<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>9/3/2011 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/9-3-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/9-3-2011/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>9/3/2011 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/9-3-2011/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1117</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1117/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1117/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1117</a></p>
<p>Va sospeso l&#8217;esito della gara per progettazione, esecuzione e manutenzione annuale degli impianti tecnologici TVCC in gallerie, a causa di discrasie tra l’offerta tecnica e quella economica della prima classificata, discrasie in primo grado ritenute dovute ad un mero errore materiale: infatti non puo&#8217; essere liquidata in termini di “errore”</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1117/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1117</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1117/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1117</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso l&#8217;esito della gara per progettazione, esecuzione e manutenzione annuale degli impianti tecnologici TVCC in gallerie, a causa di discrasie tra l’offerta tecnica e quella economica della prima classificata, discrasie in primo grado ritenute dovute ad un mero errore materiale: infatti non puo&#8217; essere liquidata in termini di “errore” la intenzionale discordanza tra dichiarazione offerta tecnica e proposta economica. La discordanza da un lato comporta un’incongruità strutturale e complessiva delle offerte, e dall’altro ha una diretta incidenza sui risultati della gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01117/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00890/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b>ORDINANZA</b>	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 890 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Almar Elettrotecnica Srl</b> in proprio e quale Capogruppo Mandataria <b>A.T.I., Ati &#8211; Pagano &#038; Ascolillo S.p.A., </b>rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Ettore Notti, con domicilio eletto presso Mariacarmela Filice in Roma, via Tarvisio N. 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Anas Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Gemmo Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Satta, Giancarlo Tanzarella, Anna Romano, con domicilio eletto presso Filippo Satta in Roma, Foro Traiano 1/A; <b>Dab Sistemi Integrati Srl</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE I n. 00098/2011, resa tra le parti, concernente LAVORI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE E MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI TECNOLOGICI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas Spa e di Gemmo Spa;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti, nelle preliminari l&#8217;avvocato dello Stato Andrea Fedeli e l&#8217;avv. Anna Romano; e nella discussione gli avvocati Ettore Notti, Filippo Satta, e Giancarlo Tanzarella, ed anche	</p>
<p>Considerato che:	</p>
<p>&#8212; nell’appalto di specie, non poteva essere liquidata in termini di “errore” la intenzionale discordanza tra dichiarazione offerta tecnica e proposta economica delle controinteressate, in quanto da un lato comportava un’incongruità strutturale e compless	</p>
<p>&#8212; che, comunque, una volta verificata la non corrispondenza tra profilo tecnico e l’offerta a prezzi unitari, la Commissione non poteva &#8212; nel contrasto &#8212; dare rilievo, in sede di assegnazione del punteggio tecnico a proposte progettuali o estensioni di	</p>
<p>Considerato in conseguenza che deve disporsi l’accoglimento dell’istanza cautelare presentata in primo grado.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)	</p>
<p>__ 1. Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 890/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>__ 2. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.	</p>
<p>__ 3. Condanna l’Anas e la Gemmo Spa al pagamento delle spese che vengono complessivamente liquidate in € 2.000,00, in ragione rispettivamente di € 1.000,00 per ciascuno.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1117/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1117</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1113</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1113/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1113/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1113/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1113</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego di ammissione alle agevolazioni per le microimprese (D.L.vo 21 aprile 2000 n. 185, che prevede contributi alle imprese di nuova costituzione), agevolazioni che non spettano all&#8217;impresa ricorrente, per la quale emerge una sostanziale contiguità, se non addirittura un’identificazione, con l’attività di una preesistente impresa individuale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1113/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1113</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1113/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1113</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego di ammissione alle agevolazioni per le microimprese (D.L.vo 21 aprile 2000 n. 185, che prevede contributi alle imprese di nuova costituzione), agevolazioni che non spettano all&#8217;impresa ricorrente, per la quale emerge una sostanziale contiguità, se non addirittura un’identificazione, con l’attività di una preesistente impresa individuale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01113/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00806/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 806 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Schillaci e dell’Avv. Andrea De Vivo, con domicilio eletto in Roma presso lo studio di quest’ultimo, via Cicerone n. 66;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Cammarano Firework di Cammarano Antonio e C. S.n.c., </b>in persona del suo legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Franco Morena, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. Lodovico Visone, via del Gesù n. 62; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio, Sezione III – Ter n. 5174 dd.3 dicembre 2010, resa tra le parti, e concernente diniego di ammissione alle agevolazioni per le microimprese di cui al Titolo II del D.L.vo 21 aprile 2000 n. 185.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cammarano Firework di Cammarano Antonio e C. S.n.c. e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per le parti l’Avv. Antonella Pelosi, su delega dell’Avv. Andrea De Vivo, e l’Avv. Ludovico Visone, su delega dell&#8217;avv. Franco Morena;	</p>
<p>Ritenuto che l’appello cautelare in epigrafe va accolto, posto che dagli atti di causa ben emerge una sostanziale contiguità, se non addirittura un’identificazione, tra l’attività della ricorrente Società e quella della preesistente impresa individuale Nino Cammarano, con la conseguenza dell’impossibilità per la ricorrente medesima di accedere ai benefici di cui al Titolo II del D.L.vo 21 aprile 2000 n. 185 e successive modifiche.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Accoglie l’appello (Ricorso numero: 806/2011) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado.<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1113/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1113</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1110</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1110/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1110</a></p>
<p>va sospesa la demolizione di opere edili disposta sulla base di un diniego di condono, a sua volta annullato con sentenza breve contestuale alla decisione dell&#8217;istanza cautelare. (G.S.) N. 01110/2011 REG.PROV.CAU. N. 10736/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1110</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa la demolizione di opere edili disposta sulla base di un diniego di condono, a sua volta annullato con sentenza breve contestuale alla decisione dell&#8217;istanza cautelare. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01110/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10736/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10736 del 2010, proposto da:<br />	<br />
<b>Giancarlo Colognese e Maria Lorusso</b>, rappresentati e difesi dall’Avv. Marcello Montalto e dall’Avv. Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Cosseria n. 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Sabaudia</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto De Tilla, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via San Nicola Da Tolentino n. 50;	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 00481 dd. 18 novembre 2010, resa tra le parti, concernente diniego di sanatoria edilizia con conseguente demolizione delle relative opere.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Sabaudia;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per le parti gli avvocati Marcello Montalto, Orlando Sivieri e Roberto De Tilla;	</p>
<p>Ritenuto che la domanda cautelare in epigrafe va accolta, posto che la statuizione impugnata assume a proprio presupposto la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 00999 dd. 7 giugno 2010, resa tra le parti e peraltro annullata con sentenza breve di questa Sezione resa in data odierna con rinvio al giudice di primo grado a’ sensi dell’art. 105 cod. proc. amm.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Accoglie l’appello (Ricorso numero: 10736/2010) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1109</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1109/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1109/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1109/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1109</a></p>
<p>Va sospeso, su istanza del controinteressato, il permesso di costruire per accertamento di conformità di un manufatto gia&#8217; realizzato, in quanto l&#8217;illegittimita&#8217; del provvedimento impugnato sembra trovare riscontro nella motivazione di una sentenza di primo grado, allo stato esecutiva. Il danno lamentato può trovare tutela soltanto mediante la sospensione degli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1109/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1109/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1109</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, su istanza del controinteressato, il permesso di costruire per accertamento di conformità di un manufatto gia&#8217; realizzato, in quanto l&#8217;illegittimita&#8217; del provvedimento impugnato sembra trovare riscontro nella motivazione di una sentenza di primo grado, allo stato esecutiva. Il danno lamentato può trovare tutela soltanto mediante la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati in primo grado. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01109/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00888/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 888 del 2011, proposto dal:<br />	<br />
sig. <b>Michele Sorrentino</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Titomanlio e Giuseppe Vetrano, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Titomanlio, in Roma, via Terenzio n.7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>Il <b>Comune di Baiano</b>, non costituito in giudizio;<br />	<br />
<b>Verde Costruzioni s.r.l., </b>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dal prof. avv. Antonio Palma, con domicilio eletto presso lo studio legale dello stesso difensore, in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 99;	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. Campania – Sezione staccata di Salerno – Sezione II^ &#8211; n. 59 del 2011, resa tra le parti, concernente permesso di costruire per accertamento di conformità;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Baiano;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Vetrano ed Antonio Palma;	</p>
