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	<title>9/5/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/5/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2005 n.2082</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-5-2005-n-2082/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-5-2005-n-2082/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2005 n.2082</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. B. Massari Est. Comune di Capraia Isola (Avv. prof. M.P. Chiti) contro la Regione Toscana (Avv. E. Baldi) ed il Responsabile del Settore controlli e Usi civici della Direzione generale sviluppo economico della Regione Toscana (non costituito) sulle condizioni poste dalla legge per la sdemanializzazione di un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-5-2005-n-2082/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2005 n.2082</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-5-2005-n-2082/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2005 n.2082</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. B. Massari Est.<br /> Comune di Capraia Isola (Avv. prof. M.P. Chiti) contro la Regione Toscana (Avv. E. Baldi) ed il Responsabile del Settore controlli e Usi civici della Direzione generale sviluppo economico della Regione Toscana (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni poste dalla legge per la sdemanializzazione di un terreno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Demanio e patrimonio indisponibile – Beni demaniali &#8211; Valutazione della nuova destinazione dei terreni ad uso civico – Può riguardare qualsiasi tipo di interesse collettivo &#8211; Artt. 11 e 12 della l. 16.6.1927, n. 1766 &#8211; Assegnazione a categoria dei terreni oggetto della richiesta di sdemanializzazione &#8211; Necessità</p>
<p>2. Demanio e patrimonio indisponibile – Beni demaniali &#8211; Disposizioni in materia di usi civici &#8211; Prevalgono sulle determinazioni di pianificazione del territorio a fini urbanistici &#8211; Approvazione della Regione Toscana di un P.d.F. nel quale le aree sono individuate come aree PEEP &#8211; Non può costituire un presupposto per un consenso incondizionato alla sdemanializzazione degli stessi terreni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La valutazione della nuova destinazione dei terreni ad uso civico, la quale deve rappresentare un beneficio per la generalità degli abitanti, può riguardare qualsiasi tipo di interesse collettivo, di natura agricola, o di altro genere, industriale, commerciale, igienico sanitario, turistico, ambientale. A tal fine però, stante il combinato disposto degli artt. 11 e 12 della l. 16.6.1927, n. 1766, occorre che siano rispettate le condizioni poste dalla legge per la completezza del procedimento, tra cui l’assegnazione a categoria dei terreni oggetto della richiesta di sdemanializzazione, onde poter consentire quella comparazione di interessi che la legge affida all’organo competente a promuovere il mutamento di destinazione, cioè la Regione</p>
<p>2. Le disposizioni in materia di usi civici prevalgono, evidentemente, sulle determinazioni di pianificazione del territorio a fini urbanistici, con la conseguenza che l’approvazione, da parte della Regione Toscana, di un P.d.F. nel quale le aree in questione sono individuate come aree PEEP, non può costituire un presupposto per il consenso incondizionato alla sdemanializzazione degli stessi terreni</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1835/04 proposto dal<br /><b>Comune di CAPRAIA ISOLA</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Mario Pilade Chiti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Firenze, viale Matteotti n. 60,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Toscana</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Baldi con domicilio eletto presso il medesimo, in Firenze, via Cavour n. <br />
&#8211; il <b>Responsabile del Settore controlli e Usi civici</b> della Direzione generale sviluppo economico della Regione Toscana, non costituito in giudizio,<br />
per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione,<br />
del decreto della Regione Toscana n. 3251 dell’8 giugno 2004, a firma del Responsabile del Settore controlli e Usi civici con cui è stata negata al Comune di Capraia Isola l’autorizzazione al mutamento di destinazione dell’area PEEP di cui al foglio 4, part. 537 del NCT dello stesso Comune, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato.</p>
<p>nonché per l’annullamento,<br />
