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	<title>9/2/2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/2/2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2017 n.2225</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-9-2-2017-n-2225/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-9-2-2017-n-2225/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2017 n.2225</a></p>
<p>Pres ed Est. Sapone Sulla legittimità del d.m. 4 agosto 2015, con cui il Ministero della salute dispone il «Divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti principi attivi triac, clorazepato, fluoxetina, furosemide, metformina, bupropione e topiramato», nonché della presupposta nota della Direzione generale dell’Aifa del 29 luglio 2015, n. 78320.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-9-2-2017-n-2225/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2017 n.2225</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-9-2-2017-n-2225/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2017 n.2225</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres ed Est. Sapone</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità del d.m. 4 agosto 2015, con cui il Ministero della salute dispone il «Divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti principi attivi triac, clorazepato, fluoxetina, furosemide, metformina, bupropione e topiramato», nonché della presupposta nota della Direzione generale dell’Aifa del 29 luglio 2015, n. 78320.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Decreto ministeriale – Poteri ministeriali – Diritto all’esercizio di attività professionali – Tutela della salute – Contemperamento degli interessi – Limiti all’utilizzazione dei medicinali – Pericoli per la salute pubblica.&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;Difetto di istruttoria – Poteri ministeriali – Decreto ministeriale – Esercizio delle attività professionali del farmacista – Tutela della salute – Principio di precauzione – Limiti all’utilizzazione dei medicinali – Pericoli per la salute pubblica.</p>
<p>3.&nbsp;Principio di precauzione – Giurisprudenza sovranazionale – Rischi per la salute delle persone – Valutazione dei rischi.</p>
<p>4.&nbsp;Farmaci magistrali – Farmaci <em>off label</em> – Poteri ministeriali – Decreto ministeriale – Attività professionali del farmacista – Tutela della salute – Principio di precauzione.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il Ministero della salute può introdurre limiti nella prescrizione ed esecuzione di determinati preparati a fini terapeutici, attraverso il ricorso ad un decreto, in quanto, nell’ordinamento dell’Unione, il diritto al libero esercizio delle attività professionali deve necessariamente coordinarsi con altri interessi cui l’ordinamento statuale può assegnare valore preminente, relativi, nel caso di specie, alla tutela della salute pubblica.</p>
<p>2.&nbsp;Non è configurabile il difetto di istruttoria se il Ministero della salute adotta un decreto che introduce limiti nella prescrizione ed esecuzione di determinati preparati a fini terapeutici, sulla base della corretta applicazione del principio di precauzione.</p>
<p>3.&nbsp;Secondo quanto sancito dalla giurisprudenza della Corte, il principio di precauzione impone che, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata dei rischi per la salute delle persone, possono essere ammesse misure protettive anche in assenza di una previa, esaustiva e pertinente valutazione, la quale, comunque, non può mai fondarsi su considerazioni meramente ipotetiche.</p>
<p>4.&nbsp;Il decreto ministeriale con cui è stato disposto il divieto di prescrivere e di eseguire preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti singolarmente i principi attivi triac, clorazepato, fluoxetina, furosemide, metformina, bupropione e topiramato è legittimo, sebbene in commercio vi siano medicinali preconfezionati contenenti i medesimi principi, in quanto volto a contenere i rischi e i pericoli per la salute pubblica, in ossequio al principio di precauzione.&nbsp;</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;"><strong>N. 02225/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 12595/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>(Sezione Terza Quater)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 12595 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Marco Fortini, Societa&#8217; Italiana dei Farmacisti Preparatori (Sifap), Associazione Scientifica Farmacisti Italiani (Asfi) le ultime due in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Bruno Riccardo Nicoloso, Laura Giordani ed elettivamente presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via Giuseppe Avezzana, n. 51;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Ministero della Salute, Aifa-Agenzia Italiana del Farmaco in persona dei loro legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano ex lege;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Soc Eli Lilly Spa non costituiti in giudizio;&nbsp;<br />
Federazione degli Ordini dei Farmacisti, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Leopardi C.F. LPRPLA63R29H501L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Pisanelli, 2;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento:</em></strong></div>
<p>&#8211; del D.M. 4 agosto 2015 con cui il Ministero della Salute ha disposto “Divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti principi attivi triac, clorazepato, fluoxetina, furosemide, metformina, bupropione e topiramato”;<br />
&#8211; di tutti gli atti antecedenti connessi preordinati e consequenziali, ivi compresa la Nota della Direzione generale della Agenzia Italiana del farmaco n. 78320 del 29 luglio 2015 citata nel decreto ministeriale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute, dell’Agenzia Italiana del Farmaco e della Federazione degli Ordini dei Farmacisti;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2016 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>Con il proposto gravame è stato impugnato il D.M. 4.8 2015 con cui il resistente Ministero ha disposto:<br />
a) il divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti singolarmente i principi attivi triac, clorazepato, fluoxetina, furoseminde, metformina, bupropione e topiramato;<br />
b) ha esteso il suddetto divieto anche alla possibilità di allestire per il medesimo paziente due o più preparazioni magistrali singole contenenti uno dei principi in questione.<br />
Il contestato decreto è stato adottato sulla base delle nota dell&#8217;AIFA n. 78320 del 29 luglio 2015, pure gravata, la quale aveva fatto presente che &#8221; tali preparazioni magistrali hanno un profilo beneficio-rischio estremamente favorevole e possono essere pericolose per i soggetti che ne fanno uso. I rischi di insorgenza di reazioni avverse possono aumentare sia per l&#8217;incongruità della preparazione, sia per la mancanza di un&#8217;adeguata informazione al paziente, sia per l&#8217;alta probabilità di interazioni pericolose, il cui rischio aumenta in relazione al numero di principi attivi associati nella preparazione&#8221;.<br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:<br />
1) Violazione di legge: artt.154, comma 2, e 3, comma 1, lett.a), del D.Lgvo n.219/2006 sulle funzioni del Ministero della Salute in maniera di prescrizioni di carattere generale relative ai medicinali in relazione all&#8217;art.5, della L. n.94/1998 e in riferimento all&#8217;art.1, comma 1, lett. a), e), f) e g) del D.Lvo n.258/1991 sul contenuto dell&#8217;attività professionale del farmacista ed in relazione all&#8217;art.1, comma 3, lett.f) del D.lgvo n.266/1993 sulle funzioni del Ministero della Salute in materia di professioni e attività sanitarie e in relazione all&#8217;art.52 ora 43 e all&#8217;art.36, ora 30, del Trattato di Roma ratificato con Legge n.1203/1957. Eccesso di potere per sviamento e carenza di istruttoria anche in riferimento all&#8217;articolo 3 della L. n.241/1990;<br />
2) Violazione dell&#8217;art.1, comma 1, lett.e) ed f) del D.lvo n.258/1991 sul contenuto dell&#8217;attività professionale del farmacista in relazione all&#8217;art.154, comma 2, del D.lgvo n.219/2006 nonchè all&#8217;art.38, comma 3, del R.D. n.1706/1938. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà in termini;<br />
3) Violazione dell&#8217;art.1, comma 1, lettera e) ed f) in relazione alla lettera g) del D.lvo n.258/1991 sul contenuto della attività professionale del farmacista in relazione agli artt.154, comma 2, e 3, comma 1, lett.a) del D.lvo n.219/2006 e all&#8217;art.5 della L. n.95/1998. Eccesso di potere per disparità di trattamento.<br />
Si sono costituiti il Ministero della salute e l&#8217;Agenzia Italiana del Farmaco contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />
Si è pure costituita la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani ribadendo la fondatezza delle doglianze formulate e concludendo per l&#8217;accoglimento delle stesse.<br />
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2016 il ricorso è stato assunto in decisione.<br />
Da rigettare è la doglianza con cui è stato negato il potere del Ministero della Salute di introdurre limiti nella prescrizione di determinati preparati ai fini terapeutici perchè limitativo del libero esercizio della professione farmaceutica che riceve garanzia in ambito comunitario e nazionale.<br />
Al riguardo il Collegio sottolinea che:<br />
a) l&#8217;invocato diritto al libero esercizio dell&#8217;attività professionale non riceve garanzia in senso assoluto, ma deve necessariamente coordinarsi con altri interessi di rilievo collettivo cui l&#8217;ordinamento dello Stato può assegnare valore preminente;<br />
b) per quanto concerne i preparati galenici ed in genere i medicinali preparati in farmacia le funzioni di controllo sono state riservate allo Stato dall&#8217;art.6 lett.c) della L. n.833/1978;<br />
c) coma già costantemente affermato da questo Tribunale (ex plurimis Sez.I, n.5890/2011) la possibilità di introdurre divieti di utilizzazione di medicinali di cui è stata accertata la pericolosità per la salute pubblica, già prevista dall&#8217;art.126 del T.U.L.P.S. n.1265/1934, ha trovato conferma nell&#8217;art.25, comma 8, del d.lgvo n.178/1992 con specifico riferimento alle preparazioni eseguite in farmacia;<br />
d) l&#8217;art.5, comma 1, della L. n.94/1998, nel dettare norme in materia di sperimentazione clinica, ribadisce con riguardo alle prescrizioni di preparati magistrali l&#8217;obbligo di osservanza dei divieti e delle limitazioni stabilite dall&#8217;amministrazione a tutela della salute pubblica;<br />
e) tale quadro normativo è stato integralmente confermato da ultimo dal D.lgvo n.219/2006, il cui art.154, comma 2, stabilisce che &#8220;Il Ministro della Salute può vietare la utilizzazione di medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica&#8221;.<br />
Da rigettare è anche l&#8217;altra censura con cui è stato prospettato il difetto di istruttoria in quanto il contestato decreto sarebbe stato adottato sulla base della citata nota dell&#8217;AIFA, la quale non avrebbe in alcun modo ritenuto necessario di interessare previamente la Commissione Consultiva Tecnico Scientifica, e senza che sulla questione oggetto della presente controversia fosse stato acquisito il parere dell&#8217;Istituto Superiore di Sanità.<br />
Al riguardo deve essere sottolineato che:<br />
a) come rilevato nella ordinanza della Sezione n.5105/2016, nelle more del procedimento che ha dato luogo all&#8217;adozione del contestato decreto la Commissione Consultiva doveva essere ricostituita, per cui, tenuto conto dell&#8217;urgenza di intervenire a disciplinare la materia de quo, l&#8217;Agenzia del Farmaco ha ritenuto opportuno non attendere la ricostituzione del citato organo;<br />
b) le conclusioni cui è pervenuta la resistente Agenzia, alle quali si è uniformato il Ministero della Salute con l&#8217;adozione del contestato decreto, sono state avvalorate dalla relazione prodotta dall&#8217;Istituto Superiore di Sanità in esecuzione della menzionata ordinanza n.5105/2016.<br />
Al riguardo è stato fatto presente che:<br />
1) allo stato attuale delle conoscenze il profilo beneficio-rischio dei farmaci de quibus quando utilizzati nelle diete deve essere considerato sfavorevole non solo per la potenziale pericolosità intrinseca di ciascun farmaco, quanto soprattutto per l&#8217;uso inappropriato che si fa di essi in mancanza di evidenze scientifiche di efficacia. Non esistono studi clinici che dimostrino l&#8217;efficacia e la sicurezza di tali principi attivi, nè singolarmente nè in associazione quando utilizzati nelle diete dimagranti;<br />
2) la combinazione di più principi attivi a scopo dimagrante aumenta inevitabilmente i rischi di reazione avverse e di conseguenza rende ancora più sfavorevole il profilo beneficio-rischio;<br />
3) in questo contesto un&#8217;informazione insufficiente ai pazienti non può che comportare un ulteriore aumento dei rischi.<br />
