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	<title>9/12/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/12/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4686</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4686/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4686/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4686</a></p>
<p>Non va sospesa l&#8217;esclusione da gara a procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio di ristoro bar presso l&#8217;universita&#8217; degli studi di Roma Tor vergata, se la delibera di modifica del bando è stata pubblicata sul sito dell’intimata Università in applicazione della lex specialis di gara, e la clausola che richiedeva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4686/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4686</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4686/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4686</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l&#8217;esclusione da gara a procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio di ristoro bar presso l&#8217;universita&#8217; degli studi di Roma Tor vergata, se la delibera di modifica del bando è stata pubblicata sul sito dell’intimata Università in applicazione della lex specialis di gara, e la clausola che richiedeva ai concorrenti che avevano già presentato un’offerta di confermare gli stati e i fatti già rappresentati nonché di integrare la documentazione già presentata tenendo conto del nuovo termine di presentazione delle offerte non poteva in alcun modo ritenersi ambigua nell’imporre tali adempimenti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04686/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09151/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9151 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Geri Bar Srl (Geribar)</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluigi Iannetti, Carlo Contaldi La Grotteria, con domicilio eletto presso Gianluigi Iannetti in Roma, Viaa. Gramsci,22;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Universita&#8217; degli Studi Tor Vergata di Roma</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Arturo Cancrini, con domicilio eletto presso Arturo Cancrini in Roma, via G. Mercalli, 13; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
ESCLUSIONE DALLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L&#8217;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORO BAR IN N. 6 LOTTI PRESSO L&#8217;UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA &#8211; (ART. 120 C.P.A.)	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Universita&#8217; degli Studi Tor Vergata di Roma;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. Amm;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto ad una sommaria delibazione che le dedotte doglianze non appaiono assistite da adeguato fumus, avuto presente che:<br />	<br />
a) la delibera di modifica del bando è stata pubblicata sul sito dell’intimata Università in applicazione della lex specialis di gara;<br />	<br />
b) la clausola che richiedeva ai concorrenti che avevano già presentato un’offerta di confermare gli stati e i fatti già rappresentati nonché di integrare la documentazione già presentata tenendo conto del nuovo termine di presentazione delle offerte non poteva in alcun modo ritenersi ambigua nell’imporre tali adempimenti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) rigetta la proposta istanza cautelare.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Domenico Lundini, Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4686/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4686</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4703</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4703/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4703/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4703/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4703</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento del Ministero della Giustizia con cui è stato prorogato il servizio (relativo ai lotti 2-3-4) della gara per la fornitura del servizio di documentazione degli atti processuali penali, se dalla documentazione in atti emerge che il provvedimento impugnato trae la propria motivazione dalla necessità di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4703/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4703</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4703/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4703</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento del Ministero della Giustizia con cui è stato prorogato il servizio (relativo ai lotti 2-3-4) della gara per la fornitura del servizio di documentazione degli atti processuali penali, se dalla documentazione in atti emerge che il provvedimento impugnato trae la propria motivazione dalla necessità di ripetere l’avviso di preinformazione della gara per il servizio di documentazione; Rilevato, peraltro, che l’avvio della gara è previsto per il 31 dicembre 2012; Ritenuto, pertanto, che risulta, allo stato, di imminente soddisfazione l’interesse di parte ricorrente a partecipare alla selezione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04703/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09253/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9253 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc. Coop. Artco Bassa Friulana, Soc. Coop. La Rapida Servizi a r.l. e Soc. Coop. Nuovi Orizzonti</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutte rappresentate e difese dall&#8217;avv. Pietro Adami, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, corso D&#8217;Italia, 97;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Consorzio Astrea</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Sasso, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione della determina del 3 novembre 2011 del Ministero della Giustizia (numero sconosciuto) con cui è stato prorogato il servizio (relativo ai lotti 2-3-4) della gara per la fornitura del servizio di documentazione degli atti processuali penali; di tutti gli atti consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Consorzio Astrea;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 il dott. Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, prima facie, dalla documentazione in atti emerge che il provvedimento impugnato trae la propria motivazione dalla necessità di ripetere l’avviso di preinformazione della gara per il servizio di documentazione;<br />	<br />
Rilevato, peraltro, che l’avvio della gara è previsto per il 31 dicembre 2012;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che risulta, allo stato, di imminente soddisfazione l’interesse di parte ricorrente a partecipare alla selezione;<br />	<br />
Ritenuto, conseguentemente, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;<br />	<br />
Ritenuto che si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
