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	<title>9/12/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/12/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.5763</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-12-2019-n-5763/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-12-2019-n-5763/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.5763</a></p>
<p>Francesco Gaudieri, Presidente; Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore, PARTI: OMISSIS rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Tiziana Genito contro Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Apice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giacomo Papa . Â  Aumento di volumetria a seguito della ricostruzione post-sismica :</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-12-2019-n-5763/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.5763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-12-2019-n-5763/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.5763</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Gaudieri, Presidente; Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore, PARTI:  OMISSIS rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Tiziana Genito contro Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Apice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giacomo Papa .</span></p>
<hr />
<p>Â  Aumento di volumetria a seguito della ricostruzione post-sismica : l&#8217;esenzione è applicabile esclusivamente per le opere eseguite &quot;in dipendenza del sisma&quot;.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed Urbanistica-ricostruzione post-sismica-contributo di costruzione-Â aumento di volumetria &#8211; Â nesso di causalità  con il sisma- non sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<p>Â  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>In caso di aumento di volumetria a seguito della ricostruzione post-sismica, l&#8217;esenzione è applicabile esclusivamente per le opere eseguite &quot;in dipendenza del sisma&quot;, evidenziandosi la necessità  di un nesso causale rigoroso ed esclusivo, nel senso che le opere da realizzarsi devono trovare giustificazione nell&#8217;azione rovinosa del terremoto. Tale nesso causale è quindi escluso quando l&#8217;immobile del quale è stata eseguita la ricostruzione, seppure danneggiato dal sisma, è stato edificato con volumi maggiori di quello demolito, con un intervento non ricollegabile pienamente alla calamità  naturale.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 09/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 05763/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00917/2014 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 917 del 2014, proposto da Maria Filomena Nuzzolo, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Tiziana Genito, con domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell&#8217;avv.Luciana Rossi in Napoli, via Posillipo n. 77;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Apice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giacomo Papa, con domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Raffaele Anatriello in Napoli, via A. Labriola, Parco Fiorito;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento del Comune di Apice n.361/2013 di ingiunzione di pagamento degli oneri concessori;</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Apice;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 13 novembre 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Nel rispetto del principio di sinteticità , al quale il Giudice è tenuto ai sensi dell&#8217;art.3 c.p.a., il Collegio ritiene di prescindere dal descrivere analiticamente i fatti di causa, per i quali si riporta agli atti introduttivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Oggetto del presente ricorso, del 20.01.2014, è la legittimità  dell&#8217;ingiunzione di pagamento prot.361 del 31.10.2013, notificata alla ricorrente in data 22.11.2013, con cui il Comune di Apice ha richiesto il pagamento dei contributi in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">Con le censure dedotte, parte ricorrente evidenzia profili di illegittimità  inerenti sia alla mancanza dei presupposti del pagamento degli oneri concessori, attesa la natura gratuita del decreto n.611/02 rilasciato in data 20.02.2002 ai sensi della L.R. n.59/81 (ricostruzione a seguito del terremoto del 1962), sia alla intervenuta prescrizione decennale della pretesa ex art.2946 c.c. in quanto, trattandosi di oneri di urbanizzazione, ilÂ <i>dies a quo</i> decorre dalla data del rilascio della concessione edilizia e dunque, nel caso in esame, dal 20.02.2002.</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto di costituzione in giudizio, il Commissario Liquidatore del Comune di Apice ha evidenziato profili di inammissibilità  del ricorso per omessa impugnazione dell&#8217;ordinanza n.245 del 7 maggio 2012, con cui è stato intimato il pagamento del contributo, in riscontro alla quale oltretutto parte ricorrente, in data 17 maggio 2012 ha presentato richiesta di rateizzazione che veniva autorizzata con nota prot.361/2013, parimenti non impugnata, con conseguente novazione oggettiva dell&#8217;originaria obbligazione ai sensi degli artt.1230 ss.cc.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, l&#8217;amministrazione ha rilevato l&#8217;infondatezza del ricorso perchè la richiesta di contributo era in realtà  attinente ad un intervento di mq. 348,57, con una eccedenza di mq.268,57 rispetto alla volumetria precedentemente esistente (pari mq.80) e, quindi, da ritenersi esclusa dall&#8217;ipotesi di esenzione di cui all&#8217;art.70 del D.lgs n.76/90.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;odierna udienza di smaltimento la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento alla questione sostanziale dedotta dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente deduce infondatezza della pretesa per carenza dei presupposti, il Collegio ritiene opportuno rammentare che l&#8217;art.9 lett.g) della legge n.10/77 prevede l&#8217;esenzione dal contributo in questione in caso di ricostruzione di immobili &#8220;a seguito di calamità  naturali&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Circa l&#8217;interpretazione di tale disposizione, le più¹ recenti decisioni del Consiglio di Stato hanno avuto modi di ribadire che, in materia di edilizia, il pagamento degli oneri concessori è la regola, con conseguente interpretazione restrittiva delle deroghe previste ex lege&#8221; (Cons. Stato Sez. IV, 07/06/2018, n. 3422).</p>
<p style="text-align: justify;">Con specifico riferimento all&#8217;aumento di volumetria a seguito della ricostruzione post-sismica, in particolare, la giurisprudenza ha chiarito, con interpretazione assai rigorosa, che l&#8217;esenzione è applicabile esclusivamente per le opere eseguite &quot;in dipendenza del sisma&quot;, evidenziando la necessità  di un nesso causale rigoroso ed esclusivo, nel senso che le opere da realizzarsi devono trovare giustificazione nell&#8217;azione rovinosa del terremoto&#8221;. Tale nesso causale è quindi escluso quando, come nel caso in esame, l&#8217;immobile del quale è stata eseguita la ricostruzione, seppure danneggiato dal sisma, è stato edificato con volumi maggiori di quello demolito, con un intervento non ricollegabile pienamente alla calamità  naturale (Cons. Stato Sez. IV, 02-02-2017, n. 450; Cons.St. Sez. V, 16-04-2013, n. 2104; negli stessi termini, TAR Napoli, sez.VIII, 04766/2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo motivo, quindi, è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene invece fondato il secondo motivo, con cui parte ricorrente eccepisce la prescrizione della pretesa ai sensi dell&#8217;art.2946 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, va escluso che &#8211; come ritenuto dall&#8217;amministrazione- alla richiesta di rateizzazione del debito presentata dal ricorrente in data 17 maggio 2012 possa riconoscersi natura di comportamento atto a manifestare acquiescenza (Cass. civ. Sez. II Sent., 18/04/2014, n. 9075; Cass. civ. Sez. V Sent., 08/02/2017, n. 3347).</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, è da respingere la tesi dell&#8217;amministrazione secondo cui l&#8217;omessa impugnativa, nei prescritti termini decadenziali, dell&#8217;ordinanza n.245/2012, precluderebbe a parte ricorrente di far rilevare, oggi, l&#8217;avvenuta prescrizione decennale del diritto ai sensi dell&#8217;art.2946 c.c., con conseguente intangibilità  della pretesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, la necessità  di impugnare in rigorosi termini decadenziali i vizi di legittimità  del provvedimento amministrativo &#8211; in mancanza del quale il provvedimento benchè eventualmente illegittimo resta comunque valido, efficace ed inoppugnabile- non incide sulla possibilità  di eccepire la prescrizione del diritto di credito vantato dall&#8217;amministrazione, qualora la stessa non si avvalga del diritto di procedere alla riscossione nel termine di legge (v., con riferimento al rapporto tra omessa impugnazione nei termini delle cartelle esattoriali e prescrizione Cass.S.U. 23397 del 17/11/2016).</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, il Collegio ritiene pacifico che il fatto costitutivo dell&#8217;obbligo giuridico avente ad oggetto il contributo di costruzione, da cui decorre ilÂ <i>dies a quo</i> da cui far partire il decorso del termine di prescrizione, è il rilascio della concessione e dalla stessa data decorre il termine di prescrizione del diritto (cfr. Cons. Stato, sez. IV: 26 febbraio 2013, n. 1188; 3 ottobre 2012, n. 5201; 19 gennaio 2009, n. 216), laddove il termine di sessanta giorni dalla ultimazione delle opere rileva invece ai soli fini della prescrizione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei contributi concessori (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 novembre 2012, n. 5818).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che, pur dovendosi riconoscere alla richiesta dell&#8217;amministrazione del 17 maggio 2012 natura di atto di costituzione in mora (cfr. CDS sez. IV 4123/2018), tale atto è intervenuto successivamente alla maturazione del termine di prescrizione decennale</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che il ricorso deve essere accolto, e per l&#8217;effetto va accertata la prescrizione del diritto alla ripetizione del contributo in epigrafe, fatto valere dall&#8217;amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto dichiara la prescrizione del diritto nei termini di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-12-2019-n-5763/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.5763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.14061</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-9-12-2019-n-14061/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-9-12-2019-n-14061/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.14061</a></p>
<p>Leonardo Pasanisi, Presidente; Silvia Coppari, Primo Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Michele Marella, contro Comune di Grottaferrata non costituito in giudizio. In presenza di manufatti abusivi non sanati nè condonati, gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità  dell&#8217;opera principale alla quale ineriscono strutturalmente . Edilizia ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-9-12-2019-n-14061/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.14061</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-9-12-2019-n-14061/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.14061</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Leonardo Pasanisi, Presidente; Silvia Coppari, Primo Referendario, Estensore PARTI:  OMISSIS rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Michele Marella,  contro Comune di Grottaferrata non costituito in giudizio.</span></p>
<hr />
