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	<title>9/4/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/4/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.1889</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-1889/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-1889/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.1889</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio Provincia di Caserta (Avv. Antonio Lamberti) c. Commissario di Governo per l’emergenza Rifiuti, Bonifiche, Tutela delle Acque nella Regione Campania, presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’interno e Ministero dell’ambiente (’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) c. Regione Campania (N.C.) c. &#8211; Comune di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-1889/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.1889</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-1889/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.1889</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio<br /> Provincia di Caserta (Avv. Antonio Lamberti) c. Commissario di Governo per l’emergenza Rifiuti, Bonifiche, Tutela delle Acque nella Regione Campania, presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’interno e Ministero dell’ambiente (’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) c. Regione Campania (N.C.) c. &#8211; Comune di Santa Maria la Fossa (N.C.) c. Fisia Italimpianti S.p.a. e FIBE S.p.A. (Avv.ti Ennio Magrì, Massimo Ambroselli e Fabrizio Magrì)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza del TAR Lazio in ordine alle controversie in materia di ordinanze commissariali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento Amministrativo &#8211; Situazioni di emergenza – Art. 3, comma II bis, ter e quater D.L. 245/05 (legge di conversione 21/06) &#8211; Ordinanze commissariali – Competenza del TAR Lazio – Roma &#8211; Sussiste &#8211; Riproposizione del ricorso  &#8211; Possibilità Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 3, comma II bis. ter e quater del D.L. n. 245/2005, (aggiunti dalla legge di conversione n. 21/2006), le controversie in materia di ordinanze commissariali nelle situazioni di emergenza sono attribuite alla competenza funzionale del T.A.R. Lazio &#8211; Sede di Roma: le richiamate disposizioni sono applicabili anche ai processi in corso sulla base del mero rilievo d’ufficio da parte del giudice e ai fini del trasferimento della controversia nella sede competente, non può essere utilizzato l’ordinario meccanismo previsto per l’ipotesi di incompetenza territoriale, ostandovi il testuale enunciato del comma 2-quater, che contempla la possibilità per la parte interessata di “riproporre il ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
</b>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 4040 del 2003, proposto da:<br />	<br />
<B>PROVINCIA DI CASERTA</B>, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Lamberti, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Mattia Preti n. 10; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; COMMISSARIO DI GOVERNO PER L’EMERGENZA RIFIUTI, BONIFICHE, TUTELA DELLE ACQUE NELLA REGIONE CAMPANIA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’INTERNO e MINISTERO DELL’AMBIENTE</b>, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale<br />
&#8211; <B>REGIONE CAMPANIA</B>, non costituita in giudizio; <br />	<br />
&#8211; <B>COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA</B>, non costituito in giudizio;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
FISIA ITALIMPIANTI S.p.A.</b>, in proprio e quale mandataria dell’<B>A.T.I.</B> costituita con la <b>Babcock Kommunal GMBH</b>, la <b>BBP Environment GMBH</b>, la <b>Evo Oberhausen AG</b> e la <b>Impregilo S.p.A.</b>, nonché di <b>FIBE S.p.A.</b>, entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Ennio Magrì, Massimo Ambroselli e Fabrizio Magrì, presso i quali sono elettivamente domiciliate in Napoli alla Via Carducci n. 19;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>a) dell’ordinanza n. 26 del 27 gennaio 2003 del Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche, tutela delle acque nella Regione Campania delegato ex OO.P.C.M. n. 2425/96 e successive, con la quale si dispone “di approvare le integrazioni progettuali presentate dalla FIBE CAMPANIA S.p.A., quale Affidatario del Servizio Smaltimento dei Rifiuti per le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, e relativo all’impianto di produzione di energia mediante termovalorizzazione del CdR ubicato nel Comune di Santa Maria La Fossa (Ce), con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere tecnico allegato”;<br />	<br />
b) di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale, tra i quali tutti quelli richiamati nel provvedimento di cui sopra e, quindi, anche:<br />	<br />
&#8211; l’ordinanza n. 247 del 12 luglio 2002 del Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche, tutela delle acque nella Regione Campania delegato ex OO.P.C.M. n. 2425/96 e successive, con la quale si dispone “di approvare il progetto presentato da<br />
&#8211; tutte le ordinanze ministeriali che fondano i poteri del Commissario di Governo (nn. 2425/96, 2470/91, 2560/97, 2774/96, 2948/99, 3011/99, 3031/99, 3032/99, 3060/2000…);<br />	<br />
&#8211; l’ordinanza commissariale n. 27 del 9 giugno 1997 di approvazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti;<br />	<br />
e per la condanna<br />	<br />
al risarcimento del danno ingiusto conseguente alla dedotta illegittimità dei provvedimenti impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali resistenti;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle società controinteressate;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 marzo 2009 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il gravame in trattazione, la Provincia di Caserta impugna gli atti indicati in epigrafe, deducendo varie censure attinenti ai profili dell’incompetenza, della violazione di legge e dell’eccesso di potere, nonché proponendo domanda risarcitoria.<br />	<br />
Il Commissario di Governo e le altre amministrazioni statali intimate, costituitisi in giudizio, concludono nella propria memoria difensiva per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
Anche le controinteressate Fisia Italimpianti S.p.A. e Fibe S.p.A. formulano analoghe conclusioni nella propria memoria di costituzione.<br />	<br />
L’istanza di sospensiva è stata respinta con ordinanza cautelare n. 2411 del 21 maggio 2003.<br />	<br />
Sia le amministrazioni resistenti sia le società controinteressate hanno depositato memorie conclusive, nelle quali, oltre ad insistere nelle proprie ragioni, eccepiscono la sopravvenuta incompetenza funzionale di questo giudicante.<br />	<br />
Sia la Regione Campania sia il Comune di Santa Maria La Fossa, pur regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.<br />	<br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 25 marzo 2009.<br />	<br />
La dedotta eccezione di incompetenza è fondata e merita accoglimento.<br />	<br />
Il Collegio premette che la presente controversia verte sulla legittimità di provvedimenti commissariali (unitamente alle ordinanze ministeriali attributive dei relativi poteri), adottati a seguito della verificazione delle situazioni di emergenza regolate dall’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile. <br />	<br />
Si rileva che la Legge 27 gennaio 2006 n. 21, nel convertire con modificazioni il D.L. 30 novembre 2005 n. 245, ha aggiunto, all’art. 3 del citato decreto legge, i seguenti commi: “2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.”; “2-ter. Le questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate d’ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell’art. 23-bis della stessa legge.”; “2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso. L’efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso”.<br />	<br />
Innanzitutto, si osserva che varie questioni di legittimità costituzionale delle citate disposizioni di legge sono state dichiarate infondate dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 237 del 26 giugno 2007. <br />	<br />
Ritiene, pertanto, il Collegio che: a) a tenore della normativa in parola, passata indenne al vaglio della Corte Costituzionale, deve essere dichiarata l’incompetenza di questo Tribunale per essere funzionalmente competente il T.A.R. del Lazio – Sede di Roma, essendo applicabili le richiamate disposizioni anche ai processi in corso sulla base del mero rilievo d’ufficio da parte del giudice; b) ai fini del trasferimento della controversia nella sede competente, non può essere utilizzato l’ordinario meccanismo previsto per l’ipotesi di incompetenza territoriale, ostandovi il testuale enunciato del comma 2-quater, che contempla la possibilità per la parte interessata di “riproporre il ricorso”.<br />	<br />
In conclusione, la presente controversia non può essere decisa nel merito per l’incompetenza del Tribunale adito, rimanendo salva, in capo alla ricorrente, la possibilità di ripresentare il gravame dinanzi al T.A.R. del Lazio – Sede di Roma, funzionalmente competente.<br />	<br />
Considerata l’evoluzione della normativa incidente sulla vicenda contenziosa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la propria incompetenza a decidere nel merito la presente controversia, per essere funzionalmente competente il T.A.R. del Lazio – Sede di Roma.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />	<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/04/2009</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-1889/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.1889</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.596</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-4-2009-n-596/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-4-2009-n-596/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.596</a></p>
<p>A. Radesi Pres. &#8211; A. Migliozzi Est. Soc. Rubens Immobiliare S.r.l. ed altre (Avv. D.M. Traina) contro il Comune di Firenze(Avv.ti A. Minucci, C. Visciola) la destinazione &#8220;F2e&#8221; con il simbolo &#8220;attrezzature militari e di polizia&#8221; del PRG del Comune di Firenze ha carattere di destinazione di zona che non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-4-2009-n-596/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.596</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-4-2009-n-596/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.596</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. &#8211; A. Migliozzi Est.<br /> Soc. Rubens Immobiliare S.r.l. ed altre (Avv. D.M. Traina) contro il Comune di Firenze(Avv.ti A. Minucci, C. Visciola)</span></p>
<hr />
<p>la destinazione &ldquo;F2e&rdquo; con il simbolo &ldquo;attrezzature militari e di polizia&rdquo; del PRG del Comune di Firenze ha carattere di destinazione di zona che non cessa con il venir meno dell&#8217;uso specifico ed introduce un vincolo di natura conformativa; il piano di recupero può riguardare aree ed immobili che abbisognino di un intervento di conservazione, risanamento, ricostruzione e utilizzazione razionale del patrimonio immobiliare al di là dell&#8217;esistenza o meno di uno stato di degrado inteso stricto sensu</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali &#8211; Piano regolatore generale &#8211; Classificazione F2e con simbolo “attrezzature militari e di polizia” &#8211; Art. 52 delle NTA secondo cui : “52.1. Le specifiche destinazioni d’uso sono individuate con apposita simbologia nelle planimetrie di PRG” – Non ha funzione meramente ricognitiva comunque di censimento del patrimonio esistente – Destinazione pubblicistica &#8211; Non cessa col venir meno dell’uso specifico	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali &#8211; Piano regolatore generale &#8211; Classificazione F2e con simbolo “attrezzature militari e di polizia” &#8211; Va considerata come normale vincolo di natura conformativa 	</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali &#8211; Piano di recupero – Può prevedere non solo il mero recupero ma anche le modificazioni urbanistiche necessarie al più consono assetto del territorio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La classificazione F2e ed il simbolo “attrezzature militari e di polizia” attribuiti dal PRG del Comune di Firenze costituiscono un precetto volto alla conservazione di tale destinazione d’uso e non hanno una funzione meramente ricognitiva o comunque di censimento del patrimonio esistente. Pertanto la destinazione pubblicistica non cessa col venir meno dell’uso specifico ( nella specie , quello militare). Si è difatti in presenza di prescrizioni introduttive di una destinazione di zona e cioè di una classificazione tipologica della zona di riferimento, con la destinazione di funzioni specifiche, quelle che individuano ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n.1444 le zone di pubblico interesse, come si evince dall’art. 52 delle NTA secondo cui : “52.1. Le specifiche destinazioni d’uso sono individuate con apposita simbologia nelle planimetrie di PRG”	</p>
<p>2. La destinazione di “F2e” con il simbolo “attrezzature militari e di polizia” del PRG del Comune di Firenze va considerata come normale vincolo di natura conformativa, discendente dalle ordinarie scelte di pianificazione urbanistica, quindi non soggetta al normale termine quinquennale di decadenza, la cui validità è a tempo indeterminata ( come stabilito dall’art.11 della legge “urbanistica” n.1150 del 17 agosto 1942 ) e senza che possa nella specie configurarsi una compressione del diritto di proprietà nei sensi di cui all’art.42 terzo comma della Costituzione.	</p>
<p>3. I piani di recupero possono prevedere non solo il mero recupero, ma anche le modificazioni urbanistiche necessarie al più consono assetto del territorio. In altri termini il recupero può ben riguardare aree ed immobili che abbisognino di un intervento di conservazione, risanamento, ricostruzione e utilizzazione razionale del patrimonio immobiliare al di là dell’esistenza o meno di uno stato di degrado inteso strictu sensu (fattispecie un cui il TAR ha ritenuto che la ridefinizione degli standards urbanistici si rendeva necessaria per il “nuovo” utilizzo abitativo delle aree e dei fabbricati dell’ex Panificio militare, per l’intervenuta cessazione delle funzioni ad uso pubblico e la progettata trasformazione degli immobili, circostanze che avrebbero potuto comportare un decremento degli standards con innegabili riflessi di carattere negativo in ordine alla qualità della vita delle persone abitanti nella zona interessata)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </p>
<p><b>Soc. Rubens Immobiliare S.r.l., Soc. Alfieri S.r.l., Soc. Cassis S.r.l., Soc. Euro S.r.l., Soc. La Casa S.r.l., Soc. Napoli Resort S.r.l., Soc. S. Croce 2010 S.r.l., Soc. Ceciana S.r.l.</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Duccio Maria Traina, con domicilio eletto presso Duccio Maria Traina in Firenze, via Lamarmora 14; Soc. Fase S.r.l.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Firenze<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Annalisa Minucci, Claudio Visciola, con domicilio eletto presso Claudio Visciola in Firenze, c/o Ufficio Legale Comunale; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; delle ordinanze del Direttore della Direzione Urbanistica in data 29.6.2007, nn. 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756 e in data 12.7.2007 n. 786 con le quali è stata dichiarata la nullità di altrettante denunce di inizio attività relative ad autonomi edifici facenti parte del complesso immobiliare posto in Firenze tra via G.F. Mariti n. 42, Via Ponte di Mezzo 17, Via Giovanni dei Marignolli n. 61, Via Giovanni da Empoli n. 2, e di ogni atto connesso, tra cui i provvedimenti di sospensione dei lavori relativi alle suddette d.i.a..<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti depositati il 9 gennaio 2009 e proposti contro il Comune di Firenze<br />	<br />
per l’annullamento<br />	<br />
della deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n.88 del 13 ottobre 2008 recante “l’individuazione come zone di recupero delle zone F e G esistenti”</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26/02/2009 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Nel ricorso qui all’esame si espone che la società Rubens Immobiliare ha acquistato in data 1/12/2007 il complesso immobiliare ex militare denominato “Panificio Militare” sito in via Mariti, via Ponte di Mezzo,via Giovanni da Marignolli e via Giovanni Da Empoli , mentre le altre Società ricorrenti, meglio specificate in epigrafe, sono tutte promittenti acquirenti di singoli fabbricati siti all’interno dell’ex Panificio , immobile che cessato la sua destinazione per finalità militari, venendo inserito nell’anno 2000 tra quelli da dismettere.<br />	<br />
