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	<title>9/12/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/12/2005 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2005 n.437</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-9-12-2005-n-437/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-9-12-2005-n-437/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2005 n.437</a></p>
<p>Pres. MARINI, Red. AMIRANTE incostituzionale la legge della Regione Liguria in tema di sostituzione delle ASL alle USL Sanità pubblica &#8211; Regione Liguria &#8211; Sostituzione delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL &#8211; Legittimazione delle ASL nei giudizi pendenti relativi a detti rapporti. È incostituzionale l&#8217;art. 1</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-9-12-2005-n-437/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2005 n.437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-9-12-2005-n-437/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2005 n.437</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI, Red. AMIRANTE</span></p>
<hr />
<p>incostituzionale la legge della Regione Liguria in tema di sostituzione delle ASL alle USL</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanità  pubblica &#8211; Regione Liguria &#8211; Sostituzione delle ASL  nei rapporti  giuridici  pregressi facenti capo alle USL &#8211;  Legittimazione delle ASL nei giudizi pendenti relativi a detti rapporti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 1 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549). La Corte non rinviene gli strumenti normativi idonei ad attuare il principio fondamentale stabilito dal legislatore statale, secondo il quale le aziende sanitarie, affinché la riforma possa raggiungere le finalità perseguite, devono iniziare ad operare completamente libere dai pesi delle passate gestioni.</p>
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 2, comma 1, della medesima legge, nella parte in cui prevede che tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali operanti nella Regione Liguria, ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti alle aziende unità sanitarie locali, alle quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
Presidente: Annibale MARINI;<br />
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,<br />
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso<br />
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), promossi dalla Corte d&#8217;appello di Genova e dal Tribunale di La Spezia con ordinanze del 29 novembre 2001, 18 giugno 2002, 3 dicembre 2002 e 25 febbraio 2003, rispettivamente iscritte ai n. 87 e 444 del registro ordinanze 2002, 52 e 360 del registro ordinanze 2003, pubblicate nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 11 e n. 40, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2002, n. 8 e n. 25, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2003.</p>
<p><i>    Visti</i> gli atti di intervento della Regione Liguria;<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 ottobre 2005 e nella camera di consiglio del 12 ottobre 2005 il Giudice relatore Francesco Amirante;<br />
<i>    udito</i> l&#8217;avvocato Gigliola Benghi per la Regione Liguria.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1.— La Corte d&#8217;appello di Genova, nel corso di tre distinti giudizi civili in grado di appello, ha sollevato, con ordinanze rispettivamente del 29 novembre 2001, 3 dicembre 2002 e 25 febbraio 2003, questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).<br />
    Le tre ordinanze di remissione, di contenuto assai simile tra di loro, sono state emesse nell&#8217;ambito di giudizi aventi oggetto diverso.<br />
    Il primo (r.o. n. 87 del 2002) è un giudizio risarcitorio promosso dal marito di una signora, defunta a seguito di un parto cesareo, nei confronti, fra l&#8217;altro, della USL n. 2 Sanremese, per ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali conseguenti a tale evento. Nel corso del processo di primo grado, il difensore della convenuta non aveva dichiarato che la USL convenuta era stata soppressa e che la relativa gestione era stata trasformata in gestione liquidatoria, sicché la complessa problematica della successione delle Regioni nei rapporti obbligatori facenti capo alle soppresse USL non era stata affrontata in quella sede e la sentenza era stata emessa nei confronti della «USL n. 2 Sanremese ora USL n. 1 Imperiese». Analoga dicitura era stata adottata, poi, nella notificazione dell&#8217;atto di appello, con conseguente costituzione in giudizio di tale ultima unità sanitaria locale.<br />
    Il secondo (r.o. n. 52 del 2003) è un analogo giudizio promosso da due genitori, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti del figlio minore, nei confronti della azienda sanitaria locale II del Savonese e del medico ritenuto responsabile, per ottenere il risarcimento dei gravi danni riportati dal figlio in conseguenza del parto. Nel corso del giudizio di primo grado, promosso davanti al Tribunale di Savona, l&#8217;azienda convenuta aveva provveduto alla chiamata in causa della Regione Liguria, sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendosi ritenere responsabile dei fatti la Regione medesima.<br />
    Il terzo giudizio, invece (r.o. n. 360 del 2003), è stato promosso da una dipendente della USL IV Ligure Albenganese la quale ha impugnato davanti al Tribunale di Savona il provvedimento disciplinare della censura irrogato nei suoi confronti dal coordinatore sanitario dell&#8217;ente per fatti avvenuti presso l&#8217;ospedale di Albenga, affermando la natura illegittima di tale provvedimento, dannoso per la sua reputazione. Tale giudizio, inizialmente intrapreso contro la citata USL ed il coordinatore sanitario e poi interrotto in primo grado a seguito della soppressione della USL convenuta, è stato tempestivamente riassunto dall&#8217;attrice nei confronti dell&#8217;azienda sanitaria locale n. 2 Savonese e/o della Regione Liguria.<br />
    1.1.— Osserva la Corte d&#8217;appello di Genova che il carattere risarcitorio di tutti e tre i giudizi rende rilevante, ai fini delle rispettive decisioni, la risoluzione della questione preliminare sulla legittimazione passiva dei convenuti nei giudizi di primo grado; più in particolare, occorre accertare se, in caso di eventuale accoglimento della domanda di risarcimento danni, la responsabilità patrimoniale per i fatti di causa si collochi in capo alle aziende sanitarie di nuova istituzione – che hanno preso il posto delle soppresse unità sanitarie locali – ovvero alla Regione Liguria.<br />
    La soluzione di tale problema preliminare dà conto, in base al ragionamento compiuto dal giudice <i>a quo</i>, della rilevanza delle presenti questioni di legittimità costituzionale, che sono prospettate con tre ordinanze le quali, pur con alcune diversità di motivazione, si caratterizzano, come si è detto, per una sostanziale identità di argomentazioni. Nella prima delle tre ordinanze di remissione, poi, il giudice <i>a quo</i> precisa che la questione è rilevante benché la Regione non sia parte del giudizio, poiché in caso di accoglimento della domanda è indispensabile accertare se l&#8217;azienda sanitaria convenuta debba o meno rispondere del debito in questione, mentre in caso di rigetto la soluzione della presente questione «potrebbe rilevare in ordine alla decisione in punto di spese di lite».<br />
    E&#8217; da notare, infine, che la stessa Corte dà conto, nelle ordinanze più recenti, di avere già sollevato le medesime questioni di legittimità costituzionale con l&#8217;ordinanza più risalente.<br />
    1.2.— Ciò premesso, la Corte d&#8217;appello remittente espone il merito delle questioni con un breve <i>excursus</i> storico, prendendo le mosse dall&#8217;art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, col quale fu disposta la soppressione delle vecchie USL e la loro trasformazione in aziende sanitarie, rispondenti a criteri organizzativi e gestionali diversi da quelli precedenti. Compiuta tale trasformazione, l&#8217;art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, stabilì che alle Regioni non fosse in nessun caso consentito di far gravare sulle nuove aziende sanitarie, «né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali», dovendosi creare, invece, delle apposite gestioni a stralcio per queste ultime. A completamento di tale disciplina intervenne poi l&#8217;art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in base al quale le gestioni a stralcio venivano trasformate in gestioni liquidatorie, attribuendo ai direttori generali delle nuove aziende sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle disciolte USL ricomprese nell&#8217;ambito territoriale delle rispettive aziende. Tale quadro normativo – osserva il giudice <i>a quo</i> – è stato interpretato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, con diverse pronunce anche delle sezioni unite, nel senso che si sarebbe verificata una successione <i>ex lege</i>, a titolo particolare, delle Regioni nei rapporti di debito e credito facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali, con la precisazione che il predetto quadro normativo non è mutato per effetto del successivo decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 1997, n. 21. Tale decreto si è limitato, infatti, a disporre che, «per il parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale fino a tutto il 31 dicembre 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, fino all&#8217;importo di lire 5000 miliardi, con onere a totale carico dello Stato» (art. 1, comma 1) e a costituire, per il residuo, una provvista a beneficio delle Regioni. Ne consegue che la suddetta normativa non ha fatto venire meno né la successione delle Regioni nei debiti e crediti delle USL, né il principio per cui le neoistituite aziende sanitarie locali non possono essere gravate di passività derivanti dalle precedenti gestioni.<br />
    Rispetto a tale contesto normativo, a parere della Corte d&#8217;appello di Genova, sarebbero del tutto dissonanti le norme impugnate, le quali hanno stabilito da un lato (art. 1) la cessazione, alla data di entrata in vigore della legge regionale medesima, delle gestioni liquidatorie di cui al citato art. 2, comma 14, della legge n. 549 del 1995, dall&#8217;altro (art. 2, comma 1) che tutti i rapporti giuridici «già facenti capo alle Unità sanitarie locali» operanti nella Regione Liguria «ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, s&#8217;intendono di diritto trasferiti in capo alle Aziende Unità sanitarie locali», limitandosi ad aggiungere (art. 2, comma 2) che «in ogni caso, nessun onere finanziario può gravare sulle Aziende … per eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute», ma non dettando alcuna specifica disciplina idonea ad evitare che le Aziende siano tenute a rispondere con tutto il loro patrimonio delle passività ad esse trasferite di diritto. Tale sistema avrebbe in pratica «caricato le AUSL proprio dei debiti contratti dalle vecchie USL», gravando in tal modo le aziende di oneri che, secondo le citate leggi statali, si sarebbero dovuti porre a carico delle Regioni.<br />
    Da tanto deriva, secondo il giudice <i>a quo</i>, innanzitutto una violazione dell&#8217;art. 3 Cost., perché con legge regionale si è sostituito d&#8217;imperio il soggetto debitore, in un&#8217;obbligazione di diritto comune, proprio ad opera del soggetto obbligato e senza acquisire in alcun modo il consenso dei creditori, in tal modo alterando l&#8217;uguaglianza delle parti nel rapporto sostanziale e nel processo ed «istituendo una forma di liberazione del debitore diversa dall&#8217;adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica».<br />
    Sarebbe violato, inoltre, l&#8217;art. 24 Cost., poiché il diritto di difesa, inteso come diritto all&#8217;effettiva uguaglianza delle parti nel processo, non può essere offeso tramite l&#8217;adozione di privilegi processuali «attribuiti senza plausibili giustificazioni alla parte pubblica». Nel caso specifico, con le norme censurate la Regione avrebbe sottratto «se stessa alla soggettività passiva derivante da un rapporto obbligatorio e, quindi, alla soggettività processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed è tenuta come parte sostanziale del rapporto obbligatorio», oltretutto anche con riguardo a controversie già iniziate. In tal modo, inoltre, sarebbe stato violato anche l&#8217;art. 111 Cost., in base al quale ogni processo si svolge in contraddittorio ed in condizione di parità tra le parti.<br />
