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	<title>8/9/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/9/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.906</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-906/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-906/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.906</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento dell&#8217;Ufficio della Motorizzazione Civile con il quale si dispone la revisione della patente di guida del ricorrente, il quale avrebbe posto in essere un comportamento tale da porre in dubbio la persistenza dei requisiti di idoneità prescritti per il possesso della patente di guida (alla guida</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-906/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.906</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-906/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.906</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento dell&#8217;Ufficio della Motorizzazione Civile con il quale si dispone la revisione della patente di guida del ricorrente, il quale avrebbe posto in essere un comportamento tale da porre in dubbio la persistenza dei requisiti di idoneità prescritti per il possesso della patente di guida (alla guida di un&#8217;autovettura, coinvolto in un incidente stradale, si sarebbe allontanato senza prestare soccorso ai feriti).Considerato che il ricorso presenta profili idonei ad una ragionevole previsione di accoglimento, in quanto dalla documentazione depositata in giudizio non emerge un quadro che comporti il sicuro coinvolgimento del ricorrente nel sinistro, avvenuto non in presenza di agenti di PG ma di un solo testimone, che peraltro non ha riconosciuto il ricorrente allorché è stata a lui mostrata fotografia del medesimo, unitamente ad altre due, presso il Comando di P.M. di Viareggio in data 8 ottobre 2010; Considerato che il ricorrente risulterebbe riconosciuto, ma in forma dubitativa, solo dalla parte lesa, di cui, però, è da valutare comunque l’attendibilità del ricordo, date le lesioni riportate riguardanti anche trauma cranico, ferma restando la sua dichiarazione in data 7 ottobre 2010 presso il medesimo Comando, in seguito alla presentazione di fotografia, secondo cui egli “credeva di poter individuare” il ricorrente; Considerato che l’Amministrazione avrebbe dovuto approfondire l’istruttoria, tenuto conto di quanto ora riportato e dell’ulteriore dichiarazione del testimone &#8211; secondo cui il conducente che aveva causato il sinistro aveva i capelli “biondi gialli”, mentre il ricorrente risulta avere i capelli scuri, come da relazione della Polizia Municipale suddetta dell’1 novembre 2010 &#8211; o attendere l’esito penale, in presenza della dichiarazione del ricorrente, neanche intestatario della vettura coinvolta nel sinistro, di essere estraneo e di mancato riconoscimento da parte dell’unico testimone; Considerato sussistente il pregiudizio dedotto, in relazione alla necessità per il ricorrente di doversi sottoporre a nuovo esame di idoneità. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00906/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01199/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1199 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Andrea Adami</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessio Celli, con domicilio eletto presso l’avv. Patrizia Scarpi in Firenze, via Lamarmora, 55;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del Ministro p.t., e <b>Ufficio della Motorizzazione Civile di Lucca</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento n. 2388/RS del 31.01.2011 dell&#8217;Ufficio della Motorizzazione Civile di Lucca &#8211; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Direzione Generale Territoriale Centro Nord. Uff. Lucca, notificato in data 15.05.2011, con il quale si disponeva la revisione della patente di guida del sig. Adami, in quanto il ricorrente avrebbe posto in essere un comportamento tale da porre in dubbio la persistenza dei requisiti di idoneità prescritti per il possesso della patente di guida.	</p>
<p>In particolare il sig. Adami, alla guida di un&#8217;autovettura, sarebbe stato coinvolto in un incidente stradale e si sarebbe allontanato senza prestare soccorso ai feriti.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto il decreto cautelare presidenziale di questa Sezione n. 691/2011 del 16 giugno 2011;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Lucca, con la relativa documentazione;<br />	<br />
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria di questa Sezione n. 733/2011 del 6 luglio 2011, ottemperata il 19 luglio 2011;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del 6 settembre 2011 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, al sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso presenta profili idonei ad una ragionevole previsione di accoglimento, in quanto dalla documentazione depositata in giudizio non emerge un quadro che comporti il sicuro coinvolgimento del ricorrente nel sinistro, avvenuto non in presenza di agenti di PG ma di un solo testimone, che peraltro non ha riconosciuto il ricorrente allorché è stata a lui mostrata fotografia del medesimo, unitamente ad altre due, presso il Comando di P.M. di Viareggio in data 8 ottobre 2010;<br />	<br />
Considerato che il ricorrente risulterebbe riconosciuto, ma in forma dubitativa, solo dalla parte lesa, di cui, però, è da valutare comunque l’attendibilità del ricordo, date le lesioni riportate riguardanti anche trauma cranico, ferma restando la sua dichiarazione in data 7 ottobre 2010 presso il medesimo Comando, in seguito alla presentazione di fotografia, secondo cui egli “credeva di poter individuare” il ricorrente;<br />	<br />
Considerato che l’Amministrazione avrebbe dovuto approfondire l’istruttoria, tenuto conto di quanto ora riportato e dell’ulteriore dichiarazione del testimone &#8211; secondo cui il conducente che aveva causato il sinistro aveva i capelli “biondi gialli”, mentre il ricorrente risulta avere i capelli scuri, come da relazione della Polizia Municipale suddetta dell’1 novembre 2010 &#8211; o attendere l’esito penale, in presenza della dichiarazione del ricorrente, neanche intestatario della vettura coinvolta nel sinistro, di essere estraneo e di mancato riconoscimento da parte dell’unico testimone;<br />	<br />
Considerato sussistente il pregiudizio dedotto, in relazione alla necessità per il ricorrente di doversi sottoporre a nuovo esame di idoneità,<br />	<br />
Considerato che le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare e, per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 4 dicembre 2012.	</p>
<p>Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 6 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quarta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quarta-sezione-sentenza-8-9-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quarta-sezione-sentenza-8-9-2011-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quarta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2011 n.0</a></p>
<p>Pres. Bonichot &#8211; Est. Bay Larsen sui presupposti per l&#8217;adozione da parte degli Stati membri di misure di emergenza per sospendere l&#8217;immissione in commercio di OGM autorizzata in precedenza dall&#8217;Ue 1. Ambiente e territorio – OGM – Immissione in commercio – Autorizzazione Ue &#8211; Sospensione &#8211; Misure di emergenza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quarta-sezione-sentenza-8-9-2011-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quarta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quarta-sezione-sentenza-8-9-2011-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quarta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bonichot &#8211;  Est. Bay Larsen</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per l&#8217;adozione da parte degli Stati membri di misure di emergenza per sospendere l&#8217;immissione in commercio di OGM autorizzata in precedenza dall&#8217;Ue</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Ambiente e territorio – OGM – Immissione in commercio – Autorizzazione Ue &#8211;  Sospensione &#8211; Misure di emergenza – Stati membri &#8211; Adozione &#8211; Ammissibilità – Condizioni – Rischio scientificamente provato.</p>
<p>2.	Ambiente e territorio – OGM &#8211; Immissione in commercio – Autorizzazione Ue – Sospensione &#8211; Misure di emergenza – Stati membri &#8211; Adozione &#8211; Competenza del giudice nazionale – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	E’ legittima l’adozione da parte degli Stati membri  dell’Ue di misure di emergenza per sospendere o far cessare l’immissione in commercio di organismi geneticamente modificati la cui vendita sia stata in precedenza autorizzata ai sensi del Regolamento n. 1829/2003. Tali misure possono essere adottate soltanto in presenza di fondati motivi di rischio per l’ambiente e la salute scientificamente provati ed individuati sulla base di informazioni rese disponibili dopo l’autorizzazione. </p>
<p>2.	La valutazione sulla legittimità delle misure di emergenza adottate dagli Stati membri dell’Ue per la sospensione o la cessazione dell’immissione in commercio di organismi geneticamente modificati la cui vendita sia stata in precedenza autorizzata ai sensi del Regolamento n. 1829/2003 rientra nella competenza dei giudici nazionali, spettando alla Corte di Giustizia soltanto la soluzione di eventuali questioni pregiudiziali sollevate in relazione alla corretta interpretazione della disciplina comunitaria sulla sicurezza alimentare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)<br />	<br />
</b>8 settembre 2011</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nei procedimenti riuniti da C 58/10 a C 68/10,<br />	<br />
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Conseil d’État (Francia), con decisioni 6 novembre 2009 e 28 dicembre 2009, pervenute in cancelleria il 3 febbraio 2010, nei procedimenti</p>
<p><b>Monsanto SAS </b>(cause C 58/10 e C 59/10),<br />	<br />
<b>Monsanto Agriculture France SAS </b>(cause C 58/10 e C 59/10),<br />	<br />
<b>Monsanto International SARL</b> (cause C 58/10 e C 59/10),<br />	<br />
<b>Monsanto Technology LLC </b>(cause C 58/10 e C 59/10),<br />	<br />
<b>Monsanto Europe SA </b>(causa C 59/10),<br />	<br />
<b>Association générale des producteurs de maïs (AGPM) </b>(causa C 60/10),<br />	<br />
<b>Malaprade SCEA e a.</b> (causa C 61/10),<br />	<br />
<b>Pioneer Génétique SARL </b>(causa C 62/10),<br />	<br />
<b>Pioneer Semences SAS </b>(causa C 62/10),<br />	<br />
<b>Union française des semenciers (UFS), </b>già Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (Seproma) (causa C 63/10),<br />	<br />
<b>Caussade Semences SA </b>(causa C 64/10),<br />	<br />
<b>Limagrain Europe SA, </b>già Limagrain Verneuil Holding SA (causa C 65/10),<br />	<br />
<b>Maïsadour Semences SA </b>(causa C 66/10),<br />	<br />
<b>Ragt Semences SA </b>(causa C 67/10),<br />	<br />
<b>Euralis Semences SAS </b>(causa C 68/10),<br />	<br />
<b>Euralis Coop </b>(causa C 68/10)	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministre de l’Agriculture et de la Pêche,</b> <br />	<br />
con l’intervento di:<br />	<br />
<b>Association France Nature Environnement </b>(cause C 59/10 e C 60/10),<br />	<br />
<b>Confédération paysanne </b>(causa C 60/10),<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>LA CORTE (Quarta Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dal sig. L. Bay Larsen (relatore), dalle sig.re C. Toader, A. Prechal e dal sig. E. Jaraši&#363;nas, giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig. P. Mengozzi<br />	<br />
cancelliere: sig.ra R. &#350;ere&#351;, amministratore<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 febbraio 2011,<br />	<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />	<br />
– per la Monsanto SAS, la Monsanto Agriculture Francia SAS, la Monsanto International SARL, la Monsanto Technology LLC e la Monsanto Europe SA, dagli avv.ti R. Saint-Esteben, C.-L. Vier, M. Pittie, P. Honoré e C. Vexliard, avocats;<br />	<br />
– per l’Association générale des producteurs de maïs (AGPM) e a., dagli avv.ti M. Le Prat e L. Verdier, avocats;<br />	<br />
– per la Pioneer Génétique SARL, la Pioneer Semences SAS, l’Union française des semenciers (UFS), già Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (Seproma), la Caussade Semences SA, la Limagrain Europe SA, la Maïsadour Semences SA, la Ragt Semences SA, la Euralis Semences SAS e la Euralis Coop, dagli avv.ti A. Monod e B. Colin, avocats; <br />	<br />
– per la Confédération paysanne, dall’avv. H. Bras, avocat;<br />	<br />
– per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e S. Menez, nonché dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;<br />	<br />
– per il governo ellenico, dal sig. I. Chalkias e dalla sig.ra S. Papaïoannou, in qualità di agenti;<br />	<br />
– per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;<br />	<br />
– per il governo polacco, dal sig. B. Majczyna e dalla sig.ra J. Sawicka, in qualità di agenti;<br />	<br />
– per la Commissione europea, dalla sig.ra L. Pignataro-Nolin, dal sig. M. Van Hoof e dal sig. C. Zadra, in qualità di agenti;<br />	<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 marzo 2011,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli artt. 12 e 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1), degli artt. 20 e 34 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1), nonché degli artt. 53 e 54 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).<br />	<br />
2 Le domande in parola sono state presentate nel contesto di undici controversie insorte tra la Monsanto SAS, la Monsanto Agriculture France SAS, la Monsanto International SARL, la Monsanto Technology LLC, la Monsanto Europe SA (in prosieguo, rispettivamente: la «Monsanto», la «Monsanto Agriculture France», la «Monsanto International», la «Monsanto Technology» e la «Monsanto Europe»), nonché vari altri ricorrenti persone fisiche o giuridiche, e il Ministro dell’Agricoltura e della Pesca, con l’intervento dell’associazione France Nature Environnement e della Confédération paysanne, in merito alla legittimità di due misure provvisorie nazionali che hanno, in successione, sospeso la cessione e l’utilizzo di sementi di mais MON 810, organismi geneticamente modificati (in prosieguo: gli «OGM»), e in seguito hanno vietato la coltivazione delle varietà di sementi provenienti dalla linea di mais di cui trattasi.<br />	<br />
<b><br />	<br />
Contesto normativo <br />	<br />
</b><i><br />	<br />
Il diritto dell’Unione <br />	<br />
</i>La direttiva 2001/18<br />	<br />
3 La direttiva 2001/18, modificata dal regolamento n. 1829/2003 e dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1830 (GU L 268, pag. 24; in prosieguo: la «direttiva 2001/18»), disciplina l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM nonché l’immissione nel mercato degli OGM come tali o contenuti in prodotti.<br />	<br />
4 L’art. 34 della direttiva 2001/18 fissa la data della sua trasposizione entro il 17 ottobre 2002. L’art. 36 abroga, alla data del 17 ottobre 2002, la direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15), e dispone che i riferimenti fatti a quest’ultima si intendono fatti alla direttiva 2001/18 secondo la tabella di correlazione contenuta in allegato.<br />	<br />
5 Conformemente ai suoi ‘considerando’ diciottesimo e ventottesimo, la direttiva 2001/18, al pari, precedentemente, della direttiva 90/220, instaura:<br />	<br />
– procedure e criteri armonizzati per la valutazione, caso per caso, dei rischi potenziali derivanti dall’emissione deliberata nell’ambiente di OGM;<br />	<br />
– una procedura comunitaria di autorizzazione per l’immissione sul mercato dei prodotti di cui trattasi, qualora l’uso previsto di questi ultimi comporti l’emissione deliberata dell’organismo o degli organismi nell’ambiente.<br />	<br />
6 Il cinquantesimo e il cinquantunesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/18 recitano:<br />	<br />
«(50) Le autorizzazioni esistenti rilasciate in base alla direttiva [90/220] dovrebbero essere rinnovate al fine di evitare disparità tra le autorizzazioni rilasciate in base a detta direttiva e quelle rilasciate in base alla presente direttiva e di tener pienamente conto delle condizioni relative alle autorizzazioni previste dalla [direttiva 90/220].<br />	<br />
(51) Tale rinnovo richiede un periodo transitorio durante il quale le autorizzazioni rilasciate in base alla [direttiva 90/220] permangono valide».<br />	<br />
7 Le modalità del rinnovo, prima del termine del 17 ottobre 2006, delle autorizzazioni accordate precedentemente al 17 ottobre 2002 in forza della direttiva 90/220 sono disciplinate dall’art. 17 della direttiva 2001/18. Il n. 2 di questa norma elenca i documenti, gli elementi informativi nonché l’eventuale proposta che deve includere la notifica del rinnovo. In applicazione dei nn. 2 e 9 della stessa norma, l’operatore interessato che presenta questa notifica prima del 17 ottobre 2006 può continuare a immettere in commercio gli OGM alle condizioni indicate nell’autorizzazione iniziale in attesa di una decisione finale in esito al rinnovo di quest’ultima.<br />	<br />
8 Gli artt. 20, 21 e 24 della direttiva 2001/18 enunciano specifiche norme dettagliate in materia di monitoraggio, di etichettatura e di informazione del pubblico.<br />	<br />
9 L’art. 23 della stessa direttiva, intitolato «Clausola di salvaguardia», dispone come segue:<br />	<br />
