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	<title>9/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.4935</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-4935/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-4935/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.4935</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini del riesame, la scheda valutativa redatta sulla persona di un Comandante di Stazione C.C. per il periodo dall&#8217;1.1.2010 al 31.12.2010, poiche&#8217; e&#8217; ravvisabile una carenza di motivazione del giudizio espresso nella scheda valutativa impugnata, laddove caratteristiche permanenti del militare, difficilmente suscettibili di modificarsi nel tempo, vengono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-4935/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.4935</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-4935/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.4935</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini del riesame, la scheda valutativa redatta sulla persona di un Comandante di Stazione C.C. per il periodo dall&#8217;1.1.2010 al 31.12.2010, poiche&#8217; e&#8217; ravvisabile una carenza di motivazione del giudizio espresso nella scheda valutativa impugnata, laddove caratteristiche permanenti del militare, difficilmente suscettibili di modificarsi nel tempo, vengono giudicate in modo deteriore rispetto alla precedente scheda, senza che si evincano le ragioni di tale giudizio peggiorativo; il danno grave e irreparabile sussiste in quanto il giudizio espresso nella scheda valutativa impugnata ridonda sui successivi atti e, in particolare, sul provvedimento di trasferimento ad altra sede di servizio, oggetto di separato ricorso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04935/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07901/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7901 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero della Difesa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Alberto Caltagirone</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA &#8211; SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n. 00309/2011, resa tra le parti, concernente SCHEDA VALUTATIVA ANNO 2010	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 il Cons. Raffaele Potenza e udito per la parte l’avvocato Daniela Giacobbe;	</p>
<p>&#8211; rilevato che la domanda di sospensione non risulta supportata da alcun pregiudizio grave ed irreparabile che, a carico della posizione azionata dall’appellante, deriverebbe dall’annullamento disposto dal TAR;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello cautelare.	</p>
<p>Nulla spese.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Anna Leoni, Presidente FF<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-4935/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.4935</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.4954</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-4954/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-4954/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-4954/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.4954</a></p>
<p>Non va sospesa la revoca dell&#8217;aggiudicazione provvisoria, da parte di un Comune, della gestione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici e degli impianti tecnologici a servizio di un tunnel Ravone ed il contestuale affidamento al Raggruppamento controinteressato, collocatosi al secondo posto della graduatoria di merito, in particolare contestando il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-4954/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.4954</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-4954/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.4954</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la revoca dell&#8217;aggiudicazione provvisoria, da parte di un Comune, della gestione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici e degli impianti tecnologici a servizio di un tunnel Ravone ed il contestuale affidamento al Raggruppamento controinteressato, collocatosi al secondo posto della graduatoria di merito, in particolare contestando il bando di gara nella parte in cui reca la definizione del &#8220;Servizio analogo&#8221;, con specifico riferimento al cd. &#8220;Servizio principale&#8221; oggetto di affidamento, se ed in quanto detta definizione sia stata interpretata non secondo il canone della analogia, bensì della identità delle prestazioni. In primo grado si e&#8217; ritenuta non sussistente l’analogia del servizio prestato dalla ricorrente per quanto concerne il sistema informativo, come richiesto dal disciplinare di gara, mentre in appello non e&#8217; stata ritenuta rilevante l’ulteriore documentazione prodotta a sostegno dell’analogia del servizio prestato presso il Comune di Foggia con quello oggetto della gara, che doveva essere depositata esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara; rilevato che d’altra parte l’avvenuta stipula del contratto di appalto rende prevalente l’interesse pubblico alla sua esecuzione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04954/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07968/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7968 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>SMAIL S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Mastragostino e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Manzi in Roma, via Confalonieri, n. 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI BOLOGNA</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Stella Richter e Giulia Carestia, con domicilio eletto presso l’avv. Giorgio Stella Richter in Roma, via Orti della Farnesina 126;<br />	<br />
<b>SETTORE GARE DEL COMUNE DI BOLOGNA</b>, DOTT.SSA <b>RAFFAELLA BRUNI</b>, <b>Direttore Settore Lavori Pubblici del Comune di Bologna</b>, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>CITELUM S.A.</b>, in proprio e quale capogruppo mandataria ATI con <b>CPL Concordia</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia, Mauro Barberio e Luigi Migliarotti, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;<br />	<br />
<b>ARISTEA SERVICE s.c.r.l.</b>, non costituita in giudizio;<br />	<br />
<b>CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI &#8211; CCC Soc. Coop.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Piazza, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Piazza in Roma, via Luigi Robecchi Brichetti, n. 10; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
ordinanza cautelare del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA &#8211; BOLOGNA: SEZIONE II n. 00718/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI E IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DEL TUNNEL RAVONE;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bologna, di Citelum S.a., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’Ati con CPL Consordia, e del Consorzio Cooperative Costruzioni &#8211; Ccc Soc. Coop.;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Carpani, per delega dell&#8217;Avv. Mastragostino, Mazzeo, per delega dell&#8217;Avv. Manzi, Stella Richter, Clarizia, Migliarotti eVannicielli, per delega dell&#8217;Avv. Piazza;	</p>
<p>Ritenuto che i motivi di gravame non appaiono supportati dal necessario fumus boni iuris, non potendo ignorarsi che l’ulteriore documentazione prodotta a sostegno dell’analogia del servizio prestato presso il Comune di Foggia con quello oggetto della gara doveva essere depositata esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara;<br />	<br />
Rilevato che d’altra parte l’avvenuta stipula del contratto di appalto rende prevalente l’interesse pubblico alla sua esecuzione;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 7968/2011).	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-4954/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.4954</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.4922</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-4922/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-4922/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-4922/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.4922</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini del riesame, la sentenza che respinge il ricorso di un&#8217;impresa estrattiva con viabilita&#8217; adiacente ad una cava in esercizio, che impugni il diniego autorizzazione al transito in deroga su strade comunali, se e&#8217; stato negato un regime di deroga, in assenza della possibile adozione di una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-4922/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.4922</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-4922/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.4922</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini del riesame, la sentenza che respinge il ricorso di un&#8217;impresa estrattiva con viabilita&#8217; adiacente ad una cava in esercizio, che impugni il diniego autorizzazione al transito in deroga su strade comunali, se e&#8217; stato negato un regime di deroga, in assenza della possibile adozione di una disciplina del transito dei veicoli che, tenuto conto anche delle osservazioni presentabili dalla impresa ricorrente, ponga un quadro di graduazione e di proporzionalità delle limitazioni da imporre. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04922/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08099/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8099 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Green Ground S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Ettore Verino, Annamaria Tassetto, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Mario Ettore Verino in Roma, via Barnaba Tortolini N.13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Loria</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Primo Michielan e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Confalonieri, 5; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Comune di Rossano Veneto</b>, non costituito; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE II n. 01120/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA &#8211; RIS.DANNI	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Loria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Verino, Zambelli, Mazzeo, per delega dell&#8217;Avv. Manzi, e Michielan;	</p>
<p>Considerato che ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, l’appello appare assistito da adeguato fumus boni iuris circa l’esito della controversia e che risulta ricorrere danno grave e irreparabile per l’appellante, essendo stato denegato un regime di deroga, in assenza della possibile adozione di una disciplina del transito dei veicoli che, tenuto conto anche delle osservazioni presentabili dalla ditta ricorrente, ponga un quadro di graduazione e di proporzionalità delle limitazioni da imporre;<br />	<br />
Ritenuto che l’appello cautelare meriti, pertanto, accoglimento ai fini del riesame della problematica da parte del Comune, nei termini suindicati;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, che per la natura del contenzioso, ricorrano giusti motivi perché le spese della attuale fase cautelare siano compensate tra le parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 8099/2011) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare come in motivazione.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-4922/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.4922</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2011 n.294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2011-n-294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2011-n-294/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2011 n.294</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Cassese sull&#8217;incompatibilità tra l&#8217;ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia 1. Elezioni – Legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2011-n-294/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2011 n.294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2011-n-294/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2011 n.294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Cassese</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;incompatibilità tra l&#8217;ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Elezioni – Legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali) – Mancata previsione dell’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della provincia regionale – Asserita violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e art. 9 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) – Illegittimità costituzionale;</p>
<p>2.	Elezioni – Art. 10-sexies, comma 1-bis, legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali) &#8211; Incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della provincia regionale – Accertamento giudiziale – Termine per esercitare il diritto di opzione – Mancata previsione della decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza &#8211; Asserita violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e art. 9 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) – Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	È costituzionalmente illegittima la legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale; </p>
<p>2.	E&#8217; costituzionalmente illegittimo l’art. 10-sexies, comma 1-bis, della legge regionale n. 29 del 1951, così come modificato dall’art. 1 della legge della Regione siciliana 7 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui prevede che, «Ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 294<br />	<br />
ANNO 2011</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: <br />	<br />
<b><br />	<br />
Presidente</b>: Alfonso QUARANTA; <br />	<br />
<b>Giudic</b>i : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino Cassese, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,</p>
<p>ha pronunciato la seguente <b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), e dell’art. 10-<i>sexies</i>, comma 1-<i>bis</i>, della legge regionale n. 29 del 1951, così come modificato dall’art. 1 della legge della Regione siciliana 7 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), promosso dal Tribunale di Palermo, nel procedimento vertente tra L.P. e G.F. ed altri, con ordinanza del 16 luglio 2010, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale </i> della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2010.<br />	<br />
<i>Visti </i>gli atti di costituzione di L.P. e di G.F. nonché gli atti di intervento di M.C.M.A., e quello, fuori termine, di R.G.N.; <br />	<br />
<i>udito </i>nell’udienza pubblica del 4 ottobre 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese;<br />	<br />
<i>uditi </i>gli avvocati Antonio Catalioto per L.P., Salvatore Raimondi e Massimo Dell’Utri per G.F.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />	<br />
</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. – Con ordinanza del 16 luglio 2010 (reg. ord. n. 390 del 2010), il Tribunale di Palermo, prima sezione civile, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e all’art. 9 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), «nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della provincia regionale», e dell’art. 10-<i>sexies</i>, comma 1-<i>bis</i>, della legge della Regione siciliana n. 29 del 1951, come modificato dall’art. 1 della legge della Regione siciliana 7 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui prevede che, «Ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza». <br />	<br />
L’incidente di costituzionalità è stato promosso nel corso del giudizio avente a oggetto l’accertamento dell’intervenuta decadenza di G.F. dalla carica di deputato della Regione siciliana per sopravvenuta incompatibilità, causata dalla nomina del medesimo alla carica di presidente della Provincia di Caltanissetta. Riferisce il Tribunale rimettente che, ad avviso della ricorrente nel giudizio principale, la causa di incompatibilità sopravvenuta avrebbe dovuto essere rimossa dal deputato regionale entro il termine di trenta giorni decorrenti dall’assunzione delle funzioni di presidente della Provincia, o dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla carica di deputato regionale. Tale disciplina si ricaverebbe da una lettura costituzionalmente orientata della legge regionale n. 29 del 1951, che, secondo la ricorrente, si renderebbe necessaria a seguito della sentenza n. 143 del 2010. Avendo la Corte, con tale pronuncia, dichiarato l’illegittimità della legge regionale n. 29 del 1951, come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco o assessore di un Comune con popolazione superiore a ventimila abitanti, si dovrebbe, altresì, riconoscere l’esistenza dell’analoga incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della Provincia regionale.<br />	<br />
1.1. – Con riferimento alla questione relativa alla legge regionale n. 29 del 1951, come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, il Tribunale rimettente ritiene che l’interpretazione costituzionalmente orientata prospettata dalla ricorrente non sia accettabile, in considerazione del divieto di interpretare in modo estensivo le cause di ineleggibilità e incompatibilità. Il principio di stretta interpretazione non consentirebbe, infatti, di equiparare la posizione del presidente o assessore della provincia a quella di sindaco o assessore comunale. Spetterebbe, pertanto, a questa Corte pronunciarsi sulla questione di costituzionalità riguardante la presunta incompatibilità tra la carica di deputato regionale e la carica di presidente o assessore di una provincia regionale. <br />	<br />
In punto di rilevanza, il giudice <i>a quo</i> sostiene che, in mancanza di una espressa previsione in ordine alla causa di incompatibilità contestata, solo l’eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale consentirebbe una diversa valutazione del ricorso.<br />	<br />
In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente ritiene che l’omessa previsione della incompatibilità tra la carica di deputato regionale e la carica di presidente o assessore provinciale sollevi dubbi di legittimità costituzionale sotto vari profili. <br />	<br />
Innanzi tutto, nel quadro normativo risultante dalla sentenza n. 143 del 2010, la mancata previsione di detta causa di incompatibilità determinerebbe una manifesta violazione dell’art. 3 Cost. Mentre l’ineleggibilità sopravvenuta alla carica di sindaco o assessore di un Comune con popolazione superiore ai ventimila abitanti sostanzia – a seguito della menzionata pronuncia della Corte – un’ipotesi di incompatibilità, tale conseguenza non si produrrebbe nel caso di sopravvenuta elezione a presidente o assessore di una Provincia regionale, nonostante si tratti di cause di incompatibilità che presentano la medesima <i>ratio</i>.<br />	<br />
In secondo luogo, il giudice rimettente deduce che, sebbene il limite dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale ai sensi dell’art. 122 Cost. si imponga solo alle Regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana non potrà comunque sottrarsi, se non laddove ricorrano peculiari condizioni locali, all’applicazione dei principi enunciati dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione), ove essi siano espressivi dell’esigenza di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost. Tra tali principi assumerebbe rilievo il parallelismo tra le cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità sopravvenuta, desumibile dall’art. 2, comma 1, lettera <i>c</i>), della legge n. 165 del 2004. Tale vincolo imporrebbe di disciplinare le ipotesi di ineleggibilità sopravvenuta come incompatibilità in tutti i casi di conflitto tra le funzioni dei consiglieri regionali «e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibili, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva», come stabilito dall’art. 3, comma 1, lettera <i>a</i>), della legge n. 165 del 2004.<br />	<br />
In terzo luogo, il Tribunale rimettente afferma la contrarietà all’art. 97 Cost. del cumulo tra la carica di consigliere regionale e la carica di presidente o assessore di una Provincia regionale, in quanto tale cumulo avrebbe una incidenza negativa sull’esercizio efficiente e imparziale delle funzioni e comprometterebbe il libero espletamento della carica elettiva. <br />	<br />
1.2. – Il giudice rimettente deduce, altresì, l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-<i>sexies</i>, comma 1-<i>bis</i>, della legge regionale n. 29 del 1951, come modificato dalla legge regionale n. 8 del 2009, nella parte in cui prevede che «Ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza», in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 Cost. e all’art. 9 dello statuto della Regione siciliana.<br />	<br />
In punto di rilevanza, il Tribunale rimettente osserva che anche tale questione incide sulla decisione da assumere nel giudizio principale, poiché attiene all’individuazione del termine entro cui esercitare l’opzione nel caso di sopravvenuta incompatibilità.<br />	<br />
