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	<title>9/3/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/3/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1387</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-3-2010-n-1387/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-3-2010-n-1387/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1387</a></p>
<p>Pres. Barbagallo &#8211; Est. Atzeni Teleimpianti s.n.c. di P. Lino e C. (Avv.ti G. e G. De Vergottini e S. Mazzoni) c/ Provincia Autonoma di Trento (Avv. D. De Pretis) sulla legittimità del rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di radiodiffusione soltanto ai concessionari delle frequenze Concorrenza e mercato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-3-2010-n-1387/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1387</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-3-2010-n-1387/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1387</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo &#8211; Est. Atzeni<br /> Teleimpianti s.n.c. di P. Lino e C. (Avv.ti G. e G. De Vergottini e S. Mazzoni) c/ Provincia Autonoma di Trento  (Avv. D. De Pretis)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di radiodiffusione soltanto ai concessionari delle frequenze</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorrenza e mercato – Telecomunicazioni – Impianti di radiodiffusione – Realizzazione -Autorizzazione – Rilascio – Condizioni – Concessione di frequenze di radiodiffusione – Necessità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel settore della telecomunicazione, ai sensi dell’art. 16 della l. 6 agosto 1990 n. 223, l’autorizzazione alla realizzazione di impianti di radiodiffusione non può essere rilasciata a soggetti che non siano concessionari di frequenze di radiodiffusione. Infatti, le attività di istallazione delle reti e quelle di servizio di telecomunicazione sono funzionalmente connesse secondo un meccanismo di necessaria accessorietà delle prime alle seconde poiché è necessario evitare che venga autorizzata la realizzazione di impianti senza la certezza del loro utilizzo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello numero di registro generale 2172 del 2004, proposto da: 	</p>
<p><b>Teleimpianti S.n.c. di Pilati Lino &#038; C.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni De Vergottini, Giuseppe De Vergottini, Simone Mazzoni, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe De Vergottini in Roma, via A. Bertoloni n. 44;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Provincia Autonoma di Trento<i></b></i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Daria De Pretis, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;	</p>
<p><b>Agenzia Provinciale per la Protezione dell&#8217;Ambiente</b>;	</p>
<p><b>Comune di Bleggio Superiore</b>;	</p>
<p><b>Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato</b>;	</p>
<p><b>Tca -Società Telecommerciale Alpina &#8211; S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Dalponte, Roberta De Pretis, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare n. 14a/4;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Provincia di Trento n. 00469/2003, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE ALL&#8217;INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI RADIOTELEVISI E TELECOMUNICAZIONI.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il consigliere di Stato Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Pafundi per se e per delega dell&#8217;avv. De Pretis, e De Vergottini;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, la società Teleimpianti snc, operante nel settore della realizzazione delle strutture edilizie funzionali all’insediamento di impianti di radiotelediffusione, impugnava il provvedimento prot. n. 256/03-U223 in data 20.1.2003 con il quale il Direttore sostituto dell’U.O. tutela dell’aria e degli agenti fisici dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente &#8211; Settore tecnico &#8211; della Provincia autonoma di Trento aveva risposto alla richiesta di installazione ad opera della medesima Società di un nuovo impianto di radiodiffusione sulla p.f. 22/3 in località Monte San Martino nel Comune di Bleggio Superiore, rendendo noto che il competente Comitato per l’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni aveva dichiarato, nella seduta del 13 gennaio 2003, l’impossibilità a pronunciarsi nel merito della richiesta per carenza della titolarità di concessione di radiofrequenza.<br />	<br />
Lamentava sotto vari profili la ritenuta correlazione obbligatoria tra concessione di radiodiffusione e concessione edilizia all’edificazione dei relativi impianti, chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, respingeva il ricorso.<br />	<br />
Avverso la predetta sentenza insorge Teleimpianti snc di Pilati Lino &#038; C., in persona del legale rappresentante, chiedendo il suo annullamento e la riforma, previa sospensione, deducendo l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, conseguente all’erronea interpretazione dell’art 16 legge 223/1990 nella parte in cui attribuirebbe ai soli titolari di concessione di radiodiffusione la legittimazione a richiedere la concessione all’edificazione dei relativi impianti di supporto. L’interpretazione della disposizione seguita dai primi giudici si porrebbe infatti in contrasto con gli articoli 3, 10 e 82 Trattato UE in materia di tutela della libera concorrenza degli operatori economici e con gli articoli 3, 21 e 41 Cost. dettati a garanzia della libertà di iniziativa economica privata.<br />	<br />
Con ordinanza n. 1430 in data 30 marzo 2004 è stata respinta l’istanza cautelare.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Trento nonché la TCA srl, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e dell&#8217;appello.<br />	<br />
Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. L’appellante opera nella realizzazione di strutture edilizie funzionali all’insediamento di impianti di radiotelediffusione e non è concessionaria di frequenze di radiodiffusione; ha presentato istanza di costruzione di un nuovo impianto di radiodiffusione nel Comune di Bleggio Superiore.<br />	<br />
La Provincia Autonoma di Trento, pronunciandosi sull’istanza, ha riportato la determinazione del competente Comitato per l’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni con cui lo stesso affermava l’impossibilità a pronunciarsi nel merito della richiesta per carenza della titolarità di concessione di radiofrequenza, requisito prescritto dall’art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223.<br />	<br />
L’appellante sostiene che l’interpretazione della disposizione appena richiamata seguita dall’Amministrazione e confermata dai primi giudici non può essere condivisa in quanto la disposizione, così intesa, violerebbe sotto vari profili il trattato UE e la Costituzione della Repubblica.<br />	<br />
In particolare l’appellante afferma che se la norma prevede una correlazione necessaria tra concessione al servizio di radiodiffusione e concessione edificatoria dei relativi impianti creerebbe, per l’effetto, situazioni di privilegio tra operatori del settore lesive della libertà di iniziativa economica e della libera concorrenza.<br />	<br />
L’argomentazione è articolata in diverse censure, di seguito esaminate partitamente.</p>
<p>2. Con la prima censura l’appellante contesta l’interpretazione dell’art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, seguita dal giudice di prime cure in quanto riconoscerebbe un diritto esclusivo all’edificazione degli impianti di radiodiffusione in favore dei soli concessionari del servizio di radiodiffusione, affermando che la disposizione si applica ai soli esercenti attività di radiodiffusione, mentre gli altri operatori economici, interessati alla realizzazione degli impianti di cui si discute, sarebbero assoggettati alla sola disciplina propria dell’attività edilizia.<br />	<br />
In sostanza, ad avviso dell’appellante la norma consente il rilascio della concessione esclusivamente a quanti dispongono degli impianti di trasmissione, mentre non esclude che quanti non siano titolari di concessione siano autorizzati a realizzare gli impianti medesimi.<br />	<br />
Osserva il Collegio che la norma assoggetta a regime concessorio tanto l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva quanto l&#8217;installazione dei relativi impianti. In un settore – radiodiffusione – al tempo dei fatti per sua natura tecnica costretto nei limiti delle frequenze all’uopo utilizzabili, il regime pubblicistico di concessione appare un ragionevole strumento utilizzato dal legislatore al fine di regolamentare lo sviluppo ed esercizio del servizio e dell’attività stessa. Tale ratio, sottesa alla norma, e al più generale impianto della legge, postula che l’attività edilizia di costruzione degli impianti non possa essere considerata funzionalmente autonoma ma accessoria all’attività di radiodiffusione.<br />	<br />
Il motivo è quindi infondato.</p>
<p>3. L’appellante, contestando l’opposta tesi, seguita dai primi giudici, afferma che all’art 4 della stessa legge 223 del 1990 dovrebbe essere riconosciuta valenza limitata all’efficacia di dichiarazione di pubblica utilità della concessione rilasciata ai sensi del richiamato art. 16; l’appellante nega che dal richiamato art. 4 possa invece evincersi, in via interpretativa, una correlazione diretta tra concessione alla radiodiffusione e legittimazione ad ottenere i permessi edilizi per l’attività di impianto delle relative strutture. <br />	<br />
Al contrario, quanto precedentemente sostenuto da questo Collegio sull’interpretazione dell’art 16 trova conforto in un’interpretazione sistematica con l’art 4 dello stesso impianto normativo, dettato nello specifico profilo delle implicazioni edilizie della radiodiffusione, che, nel richiamare espressamente l’art. 16, pone la concessione alla radiodiffusione quale necessario titolo di legittimazione all’istanza edilizia (Cass. Pen., III, 06 novembre 2007, n. 172).<br />	<br />
L’art 4 della legge 223 del 1990 riprova che l’attività di costruzione di impianti di radiodiffusione incide sull&#8217;ordinario regime proprietario dei suoli a ragione del fatto che tale attività è attratta nel più ampio sistema di disciplina del servizio di radiodiffusione che risponde ad interessi differenti e, in un giudizio di comparazione effettuato dal legislatore, superiori.<br />	<br />
Tale assunto appare altresì confermato dalla normativa provinciale dettata in materia: infatti la Provincia Autonoma di Trento, competente ai sensi dell’art 4 dello Statuto Speciale in materia di espropriazione per pubblica utilità, nel disciplinare l’individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione, espressamente riconosce la finalità di fornire un adeguato servizio radiotelevisivo assicurando al contempo tutela agli interessi paesaggistici e storici e a tal fine subordina il rilascio della concessione ad edificare gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva al rispetto delle disposizioni di cui all&#8217; articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (art 2 comma quinto della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, integrata dal decreto del Presidente della Giunta Provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. in materia di protezione da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).<br />	<br />
Tale impianto sistematico normativo non può dirsi superato dall’abrogazione dell’art 4 legge 223 del 1990 ad opera dell’art 58 del D. Lgs 325/2001 efficace, ai sensi del D. Lgs 302 del 2002, a far data dal 30 giugno 2003 e quindi non applicabile ai fatti de quo.<br />	<br />
Anche questa argomentazione deve pertanto essere respinta.</p>
<p>4. Con il terzo motivo di ricorso l’appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui giudica inconferente il richiamo, da lui proposto, all’art. 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249 che, in materia di reti e servizi di telecomunicazione, opererebbe una distinzione tra società che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi, in ciò legittimando le istanze pretensive, di analogo contenuto, della stessa appellante. <br />	<br />
Afferma il Collegio che la legge 249/1997 non ha voluto superare il sistema autorizzatorio previsto dalla legge 223/1990 – richiamata anzi in più punti – ma ha voluto tenere distinte, nel settore della telecomunicazioni e sotto il profilo contabile, le attività di installazione delle reti da quelle di servizio di telecomunicazione che restano funzionalmente connesse secondo un meccanismo di necessaria accessorietà delle prime alle seconde.<br />	<br />
Sostiene l’appellante che la lettura proposta è imposta dalla normativa comunitaria.<br />	<br />
Richiama, in particolare la direttiva autorizzazioni (2002/20/CE), che all’art 3 comma primo prevede che “gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni stabilite nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica” e la direttiva concorrenza (2002/77/CE) che all’art 2, comma primo, dispone che “agli Stati membri è fatto divieto di accordare o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l&#8217;installazione e/o la fornitura di reti di comunicazione elettronica…”. <br />	<br />
La tesi non è condivisibile.<br />	<br />
La suddetta normativa comunitaria è stata recepita, nell’ordinamento nazionale dal D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, il cui art. 25 nuovamente accomuna ed unisce nell’autorizzazione generale ivi disciplinata l’autorizzazione edilizia e la concessione alla diffusione, in tal modo evidenziando il necessario collegamento fra i due elementi; l’impostazione del legislatore nazionale non appare in contrasto con la normativa comunitaria in quanto la concentrazione delle autorizzazioni è suggerita dalla necessità di autorizzare la realizzazione di impianti impattanti quali quelli di radiodiffusione senza la certezza del loro utilizzo, in tal modo evitando, inoltre, di condizionare la libertà di trasmissione dei concessionari alle pretese di soggetti terzi, proprietari degli impianti stessi.</p>
<p>5. Con il quarto motivo l’appellante censura l’interpretazione restrittiva dell’art 16 legge 223/1990, già censurata nei primi motivi di impugnazione, sotto l’ulteriore profilo del contrasto con gli artt. 3, 10 e 82 del Trattato UE che istituzionalizzano quali fini della Unione Europea la garanzia della concorrenza e l’eliminazione di posizioni dominanti sui mercati. L’appellante in subordine alle argomentazioni appena svolte propone istanza di rimessione alla Corte di Giustizia della questione relativa alla compatibilità della disposizione, intesa nel senso affermato dai primi giudici, con il trattato istitutivo dell’Unione Europea.<br />	<br />
Facendo seguito alle considerazioni già svolte precedentemente, l’appellante sostiene che la configurazione in via interpretativa della correlazione obbligatoria tra concessione al servizio di radiodiffusione e concessione all’installazione degli impianti creerebbe una distorsione del mercato mediante il riconoscimento di posizioni dominanti nel settore della costruzione di impianti di radiodiffusione.<br />	<br />
Al riguardo il Collegio ribadisce che, come già osservato, l’interpretazione letterale e sistematica esclude qualsiasi lettura della disposizione diversa da quella affermata in precedenza non potendo rimettere l’attività edificatoria di impianti di radiodiffusione a un regime di mera attività edilizia. Le considerazioni svolte in relazione al terzo motivo di ricorso sono qui riproponibili: anche la normativa comunitaria in materia di comunicazioni elettroniche così come recepita dal legislatore nazionale subordina comunque l’attività di installazione – e più in generale di fornitura &#8211; di reti elettroniche a un regime autorizzatorio peculiare e specifico del sistema cui accede l’inerente attività edilizia (art 25 D. Lgs. 259/2003 in materia di autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica).<br />	<br />
La normativa nazionale, quindi, ha coordinato l’interesse alla realizzazione degli impianti di radiodiffusione con gli altri interessi implicati.<br />	<br />
Atteso che la normativa comunitaria non impone affatto la considerazione esclusiva di quest’ultimo interesse, la suddetta questione si appalesa superflua.</p>
<p>6. Con il quinto motivo l’appellante sostiene l’illegittimità costituzionale dell’art 16 legge 223 del 1990 per violazione degli art 3, 21 e 41 della Costituzione. Ad avviso dell’appellante la contestata interpretazione dell’art 16 comporterebbe una lesione della libertà di iniziativa economica privata nella forma di una discriminazione nei confronti dei soggetti operanti nel settore edilizio ma non concessionari di titoli all’esercizio dell’attività di radiodiffusione.<br />	<br />
Ad avviso del Collegio, la disciplina del settore necessariamente si appalesa quale punto di contemperamento dei vari interessi coinvolti. L’attività di radiodiffusione, attività economica apprezzabile e sottratta negli anni alla prevalente posizione del gestore esercente pubblico, coinvolge interessi che vanno dalla libera iniziativa economica alla garanzia di pluralismo dell’informazione e comunicazione, dalla regolamentazione urbanistica di impianti e reti alla valutazione dell’impatto paesaggistico e sulla salute dei cittadini. Alla luce degli interessi coinvolti non appare irragionevole (art 41 terzo comma Cost.) l’opzione del legislatore di subordinare l’attività di costruzione di impianti di radiodiffusione a un regime concessorio peculiare al fine di un regolamentato sviluppo ed esercizio del servizio stesso, nel presupposto che una differente disciplina sarebbe foriera di distorsioni del mercato e del più generale servizio di comunicazione/informazione.<br />	<br />
