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	<title>9/4/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/4/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2011 n.335</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-4-2011-n-335/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-4-2011-n-335/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2011 n.335</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli &#8211; Est. G. Flaim F. M. (avv.ti M. Loi, G. G. Scanu e M. E. Porcu) c/ UNIVERSITA&#8217; degli STUDI DI SASSARI (Avv. Distr. St.) sulle modalità di quantificazione dei compensi per lo svolgimento di supplenze universitarie Pubblico impiego &#8211; Dipendenti Università – Professori e ricercatori universitari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-4-2011-n-335/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2011 n.335</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-4-2011-n-335/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2011 n.335</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli &#8211; Est. G. Flaim<br /> F. M. (avv.ti M. Loi, G. G. Scanu e M. E. Porcu) c/ UNIVERSITA&#8217; degli STUDI DI SASSARI (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulle modalità di quantificazione dei compensi per lo svolgimento di supplenze universitarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; Dipendenti Università – Professori e ricercatori universitari – Supplenze – Disciplina economica – Retribuzione ex lege – Non sussiste – Principi applicabili – Accordo delle parti rispettoso dei limiti derivanti dalle risorse di budget – Necessità &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’ordinamento universitario, non sussiste una retribuzione “ex lege” generale per le supplenze attribuite ai ricercatori e ai professori, posto che i compensi debbono necessariamente essere dall’Università “commisurati e rapportati al budget complessivo concretamente disponibile”; in tale contesto normativo, il Consiglio di Facoltà, a fronte di una determinata “dotazione finanziaria” (limitata e contingentata), affida le supplenze a determinate condizioni (esplicitate contestualmente) e l’interessato può accettare o rifiutare, in relazione al compenso proposto, senza potere, dopo l’accettazione e lo svolgimento dell’attività (secondo le condizioni pattuite), pretendere un diverso compenso rispetto a quanto previsto e stabilito al momento dell’incarico (nella specie, il Collegio, nel respingere la pretesa del docente, ha osservato che il limite del budget, previsto dall’art. 12 della L. 341/1990 era stato richiamato in tutti gli atti adottati dall’Università –delibera di conferimento incarichi e decreti rettorali)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2003, proposto da: 	</p>
<p>F. M., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Loi, Giuseppe Giovanni Scanu, con domicilio eletto presso avv. Maria Elisabetta Porcu in Cagliari, via San Benedetto N.13; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
UNIVERSITA&#8217; degli STUDI DI SASSARI, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23; 	</p>
<p align=center>per la condanna</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
dell’Università di Sassari al PAGAMENTO delle SOMME PER LO SVOLGIMENTO di 4 SUPPLENZE (tre SEMESTRALI ed una ANNUALE), conferite nell’A.A. 2002/2003, nell’ambito della FACOLTA’ di MEDICINA-VETERINARIA.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’ Universita&#8217; degli Studi di Sassari;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. M.E. Porcu, in sostituzione, e l’avv. dello Stato Bonomo;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente, Professore Associato presso la facoltà di Medicina Veterinaria dell&#8217;Università degli Studi di Sassari, formulava 4 domande di supplenza nell&#8217;anno accademico 2002-2003 (tre semestrali e una annuale).<br />	<br />
Il Consiglio di Facoltà nell&#8217;adunanza del 14 marzo 2003 (cfr. doc. 20 fascicolo ricorrente) conferiva al ricorrente le seguenti 4 supplenze, da svolgersi nell&#8217;ambito del Corso di laurea in Medicina Veterinaria, per i seguenti insegnamenti (richiesti dal solo ricorrente):<br />	<br />
