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	<title>9/1/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/1/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.15</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-9-1-2012-n-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-9-1-2012-n-15/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-9-1-2012-n-15/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.15</a></p>
<p>Pres. Maisano – Est. Tulumello S. M in qualità di l. r. del “Comitato per la tutela dei diritti dei contribuenti casteldaccesi”, A. M. e R. F. (Avv. A. Dagnino) c/ Comune di Casteldaccia (n.c.) sull&#8217;inconfigurabilità di un interesse dei contribuenti alla tutela dell&#8217;affidamento in tema di servizi pubblici locali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-9-1-2012-n-15/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.15</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-9-1-2012-n-15/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.15</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maisano – Est. Tulumello<br /> S. M in qualità di l. r. del “Comitato per la tutela dei diritti dei contribuenti casteldaccesi”,  A. M. e R. F. (Avv. A. Dagnino) c/ Comune di Casteldaccia (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inconfigurabilità di un interesse dei contribuenti alla tutela dell&#8217;affidamento in tema di servizi pubblici locali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Avviso di accertamento – Impugnazione – Giurisdizione G.A. – Non sussiste – Giurisdizione Commissione tributaria – Sussiste	</p>
<p>2. Servizi pubblici locali – Affidamento – Contribuente – Tutela concorrenza – Interesse – Configurabilità – Non sussiste	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Atto presupposto – Annullamento – Effetti automatici sull’atto consequenziale – Ammissibilità – Presupposto – Invalidità caducante – Necessità – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di impugnazione di avvisi di accertamento (nella specie emessi in relazione alla indicazione, nella dichiarazione resa a fini dell’applicazione della T.A.R.S.U., di una superficie  immobiliare inferiore a quella reale) sussiste la giurisdizione delle Commissione tributarie.	</p>
<p>2. Il contribuente singolo o associato in comitato non è titolare dell’interesse alla tutela della concorrenza nell’affidamento dei servizi pubblici locali, di cui sono invece titolari gli imprenditori concorrenti dell’impresa affidataria (nella specie si censurava l’affidamento del servizio di riscossione tributi locali).	</p>
<p>3. In presenza di vizi accertati dell&#8217;atto presupposto, deve distinguersi fra invalidità ad<br />
effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, solo per la prima ammettendosi che l&#8217;annullamento dell&#8217;atto presupposto si estenda automaticamente a quello consequenziale, anche ove quest&#8217;ultimo non sia stato tempestivamente impugnato; quanto alla concreta individuazione della<br />
predetta tipologia di effetti, è pacifico che si debba valutare l&#8217;intensità del rapporto di consequenzialità, con riconoscimento dell&#8217;effetto caducante solo ove tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l&#8217;atto successivo si ponga, nell&#8217;ambito della stessa sequenza<br />
procedimentale, come inevitabile conseguenza di quello anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, con particolare riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi (nella specie il Collegio ha escluso che l’illegittimità dell’affidamento dell’incarico di gestione del servizio pubblico locale di riscossione tributi producesse un automatico effetto caducante sugli atti di gestione del servizio medio tempore posti in essere).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 2386 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Salvatore Martorana, in qualità di legale rappresentante pro tempore del<br />
“Comitato per la tutela dei diritti dei contribuenti casteldaccesi”,<br />
Antonino Martorana e Rosario Fricano, rappresentati e difesi dall&#8217;avv.<br />
Alessandro Dagnino, con domicilio eletto presso il predetto difensore in<br />
Palermo, piazza Virgilio n. 4; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Casteldaccia in Persona del Sindaco pro tempore, non costituito in<br />
giudizio; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
Serit Sicilia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non<br />
costituito in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
1) dell&#8217; «avviso di accertamento con contestuale irrogazione di sanzioni per<br />
infedele denuncia», n. 2011 749 del 27.6.2011, inviato al Sig. Antonino<br />
Martorana a mezzo racc. a/r del 23 luglio 2011, pervenuto il 25 luglio 2011<br />
(doc. n. 2);<br />	<br />
2) dell&#8217;«avviso di accertamento con contestuale irrogazione di sanzioni per<br />
infedele denuncia», n. 2011 498 del 27.6.2011, inviato al Sig. Rosario<br />
Fricano a mezzo racc. a/r del 23 luglio 2011, pervenuto il 25 luglio 2011<br />
(doc. n. 3);<br />	<br />
3) della deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 28 dicembre 2010,<br />
presupposta agli atti impugnati sub 1) e 2), avente per oggetto<br />
«Approvazione progetto recupero fiscale denominato &#8220;Riscossione Attiva&#8221;»,<br />
unitamente ai modelli di atti convenzionali alla stessa allegati (per la<br />
realizzazione del progetto di recupero fiscale &#8220;Riscossione coattiva&#8221;, per<br />
la riscossione degli avvisi di accertamento e «proposta progetto tecnico<br />
Riscossione coattiva»/ doc. n. 4);<br />	<br />
4) di ogni atto sottoscritto dal Comune per effetto dell&#8217;approvazione della<br />
delibera di Giunta comunale sub 3),<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, conseguente, dipendente o comunque connesso<br />
agli atti come sopra espressamente impugnati.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il dott.<br />
Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel<br />
verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Con il ricorso in esame, notificato il 7 novembre 2011 e depositato il<br />