Alla luce di tali presupposti, pertanto, il Collegio osserva, inoltre, che il contestato decreto è stato adottato in corretta applicazione del principio di precauzione, in linea con l&#8217;insegnamento in materia della Corte di Giustizia dell’Unione europea, la quale, con riguardo alla declinazione concreta del principio de quo (Sez. VI, 10 aprile 2014, n. 269), ha chiarito che sebbene «quando sussistono incertezze riguardo all&#8217;esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (…), la valutazione del rischio non può fondarsi su considerazioni meramente ipotetiche», ancorché «(…) qualora risulti impossibile determinare con certezza l&#8217;esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute nell&#8217;ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l&#8217;adozione di misure restrittive»&#8221;<br />
L&#8217;ultima problematica di cui alla presente controversia ha ad oggetto l&#8217;asserita illegittima ed immotivata distinzione operata con i contestati provvedimenti &#8220;tra l&#8217;attività del farmacista preparatore (vietata) e l&#8217;attività del farmacista dispensatore (ammessa) di un medicinale contenente il medesimo principio attivo&#8221; (pag.12 del gravame).<br />
In particolare è pacifico, come affermato anche nella citata nota dell&#8217;Istituto Superiore di Sanità, che il divieto di prescrivere e predisporre preparazioni magistrali a scopo dimagrante dei farmaci in questione non elimina la possibilità di prescrivere i prodotti in commercio off-label, da soli o in associazione in accordo con le norme vigenti.<br />
Le legittimità di tale distinzione è stata contestata da parte ricorrente la quale ha fatto presente che:<br />
a) relativamente alle prescrizioni e preparazioni magistrale aventi ad oggetto i principi attivi de quibus e relative ad indicazioni terapeutiche non corrispondenti a quelle dei medicinali industriali autorizzati a base dello stesso principio attivo, l&#8217;art.5, della L. n.94/1998 prevede che:<br />
&#8211; il medico deve ottenere il consenso del paziente al trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea. Nella ricetta il medico dovrà trascrivere, senza riportare le generali<br />
&#8211; le ricette di cui al comma 3, in originale o in copia, sono trasmesse mensilmente dal farmacista all&#8217;azienda unità sanitaria locale o all&#8217;azienda ospedaliera, che le inoltrano al Ministero della sanità per le opportune verifiche, anche ai fini dell&#8217;even<br />
b) l&#8217;asserita pericolosità delle sole preparazioni magistrali risulta palesemente illogica avuto presente che la prescrizione off label di medicinali di origine industriale si basa su dosaggi standard, mentre le preparazioni galeniche magistrali possono essere effettuate anche con dosaggi minori e personalizzati degli stessi principi attivi, con la conseguenza che la personalizzazione della terapia è in grado di diminuire la pericolosità delle suddette preparazioni.<br />
La dedotta censura non è suscettibile di favorevole esame.<br />
Al riguardo, in disparte la circostanza che la fondatezza della doglianza de qua non è stata in alcun modo confutata da parte resistente nella memoria versata agli atti in data 4 febbraio 2016, il Collegio sottolinea che:<br />
I) la contestata limitazione dei citati principi attivi per la preparazione dei farmaci magistrali a scopo dimagrante è stata avallata dal richiesto parere dell&#8217;Istituto Superiore di Sanità, il quale ha messo chiaramente in evidenza la pericolosità e i rischi derivanti per la salute pubblica;<br />
II) tali elementi di per sè sono idonei a giustificare l&#8217;adozione del contestato DM;<br />
III) l&#8217;asserita ed immotivata discriminazione rispetto all&#8217;utilizzo per uso dimagrante dei menzionati principi attivi contenuti nei farmaci preconfezionati, non può rappresentare una circostanza in grado di eliminare i prospettati pericoli per la salute pubblica, in quanto, a seguire la prospettazione ricorsuale, con la rimozione, in forza dell&#8217;annullamento del contestato decreto, della denunciata discriminazione si verrebbe a determinare un incremento dei rischi e dei pericoli per la pubblica salute.<br />
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato.<br />
Le novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n.12595 del 2015, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore<br />
Pierina Biancofiore, Consigliere<br />
Alfredo Storto, Consigliere</p>
<div style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE, ESTENSORE<br />
Giuseppe Sapone</strong></div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-9-2-2017-n-2225/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2017 n.2225</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2017 n.2187</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-9-2-2017-n-2187/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-9-2-2017-n-2187/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-9-2-2017-n-2187/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2017 n.2187</a></p>
<p>Pres. Lo Presti G, Est. Masaracchia A. Sulla validità del provvedimento emesso dal Gestore dei servizi energetici con riferimento ad un impianto fotovoltaico pugliese. Impianto fotovoltaico- Incentivi- Graduatoria- Certificato fine lavori. &#160; Il provvedimento di esclusione di un impianto fotovoltaico dall’accesso agli incentivi è valido dal momento che il certificato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-9-2-2017-n-2187/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2017 n.2187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-9-2-2017-n-2187/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2017 n.2187</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lo Presti G, Est. Masaracchia A.</span></p>
<hr />
<p>Sulla validità del provvedimento emesso dal Gestore dei servizi energetici con riferimento ad un impianto fotovoltaico pugliese.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Impianto fotovoltaico- Incentivi- Graduatoria- Certificato fine lavori.</p>
<p>&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il provvedimento di esclusione di un impianto fotovoltaico dall’accesso agli incentivi è valido dal momento che il certificato di fine lavori non è stato fatto pervenire entro il tempo previsto dalla legge dalla pubblicazione della graduatoria. A ragionar diversamente, si finirebbe col far beneficiare gli impianti già inseriti in graduatoria fin dalla prima pubblicazione di un termine maggiore rispetto agli altri. Verrebbe anche meno la certezza dei tempi dettati per l’effettiva erogazione degli incentivi, consentendo un sostanziale rinnovamento&nbsp;<em>sine die&nbsp;</em>del termine.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 09/02/<strong>2017</strong><br />
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<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>N. 01081/2013 REG.RIC.</strong><br />
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<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Tribunale Amministrativo Regionale per il&nbsp;Lazio</strong><br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Sezione Terza Ter)</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ha pronunciato la presente<br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1081 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
GR ENERGY S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Marini, Saverio Sticchi Damiani, Andrea Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio Maria Grazia Perulli in Roma, via Federico Rosazza 32;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI- G.S.E. S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, Andrea Di Porto, Cesare San Mauro, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Di Porto in Roma, via G.B.Martini, 13;&nbsp;<br />
MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE&nbsp;E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br />
<em>previa sospensione dell’efficacia,</em><br />
&#8211; dei provvedimenti prot. n. 207077, del 22 novembre 2012, n. 111660 del 27 giugno 2012 e n. 235105, del 28 dicembre 2012, con i quali il GSE ha disposto la decadenza della società ricorrente dai benefici incentivanti di cui al d.m. 5 maggio 2011;<br />
&#8211; del d.m. 5 maggio 2011 e delle&nbsp;<em>Regole tecniche&nbsp;</em>varate dal GSE nel luglio 2011;<br />
e, con i motivi aggiunti depositati il 24 dicembre 2015, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, altresì<br />
&#8211; del provvedimento prot. n. 85023, del 12 novembre 2015, con il quale il GSE ha nuovamente confermato i precedenti provvedimenti di decadenza;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici- GSE s.p.a. e, con atto collettivo, del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell&#8217;Ambiente&nbsp;e della Tutela del Territorio e del Mare;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2016 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
1. La società GR Energy s.r.l., proprietaria di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 996 kW, situato in Guagnano (LE), contrada Giovannini, era stata ammessa alla fruizione degli incentivi previsti dal d.m. 5 maggio 2011 (recante “<em>Incentivazione della produzione di&nbsp;energia&nbsp;elettrica da impianti solari fotovoltaici</em>”, c.d. quarto conto&nbsp;energia) previo suo inserimento nell’apposito Registro informatico. La relativa graduatoria finale era stata dapprima pubblicata in data 15 luglio 2011 e poi, a seguito della correzione di alcuni errori, era stata nuovamente pubblicata il successivo 29 luglio 2011.<br />
Con provvedimento prot. n. 111660, del 27 giugno 2012, tuttavia, il Gestore dei Servizi Energetici- GSE s.p.a. ha disposto la decadenza dell’impianto dalla graduatoria (in conformità a quanto previsto dall’art. 8, comma 4, del d.m. 5 maggio 2011) in quanto la società interessata non aveva adempiuto all’“<em>onere di comunicare al GSE entro 7 mesi dalla data di pubblicazione della Graduatoria, la certificazione di fine lavori dell’impianto</em>” (onere stabilito dall’art. 6, comma 3, lett.&nbsp;<em>b</em>, del d.m. 5 maggio 2011). A seguito di un’istanza di riesame in autotutela, avanzata dalla GR Energy s.r.l., il GSE, con successivo provvedimento prot. n. 207077, del 22 novembre 2012, ha confermato la decadenza precisando che, nel caso di specie, la certificazione di fine lavori era stata inviata solo il 14 aprile 2012 (quindi, ben oltre il termine di 7 mesi, cadente al 29 febbraio 2012); né, secondo il GSE, potevano sortire effetti, al fine di far slittare in avanti la scadenza del termine, “<em>gli scorrimenti della graduatoria effettuati dal GSE il 1° e il 16 settembre 2011</em>”, dovuti alla cancellazione, dal Registro, di taluni impianti già entrati in graduatoria: conferire rilevanza a queste ultime date, anziché alla precedente data di pubblicazione della graduatoria, secondo il GSE “<em>sarebbe in palese contrasto con le disposizioni del Decreto&nbsp;</em>[il d.m. 5 maggio 2011]<em>&nbsp;perché in tal caso si concederebbe un termine superiore ai 7 mesi</em>”.<br />
Non ritenendo legittimi questi provvedimenti, la GR Energy s.r.l. l’ha impugnati dinnanzi a questo&nbsp;<strong>TAR</strong>, domandandone l’annullamento, previa sospensione cautelare, ed estendendo il gravame anche alla nota del GSE del 28 dicembre 2012 (prot. n. 235105, recante una nuova conferma della comminata decadenza), nonché al d.m. 5 maggio 2011 ed alle “<em>Regole tecniche per l’iscrizione al Registro per i grandi impianti fotovoltaici di cui al D.M. 5 maggio 2011</em>”, predisposte dal GSE. In diritto è stato sollevato un unico, complesso motivo di gravame, nell’ambito del quale sono rinvenibili i seguenti profili di censura:<br />
&#8211; violazione dell’art. 6, comma 3, lett.&nbsp;<em>b</em>, del d.m. 5 maggio 2011; eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto e per irragionevolezza: le operazioni di scorrimento della graduatoria, dal GSE definite come “<em>aggio<br />
&#8211; violazione del principio dell’affidamento; eccesso di potere per contraddittorietà: la società ricorrente avrebbe preso a riferimento la data del 16 settembre 2011 in quanto “supportata dalle numerose indicazioni in tal senso degli operatori GSE”, come </p>
<p>
2. Si è costituito in giudizio il Gestore dei Servizi Energetici– GSE s.p.a., in persona dell’Amministratore delegato&nbsp;<em>pro tempore</em>, depositando documenti e chiedendo il rigetto del gravame.<br />
Il Gestore, in particolare, ha focalizzato l’attenzione su quanto disposto dal (pur impugnato) paragrafo n. 7 delle&nbsp;<em>Regole tecniche per l’iscrizione al registro per i grandi impianti fotovoltaici di cui al d.m. 5 maggio 2011</em>&nbsp;(pubblicate dal GSE ai sensi dell’art. 8, comma 9, del d.m. 5 maggio 2011), a norma del quale, in caso di scorrimento della graduatoria, “<em>il termine di 7 mesi per far pervenire la certificazione di fine lavori al GSE, da parte dei Soggetti Responsabili dei nuovi impianti inseriti in graduatoria, decorre dalla data di aggiornamento della stessa</em>”.<br />
Si sono altresì costituiti in giudizio, con atto collettivo di mero stile, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Ambiente&nbsp;e della Tutela del Territorio e del Mare (ai quali era stato notificato il ricorso introduttivo).</p>
<p>3. Alla camera di consiglio del 28 febbraio 2013, chiamata per la discussione dell’incidente cautelare, la società ricorrente ha rinunciato alla domanda di sospensiva.<br />
Con ordinanza n. 5179 del 2013 il Giudice delegato agli incombenti istruttori di questa Sezione ha ordinato al GSE di depositare in giudizio la trascrizione delle registrazioni dei colloqui telefonici intercorsi tra i funzionari dell’amministrazione e gli incaricati della società ricorrente (in particolare, la chiamata n.&nbsp;<em>ticket&nbsp;</em>1206733 del 2 febbraio 2012).<br />
