, il gravame va respinto in quanto infondato.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra la parti le spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II Ter, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-9-5-2006-n-3388/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.3388</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.3392</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-9-5-2006-n-3392/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-9-5-2006-n-3392/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-9-5-2006-n-3392/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.3392</a></p>
<p>Pres. Orciuolo, Est. Politi ONAMA s.p.a.- Organizzazione Nazionale Appalti Mense Alberghi (Avv.ti L. Ponti, L. De Paoli, C. Malinconico) c/ Ministero della difesa (n.c.), GEMEAZ CUSIN s.r.l. (Avv.ti G. Ciampoli, F. Belloccio, P. Vaiano) sulla nullità dell&#8217;offerta sottoscritta dalla sola mandataria di un RTI costituendo e sulla conseguente necessaria esclusione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-9-5-2006-n-3392/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.3392</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-9-5-2006-n-3392/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.3392</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Orciuolo,   Est. Politi<br /> ONAMA s.p.a.- Organizzazione Nazionale Appalti Mense Alberghi (Avv.ti L. Ponti, L. De Paoli, C. Malinconico) c/ Ministero della difesa (n.c.), GEMEAZ CUSIN s.r.l. (Avv.ti G. Ciampoli, F. Belloccio, P. Vaiano)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla nullità dell&#8217;offerta sottoscritta dalla sola mandataria di un RTI costituendo e sulla conseguente necessaria esclusione dell&#8217;offerente</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Contratti della p.a.- Appalto di servizi &#8211; Lex specialis di gara- Disposizione che prescrive la sottoscrizione dell’offerta da parte di tutte le imprese del costituendo raggruppamento- Legittimità- Sussiste- Ragioni.</p>
<p>2. Contratti della p.a.- Gara d’appalto- Offerta sottoscritta dalla sola mandataria di RTI costituendo- Conseguenze- Nullità dell’offerta ed esclusione dell’offerente- Esplicita comminatoria del bando- Irrilevanza- Regolarizzazione postuma- Illegittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di appalti di pubblici servizi, è legittima la disposizione del disciplinare di gara che prescriva, in  caso di partecipazione di raggruppamento costituendo, la sottoscrizione dell’offerta da parte di tutte le imprese che ne fanno parte, in quanto corrisponde pienamente al disposto dell’art. 11 , co. 2 d. lgs. 157/95 (in materia di partecipazione di riunioni temporanee di imprese ad una gara per l’affidamento di servizi pubblici).<br />
2. Nelle gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici, la mancata sottoscrizione dell’offerta (nella specie con riferimento alle imprese mandanti di RTI costituendo) determina la nullità della dichiarazione e la conseguente esclusione dell’offerente, (pur in mancanza di un’esplicita comminatoria in tal senso nel bando di gara)(1), senza possibilità di regolarizzazione documentale, giacchè, non essendo né valida né esistente un’offerta priva di sottoscrizione, l’integrazione postuma si tradurrebbe in una violazione dei termini di presentazione dell’offerta(2).<br />
______________________________<br />
1)  Cfr. Tar Lazio, sez. Iter, 3 dicembre 2002 n. 11114.<br />
2) Cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 31 agosto 2004 n. 5734</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Sezione I-bis</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>Sentenza
</p>
<p></p>
<p align=justify>
sui ricorsi nn. 3218 del 2006 e 3412 del 2006, proposti entrambi da <br />
<b>ONAMA S.p.A. – Organizzazione Nazionale Appalti Mense Alberghi</b>, in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con CAMST s.c. a r.l., CIR FOOD s.c., PEDUS SERVICE – P. Dussman s.r.l., PELLEGRINI S.p.A., CNS s.c., ORMA s.r.l., COCKTAIL SERVICE s.r.l., CONCERTA S.p.A., D.A. s.r.l., ZILCH s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Ponti, Luca De Paoli e Carlo Malinconinco, presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata, in Roma, piazza dei Caprettari n. 70</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro p.t., non costituitosi in giudizio</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>GEMEAZ CUSIN s.r.l.</b>, controinteressata, in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con AVENANCE ITALIA S.p.A., SERIST SERVIZI RISTORAZIONE S.p.A. e SODEXHO ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giustino Ciampoli, Francesco Bellocchio e Paolo Vaiano, per il presente giudizio elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, lungotevere Marzio n. 3.