«1. Qualora uno Stato membro, sulla base di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data dell’autorizzazione e che riguardino la valutazione di rischi ambientali o una nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze scientifiche, abbia fondati motivi di ritenere che un OGM come tale o contenuto in un prodotto debitamente notificato e autorizzato per iscritto in base alla presente direttiva rappresenti un rischio per la salute umana o l’ambiente, può temporaneamente limitarne o vietarne l’uso o la vendita sul proprio territorio.<br />	<br />
Lo Stato membro provvede affinché, in caso di grave rischio, siano attuate misure di emergenza, quali la sospensione o la cessazione dell’immissione in commercio, e l’informazione del pubblico.<br />	<br />
Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le azioni adottate a norma del presente articolo e motiva la propria decisione, fornendo un nuovo giudizio sulla valutazione di rischi ambientali, indicando se e come le condizioni poste dall’autorizzazione debbano essere modificate o l’autorizzazione debba essere revocata e, se necessario, le nuove o ulteriori informazioni su cui è basata la decisione.<br />	<br />
2. Una decisione in materia è adottata entro 60 giorni [a livello comunitario]».<br />	<br />
10 L’art. 12 della direttiva in parola, intitolato «Normativa settoriale», enuncia quanto segue:<br />	<br />
«1. Gli articoli da 13 a 24 non si applicano agli OGM come tali o contenuti in prodotti, autorizzati da atti comunitari che prescrivono, da un lato, una valutazione specifica del rischio ambientale specifico effettuata secondo i principi stabiliti nell’allegato II e sulla base delle informazioni di cui all’allegato III, salvi restando gli altri obblighi previsti dai suddetti atti, nonché, dall’altro, obblighi in materia di gestione del rischio etichettatura, eventuale monitoraggio, informazione del pubblico e clausole di salvaguardia almeno equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva.<br />	<br />
(…)<br />	<br />
3. Un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio stabilirà le procedure per garantire che la valutazione del rischio, gli obblighi in materia di gestione del rischio, etichettatura, eventuale monitoraggio, informazione del pubblico e clausola di salvaguardia, siano equivalenti a quelli stabiliti nella presente direttiva. La futura legislazione settoriale basata sulle disposizioni di quel regolamento farà riferimento alla presente direttiva. (…)<br />	<br />
(…)».<br />	<br />
Il regolamento n. 1829/2003<br />	<br />
11 Conformemente al settimo e all’undicesimo ‘considerando’, il regolamento n. 1829/2003, applicabile il 18 aprile 2004 in forza del suo art. 49, prevede una procedura comunitaria di autorizzazione unica, utilizzata, in particolare, per i mangimi che contengono OGM o sono costituiti o prodotti a partire da questi ultimi come materiale di base per la produzione degli alimenti in parola.<br />	<br />
12 Il nono ‘considerando’ del regolamento così enuncia:<br />	<br />
«Le nuove procedure di autorizzazione per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati dovrebbero comprendere i nuovi principi contenuti nella direttiva [2001/18]. Esse inoltre dovrebbero ricorrere al nuovo quadro per la valutazione dei rischi in materia di sicurezza degli alimenti fissato dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare [GU L 31, pag. 1]. In tal modo, gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati dovrebbero essere autorizzati ai fini dell’immissione sul mercato soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile, da effettuarsi sotto la responsabilità dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (“Autorità”), dei rischi che essi eventualmente presentino per la salute umana e animale o per l’ambiente. Detta valutazione scientifica dovrebbe essere seguita da una decisione relativa alla gestione del rischio adottata dalla Comunità, mediante una procedura di regolamentazione che garantisca una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri».<br />	<br />
13 Nel trentatreesimo ‘considerando’ si afferma:<br />	<br />
«Se la domanda riguarda prodotti che contengono OGM o sono costituiti da siffatti organismi, il richiedente dovrebbe poter scegliere tra la possibilità di presentare un’autorizzazione per l’emissione deliberata nell’ambiente già ottenuta a norma della parte C della direttiva [2001/18], salve restando le condizioni stabilite da tale autorizzazione, oppure di chiedere che la valutazione dei rischi ambientali sia effettuata contestualmente alla valutazione della sicurezza ai sensi del presente regolamento. In quest’ultimo caso, è necessario che la valutazione del rischio ambientale rispetti i requisiti di cui alla direttiva [2001/18] e che le autorità nazionali competenti designate a tal fine dagli Stati membri siano consultate dall’Autorità. È altresì opportuno dare a quest’ultima la possibilità di chiedere a una delle suddette autorità competenti di effettuare la valutazione del rischio ambientale. Inoltre, conformemente all’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva [2001/18], l’Autorità prima di concludere la valutazione del rischio ambientale dovrebbe consultare le autorità nazionali competenti designate a norma della suddetta direttiva in tutti i casi riguardanti gli OGM e gli alimenti e/o i mangimi che contengono un OGM o sono costituiti da un siffatto organismo».<br />	<br />
14 Nel trentaquattresimo ‘considerando’ si sottolinea quanto segue:<br />	<br />
«Nel caso di [OGM] da impiegare come sementi o altri materiali di moltiplicazione vegetale che rientrano nel campo d’applicazione del presente regolamento, [l’Autorità europea per la sicurezza alimentare] dovrebbe essere tenuta ad affidare ad un’autorità nazionale competente il compito di valutare i rischi ambientali. Tuttavia le autorizzazioni concesse a norma del presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicate[, in particolare le disposizioni della direttiva del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/53/CE, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193, pag. 1), come modificata dal regolamento n. 1829/2003, che contiene] segnatamente le norme e i criteri per l’ammissione delle varietà e l’accettazione ufficiale nel [catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole] (…)».<br />	<br />
15 L’art. 2, punto 9, del regolamento n. 1829/2003 così dispone:<br />	<br />
«Ai fini del presente regolamento:<br />	<br />
(…)<br />	<br />
9) “[OGM] destinato all’alimentazione degli animali” significa un OGM che può essere utilizzato come mangime o come materiale di base per la produzione di mangimi».<br />	<br />
16 L’art. 15, n. 1, dello stesso regolamento determina nei seguenti termini l’ambito di applicazione della sezione I, intitolata «Autorizzazione e vigilanza», del capo III dedicato ai mangimi geneticamente modificati:<br />	<br />
«La presente sezione si applica:<br />	<br />
a) agli OGM destinati all’alimentazione degli animali;<br />	<br />
b) ai mangimi che contengono o sono costituiti da OGM;<br />	<br />
c) ai mangimi prodotti a partire da OGM».<br />	<br />
17 Gli artt. 17 19 del regolamento n. 1829/2003 disciplinano i presupposti per la concessione delle autorizzazioni iniziali dei mangimi geneticamente modificati.<br />	<br />
18 Più precisamente l’art. 17, n. 5, così dispone:<br />	<br />
«5. In caso di OGM o di mangimi contenenti o costituiti da OGM la domanda è inoltre corredata:<br />	<br />
a) dell’incartamento tecnico completo contenente le informazioni richieste negli allegati III e IV della direttiva [2001/18] e le informazioni e conclusioni sulla valutazione del rischio effettuata conformemente ai principi di cui all’allegato II della direttiva [2001/18] o, se l’immissione in commercio dell’OGM è stata autorizzata a norma della parte C della direttiva [2001/18] [costituita dagli artt. 12 24 di quest’ultima], una copia della decisione di autorizzazione;<br />	<br />
b) un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della direttiva [2001/18], comprendente una proposta relativa al periodo del piano di monitoraggio; tale periodo può essere diverso dal periodo proposto per l’autorizzazione.<br />	<br />
In tal caso, gli articoli da 13 a 24 della direttiva [2001/18] non si applicano».<br />	<br />
19 L’art. 20, intitolato «Status dei prodotti esistenti», prevede quanto segue:<br />	<br />
«1. (&#8230;) i prodotti che rientrano nel campo d’applicazione della presente sezione e che sono stati legalmente immessi sul mercato comunitario prima della data di applicazione del presente regolamento, possono rimanere sul mercato e continuare ad essere utilizzati e lavorati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:<br />	<br />
a) per quanto concerne i prodotti autorizzati in virtù delle direttive [90/220 o 2001/18] (&#8230;), gli operatori responsabili della loro immissione in commercio notificano alla Commissione la data in cui essi sono stati per la prima volta immessi sul mercato comunitario, entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento;<br />	<br />
(…)<br />	<br />
2. La notifica di cui al paragrafo 1 è corredata degli elementi menzionati all’articolo 17, paragrafi 3 e 5 (…).<br />	<br />
(…)<br />	<br />
4. Entro nove anni dalla data in cui i prodotti indicati al paragrafo 1, lettera a), sono stati immessi per la prima volta sul mercato, e comunque non prima di tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, gli operatori responsabili della loro immissione in commercio presentano una domanda conformemente all’articolo 23, che si applica per analogia.<br />	<br />
(…)<br />	<br />
5. I prodotti di cui al paragrafo 1 e i mangimi che li contengono o sono da essi derivati sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, in particolare degli articoli 21, 22 e 34, che si applicano per analogia.<br />	<br />
(…)».<br />	<br />
20 Gli artt. 21, 22, n. 1, 24, 25, 26 nonché 29 enunciano specifiche norme dettagliate in materia di vigilanza, etichettatura e informazione al pubblico.<br />	<br />
21 L’art. 34, intitolato «Misure d’emergenza», dispone:<br />	<br />
«Quando sia manifesto che prodotti autorizzati dal presente regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente (&#8230;), sono adottate misure conformemente alle procedure previste agli articoli 53 e 54 del regolamento [n. 178/2002]».<br />	<br />
Il regolamento n. 178/2002<br />	<br />
22 L’art. 53 del regolamento n. 178/2002, intitolato «Misure urgenti per alimenti e mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo», è così formulato:<br />	<br />
«1. Quando sia manifesto che (..) mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro (…), adotta immediatamente, in funzione della gravità della situazione, una o alcune delle seguenti misure:<br />	<br />
[sospensione dell’immissione sul mercato, sospensione delle importazioni in provenienza da paesi terzi, sospensione dell’utilizzazione dei mangimi in questione, determinazione di condizioni particolari per tali mangimi o qualsiasi altra misura provvisoria adeguata].<br />	<br />
2. Tuttavia, in casi urgenti, la Commissione può adottare in via provvisoria le misure di cui al paragrafo 1, previa consultazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati e dopo averne informato gli altri Stati membri.<br />	<br />
Nel tempo più breve possibile e al più tardi entro dieci giorni lavorativi, le misure adottate sono confermate, modificate, revocate o prorogate secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2. Le motivazioni della decisione della Commissione sono pubblicate quanto prima».<br />	<br />
23 L’art. 54 del medesimo regolamento, intitolato «Altre misure urgenti», recita:<br />	<br />
«1. Qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione circa la necessità di adottare misure urgenti e qualora la Commissione non abbia agito in conformità delle disposizioni dell’articolo 53, lo Stato membro può adottare misure cautelari provvisorie. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.<br />	<br />
2. Entro dieci giorni lavorativi, la Commissione sottopone la questione al [Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali] ai fini della proroga, modificazione od abrogazione delle misure cautelari provvisorie nazionali.<br />	<br />
3. Lo Stato membro può lasciare in vigore le proprie misure cautelari provvisorie fino all’adozione delle misure comunitarie».<br />	<br />
<i><br />	<br />
Il diritto nazionale <br />	<br />
</i>24 L’art. L. 535-2 del codice dell’ambiente francese, in vigore fino al 27 giugno 2008, dispone come segue:<br />	<br />
«I. – Ogniqualvolta lo giustifichi una nuova valutazione dei rischi per la salute o l’ambiente causati dalla presenza di [OGM], l’autorità amministrativa può, a spese del titolare dell’autorizzazione o dei detentori degli [OGM]:<br />	<br />
1° sospendere l’autorizzazione in attesa di ulteriori informazioni e, se del caso, ordinare il ritiro dei prodotti dal mercato o vietarne l’uso;<br />	<br />
2° imporre modifiche alle condizioni di emissione deliberata;<br />	<br />
3° revocare l’autorizzazione;<br />	<br />
4° ordinare la distruzione degli [OGM] e, qualora il titolare dell’autorizzazione o il detentore non ottemperi, procedere alla loro distruzione ex officio.<br />	<br />
II. – Salvi i casi di emergenza, tali misure possono essere attuate solo se il titolare ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni».<br />	<br />
<b><br />	<br />
Cause principali e questioni pregiudiziali </p>
<p></b>25 Con decisione della Commissione 22 aprile 1998, 98/294/CE, concernente l’immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L. Linea MON 810) a norma della direttiva 90/220 (GU L 131, pag. 32), la Commissione, sul fondamento della stessa direttiva 90/220, ha autorizzato l’immissione in commercio del mais MON 810, su richiesta della Monsanto Europe.<br />	<br />
26 In esecuzione dell’art. 1 della decisione in parola e conformemente all’art. 13 della direttiva 90/220, il Ministro dell’Agricoltura e della Pesca, con decreto ministeriale 3 agosto 1998 recante consenso scritto, a norma dell’art. 13, n. 4, della direttiva 90/220, alle decisioni 22 aprile 1998, 98/293/CE e 98/294/CE, concernenti l’immissione in commercio di varietà di granturco geneticamente modificate (Zea mays L. T25 e MON 810) (arrêté du 3 août 1998 portant consentement écrit, au titre de l’article 13, paragraphe 4, de la directive [90/220], des décisions 98/293/CE et 98/294/CE du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifiés (<i>Zea mays</i> L. T25 et MON 810); JORF del 5 agosto 1998, pag. 11985], ha dato il suo consenso scritto a tale immissione sul mercato.<br />	<br />
27 L’11 luglio 2004, la Monsanto Europe ha notificato alla Commissione il mais MON 810, in particolare in applicazione dell’art. 20, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1829/2003, quale «prodotto esistente».<br />	<br />
28 Essa non ha effettuato una notifica all’autorità nazionale competente, prima del 17 ottobre 2006, in forza dell’art. 17, n. 2, della direttiva 2001/18.<br />	<br />
29 Il 4 maggio 2007, la stessa ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione sul mercato del mais MON 810 sulla base dell’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1829/2003.<br />	<br />
30 Con decreto ministeriale 5 dicembre 2007, che ha sospeso la cessione e l’utilizzo di sementi di mais MON 810 (arrêté du 5 décembre 2007 suspendant la cession et l’utilisation des semences de maïs MON 810; JORF del 6 dicembre 2007, pag. 19748), il Ministro dell’Agricoltura e della Pesca, riferendosi senza ulteriori precisazioni al codice rurale e al codice dell’ambiente, ha sospeso sul territorio nazionale la cessione all’utente finale e l’utilizzo di sementi di mais MON 810 fino alla pubblicazione di una legge relativa agli OGM ed entro il 9 febbraio 2008.<br />	<br />
31 Il 6 febbraio 2008, la Monsanto, la Monsanto Agriculture France, la Monsanto International e la Monsanto Technology hanno presentato dinanzi al Conseil d’État un ricorso di annullamento di questo decreto.<br />	<br />
32 Con decreto ministeriale 7 febbraio 2008, che ha sospeso la coltivazione delle varietà di sementi di mais geneticamente modificato (Zea mays L. linea MON 810) [arrêté du 7 février 2008 suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (<i>Zea mays</i> L. lignée MON 810); JORF del 9 febbraio 2008, pag. 2462], il Ministro dell’Agricoltura e della Pesca, invocando l’art. 23 della direttiva 2001/18, il regolamento n. 1829/2003 nonché l’art. L. 535-2 del codice dell’ambiente, ha vietato sul territorio nazionale «[l]a coltivazione, ai fini dell’immissione sul mercato, delle varietà di sementi di mais derivanti dalla varietà di mais geneticamente modificato MON 810» fino a che non si fosse statuito sulla domanda di rinnovo dell’autorizzazione di immissione sul mercato dell’organismo di cui trattasi.<br />	<br />
33 Con decreto ministeriale 13 febbraio 2008, che ha modificato il decreto ministeriale 7 febbraio 2008, volto a sospendere la coltivazione delle varietà di sementi di mais geneticamente modificato (Zea mays L. linea MON 810) [arrêté du 13 février 2008 modifiant l’arrêté du 7 février 2008 suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (<i>Zea mays</i> L. lignée MON 810); JORF del 19 febbraio 2008, pag. 3004], il Ministro dell’Agricoltura e della Pesca ha soppresso i termini «ai fini dell’immissione sul mercato» di cui al decreto 7 febbraio 2008.<br />	<br />
34 Il 12 febbraio 2008, le autorità francesi, notificando quest’ultimo decreto alla Commissione, hanno qualificato quest’ultimo come «misura di emergenza» ai sensi dell’art. 34 del regolamento n. 1829/2003. In questa comunicazione, esse hanno sottolineato la necessità di adottare misure di emergenza dirette a sospendere la coltivazione del mais MON 810 in applicazione del combinato disposto dell’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 nonché degli artt. 53 e 54 del regolamento n. 178/2002.<br />	<br />
