<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>9/1/2007 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/9-1-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/9-1-2007/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>9/1/2007 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/9-1-2007/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.220</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-1-2007-n-220/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-1-2007-n-220/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-1-2007-n-220/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.220</a></p>
<p>Pres. Prestipino – Rel. Miani Canevari – P.M. Palmieri Inail (avv. Vuoso, Moraggi) c. Giovanni Pagano (avv. Mele) prove selettive del personale della PA e riparto di giurisdizione fra progressione verticale e orizzontale 1. – Giustizia civile – Impugnazione – Termine breve – Decorrenza – Sentenza &#8211; Notificazione – Destinatario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-1-2007-n-220/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.220</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-1-2007-n-220/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.220</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Prestipino – <i>Rel.</i> Miani Canevari – <i>P.M.</i> Palmieri<br /> Inail (avv. Vuoso, Moraggi) c. Giovanni Pagano (avv. Mele)</span></p>
<hr />
<p>prove selettive del personale della PA e riparto di giurisdizione fra progressione verticale e orizzontale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia civile – Impugnazione – Termine breve – Decorrenza – Sentenza &#8211; Notificazione – Destinatario – Controparte presso la sua sede senza indicazione del procuratore – Irrilevanza.</p>
<p>2. &#8211; Giurisdizione e competenza – Lavoro nella PA – Procedure concorsuali – Art. 63 d.lgs. 165/01 – Giurisdizione del Giudice Amministrativo – Ambito – Prove selettive per l’accesso di personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore – Inclusione.<br />
3. &#8211; Giurisdizione e competenza – Lavoro nella PA – Procedure concorsuali – Art. 63 d.lgs. 165/01 – Giurisdizione del Giudice Amministrativo – Ambito – Prove selettive per l’accesso di personale già assunto per il passaggio da una qualifica ad altra nel contesto della stessa area – Non sussiste – Giurisdizione del Giudice Ordinario.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Ai fini della decorrenza del termine “breve” per l’impugnazione nel giudizio civile è irrilevante la notificazione della sentenza effettuata direttamente alla controparte presso la sua sede senza la menzione del procuratore.</p>
<p>2. – La controversia relativa alle prove selettive per l’accesso di personale della PA già assunto ad una fascia o area funzionale superiore spetta al Giudice Amministrativo ex art. 63 d.lgs. n° 163 del 2001.</p>
<p>3. – La controversia relativa alle prove selettive per l’accesso di personale della PA ad una diversa qualifica nel contesto della stessa fascia funzionale spetta al Giudice Ordinario ex art. 63 d.lgs. 165/01.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/9304_9304.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-1-2007-n-220/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.220</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.122</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-1-2007-n-122/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-1-2007-n-122/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-1-2007-n-122/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.122</a></p>
<p>Pres. Prestipino – Rel. Merone – P.M. Palmieri Giuseppe Menditto (avv. Stanga) c. Capitalia spa (avv. Janari e Sciaudone) e Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (avv. Stato) e Fall.to del Consorzio Cooperative Interventi Regionali nell’Edilizia I.R.E.C. (n.c.) riparto fra Giudice Ordinario e Giudice Tributario Giurisdizione e competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-1-2007-n-122/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.122</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-1-2007-n-122/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.122</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Prestipino <i>– Rel.</i> Merone <i>– P.M.</i> Palmieri<br /> Giuseppe Menditto (avv. Stanga) c. Capitalia spa (avv. Janari e Sciaudone) e Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (avv. Stato) e Fall.to del Consorzio Cooperative Interventi Regionali nell’Edilizia I.R.E.C. (n.c.)<br /></span></p>
<hr />
<p>riparto fra Giudice Ordinario e Giudice Tributario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Dichiarazione Fiscale – Rettifica – Somma incamerata da Amministrazione Finanziaria Stato – Restituzione – Controversia – Giurisdizione –  Questione relativo all’esercizio del potere impositivo &#8211; Giudice Tributario.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia in ordine alla domanda di restituzione di una somma incamerata dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato a seguito di rettifica della dichiarazione fiscale spetta al Giudice Tributario, in quanto attiene a questione relativa all’esercizio del potere impositivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/9307_9307.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-1-2007-n-122/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.122</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-9-1-2007-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-9-1-2007-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-9-1-2007-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.0</a></p>
<p>nel procedimento C-1/05 Pres. V. SKOURIS – Rel. J.N. CUNHA RODRIGUES 1. Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Direttiva 73/148/CEE – Diritto di stabilimento – Familiare – Cittadino di Stato terzo – Permesso di soggiorno – Precedente soggiorno legale nella Comunità – Necessità – Esclusione. 2. Comunità europea &#8211; Diritto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-9-1-2007-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-9-1-2007-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">nel procedimento C-1/05<br /> Pres. V. SKOURIS – Rel. J.N. CUNHA RODRIGUES</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Direttiva 73/148/CEE – Diritto di stabilimento – Familiare – Cittadino di Stato terzo – Permesso di soggiorno – Precedente soggiorno legale nella Comunità – Necessità – Esclusione.</p>
<p>2. Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Direttiva 73/148/CEE – Diritto di stabilimento – Familiare – Cittadino di Stato terzo – Permesso di soggiorno – Condizioni – Dipendenza economica dal prestatore – Prova – Impegno da parte del prestatore – Insufficienza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il diritto comunitario non impone che il familiare cittadino extracomunitario di un soggetto che ha esercitato la libertà di stabilimento abbia precedentemente soggiornato in maniera legale nella Comunità per poter ottenere un permesso di soggiorno in uno Stato membro.</p>
<p>2. Ai sensi della direttiva 73/148/CEE per l’ottenimento di un permesso di soggiorno il cittadino extracomunitario familiare di un prestatore stabilito in uno Stato membro deve provare con ogni mezzo di essere a carico di quest’ultimo; a tal fine non è sufficiente una mera dichiarazione di impegno del prestatore medesimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui requisiti per la concessione di permessi di soggiorno a cittadini di Stati terzi familiari di cittadini dell’Unione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)<br />
9 gennaio 2007 </b></p>
<p>Nel procedimento C-1/05,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Utlänningsnämnden (Svezia), con decisione 30 dicembre 2004, pervenuta in cancelleria il 4 gennaio 2005, nella causa tra<br />
Yunying Jia<br />
e<br />
Migrationsverket,<br />
LA CORTE (Grande Sezione),<br />
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, P. K&#363;ris e E. Juhász, presidenti di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), K. Schiemann, U. Lõhmus, E. Levits e A. Ó, Caoimh, giudici,<br />
avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed,<br />
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Slawiczek, amministratore,<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 21 febbraio 2006,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–        per la sig.ra Jia, dal sig. M. Johansson, advokat;<br />
–        per il governo svedese, dalle sig.re K. Norman e A. Falk, in qualità di agenti;<br />
–        per il governo belga, dal sig. M. Wimmer, in qualità di agente;<br />
–        per il governo olandese, dalle sig.re H. G. Sevenster, C. ten Dam e C. Wissels, in qualità di agenti;<br />
–        per il governo della Repubblica slovacca, dal sig. R. Procházka, in qualità di agente;<br />
–        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra S. Nwaokolo, in qualità di agente, assistita dal sig. M. Hoskins e dalla sig.ra J. Stratford, barristers;<br />
–        per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Condou-Durande e dal sig. L. Parpala, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 aprile 2006,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
Sentenza<br />
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14), e dell’art. 43 CE.<br />
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Jia, cittadina cinese in pensione, e la Migrationsverket (Autorità svedese competente in materia di immigrazione) in merito al rigetto da parte di quest’ultima della richiesta inoltrata dall’interessata per ottenere un permesso di soggiorno di lunga durata in Svezia.<br />
 Contesto normativo<br />
 Normativa comunitaria<br />
3        L’art. 1, n. 1, della direttiva 73/148  così dispone: <br />
«Gli Stati membri sopprimono, alle condizioni previste dalla presente direttiva, le restrizioni al trasferimento e al soggiorno:<br />
a) dei cittadini di uno Stato membro che si siano stabiliti o che desiderino stabilirsi in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività indipendente o che desiderino effettuarvi una prestazione di servizi;<br />
(&#8230;)<br />
d) degli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico, qualunque sia la loro cittadinanza».<br />
4        L’art. 3 di tale direttiva è formulato nel modo seguente:<br />
«1. Gli Stati membri ammettono nel rispettivo territorio le persone di cui all’articolo 1 dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi.<br />
2. Non può essere imposto alcun visto d’ingresso né obbligo equivalente, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri. Gli Stati membri concedono a tali persone ogni agevolazione per l’ottenimento dei visti eventualmente necessari».<br />
5        L’art. 4, n. 3, della detta direttiva prevede quanto segue:<br />
«Ai membri della famiglia che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quello rilasciato al cittadino dal quale dipendono».<br />
6        L’art. 6 della stessa direttiva così recita:<br />
«Per il rilascio della carta e del permesso di soggiorno lo Stato membro può esigere dal richiedente soltanto:<br />
a)      l’esibizione del documento in forza del quale egli è entrato nel suo territorio;<br />
b)      la prova che egli rientra in una delle categorie di cui agli articoli 1 e 4».<br />
7        L’art. 8 della direttiva 73/148 prevede quanto segue:<br />
«Gli Stati membri non possono derogare alle disposizioni della presente direttiva se non per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica».<br />
 Normativa nazionale<br />
8        Dalla decisione di rinvio risulta che la normativa svedese in materia di stranieri si trova principalmente nella legge 1989:529 sugli stranieri (utlänningslagen; in prosieguo: la «legge») e nel regolamento 1989:547 sugli stranieri (utlänningsförordningen; in prosieguo: il «regolamento»). A tale riguardo, la decisione in parola fornisce le seguenti indicazioni.<br />
9        Il capitolo 1 della legge prevede che uno straniero che si reca in Svezia o vi soggiorna deve essere in possesso di un visto, se non è titolare di un permesso di soggiorno o non è cittadino di un paese nordico. Il governo può prevedere altre eccezioni all’obbligo di visto. Uno straniero che soggiorna per più di tre mesi in Svezia deve essere titolare di un permesso di soggiorno, se non è cittadino di un paese nordico.<br />
10      Il capitolo 2, art. 4, primo comma, n. 3, della legge dispone che un permesso di soggiorno può essere concesso ad uno straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che risiede in Svezia o alla quale è stato concesso un permesso di soggiorno per risiedervi e che fa parte dello stesso nucleo famigliare di questa persona. Secondo l’art. 5 dello stesso capitolo, uno straniero che intende soggiornare in Svezia deve ottenere un permesso di soggiorno prima di entrare nel paese. La richiesta di permesso di soggiorno non può essere accolta dopo che l’interessato è entrato nel territorio svedese. Tuttavia, è possibile concedere il permesso di soggiorno a uno straniero dopo che è entrato in Svezia, in particolare se, ai sensi del capitolo 2, art. 4, primo comma, n. 3, esiste uno stretto legame tra l’interessato e una persona residente in Svezia e non è ragionevolmente possibile pretendere che tale straniero ritorni in un altro paese per presentarvi la sua richiesta di permesso di soggiorno.<br />
11      In forza del capitolo 2, art. 14, della legge, il governo può emanare disposizioni che prevedono che una richiesta di permesso di soggiorno può essere accolta se essa è conseguenza di un accordo concluso con un altro Stato. Il regolamento contiene tali disposizioni al capitolo 3, artt. 5a, 5b e 7a.<br />
12      Così, il capitolo 3, art. 7a, del regolamento prevede che una richiesta di permesso di soggiorno può essere accolta, anche se viene inoltrata o esaminata quando lo straniero si trova in Svezia, se quest’ultimo è cittadino di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o della Svizzera. Secondo il capitolo 3, art. 5b, del regolamento, lo stesso vale per la richiesta presentata da un membro della famiglia di tale straniero. Secondo il capitolo 3, art. 5a, del regolamento sugli stranieri, il permesso di soggiorno deve essere concesso ad uno straniero in possesso di un valido passaporto o carta di identità, il quale è cittadino di uno Stato compreso nel SEE o della Svizzera e soddisfa le condizioni enunciate ai nn. 2-7 o 10 dello stesso articolo. Secondo il n. 2, il lavoratore autonomo in grado di provare, attraverso un documento, tale qualità, può ottenere un permesso di soggiorno della durata di cinque anni, rinnovabile. Infine, secondo il capitolo 3, art. 5b, del regolamento, il permesso di soggiorno sarà anche concesso a uno straniero che è membro della famiglia di un cittadino di uno Stato membro del SEE, in uno dei modi indicati nei, nn. 1-5, di tale articolo. <br />
13      Secondo la decisione di rinvio, un permesso di soggiorno è concesso, alle stesse condizioni di quello concesso ad un cittadino di uno Stato SEE, allo straniero che ha un legame di parentela con tale cittadino, dietro presentazione di un valido passaporto o carta di identità, di un certificato di parentela oppure di un certificato che attesta che lo straniero è a carico del cittadino di uno Stato membro del SEE oppure dal suo coniuge. Lo straniero deve anche in numerosi casi esibire i documenti necessari per dimostrare l’esistenza di un rapporto di parentela con il cittadino di uno Stato SEE ai sensi dei nn. 1-5 del capitolo 3, art. 5b, del regolamento. Il n. 1 di tale articolo prevede che per essere considerato membro della famiglia di un lavoratore autonomo, lo straniero deve provare l’esistenza rispetto al cittadino di uno Stato SEE in uno dei seguenti rapporti di parentela: coniuge, figlio di età inferiore a 21 anni o a carico oppure genitore (generazione immediatamente precedente) a carico del cittadino di uno Stato SEE o del suo coniuge.<br />