Con nota di deposito del 28 marzo 2013 il GSE ha risposto con una relazione del proprio Presidente nella quale si afferma che “<em>il GSE non aveva in corso, all’epoca dei fatti in contestazione, alcun servizio di registrazione, avendo attivato volontariamente il predetto servizio solo a partire dal mese di giugno 2012</em>”.</p>
<p>4. Nelle more del giudizio, con nota del 24 giugno 2015 la società ricorrente ha formulato al GSE un’ulteriore istanza di riesame, basandola sul raffronto tra quanto era stato previsto dall’art. 65 del decreto-legge n. 1 del 2012 (nella formulazione&nbsp;<em>ante&nbsp;</em>conversione in legge) – norma che avrebbe introdotto il divieto, per gli impianti fotovoltaici aventi le caratteristiche di quello della ricorrente, di accedere agli incentivi – e quanto è stato poi stabilito nella legge di conversione n. 27 del 2012 – secondo cui, invece, quegli impianti potevano accedere agli incentivi purché entrassero in esercizio entro la data del 24 maggio 2012 (scadenza, quest’ultima, pacificamente rispettata per l’impianto&nbsp;<em>de quo</em>). Ciò, anche in base ad un orientamento della giurisprudenza amministrativa che, in casi similari, avrebbe riconosciuto il diritto di accesso agli incentivi.<br />
Con nota n. 85023, del 12 novembre 2015, tuttavia, il GSE, sulla premessa di aver riscontrato “<em>delle incongruenze nella documentazione allegata all’istanza in oggetto</em>”, ed attesa la pendenza del presente giudizio, ha ribadito “<em>la conferma del provvedimento di decadenza</em>”.<br />
Con motivi aggiunti depositati il 24 dicembre 2015, allora, la società GR Energy s.r.l. ha impugnato anche questa nota, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, e facendo valere in diritto – oltre all’illegittimità derivata – anche la violazione dell’art. 65 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito in legge n. 27 del 2012. Sulla premessa per cui, a seguito dell’originaria versione della norma, “a partire dal 24.1.2012 [&#8230;] vi era una vera e propria impossibilità legale di richiedere l’ammissione alle tariffe incentivanti”, la ricorrente ha qui sostenuto che, a seguito della riformulazione della norma in sede di conversione in legge, e cioè a partire dal 24 marzo 2012, si era riaperta la possibilità di accedere agli incentivi con fissazione&nbsp;<em>ex lege&nbsp;</em>di un nuovo termine per l’entrata in esercizio (al 24 maggio 2012) e, quindi, “implicitamente”, con riapertura anche del termine per l’inoltro della certificazione di fine lavori: situazione che non poteva non essere tenuta nel debito conto da parte del GSE, anche sulla scorta di alcune pronunce della giurisprudenza.</p>
<p>5. Con memoria depositata il 18 gennaio 2016 il GSE ha controdedotto rispetto alle censure di cui ai motivi aggiunti, non senza sollevarne un profilo di irricevibilità in quanto la gravata nota del 12 novembre 2015 avrebbe le caratteristiche del provvedimento “meramente confermativo”, come tale non idoneo a riaprire i termini per l’impugnazione in sede giurisdizionale.<br />
Nel merito, secondo l’amministrazione, l’originaria formulazione dell’art. 65 del decreto-legge n. 1 del 2012 non avrebbe affatto precluso l’accesso dell’impianto per cui è causa ai benefici incentivanti, con conseguente ininfluenza, per la situazione della ricorrente, della successiva modificazione intervenuta in sede di conversione in legge.</p>
<p>6. Con ordinanza n. 304 del 2016 questo&nbsp;TAR&nbsp;ha respinto la domanda cautelare di cui ai motivi aggiunti, non apprezzandone il&nbsp;<em>fumus boni iuris</em>.<br />
Il Consiglio di Stato, sez. IV, con ord. n. 1201 del 2016, ha accolto l’appello proposto contro l’ordinanza cautelare di questo&nbsp;TAR&nbsp;e, per l’effetto, ha accolto l’istanza cautelare della ricorrente in primo grado.</p>
<p>7. In vista della pubblica udienza di discussione, la ricorrente ha depositato una memoria difensiva (in data 14 novembre 2016), ribadendo in particolare le argomentazioni di cui ai motivi aggiunti.<br />
Con memoria depositata il 12 dicembre 2016 i Ministeri resistenti hanno chiesto la propria estromissione dal giudizio.<br />
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2016, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. L’impianto fotovoltaico della società ricorrente, pur inizialmente inserito nella graduatoria per l’accesso agli incentivi di cui al quarto conto&nbsp;<strong>energia</strong>&nbsp;(d.m. 5 maggio 2011), ne è stato successivamente fatto decadere in quanto – così la motivazione del Gestore dei Servizi Energetici- GSE s.p.a. – il certificato di fine lavori non è stato fatto pervenire al GSE entro il termine di 7 mesi decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria (come imposto dall’art. 6, comma 3, lett.&nbsp;<em>b</em>, del d.m. 5 maggio 2011). Secondo il GSE la decorrenza di detto termine sarebbe iniziata in data 29 luglio 2011, giorno della pubblicazione della graduatoria; secondo la società ricorrente, invece, la decorrenza andrebbe calcolata a partire dal 16 settembre 2011, giorno di nuova pubblicazione della graduatoria aggiornata a seguito di alcuni scorrimenti, sicché sarebbe tempestiva la comunicazione della fine dei lavori intervenuta in data 14 aprile 2012.<br />
Con i motivi aggiunti depositati il 24 dicembre 2015, inoltre, la ricorrente ha sostenuto anche la violazione dell’art. 65 del decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito nella legge n. 27 del 2012, in quanto la data entro la quale comunicare la fine dei lavori sarebbe stata&nbsp;<em>ex lege&nbsp;</em>prorogata al 24 maggio 2012, dopo che, in base al testo della medesima norma&nbsp;<em>ante&nbsp;</em>conversione in legge, gli impianti fotovoltaici aventi le medesime caratteristiche di quello per cui è causa erano stati temporaneamente destinatari di un divieto di accesso agli incentivi (divieto caduto solo con la conversione in legge). Di conseguenza, a seguito della conversione in legge del detto decreto, la società ricorrente sarebbe stata sostanzialmente rimessa in termini per effettuare la comunicazione della fine dei lavori, e quest’ultima sarebbe stata quindi compiuta in modo tempestivo.</p>
<p>2. Deve anzitutto disporsi l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambient<strong>e</strong>&nbsp;e della Tutela del Territorio e del Mare, ai quali sono stati notificati il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti.<br />
Come già in passato statuito da questa Sezione, infatti, quelli impugnati sono atti e provvedimenti adottati unicamente dal GSE– Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., non venendo in esame alcun atto o comportamento riconducibile ai Ministeri impropriamente evocati in giudizio dalla ricorrente. Ne deriva l’assenza di legittimazione passiva (<em>recte</em>: titolarità del rapporto sostanziale dal lato passivo) delle evocate amministrazioni statali le quali, dunque, devono essere estromesse (cfr., analogamente,&nbsp;TAR&nbsp;Lazio, Roma, questa sez. III-<em>ter</em>, sentt. n. 6336 del 2014 e nn. 1344 e 1346 del 2016).</p>
<p>3. Nel merito, il ricorso introduttivo non è fondato.<br />
Il termine di sette mesi entro il quale il soggetto responsabile deve far pervenire al GSE la certificazione di fine lavori è stabilito dall’art. 6, comma 3, lett.&nbsp;<em>b</em>, del d.m. 5 maggio 2011: questa norma sottopone l’accesso alle tariffe incentivanti alla condizione per cui “<em>la certificazione di fine lavori dell&#8217;impianto perviene al GSE entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria</em>”. Proprio l’esplicito riferimento alla data di pubblicazione della graduatoria conduce ad intendere la norma nel senso che ciascun soggetto responsabile, a partire dal momento in cui è posto nelle condizioni di conoscere l’iscrizione nel registro informatico del proprio impianto, deve avere il medesimo termine (pari a 7 mesi) per far pervenire al GSE quella certificazione: termine che quindi, per gli impianti che vi risultino già inseriti, non può che decorrere dalla data della pubblicazione dell’originaria graduatoria, e che, per gli impianti che solo in un secondo momento vi siano inseriti (ad esempio a seguito di stralcio di altri impianti e di conseguenti “scorrimenti”), non può che decorrere dalla data dei successivi aggiornamenti della graduatoria. A ragionar diversamente, e cioè a ritenere che i successivi “scorrimenti” determinino un aggiornamento della data di decorrenza pure per gli impianti già inseriti in graduatoria fin dalla prima pubblicazione, si finirebbe col far beneficiare questi ultimi di un termine maggiore rispetto agli altri; e – quel che più rileva, dalla prospettiva pubblicistica – verrebbe anche meno la certezza dei tempi dettati per l’effettiva erogazione degli incentivi, consentendo un sostanziale rinnovamento&nbsp;<em>sine die&nbsp;</em>del termine. Da questa prospettiva si comprende e si legittima la previsione dettata dal par. n. 7 delle&nbsp;<em>Regole tecniche per l’iscrizione al registro per i grandi impianti fotovoltaici di cui al d.m. 5 maggio 2011</em>&nbsp;(pubblicate nel luglio 2011 dal GSE ai sensi dell’art. 8, comma 9, del d.m. 5 maggio 2011), a norma del quale, in caso di scorrimento della graduatoria, “<em>il termine di 7 mesi&nbsp;</em>[&#8230;]&nbsp;<em>per far pervenire la certificazione di fine lavori al GSE da parte dei Soggetti Responsabili dei nuovi impianti inseriti in graduatoria, decorre dalla data di aggiornamento della stessa</em>” (doc. n. 2 del GSE): per l’appunto, la decorrenza deve considerarsi a partire dalla data di aggiornamento della graduatoria ma solo per i “<em>nuovi impianti inseriti in graduatoria</em>”, mentre per quelli inseriti sin dall’origine la decorrenza non potrà che permanere dalla data della relativa pubblicazione, proprio come stabilito dalla norma regolamentare superiore.<br />
Né può accedersi all’interpretazione sostenuta della ricorrente secondo cui gli “aggiornamenti” della graduatoria dovrebbero intendersi come successivi provvedimenti di riesame imposti da una mutata situazione di fatto, sicché – anche in base alla previsione generale di cui all’art. 21-<em>quinquies&nbsp;</em>della legge n. 241 del 1990 – le vecchie (ed in tesi “revocate”) graduatorie non produrrebbero più effetti, nemmeno in punto di decorrenza del termine&nbsp;<em>de quo</em>. Al contrario, le vecchie versioni della graduatoria, quanto meno in punto di ammissione del singolo impianto in posizione utile per godere delle tariffe incentivanti, non possono che ritenersi definitive nei confronti del relativo soggetto responsabile il quale, a partire da quel momento, è sottoposto alla scansione temporale prevista dal regolamento al fine di addivenire all’effettiva erogazione degli incentivi. La “definitività” che in tal modo si persegue (pur predicata dalla ricorrente laddove vorrebbe far decorrere il termine di 7 mesi dalla “pubblicazione della versione definitiva” della graduatoria), deve insomma correttamente intendersi avuto riguardo all’avvenuta iscrizione del singolo impianto in posizione utile ed alla data di pubblicazione della versione della graduatoria che lo vede inserito per la prima volta: tale pubblicazione è, per quell’impianto, “definitiva” (beninteso, salve eventuali successive revisioni e/o annullamenti d’ufficio, motivati per qualsivoglia ragione) e pertanto solo da questo momento potrà decorrere il termine, a nulla potendo rilevare – nella prospettiva di quel singolo impianto – eventuali successivi “scorrimenti”.<br />
Si apprezza dunque anche la differenza tra annullamento d’ufficio della graduatoria e suo “scorrimento” dovuto all’estromissione di singoli impianti. Nel primo caso si ha, in effetti, un’evenienza patologica circa l’esistenza stessa della graduatoria che viene in radice cancellata e sostituita con una nuova (evenienza, questa, capitata nel caso di specie, allorché la prima graduatoria, già pubblicata il 15 luglio 2011, è stata annullata e sostituita con una diversa graduatoria pubblicata il 29 luglio 2011): è qui evidente che la prima graduatoria ha esaurito di produrre effetti (ed anzi: gli effetti già prodotti devono considerarsi venuti meno&nbsp;<em>ex tunc</em>, a causa dell’annullamento), e che il termine dei sette mesi non potrà che decorrere dall’unica graduatoria valida, quella pubblicata successivamente. Nel secondo caso si ha invece una vicenda patologica limitata al singolo impianto che viene estromesso dalla graduatoria, ma senza effetti apprezzabili riguardo agli altri impianti che vi permangono (e che vedono semplicemente mutata la propria posizione utile): non c’è pertanto nessuna ragione per modificare, nei confronti di questi ultimi, il&nbsp;<em>dies a quo&nbsp;</em>dei sette mesi.<br />
Nel caso di specie, poi, non può riconoscersi apprezzamento per l’ulteriore censura di contraddittorietà e di violazione dell’affidamento ingenerato, sostenuta dalla ricorrente in base alle “rassicurazioni” che le sarebbero state fornite dall’amministrazione in ordine alla decorrenza del termine dalla data dell’ultimo scorrimento della graduatoria. Ed infatti, non v’è alcuna prova, in atti, che simili rassicurazioni fossero state effettivamente date: non vi è prova, in particolare, del contenuto della chiamata con n.&nbsp;<em>ticket&nbsp;</em>1206733 del 2 febbraio 2012, posto che – come riferito in giudizio dall’amministrazione – non esiste alcuna trascrizione delle chiamate del&nbsp;<em>call center&nbsp;</em>del GSE anteriormente al mese di giugno 2012.</p>
