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	<title>9/3/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/3/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1063</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1063/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1063/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1063</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;esecutivita&#8217; della sentenza che accoglie il ricorso avverso l&#8217;annullamento di un&#8217;autorizzazione paesaggistica rilasciata per la realizzazione di un corpo di fabbrica adibito ad uso non residenziale: il giudice di primo grado aveva sottolineato che la natura del potere di annullamento esercitato dalla Soprintendenza non comporta un riesame complessivo,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1063/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1063</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1063/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1063</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;esecutivita&#8217; della sentenza che accoglie il ricorso avverso l&#8217;annullamento di un&#8217;autorizzazione paesaggistica rilasciata per la realizzazione di un corpo di fabbrica adibito ad uso non residenziale: il giudice di primo grado aveva sottolineato che la natura del potere di annullamento esercitato dalla Soprintendenza non comporta un riesame complessivo, come tale in grado di consentire la sovrapposizione o sostituzione di un suo apprezzamento di merito alle valutazioni tecniche discrezionali compiute dall&#8217;ente locale. La sospensiva sottolinea che nelle more dell&#8217;esame nel merito debba essere data prevalenza alla possibile definitiva compromissione dell’interesse di cui è portatore il Ministero appellante, che deriverebbe dalla realizzazione della costruzione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01063/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00281/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello numero di registro generale 281 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero per i beni e le attività culturali</b> in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>le sig.re <b>Luisa Romano, Elena Romano</b>, rappresentate e difese dagli avv. Sabatino Rainone, Luigi Raia, con domicilio eletto presso Mario Pontesilli in Roma, via F. Orestano n. 21;<br />	<br />
il sig. <b>Ferdinando Cervone</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Cinque, Enrico Iossa, Luigi Raia, con domicilio eletto presso Mario Pontesilli in Roma, via F. Orestano n. 21;<br />	<br />
<b>Comune di Somma Vesuviana</b> in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 06993/2009, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RILASCIATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORPO DI FABBRICA ADIBITO AD USO NON RESIDENZIALE	</p>
<p>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Luisa Romano e di Elena Romano e di Ferdinando Cervone;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Vessichelli, l’avv. Diaco per delega dell’avv. Rainone, e l’avv. Lentini per delega degli avv.ti Cinque e Iossa;	</p>
<p>Ritenuto che la causa meriti l’approfondimento proprio dell’esame nel merito soprattutto per quanto riguarda i limiti dell’esame dell’Autorità statale nel controllare l’esercizio, da parte del Comune, dei poteri delegati;	</p>
<p>Ritenuto che, nelle more, debba essere data prevalenza alla possibile definitiva compromissione dell’interesse di cui è portatore l’appellante, che deriverebbe dalla realizzazione della costruzione di cui si tratta;	</p>
<p>Ritenuto, di conseguenza, che l’istanza cautelare debba essere accolta;	</p>
<p>Ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano essere integralmente compensate	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />	<br />
accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 281/2011) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;efficacia della sentenza impugnata.<br />	<br />
Compensa integralmente spese ed onorari della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 09/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1063/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1063</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1062</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1062/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1062/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1062/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1062</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;esecutivita&#8217; della sentenza che accoglie il ricorso avverso l&#8217;affidamento di un appalto per lavori di ampliamento e riqualificazione di una stazione ferroviaria. L&#8217;annullamento era stato disposto perche&#8217; il progetto esecutivo, che doveva necessariamente essere conforme alla normativa tecnica vigente per le costruzioni in zona sismica, non poteva essere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1062/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1062</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1062/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1062</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;esecutivita&#8217; della sentenza che accoglie il ricorso avverso l&#8217;affidamento di un appalto per lavori di ampliamento e riqualificazione di una stazione ferroviaria. L&#8217;annullamento era stato disposto perche&#8217; il progetto esecutivo, che doveva necessariamente essere conforme alla normativa tecnica vigente per le costruzioni in zona sismica, non poteva essere sviluppato in base ad un progetto definitivo che tali disposizioni non rispettava. L&#8217;accoglimento della domanda cautelare ha inteso prevenire situazioni non reversibili, all’esito della decisione nel merito della controversia, in pregiudizio delle parti private e della stessa Amministrazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01062/2011 REG.PROV.CAU.<br />
N. 10265/2010 REG.RIC.</p>
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10265 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>Consorzio Stabile Research Scarl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Carbone e Guido Mancini, con domicilio eletto presso il primo, viale Regina Margherita n. 290;</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>Costruzioni Procopio S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio De Portu, Pier Luigi Piselli e Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso l’ avv. Pier Luigi Piselli in Roma, via G. Mercalli, 13;</p>
<p>nei confronti di<br />
<b>Ferrovie della Calabria S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Arno, 6;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. CALABRIA &#8211; CATANZARO: SEZIONE I n. 03005/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO APPALTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STAZIONE FERROVIARIA</p>
<p>Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p>Visto gli artt. 98 e 119 cod. proc. amm.;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Costruzioni Procopio S.r.l. e di Ferrovie della Calabria S.r.l.;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Mancini, De Portu, e Morcavallo.;</p>
<p>Ritenuto:<br />
&#8211; che, in relazione agli interessi coinvolti dalla presente controversia ed alle successive fasi adempitive per l’ esecuzione dell’ appalto &#8211; sia sul piano progettuale che di esecuzione materiale &#8211; sussistono i presupposti per l’ accoglimento della domanda cautelare, al fine di prevenire situazioni non reversibili, anche all’ esito della decisione nel merito della controversia, in pregiudizio delle parti private e della stessa Amministrazione;<br />