35 Il 20 febbraio 2008, notificando alla Commissione il decreto ministeriale 13 febbraio 2008, le autorità francesi hanno indicato che quest’ultimo decreto era stato adottato in applicazione dell’art. 23 della direttiva 2001/18.<br />	<br />
36 Il 20, il 21 e il 25 febbraio 2008, la Monsanto, la Monsanto Agriculture France, la Monsanto International, la Monsanto Technology, la Monsanto Europe nonché vari altri ricorrenti hanno presentato dinanzi al Conseil d’État ricorsi di annullamento del decreto ministeriale 7 febbraio 2008, modificato dal decreto 13 febbraio 2008.<br />	<br />
37 Come osservato dal giudice del rinvio, le parti ricorrenti rilevano che al mais MON 810, che costituisce una linea di mais geneticamente modificato per l’alimentazione degli animali, sono ormai applicabili soltanto le disposizioni del regolamento n. 1829/2003, cosicché il Ministro dell’Agricoltura e della Pesca avrebbe inficiato in termini di incompetenza i decreti impugnati adottando una misura di emergenza rientrante nella competenza della Commissione e, quantomeno, in termini di errore di diritto fondandosi sull’art. 23 della direttiva 2001/18 e sull’art. L. 535-2 del codice dell’ambiente che ne garantisce la trasposizione nell’ordinamento nazionale.<br />	<br />
38 Ciò premesso, il Conseil d’État ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte, in ciascuna delle cause principali, le seguenti questioni pregiudiziali:<br />	<br />
«1) Se, quando un [OGM] che costituisce un alimento per animali è stato immesso in commercio prima della pubblicazione del regolamento [n. 1829/2003] e la relativa autorizzazione è mantenuta in vigore in applicazione delle disposizioni dell’art. 20 di detto regolamento, il prodotto in questione debba essere considerato, in attesa della decisione in merito alla domanda di nuova autorizzazione che deve essere presentata in applicazione di detto regolamento, tra i prodotti menzionati dalle disposizioni dell’art. 12 della direttiva [2001/18] (…) e se, in tal caso, detto [OGM] sia soggetto, per quanto riguarda le misure urgenti che possono essere adottate successivamente alla concessione dell’autorizzazione di immissione in commercio, unicamente all’art. 34 del regolamento [n. 1829/2003] o se, al contrario, siffatte misure possano essere adottate da uno Stato membro sulla base dell’art. 23 della direttiva [2001/18] e delle disposizioni nazionali che ne garantiscono la trasposizione.<br />	<br />
2) Nell’ipotesi in cui le misure urgenti possano intervenire soltanto nel quadro delle disposizioni dell’art. 34 del regolamento [n. 1829/2003], se, e a quali condizioni, le autorità di uno Stato membro possano adottare [misure come quelle di cui al decreto 5 dicembre 2007 (primo ricorso di annullamento) e al decreto 7 febbraio 2008 (dieci altri ricorsi), modificato dal decreto 13 febbraio 2008], a titolo di gestione del rischio cui fa riferimento l’art. 53 del regolamento [n. 178/2002], oppure a titolo di misure cautelari provvisorie che uno Stato membro può adottare sulla base dell’art. 54 del medesimo regolamento.<br />	<br />
3) Nell’ipotesi in cui le autorità di uno Stato membro possano intervenire sulla base dell’art. 23 della direttiva 2001/18/CE o dell’art. 34 del regolamento [n. 1829/2003], o di entrambe queste basi giuridiche, tenendo conto in particolare del principio di precauzione, il ricorso solleva la questione del livello di rigore imposto rispettivamente dalle disposizioni dell’art. 23 della direttiva che subordinano l’attuazione di misure di emergenza quali il divieto temporaneo dell’uso del prodotto alla condizione che lo Stato membro abbia “fondati motivi di ritenere che un OGM (…) rappresenti un rischio per (…) l’ambiente” e da quelle dell’art. 34 del regolamento che subordinano l’intervento di una siffatta misura alla condizione che sia “manifesto che [il] prodott[o] (…) poss[a] comportare un grave rischio per (…) l’ambiente” in materia di identificazione del rischio, di valutazione della sua probabilità e di esame della natura dei suoi effetti».<br />	<br />
<b><br />	<br />
Sulle questioni pregiudiziali </p>
<p></b><i>Osservazioni preliminari <br />	<br />
</i>39 Si deve ricordare che sementi provenienti da linee di mais come quelle di cui alla causa principale rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/53, in forza del combinato disposto dell’art. 1, n. 1, di quest’ultima e dell’art. 2, n. 1, parte A, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1966, 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 1966, n. 125, pag. 2309), modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 26 giugno 2009, 2009/74/CE (GU L 166, pag. 40).<br />	<br />
40 In forza dell’art. 16, n. 1, della direttiva 2002/53, gli Stati membri vigilano affinché, con effetto a partire dalla data di pubblicazione nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, prevista all’art. 17 della stessa direttiva, le sementi delle varietà ammesse in applicazione delle disposizioni della presente direttiva o in base a principi corrispondenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva non siano soggette ad alcuna restrizione di mercato per quanto concerne la varietà, salvo le eccezioni di cui agli artt. 16, n. 2, o 18 della direttiva 2002/53 (v., in tal senso, sentenza 16 luglio 2009, causa C 165/08, Commissione/Polonia, Racc. pag. I 6843, punto 62). <br />	<br />
41 Si deve osservare che lo Stato membro interessato di cui alla causa principale non si è avvalso degli artt. 16, n. 2, o 18 della direttiva 2002/53 al fine di essere autorizzato a vietare le sementi di mais MON 810 alle condizioni enunciate da tali disposizioni.<br />	<br />
42 In tale contesto, le soluzioni fornite alle presenti questioni pregiudiziali non pregiudicano la direttiva 2002/53.<br />	<br />
<i>Sulla prima questione <br />	<br />
</i>43 La prima questione si riferisce alle condizioni in cui una misura di sospensione o di divieto provvisorio può essere adottata da uno Stato membro nei riguardi di un «prodotto esistente» ai sensi dell’art. 20 del regolamento n. 1829/2003, che sia stato autorizzato in forza della direttiva 90/220, direttiva abrogata e sostituita dalla direttiva 2001/18. <br />	<br />
44 Essa pone il problema del fondamento giuridico di una siffatta misura.<br />	<br />
45 Il governo austriaco sostiene che la Monsanto ha notificato il mais MON 810 quale prodotto esistente a fini di un utilizzo in mangimi e alimenti, ma non ai fini di un utilizzo in quanto semente. Dubita, di conseguenza, che il prodotto di cui trattasi possa ancora essere considerato come immesso legalmente sul mercato in quanto semente a partire dalla scadenza del termine di notifica dei prodotti esistenti.<br />	<br />
46 Pertanto, occorre esaminare la questione se l’utilizzo in quanto sementi di OGM notificati sul fondamento dell’art. 20 del regolamento n. 1829/2003 sia disciplinato da tale disposizione.<br />	<br />
47 Il regolamento n. 1829/2003 costituisce un’attuazione dell’art. 12, n. 3, della direttiva 2001/18.<br />	<br />
48 È pacifico che la Monsanto non ha notificato il mais MON 810 in forza dell’art. 17, n. 2, della direttiva 2001/18 prima del termine del 17 ottobre 2006 stabilito da tale articolo.<br />	<br />
49 È altresì indiscusso che la Monsanto ha notificato il mais di cui trattasi sul fondamento dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 1829/2003, in quanto «prodotto esistente» rientrante nella sezione 1 del capo III di tale regolamento.<br />	<br />
50 Dalla formulazione del trentaquattresimo ‘considerando’ nonché, relativamente ai mangimi, degli artt. 16, n. 7, e 18, n. 3, lett. c), dello stesso regolamento emerge che l’utilizzo di OGM in quanto sementi è disciplinato dall’autorizzazione concessa per i suddetti OGM in applicazione del regolamento in parola, fatta salva la direttiva 2002/53.<br />	<br />
51 Per quanto riguarda i prodotti esistenti, si pone pertanto la questione se l’art. 20 del regolamento n. 1829/2003, nella parte in cui prevede, alle condizioni che enuncia, che «i prodotti che rientrano nel campo d’applicazione della [sezione 1] possono rimanere sul mercato e continuare ad essere utilizzati e lavorati», disciplini anche l’utilizzo in quanto sementi di OGM notificati quali prodotti esistenti sul fondamento dello stesso art. 20.<br />	<br />
52 A questo riguardo si deve rammentare che i prodotti notificati sul fondamento dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 1829/2003 devono rientrare nell’ambito di applicazione della sezione 1 del capo III del regolamento in parola e che dall’art. 15, n. 1, di quest’ultimo emerge che tale sezione si applica, in particolare, agli «OGM destinati all’alimentazione degli animali».<br />	<br />
53 Orbene, ai sensi dell’art. 2, punto 9, dello stesso regolamento, con questa espressione si intende, in particolare, un «OGM che può essere utilizzato come (&#8230;) materiale di base per la produzione di mangimi», definizione che può applicarsi a sementi.<br />	<br />
54 Di conseguenza, le sementi di OGM rientrano nella sezione 1 del capo III del regolamento n. 1829/2003. Alle stesse è quindi applicabile, in particolare, l’art. 20, n. 1, di quest’ultimo.<br />	<br />
55 Nei limiti in cui quest’ultima disposizione autorizza l’effettuazione dell’utilizzo dei prodotti che essa disciplina, tale norma è applicabile all’utilizzo in quanto sementi di prodotti che sono stati notificati.<br />	<br />
56 A tale riguardo spetta al giudice nazionale verificare che prodotti quali il mais MON 810, che siano stati autorizzati in particolare in quanto sementi ai fini della coltivazione in applicazione della direttiva 90/220, siano stati effettivamente notificati sulla base dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 1829/2003.<br />	<br />
57 Ai sensi di tali previe considerazioni, la Corte constata che il regolamento n. 1829/2003 contiene gli elementi interpretativi sufficienti per risolvere la prima questione, senza che sia necessaria una specifica interpretazione dell’art. 12 della direttiva 2001/18.<br />	<br />
58 In tale contesto si deve considerare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in circostanze come quelle di cui alle controversie principali, OGM come il mais MON 810, che siano stati autorizzati, in particolare, in quanto sementi a fini di coltivazione in applicazione della direttiva 90/220 e che, alle condizioni enunciate all’art. 20 del regolamento n. 1829/2003, siano stati notificati quali prodotti esistenti, e, successivamente abbiano formato oggetto di una domanda di rinnovo di autorizzazione in corso di esame, possano costituire l’oggetto, da parte di uno Stato membro, di misure di sospensione o di divieto provvisorio dell’utilizzo o dell’immissione in commercio in applicazione dell’art. 23 della direttiva 2001/18, o se siffatte misure possano essere adottate conformemente all’art. 34 del regolamento n. 1829/2003.<br />	<br />
59 A tale riguardo si deve ricordare che l’art. 20, n. 5, del regolamento n. 1829/2003 dispone che «[i] prodotti di cui al paragrafo 1 (&#8230;) sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, in particolare degli articoli 21, 22 e 34, che si applicano per analogia».<br />	<br />
60 Questa formulazione sancisce pertanto esplicitamente l’applicabilità dell’art. 34 del regolamento n. 1829/2003.<br />	<br />
61 Vi si prevede, inoltre, l’applicabilità a un prodotto esistente delle altre disposizioni di quest’ultimo o, in particolare, del suo art. 17, n. 5, che impone, al primo comma, lett. a) e b), che siano forniti vari elementi di informazione relativi ai prodotti di cui trattasi e aggiunge, al secondo comma, che, «[i]n tal caso, gli articoli da 13 a 24 della direttiva [2001/18] non si applicano».<br />	<br />
62 Pertanto, dal combinato disposto degli artt. 20, n. 5, e 17, n. 5, del regolamento n. 1829/2003 risulta che, qualora gli elementi previsti dall’art. 17, n. 5, primo comma, siano forniti a sostegno della notifica di un prodotto esistente, l’art. 23 della direttiva 2001/18 non si applica.<br />	<br />
63 Si deve quindi risolvere la prima questione nel senso che, in circostanze analoghe a quelle di cui alle controversie principali, OGM come il mais MON 810, che siano stati autorizzati, in particolare, in quanto sementi a fini di coltivazione in applicazione della direttiva 90/220, che, alle condizioni enunciate all’art. 20 del regolamento n. 1829/2003, siano stati notificati quali prodotti esistenti e che, successivamente, abbiano formato oggetto di una domanda di rinnovo di autorizzazione in corso di esame non possono costituire l’oggetto, da parte di uno Stato membro, di misure di sospensione o di divieto provvisorio dell’utilizzo o dell’immissione in commercio in applicazione dell’art. 23 della direttiva 2001/18, laddove siffatte misure, per contro, possono essere adottate conformemente all’art. 34 del regolamento n. 1829/2003.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Sulla seconda questione <br />	<br />
</i>64 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 autorizzi uno Stato membro ad adottare misure di emergenza in circostanze come quelle di cui alla causa principale.<br />	<br />
65 I decreti ministeriali 5 dicembre 2007, 7 febbraio 2008 nonché 13 febbraio 2008, che ne ha modificato i termini, sono stati pubblicati nel <i>Journal officiel de la République française, </i>rispettivamente, il 6 dicembre 2007, il 9 febbraio 2008 e il 19 febbraio 2008. Secondo le indicazioni del governo francese, che spetta al giudice nazionale verificare, questi decreti sarebbero stati notificati alla Commissione, rispettivamente, il 9, il 12 e il 20 febbraio 2008.<br />	<br />
66 A tale riguardo si deve constatare che, come risulta dal tenore letterale dell’art. 34 del regolamento n. 1829/2003, tale norma, da un lato, enuncia le condizioni sostanziali in forza delle quali un prodotto autorizzato da tale regolamento o conformemente a quest’ultimo può essere l’oggetto di misure di emergenza e, dall’altro, rinvia, per quanto riguarda le condizioni di adozione di tali misure, alle «procedure previste agli articoli 53 e 54 del regolamento [n. 178/2002]».<br />	<br />
67 Pertanto, l’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 non subordina l’adozione di misure di emergenza alle condizioni sostanziali previste all’art. 53 del regolamento n. 178/2002.<br />	<br />
68 Peraltro, si deve osservare che l’art. 53 del regolamento n. 178/2002 riguarda le misure di emergenza che possono essere adottate dalla Commissione, laddove all’adozione di siffatte misure da parte degli Stati membri è applicabile l’art. 54 del detto regolamento.<br />	<br />
69 Di conseguenza, uno Stato membro che intenda adottare misure di emergenza in forza dell’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 deve rispettare, oltre alle condizioni sostanziali indicate in quest’ultima norma, anche le condizioni procedurali previste all’art. 54 del regolamento n. 178/2002.<br />	<br />
70 Tali condizioni sono precisate al n. 1 del citato art. 54, che impone agli Stati membri, da una parte, di informare «ufficialmente» la Commissione circa la necessità di adottare misure urgenti e, dall’altra parte, qualora la Commissione non abbia agito in conformità delle disposizioni dell’art. 53, di informare «immediatamente» gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle misure cautelari adottate.<br />	<br />
71 Esse devono essere interpretate tenendo in considerazione la formulazione di tale disposizione, ma altresì le finalità del regolamento n. 1829/2003 nonché il principio di precauzione, allo scopo di garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, assicurando al contempo la libera circolazione di alimenti e di mangimi sicuri e sani, che costituisce un aspetto essenziale del mercato interno (v., per analogia, sentenze 21 marzo 2000, causa C 6/99, Greenpeace France e a., Racc. pag. I 1651, punto 44, e 9 settembre 2003, causa C 236/01, Monsanto Agricoltura Italia e a., Racc. pag. I 8105, punto 110). <br />	<br />
72 Si deve al riguardo constatare che, se è vero che l’art. 54, n. 1, del regolamento n. 178/2002 non introduce l’obbligo di informare la Commissione entro un determinato termine, risulta tuttavia sia dalla precisazione secondo cui lo Stato membro interessato informa «immediatamente» la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle misure urgenti adottate sia dalla circostanza che la Commissione deve successivamente, entro un termine di dieci giorni lavorativi, avviare il procedimento previsto all’art. 58, n. 2, del regolamento in parola che lo Stato membro interessato deve informare la Commissione il più rapidamente possibile sia della necessità di adottare misure urgenti sia, all’occorrenza, del contenuto delle misure adottate.<br />	<br />
73 Pertanto, alla luce del carattere di urgenza dell’intervento dello Stato membro interessato e dello scopo di tutela della sanità pubblica perseguito dal regolamento n. 1829/2003, l’art. 54, n. 1, del regolamento n. 178/2002 deve essere interpretato nel senso che è diretto a imporre, come d’altronde a norma dell’art. 23 della direttiva 2001/18, che l’informazione della Commissione in esso prevista intervenga, in caso di urgenza, non oltre il momento dell’adozione delle misure urgenti da parte dello Stato membro interessato.<br />	<br />
74 Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che l’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 autorizza uno Stato membro ad adottare misure di emergenza soltanto alle condizioni procedurali enunciate all’art. 54 del regolamento n. 178/2002, di cui spetta al giudice nazionale verificare l’osservanza.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Sulla terza questione <br />	<br />
</i>75 Con la sua terza questione, il giudice di rinvio chiede in sostanza quale livello di rigore imponga agli Stati membri l’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 in vista dell’adozione di misure di emergenza, laddove subordina queste ultime all’esistenza di una situazione che possa comportare, «[in modo] manifesto», un «grave rischio» per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente.<br />	<br />
