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	<title>9/11/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/11/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2019 n.902</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-9-11-2019-n-902/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-9-11-2019-n-902/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2019 n.902</a></p>
<p>Pres. M. Filippi/Est. T. Capitanio Sul rapporto tra preesistente destinazione urbanistica e sopravvenute esigenze di tutela del paesaggio. Piano regolatore &#8211; Tutela del paesaggio  Il fatto che un suolo abbia ricevuto dal P.R.G. una destinazione che ne consente lo sfruttamento a fini edificatori non impedisce al Comune, in sede di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-9-11-2019-n-902/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2019 n.902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-9-11-2019-n-902/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2019 n.902</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Filippi/Est. T. Capitanio</span></p>
<hr />
<p>Sul rapporto tra preesistente destinazione urbanistica e sopravvenute esigenze di tutela del paesaggio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Piano regolatore &#8211; Tutela del paesaggio<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il fatto che un suolo abbia ricevuto dal P.R.G. una destinazione che ne consente lo sfruttamento a fini edificatori non impedisce al Comune, in sede di variante parziale o generale dello strumento urbanistico, di assegnare al lotto una destinazione che inibisce invece la trasformazione del territorio o ne riduce la potenzialità  edificatoria.Â </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>N. 00902/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00281/1999 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 281 del 1999, proposto da Società  P.A.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Felici Ranieri e Antonella Felici Bedetti, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Fabrizio Panzavuota, in Ancona, corso Mazzini n.73;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Grottammare, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Ortenzi, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;  Provincia di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Carla Cavaliere, domiciliata presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;  <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> dei seguenti atti:<br /> a) deliberazione del Consiglio Comunale di Grottammare n. 24 del 20 marzo 1995, con la quale sono state fissate le linee di indirizzo programmatico per l&#8217;impostazione della nuova pianificazione territoriale;<br /> b) deliberazione del C.C. di Grottammare n. 56 del 19 giugno 1997 con cui è stato adottato il nuovo piano regolatore generale;<br /> c) deliberazione del C.C. di Grottammare n. 10 del 2 e 3 febbraio 1998, avente ad oggetto: &#8220;Parere in merito alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del nuovo piano regolatore generale adottato&#8221;;<br /> d) deliberazione del C.C. di Grottammare n. 100 del 19 ottobre 1998, avente ad oggetto: &#8220;Nuovo piano regolatore generale del Comune di Grottammare. Determinazioni del Consiglio comunale in merito alle modifiche proposte dalla Provincia&#8221;;<br /> e) deliberazione della Giunta Provinciale di Ascoli Piceno n. 537 del 9 novembre 1998, con cui è stato approvato il piano regolatore generale del Comune di Grottammare in adeguamento al P.P.A.R.;<br /> f) tutti gli atti preparatori dei summenzionati provvedimenti, ancorchè non espressamente richiamati negli stessi.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grottammare e della Provincia di Ascoli Piceno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La ditta ricorrente, nella spiegata veste di proprietaria di un compendio immobiliare ricadente in località  Montesecco del territorio di Grottammare (foglio 16, p.lle 68 &#8211; giù  68/A &#8211; e 647 &#8211; giù  68/B), impugna i seguenti provvedimenti, adottati dal Comune e dalla Provincia di Ascoli Piceno:<br /> a) deliberazione del Consiglio Comunale di Grottammare n. 24 del 20 marzo 1995, con la quale sono state fissate le linee di indirizzo programmatico per l&#8217;impostazione della nuova pianificazione territoriale;<br /> b) deliberazione del C.C. di Grottammare n. 56 del 19 giugno 1997 con cui è stato adottato il nuovo piano regolatore generale;<br /> c) deliberazione del C.C. di Grottammare n. 10 del 2 e 3 febbraio 1998, avente ad oggetto: &#8220;Parere in merito alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del nuovo piano regolatore generale adottato&#8221;;<br /> d) deliberazione del C.C. di Grottammare n. 100 del 19 ottobre 1998, avente ad oggetto: &#8220;Nuovo piano regolatore generale del Comune di Grottammare. Determinazioni del Consiglio comunale in merito alle modifiche proposte dalla Provincia&#8221;;<br /> e) deliberazione della Giunta Provinciale di Ascoli Piceno n. 537 del 9 novembre 1998, con cui è stato approvato il piano regolatore generale del Comune di Grottammare in adeguamento al P.P.A.R.;<br /> f) tutti gli atti preparatori dei summenzionati provvedimenti, ancorchè non espressamente richiamati negli stessi.<br /> 2. Al riguardo, la ditta P.A.M. espone che:<br /> &#8211; l&#8217;area in questione, giù  interessata fin dal 1977 da un progetto di lottizzazione denominato &#8220;Montesecco&#8221;, nel previgente P.R.G. aveva destinazione a &#8220;Zona di espansione intensiva C3&#8221;;<br /> &#8211; in sede di adozione del nuovo P.R.G. l&#8217;area è stata riclassificata come &#8220;zona agricola collinare&#8221;;<br /> &#8211; considerate le significative modifiche introdotte con l&#8217;adozione del nuovo P.R.G., la ditta proprietaria dell&#8217;area ha presentato le osservazioni al Comune, evidenziando la preesistenza di un piano di lottizzazione convenzionato nel 1979 (e in seguito prorogato), l&#8217;avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del Comune, l&#8217;illogicità  di attribuire la destinazione a zona agricola ad un settore di un comparto che, per il resto, è stato quasi totalmente edificato;<br /> &#8211; il Comune ha controdedotto alle osservazioni, ma le ragioni esposte al riguardo non appaiono condivisibili.<br /> 3. Questi i motivi di ricorso:<br /> &#8211; violazione, falsa interpretazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 26 della L.R. 5 agosto 1992 n. 34, con particolare riferimento al quarto comma in connessione con la violazione, la falsa interpretazione e la falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 perchè, avendo il Comune operato una variante ad effetto speciale sull&#8217;area di proprietà  della società  ricorrente mutandone la destinazione, avrebbe dovuto motivare in modo rigoroso tale scelta individuando e specificando l&#8217;interesse pubblico sotteso e fare luogo anche alla comparazione dei diversi interessi, pubblico e privato, per mettere in evidenza la prevalenza dell&#8217;interesse pubblico rispetto a quello del privato;<br /> &#8211; violazione, falsa interpretazione e falsa applicazione della L.R. 8 marzo 1990 n. 13 con riferimento alle prescrizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. Eccesso di potere per errore sui presupposti, falsa rappresentazione della realtà , mancanza di doverose indagini essenziali. Contraddittorietà  ed ingiustizia manifesta. Sviamento;<br /> &#8211; violazione, falsa interpretazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 31 delle N.T.A. del P.P.A.R. in relazione ai vincoli pretestuosamente addotti dal Comune di Grottammare in sede di controdeduzioni alle osservazioni presentate dai privati. Eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà , errore sui presupposti. Contraddittorietà , illogicità , ingiustizia manifesta, sviamento.<br /> La società  ricorrente chiede altresì che il Tribunale disponga c.t.u. al fine di accertare il reale stato dei luoghi.<br /> 4. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Grottammare e la Provincia di Ascoli Piceno, chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 9 gennaio 2019.<br /> 5. Il ricorso non merita accoglimento.<br /> Va premesso che &#8211; come risulta dalla relazione generale al P.R.G. depositata in atti dalla difesa comunale l&#8217;11 aprile 2018 &#8211; il Comune di Grottammare ha colto l&#8217;occasione della revisione complessiva dello strumento urbanistico per risolvere quelli che, a giudizio dell&#8217;amministrazione in carica al momento dell&#8217;approvazione degli atti impugnati, erano stati errori del passato, soprattutto con riguardo ad alcune zone del territorio comunale, fra cui quella in cui ricade la proprietà  della società  ricorrente.<br /> Le zone in parola erano state infatti interessate da alcuni piani di lottizzazione approvati sul finire degli anni &#8217;70 del XX secolo e quasi tutti convenzionati negli anni successivi, per effetto dei quali le zone in questione avrebbero dovuto essere oggetto di una massiccia edificazione. Nel corso degli anni le singole lottizzazioni hanno subito vicende alterne, ma il dato comune ai vari comparti è stata la mancata integrale attuazione delle previsioni urbanistiche, di modo che molti lotti sono rimasti in tutto o in parte inedificati.<br /> Ritenendo di dover porre rimedio a tali scelte asseritamente errate e dovendo comunque tenere conto dei vincoli discendenti dal P.P.A.R. (approvato dal Consiglio Regionale nel 1989), l&#8217;amministrazione in carica ha deciso di modificare, con riguardo alle aree non ancora interessate dall&#8217;edificazione e che ricadevano nelle previsioni del P.P.A.R., la destinazione impressa dal previgente P.R.G. e dai rispettivi piani attuativi.