<p>In presenza di manufatti abusivi non sanati nè condonati, gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità  dell&#8217;opera principale alla quale ineriscono strutturalmente .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed Urbanistica- manufatti abusivi &#8211; ulteriori interventi -manutenzione o restauro &#8211; illegittimità  derivata &#8211; va affermata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In presenza di manufatti abusivi non sanati nè condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili nella loro oggettività  alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità  dell&#8217;opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicchè non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione. Peraltro, l&#8217;esecuzione di lavori idonei a determinare una trasformazione dello stato dei luoghi, ove effettuata in zona soggetta a vincolo paesistico, rende applicabile l&#8217;art. 32, comma 3, del D.P.R. 380/2001, a mente del quale qualunque intervento effettuato su immobili sottoposti a vincolo paesistico è da qualificarsi almeno come &#8220;variazione essenziale&#8221; e, in quanto tale, è suscettibile di esser demolito ai sensi dell&#8217;art. 31 del DPR 380/2001.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 09/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 14061/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 09172/2009 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9172 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da Vanda De Lucia, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Michele Marella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Frascati, 10;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Grottaferrata non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p style="text-align: justify;">I. quanto al ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;ordinanza di demolizione prot. n. 32259 in data 18 agosto 2009, notificata ai sensi dell&#8217;art. 149 c.p.c. in data 14.09.2009;</p>
<p style="text-align: justify;">II. quanto al ricorso per motivi aggiunti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; provvedimento prot. n. 4535 del 5 febbraio 2010 con il quale è stata rigettata la domanda di condono n. 60/2004.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2019 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso ritualmente notificato, la Sig.ra Vanda De Lucia ha impugnato l&#8217;ordinanza di ingiunzione prot. n. 32259 in data 18 agosto 2009, notificata ai sensi dell&#8217;art. 149 c.p.c. in data 14.09.2009, con la quale le è stata ingiunta la demolizione di alcune opere di completamento su di un manufatto residenziale sito in Via Vecchia di Velletri n. 27 con l&#8217;avvertenza che, trascorso infruttuosamente di 90 giorni, si sarebbe ritenuta &#8220;accertata l&#8217;inottemperanza&#8221; all&#8217;ordinanza e si sarebbe proceduto alla &#8220;acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Grottaferrata del manufatto abusivo e l&#8217;intero lotto di pertinenza, di circa mq 1000, identificato al foglio 21 particella 496&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. La ricorrente ha premesso in fatto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di aver acquistato il suddetto fabbricato con atto pubblico rep. 76586 racc 14849 in data 4 dicembre 1998 e che l&#8217;immobile veniva concesso in locazione a terzi sin dal 05.02.2001;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che per tale manufatto il venditore aveva presentato due distinte domande di condono prot. 8780 del 3.04.1986 e prot. 6395 del 01.03.1995, in esito alle quali il Comune rilasciava l&#8217;autorizzazione paesaggistica (in regime di subdelega ai sensi della L.R. n. 59/1995) a condizione che il manufatto venisse &#8220;intonacato e tinteggiato con colori terrosi, e completato nella copertura a tegole; venga schermato con essenze di querce, tiglio, acero&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che detta autorizzazione veniva annullata con provvedimento della Soprintendenza del 04.10.2005;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che l&#8217;annullamento così disposto veniva impugnato dinanzi a questo TAR con ricorso r.g.n. 508/2006;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che in pendenza del ricorso, la conduttrice dell&#8217;immobile, all&#8217;insaputa della ricorrente, decideva di eseguire alcune modifiche planimetriche interne, onde ottenere una migliore distribuzione dei vani e, nell&#8217;occasione, eseguiva alcuni interventi manutentivi (pavimentazione in porfido esterna perimetrale), ed accessori (tre box per cani e vano caldaia di mt. 1 x 1,50 con altezza di mt. 2,30), che davano origine all&#8217;adozione del provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La ricorrente ha censurato l&#8217;ingiunzione prot. n. 32259 in data 18 agosto 2009 per violazione di legge ed eccesso di potere, in primo luogo, in relazione alla scelta della &#8220;sanzione ablativa&#8221; comminata in luogo di quella pecuniaria di cui all&#8217;art. 37 del DPR n. 380/2001, tenuto conto della &#8220;natura manutentiva e pertinenziale&#8221; degli interventi contestati e non ricorrendo un&#8217;ipotesi di &#8220;totale difformità &#8221; e di &#8220;variazioni essenziali&#8221; rispetto al permesso di costruire e, dunque, ritenendo non giustificata la &#8220;sanzione ablatoria&#8221;; in secondo luogo per l&#8217;omessa comunicazione di avvio del procedimento, dovendosi ritenere che la responsabile dell&#8217;abuso fosse stata esclusivamente l&#8217;affittuaria.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. L&#8217;Ufficio procedente, dunque, nell&#8217;adottare la &#8220;sanzione acquisitiva&#8221; non avrebbe tenuto adeguatamente in considerazione i &#8220;principi differenziali&#8221; e di gradazione delle sanzioni in materia di abusi edilizi, oltre a non avere considerato che la ricorrente risulterebbe del tutto estranea alle opere contestate, risultando <i>per tabulas</i> che l&#8217;immobile è stato concesso in locazione a terzi sin dal 05.02.2001 e che la ricorrente non abita nello stesso Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con successivi ricorsi per motivi aggiunti è stato altresì impugnato il provvedimento prot. 4535 del 5 febbraio 2010 con il quale è stata rigettata la domanda di condono prot. 11078 del 17 marzo 2004 in quanto: &#8220;<i>il manufatto, di cui si richiedeva il rilascio di concessione edilizia a sanatoria, non è più¹ in essere, in quanto lo stesso è stato demolito e sostituito da un nuovo manufatto, riscontrabile dalla comunicazione del 01/09/2006, prot. n. 36410, trasmessa dalla Polizia Municipale che rappresentava un immobile di diversa ubicazione all&#8217;interno del lotto, una sostanziale differenza strutturale, tipologica e dimensionale (&#038;)</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. La ricorrente ha allegato che, nelle more dell&#8217;odierno giudizio, aveva presentato &#8220;istanza di regolarizzazione&#8221; (<i>recte</i>: &#8220;istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003), prot. 11078 del 17.03.2004 &#8220;erroneamente formulata sul (solo) mutamento d&#8217;uso di due piccoli accessori, dall&#8217;originaria destinazione di deposito a vani residenziali annessi all&#8217;appartamento&#8221; e che nel frattempo era stato anche accolto il ricorso n. 508/2006 proposto avverso l&#8217;annullamento dell&#8217;autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Grottaferrata con la sentenza n. 368/2010 di accoglimento di questo TAR Lazio, sede di Roma.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Il diniego sarebbe viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria oltre che da falsa applicazione della legge n. 326/2003, giacchè la diversa ubicazione del fabbricato all&#8217;interno del lotto e la relativa differenza strutturale tipologica erano giù  state rilevate dall&#8217;Amministrazione nel 2001 cosicchè, &#8220;sebbene la domanda di condono&#8221; fosse &#8220;stata mal formulata dalla ricorrente (persona certamente non dotata di cognizioni tecniche sufficienti a collocare nella giusta categoria la domanda di sanatoria)&#8221;, era certamente riferibile alla situazione contestata nel provvedimento impugnato, essendo ragionevole valorizzare l&#8217;intento dell&#8217;istante di regolarizzare, ai sensi della legge n. 326/2003, la situazione urbanistica risultante dagli atti sanzionatori adottati dagli Uffici comunali a partire dal 2001.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il Comune di Grottaferrata non si è costituito in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">5. La causa è stata ritualmente chiamata per la discussione del merito all&#8217;udienza pubblica del 22 ottobre 2019 e, a tale udienza, è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Il gravame non è meritevole di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Con il ricorso introduttivo si contesta l&#8217;esistenza dei presupposti per l&#8217;adozione dell&#8217;ordine di demolizione contenuto nell&#8217;ordinanza impugnata nonchè, in caso di accertata inottemperanza entro il termine di 90 giorni, per &#8220;l&#8217;acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del manufatto abusivo e dell&#8217;intero lotto di pertinenza, di circa mq 1000, identificato al foglio 21 particella 496 (&#038;)&#8221;. Si tratterebbe infatti, in tesi, di abusi che per entità  e tipologia non sarebbero suscettibili di integrare l&#8217;ipotesi sanzionatoria di cui all&#8217;art. 31 del DPR 380/2001, trattandosi di opere di &#8220;completamento delle opere interne mediante tramezzatura&#8221; nonchè della realizzazione di un &#8220;vano caldaia&#8221; e di tre &#8220;box per cani su basamento in cemento, con struttura in legno e rete metallica&#8221; costruiti esternamente a ridosso di esso.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. Ebbene, diversamente da quanto rappresentato nel ricorso, le opere suddette non possono essere considerate isolatamente, giacchè dalla stessa ordinanza impugnata risulta che il fabbricato sito in via Vecchia Di Velletri n. 17 del Comune di Grottaferrata cui esse si riferiscono era stato oggetto di una precedente ordinanza di demolizione prot. 43391 del 26/10/2006, perchè, su &#8220;<i>area soggetta a vincolo paesistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004</i>&#8221; erano stati realizzati &#8220;<i>senza titolo abilitativo</i>&#8221; i seguenti lavori: &#8220;<i>manufatto poggiato su una base di cemento di forma rettangolare m 11,40 x 9,50 alto circa m 0,40 per un volume di circa mc 40. La struttura del manufatto risulta essere in pannelli di cemento prefabbricati ed e costituito dal solo piano terra di superficie coperta di circa mq. 80,00 (m 9,20&#215;8,70), la copertura è a tetto a due falde con altezze all&#8217;imposta m 2,90 e al colmo m 4,00, per un volume di circa mc 245,00; l&#8217;interno è costituito da un unico ambiente, sui prospetti risultano installati n. 6 finestre e un portoncino d&#8217;ingresso. Tutto il manufatto si presenta allo stato rustico</i>&#8220;. Nel provvedimento impugnato si dà  inoltre atto che, con &#8220;<i>rapporto della Polizia Municipale del 14/4/2008 prot. 15155</i>&#8220;, è stata &#8220;<i>accertata l&#8217;inottemperanza</i>&#8221; dell&#8217;ordinanza prot. 43391 del 2006.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. Tanto osservato, deve rilevarsi che è orientamento pacifico della giurisprudenza quello per cui, in presenza di manufatti abusivi non sanati nè condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili nella loro oggettività  alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità  dell&#8217;opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicchè non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione. Peraltro, l&#8217;esecuzione di lavori idonei a determinare una trasformazione dello stato dei luoghi, ove effettuata in zona soggetta a vincolo paesistico, rende applicabile l&#8217;art. 32, comma 3, del D.P.R. 380/2001, a mente del quale qualunque intervento effettuato su immobili sottoposti a vincolo paesistico è da qualificarsi almeno come &#8220;variazione essenziale&#8221; e, in quanto tale, è suscettibile di esser demolito ai sensi dell&#8217;art. 31 del DPR 380/2001 (cfr. art. 32, comma 3, cit.: &#8220;<i>gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonchè su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità  dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. Pertanto, la realizzazione delle opere in contestazione, in mancanza dei prescritti titoli abilitativi, di per se stessa fondava, ai sensi dell&#8217;articolo 31 del D.P.R. 380/2001, la reazione repressiva dell&#8217;organo di vigilanza adottata con l&#8217;ordinanza impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. Nè può assumere rilievo il fatto che in relazione al fabbricato in questione fossero state presentate delle domande di condono giù  dall&#8217;originario proprietario, poichè tale censura risulta oggi tardiva in quanto avrebbe dovuta essere rivolta avverso la prima ordinanza di demolizione (prot. 43391 del 2006), che invece non risulta esser stata impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">7.4. Quanto alla pretesa estraneità  della ricorrente rispetto agli abusi contestati con l&#8217;ingiunzione di demolizione del 2009 oggetto dell&#8217;odierna impugnazione, in quanto emergerebbe &#8220;<i>per tabulas</i>&#8221; &#8220;che l&#8217;immobile è stato concesso in locazione a terzi sin dal 5.02.2001&#8221;, deve rilevarsi che la ricorrente ha depositato in giudizio, a riprova della pretesa assenza della materiale disponibilità  dell&#8217;immobile in questione, un &#8220;contratto di locazione ad uso abitazione&#8221; datato 5 febbraio 2001 dal quale si evince che la parte conduttrice coincide con la persona dell&#8217;odierna ricorrente &#8220;De Lucia Wanda&#8221; (cfr. il documento 8 depositato con il ricorso introduttivo). Conseguentemente non può ritenersi provata alcuna estraneità  di quest&#8217;ultima rispetto agli abusi contestati.</p>