In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice <i>a quo</i> desume il contrasto tra la norma censurata e il parametro interposto rappresentato dall’art. 3, comma 1, lettera <i>g</i>), della legge n. 165 del 2004. Questa disposizione prevede la «fissazione di un termine dall’accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l’opzione o deve cessare la causa che determina l’incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell’eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato». Nell’ordinamento statale, sia l’art. 7, comma 5, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sia l’art. 69, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), fissano detto termine in dieci giorni decorrenti dalla notifica del ricorso. In considerazione di questi dati, la previsione contenuta nell’art. 10-<i>sexies</i>, comma 1-<i>bis</i>, della legge regionale n. 29 del 1951, facendo decorrere il termine per l’esercizio del diritto di opzione dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato l’incompatibilità, stabilisce, ad avviso del Tribunale rimettente, «un termine irragionevolmente lungo, stante i necessari tempi per il passaggio in giudicato dell’accertamento, e tale da determinare una sostanziale non operatività della causa di incompatibilità, potendo tale accertamento durare quanto il mandato».<br />	<br />
2. – In data 14 gennaio 2011, è intervenuta in giudizio L.P., ricorrente nel giudizio principale, la quale sostiene che entrambe le questioni sollevate dal Tribunale di Palermo siano fondate. Per quanto riguarda, in particolare, il termine per l’esercizio del diritto di opzione, la previsione contenuta nell’art. 10-<i>sexies</i>, comma 1-<i>bis</i>, della legge regionale n. 29 del 1951 definirebbe un termine «del tutto incerto e indeterminato nella durata» e configurerebbe «un ingiustificato ed irrazionale privilegio nei confronti dei deputati siciliani che, unici sul territorio nazionale, possono procrastinare, addirittura fino al passaggio in giudicato della sentenza, una situazione giuridica impeditiva dell’esercizio continuativo di due attività tra loro inconciliabili». La disposizione controversa violerebbe le norme costituzionali richiamate (artt. 3, 51 e 97) anche perché, dettando una disciplina contraria ai principi desumibili dalla legge n. 165 del 2004 (in particolare, all’art. 3, comma 1, lettera <i>g</i>), «si allontan[erebbe] da una linea di tendenza ben radicata nell’ordinamento giuridico» senza addurre «alcuna specifica ragione». <br />	<br />
3. – In data 18 gennaio 2011, si è costituito in giudizio G.F., controparte nel giudizio principale, il quale ha eccepito la manifesta infondatezza di entrambe le questioni sollevate. A suo avviso, la mancata previsione della causa di incompatibilità rappresenterebbe «una scelta legislativa rientrante nell’ambito della discrezionalità connessa alla specialità della Sicilia, la quale ha comportato una disciplina delle funzioni delle province regionali […] affatto diversa da quella statale». <br />	<br />
La parte privata deduce, poi, il difetto di rilevanza della seconda questione, in quanto la disciplina che risulterebbe da un’eventuale pronuncia di accoglimento non sarebbe comunque applicabile nel giudizio principale. L’eventuale declaratoria di incostituzionalità farebbe rivivere l’art. 10-<i>sexies</i> della legge regionale n. 29 del 1951 nella formulazione pregressa, che prescriveva, per la rimozione dell’incompatibilità sopravvenuta, un termine di trenta giorni dall’inizio dell’esercizio delle funzioni. Tale previsione, però, non sarebbe applicabile al caso in esame, non potendosi «pretendere che [l’eletto] facesse applicazione di una disposizione che nel momento in cui ha avuto inizio l’esercizio delle funzioni di presidente della provincia aveva cessato di esistere». <br />	<br />
Nel merito, la seconda questione sarebbe manifestamente infondata. La decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di opzione dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dell’incompatibilità sarebbe conforme al dettato dell’art. 3, comma 1, lettera <i>g</i>), della legge n. 165 del 2004. Correttamente interpretato, esso implicherebbe che, ove sia intrapresa la via giudiziale, l’«“accertamento della causa di incompatibilità” […] si ha con la sentenza e non certo con la notifica del ricorso». <br />	<br />
4. – In data 18 gennaio 2011, è intervenuta in giudizio M.C.M.A., interveniente <i>ad adiuvandum</i>, ricorrente in un analogo giudizio – sospeso in attesa della definizione del presente giudizio di costituzionalità – avente ad oggetto l’accertamento dell’intervenuta decadenza di R.G.N. dalla carica di deputato della Regione siciliana per incompatibilità con la sopravvenuta elezione a sindaco di un Comune di grandi dimensioni. La parte privata deduce la fondatezza delle questioni sollevate dal giudice rimettente e chiede a questa Corte di chiarire che, in caso di accoglimento, si dovrebbe applicare la disciplina statale sul termine contenuta nell’art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 670 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), trattandosi di una materia – l’ordinamento processuale – che l’art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), Cost. riconduce alla competenza esclusiva del legislatore statale.  <br />	<br />
5. – In data 10 febbraio 2011, si è costituito in giudizio, fuori termine, R.G.N., in qualità di interveniente <i>ad opponendum</i>.<b><br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />	<br />
</i></p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=justify>	<br />
</i></b>1. – Il Tribunale di Palermo, prima sezione civile, con ordinanza del 16 luglio 2010 (reg. ord. n. 390 del 2010), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della Provincia regionale, e dell’art. 10-<i>sexies</i>, comma 1-<i>bis</i>, della legge della Regione siciliana n. 29 del 1951, come modificato dall’art. 1 della legge della Regione siciliana 7 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui prevede che, «Ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza». Le due questioni si riferiscono entrambe agli artt. 3, 51 e 97 Cost. e all’art. 9 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana). <br />	<br />
2. – In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte nel giudizio principale, secondo la quale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-<i>sexies</i>, comma 1-<i>bis</i>, della legge regionale n. 29 del 1951 non sarebbe rilevante, in quanto non sarebbe possibile applicare al giudizio <i>a quo</i> la disciplina derivante da una eventuale sentenza di accoglimento. <br />	<br />
Ad avviso della parte privata, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata avrebbe l’effetto di far rivivere l’art. 10-<i>sexies</i> nel testo previgente, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 22 del 2007, che fissava, per la rimozione dell’incompatibilità sopravvenuta, un termine di trenta giorni dall’inizio dell’esercizio delle funzioni. Tale disposizione, però, non sarebbe «applicabile al caso in esame perché abrogata prima dell’elezione del deducente. E non si può pretendere che questi facesse applicazione di una disposizione che nel momento in cui ha avuto inizio l’esercizio delle funzioni di presidente della provincia aveva cessato di esistere».<br />	<br />
L’eccezione non è fondata. <br />	<br />
A prescindere dalla dubbia ammissibilità della reviviscenza di norme abrogate da disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime (sentenze n. 24 del 2011, n. 74 del 1996, n. 310 del 1993 e ordinanza n. 306 del 2000), ai fini del giudizio di rilevanza è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale le questioni incidentali di legittimità sono ammissibili «quando la norma impugnata è applicabile nel processo d’origine e, quindi, la decisione della Corte è idonea a determinare effetti nel processo stesso; mentre è totalmente ininfluente sull’ammissibilità della questione il “senso” degli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge» (sentenza n. 98 del 1997). Compete, dunque, al Tribunale rimettente valutare le conseguenze applicative che potrebbero derivare da una eventuale pronuncia di accoglimento e, in particolare, stabilire quale norma debba essere applicata nel giudizio principale.<br />	<br />
3. – Prima di esaminare il merito delle questioni sollevate, è opportuno richiamare le recenti modificazioni operate dal legislatore siciliano in tema di incompatibilità dei consiglieri regionali. <br />	<br />
3.1. – Anteriormente alle modifiche introdotte nel 2007, la legge regionale n. 29 del 1951 prevedeva, all’art. 8, comma 1, alinea 4, che fossero ineleggibili alla carica di deputato regionale «i Sindaci e gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti o che siano capoluoghi di Provincia regionale o sedi delle attuali Amministrazioni straordinarie delle Province, nonché i Presidenti e gli Assessori di dette amministrazioni». Al tempo stesso, l’art. 62, comma 3, della medesima legge stabiliva che «l’ufficio di deputato regionale è incompatibile con gli uffici e con gli impieghi» indicati, tra l’altro, nel comma 1 dell’art. 8. <br />	<br />
La legge regionale n. 22 del 2007 ha modificato le cause di ineleggibilità previste dall’art. 8 della legge regionale n. 29 del 1951 e ha fatto venir meno il precedente parallelismo tra ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità. Per quanto riguarda gli amministratori locali, sono ineleggibili a deputato regionale «a) i presidenti e gli assessori delle province regionali; b) i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell’ultimo censimento generale della popolazione». Tuttavia, l’abrogazione del menzionato art. 62 ha fatto venir meno le corrispondenti ipotesi di incompatibilità. <br />	<br />
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 23 gennaio 2009 (reg. ord. n. 185 del 2009), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 29 del 1951, «così come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un comune» di grandi dimensioni. Con sentenza n. 143 del 2010, questa Corte ha dichiarato fondata la questione, ripristinando il parallelismo tra ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità in riferimento al cumulo tra la carica di deputato regionale e la carica di amministratore comunale.  <br />	<br />
3.2. – In pendenza del giudizio di costituzionalità deciso con la sentenza n. 143 del 2010, il legislatore siciliano, con legge regionale n. 8 del 2009, ha nuovamente modificato la legge regionale n. 29 del 1951, intervenendo sulla disciplina del termine per esercitare il diritto di opzione nell’ipotesi di incompatibilità accertata in sede giudiziale. <br />	<br />
Prima della modifica, l’art. 10-<i>sexies</i> della legge regionale n. 29 del 1951 stabiliva che «I deputati regionali per i quali esista o si determini, nel corso del mandato, qualcuna delle incompatibilità previste nella Costituzione, nello statuto e negli articoli del presente Capo debbono, nel termine di trenta giorni dall’insediamento o, nel caso di incompatibilità sopravvenuta, dall’inizio dell’esercizio delle funzioni, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato ricevuto, determinando la cessazione dell’incompatibilità stessa. Scaduto tale termine senza che l’opzione sia stata esercitata, s’intendono decaduti dalla carica di deputato». <br />	<br />
A seguito dell’adozione della legge regionale n. 8 del 2009, l’art 10-<i>sexies</i> della legge regionale n. 29 del 1951 prevede che «1. I ricorsi o i reclami relativi a cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ove presentati all’Assemblea, sono decisi secondo le norme del suo Regolamento interno. 1-<i>bis</i>. Nel caso in cui venga accertata l’incompatibilità, dalla definitiva deliberazione adottata dall’Assemblea, decorre il termine di dieci giorni entro il quale l’eletto deve esercitare il diritto di opzione a pena di decadenza. Ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza. 1-<i>ter</i>. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-<i>bis</i> si applicano anche ai giudizi in materia di incompatibilità in corso al momento di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato».<br />	<br />
4. – Nel merito, la questione relativa alla legge regionale n. 29 del 1951, come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, «nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della provincia regionale», è fondata. <br />	<br />
4.1. – Questa Corte ha affermato che il legislatore regionale siciliano non può «sottrarsi, se non laddove ricorrano “condizioni peculiari locali”, all’applicazione dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004 che siano espressivi dell’esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost. Tra tali principi, assume rilievo il vincolo di configurare, a certe condizioni, le ineleggibilità sopravvenute come cause di incompatibilità» (sentenza n. 143 del 2010), come stabilito dall’art. 2, comma 1, lettera <i>c</i>), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione). Sulla base di questo vincolo, che obbliga tutte le Regioni a rispettare il parallelismo tra le ipotesi di illegittimità e quelle di incompatibilità, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana n. 29 del 1951, «nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco o assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti».<br />	<br />
Le medesime conclusioni si applicano alla questione oggetto del presente giudizio. L’abrogazione dell’art. 62 della legge regionale n. 29 del 1951 ha fatto venir meno il parallelismo tra l’ineleggibilità del deputato regionale alla carica di presidente o assessore di una Provincia regionale e la corrispondente causa di incompatibilità. <br />	<br />
Le incompatibilità tra cariche elettive sono dirette a salvaguardare i principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.). Il cumulo tra la carica elettiva regionale e quella locale incide negativamente sia sulla imparzialità, in quanto può determinare una interferenza tra le funzioni legislative e politiche dell’Assemblea regionale e le funzioni amministrative dell’ente locale compreso nel territorio regionale, sia sul buon andamento, per il pregiudizio che il contemporaneo esercizio di tali funzioni arreca al funzionamento degli organi dei quali l’eletto è parte.  <br />	<br />
Se tali ragioni valgono a fondare la incompatibilità tra la carica di deputato regionale e quella di sindaco o assessore di un Comune (<u>sentenza n. 143 del 2010</u>), esse valgono, <i>a fortiori</i>, laddove alla carica di deputato regionale si aggiunga una carica elettiva che attiene a un livello territoriale più ampio di quello comunale, qual è appunto l’ufficio di presidente o assessore provinciale.<br />	<br />
Ne discende che la legge regionale siciliana n. 29 del 1951, come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, «nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della provincia regionale», va dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.<br />	<br />
5. – Parimenti fondata è la questione riguardante l’art. 10-<i>sexies</i>, comma 1-<i>bis</i>, della citata legge n. 29 del 1951, come modificato dalla legge regionale n. 8 del 2009, nella parte in cui prevede che, «Ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza».<br />	<br />
5.1. – A sèguito della modifica apportata dalla legge regionale n. 8 del 2009, il termine previsto dall’art. 10-<i>sexies</i>, comma 1-<i>bis</i>, della legge regionale n. 29 del 1951 può vanificare il divieto di cumulo tra la carica di deputato regionale e altre cariche elettive considerate incompatibili dall’ordinamento, in quanto consente all’eletto di cumulare le cariche fino al momento, indeterminato nel <i>quando</i>, del passaggio in giudicato della sentenza.<br />	<br />
Proprio per evitare ciò, le norme statali che regolano l’accertamento in via giudiziale delle incompatibilità stabiliscono – sia per quanto riguarda i consiglieri regionali (art. 7, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, «Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale»), sia per ciò che concerne gli amministratori locali (art. 69, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali») – che il termine di dieci giorni per l’esercizio del diritto di opzione decorre dalla notifica del ricorso.<br />	<br />
Questa Corte ha affermato, con riferimento a una norma statale in tema di incompatibilità tra cariche elettive, la necessità «di rimuovere la causa d’incompatibilità entro un termine ragionevolmente breve, dopo la notifica del ricorso di cui all’art. 9-<i>bis</i> del d.P.R. n. 570 del 1960, per assicurare un equilibrio fra la <i>ratio</i> giustificativa della incompatibilità e la salvaguardia del diritto di elettorato passivo» (sentenza n. 160 del 1997, nonché sentenza n. 235 del 1989). Il termine previsto dall’art. 10-<i>sexies</i>, comma 1-<i>bis</i>, della legge regionale siciliana n. 29 del 1951 non rispetta il criterio della ragionevole brevità. <br />	<br />
5.2. – Non si può invocare, a difesa della norma censurata, l’art. 3, comma 1, lettera <i>g</i>), della legge n. 165 del 2004, che, ai fini dell’esercizio del diritto di opzione tra cariche incompatibili, stabilisce il principio della «fissazione di un termine dall’accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni». <br />	<br />
La norma statale non fa riferimento – come sostenuto da una delle parti private – all’accertamento giudiziale, bensì a quello amministrativo, compiuto dall’organo elettivo di cui l’interessato è componente. Se così non fosse, e si dovesse attendere l’accertamento giudiziale di un fatto – essere eletti in una assemblea rappresentativa – che è di tutta evidenza e ha carattere notorio, sarebbe leso il principio sopra illustrato del parallelismo tra ineleggibilità e incompatibilità, con conseguente violazione degli artt. 3 e 51 Cost. Infatti, una persona che non avrebbe potuto essere eletta resterebbe titolare dell’organo, svolgendone le relative funzioni, fino al passaggio in giudicato della sentenza che ne dichiara l’incompatibilità.<br />	<br />
6. – Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.<br />	<br />
Per questi motivi<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1)<i> dichiara</i> l’illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale; <br />	<br />
2) <i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-<i>sexies</i>, comma 1-<i>bis</i>, della legge regionale n. 29 del 1951, così come modificato dall’art. 1 della legge della Regione siciliana 7 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui prevede che, «Ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza».</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2011.<br />	<br />
F.to:<br />	<br />
Alfonso QUARANTA, Presidente<br />	<br />
Sabino CASSESE, Redattore<br />	<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2011.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2011-n-294/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2011 n.294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2011 n.297</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2011-n-297/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2011-n-297/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2011-n-297/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2011 n.297</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Cassese sull&#8217;ammissibilità del conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Tribunale di Milano sul rigetto di richiesta di rinvio per legittimo impedimento Conflitto di attribuzione &#8211; Procedimento a carico del Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Richiesta di rinvio dell&#8217;udienza dibattimentale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2011-n-297/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2011 n.297</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2011-n-297/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2011 n.297</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Cassese</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità del conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Tribunale di Milano sul rigetto di richiesta di rinvio per legittimo impedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Conflitto di attribuzione &#8211;  Procedimento a carico del Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Richiesta di rinvio dell&#8217;udienza dibattimentale per legittimo impedimento &#8211; Ordinanza di rigetto del Tribunale di Milano, sezione I penale, del 1° marzo 2010 &#8211;  – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Tribunale di Milano, con il ricorso in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA N. 297<br />	<br />
ANNO 2011</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:</p>
<p><b>Presidente</b>: Alfonso QUARANTA; ù<br />	<br />
<b>Giudici</b> : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino Cassese, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’ordinanza del Tribunale di Milano, sezione I penale, del 1° marzo 2010 – relativa al procedimento penale n. 11776/06 R.G.T. – con cui è stata respinta la richiesta di rinvio dell’udienza dibattimentale del 1° marzo 2010, formulata dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri per legittimo impedimento, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in cancelleria il 22 aprile 2011 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di ammissibilità. <br />	<br />