successivo 18 novembre, i ricorrenti – due contribuenti residenti nel Comune<br />
di Casteldaccia, ed un Comitato per la difesa dei diritti dei contribuenti<br />
cui i predetti hanno aderito &#8211; impugnano due avvisi di accertamento (emessi<br />
in relazione alla indicazione, nella dichiarazione resa a fini<br />
dell’applicazione della T.A.R.S.U., di una superficie immobiliare inferiore<br />
a quella reale).<br />	<br />
Essi impugnano altresì la deliberazione comunale con cui il servizio di<br />
riscossione dei Tributi è stato affidato, senza procedura di evidenza<br />
pubblica, alla società controinteressata.<br />	<br />
Il ricorso è stato trattenuto in decisione, sulla domanda di sospensione<br />
cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati, all’udienza camerale<br />
del 6 dicembre 2012, con gli avvertimenti di cui agli artt. 60 e 73, comma 3<br />
(in relazione al profilo della giurisdizione del giudice amministrativo)<br />
cod. proc. amm.<br />	<br />
Il ricorso è inammissibile.<br />	<br />
Per quanto riguarda i due avvisi di accertamento, relativi al pagamento<br />
della T.A.R.S.U., è pacifica la giurisdizione delle Commissioni tributarie:<br />
in fattispecie pressoché identica, il giudice regolatore della giurisdizione<br />
ha infatti affermato che “spettano alla giurisdizione tributaria le<br />
controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale<br />
(Tia), in quanto, come evidenziato anche dall&#8217;ordinanza della Corte cost. n.<br />
64 del 2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di<br />
diritto privato, ma una mera variante della Tarsu, disciplinata dal d.P.R.<br />
15 novembre 1993 n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo” (Corte di<br />
Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 21 giugno 2010 , n. 14903).<br />	<br />
E’ evidente, pertanto, e secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti,<br />
che la cognizione di questo Tribunale sugli impugnati avvisi di accertamento<br />
relativi alla T.A.R.S.U. potrebbe teoricamente configurarsi solo quale<br />
conseguenza dell’esito vittorioso della impugnazione della deliberazione<br />
comunale di affidamento del servizio.<br />	<br />
In relazione a quest’ultima, mette conto rilevare che l’art. 2, comma 3, del<br />
D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che “Il giudice tributario<br />
risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle<br />
controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le<br />
questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle<br />
persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”.<br />	<br />
Di ciò mostrano consapevolezza i ricorrenti, i quali, a pag. 4 del ricorso,<br />
specificano che “Tali atti potrebbero essere impugnati innanzi al Giudice<br />
tributario, chiedendone l’annullamento previa disapplicazione della delibera<br />
di Giunta sulla base della quale sono stati emessi, ma possono anche essere<br />
impugnati innanzi al G.a. laddove si voglia ottenere, oltre alla caducazione<br />
degli stessi, non solo la disapplicazione, bensì l’annullamento del<br />
provvedimento amministrativo presupposto e fermo restando il divieto di<br />
entrare nel merito del rapporto giuridico d’imposta, la cui cognizione è<br />
riservata al G.T.” <br />	<br />
Si precisa poi a pag. 11 del ricorso che “se la delibera giuntale venisse<br />
annullata, tutti i cittadini casteldaccesi, dei cui interessi il comitato è<br />
ente esponenziale, potrebbero chiedere la restituzione dei tributi versati<br />
in virtù di accertamento illegittimamente emessi dalla SERIT Sicilia<br />
s.p.a.”.<br />	<br />
Osserva il collegio che, in disparte ogni considerazione sulla<br />
legittimazione del Comitato, e in disparte altresì ogni valutazione sulla<br />
tempestività di un ricorso proposto il 7 novembre 2011 contro una delibera<br />
di affidamento – di cui si lamenta, come si dirà, una portata lesiva<br />
autonoma, e non collegata all’adozione degli atti applicativi consequenziali<br />
&#8211; affisso all’albo pretorio del Comune di Casteldaccia (come dimostra la<br />
stessa produzione documentale allegata al ricorso) dal 31 dicembre 2010 al<br />
15 gennaio 2011, ciò che appare dirimente nel senso del difetto di<br />
giurisdizione del giudice amministrativo è la circostanza che i ricorrenti<br />
non contestano né l’astratta possibilità di esternalizzazione del servizio<br />
di riscossione dei tributi, né la circostanza per cui l’affidamento alla<br />
SERIT Sicilia s.p.a. abbia avuto una qualsiasi – documentata &#8211; refluenza<br />
sulla (legittimità delle) modalità di determinazione del tributo dovuto, ma<br />
unicamente il fatto che tale affidamento sia stato disposto senza una<br />
procedura di evidenza pubblica.<br />	<br />
Lo scopo – dichiarato – è quello di far valere un possibile vizio di<br />
legittimità, per giovarsene, a cascata, in relazione a tutti gli avvisi di<br />
accertamento emessi dal gestore del servizio.<br />	<br />
Tale costruzione è inaccoglibile per almeno due assorbenti ragioni.<br />	<br />
In primo luogo, come si ricava dalla ricognizione della causa petendi, i<br />
ricorrenti pretendono di far valere un interesse (quello alla tutela della<br />
concorrenza nell’affidamento dei servizi pubblici locali) di cui non sono<br />
titolari.<br />	<br />
Essi non contestano infatti la legittimità della delibera di affidamento sul<br />
piano dell’interesse dei contribuenti ad una corretta determinazione del<br />
tributo (non avendo mai contestato, se non in maniera del tutto generica, la<br />
debenza del tributo in quanto tale, né la possibile refluenza<br />
dell’affidamento a SERIT Sicilia sulle modalità di calcolo del dovuto):<br />
tanto che la relativa censura deduce la violazione del d. lgs. 163/2006, e<br />
della normativa dell’U.E. di cui la richiamata disciplina italiana<br />
costituisce attuazione.<br />	<br />
Il contribuente – singolo o associato in comitato – non è dunque titolare<br />
dell’interesse che in tal modo si intende tutelare (di cui sono invece<br />