14      In forza del capitolo 4, art. 1, primo comma, n. 2, della legge, uno straniero può essere espulso se non è in possesso di un visto, di un permesso di soggiorno o di un altro permesso richiesto per entrare, per soggiornare o per lavorare in Svezia<br />
15      Infine, la decisione di rinvio rileva che il capitolo 4, art. 6, della legge prevede che, se una richiesta di permesso di soggiorno è respinta o se un permesso di soggiorno è revocato mentre lo straniero si trova in Svezia, viene contemporaneamente deciso, salvo che vi siano ragioni particolari, di espellere o di allontanare l’interessato. <br />
 Causa principale e questioni pregiudiziali<br />
16      Il figlio della sig.ra Jia, sig. Shenzhi Li, come lei di cittadinanza cinese, vive in Svezia presso il suo coniuge, la sig.ra Svanja Schallehn, dal 1995. Quest’ultima, di cittadinanza tedesca svolge attività di lavoro autonomo in Svezia. La sig.ra Schallehn è titolare di un permesso di soggiorno valido fino al 3 luglio 2006, che le è stato concesso in quanto cittadina di uno Stato membro. Al sig. Schenzhi Li, in quanto coniuge di un cittadino comunitario, è stato concesso un permesso di soggiorno della stessa durata di validità del permesso di soggiorno di sua moglie.<br />
17      Il 2 maggio 2003, l’ambasciata svedese di Pechino concedeva alla sig.ra Jia un visto turistico valido fino al 21 agosto 2003 per un ingresso nello Spazio Schengen per un soggiorno di non oltre 90 giorni. Il 13 maggio 2003, la sig.ra Jia entrava nello Spazio Schengen attraverso l’aeroporto di Stoccolma, Arlanda. Il 7 agosto successivo, essa presentava richiesta di permesso di soggiorno alla Migrationsverket, facendo valere il suo legame di parentela con un cittadino di uno Stato membro. <br />
18      Per ottenere il detto permesso di soggiorno, la sig.ra Jia ha esposto i seguenti argomenti: essa riceve dalla Repubblica popolare cinese una pensione mensile di SEK 1 166 e suo marito, il sig. Yupu Li, percepisce una pensione mensile dell’ordine di SEK 1000; lei e suo marito vivono in condizioni molto difficili in Cina; se non ricevessero un aiuto economico dal figlio e da sua moglie essi non sarebbero in grado di provvedere al proprio sostentamento; essi non hanno diritto ad alcun sostegno economico da parte delle autorità cinesi. A sostegno della sua richiesta la sig.ra Jia presentava un certificato di parentela con il sig. Shenzhi Li, emesso dal Beijing Notary Public Office, nonché un certificato del suo ex datore di lavoro pubblico, la China Forestry Publishing House, a dimostrazione del fatto che essa è economicamente dipendente dal figlio e da sua moglie.<br />
19      Il 7 aprile 2004, la Migrationsverket decideva di respingere la richiesta della sig.ra Jia, in quanto la situazione di dipendenza economica invocata non era sufficientemente provata, e disponeva il rimpatrio dell’interessata nel suo paese d’origine, a meno che quest’ultima non avesse provato che un altro Stato era disposto ad accoglierla. Il 14 maggio 2004, la sig.ra Jia impugnava la decisione della Migrationsverket dinanzi all’Utlänningsnämnden (Commissione di ricorso in materia di immigrazione)<br />
20      Dalla decisione di rinvio risulta anche che il 3 settembre 2003 la Migrationsverket concedeva al sig. Yupu Li, un visto nazionale valido per un ingresso in Svezia e per un soggiorno di non oltre 180 giorni. Il 10 marzo 2004, l’interessato presentava una richiesta di permesso di soggiorno per le stesse ragioni per cui l’aveva chiesto la sig.ra Jia. Il 17 settembre 2004, la Migrationsverket respingeva la sua richiesta con una decisione che il sig. Li impugnava dinanzi all’Utlänningsnämnden. Secondo la decisione di rinvio, quest’ultimo non aveva ancora esaminato il ricorso del sig. Yupu Li al momento in cui è stata presentata la presente domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte. <br />
21      Secondo la Migrationsverket, la nozione di dipendenza da un cittadino comunitario (o dal suo coniuge) implica che esista un reale bisogno di denaro o di contributi di altro tipo che viene soddisfatto in modo regolare dai famigliari residenti nello Stato membro. Quindi non può essere preso in considerazione un bisogno solamente occasionale o un sostegno che non è realmente necessario alla sussistenza della persona interessata. Si dovrebbe anche tener conto della necessità di un sostegno nello Stato d’origine e non di quello constatato in caso di eventuale trasferimento in uno Stato membro. La dipendenza dovrebbe inoltre essere comprovata da un certificato o da qualsiasi altro documento e il diritto comunitario non osterebbe a che sia richiesta la prova dell’esistenza di una situazione di dipendenza economica. Non sarebbe indispensabile che l’interessato sia in grado di presentare un certificato di dipendenza emesso dalle autorità dello Stato d’origine, in quanto tale certificato è solo citato a titolo di esempio di atti che permettono di constatare la reale esistenza di una dipendenza economica. Tuttavia, il mero impegno di un cittadino comunitario o del suo coniuge di provvedere ai bisogni dei suoi genitori non sarebbe sufficiente a far constatare l’esistenza della dipendenza richiesta per il rilascio di un permesso di soggiorno. <br />
22      L’Utlänningsnämnden osserva in particolare che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 18 giugno 1987, causa 316/85, Lebon, Racc. pag. 2811, punti 20 22), la circostanza che un cittadino comunitario provveda ai bisogni di un membro della sua famiglia è decisiva per accertare l’esistenza di una situazione di dipendenza, senza che sia necessario stabilire le ragioni di tale dipendenza. La situazione di dipendenza non può tuttavia essere definita con precisione. Si dovrebbe presumere che tale situazione esiste se il famigliare del cittadino comunitario ha bisogno del suo sostegno economico per raggiungere o mantenere il livello di vita desiderato, o considerare che la situazione di dipendenza nasce dal fatto che, senza tale sostegno economico, il membro della famiglia sarebbe nell’impossibilità di raggiungere un livello di vita appena decente nel suo paese di origine o in quello in cui risiede abitualmente.<br />
23      D’altra parte, secondo l’Utlänningsnämnden, in conformità dell’art. 6 della direttiva 73/148, si può solo esigere dal richiedente di un permesso di soggiorno che egli presenti il documento con cui è entrato nel territorio dello Stato membro di cui trattasi e che fornisca la prova di rientrare in una delle categorie previste agli artt. 1 e 4 di tale direttiva. In tale contesto, si porrebbe la questione se, oltre al certificato di parentela, possa essere richiesta una prova della situazione di dipendenza. Non si può affermare che un’attestazione proveniente dall’interessato o dal cittadino comunitario può essere considerato di per sé come la prova di una situazione di dipendenza.<br />
24      L’Utlänningsnämnden ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni:<br />
«1       a)     Se, alla luce della sentenza pronunciata dalla Corte nella causa C 109/01 [sentenza 23 dicembre 2003, Akrich, Racc. pag. I-9607] l’art. 10 del regolamento (CEE) n. 1612/68 [regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2)] debba essere interpretato nel senso che il cittadino di uno Stato terzo che è membro della famiglia di un lavoratore, nel modo previsto da tale articolo, come nel caso di specie, debba soggiornare legalmente nella Comunità per poter aver diritto di risiedervi insieme a tale lavoratore e se l’art. 1 della direttiva 73/148/CEE debba essere interpretato nel senso che il diritto di residenza di un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia del cittadino dell’Unione, presuppone che il cittadino di uno Stato terzo soggiorni legalmente nella Comunità.<br />
b)      Qualora la direttiva 73/148 debba essere interpretata nel senso che la condizione perché un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino dell’Unione europea, possa rivendicare il diritto di soggiorno secondo la direttiva è che egli soggiorni legalmente nella Comunità, se ciò implichi che tale persona deve essere titolare di un permesso di soggiorno valido, che le consente o può consentirle di soggiornare in uno degli Stati membri. In mancanza di un permesso di soggiorno, se sia sufficiente un’autorizzazione al soggiorno emessa per altre ragioni, per una permanenza più o meno lunga oppure se, come nella causa attualmente pendente dinanzi all’Utlänningsnämnden, sia sufficiente che la persona che richiede il permesso di soggiorno sia in possesso di un visto valido.<br />
c)      Qualora il cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino dell’Unione europea, non possa rivendicare un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 73/148, poiché non soggiorna legalmente nella Comunità, se il rifiuto di concedergli il permesso di soggiorno limiti il diritto di stabilimento del cittadino dell’Unione previsto dall’art. 43 CE.<br />
d)      Qualora il cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino dell’Unione europea, non possa rivendicare un diritto di soggiorno secondo la direttiva 73/148, poiché non soggiorna legalmente nella Comunità, se la sua espulsione dal paese, dovuta al fatto che la richiesta di permesso di soggiorno nazionale non può essere accolta dopo il suo ingresso in Svezia, costituisca una restrizione del diritto di stabilimento di un cittadino dell’Unione, previsto dall’art. 43CE.<br />
2       a)     Se l’art. 1, n. 1, lett. d), della direttiva 73/148 debba essere interpretato nel senso che “[essere] a carico” significa che il membro della famiglia di un cittadino dell’Unione dipende economicamente da quest’ultimo per poter raggiungere un livello minimo di sussistenza accettabile nel suo Stato di origine oppure nello Stato in cui risiede permanentemente.<br />
b)      Se l’art. 6, lett. b), della direttiva 73/148 debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono esigere dal famigliare di un cittadino dell’Unione europea, che afferma di essere a carico di tale cittadino o del suo coniuge, che presenti, oltre ad un impegno di assunzione a carico proveniente dal cittadino dell’Unione, documenti comprovanti l’esistenza di un’effettiva situazione di dipendenza».<br />
 Sulle questioni pregiudiziali<br />
 Sulla prima questione, lett. a)-d)<br />
25      Con tale questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il diritto comunitario, alla luce della citata sentenza Akrich, imponga agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si è avvalso della libertà di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia abbia, precedentemente, soggiornato legalmente in un altro Stato membro.<br />
26      Nella citata sentenza Akrich, la Corte ha dichiarato che per poter beneficiare, in una situazione come quella in discussione nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, dei diritti previsti all’art. 10 del regolamento n. 1612/68, il cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino dell’Unione, deve soggiornare legalmente in uno Stato membro quando avviene il suo trasferimento in un altro Stato membro in cui il cittadino dell’Unione si stabilisce o si è stabilito.<br />
27      Il giudice del rinvio, riferendosi a tale sentenza, intende accertare, in particolare, se la menzionata condizione del soggiorno legale precedente, valga anche nella situazione della sig.ra Jia.<br />
28      Per rispondere a tale questione, è utile ricordare il contesto di fatto della controversia che ha dato luogo alla citata sentenza Akrich.<br />
29      Il giudice del rinvio in quella causa era investito di un ricorso contro il rifiuto delle autorità del Regno Unito di concedere un permesso di soggiorno al sig. Akrich, cittadino di uno Stato terzo sposato con una cittadina del Regno Unito. Poiché il sig. Akrich non disponeva di un permesso di soggiorno nel Regno Unito, egli aveva acconsentito ad essere espulso verso l’Irlanda dove aveva raggiunto sua moglie che vi si era trasferita poco tempo prima. La copia aveva intenzione di ritornare nel Regno Unito avvalendosi del diritto comunitario, in modo che il sig. Akrich potesse entrare in tale paese in quanto coniuge di una cittadina dell’Unione che aveva usufruito della sua libertà di circolazione.<br />
30      Con riferimento a questa situazione il giudice del rinvio dinanzi al quale pendeva la controversia aveva chiesto alla Corte quali fossero i provvedimenti che gli Stati membri potevano adottare per lottare contro il comportamento dei membri della famiglia di un cittadino comunitario che non soddisfacevano le condizioni stabilite dal diritto nazionale per entrare e soggiornare in uno Stato membro.<br />
31      Nella causa principale, non viene addebitato al membro della famiglia di cui trattasi di soggiornare illegalmente in uno Stato membro né di cercare di sottrarsi abusivamente all’applicazione di una normativa nazionale in materia di immigrazione. Al contrario, la sig.ra Jia si trovava legalmente in Svezia al momento in cui ha presentato la sua richiesta e il diritto svedese in sé non esclude, in una situazione come quella di cui alla causa principale, la concessione di un permesso di soggiorno di lunga durata a favore dell’interessata, purché la situazione di dipendenza economica invocata sia sufficientemente provata.<br />
32      Ne consegue che la condizione del soggiorno legale precedente in un altro Stato membro, come formulata nella citata sentenza Akrich, non può essere trasposta alla presente causa e non può quindi essere applicata in una situazione del genere.<br />
33      Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione, lett. a)-d), nel senso che il diritto comunitario, tenuto conto della citata sentenza Akrich, non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si è avvalso della sua libertà di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro.<br />
 Sulla seconda questione, lett. a) e b)<br />
34      L’art. 1, n. 1, lett. d), della direttiva 73/148 si applica solo degli ascendenti del coniuge del cittadino di uno Stato membro stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività di lavoro autonomo che sono «a [suo] carico».<br />
35      Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la qualità di familiare «a carico» del titolare risulta da una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale del familiare è garantito dal cittadino comunitario che si è avvalso della libertà di circolazione o dal suo coniuge (v., a proposito degli artt. 10 del regolamento n. 1612/68 e 1 della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26), rispettivamente, sentenze Lebon, cit., punto 22, nonché 19 ottobre 2004, causa C 200/02, Zhu e Chen, Racc. pag. I 9925, punto 43).<br />
36      La Corte ha anche giudicato che la condizione di famigliare a carico non presuppone neppure l’esistenza di un diritto agli alimenti, salvo far dipendere tale condizione dalle normative nazionali che cambiano da uno Stato all’altro (sentenza Lebon, cit., punto 21). Secondo la Corte, non è necessario determinare i motivi del ricorso a tale sostegno e chiedersi se l’interessato sia in grado di provvedere a sé stesso esercitando un’attività retribuita. Questa interpretazione è imposta dal principio secondo cui le norme che sanciscono la libertà di circolazione dei lavoratori, che fanno parte dei fondamenti della Comunità, vanno interpretate in senso estensivo (sentenza Lebon, cit, punti 22 e 23). <br />