<p>Rilevato che l’appello cautelare presenta profili di fondatezza, avuto presente che la dedotta illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado sembra trovare riscontro anche nella motivazione nella sentenza del Giudice di primo grado n. 4225 del 2009, allo stato esecutiva, in quanto, seppur appellata, non risulta sospesa nella sua efficacia;	</p>
<p>Ritenuto che il danno lamentato dall’appellante può trovare tutela soltanto mediante la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati in primo grado, con l’ovvia conseguenza che nessuna ulteriore attività edilizia potrà ritenersi legittimata avendo a presupposto detti provvedimenti;	</p>
<p>Ritenuto, altresì, che le spese della presente fase cautelare debbano essere poste a carico della parte soccombente, nella misura indicata in dispositivo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l&#8217;appello cautelare in epigrafe (Ric. n. 888 del 2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Condanna la Società appellata al pagamento delle spese della presente fase cautelare che sono liquidate in euro 1.500,00 (euro millecinquecento e centesimi zero) in favore dell’appellante.	</p>
<p>Spese compensate nei confronti del Comune intimato, ma non costituito.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1109/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1103</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1103/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1103/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1103/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1103</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che, accogliendo un ricorso incidentale, ritenga illegittima la previsione che il direttore di cantiere sia un ingegnere (per lavori ampliamento e adeguamento funzionale di una sede vigili del fuoco). Poiche&#8217; invece e&#8217; fondato il motivo di ricorso principale che prospettava l&#8217;illegittima aggiudicazione ad un&#8217;impresa con direttore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1103/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1103/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1103</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che, accogliendo un ricorso incidentale, ritenga illegittima la previsione che il direttore di cantiere sia un ingegnere (per lavori ampliamento e adeguamento funzionale di una sede vigili del fuoco). Poiche&#8217; invece e&#8217; fondato il motivo di ricorso principale che prospettava l&#8217;illegittima aggiudicazione ad un&#8217;impresa con direttore di cantiere non ingegnere, deve ritenersi modificata la graduatoria di gara in favore dell&#8217; impresa che ha rispettato il bando e cio&#8217; si ripercuote sull’efficacia del contratto d’appalto nelle more stipulato dall’Amministrazione con la impresa aggiudicataria, il cui direttore di cantiere non e&#8217; ingegnere. Va quindi accolta la domanda di sospensione della sentenza e, per l’effetto, va sospesa l’efficacia del contratto nelle more stipulato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01103/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00799/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 799 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Impresa Sardellini S.r.l.</b> in proprio e quale Mandataria <b>Rti, Rti &#8211; Savini Fabio e Savini Luca &#038; C. S.n.c. e in P., </b>rappresentati e difesi dagli avv. Arturo Cancrini, Giuseppe Carassai, Galileo Omero Manzi, con domicilio eletto presso Arturo Cancrini in Roma, via G. Mercalli, 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b> &#8211; <b>Provv.To Interr.Le Oopp Emilia Romagna e Marche Sede Coordinata Ancona</b>, <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b> &#8211; <b>Provv.To Interr.Le Oopp Emilia Romagna e Marche Sede di Bologna</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell&#8217;Interno, Prefettura di Fermo; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Consorzio Stabile Consta</b>, <b>Società Consortile Per Azioni</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Stefania Lago, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri N.5; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. MARCHE &#8211; ANCONA: SEZIONE I n. 03352/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SEDE VIGILI DEL FUOCO &#8211; RIS. DANNI	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Provv.To Interr.Le Oopp Emilia Romagna e Marche Sede Coordinata Ancona e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Provv.To Interr.Le Oopp Emilia Romagna e Marche Sede di Bologna e di Consorzio Stabile Consta, Società Consortile Per Azioni;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Galileo Omero Manzi e Andrea Manzi;	</p>
<p>&#8211; rilevato, ad un primo sommario esame proprio della fase, che l’istanza cautelare si presenta assistita da elementi di “fumus boni iuris” con riferimento all’accoglimento del motivo incidentale CONSTA, considerato che l’annullata clausola del capitolato,	</p>
<p>&#8211; considerato che, conseguentemente, risulta fondato il motivo di ricorso principale sulla violazione della predetta clausola di capitolato;	</p>
<p>&#8211; osservato che quanto sopra, comportando la modifica della graduatoria di gara in favore della parte appellante, si ripercuote sull’efficacia del contratto d’appalto nelle more stipulato dall’Amministrazione con la ditta aggiudicataria, odierna appellata	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
accoglie la domanda di sospensione della sentenza e, per l’effetto, sospende l’efficacia del contratto nelle more stipulato.<br />	<br />
Fissa la trattazione del ricorso nel merito alla pubblica udienza del 3 maggio 2011.<br />	<br />
Spese della presente fase compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1103/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2011 n.1515</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-3-2011-n-1515/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-3-2011-n-1515/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-3-2011-n-1515/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2011 n.1515</a></p>
<p>G. Giaccardi Pres. &#8211; A. Leoni Est. Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da : &#8211; Comune di Forte dei Marmi (Avv. N. Giallongo) contro Monforte Srl (Avv.ti M. Mole&#8217;, G. Pericu), Salemmo Costruire Srl (Avv. S. Meschini) A.M. Banchini ed altri (Avv.ti A. Bertoi, E. Vaglio) &#8211; M. Cecconi ed altri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-3-2011-n-1515/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2011 n.1515</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-3-2011-n-1515/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2011 n.1515</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Giaccardi Pres. &#8211; A. Leoni Est.<br /> <u>Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da</u> : <br /> &#8211; Comune di Forte dei Marmi (Avv. N. Giallongo) contro Monforte Srl (Avv.ti M. Mole&#8217;, G. Pericu), Salemmo Costruire Srl (Avv. S. Meschini) A.M. Banchini ed altri (Avv.ti A. Bertoi, E. Vaglio)<br /> &#8211; M. Cecconi ed altri (Avv.ti F. Frati, M.B. Pieraccini, R. Righi) contro Monforte Srl (Avv.ti M. Mole&#8217;, G. Pericu), Salemmo Costruire Srl (Avv. S. Meschini) e nei confronti del Comune di Forte dei Marmi (Avv. N. Giallongo)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti all&#8217;effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato e sull&#8217;inizio dei lavori nel caso di un intervento complesso di demolizione e ricostruzione fondato su autonomi titoli abilitativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa &#8211; Inesistenza della notificazione al controinteressato &#8211; Costituzione spontanea in giudizio del medesimo &#8211; Effetto sanante – Limiti – Vicini che hanno impugnato i titoli abilitativi – Sono controinteressati &#8211; Fattispecie	</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie &#8211; Intervento complesso di demolizione e ricostruzione fondato su autonomi titoli abilitativi – D.I.A. relativa alla demolizione &#8211; Non può essere utilizzata per avvalorare la tempestività dell’inizio dei lavori inerenti le fasi successive dell’intervento</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato (pacificamente riconosciuto nelle ipotesi di eventuali irregolarità della notificazione) non si produce, nel caso di inesistenza della notificazione, allorché l’intervento spontaneo avvenga oltre il termine utile per la proposizione dell’impugnazione. Nella specie la posizione dei vicini intervenienti ad opponendum è certamente quella di controinteressati sostanziali come dimostrato sia il fatto che gli stessi avevano proposto ricorso contro i titoli abilitativi rilasciati dall’amministrazione (notificato alla società costruttrice, che quindi ben poteva dall’atto notificato agevolmente arguire a quale dei controinteressati notificare il ricorso avverso gli atti di decadenza dai titoli stessi, ancorchè non indicati nei provvedimenti), sia il fatto che l’impugnativa degli atti di decadenza, che poteva portare, in caso di esito positivo, alla reviviscenza dei titoli abilitativi avversati dai controinteressati, incideva su un tessuto di posizioni consolidate di interessi dei proprietari confinanti, che vedevano ridursi la complessiva fruibilità dei loro beni sotto il profilo ambientale e paesaggistico. Pertanto, il ricorso contro i provvedimenti di decadenza andava notificato a detti soggetti, che assumevano la veste di controinteressati, pena la sua inammissibilità	</p>
<p>2. Nel caso di un intervento complesso di demolizione e ricostruzione, riconducibile ad una medesima previsione urbanistica, le diverse fasi della sua realizzazione sono sorrette da provvedimenti amministrativi distinti, ciascuno con proprie prescrizioni, finalità e decorrenza. Ne consegue che tali atti sono a sé stanti rispetto alla procedura di dichiarazione di inizio dell’attività di demolizione. Pertanto tale D.I.A. non può essere utilizzata per avvalorare la tempestività dell’inizio dei lavori inerenti le fasi successive dell’intervento, disciplinate da provvedimenti distinti, relativi ai singoli lotti. Ne consegue, nella specie, la legittimità della dichiarata decadenza dei titoli edilizi per mancato inizio dei lavori nei termini di legge</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7243 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Comune di Forte dei Marmi, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Natale Giallongo, con domicilio eletto presso Studio Grez E Associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Monforte Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Mole&#8217;, Giuseppe Pericu, con domicilio eletto presso Marcello Mole&#8217; in Roma, via Nicolo&#8217; Porpora, 16; Salemmo Costruire Srl, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sergio Menchini, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13; Banchini Ada Maura, Cecconi Marta, Clara Niccolini, Peruzzini Vittorio, Luana Rivi, Carla Vezzosi; Maria Giovanna Chiesa, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Bertoi, Ermanno Vaglio, con domicilio eletto presso Luciano Vasquez in Roma, viale Castro Pretorio 122; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7496 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Marta Cecconi, Ada Maura Bianchini, Clara Niccolini, Carla Vezzosi, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Frati, Maria Beatrice Pieraccini, Roberto Righi, con domicilio eletto presso Roberto Righi in Roma, via G.Carducci, 4; Luana Rivi, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Frati, Maria Beatrice Pieraccini, Roberto Righi, con domicilio eletto presso Roberto Righi in Roma, via Carducci, 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Monforte Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Mole&#8217;, Giuseppe Pericu, con domicilio eletto presso Marcello Mole&#8217; in Roma, via Nicolo&#8217; Porpora, 16; Salemmo Costruire Srl, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Sergio Menchini, con domicilio eletto presso Mario Giuseppe Ridola in Roma, via del Babuino 51; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Forte dei Marmi, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Natale Giallongo, con domicilio eletto presso E Associati Srl Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 7243 del 2010:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Toscana &#8211; Firenze: Sezione III n. 01470/2010, resa tra le parti, concernente DECADENZA PERMESSI DI COSTRUIRE</p>
