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	<title>9/3/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/3/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.53</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-3-2012-n-53/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-3-2012-n-53/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.53</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Mazzella sul riparto di competenze Stato Regioni in materia di organizzazione degli uffici regionali Riparto di competenze stato/regioni – Art. 5 della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-3-2012-n-53/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-3-2012-n-53/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.53</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Mazzella</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di competenze Stato Regioni in materia di organizzazione degli uffici regionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Riparto di competenze stato/regioni – Art. 5 della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale» &#8211; Norme in materia di organizzazione degli uffici regionali – Q. l. c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l) Cost. –  Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 5 della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; giudici: Franco GALLO, Luigi MZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosaro MORELLI<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 5 e dell’articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 4 luglio 2011, depositato in cancelleria l’11 luglio 2011 ed iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2011.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Visto</i> l’atto di costituzione della Regione Piemonte; <br />	<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;<br />	<br />
<i>uditi</i> l’avvocato dello Stato Luca Ventrella per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giovanna Scollo per la Regione Piemonte.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.&#8722; Con ricorso spedito per la notifica a mezzo del servizio postale il 4 luglio 2011 e depositato in cancelleria l’11 luglio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), della Costituzione, dell’articolo 5 e dell’articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale».<br />	<br />
Riferisce il ricorrente che l’art. 5 della legge regionale impugnata prevede l’inserimento, dopo il comma 3 dell’art. 14 della l.r. n. 23 del 2008, del comma 3-<i>bis</i>, il quale dispone che «Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalità esterna, scelta sulla base di rapporti fiduciari» e che «Il contenuto dell’incarico ed i rapporti con le strutture sono disciplinati con provvedimento deliberativo dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio».<br />	<br />
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione censurata, così disponendo, viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto consente alla Regione di avvalersi del supporto di professionalità esterne sulla base di meri “rapporti fiduciari”, indipendentemente, quindi, dal possesso dei requisiti indicati al comma 6 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni &#8722; in base alla quale le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, solamente «ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria» e in presenza di specifici presupposti &#8722;, e senza prevedere, in alternativa, altri criteri selettivi, ugualmente idonei a garantire la professionalità del collaboratore.<br />	<br />
Inoltre, la disposizione dell’art. 5 in esame si porrebbe in contrasto anche con l’art. 117, secondo comma, lettera<i> l</i>), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile.<br />	<br />
2.&#8722; Si è costituita nel giudizio la Regione Piemonte, con atto depositato in data 4 agosto 2011, chiedendo che le questioni promosse siano dichiarate infondate e che, comunque, il secondo motivo di ricorso sia dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Quanto alla questione relativa all’art. 5 della legge regionale censurata, detta disposizione non conterrebbe alcuna deroga al principio delle «necessarie garanzie di professionalità e competenza», come sarebbe dimostrato dal fatto che l’analoga previsione di cui all’art. 15, comma 3, della legge regionale n. 23 del 2008 («Il Presidente della Giunta Regionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di professionalità esterne in numero non superiore a tre,scelte sulla base di rapporti fiduciari»), non è stata oggetto, a suo tempo, di impugnativa governativa.<br />	<br />
3.&#8722; Con memorie depositate, rispettivamente, in data 31 gennaio e 1° febbraio 2012, la Regione Piemonte e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno illustrato le proprie conclusioni, insistendo per l’accoglimento delle stesse.<br />	<br />
4.&#8722; Con decreto del 14 febbraio 2012, il Presidente della Corte costituzionale, sentito il Giudice relatore, disponeva lo stralcio e il rinvio a nuovo ruolo della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 14, comma 3, della legge regionale del Piemonte n. 7 del 2011.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.&#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5 (oltre che dell’articolo 14, comma 3) della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale».<br />	<br />
La disposizione censurata (art. 5 cit.) inserisce, nella legge regionale n. 23 del 2008 – in tema di organizzazione degli uffici regionali, della dirigenza e del personale – e, in particolare, nell’art. 14 di tale legge, il comma 3-<i>bis</i>, che autorizza il Presidente del Consiglio regionale ad avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalità esterna, scelta sulla base di rapporti fiduciari, e rimette ad un provvedimento deliberativo della Presidenza del Consiglio il compito di delineare il contenuto dell’incarico ed i rapporti del soggetto assunto con le altre strutture.<br />	<br />
Essa, pertanto, interviene sulla normativa regionale previgente, dettata per disciplinare le strutture di vertice dell’organizzazione regionale, introducendo, per il Presidente del Consiglio regionale – in aggiunta all’ufficio del Capo di Gabinetto del Consiglio – un’ulteriore forma di collaborazione fiduciaria.<br />	<br />
Secondo il ricorrente, la norma citata, da un lato, contrasterebbe con il principio di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97, Cost., in quanto autorizzerebbe il ricorso al supporto di una professionalità esterna, indipendentemente dal rispetto dei criteri dettati dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) – che prevede che il ricorso a tali forme di collaborazione possa avvenire solo in presenza di specifici presupposti oggettivi, quali l’accertata impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’amministrazione, il carattere temporaneo ed altamente qualificato della prestazione, ed altri, e che tali incarichi possano essere conferiti soltanto ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria – dall’altro, determinerebbe l’invasione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, intervenendo nella disciplina dei rapporti di diritto privato.<br />	<br />
2.&#8722; La questione, promossa con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, è fondata.<br />	<br />
Questa Corte ha più volte affermato, in tema di incarichi temporanei a soggetti esterni all’amministrazione, il principio in base al quale la Regione può derogare ai criteri statali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 citato, a condizione che preveda, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale e ad assicurare che la scelta dei collaboratori esterni avvenga secondo i canoni della buona amministrazione, onde evitare che sia consentito l’accesso a tali uffici di personale esterno del tutto privo di qualificazione.<br />	<br />
Tale principio è stato ribadito anche con specifico riferimento a disposizioni regionali, simili a quella oggi impugnata, che miravano a consentire il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato con persone esterne in ausilio dell’attività di un proprio organo di vertice o di altra struttura politica (Presidente e componenti della Giunta, Presidente del Consiglio regionale e gruppi consiliari).<br />	<br />
Simili forme di diretta collaborazione, per loro natura temporanee (in quanto strettamente connesse con la permanenza in carica dell’organo di rappresentanza politica dell’Ente), presuppongono che l’individuazione dei collaboratori esterni avvenga anche sulla base di criteri di tipo fiduciario, dato il carattere politico dell’organo che questi ultimi sono chiamati a coadiuvare.<br />	<br />
In ragione della specificità degli uffici di diretta collaborazione, questa Corte ha affermato (sentenze n. 7 del 2011, n. 34 del 2010, n. 293 del 2009, n. 104 del 2007) che le Regioni possono dettare, in deroga ai criteri di selezione dettati dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei propri, autonomi, criteri selettivi, che tengano conto della peculiarietà dell’incarico in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l’organo politico.<br />	<br />
Tuttavia, questa Corte ha sempre escluso che la selezione di tale personale esterno di diretta collaborazione possa avvenire soltanto in base al predetto rapporto fiduciario e, quindi, in totale assenza di criteri di valutazione della professionalità e competenza.<br />	<br />
