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	<title>9/3/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/3/2012 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.900</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-900/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-900/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.900</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara strumentale all&#8217;affidamento di un accordo quadro per “i servizi di plottaggio e consegna di file inseriti nel sistema pdm e servizi di reperimento file/documentazione digitalizzazione e inserimento nel sistema pdm“, Ritenuto che, a seguito del sub</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-900/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.900</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-900/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.900</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara strumentale all&#8217;affidamento di un accordo quadro per “i servizi di plottaggio e consegna di file inseriti nel sistema pdm e servizi di reperimento file/documentazione digitalizzazione e inserimento nel sistema pdm“, Ritenuto che, a seguito del sub ingresso in gara della contro interessata, per effetto della cessione in affitto dell’azienda da parte dell’offerente, non è stato dichiarato né documentato il possesso da parte del soggetto subentrato dei requisiti di partecipazione; Visto l’art. 51 del codice degli appalti in tema di subentro del cessionario previa verifica dei requisiti; Ritenuto, ad un primo esame, che le censure di cui al secondo ed al terzo motivo del ricorso principale lasciano ipotizzare un possibile esito favorevole del ricorso a seguito della cognizione di merito, mentre il ricorso incidentale non appare assistito da sufficienti profili di fondatezza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00900/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00859/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 859 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Fat Service Srl</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Consolo, con domicilio eletto presso Giuseppe Consolo in Roma, via Claudio Monteverdi, 16;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Soc Italferr Spa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Galli, Valentina Paoletti Gualandi, con domicilio eletto presso Domenico Galli in Roma, piazza della Croce Rossa, 2/C; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Soc Alba Srl</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Annoni, Andrea Segato, Leonardo Frattesi, con domicilio eletto presso Marco Annoni in Roma, via Udine, 6; Soc Interservice Srl; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento in data 23.12.2011 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara strumentale all&#8217;affidamento di un accordo quadro per “ i servizi di plottaggio e consegna di file inseriti nel sistema pdm e servizi di reperimento file/documentazione digitalizzazione e inserimento nel sistema pdm “ indetta con bando pubblicato in data 27.5.2011.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Italferr Spa e di Soc Alba Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che, a seguito del sub ingresso in gara della contro interessata, per effetto della cessione in affitto dell’azienda da parte dell’offerente Interservice, non è stato dichiarato né documentato il possesso da parte del soggetto subentrato dei requisiti di partecipazione;<br />	<br />
Visto l’art. 51 del codice degli appalti;<br />	<br />
Ritenuto, ad un primo esame, che le censure di cui al secondo ed al terzo motivo del ricorso principale lasciano ipotizzare un possibile esito favorevole del ricorso a seguito della cognizione di merito;<br />	<br />
Ritenuto altresì che il ricorso incidentale non appare assistito da sufficienti profili di fondatezza;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), accoglie la domanda di tutela cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende gli effetti dell’atto impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Donatella Scala, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-900/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.900</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.903</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-903/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-903/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-903/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.903</a></p>
<p>Va sospesa l’aggiudicazione definitiva al controinteressato della gara per l’affidamento del servizio di cucina e mensa per gli ospiti della casa di riposo e della r.s.a.; b) deliberazione recante detta aggiudicazione definitiva; c) comunicazione della graduatoria provvisoria di gara); Ritenuto, alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, e impregiudicato l’approfondimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-903/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-903/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.903</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’aggiudicazione definitiva al controinteressato della gara per l’affidamento del servizio di cucina e mensa per gli ospiti della casa di riposo e della r.s.a.; b) deliberazione recante detta aggiudicazione definitiva; c) comunicazione della graduatoria provvisoria di gara); Ritenuto, alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, e impregiudicato l’approfondimento delle questioni dedotte, che il ricorso si presenta prima facie assistito dai prescritti requisiti del fumus boni iuris (sotto il profilo della valutazione dell’offerta tecnica della controinteressata), non sembrando allo stato potersi riconoscere efficacia paralizzante all’impugnazione incidentale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00903/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00314/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 314 del 2012, con motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Bioristoro Italia s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Gai, presso il cui studio in Roma, Via degli Scipioni n. 288, ha eletto domicilio	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Istituto Romano di San Michele</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciana Selmi e Carlo Rienzi, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Paolo Emilio n. 57	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Consorzio Nazionale Servizi – CNS soc. coop.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimiliano Brugnoletti, presso il cui studio in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 26/B, ha eletto domicilio 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
a) dell’aggiudicazione definitiva al CNS, comunicata il 13.12.2011, della gara per l’affidamento del servizio di cucina e mensa per gli ospiti della casa di riposo e della r.s.a. Toti; b) della deliberazione dell’Istituto Romano di San Michele n. 157 del 5.12.2011, recante detta aggiudicazione definitiva; c) delle note dell’Istituto intimato in data 6.12.2011 (recante notizia dell’invio di informazioni ai sensi dell’art. 79, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006) e in data 13.10.2011 (di comunicazione della graduatoria provvisoria di gara); d) del verbale di gara n. 14 del 27.11.2011, di aggiudicazione provvisoria; e) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e il ricorso incidentale, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti tutti di causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio dell’8 marzo 2012 il cons. Mario Alberto di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto, alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, e impregiudicato l’approfondimento delle questioni dedotte, che il ricorso si presenta prima facie assistito dai prescritti requisiti del fumus boni iuris (sotto il profilo della valutazione dell’offerta tecnica della controinteressata), non sembrando allo stato potersi riconoscere efficacia paralizzante all’impugnazione incidentale;<br />	<br />
Riservata al merito la decisione sulle spese della presente fase;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati; fissa per la trattazione del merito l’udienza del 27 aprile 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Giampiero Lo Presti, Consigliere<br />	<br />
Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-903/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.908</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-908/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-908/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-908/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.908</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame sulla base delle sole richieste documentali strettamente necessarie, il Regolamento per la disciplina delle installazioni delle Stazioni radio base per telefonia mobile e telecomunicazioni nel territorio di un Comune, se sussiste il fumus boni juris sia in relazione alla retroattiva e indebita applicazione della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-908/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.908</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-908/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.908</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame sulla base delle sole richieste documentali strettamente necessarie, il Regolamento per la disciplina delle installazioni delle Stazioni radio base per telefonia mobile e telecomunicazioni nel territorio di un Comune, se sussiste il fumus boni juris sia in relazione alla retroattiva e indebita applicazione della censurata previsione del regolamento comunale, sia alla necessità di non aggravare il procedimento con richieste documentali non necessarie. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00908/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00875/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 875 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Ericsson Telecomunicazioni Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Luigi Luciani, 1;	</p>
<p><b>contro</b>	</p>
<p><b>Comune di Cerveteri</b>, n.c.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della nota prot. 43395 datata 25.11.2011 del Comune di Cerveteri;<br />	<br />
&#8211; del Regolamento per la disciplina delle installazioni delle Stazioni radio base per telefonia mobile e telecomunicazioni nel territorio di Cerveteri, con particolare riferimento all’art. 11. 	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che sussiste il fumus boni juris sia in relazione alla retroattiva e indebita applicazione della censurata previsione del regolamento comunale, sia alla necessità di non aggravare il procedimento con richieste documentali non necessarie;<br />	<br />
&#8211; che sussiste il periculum in mora;<br />	<br />
&#8211; che deve concedersi la richiesta misura cautelare, ai fini del motivato riesame della fattispecie sulla base delle sole richieste documentali strettamente necessarie	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)<br />	<br />
accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Consigliere<br />	<br />
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-908/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.908</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.991</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-991/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa la determinazione del Dirigente Azienda sanitaria locale TO3 che ha disposto l’aggiudicazione della fornitura in noleggio quinquennale di attrezzature per videoendoscopia, accogliendo il motivo, caducante l’intera gara, concernente l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche in seduta segreta anziché pubblica, tenuto anche conto del precedente offerto dall’Adunanza Plenaria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.991</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la determinazione del Dirigente Azienda sanitaria locale TO3 che ha disposto l’aggiudicazione della fornitura in noleggio quinquennale di attrezzature per videoendoscopia, accogliendo il motivo, caducante l’intera gara, concernente l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche in seduta segreta anziché pubblica, tenuto anche conto del precedente offerto dall’Adunanza Plenaria n. 13 del 2011. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00991/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01331/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Olympus Italia S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. ti Paolo Pittori e Paolo Perani, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, Lungotevere dei Mellini 24;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Pentax Italia S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. ti Gabriele Pafundi, Rocco Mangia e Stefano Quadrio, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, viale Giulio Cesare, 14/A; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Azienda Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo</b> (Asl To3), non costituita; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. PIEMONTE, SEZIONE II n. 36/2012, resa tra le parti, concernente l’affidamento della fornitura in noleggio quinquennale di attrezzature per videoendoscopia per i presidi ospedalieri di Rivoli e Pinerolo.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Pentax Italia Srl;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012 il Cons. Hadrian Simonetti e uditi per le parti gli Avvocati Pittori e Pafundi;	</p>