con proposizione di motivi aggiunti, del provvedimento prot. 123/25066/4.1 del 26 ottobre 2004 a firma del Responsabile del Settore controlli e Usi civici con cui è stata negata al Comune di Capraia Isola l’autorizzazione al mutamento di destinazione dell’area PEEP di cui al foglio 4, part. 1037 e 1038 del NCT dello stesso Comune.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visto l’atto recante la proposizione di motivi aggiunti notificato il 25 novembre 2004;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 15 marzo 2005, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con deliberazione di Giunta n. 141 del 6 dicembre 2001 il Comune di Capraia Isola richiedeva alla Regione Toscana l’autorizzazione al mutamento di destinazione ex art. 12 l. n. 1766/1927 per il trasferimento al proprio patrimonio disponibile di talune porzioni del territorio comunale, tra cui la particella n. 537 di cui al foglio 4 NCT comunale.<br />
Ai fini urbanistici la particella in questione, attraverso il PRG vigente, approvato dalla Regione con deliberazione del 29 aprile 1985, era inserito in area PEEP, di talché il Comune di Capraia, attesa la conformazione territoriale della medesima e la sua contiguità ad aree già edificate, nonché l’utilità per la popolazione residente, con la deliberazione di Giunta sopra riportata ne domandava la sdemanializzazione e l’acquisizione al proprio patrimonio disponibile.<br />
Al contempo con deliberazione di Giunta n. 104 del 10 ottobre 2003 il Comune ricorrente provvedeva alla costituzione di un diritto di superficie sull’area de qua in favore di alcune società private assegnatarie di contributi regionali  ex art. 38 l. n. 457/1989 e art. 6 l. n. 179/1992.<br />
Peraltro la Regione Toscana, dopo avere richiesto chiarimenti sull’attribuzione del diritto di superficie alle suddette imprese, con la nota indicata in epigrafe rigettava l’istanza del Comune di Capraia assumendo l’insussistenza delle condizioni per procedere al mutamento di destinazione richiesto.<br />
Contro tale atto ricorre Comune di Capraia Isola chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 322 e dell’art. 14 della l. n. 1766/1927. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti, difetto di presupposti, carenza di motivazione, difetto e contraddittorietà della motivazione. Illogicità manifesta ed eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà.<br />
2. Violazione dell’art. 14 della l. n. 1766/1927. Violazione dell’art. 2 della l. reg. n. 5/1995. Eccesso di potere per sviamento, contraddittoria motivazione e difetto di presupposti<br />
3. Eccesso di potere per contraddittorietà. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per disparità di trattamento.<br />
Con nota del 7 ottobre 2004 il Comune di Capraia produceva un’ulteriore istanza volta ad ottenere la sdemanializzazione delle particelle n. 1037 e 1038 derivate dal frazionamento della particella n. 537, sopra descritta e per la quale si era già richiesto lo svincolo.<br />
Con successiva deliberazione prot. 123/25066/4.1 del 26 ottobre 2004 a firma del Responsabile del Settore controlli e Usi civici la Regione Toscana negava al Comune di Capraia Isola l’autorizzazione al mutamento di destinazione delle suddette aree.<br />
Avverso tale atto si gravava il Comune ricorrente proponendo, con atto notificato il 25 novembre 2004, motivi aggiunti di ricorso riproduttivi delle doglianze già avanzate con l’atto introduttivo del giudizio.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 15 marzo 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame vengono impugnati gli atti in epigrafe con cui la Regione Toscana ha negato al Comune di Capraia Isola l’autorizzazione al mutamento di destinazione per il trasferimento al proprio patrimonio disponibile di talune porzioni del territorio comunale gravate da usi civici e segnatamente dell’area di cui al foglio 4, part. 537, 1037 e 1038, del NCT dello stesso Comune.<br />
Il ricorso non può essere accolto.<br />
Assume il Comune ricorrente, con il primo motivo, che la Regione non avrebbe reso manifeste le ragioni della propria decisione, limitandosi ad un generico riferimento ai presupposti normativi del procedimento e omettendo di valutare l’utilità per la popolazione residente del provvedimento domandato alla quale, secondo il dettato normativo occorre fare riferimento al fine di conformare la realtà degli usi civici alle nuove possibili esigenze della comunità che, nel caso specifico, si sostanziano nella necessità di disporre di aree da destinare a strutture abitative residenziali in presenza di un territorio fortemente gravato dal vincolo di uso civico. Infatti l’art. 41 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 322 prevede la possibilità di attribuzione di una diversa destinazione ai terreni gravati da usi civici quando ciò rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti<br />