</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	del provvedimento di esclusione della ricorrente e del raggruppamento temporaneo di imprese ad essa facente capo dalla procedura di “gara telematica per la fornitura del servizio di ristorazione per il Ministero della Difesa” – lotti 1, 2 e 3, contenuto nella nota UDG prot. n. 3/799 del 3 aprile 2006 del Ministero della Difesa – Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali – I Reparto – I Divisione, comunicato a mezzo posta elettronica in data 4 aprile 2006, con cui si dichiara che le offerte relative ai lotti nn. 1, 2 e 3 presentate dal suddetto raggruppamento temporaneo di imprese “sono nulle”;<br />	<br />
&#8211;	del provvedimento di aggiudicazione della anzidetta gara, lotto n. 1, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da GEMEAZ CUSIN s.r.l. (mandataria) con AVENANCE ITALIA S.p.A., SERIST SERVIZI RISTORAZIONE S.p.A. e SODEXHO ITALIA S.p.A. (mandanti), contenuto nella nota UDG del Ministero della Difesa – Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali – I Reparto – I Divisione, anticipata a mezzo posta elettronica il 4 aprile 2006;<br />	<br />
&#8211;	del provvedimento di aggiudicazione della anzidetta gara, lotto n. 2, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da GEMEAZ CUSIN s.r.l. (mandataria) con AVENANCE ITALIA S.p.A., SERIST SERVIZI RISTORAZIONE S.p.A. e SODEXHO ITALIA S.p.A. (mandanti), contenuto nella nota UDG del Ministero della Difesa – Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali – I Reparto – I Divisione, anticipata a mezzo posta elettronica il 4 aprile 2006;<br />	<br />
&#8211;	del provvedimento di aggiudicazione della anzidetta gara, lotto n. 3, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da GEMEAZ CUSIN s.r.l. (mandataria) con AVENANCE ITALIA S.p.A., SERIST SERVIZI RISTORAZIONE S.p.A. e SODEXHO ITALIA S.p.A. (mandanti), contenuto nella nota UDG del Ministero della Difesa – Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali – I Reparto – I Divisione, anticipata a mezzo posta elettronica il 4 aprile 2006;<br />	<br />
&#8211;	dell’art. 8 del Disciplinare di gara e degli artt. 24 e 38 delle “regole per l’accesso e l’utilizzo delle gare telematiche”, nei termini ed alle condizioni di cui in appresso specificato;<br />	<br />
&#8211;	nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale</p>
<p>nonché per la declaratoria<br />
della nullità e/o inefficacia del/i contratto/i nelle more eventualmente stipulato dal Ministero della Difesa con il R.T.I. facente capo a GEMEAZ CUSIN s.r.l.</p>
<p>e per il risarcimento<br />
dei danni tutti, patiti e patiendi dalla ricorrente e dal raggruppamento temporaneo di imprese ad essa facente capo a fronte ed in conseguenza dell’operato dell’Amministrazione resistente nella procedura di gara per cui è ricorso, con conseguente condanna della medesima al risarcimento, con preferenza per la condanna in forma specifica nelle forme della stipulazione del contratto (in relazione ai lotti nn. 1, 2 e 3) con il costituendo raggruppamento formato da ONAMA S.p.A., CAMST s.c. a r.l., CIR FOOD s.c., PEDUS SERVICE – P. Dussman s.r.l., PELLEGRINI S.p.A., CNS s.c., ORMA s.r.l., COCKTAIL SERVICE s.r.l., CONCERTA S.p.A., D.A. s.r.l., ZILCH s.r.l.</p>
<p>Visti i ricorsi con la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio (limitatamente al solo ricorso n. 3218 del 2006) della predetta parte controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti delle controversie;<br />
Relatore alla Camera di Consiglio del 26 aprile 2006 il Cons. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>Fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Espone la ricorrente di aver presentato domanda di partecipazione alla “gara telematica per la fornitura del servizio di ristorazione per il Ministero della Difesa”, relativamente a tutti e tre i lotti in cui tale procedura di selezione risulta essere stata suddivisa dalla predetta Amministrazione.<br />
La procedura per la manifestazione di interesse alla partecipazione alle gare prevedeva per gli interessati (punto 4. del disciplinare) lo svolgimento di taluni adempimenti, secondo le modalità previste nel documento “procedura telematica di sottomissione della domanda di partecipazione alla gara” pubblicata sul sito <u>www.commiservizi.difesa.it</u> e su <u>www.acquistinretepa.it</u>.<br />
Alle imprese che avessero validamente manifestato l’intenzione di partecipare alla gara, sarebbe stato trasmesso l’invito a partecipare.<br />
Le previsioni di lex specialis stabilivano, inoltre, che l’aggiudicazione sarebbe intervenuta a fronte dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 157/1995, da determinarsi sulla base dei seguenti elementi:<br />