37      Per stabilire se gli ascendenti del coniuge di un cittadino comunitario sono a suo carico, lo Stato membro ospitante deve valutare se, alla luce delle loro condizioni economiche e sociali, essi non sono in grado di sopperire ai loro bisogni essenziali. La necessità del sostegno materiale deve esiste nello Stato di origine o di provenienza di tali ascendenti al momento in cui chiedono di ricongiungersi al detto cittadino comunitario.<br />
38      Tale conclusione si impone con riferimento all’art. 4, n. 3, della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 13), secondo cui la prova della qualità di ascendente a carico del lavoratore dipendente o del suo coniuge ai sensi dell’art. 10 del regolamento n. 1612/68 è fornita attraverso la presentazione di un documento rilasciato dall’autorità competente dello «Stato d’origine o di provenienza» che confermi che l’ascendente interessato è a carico del detto lavoratore o del suo coniuge. Infatti, malgrado la mancanza di precisione quanto al mezzo di prova ammesso affinché l’interessato provi che egli è compreso in una delle categorie di cui agli artt. 1 e 4 della direttiva 73/148, non vi è nulla che giustifichi che la qualità di ascendente a carico sia valutata diversamente a seconda che si tratti di un membro della famiglia di un lavoratore dipendente o di un membro di quella di un lavoratore autonomo.<br />
39      In conformità dell’art. 6, lett. b), della direttiva 73/148, lo Stato membro ospitante può esigere dal richiedente che fornisca la prova che egli é compreso in una delle categorie previste in particolare all’art. 1, di tale direttiva.<br />
40      Gli Stati membri sono tenuti ad esercitare i propri poteri in tale settore nel rispetto sia delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE sia dell’effetto utile delle disposizioni delle direttive che prevedano misure dirette all’abolizione, tra gli Stati membri stessi, degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, affinché sia facilitato l’esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari sul territorio di ogni Stato membro (v., per analogia, sentenza 25 maggio 2000, causa C 424/98, Commissione/Italia, Racc. pag. I 4001, punto 35). <br />
41      Per quanto riguarda l’art. 6 della direttiva 73/148, la Corte ha giudicato che, dalla mancanza di precisione quanto al mezzo di prova ammesso affinché l’interessato dimostri di rientrare in una delle categorie di cui agli artt. 1 e 4 della direttiva 73/148 occorre concludere che una tale prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo (v., in particolare, sentenza 5 febbraio 1991, causa C-363/89, Roux, Racc. pag. I 1273, punto 16, e 17 febbraio 2005, causa C 215/03, Oulane, Racc. pag. I 1215, punto 53). <br />
42      Di conseguenza, un documento dell’autorità competente dello Stato d’origine o di provenienza che attesti l’esistenza di una situazione di dipendenza, se appare particolarmente adeguato a tal fine, non può costituire una condizione di rilascio del permesso di soggiorno, mentre d’altra parte il mero impegno di prendere a carico il membro della famiglia di cui trattasi, proveniente dal cittadino comunitario o dal suo coniuge, può non essere considerato come comprovante l’esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest’ultimo.<br />
43      Pertanto, occorre risolvere la seconda questione, lett. a) e b), nel senso che l’art. 1, n. 1, lett. d), della direttiva 73/148 deve essere interpretato intendendo per «[essere]a [loro] carico» il fatto che un famigliare di un cittadino comunitario stabilito in un altro Stato membro ai sensi dell’art. 43 CE, abbia bisogno del sostegno materiale di tale cittadino o del suo coniuge per sopperire ai suoi bisogni essenziali nello Stato d’origine o di provenienza di tale membro della famiglia al momento in cui chiede di ricongiungersi a tale cittadino. L’art. 6, lett. b), della stessa direttiva deve essere interpretato nel senso che la prova della necessità di un sostegno materiale può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato, mentre il mero impegno di assumersi a carico lo stesso famigliare, proveniente dal cittadino comunitario o dal suo coniuge, può non essere considerato come comprovante l’esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest’ultimo.<br />
 Sulle spese<br />
44      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:<br />
1)      Il diritto comunitario, tenuto conto della sentenza 23 settembre 2003, causa C 109/01, Akrich, non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si è avvalso della sua libertà di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro.<br />
2)      L’art. 1, n. 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, deve essere interpretato intendendo per «[essere]a [loro] carico», il fatto che il famigliare di un cittadino comunitario stabilito in un altro Stato membro ai sensi dell’art. 43 CE, abbia bisogno del sostegno materiale di tale cittadino o del coniuge per sopperire ai suoi bisogni essenziali nello Stato d’origine o di provenienza di tale famigliare al momento in cui chiede di ricongiungersi a tale cittadino. L’art. 6, lett. b), della stessa direttiva deve essere interpretato nel senso che la prova della necessità di un sostegno materiale può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato, mentre il mero impegno di assumersi a carico lo stesso famigliare, proveniente dal cittadino comunitario o dal suo coniuge, può non essere considerato come comprovante l’esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest’ultimo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-9-1-2007-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.116</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-1-2007-n-116/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-1-2007-n-116/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-1-2007-n-116/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.116</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Bonomo – P.M. Iannelli Comune di Quartu Sant’Elena (avv. Falchi, Melis Costa, Ornano) c. Gavino satta ed altri (avv. Pettinau e Satta) SSUU in tema di sosta a pagamento senza esposizione di tagliando nelle aree a &#8220;strisce blu&#8221; 1. &#8211; Giurisdizione e competenza &#8211; Sanzione ex</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-1-2007-n-116/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.116</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-1-2007-n-116/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.116</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Bonomo – P.M. Iannelli<br /> Comune di Quartu Sant’Elena (avv. Falchi, Melis Costa, Ornano) c. Gavino satta ed altri (avv. Pettinau e Satta)</span></p>
<hr />
<p>SSUU in tema di sosta a pagamento senza esposizione di tagliando nelle aree a &ldquo;strisce blu&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. &#8211; Giurisdizione e competenza &#8211; Sanzione ex art. 157 CdS (parcheggio in zona a pagamento senza apposizione del tagliando) – Controversia &#8211; Diritto del cittadino di non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge  &#8211; Giurisdizione del Giudice Ordinario – Conseguenze – Sindacato incidentale ai fini della disapplicazione sui provvedimenti amministrativi posti a base della pretesa sanzionatoria.</p>
<p>2. – Circolazione stradale – Sanzione ex art. 157 CdS (parcheggio in zona a pagamento senza apposizione del tagliando) – Istituzione e/o preesistenza di parcheggi liberi ex art. 7, 8° co. CdS – Assenza – Illegittimità.</p>
<p>3. &#8211; Circolazione stradale – Sanzione ex art. 157 CdS (parcheggio in zona a pagamento senza apposizione del tagliando) – Istituzione e/o preesistenza di parcheggi liberi ex art. 7, 8° co. CdS – Unica Area &#8211; Ubicazione – Lontananza estrema rispetto alla zona di sosta a pagamento – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La controversia in ordine alle sanzioni amministrative ex art. 157 CdS (parcheggio in zona a pagamento senza apposizione del tagliando) deve essere conosciuta dal Giudice Ordinario, in quanto è in contestazione il diritto del cittadino di non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge con conseguente possibilità di sindacato incidentale del medesimo ai fini della disapplicazione del provvedimento amministrativo posto a base della pretesa sanzionatoria.</p>
<p>2. – In assenza di istituzione e/o preesistenza di parcheggi liberi ex art. 7, 8° co. CdS, la comminazione di sanzione amministrativa ex art. 157 CdS risulta illegittima.</p>
<p>3. – Ai fini della valutazione dell’istituzione e/o preesistenza di parcheggi liberi ex art. 7, 8° co. CdS per la comminazione  o meno di sanzione amministrativa ex art. 157 CdS risulta irrilevante il rilievo della sussistenza di una (sola) zona di sosta libera quando la stessa per la sua ubicazione sia lontanissima dalla zona di sosta a pagamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/9201_9201.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-1-2007-n-116/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.116</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.7</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-9-1-2007-n-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-9-1-2007-n-7/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-9-1-2007-n-7/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.7</a></p>
<p>è legittimo il provvedimento disciplinare per non avere il dipendente pubblico assente per un solo giorno prodotto il certificato medico giustificativo dell&#8217;assenza per malattia Lavoro &#8211; Malattia ed infermita&#8217; – Provvedimento disciplinare per mancata certificazione medica relativa ad un solo giorno di assenza dal servizio – E’ legittimo E’ legittimo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-9-1-2007-n-7/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.7</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-9-1-2007-n-7/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.7</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>è legittimo il provvedimento disciplinare per non avere il dipendente pubblico assente per un solo giorno prodotto il certificato medico giustificativo dell&#8217;assenza per malattia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro &#8211; Malattia ed infermita&#8217; – Provvedimento disciplinare per mancata certificazione medica relativa ad un solo giorno di assenza dal servizio – E’ legittimo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il provvedimento disciplinare consistente nella riduzione di un decimo dello stipendio per cinque mesi per non avere il dipendente pubblico assente per un solo giorno prodotto il certificato medico giustificativo dell’assenza per malattia. L’art. 28 del D.P.R. 270/87 e l’art. 8 del D.P.R. 348/1983, che fissano il termine per la presentazione del certificato medico entro il terzo giorno di assenza, non escludono per ciò solo che il dipendente non sia tenuto a produrre, se l’amministrazione lo richieda, il certificato medico anche per un’assenza più breve.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
terza sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
costituito da:<br />
    Angelo De Zotti 	&#8211;	Presidente, relatore<br />	<br />
    Angelo Gabbricci	 &#8211;	Consigliere<br />	<br />
	Riccardo Savoia	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso n. 853/94 proposto da</p>
<p><B>MOLENA LUCIANO</B>, rappresentato e difeso<i> </i>dall’avv. Giuliano Crescente ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia-Mestre, Via Pepe n. 100, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>l’<b>Unità Locale Socio Sanitaria n. 36 di Venezia</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia-Mestre via Cavallotti n. 22, come da mandato a margine della memoria di costituzione;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento n. 2 in data 05.01.1994 emesso dalla ULSS n. 36 Terraferma Veneziana e di ogni atto presupposto e conseguente. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ULSS n. 36 di Venezia, depositato in data 25 marzo 1904;<br />
  	viste le memorie depositate dalle parti costituite;<br />	<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
  	uditi nella pubblica udienza del 22 giugno 2006 &#8211; relatore il Presidente Angelo De Zotti &#8211; l’avv. Barutta, in sostituzione dell’avv. Crescente, per il ricorrente e l’avv. Briganti, in sostituzione dell’avv. Zambelli, per l’Amministrazione resistente;<br />	<br />
  	ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il sig. Luciano Molena ha impugnato il provvedimento con il quale l’amministratore straordinario della ULSS n 36 di Venezia ha inflitto al ricorrente – allora operatore tecnico centralinista applicato alla portineria del presidio ospedaliero di Mestre – la sanzione disciplinare della riduzione di 1/10 dello stipendio per la durata di mesi cinque, per non aver prodotto il certificato medico giustificativo dell’assenza dal servizio per malattia nella giornata del 17 gennaio 1993.<br />
Di tale provvedimento, assunto in esito al procedimento disciplinare promosso nei confronti del ricorrente, e della successiva nota che conferma l’irrogazione della sanzione, il ricorrente chiede l’annullamento, con vittoria di spese per i seguenti motivi:<br />
1) violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Sostiene, innanzitutto, che il provvedimento sanzionatorio si fonda sull&#8217;applicazione di un ordine di servizio illegittimo, in quanto, in contrasto con l&#8217;art. 8 del dpr  348/1983 e con l’art. 28 del dpr n. 270/1987, prevede la facoltà per l’amministrazione di richiedere ai dipendenti che si assentino per malattia di chiedere la certificazione medica dell’assenza laddove le norme citate prescrivono unicamente che il dipendente è tenuto a “trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza”; che l&#8217;ordine di servizio su cui si fonda l&#8217;atto impugnato è altresì viziato per eccesso di potere, in quanto l’amministrazione ricorre all’imposizione illegittima pur disponendo degli strumenti per ottenere il medesimo risultato attraverso la verifica fiscale della malattia; che infine l’atto è viziato anche in considerazione del tipo e dell&#8217;entità della sanzione disciplinare irrogata, ed in particolare per essere stato violato il criterio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità del fatto commesso; che la riduzione di 1/10 dello stipendio per mesi cinque non appare infatti congrua, ove si consideri la condizione di invalido civile al 55% propria del ricorrente; che, da ultimo, la sanzione risulta viziata anche sotto il profilo del mancato rispetto delle garanzie poste dalla L. 3/57 e dalla L. 241/90, posto che nella specie è stato violato il principio del contraddittorio, per avere l’amministrazione consentito la trattazione orale del procedimento disciplinare senza la presenza del dipendente impedito o di un difensore da questi designato.<br />
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio e con due distinte memorie, contesta sia l’esposizione di fatto che la fondatezza dei motivi di diritto, chiedendo la reiezione del ricorso con vittoria di spese.<br />