Respinge l’istanza cautelare.	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4703/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4703</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4723</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4723/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4723/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4723/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4723</a></p>
<p>Non va sospesa l&#8217;ordinanza del Sindaco di Roma Capitale &#8211; Commissario Delegato, avente ad oggetto requisiti per l&#8217;indizione della procedura concorsuale riguardante l&#8217;assegnazione delle linee per il servizio di Trasporto Pubblico di Linea di Gran Turismo nelle aree centrali di Roma Capitale&#8221;; ordinanza commissariale la quale stabilisce che, all’esito della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4723/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4723</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4723/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4723</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l&#8217;ordinanza del Sindaco di Roma Capitale &#8211; Commissario Delegato, avente ad oggetto requisiti per l&#8217;indizione della procedura concorsuale riguardante l&#8217;assegnazione delle linee per il servizio di Trasporto Pubblico di Linea di Gran Turismo nelle aree centrali di Roma Capitale&#8221;; ordinanza commissariale la quale stabilisce che, all’esito della procedura concorsuale, l’aggiudicazione definitiva delle relative autorizzazioni determinerà l’automatica decadenza delle autorizzazioni in precedenza rilasciate; in conseguenza l’interesse all’impugnazione del provvedimento, nella parte in cui stabilisce l’effetto della automatica decadenza delle autorizzazioni in precedenza rilasciate, è concreto ed attuale, mentre tale non può ritenersi l’interesse all’impugnazione delle clausole della lex specialis di gara in quanto non sembra sufficientemente chiara l’immediata ed oggettiva lesività delle stesse, che non sembrano comunque precludere la possibile partecipazione alla gara; Ritenuto, di conseguenza, che l’istanza cautelare è allo stato valutabile solo con riferimento alla decadenza automatica delle autorizzazioni; Ritenuto che in parte qua il ricorso non sembra assistito da adeguato fumus boni iuris in quanto: i poteri commissariali appaiono sussistenti perché il contingentamento del mercato dei servizi di linea granturismo è funzionale alla disciplina del traffico e della viabilità, del controllo della sosta e per il miglioramento della circolazione stradale, vale a dire alle finalità per le quali i poteri sono stati attribuiti; la determinazione di contingentare il mercato dei servizi di linea granturismo non appare manifestamente irragionevole; l’individuazione di un numero massimo di autorizzazioni da rilasciare determina l’esigenza dello svolgimento di una gara ad evidenza pubblica il cui esito inevitabilmente determina la decadenza delle autorizzazioni già rilasciate. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04723/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09932/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9932 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Roma Sightseeing Open Srl</b>, <b>Soc City Sightseeing Roma Sca Rl</b>, rappresentate e difese dagli avv. Mariangela Di Giandomenico, Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo in Roma, via Salaria, 259;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Sindaco Comune di Roma &#8211; Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3543/06, Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <b>Roma Capitale</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza n. 406 del 28.10.2011 del Sindaco di Roma Capitale &#8211; Commissario Delegato ai sensi dell&#8217;OPCM n. 3543/2006, pubblicata nell&#8217;albo pretorio il 28.10.2011, avente ad oggetto &#8220;OPCM 3543/06. Individuazione dei requisiti per l&#8217;indizione della procedura concorsuale riguardante l&#8217;assegnazione delle linee per il servizio di Trasporto Pubblico di Linea di Gran Turismo nelle aree centrali di Roma Capitale&#8221;;<br />	<br />
della Determina Dirigenziale, 7° Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, n. 1531 del 31.10.2011, pubblicato sull&#8217;albo pretorio del 16.11.2011 di cui si è dato avviso in G.U.R.I. &#8211; V serie speciale contratti pubblici del 16.11.2011, avente ad oggetto &#8220;approvazione degli atti per l&#8217;indizione della procedura concorsuale per l&#8217;assegnazione delle linee per il servizio di Trasporto Pubblico di Linea di Gran Turismo nelle aree centrali di Roma Capitale&#8221; e degli atti e documenti allegati alla suddetta D.D. n. 1531/2011: Bando di concorso, Disciplinare e Allegato tecnico;<br />	<br />
di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e in particolare dell&#8217;ordinanza n. 377 del 3.6.2011 del Sindaco di Roma Capitale &#8211; Commissario delegato ai sensi dell&#8217;OPCM n. 3543/2006, avente ad oggetto &#8220;modalità di esercizio del trasporto pubblico di linea gran turismo nel territorio di Roma Capitale&#8221;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sindaco Comune di Roma &#8211; Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3543/06 e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato in via preliminare che l’ordinanza commissariale n. 406 del 28 ottobre 2011 stabilisce che, all’esito della procedura concorsuale, l’aggiudicazione definitiva delle relative autorizzazioni determinerà l’automatica decadenza delle autorizzazioni in precedenza rilasciate;<br />	<br />
Ritenuto che l’interesse all’impugnazione del provvedimento, nella parte in cui stabilisce l’effetto della automatica decadenza delle autorizzazioni in precedenza rilasciate, è concreto ed attuale, mentre tale non può ritenersi l’interesse all’impugnazione delle clausole della lex specialis di gara in quanto non sembra sufficientemente chiara l’immediata ed oggettiva lesività delle stesse, che non sembrano comunque precludere la possibile partecipazione alla gara;<br />	<br />
Ritenuto, di conseguenza, che l’istanza cautelare è allo stato valutabile solo con riferimento alla decadenza automatica delle autorizzazioni;<br />	<br />
Ritenuto, ad una prima sommaria delibazione, che in parte qua il ricorso non sembra assistito da adeguato fumus boni iuris in quanto:<br />	<br />
i poteri commissariali appaiono sussistenti perché il contingentamento del mercato dei servizi di linea granturismo è funzionale alla disciplina del traffico e della viabilità, del controllo della sosta e per il miglioramento della circolazione stradale, vale a dire alle finalità per le quali i poteri sono stati attribuiti;<br />	<br />
la determinazione di contingentare il mercato dei servizi di linea granturismo non appare manifestamente irragionevole;<br />	<br />
l’individuazione di un numero massimo di autorizzazioni da rilasciare determina l’esigenza dello svolgimento di una gara ad evidenza pubblica il cui esito inevitabilmente determina la decadenza delle autorizzazioni già rilasciate;<br />	<br />