    La Corte d&#8217;appello di Genova, poi, si sofferma ampiamente sulla prospettata lesione dell&#8217;art. 117 Cost., osservando che in materia di competenza concorrente (nel caso: tutela della salute) la Regione può emanare norme nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla competenza statale. Poiché la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ritenuto che tali principi potessero desumersi dalle c.d. “grandi riforme” che coinvolgono l&#8217;intera collettività nazionale, la normativa nazionale sopra menzionata e relativa alla successione delle Regioni nei debiti e crediti delle soppresse USL andrebbe certamente considerata come “grande riforma”, cui le Regioni debbono attenersi. In proposito, il giudice <i>a quo</i> richiama la sentenza n. 89 del 2000 di questa Corte, con la quale è stata dichiarata non fondata una questione di legittimità costituzionale di norme della Regione Basilicata di contenuto simile a quelle oggi impugnate; ciò nonostante, la Corte genovese rileva che in quel caso la legge regionale aveva introdotto particolari meccanismi di gestioni distinte e contabilità separate, allo scopo di tutelare i creditori e nel contempo escludere ogni responsabilità delle nuove aziende sanitarie per i debiti pregressi. Nel caso attuale, invece, la legge della Regione Liguria n. 26 del 2000 si limita, come si è detto, a prevedere che nessun onere finanziario possa gravare su tali aziende «per eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute» (art. 2, comma 2), ma non detta alcuna specifica disposizione per evitare una confusione di masse patrimoniali in capo alle aziende, con ciò dimostrando che la successione nei confronti delle soppresse USL è senza distinzioni, tanto più alla luce della disposizione generale contenuta nel precedente comma 1 dello stesso art. 2. Se ne desume che per le situazioni di debito non sopravvenute – quali dovrebbero essere quelle all&#8217;esame del giudice <i>a quo</i> – non vale il limite di cui al citato art. 2, comma 2, e le aziende sanitarie debbono rispondere anche per le obbligazioni pregresse con tutto il proprio patrimonio, non essendo stata prevista alcuna adeguata disciplina al riguardo.<br />
    La Corte d&#8217;appello remittente ricorda che la presente questione è già stata posta all&#8217;esame della Corte nella vigenza del vecchio testo dell&#8217;art. 117 Cost., e che questa Corte ha provveduto alla restituzione degli atti ai giudici <i>a quibus</i> per un nuovo esame della rilevanza alla luce dell&#8217;intervenuta modifica del citato parametro costituzionale; precisa al riguardo, però, che il quadro complessivo è rimasto invariato, attesa la già citata natura concorrente della potestà normativa regionale in materia di tutela della salute.<br />
    2.— Nel corso di un giudizio civile – proposto da un gruppo di lavoratori dipendenti di una società addetta alle pulizie che aveva ottenuto l&#8217;appalto per la pulizia dei locali della soppressa USL XIX della Regione Liguria, poi divenuta Azienda USL n. 5 Spezzino, per ottenere quanto loro spettante a titolo di retribuzione, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, riduzione orario di lavoro, festività soppresse e trattamento di fine rapporto – il Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, con ordinanza del 18 giugno 2002 (r.o. n. 444 del 2002), questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, secondo comma, della Costituzione, dei medesimi artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria n. 26 del 2000.<br />
    Precisa, in punto di fatto, il giudice remittente che tanto la Azienda USL n. 5 Spezzino quanto la Regione Liguria – entrambe convenute dai lavoratori, assieme alla società datrice di lavoro (nel frattempo fallita) e all&#8217;Istituto bancario San Paolo di Torino, cui quest&#8217;ultima aveva ceduto i propri crediti nei confronti della USL – hanno contestato la propria legittimazione passiva per la vicenda di causa e che, ai fini della decisione della controversia pendente, la soluzione di tale problema si pone in via preliminare; il che dà conto della rilevanza della presente questione.<br />
    Ciò posto, la motivazione del Tribunale di La Spezia è pressoché integralmente coincidente con quella della Corte d&#8217;appello di Genova, con la sola esclusione del parametro costituito dall&#8217;art. 111 Cost. e con la precisazione che i dubbi di legittimità costituzionale non attengono tanto alla soppressione delle gestioni liquidatorie di cui all&#8217;art. 1 della legge regionale impugnata, quanto piuttosto a tale soppressione unita all&#8217;attribuzione alle aziende sanitarie della legittimazione passiva per i rapporti facenti capo alle soppresse USL.<br />
    3.— In tre dei quattro giudizi di cui sopra si è costituita la Regione Liguria, con memorie difensive identiche, chiedendo il rigetto delle prospettate questioni perché i giudici <i>a quibus</i> avrebbero posto a fondamento delle loro censure un&#8217;inesatta o comunque parziale lettura delle norme regionali impugnate le quali risulterebbero, invece, in perfetta coerenza col quadro normativo globale. <br />
    Anche la Regione compie una breve premessa normativa per ricapitolare le principali tappe della vicenda, ricordando di avere a suo tempo provveduto – tramite le leggi regionali 8 febbraio 1995, n. 10, e 15 novembre 1995, n. 53 – ad istituire le apposite gestioni stralcio delle soppresse USL, ottenendo il risultato di chiudere, tramite gli atti stipulati dai commissari liquidatori, la quasi totalità delle pendenze debitorie in questione. Tale corretta gestione della situazione ha consentito poi di emanare la legge regionale n. 26 del 2000, peraltro nel rispetto del dettato dell&#8217;art. 6 della legge n. 724 del 1994.<br />
    Ciò posto, la Regione Liguria richiama i risultati economici raggiunti con l&#8217;attività di liquidazione svolta, evidenziando che la legge regionale in oggetto ha il pregio di aver chiuso tale fase, da ritenere a tutti gli effetti come “patologica”, e ricordando che questa Corte, con la menzionata sentenza n. 89 del 2000, ha dichiarato non fondata una questione riguardante norme della Regione Basilicata del tutto simili a quelle attualmente censurate. L&#8217;analisi complessiva della legge regionale n. 26 del 2000 dimostra, infatti, che agli oneri finanziari si provvede mediante lo stanziamento di somme disponibili (art. 3) e che la Regione mantiene comunque il controllo delle modalità di impiego di tali risorse da parte delle aziende sanitarie e degli altri enti subentranti (art. 4), essendo previsto a carico dei direttori generali l&#8217;obbligo di trasmissione semestrale del rendiconto. Da tanto consegue, secondo la parte pubblica, che i residui debiti delle disciolte USL hanno ricevuto una regolamentazione tale da porre le neoistituite aziende USL «al riparo dal rischio di una qualsivoglia confusione di tali pendenze pregresse con gli eventuali oneri debitori delle gestioni successive, nonché dal rischio di dover fare fronte alle pendenze stesse con fondi propri».<br />
    Tale assetto normativo sarebbe – a dire della Regione Liguria – in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione la quale, già con la sentenza delle sezioni unite n. 1989 del 1997, pur avendo sostenuto la tesi per cui la Regione succede a titolo particolare nei debiti pregressi delle USL, ha poi affermato che detta situazione deve perdurare fino a quando non si è definitivamente chiusa la gestione stralcio, che è proprio quanto avvenuto con la legge contestata. Ciò che conta è che l&#8217;onere finanziario resti in capo alle Regioni, non che l&#8217;esonero delle nuove aziende sanitarie avvenga necessariamente con una successione legale delle Regioni stesse nei precedenti debiti. E siffatta ricostruzione sarebbe anche in linea con la giurisprudenza costituzionale che non ha mai indicato come strada obbligata quella della menzionata successione, bensì solo quella della separazione della contabilità delle nuove aziende sanitarie locali rispetto a quella delle precedenti USL (sentenze n. 355 del 1993, n. 416 del 1995 e n. 89 del 2000).<br />
    In tale prospettiva, infine, appare alla Regione Liguria che nessun cambiamento significativo possa derivare dalla riforma del testo dell&#8217;art. 117 Cost.; come emerge, infatti, già dalle prime pronunce di questa Corte in argomento (sentenza n. 282 del 2002), nelle materie oggetto di competenza concorrente l&#8217;intervento della legislazione statale deve limitarsi alla determinazione dei soli principi fondamentali, nel rispetto dei quali il legislatore regionale ha ampia possibilità di intervenire. In materia di tutela della salute, per esempio, sembra evidente che le norme attinenti agli aspetti organizzativi – come sono da ritenere quelle in esame – non sono vincolanti per le Regioni. Da tanto conseguirebbe che l&#8217;art. 2 della legge regionale impugnata, anziché violare l&#8217;art. 117 Cost., si porrebbe piuttosto come coerente attuazione dei principi fissati dalle leggi statali, riconoscendo alle aziende sanitarie una piena autonomia gestionale e contabile.<br />
    4.— In prossimità dell&#8217;udienza la Regione Liguria ha depositato, in riferimento ai tre giudizi nei quali si era costituita, tre memorie di identico contenuto nelle quali ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.<br />
    Alla prima conclusione si perverrebbe in conseguenza di una inadeguata e insufficiente motivazione sulla rilevanza derivante dalla duplice circostanza che: a) le censure sollevate potrebbero assumere concreto rilievo nei giudizi principali solo in presenza di una decisione favorevole agli attori, mentre nelle ordinanze di rimessione nulla si dice al riguardo; b) la Corte di appello di Genova ha del tutto ignorato l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 6 della legge n. 724 del 1994 secondo la quale tale disposizione si applicherebbe soltanto alle obbligazioni pregresse nascenti da contratti di fornitura di beni e servizi (spese di gestione), sicché essa non riguarderebbe rapporti diversi – quali sono quelli oggetto dei giudizi <i>a quibus </i>– che sarebbero normalmente transitati a titolo universale alle nuove aziende, in quanto non ricompresi tra quelli trasferiti a titolo particolare ed eccezionale alle Regioni in base al suddetto art. 6.<br />
    Quanto al merito della questione la Regione, dopo aver sottolineato che tra i parametri non è stato richiamato l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), Cost. (che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la giurisdizione, le norme processuali e l&#8217;ordinamento civile), richiama tutte le argomentazioni contenute negli atti di costituzione e, in particolare, pone l&#8217;accento sul fatto che al principio dettato dal richiamato art. 6 della legge n. 724 del 1994 (collegato all&#8217;istituzione delle gestioni a stralcio) va attribuita una portata contingente e limitata al momento dell&#8217;avvio della riforma del Servizio sanitario nazionale, tanto è vero che, un anno dopo la sua formulazione, lo Stato ha rimodellato il sistema trasformando le gestioni a stralcio in gestioni liquidatorie, affidate ai direttori generali delle nuove aziende in qualità di commissari liquidatori. Ne consegue che il suddetto principio non può essere qualificato come “fondamentale” rispetto agli atti legislativi emanati – come la legge regionale di cui si discute – a distanza di molti anni e a coronamento della liquidazione, quando, per il trascorrere del tempo, erano venute meno sia l&#8217;emergenza finanziaria collegata alla fase iniziale di avvio della riforma sia «l&#8217;entità invalidante della massa debitoria pregressa». La Regione Liguria ha diligentemente dettato una disciplina organizzativa perfettamente coerente con la legislazione statale di riferimento provvedendo, con le leggi regionali n. 10 e n. 53 del 1995, alla creazione delle gestioni stralcio e limitandosi, poi, con la normativa attualmente censurata, a dichiarare l&#8217;estinzione delle gestioni liquidatorie e a trasferire alle nuove aziende i pochi rapporti giuridici facenti capo alle soppresse USL che risultavano ancora pendenti e che le erano stati trasferiti dallo Stato. In tal modo la Regione ha esclusivamente disposto una novazione soggettiva nei rapporti – senza, peraltro, stravolgerne le regole né sostanziali né processuali – al fine di assicurare la migliore difesa nei contenziosi residui anche grazie al ricorso alla copertura assicurativa degli eventuali risarcimenti.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1.— La Corte d&#8217;appello di Genova, con tre ordinanze di contenuto analogo, e il Tribunale di La Spezia con altra ordinanza, tutte emesse nel corso di giudizi aventi ad oggetto crediti nati nei confronti di unità sanitarie locali della Regione Liguria, sollevano, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 (<i>recte</i>: art. 117, terzo comma) della Costituzione, e la Corte di appello di Genova anche in riferimento all&#8217;art. 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).<br />