Anche l’ultima doglianza, deve, in conclusione, essere respinta.</p>
<p>7. L’appello deve, conseguentemente, essere respinto.<br />	<br />
In considerazione della complessità della controversia sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giuseppe Barbagallo, Presidente<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-3-2010-n-1387/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1387</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1370</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-3-2010-n-1370/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-3-2010-n-1370/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1370</a></p>
<p>Pres. Lamberti Est. Quadri Tresca ( Avv. De Chiaro) c/ A.S.L. /1 ( n.c.) sull&#8217;ammissibilità di un autorizzazione ex post nell&#8217;ambito del lavoro straordinario Pubblico impiego – Lavoro straordinario – Retribuzione – Autorizzazione &#8211; Necessità – Sussiste – Autorizzazione ex post &#8211; Sanatoria &#8211; Ammissibilità &#8211; Condizioni Nel pubblico impiego,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-3-2010-n-1370/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1370</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-3-2010-n-1370/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1370</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Lamberti <i>Est.</i> Quadri<br /> Tresca ( Avv. De Chiaro) c/ A.S.L. /1 ( n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità di un autorizzazione ex post nell&#8217;ambito del lavoro straordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Lavoro straordinario – Retribuzione – Autorizzazione &#8211; Necessità – Sussiste – Autorizzazione ex post &#8211; Sanatoria &#8211;  Ammissibilità &#8211; Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel pubblico impiego, il diritto al compenso per lavoro straordinario può essere riconosciuto solo in presenza di preventiva e formale autorizzazione. In circostanze straordinarie l’autorizzazione può intervenire ex post, a sanatoria, quando lo svolgimento della prestazione sia dovuto ad eccezionali ed improcrastinabili esigenze di servizio, ma comunque non può essere mai esclusa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01370/2010 REG.DEC.<br />	<br />
N. 09729/1998 REG.RIC<b>.	</p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 9729 del 1998, proposto da: 	</p>
<p><b>Tresca Ottavio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico De Chiaro, con domicilio eletto presso l’avv.Silvio Bozzi in Roma, corso Trieste, 88; </p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>A.S.L./1 di Benevento; <br />	<br />
</b><br />	<br />
<i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: Sezione IV n. 03239/1997, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE SOMME.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2009 il cons. Francesca Quadri ; nessuno è comparso per le parti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il sig. Ottavio Tresca, dipendente dell’U.S.L. n. 5 di Benevento con la qualifica di vigile sanitario, presentava dinanzi al TAR Campania ricorso per il riconoscimento del diritto al compenso per attività lavorativa prestata oltre l’orario di servizio nel periodo gennaio-luglio 1983, risultante dalle attestazioni dell’Ufficiale sanitario del Comune di Torrecuso.<br />	<br />
Il Tar ha respinto la domanda attesa la mancanza della preventiva autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario.<br />	<br />
L’interessato ha proposto appello assumendo che la USL , nel costituirsi in giudizio, si sarebbe limitata alla contestazione del quantum senza nulla obiettare circa l’effettivo svolgimento di lavoro straordinario da parte del ricorrente.<br />	<br />
Inoltre , non vi sarebbe bisogno di autorizzazione preventiva ai fini del riconoscimento del suo diritto dovendosi nella specie considerare implicitamente autorizzato lo svolgimento di lavoro straordinario.<br />	<br />
In prossimità dell’udienza di discussione, l’appellante ha depositato memoria integrativa ad ulteriore illustrazione delle proprie difese.<br />	<br />
All’udienza del 18 dicembre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è infondato.<br />	<br />
In merito al primo motivo di ricorso, va dato atto che nell’atto di costituzione in primo grado, la U.S.L. contesta nel complesso la pretesa creditoria , esponendo il proprio calcolo, nettamente inferiore a quello operato dal ricorrente, in relazione al numero di ore di lavoro straordinario. Non può quindi aderirsi all’affermazione dell’appellante circa l’avvenuto riconoscimento da parte dell’USL dell’an della pretesa creditoria.<br />	<br />
Parimenti infondati sono i motivi con cui si afferma l’irrilevanza dell’autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario.<br />	<br />
Secondo consolidati principi (ex multis Cons. St. Sez. V n. 844/2009;Sez. IV n. 2282/2007;), il diritto al compenso per lavoro straordinario può essere riconosciuto solo in presenza di preventiva e formale autorizzazione . Questa ha lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la sussistenza di effettive ragioni di interesse pubblico alla prestazione e di risorse finanziarie a tal fine destinate.<br />	<br />
In circostanza straordinarie l’autorizzazione può intervenire ex post, a sanatoria, quando lo svolgimento della prestazione sia dovuto ad eccezionali ed improcrastinabili esigenze di servizio, ma comunque non può mai essere esclusa.<br />	<br />
La sussistenza di autorizzazione implicita è stata eccezionalmente riconosciuta in casi od eventi straordinari in cui la prestazione sia avvenuta nell’ambito di specifiche ed individuate attività cui il dipendente doveva obbligatoriamente partecipare ovvero nel caso di un servizio indispensabile che l’amministrazione era obbligata a garantire trattandosi di compiti irrinunciabili di assistenza (Cons. St. Sez. V, n.3503/2001).<br />	<br />
Nel caso in esame, nessun principio di prova è stato addotto relativamente alla presenza di autorizzazione alla prestazioni di lavoro straordinario , sia preventiva che a sanatoria, né sono stati documentati eventi che , a causa della loro straordinarietà, possano ricondursi alla fattispecie dell’autorizzazione implicita.<br />	<br />
Nessun rilievo assumono a riguardo le generiche attestazioni dell’Ufficiale sanitario del Comune di Torrecuso cui non può essere riconosciuto valore equivalente all’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza dalla quale non può in alcun modo prescindersi.<br />	<br />
L’appello va pertanto respinto.<br />	<br />
La mancata costituzione dell’appellato esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, respinge l&#8217;appello e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza di primo grado .<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente FF<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Nicola Russo, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-3-2010-n-1370/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1370</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1373</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-3-2010-n-1373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-3-2010-n-1373/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-3-2010-n-1373/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1373</a></p>
<p>Pres. Scola Est. Quadri Azienda Usl di imola (Avv.ti L. Manzi, F. mastragostino) c/ Agfa gevaert s.p.a. (Avv.ti F. Bifulco e D. Vaiano) ed altri. sull&#8217;obbligo del procuratore ad negotia di un&#8217; impresa di fornire la dichiarazione dei requisiti morali e professionali per lapartecipazione ad una gara 1. Contratti della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-3-2010-n-1373/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-3-2010-n-1373/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1373</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Scola <i> Est.</i> Quadri<br /> Azienda Usl di imola (Avv.ti L. Manzi, F. mastragostino) c/ <br />Agfa gevaert s.p.a. (Avv.ti F. Bifulco e D. Vaiano) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo del procuratore ad negotia di un&#8217; impresa di fornire la dichiarazione dei requisiti morali e professionali per lapartecipazione ad una gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti morali e professionali – Procuratore ad negotia -Dichiarazione – Necessità – Ragioni.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. –Gara – Annullamento-Imprese escluse – Interesse strumentale – Sussiste – Conseguenze &#8211; Impugnazione – Legittimazione – Condizioni. 	</p>
<p>3. Processo amministrativo – Ricorso incidentale – Trattazione – Prima del ricorso principale – Condizioni.	</p>
<p>4. Processo amministrativo – Avvocato – Notificazione diretta – Numero del registro cronologico – Mancata indicazione – Nullità – Esclusione – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di procedure di gara, l’obbligo di dichiarazione dei requisiti morali e professionali di cui all’ l’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 non è rivolto soltanto a chi rivesta formalmente la carica di amministratore, ma anche a colui che, in qualità di procuratore ad negotia, abbia ottenuto il conferimento di poteri consistenti nella rappresentanza dell’impresa e nel compimento di atti decisionali. Infatti, l’art. 38 citato, nella parte in cui elenca le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti morali e professionali richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di gara, assume come destinatari tutti coloro che, in quanto titolari della rappresentanza dell’impresa, siano in grado di trasmettere, con il proprio comportamento, la riprovazione dell’ordinamento nei riguardi della loro personale condotta, al soggetto rappresentato<sup>1</sup>. 	</p>
<p>2. Le imprese rimaste estranee alla gara perché escluse, anche in via postuma, dopo l’ammissione, sono titolari di un interesse strumentale mirante alla riedizione della competizione. Pertanto tali imprese sono legittimate a proporre ricorso solo se i motivi di siano rivolti contro l’individuazione di requisiti od oneri di partecipazione previamente individuati nel bando o negli atti di gara ad effetto escludente nei loro riguardi oppure contro criteri di valutazione delle offerte che impediscano loro di competere fin dall’inizio su di un piano di parità con gli altri partecipanti. 	</p>
<p>3. Nel processo amministrativo l’esame del ricorso incidentale precede l’esame del ricorso principale qualora le questioni sollevate dal ricorrente incidentale abbiano priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale , in specie quando, se risulta accolto il ricorso incidentale fondato sulla necessità di esclusione dell’impresa ricorrente principale da una gara pubblica, quello principale divenga inammissibile per difetto di legittimazione in capo all’impresa ricorrente<sup>2</sup> . 	</p>
<p>4. La notificazione effettuata direttamente dall’avvocato, ai sensi della l. 21 gennaio 1994, n. 53, con l’ omissione  dell’ apposizione al numero del registro cronologico dell’avvocato notificante sulla busta contenente l’atto non va considerata nulla, poiché comunque idonea al raggiungimento dello scopo, ossia portare l’atto a conoscenza del destinatario. 	</p>
<p></b>_________________________________<br />	<br />
<sup>1</sup>Ex multis, CdS , Sez. VI, 24.11.2009, n. 7380; Sez. V, 26.1.2009 n. 375; 15.1.2008, n. 36.</p>
<p><sup>2</sup>CdS Sez. V, n. 558/2009.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 7301 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Azienda Usl di Imola</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Manzi, Franco Mastragostino, con domicilio eletto presso l’avv.Luigi Manzi in Roma, via Confalonieri, 5; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Agfa Gevaert Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Bifulco, Diego Vaiano, con domicilio eletto presso l’avv.Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio N. 3; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Carestream Health Italia Srl<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Brizzolari, Andrea Zanetti, con domicilio eletto presso l’avv.Maurizio Brizzolari in Roma, via della Conciliazione, 44; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA &#8211; BOLOGNA: SEZIONE II n. 01064/2009, resa tra le parti, concernente FORNITURA MATERIALE CONSUMO E SISTEMI DIGITALIZZAZIONE DIAGNOSTICA. RADIOLOGICA AMBITO OSPEDALIERO</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Agfa Gevaert Spa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Carestream Health Italia Srl;<br />	<br />
Visti i ricorsi in appello incidentali;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2009 il cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Manzi A. per delega di L Manzi, Carpani per delega di Mastragostino, Bifulco, Resta per delega di Vaiano e Zanetti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’Azienda USL di Imola ha bandito una procedura ristretta per la fornitura in noleggio, manutenzione e fornitura di materiale di consumo, di un sistema di archiviazione e di gestione di immagini (PACS), di prenotazione, refertazione di esami radiologici (RIS) , di visualizzazione delle immagini nei reparti e negli ambulatori nonché di digitalizzazione delle diagnostiche radiologiche analogiche e la riproduzione di immagini per le strutture dell’Azienda della durata di 72 mesi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta più vantaggiosa.<br />	<br />
Hanno partecipato alla gara quattro operatori , classificati nell’ordine che segue: Carestream Health Italia, Fujifilm Medical System, Agfa Gevaert, Noemalife.<br />	<br />
Ha proposto ricorso contro l’aggiudicazione – nonché contro gli atti presupposti inclusi i verbali della Commissione di gara e della Commissione tecnica, il bando di gara e la lettera di invito- la terza classificata Agfa per violazione dell’art. 53 della direttiva 2004/18/CE e dell’art.83 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché della L. n.241/90,per avere la Commissione tecnica deciso l’attribuzione di pesi ponderali dei sottocriteri di valutazione a seguito dell’apertura dei plichi e dopo la conoscenza dei relativi contenuti;per non essere stati indicati i pesi ponderali dei criteri di valutazione in sede di indizione di gara e comunque per essere gli stessi incompleti e generici;per aver attribuito la Commissione punteggi diversi sulla base di identiche valutazioni, punteggi in relazione a prodotti non compresi nella fornitura od omesso l’attribuzione di punteggi , senza peraltro tenere conto del dissenso di alcuni Commissari, nonché violato il principio di continuità delle gare d’appalto.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la controinteressata Carestream proponendo due ricorsi incidentali avverso la mancata esclusione dalla gara di Agfa per illeggibilità della firma di uno dei rappresentanti sui documenti di gara e l’irregolarità della cauzione (1° ricorso) e per mancata presentazione della dichiarazione sul possesso dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 da parte di un amministratore delegato (motivo poi rinunciato) e di un procuratore ad negotia (2° ricorso).<br />	<br />
Si è altresì costituita L’Azienda Unità Sanitaria Locale contro deducendo al ricorso di Agfa.<br />	<br />
Il TAR Emilia Romagna, muovendo dai principi stabiliti dall’Adunanza del Consiglio di Stato 10 novembre 2008, n. 11 , considerando che il ricorso principale era diretto all’annullamento dell’intera gara, così determinando, in caso di accoglimento, l’inutilità di procedere all’esame del ricorso incidentale della vincitrice avverso la mancata esclusione della ricorrente, privilegiando motivi di effettività di tutela giurisdizionale e di economia processuale, ha preliminarmente esaminato il ricorso principale , giudicandolo fondato quanto alla mancata enunciazione nel bando di gara o nel capitolato d’oneri della ponderazione della rilevanza dei criteri e considerando violato l’art. 83 del codice dei contratti pubblici per avere la Commissione, dopo l’apertura della busta C, contenente gli elaborati tecnici, provveduto alla definizione delle griglie dei punteggi in modo dettagliato nei limiti dei punteggi previsti nella lettera d’invito (questi ultimi indicati nella lettera d’invito in massimo 35 punti per “progetto”; massimo 15 punti per “servizi di assistenza”; massimo 10 punti per “caratteristiche tecniche”), peraltro procedendo poi all’attribuzione di un punteggio unico per ciascun criterio, senza la indicata articolazione. Ha invece respinto il motivo concernente la violazione da parte della Commissione del principio di continuità per essere giustificati dalla complessità delle valutazioni i tempi impiegati dalla Commissione.<br />	<br />
Ai soli fini di giudicare la fondatezza della pretesa risarcitoria, il TAR ha esaminato il ricorso incidentale, giudicando fondato il motivo di esclusione consistente nel non avere Agfa prodotto la dichiarazione di insussistenza delle ipotesi di cui all’art. 38 relativamente al sig. Massimo di Venosa, procuratore ad negotia con ampi poteri di rappresentanza e gestori. Ha respinto quindi la domanda di risarcimento avanzata dalla ricorrente principale annullando, in accoglimento del suo ricorso, gli atti di gara ed affermando l’obbligo di riedizione.<br />	<br />
Avverso la sentenza del TAR ha proposto appello la ASL di Imola assumendo :<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 22 L. n. 1034 del 1971 e dell’art. 37 R.D. 1054 del 1924 nonché dell’art. 44 R.D. 642 del 1907:la sentenza avrebbe erroneamente attribuito priorità di esame al ricorso principale in base ad una erronea applicazione dei principi stab<br />