Questa Corte, in particolare, ha affermato che «la Regione, per accentuare tale carattere ben può derogare ai criteri statali, purché preveda, però, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e professionalità dei soggetti di cui si avvale ed a scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni» (sentenza n. 252 del 2009). Principi ribaditi, sia pure con riferimento a diversa censura, dalla sentenza n. 7 del 2011, nella quale, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento ad una corrispondente disposizione regionale della Liguria, è stato affermato che la disposizione in quel caso censurata poteva ritenersi «rispettosa di tali principi, perché essa, nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarietà del personale di diretta collaborazione, prevede, in caso di assunzione di personale in deroga ai principi dettati dalla citata legislazione statale, alcuni criteri selettivi che, valorizzando il possesso di esperienze professionali specifiche (dalla particolare competenza derivante da pregresse esperienze istituzionali e politiche, alla professionalità maturata in incarichi di responsabilità o consulenza, di durata triennale, in uffici pubblici o, per le segreterie particolari, alla circostanza che gli aspiranti collaboratori abbiano avuto pregresse esperienze triennali dello stesso tipo) devono ritenersi idonei a compensare adeguatamente – in vista dello specifico impegno richiesto – la deroga a quelli, più rigorosi, dettati dal d.lgs. n. 165 del 2001».<br />	<br />
3.&#8722; La norma della Regione Piemonte censurata si pone in palese contrasto con i suesposti principi.<br />	<br />
Essa, invero, dispone che la individuazione della professionalità esterna, di ausilio alle funzioni del Presidente del Consiglio Regionale, possa avvenire esclusivamente sulla base di «rapporti fiduciari», in deroga a quanto disposto dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non prevede, in luogo di tali criteri, alcun meccanismo di selezione alternativo che possa garantire la professionalità del collaboratore esterno.<br />	<br />
Essa, inoltre, non stabilisce alcun termine di cessazione della collaborazione esterna e non commina la decadenza della stessa neppure alla cessazione del mandato del Presidente del Consiglio regionale, rimettendo la stessa determinazione del contenuto dell’incarico e quella dei rapporti con le altre strutture ausiliarie ad una successiva delibera dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con notevoli margini di incertezza anche nella definizione dei rapporti con il preesistente Ufficio di gabinetto, di cui all’art. 14 della legge regionale n. 23 del 2008.<br />	<br />
La forma di collaborazione introdotta dalla disposizione censurata, pertanto, non risultando ancorata né a precisi limiti temporali né ad obiettive e predeterminate esigenze funzionali dell’organo politico, a causa di tale indeterminatezza viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.).<br />	<br />
4.&#8722; Resta assorbita la questione sollevata con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), Cost.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>riservata a separata pronuncia la decisione sulla ulteriore questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, legge Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7;<br />	<br />
<i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale».</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2012.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2012.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-3-2012-n-53/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.54</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-3-2012-n-54/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-3-2012-n-54/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-3-2012-n-54/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.54</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Carosi sul riparto di competenze Stato Regioni in materia di installazione sul territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi Riparto di competenze stato/regioni – Tutela dell’ambiente – Art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-3-2012-n-54/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.54</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-3-2012-n-54/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.54</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Carosi</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di competenze Stato Regioni in materia di installazione sul territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Riparto di competenze stato/regioni – Tutela dell’ambiente – Art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di energia) – Previsione del divieto di installazione sul territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi &#8211; Q. l. c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Asserita violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s) Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 1, comma 3, della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di energia), nella parte in cui prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; giudici: Franco GALLO, Luigi MZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosaro MORELLI<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di energia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 giugno 2011, depositato in cancelleria il 30 giugno 2011 ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2011.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Udito</i> nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2012 il Giudice relatore Aldo Carosi;<br />	<br />
<i>udito</i> l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8213; Con ricorso notificato il 24 giugno 2011 e depositato nella cancelleria della Corte il 30 giugno 2011, previa deliberazione consiliare del 16 giugno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di energia), pubblicata sul B.U.R. del Molise del 30 aprile 2011.<br />	<br />
In particolare, la disposizione impugnata prevede che: «tenuto conto degli elevati rischi connessi alla sismicità ed al dissesto idrogeologico del territorio, è preclusa nella regione, in assenza di intesa con lo Stato, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi».<br />	<br />
1.1. &#8213; Sostiene il ricorrente che tale disposizione viola l’art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione, in quanto interviene in una materia, quella della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato, che l’ha concretamente esercitata attraverso: a) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari), contenente disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi (art. 102) e per il controllo sulla radioattività ambientale (art. 104); b) il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 368; c) il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99), successivamente modificato.<br />	<br />
Ne consegue, secondo la prospettazione del ricorrente, che è radicalmente precluso alla Regione adottare norme che limitino o condizionino l’applicazione della normativa statale.<br />	<br />
Sul tema dello stoccaggio e del deposito di materiali e rifiuti radioattivi nonché sulla mancanza di competenza regionale in punto di disciplina ambientale viene richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 62 del 2005, n. 247 del 2006 e n. 331 del 2010).<br />	<br />
1.2. &#8213; Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata si porrebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 120, primo comma, Cost. (in relazione ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione), in quanto, precludendo il transito e la presenza, anche provvisoria, di materiali e rifiuti nucleari nel territorio regionale, predisporrebbe una misura ostativa alla libera circolazione del materiale radioattivo, così come delineata nella giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 62 del 2005, già citata). Il problema dei rifiuti radioattivi, infatti, non potrebbe essere risolto dal legislatore regionale in base al criterio di “autosufficienza” a livello regionale, dovendosi tenere conto della possibile irregolare distribuzione sul territorio nazionale delle attività produttive dei rifiuti e della necessità di trovare siti idonei per la loro collocazione in sicurezza.<br />	<br />
2. &#8213; La Regione Molise non si è costituita.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8213; Con ricorso ritualmente notificato il 24 giugno 2011 e depositato nella cancelleria della Corte il 30 giugno 2011, previa deliberazione consiliare del 16 giugno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di energia).<br />	<br />
La disposizione impugnata prevede che «tenuto conto degli elevati rischi connessi alla sismicità ed al dissesto idrogeologico del territorio, è preclusa nella regione, in assenza di intesa con lo Stato, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi».<br />	<br />
1.1. &#8213; Secondo il ricorrente, tale disposizione viola l’art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione, in quanto interviene in una materia, quella della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato, che l’ha concretamente esercitata attraverso: a) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari), contenente disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi (art. 102) e per il controllo sulla radioattività ambientale (art. 104); b) il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 368; c) il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99), successivamente modificato.<br />	<br />
1.2. &#8213; Viene inoltre dedotto il contrasto con l’art. 120, primo comma, Cost. (in relazione ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione), in quanto il conseguente divieto di transito e di gestione, anche provvisoria, di materiali e rifiuti nucleari sul territorio regionale costituirebbe un ostacolo, nell’ambito di quello nazionale, al principio di libera circolazione del materiale radioattivo, così come ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 62 del 2005.<br />	<br />