<p>Osservato preliminarmente come il Giudice di primo grado, accogliendo la domanda cautelare di Pentax, abbia delibato sul solo motivo, caducante l’intera gara, concernente l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche in seduta segreta anziché pubblica, assorbendo invece i motivi volti all’aggiudicazione della presente procedura;<br />	<br />
Ritenuto che, in vista della sollecita definizione del merito del giudizio dinanzi al Tar, su tutti i motivi dedotti, l’appello cautelare non sia sorretto da sufficienti elementi di fondatezza, tenuto anche conto del precedente offerto dall’Adunanza Plenaria n. 13 del 2011;<br />	<br />
che sussistono giustificati motivi per compensare le spese della presente fase.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),<br />	<br />
respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1331/2012);<br />	<br />
spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Alessandro Botto, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.192</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-192/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-192/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-192/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.192</a></p>
<p>Va accordata tutela cautelare avverso il silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione alla domanda di Autorizzazione Unica presentata per ottenere l&#8217;autorizzazione per la costruzione e l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 40,58 Mw, nonche’ sul ricorso per la declaratoria dell&#8217;obbligo per</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-192/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.192</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accordata tutela cautelare avverso il silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione alla domanda di Autorizzazione Unica presentata per ottenere l&#8217;autorizzazione per la costruzione e l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 40,58 Mw, nonche’ sul ricorso per la declaratoria dell&#8217;obbligo per la Regione di concludere con provvedimento espresso il procedimento instaurato a seguito di istanza di Autorizzazione Unica, se l’impugnato verbale di chiusura della conferenza di servizi, con il quale si impone la prescrizione di non realizzare alcuni sottoimpianti, appare scontare un difetto motivazionale e istruttorio nel differenziare tra sottoimpianti ammessi e non ammessi e se vi e’ contrasto con il giudizio favorevole di compatibilità ambientale espresso dal dirigente del servizio ecologia della Provincia, in presenza di una distanza di 100 e 150 metri rispetto a due corsi d’acqua episodici. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00192/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01125/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Sei Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luca Vergine e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Lecce, viale Otranto 117;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Puglia</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Tiziana T. Colelli, elettivamente domiciliata presso l’Ufficio Contenzioso della Regione Puglia in Lecce, viale Aldo Moro; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione alla domanda di Autorizzazione Unica presentata dalla Sei srl in data 09/11/10, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, per l&#8217;ottenimento dell&#8217;autorizzazione per la costruzione e l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 40,58 Mw sito nel Comune di Brindisi e delle opere di connessione, denominato &#8220;Solar Farm Pignicelle&#8221;;	</p>
<p>per la declaratoria<br />	<br />
dell&#8217;obbligo per la Regione Puglia di concludere con provvedimento espresso il procedimento instaurato a seguito dell&#8217;istanza di Autorizzazione Unica presentata in data 09/11/10;	</p>
<p>per il risarcimento del danno<br />	<br />
che verrà determinato in corso di causa anche mediante consulenza tecnica d’ufficio oppure secondo equità;	</p>
<p>nonché, per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />	<br />
del verbale del 13/01/2012 n. 276 di chiusura favorevole della conferenza di servizi della Regione Puglia per la costruzione e l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto di produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico nella parte in cui riduce la potenza elettrica a 24,5 Mw, e nella parte in cui condiziona il rilascio dell&#8217;autorizzazione unica al pagamento degli oneri di monitoraggio ovvero &#8220;a ottemperare a quanto previsto dal punto 4 &#8211; comma 3 della delibera di G.R. n. 3029/2010, relativo agli oneri di monitoraggio&#8221;;<br />	<br />
della delibera di G.R. 28/12/2010 n. 3029, pubblicato sul BURP n. 14 del 26/01/11, avente ad oggetto &#8220;Approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all&#8217;esercizio di impianti di produzione di energia elettrica&#8221;, nell&#8217;art. 4.3 che dispone il pagamento &#8220;a favore della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l&#8217;Innovazione &#8211; Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiale per lo Sviluppo, da effettuarsi sul c/c postale n. 60225323 con la causale Dgls 387/03 &#8211; fase realizzativa &#8211; oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D. Lgs. n. 626/94 e smi) e per l&#8217;accertamento della regolare esecuzione delle opere dell&#8217;importo pari a 10,00 € mw per ogni 1 Kw di potenza elettrica nominale installata, nella fase di realizzazione dell&#8217;impianto&#8221;;<br />	<br />
del preavviso di diniego del 28/12/11 n. 15371 della Regione Puglia &#8211; Ufficio Energia &#8211; con il quale si chiede di depositare &#8220;&#8230;il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni del parere del 24/11/11 del Servizio Assetto del Territorio, che hanno una valenza propria aggiuntiva rispetto alla determina di VIA provinciale, né a quelle contenute nella medesima determina di VIA&#8230;&#8221;;<br />	<br />
della nota del 24/11/11 n. 14524 della Regione Puglia &#8211; Servizio Assetto del Territorio &#8211; con il quale è stato espresso parere favorevole alla costruzione e l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto di produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico della potenza elettrica di 40,580 Mw nel Comune di Brindisi nella parte in cui dispone la prescrizione di non realizzare i sotto impianti nn. 8, 9 e 12;<br />	<br />
della nota del 20/09/2011 n. 7357 della Regione Puglia -Servizio Assetto del Territorio &#8211; con la quale è stato espresso parere favorevole all&#8217;impianto fotovoltaico della società ricorrente con prescrizioni;<br />	<br />
del preavviso di diniego del 17/06/11 n. 5059 della Regione Puglia &#8211; Servizio Assetto del Territorio &#8211; alla realizzazione dell&#8217;impianto fotovoltaico della ricorrente;	</p>
<p>di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti L.Vergine, T. Colelli ;	</p>
<p>&#8211; considerato che l’impugnato verbale di chiusura della conferenza di servizi del 13 gennaio 2012, con il quale si impone la prescrizione di non realizzare i sotto-impianti 8,9,10,11,12 (i sottoimpianti 10 e 11 erano stati già stralciati dalla ricorrente<br />
&#8211; osservato, difatti, che le ragioni delle citate prescrizioni risultano espresse con riferimento ai vincoli di tutela previsti dal PUTT/p in relazione alle direttive di tutela dell’ATE, secondo diverse percentuali di ATE di tipo D e con presenza di compo	</p>
<p>&#8211; ritenuto, in particolare, sussistere:<br />	<br />
a) quanto agli impianti 8 e 12, la lamentata carenza motivazionale e istruttoria atteso che le ragioni della citata limitazione appaiono contrastare con il giudizio favorevole di compatibilità ambientale espresso dal dirigente del servizio ecologia della Provincia di Lecce in data 15 dicembre 2011, ove si specifica che sebbene le rispettive particelle di competenza, 175 e 104, siano rientranti nell’ATD area annessa a corso d’acqua (in cui trova applicazione l’art. 3.08 delle NTA del PUTT/p), tuttavia i pannelli sono posizionati all’esterno di detta area;<br />	<br />
b) quanto all’impianto n.9 la lamentata insufficienza motivazionale e istruttoria atteso che le ragioni della esclusione dello stesso non risultano sufficientemente esplicitate, sia pur se l’area utilizzata si posiziona tra due corsi d’acqua episodici censiti nella carta idrogeomorfologica dell’Autorità di Bacino della Puglia, di cui quello a ovest dista circa 100 metri dall’impianto, quello a est circa 150 metri.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare di cui in epigrafe e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 23 maggio 2012.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giuseppe Esposito, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-192/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.192</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.989</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-989/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-989/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-989/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.989</a></p>
<p>Va sospesa, su istanza di un Comune la sentenza che respinge il ricorso avverso la riorganizzazione rete ospedaliera disposta con Decreto Commissariale, nella parte in cui prevede la riconversione dell’ospedale di Bracciano in ospedale distrettuale di II livello (tipo B), con lo scopo di realizzare macroeconomie di scala, rimodulando l’offerta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-989/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.989</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-989/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.989</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, su istanza di un Comune la sentenza che respinge il ricorso avverso la riorganizzazione rete ospedaliera disposta con Decreto Commissariale, nella parte in cui prevede la riconversione dell’ospedale di Bracciano in ospedale distrettuale di II livello (tipo B), con lo scopo di realizzare macroeconomie di scala, rimodulando l’offerta ospedaliera per acuti e post-acuti, che comporti un utilizzo appropriato dei servizi ad alto impegno tecnologico e ad elevato costo. Con decreto monocratico d’urgenza 691/2012, è stata disposta la sospensione dell’esecuzione della sentenza; collegialmente si e’ poi ritenuto che sussistono i presupposti del danno grave e irreparabile per la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, tenuto conto dell’interesse alla tutela della salute della popolazione appartenente al bacino di utenza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00989/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01008/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2012, proposto dal <b>Comune di Bracciano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Damiani e Costanzo Dal Pozzo, con domicilio eletto presso Michele Damiani in Roma, via Mordini N. 14; dal <b>Comune di Anguillara Sabazia</b>, dal <b>Comune di Trevignano Romano</b>, dal <b>Comune di Ladispoli</b>, dal <b>Comune di Canale Monterano</b> e dal <b>Comune di Cerveteri</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Costanzo Dal Pozzo e Michele Damiani, con domicilio eletto presso Michele Damiani in Roma, via Mordini N. 14;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Commissario Ad Acta Per L&#8217;Attuazione del Piano di Rientro</b>; <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />	<br />
<b>Regione Lazio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rosa Maria Privitera, domiciliata per legge in Roma, via Marcantonio Colonna N. 27; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio</b>; 	</p>
<p>Per la riforma della sentenza del<br />	<br />
T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III QUATER del 20 dicembre 2011 n. 09949/2011, resa tra le parti, concernente RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA disposta con Decreto Commissariale 30 settembre 2010 n. 80 , nella parte in cui prevede la riconversione dell’OSPEDALE di BRACCIANO in Ospedale distrettuale di II livello (tipo B), nonché gli atti presupposti e conseguenti	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lazio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;<br />	<br />
Visto il decreto monocratico d’urgenza del 15 febbraio 2012, con cui è stata disposta la sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata fino alla odierna udienza camerale;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012 il Cons. Alessandro Botto e uditi per le parti gli avvocati Dal Pozzo, Damiani, Privitera e dello Stato Urbani Neri;	</p>
<p>Rilevato che sussistono i presupposti del danno grave e irreparabile per la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, tenuto conto dell’interesse alla tutela della salute della popolazione appartenente al bacino di utenza;<br />	<br />