    Secondo i remittenti le norme censurate – le quali prevedono la cessazione delle gestioni liquidatorie delle passività delle unità sanitarie locali (art. 1), ancorché queste siano oggetto di giudizi in corso, ed il trasferimento alle aziende unità sanitarie locali di tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle dette unità sanitarie locali (art. 2, comma 1) – violerebbero il principio di eguaglianza ed il diritto di difesa delle controparti delle amministrazioni sanitarie nonché le competenze legislative dello Stato in materia di sanità e, secondo la Corte d&#8217;appello di Genova, anche i principi del giusto processo.<br />
    Deve essere disposta la riunione dei giudizi perché aventi lo stesso oggetto.<br />
    2.— Preliminarmente occorre rilevare l&#8217;ammissibilità della questione, attenendo essa alla legittimazione passiva nei giudizi <i>a quibus </i>ed essendo non implausibile, quindi, la motivazione dei remittenti i quali ne hanno affermato la rilevanza a prescindere dall&#8217;accertamento della fondatezza delle pretese degli attori.<br />
    Ancora in via preliminare va precisato che è da condividere l&#8217;assunto della difesa della Regione Liguria, secondo il quale tra i parametri costituzionali, alla stregua dei quali lo scrutinio deve essere condotto, non rientra la disposizione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), della Costituzione (che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la giurisdizione, le norme processuali e l&#8217;ordinamento civile). Essa, infatti, non soltanto non è espressamente indicata, ma neppure è ricavabile dal contesto delle ordinanze, nelle quali la carenza di competenza legislativa della Regione è dedotta soltanto con riferimento al potere dello Stato di dettare i principi fondamentali in materia di tutela della salute, materia, questa, prevista tra quelle di legislazione ripartita nel testo novellato dell&#8217;art. 117 Cost. e nella quale rientra l&#8217;assistenza sanitaria, che già nel vigore dell&#8217;originario testo dell&#8217;art. 117 Cost. formava oggetto di competenza concorrente.<br />
    3.— Con riferimento a siffatto parametro la questione è fondata.<br />
    Questa Corte ha già dovuto scrutinare la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni di una legge regionale (in quel caso della Regione Basilicata) le quali erano state censurate per aver individuato nelle aziende sanitarie locali, istituite a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i soggetti passivi dei rapporti obbligatori sorti a carico delle soppresse unità sanitarie locali e per aver stabilito il loro subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere da queste ultime. La censura era motivata dal contrasto di siffatte disposizioni con l&#8217;art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale prescrive che in nessun caso le Regioni potevano far gravare, direttamente o indirettamente, sulle neocostituite aziende i debiti pregressi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali, dovendo a tal fine le Regioni stesse predisporre apposite “gestioni a stralcio”, individuando l&#8217;ufficio responsabile delle medesime.<br />
    La Corte dichiarò non fondata la questione (v. sentenza n. 89 del 2000), sul rilievo che il complesso normativo della legge regionale non era in contrasto con il precetto della legge statale, ma affermò principi i quali, con riguardo alla legge della Regione Liguria ora censurata, conducono lo scrutinio all&#8217;esito opposto.<br />
    La Corte ribadì i rilievi contenuti in precedenti sentenze (v. sentenza n. 416 del 1995, ma cfr. anche sentenze n. 222 del 1994 e n. 357 del 1993), affermando che la disposizione del citato art. 6, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, «è da considerare per la finalità perseguita, in “rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione” con le norme-principio che connotano il settore dell&#8217;organizzazione sanitaria locale, così da vincolare l&#8217;autonomia finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per i “debiti” e i “crediti” delle soppresse unità sanitarie locali».<br />
    La Corte diede atto che la giurisprudenza ordinaria, con orientamento consolidato, aveva ravvisato nella normativa statale, la quale escludeva che sulle aziende di nuova istituzione potessero essere riversate le passività maturate a carico delle unità sanitarie locali, una forma di successione <i>ex lege</i> delle Regioni. A queste ultime spettava di estinguere le passività pregresse, attraverso la costituzione delle gestioni a stralcio, trasformate poi in gestioni liquidatorie dall&#8217;art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.<br />
    A sua volta, tale disposizione stabiliva quanto segue: «per l&#8217;accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell&#8217;ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all&#8217;articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie. Le sopravvenienze attive e passive relative a dette gestioni, accertate successivamente al 31 dicembre 1994, sono registrate nella contabilità delle citate gestioni liquidatorie. I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all&#8217;accertamento della situazione debitoria e presentano le risultanze ai competenti organi regionali».<br />
    Tale complesso di norme approntava gli strumenti per la realizzazione del principio in base al quale, per ragioni politico-economiche, il legislatore ha voluto che le neoistituite aziende unità sanitarie locali cominciassero a funzionare secondo i nuovi criteri di maggiore economicità e di responsabilità dei dirigenti, senza essere oberate dal passivo accumulato in un sistema di gestione della sanità pubblica che si riteneva generatore di disfunzioni e, perciò, da abbandonare.<br />
    La Corte con la menzionata sentenza n. 89 del 2000 ritenne, come si è detto, insussistente il denunziato vizio delle impugnate norme della Regione Basilicata in quanto, pur stabilendo esse il passaggio dei pregressi rapporti delle unità sanitarie locali in capo alle aziende di nuova istituzione, tuttavia prevedevano «meccanismi particolari di gestioni distinte e di contabilità separate», tali da consentire alle aziende subentranti di «evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali, così da tutelare i creditori, ma, nello stesso tempo, da escludere ogni responsabilità delle stesse aziende sanitarie in ordine ai … debiti delle preesistenti unità sanitarie locali».<br />
    Tale affermazione era fondata principalmente sull&#8217;art. 59 della legge della Regione Basilicata 27 marzo 1995, n. 34 (Norme per la disciplina della contabilità della utilizzazione e gestione del patrimonio e del controllo delle Aziende sanitarie Unità sanitarie locali e ospedaliere), recante la rubrica “Gestione a stralcio”.<br />
    La garanzia di distinzione delle gestioni era rafforzata da una delibera della Giunta che prescriveva, in conformità a quanto stabilito dalla legislazione statale, che gli organi responsabili, una volta accertata la situazione debitoria, ne riferissero ai competenti organi regionali. La Corte diede atto che, con una serie di decreti-legge (numeri 261, 362, 448, 553 tutti del 1995), si era voluto stabilire che la contabilità economico-finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali relative agli anni precedenti il 1995 erano garantite dalle Regioni, che ne assumevano le relative obbligazioni, ma rilevò che i decreti non erano stati convertiti e che la clausola di sanatoria, contenuta nella legge 17 gennaio 1997, n. 4, ne aveva solo entro certi limiti fatti salvi gli effetti.<br />
    In conclusione, la questione fu dichiarata infondata essenzialmente perché nella stessa legislazione della Regione Basilicata la Corte rinvenne gli strumenti normativi idonei ad attuare il principio fondamentale stabilito dal legislatore statale, secondo il quale le aziende sanitarie, affinché la riforma potesse raggiungere le finalità perseguite, dovevano iniziare ad operare completamente libere dai pesi delle passate gestioni.<br />
    4.— Le norme della Regione Liguria, al contrario, non offrono la medesima garanzia, come del resto è già reso palese dal raffronto tra il titolo della legge e il suo oggetto. Il primo enuncia la estinzione delle gestioni liquidatorie, il secondo è costituito dalla disciplina di rapporti che si devono ancora liquidare. Tale disciplina non è conforme al principio fondamentale statale già ricordato. Mentre, infatti, essa dichiara la cessazione delle gestioni liquidatorie alla data di entrata in vigore della legge (art. 1, comma 1) e il trasferimento in capo alle aziende di tutti i rapporti giuridici che facevano capo alle unità sanitarie locali (art. 2, comma 1), la disposizione dell&#8217;art. 3, nell&#8217;indicare i mezzi finanziari occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dall&#8217;attuazione della legge, si riferisce a stanziamenti destinati non soltanto alla estinzione delle passività pregresse, ma anche al ripiano di disavanzi degli esercizi 1995 e 1996, così confondendo esiti della gestione delle vecchie unità sanitarie locali con gli esercizi facenti capo alle aziende. Il comma 2 dell&#8217;art. 1 ed il comma 2 dell&#8217;art. 4 prevedono poi meri obblighi di rendicontazione nei confronti della Regione, mentre il comma 1 dell&#8217;art. 4 attribuisce un generico potere di controllo a quest&#8217;ultima. Quello della Regione Liguria è quindi un sistema normativo che, non assicurando la separazione tra la gestione liquidatoria delle passività anteriori al 31 dicembre 1994, risalenti alle unità sanitarie locali, e le attività poste in essere direttamente dalle aziende, non è conforme ai principi fondamentali della legislazione statale. Si deve soltanto aggiungere che tale conformità non è garantita dalla disposizione del comma 2 dell&#8217;art. 2 della legge censurata, il quale stabilisce che in ogni caso nessun onere finanziario può gravare sulle aziende, istituti ed enti di cui al comma 1 per eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute; norma di oscuro contenuto che però, comunque interpretata, per le limitazioni che contiene, non vale a sottrarre le aziende dal peso delle passività preesistenti alla loro istituzione, né ad assicurare ai soggetti, titolari di un titolo creditorio relativo a fattispecie maturate durante la vita delle unità sanitarie locali, l&#8217;effettiva soddisfazione dei propri diritti.<br />
    Di tutto ciò sembra essersi resa conto la stessa difesa della Regione, la quale negli atti più recenti, pur senza esplicitamente rinunziare all&#8217;originaria linea difensiva, sostiene la non accoglibile tesi secondo cui, essendo l&#8217;attività liquidatoria giunta a buon punto, può ben essere continuata in promiscuità con la ordinaria amministrazione delle Aziende.<br />
    La questione è pertanto fondata con riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., rimanendo assorbiti gli altri profili di censura.<br />
    Va, quindi, dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 della legge regionale censurata nonché dell&#8217;art. 2, comma 1, della medesima legge, nella parte relativa al trasferimento alle aziende unità sanitarie locali di tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali.</p>
<p align=center>per questi motivi<br />
<b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>riuniti i giudizi,<br />
<i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549);<br />
<i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, della medesima legge, nella parte in cui prevede che tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali operanti nella Regione Liguria, ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti alle aziende unità sanitarie locali, alle quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti.</p>
<p>            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionalelazzo della Consulta, il 30 novembre 2005.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2005.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-9-12-2005-n-437/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2005 n.437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2005 n.438</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-9-12-2005-n-438/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-9-12-2005-n-438/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2005 n.438</a></p>
<p>Pres. MARINI, Red. MAZZELLA incostituzionale la legge sulla sequestrabilità e pignorabilità per crediti erariali nell&#8217;indennita&#8217; di fine rapporto dei dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato Impiego pubblico &#8211; Dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato &#8211; Indennita&#8217; di fine rapporto &#8211; Sequestrabilità e pignorabilità per crediti erariali &#8211; Applicabilita&#8217;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-9-12-2005-n-438/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2005 n.438</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-9-12-2005-n-438/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2005 n.438</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI, Red. MAZZELLA</span></p>