L’assunto non può essere condiviso.<br />
Come già esposto in narrativa il provvedimento impugnato è motivato dalla “assoluta mancanza in ordine ai presupposti normativi di cui gli articoli 12 l. 1766/1927 e 39-41 del Regolamento di cui al R.D. n. 332 del 28 febbraio su cui si dovrebbe assumere tale decisione”.<br />
La motivazione dell’atto va, dunque, individuata, da un lato, nel riferimento alle norme sopra richiamate, dall’altro nello svolgimento del procedimento e negli atti richiamati nella premessa del provvedimento stesso.<br />
L’art. 11 della l. 16 giugno 1927, n. 1766 riguardante il riordinamento degli usi civici stabilisce che “I terreni assegnati ai Comuni o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti di cui all&#8217;art. 1….sui quali si esercitano usi civici, saranno distinti in due categorie:a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente; b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria”.<br />
Soggiunge, poi, l’art. 12 della medesima legge che “Per i terreni di cui alla lettera a) si osserveranno le norme stabilite nel capo 2° del titolo 4° del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267. I Comuni e le associazioni non potranno, senza l&#8217;autorizzazione del Ministero dell&#8217;economia nazionale (ora della Regione), alienarli o mutarne la destinazione”.<br />
Ora, se è vero che l’interpretazione assegnata alla norma in questione è nel senso che la valutazione della nuova destinazione dei terreni ad uso civico, la quale deve rappresentare un beneficio per la generalità degli abitanti, può riguardare qualsiasi tipo di interesse collettivo, di natura agricola, o di altro genere, industriale, commerciale, igienico sanitario, turistico, ambientale (Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 2001, n. 1307), è altrettanto indubitabile che, a tal fine, occorre che siano rispettate le condizioni poste dalla legge per la completezza del procedimento, tra cui l’assegnazione a categoria dei terreni oggetto della richiesta di sdemanializzazione.<br />
Infatti, il combinato disposto delle norme sopra richiamate rende evidente la necessità della previa individuazione, tra quelle indicate nell’art. 11, della categoria a cui ascrivere l’area interessata dalla richiesta, proprio per poter consentire quella comparazione di interessi che la legge affida all’organo competente a promuovere il mutamento di destinazione, cioè la Regione.<br />
Orbene non risulta che alla richiesta istruttoria della Regione del 20 marzo 2002 con la quale si sollecitava al Comune ricorrente l’esatta descrizione dei terreni oggetto della domanda al fine della sicura assegnazione alla categoria a), ossia “ terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente”, sia mai stata evasa dal Comune di Capraia<br />
Con il secondo ordine di doglianze il Comune, confermando di non aver adempiuto a quanto richiesto dalla Regione in ordine alla qualificazione dei terreni oggetto della richiesta di sdemanializzazione, contesta che tale incombenza fosse di propria competenza, invocando a supporto della propria affermazione l’art. 14 della l. n. 1766/1927 secondo cui spetterebbe alla Regione di provvedere all’identificazione della categoria di appartenenza delle terre civiche.<br />
La tesi non è fondata.<br />
Dispone l’art. 14 della citata l. n. 1766/1927 che “L&#8217;assegnazione dei terreni alle due categorie di cui all&#8217;art. 11 sarà determinata dal commissario, contemperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale, in base ad un piano di massima compilato da un delegato tecnico designato dal Commissario…”.<br />
Come rilevato dalla difesa regionale il Comune non ha mai dato seguito al decreto dirigenziale n. 661 del 2 febbraio 1996 con cui si disponeva doversi procedere alla reintegrazione al demanio delle terre gravate da usi civici, tra cui quelle interessate dalla presente controversia, con l’assegnazione già formalizzata del relativo incarico ad un professionista.<br />
E’ mancato, in altre parole, il necessario apporto collaborativo da parte dell’Ente territoriale che consentisse alla Regione Toscana, al di là della generica e insufficiente rappresentazione cartografica, la reale consistenza, dal punto di vista delle colture in atto, dei terreni di cui si domandava l’affrancamento.<br />