Tenuto conto che l’assoluta peculiarità della fattispecie induce a disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;<br />	<br />
Ritenuto, in considerazione della particolare rilevanza degli interessi pubblici e privati coinvolti dall’azione amministrativa, di fissare l’udienza pubblica del 25 gennaio 2012 per la trattazione del merito del ricorso.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
respinge l’istanza cautelare.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
Fissa per la trattazione del merito della controversia l’udienza pubblica del 25 gennaio 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4723/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4723</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4689</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4689/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4689/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4689/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4689</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini di un riesame, la delibera di Banca d’Italia con cui è stata negata l’autorizzazione della ricorrente alla prestazione di servizi di pagamento e l’iscrizione della stessa all’albo di cui all’art. 14 septies del TU Bancario, ordinando alla Banca di Italia di procedere al riesame dell’istanza della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4689/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4689</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4689/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4689</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini di un riesame, la delibera di Banca d’Italia con cui è stata negata l’autorizzazione della ricorrente alla prestazione di servizi di pagamento e l’iscrizione della stessa all’albo di cui all’art. 14 septies del TU Bancario, ordinando alla Banca di Italia di procedere al riesame dell’istanza della ricorrente sulla base della ulteriore documentazione che la suddetta società dovrà produrre, entro 20 gg. dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, con riferimento ai presidi organizzativi predisposti al fine di garantire sia idonei controlli sulla rete distributiva sia l’osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>N. 04689/2011 REG.PROV.CAU.<br />
N. 09627/2011 REG.RIC.</p>
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9627 del 2011, proposto da:<br />
<b>Soc Bdo Remit (Italia) Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Bernascone, Fabrizia Maurici, Francesca Andrea Cantone, Salvatore Alberto Romano, con domicilio eletto presso Salvatore Alberto Romano in Roma, viale Xxi Aprile, 11;</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>Banca D&#8217;Italia</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Mancini, Vincenza Profeta, domiciliata per legge in Roma, via Nazionale, 91;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
&#8211; della delibera di Banca d’Italia n. 1059/2011 prot. n. 09226141/11 con cui è stata negata l’autorizzazione della ricorrente alla prestazione di servizi di pagamento e l’iscrizione della stessa all’albo di cui all’art. 14 septies del TUB<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Banca D&#8217;Italia;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Avuto presente quanto emerso in sede di discussione dell’istanza cautelare;<br />
Ordina all’intimata Banca di Italia di procedere al riesame dell’istanza della ricorrente sulla base della ulteriore documentazione che la suddetta società dovrà produrre, entro 20 gg dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, con riferimento ai presidi organizzativi predisposti al fine di garantire sia idonei controlli sulla rete distributiva sia l’osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio;</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la proposta istanza cautelare ai fini di un riesame, giusta quanto indicato in motivazione.<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />
Domenico Lundini, Consigliere<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 09/12/2011</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4689/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4689</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4690</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4690/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4690/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4690/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4690</a></p>
<p>Va sospeso l&#8217;inserimento di annotazione nel casellario informatico delle imprese ai sensi dell&#8217;art. 8 co. 2 lett. s d.p.r. 207/10 in relazione alla valutazione della gravità della colpa in relazione alle false dichiarazioni rese dalla società ricorrente; considerato il danno grave ed irreparabile derivante alla società ricorrente dal provvedimento impugnato.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4690/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4690</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4690/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4690</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso l&#8217;inserimento di annotazione nel casellario informatico delle imprese ai sensi dell&#8217;art. 8 co. 2 lett. s d.p.r. 207/10 in relazione alla valutazione della gravità della colpa in relazione alle false dichiarazioni rese dalla società ricorrente; considerato il danno grave ed irreparabile derivante alla società ricorrente dal provvedimento impugnato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04690/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08918/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8918 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Collodetto Angelo Costruzioni Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Biagini, Andrea Giuman, con domicilio eletto presso Alfredo Biagini in Roma, via di Porta Castello, 33;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
INSERIMENTO ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO DELLE IMPRESE AI SENSI DELL&#8217;ART. 8 CO. 2LETT. S D.P.R. 207/10 &#8211; (ART. 119 C.P.A.)	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>ritenuto che al sommario esame proprio della fase cautelare il ricorso appare assistito da sufficienti profili di fumus boni iuris in relazione alla valutazione della gravità della colpa in relazione alle false dichiarazioni rese dalla società ricorrente;<br />	<br />
considerato il danno grave ed irreparabile derivante alla società ricorrente dal provvedimento impugnato;<br />	<br />
ritenuta la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie e per l&#8217;effetto sospende i provvedimenti impugnati.	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso, compatibilmente con il carico della sezione, l&#8217;udienza pubblica del 20-6-2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Domenico Lundini, Consigliere<br />	<br />