76 A tale riguardo occorre considerare che le espressioni «[in modo] manifesto» e «grave rischio» devono essere intese come atte a riferirsi a un serio rischio che ponga a repentaglio in modo manifesto la salute umana, la salute degli animali o l’ambiente. Questo rischio deve essere constatato sulla base di nuovi elementi fondati su dati scientifici attendibili.<br />	<br />
77 Infatti, misure di tutela adottate in forza dell’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 non possono essere validamente motivate con un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente. Al contrario, siffatte misure di tutela, nonostante il loro carattere provvisorio e ancorché esse rivestano un carattere preventivo, possono essere adottate solamente se fondate su una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, che dimostrino che tali misure sono necessarie (v., in tal senso, sentenza Monsanto Agricoltura Italia e a., cit., punti 106 e 107).<br />	<br />
78 Si deve sottolineare che, alla luce dell’economia del sistema previsto dal regolamento n. 1829/2003 e del suo obiettivo di evitare artificiali disparità nell’assunzione di un grave rischio, la valutazione e la gestione di un rischio grave e manifesto compete esclusivamente alla Commissione e al Consiglio, sotto il controllo del giudice dell’Unione.<br />	<br />
79 Ne risulta che, nella fase dell’adozione e dell’attuazione da parte degli Stati membri delle misure di emergenza di cui all’art. 34 di detto regolamento, fintantoché non sia stata adottata alcuna decisione al riguardo a livello dell’Unione, i giudici nazionali aditi al fine di verificare la legittimità delle misure nazionali di cui trattasi sono competenti a valutare la legittimità di queste misure alla luce delle condizioni sostanziali previste all’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 e di quelle procedurali di cui all’art. 54 del regolamento n. 178/2002, e l’uniformità del diritto dell’Unione può essere garantita dalla Corte nell’ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale, in quanto un giudice nazionale, quando nutre dubbi in merito all’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, può o deve, conformemente all’art. 267, secondo e terzo comma, TFUE, deferire una questione pregiudiziale alla Corte (v., per analogia, sentenza 20 novembre 2008, causa C 375/07, Heuschen &#038; Schrouff Oriëntal Foods Trading, Racc. pag. I 8691, punti 63 e 67).<br />	<br />
80 Per contro, quando, in una fattispecie, la Commissione ha adito il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed è stata adottata una decisione a livello dell’Unione, le valutazioni di fatto e di diritto e relative alla fattispecie medesima, contenute in una tale decisione, vincolano tutti gli organi dello Stato destinatario di quest’ultima, conformemente all’art. 288 TFUE, ivi compresi i suoi giudici chiamati ad esaminare la legittimità delle misure adottate a livello nazionale (v., per analogia, sentenza Heuschen &#038; Schrouff Oriëntal Foods Trading, cit., punto 64).<br />	<br />
81 Si deve quindi risolvere la terza questione nel senso che, ai fini dell’adozione di misure di emergenza, l’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 impone agli Stati membri di dimostrare, oltre all’urgenza, l’esistenza di una situazione in grado di comportare un rischio che ponga a repentaglio in modo manifesto la salute umana, la salute degli animali o l’ambiente.<br />	<br />
<b><br />	<br />
Sulle spese </p>
<p></b>82 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) In circostanze come quelle di cui alle controversie principali, organismi geneticamente modificati come il mais MON 810, che siano stati autorizzati, in particolare, in quanto sementi a fini di coltivazione in applicazione della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, e che, alle condizioni enunciate all’art. 20 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, siano stati notificati quali prodotti esistenti e, successivamente, abbiano formato oggetto di una domanda di rinnovo di autorizzazione in corso di esame non possono costituire l’oggetto, da parte di uno Stato membro, di misure di sospensione o di divieto provvisorio dell’utilizzo o dell’immissione in commercio in applicazione dell’art. 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220, laddove siffatte misure, per contro, possono essere adottate conformemente all’art. 34 del regolamento n. 1829/2003. <br />	<br />
2) L’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 autorizza uno Stato membro ad adottare misure di emergenza soltanto alle condizioni procedurali enunciate all’art. 54 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, di cui spetta al giudice nazionale verificare l’osservanza. <br />	<br />
3) Ai fini dell’adozione di misure di emergenza, l’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 impone agli Stati membri di dimostrare, oltre all’urgenza, l’esistenza di una situazione in grado di comportare un rischio che ponga a repentaglio in modo manifesto la salute umana, la salute degli animali o l’ambiente. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quarta-sezione-sentenza-8-9-2011-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quarta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2011 n.5058</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-9-2011-n-5058/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-9-2011-n-5058/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2011 n.5058</a></p>
<p>Pres. Baccarini Est. Scola C. G. (Avv. A. L. Deramo) / Comune di Sammichele di Bari (Avv. F. Caputi Jambrenghi) 1. Accesso agli atti &#8211; Consigliere comunale –Accessibilità – Sussiste – Ratio &#8211; Miglior espletamento del mandato elettorale –. 2. Accesso agli atti – Consigliere Comunale &#8211; Accesso al sistema</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-9-2011-n-5058/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2011 n.5058</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-9-2011-n-5058/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2011 n.5058</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Baccarini <i>Est. </i>Scola<br />
C. G. (Avv. A. L. Deramo) / Comune di Sammichele di Bari (Avv. F. Caputi Jambrenghi)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Accesso agli atti &#8211; Consigliere comunale –Accessibilità – Sussiste – Ratio &#8211; Miglior espletamento del mandato elettorale –. </span></span></span></span></span></p>
<p>2. Accesso agli atti – Consigliere Comunale &#8211; Accesso al sistema informatico dell’ente – Password – Richiesta – Diniego – Illegittimità – Ragioni.</p>
<p>3. Accesso agli atti – Documento informatico – Caducazione per omessa pubblicazione – Irrilevanza – Accessibilità – Sussiste.</p>
<hr />
<p>1. I consiglieri comunali possono accedere a tutti gli atti (pure di tipo contabile) la cui conoscenza si riveli utile (art. 43, d.lgs. n. 267/2000) per un migliore espletamento del loro mandato elettorale, per cui, nel loro caso, il titolo all’accesso si configura come corredato da un’ulteriore connotazione rispetto a quello riconosciuto alla generalità dei cittadini, potendo esso legittimamente sostenersi sull’esigenza di assumere anche solo semplici informazioni non contenute in formali documenti o di natura riservata (fermo restando il vincolo del segreto al quale sono tenuti i consiglieri comunali), nel rispetto dell’orientamento condivisibilmente seguito dalla Commissione per l’accesso incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (v. risoluzioni 3 febbraio 2009 e 16 marzo 2010).</p>
<p>2. E’ illegittimo il diniego alla richiesta di un consigliere comunale di ottenere la password di accesso al sistema informatico dell&#8217;Ente locale al fine di prendere visione, in particolare, del programma di contabilità, qualora vi sono profili di accesso al software di “sola lettura”.</p>
<p>3. E’ accessibile un atto informatico che, anche se caducatosi per omessa pubblicazione come per legge, comunque esiste come documento materiale e non viene meno per il fatto che sia di carattere informatico, come tale rientrante nell’ampia nozione di “documento”, nel senso più ampio del termine, senza eccezioni.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>N. 05058/2011REG.PROV.COLL.<br />
N. 01136/2011 REG.RIC.<br />
<b></b></p>
<p align="center">
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">
ha pronunciato la presente<br />
<b></b></p>
<p align="CENTER">SENTENZA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY">
sul ricorso r.g.n. 1136/2011, proposto da:</p>
<p><b>Caterina Giannoccaro</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio L. Deramo, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;</p>
<p align="center">contro</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">
il <b>Comune di Sammichele di Bari</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Caputi Jambrenghi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Vincenzo Picardi, 4/B;<br />
<i><b></b></i></p>
<p align="center">per la riforma</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">
della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, sezione I, n. 03859/2010, resa tra le parti e concernente <i>l’accesso agli atti relativi all’ottenimento di copia della </i>password<i> di accesso al sistema informatico dell’ente relativo al programma di contabilità</i>.</p>
<p>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Sammichele di Bari.<br />
Visti tutti gli atti e documenti di causa.<br />
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, gli avvocati Deramo e Caputi Jambrenghi.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:</p>
<p><b></b></p>
<p align="CENTER">FATTO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY">
A) &#8211; Caterina Giannoccaro, consigliere di minoranza presso il comune di Sammichele di Bari, in data 23 aprile 2010 proponeva istanza per avere copia della <i>password</i> di accesso al sistema informatico dell’ente locale concernente il programma di contabilità, impugnando poi, dinanzi al T.a.r. di Bari, il <i>silenzio-rigetto</i> formatosi su detta domanda per l’inutile decorso dei trenta giorni, per violazione degli artt. 2, 3 e 25, legge n. 241/1990, dell’art. 43, d.lgs. n. 267/2000, e dell’art. 17, statuto comunale, in assenza di un preciso provvedimento negativo esplicito ed in rapporto allo svolgimento più corretto del mandato amministrativo (non escludente il controllo contabile) ricevuto dagli elettori (cfr. C.S., sezione V, dec. n. 5264/2007, dec. n. 5020/2007 e dec. n. 4471/2005), nei cui confronti il diritto di accesso &#8211; garantito dal vincolo del segreto &#8211; si configurerebbe in termini diversi da quello operante per la generalità dei cittadini.<br />
B) &#8211; Il Comune intimato si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, circa il quale i primi giudici <i>disattendevano la preliminare eccezione d’inammissibilità</i> per l’omessa impugnativa di un pregresso diniego, sollevata dall’ente locale, argomentando circa la novità e la specificità della successiva richiesta rimasta inevasa, mentre nel merito essi <i>respingevano il ricorso (con spese ed onorari a carico della Giannoccaro)</i>, considerando consentita l’integrazione motivazionale postuma del discusso diniego in materia di accesso, ritenuto non invocabile ai fini di sola lettura (cfr. C.S., sezione V, dec. n. 2966/2004), contrariamente a quanto direttamente appreso dall’interessata appellante, che riproponeva le stesse censure già dedotte in prima istanza (aggiungendovi una doglianza per la condanna alle spese subìta e ritenuta ingiusta) e deduceva l’errore di giudizio commesso nella gravata pronuncia, previo interpello dell’impresa autrice del programma informatico-contabile usato dal Comune di Sammichele di Bari, senza alcun pericolo d’indebita quanto occultata alterazione dei dati eventualmente riscontrati da chi vi acceda, fermo restando l’ingiusto accollo delle spese processuali a carico di chi attendeva semplicemente una risposta motivata, in base alla quale magari poter anche evitare l’iniziativa giurisdizionale.<br />
C) &#8211; In realtà, l’ente non si sarebbe dotato di un sistema informatico articolato in diversi livelli operativi corrispondenti a differenziati profili di accesso, donde l’inaccoglibilità della domanda di accesso diretto ed anticipato al programma comunale informatico-contabile, per esigenze di garanzia di operatività del sistema, controbilanciate dalla possibilità di accessi successivi a dati e documenti contabili già formati.<br />
L’ente intimato si costituiva in giudizio ed eccepiva l’impossibilità di evadere le numerosissime richieste di accesso (spesso meramente <i>emulative</i>), in pochi mesi formulate dalla Giannoccaro senza alcuna considerazione per le limitate risorse operative comunali e l’esigenza di non appesantirne eccessivamente la funzionalità, in relazione ad un sistema informatico adoperabile solo per necessità operative e non semplicemente informative, nonché privo di un (benché applicabile &#8211; per quanto non agevolmente &#8211; ma non applicato) profilo di sola lettura, contrariamente alle sommarie informazioni (tardivamente dedotte a titolo di censura d’appello), asseritamente ottenute dalla ditta interpellata.<br />
La parte appellante, con memoria, replicava alle prospettate eccezioni comunali, dopo di che la vertenza passava in decisione.<br />
<b></b></p>
<p align="CENTER">DIRITTO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY">
I) – L’appello è <i>fondato</i> e va <i>accolto </i>(con <i>decisione in forma semplificata</i>, <i>ex</i> art. 116 n. 4, c.p.a.-d.lgs. n. 104/2010), non potendosi condividere le argomentazioni dell’impugnata sentenza, poiché ogni procedimento avviato ad istanza di parte deve concludersi con un provvedimento esplicito adottato nei termini di legge (art. 2, legge n. 241/1990), per cui, ove la p.a. rimanga inerte, avverso il suo <i>silenzio</i> si potranno proporre le stesse doglianze deducibili contro l’atto che avrebbe dovuto essere emanato.<br />
Tanto premesso, i consiglieri comunali possono accedere a tutti gli atti (pure di tipo contabile) la cui conoscenza si riveli utile (art. 43, d.lgs. n. 267/2000) per un migliore espletamento del loro mandato elettorale (cfr. C.S., sezione V, dec. n. 5264/2007 e dec. n. 5020/2007), per cui, nel loro caso, il titolo all’accesso si configura come corredato da un’ulteriore connotazione rispetto a quello riconosciuto alla generalità dei cittadini, potendo esso legittimamente sostenersi sull’esigenza di assumere anche solo semplici informazioni non contenute in formali documenti o di natura riservata (fermo restando il vincolo del segreto al quale sono tenuti i consiglieri comunali), nel rispetto dell’orientamento condivisibilmente seguito dalla Commissione per l’accesso incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (v. risoluzioni 3 febbraio 2009 e 16 marzo 2010).<br />
II) &#8211; E tanto deve dirsi pure per l’ottenimento di una <i>password</i> mediante la quale accedere alla visione di un programma di contabilità: vantaggioso sistema che permette di non aggravare l’ordinaria attività amministrativa e che, nella specie, avrebbe potuto trarre giovamento dall’esperito e fruttuoso tentativo della Giannoccaro di ottenere dal competente centro assistenza clienti dell’A.P. System ogni informazione utile per poter configurare la semplice procedura necessaria per esercitare il discusso accesso in sola lettura (come desiderato dall’originaria ricorrente ed attuale appellante), sanzionato anche penalmente per il caso di eventuali tentativi truffaldini di manomissione dei dati.<br />
Al che deve aggiungersi che il documento c’è (approvato ed esistente, sebbene caducato per omessa pubblicazione) e non viene meno per il fatto che sia di carattere informatico, come tale rientrante nell’ampia nozione di “documento”, nel senso più ampio del termine, senza eccezioni.<br />
Conclusivamente, l’appello va <i>accolto</i>, con <i>riforma</i> dell’impugnata sentenza, <i>accoglimento</i> del ricorso di prima istanza e <i>riconoscimento</i> dell’esistenza del titolo all’accesso, con le modalità di cui al dispositivo, a spese ed onorari del doppio grado di giudizio interamente <i>compensati </i>fra le parti ivi costituite, tenuto anche conto delle alterne vicende processuali.<br />
<b></b></p>
<p align="CENTER">P.Q.M.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY">
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, <i>accoglie </i>l’appello n. 1136/2011, <i>riforma </i>l’impugnata sentenza, <i>accoglie</i> il ricorso di prima istanza ed <i>ordina</i> al Comune di Sammichele di Bari di consentire l’accesso entro giorni <i>trenta </i>(decorrenti dall’avvenuta notificazione o comunicazione della presente decisione), mediante esibizione della richiesta <i>password</i>, a spese ed onorari del doppio grado di giudizio interamente <i>compensati</i> tra le parti ivi costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011, con l&#8217;intervento dei giudici:<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />
Aldo Scola, Consigliere, Estensore<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />
Adolfo Metro, Consigliere</p>
<p align="center">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 08/09/2011</p>
<p align="justify">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-9-2011-n-5058/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2011 n.5058</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.169</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-169/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-169/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.169</a></p>