•	qualità dei servizi (60%);<br />	<br />
•	prezzo offerto (40%).<br />	<br />
Soggiunge ONAMA di essersi graduata al primo posto per tutti e tre i lotti oggetto di gara, precedendo la controinteressata GEMEAZ CUSIN.<br />
A seguito della richiesta di “confermare” le offerte mediante sottoscrizione con firma digitale, ONAMA provvedeva in tale senso in data 23 febbraio 2006 (per i lotti nn. 1 e 2) e 1° marzo 2006 (per il lotto n. 3) mediante apposizione della sola sottoscrizione del rappresentante legale della Società stessa.<br />
Sollecitata al fine di trasmettere una serie di documenti, ONAMA forniva riscontro alla Stazione appaltante; provvedendo altresì, il giorno 23 marzo 2006, a costituire formalmente, mediante atto notarile, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese con le altre aziende precedentemente indicate.<br />
Le offerte di ONAMA venivano quindi, con l’atto oggetto del presente gravame, dichiarate “nulle” in quanto sottoscritte dalla sola Società e non anche dalle altre imprese raggruppate, formanti il costituendo R.T.I.<br />
Contesta ora parte ricorrente la legittimità di tale determinazione – e, con essa, la conclusiva aggiudicazione disposta in favore di GEMEAZ CUSIN – sulla base delle seguenti doglianze (comuni ad entrambe le epigrafate impugnative, atteso che la prima di esse – distinta al <u>n. 3218</u> del R.G. anno <u>2006</u> – reca, con carattere anticipativi rispetto all’atto introduttivo di giudizio di cui al successivo ricorso <u>n. 3412</u> del <u>2006</u> – istanza cautelare provvisoria):<br />
<u>1. IN RELAZIONE ALLA NOTA UDG PROT. N. 3/799 DEL 3 APRILE 2006 DEL MINISTERO DELLA DIFESA<br />
1.1 Violazione di legge (art. 11 D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157; art. 8 del “disciplinare di gara”; art. 38 delle “regole per l’accesso e l’utilizzo delle gare telematiche”). Eccesso di potere. Difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione di legge (art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241; art. 1339 c.c.)<br />
</u>La costituzione del R.T.I. in data (23 marzo 2006) successiva alla sottoscrizione dell’offerta da parte della sola ONAMA (23 febbraio 2006) non integrerebbe, in assenza di alcuna espressa previsione di lex specialis, causa di nullità dell’offerta stessa.<br />
<u>1.2 Violazione di legge (art. 11 D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157; art. 8 del “disciplinare di gara”; art. 38 delle “regole per l’accesso e l’utilizzo delle gare telematiche”). Violazione del principio di buona fede nei rapporti fra Amministrazione e privato. Violazione di legge (art. 51 dir. 2004/18/CE; art. 16 D.Lgs. 157/1995; art. 7 legge 7 agosto 1990 n. 241; art. 71, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).<br />
</u>La sottoscrizione da parte della sola ONAMA, inoltre, ben avrebbe potuto formare oggetto di richiesta di “regolarizzazione”, ad opera della Stazione appaltante, una volta costituitosi il Raggruppamento di cui essa è risultata mandataria; a tale conclusione non ostando il principio di par condicio fra i partecipanti, attesa l’intervenuta conclusione della gara.<br />
L’art. 30 delle “regole per l’accesso e l’utilizzo delle gare telematiche” riconduce all’impresa mandataria o designata tale tutte le manifestazioni di volontà e tutte le attività poste in essere tramite il Sistema, comprese le operazioni effettuate nell’ambito della gara telematica.<br />
Né la previsione di cui all’art. 8 del disciplinare di gara risulta essere stata prevista a pena di nullità dell’offerta, prevista invece per il solo caso di assoluta assenza di conferma dell’offerta dall’art. 38 delle “regole” di cui sopra.<br />
<u>1.3 Violazione di legge (art. 97 della Costituzione; art. 1 delle legge 241/1990). Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere. Illogicità. Istruttoria carente ed insufficiente.<br />
</u>Nell’osservare come i prezzi offerti siano di gran lunga più convenienti rispetto a quelli proposti dalla controinteressata GEMEAZ CUSIN, la ricorrente ONAMA come un’eventuale aggiudicazione disposta nei propri confronti avrebbe consentito all’Amministrazione di realizzare un’operazione economicamente più vantaggiosa.<br />
<u>1.4 Violazione del principio di buona fede nei rapporti fra Amministrazione e privato. Violazione di legge (art. 51 dir. 2004/18/CE; art. 16 D.Lgs. 157/1995; art. 7 legge 7 agosto 1990 n. 241; art. 71, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). Violazione del principio generale di conservazione degli atti. Violazione dell’art. 3 della Costituzione. Eccesso di potere. Illogicità. Ingiustizia manifesta. Illegittimità derivata.<br />