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-4690/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.4690</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2011 n.6472</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-12-2011-n-6472/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-12-2011-n-6472/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-12-2011-n-6472/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2011 n.6472</a></p>
<p>Pres. Numerico &#8211; Est. Forlenza Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze -Comando Generale Guardia di Finanza-III Reparto Operazioni Ute, I Sez. Roma (Avv. St.) / M. G. F (Avv. C. Cortinovis, F. Giuliani) sulla legittimità del provvedimento di diniego di accesso agli atti di una verifica fiscale compiuta all&#8217;estero 1. Accesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-12-2011-n-6472/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2011 n.6472</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-12-2011-n-6472/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2011 n.6472</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Numerico  &#8211;  Est. Forlenza <br /> Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze -Comando Generale Guardia di Finanza-III Reparto Operazioni Ute, I Sez. Roma (Avv. St.) / M. G. F (Avv. C. Cortinovis, F. Giuliani)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del provvedimento di diniego di accesso agli atti di una verifica fiscale compiuta all&#8217;estero</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Accesso agli atti amministrativi &#8211; Atti esclusi – Presupposti. </p>
<p>2.	Accesso agli atti amministrativi – Atti esclusi – Art. 24 c.2 L. 241/90 – Valutazione discrezionale della p.a. – Inammissibilità. </p>
<p>3.	Accesso agli atti amministrativi – Atti di verifica fiscale all’estero – Istanza – Diniego – Legittimità – Ragioni- Atti di Autorità di altro Stato.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di divieto di accesso agli atti, ciò che sottrae il documento all’accesso non è, o non è solo, la sua puntuale appartenenza ad una categoria “nominata”, bensì l’oggettiva messa in pericolo degli interessi pubblici, tutelati dalla legge, derivante dall’accesso al medesimo, in ragione della sua natura, del suo contenuto, delle sue modalità di acquisizione e/o di formazione, ovvero della sua ulteriore utilizzazione da parte dell’amministrazione.  	</p>
<p>2. L&#8217;articolata disciplina degli atti esclusi dall&#8217;accesso, contenuta nell&#8217;art. 24 comma 2 L. 7 agosto 1990 n. 241, nell&#8217;art. 8 D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 e nei regolamenti adottati dalle singole Amministrazioni (nel caso di specie, trattasi del D.M. 603/1996), si risolve nella formulazione, in via generale ed astratta, di un giudizio di pericolosità fondato sulla presunzione dell&#8217;idoneità dell&#8217;ostensione degli atti ascrivibili alle tipologie dei documenti amministrativi contemplate dalle previsioni regolamentari a pregiudicare le categorie di interessi generali classificati dalla normativa primaria come preminenti rispetto al confliggente interesse privato all&#8217;accesso. Ne consegue che, a fronte della richiesta di conoscenza di documenti riconducibili ad una delle categorie degli atti predetti, resta preclusa all&#8217;Amministrazione (e in sede giurisdizionale al giudice) qualsivoglia valutazione discrezionale della pericolosità in concreto dell&#8217;ostensione di quegli atti (essendo già stata la stessa definita in astratto, con forza normativa).	</p>
<p>3. E’ legittimo il provvedimento di diniego di accesso agli atti, concernente una verifica fiscale, conclusasi con un processo verbale di constatazione, relativa a un precedente anno di imposta, avviata a seguito della trasmissione al Nucleo di Polizia Tributaria di Como, di un dossier (acquisito dal Comando Generale della Guardia di Finanza presso l’amministrazione fiscale francese), contenente “dati e notizie riguardanti alcuni contribuenti italiani inseriti nella lista dei detentori di disponibilità finanziarie presso la HSBC Private Bank di Ginevra”. Infatti, ciò che osta all’accesso è l’appartenenza di tale documento alla categoria degli atti acquisiti da Autorità di altro Stato, con le conseguenti limitazioni derivanti dalla cooperazione internazionale: il diritto di difesa (comunque in altre sedi garantito), non è, quindi, posto in correlazione con le sole esigenze dell’attività amministrativa di individuazione e repressione degli illeciti tributari, bensì con i valori, altrettanto garantiti, di cooperazione internazionale e di prevenzione e repressione delle frodi e della criminalità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7559 del 2011, proposto da:<br />
<br />	<br />
Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze -Comando Generale Guardia di Finanza-III Reparto Operazioni Ute, I Sez. Roma, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Maria Grazia Frigerio, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Cortinovis, Francesco Giuliani, con domicilio eletto presso Francesco Giuliani in Roma, via Sicilia, 66; </p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II n. 06436/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Maria Grazia Frigerio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Ernesto Maria Grazia Frigerio in sostituzione di Francesco Giuliani e Cristina Gerardis (Avv.St.);<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con l’appello in esame, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando generale della Guardia di Finanza, impugna la sentenza 19 luglio 2011 n. 6436, con la quale il TAR per il Lazio, sez. II, in accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra Maria Grazia Frigerio</p>
<p>, ha annullato il provvedimento di diniego di accesso ed ha ordinato di esibire i documenti da ella richiesti.<br />	<br />
La vicenda, entro la quale si colloca la richiesta di accesso agli atti, concerne una verifica fiscale, conclusasi con un processo verbale di constatazione, relativa all’anno di imposta 2005, avviata a seguito della trasmissione al Nucleo di Polizia Tributaria di Como, di un dossier (acquisito dal Comando Generale della Guardia di Finanza presso l’amministrazione fiscale francese), contenente “dati e notizie riguardanti alcuni contribuenti italiani inseriti nella lista dei detentori di disponibilità finanziarie presso la HSBC Private Bank di Ginevra”.<br />	<br />
L’istanza di accesso, a suo tempo presentata dalla Frigerio e rigettata dall’amministrazione, riguardava tutti i documenti e tutte le informazioni a lei relative, acquisite presso l’amministrazione francese, posti a fondamento dell’attività di verifica fiscale effettuata nei suoi confronti; la nota di trasmissione dell’autorità fiscale francese; tutti i documenti ed atti di informativa allegati, antecedenti e susseguenti a detta documentazione.<br />	<br />
La sentenza appellata afferma:<br />	<br />
&#8211; l’art. 2, co. 1, lett. b) D.M. 20 ottobre 1996 n. 603, nell’indicare tra i documenti non accessibili quelli “attinenti ad accordi di cooperazione, anche di carattere investigativo nei settori istituzionali sviluppati con l’apporto e la collaborazione di<br />