Nell’aprile e nel maggio del 2007 la Rubens Immobiliare e le altre otto Società qui ricorrenti hanno presentato al Comune di Firenze altrettante D.I.A. rispettivamente per la sistemazione delle aree esterne e per opere di ristrutturazione volte a recuperare ad uso abitativo i singoli fabbricati. In particolare, per effetto delle procedure D.I.A. attivate delle Società interessate, gli edifici del complesso immobiliare de quo, classificato come Zona F, sottozona F2e con simbolo “attrezzature militari e di polizia” sono oggetto di interventi di ristrutturazione finalizzati alla realizzazione di complessive 183 nuove abitazioni.<br />	<br />
Il Comune di Firenze, dopo aver sospeso i lavori relativi alle D.I.A., con nove ordinanze, di cui otto adottate in data 29 giugno 2007 e una assunta in data 12 luglio 2007 ha dichiarato la nullità delle denunce di inizio attività suindicate, “ stante la mancanza dei presupposti legittimanti” indicati nella parte narrativa dei provvedimenti stessi.<br />	<br />
E nella parte motiva degli atti d’annullamento de quibus l’Amministrazione comunale , dopo aver richiamato i pareri contrari della Commissione Edilizia ( seduta dell’8/5/2007, decisione n.519) e del Comitato di Direzione( 27/4/2006), ha rilevato, in particolare, che :<br />	<br />
a) la destinazione a zona F sottozona F2e impressa all’area di cui trattasi non costituisce vincolo preordinato all’esproprio e dunque la stessa è del tutto valida ed efficace in quanto non soggetta alla decadenza prevista dall’art.9 del DPR 8/6/2001 n.327…;<br />	<br />
b) la D.I.A. in argomento è altresì in contrasto con gli artt.50 e 52 delle NTA del PRG che relativamente alla zona F, sottozona F2 prevedono che il PRG debba attuarsi “.. previa redazione ed approvazione da parte del Comune di un progetto unitario esteso all’intera perimetrazione”<br />	<br />
Le Società interessate hanno impugnato con ricorso notificato il 20 settembre 2007 tali provvedimenti, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione del PRG del Comune di Firenze( in particolare artt.50 e 52 N.T.A.), eccesso di potere per carenza del presupposto;<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione art.9 DPR 8/6/2001 n.327; eccesso di potere per illogicità manifesta;<br />	<br />
Questa Sezione , chiamata a pronunziarsi sulla richiesta di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, con ordinanza n.930 del 19/12/2007 respingeva l’istanza cautelare e tale ordinanza veniva riformata in sede di appello dal Consiglio di Stato Sez.IV che con ordinanza n.1557 del 18/3/2008 accoglieva la chiesta tutela cautelare.<br />	<br />
Successivamente, il Comune di Firenze con deliberazione consiliare n.88 del 13/10/2008 si determinava a .<br />	<br />
”1. individuare , ai sensi dell’art.27 della legge 5/8/1978 n.457 come zone di recupero le zone “F” e “ G “ inserite all’interno del Centro Storico così come definito dall’art.15 delle NTA del PRG;<br />	<br />
2 di stabilire che all’interno di tali zone vi sia l’obbligo di Piano di recupero quando si intenda riutilizzare gli immobili preesistenti già desinati a funzioni pubbliche o di pubblico interesse per destinazioni d’uso diverse dalla disciplina generale delle zone “F” e “G” del vigente PRG”.<br />	<br />
Con tale atto deliberativo, in particolare, il civico consesso dopo aver ripercorso la vicenda giudiziaria e richiamato i provvedimenti giurisdizionali del Tar e del Consiglio di Stato sopra citati, riteneva “necessario identificare le zone “F” e “G” esistenti all’interno delle zone “A” come aree potenzialmente soggette ad un processo di degrado dell’assetto urbanistico, tale da rendere applicabile l’art.27 della legge n.457/78 a tutela degli interessi pubblici coinvolti… e di conseguenza di dovere assoggettare le predette aree a Piano di Recupero obbligatorio nel caso si intenda riutilizzare gli immobili preesistenti già destinati a funzioni pubbliche o di pubblico interesse per destinazioni d’uso diverse da quelle previste nel vigente PRG per le zone “F” e “G” , con lo scopo di assoggettare a disciplina pianificatoria attuativa le trasformazioni di tali aree urbane , contemperando le legittime aspettative dei proprietari delle aree con le altrettanto legittime competenze pianificatorie del Comune”.<br />	<br />
Avverso tale provvedimento la Rubens Immobiliare e le altre Società suindicate hanno proposto motivi aggiunti ( depositati il 9/1/2009), deducendo i seguenti mezzi d’impugnazione:<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art.27 della legge 5 agosto 1978 n.457 nonché dei principi in tema di adeguatezza , effettività ed imparzialità della pianificazione urbanistica e territoriale. Eccesso di potere per travisamento dello stato di fatto, carenza di istruttoria ed illogicità del provvedimento. Difetto di motivazione , sviamento del potere ed elusione di pronunce giurisdizionali;<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art.27 della legge n.457/78, degli artt.7 e ss. della legge n.1150/1942, dell’art.73 e degli artt.15 e ss. della legge regione toscane .1/05, degli artt.10 e ss.del DPGR 9 febbraio 2007 n.3/R nonché dell’art.7 della legge n.241/90 e dei principi in tema di partecipazione dei privati alla pianificazione e leale collaborazione tra le istituzioni pubbliche. Eccesso di potere per carenza di istruttoria insufficienza della motivazione.<br />	<br />
Il Comune di Firenze costituitosi in giudizio ha eccepito l’improcedibilità del ricorso originario e l’inammissibilità dei motivi aggiunti; quindi, nel merito ha contestato la fondatezza dei proposti gravami di cui ha chiesto la reiezione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In via pregiudiziale la difesa del resistente Comune di Firenze eccepisce l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse “ stante la procedura concordemente avviata per l’approvazione di un piano di recupero”.<br />	<br />
L’eccezione va respinta in ragione della sua palese inconsistenza .<br />	<br />
Invero la circostanza riferita dal patrocinio del Comune a sostegno della dedotta eccezione al di là della sua indeterminatezza e genericità, può qualificarsi al massimo come una iniziativa che però non risulta sia approdata “a buon fine”, nel senso che all’avviata procedura non ha fatto seguito l’adozione da parte del Comune di alcun provvedimento e/o determinazione conclusiva,sicchè l’assenza di atti che possano dirsi sostitutivi del disposto annullamento delle D.I.A. o comunque satisfattivi delle posizioni fatte valere dalle Società ricorrenti impedisce nella maniera più assoluta di configurare il venir meno in capo alle medesime dell’interesse sostanziale e processuale alla decisione di merito del ricorso.<br />	<br />
Passando all’esame delle questioni giuridiche sollevate a mezzo del gravame originario, col primo motivo d’impugnazione parte ricorrente contesta la fondatezza del rilievo dell’Amministrazione secondo cui con l’intervento edilizio recato dalle D.I.A. si verrebbe a realizzare un non ammissibile mutamento di destinazione d’uso del complesso immobiliare per cui è causa: l’addebito mosso dall’Amministrazione si reggerebbe su una lettura “distorta” della disciplina urbanistica dettata per l’area su cui insiste il complesso immobiliare e l’utilizzo abitativo dei fabbricati sarebbe pienamente conforme alla normativa di PRG.<br />	<br />
In particolare, l’erroneità dell’assunto dell’Amministrazione sarebbe data dal fatto che la classificazione “F2e” e il simbolo “ attrezzature militari e di polizia” apposti al complesso immobiliare “de quo” non costituiscono una prescrizione finalizzata ad imporre la conservazione della destinazione d’uso in parola e rivestendo, in particolare, il simbolo di che trattasi un valore meramente ricognitivo.<br />	<br />
In altri termini, secondo parte ricorrente, la destinazione recata dal PRG in quanto meramente descrittiva non può comprimere la libertà di utilizzazione dell’immobile per destinazioni diverse da quella di attrezzature militari e di polizia, di talchè una volta cessato l’uso militare, il compendio immobiliare può essere adibito alle destinazioni diverse ammesse per il centro storico fuori le mura fino agli interventi di ristrutturazione.<br />	<br />
Tale tesi, ancorchè pregevolmente prospettata, non appare condivisibile. <br />	<br />
Ai fini di una corretta impostazione della questione giuridica qui sollevata occorre necessariamente tener presente con chiarezza i dati della disciplina urbanistica comunale che caratterizzano gli immobili in contestazione, lì dove il PRG del Comune di Firenze inserisce il complesso immobiliare di che trattasi in zona A, sottozona A3( centro storico fuori le mura), con destinazione a zona F, sottozona F2e ( attrezzature pubbliche e servizi pubblici di interesse urbano e territoriale), con il simbolo “attrezzature militari e di polizia”, con l’ulteriore precisazione che la lettera “e” sta a significare le attrezzature esistenti.<br />	<br />
In particolare, poi, la disciplina esplicativa delle sottozone “F2”( attrezzature e servizi pubblici di interesse urbano e territoriale ) è contenuta nell’art.52 delle NTA che così dispone: “52.1 – Tali sottozone comprendono le aree e gli edifici destinati ad attrezzature pubbliche amministrative…..<br />	<br />
Le specifiche destinazioni d’uso sono individuate con apposita simbologia nelle planimetrie di PRG”.<br />	<br />
Inoltre, “52.2: In tali sottozone il PRG si attua per intervento edilizio diretto, previa redazione ed approvazione da parte del Comune di un progetto unitario esteso all’intera perimetrazione”.<br />	<br />
Ciò precisato il problema giuridico di fondo da dirimere è quello della valenza delle previsioni appena indicate e precisamente appurare se la classificazione F2 e il simbolo attrezzature militari costituiscono un precetto volto alla conservazione di tale destinazione d’uso( come interpretato dall’Amministrazione) oppure hanno invece una funzione meramente ricognitiva o comunque di censimento del patrimonio esistente di guisa che la destinazione pubblicistica cessa col venir meno<br />	<br />
dell’uso specifico( nella specie , quello militare).<br />	<br />
Ebbene, dall’ordito normativo recato dal PRG appare ragionevole ritenere che si è in presenza di prescrizioni introduttive di una destinazione di zona e cioè di una classificazione tipologica della zona di riferimento, con la destinazione di funzioni specifiche, quelle che individuano ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n.1444 le zone di pubblico interesse.<br />	<br />
Un tanto è peraltro evincibile da un elemento ben preciso, quello per cui il citato art.52.1 delle NTA comprende nelle sottozone F2 le aree e gli edifici destinati ad attrezzature pubbliche, lì dove siamo di fronte a due concetti diversi , quello di zona e quello di area dalla cui distinzione nascono conseguenze giuridiche rilevanti proprio con riferimento alla natura dei vincoli apposti dalle destinazioni.<br />	<br />
Invero, mentre la zona ( nella specie, la sottozona)identifica una parte del territorio cui corrisponde una funzione specializzata , l’area, invece, è un concetto topografico più ristretto e precisamente una porzione più limitata in ordine alla quale l’Amministrazione in sede di PRG effettua una sorte di prenotazione per insediarvi impianti ed opere pubbliche, con la conseguenza , in questo caso, che se l’opzione fatta dall’Ente pubblico non viene attuata in un determinato arco di tempo, l’area in questione viene liberata da quella sorte di ipoteca ad uso pubblico apposta in origine dallo strumento urbanistico.<br />	<br />
Nel caso in esame, allora, le previsioni di cui agli artt.50 e 52 del PRG del Comune di Firenze, quali dati normativi posti a fondamento degli adottati provvedimenti di annullamento delle varie D.I.A., anche in ragione della dizione letterale da essi recata, hanno operato in concreto una zonizzazione e non una localizzazione ed in tal senso la classificazione F2 ha sì valore precettivo.<br />	<br />
Per il vero, va dato atto che un elemento di mera ricognizione nella specie pure sussiste ed è rappresentato dalla simbologia “attrezzature militari e di polizia” : se l’adibizione ad uso militare del complesso immobiliare è venuta meno con la dismissione formale dell’immobile ( e tale circostanza risulta pacificamente ammessa) è del tutto evidente che la specifica funzione attribuita ai fabbricati in questione non può più essere conservata, ma ciò non fa venir meno però la più generale funzione ad uso pubblico recata dalla destinazione F2 che, come sopra osservato, accomuna gli edifici e le aree di una più vasta parte del territorio ( appunto, la sottozona) e che perciò stesso rimane validamente impressa . In altri termini, la disciplina urbanistica nella specie è congegnata in modo tale che ad una destinazione d’uso caratterizzante il singolo complesso immobiliare che viene meno “naturaliter” subentra la destinazione generale di zona e siffatto meccanismo normativo non appare contra legem e/o incongruente e neppure risulta produttivo di lesioni delle posizioni dei soggetti che hanno acquistato o promesso di acquistare i fabbricati facenti parte del c.d.ex Panificio militare.<br />	<br />
A questo punto ci si deve occupare degli altri , intersecanti profili di illegittimità dedotti dalla parte ricorrente col secondo motivo di gravame a mezzo del quale si afferma l’ammissibilità dell’intervento edilizio oggetto delle denunce di inizio attività e la correlata illegittimità dei provvedimenti qui impugnati, sul rilievo che nella specie la destinazione “F2e” con il simbolo “attrezzature militari e di polizia”, in quanto costituente un vincolo preordinato all’espropriazione o comunque sostanzialmente ablatorio, sarebbe decaduta per decorso del quinquennio dall’approvazione del piano regolatore generale, con la possibilità, in tal modo per i privati interessati di realizzare un intervento di ristrutturazione volto ad un uso abitativo del complesso immobiliare.<br />	<br />
Anche tali censure, ad una approfondita indagine , non paiono cogliere nel segno. <br />	<br />
La giurisprudenza costituzionale ha elaborato, com’è noto i criteri di individuazione dei vincoli di inedificabilità assoluta e preordinati all’esproprio ovvero aventi caratteri sostanzialmente espropriativo rispetto ai c.d. vincoli conformativi, in ispecie, con le sentenze 29 maggio 1999 n.179, 18 dicembre 2001 n.411 e 9 maggio 2003 n.148, identificandoli con quelli che producono lo svuotamento del contenuto del diritto di proprietà, incidono sul godimento del bene , tanto da renderlo inutilizzabile ovvero da diminuirne in modo significativo il valore di scambio : in tali sensi peraltro si è espressa la giurisprudenza amministrativa formatasi in relazione all’art.2 della legge n.1187 del 1968( ex multis, Cons Stato Sez. V 3/172001 n.3 e 24/2/2004 n.745) .Tali indicazioni poi possono valere anche nell’attuale vigenza dell’art.9 commi 3 e 4 del DPR 8 giugno 2001 n.237 che ha solo disciplinato con una diversa terminologia la regola della durata quinquennale , disciplinando espressamente gli istituti della decadenza e della reiterazione.<br />	<br />
Natura e contenuto diversi ha invece la categoria dei vincoli c.d. conformativi, enucleabile in relazione ad una previsione di tipologia urbanistica che non configura una “prenotazione” dell’Amministrazione all’inedificabilità assoluta o all’espropriazione , trattandosi di una prescrizione diretta a regolare concretamente l’attività edilizia e per ciò stesso con validità a tempo indeterminato , ai sensi dell’art.11 della legge n.1150 del 17 agosto 1942. <br />	<br />
La Corte costituzionale con la citata, fondamentale sentenza n.179 del 1999 ha avuto modi di precisare che “sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali i vincoli che importano una destinazione ( anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene”.<br />	<br />
Trattasi, in altri termini di limiti non ablatori posti nei regolamenti urbanistici o nella pianificazione urbanistica connaturali alla proprietà e che per ciò stesso sfuggono allo schema ablatorio e che si risolvono nell’imporre per il titolare del diritto dominicale intenzionato a trarre relative utilità dal bene l’osservanza di una data procedura( cfr TAR Lombardia Brescia 11/6/2007 n.507; TAR veneto Sez. II 3/4/2008 n.3128): in tale ottica e con le predette finalità “limitative” vanno lette le disposizioni di cui agli artt.50 e 52 delle NTA del PRG lì dove prevedono che l’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale debba avvenire.. “ previa redazione ed approvazione da parte del Comune di un progetto unitario esteso alla intera perimetrazione <br />	<br />
Ritornando al concetto giuridico di vincoli senza valenza ablatoria, lo stesso è stato peraltro più volte ribadito dai giudici di merito , lì dove si è statuito che non possono essere annoverati nella categoria dei vincoli sostanzialmente espropriativi ( secondo la definizione di cui all’art.39 comma 1 del citato DPR n.327/2001) quei vincoli derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l’iniziativa privata in regime di economia di mercato ( cfr, tra le tante, Cons Stato sez V 6/10/2000 n.5327; idem Sez VI 14/5/2000 n.2934; Sez.IV 28/2/2005 n.693 ; Cass. Civ. 26 gennaio 2006 n.1626).<br />	<br />