Pertanto, la Regione sarebbe incompetente ad adottare norme che, come quella impugnata, limitino o condizionino l’applicazione della normativa statale.<br />	<br />
2. &#8213; In via preliminare, occorre rilevare che, sebbene la deliberazione del Consiglio dei ministri prevista dall’art. 31, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), faccia riferimento all’intera legge della Regione Molise n. 7 del 2011, la relazione del Ministro per i rapporti con le regioni, cui la deliberazione rinvia, si riferisce al solo art. 1, comma 3, rilievo che induce a limitare ad esso lo scrutinio (sentenza n. 95 del 2005).<br />	<br />
Inoltre, mentre l’intestazione del ricorso ed il relativo <i>petitum</i> si riferiscono all’intero art. 1, comma 3 (che, in difetto di intesa con lo Stato, vieta l’installazione nel territorio regionale sia di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare sia di depositi di materiali e rifiuti radioattivi), le argomentazioni svolte nell’atto introduttivo riguardano, al contrario (come si evince dal tenore letterale del ricorso e dalla giurisprudenza costituzionale invocata a sostegno delle tesi prospettate), esclusivamente il secondo divieto.<br />	<br />
La questione di legittimità costituzionale, alla luce delle motivazioni contenute nel ricorso, deve intendersi pertanto limitata alla sola parte della citata norma afferente ai depositi dei materiali e dei rifiuti radioattivi.<br />	<br />
3. &#8213; Nel merito della questione, la censura svolta in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost., è fondata.<br />	<br />
La Regione Molise, con l’art. 1 della legge 27 maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi), aveva già vietato il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale, ad esclusione dei materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica.<br />	<br />
Detta disposizione, parzialmente coincidente con quella oggetto dell’odierna impugnazione (che vieta il deposito, senza ulteriori specificazioni, e consente una deroga in caso di intesa Stato-Regione), è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con la sentenza n. 247 del 2006 per violazione dei medesimi parametri oggi evocati (art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>, ed art. 120, primo comma, Cost.).<br />	<br />
Peraltro questa Corte (sentenza n. 331 del 2010) ha già avuto modo di pronunciarsi su disposizioni del tutto analoghe a quella oggetto dell’odierna impugnazione, contenute nella legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni in materia di energia nucleare), nella legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – L.R. n. 9/2007), e nella legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010). Le disposizioni allora evocate vietavano l’installazione sul territorio regionale, oltre che di impianti di produzione di energia nucleare, anche di depositi di materiali e di rifiuti radioattivi, salvo che non fosse raggiunta un’intesa tra Stato e Regione interessata.<br />	<br />
In quell’occasione fu ribadito il principio, secondo cui nessuna Regione – a fronte di determinazioni di carattere ultraregionale, assunte per un efficace sviluppo della produzione di energia elettrica nucleare – può sottrarsi in modo unilaterale ai conseguenti inderogabili oneri di solidarietà economica e sociale. Ciò vale evidentemente anche per i sacrifici connessi alla procedura di stoccaggio e smaltimento dei materiali e dei rifiuti, la cui disciplina resta vigente indipendentemente dall’impatto sul settore dell’energia nucleare degli esiti del <i>referendum</i> abrogativo, che ha riguardato i commi 1 e 8 dell’art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo), convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, oggetto del quesito come riformulato dall’Ufficio centrale per il <i>referendum</i> presso la Corte di cassazione con ordinanza 1-3 giugno 2011.<br />	<br />
Con la citata sentenza n. 331 del 2010 è stato ribadito, nel solco della precedente giurisprudenza (sentenze n. 62 del 2005, n. 247 del 2006, n. 278 del 2010 e n. 33 del 2011), che le disposizioni relative al settore dei materiali e rifiuti radioattivi vanno ascritte alla materia, di esclusiva competenza statale, «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>, Cost.).<br />	<br />
Non può rilevare in proposito la ragione apparentemente ricavabile dalla formulazione della disposizione regionale, secondo cui la prevenzione degli elevati rischi connessi alla sismicità ed al dissesto idrogeologico del territorio molisano sarebbe sufficiente a ritagliare una competenza legislativa in materia assimilabile alle categorie della protezione civile, della salute pubblica o del governo del territorio.<br />	<br />
Occorre, infatti, in proposito precisare che, per definire la materia oggetto delle disposizioni censurate, assume rilievo non la qualificazione che ne dà il legislatore regionale, bensì la natura dell’oggetto ed il significato sostanziale delle medesime, tenendo conto della loro <i>ratio</i> e tralasciando profili marginali e riflessi (sentenza n. 168 del 2009).<br />	<br />
Tanto premesso, la Corte ha specificamente negato che la Regione disponga di poteri in campo ambientale alla stregua del titolo di competenza rappresentato dalla «protezione civile», in presenza della competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost. (sentenze n. 62 del 2005, punto 4 del <i>Considerato in diritto</i>, e n. 278 del 2010, punto 12 del <i>Considerato in diritto</i>).<br />	<br />
Nel medesimo contesto ha escluso la competenza concorrente della Regione in materia di «salute pubblica», affermando che i poteri regionali «non possono consentire, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili, come nella specie, di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio, come avverrebbe in caso di impossibilità o difficoltà a provvedere correttamente allo smaltimento di rifiuti radioattivi» (sentenza n. 62 del 2005, punto 4 del <i>Considerato in diritto</i>). In quest’ultima pronuncia è stato infatti affermato, con particolare riferimento a rifiuti pericolosi come quelli radioattivi, che il problema dello smaltimento – e, più in generale, del loro deposito e di quello di materiali nucleari, considerate le analoghe esigenze di cautela che pongono – non può essere risolto, alla luce della rilevanza nazionale degli interessi in gioco, sulla base di un criterio di “autosufficienza” delle singole Regioni (principi conformi si rinvengono nelle sentenze n. 281 del 2000, n. 505 del 2002 e n. 247 del 2006), poiché occorre tener conto quantomeno della necessità di trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terreno e possibilità di collocamento in sicurezza.<br />	<br />
Infine, quanto al «governo del territorio», l’incidenza della potenziale installazione dei depositi sul territorio regionale determina effettivamente l’intreccio dell’intervento statale con detta materia di concorrente competenza regionale; ciò comporta, tuttavia, il semplice coinvolgimento, attraverso opportune forme di collaborazione, della Regione interessata (sentenze n. 62 del 2005, punto 16 del Considerato in diritto, n. 247 del 2006, n. 278 del 2010, punto 12 del <i>Considerato in diritto</i>, e n. 33 del 2011, punto 6.8. del <i>Considerato in diritto</i>).<br />	<br />
Peraltro, il doveroso coinvolgimento regionale e la previsione dell’intesa nella norma qui impugnata non sono elementi sufficienti ad impedire l’invasione della competenza statale realizzata da parte della disposizione in esame, atteso che le idonee modalità di collaborazione devono essere individuate e disciplinate dal legislatore cui spetta la competenza in base all’art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost., ossia dal legislatore statale, il cui operato, ove si riveli lesivo dell’autonomia regionale, potrà soltanto essere sottoposto dalla Regione interessata al vaglio di costituzionalità della Corte (così la sentenza n. 310 del 2010, punto 7 del <i>Considerato in diritto</i>).<br />	<br />
Alla luce delle esposte considerazioni va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise n. 7 del 2011, nella parte in cui prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi.<br />	<br />
4. &#8213; Resta assorbita la censura svolta in riferimento all’art. 120, primo comma, Cost.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di energia), nella parte in cui prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2012.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2012.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-3-2012-n-54/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.54</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.899</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-899/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-899/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.899</a></p>