<hr />
<p>incostituzionale la legge sulla sequestrabilità e pignorabilità per crediti erariali nell&#8217;indennita&#8217; di fine rapporto dei dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Impiego pubblico &#8211; Dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato &#8211; Indennita&#8217; di fine rapporto &#8211; Sequestrabilità e pignorabilità per crediti erariali &#8211; Applicabilita&#8217; dei limiti previsti dall&#8217;art. 545 cod. proc. civ., per ogni altro credito dei dipendenti privati  nonché per dipendenti statali a seguito della sentenza della Corte n. 225 del 1997- Mancata  previsione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione delle norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico) nella parte in cui prevede, per i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato, la sequestrabilità e la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, per crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall&#8217;articolo 545 del codice di procedura civile. La Corte ha ripetutamente affermato che le varie categorie di indennità di fine rapporto proprie del settore pubblico hanno un carattere unitario &#8211; pur se governate da diversi meccanismi di provvista e di erogazione dei singoli trattamenti &#8211; in considerazione dell&#8217;analoga natura di retribuzione differita collegata ad una concorrente funzione previdenziale e della comune correlazione alle contribuzioni versate dai lavoratori e dalle rispettive pubbliche amministrazioni (si vedano, tra le tante, le sentenze n. 243 del 1997, n. 439 e n. 63 del 1992, n. 763 del 1988, n. 115 del 1979). Una simile connotazione unitaria consente una generale applicazione a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato dei relativi principî informatori della materia (sentenze n. 106 del 1996, n. 243 e n. 99 del 1993).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
Presidente: Annibale MARINI;<br />
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,<br />
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso<br />
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p> nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione delle norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico) promosso con ordinanza del 10 settembre 2004 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sul ricorso proposto da Fanelli Antonio contro la Procura regionale, iscritta al n. 1016 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2005.<br />
<i>	Udito</i> nella camera di consiglio del 16 novembre 2005 il Giudice relatore Luigi Mazzella.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. &#8211; Nel corso di un procedimento in materia di danno erariale promosso a suo carico davanti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, Fanelli Antonio, ex dipendente regionale, proponeva ricorso, ai sensi dell&#8217;art. 669-<i>decies</i> del codice di procedura civile, diretto ad ottenere, tra l&#8217;altro, che l&#8217;efficacia del sequestro conservativo dell&#8217;indennità di fine servizio disposto ai suoi danni fosse limitata fino alla concorrenza di un quinto dell&#8217;ammontare di quell&#8217;emolumento.<br />
    La sezione solleva, con riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione delle norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico) nella parte in cui, per i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato, prevede la sequestrabilità e la pignorabilità, per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno causato dal dipendente, delle indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, senza osservare i limiti stabiliti dall&#8217;art. 545 del codice di procedura civile.<br />
    2.- Il giudice rimettente premette che, con riferimento all&#8217;azione di realizzo dei crediti da risarcimento del danno causato dal dipendente pubblico, l&#8217;art. 4 della legge n. 424 del 1966 stabilisce il limite del quinto solamente riguardo alla sequestrabilità e pignorabilità degli emolumenti pensionistici e non anche rispetto alle indennità di fine rapporto. Ricorda, poi, che questa Corte, con sentenza n. 225 del 1997, ha dichiarato l&#8217;illegittimità della norma predetta nella parte in cui prevedeva, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilità e la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro senza l&#8217;osservanza dei limiti stabiliti dall&#8217;art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile. Tale pronuncia non spiegherebbe però i suoi effetti rispetto alle indennità di fine rapporto dovute ai dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato. Né la regola della sequestrabilità e pignorabilità nei limiti di un quinto, enucleabile dalla sentenza, potrebbe essere applicata ad altre categorie di dipendenti pubblici in via di interpretazione analogica, considerata l&#8217;assenza di lacune da colmare e la regola generale posta dall&#8217;art. 2740, primo comma, del codice civile, secondo cui il debitore risponde dell&#8217;adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni.<br />
    Ciò precisato, la sezione osserva che l&#8217;integrale sequestrabilità e pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro per il realizzo di crediti da risarcimento del danno causato dai dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato configura un&#8217;ingiustificata disparità di trattamento in danno di questi ultimi, sia rispetto ai dipendenti privati, sia rispetto ai dipendenti statali.<br />
    Quanto ai primi, il rimettente afferma che il diverso regime in tema di limiti alla pignorabilità e sequestrabilità degli emolumenti di fine rapporto non trova più giustificazione nell&#8217;attuale contesto di graduale equiparazione dei rispettivi regimi giuridici (come ritenuto anche nella citata sentenza n. 225 del 1997 di questa Corte). Rispetto ai secondi, lo stesso rimettente rileva che la disparità di trattamento venutasi a determinare a seguito del ricordato intervento della Corte costituzionale non è giustificata se si considera che i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato sono equiparati ai dipendenti statali sia a&#8217; termini del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), sia dalla giurisprudenza costituzionale.<br />
    Riguardo alla rilevanza della questione, la sezione evidenzia che l&#8217;eventuale dichiarazione dell&#8217;illegittimità costituzionale della norma censurata comporterebbe l&#8217;accoglimento del ricorso con limitazione, nella misura di un quinto, dell&#8217;efficacia del sequestro dell&#8217;indennità di fine servizio.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1.- La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, dubita, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4 della legge n. 424 del 1966 nella parte in cui non prevede che, in ipotesi di danno erariale, le indennità di fine rapporto spettanti a dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato siano sequestrabili o pignorabili senza l&#8217;osservanza dei limiti contemplati dall&#8217;art. 545 del codice di procedura civile. Tale disposizione, secondo il giudice <i>a quo</i>, realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento ai danni dei dipendenti dei citati enti pubblici rispetto al regime applicabile, in analoghe fattispecie, ai dipendenti dei datori di lavoro privati ed ai dipendenti civili e militari dello Stato.<br />
	2.- La questione è fondata.<br />	<br />
    	Questa Corte, con la sentenza n. 225 del 1997, ha affermato che la progressiva eliminazione delle differenze in materia di regime giuridico dell&#8217;indennità di fine rapporto spettante ai dipendenti del settore privato e dell&#8217;analogo emolumento erogato ai dipendenti pubblici rende non più tollerabile una disparità di trattamento tra le due categorie di lavoratori in tema di sequestrabilità e pignorabilità di quegli emolumenti. E ciò neppure in presenza di un credito della stessa pubblica amministrazione consistente nel risarcimento del cosiddetto danno erariale. A giudizio della Corte tale credito, nel bilanciamento dei valori, non può prevalere senza alcun limite sul diritto al trattamento di fine rapporto del lavoratore, pubblico o privato che sia. Secondo la Corte era evidente  l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 4 della legge n. 424 del 1966, nella parte in cui non prevedeva che la sequestrabilità o la pignorabilità del trattamento di fine rapporto dei dipendenti civili e militari dello Stato, per i crediti derivanti da danno erariale, fosse contenuta nei limiti previsti dall&#8217;art. 545 del codice di procedura civile. <br />	<br />
	Le argomentazioni svolte nella sentenza n. 225 del 1997 sono pertinenti anche con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, concernente la sequestrabilità e la pignorabilità della indennità di fine rapporto spettante ai dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno erariale causato da quei dipendenti.<br />	<br />
	Questa Corte ha ripetutamente affermato che le varie categorie di indennità di fine rapporto proprie del settore pubblico hanno un carattere unitario &#8211; pur se governate da diversi meccanismi di provvista e di erogazione dei singoli trattamenti &#8211; in considerazione dell&#8217;analoga natura di retribuzione differita collegata ad una concorrente funzione previdenziale e della comune correlazione alle contribuzioni versate dai lavoratori e dalle rispettive pubbliche amministrazioni (si vedano, tra le tante, le sentenze n. 243 del 1997, n. 439 e n. 63 del 1992, n. 763 del 1988, n. 115 del 1979). Una simile connotazione unitaria consente una generale applicazione a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato dei relativi principî informatori della materia (sentenze n. 106 del 1996, n. 243 e n. 99 del 1993).<br />	<br />
    Da tale carattere unitario consegue l&#8217;esigenza di equiparare dipendenti statali e dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato anche con specifico riferimento al regime dei limiti posti alla pignorabilità degli emolumenti traenti fonte dal rapporto di lavoro (v. sentenza n. 878 del 1988).<br />
    Non sussiste, infatti, alcuna ragione che possa giustificare il più gravoso regime cui sono sottoposti i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato che, diversamente dai dipendenti statali, possono veder sequestrata e pignorata l&#8217;indennità di fine rapporto senza alcun limite. <br />
	Va pertanto dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 4 della legge n. 424 del 1966 nella parte in cui prevede, per i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato, la sequestrabilità e la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall&#8217;articolo 545 del codice di procedura civile.																																																																																												</p>
<p align=center>Per questi motivi<br />
<b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p><i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione delle norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico) nella parte in cui prevede, per i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato, la sequestrabilità e la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, per crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall&#8217;articolo 545 del codice di procedura civile.<br />
           Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2005.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2005.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2005 n.13256</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-9-12-2005-n-13256/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-9-12-2005-n-13256/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2005 n.13256</a></p>
<p>Pres. Corsaro, est. Fantini Unione Finanziarie Italiane (Avv. V. Cerulli Irelli) c. I.N.P.D.A.P. (Avv.ti D. Marinuzzi e P. Messina), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Avv. A. Clarizia) sui contratti di mutui e prestiti in favore dei pensionati iscritti alla gestione I.N.P.D.A.P. 1- Appalti pubblici e privati &#8211; I.N.P.D.A.P. – Convenzione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-9-12-2005-n-13256/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2005 n.13256</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, est. Fantini<br /> Unione Finanziarie Italiane (Avv. V. Cerulli Irelli) c. I.N.P.D.A.P. (Avv.ti D. Marinuzzi e P. Messina), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Avv. A. Clarizia)</span></p>
<hr />
<p>sui contratti di mutui e prestiti in favore dei pensionati iscritti alla gestione I.N.P.D.A.P.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Appalti pubblici e privati &#8211; I.N.P.D.A.P. – Convenzione per la concessione di mutui e prestiti in favore di dipendenti e pensionati – Non configura appalto di servizi<br />