<p>Va sospesa la nota con la quale il Responsabile dell&#8217;Ufficio approvvigionamento di una A.S.L. ha comunicato di non ammettere un costituendo R.T.I. alla gara d&#8217;appalto per l&#8217;affidamento del servizio triennale di brokeraggio assicurativo per la ASL. (G.S.) N. 00169/2011 REG.PROV.CAU. N. 00376/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-169/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.169</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-169/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.169</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la nota con la quale il Responsabile dell&#8217;Ufficio approvvigionamento di una A.S.L. ha comunicato di non ammettere un costituendo R.T.I. alla gara d&#8217;appalto per l&#8217;affidamento del servizio triennale di brokeraggio assicurativo per la ASL. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00169/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00376/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 376 del 2011, proposto da <b>DIMENSIONE Broker S.r.l., Viras International Insurance Broker Spa, Uni Brokers Assicurazioni Srl</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Lorenzo Passeri Mencucci, con domicilio eletto presso Lorenzo Passeri in Pescara, via Falcone e Borsellino,38;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Asl 105 &#8211; Pescara</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Tommaso Marchese, con domicilio eletto presso Tommaso Marchese in Pescara, via Misticoni, 7;<br /> <b>Commissione Procedura Appalto c/o Asl Pescara, Responsabile Unico del Procedimento Appalto c/o Asl Pescara, Asl 105 &#8211; Pescara &#8211; Ufficio Approvvigionamento Beni e Servizi</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota prot. n. 1429/ABS del 4 luglio 2011 con la quale il Responsabile dell&#8217;Ufficio approvvigionamento della A.S.L. di Pescara ha comunicato che il responsabile del procedimento della gara ha disposto di non ammettere il costituendo R.T.I., formato dalle società ricorrenti, alla gara d&#8217;appalto per l&#8217;affidamento del servizio triennale di brokeraggio assicurativo per la ASL di Pescara; del relativo verbale di gara in data 28 giugno 2011; della nota n. 1221 del 7 giugno 2011; della nota del RUP n. 1575 del 19 luglio 2011.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Asl 105 &#8211; Pescara;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori l&#8217;avv. Passeri Mencucci Lorenzo per le parti ricorrrenti e l&#8217;avv. Marchese Tommaso per l&#8217;Amministrazione resistente;	</p>
<p>Esaminato l’atto di non ammissione alla gara del 4.7.2011 prot. 1429/ABS, relativo al R.T.I. di cui in epigrafe, in base ai motivi ostativi ivi indicati, sussistono i presupposti per la sospensione del procedimento di gara e si fissa l’udienza pubblica del 20.10.2011.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende la gara in atto;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 20.10.2011; .	</p>
<p>Compensa allo statole spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Umberto Zuballi, Presidente<br />	<br />
Michele Eliantonio, Consigliere<br />	<br />
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-169/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.169</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.304</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-304/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-304/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.304</a></p>
<p>Va sospeso, con ammissione con riserva alla procedura, il giudizio di non ammissione all&#8217;esame di licenza media, considerato che il provvedimento di mancata ammissione agli esami di terza media appare privo di adeguata ponderazione, in relazione ai rilevanti riverberi sul percorso scolastico del minore. (G.S.) N. 00304/2011 REG.ORD.CAU. N. 00496/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-304/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.304</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-304/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.304</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, con ammissione con riserva alla procedura, il giudizio di non ammissione all&#8217;esame di licenza media, considerato che il provvedimento di mancata ammissione agli esami di terza media appare privo di adeguata ponderazione, in relazione ai rilevanti riverberi sul percorso scolastico del minore. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00304/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00496/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 496 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Gino Bonomo, Paola Cacchio, Marco Bonomo</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Luciano Miotti, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L&#8217;Aquila, via Salaria Antica Est;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Consiglio di Classe III B Scuola- Mazzini Patini-, Scuola Secondaria Primo Grado Statale &#8220;Mazzini-Patini&#8221;, </b>rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALL&#8217;ESAME DI LICENZA MEDIA	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Consiglio di Classe III B Scuola- Mazzini Patini- e di Scuola Secondaria Primo Grado Statale &#8220;Mazzini-Patini&#8221;;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il provvedimento di mancata ammissione agli esami di terza media appare privo di adeguata ponderazione, in relazione ai rilevanti riverberi sul percorso scolastico del minore;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza cautelare, nei limiti di un’ammissione con riserva agli esami de quibus;<br />	<br />
Spese compensate;<br />	<br />
Rimette le parti alla prima udienza del mese di maggio 2012 per la definizione nel merito della presente vertenza;	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />	<br />
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alberto Tramaglini, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 08/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-304/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.304</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.707</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-707/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-707/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-707/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.707</a></p>
<p>Va sospeso il decreto con cui il Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza &#8211; ha destituito la ricorrente dall&#8217;Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ai sensi dell&#8217;art. 7, comma 2, nn. 1, 2 e 4, del D.P.R. n. 737/81 (dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio), se ad un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-707/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.707</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-707/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.707</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto con cui il Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza &#8211; ha destituito la ricorrente dall&#8217;Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ai sensi dell&#8217;art. 7, comma 2, nn. 1, 2 e 4, del D.P.R. n. 737/81 (dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio), se ad un sommario esame appaiono prima facie fondate le argomentazioni svolte dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso in ordine al difetto di motivazione e d’istruttoria. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00707/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01492/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2011, proposto da <b>Camilla Saettone</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai 43;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, 97; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto 25.5.2011, con cui il Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza &#8211; ha destituito la ricorrente dall&#8217;Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ai sensi dell&#8217;art. 7, comma 2, nn. 1, 2 e 4, del d.P.R. n. 737/81;	</p>
<p>nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale e, in particolare, della delibera 22.4.2011 del Consiglio provinciale di disciplina della Questura di Bari, con la quale la ricorrente è stata ritenuta responsabile delle violazioni di cui all&#8217;art. 7, comma 2, nn. 1, 2 e 4, del d.P.R. n. 737/81.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 del codice del processo amministrativo;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori, avv.ti Valeria Pellegrino, per delega dell&#8217;avv. Gianluigi Pellegrino; Filippo Patella;	</p>
<p>Ritenuto ad un sommario esame tipico della fase cautelare che sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura in quanto appaiono, prima facie, fondate le argomentazioni svolte dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso in ordine al difetto di motivazione e d’ istruttoria.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione prima) accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase di giudizio.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Presidente FF<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-707/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.707</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.713</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-713/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-713/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.713</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento di rigetto della richiesta di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33, comma 3 legge n. 104/1992, se l’Amministrazione resistente sembra aver posto a fondamento della motivazione del gravato provvedimento di rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente il criterio dell’esclusività dell’assistenza, criterio non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-713/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.713</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-713/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.713</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento di rigetto della richiesta di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33, comma 3 legge n. 104/1992, se l’Amministrazione resistente sembra aver posto a fondamento della motivazione del gravato provvedimento di rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente il criterio dell’esclusività dell’assistenza, criterio non più presente nell’attuale testo dell’art. 20 della legge n. 53/2000; in conseguenza, nella valutazione della domanda dell’interessato l’Amministrazione deve comunque verificare l’effettività dell’assistenza che il ricorrente assume prestare nei confronti della madre. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00713/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01423/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2011, proposto da <b>Salvatore Panzarini</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Garofalo, con domicilio eletto in Bari, via Dante Alighieri, 396;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Difesa</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;	</p>
<p>per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento prot. n. 4225 del 26.5.2011, notificato il 30.5.2011, di rigetto della richiesta del Panzarini di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33, comma 3 legge n. 104/1992;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento prot. n. 5128 del 22.6.2011, notificato il 27.6.2011;	</p>
<p>nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente a godere dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3 legge n. 104/1992;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 del codice del processo amministrativo;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori avv.ti Alessandro Del Vecchio, su delega dell’avv. Domenico Garofalo, e Filippo Patella;	</p>
<p>Considerato che l’Amministrazione resistente sembra aver posto a fondamento della motivazione del gravato provvedimento di rigetto dell’istanza presentata dal Panzarini il criterio dell’esclusività dell’assistenza, criterio non più presente nell’attuale testo dell’art. 20 della legge n. 53/2000;<br />	<br />
Ritenuto, peraltro, che nella valutazione della domanda dell’interessato l’Amministrazione deve comunque verificare l’effettività dell’assistenza che il Panzarini assume prestare nei confronti della madre;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Presidente FF<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-713/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.713</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2011 n.2186</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-8-9-2011-n-2186/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-8-9-2011-n-2186/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-8-9-2011-n-2186/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2011 n.2186</a></p>
<p>Pres. De Zotti – Est. Cattaneo Associazione Italia Nostra Avv.ti R. Scola, F. Maurici c/ Comune di Pavia (Avv. G. F. Ferrari) Ambiente e territorio – Piani urbanistici –Impatto ambientale – VAS – Obbligo – Ragioni &#8211; Conformità al p.r.g. – Irrilevanza. I piani urbanistici di particolare complessità e impatto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-8-9-2011-n-2186/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2011 n.2186</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-8-9-2011-n-2186/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2011 n.2186</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Zotti – Est. Cattaneo<br /> Associazione Italia Nostra Avv.ti R. Scola, F. Maurici c/ Comune di Pavia (Avv. G. F. Ferrari)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Piani urbanistici –Impatto ambientale – VAS – Obbligo – Ragioni &#8211; Conformità al p.r.g. – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I piani urbanistici di particolare complessità e impatto sull’ambiente e sul patrimonio culturale, anche se non comportano variante al piano regolatore generale devo essere sottoposti a valutazione ambientale strategica. Infatti, né la definizione di piani e programmi contenuta nell’art. 5, d.lgs. n. 152/2006, né le previsioni di cui agli artt. 6 e 7, consentono di escludere dalla valutazione ambientale strategica i piani urbanistici. Allo stesso modo, l’esclusione dalla v.a.s. dei piani conformi allo strumento urbanistico non può dedursi dalla previsione di cui all’art. 4, comma 2, l. reg. Lombardia n. 12/2005: tale norma si limita, difatti, a specificare l’obbligo di sottoposizione alla v.a.s. del piano territoriale regionale, dei piani territoriali regionali d&#8217;area e dei piani territoriali di coordinamento provinciali, senza però con ciò dettare un’elencazione tassativa delle tipologie di piano sottoposte a valutazione ambientale strategica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02186/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01762/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1762 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Associazione Italia Nostra, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Scola e Francesco Maurici, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Fabrizia Maurici, in Milano, l.go Augusto 8, è elettivamente domiciliata; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Pavia in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Franco Ferrari, presso il cui studio, in Milano, via Larga, 23, è elettivamente domiciliato; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Natalina Trabatti e Alessandra Danelli, rappresentate e difese dagli avv. Paolo Re e Francesco Adavastro, presso lo studio dei quali, in Milano, via Cerva, 20, è elettivamente domiciliato; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1 &#8211; dell&#8217;art. 36bis del P.R.G. di Pavia approvato con variante normativa dal Consiglio Comunale di Pavia con Deliberazione 13.6.2006 n. 29;<br />	<br />
2 &#8211; delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Pavia 19.10.2009 n. 23 e 19.4.2010 n. 12. La prima di adozione, la seconda di approvazione del Progetto di Piano Attuativo denominato &#8220;sulla greenway&#8221;, proposta dalle sig.re Natalina Trabatti e Alessandra Danelli, e tutti gli atti preliminari e conseguenti.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pavia e di Natalina Trabatti e Alessandra Danelli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 giugno 2011 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. L’associazione Italia Nostra Onlus impugna l’art. 36 bis delle n.t.a. del p.r.g., la deliberazione del Consiglio Comunale di Pavia n. 12 del 19.4.2010 di approvazione del piano attuativo denominato “sulla greenway”, presentato dalle sig.re Natalina Trabatti e Alessandra Danelli, e la deliberazione n. 23 del 19.10.2009, di adozione del piano.<br />	<br />
2. Queste le censure dedotte:<br />	<br />
I. illegittimità dell’art. 36 bis delle n.t.a. e di conseguenza delle deliberazioni di adozione e di approvazione del piano attuativo per violazione dell’art. 117 Cost. e dell’art. 11, l. reg. Lombardia n. 12/2005;<br />	<br />
II. violazione dell’art. 2, c. 1, l. n. 1187/1968 e degli artt. 13, 14 e 25, l. reg. Lombardia n. 12/2005; eccesso di potere;<br />	<br />
III. violazione dell’art. 9, l. n. 1150/1942, dell’art. 27, l. reg. Lombardia n. 51/1971 in relazione all’art. 25, l. reg. Lombardia n. 12/2005; eccesso di potere;<br />	<br />