considerato che esistono evidenti e pressanti esigenze di una definizione nel merito della presente controversia;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1008/2012) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Fissa per la trattazione del merito dell’appello l’udienza del 13 aprile 2012.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Alessandro Botto, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.996</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-996/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospeso il decreto del Presidente della Regione Molise Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai Disavanzi del settore sanitario, avente ad oggetto riassetto della rete ospedaliera, con adeguati interventi per la dismissione/riconversione/riorganizzazione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-996/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.996</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-996/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.996</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto del Presidente della Regione Molise Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai Disavanzi del settore sanitario, avente ad oggetto riassetto della rete ospedaliera, con adeguati interventi per la dismissione/riconversione/riorganizzazione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia, analisi del fabbisogno e verifica dell’appropriatezza. Considerata la complessità delle questioni sottoposte con l’atto di appello, che coinvolgono profili di apprezzamento tecnico, alla luce di una pluralità di provvedimenti anche normativi successivi all’approvazione del Piano Sanitario Regionale, che meritano adeguato approfondimento. In primo grado la sospensiva era stata concessa sottolineando che il potere di delega al commissario di cui all’articolo 120 della Costituzione, da parte del Governo, non contempla anche l’esercizio del un potere legislativo da parte del commissario stesso (Corte Costituzionale, sentenza n.361 del 2010); che il piano sanitario regionale è stato approvato con legge regionale n.34 del 2008; che, ad un primo esame, tale piano appare in contrasto con l’accorpamento dei reparti dell’ospedale di Larino a quello di Campobasso, così come disposto con i provvedimenti impugnati. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00996/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01227/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del Presidente pro-tempore,<br />	<br />
<b>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore,<br />	<br />
<b>Regione Molise</b>, in persona del Presidente pro-tempore,<br />	<br />
<b>Presidente della Regione Molise</b> in qualità di Commissario ad acta per l&#8217;attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi settore sanitario, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Associazione Onlus &#8220;Comitato Civico Frentano&#8221;</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Giuseppe Puchetti, Francesco Ortuso, Annarosa Notaro, Stefano Vincelli, Pasquale Mancinelli, Michele Di Carlantonio, Arcangela Spina, Pietro Alessandro Lepore, Maria Lavinia Franceschini, Ettore Lepore, Francesca Lepore, Gianluca D&#8217;Attilia, Nicolina Fiscante, Vincenzo Fiscante, Giuseppe Ciccarone, Carmela De Bernardo, Tonia Mariano, Marisa Di Santo, Vito Gigante, Nicola Cordigliere, Carmela Di Paolo, Carolina Della Rocca, Anna Forcione, Giuseppe Petrarca, Angelo Michele Prisco, Giuseppe Cicoria, Caporicci, Mario Bavota, Rosa Ricci, Bambina Milanese, Flavio Gioia, Carmine Gianquitto, Concetta Lannutti, Angela Di Nicola, Vera Tamilia, Bianca Rocchi, Maria Assunta Larivera, Giuseppe Parisi, Maria Antonietta Del Corpo, Francesco Mosca, Costantino Gemma, Maria Teresa Mascoli, Annatina De Leonardo, Gennaro Sirio Pappalardi, Michele Ciciola, Rolando Ciciola, Samanta Maria Giannavola, Federica Mangione, Franco Giulietti, Vittorio Puchetti, Teresa Colombo, Roberto Ciccone, Giuseppe Ricci, Maria Caccioppoli, Rita Rossi, Laura Romualdi, Wanda Marra, Donatella Battista, Giuseppantonio Perugini, Rosa Petti, Gennaro Miozza, Nicola Boccardi, Corina Prisco, Marco Boccardi, Renato Spinelli, Elvio Petrecca, Silvia Iannaccio, Veridiana Altieri, Denis Cebotari, Antonietta Amoroso, Maurizio De Curtis, Anna Malaspina, Antonio Mammarella, Paola Varanese, Teresa Pietrantonio, Monica Farese, Gaetano Sabetta, Franco Sabetta, Antonella Sabetta, Raffaella Altezza, Carmen Sabetta, Assunta Battista, Marco Carfagna, Leontina Di Giambattista, Olga Sabetta, Benito Del Peschio, Carmela Olga Provvidenti, Serafina Di Santo, Giuseppe Liberti, Nicola Ciavarro, Domenico D&#8217;Onofrio, Adele Piscolla, Giuseppe Vitulli, Carmela Bottazi, Michelina Tiscione, Domenico Francione, Giuseppina Provvidenti, Angelina Giammaria, Diodorina Cocca, Anna Nigro, Vittoria Buccelli, Maria Perluzzi, Vittorio Cacchione, Matteo Azarone, Maria Raineri, Erminia D&#8217;Angelo, Antonietta Minischetti, Angiolina Montanaro, Antonietta Di Iorio, Giuseppe Barbusci, Maria Malorni, Salvatore Cutrone, Gianvito Romualdi, Maurizio Mancini, Aldo Nuonno, Pasquale Di Tillo, Francesco Sabetti, Pasquale Forli, Giovanni Di Rocco, Anna Codoletti, Lucia Ferrara, Maria Rosati, Angelina Di Vito, Pardo Antonio Miraglia, Maria Lamanna, Maria Fiorentina Aloia, Giovanna Milano, Vittorio Di Palma, Valentino Dato, Alfredo Mustillo, Nicolino Occhionero, Emma Trolio, Giuseppe Iacobelli, Antonio Ciccone, Linda Verratti, Assunta Di Liello, Vincenzo Ranellucci, Ruggiero Pizzi, Giuseppe Bucci, Antonio Miozza, Aurora Tomasino, Maria Giuseppa Di Santo, Samanta Romano, Nicola Pizzi, Armando Notarangelo, Mario Mentore, Luigi Battista, Nicola Lozzi, Domenico Ciarlitto, Antonio Di Tommaso, Antonio Plescia, Antonio Sarno, Egidio Del Vescovo, Giovanni Perrotta, Anna Maria Bizzarro, Maria Puntillo, Umberto Nervo, Antonietta Mastantuono, Carmela Pozzuto, Iolanda Fiore, Teresa Fiore, Maria Domenica Vizzarri, Paolo Spina, Giuseppina Paternò, Maddalena Spina, Raffaele Chiocchio, Antonio Franzelletti, Maria Grazia Trasmundi, Maria Gabriele, Concetta Sedile, Maria Taddeo, Angelina Di Pilla, Carmine Cioia, Eugenio Campanelli, Giovanni Sforza, Antonio Milano, Carmela Travaglini, Angelina De Notariis, Renato Albanese, Concetta Travaglini, Michelina Di Bello, Francesco Petruccelli, Rosa Concetta Aquilano, Raffaella Colagiovanni, Lina Pietrantonio, Giuseppina Rulli, Vincenzo Travaglini, Maria Maddalena Di Maria, Domenica Vizzarri, Pietro Travaglini, Maria Vizzarri, Domenica Vizzarri, Carmela Travaglini, Lucia Travaglini, Nicola Carmellino, Giuseppe Travaglini, Gabriella Travaglini, Roberto Pietrantonio, Maria Concetta D&#8217;Amico, Renato Mastrogiuseppe, Gianfranco De Curtis, Katiuscia Giannavola, Angiolina Molinaro, Vincenzo Gammieri, Francesco Di Blasio, Giovanna Vitulli, Luigi Giuseppe Giannavola, Mario Pagano, Michele Zeoli, Beniamino Di Vito, Pietro Milone, Luigi Di Lorenzo, Giuseppe Di Liello, Enrico Cacchione, Giovanni Barbieri, Adolfo Mancini, Giuseppe Verratti, Maria Giovanna Barbusci, Luci Rita Carfagno, Antonella Marchesani, Marco Improta, Antonio Vitulli, Pasqualina Santoro, Marta Gracicla Moscardini, Flaviano Torzillo, Carmela Rossi, Filomena Malorni, Tommaso Mascitto, Corrado De Notariis, Antonio Foschi, Bruno Mottijo, Margherita Arcari, Pasqualino Caruso, Angela Stelluti, Michele Di Maria, Assunta Pietrantonio, Pietro La Serra, Pardo Antonio Pietrantonio, Raffaele Mascitto, Laura Colombo, Rosa Fratangelo, Sergio Verratti, Cesare Bisaccia, Antonietta Di Lena, Franco Cacchione, Roberta Cocco, Angiolina Di Tommaso, Carlo Colagiovanni, Mario Stelluti, Luigi Antonio Trevisani, Emma Vetere, Raffaele Starinieri, Antonella Spina, Rosa Di Monaco, Maria Concetta Di Blasio, Antonietta Di Pilla, Luigia Camposarcuno, Primiano Bonanotte, Maria Teresa Vincelli, Salvatore Pilone, Giovannina Cutrone, Carmela Liberatore, Ida Maddalena Ialenti, Matteo Cocco, Raffaella Benevento, Claudia Morielli, Antonieta Mili, Matteo Lamana, Michele Giuseppe Macchiagodena, Pasquale Marco Romano, Luigi Pietroniro, Giuseppe Piacenti, Dorina Venditti, Maria Rosa D&#8217;Ambrosio, Giuliana Spinelli, Maria Lucia Tavone, Francesco De Cesare, Lucia Di Tullio, Beatrice Greco, Giuseppe Pistilli, Pasqualino Bartone, Consiglia Carrillo, Eleonora Angiolina Pietracatella, Samuele Mancini, Gemma Iacurti, Domenico Gasbarro, Nicolina Cerulli, Maria Concetta Corbo, Carolina Doganieri, Osvaldo D&#8217;Aloia, Emilia Straccialano, Luigi Fantetti, Maddalena Melfi, Paolo Emilio Antonio Occhionero, Clara Delena, Elena Macchiarolo, Rosana Luisa Neri, Antonio D&#8217;Antonio, Carmelina Ciaramella, Maria Antonietta Morielli, Salvatore Caruso, Giuseppe Russo, Franca Vaccarro, Michela Raffaella Pasquale, Carmela Salato, Giuseppe Salato, Salvatore Salato, Carmelo Sangricoli, Bruno La Barbera, Vincenzo Mezzapelle, Antonio Palmieri, Giuseppe Gerla, Corrado Vitulli, Antonietta Alessandrina Lalli, Pardo Antonio Di Tommaso, Carolina Mancini, Michele Palmieri, Roberto Tartaglia, Giuseppe Antonio Pizzi, Giuseppe Pietrantonio, Vilma Greco, Angela Squilletti, Michele Di Fino, Leo Di Bello, Anna Concetta Di Bello, Pasquale Di Palma, Roberto Rizzi, Enrico Campimelli, Sebastiano Ferrara, Nicolina Fiorda, Mariagrazia Mancini, Giovanbattista Ferillo, Antonio Biscotti, Giovanni Petrone, Angelo Pio Cocchianella, Pasquale De Camillis, Giuseppe Ciarla, Donato Lupacchino, Antonio Gentile, Giuseppe Izzi, Giuseppe Cappiello, Valeria Torzillo, Amerigo Mastrogiuseppe, Giovanbattista Iasenza, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Barberini, n.52;<br />
Adelaide Di Ceglie, Marianna Di Ceglie, Maria Teresa D&#8217;Alonzo, Rosa Malatesta, Antonietta Malatesta, Addolorata Carmela Ramondo, Giacinta Di Giambattista, Maria Di Leonardo, Domenico Di Giambattista, Giovanna D&#8217;Addona; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>ASREM Azienda Sanitaria Regionale Per il Molise</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore,<br />	<br />
<b>Villa Maria Srl</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. MOLISE &#8211; CAMPOBASSO, SEZIONE I, n. 00257/2011, resa tra le parti, concernente RIASSETTO RETE OSPEDALIERA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Associazione Onlus &#8220;Comitato Civico Frentano&#8221;, di Giuseppe Puchetti e di Francesco Ortuso e di Annarosa Notaro e di Stefano Vincelli e di Pasquale Mancinelli e di Michele Di Carlantonio e di Arcangela Spina e di Pietro Alessandro Lepore e di Maria Lavinia Franceschini e di Ettore Lepore e di Francesca Lepore e di Gianluca D&#8217;Attilia e di Nicolina Fiscante e di Vincenzo Fiscante e di Giuseppe Ciccarone e di Carmela De Bernardo e di Tonia Mariano e di Marisa Di Santo e di Vito Gigante e di Nicola Cordigliere e di Carmela Di Paolo e di Carolina Della Rocca e di Anna Forcione e di Giuseppe Petrarca e di Angelo Michele Prisco e di Giuseppe Cicoria e di Caporicci e di Mario Bavota e di Rosa Ricci e di Bambina Milanese e di Flavio Gioia e di Carmine Gianquitto e di Concetta Lannutti e di Angela Di Nicola e di Vera Tamilia e di Bianca Rocchi e di Maria Assunta Larivera e di Giuseppe Parisi e di Maria Antonietta Del Corpo e di Francesco Mosca e di Costantino Gemma e di Maria Teresa Mascoli e di Annatina De Leonardo e di Gennaro Sirio Pappalardi e di Michele Ciciola e di Rolando Ciciola e di Samanta Maria Giannavola e di Federica Mangione e di Franco Giulietti e di Vittorio Puchetti e di Teresa Colombo e di Roberto Ciccone e di Giuseppe Ricci e di Maria Caccioppoli e di Rita Rossi e di Laura Romualdi e di Wanda Marra e di Donatella Battista e di Giuseppantonio Perugini e di Rosa Petti e di Gennaro Miozza e di Nicola Boccardi e di Corina Prisco e di Marco Boccardi e di Renato Spinelli e di Elvio Petrecca e di Silvia Iannaccio e di Veridiana Altieri e di Denis Cebotari e di Antonietta Amoroso e di Maurizio De Curtis e di Anna Malaspina e di Antonio Mammarella e di Paola Varanese e di Teresa Pietrantonio e di Monica Farese e di Gaetano Sabetta e di Franco Sabetta e di Antonella Sabetta e di Raffaella Altezza e di Carmen Sabetta e di Assunta Battista e di Marco Carfagna e di Leontina Di Giambattista e di Olga Sabetta e di Benito Del Peschio e di Carmela Olga Provvidenti e di Serafina Di Santo e di Giuseppe Liberti e di Nicola Ciavarro e di Domenico D&#8217;Onofrio e di Adele Piscolla e di Giuseppe Vitulli e di Carmela Bottazi e di Michelina Tiscione e di Domenico Francione e di Giuseppina Provvidenti e di Angelina Giammaria e di Diodorina Cocca e di Anna Nigro e di Vittoria Buccelli e di Maria Perluzzi e di Vittorio Cacchione e di Matteo Azarone e di Maria Raineri e di Erminia D&#8217;Angelo e di Antonietta Minischetti e di Angiolina Montanaro e di Antonietta Di Iorio e di Giuseppe Barbusci e di Maria Malorni e di Salvatore Cutrone e di Gianvito Romualdi e di Maurizio Mancini e di Aldo Nuonno e di Pasquale Di Tillo e di Francesco Sabetti e di Pasquale Forli e di Giovanni Di Rocco e di Anna Codoletti e di Lucia Ferrara e di Maria Rosati e di Angelina Di Vito e di Pardo Antonio Miraglia e di Maria Lamanna e di Maria Fiorentina Aloia e di Giovanna Milano e di Vittorio Di Palma e di Valentino Dato e di Alfredo Mustillo e di Nicolino Occhionero e di Emma Trolio e di Giuseppe Iacobelli e di Antonio Ciccone e di Linda Verratti e di Assunta Di Liello e di Vincenzo Ranellucci e di Ruggiero Pizzi e di Giuseppe Bucci e di Antonio Miozza e di Aurora Tomasino e di Maria Giuseppa Di Santo e di Samanta Romano e di Nicola Pizzi e di Armando Notarangelo e di Mario Mentore e di Luigi Battista e di Nicola Lozzi e di Domenico Ciarlitto e di Antonio Di