1) ANNUALE: “PATOLOGIA AVIARE”, terzo anno, con un impegno didattico di 65 ore;<br />	<br />
2) SEMESTRALE: &#8220;EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA”, quarto anno, con un impegno didattico di 30 ore;<br />	<br />
3) SEMESTRALE: &#8220;MALATTIE INFETTIVE&#8221;, (Modulo professionalizzante),con un impegno didattico di 30 ore;<br />	<br />
4) SEMESTRALE: “EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA”, (Modulo professionalizzante), con un impegno didattico di 20 ore<br />	<br />
L&#8217;Università stabiliva specificamente, nella medesima delibera del C.d.F. del 14.3.03, per quanto riguarda il compenso da corrispondere, che:<br />	<br />
a) le supplenze saranno retribuite &#8220;nei limiti della dotazione finanziaria attribuita alla facoltà dal Senato accademico del 4 giugno 2002&#8221;;<br />	<br />
b) che con delibera del 4 giugno 2002, ratificata dal Consiglio di amministrazione il 2 luglio 2002, il Senato Accademico aveva dimezzato i fondi disponibili rispetto all’anno precedente, stabilendo che per la Facoltà di Medicina Veterinaria erano fruibili per il pagamento delle supplenze e dei contratti sostitutivi solamente € 48.000;<br />	<br />
c) la Facoltà di Medicina-Veterinaria ha proceduto a coprire parte degli insegnamenti vacanti mediante attribuzione di supplenze e contratti sostitutivi a docenti “esterni”, per complessive 728 ore;<br />	<br />
d) la Facoltà ha provveduto inoltre ad attribuire ulteriori supplenze (“interne”) retribuite a docenti della facoltà per complessive 1990 ore;<br />	<br />
e) le supplenze e i contratti sostitutivi a docenti “esterni”, per complessive 728 h, hanno comportato un impegno finanziario di € 26.625;<br />	<br />
f) conseguentemente la cifra residua disponibile per il pagamento delle supplenze ai docenti “interni” era di soli € 21.475, da ripartire in misura uguale per le ore (1990) coperte per supplenza interna, pari a complessivi € 10,79 per ciascuna ora di insegnamento.<br />	<br />
Successivamente all&#8217;espletamento delle supplenze l&#8217;Università trasmetteva (con note del 28 e 29 agosto 2003) al ricorrente i (cinque) decreti rettorali del 3 e 7 luglio 2003 (n. 880, 957, 958, 959, 960; &#8211; cfr. docc. 15-16-17-18-19 fascicolo ricorrente-) di formale conferimento delle (in realtà 5) supplenze, con il corrispondente trattamento economico riconosciuto (secondo il paramtero GIA’ determinato e quantificato nella precedente delibera di incarico del Cons. di Facoltà).<br />	<br />
*Per la prima supplenza (annuale) il compenso veniva così quantificato in € 701,35 lordi (rapportato ad un impegno didattico di 65 ore);<br />	<br />
*per la seconda supplenza semestrale il compenso veniva quantificato in € 323,70 lordi (rapportato ad un impegno didattico di 30 ore);<br />	<br />
*per la terza supplenza semestrale il compenso veniva quantificato in euro 323,70, (rapportato ad un impegno didattico di 30 ore).<br />	<br />
*per la quarta supplenza semestrale il compenso veniva quantificato in euro 215,80 lordi (rapportato ad un impegno didattico di 20 ore).<br />	<br />
Altro decreto rettorale (sempre relativo all’A.A. 2002/2003) è stato emanato e comunicato per la remunerazione di (altra) supplenza di “MICROBIOLOGIA GENERALE E IMMUNOLOGIA” (conferita antecedentemente dal Consiglio di Facoltà, il 7.3.2003) con riconoscimento “pieno” della supplenza, per l’importo di ulteriori euro 3.566,39 lordi (cfr. D.R. 880 del 3.7.2003).<br />	<br />
Agisce in giudizio il dott. Fadda, con ricorso notificato il 12 novembre 2003 e depositato il successivo 10/12, al fine di ottenere il (diverso e maggiore) compenso (rispetto a quello riconosciuto) per le 4 supplenze “orarie” (“PATOLOGIA AVIARE” &#8211; &#8220;EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA” &#8211; &#8220;MALATTIE INFETTIVE&#8221;/Modulo professionalizzante &#8211; “EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA”/Modulo professionalizzante), quantificato invece in importo ben superiore (complessivi € 16.183,25) oltre interessi e rivalutazione monetaria (o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa). <br />	<br />
