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	<title>9/3/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/3/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2016 n.3046</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-9-3-2016-n-3046/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-9-3-2016-n-3046/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2016 n.3046</a></p>
<p>Pres. D. Dongiovanni, Est. S. Lomazzi Sulla necessità di una congrua motivazione a fondamento del giudizio finale di inidoneità della commissione giudicatrice di un concorso per l’abilitazione scientifica nazionale che aveva nel complesso positivamente valutato il candidato e sulla necessità di una diversa composizione della commissione che dovrà operare la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-9-3-2016-n-3046/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2016 n.3046</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-9-3-2016-n-3046/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2016 n.3046</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. D. Dongiovanni, Est. S. Lomazzi</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessità di una congrua motivazione a fondamento del giudizio finale di inidoneità della commissione giudicatrice di un concorso per l’abilitazione scientifica nazionale che aveva nel complesso positivamente valutato il candidato e sulla necessità di una diversa composizione della commissione che dovrà operare la sua rivalutazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Concorsi pubblici- Requisiti del concorso- Concorso per l’abilitazione a Professore universitario di II fascia- Valutazione dei titoli.</p>
<p>2. Concorsi pubblici- Valutazioni della Commissione- Sindacato del G.A.- Limitazioni- Illegittimità &#8211; Nuovo giudizio di idoneità ad opera di una nuova composizione della Commissione- Necessità.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Nell’ambito di un concorso per conseguire l’abilitazione scientifica nazionale per l’esercizio di funzioni di Professore universitario di seconda fascia, il superamento di tre mediane su tre è un indice rilevante ma non decisivo, rimesso al giudizio di merito della Commissione che valuta la maturità scientifica conseguita dai candidati. Trattandosi, nel caso di specie, di un giudizio, nel complesso, positivo non si evincono dalla motivazione negativa finale resa dalla commissione le specifiche ragioni che hanno condotto l’organo a ritenere che l’istante non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di seconda fascia.</p>
<p>2. Nell’ambito di un concorso per il conseguimento dell’abilitazione scientifica a Professore universitario, il sindacato di legittimità del G.A. sull’operato della Commissione può concernere solo i casi di eccesso di potere per illogicità o irrazionalità. Nel caso di specie tali vizi paiono sussistenti laddove il profilo del candidato presenta elementi in prevalenza positivi, come emerge dai giudizi dei singoli membri della commissione e dal giudizio collegiale reso dall’organo nel suo insieme, che risultano non collimanti con l’esito negativo contestato. Spetta pertanto –ex art. 34 C.P.A.- ad una Commissione, diversamente composta, rivalutare i titoli e riesercitare il giudizio di idoneità.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 03046/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02765/2014 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="108" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
Ex art.60 c.p.a.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 2765 del 2014, proposto da: Philip Laroma Jezzi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aristide Police, Piero Narese, Ugo Franceschetti, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Clifford Chance in Roma, Via di Villa Sacchetti, 11;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca, ANVUR &#8211; Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Commissione di valutazione, rappresentati e difesi secondo legge dall&#8217;Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Antonio Guidara, Rossella Miceli;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br />
<em>previa sospensione dell’efficacia,</em><br />
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/D2 “diritto tributario”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca, dell’ANVUR, della Commissione di valutazione;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art.60 c.p.a.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
Il Sig. Philip Laroma Jezzi, Ricercatore di diritto tributario presso l’Università degli Studi di Firenze, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/D2 “diritto tributario”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.97 Cost., degli artt.1, 16 della Legge n.240 del 2010, degli artt.3, 4, 5, 6, 8 del D.M. n.76 del 2012, dell’art.4 del D.D. n.222 del 2012 nonché l’eccesso di potere per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, travisamento dei fatti e dei presupposti.<br />