Tommaso e di Antonio Plescia e di Antonio Sarno e di Egidio Del Vescovo e di Giovanni Perrotta e di Anna Maria Bizzarro e di Maria Puntillo e di Umberto Nervo e di Antonietta Mastantuono e di Carmela Pozzuto e di Iolanda Fiore e di Teresa Fiore e di Maria Domenica Vizzarri e di Paolo Spina e di Giuseppina Paternò e di Maddalena Spina e di Raffaele Chiocchio e di Antonio Franzelletti e di Maria Grazia Trasmundi e di Maria Gabriele e di Concetta Sedile e di Maria Taddeo e di Angelina Di Pilla e di Carmine Cioia e di Eugenio Campanelli e di Giovanni Sforza e di Antonio Milano e di Carmela Travaglini e di Angelina De Notariis e di Renato Albanese e di Concetta Travaglini e di Michelina Di Bello e di Francesco Petruccelli e di Rosa Concetta Aquilano e di Raffaella Colagiovanni e di Lina Pietrantonio e di Giuseppina Rulli e di Vincenzo Travaglini e di Maria Maddalena Di Maria e di Domenica Vizzarri e di Pietro Travaglini e di Maria Vizzarri e di Domenica Vizzarri e di Carmela Travaglini e di Lucia Travaglini e di Nicola Carmellino e di Giuseppe Travaglini e di Gabriella Travaglini e di Roberto Pietrantonio e di Maria Concetta D&#8217;Amico e di Renato Mastrogiuseppe e di Gianfranco De Curtis e di Katiuscia Giannavola e di Angiolina Molinaro e di Vincenzo Gammieri e di Francesco Di Blasio e di Giovanna Vitulli e di Luigi Giuseppe Giannavola e di Mario Pagano e di Michele Zeoli e di Beniamino Di Vito e di Pietro Milone e di Luigi Di Lorenzo e di Giuseppe Di Liello e di Enrico Cacchione e di Giovanni Barbieri e di Adolfo Mancini e di Giuseppe Verratti e di Maria Giovanna Barbusci e di Luci Rita Carfagno e di Antonella Marchesani e di Marco Improta e di Antonio Vitulli e di Pasqualina Santoro e di Marta Gracicla Moscardini e di Flaviano Torzillo e di Carmela Rossi e di Filomena Malorni e di Tommaso Mascitto e di Corrado De Notariis e di Antonio Foschi e di Bruno Mottijo e di Margherita Arcari e di Pasqualino Caruso e di Angela Stelluti e di Michele Di Maria e di Assunta Pietrantonio e di Pietro La Serra e di Pardo Antonio Pietrantonio e di Raffaele Mascitto e di Laura Colombo e di Rosa Fratangelo e di Sergio Verratti e di Cesare Bisaccia e di Antonietta Di Lena e di Franco Cacchione e di Roberta Cocco e di Angiolina Di Tommaso e di Carlo Colagiovanni e di Mario Stelluti e di Luigi Antonio Trevisani e di Emma Vetere e di Raffaele Starinieri e di Antonella Spina e di Rosa Di Monaco e di Maria Concetta Di Blasio e di Antonietta Di Pilla e di Luigia Camposarcuno e di Primiano Bonanotte e di Maria Teresa Vincelli e di Salvatore Pilone e di Giovannina Cutrone e di Carmela Liberatore e di Ida Maddalena Ialenti e di Matteo Cocco e di Raffaella Benevento e di Claudia Morielli e di Antonieta Mili e di Matteo Lamana e di Michele Giuseppe Macchiagodena e di Pasquale Marco Romano e di Luigi Pietroniro e di Giuseppe Piacenti e di Dorina Venditti e di Maria Rosa D&#8217;Ambrosio e di Giuliana Spinelli e di Maria Lucia Tavone e di Francesco De Cesare e di Lucia Di Tullio e di Beatrice Greco e di Giuseppe Pistilli e di Pasqualino Bartone e di Consiglia Carrillo e di Eleonora Angiolina Pietracatella e di Samuele Mancini e di Gemma Iacurti e di Domenico Gasbarro e di Nicolina Cerulli e di Maria Concetta Corbo e di Carolina Doganieri e di Osvaldo D&#8217;Aloia e di Emilia Straccialano e di Luigi Fantetti e di Maddalena Melfi e di Paolo Emilio Antonio Occhionero e di Clara Delena e di Elena Macchiarolo e di Rosana Luisa Neri e di Antonio D&#8217;Antonio e di Carmelina Ciaramella e di Maria Antonietta Morielli e di Salvatore Caruso e di Giuseppe Russo e di Franca Vaccarro e di Michela Raffaella Pasquale e di Carmela Salato e di Giuseppe Salato e di Salvatore Salato e di Carmelo Sangricoli e di Bruno La Barbera e di Vincenzo Mezzapelle e di Antonio Palmieri e di Giuseppe Gerla e di Corrado Vitulli e di Antonietta Alessandrina Lalli e di Pardo Antonio Di Tommaso e di Carolina Mancini e di Michele Palmieri e di Roberto Tartaglia e di Giuseppe Antonio Pizzi e di Giuseppe Pietrantonio e di Vilma Greco e di Angela Squilletti e di Michele Di Fino e di Leo Di Bello e di Anna Concetta Di Bello e di Pasquale Di Palma e di Roberto Rizzi e di Enrico Campimelli e di Sebastiano Ferrara e di Nicolina Fiorda e di Mariagrazia Mancini e di Giovanbattista Ferillo e di Antonio Biscotti e di Giovanni Petrone e di Angelo Pio Cocchianella e di Pasquale De Camillis e di Giuseppe Ciarla e di Donato Lupacchino e di Antonio Gentile e di Giuseppe Izzi e di Giuseppe Cappiello e di Valeria Torzillo e di Amerigo Mastrogiuseppe e di Giovanbattista Iasenza;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Masini su delega di Di Pardo e dello Stato Tamiozzo;	</p>
<p>Considerata la complessità delle questioni sottoposte con l’atto di appello, che coinvolgono profili di apprezzamento tecnico, alla luce di una pluralità di provvedimenti anche normativi successivi all’approvazione del Piano Sanitario Regionale, che meritano adeguato approfondimento, e tenuto conto che l’ordinanza cautelare appellata fissa la trattazione del merito del ricorso all’udienza dell’11 ottobre 2012;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello, confermando la misura cautelare disposta in primo grado.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Alessandro Botto, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere<br />	<br />
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-996/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.996</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.3692</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-3-2012-n-3692/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-3-2012-n-3692/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-3-2012-n-3692/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.3692</a></p>
<p>Pres. Vittoria, Rel. Segreto Poste Italiane s.p.a. (Avv.ti M. Proto e M. Mole’) / A. Marra sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie riguardanti il danno cagionato dagli amministratori di società a partecipazione pubblica anche se totalitaria Giurisdizione e competenza – Società a partecipazione pubblica – Mala gestio degli amministratori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-3-2012-n-3692/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.3692</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-3-2012-n-3692/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.3692</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vittoria, Rel. Segreto <br /> Poste Italiane s.p.a. (Avv.ti M. Proto e M. Mole’) / A. Marra</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie riguardanti il danno cagionato dagli amministratori di società a partecipazione pubblica anche se totalitaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Società a partecipazione pubblica – Mala gestio degli amministratori – Danni al patrimonio della società &#8211; Giurisdizione della Corte dei Conti – Non Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’azione di responsabilità a carico degli amministratori o dipendenti di una società per azioni a partecipazione pubblica anche se totalitaria, come nella specie,  per Poste Italiane s.p.a. per il danno patrimoniale subito dalla compagine sociale a causa delle condotte illecite di tali soggetti è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario e non  del giudice contabile, atteso che, da un lato, l’autonoma personalità giuridica della società porta ad escludere l’esistenza di un rapporto di servizio tra amministratori, sindaci e dipendenti e P.A. e, dall’altro, il danno cagionato dalla mala gestio  incide in via diretta solo sul patrimonio della società, che resta privato e separato da quello dei soci.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.2388</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-9-3-2012-n-2388/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-9-3-2012-n-2388/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-9-3-2012-n-2388/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.2388</a></p>
<p>Pres. Mezzacapo &#8211; Est. Polidori Soc. British American Tobacco Italia S.p.a. (già Ente Tabacchi Italiani s.p.a.) (Avv.ti. G.Pizzonia, A.Clarizia, E.Stajano) / Ministero dell’Economia e delle Fiananze (Avv.Stato ) in tema di successione degli enti pubblici nel tempo e sulle conseguenze inerenti il trasferimento dei debiti fiscali 1. Amministrazione pubblica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-9-3-2012-n-2388/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.2388</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-9-3-2012-n-2388/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.2388</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mezzacapo &#8211; Est. Polidori<br /> Soc. British American Tobacco Italia S.p.a. (già Ente Tabacchi Italiani s.p.a.) (Avv.ti. G.Pizzonia, A.Clarizia, E.Stajano) / Ministero dell’Economia e delle Fiananze (Avv.Stato )</span></p>
<hr />
<p>in tema di successione degli enti pubblici nel tempo e sulle conseguenze inerenti il trasferimento dei debiti fiscali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Amministrazione pubblica – Enti pubblici –Successione- Disciplina del c.c.- In carenza di specifiche disposizioni-Applicabilità.	</p>
<p>2. Amministrazione pubblica – Enti pubblici –– Successione a titolo particolare – Ente non soppresso – Intrasferibilità obbligazioni tributarie- &#8211; Conseguenze.	</p>
<p>3. Amministrazione pubblica- Enti pubblici – Successione &#8211;  Ente non soppresso – Intrasferibilità delle obbligazioni tributarie-.	</p>
<p>4. Amministrazione pubblica – Enti pubblici – Successione – Ente non soppresso – Trasferimento delle funzioni al nuovo ente– Obbligazioni tributarie – Art. 2, n. 4, lettera c) del D.M. 10/07/2002  – In carenza del giudizio di accertamento delle responsabilità-Illegittimità.- Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le vicende successorie degli enti pubblici non possono essere assimilate a quelle degli enti privati. Infatti, mentre per questi ultimi trova applicazione la disciplina particolare del c.c., la successione tra enti pubblici, non è invece regolata in via generale dall’ordinamento e perciò essa viene, di regola, disciplinata dalle singole leggi che la dispongono, con l’ulteriore conseguenza che può ipotizzarsi l’applicabilità dei principi civilistici solo in assenza di contrarie disposizioni relative alla singola vicenda successoria. 	</p>
<p>2. In tema di vicende successorie tra enti pubblici, l’istituzione di un nuovo ente con il passaggio di compiti e funzioni, senza che l’ente originario sia soppresso, configura una successione a titolo particolare e non una successione a titolo universale, che presuppone necessariamente l’estinzione del soggetto originario, in quanto nella successione tra enti disposta ex lege non è configurabile una successione in universum iusse (nel caso di specie,  il d.lgs 283/1998 relativo al settore dei tabacchi lavorati, ha separato le funzioni produttive e commerciali da quelle fiscali e di controllo del mercato: le prime sono state esplicitamente conferite all’Ente Tabacchi Italiani – istituito con il medesimo d.lgs -, mentre le seconde sono state mantenute in capo all’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, che già le esercitava). 	</p>
<p>3. Sono illegittime le disposizioni dell’art.2, n. 4, lettera b) del D. M. 10/07/2002 che, relativamente alle partite in sospeso derivanti da furti e rapine perpetrate prima del 31 dicembre 1998,  hanno impostoall’Ente Tabacchi Italiani (istituito con il d.lgs 283/1998 e divenuto operativo in data 14 gennaio 1999) e non all’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato &#8211; di corrispondere l’accisa dovuta in caso di eventuale condanna da parte della magistratura contabile, in quanto contrastanti con la disciplina posta dall’art.2, comma 3, del decreto legge n. 331/1993, convertito dalla legge 427/1993 e dall’art. 3, comma 1, del d.lgs n. 283/1998.Infatti, un’obbligazione tributaria non può essere trasferita se non nei limiti e nelle forme previste dalla legge e né la legge istitutiva dell’ETI, né la disciplina relativa alle accise sui tabacchi contengono norme che possono giustificare lo spostamento dei debiti fiscali di cui trattasi. Pertanto, per gli ammanchi registrati fino al 31 dicembre 1998, presso i depositi fiscali gestiti dall’AAMS, le obbligazioni tributarie sono sorte in capo all’AAMS e non in capo agli organi o uffici dell’ETI, che all’epoca del verificarsi del presupposto d’imposta non era evidentemente neppure venuto a giuridica esistenza. 	</p>
<p>4. E’ illegittima la disposizione dell’art.2, n. 4, lettera c) del D.M. 10/07/2002 , relativa alle partite in sospeso derivanti da furti e rapine perpetrati nel cd. periodo transitorio (ossia nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1999, data di subentro dell’ETI nelle attività produttive e commerciali già svolte dall’AAMS, ed il 30 settembre 2002, data in cui il Ministero ha fissato la definitiva entrata in vigore del nuovo regime dei depositi fiscali introdotto con D.M. 22 febbraio 1999 n.97), che obbliga l’ETI a corrispondere l’accisa dovuta in caso di ammanchi derivanti da furti e rapine indipendentemente dall’esito dell’apposito giudizio volto ad accertare la responsabilità del gestore del deposito, in quanto tale disposizione risulta in contrasto con la disciplina amministrativa e contabile che i decreti ministeriali attuativi del d.lgs 283/1998 hanno previsto per il suddetto periodo transitorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 10247 del 2002, proposto dalla </p>