IV. violazione dell’art. 11, l. reg. Lombardia n. 12/2005 in relazione all’art. 142, lett. c, d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 2, l. n. 1187/1968, dell’art. 9, c. 1, lett. b, dell’art. 30, c. 1 e dell’art. 44, lett. c, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale; eccesso di potere;<br />	<br />
V. violazione dell’art. 7, c. 2, d.lgs. n. 152/2006; eccesso di potere.<br />	<br />
3. Si sono costituite in giudizio le controinteressate, le sig.re Natalina Trabatti e Alessandra Danelli, le quali hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse, e, quanto alla impugnazione dell’art. 36 bis delle n.t.a. p.r.g., l’irricevibilità per tardività e l’inammissibilità per omessa notifica alla Regione Lombardia.<br />	<br />
4. Con ricorso incidentale le controinteressate impugnano la delibera della Giunta Comunale di Pavia n. 171/2008 del 4 luglio 2008 nella parte in cui prevede che la procedura di valutazione ambientale strategica e di verifica di esclusione vadano estesi ai piani urbanistici di particolare complessità e impatto anche se conformi alla strumentazione urbanistica comunale.<br />	<br />
5. Queste le censure dedotte con il ricorso incidentale: violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7, d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 4, l. reg. Lombardia n. 12/2005 nonché della correlata disciplina regolamentare attuativa; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; violazione della legge n. 241/1990; eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità; incompetenza; violazione degli artt. 3 e 42, d.lgs. n. 267/2000.<br />	<br />
6. L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio, e, oltre a dedurre l&#8217;infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione. <br />	<br />
7. Quanto al ricorso incidentale, l’amministrazione ha eccepito la carenza di interesse delle controinteressate all’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Pavia n. 171/2008 del 4 luglio 2008 ed ha contestato la fondatezza delle censure dedotte.<br />	<br />
8. All’udienza del 9 giugno 2011, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.<br />	<br />
9. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, per carenza di legittimazione ed interesse, sono infondate.<br />	<br />
I provvedimenti impugnati non hanno, invero, una esclusiva valenza urbanistica ma sono idonei a ledere gli interessi di cui la ricorrente è portatrice, andando ad incidere su un’area, il Parco della Vernavola, che il p.r.g. del Comune di Pavia qualifica come ad “alto valore ambientale” (art. 22 n.t.a.) e su cui è, in parte, apposto un vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, d.lgs. n. 42/2004 (cfr. altresì doc. 26 e ss. del ricorrente).<br />	<br />
Né le censure proposte sono volte a far valere un interesse meramente urbanistico, essendo, al contrario, finalizzate a contestare la legittimità di scelte urbanistiche proprio per la loro incidenza negativa su un’area di particolare interesse ambientale.<br />	<br />
10. Ritiene il Collegio di dovere esaminare preliminarmente il ricorso incidentale, con cui le controinteressate deducono l’illegittimità della delibera della Giunta Comunale n. 171/2008 del 4 luglio 2008, nella parte in cui prevede che le procedure di valutazione ambientale strategica e di verifica di esclusione vadano estese ai piani urbanistici di particolare complessità e impatto, anche se conformi alla strumentazione urbanistica comunale.<br />	<br />
11. Non è, al riguardo, fondata l’eccezione, sollevata dalla difesa dell’amministrazione comunale, secondo cui le disposizioni della deliberazione impugnata non verrebbero in rilievo nell’ambito del procedimento di adozione ed approvazione del piano attuativo, essendo la pubblicazione della delibera sull’albo pretorio successiva alla conclusione della conferenza di servizi del 9 luglio 2008, nel corso della quale l’amministrazione avrebbe valutato i profili relativi al possibile impatto sull’ambiente del piano attuativo.<br />	<br />
Il 9 luglio 2008 è stata effettuata una mera conferenza di servizi interni, finalizzata unicamente alla illustrazione della proposta di piano. <br />	<br />
Tale atto non ha affatto concluso il procedimento di approvazione del piano attuativo, né una sua autonoma fase.<br />	<br />
Ciò che rileva è l’adozione del piano attuativo (19 ottobre 2009) e la sua approvazione (19 aprile 2010) in date successive all’adozione della deliberazione della Giunta Comunale n. 171/2008 (4 luglio 2008).<br />	<br />
La deliberazione è quindi applicabile <i>ratione temporis</i> alla fattispecie oggetto del presente giudizio. <br />	<br />
Sussiste perciò l’interesse alla decisione del ricorso incidentale.<br />	<br />
13. Le controinteressate lamentano l’illegittimità della deliberazione della giunta comunale per violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7, d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 4, l. reg. Lombardia n. 12/2005 nonché della correlata disciplina regolamentare attuativa; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; violazione della legge n. 241/1990; eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità; incompetenza; violazione degli artt. 3 e 42, d.lgs. n. 267/2000.<br />	<br />
Le controinteressate invocano a supporto delle loro doglianze la sentenza del 26 novembre 2009, n. 5171, con cui questa Sezione ha affermato la non necessità della valutazione ambientale strategica quando lo strumento attuativo non sia in variante allo strumento urbanistico generale.<br />	<br />
Il Collegio intende discostarsi da tale orientamento ritenendo che la previsione di sottoporre anche i piani urbanistici di particolare complessità e impatto, pur se conformi alla strumentazione urbanistica comunale, a procedura di v.a.s. e di verifica di esclusione, sia conforme alla normativa in materia di valutazione ambientale strategica.<br />	<br />
Né la definizione di piani e programmi contenuta nell’art. 5, d.lgs. n. 152/2006, né le previsioni di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 152/2006, consentono, invero, di escludere dalla valutazione ambientale strategica i piani urbanistici che non comportino variante al piano regolatore generale, laddove possano avere significativi impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale.<br />	<br />
Allo stesso modo, l’esclusione dalla v.a.s. dei piani conformi allo strumento urbanistico non può dedursi dalla previsione di cui all’art. 4, comma 2, l. reg. Lombardia n. 12/2005: tale norma si limita, difatti, a specificare l’obbligo di sottoposizione alla v.a.s. del piano territoriale regionale, dei piani territoriali regionali d&#8217;area e dei piani territoriali di coordinamento provinciali, del documento di piano di cui all&#8217;articolo 8, nonché le varianti agli stessi, senza però con ciò dettare un’elencazione tassativa delle tipologie di piano sottoposte a valutazione ambientale strategica, che, come previsto al comma 1, sono tutti “<i>i piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001</i>”.<br />	<br />
Conferma della correttezza di questa conclusione si rinviene nell’ultimo comma dell’art. 12, d.P.R. n. 152/2006, ai sensi del quale “<i>la verifica di assoggettabilità a v.a.s. ovvero la v.a.s. relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 o alla v.a.s. di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati</i>”.<br />	<br />
La norma prevede, invero, espressamente, la v.a.s. (sia pure con un oggetto limitato) per i piani attuativi di un piano già sottoposto a v.a.s. anche ove non apportino ad esso delle modifiche.<br />	<br />
Il Comune di Pavia prevedendo la sottoposizione a v.a.s. dei piani urbanistici di particolare complessità e impatto, anche se conformi alla strumentazione urbanistica comunale, si è, dunque, limitato a definire un principio già affermato dalla normativa in materia di valutazione ambientale strategica, senza quindi ampliarne l’ambito di applicazione.<br />	<br />
Per tale ragione, la deliberazione n. 171/2008 non può neppure ritenersi viziata da difetto di istruttoria, né necessita di una particolare motivazione o di fasi partecipative.<br />	<br />
È infondata, infine, anche la censura volta a lamentare l’incompetenza della giunta comunale: con l’atto in questione, invero, l’amministrazione non ha né approvato un piano territoriale e urbanistico o programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, né previsto una deroga a tali piani o programmi e neppure ha reso un parere.<br />	<br />
La deliberazione, volta a disciplinare alcuni adempimenti connessi al procedimento di valutazione ambientale strategica, non rientra, pertanto, tra gli atti che l’art. 42, c.2, lett. b), d.lgs. n. 267/2000 riserva alla competenza del Consiglio Comunale.<br />	<br />
14. Per le ragioni esposte il ricorso incidentale è, dunque, infondato. <br />	<br />
15. Si può quindi procedere con la disamina del ricorso principale e, in particolare, del quinto motivo, con cui viene dedotta la violazione dell’art. 7, c. 2, d.lgs. n. 152/2006 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 171/2008 in quanto il Comune non avrebbe sottoposto il piano attuativo a valutazione ambientale strategica.<br />	<br />
16. La censura è fondata. <br />	<br />
17. Il piano attuativo non è stato sottoposto a valutazione ambientale strategica, in contrasto con quanto previsto dal d.lgs. n. 152/2006 e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 171/2008, la quale, come si è visto, dispone che la v.a.s. e la verifica di esclusione, debba essere effettuata anche per i piani urbanistici di particolare complessità e impatto, anche se conformi alla strumentazione urbanistica comunale.<br />	<br />
Il piano attuativo, in quanto atto di pianificazione territoriale, rientra tra i piani per i quali l’art. 6, d.lgs. n. 152/2006 prevede la valutazione ambientale strategica o, comunque, la verifica di assoggettabilità.<br />	<br />
Invero, anche laddove – come sostiene la difesa dell’amministrazione – debba trovare applicazione la previsione di cui all’art. 6, c. 3 (relativa a “<i>piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l&#8217;uso di piccole aree a livello locale</i>” e alle “<i>modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2</i>”), è comunque previsto che l&#8217;autorità competente debba valutare la necessità della v.a.s., secondo le disposizioni di cui all&#8217;articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell&#8217;area oggetto di intervento.<br />	<br />
Nel caso di specie la verifica di assoggettabilità prevista all’art. 12, d.lgs. n. 152/2006 non è stata effettuata. <br />	<br />
Ne consegue che il piano è illegittimo.<br />	<br />
18. Per le ragioni esposte il ricorso principale è fondato e va accolto, con assorbimento di tutte le ulteriori censure dedotte, ivi comprese quelle proposte avverso l&#8217;art. 36 bis delle n.t.a. del p.r.g., non essendo, l’impugnazione di tale disposizione, sostenuta da un qualsivoglia autonomo interesse. Si tratta, invero, di una prescrizione di dettaglio, avente natura regolamentare, che esplica effetto lesivo solo in quanto recepita nell’atto applicativo.<br />	<br />
19. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi, ravvisabili nella complessità della materia trattata.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le deliberazioni del Consiglio Comunale di Pavia n. 12 del 19.4.2010 e n. 23 del 19.10.2009.<br />	<br />
Respinge il ricorso incidentale.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angelo De Zotti, Presidente<br />	<br />
Giovanni Zucchini, Primo Referendario<br />	<br />
Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore</p>
<p>	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/09/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-8-9-2011-n-2186/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2011 n.2186</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.624</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-624/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-624/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.624</a></p>
<p>Va disposto il deposito della documentazione richiesta da un&#8217;impresa ricorrente in giudizio, in riferimento all&#8217;esigenza di compiuto esercizio del diritto di difesa, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell&#8217; ordinanza, consistente nel questionario tecnico e nella relazione tecnica prodotti in gara da un concorrente ad una gara per</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-624/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.624</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va disposto il deposito della documentazione richiesta da un&#8217;impresa ricorrente in giudizio, in riferimento all&#8217;esigenza di compiuto esercizio del diritto di difesa, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell&#8217; ordinanza, consistente nel questionario tecnico e nella relazione tecnica prodotti in gara da un concorrente ad una gara per forniture ospedaliere, oggetto di richiesta di accesso non soddisfatta. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00624/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01282/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>GE Medical Systems Italia Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Lirosi, Marco Martinelli e Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore 16;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Sanitaria Locale Lecce</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Stefano Rossi, con domicilio eletto presso Stefano Rossi in Lecce, via Miglietta 5 c/o Asl Lecce; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Siemens Spa</b>, in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita con <b>De Tullio Nicola Impresa Individuale</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Helga Garuzzo e Federico Massa,, con domicilio eletto presso Federico Massa in Lecce, via Zanardelli 60; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia<br />	<br />
&#8211; della deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda del 28/6/2011 n. 1071, comunicata a GE, ai sensi dell’art.79, co. 5, D.Lgs. n. 163/06, con nota del 5.7.11, con la quale l’Azienda ha disposto in favore dell’ATI Siemens l’aggiudicazione def<br />
&#8211; ove necessario, della graduatoria definitiva della gara nella parte in cui è stata inclusa al primo posto l’ATI Siemens e di tutti i verbali della Commissione nella parte in cui non è stata esclusa la stessa ATI Siemens nonché nella parte in cui è stato<br />
&#8211; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa la nota dell’Azienda del 5.7.11 di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva;<br />	<br />
e per il conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto, previa declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato tra l’Azienda e l’ATI Siemens, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro nello stesso (ex artt. 122 e 124, co. 1, c.p.a.).	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Lecce e di Siemens Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti gli avv.ti A. Lirosi e G. Pellegrino in sostituzione dell&#8217;avv. V. Pellegrino, Rossi, Garuzzo e Massa;	</p>
<p>Premesso che la contestazione della ricorrente circa l’ammissibilità di un raggruppamento di tipo verticale pone la necessità di stabilire la regola applicabile alla procedura di gara e, in particolare, di valutare se nel silenzio del bando sia possibile attribuire ad una determinata prestazione il carattere principale (nella specie, la fornitura dei tomografi rispetto ai lavori di installazione);<br />	<br />
Considerato che la relativa censura si mostra, ad un preliminare esame, meritevole di favorevole apprezzamento, apparendo precluso supplire in via di interpretazione all’omessa indicazione del bando, prescritta dall’art. 37 cit.;<br />	<br />
Ritenuto che l’eventuale stipula del contratto renderebbe di fatto impossibile il soddisfacimento dell’interesse della ricorrente all’aggiudicazione, poiché l’avvenuta installazione dei tomografi impedirebbe concretamente il subentro richiesto, sicché sussiste il pregiudizio avente i caratteri della estrema gravità e urgenza e, nel contempo, va assicurato il contemperamento con il preminente interesse pubblico fissando l’udienza di discussione del ricorso alla prima data utile;<br />	<br />
Ritenuto altresì necessario, in riferimento alla rappresentata esigenza di compiuto esercizio del diritto di difesa alla base dell’istanza istruttoria formulata da Siemens spa, di disporre che l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce depositi, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il questionario tecnico allegato A1 e la relazione tecnica prodotti in gara dalla GE, oggetto di richiesta di accesso non soddisfatta;<br />	<br />
Ritenuto, infine, equo disporre la compensazione delle spese della fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda<br />	<br />
a) accoglie la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente e sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 26 ottobre 2011;<br />	<br />
c) ordina all’Azienda Sanitaria Locale di Lecce di depositare, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il questionario tecnico allegato A1 e la relazione tecnica prodotti in gara dalla GE;<br />	<br />
c) compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Esposito, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Paolo Marotta, Referendario<br />	<br />
Simona De Mattia, Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-9-2011-n-624/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2011 n.624</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2011 n.5040</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-9-2011-n-5040/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-9-2011-n-5040/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-9-2011-n-5040/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2011 n.5040</a></p>