<p style="text-align: justify;">7.5. Riguardo alla lamentata omessa comunicazione dell&#8217;avviso del procedimento, l&#8217;orientamento giurisprudenziale costante in materia è che gli atti di repressione degli abusi edilizi, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati, emessi all&#8217;esito di accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime, hanno natura vincolata, con la conseguenza che, ai fini della loro adozione, non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario e quindi non devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Quanto al ricorso proposto con motivi aggiunti avverso il rigetto del condono edilizio richiesto ai sensi della d.l.326 del 2003, secondo la ricorrente, nonostante l&#8217;errore rappresentativo in cui sarebbe incorsa, l&#8217;Amministrazione avrebbe avuto gli elementi necessari per desumere &#8220;l&#8217;intento&#8221; della ricorrente &#8220;di sanare tutti gli abusi contestati, senza limitarne gli scopi al solo mutamento d&#8217;uso degli accessori annessi all&#8217;immobile principale&#8221;, dovendo nel dubbio quantomeno chiedere dei chiarimenti all&#8217;istante.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. La tesi non merita accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. Ed invero, la motivazione del diniego si fonda sulla radicale impossibilità  di concedere la sanatoria in relazione ad un manufatto che, a seguito di una trasformazione edilizia realizzata <i>sine titulo</i> (demolizione e ricostruzione in luogo diverso), ha una &#8220;<i>diversa ubicazione all&#8217;interno del lotto, una sostanziale differenza strutturale, tipologica e dimensionale</i>&#8221; rispetto a quello per il quale è stato richiesto il rilascio della concessione in sanatoria per il solo mutamento di destinazione d&#8217;uso. Il diniego dipende quindi dalla diversità  strutturale dell&#8217;immobile esistente rispetto a quello per il quale è stata avanzata domanda di condono e dalla conseguente incompatibilità  dell&#8217;oggetto della domanda di condono con l&#8217;abuso esistente.</p>
<p style="text-align: justify;">8.3. La formulazione della domanda di condono non è pertanto solo più¹ limitata rispetto all&#8217;abuso esistente, ma si fonda anche su una non corretta rappresentazione della realtà  dei fatti in evidente violazione dell&#8217;art. 32, commi 32 e 35, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge n. 326 del 2003, che pone a carico del richiedente l&#8217;onere di presentare la domanda relativa alla definizione dell&#8217;illecito edilizio, &#8220;corredata dalla documentazione&#8221; necessaria per rappresentare fedelmente all&#8217;Autorità  amministrativa l&#8217;abuso di cui si chiede il condono, e segnatamente, per quanto qui rileva: &#8220;<i>a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell&#8217;articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo</i>&#8221; (art. 32, comma 35, lettera a), cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">8.4. Deve quindi essere respinta la tesi della ricorrente secondo la quale, a fronte dell&#8217;erronea limitazione della domanda di condono al solo mutamento di destinazione d&#8217;uso &#8220;per il parziale cambio di destinazione d&#8217;uso da magazzino a residenziale della superficie di circa mq 51,92&#8221; (cfr. domanda di condono in data 17/03/2004 prot. 11078), l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto non solo riconoscere l&#8217;errore, ma addirittura correggerlo nel senso più¹ utile all&#8217;istante. La domanda di condono in concreto formulata era infatti insuscettibile di alcuna regolarizzazione poichè dava per presupposta un&#8217;opera completamente diversa per localizzazione, dimensione, natura e modalità  dell&#8217;abuso rispetto a quella esistente.</p>
<p style="text-align: justify;">8.5. Nè la ricorrente può invocare alcun errore scusabile in ordine alla consapevolezza dell&#8217;entità  e dell&#8217;abuso che avrebbe dovuto essere oggetto di condono, posto che, dalla documentazione prodotta in giudizio, risulta che l&#8217;Amministrazione, giù  con ordinanza &#8220;di sospensione lavori edilizi e ingiunzione alla demolizione&#8221; n. 9851/1179 del 22 marzo 2001 (cfr. doc. 4 dei documenti depositati con i motivi aggiunti), aveva contestato un illecito edilizio che non consisteva in un mero cambiamento di destinazione d&#8217;uso bensì implicava interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento del medesimo fabbricato così descritti: &#8220;<i>Demolizione di una parte del fabbricalo per circa mq. 15,00 e ricostruzione, con ampliamento, di un locale per un totale di mq. 31,50 ed un volume di mc. 88,20&#8243;; &#8220;Realizzazione di un portico, con copertura in pannelli di cemento, avente una superficie coperta di circa mq. 15,00, chiuso su due lati dalle pareti del fabbricato e su un lato con uno parziale tamponatura di blocchetti di tufo</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">8.6. Pertanto anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della mancata costituzione della parte resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-9-12-2019-n-14061/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.14061</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.2842</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-9-12-2019-n-2842/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-9-12-2019-n-2842/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.2842</a></p>
<p>Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Calogero Commandatore, Referendario, Estensore; PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Flavio Di Vita contro Comune di Capo D&#8217;Orlando, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;   Ai sensi dell&#8217;art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-9-12-2019-n-2842/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.2842</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-9-12-2019-n-2842/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.2842</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Calogero Commandatore, Referendario, Estensore; PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Flavio Di Vita contro Comune di Capo D&#8217;Orlando, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;  </span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell&#8217;art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1. Processo Amministrativo &#8211; decreti Â ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione-giudizio di ottemperanza &#8211; ammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Â 2. Processo amministrativo-Â ricorso per ottemperanza-Â decreto ingiuntivo non opposto-esecutività  ex art. 647 c.p.c-valore di cosa giudicata &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Ai sensi dell&#8217;art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.</p>
<p> 2.Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l&#8217;opposizione di terzo nei limitati casi di cui all&#8217;articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata, anche ai fini della proposizione del ricorso per l&#8217;ottemperanza: condizione essenziale perchè il ricorso possa essere proposto anche per l&#8217;ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell&#8217;art. 647 c.p.c..</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 09/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 02842/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01814/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1814 del 2019, proposto da Michele Macaluso, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Flavio Di Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Capo D&#8217;Orlando, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;esecuzione</p>
<p style="text-align: justify;">del D.I. n.230/2018, emesso in data 06/02/2018 dal Tribunale di Termini Imerese nella persona del Giudice dott. Giuseppe D&#8217;Agostino, dichiarato definitivamente esecutivo in data 20.04.2018 ed in tale forma notificato in data 23.05.2018;</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Espone parte ricorrente che, con il decreto indicato in epigrafe, veniva ingiunto all&#8217;amministrazione intimata il pagamento delle somme pure ivi evidenziate.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale decreto, non opposto, e divenuto definitivo con il passaggio in giudicato, veniva notificato con formula esecutiva.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte della perdurante inottemperanza del Comune di Capo D&#8217;Orlando prestata al titolo di cui sopra, chiede ora parte ricorrente che l&#8217;adito giudice amministrativo &#8211; in accoglimento del proposto mezzo di tutela &#8211; adotti le necessarie statuizioni atte a portare a piena e integrale esecuzione il decreto ingiuntivo di che trattasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante la regolare notifica del ricorso, il Comune intimato non si è costituito in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 3 dicembre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto sopra premesso, va innanzi tutto osservato come, ai sensi dell&#8217;art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., sia ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (cfr.,Â <i>ex multis</i> Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334).</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l&#8217;opposizione di terzo nei limitati casi di cui all&#8217;articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; Sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; Sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonchè Cass. Civ., Sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; Sez. I, 13 giugno 2000, n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l&#8217;ottemperanza; condizione essenziale perchè il ricorso possa essere proposto anche per l&#8217;ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell&#8217;art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).</p>
<p style="text-align: justify;">In ragione del prospettato e persistente inadempimento deve essere ordinato al Comune di Capo D&#8217;Orlando, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo in questione, per le somme e gli accessori ivi specificati.</p>
