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	<title>9/1/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9/1/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.11</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-9-1-2008-n-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-9-1-2008-n-11/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.11</a></p>
<p>Pres. Nicolò Monteleone, Est. Giovanni Tulumello S.P.S. contro Provincia di Palermo ed altri in tema di necessità della impugnazione dell&#8217;aggiudicazione definitiva Contratti della P.A. – Procedimento di evidenza pubblica – Impugnazione dell’ammissione di imprese concorrenti – Aggiudicazione definitiva intervenuta in corso di causa – Mancata impugnazione con motivi aggiunti –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-9-1-2008-n-11/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.11</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-9-1-2008-n-11/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.11</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Nicolò Monteleone, Est. Giovanni Tulumello<br /> S.P.S. contro Provincia di Palermo ed altri</span></p>
<hr />
<p>in tema di necessità della impugnazione dell&#8217;aggiudicazione definitiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Procedimento di evidenza pubblica – Impugnazione dell’ammissione di imprese concorrenti – Aggiudicazione definitiva intervenuta in corso di causa – Mancata impugnazione con motivi aggiunti – Conseguenze – Improcedibilità del ricorso</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora l’impresa partecipante ad un procedimento per l’aggiudicazione di un contratto di appalto pubblico impugni l’ammissione alla gara di imprese concorrenti, l’intervenuta aggiudicazione definitiva della gara in corso di causa onera l’impresa ricorrente dell’impugnazione, con motivi aggiunti,  anche di questo provvedimento, pena l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
Sezione Seconda</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
&#8211; Nicolò Monteleone,              Presidente;<br />
&#8211; Giovanni Tulumello,             Primo Referendario, <i>estensore</i>;<br />
&#8211; Gianmario Palliggiano,         Referendario;<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
 </b>sul ricorso   n.  <b>2886/2000</b>, proposto   dalla</p>
<p><b>SYS PLANNING SYSTEM soc. coop. a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Tesoriere, presso il cui studio, in Palermo, via Cimabue n. 41, è elettivamente domiciliato<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>la <b>Provincia Regionale di Palermo</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Concetta Pillitteri, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Maqueda n. 100, presso l’Avvocatura provinciale;</p>
<p align=center>
e nei confronti:</p>
<p></p>
<p align=justify>
della <b>s.r.l. A.L. DISTRIBUZIONI, e della DISK Coop s.r.l.</b>, quest’ultima anche in qualità di capogruppo del raggruppamento con PRO.DI.GI. s.r.l.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, non costituiti in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
PER L&#8217;ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>“delle operazioni di gara così come consacrate nel verbale del 25.07.2000 per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di fotoriproduzione e stampa di atti di cui al bando approvato con determ. Dirig. n. 127 del 24.05.2000 e pubblicato nella GURS n. 29 del 21.07.2000, nonché di ogni altro atto e provvedimento prodromico e consequenziale, compresa la determ. n. 117/2000 e quella del direttore del settore dell’11.09.2000, con le quali sono state confermate le ammissioni di cui al citato verbale di gara”.  <br />
<b></p>
<p align=center>
e per il risarcimento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dei danni domandati con la memoria depositata il 22 novembre 2007</p>
<p>Visto il ricorso introduttivo, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Letti ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti dalle parti; <br />
Relatore  il Primo Referendario Giovanni Tulumello;<br />
Nessuno presente per le parti alla pubblica udienza del 6 dicembre 2007.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO <br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
1.	</b>Con ricorso notificato il 26 settembre 2000, e depositato il successivo 4 ottobre, la società SYS PLANNING SYSTEM, società cooperativa a responsabilità limitata, ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:<br />	<br />
1) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 lett. A) del bando di gara. Violazione e/o falsa applicazione del D. leg.vo 1995, n. 157, artt. 11, 13 e 14 con riferimento agli artt. 10, 11 e 12 del bando”.<br />
2) “Violazione e/o falsa applicazione del D. leg.vo 1995, n. 157, art. 23; del bando di gara, art. 1 e c.s.a., art. 4 – Eccesso di potere per illogicità manifesta”.<br />
3) “Violazione del bando di gara”.<br />
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’amministrazione intimata, depositando memoria e documenti.<br />
L’istanza di sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati è stata respinta dapprima con Decreto presidenziale n. 572/2000, quindi con Ordinanza collegiale n. 2043/2000.<br />
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 6 dicembre 2007.<br />
<b><br />
2.	</b>Preliminarmente va osservato che la difesa della parte ricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, ha precisato che l’interesse alla definizione del ricorso in esame residuerebbe unicamente in relazione al profilo risarcitorio, in quanto, come si legge in tale memoria, durante la pendenza del ricorso si è registrata “non solo la definitiva aggiudicazione di tale appalto ad altra Ditta, ma anche la cessazione di attività di quest’ultima dopo appena un biennio, avendo poi l’Amm.ne deciso di gestire da sé il relativo servizio”.<br />	<br />
In argomento va anzitutto osservato che mentre nella citata memoria si afferma che il risarcimento dei danni connessi alla asserita illegittimità provvedimentale sarebbe stato chiesto nel ricorso introduttivo, in realtà in quest’ultimo (pag. 11) si fa espressa “riserva” di proposizione dell’azione risarcitoria (il che rinvia ad una successiva ed eventuale attività processuale della parte).<br />
In realtà, successivamente alla formulazione di detta riserva, la parte ricorrente non ha assunto – in relazione al profilo risarcitorio – altra iniziativa che non sia quella della argomentazione, nella memoria finale, della richiesta del <i>quantum</i> del danno a suo dire ritenuto risarcibile.    <br />
Tuttavia, al di là di ogni considerazione  inerente il profilo della ritualità della formulazione della domanda risarcitoria nel presente giudizio, che appare peraltro essenziale in quanto – per espressa affermazione della parte ricorrente – sorregge il residuo profilo d’interesse a coltivare il ricorso, appare al collegio preliminare ed assorbente la pregiudiziale questione della ammissibilità o meno della domanda impugnatoria, al cui vittorioso esito si collega la stessa possibilità della proposizione dell’azione risarcitoria.<br />
La società ricorrente ha impugnato, nel presente giudizio, le “operazioni di gara così come consacrate nel verbale del 25.07.2000”, nella parte in cui avrebbero – a suo dire, illegittimamente – ammesso alla procedura le offerte presentate da altre due imprese, con ricadute sulla individuazione della soglia di anomalia e di individuazione dell’offerta da aggiudicare.<br />
Peraltro, come accennato, nella memoria finale è la stessa parte ricorrente a dare conto del fatto che nelle more della definizione del giudizio è intervenuta l’aggiudicazione definitiva.<br />
Come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (<i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, sezione V, decisioni 3717/2002 e 4464/2005), e come recentemente ribadito dalla stessa V sezione del Consiglio di Stato con la decisione 1° agosto 2007, n. 4268, “Dalla mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva deve discendere l’improcedibilità del ricorso in primo grado. Se non è dubbio, infatti, che l’esclusione può (ed anzi deve) essere gravata prima dell’aggiudicazione, nell’attuale assetto del sistema di tutela giurisdizionale in materia di appalti pubblici (quale esso risulta anche dai principi di derivazione comunitaria), deve essere affermato il principio che l’impugnazione dell’esclusione va estesa, con lo strumento dei motivi aggiunti, anche all’aggiudicazione, non solo quando questa risulti disposta uno actu con l’esclusione ma tutte le volte in cui essa intervenga e sia conosciuta prima della pronunzia sul relativo gravame.”<br />
E’ appena il caso di precisare che l’ipotesi esaminata nel citato arresto (impugnazione della esclusione della ditta ricorrente), è, dal punto di vista considerato, del tutto simmetrica a quella dedotta nel presente giudizio (impugnazione della ammissione di imprese controinteressate).<br />
La citata decisione 4286/2007 specifica infatti che solo attraverso l’impugnazione, con motivi aggiunti, dell’aggiudicazione è possibile “garantire il soddisfacimento di quelle esigenze di speditezza, di concentrazione processuale e di prevalenza della tutela in forma specifica che permeano e giustificano il peculiare regime normativo della tutela giurisdizionale in materia di appalti pubblici.”<br />
Nel caso in esame, viceversa, si è lasciato decorrere il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione, che in caso di esito vittorioso avrebbe garantito una tutela in forma specifica, salvo domandare anni dopo il risarcimento dei danni per equivalente monetario: esattamente ciò che i superiori principi intendono evitare.  <br />
Né può ritenersi che l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva possa essere compresa nella formula contenuta nell’atto introduttivo del giudizio, che si riferiva genericamente a &#8220;ogni altro atto e provvedimento prodromico e consequenziale&#8221;, in quanto, come chiarito nella citata decisione 4464/2005 del Consiglio di Stato), “comunque, l&#8217;atto è cronologicamente antecedente al provvedimento che avrebbe inteso impugnare”.<br />
La superiore conclusione consegue, dunque, all’applicazione alla materia dedotta in giudizio di princìpi del tutto pacifici in tema di tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive connesse alla materia dell’evidenza pubblica, onde il collegio non può che aderire a tale impostazione, e dichiarare conseguentemente improcedibile il ricorso in esame.<br />
	  Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>P.Q.M.<br />
<i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b>Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna la SYS PLANNING SISTEM, soc. coop. a r.l., al pagamento in favore della Provincia Regionale di Palermo delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2007.</p>
<p>Depositata in Segreteria il 09/01/2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-9-1-2008-n-11/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.11</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.12</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-9-1-2008-n-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-9-1-2008-n-12/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.12</a></p>
<p>Pres. Nicolò Monteleone, Est. Giovanni Tulumello R.P. contro Comune di Cinisi in tema di limiti al potere di variante di piano, e di sindacato giurisdizionale sugli atti di esercizio di detto potere 1. Edilizia e urbanistica – Piano Regolatore Generale – Variante – Limiti al potere discrezionale – Presenza di</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-9-1-2008-n-12/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.12</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Nicolò Monteleone, Est. Giovanni Tulumello<br /> R.P. contro Comune di Cinisi</span></p>
<hr />
<p>in tema di limiti al potere di variante di piano, e di sindacato giurisdizionale sugli atti di esercizio di detto potere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia e urbanistica – Piano Regolatore Generale – Variante – Limiti al potere discrezionale – Presenza di aspettative qualificate di privati – Conseguente ampiezza del sindacato giurisdizionale.																																																																																												</p>
<p>2.	Edilizia e urbanistica – Piano Regolatore Generale – Variante – Localizzazione di un’opera pubblica in area avente destinazione diversa ed incompatibile  – Eccesso di potere.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il potere, di natura tecnico-discrezionale (Corte costituzionale, sentenza n. 38 del 1966), di pianificazione del territorio comunale, e nella specie di apportare varianti alla disciplina dello strumento urbanistico generale, è delimitato dall’esistenza di aspettative qualificate dei privati proprietari di immobili già legittimamente edificati, che verrebbero parzialmente demoliti per effetti della nuova disciplina pianificatoria: pertanto, l’amministrazione pianificatrice deve acquisire e valutare, in chiave comparativa, tali interessi antagonisti, motivando circa l’eventuale ineluttabilità del loro sacrificio in vista della realizzazione dell’interesse pubblico sotteso alle scelte urbanistiche, incorrendo altrimenti nel vizio di eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione, deducibile in sede di sindacato giurisdizionale di tali scelte, che non ineriscono al merito dell’azione amministrativa.																																																																																												</p>
<p>2.	E’ viziata da eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, la scelta pianificatoria dell’amministrazione pianificatrice che comporti la realizzazione di una importante via di comunicazione in una zona destinata a verde agricolo, senza ponderare adeguatamente il contrasto fra la destinazione funzionale della zona su cui l’opera dovrebbe situarsi e il carico urbanistico, di segno contrario, portato dall’opera medesima.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
Sezione Seconda</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
&#8211; Nicolò Monteleone,              Presidente;<br />
&#8211; Giovanni Tulumello,             Primo Referendario, <i>estensore</i>;<br />
&#8211; Gianmario Palliggiano,         Referendario;<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. <b>1550/2006</b>, proposto da</p>
<p><b>Palazzolo Rosalia</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ignazio Montalbano e Maria Alda Di Stefano, ed elettivamente domiciliata in Palermo via Catania n. 25, presso lo studio del primo;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <b>Comune di Cinisi</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Ruffino, presso il cui studio in Palermo via Villa Heloise n. 21 è elettivamente domiciliato;</p>
<p align=center>
Contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Assessorato Regionale Territorio e Ambiente</b>, in persona dell’Assessore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo domiciliataria <i>ope-legis</i>;<br />
<b></p>
<p align=center>
e con l’intervento <i>ad adiuvandum </p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>di <b>Cucinella Nicolò  e Vitale Angela</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Calogero Di Stefano, ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Antonio Pacinotti n. 34<br />
<b></p>
<p align=center>
PER L&#8217;ANNULLAMENTO </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><u><br />
quanto al ricorso introduttivo:<br />
</u>&#8211;	della deliberazione del Consiglio Comunale n.  60 del 18.9.2005 con la quale è stata approvata la variante al programma di fabbricazione ed al piano regolatore generale<br />	<br />
&#8211;	del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica del 7 aprile 2006 pubblicato sulla GURS parte prima n. 25 del 19 maggio 2006, con il quale è stata approvata la predetta variante;<br />	<br />
<u><br />
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:<br />
</u>&#8211;	della deliberazione della giunta comunale n. 155 dell’11 ottobre 2006, con la quale sono state respinte le osservazioni della ricorrente ed è stato approvato il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di sistemazione della strada litoranea tra l’abitato di Cinisi e la zona di insediamento turistico in contrada Magaggiari;<br />	<br />
<u><br />
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:</u><br />
&#8211; della determinazione dirigenziale n. 39 del 15 maggio 2007, con la quale è stata disposta l’espropriazione di immobili di proprietà della ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso introduttivo e i connessi ricorsi per motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;<br />
Visto l’atto di intervento in giudizio dei signori Cucinella Nicolò  e Vitale Angela;<br />
Letti ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti dalle parti; <br />