D’altro canto neppure può consentirsi con l’affermazione secondo cui l’assegnazione a categoria non rappresenterebbe un presupposto necessario ai fini del mutamento di destinazione di un terreno. <br />
Come ritenuto dal Giudice costituzionale, infatti, tale fase del procedimento può essere omessa solo quando non sia dubbio il carattere boschivo o pascolivo dell’area interessata, di guisa che non occorrendo in tal caso alcun accertamento tecnico e non essendovi materia per il bilanciamento di interessi previsto dall&#8217;art. 14 della legge, l&#8217;assegnazione a categoria è un mero atto di accertamento dichiarativo la cui mancanza produce soltanto un vizio formale dell&#8217;autorizzazione ad alienare.<br />
Viceversa “Fuori da questo caso, il provvedimento di assegnazione a categoria ha efficacia costitutiva della condizione giuridica del terreno come bene disponibile o no perché è esso stesso che determina il presupposto di tale condizione, cioè la destinazione del terreno all&#8217;utilizzazione come bosco o pascolo oppure per cultura agraria, mediante una valutazione tecnico-discrezionale di maggiore convenienza dell&#8217;una o dell&#8217;altra, contemperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale” (Corte cost., 25 maggio 1992, n. 221).<br />
Con il terzo motivo viene dedotta la violazione del principio di affidamento in quanto la Regione non avrebbe mai posto in dubbio, attraverso le sue osservazioni, la possibilità di giungere ad una positiva conclusione del procedimento di svincolo ed anzi, attraverso la concessione di contributi alle società alle quali il Comune aveva assentito il diritto di superficie sulle aree in questione per la realizzazione di alloggi economici, avrebbe dimostrato di consentire alla richiesta del Comune.<br />
La doglianza non ha pregio.<br />
Va in primo luogo rammentato che le disposizioni in materia di usi civici prevalgono, evidentemente, sulle determinazioni di pianificazione del territorio a fini urbanistici, con la conseguenza che l’approvazione da parte della Regione Toscana del P.d.F. del 1985, nel quale le aree in questione sono individuate come aree PEEP, non può costituire un presupposto per il consenso incondizionato allo svincolo degli stessi terreni.<br />
Quanto al contributo regionale concesso alle due società per la realizzazione di edilizia residenziale agevolata di cui all’art. 4 della l. n. 179/1982, va rilevato come tali contribuzioni siano state erogate solo sulla base dell’individuazione del comune interessato e non dell’area specifica sulla quale eseguire l’intervento edificatorio, del resto neppure specificata dai soggetti beneficiari.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 15 marzo 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Giuseppe DI NUNZIO                 &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, est.<br />
F.to Giovanni Vacirca<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 9 MAGGIO 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-5-2005-n-2082/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2005 n.2082</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2005 n.387</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-9-5-2005-n-387/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-9-5-2005-n-387/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2005 n.387</a></p>
<p>Pres. L.Passanisi; Est. C. Criscenti De Salvo (avv. F. Sarra) c. Comune di Reggio Calabria (avv. M. De Tommasi), Regione Calabria (avv. I. Mauro), Cosentino e altro (n.c.). sull&#8217;illegittimità dell&#8217;atto sindacale di designazione del presidente di un ente fieristico, sprovvisto di motivazione circa i criteri di scelta osservati 1. Autonomia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-9-5-2005-n-387/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2005 n.387</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-9-5-2005-n-387/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2005 n.387</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L.Passanisi; Est. C. Criscenti<br /> De Salvo (avv. F. Sarra) c. Comune di Reggio Calabria (avv. M. De Tommasi), Regione Calabria (avv. I. Mauro), Cosentino e altro (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;atto sindacale di designazione del presidente di un ente fieristico, sprovvisto di motivazione circa i criteri di scelta osservati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Poteri degli organi degli enti locali – Nuove disposizioni – Prevalgono sulle precedenti disposizioni difformi.</p>