&#8211; che, ai sensi degli artt. 119, comma terzo, cod. proc. amm., va fissata l’ udienza del 7 maggio 2011 per la discussione nel merito della causa;</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):<br />
&#8211; accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 10265/2010) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata;<br />
&#8211; fissa l’ udienza del 6 maggio 2011 per la discussione nel merito della causa;<br />
&#8211; compensa fra le parti le spese relative alla presente fase cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 09/03/2011</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1062/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1062</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1083</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1083/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1083/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1083/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1083</a></p>
<p>sull&#8217;inesigibilità dell&#8217;esecuzione immediata di una pronuncia cautelare relativa alla mancata sospensione dell&#8217;esclusione dalla gara della prima classificata Processo amministrativo – Gara – Prima classificata – Esclusione – Pronuncia cautelare &#8211; Ottemperanza &#8211; Inammissibilità Non si puo&#8217; eseguire una pronuncia cautelare sfavorevole all&#8217;esclusione da una gara (servizio di vigilanza) di una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1083/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1083</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1083/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1083</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inesigibilità dell&#8217;esecuzione immediata di una pronuncia cautelare relativa alla mancata sospensione dell&#8217;esclusione dalla gara della prima classificata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Gara – Prima classificata – Esclusione – Pronuncia cautelare &#8211;   Ottemperanza &#8211; Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non si puo&#8217; eseguire una pronuncia cautelare sfavorevole all&#8217;esclusione da una gara (servizio di vigilanza) di una società prima classificata. La circostanza che la societa&#8217; prima classificata ed esclusa abbia perso la sospensiva non genera alcuno uno specifico obbligo dell’Amministrazione, quanto ai tempi ed ai modi di adozione dei conseguenti provvedimenti per l’affidamento del servizio, obbligo il cui adempimento possa ritenersi esigibile nell’immediato con l’azione di ottemperanza. (G.S.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01083/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08694/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8694 del 2010, proposto da:<br />	<br />
<b>Securpol Puglia S.r.l., </b>rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fabrizio Paoletti, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via G. Bazzoni, n. 3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Istituto di Vigilanza il Faro S.r.l., </b>in proprio e quale mandataria in <b>a.t.i. di Italpol S.r.l. e Vigilanza Palumbo S.r.l., </b>rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Nicolò De Marco, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Cassiodoro n. 1/A; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Ente Autonomo Fiera del Levante</b>, non costituitosi in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;ottemperanza<br />	<br />
all&#8217;ordinanza di questa sezione n. 5527 del 2010, di sospensione dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI: SEZIONE I n. 00722/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA &#8211; MCP	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’ Istituto di Vigilanza il Faro S.r.l.;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 114, comma 5, cod. proc. amm.;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Paoletti e Paccione, quest’ ultimo per delega di De Marco;	</p>
<p>ritenuto:	</p>
<p>&#8211; che l’ ordinanza di cui si domanda l’ esecuzione ha riformato il provvedimento cautelare del T.A.R. che aveva sospeso, ai fini del riesame, l’ esclusione della società prima classificata in procedura di affidamento di servizio di vigilanza, su domanda c	</p>
<p>&#8211; che l’ effetto conformativo del provvedimento cautelare emesso i secondo grado &#8211; quale si evince dalla stessa motivazione, che valorizza l’ imminente definizione nel merito del contenzioso &#8211; non individua uno specifico obbligo dell’ Amministrazione, qua	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunciando sul ricorso per l&#8217;ottemperanza in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Compensa fra le parti spese ed onorari relativi alla presente fase cautelare.<br />	<br />
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1083/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1083</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1117</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospeso l&#8217;esito della gara per progettazione, esecuzione e manutenzione annuale degli impianti tecnologici TVCC in gallerie, a causa di discrasie tra l’offerta tecnica e quella economica della prima classificata, discrasie in primo grado ritenute dovute ad un mero errore materiale: infatti non puo&#8217; essere liquidata in termini di “errore”</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso l&#8217;esito della gara per progettazione, esecuzione e manutenzione annuale degli impianti tecnologici TVCC in gallerie, a causa di discrasie tra l’offerta tecnica e quella economica della prima classificata, discrasie in primo grado ritenute dovute ad un mero errore materiale: infatti non puo&#8217; essere liquidata in termini di “errore” la intenzionale discordanza tra dichiarazione offerta tecnica e proposta economica. La discordanza da un lato comporta un’incongruità strutturale e complessiva delle offerte, e dall’altro ha una diretta incidenza sui risultati della gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01117/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00890/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b>ORDINANZA</b>	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 890 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Almar Elettrotecnica Srl</b> in proprio e quale Capogruppo Mandataria <b>A.T.I., Ati &#8211; Pagano &#038; Ascolillo S.p.A., </b>rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Ettore Notti, con domicilio eletto presso Mariacarmela Filice in Roma, via Tarvisio N. 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Anas Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Gemmo Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Satta, Giancarlo Tanzarella, Anna Romano, con domicilio eletto presso Filippo Satta in Roma, Foro Traiano 1/A; <b>Dab Sistemi Integrati Srl</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE I n. 00098/2011, resa tra le parti, concernente LAVORI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE E MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI TECNOLOGICI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas Spa e di Gemmo Spa;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti, nelle preliminari l&#8217;avvocato dello Stato Andrea Fedeli e l&#8217;avv. Anna Romano; e nella discussione gli avvocati Ettore Notti, Filippo Satta, e Giancarlo Tanzarella, ed anche	</p>
<p>Considerato che:	</p>
<p>&#8212; nell’appalto di specie, non poteva essere liquidata in termini di “errore” la intenzionale discordanza tra dichiarazione offerta tecnica e proposta economica delle controinteressate, in quanto da un lato comportava un’incongruità strutturale e compless	</p>