<p>4. Non sono fondati neanche i motivi aggiunti.<br />
Va qui premesso che l’atto del 12 novembre 2015, adottato dal GSE a seguito della nuova richiesta di riesame proveniente dalla società ricorrente, assume i connotati del provvedimento non meramente confermativo. Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza amministrativa, si ha un “atto meramente confermativo” (c.d. conferma impropria) quando l’amministrazione, a fronte di un&#8217;istanza di riesame (o di una nuova istanza identica ad una precedente, già respinta), si limita a dichiarare l&#8217;esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione: in tal modo non si addiviene ad una nuova determinazione (come tale autonomamente impugnabile), sia pure identica nel contenuto alla precedente, ma si ha solo la manifestazione della decisione di non ritornare sulle scelte effettuate, come tale non impugnabile anche per evitare evidenti aggiramenti del termine di decadenza (cfr.&nbsp;<em>ex multis</em>,&nbsp;TAR&nbsp;Lazio, Roma, sez. II-<em>ter</em>, n. 2889 del 2012;&nbsp;TAR&nbsp;Piemonte, sez. II, sent. n. 994 del 2015;&nbsp;TAR&nbsp;Puglia, Lecce, sez. III, sent. n. 2024 del 2016; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 4214 del 2016). Nel caso di specie, però, nel respingere per l’ennesima volta la domanda di annullamento in autotutela avanzata dalla ricorrente, l’amministrazione non si è semplicemente limitata a dichiarare l’esistenza del proprio precedente provvedimento, ma ha svolto una nuova ed apposita istruttoria, come emerge dalla lettera della sua pur stringata motivazione (è stata infatti valutata sia la presenza di “<em>incongruenze nella documentazione allegata all’istanza in oggetto</em>” sia la pendenza del presente giudizio). In disparte l’oggettiva rilevanza di siffatti “nuovi” elementi di valutazione, quello che conta è che una rinnovata valutazione dell’affare è stata compiuta, e tanto basta a ritenere rimessa in termini la società ricorrente ai fini dell’impugnativa giurisdizionale.<br />
Nel merito, tuttavia, occorre osservare che – sia pure ammettendo che l’impianto fotovoltaico della ricorrente potesse considerarsi rientrante in quella particolare tipologia di impianti per la quale, ai sensi dell’originaria formulazione dell’art. 65 del decreto-legge n. 1 del 2012, era stato introdotto un divieto di accesso agli incentivi, poi tuttavia venuto meno a seguito della conversione in legge – l’operatore economico, anche nel particolare settore della costruzione di impianti di produzione di&nbsp;energia&nbsp;che possono beneficiare di incentivazioni pubbliche, deve sempre comportarsi in modo prudente ed accorto al fine di preservare il proprio investimento. Nel caso di specie la ricorrente assume di aver abbandonato il procedimento amministrativo preordinato all’effettiva erogazione degli incentivi all’indomani dell’entrata in vigore della novella del 2012 (ossia, del decreto-legge&nbsp;<em>ante&nbsp;</em>conversione) che introduceva il divieto di accesso agli incentivi: e vorrebbe che tale comportamento si ritenesse giustificato proprio in virtù del&nbsp;<em>factum principis</em>&nbsp;che, non consentendo più il perseguimento del risultato finale (l’accesso agli incentivi), rendeva nella sostanza inutile la prosecuzione del procedimento mediante la comunicazione della fine dei lavori dell’impianto. In contrario va tuttavia rilevato che il decreto-legge, in quanto eccezionalmente adottato da un organo (il Governo) che è ordinariamente sprovvisto della potestà legislativa è, per definizione, una fonte del diritto provvisoria, in grado di regolare definitivamente le fattispecie cui è applicabile solo a seguito dell’avvenuta conversione in legge: a norma dell’art. 77, comma 3, Cost., i decreti-legge sono destinati a perdere efficacia sin dall’inizio nell’ipotesi di mancata conversione in legge. La diligenza dell’imprenditore, pertanto, nel caso di specie suggeriva di non abbandonare il procedimento in corso (e, quindi, di procedere ugualmente con la continuazione dei lavori e con l’invio della certificazione di fine lavori) prima dell’effettiva conversione in legge dell’art. 65 nella formulazione varata dal Governo. E’ poi accaduto che la legge n. 27 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, ha parzialmente modificato il testo dell’art. 65, facendo tornare ammissibile l’incentivazione che, solo temporaneamente, il decreto-legge aveva fatto venir meno: ma è evidente che, per il periodo&nbsp;<em>ante&nbsp;</em>conversione, proprio la mancata conversione in legge,&nbsp;<em>in parte qua</em>, della norma che aveva stabilito il divieto, comporta la perdita di efficacia sin dall’inizio di tale divieto (art. 77, comma 3, Cost.), non rendendo più giustificabile, neanche in stretto diritto, l’invocata “sospensione” dei termini in corso. Nessun impedimento, di natura materiale o giuridica, pertanto, può addursi a giustificazione dell’inerzia della società ricorrente la quale, pur nella temporanea vigenza del decreto-legge, ed in attesa della sua conversione, ben avrebbe potuto continuare la realizzazione dei lavori di costruzione dell’impianto. Né, del resto, può sostenersi che la legge di conversione abbia previsto una qualche rimessione in termini in favore della ricorrente (cosa, peraltro, teoricamente possibile a norma dell’art. 77, comma 3, Cost., laddove il costituente ha stabilito che “<em>Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti</em>”): ciò, in verità, il Parlamento non ha fatto né con riguardo alla situazione di coloro che, come la ricorrente, avrebbero potuto essere indotti ad “abbandonare” i procedimenti in corso, né – più in generale – con riguardo alla fissazione di un nuovo termine per la produzione del certificato di fine lavori, essendosi unicamente limitato a procrastinare il solo termine per l’entrata in esercizio degli impianti.</p>
<p>5. In conclusione, l’impugnativa deve essere complessivamente respinta.<br />
In considerazione della novità delle questioni trattate, nonché dell’incertezza del quadro giurisprudenziale di riferimento, il Collegio rinviene giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il&nbsp;Lazio, sede di Roma, Sezione terza-<em>ter</em>, definitivamente pronunciando,<br />
<em>a)&nbsp;</em>dispone l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente&nbsp;e della Tutela del Territorio e del Mare;<br />
<em>b)&nbsp;</em>respinge il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti;<br />
<em>c)&nbsp;</em>compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giampiero Lo Presti, Presidente<br />
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere<br />
Antonino Masaracchia, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Antonino Masaracchia</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Giampiero Lo Presti</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-9-2-2017-n-2187/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2017 n.2187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/2/2017 n.35</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-9-2-2017-n-35/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-9-2-2017-n-35/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/2/2017 n.35</a></p>
<p>Pres. Taglienti/Est. Soricelli Sulla legittimità o meno delle clausole del bando che subordini la partecipazione al possesso di un fatturato commisurato alla somma del valore dei lotti di partecipazione &#160; Contratti della P.A. – Gara – Lotti – Requisiti di partecipazione – Fatturato commisurato alla somma del valore dei lotti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-9-2-2017-n-35/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/2/2017 n.35</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-9-2-2017-n-35/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/2/2017 n.35</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Taglienti/Est. Soricelli</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità o meno delle clausole del bando che subordini la partecipazione al possesso di un fatturato commisurato alla somma del valore dei lotti di partecipazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">&nbsp;<br />
Contratti della P.A. – Gara – Lotti – Requisiti di partecipazione – Fatturato commisurato alla somma del valore dei lotti – Illegittimità – Ragioni – Conseguenze.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Va sospeso il bando di gara a procedura aperta, &nbsp;che preveda, in caso di partecipazione alla gara per più lotti che il concorrente – che comunque può aggiudicarsi soltanto uno solo di essi – debba possedere requisiti di fatturato e servizi di punta commisurati alla somma del valore dei lotti per i quali chiede di partecipare (e non al lotto di maggiore valore tra questi ultimi) , risultando la prescrizione illegittimamente restrittiva della possibilità di partecipare, e in contrasto con il disposto dell’articolo 83 d.lgs. n. 50/2016.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 09/02/2017</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00035/2017 REG.PROV.CAU.</strong><br />
<strong>N. 00074/2017 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>ORDINANZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 74 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:</p>
<p>Cuccu S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fabio Raponi, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, corso Giacomo Matteotti n. 208;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Acqualatina S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Zaza D&#8217;Aulisio, Tiziana Ferrantini, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Zaza D&#8217;Aulisio in Gaeta, Salita Casa Tosti, n. 2;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l’annullamento previa tutela cautelare</em></strong></div>
<p>di tutti gli atti e provvedimenti contestati formalmente e/o sostanzialmente nel presente ricorso e relativi alla procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 60 e 122 del d.lgs. n. 50/2016, per l&#8217;affidamento del servizio di manutenzione a mezzo autospurgo, delle reti/impianti di trattamento delle acque reflue e delle acque potabili gestite da Acqualatina S.p.a. e presenti all&#8217;interno dell&#8217;ATO 4 Lazio Meridionale Latina, esperita mediante gara telematica, ivi inclusi: 1. il provvedimento di indizione della gara di cui al bando pubblicato sulla GURI n. 151 del 30-12-2016; 2. il bando; 3. il disciplinare; 4. il capitolato &#8211; parte normativa; 5. il capitolato &#8211; parte tecnico &#8211; prestazionale; &#8211; ove nelle more intervenuti e per illegittimità derivata dai precedenti atti, i successivi provvedimenti di ammissione degli altri concorrenti, l&#8217;aggiudicazione definitiva, tutti i verbali di gara e la loro conseguente approvazione; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato; nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dagli atti impugnati e dalla condotta della p.a., da disporsi per equivalente e comprensivo anche del danno curriculare, del danno derivante dalla responsabilità precontrattuale.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Acqualatina S.p.A.;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto che: a) il primo motivo di ricorso presenta apprezzabili profili di fondatezza dato che la prescrizione del disciplinare secondo cui, in caso di partecipazione alla gara per più lotti, il concorrente – che comunque può aggiudicarsi soltanto uno solo di essi – debba possedere requisiti di fatturato e servizi di punta commisurati alla somma del valore dei lotti per i quali chiede di partecipare (e non al lotto di maggiore valore tra questi ultimi) appare illegittimamente restrittiva della possibilità di partecipare e si pone in contrasto con il disposto dell’articolo 83 d.lg. 18 aprile 2016 n. 50; b) parimenti presenta profili di fondatezza il terzo motivo dato che, essendo ammesso che l’oggetto del servizio comprende anche attività riferita al codice CER 200304 (per quanto in una misura percentuale pari a solo il 10%), non appare legittimo escludere il fatturato realizzato in tale attività ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tenuto conto che l’articolo 83 citato parla di fatturato “nel settore di attività oggetto dell’appalto”;<br />
Ritenuto che sussista l’estrema gravità ed urgenza poiché lo svolgimento della gara potrebbe creare fatti compiuti di difficile reversibilità oltre a rendere necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori con inevitabile aggravio di tempo e spese;<br />
P.Q.M.<br />
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, accoglie l’istanza di tutela cautelare e, per l’effetto, dispone la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato; fissa la trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 6 aprile 2017.<br />
Condanna Acqualatina s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio cautelare che liquida in euro mille, oltre accessori, con distrazione al difensore della ricorrente per dichiarato anticipo.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Carlo Taglienti, Presidente<br />
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore<br />