<br /> Naturalmente tali scelte non sono state condivise dai proprietari interessati, i quali hanno proposto numerosi ricorsi davanti a questo T.A.R. Alcuni di questi ricorsi sono passati in decisione all&#8217;odierna udienza pubblica unitamente a quello in trattazione (ricorsi nn. 276/1999 R.G., n. 278/1999 R.G. e 280/1999 R.G.).<br /> Questa premessa è utile a dar conto del fatto che la scelta pianificatoria contestata con il presente ricorso non costituisce una decisione singolare ed estemporanea adottata dal Comune di Grottammare, ma si inserisce nel quadro di una strategia pianificatoria di sistema e va dunque giudicata tenendo presente il quadro di riferimento.<br /> 6. Passando dunque all&#8217;esame del primo motivo di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.<br /> 6.1. Per giurisprudenza consolidata, il fatto che un suolo abbia ricevuto dal P.R.G. una destinazione che ne consente lo sfruttamento a fini edificatori non impedisce al Comune, in sede di variante parziale o generale dello strumento urbanistico, di assegnare al lotto una destinazione che inibisce invece la trasformazione del territorio o ne riduce la potenzialità  edificatoria (<em>in terminis</em>, Cons. Stato, n. 5713/2005). Tale principio trova una parziale deroga solo se l&#8217;affidamento del proprietario discende da un piano attuativo giù  approvato, convenzionato e ancora efficace, dovendo in questo caso il Comune esplicitare in maniera puntuale ed esauriente le ragioni di pubblico interesse che giustificano la lesione del legittimo affidamento, fermo restando, perà², che una destinazione di zona precedentemente impressa non determina l&#8217;acquisizione, una volta e per sempre, di una aspettativa di edificazione non più¹ mutabile (così,Â <em>ex plurimis</em>, Cons. Stato, n. 3497/2011).<br /> 6.2. Nella specie, dagli atti del giudizio risulta che:<br /> &#8211; il piano di lottizzazione che interessa la proprietà  della società  ricorrente fu approvato nel 1978 e convenzionato nel 1979 (con prevista durata di sei anni). La validità  della convenzione è stata in seguito portata a dieci anni, con effetto fino al 1989;<br /> &#8211; come si evince dall&#8217;osservazione presentata dalla ditta ricorrente, l&#8217;edificazione è stata realizzata in molti dei lotti ricompresi nella lottizzazione e, con essa, le relative opere di urbanizzazione (opere che sono state realizzate dal Comune in sostituzione dei lottizzanti). Tuttavia, nel periodo 1992-1993 sono insorti problemi in merito alla realizzazione di una strada della lottizzazione, il che ha impedito il completamento delle opere private nella parte nord della collina di Montesecco.<br /> Pertanto, al momento dell&#8217;adozione del primo degli atti impugnati (deliberazione del C.C. n. 24/1995) la convenzione era definitivamente scaduta, con conseguente venir meno dell&#8217;affidamento della ditta P.A.M. circa la perdurante destinazione che al lotto in parola era stata impressa dal previgente strumento urbanistico.<br /> 6.3. Nelle controdeduzioni all&#8217;osservazione presentata dalla ricorrente, i progettisti del P.R.G. e il Comune hanno evidenziato i seguenti profili:<br /> &#8211; in primo luogo, l&#8217;intervento del Comune in sostituzione dei privati lottizzanti per l&#8217;esecuzione delle opere di urbanizzazione è avvenuto in adempimento a specifiche norme di legge e a clausole della convenzione di lottizzazione;<br /> &#8211; in secondo luogo, la decisione di non confermare l&#8217;edificabilità  per alcuni dei lotti della originaria convenzione di lottizzazione del 1979 riposa sul fatto che la lottizzazione &#8220;Montesecco&#8221; interessava due versanti della omonima collina separati da una strada (si veda la documentazione grafica e fotografica versata in atti dal Comune l&#8217;11 aprile 2018). Mentre la parte che interessava il versante sud della collina è stata quasi interamente attuata (ivi incluse le opere di urbanizzazione), la parte che interessava il versante nord è invece rimasta completamente inattuata, sia per difficoltà  di ordine tecnico legate alla eccessiva pendenza del versante, sia per l&#8217;impossibilità  giuridica di realizzare la strada interna alla lottizzazione (la quale avrebbe dovuto in parte occupare un terreno di proprietà  di uno dei lottizzanti, ma non ricompreso nel perimetro del piano attuativo);<br /> &#8211; in terzo luogo, la convenzione di lottizzazione, al momento dell&#8217;esame delle osservazioni, era scaduta da circa otto anni;<br /> &#8211; in quarto luogo, la decisione di non confermare l&#8217;edificabilità  dei lotti ricadenti nel versante nord è riconducibile sia all&#8217;obbligo di attuare le previsioni delle N.T.A. del P.P.A.R. relative alla tutela dei versanti (presentando l&#8217;area pendenze superiori al 30%), sia alla volontà  di tutelare ilÂ paesaggio per le parti non ancora compromesse dall&#8217;edificazione.<br /> 6.4. Parte ricorrente contesta tali motivazioni, evidenziando che:<br /> &#8211; poichè il Comune, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, si è sostituito ai privati (pretendendo da questi il versamento delle rispettive quote degli oneri concessori), non si comprende la ragione per cui le opere medesime non sono state realizzate anche a servizio dei lotti ricadenti nel versante nord;<br /> &#8211; non si possono ritenere esistenti vincoli di inedificabilità  assoluta, perchè ciù² vorrebbe dire che il Comune ha consentito l&#8217;edificazione in una zona ad alta pericolosità . In realtà , il versante nord non presenta una pendenza superiore a quella del versante sud;<br /> &#8211; il riferimento all&#8217;impossibilità  di realizzare la strada interna alla lottizzazione è un chiaro pretesto, visto che si tratta di arteria minore non prevista dal P.R.G.<br /> 6.5. Tali argomenti non sono perà² condivisibili, atteso che:<br /> &#8211; le vicende relative alla lottizzazione non sono rilevanti in questa sede, non essendo in discussione il fatto che, al momento dell&#8217;adozione del nuovo P.R.G., la lottizzazione era scaduta da circa otto anni, senza che la ditta ricorrente avesse manifestato il benchè minimo indizio della volontà  di attuare la pianificazione del 1978 (ad esempio chiedendo il rilascio della concessione edilizia);<br /> &#8211; nè può dirsi che la &#8220;colpa&#8221; di ciù² sia da attribuire al Comune per non aver realizzato le opere di urbanizzazione anche a servizio dei lotti ricadenti nel versante nord. Tali questioni avrebbero dovuto essere sollevate a suo tempo dai proprietari dei lotti in argomento, i quali avrebbero potuto proporre ricorso avverso l&#8217;inerzia del Comune oppure agire per la restituzione degli oneri concessori <em>inutiliter</em>Â versati e, una volta ottenuto il rimborso di tali somme, realizzare in proprio le opere di urbanizzazione mancanti;<br /> &#8211; nel merito, come si evince dalla documentazione fotografica depositata in giudizio l&#8217;11 aprile 2018, l&#8217;area <em>de qua</em>Â possiede le caratteristiche per essere classificata zona agricola collinare, trattandosi di una porzione importante di un &#8220;polmone verde&#8221; ancora esistente (altre considerazioni sul punto saranno espresse al successivo paragrafo 7.).<br /> Come si può agevolmente constatare, la decisione di procedere alla modifica della preesistente destinazione urbanistica dell&#8217;area <em>de qua</em>Â è tutt&#8217;altro che immotivata. Risulta infatti che il Comune,Â riscontrando le osservazioni presentate da alcuni comproprietari, ha illustrato in maniera esauriente le ragioni che sono alla base di una scelta che, in generale, è ampiamente discrezionale.<br /> Il primo motivo, nel suo complesso, va dunque respinto.<br /> 7. Venendo quindi ad esaminare il secondo gruppo di censure, il Collegio, con specifico riguardo alla destinazione a zona agricola impressa alla proprietà  P.A.M., osserva come parte ricorrente mostri di ignorare che, per giurisprudenza ormai consolidata, la destinazione a zona agricola è legittimamente attribuibile non solo ad aree vocate alle tradizionali attività  di coltivazione del fondo e alle altre riconducibili a quelle di cui all&#8217;art. 2135 c.c., ma anche a tutte quelle aree che il Comune intende sottrarre, in tutto o in parte, alle trasformazioni di natura edilizia (verde c.d. di tutela ambientale, verde attrezzato, etc. &#8211; in tal senso cfr. TAR Toscana, I, n. 1892 del 2004 e n. 4278 del 2005; Cons. Stato, IV, n. 721 del 2000 e n. 153 del 1990; V, n. 968 del 1993; TAR Lazio, II, n. 1028 del 1994; TAR Lombardia, Milano, I, n. 429 del 1996. Con specifico riguardo al P.R.G. di Grottammare si vedano anche le sentenze di questo Tribunale nn. 2816 del 2010 e 120 del 2016). Per cui non sono dirimenti le contestazioni svolte in ricorso circa il fatto che la parte dell&#8217;area in argomento non sarebbe idonea per lo svolgimento dell&#8217;attività  agricola, perchè il Comune di Grottammare non ha certamente inteso imprimere all&#8217;area la destinazione qui contestata perchè l&#8217;abbia ritenuta vocata per le attività  di cui alla L.R. n. 13/1990 e all&#8217;art. 2135 c.c., ma semplicemente per ragioni di tutela ambientale, nonchè per dare concreta attuazione a vincoli discendenti dal P.P.A.R.