Relatore  il Primo Referendario Giovanni Tulumello;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 6 dicembre 2007 l’avv. I. Montalbano per la parte ricorrente, l’avv. A. Ruffino per il Comune di Cinisi, l’avv. dello Stato M. Rubino per l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, e l’avv. P. Di Stefano in sostituzione dell’avv. C. Di Stefano per la parte interveniente.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO <br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
1.	</b>Con ricorso notificato il 17 luglio 2006, e depositato il successivo 26 luglio,  la signora Rosalia Palazzolo, ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe (deliberazione del Consiglio Comunale di Cinisi n.  60 del 18.9.2005 con la quale è stata approvata la variante al programma di fabbricazione ed al piano regolatore generale, e decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica del 7 aprile 2006, con il quale è stata approvata la predetta variante), deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:<br />	<br />
1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche; violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche; eccesso di potere per errore”.<br />
2) “Eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per illogicità manifesta; eccesso di potere per contraddittorietà; eccesso di potere per difetto di istruttoria”.<br />
3) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 10 e dell’allegato D del DPR 12 aprile 1996; eccesso di potere per travisamento; eccesso di potere per errore nei presupposti”.<br />
	Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la signora Palazzolo ha impugnato altresì la deliberazione della giunta comunale n. 155 dell’11 ottobre 2006, con la quale sono state respinte le osservazioni proposte dalla ricorrente, ed è stato approvato il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di sistemazione della strada litoranea tra l’abitato di Cinisi e la zona di insediamento turistico in contrada Magaggiari.<br />	<br />
Il ricorso per motivi aggiunti, oltre a riproporre – sotto il profilo dell’illegittimità derivata &#8211; le censure già rivolte contro i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, deduce come vizio proprio del provvedimento con esso impugnato la censura di “violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per omessa e insufficiente motivazione.”<br />
Infine, con un secondo ricorso per motivi aggiunti, la signora Palazzolo  ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 39 del 15 maggio 2007, con la quale è stata disposta l’espropriazione degli immobili di sua proprietà (in attuazione dei provvedimenti impugnati con i precedenti ricorsi).<br />
Anche il secondo ricorso per motivi aggiunti, oltre a riproporre – sotto il profilo dell’illegittimità derivata &#8211; le censure già rivolte contro i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti, deduce come vizi propri del provvedimento con esso impugnato le seguenti censure:<br />
1)	“Violazione e falsa applicazione della Convenzione europea del paesaggio firmata nel 2000; violazione e falsa applicazione della legge 14 febbraio 1951 n. 144; violazione e falsa applicazione della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 8321 dell’11.08.1966; eccesso di potere per sviamento e causa falsa; eccesso di potere per travisamento; eccesso di potere per errore nei presupposti; eccesso di potere per difetto di motivazione”.<br />	<br />
2)	“Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 del DPR 8 giugno 2001 n. 327; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per travisamento. <br />	<br />
Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, le amministrazioni (comunale e regionale)  intimate, depositando memorie e documenti.<br />
Sono altresì intervenuti <i>ad adiuvandum</i> nel giudizio i signori Nicolò Cucinella e Angela Vitale, con atto di intervento notificato il 23 luglio 2007, e depositato il successivo 4 agosto.<br />
L’istanza di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti è stata accolta, ai fini del riesame, con Ordinanza collegiale n. 1472 del 19 luglio 2007.<br />
Con ordinanza n. 779 del 26 settembre 2007, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto in parte l’appello proposto avverso la citata ordinanza cautelare.<br />
I ricorsi sono stati definitivamente trattenuti in decisione all’udienza pubblica del 6 dicembre 2007.<br />
<b><br />
2.	</b>Il presente giudizio ha ad oggetto gli atti di pianificazione urbanistica, ed i conseguenti atti della serie ablatoria, relativi  ai lavori di sistemazione della strada litoranea tra l’abitato di Cinisi e la zona di insediamento turistico in contrada Magaggiari, ed il connesso sacrificio del diritto dominicale dell’odierna ricorrente.<br />	<br />
Nella fattispecie, il progetto in questione prevede l’occupazione, per la realizzazione dell’ampliamento della sede stradale, di parte della proprietà della ricorrente, con abbattimento di un muro di recinzione costruito secondo le tecniche tipiche della muratura rurale ottocentesca, e con eliminazione di vegetazione arborea centenaria, in prossimità dell’edificio. <br />
	Nell’ordine logico delle questioni dedotte, assume carattere pregiudiziale l’esame del secondo motivo del ricorso introduttivo (rivolto contro gli atti di adozione e di approvazione della variegate urbanistica), con il quale si deduce il vizio di eccesso di potere per mancata o comunque inadeguata considerazione, in sede di esercizio del potere di variante, dell’assetto del tessuto urbanistico che ha costituito oggetto del predetto potere.<br />	<br />
La censura, ad avviso del collegio, è fondata.<br />
La difesa, sul punto, dell’amministrazione comunale intimata, si incentra sull’assunto che le predette censure sarebbero “inammissibili perché la ricorrente svolge un evidente sindacato del merito della scelta amministrativa” (pag. 11 della memoria depositata dal Comune di Cinisi in prossimità dell’udienza di discussione).<br />
Tale argomentazione invoca, a sostegno, la sentenza del T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, n. 1391 del 10 novembre 2006.<br />
Indipendentemente dalla condivisibilità o meno del precedente invocato, anche in considerazione dell’esistenza di un contrario orientamento giurisprudenziale, appare al collegio dirimente l’osservazione che in realtà tale richiamo è inconferente, perché la sentenza citata ha riguardo al problema del sindacato giurisdizionale sulla scelta delle aree da espropriare ai fini della realizzazione di un’opera pubblica, in merito al quale sostiene la tesi del sindacato c.d. di tipo debole (limitato, cioè, ai profili di illogicità od irrazionalità della scelta medesima): in particolare, ad una attenta lettura della motivazione di tale sentenza, emerge come essa abbia respinto una censura con la quale si contestavano le dimensioni o, in subordine la localizzazione dell’opera pubblica, “ che, ove diversamente previste, avrebbe lasciato la proprietà dei ricorrenti indenni dall&#8217;espropriazione”.<br />
La censura oggi in esame ha in realtà un diverso oggetto: essa non concerne l’esito della scelta dell’ <i>an</i>, del <i>quomodo</i> o dell’<i>ubi</i> dell’opera pubblica in quanto tale, ma investe il profilo – propedeutico – del corretto esercizio di pianificazione urbanistico-territoriale in variante ad un assetto pianificatorio.<br />
In merito non può essere condivisa la riferita difesa dell’amministrazione comunale, secondo la quale sarebbe precluso un sindacato giurisdizionale sulle scelte localizzative operate in sede di variante di piano, perché queste dovrebbero inerire al merito dell’azione amministrativa.<br />
Una simile affermazione poggia su di una malintesa concezione della limitazione del sindacato giurisdizionale sulle scelte urbanistiche, in relazione alla motivazione delle stesse.<br />
La giurisprudenza più recente, ha del resto chiarito come il tradizionale assunto della mancanza di un obbligo generale, per l’amministrazione, in ordine alla motivazione delle scelte di piano, non ha carattere assoluto, tale da escludere un sindacato giurisdizionale sui profili, sintomatici di un cattivo uso del potere, dedotti come specifici vizi di legittimità dell’atto di pianificazione e di localizzazione (Consiglio di Stato, decisione 22 giugno 2004 n. 4434; T.A.R. Sardegna, sez. II, sentenza 9 marzo 2007 n. 435).<br />
Ma ciò che più rileva è che, nel caso all’esame, non viene in considerazione l’esercizio del potere di pianificazione urbanistica <i>tout-court</i>, bensì l’esercizio del potere di variante ad uno strumento urbanistico.<br />
Come è noto, infatti, la tradizionale ampiezza del potere discrezionale di cui dispone l’amministrazione in sede di pianificazione urbanistica incontra dei limiti in una serie di ipotesi, individuate da un costante e pacifico indirizzo giurisprudenziale, fra le quali riveste un’importanza non marginale proprio la fattispecie di variante di una disciplina urbanistica, tutte le volte in cui essa incida su assetti che abbiano dato luogo ad affidamenti dei proprietari interessati (<i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, sez. IV, decisioni 1686/2001 e 6134/2006; sez. VI, decisione 173/2002).<br />
Un tale affidamento del privato proprietario, giuridicamente rilevante e meritevole di tutela, può ravvisarsi non solo nelle ipotesi – richiamate dalla citata decisione n. 1686/2001 &#8211;  di “convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il comune e i proprietari delle aree, oppure da aspettative conseguenti a giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio &#8211; rifiuto su una domanda di concessione (cfr. Ad. plen. n. 24 del 1999, cit.; 8 gennaio 1986, n. 1”); ma anche nell’ipotesi di “mutata destinazione urbanistica dell’area di proprietà della ricorrente, in precedenza suscettibile di vocazione edificatoria ed in base alla quale era stata rilasciata la concessione edilizia” (Consiglio di Stato, decisione 6134/2006, cit.).<br />
In altre parole, il rilascio del titolo abilitativo legittimante l’edificazione –  e dunque, <i>a</i> <i>fortiori</i>, l’avvenuta edificazione, beninteso legittima, come nel caso di specie – radica nel proprietario una specifica aspettativa circa la futura destinazione dell’area, e  pone correlativamente  a carico dell’amministrazione un onere motivatorio certamente più rigoroso, quanto alla ineluttabilità del sacrificio che travolga tali aspettative, rispetto agli ordinari <i>standards</i> motivazionali propri degli atti di pianificazione.<br />
Ciò in quanto il proprietario di un immobile legittimamente edificato dovrebbe subìre, per il soddisfacimento (evidentemente non altrimenti perseguibile) dell’interesse pubblico, non già la frustrazione di un’aspettativa edificatoria rivolta al futuro, ma la demolizione di un immobile esistente (l’interessato, pertanto, non <i>certat del lucro captando</i>, bensì <i>de damno vitando</i>, trattandosi di preservare una <i>utilitas</i> già acquisita, mediante l’intermediazione del potere amministrativo in sede di definizione dello <i>jus aedificandi</i>, alla sua sfera giuridica). <br />
<b><br />
3.	</b>Chiarita dunque l’ammissibilità e l’astratta pertinenza della censura in esame, si tratta di valutarne la fondatezza in concreto.<br />	<br />
Deduce la parte ricorrente che la variante impugnata sarebbe affetta da eccesso di potere per difetto di motivazione, per illogicità manifesta, per contraddittorietà e per difetto di istruttoria.<br />
Un primo profilo di contraddittorietà viene individuato nell’aver stabilito un ampliamento della sede stradale in una zona, precedentemente classificata (nel programma di fabbricazione) C3, che il P.R.G. adottato ha destinato a verde agricolo.<br />
La variante interviene così a trasformare in una via di comunicazione di rilevante impatto urbanistico, quella che attualmente si inserisce nel tessuto urbanistico consolidato, caratterizzato da un tracciato di vecchie strade rurali.<br />
La variante, dunque, appare in contrasto sia con la situazione attuale (consolidata), sia con il disegno pianificatorio futuro, che destina la zona a verde agricolo.<br />
Non convince, in contrario, l’integrazione della motivazione del provvedimento impugnato (in disparte ogni valutazione sulla sua legittimità o meno), operata dall’amministrazione comunale resistente a pag. 12 dell’ultima memoria: affermare che non vi sarebbe la rilevata contraddittorietà fra “la decisione di ampliare la ‘via del mare’ e la destinazione a verde agricolo attribuita dal nuovo P.R.G.  all’area interessata dall’ampliamento”, per il fatto che la nuova via di comunicazione sarebbe servente non rispetto all’area su cui insiste, ma rispetto all’area turistica di Magaggiari che essa raggiunge, significa trascurare la necessità, razionale prima ancora che giuridica (e, in tale misura, rilevante sul piano del corretto esercizio della discrezionalità tecnico-amministrativa), che la scelta urbanistica individui il collegamento viario a seguito di una adeguata considerazione del suo armonico inserimento nel tessuto territoriale.<br />
In altre parole, se il dato di partenza – incontestabile ed incontestato &#8211;  è la necessità di realizzare una struttura viaria che serva l’area turistica, non risulta che l’amministrazione abbia, in sede di variante, tenuto in adeguato conto una valutazione complessiva delle caratteristiche dell’intero territorio comunale, secondo le caratteristiche che la stessa amministrazione vi ha impresso in sede di P.R.G.: il potenziamento di una infratsruttura di collegamento turistico in zona agricola incide in modo obiettivamente collidente con tale destinazione, in quanto comporta l’attraversamento di tale area da parte di significativi flussi di traffico, tali da ostacolare od impedire il normale esplicarsi delle attività afferenti la destinazione funzionale impressa mediante la zonizzazione.<br />
Una simile scelta avrebbe potuto essere, in astratto, legittima, ove se ne fosse motivata la sua inevitabilità, per l’assenza di alternative, e comunque ove si fosse adeguatamente motivato circa il carattere recessivo delle esigenze legate allo sviluppo agricolo rispetto a quelle connesse allo sviluppo turistico.<br />
Essa, inoltre, avrebbe dovuto essere preceduta da una adeguata istruttoria in tal senso, volta all’acquisizione di fatti ed interessi incidenti nella complessiva valutazione di cui sopra, che invece l’amministrazione ha dimostrato  di non aver ponderato proprio perché non li ha preventivamente acquisiti in sede istruttoria.<br />
Del resto, dalla relazione del progettista, emerge con tutta chiarezza che si è deciso di ampliare il tracciato esistente solo perché più breve rispetto ad altre ipotetiche alternative: senza alcuna considerazione degli interessi antagonisti, senza interrogarsi compiutamente circa i reali bisogni che legittimano una simile, radicale scelta (si parla genericamente di una inadeguatezza della strada attuale “in rapporto ai futuri insediamenti urbani ed extraurbani”), e – soprattutto &#8211; senza valutare se le alternative fossero maggiormente compatibili da un punto di vista urbanistico.<br />
La censura in esame risulta pertanto fondata in relazione ai dedotti profili di carenza di motivazione, di contraddittorietà, di difetto di istruttoria e di illogicità.<br />
<b><br />
4.	</b>La fondatezza della censura esaminata ha carattere assorbente rispetto alle altre dedotte nel ricorso introduttivo, nonché – per illegittimità derivata – rispetto a quelle proposte con i due ricorsi per motivi aggiunti.<br />	<br />
Va solo specificato che, come chiarito, l’illegittimità della scelta pianificatoria, da cui discende l’illegittimità dei provvedimenti a valle, emerge già dalla considerazione del solo profilo urbanistico, cui si riferisce il motivo di ricorso esaminato: il cui accoglimento, comportando la caducazione dei provvedimenti impugnati, priva d’interesse ogni ulteriore disputa circa l’adeguata considerazione o meno di altri interessi pubblici, quale quello paesaggistico, in tesi sacrificati dalla variante.<br />
In merito a tale ultimo profilo, peraltro, nel rilevare come le censure della parte ricorrente trovino un significativo supporto nella recente affermazione della primarietà della tutela paesaggistica rispetto ad ogni altro interesse pubblico territoriale, e segnatamente anche a quello connesso alle competenze in materia di governo del territorio (Corte costituzionale, sentenza 24 ottobre – 7 novembre 2007, n. 367), ciò che si risolve in un ulteriore e significativo limite alla discrezionalità pianificatoria, il collegio osserva come le determinazione del Comune di Cinisi possano essere state condizionate da una condotta non perspicua dell’amministrazione regionale preposta alla tutela del paesaggio.<br />
Questa, con nota prot. 219/P della Soprintendenza ai Beni Culturali in data 5 gennaio 2007, ha reso nella vicenda una determinazione,  poi smentita dalla successiva nota n. 2338 del 20 settembre 2007 (rimasta estranea al giudizio cautelare di primo grado, e prodotta nel giudizio cautelare d’appello).<br />
L’indicato elemento consente di ravvisare nella fattispecie giusti motivi per la compensazione fra le parti delle spese del giudizio. <br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>P.Q.M.