<p>quanto al ricorso n. 7496 del 2010:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Toscana &#8211; Firenze: Sezione III n. 01470/2010, resa tra le parti, concernente DECADENZA PERMESSI DI COSTRUIRE.</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Monforte Srl e di Salemmo Costruire Srl e di Maria Giovanna Chiesa e di Monforte Srl e di Salemmo Costruire Srl e di Comune di Forte dei Marmi;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2010 il Cons. Anna Leoni e uditi per le parti gli avvocati Giallongo, Molè, Pericu, Carcelli su delega di Menchini e Bertoi Molè, Giallongo, Pericu, Carcelli su delega di Menchini, e Righi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il ricorso in appello n. 7243 del 2010 il Comune di Forte dei Marmi ha impugnato la sentenza n. 1470 del 2010 del TAR Toscana, Sez. III, con la quale sono stati annullati i provvedimenti di decadenza dai permessi di costruire rilasciati alla soc. Monforte per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione urbanistica, riguardante un albergo e tre ville.<br />	<br />
2. Sostiene il Comune appellante che il ricorso originario sarebbe stato inammissibile per mancata impugnazione dei permessi di costruzione nella parte in cui prevedevano la decadenza, nonché per mancata notifica ai controinteressati, individuati nei vicini che avevano impugnato i permessi di costruzione. Sostiene, altresì, l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l’intervento della soc. Salemmo, ditta appaltatrice, nonché nella parte in cui ha ritenuto iniziati i lavori entro l’anno. Il Tar non avrebbe potuto riferirsi per relationem al provvedimento di dissequestro, ma avrebbe dovuto valutare autonomamente la documentazione. Le demolizioni operate sarebbero riferibili alla DIA e non ai permessi di costruzione.<br />	<br />
3. Medio tempore è sopravvenuto il Piano strutturale che osterebbe alla realizzazione dell’intervento originariamente assentito, perché escluderebbe nella zona interventi di nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica.<br />	<br />
4. Si è costituita in giudizio la soc. Monforte, depositando in vista della camera di consiglio cautelare memoria difensiva dove ha sviluppato ampie argomentazioni a confutazione dei motivi di appello. Successivamente, in vista dell’udienza di discussione, ha depositato una prima memoria nella quale ha ribadito che i lavori relativi all’intervento erano stati iniziati tempestivamente e che la documentazione depositata in giudizio dimostrerebbe che non sussistevano i presupposti per disporre la decadenza dei titoli edilizi. Infatti, la Società non solo aveva provveduto ad effettuare ed ultimare le opere di demolizione appartenenti all’intervento di “sostituzione complessa” previsto dal Regolamento urbanistico, ma oltre a ciò aveva provveduto ad effettuare una cospicua serie di interventi. Medio tempore, il dissequestro delle aree e dei beni oggetto dei contestati permessi di costruire, disposto in sede penale, dimostrerebbe che l’Amministrazione ha preteso di incidere in una fattispecie in cui non sussistevano i presupposti per disporre la decadenza dei titoli edilizi. La Società, poi, rileva che l’area sulla quale ha operato non era di così rilevante pregio paesaggistico, come sarebbe dimostrato dai frequenti interventi di riqualificazione cui l’area in questione è stata assoggettata e che gli strumenti urbanistici succedutisi nel tempo non ne hanno mai inibito la trasformazione. Ribadisce, poi, l’unitarietà dell’intervento, ancorchè articolato in distinti momenti, classificato dal Regolamento urbanistico del 2005 come “sostituzione complessa”(comprendente demolizione delle volumetrie, costituzione di un lotto per realizzare un edificio alberghiero, costituzione di due lotti per la realizzazione di due ville monofamiliare e interventi di recupero di unità abitativa). L’attività di demolizione costituirebbe, quindi, parte integrante dell’intervento di sostituzione complessa e rientrerebbe nell’attività di costruzione, anche al fine di individuare la data di inizio lavori. Tale situazione escluderebbe l’operatività dell’istituto della decadenza dei permessi di costruire. Secondo la Società, poi, non sussisterebbero i presupposti per l’individuazione dei controinteressati da evocare in giudizio(non sarebbero tali i soggetti intervenuti ad opponendum, estranei al provvedimento di decadenza, né rileverebbe il fatto che abbiano impugnato con distinto ricorso i titoli edilizi la cui decadenza è stata contestata con la presente impugnativa, come pure non gioverebbe a loro favore la pretesa titolarità al mantenimento di una zona verde, anziché edificata, in prossimità della loro proprietà).<br />	<br />
5. Con una seconda memoria la soc. Monforte ha specificato che i verbali della Polizia municipale sono stati oggetto di specifica censura da parte della società appellata, riproposta in appello e ha negato di aver prodotto dichiarazioni di natura lato sensu confessoria, come sostenuto dall’Amministrazione appellante.<br />	<br />
6. Si è costituita la soc. Salemmo Costruire s.r.l., interveniente ad adiuvandum in I grado, producendo memoria di replica in vista dell’udienza di discussione.<br />	<br />
7. Si è, altresì, costituita in giudizio, producendo memoria difensiva, la sig.ra Maria Giovanna Chiesa, già interveniente ad opponendum in I grado, proprietaria di immobile confinante, in qualità di controinteressata sostanziale.<br />	<br />
8. Il Comune appellante ha depositato memorie e repliche.<br />	<br />
9. Con il ricorso in appello n.7496 del 2010 i signori Cecconi Marta, Banchini Ada Maura, Niccolini Clara, Vezzosi Carla e Rivi Luana, tutti proprietari di immobili di civile abitazione posti in Forte dei Marmi, la cui vista sul mare sarebbe, a loro avviso, compromessa ove fosse realizzato l’intervento edilizio di cui si discute, che avevano a suo tempo proposto ricorso avanti al TAR Toscana per l’annullamento delle autorizzazioni edilizie(nonché della variante al Regolamento urbanistico comunale che disciplinava la porzione di territorio oggetto dell’intervento)impugnano la medesima sentenza n. 1470 del 2010 del TAR della Toscana.<br />	<br />
10. Essi deducono, quali motivi di appello:<br />	<br />
10.1. Violazione dei principi desumibili dall’art. 21 L. n. 1034/71 circa la notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati. Erronea motivazione su un punto decisivo della controversia.<br />	<br />
10.2. Violazione dei principi desumibili dall’art. 15 del DPR n. 380 del 2001- Violazione dei principi desumibili dall’art. 2 del c.p.c.- Erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia.<br />	<br />
11. Si è costituito in giudizio il Comune di Forte dei Marmi, chiedendo la riunione dei ricorsi.<br />	<br />
12. Si è, altresì, costituita in giudizio la soc. Monforte chiedendo che l’appello sia dichiarato inammissibile e comunque respinto nel merito.<br />	<br />
13. Si è costituita per resistere la soc. Salemmo Costruire s.r.l., in adesione alle ragioni della soc. Monforte.<br />	<br />
14. Le parti hanno prodotto memorie difensive e repliche.<br />	<br />
15. Entrambi i ricorsi sono stati inseriti nel ruolo di udienza del 17 dicembre 2010 e trattenuti in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Attesi gli evidenti motivi di connessione i due ricorsi vengono riuniti ai fini di un’unica decisione.</p>
<p>2. Oggetto di impugnativa di entrambi i ricorsi è la sentenza n. 1470 del 2010 con cui il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, accogliendo il ricorso proposto dalla soc. Monforte contro il Comune di Forte dei Marmi, con l’intervento ad adiuvandum della soc. Salemmo Costruire e ad opponendum dei signori Maura Banchini ed altri, ha annullato i provvedimenti di decadenza dai permessi di costruire rilasciati alla soc. Monforte per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione urbanistica, riguardante un albergo e tre ville, su terreno di proprietà della soc. Monforte. L’area era stata oggetto di variante al Regolamento urbanistico che aveva individuato una zona di “sostituzione complessa”, con previsione di un apposito articolato intervento sul predetto terreno, diviso all’uopo in quattro lotti. In attuazione delle previsioni urbanistiche, la società aveva presentato in data 12 gennaio 2006 una DIA per la demolizione degli edifici preesistenti, i cui lavori erano stati ultimati il 6 febbraio 2007. Era stato inoltre rilasciato il permesso di costruire n. 80 del 28 marzo 2006 per l’edificazione di un albergo sul lotto A(con dichiarazione di inizio lavori del 26/3/07 e variante n. 311 del 10 novembre 2007), nonché i permessi di costruire nn. 43, 44 e 45 del 15 febbraio 2006 per la realizzazione, rispettivamente, di due ville monofamiliare e per la trasformazione di un preesistente edificio bifamiliare in monofamiliare, con dichiarazione di inizio lavori al 14 febbraio 2007. </p>
<p>3. I titoli edilizi e la relativa disciplina urbanistica venivano impugnati da alcuni proprietari vicini con ric. N.1593 del 2006).</p>
<p>4. L’amministrazione comunale in data 22 dicembre 2008 emetteva quattro distinti provvedimenti di decadenza per i richiamati titoli edilizi, in applicazione dell’art. 15 del DPR n. 380 del 2001 e dell’art. 77 L.R. n. 1 del 2005, avendo accertato, previo sopralluogo, che non era stato dato inizio ai relativi lavori entro l’anno.</p>
<p>5. Tali atti venivano impugnati dalla società interessata, sul presupposto che l’intervento in questione costituisse intervento di sostituzione edilizia complesso ed unitario, con demolizioni e ricostruzioni, per il quale i lavori erano stati tempestivamente iniziati. A seguito di costituzione del Comune e deposito, da parte di quest’ultimo, delle delibere di variante al Piano strutturale(n. 7 del 2007 e n. 14 del 2009), la società impugnava con distinto ricorso(n. 1009 del 2009) la sopravvenuta disciplina urbanistica. Venivano, altresì, proposti motivi aggiunti. Nel frattempo, l’autorità giudiziaria penale disponeva il dissequestro dell’area.</p>
<p>6. L’Amministrazione si costituiva sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Intervenivano ad opponendum i vicini che già avevano proposto ricorso contro i permessi di costruire e, ad adiuvandum, la soc. Salemmo Costruire(che aveva stipulato contratto di appalto con la soc. Monforte per la realizzazione dell’intervento).</p>
<p>7. Il TAR della Toscana, con la sentenza impugnata, disattese le eccezioni di rito sollevate dall’Amministrazione resistente e dagli intervenienti ad opponendum, accoglieva il ricorso per le seguenti ragioni:<br />	<br />
7.1. tempestività dell’inizio lavori, con riferimento ai lotti B, C e D, di cui ai permessi di costruzione nn. 43, 44 e 45 del 2006, in considerazione dell’atto di dissequestro e restituzione della proprietà dell’area al proprietario interessato del 18 aprile 2009 che ha affermato sussistere dal maggio 2006 al marzo 2007 una attività edilizia preparatoria, apprezzabile oggettivamente come volontà di costruire;<br />	<br />
7.2. tempestività dell’inizio lavori, con riferimento al lotto A, di al permesso di costruire n. 80 del 2006, in quanto il titolo in variante n. 311 del 2007 riconosce che i lavori di cui al titolo originario erano iniziati tempestivamente;<br />	<br />