<p>&#8212; che, comunque, una volta verificata la non corrispondenza tra profilo tecnico e l’offerta a prezzi unitari, la Commissione non poteva &#8212; nel contrasto &#8212; dare rilievo, in sede di assegnazione del punteggio tecnico a proposte progettuali o estensioni di	</p>
<p>Considerato in conseguenza che deve disporsi l’accoglimento dell’istanza cautelare presentata in primo grado.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)	</p>
<p>__ 1. Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 890/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>__ 2. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.	</p>
<p>__ 3. Condanna l’Anas e la Gemmo Spa al pagamento delle spese che vengono complessivamente liquidate in € 2.000,00, in ragione rispettivamente di € 1.000,00 per ciascuno.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1113</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1113/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1113/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1113</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego di ammissione alle agevolazioni per le microimprese (D.L.vo 21 aprile 2000 n. 185, che prevede contributi alle imprese di nuova costituzione), agevolazioni che non spettano all&#8217;impresa ricorrente, per la quale emerge una sostanziale contiguità, se non addirittura un’identificazione, con l’attività di una preesistente impresa individuale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1113/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1113</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1113/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1113</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego di ammissione alle agevolazioni per le microimprese (D.L.vo 21 aprile 2000 n. 185, che prevede contributi alle imprese di nuova costituzione), agevolazioni che non spettano all&#8217;impresa ricorrente, per la quale emerge una sostanziale contiguità, se non addirittura un’identificazione, con l’attività di una preesistente impresa individuale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01113/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00806/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 806 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Schillaci e dell’Avv. Andrea De Vivo, con domicilio eletto in Roma presso lo studio di quest’ultimo, via Cicerone n. 66;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Cammarano Firework di Cammarano Antonio e C. S.n.c., </b>in persona del suo legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Franco Morena, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. Lodovico Visone, via del Gesù n. 62; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio, Sezione III – Ter n. 5174 dd.3 dicembre 2010, resa tra le parti, e concernente diniego di ammissione alle agevolazioni per le microimprese di cui al Titolo II del D.L.vo 21 aprile 2000 n. 185.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cammarano Firework di Cammarano Antonio e C. S.n.c. e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per le parti l’Avv. Antonella Pelosi, su delega dell’Avv. Andrea De Vivo, e l’Avv. Ludovico Visone, su delega dell&#8217;avv. Franco Morena;	</p>
<p>Ritenuto che l’appello cautelare in epigrafe va accolto, posto che dagli atti di causa ben emerge una sostanziale contiguità, se non addirittura un’identificazione, tra l’attività della ricorrente Società e quella della preesistente impresa individuale Nino Cammarano, con la conseguenza dell’impossibilità per la ricorrente medesima di accedere ai benefici di cui al Titolo II del D.L.vo 21 aprile 2000 n. 185 e successive modifiche.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Accoglie l’appello (Ricorso numero: 806/2011) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado.<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1113/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1113</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1110</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1110/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1110</a></p>
<p>va sospesa la demolizione di opere edili disposta sulla base di un diniego di condono, a sua volta annullato con sentenza breve contestuale alla decisione dell&#8217;istanza cautelare. (G.S.) N. 01110/2011 REG.PROV.CAU. N. 10736/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1110</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa la demolizione di opere edili disposta sulla base di un diniego di condono, a sua volta annullato con sentenza breve contestuale alla decisione dell&#8217;istanza cautelare. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01110/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10736/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10736 del 2010, proposto da:<br />	<br />
<b>Giancarlo Colognese e Maria Lorusso</b>, rappresentati e difesi dall’Avv. Marcello Montalto e dall’Avv. Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Cosseria n. 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Sabaudia</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto De Tilla, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via San Nicola Da Tolentino n. 50;	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 00481 dd. 18 novembre 2010, resa tra le parti, concernente diniego di sanatoria edilizia con conseguente demolizione delle relative opere.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Sabaudia;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per le parti gli avvocati Marcello Montalto, Orlando Sivieri e Roberto De Tilla;	</p>
<p>Ritenuto che la domanda cautelare in epigrafe va accolta, posto che la statuizione impugnata assume a proprio presupposto la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 00999 dd. 7 giugno 2010, resa tra le parti e peraltro annullata con sentenza breve di questa Sezione resa in data odierna con rinvio al giudice di primo grado a’ sensi dell’art. 105 cod. proc. amm.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Accoglie l’appello (Ricorso numero: 10736/2010) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1109</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1109/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1109/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1109</a></p>
<p>Va sospeso, su istanza del controinteressato, il permesso di costruire per accertamento di conformità di un manufatto gia&#8217; realizzato, in quanto l&#8217;illegittimita&#8217; del provvedimento impugnato sembra trovare riscontro nella motivazione di una sentenza di primo grado, allo stato esecutiva. Il danno lamentato può trovare tutela soltanto mediante la sospensione degli</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1109/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1109</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, su istanza del controinteressato, il permesso di costruire per accertamento di conformità di un manufatto gia&#8217; realizzato, in quanto l&#8217;illegittimita&#8217; del provvedimento impugnato sembra trovare riscontro nella motivazione di una sentenza di primo grado, allo stato esecutiva. Il danno lamentato può trovare tutela soltanto mediante la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati in primo grado. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01109/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00888/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 888 del 2011, proposto dal:<br />	<br />
sig. <b>Michele Sorrentino</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Titomanlio e Giuseppe Vetrano, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Titomanlio, in Roma, via Terenzio n.7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>Il <b>Comune di Baiano</b>, non costituito in giudizio;<br />	<br />