&#8211; in via subordinata, illegittimità della sentenza per avere accolto i primi tre motivi del ricorso principale concernenti le modalità di individuazione ed attribuzione dei punteggi, avendo la Commissione riportato nella griglia gli stessi sub elementi te<br />
&#8211; infondatezza della pretesa risarcitoria.<br />	<br />
Ha proposto appello incidentale Carestream per motivi analoghi a quelli formulati dall’Azienda ed, in particolare, ha censurato la sentenza per aver accolto il secondo motivo di ricorso, in base al quale il bando sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 83, 4° comma del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo l’appellante incidentale, gli atti di gara sarebbero pienamente rispettosi della citata disposizione contenendo il bando i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto e la ripartizione percentuale della valutazione tecnico- economica, e la lettera di invito i criteri con relativi sotto-criteri e relativa ponderazione.<br />	<br />
Si è costituita in grado di appello Agfa, resistendo al gravame e proponendo appello incidentale in relazione al rigetto del quarto motivo di ricorso (violazione del principio di continuità) e della richiesta risarcitoria (per mancata presentazione della dichiarazione del procuratore munito di poteri di rappresentanza e decisionali), riproponendo in merito le doglianze già formulate in primo grado. Ha eccepito, altresì ,l’inammissibilità del secondo ricorso incidentale di Carestream avendo il legale omesso di apporre sulla busta contenente l’atto il numero del registro cronologico dell’avvocato notificante.<br />	<br />
Tutte le parti hanno depositato ampie memorie ad illustrazione delle proprie difese.<br />	<br />
All’udienza del 18 dicembre la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.Con il primo motivo di appello, sia la ASL che Carestream lamentano l’erroneità dell’ordine seguito dal TAR nel giudicare sul ricorso principale e su quello incidentale, in quanto frutto di un’errata applicazione dei principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 10.11.2008, n. 11.<br />	<br />
1.1 Come è noto, l’Adunanza Plenaria è intervenuta sul criterio del preventivo esame del ricorso incidentale dell’aggiudicatario rivolto contro l’ammissione alla gara del ricorrente principale -costituente eccezione in senso tecnico che, se fondata, preclude l’esame del ricorso principale &#8211; nel caso di ricorso principale e ricorso incidentale delle due uniche imprese ammesse alla gara , ciascuno dei quali volto a far accertare che la controparte è stata illegittimamente ammessa alla procedura competitiva. In questi casi , secondo l’Adunanza Plenaria, “il giudice deve dare rilievo all’interesse alla ripetizione della gara, sicchè non può essere applicato il principio sopra richiamato sulla improcedibilità del ricorso principale, quando l’accoglimento del ricorso incidentale riguardi una gara con più di due offerte ammesse”. <br />	<br />
Secondo l’Adunanza Plenaria, quindi, quando si verta sul ricorso principale e su quello incidentale delle due uniche imprese ammesse alla gara, ciascuno dei quali con effetto “paralizzante”, il giudice deve dare rilievo all’interesse alla ripetizione della gara sicchè non può essere applicato il principio sulla improcedibilità del ricorso principiale, ma deve essere garantito alle parti, da considerarsi in posizioni simmetriche e speculari,un trattamento assolutamente paritario.<br />	<br />
1.2 Il Collegio ritiene tuttavia che il presente giudizio si differenzi dalla fattispecie così risolta dall’Adunanza Plenaria.<br />	<br />
Coglie nel segno , anzitutto, la censura delle appellanti secondo cui la fattispecie si differenzia dal casus sottoposto all’Adunanza Plenaria in quanto avente ad oggetto una gara con più imprese ammesse. Invero, nel caso di gara con almeno tre offerte, ove il ricorso incidentale vada accolto, l’impresa ricorrente principale ,una volta accertata dal giudice la necessità della sua esclusione, non può più conseguire la ripetizione della gara poiché l’amministrazione dovrebbe prendere in considerazione l’offerta o le offerte presentate dalle altre imprese ammesse ed il suo ricorso diventerebbe improcedibile.<br />	<br />
Non vi sono ragioni, in questo caso, per discostarsi dal principio per cui l’esame del ricorso incidentale precede l’esame del ricorso principale qualora le questioni sollevate dal ricorrente incidentale abbiano priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale , in specie quando, se risulta accolto il ricorso incidentale fondato sulla necessità di esclusione dell’impresa ricorrente principale, quello principale divenga inammissibile per difetto di legittimazione in capo all’impresa ricorrente (CdS Sez. V, n. 558/2009).<br />	<br />
1.3 Né sembra che l’estensione dell’applicazione dei principi dell’Adunanza Plenaria pure operata a gara con tre partecipanti nel caso di due ricorsi principali, rispettivamente della seconda e della terza graduata, fondati sull’illegittimità dell’ammissione dell’aggiudicataria ( CdS, VI , sent. 24.11.2009, n. 7380), possa attagliarsi al presente giudizio, dove non vengono in rilievo censure “paralizzanti” incrociate di tutte le imprese partecipanti alla gara (nella specie, peraltro,quattro).<br />	<br />
1.4 Sotto questo profilo,il Collegio non ritiene possibile esaminare la censura sollevata da Agfa riguardo alla illegittimità dell’ammissione alla gara dell’aggiudicataria (per aver omesso le dichiarazioni sulle’inesistenza di cause ostative ex art. 38 riguardo a propri procuratori) in quanto, pur a voler ammettere l’impossibilità di proporre tempestivamente il motivo in primo a grado a causa del passaggio in decisione del ricorso in concomitanza con la conoscenza degli atti relativi, in base al principio della conversione in motivi di appello delle ragioni ancora deducibili perché non precluse dalla decorrenza del termine di decadenza, essa avrebbe dovuto essere formulata con l’appello incidentale (CdS Sez. IV, n. 692/2005) e non già con memoria.<br />	<br />
1.5 Assume inoltre rilievo , ai fini di escludere l’obbligo di procedere all’esame prioritario del ricorso principale, la circostanza che nel presente giudizio non risulta intimata la seconda classificata – che avrebbe proposto separato ricorso avverso l’aggiudicazione della gara a Carestream &#8211; il cui interesse alla riedizione della gara non appare scontato, ma è anzi da considerare subordinato a quello, principale, al bene della vita consistente nell’aggiudicazione all’esito della propria impugnazione e che risulterebbe irrimediabilmente compromesso dall’annullamento della gara (cfr. CdS Sez. V, n. 2872/2009).<br />	<br />
2. Accolto il primo motivo dell’appello principale, quindi, occorre passare ad esaminare l’appello incidentale di Agfa nella parte in cui viene lamentato l’accoglimento da parte del TAR, sebbene ai soli fini del rigetto della domanda di risarcimento del danno, del motivo esposto nel secondo ricorso incidentale di Carestream, consistente nella necessità di esclusione di Agfa per mancata presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 da parte del sig. Massimo di Venosa. <br />	<br />
Agfa , inoltre, sostiene che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto il ricorrente avrebbe omesso di apporre sulla busta contenente l’atto il numero del registro cronologico dell’avvocato notificante e che tale circostanza, per il combinato disposto degli articoli 3, comma 1 , lett. b e 11 l. 21 gennaio 1994, n. 53 renderebbe nulla la notificazione, a nulla rilevando l’avvenuta conoscenza dell’atto da parte del destinatario e non potendosi applicare il principio, valevole solo per le notificazioni ordinarie a mezzo di Ufficiale Giudiziario, della sanabilità della notificazione per il raggiungimento dello scopo della conoscenza.<br />	<br />
Nel merito, la censura sarebbe poi infondata, poiché sia l’art. 38, sia il bando di gara prevedono che la dichiarazione sia resa da parte degli amministratori muniti di potere di rappresentanza.<br />	<br />
2.1 Entrambi i profili dell’appello incidentale sono infondati.<br />	<br />
La legge 21 gennaio 1994, n. 53 prevede , all’art. 1, che l’avvocato munito di procura alle liti e debitamente autorizzato ai sensi della medesima legge possa eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale “secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890”.<br />	<br />
L’art. 3. comma 1, lett. b prescrive , tra le formalità da eseguire, l’apposizione sulla busta del numero di registro cronologico di cui all’art. 8.<br />	<br />
L’art. 11 prevede la nullità rilevabile d’ufficio per le notificazioni eseguite ai sensi della medesima legge mancanti dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, in mancanza dell’osservanza delle disposizioni da essa recate e se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che , quanto alla formalità dell’apposizione sulla busta presentata all’ufficiale postale del numero di registro cronologico, le conseguenze per l’omissione non possano essere diverse da quelle stabilite per la corrispondente violazione dell’art. 3 , comma 2 della legge n. 890 del 1982 (di cui, ai sensi dell’art. 1, vanno seguite le modalità), che specularmente stabilisce, quanto alle notifiche di atti a mezzo posta, che l’ufficiale giudiziario, nel presentare all’ufficio postale la copia dell’atto da notificare, vi appone, oltre all’indicazione del nome, cognome ecc. del destinatario e di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca, anche il numero di registro cronologico. <br />	<br />
Non vi sono infatti motivi per discostarsi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass.Sez. Lav. 4.7.2006, n. 15251) secondo cui tale prescrizione non attiene alle ipotesi sancite a pena di nullità, né rende l’atto inidoneo al raggiungimento dello scopo, ossia portare l’atto a conoscenza del destinatario. Sicchè l’irregolarità non attiene alla nullità della notifica ed è, comunque, sanata dall’avvenuto raggiungimento dello scopo mediante conoscenza da parte del destinatario.<br />	<br />
2.2 Anche le censure contro il capo della sentenza che ha accolto il motivo proposto da Carestream riguardo all’assenza della dichiarazione ex art. 38 da parte di procuratore dotato di poteri di rappresentanza e gestori è infondato.<br />	<br />
Invero, il Collegio , aderendo sul punto alla decisione di primo grado,non può che richiamare i consolidati principi in base ai quali l’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006, nella parte in cui elenca le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti morali e professionali richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di gara, assume come destinatari tutti coloro che, in quanto titolari della rappresentanza dell’impresa, siano in grado di trasmettere, con il proprio comportamento, la riprovazione dell’ordinamento nei riguardi della loro personale condotta, al soggetto rappresentato. Deve , pertanto, ritenersi sussistente l’obbligo di dichiarazione non soltanto da parte di chi rivesta formalmente la carica di amministratore, ma anche da parte di colui che, in qualità di procuratore ad negotia, abbia ottenuto il conferimento di poteri consistenti nella rappresentanza dell’impresa e nel compimento di atti decisionali (ex multis, CdS , Sez. VI, 24.11.2009, n. 7380; Sez. V, 26.1.2009 n. 375; 15.1.2008, n. 36).<br />	<br />
Nella specie, correttamente il TAR ha ravvisato, sulla base delle visure camerali, la titolarità di ampi poteri di rappresentanza in capo al sig.Di Venosa,in riferimento alla possibilità al medesimo riconosciuta di partecipare alle gare e di firmare contratti, circostanza non contestata dall’appellante incidentale. <br />	<br />
Dal rigetto dell’appello incidentale deriva pertanto la conferma dell’accoglimento del secondo ricorso incidentale di primo grado di Carestream.<br />	<br />
3.Aderendo allora all’orientamento ( CdS Sez. V, sent.16.2.2009, n. 841) secondo cui &#8211; fatta eccezione per la peculiare ipotesi in cui soltanto due imprese abbiano partecipato ad una procedura ad evidenza pubblica, diversa da quella su cui si controverte- le imprese rimaste estranee alla gara perché escluse, anche in via postuma, dopo l’ammissione, sono titolari di un interesse strumentale mirante alla riedizione della competizione , solo se i motivi di ricorso siano rivolti contro l’individuazione di requisiti od oneri di partecipazione previamente individuati nel bando o negli atti di gara ad effetto escludente nei loro riguardi oppure contro criteri di valutazione delle offerte che impediscano loro di competere fin dall’inizio su di un piano di parità con gli altri partecipanti, restano da esaminare il secondo motivo di appello della ASL ed il secondo ed il terzo motivo dell’appello incidentale di Carestream secondo cui erroneamente il TAR avrebbe accolto i motivi di ricorso diretti contro la legge di gara per violazione dell’art. 83 , 4° comma D.Lgs. n. 163/2006. <br />	<br />
I motivi sono fondati.<br />	<br />
3.1 Invero, il TAR ha messo in evidenza che la lettera di invito inviata ai partecipanti – messi pertanto in grado di competere su di un piano paritario fin dall’inizio &#8211; contenesse i criteri inerenti la qualità , con attribuzione a ciascuno di esso del punteggio massimo da attribuire (progetto max 35 punti; servizi di assistenza max 15 punti;caratteristiche tecniche max 10 punti) , mentre la Commissione, dopo l’apertura delle buste, avrebbe illegittimamente applicato dei criteri valutativi, attraverso dei punteggi, ai parametri previsti nella lettera d’invito.<br />	<br />
Appare pertanto evidente come l’illegittimità riscontrata si riferisca al quomodo della gara e non alla sua disciplina e che eventuali carenze della legge di gara in punto di indicazione di sub criteri o sub pesi avrebbero dovuto essere dimostrate , data la sola eventualità della loro previsione contenuta nell’art. 83, 4° comma.(“ove necessario”).<br />	<br />
Merita, pertanto, riforma la sentenza del TAR nella parte in cui ,giudicando esclusivamente sul modus operandi della Commissione di gara – che non attiene alla legge di gara, ma alla sua applicazione ((cfr. CdS Sez. V, n. 5668/2009)- ha fatto risalire in via automatica e senza alcuna motivazione a riguardo dall’illegittimità dello svolgimento delle operazioni di gara l’illegittimità della disciplina posta in essere dalla stazione appaltante.<br />	<br />
Si tratta dunque di censure attinenti alla fase valutativa della procedura, successiva all’ideale esclusione di Agfa dalla gara ( cfr.CdS , Sez. V n. 6009/2009, Sez. IV n. 5356/2003),riservate solo alle imprese che abbiano legittimamente partecipato alla competizione.<br />	<br />
3.2 Le stesse considerazioni valgono per le censure attinenti all’attribuzione di un punteggio unico per ciascun parametro, all’ ingiustificato intervello di tempo tra una seduta e l’altra, alla mancata considerazione del dissenso di alcuni Commissari,tutte doglianze rivolte in definitiva contro il concreto svolgimento della procedura e non contro la disciplina di indizione della gara. <br />	<br />
4. Una volta confermata la fondatezza del ricorso incidentale in primo grado di Castream in relazione alla mancata esclusione dalla gara di Agfa e ritenute le doglianze da questa proposte avverso l’aggiudicazione e gli atti presupposti – comprese quelle riproposte con appello incidentale, relative alla violazione da parte della Commissione del principio di continuità ed alla richiesta di risarcimento del danno, respinte dal TAR in primo grado &#8211; non inquadrabili , per i motivi dianzi indicati, tra quelle che permettono di riconoscere la sopravvivenza della sua legittimazione all’impugnativa delle fasi di gara successive alla sua ideale esclusione, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso di primo grado , con conseguente superfluità dell’esame in grado di appello delle doglianze di merito accolte dal TAR ed impugnate con ricorso in appello principale dalla ASL e dalla aggiudicataria.<br />	<br />
5.Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, respinge l’appello incidentale della Società Agfa Gevaert s.p.a.; accoglie l’appello principale dell’Azienda ASL di Imola nonché quello incidentale della Società Carestream Health Iltalia s.r.l.; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso della società Agfa Gevaert s.p.a. di primo grado.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente FF<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Nicola Russo, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-3-2010-n-1373/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1403</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-3-2010-n-1403/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-3-2010-n-1403/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-3-2010-n-1403/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1403</a></p>
<p>Pres. Barbagallo &#8211; Est. Polito Legambiente Onlus (Avv. P. Bongiorni, M.D. Furlanetto) c/ Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) sull&#8217;esclusione della legittimazione delle articolazioni territoriali di un&#8217;associazione ambientalista ad agire in giudizio 1. Ambiente – Associazioni ambientaliste – Strutture territoriali -Legittimazione ad agire in giudizio –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-3-2010-n-1403/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1403</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-3-2010-n-1403/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1403</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo &#8211; Est. Polito<br /> Legambiente Onlus (Avv. P. Bongiorni, M.D. Furlanetto) c/ Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esclusione della legittimazione delle articolazioni territoriali di un&#8217;associazione ambientalista ad agire in giudizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Associazioni ambientaliste – Strutture territoriali -Legittimazione ad agire in giudizio – Esclusione – Ragioni.	</p>