<i>Udito </i> nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese.<br />	<br />
<i>Ritenuto</i> che, con ricorso depositato in data 22 aprile 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Milano, sezione I penale, in relazione all’ordinanza con la quale il predetto tribunale ha rigettato la richiesta di rinvio dell’udienza dibattimentale del 1° marzo 2010, formulata dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, per legittimo impedimento di quest’ultimo, in quanto impegnato, nella medesima data, nella presidenza della riunione del Consiglio dei ministri; <br />	<br />
che il ricorrente chiede in particolare che questa Corte «dichiari che non spetta al Tribunale di Milano stabilire che non costituisce impedimento assoluto alla partecipazione alle udienze penali, e perciò causa di giustificazione della sua assenza, il diritto-dovere del Presidente del Consiglio dei ministri a presiedere una riunione del Consiglio dei ministri, anche nell’ipotesi in cui la predetta riunione, già fissata in una precedente data non coincidente con un giorno di udienza dibattimentale, venga differita ad altra data coincidente con un giorno di udienza»; <br />	<br />
che il ricorrente chiede altresì che, conseguentemente, questa Corte «annulli l’ordinanza, pronunciata in data 1° marzo 2010, con riferimento al procedimento penale n. 11776/06 R.G.T., con la quale è stata rigettata la richiesta di rinvio dell’udienza dibattimentale del 1° marzo 2011», «nonché l’attività istruttoria compiuta nel corso della prefata udienza»; <br />	<br />
che il ricorrente espone che il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di rinvio dell’udienza dibattimentale del 1° marzo 2010 motivando come segue la propria decisione: «Ritiene il Collegio che la deduzione di un impedimento per una udienza già concordata non possa prescindere quantomeno dalla allegazione della specifica inderogabile necessità della sovrapposizione dei due impegni perché, altrimenti, la funzione giudiziaria verrebbe ad essere svilita, con la conseguenza che il contemperamento degli opposti interessi di rilievo costituzionale allo svolgimento in tempi ragionevolmente rapidi del processo e all’esercizio delle funzioni parlamentari o governative verrebbe ad essere risolto nel dare esclusiva rilevanza al secondo di tali interessi; nella specie nulla è stato dedotto circa la necessità di fissare in data 24.2.2010 una riunione del Consiglio dei ministri per la data del 1° marzo 2010 coincidente con l’udienza già concordata e pertanto non può essere ritenuto il legittimo impedimento»; <br />	<br />
che, secondo il ricorrente, il ricorso è ammissibile, apparendo pacifica, sotto il profilo soggettivo, «la spettanza della qualificazione di potere dello Stato sia in capo al ricorrente che al resistente»;<br />	<br />
che, sotto il profilo oggettivo, il Presidente del Consiglio dei ministri rivendica «l’integrità delle proprie attribuzioni costituzionali nell’esercizio della funzione istituzionale di presidenza delle riunioni del Consiglio dei ministri», le quali sarebbero state lese dall’ordinanza del Tribunale di Milano, che ne avrebbe «disconosciuto la rilevanza quale legittimo impedimento»;<br />	<br />
che, ad avviso del ricorrente, l’ordinanza del Tribunale di Milano avrebbe violato gli artt. 92 e 95 della Costituzione, in relazione all’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e agli artt. 1, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993 (Regolamento interno del Consiglio dei Ministri), in quanto dal complesso di tali disposizioni emergerebbe che «il Consiglio dei ministri è il momento delle decisioni fondamentali per la politica del Governo», che «per il Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, è l’atto più elevato della propria funzione costituzionale di direzione della politica di governo e dell’unità di indirizzo politico-amministrativo» e che, di conseguenza, «la convocazione del Consiglio dei ministri e l’eventuale rinvio della data della riunione dello stesso Consiglio sono atti politici del Presidente del Consiglio dei ministri»;<br />	<br />
che, secondo il ricorrente, inoltre, l’ordinanza del Tribunale di Milano avrebbe anche violato il principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, nel rispetto del quale, come affermato da questa Corte, deve essere esercitato da parte del giudice il potere di valutare l’impedimento a comparire dei titolari di funzioni di governo (sentenza n. 23 del 2011), così come dei membri del Parlamento (sentenza n. 225 del 2001);<br />	<br />
che, ad avviso del ricorrente, il Tribunale di Milano avrebbe manifestamente disatteso i principi affermati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale, in quanto, pur avendo inizialmente programmato il calendario delle udienze in modo da evitare coincidenze con gli impegni istituzionali già calendarizzati del Presidente del Consiglio dei ministri, avrebbe poi, a fronte di un impegno istituzionale sopravvenuto, applicato le regole generali sull’onere della prova del legittimo impedimento, «senza tenere in debito conto il diritto-dovere dell’esercizio della funzione di governo del Presidente del consiglio dei ministri»;<br />	<br />
che, inoltre, secondo il ricorrente, il Tribunale di Milano, nel richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di allegare i motivi della «specifica inderogabile necessità della sovrapposizione dei due impegni», si sarebbe «arrogato un inammissibile potere di sindacato delle ragioni politiche sottese al rinvio di una riunione del Consiglio dei ministri»;<br />	<br />
che la valutazione del giudice sull’assolutezza dell’impedimento dovrebbe, secondo il ricorrente, limitarsi alla verifica della «impossibilità dell’organo governativo […] ad essere presente all’udienza penale data la improrogabilità del fatto impeditivo di pertinenza costituzionale costituito dalla presidenza del Consiglio dei ministri», non potendo riguardare «le motivazioni e le ragioni (di politica governativa) sottese alla decisione di fissare, in una certa data, la seduta del Consiglio dei ministri», né potendosi pretendersi «che l’organo governativo fornisca la prova della necessità di svolgere la funzione governativa in un dato momento e in una certa data, attenendo tali valutazioni «alla sfera delle attribuzioni costituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri»;<br />	<br />
che ad avviso del ricorrente, inoltre, il Tribunale di Milano non avrebbe tenuto conto della peculiare natura delle funzione di governo, che, rispetto a quella parlamentare, si svolge secondo cadenze temporali più difficilmente preventivabili ed è maggiormente soggetta a variazioni, come dimostrerebbe, nel caso di specie, lo spostamento della riunione del Consiglio dei ministri, che sarebbe «dipeso dalla necessità di procedere ad una compiuta stesura dell’importante disegno di legge contenente le disposizioni anti-corruzione, che ha comportato una complessa elaborazione e la cui adozione era stata imposta dai ben noti avvenimenti legati ad una indagine giudiziaria avviata nelle ultime settimane del febbraio 2010».<br />	<br />
<i>Considerato</i> che in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a delibare senza contraddittorio in ordine all’ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il profilo della sussistenza della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza»;<br />	<br />
che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal primo comma del citato art. 37, ai fini della configurabilità di un conflitto tra poteri dello Stato;<br />	<br />
che, sotto il profilo soggettivo, il Presidente del Consiglio dei ministri è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene; <br />	<br />
che al Tribunale di Milano, sezione I penale, va riconosciuta la legittimazione a resistere nel presente conflitto, in conformità al principio secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono competenti, nei procedimenti di cui sono investiti, a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e, pertanto, sono legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione;<br />	<br />
che, sotto il profilo oggettivo, il ricorso è volto a tutelare una sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite, che nella prospettazione del ricorrente sono desumibili dagli artt. 92 e 95 della Costituzione, consistono nel potere di convocare e presiedere il Consiglio dei ministri e sarebbero state lese in ragione del mancato riconoscimento giudiziale del relativo esercizio quale causa di legittimo impedimento a comparire nelle udienze penali; <br />	<br />
che tale preliminare valutazione lascia impregiudicata ogni ulteriore e diversa determinazione concernente la stessa ammissibilità del ricorso.<br />	<br />
per questi motivi<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1)<i> dichiara</i> ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Tribunale di Milano, con il ricorso in epigrafe; <br />	<br />
2)<i> dispone</i>: <br />	<br />
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri; <br />	<br />
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Tribunale di Milano entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni dall’ultima notificazione, a norma dell’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2011.<br />	<br />
F.to:<br />	<br />
Alfonso QUARANTA, Presidente<br />	<br />
Sabino CASSESE, Redattore<br />	<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2011.	</p>
<p align=center>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2011-n-297/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2011 n.297</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2011 n.293</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2011-n-293/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2011-n-293/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2011-n-293/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2011 n.293</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Criscuolo sull&#8217;illegittimità della mancata rivalutazione, secondo il tasso annuale di inflazione programmata, di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati Salute &#8211; Art. 11, commi 13 e 14 d.-l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2011-n-293/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2011 n.293</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2011-n-293/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2011 n.293</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Criscuolo</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della mancata rivalutazione, secondo il tasso annuale di inflazione programmata, di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Salute &#8211; Art. 11, commi 13 e 14 d.-l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010 – Possibilità di rivalutazione, secondo il tasso annuale di inflazione programmata, dell’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati – Q.l.c. sollevata da Tribunale di Reggio Emilia, Tribunale di Parma, Tribunale di Alessandria, Tribunale di Tempio Pausania, Tribunale di Alessandria – Asserita violazione degli artt. 2, 3, 32, 38 Cost., nonché degli artt. 2 e 14 della CEDU in relazione all’art. 117, primo comma, Cost. – Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 293<br />	<br />
ANNO 2011</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: </p>
<p><b>Presidente</b>: Alfonso QUARANTA; </p>
<p><b>Giudici</b> : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino Cassese, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dal Tribunale di Reggio Emilia con ordinanza del 17 settembre 2010, dal Tribunale di Parma con due ordinanze del 30 ottobre 2010, dal Tribunale di Alessandria con ordinanza del 18 gennaio 2011, dal Tribunale di Tempio Pausania con ordinanza del 13 gennaio 2011 e dal Tribunale di Alessandria con ordinanza del 15 dicembre 2010, rispettivamente iscritte ai nn. 17, 57, 58, 88, 97 e 98 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica nn. 6, 15, 22 e 25, prima serie speciale, dell’anno 2011.<br />	<br />
<i>Visti</i> gli atti di costituzione di C.T., di L.F., nonché gli atti di intervento dell’AMEV, Associazione Malati Emotrasfusi e Vaccinati, ed altri, del Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino e del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
<i>udito </i>nell’udienza pubblica del 4 ottobre 2011 e nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;<br />	<br />
<i>uditi</i> gli avvocati Vittorio Angiolini e Paola Soragni per C.T., Mario Melillo e Anton Giulio Lana per L.F. e l’avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</i></p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. — Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 17 settembre 2010 (r. o. n. 17 del 2011) ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, primo comma, 32, 102, 104, 111 e 117 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.<br />	<br />
1.1. — Il giudice <i>a quo</i> premette che nel giudizio principale il ricorrente, quale beneficiario dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), avendo contratto epatite HCV a seguito di trasfusioni, ha chiesto l’accertamento del diritto a riscuotere la rivalutazione monetaria, sulla base del tasso di inflazione programmato, dell’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2, comma 2, della medesima legge, costituente parte integrante dell’indennizzo in godimento.<br />	<br />
Il rimettente pone in evidenza come la questione, concernente la rivalutazione della componente prevista dall’art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, sia stata oggetto in giurisprudenza di decisioni contrastanti. In particolare, con la sentenza del 28 luglio 2005, n. 15894, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha affermato la necessità della rivalutazione, secondo il tasso annuale di inflazione programmata, dell’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, anche con riferimento alla componente di cui al comma 2, dell’art. 2 della medesima legge, rilevando che una diversa interpretazione non sarebbe conforme ai principi costituzionali, in quanto la misura dell’indennizzo, se non rivalutata per intero nelle sue componenti, non sarebbe equa rispetto al danno subito, da rapportare al pregiudizio alla salute, tanto più che gli aumenti Istat dell’indennizzo – al netto dell’indennità integrativa speciale – sono modesti e l’indennità stessa è rimasta ferma a lire 1.991.765, pari a euro 1.028,66 (corrispondente al valore di due mensilità, in quanto l’indennizzo è corrisposto ogni due mesi). Diversamente, con la sentenza del 13 ottobre 2010 (<i>recte</i>: 2009) n. 21703, la Corte di cassazione, sezione lavoro, si è discostata dal precedente orientamento, ritenendo non rivalutabile la componente di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992.<br />	<br />
Il rimettente sottolinea che, nonostante quest’ultima interpretazione, le Corti di merito continuano ad adeguarsi al precedente orientamento, riconoscendo la rivalutazione monetaria dell’intero indennizzo. <br />	<br />
Il giudice <i>a quo</i>, dopo aver riportato il contenuto delle disposizioni censurate, la cui adozione sarebbe scaturita dalla riferita difformità interpretativa in ordine all’art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, pone in rilievo come, sulla base di tale intervento normativo, il ricorso introduttivo del giudizio principale sarebbe da rigettare. Da qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale.<br />	<br />
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente, nel condividere l’orientamento giurisprudenziale di cui alle sentenze della Corte di cassazione, sezione lavoro, del 28 luglio 2005, n. 15894 e del 27 agosto 2007, n. 18109, osserva che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 della legge n. 210 del 1992, entrambe le componenti dell’indennizzo dovrebbero essere rivalutate annualmente secondo il tasso di inflazione programmato, in quanto: 1) l’indennizzo deve essere inteso nella sua globalità e, dunque, rivalutato in entrambe le sue parti; infatti, anche se la disposizione che prevede la rivalutazione automatica è collocata nel primo comma dell’art. 2, ove è prevista la corresponsione dell’assegno reversibile, è anche vero che la rivalutazione annuale è riferita all’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, ovvero al trattamento nella sua interezza, comprensivo anche della componente di cui al secondo comma; 2) l’indennità integrativa speciale portava con sé il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni al costo della vita «nella sua originaria struttura», ma successivamente essa è stata snaturata con il cosiddetto «taglio della scala mobile», per cui non c’è ragione di non rivalutarne l’importo; 3) questa interpretazione sarebbe «costituzionalmente orientata», garantendo la tutela del diritto alla salute ai sensi dell’art. 32 Cost.<br />	<br />
Pertanto, ad avviso del giudice <i>a quo</i>, la norma censurata, pur qualificandosi come di interpretazione autentica, in realtà introdurrebbe una vera e propria modifica legislativa con violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza e uguaglianza di trattamento, degli artt. 32 e 117 Cost., degli artt. 101, 102 e 104 Cost., interferendo con funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, nonché dell’art. 24 Cost. creando un discrimine nella tutela giudiziaria riservata a tutti i cittadini. Sarebbero, poi, violati gli artt. 2, 14, 35 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.<br />	<br />
1.2. — In particolare, il citato art. 11, commi 13 e 14, violerebbe l’art. 3 Cost. sotto il profilo della illegittima disparità di trattamento tra coloro il cui indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992 (avente finalità assistenziali e non risarcitorie), per effetto del d.l. n. 78 del 2010, non potrà essere rivalutato e coloro che percepiscono l’indennizzo rivalutato sulla base delle numerose sentenze conformi all’orientamento giurisprudenziale sopra riferito, nonché tra i titolari di indennizzo, ai sensi della legge n. 210 del 1992, non rivalutato e gli altri titolari di prestazioni pensionistiche e assistenziali, in particolar modo i vaccinati (art. 1 , comma 4, della legge del 29 ottobre 2005, n. 229, recante «Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie») e i soggetti affetti da sindrome da talidomide (art.1, comma 4, del decreto ministeriale del 2 ottobre 2009, n. 163 recante «Regolamento di esecuzione dell&#8217;articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco»), per i quali l’indennizzo è integralmente rivalutato <i>ex lege</i>.<br />	<br />
Le disposizioni censurate si porrebbero, altresì, in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. per violazione delle norme convenzionali di cui agli artt. 2 e 14 della CEDU, (<i>recte</i>: Carta UE). In particolare, l’art. 2 della CEDU tutela il diritto alla vita e l’art. 14 di essa pone il divieto di ogni discriminazione. Secondo l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, una distinzione sarebbe «discriminatoria», ai sensi della norma suddetta, se manca di una giustificazione obiettiva e ragionevole e «se essa non persegua uno scopo legittimo o se non c’è un rapporto di ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo che si è prefissata» (CEDU, sentenza 1° dicembre 2009, in causa G.N. e altri contro Italia). Ad avviso del rimettente, sarebbe palesemente irragionevole e illegittima la discriminazione tra coloro che hanno già ottenuto la rivalutazione dell’indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992 e coloro che sono ancora in attesa del riconoscimento e tra questi ultimi e gli altri titolari di indennizzo, in particolar modo i vaccinati e gli affetti da sindrome da talidomide.<br />	<br />
1.3. — Il rimettente ritiene che l’art. 11, commi 13 e 14, del d.l. n. 78 del 2010 violi anche il diritto alla salute sancito dall’art. 32 Cost., in quanto la misura dell’indennizzo, ritenuta non rivalutabile per intero nelle sue componenti, non sarebbe equa rispetto al danno subito da rapportare al pregiudizio alla salute, tanto più che gli aumenti Istat dell’indennizzo (al netto dell’indennità integrativa speciale) dal 1992 in poi sarebbero stati modesti e l’indennità nel periodo in questione sarebbe stata ferma ad euro 1.028,66 (bimestrali).<br />	<br />
Il giudice <i>a quo</i> pone in evidenza, al riguardo, che l’indennizzo <i>ex lege</i> n. 210 del 1992 è composto da due parti: l’indennizzo «in senso stretto», di cui al comma 1, dell’art. 2, soggetto a rivalutazione (e costituente solo il 5 per cento dell’intero indennizzo) e la somma corrispondente all’indennità integrativa speciale di cui al comma 2, del medesimo articolo, non rivalutata (costituente il 95 per cento circa dell’indennizzo totale). La rivalutazione di una quota minima dell’indennizzo avrebbe comportato una progressiva e ingiustificata perdita di valore delle somme originariamente stabilite a titolo di indennizzo a favore del soggetto danneggiato irreversibilmente da HIV, epatite post-trasfusionale e da vaccinazione.<br />	<br />
In particolare, il rimettente precisa che la tabella utilizzata dal Ministero della salute prevede la rivalutazione del solo «indennizzo in senso stretto di cui alla tab. B» (art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992) per cui, dal 1992 al 2009, l’indennizzo mensile è aumentato soltanto di otto euro (dagli originari 542,20 euro a 550,20 euro), in quanto l’importo originariamente previsto a titolo di indennità integrativa speciale è rimasto fisso ad euro 1.028,66 bimestrali, con una perdita di circa 150 euro mensili a causa della intercorsa svalutazione monetaria.<br />	<br />