<p>Soc. British American Tobacco Italia s.p.a., già Ente Tabacchi Italiani s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Pizzonia, Angelo Clarizia ed Ernesto Stajano, con domicilio eletto in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del Direttore <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del D.M. 10 luglio 2002 recante “disposizioni concernenti la contabilizzazione delle dotazioni dei magazzini di vendita di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293”, limitatamente all’art. 2 n. 4 lett. b), nella parte in cui impone all’ETI s.p.a. di «corrispondere l’accisa dovuta in caso di eventuale condanna da parte della magistratura contabile» e prevede che «fino a definizione delle decisioni dell’organo contabile sarà prestata apposita garanzia», ed all’art. 2 n. 4 lett. c), ove si prevede che «per le partite in sospeso derivanti da furti o rapine verificatesi dopo la citata data del 31 dicembre 1998 sarà corrisposta l’accisa calcolata sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti trafugati vigente all’atto dell’evento criminoso»;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. La presente controversia concerne la legittimità di alcune disposizioni del D.M. 10 luglio 2002, avente ad oggetto la trasformazione dei magazzini di vendita di generi di monopolio in depositi fiscali e le connesse operazioni di contabilizzazione delle dotazioni presenti in tali magazzini.<br />	<br />
In proposito giova evidenziare che, prima dell’istituzione dell’Ente Tabacchi Italiani, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolgeva anche l’attività di distribuzione dei generi di monopolio attraverso i magazzini vendita affidati a privati legati all’Amministrazione stessa da un contratto di appalto aventi come oggetto il rifornimento dei punti vendita al dettaglio (rivendite) e che, ai sensi dell’art. 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ai gestori dei magazzini veniva attribuita una dotazione in sospensione di imposta e a titolo di deposito. <br />	<br />
Tale regime è mutato a seguito dell’istituzione dell’Ente Tabacchi Italiani, divenuto operativo con l’insediamento del Consiglio di Amministrazione, in data 14 gennaio 1999. In particolare l’art. 1 del d.lgs. 9 luglio 1998, n. 283, prevede che tale Ente “svolge, dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 2, le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti al lotto ed alle lotterie. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”. <br />	<br />
Il successivo comma 6 prevede inoltre che “non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 2, con deliberazione dello stesso consiglio, è disposta la trasformazione dell’Ente in una o più società per azioni”. Nel corso del 2000 è stata costituita la società Ente Tabacchi Italiani s.p.a., successivamente incorporata nella società ricorrente.<br />	<br />
Specifico interesse assumono poi in questa sede le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 3 del d.lgs. 298/83, ove si prevede che “l’Ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato” e che “all’Ente è attribuito un fondo di dotazione costituito dal saldo positivo netto fra il valore contabile dell’insieme dei rapporti attivi e passivi ad esso attribuiti a norma del comma 1”.<br />	<br />
In tale contesto il Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato con l’avversato decreto – dopo aver premesso, fra l’altro, che: a) «l’Ente tabacchi italiani e le società nelle quali l’Ente stesso si è trasformato ai sensi dell’art. 1, comma 6, del predetto decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, ha continuato ad operare ed opererà in via transitoria, fino alla completa applicazione degli adempimenti di cui al … decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, con le procedure amministrative e contabili in precedenza applicate dall’Amministrazione dei monopoli di Stato»; b) «ai magazzini vendita, ai sensi dell’art. 5 della citata legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è stata affidata, in sospensione di imposta, una dotazione a titolo di deposito all’atto dell’apertura del magazzino stesso»; c) «all’Ente tabacchi italiani, è stato conferito, a titolo di dotazione degli organi di vendita, l’importo corrispondente alle relative componenti, costituite da generi, liquidità di conto corrente, fido e partite in sospeso, risultanti alla data del 31 dicembre 1998»; d) «il citato Ente, ai sensi dell’art. 3 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite all’Amministrazione dei monopoli di Stato»; e) «all’atto della cessazione del citato periodo transitorio, i magazzini vendita saranno trasformati in depositi fiscali e, di conseguenza occorrerà procedere alla definitiva contabilizzazione delle relative dotazioni» – all’art. 2 ha stabilito che, ai fini della ricognizione delle dotazioni dei magazzini vendita, «si procederà come segue per le varie componenti della dotazione: &#8230; 4) partite in sospeso: a) con provvedimento del competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato verrà dato scarico contabile per le situazioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, potranno essere definite; b) le partite in sospeso, derivanti da furti e rapine, perpetrate prima del 31 dicembre 1998, verranno prese in carico presso il deposito fiscale ove ha avuto luogo l’evento o, in caso di chiusura del magazzino vendita, presso il deposito fiscale primario di aggregazione, nel registro delle partite in sospeso dal quale potranno essere scaricate, con o senza debito di imposta in relazione alle decisioni della Corte dei conti, solo a seguito di apposito provvedimento dell’Ispettorato compartimentale. A tal fine ETI s.p.a. è tenuta a corrispondere l’accisa dovuta in caso di eventuale condanna da parte della magistratura contabile. Fino a definizione delle decisioni dell’organo contabile sarà prestata apposita garanzia”; c) “per le partite in sospeso derivanti da furti o rapine verificatesi dopo la citata data del 31 dicembre 1998 sarà corrisposta l’accisa calcolata sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti trafugati vigente all’atto dell’evento criminoso».<br />	<br />
2. Di tale decreto la società ricorrente chiede l’annullamento parziale deducendo i seguenti motivi:<br />	<br />
I) <i>Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 53 Cost., degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legge n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993, nonché degli artt. 1 e 3 del decreto legislativo n. 283/1998. </i><br />	<br />
Il presente motivo riguarda la disposizione dell’art. 2, n. 4, lettera b), nella parte in cui – dopo aver previsto che «le partite in sospeso, derivanti da furti e rapine, perpetrate prima del 31 dicembre 1998, verranno prese in carico presso il deposito fiscale ove ha avuto luogo l’evento o, in caso di chiusura del magazzino vendita, presso il deposito fiscale primario di aggregazione, nel registro delle partite in sospeso dal quale potranno essere scaricate, con o senza debito di imposta in relazione alle decisioni della Corte dei conti, solo a seguito di apposito provvedimento dell’Ispettorato compartimentale» – sancisce che l’ETI s.p.a. «è tenuta a corrispondere l’accisa dovuta in caso di eventuale condanna da parte della magistratura contabile». Tale disposizione, secondo la ricorrente, sarebbe illegittima perché per gli ammanchi registrati fino al 31 dicembre 1998, il soggetto tenuto al pagamento dell’accisa avrebbe dovuto essere identificato nell’AAMS, in quanto titolare dei depositi al momento del verificarsi degli ammanchi. <br />	<br />
In particolare il provvedimento impugnato si fonderebbe sull’erroneo presupposto che l’art. 3 del decreto legislativo n. 283/1998 vada interpretato nel senso che l’ETI sia divenuto titolate titolare di tutti rapporti attivi e passivi afferenti le attività produttive e commerciali in precedenza attribuite all’Amministrazione dei monopoli di Stato. Del resto, se tale interpretazione fosse corretta, si porrebbe in contrasto: a) sia con i principi di legalità e di personalità dell’obbligazione tributaria, sanciti dagli artt. 23 e 53 Cost., perché l’Amministrazione ha imposto all’ETI di pagare l’accisa relativa ad ammanchi verificatisi prim’ancora che tale ente venisse ad esistenza come soggetto giuridico; b) sia con la disciplina posta dall’art. 2, comma 3, del decreto legge n. 331/1993, con la quale è stato dettagliatamente individuato il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria relativa al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati, perché, alla luce di tale disciplina, nell’ipotesi di ammanchi il soggetto nei confronti del quale diviene esigibile l’imposta è sempre il titolare del deposito o il gestore del magazzino, in qualità di agente contabile. <br />	<br />
Invece, secondo la diversa tesi sostenuta dalla ricorrente, l’art. 3 del decreto legislativo n. 283/1998 sancirebbe soltanto il trasferimento, dall’AAMS all’ETI, dei beni e dei rapporti afferenti alle “attività produttive e commerciali”, senza prevedere una successione in universum jus, come tale estesa anche alle obbligazioni tributarie in precedenza sorte in capo all’AAMS. Del resto, l’impossibilità di configurare una successione a titolo universale sarebbe confermata dal fatto che l’AAMS non si è estinta all’atto dell’istituzione della ETI. Pertanto, in assenza di un’apposita norma che preveda la successione della ETI nei rapporti obbligatori di natura tributaria sorti in capo all’AAMS, i fatti generatori delle obbligazioni tributarie antecedenti all’istituzione dell’ETI non potrebbero essere addossati a quest’ultima in forza di un provvedimento amministrativo, peraltro emanato dall’AAMS, ossia dal medesimo soggetto nei cui confronti sono sorti i presupposti per l’addebito dell’imposta.<br />	<br />
II) <i>Illegittimità derivata; violazione e falsa applicazione di tutte le norme di cui al precedente motivo; eccesso di potere per irragionevolezza.</i><br />	<br />
Il presente motivo riguarda la disposizione dell’art. 2, n. 4, lettera b), dell’impugnato decreto, nella parte in cui si prevede che “fino a definizione delle decisioni dell’organo contabile sarà prestata apposita garanzia”. In particolare la società ricorrente deduce che tale disposizione è illegittima sia in via derivata, perché affetta dai medesimi vizi denunciati con il primo motivo, sia in via autonoma, perché non si comprende per quale ragione all’ETI &#8211; soggetto responsabile limitatamente alla capienza del proprio patrimonio &#8211; sia imposto l’obbligo di prestare una garanzia, peraltro di natura e contenuto assolutamente indefiniti, per un’obbligazione riferita ad altro soggetto, tuttora esistente, qual è l’AAMS, anche in ragione della inesistenza del benché minimo vincolo di solidarietà passiva in relazione a tale obbligazione. <br />	<br />
III) <i>Violazione e falsa applicazione di tutte le norme di cui ai precedenti motivi; violazione dei Decreti Ministeriali 12 gennaio 1999 e 1° giugno 1999. </i><br />	<br />
Il presente motivo riguarda la disposizione dell’art. 2, n. 4, lettera c), ove si prevede che, “per le partite in sospeso derivanti da furti o rapine verificatesi dopo la citata data del 31 dicembre 1998 sarà corrisposta l’accisa calcolata sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti trafugati vigente all’atto dell’evento criminoso”. Innanzi tutto la società ricorrente deduce che, se tale disposizione dovesse essere interpretata nel senso in ogni ipotesi di ammanco derivante da eventi criminosi l’ETI è comunque tenuto a corrispondere l’accisa, sarebbe illegittima perché, ai sensi dell’art. 5 del decreto legge n. 331/1993 il fatto che genera l’obbligo tributario è comunque correlato al rigoroso accertamento della responsabilità del soggetto titolare del deposito fiscale. <br />	<br />
Inoltre la società ricorrente sostiene che i decreti ministeriali 1° giugno 1999, n. 202, 9 giugno 2000, n. 170, e 12 giugno 2002 n. 119 avrebbero confermato in via transitoria, nelle more dell’attuazione delle nuove disposizioni in materia di depositi fiscali di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, il regime previgente, secondo il quale nel caso di ammanchi l’imposta era dovuta solo all’esito del giudizio (c.d. di conto) effettuato dalla Corte dei Conti e sempre che fosse stata accertata la responsabilità di singoli funzionari dell’AAMS e/o degli agenti contabili delegati. Pertanto il passaggio delle attività dall’AAMS all’ETI non avrebbe affatto modificato tale regime. <br />	<br />
3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al presente gravame.<br />	<br />
4. Questa Sezione con la sentenza n. 3450 in data 5 marzo 2010 ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la controversia ricompresa nella giurisdizione del giudice tributario.<br />	<br />
Tuttavia la Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 22 novembre 2011, n. 6152, ha annullato la predetta sentenza n. 3450/2010, qualificando il D.M. 10 luglio 2002 come un «atto generale, di natura organizzativa, e solo indirettamente produttivo di conseguenze di natura tributaria», sicché «la giurisdizione in ordine alle controversie relative alla legittimità dello stesso rientra pienamente nell’alveo della giurisdizione amministrativa, senza che su tale profilo possa incidere il tasso di discrezionalità ad esso sotteso».<br />	<br />