</u>Ove dovesse riconoscersi il carattere “obbligato” dell’esclusione di ONAMA, contesta parte ricorrente la legittimità della disposizioni di cui agli artt. 8 del disciplinare e 24 comma 3 e 38 delle “regole di partecipazione”, in quanto contrastanti con il generale potere-dovere di “regolarizzazione” delle offerte incomplete o irregolari.<br />
<u>2. IN RELAZIONE ALL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA NEI CONFRONTI DELLA SECONDA CLASSIFICATA<br />
2.1 Illegittimità derivata<br />
</u>Conclude la parte ricorrente insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.<br />
Sollecita ulteriormente la parte ricorrente il riconoscimento del pregiudizio asseritamente sofferto a seguito dell&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato, con riveniente richiesta di risarcimento in forma specifica.<br />
L’Amministrazione della Difesa, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.<br />
Si è invece costituita in giudizio (limitatamente al solo ricorso n. 3218 del 2006) la controinteressata GEMEAZ CUSIN s.r.l., controdeducendo alle doglianze esposte dalla parte ricorrente ed insistendo, conclusivamente, per la reiezione del gravame.</p>
<p>	<b></p>
<p align=center>Diritto</p>
<p>																																																																																												</p>
<p align=justify>	<br />
1.</b> I ricorsi nn. 3218 del 2006 e 3412 del 2006, proposti entrambi da ONAMA S.p.A. contro il Ministero della Difesa e nei confronti di GEMEAZ CUSIN s.r.l., possono senz’altro formare oggetto di riunione, atteso l’evidente vincolo di connessione rilevante sotto i profili soggettivo ed oggettivo.<br />
Il giudizio relativo ai ricorsi anzidetti – chiamati all&#8217;odierna Camera di Consiglio per la delibazione della domanda cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – viene immediatamente definito nel merito, ai sensi dell’art. 3, comma I, della legge 21 luglio 2000 n. 205.<br />
Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti (completezza del contraddittorio processuale e del materiale istruttorio rilevante ai fini di un&#8217;esaustiva delibazione del proposto thema decidendum) dalla citata disposizione contemplati ai fini di consentire un&#8217;immediata definizione del merito della controversia.<br />
Ciò preliminarmente rilevato e sentite le parti costituite, dà atto il Collegio dell’assoluta identità delle censure dedotte con le impugnative all’esame (la prima delle quali reca, a differenza della seconda, istanza cautelare provvisoria, pur contenendo identico apparato argomentativo di censura avverso gli atti gravati): per l’effetto rilevando la presenza di evidenti ragioni di opportunità per procedere ad una congiunta disamina delle doglianze prospettate dalla parte ricorrente.<br />
<b>2.</b> La disamina dei gravami come sopra riuniti impone di procedere ad una previa ricognizione della disposizioni di gara relative alla formulazione ed alla sottoscrizione delle offerte.<br />
L’art. 3 del “disciplinare di gara telematica per la fornitura del servizio di ristorazione per il Ministero della Difesa”, recante data 25 dicembre 2005, prevedeva la possibilità si partecipazione alla gara di “Imprese abilitate al sistema temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 11 D.Lgs. 157/1995”.<br />
Il successivo art. 8 stabiliva poi (relativamente alle modalità di aggiudicazione della gara”) che:<br />
&#8211;	“la gara verrà aggiudicata attraverso un sistema di gara telematica a round unico”;<br />	<br />
&#8211;	“i soggetti invitati potranno formulare la propria offerta, secondo le modalità di presentazione che saranno specificamente indicate nelle “Istruzioni di gara”;<br />	<br />
&#8211;	“l’appalto sarà aggiudicato … a favore della società o R.T.I. che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa”.<br />	<br />
Quanto all’aggiudicazione provvisoria della procedura, la norma all’esame prevedeva inoltre che:<br />
&#8211;	“entro tre giorni lavorativi dal termine della gara telematica, al concorrente che abbia effettuato la migliore offerta valida … verrà richiesto di sottoscrivere a mezzo di forma digitale, sia le offerte effettuate come risultanti dalle registrazioni del sistema, che il documento “<i>offerta tecnica ed economica</i>”, contestualmente inviato in modalità telematica”;<br />	<br />
&#8211;	“<u>in particolare, nel caso di R.T.I. costituito, il documento “<i>offerta tecnica ed economica</i>” dovrà essere sottoscritto a mezzo forma digitale dall’impresa mandataria del raggruppamento stesso; <b>in caso di R.T.I. costituendo, il sopraccitato documento dovrà essere sottoscritto a mezzo firma digitale da tutte le imprese costituenti il raggruppamento</b></u>”.<br />	<br />