Roberto Maria Bucchi, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Davide Soricelli</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Carlo Taglienti</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-9-2-2017-n-35/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/2/2017 n.35</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2017 n.565</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-2-2017-n-565/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-2-2017-n-565/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2017 n.565</a></p>
<p>F. Frattini, Pres., M. Noccelli, Est. Sulla applicabilità della disciplina sulle informative antimafia anche in relazione al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio. 1. Autorizzazioni e concessioni- Autorizzazione Unica Ambientale- Diniego dell’autorizzazione fondato su un’informativa antimafia di carattere interdittivo adottato dal Prefetto- Possibilità. 2. Informativa antimafia &#8211; &#160;Diniego di iscrizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-2-2017-n-565/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2017 n.565</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-2-2017-n-565/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2017 n.565</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Frattini, Pres., M. Noccelli, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla applicabilità della disciplina sulle informative antimafia anche in relazione al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazioni e concessioni- Autorizzazione Unica Ambientale- Diniego dell’autorizzazione fondato su un’informativa antimafia di carattere interdittivo adottato dal Prefetto- Possibilità.</p>
<p>2. Informativa antimafia &#8211; &nbsp;Diniego di iscrizione nella white list &#8211; Soggetto ad autonoma impugnativa &#8211; Condizioni<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La tendenza del legislatore muove verso il superamento della rigida bipartizione tra comunicazioni antimafia, applicabili alle autorizzazioni, e informazioni antimafia, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni. La l. n. 136 del 13 agosto 2010 «<em>Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia</em>», ha istituto la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all’accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell’attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa. Essa si riferisce a tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, senza differenziare le autorizzazioni dalle concessioni e dai contratti e quindi anche a quei rapporti – come nel caso dell’AUA – che, per quanto oggetto di mera autorizzazione, hanno un impatto fortissimo e potenzialmente devastante su beni e interessi pubblici, come nei casi di scarico di sostanze inquinanti o l’esercizio di attività pericolose per la salute e per l’ambiente. Il Prefetto, nell’eseguire la consultazione della Banca dati nazionale unica per il rilascio della comunicazione antimafia, quando appuri che vi sia il pericolo di infiltrazione mafiosa all’interno dell’impresa adotta comunque un’informazione interdittiva antimafia e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti e in tal caso l’informazione antimafia adottata tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta. Questa valutazione costituisce un severo limite all’iniziativa economica privata, che tuttavia è giustificato dalla considerazione che il metodo mafioso, per sua stessa ragion di essere, costituisce un «<em>danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana</em>», già sul piano dei rapporti tra privati (prima ancora che in quello con le pubbliche amministrazioni), oltre a porsi in contrasto, ovviamente, con l’utilità sociale, limite, quest’ultimo, allo stesso esercizio della proprietà privata.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">2. La legge anticorruzione (l. n. 190 del 2012) ha istituito la c.d. <em>white list</em>, con la creazione di appositi elenchi, presso le Prefetture, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa per attività economiche particolarmente sensibili. Il diniego di iscrizione nella <em>white list</em> deve essere oggetto di autonoma impugnativa e non può essere impugnato unitamente all’informativa interdittiva ove ne siano decorsi i termini.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Pubblicato il 09/02/2017<br />
<strong>N. 00565/2017REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 07324/2016 REG.RIC.</strong><br />
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<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 7324 del 2016, proposto dalla Provincia di La Spezia, in persona del Presidente della Giunta Provinciale <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’Avvocato Veronica Allegri, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, n. 44;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’Avvocato Daniele Granara e dall’Avvocato Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Federico Tedeschini in Roma, largo<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, e U.T.G. &#8211; Prefettura di Reggio Emilia, in persona del Prefetto <em>pro tempore</em>, entrambi rappresentati e difesi <em>ex lege</em> dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />
Comune di Vezzano Ligure, non costituito in giudizio;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, sez. I, n. 123/2016, resa tra le parti, concernente una informativa interdittiva antimafia e un diniego di iscrizione nella <em>white list</em>;<br />
&nbsp;<br />
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, del Ministero dell’Interno, dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Reggio Emilia;<br />
viste le memorie difensive;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2017 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per la Provincia di La Spezia, appellante principale, l’Avvocato Giovanni Corbyons, su delega dichiarata dell’Avvocato Veronica Allegri, per l’appellata -OMISSIS- l’Avvocato Daniele Granara e, per il Ministero dell’Interno e per l’ l’Avvocato dello Stato Paola Saulino;<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (c.d. AUA), prevista dal d.P.R. n. 59 del 2013, relativa allo scarico di acque reflue industriali, alle emissioni in atmosfera e alla valutazione di impatto acustico, che la odierna appellante incidentale, -OMISSIS- – subentrata alla -OMISSIS- – impresa operante nel settore del commercio all’ingrosso di materiale da costruzione, materiali inerti, prodotti da cava nonché granulati e marmi, ha presentato allo Sportello Unico delle Attività Produttive – SUAP, di qui in avanti – del Comune di Vezzano Ligure.<br />
1.1. La Prefettura di Reggio Emilia, su richiesta della documentazione antimafia da parte del SUAP di Comune di Vezzano Ligure, ai sensi dell’art. 89-<em>bis </em>del d. lgs. n. 159 del 2011 ha emesso il 21 gennaio 2015, con nota prot. n. 2225/2014/Area 1, una informativa antimafia con effetto interdittivo a carico di -OMISSIS-, perché ritenuta contigua ad ambienti criminali di matrice ‘ndranghetista.<br />
1.2. A seguito della comunicazione prot. n. 159 del 6 febbraio 2015 del SUAP del Comune di Vezzano Ligure, che l’ha resa edotta di tale informativa, la Provincia di La Spezia ha emesso le note prot. n. 5311 del 2015 e prot. n. 5312 del 2015, con le quali essa ha comunicato a -OMISSIS- di non poter rilasciare l’AUA per lo scarico delle acque reflue provenienti dagli stabilimenti di via Lagoscuro, n. 84 e n. 123, ove -OMISSIS- esercita la propria attività.<br />
2. Avverso tali provvedimenti e la presupposta informativa del 21 gennaio 2015 a carattere interdittivo, emessa ai sensi dell’art. 89-<em>bis</em> del d. lgs. n. 159 del 2011, come anche del precedente provvedimento di diniego di iscrizione nella <em>white list</em> prot. n. 1844/13 adottato il 3 luglio 2014, -OMISSIS-, odierna appellante incidentale, deducendo cinque motivi di censura, ha proposto ricorso dapprima avanti al T.A.R. per la Liguria e successivamente alla dichiara incompetenza di questo con l’ordinanza n. 390 del 23 aprile 2015, in riassunzione, avanti al T.A.R. per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, e ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento, con conseguente risarcimento del danno patito per effetto di tali provvedimenti.<br />
2.1. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti il Ministero dell’Interno, la Provincia di La Spezia e il Comune di Vezzano Ligure, per chiedere la reiezione del ricorso.<br />
2.2. Il T.A.R. per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, con l’ordinanza n. 109 del 29 maggio 2015, ha respinto l’istanza cautelare della ricorrente.<br />
2.3. Con l’ordinanza n. 3777 del 28 agosto 2015 questo Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare proposto da -OMISSIS-<br />
2.4. Infine, con la sentenza n. 123 dell’8 aprile 2016, il T.A.R. per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, ha accolto il primo motivo dell’originario ricorso, assorbendo tutti gli altri, e ha annullato l’informativa antimafia del 21 gennaio 2015 e gli atti consequenziali o presupposti, mentre ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnativa del precedente provvedimento interdittivo di diniego di iscrizione nella c.d. <em>white list.</em><br />
3. Avverso tale sentenza, nella parte in cui ha accolto il primo motivo del ricorso originario, ha proposto appello principale la Provincia di La Spezia, deducendo due motivi che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione anche <em>inaudita altera parte</em>, la riforma, con conseguente integrale reiezione del ricorso proposto in primo grado da -OMISSIS-<br />
3.1. Il Presidente della III Sezione di questo Consiglio di Stato, con il decreto n. 4184 del 26 settembre 2016, ha accolto la domanda cautelare monocratica e ha sospeso interinalmente l’esecutività della sentenza impugnata fino alla camera di consiglio, che ha fissato per il 13 ottobre 2016.<br />
3.2. Si è costituito il Ministero dell’Interno, con atto depositato l’8 ottobre 2016, per aderire all’appello proposto dalla Provincia.<br />
3.3. Si è costituita altresì l’appellata -OMISSIS- con memoria depositata il 10 ottobre 2016, per resistere all’appello principale, e ha proposto di seguito appello incidentale, con atto notificato il 15 novembre 2016 e depositato il 24 novembre 2016, deducendo tre motivi, che saranno di seguito esaminati.<br />
3.4. Con l’ordinanza n. 4631 del 14 ottobre 2016, all’esito della camera di consiglio fissata dal menzionato decreto n. 4184 del 26 settembre 2016 per la trattazione collegiale, la Sezione, in accoglimento della domanda cautelare proposta dalla Provincia appellante, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata e ha rinviato, per la sollecita trattazione del merito, all’udienza pubblica del 12 gennaio 2017, successivamente differita, per ragioni d’ufficio, all’udienza del 26 gennaio 2017.<br />
3.5. Infine, nella pubblica udienza del 26 gennaio 2017, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.<br />
4. L’appello principale, proposto dalla Provincia di La Spezia, è fondato in entrambi i motivi e merita accoglimento.<br />
5. Il T.A.R. per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, nell’accogliere il primo motivo del ricorso, ha ritenuto che la Prefettura di Reggio Emilia non potesse emettere, nei confronti di -OMISSIS-, l’informativa antimafia, in base alla disciplina di cui al d. lgs. n. 159 del 2011, perché l’autorizzazione da essa richiesta «<em>è funzionale all’esercizio di una attività imprenditoriale privata estranea alle ipotesi espressamente previste dalla illustrata normativa non comportando alcun rapporto con la Pubblica Amministrazione</em>» (p. 6 della sentenza impugnata).<br />
6. Tale motivazione non è condivisibile.<br />
6.1. La disciplina dettata dal d. lgs. n. 159 del 2011 (c.d. codice delle leggi antimafia) consente, al contrario di quanto ha ritenuto il primo giudice, l’applicazione delle informazioni antimafia anche ai provvedimenti a contenuto autorizzatorio.<br />
6.2. La tendenza del legislatore muove, in questa materia, verso il superamento della rigida bipartizione tra comunicazioni antimafia, applicabili alle autorizzazioni, e informazioni antimafia, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni.<br />
6.3. Questo tradizionale riparto dei rispettivi ambiti di applicazione, tipico della legislazione anteriore al nuovo codice delle leggi antimafia (d. lgs. n. 159 del 2011), si è rilevato inadeguato ed è entrato in crisi a fronte della sempre più frequente constatazione empirica che la mafia tende ad infiltrarsi, capillarmente, in tutte le attività economiche, anche quelle soggetto a regime autorizzatorio (o a s.c.i.a.), e che un’efficace risposta da parte dello Stato alla pervasività di tale fenomeno criminale rimane lacunosa, e finanche illusoria nello stesso settore dei contratti pubblici, delle concessioni e delle sovvenzioni, se la prevenzione del fenomeno mafioso non si estende al controllo e all’eventuale interdizione di ambiti economici nei quali, più frequentemente, la mafia si fa, direttamente o indirettamente, imprenditrice ed espleta la propria attività economica.<br />