La richiesta pecuniaria viene formulata (nel novembre 2003, senza impugnativa della delibera del C.d.F. del 14.3.2003) in relazione al disposto di cui all’art. 12 comma 7° della L. 341/1990 (che peraltro si limita ad affermare la retribuibilità, per le supplenze conferite al di fuori dell’orario “nei limiti degli stanziamenti ministeriali”).<br />	<br />
Sostiene il ricorrente che il compenso dovrebbe essere ragguagliato a mese, pari a metà dello stipendio lordo spettante al professore associato, secondo quanto stabilito dall’art. 114 comma 3° del DPR 11/07/1980 n. 382 (richiamando vecchia giurisprudenza del 1984 e 1989).<br />	<br />
In particolare, secondo la sua tesi, la retribuzione prevista per le supplenze annuali dovrebbe essere di euro 6.473,30 (e per quelle semestrali di euro 3.236,65), secondo quanto risulterebbe dal “Regolamento del pagamento supplenze e dei contratti sostitutivi” adottato dall’Università (efficace dall’A.A. 1998/1999).<br />	<br />
Il ricorrente formula, in particolare, le seguenti censure:<br />	<br />
violazione dell’art. 12 7° comma della L. 341/1990 &#8211; disparità di trattamento rispetto agli incarichi di supplenza attribuiti, nello stesso anno accademico (2002/03), dal Consiglio di Facoltà (delibera del 25.11.2002 punto n. 12), a docenti (esterni) di altre Facoltà (proff. Villa, Caredda e Manca), ai quali è stato riconosciuto il corrispettivo di euro 50 ad ora (anziché solo 10 euro) – violazione dell’art. 114 del DPR 382/1980 sotto il profilo della priorità riconosciuta dalla norma, nell’assegnazione degli insegnamenti vacanti, a professori e ricercatori di provenienza “interna” e, solo in via residuale, anche a professori “esterni” alla Facoltà o di altra Università – le medesime fattispecie (supplenze) sarebbero state trattate, sotto il profilo retributivo , in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dall’art. 12. <br />	<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;Avvocatura sostenendo l&#8217;infondatezza del gravame.<br />	<br />
All&#8217;udienza del 12 gennaio 2011 la causa è stata spedita in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Al ricorrente sono stati conferiti dal Consiglio di Facoltà il 14.3.2003 (ed ha svolto) 4 insegnamenti (supplenze nell&#8217;anno accademico 2002/2003), al di fuori dell&#8217;impegno orario complessivo di lavoro, in applicazione dell&#8217;articolo 12 della legge 341 del 19.11.1990 (una supplenza annuale di 65 ore e tre supplenze semestrali di 30, 30 e 20 ore).<br />	<br />
Al medesimo, in precedenza, il Cons. di Facoltà (il 7.3.03) aveva già attribuito altra supplenza (“Microbiologia Generale e Immunologia”), che risulta essere stata retribuita con trattamento “pieno” di euro 3.566,39 lordi (cfr. DR 880/2003).<br />	<br />
Il compenso per le altre supplenze (orarie) era stato determinato, nella medesima seduta, il 14.3.2003, in euro 10,79/ora (cfr. pag. 5 del verbale n. 9 della delibera CF 14.3.03).<br />	<br />
Sono stati, poi, corrisposti per gli insegnamenti contestati in giudizio (4) complessivi euro 1.562 (701+323+323+215) –cfr. decreti rettorali già citati-.<br />	<br />
Occorre effettuare una prima ricognizione delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di conferimento delle supplenze.<br />	<br />
Il 5° comma dell’art. 12 della L. 341/1990 stabilisce:<br />	<br />
“Il primo comma dell&#8217;art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, già sostituito dall&#8217;art. 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente: <br />	<br />
Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Nell&#8217;attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori. <br />	<br />
Il successivo 7° comma statuisce:<br />	<br />
“La supplenza o l&#8217;affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell&#8217;impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti <possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti> dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilità di quanto previsto dal 5° comma dell&#8217;articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.” (norma che stabilisce: “I consigli delle facoltà o scuole possono altresì affidare a titolo gratuito ai professori ordinari, con il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell&#8217;ambito della stessa facoltà, lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine”).<br />	<br />