La distinzione fra R.T.I. (già) costituito e costituendo, del resto, già compare nell’ambito delle modalità di costituzione del “deposito cauzionale provvisorio” (art. 2 del disciplinare, intitolato alle “condizioni di partecipazione”), laddove si enuncia che:<br />
&#8211;	“nel caso di Raggruppamenti di impresa, il deposito cauzionale dovrà essere intestato al Raggruppamento laddove già formalmente costituito” (in tale caso dimostrandosi “sufficiente, in luogo della firma dei rappresentanti legali di tutte le Dite costituenti il Raggruppamento, la sola firma del rappresentante legale della Capogruppo”);<br />	<br />
&#8211;	mentre, “<u>nel caso in cui … il Raggruppamento non risulti ancora formalmente costituito, il deposito di che trattasi dovrà essere contestato alle singole Imprese costituenti il Raggruppamento</u>”.<br />	<br />
Nello stesso senso, le funzioni di rappresentanza riconosciute alla Capogruppo nel solo caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito, vengono poi ribadite dal successivo art. 3 (“partecipazione di Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi, divieto di partecipazione di imprese controllate e collegate”), laddove si precisa che:<br />
&#8211;	“tutte le Imprese che intendano partecipare alla presente Gara telematica in Raggruppamento Temporaneo di Imprese devono manifestare la loro intenzione a partecipare mediante i processi informatici previsti e con le modalità stabilite per il R.T.I. nel documento “Procedura Telematica di sottomissione della Domanda di Partecipazione alla Gara” pubblicata sul sito”;<br />	<br />
&#8211;	“a tal fine, le Imprese mandanti riconoscono l’Impresa mandataria come unico soggetto delegato a richiedere l’assegnazione di una casella di posta elettronica, … dell’Account e del P.I.N. necessari all’accesso e alla partecipazione alla gara, nonché a sottomettere offerte nell’ambito della procedura oggetto dell’avviso di gara in nome e per conto del R.T.I.”.<br />	<br />
<b>3.</b> Come sopra chiarito il senso – per i profili aventi rilevanza ai fini della delibazione del presente gravame – della disciplina della gara <i>de qua</i>, giova soggiungere che l’art. 11 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157:<br />
&#8211;	nel prevedere che “alle gare per l&#8217;aggiudicazione degli appalti di servizi di cui al presente decreto sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate” (comma 1);<br />	<br />
&#8211;	ha poi stabilito che “<u>l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate</u> e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l&#8217;impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo” (comma 2);<br />	<br />
&#8211;	precisando, da ultimo, che “l’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell&#8217;amministrazione di tutte le imprese raggruppate” (comma 3).<br />	<br />
<b>3.</b> Ritiene il Collegio che la chiara previsione della lex specialis di procedura – che, secondo quanto si è avuto modo di osservare, imponeva la sottoscrizione dell’offerta da parte di tutte le Imprese nel caso di Raggruppamento costituendo – corrisponda pienamente alla disposizione legislativa sopra riportata, costituendone precipitato applicativo invero indenne da censure.<br />
Soccorre, a tale riguardo, il condivisibile convincimento espresso dalla Sezione V del Consiglio di Stato (sentenza 30 agosto 2005 n. 4413), che, con riferimento alla previsione (invero affatto omogenea rispetto alla norma di cui al riportato art. 11 del D.Lgs. 157/1995) dettata, in materia di appalti pubblici di forniture, dall’art. 10 del D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358, ha sostenuto:<br />
&#8211;	che <u>l&#8217;obbligo della sottoscrizione, da parte delle singole imprese costituenti il raggruppamento, riguarda esclusivamente l&#8217;ipotesi dell&#8217;offerta congiunta proveniente da un raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito</u>, ovvero in assenza di una capogruppo previamente designata e mandataria del raggruppamento formalmente costituito, con i poteri di rappresentanza previsti dalla norma e senza, dunque, che, nei confronti della stazione appaltante, sia stata definito quel soggetto unico idoneo a proiettare, nei riguardi di tutti i soggetti cooperanti nell&#8217;impresa, il complesso degli obblighi e delle responsabilità nascenti dalla partecipazione alla gara;<br />	<br />