Il giudice <i>a quo</i> sottolinea che, proprio al fine di preservare nel tempo l’originario importo stabilito dal legislatore del 1992, la legge del 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati) e già prima il decreto-legge del 23 ottobre 1996, n. 548 (Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210), hanno introdotto il meccanismo della rivalutazione annuale dell’indennizzo secondo il T.I.P. (tasso di inflazione annualmente programmato). La rivalutazione dell’indennizzo nella sua globalità doveva assicurare la non alterazione del valore originariamente fissato <i>ex lege</i>, trattandosi di indennizzo vitalizio con finalità assistenziali e non risarcitorie. <br />	<br />
Pertanto, ad avviso del giudice <i>a quo</i>, le disposizioni censurate violano l’art. 32 Cost. in quanto cristallizzano l’importo dell’indennizzo ai valori del 1992, determinandone una progressiva erosione a causa della svalutazione monetaria e non garantendo un indennizzo equo e ragionevole.<br />	<br />
Per le medesime ragioni le disposizioni in oggetto si porrebbero in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. per violazione dell’art. 35 della CEDU (<i>recte</i>: della Carta UE), che tutela la salute come «bene primario» cui garantire «un elevato livello di protezione» nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche e le attività dell’Unione.<br />	<br />
1.4 — Il citato art. 11, commi 13 e 14, violerebbe anche gli artt. 24, 25, primo comma, 102, 104 e 111 Cost.<br />	<br />
Ad avviso del rimettente, stante l’ingerenza, attraverso le disposizioni censurate, del potere legislativo su quello giudiziario, sarebbero lese l’indipendenza e l’autonomia della funzione giudiziaria, con conseguente violazione degli artt. 102, 104, 111 Cost., nonché il principio del giudice naturale precostituito per legge, con violazione dell’art. 25, primo comma, Cost. e, infine, il diritto del cittadino ad un giusto processo, tutelato dall’art. 111 Cost. e dagli artt. 6 CEDU e 47 Carta UE.<br />	<br />
Inoltre, le disposizioni in esame si porrebbero in contrasto anche con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto sarebbe vanificato il diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale. In particolare, il citato articolo 11, commi 13 e 14, nel fare salve le pronunce giurisdizionali passate in giudicato alla data di entrata in vigore della norma, crea una disparità ingiustificata di trattamento tra coloro che hanno già adito l’autorità giudiziaria, percorrendo tutti i gradi di giudizio e ottenendo una pronuncia favorevole alla rivalutazione, e coloro che sono ancora <i>sub iudice</i> o che non hanno ancora adito l’autorità giurisdizionale ovvero che hanno ottenuto sentenze favorevoli non passate in giudicato.<br />	<br />
Ulteriore argomento a sostegno di tale censura è quello per cui il <i>ius superveniens</i> comporterebbe di fatto una estinzione dei processi in corso (con compensazione delle spese o, peggio, la condanna del ricorrente) e dunque una sostanziale vanificazione della «via giurisdizionale quale mezzo per attuare un diritto preesistente», con violazione del diritto di azione di cui all’art. 24 Cost.<br />	<br />
Il contrasto si porrebbe non solo con riguardo agli artt. 3 e 24 Cost., ma anche agli artt. 102 e 113 (<i>recte</i>:<i> </i>111) Cost., in quanto l’estinzione automatica di tutti i giudizi pendenti – con compensazione delle spese o addirittura con la condanna del ricorrente, in quanto <i>ex lege</i> si è avuta una negazione del diritto di quest’ultimo, con soccombenza virtuale dell’assistito – comporterebbe una illegittima interferenza del potere legislativo nella sfera della giurisdizione.<br />	<br />
2. — Con memoria depositata in data 18 febbraio 2011 si è costituito in giudizio T.C., chiedendo l’accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale.<br />	<br />
La parte privata, nel condividere le argomentazioni sottese alla ordinanza di rimessione, si sofferma sull’inquadramento della fattispecie, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale. Al riguardo, pone in evidenza come al diritto dell’individuo a misure di sostengo assistenziale, ai sensi degli artt. 2 e 38 Cost., si contrapponga il diritto dell’individuo ad un equo indennizzo, discendente dagli artt. 2 e 32 Cost., nell’ipotesi di danno irreversibile, non derivante da fatto illecito, che sia stato subito in conseguenza dell’adempimento di un obbligo legale (sentenza n. 118 del 1996).<br />	<br />
In particolare, il diritto costituzionale all’indennizzo, il quale trova fondamento negli artt. 2 e 32 Cost., è quello connesso ai danni non «tollerabili», in quanto eccedenti «la temporaneità e scarsa entità» (sentenza n. 307 del 1990), che l’individuo riporti a seguito di trattamenti sanitari obbligatori ovvero di trattamenti promossi dalla pubblica autorità nell’ambito di un programma di politica sanitaria, per un interesse della collettività (sentenza n. 27 del 1998). In tal caso, i soggetti pubblici si assumono il rischio del danno al diritto fondamentale della salute dell’individuo, che risulta leso per effetto di trattamenti sanitari leciti (obbligatori o promossi dalla pubblica autorità per interesse della collettività). Con particolare riguardo al diritto all’indennizzo dovuto a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali (HCV), lo stesso non risulterebbe direttamente assimilabile ad un “diritto costituzionale” scaturente dagli artt. 2 e 32 Cost., ma sarebbe riportabile ad una scelta discrezionale del legislatore, soggetta al controllo della Corte sotto il profilo del rispetto della parità di trattamento e del nucleo minimo di garanzia (sentenza n. 226 del 2000), nonché sotto il profilo della ragionevolezza (sentenza n. 432 del 2005) ovvero della “ragionevole” modulazione della disciplina rispetto agli scopi perseguiti.<br />	<br />
In merito la Corte costituzionale, dopo avere individuato la<i> ratio</i> dell’indennizzo per danno da emotrasfusione nella «insufficienza dei controlli sanitari fino ad allora predisposti», con assunzione da parte del soggetto pubblico del rischio del danno irreversibile al «diritto fondamentale dell’individuo», ha esteso la applicabilità della norma di cui all’art. 1 della legge n. 210 del 1992, anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica, a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti (sentenza n. 476 del 2002) e ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue (sentenza n. 28 del 2009).<br />	<br />
Si tratterebbe, dunque, di una <i>ratio</i> e di un fondamento paralleli, e non coincidenti, con quelli dell’indennizzo dovuto nel caso di “obbligo legale” di trattamento sanitario o in situazioni equiparate. La parte privata sottolinea come anche l’indennizzo per il danno da epatite (HVC) da emotrasfusione sia indissolubilmente connesso alla tutela della salute <i>ex</i> art. 32 Cost. e, sia pure per la scelta discrezionale del legislatore su come attuare la tutela sanitaria medesima, trovi in essa specifico fondamento.<br />	<br />
Si evidenzia, altresì, come la previsione dell’indennizzo ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite da emotrasfusione rappresenti il corollario logico e ragionevole di un assetto normativo – legge del 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati); legge del 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasma derivati); decreto-legge del 30 ottobre 1987, n. 443 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), convertito dalla legge del 29 dicembre 1987, n. 531; legge del 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale); decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto 1971, n. 1256 (Regolamento per l&#8217;esecuzione della L. 14 luglio 1967, n. 592, concernente la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano); legge del 14 luglio 1967, n. 592 (Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano) – congegnato con controlli sull’attività emotrasfusionale e sull’uso di sostanze ematiche o emoderivati a scopo terapeutico, con conseguente assunzione in capo al soggetto pubblico, che quei controlli è tenuto a far funzionare, del rischio del danno intollerabile al «diritto fondamentale dell’individuo».<br />	<br />
Che la<i> ratio</i> dell’indennizzo del danno da emotrasfusione sia da rinvenire nel malfunzionamento delle terapie e nella insufficienza dei controlli sulle stesse esercitate, si evincerebbe anche avuto riguardo ai requisiti richiesti dall’art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992, individuati nella irreversibilità del danno e nel necessario nesso causale tra l’uso terapeutico delle sostanze ematiche e il danno stesso (l’epatite deve essere post-trasfusionale).<br />	<br />
Il principio del libero consenso ai trattamenti sanitari comporterebbe anche che esso si formi correttamente e sia pertanto “informato” (art. 3 della legge n. 219 del 2005), per cui i soggetti che abbiano riportato danni irreversibili, derivanti da epatite da emotrasfusione, devono essere indennizzati in quanto il consenso che hanno dato al trattamento si è retto sulla premessa ingannevole che il rischio da “malattie trasmissibili” sarebbe stato scongiurato da “sufficienti controlli” pubblici. A tale indennizzo, sotto il profilo della <i>ratio</i> e del fondamento, sarebbe assimilabile quello dei soggetti affetti da sindrome da talidomide (art. 2, comma 363, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), che ha esteso l’applicazione della legge n. 229 del 2005), determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, in quanto, anche in tal caso, l’indennizzo troverebbe fondamento nell’erroneo affidamento ingenerato, in ordine alla scelta di assunzione del farmaco, da controlli pubblici rivelatisi, <i>a posteriori</i>, insufficienti a prevenire il rischio farmacologico cui erano destinati.<br />	<br />
Quanto alle singole censure, la parte privata osserva, in primo luogo, che è ingiustificata la disparità di trattamento (assunta violazione degli artt. 2, 3, 32, 38 Cost., nonché degli artt. 2 e 14 della CEDU in relazione all’art. 117, primo comma, Cost.) tra i titolari di indennizzo per danni da emotrasfusione (o somministrazione di derivati del sangue), per i quali è esclusa la integrale rivalutazione secondo il tasso di inflazione, e i vaccinati e/o i soggetti affetti da sindrome da talidomide, per i quali l’indennizzo è rivalutato integralmente <i>ex lege. </i>In particolare, la irragionevolezza della discriminazione emergerebbe con riguardo alla diversa disciplina dell’indennizzo concernente la sindrome da talidomide, che presenta <i>ratio</i> e fondamento omologhi a quelli dell’indennizzo per danno da emotrasfusione. <br />	<br />
In ordine alla censura concernente la incidenza delle disposizioni censurate sulla misura dell’indennizzo per danno da emotrasfusione, in termini di equità (assunta violazione degli artt. 32 Cost. e 35 della Carta UE in relazione all’art. 117, primo comma, Cost.), la parte privata ritiene che la esclusione della rivalutazione di una componente dell’indennizzo (ossia della somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale) verrebbe a contraddire irragionevolmente la finalità e i presupposti legislativamente assegnati all’indennizzo stesso, in quanto non garantirebbe l’adeguamento nel tempo di quest’ultimo, ancorché ritenuto equo in partenza. Invero, l’indennizzo, nella sua interezza, sarebbe suscettibile di rivalutazione annuale secondo il tasso di inflazione programmato, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992, e nessun riflesso avrebbe comportato il cosiddetto «blocco della scala mobile», relativo alla indennità integrativa speciale, in quanto il riferimento ad essa, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della medesima legge, varrebbe soltanto come criterio per stabilire la somma destinata ad integrare l’indennizzo. <br />	<br />
Infine, riguardo alla assunta indebita interferenza dell’attività legislativa con quella giurisdizionale, la parte privata osserva, in particolare, che l’art. 11, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, lungi dal concretare una norma “interpretativa”, detterebbe una disciplina transitoria che scinde l’applicazione della disposizione censurata da quella che essa dovrebbe interpretare e che dovrebbe continuare ad essere applicata nel significato reso chiaro dalla norma “interpretativa”.<br />	<br />
3. — Con atto depositato in data 22 febbraio 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.<br />	<br />
3.1. — In primo luogo, la difesa erariale eccepisce il carattere generico della motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza con riferimento all’art. 2 Cost. (<i>recte</i>:<i> </i>della CEDU), agli artt. 25, primo comma, 102, 104, 111 Cost. e agli artt. 6 della CEDU e 47 della Carta UE.<br />	<br />
3.2. — Nel merito, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la questione non sarebbe fondata. <br />	<br />
In particolare, in ordine alla dedotta violazione degli artt. 3 Cost. e 14 CEDU, in combinato disposto con l’art. 117, primo comma, Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza e del divieto di discriminazione, la difesa dello Stato osserva che la norma interpretativa censurata – lungi dal creare una disparità di trattamento tra i titolari di indennizzo <i>ex lege</i> n. 210 del 1992, destinati, per effetto del d.l. n. 78 del 2010, a percepire il beneficio senza la rivalutazione della componente commisurata all’indennità integrativa speciale, e i titolari del medesimo indennizzo, che lo percepiscano maggiorato della rivalutazione della componente commisurata all’indennità integrativa speciale per effetto di sentenze passate in giudicato – costituirebbe  veicolo di perequazione del trattamento di tali due categorie. Infatti, dopo l’entrata in vigore dell’art. 11, commi 13 e 14, del d.l. n. 78 del 2010, l’incremento periodico dell’indennità integrativa speciale non troverebbe più titolo né nell’art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, per come interpretato autenticamente, né nei giudicati i cui effetti sono fatti salvi solo per i periodi da essi definiti, né, infine, nei provvedimenti amministrativi la cui efficacia è cessata a decorrere dall’entrata il vigore del d.l. n. 78 del 2010.<br />	<br />
Il comma 14 dell’art. 11 del d.l. n. 78 del 2010 farebbe, infatti, salva la già intervenuta corresponsione dell’adeguamento dell’indennità integrativa speciale per il periodo coperto dalla sentenza, nel rispetto del principio dell’intangibilità del giudicato, disponendo, al tempo stesso, per il futuro la perdita di efficacia dei provvedimenti amministrativi che dispongano l’adeguamento della detta indennità.<br />	<br />
La difesa dello Stato precisa al riguardo che, stante il consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale nel senso della spettanza della rivalutazione della indennità in questione (Cassazione, sezione lavoro, sentenze del 27 agosto 2007, n. 18109 e del 28 luglio 2005, n. 15894), il Ministero della salute, con una direttiva dell’8 aprile 2008, aveva stabilito che, nel dare attuazione ai titoli esecutivi che riconoscessero il diritto alla rivalutazione di essa, si dovesse estendere la corresponsione dell’adeguamento, non solo al periodo coperto dal titolo esecutivo, ma anche al futuro.<br />	<br />
Ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’art. 11, comma 14, dispone la cessazione dell’efficacia proprio di quei provvedimenti adottati in esecuzione della direttiva ministeriale dell’8 aprile 2008, fermi restando gli effetti da essi prodotti fino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 e gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato per i periodi da esse definiti. Ne conseguirebbe che i titolari di indennizzo che hanno ottenuto in passato giudicati favorevoli – i cui effetti sono salvi solo per i periodi da essi definiti – e che abbiano continuato a percepire l’indennizzo comprensivo della rivalutazione dell’indennità per effetto di provvedimenti adottati in base alla direttiva ministeriale 8 aprile 2008, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 riceveranno l’indennizzo ricalcolato alla luce del significato dell’art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, come esplicitato dalla legge di interpretazione. L’indennizzo effettivamente corrisposto dovrà essere quindi quantificato per tutti gli aventi diritto senza l’adeguamento dell’indennità integrativa speciale, tornando all’importo originario erogato ai titolari dell’indennizzo che non abbiano mai ottenuto un titolo esecutivo che riconoscesse loro il diritto alla rivalutazione della componente commisurata a detta indennità. <br />	<br />
Con riguardo all’ulteriore profilo in cui si manifesterebbe la dedotta violazione del principio di eguaglianza, ovvero la pretesa disparità di trattamento tra i titolari dell’indennizzo <i>ex lege </i>n. 210 del 1992 non rivalutato e gli altri titolari di prestazioni pensionistiche e assistenziali, in particolar modo i vaccinati (art. 1, comma 4, della legge n. 229 del 2005) ed i soggetti affetti da sindrome da talidomide (art. 1, comma 4, del d.m. n. 163 del 2009, attuativo dell’art. 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007), per i quali l’indennizzo è integralmente rivalutato <i>ex lege</i>, la difesa erariale osserva che si tratterebbe di categorie non equiparabili tra loro, in quanto il diverso beneficio indennitario nascerebbe differenziato <i>ab origine</i>, essendo il rispettivo ammontare comunque diverso, a prescindere dalla rivalutabilità o meno della componente commisurata all’indennità integrativa speciale inclusa nella base di calcolo. In particolare, i soggetti danneggiati da vaccino <i>ex</i> art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 e i soggetti affetti da «sindrome da talidomide» avrebbero diritto, in ogni caso, ad un importo maggiore rispetto ai soggetti elencati nei commi 2 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 210 del 1992, ovvero ad un importo che per i “talidomidici” è multiplo dell’indennizzo-base di cui all’art. 2 della legge n. 210 del 1992 e per i vaccinati si aggiunge a quest’ultimo. La previsione di una differente quantificazione dell’indennizzo per le diverse categorie di aventi diritto allo stesso beneficio rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore, avuto riguardo alla diversa fattispecie genetica del danno, al diverso grado di partecipazione dello Stato nella sua causazione e alla diversa percezione, in termini di solidarietà sociale, dell’esigenza di “socializzare”, attraverso lo strumento indennitario, il pregiudizio alla salute prodottosi. Peraltro, ad avviso della difesa erariale, qualora si dovesse riconoscere la rivalutazione della componente commisurata all’indennità in questione dell’indennizzo, la diversa entità dei benefici indennitari denunciata dal rimettente resterebbe ferma, atteso che l’indennità integrativa speciale inclusa nel calcolo dell’indennizzo spettante ai vaccinati e ai “talidomidici” subirebbe, in tal modo, una doppia rivalutazione, essendo l’indennizzo spettante a queste categorie comunque interamente rivalutato <i>ex lege</i>.<br />	<br />
3.3. — Quanto alla assunta violazione degli artt. 32 Cost. e 35 della CEDU (<i>recte</i> Carta UE), per insufficienza dell’indennizzo, quantificato secondo quanto disposto dalla norma interpretativa, rispetto al diritto alla salute (sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 del 1996), la difesa dello Stato osserva che la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 1998 (nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 , comma 2, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dell’assegno <i>una tantum</i> ivi previsto in favore del danneggiato da vaccinazione) ha affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore operare le valutazioni nella predisposizione dei mezzi necessari a fare fronte agli obblighi dello Stato in materia di diritti sociali, mentre compete alla Corte garantire la misura minima essenziale di protezione dei diritti, potendo valutare l’equità dell’indennizzo nel senso di verificare se esso risulti o meno «tanto esiguo da vanificare, riducendolo ad un nome privo di concreto contenuto, il diritto all’indennizzo stesso, diritto che, da un punto di vista costituzionale, è stabilito nell’<i>an </i>ma non nel <i>quantum</i> ».<br />	<br />
Se, dunque, la Corte costituzionale ha ritenuto che la mancata previsione del diritto agli interessi e alla rivalutazione sull’assegno <i>una tantum</i> non ne comporti l’iniquità, ciò, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, dovrebbe valere anche nel caso della mancata previsione della rivalutazione automatica di una sola componente dell’indennizzo, stante l’identità di scopo dell’assegno <i>una tantum</i> e dell’indennizzo stesso, finalizzati a compensare, rispettivamente per il passato e il futuro, il danno alla salute provocato da trattamenti sanitari leciti.<br />	<br />