<br /> 8. Passando a trattare proprio di quest&#8217;ultimo profilo, si deve rilevare che parte ricorrente, pur deducendo assiomaticamente l&#8217;assenza di qualsivoglia vincolo di natura ambientale-paesistica, non ha ritenuto di comprovare tali assunti mediante l&#8217;allegazione delle planimetrie del P.P.A.R., mentre, come si è giù  detto, la difesa comunale, in data 11 aprile 2018, ha depositato copia delle tavole del P.R.G. in cui sono riportati i diversi vincoli introdotti dal Piano Paesistico Ambientale Regionale.<br /> Come si può agevolmente verificare dalla consultazione di tali tavole, l&#8217;area in argomento in parte è interessata da un ambito di tutela dei crinali (art. 32 delle N.T.A.), in parte da un ambito di tutela dei versanti (art. 33 delle N.T.A.).<br /> Ora, quand&#8217;anche rispondesse al vero che pure il versante sud presentava analoga pendenza, non per questo il Comune, in presenza di un&#8217;area non ancora edificata, era tenuto a perseverare negli errori commessi in passato.<br /> D&#8217;altra parte, rientra nella logica delle cose che un piano paesistico o un piano di assetto idrogeologico sopravvenuti possano determinare l&#8217;inedificabilità  di un&#8217;area che il P.R.G. aveva invece ritenuto trasformabile, così come rientra nella fisiologia della materia urbanistica il fatto che il Comune, a fronte di capacità  edificatoria non sfruttata, in sede di adozione del nuovo P.R.G. decida di eliminare o quantomeno ridurre la capacità  edificatoria assegnata ai lotto interessati.<br /> Anche questo gruppo di censure va dunque respinto e con esso l&#8217;istanza con cui la ditta ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre una c.t.u. finalizzata ad accertare lo stato dei luoghi (a questo riguardo va precisato che nel ricorso introduttivo si fa riferimento ad una perizia geologica che perà² non risulta depositata in giudizio, di talchè non sono stati forniti al Tribunale elementi tali da giustificare una c.t.u.).<br /> 9. In base a tutto quanto precede, il ricorso va respinto.<br /> Le spese di giudizio vanno perà² compensate, tenuto conto delle peculiarità  della vicenda sottostante.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa integralmente le spese del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2019 n.902</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-9-11-2019-n-902-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. M. Filippi/Est. T. Capitanio Piano regolatore &#8211; Tutela del paesaggio  Il fatto che un suolo abbia ricevuto dal P.R.G. una destinazione che ne consente lo sfruttamento a fini edificatori non impedisce al Comune, in sede di variante parziale o generale dello strumento urbanistico, di assegnare al lotto una destinazione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Filippi/Est. T. Capitanio</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;">Piano regolatore &#8211; Tutela del paesaggio<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Il fatto che un suolo abbia ricevuto dal P.R.G. una destinazione che ne consente lo sfruttamento a fini edificatori non impedisce al Comune, in sede di variante parziale o generale dello strumento urbanistico, di assegnare al lotto una destinazione che inibisce invece la trasformazione del territorio o ne riduce la potenzialità  edificatoria.Â </em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>N. 00902/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00281/1999 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 281 del 1999, proposto da Società  P.A.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Felici Ranieri e Antonella Felici Bedetti, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Fabrizio Panzavuota, in Ancona, corso Mazzini n.73;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Grottammare, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Ortenzi, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;  Provincia di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Carla Cavaliere, domiciliata presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;  <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> dei seguenti atti:<br /> a) deliberazione del Consiglio Comunale di Grottammare n. 24 del 20 marzo 1995, con la quale sono state fissate le linee di indirizzo programmatico per l&#8217;impostazione della nuova pianificazione territoriale;<br /> b) deliberazione del C.C. di Grottammare n. 56 del 19 giugno 1997 con cui è stato adottato il nuovo piano regolatore generale;<br /> c) deliberazione del C.C. di Grottammare n. 10 del 2 e 3 febbraio 1998, avente ad oggetto: &#8220;Parere in merito alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del nuovo piano regolatore generale adottato&#8221;;<br /> d) deliberazione del C.C. di Grottammare n. 100 del 19 ottobre 1998, avente ad oggetto: &#8220;Nuovo piano regolatore generale del Comune di Grottammare. Determinazioni del Consiglio comunale in merito alle modifiche proposte dalla Provincia&#8221;;<br /> e) deliberazione della Giunta Provinciale di Ascoli Piceno n. 537 del 9 novembre 1998, con cui è stato approvato il piano regolatore generale del Comune di Grottammare in adeguamento al P.P.A.R.;<br /> f) tutti gli atti preparatori dei summenzionati provvedimenti, ancorchè non espressamente richiamati negli stessi.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grottammare e della Provincia di Ascoli Piceno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La ditta ricorrente, nella spiegata veste di proprietaria di un compendio immobiliare ricadente in località  Montesecco del territorio di Grottammare (foglio 16, p.lle 68 &#8211; giù  68/A &#8211; e 647 &#8211; giù  68/B), impugna i seguenti provvedimenti, adottati dal Comune e dalla Provincia di Ascoli Piceno:<br /> a) deliberazione del Consiglio Comunale di Grottammare n. 24 del 20 marzo 1995, con la quale sono state fissate le linee di indirizzo programmatico per l&#8217;impostazione della nuova pianificazione territoriale;<br /> b) deliberazione del C.C. di Grottammare n. 56 del 19 giugno 1997 con cui è stato adottato il nuovo piano regolatore generale;<br /> c) deliberazione del C.C. di Grottammare n. 10 del 2 e 3 febbraio 1998, avente ad oggetto: &#8220;Parere in merito alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del nuovo piano regolatore generale adottato&#8221;;<br /> d) deliberazione del C.C. di Grottammare n. 100 del 19 ottobre 1998, avente ad oggetto: &#8220;Nuovo piano regolatore generale del Comune di Grottammare. Determinazioni del Consiglio comunale in merito alle modifiche proposte dalla Provincia&#8221;;<br /> e) deliberazione della Giunta Provinciale di Ascoli Piceno n. 537 del 9 novembre 1998, con cui è stato approvato il piano regolatore generale del Comune di Grottammare in adeguamento al P.P.A.R.;<br /> f) tutti gli atti preparatori dei summenzionati provvedimenti, ancorchè non espressamente richiamati negli stessi.<br /> 2. Al riguardo, la ditta P.A.M. espone che:<br /> &#8211; l&#8217;area in questione, giù  interessata fin dal 1977 da un progetto di lottizzazione denominato &#8220;Montesecco&#8221;, nel previgente P.R.G. aveva destinazione a &#8220;Zona di espansione intensiva C3&#8221;;<br /> &#8211; in sede di adozione del nuovo P.R.G. l&#8217;area è stata riclassificata come &#8220;zona agricola collinare&#8221;;<br /> &#8211; considerate le significative modifiche introdotte con l&#8217;adozione del nuovo P.R.G., la ditta proprietaria dell&#8217;area ha presentato le osservazioni al Comune, evidenziando la preesistenza di un piano di lottizzazione convenzionato nel 1979 (e in seguito prorogato), l&#8217;avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del Comune, l&#8217;illogicità  di attribuire la destinazione a zona agricola ad un settore di un comparto che, per il resto, è stato quasi totalmente edificato;<br /> &#8211; il Comune ha controdedotto alle osservazioni, ma le ragioni esposte al riguardo non appaiono condivisibili.<br /> 3. Questi i motivi di ricorso:<br /> &#8211; violazione, falsa interpretazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 26 della L.R. 5 agosto 1992 n. 34, con particolare riferimento al quarto comma in connessione con la violazione, la falsa interpretazione e la falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 perchè, avendo il Comune operato una variante ad effetto speciale sull&#8217;area di proprietà  della società  ricorrente mutandone la destinazione, avrebbe dovuto motivare in modo rigoroso tale scelta individuando e specificando l&#8217;interesse pubblico sotteso e fare luogo anche alla comparazione dei diversi interessi, pubblico e privato, per mettere in evidenza la prevalenza dell&#8217;interesse pubblico rispetto a quello del privato;<br /> &#8211; violazione, falsa interpretazione e falsa applicazione della L.R. 8 marzo 1990 n. 13 con riferimento alle prescrizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. Eccesso di potere per errore sui presupposti, falsa rappresentazione della realtà , mancanza di doverose indagini essenziali. Contraddittorietà  ed ingiustizia manifesta. Sviamento;<br /> &#8211; violazione, falsa interpretazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 31 delle N.T.A. del P.P.A.R. in relazione ai vincoli pretestuosamente addotti dal Comune di Grottammare in sede di controdeduzioni alle osservazioni presentate dai privati. Eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà , errore sui presupposti. Contraddittorietà , illogicità , ingiustizia manifesta, sviamento.<br /> La società  ricorrente chiede altresì che il Tribunale disponga c.t.u. al fine di accertare il reale stato dei luoghi.<br /> 4. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Grottammare e la Provincia di Ascoli Piceno, chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 9 gennaio 2019.