Il successivo art. 11-quater del D.L. 21 aprile 1995, n. 120 conv. con modificazioni nella L. 21 giugno 1995, n. 236 “Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università” stabilisce (con norma di interpretazione autentica) che:<br />	<br />
“ Il primo comma dell&#8217;articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come da ultimo modificato dall&#8217;articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, va interpretato nel senso che le università, <compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci>, possono conferire affidamenti e supplenze retribuite ai ricercatori confermati, qualora l&#8217;impegno didattico conseguente superi quello stabilito nell&#8217;articolo 32 e successive modificazioni del medesimo decreto (articolo aggiunto in sede di conversione).<br />	<br />
L’ art. 114, rubricato “conferimento di supplenze”, contenuto nella precedente disciplina di cui al DPR 11/07/1980 n. 382 (norma transitoria in attesa delle diverse tornate di idoneità) stabilisce, al 3° comma, che il compenso per le supplenze è ragguagliato “a mese, pari a metà dello stipendio lordo spettante al professore associato”.<br />	<br />
Art. 114:<br />	<br />
“Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. <br />	<br />
Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con deliberazione del consiglio di facoltà, che le adotterà a maggioranza assoluta. La deliberazione darà ragione delle valutazioni comparative in base alle quali è stata operata la scelta tra coloro che hanno presentato domanda per il conferimento della supplenza. <br />	<br />
Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza è dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari alla metà dello stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del livello retributivo. ”<br />	<br />
***<br />	<br />
Il Regolamento invocato (dell’Università di Sassari), per contratti e supplenze, applicabile dall’A.A.1998-99, depositato dallo stesso ricorrente, dopo aver stabilito (al punto B) gli importi delle retribuzioni (differenziate) dei “contratti sostitutivi” e delle “supplenze” (richiamando la retribuzione lorda, stabilita per legge, per la supplenza: annuale ammontante a Lire 12.534.066, semestrale la metà) stabilisce, al successivo punto C), specifici “limiti di affidamento delle supplenze retribuite ai professori di ruolo e ai ricercatori universitari”, prescrivendo nello specifico che:<br />	<br />
-ad ogni docente potrà essere retribuita <una sola supplenza annuale o due semestrali>;<br />	<br />
&#8211; ai professori di ruolo titolari di un corso semestrale la supplenza per un insegnamento semestrale dovrà essere conferita <a titolo gratuito>, mentre la supplenza per un corso annuale verrà retribuita come semestrale; <br />	<br />
-le facoltà potranno subordinare il conferimento di una supplenza retribuita all&#8217;affidamento di una supplenza titolo gratuito nell&#8217;ambito dei propri corsi di studi (corso di laurea, diploma universitario);<br />	<br />
&#8211; deroghe motivate a quanto sopra stabilito potranno essere concesse solo con delibera motivata del Senato Accademico;<br />	<br />
&#8211; il &#8220;budget&#8221; di facoltà viene definito e quantificato dal Senato Accademico.<br />	<br />
***<br />	<br />
Si premette che per il riconoscimento della retribuzione di 3 supplenze osta lo specifico disposto dello stesso Regolamento invocato (norma generale), che consente –per tutti- solo il pagamento di una supplenza annuale (o di 2 semestrali), ma non anche il pagamento (in cumulo) di 4 (o addirittura 5) diversi insegnamenti “a titolo di supplenza”, fuori dall’orario di lavoro (di ricercatore o di professore).<br />	<br />
Tale Regolamento non è stato in questa specifica parte impugnato dal ricorrente e la sua efficacia sussiste (a prescindere dalla circostanza che l’Università non l’abbia applicato, ammettendo il conferimento di una pluralità di supplenze).<br />	<br />
Il “petitum” (prestazione pecuniaria) si pone dunque, sotto tale profilo preliminare, in contrasto con la norma generale impeditiva, che non consente l’attribuzione di 4 insegnamenti a pagamento (oltre ad altra supplenza già retribuita con euro 3.566).<br />	<br />