&#8211; a sua volta, l’art. 4, co. 1, lett. b) D.M. cit., “intende sottrarre al diritto di accesso gli atti relativi alla programmazione e/o al coordinamento dell’attività investigativa volta alla prevenzione dei reati tributari, e non certo i documenti, richia<br />
&#8211; anche l’art. 24, co. 6, lett. a) e c) l. n. 241/1990, devono essere interpretati nel senso che il legislatore intende sottrarre all’accesso la “documentazione attinente all’attività organizzativa interna dell’autorità preposta alla raccolta delle prove,<br />
&#8211; poiché, nel caso di specie, “la ricorrente ha chiesto di accedere agli atti in base ai quali, al termine della fase preliminare delle verifiche e degli accertamenti, gli sono state mosse contestazioni (mediante apposito processo verbale di contestazione<br />
&#8211; infine, quanto all’eccezione sollevata dall’amministrazione finanziaria, in ordine alla sussistenza di una doverosa tutela della riservatezza, si osserva che “la riservatezza non può mai essere opposta al diretto destinatario di un’azione amministrativa<br />
Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:<br />	<br />
a) error in iudicando, poiché “non è mai esistito alcun dossier o relazione informativa, in possesso esclusivo del Comando generale del Corpo non portati a conoscenza della parte ricorrente, oggi appellata”; l’unico documento acquisito dall’amministrazione fiscale francese, non esibito alla ricorrente, “consiste in una missiva (costituita da un foglio) con cui la Direzione generale delle Finanze Pubbliche della Repubblica Francese ha trasmesso un supporto informatico (CD-ROM) contenente i dati fiscali di interesse sul conto dei contribuenti italiani detentori di disponibilità presso la HSBC Private Bank di Ginevra”. In particolare, posto che il detto supporto informatico “conteneva documenti informatici – cd. schede clienti – riferiti a ciascun contribuente italiano detentore di disponibilità finanziarie presso HSBC Private Bank di Ginevra”, la scheda cliente relativa alla Frigerio “è stata posta in visione alla ricorrente ed allegata al p.v.c.” (processo verbale di constatazione);<br />	<br />
b) error in iudicando; erronea interpretazione degli artt. 2, 3, 4, 5 DM 29 ottobre 1996 n. 603, poiché da dette disposizioni “emerge . . . il riferimento ad un concetto di “funzione del documento” oggettivamente sottratto all’accesso, intesa come l’assoluta necessità di salvaguardare le esigenze attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali e di tutelare l’ordine, la sicurezza pubblica ovvero la prevenzione e la repressione della criminalità, quando dalla divulgazione possa derivare una lesione specifica”. E ciò, con riferimento a singoli documenti, è effettuato con una “valutazione ampiamente discrezionale che, impingendo nel merito dell’azione amministrativa, sfugge al sindacato di legittimità, salva la sua eventuale arbitrarietà, irragionevolezza ed illogicità” (insussistenti nel caso di specie). Da quanto esposto consegue che i documenti (la lettera di trasmissione) “non sono atti di natura tributaria, non hanno costituito fondamento probatorio e non sono confluiti nel procedimento di accertamento, ma attengono esclusivamente ai rapporti internazionali tra amministrazioni, che potrebbero essere pregiudicati se venissero resi pubblici”.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’appellata sig.ra Frigerio e, all’odierna camera di consiglio, fissata per l’esame di una domanda cautelare, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 60 Cpa, la causa è stata riservata in decisione per il merito.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto.<br />	<br />
Come è noto, l’art. 24 l. n. 241/1990, prevede, tra l’altro, l’esclusione dal diritto di accesso per “i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo”.<br />	<br />
In particolare, il successivo comma 2 prevede che “le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all&#8217;accesso ai sensi del comma 1”.<br />	<br />
L’art. 10 del DPR n. 184/2006 prevede (comma 1) che “i casi di esclusione dell&#8217;accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell&#8217;articolo 24 della legge, nonché con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24.”.<br />	<br />
A tanto si è provveduto, con riferimento al settore cui attengono i documenti oggetto di istanza di accesso nel caso di specie, con il D.M. 29 ottobre 1996 n. 603, il quale prevede: <br />	<br />
(art. 2: Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali). <br />	<br />
<i>“1. Ai sensi della lettera a) del comma 5 dell&#8217;art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale nonché l&#8217;esercizio della sovranità nazionale, la continuità e la correttezza delle relazioni internazionali, sono sottratte all&#8217;accesso le seguenti categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi: </i><br />	<br />
<i>a) documenti relativi all&#8217;attività investigativa ed ispettiva la cui diffusione può pregiudicare l&#8217;attività di indagine di organismi nazionali ed esteri, incidendo sulla correttezza delle relazioni internazionali; </i><br />	<br />
<i>b) documenti attinenti ad accordi di cooperazione, anche di carattere investigativo nei settori istituzionali sviluppati con l&#8217;apporto e la collaborazione di organismi di polizia, fiscali e doganali esteri nonché dei servizi della Commissione dell&#8217;Unione europea e di altri organismi comunitari e internazionali; </i><br />	<br />
<i>c) documenti relativi alla fornitura o sperimentazione di beni e servizi considerati di carattere strategico; </i><br />	<br />
<i>d) documenti relativi all&#8217;assegnazione di personale agli organismi di informazione e sicurezza.” </i><br />	<br />
Come è dato osservare, il regolamento ministeriale non individua singoli tipi di documenti, bensì loro “categorie”, di modo che l’ascrivibilità del singolo documento in queste ultime, ne esclude l’accessibilità, e ciò perché l’accesso, ove consentito, comprometterebbe, secondo quanto precisato all’alinea del comma 1, <i>“la sicurezza, la difesa nazionale nonché l&#8217;esercizio della sovranità nazionale, la continuità e la correttezza delle relazioni internazionali”.</i><br />	<br />
Il successivo art. 4 (“Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti all&#8217;ordine ed alla sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione ed alla repressione della criminalità”), indica, tra gli altri, <i>“in relazione all&#8217;esigenza di salvaguardare l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica, nonché la prevenzione e la repressione della criminalità, sono sottratte all&#8217;accesso le seguenti categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi: </i><br />	<br />
<i>a) documenti relativi all&#8217;attività investigativa, ispettiva e di controllo dalla cui diffusione possa comunque derivare pregiudizio alla prevenzione e repressione della criminalità nei settori di competenza anche attraverso la conoscenza delle tecniche informative ed operative nonché degli atti di organizzazione interna, quando questa possa pregiudicare le singole attività di indagine; </i><br />	<br />