E’ con quest’ultimo taglio interpretativo ( quello che definisce le previsioni di tipologia urbanistica inerenti alla potestà conformativa ) che va letta e interpretata la destinazione della sottozona F2e- attrezzature e servizi pubblici e tanto anche alla luce della disciplina urbanistico-edilizia recata in subjecta materia da alcune disposizioni del Regolamento edilizio del Comune di Firenze del 2007, quelle contenute all’art.202/bis, dal seguente , inequivocabile tenore:<br />	<br />
“1 Il vincolo preordinato all’esproprio che può gravare sia su aree libere che su edifici esistenti ha la durata di cinque anni da quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale che prevede la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità: lo stesso decade se entro tale termine non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell’opera e trova applicazione entro i termini di efficacia del vigente PRG la disciplina dettata dall’art.9 del DPR n.380/2001 e dall’art.27 quarto comma della legge n.457/1978;<br />	<br />
…3 in caso di immobili classificati dal vigente PRG come attrezzature esistenti, caratterizzate dalla lettera “e” ( esistente) associata al relativo simbolo identificativo, indipendentemente dall’effettivo permanere in loco dell’attività che ha dato origine alla classificazione , non trattandosi di vincolo preordinato all’esproprio, non si determina alcuna decadenza;<br />	<br />
4 le aree per le quali siano decaduti i vincoli preordinati all’esproprio comprese entro i perimetri di cui alla zone omogenee A1,A2,A3,A4,A5 ( art.15 NTA) non sono da considerarsi come aree non pianificate ma sono soggette alla disciplina di cui alle sottozone corrispondenti”.<br />	<br />
In tali norme viene consacrata in maniera espressa la volontà dell’Amministrazione comunale di configurare dei vincoli di conformità proprio in relazione alla parte di territorio omogenea , di aree e fabbricati contrassegnata dalla tipologia F2e e ciò nell’ambito di un potere discrezionale tradizionalmente riconosciuto all’Ente pubblico in sde di pianificazione territoriale.<br />	<br />
L’eco puntuale della normativa edilizia testè citata è rappresentata dalle osservazioni che hanno contrassegnato il parere reso a sostegno delle impugnate ordinanze di annullamento delle D.I.A. dal Comitato di direzione nella seduta del 27 aprile 2006, lì dove l’Organismo tecnico prende atto delle ragioni di carattere preclusivo alle opere di ristrutturazione edilizia ai fini abitativi recate dal Regolamento edilizio in questione, a dimostrazione che lo jus poenitendi concretamente esercitato dall’Amministrazione a mezzo dei provvedimenti impugnati risulta essere supportato da adeguati e congrui rilievi tecnico- normativi oltreché fondato su corretti presupposti di fatto e di diritto.<br />	<br />
Conclusivamente, sul punto,la previsione F2e va considerata come normale vincolo di natura conformativa, discendente dalle ordinarie scelte di pianificazione urbanistica, quindi non soggetta al normale termine quinquennale di decadenza, la cui validità è a tempo indeterminata( come stabilito dall’art.11 della legge “urbanistica” n.1150 del 17 agosto 1942 )e senza che possa nella specie configurarsi una compressione del diritto di proprietà nei sendi di cui all’art.42 terzo comma della Costituzione.<br />	<br />
In forza delle suestese osservazioni il ricorso, in relazione alla accertata infondatezza delle censure formulate con i due motivi di impugnazione, va respinto. <br />	<br />
Relativamente al gravame per motivi aggiunti, ci si deve occupare dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del Comune di Firenze.<br />	<br />
Essa è infondata.<br />	<br />
In realtà l’Ente resistente fa valere sostanzialmente, come già peraltro, eccepito nei confronti del ricorso originario, una sorta di carenza di interesse da parte delle ricorrenti : ora, al di là, anche qui della genericità con cui l’eccezione viene formulata, la dedotta sopravvenuta carenza di interesse è del tutto insussistente, indimostrata e comunque non è configurabile in relazione ad una”procedura conciliativa” solo avviata .<br />	<br />
Passando all’esame del merito dell’ impugnativa proposta avverso la delibera del Consiglio Comunale di Firenze n.88 del 13/10/2008 avente ad oggetto : “individuazione come zone di recupero delle zone F e G”, col primo mezzo d’impugnazione parte ricorrente contesta la legittimità della scelta operata dall’Amministrazione di subordinare l’intervento edificatorio de quo alla presentazione e approvazione di un piano di recupero sul rilievo che tale prescrizione è affetta da un travisamento dei fatti dal momento che nella specie non sussisterebbero le condizioni di degrado che giustificano l’applicazione dell’istituto di cui all’art.27 della legge n.457/7 e risolvendosi, la medesima prescrizione, in una violazione del dictum cautelare del giudice amministrativo d’appello.<br />	<br />
La tesi sostenuta dalle ricorrenti non appare condivisibile.<br />	<br />
Invero, la critica mossa alla scelta operata dall’Amministrazione si fonda su una interpretazione per così dire restrittiva dell’istituto urbanistico del piano di recupero, lì dove si accede da parte ricorrente ad una visione che , per il vero, la giurisprudenza ha ampliato dagli angusti limiti propri dell’originaria definizione.<br />	<br />
Vero è, infatti, che il presupposto richiesto per legittimare la redazione e approvazione di un Piano di Recupero è rappresentato principaliter dall’esistenza concreta ed effettiva di un patrimonio edilizio degradato, costituito cioè da immobili fatiscenti, abbandonati, coma da superfetazioni e che quindi tali condizioni nella specie non sussisterebbero; ciònondimeno, il Collegio ritiene di dovere aderire a quell’orientamento giurisprudenziale( cfr Cons stato Sez. IV 11/4/2007 n.1606) secondo cui “ i piani di recupero possono prevedere non solo il mero recupero, ma anche le modificazioni urbanistiche necessarie al più consono assetto del territorio”. In altri termini appare condivisibile la tesi affermatasi in subjecta materia per cui il recupero può ben riguardare aree ed immobili che abbisognino di un intervento di conservazione, risanamento, ricostruzione e utilizzazione razionale del patrimonio immobiliare al di là dell’esistenza o meno di uno stato di degrado inteso stricto sensu. <br />	<br />
E il divisamento assunto dal Comune di Firenze con la deliberazione qui gravata si pone esattamente nell’alveo delle caratteristiche e finalità conferite dalla giurisprudenza testè citata allo strumento del Piano di Recupero , com’ è ricavabile dalla disamina delle ragioni esplicitamente contenute nell’atto deliberativo de quo.<br />	<br />
Il Consiglio Comunale, invero, prendendo l’abbrivio dalla vicenda processuale all’esame e tenuto altresì conto delle connotazioni specifiche delle realtà territoriali come quella costituita dall’ ex Panificio militare ha deciso, nell’esercizio di un suo preciso potere discrezionale di procedere a conferire per alcune parti del territorio , identificate con i perimetri che includono le zone F e G, , “interne al Centro Storico”e “ per dimensione e localizzazione di particolare significato per la città”un assetto pianificatorio coerente ed unitario , in modo da non stravolgere il contenuto dell’impianto urbanistico generale .<br />	<br />
In questa ottica, l’Organo consiliare si è fatto carico della necessità di approntare una disciplina per quelle situazioni, come quella qui in rilievo, in cui venga ad aversi una dismissione e poi la successiva trasformazione di numerose ed estese aree del territorio urbano, ricadenti in Zona A, sottozone F e G e destinate in origine ad attrezzature e servizi pubblici di interesse urbano e territoriale”, lì dove in tali situazioni il riutilizzo di contenitori come quello dell’ex panificio ben può dare luogo a fenomeni di degrado , in assenza di un disciplina che regoli in maniera più dettagliata gli interventi modificativi o sostitutivi a farsi e tanto, come sottolineato nella parte motiva dell’atto deliberativo de quo, al fine di contemperare le legittime aspettative dei proprietari delle aree con le altrettanto legittime competenze pianificatorie del Comune.<br />	<br />
Ora, se per definizione la redazione e approvazione di un Piano di Recupero costituisce uno strumento di definizione degli interessi pubblico-privati, quello prescritto dal Consiglio comunale e che ben si attaglia al caso di specie dove una ridefinizione degli standards urbanistici si rende necessaria per il “nuovo” utilizzo abitativo delle aree e dei fabbricati in questione, lì dove nel caso dell’ex Panificio militare, sia intervenuta una cessazione delle funzioni ad uso pubblico e la progettata trasformazione degli immobili può comportare un decremento di detti standards con innegabili riflessi di carattere negativo in ordine alla qualità della vita delle persone abitanti nella zona interessata.<br />	<br />
Quelle testè indicate costituiscono la ratio e la portata del decisum recato dalla deliberazione consiliare n.88/2008 in contestazione, scelta della quale, come si evince dalla semplice lettura della parte narrativa della delibera n.80/2008, l’Amministrazione procedente ha dato compiuta e corretta contezza con l’articolata motivazione ivi esposta sia in punto di fatto che di diritto.<br />	<br />
D’altra parte, se così è, nella specie, tutt’al più si può parlare dell’introduzione di un “aggravio procedurale”, imposto alle Società ricorrenti, beninteso, a tutela delle esigenze di una razionale pianificazione del territorio come valutate dall’Amministrazione comunale nell’esercizio di un potere discrezionale spettante da sempre all’Ente pubblico, ma anche a garanzia degli interessi dell’acquirente e promittenti acquirenti degli immobili in questione che vedono riconosciuto in maniera indiscutibile il loro jus aedificandi sia pure secondo le modalità e i limiti costruttivi recati dall’approvando Piano di Recupero.<br />	<br />
E allora non si può parlare di un divieto “tout court” dell’ intervento edilizio diretto bensì della legittima , congrua e non illogica previsione di un intervento edilizio per così dire concordato dettato dall’esigenza di tutelare aspetti di gestione del territorio non capricciosamente voluta dall’Amministrazione, ma imposta dalla constatata necessità di disciplinare in dettaglio l’entità e le modalità di esecuzione degli standards urbanistici preordinati ad evitare possibili situazioni di degrado nei sensi già esposti e comunque posti a garanzia di una utilizzazione del patrimonio immobiliare migliore di quella, allo stato, esistente.<br />	<br />
L’operato del Comune , quindi si appalesa legittimo, risulta adeguatamente giustificato dalla copiosa motivazione di ordine tecnico-amministrativa esposta nella parte narrativa della delibera de qua, rivelandosi in sintonia con le prescrizioni del PRG che agli artt.50 e 52 prevedono l’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico “previa redazione e approvazione da parte del Comune di un progetto unitario esteso all’intera perimetrazione”. Vale, inoltre, osservare in ordine alla lamentata compressione del diritto all’edificazione che nella specie con la prescritta approvazione del piano di recupero non si va a limitare le destinazioni d’uso contemplate dal PRG, bensì unicamente a disciplinare le modalità di realizzazione di tali destinazioni d’uso, il che non solo non è vietato e neppure precluso dalla normativa urbanistica comunale , ma rientra nelle facoltà rimesse alla pubblica amministrazione nell’esercizio del proprio potere pianificatorio.<br />	<br />
Parte ricorrente lamenta inoltre l’avvenuto aggiramento di pronunce giurisdizionali, ma il vizio è inconfigurabile, atteso che la pronuncia del giudice amministrativo di appello ( l’ordinanza cautelare n.1557/08 del Consiglio di Stato) non ha certo il carattere della cosa giudicata e costituisce unicamente una misura, appunto, cautelare che anzi è stata oggetto di disamina da parte del Consiglio Comunale che ha assunto le determinazioni qui in discussione anche in relazione al dictum che qui si invoca.<br />	<br />
Col secondo mezzo d’impugnazione parte ricorrente deduce la violazione della normativa regionale dettata in materia di formazione dei piani di Recupero dalla legge regionale n.1/05, lì dove è previsto che questi possono essere adottati solo all’interno di ambiti connotati da condizioni di degrado individuate dal regolamento urbanistico.<br />	<br />
A smentire la fondatezza di tale censure vale qui osservare come la normativa invocata non appare di per sé applicabile, per l’assenza di una normativa attuativa pienamente operativa, atteso che , allo stato, il Comune non si è ancora dotato del Regolamento Urbanistico e tenuto conto che il Piano Strutturale risulta soltanto adottato.<br />	<br />
Ad ogni buon conto, come espressamente richiamato nell’atto deliberativo qui impugnato nella specie si è fatto ricorso al procedimento di adozione del Piano di Recupero di cui all’art.27 della legge 5 agosto 1978 n.457 che prevede , appunto, la possibilità di individuare le zone oggetto di degrado a mezzo di deliberazione consiliare., una volta che l’Ente locale sia dotato di strumento urbanistico generale, come nel caso del Comune di Firenze.<br />	<br />
Lamenta poi parte ricorrente il fatto che il Comune avrebbe dovuto procedere ad adottare il Piano di Recupero in sede di strumento urbanistico, a mezzo di un’apposita variante, ma tale rilievo non appare accoglibile, in ragione del fatto che la norma ex art.27 della legge statale citata consente, in presenza di un Piano Regolatore Generale vigente , di utilizzare la procedura semplificata della delibera consiliare.<br />	<br />
Non appare condivisibile , infine, la doglianza dedotta in relazione alla mancata attivazione della procedura di partecipazione dei privati al processo decisionale relativo alla individuazione delle aree di recupero: trattasi di scelte di carattere generale a fronte delle quali non è configurabile per l’amministrazione uno specifico onere di comunicazione dell’avvio del procedimento, così come peraltro statuito da un preciso orientamento giurisprudenziale( cfr Cons Stato Sez. IV 11/4/2007 n.1668).<br />	<br />
Conclusivamente, l’atto deliberativo recante la individuazione delle zone F e G come zone di recupero si appalesa immune dai vizi dedotti con i motivi aggiunti che per ciò stesso vanno ad essere respinti.<br />	<br />
Le spese e competenze del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>IL Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunziando , così dispone:<br />	<br />
Rigetta il ricorso ( n.1494/2007) introduttivo della controversia all’esame;<br />	<br />
Rigetta i motivi aggiunti depositati il 9 gennaio 2009.<br />	<br />
Condanna le Società ricorrenti in epigrafe indicate,in solido tra loro, alla rifusione in favore del resistente Comune di Firenze delle spese e competenze del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 ( tremila) + IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26/02/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alessio Liberati, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/04/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-4-2009-n-596/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.596</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-9-4-2009-n-107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-9-4-2009-n-107/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-9-4-2009-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.107</a></p>
<p>Pres. AMIRANTE Red. QUARANTA nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale deve necessariamente sussistere, nel soggetto ricorrente, un interesse attuale e concreto a proporre l&#8217;impugnazione, in mancanza del quale il ricorso stesso è inammissibile Sanità pubblica &#8211; Norme della legge finanziaria 2008 &#8211; Legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-9-4-2009-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-9-4-2009-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.107</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. AMIRANTE<br />   Red. QUARANTA</span></p>
<hr />
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale deve necessariamente sussistere, nel soggetto ricorrente, un interesse attuale e concreto a proporre l&#8217;impugnazione, in mancanza del quale il ricorso stesso è inammissibile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanità pubblica &#8211; Norme della legge finanziaria 2008 &#8211; Legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008): discussione limitata all&#8217;art. 2, c. 46°, 47°, 48° e 49°- Intervento statale di rientro di deficit sanitari regionali, in duplice forma &#8211; Anticipazione di 9.100 milioni di euro per l&#8217;estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti cumulati fino al 31.12.2005, con restituzione in trent&#8217;anni, per le Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, firmatarie di accordi con lo Stato per il risanamento dei relativi servizi &#8211; Accesso ad un finanziamento integrativo del SSN a carico dello Stato per le Regioni che non hanno rispettato il Patto di stabilità negli anni antecedenti il 2007- inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 2, commi da 46 a 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. ed all&#8217;art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</b><br />