<br /> 5. Il ricorso non merita accoglimento.<br /> Va premesso che &#8211; come risulta dalla relazione generale al P.R.G. depositata in atti dalla difesa comunale l&#8217;11 aprile 2018 &#8211; il Comune di Grottammare ha colto l&#8217;occasione della revisione complessiva dello strumento urbanistico per risolvere quelli che, a giudizio dell&#8217;amministrazione in carica al momento dell&#8217;approvazione degli atti impugnati, erano stati errori del passato, soprattutto con riguardo ad alcune zone del territorio comunale, fra cui quella in cui ricade la proprietà  della società  ricorrente.<br /> Le zone in parola erano state infatti interessate da alcuni piani di lottizzazione approvati sul finire degli anni &#8217;70 del XX secolo e quasi tutti convenzionati negli anni successivi, per effetto dei quali le zone in questione avrebbero dovuto essere oggetto di una massiccia edificazione. Nel corso degli anni le singole lottizzazioni hanno subito vicende alterne, ma il dato comune ai vari comparti è stata la mancata integrale attuazione delle previsioni urbanistiche, di modo che molti lotti sono rimasti in tutto o in parte inedificati.<br /> Ritenendo di dover porre rimedio a tali scelte asseritamente errate e dovendo comunque tenere conto dei vincoli discendenti dal P.P.A.R. (approvato dal Consiglio Regionale nel 1989), l&#8217;amministrazione in carica ha deciso di modificare, con riguardo alle aree non ancora interessate dall&#8217;edificazione e che ricadevano nelle previsioni del P.P.A.R., la destinazione impressa dal previgente P.R.G. e dai rispettivi piani attuativi.<br /> Naturalmente tali scelte non sono state condivise dai proprietari interessati, i quali hanno proposto numerosi ricorsi davanti a questo T.A.R. Alcuni di questi ricorsi sono passati in decisione all&#8217;odierna udienza pubblica unitamente a quello in trattazione (ricorsi nn. 276/1999 R.G., n. 278/1999 R.G. e 280/1999 R.G.).<br /> Questa premessa è utile a dar conto del fatto che la scelta pianificatoria contestata con il presente ricorso non costituisce una decisione singolare ed estemporanea adottata dal Comune di Grottammare, ma si inserisce nel quadro di una strategia pianificatoria di sistema e va dunque giudicata tenendo presente il quadro di riferimento.<br /> 6. Passando dunque all&#8217;esame del primo motivo di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.<br /> 6.1. Per giurisprudenza consolidata, il fatto che un suolo abbia ricevuto dal P.R.G. una destinazione che ne consente lo sfruttamento a fini edificatori non impedisce al Comune, in sede di variante parziale o generale dello strumento urbanistico, di assegnare al lotto una destinazione che inibisce invece la trasformazione del territorio o ne riduce la potenzialità  edificatoria (<em>in terminis</em>, Cons. Stato, n. 5713/2005). Tale principio trova una parziale deroga solo se l&#8217;affidamento del proprietario discende da un piano attuativo giù  approvato, convenzionato e ancora efficace, dovendo in questo caso il Comune esplicitare in maniera puntuale ed esauriente le ragioni di pubblico interesse che giustificano la lesione del legittimo affidamento, fermo restando, perà², che una destinazione di zona precedentemente impressa non determina l&#8217;acquisizione, una volta e per sempre, di una aspettativa di edificazione non più¹ mutabile (così,Â <em>ex plurimis</em>, Cons. Stato, n. 3497/2011).<br /> 6.2. Nella specie, dagli atti del giudizio risulta che:<br /> &#8211; il piano di lottizzazione che interessa la proprietà  della società  ricorrente fu approvato nel 1978 e convenzionato nel 1979 (con prevista durata di sei anni). La validità  della convenzione è stata in seguito portata a dieci anni, con effetto fino al 1989;<br /> &#8211; come si evince dall&#8217;osservazione presentata dalla ditta ricorrente, l&#8217;edificazione è stata realizzata in molti dei lotti ricompresi nella lottizzazione e, con essa, le relative opere di urbanizzazione (opere che sono state realizzate dal Comune in sostituzione dei lottizzanti). Tuttavia, nel periodo 1992-1993 sono insorti problemi in merito alla realizzazione di una strada della lottizzazione, il che ha impedito il completamento delle opere private nella parte nord della collina di Montesecco.<br /> Pertanto, al momento dell&#8217;adozione del primo degli atti impugnati (deliberazione del C.C. n. 24/1995) la convenzione era definitivamente scaduta, con conseguente venir meno dell&#8217;affidamento della ditta P.A.M. circa la perdurante destinazione che al lotto in parola era stata impressa dal previgente strumento urbanistico.<br /> 6.3. Nelle controdeduzioni all&#8217;osservazione presentata dalla ricorrente, i progettisti del P.R.G. e il Comune hanno evidenziato i seguenti profili:<br /> &#8211; in primo luogo, l&#8217;intervento del Comune in sostituzione dei privati lottizzanti per l&#8217;esecuzione delle opere di urbanizzazione è avvenuto in adempimento a specifiche norme di legge e a clausole della convenzione di lottizzazione;<br /> &#8211; in secondo luogo, la decisione di non confermare l&#8217;edificabilità  per alcuni dei lotti della originaria convenzione di lottizzazione del 1979 riposa sul fatto che la lottizzazione &#8220;Montesecco&#8221; interessava due versanti della omonima collina separati da una strada (si veda la documentazione grafica e fotografica versata in atti dal Comune l&#8217;11 aprile 2018). Mentre la parte che interessava il versante sud della collina è stata quasi interamente attuata (ivi incluse le opere di urbanizzazione), la parte che interessava il versante nord è invece rimasta completamente inattuata, sia per difficoltà  di ordine tecnico legate alla eccessiva pendenza del versante, sia per l&#8217;impossibilità  giuridica di realizzare la strada interna alla lottizzazione (la quale avrebbe dovuto in parte occupare un terreno di proprietà  di uno dei lottizzanti, ma non ricompreso nel perimetro del piano attuativo);<br /> &#8211; in terzo luogo, la convenzione di lottizzazione, al momento dell&#8217;esame delle osservazioni, era scaduta da circa otto anni;<br /> &#8211; in quarto luogo, la decisione di non confermare l&#8217;edificabilità  dei lotti ricadenti nel versante nord è riconducibile sia all&#8217;obbligo di attuare le previsioni delle N.T.A. del P.P.A.R. relative alla tutela dei versanti (presentando l&#8217;area pendenze superiori al 30%), sia alla volontà  di tutelare ilÂ paesaggio per le parti non ancora compromesse dall&#8217;edificazione.<br /> 6.4. Parte ricorrente contesta tali motivazioni, evidenziando che:<br /> &#8211; poichè il Comune, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, si è sostituito ai privati (pretendendo da questi il versamento delle rispettive quote degli oneri concessori), non si comprende la ragione per cui le opere medesime non sono state realizzate anche a servizio dei lotti ricadenti nel versante nord;<br /> &#8211; non si possono ritenere esistenti vincoli di inedificabilità  assoluta, perchè ciù² vorrebbe dire che il Comune ha consentito l&#8217;edificazione in una zona ad alta pericolosità . In realtà , il versante nord non presenta una pendenza superiore a quella del versante sud;<br /> &#8211; il riferimento all&#8217;impossibilità  di realizzare la strada interna alla lottizzazione è un chiaro pretesto, visto che si tratta di arteria minore non prevista dal P.R.G.<br /> 6.5. Tali argomenti non sono perà² condivisibili, atteso che:<br /> &#8211; le vicende relative alla lottizzazione non sono rilevanti in questa sede, non essendo in discussione il fatto che, al momento dell&#8217;adozione del nuovo P.R.G., la lottizzazione era scaduta da circa otto anni, senza che la ditta ricorrente avesse manifestato il benchè minimo indizio della volontà  di attuare la pianificazione del 1978 (ad esempio chiedendo il rilascio della concessione edilizia);<br /> &#8211; nè può dirsi che la &#8220;colpa&#8221; di ciù² sia da attribuire al Comune per non aver realizzato le opere di urbanizzazione anche a servizio dei lotti ricadenti nel versante nord. Tali questioni avrebbero dovuto essere sollevate a suo tempo dai proprietari dei lotti in argomento, i quali avrebbero potuto proporre ricorso avverso l&#8217;inerzia del Comune oppure agire per la restituzione degli oneri concessori <em>inutiliter</em>Â versati e, una volta ottenuto il rimborso di tali somme, realizzare in proprio le opere di urbanizzazione mancanti;<br /> &#8211; nel merito, come si evince dalla documentazione fotografica depositata in giudizio l&#8217;11 aprile 2018, l&#8217;area <em>de qua</em>Â possiede le caratteristiche per essere classificata zona agricola collinare, trattandosi di una porzione importante di un &#8220;polmone verde&#8221; ancora esistente (altre considerazioni sul punto saranno espresse al successivo paragrafo 7.).<br /> Come si può agevolmente constatare, la decisione di procedere alla modifica della preesistente destinazione urbanistica dell&#8217;area <em>de qua</em>Â è tutt&#8217;altro che immotivata. Risulta infatti che il Comune,Â riscontrando le osservazioni presentate da alcuni comproprietari, ha illustrato in maniera esauriente le ragioni che sono alla base di una scelta che, in generale, è ampiamente discrezionale.<br /> Il primo motivo, nel suo complesso, va dunque respinto.