<p>2. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Sindaco – Potere di designazione – Esercizio – Atto di designazione non motivato – E’ illegittimo.</p>
<p>3. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Rispetto del principio di legalità – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di ordinamento degli enti locali, le nuove disposizioni in merito ai poteri degli organi di questi enti prevalgono sulle precedenti difformi disposizioni contenute in leggi regionali o in statuti.</p>
<p>2. In tema di esercizio del potere di designazione sindacale (nella specie, designazione del Presidente di un ente fieristico), è illegittimo il provvedimento in cui il Sindaco ha omesso di specificare i motivi a sostegno delle designazioni effettuate, violando l’obbligo di motivazione, in quanto la natura fiduciaria delle scelte non sottrae i provvedimenti di designazione dal dar conto delle ragioni che hanno indotto a privilegiare alcuni aspiranti in luogo di altri, imponendosi all&#8217;amministrazione di motivare la scelta, se non in rapporto di comparazione diretta con gli altri aspiranti, quanto meno mediante l&#8217;evidenziazione della coerenza dei requisiti  professionali dei candidati prescelti rispetto alla peculiarità dell’incarico da conferirsi.<br />
3. Nell’assetto costituzionale proprio di uno Stato di diritto, tutti gli atti amministrativi &#8211; ivi compresi quelli c.d. di alta amministrazione &#8211; debbono soddisfare al principio di legalità (art. 97 Cost.), restando correlativamente soggetti al sindacato giurisdizionale, con disgiunto riferimento ad ognuno dei vizi tipici di legittimità dell&#8217;atto amministrativo, ivi compreso l&#8217;eccesso di potere nelle sue diverse figure sintomatiche (art. 113 Cost.).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA CALABRIA<br />
SEZIONE STACCATA  DI REGGIO  CALABRIA</b></p>
<p>composto dai Magistrati:<br />
#NOME?	Presidente<br />	<br />
#NOME?	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	Primo Referendario rel.,est.																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi NN. 2031/03 e 267/04 R.G. proposti da<br />
<b>DE SALVO Pasquale</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio SARRA, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto, 65 è elettivamente domiciliato</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Comune di Reggio Calabria</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario DE TOMMASI, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Castello, 1 è elettivamente domiciliato;<br />
<b>Regione Calabria</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall’Avv. Iolanda MAURO dell’Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliato presso la Sezione di Reggio Calabria dell’Avvocatura Regionale, sita in Via Tripepi, 92;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>COSENTINO Giuseppe</b>, <b>SPAGNA Umberto</b> e <b>AIELLO Giuseppe</b> non costituiti in giudizio</p>
<p>per l’annullamento<br /> (ric. N. 2031/03 R.G.) del decreto n. 2390 del 3 settembre 2003, con il quale il Sindaco del Comune di Reggio Calabria ha designato alla carica di Presidente dell’Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 50 d.lgs. 267/00, i Sigg.ri Cosentino, Spagna e Aiello, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la graduatoria dei designandi ove esistente;<br />
della nota prot. n. 2602/GAB del 3 ottobre 2003 del Sindaco di Reggio Calabria;<br />
(ric. N. 267/04 R.G.) del decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria n. 3 del 19 gennaio 2004 di nomina del Presidente dell’Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti: in specie, del decreto n. 2390 del 3 settembre 2003, con il quale il Sindaco di Reggio Calabria ha designato alla carica di Presidente dell’Ente Fiera i Sigg.ri Cosentino Giuseppe, Spagna Umerto e Aiello Giuseppe</p>
<p>Visti i ricorsi notificati in data 2- 29 ottobre 2003, 2 dicembre 2003 e 5 -6 febbraio 2004 ed i relativi allegati;<br />
Viste le costituzioni in giudizio del Comune di Reggio Calabria e della Regione Calabria;<br />
Vista le memorie presentate nell’interesse delle parti;<br />
Vista l’ordinanza n. 750 del 1° ottobre 2004;<br />
Visti gli atti e le memorie depositate dalle parti;<br />