<i>b) atti istruttori, comunicazioni su ipotesi di frodi in materia tributaria e segnalazioni dei servizi della Commissione dell&#8217;Unione europea o di altri organismi internazionali o Stati esteri ai fini della prevenzione e repressione delle frodi stesse”. </i><br />	<br />
Ciò che sottrae, dunque, il documento all’accesso non è, o non è solo, la sua puntuale appartenenza ad una categoria “nominata”, bensì l’oggettiva messa in pericolo degli interessi pubblici sopra indicati derivante dall’accesso al medesimo, in ragione della sua natura, del suo contenuto, delle sue modalità di acquisizione e/o di formazione, ovvero della sua ulteriore utilizzazione da parte dell’amministrazione.<br />	<br />
E’ tale aspetto, in sostanza, che l’amministrazione intende sottolineare laddove parla (pag. 20 app.), di “funzione del documento oggettivamente sottratto all’accesso”.<br />	<br />
Quanto alla tecnica utilizzata dall’amministrazione in sede regolamentare (e cioè all’indicazione di “categorie generali” di documenti), nonché alla ascrivibilità in concreto di un documento in una di dette categorie, questo Consiglio di Stato (sez. IV, 23 marzo 2004 n. 1475), ha già avuto modo di osservare, proprio con riguardo al D.M. n. 603/1996, che <i>“il rilievo della riconducibilità di un documento amministrativo alla tipologia astratta contemplata dai regolamenti adottati dalle singole amministrazioni in attuazione della citata normativa, primaria e secondaria, di riferimento vincola il funzionario a negare l’accesso e non gli consente alcun apprezzamento discrezionale sulle conseguenze dell’eventuale esibizione dell’atto richiesto (definitivamente sottratto all’accesso per effetto della disciplina sopra descritta) e sull’idoneità di quest’ultima a determinare, in concreto, quel pregiudizio ai preminenti interessi generali catalogati all’art.24, comma 2, l. n.241/90 che la pertinente previsione regolamentare mira a scongiurare.</i><br />	<br />
<i>L’articolata disciplina degli atti sottratti all’accesso composta dall’art. 24, comma 2, l. n.241/90, dall’art.8 d.P.R. n.352/92 e dai regolamenti adottati dalle singole amministrazioni si risolve, infatti, nella formulazione, in via generale ed astratta, di un giudizio di pericolosità fondato sulla presunzione dell’idoneità dell’ostensione degli atti ascrivibili alle tipologie dei documenti amministrativi contemplate dalle previsioni regolamentari a pregiudicare le categorie di interessi generali classificati dalla normativa primaria come preminenti rispetto al confliggente interesse privato all’accesso.</i><br />	<br />
<i>Ne consegue che, a fronte della richiesta di conoscenza di documenti riconducibili ad una delle categorie di atti sottratti all’accesso, resta preclusa all’amministrazione, e, in sede, giurisdizionale al giudice, qualsivoglia valutazione discrezionale della pericolosità in concreto dell’ostensione di quegli atti (essendo già stata la stessa definita in astratto, con forza normativa).”</i><br />	<br />
Ovviamente, se resta fermo il potere di valutazione della “messa in pericolo” degli interessi pubblici indicati dall’art. 2 D.M. n. 603/1996 cit. ( e cioè, come si è già detto<br />	<br />
<i>“la sicurezza, la difesa nazionale nonché l&#8217;esercizio della sovranità nazionale, la continuità e la correttezza delle relazioni internazionali”</i>), interessi che corrispondono a valori costituzionalmente indicati e protetti, nondimeno compete al giudice valutare, in esercizio del proprio sindacato giurisdizionale di legittimità, sia la coerenza della previsione regolamentare con il disposto normativo primario (laddove oggetto di impugnazione sia la stessa norma regolamentare), sia la congruità della valutazione in concreto operata dall’amministrazione, onde giungere al diniego di accesso, in ordine alla riconducibilità del documento ad una delle categorie generali normativamente indicate, al fine di escludere che la stessa sia avvenuta in violazione di legge, ovvero risulti affetta da difetto o insufficienza di motivazione, ovvero ancora da eccesso di potere per illogicità o irragionevolezza.<br />	<br />
Tanto premesso, occorre evidenziare, con riferimento al caso di specie:<br />	<br />
&#8211; sia quanto previsto dall’art. 2, co. 1, lett. a), D.M. n. 603/1996, che sottrae all’accesso i <i>“documenti relativi all&#8217;attività investigativa ed ispettiva la cui diffusione può pregiudicare l&#8217;attività di indagine di organismi nazionali ed esteri, inci<br />
&#8211; sia quanto evidenziato dall’art. 4, co. 1, lett. b), relativamente ad <i>“atti istruttori, comunicazioni su ipotesi di frodi in materia tributaria e segnalazioni dei servizi della Commissione dell&#8217;Unione europea o di altri organismi internazionali o Sta<br />
Gli atti cui la ricorrente intende accedere, in quanto acquisiti per il tramite della cooperazione del Governo francese, rientrano pienamente nelle “categorie generali” indicate dalle disposizioni sopra riportate (ed indicate dall’amministrazione come ostative all’accesso).<br />	<br />
In particolare, non può essere condivisa la sentenza appellata, laddove afferma che l’art. 4, co. 1, lett. b) D.M. n. 603/1996, “intende sottrarre al diritto di accesso gli atti relativi alla programmazione e/o al coordinamento dell’attività investigativa volta alla prevenzione dei reati tributari, e non certo i documenti, richiamati in atti di contestazione, che l’amministrazione assume come prova di violazioni ormai accertate”.<br />	<br />
Tale interpretazione non è, a tutta evidenza, consentita dal tenore letterale della disposizione che, lungi dall’evocare “atti relativi alla programmazione e/o al coordinamento dell’attività investigativa volta alla prevenzione dei reati tributari”, si riferisce, più propriamente e concretamente ad <i>“atti istruttori, comunicazioni su ipotesi di frodi in materia tributaria e segnalazioni dei servizi della Commissione dell&#8217;Unione europea o di altri organismi internazionali o Stati esteri ai fini della prevenzione e repressione delle frodi stesse”</i>: dunque, atti concreti afferenti a specifica attività di indagine in campo tributario, non già accordi o convenzioni generali su attività di cooperazione internazionale volta alla prevenzione delle frodi.<br />	<br />
D’altra parte, la sottrazione di tali documenti all’accesso appare del tutto ragionevole, posto che, in quanto provenienti da altri soggetti di diritto internazionale, l’amministrazione nazionale ricevente non è di per sé in grado di valutare l’influenza che avrebbe la ostensione dei suddetti documenti sull’attività del soggetto di altro Stato che li ha forniti.<br />	<br />
Da ultimo, il Collegio deve rilevare che le disposizioni del D.M. n. 603/1996 non appaiono in contrasto con i principi generali del diritto di difesa e del giusto procedimento, garantiti innanzi tutto dalla Costituzione (artt. 24 e 97), pure evocati dalla sentenza appellata.<br />	<br />