3.4. — Infine, quanto alla censura inerente agli artt. 3, 24, 102, 104 e 113 (<i>recte</i>: 111) Cost., per cui, con l’entrata in vigore dell’art. 11 del d.l. n. 78 del 2010, si determinerebbe una «estinzione di fatto» di tutti i giudizi pendenti, aventi ad oggetto la spettanza della rivalutazione della componente dell’indennizzo <i>ex lege</i> n. 210 del 1992 commisurata all’indennità integrativa speciale, con sostanziale vanificazione del diritto alla tutela giurisdizionale, la difesa dello Stato osserva che la stessa Corte costituzionale ha affermato la legittimità delle norme interpretative retroattive che si limitino ad esplicitare uno dei possibili significati della norma interpretata (sentenze n. 135 e n. 274 del 2006). Di fronte a situazioni di incertezza interpretativa di una norma, come nel caso di specie, la sopravvenienza in corso di causa di una legge, che tra i vari significati possibili individua quello corretto, non impedisce al giudice di pronunciarsi nel merito, sia pure attenendosi al significato che il legislatore ha indicato come corretto in sede di interpretazione autentica, né gli preclude di statuire sulle spese, ripartendole in base alle norme vigenti (rientrando, peraltro, nella normale alea giudiziale la prevalenza di un’interpretazione favorevole o sfavorevole alla tesi prospettata da colui che agisce).<br />	<br />
4. — Con atto depositato in data 22 febbraio 2011, sono intervenuti nel giudizio di legittimità costituzionale la AMEV, Associazione Malati Emotrasfusi e Vaccinati, in persona del presidente <i>pro-tempore</i>, nonché numerosi associati indicati nell’atto di intervento stesso, svolgendo una serie di argomentazioni a sostegno della sospettata illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 13 e 14, del d.l. n. 78 del 2010.<br />	<br />
4.1. &#8213; In data 31 maggio 2011 la parte privata e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie illustrative.<br />	<br />
5. &#8213; Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, con due ordinanze del 30 ottobre 2010 (r. o. nn. 57 e 58 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 32, 102, 104, 111 e 117 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’ art. 11, commi 13 e 14, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella n. 122 del 2010.<br />	<br />
5.1. — In entrambe le ordinanze, il rimettente, premette che, nei rispettivi giudizi principali, i ricorrenti, quali beneficiari dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, avendo contratto epatite HCV a seguito di trasfusioni, hanno chiesto l’accertamento del diritto a percepire la rivalutazione monetaria dell’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2, comma 2, della medesima legge, costituente parte integrante dell’indennizzo in godimento, sulla base del tasso di inflazione programmato.<br />	<br />
5.2. — Sotto il profilo della rilevanza, il giudice <i>a quo</i> osserva che, sulla base delle disposizioni censurate, i ricorsi introduttivi dei rispettivi giudizi principali  dovrebbero essere rigettati.<br />	<br />
5.3. — Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente svolge le medesime argomentazioni di cui alla ordinanza del Tribunale di Reggio-Emilia del 17 settembre 2010 (r. o. n. 17 del 2011).<br />	<br />
6. — Con atti depositati in data 21 aprile 2011 (r. o. n. 57 del 2011 e n. 58 del 2011), è intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata, sulla base delle medesime argomentazioni di cui all’atto di intervento nel giudizio r. o. n. 17 del 2011.<br />	<br />
7. — Nel giudizio r. o. n. 57 del 2011, con atto depositato in data 20 aprile 2011, sono intervenuti nel giudizio di legittimità costituzionale la AMEV, Associazione Malati Emotrasfusi e Vaccinati, in persona del presidente <i>pro-tempore</i>, nonché la sua associata sig.ra M.G.L., svolgendo una serie di argomentazioni a sostegno della sospettata illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 13 e 14, del d.l. n. 78 del 2010.<br />	<br />
7.1. — La AMEV e la parte privata M.G.L. premettono di avere un interesse diretto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata. In particolare, la associata sig.ra M.G.L. sottolinea di essere costituita in altro giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano, sezione previdenza, che ritenendo la decisione della controversia dipendente dall’esito del giudizio di costituzionalità sull’art. 11, commi 13 e 14, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 12 del 2010, ha sospeso il detto procedimento, in attesa della decisione della Corte costituzionale. <br />	<br />
7.2. — Nel detto atto di intervento sono svolte le medesime argomentazioni di cui all’atto di intervento della AMEV nel giudizio r. o. n.17 del 2011. <br />	<br />
8. — In data 27 luglio 2011, nei giudizi r. o. n. 57 e n. 58 del 2011,<b> </b>il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memorie illustrative, con le quali, nel riportarsi a quanto già dedotto con i rispettivi atti di intervento, chiede dichiararsi  inammissibile, e comunque non fondata, la questione di legittimità costituzionale. Nella memoria depositata nel giudizio r. o. n. 57 del 2011, la difesa dello Stato eccepisce, preliminarmente, la inammissibilità degli interventi della sig.ra L. M. G. e della AMEV.<br />	<br />
9. —  Il Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 13 gennaio 2011 (r. o. n. 97 del 2011) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 13 e 14, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. <br />	<br />
9.1. — Il rimettente premette che nel giudizio principale il ricorrente, quale beneficiario dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, avendo contratto epatite HCV a seguito di trasfusioni, ha chiesto l’accertamento del diritto a percepire la rivalutazione monetaria  sulla indennità integrativa speciale di cui all’art. 2, comma 2, della medesima legge, costituente parte integrante dell’indennizzo in godimento, sulla base del tasso di inflazione programmato.<br />	<br />
Il giudice <i>a quo</i> pone in evidenza come la questione della rivalutazione della componente, di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, sia stata oggetto in giurisprudenza di decisioni contrastanti, rilevando, tuttavia, che le Corti di merito continuano ad adeguarsi al precedente orientamento, riconoscendo la rivalutazione monetaria dell’intero indennizzo. <br />	<br />
Il giudice <i>a quo</i>, dopo aver riportato il contenuto delle disposizioni censurate, la cui adozione sarebbe scaturita dalla riferita difformità interpretativa in ordine all’art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, pone in rilievo come, sulla base di tale intervento normativo, il ricorso del giudizio principale sarebbe da rigettare. Da qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale.<br />	<br />
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, ad avviso del giudice <i>a quo</i>, la norma censurata, pur qualificandosi come di interpretazione autentica, in realtà introdurrebbe una vera e propria modifica legislativa con violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza e uguaglianza di trattamento, dell’art. 32 Cost. nonché degli artt. 14 e 25 della CEDU.<br />	<br />
9.2. — In particolare, il citato art. 11, commi 13 e 14, violerebbe l’art. 3 Cost. e l’art. 14 CEDU, determinando una illegittima disparità di trattamento tra coloro il cui indennizzo <i>ex</i> <i>lege</i> n. 210 del 1992 (avente finalità assistenziali e non risarcitorie), per effetto del d.l. n. 78 del 2010, non potrà essere rivalutato e coloro che percepiscono l’indennizzo rivalutato sulla base delle numerose sentenze conformi all’orientamento giurisprudenziale sopra riferito, nonché tra i titolari di indennizzo <i>ex lege</i> n.210 del 1992 non rivalutato e gli altri titolari di prestazioni pensionistiche e assistenziali, in particolar modo i vaccinati (art.1, comma 4, della legge n. 229 del 2005) e i soggetti affetti da sindrome da talidomide (art.1, comma 4, del d. m. n. 163 del 2009), per i quali l’indennizzo è integralmente rivalutato <i>ex lege</i>.<br />	<br />
9.3. — Il rimettente ritiene che l’art. 11, commi 13 e 14, del d.l. n. 78 del 2010 violi anche il diritto alla salute sancito dall’art. 32 Cost. e dall’art. 25 della CEDU, in quanto la misura dell’indennizzo, ritenuta non rivalutabile per intero nelle sue componenti, non sarebbe equa rispetto al danno subito da rapportare al pregiudizio alla salute, tanto più che gli aumenti Istat dell’indennizzo (al netto dell’indennità integrativa speciale) dal 1992 in poi sarebbero stati modesti e l’indennità stessa, nel periodo in questione, sarebbe stata ferma ad euro 1.028,66 (bimestrali).<br />	<br />
Il giudice <i>a quo</i>  sottolinea, al riguardo, che l’indennizzo <i>ex lege</i> n. 210 del 1992 è composto da due parti: l’indennizzo «in senso stretto», di cui al primo comma dell’art. 2, soggetto a rivalutazione (e costituente solo il 5 per cento dell’intero indennizzo) e la somma corrispondente all’indennità integrativa speciale di cui al secondo comma del medesimo articolo, non rivalutata (costituente il 95 per cento circa dell’indennizzo totale). La rivalutazione di una quota minima dell’indennizzo avrebbe comportato una progressiva e ingiustificata perdita di valore delle somme originariamente stabilite a titolo di indennizzo a favore del soggetto danneggiato irreversibilmente da HIV, epatite post-trasfusionale e da vaccinazione.<br />	<br />
Pertanto, ad avviso del giudice <i>a quo</i>, le disposizioni censurate violano l’art. 32 Cost. in quanto cristallizzano l’importo dell’indennizzo ai valori del 1992, determinandone una progressiva erosione a causa della svalutazione monetaria e non garantendo un indennizzo equo e ragionevole.<br />	<br />
10. — Con memoria depositata in data 1° giugno 2011 si è costituita la parte privata F.L., chiedendo preliminarmente che sia disposta la riunione del giudizio r. o. n. 97 del 2011 a quelli r. o. n. 17, 57, 58, 88 del 2011, e, nel merito, che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della norma censurata per violazione degli artt. 3, 32, 38, 101, 102, 104, Cost. nonché 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 14 CEDU, letto congiuntamente agli artt. 2 e 8 CEDU e all’art. 1 del Protocollo n. 1.<br />	<br />
10.1. — La parte privata F.L., nel dedurre la violazione degli artt. 101, 102, 104 Cost., ricorda la giurisprudenza della Corte costituzionale in merito ai limiti delle norme (retroattive) di interpretazione autentica. Ad avviso della parte privata, il censurato comma 14, nel disporre «la cessazione, dalla data di entrata in vigore del decreto, della efficacia dei provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13 in forza di un titolo esecutivo», esplicherebbe effetti sul giudicato. Infatti, diversi ricorrenti ai quali era stato riconosciuto un determinato indennizzo si vedrebbero sottrarre una notevole quota di quanto assegnato loro in precedenza.<br />	<br />
La parte privata richiama, in merito, alcune pronunce di illegittimità costituzionale di norme comportanti la decurtazione dei trattamenti pensionistici, in quanto lesive di altri e preminenti beni della vita dei soggetti beneficiari (sentenze n. 566 del 1989; n. 204 del 1992; n. 822 del 1988). <br />	<br />
La medesima parte richiama anche pronunce della Corte costituzionale in tema di tutela dell’affidamento del privato cittadino nella sicurezza giuridica, la cui lesione è tanto più grave quando colpisca soggetti a reddito non elevato, i quali abbiano destinato i trattamenti previdenziali al soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della famiglia (sentenze n. 282 del 2005, n. 397 del 1994; n. 39 del 1993). <br />	<br />
10.2. — La parte privata deduce, altresì, la violazione dell’art. 32 Cost. letto insieme con l’art. 2 Cost.<br />	<br />
Essa ricorda che la Corte di cassazione, sezione lavoro del 28 luglio 2005, n. 15894, nell’affermare la rivalutabilità della indennità integrativa speciale, ha richiamato le pronunce della Corte costituzionale n. 307 del 1990 e n. 118 del 1996, con le quali si era evidenziata la necessità di garantire un equo ristoro a coloro che avessero contratto infezioni a seguito di vaccinazioni obbligatorie.<br />	<br />
E, ancora, la parte privata richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 88 del 1979 e n. 184 del 1986, a sostengo di un completo ristoro nel caso di lesione di diritti tutelati dalla Costituzione (il diritto alla salute <i>ex</i> art. 32 Cost. sarebbe l’unico espressamente dichiarato «fondamentale» dalla Costituzione stessa).<br />	<br />
10.3. — F.L. assume anche il contrasto delle disposizioni censurate con l’art. 117, primo comma, Cost. stante la violazione dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU in tema di diritto all’equo processo (obbligo imposto anche dall’art. 47 della Carta UE).<br />	<br />
La CEDU ha affermato che, sebbene non sia precluso al legislatore in materia civile di adottare nuove disposizioni retroattive per regolare diritti derivanti da una legge esistente, il principio dello stato di diritto e la nozione di giusto processo di cui all’art. 6 CEDU impediscono qualsiasi ingerenza del legislatore – salvo che per impellenti motivi di interesse generale – nell’amministrazione della giustizia volta ad influenzare la decisione giudiziaria di una singola controversia (tra le tante, CEDU, Grande Camera, 29 marzo 2006, Scordino contro Italia).<br />	<br />
Ad avviso della parte privata, nel caso di specie, lo Stato parte in causa ha assunto il ruolo di Stato legislatore, al fine di emanare una norma che nega al ricorrente il riconoscimento del proprio diritto alla rivalutazione e che, nell’interpretazione denegata, verrebbe ad incidere sull’esito di un giudizio in corso assegnando un indebito vantaggio all’amministrazione convenuta e cancellando gli effetti di una precedente sentenza favorevole.<br />	<br />
Detti principi sono stati ribaditi dalla CEDU nella sentenza 21 giugno 2007, Scanner e altri contro Francia, secondo cui si verifica un’ingerenza nei diritti processuali qualora una legge sia stata introdotta dopo l’inizio del processo avviato dal privato contro lo Stato, (…) senza fare salvi i processi pendenti prima della sua entrata in vigore, nonché nella sentenza 11 febbraio 2010, Javague contro Francia, in base alla quale lo Stato aveva compromesso i diritti dei ricorrenti garantiti dall’art. 6, intervenendo in maniera decisiva per orientare in suo favore l’esito imminente della procedura di cui era parte.<br />	<br />
La parte privata ricorda come la CEDU – nelle citate sentenze – abbia affermato che «i motivi imperativi di interesse generale» che potrebbero giustificare l’applicazione delle norme retroattive con incidenza sui giudizi pendenti, non si possono ravvisare nelle mere esigenze finanziarie connesse al rischio derivante dalla soccombenza nei giudizi avviati dallo Stato amministrazione.<br />	<br />
Si richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 311 del 2009, nella quale si è riconosciuta la potenziale incompatibilità con il principio del giusto processo di interventi legislativi sopravvenuti che modifichino retroattivamente in senso sfavorevole per gli interessati le disposizioni di legge attributive di diritti, la cui lesione abbia dato luogo ad azioni giudiziarie ancora pendenti all’epoca della modifica.<br />	<br />
Alla luce della giurisprudenza della CEDU e costituzionale richiamata appare evidente, ad avviso della parte privata, che la norma di interpretazione autentica censurata abbia lo scopo di interferire indebitamente sulle iniziative giudiziarie già promosse nei confronti dello Stato al fine di tutelarne gli interessi finanziari in assenza di motivi imperiosi di carattere generale, con violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. per il tramite dell’art. 6 CEDU. <br />	<br />
10.4. — La parte privata deduce anche la violazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 14 CEDU, letto congiuntamente agli artt. 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU e all’art. 1 del Protocollo n. 1 (diritto al rispetto dei beni), e in relazione all’art. 21 della Carta UE.<br />	<br />
Infatti, ad avviso della parte privata, le disposizioni censurate determinano una disparità di trattamento irragionevole tra vaccinati obbligatori (per i quali l’art. 1, comma 4, della legge n. 229 del 2005 ha sancito la rivalutabilità annuale dell’intero importo dell’indennizzo) e affetti da sindrome da talidomide (con decreto ministeriale del 2 ottobre 2009, n. 163 il legislatore ha ribadito il principio della integrale rivalutazione annuale dell’indennizzo), da un lato, e soggetti emotrasfusi, dall’altro.<br />	<br />
L’esistenza di una «differenza di trattamento» presuppone l’analogia o compatibilità delle situazioni che vengono in rilievo (in tal senso, CEDU 18 febbraio 1999, Larkos contro Cipro; 27 marzo 1998, Petrovic contro Austria; 18 febbraio 1991, Fredin contro Svezia) e, per non incorrere nella violazione dell’art. 14 CEDU, si deve fondare su di una giustificazione oggettiva e ragionevole (CEDU 23 luglio 1968, Affare linguistico belga).<br />	<br />
La parte privata richiama, al riguardo, una recente sentenza che ha riconosciuto la violazione dell’art. 14 CEDU, letto congiuntamente all’art. 2, in relazione al diverso trattamento riservato a soggetti talassemici contagiati da emoderivati infetti rispetto a quello riservato a soggetti emofiliaci infettati allo stesso modo (sentenza 30 aprile 2009, Glor contro Svizzera; nel senso del divieto di discriminazione fondata sulle caratteristiche genetiche e sulla disabilità anche CEDU 1° dicembre 2009, G. N. e altri contro Italia). <br />	<br />
11. — Con atto depositato in data 20 giugno 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. La difesa erariale riporta sostanzialmente, in riferimento ai parametri costituzionali evocati (art. 3 e 32 Cost.), le medesime  argomentazioni di cui agli atti di intervento negli altri giudizi di cui sopra, precisando, nel caso di specie, la erroneità della indicazione dell’art. 25 CEDU, in quanto trattasi di norma non vertente in materia di diritto alla salute. <br />	<br />
12. — Con atto depositato in data 27 giugno 2011 è intervenuto il Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino, in persona del Presidente <i>pro-tempore</i>, chiedendo che sia dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 25, 32, 38, 77, 101, 104, 111 e 117 Cost., nonché con gli artt. 2, 14, 35 della CEDU, e per l’effetto, che sia dichiarata  la illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 13 e 14, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 <br />	<br />
13. — In data 27 luglio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, con la quale, nel riportarsi a quanto già dedotto con l’atto di intervento, chiede dichiararsi la inammissibilità dell’intervento del Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino nonché infondata la questione di legittimità costituzionale.<br />	<br />
14. — Il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 15 dicembre 2010 (r. o. n. 98 del 2011) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 13, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010<br />	<br />
14.1. — Il rimettente premette che, nel giudizio principale, il ricorrente, quale beneficiario dal maggio del 2001, dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, ha chiesto l’accertamento del diritto a ricevere la rivalutazione monetaria dell’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2, comma 2, della medesima legge. <br />	<br />
Il giudice <i>a quo </i>sottolinea che la giurisprudenza, a partire da Cassazione, sentenza n. 15894 del 2005, ha sempre interpretato la disposizione, di cui all’art. 2 della legge n. 210 del 1992, nel senso della rivalutabilità della componente di cui al comma 2 dell’art. 2 della legge n. 210 del 1992. Tale principio è stato seguito anche dalla giurisprudenza di merito prevalente.<br />	<br />
Con la sentenza 13 ottobre 2009, n. 21703, confermata dalla sentenza 19 ottobre 2009, n. 22212, la Corte di cassazione si è discostata da tale orientamento statuendo che la rivalutazione non è dovuta sulla integrazione. I giudici di merito, nonostante ciò, continuano ad adeguarsi al precedente orientamento, riconoscendo la rivalutazione monetaria dell’intero indennizzo.  <br />	<br />
Il giudice <i>a quo</i>, dopo aver riportato il contenuto delle disposizioni censurate, la cui adozione sarebbe scaturita  dalla riferita difformità interpretativa in ordine all’art. 2, comma 2, della legge n. 2010 del 1992, pone in rilievo come, sulla base di tale intervento normativo, il ricorso del giudizio principale sarebbe da rigettare. Da qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale.<br />	<br />
14.2. — Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, ad avviso del giudice <i>a quo</i>, la norma censurata, che avrebbe effettivamente natura interpretativa e non innovativa, contrasterebbe con gli artt. 3 e 38, primo comma, Cost.<br />	<br />