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che era mancata la ponderazione dei criteri e parametri nonché la specificazione dei criteri, generici; che non era stato tenuto in debito conto il superamento di tre “mediane” su tre; che era già stata conseguita una valutazione positiva per un concorso a cattedra per la II fascia nel 2008; che erano contestabili nel merito i giudizi negativi resi; che era mancata la valutazione completa di titoli e pubblicazioni; che vi era stata disparità di trattamento con altri candidati; che in ogni caso le premesse dei tre giudizi negativi contenevano significativi elementi di positività; che vi erano state delle irregolarità procedimentali nelle operazioni di sorteggio dei commissari e carenze similari nelle modalità di intervento degli stessi ai lavori della Commissione di valutazione; che i tempi di esame delle singole posizioni degli abilitandi erano risultati eccessivamente ristretti; che dalla documentazione amministrativa non emergeva la conoscenza della lingua italiana da parte del membro OCSE.<br />
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’ANVUR e la Commissione di valutazione si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.<br />
Nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.<br />
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio impugnato, per le ragioni di seguito esposte.<br />
Invero va precisato in primo luogo che ai fini del conseguimento dell’abilitazione, rispetto al superamento delle mediane &#8211; dato rilevante ma non decisivo -, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012), risulta preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014); che inoltre, quanto ai tempi di verifica della documentazione presentata dagli abilitandi, gli stessi non possono risultare decisivi al fine di riscontrare la correttezza o meno della procedura di valutazione, dal momento che non è normativamente predeterminato un limite di tempo per il compimento della suddetta fase e che non è dato comunque sapere quanto di quel tempo è stato dedicato ad ogni specifico aspirante all’abilitazione (cfr. TAR Lazio, III, n.9403 e n.11500 del 2014); in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione medesima altresì che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.11500 del 2014); che in ultimo non risulta prodotto nemmeno un principio di prova sull’asserita mancanza di conoscenza della lingua italiana da parte del membro OCSE.<br />
Nondimeno è necessario in ogni caso evidenziare che il giudizio impugnato risulta viziato per carenza di motivazione sotto i profili dedotti (cfr. all.35 al ricorso); che nello specifico due commissari (Fransoni, Giovannini) concludevano per l’idoneità; che un altro commissario (Colli Vignarelli) riteneva comunque la produzione scientifica del candidato in prevalenza di livello qualitativo “accettabile”, ex all.D del D.M. n.76 del 2012, valutandola dunque positivamente (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.10549 del 2014 e n.2418 del 2015); che i restanti commissari (Alvarez Martinez, Basilavecchia) reputavano in ultimo la stessa produzione scientifica continua, coerente col settore concorsuale in argomento, con pubblicazioni di rilevo nazionale e internazionale, apporto individuale ben identificato e varietà di interessi e di aspetti trattati.<br />
Ora, sulla base delle predette risultanze, il Collegio, aderendo peraltro ad un indirizzo ormai consolidato della Sezione (per tutte, TAR Lazio, sez. Terza, nn. 10418/2014, 10911/2014 e 8049/2014), ritiene che, a fronte del superamento delle tre mediane di riferimento da parte del ricorrente, non si evincono dalla motivazione resa dalla commissione le specifiche ragioni che hanno condotto l’organo a ritenere che l’istante non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di seconda fascia.<br />
Ed invero, sebbene il Giudice amministrativo abbia il potere di sindacare in sede di legittimità le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in sede di concorso o di esame, solo laddove le stesse risultino ictu oculi affette da eccesso di potere per illogicità o irrazionalità (cfr Cons. Stato Sez. IV, 2 novembre 2012, n. 5581), nel caso di specie va segnalato che il profilo del candidato presenta elementi in prevalenza positivi, come emerge dai giudizi dei singoli membri della commissione e dal giudizio collegiale reso dall’organo nel suo insieme, non collimanti con l’esito negativo contestato.<br />
Ne discende inoltre che il contrasto tra i giudizi individuali di idoneità e quelli non favorevoli in seno alla commissione non è stato risolto attraverso un adeguato grado di sintesi nel giudizio finale complessivo di non idoneità.<br />
Ciò detto, in esecuzione della presente sentenza, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.<br />
Restano assorbite per difetto di rilevanza e per ragioni di economia processuale (cfr, sul punto, Cons. Stato, Ad. Pl., n. 5/2015) le rimanenti censure.<br />
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.<br />
P.Q.M.<br />
Definitivamente pronunciando, accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso n.2765/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.<br />
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Daniele Dongiovanni, Presidente FF<br />
Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore<br />