<br /> 7. Venendo quindi ad esaminare il secondo gruppo di censure, il Collegio, con specifico riguardo alla destinazione a zona agricola impressa alla proprietà  P.A.M., osserva come parte ricorrente mostri di ignorare che, per giurisprudenza ormai consolidata, la destinazione a zona agricola è legittimamente attribuibile non solo ad aree vocate alle tradizionali attività  di coltivazione del fondo e alle altre riconducibili a quelle di cui all&#8217;art. 2135 c.c., ma anche a tutte quelle aree che il Comune intende sottrarre, in tutto o in parte, alle trasformazioni di natura edilizia (verde c.d. di tutela ambientale, verde attrezzato, etc. &#8211; in tal senso cfr. TAR Toscana, I, n. 1892 del 2004 e n. 4278 del 2005; Cons. Stato, IV, n. 721 del 2000 e n. 153 del 1990; V, n. 968 del 1993; TAR Lazio, II, n. 1028 del 1994; TAR Lombardia, Milano, I, n. 429 del 1996. Con specifico riguardo al P.R.G. di Grottammare si vedano anche le sentenze di questo Tribunale nn. 2816 del 2010 e 120 del 2016). Per cui non sono dirimenti le contestazioni svolte in ricorso circa il fatto che la parte dell&#8217;area in argomento non sarebbe idonea per lo svolgimento dell&#8217;attività  agricola, perchè il Comune di Grottammare non ha certamente inteso imprimere all&#8217;area la destinazione qui contestata perchè l&#8217;abbia ritenuta vocata per le attività  di cui alla L.R. n. 13/1990 e all&#8217;art. 2135 c.c., ma semplicemente per ragioni di tutela ambientale, nonchè per dare concreta attuazione a vincoli discendenti dal P.P.A.R.<br /> 8. Passando a trattare proprio di quest&#8217;ultimo profilo, si deve rilevare che parte ricorrente, pur deducendo assiomaticamente l&#8217;assenza di qualsivoglia vincolo di natura ambientale-paesistica, non ha ritenuto di comprovare tali assunti mediante l&#8217;allegazione delle planimetrie del P.P.A.R., mentre, come si è giù  detto, la difesa comunale, in data 11 aprile 2018, ha depositato copia delle tavole del P.R.G. in cui sono riportati i diversi vincoli introdotti dal Piano Paesistico Ambientale Regionale.<br /> Come si può agevolmente verificare dalla consultazione di tali tavole, l&#8217;area in argomento in parte è interessata da un ambito di tutela dei crinali (art. 32 delle N.T.A.), in parte da un ambito di tutela dei versanti (art. 33 delle N.T.A.).<br /> Ora, quand&#8217;anche rispondesse al vero che pure il versante sud presentava analoga pendenza, non per questo il Comune, in presenza di un&#8217;area non ancora edificata, era tenuto a perseverare negli errori commessi in passato.<br /> D&#8217;altra parte, rientra nella logica delle cose che un piano paesistico o un piano di assetto idrogeologico sopravvenuti possano determinare l&#8217;inedificabilità  di un&#8217;area che il P.R.G. aveva invece ritenuto trasformabile, così come rientra nella fisiologia della materia urbanistica il fatto che il Comune, a fronte di capacità  edificatoria non sfruttata, in sede di adozione del nuovo P.R.G. decida di eliminare o quantomeno ridurre la capacità  edificatoria assegnata ai lotto interessati.<br /> Anche questo gruppo di censure va dunque respinto e con esso l&#8217;istanza con cui la ditta ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre una c.t.u. finalizzata ad accertare lo stato dei luoghi (a questo riguardo va precisato che nel ricorso introduttivo si fa riferimento ad una perizia geologica che perà² non risulta depositata in giudizio, di talchè non sono stati forniti al Tribunale elementi tali da giustificare una c.t.u.).<br /> 9. In base a tutto quanto precede, il ricorso va respinto.<br /> Le spese di giudizio vanno perà² compensate, tenuto conto delle peculiarità  della vicenda sottostante.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa integralmente le spese del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 9/11/2019 n.99</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-9-11-2019-n-99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-9-11-2019-n-99/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 9/11/2019 n.99</a></p>
<p>Nota a sentenza a Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; (Sezione Terza Bis) &#8211; sentenza del 30 luglio 2019 nr. 10151 a cura di Diotima Pagano Codice ISSN: 1972-3431 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; (Sezione Terza Bis) &#8211; sentenza del 30 luglio 2019 nr. 10151. E&#8217; illegittima,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-9-11-2019-n-99/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 9/11/2019 n.99</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-9-11-2019-n-99/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 9/11/2019 n.99</a></p>
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<p>Nota a sentenza a Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; (Sezione Terza Bis) &#8211; sentenza del 30 luglio 2019 nr. 10151 a cura di Diotima Pagano</p>
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<div style="text-align: right;"><strong>Codice ISSN:</strong><br /> 1972-3431</div>
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<p> <strong>Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; (Sezione Terza Bis) &#8211; sentenza del 30 luglio 2019 nr. 10151.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><em>E&#8217; illegittima, per difetto di motivazione, la valutazione di una Commissione per la abilitazione all&#8217;insegnamento universitario che non espliciti approfonditamente le ragioni per cui, ai sensi del D. M. n. 120 del 2016, le pubblicazioni scientifiche di un candidato non siano coerenti con le tematiche interdisciplinari pertinenti al settore concorsuale per cui si chiede l&#8217;abilitazione.</em></div>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Nota a sentenza a Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; (Sezione Terza Bis) &#8211; sentenza del 30 luglio 2019 nr. 10151 </strong></div>
<div style="text-align: right;"><strong>a cura di </strong><strong>Â di Diotima Pagano</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Â La sentenza in epigrafe offre l&#8217;occasione di riflettere su una cruciale modalità  selettiva: quella delle docenze universitarie: in sintesi, censura la valutazione collegiale che ha ritenuto un candidato non abilitante, espressa, tuttavia, in un contesto motivazionale non ritenuto esaustivo circa la (non) pertinenza dei temi trattati, nelle pubblicazioni, rispetto al settore concorsuale.<br /> Due, i passaggi motivazionali che il giudice amministrativo evidenzia.Â <em>In primis</em>, (riferisce la sentenza) la Commissione <em>&#8220;&#038;.. ha concluso che &#8220;il candidato non presenta complessivamente titoli e pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama internazionale della ricerca, come emerge dai risultati in termini di qualità  e originalità  per il settore concorsuale rispetto alle tematiche scientifiche affrontate. Conseguentemente ritiene che il candidato non possiede ancora la piena maturità  scientifica richiesta ..&#8221;.Â </em><br /> In secondo luogo, respinte le altre censure, il TAR ha accolto il gravame osservando:Â <em>&#8220;&#038;.la Commissione si è limitata ad affermare che le tematiche oggetto della produzione scientifica del candidato, rivolta prevalentemente alla pianificazione territoriale sotto l&#8217;aspetto ambientale, sono state affrontate &#8221; da un punto di vista spesso più¹ affine alla discipline urbanistiche o tecnologiche&#8221;;&#8221;Â </em><br /> <em>&#8220;&#038; è evidente che nel formulare tale giudizio l&#8217;organo in questione non ha in alcun modo tenuto conto della possibilità  che le suddette tematiche potessero rientrare nelle tematiche interdisciplinari, così come prescritto dal menzionato art.4, in quanto l&#8217;affermata affinità  alle discipline urbanistiche e tecnologiche imponeva, nondimeno, alla Commissione di illustrare le ragioni in forza delle quali era preclusa la possibilità  di tener conto di quanto previsto dal citato articolo 4 in ordine alle tematiche interdisciplinari.&#8221;</em><br /> Passando ai dati normativi, il testo di riferimento è, per quanto qui interessa, il D.M. n. 120 del 2016 il cui articolo 4 (&#8220;<em>Criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche&#8221;) </em>prevede che la Commissione valuti le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, secondo i seguenti criteri:<br /> <em>&#8220;a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;&#8221;&#038; b) l&#8217;apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità  della produzione scientifica, quotata all&#8217;interno del panorama nazionale ed internazionale della ricerca..&#8221;.</em><br /> L&#8217;interpretazione lessicale di tale decreto, nello specifico dell&#8217;articolo summenzionato, lascia intendere un approfondimento via via più¹ penetrante, richiesto alla Commissione di esame.<br /> In altri termini, la &#8220;coerenza&#8221; è il primo parametro di ingresso nella valutazione e costituisce &#8211; con un prestito linguistico dal linguaggio del processo &#8211; la verifica della ammissibilità  stessa del giudizio, nel senso che in presenza di materiali &#8220;incoerenti&#8221;, non si pone neanche la successiva scansione valutativa; parimenti d&#8217;esordio, è l&#8217;accertamento richiesto dalla lettera b) circa le collaborazioni.<br /> All&#8217;esito della perimetrazione individualizzante, che focalizza il bagaglio scientifico di ciascun candidato, si passa all&#8217;effettiva e decisiva valutazione (nel &#8220;merito&#8221;), testando la valenza del suo sapere esperto &#8220;nel panorama scientifico nazionale ed internazionale&#8221;.<br /> Ove l&#8217;interpretazione qui prospettata risultasse corretta, v&#8217;è una connessa implicazione che concerne i differenti carichi motivazionali imposti ai commissari.