Ed infatti, occorre sottolineare:<br />	<br />
&#8211; che, per un verso, le esigenze che il D.M. citato intende preservare (in particolare, gli artt. 2 e 4 indicati) sono anch’esse afferenti a valori costituzionalmente garantiti, onde appare ragionevole il bilanciamento di valori attuato per loro tramite;<	
- che, per altro verso, gli atti ottenuti e posti a fondamento delle contestazioni/addebiti rivolti dall’amministrazione al contribuente, in quanto indicanti fatti che ricadono nella sfera di sua immediata percezione e disponibilità, ben possono essere - 	
- che, per altro verso ancora, se oggetto dell’accesso sono documenti non tanto volti a dimostrare la consistenza dei fatti contestati (nel caso di specie, come si è detto, facilmente confutabili dal contribuente), quanto documenti volti a dimostrare le l	
Né appare applicabile al caso di specie quanto affermato (ma con riferimento a documenti non provenienti da Autorità di altro Stato) da questa stessa Sezione (sentt. 11 febbraio 2011 n. 925 e 13 gennaio 2010 n. 53), riportato nella sentenza appellata, secondo cui “in sede di interpretazione del divieto di accesso agli atti del procedimento tributario, sancito dall’art. 24 della L. 241 del 1990 e successive modifiche, occorre procedere ad una lettura costituzionalmente orientata della disposizione anzidetta, alla stregua della quale l’inaccessibilità agli atti in questione è temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento di adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta, sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo”.<br />	<br />
Ed infatti, nel caso in esame, ciò che osta all’accesso è l’appartenenza del documento alla categoria degli atti acquisiti da Autorità di altro Stato, con le conseguenti limitazioni derivanti dalla cooperazione internazionale: il diritto di difesa (comunque in altre sedi garantito), non è, quindi, posto in correlazione con le sole esigenze dell’attività amministrativa di individuazione e repressione degli illeciti tributari, bensì con i valori, altrettanto garantiti, di cooperazione internazionale e di prevenzione e repressione delle frodi e della criminalità.<br />	<br />
Per tutte le ragioni esposte, ed in accoglimento dei motivi sub lett. a-b dell’esposizione in fatto, l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso proposto in I grado.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (n. 7559/2011 r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso proposto in I grado da Frigerio Maria Grazia.<br />	<br />
Condanna l’appellata Frigerio Maria Grazia al pagamento, in favore dell’appellante amministrazione, delle spese, diritti ed onorari di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2011. <br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere<br />	<br />
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/12/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-12-2011-n-6472/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2011 n.6472</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.945</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-945/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-945/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-945/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.945</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini del riesame, l’ordinanza di demolizione pronunciata ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2011, “delle opere abusive realizzate in difformità a licenza edilizia con ampliamento del locale cucina, lato ovest, originariamente destinato a guardaroba, se appare fondato il motivo di ricorso che lamenta la violazione dell’art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-945/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.945</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-945/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.945</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini del riesame, l’ordinanza di demolizione pronunciata ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2011, “delle opere abusive realizzate in difformità a licenza edilizia con ampliamento del locale cucina, lato ovest, originariamente destinato a guardaroba, se appare fondato il motivo di ricorso che lamenta la violazione dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 per omessa valutazione delle conseguenze della demolizione della parte difforme sulla parte conforme del fabbricato; Ritenuto, infatti, che dall’ordinanza impugnata non emergono le circostanze in forza delle quali l’Amministrazione resistente ha ritenuto che la demolizione dell’ampliamento del locale cucina per la parte eccedente e non conforme sia a quanto originariamente autorizzato che a quanto successivamente condonato non pregiudichi la stabilità della restante parte di fabbricato legittimamente assentita e, segnatamente, della porzione della terrazza condominiale che ne costituisce la copertura; Ritenuto, altresì, che nel caso di specie il requisito del periculum è in re ipsa essendo stata impugnata un’ordinanza di demolizione; Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di misure cautelari, sospendendo gli atti impugnati e ordinando all’Amministrazione comunale di rideterminarsi, previo eventuale sopralluogo, preannunciato almeno cinque giorni prima, entro il termine di 30 giorni. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00945/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01961/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1961 del 2011, proposto da <b>Roberto Siebessi</b> e <b>Rossella Pilla</b>, rappresentati e difesi dagli avvocati Ludovico Marco Benvenuti e Stella Gidoni, con domicilio eletto presso il primo in Venezia, Mestre, via Torino, 186;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Venezia</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta e Giuseppe Venezian, con domicilio eletto presso l’Avvocatura civica in Venezia, S. Marco, 4091; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
dell’ordinanza di demolizione prot. n. 2011/304685 del 20.7.2011, notificata il 29.7.2011, pronunciata ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2011, “delle opere abusive eseguite in Mestre, viale San Marco n. 66, fg14, mapp. 1950, sub 23”, cioè” le opere realizzate in difformità alla licenza edilizia n. 1601/59 consistono nell’ampliamento del locale cucina, lato ovest, originariamente destinato a guardaroba”, nonché del parere del Dirigente dell’Ufficio Speciale Condono Edilizio del 20.7.2010, prot. n. 2010.322092.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi l’avvocato M.L. Benvenuti per i ricorrenti e l’avvocato Masetto, in sostituzione dell’avvocato Venezian, per il comune intimato;	</p>
<p>Ritenuto che – ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare- si presenta fondato il motivo di ricorso con il quale la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 per omessa valutazione delle conseguenze della demolizione della parte difforme sulla parte conforme del fabbricato;<br />	<br />