<p>Va sospeso, con ammissione con riserva a gara, il provvedimento del responsabile rotabili e vendita di beni e servizi extraufficio della direzione acquisti di Trenitalia spa con esclusione da procedura negoziata. Infatti il provvedimento di esclusione è motivato esclusivamente con riferimento all’asserita riferibilità dei contratti (oggetto della cessione ed in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-899/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.899</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, con ammissione con riserva a gara, il provvedimento del responsabile rotabili e vendita di beni e servizi extraufficio della direzione acquisti di Trenitalia spa con esclusione da procedura negoziata. Infatti il provvedimento di esclusione è motivato esclusivamente con riferimento all’asserita riferibilità dei contratti (oggetto della cessione ed in base ai quali è stato documentato il requisito di partecipazione prescritto) a condotte fraudolente della società cedente, come implicato dal provvedimento di rinvio a giudizio del rappresentante legale della società stessa; Ritenuto che la cessione si riferisce espressamente a contratti non risolti, né rescissi, né comunque oggetto di contestazione giudiziaria; mentre la stazione appaltante non fornisce alcuna indicazione in ordine all’asserita riferibilità dei contratti de quibus alle condotte oggetto di procedimento penale; Visto inoltre il disposto di cui all’art. 38 del d. lgs. 163/06, comma 1 lett. C). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00899/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01287/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1287 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Almar Srl</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Roma, via degli Avignonesi, 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Trenitalia Spa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Aristide Police, Carlo F. Giampaolino, Filippo Degni, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, 11; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DEL PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE ROTABILI E VENDITA DI BENI E SERVIZI EXTRAUFFICIO DELLA DIREZIONE ACQUISTI DI TRENITALIA SPA N. 12 DEL 16/01/2011 CON IL QUALE È STATA COMUNICATA L&#8217;ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA NEGOZIATA &#8211; RISARCIMENTO DANNI &#8211; ART. 120 CPA	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Trenitalia Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che, alla stregua della delibazione sommaria propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare assistito da profili di fondatezza con riferimento alle censure di cui al secondo ed al terzo motivo di gravame;<br />	<br />
Ritenuto in particolare che il provvedimento di esclusione è motivato esclusivamente con riferimento all’asserita riferibilità dei contratti (oggetto della cessione ed in base ai quali è stato documentato il requisito di partecipazione prescritto) a condotte fraudolente della società cedente, come implicato dal provvedimento di rinvio a giudizio del rappresentante legale della società stessa;<br />	<br />
Ritenuto che la cessione si riferisce espressamente a contratti non risolti, né rescissi, né comunque oggetto di contestazione giudiziaria; mentre la stazione appaltante non fornisce alcuna indicazione in ordine all’asserita riferibilità dei contratti de quibus alle condotte oggetto di procedimento penale;<br />	<br />
Visto inoltre il disposto di cui all’art. 38 del d. lgs. 163/06, comma 1 lett. C);	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) accoglie la domanda di tutela cautelare proposta con il ricorso in epigrafe e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento di esclusione impugnato e ammette la ricorrente con riserva alla gara;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012.	</p>
<p>Compensa le spese della fase cautelare del giudizio.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Donatella Scala, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-899/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.899</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.900</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-900/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-900/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.900</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara strumentale all&#8217;affidamento di un accordo quadro per “i servizi di plottaggio e consegna di file inseriti nel sistema pdm e servizi di reperimento file/documentazione digitalizzazione e inserimento nel sistema pdm“, Ritenuto che, a seguito del sub</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-900/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.900</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-900/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.900</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara strumentale all&#8217;affidamento di un accordo quadro per “i servizi di plottaggio e consegna di file inseriti nel sistema pdm e servizi di reperimento file/documentazione digitalizzazione e inserimento nel sistema pdm“, Ritenuto che, a seguito del sub ingresso in gara della contro interessata, per effetto della cessione in affitto dell’azienda da parte dell’offerente, non è stato dichiarato né documentato il possesso da parte del soggetto subentrato dei requisiti di partecipazione; Visto l’art. 51 del codice degli appalti in tema di subentro del cessionario previa verifica dei requisiti; Ritenuto, ad un primo esame, che le censure di cui al secondo ed al terzo motivo del ricorso principale lasciano ipotizzare un possibile esito favorevole del ricorso a seguito della cognizione di merito, mentre il ricorso incidentale non appare assistito da sufficienti profili di fondatezza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00900/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00859/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 859 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Fat Service Srl</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Consolo, con domicilio eletto presso Giuseppe Consolo in Roma, via Claudio Monteverdi, 16;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Soc Italferr Spa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Galli, Valentina Paoletti Gualandi, con domicilio eletto presso Domenico Galli in Roma, piazza della Croce Rossa, 2/C; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Soc Alba Srl</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Annoni, Andrea Segato, Leonardo Frattesi, con domicilio eletto presso Marco Annoni in Roma, via Udine, 6; Soc Interservice Srl; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento in data 23.12.2011 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara strumentale all&#8217;affidamento di un accordo quadro per “ i servizi di plottaggio e consegna di file inseriti nel sistema pdm e servizi di reperimento file/documentazione digitalizzazione e inserimento nel sistema pdm “ indetta con bando pubblicato in data 27.5.2011.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Italferr Spa e di Soc Alba Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che, a seguito del sub ingresso in gara della contro interessata, per effetto della cessione in affitto dell’azienda da parte dell’offerente Interservice, non è stato dichiarato né documentato il possesso da parte del soggetto subentrato dei requisiti di partecipazione;<br />	<br />
Visto l’art. 51 del codice degli appalti;<br />	<br />
Ritenuto, ad un primo esame, che le censure di cui al secondo ed al terzo motivo del ricorso principale lasciano ipotizzare un possibile esito favorevole del ricorso a seguito della cognizione di merito;<br />	<br />
Ritenuto altresì che il ricorso incidentale non appare assistito da sufficienti profili di fondatezza;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), accoglie la domanda di tutela cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende gli effetti dell’atto impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Donatella Scala, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-900/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.900</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.903</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-903/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-903/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-903/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.903</a></p>
<p>Va sospesa l’aggiudicazione definitiva al controinteressato della gara per l’affidamento del servizio di cucina e mensa per gli ospiti della casa di riposo e della r.s.a.; b) deliberazione recante detta aggiudicazione definitiva; c) comunicazione della graduatoria provvisoria di gara); Ritenuto, alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, e impregiudicato l’approfondimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-903/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-903/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.903</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’aggiudicazione definitiva al controinteressato della gara per l’affidamento del servizio di cucina e mensa per gli ospiti della casa di riposo e della r.s.a.; b) deliberazione recante detta aggiudicazione definitiva; c) comunicazione della graduatoria provvisoria di gara); Ritenuto, alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, e impregiudicato l’approfondimento delle questioni dedotte, che il ricorso si presenta prima facie assistito dai prescritti requisiti del fumus boni iuris (sotto il profilo della valutazione dell’offerta tecnica della controinteressata), non sembrando allo stato potersi riconoscere efficacia paralizzante all’impugnazione incidentale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00903/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00314/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 314 del 2012, con motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Bioristoro Italia s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Gai, presso il cui studio in Roma, Via degli Scipioni n. 288, ha eletto domicilio	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Istituto Romano di San Michele</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciana Selmi e Carlo Rienzi, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Paolo Emilio n. 57	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Consorzio Nazionale Servizi – CNS soc. coop.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimiliano Brugnoletti, presso il cui studio in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 26/B, ha eletto domicilio 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