</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i></b>Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, ed i connessi ricorsi per motivi aggiunti, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2007.</p>
<p>Depositata in Segreteria il 09/01/2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-9-1-2008-n-12/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.12</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.13</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-9-1-2008-n-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Nicolò Monteleone, Est. Giovanni Tulumello Esosfera s.p.a. contro Regione Sicilia &#8211; Assessorato all’Industria, ed altri in tema di trasformazione dell&#8217;impresa nel corso del procedimento di gara Contratti della P.A. – Procedimento di evidenza pubblica – Trasformazione della natura giuridica dell’impresa partecipante – Illegittimità Nel corso di un procedimento per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-9-1-2008-n-13/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.13</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-9-1-2008-n-13/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.13</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Nicolò Monteleone, Est. Giovanni Tulumello<br /> Esosfera s.p.a. contro Regione Sicilia &#8211; Assessorato all’Industria, ed altri</span></p>
<hr />
<p>in tema di trasformazione dell&#8217;impresa nel corso del procedimento di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Procedimento di evidenza pubblica – Trasformazione della natura giuridica dell’impresa partecipante – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel corso di un procedimento per l’aggiudicazione di un contratto di appalto di servizi, la trasformazione della forma giuridica di una delle imprese partecipanti, da consorzio in società a responsabilità limitata, comporta l’esclusione della stessa dalla gara, avuto riguardo alle significative conseguenze sostanziali della predetta trasformazione, sia sul piano del mutamento del regime della garanzia patrimoniale, sia in relazione alla stessa struttura imprenditoriale (e al correlato interesse dell’amministrazione a contrarre con un soggetto avente caratteristiche organizzative e dimensionali corrispondenti a quelle rappresentate in sede di gara), non essendo peraltro invocabile in contrario l’art. 35 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
Sezione Seconda</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
&#8211; Nicolò Monteleone,              Presidente;<br />
&#8211; Giovanni Tulumello,             Primo Referendario, <i>estensore</i>;<br />
&#8211; Gianmario Palliggiano,         Referendario;<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 472/2007 R.G., proposto dalla<br />
<b><br />
s.p.a.  ECOSFERA,</b>  in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in proprio e n.q. di capogruppo dell&#8217;A.T.I. costituita con LIVOLSI &#61478; Partners s.p.a, ARCHIDATA s.r.l., RPS CONSULTING s.p.a. e BANCA NUOVA s.p.a.,  rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Pitruzzella e Gaetano Armao, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40.<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
CONTRO</B></p>
<p>
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
<br />
&#8211; l&#8217;Assessorato all’Industria della Regione Siciliana,</B> in persona dell&#8217;Assessore <i>pro tempore</i>;<br />
<b><br />
l&#8217;Assessorato all’Industria della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale per l’Industria,</b> in persona del Dirigente Generale <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, sono domiciliati <i>ope legis</i>. <br />
<b></p>
<p align=center>
E NEI CONFRONTI </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211;	della <b>Fondazione CENSIS</b> – “Centro studi investimenti sociali”, in qualità di mandante dell’A.T.I. costituita con l’Istituto per la promozione industriale (I.P.I.) e con Unioncamere Sicilia, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata e Fabrizio Dioguardi,   ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Palermo, Via Principe di Paternò n. 42;</p>
<p>&#8211; dell’<b>Istituto per la promozione industriale (I.P.I.), e di Unioncamere Sicilia</b>, in persona dei  rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>&#8211; della <b>RSO s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con le società AMBROSETTI s.p.a. e CITTA’ DELLA SCIENZA s.c.p.a. ONLUS, nonché nei confron<br />
<br />
<b><P ALIGN=CENTER>PER L&#8217;ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL&#8217;EFFICACIA</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><u><br />
quanto al ricorso principale:<br />
</u>del D.D.G. n. 27 del 17 gennaio 2007, con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente e la revoca dell’aggiudicazione  provvisoria disposta con D.D.G. n. 1033 del 15 giugno 2006, dell’appalto di servizi per l’affidamento delle attività previste dalle azioni A) e  B) della misura 3.15 del POR Sicilia, già disposta in favore dell’a.t.i. ricorrente;<br />
ove occorra, del parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Sicilia, prot. n. 736 del 16 gennaio 2007, richiamato dalla motivazione del provvedimento summenzionato, nella parte in cui ritiene che debba procedersi all’esclusione dalla gara del raggruppamento ricorrente;<br />
della eventuale e successiva aggiudicazione in favore del raggruppamento collocatosi secondo nella graduatoria finale della procedura ad evidenza pubblica;<br />
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali adottati in forza dei predetti atti;   <br />
<u><br />
quanto al ricorso per motivi aggiunti:<br />
</u>del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, in favore del r.t.i. Fondazione Censis-I.P.I.-Unioncamere, contenuto nel D.D.G. n. 28 del 18 gennaio 2007.<br />
<b></p>
<p align=center>
E PER IL RISARCIMENTO</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>del danno cagionato alla società ricorrente dai provvedimenti impugnati.</p>
<p>Visti il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della parte controinteressata;<br />
Viste le ordinanze cautelari n. 320/2007, resa da questo T.A.R., e n. 454/2007, resa dal C.G.A. per la regione siciliana; <br />
Letti ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti dalle parti; <br />
Relatore  il Primo Referendario Giovanni Tulumello;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 27 novembre 2007 l’avv. Alessandro Finazzo in sostituzione dell’avv. Armao per la parte ricorrente, l’avv. dello Stato P. La Spina per l’amministrazione intimata,  e l’avv. Roberto Surdi in sostituzione degli avvocati S. Gattamelata e F. Dioguardi per la parte controinteressata.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO <br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
1.	</b>Con ricorso notificato il 1° marzo 2007, e depositato il successivo 7 marzo, la società Ecosfera ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:<br />	<br />
1) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come modificata dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e successive modifiche e integrazioni – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 (‘condizioni di partecipazione e requisiti minimi di ammissibilità’) del capitolato d’oneri – Violazione e/o falsa applicazione del principio generale di attenuazione della personalizzazione del contratto di appalto pubblico, anche come espresso dall’art. 51 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni – Eccesso di potere per sviamento – difetto di istruttoria – erroneità nei presupposti – manifesta illogicità – perplessità – contraddittorietà – Violazione del principio di proporzionalità”.<br />
2) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni sotto altro profilo – Violazione del D.P.C.M.  11 maggio 1991, n. 187.”<br />
3) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del d. lgs. n. 163/2006 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del capitolato d’oneri – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, cod. civ.”<br />
4) “Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta – Violazione del principio della <i>par condicio</i>”.<br />
5) “Eccesso di potere per violazione del principio del <i>favor partecipationis</i> &#8211; Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 (‘condizioni di partecipazione e requisiti minimi di ammissibilità’) del capitolato d’oneri &#8211; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e successive modifiche e integrazioni”.<br />
6) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 11-<i>bis</i> della L.R. n. 10 del 1991 e successive modifiche e integrazioni”.<br />
7) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 3, 4 e 5 della legge regionale n. 10 del 1991 e successive modifiche o integrazioni – Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del capitolato d’oneri”. <br />
		Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato l’11 maggio 2007, la società ricorrente ha altresì domandato l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria della gara di che trattasi, intervenuta il 18 gennaio 2007.<br />	<br />
	Il ricorso per motivi aggiunti è affidato alle medesime censure già dedotte nel ricorso introduttivo.<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, l’amministrazione intimata e la parte controinteressata, depositando memorie e documenti.<br />
Con ordinanza n. 320 del 2007, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati.<br />
Con successiva ordinanza n. 454/2007, il C.G.A. per la regione siciliana ha respinto l’appello interposto dalla parte odierna ricorrente avverso la citata ordinanza cautelare.<br />
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 27 novembre 2007.<br />
<b><br />
2.	</b>Preliminarmente osserva il collegio che la società ricorrente non ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara per cui è causa, disposta nei confronti della parte odierna controinteressata.<br />	<br />
	Quest’ultima, a pag. 2 della memoria depositata il 21 novembre 2007, ha dichiarato, con affermazione rimasta incontestata, che l’amministrazione ha emesso il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto per cui è causa nei confronti del raggruppamento di cui la stessa controinteressata è mandante.<br />	<br />
Come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (ex multis, Consiglio di Stato, sezione V, decisioni 3717/2002 e 4464/2005), e come recentemente ribadito dalla stessa V sezione del Consiglio di Stato con la decisione 1° agosto 2007, n. 4268, “Dalla mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva deve discendere l’improcedibilità del ricorso in primo grado. Se non è dubbio, infatti, che l’esclusione può (ed anzi deve) essere gravata prima dell’aggiudicazione, nell’attuale assetto del sistema di tutela giurisdizionale in materia di appalti pubblici (quale esso risulta anche dai principi di derivazione comunitaria), deve essere affermato il principio che l’impugnazione dell’esclusione va estesa, con lo strumento dei motivi aggiunti, anche all’aggiudicazione, non solo quando questa risulti disposta uno actu con l’esclusione ma tutte le volte in cui essa intervenga e sia conosciuta prima della pronunzia sul relativo gravame.”<br />
Tuttavia, da tale profilo di improcedibilità può prescindersi, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti.<br />
<b><br />
3.	</b>Il provvedimento di esclusione dalla gara del raggruppamento ricorrente – cui è conseguita l’aggiudicazione della stessa gara disposta in favore del raggruppamento odierno controinteressato – è stato pronunciato a seguito della trasformazione del Consorzio Archidata, facente parte del raggruppamento ricorrente, da consorzio in società a responsabilità limitata.<br />	<br />
In merito alle ricadute di tale fenomeno sulla procedura di gara (e sugli interessi dell’amministrazione aggiudicatrice), questa Sezione ha già avuto modo di rimarcare &#8211; nella motivazione della richiamata ordinanza cautelare n. 320/2007, con la quale si escluso che il ricorso in esame fosse assistito dal requisito del <i>fumus boni iuris</i> &#8211;  le “significative conseguenze sostanziali della trasformazione della natura giuridica del soggetto partecipante alla gara, sia sul piano del mutamento del regime della garanzia patrimoniale, sia in relazione alla stessa struttura imprenditoriale (e al correlato interesse dell’amministrazione a contrarre con un soggetto avente caratteristiche organizzative e dimensionali corrispondenti a quelle rappresentate in sede di gara)”.<br />
In sede di appello cautelare, il C.G.A. per la regione siciliana ha ritenuto  &#8211; con l’ordinanza n. 454/2007, anch’essa richiamata &#8211; che non vi fossero “elementi sufficienti per discostarsi dalla pronunzia di 1° grado”.<br />
	Tale pronunzia – cautelare &#8211; del giudice d’appello si iscrive del resto, coerentemente, nell’ambito di un orientamento del C.G.A., che la Sezione condivide e al quale ritiene di aderire,  che sin dalla decisione 29 settembre 2005 n. 636, fino alla più recente decisione 8 ottobre 2007 n. 938, secondo cui in materia di appalti, in virtù del principio della immutabilità del soggetto durante la partecipazione alla gara, non è ammessa, pena l’esclusione dalla gara, la modifica della natura giuridica del soggetto partecipante nella fase intercorrente tra la presentazione della domanda di partecipazione e l’eventuale stipula del contratto.<br />	<br />
	Il collegio non ignora l’esistenza di un contrario orientamento giurisprudenziale, da ultimo ribadito dalla IV sezione del Consiglio di Stato nella decisione 4 ottobre 2007, n. 5197.<br />	<br />
	Tuttavia tale orientamento non appare condivisibile, proprio nella misura in cui estende, in via interpretativa, una facoltà nascente dal contratto, e dunque connessa alla trasmissibilità da un soggetto a un altro della posizione di contraente, alla diversa (non solo strutturalmente)  fase della evidenza pubblica, nella quale il dato che l’ordinamento individua come prioritario è l’esigenza di definire e “fissare” oggettivamente e soggettivamente la proposta contrattuale, perché l’amministrazione possa decidere sulla stessa.<br />	<br />
	In questo senso appare infondata la censura, contenuta nel terzo motivo di ricorso, che argomenta la legittimità della trasformazione in un  nuovo soggetto giuridico in corso di gara, dal disposto dell’art. 2498 cod. civ.: il principio di continuità dei rapporti giuridici a seguito della trasformazione, espresso dalla disciplina del diritto societario, risolve un problema di imputazione alla stregua del diritto comune, ma non può avere la forza – per ragioni di ordine funzionale e teleologico, oltre che sistematico &#8211;  di modificare la diversa disciplina speciale della formazione dei contratti della pubblica amministrazione, avendo peraltro le diverse discipline un differente oggetto (gli effetti civilistici della trasformazione societaria l’una; la necessaria corrispondenza formale e sostanziale fra offerente e aggiudicatario negli appalti pubblici, l’altra).  <br />	<br />
	Parimenti, non può accedersi ad una malintesa concezione del principio del <i>favor partecipationis</i>, quale quella posta a fondamento del quinto motivo di ricorso, per legittimare la partecipazione alle gare anche di concorrenti che hanno violato il precetto di una norma imperativa. <br />	<br />
	Le decisioni del C.G.A. da ultimo richiamate – alle cui motivazioni, in proposito, si rinvia &#8211; contengono, del resto,  una analitica confutazione delle tesi esposte nel ricorso in esame: in particolare, per quanto riguarda la pretesa violazione dell’art. 35 della legge n. 109 del 1994, esse chiaramente escludono che tale disposizione, che prevede l’ammissibilità, a determinate condizioni, del subentro “nella titolarità del contratto”, possa trovare applicazione nella diversa fase delle procedure di aggiudicazione, prodromica alla vicenda negoziale vera e propria, e soggetta ad una diversa disciplina diversi essendo gl’interessi pubblici implicati.<br />	<br />
	Sempre nell’ambito del richiamato orientamento, dal quale il collegio non ritiene di discostarsi, si traggono gli elementi per dichiarare l’infondatezza dei motivi, proposti nel presente giudizio, asseritamene fondati sulla identità sostanziale dei profili disciplinari conseguenti alla trasformazione: in disparte quanto già osservato dalla Sezione in sede cautelare a proposito del diverso regime di responsabilità patrimoniale e della diversa struttura organizzativa, ciò che appare dirimente è la considerazione, espressa nella citata decisione n. 938/2007 del C.G.A., in base alla quale “Del tutto inconferenti sono, in proposito, i rilievi di parte appellante circa l’assoluta identità degli elementi di qualificazione che caratterizzano le due aziende, ditta individuale e società di capitali (….), ai fini predetti rilevando la mera incontroversa trasformazione giuridica del soggetto.”<br />	<br />
	Tale rilievo priva di astratta incidenza, nel presente giudizio,  le ulteriori censure, la cui infondatezza discende dall’essere esse fondate sul fatto storico – indiscusso – della intervenuta trasformazione, dal quale tuttavia pretendono di far discendere conseguenze interpretative in realtà precluse – nei termini poc’anzi esposti – dalla trasformazione in quanto tale.</p>
<p>	<b>4.</b>	Discorso parzialmente diverso dev’essere fatto per quanto riguarda la dedotta violazione dell’art. 51 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.<br />	<br />
In relazione a tale censura appare dirimente il rilievo che la gara per cui è causa è stata bandita (con D.D.G. n. 2098 del 13 settembre 2005) anteriormente all’entrata in vigore della disposizione invocata: sicché, a voler attribuire ad essa il contenuto precettivo  che la difesa della parte ricorrente le assegna, l’unico argomento interpretativo che se ne deve correttamente trarre in relazione alla fattispecie <i>de qua</i> è evidentemente nel senso del rafforzamento – piuttosto che dell’indebolimento &#8211; della conclusione secondo cui prima della entrata in vigore, del citato art. 51, che avrebbe attenuato la rilevanza dell’ <i>intuitu personae</i> nell’appalto pubblico (affermazione peraltro discutibile nella sua perentorietà), fosse illegittimo un mutamento della veste giuridica del soggetto partecipante durante la fase di scelta del contraente.<br />
<b><br />
