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	<title>9/1/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/1/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2015 n.244</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-9-1-2015-n-244/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-9-1-2015-n-244/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2015 n.244</a></p>
<p>Pres. Pugliese &#8211; Est. Maddalena sulla questione di giurisdizione sulle controversie relative al riconoscimento della speciale elargizione per le vittime di terrorismo e della criminalità organizzata Giurisdizione e competenza &#8211; Controversie relative al riconoscimento della speciale elargizione per le vittime di terrorismo e della criminalità organizzata &#8211; Giurisdizione ordinaria Le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-9-1-2015-n-244/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2015 n.244</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-9-1-2015-n-244/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2015 n.244</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese &#8211; Est. Maddalena</span></p>
<hr />
<p>sulla questione di giurisdizione sulle controversie relative al riconoscimento della speciale elargizione per le vittime di terrorismo e della criminalità organizzata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Controversie relative al riconoscimento della speciale elargizione per le vittime di terrorismo e della criminalità organizzata &#8211; Giurisdizione ordinaria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le controversie relative al riconoscimento della speciale elargizione per le vittime di terrorismo e della criminalità organizzata rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario poiché i soggetti beneficiari sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo all&#8217;elargizione in questione, dovendosi negare che al riguardo si possa configurare un potere discrezionale in senso proprio in capo alla pubblica amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Seconda Quater)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 500 del 2013, proposto da:<br />
Riccardo Barboni, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandra Principe, con domicilio eletto presso Alessandra Principe in Roma, via Crescenzio,107; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento Per Le Libertà Civili e L&#8217;Immigrazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del diniego di concessione dei benefici economici previsti a favore delle vittime del terrorismo di cui alla legge 13 agosto 1980 n. 446 e successive modificazioni;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento Per Le Libertà Civili e L&#8217;Immigrazione;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente agisce nel presente giudizio per l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, di diniego di concessione dei benefici economici previsti a favore delle vittime del terrorismo di cui alla legge n. 302 del 1990 e successive modificazioni, del 5.9.2012.<br />
Il provvedimento è motivato sulla base della considerazione che, non sussistendo agli atti documentazione giudiziaria concernente la vicenda, non si ricavano elementi certi per l’inscrivibilità a finalità terroristiche dell’evento in questione, che appare piuttosto espressione di circoscritta violenza, generata da estremismo politico. <br />
Si trattava, nello specifico, dell’aggressione perpetrata ai danni del ricorrente nel 1974, allora segretario di sezione del MSI di Monteverde, da parte di giovani armati di spranghe e catene, rimasti non identificati, e che ha portato al ricovero del ricorrente e alla sua invalidità permanente.<br />
Il ricorso è articolato in varie doglianze di eccesso di potere e di violazione di legge.<br />
L’amministrazione si è costituita per chiedere il rigetto del ricorso perché infondato.<br />
L’istanza cautelare è stata respinta all’udienza del 28.2.2013.<br />
Alla scorsa udienza, dopo il passaggio della causa in decisione, sono emersi dubbi in merito alla giurisdizione del giudice adito, cosicché con ordinanza ex art. 73 c.p.a. il collegio ha chiesto alle parti di interloquire sul punto.<br />
La difesa del ricorrente ha fatto pervenire una memoria nella quale, citando un recente precedente del TAR Lazio (sent. 1400/2014), ha sottolineato la valenza discrezionale delle valutazioni sottese al riconoscimento del beneficio richiesto, il che radicherebbe la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
Va dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice ordinario. <br />
Come già affermato dalla Sezione in numerosi precedenti analoghi, in adesione all&#8217;orientamento prevalente in giurisprudenza, le controversie relative al riconoscimento della speciale elargizione per le vittime di terrorismo e della criminalità organizzata, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-01-2011, n. 550; T.A.R. Lazio Sez. II quater, n. 5536 e n. 5535 del 18.06.2007 nonché, da ultimo, T.A.R. Lazio Sez. II quater, n. 10840 del 5.11.2009).<br />
Va infatti ricordato che sia il Consiglio di Stato (cfr.di recente, Consiglio Stato, sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5618, nonché in precedenza Sez. VI, n. 1338 del 14.3.2006; n. 5164 del 6 settembre 2006) sia la Corte di Cassazione (sentenze n. 11377 del 22 luglio 2003; n. 1442 dell&#8217;11 febbraio 1998;) &#8211; sia a proposito della L. n. 466 del 13 agosto 1980 rubricata &#8220;Speciali elargizioni in favore dei dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche&#8221; che con riferimento alla l. 302/90 &#8211; hanno chiarito che i soggetti beneficiari erano titolari di un vero e proprio diritto soggettivo all&#8217;elargizione in questione, dovendosi negare che al riguardo si possa configurare un potere discrezionale in senso proprio in capo alla pubblica amministrazione.<br />
In particolare, affermano le citate sentenze del Consiglio di Stato e della Cassazione che i familiari superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione della speciale elargizione prevista dalla relativa normativa, essendo la p.a. priva di ogni potestà discrezionale sia con riguardo all’entità della somma da erogare, prefissata dalla legge, sia con riguardo ai presupposti dell’erogabilità, circoscritti alla qualificazione dell’evento criminoso come riconducibile ad atti di terrorismo o di criminalità organizzata, e dovendo considerarsi, peraltro, che nell’accertamento del requisito previsto dall’art. 1 punto b) l. n. 302 del 1990, l’amministrazione si limita ad attuare un accertamento di natura costitutiva; pertanto, il giudice amministrativo difetta di giurisdizione sulla relativa controversia. (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 marzo 2006, n. 1338 e Cass., Sezioni Unite, 21 luglio 2003, n. 11337, 11 febbraio 1998 n. 1442, riferite alla L 13 agosto 1980 n. 466)).<br />