<b>Verde Costruzioni s.r.l., </b>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dal prof. avv. Antonio Palma, con domicilio eletto presso lo studio legale dello stesso difensore, in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 99;	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. Campania – Sezione staccata di Salerno – Sezione II^ &#8211; n. 59 del 2011, resa tra le parti, concernente permesso di costruire per accertamento di conformità;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Baiano;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Vetrano ed Antonio Palma;	</p>
<p>Rilevato che l’appello cautelare presenta profili di fondatezza, avuto presente che la dedotta illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado sembra trovare riscontro anche nella motivazione nella sentenza del Giudice di primo grado n. 4225 del 2009, allo stato esecutiva, in quanto, seppur appellata, non risulta sospesa nella sua efficacia;	</p>
<p>Ritenuto che il danno lamentato dall’appellante può trovare tutela soltanto mediante la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati in primo grado, con l’ovvia conseguenza che nessuna ulteriore attività edilizia potrà ritenersi legittimata avendo a presupposto detti provvedimenti;	</p>
<p>Ritenuto, altresì, che le spese della presente fase cautelare debbano essere poste a carico della parte soccombente, nella misura indicata in dispositivo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l&#8217;appello cautelare in epigrafe (Ric. n. 888 del 2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Condanna la Società appellata al pagamento delle spese della presente fase cautelare che sono liquidate in euro 1.500,00 (euro millecinquecento e centesimi zero) in favore dell’appellante.	</p>
<p>Spese compensate nei confronti del Comune intimato, ma non costituito.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1103</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1103/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1103/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1103/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1103</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che, accogliendo un ricorso incidentale, ritenga illegittima la previsione che il direttore di cantiere sia un ingegnere (per lavori ampliamento e adeguamento funzionale di una sede vigili del fuoco). Poiche&#8217; invece e&#8217; fondato il motivo di ricorso principale che prospettava l&#8217;illegittima aggiudicazione ad un&#8217;impresa con direttore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1103/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1103/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1103</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che, accogliendo un ricorso incidentale, ritenga illegittima la previsione che il direttore di cantiere sia un ingegnere (per lavori ampliamento e adeguamento funzionale di una sede vigili del fuoco). Poiche&#8217; invece e&#8217; fondato il motivo di ricorso principale che prospettava l&#8217;illegittima aggiudicazione ad un&#8217;impresa con direttore di cantiere non ingegnere, deve ritenersi modificata la graduatoria di gara in favore dell&#8217; impresa che ha rispettato il bando e cio&#8217; si ripercuote sull’efficacia del contratto d’appalto nelle more stipulato dall’Amministrazione con la impresa aggiudicataria, il cui direttore di cantiere non e&#8217; ingegnere. Va quindi accolta la domanda di sospensione della sentenza e, per l’effetto, va sospesa l’efficacia del contratto nelle more stipulato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01103/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00799/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 799 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Impresa Sardellini S.r.l.</b> in proprio e quale Mandataria <b>Rti, Rti &#8211; Savini Fabio e Savini Luca &#038; C. S.n.c. e in P., </b>rappresentati e difesi dagli avv. Arturo Cancrini, Giuseppe Carassai, Galileo Omero Manzi, con domicilio eletto presso Arturo Cancrini in Roma, via G. Mercalli, 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b> &#8211; <b>Provv.To Interr.Le Oopp Emilia Romagna e Marche Sede Coordinata Ancona</b>, <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b> &#8211; <b>Provv.To Interr.Le Oopp Emilia Romagna e Marche Sede di Bologna</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell&#8217;Interno, Prefettura di Fermo; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Consorzio Stabile Consta</b>, <b>Società Consortile Per Azioni</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Stefania Lago, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri N.5; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. MARCHE &#8211; ANCONA: SEZIONE I n. 03352/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SEDE VIGILI DEL FUOCO &#8211; RIS. DANNI	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Provv.To Interr.Le Oopp Emilia Romagna e Marche Sede Coordinata Ancona e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Provv.To Interr.Le Oopp Emilia Romagna e Marche Sede di Bologna e di Consorzio Stabile Consta, Società Consortile Per Azioni;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Galileo Omero Manzi e Andrea Manzi;	</p>
<p>&#8211; rilevato, ad un primo sommario esame proprio della fase, che l’istanza cautelare si presenta assistita da elementi di “fumus boni iuris” con riferimento all’accoglimento del motivo incidentale CONSTA, considerato che l’annullata clausola del capitolato,	</p>
<p>&#8211; considerato che, conseguentemente, risulta fondato il motivo di ricorso principale sulla violazione della predetta clausola di capitolato;	</p>
<p>&#8211; osservato che quanto sopra, comportando la modifica della graduatoria di gara in favore della parte appellante, si ripercuote sull’efficacia del contratto d’appalto nelle more stipulato dall’Amministrazione con la ditta aggiudicataria, odierna appellata	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
accoglie la domanda di sospensione della sentenza e, per l’effetto, sospende l’efficacia del contratto nelle more stipulato.<br />	<br />
Fissa la trattazione del ricorso nel merito alla pubblica udienza del 3 maggio 2011.<br />	<br />
Spese della presente fase compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2011 n.1515</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-3-2011-n-1515/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-3-2011-n-1515/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-3-2011-n-1515/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2011 n.1515</a></p>