<b></P><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE	Presidente<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO	Giudice<br />	<br />
#NOME?			MADDALENA	Giudice<br />	<br />
#NOME?			FINOCCHIARO	Giudice<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA	Giudice<br />	<br />
#NOME?		GALLO		Giudice<br />	<br />
#NOME?			MAZZELLA	Giudice<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI	Giudice<br />	<br />
#NOME?		CASSESE		Giudice<br />	<br />
#NOME?		SAULLE		Giudice<br />	<br />
#NOME?		TESAURO		Giudice<br />	<br />
#NOME?		NAPOLITANO	Giudice<br />	<br />
#NOME?		FRIGO		Giudice<br />	<br />
#NOME?		CRISCUOLO	Giudice</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, commi da 46 a 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008) promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 26 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 5 marzo 2008 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2008.<br />	<br />
<i>    <br />	<br />
    Visto </i>l&#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
<i>    udito </i>nell&#8217;udienza pubblica del 24 febbraio 2009 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;<br />	<br />
<i>    uditi</i> gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto e l&#8217;avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1.— Con ricorso notificato il 26 febbraio 2008 e depositato in cancelleria il successivo 5 marzo (ric. n. 19 del 2008), la Regione Veneto ha promosso questione di legittimità costituzionale, tra l&#8217;altro, dell&#8217;articolo 2, commi da 46 a 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), per violazione degli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. ed all&#8217;art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).<br />	<br />
    In via preliminare, la ricorrente precisa di censurare tali norme nell&#8217;ambito di una più ampia impugnativa che investe numerose disposizioni delle predetta legge n. 244 del 2007.<br />	<br />
    L&#8217;iniziativa della Regione Veneto si basa sull&#8217;assunto che detta legge sarebbe, sotto vari profili, lesiva dell&#8217;autonomia che la Costituzione riserva alle Regioni, non potendo invocarsi in senso contrario – a dire della ricorrente – la previsione di cui all&#8217;art. 3, comma 162, secondo cui quelle contenute nella medesima legge n. 244 del 2007 «costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali».<br />	<br />
    Assume, difatti, la ricorrente che non può certo attribuirsi rilievo decisivo a tale autoqualificazione, in quanto, «perché una norma statale sia di coordinamento della finanza pubblica, essa deve essere di principio», come previsto dall&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., che assegna al legislatore statale il compito di dettare «i soli principi fondamentali della materia» costituita dalla «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».<br />	<br />
    Tale evenienza, tuttavia, non ricorrerebbe – secondo la Regione Veneto – nel caso di specie.   <br />	<br />
    1.2.— In tale prospettiva la ricorrente illustra, innanzitutto, il contenuto delle impugnate disposizioni.<br />	<br />
    Evidenzia, pertanto, che, ai sensi del censurato comma 46 dell&#8217;art. 2 della legge n. 244 del 2007, lo Stato – in attuazione degli accordi sottoscritti con «le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti» – è «autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l&#8217;estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi».<br />	<br />
    Il successivo comma 47 dispone, per parte propria, che le «regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato di cui al comma 46, sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute», aggiungendo che gli «importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato».<br />	<br />
    In forza, invece, di quanto previsto dal comma 48 del medesimo art. 2, la «erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate», viene effettuata dallo Stato, «anche in <i>tranche</i> successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell&#8217;<i>advisor</i> contabile, come previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e ciascuna regione»; è, inoltre, stabilito che all&#8217;«atto dell&#8217;erogazione le regioni interessate provvedono all&#8217;immediata estinzione dei debiti pregressi per l&#8217;importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell&#8217;economia e delle finanze e della salute».<br />	<br />
    Infine, secondo quanto stabilito dal comma 49, in «presenza della sottoscrizione dell&#8217;accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l&#8217;accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l&#8217;anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo piano».<br />	<br />
    Orbene, la contestata disciplina – assume la ricorrente – costituirebbe «l&#8217;ennesimo intervento statale di rientro di deficit sanitari regionali», realizzato, questa volta, «in una duplice forma»: per le Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, «che hanno firmato gli accordi con lo Stato per il risanamento dei relativi servizi, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti», è stata prevista «l&#8217;anticipazione dell&#8217;ingente somma di 9.100 milioni di euro (al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi)» per l&#8217;estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti cumulati fino al 31 dicembre 2005, «con l&#8217;accordo che tali risorse saranno restituite entro trent&#8217;anni»; per le Regioni «che non hanno rispettato il Patto di stabilità negli anni antecedenti al 2007, la finanziaria prevede l&#8217;accesso ad un finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato».<br />	<br />
    Nel premettere di avere «già impugnato forme del tutto similari di intervento a ripiano di deficit sanitari regionali» (il riferimento è ai due ricorsi promossi, rispettivamente, avverso il decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante «Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario» e la relativa legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64), la Regione Veneto ribadisce le proprie doglianze dinnanzi a quello che definisce come «un nuovo caso di ingiustificata elargizione di preziose risorse pubbliche». <br />	<br />
    1.3.— <i>In limine</i>, la Regione Veneto  reputa necessario rammentare le linee essenziali, sul piano costituzionale ed ordinamentale, della materia oggetto della contestata disciplina. <br />	<br />
    Nell&#8217;osservare che la salute (art. 32, primo comma, Cost.) è configurata sia «come fondamentale diritto dell&#8217;individuo» (art. 2 Cost.), da intendere quale «benessere psico-fisico della persona, di qualunque persona senza discriminazioni di sorta» (art. 3 Cost.), sia alla stregua di un «interesse della collettività», la cui tutela è attribuita alla Repubblica, la ricorrente evidenzia che quest&#8217;ultima, ai sensi dell&#8217;art. 114 Cost., nel testo come novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, sia ormai «costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».<br />	<br />
    Ne deriva, pertanto, un assetto «di stampo federale» (sebbene in senso lato) del sistema sanitario, nel quale «il centro procede alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da assicurare su tutto il territorio» nazionale e si fa, inoltre, «garante del coordinamento della finanza pubblica ponendo i principi fondamentali», mentre «alle autonomie» è riconosciuta – come evidenziato a più riprese dalla Corte costituzionale – una competenza legislativa che, «concernendo ora la “tutela della salute” e non più la mera “assistenza ospedaliera”», risulta «assai più ampia rispetto a quella precedente» (è citata, innanzitutto, la sentenza n. 162 del 2007, nonché le sentenze n. 134 del 2006, n. 270 del 2005 e n. 282 del 2002).<br />	<br />
    1.4.— Tanto premesso, la ricorrente illustra le specifiche censure indirizzate nei confronti delle singole norme in contestazione.<br />	<br />
    1.4.1.— In particolare, sul presupposto che i conflitti relativi al ripiano dei disavanzi di gestione del Servizio sanitario nazionale andrebbero valutati – secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale – «nel quadro della competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute» e «specialmente nell&#8217;ambito di quegli obiettivi di finanza pubblica e di contenimento della spesa, al cui rispetto sono tenute Regioni e Province autonome» (sono citate le sentenze n. 98 del 2007 e n. 36 del 2005), la Regione Veneto, in primo luogo, ipotizza la violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost.<br />	<br />
    Il legislatore, difatti, avrebbe ecceduto dalla propria competenza a dettare, in tale materia, «solo i principi fondamentali»; ciò in quanto la disciplina impugnata «si segnala, invece, per il suo carattere minuzioso, dettagliato, autoapplicativo, dal momento che indica quali Regioni e secondo quali modalità potranno beneficiare del finanziamento statale per ripianare i propri debiti sanitari».<br />	<br />
    1.4.2.— Viene, inoltre, dedotto il contrasto con l&#8217;art. 119 Cost., essendo stati previsti «dei finanziamenti a destinazione vincolata in materie di potestà legislativa concorrente».<br />	<br />
    Ed invero, nell&#8217;evidenziare che «lo Stato può istituire e disciplinare fondi a destinazione vincolata solo nelle materie di sua competenza legislativa esclusiva» (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 118 del 2006; n. 107 e n. 77 del 2005; n. 49 e n. 16 del 2004; n. 423 e n. 370 del 2003), la ricorrente deduce che, in linea generale, «solamente due tipologie di fondi possono essere considerate rispettose del dettato dell&#8217;art. 119 Cost.».<br />	<br />
    Difatti, accanto al «fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante» (art. 119, terzo comma, Cost.), fondo che – «insieme ad entrate e tributi propri e compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio» (art. 119, secondo comma, Cost.) – «serve a finanziare integralmente le funzioni attribuite a Regioni ed enti locali» (art. 119, quarto comma, Cost.), vengono in rilievo le «risorse aggiuntive» e gli «interventi speciali» previsti – sottolinea sempre la Regione Veneto – «in favore di determinate Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, al fine di “promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, (…) rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l&#8217;effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni”» (art. 119, quinto comma, Cost.).<br />	<br />
    Nel caso di specie, tuttavia, neppure la seconda delle descritte evenienze verrebbe in rilievo.<br />	<br />
    La Corte costituzionale, difatti, ha precisato che gli interventi speciali di cui al quinto comma dell&#8217;art. 119 Cost. «non solo debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale (…) delle funzioni spettanti ai Comuni o agli altri enti, e riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, ma debbono essere indirizzati a determinati Comuni o categorie di Comuni (o Province, Città metropolitane, Regioni)». A tale affermazione fa poi riscontro l&#8217;altra secondo cui «l&#8217;esigenza di rispettare il riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e Regioni comporta altresì che, quando tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle Regioni, queste siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all&#8217;interno del proprio territorio» (sentenza n. 16 del 2004; è citata anche la sentenza n. 222 del 2005).<br />	<br />
    Tanto premesso, quindi, rileva sempre la ricorrente, «l&#8217;ormai costante sottostima del fabbisogno del sistema sanitario nazionale operato dallo Stato in sede di distribuzione delle risorse finanziarie» renderebbe impossibile riconoscere «carattere “aggiuntivo”» a «tutte le somme distribuite a copertura dei disavanzi». Inoltre, con «specifico riguardo agli stanziamenti di cui al comma 49», deve notarsi che «essi non sono rivolti ad enti determinati», né «è dato comprendere a quali finalità siano devoluti» (e, in particolare, se si tratti di una di quelle tassativamente previste dall&#8217;art. 119, quinto comma, Cost.), ciò che può ripetersi anche «per quanto attiene ai 9.100 milioni di euro, che si aggiungono alle ingenti somme già distribuite alle regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia gli anni scorsi».<br />	<br />
    Infine, la circostanza che per nessuno di tali finanziamenti le Regioni siano state interpellate integrerebbe un autonomo vizio di illegittimità costituzionale per violazione del principio di leale collaborazione.<br />	<br />
    1.4.3.— Conclusivamente la Regione Veneto ipotizza anche altri profili di incostituzionalità delle censurate disposizioni.<br />	<br />
    Viene, pertanto, dedotta la violazione dell&#8217;art. 3 Cost., «sia sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza, sia sotto quello dell&#8217;irragionevolezza delle scelte del legislatore statale». <br />	<br />
    Ed invero, in relazione al primo di tali profili, si evidenzia come la contestata disciplina venga a discriminare le Regioni cosiddette “virtuose”, cioè quelle – tra le quali rientrerebbe la stessa ricorrente – «che hanno informato l&#8217;organizzazione e l&#8217;erogazione del servizio sanitario a criteri di efficacia e di efficienza», facendo fronte alla carenza di finanziamenti in materia sanitaria attraverso l&#8217;imposizione, ai cittadini residenti nei rispettivi territori, di sacrifici o «di natura prettamente fiscale», ovvero «nei termini di maggiore partecipazione al costo delle prestazioni erogate». <br />	<br />
    Inoltre, la contestata disciplina sarebbe sia irragionevole, in quanto «decide di dare nuovamente a chi ha già ricevuto in abbondanza e non ha dimostrato di saper gestire le risorse provenienti dalla fiscalità generale», sia irrazionale, perché la rinnovata elargizione non risulta accompagnata né «da misure capaci di incidere, eliminandole, sulle cause dei disavanzi», né «da adeguate forme di controllo sull&#8217;utilizzo delle risorse elargite».<br />	<br />
    La scelta compiuta, d&#8217;altra parte, nella misura in cui «toglie a chi ha gestito oculatamente, talvolta con rigore, le finanze pubbliche», dando, viceversa, «a chi ha male amministrato», si porrebbe – secondo la ricorrente – in contrasto anche con il «principio di buon andamento di cui all&#8217;art. 97 Cost.»; senza tacere, poi, del fatto che lo «scialacquamento dei già scarsi mezzi finanziari a disposizione» determinerà – si legge sempre nel ricorso – «una contrazione dei livelli essenziali delle prestazioni» sanitarie, con un «evidente danno riflesso sulla tutela della salute garantita dall&#8217;art. 32 Cost.».<br />	<br />
    Infine, interventi del tipo di quelli previsti dalle norme censurate – conclude la Regione Veneto – «si risolvono in un&#8217;indebita interferenza nella gestione più propriamente organizzativa della sanità, ossia, in concreto, nell&#8217;esercizio delle funzioni amministrative che l&#8217;art. 118 Cost. vuole distribuire tra i diversi enti territoriali “sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”».<br />	<br />
    1.5.— Su tali basi, quindi, la ricorrente ha chiesto dichiararsi l&#8217;illegittimità costituzionale dei commi da 46 a 49 dell&#8217;art. 2 della legge n. 244 del 2007, per violazione degli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. ed all&#8217;art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. <br />	<br />
    2.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
    Evidenzia, difatti, come il contributo statale previsto dalle contestate disposizioni risulti «assolutamente necessario ad accompagnare finanziariamente le Regioni impegnate in piani di rientro dai deficit strutturali, affinché il peso del debito pregresso non comprometta il raggiungimento dell&#8217;equilibrio economico e finanziario della gestione corrente».<br />	<br />
    Esso, poi, oltre a giustificarsi in ragione «del principio di leale collaborazione tra gli enti territoriali» (il quale «ha accompagnato il consolidarsi nel settore sanitario di un nuovo spirito cooperativo incentrato sulla stipula periodica di “patti di stabilità” tra lo Stato e le Regioni per la fissazione del fabbisogno sanitario e il riparto delle spese disponibili»), troverebbe il proprio fondamento costituzionale nella competenza esclusiva statale nelle materie di cui alle lettere <i>e</i>) ed <i>m</i>) del secondo comma dell&#8217;art. 117 Cost. <br />	<br />