<br /> Se, si ribadisce, il &#8220;nocciolo duro&#8221; ex art. 4 D.M. cit., è la valutazione dei titoli nel panorama scientifico, su tale punto la Commissione dovrà Â <em>funditusÂ </em>spendersi nel motivare, nel mentre, affidata ad un più¹ lato parametro, è il test di ingresso, riferito a quanto prescritto dalle lettere a) e b): è, dunque, nella valutazione dei titoli &#8211; lettera c) &#8211; che si giocheranno le carte concorsuali del candidato in quanto, nella accentuata o meno &#8220;coerenza&#8221;, dovranno essi attestare la valenza del suo sapere accademico.<br /> Su questa base ricostruttiva, la sentenza appare criticabile.<br /> Invertendone i passaggi motivazionali che si sono richiamati, la chiusa finale sulla deficitaria motivazione risulta centralizzare un aspetto non così decisivo e che ben si prestava, da parte della Commissione, ad una valutazione stringata, d&#8217;ingresso valutativo: in ogni caso, &#8211; e tale è il contributo critico della presente nota &#8211; tutta assorbita nel giudizio negativo afferente al merito della produzione scientifica in quanto denotante l&#8217;assenza di titoli e pubblicazioni (si ribadisce) &#8220;<em>tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama internazionale della ricerca</em>..&#8221;.Â E&#8217; questo l&#8217;attendibile cuore motivazionale decidente e non quanto afferma il TAR ove rileva:Â <em>In definitiva, è fondamentale sottolinearlo, il contestato giudizio negativo si fonda unicamente sulla circostanza che le tematiche oggetto della produzione scientifica del candidato sono state affrontate da un punto di vista spesso più¹ affine alle discipline urbanistiche o tecnologiche che a quelle afferenti la progettazione architettonica, per cui emergeva &#8221; la figura di uno studioso la cui ricerca si concentra in gran parte su tematiche della pianificazione territoriale piuttosto che nell&#8217;ambito del progetto di architettura&#8221;.</em></p>
<p> In allegato il testo della sentenza<br /> </div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2019 n.7675</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-11-2019-n-7675/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2019 n.7675</a></p>
<p>Luigi Maruotti Pres., Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore; PARTI:(Alessandro V. C., Luca V. C., Isotta V. C. e Paola M., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alessandro Mantero c. il Comune di Riccione, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nicoletta Flamigni; la Provincia di Rimini, in persona del Presidente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-11-2019-n-7675/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2019 n.7675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-11-2019-n-7675/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2019 n.7675</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Maruotti Pres., Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore; PARTI:(Alessandro V. C., Luca V. C., Isotta V. C. e Paola M., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alessandro Mantero c. il Comune di Riccione, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nicoletta Flamigni; la Provincia di Rimini, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio e nei confronti della la s.r.l. M. Costruzioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; e con l&#8217;intervento di la signora Cinzia C., nella qualità  di amministratore pro tempore del Condominio cd. &#8220;Residence Nettuno&#8221; e i signori Omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Ettore Nesi)</span></p>
<hr />
<p>I soggetti lesi da un provvedimento che non abbiano proposto vittoriosamente un ricorso, si possano avvalere degli effetti sostanziali di una sentenza che abbia annullato il provvedimento in accoglimento di un ricorso altrui, quando la sentenza abbia inciso su un atto indivisibile che, oltre ad essere caratterizzato da una pluralità  di destinatari abbia anche un contenuto inscindibile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; giudizio di ottemperanza &#8211; soggetti legittimati &#8211; individuazione.<br /> 2.- Processo amministrativo &#8211; sentenza di annullamento &#8211; atto indivisibile dal contenuto inscindibile &#8211; atto collettivo -altri soggetti non ricorrenti &#8211; effetti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In via generale ed esclusiva legittimate, alla proposizione del giudizio di ottemperanza sono tutte e solo le parti la cui domanda sia stata accolta nel giudizio di cognizione concluso con la pronuncia oggetto della domanda di esecuzione, e non tutte quelle che abbiano tratto un vantaggio dalla medesima pronuncia, dal momento che il ricorso d&#8217;ottemperanza &#8211; sin dalla sua istituzione con la legge del 1889 &#8211; costituisce un rimedio volto ad ottenere l&#8217;esecuzione di una pronuncia giurisdizionale che abbia accolto una propria precedente domanda e che sia rimasta ineseguita.</em><br /> <em>2 . I soggetti lesi da un provvedimento, che non abbiano proposto vittoriosamente un ricorso, si possano avvalere degli effetti sostanziali di una sentenza che abbia annullato il provvedimento in accoglimento di un ricorso altrui (con conseguente irrilevanza dell&#8217;atto anche nei loro confronti), quando la sentenza abbia inciso su un atto indivisibile che, oltre ad essere caratterizzato da una pluralità  di destinatari, abbia un contenuto inscindibile, tale da non poter essere scisso in distinte ed autonome determinazioni, ovvero su un atto collettivo, che, parimenti, non possa essere ritenuto, all&#8217;esito del giudicato di annullamento, esistente per taluni o inesistente per altri.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Â Pubblicato il 09/11/2019<br /> <strong>N. 07675/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04911/2019 REG.RIC.</strong><br /> <strong>N. 05863/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4911 del 2019, proposto dai signori Alessandro V. C., Luca V. C., Isotta V. C. e Paola M., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alessandro Mantero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Comune di Riccione, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>Â rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nicoletta Flamigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Maria Paola Giorgi in Roma, via dei Gracchi, n. 128;<br /> la Provincia di Rimini, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> la s.r.l. M. Costruzioni, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> la signora Cinzia C., nella qualità  di amministratore <em>pro tempore</em>Â del Condominio cd. &#8220;Residence Nettuno&#8221; e i signori <em>Omissis</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> sul ricorso numero di registro generale 5863 del 2019, proposto dal signor Davide De Rosa, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandro Mantero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Comune di Riccione, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nicoletta Flamigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Maria Paola Giorgi in Roma, via dei Gracchi, n.128;  la Provincia di Rimini, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> la s.r.l. M. Costruzioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;ottemperanza</em></strong><br /> della sentenza del Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV n. 6738 del 2018, resa tra le parti, concernente<br /> l&#8217;annullamento della concessione edilizia rilasciata alla s.r.l. M. Costruzioni nel 2003 e delle relative norme di attuazione del piano regolatore generale in tema di distanze.<br /> Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Riccione;<br /> Visto l&#8217;atto di intervento della signora Cinzia C., nella qualità  di amministratore <em>pro tempore</em>Â del Condominio cd. &#8220;Residence Nettuno&#8221; e dei signori Elena Alai, Marcella Beretta, Giovanni Gambetti, Fabio Lucchi, Maria Rossi, Francesca Romana Rota, Paolo Travagli, Anna Maria D&#8217;Ambrosio, Catia Loschi, Giovanni Lugli, Alessandra Pippia, Federica Pippia e Francesco Veronesi;<br /> Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2019, il Cons. Giuseppa Carluccio e uditi per le parti l&#8217;avvocato Vittorio Chierroni su delega dell&#8217;avvocato Alessandro Mantero, l&#8217;avvocato Maria Paola Giorgi su delega dell&#8217;avvocato Nicoletta Flamigni, e l&#8217;avvocato Ettore Nesi.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La sentenza di questo Consiglio n. 6738 del 28 novembre 2018, passata in giudicato il 3 marzo 2019, che ha deciso i distinti appelli proposti dai proprietari di due fabbricati circostanti, accogliendoli in parte, con l&#8217;effetto di accogliere in parte gli originari ricorsi di primo grado, ha testualmente annullato &lt;&lt;1) la concessione edilizia rilasciata alla società  M. Costruzioni s.r.l., in data 10 aprile 2003; 2) l&#8217;art. III &#8211; 2.02, &#8220;Distanze tra edifici&#8221;, lett. d) delle NTA&#038;, nella parte in cui consentono di derogare alla distanza di tipo D3 anche in caso di sopraelevazioni.&gt;&gt;.<br /> 1.1. Sulla base di tale concessione edilizia è stato edificato un fabbricato avente destinazione residenziale, della consistenza di cinque piani fuori terra e di uno interrato ad uso autorimessa, previa demolizione dell&#8217;esistente fabbricato alberghiero, qualificato &#8220;marginale&#8221;, ubicato in Riccione, Viale Tasso, n. 83.<br /> 2. L&#8217;oggetto del presente giudizio è l&#8217;ottemperanza della citata sentenza di questo Consiglio.