a) dell’aggiudicazione definitiva al CNS, comunicata il 13.12.2011, della gara per l’affidamento del servizio di cucina e mensa per gli ospiti della casa di riposo e della r.s.a. Toti; b) della deliberazione dell’Istituto Romano di San Michele n. 157 del 5.12.2011, recante detta aggiudicazione definitiva; c) delle note dell’Istituto intimato in data 6.12.2011 (recante notizia dell’invio di informazioni ai sensi dell’art. 79, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006) e in data 13.10.2011 (di comunicazione della graduatoria provvisoria di gara); d) del verbale di gara n. 14 del 27.11.2011, di aggiudicazione provvisoria; e) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e il ricorso incidentale, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti tutti di causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio dell’8 marzo 2012 il cons. Mario Alberto di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto, alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, e impregiudicato l’approfondimento delle questioni dedotte, che il ricorso si presenta prima facie assistito dai prescritti requisiti del fumus boni iuris (sotto il profilo della valutazione dell’offerta tecnica della controinteressata), non sembrando allo stato potersi riconoscere efficacia paralizzante all’impugnazione incidentale;<br />	<br />
Riservata al merito la decisione sulle spese della presente fase;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati; fissa per la trattazione del merito l’udienza del 27 aprile 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Giampiero Lo Presti, Consigliere<br />	<br />
Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-903/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.908</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-908/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-908/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-908/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.908</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame sulla base delle sole richieste documentali strettamente necessarie, il Regolamento per la disciplina delle installazioni delle Stazioni radio base per telefonia mobile e telecomunicazioni nel territorio di un Comune, se sussiste il fumus boni juris sia in relazione alla retroattiva e indebita applicazione della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-908/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.908</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-908/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.908</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame sulla base delle sole richieste documentali strettamente necessarie, il Regolamento per la disciplina delle installazioni delle Stazioni radio base per telefonia mobile e telecomunicazioni nel territorio di un Comune, se sussiste il fumus boni juris sia in relazione alla retroattiva e indebita applicazione della censurata previsione del regolamento comunale, sia alla necessità di non aggravare il procedimento con richieste documentali non necessarie. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00908/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00875/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 875 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Ericsson Telecomunicazioni Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Luigi Luciani, 1;	</p>
<p><b>contro</b>	</p>
<p><b>Comune di Cerveteri</b>, n.c.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della nota prot. 43395 datata 25.11.2011 del Comune di Cerveteri;<br />	<br />
&#8211; del Regolamento per la disciplina delle installazioni delle Stazioni radio base per telefonia mobile e telecomunicazioni nel territorio di Cerveteri, con particolare riferimento all’art. 11. 	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che sussiste il fumus boni juris sia in relazione alla retroattiva e indebita applicazione della censurata previsione del regolamento comunale, sia alla necessità di non aggravare il procedimento con richieste documentali non necessarie;<br />	<br />
&#8211; che sussiste il periculum in mora;<br />	<br />
&#8211; che deve concedersi la richiesta misura cautelare, ai fini del motivato riesame della fattispecie sulla base delle sole richieste documentali strettamente necessarie	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)<br />	<br />
accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Consigliere<br />	<br />
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-908/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.908</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.991</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-991/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-991/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.991</a></p>
<p>Va sospesa la determinazione del Dirigente Azienda sanitaria locale TO3 che ha disposto l’aggiudicazione della fornitura in noleggio quinquennale di attrezzature per videoendoscopia, accogliendo il motivo, caducante l’intera gara, concernente l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche in seduta segreta anziché pubblica, tenuto anche conto del precedente offerto dall’Adunanza Plenaria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.991</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la determinazione del Dirigente Azienda sanitaria locale TO3 che ha disposto l’aggiudicazione della fornitura in noleggio quinquennale di attrezzature per videoendoscopia, accogliendo il motivo, caducante l’intera gara, concernente l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche in seduta segreta anziché pubblica, tenuto anche conto del precedente offerto dall’Adunanza Plenaria n. 13 del 2011. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00991/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01331/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Olympus Italia S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. ti Paolo Pittori e Paolo Perani, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, Lungotevere dei Mellini 24;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Pentax Italia S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. ti Gabriele Pafundi, Rocco Mangia e Stefano Quadrio, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, viale Giulio Cesare, 14/A; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Azienda Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo</b> (Asl To3), non costituita; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. PIEMONTE, SEZIONE II n. 36/2012, resa tra le parti, concernente l’affidamento della fornitura in noleggio quinquennale di attrezzature per videoendoscopia per i presidi ospedalieri di Rivoli e Pinerolo.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Pentax Italia Srl;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012 il Cons. Hadrian Simonetti e uditi per le parti gli Avvocati Pittori e Pafundi;	</p>
<p>Osservato preliminarmente come il Giudice di primo grado, accogliendo la domanda cautelare di Pentax, abbia delibato sul solo motivo, caducante l’intera gara, concernente l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche in seduta segreta anziché pubblica, assorbendo invece i motivi volti all’aggiudicazione della presente procedura;<br />	<br />
Ritenuto che, in vista della sollecita definizione del merito del giudizio dinanzi al Tar, su tutti i motivi dedotti, l’appello cautelare non sia sorretto da sufficienti elementi di fondatezza, tenuto anche conto del precedente offerto dall’Adunanza Plenaria n. 13 del 2011;<br />	<br />
che sussistono giustificati motivi per compensare le spese della presente fase.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),<br />	<br />
respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1331/2012);<br />	<br />
spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Alessandro Botto, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.192</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-192/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-192/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-192/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.192</a></p>
<p>Va accordata tutela cautelare avverso il silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione alla domanda di Autorizzazione Unica presentata per ottenere l&#8217;autorizzazione per la costruzione e l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 40,58 Mw, nonche’ sul ricorso per la declaratoria dell&#8217;obbligo per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-192/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.192</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-192/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.192</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accordata tutela cautelare avverso il silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione alla domanda di Autorizzazione Unica presentata per ottenere l&#8217;autorizzazione per la costruzione e l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 40,58 Mw, nonche’ sul ricorso per la declaratoria dell&#8217;obbligo per la Regione di concludere con provvedimento espresso il procedimento instaurato a seguito di istanza di Autorizzazione Unica, se l’impugnato verbale di chiusura della conferenza di servizi, con il quale si impone la prescrizione di non realizzare alcuni sottoimpianti, appare scontare un difetto motivazionale e istruttorio nel differenziare tra sottoimpianti ammessi e non ammessi e se vi e’ contrasto con il giudizio favorevole di compatibilità ambientale espresso dal dirigente del servizio ecologia della Provincia, in presenza di una distanza di 100 e 150 metri rispetto a due corsi d’acqua episodici. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00192/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01125/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Sei Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luca Vergine e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Lecce, viale Otranto 117;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Puglia</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Tiziana T. Colelli, elettivamente domiciliata presso l’Ufficio Contenzioso della Regione Puglia in Lecce, viale Aldo Moro; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione alla domanda di Autorizzazione Unica presentata dalla Sei srl in data 09/11/10, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, per l&#8217;ottenimento dell&#8217;autorizzazione per la costruzione e l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 40,58 Mw sito nel Comune di Brindisi e delle opere di connessione, denominato &#8220;Solar Farm Pignicelle&#8221;;	</p>