    Del resto, rileva sempre la difesa dello Stato, la stessa giurisprudenza costituzionale ha «in più occasioni affrontato le problematiche afferenti al concorso statale alla riduzione del deficit dei servizi sanitari regionali» ed ha riconosciuto che, pur operando «in deroga all&#8217;obbligo espressamente previsto dalla legislazione sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale che siano le Regioni a coprire gli eventuali <i>deficit</i> del servizio sanitario regionale», è legittimo uno «speciale contributo finanziario dello Stato», purché sia «subordinato a particolari condizioni finalizzate a conseguire un migliore o più efficiente funzionamento del complessivo servizio sanitario».<br />	<br />
    Principio, questo, si precisa, già affermato sin dalla sentenza n. 36 del 2005.<br />	<br />
    Pertanto, la disciplina censurata non integrerebbe «un&#8217;invasione di competenze da parte dello Stato», dando vita, invece, ad un intervento condizionato «al rispetto di obiettivi precisi stabiliti a livello centrale», in vista del risanamento dei servizi sanitari di alcune Regioni, «al fine di non pregiudicare il diritto alla salute dei cittadini» ivi residenti, assicurando, così, l&#8217;omogeneità della sua tutela, in conformità al disposto dell&#8217;art. 32, primo comma, Cost.<br />	<br />
    3.— La Regione Veneto, con memoria depositata l&#8217;11 febbraio 2009, ha ribadito la dedotta illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, sebbene consapevole che la Corte costituzionale, con sentenza n. 216 del 2008, abbia dichiarato l&#8217;inammissibilità dell&#8217;impugnazione, dalla medesima Regione precedentemente promossa, avverso «forme del tutto similari di intervento a ripiano dei deficit sanitari regionali».<br />	<br />
    In particolare, essa invita la Corte costituzionale ad astrarsi dalle pur «puntuali e stringenti questioni di legittimità costituzionale proposte» per considerare, soprattutto, le generali ripercussioni che opzioni legislative come quella in esame produrrebbero sul sistema complessivo di fruizione delle prestazioni sanitarie.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1.— La Regione Veneto ha promosso – nell&#8217;ambito di una più vasta impugnativa – questione di legittimità costituzionale, tra l&#8217;altro, dell&#8217;articolo 2, commi da 46 a 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), per violazione degli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. ed all&#8217;art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).<br />	<br />
    2.— In particolare, la ricorrente – sul presupposto che i conflitti relativi al ripiano dei disavanzi di gestione del Servizio sanitario nazionale debbano essere valutati, secondo quanto affermato da questa Corte, «nel quadro della competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute» e «specialmente nell&#8217;ambito di quegli obiettivi di finanza pubblica e di contenimento della spesa, al cui rispetto sono tenute Regioni e Province autonome» (sono citate le sentenze n. 98 del 2007 e n. 36 del 2005) –  ipotizza, in primo luogo, la violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost.<br />	<br />
    Il legislatore, difatti, avrebbe ecceduto dalla propria competenza a dettare, in tale materia, «solo i principi fondamentali»; la disciplina impugnata «si segnala, invece, per il suo carattere minuzioso, dettagliato, autoapplicativo, dal momento che indica quali Regioni e secondo quali modalità potranno beneficiare del finanziamento statale per ripianare i propri debiti sanitari».<br />	<br />
    Viene dedotto, in secondo luogo, il contrasto con l&#8217;art. 119 Cost., essendo stati previsti «finanziamenti a destinazione vincolata in materie di potestà legislativa concorrente».<br />	<br />
    Ed invero, nell&#8217;evidenziare che «lo Stato può istituire e disciplinare fondi a destinazione vincolata solo nelle materie di sua competenza legislativa esclusiva» (sono richiamate le sentenze n. 118 del 2006; n. 107 e n. 77 del 2005; n. 423, n. 49 e n. 16 del 2004; n. 370 del 2003), la ricorrente deduce che, in linea generale, «solamente due tipologie di fondi possono essere considerate rispettose del dettato dell&#8217;art. 119 Cost.». Infatti, è consentito, da un lato, dare vita a «un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante» (art. 119, terzo comma, Cost.), fondo che – «insieme ad entrate e tributi propri e compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio» (art. 119, secondo comma, Cost.) – «serve a finanziare integralmente le funzioni attribuite a Regioni ed enti locali» (art. 119, quarto comma, Cost.); dall&#8217;altro, invece, è possibile stanziare «risorse aggiuntive» e realizzare «interventi speciali», entrambi – sottolinea sempre la ricorrente – «in favore di determinate Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, al fine di “promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, (…) rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l&#8217;effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni”» (art. 119, quinto comma, Cost.).<br />	<br />
    Nessuna di tali evenienze – secondo la ricorrente – sarebbe, però, ipotizzabile nel caso di specie.<br />	<br />
    Infine, vengono dedotti altri profili di incostituzionalità delle censurate disposizioni, come di seguito precisati.<br />	<br />
    In primo luogo, si assume che per nessuno dei finanziamenti, contemplati dalla disciplina in contestazione, le Regioni siano state interpellate, ciò che integrerebbe un autonomo vizio di legittimità costituzionale per violazione del principio di leale collaborazione.<br />	<br />
    In secondo luogo, viene dedotta la violazione dell&#8217;art. 3 Cost., «sia sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza, sia sotto quello dell&#8217;irragionevolezza delle scelte del legislatore statale». <br />	<br />
    Ed invero, in relazione al primo di tali profili, si pone in evidenza come la contestata disciplina venga a discriminare le Regioni cosiddette “virtuose”, cioè quelle «che hanno informato l&#8217;organizzazione e l&#8217;erogazione del servizio sanitario a criteri di efficacia e di efficienza», facendo fronte alla carenza di finanziamenti in materia sanitaria attraverso l&#8217;imposizione, ai cittadini residenti nei rispettivi territori, di sacrifici o «di natura prettamente fiscale», ovvero «nei termini di maggiore partecipazione al costo delle prestazioni erogate». Inoltre, la contestata disciplina sarebbe irragionevole, in quanto «decide di dare nuovamente a chi ha già ricevuto in abbondanza e non ha dimostrato di saper gestire le risorse provenienti dalla fiscalità generale»; essa, poi, sarebbe irrazionale, perché la rinnovata elargizione non risulta accompagnata né «da misure capaci di incidere, eliminandole, sulle cause dei disavanzi», né «da adeguate forme di controllo sull&#8217;utilizzo delle risorse elargite».<br />	<br />
    La scelta compiuta, d&#8217;altra parte, nella misura in cui «toglie a chi ha gestito oculatamente, talvolta con rigore, le finanze pubbliche», dando, viceversa, «a chi ha male amministrato», si porrebbe – secondo la ricorrente – in contrasto anche con il «principio di buon andamento di cui all&#8217;art. 97 Cost.»; senza tacere, poi, del fatto che lo «scialacquamento dei già scarsi mezzi finanziari a disposizione» determinerà – si legge sempre nel ricorso – «una contrazione dei livelli essenziali delle prestazioni» sanitarie, con un «evidente danno riflesso sulla tutela della salute garantita dall&#8217;art. 32 Cost.».<br />	<br />
    Infine, interventi del tipo di quelli previsti dalle norme censurate – conclude la Regione Venero – «si risolvono in un&#8217;indebita interferenza nella gestione più propriamente organizzativa della sanità, ossia, in concreto, nell&#8217;esercizio delle funzioni amministrative che l&#8217;art. 118 Cost. vuole distribuire tra i diversi enti territoriali “sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”».<br />	<br />
    3.— Le questioni proposte sono inammissibili.<br />	<br />
    4.— Ad identica conclusione questa Corte è già pervenuta nel decidere una questione di legittimità costituzionale – promossa, tra l&#8217;altro, anche dall&#8217;odierna ricorrente – che presentava più di un elemento di analogia con quella oggi al vaglio.<br />	<br />
    Nel giudicare, infatti, della legittimità costituzionale del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 (Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale), impugnato dalle Regioni Veneto e Lombardia, sia nel testo originario, che in quello risultante all&#8217;esito delle modifiche apportate dalla relativa legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64, si è ritenuta inammissibile, con sentenza n. 216 del 2008, l&#8217;iniziativa assunta dalle ricorrenti, per carenza in capo ad esse dell&#8217;interesse ad agire.  <br />	<br />
    Questa Corte ritiene – non senza rilevare che il ripetersi di simili interventi legislativi statali di ripiano dei bilanci regionali in materia mal si concilia con il principio del «parallelismo fra responsabilità di disciplina e di controllo e responsabilità finanziaria» enunciato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 355 del 1993) – che le motivazioni poste a fondamento della citata decisione vadano ribadite anche nel presente caso.<br />	<br />
    4.1.— In primo luogo, quanto alla dedotta violazione degli artt. 3, 32 e 97 Cost., va confermata – sulla scorta di un più che consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte – la «inammissibilità delle questioni prospettate con riferimento ai parametri diversi da quelli ricavabili dal titolo V della parte seconda della Costituzione non attinenti specificamente alla produzione di fonti normative, poiché la loro evocazione non risulta, <i>prima facie</i>, destinata a far valere una menomazione delle attribuzioni costituzionalmente spettanti» alla Regione ricorrente (sentenza n. 216 del 2008, punto 4, del <i>Considerato in diritto</i>).<br />	<br />
    4.2.— Il medesimo esito processuale si impone, in secondo luogo, in relazione all&#8217;ipotizzato contrasto con l&#8217;art. 117 Cost.<br />	<br />
    Anche nel censurare la disciplina di cui ai commi da 46 a 49 dell&#8217;art. 2 della legge n. 244 del 2007, la ricorrente non ha lamentato alcuna «presunta ingerenza dello Stato» nell&#8217;esercizio della potestà legislativa regionale. Non si è, infatti, dedotta – come già in occasione dell&#8217;impugnativa definita dalla citata sentenza n. 216 del 2008 – «la menomazione» di alcuna prerogativa della stessa ricorrente «nella materia della tutela della salute», né si è contestata l&#8217;assenza, in capo allo Stato, di «alcuna legittimazione a dettare la normativa impugnata». La Regione Veneto si è limitata a dolersi del contenuto della impugnata disciplina, «senza l&#8217;affermazione» di un proprio «autonomo titolo ad emanare quella stessa normativa».<br />	<br />
    Conseguentemente, sussistono gli elementi per pervenire ad una pronuncia di inammissibilità, per difetto di interesse, delle censure proposte, atteso che la ricorrente «nessuna utilità diretta ed immediata» potrebbe «trarre, sul piano sostanziale, da una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della contestata disciplina legislativa statale, per violazione del parametro in questione» (sentenza n. 216 del 2008, punto 7, del <i>Considerato in diritto</i>).<br />	<br />
    Giova, invero, rammentare che nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale deve necessariamente sussistere, nel soggetto ricorrente, un interesse attuale e concreto a proporre l&#8217;impugnazione, in mancanza del quale il ricorso stesso è inammissibile.<br />	<br />
    Questa Corte, infatti, ha già sottolineato che «ai sensi dell&#8217;art. 127, secondo comma, Cost., la Regione è legittimata a promuovere questione di legittimità costituzionale quando una legge o un atto avente forza di legge, dello Stato o di altra Regione, “leda la <i>sua </i>sfera di competenza”. Allo stesso modo l&#8217;art. 2, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, dispone che quando una Regione “ritenga che una legge od atto avente forza di legge della Repubblica invada la sfera della competenza ad <i>essa</i> assegnata dalla Costituzione”, può “promuovere l&#8217;azione di legittimità costituzionale davanti alla Corte”. E nella medesima prospettiva si pone l&#8217;art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo il quale la “questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall&#8217;atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione <i>stessa</i> dalla Costituzione e da leggi costituzionali. Analoga previsione, nei giudizi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni è contenuta nell&#8217;art. 39 della medesima legge n. 87 del 1953» (sentenza n. 216 del 2008, punto 6, del <i>Considerato in diritto</i>).<br />	<br />
    Deve, dunque, ribadirsi che dall&#8217;esame delle suddette disposizioni  «emerge come l&#8217;unico interesse che le Regioni sono legittimate a far valere sia quello alla salvaguardia del riparto delle competenze delineato dalla Costituzione; esse, pertanto, hanno titolo a denunciare soltanto le violazioni che siano in grado di ripercuotere i loro effetti, in via diretta ed immediata, sulle prerogative costituzionali loro riconosciute dalla Costituzione. Da ciò consegue che è in tale quadro – caratterizzato dalla necessità che l&#8217;iniziativa assunta dalle Regioni ricorrenti sia oggettivamente diretta a conseguire l&#8217;utilità propria, ovviamente, del tipo di giudizio che, di volta in volta, venga in rilievo – che deve essere valutata la sussistenza dell&#8217;interesse ad agire, da postulare soltanto quando esso presenti le caratteristiche della concretezza e dell&#8217;attualità, consistendo in quella utilità diretta ed immediata che il soggetto che agisce può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice» (sentenza n. 216 del 2008, punto 6, del <i>Considerato in diritto</i>).<br />	<br />
    L&#8217;assenza, pertanto, in capo all&#8217;odierna ricorrente di un interesse avente simili caratteristiche comporta la declaratoria di inammissibilità della censura formulata a norma dell&#8217;art. 117 Cost.<br />	<br />
    4.3.— Considerazioni analoghe a quelle appena svolte debbono ripetersi con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 118 e 119 Cost. <br />	<br />
    4.3.1.— Quanto, in particolare, al primo di tali parametri, il riconoscimento che, anche in relazione alla disciplina oggi in contestazione,  «si versi non in un&#8217;ipotesi di allocazione a livello statale di funzioni regionali o di altri enti territoriali, bensì di un intervento diretto dello Stato, a livello legislativo, destinato ad interessare soggetti diversi» dalla Regione ricorrente, porta a concludere che lo stesso risulta «privo di un&#8217;incidenza – se non mediata – sulle funzioni» amministrative della ricorrente (sentenza n. 216 del 2008, punto 7, del <i>Considerato in diritto</i>).<br />	<br />
    4.3.2.— In merito, invece, alla pretesa violazione dell&#8217;art. 119 Cost.,  deve essere, del pari, esclusa la sussistenza di «una astratta idoneità della disciplina in contestazione ad influire sull&#8217;autonomia finanziaria delle Regioni», e ciò, in particolare, «limitando il reperimento di risorse da destinare alla gestione del servizio sanitario regionale».<br />	<br />
    Anche quello previsto dalle norme ora impugnate, infatti, «è un intervento che, da un lato, favorisce altre Regioni», rispetto alla ricorrente, «e, dall&#8217;altro, è effettuato con oneri a carico della fiscalità generale, sicché la eventuale caducazione di tali norme non comporterebbe» – stante l&#8217;assenza di un fondo sanitario nazionale destinato esclusivamente al finanziamento della spesa sanitaria – «la ridistribuzione di maggiori risorse in favore di tutte le Regioni» (sentenza n. 216 del 2008, sempre al punto 7, del <i>Considerato in diritto</i>).<br />	<br />
    Il tutto senza, peraltro, tacere come «nell&#8217;attuale fase di perdurante inattuazione della citata disposizione costituzionale» (art. 119 Cost.), «le Regioni siano legittimate a contestare interventi legislativi dello Stato, concernenti il finanziamento della spesa sanitaria, soltanto qualora lamentino una diretta ed effettiva incisione della loro sfera di autonomia finanziaria; evenienza, questa, neppure dedotta in giudizio».<br />	<br />
    4.4.— Infine, la descritta situazione di carenza di interesse al ricorso comporta <i>ex se</i> anche l&#8217;inammissibilità della censura formulata con riferimento al principio di leale collaborazione, e ciò a prescindere dal rilievo – più volte espresso da questa Corte – «che l&#8217;esercizio dell&#8217;attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione» (sentenze n. 371, n. 222, n. 159 del 2008, sentenza n. 401 del 2007). <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale, promosse sempre dalla Regione Veneto con il ricorso n. 19 del 2008,<br />	<br />