***<br />	<br />
ANALISI DELLA SPETTANZA DEL PAGAMENTO (rapportato, in termini di “quantum”, all’art. 114 del DPR 1980) di 1 supplenza annuale o di 2 semestrali –così come stabilito dal Regolamento universitario di Sassari-.<br />	<br />
Gli incarichi affidati (4) al ricorrente nella seduta del 14.3.2003 dal C.d.F. espressamente sottostavano, per legge, al vincolo della “ dotazione finanziaria attribuita alla facoltà”, così come espressamente stabilisce l’art. 12 della L. 341/1990 (norma successivamente intervenuta rispetto alla norma “transitoria” invocata per la determinazione del “quantum” del 1980, in attesa dell’espletamento delle tornate di idoneità).<br />	<br />
In particolare risulta che le risorse per tale voce (supplenze e contratti) erano state “dimezzate” dal Senato Accademico nella precedente seduta del 4.6.2002. <br />	<br />
Nella specie per Medicina Veterinaria (come si evince dalla delibera depositata dall’Avvocatura sub n. 7 della produzione del 20.11.2010) il “budget” per “supplenze e contratti sostituitivi”, per il 2002/2003, era stato abbondantemente ridotto e dimezzato (da 94.511 a 48.000 euro) rispetto all’anno precedente (2001/2002) –immodificato solo il budget per i diplomi universitari/corsi di laurea cofinanziati dall’Unione europea-.<br />	<br />
Il Consiglio di Facoltà, nella medesima seduta del 14.3.2003 -nella quale conferiva le supplenze al ricorrente-, ha poi definito (cfr. ultima parte di pag. 5), e ciò, lo si evidenzia in modo particolare, “contestualmente” all’affidamento del “triplice incarico”, la quantificazione del compenso orario per (tutte) le supplenze “interne”, individuando un unico criterio “orario”, rapportato al “budget” disponibile (residuo), da correlarsi alle ore di supplenza complessivamente conferite ai docenti “interni” (professori e ricercatori). <br />	<br />
In particolare è stato compiuto il seguente calcolo:<br />	<br />
quota utilizzabile di soli euro 21.475 (dopo lo scomputo dei contratti a docenti “esterni”), da suddividersi fra tutte le ore conferite con supplenza interna (1990 h.); conseguente quantificazione del compenso orario in euro 10,79 (cfr. ultimo punto della decisione del C.d.F. di Veterinaria del 14.3.2003).<br />	<br />
Tale decisione, in ordine al compenso economico spettante, è stata quindi “contestuale” rispetto all’affidamento delle supplenze e non è stata introdotta (come “nuovo” criterio) con i decreti rettorali (emanati a supplenze già eseguite, il 7 luglio 2003), come il ricorrente ha invece prospettato nella ricostruzione fattuale compiuta in ricorso. E tale decisione del Consiglio di Facoltà non è stata tempestivamente contestata dal ricorrente .<br />	<br />
Questo significa che il ricorrente non ha eseguito le supplenze nella convinzione (affidamento) che egli sarebbe stato retribuito secondo i canoni stabiliti dal 3° comma dell’art. 114 del vecchio DPR 382/1980, costituente norma transitoria, (cioè metà dello stipendio lordo spettante al professore associato), ben consapevole del fatto che il budget era stato chiaramente formulato a tariffa oraria ben inferiore. <br />	<br />
Sotto tale profilo il ricorrente avrebbe potuto rifiutare di eseguire l’incarico “alle condizioni stabilite, contestualmente”, dal Consiglio di Facoltà nello stesso momento in cui conferiva gli incarichi di insegnamento (14 marzo 2003).<br />	<br />
Non può dunque sostenersi maturato un “affidamento”, da parte del ricorrente,” in ordine alla futura percezione di un compenso diverso e ben maggiore rispetto a quanto, nella medesima seduta, determinato in relazione allo specifico “budget” disponibile.<br />	<br />
Si tratta a questo punto di verificare ed analizzare, al fine di sgombrare il campo ad ogni dubbio, quale sia la reale portata della norma pregressa (art. 114 del DPR 382/1980).<br />	<br />
Il Consiglio Stato , sez. VI, 26 gennaio 2010 , n. 277 ha avuto modo recentemente di affermare che “una prestazione didattica espressamente richiesta prima e riconosciuta utile poi dall&#8217;ateneo beneficiario, non va per ciò stesso considerata a titolo oneroso, rilevando in tal senso solo la <volontà delle parti all'atto di conferimento dell'incarico>, senza che assuma valore probatorio, al riguardo, la sussistenza di analogo incarico precedente retribuito (nella specie, il docente era stato invitato a tenere, a titolo gratuito, alcuni cicli di seminari sostitutivi delle lezioni dei corsi e successivamente il Consiglio di facoltà aveva riconosciuto l&#8217;efficacia didattica dei corsi e configurato il docente come ‘funzionario di fatto’).”<br />	<br />