Designato per la pubblica udienza del 9 febbraio 2005 il relatore Caterina CRISCENTI ed uditi i procuratori delle parti, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>Col primo ricorso DE SALVO Pasquale, premesso che con bando del 25 luglio 2002 il Comune di Reggio Calabria aveva indetto selezione pubblica per la designazione di una terna di candidati alla carica di Presidente dell’Ente autonomo Fiera di Reggio Calabria, la cui nomina definitiva rimane riservata alla competenza del Consiglio regionale, e premesso inoltre di avere presentato domanda di partecipazione, essendo in atto commissario dell’ente fiera e possedendo, dunque, i requisiti richiesti dalla legge regionale, impugnava il provvedimento sindacale di designazione dei candidati, ritenendolo affetto da incompetenza relativa, violazione di legge (con riferimento alla legge regionale 4 aprile 1986 n. 13, legge regionale 4 agosto 1995 n. 39, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, legge 7 agosto 1990 n. 241) ed eccesso di potere per difetto del presupposto, illogicità manifesta, disparità di trattamento, sviamento dal fine pubblico ed incongruità.<br />
Con motivi aggiunti il ricorrente spiegava analoghe doglianze avverso la nota sindacale prot. 2608 del 3 ottobre 2003.<br />
Ai predetti gravami resistevano il Comune di Reggio Calabria e la Regione, che concludevano chiedendone il rigetto.<br />
 Con altro ricorso il DE SALVO impugnava il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale di nomina del Presidente dell’Ente Fiera, nonché gli atti pregressi, ribadendo le doglianze già espresse ed, inoltre, rilevando che la designazione sindacale – e, dunque, il provvedimento di nomina &#8211; non teneva conto di una precedente selezione avviata nel 2000 dalla Regione Calabria, concernente, fra l’altro, proprio l’istituzione di un elenco di soggetti da designare per la nomina del Presidente dell’Ente Fiera, in cui per di più il COSENTINO – chiamato dal Presidente della Giunta a ricoprire l’incarico in questione – non risultava incluso.<br />
Si costituiva il Comune, lamentando da un lato l’irricevibilità del ricorso, nella parte in cui contiene censure nuove avverso atti già conosciuti e impugnati con altro ricorso, e dall’altro, la sua inammissibilità perché privo di specifiche doglianze avverso il decreto regionale di nomina. <br />
Si costituiva anche la Regione, concludendo per il rigetto del ricorso.<br />
Disposta la riunione dei due ricorsi con ordinanza n. 750/04 il Tribunale ordinava al Comune di depositare copia delle “istanze documentate” presentate dai controinteressati alla Segreteria Generale del Comune in seguito all’avviso pubblico del 25 luglio 2002. <br />
Espletato l’incombente istruttorio, all’udienza del 9 febbraio 2005, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Col primo motivo il ricorrente denuncia il vizio di incompetenza relativa, non appartenendo al Sindaco, ma al Consiglio comunale, secondo quanto specificato dalla l.r. n. 13 del 4 aprile 1986 il potere di designare la terna di nomi sulla base della quale il Presidente della Giunta regionale provvederà a nominare il Presidente dell’Ente Fiera.<br />
La doglianza è infondata.<br />
Come già affermato da questo Tribunale, con ordinanza emessa in sede cautelare, e confermata anche in grado d’appello, in analogo ricorso promosso dallo stesso DE SALVO, le nuove disposizioni in merito ai poteri degli organi degli enti locali prevalgono sulle precedenti difformi disposizioni contenute in leggi regionali o in statuti (vd. Tar Toscana, III, 13 maggio 2003 n. 1625, Tar Catanzaro, 14 dicembre 1998 n. 1191).<br />
Trova, pertanto, applicazione e prevale sull’art. 7 l.r. n. 13/86 l’art. 50, co. 8, t.u.e.l., il quale, riprendendo il testo dell’art. 36, co. 5, l. 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dall’art. 13 l. 25 marzo 1993 n. 81, prescrive che “Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”.<br />
Né è decisiva l’osservazione fatta in ricorso secondo la quale l’art. 50 non sarebbe applicabile perché il Presidente non è un rappresentante del Sindaco.<br />
A parte che il fatto che il ricorrente ha presentato la sua domanda in seguito ad un avviso del Sindaco stesso che affermava di dover procedere alla nomina dei propri rappresentanti, è indubbio che la posizione del Presidente rispetto a quella dei rappresentanti del Comune è diversa, atteso che i rappresentanti sono designati e nominati dal Sindaco, mentre il Presidente è nominato dalla Regione. Ma ciò non può refluire sul profilo della competenza alla designazione, ormai integralmente sottratta ai poteri del Consiglio comunale, che è solo organo di indirizzo.<br />