All’udienza del 22 giugno 2006, previa audizione dei difensori delle parti,  la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
L’amministrazione eccepisce innanzitutto che i primi due motivi di doglianza, con i quali il ricorrente contesta la richiesta del certificato medico per l’assenza dal servizio per un solo giorno, sono  inammissibili perché rivolti nella sostanza contro un provvedimento (l’ordine di servizio dell’11 novembre 1990) che non è stato impugnato, pur essendo, quest’ultimo, l’atto che ha introdotto ed imposto in via generale la prescrizione facoltativa di richiedere ai dipendenti che avessero superato un determinato numero di assenze brevi per malattia la presentazione del certificato medico anche in relazione ad una assenza dal servizio di un giorno o a frazione della giornata.<br />
Tale eccezione appare fondata.<br />
Il ricorrente, invero, ha omesso di impugnare l’ordine di servizio che prescriveva la certificazione medica anche per le assenze brevi pur essendogli noto che la prescrizione era stata espressamente richiamata negli atti di diffida che hanno preceduto la sanzione ed in particolare nella lettera del 18 marzo 1991 (doc. 1 prodotto dall’U.L.S.S. n. 36) con la quale era stato espressamente avvertito, e per questo in seguito censurato,  che “a seguito delle sue ripetute assenze per malattia di una sola giornata, Le è fatto obbligo dalla prossima assenza e sino a nuova comunicazione scritta, di presentare certificato medico sin dal 1^ giorno di malattia, anche se singolo …in conformità a quanto stabilito con ordine di servizio n. 19 del 19 novembre 1990”.<br />
Ne discende che ogni contestazione, che peraltro appare infondata, in ordine alla possibilità per l’amministrazione di richiedere la presentazione del certificato medico in caso di assenza  per malattia di un giorno, deve ritenersi, per tale ragione,  preclusa.<br />
Il Collegio nondimeno ritiene di osservare che le norme che il ricorrente invoca a sostegno della tesi della non esigibilità del certificato medico per assenze inferiori a tre giorni non sono affatto incompatibili, come egli assume, con la facoltà per l’amministrazione di richiedere ai propri dipendenti di documentare l’assenza mediante certificato medico anche se questa si limiti ad una sola giornata.<br />
Infatti, sia l’art. 28 del D.P.R. 270/87 che l’art. 8 del D.P.R. 348/1983, che fissano il termine per la presentazione del certificato medico entro il terzo giorno di assenza, non escludono per ciò solo che il dipendente non sia tenuto a produrre, se l’amministrazione lo richieda, il certificato medico anche per un’assenza più breve.<br />
Nessuna delle norme invocate vieta, infatti, all’amministrazione, nè potrebbe, essendo il potere di verifica delle assenze funzionale al loro riconoscimento, il potere di verificare la legittimità delle cause di assenza del dipendente dal servizio, ed a fortiori delle assenze (brevi) per malattia, che per la loro imprevedibilità sfuggono al controllo dell’amministrazione e costituiscono la più ricorrente ed onerosa forma di assenza dal servizio tra quelle  previste e consentite dalla legge.<br />
Ed a maggior ragione questo potere di controllo va riconosciuto  all’amministrazione nei confronti di dipendenti che denunciano con particolare frequenza malattie di breve durata che essi stessi evidentemente si autodiagnosticano, laddove l’assenza per malattia è all’evidenza classificabile come tale solo quando è comprovata da un certificato medico che individui e  dichiari lo stato patologico che giustifica l’astensione dal lavoro.<br />
E se ciò vale in generale, a maggior ragione l’obbligo di presentare la certificazione medica doveva essere noto nella specie al ricorrente che per le sue assenze dal lavoro, giustificate o meno dalla condizione di invalidità, era stato inserito nel numero dei dipendenti che per ricorso reiterato e frequente alle assenze brevi per malattia era tenuto a documentare anche quelle di durata giornaliera.<br />
Né appare rilevante al Collegio la circostanza che il ricorrente fosse, come è pacificamente riconosciuto, invalido civile con riduzione del 55% della capacità lavorativa, perché ciò che rileva ai fini della sanzione disciplinare inflitta al ricorrente non è la credibilità o meno dell’assenza per malattia accusata dallo stesso dipendente, quanto il preteso diritto da questi rivendicato di fruire dell’assenza per malattia (sino a due giorni) nella forma dell’autocertificazione e senza possibilità per l’amministrazione di richiedere il certificato medico che tale stato impediente comprovi.<br />
Né vale parimenti obiettare al riguardo che disponendo l’amministrazione del potere di controllo ispettivo la richiesta del certificato sarebbe superflua e gravatoria, perché, com’è noto, il controllo fiscale non sostituisce la certificazione dell’assenza ma ne verifica, quando ciò è possibile, l’effettiva sussistenza e indirettamente la regolarità della certificazione medica che tale assenza giustifica.<br />
Pertanto correttamente l’amministrazione ha richiesto al sig. Molena la documentazione dell’assenza per malattia nella giornata del 17 gennaio 1993 e altrettanto legittimamente, a fronte del rifiuto di produrre tale certificazione, con la motivazione riportata nel modulo di segnalazione dell’assenza, che “se fornivo certificato, sicuramente non era di un solo giorno”, lo ha deferito alla commissione disciplinare per la contestata violazione dei doveri d’ufficio.<br />
Anche le residue censure appaiono, a questo punto, infondate.<br />
 Invero, in merito all’asserita violazione del contraddittorio in sede disciplinare il Collegio osserva che una prima assenza del sig. Molena è stata giustificata perché ascritta a validi e documentati motivi medici, mentre così non è stato per l’assenza accusata nella successiva seduta del 23 novembre, per la quale l’incolpato ha addotto la sussistenza di generici “concomitanti” impegni che non sono stati documentati né prima né dopo la richiesta e quindi (giustamente) non ritenuti validi dalla commissione di disciplina che d’altra parte ha rilevato che l’incolpato aveva presentato una memoria difensiva; non risulta invece che il Molena, che di ciò si duole,  abbia mai incaricato alcun difensore né, ove l’avesse fatto, la ragione dell’assenza di quest’ultimo.<br />
Pertanto non sussiste alcuna lesione del contraddittorio né alcun vizio formale nella decisione della commissione di disciplina la quale ha accertato che il sig. Molena dopo aver segnalato all’ufficio l’assenza alle 11,30 di domenica 17 gennaio 1993 non ha fornito prova né di avere chiamato la guardia medica, come pare aver sostenuto nella memoria difensiva, né di essersi recato  il giorno successivo dal proprio medico per ottenere la certificazione dello stato di malattia, rifiutandosi di produrle nella convinzione, destituita di fondamento, nonostante il contrario parere espresso dagli uffici regionali e dimesso in atti, che per le assenze brevi l’amministrazione non potesse pretendere alcuna certificazione medica.<br />
La sanzione è quindi giustificata ed appare tale, al Collegio, anche nella misura, posto che il ricorrente risulta essere già stato soggetto, per lo stesso motivo, alla sanzione della censura, ed è quindi recidivo e che dalla documentazione dimessa in giudizio risulta aver cumulato nel biennio 92/93 una serie cospicua di assenze per una o due giornate che nel complesso rendono coerente e proporzionata la sanzione della trattenuta stipendiale di 1/10 per cinque mesi in rapporto all’infrazione accertata.<br />
Il ricorso va quindi respinto.<br />
Le spese  le competenze di causa possono tuttavia, per ragioni equitative, essere interamente compensate tra le parti.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>  Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Compensa tra le parti le spese e le competenze di causa. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p> 	Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 22 giugno 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-9-1-2007-n-7/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.7</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.72</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-9-1-2007-n-72/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-9-1-2007-n-72/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-9-1-2007-n-72/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.72</a></p>
<p>Pres. Perrelli, Est. Amicuzzi C.I.C. – CLIN INDUSTRIE CITTÀ s.p.a. (Avv.ti F. Sorrentino, G. Naccarato) c/ Comune di Anzio (Avv. G. Fiorillo), Volsca Ambiente s.p.a. (Avv. F. Fuscà) sulla configurabilità di un interesse strumentale a ricorrere avverso l&#8217;affidamento in house della gestione dei servizi di nettezza urbana in capo a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-9-1-2007-n-72/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.72</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-9-1-2007-n-72/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.72</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perrelli, Est.  Amicuzzi<br /> C.I.C. – CLIN INDUSTRIE CITTÀ s.p.a. (Avv.ti F. Sorrentino, G. Naccarato) c/ Comune di Anzio (Avv. G. Fiorillo), Volsca Ambiente s.p.a. (Avv. F. Fuscà)</span></p>
<hr />
<p>sulla configurabilità di un interesse strumentale a ricorrere avverso l&#8217;affidamento in house della gestione dei servizi di nettezza urbana in capo a qualsiasi &ldquo;impresa del settore&rdquo; e sulla illegittimità del predetto affidamento ove la partecipazione dell&#8217;ente pubblico al capitale di quello societario sia meramente simbolica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Contratti della p.a. – Affidamento c.d. in house providing &#8211; Interesse a ricorrere di qualsiasi imprenditore di settore che contesti la scelta di tale modulo &#8211; Sussiste – Ragioni.</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Appalti pubblici – Affidamento c.d. in house providing – Art. 113, co. 5, lett. c), d. lgs. 267/2000 – Presupposto– Sussistenza di controllo analogo – Contenuto – Relazione di subordinazione gerarchica – Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Sussiste interesse a ricorrere avverso il provvedimento di  affidamento diretto di un servizio pubblico locale (nella specie l’attività di R.S.U.) ex art. 113, co. V, d. lgs. 267/2000,  in capo a qualsiasi impresa del settore, potenzialmente concorrente, che contesti la legittimità della scelta di tale metodo, al fine di tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una chance di partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica, senza che pertanto si richieda la dimostrazione dell’esito sicuramente o probabilmente ad essa  favorevole della gara da effettuare.  																																																																																												</p>
<p>2.	Ai sensi dell’art. 113, co. V, d. lgs. 267/2000, per controllo analogo quale condizione necessaria ai fini dell’affidabilità senza gara di un servizio pubblico locale, deve intendersi, secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza comunitaria (1), un rapporto equivalente ad una relazione di subordinazione gerarchica, avente luogo solo in presenza di un controllo gestionale e finanziario stringente dell’ente pubblico su quello societario, inconfigurabile ove la partecipazione dell’ente pubblico a quello societario sia meramente simbolica. (Pertanto, nella specie, il comune ha illegittimamente affidato la gestione del servizio di R.S.U. ad una società in cui deteneva l’1% del capitale sociale, il che esclude la sussistenza di una relazione di subordinazione gerarchica).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1)  Cfr. Corte di Giustizia delle CE, 21/07/2005, 231</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE  SECONDA TER</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composto dai signori Magistrati:<br />
Consigliere Michele PERRELLI	 &#8211; Presidente <br />	<br />
Consigliere Paolo RESTAINO	 &#8211; Componente <br />	<br />
Consigliere Antonio AMICUZZI                  	&#8211; Componente relatore <br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 2805 del 2006 proposto da</p>
<p><b>C.I.C. – CLIN INDUSTRIE CITTA’ s.p.a.</b>, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Sorrentino e Giuseppe Naccarato, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato  in Roma, al Lungotevere delle Navi, n. 30;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>COMUNE di ANZIO</b>, in persona del vice Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Fiorillo, unitamente al quale è elettivamente domiciliato  in Roma, alla Piazza Prati degli Strozzi, n. 33;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>di <b>VOLSCA AMBIENTE s.p.a</b>, con sede in Velletri, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso  dall’avv. Federico Fuscà, unitamente al quale è elettivamente domiciliato  in Roma, alla Via Licia n. 44, presso l’avv. Paola Todini;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della nota del 27.3.2006, n. 15015, del Dirigente U.O. Ambiente e del Direttore dei Lavori della Città di Anzio, di comunicazione della cessazione dal servizio di Nettezza urbana e connessi dal 3.4.2006, e di affidamento del servizio stesso, a far data dal giorno successivo, alla Volsca Ambiente s.p.a.;<br />
della deliberazione del C. C. di Anzio n. 7 del 13.3.2006, recante atti di indirizzo e relativo affidamento in house dei servizi R.S.U.;<br />
degli atti presupposti, connessi e  conseguenti, in particolare di quelli di affidamento del servizio alla Volsca Ambiente s.p.a. e di quelli di istituzione e di partecipazione alla società mista, anche mediante acquisizione di partecipazioni azionarie;<br />
nonché, a seguito di motivi aggiunti,<br />
della deliberazione del C.C. di Anzio n. 14 del 3.4.2006, di adesione alla Volsca Ambiente s.p.a.;<br />
della deliberazione della G.C. di Anzio n. 65 del 3.4.2006, di istituzione di un organismo intersettoriale per il “controllo analogo” del servizio R.S.U.;<br />
degli atti presupposti, connessi e conseguenti; <br />
nonché per il risarcimento del danno emergente, per lucro cessante e per perdita di chances, causato dalla condotta del Comune di Anzio, in forma specifica ovvero per equivalente, nella misura del 10 % del prezzo che sarebbe stato concordato, cioè € 279.919,63, salvo maggior misura risultante nel corso del giudizio, ovvero da quantificarsi, anche ai sensi dell’art. 35, II c., del D. Lgs. n. 80 del 1998;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città di Anzio e della Volsca Ambiente s.p.a;<br />
Visti i motivi aggiunti al ricorso;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte  a sostegno delle proprie difese;<br />
Visto il decreto presidenziale 1 aprile 2006, n. 1971;<br />
Vista la propria ordinanza 15/16 maggio 2006, n. 2843;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 4.12.2006, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i  procuratori  delle  parti  comparsi come da verbale d&#8217;udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso notificato il 29.3.2006, depositato il 30.3.2006, la C.I.C. &#8211; Clin Industrie Città s.p.a. (premesso che, a seguito di aggiudicazione della gara indetta dal Comune di Anzio per lo svolgimento del servizio di R.S.U., ha svolto lo stesso per cinque anni dal 4.10.2000, con successiva proroga fino al 4.4.2006) ha impugnato a nota del 27.3.2006, n. 15015, del Dirigente U.O. Ambiente e del Direttore dei Lavori della Città di Anzio, di comunicazione della cessazione dal servizio di Nettezza urbana e connessi dal 3.4.2006, e di affidamento del servizio stesso, a far data dal giorno successivo, alla Volsca Ambiente s.p.a. (in via diretta e senza alcun procedimento ad evidenza pubblica);  ha inoltre impugnato la deliberazione del C. C. di Anzio n. 7 del 13.3.2006, recante atti di indirizzo e relativo affidamento in house dei servizi R.S.U., gli atti di affidamento del servizio alla Volsca Ambiente s.p.a. e quelli di istituzione e di partecipazione alla società mista, anche mediante acquisizione di partecipazioni azionarie.<br />