<p>2. Ambiente – Associazioni ambientaliste – Legittimazione ex lege ad agire in giudizio – Statuto -Deroga – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La legittimazione ad intervenire nei giudizi per danno ambientale ed a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi, prevista dall’ art. 18 della legge n. 349/1986, spetta alla sola associazione ambientalista nazionale &#8211; destinataria del decreto di individuazione di cui all’ art 13 della legge citata &#8211; e non alle sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione neppure per l&#8217;impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata (1). 	</p>
<p>2. Lo speciale regime pubblicistico delle associazioni ambientaliste relativo alla legittimazione ad agire per l’annullamento di atti illegittimi, che discende dall’art. 13 della legge n. 349/1986 e dal provvedimento ministeriale attuativo, non può essere derogato dalle disposizioni dello statuto dell’associazione o per effetto di accordi fra gli associati, che sono chiamati ad operare su un piano strettamente privatistico. Tali norme si riflettono sull’assetto organizzatorio interno dell’ente e possono disciplinare il potere di stare in giudizio in rappresentanza della persona giuridica o associazione, ma non distribuire verso le articolazioni territoriali la posizione legittimante all’ impugnativa, che resta in capo all’ente che ne è titolare in virtù di investitura legale ed eccezionale.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. “ex plurimis” sez. VI n. 5453 del 19.10.2007; n. 5111 del 03.10.2007 ; Sez. IV n. 2151 del 14.04.2006; sez. IV n. 3878/2001.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 5877 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Legambiente Onlus e Legambiente Onlus (Liguria)</b>, rappresentate e difese dagli avv. Paula Bongiorni, Maria Dolores Furlanetto, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via A. Vivaldi, n.15;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; il <b>Ministero per i beni e le attivita&#8217; culturali, Direzione regionale beni culturali e paesaggistici della Liguria, e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 	</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Chiavari</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Rusca e Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, piazza della Liberta&#8217;, n. 13; 	</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Liguria; la Provincia di Genova; il Centro Arte S.r.l. Vas; Verdi Ambiente e Societa&#8217;; gli Scogli Srl</b>, non costituitisi in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LIGURIA &#8211; GENOVA: SEZIONE II n. 00323/2009, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE ALIENAZIONE IMMOBILE.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attivita&#8217; culturali, della Direzione regionale beni culturali e paesaggistici della Liguria, della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria e del Comune di Chiavari;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2010 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’avvocato Sivieri e l&#8217; avvocato dello Stato Gerardis;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1). Con ricorso e successivi motivi aggiunti proposto avanti al T.A.R. della Liguria l’ Associazione Legambiente Liguria impugnava il provvedimento prot. n. 1824 del 03.03.2008, con il quale la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria aveva autorizzato l’alienazione dell’immobile denominato “Colonia Marina Fara”, di proprietà del Comune di Chiavari, nonché gli atti del successivo procedimento ad evidenza pubblica di vendita dell’ immobile con aggiudicazione alla società Centro Arte a r.l., chiedendone l’annullamento per motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.<br />	<br />
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito dichiarava il ricorso inammissibile, perché proposto dall’articolazione regionale di Legambiente mentre, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la legittimazione “ad causam”, ai sensi dell’ art. 18 della legge n. 349/1986, appartiene alla sola Associazione nazionale formalmente riconosciuta e non alle sue strutture territoriali, anche in presenza di un provvedimento ad efficacia territoriale circoscritta.<br />	<br />
Avverso detta sentenza ha proposto appello Legambiente o.n.l.u.s. e, pur non contestando le conclusioni del T.A.R. circa il soggetto legittimato a proporre impugnativa, ha posto in rilievo come in sede di istanza di prelievo il presidente nazionale abbia ratificato e fatto propria l’ iniziativa del presidente della struttura regionale, titolare di delega a stare in giudizio nell’ interesse dell’ associazione. Ha inoltre rinnovato i motivi formulati avverso il provvedimento impugnato non esaminati dal T.A.R., insistendo l’annullamento del provvedimento gravato.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i beni culturali e ambientali e il Comune di Chiavari, che hanno contrastato, con le rispettive memorie, le domande attoree e concluso per la conferma della sentenza appellata.<br />	<br />
All’udienza del 15 gennaio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p>2). L’appello incorre in un primo profilo di irricevibilità.<br />	<br />
2.1).Gli atti avverso cui è indirizzata dalla domanda di annullamento dell’ Associazione Legambiente attengono ad una complessa procedura di alienazione a soggetto privato del compendio immobiliare denominato “Colonia Marina Fara”) di proprietà del comune di Chiavari, che ha preso le mosse dall’ autorizzazione all’ alienazione rilasciata dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, ai sensi dell’ art. 55 del d.lgs. n. 42/2004, e si è concluso con l’ aggiudicazione di cui al verbale di vendita con incanto del 16.07.2008.<br />	<br />
L’art. 23 bis della legge n. 1034/1971, introdotto dall’ art. 4 della legge n. 205/2000 assoggetta, tra gli altri, i giudizi relativi alle “procedure di dismissione di imprese o beni pubblici” a più ridotti termini processuali ed, in particolare, stabilisce in trenta giorni dalla notificazione della sentenza del T.A.R. il termine per proporre appello.<br />	<br />
Nella specie la sentenza impugnata è stata notificata all’odierna appellante il 17.04.2009, mente gli adempimenti per la notifica del ricorso di appello sono stati avviati per la notifica a messo il servizio postale in data 16.06.2009, una volta consumatosi il termine decadenziale di trenta giorni prima richiamato<br />	<br />
2.2).Il ricorso, come dichiarato dal T.A.R. è altresì inammissibile.<br />	<br />
Con ripetuti arresti giurisprudenziali questo Consiglio si è espresso, con riguardo anche all’ associazione ambientalista odierna appellante, nel senso che la legittimazione ad “intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’ annullamento di atti illegittimi”, prevista dall’ art. 18 della legge n. 349/1986, spetta alla sola associazione ambientalistica nazionale &#8211; destinataria del decreto di individuazione di cui all’ art 13 della legge citata &#8211; e non alle sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione neppure per l&#8217;impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata. (cfr. “ex plurimis” sez. VI n. 5453 del 19.10.2007; n. 5111 del 03.10.2007 ; Sez. IV n. 2151 del 14.04.2006; sez. IV n. 3878/2001). <br />	<br />
L’articolazione regionale costituisce un soggetto a sé stante e non rientra nella sfera di previsione del citato art. 13, che assume a riferimento il “carattere nazionale” degli organismi che perseguono gli scopi di protezione ambientale e, in tali limiti, assegna, previo atto di individuazione formale, la legittimazione ad essere parte nei giudizi contemplati dal successivo art. 18, comma quinto.<br />	<br />
Né lo speciale regime pubblicistico sulla legittimazione ad agire, che discende dall’art. 13 della legge n. 349/1986 e dal provvedimento ministeriale attuativo, può ricevere deroga dalle disposizioni dello statuto dell’associazione o per effetto di accordi fra gli associati, che sono chiamati ad operare su un piano strettamente privatistico. <br />	<br />
Siffatte norme si riflettono sull’assetto organizzatorio interno dell’ ente e possono, tutto, al più disciplinare il potere di stare in giudizio in rappresentanza della persona giuridica o associazione, ma non distribuire verso le articolazioni territoriali la posizione legittimante all’ impugnativa, che resta in capo all’ente che ne è titolare in virtù di investitura legale ed eccezionale.<br />	<br />
Segue che, diversamente da quanto invocato dall’Associazione istante, la carenza di legittimazione all’ impugnativa non può formare oggetto di sanatoria in virtù di successivo atto di ratifica. Questa potrebbe intervenire a convalida del difetto di rappresentanza organica della persona fisica che ha promosso la lite, ma non al fine di conferire, sul piano sostanziale, la legittimazione alla contestazione dell’atto di rilievo ambientale ad ente che ne è privo, essendo la titolarità dell’ azione &#8211; nei limiti e per l’ oggetto individuato dall’ art. 18 comma quinto, della legge n. 349/1986 – riservata alle sole associazioni selezionate ai sensi dell’ art. 13 della legge medesima.<br />	<br />
Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.<br />	<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si 1iquidano in euro 5.000,00 (cinquemila/00) da corrispondersi, nella misura della metà della predetta somma, rispettivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Comune di Chiavari.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione VI, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in motivazione in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila) in favore dell’Amministrazione statale e del Comune di Chiavari in misura di un mezzo ciascuno; nulla per il resto.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giuseppe Barbagallo, Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino, Consigliere<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-3-2010-n-1403/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.1403</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 9/3/2010 n.1121</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-9-3-2010-n-1121/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-9-3-2010-n-1121/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-9-3-2010-n-1121/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 9/3/2010 n.1121</a></p>
<p>Pres. Pugliese Est. Arzillo R. Fiore (Avv. A. Clarizia) c/ Ministero dell’Interno (Avv. Stato). sulla non computabilità del candidato Presidente della Regione nel calcolo della pari rappresentanza dei sessi nelle liste elettorali Elezioni – Consiglio Regionale – Liste &#8211; Pari rappresentanza dei sessi – Applicazione &#8211; Presidente – Non computabile.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-9-3-2010-n-1121/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 9/3/2010 n.1121</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-9-3-2010-n-1121/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 9/3/2010 n.1121</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Pugliese  <i>Est.</i> Arzillo<br /> R. Fiore (Avv. A. Clarizia) c/ Ministero dell’Interno (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p>sulla non computabilità del candidato Presidente della Regione nel calcolo della pari rappresentanza dei sessi nelle liste elettorali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Consiglio Regionale – Liste &#8211; Pari rappresentanza dei sessi – Applicazione &#8211; Presidente – Non computabile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia elettorale, il rispetto del principio di pari rappresentanza dei sessi nelle liste di cui all’art. 3 della L. Regione Lazio n. 2/2005 si riferisce alle modalità di elezione dei membri del Consiglio regionale diversi dal Presidente della Regione, distintamente disciplinato dall’art. 2 della medesima legge. Pertanto i provvedimenti che escludono il candidato alla presidenza della Regione, ancorché capolista della lista regionale, dal computo ai fini del meccanismo della paritaria rappresentanza dei sessi sono legittimi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda Bis)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2104 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Gianguido Saletnich </b>e <b>Valentino Camponeschi</b>, in qualità di delegati della lista regionale “Roberto Fiore Presidente”, e il Dott. <b>Roberto Fiore</b>, in qualità di candidato presidente della lista, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Principessa Clotilde, 2, 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p><b>Corte di Appello di Roma </b>&#8211;<b> Ufficio Centrale Regionale per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale</b>, in persona del legale rappresentante p.t.;ù</p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Rete dei Cittadini <i></b></i>&#8211; <b>Cristiana Consalvi</b>, in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
Comitato Renata Polverini Presidente, in persona del legale rappresentante p.t.,<br />	<br />
<i><b>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
</b></i>ad opponendum:	</p>
<p><b>Maria Cristina Perugia, Loredana De Petris, Angelo Fredda, Marco Furfaro</b>, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Luca Di Raimondo, Luigi Conti, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via della Consulta, 50;	</p>
<p><b>Iole Benoffi, Maria Teresa Iannelli</b> e <b>Silvia Bertoletti</b>, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Luigi Medugno e Federico Freni, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Roma, via Panama, 58, </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>&#8211; della decisione del 2 marzo 2010 dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma, che ha respinto il ricorso avverso l&#8217;esclusione della lista regionale &#8220;Roberto Fiore Presidente&#8221;;<br />	<br />
&#8211; del verbale dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma del 28 febbraio 2010, che ha disposto l’esclusione della lista stessa.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;<br />	<br />
Visto l’intervento ad opponendum di Maria Cristina Perugia, Loredana De Petris, Angelo Fredda, Marco Furfaro;<br />	<br />
Visto l’intervento ad opponendum di Iole Benoffi, Maria Teresa Iannelli e Silvia Bertoletti;<br />	<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2010 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato che l’art.1, comma 3, ultimo periodo, del D.L. 5 marzo 2010, n. 29, che appare costituire esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela giurisdizionale amministrativa, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, stabilisce &#8211; pur in assenza di una specifica disciplina della fase cautelare adeguata alle esigenze ordinamentali &#8211; che “Avverso la decisione dell’Ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo”, e che questo Tribunale è tenuto a esaminare la presente impugnativa e la connessa domanda cautelare, presentata ai sensi dell’art. 21 della L. n. 1034/1971;<br />	<br />
Considerato altresì che nel caso di specie acquista decisivo rilievo l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, in quanto:<br />	<br />
&#8211; il rispetto del principio di pari rappresentanza dei sessi di cui all’art. 3 della L. n. 2/2005 si riferisce alle modalità di elezione dei membri del Consiglio regionale diversi dal Presidente della Regione (distintamente disciplinato dall’art. 2 della<br />
&#8211; correttamente, quindi, i provvedimenti impugnati hanno escluso che il candidato alla presidenza della Regione, ancorché capolista della lista regionale, possa essere computato ai fini del meccanismo della paritaria rappresentanza dei sessi ai distinti f<br />
Considerato che questa ragione è da sola sufficiente ad assicurare la legittimità della disposta esclusione, nonostante la sussistenza di profili di fondatezza in ordine alla censura di cui al primo motivo di ricorso;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II – bis, respinge la domanda cautelare.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />	<br />
Raffaello Sestini, Consigliere<br />	<br />
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-9-3-2010-n-1121/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 9/3/2010 n.1121</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 9/3/2010 n.1119</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-9-3-2010-n-1119/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-9-3-2010-n-1119/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-9-3-2010-n-1119/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 9/3/2010 n.1119</a></p>