<p>Pres. Baccarini &#8211; Est. Amicuzzi Global Service S.r.l. (Avv. B. Mantovani) / Epula s.r.l. (Avv.ti M. Amato e F. Giojelli) e altri sulla sanatoria innanzi al Consiglio di Stato dei vizi inerenti la notifica e la rappresentanza processuale 1. Processo amministrativo – Ricorso in appello – Difensori – Ius postulandi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-9-2011-n-5040/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2011 n.5040</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-9-2011-n-5040/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2011 n.5040</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini  &#8211;  Est. Amicuzzi <br /> Global Service S.r.l. (Avv. B. Mantovani) / Epula s.r.l. (Avv.ti M. Amato e F. Giojelli) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla sanatoria innanzi al Consiglio di Stato dei vizi inerenti la notifica e la rappresentanza processuale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo amministrativo – Ricorso in appello – Difensori – Ius postulandi – Carenza – Conseguenza &#8211; Inammissibilità – Sottoscrizione  dell’atto da  altro difensore abilitato – Sanatoria del vizio – Sussiste – Ragioni. </p>
<p>2.	Processo amministrativo – Ricorso incidentale – Notificazione &#8211;  Presso il domicilio eletto dall’avvocato costituito – Regola – Omissione – Invalidità – Sanatoria del vizio – Ammissibilità – Ragioni. </p>
<p>3.	Processo amministrativo – Atto processuale – Nullità – Sanatoria del vizio – Principio del conseguimento dello scopo – Applicazione – Ammissibilità.</p>
<p>4.	Processo amministrativo – Ricorso – Notificazione – Vizi – Inesistenza e nullità – Individuazione – Presupposti. </p>
<p>5.	Contratti della p.a. – Gara – Requisiti di partecipazione – Disponibilità – Mezzi – Dimostrazione – Riferimento temporale – Stipula del contratto e della successiva esecuzione – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Ai sensi dell&#8217;art. 35, c. 1, del R. d. n. 1054/1924, ed attualmente ex 22 comma 2, c.p.a., per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, con conseguente nullità dell&#8217;atto difensivo prodotto da soggetto sfornito dello “jus postulandi” dinanzi al Consiglio di Stato. Tuttavia, in applicazione sia del principio di conservazione dell&#8217;atto per il raggiungimento dello scopo, a norma dell&#8217;art. 156, ultimo comma, c.p.c., che delle norme civilistiche sul mandato, è idonea ad evitare la declaratoria di inammissibilità dell&#8217;atto prodotto nel corso del giudizio di secondo grado la circostanza che esso contenga, nell&#8217;epigrafe ed in calce, l&#8217;indicazione nominativa di altro legale abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, qualora esso atto risulti sottoscritto anche da esso legale e non soltanto dall&#8217;avvocato privo dello “jus postulandi” e, di conseguenza, la paternità dello stesso non possa ascriversi esclusivamente a quest&#8217;ultimo difensore. </p>
<p>2.	La violazione della regola di cui all’art. 37 del T.U. n. 1054/1924, secondo la quale il ricorso incidentale va notificato presso il domicilio eletto all’avvocato costituito (che è peculiare del giudizio amministrativo), non implica di per sé l’inesistenza della notifica, perché andrebbe interpretata comunque alla luce del principio di cui all’art. 160 del c.p.c., che impone l’osservanza di un criterio esegetico sostanziale in tema di sanabilità degli atti processuali nulli. Pertanto ogni eventuale invalidità dovrebbe nel caso di specie ritenersi sanata per effetto della costituzione in giudizio e dello svolgimento di attività difensiva.  </p>
<p>3.Il principio sancito dal dell&#8217;art. 156, comma 3, del c.p.c., per il quale il conseguimento dello scopo cui l&#8217;atto è preordinato ne sana la nullità, trova piena applicazione nel processo amministrativo sia per la mancanza di disposizioni contrarie speciali, sia perché, al pari di ogni altro processo di parti, quello amministrativo richiede un corretto funzionamento degli istituti processuali volti a garantire la conservazione degli atti ed il raggiungimento dello scopo e tali esigenze sono compatibili con il “proprium” del processo amministrativo rappresentato dal controllo sull&#8217;esercizio della funzione pubblica. 	</p>
<p>4.La notifica del ricorso giurisdizionale è da ritenere inesistente solo quando essa manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata con riguardo a soggetto che non abbia alcun riferimento con il destinatario necessario della notificazione stessa, mentre è affetta da nullità, sanabile con effetto &#8220;ex tunc&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 156 comma 3 c.p.c., quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quelli stabiliti dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l&#8217;atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario.	</p>
<p>5.In tema di requisiti di partecipazione alla gara, una interpretazione finalistica e teleologica delle relative disposizioni, di cui è espressione anche il principio di avvalimento, porta a ritenere che, in sede di gara, possa essere fornita la dimostrazione in ordine al possesso, certo ed incondizionato, al momento della stipula del contratto e della successiva esecuzione, dei requisiti e dei mezzi all&#8217;uopo necessari. Pertanto, non è  necessario che i mezzi siano già disponibili all&#8217;epoca della procedura, mentre è invece necessario che nel corso della procedura si dimostri che essi saranno disponibili al momento dell&#8217;assunzione e dell&#8217;esecuzione degli impegni negoziali, in quanto un&#8217;anticipazione al momento della procedura del possesso dei mezzi, non è da considerare effettuabile perché imporrebbe la dispendiosa acquisizione di dotazioni funzionali alla sola esecuzione dell&#8217;appalto prima ancora che vi sia certezza in ordine all&#8217;aggiudicazione, mentre l&#8217;interesse dell&#8217;Amministrazione a non prendere in considerazione offerte prive del crisma della necessaria serietà deve ritenersi soddisfatto dalla piena dimostrazione che detti requisiti saranno certamente disponibili al tempo all&#8217;uopo rilevante, ossia al momento dell&#8217;effettiva contrazione del vincolo negoziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3771 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<br />	<br />
Global Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Bruno Mantovani, con domicilio eletto presso Bruno Mantovani in Roma, Piazzale Clodio, n. 14; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Epula s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Amato e Francesco Giojelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sara Vara, in Roma, via Cicerone, n. 28; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
Comune di Sant&#8217;Arpino, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; </p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione I, n. 01204/2010, resa tra le parti, di accoglimento del ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione provvisoria alla Global Service s.r.l. della gara finalizzata all’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia (per gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011) e di note del responsabile del procedimento e di verbali di gara; nonché, a seguito di motivi aggiunti, per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 230 del 12.12.08, di aggiudicazione in via definitiva della gara alla ditta Global Service S.r.l. e del contratto di appalto per il servizio de quo. Infine per l’annullamento della sentenza nella parte in cui ha disposto anche la caducazione di detto contratto e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale e dei connessi motivi aggiunti proposti dalla Global Service s.r.l.</p>
<p>Visti il ricorso in appello ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Epula s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visto il decreto presidenziale 7 maggio 2010 n. 2061;<br />	<br />
Viste le proprie ordinanze 8 giugno 2010 n. 2622 e 16 dicembre 2010 n. 451;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore, nella udienza pubblica del 22.2.2011, il Consigliere Antonio Amicuzzi e udito per la parte appellante l’avv. Mantovani;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Epula s.r.l., che ha partecipato alla gara, bandita dal Comune di Sant’Arpino, per l’affidamento del servizio triennale di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia, collocandosi al secondo posto in graduatoria dopo la Global Service s.r.l., ha impugnato presso il T.A.R. Campania, Napoli, gli atti di aggiudicazione e di stipula del relativo contratto in favore della Global Service s.r.l., che ha a sua volta presentato ricorso incidentale integrato da motivi aggiunti.<br />	<br />
Il citato T.A.R. con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto il ricorso principale ed ha conseguentemente dichiarato la caducazione di detto contratto; inoltre ha dichiarato inammissibili il ricorso incidentale ed i motivi aggiunti proposti dalla Global Service s.r.l..<br />	<br />
Con il ricorso in appello in esame la Global Service s.r.l. ha chiesto l’annullamento o la riforma di detta sentenza, deducendo i seguenti motivi:<br />	<br />
1.- Erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale di primo grado e dei connessi motivi aggiunti in quanto non è stato tenuto conto né della circostanza che le indicazioni contenute nella notificazione escludevano la possibilità di alcuna confusione, né della applicabilità alla fattispecie dell&#8217;art. 156 c.p.c., né del fatto che la violazione della regola di cui all’art. 37 del T.U. n. 1054/1924 non implica di per sé l’inesistenza della notifica, perché va interpretata comunque alla luce del principio di cui all’art. 160 del c.p.c., con sanatoria di ogni eventuale invalidità per effetto della costituzione in giudizio e dello svolgimento di attività difensiva in ordine alle censure spiegate.<br />	<br />
2.- Sono stati anche riproposti i motivi formulati con detto ricorso incidentale e con i motivi aggiunti ad esso, deducendo le seguenti censure:<br />	<br />
2.1.- Deposito di visura camerale in fotocopia, eccesso di potere, violazione dell’art. 5 del disciplinare di gara.<br />	<br />
Pur prescrivendo l’art. 5 del disciplinare di gara che le ditte partecipanti alla stessa dovessero produrre, a pena di esclusione, anche la certificazione di iscrizione alla Camera di commercio per l’attività specifica del bando, la Epula s.r.l., a seguito di invito a produrre la necessaria documentazione amministrativa, ha presentato una semplice visura camerale, peraltro in copia.<br />	<br />
2.2.- Deposito di visura attestante l’attivazione dell’oggetto sociale in data successiva alla scadenza del bando, eccesso di potere, irragionevolezza, violazione delle prescrizioni poste a carico della Epula s.r.l. nei verbali di gara, violazione del disciplinare di gara.<br />	<br />
A seguito dell&#8217;invito da parte della Commissione di gara alla Epula s.r.l. ad esibire idonea documentazione comprovante il titolo all’esercizio della attività oggetto della gara, è stato presentato un documento camerale da cui risulta che la denuncia dell’oggetto sociale era stata effettuata dopo il termine di presentazione delle offerte.<br />	<br />
2.3.- Contratto di avvalimento prodotto successivamente alla scadenza del bando senza data certa. Irricevibilità della documentazione. Violazione di legge, art. 49, lettera f), del d. lgs. n. 163/2006.<br />	<br />
Il contratto di avvalimento doveva esistere al termine di presentazione delle offerte, mentre, nel caso di specie, dalla documentazione depositata originariamente dalla Epula s.r.l. si evince che il contratto con la Rica s.r.l. “sarebbe stato” stipulato, il che lascia intendere che all’epoca il contratto non fosse stato posto in essere.<br />	<br />
Con atto notificato il 28.4.2010 e depositato il 6.5.2010 la Global Service s.r.l., premesso che l’appello era stato notificato presso la Segreteria del T.A.R. Campania e presso la sede della Epula s.r.l. in quanto l’avv. Maria Pia Franzino, presso il quale in primo grado aveva eletto domicilio, era sconosciuta all’indirizzo indicato, ha presentato motivi aggiunti al ricorso in appello deducendo le seguenti censure:<br />	<br />
1.- Revocazione della sentenza di primo grado: errore di fatto risultante dai documenti di causa, dolo revocatorio ex art. 395, n. 1, del c.p.c..<br />	<br />
La inammissibilità del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti dichiarata in primo grado è viziata dalla circostanza che comunque la notifica non avrebbe comunque potuto perfezionarsi, qualunque fosse stata la formula usata dal notificante, perché il domicilio speciale era stato eletto da Epula s.r.l. presso un avvocato non risultante iscritto all’Albo degli avvocati.<br />	<br />
La indicazione nel ricorso principale e nei motivi aggiunti di un domiciliatario non identificabile e sconosciuto costituisce dolo rilevante ex art. 395, n. 1 del c.p.c..<br />	<br />
2.- Sussistenza dell’errore scusabile a causa dell’equivoco in cui è incorso l’ufficiale giudiziario nell’effettuare le notifiche.<br />	<br />
La circostanza che l’Ufficiale giudiziario ha certificato la consegna del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti presso il domicilio con essi eletto al sig. Orazio Di Fenza e che ivi risulta domiciliata l’avv. Maria di Fenza, denota che la mancata certificazione della impossibilità della notifica all’ inesistente avv. Maria Pia Franzino ha comportato la impossibilità di ripetere la notifica presso la Segreteria del T.A.R..<br />	<br />
3.- Applicabilità dei principi di cui agli artt. 160 e 157 del c.p.c..<br />	<br />
Anche se l’art. 160 del c.p.c. prevede la declaratoria della nullità della notificazione in caso di mancato rispetto delle disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia, erroneamente non è stato applicato alla fattispecie l’art. 157 del c.p.c..<br />	<br />
Con memoria depositata il 7.5.2010 si è costituita in giudizio la Epula s.r.l., che ha dedotto la infondatezza dell’appello, nonché la inammissibilità e la infondatezza del ricorso incidentale spiegato in primo grado. Ha quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità, o di improcedibilità o di infondatezza dell&#8217;appello e dei motivi aggiunti ad esso.<br />	<br />
Con decreto presidenziale 7 maggio 2010 n. 2061 è stata respinta la istanza di adozione di misure cautelari provvisorie.<br />	<br />
Con memoria difensiva depositata il 25.3.2010 la Global Service s.r.l., premesso che il difensori della Epula s.r.l. non sarebbero abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori (con inefficacia o nullità degli atti processuali compiuti e conseguente impossibilità di costituzione nel presente giudizio, di firma degli atti difensivi e di autenticazione del mandato), ha contestato le avverse deduzioni ed ha ribadito tesi e richieste.<br />	<br />
Con ordinanza 8 giugno 2010 n. 2622 la Sezione ha respinto la istanza di sospensione della sentenza impugnata.<br />	<br />
Con memoria depositata il 22.10.2010 la Epula s.r.l. ha sostanzialmente ribadito tesi e richieste.<br />	<br />
Con ordinanza 16 dicembre 2010 n. 451 la Sezione ha rilevato che il vizio formale della notifica del ricorso e dei motivi aggiunti non appariva insanabile alla luce del disposto dell&#8217;art. 156, comma 3, del c.p.c. ed ha disposto adempimenti istruttori.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 22.2.2011 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza dell’avvocato della parte appellante, come da verbale di causa agli atti del giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.- Con il ricorso in appello in esame la Global Service s.r.l. ha chiesto l&#8217;annullamento o la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, di accoglimento del ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposti per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione provvisoria alla Global Service s.r.l. della gara finalizzata all’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia (per gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011) e di note del responsabile del procedimento e di verbali di gara, nonché della determinazione dirigenziale di aggiudicazione in via definitiva della gara alla ditta Global Service S.r.l. e del contratto di appalto per il servizio de quo. Inoltre ha chiesto l’annullamento della sentenza nella parte in cui ha disposto anche la caducazione di detto contratto e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale e dei connessi motivi aggiunti proposti dalla Global Service s.r.l..<br />	<br />
2.- Innanzi tutto la Sezione deve esaminare la fondatezza della eccezione formulata dalla Global Service s.r.l., in ordine alla circostanza che, dall’esame degli elenchi degli iscritti ai Consigli dell’Ordine degli avvocati ed accessibili via “internet”, risulterebbe che i difensori della Epula s.r.l. non sarebbero abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori (con inefficacia o nullità degli atti processuali compiuti e conseguente impossibilità di costituzione nel presente giudizio, di firma degli atti difensivi e di autenticazione del mandato).<br />	<br />
Va rilevato in proposito che, ai sensi dell&#8217;art. 35, comma 1, del R. d. n. 1054/1924, ed attualmente ex 22 comma 2, c.p.a., per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, con conseguente nullità dell&#8217;atto difensivo prodotto da soggetto sfornito dello “jus postulandi” dinanzi al Consiglio di Stato.<br />	<br />