<p style="text-align: justify;">Per l&#8217;ottemperanza alla pronuncia in esecuzione, viene assegnato il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notificazione, anche a cura di parte, della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario <i>ad acta</i> il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali dell&#8217;Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana, con facoltà  di delega ad altro funzionario dell&#8217;ufficio affinchè &#8211; previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa &#8211; si insedi e provveda, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto ingiuntivo in discorso, con spese a carico del Comune di Capo D&#8217;Orlando.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio reputa opportuno precisare che, oltre le spese del procedimento monitorio, le spese di registrazione del decreto ingiuntivo devono essere rimborsate al ricorrente, laddove da esso anticipate.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217;, inoltre, utile soggiungere che il Commissario <i>ad acta</i> dovrà  procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all&#8217;espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonchè al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l&#8217;esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità  di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all&#8217;esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta espletate le indicate operazioni, sarà  cura dell&#8217;organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull&#8217;assolvimento del mandato ricevuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il compenso per il commissario <i>ad acta</i> verrà  determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale parcella andrà  presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all&#8217;art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l&#8217;ulteriore precisazione che ilÂ <i>dies a quo</i>per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull&#8217;attività  svolta, bensì con il compimento dell&#8217;ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il compenso per il commissario <i>ad acta</i> verrà  determinato e liquidato successivamente con decreto presidenziale ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 con particolare riferimento, per l&#8217;utilizzo del mezzo proprio, da intendersi giù  autorizzato con la presente sentenza, all&#8217;art. 55 del citato d.P.R. e all&#8217;art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell&#8217;incarico, all&#8217;art. 56 del citato d.P.R.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di giudizio seguono la soccombenza ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. e si liquidano, in ragione del valore della controversia, applicando analogicamente le tariffe previste «per le &#8220;procedure esecutive mobiliari&#8221; dalla tabella n. 16 allegata al [&#038;] D.M. n. 55/2014, nella presupposizione che a queste ultime sia assimilabile il ricorso per l&#8217;ottemperanza ad un decreto ingiuntivo esecutivo» (Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247) limitatamente alle due fasi previste (&#8220;1 Fase di studio della controversia&#8221; &#8220;2. Fase istruttoria e/o di trattazione&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² posto, tenuto conto della particolare semplicità  della struttura del ricorso per ottemperanza rispetto al giudicato civile in materia di obbligazioni pecuniarie, non si ravvisano ragioni per discostarsi dai minimi della tariffa.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, accoglie in parte il ricorso indicato in epigrafe e, per l&#8217;effetto, ordina al Comune di Capo D&#8217;Orlando di dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, nei termini indicati in motivazione; respinge la domanda proposta ai sensi degli articoli 112, co. 3, cod. proc. amm.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il caso di persistente inottemperanza del Comune intimato alla scadenza del termine assegnato, si dispone l&#8217;intervento sostitutivo di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano, in tale frazione, in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, co. 2, del D.M. n. 55/2014, della C.P.A. e dell&#8217;I.V.A., come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-9-12-2019-n-2842/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.2842</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.889</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-9-12-2019-n-889/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-9-12-2019-n-889/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.889</a></p>
<p>Pres. Donadono, Est.Â Mastrantuono. 1. Atto con il quale viene comunicato l&#8217;avvio del procedimento amministrativo volto ad identificare il soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento &#8211; Natura endoprocedimentale &#8211; Atto non autonomamente e immediatamente impugnabile &#8211; Eccezioni. Il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento volto ad identificare il soggetto responsabile del potenziale inquinamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-9-12-2019-n-889/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.889</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-9-12-2019-n-889/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.889</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Donadono, Est.Â Mastrantuono.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Atto con il quale viene comunicato l&#8217;avvio del procedimento amministrativo volto ad identificare il soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento &#8211; Natura endoprocedimentale &#8211; Atto non autonomamente e immediatamente impugnabile &#8211; Eccezioni.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento volto ad identificare il soggetto responsabile del potenziale inquinamento della matrice ambientale, avente natura endoprocedimentale, non è autonomamente e immediatamente impugnabile, eccetto il caso in cui la predetta comunicazione sia concretamente idonea ad arrecare lesioni alla sfera giuridica del destinatario prima dell&#8217;avvio dell&#8217;istruttoria e della conclusione dell&#8217;iter procedimentale.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 09/12/2019<br /> <strong>N. 00889/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00024/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 24 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla FCA Melfi S.r.l. (giù  SATA Società  Automobilistica Tecnologie Avanzate S.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Ludogoroff, Vilma Aliberti e Francesco Amendolito, quest&#8217;ultimo successivamente sostituito dall&#8217;avv. Francesco Bonito Oliva, con domicilio eletto in Potenza Piazza della Costituzione Italiana n. 42;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> -Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Anna Carmen Possidente, con domicilio eletto in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l&#8217;Ufficio Legale dell&#8217;Ente;<br /> -Provincia di Potenza, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;<br /> -Comune di Melfi, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Rendina Ambiente S.r.l. (giù  Fenice Ambiente S.r.l.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Montanaro, Angiola Peyrano Pedussia e Luigi Petrone, con domicilio eletto presso il terzo in Potenza al corso XVIII Agosto 1860, n. 2;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della nota del Dirigente dell&#8217;Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale della Regione Basilicata prot. n. 177413 del 31.10.2013;</p>
<p> Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di motivi aggiunti, con il quale la FCA Melfi S.r.l. (giù  SATA Società  Automobilistica Tecnologie Avanzate S.p.A.) ha impugnato la nota del Dirigente dell&#8217;Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza prot. n. 23806 del 7.7.2014;<br /> Visto gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e della Rendina Ambiente S.r.l. (giù  Fenice Ambiente S.r.l.);<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Riccardo Ludogoroff, Anna Carmen Possidente e Angiola Peyrano Pedussia;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> In seguito ad apposito controllo, effettuato dall&#8217;ARPAB il 3.3.2009, presso i 9 piezometri esistenti nell&#8217;area dell&#8217;impianto di termodistruzione di rifiuti con recupero energetico, gestito dalla Fenice Ambiente S.r.l., veniva accertata una contaminazione delle acque sotterranee, con superamento dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), stabiliti dalla Tabella 2 dell&#8217;Allegato 5 alla Parte IV del D.lg.vo n. 152/2006, con riferimento al nichel, al mercurio, ai floururi, ai nitriti, al triclorometano, al tricloroetile, alla tetracloroetilene, al bromodiclorometano ed al dibromoclorometano, per cui sia l&#8217;ARPAB, sia la Fenice effettuavano la comunicazione ex art. 244 D.Lg.vo n. 152/2006 e successivamente la Fenice presentava, ai sensi dell&#8217;art. 242 D.Lg.vo n. 152/2006, il Piano di caratterizzazione ed attivava le misure di messa in sicurezza d&#8217;emergenza, installando nei predetti 9 piezometri esistenti elettropompe sommerse per l&#8217;emungimento delle acque di falda.<br /> Successivamente:<br /> -in data 18.12.2009, la Fenice Ambiente S.r.l. attivava una barriera di emungimento delle acque sotterranee, composta da 22 nuovi pozzi;<br /> -in data 6.4.2011, veniva approvato il Piano di caratterizzazione;<br /> -in data 18.10.2011, la Fenice presentava il progetto di bonifica, che non veniva modificato e/o integrato dalla Conferenza di servizi.<br /> Con Sentenza n. 252 dell&#8217;8.5.2013 questo Tribunale ha accolto il Ric. n. 67/2012, proposto dalla Fenice Ambiente S.r.l., statuendo:<br /> -l&#8217;obiettivo del risultato delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) e non quello delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) &#8220;e, ove la tecnologia lo permetta, dei valori di concentrazione ottenibili entro i limiti tecnologici a costi sopportabili, anche inferiori alle CSC stesse&#8221; e l&#8217;obbligo della Fenice di &#8220;di adottare tutte le misure idonee a garantire il rispetto delle CSC delle acque sotterranee&#8221;;<br /> -l&#8217;illegittimità  del divieto di utilizzo dell&#8217;acqua demineralizzata;<br /> -che il termine di 24 mesi, di esecuzione della bonifica, poteva essere prorogato;<br /> -l&#8217;illegittimità  dell&#8217;obbligo della Fenice dell&#8217;ubicazione dei punti di indagine &#8220;anche a valle idrogeologica della proprietà  Fenice in continuità  con le aree interne al sito risultate contaminate&#8221;, attesochè: 1) dopo che la ricorrente aveva attuato gli interventi di Messa in Sicurezza di Emergenza, era stata impedita la diffusione dell&#8217;inquinamento all&#8217;esterno del sito, in quanto erano state tempestivamente eliminate le cause della contaminazione; 2) ai sensi dell&#8217;art. 244 D.Lg.vo n. 152/2006 la Regione Basilicata, la Provincia di Potenza ed il Comune di Melfi avrebbero potuto ingiungere alla Fenice &#8220;l&#8217;estensione dell&#8217;ubicazione dei punti di indagine anche sui terreni di proprietà  altrui, posti a valle&#8221;, dopo aver accertato &#8220;il superamento dei valori di CSC nelle acque sotterranee dei predetti terreni confinanti&#8221;.<br /> Con riferimento alla predetta questione dell&#8217;estensione dell&#8217;ubicazione dei punti di indagine anche sui terreni di proprietà  altrui, posti a valle, il Comune di Melfi con nota del 10.6.2013 chiedeva alla SATA Società  Automobilistica Tecnologie Avanzate S.p.A. di poter effettuare un sopralluogo preliminare nella parte del terreno, circostante il suo stabilimento, confinante con il suddetto impianto di termodistruzione di rifiuti della Fenice.<br /> La SATA in data 21.10.2013 trasmetteva al Comune di Melfi la Relazione di indagine ambientale del 27.9.2013, con la quale il suo Consulente aveva attestato che dal monitoraggio della falda acquifera, eseguito mediante 3 piezometri, posizionati a monte, era emerso il superamento dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), stabiliti dalla Tabella 2 dell&#8217;Allegato 5 alla Parte IV del D.lg.vo n. 152/2006, con esclusivo riferimento al:<br /> -triclorometano (cloroformio) in due piezometri, precisando che tale contaminazione doveva ritenersi proveniente dall&#8217;impianto di termodistruzione di rifiuti della Fenice, in quanto decresceva con l&#8217;aumentare della distanza da tale impianto;<br /> -dicloropropano in un piezometro, con valore di poco superiore a quello previsto dal D.Lg.vo n. 152/2006, entro il margine di incertezza analitica;<br /> -manganese, di sicura &#8220;provenienza naturale, come risulta dai dati presenti sui siti degli Enti Pubblici&#8221;.<br /> Il Comune di Melfi inviava la predetta Relazione di indagine ambientale del 27.9.2013 alla Regione Basilicata ed alla Provincia di Potenza.