&#8211;	la norma di cui all’art. 10 (coincidente con la formulazione della richiamata previsione, applicabile al caso di specie, di cui al D.Lgs. 157/1995) è costruita su un&#8217;ipotesi di partecipazione alla gara in assenza di formalizzazione della cooperazione instaurata in vista della aggiudicazione e risponde alla logica comunitaria di non opporre ostacoli formalistici alla cooperazione del gruppo, nella fase dell&#8217;offerta, già presente nella direttiva 71/305/CEE (in tema di appalto di opere pubbliche), salva, poi, la possibilità di pretendere, una volta verificatasi l&#8217;aggiudicazione al gruppo, la trasformazione del raggruppamento in una forma giuridica determinata;<br />	<br />
&#8211;	il riconoscimento della possibilità, per le imprese che intendano cooperare, di presentare un&#8217;offerta sottoscritta congiuntamente (contenente, dunque, una dichiarazione implicita di voler costituire un raggruppamento) e di attuare il collegamento del tipo organizzativo in sede di esecuzione del contratto non ha affatto inteso escludere che alla procedura potessero partecipare imprese riunite che, prima della presentazione dell&#8217;offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l&#8217;offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.<br />	<br />
Se, una volta ammessa la cooperazione non formalizzata nella fase della gara, a maggior ragione deve ritenersi ammessa la partecipazione di ditte che già abbiano costituito quella configurazione unitaria prevista dalla legge del 1977, ne consegue:<br />
&#8211;	che in tale ultima ipotesi (<u>raggruppamento già costituito</u>), le imprese riunite debbano seguire la regola di carattere generale concernente gli effetti del mandato irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo, facendo dell&#8217;impresa capogruppo un unico centro di collegamento con l&#8217;Amministrazione, nei rapporti con la stessa instaurati, i cui effetti si propagano a raggiera in capo a tutte le imprese che compongono il gruppo, sin dal momento della partecipazione;<br />	<br />
&#8211;	mentre, ai sensi del ripetuto art. 11, comma 2, del D.Lgs. 157/1995, nelle gare per l’affidamento di servizi pubblici l’offerta dei <u>raggruppamenti non ancora formalmente costituiti</u> deve essere sottoscritta da tutte le imprese riunite, anche ove tale previsione non sia stata richiamata espressamente dal bando di gara, in quanto corrispondente ad un interesse pubblico sostanziale di carattere essenziale, atteso che ai fini della validità dell’impegno assunto da parte di ogni impresa le ditte facenti parte del raggruppamento non ancora costituito devono formulare un’offerta congiunta (T.A.R. Puglia, Lecce, 17 marzo 2003 n. 784).<br />	<br />
<b>4.</b> Né rileva, in contrario avviso rispetto a quanto precedentemente esposto, la previsione dettata dall’art. 30, comma 2, delle “Regole per l’accesso e l’utilizzo delle gare telematiche”, che al comma 2 stabilisce che:<br />
&#8211;	“l’Impresa mandataria o designata tale del R.T.I. dovrà richiedere di partecipare come unico Fornitore Abilitato a sottomettere offerte nell’ambito della procedura oggetto dell’Avviso di gara in nome e per conto del R.T.I.”;<br />	<br />
&#8211;	e che “l’utilizzo dell’Account e del P.I.N. … vale ad attribuire incontestabilmente alla Impresa mandataria o designata tale, cui sono stati rilasciati, e per essa al R.T.I., tutte le manifestazioni di volontà, ed in generale tutte le attività poste in essere tramite il Sistema, comprese le operazioni effettuate nell’ambito della Gara telematica”.<br />	<br />
La disposizione sopra riportata, infatti, non può essere letta disgiuntamente da quanto stabilito al comma 1 dello stesso art. 30, il quale espressamente contempla “<u>i Raggruppamenti Temporanei di Impresa costituiti fra Fornitori Abilitati che intendono partecipare alla Gara oggetto dell’Avviso di gara</u>”: per l’effetto dovendo ritenersi che l’intero novero delle previsioni di cui sopra abbia esclusivo riguardo ai soli R.T.I. già costituiti (per i quali, in conformità delle sovraordinate disposizioni di legge, le manifestazioni di volontà impegnative per l’intero Raggruppamento possono essere validamente formate ed espresse dalla sola mandataria).<br />
Tale appare al Collegio l’unica interpretazione dell’articolo all’esame coerente con la generale disciplina in tema di costituzione (e partecipazione alle pubbliche gare) di raggruppamenti temporanei di imprese; in proposito osservandosi che – esclusa una potestà derogatoria individuabile nelle “Regole” onde trattasi e rilevato, d’altro canto, come la stessa lettera dell’art. 30 espressamente contempli i soli R.T.I. già costituiti e non anche quelli costituendi – è comunque obbligo per l’interprete fornire una lettura della disciplina avente rango dispositivo evidentemente sottordinato compatibile con le previsioni di legge della cui applicazione costituiscano svolgimento applicativo anche in settori particolari, quali quello dello svolgimento di gare telematiche.<br />