.Con riferimento alla specifica questione della valenza discrezionale o meno delle valutazioni effettuate dalla amministrazione in sede di riconoscimento della sussistenza dei presupposti per l’elargizione in parola, la Suprema Corte ha ritenuto che l&#8217;attività diretta all&#8217;accertamento dei requisiti previsti dalla legge, anche ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, è estranea al concetto di discrezionalità amministrativa; dal che consegue che l&#8217;indennità in questione, in applicazione di tali principi, è &#8220;oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo (cfr., in tale senso, Cass., Sezioni Unite, n. 11337/2003).<br />
Di recente, la Suprema Corte ha ancora riaffermato tale principio con riferimento alla speciale elargizione prevista dalla l. 20 ottobre 1990 n. 302, sottolineando ancora una volta che quand’anche si ravvisino profili valutativi nell’apprezzamento da parte della amministrazione, questi non costituiscono esercizio di discrezionalità amministrativa e sono pertanto sindacabili da giudice ordinario (Cassazione civile, sez. un., 18/12/2007, n. 26627 e 18/12/2007, n. 26626).<br />
Il principio inoltre è stato da tempo risalente recepito anche dalla giurisdizione amministrativa (T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 23 settembre 2003 n. 772,; T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria, 4 febbraio 2004, n. 63; T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sez. V, 26 marzo 2007, n. 2823; Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2006, n. 1338; T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 10 luglio 2008, n. 6619).<br />
In senso inverso, si riscontra una recente sentenza del Tar Lazio, Sez I ter, 3 febbraio 2014, n. 1300, in relazione ad analoga fattispecie concernente le vittime del dovere, la quale sottolineando l’esistenza di valutazioni di natura discrezionale ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo. Si tratta tuttavia di un precedente isolato, a fronte del quale il collegio ritiene di dover comunque confermare l’orientamento consolidato della sezione e della giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato, sopra riferito.<br />
In conclusione, va affermato che la fattispecie oggetto del presente ricorso rientra nella giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio può essere riassunto, in applicazione del principio della traslatio judicii, ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.<br />
Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi attesa la peculiarità della fattispecie e l’esistenza di un recente precedente di segno contrario. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice civile, dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />
Stefano Toschei, Consigliere<br />
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 09/01/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-9-1-2015-n-244/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2015 n.244</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2015 n.94</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-1-2015-n-94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-1-2015-n-94/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2015 n.94</a></p>
<p>Pres. Cesare Mastrocola, est. Carlo Dell&#8217;Olio PROGEST S.p.A, in proprio e n.q. di capogruppo mandataria dell’A.T.I. con Planetaria S.r.l., (Avv. Francesco Migliarotti) c. Comune di Acerra (n.c.), Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) sulla revoca dell&#8217;aggiudicazione del contratto pubblico per interdittiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-1-2015-n-94/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2015 n.94</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-1-2015-n-94/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2015 n.94</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cesare Mastrocola, est. Carlo Dell&#8217;Olio<br /> PROGEST S.p.A, in proprio e n.q. di capogruppo mandataria dell’A.T.I. con Planetaria S.r.l., (Avv. Francesco Migliarotti) c. Comune di Acerra (n.c.), Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli)</span></p>
<hr />
<p>sulla revoca dell&#8217;aggiudicazione del contratto pubblico per interdittiva antimafia alla mandante dell&#8217;ATI aggiudicataria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A.- Gara- Aggiudicazione – Mandante di ATI colpita da &#8211; Interdittiva antimafia-Artt. 37 co. 19 D.Lgs. n. 163/09 s.m.i. e 95 co.1 D.Lgs. 159/11 s.m.i.- Estromissione dall’ATI della mandante &#8211; Revoca dell’aggiudicazione – Illegittimità- Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 37 co. 19 D.Lgs. n. 163/09 s.m.i. e 95 co.1 D.Lgs. 159/11 s.m.i., in materia di contratti con la P.A., nell’ ipotesi  in cui la mandante dell’ATI aggiudicataria sia colpita da interdittiva antimafia, al fine di contemperare il prosieguo dell’iniziativa economica delle imprese in forma associata con le esigenze afferenti alla sicurezza ed all’ordine pubblico connesse alla repressione dei fenomeni di stampo mafioso, l’ATI può conservare l’aggiudicazione ogni volta che, a mezzo di pronte misure espulsive, determini volontariamente l’allontanamento l’impresa in periculum di condizionamento malavitoso, con la conseguenza che è illegittimo il provvedimento di revoca dell’appalto all’ATI aggiudicataria che ha tempestivamente provveduto all’estromissione e sostituzione della mandante colpita da interdittiva antimafia (1). (Nel caso di specie, il TAR Campania, rilevato che l’informativa antimafia ha riguardato una delle due imprese mandanti e non la mandataria e che, pertanto, l’ATI ha provveduto  all’estromissione e sostituzione della mandante prima della stipulazione del contratto, ha ritenuto illegittimo il provvedimento di revoca adottato dalla stazione appaltante e ha accolto il ricorso)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1.) cfr: così Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2010 n. 7345; nello stesso senso Consiglio di Stato, Sez. V, 12 ottobre 2010 n. 7407</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1942 del 2014, proposto da:<br />