Il rimettente osserva che gli indennizzi ai soggetti affetti da epatite post-trasfusionale hanno natura assistenziale e non di «equo ristoro» della salute lesa (sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 2006). Ricorda che, in ordine a tali misure di sostegno, la giurisprudenza costituzionale ha anche affermato che «il diritto a misure di sostegno assistenziale in caso di malattia, alla stregua dell’art. 38 Cost., non è indipendente dal necessario intervento del legislatore nell’esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità, della misura e delle modalità di erogazione delle provvidenze da adottarsi, nonché della loro gradualità, in relazione a tutti gli elementi di natura costituzionale in gioco, compresi quelli finanziari, la cui ponderazione rientra nell’ambito della sua discrezionalità». È stato, inoltre, sottolineato che non mancano «alla Corte gli strumenti di controllo delle scelte del legislatore sotto il profilo specialmente del rispetto della parità di trattamento e del nucleo minimo della garanzia, ma tali strumenti non le consentono di sostituire alle necessarie valutazioni politiche del legislatore una propria decisione che, in mancanza di criteri giuridico-costituzionali predeterminati, si risolverebbe in un’esorbitanza in un campo che non le è proprio e nel quale trovano applicazione gli strumenti ordinari dell’assistenza sociale anche in relazione alle menomazioni alla salute di cui è questione» (sentenza n. 226 del 2000).<br />	<br />
Il rimettente richiama, altresì, la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui ai crediti per le prestazioni assistenziali previste dal primo comma dell’art. 38 Cost. deve essere concessa la medesima tutela attribuita ai crediti previdenziali contro i danni da ritardo dell’adempimento (art. 429, terzo comma, del codice di procedura civile). In particolare, le prestazioni assistenziali di cui al primo comma dell’art. 38 Cost. hanno lo scopo di garantire ai cittadini inabili e bisognosi «il minimo esistenziale, i mezzi necessari per vivere», mentre il secondo comma dello stesso articolo garantisce non soltanto la soddisfazione dei bisogni alimentari di pura sussistenza materiale, bensì anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori (sentenza n. 196 del 1993).<br />	<br />
Pertanto, ad avviso del rimettente, se la esclusione di un meccanismo di difesa dai mutamenti del potere di acquisto incidesse negativamente sulla adeguatezza delle prestazioni previdenziali (sulla perequazione dei trattamenti pensionistici sono richiamate le sentenze n. 316 del 2010; n. 372 del 1998; n. 31 del 1986; n. 349 del 1985), tale conclusione dovrebbe valere anche per le prestazioni assistenziali, stante il principio di «maggiore meritevolezza» di cui alla sentenza n. 196 del 1993. <br />	<br />
La previsione della mancata rivalutazione della somma corrispondente all’importo della indennità integrativa speciale non assicura, stante la svalutazione monetaria, la conservazione del potere di acquisto dell’importo ritenuto in origine adeguato. Da qui il dubbio di incostituzionalità della disposizione censurata in riferimento agli artt. 3 e 38 primo comma, Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e della adeguatezza delle prestazioni assistenziali.<br />	<br />
Quanto all’evocato art. 3 Cost., come parametro di ragionevolezza, il rimettente osserva che la Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 21703 del 2009, ha identificato la <i>ratio</i> della integrazione dell’indennizzo di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992 con una somma corrispondente alla indennità integrativa speciale nella necessità di impedire o attenuare gli effetti della svalutazione monetaria. La disposizione censurata, nell’escludere la rivalutazione della detta componente dell’indennizzo, appare irragionevole in quanto contraria alla funzione di essa.<br />	<br />
15. — Con atto depositato in data 20 giugno 2011 è intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.<br />	<br />
In particolare, la difesa erariale nega che dalla finalità essenzialmente solidaristica e assistenziale dell’indennizzo, nel caso di danni determinati da emotrasfusione, si possa fare discendere un necessario adeguamento di tutte le sue componenti, compresa quella commisurata all’indennità integrativa speciale, pena la violazione del contenuto economico del diritto e la conseguente violazione dell’art. 38 Cost.<br />	<br />
In primo luogo, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, dall’eccezione di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 38 Cost., resterebbero irragionevolmente fuori i casi dei soggetti aventi diritto all’indennizzo in quanto danneggiati da vaccinazione obbligatoria, per i quali il fondamento del beneficio risiede negli artt. 2 e 32 Cost. <br />	<br />
Inoltre, il fatto che l’istituto assistenziale prescinda completamente dalle condizioni reddittuali dell’avente diritto comporta che il riferimento all’art. 38 Cost. vada letto in senso ampio, senza necessariamente desumerne la necessità di un adeguamento al costo della vita di tutte le componenti dell’indennizzo.<br />	<br />
Infine, se la Corte costituzionale, nella sentenza n. 27 del 1998, ha ritenuto che la mancata previsione del diritto agli interessi e alla rivalutazione sull’assegno <i>una tantum</i> non ne comporti l’iniquità nel senso di renderlo talmente esiguo da ridurlo ad un «nome privo di concreto contenuto», ciò, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, dovrebbe a maggior ragione valere anche nel caso della mancata previsione della rivalutazione di una sola componente dell’indennizzo, stante l’identità di scopo dell’assegno<i> una tantum</i> e dell’indennizzo stesso, entrambi finalizzati a compensare – rispettivamente per il passato e per il futuro – il danno alla salute provocato da trattamenti sanitari leciti. Nel caso di specie, peraltro, un adeguamento di valore dell’indennizzo nel corso del tempo sarebbe comunque assicurato dal meccanismo della rivalutazione annuale riguardante la sola componente “assegno”.<br />	<br />
16. — Con atto depositato in data 27 giugno 2011 è intervenuto il Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino, in persona del Presidente <i>pro-tempore</i>, chiedendo che sia dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 25, 32, 38, 77, 101, 104, 111 e 117 Cost., nonché con gli artt. 2, 14, 35 della CEDU, e per l’effetto, la illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 13 e 14, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 122 del 2010.<br />	<br />
17. — Il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 18 gennaio 2011 (r o. n. 88 del 2011) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 13, d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010.<br />	<br />
17.1. — Il rimettente premette che, nel giudizio principale, il ricorrente, quale beneficiario dal maggio del 2001 dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, ha chiesto l’accertamento del diritto a percepire la rivalutazione monetaria dell’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2, comma 2, della medesima legge. <br />	<br />
Il giudice <i>a quo</i>, a sostegno della detta questione, svolge le medesime argomentazioni di cui alla ordinanza del 15 dicembre 2010 (r. o. n. 98 del 2011). <br />	<br />
18. — Con atto depositato in data 14 giugno 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata sulla base delle medesime argomentazioni di cui all’atto di intervento nel giudizio r. o. n. 98 del 2011.<b><br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Considerato in diritto</i></p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=justify>	<br />
</i></b>1. — I Tribunali di Reggio Emilia, Parma, Tempio Pausania e Alessandria, tutti in funzione di giudici del lavoro, con le sei ordinanze indicate in epigrafe hanno nel complesso sollevato – in riferimento agli articoli 3, 24, 25 comma primo, 32, 38, 102, 104, 111, 117, primo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale degli articoli 11, commi 13 e 14, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.<br />	<br />
2. — I rimettenti premettono che, nei giudizi principali, le parti ricorrenti, quali beneficiarie dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come modificata dalla legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche e integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), avendo contratto epatite HCV a seguito di trasfusioni, hanno chiesto l’accertamento del diritto a riscuotere la rivalutazione monetaria, sulla base del tasso d’inflazione programmato, della somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2, comma 2, della medesima legge, costituente parte integrante dell’indennizzo in godimento.<br />	<br />
Dopo aver dato atto dei contrasti emersi sul punto nella giurisprudenza di legittimità, i giudici <i>a quibus</i> considerano non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della normativa censurata (ovvero l’art. 11, commi 13 e 14, comma, quest’ultimo, censurato da tutti i giudici <i>a quibus</i>, salvo il Tribunale di Alessandria, del d.l. n. 78 del 2010), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, ritenendo che essa violi:<br />	<br />
(r. o. nn. 17, 57, 58 del 2011):<br />	<br />
a) l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e dell’uguaglianza, per l’illegittima disparità di trattamento tra coloro il cui indennizzo, per effetto del d.l. n. 78 del 2010, non potrà essere rivalutato e coloro che riscuotono l’indennizzo rivalutato sulla base delle sentenze che hanno riconosciuto il relativo diritto, nonché tra i titolari di indennizzo non rivalutato e gli altri titolari di prestazioni pensionistiche e assistenziali, in particolar modo i vaccinati e le persone affette da sindrome da talidomide, per i quali l’indennizzo è integralmente rivalutato <i>ex lege</i>; <br />	<br />
b) l’art. 117, primo comma, Cost., stante la violazione delle norme convenzionali di cui all’art. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti, CEDU), ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, norma che tutela il diritto alla vita, nonché di cui all’art. 14 della medesima CEDU che sancisce il divieto di discriminazione, in quanto, tenuto conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul concetto di distinzione discriminatoria – da ritenere tale se manca di una giustificazione obiettiva e ragionevole e, cioè, se la distinzione non persegua uno scopo legittimo o se non c’è un rapporto di ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo prefissato – sarebbe palesemente irragionevole ed illegittima la discriminazione tra coloro che hanno già ottenuto la rivalutazione dell’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 e coloro che sono ancora in attesa del riconoscimento, e tra questi ultimi e gli altri titolari di indennizzo, in particolar modo i vaccinati e gli affetti da sindrome da talidomide;<br />	<br />
c) l’art. 32 Cost., che tutela il diritto alla salute, nonché l’art. 117, primo comma, Cost., stante la violazione dell’art. 35 CEDU (<i>recte</i>: della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), che tutela la salute quale bene primario cui dover garantire «un livello elevato di protezione» nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche e attività dell’Unione, in quanto la misura dell’indennizzo, ritenuta non rivalutabile per intero nelle sue componenti, non sarebbe equa rispetto al danno subìto, da riferire al pregiudizio alla salute, avuto riguardo alla progressiva elusione a causa della svalutazione monetaria;<br />	<br />
d) gli artt. 25, primo comma, 101, 102, 104, 111 Cost., in quanto, per l’ingerenza attraverso le disposizioni censurate del potere legislativo su quello giudiziario, sarebbero lesi l’indipendenza e l’autonomia della funzione giudiziaria, il principio del giudice naturale precostituito per legge e il diritto del cittadino ad un giusto processo;<br />	<br />
e) l’art. 24 Cost., perché le disposizioni censurate, nel fare salve le pronunzie giurisdizionali passate in giudicato alla data di entrata in vigore della norma, creerebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno già ottenuto una decisione favorevole alla rivalutazione e coloro che sono ancora <i>sub iudice</i> o che non hanno ancora adito l’autorità giudiziaria ovvero che hanno ottenuto sentenze favorevoli non passate in giudicato, onde sarebbe vanificato il diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale. Inoltre, il <i>ius superveniens</i> comporterebbe, di fatto, una estinzione dei processi in corso e, dunque, una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale quale mezzo per attuare un diritto preesistente, con violazione del diritto di azione;<br />	<br />
f) gli artt. 102 e 113 (<i>recte</i>: 111) Cost., in quanto l’estinzione automatica di tutti i giudizi pendenti comporterebbe una illegittima interferenza del potere legislativo nella sfera della giurisdizione.<br />	<br />
Sarebbero altresì violati:<br />	<br />
(r. o. n. 97 del 2011):<br />	<br />
g) l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e dell’uguaglianza, per la illegittima disparità di trattamento tra coloro il cui indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, per effetto del d.l. n. 78 del 2010, non potrà essere rivalutato e coloro che riscuotono l’indennizzo rivalutato sulla base delle sentenze conformi all’orientamento giurisprudenziale favorevole alla rivalutazione, nonché tra i titolari del detto indennizzo non rivalutato e gli altri titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali, in particolare i vaccinati e le persone affette da sindrome da talidomide, per i quali l’indennizzo è integralmente rivalutato <i>ex lege</i>;<br />	<br />
h) l’art. 32 Cost., in quanto la misura dell’indennizzo, ritenuta non rivalutabile per l’intero nelle sue componenti, non sarebbe equa rispetto al danno subìto da riferire al pregiudizio alla salute, avuto riguardo alla progressiva erosione conseguente alla svalutazione monetaria.<br />	<br />
Infine, risulterebbero violati<br />	<br />
(r. o. nn. 88 e 98 del 2011):<br />	<br />
i) l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, perché la disciplina censurata, nel prevedere la non rivalutabilità della somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, sarebbe irragionevole siccome contraria alla funzione stessa di detta indennità, identificata dalla Corte di cassazione (sentenza n. 21703 del 2009) nella necessità d’impedire o attenuare gli effetti della svalutazione monetaria;<br />	<br />
l) l’art. 38, primo comma, Cost., sotto il profilo della adeguatezza delle prestazioni assistenziali, in quanto, premesso che l’indennizzo corrisposto ai soggetti affetti da epatite o HIV post-trasfusionale concreta una misura di sostegno economico fondata sulla solidarietà collettiva a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno, la previsione della mancata rivalutazione della somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non assicura, stante la svalutazione monetaria, la conservazione del potere di acquisto della somma ritenuta in origine adeguata.<br />	<br />
3. — Le sei ordinanze indicate in epigrafe censurano la medesima normativa (art. 11, commi 13 e 14, d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010), con argomentazioni identiche o analoghe. Pertanto, i relativi giudizi di legittimità costituzionale devono essere riuniti, per essere definiti con unica decisione.<br />	<br />
4. — Gli interventi, di cui in narrativa, spiegati da AMEV (Associazione Malati Emotrasfusi e Vaccinati), in persona del presidente <i>pro-tempore</i>, dai numerosi associati aderenti a tale sodalizio, indicati nell’atto d’intervento depositato il 22 febbraio 2011, da L. M. G. e dal Coordinamento Nazionale Danneggiati da Vaccino, in persona del legale rappresentante p. t., sono inammissibili.<br />	<br />
Invero, premesso che i suddetti intervenienti non risultano essere parti nei giudizi <i>a quibus</i>, per costante giurisprudenza di questa Corte sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale), le sole parti del giudizio principale. L’intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (<i>ex plurimis</i>: ordinanza letta all’udienza del 23 marzo 2010, confermata con sentenza n. 138 del 2010; ordinanza letta all’udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del 2008, n. 245 del 2007).<br />	<br />
Del resto, l’ammissibilità dell’intervento ad opera di un terzo, titolare di un interesse soltanto analogo a quello dedotto nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l’accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice <i>a quo</i>.<br />	<br />
Da quanto esposto consegue l’inammissibilità degli interventi sopra indicati.<br />	<br />
5. — La questione è fondata, con riferimento ai profili di seguito indicati.<br />	<br />
La legge n. 210 del 1992, modificata dalla legge n. 238 del 1997, stabilisce che «Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge» (art. 1, comma 1). Il medesimo art. 1, comma 3, dispone che «I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali».<br />	<br />
L’art. 2, comma 1, della citata legge n. 210 del 1992 (e successive modificazioni) aggiunge che l’indennizzo <i>de quo</i> «consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall’articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L’indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso d’inflazione programmato».<br />	<br />
L’art. 2, comma 2 (primo periodo), della medesima legge prevede che l’indennizzo in questione sia integrato da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), e successive modificazioni, contemplata per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato. <br />	<br />
La rivalutazione su base annua, secondo il tasso d’inflazione programmato, dell’assegno disciplinato dall’art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992 non era prevista dal testo iniziale di detta disposizione. Essa fu introdotta con l’art. 1, comma 1, della legge n. 238 del 1997. Nulla, invece, fu disposto al riguardo per la seconda componente dell’indennizzo, cioè per la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale, ancorché questa avesse per l’appunto funzione integrativa dell’indennizzo medesimo.<br />	<br />
Sulla possibilità di rivalutare o meno la detta somma la giurisprudenza di legittimità si è espressa in modo contrastante (in senso favorevole alla rivalutazione, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze del 27 agosto 2007, n. 18109 e del 28 luglio 2005, n. 15894, secondo cui l’importo bimestrale corrisposto agli aventi diritto all’indennizzo deve essere rivalutato secondo il tasso d’inflazione annualmente programmato, sia con riferimento all’assegno di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992, sia con riferimento alla somma prevista dall’art. 2, comma 2, della medesima legge; in senso contrario, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza del 19 ottobre 2009, n. 22112 e 13 ottobre 2009, n. 21703, secondo le quali la possibilità di rivalutare la somma <i>de qua</i> sarebbe esclusa sia dal dato testuale, sia dal rilievo che l’indennità integrativa speciale avrebbe proprio la funzione di attenuare o impedire gli effetti della svalutazione monetaria, onde sarebbe ragionevole che ne sia esclusa la rivalutabilità).<br />	<br />
La giurisprudenza di merito ha in prevalenza seguito il primo orientamento.<br />	<br />
In questo quadro, è intervenuta la normativa censurata, recata dall’art. 11, commi 13 e 14, del d. l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.<br />	<br />
In particolare, il citato art. 11, comma 13, ha disposto che «Il comma 2 dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d’inflazione». Il successivo comma 14 ha stabilito che «Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».<br />	<br />
5.1. — Tale disciplina non è conforme al parametro dettato dall’art. 3, primo comma, Cost., in quanto risulta in violazione del principio di uguaglianza.<br />	<br />
Va premesso che, come questa Corte ha già chiarito, la menomazione della salute conseguente a trattamenti sanitari può determinare, oltre al risarcimento del danno in base alla previsione dell’art. 2043 del codice civile, il diritto ad un equo indennizzo, in forza dell’art. 32 in collegamento con l’art. 2 Cost., qualora il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell’adempimento di un obbligo legale, come la sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie (fattispecie alla quale è stato assimilato il caso in cui il danno sia derivato da un trattamento sanitario che, pur non essendo giuridicamente obbligatorio, sia tuttavia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società: sentenza n. 27 del 1998); nonché il diritto, qualora ne sussistano i presupposti a norma degli artt. 2 e 38, secondo comma, Cost., a misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell’ambito della propria discrezionalità (sentenze n. 342 del 2006, n. 226 del 2000 e n. 118 del 1996).<br />	<br />
La situazione giuridica di coloro che, a seguito di trasfusione, siano affetti da epatite è riconducibile all’ultima delle ipotesi ora indicate. E il legislatore, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, è intervenuto con la legge n. 210 del 1992, prevedendo (tra l’altro) un indennizzo consistente in una misura di sostegno economico, fondato sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini, alla stregua dei citati artt. 2 e 38 Cost., a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno (sentenza n. 342 del 2006, punto 3 del <i>Considerato in diritto</i>), misura che trova fondamento nella insufficienza dei controlli sanitari predisposti nel settore (sentenza n. 28 del 2009).<br />	<br />