A sostegno del gravame è stato dedotto il seguente, complesso, motivo:<br />
1.- Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 30, 42 e 113 del T.U.E.L.), violazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione e del principio del buon andamento della P.A., nonché della Direttiva 18/04/CE e degli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE del Trattato CE. Eccesso di potere per incompetenza, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà.<br />
L’affidamento diretto alla Volsca Ambiente s.p.a. del servizio di cui trattasi è illegittimo sia perché non è provata la partecipazione del Comune di Anzio al capitale della società, sia perché, comunque, la partecipazione al capitale sociale non deve essere simbolica, ma tale da comportare la possibilità per il Comune, nel cui ambito deve svolgersi il servizio, di effettuare un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, sia perché la società deve inoltre realizzare la parte più importante della propria attività con l’ente pubblico che la controlla (il che nel caso che occupa non sussisterebbe).<br />
Il Consiglio comunale ha operato la scelta della società con cui operare violando le regole sulla competenza di cui all’art. 42 del T.U.E.L. ed omettendo adempimenti tecnici ed istruttori.<br />
Con decreto presidenziale 1 aprile 2006 n. 1971 è stata respinta la istanza di adozione di misure cautelari urgenti.<br />
Con atto depositato il 24.4.2006 si è costituito in giudizio il Comune di Anzio, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse della ricorrente (essendo cessata dal servizio per scadenza della proroga) e che erroneamente la controinteressata è stata definita in ricorso società mista; nel merito ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione. <br />
Con atto depositato il 24.4.2006 si è costituita in giudizio la Volsca Ambiente s.p.a., che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e di legittimazione passiva della ricorrente (perché scaduta dal servizio al proroga del quale era titolare), nonché ha dedotto la infondatezza del ricorso (soprattutto perché, anche se il Comune è titolare solo dell’1% del capitale, ha un consigliere di amministrazione ed ha istituito un organo al fine di esercitare un controllo “analogo” sulla società), concludendo per la reiezione.<br />
Con motivi aggiunti notificati il 22.4.2006 e depositati il 6.5.2006, la ricorrente ha impugnato la deliberazione del C.C. di Anzio n. 14 del 3.4.2006 (di adesione alla Volsca Ambiente s.p.a.) e la deliberazione della G.C. di detto Comune n. 65 del 3.4.2006 (di istituzione di un organismo intersettoriale per il “controllo analogo” del servizio R.S.U.); inoltre ha chiesto il risarcimento del danno emergente, per lucro cessante e per perdita di chances, causato dalla condotta del Comune di Anzio, in forma specifica ovvero per equivalente, nella misura del 10 % del prezzo che sarebbe stato concordato, cioè € 279.919,63, salvo maggior misura risultante nel corso del giudizio, ovvero da quantificarsi, anche ai sensi dell’art. 35, II c., del D. Lgs. n. 80 del 1998.<br />
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:<br />
1.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 113 del T.U.E.L., del D. Lgs. n. 157 del 1995 e della Direttiva 2004/18/CE; eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà, illogicità manifesta e sviamento di potere. <br />
Il preannunciato organismo di controllo è competente sulle modalità di gestione del servizio, ma non costituisce un raccordo interorganico con la società, che è retta da un Consiglio di amministrazione espresso dalla maggioranza del capitale sociale, controllato dal socio di maggioranza; l’affidamento a detta società è avvenuto senza sottoscrizione della carta dei servizi.<br />
2.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 42, 49 e 113 del T.U.E.L., nonché violazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione e del principio di buon andamento della P.A.. Incompetenza, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà. Violazione della Direttiva 18/04/CE e degli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE del Trattato CE.<br />
Gli ulteriori atti emanati dal Comune confermano la illegittimità della delibera n. 7 del 2006, che non è un mero atto di indirizzo ma contiene gli elementi per la scelta di un soggetto specifico, e sono affetti da carenze istruttorie, in particolare sulle capacità tecniche e gestorie del nuovo gestore.<br />
Con memoria depositata il 14.5.2006 la società controinteressata ha dedotto la infondatezza dei motivi aggiunti (in particolare perché la attribuzione al comune di Anzio dell’1 % del capitale sociale è provvisoria, atteso che in seguito la partecipazione azionaria sarebbe divenuta consona al servizio da espletare e perché lo statuto è in corso di modifica, con previsione sia della circostanza che il Consiglio avrebbe dovuto in futuro tener conto degli atti di indirizzo emanati dai singoli enti pubblici che siano soci/clienti e sia del fatto che il piano operativo annuale di gestione dei servizi avrebbe dovuto tener conto degli indirizzi di politica ambientale dei Comuni) e della richiesta di risarcimento danni (potendo la ricorrente al più far riferimento alla perdita di chance per la perdita della speranza di partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica), concludendo per la reiezione.<br />
Con memoria depositata il 14.5.2006 il Costituito Comune ha dedotto la infondatezza dei motivi aggiunti e della richiesta di risarcimento del danno (in particolare perché è scaduta l’unica ed ammissibile proroga del servizio ex art. 6, II c., della L. n. 537 del 1993), concludendo per la reiezione.<br />
Con ordinanza 15/16 maggio 2006 n. 2843 il Tribunale ha respinto la istanza di emanazione di misure cautelari.<br />
Con memoria depositata il 21.11.2006 la controinteressata ha ribadito tesi e richieste.<br />
Con memoria depositata il 23.11.2006 parte ricorrente ha ribadito tesi e richieste.<br />
Alla pubblica udienza del 4.12.2006 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1.- Con il ricorso in esame  una società che, a seguito di aggiudicazione della gara indetta dal Comune di Anzio per lo svolgimento del servizio di R.S.U., ha svolto lo stesso per cinque anni dal 4.10.2000, con successiva proroga fino al 4.4.2006, ha impugnato la nota del 27.3.2006, n. 15015, del Dirigente U.O. Ambiente e del Direttore dei Lavori della Città di Anzio, di comunicazione della cessazione dal servizio di Nettezza urbana e connessi dal 3.4.2006, e di affidamento del servizio stesso, a far data dal giorno successivo, alla Volsca Ambiente s.p.a. (in via diretta e senza alcun procedimento ad evidenza pubblica);  ha inoltre impugnato la deliberazione del C. C. di Anzio n. 7 del 13.3.2006, recante atti di indirizzo e relativo affidamento in house dei servizi R.S.U., gli atti di affidamento del servizio alla Volsca Ambiente s.p.a. e quelli di istituzione e di partecipazione alla società mista, anche mediante acquisizione di partecipazioni azionarie.<br />
Con successivi motivi aggiunti ha impugnato la deliberazione del C.C. di Anzio n. 14 del 3.4.2006 (di adesione alla Volsca Ambiente s.p.a.) e la deliberazione della G.C. di detto Comune n. 65 del 3.4.2006 (di istituzione di un organismo intersettoriale per il “controllo analogo” del servizio R.S.U.); inoltre ha chiesto il risarcimento del danno emergente, per lucro cessante e per perdita di chances, causato dalla condotta del Comune di Anzio, in forma specifica ovvero per equivalente, nella misura del 10 % del prezzo che sarebbe stato concordato, cioè € 279.919,63, salvo maggior misura risultante nel corso del giudizio, ovvero da quantificarsi, anche ai sensi dell’art. 35, II c., del D. Lgs. n. 80 del 1998.</p>
<p>2.- Innanzi tutto il Collegio deve verificare la fondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalle parti resistenti per carenza di interesse della ricorrente a causa della intervenuta cessazione di essa dal servizio de quo per scadenza della proroga a suo tempo concessale e non ulteriormente prorogabile.<br />
Osserva in proposito il Collegio che l’affidamento diretto ex art. 113, V c., del D.Lgs. n. 267 del 2000 per la gestione di un servizio pubblico locale (nella specie, l&#8217;attività di R.S.U.) non esclude l&#8217;interesse al ricorso di un “imprenditore del settore” che intenda tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una chance per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica, avverso l&#8217;affidamento del servizio controverso, da ritenersi autonomamente lesivo e perciò autonomamente impugnabile, specie ove col ricorso si contesti la legittimità della scelta di assegnare il servizio con il metodo dell&#8217;affidamento diretto (T.A.R. Lazio Latina, 05 maggio 2006, n. 310).<br />
Nel caso in cui si contesti la legittimità della scelta di affidare un servizio con il metodo del c.d. “in house providing”, la legittimazione attiva di parte ricorrente va rinvenuta proprio nella sua connotazione di « imprenditore di settore », che mira a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una chance per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 12 aprile 2006 , n. 1318).<br />
L&#8217;interesse a ricorrere avverso detto provvedimento è, invero, configurabile ex se  e non richiede la dimostrazione che l&#8217;esito della gara da effettuare sarebbe stato sicuramente o probabilmente favorevole al ricorrente, dato che questo ha interesse a veder valutata la propria offerta in sede di gara e, dunque, è portatore di un interesse strumentale all&#8217;annullamento degli atti impugnati ed alla rinnovazione della procedura, da cui deriva una nuova chance di partecipazione e di vittoria.<br />
In conclusione va riconosciuto l&#8217; interesse strumentale a ricorrere in capo a qualsiasi imprenditore del settore e potenziale concorrente, che contesti il modulo organizzativo di affidamento diretto di un servizio pubblico o di individuazione di un partner in società miste, in assenza di gara (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 28 aprile 2005 , n. 527).<br />
Nel caso che occupa parte ricorrente è sicuramente un “imprenditore del settore”, visto che ha svolto il servizio sino alla data del 4.4.2006, e quindi, a prescindere dalla impossibilità di ottenere una ulteriore proroga del servizio già svolto, è titolare, per le considerazioni in precedenza svolte, di interesse strumentale all’annullamento degli atti impugnati. <br />
La eccezione in esame deve quindi essere disattesa.</p>
<p>3.- Con l’unico, complesso, motivo di ricorso sono stati dedotti violazione e falsa applicazione di legge (artt. 30, 42 e 113 del T.U.E.L.), violazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione e del principio del buon andamento della P.A., nonché della Direttiva 18/04/CE e degli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE del Trattato CE; inoltre eccesso di potere per incompetenza, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà. L’affidamento diretto alla Volsca Ambiente s.p.a. del servizio di cui trattasi sarebbe illegittimo, tra l’altro, sia perché non è provata la partecipazione del Comune di Anzio al capitale della società, sia perché, comunque, la partecipazione al capitale sociale non deve essere simbolica, ma tale da comportare la possibilità per il Comune, nel cui ambito deve svolgersi il servizio, di effettuare un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e sia perché la società deve inoltre realizzare la parte più importante della propria attività con l’ente pubblico che la controlla (il che nel caso che occupa non sussisterebbe).<br />
Con il primo dei motivi aggiunti sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dell’art. 113 del T.U.E.L., del D. Lgs. n. 157 del 1995 e della Direttiva 2004/18/CE; inoltre eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà, illogicità manifesta e sviamento di potere. Ciò, tra l’altro, in quanto il preannunciato organismo di controllo che il Comune intenderebbe adibire all’esercizio del controllo analogo sulla società Volsca Ambiente s.p.a. sarebbe competente sulle modalità di gestione del servizio, ma non costituirebbe un raccordo interorganico con la società, che è retta da un Consiglio di amministrazione espresso dalla maggioranza del capitale sociale, controllato dal socio di maggioranza.<br />
3.1.- Osserva in proposito il Collegio che in base all&#8217;art. 113, V c., lett. c), del D. Lgs. n. 267 del 2000, anche la gestione dei servizi di rilevanza economica può essere affidata senza gara “<i>a società a capitale interamente pubblico</i>”, pur se a “<i>a condizione che l&#8217;ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l&#8217;ente o gli enti pubblici che la controllano</i>” (c.d. affidamento “in house providing”). <br />
In caso di servizio gestito col metodo del c.d. “in house providing”, è quindi preliminarmente necessario stabilire con precisione cosa si intenda per controllo analogo.<br />
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la decisione 13 ottobre 2005, nella causa C-458/03 (Parking Brixen GmbH), ha fornito l&#8217;interpretazione, che deve considerarsi autentica, del noto passaggio della sentenza 18 novembre 1999 in causa C-107/98 (Teckal), nel quale, dopo aver affermato l&#8217;obbligatorietà della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente di una fornitura all&#8217;ente pubblico, ha enunciato: &#8220;<i>Può avvenire diversamente solo nel caso in cui, nel contempo, l&#8217;ente locale eserciti su tale soggetto un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e quest&#8217;ultimo realizzi la parte più importante della propria attività, con l&#8217;ente o con gli enti locali detentori</i>.&#8221;.<br />
Le espressioni usate non chiarivano cosa dovesse intendersi per &#8220;controllo analogo&#8221;, anche se offrivano a tal fine alcun indicazioni significative, come l’affermazione che l&#8217;affidatario del servizio era, non un ufficio, ma un soggetto giuridico diverso dall&#8217;ente, e che era consentito a questo soggetto di svolgere una parte, anche se minoritaria, della propria attività a favore di soggetti diversi dall&#8217;ente pubblico, ipotesi inconciliabile con la figura dell&#8217;ufficio. A ciò si aggiunga che il riferimento a &#8220;gli enti locali detentori&#8221;, con cui si chiude l&#8217;ultimo periodo di detta enunciazione, implicava il coinvolgimento di un soggetto il cui capitale era posseduto dall&#8217;ente, o, ancor più significativamente, da più enti pubblici diversi. Infine l&#8217;impiego del concetto di &#8220;controllo&#8221; consentiva di ritenere che la Corte sopra citata all&#8217;epoca si riferisse alle società di capitali, soggetti tipici del diritto commerciale comune, il cui &#8220;controllo&#8221; è normalmente assicurato dal possesso della maggioranza del capitale.<br />