PROGEST S.p.A., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’A.T.I. con Planetaria S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Migliarotti, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Mille n. 16;<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; COMUNE DI ACERRA, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA E MOLISE, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliato per legge in Napoli alla Via Diaz n. 11;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>a) della determinazione dirigenziale del Comune di Acerra n. 485 del 24 marzo 2014, con la quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi;<br />
b) della determinazione dirigenziale del Comune di Acerra n. 552 del 31 marzo 2014, con la quale, in conseguenza della disposta revoca dell’aggiudicazione definitiva, è stata disposta l’escussione della cauzione definitiva;<br />
c) della nota dirigenziale del Comune di Acerra prot. n. 12425 del 1° aprile 2014, con la quale è stata richiesta l’escussione della cauzione definitiva;<br />
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Vista l’ordinanza n. 705 del 30 aprile 2014, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a. sull’ordinaria redazione della sentenza in forma semplificata nel rito appalti;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Premesso che:<br />
&#8211; la società ricorrente partecipava, in ATI con Planetaria S.r.l. e con Ecologia Euroambiente di Ucciero Luigi &#038; C. S.n.c. (d’ora in seguito per brevità “Ecologia Euroambiente”) alla procedura aperta – indetta dal Comune di Acerra e demandata per lo svolg<br />
&#8211; la medesima impugna i provvedimenti in epigrafe indicati, con i quali è stata revocata l’aggiudicazione definitiva intervenuta in favore dell’ATI ed è stato stabilito l’incameramento della cauzione definitiva, deducendo vizi attinenti alla violazione de<br />
Rilevato che:<br />
&#8211; la ricorrente ricopriva nell’ATI la veste di mandataria, mentre alle altre due società era riservato il ruolo di mandanti;<br />
&#8211; il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva trae giustificazione dal fatto che nei confronti della mandante Ecologia Euroambiente la Prefettura di Napoli aveva emesso, in data 21 gennaio 2014, un’informativa interdittiva antimafia, mentre<br />
&#8211; una volta avviato il procedimento di revoca dell’aggiudicazione, la società ricorrente, nelle proprie controdeduzioni formulate con nota del 17 marzo 2014, aveva fatto presente al Comune di Acerra di volersi avvalere della facoltà che consente alla mand<br />
&#8211; a ciò la ricorrente faceva seguire, in data 26 marzo 2014, la nascita di una nuova ATI sostitutiva della precedente, che vedeva la sola partecipazione di essa ricorrente come mandataria e della Planetaria come mandante, ed il cui atto costitutivo veniva<br />
Considerato, in via preliminare, che:<br />
&#8211; in accoglimento della puntuale eccezione della difesa erariale, deve essere disposta l’estromissione dal giudizio del Provveditorato per carenza di legittimazione passiva, non risultando in questa sede impugnati atti imputabili a tale amministrazione, c<br />
Considerato, nel merito, che:<br />
&#8211; si presenta fondata e meritevole di accoglimento la censura, articolata nel primo motivo di gravame, con cui si stigmatizza che il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione è affetto da violazione dell’art. 95, comma 1, del codice antimafia, non avend<br />
&#8211; infatti, l’art. 95, comma 1, del codice antimafia così recita: “Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui al’articolo 84, comma 4, ed all’articolo 91, comma 6, interessa un’impresa diversa da quella mandatari<br />
&#8211; ebbene, ricorrono nel caso in esame tutte le condizioni per l’applicazione della suddetta norma, ossia: a) l’informativa antimafia ha riguardato una delle due imprese mandanti e non la mandataria; b) è stato dichiarato dalla mandataria che la mandante i<br />
&#8211; ne discende che erroneamente l’amministrazione comunale non ha tenuto conto della volontà riparatrice espressa dalla società ricorrente con la nota di controdeduzioni, volontà subito dopo confermata con la costituzione della nuova ATI priva della mandan<br />
&#8211; soccorre, al riguardo, il condivisibile insegnamento del massimo giudice amministrativo, il quale, intervenendo sul previgente art. 12 del d.P.R. n. 252/1998 (oggi trasfuso nell’art. 95 del codice antimafia, con estensione a tutte le ipotesi di contratt<br />
&#8211; pertanto, ribadito quanto sopra esposto, deve essere affermata l’illegittimità della gravata determinazione dirigenziale di revoca dell’aggiudicazione definitiva per violazione dell’art. 95, comma 1, del codice antimafia;<br />
&#8211; come obiettato da parte ricorrente con separata censura, parimenti illegittimi diventano, per invalidità derivata, i rimanenti provvedimenti impugnati con cui si è disposto l’incameramento della cauzione definitiva (determinazione dirigenziale n. 552 de<br />
Ritenuto, in conclusione, che:<br />
&#8211; in accoglimento del ricorso, le suddette provvedimentalità meritano di essere tutte annullate con assorbimento delle ulteriori censure quivi non esaminate;<br />
&#8211; le spese processuali devono essere addebitate alla soccombente amministrazione comunale nella misura liquidata in dispositivo, mentre si compensano per il resto.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:<br />
&#8211; estromette dal giudizio il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise;<br />
&#8211; accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Condanna il Comune di Acerra a rifondere in favore della società ricorrente le spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA ed importo del contributo unificato come per legge..<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 09/01/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-1-2015-n-94/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2015 n.94</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lazio &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2015 n.24</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lazio-sentenza-9-1-2015-n-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lazio-sentenza-9-1-2015-n-24/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lazio &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2015 n.24</a></p>