Del resto l&#8217;art. 114 del vecchio d.P.R. n. 382 del 1980 detta una specifica “disciplina transitoria” delle supplenze in attesa della chiamata dei professori associati e si riferisce genericamente alle tornate dei giudizi, in attesa cioè della copertura del posto per il quale è attribuita la supplenza (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 5 settembre 2002 , n. 1547).<br />	<br />
La norma transitoria dell&#8217;art. 114 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, nel testo modificato dalla l. 13 agosto 1984 n. 477 consente ai Consigli di facoltà, <fino all'espletamento delle tornate dei giudizi di idoneità per professore associato>, di conferire supplenze per posti vacanti di ruolo, a professori ordinari , straordinari, associati od incaricati stabilizzati della stessa materia o di materia affine” (cfr. Cons.giust.amm. Sicilia, 30 gennaio 1991 n. 10).<br />	<br />
“L&#8217;art. 114 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, il quale prevede il conferimento di supplenze a professori ordinari e straordinari, è applicabile fino all&#8217;espletamento delle procedure dei giudizi idoneativi a professore associato “ (Consiglio Stato , sez. VI, 10 maggio 1990 , n. 511).<br />	<br />
Del resto l’assoluta “autonomia” nella determinazione del “quantum” per la retribuzione è dimostrata anche dalla delibera del Consiglio di Facoltà di Veterinaria del 17.10.2002 ove –proprio in relazione all’ “esiguità del (nuovo) budget” (di 48.000 euro) assegnato la retribuzione oraria viene così determinata:<br />	<br />
&#8211; -“in 50 euro per le materie da bandire per contratto per i primi 4 anni del corso specialistico e delle due lauree triennali”;<br />	<br />
&#8211; -“in 25 euro per le materie da bandire per contratto nei “Moduli Professionalizzanti” del corso di laurea specialistico”<br />	<br />
Occorre puntualizzare un ulteriore elemento: viene richiesta (con la memoria depositata il 10.12.2010 dalla difesa del ricorrente) la “disapplicazione” degli atti in contrasto con la norma invocata (114 3° comma del DPR 382/1980), sostenendo che una volta conferita la supplenza questa dovrebbe essere retribuita, ex lege, secondo il parametro stabilito dall’art. 114 del DPR del 1980 (metà stipendio prof. associato), trattandosi di diritti soggettivi connessi e di “atti paritetici”.<br />	<br />
Il Collegio ritiene invece che nel caso di specie non si possa affermare che sussiste nell’ordinamento una retribuzione “ex lege” generale per le supplenze attribuite ai ricercatori e professori, posto che i compensi debbono necessariamente essere dall’Università “commisurati e rapportati al budget complessivo concretamente disponibile” (limite, ex lege, previsto dall’art. 12 della L. del 1990, principio richiamato in tutti gli atti adottati dall’Università –delibera di conferimento incarichi e decreti rettorali-).<br />	<br />
A fronte di una determinata “dotazione finanziaria” (limitata e contingentata) il Consiglio di Facoltà affida le supplenze a determinate condizioni (esplicitate contestualmente): l’interessato è poi posto in condizione di accettare o rifiutare, in relazione al compenso proposto. Certo non può essere obbligato a compiere una prestazione, fuori orario, la cui remunerazione è ritenuta dal docente inidonea e/o insufficiente; e, come tale, egli ben può rifiutare l’incarico se lo ritiene, sostanzialmente, non sufficientemente remunerativo. <br />	<br />
Ma altrettanto certo è che egli, dopo l’accettazione e lo svolgimento dell’attività (secondo le condizioni pattuite), non possa, poi, pretendere un diverso compenso rispetto a quanto previsto e stabilito al momento dell’incarico.<br />	<br />
Non si può cioè condividere la tesi che una volta affidato l’insegnamento a determinate condizioni economiche, l’incaricato lo possa svolgere (sostanzialmente accettandolo), formulando –poi- una diversa e superiore pretesa economica (fuori budget).<br />	<br />