5. Da ultimo la società ricorrente con memoria depositata in data 21 gennaio 2012 ha insistito per l’accoglimento del ricorso evidenziando, tra l’altro, che &#8211; contrariamente a quanto eccepito dalla difesa erariale nel giudizio di appello sulla sentenza n. 3450/2010 &#8211; ha ancora interesse ad una decisione nel merito. In particolare la ricorrente sostiene innanzi tutto che la tesi della difesa erariale &#8211; secondo la quale l’avversato decreto sarebbe rivolto al soggetto che era tenuto ad effettuare le operazioni di contabilizzazione delle dotazioni dei magazzini vendita, ossia la Etinera s.p.a., poi divenuta Logista Italia s.p.a., e tale soggetto avrebbe saldato le relative pretese erariali (per circa 6 milioni di euro) &#8211; è smentita: a) dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma (depositata da controparte in data 22 dicembre 2009) dalla quale risulta che la ricorrente è stata chiamata in causa dall’AAMS per il pagamento per alcune partite in sospeso relative agli anni dal 1998 al 2002; b) dal fatto che la Logista Italia s.p.a. ha sì pagato, ma ha formalmente richiesto (come dimostra la certificazione rilasciata dal Tribunale civile di Roma, depositata in data 12 gennaio 2012) le stesse somme alla ricorrente, ritenendola (seppure infondatamente) obbligata principale, sicché quest’ultima ha interesse all’annullamento del provvedimento in forza del quale è sorto il credito per cui la Logista Italia s.p.a. sta agendo nei suoi confronti; c) dal fatto che il pagamento effettuato dalla Logista Italia s.p.a. si riferisce soltanto alle somme relative alle partite in sospeso successive al 31 dicembre 1998, sicché rimangono integre le ragioni dell’erario relative alle partite anteriori al 31 dicembre 1998, per le quali la ricorrente, per effetto dell’avversato decreto è stata chiamata alla prestazione della garanzia e che potranno essere oggetto di riscossione nel caso in cui i giudizi di responsabilità contabile dovessero avere esito negativo. Inoltre, con particolare riferimento alle partite anteriori al 31 dicembre 1998, la ricorrente sostiene che la tesi della difesa erariale &#8211; secondo la quale per i procedimenti di responsabilità erariale in corso alla data del 31 dicembre 1998 sarebbe stata disposta l’archiviazione, così facendo cessare la materia del contendere &#8211; risulta: a) priva del necessario supporto probatorio, perché non è stato fornito alcun elemento atto a dimostrare la definitiva archiviazione di tutti i possibili giudizi per responsabilità erariale; b) comunque non condivisibile perché il termine di prescrizione per la notifica della citazione in giudizio per la responsabilità amministrativa e contabile decorre sino al 31 dicembre 2003, sicché affermare che i procedimenti in corso al 31 dicembre 1998 sono tutti archiviati non vale ad escludere che altri giudizi siano tuttora pendenti.<br />	<br />
La difesa erariale, a sua volta, con memoria di replica depositata in data 12 febbraio 2012 ha insistito per la reiezione del presente ricorso senza sollevare alcuna eccezione di natura processuale. <br />	<br />
6. Alla pubblica udienza del giorno 22 febbraio 2012 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. In via preliminare il Collegio ritiene di dover affrontare le questioni relative alla legittimazione ed all’interesse ad agire della società ricorrente. Infatti la Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella suddetta sentenza n. 6152/2011, prima di affrontare la questione relativa alla giurisdizione sulla presente controversia, ha puntualizzato quanto segue: «sfuggono all’odierno esame del Collegio … le eccezioni della difesa erariale incentrate sulla carenza di legittimazione attiva alla proposizione del mezzo di primo grado (e dell’odierno appello) in capo alla originaria ricorrente. L’esame di tali problematiche, infatti, è logicamente successivo alla risoluzione della questione in ordine alla spettanza o meno della giurisdizione. Tali questioni sono quindi esaminabili nel merito unicamente dal giudice fornito di giurisdizione ed a seguito della individuazione di quest’ultimo».<br />	<br />
Ciò posto non può farsi a meno di rilevare che la difesa erariale in nessuna delle memorie depositate nel corso del presente giudizio ha sollevato eccezioni di natura processuale. Pertanto, posto che in base all’art. 64, comma 2, cod. proc. amm. “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite”, il Collegio ritiene che le affermazioni della società ricorrente in merito alla persistenza del suo interesse ad agire (che evidentemente determina anche la sua legittimazione ad agire) siano comprovate dalla documentazione richiamata nella memoria dalla stessa depositata in data 21 gennaio 2012 e dall’assenza di specifiche contestazioni da parte della difesa erariale.</p>
<p>2. Passando al merito, il Collegio osserva innanzi tutto che i primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perché riguardano entrambi la disciplina delle “partite in sospeso, derivanti da furti e rapine, perpetrate prima del 31 dicembre 1998”, in relazione alle quali la società ricorrente sostiene che &#8211; a differenza di quanto affermato nel provvedimento impugnato &#8211; il soggetto tenuto al pagamento dell’accisa dovrebbe continuare ad essere identificato nell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito AAMS), sia perché l’art. 3 del decreto legislativo n. 283/1998 non prevede una successione <i>in universum jus</i> (come tale estesa anche alle obbligazioni tributarie sorte in capo all’AAMS), sia perché, diversamente opinando, risulterebbero violati sia i principi di legalità e di personalità dell’obbligazione tributaria, sanciti dagli artt. 23 e 53 Cost., sia con la disciplina posta dall’art. 2, comma 3, del decreto legge n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993, con la quale è stato dettagliatamente individuato il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria relativa al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati.<br />	<br />
A tal riguardo giova ribadire che l’Ente Tabacchi Italiani (di seguito ETI), istituito con l’art. 1 del d.lgs. n. 283/1998, è divenuto operativo in data 14 gennaio 1999. Pertanto non è revocabile in dubbio che &#8211; come evidenziato dalla società ricorrente nella memoria depositata in data 11 dicembre 2009 &#8211; per gli ammanchi registrati fino al 31 dicembre 1998 presso i depositi fiscali gestiti dall’AAMS, le obbligazioni tributarie di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legge n. 331/1993 (secondo il quale “è obbligato al pagamento dell’accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione al consumo ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta o che si è reso garante di tale pagamento”) siano sorte in capo all’AAMS e non in capo agli «organi o uffici dell’ETI, che all’epoca del verificarsi del presupposto d’imposta non era evidentemente neppure venuto a giuridica esistenza». <br />	<br />
Acquista, quindi, rilievo decisivo stabilire se i rapporti obbligatori di cui trattasi rientrino o meno tra quelli di cui l’ETI è divenuto parte in forza dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 283/1998, secondo il quale “l’Ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”. Del resto la centralità di tale questione è riconosciuta anche dalla difesa erariale nella memoria da ultimo depositata in data 1° febbraio 2012, ove viene conclusivamente affermato che «in applicazione dell’art. 3, comma 1, d. lgs. n. 283/1998, concretamente attuato dal decreto ministeriale 10 luglio 2002, ETI è successore a titolo universale dell’AAMS; del tutto legittime, quindi, appaiono sia l’imposizione in capo alla stessa dell’obbligazione fiscale, inerente alle partite in sospeso relative al periodo precedente al 1999, sia la sottoposizione alla prestazione di un’apposita garanzia correlata alla predetta obbligazione tributaria, sino alla completa definizione di tutti i giudizi contabili».</p>
<p>3. Poste tali premesse, il collegio innanzi tutto osserva che &#8211; come si può evincere dall’esame del già citato art. 1 del d. lgs. n. 283/1998 &#8211; con riguardo al settore dei tabacchi lavorati il legislatore ha inteso separare le funzioni produttive e commerciali da quelle fiscali e di controllo del mercato: le prime sono state esplicitamente conferite all’ETI, mentre le seconde sono state mantenute in capo all’AAMS, che già le esercitava. <br />	<br />
Non residua, quindi, alcun dubbio sul fatto che l’AAMS sia sopravvissuta all’istituzione dell’ETI. Del resto la sopravvivenza dell’AAMS è stata acclarata dal Consiglio di Stato con il parere 4 dicembre 2004, n. 203, ed è stata confermata dalle successive disposizioni normative che hanno riordinato la struttura e la funzione della medesima AAMS. </p>
<p>4. Giova poi rammentare, in termini generali, che le vicende successorie degli enti pubblici non possono essere assimilate a quelle degli enti privati. Infatti, mentre per questi ultimi trova applicazione la disciplina positiva del codice civile, la successione tra enti pubblici, secondo la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. III, 5 aprile 2001, n. 5072), non è regolata in via generale dall’ordinamento e perciò essa viene, di regola, disciplinata dalle singole leggi che la dispongono, con l’ulteriore conseguenza che può ipotizzarsi l’applicabilità dei principi civilistici solo in assenza di contrarie disposizioni relative alla singola vicenda successoria.<br />	<br />
Ciò posto, nel caso in esame, va senz’altro rifiutata la tesi secondo la quale l’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 283/1998 avrebbe determinato una successione universale tout court tra l’AAMS e l’ETI, perché l’AAMS ha continuato ad esistere e all’ETI sono state attribuite soltanto le attività produttive e commerciali nel settore dei tabacchi lavorati, con espressa esclusione delle attività inerenti al lotto ed alle lotterie. Ma, a ben vedere, non appare condivisibile neppure la tesi secondo la quale la predetta disposizione avrebbe determinato una successione <i>per universitatem</i> dell’ETI nel solo ramo di attività relativo ai tabacchi lavorati, sia perché l’ETI non si è visto attribuire tutte le competenze riguardanti tale ramo di attività (e sono anzi numerose le disposizioni normative che hanno mantenuto specifici compiti in capo alla medesima AAMS), sia perché sono rimasti in capo all’AAMS settori di attività di importante contenuto economico, come quelli in materia di lotto, lotterie, giochi, concorsi pronostici e scommesse. <br />	<br />
Del resto la giurisprudenza in diverse occasioni ha già avuto modo di precisare che la vicenda delineata dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 283/1998 deve essere configurata non come una successione a titolo universale, bensì come una successione a titolo particolare. Si vedano, in particolare: a) le pronunce della Corte di Cassazione (Sez. Un., 21 maggio 2003, n. 7945; Sez. III, 19 maggio 2006, n. 11757 e n. 11758) nelle quali è stato puntualizzato, sotto il profilo processuale, che la sopravvenuta istituzione dell’ETI nel corso del giudizio ha dato luogo ad un fenomeno successorio inquadrabile nell’art. 111 c.p.c. (che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso) proprio perché l’AAMS non è stata soppressa; b) la sentenza della prima Sezione di questo Tribunale, 29 ottobre 2003, n. 9203 (in materia di sanzioni amministrative pecuniarie inflitte dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 287/1990), ove è stato chiaramente evidenziato che «il d.lgs. n. 2831998, … secondo quanto anche la difesa erariale ha sostanzialmente riconosciuto, nell’istituire l’ETI, non ha configurato la vicenda dell’acquisto delle situazioni soggettive ad esso assegnate come una forma di successione in universum jus (per il che, mentre potrebbe non essere del tutto chiara la sorte di eventuali debiti pecuniari occulti di AAMS, appare per contro sicura la non configurabilità di una successione nelle sue responsabilità di diritto pubblico). La preesistente Amministrazione Autonoma, poi, è tuttora esistente ed attiva (anche se non più nel ramo dei tabacchi lavorati). E sebbene non sia stato fatto constare che essa svolga tuttora una concreta attività imprenditoriale, non è superfluo notare che la medesima conserva la titolarità di riserve ed è comunque preposta a settori di attività di importante contenuto economico (in materia di lotto, lotterie, giochi, concorsi pronostici e scommesse), onde rimane a tutti gli effetti un soggetto di rapporti economici, ambito dal quale non è stata affatto estraniata»; c) la sentenza della Corte Appello Roma, Sez. I, 15 maggio 2006, n. 2183 (in materia di risarcimento dei danni provocati dal fumo di sigarette), nella quale è stato affermato che l’istituzione di un nuovo ente con passaggio di compiti e funzioni, senza che l’ente originario sia soppresso, configura una successione a titolo particolare e non una successione a titolo universale, che presuppone necessariamente l’estinzione del soggetto originario, in quanto nella successione tra enti disposta <i>ex lege</i> non è configurabile una successione <i>in universum ius</i> se le attività, produttive e commerciali vengono devolute all’ente di nuova costituzione, ma l’ente originario mantiene alcune funzioni e competenze ad esse relative.<br />	<br />