6.4. L’esperienza ha mostrato, infatti, che in molti di tali settori, strategici per l’economia nazionale (l’edilizia, le grandi opere pubbliche, lo sfruttamento di nuove fonti energetiche, gli scarichi delle sostanze reflue industriali, come appunto nel caso di specie, relativo all’AUA, e persino la ricostruzione dopo i gravi eventi sismici che funestano il territorio italiano), le associazioni di stampo mafioso hanno impiegato, diretto o controllato ingenti capitali e risorse umane per investimenti particolarmente redditizi finalizzati non solo ad ottenere pubbliche commesse o sovvenzioni, ma in generale a colonizzare l’intero mercato secondo un disegno, di più vasto respiro, del quale l’aggiudicazione degli appalti o il conseguimento di concessioni ed elargizioni costituisce una parte certo cospicua, ma non esclusiva né satisfattiva per le mire egemoniche della criminalità; disegno, quello mafioso, talvolta agevolato dall’omertà, se non persino dalla collusione o dalla corruzione, dei pubblici amministratori.<br />
6.5. La tradizionale reciproca impermeabilità tra le comunicazioni antimafia, richieste per le autorizzazioni, e le informazioni antimafia, rilasciate per i contratti, le concessioni e le agevolazioni, ha fatto sì che le associazioni di stampo mafioso potessero, comunque, gestire tramite imprese infiltrate, inquinate o condizionate da essa, lucrose attività economiche, in vasti settori dell’economia privata, senza che l’ordinamento potesse efficacemente intervenire per contrastare tale infiltrazione, al di fuori delle ipotesi di comunicazioni antimafia emesse per misure di prevenzione definitive con effetto interdittivo ai sensi dell’art. 67 del d. lgs. n. 159 del 2011, anche quando, paradossalmente, a dette imprese fosse stata comunque interdetta la stipulazione dei contratti pubblici per effetto di una informativa antimafia.<br />
6.6. Ciò non di rado ha condotto allo stesso aggiramento della normativa antimafia, nel suo complesso, perché l’organizzazione mafiosa, anche dopo l’interdizione di una impresa mediante una informativa, poteva (e può) servirsi di una nuova, creata <em>ad hoc</em>, per avviare, intanto e comunque, una nuova attività economica privata, soggetta solo al regime della comunicazione antimafia, e nuovamente concorrere alle pubbliche gare, fintantoché non venga emessa una informazione antimafia anche a carico di quest’ultima.<br />
7. Il riordino della materia, impresso dalla legge delega, ha posto fine a molte delle gravi lacune evidenziatasi nel sistema precedente della prevenzione antimafia.<br />
7.1. La l. n. 136 del 13 agosto 2010, intitolata «<em>Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia</em>», ha introdotto, nell’art. 2 che reca la specifica <em>Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia</em>, il comma 1, lett. c), il quale ha istituto la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e «<em>con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all’accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell’attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa</em>».<br />
7.2. È evidente che l’art. 2, comma 1, lett. c) si riferisca a tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, senza differenziare le autorizzazioni dalle concessioni e dai contratti, come fanno invece, ed espressamente, le lett. a) e b); dunque, la lettera c) si riferisce anche a quei rapporti – come nel caso di specie l’AUA – che, per quanto oggetto di mera autorizzazione, hanno un impatto fortissimo e potenzialmente devastante su beni e interessi pubblici, come nei casi di scarico di sostanze inquinanti o l’esercizio di attività pericolose per la salute e per l’ambiente.<br />
7.3. Né giova replicare, come fa il primo giudice, che l’espressione «<em>rapporti</em>» si riferisca solo ai contratti e alle concessioni, ma non alle autorizzazioni, che secondo una classica concezione degli atti autorizzatori non costituirebbero un “rapporto” con l’Amministrazione.<br />
7.4. Tale conclusione non solo è smentita dal tenore letterale dell’art. 2, comma 1, lett. c), che non differenzia le une dalle altre come fanno, invece, la lett. a) e la lett. b) (che richiama la lett. a), ma anche a livello sistematico contrasta con una visione moderna, dinamica e non formalistica del diritto amministrativo, quale effettivamente vive e si svolge nel tessuto economico e nell’evoluzione dell’ordinamento, che individua un rapporto tra amministrato e amministrazione in ogni ipotesi in cui l’attività economica sia sottoposta ad attività provvedimentale, che essa sia di tipo concessorio o autorizzatorio o, addirittura soggetta a s.c.i.a., come questo Consiglio, in sede consultiva, ha chiarito nei numerosi pareri emessi in ordine all’attuazione del d. lgs. n. 124 del 1015 (v., in particolare e tra gli altri, il parere n. 839 del 30 marzo 2016 sulla riforma della disciplina della s.c.i.a.).<br />
7.5. Di qui la legittimità, anche prima dell’introduzione dell’art. 89-<em>bis</em> – di cui ora si dirà – con il decreto correttivo n. 153 del 2014, delle originarie previsioni contenute nel d. lgs. n. 159 del 2011 (<em>Codice delle leggi antimafia)</em> attuative dei fondamentali principî già contenuti <em>in nuce</em> nell’art. 2 della legge delega e, in particolare:<br />
&#8211; dell’art. 83, comma 1, laddove prevede che le amministrazioni devono acquisire la documentazione, di cui all’art. 84, prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all’art. 67 (tra cui rientrano, appunto, le autorizzazioni di cui alla lett. f)<br />
&#8211; dell’art. 91, comma 1, laddove prevede che detti soggetti devono acquisire l’informativa prima di rilasciare o consentire anche i provvedimenti indicati nell’art. 67;<br />
&#8211; dell’art. 91, comma 7, che prevede che con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell’Interno – di concerto con quello della Giustizia, con quello delle Infrastrutture e con quello dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 17, comma 3, della<br />
8. L’introduzione dell’art. 89-<em>bis</em> del d. lgs. n. 159 del 2011 ad opera del d. lgs. n. 153 del 2014, dunque, non rappresenta una novità né, ancor meno, una distonia nel sistema, ma è anzi coerente con esso, secondo la chiara tendenza legislativa di cui si è detto, avviata dalla legge delega, che aveva già trovato parziale attuazione, sul piano sostanziale, nelle richiamate disposizioni del codice delle leggi antimafia.<br />
8.1. Tale disposizione prevede, nel comma 1, che «<em>quando in esito alle verifiche di cui all’articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un’informazione interdittiva antimafia e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia</em>» e in tal caso, come espressamente sancisce il comma 2, «<em>l’informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta</em>».<br />
8.2. Con questa previsione, che non ha natura attributiva di un nuovo potere sostanziale, invero già rinvenibile nei dati di diritto positivo sopra evidenziati, ma ha al più carattere specificativo e procedimentale, il codice delle leggi antimafia ha inteso chiarire e disciplinare l’ipotesi nella quale il Prefetto, nell’eseguire la consultazione della Banca dati nazionale unica per il rilascio della comunicazione antimafia, appuri che vi sia il pericolo di infiltrazione mafiosa all’interno dell’impresa.<br />
8.3. L’art. 98, comma 1, del d. lgs. n. 159 del 2011, come è noto, prevede che nella Banca dati nazionale unica, ora operativa, «<em>sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive</em>» e, dunque, tutti i provvedimenti che riguardano la posizione “antimafia” dell’impresa; tale Banca consente, ai sensi del comma 2, la consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici, disposti dal Prefetto, e tramite il collegamento ad altre banche dati, ai sensi del comma 3, anche la cognizione di eventuali ulteriori dati anche provenienti dall’estero.<br />
8.4. Si tratta di disposizione quanto mai opportuna, considerato il carattere pervasivo ed espansivo, a livello economico, e la dimensione sovente transnazionale delle attività imprenditoriali da parte delle associazioni mafiose.<br />
8.5. Va qui ricordato che il Prefetto, richiesto di rilasciare la documentazione antimafia, può emettere la comunicazione antimafia liberatoria, attestando che la stessa è stata emessa utilizzando il collegamento alla Banca dati, in due ipotesi.<br />
<em>a)</em> quando non emerge, a carico dei soggetti censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 (art. 88, comma 1: c.d. comunicazione <em>de plano</em>);<br />
<em>b)</em> quando, emersa la sussistenza di una di dette cause ed effettuate le necessarie verifiche, di cui all’art. 88, comma 2, per accertare la «<em>corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati nazionale unica alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto ad accertamenti</em>», queste abbiano dato un esito negativo e non sussista più, nell’attualità, alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto (art. 88, comma 1).<br />
8.6. Nel corso di tali verifiche, quando emerga dalla Banca dati la presenza di provvedimenti definitivi di prevenzione, ai sensi dell’art. 67, comma 1, del d. lgs. n. 159 del 2011, o comunque di dati che, ai sensi del richiamato art. 98, impongano una necessaria attività di verifica nell’impossibilità di emettere la comunicazione antimafia <em>de plano</em>, il Prefetto può riscontrare la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, in base all’art. 89-<em>bis</em>, ed emettere informazione antimafia, sostitutiva della comunicazione richiesta.<br />
8.7. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando il Prefetto, nell’eseguire il collegamento alla Banca dati e le verifiche di cui all’art. 88, comma 2, constati l’esistenza di «<em>una documentazione antimafia interdittiva in corso di validità a carico dell’impresa</em>», come ad esempio una pregressa informativa emessa in rapporto ad un contratto pubblico, secondo quanto prevede espressamente l’art. 24, comma 2, del d.P.C.M. n. 193 del 2014 (regolamento recante le modalità di funzionamento, tra l’altro, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del d. lgs. n. 159 del 2011), o acquisisca dati risultanti da precedenti accessi in cantiere, ai sensi dell’art. 98, comma 2, o informazioni provenienti dall’estero, ai sensi dell’art. 98, comma 3.<br />
8.8. L’istituzione della Banca dati nazionale unica, prevista dall’art. 2 della legge delega sopra ricordato e resa operativa con il d.P.C.M. n. 193 del 2014, consente ora al Ministero dell’Interno, e per esso ai Prefetti competenti, di monitorare, e di “mappare”, le imprese sull’intero territorio nazionale – o, addirittura, anche nelle loro attività svolte all’esterno – e nello svolgimento di qualsivoglia attività economica, che essa sia soggetta a comunicazione o a informazione antimafia, sicché l’autorità prefettizia, richiesta di emettere una comunicazione antimafia liberatoria, ben può venire a conoscenza, nel collegarsi alla Banca dati, che a carico dell’impresa sussista una informativa antimafia o ulteriori elementi di apprezzabile significatività, provvedendo ad emettere, ai sensi dell’art. 89-<em>bis</em>, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011, una informativa antimafia in luogo della richiesta comunicazione.<br />
8.9. E ciò perfettamente in linea con la richiamata previsione dell’art. 2, comma 1, lett. c) della legge delega che, giova ripeterlo, ha istituto una Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, testualmente, con «<em>immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale</em>» e «<em>con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all’accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell’attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa</em>».<br />
9. Tale ultima finalità, chiaramente enunciata dal legislatore, pienamente giustifica, ad avviso di questo Consiglio, il potere prefettizio di emettere una informativa antimafia, ricorrendone i presupposti dell’art. 84, comma 4, e dell’art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011 in luogo e con l’effetto della richiesta comunicazione antimafia.<br />
9.1. Al riguardo questo stesso Consiglio di Stato, sez. I, nel parere n. 3088 del 17 novembre 2015 ha già evidenziato che «<em>le perplessità di ordine sistematico e teleologico sollevate in ordine all’applicazione di tale disposizione anche alle ipotesi in cui non vi sia un rapporto contrattuale – appalti o concessioni – con la pubblica amministrazione non hanno ragion d’essere, posto che anche in ipotesi di attività soggette a mera autorizzazione l’esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l’economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubbliche</em>».<br />
9.2. La prevenzione contro l’inquinamento dell’economia legale ad opera della mafia ha costituito e costituisce, tuttora, una priorità per la legislazione del settore, che ha indotto il legislatore delegante e, di seguito, quello delegato, nelle previsioni originarie del codice delle leggi antimafia e dei successivi correttivi, ad estendere la portata delle informazioni antimafia anche ad ambiti tradizionalmente e precedentemente ad esse estranei.<br />
9.3. Questo Collegio non ignora che, con l’ordinanza n. 2337 del 28 settembre 2016, il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha rimesso alla Corte costituzione la questione di compatibilità dell’art. 89-<em>bis</em> del d. lgs. n. 159 del 2011 in relazione ad un presunto eccesso di delega ai sensi degli art. 76, 77, primo comma, e 3 della Cost.<br />