<br /> Pertanto, con nota prot. n. 177413 del 31.10.2013, rubricata &#8220;Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 242 D.Lg.vo n. 152/2006 a seguito del superamento delle CSC nelle acque sotterranee&#8221;, il Dirigente dell&#8217;Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale della Regione Basilicata, dopo aver richiamato la citata Relazione di indagine ambientale del 27.9.2013, &#8220;in attesa dell&#8217;individuazione del soggetto responsabile&#8221;, &#8220;invitava&#8221; la SATA S.p.A. &#8220;ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 242 e 245 D.Lg.vo n. 152/2006 ed a trasmettere in ogni caso apposita relazione tecnica descrittiva delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate&#8221;.<br /> La SATA S.p.A. con il ricorso introduttivo, notificato 23/30.12.2013/9.1.2014 e depositato 23.1.2014, ha impugnato la predetta nota regionale prot. n. 177413 del 31.10.2013, deducendo:<br /> 1) la violazione del principio del buon andamento dell&#8217;azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione, in quanto la Regione aveva inviato alla ricorrente SATA S.p.A. la comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 242 D.Lg.vo n. 152/2006, senza aver accertato la responsabilità  della ricorrente con riferimento all&#8217;inquinamento, rilevato con la suddetta Relazione di indagine ambientale del 27.9.2013;<br /> 2) la violazione dell&#8217;art. 245 D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto al proprietario del terreno contaminato, non responsabile dell&#8217;inquinamento, potevano essere imposte soltanto le misure di prevenzione, ma non anche le misure di emergenza;<br /> 3) la violazione dell&#8217;art. 240, comma 1, lett. i), D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto, nella specie, non sussisteva il presupposto, per l&#8217;imposizione delle misure di prevenzione, della &#8220;subitaneità  dell&#8217;evento contaminante&#8221;.<br /> Dopo aver effettuato i sopralluoghi del 6.2.2014 e del 20.5.2014, nell&#8217;ambito dei quali erano stati individuati i siti dello stabilimento SATA, dove dovevano essere installati altri 6 piezometri, il Comune di Melfi prima con Del. G.M. n. 91 del 24.6.2014 ha approvato il progetto di indagine idrogeologica a valle della Fenice, &#8220;per verificarne il possibile stato di inquinamento&#8221;, e poi con Determinazione n. 1026 del 24.7.2014 il Responsabile dell&#8217;Area Infrastrutture e Mobilità  ha emanato il provvedimento di aggiudicazione dei relativi lavori.<br /> Successivamente, con nota prot. n. 23806 del 7.7.2014, rubricata &#8220;Comunicazione ai sensi dell&#8217;art. 245, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006-Avvio di indagini ai sensi degli artt. 244 e 245 D.Lg.vo n. 152/2006-Richiesta di informazioni&#8221;, il Dirigente dell&#8217;Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza, dopo aver richiamato la suindicata Relazione di indagine ambientale del Consulente della ricorrente del 27.9.2013, ha ritenuto &#8220;di non poter confermare l&#8217;estraneità  della SATA ad una potenziale contaminazione nel sito, in quanto i tre piezometri a monte del sito&#8221; &#8220;non possono essere considerati rappresentativi dell&#8217;intero sito, in quanto non tengono conto dell&#8217;effettiva presenza di potenziali contaminanti in aree non soggette a richiamo da parte della barriera idraulica&#8221; della Fenice e non potevano escludersi &#8220;ulteriori contributi provenienti dall&#8217;impianto SATA&#8221;, per cui si &#8220;invitava&#8221; la SATA &#8220;ad effettuare ulteriori indagini nel sito, finalizzate a verificare lo stato qualitativo delle acque di falda&#8221; e si riteneva &#8220;necessario&#8221; acquisire i seguenti documenti: &#8220;1) una relazione sulle misure di prevenzione svolte fino ad oggi; 2) il report dei dati del monitoraggio delle acque sotterranee in formato digitale, nel caso in cui siano stati eseguiti ulteriori accertamenti analitici; 3) una relazione sulle attività  di produzione e gestione dei rifiuti, nonchè sulle operazioni di manutenzione degli impianti produttivi di qualsiasi genere; 4) la planimetria in formato digitale, riportante tutte le reti idriche (potabili ed industriali), pozzetti di scarico e le diverse sezioni dello stabilimento con annessa legenda illustrativa&#8221;.<br /> La SATA S.p.A. con l&#8217;atto di motivi aggiunti, notificato il 16/17/21.10.2014 e depositato il 23.10.2014, ha impugnato la predetta nota provinciale prot. n. 23806 del 7.7.2014, deducendo:<br /> 1) l&#8217;eccesso di potere per contraddittorietà  di comportamento, in quanto con una precedente nota del 2.1.2014 la Provincia di Potenza aveva attestato l&#8217;estraneità  della ricorrente alla contaminazione riscontrata, &#8220;senza la benchè minima ragione ed in assenza di eventi e circostanze che giustifichino una diversa valutazione della situazione di fatto&#8221;; nonchè la violazione degli artt. 242 e ss. D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto erano state imposte alla ricorrente attività  onerose, addossandole &#8220;lo svolgimento delle indagini necessarie ad individuare il responsabile della contaminazione&#8221;;<br /> 2) la violazione dell&#8217;art. 240, comma 1, lett. i), D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto, nella specie, non sussisteva il presupposto, per l&#8217;imposizione delle misure di prevenzione, della &#8220;subitaneità  dell&#8217;evento contaminante&#8221;.<br /> Si sono costituiti in giudizio la Regione Basilicata e la Rendina Ambiente S.r.l. (giù  Fenice Ambiente S.r.l.), le quali hanno eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso introduttivo e dell&#8217;atto di motivi aggiunti, per la carenza del requisito dell&#8217;attuale e concreta lesività  degli atti impugnati, e dedotto l&#8217;infondatezza di entrambi i gravami.<br /> Con nota prot. n. 958 del 13.1.2015 il Dirigente dell&#8217;Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza ha precisato che: 1) &#8220;la richiesta di documentazione&#8221; alla ricorrente &#8220;è stata effettuata al solo fine di poter definire l&#8217;istruttoria, volta all&#8217;individuazione del responsabile della contaminazione&#8221;; 2) l&#8217;impugnata nota prot. n. 23806 del 7.7.2014 &#8220;non si configura quale imputazione a SATA dell&#8217;inquinamento del sito, nè come ordine di provvedere a porre in essere adempimenti non previsti dalla legge&#8221;; 3) &#8220;la richiesta deve essere letta unicamente in mero spirito di collaborazione, al fine di acquisire ogni elemento utile all&#8217;individuazione del responsabile della contaminazione, compito espressamente assegnato dalla Legge a questo Ente&#8221;.<br /> All&#8217;Udienza Pubblica del 4.12.2019 il ricorso è passato in decisione.<br /> Risulta fondata l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso introduttivo e dell&#8217;atto di motivi aggiunti, sollevata dalla Regione Basilicata e dalla Rendina Ambiente S.r.l..<br /> Infatti, va richiamato l&#8217;orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. IV Sent. n. 5814 del 9.10.2018), condiviso anche da questo Tribunale (cfr. TAR Basilicata Sent. n. 582 del 15.9.2015), ai sensi del quale il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento, volto ad identificare il soggetto responsabile del potenziale inquinamento della matrice ambientale, avente natura endoprocedimentale, non è immediatamente lesivo e da ciù² discende che tale atto non è autonomamente e immediatamente impugnabile, eccetto il caso in cui la predetta comunicazione sia concretamente idonea ad arrecare lesioni alla sfera giuridica del destinatario prima dell&#8217;avvio dell&#8217;istruttoria e della conclusione dell&#8217;iter procedimentale.<br /> Ma, nella specie, non ricorre la predetta eccezione, che consente l&#8217;immediata impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento, volto ad identificare il soggetto responsabile del potenziale inquinamento, attesochè la nota regionale prot. n. 177413 del 31.10.2013, impugnata con il ricorso introduttivo, va qualificata come atto meramente presupposto rispetto al provvedimento finale di conclusione del procedimento, in quanto con tale nota non è stata imposta alla ricorrente alcuna specifica attività , se non quella di trasmettere una relazione tecnica descrittiva sulle misure di prevenzione e/o di messa in sicurezza eventualmente adottate.<br /> Al riguardo, va precisato che gli artt. 242, 244 e 250 D.Lg.vo n. 152/2006 stabiliscono che il responsabile dell&#8217;inquinamento è obbligato ad eseguire gli interventi di messa in sicurezza di emergenza e/o di bonifica e che l&#8217;Amministrazione ha l&#8217;onere di individuarlo e ricercarlo, mentre, nel caso di mancata individuazione del responsabile dell&#8217;inquinamento, le opere di bonifica devono essere realizzate dalle Amministrazioni competenti.<br /> Invece, ai sensi dell&#8217;art. 245, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006, il proprietario del terreno incolpevole dell&#8217;inquinamento è tenuto soltanto ad &#8220;attuare le misure di prevenzione&#8221;, definite dall&#8217;art. 240, lett. i), stesso D.Lg.vo n. 152/2006, cioè le &#8220;iniziative per contrastare un evento che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l&#8217;ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia&#8221; (sul punto cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3544 del 16.7.2015; TAR Piemonte Sez. I Sent. n. 1142 del 12.9.2016; TAR Milano Sez. III Sent. n. 928 dell&#8217;11.5.2016; e C.d.S. Sez. VI Sent. n. 81 del 3.1.2019 e TAR Veneto Sez. III Sent. n. 20 del 4.1.2018, con le quali è stato evidenziato che in tema di inquinamento si distingue tra misure sanzionatorie o ripristinatorie, gravanti unicamente sul soggetto responsabile, e misure precauzionali che, finalizzate unicamente alla prevenzione di danni all&#8217;ambiente, gravano sul proprietario o sul detentore dell&#8217;area da cui possono scaturire i suddetti danni, non comportando l&#8217;accertamento del profilo soggettivo del dolo o della colpa).<br /> Ma, come sopra giù  detto, con l&#8217;impugnata nota prot. n. 177413 del 31.10.2013 la Regione Basilicata non ha ingiunto alla società  ricorrente l&#8217;esecuzione di alcuna specifica misura di prevenzione ex art. 240, lett. i), stesso D.Lg.vo n. 152/2006.<br /> Sempre l&#8217;art. 245, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006 prevede la facoltà , ma non l&#8217;obbligo, del proprietario del terreno, non responsabile dell&#8217;inquinamento, di attivare volontariamente gli &#8220;interventi di bonifica necessari nell&#8217;ambito del sito in proprietà  o disponibilità &#8220;.<br /> Quest&#8217;ultima disposizione va collegata al successivo art. 253 D.Lg.vo citato, ai sensi del quale, in caso di mancata individuazione del responsabile dell&#8217;inquinamento o di impossibilità  dell&#8217;azione di rivalsa e/o infruttuosa escussione nei suoi confronti, sul terreno del proprietario incolpevole grava sia &#8220;l&#8217;onere reale&#8221; di sopportare gli interventi di bonifica ex art. 250, eseguiti d&#8217;ufficio dalla Pubblica Amministrazione (&#8220;qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti ovvero non siano individuabili e non provvedano nè il proprietario del sito nè altri soggetti interessati), sia &#8220;il privilegio speciale immobiliare&#8221; ex art. 2748, comma 2, C.C. &#8220;anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull&#8217;immobile&#8221;, con riferimento alle &#8220;spese degli interventi&#8221; eseguiti dall&#8217;Autorità  competente &#8220;soltanto nei limiti del valore di mercato del sito&#8221;.<br /> Pertanto, l&#8217;intervento facoltativo del proprietario del terreno contaminato impedisce soltanto l&#8217;assoggettamento dell&#8217;immobile ai suindicati onere reale e privilegio speciale ex art. 2748, comma 2, C.C..<br /> Il comma 3 del predetto art. 253 prevede anche che, &#8220;nel caso in cui il proprietario non responsabile dell&#8217;inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell&#8217;inquinamento per le spese sostenute e per l&#8217;eventuale maggior danno subito&#8221;.