Stante quanto precede e considerato che l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 283/1998 non contiene alcun riferimento alle obbligazioni tributarie relative al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati sorte in capo all’AAMS, tale disposizione non può essere utilmente invocata per affermare che tali obbligazioni siano transitate in capo all’ETI e, quindi, resta soltanto da verificare se il provvedimento impugnato possa fondarsi sulle norme e sui principi generali che regolano le obbligazioni tributarie e la successione nel rapporto fiscale. </p>
<p>5. Tale possibilità è stata affermata dalla difesa erariale nelle sue memorie e, in particolare: a) in quella depositata in data 3 dicembre 2009, ove è stato evidenziato che &#8211; tenuto conto della disciplina posta dal decreto legge n. 331/1993 e dal decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 &#8211; «in caso di ammanchi di prodotti stoccati nei depositi fiscali derivanti da eventi criminosi, l’obbligo del depositario al versamento delle corrispondenti accise, in ossequio alla <i>ratio legis</i> di attuare una maggiore tutela per l’interesse alla riscossione delle accise sui tabacchi in considerazione dell’alto valore della fiscalità gravante sugli stessi che, per le sigarette, è di circa il 74% del prezzo di vendita al pubblico e costituisce spesso strumento di politica fiscale del Governo. Obbligato al pagamento delle accise, quindi, ai sensi dell’art. 2, comma 3, d.l. 331/93, è “il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta o che si è reso garante di tale pagamento”; pertanto, quell’obbligo di pagamento, sorto in capo ai soggetti che all’epoca dei fatti si trovavano in quelle condizioni, è legittimamente transitato in capo all’ETI fra le obbligazioni assunte in seguito all’attuazione del d.lgs. 283/98, in particolare, del suo art. 3: non si tratta, come è evidente, dell’attribuzione <i>ab origine</i> di un carico fiscale a soggetto non legittimato passivamente al momento in cui è sorto il presupposto fiscale, ma dell’assunzione in capo a questo soggetto dell’obbligazione di pagamento della somma relativa, in seguito a successione nei rapporti attivi e passivi facenti capo al primo, con la conseguenza che l’ETI, dopo l’eventuale pagamento, potrebbe rivalersi sui terzi che fossero riconosciuti responsabili dei fatti delittuosi o per responsabilità erariale (in seguito a giudizio della Corte dei Conti)»; b) nella memoria da ultimo depositata in data 1° febbraio 2012 ove è stato ribadito che «la distribuzione del carico dell’accisa disposta con il decreto impugnato non costituisce altro che puntuale attuazione della normativa che regola i depositi fiscali».<br />	<br />
Questa tesi non può essere condivisa perché &#8211; come evidenziato dalla società ricorrente nella memoria depositata in data 11 dicembre 2009 &#8211; contrasta con i principi e le norme che regolano le obbligazioni tributarie e la successione nel rapporto fiscale.<br />	<br />
In particolare il Collegio ritiene innanzi tutto che l’art. 2, comma 3, del decreto legge n. 331/1993 &#8211; nel prevedere che il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa vada individuato nel “titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione al consumo ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta o che si è reso garante di tale pagamento” &#8211; dia correttamente applicazione al principio costituzionale di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione, dal quale discende che l’obbligazione tributaria sorge sempre in capo al soggetto nei confronti del quale si realizza il presupposto dell’imposizione, e che tale soggetto, con riferimento alle accise dovute per gli ammanchi registrati fino al 31 dicembre 1998 presso i depositi fiscali gestiti dall’AAMS, non possa non essere identificato nella stessa AAMS, perché (come già evidenziato in precedenza) l’ETI è divenuto operativo solo in data 14 gennaio 1999. <br />	<br />
Né si rinvengono nell’ordinamento disposizioni generali in materia di successione nel rapporto fiscale che possano giustificare la disciplina introdotta con l’avversato decreto. Infatti, seppure si accedesse alla tesi (già scartata in precedenza) secondo la quale l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 283/1998 avrebbe determinato una successione <i>per universitatem</i> dell’ETI nel solo ramo di attività relativo ai tabacchi lavorati, non potrebbe comunque farsi a meno di rilevare che i fenomeni successori nei rapporti tributari sono strettamente e rigorosamente tipizzati e che nell’ordinamento non si rinviene alcun modello che possa giustificare la successione nei rapporti tributari prevista dall’art. 2, n. 4, lettera b), dell’avversato decreto. Anzi, come correttamente evidenziato dalla società ricorrente, proprio in materia di cessione di azienda o di ramo di azienda (fattispecie alla quale potrebbe essere ricondotta quella in esame) l’art. 14 del decreto legislativo n. 472/1997 dispone che “il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore” (comma 1) e che “l’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza” (comma 2), senza prevedere la liberazione del cedente.<br />	<br />
Né, tanto meno, può ritenersi che la successione dell’ETI nei rapporti obbligatori in questione possa discendere da un atto negoziale, quale il verbale di presa in carico n. 15 del 17 dicembre 1998 (tesi sostenuta dalla difesa erariale nelle memorie depositate in data 5 novembre 2002 e 3 dicembre 2009, ove è stato evidenziato che in tale verbale «non risulta alcuna clausola dalla quale si possa evincere una presa in carico provvisoria, o <i>sub iudice</i>, ovvero con beneficio d’inventario delle imposte relative alle partite in sospeso per le quali penda un giudizio dinnanzi alla Magistratura Contabile nei confronti del gestore <i>pro tempore</i>, ragion per cui l’ETI avendo preso in carico anche il valore di dette partite non può che rispondere dell’intera dotazione»), o addirittura dalla sola adozione di un provvedimento amministrativo come quello in esame. Infatti un’obbligazione tributaria non può evidentemente essere trasferita se non nei limiti e nelle forme previste dalla legge e né la legge istitutiva dell’ETI, né la disciplina relativa alle accise sui tabacchi contengono norme che possano giustificare lo spostamento dei debiti fiscali di cui trattasi. </p>
<p>6. Stante quanto precede, le disposizioni dell’art. 2, n. 4, lettera b), dell’avversato decreto, relative alle partite in sospeso derivanti da furti e rapine perpetrate prima del 31 dicembre 1998, risultano illegittime in quanto contrastanti con la disciplina posta dall’art. 2, comma 3, del decreto legge n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993 e dall’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 283/1998. <br />	<br />
Inoltre una volta escluso che le obbligazioni tributarie relative predette partite siano transitate in capo all’ETI, risulta evidente che la società ricorrente non ha alcun interesse alle ulteriori censure proposte con i primi due motivi, volte a dimostrare che tale trasferimento si sarebbe rivelato incompatibile con il carattere della “personalità” che è proprio di quel peculiare presupposto dell’obbligazione tributaria costituito dall’ammanco determinato da furti e rapine, nonché la mancanza di fondamento dell’obbligo di prestare una garanzia per un’obbligazione riferita ad altro soggetto tuttora esistente, qual è l’AAMS, anche in ragione della inesistenza di vincoli di solidarietà passiva.</p>
<p>7. Parimenti fondato risulta il terzo motivo di ricorso con il quale viene censurata la disposizione dell’art. 2, n. 4, lettera c), dell’avversato decreto, relativa alle partite in sospeso derivanti da furti e rapine perpetrati nel c.d. periodo transitorio, ossia nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1999, data del subentro dell’ETI nelle attività produttive e commerciali già svolte dall’AAMS, ed il 30 settembre 2002, data in cui il Ministero ha fissato la definitiva entrata in vigore del nuovo regime dei depositi fiscali introdotto con il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 97 (regolamento recante norme concernenti l’istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati).<br />	<br />
Innanzi tutto occorre evidenziare che tale disposizione &#8211; secondo la quale “per le partite in sospeso derivanti da furti o rapine verificatesi dopo la citata data del 31 dicembre 1998 sarà corrisposta l’accisa calcolata sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti trafugati vigente all’atto dell’evento criminoso” &#8211; appare effettivamente volta ad affermare l’inapplicabilità, durante il periodo transitorio, della disciplina posta dall’art. 5, del decreto legge n. 331/1993, secondo il quale “in caso di perdita o distruzione di prodotti soggetti ad accisa che si trovano in regime sospensivo, è concesso l’abbuono dell&#8217;imposta quando è provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Salvo che per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore”. Pertanto, per effetto della predetta disposizione, l’ETI (ed ora la società ricorrente) sarebbe tenuto a corrispondere l’accisa dovuta in caso di ammanchi derivanti da furti o rapine indipendentemente dall’esito dell’apposito giudizio volto ad accertare responsabilità del gestore del deposito. <br />	<br />
Ciò posto il Collegio osserva che la disposizione in esame risulta in contrasto con la disciplina amministrativa e contabile che i decreti ministeri attuativi del decreto legislativo n. 283/1998 hanno previsto per il suddetto periodo transitorio. <br />	<br />
Occorre infatti rammentare che il suddetto D.M. 22 febbraio 1999, n. 97, nell’istituire e disciplinare i depositi fiscali (definiti, all’art. 1, come gli impianti nei quali “vengono fabbricati e trasformati dai soggetti abilitati per legge nonché detenuti, ricevuti o spediti tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa”), aveva originariamente previsto, all’art. 18, comma 5, che i nuovi adempimenti relativi a tali depositi sarebbero stati eseguiti entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. medesimo. In seguito il D.M. 1° giugno 1999, n. 202, ha prorogato il termine per esecuzione di tali adempimenti al 30 giugno 2000. Quindi il D.M. 9 giugno 2000, n. 170, ha integralmente sostituito il testo dell’art. 18, prevedendo al comma 5 che i depositi fiscali indicati nel precedente comma 2 (ossia i depositi fiscali dell’ETI e quelli delle società per azioni derivanti dalla trasformazione dell’ETI) avrebbero continuato ad operare, fino all’esecuzione degli adempimenti di cui allo stesso comma 2 (ossia i nuovi adempimenti previsti dal medesimo D.M. n. 97/1999), “con le procedure amministrative e contabili in precedenza applicate dall’Amministrazione dei monopoli di Stato”, e sarebbero stati assoggettati ai “controlli previsti dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, concernente il regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull’organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”. Da ultimo il D.M. 12 giugno 2002, n. 119, ha integralmente sostituito il testo del comma 2 dell’art. 18, fissando al 30 settembre 2002 il termine per l’esecuzione dei suddetti adempimenti.<br />	<br />
Giova inoltre evidenziare che: a) nelle premesse al suddetto D.M. n. 202/1999 è stato specificato che per dare piena attuazione al D.M. n. 97/1999 «sono necessarie complesse misure, le quali richiedono adeguati tempi tecnici per consentire di organizzare le strutture ed i presìdi deputati all&#8217;attività di controllo fiscale e che, pertanto, è necessario differire il termine previsto dall&#8217;articolo 18, comma 2, del predetto decreto», e che il differimento di tale termine «non crea vuoti normativi in quanto sia per l’Ente tabacchi italiani che per i depositi fiscali di altri soggetti privati continuano ad essere operanti le norme specifiche in materia di accertamento, riscossione e versamento delle imposte gravanti sui tabacchi»; b) nelle premesse al suddetto D.M. n. 170/2000 è stato confermato che gli adempimenti previsti dal D.M. n. 97/1999 «non sono applicabili dall&#8217;Ente tabacchi italiani nella fase transitoria di completamento del riassetto del sistema distributivo le cui misure fondamentali verranno realizzate entro il 30 giugno 2002, e che in tale fase transitoria possono essere sostituiti dall’osservanza delle disposizioni amministrative e contabili già vigenti per l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che offrono le necessarie garanzie sotto il profilo della tutela fiscale»; c) nelle premesse al suddetto D.M. n. 119/2002 è stato ulteriormente confermato che l’ulteriore differimento del termine per l’esecuzione dei nuovi adempimenti previsti dal medesimo D.M. n. 97/1999 «non crea vuoti normativi in quanto in tale fase transitoria continuano ad applicarsi le disposizioni amministrative e contabili già vigenti per l’Amministrazione dei monopoli di Stato che offrono le necessarie garanzie sotto il profilo della tutela fiscale»,<br />	<br />