<p>per la declaratoria<br />	<br />
dell&#8217;obbligo per la Regione Puglia di concludere con provvedimento espresso il procedimento instaurato a seguito dell&#8217;istanza di Autorizzazione Unica presentata in data 09/11/10;	</p>
<p>per il risarcimento del danno<br />	<br />
che verrà determinato in corso di causa anche mediante consulenza tecnica d’ufficio oppure secondo equità;	</p>
<p>nonché, per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />	<br />
del verbale del 13/01/2012 n. 276 di chiusura favorevole della conferenza di servizi della Regione Puglia per la costruzione e l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto di produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico nella parte in cui riduce la potenza elettrica a 24,5 Mw, e nella parte in cui condiziona il rilascio dell&#8217;autorizzazione unica al pagamento degli oneri di monitoraggio ovvero &#8220;a ottemperare a quanto previsto dal punto 4 &#8211; comma 3 della delibera di G.R. n. 3029/2010, relativo agli oneri di monitoraggio&#8221;;<br />	<br />
della delibera di G.R. 28/12/2010 n. 3029, pubblicato sul BURP n. 14 del 26/01/11, avente ad oggetto &#8220;Approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all&#8217;esercizio di impianti di produzione di energia elettrica&#8221;, nell&#8217;art. 4.3 che dispone il pagamento &#8220;a favore della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l&#8217;Innovazione &#8211; Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiale per lo Sviluppo, da effettuarsi sul c/c postale n. 60225323 con la causale Dgls 387/03 &#8211; fase realizzativa &#8211; oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D. Lgs. n. 626/94 e smi) e per l&#8217;accertamento della regolare esecuzione delle opere dell&#8217;importo pari a 10,00 € mw per ogni 1 Kw di potenza elettrica nominale installata, nella fase di realizzazione dell&#8217;impianto&#8221;;<br />	<br />
del preavviso di diniego del 28/12/11 n. 15371 della Regione Puglia &#8211; Ufficio Energia &#8211; con il quale si chiede di depositare &#8220;&#8230;il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni del parere del 24/11/11 del Servizio Assetto del Territorio, che hanno una valenza propria aggiuntiva rispetto alla determina di VIA provinciale, né a quelle contenute nella medesima determina di VIA&#8230;&#8221;;<br />	<br />
della nota del 24/11/11 n. 14524 della Regione Puglia &#8211; Servizio Assetto del Territorio &#8211; con il quale è stato espresso parere favorevole alla costruzione e l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto di produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico della potenza elettrica di 40,580 Mw nel Comune di Brindisi nella parte in cui dispone la prescrizione di non realizzare i sotto impianti nn. 8, 9 e 12;<br />	<br />
della nota del 20/09/2011 n. 7357 della Regione Puglia -Servizio Assetto del Territorio &#8211; con la quale è stato espresso parere favorevole all&#8217;impianto fotovoltaico della società ricorrente con prescrizioni;<br />	<br />
del preavviso di diniego del 17/06/11 n. 5059 della Regione Puglia &#8211; Servizio Assetto del Territorio &#8211; alla realizzazione dell&#8217;impianto fotovoltaico della ricorrente;	</p>
<p>di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti L.Vergine, T. Colelli ;	</p>
<p>&#8211; considerato che l’impugnato verbale di chiusura della conferenza di servizi del 13 gennaio 2012, con il quale si impone la prescrizione di non realizzare i sotto-impianti 8,9,10,11,12 (i sottoimpianti 10 e 11 erano stati già stralciati dalla ricorrente<br />
&#8211; osservato, difatti, che le ragioni delle citate prescrizioni risultano espresse con riferimento ai vincoli di tutela previsti dal PUTT/p in relazione alle direttive di tutela dell’ATE, secondo diverse percentuali di ATE di tipo D e con presenza di compo	</p>
<p>&#8211; ritenuto, in particolare, sussistere:<br />	<br />
a) quanto agli impianti 8 e 12, la lamentata carenza motivazionale e istruttoria atteso che le ragioni della citata limitazione appaiono contrastare con il giudizio favorevole di compatibilità ambientale espresso dal dirigente del servizio ecologia della Provincia di Lecce in data 15 dicembre 2011, ove si specifica che sebbene le rispettive particelle di competenza, 175 e 104, siano rientranti nell’ATD area annessa a corso d’acqua (in cui trova applicazione l’art. 3.08 delle NTA del PUTT/p), tuttavia i pannelli sono posizionati all’esterno di detta area;<br />	<br />
b) quanto all’impianto n.9 la lamentata insufficienza motivazionale e istruttoria atteso che le ragioni della esclusione dello stesso non risultano sufficientemente esplicitate, sia pur se l’area utilizzata si posiziona tra due corsi d’acqua episodici censiti nella carta idrogeomorfologica dell’Autorità di Bacino della Puglia, di cui quello a ovest dista circa 100 metri dall’impianto, quello a est circa 150 metri.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare di cui in epigrafe e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 23 maggio 2012.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giuseppe Esposito, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-192/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.192</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.989</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-989/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-989/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-989/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.989</a></p>
<p>Va sospesa, su istanza di un Comune la sentenza che respinge il ricorso avverso la riorganizzazione rete ospedaliera disposta con Decreto Commissariale, nella parte in cui prevede la riconversione dell’ospedale di Bracciano in ospedale distrettuale di II livello (tipo B), con lo scopo di realizzare macroeconomie di scala, rimodulando l’offerta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-989/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.989</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-989/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.989</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, su istanza di un Comune la sentenza che respinge il ricorso avverso la riorganizzazione rete ospedaliera disposta con Decreto Commissariale, nella parte in cui prevede la riconversione dell’ospedale di Bracciano in ospedale distrettuale di II livello (tipo B), con lo scopo di realizzare macroeconomie di scala, rimodulando l’offerta ospedaliera per acuti e post-acuti, che comporti un utilizzo appropriato dei servizi ad alto impegno tecnologico e ad elevato costo. Con decreto monocratico d’urgenza 691/2012, è stata disposta la sospensione dell’esecuzione della sentenza; collegialmente si e’ poi ritenuto che sussistono i presupposti del danno grave e irreparabile per la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, tenuto conto dell’interesse alla tutela della salute della popolazione appartenente al bacino di utenza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00989/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01008/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2012, proposto dal <b>Comune di Bracciano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Damiani e Costanzo Dal Pozzo, con domicilio eletto presso Michele Damiani in Roma, via Mordini N. 14; dal <b>Comune di Anguillara Sabazia</b>, dal <b>Comune di Trevignano Romano</b>, dal <b>Comune di Ladispoli</b>, dal <b>Comune di Canale Monterano</b> e dal <b>Comune di Cerveteri</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Costanzo Dal Pozzo e Michele Damiani, con domicilio eletto presso Michele Damiani in Roma, via Mordini N. 14;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Commissario Ad Acta Per L&#8217;Attuazione del Piano di Rientro</b>; <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />	<br />
<b>Regione Lazio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rosa Maria Privitera, domiciliata per legge in Roma, via Marcantonio Colonna N. 27; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio</b>; 	</p>
<p>Per la riforma della sentenza del<br />	<br />
T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III QUATER del 20 dicembre 2011 n. 09949/2011, resa tra le parti, concernente RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA disposta con Decreto Commissariale 30 settembre 2010 n. 80 , nella parte in cui prevede la riconversione dell’OSPEDALE di BRACCIANO in Ospedale distrettuale di II livello (tipo B), nonché gli atti presupposti e conseguenti	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lazio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;<br />	<br />