Claudio Vallorani, Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 09/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-9-3-2016-n-3046/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2016 n.3046</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Presidente &#8211; Comunicato Ufficiale &#8211; 9/3/2016 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-presidente-comunicato-ufficiale-9-3-2016-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-presidente-comunicato-ufficiale-9-3-2016-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-presidente-comunicato-ufficiale-9-3-2016-n-0/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Presidente &#8211; Comunicato Ufficiale &#8211; 9/3/2016 n.0</a></p>
<p>Ulteriori precisazioni in merito al “Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-presidente-comunicato-ufficiale-9-3-2016-n-0/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Presidente &#8211; Comunicato Ufficiale &#8211; 9/3/2016 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ulteriori precisazioni in merito al “Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-presidente-comunicato-ufficiale-9-3-2016-n-0/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Presidente &#8211; Comunicato Ufficiale &#8211; 9/3/2016 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2016 n.1301</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-3-2016-n-1301/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-3-2016-n-1301/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-3-2016-n-1301/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2016 n.1301</a></p>
<p>Pres. Donadono /Est. Gianmario Palliggiano Sulla applicazione della penalità di mora (c.d. astreinte) per mancata esecuzione del giudicato nel processo amministrativo. 1. &#160;Giustizia amministrativa – Esecuzione del giudicato – Istituto dell&#8217;astreinte – Art. 114 c.p.a. – Nozione – Misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario – Finalità sanzionatoria – Assolve –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-3-2016-n-1301/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2016 n.1301</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-3-2016-n-1301/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2016 n.1301</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Donadono /Est. Gianmario Palliggiano</span></p>
<hr />
<p>Sulla applicazione della penalità di mora  (c.d. astreinte) per mancata esecuzione del giudicato nel processo amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. &nbsp;Giustizia amministrativa – Esecuzione del giudicato – Istituto dell&#8217;astreinte – Art. 114 c.p.a. – Nozione – Misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario – Finalità sanzionatoria – Assolve – Ragioni .</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Esecuzione del giudicato – Istituto dell&#8217;astreinte – Differenze rispetto alla previsione di cui all’art. 614-bis c.p.c. – E’ ammissibile anche laddove l&#8217;esecuzione del giudicato consista nel pagamento di una somma di denaro.</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Esecuzione del giudicato – Istituto dell&#8217;astreinte – Nomina del Commissario ad acta – Compatibilità – Sussiste – Ragioni.</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel processo amministrativo per l’esecuzione del giudicato, l’istituto dell<i>&#8216;</i>astreinte (o “penalità di mora”), di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) D.Lgs.n.104/2010, è una misura coercitiva indiretta, a carattere pecuniario, che mira a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all’obbligazione sancita a suo carico dall’ordine del giudice ed assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non mira a riparare il pregiudizio cagionato dalla mancata esecuzione della sentenza ma intende sanzionare la disobbedienza alla statuizione del giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Nel processo amministrativo per l’esecuzione del giudicato, l&#8217;istituto dell&#8217;astreinte è caratterizzato da importanti differenze rispetto alla previsione di cui all’art. 614-bis c.p.c., &#8211; ove esso è applicabile solo alla violazione di obblighi di fare infungibile o di non fare -, ed è ammissibile anche laddove l&#8217;esecuzione del giudicato consista nel pagamento di una somma di denaro.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Nel processo amministrativo per l’esecuzione del giudicato, l’assegnazione di astreinte, pur non essendo in astratto incompatibile con la nomina del commissario ad acta (nei confronti del quale l&#8217;amministrazione non può frapporre ostacoli o impedimenti, ma al contrario deve ispirarsi al principio di leale collaborazione), va opportunamente modulata tenendo conto dell’esigenza di non far ricadere sull’amministrazione interessata eventuali ritardi essenzialmente imputabili al Commissario ad acta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01301/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 04881/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4881 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Condominio Via Gradini Piazzi, in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore di Condominio avv. Paolo Ianniti, rappresentato e difeso dall’avv. Luisa Acampora con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci 16;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Napoli, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Romano, Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Davide Diani, Paolo Irollo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, domiciliati in Napoli, piazza Municipio, preso gli uffici dell’Avvocatura comunale;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Raucci Costruzione di Raucci Nunziante, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;ottemperanza:</em></strong></div>