5.</b>	Quanto alla dedotta violazione dell’art. 11<i>-bis</i> della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 (aggiunto dall&#8217;art. 23, comma 1, lettera e), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17), per non essere stato il provvedimento impugnato preceduto dall’avviso di rigetto dell’istanza, osserva il collegio che la giurisprudenza formatasi sulla omologa previsione dell’art. 10<i>-bis</i> della legge n. 241 del 1990 (che risulterebbe peraltro applicabile alla fattispecie <i>de qua</i> in luogo della legge regionale invocata, alla stregua del criterio posto dal novellato art. 29 della legge n. 241 del 1990), esclude le procedure di evidenza pubblica dall’ambito oggettivo di applicazione di una simile disposizione (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 7 febbraio 2006, n. 127; T.A.R. Valle d&#8217;Aosta Aosta 21 novembre 2006 n. 139; T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 13 ottobre 2005 , n. 3663) .<br />	<br />
	In ogni caso, anche a voler ritenere in tesi superabile l’ostacolo dell’ambito applicativo, la censura in esame sarebbe comunque infondata ai sensi dell’art. 21<i>-octies</i>, secondo comma, prima parte, l. 241/1990, atteso che, per le considerazioni fin qui svolte in merito al carattere preclusivo – sul piano sostanziale – della intervenuta trasformazione della natura giuridica del soggetto partecipante alla gara rispetto alla prosecuzione della partecipazione alla gara medesima, il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />	<br />
	Identiche conclusioni valgono altresì per le censure di carattere formale e procedimentale dedotte nel settimo motivo di ricorso.<br />	<br />
<b><br />
6.	</b>Il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti risultano pertanto infondati.<br />	<br />
	Infondata risulta altresì la domanda risarcitoria, in quanto ancorata (al di là di ogni altro profilo rilevante) al presupposto – non ritenuto – della illegittimità dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
	Avuto riguardo al segnalato quadro giurisprudenziale, non univoco, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale fra le parti delle spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i></b></i>Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe, ed il connesso ricorso per motivi aggiunti.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 27 novembre 2007.</p>
<p>Depositata in Segreteria il 09/01/2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-9-1-2008-n-13/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.13</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.55</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-1-2008-n-55/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-1-2008-n-55/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-1-2008-n-55/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.55</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Carlo Di Bello – Estensore. Istituto di vigilanza “Velialpol” s.r.l. (avv.ti E. e R. Perrone) c. Università degli Studi di Lecce (Avv. Stato), Istituto di vigilanza “Sveviapol” s.r.l. (avv. F. Dragone). sulla legittimità di offrire a costo zero l&#8217;esecuzione di alcuni servizi oggetto di appalto Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-1-2008-n-55/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.55</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-1-2008-n-55/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.55</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Carlo Di Bello – Estensore.<br /> Istituto di vigilanza “Velialpol” s.r.l. (avv.ti E. e R. Perrone) c. Università degli Studi di Lecce (Avv. Stato), Istituto di vigilanza “Sveviapol” s.r.l. (avv. F. Dragone).</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità di offrire a costo zero l&#8217;esecuzione di alcuni servizi oggetto di appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Esecuzione di alcuni servizi – Offerta a costo zero – Legittimità – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’esecuzione di alcuni dei servizi oggetto di appalto può legittimamente essere offerta a costo zero, solo quando siffatta offerta  poggia su eccezionali condizioni di favore che l’imprenditore può sfruttare a proprio vantaggio senza alterare l’organizzazione del servizio, né ripercuotersi sulla serietà complessiva della offerta medesima e sul libero gioco della concorrenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità di offrire a costo zero l&#8217;esecuzione di alcuni servizi oggetto di appalto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Decisioni: 55/2008<br />
Registro Ricorsi: 1402/2005</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Lecce &#8211; Prima Sezione</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati: Aldo Ravalli                                 PRESIDENTE; Ettore Manca                             COMPONENTE; Carlo Dibello                               COMPONENTE  rel.</p>
<p>ha pronunziato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>su ricorso n. 1402/2005  presentato da:</p>
<p><b>ISTITUTO DI VIGILANZA “VELIALPOL” s.r.l.</b>, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elio e Raffaella Perrone,      elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Lecce, via XXV Luglio 2/b;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE</b>, in persona del Rettore e legale rappresentante  p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce presso cui è per legge domiciliata;</p>
<p>nonché</p>
<p><b>ISTITUTO DI VIGILANZA “SVEVIAPOL” s.r.l.</b>, in  persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Dragone, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Lecce alla via Braccio Martello, 36;<br />
per l’annullamento <br />
&#8211; della deliberazione n. 231 del 25.06.05, con cui il consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Lecce ha aggiudicato alla Sveviapol s.r.l. il pubblico incanto per l’affidamento del servizio di vigilanza degli immobili dell’Università deg<br />
&#8211; del verbale redatto in data 15.06.05 dalla Commissione preposta all’aggiudicazione del pubblico incanto;<br />
&#8211; di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale;<br />
e, per la nullità<br />
o, in subordine, l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato tra l’Università degli Studi di Lecce e la “ Sveviapol s.r.l.”, con la conseguente reintegrazione in forma specifica della Velialpol nello svolgimento del servizio oggetto del pubblico incanto e la condanna della Università degli Studi di Lecce al risarcimento dei danni ingiustamente subiti dalla Velialpol per effetto della illegittima aggiudicazione del pubblico incanto alla Sveviapol s.r.l.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di  costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Lecce;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Sveviapol s.r.l.  ;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Designato alla pubblica udienza del  7 febbraio   2007  il relatore dr. Carlo Dibello  e uditi gli  avvocati Elio Perrone e Raffaella Perrone  per la ricorrente, l’avv dello Stato .Simona Libertini per l’Università degli Studi di Lecce, nonché l’avv. Francesco Dragone per  la controinteressata Sveviapol;</p>
<p align=center><b>FATTO  E  DIRITTO</b></p>
<p>L’Università degli studi di Lecce ha indetto, con delibera n. 129 dell’11 aprile 2005, una procedura di pubblico incanto finalizzata all’affidamento del servizio di vigilanza di alcuni immobili di sua proprietà, ricadenti nel territorio dei comuni di Lecce, Monteroni, Arnesano, Cavallino e Porto Cesareo, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art 23, comma 1, lettera A del  D.lgs 157/95.<br />
Alla gara in questione hanno partecipato gli istituti di vigilanza “Velialpol” s.r.l, “Sveviapol” s.r.l., nonché l’associazione temporanea di imprese “ Folgorpol” s.r.l.<br />
Riunitasi per procedere alla valutazione delle offerte economiche presentate dalle tre società anzidette, tutte ammesse a partecipare alla procedura di gara,  la commissione aggiudicatrice ha proposto di aggiudicare l’appalto alla Sveviapol, istituto presentatore della offerta  più vantaggiosa.<br />
Tanto, nonostante l’offerta a costo zero di 4 dei servizi di vigilanza ricompresi nell’oggetto dell’appalto, apertamente contestata dalle altre concorrenti ma ritenuta dalla Commissione di gara ammissibile, anche sulla scorta di un orientamento favorevole della giurisprudenza amministrativa.<br />
Si è così pervenuti alla aggiudicazione che forma oggetto della presente impugnazione proposta dal ricorrente istituto di vigilanza.<br />
Le ragioni di censura sviluppate in sede di ricorso originario riguardano, da un lato, la lamentata incompletezza della documentazione presentata dalla Sveviapol relativamente al nominativo delle persone delegate a rappresentare la ditta concorrente e l’attestazione che la medesima non si trovasse in stato di liquidazione o di fallimento; dall’altro, esse attengono alla evidenziata  difformità dell’offerta formulata dalla Sveviapol rispetto alle indicazioni recepite nel disciplinare di gara.<br />
Ciò deve dirsi, secondo la impostazione privilegiata dall’istituto ricorrente, per quel che concerne la offerta a costo zero di alcuni servizi di vigilanza, che si pone in contrasto con la esigenza di indicare un costo specifico in ordine ad ogni servizio oggetto di appalto, rispettoso  dei minimi tariffari imposti dalla Prefettura territorialmente competente.<br />
La tesi della difesa dell’istituto di vigilanza ricorrente si incentra, in particolare, sulla inattendibilità della giustificazione che la società risultata vincitrice dell’appalto ha addotto a sostegno della possibilità di offrire a costo zero alcuni servizi di vigilanza.<br />
Quando, infatti, l’offerta a costo zero deriva, non già dalla possibilità di conseguire le cd economie di scala , ma è il frutto della compressione del costo del lavoro, essa deve ritenersi inammissibile.<br />
Nel presente giudizio si sono costituiti sia l’Università degli Studi di Lecce , sia l’istituto di vigilanza controinteressato che hanno entrambi insistito per il rigetto del ricorso.<br />
Alla udienza del 7 febbraio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
La questione giuridica centrale della controversia concerne la legittimità di una offerta economica formulata da una impresa partecipante ad una gara  che assicuri la prestazione di parte del servizio oggetto di appalto a costo zero.<br />
Il Collegio reputa, a tal riguardo, doveroso  precisare che la giuridica ammissibilità dell’offerta a costo zero di un servizio da parte di un’impresa partecipante ad una gara va risolta garantendo un equo bilanciamento di interessi.<br />
Tale bilanciamento di interessi deve essere effettuato tra la libertà di scelta di cui l’imprenditore deve godere nella determinazione delle strategie di partecipazione a procedure concorsuali,  e il corretto svolgersi delle dinamiche concorrenziali che la stazione appaltante deve assicurare, per preservare il precetto costituzionale di buona amministrazione ex art 97 Cost..<br />
In effetti, quando la stazione appaltante decide di aggiudicare una gara pubblica secondo il criterio del prezzo più basso, la discrezionalità di cui essa gode nella scelta del contraente  si dirige esclusivamente verso l’elemento economico, senza particolare attenzione alla affidabilità complessiva del servizio.<br />
Quest’ultima regola di giudizio è invece sottostante  alla decisione di aggiudicare l’appalto  secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, la quale, ai sensi dell’art 23 comma 1, lettera b del d. Lgs 157/95 implica l’esame di una serie di elementi diversi, globalmente considerati, quali il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali ecc.<br />
Tuttavia, il limite esterno alla discrezionalità della stazione appaltante risiede non solo nella corrispettività delle prestazioni dedotte in contratto, cioè nella naturale onerosità dell’appalto da aggiudicare, ma anche nella necessità  che le imprese partecipanti formulino l’offerta economica in rapporto ai costi che devono realmente sopportare per una adeguata organizzazione del servizio appaltato.<br />
Per questa ragione, la possibilità, per l’impresa partecipante, di offrire a titolo gratuito alcuni servizi oggetto di appalto va valutata con estremo rigore.<br />
La giurisprudenza di questo TAR, chiamata a pronunciarsi in fattispecie analoga,  ha affermato che l’offerta a costo zero di alcuni servizi oggetto di appalto è ammissibile solo quando l’imprenditore può realizzare  economie di scala, cioè quando può giovarsi di eccezionali condizioni di favore che gli  consentono  di offrire a costo zero alcuni servizi, senza ripercussioni sui costi di impresa.   <br />
Dette condizioni  possono consistere nella concomitante esecuzione, nella medesima zona, di altro appalto , circostanza per effetto della quale  la corretta esecuzione del servizio appaltato per ultimo  può legittimamente avvenire con impiego della medesima forza lavoro e, soprattutto, alle medesime condizioni salariali, senza aggravio di oneri per l’imprenditore e, ciò che più che conta, senza  una indebita compressione dei minimi contrattuali da garantire  ai dipendenti dell’impresa .<br />
Nella fattispecie concreta la Sveviapol ha offerto a costo zero l’esecuzione di alcuni servizi di vigilanza a mezzo di ronde con punzonatura presso alcuni plessi  adducendo , a motivo della offerta così formulata, che il costo zero si giustifica in quanto il servizio di vigilanza sarà svolto, nell’ambito dello stesso arco temporale, dallo stesso personale la cui remunerazione sarà coperta da quella riveniente dal servizio a mezzo di ronde con punzonatura svolto nei plessi “edificio ex collegio fiorini, stecca, centro ekotecne ed ex villa tresca”: <br />
Il Collegio ritiene che, a ben guardare, questa  giustificazione da un lato  non illustra a sufficienza le ragioni che hanno permesso di offrire a costo zero i servizi di vigilanza in questione .<br />
Sotto tale profilo, resta inesplicato il dato della eventuale  perfetta sovrapponibilità tra i due appalti che la Sveviapol  è riuscita ad aggiudicarsi e, con ciò, la possibilità di conseguire quella che si è definita una economia di scala.<br />
Le controdeduzioni offerte sul punto dalla ditta ricorrente evidenziano che, in effetti, l’organizzazione del servizio di vigilanza di alcuni plessi oggetto di appalto è stata concepita in termini tali da risolversi in una ingiustificata e sleale contrazione dei costi del servizio da assicurare alla stazione appaltante,  perché essa si basa sull’impiego di una sola unità lavorativa a fronte di 5 immobili da vigilare, distanti tra loro  diversi chilometri.<br />
D’altro canto, detta giustificazione si risolve in una arbitraria scelta imprenditoriale capace di ripercuotersi  non solo sul versante della leale concorrenza, ma pure sul terreno delle condizioni di lavoro degli addetti alla vigilanza e, in definitiva, sulla stessa qualità minima del servizio da offrire.<br />
Per queste ragioni, diversamente da quanto ritenuto in sede cautelare, il Collegio reputa doveroso esprimere un diverso avviso ai fini della decisione della presente controversia.<br />
Deve conclusivamente ritenersi che  l’esecuzione di alcuni dei servizi oggetto di appalto può legittimamente essere offerta a costo zero, solo quando siffatta offerta  poggia su eccezionali condizioni di favore che l’imprenditore può sfruttare  a proprio vantaggio senza alterare l’organizzazione del servizio, né ripercuotersi sulla serietà complessiva della offerta medesima  e sul libero gioco della concorrenza.              <br />
Il ricorso va conclusivamente accolto.<br />
Sussistono giusti motivi per procedere ad una compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia- sezione prima di Lecce, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati .<br />
Respinge nel resto<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 7 febbraio  2007</p>
<p> Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 09 gennaio 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-1-2008-n-55/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.55</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.20</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-9-1-2008-n-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-9-1-2008-n-20/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.20</a></p>
<p>esportazione e dichiarazione in ordine alla particolare importanza di beni culturali Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Obbligo di motivazione in tema di esportazione e dichiarazione in ordine alla particolare importanza di beni culturali I due procedimenti di diniego di esportazione e di dichiarazione di interesse particolarmente importante sono distinti,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-9-1-2008-n-20/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.20</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-9-1-2008-n-20/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.20</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>esportazione e dichiarazione in ordine alla particolare importanza di beni culturali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Obbligo di motivazione in tema di esportazione e dichiarazione in ordine alla particolare importanza di beni culturali</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I due procedimenti di diniego di esportazione e di dichiarazione di interesse particolarmente importante sono distinti, ma risulta evidente il loro funzionale collegamento diretto a garantire forme di effettiva tutela dei beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale. Conseguentemente appare naturale e legittimo che anche le motivazioni che sottendono all’adozione dei due provvedimenti possano coincidere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Umberto Zuballi	&#8211; Presidente relatore<br />	<br />
Claudio Rovis	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Riccardo Savoia	&#8211; Consigliere <br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
SENTENZA<BR>
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>sui ricorsi riuniti n. 1181/04, 1182/04, 2337/04 e 3112/04, proposti da</p>
<p><b>Claudio De Polo Saibanti</b>,<b> </b>rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Borgna e Guido Barzazi, con elezione di domicilio presso il secondo, in Venezia Mestre, via Allegri 30, come da mandati a margine dei ricorsi;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>la <b>Regione del Veneto</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Romano Morra e Antonella Cusin, con elezione di domicilio presso la sede della Giunta regionale, in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901;</p>
<p align=center>
e contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero per i beni e le attività culturali</b> non costituitosi;</p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Finarte Semenzato spa</b>, non costituitasi;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