<br /> Con Ordinanza n. 21 del 25.9.2013 l&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea se la suddetta normativa nazionale, nella parte in cui non contempla la possibilità  di imporre al proprietario del fondo inquinato, non responsabile dell&#8217;inquinamento, l&#8217;obbligo di eseguire gli interventi di messa in sicurezza di emergenza e/o di bonifica, risultava compatibile con gli altri principi comunitari in materia di tutela dell&#8217;ambiente &#8220;della precauzione, dell&#8217;azione preventiva e della correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all&#8217;ambiente&#8221;, pure sanciti dallo stesso art. 191, comma 2, del Trattato del funzionamento dell&#8217;Unione Europea, che prevede anche il suddetto principio &#8220;chi inquina paga&#8221;.<br /> La Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea con Sentenza del 4.3.2015 nella causa n. 534/2013 ha precisato che la normativa comunitaria non osta a una normativa nazionale, come quella italiana, ai sensi della quale, nel caso in cui sia impossibile individuare il responsabile dell&#8217;inquinamento o ottenere da quest&#8217;ultimo le misure di riparazione, non consente all&#8217;Amministrazione competente di imporre l&#8217;esecuzione delle misure di riparazione al proprietario del sito inquinato, non responsabile della contaminazione, prevedendo a suo carico soltanto il rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall&#8217;Amministrazione nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l&#8217;esecuzione dei predetti interventi.<br /> Parimenti inammissibile risulta l&#8217;impugnazione con l&#8217;atto di motivi aggiunti della nota prot. n. 23806 del 7.7.2014, in quanto con tale nota la Provincia di Potenza, nel comunicare l&#8217;avvio del procedimento, finalizzato all&#8217;individuazione del responsabile dell&#8217;inquinamento, si è limitata ad affermare che non poteva essere immediatamente stabilita l&#8217;estraneità  della ricorrente ad una potenziale contaminazione nel sito, tenuto conto del posizionamento dei tre piezometri, installati dalla FCA, invitandola, ma non obbligandola, ad effettuare ulteriori indagini e ad inviare alcuni documenti (precisamente: 1) relazione sulle misure di prevenzione svolte; 2) report dei dati del monitoraggio delle acque sotterranee in formato digitale, nel caso in cui siano stati eseguiti ulteriori accertamenti analitici; 3) relazione sulle attività  di produzione e gestione dei rifiuti, nonchè sulle operazioni di manutenzione degli impianti produttivi; 4) planimetria in formato digitale, riportante tutte le reti idriche dello stabilimento).<br /> Ed invero, la non lesività  del predetto invito, peraltro non particolarmente oneroso, ad effettuare ulteriori indagini e ad inviare la predetta documentazione, risulta confermata dalla successiva nota provinciale prot. n. 958 del 13.1.2015, sopra indicata, con la quale è stato precisato che la richiesta di documentazione è stata effettuata al solo fine di poter definire l&#8217;istruttoria, volta all&#8217;individuazione del responsabile della contaminazione, e che non era stato imposto alla ricorrente di provvedere a porre in essere specifici adempimenti.<br /> Pertanto, deve ritenersi che, nella specie, risulta carente la condizione dell&#8217;azione dell&#8217;interesse a ricorrere, caratterizzato dalla lesione immediata, attuale e concreta degli interessi della società  ricorrente.<br /> A quanto sopra consegue l&#8217;inammissibilità  del ricorso introduttivo e dell&#8217;atto di motivi aggiunti.<br /> Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, mentre il Contributo Unificato rimane definitivamente a carico della parte ricorrente.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara inammissibile il ricorso introduttivo e l&#8217;atto di motivi aggiunti.<br /> Spese compensate, con l&#8217;irripetibilità  del Contributo Unificato nella misura versata.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.759</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-9-12-2019-n-759/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-9-12-2019-n-759/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.759</a></p>
<p>Pres. Conti /Est. Capitanio 1. Farmacie -autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia &#8211; art. 104Â R.D. 27 luglio 1934, n. 1265- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265(T.U.L.S.)- distanza minima &#8211; libertà  di stabilimento &#8211; art. 49 TFUE.  1. Il rispetto delle distanze minime richiesto per l&#8217;apertura di una farmacia di nuova istituzione dall&#8217;art. 104 delÂ R.D.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-9-12-2019-n-759/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.759</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Conti /Est. Capitanio</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1. Farmacie -autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia &#8211; art. 104Â R.D. 27 luglio 1934, n. 1265- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265(T.U.L.S.)- distanza minima &#8211; libertà  di stabilimento &#8211; art. 49 TFUE.<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>1. Il rispetto delle distanze minime richiesto per l&#8217;apertura di una farmacia di nuova istituzione dall&#8217;art. 104 delÂ R.D. 27 luglio 1934, n. 1265(T.U.L.S.) non può essere interpretato in modo rigido, ma spetta all&#8217;amministrazione determinare, con propri provvedimenti soggetti al vaglio giurisdizionale,se le regole che pongono limiti all&#8217;apertura delle farmacie possano comunque consentire l&#8217;erogazione di un servizio farmaceutico adeguato.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 09/12/2019<br /> <strong>N. 00759/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00595/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 595 del 2011, proposto da<br /> Comune di Moresco, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico D&#8217;Alessio e Claudio Duchi, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avv. Domenico D&#8217;Alessio, in Ancona, via Giannelli, 36;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.) delle Marche, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Domenico Capriotti, con domicilio eletto presso l&#8217;Ufficio Legale A.S.U.R., in Ancona, via Caduti del Lavoro, 40;<br /> A.S.U.R. Marche, Zona Territoriale n. 11 di Fermo, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Giuseppe Pichelli, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emanuele Mori, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avv. Massimo Larici, in Ancona, via Menicucci, 2;<br /> Provincia di Fermo, Comune di Monterubbiano, eredi Pichelli Giuseppe, Sara Pichelli, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione</em><br /> della determina del Direttore della Zona Territoriale n. 11 Fermo n. 194/ZT11DZON del 23 marzo 2011 con la quale è stato autorizzato l&#8217;esercizio della farmacia dr. Giuseppe Pichelli di nuova istituzione, sede n. 2 di Monterubbiano,<br /> e per la condanna<br /> dell&#8217;A.S.U.R. Marche al risarcimento dei danni.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche e di Giuseppe Pichelli;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Il Comune ricorrente contesta l&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura di una nuova farmacia nel confinante Comune di Monterubbiano (la cui sede era stata istituita nel 2001 come soprannumeraria ed era stata messa a concorso dalla Provincia di Ascoli Piceno nel 2007), lamentando che la stessa è situata a solo 1.500 metri dalla farmacia comunale di Moresco, laddove l&#8217;art. 104 del T.U. n. 1265/1934 (T.U.L.S.) stabilisce che le farmacie istituite in deroga al criterio demografico debbono distare almeno 3.000 metri dalle farmacie giù  esistenti, anche se ubicate in Comuni diversi. Il titolare della sede farmaceutica in contestazione è il controinteressato dott. Pichelli.<br /> 2. Questi i motivi di ricorso:<br /> &#8211; violazione art. 104, comma 1, del T.U. n. 1265/1934 (la distanza fra le due farmacie è stata misurata dalla Polizia Locale dell&#8217;Unione dei Comuni, su richiesta della Zona Territoriale n. 11 dell&#8217;A.S.U.R. Marche ed è risultata pari a 1.500 metri);<br /> &#8211; difetto di motivazione (dal provvedimento impugnato sembra che l&#8217;A.S.U.R. abbia fondato l&#8217;atto unicamente sull&#8217;assenza di rilievi da parte della Provincia, ma ciù² è irrilevante, in quanto la competenza a valutare gli aspetti tecnici del servizio appartiene all&#8217;Azienda Sanitaria).<br /> Il Comune di Moresco chiede altresì la condanna dell&#8217;A.S.U.R. Marche al risarcimento dei danni da sviamento della clientela e, al riguardo, deposita in giudizio documentazione che comproverebbe l&#8217;evidente flessione del fatturato della farmacia comunale registratosi dal momento in cui la farmacia di Monterubbiano ha iniziato ad operare.<br /> 3. Si sono costituiti in giudizio l&#8217;A.S.U.R. Marche e il controinteressato dott. Pichelli, chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> Con ordinanza n. 420/2011 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare per carenza del pregiudizio grave ed irreparabile.<br /> Con successiva ordinanza n. 429/2018 è stata dichiarata l&#8217;interruzione del giudizio in ragione dell&#8217;intervenuto decesso, nelle more, del controinteressato dott. Pichelli.<br /> In data 9 novembre 2018 il Comune ricorrente ha depositato l&#8217;atto di riassunzione del giudizio, regolarmente notificato a tutte le controparti e agli eredi del dott. Pichelli (al riguardo va precisato che il cognome dell&#8217;originario controinteressato e dei suoi eredi è &#8220;Pichelli&#8221; e non &#8220;Picchelli&#8221;, come invece risulta dal ruolo dell&#8217;udienza pubblica).<br /> La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 6 novembre 2019.<br /> 4. Il ricorso va respinto, sia con riguardo alla domanda impugnatoria, sia, conseguentemente, con riguardo alla domanda risarcitoria.<br /> Preliminarmente si deve osservare che, in ragione del concreto svolgersi della vicenda amministrativa sottostante, risulta infondata l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso per omessa notifica alla Provincia di Ascoli Piceno (questo aspetto risulterà  più¹ chiaro all&#8217;esito della disamina della questione centrale attorno a cui ruota il presente giudizio).<br /> L&#8217;eccezione, peraltro, avrebbe rilievo solo con riguardo alla domanda impugnatoria, mentre con riguardo alla domanda risarcitoria il Tribunale dovrebbe disporre l&#8217;integrazione del contraddittorio ai sensi dell&#8217;art. 41, comma 2, c.p.a.<br /> 5. Ciù² premesso, si deve passare a trattare del merito della domanda impugnatoria, la quale, come anticipato, ruota sostanzialmente attorno ad un&#8217;unica questione, ossia la derogabilità  o meno del parametro della distanza minima dalla più¹ vicina farmacia previsto dall&#8217;art. 104, comma 1, del T.U.L.S., visto che, in punto di fatto, non è in contestazione la distanza che separa la farmacia Pichelli dalla farmacia comunale di Moresco (1,5 km).<br /> 5.1. Al riguardo va evidenziato che all&#8217;epoca della proposizione del presente ricorso il Consiglio di Stato aveva esaminato una questione identica dal punto di vista giuridico (anche in quel caso la nuova sede farmaceutica soprannumeraria era stata collocata ad una distanza inferiore ai 3.000 metri rispetto alla farmacia preesistente più¹ vicina), approdando alle seguenti conclusioni &#8220;<em>&#038;..4.3. Anche se con riferimento alla diversa problematica della libertà  di stabilimento, nella decisione in esame n. 570 del 1° giugno 2010 si afferma che: (98) la normativa nazionale prevede taluni meccanismi di adeguamento che permettono di attenuare le conseguenze dell&#8217;applicazione della regola di base (dei 2.800 abitanti); (99) la stretta applicazione della distanza minima tra le farmacie, può non essere sufficiente ad assicurare un accesso adeguato al servizio farmaceutico in talune zone geografiche densamente popolate, sì da non poter escludere che gli abitanti delle zone con queste caratteristiche possano trovare difficoltà , in conseguenza della rigida applicazione della regola sulla distanza minima, ad accedere ad una farmacia in condizioni che permettano di assicurare un servizio farmaceutico adeguato; (101) al fine di raggiungere in modo coerente e sistematico l&#8217;obiettivo di assicurare un servizio farmaceutico adeguato, le autorità  competenti potrebbero perfino essere indotte ad interpretare la regola generale nel senso che è possibile autorizzare l&#8217;apertura di una farmacia a distanza inferiore alla distanza minima non solo in casi del tutto eccezionali, ma ogni volta che la rigida applicazione della regola generale rischi di non garantire un accesso adeguato al servizio farmaceutico in talune zone geografiche densamente popolate. ; (102) in tali circostanze spetta al giudice nazionale verificare se le autorità  competenti facciano uso, nel senso descritto &#8230; della presente sentenza, della facoltà  concessa da disposizioni siffatte in ogni zona geografica con particolari caratteristiche demografiche nella quale l&#8217;applicazione rigida delle regole di base (nella specie: 2.800 abitanti e 250 metri) rischierebbe di impedire l&#8217;apertura di un numero di farmacie sufficiente ad assicurare un servizio farmaceutico adeguato.