In epoca più recente (sentenza 11 gennaio 2005, in causa C-26/03) la Corte di Giustizia è tornata sul problema del &#8220;controllo analogo&#8221;, per affermare (par. 49): &#8220;&#8230;<i>la partecipazione, anche minoritaria, di una impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche l&#8217;amministrazione aggiudicatrice in questione, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi</i>.&#8221;. Da detta enunciazione si poteva dedurre, con argomentazione a contrario, che il possesso dell&#8217;intero capitale da parte dell’Ente pubblico, consentisse di ravvisare un assetto idoneo all&#8217;esercizio del controllo analogo (in tal senso, Cons St., Sez. V, 22 dicembre 2005 n. 7345). Ciò anche perché la Corte suddetta aveva posto a fondamento della anzidetta proposizione, non l&#8217;insufficienza del possesso del solo pacchetto di maggioranza da parte dell&#8217;ente pubblico ai fini dell&#8217;effettivo controllo sulla società, bensì la disomogeneità tra gli interessi perseguiti dal capitale pubblico e quelli tipici del privato investitore, nonché la lesione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento tra le imprese, in favore di quella chiamata, con capitale minoritario, a far parte della società.<br />
Con la pronuncia Parking Brixen, sopra citata, la Corte di Giustizia ha condotto un ulteriore approfondimento sul tema, pervenendo ad una più puntuale individuazione dei caratteri del controllo che l&#8217;ente deve poter esercitare sulla società affidataria del servizio pubblico (par. 67-69), consistenti sia nella circostanza che il possesso dell&#8217;intero capitale sociale da parte dell&#8217;ente pubblico, pur astrattamente idoneo a garantire il controllo analogo a quello esercitato sui servizi interni, perde tale qualità se lo statuto della società consente che una quota di esso, anche minoritaria, possa essere alienata a terzi, sia nel fatto che, con riferimento al l&#8217;ampiezza dei poteri propri del Consiglio d&#8217;amministrazione secondo la disciplina risultante dallo statuto, se il Consiglio d&#8217;amministrazione &#8220;dispone della facoltà di adottare tutti gli atti ritenuti necessari per il conseguimento dell&#8217;oggetto sociale&#8221;, i poteri attribuiti alla maggioranza dei soci dal diritto societario non sono sufficienti a consentire all&#8217;ente di esercitare un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.<br />
Va inoltre rilevato che tra le “circostanze obiettive” idonee a giustificare il mancato rispetto del principio di trasparenza, il Giudice comunitario, nella sentenza della Corte giustizia CE, 21/07/2005, n. 231, ha ritenuto che non possa essere ricompresa la partecipazione dell&#8217;ente affidante alla società affidataria, qualora tale partecipazione sia di entità tanto modesta da non consentire all&#8217;ente stesso alcun tipo di controllo su di essa. Per quanto riguarda la specificazione di che cosa debba intendersi per controllo la Corte di giustizia ha esplicitato che esso deve essere inteso come un rapporto equivalente ad una relazione di subordinazione gerarchica: ciò, in particolare, si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell&#8217;ente pubblico sull&#8217;ente affidatario del servizio, affinché quest&#8217;ultimo possa essere considerato una longa manus dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice. Solo in questo caso è stato ritenuto essere consentito affidare direttamente la gestione di servizi pubblici senza esperimento delle procedure concorrenziali prescritte dalle disposizioni comunitarie.<br />
Alcune ulteriori indicazioni utili possono essere tratte dalla giurisprudenza più recente della Corte di giustizia (Cfr. C. giust. Ce, sez. V, 27 febbraio 2003, causa C-373/00, Adolf Truley GmbH c. Bestattung Wien GmbH, in Racc., 2003, I, 01931.), secondo la quale si possono ravvisare i canoni di uno stringente controllo di gestione allorché da un lato “<i>le pubbliche autorità verificano non solo i conti annuali dell&#8217;organismo considerato, ma anche la sua amministrazione corrente sotto il profilo dell&#8217;esattezza delle cifre indicate, della regolarità, dell&#8217;economicità, della redditività e della razionalità e, dall&#8217;altro, le stesse autorità sono autorizzate a visitare i locali e gli impianti aziendali del suddetto organismo e a riferire sul risultato di tali verifiche a un ente locale che detenga, tramite un&#8217;altra società, il capitale dell&#8217;organismo di cui trattasi</i>”. <br />
Ulteriori criteri sono stati individuati dalla dottrina al fine di individuare il “controllo analogo” di cui si è detto, quali ad esempio la possibilità per la P.A. di effettuare le verifiche e gli interventi necessari su atti come quelli diretti a delineare le strategie operative della società o quelli più rilevanti per la vita di essa, oppure il potere per la P.A. medesima di accertare il raggiungimento degli obiettivi fissati in tali atti.<br />
Ancora più recentemente, la Corte di giustizia ha addirittura individuato un ulteriore parametro sulla base del quale identificare una fattispecie di «controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi», ossia la necessità dell’assenza nella compagine sociale di qualsiasi socio privato (C. giust. Ce, sez. I, 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle, in Urb. app., 2005, 3, 288). Secondo il Giudice comunitario, infatti, il rapporto che lega una Amministrazione ai propri servizi deve necessariamente avere come obiettivo il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico, mentre la partecipazione di un soggetto privato alla compagine sociale non potrebbe che introdurre al suo interno ulteriori interessi (in particolar modo economici) diversi da quest&#8217;ultimo. Inoltre,, anche se il requisito del “controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi” può sussistere anche laddove il capitale sociale non sia interamente detenuto da enti pubblici, ciò è stato ritenuto possibile purché in concreto i rapporti organizzativi e funzionali tra p.a. ed ente partecipato &#8211; così come emergenti sia dalla legislazione societaria nazionale, sia dall&#8217;atto costitutivo e dallo statuto della società &#8211; consentano alla prima di realizzare gli interessi pubblici che le sono istituzionalmente affidati. <br />
Sulla base del sopra riportato criterio si può convenire con il Giudice comunitario, che, con sentenza della Corte giustizia CE, 21/07/2005, n. 231, ha sostenuto l&#8217;inconfigurabilità di detto controllo in capo ad un ente che abbia una partecipazione al capitale sociale meramente simbolica ((nel caso all’esame della Corte dello 0,97%), risultando invece necessario il possesso di una quota significativa che consenta all&#8217;ente stesso una effettiva influenza sulla gestione della società.<br />
In conclusione, per “controllo analogo” deve intendersi, secondo giurisprudenza condivisa dal Collegio, un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell&#8217;ente pubblico sull&#8217;ente societario (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 12 aprile 2006, n. 1318), che non può sussistere, in particolare, quando la partecipazione dell’Ente pubblico alla società sia meramente simbolica.<br />
3.2.- Nel caso che occupa al momento dell’affidamento diretto del servizio de quo il Comune di Anzio deteneva solo l’1 % del capitale sociale, e la partecipazione non può che ritenersi simbolica, con impossibilità di esercizio di un controllo equivalente a quello di subordinazione gerarchica.<br />
A nulla vale che, come dedotto dalla difesa depositata il 14.5.2006 dalla società controinteressata, l’attribuzione del capitale sociale al Comune di Anzio fosse provvisoria (in vista di un futuro ampliamento di essa a seguito del quale essa sarebbe divenuta consona al servizio da espletare) perché la legittimità del provvedimento impugnato va valutata in base alle circostanze sussistenti al momento della sua adozione.<br />
Medesimi rilievi possono essere effettuati con riferimento alla ulteriore circostanza dedotta in detta difesa (che lo statuto della controinteressata sarebbe in corso di modifica, con previsione che il Consiglio avrebbe dovuto tener conto degli atti di indirizzo emanati dai singoli enti pubblici che siano soci/clienti e che il piano operativo annuale di gestione dei servizi avrebbe dovuto rispettare gli indirizzi di politica ambientale dei Comuni) perché la modifica di certo non sussisteva al momento dell’affidamento diretto in questa sede impugnato.</p>
<p>4.- Quanto alla richiesta di risarcimento del danno emergente, per lucro cessante e per perdita di chances, causato dalla condotta del Comune di Anzio, in forma specifica ovvero per equivalente, considera il Collegio che non è risarcibile il danno da lesione dell&#8217; interesse legittimo quando l&#8217;attribuzione del &#8220;bene della vita&#8221;, consistente nell&#8217; affidamento di un servizio spetti solo al partecipante vittorioso alla procedura concorsuale, atteso che costui ben potrebbe essere soggetto diverso dal ricorrente che abbia ottenuto l&#8217;annullamento del provvedimento di affidamento diretto del servizio (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 18 gennaio 2005 , n. 100).<br />
 L&#8217;annullamento degli atti di gara impugnati soddisfa peraltro l&#8217;interesse strumentale azionato dalla ricorrente e presenta connotati equivalenti ad un risarcimento in forma specifica (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 05 maggio 2006 , n. 39729).<br />
Tanto comporta la impossibilità di accoglimento della richiesta di risarcimento in esame.</p>
<p>5.- Il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, deve essere, pertanto accolto in parte ed i provvedimenti impugnati annullati nei limiti e nei termini sopra indicati. Restano assorbiti gli ulteriori motivi posti a base del ricorso e dei motivi aggiunti.</p>
<p>6.- Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.<br />
Consegue alla soccombenza del Comune di Anzio, ai sensi dell’art. 13, comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, la condanna del Comune stesso alla rifusione alla parte ricorrente del contributo unificato da essa versato, nella misura di € 340,00 (trecentoquaranta/00), come da ricevuta in atti. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione seconda ter &#8211; <b>accoglie in parte</b> il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto, <b>annulla</b> i provvedimenti impugnati nei limiti e nei termini indicati in motivazione.<br />
<b>Spese compensate</b>.<br />
<b>Condanna </b>il Comune di Anzio alla rifusione alla ricorrente del C.U. nella misura di € 340,00 (trecentoquaranta/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 4.12.2006, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-9-1-2007-n-72/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.72</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.4</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-1-2007-n-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-1-2007-n-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-1-2007-n-4/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.4</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore Verri (avv. F. Caracuta) c. Comune di Zollino (avv. G. Russo) sull&#8217;obbligo di astensione dell&#8217;amministratore pubblico Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Amministratore pubblico – Obbligo di astensione – Presupposti In forza dell’art.78, t.u.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-1-2007-n-4/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.4</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-1-2007-n-4/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.4</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore<br /> Verri (avv. F. Caracuta) c. Comune di Zollino (avv. G. Russo)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di astensione dell&#8217;amministratore pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Amministratore pubblico – Obbligo di astensione – Presupposti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In forza dell’art.78, t.u. 18 agosto 2000 n.267, l’amministratore pubblico deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione nei soli casi in cui sussista realmente una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione ed i suoi interessi o comunque allorquando la deliberazione riguardi specificamente tali interessi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sezione di Lecce &#8211; Prima Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></b>Composto dai Signori Magistrati:<br />
Aldo Ravalli	 -Presidente<br />	<br />
Enrico d’Arpe &#8211;	Componente est.<br />	<br />
Ettore Manca &#8211;	Componente <br />	<br />
ha pronunziato la seguente </p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n° 1412/2006 presentato dal</p>
<p>Sig. <b>Verri Giuseppe</b>, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Fernando Caracuta, presso il cui Studio in Lecce, Via Cesare Battisti n° 112, è elettivamente domiciliato,   </p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Zollino</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gabriele Russo, </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	della delibera della Giunta Municipale di Zollino n° 24 del 21 Febbraio 2005, rubricata “Attuazione del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare. Atto di indirizzo”;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti connessi e consequenziali relativi alla procedura di espropriazione avviata a seguito della predetta delibera, ed in particolare: la nota prot. n° 4178 del 22 Luglio 2004; la nota prot. n° 2129 del 14 Aprile 2004; la nota prot. n° 1922 del 21 Aprile 2005; la nota prot. n° 779 del 14 Febbraio 2006; l’avviso di esecuzione di esproprio prot. n° 4025 del 25 Luglio 2006, con l’allegato decreto di esproprio n° 1 del 21 Luglio 2006.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Zollino;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato alla pubblica udienza del 20 Dicembre 2006 il Relatore Cons. Dr. Enrico d&#8217;Arpe; e uditi, altresì, l’Avvocatessa Tarantino, in sostituzione dell&#8217;Avv. Fernando Caracuta, per il ricorrente e l&#8217;Avv. Gabriele Russo per l&#8217;Amministrazione Comunale resistente. <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il ricorrente – proprietario di un terreno sito in Zollino (distinto in catasto al fol. 5 p.lle 489 e 491) – espone:<br />
&#8211;	che, in data 19 Settembre 2003, riceveva dal Comune resistente la comunicazione di avvio del procedimento inerente il Piano urbanistico esecutivo per l’Edilizia Economica e Popolare implicante la dichiarazione di pubblica utilità del predetto terreno di sua proprietà;<br />	<br />
&#8211;	che, con nota di comunicazione del 14 Aprile 2004, il Comune di Zollino trasmetteva all’odierno ricorrente la deliberazione consiliare n° 11 del 26 Marzo 2004, recante approvazione definitiva del P.E.E.P. (in variante al P.R.G. allora vigente);<br />	<br />
&#8211;	che, in data 19 Aprile 2004, il Sig. Chiga Giuseppe (proprietario ed utilizzatore del terreno distinto in catasto al fol. 5 p.lle 626-628, anch’esso oggetto di esproprio in forza del P.E.E.P.) inviava al Comune di Zollino una lettera raccomandata con la quale esprimeva la riserva di agire nelle competenti sedi, in quanto l’esecuzione della procedura di esproprio, in attuazione del suddetto P.E.E.P., avrebbe arrecato gravissimi danni all’attività aziendale che lo stesso Chiga esercitava sul detto terreno;<br />	<br />
&#8211;	che, nel mese di maggio del 2004, il Sig. Chiga Giuseppe è stato eletto Consigliere Comunale di Zollino e, successivamente, nominato Assessore all’Urbanistica ed ai Lavori Pubblici;<br />	<br />