<br /> 2.1. Gli originari ricorrenti in primo grado e poi appellanti (rg n. 4911 del 2019) ed il proprietario di un altro edificio circostante (rg n. 5863 del 2019) hanno proposto distinti ricorsi per l&#8217;ottemperanza, esplicati da memorie.<br /> 2.2. In entrambi i giudizi si è costituito il Comune di Riccione, instando per l&#8217;inammissibilità  e il rigetto dei ricorsi, anche con memorie.<br /> 2.3. Nel giudizio proposto dagli originari appellanti (rg n. 4911 del 2019), si sono costituiti l&#8217;amministratore <em>pro tempore</em>del Condominio cd. &#8220;Residence Nettuno&#8221; ed i proprietari delle unità  immobiliari dell&#8217;edificio il cui titolo abilitativo è stato annullato, instando per l&#8217;inammissibilità  e il rigetto del ricorso, i quali hanno depositato memorie difensive.<br /> 2.4. La società  titolare del titolo abilitativo annullato e la Provincia di Rimini non si sono costituite.<br /> 3. I ricorsi proposti per l&#8217;ottemperanza della stessa sentenza vanno riuniti.<br /> 4. E&#8217; preliminare l&#8217;eccezione, sollevata dal Comune, di inammissibilità  del ricorso (rg n. 5863 del 2019) proposto dal proprietario di un edificio circostante, diverso da quelli i cui proprietari avevano prima proposto ricorso al T.a.r. e poi proposto appello.<br /> 4.1 Il ricorso è inammissibile.<br /> Sul punto la sezione non intende discostarsi dai consolidati principi affermati da questo Consiglio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6964; Sez. V, 6 marzo 2000, n. 1142; Sez. V, 9 aprile 1994, n. 276; Cons. giust. amm., 10 novembre 2005, n. 764), in forza dei quali:<br /> a) legittimate, in via generale ed esclusiva, alla proposizione del giudizio di ottemperanza sono tutte e solo le parti la cui domanda sia stata accolta nel giudizio di cognizione concluso con la pronuncia oggetto della domanda di esecuzione, e non tutte quelle che abbiano tratto un vantaggio dalla medesima pronuncia, dal momento che il ricorso d&#8217;ottemperanza &#8211; sin dalla sua istituzione con la legge del 1889 &#8211; costituisce un rimedio volto ad ottenere l&#8217;esecuzione di una pronuncia giurisdizionale che abbia accolto una propria precedente domanda e che sia rimasta ineseguita;<br /> b) i soggetti lesi da un provvedimento, che non abbiano proposto vittoriosamente un ricorso, si possano avvalere degli effetti sostanziali di una sentenza che abbia annullato il provvedimento in accoglimento di un ricorso altrui (con conseguente irrilevanza dell&#8217;atto anche nei loro confronti), quando la sentenza abbia inciso su un atto indivisibile che, oltre ad essere caratterizzato da una pluralità  di destinatari, abbia un contenuto inscindibile, tale da non poter essere scisso in distinte ed autonome determinazioni, ovvero su un atto collettivo, che, parimenti, non possa essere ritenuto, all&#8217;esito del giudicato di annullamento, esistente per taluni o inesistente per altri.<br /> 4.2. Nel caso di specie il ricorrente nel giudizio n. 5863 del 2019, che non è stato parte del giudizio di cognizione, ha proposto pertanto un ricorso di ottemperanza da dichiarare inammissibile, poichè ha chiesto l&#8217;esecuzione di una sentenza di accoglimento di un ricorso altrui.<br /> 5. Pure preliminari sono due ulteriori eccezioni; la prima è stata sollevata dai proprietari degli appartamenti dell&#8217;edificio del quale è stato annullato il titolo abilitativo, che lamentano la mancata notifica nei loro confronti del ricorso per l&#8217;ottemperanza; la seconda è stata sollevata dai ricorrenti in ottemperanza, i quali censurano l&#8217;atto di intervento dei proprietari, qualificato<em>Â ad opponendum</em>, per non essere stato prima notificato alle parti del giudizio di ottemperanza e poi tempestivamente depositato, ai sensi degli artt. 28, 50 e 97 c.p.a.<br /> 5.1. Entrambe le eccezioni sono infondate.<br /> 5.2. I proprietari degli appartamenti sono aventi causa dalla società  titolare della concessione edilizia nei confronti della quale si è svolto il processo originario; poichè ai sensi dell&#8217;art. 111, primo comma del c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, i ricorrenti per l&#8217;ottemperanza non avevano l&#8217;onere di notificare loro il ricorso.<br /> 5.3. Inoltre, i proprietari degli appartamenti, quali successori a titolo particolare, possono intervenire nel processo in corso tra le parti originarie, ai sensi dell&#8217;art. 111, secondo comma, c.p.c.. Questi, secondo la previsione dell&#8217;art. 267 c.p.c., intervengono nel processo presentando in udienza o depositando in segreteria una comparsa; poi è il cancelliere a darne notizia alle altre parti se la costituzione non è avvenuta in udienza. Ne consegue che i proprietari non avevano alcun onere di provvedere alla notifica dell&#8217;atto di costituzione alle altri parti, nè di rispettare un termine di deposito dello stesso.<br /> 5.4. In ogni caso, il contraddittorio si è completamente realizzato tra le parti prima dell&#8217;udienza di trattazione del ricorso.<br /> 5.5. Nessuna eccezione ha invece riguardato la legittimazione ad intervenire dell&#8217;amministratore <em>pro tempore</em>Â del condominio.<br /> 6. Prima di esaminare le questioni sottoposte al Collegio nel processo per l&#8217;ottemperanza, è opportuno dare atto dell&#8217;attività  posta in essere dal Comune dopo il passaggio in giudicato della sentenza:<br /> a) il 5 aprile 2019, il Comune ha inviato al titolare del titolo abilitativo e ai suoi aventi causa, e per conoscenza agli originari ricorrenti, comunicazione di apertura del procedimento sanzionatorio,Â <em>ex</em>Â artt. 13 e ss. della l.r n. 23 del 2004, assegnando il termine di 30 giorni dalla notifica per le possibili osservazioni; ha informato in ordine alla possibilità  di presentare istanza al SUAP, ai sensi degli artt. 17 e 19 della stessa legge regionale, al fine di ottenere, in presenza dei relativi presupposti, titolo abilitativo in sanatoria; circostanza, quest&#8217;ultima, che avrebbe sospeso il procedimento sanzionatorio;<br /> b) il 6 agosto 2019, in risposta alle osservazioni formulate dai proprietari degli appartamenti e dai proprietari dei fabbricati circostanti, il Comune ha precisato:<br /> &#8211; che sarebbe illegittimo applicare solamente l&#8217;art. 38 t.un. edil. (art. 19 l. r. cit.) all&#8217;ultimo piano dell&#8217;edificio, riconosciuto dalla sentenza abusivo per il contrasto con il d.m. n. 1444 del 1968, perchè è stata annullata l&#8217;intera concessione edilizia, con la conseguenza della necessità  di affrontare la questione dell&#8217;assenza di titolo anche della parte sottostante dell&#8217;edificio;<br /> &#8211; che la demolizione non è l&#8217;unico possibile esito del procedimento, perchè può essere valutata: I) la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria (artt. 19 l. r. cit. e 38 t.un. edil.), in presenza dei presupposti applicativi costituiti dalla inscindibilità  strutturale dell&#8217;ultimo piano, rispetto alla porzione del fabbricato che è conforme al d.m. 144 del 1968 e alla pianificazione, e dal conseguente pregiudizio statico derivante dalla demolizione; II) la contestuale presentazione della domanda di sanatoria <em>ex</em>Â art. 17 della l.r., per la restante parte dell&#8217;edificio compresa nella sagoma originaria;<br /> &#8211; che, la mancanza anche solo di una delle due richieste, comporterebbe l&#8217;adozione dell&#8217;ordine di demolizione.<br /> Quindi, il Comune ha assegnato il termine di 60 giorni per la presentazione al SUAP di tali richieste.<br /> 6.1. Allo stato, agli atti del processo non risultano pervenute richieste di sanatoria.<br /> 7. Il ricorso per l&#8217;ottemperanza (rg n. 4911 del 2019) degli originari ricorrenti dinanzi al T.a.r. e poi appellanti, notificato il 24 maggio, è stato depositato il successivo 10 giugno 2019; sono seguite le note di replica, depositate l&#8217;11 ottobre del 2019.<br /> I ricorrenti hanno chiesto al giudice dell&#8217;ottemperanza di ordinare al Comune la demolizione dell&#8217;intero edificio entro un termine perentorio, e di nominare un commissario <em>ad acta</em>Â per il caso di inottemperanza, non residuando alcuno spazio per valutazioni da parte del Comune in ordine alla sanatoria.<br /> Essi sostengono:<br /> &#8211; che il giudicato di annullamento del titolo edilizio di un fabbricato di più¹ piani, integrante una nuova costruzione con cambio di destinazione da alberghiero a residenziale, previa demolizione dell&#8217;edificio preesistente, non consente di distinguere la &#8220;<em>parte in sagoma e la parte extrasagoma</em>&#8220;, e, per la tipologia dell&#8217;intervento realizzato, rinviano alle relazioni tecniche di parte depositate dinanzi al T.a.r., riportando tutte le violazioni in tema di distanze in esse individuate;<br /> &#8211; che l&#8217;annullamento del titolo edilizio per la violazione di una norma inderogabile sulle distanze tra pareti finestrate imposta dal d.m. del 1968, integrando un vizio sostanziale non emendabile, rende l&#8217;opera interamente abusiva, con conseguente obbligatoria sanzione demolitoria, non potendo riguardare l&#8217;eventuale impossibilità  tecnica della demolizione di solo una parte delle opere abusive, mentre l&#8217;art. 38 del testo unico sull&#8217;edilizia varrebbe solo nel caso di una parte abusiva se la demolizione creasse un rischio anche per la parte non abusiva.