<b>5.</b> Dato atto, alla stregua delle considerazioni precedentemente esposte, della correttezza delle previsioni di lex specialis – che sono quindi indenni dalle censure di illegittimità dedotte dalla parte ricorrente, in quanto puntualmente applicative del commentato disposto di legge in materia di sottoscrizione congiunta dell’offerta da parte di imprese facenti parte (come nel caso in esame) di R.T.I. non ancora costituito – deve quindi escludersi che la declaratoria di nullità dell’offerta presentata da ONAMA – in quanto non espressamente contemplata dalla normativa di gara – sia, come da quest’ultima sostenuto, illegittima.<br />
Nelle gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici, infatti, la sottoscrizione dell’offerta – nel caso in esame, mancante con riferimento alle altre associate del costituendo R.T.I. – costituisce condizione di giuridicità della dichiarazione, cosicché la mancata sottoscrizione della stessa da parte di uno dei partecipanti alla gara determina la <u>nullità</u> della dichiarazione e, conseguentemente, l’esclusione dell’offerente, anche in mancanza di un’esplicita comminatoria in tal senso nel bando di gara, per evidenti esigenze di garanzia sia del principio della par condicio fra i partecipanti, sia dell’esigenza di effettivo conseguimento in modo utile degli obiettivi funzionali perseguiti dall&#8217; Amministrazione appaltante (cfr., in termini, T.A.R. Lazio, sez. I-ter, 3 dicembre 2002 n. 11114; T.A.R. Sicilia, Catania, 27 aprile 1999 n. 730 e 1° giugno 1998 n. 985; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 27 ottobre 1989 n. 458).<br />
Alle considerazioni ora esposte accede l’evidente inconfigurabilità di una possibilità di “regolarizzazione” dell’offerta presentata dall’odierna ricorrente, che quest’ultima ipotizza sostenendo che, una volta costituito formalmente il Raggruppamento (con atto notarile del 23 marzo 2006), ben avrebbe potuto la Stazione appaltante ammettere le mandanti a sottoscrivere l’offerta alla quale inizialmente la sola ONAMA, nella persona del legale rappresentante, aveva apposto la prescritta firma digitale.<br />
La regolarizzazione documentale può, infatti, essere consentita esclusivamente nel caso in cui i vizi della documentazione presentata da un soggetto partecipante ad una pubblica selezione siano puramente formali, ovvero univocamente imputabili a mero errore materiale: e sempre che riguardino dichiarazioni o documenti che non siano richiesti a pena di esclusione (e, a fortiori, ove implichino, come si è avuto modo di rilevare, addirittura la nullità dell’offerta stessa).<br />
In quest&#8217;ultima ipotesi, l&#8217;Amministrazione non può, invero, consentire una “sanatoria”, ovvero accedere ad una “integrazione postuma”, le quali si tradurrebbero in una violazione dei termini massimi di presentazione dell’offerta: e, in definitiva, in una violazione della par condicio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 31 agosto 2004 n. 5734).<br />
Se, in base ai rammentati principi generali, l’offerta relativa ad una gara pubblica priva della sottoscrizione è un documento inidoneo a rappresentare la volontà del soggetto da cui proviene – e, quindi, deve considerarsi priva di effetti (non rilevando, <i>a contrario</i>, l&#8217;assenza di specifiche clausole di esclusione nel bando, in quanto l’offerta, di per sé, è valida ed esistente solo se sottoscritta) – allora va decisamente esclusa la possibilità di fare ricorso al principio di regolarizzazione dei documenti, che presuppone che il documento esista (mentre, in mancanza di sottoscrizione, l’offerta è radicalmente nulla: cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 7 luglio 2004 n. 2009).<br />
<b>6.</b> Ribadito quanto precedentemente esposto, dispone conclusivamente la Sezione la reiezione dei riuniti gravami, in ragione della riscontrata infondatezza delle censure con essi dedotte.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – ritenuti per la decisione nel merito, ai sensi dell&#8217;art. 3, I comma, della legge 21 luglio 2000 n. 205, i ricorsi indicati in epigrafe, così dispone:<br />
&#8211;	riunisce le impugnative nn. 3218 del 2006 e 3412 del 2006, proposte entrambe da ONAMA S.p.A. contro il Ministero della Difesa e nei confronti di GEMEAZ CUSIN s.r.l.;<br />	<br />
&#8211;	respinge entrambi i suddetti gravami.<br />	<br />
Condanna la ricorrente ONAMA S.p.A., in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore della controinteressata GEMEAZ CUSIN s.r.l. per € 3.000,00 (euro tremila/00); nulla per le spese quanto all’intimata Amministrazione della Difesa, attesa la mancata costituzione in giudizio di quest’ultima.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 aprile 2006, con l’intervento dei seguenti magistrati:<br />