&#8211;	che, con deliberazione n° 19 del 29 Aprile 2004, il Consiglio Comunale di Zollino stabiliva il prezzo di cessione dei lotti (ricompresi nel P.E.E.P.) in diritto di proprietà (in base alla volumetria sugli stessi edificabile) nella misura di € 42,43, approvava il Regolamento per l’assegnazione dei lotti per l’edilizia economica e popolare ed approvava lo schema di convenzione redatto ai sensi dell’art. 35 della Legge n° 865/1971;<br />	<br />
&#8211;	che il giorno 22 Luglio 2004 il Comune resistente notificava al ricorrente l’elenco dei beni da espropriare per l’attuazione del P.E.E.P. (ai sensi dell’art. 20 primo comma del D.P.R. 8 Giugno 2001 n° 327);<br />	<br />
&#8211;	che, con lettera del 30 Agosto 2004, egli invitava il Comune di Zollino a riconsiderare la stima dell’immobile di sua proprietà;<br />	<br />
&#8211;	che, in data 20 Settembre 2004, il Comune resistente gli inviava una proposta di cessione gratuita dei terreni inclusi nel P.E.E.P. (in attuazione del Regolamento Comunale vigente in materia);<br />	<br />
&#8211;	che, con determinazioni dirigenziali n° 312 del 22 Dicembre 2004 e n° 440 del 23 Dicembre 2004, il Comune di Zollino approvava la relazione di stima con la quale era stato fissato il valore venale necessario per la quantificazione delle indennità provvisorie di esproprio (che venivano contestualmente determinate);<br />	<br />
&#8211;	che tali determinazioni non sono state notificate all’odierno ricorrente nelle forme degli atti processuali civili;<br />	<br />
&#8211;	che, con deliberazione della Giunta Municipale n° 24 del 21 Febbraio 2005, il Comune di Zollino decideva di dare attuazione solo parziale al P.E.E.P. e procedeva, quindi, alla espropriazione soltanto di alcune delle particelle ricomprese nel predetto piano urbanistico esecutivo, tra cui quelle di proprietà Verri;<br />	<br />
&#8211;	che tale delibera giuntale era adottata con la partecipazione anche dell’Assessore Chiga Giuseppe, pur essendo quest’ultimo proprietario ed utilizzatore delle particelle 626-628 non inserite nel piano di esproprio immediato;<br />	<br />
&#8211;	che, con nota dirigenziale prot. n° 1922 del 21 Aprile 2005, il Comune di Zollino gli comunicava che, in caso di cessione volontaria, l’indennità di espropriazione definitiva corrispondeva all’importo di € 17.906,70;<br />	<br />
&#8211;	che, con nota dirigenziale prot. n° 779 del 14 Febbraio 2006, il Comune resistente lo invitava a comunicare (nel termine di 20 giorni) l’intenzione o meno di avvalersi del procedimento di determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n° 327/2001;<br />	<br />
&#8211;	che, da ultimo (nel mese di Agosto 2006), il Comune di Zollino gli notificava, a mezzo del messo comunale, il decreto di esproprio n° 1 del 21 Luglio 2006, unitamente all’avviso di esecuzione del decreto medesimo.<br />	<br />
Il ricorrente, ritenendo nulli e comunque illegittimi i provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe, li ha impugnati dinanzi all’intestato Tribunale formulando i seguenti motivi di gravame.<br />
1) Violazione e falsa applicazione di legge: art. 78 Decreto Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000 (T.U. degli Enti Locali).<br />
2) Violazione e falsa applicazione di legge: art. 7 Legge n° 241/1990 (partecipazione al procedimento amministrativo); art. 16 quarto comma D.P.R. n° 327 dell’8 Giugno 2001, modificato dal Decreto Lgs. n° 302 del 27 Dicembre 2002 (T.U. sulle espropriazioni).<br />
3) Difetto assoluto di motivazione – Eccesso di potere per illogicità manifesta e per contraddittorietà dell’azione amministrativa.<br />
4) Violazione e falsa applicazione di legge – Difetto assoluto di competenza – Violazione dell’art. 42 Decreto Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000 (T.U. degli Enti Locali).<br />
5) Eccesso di potere per illogicità manifesta – Violazione e falsa applicazione di legge: Testo Unico sulle espropriazioni.<br />
6) Violazione e falsa applicazione di legge: violazione art. 20 quarto comma, art. 21 secondo comma ed art. 23 primo comma lett. g) del Testo Unico in materia di espropriazione.<br />
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della domanda azionata, il ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Zollino, depositando articolate memorie difensive con le quali ha replicato, ampiamente e puntualmente, alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.<br />
Il ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata respinta da questa Sezione con ordinanza n° 1089 del 25 Ottobre 2006.<br />
Alla pubblica udienza del 20 Dicembre 2006, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.  <br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Come illustrato in narrativa, il ricorrente – proprietario di un terreno sito in Zollino (distinto in catasto al fol. 5 p.lle 489 e 491) incluso nel P.E.E.P. definitivamente approvato con deliberazione consiliare del Comune resistente n° 11 del 26 Marzo 2004 – impugna la delibera n° 24 del 21 Febbraio 2005 della Giunta Municipale di Zollino rubricata “Attuazione del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare &#8211; Atto di indirizzo”, nonché tutti gli atti connessi e consequenziali relativi alla procedura di espropriazione avviata a seguito di tale delibera e in particolare: la nota del responsabile del procedimento prot. n° 2129 del 14 Aprile 2004 (di comunicazione dell’efficacia della delibera di approvazione del P.E.E.P.); la nota del responsabile del procedimento prot. n° 4178 del 22 Luglio 2004 (di comunicazione dell’elenco dei beni da espropriare per l’attuazione del P.E.E.P.); la nota dirigenziale prot. n° 1922 del 21 Aprile 2005 (recante richiesta di condivisione dell’indennità di espropriazione); la nota dirigenziale prot. n° 779 del 14 Febbraio 2006 (di invito ad avvalersi del procedimento di determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione); l’avviso di esecuzione di esproprio prot. n° 4025 del 25 Luglio 2006 (recante preavviso di immissione in possesso degli immobili ablati per la data del 12 Settembre 2006); il decreto definitivo di esproprio n° 1 del 21 Luglio 2006 (di mq. 2.198 delle predette particelle di terreno di proprietà del ricorrente).<br />
In via preliminare, il Collegio ritiene possibile prescindere dall’esame delle articolate eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalla difesa del Comune resistente, poiché il ricorso è manifestamente infondato nel merito e va respinto.<br />
In ordine logico, il Tribunale osserva – innanzitutto – che è priva di pregio giuridico la censura formulata con il terzo motivo di ricorso.<br />
Infatti – sottolineato che con la delibera consiliare n° 19 del 29 Aprile 2004 il Comune di Zollino ha approvato (in conformità all’art. 38 della Legge 22 Ottobre 1971 n° 865 e ss.mm.) un apposito Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.), al fine di procedere all’attuazione del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) approvato con la precedente deliberazione n° 11/2004, indicando quale estensione delle aree di cui si prevedeva l’utilizzazione l’intero P.E.E.P., stabilendo che tutti i lotti del predetto Piano venissero ceduti agli istanti in diritto di proprietà e di far fronte alle spese occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per gli espropri (essenzialmente) con le somme provenienti dall’assegnazione dei lotti – si rileva che, del tutto coerentemente e razionalmente, la Giunta Municipale di Zollino ha, dapprima (con delibera n° 80 dell’8 Giugno 2004), approvato un bando di concorso contemplante l’assegnazione in diritto di proprietà di tutti i lotti compresi nel P.E.E.P. a cooperative edilizie, imprese costruttrici e privati cittadini che ne avessero fatto istanza e, successivamente (con l’impugnata delibera n° 24 del 21 Febbraio 2005) – preso atto che a seguito della pubblicazione del predetto bando erano pervenute richieste di assegnazione soltanto per 13 lotti – deciso di procedere all’attuazione del P.E.E.P. gradualmente ed in base alle richieste (sino a quel momento) effettivamente pervenute, disponendo l’immediata acquisizione con esproprio (unicamente) delle specifiche particelle dei terreni ricompresi nel P.E.E.P. idonee a consentire l’assegnazione dei 13 lotti richiesti e la realizzazione delle opere urbanizzative a servizio degli stessi.<br />
L’operato della Giunta Municipale di Zollino si pone in linea sia con la portata del P.P.A. (del P.E.E.P.) approvato con la sopra richiamata delibera del Consiglio Comunale n° 19/2004, sia con i dettami della logica e della buona amministrazione, tenuto conto che sarebbe stata, invece, manifestamente irrazionale, la decisione di procedere nell’immediato all’espropriazione di tutte le aree ricomprese nel Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (che, notoriamente, ha efficacia per diciotto anni), nonostante la contingente carenza di istanze di assegnazione per i rimanenti lotti e, dunque, di adeguati mezzi finanziari di copertura di un esproprio generalizzato e totale.<br />
Chiarito ciò, è agevole rilevare la palese infondatezza anche di tutte le altre doglianze prospettate dal ricorrente ed, in primo luogo, di quella con cui si deduce la violazione dell’art. 78 secondo comma del Testo Unico 18 Agosto 2000 n° 267.<br />
Considerato che l’impugnata delibera giuntale n° 24 del 21 Febbraio 2005 ha quale specifico e circoscritto oggetto la decisione di far luogo all’attuazione graduale del P.E.E.P. (giustificata dalle richieste di assegnazione dei lotti concretamente presentate dagli interessati), procedendo – nell’immediato – all’acquisizione, tramite esproprio, delle corrispondenti particelle dei terreni ricompresi nel P.E.E.P. idonee a consentire l’assegnazione dei 13 lotti richiesti e la realizzazione delle opere urbanizzative a servizio degli stessi, non pare al Collegio che, in relazione alla portata di siffatto “decisum”, sia configurabile un conflitto di interessi con l’amministratore proprietario di differenti aree (sia pure inserite nel P.E.E.P. di che trattasi e giammai escluse dal Piano stesso), tale da imporre l’obbligo di astensione previsto dall’art. 78 del Decreto Lgs. n° 267/2000.<br />
Infatti, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato, l’amministratore pubblico (in base al disposto dell’art. 78 del T.U. 18 Agosto 2000 n° 267) deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione nei soli casi in cui sussista realmente una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione ed i suoi interessi o comunque allorquando la deliberazione riguardi specificamente tali interessi (ipotesi che non pare sussistere nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio). <br />
E’ appena il caso, infine, si segnalare che: non esisteva l’obbligo della P.A. di comunicare all’odierno ricorrente (che, peraltro, nulla avrebbe potuto aggiungere, a tutela dei propri diritti, rispetto a quanto già osservato in sede di partecipazione al procedimento urbanistico-ablatorio culminato con l’approvazione del P.E.E.P., avente valore di dichiarazione di pubblica utilità delle aree in esso ricomprese) l’avvio del procedimento di attuazione graduale del Piano stesso (non comportante alcuna modifica del P.E.E.P. approvato nel 2004); l’adozione della contestata delibera n° 24 del 21 Febbraio 2005 rientrava sicuramente nella competenza della giunta comunale (non avendo carattere pianificatorio o programmatico); che nella specie non è stata attivata la procedura espropriativa d’urgenza contemplata dal D.P.R. 8 Giugno 2001 n° 327 e ss.mm.; e che le note dirigenziali impugnate (la gran parte delle quali, peraltro, è priva di carattere provvedimentale) sono state ritualmente comunicate all’odierno ricorrente in conformità a quanto previsto dall’art. 14 primo comma della Legge Regionale Pugliese 22 Febbraio 2005 n° 3 (“Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità”), statuente che “ferma restando la disciplina procedurale recata dal capo IV del D.P.R. n° 327/2001 e successive modifiche, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata A/R, fatto salvo l’obbligo della notifica, al proprietario, del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili”, nel mentre la notificazione del decreto di espropriazione n° 1/2006 effettuata tramite messo comunale, anziché a mezzo ufficiale giudiziario, (in quanto adempimento successivo all’emanazione del provvedimento amministrativo) non potrebbe giammai determinare l’illegittimità dell‘impugnato decreto di esproprio.<br />
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.<br />
Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00 (Duemila/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 20 Dicembre 2006. </p>
<p align=center>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 09 gennaio 2007</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-9-1-2007-n-4/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.4</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.2</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-9-1-2007-n-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-9-1-2007-n-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-9-1-2007-n-2/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.2</a></p>
<p>sulla motivazione della dichiarazione di immediata eseguibilità delle delibere del Consiglio o della Giunta ex art. 134, D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 Pubblica Amministrazione – Atto amministrativo – Dichiarazione di immediata eseguibilità delle delibere del Consiglio o della Giunta – Motivazione – Necessità In virtù dell’art. 134, 4° co., D.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-9-1-2007-n-2/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-9-1-2007-n-2/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.2</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla motivazione della dichiarazione di immediata eseguibilità delle delibere del Consiglio o della Giunta ex art. 134, D. Lgs. 18.8.2000, n. 267</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica Amministrazione – Atto amministrativo – Dichiarazione di immediata eseguibilità delle delibere del Consiglio o della Giunta – Motivazione – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In virtù dell’art. 134, 4° co., D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, la necessità che la dichiarazione di immediata eseguibilità – per motivi di urgenza – di una delibera del Consiglio o della Giunta sia oggetto di un’autonoma votazione, fa sì che tale dichiarazione, pur accedendo alla delibera, non si identifichi con essa. In altri termini, il legislatore non ha ritenuto che la clausola di immediata eseguibilità costituisca un attributo necessario di ogni delibera, ma ha inteso farla dipendere da una scelta discrezionale – basata sul requisito dell’urgenza – dell’amministrazione procedente. Tuttavia, al fine di non trasmodare nell’arbitrio, l’amministrazione non può non esplicitare le ragioni di celerità e necessità che giustificano tale scelta. Pertanto è illegittima una dichiarazione di immediata eseguibilità di una delibera del Consiglio o della Giunta se non reca, quanto alle ragioni di urgenza, alcuna motivazione o se si limita al mero, nonché tautologico, richiamo al già citato art. 134, 4° co.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2004, proposto da: </p>
<p><b>Arata Giovanni</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pier Paolo Iossi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Genova, via Rimassa 70/1; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b><br />