E’ tuttavia idonea ad evitare la declaratoria di inammissibilità dell&#8217;atto prodotto nel corso del giudizio di secondo grado la circostanza che esso contenga, nell&#8217;epigrafe ed in calce, l&#8217;indicazione nominativa di altro legale abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, qualora esso atto risulti sottoscritto anche da esso legale e non soltanto dall&#8217;avvocato privo dello “jus postulandi” e, di conseguenza, la paternità dello stesso non possa ascriversi esclusivamente a quest&#8217;ultimo difensore (Consiglio Stato, sez. V, 16 marzo 2011, n. 1626).<br />	<br />
Va invero al riguardo fatta applicazione sia del principio di conservazione dell&#8217;atto per il raggiungimento dello scopo, a norma dell&#8217;art. 156, ultimo comma, c.p.c., che delle norme civilistiche sul mandato (Consiglio Stato, sez. V, 25 novembre 2010, n. 8235).<br />	<br />
Nel caso che occupa l’atto di costituzione in appello della Epula s.r.l. risulta recare a margine il mandato a rappresentarla ed a difenderla agli avvocati Massimo Amato e Francesco Giojelli, che hanno autenticato la firma apposta in calce al mandato ed hanno sottoscritto detto atto.<br />	<br />
L’avv. Massimo Amato risulta, dalla stessa fonte indicata nella memoria recante la eccezione in esame, abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori dal 26.9.2008 e quindi già all’epoca del deposito dell’atto di costituzione in giudizio, sicché la paternità dell’atto può ascriversi anche ad esso e detto atto, per i principi in precedenza esposti, deve ritenersi pienamente ammissibile.<br />	<br />
La eccezione in esame va quindi respinta.<br />	<br />
2.- Con il primo motivo di appello la Global Service s.r.l. ha dedotto che la inammissibilità del ricorso incidentale di primo grado e dei connessi motivi aggiunti sarebbe stata dichiarata con la impugnata sentenza nell’erroneo assunto che essi, pur recapitati presso il domicilio eletto, risultavano notificati personalmente alla ricorrente “e al suo difensore”, in violazione degli artt. 22, comma 1, della l. n. 1034/1971 e 37, commi 2 e 5, del r.d. n. 1054/1924.<br />	<br />
Ma la notificazione di essi atti era stata effettuata indirizzandoli al domicilio eletto nel giudizio dal difensore della Epula s.r.l., con espressa indicazione, sul frontespizio del ricorso, che essa società era rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Giojelli, che eleggeva domicilio in Napoli, presso l’avv. Maria Pia Franzino, con impossibilità di alcuna confusione, stante il collegamento tra società, difensore e domicilio eletto.<br />	<br />
Comunque la declaratoria di inammissibilità sarebbe avvenuta in violazione dell&#8217;art. 156 c.p.c., in ogni caso applicabile, avendo l’atto raggiunto lo scopo.<br />	<br />
Peraltro la notifica effettuata alla parte e per essa al procuratore costituito era da considerare valida anche perché, se è vero che destinatario delle notifiche e comunicazioni è il procuratore costituito, è vero anche che esso non è tale jure proprio, ma in quanto rappresentante della parte.<br />	<br />
È infine da considerare che la violazione della regola di cui all’art. 37 del T.U. n. 1054/1924, secondo la quale il ricorso incidentale va notificato presso il domicilio eletto all’avvocato costituito (che è peculiare del giudizio amministrativo), non implica di per sé l’inesistenza della notifica, perché andrebbe interpretata comunque alla luce del principio di cui all’art. 160 del c.p.c., che impone l’osservanza di un criterio esegetico sostanziale in tema di sanabilità degli atti processuali nulli.<br />	<br />
Pertanto ogni eventuale invalidità dovrebbe nel caso di specie ritenersi sanata per effetto della costituzione in giudizio e dello svolgimento di attività difensiva in ordine alle censure spiegate.<br />	<br />
Con il terzo motivo aggiunto all’appello la Global Service s.r.l. ha ulteriormente dedotto che, anche se l’art. 160 del c.p.c. prevede la declaratoria della nullità della notificazione in caso di mancato rispetto delle disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia, l’art. 157 del c.p.c. stabilisce che qualunque nullità processuale non può essere pronunciata a favore di chi vi abbia dato causa, sicché, essendo dovuto l’eventuale vizio della notificazione alla errata domiciliazione della Epula s.r.l., erroneamente non sarebbe stato applicato il principio di cui alla norma da ultimo citata.<br />	<br />
2.1.- Osserva in proposito il Collegio che il T.A.R. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso incidentale e dei connessi motivi aggiunti perché “notificati personalmente alla ricorrente e non al suo difensore”, richiamando la decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 settembre 2005 n. 4560, con la quale, premesso che l’articolo 37 del R.D. n. 1054 del 1924, al secondo comma, dispone che &#8220;<i>la notificazione del ricorso incidentale sarà fatta nei modi prescritti per il ricorso principale, presso il domicilio eletto, all&#8217;avvocato che ha firmato il ricorso</i>&#8220;, è stato asserito che “<i>Detta disposizione riguarda esclusivamente l&#8217;ipotesi del ricorso incidentale proposto dall&#8217;intimato &#8211; resistente e del tutto logicamente viene previsto che la notifica debba essere fatta al difensore del ricorrente…</i>”.<br />	<br />
La Sezione, con ordinanza 16 dicembre 2010 n. 451 ha rilevato al riguardo che nel caso di specie il riscontrato vizio formale della notifica del ricorso incidentale e dei connessi motivi aggiunti (così come effettuata personalmente alla parte e non al suo difensore ma comunque ricevuta nel domicilio eletto presso quest’ultimo) non appare allo stato degli atti di causa assolutamente insanabile e quindi dirimente soprattutto alla luce del generale principio di cui all’art.156, III comma, del c.p.c., espressamente invocato dalla società appellante.<br />	<br />
Va aggiunto, al riguardo, che il principio sancito dal dell&#8217;art. 156, comma 3, del c.p.c., per il quale il conseguimento dello scopo cui l&#8217;atto è preordinato ne sana la nullità, trova, invero, piena applicazione nel processo amministrativo sia per la mancanza di disposizioni contrarie speciali, sia perché, al pari di ogni altro processo di parti, quello amministrativo richiede un corretto funzionamento degli istituti processuali volti a garantire la conservazione degli atti ed il raggiungimento dello scopo e tali esigenze sono compatibili con il “proprium” del processo amministrativo rappresentato dal controllo sull&#8217;esercizio della funzione pubblica (Consiglio Stato, sez. V, 07 settembre 2009, n. 5238).<br />	<br />
La notifica del ricorso giurisdizionale è quindi da ritenere inesistente solo quando essa manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata con riguardo a soggetto che non abbia alcun riferimento con il destinatario necessario della notificazione stessa, mentre è affetta da nullità, sanabile con effetto &#8220;ex tunc&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 156 comma 3 c.p.c., quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quelli stabiliti dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l&#8217;atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario.<br />	<br />
Se è vero che, dopo la costituzione in giudizio, destinatario delle notifiche e comunicazioni è il procuratore costituito, è altrettanto vero che lo stesso non è tale iure proprio, ma in quanto rappresentante della parte, deve conseguentemente ritenersi che nel caso che occupa il contraddittorio sia stato comunque instaurato, in quanto il difensore della Epula s.r.l. è stato comunque posto in grado di conoscere il contenuto degli atti recanti il ricorso incidentale ed i motivi aggiunti, dei quali era stata predisposta la notifica, anche se indirizzata alla parte, presso il domicilio ed il legale eletto dal difensore.<br />	<br />
Pertanto il presunto vizio deve ritenersi sanato, ex art. 156, comma 3, del c.p.c., recante un principio generale applicabile anche al processo amministrativo nonostante la specialità dell’art. 37 del R.D. n. 1054 del 1924, non contrastando con la ratio di detta norma, per raggiungimento dello scopo dell&#8217;atto, anche in assenza di successiva concreta attività difensiva.<br />	<br />
A nulla vale che, come risulta dai motivi aggiunti all’appello, detti atti siano stati concretamente notificati al sig. Orazio Di Fenza, nel domicilio eletto corrispondente a quello dell’avv. Maria Di Fenza, e non all’inesistente avv. Maria Pia Franzino, erroneamente indicata dal ricorrente in primo grado quale procuratore domiciliatario, ma in realtà inesistente, perché, come dedotto con il terzo motivo aggiunto all’appello, era applicabile alla fattispecie anche il principio generale di cui all’art. 157 del c.p.c., che stabilisce che qualunque nullità processuale non può essere pronunciata a favore di chi vi abbia dato causa, sicché, essendo dovuto l’eventuale vizio della notificazione ad errore nella domiciliazione della Epula s.r.l., non può essa valersi della nullità che ha causato.<br />	<br />
2.3.- L’accoglimento di detto motivo di gravame comporta l’assorbimento delle ulteriori censure formulate al riguardo con i motivi aggiunti all’appello.<br />	<br />
3.- La fondatezza del motivo di appello in esame, con la riforma in rito della impugnata sentenza, comporta il riesame del merito della controversia .<br />	<br />
Nel caso che occupa, essendo stata impugnata la sentenza di primo grado non nel capo in cui ha ritenuto fondato il ricorso principale proposto da Epula s.r.l., ma soltanto nel capo in cui ha dichiarato inammissibili il ricorso incidentale ed i connessi motivi aggiunti, questi soltanto devono essere esaminati nel merito. <br />	<br />
3.1.- Con la prima censura del ricorso incidentale era stato dedotto che, pur prescrivendo l’art. 5 del disciplinare di gara che le ditte partecipanti dovessero produrre, a pena di esclusione, anche la certificazione di iscrizione alla Camera di commercio per l’attività specifica del bando, la Epula s.r.l. (a seguito di invito, come da verbale di gara del 17.9.2008, a produrre la necessaria documentazione amministrativa) aveva presentato una semplice visura camerale, peraltro in copia, e non la prevista certificazione.<br />	<br />
3.1.1.- Osserva al riguardo la Sezione che le prescrizioni contenute nella &#8220;lex specialis&#8221; della gara sono dirette ad assicurare la trasparenza e l&#8217;imparzialità dell&#8217;Amministrazione, nonché la parità di condizioni tra i concorrenti, e devono rispondere al comune canone di ragionevolezza, in stretta relazione con i richiamati principi. <br />	<br />
Le clausole previste a pena di esclusione vanno quindi interpretate seguendo il criterio della stretta interpretazione, per non ledere il contrapposto interesse alla più ampia partecipazione dei concorrenti alla procedura di gara. <br />	<br />
Pertanto, di esse clausole va evitata un&#8217;applicazione meccanica che contraddica, alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto, la fondamentale ed immanente esigenza di ragionevolezza dell&#8217;attività amministrativa, finendo così per porsi in contrasto con le stesse finalità di tutela cui sono preordinati i generali canoni applicativi delle regole della contrattualistica pubblica. <br />	<br />
Solo l&#8217;omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione può dunque considerarsi alla stregua di un&#8217;irregolarità insanabile e, quindi, non ne è permessa l&#8217;integrazione o la regolarizzazione postuma; pertanto, alla stazione appaltante è precluso sopperire, con l&#8217;integrazione, alla totale mancanza di un documento, mentre, ai sensi dell&#8217;art. 46, d.lgs. n. 163/2006, deve ritenersi consentita l&#8217;integrazione documentale riguardante semplici chiarimenti di un documento incompleto.<br />	<br />
Nel caso che occupa la Epula s.r.l., come risulta da verbale di gara del 17.9.2008, aveva prodotto la certificazione camerale, la cui allegazione era prevista a pena di esclusione dall’art. 6 del disciplinare, dalla quale tuttavia non risultava se e quando, tra le attività statutarie della offerente, quella oggetto di gara fosse divenuta operativa; la Epula s.r.l. è stata quindi invitata ad esibire “idonea documentazione comprovante il titolo all’esercizio della attività in questione” alla data di scadenza di presentazione delle offerte. <br />	<br />
A seguito di detta legittima richiesta, come risulta da atto prot. n. CEW/16622/2008/CCE0054 del 18.9.2008 acquisito agli atti del giudizio a seguito di ordinanza istruttoria della Sezione, è stata prodotta una certificazione camerale e non una visura, sicché la censura è da valutare incondivisibile, dovendosi ritenere adeguatamente assolto l’incombente volto alla sanatoria della mera irregolarità posta in essere.<br />	<br />
3.2.- Con la seconda di dette censure è stato dedotto che, dopo che la Commissione di gara aveva invitato la Epula s.r.l. ad esibire idonea documentazione comprovante il titolo all’esercizio della attività oggetto della gara (perché dalla certificazione camerale esibita non si evinceva se e quando, tra le attività statutarie della offerente, quella oggetto di gara fosse divenuta operativa), la Epula s.r.l. ha presentato un documento camerale da cui risulta che la denuncia dell’oggetto sociale in Camera di commercio era stata effettuata dopo il termine di presentazione delle offerte del 16.9.2008. Alla data di scadenza del bando detta società non aveva quindi provveduto alla attivazione dell’oggetto sociale, che era propedeutica per l’affidamento del servizio.<br />	<br />
3.2.1.- Osserva in proposito la Sezione che da detta certificazione camerale si evince che l’attività oggetto del bando di gara era stata in effetti denunciata in data 18.8.2008, quindi prima della data del 16.9.2008 di scadenza della presentazione delle offerte prevista dal bando.<br />	<br />
La censura in esame non è quindi positivamente valutabile.<br />	<br />
3.3.- Con la terza delle riproposte censure è stato dedotto che il contratto di avvalimento era stato prodotto successivamente alla scadenza del bando senza data certa, con irricevibilità della documentazione e violazione dell’art. 49, lettera f), del d. lgs. n. 163/2006. Esso contratto doveva esistere al termine di presentazione delle offerte e se depositato successivamente era necessaria la verifica della sua esistenza a detta data.<br />	<br />
Nel caso di specie dalla documentazione depositata originariamente dalla Epula s.r.l. si evinceva che il contratto con la Rica s.r.l. “sarebbe stato” stipulato, il che lascerebbe intendere che all’epoca il contratto non fosse stato posto in essere. Tanto comporterebbe la decurtazione dal punteggio attribuito alla Epula s.r.l. e le assegnazioni di punti fondate sulla valida presenza di contratto di avvalimento.<br />	<br />
3.3.1.- Al riguardo va osservato che una interpretazione finalistica e teleologica delle disposizioni in tema di requisiti di partecipazione alla gara, di cui è espressione anche il principio di avvalimento, porta a ritenere che, in sede di gara, possa essere fornita la dimostrazione in ordine al possesso, certo ed incondizionato, al momento della stipula del contratto e della successiva esecuzione, dei requisiti e dei mezzi all&#8217;uopo necessari. <br />	<br />
Non è quindi necessario che i mezzi siano già disponibili all&#8217;epoca della procedura, mentre è invece necessario che nel corso della procedura si dimostri che essi saranno disponibili al momento dell&#8217;assunzione e dell&#8217;esecuzione degli impegni negoziali. <br />	<br />
Una diversa interpretazione che preveda l&#8217;anticipazione al momento della procedura del possesso dei mezzi, non è da considerare effettuabile perché imporrebbe la dispendiosa acquisizione di dotazioni funzionali alla sola esecuzione dell&#8217;appalto prima ancora che vi sia certezza in ordine all&#8217;aggiudicazione, mentre l&#8217;interesse dell&#8217;Amministrazione a non prendere in considerazione offerte prive del crisma della necessaria serietà deve ritenersi soddisfatto dalla piena dimostrazione che detti requisiti saranno certamente disponibili al tempo all&#8217;uopo rilevante, ossia al momento dell&#8217;effettiva contrazione del vincolo negoziale (Consiglio Stato, sez. VI, 23 dicembre 2005, n. 7376).<br />	<br />
Nel caso che occupa la Epula s.r.l e la Rica s.r.l. avevano già allegato agli atti dichiarazioni di avvalimento con cui si impegnavano tra di loro e nei confronti della Amministrazione ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 49 del d. lgs. n. 163/2006 e tale manifestazione concorde di volontà, ex art. 1326 del c.c., deve ritenersi che fosse già sufficiente ad ottemperare al disposto di detto art. 49, sicché, per i principi in precedenza esposti, è irrilevante che il documento contrattuale riproduttivo sia poi stato sottoscritto e prodotto in data 8.9.2008, come da copia depositata in atti a seguito di ordinanza istruttoria della Sezione, successiva al termine ultimo di presentazione delle offerte.<br />	<br />
La censura in esame è quindi infondata.<br />	<br />
4.- In conclusione, in riforma della impugnata sentenza, il ricorso incidentale proposto in primo grado dalla Global Service s.r.l. ed i connessi motivi aggiunti vanno dichiarati ammissibili, ma devono, tuttavia, essere respinti e resta confermata per il resto la decisione di primo grado, nella parte non oggetto di impugnazione. <br />	<br />
5.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità, la novità del caso e la reciproca soccombenza, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il ricorso incidentale ed i motivi aggiunti proposti dalla Global Service s.r.l. dinanzi al T.A.R. ammissibili e li respinge nel merito, confermando nel resto la gravata sentenza. <br />	<br />
Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/09/2011</p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-9-2011-n-5040/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2011 n.5040</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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