<p>quanto al ricorso n 1181/04:<br />
</b>del provvedimento 2 febbraio 2004 n 63392/4401.03 della Direzione cultura della Regione Veneto recante il diniego di esportazione di tre manoscritti di proprietà del ricorrente;<br />
e sui motivi aggiunti al ricorso 1181/04 proposti per l’annullamento: <br />
del parere della Soprintendenza per il patrimonio storico artistico della Liguria n 1434/E del 23 dicembre 2003 nonché della nota in data 22 dicembre 2003, a firma Giovanni Valagussa, del parere reso in forma orale dalla prof.ssa Anna De Floriani, richiamato dal sopraccitato parere della Soprintendenza, nonché del verbale della medesima Soprintendenza in data 3 dicembre 2003 n. 549 pure allegato al parere impugnato, dell&#8217;allegata lettera dell&#8217;Ufficio esportazione della Soprintendenza, di trasmissione di documentazione di richieste di spedizione/esportazione in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1351/E, dell&#8217;allegata lettera del 4 dicembre 2003, prot. n. 1346/E del medesimo ufficio esportazione indirizzata al Nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri di Genova, con richiesta di accertamenti, nonché della nota della Regione Liguria in data 30 dicembre 2003 (prot. n. 140092/3033/B-DEL) di trasmissione del parere della Soprintendenza alla Regione Veneto.<br />
sui secondi motivi aggiunti al ricorso 1181/04 avverso la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 207 del 31 gennaio 2003;<br />
<b><br />
quanto al ricorso 1182/04:<br />
</b>del provvedimento 2 febbraio 2004 n 63392/4401.03 della Direzione cultura della Regione Veneto di diniego di esportazione di tre manoscritti di proprietà del ricorrente;<br />
e con i primi motivi aggiunti al ricorso 1182/04,<br />
del parere della Soprintendenza per il patrimonio storico artistico della Liguria n 1434/E del 23 dicembre 2003 nonché della nota in data 22 dicembre 2003, a firma Giovanni Valagussa, del parere reso in forma orale dalla prof.ssa Anna De Floriani, richiamato dal sopraccitato parere della Soprintendenza, nonché del verbale della medesima Soprintendenza in data 3 dicembre 2003 n. 549 pure allegato al parere impugnato, dell&#8217;allegata lettera dell&#8217;Ufficio esportazione della Soprintendenza, di trasmissione di documentazione di richieste di spedizione/esportazione in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1351/E, dell&#8217;allegata lettera del 4 dicembre 2003, prot. n. 1346/E del medesimo ufficio esportazione indirizzata al Nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri di Genova, con richiesta di accertamenti, nonché della nota della Regione Liguria in data 30 dicembre 2003 (prot. n. 140092/3033/B-DEL) di trasmissione del parere della Soprintendenza alla Regione Veneto.<br />
sui secondi motivi aggiunti al ricorso 1182/04 avverso la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 207 del 31 gennaio 2003;<br />
<b><br />
quanto al ricorso 2337/04:<br />
</b>del decreto del dirigente regionale della direzione cultura n. 200 del 10 luglio 2003 che dichiarava di interesse importante un manoscritto riproducente “Le tredici questioni d’amore” di Giovanni Boccaccio nonché i decreti 487 e 490 che dichiaravano l’importanza di un manoscritto contenente il “De Officiis” di Cicerone e un “Libro d’ore”;<br />
sui motivi aggiunti al ricorso 2337/04 <br />
per l’annullamento del parere della Soprintendenza per il patrimonio storico artistico della Liguria n 1434/E del 23 dicembre 2003 nonché della nota in data 22 dicembre 2003, a firma Giovanni Valagussa, allegata al predetto parere, del parere reso in forma orale dalla prof.ssa Anna De Floriani, richiamato dal sopraccitato parere della Soprintendenza, nonché del verbale della medesima Soprintendenza in data 3 dicembre 2003 n. 549 pure allegato al parere qui impugnato, dell&#8217;allegata lettera dell&#8217;Ufficio esportazione della Soprintendenza, di trasmissione di documentazione di richieste di spedizione/esportazione in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1351/E, dell&#8217;allegata lettera del 4 dicembre 2003, prot. n. 1346/E del medesimo ufficio esportazione indirizzata al Nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri di Genova, con richiesta di accertamenti, nonché della nota della Regione Liguria in data 30 dicembre 2003 (prot. n. 140092/3033/B-DEL) di trasmissione del parere della Soprintendenza alla Regione Veneto.<br />
sui secondi motivi aggiunto al ricorso 2337/04 avverso la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 207 del 31 gennaio 2003;<br />
<b><br />
sul ricorso n. 3112/04: <br />
</b>del provvedimento 2 febbraio 2004 n 62644/4401.3 della Direzione cultura di diniego all’esportazione di tre manoscritti del ricorrente,<br />
nonché sui motivi aggiunti al ricorso 3112/04<br />
per l’annullamento del parere della Soprintendenza per il patrimonio storico artistico della Liguria n 1434/E del 23 dicembre 2003 nonché della nota in data 22 dicembre 2003, a firma Giovanni Valagussa, allegata al predetto parere, del parere reso in forma orale dalla prof.ssa Anna De Floriani, richiamato dal sopraccitato parere della Soprintendenza, nonché del verbale della medesima Soprintendenza in data 3 dicembre 2003 n. 549 pure allegato al parere qui impugnato, dell&#8217;allegata lettera dell&#8217;Ufficio esportazione della Soprintendenza, di trasmissione di documentazione di richieste di spedizione/esportazione in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1351/E, dell&#8217;allegata lettera del 4 dicembre 2003, prot. n. 1346/E del medesimo ufficio esportazione indirizzata al Nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri di Genova, con richiesta di accertamenti, nonché della nota della Regione Liguria in data 30 dicembre 2003 (prot. n. 140092/3033/B-DEL) di trasmissione del parere della Soprintendenza alla Regione Veneto.<br />
sui secondi motivi aggiunti al ricorso 2337/04 avverso la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 207 del 31 gennaio 2003;</p>
<p>Visti i ricorsi, notificati i primi due il 5 aprile 2004, il terzo il 12 luglio 2004 e l’ultimo il 15 novembre 2004 e depositati presso la Segreteria i primi due il 27 aprile 2004, il terzo 28 luglio 2004 e l’ultimo il 18 novembre 2004, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, depositati il 30 luglio 2004, il 26 agosto 2004, il 28 luglio 2004 e il 19 maggio 2005;<br />
Visti i motivi aggiunti;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti delle cause;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 13 dicembre 2007 &#8211; relatore il  presidente Zuballi – gli avvocati Barzazi per la parte ricorrente e Fabris, in sostituzione di Cusin, per la Regione Veneto;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Nel corso dell&#8217;anno 2003 il ricorrente affidava alla casa d&#8217;aste Finarte Semenzato alcuni pezzi della sua collezione di manoscritti e testi antichi affinché questa li ponesse in vendita in occasione delle varie aste. <br />
La direzione cultura della Regione Veneto negava il permesso all’esportazione dei manoscritti.<br />
I motivi del primo e del secondo ricorso sono i seguenti:<br />
Incompetenza e violazione art. 66 del D Lgs 490 del 1990.<br />
Violazione artt 65 e 66 del D Lgs 490 del 1999.<br />
Violazione art 66 del D Lgs 490 del 1999, illogicità manifesta e travisamento dei fatti.<br />
Violazione art 66 del D Lgs 490 del 1999 e art 146 RD 363 del 1913, contraddittorietà e difetto di istruttoria.<br />
Violazione art 3 legge 241 del 1990  e difetto di motivazione.<br />
Invalidità derivata dai provvedimenti presupposti impugnati con ricorso straordinario. <br />
Con i primi motivi aggiunti ai due primi ricorsi vengono impugnati:<br />
il parere della Soprintendenza per il patrimonio storico artistico della Liguria n 1434/E del 23 dicembre 2003 nonché la nota in data 22 dicembre 2003, a firma Giovanni Valagussa, il parere reso in forma orale dalla prof.ssa Anna De Floriani, richiamato dal sopraccitato parere della Soprintendenza che qui si impugna e non noto, nonché il verbale della medesima Soprintendenza in data 3 dicembre 2003 n. 549 pure allegato al parere impugnato, l&#8217;allegata lettera dell&#8217;Ufficio esportazione della Soprintendenza, di trasmissione di documentazione di richieste di spedizione/esportazione in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1351/E, l&#8217;allegata lettera del 4 dicembre 2003, prot. n. 1346/E del medesimo ufficio esportazione indirizzata al Nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri di Genova, con richiesta di accertamenti, nonché la nota della Regione Liguria in data 30 dicembre 2003 (prot. n. 140092/3033/B-DEL) di trasmissione del parere della Soprintendenza alla Regione Veneto.<br />
I motivi aggiunti dei primi due ricorsi sono i seguenti:<br />
Violazione art 66 del Tu 490 del 1999 incompetenza.<br />
Violazione art 1 legge 241 del 1990.<br />
Violazione art 3 legge 241 del 1990 difetto di istruttoria e di motivazione.<br />
Violazione art 66 D Lgs 42 del 2004  difetto di istruttoria.<br />
Violazione art 66 D Lgs 490 del 1999<br />
Violazione art 66 D Lgs 490 del 1999<br />
Illegittimità derivata.<br />
Con i secondi motivi aggiunti si impugna la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 207 del 31 gennaio 2003;<br />
I secondi motivi aggiunti sono i seguenti:<br />
Incompetenza e violazione art. 66 D Lgs 490/1999.<br />
Violazione art. 1 e 3 legge 241 del 1990, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione art 66 D Lgs 42 del 2004;<br />
Violazione art. 66 D Lgs 490 del 1999 e 146 RD 363 del 1913 contraddittorietà e difetto di istruttoria.-<br />
Violazione art 3 legge 241 del 1990.<br />
Resiste in giudizio la Regione.<br />
Con il ricorso n. 2337/04 si chiede l’annullamento:<br />
del decreto del dirigente regionale della direzione cultura n 200 del 10 luglio 2003 che dichiarava di interesse importante un manoscritto riproducente “Le tredici questioni d’amore” di Giovanni Boccaccio nonché i decreti 487 e 490 che dichiaravano l’importanza di un manoscritto contenente il “De Officiis” di Cicerone e un “Libro d’ore”.<br />
Con nota in data 30 aprile 2003 prot. n. 5153 indirizzata al detentore delle opere, Finarte — Semenzato s.p.a., la Direzione cultura della Regione del Veneto avviava il procedimento per la dichiarazione dell&#8217;interesse particolarmente importante di alcune opere in vendita a tale asta.<br />
Ad avviso del ricorrente i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per i seguenti motivi: <br />
1) violazione art. 3 della legge 241 del 1990, difetto erroneità e illogicità della motivazione, difetto di istruttoria.<br />
I provvedimenti impugnati sarebbero affetti da vari vizi nella loro parte motivazionale.<br />
2) palese illogicità e contraddittorietà della valutazione tecnica.<br />
Secondo il ricorrente l&#8217;amministrazione regionale non ha svolto alcuna attività istruttoria e ha sostanzialmente trasfuso nei suoi provvedimenti i contenuti degli expertises della casa d&#8217;aste, per cui sarebbe agevolmente riscontrabile una manifesta contraddittorietà e illogicità nella valutazione tecnica operata dall&#8217;amministrazione stessa.<br />
3) Incompetenza, violazione art. 8 legge 241 del 1990, articolo 9 comma I del regolamento n. 425 del 13 giugno 1994.<br />
L&#8217;organo regionale che ha adottato i provvedimenti impugnati sarebbe peraltro incompetente all&#8217;emanazione dei decreti n. 487 e 490.<br />
Secondo il ricorrente deve infatti considerarsi che la deliberazione di Giunta Regionale n. 400 dell&#8217;8 febbraio 2000 ha indicato, quale soggetto competente all&#8217;adozione dell&#8217;atto conclusivo del procedimento di dichiarazione dell&#8217;interesse particolarmente importante relativo a beni librari il dirigente regionale della Direzione cultura della Regione Veneto.<br />
I decreti n. 487 e 490 risultano invece adottati da parte di un dirigente di servizio, organo posto nell&#8217;organizzazione regionale in posizione subordinata a quella del dirigente regionale.<br />
Il ricorrente ha proposto due atti di motivi aggiunti avverso una serie di pareri prodromici agli atti gravati.<br />
I primi motivi aggiunti al ricorso 2337/04 sono rivolti avverso i medesimi atti già impugnati con i motivi aggiunti di cui ai precedenti ricorsi.<br />
I motivi ricalcano quelli sopra compendiati.<br />
Lo stesso vale per i secondi motivi aggiunti.<br />
Infine con il ricorso n 3112/04 si impugna il provvedimento 2 febbraio 2004 n 62644/4401.03 della Direzione cultura della Regione Veneto di diniego all’esportazione di tre manoscritti di proprietà del ricorrente.<br />
I motivi ricalcano quelli sopra enunciati nel precedente ricorso.<br />
I motivi aggiunti hanno ad oggetti i medesimi atti impugnati con i precedenti motivi aggiunti afferenti ai precedenti ricorsi.<br />
La Regione del Veneto resiste in tutti i ricorsi contestando tutte le tesi attoree.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>I ricorsi vanno riuniti per palesi ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.<br />
Peraltro in data 24 luglio 2007 il ricorrente ha dichiarato di aver ceduto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna i seguenti manoscritti, le “Tredici questioni” del Boccaccio, “De compositione astrolabii” e il “Libro d’ore”.<br />
I ricorsi in epigrafe mantengono quindi interesse solo per la riproduzione del De Officiis di Cicerone nonché per un foglio membranaceo staccato. <br />
Si passa ora all’esame del primo e del secondo ricorso.<br />
Con la prima censura il ricorrente deduce un vizio di incompetenza nel provvedimento impugnato, ritenendo che la Regione avrebbe dovuto rilasciare solo un parere, ancorché vincolante, ma non adottare il provvedimento finale relativo al procedimento per il rilascio dell&#8217;attestato di libera circolazione ex art. 66 del decr. legisl. n. 490/99.<br />
Sul punto si rileva che l&#8217;art. 66 del decr. legisl. 490/99 prevede che chi intende far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, che per i beni librari sono le Regioni, in virtù di quanto disposto dal D.P.R, n. 3/1972, art. 9.<br />
Tale competenza è stata confermata dall&#8217;art. 66, ultimo comma, del decr. legisl. 490/99 per il quale, con riferimento al rilascio di attestato di libera circolazione, &#8220;restano ferme le competenze delegate alle regioni in materia di esportazione dei beni indicati all&#8217;art. 2, comma 2, lett. c)&#8221;, ossia &#8220;i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio&#8221;.<br />
Quanto alla seconda doglianza con cui si deduce la violazione degli artt. 65 e 66 del decr. legisl. n. 490/99 basti richiamare il disposto della norma che vieta in ogni caso, e comunque, l&#8217;uscita dal territorio nazionale dei beni già dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell&#8217;art 6 del medesimo decreto legislativo.<br />
Circa il terzo motivo di ricorso si rileva che l’art. 66, comma 9, del decr. legisl. 490/99, conferma la delega alle regioni delle competenze in materia di esportazione di beni librari, già attuata con il D.P.R. n. 3/72.<br />
Se ne deduce che non possono ritenersi vincolanti per le Regioni gli indirizzi e i criteri generali che sarebbero stabiliti dal Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, un organo meramente consultivo, ora sostituito da un Comitato di settore del Consiglio Nazionale per i Beni culturali e Ambientali.<br />
In relazione alla quarta censura con cui si deduce la violazione dell&#8217;art. 66 del decr. legisl.  490/99 e art. 146 R.D. 30 gennaio 1913 n. 363 si osserva che la disposizione invocata si riferisce esclusivamente al procedimento di restituzione  dei beni per cui è stato imposto il veto di esportazione, mentre la denunzia di esportazione può essere presentata da chiunque abbia il potere di disporre il trasferimento della cosa. Per tale motivo nessun obbligo aveva l&#8217;Amministrazione di verificare la situazione proprietaria del bene.<br />
Con la quinta censura si deduce la violazione dell’art. 3 legge  n. 241/1990; si conferma che i due procedimenti &#8211; di diniego di esportazione e di dichiarazione di interesse particolarmente importante &#8211; sono distinti, ma risulta evidente il loro funzionale collegamento diretto a garantire forme di effettiva tutela dei beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.<br />
<u>Conseguentemente appare naturale e legittimo che anche le motivazioni che sottendono all’adozione dei due provvedimenti, possano coincidere.<br />
Emerge inoltre dalla documentazione in atti che gli uffici regionali hanno svolto sia attività istruttoria in proprio, sia sulla base della documentazione tecnico scientifica trasmessa dalla Soprintendenza e dalla Regione Liguria, sia infine dei pareri e valutazioni tecniche espresse da esperti nelle specifiche materie. <br />
In sostanza la motivazione, per quanto concerne tutti i manoscritti e in particolare il “De officiis” di Cicerone, appare congrua.<br />
</u>Circa il sesto motivo di ricorso basti rilevare che i provvedimenti di dichiarazione di interesse particolarmente importante dei beni librari de quibus appaiono congruamente motivati, anche alla luce dell’istruttoria svolta dagli uffici regionali.<br />
D&#8217;altra parte, per giurisprudenza pacifica, non potrebbero in questa sede contestarsi le scelte e valutazioni tecnico-discrezionali compiute dall’Amministrazione, salvo in caso di illogicità della scelta, che non  si riscontra nel caso di specie.<br />
Infine, circa la dedotta incompetenza del dirigente di servizio ad adottare i  provvedimenti di dichiarazione di particolare interesse  si osserva come il comma I dell&#8217;art. 28 della legge regionale n. 1 del 1997 prevede che &#8220;Il dirigente regionale e i dirigenti, nell&#8217;ambito delle competenze di cui agli articoli 23 e 24, provvedono ad assegnare a sé o ad altri dipendenti della struttura la responsabilità della istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell&#8217;adozione del provvedimento finale nell&#8217;esercizio delle competenze di gestione amministrativa, tecnica o finanziaria&#8221;.<br />
All&#8217;art. 23 si enumera espressamente il compito di &#8220;adottare gli atti di diretta competenza&#8221; ed in tal senso ha provveduto il Dirigente regionale della Direzione cultura con proprio decreto n. 281 del 5.9.2003, di integrazione del precedente decreto n. 11/2001, con cui si è delegato espressamente il dirigente del Servizio Editoria, Beni Librari e archivistici e Musei anche alla firma degli atti amministrativi relativi alla notificazione di beni librari di rilevante interesse.<br />