titolari gli imprenditori concorrenti).<br />	<br />
Inoltre, la seconda, insuperabile ragione per cui non può accedersi alla<br />
prospettazione della parte ricorrente, è che questa poggia sull’apodittica<br />
affermazione di un preteso effetto caducante che travolgerebbe tutti gli<br />
atti di accertamento emessi da SERIT Sicilia s.p.a, nell’ipotesi in cui<br />
fosse annullata la delibera di affidamento dell’incarico.<br />	<br />
La questione è stata sistematizzata da un consolidato orientamento<br />
giurisprudenziale, che anche di recente ha chiarito come “in presenza di<br />
vizi accertati dell&#8217;atto presupposto, deve distinguersi fra invalidità ad<br />
effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, solo per la prima<br />
ammettendosi che l&#8217;annullamento dell&#8217;atto presupposto si estenda<br />
automaticamente a quello consequenziale, anche ove quest&#8217;ultimo non sia<br />
stato tempestivamente impugnato; quanto alla concreta individuazione della<br />
predetta tipologia di effetti, è pacifico che si debba valutare l&#8217;intensità<br />
del rapporto di consequenzialità, con riconoscimento dell&#8217;effetto caducante<br />
solo ove tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che<br />
l&#8217;atto successivo si ponga, nell&#8217;ambito della stessa sequenza<br />
procedimentale, come inevitabile conseguenza di quello anteriore, senza<br />
necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, con particolare<br />
riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi” (Consiglio di Stato, VI,<br />
sentenza17 gennaio 2011 , n. 244 ).<br />	<br />
Nel caso di specie, tuttavia, la superiore elebaorazione giurisprudenziale<br />
non è invocabile, giacché si è in presenza non di provvedimenti<br />
autoritativi, ma di atti di gestione del servizio pubblico, che come tali –<br />
in virtù del loro regime speciale &#8211; non possono essere ricondotti allo<br />
schema predetto: tanto che l’art. 121, comma 1, del codice del processo<br />
amministrativo, perfino nel caso in cui l’affidamento sia stato disposto in<br />
presenza delle più gravi violazioni delle regole dell’evidenza pubblica,<br />
rimette alla valutazione giudiziale, a tutela dell’interesse pubblico cui i<br />
predetti atti di gestione sono funzionali, la scelta di stabilire “se la<br />
declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire<br />
alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva”<br />
(il che è sufficiente per escludere nel sistema l’esistenza di un automatico<br />
effetto caducante della illegittimità di affidamento dell’incarico sugli<br />
atti di gestione del servizio medio tempore posti in essere).<br />	<br />
Non si comprende del resto quale interesse meritevole di tutela possa<br />
vantare il contribuente di fronte all’accertamento di una maggiore<br />
superficie tassabile rispetto a quella dichiarata, che egli non contesti –<br />
se non in modo del tutto generico &#8211; nel quantum, ma solo perché eseguito da<br />
un soggetto a suo dire selezionato al di fuori del rispetto delle regole<br />
concorrenziali: il che è ammesso a pag. 5 del ricorso, laddove si specifica<br />
che gli avvisi di accertamento “vengono assoggettati a gravame in quanto<br />
viziati non per vizi propri, ma per effetto dell’illegittimità della<br />
delibera di Giunta che ha conferito alla SERIT Sicilia s.p.a. il potere di<br />
emetterli”.<br />	<br />
Il che vale ad escludere non solo la possibilità di chiederne l’annullamento<br />
davanti al giudice amministrativo (sfornito di giurisdizione sul sindacato<br />
diretto di un atto amministrativo generale il cui ipotetico annullamento non<br />
porterebbe alcuna utilità al ricorrente): ma, all’evidenza, e per le stesse<br />
ragioni, anche la possibilità di chiederne la disapplicazione incidentale in<br />
sede di giurisdizione tributaria (a meno che, ovviamente, e contrariamente a<br />
quanto dedotto nel presente giudizio, non si dimostri che la ritenuta<br />
illegittimità della procedura di affidamento abbia avuto refluenza sul<br />
profilo della legittima debenza del tributo, per ragioni intimamente<br />
connesse alla corretta ricognizione dei presupposti dello stesso).<br />	<br />
Né vale invocare, in contrario, l’art. 7, comma 4, della legge 27 luglio<br />
2000, n. 212 (“La natura tributaria dell&#8217;atto non preclude il ricorso agli<br />
organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti”): per<br />
l’evidente ragione, sopra argomentata, della insussistenza dei presupposti<br />
del ricorso alla giustizia amministrativa.<br />	<br />
Il ricorso è pertanto inammissibile.<br />	<br />
Non essendosi costituite le parti intimate, nulla dev’essere statuito sulle<br />
spese.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo<br />
dichiara inammissibile.<br />	<br />
Nulla per le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011<br />
con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Nicola Maisano, Presidente FF<br />	<br />
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Aurora Lento, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/01/2012</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-9-1-2012-n-15/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.15</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.12</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-1-2012-n-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-1-2012-n-12/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-1-2012-n-12/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.12</a></p>
