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	<title>8/9/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/9/2005 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.4208</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-9-2005-n-4208/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-9-2005-n-4208/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.4208</a></p>
<p>sull&#8217;interesse a impugnare il bando per la scelta del socio privato di una istituenda società di gestione delle farmacie comunali e sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 116 T.U.E.L. con riferimento alla partecipazione alla suddetta società 1. Servizi pubblici locali – Società di gestione delle farmacie locali – Interesse ad impugnare il bando relativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-9-2005-n-4208/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.4208</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-9-2005-n-4208/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.4208</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interesse a impugnare il bando per la scelta del socio privato di una istituenda società di gestione delle farmacie comunali e sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 116 T.U.E.L. con riferimento alla partecipazione alla suddetta società</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizi pubblici locali – Società di gestione delle farmacie locali – Interesse ad impugnare il bando relativo alla scelta del socio privato – Sussiste anche in mancanza della domanda di partecipazione alla gara, qualora il bando contenga dei requisiti di partecipazione tali da alterare la concorrenza e sviare la clientela a danno dei ricorrenti.</p>
<p>2. Servizi pubblici locali – Società di gestione delle farmacie locali – Art. 116 T.U.E.L. – Deroga ai vincoli posti da disposizioni di legge – Riguarda anche il limite relativo alla limitazione della scelta dei soci solo fra farmacisti in servizio per la costituzione di società di gestione di farmacie comunali.</p>
<p>3. Servizi pubblici locali – Società di gestione delle farmacie locali – Art. 116 T.U.E.L. – Preclude l’emanazione di bandi di gara per la gestione di farmacie comunali che permettano la partecipazione alle sole società di capitali operanti nel settore della distribuzione farmaceutica al dettaglio o all’ingrosso.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il bando relativo alla scelta dei soci privati di una istituenda società di gestione delle farmacie comunali può essere impugnato anche dai soggetti che non abbiano presentato domanda di partecipazione alla gara quando esso contenga dei requisiti di partecipazione tali da alterare la concorrenza e sviare la clientela a danno dei ricorrenti. Ne consegue l’impugnabilità del bando nell’ipotesi in cui esso contenga dei requisiti di partecipazione tali da creare, una volta istituita la società, una gestione degli esercizi farmaceutici comunali da parte di un soggetto costituito nella forma di società di capitali e dotato di dimensioni e struttura che trascendono la normale capacità degli operatori locali.</p>
<p>2. Nella sua portata letterale e sistematica l’art. 116 T.U.E.L. come emendato dall’art. 2-ter  della l. n. 26/2001 non vale a costituire una vera e propria “riserva di partecipazione” alle gare per la gestione di farmacie comunali a favore delle sole società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti in servizio al momento della costituzione della società, come invece si legge nell’art. 10 co. 1, lett. d) l. n. 362/1991 a proposito delle farmacie di cui sono titolari i comuni. La deroga ai vincoli posti da disposizioni di legge specifiche prevista dall’art. 116 (tra i quali era compreso anche quello posto dall’art. 9, comma 1, lett. d, l. 2 aprile 1968 n. 475, nel testo sostituito dall’art. 10, l. 8 novembre 1991 n. 361) riguarda sia quello della proprietà maggioritaria, sia quello relativo alla limitazione della scelta dei soci solo fra farmacisti in servizio per la costituzione di società di gestione di farmacie comunali.</p>
<p>3. L’art. 116 T.U.E.L. preclude l’emanazione di bandi di gara per la gestione di farmacie comunali che permettano la partecipazione alle sole società di capitali operanti nel settore della distribuzione farmaceutica al dettaglio o all’ingrosso, limitando, anche di fatto, la possibilità di accesso alla procedura da parte dei farmacisti privati (in servizio o meno presso quelle comunali) anche in forma di società di capitali, sì da alterare il mercato della distribuzione al dettaglio dei farmaci in ambito locale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’interesse a impugnare il bando per la scelta del socio privato di una istituenda società di gestione delle farmacie comunali e sull’interpretazione dell’art. 116 T.U.E.L. con riferimento alla partecipazione alla suddetta società</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			<br />	<br />
	    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	</b></p>
<p>     N.4208/05 REG.DEC.<br />
	     N. 3675      REG.RIC.<br />	<br />
        ANNO 2004</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 3675/2004, proposto dal<br />
dott. <b>Amerigo Cheli</b>, nella qualità di Presidente legale rappresentante pro tempore della Associazione dei titolari di farmacia della Provincia Di Pisa e dai dottori <b>Italo Desideri, Carlo Fassora, Aurelio Ferretti, Marcella Lapucci e Domenica Nanni</b>, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti David Cerri del Foro di Pisa e Roberto Righi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati in Roma alla Via Carducci n. 4 per delega in calce all’appello;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Pontedera</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Stancanelli e Alessandro Cecchi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, Lungotevere Flaminio n. 46;</p>
<p>e, nei confronti di</p>