<i>    dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 2, commi da 46 a 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. ed all&#8217;art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con il ricorso indicato in epigrafe.<br />	<br />
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;1 aprile 2009.<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>F.to:<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Francesco AMIRANTE, Presidente<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Alfonso QUARANTA , Redattore<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Gabriella MELATTI, Cancelliere<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u></p>
<p>Depositata in Cancelleria <br />	<br />
il 9 aprile 2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-9-4-2009-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.108</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-9-4-2009-n-108/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-9-4-2009-n-108/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-9-4-2009-n-108/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.108</a></p>
<p>Pres. Amirante Red. Cassese il principio di parità tra le parti nel processo non comporta necessariamente l&#8217;identità dei rispettivi poteri processuali: &#171;stanti le differenze fisiologiche fra le due parti, dissimmetrie sono, così, ammissibili anche con riferimento alla disciplina delle impugnazioni, ma debbono trovare adeguata giustificazione ed essere contenute nei limiti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-9-4-2009-n-108/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-9-4-2009-n-108/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.108</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amirante<br /> Red. Cassese</span></p>
<hr />
<p>il principio di parità tra le parti nel processo non comporta necessariamente l&#8217;identità dei rispettivi poteri processuali: &laquo;stanti le differenze fisiologiche fra le due parti, dissimmetrie sono, così, ammissibili anche con riferimento alla disciplina delle impugnazioni, ma debbono trovare adeguata giustificazione ed essere contenute nei limiti della ragionevolezza&raquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni &#8211; Avvocato e procuratore &#8211; Esami per l&#8217;abilitazione professionale &#8211; Art. 4, c. 2° bis, del decreto legge 30/06/2005, n. 115, convertito con modificazioni in legge 17/08/2005, n. 168 &#8211; Candidati ammessi alle prove orali a seguito di sentenza del TAR da cui derivi l&#8217;obbligo per l&#8217;amministrazione di rivalutare le prove scritte &#8211; Previsto conseguimento ad ogni effetto dell&#8217;abilitazione nel caso di superamento delle prove orali – non fondatezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, sollevata, con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 103, 111, secondo comma, 113 e 125 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE	Presidente<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO	   Giudice<br />	<br />
#NOME?		MADDALENA		Giudice<br />	<br />
#NOME?		FINOCCHIARO		Giudice<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA		Giudice<br />	<br />
#NOME?		GALLO			Giudice<br />	<br />
#NOME?		MAZZELLA		Giudice<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI		Giudice<br />	<br />
#NOME?		CASSESE		Giudice<br />	<br />
#NOME?	SAULLE		Giudice<br />	<br />
#NOME?		TESAURO		Giudice<br />	<br />
#NOME?	NAPOLITANO		Giudice<br />	<br />
#NOME?		FRIGO			Giudice<br />	<br />
#NOME?	CRISCUOLO		Giudice<br />	<br />
#NOME?		GROSSI		Giudice</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 2-<i>bis</i>, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia ed altri contro L. B., con ordinanza del 5 giugno 2008, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2008.	</p>
<p><i>    Visto</i> l&#8217;atto di costituzione di L. B. nonché l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 10 marzo 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese;<br />	<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato Mario Caldarera per L. B. e l&#8217;avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.<i><br />	<br />
</i><br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1. – Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato, con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 103, 111, secondo comma, 113 e 125 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 2-<i>bis</i>, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare funzionalità di settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.<br />	<br />
    La disposizione impugnata stabilisce che «Conseguono ad ogni effetto l&#8217;abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d&#8217;esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l&#8217;ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela».<br />	<br />
    2. – Il Collegio rimettente espone che dinanzi a esso pende il ricorso in appello contro la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso presentato da un candidato che non era stato ammesso alle prove orali dell&#8217;esame di abilitazione all&#8217;esercizio della professione forense, per l&#8217;insufficiente punteggio riportato nelle prove scritte. Il Collegio riferisce che dopo la proposizione dell&#8217;appello, ma prima della camera di consiglio fissata per l&#8217;esame dell&#8217;istanza di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza, in esecuzione della sentenza stessa, gli elaborati del candidato sono stati nuovamente corretti ed egli è stato ammesso alle prove orali, che ha superato, per poi iscriversi all&#8217;Albo degli avvocati. L&#8217;istanza cautelare è stata successivamente accolta dal Collegio rimettente, che ha sospeso gli effetti della sentenza gravata sino all&#8217;esito del presente giudizio di legittimità costituzionale.<br />	<br />
    3. – In ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, il Collegio rimettente rileva innanzitutto la differenza tra il giudizio <i>a quo</i> e quello nel corso del quale la questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione era stata precedentemente sollevata dallo stesso Consiglio di giustizia amministrativa, per poi essere dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte costituzionale con l&#8217;ordinanza n. 312 del 2007, in quanto la disposizione non era rilevante nel giudizio principale.<br />	<br />
    Il rimettente osserva poi che, se si dovesse applicare la disposizione impugnata, la domanda cautelare andrebbe respinta per carenza del <i>fumus boni juris</i>, in quanto sarebbe improcedibile lo stesso atto di appello. Infatti, nel caso al suo esame, la nuova correzione delle prove scritte e il successivo superamento delle prove orali sono avvenuti dopo la proposizione dell&#8217;appello, ma prima che il giudice di secondo grado potesse esaminare il gravame anche solo in fase cautelare. La disposizione impugnata, comportando il definitivo conseguimento dell&#8217;abilitazione professionale da parte del candidato, farebbe cessare <i>ex lege</i> ogni interesse dell&#8217;amministrazione appellante alla decisione.<br />	<br />
    L&#8217;applicazione della disposizione impugnata, quindi, precluderebbe la pronuncia di merito sulla correttezza della sentenza impugnata e, quindi, sulla legittimità degli atti impugnati con il ricorso di primo grado.<br />	<br />
    4. – Con riferimento alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente ripropone le censure già espresse nella precedente ordinanza di rimessione, alla quale è conseguita la menzionata ordinanza n. 312 del 2007, e ne aggiunge di nuove.<br />	<br />
    La disposizione impugnata violerebbe, in primo luogo, l&#8217;art. 3 Cost., poiché, non rispettando i principi del giusto processo, lederebbe l&#8217;interesse dell&#8217;amministrazione che ha indetto il concorso o la sessione d&#8217;esame a far sì che la misura cautelare eventualmente accordata conservi il suo carattere strumentale rispetto alla decisione di merito, mentre la disposizione censurata renderebbe avulsa la misura cautelare dal giudizio di merito. Inoltre, la disposizione, consolidando gli effetti prodotti dall&#8217;ordinanza cautelare favorevole all&#8217;interessato, si porrebbe in contrasto con il dovere dell&#8217;amministrazione di tutelare la <i>par condicio</i> degli esaminandi.<br />	<br />
    La violazione dell&#8217;art. 3 Cost. viene lamentata anche sotto il profilo dell&#8217;eguaglianza e della ragionevolezza. Il rimettente osserva al riguardo che la disposizione impugnata fa sì che la possibilità, per la parte soccombente, di ottenere la decisione di merito sull&#8217;appello dipende da un elemento di fatto come i tempi entro i quali l&#8217;amministrazione dà esecuzione alla decisione del giudice di primo grado: si tratterebbe di un elemento inidoneo a giustificare una simile disparità di trattamento.<br />	<br />
    La disposizione violerebbe, in secondo luogo, gli artt. 24 e 111 Cost., che garantiscono il diritto al contraddittorio e la sua effettività. Secondo il Collegio rimettente, la disposizione denunciata introduce un modello di processo nel quale viene attribuita efficacia di giudicato all&#8217;esito di un giudizio che non è neppure a cognizione piena. Non a caso, prosegue il rimettente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 427 del 1999, ha ritenuto che la finalità di accelerare lo svolgimento dei processi amministrativi non pregiudica il rispetto di precise regole – quali l&#8217;integrità del contraddittorio, la completezza delle prove, gli adempimenti processuali per la tutela del diritto di difesa di tutte le parti – che postulano un&#8217;effettiva e completa tutela giurisdizionale, ferma restando l&#8217;appellabilità della decisione.<br />	<br />
    La lesione degli artt. 24 e 111 Cost. viene lamentata anche sotto il profilo della parità delle parti nel processo. Non è accettabile, secondo il rimettente, che, <i>secundum eventum litis</i>, una sola parte venga privata del diritto di appello. Al riguardo, viene richiamata la sentenza n. 26 del 2007, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l&#8217;illegittimità della norma che escludeva che il pubblico ministero potesse appellare le sentenze di proscioglimento.<br />	<br />
    La disposizione impugnata violerebbe, in terzo luogo, l&#8217;art. 25 Cost., in quanto la rivalutazione delle prove scritte può avvenire per effetto di una decisione cautelare emessa da un giudice incompetente, e in quanto la possibilità che sia precluso il giudizio di appello «distoglie la parte pubblica dal suo giudice naturale precostituito per legge che, in questa materia, è in grado di appello il Consiglio di Stato».<br />	<br />
    La disposizione violerebbe, in quarto luogo, gli artt. 24, 111 e 113 Cost., in quanto la decisione cautelare favorevole al candidato diverrebbe sostanzialmente inimpugnabile una volta che egli abbia superato le prove concorsuali scritte e orali, con ciò verificandosi, da un lato, che un&#8217;ordinanza di sospensiva produca effetti definitivi e irreversibili e, dall&#8217;altro lato, che la parte interessata perda la possibilità di ottenere il riesame della decisione cautelare, ogni qualvolta la rivalutazione con esito positivo delle prove scritte si concluda – com&#8217;è nella normalità dei casi – prima della decisione sull&#8217;appello avverso l&#8217;ordinanza cautelare (e, ovviamente, prima della celebrazione del giudizio di merito, talché verrebbe meno anche la esperibilità del ricorso per cassazione <i>ex</i> art. 111 Cost., il quale non è ammesso contro decisioni a carattere strumentale e interinale).<br />	<br />
    La disposizione violerebbe, in quinto luogo, gli artt. 111 e 113 Cost. sulla garanzia del doppio grado di giurisdizione, oltre che i principi comunitari relativi alla qualità e all&#8217;efficacia della tutela giurisdizionale nell&#8217;ordinamento comunitario.<br />	<br />
    La violazione dell&#8217;art. 113 Cost. deriverebbe altresì dalla lesione del principio di non limitabilità della tutela giurisdizionale a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti, che deriverebbe dall&#8217;inappellabilità delle statuizioni rese dal giudice di prime cure.<br />	<br />
    La disposizione impugnata violerebbe, infine, l&#8217;art. 125 Cost. Al riguardo, il Collegio osserva che la disposizione impugnata impedisce di fatto, almeno potenzialmente, lo svolgimento del giudizio di appello in tutti i casi di accoglimento in prime cure di ricorsi avverso l&#8217;esito negativo degli esami. In questo modo, i tribunali amministrativi regionali verrebbero a operare come giudici di unico grado. Ciò contrasterebbe con  l&#8217;invocata previsione costituzionale, secondo la quale essi sono organi di giustizia amministrativa di primo grado, che il legislatore ordinario non può trasformare in giudici di unico grado, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale relativa ai caratteri della giurisdizione amministrativa (sentenza n. 8 del 1982).<br />	<br />
    5. – Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato.<br />	<br />
    Dopo avere riconosciuto che, a differenza del caso deciso dalla Corte con l&#8217;ordinanza n. 312 del 2007, la questione è rilevante per il giudizio principale, l&#8217;Avvocatura afferma l&#8217;infondatezza della questione, osservando che la disposizione impugnata è stata concepita come una norma di sanatoria, da valutare alla luce della relativa giurisprudenza costituzionale, che non esclude in via di principio le leggi di sanatoria, ma le sottopone a un rigoroso scrutinio di costituzionalità (sentenze nn. 14 del 1999, 94 del 1995, 402 del 1993, 474 del 1988, 100 del 1987). La disposizione impugnata, introdotta per esigenze organizzative e di celerità, per evitare gravi disfunzionalità e consolidare posizioni acquisite, sarebbe coerente con i principi stabiliti da questa giurisprudenza.<br />	<br />
    Con riferimento alle censure formulate dal Consiglio di giustizia amministrativa, la difesa statale nega che vi sia violazione del principio di eguaglianza, in quanto il presupposto per l&#8217;applicazione della disposizione è comunque il superamento dell&#8217;esame, sia pure in sede di nuova correzione. Nega anche che vi sia lesione del diritto di difesa, in quanto la disposizione si applica solo agli esami di abilitazione, non essendovi quindi la necessità di tutelare l&#8217;integrità del contraddittorio nei confronti dei controinteressati. Esclude, poi, che sia violato il principio del giudice naturale, osservando che è irrilevante la circostanza che, in singoli casi concreti, possa essere adito un giudice incompetente e che, nel giudizio amministrativo, le regole sulla competenza territoriale non sono applicabili in sede cautelare. Ritiene, infine, che non sia violato il principio del doppio grado di giurisdizione, in quanto la disposizione non preclude la proposizione dell&#8217;appello, ma può solo renderlo improcedibile, e d&#8217;altra parte i tempi della giustizia non possono determinare l&#8217;illegittimità costituzionale di una norma.<br />	<br />
    6. – Si è costituito anche il ricorrente nel giudizio <i>a quo</i>, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.<br />	<br />
    La questione sarebbe inammissibile, secondo la difesa del ricorrente, per via dell&#8217;inammissibilità del ricorso nel giudizio principale, derivante dal fatto che la commissione esaminatrice avrebbe spontaneamente proceduto alla nuova valutazione delle prove. La questione sarebbe inammissibile anche perché le conseguenze della disposizione, lamentate nell&#8217;ordinanza di rimessione, sarebbero inconvenienti di fatto. L&#8217;inammissibilità deriverebbe, ancora, dalla perplessità e contraddittorietà della stessa ordinanza, che fa riferimento all&#8217;ipotesi in cui l&#8217;ammissione agli esami sia stata disposta con provvedimento cautelare, e dal fatto che il rimettente non avrebbe tenuto conto che altri giudici hanno escluso l&#8217;incostituzionalità della disposizione impugnata.<br />	<br />
    L&#8217;infondatezza della questione viene argomentata, oltre che con la circostanza che il ricorrente ha superato le prove orali, con l&#8217;interesse dell&#8217;amministrazione a una pronta definizione dei procedimenti concorsuali, con l&#8217;esigenza di tutela del candidato ricorrente. Secondo la difesa del ricorrente, la disposizione impugnata assicura un soddisfacente bilanciamento delle esigenze di verifica della preparazione del candidato e di difesa in giudizio dello stesso.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1. – Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato, con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 103, 111, secondo comma, 113 e 125 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 2-<i>bis</i>, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.<br />	<br />