2- I.N.P.D.A.P. – Convenzione per la concessione di mutui e prestiti contro delegazione di pagamento – Preliminare procedimento di valutazione comparativa concorrenziale &#8211; Necessità</p>
<p>3- Enti pubblici e privati  &#8211; I.N.P.D.A.P. – Convenzione per l’erogazione di mutui e prestiti contro delegazione di pagamento – Mancato esperimento del procedimento di valutazione comparativa – Conseguenze – Caducazione e/o inefficacia del contratto &#8211; Insussistenza</p>
<p>4- Enti pubblici e privati  &#8211; I.N.P.D.A.P. – Convenzione per l’erogazione di mutui e prestiti contro delegazione di pagamento – Mancato esperimento del procedimento di valutazione comparativa – Risarcimento danni per equivalente &#8211; Insussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- La stipulazione di una convenzione tra I.N.P.D.A.P. e istituti finanziari per individuare le modalità di erogazione di mutui e prestiti in favore di dipendenti e pensionati, non configura appalto di servizi, poiché non riguarda direttamente l’ente pubblico e a titolo gratuito.<br />
2- La stipulazione della perdetta convenzione, ancorché non soggetta al D.Lgs. 157/95 nè ad una specifica disciplina normativa, deve essere comunque preceduta, ai fini della scelta del contraente, da un procedimento ad evidenza pubblica di valutazione comparativa concorrenziale.<br />
3- Il mancato esperimento del procedimento di valutazione comparativa concorrenziale non determina la caducazione automatica della convenzione stipulata, né configura una causa di inefficacia sopravvenuta della stessa. A questo riguardo, infatti, il nesso di presupposizione tra provvedimento e contratto viene ad attenuarsi, in quanto l’interesse di parte ricorrente non coincide con la rimozione della stipulata convenzione, bensì concerne l’annullamento del regime di esclusiva e il conseguente allargamento del regime convenzionale esistente.</p>
<p>4- Il mancato esperimento del procedimento di valutazione comparativa concorrenziale da parte dell’Amministrazione configura, nel caso in esame, un errore scusabile, considerata l’assenza di una specifica disciplina normativa e l’obbiettiva complessità della fattispecie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA    ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione Terza Ter</b></p>
<p>Composto dai Magistrati:<br />
Francesco           CORSARO                           Presidente &#8211;<br />
Silvestro Maria  RUSSO                                 Componente &#8211;<br />
Stefano               FANTINI                              Componente relatore &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 6847 del 2004 Reg. Gen. proposto da</p>
<p><b>Banca FINECO S.p.a.</b>, in persona del Vice &#8211; Direttore Generale e procuratore alle liti dr. Renato Amato,  rappresentata e difesa dall’Avv. Franco Gaetano Scoca, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Paisiello n. 55;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>I.N.P.D.A.P. – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Dario Marinuzzi e Piera Messina, con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Beccaria n. 29, presso l’Ufficio legale dell’Istituto;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; della <b>Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore,   rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Clarizia, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Principessa Clotilde n. 2;</p>
<p>&#8211; <b>Banca Nuova S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Clarizia, presso il quale è selettivamente domiciliata in Roma, alla Via Principessa Clotilde n. 2;</p>
<p>&#8211; <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento con cui è stata conclusa una nuova convenzione con le società B.N.L. e Banca Nuova, e non è stato consentito alla ricorrente di rinnovare la convenzione, avente ad oggetto l’erogazione in regime di esclusiva del servizio di erogazione di mutui e prestiti contro delegazione di pagamento da parte dei pensionati iscritti alla gestione dell’I.N.P.D.A.P.; dei provvedimenti presupposti, con particolare riferimento alla deliberazione del Commissario Straordinario dell’I.N.P.D.A.P. datata 21/4/04 n. 237, con la quale l’ente ha disposto la risoluzione della convenzione stipulata con la Banca FINECO in data 16/12/02, successivamente rinnovata in data 15/10/03, avente ad oggetto l’erogazione di prestiti e di mutui contro delegazione di pagamento a favore dei pensionati iscritti all’I.N.P.D.A.P. e del comunicato 19/5/04 con il quale è stato resa noto al pubblico la conclusione di una convenzione relativa al finanziamento contro delegazione di pagamento; di ogni altro provvedimento successivo o comunque connesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati ed il ricorso per motivi aggiunti;<br />
Visto gli atti di costituzione in giudizio dell’I.N.P.D.A.P., della B.N.L. S.p.a.  e della Banca Nuova S.p.a.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 17.11.2005, il Primo Ref. Stefano Fantini;<br />
Udito l’Avv. Scoca per la ricorrente, l’Avv. Clarizia per le controinteressate,  nonchè l’Avv.  Messina per l’Istituto resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato nei giorni 21/6/2004 e seguenti e depositato il successivo 1/7 la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati chiedendo l’annullamento degli stessi, oltre che il risarcimento del danno.<br />
Premette che con avviso pubblicato nella G.U. n. 247 del 21/10/02 l’I.N.P.D.A.P. comunicava alle banche ed agli istituti finanziari interessati la predisposizione di uno schema di “convenzione quadro aperta”, avente ad oggetto l’erogazione di “prestiti personali e mutui ipotecari ai propri iscritti in servizio o in quiescenza al fine di soddisfare le richieste di finanziamento che non possono essere accolte direttamente dall’I.N.P.D.A.P. per la ridotta disponibilità finanziaria o non rientranti nei criteri di concessione previsti dall’Istituto”.<br />
Va precisato al riguardo che il D.P.R. 5/1/1950, n. 180 prevede, al Titolo IV, l’istituto della delega di pagamento sugli stipendi, sui salari e le pensioni; le circolari n. 46 in data 8/8/1995 e n. 63 in data 16/10/1996 del Ministero del Tesoro &#8211; Ragioneria Generale dello Stato hanno inoltre ampliato le ipotesi di finanziamento attraverso delegazione di pagamento.<br />
La ratio di tale servizio va ravvisata nell’agevolare l’accesso al credito in favore di soggetti appartenenti alla gestione I.N.P.D.A.P., che non possono ottenere prestiti direttamente dall’ente. <br />
In proposito, le circolari suindicate  sottolineano la necessità di “assicurare comunque la par condicio tra le imprese, istituti o società operanti nei settori del credito e della previdenza, previsti dal t.u.”, stabilendo altresì che le convenzioni “per ragioni di uniformità, di cautela e di semplificazione procedurale” prevedessero l’esclusione di ogni responsabilità ed onere economico a carico dell’I.N.P.D.A.P.<br />
Precisa che in data 16/12/02 la ricorrente stipulava con l’I.N.P.D.A.P. la predetta convenzione quadro aperta, il cui contenuto prevedeva, tra l’altro, che “l’I.N.P.D.A.P. si impegna  divulgare, nei modi che riterrà più opportuni, presso i propri iscritti e il personale in quiescenza le agevolazioni concordate con gli Istituti finanziari” (art. 4); l’art. 6 della convenzione stabiliva altresì l’obbligo a carico della Banca di rispettare (ovvero migliorare) i tassi fissi e variabili analiticamente elencati per ciascuna categoria di mutuo e per i prestiti personali; l’art. 11 stabiliva infine una durata annuale (rinnovabile) del rapporto convenzionale.<br />
Rappresenta ancora che con comunicazione effettuata attraverso posta elettronica in data 24/11/2003 l’I.N.P.D.A.P. informava la Banca FINECO che il Commissario Straordinario dell’ente aveva deliberato in data 15/10/03 “la proroga della Convenzione a condizioni invariate fino ala nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Istituto”; il successivo 25/11 la ricorrente esprimeva, a sua volta, la sua volontà di “prorogare la convenzione di cui all’oggetto, stipulata con riferimento ai soli “Pensionati”, sino a nomina del nuovo C.d’A. del vs. Ente condizionatamente a che ciò avvenga in tempi ragionevoli”.<br />
Inaspettatamente perveniva dunque alla deducente l’ulteriore comunicazione di posta elettronica in data 29/4/04, con cui si rendeva noto che “con delibera n. 237 del 21 c.m. il Commissario Straordinario … ha fissato al 31 maggio p.v. la data di scadenza della attuale proroga della convenzione sottoscritta con codesto istituto finanziario il 16 dicembre 2002. Pertanto, a decorrere dal 1 giugno p.v. la Convenzione cesserà di produrre ogni effetto. Si precisa che il 31 maggio p.v. è il termine ultimo per la presentazione all’INPDAP delle richieste di benestare alla delegazione di pagamento per prestiti personali”.<br />
La ricorrente apprendeva dal comunicato stampa del 19/5/04 che l’I.N.P.D.A.P. aveva stipulato  con la B.N.L. S.p.a. e  con la Banca Nuova S.p.a. “una convenzione per l’erogazione di mutui e prestiti ai pensionati”, sostitutiva di quella intercorrente con la stessa.<br />
Con nota raccomandata in data 21/5/04 comunicava all’I.N.P.D.A.P. la propria disponibilità a concedere prestiti contro delegazione di pagamento a tassi più favorevoli rispetto a quelli proposti dagli Istituti finanziari convenzionati, ma tale proposta non riceveva alcun riscontro.<br />
Deduce a fondamento del ricorso il seguente, complesso, motivo di diritto : violazione delle circolari del Ministero del Tesoro dell’8/8/1995, n. 46 e 16/10/1996, n. 63; violazione delle norme nazionali e comunitarie sulla libera concorrenza; violazione dell’art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241; eccesso di potere per irragionevolezza e per disparità di trattamento; eccesso di potere per palese illogicità e manifesta contraddittorietà; in subordine violazione del D.lgs. 17/3/1995, n. 157. <br />
La delegazione di pagamento “facoltativa” può essere accettata dall’I.N.P.D.A.P. purchè l’importo concesso non ecceda i limiti del quinto della pensione, e non siano posti a carico dell’ente previdenziale i costi dello svolgimento del servizio.<br />
La convenzione quadro aperta stipulata tra l’I.N.P.D.A.P. e la Banca FINECO in data 16/12/02 si poneva come obiettivo quello di “soddisfare l’esigenza connessa all’accesso ai mutui e finanziamenti … al personale INPDAP in quiescenza”; conseguentemente “la convenzione quadro deve essere aperta alla adesione di tutti gli Istituti di credito e finanziari, nazionali ed internazionali”, in modo da assicurare agli iscritti, tra l’altro, “le migliori condizioni di mercato”.<br />
La risoluzione della convenzione 16/12/02 e gli altri provvedimenti impugnati, tra cui la stipulazione di una nuova convenzione con B.N.L. e Banca Nuova evidenziano, invece, un regolamento di interessi confliggente con le circolari ministeriali n. 46/95 e n. 63/96, oltre che con il vincolo finalistico tipico dell’agire amministrativo, rappresentato dal perseguimento degli interessi istituzionali individuati dalle norme e dai principi generali.<br />
Inoltre la deliberazione n. 237/04 del Commissario Straordinario, con la quale è stata risolta la precedente convenzione quadro del 2002 (successivamente prorogata), appare irragionevole in quanto tale risoluzione avrebbe dovuto essere disposta solo dopo la nomina del C.d’A.<br />
V’è inoltre da considerare che l’esigenza di garantire la par condicio, evidenziata dalla circolare ministeriale, trova il proprio fondamento nell’art. 41 della Costituzione oltre che nella libertà di concorrenza, che costituisce uno dei pilastri fondamentali su cui si fonda l’Unione europea.<br />
E’ evidente infatti che l’ente previdenziale, nella sua qualità di delegato (rilasciando la dichiarazione di benestare ad effettuare la trattenuta ed il successivo trasferimento della quota di pensione delegata, presupposto della delegatio solvendi), assume un ruolo attivo nel mercato creditizio, incidendo sulla libertà di concorrenza.<br />
Si sono costituiti in giudizio l’I.N.P.D.A.P., nonché le controinteressate B.N.L. e Banca Nuova S.p.a., argomentatamente chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 15/10/04 e depositato il successivo  28/10, sono stati, tra gli altri,  impugnate la deliberazione del Commissario Straordinario dell’I.N.P.D.A.P.  27/4/2004, n. 241, nonché l’allegata convenzione, la relazione del Comitato Unitario per il Credito al Commissario Straordinario, e la nota della Direzione Centrale Credito e Benefici Sociali 25/8/2004, prot. n. 211.<br />
Vengono dedotti in particolare i seguenti motivi aggiunti :<br />
1) Violazione delle circolari del Ministero del Tesoro n. 46 dell’8/8/1995, n. 63 del 16/10/1996; violazione dell’art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica; eccesso di potere per carenza ed erroneità dei presupposti di fatto; eccesso di potere per palese illogicità e manifesta contraddittorietà; eccesso di potere per irragionevolezza; eccesso di potere per disparità di trattamento.<br />