<p>Pres. S. Romano, est. I. Raiola Bianco Sabatino (Avv. Giuliano Agliata) c. Ministero Industria Commercio e Artigianato (Avvocatura Distrettuale dello Stato) Commissione per l’Esame Idoneità Ruolo Nazionale Periti Assicurativi (N.C.) sui casi in cui deve disporsi l&#8217;annullamento di una prova scritta di concorso per la presenza in essa di segni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-1-2012-n-12/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.12</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-1-2012-n-12/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.12</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, est. I. Raiola<br /> Bianco Sabatino (Avv. Giuliano Agliata) c. Ministero Industria Commercio e Artigianato (Avvocatura Distrettuale dello Stato) Commissione per l’Esame Idoneità Ruolo Nazionale Periti Assicurativi (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sui casi in cui deve disporsi l&#8217;annullamento di una prova scritta di concorso per la presenza in essa di segni di riconoscimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso &#8211; Prove scritte &#8211; Regola dell’anonimato &#8211; Violazione per la presenza in esse di segni di riconoscimento &#8211; Casi in cui ricorre &#8211; Individuazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di prove d’esame o di concorso, costituiscono indebiti segni di riconoscimento delle prove scritte non soltanto quelli che rivestono oggettivamente tale funzione, ma anche quelli che presentano carattere di anomalia rispetto alle ordinarie modalità di redazione dell&#8217;elaborato e non sono altrimenti spiegabili se non con riferimento all&#8217;intendimento di rendere quest&#8217;ultimo riconoscibile. La legittimità dell’esclusione a causa della presenza di segni di riconoscimento implica, del resto, che sia adeguatamente provata la volontà del candidato di farsi riconoscere, attraverso la presenza di elementi atti in modo inequivoco a lasciar emergere l’intenzionalità dell’azione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b> 	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3870 del 1997, proposto da: 	</p>
<p>Bianco Sabatino, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuliano Agliata, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Toledo n. 106; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero Industria Commercio e Artigianato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, con la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n.11;<br />
Commissione per l’Esame Idoneità Ruolo Nazionale Periti Assicurativi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.del provvedimento prot. 1085199 del 14.02.1977 con il quale è stato annullato l’elaborato inerente la prova scritta per l’esame di idoneità di cui all’art.5 della Legge n.166/1992, istitutiva del Ruolo Nazionale Periti Assicurativi, indetto con decreto del Direttore Generale delle Assicurazioni private e di interesse collettivo in data 13.12.1994, pubblicato nella G.U. n.102 del 27.12.1994, emesso nei confronti del ricorrente;<br />	<br />
2.di tutti gli atti preordinati, consequenziali, o comunque connessi, ivi compresi gli atti della Commissione di prova di esame nella parte in cui è stato annullato l’elaborato del ricorrente,<br />	<br />
nonché <br />	<br />
per la declaratoria del diritto del ricorrente alla ammissione della prova orale</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero Industria Commercio e Artigianato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Giudice relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2011 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il ricorrente impugna &#8211; articolando plurime censure di legittimità in punto di violazione di legge ed eccesso di potere &#8211; l’atto con il quale l’Amministrazione resistente ha annullato la prova scritta dell’esame di idoneità per l’iscrizione nell’Albo Nazionale dei Periti Assicurativi, perché contenente segni di riconoscimento, e lo ha, al contempo, diffidato dall’esercitare l’attività di perito assicurativo.<br />	<br />
La determinazione negativa assunta dall’Amministrazione è, all’evidenza, contrassegnata dal denunciato deficit motivazionale, non contenendo alcuna esplicitazione e valutazione dei segni di riconoscimento che assume essere presenti sull’elaborato redatto dal ricorrente (quiz a risposta multipla). E’ noto, infatti, che, in tema di prove di esame o di concorso, costituiscono indebiti segni di riconoscimento delle prove scritte non soltanto quelli che rivestono oggettivamente tale funzione, ma anche quelli che presentano carattere di anomalia rispetto alle ordinarie modalità di redazione dell’elaborato e non sono altrimenti spiegabili se non con riferimento all’intendimento di rendere quest’ultimo riconoscibile e che la legittimità dell’esclusione a causa della presenza di segni di riconoscimento implica che sia adeguatamente provata la volontà del candidato di farsi riconoscere, attraverso la presenza di elementi atti in modo inequivoco a lasciar emergere l’intenzionalità dell’azione (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 18 novembre 2011 n.1789; Cons. Stato , sez. V, 11 ottobre 2005, n.5508 ; Id., sez. IV, 6 luglio 2004 n.5017). Ciò che nel caso di specie non è accaduto. <br />	<br />
Ne consegue l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.1.500,00# (euro millecinquecento/00#).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Saverio Romano, Presidente<br />	<br />
Paolo Carpentieri, Consigliere<br />	<br />
Ida Raiola, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/01/2012</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-1-2012-n-12/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.12</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.14</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-9-1-2012-n-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-9-1-2012-n-14/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-9-1-2012-n-14/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.14</a></p>