Veniva, altresì, dichiarata l’inammissibilità dei motivi aggiunti, per difetto di legittimazione e di interesse e respinta la richiesta di risarcimento danni, per genericità.</p>
<p>8. Va preliminarmente esaminata la censura, contenuta in entrambi i ricorsi qui riuniti, di erroneità della sentenza nel capo relativo alla ammissibilità del ricorso di I grado per mancata notifica ai controinteressati, individuati nei soggetti che, a difesa dei loro diritti nascenti dalla vicinitas, avevano proposto autonomo ricorso avverso i titoli edilizi rilasciati alla soc.Monforte e che erano, altresì, intervenuti ad opponendum nel ricorso avverso i provvedimenti di decadenza.<br />	<br />
La sentenza impugnata ha ritenuto che l’omessa notifica agli interventori, che il TAR qualifica come controinteressati in senso sostanziale, fosse stata sanata dalla costituzione in giudizio degli stessi.<br />	<br />
La tesi dei primi giudici non può essere condivisa.<br />	<br />
Invero, la giurisprudenza(Cons. Stato, IV Sez., n. 2923/09; 5863/04) ha affermato che, in linea di principio, non può disconoscersi che l’effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato (pacificamente riconosciuto nelle ipotesi di eventuali irregolarità della notificazione) non si verifica nel caso in cui la notificazione sia stata totalmente omessa (Sez. VI, n. 2991 del 30 maggio 2003), non potendo, l&#8217;intervento in giudizio, porre nel nulla gli effetti della decadenza dall’impugnazione, che si producono allo scadere del termine per la sua proposizione.<br />	<br />
La medesima giurisprudenza ha avuto anche modo di avvertire che l’effetto sanante non si produce, nel caso di inesistenza della notificazione, allorché l’intervento spontaneo avvenga oltre il termine utile per la proposizione dell’impugnazione.<br />	<br />
Al contrario, la giurisprudenza ha argomentato che, ove l’intervento ad opponendum si sia verificato nel segmento temporale fra la conoscenza del provvedimento impugnato ed i termini per la proposizione del ricorso, la spontaneità della costituzione, per di più intesa a tutelare, nel merito, gli interessi dell’opponente, rende superflua la notificazione, essendosi il contraddittorio, comunque, costituito, ed essendo, dunque, raggiunto lo scopo della prescrizione tassativa(cfr., in termini, decc. nn.. 2923/09 e 5863/04 citt.).<br />	<br />
Nel caso di specie, l’intervento dei controinteressati è avvenuto in data 22 giugno 2009, dopo il decorso del termine per la notifica del ricorso ad almeno uno di essi (il ricorso è stato notificato il 27 febbraio 2009), di talchè la possibilità di sanatoria della mancata notificazione trovava, secondo la richiamata giurisprudenza, un limite temporale nel termine decadenziale di sessanta giorni entro il quale deve essere proposto ricorso avverso i provvedimenti lesivi.<br />	<br />
D’altro canto, che la posizione dei vicini intervenienti ad opponendum fosse quella di controinteressati sostanziali lo dimostra sia il fatto che gli stessi avevano proposto ricorso contro i titoli abilitativi rilasciati alla società Monforte(notificato alla medesima, che quindi ben poteva dall’atto notificato agevolmente arguire a quale dei controinteressati notificare il ricorso avverso gli atti di decadenza dai titoli stessi, ancorchè non indicati nei provvedimenti) (Cons. St., IV sez., n. 2985/08), sia il fatto che l’impugnativa degli atti di decadenza, che poteva portare, in caso di esito positivo, alla reviviscenza dei titoli abilitativi avversati dai controinteressati, incideva su un tessuto di posizioni consolidate di interessi dei proprietari confinanti, che vedevano ridursi la complessiva fruibilità dei loro beni sotto il profilo ambientale e paesaggistico. E tale situazione consolidata non costituiva un interesse di mero fatto indistinto dalla generalità dei cittadini, ma si qualificava, invece, per la particolare qualificazione e individualità della posizione dei proprietari confinanti. Pertanto, il ricorso contro i provvedimenti di decadenza andava notificato a detti soggetti, che assumevano la veste di controinteressati.<br />	<br />
La censura esaminata, va pertanto, accolta, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso di I grado per mancata notifica ai controinteressati<br />	<br />
La mancanza della precondizione processuale costituita dalla corretta instaurazione del contraddittorio esime il Collegio dall’esaminare le altre censure di rito(inammissibilità dei primi quattro motivi del ricorso Monforte per mancata impugnazione in parte qua dei permessi di costruire ed inammissibilità dell’intervento proposto dalla soc. Salemmo Costruzioni)proposte dal Comune appellante.<br />	<br />
Quanto ai profili di merito delle censure dedotte in entrambi gli appelli, mette conto rilevarne comunque la fondatezza.<br />	<br />
Per quanto riguarda, anzitutto, la questione se, ai fini della decorrenza del termine decadenziale di cui all’art. 15, comma 2, del DPR n. 380 del 2001 e all’art. 77, comma 3, L.R. n. 1 del 2005, potessero assumere rilevanza le opere demolitorie poste in essere sulla base della DIA presentata dalla società in data 12/1/06 si osserva quanto segue:<br />	<br />
&#8211; con delibera C.C. n. 74 del 27/7/2005 il Comune di Forte dei Marmi approvava la variante al Regolamento urbanistico, individuando una zona di “sostituzione complessa” disciplinata dall’art. 7c delle NTA del Regolamento stesso;<br />	<br />
&#8211; l’atto di governo, articolato su quattro lotti, consentiva la demolizione di gran parte delle volumetrie esistenti, la realizzazione di un edificio alberghiero(lotto A), di due ville unifamiliari(lotti B e C) ed il recupero di una unità abitativa(lotto<br />
&#8211; il 12 gennaio 2006 la soc. Monforte presentava denuncia di inizio di attività per le opere di demolizione e, successivamente, indicava quale data di fine lavori il 6/2/2007;<br />	<br />
&#8211; il Comune rilasciava i permessi di costruire n. 80 del 28 marzo 2006 per l’intervento relativo al lotto A; nn. 43, 44 e 45 del 15 febbraio 2006 per gli interventi di cui ai lotti B, C e D, prevedendo che i lavori avrebbero dovuto essere iniziati entro u<br />
&#8211; la società ha comunicato la data del 14 febbraio 2007 per l’ inizio dei lavori relativi ai lotti B, C e D, mentre per il lotto A la data è stata individuata nel 26 marzo 2007;<br />	<br />
&#8211; il 10 novembre 2007 il Comune ha rilasciato un permesso in variante non essenziale relativo al lotto A(modifiche interne al progettato fabbricato alberghiero);<br />	<br />
&#8211; sopralluoghi effettuati dalla Polizia municipale ad oltre un anno dalla dichiarazione di inizio lavori (novembre 2008)hanno fatto constatare che la società non aveva realizzato gli interventi edilizi assentiti coi permessi di costruzione e hanno conferm<br />
&#8211; ne seguivano i provvedimenti di decadenza dei permessi di costruire.<br />	<br />
La società ha articolato le proprie difese attorno alla tesi dell’unicità dell’intervento edificatorio, di cui i lavori di demolizione posti in essere con DIA non sarebbero prodromici, bensì parte integrante.<br />	<br />
Gli appellanti contestano tale tesi, offrendo argomentazioni in grado di disattenderla e che il Collegio condivide.<br />	<br />
Invero, ancorchè si tratti di un intervento complesso di demolizione e ricostruzione, riconducibile ad una medesima previsione urbanistica, le diverse fasi della sua realizzazione sono sorrette da provvedimenti amministrativi distinti, ciascuno con proprie prescrizioni, finalità e decorrenza(in tal senso si era espressa anche l’autorità giudiziaria penale in sede di sequestro preventivo delle aree in questione). Essi sono a sé stanti rispetto alla procedura di dichiarazione di inizio di attività, che ha avuto un inizio ed una fine regolari e che non può essere utilizzata per avvalorare la regolarità delle fasi successive dell’intervento, disciplinate da provvedimenti distinti, relativi ai singoli lotti.<br />	<br />
Peraltro, di tale separatezza di procedure costituisce riprova il fatto che tutte le dichiarazioni di inizio lavori sono successive alla dichiarazione di fine dei lavori oggetto dell’intervento assentito con DIA: la società stessa ha dichiarato l’inizio dell’intervento edificatorio a conclusione dei lavori di demolizione e a seguito del rilascio di distinti titoli abilitativi.<br />	<br />
Per quanto riguarda, poi, quella parte della decisione impugnata, contestata in entrambi gli appelli, che ritiene rilevante, quanto ai lotti B, C e D, quanto espresso nell’atto del 18 aprile 2009 con il quale il Procuratore della Repubblica di Lucca ha disposto il dissequestro delle aree e la restituzione ai proprietari delle stesse rilevando che dal maggio 2006 al marzo 2007, e quindi anche dal febbraio 2007, al quale risale il dichiarato inizio lavori, al marzo 2007 era stata compiuta un’attività edilizia preparatoria, apprezzabile oggettivamente come manifestazione della volontà costruttiva; per quanto concerne la realizzazione dell’albergo sul lotto A, che l’Amministrazione avrebbe espressamente riconosciuto l’inizio tempestivo dell’attività edificatoria, va osservato che le attività cui l’autorità penale fa riferimento dal maggio 2006 al marzo 2007 non possono che riferirsi alle non contestate demolizioni, denunciate con DIA del 12/1/2006. Infatti, le denuncie di inizio lavori per i lotti B, C e D risalgono al 14 febbraio 2007 e al 26 marzo 2007 per il lotto A, ma i relativi lavori sono stati avviati solo successivamente e tardivamente, come risulta dagli atti di causa e dai verbali di sopralluogo.<br />	<br />
Peraltro, la stessa autorità giudiziaria penale, in composizione collegiale, in sede di dissequestro delle aree del lotto A(perché ritenuta non oggetto a richiesta di sequestro)è pervenuta a conclusioni opposte.<br />	<br />
D’altro canto, la potestà amministrativa opera in sfera diversa da quella che inerisce al magistero penale, tant’è che di regola anche le formule assolutorie, fatta eccezione della pronuncia perché il fatto non sussiste, ovvero l’imputato non lo ha commesso, non precludono l’ingresso dell’azione amministrativa a fini suoi propri(così, in fattispecie riguardante il procedimento disciplinare, A.P. n. 10 del 2006), con esclusione di una automatica rilevanza dei fatti accertati in un procedimento penale in altri procedimenti.<br />	<br />
Deve, quindi, affermarsi che la Società, pur avendo regolarmente comunicato l’inizio dei lavori, non ha dato tempestivamente seguito alle attività edilizie nel termine previsto.<br />	<br />
Ne consegue la legittimità dei provvedimenti di decadenza dei titoli abilitativi adottati dall’Amministrazione comunale, sia sulla base dei numerosi sopralluoghi della Polizia municipale, la cui attendibilità non è stata sufficientemente contestata dalla società Monforte, che hanno accertato l’inerzia della stessa, sia perché le risultanze penali, peraltro fra loro in contrasto, prese a base della decisione di I grado, non consentono di raggiungere una inequivoca certezza circa la tempestività degli interventi edificatori(con particolare riferimento al lotto A).</p>