I provvedimenti impugnati hanno stravolto il precedente sistema caratterizzato dalla convenzione aperta, introducendo un regime di esclusiva, con conseguente immotivata ed illogica esclusione dal mercato della società ricorrente, senza peraltro far conseguire alcun vantaggio agli iscritti ed all’I.N.P.D.A.P., impedendo ai primi di beneficiare della concorrenza tra i diversi operatori e gravando il secondo di una serie di costi.<br />
La circostanza che si verte al cospetto di una delegazione di pagamento “facoltativa”, frutto quindi di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, non legittima affatto l’introduzione di un regime di esclusiva.<br />
Deve, del pari, essere contestato l’assunto espresso dalla relazione del Comitato Unitario del Credito in ordine ad un’asserita disapplicazione, da parte degli Istituti convenzionati, dei tassi effettivi previsti nella convenzione del 2002; né può tacersi la contraddittorietà, rispetto a tale presupposto, della mancata introduzione di procedure di controllo più efficienti.<br />
Né è dato comprendere le ragioni per cui B.N.L. e Banca Nuova siano state ritenute “maggiormente affidabili” rispetto alla Banca FINECO, specie considerando che il servizio di tesoreria, già svolto da una delle odierne affidatarie del finanziamento mediante delegazione di pagamento, appare tutt’altra cosa.<br />
2) Violazione delle norme nazionali e comunitarie sulla libera concorrenza; violazione del R.D. 18/11/1923, n. 2440 e del R.D. 23/5/1924, n. 827; violazione dell’art. 66 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’I.N.P.D.A.P.; violazione del D.lgs. 17/3/1995, n. 157 in tema di appalti di servizi.<br />
La par condicio fra tutti gli istituti finanziari e di credito non è solamente prevista nelle circolari ministeriali precedentemente indicate, ma è anche posta a tutela della libertà di iniziativa economica e di prestazione di servizi, principi rilevanti nel diritto interno ed in quello comunitario; di tali valori è espressione anche l’art. 66 del Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’I.N.P.D.A.P., approvato con delibera consiliare n. 1206/00, a tenore del quale “in relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l’attività negoziale è svolta con l’osservanza della normativa comunitaria e nazionale”.<br />
Deve essere ancora sottolineato che la nuova convenzione approvata con delibera n. 241/04 prevede, all’art. 4, che “l’I.NP.D.A.P. si riserva la facoltà di concedere alle banche aderenti l’allestimento presso le proprie sedi territoriali di appositi “punti di consulenza” a disposizione dei destinatari della convenzione e da regolare mediante unico accordo con le Banche interessate. Le Banche si impegnano a contribuire ai costi sostenuti dall’INPDAP per la promozione e divulgazione della convenzione attraverso operazioni di sponsorizzazione”.<br />
Detta previsione, ambigua nel suo tenore, potrebbe anche celare eventuali pagamenti corrisposti dall’I.N.P.D.A.P. alle Banche convenzionate; in tale caso peraltro sembra inevitabile l’inquadramento della convenzione de qua nell’ambito dell’appalto di servizi di cui al D.lgs. n. 157/95.<br />
E comunque, quand’anche si vertesse nell’ambito di un contratto atipico, ciò non escluderebbe comunque il rispetto dei principi comunitari in tema di concorrenza e trasparenza dell’affidamento; ed invero l’elemento fondamentale per l’applicazione dei principi di evidenza pubblica va rinvenuto nell’esistenza di un beneficio economico, anche indiretto, quale conseguenza della conclusione del contratto.<br />
Con ordinanza 19/11/2004, n. 6130 della Sezione è stata accolta la domanda cautelare; detto provvedimento è poi stato riformato in sede di gravame dal Consiglio di Stato.<br />
All’udienza del 17/11/2005 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; Oggetto del presente giudizio è dunque in via principale l’impugnazione della delibera del Commissario Straordinario dell’I.N.P.D.A.P. 21/4/2004, n. 237, disponente la cessazione della proroga della convenzione quadro aperta, e della delibera 27/4/2004, n. 241, di approvazione della nuova convenzione con la B.N.L. S.p.a. e con la Banca Nuova S.p.a. per la concessione dei prestiti contro delegazione di pagamento.<br />
Le censure svolte con il ricorso principale e con quello per motivi aggiunti possono essere trattate congiuntamente, in quanto incentrate su di un medesimo nucleo tematico, costituito dalla contestazione dell’introduzione di un regime di esclusiva nel servizio di erogazione di mutui e prestiti contro delegazione di pagamento in favore dei pensionati iscritti alla gestione I.N.P.D.A.P., per di più non accompagnato, nella scelta degli istituti affidatari, dal pieno rispetto delle regole dell’evidenza pubblica, sancite dai principi generali, di diritto interno e comunitario, oltre che, specificamente nella materia in esame, dalle circolari n. 46/1995 e n. 63/1996 del Ministero del Tesoro &#8211; Ragioneria Generale dello Stato.<br />
Ed  invero in tale prospettiva va apprezzata anche l’impugnativa del provvedimento di cessazione della proroga della precedente convenzione, assumendo scarso rilievo, anche dal punto di vista dell’interesse al ricorso, l’ulteriore profilo con cui si lamenta che la “risoluzione” della convenzione sia stata disposta dal Commissario Straordinario con la delibera n. 237/04, antecedentemente alla nomina del nuovo C.d’A. dell’Istituto, momento temporale al quale era stata parametrata l’efficacia della proroga, secondo quanto si evince dalla comunicazione di posta elettronica in data 24/11/03.<br />
Basti, sotto tale aspetto, considerare che la nomina del nuovo C.d’A. dell’I.N.P.D.A.P. è avvenuta in data 4/6/04, mentre la delibera commissariale n. 241, di approvazione della nuova convenzione, risale al 27/4/04, e dunque precede la nomina dell’organo di amministrazione dell’ente di poco più di un mese; peraltro l’operatività della nuova convenzione viene fatta decorrere dall’1/6/04, mentre l’efficacia della precedente è prorogata sino al 31/5/04.<br />
La scansione diacronica dell’efficacia delle convenzioni viene ad evidenziare come la lesione della situazione giuridica della società ricorrente è connessa non tanto al profilo temporale del termine di scadenza (la cessazione della proroga è in realtà anticipata solamente di qualche giorno rispetto alla nomina del nuovo C.d’A.), quanto piuttosto al fatto, in sé, dell’essere stato introdotto un nuovo regime convenzionale esclusivo, che non ha tenuto conto neppure degli Istituti già convenzionati.<br />
La vera questione giuridica che, dunque, deve essere esaminata è se l’I.N.P.D.A.P. poteva concludere una convenzione per il finanziamento dei propri iscritti contro delegazione di pagamento in regime di esclusiva (innovando rispetto al precedente sistema di “convenzione aperta”), ed inoltre senza rispettare la par condicio fra gli istituti bancari interessati a rendere un siffatto servizio, e quindi ad accedere a tale mercato creditizio, bensì scrutinando le sole offerte delle banche espletanti il servizio di cassa/tesoreria.<br />
L’assunto di parte ricorrente è, in sostanza,  che il mancato rinnovo della convenzione di cui era parte, nonostante la propria espressa richiesta,  provochi una lesione della libertà di concorrenza, oltre che danneggiare gli stessi iscritti dell’I.N.P.D.A.P. (i pensionati deleganti che non possono fruire di un finanziamento offerto a condizioni più vantaggiose).<br />
Ad avviso delle parti resistenti, invece, l’I.N.P.D.A.P., non vertendosi al cospetto di un servizio pubblico, e neppure di un appalto di servizi, non era tenuto a seguire un procedimento di gara al fine di concedere deleghe di finanziamento non obbligatorie; l’Istituto ha comunque effettuato una selezione tra le imprese bancarie esercenti il servizio di tesoreria; peraltro trattandosi di un’attività privata, priva di qualsivoglia connotazione pubblicistica, dovrebbe rilevarsi anche il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul rifiuto della delega di pagamento opposto dall’Amministrazione.<br />
Ritiene il Collegio che debba essere anzitutto disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, in quanto oggetto del ricorso sono principaliter provvedimenti amministrativi (le deliberazioni n. 237 e n. 241 del 2004), sottoposti, secondo il tradizionale criterio di riparto, quand’anche non sussista la giurisdizione esclusiva,  alla cognizione del giudice amministrativo in sede generale di legittimità.<br />
In tale prospettiva non assume dunque valore neppure la natura giuridica della convenzione approvata con deliberazione n. 241/04; ad ogni modo ritiene il Collegio di dover escludere che si tratti di un appalto di servizi, non solo perché sembrerebbe difettare il requisito della onerosità, ma soprattutto per l’assorbente ragione che la prestazione dedotta nella convenzione non è resa nei confronti dell’I.N.P.D.A.P:, ma in favore dei dipendenti e del personale in quiescenza dell’Istituto stesso.<br />
Se dunque non si verte al cospetto di una concessione di servizi resa nei confronti della collettività per soddisfare un interesse pubblico, e neppure di un appalto di servizi, occorre considerare che ciò non è comunque ragione sufficiente per giustificare un regime di esclusiva del servizio, non preceduto, nella scelta del contraente, da un procedimento di valutazione comparativa concorrenziale.<br />
Ed invero la configurazione della convenzione in esame in termini di contratto atipico (Cons. Stato, Sez. V, 7/9/2001, n. 4680) non può escludere il doveroso rispetto del principio della parità di accesso, tra tutti gli interessati, alle utilitates che l’Amministrazione fornisce (è opportuno sottolineare che il rapporto trilaterale della delegatio solvendi non può perfezionarsi senza il consenso dell’I.N.P.D.A.P.).<br />
Come sottolineato da parte ricorrente, richiamando anche la giurisprudenza formatasi sull’appalto del servizio di tesoreria (per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen., 18/6/2002, n. 6), pur mancando un corrispettivo pecuniario che l’Amministrazione è tenuta a versare agli Istituti bancari (dal che la natura gratuita del contratto), è certo che questi ultimi ottengono quanto meno una forma di pubblicità (si pensi ai “punti di consulenza” presso le sedi territoriali dell’ente) idonea ad ampliarne la clientela, e che si traduce in una rilevanza economica indiretta.<br />
Il vincolo di scopo (in tale caso costituito dall’ottenere le migliori condizioni di mercato per l’accesso al credito) caratterizza dunque anche l’attività di diritto privato dell’Amministrazione,  e valorizza la concorrenzialità come strumento di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento.<br />
La concorrenzialità è principio pacificamente considerato immanente nell’ordinamento (tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 19/2/1998, n. 192), e trova oggi anche uno specifico radicamento di diritto positivo nella previsione dell’art. 1 della legge generale sul procedimento amministrativo, nel testo novato dalla legge 11/2/2005, n. 15, che include, tra i principi generali dell’attività amministrativa, anche “i principi dell’ordinamento comunitario”, tra cui vi è, appunto, quello di libera concorrenza.<br />
Deve aggiungersi a quanto esposto che, con riguardo alla delegazione di pagamento inserita in un sistema di finanziamento, le stesse circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 46/95 e n. 63/96 sanciscono expressis verbis “la necessità di assicurare comunque la par condicio tra le imprese, istituti o società operanti nei settori del credito e della  previdenza …”.<br />
Ne discende come evidente corollario che adeguato  a tale background giuridico appariva il (pregresso) sistema della convenzione aperta, mentre risulta con lo stesso incompatibile il regime di esclusiva introdotto attraverso la convenzione approvata con i provvedimenti impugnati.<br />
Occorre inoltre considerare che, anche ad attribuire alla par condicio un “significato debole”, sembra difficilmente contestabile che proprio l’assenza di una specifica disciplina normativa direttamente applicabile alla fattispecie in esame imponeva che venisse scelto il contraente mediante l’espletamento di una procedura di evidenza pubblica “aperta”.<br />
Al contrario, non sembra rispondere ad alcuna logica, e non appare dunque ragionevole, l’avere esperito una procedura selettiva “ristretta” per lo più alle banche già svolgenti il servizio di tesoreria, il quale non presenta alcun tratto di similitudine con quello del finanziamento dei dipendenti mediante delegazione di pagamento.<br />
Deriva dalle considerazioni che precedono l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei limiti dell’interesse della banca ricorrente.</p>
<p>2. &#8211; Prima di esaminare la domanda risarcitoria, è opportuno svolgere qualche breve considerazione sulla sorte della convenzione intercedente con le banche controinteressate.<br />