Le scelte del legislatore, nell’esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità, della misura, della gradualità e dei modi di erogazione delle provvidenze da adottare, rientrano nella sfera della sua discrezionalità. Tuttavia, compete a questa Corte verificare che esse non siano affette da palese arbitrarietà o irrazionalità, ovvero non comportino una lesione della parità di trattamento o del nucleo minimo della garanzia (sentenze n. 342 del 2006 e n. 226 del 2000).<br />	<br />
Ciò posto, si deve rilevare che con l’art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), è stato disposto che «L’indennizzo di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della macromelia».<br />	<br />
L’art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229 (Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie) rinvia, a sua volta, ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 e disciplina l’ulteriore indennizzo ai medesimi spettante, determinandone importo e modalità di erogazione (comma 1). Il comma 4 della norma statuisce che «L’intero importo dell’indennizzo, stabilito ai sensi del presente articolo, è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT». Per il richiamo effettuato dalla legge n. 24 del 2007 all’intero art. 1 della legge n. 229 del 2005 anche quest’ultima disposizione si applica all’indennizzo riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide. Del resto, il regolamento di esecuzione dell’art. 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007, recato dal decreto ministeriale del 2 ottobre 2009, n. 163 (Regolamento di esecuzione dell&#8217;articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell&#8217;omonimo farmaco), ribadisce nell’art. 1, comma 4, che l’importo dell’indennizzo suddetto «è interamente rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT».<br />	<br />
Orbene, come già chiarito da questa Corte, non è ravvisabile irrazionale disparità di trattamento dei soggetti danneggiati in modo irreversibile da emotrasfusioni rispetto a quanti abbiano ricevuto una menomazione permanente alla salute da vaccinazioni obbligatorie, trattandosi di situazioni diverse che non si prestano ad entrare in una visione unificatrice (sentenza n. 423 del 2000 e ordinanza n. 522 del 2000).<br />	<br />
Non altrettanto, però, può dirsi per la situazione delle persone affette da sindrome da talidomide. Invero, la <i>ratio</i> del beneficio concesso a tali persone è da ravvisare nell’immissione in commercio del detto farmaco in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi effetti, sicché esso ha fondamento analogo, se non identico, a quello del beneficio introdotto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992. Nella sindrome da talidomide, come nell’epatite post-trasfusionale, i danni irreversibili subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall’autorità nell’ambito di una politica sanitaria pubblica. Entrambe le misure hanno natura assistenziale, basandosi sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38 Cost.<br />	<br />
In questo quadro non si giustifica, e risulta, quindi, fonte di una irragionevole disparità di trattamento in contrasto con l’art. 3, comma primo, Cost., la situazione venutasi a creare, a seguito della normativa censurata, per le persone affette da epatite post-trasfusionale rispetto a quella dei soggetti portatori della sindrome da talidomide. <br />	<br />
A questi ultimi è riconosciuta la rivalutazione annuale dell’intero indennizzo, mentre alle prime la rivalutazione (sulla base del tasso di inflazione programmato: art. 2, comma 1, legge n. 210 del 1992) è negata proprio sulla componente diretta a coprire la maggior parte dell’indennizzo stesso, con la conseguenza, tra l’altro, che soltanto questo rimane esposto alla progressiva erosione derivante dalla svalutazione. E ciò ad onta delle caratteristiche omogenee come sopra riscontrate tra i due benefici.<br />	<br />
La tesi della difesa dello Stato, secondo cui essi in realtà resterebbero differenziati <i>ab origine</i>, «nel senso che il relativo ammontare è comunque diverso», anche a prescindere dalla rivalutabilità o meno della componente commisurata alla indennità integrativa speciale inclusa nella base di calcolo, non può essere condivisa. Infatti, il diverso ammontare dell’indennizzo attiene alla determinazione del <i>quantum</i> e, quindi, risponde a legittime scelte discrezionali del legislatore che non sono qui in discussione. Esse, comunque, non incidono sulle ragioni unificanti sopra evidenziate. <br />	<br />
Conclusivamente, alla stregua delle esposte considerazioni, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 13, del d. l. n.78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010. La declaratoria riguarda anche il successivo comma 14, trattandosi di disposizione strettamente connessa alla precedente, in quanto diretta a regolare gli effetti intertemporali della norma interpretativa, della quale, dunque, segue la sorte.<br />	<br />
Ogni altro profilo resta assorbito.<br />	<br />
per questi motivi<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>riuniti i giudizi,<br />	<br />
<i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2011.<br />	<br />
F.to:<br />	<br />
Alfonso QUARANTA, Presidente<br />	<br />
Alessandro CRISCUOLO, Redattore<br />	<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2011.	</p>
<p align=center>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2011-n-293/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2011 n.293</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2011 n.299</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2011-n-299/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2011-n-299/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2011-n-299/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2011 n.299</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Frigo in tema di deroghe alla regola del pubblico concorso per l&#8217;accesso ai ruoli delle amministrazioni pubbliche Pubblico impiego &#8211; Art. 16, comma 2, della legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2011-n-299/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2011 n.299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2011-n-299/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2011 n.299</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Frigo</span></p>
<hr />
<p>in tema di deroghe alla regola del pubblico concorso per l&#8217;accesso ai ruoli delle amministrazioni pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; Art. 16, comma 2, della legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (legge finanziaria 2011)» – Passaggio alla Regione Marche del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’Associazione Mediateca delle Marche e di Marche Film Commission previo espletamento di concorso riservato &#8211; Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 16, comma 2, della legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (legge finanziaria 2011)».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 299<br />	<br />
ANNO 2011</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: </p>
<p><b>Presidente</b>: Alfonso QUARANTA; </p>
<p><b>Giudici </b>: Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino Cassese, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, della legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (legge finanziaria 2011)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-4 marzo 2011, depositato in cancelleria il 7 marzo 2011 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2011.<br />	<br />
            <i>Visto</i> l’atto di costituzione della Regione Marche;<br />	<br />
            <i>udito</i> nell’udienza pubblica del 4 ottobre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;<br />	<br />
            <i>uditi</i> l’avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche. <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />	<br />
</i></p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. – Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 1° marzo 2011 e depositato il successivo 7 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 16, comma 2, della legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (legge finanziaria 2011)».<br />	<br />
1.1. – Il ricorrente, in premessa, richiama il contenuto della disposizione impugnata, rilevando come l’art. 16, comma 2, della citata legge regionale abbia aggiunto all’art. 8 della legge della Regione Marche 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell’audiovisivo) il seguente comma: «01. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’Associazione Mediateca delle Marche che svolge attività di catalogazione, di editoria e di Marche Film Commission transita alla Regione Marche. L’inquadramento nel ruolo regionale avviene previo espletamento di concorso riservato nella posizione contrattuale corrispondente a quella ricoperta presso l’Associazione Mediateca delle Marche. La Giunta regionale incrementa la propria dotazione organica e definisce i criteri e le modalità per l’applicazione del presente comma».<br />	<br />
1.2. – La difesa dello Stato osserva che costituisce principio consolidato quello per cui il concorso pubblico, quale mezzo ordinario e generale di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, risponde alla finalità di assicurare «il buon andamento e l’efficacia dell’Amministrazione», valori presidiati dal primo e dal terzo comma dell’art. 97 Cost. (sentenze <u>n. 190 del 2005</u>, <u>n. 205</u> e <u>n. 34 del 2004</u> e <u>n. 1 del 1999</u>).<br />	<br />
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le deroghe alla regola del pubblico concorso sono sottoposte ad un vaglio di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore (sentenze <u>n. 213</u> e <u>n. 150 del 2010</u>, con i precedenti ivi richiamati, nonché <u>n. 89 del 2003</u>); devono necessariamente essere conformi a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico (<u>sentenza n. 81 del 2006</u>); infine, devono essere delimitate in modo rigoroso (sentenze <u>n. 9 del 2010</u>, <u>n. 363 del 2006</u> e <u>n. 194 del 2002</u>).<br />	<br />
Il ricorrente rammenta poi che in tema di stabilizzazione del personale precario è stato ribadito che la natura aperta e comparativa della procedura è elemento essenziale del concorso pubblico, sicché deve negarsi la legittimità costituzionale di «procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall’esterno, violando il carattere pubblico del concorso» (è citata la <u>sentenza n. 225 del 2010</u>).<br />	<br />
Infine, secondo i principi di recente nuovamente affermati dalla <u>sentenza n. 52 del 2011</u>, la regola del pubblico concorso non tollera la riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno.<br />	<br />
1.3. – La disposizione impugnata, secondo il ricorrente, contrasterebbe con gli enunciati principi giurisprudenziali, in quanto prevedrebbe l’assunzione riservata, sottratta all’operatività della regola del pubblico concorso sancita dall’art. 97 Cost., senza fornire precisazioni astrattamente idonee a rendere ragione della deroga alla luce del criterio di eccezionalità e specificità più volte enunciato dalla Corte. <br />	<br />
La previsione dell’accesso riservato ad una determinata categoria di soggetti concretizzerebbe, inoltre, una aperta violazione del principio costituzionale della parità di trattamento (art. 3 Cost.), pregiudicando il diritto di chi, pur in possesso della professionalità richiesta per la copertura dei posti vacanti presso la Regione, non possa partecipare alla selezione. <br />	<br />
2. – Si è costituita la Regione Marche, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. <br />	<br />
2.1. – La resistente rileva preliminarmente che l’art. 8 della legge della Regione Marche 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell’informazione e dell’editoria locale) aveva disposto l’adesione della Regione all’Associazione Mediateca delle Marche, associazione di diritto privato senza fine di lucro avente lo scopo di «contribuire allo sviluppo delle attività di produzione, raccolta, conservazione e diffusione di materiali audiovisivi riguardanti la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche».<br />	<br />
Lo statuto dell’associazione all’art. 5 prevedeva espressamente la Regione Marche tra i soci fondatori e, con specifico riferimento al personale, disponeva che l’associazione, per lo svolgimento dell’attività corrente e la realizzazione dei progetti, si avvalesse «di personale messo a disposizione dagli Enti Pubblici territoriali aderenti e di personale assunto», potendo altresì avvalersi «dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo» (art. 14).<br />	<br />
In questo contesto normativo è intervenuta la legge reg. Marche n. 7 del 2009, con la quale, per quanto di più immediato interesse per il presente giudizio, è stata istituita la struttura operativa regionale «Marche Film Commission», «finalizzata a creare le condizioni per attirare nelle Marcheset di produzioni cinetelevisive e pubblicitarie nazionali e straniere, nonché ad indirizzare le produzioni nella ricerca di ambientazioni adatte alle esigenze scenografiche, con l’offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative, di sostegno economico e di collaborazione alla realizzazione, durante il processo produttivo». Successivamente, la Regione Marche ha affidato l’incarico per la realizzazione delle attività inerenti alla «Marche Film Commission» – per il periodo 2009-2011 – alla Sviluppo Marche S.p.A. (SVIM), società pubblica di prestazione di servizi nella forma dell’<i>in house providing.</i><br />	<br />
Con la legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010) l’illustrato assetto ha subito una radicale riforma, in ragione della necessità di adeguare il bilancio regionale ai tagli ed ai vincoli imposti dalla manovra finanziariaoperata con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.<br />	<br />
L’art. 7 della citata legge reg. n. 16 del 2010 ha provveduto, in particolare, ad abrogare espressamente la precedente disciplina legislativa concernente l’Associazione Mediateca delle Marche (comma 4), autorizzando, al contempo, il Presidente della Giunta regionale «a effettuare gli adempimenti necessari al recesso» da detta Associazione, «ovvero ad aderire all’eventuale scioglimento [della] medesima» (art. 7, comma 2). Lo stesso art. 7, al comma 1, ha inoltre sostituito integralmente l’art. 6 della legge reg. Marche n. 7 del 2009, attribuendo alla fondazione «Marche Cinema Multimedia» le funzioni precedentemente svolte mediante la «Marche Film Commission».<br />	<br />
2.2. – Ciò premesso, la Regione Marche ritiene che la descritta evoluzione del quadro normativo consentirebbe di comprendere il significato e la <i>ratio </i>dell’impugnato art. 16, comma 2.<br />	<br />
Dismettendo la propria partecipazione, la Regione avrebbe creato le premesse per lo scioglimento dell’Associazione Mediateca delle Marche, della quale era uno dei tre soci fondatori. Avrebbe, inoltre, assunto le funzioni pubbliche ed i servizi che prima svolgeva tramite la suddetta associazione, con la «conseguente necessità di dotare gli apparati amministrativi regionali delle specifiche competenze tecniche e professionali disponibili presso la suddetta Associazione e maturate nell’ambito della pluriennale esperienza di quest’ultima».<br />	<br />
Conseguentemente, il legislatore regionale avrebbe previsto l’inquadramento nei ruoli della Regione, mediante procedura concorsuale riservata, di alcune unità di personale già dipendenti dalla predetta associazione e, precisamente, del solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e adibito allo svolgimento delle attività di catalogazione, di editoria e di «Marche Film Commission».<br />	<br />
D’altro canto, qualsiasi «automatismo» nell’inquadramento presso la Regione del personale in questione sarebbe escluso dall’ultimo periodo della disposizione censurata, che stabilisce che «la Giunta regionale incrementa la propria dotazione organica e definisce i criteri e le modalità per l’applicazione del presente comma».<br />	<br />
La disposizione impugnata delimiterebbe, quindi, in termini rigorosi – in relazione al tipo di rapporto di lavoro ed alle peculiari esperienze professionali maturate – le categorie di personale da assumere nei ruoli regionali; farebbe riferimento, inoltre, a specifiche esigenze collegate all’assunzione da parte della Regione di compiti e funzioni, in precedenza esercitati mediante la partecipazione all’associazione, compiti e funzioni per i quali la Regione, non disponendo di personale dotato delle necessarie competenze professionali, non potrebbe fare a meno delle professionalità specifiche maturate nell’ambito dell’associazione; imporrebbe, comunque, lo svolgimento di una procedura selettiva di tipo concorsuale – seppure riservata solo a coloro che abbiano svolto determinate attività – idonea ad assicurare in concreto il possesso effettivo delle competenze tecnico-professionali in capo a ciascuna unità di personale; impedirebbe, infine, qualunque «trasferimento automatico» del personale in questione, affidando alla Giunta non solo il compito di adeguare preliminarmente la propria dotazione organica, ma anche di predeterminare specifici criteri e modalità per lo svolgimento della procedura concorsuale. <br />	<br />
2.3. – La disposizione impugnata sarebbe, quindi, pienamente compatibile con il consolidato orientamento di questa Corte in tema di deroghe al principio costituzionale del pubblico concorso, in forza del quale le peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico che legittimano dette deroghe «devono essere ricollegabili alle peculiarità delle “funzioni” che il personale da reclutare è chiamato a svolgere [&#8230;]; devono riferirsi a specifiche necessità “funzionali” dell’amministrazione»; «devono essere desumibili dalle “funzioni” svolte dal personale reclutato» (così, in particolare, la <u>sentenza n. 195 del 2010</u>). <br />	<br />
Né, varrebbe invocare, in senso contrario, le recenti sentenze <u>n. 267 del 2010</u> e <u>n. 52 del 2011</u>, con le quali è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di norme regionali derogatorie alla regola del concorso pubblico per il personale già dipendente da fondazioni di diritto privato. <br />	<br />
Nel giudizio definito con la <u>sentenza n. 267 del 2010</u> è stata, infatti, sottoposta al vaglio della Corte una norma della Regione Calabria la quale disponeva che, a seguito della eventuale liquidazione di una fondazione, determinate unità potessero entrare a fare parte della struttura sanitaria ed operativa di una azienda di diritto pubblico e che i rapporti di lavoro dei dirigenti medici e del personale sanitario in atto presso tali unità continuassero presso l’azienda.<br />	<br />
Premesso che tale disposizione produceva «l’effetto di consentire l’accesso di personale dipendente da un soggetto privato all’impiego di ruolo presso pubbliche amministrazioni in modo automatico, senza alcun tipo di filtro, e, soprattutto, anche in caso di assenza di concorso pubblico», la Corte avrebbe fondato la declaratoria di illegittimità costituzionale sulla mancanza di indicazioni, da parte della norma impugnata, circa la peculiarità delle funzioni svolte dal personale o le specifiche necessità funzionali dell’amministrazione. Inoltre, in quel caso la disposizione non aveva distinto tra le diverse categorie di personale (a tempo determinato o a tempo indeterminato, dirigenziale o non dirigenziale) né indicato il modo in cui il personale della fondazione era stato reclutato e le modalità di inserimento dei dipendenti nell’azienda ospedaliera universitaria in questione. <br />	<br />
Le affermazioni ora ricordate renderebbero quindi evidenti non soltanto le differenze rispetto alla disposizione oggi impugnata, ma anche, <i>a contrario,</i> la conformità di tale disposizione ai parametri utilizzati dalla Corte ai fini della verifica della legittimità delle deroghe al principio del pubblico concorso.<br />	<br />
Nel giudizio definito con la <u>sentenza n. 52 del 2011</u>, d’altra parte, è stata impugnata una norma regionale che prevedeva, ai fini dell’accertamento della idoneità e dell’inquadramento nei ruoli del servizio sanitario regionale, l’espletamento di un concorso riservato a favore del personale già dipendente di una fondazione di diritto privato (trasformata in ente di diritto pubblico) e non assunto, a suo tempo, tramite una procedura selettiva pubblica.<br />	<br />
In questo caso, la Corte avrebbe dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata sulla base dell’assorbente considerazione che le argomentazioni addotte dalla Regione apparivano orientate, più che a fornire una valida ragione alla deroga al principio del pubblico concorso, a perseguire l’interesse del singolo alla stabilizzazione del rapporto nell’ente, una volta trasformatosi in ente di diritto pubblico.<br />	<br />
Diversamente, la disciplina regionale censurata nel presente giudizio sarebbe specificamente finalizzata a dotare la Regione delle peculiari competenze tecnico-professionali maturate nell’ambito delle attività di interesse pubblico già svolte dall’Associazione Mediateca delle Marche e oggi assunte quali funzioni pubbliche facenti capo direttamente all’amministrazione regionale.<br />	<br />