<p>Pres. Maisano – Est. Tulumello L. G. (Avv.ti D. Piazza e G. Rubino) c/ Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana (Avv. distrettuale dello Stato) sui limiti all&#8217;accesso alle consulenze legali esterne delle amministrazioni 1. Giustizia amministrativa – Consulenze esterne P.A. – Accesso – Ammissibilità – Limite – Correlazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-9-1-2012-n-14/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.14</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-9-1-2012-n-14/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.14</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maisano – Est. Tulumello<br /> L. G. (Avv.ti D. Piazza e G. Rubino) c/ Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana (Avv. distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti all&#8217;accesso alle consulenze legali esterne delle amministrazioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Consulenze esterne P.A. – Accesso – Ammissibilità – Limite – Correlazione a procedimento amministrativo – Necessità – Conseguenza – Contenzioso e precontenzioso – Consulenza esterna – Accesso – Esclusione	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Consulenza esterna P.A. – Fase antecedente al precontenzioso – Accesso  – Esclusione – Presupposto – Lite potenziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di accesso ai pareri legali forniti alla P.A., occorre distinguere l’ipotesi in cui la consulenza legale esterna si inserisce nell’ambito di un’apposita istruttoria procedimentale, nel senso che il parere è richiesto al professionista con l’espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è poi richiamato nella motivazione dell’atto finale, con la conseguenza che la consulenza legale, pur traendo origine da un rapporto privatistico, è soggetta all’accesso perché oggettivamente correlata ad un procedimento amministrativo, dall’ipotesi in cui la consulenza sia richiesta dopo l’avvio di un procedimento contenzioso, o dopo l’inizio di tipiche attività precontenziose al fini di stabilire la strategia difensiva della P.A. In quest’ultima ipotesi il parere del legale non è affatto destinato a sfociare in una determinazione amministrativa finale, ma mira a fornire all’ente pubblico tutti gli elementi tecnico–giuridici utili per tutelare i propri interessi, con la conseguenza che tali consulenze restano caratterizzate dalla riservatezza, che mira a tutelare non solo l’opera intellettuale del legale, ma anche la stessa posizione della P.A., la quale, esercitando il proprio diritto di difesa, protetto costituzionalmente, deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento.	</p>
<p>2. Il principio della riservatezza della consulenza legale si manifesta anche nelle ipotesi in cui la richiesta del parere intervenga in una fase intermedia, successiva alla definizione del rapporto amministrativo all’esito del procedimento, ma precedente l’instaurazione di un giudizio o l’avvio dell’eventuale procedimento precontenzioso. Infatti, anche in tali casi il ricorso alla consulenza legale persegue lo scopo di consentire all’amministrazione di articolare le proprie strategie difensive, in ordine ad un lite che, pur non essendo ancora in atto, può considerarsi quanto meno potenziale. Ciò avviene, in particolare, quando il soggetto interessato chiede all’amministrazione l’adempimento di una obbligazione, o quando, in linea più generale, la parte interessata domanda alla P.A. l’adozione di comportamenti materiali, giuridici o provvedimentali, intesi a porre rimedio ad una situazione che si assume illegittima od illecita.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2011, proposto da </p>
<p>Luciano Geraci, rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Piazza e Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso l’avv. Girolamo Rubino in Palermo, via G. Oberdan, 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, è domiciliato per legge; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della nota prot. n. 16202 del 9 maggio 2011, con cui è stato negato l’accesso ai documenti richiesti con istanza del 3 febbraio 2011.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con ricorso notificato il 13 giugno 2011, e depositato il successivo 16 giugno, il sig. Luciano Geraci ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’amministrazione intimata.<br />	<br />
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza camerale del 6 dicembre 2011.<br />	<br />
Il signor Luciano Geraci ha chiesto all’amministrazione intimata il rimborso delle spese legali relative ad un precedente contenzioso, relativo alla legittimità del divieto di detenzione di armi e munizioni.<br />	<br />
L’amministrazione, con provvedimento del 19 novembre 2010, che non risulta impugnato, ha respinto tale richiesta, in quanto “i fatti che hanno dato origine al processo amministrativo sono (….) del tutto estranei al rapporto o servizio”, specificando che in tal senso si era espresso l’organo deputato per legge ad esprimere il parere di congruità.<br />	<br />
L’odierno ricorrente, con nota del 3 febbraio 2011, chiedeva quindi il rilascio di copia del parere richiamato dal citato provvedimento di rigetto.<br />	<br />
L’amministrazione rispondeva con il provvedimento impugnato, significando che “sono sottratti al diritto di accesso i documenti di cui al comma 1 del citato art. 15 del D.P.R. n. 12/98, concernenti pareri dell’Avvocatura dello Stato (o dell’Ufficio Legislativo e Legale), atti defensionali e, in generale, corrispondenza inerente tali atti e pareri, nel caso in cui si possa trattare di potenziale lite”.<br />	<br />
Contro tale provvedimento proponeva ricorso il sig. Geraci, deducendo “Violazione dell’art. 24 della Costituzione, Violazione della l. . 241/90, Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.P.R.S. n. 12 del 1998. Eccesso di potere per arbitrio ed ingiustizia manifesta”.<br />	<br />
Il ricorso è infondato.<br />	<br />