Del resto la disposizione (peraltro transitoria) contenuta nell’art. 114 terzo comma del DPR del 1980 deve “fare i conti” con le due norme successivamente intervenute (nel 1990 e nel 1995) che espressamente “vincolano” i conferimenti delle supplenze/contratti alle “dotazioni finanziarie disponibili”.<br />	<br />
Ultima notazione, infine, in ordine alla sollevata disparità di trattamento in merito alla (effettivamente) attuata diversa retribuzione tra docenti “interni” e docenti “esterni” (posto che per questi ultimi è stato stabilito un compenso orario di 50 o 25 euro/ora, a seconda della tipologia degli incarichi, superiore rispetto al trattamento riservato agli “interni”).<br />	<br />
Sotto tale (limitato) profilo la censura potrebbe trovare condivisione.<br />	<br />
Ma essa non è idonea a superare la “prova di resistenza” che si precisa.<br />	<br />
I 3 incarichi “esterni” conferiti, nella stessa seduta del 14.3.2003, ai proff. Villa (per 27 ore), Caredda (per 36 h.), Manca (per 27 h.) a 50 euro l’ora, si raccordano esattamente a quanto stabilito dallo stesso Consiglio di facoltà nella precedente seduta del 17.10.2002, ove si decideva di bandire per “contratti sostituitivi” una serie di materie (tra le quali anche “Botanica Veterinaria”, “Organizzazione aziendale e gestione dei sistemi di qualità” e “Agronomia e coltivazioni erbacee”).<br />	<br />
Il ricorso a figure “esterne” presuppone (secondo il meccanismo previsto dal legislatore) la verificata mancanza di disponibilità di docenti “interni” (a titolo gratuito o a pagamento) per tali materie.<br />	<br />
Teoricamente, quindi, il “budget” generale previsto (per contratti sostitutivi e per supplenze) avrebbe dovuto essere suddiviso in modo “omogeneo” fra “interni” ed “esterni”, non essendo giustificato un diverso trattamento economico “orario” tra i vari docenti (esterni e interni).<br />	<br />
Ma, come si è già evidenziato -nella prima parte del diritto-, l’Università –secondo il Regolamento- poteva affidare allo stesso docente (“a pagamento”) solo “o una supplenza annuale o due semestrali”.<br />	<br />
E tale limite era efficace ed applicabile (oltre che non contestato).<br />	<br />
Ne consegue che avendo il ricorrente ottenuto –oltre alla supplenza remunerata per intero (3.566)- anche altri 4 incarichi “orari” per 65+30+30+25 ore, può essere considerato –a fini retribuitivi- semmai solo il primo insegnamento (annuale). <br />	<br />
E anche ipotizzando una suddivisione “omogenea” del budget (48.000) fra tutte le ore “conferite” a soggetti (“esterni” e “interni”, rispettivamente di 728h.+1990h., per supplenze e contratti) il compenso orario (unitario) conseguente sarebbe di soli euro17,660 (anziché i 10,79 riconosciuti). Ma tale (diverso e maggiore) compenso -moltiplicato per le 65 ore della supplenza annuale- darebbe un “dovuto” teorico di complessivi euro 1.147,90.<br />	<br />
Posto che l’Università ha provveduto al pagamento di un importo comunque superiore (per i 4 incarichi di supplenza “oraria”) per complessivi euro 1.562 (701+323+323+215) il ricorrente non può vantare alcuna “ulteriore” pretesa economica per l’effettuazione di incarichi di supplenza “a pagamento”. <br />	<br />
Non sussiste cioè una differenza (a credito) anche nell’ipotesi di applicazione del diverso criterio di quantificazione, attuato secondo una suddivisione “omogenea” del budget fra “tutte” le ore di insegnamento conferite a docenti “ esterni” ed a docenti “interni”.<br />	<br />
In conclusione il ricorso va respinto.<br />	<br />
Considerata la materia (e la circostanza che comunque l’Università ha conferito a pagamento 4 supplenze “orarie” (rapportate ad ore), oltre alla supplenza di altro insegnamento (rapportata a stipendio), nonostante la sussistenza di una norma regolamentare ostativa, le spese possono integralmente compensarsi fra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/04/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-4-2011-n-335/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2011 n.335</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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