<p>Pres. Pugliese, Est. Caminiti Associazione Politica Nazionale &#8220;Il Popolo della Liberta&#8217;&#8221; ed altri (Avv.ti Abrignani, E. e F. Lubrano, Medugno e Rampelli) c/ Ufficio Centrale Regionale della Corte D&#8217;Appello di Roma (Avv. Stato), Italia dei Valori, Comitato Emma Bonino (n .c.), Fiorella Mancuso e lista &#8220;Emma Bonino e Marco Pannella&#8221;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-9-3-2010-n-1119/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 9/3/2010 n.1119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-9-3-2010-n-1119/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 9/3/2010 n.1119</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese, Est. Caminiti <br /> Associazione Politica Nazionale &#8220;Il Popolo della Liberta&#8217;&#8221; ed altri (Avv.ti Abrignani, E. e F. <br />Lubrano, Medugno e Rampelli) c/ Ufficio Centrale Regionale della Corte D&#8217;Appello di Roma (Avv.<br /> Stato), Italia dei Valori, Comitato Emma Bonino (n .c.), Fiorella Mancuso e lista &#8220;Emma Bonino e <br />Marco Pannella&#8221; (Avv.ti Pesce e Rossodivita), Olivieri e Lista &#8220;U.D.C.- Unione dei Democratici <br />Cristiani e dei Democratici di Centro&#8221; (Avv. Galoppi) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>il T.A.R. respinge l&#8217;istanza di sospensione nel ricorso presentato da &#8220;Il Popolo della Liberta&#8217;&#8221; contro il rigetto dell&#8217;istanza di riammissione in termini per il deposito della lista per le elezioni regionali del Lazio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Presentazione liste – Disciplina &#8211; Competenza regionale – Legge statale interpretativa – Inapplicabilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia elettorale, le disposizioni adottate dal legislatore statale, anche se di carattere interpretativo, non possono trovare applicazione con riferimento alla materia disciplinata dalla legge regionale a seguito dell’esercizio della potestà legislativa delle Regioni. Pertanto, l’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 29 del 2010, relativo alle specifiche modalità di presentazione delle liste, non può trovare applicazione per le elezioni regionali del Lazio, atteso che la Regione con propria legge 13 gennaio 2005, n. 2 ha esercitato la competenza legislativa ad essa attribuita in materia. In particolare, l’art.1 della suddetta Legge Regionale recepisce la preesistente legge statale 17 febbraio 1968, n. 108, ponendo un rinvio di tipo meramente materiale-recettizio, e le successive disposizioni della medesima legge regionale disciplinano direttamente le modalità di presentazione delle liste.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01119/2010 REG.ORD.SOSP.<br />	<br />
N. 02078/2010 REG.RIC.           <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda Bis)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2078 del 2010, proposto </p>
<p>dall’ <b>Associazione Politica Nazionale “Il Popolo della Libertà” </b>nonché dai signori <b>Giorgio Polesi </b>e <b>Alfredo Milioni</b>, rappresentati e difesi dagli avvocati Ignazio Abrignani, Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, Luigi Medugno, Elisabetta Rampelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
l’<b>Ufficio Centrale Regionale della Corte D&#8217;Appello di Roma</b>, il <b>Ministero della Giustizia</b>, <b>Ministero dell’Interno</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
nei confronti di<br />	<br />
</i>dell’Italia dei Valori, Comitato Emma Bonino, Federazione della Sinistra, Partito Democratico, Verdi per Bonino, Lista Civica Cittadini e Cittadine per Bonino, Partito Socialista Italiano – PSI, Fiorella Mancuso e lista “Emma Bonino e Marco Pannella”, rappresentate e difese dagli avv. Giovanni Pesce, Giuseppe Rossodivita, con domicilio eletto presso Giovanni Pesce in Roma, via XX Settembre, 1;<br />	<br />
Marco Olivieri e la Lista “U.D.C.- Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro(UNIONE DI CENTRO)”,<i></b></i> rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giovanni Galoppi, con domicilio eletto presso Giovanni Galoppi in Roma, via Gregoriana, 56; <br />	<br />
<i><b><br />	<br />
e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
</b></i>ad adiuvandum:<br />	<br />
<b>Movimento dei Valor</b>i, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Di Domenico, Maria De Meis, con domicilio eletto presso Mario Di Domenico in Roma, Circ.Ne Nomentana, 488;<br />	<br />
<b>Renata Polverini</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Piero D&#8217;Amelio, con domicilio eletto presso Piero D&#8217;Amelio in Roma, via della Vite, 7;<br />	<br />
<b>Francesco Lollobrigida, Marco Mattei, Luca Malcotti, Massimo Cacciotti, Gigliola Brocchieri, Francesca Mariani, Giuseppe Cangemi, Carlo De Romanis, Donato Robilotta, Paolo Pollack, Adriano Palozzi, Roberto Rastelli, Pietro Di Paolantonio</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Marta Negroni, Elisabetta Rampelli, Stefano De Paolis, con domicilio eletto presso Elisabetta Rampelli in Roma, via Cicerone, 28; </p>
<p>ad opponendum:<br />	<br />
<b>Francesco Pieroni, Lista “Partito Democratico per Bonino”</b> rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Cerulli Irelli, Gianluigi Pellegrino, Francesco Rosi, Federico Vecchio, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso Rinascimento, 11;<br />	<br />
<b>Perugia M.Cristina, De Petris Loredana, Fredda Angelo, Furfaro Marco, Lista “Sinistra Ecologia e Libertà”</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Luca Di Raimondo, Luigi Conti, con domicilio eletto presso Luca Di Raimondo in Roma, via della Consulta, 50;<br />	<br />
<b>Movimento Difesa del Cittadino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, c.so del Rinascimento N.11;<br />	<br />
<b>Luigi Nieri</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rosaria Damizia, Arturo Salerni, con domicilio eletto presso Arturo Salerni in Roma, viale Carso, 23;<br />	<br />
<b>Giovanni Patrizi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Patrizi, con domicilio eletto presso Giovanni Patrizi in Roma, via Tirso, 90;<br />	<br />
<b>Sergio Rovasio, Diego Sabatinelli, Valeria Manieri, Lista “Emma Bonino e Marco Pannella”</b> rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Pesce, Giuseppe Rossodivita, con domicilio eletto presso Giovanni Pesce in Roma, via XX Settembre, 1; <br />	<br />
e con l’intervento del comitato <b>FORZA CONSUMATORI e Lista Consumatori</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio eletto presso Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie, 9; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>della decisione del 3 marzo 2010 con la quale l&#8217;Ufficio Centrale Regionale ha respinto l&#8217;appello dei ricorrenti contro il rigetto dell&#8217;istanza di riammissione in termini per il deposito della lista &#8220;Il Popolo della Libertà&#8221; al fine di partecipare alla competizione elettorale del 28/29 marzo 2010.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />	<br />
Visti gli atti di intervento ad adiuvandum e ad opponendum;<br />	<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />	<br />
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2010 il 1^Referendario Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato che, nelle more della decisione sull’incidente cautelare, è intervenuto il D.L. 5 marzo 2010, n. 29, recante <i>“Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione”</i>;<br />	<br />
Considerato che lo stesso decreto-legge è in vigore dal 6 marzo 2010 e che i sollevati profili di illegittimità costituzionale potranno essere valutati in sede di trattazione del presente ricorso nel merito all’udienza pubblica di questo Tar, già fissata per il 6 maggio 2010; <br />	<br />
Considerato che la disposizione di cui all’art.1, comma 3, ultimo periodo, del suddetto decreto-legge, la quale appare costituire esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela giurisdizionale amministrativa, ai sensi dell’art.117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, stabilisce &#8211; pur in assenza di una specifica disciplina della fase cautelare adeguata alle connesse esigenze ordinamentali &#8211; che <i>“Avverso la decisione dell’Ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo”</i>, e che, pertanto, questo Giudice è tenuto ad esaminare la presente impugnativa e la connessa domanda cautelare, proposta ai sensi dell’art.21 della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;<br />	<br />
Considerato &#8211; avuto preminente riguardo al criterio della “cedevolezza” della normativa statale di dettaglio in seguito all’esercizio della potestà legislativa regionale &#8211; che l’art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 29 del 2010, relativo alle specifiche modalità di presentazione delle liste, non può trovare applicazione con riferimento alla fattispecie in esame, atteso che la Regione Lazio con propria legge 13 gennaio 2005, n. 2, ha adottato <i>“Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale”,</i> esercitando così la competenza legislativa ad essa attribuita dall’art.122, primo comma, della Costituzione, nell’ambito dei principi di cui alla legge statale 2 luglio 2004, n.165; <br />	<br />
Considerato, in particolare,<br />	<br />
&#8211; che nella Regione Lazio “il sistema di elezione” di cui all’art.122 della Costituzione è oggi disciplinato “nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica”, dalla citata Legge regionale n. 2 del 2005;<br />	<br />
&#8211; che l’art.1 della suddetta Legge Regionale recepisce la preesistente legge statale 17 febbraio 1968, n. 108, ponendo un rinvio di tipo meramente materiale-recettizio, e che le successive disposizioni della medesima legge regionale disciplinano direttame<br />
&#8211; che quindi, a seguito dell’esercizio della potestà legislativa regionale, le disposizioni adottate dal legislatore statale, anche se di carattere interpretativo, non possono trovare applicazione con riferimento alla materia disciplinata dalla legge regi<br />
Considerato, inoltre,<br />	<br />
&#8211; che alla stregua dell’art.9 della citata legge regionale <i>“Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del Tribunale di cui all’articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo<br />
&#8211; che dalla documentazione acquisita in atti, e in particolare dalle dichiarazioni rese dai Carabinieri presenti e verbalizzate dal Comandante della Legione Carabinieri Lazio-Reparto Servizi Magistratura di Roma, si evince che al momento della scadenza de<br />
&#8211; che, ai sensi della citata legge regionale, il competente Ufficio elettorale avrebbe comunque dovuto dichiarare non valida la lista di parte ricorrente in quanto depositata in ritardo e che, d’altro canto, parte ricorrente non allega in giudizio, alla l<br />
&#8211; che comunque &#8211; anche qualora, in via ipotetica, si volesse fare applicazione del citato art.1, comma 1, del DL.n. 29 del 2010 &#8211; dagli atti risulta che il plico, che asseritamente conteneva la prescritta documentazione ai sensi della citata norma, alle o<br />
&#8211; che non vi è, pertanto, alcuna certezza, né alcun principio di prova riguardo alle circostanze che il delegato di parte ricorrente, che risulta aver fatto ingresso al Tribunale alle ore 11.35 della mattina, fosse “munito della prescritta documentazione”<br />
Ritenuto, conclusivamente, che alla stregua delle pregresse considerazioni, non sussistono le condizioni necessarie ai fini dell’accoglimento della richiesta misura cautelare;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II bis, respinge l’istanza cautelare indicata in epigrafe, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Consigliere<br />	<br />
Mariangela Caminiti, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-9-3-2010-n-1119/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 9/3/2010 n.1119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-9-3-2010-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-9-3-2010-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-9-3-2010-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.0</a></p>
<p>Pres. V. SKOURIS – Rel. C. TOADER 1. Ambiente e territorio – Danno ambientale – Responsabilità &#8211; Disciplina applicabile – Comunitaria o nazionale – Presupposti &#8211; Limitazioni – Individuazione. 2. Ambiente e territorio – Danno ambientale diffuso – Nesso di causalità – Normativa nazionale – Previsione – Ammissibilità – Condizioni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-9-3-2010-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-9-3-2010-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. SKOURIS – Rel. C. TOADER</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Danno ambientale – Responsabilità &#8211; Disciplina applicabile – Comunitaria o nazionale – Presupposti &#8211; Limitazioni – Individuazione.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Danno ambientale diffuso – Nesso di causalità – Normativa nazionale – Previsione – Ammissibilità – Condizioni. 	</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Danno ambientale – Misure di riparazione – Allegato III direttiva 2004/35/CE – Attività ricomprese – Imputazione – Criterio oggettivo – Ammissibilità – Attività escluse – Onere della prova – Nesso di causalità – P.A. – Necessità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In un’ipotesi d’inquinamento ambientale, se non sono soddisfatti i presupposti d’applicazione <i>ratione temporis e/o ratione materiae</i> della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, secondo i quali la direttiva si applica ai danni causati da un’emissione, un evento o un incidente avvenuti dopo il 30 aprile 2007 quando questi danni derivano o da attività svolte successivamente a tale data, o da attività svolte anteriormente a tale data, ma non ultimate prima della scadenza della medesima, dovrà allora essere applicato il diritto nazionale, nel rispetto delle norme del Trattato e fatti salvi altri eventuali atti di diritto derivato.	</p>
<p>2. La direttiva 2004/35/CE non osta a una normativa nazionale che consente all’autorità competente, in sede di esecuzione della citata direttiva, di presumere l’esistenza di un nesso di causalità, anche nell’ipotesi di inquinamento a carattere diffuso, tra determinati operatori e un inquinamento accertato, e ciò in base alla vicinanza dei loro impianti alla zona inquinata. Tuttavia, conformemente al principio «chi inquina paga», per poter presumere secondo tale modalità l’esistenza di un siffatto nesso di causalità detta autorità deve disporre di indizi plausibili in grado di dare fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività. 	</p>
<p>3. Gli artt. 3, n. 1, 4, n. 5, e 11, n.2, della direttiva 2004/35/CE devono essere interpretati nel senso che, quando uno Stato membro decide di imporre misure di riparazione del danno ambientale ad operatori le cui attività siano elencate nell’allegato III a detta direttiva, l’autorità competente non è tenuta a dimostrare né un comportamento doloso o colposo, né un intento doloso in capo agli operatori le cui attività siano considerate all’origine del danno ambientale. Per le attività non ricomprese nel suddetto allegato III, spetta alla stessa autorità, da un lato, ricercare preventivamente l’origine dell’accertato inquinamento, attività riguardo alla quale detta autorità dispone di un potere discrezionale in merito alle procedure e ai mezzi da impiegare, nonché alla durata di una ricerca siffatta, dall’altro lato, dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra l’attività degli operatori cui sono dirette le misure di riparazione e l’inquinamento di cui trattasi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)<br />	<br />
9 marzo 2010 (<u>*</u>)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Nel procedimento C 378/08,<br />	<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, con decisione 5 giugno 2008, pervenuta in cancelleria il 21 agosto 2008, nelle cause<br />	<br />
<b>Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA,</b><br />	<br />
<b>Polimeri Europa SpA,</b><br />	<br />
<b>Syndial SpA</b><br />	<br />
contro<br />	<br />
<b>Ministero dello Sviluppo economico,</b><br />	<br />
<b>Ministero della Salute,</b><br />	<br />
<b>Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare,</b><br />	<br />
<b>Ministero delle Infrastrutture,</b><br />	<br />
<b>Ministero dei Trasporti,</b><br />	<br />
<b>Presidenza del Consiglio dei Ministri,</b><br />	<br />
<b>Ministero dell’Interno,</b><br />	<br />
<b>Regione siciliana,</b><br />	<br />
<b>Assessorato regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia),</b><br />	<br />
<b>Assessorato regionale Industria (Sicilia),</b><br />	<br />
<b>Prefettura di Siracusa,</b><br />	<br />
<b>Istituto superiore di Sanità,</b><br />	<br />
<b>Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia),</b><br />	<br />
<b>Vice Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia),</b><br />	<br />
<b>Agenzia Protezione Ambiente e Servizi tecnici (APAT),</b><br />	<br />
<b>Agenzia regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia),</b><br />	<br />
<b>Istituto centrale Ricerca scientifica e tecnologica applicata al Mare,</b><br />	<br />
<b>Subcommissario per la Bonifica dei Siti contaminati,</b><br />	<br />
<b>Provincia regionale di Siracusa,</b><br />	<br />
<b>Consorzio ASI Sicilia orientale Zona Sud,</b><br />	<br />
<b>Comune di Siracusa,</b><br />	<br />
<b>Comune di Augusta,</b><br />	<br />
<b>Comune di Melilli,</b><br />	<br />
<b>Comune di Priolo Gargallo,</b><br />	<br />
<b>Azienda Unità sanitaria locale n. 8,</b><br />	<br />
<b>Sviluppo Italia Aree Produttive SpA,</b><br />	<br />
<b>Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) SpA, </b>già Sviluppo Italia SpA,<br />	<br />
con l’intervento di:<br />	<br />
<b>ENI Divisione Exploration and Production SpA,</b><br />	<br />
<b>ENI SpA,</b><br />	<br />
<b>Edison SpA,</b>	</p>