<p>Pres. De Musso &#8211; Rel. Lupi Proc. Reg. c/ International Press S.c.r.l.; S.D.G.; V.L. (Avv.ti G. Fredella, M. Marchegiani); V.G. (Avv.ti A. Di Amato; R. Argenzio; G. Pierantoni) 1. Corte dei Conti – Contributi pubblici – Amministrazione – Persona fisica o giuridica – Rapporto di servizio – Giurisdizione contabile –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lazio-sentenza-9-1-2015-n-24/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lazio &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2015 n.24</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lazio-sentenza-9-1-2015-n-24/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lazio &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2015 n.24</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Musso &#8211; Rel. Lupi<br /> Proc. Reg. c/ International Press S.c.r.l.; S.D.G.; V.L. (Avv.ti G. Fredella, M. Marchegiani); V.G. (Avv.ti A. Di Amato; R. Argenzio; G. Pierantoni)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Corte dei Conti – Contributi pubblici – Amministrazione – Persona fisica o giuridica – Rapporto di servizio – Giurisdizione contabile – Sussistenza – Destinazione e/o gestione materiale di denaro pubblico – Assenza –Irrilevanza.</p>
<p>2. Corte dei Conti – Danno – Prescrizione – Dies a quo – Occultamento doloso – Scoperta del fatto – Irrilevanza – Effettivo riconoscimento giuridico – Rilevanza – Conseguenze – Rinvio a giudizio e/o richiesta di misure cautelari.</p>
<p>3. Corte dei Conti – Giudizio penale – Autonomia – Sentenza di patteggiamento – Efficacia probatoria – Sussiste – Conseguenze – Onere di prova contraria.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Per il radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica in vicende relative a pubbliche contribuzioni non è necessario che la persona fisica o giuridica sia destinataria delle somme di denaro oggetto degli aiuti pubblici, ovvero, in qualche modo abbia avuto il maneggio del denaro, ma è sufficiente che si sia costituito un rapporto di servizio tra l’amministrazione erogante i contributi e il soggetto in relazione ad una specifica attività di controllo, di verifica, o di mera collaborazione, che comunque si inserisce nel procedimento e risulta determinante alla definizione dello stesso.</p>
<p>2. Ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso ovvero &#8211; in caso di occultamento doloso del danno &#8211; dalla data della sua scoperta. In tale contesto, il dies a quo si identifica nel momento in cui si è verificato il danno quale componente del fatto (1). Tale principio trova applicazione anche nelle ipotesi di occultamento doloso, con la conseguenza che l’azione contabile può essere iniziata non allorché il fatto viene meramente scoperto, ma solo da quando esso assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa. In altri termini, l’inizio del termine di prescrizione è stato individuato in tali casi nel momento in cui il danno stesso è scoperto in tutte le sue componenti, a seguito del provvedimento di richiesta di rinvio a giudizio in sede penale, ovvero, come nella fattispecie, dall’ordinanza di applicazione di misure cautelari (2).</p>
<p>3. La sentenza di patteggiamento costituisce un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (3). Tale sentenza, pur non precludendo l’accertamento dei fatti in maniera difforme da quella compiuta dal giudice penale, ciò nonostante viene ad assumere un particolare valore probatorio, vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie, da allegarsi dalla parte che intende contestare i fatti che ne costituiscono il fondamento (4) (5).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., ex pluribus, C. Conti, Sez. Riun., 29 gennaio 1997, n. 12; Cass. , Sez. III, 12 agosto 1995, n. 8845.<br />
(2) Cfr. C. Conti, Sez. Riun., 25 ottobre 1996, n. 63; idem, I, n. 103/2003; idem, II, n. 29/2004; idem, III, n. 311/2011.<br />
(3) Cass. n. 10847/2007; nonché, ex multis, Cass. n. 9358/2005, Cass, n. 20765/2005, Cass. n. 17289/2006.<br />
(4) C. Conti, I, n. 187/2003<br />
(5) Trattasi di principio consolidato in giurisprudenza, secondo cui, se da una parte è vero che il giudizio contabile è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale e che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non vincola il giudice contabile che, pur in presenza di una sentenza di condanna a seguito del c.d. patteggiamento ex art. 444 c.p.p., può valutare diversamente dal giudice penale gli stessi elementi di fatto  (ex multis, C. Conti, I centrale, 26 giugno 2001 n. 187/A; idem, II centrale 30 luglio 2001, n. 253/A; idem, III centrale, 15 novembre 2001, n 349/A), d’altra parte, non è meno vero che l’applicazione concordata della pena ex art. 444 c.p.p. può assumere rilevanza anche nel giudizio amministrativo contabile, perché può essere valutata quale ammissione di responsabilità in ordine ai fatti contestati in sede penale (C. Conti, Piemonte, n. 935/2000).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</B><br />
<b><br />
LA CORTE DEI CONTI</b><br />
<B>SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO</B></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai seguenti magistrati:<br />
Ivan <B>DE MUSSO</B>           Presidente<br />
Andrea <B>LUPI</B>                  Consigliere relatore<br />
Chiara <B>BERSANI</B>           Consigliere<br />
     ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di responsabilità iscritto al n. <b>073479/R</b> del registro di Segreteria promosso dal Procuratore Regionale nei confronti della <b>International Press soc. coop. a responsabilità limitata</b>, nonché dei signori <b>Sergio De Gregorio</b>, <b>Valter</b> <b>Lavitola</b> e <b>Vincenzo</b> <b>Ghionni,</b> solo questi ultimi due costituiti in giudizio e rappresentati e difesi, il primo dagli avvocati <b>Gennaro Fredella</b> e <b>Marco Marchegiani</b> e il secondo dagli avvocati <b>Astolfo Di Amato</b>, <b>Raffaella Argenzio</b> e <b>Giorgio Pierantoni,</b>elettivamente domiciliati, il Lavitola presso lo studio degli avvocati Fredella e Marchegiani, in Roma, alla via Boccardo, 26 a, e il Ghionni, presso lo studio degli avvocati Di Amato,  Argenzio e Pierantoni, in Roma, alla via Nizza, 59,</p>
<p>visto l’atto di citazione del Procuratore Regionale;<br />
esaminati gli atti ed i documenti di causa;<br />
uditi, nella pubblica udienza del 18 dicembre 2014, con l’assistenza del segretario d&#8217;udienza, dr.ssa Sarina Anna<b> PONTURO</b>, il relatore dott. Andrea <B>LUPI</B>, il P.M. in persona del Vice Procuratore Generale dott. Tammaro <B>MAIELLO</B>  e gli avvocati Raffaella <B>ARGENZIO</B> e Gennaro <B>FREDELLA</B>,  per i convenuti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con atto di citazione emesso in data 10 gennaio 2014, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio i signori Lavitola Valter, De Gregorio Sergio e Ghionni Vincenzo, nonché la International  Press soc. coop.  r. l. per sentirli condannare in favore dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria alla somma complessiva di <b>euro</b> <u><b>23.879.502,00</b></u>, oltre rivalutazione monetaria , interessi e spese di giudizio.<br />