Ritenuto, infatti, che dall’ordinanza impugnata non emergono le circostanze in forza delle quali l’Amministrazione resistente ha ritenuto che la demolizione dell’ampliamento del locale cucina per la parte eccedente e non conforme sia a quanto originariamente autorizzato che a quanto successivamente condonato non pregiudichi la stabilità della restante parte di fabbricato legittimamente assentita e, segnatamente , della porzione della terrazza condominale che ne costituisce la copertura;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, che nel caso di specie il requisito del periculum è in re ipsa essendo stata impugnata un’ordinanza di demolizione;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di misure cautelari, sospendendo gli atti impugnati e ordinando all’Amministrazione comunale di rideterminarsi, previo eventuale sopralluogo, preannunciato almeno cinque giorni prima, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento cautelare, tenendo conto delle circostanze evidenziate dalla ricorrente nel ricorso in ordine alla stabilità della parte conforme dell’edificio, nonché dei principi enunciati nella presente ordinanza;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) accoglie la suindicata domanda cautelare, e per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, ordinando all’Amministrazione resistente di ripronunciarsi sull&#8217;oggetto della controversia, in osservanza e conformità alla motivazione della presente ordinanza, entro 30 (trenta giorni) dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore.	</p>
<p>Fissa per l’ulteriore corso l’udienza camerale del 19 gennaio 2012 ore di rito,riservando a successivo provvedimento la pronuncia sulle spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Presidente FF<br />	<br />
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Brunella Bruno, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.947</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-947/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-947/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.947</a></p>
<p>Non va sospesa la deliberazione del Consiglio comunale di Jesolo con cui è stata approvata una variante al piano attuativo di iniziativa pubblico/privata, pronunciandosi sulle osservazioni presentate, considerato che nel caso di specie non ricorre il requisito del periculum in quanto le opere oggetto dell’impugnata variante non incidono in alcun</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la deliberazione del Consiglio comunale di Jesolo con cui è stata approvata una variante al piano attuativo di iniziativa pubblico/privata, pronunciandosi sulle osservazioni presentate, considerato che nel caso di specie non ricorre il requisito del periculum in quanto le opere oggetto dell’impugnata variante non incidono in alcun modo sul sub ambito di proprietà dei ricorrenti, né a questi ultimi deriva alcun nocumento o lesione dall’inserimento della nuova condotta che pone in collegamento la rete delle acque bianche di una via con un canale, opera, peraltro, espressamente richiesta dal gestore del servizio idrico; Ritenuto, altresì, che l’insussistenza del pregiudizio per i ricorrenti appare ulteriormente dimostrata anche dalla disponibilità manifestata nel corso dell’udienza camerale dall’Amministrazione resistente ad esaminare un’eventuale variante di contenuto analogo a quella in contestazione, presentata dai ricorrenti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00947/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01965/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1965 del 2011, proposto da <b>Fa.R.IM. s.a.s. di Rampazzo Antonio &#038; C.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, <b>Victor Rampazzo</b> e <b>Christian Rampazzo</b>, rappresentati e difesi dagli avvocati Dimitri Girotto e Victor Rampazzo, legalmente domiciliati presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Iesolo</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enrico Gaz, con domicilio eletto presso il medesimo in Venezia, Santa Croce, 269; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
il <b>Consorzio Urbanistico Comparto XII</b>, in persona del Presidente pro tempore, e l’<b>Attiva S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Pierpaolo Alegiani, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;<br />
Devis Rampazzo, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio comunale di Jesolo del 22.8.2011 n. 100 con cui è stata approvata la seconda variante al piano attuativo di iniziativa pubblico/privata del comparto 12, pronunciandosi sulle osservazioni presentate,<br />	<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta comunale del 13.4.2011 n. 100 recante adozione della variante;<br />	<br />
&#8211; della determinazione dell’11.11.2010 n. 1719 con la quale veniva autorizzata la sostituzione della tipologia del cassonetto stradale per la viabilità carrabile;<br />	<br />
&#8211; della determinazione del 18.11.2010 n. 1773 recante rettifica della determinazione n. 1719 e del parere favorevole 5.5.2011 n. 2011/25498.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Iesolo e del Consorzio Urbanistico del Comparto XII;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi l’avvocato Rampazzo e Girotto per i ricorrenti, l’avvocato Gaz per il comune intimato e l’avvocato Alegiani per il Consorzio urbanistico 12 e per l’Attiva s.r.l.;	</p>
<p>Ritenuto che, a prescindere da una più approfondita delibazione del profilo del fumus in sede di merito, nel caso di specie non ricorre il requisito del periculum in quanto le opere oggetto dell’impugnata variante non incidono in alcun modo sul sub ambito di proprietà dei ricorrenti, né a questi ultimi deriva alcun nocumento o lesione dall’inserimento della nuova condotta che pone in collegamento la rete delle acque bianche di via Albanese con il canale Pazienti, opera, peraltro, espressamente richiesta dal gestore del servizio idrico;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, che l’insussistenza del pregiudizio per i ricorrenti appare ulteriormente dimostrata anche dalla disponibilità manifestata nel corso dell’udienza camerale dall’Amministrazione resistente ad esaminare un’eventuale variante di contenuto analogo a quella in contestazione, presentata dai ricorrenti;<br />	<br />
Visto l’art. 57 c.p.a. le spese di lite della presente fase di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) respinge la domanda di misure cautelari.	</p>
<p>Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente e dei controinteressati delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna parte, per spese generali, competenze e onorari, oltre IVA e CPA come per legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Presidente FF<br />	<br />
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Brunella Bruno, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-9-12-2011-n-947/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/12/2011 n.947</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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