<p align=center>LA CORTE (Grande Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J. C. Bonichot, dalle sig.re R. Silva de Lapuerta, P. Lindh e C. Toader (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, K. Schiemann, P. K&#363;ris, E. Juhász, A. Arabadjiev e J. J. Kasel, giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig.ra J. Kokott<br />	<br />
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 settembre 2009,<br />	<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />	<br />
–        per la Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, dagli avv.ti D. De Luca, M. Caldarera, L. Acquarone e G. Acquarone; <br />	<br />
–        per la Polimeri Europa SpA e la Syndial SpA, dagli avv.ti P. Amara, S. Grassi, G.M. Roberti e I. Perego;<br />	<br />
–        per la Sviluppo Italia Aree Produttive SpA e la Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) SpA, già Sviluppo Italia SpA, dall’avv. F. Sciaudone;<br />	<br />
–        per la ENI SpA, dagli avv.ti G.M. Roberti, I. Perego, S. Grassi e C. Giuliano;<br />	<br />
–        per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato;<br />	<br />
–        per il governo ellenico, dalla sig.ra A. Samoni Rantou e dal sig. G. Karipsiadis, in qualità di agenti;<br />	<br />
–        per il governo olandese, dalle sig.re C. Wissels e B. Koopman nonché dal sig. D.J.M. de Grave, in qualità di agenti;<br />	<br />
–        per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. C. Zadra e dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di agenti,<br />	<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 ottobre 2009,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio «chi inquina paga» di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143, pag. 56), nonché, segnatamente, alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).<br />	<br />
2        Questa domanda è stata presentata nell’ambito di alcune controversie tra le società Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA e Syndial SpA, da un lato, e diverse autorità nazionali, regionali e comunali italiane, dall’altro, in merito a misure di riparazione di danni ambientali adottate da dette autorità per quanto concerne la Rada di Augusta, attorno alla quale si trovano gli impianti e/o i terreni delle citate società.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Contesto normativo</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<i></b> Il diritto dell’Unione <br />	<br />
</i>3        I ‘considerando’ della direttiva 2004/35, rilevanti ai fini della presente causa, sono del seguente tenore:<br />	<br />
«(1)      Nella Comunità esistono attualmente molti siti contaminati, che comportano rischi significativi per la salute, e negli ultimi decenni vi è stata una forte accelerazione della perdita di biodiversità. Il non intervento potrebbe provocare in futuro ulteriori contaminazioni dei siti e una perdita di biodiversità ancora maggiore. (…) <br />	<br />
(2)      (…) Il principio fondamentale della presente direttiva dovrebbe essere quindi che l’operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile (…).<br />	<br />
(…)<br />	<br />
(8)      La presente direttiva dovrebbe applicarsi, con riferimento al danno ambientale, alle attività professionali che presentano un rischio per la salute umana o l’ambiente. In linea di principio, tali attività dovrebbero essere individuate con riferimento alla normativa comunitaria pertinente che prevede requisiti normativi in relazione a certe attività o pratiche che si considera presentino un rischio potenziale o reale per la salute umana o l’ambiente.<br />	<br />
(9)      La presente direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto riguarda il danno causato alle specie e agli habitat naturali protetti, alle attività professionali che non sono già direttamente o indirettamente contemplate nella normativa comunitaria come comportanti un rischio reale o potenziale per la salute umana o l’ambiente. In tali casi l’operatore sarebbe responsabile ai sensi della presente direttiva, soltanto quando vi sia il dolo o la colpa di detto operatore.<br />	<br />
(…)<br />	<br />
(13)      A non tutte le forme di danno ambientale può essere posto rimedio attraverso la responsabilità civile. Affinché quest’ultima sia efficace è necessario che vi siano uno o più inquinatori individuabili, il danno dovrebbe essere concreto e quantificabile e si dovrebbero accertare nessi causali tra il danno e gli inquinatori individuati. La responsabilità civile non è quindi uno strumento adatto per trattare l’inquinamento a carattere diffuso e generale nei casi in cui sia impossibile collegare gli effetti ambientali negativi a atti o omissioni di taluni singoli soggetti.<br />	<br />
(…)<br />	<br />
(24)      È necessario assicurare la disponibilità di mezzi di applicazione ed esecuzione efficaci, garantendo un’adeguata tutela dei legittimi interessi degli operatori e delle altre parti interessate. Si dovrebbero conferire alle autorità competenti compiti specifici che implicano appropriata discrezionalità amministrativa, ossia il dovere di valutare l’entità del danno e di determinare le misure di riparazione da prendere. <br />	<br />
(…)<br />	<br />
(30)      La presente direttiva non si dovrebbe applicare al danno cagionato prima dello scadere del termine per la sua attuazione.<br />	<br />
(…)».<br />	<br />
4        Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2004/35, intitolato «Ambito di applicazione», quest’ultima si applica:<br />	<br />
«(…)<br />	<br />
a)      al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;<br />	<br />
b)      al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionali non elencate nell’allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell’operatore».<br />	<br />
5        L’art. 4, n. 5, di detta direttiva prevede che quest’ultima «si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso unicamente quando sia possibile accertare un nesso causale tra il danno e le attività di singoli operatori».<br />	<br />
6        L’art. 6 della medesima direttiva, intitolato «Azione di riparazione», dispone quanto segue:<br />	<br />
«1.      Quando si è verificato un danno ambientale, l’operatore comunica senza indugio all’autorità competente tutti gli aspetti pertinenti della situazione e adotta: <br />	<br />
(…) <br />	<br />
b)      le necessarie misure di riparazione conformemente all’articolo 7. <br />	<br />
2.      L’autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di: <br />	<br />
(…) <br />	<br />
c)      chiedere all’operatore di prendere le misure di riparazione necessarie; <br />	<br />
d)      dare all’operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di riparazione necessarie da adottare; oppure <br />	<br />
e)      adottare essa stessa le misure di riparazione necessarie. <br />	<br />
3.      L’autorità competente richiede che l’operatore adotti le misure di riparazione. Se l’operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere (…) c) o d), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l’autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi».<br />	<br />
7        Per quanto concerne i costi connessi alla prevenzione e alla riparazione, l’art. 8 della direttiva 2004/35 enuncia quanto segue: <br />	<br />
«1.      L’operatore sostiene i costi delle azioni di prevenzione e di riparazione adottate in conformità della presente direttiva. <br />	<br />
2.      Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, l’autorità competente recupera, tra l’altro attraverso garanzie reali o altre adeguate garanzie, dall’operatore che ha causato il danno o l’imminente minaccia di danno i costi da essa sostenuti in relazione alle azioni di prevenzione o di riparazione adottate a norma della presente direttiva.<br />	<br />
Tuttavia, l’autorità competente ha facoltà di decidere di non recuperare la totalità dei costi qualora la spesa necessaria per farlo sia maggiore dell’importo recuperabile o qualora l’operatore non possa essere individuato.<br />	<br />
3.      Non sono a carico dell’operatore i costi delle azioni di prevenzione o di riparazione adottate conformemente alla presente direttiva se egli può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno:<br />	<br />
a)      è stato causato da un terzo, e si è verificato nonostante l’esistenza di opportune misure di sicurezza, (…) <br />	<br />
(…)<br />	<br />
In tali casi gli Stati membri adottano le misure appropriate per consentire all’operatore di recuperare i costi sostenuti.<br />	<br />
(…)».<br />	<br />
8        L’art. 9 di detta direttiva, intitolato «Imputazione dei costi nel caso di pluralità di autori del danno», è del seguente tenore:<br />	<br />
«La presente direttiva lascia impregiudicata qualsiasi disposizione del diritto nazionale riguardante l’imputazione dei costi nel caso di pluralità di autori del danno, in particolare per quanto concerne la ripartizione della responsabilità tra produttore e utente di un prodotto».<br />	<br />
9        L’art. 11 della medesima direttiva, intitolato «Autorità competente», prevede quanto segue:<br />	<br />
«1.      Gli Stati membri designano l’autorità competente o le autorità competenti ai fini dell’esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva.<br />	<br />
2.      Spetta all’autorità competente individuare l’operatore che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, valutare la gravità del danno e determinare le misure di riparazione da prendere a norma dell’allegato II. A tal fine, l’autorità competente è legittimata a chiedere all’operatore interessato di effettuare la propria valutazione e di fornire tutte le informazioni e i dati necessari.<br />	<br />
(…)<br />	<br />
4.      Le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva che impongono misure di prevenzione o di riparazione sono motivate con precisione. Tali decisioni sono notificate senza indugio all’operatore interessato, il quale è contestualmente informato dei mezzi di ricorso di cui dispone secondo la legge vigente dello Stato membro in questione, nonché dei termini relativi a detti ricorsi».<br />	<br />
10      L’art. 16 della direttiva 2004/35, intitolato «Relazione con il diritto nazionale», enuncia, nel suo n. 1, che quest’ultima «non preclude agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, comprese l’individuazione di altre attività da assoggettare agli obblighi di prevenzione e di riparazione previsti dalla presente direttiva e l’individuazione di altri soggetti responsabili».<br />	<br />
11      L’art. 17 della stessa direttiva, intitolato «Applicazione nel tempo», prevede che quest’ultima non si applica:<br />	<br />
«(…)<br />	<br />
–        al danno causato da un’emissione, un evento o un incidente verificatosi prima della data di cui all’articolo 19, paragrafo 1;<br />	<br />
–        al danno causato da un’emissione, un evento o un incidente verificatosi dopo la data di cui all’articolo 19, paragrafo 1, se derivante da una specifica attività posta in essere e terminata prima di detta data;<br />	<br />
–        al danno in relazione al quale sono passati più di 30 anni dall’emissione, evento o incidente che l’ha causato».<br />	<br />
12      L’art. 19, n. 1, primo comma, di detta direttiva precisa che gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla medesima entro il 30 aprile 2007.<br />	<br />
13      Il punto 1 dell’allegato III alla direttiva 2004/35 riguarda specificamente il funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione, conformemente alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257, pag. 26).<br />	<br />
14      Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 96/61, quest’ultima ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato I alla medesima. I punti 2.1 e 2.4 del citato allegato riguardano, rispettivamente, le «attività energetiche» e l’«industria chimica».<br />	<br />
<i> Il diritto nazionale<br />	<br />
</i>15      Il giudice del rinvio fa riferimento al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE [del Consiglio 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti] (GU L 178, pag. 32), 91/689/CEE [del Consiglio 12 dicembre 1991,] sui rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20) e 94/62/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994], sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10) (Supplemento ordinario alla GURI n. 38 del 15 febbraio 1997; in prosieguo: il «d. lgs. n. 22/1997»). Questo decreto è stato abrogato e sostituito con decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Supplemento ordinario alla GURI n. 88 del 14 aprile 2006; in prosieguo: il «d.lgs n. 152/2006»), il quale, negli artt. 299 318, recepisce nell’ordinamento giuridico italiano la direttiva 2004/35. <br />	<br />
16      L’art. 17 del d. lgs. n. 22/1997 prevedeva che «(…) chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento (…)».<br />	<br />
17      L’art. 9 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni (Supplemento ordinario alla GURI n. 293 del 15 dicembre 1999; in prosieguo: il «decreto 471/1999») ha il seguente disposto: <br />	<br />
«Il proprietario di un sito o altro soggetto che (…) intenda attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi dell’articolo 17, comma 13 bis, del D. lgs. [n. 22/1997], è tenuto a comunicare alla Regione, alla Provincia e al Comune la situazione di inquinamento rilevata nonché gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza necessari per assicurare la tutela della salute e dell’ambiente adottati e in fase di esecuzione. La comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti interventi. (…) Il Comune o, se l’inquinamento interessa il territorio di più comuni, la Regione verifica l’efficacia degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza adottati e può fissare prescrizioni ed interventi integrativi con particolare riferimento alle misure di monitoraggio da attuare per accertare le condizioni di inquinamento ed ai controlli da effettuare per verificare l’efficacia degli interventi attuati a protezione della salute pubblica e dell’ambiente circostante (…)».<br />	<br />
18      L’art. 311, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006 così dispone:<br />	<br />
«Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato».<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Cause principali e questioni pregiudiziali</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>19      Le cause principali concernono il territorio di Priolo Gargallo (Sicilia), dichiarato «sito di interesse nazionale ai fini della bonifica», e, in particolare, la Rada di Augusta. Quest’ultima è interessata da fenomeni ricorrenti di inquinamento ambientale la cui origine risalirebbe già agli anni ‘60, quando è stato realizzato il polo petrolchimico Augusta-Priolo-Melilli. Da tale periodo, numerose imprese, operanti nel settore degli idrocarburi e della petrolchimica, si sono installate e/o succedute in questo territorio.<br />	<br />
20      La zona ha costituito oggetto di una «caratterizzazione» diretta a valutare lo stato dei terreni, delle falde freatiche, delle acque costiere e dei fondali marini. Conformemente all’art. 9 del decreto n. 471/1999, le imprese insediate nel polo petrolchimico, in qualità di proprietarie delle aree industriali terrestri comprese nel sito di interesse nazionale, hanno presentato progetti di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica della falda, approvati con decreto interministeriale.<br />	<br />
21      Mediante diverse misure consecutive e a causa del ritardo contestato alle imprese nell’esecuzione dei progetti di intervento, la pubblica autorità ha ordinato a dette imprese di procedere alla bonifica dei fondali marini della Rada di Augusta, in particolare alla rimozione dei sedimenti contaminati presenti in quest’ultima per una profondità pari a m 2, con l’espressa sanzione che, in caso di inadempienza delle imprese, tali lavori sarebbero stati effettuati d’ufficio, a carico e a spese di queste ultime. In occasione della conferenza preparatoria dei servizi svoltasi il 21 luglio 2006, è stato parimenti deciso di completare le misure precedentemente approvate con la realizzazione di un confinamento fisico della falda. <br />	<br />
22      Sostenendo che un’opera del genere era irrealizzabile e le esponeva a costi sproporzionati, le imprese interessate hanno proposto ricorso avverso dette decisioni amministrative in questione dinanzi al giudice del rinvio. Con sentenza 21 luglio 2007, n. 1254, quest’ultimo ha accolto tali ricorsi, dichiarando che gli obblighi di bonifica menzionati erano illeciti poiché non si era tenuto conto, all’atto della loro adozione, né del principio «chi inquina paga», né delle norme nazionali che disciplinano le procedure di bonifica, né del principio del contraddittorio. Inoltre, non si era svolto nessun dibattito con le imprese coinvolte in merito ai presupposti per la realizzazione di una siffatta bonifica. <br />	<br />
23      Questa pronuncia è stata impugnata dalle autorità amministrative dinanzi al Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia il quale, con ordinanza cautelare 2 aprile 2008, ha considerato dimostrato il fumus boni iuris dell’appello e, in considerazione delle conseguenze dannose connesse al ritardo indotto nell’esecuzione delle misure ordinate dalla pubblica amministrazione, ha disposto la sospensione dell’esecuzione della citata sentenza n. 1254/2007.<br />	<br />