</em><br /> <em>5. Nonostante la sentenza n. 570 del 1° giugno 2010, della Corte di giustizia abbia risolto la pregiudiziale comunitaria della limitazione all&#8217;apertura degli esercizi farmaceutici con riguardo alla libertà  di stabilimento garantita dall&#8217;art. 49 del Trattato, e non con riferimento agli artt. 152 e 135 del Trattato concernenti rispettivamente la garanzia di un livello elevato di protezione della salute umana la tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori, il Collegio ritiene che i principi ivi affermati siano sufficienti ad assicurare un&#8217;interpretazione degli artt. 1 e 2, l. n. 362/1991 e dell&#8217;art. 2, l. n. 475/1968, conforme ai principi dell&#8217;Unione Europea.</em><br /> <em>5.1. L&#8217;attribuzione al giudice di merito, da parte della Corte di Giustizia della potestà  di verificare la compatibilità  delle regole di base e l&#8217;adeguatezza del servizio alla zona geografica con particolare riferimento alle caratteristiche demografiche e territoriali rappresenta una garanzia sufficiente a contemperare le riserve stabilite dal legislatore nazionale a favore dei farmacisti con la tutela della salute pubblica.</em><br /> <em>5.2. Nell&#8217;ordinamento nazionale spetta, infatti, all&#8217;amministrazione determinare, con propri provvedimenti soggetti al vaglio giurisdizionale, le ipotesi in cui il contingentamento delle farmacie nei comuni minori e in quelli con popolazione fino a 12.500 abitanti non consenta di conseguire una razionale e soddisfacente distribuzione territoriale degli esercizi contemperando i vincoli con la salvaguardia della sicurezza e degli interessi dei consumatori anche attraverso la tutela della loro salute, evitando il prodursi di ingiustificate posizioni di rendita monopolistica perchè finalizzati a garantire i livelli di reddito degli esercenti&#038;..6.3.4. Lo stato di disagio della popolazione e l&#8217;esistenza delle particolari esigenze dell&#8217;assistenza farmaceutica, rappresentata dal comune stesso con la delibera n. &#038; del &#038;.. erano pertanto giù  note alla Regione: e ciù² basta ad esimerne l&#8217;operato dalle più¹ approfondite indagini istruttoria richieste con la censura in esame.</em><br /> <em>6.4. L&#8217;ampia discrezionalità  con la quale la regione può apprezzare le condizioni topografiche e di viabilità  per la deroga al criterio della popolazione ai sensi dell&#8217;art. 194 [recte</em>, 104<em>] t.u.l.s. n. 1265/1934 comporta il rigetto della terza censura di erronea valutazione dei presupposti con riferimento al numero delle persone anziane residenti nella frazione ed alle concrete condizioni di viabilità .</em><br /> <em>6.4.1. L&#8217;ottica del bilanciamento degli interessi evidenziato anche dalla Corte comunitaria laddove esclude la rigida applicazione della regola sulla distanza minima qualora le condizioni ambientali non consentano di assicurare un servizio farmaceutico adeguato implica la considerazione dello stato dei luoghi nel suo insieme e non in ragione di elementi singolari e di incerta valutazione, quali sono le dedotte possibilità  di collegamento con il centro cittadino o la conformazione orografica del territorio&#038;.</em>&#8221; (sentenza della Sez. V n. 862/2011).<br /> 5.2. Il Comune di Moresco, nella memoria conclusionale, afferma di non condividere le conclusioni a cui è pervenuto il Consiglio di Stato, evidenziando che:<br /> &#8211; la pronuncia costituisce un precedente isolato, che si pone in contrasto con una giurisprudenza di segno contrario assolutamente consolidata;<br /> &#8211; sono errate le conclusioni che il Consiglio di Stato ha ritenuto di trarre dalla richiamata sentenza della CGUE 1° giugno 2010, in cause C-570/07 e C-571/07;<br /> &#8211; in ogni caso, nella vicenda definita con la sentenza n. 862/2011 la nuova farmacia si collocava a circa 2980 metri rispetto alla farmacia più¹ vicina, per cui, conclude il Comune, nel caso di specie il ragionamento del Consiglio di Stato poteva essere giustificato da considerazioni di buon senso, le quali non sono invece applicabili al caso della farmacia Pichelli, visto che nella presente vicenda la distanza fra le due farmacie è pari alla metà  di quella imposta dall&#8217;art. 104 del T.U.L.S.<br /> Il Collegio non condivide tali critiche, e ciù² per le seguenti ragioni.<br /> 5.3. Da un punto di vista &#8220;numerico&#8221;, e in disparte il fatto che la sentenza n. 862/2011 aveva confermato una sentenza del TAR Brescia (per cui non si trattava affatto di un precedente isolato), l&#8217;orientamento fatto proprio dalla Sez. V nel 2011 ha trovato una recente conferma da parte della Sez. III, la quale, nella sentenza n. 6998/2019, ha stabilito che &#8220;<em>&#038;&#038;in considerazione di questo stesso fine il legislatore ha inteso aggiungere al parametro del dato numerico della popolazione &#8211; quale criterio per la determinazione del numero di farmacie per ciascun comune &#8211; anche la considerazione delle &quot;condizioni topografiche e di viabilità &quot;, consentendo l&#8217;istituzione di un&#8217;altra farmacia, distante almeno 3.000 metri da quelle esistenti. (Corte Cost. n. 4 del 09/01/1996).</em><br /> <em>Il rispetto di tale distanza, peraltro, non può intendersi in modo rigido; proprio in base alla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia CE n. 570 del 1° giugno 2010), spetta al giudice nazionale verificare se le regole che pongono limiti all&#8217;apertura delle farmacie siano compatibili a consentire l&#8217;erogazione di un servizio adeguato con l&#8217;obiettivo di contemperare le riserve stabilite dal legislatore in favore dei farmacisti con la tutela della salute pubblica (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 862 del 9.2.2011).</em><br /> <em>Secondo la citata sentenza della Corte di Giustizia, cui era stata formulata una questione interpretativa pregiudiziale riguardante il richiamato art. 104 TULS, al fine di raggiungere in modo coerente e sistematico l&#8217;obiettivo di assicurare un servizio farmaceutico adeguato, le autorità  competenti potrebbero perfino essere indotte ad interpretare la regola generale nel senso che è possibile autorizzare l&#8217;apertura di una farmacia a distanza inferiore alla distanza minima non solo in casi del tutto eccezionali, ma ogni volta che la rigida applicazione della regola generale rischi di non garantire un accesso adeguato al servizio farmaceutico.</em><br /> <em>Non è illogico che, in tale ottica, il Comune di &#038;.., tenuto conto della conformazione del proprio territorio, della viabilità  e delle caratteristiche della popolazione residente nella frazione di &#038;&#038;, abbia deliberato l&#8217;istituzione di una nuova Farmacia.</em><br /> <em>Come si legge nella stessa perizia di parte, il territorio del Comune è suddiviso in &#8220;due centri maggiori, denominati &#8220;&#038;&#038;&#8221; (capoluogo) e &#8220;&#038;&#038;..&#8221; (frazione), oltre una frazione minore denominata &#8220;&#038;&#038;&#8221; e all&#8217;insieme delle cascine denominato &#8220;case sparse&#8221;.</em><br /> <em>Il Comune ha inteso tener conto delle esigenze della popolazione anziana residente nelle zone lontane dal centro, e risulterebbe (dalla medesima perizia) che tale fetta di popolazione sia stata nel 2016 almeno il 20% rispetto all&#8217;intera percentuale di &#8220;over 65&#8221; residenti complessivamente nel comune.</em><br /> <em>La frazione dista 2 Km dal centro cittadino, collegata da una strada provinciale a due corsie e da una pista ciclabile da poco realizzata; ma come emerge dal dibattito consiliare, si tratta di una &#8220;strada isolata nei campi&#8221;, che per quanto facilmente percorribile anche a piedi, rappresenta comunque un disagio per una popolazione non giovane e, comunque, per una persona non inÂ salute&#038;.</em>&#8220;.<br /> Al riguardo va chiarito che la sentenza della Sez. III contiene un&#8217;inesattezza (non rispondendo al vero che la richiamata sentenza della Corte di Giustizia 1° giugno 2010 trae origine da un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto l&#8217;art. 104 del T.U.L.S.), la quale non inficia perà² la correttezza del ragionamento complessivo.<br /> Vi sono poi altre decisioni dei giudici amministrativi di primo grado che, pur avendo nei casi specifici annullato i provvedimenti di istituzione di nuove sedi farmaceutiche che non erano collocate alla distanza minima prevista dall&#8217;art. 104, hanno ritenuto che tale parametro non costituisca un limite inderogabile e che le eventuali deroghe sono legittime, purchè debitamente motivate (si veda ad esempio TAR Milano, n. 1248/2015).<br /> 5.4. Più¹ in generale, il Tribunale ritiene che del tutto correttamente la sentenza n. 862/2011 aveva valorizzato i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 1° giugno 2010, in cause C-570/07 e 571/07. Si deve infatti tenere in debita considerazione la circostanza che nelle vicende sottoposte all&#8217;esame della Corte la normativa nazionale di riferimento (si trattava in quel caso della legge della regione spagnola delle Asturie) stabiliva una distanza minima fra le farmacie di appena 250 metri, eppure nelle controversie da cui è scaturito il rinvio pregiudiziale anche tale distanza era oggetto di censura da parte di farmacisti che intendevano aprire la loro farmacia in deroga a tale criterio, nonchè, in generale, alla pianificazione di settore adottata dall&#8217;autorità  regionale competente in base alla legislazione iberica.<br /> La Corte di Giustizia, come è noto, ha stabilito che:<br /> &#8211; l&#8217;art. 49 del Trattato non osta, in generale, a che il settore farmaceutico sia oggetto di pianificazione da parte delle competenti autorità  nazionali e che, fra i criteri da utilizzare al riguardo, vi possa essere anche quello della distanza minima fra nuove farmacie e farmacie preesistenti;<br /> &#8211; &#8220;<em>L&#8217;art. 49 TFUE osta, tuttavia, a una normativa nazionale siffatta se le regole di base dei 2800 abitanti o dei 250 metri impediscono, nelle zone geografiche con caratteristiche demografiche particolari, l&#8217;apertura di un numero di farmacie idoneo ad assicurare un servizio farmaceutico adeguato, cosa che spetta al giudice nazionale verificare&#038;.</em>&#8220;.<br /> E a questo riguardo valgono le considerazioni espresse ai paragrafi 99 e ss. della motivazione, laddove la Corte ha osservato che &#8220;<em>99. D&#8217;altro lato, una stretta applicazione dell&#8217;altra condizione posta dal decreto &#038;.., relativa alla distanza minima tra le farmacie, rischia di non assicurare un accesso adeguato al servizio farmaceutico in talune zone geografiche densamente popolate. In tali zone, infatti, la densità  di popolazione attorno ad una farmacia può superare nettamente il numero di abitanti fissato in via forfetaria. In queste specifiche circostanze l&#8217;applicazione della condizione della distanza minima di 250 metri tra le farmacie rischierebbe di condurre ad una situazione in cui il perimetro previsto per una sola farmacia includerebbe più¹ di 2800 abitanti o addirittura più¹ di 4000 nell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;art.2, n.3, della legge &#038;&#038;. Non si può escludere, pertanto, che gli abitanti delle zone con queste caratteristiche possano trovare difficoltà , in conseguenza della rigida applicazione della regola sulla distanza minima, ad accedere ad una farmacia in condizioni che permettano di assicurare un servizio farmaceutico adeguato.