<p>G. Giaccardi Pres. &#8211; A. Leoni Est. Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da : &#8211; Comune di Forte dei Marmi (Avv. N. Giallongo) contro Monforte Srl (Avv.ti M. Mole&#8217;, G. Pericu), Salemmo Costruire Srl (Avv. S. Meschini) A.M. Banchini ed altri (Avv.ti A. Bertoi, E. Vaglio) &#8211; M. Cecconi ed altri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-3-2011-n-1515/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2011 n.1515</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-3-2011-n-1515/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2011 n.1515</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Giaccardi Pres. &#8211; A. Leoni Est.<br /> <u>Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da</u> : <br /> &#8211; Comune di Forte dei Marmi (Avv. N. Giallongo) contro Monforte Srl (Avv.ti M. Mole&#8217;, G. Pericu), Salemmo Costruire Srl (Avv. S. Meschini) A.M. Banchini ed altri (Avv.ti A. Bertoi, E. Vaglio)<br /> &#8211; M. Cecconi ed altri (Avv.ti F. Frati, M.B. Pieraccini, R. Righi) contro Monforte Srl (Avv.ti M. Mole&#8217;, G. Pericu), Salemmo Costruire Srl (Avv. S. Meschini) e nei confronti del Comune di Forte dei Marmi (Avv. N. Giallongo)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti all&#8217;effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato e sull&#8217;inizio dei lavori nel caso di un intervento complesso di demolizione e ricostruzione fondato su autonomi titoli abilitativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa &#8211; Inesistenza della notificazione al controinteressato &#8211; Costituzione spontanea in giudizio del medesimo &#8211; Effetto sanante – Limiti – Vicini che hanno impugnato i titoli abilitativi – Sono controinteressati &#8211; Fattispecie	</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie &#8211; Intervento complesso di demolizione e ricostruzione fondato su autonomi titoli abilitativi – D.I.A. relativa alla demolizione &#8211; Non può essere utilizzata per avvalorare la tempestività dell’inizio dei lavori inerenti le fasi successive dell’intervento</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato (pacificamente riconosciuto nelle ipotesi di eventuali irregolarità della notificazione) non si produce, nel caso di inesistenza della notificazione, allorché l’intervento spontaneo avvenga oltre il termine utile per la proposizione dell’impugnazione. Nella specie la posizione dei vicini intervenienti ad opponendum è certamente quella di controinteressati sostanziali come dimostrato sia il fatto che gli stessi avevano proposto ricorso contro i titoli abilitativi rilasciati dall’amministrazione (notificato alla società costruttrice, che quindi ben poteva dall’atto notificato agevolmente arguire a quale dei controinteressati notificare il ricorso avverso gli atti di decadenza dai titoli stessi, ancorchè non indicati nei provvedimenti), sia il fatto che l’impugnativa degli atti di decadenza, che poteva portare, in caso di esito positivo, alla reviviscenza dei titoli abilitativi avversati dai controinteressati, incideva su un tessuto di posizioni consolidate di interessi dei proprietari confinanti, che vedevano ridursi la complessiva fruibilità dei loro beni sotto il profilo ambientale e paesaggistico. Pertanto, il ricorso contro i provvedimenti di decadenza andava notificato a detti soggetti, che assumevano la veste di controinteressati, pena la sua inammissibilità	</p>
<p>2. Nel caso di un intervento complesso di demolizione e ricostruzione, riconducibile ad una medesima previsione urbanistica, le diverse fasi della sua realizzazione sono sorrette da provvedimenti amministrativi distinti, ciascuno con proprie prescrizioni, finalità e decorrenza. Ne consegue che tali atti sono a sé stanti rispetto alla procedura di dichiarazione di inizio dell’attività di demolizione. Pertanto tale D.I.A. non può essere utilizzata per avvalorare la tempestività dell’inizio dei lavori inerenti le fasi successive dell’intervento, disciplinate da provvedimenti distinti, relativi ai singoli lotti. Ne consegue, nella specie, la legittimità della dichiarata decadenza dei titoli edilizi per mancato inizio dei lavori nei termini di legge</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7243 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Comune di Forte dei Marmi, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Natale Giallongo, con domicilio eletto presso Studio Grez E Associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Monforte Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Mole&#8217;, Giuseppe Pericu, con domicilio eletto presso Marcello Mole&#8217; in Roma, via Nicolo&#8217; Porpora, 16; Salemmo Costruire Srl, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sergio Menchini, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13; Banchini Ada Maura, Cecconi Marta, Clara Niccolini, Peruzzini Vittorio, Luana Rivi, Carla Vezzosi; Maria Giovanna Chiesa, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Bertoi, Ermanno Vaglio, con domicilio eletto presso Luciano Vasquez in Roma, viale Castro Pretorio 122; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7496 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Marta Cecconi, Ada Maura Bianchini, Clara Niccolini, Carla Vezzosi, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Frati, Maria Beatrice Pieraccini, Roberto Righi, con domicilio eletto presso Roberto Righi in Roma, via G.Carducci, 4; Luana Rivi, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Frati, Maria Beatrice Pieraccini, Roberto Righi, con domicilio eletto presso Roberto Righi in Roma, via Carducci, 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Monforte Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Mole&#8217;, Giuseppe Pericu, con domicilio eletto presso Marcello Mole&#8217; in Roma, via Nicolo&#8217; Porpora, 16; Salemmo Costruire Srl, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Sergio Menchini, con domicilio eletto presso Mario Giuseppe Ridola in Roma, via del Babuino 51; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Forte dei Marmi, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Natale Giallongo, con domicilio eletto presso E Associati Srl Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 7243 del 2010:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Toscana &#8211; Firenze: Sezione III n. 01470/2010, resa tra le parti, concernente DECADENZA PERMESSI DI COSTRUIRE</p>
<p>quanto al ricorso n. 7496 del 2010:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Toscana &#8211; Firenze: Sezione III n. 01470/2010, resa tra le parti, concernente DECADENZA PERMESSI DI COSTRUIRE.</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Monforte Srl e di Salemmo Costruire Srl e di Maria Giovanna Chiesa e di Monforte Srl e di Salemmo Costruire Srl e di Comune di Forte dei Marmi;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2010 il Cons. Anna Leoni e uditi per le parti gli avvocati Giallongo, Molè, Pericu, Carcelli su delega di Menchini e Bertoi Molè, Giallongo, Pericu, Carcelli su delega di Menchini, e Righi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il ricorso in appello n. 7243 del 2010 il Comune di Forte dei Marmi ha impugnato la sentenza n. 1470 del 2010 del TAR Toscana, Sez. III, con la quale sono stati annullati i provvedimenti di decadenza dai permessi di costruire rilasciati alla soc. Monforte per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione urbanistica, riguardante un albergo e tre ville.<br />	<br />
2. Sostiene il Comune appellante che il ricorso originario sarebbe stato inammissibile per mancata impugnazione dei permessi di costruzione nella parte in cui prevedevano la decadenza, nonché per mancata notifica ai controinteressati, individuati nei vicini che avevano impugnato i permessi di costruzione. Sostiene, altresì, l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l’intervento della soc. Salemmo, ditta appaltatrice, nonché nella parte in cui ha ritenuto iniziati i lavori entro l’anno. Il Tar non avrebbe potuto riferirsi per relationem al provvedimento di dissequestro, ma avrebbe dovuto valutare autonomamente la documentazione. Le demolizioni operate sarebbero riferibili alla DIA e non ai permessi di costruzione.<br />	<br />
3. Medio tempore è sopravvenuto il Piano strutturale che osterebbe alla realizzazione dell’intervento originariamente assentito, perché escluderebbe nella zona interventi di nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica.<br />	<br />