<p>9. Per le suesposte considerazioni, gli appelli qui riuniti vanno accolti, con conseguente riforma della sentenza impugnata.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi, li accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di I grado.<br />	<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-3-2011-n-1515/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2011 n.1515</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.461</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-461/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-461/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-461/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.461</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento col quale l&#8217;assessore ed il Capo Settore di un comune ordinano la demolizione di opere, assunte abusive, se vi e&#8217; che il provvedimento impugnato possa essere portato ad esecuzione prima della celebrazione del giudizio di merito che si terrà a breve. (G.S.) N. 00461/2011 REG.ORD.CAU. N.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-461/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.461</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-461/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.461</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento col quale l&#8217;assessore ed il Capo Settore di un comune ordinano la demolizione di opere, assunte abusive, se vi e&#8217; che il provvedimento impugnato possa essere portato ad esecuzione prima della celebrazione del giudizio di merito che si terrà a breve. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00461/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 01500/1998 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1500 del 1998, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Marino Giuseppe, Folino Jolanda</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Marco Mariani, Nerino Mariani, Matteo Notaro, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Verro, 33/6;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Cernusco Sul Naviglio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Anna Maria Muntoni, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Milano, via F. Corridoni 39;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento in data 4.02.1998prot. 5771 col quale l&#8217;assessore ed il Capo Settore ordinano la demolizione di opere, assunte abusive, relative all&#8217;immobile di Via Varese n. 4;	</p>
<p>nonchè del provvedimento prot. n. 344 del 27.12.2010, del Direttore dell&#8217;area Pianificazione e Gestione Territoriale, notificato in data 29.12.2010; 	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Cernusco Sul Naviglio;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che allo stato appare sospendere il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti essendovi il pericolo che esso possa essere portato ad esecuzione prima della celebrazione del giudizio di merito che si terrà a breve anche in relazione al ricorso che costituisce il presupposto di quello in esame;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 21.6.2011.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente<br />	<br />
Elena Quadri, Consigliere<br />	<br />
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-461/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.461</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.462</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-462/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-462/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-462/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.462</a></p>
<p>Va data ottemperanza ad una sospensiva in materia di rigetto di domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ottemperanza che, trattandosi di interesse pretensivo, non puo&#8217; che consistere nel rilascio del provvedimento negato, con effetti limitati alla durata del giudizio; in conseguenza si accoglie l’istanza di ottemperanza ordinando all’amministrazione l’emanazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-462/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.462</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-462/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.462</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va data ottemperanza ad una sospensiva in materia di rigetto di domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ottemperanza che, trattandosi di interesse pretensivo, non puo&#8217; che consistere nel rilascio del provvedimento negato, con effetti limitati alla durata del giudizio; in conseguenza si accoglie l’istanza di ottemperanza ordinando all’amministrazione l’emanazione di permesso di soggiorno con scadenza al deposito della sentenza che definisce il merito della causa, disponendo, per il caso di inottemperanza alla scadenza del suddetto termine, la nomina del Prefetto o suo delegato per l’emanazione del provvedimento suddetto, che dovrà avvenire nei 5 giorni successivi alla richiesta di nomina presentata dalla parte direttamente alla Prefettura. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00462/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02005/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2005 del 2010, proposto da:<br /> <br />
<b>Juanita Locquiao</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonella Pirro, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Boscovich 17;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Questura di Milano</b> e <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1; 	</p>
<p>per l&#8217;ottemperanza<br />	<br />
del provvedimento n.1878/2009. Imm. emesso dal Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 22.06.2009, portante rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 114, comma 5, cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2011 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che 	</p>
<p>&#8211; con ordinanza del TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 07.10.2010 n. 1075 è stato sospeso il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno della ricorrente;	</p>
<p>&#8211; l’amministrazione non ha ancora provveduto all’adozione dei provvedimenti conseguenti alla menzionata ordinanza che, trattandosi di interesse pretensivo, non possono che consistere nel rilascio del provvedimento negato, con effetti limitati alla durata 	</p>
<p>Ritenuto quindi necessario accogliere l’istanza di ottemperanza presentata dalla ricorrente ordinando all’amministrazione l’emanazione di permesso di soggiorno con scadenza al deposito della sentenza che definisce il merito della causa. 	</p>
<p>P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie la domanda di ottemperanza e per l’effetto:	</p>
<p>a) ordina alla Questura di Milano di rilasciare entro 30 giorni alla ricorrente il permesso di soggiorno con scadenza al deposito della sentenza che definisce il merito della causa;	</p>
<p>b) dispone, per il caso di inottemperanza alla scadenza del suddetto termine, la nomina del Prefetto di Milano o suo delegato per l’emanazione del provvedimento suddetto, che dovrà avvenire nei 5 giorni successivi alla richiesta di nomina presentata dalla parte direttamente alla Prefettura;	</p>
<p>c) conferma la data della trattazione del merito della causa alla prima udienza pubblica di gennaio 2012.	</p>
<p>Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA se dovuti.	</p>
<p>Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente<br />	<br />
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore<br />	<br />
Antonio De Vita, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-462/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.462</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.470</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-470/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-470/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-470/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.470</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento della Questura che dispone il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, se il ricorrente afferma di aver subito un incidente stradale che gli impedisce di svolgere attività lavorativa nel settore di appartenenza ed e&#8217; necessario verificare se sussiste il presupposto dell’impossibilità di svolgere attività</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-470/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.470</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-470/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.470</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento della Questura che dispone il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, se il ricorrente afferma di aver subito un incidente stradale che gli impedisce di svolgere attività lavorativa nel settore di appartenenza ed e&#8217; necessario verificare se sussiste il presupposto dell’impossibilità di svolgere attività lavorativa in conseguenza dei postumi del trauma riportato, in quanto tale elemento escluderebbe l’esistenza di una situazione di disoccupazione volontaria; e&#8217; quindi opportuno disporre una verificazione sulla capacità lavorativa del ricorrente in relazione alle mansioni svolte prima dell’incidente, demandando tali accertamenti all’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Milano, precisando che nel caso di mancata presentazione alla chiamata unica dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Milano saranno da cio&#8217; desunti argomenti di prova ai fini della decisione del ricorso. L’avviso di presentazione a visita medica del ricorrente, in mancanza di indicazione di residenza nel ricorso, dovrà essere effettuata presso il difensore, trattandosi di atto disposto per motivi di giustizia. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00470/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00447/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 447 del 2011, proposto da:<br /> <br />
<b>El Mokhtar Tahiri</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Cesare Bonomi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, v.le Bianca Maria, 6;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b> e <b>Questore di Milano</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento della Questura della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 17.11.2010, decreto che dispone il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno Questore di Milano;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2011 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che il ricorrente afferma di aver subito un incidente stradale che gli impedisce di svolgere attività lavorativa nel settore di appartenenza;	</p>
<p>Ritenuto necessario verificare se sussiste il presupposto dell’impossibilità di svolgere attività lavorativa in conseguenza dei postumi del trauma riportato, in quanto tale elemento escluderebbe l’esistenza di una situazione di disoccupazione volontaria;	</p>
<p>Ritenuto opportuno disporre una verificazione sulla capacità lavorativa del ricorrente in relazione alle mansioni svolte prima dell’incidente, demandando tali accertamenti all’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Milano;	</p>
<p>Ritenuto che 	</p>
<p>&#8211; l’avviso di presentazione a visita medica del ricorrente, in mancanza di indicazione di residenza nel ricorso, dovrà essere effettuata presso il difensore avv. Cesare Bonomi in Milano, viale Bianca Maria n. 6, trattandosi di atto disposto per motivi di 	</p>
<p>&#8211; nel caso di mancata presentazione alla chiamata unica dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Milano saranno desunti argomenti di prova ai fini della decisione del ricorso;	</p>
<p>Ritenuto che, nelle more, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, con particolare riferimento al requisito del pericolo di danno grave ed irreparabile;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:	</p>
<p>a) sospende il provvedimento impugnato;	</p>
<p>b) ordina all’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Milano di sottoporre a visita medica il ricorrente al fine di accertare la capacità lavorativa del medesimo con riferimento alle mansioni svolte prima dell’incidente e depositare apposita relazione presso la segreteria di questa Sezione entro il 5 giugno 2011;	</p>
<p>b) rinvia la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 5 luglio 2011, ore di rito;	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente<br />	<br />
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore<br />	<br />
Antonio De Vita, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-470/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.470</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 9/3/2011 n.2</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-9-3-2011-n-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-9-3-2011-n-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-9-3-2011-n-2/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 9/3/2011 n.2</a></p>