<b>Comune di Camogli</b>, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Daniele Granara, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Genova, via Porta D&#8217;Archi, 10/27-28;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</i></b>dell’atto di diffida all’esercizio dell’attività di agenzia immobiliare nel locale sito in Camogli, via P. Schiaffino 90, nonché della deliberazione di Giunta comunale in data 19 febbraio 2004.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Camogli;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 novembre 2006 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi l’avv. Iossi per il ricorrente e l’avv. Granara per il Comune di Camogli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 9 luglio 2004, e depositato il 30 luglio successivo, Giovanni Arata proponeva impugnazione avverso l’atto in epigrafe, mediante il quale il Comune di Camogli lo aveva diffidato dall’esercitare l’attività di agente immobiliare all’interno del locale situato al piano stradale dello stabile al numero civico 90 della via P. Schiaffino del medesimo Comune, nonché avverso la presupposta delibera di Giunta comunale n. 61 del 19 febbraio 2004, avente ad oggetto l’individuazione dei criteri per la riqualificazione della rete distributiva e la rivitalizzazione dell’area del centro storico cittadino. Il ricorrente, affidate le proprie doglianze a tre motivi in diritto, intimava dinanzi a questo tribunale il Comune di Camogli e concludeva per l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensione incidentale dei relativi effetti.<br />
Con memoria depositata il 25 agosto 2004, si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata, che resisteva al gravame e concludeva per il rigetto delle domande.<br />
In esito all’udienza camerale del 26 agosto 2004, il collegio respingeva l’istanza incidentale di sospensione. Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 23 novembre 2006.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Come accennato in narrativa, l’impugnazione ha per oggetto principale l’atto del 12 maggio 2004, con cui il Comune di Camogli ha diffidato l’odierno ricorrente dal proseguire nell’esercizio dell’attività di intermediazione immobiliare intrapresa a seguito di comunicazione del 24 marzo precedente nei locali siti alla via P. Schiaffino n. 90; tale diffida rinviene il proprio dichiarato presupposto nella delibera di Giunta del 19 febbraio 2004, parimenti impugnata, recante i criteri per la riqualificazione della rete distributiva comunale, e, per quanto rileva ai fini di causa, il divieto di insediamento di nuove agenzie di intermediazione immobiliare collocate al piano stradale nell’area del centro storico, al cui interno ricadrebbe l’agenzia gestita dal ricorrente. <br />
Preliminarmente, il Comune di Camogli eccepisce la tardività del gravame relativo alla sopra menzionata delibera di Giunta, assumendo che il termine per l’impugnazione dovrebbe computarsi dal giorno successivo a quello ultimo della pubblicazione all’Albo pretorio, eseguita il 15 marzo 2004, o, al più tardi, dalla data della comunicazione di avvio del procedimento volto a far cessare l’attività intrapresa dall’interessato, risalente al 30 aprile 2004; alla irricevibilità di tale impugnazione conseguirebbe, evidentemente, l’inammissibilità di quella proposta contro la diffida. <br />
L’eccezione è infondata. Si afferma in giurisprudenza che, qualora le delibere consiliari o della giunta comunale presentino natura di atto generale, programmatico o normativo, esse non assumono carattere immediatamente lesivo e la loro impugnazione è ritualmente proponibile in seguito all&#8217;adozione di atti applicativi, e nel termine che usualmente decorre dalla conoscenza di tali atti, la quale consente di inferire la sicura conoscenza della delibera presupposta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2002, n. 6601). Nel caso in esame, la delibera di Giunta in data 19 febbraio 2004, adottata dal Comune di Camogli nell’esercizio dei poteri di pianificazione commerciale attribuiti alle Regioni ed ai Comuni dal D.Lgs. 114/98, contiene alcune prescrizioni, quali il divieto di insediamento di determinate attività nel perimetro del centro storico cittadino, idonee ad incidere negativamente sulla sfera giuridica dei privati, nel senso di limitarne la libertà d’iniziativa economica; tuttavia, non essendo possibile riferire alla data di pubblicazione della detta delibera (15 marzo 2004) la sussistenza di una posizione differenziata del ricorrente, la cui comunicazione di apertura dell’agenzia immobiliare è posteriore (24 marzo 2004), neppure può configurarsi l’esistenza di un suo interesse all’impugnazione immediata; ed, allo stesso modo, non può ritenersi che sia stata l’apertura dell’agenzia a far sorgere l’interesse e decorrere il termine per l’impugnazione, giacché la lesione suscettibile di tutela ha assunto sembianze attuali solo nel momento in cui il privato, determinatosi ad intraprendere l’attività, ha visto concretizzarsi nei suoi confronti &#8211; “sub specie” di diniego di prosecuzione dell’attività medesima &#8211; gli effetti del divieto sancito dagli atti generali di programmazione. <br />
Venendo al merito del ricorso, con il primo motivo l’Arata denuncia che l’impugnata deliberazione di Giunta sarebbe affetta da violazione dell’art. 3 l. 241/90 in combinato disposto con l’art. 134 ult. co. D.Lgs. 267/00, posto che essa non recherebbe alcuna motivazione in ordine alla presunta necessità dell’urgenza sottesa all’apposizione della clausola di immediata eseguibilità. L’interesse della censura risiede nella circostanza che l’attività del ricorrente, iniziata in pendenza del termine dilatorio di dieci giorni dalla pubblicazione della delibera impugnata, sfuggirebbe all’esecutività di quest’ultima.<br />
Il motivo è fondato. Il quarto comma dell’art. 134 D.Lgs. n. 267/00 prevede che, nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio o della Giunta comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. La dichiarazione d’urgenza, per come configurata dalla norma, accede alla deliberazione principale ma non si identifica con essa, ed è proprio la necessità di una votazione separata a rivelarne l’autonomia sotto il profilo strutturale e funzionale; l’apposizione della clausola di immediata eseguibilità forma dunque oggetto di una facoltà discrezionale dell’organo deliberante, il cui esercizio, per non trasmodare nell’arbitrio, non può non dare conto delle specifiche ragioni di celerità che di volta in volta giustificano la deroga alla regola che subordina l’esecutività delle delibere al decorso di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 cit., co. 3), e questo a maggior ragione dopo che la riforma del Titolo V della Costituzione ha sostanzialmente determinato il venir meno del controllo sugli atti di Comuni e Province. <br />
In altri termini, se il legislatore non ha ritenuto che l’immediata eseguibilità costituisca un attributo necessario delle deliberazioni, ma ha inteso farla dipendere da una scelta dell’amministrazione procedente e dall’autonomo requisito dell’urgenza, risponde ai principi generali affermare che le concrete ragioni della scelta debbano essere comunque esplicitate onde consentirne ai destinatari dell’atto quell’apprezzamento quantomeno estrinseco, che il ricorso ad espressioni tautologiche preclude in radice. Nella specie, la deliberazione di Giunta del 19 febbraio 2004 non reca, quanto alle ragioni d’urgenza, altra indicazione se non il richiamo al sopra citato art. 134 co. 4, incorrendo così nella denunciata omissione motivazionale, senza che occorra approfondire il profilo afferente alla profondità del sindacato giurisdizionale circa i motivi addotti a sostegno della dichiarazione di immediata eseguibilità; né vale in contrario la tesi del Comune resistente, secondo cui dovrebbe parlarsi di urgenza “in re ipsa” in relazione all’approssimarsi della scadenza del termine di efficacia degli indirizzi di programmazione impartiti dalla Regione Liguria con delibera del 27 aprile 1999: sul punto è infatti sufficiente osservare che, essendo stata pubblicata il 15 marzo 2004, anche in mancanza della dichiarazione di immediata eseguibilità la delibera della Giunta di Camogli avrebbe acquistato efficacia ben prima che scadessero i vincoli regionali. <br />
Alla luce delle considerazioni che precedono, la delibera assunta dalla Giunta comunale di Camogli il 19 febbraio 2004 deve essere dichiarata illegittima relativamente alla clausola di immediata eseguibilità; ne discende in via derivata l’illegittimità dell’impugnata diffida del 12 maggio 2004, adottata dall’amministrazione sul presupposto dichiarato dell’immediata efficacia della deliberazione di Giunta. <br />
La ritenuta fondatezza del primo motivo assorbe l’esame delle ulteriori censure articolate dal ricorrente. Sussistono giusti motivi per disporre fra le parti l’integrale compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
accogliendo il ricorso, annulla la delibera assunta dalla Giunta comunale di Camogli il 19 febbraio 2004 relativamente alla clausola di immediata eseguibilità e, per l’effetto, annulla la diffida pronunciata nei confronti del ricorrente in data 12 maggio 2004.<br />
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2006 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Paolo Peruggia, Presidente FF<br />
Luca Morbelli, Consigliere<br />
Pierpaolo Grauso, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 09/01/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-9-1-2007-n-2/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 9/1/2007 n.121</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-9-1-2007-n-121/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-9-1-2007-n-121/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-9-1-2007-n-121/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 9/1/2007 n.121</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Bonomo – P.M. Nardi S.E.R. – Società Energie Rinnovabili s.rl. (avv. Salvatore) c. Ditta Pacitto Michele (avv. Genovese) e Regione Lazio (avv. Stato) riparto fra Giudice Ordinario e Tribunale delle Acque Pubbliche 1. – Giurisdizione e competenza – Giudice Ordinario e Tribunale AA.PP. – Riparto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-9-1-2007-n-121/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 9/1/2007 n.121</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-9-1-2007-n-121/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 9/1/2007 n.121</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Carbone –<i> Rel</i>. Bonomo – P.M. Nardi<br /> S.E.R. – Società Energie Rinnovabili s.rl. (avv. Salvatore) c. Ditta Pacitto Michele (avv. Genovese) e Regione Lazio (avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>riparto fra Giudice Ordinario e Tribunale delle Acque Pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Giudice Ordinario e Tribunale AA.PP. – Riparto di competenza (e non di giurisdizione)- Ricorso per regolamento di giurisdizione – Inammissibilità.</p>
<p>2. – Giustizia Civile – Ricorso per regolamento di giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ. – Esperibilità – Termine – Introitamento a decisione della causa – Fattispecie.</p>
<p>3. Giustizia civile &#8211; Ricorso per regolamento di competenza – Statuizione declinatoria della competenza – Impugnazione – Assenza – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.- Fra il Giudice Ordinario e il Tribunale delle AA.PP. esiste un riparto per competenza e non per giurisdizione con il che risulta inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione.</p>
<p>2. A pena di inammissibilità il termine ultimo per la proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione deve collocarsi nell’ultimo momento antecedente l’introitamento della causa a decisione (nel caso di specie il ricorso era stato esperito dopo la precisazione delle conclusioni).</p>
<p>3. – Quando sia intervenuta statuizione declinatoria della competenza e la stessa non sia stata impugnata, il successivo ricorso per regolamento è inammissibile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/9302_9302.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-9-1-2007-n-121/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 9/1/2007 n.121</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 9/1/2007 n.123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-9-1-2007-n-123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-9-1-2007-n-123/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-9-1-2007-n-123/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 9/1/2007 n.123</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Botta – P.M. Martone Mariotti Costruzioni s.r.l. (avv. Cinelli) c. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (avv. Correra, Coretti) contributi SSN: giurisdizione del Giudice Tributario 1. – Giustizia civile – Regolamento di giurisdizione – Eccezione sul punto del convenuto – Necessità – Non sussiste – Iniziativa dell’attore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-9-1-2007-n-123/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 9/1/2007 n.123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-9-1-2007-n-123/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 9/1/2007 n.123</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres</i>. Carbone – <i>Rel.</i> Botta – P.M. Martone Mariotti Costruzioni s.r.l. (avv. Cinelli) c. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (avv. Correra, Coretti)</span></p>
<hr />
<p>contributi SSN: giurisdizione del Giudice Tributario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia civile – Regolamento di giurisdizione – Eccezione sul punto del convenuto – Necessità – Non sussiste – Iniziativa dell’attore – Ammissibilità – Condizioni – Ragionevoli dubbi.</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Contributi per Servizio Sanitario Nazionale e relative sanzioni – Cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo – Impugnazione – Giurisdizione del Giudice Tributario &#8211; Fattispecie.</p>
<p>3. – Giurisdizione e competenza – Contributo per Servizio Sanitario Nazionale – Natura – Tributo – Questione di legittimità costituzionale ex artt. 25 e 102 Cost. – Manifesta infondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &#8211; In presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla giurisdizione, l’istanza di regolamento preventivo può essere proposta anche dall’attore nel giudizio di merito indipendentemente da eccezioni sul punto da parte del convenuto.<br />
2.- Spetta al Giudice Tributario conoscere la controversia in ordine all’impugnazione di cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di contributi per il Servizio Sanitario Nazionale e relative sanzioni (nel caso di specie la domanda è stata proposta dopo l’entrata in vigore dell’attuale versione dell’art. 2 del d.lgs. 546/1992 s.m.i.)<br />
3. – Il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale ha natura di tributo, con il che risulta manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 25 e 102 Cost. per ritenuto superamento del “limite di non snaturare le materie attribuite alla competenza del Giudice tributario”,</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/9303_9303.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-9-1-2007-n-123/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 9/1/2007 n.123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