24      Successivamente, le autorità amministrative hanno constatato che le misure precedentemente approvate erano inadeguate a porre rimedio all’inquinamento esistente nella Rada di Augusta. A fronte, inoltre, del rifiuto delle società ricorrenti ad ottemperare, il 20 dicembre 2007 la conferenza dei servizi decisoria ha prescritto a queste ultime altre misure, tra le quali figurava la realizzazione di un confinamento la cui esecuzione sarebbe stata affidata alla società Sviluppo Italia Aree Produttive SpA (in prosieguo: la «Sviluppo»). Queste misure sarebbero state confermate in occasione della conferenza dei servizi decisoria svoltasi il 6 marzo e il 16 aprile 2008. Infine, è stato adottato il decreto 21 febbraio 2008, n. 4378, avente ad oggetto un «provvedimento finale di adozione (…) delle determinazioni della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di interesse nazionale di Priolo del 20 dicembre 2007» (in prosieguo: il «decreto n. 4378/2008»).<br />	<br />
25      Avverso questo decreto nonché contro altri atti amministrativi ad esso correlati, le ricorrenti nelle cause principali hanno proposto nuovamente ricorso dinanzi al giudice del rinvio. In tal sede esse denunciano, in particolare, la circostanza che il progetto accolto, di cui la società Sviluppo ha garantito l’elaborazione e che le è stato attribuito in assenza di gara d’appalto, non avrebbe scopi di tutela ambientale, bensì servirebbe piuttosto alla realizzazione di un’infrastruttura pubblica, ossia la realizzazione di un’isola artificiale all’interno della Rada di Augusta mediante sedimenti contaminati.<br />	<br />
26      Il giudice del rinvio sottolinea che, in pronunce precedenti concernenti la medesima controversia, il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia, in qualità di giudice d’appello, aveva dichiarato, in particolare, che «appare irrilevante (…) ogni accertamento (…) volto a verificare il coinvolgimento, o meno, degli attuali proprietari o concessionari di aree industriali (…) così come (…) ogni accertamento volto a verificare la sussistenza di eventuali responsabilità in capo ad organi della P.A. che abbiano in passato autorizzato l’esercizio di attività inquinanti». Infatti, secondo questo stesso giudice, «il punto di equilibrio fra i diversi interessi di rilevanza costituzionale alla tutela della salute, dell’ambiente e dell’iniziativa economica privata (…) va (…) ricercato (…) in un criterio di oggettiva responsabilità imprenditoriale, in base al quale gli operatori economici che producono e ritraggono profitti attraverso l’esercizio di attività pericolose, in quanto ex se inquinanti, o in quanto utilizzatori di strutture produttive contaminate e fonte di perdurante contaminazione, sono perciò stesso tenuti a sostenere integralmente gli oneri necessari a garantire la tutela dell’ambiente e della salute della popolazione, in correlazione causale» con tutti i fenomeni di inquinamento collegati all’attività industriale.<br />	<br />
27      Il giudice del rinvio sottolinea che la prassi della competente autorità pubblica, confermata dal giudice d’appello, consiste pertanto, allo stato degli atti, nell’addossare alle imprese che operano nella Rada di Augusta la responsabilità per l’inquinamento ambientale esistente, senza distinzioni tra l’inquinamento precedente e quello attuale e senza accertamento di dirette responsabilità nella genesi del danno a carico di ciascuna delle imprese coinvolte.<br />	<br />
28      Nel prospettare un eventuale sviluppo della propria giurisprudenza in accordo con il suo giudice d’appello, il giudice del rinvio pone in evidenza la situazione specifica dell’inquinamento proprio della Rada di Augusta. Esso sottolinea in particolare che nella zona si sono succedute una pluralità di imprese petrolchimiche, per cui sarebbe non solo impossibile, ma parimenti inutile determinare il rispettivo grado di responsabilità, qualora si tenga presente, in particolare, che la circostanza di condurre nel sito contaminato attività di per se stesse pericolose può bastare a far dichiarare accertata la loro responsabilità.<br />	<br />
29      È alla luce di questo complesso di circostanze che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: <br />	<br />
«1)      Se il principio “chi inquina paga” (art.174 CE) (…) nonché le disposizioni di cui alla [direttiva 2004/35] ostino ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di imporre agli imprenditori privati – per il solo fatto che essi si trovino attualmente ad esercitare la propria attività in una zona da lungo tempo contaminata o limitrofa a quella storicamente contaminata – l’esecuzione di misure di riparazione a prescindere dallo svolgimento di qualsiasi istruttoria in ordine all’individuazione del responsabile dell’inquinamento.<br />	<br />
2)      Se il principio “chi inquina paga” (art.174 CE) (…) nonché le disposizioni di cui alla [direttiva 2004/35] ostino ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di attribuire la responsabilità del risarcimento del danno ambientale in forma specifica al soggetto titolare di diritti reali e/o esercente un’attività imprenditoriale nel sito contaminato, senza la necessità di accertare previamente la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto e l’evento di contaminazione, in virtù del solo rapporto di “posizione” nel quale egli stesso si trova (cioè essendo egli un operatore la cui attività sia svolta all’interno del sito).<br />	<br />
3)      Se la normativa comunitaria di cui all’art. 174 [CE ed alla direttiva 2004/35] osti ad una normativa nazionale che, superando il principio “chi inquina paga”, consenta alla Pubblica Amministrazione di attribuire la responsabilità del risarcimento del danno ambientale in forma specifica al soggetto titolare di diritti reali e/o d’impresa nel sito contaminato, senza la necessità di accertare previamente la sussistenza, oltre che del nesso causale tra la condotta del soggetto e l’evento di contaminazione, anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa.<br />	<br />
4)      Se i principi comunitari in materia di tutela della concorrenza di cui al Trattato che istituisce la Comunità europea e le (…) direttive 2004/18, [del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54)] e [del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori e di forniture (GU L 395, pag. 33)] ostino ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di affidare a soggetti privati (società Sviluppo SpA. e [Sviluppo]) attività di caratterizzazione, di progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica – rectius: di realizzazione di opere pubbliche – su aree demaniali in via diretta, senza esperire preliminarmente le necessarie procedure di evidenza pubblica».<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sulle questioni pregiudiziali</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<i></b> Sulla ricevibilità<br />	<br />
</i>30      Il governo italiano asserisce che il rinvio pregiudiziale sarebbe irricevibile in quanto, in particolare, da un lato, le questioni proposte implicherebbero che la Corte esamini la normativa nazionale e, dall’altro, lo scopo del giudice del rinvio sarebbe non di risolvere la controversia di cui è investito, bensì piuttosto di rimettere in discussione la giurisprudenza del suo giudice di appello. <br />	<br />
31      A questo proposito basta ricordare che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, benché non spetti alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità di norme del diritto interno con il diritto dell’Unione, essa è tuttavia competente a fornire al giudice a quo tutti gli elementi di interpretazione concernenti tale diritto, atti a consentirgli di valutare tale compatibilità per pronunciarsi nella causa di cui è investito (sentenza 22 maggio 2008, causa C 439/06, citiworks, Racc. pag. I 3913, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). <br />	<br />
32      Peraltro, il giudice che non decide in ultima istanza dev’essere libero, segnatamente se esso ritiene che la valutazione in diritto formulata dall’istanza superiore possa condurlo ad emettere un giudizio contrario al diritto dell’Unione, di sottoporre alla Corte le questioni con cui deve confrontarsi (v., in tal senso, sentenza 16 gennaio 1974, causa 166/73, Rheinmühlen-Düsseldorf, Racc. pag. 33, punto 4).<br />	<br />
33      In considerazione delle precedenti osservazioni, il presente rinvio pregiudiziale è ricevibile e, di conseguenza, occorre esaminare le varie questioni proposte dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia.<br />	<br />
<i> Sulle prime tre questioni <br />	<br />
</i>34      Con le sue prime tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio «chi inquina paga», quale sancito dall’art. 174, n. 2, primo comma, CE, e le disposizioni della direttiva 2004/35, che mira a dare attuazione a questo principio nell’ambito della responsabilità ambientale, ostino a una normativa nazionale che consente all’autorità competente di imporre ad alcuni operatori, a causa della vicinanza dei loro impianti ad una zona inquinata, misure di riparazione dei danni ambientali, senza avere preventivamente indagato sugli eventi all’origine dell’inquinamento, né avere accertato il nesso di causalità tra detti danni e i citati operatori né il dolo o la colpa di questi ultimi. <br />	<br />
35      Alla luce delle circostanze delle cause principali, quali illustrate dal giudice del rinvio, e dell’esame che ne hanno svolto i governi italiano, ellenico ed olandese nonché la Commissione delle Comunità europee, occorre determinare i presupposti di applicabilità ratione temporis della direttiva 2004/35 in circostanze del genere, prima di risolvere le questioni proposte.<br />	<br />
 Sull’applicabilità ratione temporis della direttiva 2004/35 <br />	<br />
–       Osservazioni presentate alla Corte<br />	<br />
36      I governi italiano e olandese nonché la Commissione dubitano che la direttiva 2004/35 possa applicarsi ratione temporis ai fatti delle cause principali, in quanto il danno ambientale sarebbe anteriore al 30 aprile 2007 e/o esso deriverebbe comunque da attività precedenti, che sarebbero state ultimate prima di tale data. La Commissione fa capire, però, che questa direttiva potrebbe applicarsi limitatamente ai danni successivi al 30 aprile 2007 derivanti dall’attività presente degli operatori coinvolti. Tuttavia, essa non potrebbe applicarsi a un inquinamento anteriore a questa stessa data, causato da operatori diversi da quelli attualmente in attività nella Rada di Augusta, ai quali si vorrebbe addossare detto inquinamento.<br />	<br />
37      Il governo ellenico ritiene viceversa che la direttiva 2004/35 sia applicabile ai fatti delle cause principali. Infatti, basandosi su una lettura a contrario dell’art. 17, secondo trattino, di questa direttiva, esso ritiene che quest’ultima si applichi anche qualora l’attività all’origine del danno sia iniziata prima del 30 aprile 2007, purché la stessa non sia terminata prima di tale data e prosegua dopo il 30 aprile 2007.<br />	<br />
–       Risposta della Corte<br />	<br />
38      Come si evince dal trentesimo ‘considerando’ della direttiva 2004/35, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che la normativa relativa al regime di responsabilità ambientale istituito da questa direttiva «non si dovrebbe applicare al danno cagionato prima dello scadere del termine per la sua attuazione», ossia prima del 30 aprile 2007.<br />	<br />
39      Detto legislatore ha indicato espressamente, nell’art. 17 della direttiva 2004/35, le ipotesi in cui quest’ultima non si applica. Dal momento che le ipotesi che non rientrano nella sfera di applicazione ratione temporis di questa direttiva sono state così definite in modo negativo, occorre dedurne che qualsiasi altra ipotesi è soggetta, in linea di principio, dal punto di vista cronologico, al regime di responsabilità ambientale istituito da detta direttiva.<br />	<br />
40      Dall’art. 17, primo e secondo trattino, della direttiva 2004/35 si ricava che quest’ultima non si applica ai danni causati da un’emissione, un evento o un incidente verificatosi prima del 30 aprile 2007 né a quelli causati dopo tale data, se derivanti da una specifica attività posta in essere e terminata prima di detta data.<br />	<br />
41      Occorre dedurne che questa direttiva si applica ai danni causati da un’emissione, un evento o un incidente avvenuti dopo il 30 aprile 2007 quando questi danni derivano o da attività svolte successivamente a tale data, o da attività svolte anteriormente a tale data, ma non ultimate prima della scadenza della medesima.<br />	<br />
42      In forza dell’art. 267 TFUE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, questa può pronunciarsi unicamente sull’interpretazione o sulla validità di un testo normativo dell’Unione sulla base dei fatti indicati dal giudice nazionale. Ne consegue che non spetta alla Corte, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo citato, ma al giudice nazionale l’applicazione ad atti o fatti di carattere nazionale delle norme del diritto dell’Unione di cui la Corte abbia fornito l’interpretazione (v. sentenza 11 settembre 2008, causa C 279/06, CEPSA, Racc. pag. I 6681, punto 28). <br />	<br />
43      Spetta pertanto al giudice del rinvio verificare, in base ai fatti che esso solo è in grado di valutare, se, nelle cause principali, i danni oggetto delle misure di riparazione ambientale decise dalle autorità nazionali competenti rientrino in una delle ipotesi elencate nel punto 41 della presente sentenza. <br />	<br />
44      Qualora detto giudice dovesse giungere alla conclusione che la direttiva 2004/35 non è applicabile nella causa di cui è investito, un’ipotesi del genere dovrà essere allora disciplinata dall’ordinamento nazionale, nel rispetto delle norme del Trattato e fatti salvi altri eventuali atti di diritto derivato.<br />	<br />
45      A questo proposito, l’art. 174 CE ricorda che la politica della Comunità in materia ambientale mira a un livello elevato di protezione e si basa, segnatamente, sul principio «chi inquina paga». Questa disposizione si limita pertanto a definire gli obiettivi generali della Comunità in materia ambientale, mentre l’art. 175 CE affida il compito di decidere le azioni da avviare al Consiglio dell’Unione europea, eventualmente applicando la procedura di codecisione con il Parlamento europeo (v., in tal senso, sentenza 14 luglio 1994, causa C 379/92, Peralta, Racc. pag. I 3453, punti 57 e 58).<br />	<br />
46      Come giustamente sottolineato dal governo olandese, dal momento che l’art. 174 CE, che contiene il principio «chi inquina paga», è rivolto all’azione della Comunità, questa disposizione non può essere invocata in quanto tale dai privati al fine di escludere l’applicazione di una normativa nazionale, quale quella oggetto delle cause principali, emanata in una materia rientrante nella politica ambientale, quando non sia applicabile nessuna normativa comunitaria adottata in base all’art. 175 CE, che disciplini specificamente l’ipotesi di cui trattasi.<br />	<br />
47      Se e in quanto il giudice del rinvio giunga alla conclusione che la direttiva 2004/35 è applicabile ratione temporis nelle cause principali, occorre affrontare le questioni pregiudiziali nel modo seguente. <br />	<br />
 Sul regime di responsabilità ambientale previsto dalla direttiva 2004/35 <br />	<br />
–       Osservazioni presentate alla Corte<br />	<br />
48      I governi italiano ed ellenico ritengono che, a norma dell’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 2004/35, quando si tratta di attività di cui all’allegato III di quest’ultima, sussista una presunzione che gli operatori siano responsabili dell’inquinamento accertato, senza che occorra dimostrare una loro responsabilità per fatto illecito o un nesso di causalità tra le loro rispettive attività e i danni provocati all’ambiente.<br />	<br />
49      Secondo il governo ellenico, solo quando le attività degli operatori non rientrino fra quelle di cui all’allegato III alla direttiva 2004/35 l’autorità competente, al fine di imporre a questi ultimi misure di responsabilità ambientale ai sensi di questa direttiva, deve dimostrare, conformemente all’art. 3, n. 1, lett. b), di quest’ultima, che detti operatori siano responsabili per comportamento doloso o colposo. A questa autorità non incomberebbe nemmeno l’onere di provare il grado di coinvolgimento di questi ultimi, poiché l’art. 8, n. 3, di detta direttiva enuncerebbe che l’onere della prova di un nesso di causalità tra il danno e l’effettivo inquinatore graverebbe in realtà sull’operatore, che non voglia essere obbligato a sostenere i costi riguardanti danni dei quali egli sia in grado di dimostrare che siano conseguenze dell’opera di un terzo. Pertanto, la facoltà per le imprese interessate di promuovere, eventualmente tra di esse, azioni di regresso basate sulle norme nazionali in materia di responsabilità potrebbe fornire soluzioni pragmatiche.<br />	<br />
50      Il governo italiano sottolinea che comunque, nelle cause principali, il nesso di causalità sussisterebbe in re ipsa, senza che occorra condurre un’indagine per accertarlo, in quanto le imprese interessate si sarebbero autodenunciate e sussisterebbe una coincidenza evidente tra le sostanze da loro prodotte e i materiali inquinanti ritrovati. Inoltre, l’art. 16, n. 1, della direttiva 2004/35 consentirebbe agli Stati membri di emanare norme più rigorose di quelle contenute in questa direttiva.<br />	<br />
51      La Commissione ritiene che la direttiva 2004/35 non si applichi quando non sia possibile identificare con precisione l’operatore la cui attività abbia provocato i danni ambientali. Tuttavia, basandosi sull’art. 16, n. 1, di questa direttiva, essa è del parere che quest’ultima non osti all’applicazione di un regime più rigoroso, quale quello oggetto delle cause principali, per quanto concerne la facoltà degli Stati membri di individuare sia altre attività da assoggettare alle prescrizioni di detta direttiva, sia altri responsabili poiché, comunque, un regime siffatto tenderebbe a rafforzare gli obblighi stabiliti dalla citata direttiva.<br />	<br />