    La disposizione impugnata stabilisce che «Conseguono ad ogni effetto l&#8217;abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d&#8217;esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l&#8217;ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela».<br />	<br />
    Secondo il rimettente, la disposizione viola l&#8217;art. 3 Cost., ledendo i princìpi del giusto processo, della <i>par condicio</i> tra gli esaminandi, dell&#8217;eguaglianza e della ragionevolezza, gli artt. 24 e 111 Cost., sotto i profili del diritto al contraddittorio e della parità delle parti nel processo, l&#8217;art. 25 Cost., sotto il profilo del giudice naturale, nonché gli artt. 24, 111, 113 e 125 Cost., sotto i profili del diritto di difesa, del doppio grado di giurisdizione e della non limitabilità della tutela giurisdizionale a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.<br />	<br />
    2. – Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte privata. Non è argomentata in modo convincente la tesi dell&#8217;irrilevanza derivante dall&#8217;inammissibilità del ricorso nel giudizio principale, dato che la commissione esaminatrice si è limitata a eseguire la sentenza del giudice di primo grado. Le conseguenze della disposizione impugnata, lamentate nell&#8217;ordinanza di rimessione, non costituiscono inconvenienti di fatto, accidentalmente prodotti dalla disposizione stessa, ma il risultato che essa intende raggiungere. L&#8217;ordinanza di rimessione, pur riportando anche letteralmente le censure già contenute nella precedente ordinanza di rimessione dello stesso Consiglio di giustizia amministrativa, consente di identificare agevolmente le censure stesse. Infine, il fatto che altri giudici avessero precedentemente dichiarato la manifesta infondatezza della questione non impediva certo al collegio rimettente di sollevarla, né impedisce a questa Corte di esaminarla nel merito.<br />	<br />
    3. – Nel merito, la questione non è fondata.<br />	<br />
    La disposizione impugnata ha lo scopo di evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento, con il quale un giudice o la stessa amministrazione, in via di autotutela, abbiano disposto l&#8217;ammissione alle prove di esame o la ripetizione della valutazione. Per raggiungere questo scopo, la disposizione rende irreversibili – secondo la giurisprudenza amministrativa – gli effetti del superamento delle prove scritte e orali previste dal bando. Essa, quindi, rende irreversibili anche gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali (pure di natura cautelare) o di autotutela amministrativa che abbiano disposto l&#8217;ammissione alle prove stesse, precludendo l&#8217;ulteriore prosecuzione del processo eventualmente avviato. Così facendo, la disposizione estende agli esami di abilitazione professionale un principio già elaborato dalla giurisprudenza amministrativa per gli esami di maturità. <br />	<br />
    Essa non contiene una norma di sanatoria, in quanto dispone per il futuro, disciplinando in via generale gli effetti di adempimenti amministrativi, e non intende sanare vizi o irregolarità già verificatisi.<br />	<br />
    Come confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, la disposizione censurata non si applica ai concorsi pubblici, ma solo agli esami di abilitazione. Questi ultimi sono volti ad accertare l&#8217;idoneità dei candidati a svolgere una determinata attività professionale. Accertata questa idoneità, tale attività deve potersi liberamente esplicare. L&#8217;accertamento deve essere compiuto da un organo imparziale e dotato di adeguate competenze: è necessario che l&#8217;accertamento vi sia, mentre non è decisivo che esso abbia luogo nel corso dell&#8217;ordinario procedimento amministrativo di esame o a seguito di un provvedimento giurisdizionale o di autotutela amministrativa.<br />	<br />
    La disposizione impugnata evita che gli effetti di un simile accertamento, già compiuto, vengano travolti dal risultato del processo, eventualmente avviato in conseguenza della conclusione negativa di un precedente accertamento. Su questo, essa fa prevalere quello successivo, avente esito positivo. Si tratta di una scelta operata dal legislatore in sede di bilanciamento di interessi contrapposti.<br />	<br />
    Da un lato, vi è l&#8217;interesse alla piena e definitiva verifica della legittimità degli atti compiuti dall&#8217;amministrazione nel corso del procedimento di esame e, quindi, della correttezza della precedente valutazione, che abbia in ipotesi condotto all&#8217;esclusione del candidato. Questo interesse indurrebbe a consentire la prosecuzione del processo fino alla sua naturale conclusione. Allo stesso esito condurrebbe la piena esplicazione del diritto di difesa di entrambe le parti, nell&#8217;interesse di ciascuna delle quali sono predisposti i diversi gradi di giudizio e le diverse fasi processuali.<br />	<br />
    Dall&#8217;altro lato, vi sono l&#8217;interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, quello a evitare che la lentezza dei processi ne renda incerto l&#8217;esito e, soprattutto, l&#8217;affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e – in ipotesi – avviato in buona fede la relativa attività professionale. Dal punto di vista dell&#8217;interesse generale, vi è anche un&#8217;esigenza di certezza, sia in ordine ai tempi di conclusione dell&#8217;accertamento dell&#8217;idoneità dei candidati, sia in ordine ai rapporti instaurati dal candidato nello svolgimento dell&#8217;attività professionale.<br />	<br />
    Il legislatore ha ritenuto di contemperare i diversi interessi rilevanti, accordando una particolare tutela all&#8217;affidamento del cittadino. Questo comporta indubbiamente una certa compressione del diritto di difesa, in quanto si introduce una dissimmetria tra le due parti del processo amministrativo eventualmente avviato: al ricorrente, che soccomba in primo grado o nel giudizio cautelare, è assicurata la possibilità di ricorso o di esame nel merito; se, invece, è l&#8217;amministrazione a soccombere, è possibile che il giudizio di secondo grado o di merito non abbia luogo, perché il superamento delle prove può determinare l&#8217;estinzione del processo.<br />	<br />
    Queste conseguenze vanno valutate alla luce dei principi costituzionali, che non escludono una ragionevole limitazione del diritto di difesa dell&#8217;amministrazione.<br />	<br />
    Come osservato da questa Corte con riferimento al processo penale, ma con argomenti che possono essere parzialmente estesi al processo amministrativo, il principio di parità tra le parti nel processo non comporta necessariamente l&#8217;identità dei rispettivi poteri processuali: «stanti le differenze fisiologiche fra le due parti, dissimmetrie sono, così, ammissibili anche con riferimento alla disciplina delle impugnazioni, ma debbono trovare adeguata giustificazione ed essere contenute nei limiti della ragionevolezza» (sentenza n. 26 del 2007). Simili limitazioni – è stato ribadito – per essere rispettose dei princìpi di parità delle parti, eguaglianza e ragionevolezza e del diritto di difesa, devono essere sorrette da una razionale giustificazione (sentenza n. 85 del 2008).<br />	<br />
    Con specifico riferimento al processo amministrativo, una ragionevole dissimmetria può essere giustificata alla luce dell&#8217;art. 113 Cost. Questo parametro, invocato dal rimettente a tutela del diritto di difesa dell&#8217;amministrazione, è in effetti rivolto – all&#8217;inverso – a garantire il cittadino contro gli atti della pubblica amministrazione.<br />	<br />
    Alla luce di questi princìpi, il bilanciamento di interessi operato dal legislatore, con la disposizione denunciata, non è irragionevole. Il diritto di difesa dell&#8217;amministrazione è sì compresso, ma non eliminato, in quanto esso può comunque esplicarsi fino all&#8217;eventuale superamento delle prove. E la sua compressione è giustificata dal fatto che dell&#8217;interesse pubblico all&#8217;accertamento dell&#8217;idoneità del candidato, di cui l&#8217;amministrazione stessa è portatrice, la disposizione si fa comunque carico, richiedendo il superamento della prova: è solo a seguito della ripetizione della stessa o della nuova valutazione, con esito positivo – e non semplicemente sulla base di un provvedimento giurisdizionale – che il candidato consegue l&#8217;abilitazione. Vi è, quindi, comunque un accertamento dell&#8217;idoneità del candidato, affidato alla stessa amministrazione o ad altra egualmente portatrice dello stesso interesse pubblico.<br />	<br />
    Presupposto per l&#8217;applicazione della disposizione impugnata è che, a seguito di un provvedimento giurisdizionale o di iniziativa della stessa amministrazione, vi sia stato un nuovo accertamento dell&#8217;idoneità del candidato, con la ripetizione delle prove o con una nuova valutazione di esse. È questo accertamento amministrativo, e non il provvedimento del giudice, a produrre l&#8217;effetto di conseguimento dell&#8217;abilitazione, che la disposizione rende irreversibile. Il legislatore ha ritenuto che, una volta operato il nuovo accertamento, la prosecuzione del processo, avviato per contestare l&#8217;esito del precedente accertamento, fosse superflua e potesse andare a detrimento dell&#8217;affidamento del privato e della certezza dei rapporti giuridici. Ciò spiega perché la disposizione possa trovare applicazione anche quando il nuovo accertamento è stato operato a seguito di un provvedimento cautelare del giudice.<br />	<br />
    Da quanto precede deriva l&#8217;infondatezza delle censure, relative agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost., basate sulla presunta lesione del diritto di difesa dell&#8217;amministrazione.<br />	<br />
    Non è fondata la censura relativa all&#8217;art. 3 Cost., con la quale si lamenta la violazione della <i>par condicio</i> tra gli esaminandi, perché la disposizione si applica a tutti i candidati e non produce alcuna disparità di trattamento tra candidati che si trovino nella stessa posizione. È infondata, poi, la censura relativa all&#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, perché l&#8217;effetto di porre un limite temporale alla conclusione della vicenda giudiziaria è proprio lo scopo, non irragionevole, della disposizione.<br />	<br />
    Non sono altresì fondate le censure relative all&#8217;art. 25 Cost. Da un lato, il fatto che la decisione favorevole al candidato possa conseguire a un provvedimento giurisdizionale di natura cautelare non elimina il fatto che essa consegue comunque a un nuovo accertamento di natura amministrativa. Dall&#8217;altro, giudice naturale delle controversie in esame non è solo il Consiglio di Stato, ma anche, in primo grado, il tribunale amministrativo regionale.<br />	<br />
    Non sono fondate, infine, le censure relative agli artt. 24, 113 e 125 Cost., sotto il profilo del doppio grado di giurisdizione. È vero, infatti, che la Costituzione impedisce di attribuire ai tribunali amministrativi regionali competenze giurisdizionali in unico grado (sentenze n. 395 del 1988 e n. 8 del 1982). La disposizione impugnata, tuttavia, non esclude l&#8217;appello e non impedisce lo svolgimento né la prosecuzione del processo, ma produce un effetto sostanziale, consistente nel consolidamento di un effetto giuridico, che costituisce un limite alla prosecuzione del processo che non sia ancora concluso.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><i>    dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 2-<i>bis</i>, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, sollevata, con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 103, 111, secondo comma, 113 e 125 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con l&#8217;ordinanza in epigrafe.<br />	<br />
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;1 aprile 2009.<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>F.to:<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Francesco AMIRANTE, Presidente<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Sabino CASSESE, Redattore<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Gabriella MELATTI, Cancelliere<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u></p>
<p>Depositata in Cancelleria<br /> <br />
il 9 aprile 2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-9-4-2009-n-108/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.697</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-697/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-697/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.697</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Carlo Dibello – Estensore Erremme s.r.l. (avv. C. Improta, A. Leuci e S. Schiano) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato), Kent s.r.l. (avv. P.G. Relleva) sulla possibilità, pur in assenza di una espressa previsione nel bando di gara, di ricorrere all&#8217;avvalimento riguardo ai requisiti di capacità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-697/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.697</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-697/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.697</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Carlo Dibello – Estensore<br /> Erremme s.r.l. (avv. C. Improta, A. Leuci e S. Schiano) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato), Kent s.r.l. (avv. P.G. Relleva)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità, pur in assenza di una espressa previsione nel bando di gara, di ricorrere all&#8217;avvalimento riguardo ai requisiti di capacità tecnica, con riferimento ad una fornitura di calzature militari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Fornitura di calzature militari – Bando di gara – Partecipazione circoscritta alle sole ditte costruttrici – Partecipazione nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese – Requisito della capacità tecnica – Possesso in capo ad una sola impresa delle raggruppate – Non è preclusa. 	</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Istituto dell’avvalimento – Finalità.	</p>
<p>3. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Avvalimento – Ricorso a tale istituto – Bando di gara – Mancata previsione – Utilizzo dell’avvalimento – Va ammesso nella portata più ampia.	</p>
<p>4. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Avvalimento – Appalto di fornitura – A.t.i. – Ricorso per certificare i requisiti di capacità tecnica – Aggiudicazione – E’ legittima.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Con riferimento ad un appalto di fornitura di calzature militari, la previsione del bando di gara di una partecipazione circoscritta alle sole ditte costruttrici, pur coerente al tipo di fornitura da aggiudicare, non preclude affatto che il requisito della capacità tecnica sia  posseduto, in caso di partecipazione alla gara nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese,  da una sola delle raggruppate.	</p>
<p>2. In tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici, l’istituto dell’avvalimento è  stato recepito dagli artt 49 e 50, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, all’evidente scopo di incoraggiare la partecipazione alle gare pubbliche di una platea di concorrenti sempre più estesa, in modo tale da assicurare coerenza alle  norme di derivazione comunitaria che lo hanno immesso nel panorama ordinamentale interno in una logica di agevolazione della dinamiche concorrenziali.	</p>
<p>3. In tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici, la mancanza, nel bando di gara, di una previsione volta a consentire l’avvalimento non può essere intesa nel senso di escludere l’utilizzo di questo istituto, dovendosi al contrario ritenere che in assenza di specifiche limitazioni esso vada ammesso nella portata più ampia.	</p>
<p>4. L’istituto dell’avvalimento consente di non limitare la partecipazione alle gare di imprese “ autosufficienti” sotto il profilo della capacità tecnica, sicché è legittima l’aggiudicazione di una fornitura all’a.t.i. che ha fatto ricorso a tale istituto, pur in assenza di espresse disposizioni del bando di gara che consentissero la certificazione di requisiti di capacità tecnica in regime di avvalimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
</b>Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1973 del 2006, proposto da:<br />	<br />
<b>Erremme Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Clara Improta, Alessandro Leuci, Stefania Schiano, con domicilio eletto presso Alessandro Leuci in Lecce, piazza Mazzini,72; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ministero della Difesa &#8211; Roma, Direzione di Commissariato Marina Militare di Taranto</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Kent Sr</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Piero G. Relleva, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>del verbale n.210 del 31.07.2006 di valutazione delle domande presentate dalle ditte accorrenti alla licitazione privata con procedura ristretta accelerata ad offerte segrete di cui alla gara UCM/54/FNPBP/2006 per la fornitura di n.6700 paia di scarpe basse di colore bianco e n.9.500 paia di scarpe di colore nero indetta dalla Direzione di Commissariato M.M. di Taranto;<br />	<br />