</em><br /> <em>100. Ciù² detto, anche in tale ipotesi queste conseguenze possono essere attenuate dalla misura di flessibilità  prevista all&#8217;art. 2, n. 4, della legge &#038;&#038;, in base al quale la distanza minima tra le farmacie è fissata come «regola generale» in 250 metri, ma le comunità  autonome possono autorizzare, in funzione della concentrazione della popolazione, una distanza inferiore e aumentare, così, il numero di farmacie disponibili nelle zone ad altissima densità  demografica.</em><br /> <em>101. Al riguardo si deve rilevare che, al fine di raggiungere in modo coerente e sistematico, in un caso come quello descritto al punto 99 della presente sentenza, l&#8217;obiettivo di assicurare un servizio farmaceutico adeguato, le autorità  competenti potrebbero perfino essere indotte ad interpretare la regola generale nel senso che è possibile autorizzare l&#8217;apertura di una farmacia a distanza inferiore ai 250 metri non solo in casi del tutto eccezionali, ma ogni volta che la rigida applicazione della regola generale dei 250 metri rischi di non garantire un accesso adeguato al servizio farmaceutico in talune zone geografiche densamente popolate&#038;.</em>&#8220;.<br /> Appare dunque evidente che i principi affermati dalla CGUE sono stati colti perfettamente dalla Sez. V del Consiglio di Stato, tanto più¹ se si pensa che:<br /> &#8211; la legge italiana fissa una distanza minima che è oltre 10 volte quella prevista dalla legge spagnola (3000 contro 250 metri);<br /> &#8211; secondo un&#8217;interpretazione letterale dell&#8217;art. 104, comma 1, del T.U.L.S., tale parametro non è derogabile (a differenza di quanto prevede invece la legge spagnola sottoposta al giudizio della Corte di Giustizia).<br /> Nè si potrebbe opporre che le due fattispecie non sono comparabili in ragione del fatto che l&#8217;art. 104, comma 1, T.U.L.S. riguarda le farmacie c.d. soprannumerarie, mentre la legge spagnola a cui si è fatto riferimento riguarda le farmacie &#8220;ordinarie&#8221;.<br /> Infatti, poichè le farmacie soprannumerarie possono essere istituite solo per comprovate esigenze di pubblico interesse (e nella specie il provvedimento di istituzione della sede per cui è causa non è stato mai impugnato, nemmeno con il presente ricorso), una volta che l&#8217;autorità  competente abbia deciso di istituirne una, questa deve essere collocata sul territorio in posizione tale da assicurare l&#8217;erogazione del servizio in maniera ottimale ed adeguata (il che, come osservato dalla CGUE, potrebbe in alcuni casi essere perà² impedito dalla rigida applicazione della norma sulla distanza minima dalle farmacie preesistenti).<br /> 6. I principi desumibili dalla sentenza della CGUE e dalla sentenza della Sez. V n. 862/2011 sono pienamente applicabili al caso di specie, in quanto dagli atti del giudizio emerge che il Comune di Monterubbiano, con la deliberazione della Giunta n. 49 del 2010, aveva chiesto all&#8217;A.S.U.R. &#8211; Zona Territoriale n. 11 di autorizzare il vincitore del concorso per l&#8217;assegnazione della nuova sede a collocare la farmacia a distanza inferiore a quella minima prevista dall&#8217;art. 104, fondando tale richiesta sulle seguenti ragioni:<br /> &#8211; la scelta del titolare dell&#8217;unica sede esistente fino al 2001 di spostare la farmacia dal centro storico alla frazione Rubbianello (distante circa 7 km) ha comportato disagi notevoli soprattutto per le fasce più¹ deboli dell&#8217;utenza;<br /> &#8211; alla luce della perimetrazione delle due sedi operata con deliberazione di Giunta n. 86/2001 (e approvata dalla Regione con D.G.R. n. 604/2002), il rispetto della distanza minima di cui all&#8217;art. 104 implicherebbe che la seconda farmacia dovrebbe essere necessariamente collocata in una zona isolata e comunque lontana dal centro storico;<br /> &#8211; nel centro storico risiedevano all&#8217;epoca circa 1300 abitanti, in prevalenza anziani di oltre 70 anni (circa 700), ed era presente una casa di riposo che ospitava 37 anziani;<br /> &#8211; dopo la chiusura del dispensario ubicato nel centro storico il Comune ha avviato in forma sperimentale un servizio di consegna a domicilio di farmaci distribuiti dalla farmacia di Rubbianello, destinato proprio a soddisfare le esigenze della popolazione anziana residente nel centro storico. Il successo di tale iniziativa, nonostante la presenza della più¹ vicina farmacia di Moresco, ha confermato la necessità  di un presidio permanente nel centro storico di Monterubbiano;<br /> &#8211; la farmacia di Rubbianello è lontana dal centro e non è collegata ad esso da mezzi pubblici diretti e finalizzati. Inoltre nella stagione invernale i collegamenti sono resi ancora più¹ difficoltosi e impraticabili per l&#8217;utenza debole dalle frequenti intemperie;<br /> &#8211; nel centro storico insistono numerose realtà  economiche, culturali e sociali.<br /> Come si può agevolmente verificare, si tratta dei medesimi elementi di valutazione valorizzati dal Consiglio di Stato nelle richiamate sentenze del 2011 e del 2019 e rispetto ai quali il Comune ricorrente non ha dedotto alcunchè.<br /> <em>In parte qua</em>, dunque, la domanda impugnatoria va respinta.<br /> 7. Passando invece ad esaminare le censure di ordine formale-procedurale, il Tribunale osserva quanto segue.<br /> 7.1. Probabilmente a causa del passaggio delle competenze fra Regione e Provincia avvenuto proprio nel mezzo del procedimento di istituzione e poi di copertura della nuova sede farmaceutica di Monterubbiano, dal punto di vista procedurale si sono registrate alcune delle incongruenze denunciate in ricorso e confermate anche dagli scritti difensivi delle controparti.<br /> In questo senso sono fondati sia i rilievi formulati dal Comune di Moresco, sia quelli formulati dall&#8217;A.S.U.R. e dal dott. Pichelli, visto che:<br /> &#8211; in generale, spetterebbe all&#8217;autorità  che istituisce la nuova sede e a quella che bandisce il concorso per la sua copertura verificare il rispetto delle norme relative alla collocazione spaziale della nuova farmacia, e questo anche per mettere in condizione i farmacisti concorrenti di valutare la convenienza ad insediarsi in una determinata località ;<br /> &#8211; nella specie, perà², la Provincia di Ascoli Piceno (che non ha istituito la nuova sede in quanto all&#8217;epoca la relativa competenza era in capo alla Regione, ma che ha bandito il concorso per la sua copertura) aveva fatta salva l&#8217;applicazione della disposizione di cui all&#8217;art. 104 T.U.L.S., indicando espressamente nel bando che la nuova farmacia si doveva collocare a tre chilometri da tutte quelle giù  esistenti;<br /> &#8211; il Comune di Monterubbiano, con la citata deliberazione di Giunta n. 86/2001 (su cui l&#8217;Ordine Provinciale dei Farmacisti aveva espresso parere favorevole), in applicazione della delega conferitagli con la D.G.R.M. n. 1540/2001 ha provveduto alla perimetrazione delle due sedi. Tale perimetrazione, in sì©, non ledeva gli interessi del Comune ricorrente, visto che la lesione si è verificata solo nel momento in cui il farmacista vincitore del concorso ha individuato, nell&#8217;ambito della sede, il luogo in cui intendeva fisicamente ubicare il proprio esercizio;<br /> &#8211; ed è in questa fase che subentra l&#8217;Azienda Sanitaria Locale, la quale è chiamata ad esprimere il parere tecnico unicamente in merito all&#8217;idoneità  dei locali e delle attrezzature e, in caso di esito positivo, a rilasciare l&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura (si veda la documentazione depositata in giudizio dall&#8217;A.S.U.R. Marche). Nella specie, perà², l&#8217;A.S.U.R. ha anche proceduto a verificare la distanza esistente fra i locali indicati dal dott. Pichelli come sede della nuova farmacia e le farmacie viciniori giù  esistenti (nota prot. n. 242/S.T. del 24 settembre 2010, allegata al ricorso), il che ha indotto il Comune ricorrente ad individuare solo l&#8217;A.S.U.R. come autorità  procedente da chiamare in giudizio;<br /> &#8211; in ragione di ciù², risulta fondato, ma solo in punto di stretto diritto, l&#8217;assunto della difesa dell&#8217;A.S.U.R. circa il fatto che la competenza a verificare il rispetto della distanza era in capo alla Provincia (la quale non ha mosso alcun rilievo una volta ricevuta la comunicazione del dott. Pichelli). E risulta perà² inconfutabile anche l&#8217;obiezione mossa dalla difesa del dott. Pichelli circa l&#8217;aberrante conseguenza che nella specie deriverebbe dall&#8217;accoglimento delle tesi di parte ricorrente. Si avrebbe, cioè, che il farmacista vincitore del concorso, dopo aver acquisito la disponibilità  di locali idonei e dopo aver sostenuto le ingenti spese per l&#8217;allestimento della farmacia, si vedrebbe opporre dall&#8217;A.S.U.R. il diniego dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura fondato unicamente sul mancato rispetto della distanza minima di cui all&#8217;art. 104 T.U.L.S. (ossia su un profilo che era &#8211; o doveva essere &#8211; agevolmente accertabile <em>ab initio</em>).<br /> Ed è per questi peculiari profili che connotano il caso di specie che il Tribunale ritiene infondata l&#8217;eccezione di inammissibilità  della domanda impugnatoria per omessa notifica del ricorso alla Provincia di Ascoli Piceno (non sarebbe invece rilevante a questo riguardo il fatto che il ricorso sia stato notificato alla Provincia di Fermo, visto che quest&#8217;ultima, costituita in epoca successiva, non potrebbe ovviamente rispondere dell&#8217;operato di una diversa amministrazione che a suo tempo era competente istituzionalmente e territorialmente).<br /> 7.2. E&#8217; invece infondato il motivo con cui si deduce il difetto di motivazione e la contraddittorietà  dell&#8217;operato dell&#8217;A.S.U.R.<br /> Quanto al difetto di motivazione è sufficiente osservare che l&#8217;Azienda sanitaria ha evidentemente ritenuto di condividere la richiesta formulata dal Comune di Monterubbiano con la citata deliberazione di G.M. n. 49/2010. Valgono pertanto le considerazioni formulate al precedente paragrafo 6.<br /> Quanto alla contraddittorietà  dell&#8217;operato dell&#8217;Azienda sanitaria (la quale risiederebbe proprio nel fatto che l&#8217;A.S.U.R. ha dapprima chiesto al Comune di verificare la distanza fra la farmacia del dott. Pichelli e quella di Moresco, ed ha poi immotivatamente disatteso di considerare l&#8217;esito di tale verifica), si deve invece condividere la difesa dell&#8217;A.S.U.R., laddove essa sottolinea che tale verifica è stata svolta solo per completezza di istruttoria, ma che non è stata poi utilizzata in sede di adozione dell&#8217;impugnata autorizzazione.<br /> Il profilo è comunque assorbito da quello afferente la derogabilità  della distanza minima prevista dall&#8217;art. 104 T.U.L.S.<br /> 8. Il Tribunale ritiene infine irrilevanti tutte le questioni, in parte connotate anche da inopportuni spunti polemici, relative alle modalità  con cui il servizio farmaceutico è stato assicurato a Moresco e a Monterubbiano negli anni antecedenti all&#8217;apertura della farmacia Pichelli. Si tratta infatti di vicende estranee al presente giudizio e che sono contraddistinte da atti e provvedimenti che non risultano mai impugnati e tantomeno annullati. Nè si possono ovviamente censurare in questa sede scelte imprenditoriali legittimamente poste in essere dai farmacisti interessati a tali vicende e/o dai due Comuni interessati.<br /> 9. In conclusione, la domanda impugnatoria va respinta, dal che discende il rigetto anche della domanda risarcitoria.<br /> Le spese del giudizio vanno perà² integralmente compensate, proprio in ragione di quanto detto al precedente paragrafo 7.1.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio dei giorni 6 novembre 2019 e 20 novembre 2019, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio Conti, Presidente<br /> Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore<br /> Giovanni Ruiu, Consigliere</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-9-12-2019-n-759/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.759</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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