<br /> 8. Il Comune ha sostenuto che dal giudicato discende una abusività  circoscritta all&#8217;ultimo piano dell&#8217;edificio cui, in presenza dei presupposti, può applicarsi l&#8217;art. 19 l.r., corrispondente all&#8217;art. 38 del testo unico sull&#8217;edilizia, mentre per la parte legittima perchè conforme alla legge e alla pianificazione, ma oramai priva di titolo perchè esso è stato integralmente annullato, può applicarsi l&#8217;art. 17 della l.r. cit. Il Comune ha aggiunto che il procedimento avviato rispetta questi criteri.<br /> 9. I proprietari degli appartamenti facenti parte dell&#8217;edificio in argomento hanno eccepito preliminarmente l&#8217;inammissibilità  del ricorso perchè tende a conseguire un ordine di demolizione da parte del giudice amministrativo in riferimento a poteri non ancora esercitati.<br /> Nel merito, essi hanno dedotto che l&#8217;obbligo di demolizione dell&#8217;intero edificio non deriva come conseguenza necessitata dalla sentenza da ottemperare, dalla quale scaturirebbe, invece, l&#8217;obbligo di vagliare la possibilità  dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 19 l.r e dell&#8217;art. 38 del testo unico sull&#8217;edilizia in ragione della salvaguardia delle parti dell&#8217;edificio non abusive oltre che dell&#8217;affidamento degli acquirenti in buona fede.<br /> 10. La questione sottoposta dalle parti al giudice dell&#8217;ottemperanza è la portata delÂ <em>decisum</em>Â della sentenza ottemperanda; i ricorrenti sostengono che il Comune non ha ottemperato al giudicato perchè, per le parti fuori sagoma, ha prospettato la possibile sanatoria con sanzione pecuniaria, ferma restando la necessità  di sanatoria per il resto dell&#8217;edificio, mentre avrebbe dovuto ordinare la demolizione dell&#8217;intero quale conseguenza necessaria dell&#8217;annullamento del titolo edilizio, anche per violazioni diverse da quelle relative alle distanze tra edifici, e della insanabilità  della violazione delle distanze riscontrata.<br /> 11. La tesi dei ricorrenti non può essere condivisa sulla base delle argomentazioni della sentenza da ottemperare.<br /> 11.1. In primo luogo, la sentenza (Â§ 33) espone la disciplina urbanistica ed edilizia relativa all&#8217;intervento in argomento, di trasformazione di strutture alberghiere marginali in fabbricati residenziali (UF5), consistente in &#8220;d<em>emolizione e ricostruzione secondo criteri di riqualificazione ambientale e funzionale</em>&#8221; (NC4), sottoposta a norme specifiche derogatorie riguardo alla distanza dai confini di proprietà , alla distanza tra fabbricati, alla distanza dal confine per visuale libera.<br /> 11.2. Le censure che gli appellanti avevano riproposto, relativamente alla disciplina derogatoria attinente alla distanza dai confini di proprietà  e alla distanza dal confine per visuale libera, sono state espressamente rigettate dalla sentenza (Â§ 34), perchè riconducibili ad una valutazione di merito dell&#8217;amministrazione.<br /> 11.3. Sono state espressamente rigettate anche le censure riproposte rispetto alla violazione della normativa antisismica (Â§ 36).<br /> 11.3.1. Non sono state proprio oggetto della sentenza altre violazioni (la normativa igienico sanitaria, la impedita fruibilità  dei posti auto, la disciplina a tutela dei disabili) che i ricorrenti richiamano attraverso le consulenze di parte depositate in primo grado.<br /> 11.4. Invece, è stata accolta la censura concernente la disciplina derogatoria attinente alla distanza tra fabbricati.<br /> Il piano regolatore generale (art. III &#8211; 2.02, punto &#8220;D3 &#8211; Distanze tra edifici&#8221;), dopo aver richiamato in generale (lett. b) per gli interventi di nuova costruzione l&#8217;osservanza del d.m. n. 1444 del 1968, stabiliva che «<em>per le unità  UF5, in caso di intervento NC4, non è dovuto il rispetto della distanza di tipo D3, qualora l&#8217;intervento operi all&#8217;interno del sedime dell&#8217;edificio</em>» (lett. d).<br /> La sentenza ottemperanda, dopo aver richiamato i principi generali in tema di inderogabilità  del d.m. in argomento (l&#8217;intero Â§ 35), ed in particolare dell&#8217;art. 9, laddove dispone la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, come regola da rispettarsi in tutti i casi, ha partitamente preso in esame la fattispecie (Â§ 35.2.), ritenendo illegittima la decisione del T.a.r. che consentiva di distinguere tra pareti della medesima altezza e pareti di differente altezza.<br /> 11.4.1. Più¹ specificamente, la sentenza da ottemperare ha rilevato (Â§ 35):<br /> &#8211; che la distanza di dieci metri tra edifici antistanti va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano, riferendo tale calcolo a tutte le pareti finestrate e non soltanto a quella principale, prescindendo dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela, indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell&#8217;edificio preesistente, o della progettata sopraelevazione, ovvero ancora che si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all&#8217;altra;<br /> &#8211; che per nuova costruzione si deve intendere non solo la realizzazione <em>a fundamentis</em>Â di un fabbricato, ma anche qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che ne comporti l&#8217;aumento della sagoma d&#8217;ingombro, direttamente incidendo sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti, e ciù² anche indipendentemente dalla realizzazione o meno di una maggiore volumetria o dall&#8217;utilizzabilità  della stessa a fini abitativi;<br /> &#8211; che la sopraelevazione deve essere considerata come nuova costruzione e può essere di conseguenza eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante; risultando inapplicabile il criterio di prevenzione, che si esaurisce con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della prima costruzione.<br /> 11.4.2. Poi, facendo applicazione dei principi richiamati (Â§ 35.2.), la sentenza ha rilevato:<br /> &#8211; l&#8217;illegittimità  delle NTA nella parte in cui stabiliscono che «<em>per le unità  UF5, in caso di intervento NC4, non è dovuto il rispetto della distanza di tipo D3, qualora l&#8217;intervento operi all&#8217;interno del sedime dell&#8217;edificio</em>» senza escludere le sopraelevazioni;<br /> &#8211; l&#8217;illegittimità  del titolo abilitativo impugnato, perchè la parte fuori sagoma dell&#8217;edificio, progettata in sopraelevazione rispetto a quello preesistente, pur mantenendosi nella stessa area di sedime, non rispetta la distanza di metri 10 tra pareti finestrate nei lati Migani (m. 8.15), Martelli (m. 7.65) e su via Pergolesi (9.20.), come emerge dall&#8217;elaborato planivolumetrico inserito nelle memorie depositate in data 12 febbraio 2018.<br /> 11.4.3. In definitiva, fermo l&#8217;annullamento dell&#8217;intero titolo edilizio, la violazione delle norme inderogabili è stata rinvenuta solo per le parti &#8220;fuori sagoma&#8221; in sopraelevazione del nuovo edificio rispetto a quello originario demolito, come inequivocabilmente emerge:<br /> &#8211; dal richiamo espresso dei principi inderogabili sulle distanze nel caso di aumento della sagoma d&#8217;ingombro e di sopraelevazione, da considerarsi come nuova costruzione;<br /> &#8211; dal superamento della tesi del T.a.r. di una distinzione rispetto a pareti di diversa altezza;<br /> &#8211; dall&#8217;individuazione della violazione della distanza di ml 10 solo per la parte soprelevata, mediante l&#8217;esatta indicazione delle minori distanze come risultanti dalla planimetria richiamata, mentre non si richiamano le distanze più¹ ravvicinate rispetto ai piani sottostanti, pure presenti nella planimetria; &#8211; dal dispositivo, che annulla la deroga sulle distanze &#8220;<em>anche in caso di sopraelevazioni</em>&#8220;.<br /> 11.4.4. In conclusione, il Comune ha rettamente inteso la portata del giudicato scaturito dalla sentenza in argomento, avviando il procedimento per l&#8217;irrogazione delle sanzioni ai sensi dell&#8217;art. 13 della legge regionale n. 23 del 2004 e facendo salva la possibilità  dell&#8217;applicazione degli artt. 17 e 19 della stessa legge.<br /> 11.4.4.1. Resta da precisare, come rilevano i ricorrenti, che non risulta corretto il riferimento del Comune &#8220;<em>all&#8217;ultimo piano dell&#8217;edificio</em>&#8221; ai fini della verifica dei presupposti per l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 19 cit., perchè &#8211; come dapprima chiarito &#8211; sono stati costruiti in violazione della disciplina delle distanze i piani &#8220;<em>fuori sagoma</em>&#8221; quali risultanti dalla piantina richiamata in sentenza e, quindi, il terzo e il quarto piano.<br /> 12. Sulla base delle argomentazioni che precedono:<br /> &#8211; va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal proprietario dell&#8217;edificio circostante che non ha partecipato al giudizio di cognizione (rg n. 5863 del 2019);<br /> &#8211; va rigettato il ricorso proposto dagli originari ricorrenti nel giudizio di cognizione (rg n. 4911 del 2019).<br /> 13. In ragione della specificità  della controversia, sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese processuali del presente giudizio.<br /> 13.1. In mancanza di costituzione della società  titolare del titolo abilitativo e della Provincia di Rimini, nei loro confronti non sussistono i presupposti per la decisione in ordine alle spese processuali.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti (rg n. 4911 del 2019 e rg n. 5863 del 2019), così provvede:<br /> a) dichiara inammissibile il ricorso rg n. 5863 del 2019;<br /> b) rigetta il ricorso rg n. 4911 del 2019;<br /> c) compensa integralmente le spese processuali del presente giudizio tra le parti costituite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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