Il Procuratore regionale riferisce che il Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha trasmesso l&#8217;ordinanza applicativa di misure cautelari personali a carico, tra gli altri, di LAVITOLA Valter, DE GREGORIO Sergio e GHIONNI Vincenzo e contestuale decreto di sequestro preventivo emessi in data 17 aprile 2012 dal GIP presso il Tribunale di Napoli, in relazione al procedimento n. 37651/11 RGNR (7158/12 RG GIP e 255/12 RMC), contenenti, in particolare, un&#8217;ipotesi di danno erariale derivante da illecita percezione ed utilizzo delle contribuzioni statali per l&#8217;editoria di cui alla legge n. 250 del 1990, da parte della INTERNATIONAL PRESS SCARL, società editrice della testata quotidiana l&#8217;AVANTI, con sede, all&#8217;epoca dei fatti, in Roma, via del Corso n. 117, di cui è stato socio effettivo a partire dal 1997 a tutto il 2009 (per quanto interessa in questa sede, comunque fino al 20.9.2011) e amministratore unico LAVITOLA Valter.<br />
 A seguito delle indagini effettuate dal Nucleo di Polizia Tributaria Napoli-Gruppo Tutela del Mercato dei capitali-Sezione Altra Criminalità economica e dei successivi accertamenti appositamente delegati dalla Procura regionale sono emerse, tra l&#8217;altro, circostanze e documentazioni che denotano la falsificazione dei bilanci, delle scritture contabili, dei costi dell&#8217;attività di produzione, dei dati relativi alla diffusione ed alle vendite della testata, tali da mettere in serio dubbio l&#8217;effettività dell&#8217;assetto societario cooperativo della società editoriale che ha percepito i contributi in questione (l’International Press Scarl).<br />
La Procura rileva che detti elementi sono stati confermati anche con riferimento alle annualità pregresse al 2009-2010, (oggetto dell’indagine penale) per tutta la durata del finanziamento (a partire dal 1997), dato che ha evidenziato che i comportamenti relativi alla falsificazione dei costi dell&#8217;impresa, dei dati della distribuzione del giornale e dell&#8217;effettivo assetto societario dell&#8217;IPS sono stati reiterati negli anni al fine di ottenere il conseguimento del contributo pubblico in assenza dei requisiti di legge.<br />
In particolare, l&#8217;attività di controllo contabile svolta dalla Guardia di finanza si è concentrata sull&#8217;esame dei costi e dei ricavi desunti dai soggetti fisici e giuridici che hanno avuto rapporti con la International Press Soc. Coop. a r.l., ricostruendo i rapporti commerciali e finanziari intrattenuti tra quest&#8217;ultima e i principali fornitori/clienti, e dettagliando le singole operazioni commerciali che hanno generato costi e ricavi fittizi mediante la contabilizzazione e l&#8217;emissione di fatture per operazioni inesistenti (principalmente emesse dalle soc. Broadcast Video Press di Sergio De Gregorio &#038; C. sas; Area Nagel &#038; Associati srl; SSP Commercio Srl, già Servizi e Soluzioni Professionali Srl; SSP Servizi srl), allo scopo di ottenere i requisiti minimi per accedere ai finanziamenti pubblici previsti dalla legge 250/90 e di compensare, reciprocamente, gli elementi positivi e negativi di reddito e le relative variazioni economiche derivanti da tali operazioni (per il periodo 1997-2004, la Procura fa presente che non si è proceduto ad analizzare i rapporti commerciali e finanziari relativi, atteso che nel corso delle operazioni di perquisizione locale presso la sede della INTERNATIONAL PRESS SOC. COOP. a r.l. non è stata rinvenuta alcuna documentazione amministrativo-contabile relativa alla vicenda, mentre tutta la documentazione contabile di uno dei principali fornitori &#8211; la SSP Servizi srl &#8211; sarebbe stata rubata da ignoti).<br />
La Procura riferisce inoltre che dalle indagini è emerso il carattere fittizio della vendita in blocco e dello &#8220;strillonaggio&#8221; dell’AVANTI!, elementi risultati essere determinanti ai fini del raggiungimento del requisito della &#8220;diffusione&#8221; del quotidiano che, come previsto dalla normativa disciplinante la concessione di contributi a favore di società editrici, è condizione indispensabile ai fini dell&#8217;ottenimento delle erogazioni pubbliche in discorso.<br />
In particolare, la Procura segnala il contratto per la vendita del quotidiano attraverso lo &#8220;strillonaggio&#8221; stipulato dalla società editrice &#8220;l&#8217;AVANTI&#8221; con la società SSP SERVIZI S.r.l., anche in considerazione del fatto che nel secondo semestre del 2009, detta tipologia di cessione ha permesso di incrementare la percentuale di vendita del quotidiano, consentendo di arrivare alla cifra del 90% della diffusione totale, percentuale che nel primo semestre del medesimo anno era pari solo al 2,75%, ottenuta esclusivamente mediante vendite in edicole ed abbonamenti, nonché della breve &#8220;vita&#8221; della stessa società (inizio attività 2008 e cessazione nel dicembre 2010), e per le modalità stesse di organizzazione e svolgimento del servizio di strillonaggio. Proprio in relazione alla  SSP Servizi srl, è emerso chiaramente che essa era utilizzata dallo stesso Lavitola Valter, associato con altri soggetti, al solo scopo di creare costi fittizi riferiti a servizi in realtà inesistenti, in modo da far ottenere alla società editrice dell&#8217;Avanti il requisito della diffusione del quotidiano, previsto per accedere ai finanziamenti pubblici.<br />
L’ufficio  requirente rileva, tra l’altro, che la S.S.P. Servizi insisteva nella stessa sede della INTERNATIONAL PRESS, che era priva di una sede operativa propria, non aveva le strutture, i mezzi e le potenzialità per rendere i servizi per i quali  sono stati stipulati i contratti, reperiti in sede di indagine, privi di data certa. Inoltre, ladocumentazione fiscale e amministrativa a supporto dell&#8217;attività posta in essere dalla S.S.P. Servizi è stata creata ad arte presso la sede della INTERNATIONAL PRESS dagli stessi collaboratori del Lavitola Valter (come risulta dalle dichiarazioni rese da PESCE Alessandra). Tale circostanza è stata acclarata anche dal fatto che l&#8217;indirizzo di posta elettronica &#8220;abc.service@alice.it&#8221; utilizzata per le comunicazioni societarie della SSP SERVIZI S.r.l., veniva utilizzato, anche ad uso personale da Lavitola Valter e da altro soggetto afferente alla IPS scarl.<br />
Infine, riferisce ancora la Procura, è stato accertato che entrambi gli amministratori pro-tempore della società — Calarmi Carlo prima e Lauro Antonino dopo (come risulta dalle dichiarazioni rese dagli stessi) &#8211; hanno ricoperto, in realtà, la figura di semplici &#8220;prestanome&#8221; del Lavitola Valter che, di fatto, utilizzava la S.S.P. Servizi S.r.l. quale mera &#8220;cartiera&#8221;  emittente di fatture per operazioni inesistenti e che i contratti sono stati redatti con l&#8217;apposizione di firme false o comunque con la connivenza degli amministratori pro-tempore e in un caso indicando quale amministratore della società una persona fisica (Lauro Antonino) che ha assunto tale carica in epoca successiva alla presunta data della sottoscrizione del contratto stesso (quando ancora era amministratore Calarmi Carlo).<br />