Per quanto riguarda l’accesso ai pareri legali, la giurisprudenza (si veda ex plurimis anche la sentenza n. 757/2008 di questo Tribunale) ha operato una distinzione: “Quanto alle consulenze legali esterne, alle quali l’amministrazione può ricorrere in diverse forme ed in diversi momenti dell’attività amministrativa di sua competenza, si è avuto modo di precisare che, nell’ipotesi in cui il ricorso alla consulenza legale esterna si inserisce nell’ambito di un’apposita istruttoria procedimentale, nel senso che il parere è richiesto al professionista con l’espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è poi richiamato nella motivazione dell’atto finale, la consulenza legale, pur traendo origine da un rapporto privatistico, normalmente caratterizzato dalla riservatezza della relazione tra professionista e cliente, è soggetto all’accesso, perché oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo. Viceversa, allorché la consulenza si manifesta dopo l’avvio di un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale, od anche meramente amministrativo), oppure dopo l’inizio di tipiche attività precontenziose, quali la richiesta di conciliazione obbligatoria che precede il giudizio in materia di rapporto di lavoro, e l’amministrazione si rivolge ad un professionista di fiducia, al fine di definire la propria strategia difensiva (accoglimento della pretesa, resistenza in giudizio, adozione di eventuali provvedimenti di autotutela, ecc.), il parere del legale non è affatto destinato a sfociare in una determinazione amministrativa finale, ma mira a fornire all’ente pubblico tutti gli elementi tecnico–giuridici utili per tutelare i propri interessi: in questo caso, le consulenze legali restano caratterizzate dalla riservatezza, che mira a tutelare non solo l’opera intellettuale del legale, ma anche la stessa posizione dell’amministrazione, la quale, esercitando il proprio diritto di difesa, protetto costituzionalmente, deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento” (Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 13 ottobre 2003, n. 6200, ove l’ulteriore rilievo secondo cui “Il principio della riservatezza della consulenza legale si manifesta anche nelle ipotesi in cui la richiesta del parere interviene in una fase intermedia, successiva alla definizione del rapporto amministrativo all’esito del procedimento, ma precedente l’instaurazione di un giudizio o l’avvio dell’eventuale procedimento precontenzioso, perché, pure in tali casi, il ricorso alla consulenza legale persegue lo scopo di consentire all’amministrazione di articolare le proprie strategie difensive, in ordine ad un lite che, pur non essendo ancora in atto, può considerarsi quanto meno potenziale. Ciò avviene, in particolare, quando il soggetto interessato chiede all’amministrazione l’adempimento di una obbligazione, o quando, in linea più generale, la parte interessata domanda all’amministrazione l’adozione di comportamenti materiali, giuridici o provvedimentali, intesi a porre rimedio ad una situazione che si assume illegittima od illecita.”).<br />	<br />
Nel caso di specie, ove si ritenesse che il parere legale di cui si chiede l’ostensione possa essere qualificato quale elemento cui la motivazione del provvedimento di rigetto rinvia per relationem, si rientrerebbe senz’altro nell’ipotesi in cui “il soggetto interessato chiede all’amministrazione l’adempimento di una obbligazione”: il che basterebbe ad escludere la fondatezza della pretesa del ricorrente dedotta nel presente giudizio.<br />	<br />
Detta fondatezza va però esclusa per una ragione più radicale: perché il provvedimento sfavorevole è in realtà compiutamente motivato, in relazione alle ragioni che ostano all’accoglimento della richiesta di rimborso delle spese proposta dal Geraci.<br />	<br />
D’altra parte che il parere sia stato reso in fase precontenziosa lo si ricava altresì dalle dichiarazioni in tal senso dello stesso ricorrente, contenute nell’istanza di accesso poi respinta, in cui si chiarisce che il parere viene richiesto per “valutare la possibilità di tutelare presso le sedi giudiziarie competenti ogni proprio diritto e/o interesse”..<br />	<br />
Il ricorso è dunque infondato e come tale dev’essere respinto.<br />	<br />
Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti dell’amministrazione resistente delle spese del giudizio, liquidate in complessi euro 2.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Nicola Maisano, Presidente FF<br />	<br />
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Aurora Lento, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/01/2012</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-9-1-2012-n-14/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.14</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.5</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-9-1-2012-n-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-9-1-2012-n-5/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-9-1-2012-n-5/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.5</a></p>
<p>Pres. F. Scano; Est. M. Lensi I. G. M. (avv. F. M. Fois) c/ la Provincia di Sassari (avv. M. Bazzoni) e nei confronti di L. M. D. (avv.ti A. Soro e P. Sanna) F. M. C., G. D., G. C. (n.c.) sui requisiti di ammissione al concorso per istruttore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-9-1-2012-n-5/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.5</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-9-1-2012-n-5/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.5</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Scano; Est. M. Lensi<br /> I. G. M. (avv. F. M. Fois) c/ la Provincia di Sassari (avv. M. Bazzoni) e nei confronti di L. M. D. (avv.ti A. Soro e P. Sanna) F. M. C., G. D., G. C. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui requisiti di ammissione al concorso per istruttore tecnico perito agrario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Bando &#8211; Requisiti di ammissione – Concorso per istruttore tecnico “Perito Agrario” – Abilitazione all&#8217;esercizio della professione di perito agrario – Portata – Iscrizione all’albo dei dottori agronomi – Vi rientra – Ragioni &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La previsione del bando di concorso (profilo professionale di Istruttore Tecnico &#8220;Perito Agrario&#8221;) che richiede, quale requisito di ammissione, il possesso del titolo di studio del diploma di perito agrario e dell&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione con iscrizione all&#8217;albo, non può interpretarsi, secondo ragionevolezza, nel senso di escludere coloro che, pur in possesso del titolo di studio di perito agrario, risultino iscritti in ordini professionali che, non solo ricomprendono tutte le attività professionali al cui esercizio è abilitato il perito agrario, ma altresì attestano il possesso di specializzazioni professionali superiori (nella specie, il Collegio ha accolto il ricorso del ricorrente, il quale era in possesso del diploma di perito agrario e risultava iscritto all&#8217;albo dei dottori agronomi)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 272 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>I. G. M., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabio Maria Fois, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