9.4. Alla Corte competerà, ovviamente, decidere di tale delicata questione quanto al sollevato vizio inerente al presunto eccesso di delega.<br />
9.5. Ritiene tuttavia questo Collegio che tale questione, anche al di là della sua manifesta infondatezza per le ragioni sopra vedute, sia comunque irrilevante nel presente giudizio, perché l’applicazione dell’informativa antimafia alle autorizzazioni si fonda sull’applicazione della stessa legge delega e di disposizioni del codice delle leggi antimafia anche diverse dal richiamato art. 89-<em>bis</em>, che pure costituisce indice significativo ed ulteriore riconferma, sul piano procedimentale, della innovativa impostazione del legislatore in questa materia.<br />
10. Deve questo Collegio solo qui aggiungere, per completezza, che non ritiene che la nuova disciplina contrasti con gli artt. 3, 24, 27, comma secondo, 41 e 42 Cost.<br />
10.1. Lo Stato non riconosce dignità e statuto di operatori economici, e non più soltanto nei rapporti con la pubblica amministrazione, a soggetti condizionati, controllati, infiltrati ed eterodiretti dalle associazioni mafiose.<br />
10.2. Questa valutazione, che ha natura preventiva e non sanzionatoria ed è, dunque, avulsa da qualsivoglia logica penale o <em>lato sensu </em>punitiva (Cons. St., sez. III, 3 maggio 2013, n. 1743), costituisce un severo limite all’iniziativa economica privata, che tuttavia è giustificato dalla considerazione che il metodo mafioso, per sua stessa ragion di essere, costituisce un «<em>danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana</em>» (art. 41, comma secondo, Cost.), già sul piano dei rapporti tra privati (prima ancora che in quello con le pubbliche amministrazioni), oltre a porsi in contrasto, ovviamente, con l’utilità sociale, limite, quest’ultimo, allo stesso esercizio della proprietà privata.<br />
10.3. Il metodo mafioso è e resta tale, per un essenziale principio di eguaglianza sostanziale prima ancora che di logica giuridica, non solo nelle contrattazioni con la pubblica amministrazione, ma anche tra privati, nello svolgimento della libera iniziativa economica.<br />
10.4. Non si può ignorare, e la legislazione antimafia più recente non ha di certo ignorato, che tra economia pubblica ed economia privata sussista un intreccio tanto profondo, anche nell’attuale contesto di una economia globalizzata, che non è pensabile e possibile contrastare l’infiltrazione della mafia “imprenditrice” e i suoi interessi nell’una senza colpire anche gli altri e che tale distinzione, se poteva avere una giustificazione nella società meno complessa di cui la precedente legislazione antimafia era specchio, viene oggi a perdere ogni valore, ed efficacia deterrente, per entità economiche che, sostenute da ingenti risorse finanziarie di illecita origine ed agevolate, rispetto ad altri operatori, da modalità criminose ed omertose, entrino nel mercato con una aggressività tale da eliminare ogni concorrenza e, infine, da monopolizzarlo.<br />
10.5. La tutela della trasparenza e della concorrenza, nel libero esercizio di una attività imprenditoriale rispettosa della sicurezza e della dignità umana, è un valore che deve essere preservato nell’economia sia pubblica che privata.<br />
10.6. La stessa Corte di Giustizia UE, in riferimento alla prassi dei cc.dd. protocolli di legalità, ha ribadito di recente che «<em>va riconosciuto agli Stati membri un certo potere discrezionale nell’adozione delle misure destinate a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza, i quali si impongono alle amministrazioni aggiudicatrici in tutte le procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico</em>» poiché «<em>il singolo Stato membro è nella posizione migliore per individuare, alla luce di considerazioni di ordine storico, giuridico, economico o sociale che gli sono proprie, le situazioni favorevoli alla comparsa di comportamenti in grado di provocare violazioni del rispetto del principio e dell’obbligo summenzionati</em>» (Corte di Giustizia, sez. X, 22 ottobre 2015, in C-425/14).<br />
10.7. Non a caso proprio per tali considerazioni di ordine storico, giuridico, economico e sociale peculiari del nostro ordinamento, come ha correttamente dedotto la Provincia appellante nel secondo motivo (pp. 9-12 del ricorso), la c.d. legge anticorruzione (l. n. 190 del 2012), nell’art. 1, commi 52 e 53, ha istituito la c.d. <em>white list</em>, con la creazione di appositi elenchi, presso le Prefetture, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa per attività economiche particolarmente sensibili.<br />
10.8. Ad esempio (e l’esempio è quanto mai appropriato, per quanto si dirà, nel caso di specie, che riguarda impresa operante nel territorio emiliano e non inserita nella c.d. <em>white list</em>), per il terremoto che ha colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012, l’art. 5-<em>bis</em>, comma 4, del d.l. n. 74 del 2012, inserito in sede di conversione dalla l. n. 122 del 1° agosto 2012, ha previsto che i controlli antimafia, relativi alle imprese iscritte in tali elenchi, si estendessero «<em>sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche</em>».<br />
10.9. Ulteriore conferma questa, laddove ve ne fosse bisogno, che la distinzione tra economia pubblica ed economia privata, in taluni settori – l’edilizia, lo smaltimento dei rifiuti, il traporto dei materiali in discarica, i noli a freddo, gli autotrasporti per conto terzi, la fornitura di ferro lavorato, il trasporto terra, etc. – è del tutto inidonea e inefficace a descrivere, e a circoscrivere, la vastità e la pervasività del pericolo mafioso in esame.<br />
11. Se ne deve concludere, pertanto, che nell’attuale sistema della documentazione antimafia la suddivisione tra l’ambito applicativo delle comunicazioni antimafia e delle informazioni antimafia, codificata dal d. lgs. n. 159 del 2011, mantiene la sua attualità – del resto ribadita nel codice stesso – se e nella misura in cui essa non si risolva nella impermeabilità dei dati posti a fondamento delle une con quelli posti a fondamento delle altre, soprattutto dopo l’istituzione, in attuazione dell’art. 2 della legge delega, della Banca dati nazionale unica, che consente di avere una cognizione ad ampio spettro e aggiornata della posizione antimafia di una impresa.<br />
11.1. E una simile impermeabilità e incomunicabilità tra i diversi settori economici e i relativi provvedimenti interdittivi, infatti, ha inteso evitare il legislatore con le più recenti modifiche del codice delle leggi antimafia.<br />
11.2. Il Prefetto, pertanto, avrà l’obbligo di rilasciare le informazioni antimafia nelle ipotesi di cui all’art. 91, comma 1, del d. lgs. n. 159 del 2011 e avrà la facoltà, nelle ipotesi di verifiche, procedimentalizzate dall’art. 88, comma 2, e dall’art. 89-<em>bis</em>, di emettere una informativa antimafia, in luogo della richiesta comunicazione antimafia, tutte le volte in cui, nel collegamento alla Banca dati nazionale unica, emergano provvedimenti o dati che lo inducano a ritenere non possibile emettere una comunicazione liberatoria <em>de plano</em>, ma impongano più serie verifiche in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa.<br />
11.3. Il sistema così delineato, che risponde a valori costituzionali ed europei di preminente interesse e di irrinunciabile tutela, non attenua le garanzie che la tradizionale ripartizione tra le comunicazioni e le informazioni antimafia prima assicurava, consentendo alle sole comunicazioni antimafia, emesse sulla base di un provvedimento di prevenzione definitivo adottato dal Tribunale con tutte le garanzie giurisdizionali, di precludere l’ottenimento di licenze, autorizzazioni o di qualsivoglia provvedimento, comunque denominato, per l’esercizio di attività imprenditoriali (art. 67, comma 1, lett. f) del d. lgs. n. 159 del 2011).<br />
11.4. Il timore che, estendendo l’applicazione delle informative antimafia alle attività economiche soggette al regime autorizzatorio, si schiuda la via all’arbitrio dell’autorità prefettizia nella valutazione della permeabilità mafiosa e quindi anche nell’accesso alle attività economiche (solo) private, senza che tale valutazione sia assistita da preventive garanzie procedimentali o, comunque, dalle stesse garanzie delle misure di prevenzione emesse dal Tribunale, è del tutto infondato.<br />
11.5. La valutazione prefettizia &#8211; questa Sezione deve ancora una volta e con più convinzione qui ribadirlo &#8211; deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti che, alla stregua della «<em>logica del più probabile che non</em>», consentano di ritenere razionalmente credibile il pericolo di infiltrazione mafiosa in base ad un complessivo, oggettivo, e sempre sindacabile in sede giurisdizionale, apprezzamento dei fatti nel loro valore sintomatico.<br />
11.6. Gli elementi di inquinamento mafioso, ben lungi dal costituire un <em>numerus clausus</em>, assumono forme e caratteristiche diverse secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggono, per l’insidiosa pervasività e mutevolezza, anzitutto sul piano sociale, del fenomeno mafioso, ad un preciso inquadramento (v., sul punto, la già richiamata sentenza di questo Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743), ma essi devono pur sempre essere ricondotti ad una valutazione unitaria e complessiva, che imponga all’autorità e consenta al giudice di verificare la ragionevolezza o la logicità dell’apprezzamento discrezionale, costituente fulcro e fondamento dell’informativa, in ordine al serio rischio di condizionamento mafioso.<br />
11.7. In tale senso il criterio civilistico del «<em>più probabile che non</em>», seguito costantemente dalla giurisprudenza di questo Consiglio, si pone quale regola, garanzia e, insieme, strumento di controllo, fondato anche su irrinunciabili dati dell’esperienza, della valutazione prefettizia e, in particolare, consente di verificare la correttezza dell’inferenza causale che da un insieme di fatti sintomatici, di apprezzabile significato indiziario, perviene alla ragionevole conclusione di permeabilità mafiosa, secondo una logica che nulla ha a che fare con le esigenze del diritto punitivo e del sistema sanzionatorio, laddove vige la regola della certezza al di là di ogni ragionevole dubbio per pervenire alla condanna penale.<br />
11.8. Questa ultima regola, come è stato di recente chiarito, si palesa «<em>consentanea alla garanzia fondamentale della “presunzione di non colpevolezza”, di cui all’art. 27 Cost. , comma 2, cui è ispirato anche il p. 2 del citato art. 6 CEDU</em>», sicché è evidente come la vicenda in esame in alcun modo possa essere ricondotta nell’alveo del principio anzidetto, desunto dalla giurisprudenza di Strasburgo dall’art. 6 CEDU, in quanto «<em>non attiene ad ipotesi di affermazione di responsabilità penale</em>», è«<em>estranea al perimetro delle garanzie innanzi ricordate</em>» (v., in questi significativi termini, Cass., sez. I, 30 settembre 2016, n. 19430, per la responsabilità civile), ma riguarda la prevenzione amministrativa antimafia.<br />
12. L’equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità sostanziale sopra richiamati, richiedono alla Prefettura un’attenta valutazione di tali elementi, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa, e a sua volta impongono al giudice amministrativo un altrettanto approfondito esame di tali elementi, singolarmente e nella loro intima connessione, per assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro ogni eventuale eccesso di potere da parte del Prefetto nell’esercizio di tale ampio, ma non indeterminato, potere discrezionale.<br />
12.1. La delicatezza di tale ponderazione intesa a contrastare in via preventiva la minaccia insidiosa ed esiziale delle organizzazioni mafiose, richiesta all’autorità amministrativa, può comportare anche un’attenuazione, se non una eliminazione, del contraddittorio procedimentale, che del resto non è un valore assoluto, slegato dal doveroso contemperamento di esso con interessi di pari se non superiore rango costituzionale, né un bene in sé, o un fine supremo e ad ogni costo irrinunciabile, ma è un principio strumentale al buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e, in ultima analisi, al principio di legalità sostanziale (art. 3, comma secondo, Cost.), vero e più profondo fondamento del moderno diritto amministrativo.<br />
12.2. E d’altro canto, occorre qui ricordare, il contraddittorio procedimentale non è del tutto assente nemmeno nelle procedure antimafia, se è vero che l’art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011 «<em>il prefetto competente al rilascio dell’informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile</em>».<br />
12.3. Infine deve essere qui anche ribadito, come questa Sezione ha più volte chiarito, che il bilanciamento tra i valori costituzionali rilevanti in materia – l’esigenza, da un lato, di preservare i rapporti economici dalle infiltrazioni mafiose in attuazione del superiore principio di legalità sostanziale e, dall’altro, la libertà di impresa – trova nella previsione dell’aggiornamento, ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d. lgs. n. 159 del 2011, un punto di equilibrio fondamentale e uno snodo della disciplina in materia, sia in senso favorevole che sfavorevole all’impresa, poiché impone all’autorità prefettizia di considerare i fatti nuovi, laddove sopravvenuti, o anche precedenti – se non noti – e consente all’impresa stessa di rappresentarli all’autorità stessa, laddove da questa non conosciuti (v., <em>ex plurimis</em>,Cons. St., sez. III, 5 ottobre 2016, n. 4121).<br />