La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l&#8217;informazione e l&#8217;editoria ha escluso l&#8217;IPS dalla contribuzione 2010 (per la quale annualità dunque non si procede alla contestazione del danno erariale) ed ha disposto l&#8217;annullamento dei decreti di concessione e liquidazione dei contributi a &#8220;l&#8217;Avanti&#8221; emessi a partire dal 1998 (decreto dell&#8217; I l maggio 2012).<br />
In data 9.11.2012 il Tribunale di Napoli, Sezione GIP/GUP,  ha emesso la sentenza n. 2510/2012 a carico di LAVITOLA Valter, a cui è stata applicata, su concorde richiesta delle parti ex art. 444 cpp, la pena di anni tre e mesi 8 di reclusione, con confisca dei beni già oggetto di sequestro preventivo (ordinanza applicativa di misure cautelari personali e decreto di sequestro preventivo del 15 aprile 2012).<br />
Per il presente giudizio si sono costituiti il Lavitola e il Ghionni.<br />
Il primo ribadisce la totale assenza di responsabilità a suo carico in ordine alle ipotizzate condotte, in quanto tutti i requisiti necessari per accedere al fondo editoria sono stati sempre conformi, accertati, documentati e vagliati dalla Commissione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Editoria.<br />
In particolare, nessuna esaustiva indagine è stata eseguita per verificare se la vendita in blocco e lo &#8220;strillonaggio&#8221; fossero stati o meno effettivamente compiuti. Il contributo, per contro, risulta concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base dei costi sostenuti e documentati e nel rispetto delle condizioni previste dalle norme di Legge.<br />
Allega una consulenza al fine di dimostrare che i costi che la International Press S.c.a..r.l. ha sostenuto per la predisposizione, la stampa, la distribuzione, il trasporto e le attività accessorie del quotidiano Avanti! sono da ritenersi congrui rispetto ai prezzi normalmente praticati sul mercato per attività affini o similari nel settore <i>de quo.</i><br />
La documentazione societaria (bilancio, costi di testata, diffusione), peraltro, è stata assoggettata alla certificazione obbligatoria da parte di primarie società di revisione iscritte all&#8217;Albo CONSOB.<br />
Dalla documentazione esaminata (anche attesa la concessione del contributo) non risulta che le società di revisione che si sono susseguite o il Dipartimento dell&#8217;informazione e dell&#8217;editoria abbiano mai riscontrato anomalie circa quanto prodotto, documentato ed attestato dalla International Press. Le movimentazioni finanziarie sottostanti le operazioni contabilizzate confermano, infine, la corrispondenza con la contabilità generale.<br />
Ad ogni buon conto eccepisce la prescrizione totale e/o quantomeno parziale delle richieste della Procura Regionale e la decadenza della  relativa azione.<br />
Il dr. Ghionni, in via pregiudiziale, eccepisce il difetto di giurisdizione non avendo né beneficiato dei contributi pubblici né, tantomeno, avuto mai il maneggio di denaro pubblico.<br />
In via preliminare, chiede inoltre la sospensione del presente giudizio in attesa dell’esito del procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli.<br />
Nel merito rileva che nessun comportamento gravemente colpevole è a lui addebitabile atteso che, per come era strutturato il procedimento, nessun contributo al disegno truffaldino posto in essere da IPS è ipotizzabile a suo carico.<br />
All’odierna udienza, sia il PM che gli avvocati dei convenuti si sono riportati agli scritti, riferendone i profili essenziali e confermandone le conclusioni.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Va innanzitutto esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto Ghionni Vincenzo. La difesa chiede che venga escluso dal presente giudizio perché questo Giudice non avrebbe lo jus iurisdictionis, non avendo il dr. Ghionni mai avuto, nella vicenda de qua, il maneggio di denaro pubblico, né tantomeno egli è stato beneficiario di contributi per l’editoria.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Per il radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica in vicende relative a pubbliche contribuzioni non è necessario che la persona fisica o giuridica sia destinataria delle somme di denaro oggetto degli aiuti pubblici, ovvero, in qualche modo abbia avuto il maneggio del denaro, ma è sufficiente che si sia costituito un rapporto di servizio tra l’amministrazione erogante i contributi e il soggetto in relazione ad una specifica attività di controllo, di verifica, o di mera collaborazione, che comunque si inserisce nel procedimento e risulta determinante alla definizione dello stesso.<br />
Nella specie, il sig. Ghionni non soltanto ha collaborato attivamente con il Lavitola e l’IPS soc. cooperativa a responsabilità limitata al fine di presentare la domanda per ottenere i benefici di cui alla legge 250/90, ma come componente della Commissione per l’Editoria ha espresso il parere su pratiche di richiesta di contributo che lui stesso aveva istruito. Anche se il parere che doveva esprimere la Commissione non era vincolante ai fini della concessione del contributo, è indubbia l’esistenza di un rapporto di servizio con l’amministrazione sotto un duplice profilo: indiretto; egli, nella qualità di collaboratore della IPS scarl, ha seguito tutto il procedimento di richiesta di attivazione del contributo, presentando la domanda e la documentazione a supporto; e diretto, come componente della Commissione per l’Editoria istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che aveva il compito di verificare la congruità delle richieste, nonché la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in relazione alla documentazione prodotta. In questa duplice veste, i cui profili di patente incompatibilità peraltro emergono in modo inequivocabile, il dr. Ghionni risulta sottoposto alla giurisdizione di questa Corte dei conti. La relativa eccezione va pertanto rigettata.<br />