3. – Con successiva memoria, la Regione Marche ha sintetizzato le argomentazioni svolte nell’atto di costituzione, ribadendo la conformità della disciplina in esame alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine alle deroghe al principio costituzionale del pubblico concorso per l’accesso ai ruoli delle amministrazioni pubbliche.<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />	<br />
</i></p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 16, comma 2, della legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (legge finanziaria 2011)», deducendo la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. <br />	<br />
La norma impugnata prevede l’inquadramento nel ruolo regionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’Associazione Mediateca delle Marche che svolge attività di catalogazione, di editoria e di<i> </i>«Marche Film Commission», previo espletamento di una procedura interamente riservata al personale della suddetta associazione.<br />	<br />
Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata contrasterebbe con l’art. 97 Cost., in quanto prevederebbe una «assunzione riservata», sottratta all’operatività della regola del pubblico concorso, senza addurre le necessarie precisazioni riguardo alle ragioni giustificative della deroga, alla luce del criterio di eccezionalità e specificità più volte enunciato da questa Corte. <br />	<br />
La previsione di un accesso riservato ad una determinata categoria di soggetti violerebbe, inoltre, il principio costituzionale della parità di trattamento (art. 3 Cost.), pregiudicando il diritto di chi, pur in possesso della professionalità richiesta per la copertura dei posti vacanti presso la Regione, non possa partecipare alla selezione.<br />	<br />
2. – La questione è fondata. <br />	<br />
2.1. – Al riguardo, giova considerare che, in base all’art. 8 della legge della Regione Marche 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell’informazione e dell’editoria locale), la Regione aveva aderito, quale socio fondatore, all’associazione di diritto privato denominata Associazione Mediateca delle Marche, il cui scopo era quello di contribuire allo sviluppo delle attività di produzione, raccolta, conservazione e diffusione di materiali audiovisivi riguardanti la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche.<br />	<br />
Lo statuto dell’associazione prevedeva che, per lo svolgimento della sua attività, essa si avvalesse di personale messo a disposizione dagli enti pubblici territoriali aderenti e di «personale assunto», nonché dell’opera di «collaboratori di lavoro autonomo». <br />	<br />
L’art. 6 della legge reg. Marche n. 7 del 2009 ha, in seguito, istituito, quale struttura operativa della Regione, la «Marche Film Commission», finalizzata a creare le condizioni per attrarre nel territorio regionale set di produzioni cinetelevisive e pubblicitarie nazionali e straniere, nonché ad indirizzare le produzioni nella ricerca di ambientazioni adatte alle esigenze scenografiche, con l’offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative, di sostegno economico e di collaborazione alla realizzazione, durante il processo produttivo. Successivamente, peraltro, l’art. 7 della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010) ha promosso la costituzione di una fondazione denominata «Marche Cinema Multimedia», deputata, tra l’altro, al perseguimento degli scopi della Marche Film Commission e di quelli, inerenti i materiali audiovisivi,<i> </i>già perseguiti dall’Associazione Mediateca delle Marche.<i> </i><br />	<br />
Conseguentemente, il Presidente della Giunta regionale è stato autorizzato ad effettuare gli adempimenti necessari per il recesso dalla suddetta Associazione ovvero ad aderire al suo eventuale scioglimento.<br />	<br />
Successivamente, l’art. 16, comma 2, della legge reg. Marche n. 20 del 2010 – norma oggi impugnata – ha previsto che il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’Associazione Mediateca delle Marche che svolge attività di catalogazione, di editoria e di<i> </i>«Marche Film Commission», «transita alla Regione», «previo espletamento di un concorso riservato». <br />	<br />
La finalità cui assolve la citata disposizione appare, dunque, quella di immettere nel ruolo regionale personale deputato all’espletamento delle attività già svolte dalla Associazione Mediateca e dalla Marche Film Commission: attività che in seguito saranno, peraltro, svolte dalla costituenda fondazione<i> </i>Marche Cinema Multimedia<i>. </i><br />	<br />
2.2. – La menzionata finalità non è, tuttavia, idonea a giustificare la deroga alla regola del pubblico concorso, sancita dall’art. 97 Cost. <br />	<br />
La natura comparativa ed aperta della procedura, quale elemento essenziale del concorso pubblico, è stata, infatti, affermata dalla Corte in molteplici occasioni (tra le ultime, <u>sentenza n. 7 del 2011</u>). <br />	<br />
Conseguentemente la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è stata delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (<i>ex plurimis</i>,<i> </i>sentenze <u>n. 52 del 2011</u> e <u>n. 195 del 2010</u>).<br />	<br />
In particolare, si è più volte ribadito che il principio del pubblico concorso, pur non essendo incompatibile, nella logica dell’agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, tuttavia non tollera, salvo circostanze del tutto eccezionali, la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno. <br />	<br />
Tali principi, formulati per lo più con riferimento a procedure riservate a soggetti già appartenenti all’amministrazione, sono stati ritenuti parimenti valevoli anche quando la riserva integrale dei posti operi nei confronti di soggetti estranei ad essa (<u>sentenza n. 100 del 2010</u>), e, in particolare, di personale dipendente da enti di diritto privato (sentenze <u>n. 72 del 2011</u> e <u>n. 267 del 2010</u>), come nel caso in esame.<br />	<br />
Nell’ipotesi oggetto dell’odierno scrutinio, la natura delle esperienze pregresse maturate dal personale a cui favore è prevista la riserva integrale risulta inidonea a giustificare, in chiave di buon andamento della pubblica amministrazione, la preclusione dell’accesso agli altri aspiranti ai ruoli regionali, in deroga al principio della natura comparativa ed aperta del concorso pubblico.<br />	<br />
Le attività di elencazione sistematica (catalogazione) e di pubblicazione e distribuzione di stampati (editoria), nonché quelle di cosiddetta «Marche Film Commission» (che attengono, come detto, alla creazione delle condizioni per attrarre set di produzioni cinetelevisive e pubblicitarie nazionali e straniere, e alla ricerca di ambientazioni adatte alle esigenze scenografiche) non appaiono, infatti, connotate, per loro natura, da specificità ed originalità tali da escludere che esse possano essere espletate ricorrendo a personale esterno che abbia eventualmente maturato analoghe esperienze. Di conseguenza, le esigenze di consolidare le professionalità acquisite non possono dirsi strettamente funzionale a quelle di buon andamento dell’amministrazione.<br />	<br />
A ciò va aggiunto che, come dianzi accennato, i compiti in questione sono destinati ad essere svolti, nel nuovo assetto organizzativo delineato dalla legislazione regionale, dalla costituenda fondazione Marche Cinema Multimedia, e non dalla Regione stessa, venendosi così ad elidere lo stesso nesso funzionale tra l’esigenza di dotarsi di specifiche competenze tecniche e l’acquisizione in capo a sé delle corrispondenti funzioni, posto dalla Regione a fondamento della legittimità della norma impugnata. <br />	<br />
3. – L’art. 16, comma 2, della legge della Regione Marche n. 20 del 2010 deve essere, dunque, dichiarato costituzionalmente illegittimo. <br />	<br />
L’ulteriore censura di violazione dell’art. 3 Cost., prospettata dal ricorrente, resta assorbita.<br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B><i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, della legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (legge finanziaria 2011)».</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2011.<br />	<br />
F.to:<br />	<br />
Alfonso QUARANTA, Presidente<br />	<br />
Giuseppe FRIGO, Redattore<br />	<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2011.</p>
<p></p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.1092</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-1092/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-1092/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.1092</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare (di sequestro conservativo) in un ricorso proposto da un Comune per la condanna di una cooperativa Edilizia al pagamento a favore del Comune stesso delle somme che lo stesso sarà tenuto a sborsare &#8211; ex art. 42 bis D.P.R. 8.01.2001 n. 327 (danni da occupazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-1092/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.1092</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare (di sequestro conservativo) in un ricorso proposto da un Comune per la condanna di una cooperativa Edilizia al pagamento a favore del Comune stesso delle somme che lo stesso sarà tenuto a sborsare &#8211; ex art. 42 bis D.P.R. 8.01.2001 n. 327 (danni da occupazione sine titulo) a privati. Il Comune ricorrente aveva stipulato con l’intimata cooperativa una convenzione ai sensi dell’art. 35, legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la concessione alla medesima in diritto di proprietà di alcuni lotti di terreni destinati alla realizzazione di un Piano di edilizia economica e popolare; la cooperativa avrebbe tra l’altro dovuto provvedere a concludere gli accordi bonari con i proprietari dei terreni interessati dal Piano per la cessione dei medesimi o a realizzare le necessarie procedure espropriative; alcuni terreni sono stati occupati in via d’urgenza ed irreversibilmente trasformati senza che avvenisse però la traslazione della proprietà, in via bonaria o con l’emanazione dei provvedimenti di esproprio, e pertanto alcuni proprietari avevano proposto ricorso avverso la cooperativa medesima ed il Comune per ottenere la restituzione dei terreni o in subordine il risarcimento del danno conseguente; la controversia verte quindi in tema di esecuzione di un accordo sostitutivo di provvedimento sul quale insiste la giurisdizione esclusiva del TAR ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. 2) c.p.a.; nelle materie di giurisdizione esclusiva, in base ai principi di effettività della tutela giurisdizionale e concentrazione del giudizio, non può essere offerta alla parte che ha ragione una tutela inferiore rispetto a quella assicurata dal processo dinanzi al giudice ordinario; Nel merito, la domanda cautelare del Comune e&#8217; stata respinta poiche&#8217; non esiste un credito dell’Amministrazione ricorrente in quanto non è stato emanato alcun provvedimento per l’acquisizione dei terreni in discussione e non è stato definito il ricorso proposto dei privati per ottenere il pagamento a norma dell&#8217;art. 42 bis DPR 327. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01092/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01913/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1913 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Marciana Marina</b> in Persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Iacopetti, con domicilio eletto presso Giancarlo Geri in Firenze, via Ricasoli n. 32;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Forze dell&#8217;Ordine &#8211; Società Cooperativa Edilizia Soc. Coop. a r.l.</b> in persona del legale rappresentante in carica, n.c.; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Iris Berti, Iginio Berti, Maria Grazia Berti, Olivia Berti e Silvana Berti</b>, non costituiti; 	</p>
<p>per la condanna, previa emissione di provvedimento cautelare di sequestro conservativo, della cooperativa “Forze dell&#8217;Ordine &#8211; Società Cooperativa Edilizia” Soc. coop. a r.l. al pagamento a favore del Comune di Marciana Marina di tutte le somme che lo stesso sarà tenuto a sborsare &#8211; ex art. 42 bis D.P.R. 8.01.2001 n. 327 e/o in forza di quanto sarà deciso dall&#8217;ecc.mo TAR della Toscana &#8211; ai Sigg. Berti Iris, Berti Igino, Berti Maria Grazia, Berti Olivia e Berti Silvana in ordine al ricorso dagli stessi presentato dinanzi allo stesso TAR della Toscana e iscritto al n. 1756/2009 &#8211; Sez. I^ nonché al risarcimento dei danni tutti che, per i comportamenti illegittimi e/o le inadempienze di detta Cooperativa, il Comune di Marciana Marina dovesse subire in relazione al contenzioso con gli stessi Signori Berti.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Premesso che:<br />	<br />
&#8211; il Comune ricorrente ha stipulato con l’intimata cooperativa “Forze dell’Ordine” una convenzione ai sensi dell’art. 35, legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la concessione alla medesima in diritto di proprietà di alcuni lotti di terreni destinati alla rea<br />
&#8211; la convenzione prevedeva, nel suo atto integrativo stipulato il 9 giugno 2006, che la cooperativa avrebbe tra l’altro provveduto a concludere gli accordi bonari con i proprietari dei terreni interessati dal Piano per la cessione dei medesimi o a realizz<br />
&#8211; alcuni terreni sono stati occupati in via d’urgenza ed irreversibilmente trasformati senza che avvenisse però la traslazione della proprietà, in via bonaria o con l’emanazione dei provvedimenti di esproprio, e pertanto alcuni proprietari hanno proposto<br />
&#8211; il Comune di Marciana Marina con il presente ricorso ha quindi intimato in giudizio la cooperativa “Forze dell’Ordine” per sentirla condannare al pagamento delle somme che dovranno essere corrisposte ai ricorrenti e chiedendo emanazione di adeguato prov	</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
&#8211; la presente controversia verte in tema di esecuzione di un accordo sostitutivo di provvedimento sul quale insiste la giurisdizione esclusiva di questo Tribunale ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. 2) c.p.a.,<br />	<br />
&#8211; nelle materie di giurisdizione esclusiva, in base ai principi di effettività della tutela giurisdizionale e concentrazione del giudizio, non può essere offerta alla parte che ha ragione una tutela inferiore rispetto a quella assicurata dal processo dina<br />
Ritenuta pertanto la giurisdizione amministrativa sulla controversia in esame;<br />	<br />
Considerato nel merito che, allo stato, non esiste un credito dell’Amministrazione ricorrente poiché non è stato emanato alcun provvedimento per l’acquisizione dei terreni in discussione e non è stato definito il ricorso sub R.g. n. 1756/2009;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda cautelare.<br />	<br />
Nulla per le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo Testori, Presidente FF<br />	<br />
Riccardo Giani, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-1092/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.1092</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.1655</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-1655/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-1655/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-1655/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.1655</a></p>
<p>Non va sospesa l’esclusione dell’offerta di un’impresa nella procedura di appalto per la fornitura e posa in opera di “case dell’acqua” (erogatori di acqua), se l’offerta dell’impresa ricorrente presenta evidenti e rilevanti difformità rispetto alle prescrizioni della lex specialis di gara; inoltre non sussiste il periculum in mora relativo alla</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-1655/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.1655</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’esclusione dell’offerta di un’impresa nella procedura di appalto per la fornitura e posa in opera di “case dell’acqua” (erogatori di acqua), se l’offerta dell’impresa ricorrente presenta evidenti e rilevanti difformità rispetto alle prescrizioni della lex specialis di gara; inoltre non sussiste il periculum in mora relativo alla segnalazione all’Autorità di vigilanza, trattandosi di esclusione per difformità tecniche dell’offerta. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01655/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02723/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2723 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Terminter Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maria Rita Fama&#8217;, con domicilio eletto presso Maria Rita Fama&#8217; in Milano, via Commenda 41;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Cap Holding S.p.A., </b>rappresentata e difesa dagli avv. Maria Cristina Colombo, Mattia Casati, con domicilio eletto presso Maria Cristina Colombo in Milano, via Durini, 24; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Dkr Drinkatering Srl</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Misurelli, Carmela Prince, con domicilio eletto presso Marcello Lazzati in Milano, via Fontana,16; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di esclusione dell’offerta della ricorrente dalla procedura di APPALTO DI FORNITURA E MESSA IN OPERA CASE DELL&#8217;ACQUA	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cap Holding S.p.A. e di Dkr Drinkatering Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 il dott. Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che il ricorso non sia assistito dal necessario fumus boni iuris in considerazione delle evidenti e rilevanti difformità dell’offerta della ricorrente rispetto alle prescrizioni della lex specialis di gara;<br />	<br />
Rilevato, altresì, che non sussiste il periculum in mora relativo alla segnalazione, trattandosi di esclusione per difformità tecniche dell’offerta;<br />	<br />
Ritenuto di compensare integralmente fra le parti le spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)<br />
Respinge la suindicata istanza incidentale di sospensione;<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente<br />	<br />
Elena Quadri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Ugo De Carlo, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-1655/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.1655</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.1090</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-1090/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospeso l&#8217;esito della gara per la fornitura, installazione, messa in funzione e manutenzione di fontanelli fissi da esterno per l’erogazione di acqua potabile naturale e gassata di alta qualità, se ad un primo sommario esame sussistono profili di fondatezza del ricorso in relazione all’attribuzione dei punteggi per la qualità</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso l&#8217;esito della gara per la fornitura, installazione, messa in funzione e manutenzione di fontanelli fissi da esterno per l’erogazione di acqua potabile naturale e gassata di alta qualità, se ad un primo sommario esame sussistono profili di fondatezza del ricorso in relazione all’attribuzione dei punteggi per la qualità delle offerte. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p>N. 01090/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01880/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1880 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Fridom di Domenico Frijia Tecnologie per la Vita </b>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Rossella Filaci, con domicilio eletto presso Rossella Filaci in Firenze, via dell&#8217;Oriuolo 1;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Reggello</b> in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Del Re, con domicilio eletto presso Andrea Del Re in Firenze, lungarno Archibusieri 8; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Culligan Italiana S.p.A., S.I.D.E.A. Italia S.r.l., Istal Nuova S.r.l.</b> in persona dei legali rappresentanti in carica, non costituite; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del verbale 30.06.2011 &#8211; 29.07.2011, con cui il Comune di Reggello, Settore Urbanistica, U.O. Ambiente, ha aggiudicato la “gara ufficiosa per la fornitura, installazione, messa in funzione e manutenzione di n. 4 fontanelli fissi da esterno per l’erogazione di acqua potabile naturale e gassata di alta qualità”, come confermato dalla nota prot. 19963 del 24.08.2011, nonché di ogni atto ad esso connesso, presupposto e conseguente, ancorché sconosciuto al ricorrente.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Reggello in Persona del Sindaco P.T.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato, ad un primo sommario esame, che sussistono profili di fondatezza del ricorso in relazione all’attribuzione dei punteggi per la qualità delle offerte e ritenuto che una sollecita fissazione della trattazione della causa nel merito può evitare il prodursi di un danno grave all’interesse pubblico connesso all’esecuzione del contratto in discussione;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) accoglie la suindicata domanda cautelare e per l&#8217;effetto sospende i provvedimenti impugnati.	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 15 febbraio 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo Testori, Presidente FF<br />	<br />
Riccardo Giani, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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