Elia ORCIUOLO – Presidente<br />
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore<br />
Pietro MORABITO – Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-9-5-2006-n-3392/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.3392</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.10591</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-5-2006-n-10591/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Carbone – Rel. Morelli – P.M. Martone Vincenzo Giuliani ed altri (avv. Peluso) c. Banca Popolare dell’Irpinia (avv. Tedeschi) le SSUU &#8220;scompongono&#8221; la questione dell&#8217;ammissibilità della condanna diretta alle spese del legale in caso di vizio della procura conferitagli 1. Processo – Ultrattività del mandato conferito in primo grado</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Morelli – P.M. Martone<br /> Vincenzo Giuliani ed altri (avv. Peluso) c. Banca Popolare dell’Irpinia (avv. Tedeschi)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le SSUU &ldquo;scompongono&rdquo; la questione dell&#8217;ammissibilità della condanna diretta alle spese del legale in caso di vizio della procura conferitagli</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Ultrattività del mandato conferito in primo grado dalla parte deceduta prima dell’introduzione del giudizio di secondo grado – Non sussiste.</p>
<p>2. Processo – Spese processuali – disciplina – Vizio della procura – Insussistenza dell’effettivo conferimento della procura da parte del soggetto in nome del quale il legale dichiara di agire – Responsabilità esclusiva del legale rispetto all’attività compiuta – Conseguenze – condanna diretta alle spese di giudizio – necessità.</p>
<p>3. Processo – Spese processuali – disciplina – Vizio della procura – Invalidità o inefficacia sopravvenuta – Conseguenze- Condanna alle spese del legale – Inammissibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non vige il principio dell’ultrattività con riferimento al mandato conferito da una parte prima dell’instaurazione del successivo grado di giudizio che sia deceduta prima dell’instaurazione del medesimo.</p>
<p>2. In materia di disciplina delle spese processuali, in caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi e quindi sulla base di procura inesistente o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processo o per fasi di processo diverso da quello per cui l’atto è speso, l’attività processuale spesa dal legale rimane di sua esclusiva responsabilità e conseguentemente è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio.</p>
<p>3. In materia di disciplina delle spese processuali, in caso di azione o impugnazione promossa dal difensore, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benchè sia invalida è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.10575</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-5-2006-n-10575/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Carbone – Rel. Preden – P.M. Martone Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Arezzo (avv. Bellini, Fratini) c. Edoardo Fantini (avv. Brami) in tema di giurisdizione rispetto al rilascio di nulla-osta dell&#8217;Ordine professionale nel contesto del procedimento di autorizzazione del medico all&#8217;apposizione di targa a scopo</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Preden – P.M. Martone<br /> Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Arezzo (avv. Bellini, Fratini) c. Edoardo Fantini (avv. Brami)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di giurisdizione rispetto al rilascio di nulla-osta dell&#8217;Ordine professionale nel contesto del procedimento di autorizzazione del medico all&#8217;apposizione di targa a scopo pubblicitario</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni e concessioni – Medici odontoiatri – Autorizzazione sindacale all’apposizione di targa a scopo pubblicitario – Procedimento ex art. 2 l. 175/1992 – Nulla-osta dell’Ordine professionale – Attività natura – Valutazioni tecniche prive di discrezionalità – Diritto soggettivo del richiedente – Controversia – Giurisdizione del Giudice Ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il rilascio del nulla-osta da parte dell’Ordine professionale nel contesto del procedimento ex art. 2 l. 175/1992 che si conclude con l’autorizzazione sindacale all’apposizione di targa a scopo pubblicitario è frutto di una attività tecnica di verifica priva di risvolti di discrezionalità, rispetto alla quale la posizione del richiedente è di diritto soggettivo con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario in caso di controversia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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