4. Si è costituita in giudizio la soc. Monforte, depositando in vista della camera di consiglio cautelare memoria difensiva dove ha sviluppato ampie argomentazioni a confutazione dei motivi di appello. Successivamente, in vista dell’udienza di discussione, ha depositato una prima memoria nella quale ha ribadito che i lavori relativi all’intervento erano stati iniziati tempestivamente e che la documentazione depositata in giudizio dimostrerebbe che non sussistevano i presupposti per disporre la decadenza dei titoli edilizi. Infatti, la Società non solo aveva provveduto ad effettuare ed ultimare le opere di demolizione appartenenti all’intervento di “sostituzione complessa” previsto dal Regolamento urbanistico, ma oltre a ciò aveva provveduto ad effettuare una cospicua serie di interventi. Medio tempore, il dissequestro delle aree e dei beni oggetto dei contestati permessi di costruire, disposto in sede penale, dimostrerebbe che l’Amministrazione ha preteso di incidere in una fattispecie in cui non sussistevano i presupposti per disporre la decadenza dei titoli edilizi. La Società, poi, rileva che l’area sulla quale ha operato non era di così rilevante pregio paesaggistico, come sarebbe dimostrato dai frequenti interventi di riqualificazione cui l’area in questione è stata assoggettata e che gli strumenti urbanistici succedutisi nel tempo non ne hanno mai inibito la trasformazione. Ribadisce, poi, l’unitarietà dell’intervento, ancorchè articolato in distinti momenti, classificato dal Regolamento urbanistico del 2005 come “sostituzione complessa”(comprendente demolizione delle volumetrie, costituzione di un lotto per realizzare un edificio alberghiero, costituzione di due lotti per la realizzazione di due ville monofamiliare e interventi di recupero di unità abitativa). L’attività di demolizione costituirebbe, quindi, parte integrante dell’intervento di sostituzione complessa e rientrerebbe nell’attività di costruzione, anche al fine di individuare la data di inizio lavori. Tale situazione escluderebbe l’operatività dell’istituto della decadenza dei permessi di costruire. Secondo la Società, poi, non sussisterebbero i presupposti per l’individuazione dei controinteressati da evocare in giudizio(non sarebbero tali i soggetti intervenuti ad opponendum, estranei al provvedimento di decadenza, né rileverebbe il fatto che abbiano impugnato con distinto ricorso i titoli edilizi la cui decadenza è stata contestata con la presente impugnativa, come pure non gioverebbe a loro favore la pretesa titolarità al mantenimento di una zona verde, anziché edificata, in prossimità della loro proprietà).<br />	<br />
5. Con una seconda memoria la soc. Monforte ha specificato che i verbali della Polizia municipale sono stati oggetto di specifica censura da parte della società appellata, riproposta in appello e ha negato di aver prodotto dichiarazioni di natura lato sensu confessoria, come sostenuto dall’Amministrazione appellante.<br />	<br />
6. Si è costituita la soc. Salemmo Costruire s.r.l., interveniente ad adiuvandum in I grado, producendo memoria di replica in vista dell’udienza di discussione.<br />	<br />
7. Si è, altresì, costituita in giudizio, producendo memoria difensiva, la sig.ra Maria Giovanna Chiesa, già interveniente ad opponendum in I grado, proprietaria di immobile confinante, in qualità di controinteressata sostanziale.<br />	<br />
8. Il Comune appellante ha depositato memorie e repliche.<br />	<br />
9. Con il ricorso in appello n.7496 del 2010 i signori Cecconi Marta, Banchini Ada Maura, Niccolini Clara, Vezzosi Carla e Rivi Luana, tutti proprietari di immobili di civile abitazione posti in Forte dei Marmi, la cui vista sul mare sarebbe, a loro avviso, compromessa ove fosse realizzato l’intervento edilizio di cui si discute, che avevano a suo tempo proposto ricorso avanti al TAR Toscana per l’annullamento delle autorizzazioni edilizie(nonché della variante al Regolamento urbanistico comunale che disciplinava la porzione di territorio oggetto dell’intervento)impugnano la medesima sentenza n. 1470 del 2010 del TAR della Toscana.<br />	<br />
10. Essi deducono, quali motivi di appello:<br />	<br />
10.1. Violazione dei principi desumibili dall’art. 21 L. n. 1034/71 circa la notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati. Erronea motivazione su un punto decisivo della controversia.<br />	<br />
10.2. Violazione dei principi desumibili dall’art. 15 del DPR n. 380 del 2001- Violazione dei principi desumibili dall’art. 2 del c.p.c.- Erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia.<br />	<br />
11. Si è costituito in giudizio il Comune di Forte dei Marmi, chiedendo la riunione dei ricorsi.<br />	<br />
12. Si è, altresì, costituita in giudizio la soc. Monforte chiedendo che l’appello sia dichiarato inammissibile e comunque respinto nel merito.<br />	<br />
13. Si è costituita per resistere la soc. Salemmo Costruire s.r.l., in adesione alle ragioni della soc. Monforte.<br />	<br />
14. Le parti hanno prodotto memorie difensive e repliche.<br />	<br />
15. Entrambi i ricorsi sono stati inseriti nel ruolo di udienza del 17 dicembre 2010 e trattenuti in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Attesi gli evidenti motivi di connessione i due ricorsi vengono riuniti ai fini di un’unica decisione.</p>
<p>2. Oggetto di impugnativa di entrambi i ricorsi è la sentenza n. 1470 del 2010 con cui il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, accogliendo il ricorso proposto dalla soc. Monforte contro il Comune di Forte dei Marmi, con l’intervento ad adiuvandum della soc. Salemmo Costruire e ad opponendum dei signori Maura Banchini ed altri, ha annullato i provvedimenti di decadenza dai permessi di costruire rilasciati alla soc. Monforte per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione urbanistica, riguardante un albergo e tre ville, su terreno di proprietà della soc. Monforte. L’area era stata oggetto di variante al Regolamento urbanistico che aveva individuato una zona di “sostituzione complessa”, con previsione di un apposito articolato intervento sul predetto terreno, diviso all’uopo in quattro lotti. In attuazione delle previsioni urbanistiche, la società aveva presentato in data 12 gennaio 2006 una DIA per la demolizione degli edifici preesistenti, i cui lavori erano stati ultimati il 6 febbraio 2007. Era stato inoltre rilasciato il permesso di costruire n. 80 del 28 marzo 2006 per l’edificazione di un albergo sul lotto A(con dichiarazione di inizio lavori del 26/3/07 e variante n. 311 del 10 novembre 2007), nonché i permessi di costruire nn. 43, 44 e 45 del 15 febbraio 2006 per la realizzazione, rispettivamente, di due ville monofamiliare e per la trasformazione di un preesistente edificio bifamiliare in monofamiliare, con dichiarazione di inizio lavori al 14 febbraio 2007. </p>
<p>3. I titoli edilizi e la relativa disciplina urbanistica venivano impugnati da alcuni proprietari vicini con ric. N.1593 del 2006).</p>
<p>4. L’amministrazione comunale in data 22 dicembre 2008 emetteva quattro distinti provvedimenti di decadenza per i richiamati titoli edilizi, in applicazione dell’art. 15 del DPR n. 380 del 2001 e dell’art. 77 L.R. n. 1 del 2005, avendo accertato, previo sopralluogo, che non era stato dato inizio ai relativi lavori entro l’anno.</p>
<p>5. Tali atti venivano impugnati dalla società interessata, sul presupposto che l’intervento in questione costituisse intervento di sostituzione edilizia complesso ed unitario, con demolizioni e ricostruzioni, per il quale i lavori erano stati tempestivamente iniziati. A seguito di costituzione del Comune e deposito, da parte di quest’ultimo, delle delibere di variante al Piano strutturale(n. 7 del 2007 e n. 14 del 2009), la società impugnava con distinto ricorso(n. 1009 del 2009) la sopravvenuta disciplina urbanistica. Venivano, altresì, proposti motivi aggiunti. Nel frattempo, l’autorità giudiziaria penale disponeva il dissequestro dell’area.</p>