Anche il Consiglio di stato ha, tra l’altro, affermato che “Il potere attribuito al sindaco …  non sussiste solo nelle ipotesi di rapporto di strumentalità o subordinazione esistente tra il comune e l&#8217;ente nei cui confronti la nomina (designazione o revoca) ha effetto, ma va riconosciuto altresì nel caso di enti sovvenzionati ovvero sottoposti a vigilanza da parte dell&#8217;ente locale” (Cons.St., V, 12 agosto 2002 n. 5552)<br />
E’, pertanto, da condividere, in merito al profilo della competenza alla designazione, anche la nota del sindaco n. 2606 dell’1-3 ottobre 2003, impugnata dal ricorrente con motivi aggiunti notificati in data 2 dicembre 2003. <br />
2. Col secondo motivo invece il ricorrente lamenta la carenza sotto il profilo della mancanza di motivazione dell’atto di designazione, che non darebbe atto delle ragioni della scelta, che ha visto destinatari soggetti privi di esperienza e professionalità in riferimento all’incarico da svolgere.<br />
La censura è fondata. <br />
Il menzionato art. 50 impone che la designazione avvenga tenendo conto degli indirizzi fissati dall’organo consiliare.<br />
Nella specie il Sindaco di Reggio Calabria, nell’avviso del 25 luglio 2002, stabiliva che le nomine avrebbero avuto luogo “in conformità ai principi previsti dallo Statuto e, per quanto applicabili, agli indirizzi riportati nella deliberazione consiliare n. 10 del 7.6.1997”.<br />
Nel provvedimento di designazione nulla è detto sulle ragioni sottese alla individuazione dei tre nominativi da sottoporre alla Regione, impedendo così qualsiasi riscontro sulla congruenza della scelta rispetto agli indirizzi espressi dal consiglio.<br />
Secondo la deliberazione consiliare n. 10/97 – richiamata nell’avviso pubblico – è, tra l’altro, stabilito che la scelta sia operata tenendo conto della “competenza politico-amministrativa, professionalità ed idoneità in relazione alla natura dell’incarico … desunte dai titoli di studio, dalle esperienze ed attività pregresse di amministrazione in aziende pubbliche e private, dall’aver ricoperto cariche pubbliche, da attività di insegnamento, docenze, ecc”. (art. 3) ed, inoltre, che “dei criteri che hanno determinato la scelta va data pubblica ragione con richiamo esplicito nel provvedimento di nomina” (art. 4).<br />
Il Sindaco ha, dunque, illegittimamente omesso di specificare i motivi a sostegno delle designazioni effettuate, violando l’obbligo di motivazione imposto specificamente ed inequivocamente dalla predetta deliberazione, oltre che dovuto in forza delle generali previsioni di cui all’art. 3 della l. n.241/90.<br />
La natura fiduciaria delle scelte non sottrae, infatti, i provvedimenti di designazione dal dar conto delle ragioni che hanno indotto a privilegiare alcuni aspiranti in luogo di altri, imponendosi all&#8217;amministrazione di motivare la scelta, se non in rapporto di comparazione diretta con gli altri aspiranti, quanto meno mediante l&#8217;evidenziazione della coerenza dei requisiti  professionali dei candidati prescelti rispetto alla peculiarità dell’incarico da conferirsi. <br />
Del resto, la giurisprudenza, pronunciandosi in fattispecie analoghe, ha già avuto modo di puntualizzare che i provvedimenti di nomina a scelta (di alti dirigenti dello Stato), pur costituendo atti di alta amministrazione e seppure connotati da un tasso di discrezionalità particolarmente elevato, non sono tuttavia sottratti, come tali, al principio di legalità ed al sindacato del giudice amministrativo che, proprio in relazione alla natura squisitamente discrezionale del provvedimento, è destinato ad indirizzarsi soprattutto verso il riscontro di eventuali profili di eccesso di potere (Cons. Stato, IV Sez., 9 novembre 1995 n. 898 e Cass. SS. UU., 16 aprile 1998 n. 3882; vd. anche Tar Reggio Calabria, 11 aprile 2002 n. 225).<br />
Sicché, anche tali provvedimenti, comportando una scelta nell&#8217;ambito di una categoria di determinati soggetti in possesso di titoli specifici, al fine di un&#8217;eventuale sindacabilità, devono esporre le ragioni che hanno condotto alla nomina di uno di essi (da ultimo, Cons. Stato, IV, 19 maggio 1997 n. 528; C. Conti reg. Sicilia sez. contr., 7 novembre 1996 n. 74).<br />
Ed invero, al fine di escludere in radice la configurabilità di posizioni soggettive giuridicamente tutelabili a fronte di provvedimenti discrezionali di nomina di alti dirigenti dello Stato (o delle Regioni), occorrerebbe ammettere che provvedimenti di tal fatta siano addirittura oggettivamente inoppugnabili, in quanto espressione di insindacabile esercizio di un potere di alta amministrazione, peraltro assai vicino al potere politico tout court, ed anzi da esso praticamente indistinguibile. Ma una tale soluzione è certamente estranea all&#8217;assetto costituzionale proprio di uno Stato di diritto, nel quale tutti gli atti amministrativi &#8211; ivi compresi quelli c.d. di alta amministrazione &#8211; debbono soddisfare al principio di legalità (art. 97 Cost.) e restano correlativamente soggetti al sindacato giurisdizionale, con disgiunto riferimento ad ognuno dei vizi tipici di legittimità dell&#8217;atto amministrativo, ivi compreso l&#8217;eccesso di potere nelle sue diverse figure sintomatiche (art. 113 Cost.).<br />