Non ignora il Collegio come nella giurisprudenza più recente, con riguardo alla similare tematica degli effetti sul contratto dell’annullamento derll’aggiudicazione, siano emerse due opinioni prevalenti (la questione, da ultimo, per la sua problematicità, è stata rimessa all’Ad. Plen. del Cons. Stato con ordinanza 21/5/2004, n. 3335 della Sez. IV) : da una parte quella della caducazione automatica del contratto, muovente dall’assunto che la fase di evidenza pubblica si caratterizza alla stregua di presupposto del contratto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 5/5/2003, n. 2332); dall’altra parte la tesi dell’inefficacia sopravvenuta per mancanza del requisito della legittimazione a contrarre dell’Amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 27/10/2003, n. 6666; Cons. Stato, Sez. V, 28/5/2004, n. 3465).<br />
Ritiene peraltro il Collegio che nella vicenda per cui è causa il nesso di presupposizione tra provvedimento e contratto viene ad attenuarsi, in quanto l’interesse di parte ricorrente è limitato all’annullamento del regime di esclusiva delle deleghe di pagamento, e non già alla rimozione della convenzione; di ciò è significativa conferma il fatto che con la memoria depositata in data 11/11/05 si chiede, tra l’altro, la condanna al risarcimento in forma specifica, “consistente nell’allargamento del regime convenzionale esistente anche a favore della ricorrente, alle medesime condizioni previste per le controinteressate”.<br />
In tali limiti la domanda di reintegrazione in forma specifica è fondata, e va dunque accolta.<br />
Deve invece essere disattesa la pretesa al risarcimento per equivalente, con riferimento al danno pregresso, in quanto, seppure susssiste un rapporto di causalità tra atti impugnati e danno lamentato, secondo il prevalente e condiviso indirizzo giurisprudenziale, per la responsabilità dell’Amministrazione è requisito indefettibile la colpa, intesa come colpa dell’apparato amministrativo eccedente la mera illegittimità del provvedimento gravato, che va accertata senza particolari formalismi, tenendo conto delle deduzioni delle parti, e valutando comunque le condizioni caratterizzanti l’organizzazione  e l’attività amministrativa, la chiarezza dell’attività normativa, lo stato della giurisprudenza, la complessità delle questioni coinvolte, etc. (in termini, da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 14/3/2005, n. 1047).<br />
Ora, è indubbio che la presente controversia, concernente, in definitiva, l’ambito dei soggetti ammessi dall’I.N.P.D.A.P. ad operare sul mercato del finanziamento contro delegazione di pagamento, enuclea una questione nuova, non oggetto di specifica disciplina normativa, obiettivamente complessa anche nelle sue implicazioni sistematiche, come, del resto, testimonia anche la diversa decisione assunta, in sede cautelare, da questo Tribunale e dal Giudice di seconde cure.<br />
Gli atti gravati devono dunque ritenersi espressione di un errore scusabile, che elide la colpa, presupposto del risarcimento per equivalente.<br />
Né può ravvisarsi un’intrinseca contraddittorietà nell’accoglimento della domanda di reintegrazione in forma specifica e nella reiezione della domanda di risarcimento per equivalente; ciò non solo perché riguardano ambiti temporali differenti, compatibili dunque con un differente giudizio di responsabilità, ma anche in quanto le due modalità sanzionatorie della condotta dell’Amministrazione rispondono a differenti finalità, caratterizzandosi la reintegrazione essenzialmente come mezzo di tutela specifica, quale che ne sia il più corretto inquadramento sistematico, che sviluppa le potenzialità della tutela di annullamento.</p>
<p>3. &#8211; In conclusione, alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei termini della motivazione che precede.<br />
Va altresì disposto che l’I.N.P.D.A.P. provveda all’allargamento del regime convenzionale esistente anche in favore della banca ricorrente.  <br />
Sussistono giusti motivi per disporre tra tutte le parti la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso per quanto di ragione, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei limiti di cui alla motivazione.<br />
Ordina, per l’effetto, all’I.N.P.D.A.P. l’allargamento del regime convenzionale esistente anche in favore della parte ricorrente.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.11.2005.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-9-12-2005-n-13256/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2005 n.13256</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2005 n.441</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-9-12-2005-n-441/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-9-12-2005-n-441/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-9-12-2005-n-441/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2005 n.441</a></p>
<p>Pres. MARINI, Red. MAZZELLA infondata questione in tema di giudizio di ottemperanza Giustizia amministrativa &#8211; Giudizio di ottemperanza &#8211; Ricorso &#8211; Previsto deposito presso la segreteria del T.A.R. adito &#8211; Notifica del ricorso all&#8217;Amministrazione nei cui confronti viene chiesta la pronuncia giudiziale &#8211; Mancata previsione. Non è fondata la questione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-9-12-2005-n-441/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2005 n.441</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-9-12-2005-n-441/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2005 n.441</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI, Red. MAZZELLA</span></p>
<hr />
<p>infondata questione in tema di giudizio di ottemperanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Giudizio di ottemperanza  &#8211; Ricorso &#8211; Previsto deposito presso la segreteria del T.A.R. adito &#8211; Notifica del ricorso all&#8217;Amministrazione nei cui confronti viene chiesta la pronuncia giudiziale &#8211; Mancata previsione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 111, secondo comma della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con l&#8217;ordinanza in epigrafe. La comunicazione, al pari della notificazione, costituisce senz&#8217;altro mezzo idoneo ad assicurare quelle garanzie di conoscenza e di ufficialità necessarie per il rispetto dei princípi della difesa in giudizio ex art. 24, secondo comma, Cost. e del contraddittorio, quale presupposto del “giusto processo” ex art. 111, secondo comma, Cost., a condizione che la stessa assicuri una informazione completa e tempestiva del ricorso che ne forma oggetto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
Presidente: Annibale MARINI;<br />
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,<br />
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso<br />
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), promosso con ordinanza del 27 gennaio 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sul ricorso proposto dalla Farmacia Perricone, in persona della titolare dr.ssa Maria Agata Perricone, contro l&#8217;Azienda USL n. 9 di Trapani, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2005.</p>
<p><i>    Visto </i>l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
<i>    udito </i>nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005 il Giudice relatore Luigi Mazzella.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>	1.- Con ricorso del 15 giugno 2004 al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, la Farmacia Perricone, in persona della titolare dr.ssa Maria Agata Perricone, esponeva di aver ottenuto dal giudice competente il decreto n. 2/2002 con il quale era stato ingiunto all&#8217;Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani il pagamento in suo favore di sorte capitale ed interessi per una fornitura di presídi sanitari in favore di assistiti del Servizio sanitario nazionale, oltre alle spese del procedimento. Non avendo ottenuto detto pagamento nemmeno a seguito della notifica di diffida, la ricorrente chiedeva affermarsi l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di provvedere con nomina di un commissario <i>ad acta</i> per l&#8217;ipotesi di ulteriore inadempienza.<br />	<br />
	Il TAR della Sicilia – rilevato che il ricorso risultava introdotto mediante deposito diretto dell&#8217;originale presso la sua segreteria, senza la previa notificazione del medesimo atto all&#8217;amministrazione convenuta – ha ritenuto che, pur essendo state rispettate le prescrizioni dettate dall&#8217;art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), non era stato correttamente instaurato il contraddittorio, anche se, di fatto, la  copia del ricorso era stata trasmessa ai destinatari i quali ne avevano avuta, quindi, piena cognizione, e pertanto ha dubitato della legittimità costituzionale della medesima norma in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.<br />	<br />
	Ha osservato il TAR che, nonostante la formulazione testuale del citato art. 91, alcuni Tribunali amministrativi regionali richiedono, comunque, la notificazione del ricorso per esecuzione del giudicato, in considerazione della “natura giurisdizionale” della sentenza conclusiva del procedimento di ottemperanza. Ha aggiunto, però, che tale orientamento non trova riscontro nei giudici amministrativi del grado di appello.<br />	<br />
	Il Consiglio di Stato, infatti, con giurisprudenza prevalente, non ritiene necessaria la notificazione, ad istanza del ricorrente, del ricorso all&#8217;amministrazione tenuta all&#8217;esecuzione del giudicato, considerando sufficiente la comunicazione della proposizione del ricorso a cura della segreteria del giudice amministrativo <br />	<br />
	Il TAR ha ricordato, ancora, che non mancano però pronunzie del giudice di appello le quali, evidenziando la contrarietà delle previsioni dell&#8217;art. 91 al principio costituzionale della necessaria integrità del contraddittorio processuale, superano il problema in via interpretativa, richiedendo che il contraddittorio tra le parti, anche all&#8217;interno del meccanismo dell&#8217;art. 91, sia comunque assicurato attraverso la verifica che la controparte abbia avuto effettiva conoscenza della domanda stessa.<br />	<br />
	Secondo il TAR rimettente la tesi maggioritaria circa la sufficienza della sola comunicazione ai fini della rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza appare contraria ad alcuni princípi costituzionali in tema di attività giurisdizionale e di giusto processo, desumibili dagli artt. 24 e 111 della Costituzione. A suo giudizio il rispetto dei princípi enunciati in queste norme costituzionali non sarebbe garantito adeguatamente dal meccanismo di cui all&#8217;art. 91 del r.d. n. 642 del 1907 nel  quale la conoscenza del ricorso da parte dell&#8217;amministrazione è affidata esclusivamente alla comunicazione della segreteria, effettuata a mezzo di lettera raccomandata. Sarebbero necessarie, invece, le formalità e le garanzie proprie della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario (consegna della copia conforme di un atto, con particolari garanzie e formalità ad opera di un pubblico ufficiale che dell&#8217;avvenuta operazione redige apposita relazione). E ciò anche nell&#8217;ipotesi che si acceda alla soluzione giurisprudenziale che considera validamente assicurato il contraddittorio nell&#8217;ambito del meccanismo di cui all&#8217;art. 91 del r.d. n. 642 del 1907, purché assistito dalla prova dell&#8217;effettiva e tempestiva conoscenza della domanda da parte dell&#8217;interessato. In definitiva, anche se la controparte sia stata in grado, sotto l&#8217;aspetto temporale, di elaborare la propria difesa prima della discussione innanzi al giudice, siffatta soluzione – modellata sul principio desumibile dall&#8217;art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. (sanatoria della nullità dell&#8217;atto che abbia comunque raggiunto lo scopo cui sia destinato) &#8211; non appare al rimettente applicabile alla fattispecie in esame dove la notificazione, con le forme proprie del codice di rito, è del tutto assente.<br />	<br />
	In conclusione, secondo il giudice <i>a quo, </i> la notificazione del ricorso introduttivo con le modalità proprie del codice di procedura civile, o con quelle di cui agli artt. 8 e segg. del r.d. n. 642 del 1907, resta l&#8217;unico mezzo idoneo ad assicurare il rispetto dei richiamati princípi costituzionali.<br />	<br />
	Quanto all&#8217;ammissibilità della questione, a giudizio del TAR, la circostanza che la Corte costituzionale abbia più volte esaminato &#8211; con esiti diversi, ma sempre entrando nel merito delle tematiche sottoposte &#8211; questioni di costituzionalità relative al r.d. n. 642 del 1907 (sentenze n. 406 del 1998, n. 251 del 1989, n. 146 del 1987 e ordinanza n. 359 del 1998) renderebbe ultroneo l&#8217;esame del problema relativo alla natura sostanzialmente legislativa da riconoscersi allo stesso.<br />	<br />