<p>Pres. De Lise Est. De FeliceC.Tumminia ed altri(Avv. S. Mazza ed altri)/ Mimistero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca(Avv. Gen. Stato). in tema di regolamento di Competenza Giustizia Amministrativa- Istruzione pubblica e privata -Regolamento di competenza- Procedura concorsuale- Decreto Ministeriale-Atto di rilievo nazionale-Impugnativa-Annullamento-Competenza- Tar Lazio. Il decreto del M.I.U.R. del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-9-3-2011-n-2/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 9/3/2011 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-9-3-2011-n-2/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 9/3/2011 n.2</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> De Lise <i>Est.</i> De Felice<br />C.Tumminia ed altri(Avv. S. Mazza ed altri)/ Mimistero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca(Avv. Gen. Stato).</span></p>
<hr />
<p>in tema di regolamento di Competenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia Amministrativa- Istruzione pubblica e privata -Regolamento di competenza- Procedura concorsuale- Decreto Ministeriale-Atto di rilievo nazionale-Impugnativa-Annullamento-Competenza- Tar Lazio.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il decreto del M.I.U.R. del 3 gennaio 2011, autorizzato dalla legge n. 202 del 2010, nella parte in cui sancisce nuovi criteri per la rinnovazione della procedura concorsuale in seguito alle intervenute statuizioni del Giudice Amministrativo, aventi origine da ricorsi promossi da concorrenti esclusi dal concorso per dirigente scolastico bandito con D.D.G. M.U.I.R. del 22.11.2004, deve essere inteso come atto di organizzazione della dirigenza scolastica, nazionale, pertanto non riconducibile alla sola sfera degli interessi regionali ad esso sottesa. La legge n. 202 del 2010 ha, riguardo anche agli interessi nazionali e non solo locali. Pertanto,se  il criterio individuatore della competenza è quello degli effetti diretti dell&#8217;atto, deve concludersi per la competenza del T.A.R. Lazio a conoscere della impugnazione, per l&#8217;annullamento, del menzionato decreto ministeriale e per la consequenziale incompetenza del C.G.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00023/2011 REG.RIC.           <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sui ricorsi numero di registro generale 20, 21, 22 e 23 di A.P. del 2011 e in particolare:</p>
<p>sul ricorso per regolamento di competenza n. 594/2011 proposto da: </p>
<p>Concetta Tumminia, Salvatore Impellizzeri, Linda Piccione, Vincenzo Costanzo, rappresentati e difesi dagli avv. Salvatore Mazza, Andrea Reggio D&#8217;Aci, Luigi Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Chiarenza Millemaggi, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Patrizia Abate, Maria Filippa Amaradio, Pietro Arcidiacono, Emilia Arena, Giuseppa Arena, Rosetta Barbagallo, Francesco Maurizio Barbera, Maria Barone, Maria Belfiore, Mario Bonanno, Fabiana Bordieri, Carmela Briguglio, Gaetano Buccheri, Anna Caratozzolo, Anna Caratozzolo, Nunziata Caruso, Giuseppa Centamore, Gaetano Cigna, Vincenza Ciraldo, Stefania Cocuzza, Giuseppa Cosola, Carmela Maria Crino&#8217;, Matteo Croce, Antonino Cucchiara, Antonino Cucchiara, Lucia D&#8217;Aleo, Concetta Rita D&#8217;Amico, Giuseppe D&#8217;Amico, Anna Dazzo, Gabriela Di Gregorio, Franco Ferrara, Antonina Foti, Stefania Garrone, Cosima Rosa Garufi, Antonino Giuffrida, Salvatore Giustiniani, Antonina Grassi, Nunzia Grillo, Cinzia Gullo, Vito Iacona, Gian Battista Italia, Concetta Iudica, Dorotea Jacona, Silvana Lentini, Concetta Liardo, Giuseppe Liotta, Maria Rita Lo Giudice, Giuliano Luciano, Maria Magaraci, Salvatore Maggio, Gerlanda Mattiolo, Valeria Mendola, Antonina Messina, Giuseppe Mirab Ella, Caterina Mirenda, Daniela Lucia Flavia Misuraca, Santo Motta, Lucia Muscetti, Giovanni Orecchio, Salvatore Panebianco, Salvatore Parenti, Roberto Polizzi, Angela Concetta Rita Porto, Adele Puglisi, Giuseppe Puglisi, Luigi Carlo Puglisi, Francesca Quatrosi, Angela Riviera, Santo Rizzo, Rita Romano, Adriana Romeo, Maria Rita Russo, Carmelo Mauro Stangati, Rosalia Scalia, Natalia Scalisi, Pietro Scilabra, Gaetano Massimo Sottile, Giovanna Sottile, Giovanna Traversa, Lucia Turiano, Veronica Veneziano; Rosita Alberti, Rosa Vittoria Arnone, Baldassare Barone, Raffaele Brafa, Carmelina Broccia, Giovanna Bubello, Patrizia Cavarra, Alberto Celestri, Lucia Cerniglia, Fernando Cipriano, Maria De Maria, Maria Di Noto, Vincenzo Di Salvo, Lucia Grazia Di Stefano, Maria Di Vuono, Vincenzo Drago, Anna Maria Farinella, Daniela Gemelli, Maria Letizia Gentile, Rosa Vittoria Giunta, Gaetana Grana&#8217;, Guido Carmelo Guida, Salvatore Ilardo, Vinenza La Barbera, Daniele La Delia, Lucrezia La Paglia, Giuseppe Lo Zito, Milena Lo Zito, Vincenzo Maggio, Gioacchino Antonio Manta Angelo, Domenica Margarone, Pina Menta, Giovanni Messina, Angela Rita Milazzo, Antonino Giuseppe Milazzo, Maria Domenica Muffoletto, Agata Patizia Nicolini, Mario Pisano, Maria Randazzo, Antonino Rizzo, Giuseppe Rizzo, Antonino Rosselli, Antonino Russo, Renato Santoro, Antonia Sciortino, Loredana Smario, Rita Spada, Rosario Sparacino, Maria Antonella Tigano Alessandra, Ercole Tringale, Eugenio Salvatore Trovato, Lina Zanghi&#8217;, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Guzzetta, Caterina Giunta, Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso Francesco Saverio Marini in Roma, via dei Monti Parioli, 48; Giuseppa Spinello, Anna Maria La Rosa, Francesca Passiglia, Caterina Intravaia, Vittoria Crino&#8217;, Santi Giuseppe Asaro, Giorgina Gennuso, Adolfa Maria Carollo, Luciano Giuliano, Silvia Maniscalchi, Angela Daniela Costanzo, Filippo Barbera, Adriana Barbera, Maria Santa Russo, Giuseppe Mignemi, rappresentati e difesi dagli avv. Caterina Giunta, Francesco Saverio Marini, Giovanni Guzzetta, con domicilio eletto presso Francesco Saverio Marini in Roma, via dei Monti Parioli, 48; </p>
<p>sul ricorso per regolamento di competenza n. 597/2011 proposto da: 	</p>
<p>Concetta Tumminia, Salvatore Impellizzeri, Linda Piccione, Vincenzo Costanzo, rappresentati e difesi dagli avv. Salvatore Mazza, Andrea Reggio D&#8217;Aci, Luigi Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Salvatore Lupo, Carmela Paolino, Giuseppe D&#8217;Urso, Orazio Carmelo Cali&#8217;, Aurora Migliore, Giuseppina Cataldo, Giuseppe Mignemi, Gaetana Di Francesco, Patrizia Olivo, Silvia Maniscalchi, Ornella Di Bartolo, Daniela D&#8217;Amico, Vittorio Alfonso Maria Dell&#8217;Erba, Vincenza Bonanno, Anna Bruno, Angela Daniela Costanzo, Vittoria Crino&#8217;, Biagia Avellina, Maria Avellina, Gabriella Messineo, Maria Catena Sorrentino, Rosaro M. Antonio Sorrentino, Barbara Santori, Giuseppa Ciraldo, Vito Ferrantelli, Giuseppa Spinello, Gerlando Maurizio Bognanni; </p>
<p>sul ricorso per regolamento di competenza n. 599/2011 proposto da: 	</p>
<p>Concetta Tumminia, Salvatore Impellizzeri, Linda Piccione, Vincenzo Costanzo, rappresentati e difesi dagli avv. Luigi Manzi, Salvatore Mazza, Andrea Reggio D&#8217;Aci, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Francesco Ficicchia, Ina Gloria Guarrera, Silvio Galeano, Giuseppina Montella, Luisa Francesca Amantia, Maria Castiglione, Gabriella Venera Chiari, Roberto Calanna, Carmela Maccarrone, Antonina Salariano, Giovanna Castellino, Stellario Vadala&#8217;, Anna Maria Giovanna Di Falco, Rosaria Costanzo, Patrizia Pilato, Vincenza Mione, Anna Maria Alagna, Grazia Maria Sabella, Maria Luisa Asaro, Andrea Babalamenti, Angela Cristaldi, Maria Lea Eliseo, Antonella Marino, Giuseppina Messina, Erasmo Miceli, Francesco Navarra, Francesco Pantaleo, Maria Parrinello, Maria Alda Restivo, Daniela Conti, Rosario Ognibene, Carmelo Ciringioine, Fabio Pastiglia, Rosalia Adragna, Rosa Agnello, Domenico Antonio Di Fatta, Geusina Garofano, Patrizia Graziano, Salvatore Mazzamuto, Giuseppa Muscato; Maria Antonietta Cucciniello, Giuseppina Gugliotta, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Guzzetta, Caterina Giunta, Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso Francesco Saverio Marini in Roma, via dei Monti Parioli, 48; Fiorella Aiena, Domenica Airo&#8217; Farulla, Giuseppina Battaglia, Gaetano Bocaccorso, Lucia Bonaffino, Giuseppa Bruno, Giorgio Cavaldi, Patrizia Fasulo, Virginia Filippine, Franca Giannola, Fabio Grasso, Adriana Iovino, Antoninas Lampone, Rita Maria Anna La Tona, Giovanni Litrico, Giuseppina Lo Giudice, Giuseppe Lo Porto, Vito Lo Scurdato, Maria Pia Maglikeen, Antonina Mancia, Fabrizio Mangione, Giovanni Marchese, Angela Mineo, Rita Napoli, Maria Buffa, Margherita De Francisci, Ada Mangiafico, Fiorella Palumbo, Aurelia Patanella, Laura Piacenti, Sergio Picciurro, Maria Grazia Pipitone, Maria Pizzolanti, Francesca Ragusa, Angela Randazzo, Rosa Maria Rizzo, Giuseppina Sanzaro, Roberta Sbrana, Giuseppina Sorce, Elio Troja, Maria Rosa Turrisi, rappresentati e difesi dagli avv. Valerio Pescatore, Carlo Bavetta, con domicilio eletto presso Valerio Pescatore in Roma, via Vittorio Veneto N. 108; </p>
<p>sul ricorso per regolamento di competenza n. 851/2011 proposto da: 	</p>
<p>Sebastiano Raciti, Alfina Berte&#8217;, Giuseppe Sciuto, Anna Mondati, Agata Pappalardo, Pierina Maddalena Cali&#8217;, Tiziana D&#8217;Anna, Giovanni Lutri, Patrizia Guzzardi, Donato Biuso, Giuseppe Sebastiano Adonia, Lucia Palazzo, Tommasa Basile, Giuseppe Turrisi, Venera Marano, Anna Sampognaro, Salvatore Musumeci, Sabrina Pettinato, Carla Santoro, Sebastiano Aliffi, Maria Bellavia, Maria Antonia Buzzanca, Clizia Silvana Nobile, Fernando Cannizzo, Angela Cucinotta, Mirella Fanti, Giampiero Finocchiaro, Angelo Fontana, Concetta Giannino, Maria Luisa Indelicato, Letteria Leonardi, Antonella Lupo, Caterina Lo Faro, Maria Pia Russo, Rossella Miraldi, Concetta Perri, Angela Maria Scaglione, Alessandra Servito, Tindaro Sparacio, Nicoletta Maria Adelaide Lipani, Nuccia Farina, Maria Flavia Scavello, Maria Concetta Lazzara, Anna Maria Nobile, Fernando Rizza, Rosa Crapisi, Primarosa Frattini, Calogera Duminuco, Andrea Macauda, Anna Messina, Giuseppina Mannino, Rosaria Inguanta, Pasquale Aloscari, Francesca D&#8217;Asaro, Rosanna Olindo, Mario Cateno Cassetti, Giuseppa Attinasi, Vittoria Casa, Giuseppa Seidita, Giuseppe Mammano, Simonetta Arnone, Pinella Giuffrida, Maria Rita Basta, Grazia Emmanuele, Agata Sortino, Maria Concetta Castorina, Graziella Orto, Elisa Colella, Federico Lo Iacono, Grazia Lo Monaco, Giovanni Bonfiglio, Angela Tuccio, Maria Francesca Miano, Mirella Agnello, Francesco Serio, Mirella Di Silvestre, Maria Raciti, Paola Rubino, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Sebastiano Licciardello, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, piazza Adriana, 20; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Maria Antonietta Cuciniello, Giuseppina Gugliotta; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Commissario ad acta Millemaggi Chiarenza, Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Agata Alagna, Anna Maria Alagna, Maria Luisa Asaro, Andrea Badalamenti, Carmelo Ciringione, Angela Cristaldi, Maria Lea Eliseo, Daniela Fonti, Antonella Marino, Giuseppina Messina, Erasmo Miceli, Vincenza Mione, Francesco Navarra, Rosario Ognibene, Francesca Pantaleo, Maria Parrinello, Fabio Passiglia, Maria Alda Restivo, Grazia Savella, Anna Maria Giovanna Di Falco, Antonina Satariano, Carmela Maccarone, Francesco Ficicchia, Gabriella Venera Chisari, Giuseppina Montella, Ina Gloria Guerrera, Luisa Francesca Amantia, Maria Castiglione, Pietrina Paladino, Patrizia Pilato, Roberto Calanna, Rosaria Costanzo, Carmela Scire&#8217;, Silvio Galeano, Stellario Badala&#8217;, Giovanna Castellino, Vincenzo Costanzo, Salvatore Impellizzeri, Linda Piccione, Concetta Tumminia, Rita Antonella Alloro, Antonella Emanuele, Cettina Ginebra, Gaetano Iudica, Maria Giuseppa Lo Bianco, Concetta Manola, Giovanna Messina, Pietro Modica, Guta Sauastita, Giuseppe Sceba, Rosalia Adragna, Rosa Agnello, Fiorella Aiena, Domenica Airo&#8217; Fraulla, Giuseppina Battaglia, Gaetano Bonaccorso, Lucia Bonaffino, Giuseppa Bruno, Giorgio Cavadi, Domenico Antonio Di Fatta, Patrizia Fasulo, Virginia Filippone, Geusina Garofalo, Franca Giannola, Fabio Grasso, Patrizia Graziano, Adriana Iovino, Rita Maria Anna La Tona, Antonina Lampone, Giovanni Litrico, Giuseppina Lo Giudice, Giuseppe Lo Porto, Vito Lo Scrudato, Maria Pia Magliokeen, Antonina Mancia, Fabrizio Mangione, Giovanni Marchese, Salvatore Mazzamuto, Angela Mineo, Giuseppa Muscato, Rita Napoli, Fiorella Palumbo, Grazia Pappalardo, Aurelio Patanella, Laura Piacenti, Sergio Picciurro, Maria Pizzolanti, Angela Randazzo, Rosaria Irene Riccobono, Rosa Maria Rizzo, Eliana Romano, Vincenza Romano, Roberta Sbrana, Palma Sicuro, Giuseppina Sorce, Elio Troja, Maria Rosa Turrisi; Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca &#8211; Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Per la pronuncia sui sopra indicati regolamenti di competenza e sul conflitto di competenza ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del d. lgs. n. 373 del 24 dicembre 2003;</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Visto l’art. 10, comma 5, del d. lgs. n. 373 del 24 dicembre 2003;<br />	<br />