Va disattesa altresì la richiesta, formulata anche questa dal Ghionni, di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del processo penale pendente presso il Tribunale di Napoli. Ai fini dello scrutinio della domanda della Procura Regionale, questo Giudice già dispone di tutti gli elementi per decidere, non essendo rilevante &#8211; a tale fine &#8211; la pronuncia del giudice penale. Infatti, il danno possiede i caratteri dell’attualità e certezza e i comportamenti dei convenuti, compreso il Ghionni, sono delineati in modo tale da consentire al Collegio di poter adottare una decisione in ordine alle loro responsabilità, nonché all’elemento soggettivo e al titolo di un’eventuale condanna. Anche se il dr. Ghionni nel processo penale venisse prosciolto da ogni accusa, ciò non avrebbe alcuna rilevanza in questo giudizio, che pur riguardando la medesima vicenda, ha un oggetto differente, differenti convenuti e, soprattutto, differente <i>causa petendi</i>. Peraltro, per quanto appresso si dirà a proposito del titolo di responsabilità, farà emergere in maniera più evidente l’inattendibilità dell’istanza di sospensione del presente giudizio fino alla conclusione del processo penale.<br />
Va ora esaminata l’eccezione di prescrizione proposta dal Lavitola.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
In proposito va premesso che ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 (come successivamente modificato dalla legge n.639/1996), il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso ovvero &#8211; in caso di occultamento doloso del danno &#8211; dalla data della sua scoperta. Il “dies a quo”, dunque, è quello in cui si è verificato il “fatto dannoso” e tale data è stata identificata dalla giurisprudenza in quella in cui si è verificato il danno quale componente del fatto (ex pluribus, Corte dei conti, SS.RR., 29 gennaio 1997, n. 12 e Cassazione civile, Sez. III^, 12 agosto 1995, n. 8845).<br />
Con le norme citate  è stato altresì sancito espressamente il principio secondo cui,  nel caso di occultamento doloso, il termine della prescrizione non può che decorrere dalla data della scoperta del fatto come sopra considerato. Tale è la fattispecie di fatto delittuoso – come quello all’esame – in cui si deve ritenere “in re ipsa” la sussistenza di un doloso occultamento del danno, che comporta un obiettivo impedimento ad agire di carattere giuridico e non di mero fatto; ciò implica che l’azione contabile può essere iniziata non allorché il fatto viene meramente scoperto, ma solo da quando esso assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa. Di conseguenza, l’inizio del termine di prescrizione è stato individuato in tali casi nel momento in cui il danno stesso è scoperto in tutte le sue componenti, a seguito del provvedimento di richiesta di rinvio a giudizio in sede penale, ovvero, come nella fattispecie, dall’ordinanza di applicazione di misure cautelari (Corte dei conti, SS.RR., sentenza 25.10.1996, n. 63; Sezione I n. 103/2003; Sezione II n. 29/2004; Sezione III n. 311/2011).<br />
Peraltro, nella specie, che si tratti di occultamento doloso non è assolutamente dubitabile, atteso che i benefici sono stati revocati a seguito della scoperta della truffa ai danni dello Stato, perpetrata per il tramite della predisposizione di false fatturazioni, che ha giustificato l’adozione da parte del Gip presso il Tribunale di Napoli di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare  anche nei confronti degli odierni convenuti. Proprio quest’ordinanza, ai sensi  dell’art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, è stata trasmessa alla Procura Regionale per il Lazio che, a conclusione dell’istruttoria di responsabilità, ha emesso l’atto di citazione in giudizio. Ora, poiché la nota di trasmissione dell’ordinanza ex artt. 272 ss. cpp è del 2012 e la citazione in giudizio è del 2014, il termine di prescrizione risulta non ancora compiuto.<br />
Nel merito la domanda della Procura Regionale è fondata.<br />
Dagli atti del processo penale e, in particolare, dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp nei confronti del Lavitola Valter emerge chiaramente il sodalizio criminale tra questi e il De Gregorio Sergio al fine di acquisire la contribuzione pubblica in favore dell’Editoria in assenza dei requisiti di cui alla legge 250/90.<br />
Per ciò che concerne il Lavitola va innanzitutto premesso che la sentenza di “patteggiamento” costituisce un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, “ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione” (Cass. n. 10847/2007; nonché, ex multis, Cass. n. 9358/2005, Cass, n. 20765/2005, Cass. n. 17289/2006). Secondo giurisprudenza consolidata, tale sentenza, pur non precludendo l’accertamento dei fatti in maniera difforme da quella compiuta dal giudice penale, ciò nonostante viene ad assumere “un particolare valore probatorio, vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie”, da allegarsi dalla parte che intende contestare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Corte dei conti, Sez. I,  187/2003).<br />
Se è vero, infatti, che il giudizio contabile è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale e che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non vincola il giudice contabile, che, invero, pur in presenza di una sentenza di condanna a seguito del c.d.patteggiamento, ai sensi dell&#8217;art. 444 c.p.p., può valutare diversamente dal giudice penale gli stessi elementi di fatto  (ex multis, Sez. I centrale, 26.06.2001 n°187/A,  Sez. II centrale 30.07.2001 n°253/A, Sez. III centrale 15.11.2001 n°349/A), non è meno vero che l&#8217;applicazione concordata della pena, ai sensi dell&#8217;art. 444 c.p.p. può assumere rilevanza anche nel giudizio amministrativo contabile, perché può essere valutata quale ammissione di responsabilità in ordine ai fatti contestati in sede penale (Sez. giur. Piemonte, n. 935/2000).<br />
Tuttavia, a prescindere da questa sentenza le prove raccolte in sede di istruttoria di responsabilità circa l&#8217;illecita percezione dei contributi ex lege 250/90 da parte della società International Press scarl dimostrano il ruolo di “cartiere” di società riconducibili sia al Lavitola che al De Gregorio.<br />
In particolare, è emersa la fittizietà dei servizi di “strillonaggio” allo scopo di aumentare la diffusione del quotidiano, nonché la formazione di fatture false per operazioni inesistenti sia, ovviamente, per sostenere e avallare la richiesta della contribuzione pubblica, ma anche al fine dell’evasione fiscale da parte della International Press Scarl che otteneva la riduzione degli oneri fiscali computando le fatture relative a operazioni inesistenti al reddito imponibile.<br />