<p>6. L’Amministrazione si costituiva sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Intervenivano ad opponendum i vicini che già avevano proposto ricorso contro i permessi di costruire e, ad adiuvandum, la soc. Salemmo Costruire(che aveva stipulato contratto di appalto con la soc. Monforte per la realizzazione dell’intervento).</p>
<p>7. Il TAR della Toscana, con la sentenza impugnata, disattese le eccezioni di rito sollevate dall’Amministrazione resistente e dagli intervenienti ad opponendum, accoglieva il ricorso per le seguenti ragioni:<br />	<br />
7.1. tempestività dell’inizio lavori, con riferimento ai lotti B, C e D, di cui ai permessi di costruzione nn. 43, 44 e 45 del 2006, in considerazione dell’atto di dissequestro e restituzione della proprietà dell’area al proprietario interessato del 18 aprile 2009 che ha affermato sussistere dal maggio 2006 al marzo 2007 una attività edilizia preparatoria, apprezzabile oggettivamente come volontà di costruire;<br />	<br />
7.2. tempestività dell’inizio lavori, con riferimento al lotto A, di al permesso di costruire n. 80 del 2006, in quanto il titolo in variante n. 311 del 2007 riconosce che i lavori di cui al titolo originario erano iniziati tempestivamente;<br />	<br />
Veniva, altresì, dichiarata l’inammissibilità dei motivi aggiunti, per difetto di legittimazione e di interesse e respinta la richiesta di risarcimento danni, per genericità.</p>
<p>8. Va preliminarmente esaminata la censura, contenuta in entrambi i ricorsi qui riuniti, di erroneità della sentenza nel capo relativo alla ammissibilità del ricorso di I grado per mancata notifica ai controinteressati, individuati nei soggetti che, a difesa dei loro diritti nascenti dalla vicinitas, avevano proposto autonomo ricorso avverso i titoli edilizi rilasciati alla soc.Monforte e che erano, altresì, intervenuti ad opponendum nel ricorso avverso i provvedimenti di decadenza.<br />	<br />
La sentenza impugnata ha ritenuto che l’omessa notifica agli interventori, che il TAR qualifica come controinteressati in senso sostanziale, fosse stata sanata dalla costituzione in giudizio degli stessi.<br />	<br />
La tesi dei primi giudici non può essere condivisa.<br />	<br />
Invero, la giurisprudenza(Cons. Stato, IV Sez., n. 2923/09; 5863/04) ha affermato che, in linea di principio, non può disconoscersi che l’effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato (pacificamente riconosciuto nelle ipotesi di eventuali irregolarità della notificazione) non si verifica nel caso in cui la notificazione sia stata totalmente omessa (Sez. VI, n. 2991 del 30 maggio 2003), non potendo, l&#8217;intervento in giudizio, porre nel nulla gli effetti della decadenza dall’impugnazione, che si producono allo scadere del termine per la sua proposizione.<br />	<br />
La medesima giurisprudenza ha avuto anche modo di avvertire che l’effetto sanante non si produce, nel caso di inesistenza della notificazione, allorché l’intervento spontaneo avvenga oltre il termine utile per la proposizione dell’impugnazione.<br />	<br />
Al contrario, la giurisprudenza ha argomentato che, ove l’intervento ad opponendum si sia verificato nel segmento temporale fra la conoscenza del provvedimento impugnato ed i termini per la proposizione del ricorso, la spontaneità della costituzione, per di più intesa a tutelare, nel merito, gli interessi dell’opponente, rende superflua la notificazione, essendosi il contraddittorio, comunque, costituito, ed essendo, dunque, raggiunto lo scopo della prescrizione tassativa(cfr., in termini, decc. nn.. 2923/09 e 5863/04 citt.).<br />	<br />
Nel caso di specie, l’intervento dei controinteressati è avvenuto in data 22 giugno 2009, dopo il decorso del termine per la notifica del ricorso ad almeno uno di essi (il ricorso è stato notificato il 27 febbraio 2009), di talchè la possibilità di sanatoria della mancata notificazione trovava, secondo la richiamata giurisprudenza, un limite temporale nel termine decadenziale di sessanta giorni entro il quale deve essere proposto ricorso avverso i provvedimenti lesivi.<br />	<br />
D’altro canto, che la posizione dei vicini intervenienti ad opponendum fosse quella di controinteressati sostanziali lo dimostra sia il fatto che gli stessi avevano proposto ricorso contro i titoli abilitativi rilasciati alla società Monforte(notificato alla medesima, che quindi ben poteva dall’atto notificato agevolmente arguire a quale dei controinteressati notificare il ricorso avverso gli atti di decadenza dai titoli stessi, ancorchè non indicati nei provvedimenti) (Cons. St., IV sez., n. 2985/08), sia il fatto che l’impugnativa degli atti di decadenza, che poteva portare, in caso di esito positivo, alla reviviscenza dei titoli abilitativi avversati dai controinteressati, incideva su un tessuto di posizioni consolidate di interessi dei proprietari confinanti, che vedevano ridursi la complessiva fruibilità dei loro beni sotto il profilo ambientale e paesaggistico. E tale situazione consolidata non costituiva un interesse di mero fatto indistinto dalla generalità dei cittadini, ma si qualificava, invece, per la particolare qualificazione e individualità della posizione dei proprietari confinanti. Pertanto, il ricorso contro i provvedimenti di decadenza andava notificato a detti soggetti, che assumevano la veste di controinteressati.<br />	<br />
La censura esaminata, va pertanto, accolta, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso di I grado per mancata notifica ai controinteressati<br />	<br />
La mancanza della precondizione processuale costituita dalla corretta instaurazione del contraddittorio esime il Collegio dall’esaminare le altre censure di rito(inammissibilità dei primi quattro motivi del ricorso Monforte per mancata impugnazione in parte qua dei permessi di costruire ed inammissibilità dell’intervento proposto dalla soc. Salemmo Costruzioni)proposte dal Comune appellante.<br />	<br />
Quanto ai profili di merito delle censure dedotte in entrambi gli appelli, mette conto rilevarne comunque la fondatezza.<br />	<br />
Per quanto riguarda, anzitutto, la questione se, ai fini della decorrenza del termine decadenziale di cui all’art. 15, comma 2, del DPR n. 380 del 2001 e all’art. 77, comma 3, L.R. n. 1 del 2005, potessero assumere rilevanza le opere demolitorie poste in essere sulla base della DIA presentata dalla società in data 12/1/06 si osserva quanto segue:<br />	<br />
&#8211; con delibera C.C. n. 74 del 27/7/2005 il Comune di Forte dei Marmi approvava la variante al Regolamento urbanistico, individuando una zona di “sostituzione complessa” disciplinata dall’art. 7c delle NTA del Regolamento stesso;<br />	<br />
&#8211; l’atto di governo, articolato su quattro lotti, consentiva la demolizione di gran parte delle volumetrie esistenti, la realizzazione di un edificio alberghiero(lotto A), di due ville unifamiliari(lotti B e C) ed il recupero di una unità abitativa(lotto<br />
&#8211; il 12 gennaio 2006 la soc. Monforte presentava denuncia di inizio di attività per le opere di demolizione e, successivamente, indicava quale data di fine lavori il 6/2/2007;<br />	<br />
&#8211; il Comune rilasciava i permessi di costruire n. 80 del 28 marzo 2006 per l’intervento relativo al lotto A; nn. 43, 44 e 45 del 15 febbraio 2006 per gli interventi di cui ai lotti B, C e D, prevedendo che i lavori avrebbero dovuto essere iniziati entro u<br />
&#8211; la società ha comunicato la data del 14 febbraio 2007 per l’ inizio dei lavori relativi ai lotti B, C e D, mentre per il lotto A la data è stata individuata nel 26 marzo 2007;<br />	<br />
&#8211; il 10 novembre 2007 il Comune ha rilasciato un permesso in variante non essenziale relativo al lotto A(modifiche interne al progettato fabbricato alberghiero);<br />	<br />
&#8211; sopralluoghi effettuati dalla Polizia municipale ad oltre un anno dalla dichiarazione di inizio lavori (novembre 2008)hanno fatto constatare che la società non aveva realizzato gli interventi edilizi assentiti coi permessi di costruzione e hanno conferm<br />