	2. &#8211; Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l&#8217;infondatezza della questione, osservando che la notifica per ufficiale giudiziario non è l&#8217;unico mezzo per garantire la pienezza del contraddittorio e richiamando l&#8217;insegnamento di questa Corte, secondo cui, anche con riguardo al diritto di difesa, non può non riconoscersi al legislatore la più ampia discrezionalità per fini di speditezza nella conformazione degli istituti processuali e nell&#8217;articolazione del processo.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1. &#8211; Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia dubita – in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione – della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), in materia di giudizio di ottemperanza, il quale prescrive testualmente:<br />
	 «Il ricorso è depositato nella segreteria della quinta sezione con la copia del giudicato. Il segretario ne dà immediata comunicazione al Ministero competente, il quale, entro venti giorni dalla ricevuta comunicazione, può trasmettere le sue osservazioni alla segreteria. Spirato il termine, il Presidente, in fine del ricorso, destina il consigliere per farne relazione alla sezione, nel giorno che all&#8217;uopo designa.»<br />	<br />
	Il TAR della Sicilia, nel sollevare i ricordati dubbi circa la corretta instaurazione del contraddittorio per contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., aggiunge il rilievo che il giudizio di ottemperanza &#8211; come osservato da questa Corte nella sentenza n. 406 del 1998 &#8211; può assumere diversi modi di essere in relazione alla situazione concreta, alla statuizione giudiziale da attuare, alla natura dell&#8217;atto originariamente censurato. In particolare osserva che il giudizio di ottemperanza può costituire semplice giudizio esecutivo che si aggiunge al procedimento espropriativo disciplinato dal codice di procedura civile; può essere preordinato al compimento di operazioni materiali o all&#8217;adozione di atti giuridici di più stretta esecuzione della sentenza; e può essere finalizzato alla sollecitazione di attività provvedimentale amministrativa, anche di natura discrezionale, al fine del conseguimento di effetti ulteriori e diversi rispetto al provvedimento originario oggetto d&#8217;impugnazione.<br />	<br />
	Il giudizio di ottemperanza, nelle materie attribuite alla giurisdizione amministrativa, può addirittura essere utilizzato, in difetto di completa individuazione del contenuto della prestazione o dell&#8217;attività oggetto del dovere dell&#8217;amministrazione, per integrare il precetto discendente dal giudicato azionato. Il giudice amministrativo, cioè, in sede di giudizio di ottemperanza, può esercitare cumulativamente, ove ne ricorrano i presupposti, sia poteri sostitutivi che poteri ordinatori e cassatori e può, conseguentemente, integrare l&#8217;originario disposto della sentenza con statuizioni che ne costituiscono non mera «esecuzione» ma «attuazione» in senso stretto, dando luogo al cosiddetto giudicato a formazione progressiva.<br />	<br />
	Aggiunge il rimettente che il giudizio di ottemperanza, infine, può implicare la sostituzione dello stesso giudice nell&#8217;esercizio dei poteri dell&#8217;amministrazione &#8211; anche per il tramite di un commissario <i>ad acta</i>, ormai pacificamente ritenuto «ausiliario del giudice» &#8211; già nell&#8217;ipotesi «minimale» (quale la presente fattispecie) del compimento degli atti necessari al pagamento di una somma di denaro discendente da una puntuale pronunzia di condanna. Il giudice dell&#8217;ottemperanza, in altre parole, assicura il concreto soddisfacimento delle pretese della parte vittoriosa, ai sensi degli artt. 24, 100 e 103 della Costituzione.<br />	<br />
	Dalla complessità dei fini del giudizio di ottemperanza e dei poteri che in esso si esercitano, il TAR trae la conseguenza che solo uno strumento di informazione come la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario (o messo comunale) può riuscire ad assicurare all&#8217;interessato la piena consapevolezza della introduzione di un articolato procedimento giurisdizionale.<br />	<br />
    	2. &#8211; In punto di ammissibilità, nell&#8217;ordine logico, il primo problema è quello della natura del regolamento n. 642 del 1907,  problema che il TAR ritiene di superare, dandone per ammessa la natura sostanzialmente legislativa.<br />	<br />
    In proposito si rileva che la Corte, dopo un primo contrario orientamento volto a desumere la natura regolamentare della normativa dalla formulazione dell&#8217;art.16, primo comma, della legge di delega 7 marzo 1907, n. 62 per l&#8217;emanazione del decreto n. 642 del 1907, ha sempre dato ingresso allo scrutinio del medesimo regolamento, nel presupposto della sua natura legislativa (v. sentenza n. 406 del 1998 nella quale la Corte ha collaudato la legittimità costituzionale degli stessi artt. 90 e 91 del r.d. n. 642 del 1907, ancorché sotto il diverso profilo della denunciata violazione del diritto di difesa conseguente alla mancata previsione della esecutività delle sentenze di primo grado non passate in giudicato, ormai introdotta nel procedimento civile ordinario; ordinanza n. 359 del 1998, nella quale la Corte, entrando nel merito, ha affrontato la questione di costituzionalità di una diversa disposizione del medesimo regio decreto). Da tale più recente indirizzo, la Corte non ravvisa motivi per discostarsi.<br />
	3. &#8211; Quanto alla rilevanza della questione di costituzionalità nel giudizio <i>a quo</i>, la stessa a prima vista potrebbe apparire dubbia atteso che il rimettente dà atto esplicitamente del fatto che, nella specie, oltre alla comunicazione prescritta dall&#8217;art. 91, la copia del ricorso nella sua interezza era stata trasmessa ai destinatari i quali, dunque, ne avevano avuta cognizione piena. <br />	<br />
	Ma il giudice <i>a quo,</i> nel dare conto del ricordato orientamento interpretativo del Consiglio di Stato (principio del contraddittorio rispettato tutte le volte in cui in concreto l&#8217;amministrazione abbia avuto conoscenza effettiva dell&#8217;atto), si attesta su una tesi ben più radicale.<br />	<br />
	Il TAR non chiede (inammissibilmente) alla Corte di risolvere un problema interpretativo, avallando l&#8217;una o l&#8217;altra tesi in discussione, ma, dopo aver esplorato in modo esaustivo tutte le possibili soluzioni ermeneutiche dell&#8217;art. 91, ritiene che nessuna di esse sia idonea a risolvere il problema in modo costituzionalmente corretto. <br />	<br />
	Da tale impostazione dell&#8217;ordinanza discende la rilevanza nel giudizio <i>a quo</i> della questione costituzionale sottoposta all&#8217;esame della Corte. Da una pronuncia di accoglimento o di rigetto deriverebbero, infatti, conseguenze diverse nel giudizio medesimo<i>, </i>in termini di improcedibilità del ricorso per violazione del contraddittorio o di piena ammissibilità di esso. <br />	<br />
    	4. &#8211; Quanto al merito, occorre sgomberare il campo dalla concezione, in passato condivisa da dottrina e giurisprudenza, che riteneva il giudizio di ottemperanza come caratterizzato da sommarietà e da un tenore non pienamente contenzioso, sicché  tale procedimento veniva definito “a contraddittorio attenuato”. <br />	<br />
	E&#8217; invece oggi pacifica la sua natura di procedimento contenzioso. Il che rende imprescindibile il pieno rispetto del contraddittorio.<br />	<br />
	Il problema quindi è quello di verificare se, nel giudizio di ottemperanza, nella fase dell&#8217;instaurazione del rapporto processuale, lo strumento della comunicazione sia idoneo, al pari di quello della notificazione, ad assicurare il rispetto del principio che impone, di fronte a una iniziativa processuale, la conoscenza da parte del resistente del contenuto della pretesa articolata per poter approntare in tempo utile le proprie difese, secondo i princípi del giusto processo. <br />	<br />
	Strutturalmente, nella disciplina del codice di rito (che il rimettente vorrebbe estendere al giudizio di ottemperanza), differenze formali tra comunicazione e notificazione non mancano, ma esse non incidono sulla sostanziale identità di risultato tra comunicazione e notificazione, quando, come nella soluzione offerta dal Consiglio di Stato, con una interpretazione costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 91, si richieda la comunicazione dell&#8217;intero atto. <br />	<br />
	Ma il problema di tutela del contraddittorio sollevato dal rimettente non può ritenersi pienamente soddisfatto da tale interpretazione. <br />	<br />
	Il Consiglio di Stato, infatti, non si spinge fino ad affermare che l&#8217;art. 91 del r.d. n. 642 del 1907 implichi necessariamente l&#8217;obbligatorietà della comunicazione integrale dell&#8217;atto, ma si limita a sostenere che, in tutti i casi in cui la comunicazione abbia assicurato la conoscenza effettiva della domanda, la stessa possa ritenersi validamente effettuata e rispettosa dell&#8217;art. 24 Cost. Il Consiglio di Stato, in altri termini, non offre una soluzione esaustiva del problema di tutela prospettato dal rimettente, in quanto fa dipendere il rispetto del principio del contraddittorio dalle modalità concrete di comunicazione osservate dalle segreterie dei Giudici amministrativi. La scelta di tali modalità da parte di organi meramente esecutivi, inoltre, espone le parti vittoriose nei processi amministrativi di merito ad un rischio processuale.<br />	<br />
	Affermare che la comunicazione può essere effettuata in modo integrale, senza statuire l&#8217;obbligatorietà di tale forma, significa esporre la parte privata interessata, che non ha il potere di controllare il modo in cui le segreterie degli uffici giudiziari amministrativi eseguono l&#8217;adempimento, al rischio di una comunicazione effettuata in modo non rispettoso del contraddittorio, con la conseguente possibilità che la <i>vocatio in ius</i> attuata possa essere ritenuta invalida nel corso del giudizio.<br />	<br />
	Si tratta di verificare se la risposta possa essere fornita ancora in via interpretativa salvaguardando lo strumento di informazione prescelto dal legislatore del 1907.<br />	<br />
	A questo proposito va ricordato che proprio in tema di giudizio di ottemperanza, ma relativamente agli obblighi derivanti dalle sentenze della Commissione tributaria, l&#8217;art. 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell&#8217;articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ha esplicitamente previsto la comunicazione del ricorso nella sua interezza. Tale norma, chiaramente ispirata nella sua struttura a quella del citato articolo 91, ne accredita un&#8217;interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata. <br />	<br />
	La soluzione adottata dal legislatore in materia tributaria lascia intendere che, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio, non sia indispensabile la procedura di notificazione (con tutti i costi e le lentezze che tale strumento comporta), ma sia necessaria e sufficiente la comunicazione dell&#8217;atto nella sua interezza.<br />	<br />
	La comunicazione, dunque, al pari della notificazione, costituisce senz&#8217;altro mezzo idoneo ad assicurare quelle garanzie di conoscenza e di ufficialità necessarie per il rispetto dei princípi della difesa in giudizio <i>ex</i> art. 24, secondo comma, Cost. e del contraddittorio, quale presupposto del “giusto processo” <i>ex</i> art. 111, secondo comma, Cost., a condizione che la stessa assicuri una informazione completa e tempestiva del ricorso che ne forma oggetto. <br />	<br />
	L&#8217;assimilazione della comunicazione alla notificazione nei termini che precedono consente tra l&#8217;altro di estendere alla prima i princìpi – ampiamente affermati anche di recente da  questa Corte – in ordine all&#8217;effettività dell&#8217;avvenuta conoscenza dell&#8217;atto da parte del destinatario, anche nel caso di trasmissione a mezzo posta (sentenza n. 476 del 2002; ordinanze nn. 210, 153, 132, 118 e 97 del 2005). <br />	<br />
    In conclusione, è chiaro che, nonostante l&#8217;origine risalente dell&#8217;art. 91, la forma di comunicazione dallo stesso prescelta appare compatibile con il vigente ordinamento costituzionale, solo che la si interpreti nel senso di prevedere un obbligo di comunicare l&#8217;atto nella sua interezza, in tempo utile e in modo da consentire alla pubblica amministrazione una effettiva conoscenza della domanda e l&#8217;articolazione tempestiva dei mezzi di difesa.<br />
    La norma impugnata non è quindi viziata di incostituzionalità nei sensi sopra esposti.</p>
<p align=center><b>    PER QUESTI MOTIVI<br />
    LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 111, secondo comma della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con l&#8217;ordinanza in epigrafe.<br />
   Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2005.</p>
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