Con riferimento ai primi motivi aggiunti dei vari ricorsi se ne rileva l&#8217;inammissibilità atteso che l&#8217;esistenza della nota della regione Liguria del 30.12.2003, che aveva in allegato anche i pareri impugnati, era conosciuta o almeno conoscibile dal ricorrente quantomeno dall&#8217;aprile 2004, quando venne dallo stesso proposto il ricorso avverso il provvedimento 2.2.2004 della Direzione regionale Cultura di diniego alla esportazione di tre manoscritti, che richiamava nella premessa proprio la nota citata.<br />
Come già illustrato, la Regione Veneto ha tenuto conto anche della documentazione tecnico scientifica, quale trasmessa dalla Soprintendenza e dalla Regione Liguria, e dei pareri e valutazioni tecniche espresse da esperti nelle specifiche materie, pareri di per sé esaustivi ed idonei ad integrare l&#8217;istruttoria così da consentire una congrua valutazione di merito.<br />
Sulla mancata inibitoria al rilascio dell&#8217;attestato di libera circolazione da  parte dell&#8217;ufficio della amministrazione centrale nel termine previsto dalla legge si osserva, che il suddetto procedimento è riferibile ai soli beni culturali la cui tutela sia di competenza statale, laddove nel caso di specie, sussiste una competenza esclusiva delle regioni.<br />
Con i secondi motivi aggiunti vengono sostanzialmente riproposti, riferiti al provvedimento della Giunta regionale n. 207 del 31.1.2003, i medesimi motivi di censura rivolti al provvedimento regionale inizialmente impugnato e già sopra esaminati.<br />
Sul ricorso 2337/04, va accolta l’eccezione di tardività del medesimo con riferimento all’impugnazione del decreto n. 200 del 10.7.2003 del Dirigente della Direzione Cultura, in quanto è lo stesso ricorrente a dare per conosciuta la circostanza che il decreto era stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Veneto n. 92 del 30.9.2003.<br />
Sin da quella data era pertanto conoscibile, da tutti gli interessati. l&#8217;esistenza del provvedimento di cui si discute, mentre il ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto avanti la presente Autorità giurisdizionale, venne notificato solo in data 1.4.2004, e quindi ben oltre i termini decadenziali previsti dall&#8217;art.9 del D.P.R. n. 1199/1971. <br />
In ordine al primo motivo di violazione art. 3 L. n. 241/1990 e difetto di motivazione si rileva che già la comunicazione di avvio del procedimento preannunciava i motivi che avrebbero condotto poi alla dichiarazione di interesse.<br />
Invero il previsto avviso di inizio del procedimento, essendo stato correttamente trasmesso alla parte interessata, è risultato pienamente idoneo al conseguimento dello scopo al quale risulta preordinato. Quanto al provvedimento finale, lo stesso appare congruamente motivato, anche alla luce della esaustiva istruttoria svolta dagli uffici regionali.<br />
Parimenti infondato risulta il rilievo secondo il quale l&#8217;istruttoria regionale si sarebbe limitata a riprendere descrizioni e considerazioni tratte dai cataloghi della mostra.<br />
A prescindere dal fatto che i dati tecnici possono essere ripresi e fatti propri dall’amministrazione, emerge che i manoscritti in questione sono stati oggetto di attenta valutazione da parte dell&#8217;ufficio competente e che non appare certo contraddittoria una motivazione solo perché ha ritenuto valide le valutazioni degli esperti della casa d&#8217;aste.<br />
Circa la seconda censura di illogicità e contraddittorietà della valutazione tecnica, vale quanto sopra esposto in ordine alla congruità e adeguatezza della istruttoria svolta dagli uffici regionali e conseguentemente della motivazione dei provvedimenti impugnati.<br />
Sul terzo motivo di ricorso con cui si deduce l’incompetenza basti richiamare  quanto sopra enunciato.<br />
Quanto ai motivi aggiunti trattasi di motivi sostanzialmente proposti avverso i provvedimenti della Soprintendenza, analoghi a quelli dedotti nel primo e nel secondo ricorso.<br />
In ordine poi al lamentato vizio di difetto di istruttoria e di motivazione, ci si riporta alle argomentazioni già precedentemente svolte ribadendo che in ogni caso gli Uffici regionali avevano svolto anche attività istruttoria in proprio, con visione diretta del materiale da parte di un funzionario regionale ed un esame dello stesso che aveva portato a rilevare elementi originali, non comparenti nella scheda di catalogo.<br />
In relazione al secondo atto di motivi aggiunti con cui vengono sollevati motivi di censura al provvedimento della Giunta regionale n. 207 del 31.1.2003, con il quale si sono individuati criteri e procedure per l&#8217;applicazione delle norme in materia di beni librari, ancora una volta ci si richiama a quanto sopra illustrato.<br />
L’ultimo dei quattro ricorsi riproduce sostanzialmente le censure in precedenza sollevate per cui vale quanto sopra enunciato.<br />
Per le su indicate ragioni i ricorsi riuniti vanno rigettati, anche se sussistono validi motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei giudizi.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in premessa, riunitili, li rigetta.<br />
Compensa le spese e competenze dei giudizi fra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 13 dicembre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-9-1-2008-n-20/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.20</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.57</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-9-1-2008-n-57/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-9-1-2008-n-57/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.57</a></p>
<p>Pres., est. F. Giamportone Vallelunga (Avv.ti F. Foreste e S. Della Corte) c. Ministero della Difesa (N.C.) sulla reiterazione della sospensione obbligatoria dal servizio a seguito della revoca della custodia cautelare in carcere per gli arresti domiciliari Pubblico Impiego – Sospensione obbligatoria dal servizio – Ai sensi dell’art. 20, comma</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-9-1-2008-n-57/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.57</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., est. F. Giamportone<br /> Vallelunga (Avv.ti  F. Foreste e S. Della Corte) c. Ministero della Difesa (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla reiterazione della sospensione obbligatoria dal servizio a seguito della revoca della custodia cautelare in carcere per gli arresti domiciliari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego – Sospensione obbligatoria dal servizio – Ai sensi dell’art. 20, comma 2, L. 599/54 – Anche nelle ipotesi in cui la custodia cautelare è sostituita dagli arresti domiciliari – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 20, comma 2, della legge  n. 599/1954, è obbligatoria la sospensione dal servizio di un pubblico dipendente anche nel caso in cui è stato revocato il provvedimento di custodia cautelare in carcere sostituiti dagli arresti domiciliari atteso che questi ultimi rappresentato uno “status detentionis” equiparato alla custodia cautelare (art. 283, comma 5, c.p.p.), talchè l’allontanamento dal domicilio integra il reato di evasione (art. 385, comma 3, c.p.). In altri termini, la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari comporta semplicemente la sostituzione del luogo di custodia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione Sesta<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sui ricorsi riuniti n. <u>8279/1998</u>, R.G. proposto da</p>
<p><b>Vallelunga Cosimo</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Foreste e Salvatore Della Corte, ed  elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Vittorio Veneto  n. 288/A,</p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro pro-tempore, non costituitosi in giudizio,</p>
<p align=center>
PER L’ANNULLAMENTO </p>
<p></p>
<p align=justify>
del decreto ministeriale n. 70361/98-D/64 del 27.3.1998, con cui il ricorrente è stato sospeso precauzionalmente dall’impiego ai sensi dell’art. 20, comma 2, della legge  n. 599/1954 a far data dal 17.3.1998.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Presidente Filippo Giamportone;<br />
Assente alla pubblica udienza del 12 dicembre 2007 i difensori del ricorrente, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Con il ricorso in epigrafe indicato, ritualmente notificato e depositato, il sig. Vallelunga Cosimo, maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il nucleo operativo del Comando Provinciale di Napoli, ha impugnato il provvedimento indicato nella stessa epigrafe, con cui è stato sospeso precauzionalmente dall’impiego ai sensi dell’art. 20, comma 2, della legge  n. 599/1954 a far data dal 17.3.1998.<br />
Il  ricorso è stato affidato  alla  seguente censura:<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della legge 31.7.1954 n. 599. Eccesso di potere per carenza di motivazione, inesistenza dei presupposti e disparità di trattamento.<br />
L’Amministrazione, una volta che al ricorrente erano stati concessi gli arresti domiciliari, avrebbe dovuto riammetterlo in servizio. Inoltre, nei confronti di altri colleghi, ai quali sono stati contestati dall’A.G. gli stessi reati (peculato e concussione) l’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento precauzionale.    <br />
 Conclusivamente, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.<br />
Benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa<br />
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2007 il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il ricorso è palesamente infondato.<br />
Ed invero, con l’unico mezzo di gravame il ricorrente denuncia i vizi di violazione dell’art. 20 della legge 31.7.1954 n. 599 e di eccesso di potere per carenza di motivazione, inesistenza dei presupposti e disparità di trattamento.<br />
In sintesi, sostiene che, essendo stato revocato il provvedimento di custodia cautelare in carcere ed avendo  ottenendo gli arresti domiciliari presso la propria abitazione, avrebbe dovuto essere riammesso in servizio per avere riacquistata la libertà.<br />
Sostiene, altresì, che nei confronti di altri colleghi, ai quali sono stati contestati dall’A.G. gli stessi reati (peculato e concussione)    l’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento precauzionale.    <br />
I delineati assunti sono privi di consistenza.<br />
Posto che il ricorrente impugna il provvedimento di sospensione obbligatoria dall’impiego in quanto in data 17.3.1998 è stato tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli per i reati di peculato e concussione, va rilevato che la misura coercitiva degli arresti domiciliari, pur costituendo una notevole attenuazione della custodia carceraria, non comporta affatto il riacquisto della libertà fisica.<br />
Infatti, gli arresti domiciliari costituiscono uno “status detentionis” equiparato alla custodia cautelare (art. 283, comma 5, c.p.p.), talchè l’allontanamento dal domicilio integra il reato di evasione (art. 385, comma 3, c.p.).<br />
In altri termini, la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari comporta semplicemente la sostituzione del luogo di custodia.<br />
Pertanto, anche in presenza di quest’ultima misura il sinallagma contrattuale lavorativo non può che continuare a rimanere obbligatoriamente sospeso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 599/1954.         <br />
Quanto, infine, alla denunciata disparità di trattamento, è sufficiente rilevare che gli atti (o i comportamenti) vincolati, come quello che occupa, non possono essere censurati sotto il dedotto profilo, atteso che situazioni giuridiche che, in ipotesi, comportino violazione di legge non possono essere invocate per pretendere ulteriori provvedimenti che violino anche essi la legge. <br />
Il ricorso va, pertanto, respinto.<br />
Nulla si statuisce sulle spese di lite, in mancanza di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata. </p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, respinge il  ricorso in epigrafe indicato.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presenta sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli il 12 dicembre 2007, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:</p>
<p>&#8211; Filippo Giamportone, Presidente ed estensore;<br />
&#8211; Ida Raiola, Primo Referendario;<br />
&#8211; Sergio Zeuli, Primo Referendario.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-9-1-2008-n-57/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.57</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-9-1-2008-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-9-1-2008-n-1/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.1</a></p>
<p>Pres. M. Rossi Dordi; Est. A. Widmair E. J. (avv. H. Cora) c/ il MINISTERO DELL’INTERNO &#8211; QUESTURA di BOLZANO (Avv. Dist. St.) guida in stato di ebrezza e revoca del porto d&#8217;armi 1. Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Porto d’armi e divieto di detenzioni di armi,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-9-1-2008-n-1/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-9-1-2008-n-1/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.1</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Rossi Dordi; Est. A. Widmair<br /> E. J. (avv. H. Cora) c/ il MINISTERO DELL’INTERNO &#8211; QUESTURA di BOLZANO (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>guida in stato di ebrezza e revoca del porto d&#8217;armi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Porto d’armi e divieto di detenzioni di armi, munizioni ed esplosivi &#8211; Normativa sui requisiti psicofisici minimi &#8211; DD.MM 14 settembre 1994 e 28 aprile 1998 nonché Circolare del Ministero dell’Interno del 9 maggio 2003 (n. 557/B 9471) – Accertamento della guida in stato di ebrezza – Insufficienza ai fini della revoca del porto e del divieto di detenzione.2. Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Porto d’armi e divieto di detenzioni di armi, munizioni ed esplosivi &#8211; Normativa sui requisiti psicofisici minimi &#8211; DD.MM 14 settembre 1994 e 28 aprile 1998 nonché Circolare del Ministero dell’Interno del 9 maggio 2003 (n. 557/B 9471) &#8211; Riferimento alle condizioni ed alle modalità di accertamento della guida in stato di ebrezza – Insufficienza – Accertamenti da parte degli organi previsti dai DD.MM 14 settembre 1994 e 28 aprile 1998 &#8211; Necessità.3. Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Porto d’armi – Revoca &#8211; Giudizio probabilistico – Sufficienza &#8211; Portata.4. Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Porto d’armi – Revoca – Onere della prova dei fatti che giustificano la revoca – A seguito di Corte Costituzionale 16 dicembre 1993 n. 440 &#8211; Incombe sulla P.A.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi della normativa applicabile in materia di accertamento dei requisiti psicofisici e comportamentali per la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi (DD.MM 14 settembre 1994 e 28 aprile 1998 nonché Circolare del Ministero dell’Interno del 9 maggio 2003 (n. 557/B 9471), una “occasionale” guida in stato di ebbrezza (e, quindi, un “occasionale” abuso di alcol) non può essere, da sola idonea, né a revocare il porto d’armi, né a vietare di detenere armi, munizione ed esplosivi di qualsiasi categoria e tipo. (1)<br />
2. In tema di revoca di licenza di porto d’armi, il Questore, ai fini di accertare la “dipendenza” da alcol ovvero l’“abuso” di alcol, non può fare riferimento ai criteri ed alle modalità di verifica della “guida in stato di ebrezza” ma deve riferirsi esclusivamente alle condizioni ed alle modalità indicate dai DD.MM 14 settembre 1994 e 28 aprile 1998 e dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 9 maggio 2003 (n. 557/B 9471) e, in particolare, deve avvalersi esclusivamente degli uffici medico-legali o dei distretti sanitari dell’Unità Sanitaria Locale ovvero delle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato. (2)</p>
<p>3. Ai fini del diniego e della revoca del porto d’armi è sufficiente una valutazione della capacità di abuso fondata su considerazione probabilistiche, purché sorretta da circostanze assistite da adeguato “fumus” (nella specie, il Collegio ha escluso la sussistenza del fumus in carenza di concrete verifiche da parte della P.A. circa la condotta del ricorrente ed il lamentato abuso da parte sua di alcol).(3)</p>
<p>4. L’onere della prova circa la “cattiva condotta”, nonché la “possibilità di un abuso delle armi” è, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 16 dicembre 1993, n. 440, a carico dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza. (4)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1-2) Non constano precedenti in termini in questa rivista.<br />
(3) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 20 ottobre 2005, n. 5905.<br />
(4) CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Sentenza 16 dicembre 1993, n. 440 ha, tra l’altro, dichiarato incostituzionale l’art. 43, 2º comma, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, nella parte in cui dispone che non possa essere concessa la licenza di porto d’armi a chi non può provare la sua buona condotta.(A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">guida in stato di ebrezza e revoca del porto d&#8217;armi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A      I  T  A  L  I  A  N  A<br />	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.	gen-08	   Reg. Sent.<br />
N.	   149/2007 	   Reg. Ric.<br />
depositato il 09.01.2008</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa<br />	Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano</b></p>
<p>costituito dai magistrati:Marina ROSSI DORDI		&#8211; Presidente;<br />
Anton WIDMAIR			&#8211; Consigliere relatore;<br />
Hugo DEMATTIO			&#8211; Consigliere;<br />
Luigi MOSNA			#NOME?																																																																																										</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso iscritto al n. 149 del registro ricorsi 2007<br />
presentato da</p>
<p><b>E. J.</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Heinz Cora con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, C.so Libertà n. 35, giusta delega a margine del ricorso,				  	     &#8211; ricorrente –																																																																																								</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>MINISTERO DELL’INTERNO &#8211; QUESTURA di BOLZANO</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, in Largo Porta Nuova n. 9, presso la quale, pure per legge, è domiciliato, 		     &#8211; resistente –																																																																																											</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