del verbale di gara n.221 del 29 agosto 2006 con il quale la Direzione di Commissariato M.M. di Taranto ha deliberato di aggiudicare entrambe le forniture di cui alla gara UCM/54/FNPBP/2006 all’A.T.I. KENT-MARA;<br />	<br />
dell’atto, se esistente, con il quale la P.a. ha giudicato non anomale le offerte dell’A.t.i. Kent-Mar e conseguentemente non ha escluso il medesimo concorrente dalla gara ;<br />	<br />
del provvedimento(prot.UCM/8/69608) dell’11.09.2006 della Direzione di Commissariato M.M. di Taranto con il quale la gara è stata aggiudicata all’A.T.I. costituita tra le imprese KENT s.r.l. e MARA s.r.l., pervenuto alla ricorrente il 25.09.2006, unitamente alla nota prot. URP/28/71660 del 19.09.06;<br />	<br />
di ogni ulteriore provvedimento preordinato, consequenziale e/o connesso, comunque lesivo degli interessi della ricorrente , ivi concluso il contratto con l’A.t.i. aggiudicataria , ove mai stipulato<br />	<br />
nonché<br />	<br />
per il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza della adozione dei predetti atti illegittimi </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa &#8211; Roma;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Kent Srl;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Direzione di Commissariato Marina Militare di Taranto;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21/11/2007 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti l’avv. Alessandro Leuci anche per gli avv.ti Improta e Schiano , l’avv. dello Stato Simona Libertini , l’avv. Angelo Vantaggiato per Relleva ; <br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente, che ha partecipato ad una gara indetta dalla Direzione di Commissariato della Marina Militare di Taranto per la fornitura di calzature militari , impugna gli atti riportati in epigrafe, culminati nella aggiudicazione della gara alla associazione temporanea di imprese Kent-Mara , perché li ritiene affetti dai seguenti profili di illegittimità:<br />	<br />
I- verbale di gara del 31.07.2006 n.210: violazione di legge per omesso controllo sul possesso dei requisiti in capo alle ditte da invitare –illegittimità dell’ammissione dell’Ati Mara-Kent alla licitazione privata –eccesso di potere per travisamento dei fatti-violazione del bando di gara- carenza di motivazione;<br />	<br />
II- eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria –mancata indicazione delle modalità di esecuzione della fornitura tra le imprese associate;<br />	<br />
III- violazione per eccesso di potere degli artt.2 e 87 del d.lgs 163/2006 per mancata valutazione della congruità –motivazione errata e carenza di istruttoria;<br />	<br />
IV- violazione e falsa applicazione dell’art 79, V comma del d.lgs 163/06- eccesso di potere<br />	<br />
V- illegittimità in via derivata del provvedimento di aggiudicazione<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate che hanno tutte concluso per la irricevibilità, la inammissibilità o, la infondatezza nel merito del ricorso.<br />	<br />
Anche la società Kent si è costituita in proprio e quale capogruppo della ATI risultata aggiudicataria della gara<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 21 novembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisone. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è infondato .<br />	<br />
I bandi di gara il cui esito finale forma oggetto della presente iniziativa giurisdizionale contengono la previsione secondo la quale alla procedura concorsuale “ potranno partecipare solo le ditte costruttrici “.<br />	<br />
E’ altresì inclusa, nella parte relativa alla illustrazione della capacità tecnica da possedere , la specificazione a mente della quale la natura costruttrice delle ditte partecipanti , in ipotesi di partecipazione alla gara nelle forme del raggruppamento di impresa, deve essere certificata da ognuna delle imprese raggruppate o riunite .<br />	<br />
La questione giuridica che il Collegio è chiamato a risolvere attiene così , in primo luogo, alla corretta interpretazione del bando di gara relativamente alle su ricordate enunciazioni, specificamente dedicate dalla lex specialis alla disciplina della capacità tecnica e ai suoi riflessi sul tema della partecipazione alla gara.<br />	<br />
Sotto tale profilo, il Collegio reputa che la previsione di una partecipazione circoscritta alle sole ditte costruttrici, pur coerente al tipo di fornitura da aggiudicare , non preclude affatto che il requisito in esame sia posseduto, in caso di partecipazione alla gara nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese, da una sola delle raggruppate.<br />	<br />
Questa soluzione interpretativa, oltre ad essere in linea con il favor che la legislazione mostra di rivolgere ai raggruppamenti o alle associazioni temporanee di impresa , in vista di un allargamento della platea dei concorrenti , permette di conseguire più agevolmente la disponibilità di un quantitativo considerevole di calzature militari, peraltro in tempi celeri, il che ha imposto finanche il ricorso alla procedura ristretta accelerata, dettata dalla urgenza di “assicurare la continuità della fornitura di che trattasi”.<br />	<br />
In uno scenario di questo tipo , la tesi della possibilità di giovarsi dell’istituto del cd avvalimento, sostenuta dalla amministrazione militare e dalla controinteressata, appare convincente a sostegno della legittima aggiudicazione disposta in favore dell’A.t.i. Kent-Mara <br />	<br />
Deve infatti rilevarsi che l’istituto in oggetto è stato recepito dagli artt 49 e 50 del Codice degli appalti, di cui al d.lgs 163/2006, all’evidente scopo di incoraggiare la partecipazione alle gare pubbliche di una platea di concorrenti sempre più estesa , in modo tale da assicurare coerenza alle norme di derivazione comunitaria che lo hanno immesso nel panorama ordinamentale interno in una logica di agevolazione della dinamiche concorrenziali.<br />	<br />
Unica condizione sostanziale di impiego dello strumento di cui si discute appare essere quella della stretta connessione tra impresa mandataria e raggruppate , in modo da evitare la eventuale frammentazione del servizio, e forme di anomalo subappalto del servizio medesimo .<br />	<br />
Il Collegio osserva , peraltro , che , pur essendo previsto il cd avvalimento ridotto, ossia la possibilità che la stazione appaltante limiti l’impiego dell’istituto in questione, in sede di bando di gara, ad alcuni profili di natura economica o, alternativamente tecnica o, ancora, che esso “ possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico posseduto dalla impresa avvalente in misura percentuale indicata nel bando stesso”, a segnalazione della possibilità di ridurne la portata applicativa in singoli casi, in assenza di restrizioni contemplate dal bando di gara ,deve propendersi per la soluzione di maggior favore .<br />	<br />
In altri termini, la mancanza, nel bando di gara, di una previsione volta a consentire l’avvalimento non può essere intesa nel senso di escludere l’utilizzo di questo istituto, dovendosi al contrario ritenere che in assenza di specifiche limitazioni esso vada ammesso nella portata più ampia ( vedi Tar Lazio, I sezione, 22-5-2008, 4820; cfr Cons Stato, sez VI, 22 aprile 2008 1856). <br />	<br />
Se ne ricava il convincimento che l’avvalimento consente di non limitare la partecipazione alle gare di imprese “ autosufficienti” sotto il profilo della capacità tecnica .<br />	<br />
Nella fattispecie concreta, la stazione appaltante , pur in assenza di espresse disposizioni del bando di gara che consentissero la certificazione di requisiti di capacità tecnica in regime di avvalimento , ha legittimamente aggiudicato la fornitura alla Ati resistente.<br />	<br />
Tanto ha fatto in ragione della composizione dell’Ati risultata aggiudicataria, attesa la sussistenza, in capo alla ditta Mara della richiesta capacità tecnica, ovvero della qualità di ditta costruttrice .<br />	<br />
La tesi della doverosa esclusione dalla gara della ati in questione non può pertanto, condividersi, così come la distinta istanza risarcitoria formulata dalla ricorrente. <br />	<br />
Il ricorso deve essere , alla luce delle argomentazioni impiegate, respinto<br />	<br />
Le spese del giudizio possono essere compensate. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge .<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio . <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21/11/2007 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Consigliere<br />	<br />
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/04/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-697/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.697</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.956</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-956/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-956/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-956/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.956</a></p>
<p>Pres.FF Lotti – Est. Malanetto Costa e La Bella (avv.ti Barosio, Pafundi, Sacco) c. Comune Alba sulla sufficienza della sottoscrizione di un preliminare di vendita per richiedere il condono edilizio 1. – Edilizia ed urbanistica – Condono edilizio – Titolo legittimante – Sottoscrizione atto di impegno all’acquisto bene – Sufficienza.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-956/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.956</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-956/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.956</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.FF Lotti – Est. Malanetto<br /> Costa e La Bella (avv.ti Barosio, Pafundi, Sacco) c. Comune Alba</span></p>
<hr />
<p>sulla sufficienza della sottoscrizione di un preliminare di vendita per richiedere il condono edilizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Edilizia ed urbanistica – Condono edilizio – Titolo legittimante – Sottoscrizione atto di impegno all’acquisto bene – Sufficienza.	</p>
<p>2. – Edilizia ed urbanistica – Abuso – Ordine demolizione – Lasso di tempo – Motivazione – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Ai fini della dimostrazione dell’interesse a richiedere il condono edilizio  è sufficiente l’avvenuta della sottoscrizione di un atto sottoscrizione di un atto di impegno ad acquistare il locale interessato dal condono.	</p>
<p>2. – L’ordine di demolizione di un edificio, qualora sia emesso dopo un lungo lasso di tempo dalla realizzazione dell’abuso, deve contenere una motivazione sul pubblico interesse al ripristino a fronte del formarsi di un affidamento in capo ai destinatari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/14097_14097.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-956/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.956</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.985</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-985/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-985/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-985/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.985</a></p>
<p>Pres.FF Lotti– Est. Lotti Metrocar Autonoleggi ed altri (avv.ti Pafundi, Sarzotti) c. ASL Torino 1 (avv.ti Comba, Chiosso) e Croce Italia Piemonte Onlus (avv.ti Curcio e Perfetto) sulla natura di impresa delle associazioni di volontariato quando esercitano un&#8217;attività economica consistente nel trasporto di malati 1. – Contratti p.a. – Associazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-985/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.985</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-985/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.985</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.FF Lotti– Est. Lotti<br /> Metrocar Autonoleggi ed altri (avv.ti Pafundi, Sarzotti) c. ASL Torino 1 (avv.ti Comba, Chiosso) e Croce Italia Piemonte Onlus (avv.ti Curcio e Perfetto)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura di impresa delle associazioni di volontariato quando esercitano un&#8217;attività economica consistente nel trasporto di malati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Contratti p.a. – Associazioni volontariato – Effettuazione attività economica &#8211; Natura imprenditoriale.	</p>
<p>2. – Contratti p.a. – Convenzione con associazione volontariato – Controprestazione superiore rimborso spese – Appalto pubblico.	</p>
<p>3. – Contratti p.a. – Affidamento servizio trasporto malati – Comunicazione alle sole associazioni volontariato – Violazione principi pubblicità in materia appalti pubblici.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Le associazioni di volontariato, anche se prive di fine di lucro, devono essere considerate imprese quando garantiscono servizi di trasporto d’urgenza e di trasporto di malati.	</p>
<p>2. – Una convenzione posta in essere dalla P.A. con un’associazione di volontariato che preveda una controprestazione superiore al semplice rimborso delle spese sostenute per fornire i servizi di trasporto sanitario costituisce appalto pubblico.	</p>
<p>3. – E’ illegittima la procedura seguita per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario che preveda una controprestazione superiore al semplice rimborso spese quando sia stata comunicata soltanto alle associazioni di volontariato e non a tutti gli operatori presenti sul mercato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/14098_14098.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-985/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.985</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.986</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-986/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-986/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-986/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.986</a></p>
<p>Pres.FF Lotti – Est. Lotti Ass.I.S.Te S.C.S. (avv. Gili) c. ASL Torino 1 (avv.ti Comba, Chiosso) e L.T. Centro Servizi sulla pubblicità delle sedute di gara di appalto anche in caso di procedure in economia 1. – Contratti p.a. – Gara – Verifica documentazione – Verifica integrità plichi – Seduta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-986/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.986</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-986/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.986</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.FF Lotti – Est. Lotti<br /> Ass.I.S.Te S.C.S. (avv. Gili) c. ASL Torino 1 (avv.ti Comba, Chiosso) e L.T. Centro Servizi</span></p>
<hr />
<p>sulla pubblicità delle sedute di gara di appalto anche in caso di procedure in economia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Contratti p.a. – Gara – Verifica documentazione – Verifica integrità plichi – Seduta pubblica – Necessità.	</p>
<p>2. – Contratti p.a. – Gara – Pubblicità – Principi Trattato in materia trasparenza e pubblicità – Diretta applicazione.	</p>
<p>3. – Contratti p.a. – Gara – Seduta pubblica – Procedure in economia – Necessità.	</p>
<p>4. – Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale &#8211; Contratti p.a. – Gara – Mancanza pubblicità – Onere ricorrente provare manipolazione documentazione – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
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<p>1. – In qualunque tipo di gara devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica della documentazione presentata dai concorrenti e l’ammissione degli stessi all’esame della documentazione tecnica, nonché la verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta tecnica ed economica.	</p>
<p>2. – I principi del Trattato dell’Unione europea, tra cui vi sono quelli di trasparenza ed adeguata pubblicità, e conseguentemente della pubblicità delle gare, si elevano a principi generali di tutti i contratti pubblici e sono direttamente applicabili nell’ordinamento interno anche in deroga a norme contrastanti.	</p>
<p>3. – Il principio della pubblicità delle gare opera per qualsiasi appalto pubblico, qualsiasi sia la forma procedurale prescelta, comprese le procedure in economia.	</p>
<p>4. – Il concorrente che lamenta la mancata pubblicità della gara non è tenuto a dimostrare in concreto l’effettiva manipolazione della documentazione prodotta, in quanto diversamente al soggetto deducente verrebbe accollato l’onere dell’impossibile dimostrazione dell’alterazione dei plichi unicamente verificabile attraverso il rispetto dell’apertura pubblica delle buste in concreto omessa.</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-4-2009-n-986/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2009 n.986</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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