–       Risposta della Corte<br />	<br />
52      Come afferma il tredicesimo ‘considerando’ della direttiva 2004/35, a non tutte le forme di danno ambientale può essere posto rimedio attraverso la responsabilità civile e, affinché quest’ultima sia efficace, è necessario in particolare accertare nessi causali tra uno o più inquinatori individuabili e danni ambientali concreti e quantificabili.<br />	<br />
53      Come si evince dagli artt. 4, n. 5, e 11, n. 2, della direttiva 2004/35, così come l’accertamento di un siffatto nesso causale è necessario da parte dell’autorità competente al fine di imporre misure di riparazione ad eventuali operatori, a prescindere dal tipo di inquinamento in questione, quest’obbligo è parimenti un presupposto per l’applicabilità di detta direttiva per quanto concerne forme di inquinamento a carattere diffuso ed esteso.<br />	<br />
54      Un nesso di causalità del genere può essere agevolmente dimostrato quando l’autorità competente si trovi in presenza di un inquinamento circoscritto nello spazio e nel tempo, che sia opera di un numero limitato di operatori. Viceversa, non è questo il caso nell’ipotesi di fenomeni di inquinamento a carattere diffuso, per cui il legislatore dell’Unione ha giudicato che, in presenza di un inquinamento del genere, un regime di responsabilità civile non costituisce uno strumento idoneo quando detto nesso di causalità non possa essere accertato. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 4, n. 5, della direttiva 2004/35, quest’ultima si applica a questo tipo di inquinamento solo quando sia possibile accertare un nesso di causalità tra i danni e le attività dei diversi operatori.<br />	<br />
55      A questo proposito, è giocoforza rilevare che la direttiva 2004/35 non definisce la modalità di accertamento di un siffatto nesso di causalità. Ebbene, nella cornice della competenza condivisa tra l’Unione e i suoi Stati membri in materia ambientale, quando un elemento necessario all’attuazione di una direttiva adottata in base all’art. 175 CE non sia stato definito nell’ambito di quest’ultima, una siffatta definizione rientra nella competenza di questi Stati e, a tale proposito, essi dispongono di un ampio potere discrezionale, nel rispetto delle norme del Trattato, al fine di prevedere discipline nazionali che configurino o concretizzino il principio «chi inquina paga» (v., in tal senso, sentenza 16 luglio 2009, causa C 254/08, Futura Immobiliare e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 48, 52 e 55).<br />	<br />
56      Da questo punto di vista, la normativa di uno Stato membro può prevedere che l’autorità competente abbia facoltà di imporre misure di riparazione del danno ambientale presumendo l’esistenza di un nesso di causalità tra l’inquinamento accertato e le attività del singolo o dei diversi operatori, e ciò in base alla vicinanza degli impianti di questi ultimi con il menzionato inquinamento.<br />	<br />
57      Tuttavia, dato che, conformemente al principio «chi inquina paga», l’obbligo di riparazione incombe agli operatori solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell’inquinamento o al rischio di inquinamento (v., per analogia, sentenza 24 giugno 2008, causa C 188/07, Commune de Mesquer, Racc. pag. I 4501, punto 77), per poter presumere secondo tali modalità l’esistenza di un siffatto nesso di causalità l’autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività. <br />	<br />
58      Quando disponga di indizi di tal genere, l’autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l’inquinamento diffuso rilevato. Conformemente all’art. 4, n. 5, della direttiva 2004/35, un’ipotesi del genere può rientrare pertanto nella sfera d’applicazione di questa direttiva, a meno che detti operatori non siano in condizione di confutare tale presunzione.<br />	<br />
59      Da ciò deriva che, qualora il giudice del rinvio ritenga che l’inquinamento in questione nelle cause principali presenti un carattere diffuso e che non possa essere dimostrato un nesso di causalità, un’ipotesi del genere potrà rientrare non nella sfera d’applicazione ratione materiae della direttiva 2004/35, bensì in quella dell’ordinamento nazionale, alle condizioni precisate nel punto 44 della presente sentenza.<br />	<br />
60      Viceversa, per l’ipotesi in cui il giudice del rinvio giunga alla conclusione che detta direttiva è applicabile al caso di cui è investito, occorre ancora svolgere le seguenti considerazioni.<br />	<br />
61      Dall’art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 2004/35 si ricava che, quando un danno è stato arrecato alle specie e agli habitat naturali protetti da una attività professionale non elencata nell’allegato III a questa direttiva, la medesima può applicarsi a condizione che sia accertato il comportamento doloso o colposo in capo all’operatore. Viceversa, una siffatta condizione non vale quando da un’attività professionale elencata nel detto allegato sia stato causato un danno ambientale ossia, ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. a) c), di detta direttiva, un danno arrecato alle specie e agli habitat naturali protetti, nonché alle acque e al terreno.<br />	<br />
62      Fatto salvo l’esito degli accertamenti in fatto che spetta al giudice del rinvio compiere, quando un danno sia stato causato all’ambiente da operatori attivi nei settori dell’energia e della chimica, ai sensi dei punti 2.1 e 2.4 della direttiva 96/61, attività comprese a tale titolo nell’allegato III alla direttiva 2004/35, a questi operatori possono essere pertanto imposte misure preventive o di riparazione, senza che l’autorità competente sia tenuta a dimostrare l’esistenza di un comportamento doloso o colposo in capo a loro.<br />	<br />
63      Infatti, nel caso di attività professionali comprese nell’allegato III alla direttiva 2004/35, la responsabilità ambientale degli operatori attivi in questi ambiti è loro imputata in via oggettiva.<br />	<br />
64      Tuttavia, come giustamente sottolineato dai ricorrenti nelle cause principali, dal combinato disposto dell’art. 11, n. 2, della direttiva 2004/35 e del tredicesimo ‘considerando’ di quest’ultima discende che, al fine di imporre misure di riparazione, l’autorità competente è tenuta ad accertare, in osservanza delle norme nazionali in materia di prova, quale operatore abbia provocato il danno ambientale. Ne discende che, a tal fine, detta autorità deve ricercare preventivamente l’origine dell’inquinamento constatato e, come rilevato nel punto 53 della presente sentenza, essa non può imporre misure di riparazione senza previamente dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra i danni rilevati e l’attività dell’operatore che ritiene responsabile dei medesimi.<br />	<br />
65      Occorre pertanto interpretare gli artt. 3, n. 1, 4, n. 5, e 11, n. 2, della direttiva 2004/35 nel senso che, quando decide di imporre misure di riparazione ad operatori le cui attività siano elencate nell’allegato III a detta direttiva, l’autorità competente non è tenuta a dimostrare né un comportamento doloso o colposo, né un intento doloso in capo agli operatori le cui attività siano ritenute all’origine del danno ambientale. Viceversa, spetta a questa autorità, da un lato, ricercare preventivamente l’origine dell’accertato inquinamento, attività riguardo alla quale detta autorità dispone di un potere discrezionale in merito alle procedure e ai mezzi cui fare ricorso, nonché alla durata di una ricerca siffatta. Dall’altro, questa autorità è tenuta a dimostrare, in osservanza delle norme nazionali in materia di prova, l’esistenza di un nesso di causalità tra l’attività degli operatori cui sono dirette le misure di riparazione e l’inquinamento di cui trattasi.<br />	<br />
66      I ricorrenti nelle cause principali asseriscono che l’inquinamento della Rada di Augusta sarebbe opera della società Montedison SpA nonché della marina civile e militare. Di conseguenza, a loro parere l’autorità competente non potrebbe imputare loro misure di riparazione del tipo di quelle previste nel decreto n. 4378/2008.<br />	<br />
67      A questo proposito occorre ricordare, da un lato, che, conformemente all’art. 11, n. 4, della direttiva 2004/35, gli operatori dispongono di rimedi giurisdizionali per impugnare le misure di riparazione adottate in base a questa direttiva, nonché per negare l’esistenza di un qualsiasi nesso di causalità tra la loro attività e l’inquinamento rilevato. Dall’altro, conformemente all’art. 8, n. 3, di questa direttiva, i medesimi operatori non sono tenuti a sostenere i costi delle misure di riparazione quando sono in grado di dimostrare che i danni in questione sono opera di un terzo e si sono verificati nonostante l’esistenza di idonee misure di sicurezza, poiché infatti il principio «chi inquina paga» non implica che gli operatori debbano farsi carico di oneri inerenti alla riparazione di un inquinamento al quale non abbiano contribuito (v., per analogia, sentenza 29 aprile 1999, causa C 293/97, Standley e a., Racc. pag. I 2603, punto 51).<br />	<br />
68      Occorre aggiungere parimenti che l’art. 16, n. 1, della direttiva 2004/35, al pari dell’art. 176 CE, prevede espressamente che la direttiva non osta al mantenimento o all’adozione da parte degli Stati membri di misure più severe riguardanti la prevenzione e la riparazione dei danni ambientali. Questa disposizione afferma parimenti che queste misure possono consistere, segnatamente, nell’individuazione, da un lato, di altre attività da assoggettare agli obblighi fissati dalla direttiva e, dall’altro, di altri soggetti responsabili.<br />	<br />
69      Ne consegue che uno Stato membro può decidere, in particolare, che gli operatori esercenti attività diverse da quelle previste nell’allegato III alla direttiva 2004/35 possono essere considerati responsabili in via oggettiva di danni ambientali, ossia, ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. a)-c), della citata direttiva, non solo di danni provocati alle specie e agli habitat naturali protetti, ma anche di quelli arrecati alle acque e ai terreni.<br />	<br />
70      In considerazione di quanto sin qui esposto, occorre rispondere alle prime tre questioni dichiarando che:<br />	<br />
–        quando, in un’ipotesi d’inquinamento ambientale, non sono soddisfatti i presupposti d’applicazione ratione temporis e/o ratione materiae della direttiva 2004/35, un’ipotesi del genere dovrà essere allora disciplinata dal diritto nazionale, nel rispetto delle norme del Trattato e fatti salvi altri eventuali atti di diritto derivato; <br />	<br />
–        la direttiva 2004/35 non osta a una normativa nazionale che consente all’autorità competente, in sede di esecuzione della citata direttiva, di presumere l’esistenza di un nesso di causalità, anche nell’ipotesi di inquinamento a carattere diffuso, tra determinati operatori e un inquinamento accertato, e ciò in base alla vicinanza dei loro impianti alla zona inquinata. Tuttavia, conformemente al principio «chi inquina paga», per poter presumere secondo tale modalità l’esistenza di un siffatto nesso di causalità detta autorità deve disporre di indizi plausibili in grado di dare fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività;<br />	<br />
–        gli artt. 3, n. 1, 4, n. 5, e 11, n. 2, della direttiva 2004/35 devono essere interpretati nel senso che, quando decide di imporre misure di riparazione del danno ambientale ad operatori le cui attività siano elencate nell’allegato III a detta direttiva, l’autorità competente non è tenuta a dimostrare né un comportamento doloso o colposo, né un intento doloso in capo agli operatori le cui attività siano considerate all’origine del danno ambientale. Viceversa spetta a questa autorità, da un lato, ricercare preventivamente l’origine dell’accertato inquinamento, attività riguardo alla quale detta autorità dispone di un potere discrezionale in merito alle procedure e ai mezzi da impiegare, nonché alla durata di una ricerca siffatta. Dall’altro, questa autorità è tenuta a dimostrare, in base alle norme nazionali in materia di prova, l’esistenza di un nesso di causalità tra l’attività degli operatori cui sono dirette le misure di riparazione e l’inquinamento di cui trattasi.<br />	<br />
<i> Sulla quarta questione <br />	<br />
</i>71      Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se le direttive in materia di appalti pubblici, in particolare la direttiva 2004/18, ostino a una normativa nazionale che consente all’autorità competente di affidare direttamente a un’impresa di diritto privato la realizzazione e la concezione di opere pubbliche nonché di lavori di bonifica e di recupero di un sito inquinato.<br />	<br />
72      Secondo costante giurisprudenza, la procedura ex art. 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo della quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (v., in particolare, sentenze 16 luglio 1992, causa C 83/91, Meilicke, Racc. pag. I 4871, punto 22, e 16 ottobre 2008, causa C 313/07, Kirtruna e Vigano, Racc. pag. I 7907, punto 25).<br />	<br />
73      Nell’ambito di questa cooperazione, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una sentenza pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Pertanto, una volta che le questioni poste riguardano l’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza 19 aprile 2007, causa C 295/05, Asemfo, Racc. pag. I 2999, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
74      Tuttavia, quando non dispone degli elementi in fatto e in diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni ad essa sottoposte, la Corte si astiene dal decidere su una domanda proposta da un giudice nazionale (v., in tal senso, sentenza Commune de Mesquer, cit., punto 30).<br />	<br />
75      Ebbene, a questo proposito, per quanto concerne la presente questione, risulta che il giudice del rinvio non ha precisato né il soggetto di diritto pubblico che ha assegnato l’esecuzione dei lavori oggetto di detta questione, né l’importo dei medesimi, né l’atto in forza del quale detti lavori sono stati affidati alle due società indicate nella medesima questione.<br />	<br />
76      Infatti, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia fa riferimento unicamente a operazioni «di rilevante impatto ambientale e di elevatissimo valore economico» che sarebbero state affidate in tal modo a dette società dall’autorità competente, senza che queste ultime abbiano dovuto affrontare la concorrenza di altre società di diritto privato.<br />	<br />
77      Inoltre, malgrado un quesito rivolto per iscritto dalla Corte al governo italiano nonché lo svolgimento dell’udienza dibattimentale, non è stato possibile chiarire le condizioni in presenza delle quali i lavori in questione sarebbero stati affidati a dette società. La società Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) SpA ha sostenuto addirittura di essere stata assegnataria di mere attività di concezione e che l’autorità competente avrebbe rinunciato alla realizzazione delle infrastrutture di cui alla quarta questione pregiudiziale. <br />	<br />
78      Alla luce di ciò, la Corte non ritiene di essere sufficientemente edotta in merito alle circostanze in fatto della quarta questione formulata dal giudice del rinvio e, di conseguenza, deve dichiararla irricevibile.<br />	<br />
<b> Sulle spese<br />	<br />
</b>79      Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Quando, in un’ipotesi d’inquinamento ambientale, non sono soddisfatti i presupposti d’applicazione ratione temporis e/o ratione materiae della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, un’ipotesi del genere dovrà essere allora disciplinata dal diritto nazionale, nel rispetto delle norme del Trattato e fatti salvi altri eventuali atti di diritto derivato.<br />	<br />
La direttiva 2004/35 non osta a una normativa nazionale che consente all’autorità competente, in sede di esecuzione della citata direttiva, di presumere l’esistenza di un nesso di causalità, anche nell’ipotesi di inquinamento a carattere diffuso, tra determinati operatori e un inquinamento accertato, e ciò in base alla vicinanza dei loro impianti alla zona inquinata. Tuttavia, conformemente al principio «chi inquina paga», per poter presumere secondo tale modalità l’esistenza di un siffatto nesso di causalità detta autorità deve disporre di indizi plausibili in grado di dare fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività. <br />	<br />
Gli artt. 3, n. 1, 4, n. 5, e 11, n. 2, della direttiva 2004/35 devono essere interpretati nel senso che, quando decide di imporre misure di riparazione del danno ambientale ad operatori le cui attività siano elencate nell’allegato III a detta direttiva, l’autorità competente non è tenuta a dimostrare né un comportamento doloso o colposo, né un intento doloso in capo agli operatori le cui attività siano considerate all’origine del danno ambientale. Viceversa spetta a questa autorità, da un lato, ricercare preventivamente l’origine dell’accertato inquinamento, attività riguardo alla quale detta autorità dispone di un potere discrezionale in merito alle procedure e ai mezzi da impiegare, nonché alla durata di una ricerca siffatta. Dall’altro, questa autorità è tenuta a dimostrare, in base alle norme nazionali in materia di prova, l’esistenza di un nesso di causalità tra l’attività degli operatori cui sono dirette le misure di riparazione e l’inquinamento di cui trattasi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-9-3-2010-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2010 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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