1) del decreto del Questore della Provincia di Bolzano Cat. 6F/2006/A.S./24 dd. 23.02.07, con il quale decretava quanto segue: “Il porto d’armi per uso di caccia e la carta europea d’arma da fuoco di cui è titolare E. J., in oggetto generalizzato, sono revocati; <br />
2) del decreto del Questore della Provincia di Bolzano N. 6D/2006/A.S./23 dd. 23.02.07;<br />
3) del verbale del Comando Stazione di Terlano &#8211; Regione Carabinieri “Trentino-Alto Adige” dd. 29.03.07.</p>
<p>Visto il ricorso notificato il 28.05.2007 e depositato in segreteria il 01.06.2007 con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno &#8211; Questura di Bolzano depositato il 08.06.2007;<br />
Vista l&#8217;ordinanza n. 102/07 dd. 19.06.2007 di questo Tribunale con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Vista la memoria prodotta;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 21.11.2007 il consigliere Anton Widmair ed ivi sentito l’avv. H. Cora per il ricorrente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Espone il ricorrente E. J., nato nel 1949, di essere, a far data dal 1974, titolare di porto d’armi per uso caccia (e successivamente anche della carta europea d’arma da fuoco n. 004861) e da oltre 35 anni di essere dedito all’arte venatoria; di non aver mai avuto problematiche di nessun tipo nè in ordine al suo porto d’armi, né in ordine all’attività venatoria, né in ordine all’uso delle sue armi; di essere, a far data dal 1971, titolare di patente di guida categoria “A” e categoria “B” e per tutto tale periodo di oltre 35 anni, di non aver né subito, né provocato incidenti, né di essere stato sottoposto a sanzioni amministrative collegate alla guida: in particolare, per quanto qui specificamente interessa, in tutti questi 35 anni di non aver mai avuto problematiche in ordine ad una eventuale guida in stato di ebbrezza, ad eccezione di due episodi e precisamente:<br />
•	in data 16.03.2005 per il quale, con l’imputazione di guida in stato di ebbrezza, gli é stato notificato il decreto penale di condanna del Tribunale di Bolzano dd. 18.03.2005, con il quale é stato condannato al pagamento della multa di Euro 1.570,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per 45 giorni (vedasi doc. 7);<br />	<br />
•	in data 01.10.2005 per il quale, con l’imputazione di guida in stato di ebbrezza, gli é stato notificato il decreto penale di condanna del Tribunale di Bolzano dd. 08.10.2005, con il quale é stato condannato al pagamento della multa di Euro 2.500,00 ed alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per 120 giorni (vedasi doc. 8).<br />	<br />
A seguito del primo accertamento di guida in stato di ebbrezza (avvenuto in data 16.03.2005), dichiara di essere stato sottoposto per incarico della “Commissione Medica per l’accertamento dell’idoneità alla guida &#8211; medicina-legale ASL di Bolzano” a vari accertamenti medici e psicologici da parte del “Centro Ricerca e Interventi per problemi di Alcol e Farmacodipendenza Ambulatorio “HANDS”, e di aver subito numerose verifiche e controlli sia di carattere psicologico, che biochimico ed ematochimico: da tali verifiche effettuate fino a tutto il 2006 sarebbe risultato quanto segue:<br />
•	gli esami di laboratorio effettuati sono risultati nella norma e cioè sia le tre CGT, sia l’esame emocromocitometrico e gli esami di funzionalità epatica (vedasi doc. 23, 24 e 25);<br />	<br />
•	il quadro presentato attualmente dal signor Eder non evidenzia elementi sufficienti per una diagnosi di sindrome di dipendenza da alcol in atto oppure abuso in atto (vedasi certificati medici 13.06.2005 e 28.11.2006 dell’Ambulatorio HANDS  &#8211; vedasi doc. 23 e 24).<br />	<br />
Sarebbe risultato poi, da una recente visita presso il medico condotto del Comune di Andriano, dott. Vitus Fabi (avvenuta in data 31.01.2007) quanto segue:<br />
•	il dott. Fabi non ha potuto verificare indizi per un consumo di alcol cronico;<br />	<br />
•	nella cartella del paziente lo stesso dott. Fabi non ha potuto verificare valori di laboratorio patologici, che potrebbero far dedurre una dipendenza cronica da alcol;<br />	<br />
•	numerosi controlli CGT dell’anno 2006 (in totale 8 controlli) sono risultati negativi;<br />	<br />
•	inoltre anche le transaminesi eseguite due volte nell’anno 2006 sono nella norma (vedasi doc. 25).<br />	<br />
Conclusivamente gli accertamenti eseguiti dalla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige relativamente ai requisiti psicofisici per la guida hanno confermato a loro volta:<br />
•	che gli esami ematochimici compreso ciclo CDT del signor Eder sono nella norma;<br />	<br />
•	che lo stesso signor Eder presenta reazioni della personalità normali;<br />	<br />
•	che per lo stesso signor Eder non sussistono minorazioni invalidanti la guida (vedasi doc. 26).<br />	<br />
A seguito degli esami e verifiche sopra effettuati dalla “Commissione Medica per l’accertamento dell’idoneità alla guida &#8211; medicina-legale ASL di Bolzano” gli sarebbe poi stata restituita la sua patente di guida e il ricorrente non ha avuto a tutt’oggi alcuna problematica relativa alla guida in stato di ebbrezza ovvero altre problematiche in ordine alla guida di autoveicoli.<br />
In data 13.10.2006, gli sarebbe pervenuta da parte della Questura di Bolzano, “Comunicazione in avvio di procedimento amministrativo” (Legge 07.08.1990 nr. 241) dd. 25.09.2006, con la quale la Questura di Bolzano comunicava:<br />
“si comunica che agli atti dell’Ufficio scrivente risulta a Suo carico quanto segue:<br />
&#8211;	in data 17.03.2005 denunciato per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolicoriscontrato: 2,16 g/l);<br />	<br />
&#8211;	in data 01.10.2005 denunciato per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolicoriscontrato: 2,16 g/l);<br />	<br />
&#8211;	è stato notato spesso abusare di bevande alcoliche”.<br />	<br />
Senza ulteriori accertamenti né di carattere amministrativo, né di carattere medico, né di laboratorio e senza assumere informazioni né presso la “Commissione medica provinciale per l’accertamento dell’idoneità alla guida &#8211; Medicina-Legale &#8211; ASL di Bolzano”, né presso l’ambulatorio “HANDS”, dopo quasi un anno dalla comunicazione del comandante m.llo Nasta delle due guide in stato di ebbrezza su descritte, il Questore di Bolzano emanò i decreti impugnati.<br />
Il ricorrente ritiene che i suddetti 3 provvedimenti impugnati siano illegittimi e vadano, previa concessione di misure cautelari, annullati per i seguenti motivi:<br />
1) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. 18.06.1931 nr. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).<br />
2) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione<br />
•	degli artt. 1, 3 e 4 del decreto ministeriale 14 settembre 1994 (“requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per difesa personale”) <br />	<br />
•	degli artt. 1, 3 e 4 del decreto ministeriale 28 aprile 1998 (“requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per difesa personale”)<br />	<br />
•	della circolare del Ministero dell’Interno (Ufficio per l’Amministrazione Generale, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale) dd. 9 maggio 2003 (nr. 557/B.9471-10100.2(4)1)<br />	<br />
3) Eccesso di potere per travisamento di fatto<br />
4) Eccesso di potere per incompetenza<br />
5) Eccesso di potere per assenza assoluta di motivazione e violazione dell’art. 3 della legge 241/90<br />
6) Eccesso di potere per motivazione contraddittoria, perplessa e insufficiente<br />
7) Eccesso di potere per irrazionalità, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta<br />
8) Eccesso di potere per sviamento<br />
9) Eccesso di potere per mancanza di adeguata istruttoria.<br />
Il ricorrente sviluppa argomentativamente i vari motivi di illegittimità formulati in epigrafe come segue:<br />
 I. In ordine alla pretesa circostanza espressa nei due decreti del Questore di Bolzano, che il signor Eder Josef “è stato, inoltre, frequentemente notato fare uso smodato di bevande alcoliche nei locali”.<br />
II. Nei due decreti dd. 23.02.2007 impugnati il Questore di Bolzano, nel motivare fattualmente la revoca del porto d’armi per uso caccia, la carta europea d’arma da fuoco nonché il divieto a Eder Josef di detenere armi, munizioni ed esplosivi nonché l’ordine di ritiro delle armi e munizioni del signor Eder Josef, ha richiamato (correttamente da un punto di vista fattuale) i due episodi, nei quali il signor Eder Josef ha guidato in stato di ebbrezza e ciò in data 16.03.2005 e 01.10.2005 (vedasi doc. 1, 2, 7 e 8).<br />
2) Peraltro lo stesso Questore ha anche motivato i due provvedimenti impugnati con la pretesa circostanza, che “il medesimo è stato, inoltre, frequentemente notato far usare smodato di bevande alcoliche nei locali” (vedasi doc. 1 e 2).<br />
3. La fonte di tale ultima asserzione fattuale è stata a sua volta la nota n. 1361/45 di data 18.04.2005 del m.llo UBS Ferdinando Nasta della Stazione dei Carabinieri di Terlano, il quale ha comunicato al Questore che il sig. Eder “nei locali fa spesso uso smodato di bevande alcoliche” (doc. 29).<br />
Per l’Amministrazione dell’Interno &#8211; Questore di Bolzano, in persona del Ministro p.t. si è ritualmente costituita l’Avvocatura dello Stato di Trento, che, con memoria difensiva depositata il 08.06.2007, ha confutato le argomentazioni difensive del ricorrente ed ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.<br />
Con ordinanza n. 102 del 19.06.2007 l’istanza del ricorrente per il rilascio di provvedimenti cautelari, presentata in via incidentale, è stata rigettata.<br />
In prossimità dell’udienza pubblica, fissata per il 21.11.2007, il ricorrente ha depositato memoria difensiva e di replica alle deduzioni dell’Avvocatura dello Stato.<br />
In data 21.11.2007, all’udienza pubblica, sentita la difesa della parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorso è fondato per eccesso di potere sotto il profilo, (peraltro) assorbente ogni altra censura rilevata, di motivazione perplessa ed insufficiente e mancanza di adeguata istruttoria.<br />
Nei due decreti dd. 23.02.2007 impugnati, il Questore di Bolzano, nel motivare fattualmente la revoca del porto d’armi per uso caccia, la carta europea d’arma da fuoco nonché il divieto a Eder Josef di detenere armi, munizioni ed esplosivi nonché l’ordine di ritiro delle armi e munizione, ha richiamato due episodi, nei quali il signor Eder ha guidato in stato di ebbrezza e ciò in data 16.03.2005 e 01.10.2005 (vedasi doc. del ricorrente 1, 2, 7 e 8).<br />
Il Questore ha anche motivato i due provvedimenti impugnati con la circostanza, che “il medesimo è stato, inoltre, frequentemente notato fare uso smodato di bevande alcoliche nei locali”.<br />
La fonte di tale ultima asserzione è stata a sua volta la nota dd. 18.04.2005 del m.llo Ferdinando Nasta della Stazione dei Carabinieri di Terlano, il quale ha comunicato al Questore che il signor Eder “nei locali fa spesso uso smodato di bevande alcoliche” (vedasi doc. n. 29 del ricorrente).<br />
In ordine alla suddetta asserzione, il signor Eder contesta di avere “frequentemente fatto uso smodato di bevande alcoliche nei locali”.<br />
L’asserzione del m.llo Nasta e del Questore sarebbe contraddetta da numerosi certificati medici e psicologici (richiamati in doc. 22, 23, 24, 25 e 26) e anche contraddetta da dichiarazione di verità del sindaco di Andriano e del sacerdote di Andriano nonché da numerose altre testimonianze, che confermano che il signor Eder mai ha fatto uso smodato di bevande alcoliche nei locali (vedasi doc. 10 fino 22 del ricorrente).<br />
Il ricorrente censura la  surrichiamata asserzione del Questore e del m.llo Nasta per genericità e superficialità, censura che il Collegio ritiene di poter condividere per le considerazioni seguenti.<br />
Manca infatti, come viene rilevato, qualsiasi riferimento di tempo, di luogo e di intensità dell’uso di bevande alcoliche e manca una adeguata istruttoria, per cui tale asserzione, come atto amministrativo, deve considerarsi viziata per eccesso di potere sotto i profili lamentati dal ricorrente.<br />
In ordine alla rilevanza della guida in stato di ebbrezza in data 16.03.2005 ed in data 01.10.2005 in riferimento all’idoneità a mantenere il porto d’armi il ricorrente, innanzitutto, ammette senz’altro i fatti come contestati. Il signor Eder è stato in effetti fermato nel Comune di Andriano dai Carabinieri di Terlano nelle suddette date nelle quali è stato accertata una guida in stato di ebbrezza dello stesso Eder.<br />
A seguito di tali episodi il Questore di Bolzano ha ritenuto che Eder, attualmente, non darebbe affidamento di non abusare delle armi, poiché i fatti descritti sarebbero indicativi di un comportamento imprudente, negligente e comunque irrispettoso delle leggi e dei regolamenti posti a tutela dell’incolumità propria e altrui e sarebbe pertanto venuta meno nei suoi confronti la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso dell’autorizzazione delle armi di cui è possessore (vedasi doc. 1 e 2 ricorso).<br />
Il Questore di Bolzano ha posto (di seguito) a fondamento normativo sia del primo provvedimento impugnato sia (anche per richiamo espresso del primo) del secondo provvedimento, la seguente normativa di legge:<br />
•	l’art. 1, 11, 3° comma del Reggio Decreto 18 giugno 1931 nr. 773 che consente la “possibilità” (“possono esser revocate”) di revoca delle autorizzazioni di Polizia “quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione” (vedasi doc. 31);<br />	<br />
•	l’art. 39 del Reggio Decreto 18 giugno 1931 nr. 773, che prevede la “facoltà” di evitare la detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne (vedasi doc. 31);<br />	<br />
•	l’art. 43, 2° comma, del Reggio Decreto 18 giugno 1931 nr. 773, il quale prevede: “la licenza “può” essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta e non dà affidamento di non abusare delle armi” (vedasi doc. 31);<br />	<br />
•	il Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, il quale, all’art. 1, in ordine ai requisiti psicofisici minimi per il rilascio e rinnovo dell’autorizzazione del porto di fucile per uso di caccia, prevede che “in particolare non deve essere presente dipendenza da sostanze psicotrope, alcol, stupefacenti” (vedasi doc. 32);<br />	<br />
•	il Decreto Ministeriale 28 aprile 1998, il quale all’art. 1, in ordine ai requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione del porto di fucile per uso caccia, prevede, al punto 5), “l’assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcol. Costituisce altresì causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcol e/o psicofarmaci (vedasi doc. 33);<br />	<br />
•	la Circolare nr. 557/B/9471-10100.2 (4) 1 del Ministero dell’Interno dd. 09.05.2003, la quale richiama, al comma 4, le “prescrizioni del competente Ministero circa l’assenza di alterazioni neurologiche, di disturbi mentali, della personalità o comportamentali o di situazioni di dipendenza da sostanze psicotrope, alcol, stupefacenti&#8230;.” (vedasi doc. 34).<br />	<br />
Orbene, il Questore di Bolzano ha richiamato per poter giustificare i suoi provvedimenti la suddetta normativa, specificando espressamente (con richiamo al decreto del Ministero della Sanità del 14.09.1994, integrato dal D.M. 28.04.1998) “che, nel fissare i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione del porto d’armi, vi include, tra gli altri, l’assenza di abuso di alcol, anche occasionale” (vedasi doc. 1 pag. 3 prima frase).<br />
Secondo il ricorrente, proprio con riferimento alitato richiamo normativo i  due decreti impugnati,  sarebbero illegittimi. <br />
Invero, il Questore avrebbe indebitamente richiamato, tra i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione del porto d’armi ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 14.09.1994, integrato dal D.M. 28.04.1998, tra l’altro, “l’assenza di abuso di alcol, anche occasionale” (vedasi doc. 1): in semplici termini, il Questore avrebbe ritenuto, che anche se un cittadino “occasionalmente” (come, nel caso di specie, 2 volte in 35 anni) abusa dell’alcol, non sussisterebbero più i presupposti normativi della mancanza dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo ed il permanere del porto d’armi.<br />
Quanto sopra sostenuto dal Questore sarebbe peraltro un richiamo normativo inesistente nei due decreti del Ministero della Sanità del 14.09.1994 e D.M. 28.04.1998 (vedasi doc. 32 e 33).<br />
Il Collegio condivide l’assunto di parte ricorrente.<br />
Infatti i due decreti ministeriali appena citati non parlano mai di abuso d’alcol “anche occasionale”,  bensì: <br />
&#8211;	l’art. 1 dell’D.M. 14.09.1994 dispone esclusivamente, che “non deve essere presente dipendenza da sostanze psicotrope, alcol, stupefacenti”;<br />	<br />
&#8211;	l’art. 1 dell’D.M. 28.04.1998 riferisce poi “l’occasionalità” (“anche occasionale”) esclusivamente all’assunzione di sostanze stupefacenti, nel mentre per l’alcol è necessario un “abuso“ (logicamente non occasionale).<br />	<br />
A sua volta la Circolare del Ministero della Sanità del 09.05.2003 richiama espressamente prescrizioni relative a “situazione di dipendenza da sostanze psicotrope, alcol, stupefacenti&#8230;”.<br />
Una corretta lettura della suddetta normativa non lascia spazio all’interpretazione del Questore, che considera sufficiente per la revoca del porto d’armi per uso di caccia l’abuso “anche occasionale” di alcol, mentre in ordine all’abuso di alcol non è prevista “l’occasionalità “, tant’è:<br />
&#8211;	che il D.M. 14.09.1994 parla di vera e propria dipendenza da &#8230;alcol<br />	<br />
&#8211;	che l’art. 1 del D.M. 28.04.1998 parla espressamente di dipendenza da &#8230; alcol e comunque di abuso di alcol (non occasionale)<br />	<br />
&#8211;	che la Circolare del Ministero dell’Interno del 09.05.2003 (n. 557/B 9471) parla a sua volta di situazione di dipendenza da &#8230;alcol.<br />	<br />
IN ogni caso l’interpretazione effettuata dal Questore a parere di questo Collegio non è da condividersi, in quanto una “occasionale” guida in stato di ebbrezza e quindi di un “occasionale” abuso di alcol non può essere, da sola idonea, né a revocare il porto d’armi, né a vietare di detenere armi, munizione ed esplosivi di qualsiasi categoria e tipo.<br />
Per le considerazioni che precedono la motivazione effettuata dal Questore appare viziata per eccesso di potere sotto il profilo della insufficienza, illogicità e contraddittorietà.<br />