La Provincia di Sassari, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Marcello Bazzoni, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
L. M. D., controinteressato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Soro e Paolo Sanna, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;<br />
F. M. C., G. D., G. C., controinteressati, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
&#8211; della determinazione n. 259 del 30/12/2010, con cui il Dirigente del Settore Personale della Provincia di Sassari ha approvato la graduatoria finale della procedura selettiva pubblica, per esami, per il conferimento di n. 1 posto nel profilo professiona<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente, eventualmente allo stato incognito, ed in particolare,<br />	<br />
qualora occorrer possa, il bando di selezione pubblica, per esami, per il conferimento di n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Tecnico &#8220;Perito Agrario&#8221;, Categoria C, P.E. C1, a tempo pieno e indeterminato, approvato con determinazione n. 157 del 29/09/2010 del Dirigente del Settore del Personale, qualora fosse interpretato nel senso di riservare ai soli iscritti al Collegio dei Periti Agrari l&#8217;ammissione alla predetta procedura di selezione.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Sassari e di Luigi Massimo Depalmas;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2011 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue. <br />	<br />
Con determinazione n. 157 del 29/09/2010 del Dirigente del Settore del Personale, la Provincia di Sassari bandiva, tra le altre, una procedura selettiva pubblica per esami, per il conferimento di n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Tecnico &#8220;Perito Agrario&#8221;, Categoria C, P.E. C1, a tempo pieno e indeterminato.<br />	<br />
Nel bando in questione venivano stabiliti, all&#8217;articolo 1, i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, prevedendosi tra l&#8217;altro che i candidati fossero in possesso del titolo di studio di perito agrario e dell&#8217;abilitazione &#8220;all&#8217;esercizio della professione con iscrizione all&#8217;Albo&#8221;.<br />	<br />
Con riferimento al titolo di studio, inoltre, l&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 1 citato precisava che &#8220;L&#8217;eventuale possesso del titolo di studio superiore non assorbe il titolo inferiore specificamente richiesto per la prova selettiva&#8221;.<br />	<br />
A tale selezione partecipava il ricorrente, in possesso del diploma di perito agrario e iscritto all&#8217;Albo dei dottori agronomi.<br />	<br />
A seguito dell&#8217;espletamento delle prove, scritte e orali, il ricorrente risultava collocato al terzo posto utile della graduatoria, che veniva approvata dalla commissione di concorso.<br />	<br />
Con determinazione n. 259 del 30/12/2010, il Dirigente del Settore Personale della Provincia di Sassari ha approvato la graduatoria finale della procedura selettiva pubblica in questione, disponendo tuttavia l&#8217;esclusione da tale graduatoria del ricorrente, in quanto sprovvisto del requisito dell&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione con iscrizione all&#8217;albo dei periti agrari.<br />	<br />
Il ricorrente ha quindi impugnato col ricorso in esame tale determinazione, nella parte in cui lo esclude dalla graduatoria, nonché gli ulteriori atti indicati in epigrafe, per i seguenti motivi di diritto.<br />	<br />
Violazione del bando della selezione pubblica in questione; violazione dell&#8217;articolo 97 della costituzione; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; per contraddittorietà; per irragionevolezza, per disparità di trattamento, per manifesta ingiustizia, per sviamento.<br />	<br />
Conclude per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione intimata e il controinteressato De Palmas, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />	<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2011, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l’annullamento della determinazione n. 259 del 30/12/2010, con cui il Dirigente del Settore Personale della Provincia di Sassari ha approvato la graduatoria finale della procedura selettiva pubblica, per esami, per il conferimento di n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Tecnico &#8220;Perito Agrario&#8221;, Categoria C, P.E. C1, a tempo pieno e indeterminato, nella parte in cui ha disposto l&#8217;esclusione da tale graduatoria del dott. Giovanni Mauro Idini; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente, ed in particolare, qualora occorrer possa, del bando di selezione pubblica, per esami, per il conferimento di n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Tecnico &#8220;Perito Agrario&#8221;, Categoria C, P.E. C1, a tempo pieno e indeterminato, approvato con determinazione n. 157 del 29/09/2010 del Dirigente del Settore del Personale, qualora fosse interpretato nel senso di riservare ai soli iscritti al Collegio dei Periti Agrari l&#8217;ammissione alla predetta procedura di selezione.<br />	<br />
Deve essere preliminarmente disattesa l&#8217;eccezione, sollevata dalle controparti, di inammissibilità per tardività del ricorso, nella parte in cui si impugna, qualora occorrer possa, il bando di selezione pubblica, per esami, per il conferimento di n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Tecnico &#8220;Perito Agrario&#8221;, Categoria C, P.E. C1, a tempo pieno e indeterminato approvato con determinazione n. 157 del 29/09/2010 del Dirigente del Settore del Personale, qualora fosse interpretato nel senso di riservare ai soli iscritti al Collegio dei Periti Agrari l&#8217;Ammissione alla predetta procedura di selezione.<br />	<br />