Da quanto precede si evince che il rinvio dell’entrata in vigore delle norme sui depositi fiscali poste dal D.M. n. 97/1999 e la contestuale adozione, in via transitoria, delle medesime regole già vigenti per l’AAMS è stata il frutto di una precisa scelta operata dal Ministero delle Finanze, che per ragioni legate a difficoltà tecniche ed operative, da un lato, ha deciso di posticipare per ben tre volte (da ultimo con il D.M. n. 119/2002) l’applicazione del nuovo regime fondato sui depositi fiscali e, dall’altro, ha sancito (con norme di natura regolamentare) l’assoluta equivalenza, a fini contabili e fiscali, tra il regime vigente prima dell’istituzione dell’ETI e quello vigente nel periodo transitorio, in cui l’ETI ha operato in conformità alle medesime regole fino a quel momento vigenti per AAMS. Ne consegue che, a fronte di tale equivalenza di regimi, non risulta condivisibile la tesi sostenuta dalla difesa erariale nelle sue memorie e, in particolare, in quella depositata in data 3 dicembre 2009, secondo la quale per le partite in sospeso derivanti da furti e rapine perpetrate prima del 31 dicembre 1998 «non poteva e non può che trovare applicazione la disciplina dei depositi fiscali».<br />	<br />
Deve, quindi, conclusivamente ritenersi che l’Amministrazione intimata anche per il periodo transitorio avrebbe dovuto prevedere la regola per cui l’accisa relativa agli ammanchi diviene esigibile solo quando i giudizi di responsabilità contabile giungono ad esito negativo per i convenuti. </p>
<p>8. Stante quanto precede il presente ricorso deve essere accolto e, per l’effetto si deve disporre l’annullamento del D.M. 10 luglio 2002 recante “disposizioni concernenti la contabilizzazione delle dotazioni dei magazzini di vendita di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293”, limitatamente all’art. 2 n. 4 lett. b), nella parte in cui impone all’ETI s.p.a. di “corrispondere l’accisa dovuta in caso di eventuale condanna da parte della magistratura contabile” e dispone che “fino a definizione delle decisioni dell’organo contabile sarà prestata apposita garanzia”, ed all’art. 2 n. 4 lett. c), ove si prevede che “per le partite in sospeso derivanti da furti o rapine verificatesi dopo la citata data del 31 dicembre 1998 sarà corrisposta l’accisa calcolata sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti trafugati vigente all’atto dell’evento criminoso”.<br />	<br />
Tenuto conto della complessità delle questioni trattate, sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10247/2002, annulla il D.M. 10 luglio 2002, recante “disposizioni concernenti la contabilizzazione delle dotazioni dei magazzini di vendita di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293”, limitatamente alle disposizioni indicate in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Presidente<br />	<br />
Stefano Toschei, Consigliere<br />	<br />
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-9-3-2012-n-2388/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.2388</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.1233</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-3-2012-n-1233/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-3-2012-n-1233/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.1233</a></p>
<p>Pres. S. Romano, est. I. Raiola Pozzolana Flegrea S.r.l. (Avv. Sergio Cosentini) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sul riparto di giurisdizione in materia di contributi di cui alla Legge 488/92 Contributi e sovvenzioni – Agevolazioni ex. L. 488/1992 – Revoca – Controversie – Giurisdizione del G.O.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-3-2012-n-1233/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.1233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-3-2012-n-1233/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.1233</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, est. I. Raiola<br /> Pozzolana Flegrea S.r.l. (Avv. Sergio Cosentini) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione in materia di contributi di cui alla Legge 488/92</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contributi e sovvenzioni – Agevolazioni ex. L. 488/1992 – Revoca – Controversie – Giurisdizione del G.O. – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell&#8217;Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell&#8217;Amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità ovvero di revocarli per contrasto originario con l&#8217;interesse pubblico) quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere): ne discende la giurisdizione dell’A.G.O. a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l&#8217;Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (1)	</p>
<p></b>________________________________________<br />	<br />
1. cfr. Cassazione Civile n.1471/2001; Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2004 n. 3040; sez. IV, 11 aprile 2002 n. 1989; sez. V, 27 marzo 2000 n. 1765; sez. VI, 28 giugno 2004 n. 4621: sez. VI, 20 maggio 2004 n. 3264; TAR Puglia, Bari, sez. I, 9 gennaio 2004 n. 28; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 19 febbraio 2004 n. 717; Corte di Cassazione (si vedano Cass., sez. un., 19 febbraio 2004 n. 3342 e 10 maggio 2001 n. 183</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 318 del 2012, proposto da: 	</p>
<p><b>Pozzolana Flegrea S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sergio Cosentini, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Nuova del Campo n. 14; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n.11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.del Decreto Ministeriale n. VII/RT/9 160768 del 12/07/2011 emesso dal Dirigente del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica &#8211; Direzione Generale per l&#8217;Incentivazione delle Attività Imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale sono revocate le agevolazioni concesse con il decreto di concessione definitiva n. 115521 del 19/04/2002, si dispone il recupero delle somme erogate in favore della Ditta Pozzolana Flegrea S.r.l.; <br />	<br />
2.di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale comunque lesivo dei diritti della società ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la presente controversia alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. <br />	<br />
La necessità di procedere, in limine litis, alla pronuncia declinatoria della giurisdizione abilita il Tribunale a decidere la presente controversia con sentenza in forma semplificata piuttosto che con ordinanza in sede cautelare.<br />	<br />
Parte ricorrente promuove, infatti, il presente giudizio allo scopo di caducare, unitamente ad altri atti connessi, il Decreto Ministeriale con il quale l’Amministrazione ha revocato il contributo ex lege n.488/92, assegnato in via definitiva con D.M. n.115521 del 11.04.2002, ad essa istante, pari ad €.564.838,59# commisurato ad investimenti di diretto acquisto dell’impresa beneficiaria pari a €. 1.108.471,44#, sul rilievo delle risultanze dell’ispezione effettuata da funzionari ministeriali in data 23-24.04.2003, che evidenziano la commissione di reati in materia ambientale, la sussistenza di pagamenti fuori termine e il mancato rinvenimento di beni in azienda (cfr. motivazione del provvedimento impugnato). <br />	<br />
In definitiva, il presente giudizio concerne l’impugnativa di un atto di revoca intervenuto nell’ambito di un rapporto obbligatorio esistente tra l’amministrazione e un soggetto privato e pertinente alla materia delle sovvenzioni e dei finanziamenti erogati dalla Pubblica Amministrazione. <br />	<br />
E’ noto che sul tema e ai fini del riparto di giurisdizione, la posizione giurisprudenziale assolutamente dominante è nel senso di distinguere tra le vicende attinenti alla fase antecedente la concessione del contributo e la fase successiva, oltre che – e questo per la fase del rapporto nella quale il beneficio economico è già stato concesso &#8211; di indagare la natura del potere di cui si è avvalsa l’amministrazione nell’incidere sul rapporto. Le conclusioni cui è pervenuta la richiamata posizione giurisprudenziale dominante possono, in sintesi, così riassumersi:<br />	<br />
&#8211; prima della concessione del finanziamento o della sovvenzione, la posizione rivestita dal richiedente il beneficio è esclusivamente di interesse legittimo all’ottenimento di una utilità, di un bene della vita che si traduce in un beneficio di carattere<br />
&#8211; dopo la concessione del finanziamento o della sovvenzione, la posizione assunta dal beneficiario, rispetto ad atti assunti dall’Amministrazione aventi incidenza sul rapporto, può assumere sia la natura di interesse legittimo, rispetto al potere dell’Amm<br />
Più in particolare, la giurisprudenza amministrativa ha affermato (Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2004 n. 3040; sez. IV, 11 aprile 2002 n. 1989; sez. V, 27 marzo 2000 n. 1765; sez. VI, 28 giugno 2004 n. 4621: sez. VI, 20 maggio 2004 n. 3264; TAR Puglia, Bari, sez. I, 9 gennaio 2004 n. 28), che la posizione del beneficiario del contributo è di diritto soggettivo (con conseguente attribuzione delle controversie al giudice ordinario) allorquando le norme comunitarie e nazionali determinano in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni ed apprezzamenti discrezionali, mentre ove l’erogazione del contributo e il suo eventuale recupero costituiscono esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, la posizione è di interesse legittimo, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione amministrativa. Va evidenziato, poi, che secondo l’opinione comune, anche dopo la concessione del contributo e la conseguente nascita di una posizione di diritto soggettivo, la P.A. conserva il potere di autotutela. <br />	<br />
Si afferma, in particolare, la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alla quantificazione e decurtazione di contributi erogati nell’ambito dei programmi comunitari gestiti dalle Regioni e cofinanziati dai fondi strutturali europei, in quanto frutto di attività vincolata da criteri predisposti dalla legge (TAR Lombardia, Milano, sez. I, 19 febbraio 2004 n. 717).<br />	<br />
Quanto alla giurisprudenza del giudice ordinario, la Corte di Cassazione (si vedano Cass., sez. un., 19 febbraio 2004 n. 3342 e 10 maggio 2001 n. 183) afferma che, ai fini del riparto di giurisdizione, occorre verificare se l’interesse del beneficiario è tutelato in via immediata e diretta, ovvero subordinatamente all’interesse pubblico prevalente, in quanto solo nel primo caso la sua posizione acquista consistenza di diritto soggettivo.<br />	<br />
Con riguardo, poi, alle controversie in tema di restituzione del contributo non utilizzato per le finalità per il quale era stato concesso, la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2004 n. 3186), prevede che, in tali casi, la relativa controversia appartenga alla giurisdizione ordinaria, in quanto non si ha in tal caso la rimozione di un atto per vizi propri o per una nuova valutazione dell’interesse pubblico, bensì la constatazione di un inadempimento, in relazione al quale la posizione di cui si discute è di diritto soggettivo. Per ragioni analoghe, si afferma la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in tema di revoca per mancato rispetto dei termini di realizzazione dell’opera finanziata (Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 2004 n. 1822).<br />	<br />
In definitiva, può affermarsi che la giurisprudenza, con riferimento alle controversie in tema di contributi pubblici, distingue nel modo seguente:<br />	<br />
&#8211; appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla concessione del contributo, allorché questa dipenda da valutazioni discrezionali in ordine all’interesse pubblico da perseguire, ed alla revoca del medesimo contrib<br />
&#8211; appartengono invece alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a provvedimenti vincolati di attribuzione del contributo, dove cioè la legge predetermina totalmente le condizioni per la loro attribuzione, nonché quelle in ordine al<br />
Venendo al caso di specie, è di palmare evidenza che il comportamento imputato dall’Amministrazione alla società ricorrente (la commissione di reati in materia ambientale, la sussistenza di pagamenti fuori termine e il mancato rinvenimento di beni in azienda) costituisca inosservanza rispetto alle prescrizioni della normativa, anche pattizia, regolante l’attribuzione del beneficio economico, nonché degli impegni assunti al fine di conseguire tale beneficio e che, pertanto, l’atto gravato, adottato dall’autorità in sede di autotutela, debba qualificarsi come atto di revoca intervenuta per la enunciata inadempienza.<br />	<br />
Ogni altra questione può considerarsi assorbita.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per appartenere la presente controversia alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.<br />	<br />
Condanna parte ricorrente al rimborso in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.1.500.00# (euro millecinquecento/00#) <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Saverio Romano, Presidente<br />	<br />
Paolo Carpentieri, Consigliere<br />	<br />
Ida Raiola, Consigliere, Estensore	</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>L&#8217;ESTENSORE</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>		<b><P ALIGN=CENTER>IL PRESIDENTE</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2012<br />	<br />
IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>	</p>
<p align=justify></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-3-2012-n-1233/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.1233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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