<p>della sentenza n. 1433 del 6 marzo 2015, pronunciata dal TAR Campania, Napoli, Sez. III, in relazione al procedimento R. G. n. 1082/2014 e notificata in data 27 marzo 2015, in formula esecutiva al Comune di Napoli.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2016 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>1.- Con ricorso R.G. n. 1082/2014, proposto avanti questo T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, l&#8217;odierno Condominio Via Gradini Piazzi ha chiesto l&#8217;annullamento della nota del Comune di Napoli, prot. n. PG/2013/952984 del 16 dicembre 2013, notificata il successivo 18, avente ad oggetto la decadenza dal contributo unificato derivante dall&#8217;avviso pubblico del 31 ottobre 2003, per la ristrutturazione del fabbricato di Via Gradini Piazzi n. 9, Napoli, pratica 1027/2011 e della nota PG/2012/0271404 del 29 marzo 2013, con cui è stato comunicato l&#8217;avvio del procedimento di decadenza.<br />
2.- Questo T.A.R., con la sentenza n. 1433 del 16 marzo 2015, in accoglimento del ricorso, ha condannato il comune di Napoli al pagamento, in favore del Condominio ricorrente, delle somme non erogate relative alla seconda tranche del contributo, pari ad € 70.697,47 ed ha accertato il diritto del Condominio a mantenere e non restituire la prima tranche, già liquidata, pari a € 30.298,92.<br />
Il TAR ha anche condannato il Comune di Napoli al rimborso, in favore del condominio ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre IVA, C.P.A e rimborso del contributo unificato.<br />
3.- La sopra indicata sentenza, munita di formula esecutiva in data 19 marzo 2015, è stata notificata il successivo 27, al Comune di Napoli che non aveva ancora provveduto al pagamento del dovuto nei termini di legge.<br />
4.- Di qui l’odierno ricorso, notificato l’8 ottobre e depositato il successivo 12, col quale il condominio ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 1433/2015 di questo TAR che, sebbene appellata davanti al Consiglio di Stato (RG n. 4818/2015), non risulta tuttavia sospesa (cfr. attestato in atti),.<br />
Si è costituito in giudizio il comune di Napoli che, in data 3 novembre 2015, ha depositato nota del Servizio sportello unico edilizia privata PG/2015/842014 del 30 ottobre 2015 col quale ha rappresentato che “al fine di dare esecuzione alla sentenza del TAR Campania, n. 1433/15, si è provveduto, con atto n. 507269 del 23/06/2015, a liquidare in favore del Condominio ricorrente la somma di € 22.484,29 a titolo di seconda ed ultima tranche del contributo assegnato per i lavori di recupero del fabbricato.<br />
Successivamente, il Servizio Contabilità, Monitoraggio e Rendiconto ha emesso il mandato di pagamento n. 13878 del 22 ottobre 2015, per l’importo in questione”.<br />
A fronte di ciò, il comune resistente ritiene che siano stati completati tutti gli adempimenti tesi al pagamento in favore del Condominio del saldo del contributo dovuto, sicché la pretesa azionata dal ricorrente, in difetto di ulteriori rituali contestazioni riguardo al&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;del saldo spettante, può ritenersi soddisfatta con conseguente cessazione della materia del contendere&nbsp;<em>in parte qua</em>.<br />
5.- Il Comune di Napoli deve tuttavia ancora corrispondere il compenso delle spese legali, pari ad € 1.500,00, IVA, cassa e rimborso del contributo unificato come per legge, voci per le quali vi è ancora inottemperanza alla sopra indicata sentenza n. 1433/2015.<br />
Nei limiti di quanto sopra il ricorso va accolto.<br />
Preso atto, quindi, dell’inottemperanza, si ravvisa l’opportunità di assegnare al comune di Napoli un congruo termine per adempiere ai residui obblighi derivanti dalla sentenza del TAR e, nell’ipotesi di perdurante inerzia, a fronte di espressa richiesta in tal senso del condominio ricorrente, di disporre, sin d’ora, la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, con oneri a carico del comune inadempiente, da liquidare con separato decreto.<br />
6.- Il condominio ricorrente formula altresì richiesta di fissare nelle more della compiuta esecuzione della sentenza del TAR, una somma di danaro dovuta dal resistente comune per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato medesimo.<br />
6.1.- La domanda è espressamente formulata sulla base dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.<br />
La relativa previsione ha innovativamente introdotto nel processo amministrativo l&#8217;istituto, di derivazione francese, delle c.d. astreintes (o “penalità di mora”), già previsto nel regime del processo civile dall’art. 614 bis cod. proc. civ., aggiunto, con decorrenza dal 4 luglio 2009, dall’art. 49 della L. 18 giugno 2009 n. 69.<br />