Visto il decreto monocratico d’urgenza del 15 febbraio 2012, con cui è stata disposta la sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata fino alla odierna udienza camerale;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012 il Cons. Alessandro Botto e uditi per le parti gli avvocati Dal Pozzo, Damiani, Privitera e dello Stato Urbani Neri;	</p>
<p>Rilevato che sussistono i presupposti del danno grave e irreparabile per la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, tenuto conto dell’interesse alla tutela della salute della popolazione appartenente al bacino di utenza;<br />	<br />
considerato che esistono evidenti e pressanti esigenze di una definizione nel merito della presente controversia;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1008/2012) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Fissa per la trattazione del merito dell’appello l’udienza del 13 aprile 2012.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Alessandro Botto, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-989/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.989</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.996</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-996/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-996/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.996</a></p>
<p>Va sospeso il decreto del Presidente della Regione Molise Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai Disavanzi del settore sanitario, avente ad oggetto riassetto della rete ospedaliera, con adeguati interventi per la dismissione/riconversione/riorganizzazione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia,</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto del Presidente della Regione Molise Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai Disavanzi del settore sanitario, avente ad oggetto riassetto della rete ospedaliera, con adeguati interventi per la dismissione/riconversione/riorganizzazione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia, analisi del fabbisogno e verifica dell’appropriatezza. Considerata la complessità delle questioni sottoposte con l’atto di appello, che coinvolgono profili di apprezzamento tecnico, alla luce di una pluralità di provvedimenti anche normativi successivi all’approvazione del Piano Sanitario Regionale, che meritano adeguato approfondimento. In primo grado la sospensiva era stata concessa sottolineando che il potere di delega al commissario di cui all’articolo 120 della Costituzione, da parte del Governo, non contempla anche l’esercizio del un potere legislativo da parte del commissario stesso (Corte Costituzionale, sentenza n.361 del 2010); che il piano sanitario regionale è stato approvato con legge regionale n.34 del 2008; che, ad un primo esame, tale piano appare in contrasto con l’accorpamento dei reparti dell’ospedale di Larino a quello di Campobasso, così come disposto con i provvedimenti impugnati. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p>N. 00996/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01227/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del Presidente pro-tempore,<br />	<br />
<b>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore,<br />	<br />
<b>Regione Molise</b>, in persona del Presidente pro-tempore,<br />	<br />
<b>Presidente della Regione Molise</b> in qualità di Commissario ad acta per l&#8217;attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi settore sanitario, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Associazione Onlus &#8220;Comitato Civico Frentano&#8221;</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Giuseppe Puchetti, Francesco Ortuso, Annarosa Notaro, Stefano Vincelli, Pasquale Mancinelli, Michele Di Carlantonio, Arcangela Spina, Pietro Alessandro Lepore, Maria Lavinia Franceschini, Ettore Lepore, Francesca Lepore, Gianluca D&#8217;Attilia, Nicolina Fiscante, Vincenzo Fiscante, Giuseppe Ciccarone, Carmela De Bernardo, Tonia Mariano, Marisa Di Santo, Vito Gigante, Nicola Cordigliere, Carmela Di Paolo, Carolina Della Rocca, Anna Forcione, Giuseppe Petrarca, Angelo Michele Prisco, Giuseppe Cicoria, Caporicci, Mario Bavota, Rosa Ricci, Bambina Milanese, Flavio Gioia, Carmine Gianquitto, Concetta Lannutti, Angela Di Nicola, Vera Tamilia, Bianca Rocchi, Maria Assunta Larivera, Giuseppe Parisi, Maria Antonietta Del Corpo, Francesco Mosca, Costantino Gemma, Maria Teresa Mascoli, Annatina De Leonardo, Gennaro Sirio Pappalardi, Michele Ciciola, Rolando Ciciola, Samanta Maria Giannavola, Federica Mangione, Franco Giulietti, Vittorio Puchetti, Teresa Colombo, Roberto Ciccone, Giuseppe Ricci, Maria Caccioppoli, Rita Rossi, Laura Romualdi, Wanda Marra, Donatella Battista, Giuseppantonio Perugini, Rosa Petti, Gennaro Miozza, Nicola Boccardi, Corina Prisco, Marco Boccardi, Renato Spinelli, Elvio Petrecca, Silvia Iannaccio, Veridiana Altieri, Denis Cebotari, Antonietta Amoroso, Maurizio De Curtis, Anna Malaspina, Antonio Mammarella, Paola Varanese, Teresa Pietrantonio, Monica Farese, Gaetano Sabetta, Franco Sabetta, Antonella Sabetta, Raffaella Altezza, Carmen Sabetta, Assunta Battista, Marco Carfagna, Leontina Di Giambattista, Olga Sabetta, Benito Del Peschio, Carmela Olga Provvidenti, Serafina Di Santo, Giuseppe Liberti, Nicola Ciavarro, Domenico D&#8217;Onofrio, Adele Piscolla, Giuseppe Vitulli, Carmela Bottazi, Michelina Tiscione, Domenico Francione, Giuseppina Provvidenti, Angelina Giammaria, Diodorina Cocca, Anna Nigro, Vittoria Buccelli, Maria Perluzzi, Vittorio Cacchione, Matteo Azarone, Maria Raineri, Erminia D&#8217;Angelo, Antonietta Minischetti, Angiolina Montanaro, Antonietta Di Iorio, Giuseppe Barbusci, Maria Malorni, Salvatore Cutrone, Gianvito Romualdi, Maurizio Mancini, Aldo Nuonno, Pasquale Di Tillo, Francesco Sabetti, Pasquale Forli, Giovanni Di Rocco, Anna Codoletti, Lucia Ferrara, Maria Rosati, Angelina Di Vito, Pardo Antonio Miraglia, Maria Lamanna, Maria Fiorentina Aloia, Giovanna Milano, Vittorio Di Palma, Valentino Dato, Alfredo Mustillo, Nicolino Occhionero, Emma Trolio, Giuseppe Iacobelli, Antonio Ciccone, Linda Verratti, Assunta Di Liello, Vincenzo Ranellucci, Ruggiero Pizzi, Giuseppe Bucci, Antonio Miozza, Aurora Tomasino, Maria Giuseppa Di Santo, Samanta Romano, Nicola Pizzi, Armando Notarangelo, Mario Mentore, Luigi Battista, Nicola Lozzi, Domenico Ciarlitto, Antonio Di Tommaso, Antonio Plescia, Antonio Sarno, Egidio Del Vescovo, Giovanni Perrotta, Anna Maria Bizzarro, Maria Puntillo, Umberto Nervo, Antonietta Mastantuono, Carmela Pozzuto, Iolanda Fiore, Teresa Fiore, Maria Domenica Vizzarri, Paolo Spina, Giuseppina Paternò, Maddalena Spina, Raffaele Chiocchio, Antonio Franzelletti, Maria Grazia Trasmundi, Maria Gabriele, Concetta Sedile, Maria Taddeo, Angelina Di Pilla, Carmine Cioia, Eugenio Campanelli, Giovanni Sforza, Antonio Milano, Carmela Travaglini, Angelina De Notariis, Renato Albanese, Concetta Travaglini, Michelina Di Bello, Francesco Petruccelli, Rosa Concetta Aquilano, Raffaella Colagiovanni, Lina Pietrantonio, Giuseppina Rulli, Vincenzo Travaglini, Maria Maddalena Di Maria, Domenica Vizzarri, Pietro Travaglini, Maria Vizzarri, Domenica Vizzarri, Carmela Travaglini, Lucia Travaglini, Nicola Carmellino, Giuseppe Travaglini, Gabriella Travaglini, Roberto Pietrantonio, Maria Concetta D&#8217;Amico, Renato Mastrogiuseppe, Gianfranco De Curtis, Katiuscia Giannavola, Angiolina Molinaro, Vincenzo Gammieri, Francesco Di Blasio, Giovanna Vitulli, Luigi Giuseppe Giannavola, Mario Pagano, Michele Zeoli, Beniamino Di Vito, Pietro Milone, Luigi Di Lorenzo, Giuseppe Di Liello, Enrico Cacchione, Giovanni Barbieri, Adolfo Mancini, Giuseppe Verratti, Maria Giovanna Barbusci, Luci Rita Carfagno, Antonella Marchesani, Marco Improta, Antonio Vitulli, Pasqualina Santoro, Marta Gracicla Moscardini, Flaviano Torzillo, Carmela Rossi, Filomena Malorni, Tommaso Mascitto, Corrado De Notariis, Antonio Foschi, Bruno Mottijo, Margherita Arcari, Pasqualino Caruso, Angela Stelluti, Michele Di Maria, Assunta Pietrantonio, Pietro La Serra, Pardo Antonio Pietrantonio, Raffaele Mascitto, Laura Colombo, Rosa Fratangelo, Sergio Verratti, Cesare Bisaccia, Antonietta Di Lena, Franco Cacchione, Roberta Cocco, Angiolina Di Tommaso, Carlo Colagiovanni, Mario Stelluti, Luigi Antonio Trevisani, Emma Vetere, Raffaele Starinieri, Antonella Spina, Rosa Di Monaco, Maria Concetta Di Blasio, Antonietta Di Pilla, Luigia Camposarcuno, Primiano Bonanotte, Maria Teresa Vincelli, Salvatore Pilone, Giovannina Cutrone, Carmela Liberatore, Ida Maddalena Ialenti, Matteo Cocco, Raffaella Benevento, Claudia Morielli, Antonieta Mili, Matteo Lamana, Michele Giuseppe Macchiagodena, Pasquale Marco Romano, Luigi Pietroniro, Giuseppe Piacenti, Dorina Venditti, Maria Rosa D&#8217;Ambrosio, Giuliana Spinelli, Maria Lucia Tavone, Francesco De Cesare, Lucia Di Tullio, Beatrice Greco, Giuseppe Pistilli, Pasqualino Bartone, Consiglia Carrillo, Eleonora Angiolina Pietracatella, Samuele Mancini, Gemma Iacurti, Domenico Gasbarro, Nicolina Cerulli, Maria Concetta Corbo, Carolina Doganieri, Osvaldo D&#8217;Aloia, Emilia Straccialano, Luigi Fantetti, Maddalena Melfi, Paolo Emilio Antonio Occhionero, Clara Delena, Elena Macchiarolo, Rosana Luisa Neri, Antonio D&#8217;Antonio, Carmelina Ciaramella, Maria Antonietta Morielli, Salvatore Caruso, Giuseppe Russo, Franca Vaccarro, Michela Raffaella Pasquale, Carmela Salato, Giuseppe Salato, Salvatore Salato, Carmelo Sangricoli, Bruno La Barbera, Vincenzo Mezzapelle, Antonio Palmieri, Giuseppe Gerla, Corrado Vitulli, Antonietta Alessandrina Lalli, Pardo Antonio Di Tommaso, Carolina Mancini, Michele Palmieri, Roberto Tartaglia, Giuseppe Antonio Pizzi, Giuseppe Pietrantonio, Vilma Greco, Angela Squilletti, Michele Di Fino, Leo Di Bello, Anna Concetta Di Bello, Pasquale Di Palma, Roberto Rizzi, Enrico Campimelli, Sebastiano Ferrara, Nicolina Fiorda, Mariagrazia Mancini, Giovanbattista Ferillo, Antonio Biscotti, Giovanni Petrone, Angelo Pio Cocchianella, Pasquale De Camillis, Giuseppe Ciarla, Donato Lupacchino, Antonio Gentile, Giuseppe Izzi, Giuseppe Cappiello, Valeria Torzillo, Amerigo Mastrogiuseppe, Giovanbattista Iasenza, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Barberini, n.52;<br />