Né, nella fattispecie in esame, vi è concretamente la possibilità di evincere, dalla lettura degli atti afferenti alle diverse fasi nella quali si è articolato il procedimento, le ragioni sottese alle scelte effettuate. Dai curricula presentati dai candidati designati &#8211; peraltro neppure richiamati nel contesto del provvedimento di individuazione della terna (un generico accenno alla valutazione dei titoli è operato solo per i rappresentanti del Comune) &#8211; non emergono con sicura evidenza, rispetto all’incarico da ricoprire, titoli ed esperienze tali, e talmente superiori rispetto a quelli dell’odierno ricorrente &#8211; che, al momento dell’avvio della procedura e fino all’atto di nomina del controinteressato COSENTINO, era Commissario dell’Ente Fiera (incarico che aveva ricoperto anche in anni precedenti) &#8211; sì da far apparire logica e ragionevole la scelta effettuata. <br />
In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso n. 2031/03 è fondato.<br />
3. Per quanto riguarda il ricorso n. 267/04, le prime due censure ripetono quelle svolte nel precedente ricorso e valgono, dunque, per esse le considerazioni già svolte. <br />
L’ulteriore profilo (violazione l.r. n.39/95) dedotto a sostegno del difetto di motivazione non può, invece, essere preso in considerazione, in quanto tardivamente proposto.<br />
Ugualmente tardiva è la censura, dedotta per la prima volta, con la quale il ricorrente contesta la legittimità dell’avviso pubblico del Sindaco del 25 luglio 2002 e del relativo elenco nominativo, per il fatto che esso non tiene conto di uno specifico e circostanziato albo regionale, formato in esito alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 13 giugno 2000 n. 5.<br />
Né ad escluderne la tardività vale il rilievo secondo il quale l’atto di designazione non sarebbe l’atto conclusivo della procedura, sicchè esso poteva essere censurato unitamente all’atto di nomina, dal quale decorrerebbe il termine decadenziale per proporre ricorso. <br />
E’ vero che la designazione da parte del Sindaco non è l’atto conclusivo dell’intera procedura, rappresentato invece dal decreto del Presidente del Consiglio regionale (intervenuto in via sostitutiva), ma per il DE SALVO, non incluso nella terna dei designandi, esso rappresenta l’atto lesivo fondamentale, determinando nei suoi confronti un arresto endoprocedimentale irrimediabilmente pregiudizievole della sua sfera giuridica.<br />
Correttamente, pertanto, egli ha impugnato nei termini, col primo ricorso, l’atto del Sindaco che non lo vedeva tra i designandi e poi il decreto di nomina di competenza regionale, quale atto conclusivo della procedura.Ciò importa, inoltre, che l’annullamento del decreto di nomina può essere pronunciato anche solo per invalidità derivata, come richiesto dallo stesso ricorrente.<br />
 Tutto ciò premesso dall’annullamento dell’atto di designazione discende la caducazione del decreto di nomina.<br />
In ragione dell’esito della lite, le spese di causa devono essere poste a carico del Comune di Reggio Calabria e compensate nei confronti delle altre parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria &#8211; Sezione Staccata di Reggio Calabria – definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe indicati, li accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Condanna il Comune di Reggio Calabria a pagare al ricorrente le spese della lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre IVA e CPA; dichiara compensate le restanti spese nei riguardi delle altre parti del giudizio.<br />
Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente ordinanza.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005.</p>
<p>IL PRESIDENTE<br /> F.to  Luigi Passanisi</p>
<p>L’ESTENSORE<br /> F.to Caterina Criscenti</p>
<p>depositata il 9 maggio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-9-5-2005-n-387/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2005 n.387</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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