Visti i ricorsi per regolamento di competenza e il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 4 febbraio 2011;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Rosita Alberti, Rosa Vittoria Arnone, Baldassare Barone, Raffaele Brafa, Carmelina Broccia, Giovanna Bubello, Patrizia Cavarra, Alberto Celestri, Lucia Cerniglia, Fernando Cipriano, Maria De Maria, Maria Di Noto, Vincenzo Di Salvo, Lucia Grazia Di Stefano, Maria Di Vuono, Vincenzo Drago, Anna Maria Farinella, Daniela Gemelli, Maria Letizia Gentile, Rosa Vittoria Giunta, Gaetana Grana&#8217;, Guido Carmelo Guida e di Salvatore Ilardo, Vinenza La Barbera, Daniele La Delia, Lucrezia La Paglia, Giuseppe Lo Zito, Milena Lo Zito, Vincenzo Maggio, Gioacchino Antonio Manta Angelo, Domenica Margarone, Pina Menta, Giovanni Messina, Angela Rita Milazzo, Antonino Giuseppe Milazzo, Maria Domenica Muffoletto, Agata Patizia Nicolini, Mario Pisano, Maria Randazzo, Antonino Rizzo, Giuseppe Rizzo, Antonino Rosselli, Antonino Russo, Renato Santoro, Antonia Sciortino, Loredana Smario, Rita Spada, Rosario Sparacino, Maria Antonella Tigano Alessandra, Ercole Tringale, Eugenio Salvatore Trovato, Lina Zanghi&#8217;, Giuseppa Spinello, Anna Maria La Rosa, Francesca Passiglia, Caterina Intravaia, Vittoria Crino&#8217;, Santi Giuseppe Asaro, Giorgina Gennuso, Adolfa Maria Carollo, Luciano Giuliano, Silvia Maniscalchi, Angela Daniela Costanzo, Filippo Barbera, Adriana Barbera, Maria Santa Russo, Giuseppe Mignemi, Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Maria Antonietta Cucciniello, Giuseppina Gugliotta, Fiorella Aiena, Domenica Airo&#8217; Farulla, Giuseppina Battaglia, Gaetano Bocaccorso, Lucia Bonaffino, Giuseppa Bruno, Giorgio Cavaldi, Patrizia Fasulo, Virginia Filippine, Franca Giannola, Fabio Grasso, Adriana Iovino, Antoninas Lampone, Rita Maria Anna La Tona, Giovanni Litrico, Giuseppina Lo Giudice, Giuseppe Lo Porto, Vito Lo Scurdato, Maria Pia Maglikeen, Antonina Mancia, Fabrizio Mangione, Giovanni Marchese, Angela Mineo, Rita Napoli, Maria Buffa, Margherita De Francisci, Ada Mangiafico, Fiorella Palumbo, Aurelia Patanella, Laura Piacenti, Sergio Picciurro, Maria Grazia Pipitone, Maria Pizzolanti, Francesca Ragusa, Angela Randazzo, Rosa Maria Rizzo, Giuseppina Sanzaro, Roberta Sbrana, Giuseppina Sorce, Elio Troja, Maria Rosa Turrisi, Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca &#8211; Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2011 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Mazza, Reggio D&#8217;Aci, Manzi, Guzzetta, Pescatore, Licciardello e l’avvocato dello Stato Coaccioli.;</p>
<p>1.In via preliminare si dispone la riunione dei ricorsi, attese le ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.<br />	<br />
Con essi si chiede di dichiarare che la impugnativa del decreto ministeriale del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 2/2011 attuativo della legge n. 202 del 2010 non spetta al Consiglio di Giustizia Amministrativa, ma è di competenza funzionale e territoriale del T.a.r. del Lazio o in subordine (richiesta subordinata di tutti i ricorsi, ad eccezione del ricorso r.g.n. 23/2011) del T.a.r. Sicilia.<br />	<br />
Deve altresì tenersi presente che, in fatto, l’Avvocatura dello Stato di Palermo ha depositato alla segreteria del Consiglio di Stato tre distinti regolamenti di competenza, che sono stati inseriti nei fascicoli rispettivamente 22/2011, 20/2011 e 21/2011 dei giudizi in camera di consiglio.<br />	<br />
Si intendono quindi riuniti anche i regolamenti di competenza proposti dalla Avvocatura dello Stato che, pur privi di autonomo numero di ruolo, costituiscono sostanzialmente autonomi ricorsi per regolamento di competenza.<br />	<br />
I ricorsi per regolamento di competenza proposti dalla Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 15 c.p.a. ricalcano in sostanza i motivi e le richieste degli altri regolamenti di competenza; alla odierna camera di consiglio l’avvocato dello Stato ha dichiarato di rinunciare alla richiesta subordinata (della competenza in primo grado del Tar Sicilia) insistendo sulla sola competenza del Tar Lazio.<br />	<br />
2. In sintesi, la vicenda processuale che ha dato origine alla questione è la seguente.<br />	<br />
In primo grado venivano impugnati dalle signore Cucciniello e Gugliotta gli atti del concorso per dirigente scolastico bandito con DDG MIUR del 22.11.2004, concluso per le ricorrenti con valutazione negativa sulla prova scritta. Il ricorso non veniva notificato ad alcun eventuale controinteressato. <br />	<br />
Veniva accolta la istanza cautelare, a seguito della quale aveva luogo una nuova valutazione e ricorrezione, con nuovo esito negativo, impugnato con motivi aggiunti, che questa volta comprendevano tutti gli atti della procedura concorsuale. Il ricorso per motivi aggiunti veniva notificato a due degli ammessi agli orali. In data 3 luglio 2007 veniva approvata la graduatoria finale. <br />	<br />
Con due sentenze identiche il T.a.r. Sicilia, Palermo dichiarava inammissibili i ricorsi per mancata evocazione in giudizio di alcun controinteressato, con rilievo anche di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse a seguito della ricorrezione con nuovo esito negativo.<br />	<br />
Le ricorrenti originarie proponevano appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, notificando l’atto di gravame a due controinteressati. Tali appelli venivano accolti con sentenze nn. 477 e 478 del 25 maggio 2009. Il motivo di accoglimento del giudice di appello atteneva ad un vizio di forma nella costituzione della Commissione giudicatrice, la quale, essendo stata scomposta in due sottocommissioni, come avvenuto in tutte le Regioni d’Italia in applicazione del dPCM n. 341 del 30.5.2001, avrebbe violato il principio dei collegi perfetti, con illegittima composizione delle sottocommissioni.<br />	<br />
Prendendo atto delle decisioni nn. 477 e 478 del giudice di appello, l’Amministrazione scolastica, con decreto dirigenziale n. 10622 del 12 ottobre 2009, provvedeva a ricostituire una nuova Commissione giudicatrice, che rivalutava (in data 20 ottobre 2009) gli elaborati delle signore Cucciniello e Gugliotta, con nuovo esito negativo. <br />	<br />
Venivano pertanto proposti, dalle medesime, dinanzi al C.G.A. quale giudice unico della ottemperanza, ai sensi dell’art. 37, legge n. 1034 del 1971, ricorsi volti a ottenere la corretta esecuzione del giudicato. <br />	<br />
Tali ricorsi venivano accolti con sentenze identiche (nn. 1064 e 1065 del 2009 del C.G.A.) con le quali era ritenuta la elusione del giudicato della precedente attività di rinnovazione delle procedure concorsuali, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto garantire la segretezza della generalità degli elaborati.<br />	<br />
L’amministrazione, in esecuzione di tali decisioni, dava avviso, in data 23 dicembre 2009, dell’avvio del procedimento relativo alla rinnovazione della procedura concorsuale di cui al DDG 22.11.2004. <br />	<br />
Avverso le decisioni del C.G.A. venivano proposte numerose opposizioni di terzo da parte di concorrenti vincitori, che chiedevano anche la sospensione della esecutività, richiesta però rigettata; le signore Cucciniello e Gugliotta chiedevano e ottenevano decreto presidenziale al C.G.A. che ordinava di riavviare la rinnovazione integrale del concorso; in esecuzione di tale decreto presidenziale, con decreto del Direttore Generale dell’USR Sicilia del 20 maggio 2010 venivano fissate le prove scritte per i giorni 14 e 15 ottobre 2010.<br />	<br />
Con ordinanza n. 556 dell’8 giugno 2010 del C.G.A. la dottoressa Millemaggi era nominata Commissario <i>ad acta</i>, con il potere di fissare le date di rinnovo.<br />	<br />
Nel frattempo da parte di alcuni vincitori del concorso venivano proposti numerosi ricorsi per revocazione (perché si deduceva la insussistenza del vizio di forma per molti verbali della Commissione) e ricorso dinanzi alle Sezione Unite della Cassazione avverso le sentenze del C.G.A. rese in appello e quale giudice della ottemperanza, per violazione del principio del giusto processo, per eccesso di giurisdizione e difetto di giurisdizione; rispetto al proposto ricorso per cassazione veniva rigettata dal C.G.A. la richiesta cautelare proposta ai sensi dell’art. 367 del c.p.c..<br />	<br />
Poiché il T.a.r. Lazio, sezione III bis, chiamato a esaminare l’ordine delle chiamate ad esaurimento, con ordinanze nn. 3579 e 3580 del 2010, aveva sospeso la rinnovazione delle procedure di concorso, il Direttore dell’USR Sicilia rinviava le prove già fissate per i giorni 14 e 15 ottobre 2010.<br />	<br />
Le ricorrenti Cucciniello e Gugliotta chiedevano quindi al C.G.A. , in sede di incidente di esecuzione, di dichiarare nullo tale ultimo atto; veniva quindi emessa dal C.G.A. sentenza 4 novembre 2010 n.1383, con la quale si attribuiva ogni potere relativo alla rinnovazione procedurale al Commissario <i>ad acta </i>nominato, dottoressa Millemaggi. Quest’ultima quindi disponeva la ripetizione del concorso fissando le date dei giorni 13 e 14 dicembre 2010.<br />	<br />
3.E’ intervenuta in data 3 dicembre 2010 la legge n. 202 del 2010, pubblicata in G.U. n. 284 del 4 dicembre 2010, riguardante “Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004”, che dispone che al fine di consentire all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso indetto con DDG 22 novembre 2004, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuità dell’esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento della procedura secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.<br />	<br />
Vista la suddetta legge, il Commissario <i>ad acta</i> in data 7 dicembre 2010 ha revocato il precedente suo provvedimento del 12 novembre 2010, con il quale aveva fissato le prove per i giorni 14 e 15 dicembre 2010. <br />	<br />
Le ricorrenti originarie hanno adito direttamente il C.G.A. con ricorso per l’annullamento dell’atto di revoca, lamentando anche la sospetta incostituzionalità della normativa sopravvenuta; tale ricorso è stato inserito nel giudizio r.g.n. 1166 del 2010, già definito con sentenza n.1383 del 2010 (in sede esecutiva), con fissazione della camera di consiglio al 2 febbraio 2011.<br />	<br />