Emblematica risulta la vicenda relativa alla S.S.P. Servizi  che insisteva nella stessa sede della INTERNATIONAL PRESS, del tutto priva delle strutture, dei mezzi e le potenzialità per rendere i servizi. Esistono inoltre  ammissioni di collaboratori del Lavitola in merito alla creazione ad arte – presso la sede dell&#8217;IPS &#8211; della documentazione fiscale e amministrativa a supporto dell&#8217;attività posta in essere dalla S.S.P. Servizi. L&#8217;attività illecita trova conferma nella circostanza che il Lavitola e la SSP Servizi srl usavano il medesimo indirizzo di posta elettronica, nonché che gli amministratori pro-tempore della società (come risulta dalle dichiarazioni rese dagli stessi)  hanno ricoperto, in realtà, la figura di semplici &#8220;prestanome&#8221; del Lavitola Valter che, di fatto, utilizzava la S.S.P. Servizi S.r.l per emettere fatture per operazioni inesistenti  e la conseguente redazione di contratti con l&#8217;apposizione di firme false o comunque con la connivenza degli amministratori pro-tempore.<br />
E’ stato inoltre accertato ( ed esistono anche ammissioni del Lavitola al riguardo, oltre che della sorella dello stesso e del Vetromile, dalle dichiarazioni del quale è stato possibile ricostruire in modo puntuale la truffa) che ingenti somme ricevute dalla International Press Scarl a titolo di contributo pubblico per l’editoria sono state poi trasferite al De Gregorio o a società a lui riconducibili.<br />
Ciò, senza tener conto, degli ulteriori illeciti commessi per occultare la truffa, quali la distruzione dei documenti falsi e il trasferimento all&#8217;estero delle somme illecitamente acquisite.<br />
La truffa, dunque, è stata accertata sia in sede di indagini di polizia giudiziaria, che in sede di istruttoria svolta dalla Procura Regionale ed è confermata dalle innumerevoli dichiarazioni anche confessorie dei convenuti e dei collaboratori del Lavitola e del De Gregorio, imputati o testimoni nel processo penale.<br />
L&#8217;International Press Scarl, Valter Lavitola e Sergio De Gregorio vanno pertanto condannati, a titolo di dolo e in via solidale, alla restituzione della somma di <b>euro<u>23.879.502,00</u></b>, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, corrispondente ai contributi per l&#8217;editoria, relativi agli anni dal 1997 al 2009, indebitamente ricevuti, a partire dal 2000 sino al 2011, e poi, con specifico riferimento al Lavitola, trasferiti su conti esteri.<br />
Per ciò che concerne il Ghionni, il Collegio ritiene che non si sia raggiunta  la prova del coinvolgimento nella truffa, atteso che certamente egli non si è illecitamente appropriato di contributi pubblici, né  è stata raggiunta la prova che egli abbia partecipato all&#8217;attività di falsificazione di fatture e documenti.<br />
Egli non può essere chiamato perciò a rispondere a titolo di dolo e in via solidale con gli altri convenuti. Tuttavia, il Collegio ritiene che i comportamenti a lui riferibili siano comunque connotati da colpa grave.<br />
In particolare, contrariamente a quanto da lui riferito nella memoria di costituzione, il Collegio non ritiene plausibile che egli, nella duplice veste di consulente della IPS e di componente (anche se per un breve periodo) della Commissione Tecnica Consultiva per l&#8217;Editoria non avesse gli strumenti per accorgersi delle attività illecite e, quantomeno, della totale infondatezza delle richieste di contributo.<br />
Del resto, ai sensi dell&#8217;art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché dell&#8217;art. 3, comma 4,  della legge 7 agosto 1990, n. 250, la Commissione Tecnica  Consultiva per l&#8217;Editoria è chiamata a esprimere parere  proprio sull’accertamento della tiratura e dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3 dell&#8217;art. 3 della citata legge 250/90.<br />
Ora, poiché il Ghionni conosceva da vicino la realtà della società editrice del quotidiano Avanti!, come componente della Commissione, se pur al mero fine dell&#8217;espressione di un parere non vincolante, aveva il dovere di verificare con maggiore diligenza se quanto certificato dalla IPS, in particolare con riferimento all&#8217;attività di “strillonaggio”, corrispondesse al vero o, almeno, avesse un grado elevato di verosimiglianza. E ciò, a prescindere da quelli che erano i compiti attribuiti alla Commissione, da un lato, e i compiti che svolgeva come consulente dell&#8217;IPS, dall&#8217;altro.<br />
In altri termini, il Collegio ritiene che sussista la colpa grave in capo al Ghionni relativamente al mancato utilizzo della diligenza del professionista (art. 1176, comma 2, del codice civile) nella verifica dei requisiti per l&#8217;ammissione ai contributi per l&#8217;editoria di una società – l&#8217;International Press Scarl – che ben  conosceva e di cui possedeva le informazioni necessarie per accertare la veridicità delle certificazioni rilasciate.<br />
Il signor Ghionni è chiamato, pertanto, a rispondere in via sussidiaria a titolo di colpa grave del danno arrecato allo Stato. Considerato che la sua partecipazione alla Commissione Tecnica Consultiva per l&#8217;Editoria è stata limitata nel tempo, il Collegio ritiene che, a titolo di equità, egli debba rispondere nella misura del 3,5 % dell&#8217;intero danno, pari a euro 835.782,57.<br />
Le spese legali seguono la soccombenza.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>la Corte dei Conti &#8211; Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando<br />
<b><P ALIGN=CENTER>CONDANNA</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La <b>International Press Società cooperativa a responsabilità limitata</b> – Partita Iva 06425690630 – e i signori <b>Valter Lavitola</b> e <b>Sergio De Gregorio</b>, in via principale e a titolo di dolo, a risarcire allo Stato – Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per l&#8217;informazione e l&#8217;editoria &#8211; la somma di € <b>23.879.502,00, </b>oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.<br />
Condanna il sig. <b>Vincenzo Ghionni</b>, in via sussidiaria e a titolo di colpa grave, al pagamento in favore dello Stato &#8211; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l&#8217;informazione e l&#8217;editoria &#8211; della somma di euro <b>835.782,57</b>, comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.<br />
Condanna, altresì, <b>l&#8217;International Press Scarl</b>, e i signori <b>Valter Lavitola</b>, <b>Sergio De Gregorio</b> e <b>Vincenzo Ghionni</b> al pagamento, in parti uguali, delle spese processuali che si liquidano in euro 2.636,87 (duemilaseicentotrentasei/87)</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2014.</p>
<p align=center>Depositato in Segreteria il 9 gennaio 2015</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lazio-sentenza-9-1-2015-n-24/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lazio &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2015 n.24</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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