12.4. L’ordinamento positivo in materia, dalla legge-delega al cd. “Codice antimafia” sino alle più recenti integrazioni di quest’ultimo, ha voluto apprestare, per l’individuazione del pericolo di infiltrazione mafiosa nell’economia e nelle imprese, strumenti sempre più idonei e capaci di consentire valutazioni e accertamenti tanto variegati e adeguabili alle circostanze, quanto variabili e diversamente atteggiati sono i mezzi che le mafie usano per cercare di moltiplicare i loro illeciti profitti.<br />
12.5. Nella ponderazione degli interessi in gioco, tra cui certo quello delle garanzie per l’interessato da una misura interdittiva è ben presente, non può pensarsi che gli organi dello Stato contrastino con “armi impari” la pervasiva diffusione delle organizzazioni mafiose che hanno, nei sistemi globalizzati, vaste reti di collegamento e profitti criminali quale “ragione sociale” per tendere al controllo di interi territori.<br />
13. Per le complesse ragioni sin qui esposte deve essere, quindi, accolto l’appello principale proposto dalla Provincia di La Spezia, con conseguente riforma della sentenza impugnata, laddove erroneamente ha negato che le informative antimafia non possano inibire, secondo la legislazione vigente, provvedimenti a contenuto autorizzatorio.<br />
14. Devono essere ora esaminati i motivi dell’appello incidentale, proposto da -OMISSIS-, che va <em>in toto</em> respinto alla luce delle argomentazioni sin qui esposte e di quelle, aggiuntive, che seguiranno.<br />
15. Con il primo motivo (pp. 8-13 dell’appello incidentale) -OMISSIS- deduce e ribadisce che, sia per il valore che per il tipo di attività svolta nel Comune di Vezzano Ligure, in relazione alla quale è stata richiesta l’AUA, non doveva essere richiesta l’informazione antimafia.<br />
15.1. Si tratterebbe, infatti e anzitutto, di lavorazione di ciottoli in marmo, nell’impianto di Lagoscuro, n. 84, e di frantumazione di marmo per la realizzazione di graniglie, in quello di via Lagoscuro, n. 123, che non rientrerebbero nella disciplina delle informazioni antimafia.<br />
15.2. L’assunto è infondato, alla luce delle argomentazioni sopra svolte che qui, per obbligo si sintesi (art. 3, comma 2, c.p.a.), si richiamano, e certo non può essere corroborato dalla circostanza, irrilevante alla luce del chiaro dettato legislativo, che tuttora non sia stato emanato il regolamento di cui al sopra richiamato art. 91, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011 (p. 12 dell’appello incidentale).<br />
15.3. Sarebbe davvero contraddittoria con la descritta, crescente attenzione del legislatore alla penetrazione della mafia nei sistemi economici, una interpretazione – quale quella sostenuta nell’appello incidentale – che conduca alla paralisi applicativa delle norme primarie (in cui si fa riferimento all’art. 67 per indicare i provvedimenti diversi da contratto, subcontratto, concessione o erogazione) sino a quando il decreto interministeriale non sia stato adottato.<br />
15.4. Sino a tale momento, infatti, proprio perché la conclusione adombrata dall’appellante incidentale contrasterebbe in pieno con la “<em>ratio</em>” del sistema, deve ritenersi che “tutti” gli atti indicati all’art. 91, comma 7 (e dunque “tutti” i provvedimenti <em>ex</em> art. 67) siano soggetti alle procedure che possono condurre a una misura interdittiva.<br />
15.5. Non può, questo Consiglio, neppure immaginare che dalla inerzia governativa nella adozione del regolamento derivi un “periodo di franchigia” di cui si avvantaggino soggetti di cui si dimostri contiguità con organizzazioni mafiose.<br />
15.6. Quanto poi al rapporto della concessione demaniale, relativo solo allo stabilimento di via Lagoscuro, n. 123, che non attingerebbe la soglia di € 150.000,00 prevista dall’art. 83, comma 3, lett. e), e quindi non sarebbe soggetto ai controlli antimafia, si deve qui ribadire che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che non è obbligatorio, per le pubbliche amministrazioni, richiedere la documentazione antimafia anche per i provvedimenti, gli atti e contratti inferiori a tale soglia, e non nel senso che ad esse sia vietato farlo, con un esito paradossale che conduce, di fatto, alla impenetrabilità di tali atti ai controlli antimafia, che non corrisponde affatto all’intenzione del legislatore, come la consolidata giurisprudenza di questa Sezione da tempo ha chiarito (v., <em>ex plurimis</em>, Cons. St., sez. III, 20 luglio 2016, n. 3300).<br />
16. È infondato anche il secondo motivo dell’appello incidentale (pp. 13-18), con il quale -OMISSIS- deduce che il primo giudice abbia errato nel ritenere inammissibile l’impugnazione del diniego di iscrizione nella c.d. <em>white list</em> del 3 luglio 2014 e delle comunicazioni ai sensi dell’art. 1-<em>septies</em> della l. n. 786 del 1982 perché prive di effetti inibitori in ordine al rilascio delle autorizzazioni ambientali richieste.<br />
16.1. Il motivo va respinto perché, se è vero che detto diniego è richiamato nell’informativa, questa si fonda purtuttavia anche e soprattutto su di un autonomo, per quanto sintetico, apprezzamento dei fatti sintomatici dell’infiltrazione mafiosa, sicché la menzione di detto provvedimento nell’informativa non fa assumere ad esso alcuna rilevanza decisiva né alcuna autonoma lesività ai fini del presente giudizio, che riguarda il diniego dell’AUA fondato su autonomo provvedimento prefettizio a carattere interdittivo.<br />
16.2. Di qui, come ha correttamente ritenuto il T.A.R. per l’Emilia Romagna, l’inammissibilità, per difetto di interesse, della impugnativa contro il diniego di iscrizione nella <em>white list</em>, peraltro non autonomamente impugnato a suo tempo da -OMISSIS- in riferimento al relativo procedimento, non potendo certo la menzione di esso nell’informativa qui gravata, al di là della sua irrilevanza ai fini che qui interessano, rimettere in termini l’odierna appellante incidentale, alla quale il diniego di iscrizione nella <em>white list</em> del 3 luglio 2014 era stato regolarmente notificato il 10 luglio 2014 senza che esso abbia provveduto ad impugnarlo, come emerge dalla nota della Prefettura di Reggio Emilia depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato il 13 gennaio 2017.<br />
17. Destituito di fondamento, infine, è anche il terzo motivo dell’appello incidentale (pp. 18-34), con il quale -OMISSIS-, lamentando che la sentenza abbia erroneamente dichiarato inammissibili per carenza di interesse i motivi dell’originario ricorso individuati rispettivamente <em>sub</em> 2), 3), 4) e 5), ed abbia omesso di esaminarli, li ha qui riproposti, chiedendone l’accoglimento in ragione della loro fondatezza, obliterata dal primo giudice.<br />
17.1. Tali motivi, non esaminati dal primo giudice che ha, come visto, erroneamente accolto il primo motivo dell’originario ricorso, sono tutti infondati e vanno respinti.<br />
17.2. Con essi, in sintesi, l’odierna appellante incidentale, deducendo plurime violazioni di parametri costituzionali e della legislazione <em>in subiecta materia</em>, lamenta l’insussistenza degli elementi che giustificherebbero, ai sensi dell’art. 84, comma 4, e dell’art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, la valutazione di permeabilità mafiosa di -OMISSIS- da parte del Prefetto.<br />
17.3. Ma tali censure, alla luce della consolidata giurisprudenza della Sezione in questa materia, non possono qui trovare accoglimento.<br />
17.4. L’informativa prot. n. 2225/14/Area I – Comunicazione del 21 gennaio 2015 qui impugnata, oltre ad evidenziare che l’impresa risulta gravata da provvedimento n. 1844/13 avente natura interdittiva antimafia di diniego di iscrizione nella c.d. <em>white list</em>, si fonda sulla considerazione che -OMISSIS-, titolare della impresa, è coniugata con -OMISSIS-, gravato da precedenti penali per violazioni in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché da rapporti di famiglia o contiguità con esponenti della malavita di stampo mafioso.<br />
17.5. Né il rapporto di coniugio – al di là della circostanza, irrilevante, che i coniugi, residenti in Comuni diversi, avrebbero avviato le pratiche per separarsi (p. 24 dell’appello incidentale) – né l’esistenza di tali rapporti tra -OMISSIS- (e la sua famiglia) e la criminalità ‘ndranghetista, quali peraltro emergono, e in modo molto consistente, dal già menzionato provvedimento di diniego di iscrizione nella <em>white list</em>, sono stati efficacemente smentiti, nella loro indubbia oggettiva e pregnante rilevanza sintomatica, dall’odierna appellante incidentale, che si è limitata a censure generiche e, comunque, ininfluenti ai fini del decidere.<br />
17.6. L’impressionante ed estesa rete di rapporti tra la famiglia -OMISSIS- di autotrasportatori residenti a -OMISSIS-, ritenuti molto vicini alla cosca di -OMISSIS-, con imprese già colpite da interdittive antimafia lascia ritenere, secondo la logica del “più probabile che non”, estremamente verosimile che anche -OMISSIS- rientri nell’orbita di tale regia familiare e sia riconducibile al centro di interessi facente capo alla famiglia -OMISSIS-, contigua ad ambienti di stampo mafioso di elevata pericolosità sociale.<br />
17.7. Si tratta di elementi che, a differenza di quanto sostiene l’appellante incidentale che nemmeno, come detto, ha tempestivamente impugnato il precedente diniego di iscrizione nella <em>white list</em>, pienamente giustificano, ed anzi impongono, l’emissione di una informativa antimafia a carico di -OMISSIS-, orbitante nella galassia di imprese legate alla cosca di -OMISSIS-, infiltratasi nelle attività economiche dell’Emilia Romagna, anche in occasione della ricostruzione successiva agli eventi sismici del 2012.<br />
18. Di qui, stante la solidità del grave quadro indiziario a carico di -OMISSIS- e dei soggetti che la gestiscono e controllano, la legittimità dell’informativa antimafia qui impugnata.<br />
19. Ne segue, pertanto, la reiezione di tutte le censure proposte in primo grado e qui riproposte con il terzo motivo dell’appello incidentale, sia per vizi propri dell’informativa che per invalidità derivata dei provvedimenti consequenziali rispettivamente adottati dalla Provincia di La Spezia e dal Comune di Vezzano Ligure.<br />
20. In conclusione deve essere accolto l’appello principale proposto dalla Provincia di La Spezia e respinto quello incidentale proposto da -OMISSIS-, sicché, in parziale riforma della sentenza impugnata (che ha correttamente dichiarato inammissibile l’impugnativa contro il diniego di iscrizione nella c.d. <em>white list</em>), va respinto nella sua interezza il ricorso proposto in primo grado da -OMISSIS- contro l’informativa antimafia adottata dalla Prefettura di Reggio Emilia il 21 gennaio 2015 e i consequenziali, vincolati, provvedimenti autorizzatori di segno negativo.<br />
21. Le spese del doppio grado di giudizio, attesa la novità delle questioni qui trattate, possono essere interamente compensate tra le parti.<br />
21.1. Rimane definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado e dell’appello incidentale.<br />
21.2. -OMISSIS-, attesa comunque la sua soccombenza sostanziale, deve essere condannata a rimborsare in favore della Provincia di La Spezia il contributo unificato effettivamente corrisposto per la proposizione dell’appello principale.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello principale, come proposto dalla Provincia di La Spezia, nonché sull’appello incidentale, come proposto da -OMISSIS-, accoglie il primo e respinge il secondo e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso proposto in primo grado da -OMISSIS- contro l’informativa antimafia adottata il 12 gennaio 2015 dalla Prefettura di Reggio Emilia e conferma la legittimità sia di questa che dei provvedimenti consequenziali adottati dalla Provincia di La Spezia e dal Comune di Vezzano Ligure.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.<br />
Pone definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso in primo grado e dell’appello incidentale.<br />
Condanna -OMISSIS- a rimborsare il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello principale da parte della Provincia di La Spezia.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d. lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017, con l’intervento dei magistrati:<br />
Franco Frattini, Presidente<br />
Francesco Bellomo, Consigliere<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />
Giulio Veltri, Consigliere<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
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<td style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td style="text-align: justify;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td style="text-align: justify;"><strong>Massimiliano Noccelli</strong></td>
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<td style="text-align: justify;"><strong>Franco Frattini</strong></td>
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<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
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