Non può ritenersi infatti, nel caso di specie, l&#8217;immediata lesività del bando di concorso, con conseguente onere di immediata impugnazione del bando medesimo, stante la formulazione non univoca dell&#8217;articolo 1 del bando nella parte in questione in cui richiede il possesso del requisito dell’ &#8220;abilitazione all&#8217;esercizio della professione con iscrizione all&#8217;Albo&#8221;, senza ulteriori espresse precisazioni, a differenza, invece, di quanto operato dal bando medesimo avuto riguardo al titolo di studio richiesto, allorché, all&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 1, stabilisce espressamente che &#8220;L&#8217;eventuale possesso del titolo di studio superiore non assorbe il titolo inferiore specificamente richiesto per la prova selettiva&#8221;.<br />	<br />
Deve pertanto ritenersi che la prescrizione del bando in questione sia divenuta lesiva degli interessi del ricorrente solo a seguito dell&#8217;interpretazione dell&#8217;amministrazione &#8211; adottata con la determinazione n. 259 del 30/12/2010 &#8211; nel senso della necessità dell’abilitazione all&#8217;esercizio della professione di perito agrario e dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei periti agrari.<br />	<br />
Ciò premesso e passando al merito del gravame, deve ritenersi la fondatezza della censura di violazione del bando della procedura selettiva in questione.<br />	<br />
Ribadito che l&#8217;articolo 1 del bando richiede il possesso dei seguenti requisiti:<br />	<br />
Titolo di studio: Diploma di perito agrario ed abilitazione all&#8217;esercizio della professione con iscrizione all&#8217;Albo, deve ribadirsi che, avuto riguardo al titolo di studio, il bando medesimo, all&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 1, stabilisce espressamente che &#8220;L&#8217;eventuale possesso del titolo di studio superiore non assorbe il titolo inferiore specificamente richiesto per la prova selettiva&#8221;, senza operare invece un&#8217;analoga precisazione limitativa avuto riguardo all&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione e all&#8217;iscrizione all&#8217;Albo.<br />	<br />
Ciò stante, considerato altresì che l&#8217;iscrizione all&#8217;albo dei dottori agronomi, ai sensi dell&#8217;articolo 2 della legge n. 3 del 7/1/1976 (come sostituito dall’art. 2 della L. 10/2/1992 n. 152), e dell&#8217;articolo 11 del d.p.r. n. 328 del 5/6/2001 (che disciplinano l&#8217;iscrizione all&#8217;albo e l&#8217;attività professionale dei dottori agronomi), abilita all&#8217;esercizio di una serie di attività, nelle quali devono ritenersi ricomprese tutte le attività professionali al cui esercizio è abilitato il perito agrario ai sensi dell&#8217;articolo 2 della legge 434 del 28/3/1968 (come sostituito dall’art. 2 della L. 21/2/1991 n. 54); ritiene conseguentemente il collegio che la disposizione in esame del bando in ordine ai requisiti di ammissione concernenti l’abilitazione all&#8217;esercizio della professione e l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo, debba essere necessariamente interpretata sia nel senso di garantire la ragionevolezza della disposizione medesima, evitando cioè un&#8217;interpretazione restrittiva che non risulterebbe giustificata dal fatto di soddisfare alcuna particolare esigenza dell&#8217;amministrazione, sia nel senso di garantire la più ampia partecipazione alla selezione in questione, con conseguente fondatezza delle censure mosse in proposito dal ricorrente.<br />	<br />
Si osserva comunque che, qualora si fosse ritenuto che la formulazione dell&#8217;articolo 1 in esame, concernente i requisiti di ammissione, nella parte in cui richiede il possesso dei requisiti del titolo di studio del diploma di perito agrario e dell&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione con iscrizione all&#8217;albo, dovesse invece interpretarsi nel senso di richiedere esclusivamente l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione di perito agrario con iscrizione all&#8217;albo dei periti agrari, la disposizione medesima risulterebbe illegittima per irragionevolezza, non risultando identificabile un interesse giuridicamente rilevante dell&#8217;amministrazione ad operare tale limitazione in ordine all’iscrizione all&#8217;albo ammessa ai fini della partecipazione alla selezione (non risultando giustificata dal fatto di soddisfare alcuna particolare esigenza dell&#8217;amministrazione), per cui sarebbe fondata la relativa censura di eccesso di potere, che &#8211; contrariamente a quanto ritenuto dall&#8217;amministrazione resistente nella propria memoria del 3 novembre 2011 &#8211; deve ritenersi essere stata avanzata dal ricorrente col ricorso in esame, essendo stata espressamente censurata l&#8217;irragionevolezza di riservare l&#8217;ammissione al concorso ai soli iscritti al collegio dei periti agrari e non anche a coloro che, pur in possesso del titolo di studio di perito agrario, risultino iscritti in ordini professionali che, non solo ricomprendono tutte le attività professionali al cui esercizio è abilitato il perito agrario, ma altresì attestano il possesso di specializzazioni professionali superiori.<br />	<br />
Per le suesposte considerazioni, stante la fondatezza delle censure esaminate ed assorbito ogni ulteriore motivo, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte di interesse della ricorrente.<br />	<br />
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell&#8217;amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo, mentre devono essere integralmente compensate nei confronti dei controinteressati.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati nella parte d&#8217;interesse del ricorrente.<br />	<br />
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 3000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.<br />	<br />
Spese compensate nei confronti dei controinteressati.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Scano, Presidente<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/01/2012</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-9-1-2012-n-5/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2012 n.5</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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