Trattasi di una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario che mira a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all’obbligazione sancita a suo carico dall’ordine del giudice.<br />
Ai fini che qui rilevano, in giurisprudenza si è osservato che detta misura assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non mira a riparare il pregiudizio cagionato dalla mancata esecuzione della sentenza ma intende sanzionare la disobbedienza alla statuizione del giudice e così stimolare il debitore all’adempimento (Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 2011 n. 6688; T.A.R. Reggio Calabria, n. 447/2013).<br />
La giurisprudenza ha altresì avuto modo di affermare, con orientamento ormai confermato dall’Adunanza plenaria (15/2014), che l&#8217;applicazione dell&#8217;istituto dell&#8217;astreinte (caratterizzato nel processo amministrativo da importanti differenze rispetto alla previsione di cui all’art. 614-bis c.p.c., ove esso è applicabile solo alla violazione di obblighi di fare infungibile o di non fare) è ammissibile anche laddove l&#8217;esecuzione del giudicato consista nel pagamento di una somma di denaro (Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2012, n. 1214).<br />
6.2.- L’assegnazione di astreinte, pur non essendo in astratto incompatibile con la nomina del commissario ad acta (nei confronti del quale l&#8217;amministrazione non può frapporre ostacoli o impedimenti, ma al contrario deve ispirarsi al principio di leale collaborazione allo scopo di realizzare il correlato principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.: cfr., in termini, Cons. Stato, sez. V, n. 3781/2013; TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 9028/2013; idem, sez. III, n. 3939/2013), va opportunamente modulata tenendo conto dell’esigenza di non far ricadere sull’amministrazione interessata eventuali ritardi essenzialmente imputabili al Commissario ad acta, salvo prova contraria in ordine alla cooperazione dell’ente inadempiente.<br />
6.3.- Per ciò che concerne i presupposti previsti dal menzionato art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. nel caso in esame l&#8217;applicazione della penalità non sembra potere determinare un effetto “manifestamente iniquo”, considerato che l&#8217;inadempimento si è protratto a lungo senza giustificazione e che i comportamenti imposti dalla sentenza non presentano particolare complessità, né riguardano interessi sensibili dell&#8217;amministrazione resistente. Parimenti, non sono state rappresentate in assenza di costituzione né comunque si ravvisano “altre ragioni ostative” all’applicazione della sanzione pecuniaria in argomento.<br />
6.4.- Il Collegio ritiene pertanto di accordare alla ricorrente una penalità di mora, nella misura di 30 euro per ogni settimana di ulteriore ritardo, soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato al Comune per l’adempimento degli obblighi suindicati e fino all&#8217;insediamento formale e definitivo del commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva, posto che tale circostanza determina un definitivo trasferimento del munus, con conseguente preclusione per il comune di ulteriori margini di intervento (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 30 maggio 2013 n. 2933; Idem, Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2547).<br />
7.- Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), in accoglimento del ricorso in epigrafe, ordina al Comune di Napoli di dare esecuzione alla sentenza n. 1433 del 6 marzo 2015 del Tribunale amministrativo regionale della Campania, Napoli, Sez. III, provvedendovi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se precedente, dalla notificazione della presente sentenza.<br />
Nel caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio provvede sin d’ora a nominare, quale commissario ad acta, il dirigente preposto della U.O.D., competente in materia di governo del territorio, della Regione Campania, con facoltà di delega a dirigente o funzionario della medesima Unità, che agisca in sostituzione dell’amministrazione comunale inadempiente.<br />
Condanna il comune di Napoli &#8211; ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), codice del processo amministrativo &#8211; a corrispondere alla società ricorrente l’importo di € 30,00 (trenta/00) per ogni settimana di ritardo nell’esecuzione della richiamata sentenza 1433/2015 di questo TAR, nei termini e con le modalità precisati in motivazione.<br />
Condanna il comune di Napoli al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato ove dovuto.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Fabio Donadono, Presidente<br />
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore<br />
Giuseppe Esposito, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 09/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-3-2016-n-1301/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2016 n.1301</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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