Fondata appare inoltre la doglianza di eccesso di potere sotto il profilo dell’incompetenza, ravvisata nella circostanza, che la prevista “dipendenza” da alcol ovvero “abuso” di alcol (art. 1 dei citati decreti ministeriali) non poteva essere “accertata” dal Questore (in ordine ai requisiti psicofisici minimi per il rilascio e rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso caccia) con riferimento ad accertamenti eseguiti nell’ambito di verifiche in ordine alla guida in stato di ebbrezza. Assume al riguardo parte ricorrente che, nel mentre il codice della strada in ordine alla guida in stato di ebbrezza permette l’accertamento del tasso alcolemico in ordine alla guida in stato di ebbrezza sia attraverso specifici strumenti (alcolimetro), sia anche solo per accertamenti logici delle stesse forze dell’ordine, per quanto riguarda invece la normativa relativa al porto di fucile per uso di caccia, e relativi accertamenti in ordine alla dipendenza rispettivamente abuso (continuato) di alcol, sono, ai sensi dell’art. 3 dei due detti decreti ministeriali citati, deputati esclusivamente agli uffici medico-legali o ai distretti sanitari dell’Unità Sanitaria Locale o alle strutture sanitarie militari o alla Polizia di Stato (vedasi doc. 32, 33 e 34).<br />
Orbene, nessuno di questi accertamenti è stato richiesto o effettuato dal Questore di Bolzano. Anche se appare di tutta evidenza, come mette in rilievo la parte ricorrente, come l’ordinamento giuridico ai fini dell’accertamento dei requisiti psicofisici minimi per la guida di autoveicoli (come regolati dal codice della strada) ponga delle diverse condizioni e modalità di accertamento rispetto a quelle relative ai requisiti psicofisici minimi per il possesso di armi: per questi ultimi sussiste la necessità (anche perchè appunto deve trattarsi di “dipendenza” ed “abuso” (continuato), di accertamenti particolari e deputati a specifici uffici e non ad un semplice strumento tecnico (alcolimetro) che nulla può dire in ordine ad una vera e propria “dipendenza” da alcol ovvero “abuso” di alcol.<br />
Concludendo<br />
&#8211;	una questione è quella di “guida in stato di ebbrezza”, che ha delle conseguenze amministrative esclusivamente in relazione alla sospensione della patente e non per altri fini;<br />	<br />
&#8211;	un’altra questione è la “dipendenza” e “l’abuso” di alcol in ordine alla normativa come evidenziata nei due decreti ministeriali più volte citati.<br />	<br />
Il Questore ha ritenuto illegittimamente che anche l’abuso di alcol “occasionale” potesse essere sufficiente per la revoca del porto d’armi ad uso caccia e del diritto di detenere armi e munizione ed esplosivi e deduce, automaticamente e senza alcuna congrua motivazione, come lamenta il ricorrente Eder, una situazione di “dipendenza” e di “abuso” di alcol (tradotto in lingua tedesca dallo stesso Questore come “Lebenshaltung, die von wiederholten Alkoholmissbrauch geprägt ist”) da due sole ed isolate violazioni del codice della strada per guida in stato di ebbrezza nel periodo di molti anni.<br />
Comunque, l’occasionalità riguarda esclusivamente (vedasi art. 1 del D.M. 28.04.98) le sostanze stupefacenti e non l’abuso di alcol e, per logica interpretativa normativa, l’abuso di alcol deve (come dice la stessa parola “abuso”) essere continuato, fare parte della situazione di vita e deve avere i connotati di un comportamento generale caratterizzato da “abuso di alcol” da “eine Lebenshaltung die von wiederholten Alkoholmissbrauch geprägt ist”.<br />
Orbene, appare veramente illogica e contraddittoria la motivazione del Questore, il quale ritiene che due unici abusi nell’ambito della guida di veicoli possano essere ritenuti equivalenti ad una generale ed omni comprensiva attitudine ad abusare di armi, munizioni e materie esplodenti ovvero che per due uniche violazioni del codice della strada non sussistono più i presupposti della “buona condotta” o non vi sia più un “affidamento di non abusare degli armi”.<br />
Questo Collegio conosce l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (tra altre Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 ottobre 2005, n. 5905), secondo il quale sia per il diniego che per la revoca delle autorizzazioni di porto d’armi sia sufficiente una valutazione della capacità di abuso fondata su considerazione probabilistiche; tuttavia siffatta giurisprudenza puntualizza anche, affinché sussista sufficienza della valutazione della capacità di abuso che tale valutazione sia fondata su circostanze assistite da sufficiente “fumus”. Nel caso di specie appare difficile poter parlarsi di “sufficiente fumus” dove per la durata di più di due anni cioè dal 2005 al 2007 né il Questore né i Carabinieri hanno effettuato alcun accertamento su una eventuale “recente” condotta ovvero su un “attuale atteggiarsi” del signor Eder, non provvedendo a nessuna istruttoria a riguardo e non prendendosi l’impegno di verificare presso la “commissione medica per l’accertamento dell’idoneità alla guida &#8211; medicina legale &#8211; ASL di Bolzano” e presso “l’ambulatorio HANDS” deputato ai relativi accertamenti, che il signor Eder sia nel 2005 sia nel 2006 non era né “dipendente” da alcol, né faceva “abuso” di alcol, tant’è che con i certificati medici dell’ambulatorio “HANDS” e del medico dott. Fabi surrichiamati (vedasi doc. 23 fino a 25) risultava in ordine al signor Eder, che “il quadro presentato attualmente dal PZ non evidenza elementi sufficienti per una DG. DS. di dipendenza da alcol in atto per abuso in atto&#8230;”.<br />
Opportunamente parte ricorrente ricorda al riguardo che l’onere della prova circa la “cattiva condotta”, nonché la “possibilità di un abuso delle armi” è, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 440 del 16.12.1993 a carico dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza.<br />
In conclusione, per le argomentazioni sopra riportate, il ricorso merita di essere accolto.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa &#8211; Sezione Autonoma di Bolzano &#8211; disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla i provvedimenti impugnati. Resta salva ogni ulteriore determinazione dell’Amministrazione nel caso di specie.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 21.11.2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-9-1-2008-n-1/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2008 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/1/2008 n.91</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-1-2008-n-91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-1-2008-n-91/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-1-2008-n-91/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/1/2008 n.91</a></p>
<p>Non va sospesa l’ordinanza sindacale con la quale è stato ordinato ad una clinica l’interruzione dell’attività per la perdita dei requisiti di accreditamento. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2008 n. 588 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA CAMPANIANAPOLI PRIMA SEZIONE Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-1-2008-n-91/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/1/2008 n.91</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-1-2008-n-91/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/1/2008 n.91</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’ordinanza sindacale con la quale è stato ordinato ad una clinica l’interruzione dell’attività per la perdita dei requisiti di accreditamento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11527/g">Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2008 n. 588</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze:   91/2008<br />
Registro Generale: 7342/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO GUIDA Presidente<br />  PAOLO CORCIULO Primo Ref.<br />MICHELE BUONAURO Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso 7342/2007  proposto da: <b>CASA DI CURA CLINICA SAN LUCA S.R.L.</b> rappresentato e difeso da: RICCIARDELLI BRUNO PIAZZA PAOLO con domicilio eletto in NAPOLI PIAZZA G. BOVIO N. 8</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.S.L.  CASERTA 1</b> rappresentato e difeso da: MORMILE VINCENZO MILITERNI INNOCENZO con domicilio eletto in NAPOLI VIA RIVIERA DI CHIAIA, 276COMUNE DI CASERTA<br />
e con l&#8217;intervento ad opponendum di<br /><b>LUNGHINI CLAUDIO N.Q.DI GENITORE DI  LUNGHINI ELEONORA </b> rappresentato e difeso da: ANGELONE ENRICO con domicilio eletto in NAPOLI  CALATA SAN MARCO,4<br />
e con l&#8217;intervento ad adiuvandum di<br /><b>IVANOVA LARISA  VAGLIVIELLO MARIA  GOLINO CAROLINA D&#8217;AMICO ANTONIO CIGNO CATERINA  VISCUSI LILIA   DI MARTINO FRANCESCA  NAPOLITANO ANNAMARIA  FARINA MICHELA  FUSCO ASSUNTA  CEFARIELLO ANNA LETTERA ANTONIO SCIROCCO RITA   ELIA TIZIANA D&#8217;AMBROSIO SILVANA MARIA EMILIA NARDOLILLO TOMMASO CAPASSO MARIAROSARIA  SARDO CHIARINA  IANUARIO CARLO  MICCOLO ANTONIO PICOZZI ANTONIETTA PUCA ANGELA  CADUCO ALESSANDRA  COPPOLA MARIA   DI SIENA MARIAROSARIA PASSARIELLO ALFONSO D&#8217;ERRICO VINCENZO  GAZZILLO ROSA   MASCIOLI MADDALENA RICCIO MICHELE  DI SILVESTRO ASSUNTA  DE ANGELIS TOMMASO GALLO FILOMENA  CAUTIERO PASQUALE  RUSSO GIANFRANCO   MAROTTA ANNA</b> rappresentati e difesi da: VISONE LODOVICO GIORDANO MARIA con domicilio eletto in NAPOLI VIA TOLEDO N. 323 C/O AVV.S.TOZZI<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
 previa sospensione dell’ordinanza sindacale prot. 111201 del 20.11.07 con la quale è stata ordinata al Presidente del C.d.A. della Clinica l’interruzione dell’attività per perdita dei requisiti di cui all’autorizzazione all’apertura della Casa di Cura; di tutti gli altri atti tra i quali tutti i verbali e le note redatti a cura dell’apposita Commissione dell’ASL CE 1, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Udito il relatore Ref. MICHELE BUONAURO<br />
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale;</p>
<p>PREMESSO che il termine previsto dalla delibera regionale 7301/2001 – come modificata dalla delibera giuntale 1465/04 – deve ritenersi spirato alla data del 30 aprile 2007, anche in considerazione della chiara distinzione fra il procedimento di adeguamento ai nuovi requisiti strutturali ed il procedimento per l’ottenimento dell’accreditamento definitivo;<br />
CONSIDERATO che le attività ispettive – di cui la ricorrente è stata a conoscenza  &#8211;  hanno evidenziato carenze tali da giustificare la misura sanzionatoria gravata;<br />
RITENUTO che, al di là del nomen juris, non può disconoscersi in capo al Sindaco il potere di verificare il rispetto dei requisiti per l’esercizio di attività sanitarie, dovere-potere discendente direttamente dall’art. 193 del t.u. leggi sanitarie e dalle correlate norme regionali;<br />
Ritenuto pertanto che non  sussistono le ragioni di cui all’ art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
respinge la suindicata domanda cautelare.<br />
Così deciso nella camera di consiglio del 9 gennaio 2008.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
IL REFERENDARIO EST.<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-1-2008-n-91/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/1/2008 n.91</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/1/2008 n.82</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-1-2008-n-82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-1-2008-n-82/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/1/2008 n.82</a></p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2008 n. 655 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA CAMPANIANAPOLI SESTA SEZIONE Registro Ordinanze: 82/2008Registro Generale: 7393/2007 nelle persone dei Signori: FILIPPO GIAMPORTONE Presidente ALESSANDRO PAGANO Cons.SERGIO ZEULI Primo Ref., relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-1-2008-n-82/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/1/2008 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-1-2008-n-82/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/1/2008 n.82</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11585/g">Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2008 n. 655</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI </b></p>
<p align=center><b>SESTA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 82/2008<br />Registro Generale: 7393/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FILIPPO GIAMPORTONE Presidente<br />
ALESSANDRO PAGANO Cons.<br />SERGIO ZEULI Primo Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 09 Gennaio 2008<br />Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Visto il ricorso 7393/2007 proposto da: BAIANO ORAZIO rappresentato e difeso da: BASILE GIOVANNI con domicilio eletto in NAPOLI VIA TINO DI CAMAINO N.6</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI POZZUOLI</b> rappresentato e difeso da: STARACE ALDO con domicilio eletto in NAPOLI RIVIERA DI CHIAIA,207;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
dell’ordinanza del Dirigente del II° Dipartimento Gestione Tutela e Sicurezza del  Territorio del Comune di Pozzuoli n. 34412 del 4.09.2007, notificata in data 05.09.2007, con la quale si ordina ex art. 27 D.P.R.380/01, la demolizione delle opere contestate e si fissa il giorno 22.01.2008 per ricondurre i luoghi al pristino stato; di ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, connesso e conseguente;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI POZZUOLI<br />
Udito il relatore Primo Ref. SERGIO ZEULI<br /> Uditi altresì per le parti, come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto che per la rilevanza delle opere eseguite in difformità dal progetto assentito, il provvedimento impugnato appare immune dai vizi indicati in ricorso;<br />
Considerato, quanto alla presentazione delle due istanze di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/01 che le stesse formulate successivamente all’emanazione dell’ordinanza demolitoria non possono riverberare i loro effetti su quest’ultima, per l’appunto in quanto temporalmente antecedente e costituendo solo oggetto di autonoma valutazione da parte dell’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez.IV, n.9853/2007 del 13.XI.2007);<br />
Ritenuto che NON sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>NAPOLI, li 09 Gennaio 2008<br />
IL PRESIDENTE<br />
L’ESTENSORE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-1-2008-n-82/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/1/2008 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/1/2008 n.12</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-1-2008-n-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-1-2008-n-12/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-1-2008-n-12/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/1/2008 n.12</a></p>
<p>Va sospeso il decreto con il quale il sindaco di un comune dispone la revoca da assessore motivandola con le dimissioni presentate da altri componenti della Giunta: tali dimissioni non giustificano di per sé la revoca dell’assessore che non ha aderito al medesimo comportamento abdicatario.La previsione di una giunta a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-1-2008-n-12/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/1/2008 n.12</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-1-2008-n-12/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/1/2008 n.12</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto con il quale il sindaco di un comune dispone la revoca da   assessore motivandola con le dimissioni presentate da altri componenti della Giunta: tali dimissioni  non giustificano di per sé la revoca dell’assessore che non ha aderito al medesimo comportamento abdicatario.La previsione di una giunta a composizione “tecnica” non può essere ragione valida a togliere la legittimazione alla gestione della cosa pubblica ai consiglieri eletti direttamente dai cittadini sulla base del programma politico-amministrativo dagli stessi proposto agli elettori con l’adesione ad una lista.Infine, nel caso esaminato la revoca del ricorrente assessore non reca alcun rilievo a lui riferibile né in termini di sopravvenuta carenza della fiducia con il Sindaco, né in termini di sua inadeguatezza a svolgere nell’interesse pubblico l’attività ad esso conferita con la nomina. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />LECCE </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 12/2008<br />
Registro Generale: 1893/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ALDO RAVALLI 	Presidente<br /> <br />
ETTORE MANCA 	Primo Ref.<br /> <br />
MASSIMILIANO BALLORIANI Primo Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 09 Gennaio 2008<br />
Visto il ricorso 1893/2007  proposto da:<br />
<b>MIALI MARTINO</b>rappresentato e difeso da:RECCHIA GASPAREcon domicilio eletto in LECCEVIA LUPIAE,12pressoVIOLA LUIGI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI MARTINA FRANCA</b>  rappresentato e difeso da:QUINTO PIETRO &#8211; CIMAGLIA OLIMPIAcon domicilio eletto in LECCEVIA GARIBALDI 43 pressoQUINTO PIETRO<br />
e nei confronti di<br /><b>ALBANO BERNARDO</b>, n.c.;<br />
e nei confronti di<br /><b>MIRABILE ANGELA</b>, n.c.;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
dell’atto di revoca di funzioni prot. n. 23020 del 17/10/2007 e notificato il medesimo giorno con il quale il Sindaco del Comune di Martina Franca ha disposto la revoca del decreto n. 17399 del 30/7/2007 e dell’atto prot. n. 18474 del 21/8/2007; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI MARTINA FRANCA<br />
Udito il relatore Primo Ref. MASSIMILIANO BALLORIANI  e uditi altresì per le parti l’Avv. Recchia e l’Avv. Quinto;</p>
<p>Considerato che le dimissioni presentate da altri componenti della Giunta non giustificano di per sé la revoca dell’assessore che non ha aderito al medesimo comportamento abdicatorio;<br />
Considerato che l’annunciata composizione della Giunta con elementi a scelta c.d. “tecnica” non può essere neppure essa ragione di per sé valida e sufficiente a togliere la legittimazione alla gestione della cosa pubblica ai consiglieri eletti direttamente dai cittadini sulla base del programma politico-amministrativo dagli stessi proposto agli elettori con l’adesione ad una lista;<br />
Considerato, nel caso, che la revoca del ricorrente assessore non reca alcun rilievo a lui riferibile né in termini di venuta meno della fiducia con il Sindaco, né in termini di sua inadeguatezza a svolgere nell’interesse pubblico l’attività ad esso conferita con la nomina;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie (Ricorso numero 1893/2007) la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende la revoca impugnata.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>LECCE, li 09 Gennaio 2008<br />
Aldo RAVALLI &#8211; Presidente<br />
Massimiliano BALLORIANI &#8211; Estensore</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 09 gennaio 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-1-2008-n-12/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/1/2008 n.12</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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