&#8211; ne seguivano i provvedimenti di decadenza dei permessi di costruire.<br />	<br />
La società ha articolato le proprie difese attorno alla tesi dell’unicità dell’intervento edificatorio, di cui i lavori di demolizione posti in essere con DIA non sarebbero prodromici, bensì parte integrante.<br />	<br />
Gli appellanti contestano tale tesi, offrendo argomentazioni in grado di disattenderla e che il Collegio condivide.<br />	<br />
Invero, ancorchè si tratti di un intervento complesso di demolizione e ricostruzione, riconducibile ad una medesima previsione urbanistica, le diverse fasi della sua realizzazione sono sorrette da provvedimenti amministrativi distinti, ciascuno con proprie prescrizioni, finalità e decorrenza(in tal senso si era espressa anche l’autorità giudiziaria penale in sede di sequestro preventivo delle aree in questione). Essi sono a sé stanti rispetto alla procedura di dichiarazione di inizio di attività, che ha avuto un inizio ed una fine regolari e che non può essere utilizzata per avvalorare la regolarità delle fasi successive dell’intervento, disciplinate da provvedimenti distinti, relativi ai singoli lotti.<br />	<br />
Peraltro, di tale separatezza di procedure costituisce riprova il fatto che tutte le dichiarazioni di inizio lavori sono successive alla dichiarazione di fine dei lavori oggetto dell’intervento assentito con DIA: la società stessa ha dichiarato l’inizio dell’intervento edificatorio a conclusione dei lavori di demolizione e a seguito del rilascio di distinti titoli abilitativi.<br />	<br />
Per quanto riguarda, poi, quella parte della decisione impugnata, contestata in entrambi gli appelli, che ritiene rilevante, quanto ai lotti B, C e D, quanto espresso nell’atto del 18 aprile 2009 con il quale il Procuratore della Repubblica di Lucca ha disposto il dissequestro delle aree e la restituzione ai proprietari delle stesse rilevando che dal maggio 2006 al marzo 2007, e quindi anche dal febbraio 2007, al quale risale il dichiarato inizio lavori, al marzo 2007 era stata compiuta un’attività edilizia preparatoria, apprezzabile oggettivamente come manifestazione della volontà costruttiva; per quanto concerne la realizzazione dell’albergo sul lotto A, che l’Amministrazione avrebbe espressamente riconosciuto l’inizio tempestivo dell’attività edificatoria, va osservato che le attività cui l’autorità penale fa riferimento dal maggio 2006 al marzo 2007 non possono che riferirsi alle non contestate demolizioni, denunciate con DIA del 12/1/2006. Infatti, le denuncie di inizio lavori per i lotti B, C e D risalgono al 14 febbraio 2007 e al 26 marzo 2007 per il lotto A, ma i relativi lavori sono stati avviati solo successivamente e tardivamente, come risulta dagli atti di causa e dai verbali di sopralluogo.<br />	<br />
Peraltro, la stessa autorità giudiziaria penale, in composizione collegiale, in sede di dissequestro delle aree del lotto A(perché ritenuta non oggetto a richiesta di sequestro)è pervenuta a conclusioni opposte.<br />	<br />
D’altro canto, la potestà amministrativa opera in sfera diversa da quella che inerisce al magistero penale, tant’è che di regola anche le formule assolutorie, fatta eccezione della pronuncia perché il fatto non sussiste, ovvero l’imputato non lo ha commesso, non precludono l’ingresso dell’azione amministrativa a fini suoi propri(così, in fattispecie riguardante il procedimento disciplinare, A.P. n. 10 del 2006), con esclusione di una automatica rilevanza dei fatti accertati in un procedimento penale in altri procedimenti.<br />	<br />
Deve, quindi, affermarsi che la Società, pur avendo regolarmente comunicato l’inizio dei lavori, non ha dato tempestivamente seguito alle attività edilizie nel termine previsto.<br />	<br />
Ne consegue la legittimità dei provvedimenti di decadenza dei titoli abilitativi adottati dall’Amministrazione comunale, sia sulla base dei numerosi sopralluoghi della Polizia municipale, la cui attendibilità non è stata sufficientemente contestata dalla società Monforte, che hanno accertato l’inerzia della stessa, sia perché le risultanze penali, peraltro fra loro in contrasto, prese a base della decisione di I grado, non consentono di raggiungere una inequivoca certezza circa la tempestività degli interventi edificatori(con particolare riferimento al lotto A).</p>
<p>9. Per le suesposte considerazioni, gli appelli qui riuniti vanno accolti, con conseguente riforma della sentenza impugnata.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi, li accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di I grado.<br />	<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-3-2011-n-1515/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2011 n.1515</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.461</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-461/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-461/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-461/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.461</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento col quale l&#8217;assessore ed il Capo Settore di un comune ordinano la demolizione di opere, assunte abusive, se vi e&#8217; che il provvedimento impugnato possa essere portato ad esecuzione prima della celebrazione del giudizio di merito che si terrà a breve. (G.S.) N. 00461/2011 REG.ORD.CAU. N.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-461/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.461</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-461/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.461</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento col quale l&#8217;assessore ed il Capo Settore di un comune ordinano la demolizione di opere, assunte abusive, se vi e&#8217; che il provvedimento impugnato possa essere portato ad esecuzione prima della celebrazione del giudizio di merito che si terrà a breve. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00461/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 01500/1998 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1500 del 1998, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Marino Giuseppe, Folino Jolanda</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Marco Mariani, Nerino Mariani, Matteo Notaro, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Verro, 33/6;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Cernusco Sul Naviglio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Anna Maria Muntoni, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Milano, via F. Corridoni 39;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento in data 4.02.1998prot. 5771 col quale l&#8217;assessore ed il Capo Settore ordinano la demolizione di opere, assunte abusive, relative all&#8217;immobile di Via Varese n. 4;	</p>
<p>nonchè del provvedimento prot. n. 344 del 27.12.2010, del Direttore dell&#8217;area Pianificazione e Gestione Territoriale, notificato in data 29.12.2010; 	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Cernusco Sul Naviglio;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che allo stato appare sospendere il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti essendovi il pericolo che esso possa essere portato ad esecuzione prima della celebrazione del giudizio di merito che si terrà a breve anche in relazione al ricorso che costituisce il presupposto di quello in esame;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 21.6.2011.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente<br />	<br />
Elena Quadri, Consigliere<br />	<br />
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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