Adelaide Di Ceglie, Marianna Di Ceglie, Maria Teresa D&#8217;Alonzo, Rosa Malatesta, Antonietta Malatesta, Addolorata Carmela Ramondo, Giacinta Di Giambattista, Maria Di Leonardo, Domenico Di Giambattista, Giovanna D&#8217;Addona; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>ASREM Azienda Sanitaria Regionale Per il Molise</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore,<br />	<br />
<b>Villa Maria Srl</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. MOLISE &#8211; CAMPOBASSO, SEZIONE I, n. 00257/2011, resa tra le parti, concernente RIASSETTO RETE OSPEDALIERA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Associazione Onlus &#8220;Comitato Civico Frentano&#8221;, di Giuseppe Puchetti e di Francesco Ortuso e di Annarosa Notaro e di Stefano Vincelli e di Pasquale Mancinelli e di Michele Di Carlantonio e di Arcangela Spina e di Pietro Alessandro Lepore e di Maria Lavinia Franceschini e di Ettore Lepore e di Francesca Lepore e di Gianluca D&#8217;Attilia e di Nicolina Fiscante e di Vincenzo Fiscante e di Giuseppe Ciccarone e di Carmela De Bernardo e di Tonia Mariano e di Marisa Di Santo e di Vito Gigante e di Nicola Cordigliere e di Carmela Di Paolo e di Carolina Della Rocca e di Anna Forcione e di Giuseppe Petrarca e di Angelo Michele Prisco e di Giuseppe Cicoria e di Caporicci e di Mario Bavota e di Rosa Ricci e di Bambina Milanese e di Flavio Gioia e di Carmine Gianquitto e di Concetta Lannutti e di Angela Di Nicola e di Vera Tamilia e di Bianca Rocchi e di Maria Assunta Larivera e di Giuseppe Parisi e di Maria Antonietta Del Corpo e di Francesco Mosca e di Costantino Gemma e di Maria Teresa Mascoli e di Annatina De Leonardo e di Gennaro Sirio Pappalardi e di Michele Ciciola e di Rolando Ciciola e di Samanta Maria Giannavola e di Federica Mangione e di Franco Giulietti e di Vittorio Puchetti e di Teresa Colombo e di Roberto Ciccone e di Giuseppe Ricci e di Maria Caccioppoli e di Rita Rossi e di Laura Romualdi e di Wanda Marra e di Donatella Battista e di Giuseppantonio Perugini e di Rosa Petti e di Gennaro Miozza e di Nicola Boccardi e di Corina Prisco e di Marco Boccardi e di Renato Spinelli e di Elvio Petrecca e di Silvia Iannaccio e di Veridiana Altieri e di Denis Cebotari e di Antonietta Amoroso e di Maurizio De Curtis e di Anna Malaspina e di Antonio Mammarella e di Paola Varanese e di Teresa Pietrantonio e di Monica Farese e di Gaetano Sabetta e di Franco Sabetta e di Antonella Sabetta e di Raffaella Altezza e di Carmen Sabetta e di Assunta Battista e di Marco Carfagna e di Leontina Di Giambattista e di Olga Sabetta e di Benito Del Peschio e di Carmela Olga Provvidenti e di Serafina Di Santo e di Giuseppe Liberti e di Nicola Ciavarro e di Domenico D&#8217;Onofrio e di Adele Piscolla e di Giuseppe Vitulli e di Carmela Bottazi e di Michelina Tiscione e di Domenico Francione e di Giuseppina Provvidenti e di Angelina Giammaria e di Diodorina Cocca e di Anna Nigro e di Vittoria Buccelli e di Maria Perluzzi e di Vittorio Cacchione e di Matteo Azarone e di Maria Raineri e di Erminia D&#8217;Angelo e di Antonietta Minischetti e di Angiolina Montanaro e di Antonietta Di Iorio e di Giuseppe Barbusci e di Maria Malorni e di Salvatore Cutrone e di Gianvito Romualdi e di Maurizio Mancini e di Aldo Nuonno e di Pasquale Di Tillo e di Francesco Sabetti e di Pasquale Forli e di Giovanni Di Rocco e di Anna Codoletti e di Lucia Ferrara e di Maria Rosati e di Angelina Di Vito e di Pardo Antonio Miraglia e di Maria Lamanna e di Maria Fiorentina Aloia e di Giovanna Milano e di Vittorio Di Palma e di Valentino Dato e di Alfredo Mustillo e di Nicolino Occhionero e di Emma Trolio e di Giuseppe Iacobelli e di Antonio Ciccone e di Linda Verratti e di Assunta Di Liello e di Vincenzo Ranellucci e di Ruggiero Pizzi e di Giuseppe Bucci e di Antonio Miozza e di Aurora Tomasino e di Maria Giuseppa Di Santo e di Samanta Romano e di Nicola Pizzi e di Armando Notarangelo e di Mario Mentore e di Luigi Battista e di Nicola Lozzi e di Domenico Ciarlitto e di Antonio Di Tommaso e di Antonio Plescia e di Antonio Sarno e di Egidio Del Vescovo e di Giovanni Perrotta e di Anna Maria Bizzarro e di Maria Puntillo e di Umberto Nervo e di Antonietta Mastantuono e di Carmela Pozzuto e di Iolanda Fiore e di Teresa Fiore e di Maria Domenica Vizzarri e di Paolo Spina e di Giuseppina Paternò e di Maddalena Spina e di Raffaele Chiocchio e di Antonio Franzelletti e di Maria Grazia Trasmundi e di Maria Gabriele e di Concetta Sedile e di Maria Taddeo e di Angelina Di Pilla e di Carmine Cioia e di Eugenio Campanelli e di Giovanni Sforza e di Antonio Milano e di Carmela Travaglini e di Angelina De Notariis e di Renato Albanese e di Concetta Travaglini e di Michelina Di Bello e di Francesco Petruccelli e di Rosa Concetta Aquilano e di Raffaella Colagiovanni e di Lina Pietrantonio e di Giuseppina Rulli e di Vincenzo Travaglini e di Maria Maddalena Di Maria e di Domenica Vizzarri e di Pietro Travaglini e di Maria Vizzarri e di Domenica Vizzarri e di Carmela Travaglini e di Lucia Travaglini e di Nicola Carmellino e di Giuseppe Travaglini e di Gabriella Travaglini e di Roberto Pietrantonio e di Maria Concetta D&#8217;Amico e di Renato Mastrogiuseppe e di Gianfranco De Curtis e di Katiuscia Giannavola e di Angiolina Molinaro e di Vincenzo Gammieri e di Francesco Di Blasio e di Giovanna Vitulli e di Luigi Giuseppe Giannavola e di Mario Pagano e di Michele Zeoli e di Beniamino Di Vito e di Pietro Milone e di Luigi Di Lorenzo e di Giuseppe Di Liello e di Enrico Cacchione e di Giovanni Barbieri e di Adolfo Mancini e di Giuseppe Verratti e di Maria Giovanna Barbusci e di Luci Rita Carfagno e di Antonella Marchesani e di Marco Improta e di Antonio Vitulli e di Pasqualina Santoro e di Marta Gracicla Moscardini e di Flaviano Torzillo e di Carmela Rossi e di Filomena Malorni e di Tommaso Mascitto e di Corrado De Notariis e di Antonio Foschi e di Bruno Mottijo e di Margherita Arcari e di Pasqualino Caruso e di Angela Stelluti e di Michele Di Maria e di Assunta Pietrantonio e di Pietro La Serra e di Pardo Antonio Pietrantonio e di Raffaele Mascitto e di Laura Colombo e di Rosa Fratangelo e di Sergio Verratti e di Cesare Bisaccia e di Antonietta Di Lena e di Franco Cacchione e di Roberta Cocco e di Angiolina Di Tommaso e di Carlo Colagiovanni e di Mario Stelluti e di Luigi Antonio Trevisani e di Emma Vetere e di Raffaele Starinieri e di Antonella Spina e di Rosa Di Monaco e di Maria Concetta Di Blasio e di Antonietta Di Pilla e di Luigia Camposarcuno e di Primiano Bonanotte e di Maria Teresa Vincelli e di Salvatore Pilone e di Giovannina Cutrone e di Carmela Liberatore e di Ida Maddalena Ialenti e di Matteo Cocco e di Raffaella Benevento e di Claudia Morielli e di Antonieta Mili e di Matteo Lamana e di Michele Giuseppe Macchiagodena e di Pasquale Marco Romano e di Luigi Pietroniro e di Giuseppe Piacenti e di Dorina Venditti e di Maria Rosa D&#8217;Ambrosio e di Giuliana Spinelli e di Maria Lucia Tavone e di Francesco De Cesare e di Lucia Di Tullio e di Beatrice Greco e di Giuseppe Pistilli e di Pasqualino Bartone e di Consiglia Carrillo e di Eleonora Angiolina Pietracatella e di Samuele Mancini e di Gemma Iacurti e di Domenico Gasbarro e di Nicolina Cerulli e di Maria Concetta Corbo e di Carolina Doganieri e di Osvaldo D&#8217;Aloia e di Emilia Straccialano e di Luigi Fantetti e di Maddalena Melfi e di Paolo Emilio Antonio Occhionero e di Clara Delena e di Elena Macchiarolo e di Rosana Luisa Neri e di Antonio D&#8217;Antonio e di Carmelina Ciaramella e di Maria Antonietta Morielli e di Salvatore Caruso e di Giuseppe Russo e di Franca Vaccarro e di Michela Raffaella Pasquale e di Carmela Salato e di Giuseppe Salato e di Salvatore Salato e di Carmelo Sangricoli e di Bruno La Barbera e di Vincenzo Mezzapelle e di Antonio Palmieri e di Giuseppe Gerla e di Corrado Vitulli e di Antonietta Alessandrina Lalli e di Pardo Antonio Di Tommaso e di Carolina Mancini e di Michele Palmieri e di Roberto Tartaglia e di Giuseppe Antonio Pizzi e di Giuseppe Pietrantonio e di Vilma Greco e di Angela Squilletti e di Michele Di Fino e di Leo Di Bello e di Anna Concetta Di Bello e di Pasquale Di Palma e di Roberto Rizzi e di Enrico Campimelli e di Sebastiano Ferrara e di Nicolina Fiorda e di Mariagrazia Mancini e di Giovanbattista Ferillo e di Antonio Biscotti e di Giovanni Petrone e di Angelo Pio Cocchianella e di Pasquale De Camillis e di Giuseppe Ciarla e di Donato Lupacchino e di Antonio Gentile e di Giuseppe Izzi e di Giuseppe Cappiello e di Valeria Torzillo e di Amerigo Mastrogiuseppe e di Giovanbattista Iasenza;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Masini su delega di Di Pardo e dello Stato Tamiozzo;	</p>
<p>Considerata la complessità delle questioni sottoposte con l’atto di appello, che coinvolgono profili di apprezzamento tecnico, alla luce di una pluralità di provvedimenti anche normativi successivi all’approvazione del Piano Sanitario Regionale, che meritano adeguato approfondimento, e tenuto conto che l’ordinanza cautelare appellata fissa la trattazione del merito del ricorso all’udienza dell’11 ottobre 2012;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello, confermando la misura cautelare disposta in primo grado.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Alessandro Botto, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere<br />	<br />
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-996/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.996</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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