In data 3 gennaio 2011 è intervenuto il decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, pubblicato sulla G.U. del 12 gennaio 2011, con il quale viene disposta la rinnovazione della procedura concorsuale di cui al DDG 22.11.2004, in attuazione della legge n. 202 del 2010; tale decreto è stato impugnato dalle due originarie ricorrenti con motivi aggiunti nei ricorsi r.g.nn. 1166 e 1167 del 2010; nel giudizio r.g.n. 1166 è stata chiesta la tutela cautelare monocratica, concessa dal Presidente del C.G.A. con decreto del 18 gennaio 2011; con ulteriori motivi aggiunti proposti nel giudizio r.g.n. 1166 del 2010 sono stati impugnati i provvedimenti amministrativi conseguenti al decreto del Ministro su menzionato, costituiti dal decreto del Direttore Generale del MIUR del 13 gennaio 2011 e dal decreto n. prot. AOOO DIRSI Reg. Uff. 724 del 14 gennaio 2011, recanti regolamentazione delle date delle prove previste dalla legge n. 202 del 2010.<br />	<br />
Con ulteriore istanza è stata avanzata richiesta di provvedimento presidenziale cautelare, richiesta accolta con decreto n. 125 del 19 gennaio 2011.<br />	<br />
4.Descritta la complessa vicenda processuale, con i regolamenti di competenza viene assunta la competenza inderogabile del giudice di primo grado e la violazione del doppio grado di giudizio per avvenuta impugnazione diretta (<i>per saltum</i>) avanti al C.G.A. per la Sicilia del decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 2 del 3 gennaio 2011 sostenendo la competenza territoriale del T.a.r. del Lazio a conoscere della impugnazione.<br />	<br />
A sostegno di tale deduzione, si osserva nel ricorso che lo spirito e la <i>ratio</i> della legge sono quelli di fare fronte alle problematiche organizzative, funzionali e sociali emerse a livello nazionale nel settore dirigenziale del MIUR, rappresentando che, a causa della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, una buona parte dei vincitori del concorso oggi presta servizio in varie regioni di Italia e quindi i provvedimenti in questione hanno influito sulla dirigenza scolastica su base nazionale. Viene rappresentato altresì che la legge ha previsto per la sua attuazione un decreto del Ministro e non del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e che pertanto si tratta di atto generale di organizzazione che esplica i suoi effetti al di là del livello regionale dando risposte a problematiche organizzative e funzionali di livello nazionale.<br />	<br />
In definitiva, secondo la tesi prospettata con i ricorsi per regolamento di competenza, il ricorso proposto quale incidente di esecuzione è un’azione di annullamento ai sensi dell’art. 29 c.p.a., basata tra l’altro anche su una pretesa illegittimità costituzionale, che non può non essere vagliata dal giudice naturale di primo grado (e con la garanzia del doppio grado).<br />	<br />
5. Con ordinanze del 2 febbraio 2011 il C.G.A., dando atto della proposizione dei regolamenti di competenza ha disposto la prosecuzione del giudizio in ordine alla impugnazione del decreto del 12 novembre 2010 adottato dal Commissario <i>ad acta</i> e ha ordinato la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami; inoltre ha rinviato alla camera di consiglio del 18 maggio 2011 per la prosecuzione; quindi ha sospeso il giudizio limitatamente alla impugnazione del decreto del Ministro e dei relativi atti di attuazione e confermato i decreti presidenziali cautelari.<br />	<br />
Il Presidente del Consiglio di Stato ha assegnato i ricorsi, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 24 dicembre 2003, alla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella composizione integrata prevista dalla stessa norma. Con decreto del 4 febbraio 2011, ha dichiarato la inammissibilità della istanza di misure cautelari monocratiche proposta nell’ambito del regolamento di competenza nei confronti del decreto presidenziale del 19 gennaio 2011 adottato dal Presidente del C.G.A.<br />	<br />
I ricorsi per regolamento di competenza sono stati quindi trattenuti in decisione dopo discussione alla camera di consiglio.<br />	<br />
6. Al riguardo, questa Adunanza Plenaria osserva anzitutto che quello proposto è propriamente un conflitto di competenza. <br />	<br />
In particolare, rileva che la fattispecie considerata dalla norma speciale di cui al quinto comma dell’art. 10 del d.lgs. n. 373 del 2003 non può essere assimilata – e limitata &#8211; al conflitto di competenza così rubricato all’articolo 45 del codice di procedura civile. Questa norma si limita a disciplinare su richiesta di ufficio del giudice l’ipotesi del solo conflitto negativo virtuale, nel senso che è diretta ad evitare e reprimere il conflitto negativo reale; non contempla invece, oltreché la fattispecie del conflitto positivo attuale o virtuale, quella del conflitto potenziale.<br />	<br />
Pertanto, non giova alla risoluzione del caso sottoposto, il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, effettuato dall’articolo 39 del c.p.a., trattandosi di fattispecie a sé stante.<br />	<br />
Si deve altresì constatare che il nuovo codice non contempla l’ipotesi di conflitto di competenza tra C.G.A e Consiglio di Stato: la normativa, dunque, non definisce la nozione di conflitto di competenza né lo disciplina in modo specifico.<br />	<br />
Se ne deve concludere che il compito spetta all’interprete ed al riguardo, ad opinione dell’Adunanza Plenaria, la formulazione dell’articolo 10, comma quinto, è di tale ampiezza da ricomprendere sia il conflitto positivo che quello negativo, sia il conflitto reale che quello virtuale.<br />	<br />
Ritiene altresì che non sussistano preclusioni a una lettura della norma che renda possibile la sollevazione del conflitto di competenza sia ad opera del giudice che a seguito di richiesta delle parti, come nella specie.<br />	<br />
Difatti, in mancanza di una qualsivoglia disciplina “procedimentale”, è impensabile, alla stregua dei principi costituzionali del giusto processo di cui all’art. 111 e della loro finalità sostanziale di tutela dei diritti delle parti, negare in particolare il potere di queste ultime di sollevare un conflitto che vede in gioco il riparto della competenza funzionale – perdippiù costituzionalmente garantita dall’articolo 116 – fra il “plesso” giustiziale amministrativo nazionale e quello siciliano, competenza quest’ultima di recente ribadita dall’articolo 100 c.p.a..<br />	<br />
7. Venendo al merito della questione, va quindi determinato se la controversia sia oggetto delle funzioni giurisdizionali del C.G.A. o piuttosto del T.a.r. Lazio, rimanendo ovviamente estranea alla cognizione di questo giudice quella della competenza del giudice di primo grado ovvero di quello di appello del “plesso” siciliano.<br />	<br />
Il problema posto deve attraversare necessariamente la qualificazione dell’atto impugnato, nonché la natura della domanda proposta: occorre stabilire, cioè, se il decreto del Ministro del 3 gennaio 2011, autorizzato dalla legge n. 202 del 2010, debba considerarsi ancora attinente alla vicenda esecutiva oppure debba essere oggetto di azione di annullamento ai sensi dell’art. 29 del c.p.a.<br />	<br />
8. In ordine a tale ultimo aspetto, la sopravvenienza di una legge che ridisciplina proprio gli atti e l’attività amministrativa che era stata dapprima oggetto di sindacato giurisdizionale, determina, ad avviso dell’adunanza, l’effetto di scollegare la vicenda, assoggettata a nuova legge per il noto principio di legalità, dalla mera fase esecutiva del giudicato (nel senso che la sopravvenienza di una legge-provvedimento avente lo stesso contenuto di un provvedimento amministrativo impugnato in sede giurisdizionale rende improcedibile il relativo ricorso, tra tante, Consiglio di Stato, IV, 23 settembre 2004, n. 6219).<br />	<br />
Il doppio intervento provvedimentale, costituito da una norma di legge e da un decreto del Ministro, che della norma primaria è attuazione, consente di ritenere che esso incida sia sulla vicenda amministrativa passata che su quella futura.<br />	<br />
Sulla vicenda passata, i suddetti atti incidono perché integrano sopravvenienze sia di diritto che di fatto, e quindi superandola e privandola in parte dei suoi effetti; per il futuro, la rinnovazione della attività amministrativa non può più dirsi dovuta quale adempimento a seguito di pronunce demolitorie e di ottemperanza del potere giurisdizionale, ma si concretizzerà in attività che sarà, per il rispetto del principio di legalità, esecutiva della legge n. 202 del 2010 e del decreto del Ministro che di detta legge costituisce attuazione, sia pure sulla base del dato storico che la legge è stata occasionata dalle vertenze giurisdizionali.<br />	<br />
Il decreto del Ministro, in particolare, si pone come atto-presupposto della successiva attività amministrativa concorsuale, in quanto chiude un procedimento o un sub-procedimento e consuma la discrezionalità amministrativa, ponendosi come vincolante rispetto all&#8217;ulteriore corso, alla stregua della <i>lex specialis</i> di una procedura concorsuale (così per esempio, Consiglio Stato, sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7620 sul bando di concorso).<br />	<br />
La legge n. 202 del 3 dicembre 2010 e il decreto del Ministro del 3 gennaio 2011 già hanno dettato regole e criteri per la rinnovazione della procedura concorsuale, che seguirà quale attività consequenziale.<br />	<br />
Chiarito che si tratta di un’azione di annullamento, non rileva se essa venga dedotta anche <i>sub specie</i> di illegittimità costituzionale o con altri vizi.<br />	<br />
9. L’Adunanza ritiene, sulla base dei criteri per individuare la competenza, previsti dall’art. 13 c.p.a., che il giudice competente a conoscerne debba essere il Tar Lazio, sede di Roma.<br />	<br />
Infatti ai sensi dell’art. 13, comma primo, se il criterio è quello della sede dell’organo della pubblica amministrazione, la competenza a conoscere dell’atto del Ministro non può che essere del tribunale romano.<br />	<br />
Se il criterio individuatore della competenza (sempre ai sensi del primo comma dell’art. 1, ma secondo periodo) è quello degli effetti diretti dell’atto, non può non osservarsi come la legge in questione abbia riguardo anche agli interessi nazionali e non solo locali, disciplinando in modo nuovo e diverso rapporti oramai estesi sull’intero territorio nazionale e oramai scissi, quantomeno in parte, dall’annosa vicenda concorsuale e giurisdizionale.<br />	<br />
Né tali effetti possono relegarsi a effetti mediati o indiretti, in quanto il decreto del Ministro, che sancisce nuovi criteri per la rinnovazione della procedura concorsuale a seguito delle statuizioni del giudice amministrativo, deve essere inteso anche – in parte qua &#8211; come atto di organizzazione della dirigenza scolastica nazionale e quindi non riconducibile alla sola sfera d’interessi regionali. <br />	<br />
10. Sulla base delle sopra esposte considerazioni deve dichiararsi, in ordine alla domanda di annullamento del decreto del Ministro del 3 gennaio 2011 sopra menzionato, che è incompetente il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia ed è competente ai sensi dell’art. 13 c.p.a. il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. <br />	<br />
Considerata la particolarità e la complessità della vicenda, si ritiene che le spese della presente fase debbano essere compensate.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria, composta ai sensi dell’art. 10, comma 5 d.lgs. n. 373 del 24 dicembre 2003), pronunciando sulle istanze e sui proposti regolamenti di competenza, previa riunione dei medesimi, relativi alla domanda di annullamento proposta avverso il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 3 gennaio 2011, in ordine al conflitto di competenza:<br />	<br />
1) dichiara la incompetenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia;<br />	<br />
2) dichiara la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. <br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pasquale de Lise, Presidente del Consiglio di Stato<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente di Sezione<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente di Sezione<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Gerardo Mastrandrea, Consigliere<br />	<br />
Gabriele Carlotti, Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-9-3-2011-n-2/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 9/3/2011 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