<p><b>Federfarma Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani</b>, in persona del legale rappresentante Dott. Giorgio Siri, con sede in Roma, Via Emanuele Filiberto n. 190, e Unione Nazionale Consumatori, in persona del Segretario generale e legale rappresentante dott. Vincenzo Dona, con sede in Roma, Via Duilio n. 13, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Lorenzo Acquarone, prof. Massimo Luciani e prof. Agostino Gambino ed elettivamente domiciliate presso l&#8217;ultimo di essi in Roma, Via dei Tre Orologi n. 14-A, giusta mandato a margine dell’atto di intervento ad adiuvandum;</p>
<p>per la riforma <br />
della sentenza del Tar della Toscana Sez. III in data 17 dicembre 2004 n. 6057, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del bando per la vendita tramite procedura concorsuale ristretta ad evidenza pubblica di n. 4.590.000 azioni ordinarie da nominali lire 1.000 (euro 0,52) cadauna, corrispondente al 76,50% del capitale sociale della Azienda Farmacie di Pontedera s.p.a., di proprietà del Comune di Pontedera, predisposto dal Direttore Generale del Comune di Pontedera e pubblicato il 18 giugno 2001; nonché della delibera del Consiglio Comunale di Pontedera n. 70 del 30 maggio 2001;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune;<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla camera di consiglio udienza del 3 dicembre 2004, relatore il Consigliere Lamberti ed uditi, altresì, gli avvocati Righi, Stancanelli, Cecchi, Acquarone e Ranieri, in sostituzione dell’avv. Gambino.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il dott. Enrico Morgantini è titolare di farmacia in Pisa e i dottori Desideri, Fassorra, Ferretti, Lapucci e Nanni sono titolari di farmacia in Pontedera. Il dott. Morgantini è anche presidente e legale rappresentante dell&#8217;Associazione dei titolari di farmacia della Provincia di Pisa. Espongono che con deliberazione del 30 maggio 2001, n. 70 il comune di Pontedera – richiamate le determinazioni assunte con provvedimento 7 settembre 2000, n. 107, preordinate alla privatizzazione dei servizio farmaceutico comunale attraverso apposita azienda speciale da trasformare in s.p.a. per la gestione delle farmacie comunali – dispose di indire una gara ad evidenza pubblica tramite procedura concorsuale ristretta per la scelta del socio o dei soci di maggioranza cui alienare il 76,50% del capitale sociale dell’azienda Farmacie di Pontedera s.p.a. articolata in tre fasi: &#8211; domanda di partecipazione alla gara da parte dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal bando; &#8211; presentazione delle offerte irrevocabili di acquisito; successiva trattativa al rialzo. Assumendo la lesione dei loro interessi per l’alterazione delle regole legali di concorrenza nel settore, gli appellanti impugnarono innanzi al Tar della Toscana i relativi provvedimenti, precisamente: a) la delibera del consiglio comunale di Pontedera 30.5.2001, n. 70 contenente gli indirizzi per la scelta del socio e delle modalità della gara; b) il bando per la vendita ad evidenza pubblica di n. 4.590.000 azioni ordinarie, corrispondente al 76,50% del capitale sociale dell&#8217;Azienda farmacie di Pontedera s.p.a. di proprietà del Comune predisposto dal Direttore generale del Comune e pubblicato il 18.6.2001 all’albo pretorio. Nel bando venivano ammesse alla gara tre categorie di soggetti: società di capitali aventi un patrimonio netto contabile o un capitale sociale non inferiore a quattro miliardi di lire; farmacisti iscritti all’albo e/o abilitati all’esercizio della professione che avessero costituito una società di capitali con un patrimonio netto contabile non inferiore a quattro miliardi di lire o che si impegnassero a costituire, prima del contratto una società con tali caratteristiche; raggruppamenti ad hoc dei quali facessero parte soggetti con le caratteristiche suddette. Queste le censure: 1) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 9, comma 1, lett. d, l. n. 475/1968, come sostituito dall&#8217;art. 10, l. n. 362/1991: il bando viola la riserva legale per la quale le quote di capitale delle società per azioni, che gestiscono le farmacie comunali, possano essere cedute soltanto ai farmacisti impiegati delle stesse società all&#8217;epoca della dismissione; il bando consente la partecipazione alla gara di società di capitali operanti nel settore della distribuzione dei farmaci, così precludendo la partecipazione alla procedura di singoli farmacisti privati; la gestione delle società di distribuzione di farmaci altera l&#8217;equilibrio della concorrenza per le maggiori capacità economiche e finanziarie delle società di capitali e per la correlata deresponsabilizzazione dei suoi soci rispetto ai farmacisti privati, i quali possono gestire le loro farmacie solo in via diretta e non per mezzo di società con soci privi dei requisiti professionali; la politica della nuova società non è fronteggiabile dai farmacisti privati; 2) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 9, comma 1, lett. d, l. n. 475/1968, come sostituita dall&#8217;art. 10, l. n. 362/1991, dell&#8217;art. 116 del t. u. n. 267/2000, come modificato dall&#8217;art. 2-ter, d.l. n. 392/2000, conv. l. n. 26/2001, dell&#8217;art. 97 cost., dell&#8217;art. 1, co. 1, l. n. 241/90; illogicità e ingiustizia manifeste, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, sviamento della causa tipica, inopportunità del provvedimento, violazione del canone di proporzionalità: è illegittima l&#8217;esclusione dei singoli farmacisti privati non associati fra loro in società di capitali; nessuno dei ricorrenti ha potuto prendere parte alla gara o individualmente o raggruppati in forme diverse da una società di capitali, e ciò senza nessuna ragione di opportunità e in assenza di qualsiasi norma di legge che imponga la determinazione del Comune, che non è neppure finalizzata alla scelta del miglior socio e alla efficienza dell&#8217;azione amministrativa; sarebbe pregiudicata la irrinunciabile concorrenzialità della procedura selettiva, precludendola a coloro che potrebbero assicurare maggiore professionalità e affidabilità; 3) illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, contraddittorietà fra atti, sviamento dalla causa tipica: ai farmacisti comunali è riservata una quota del capitale sociale del 3,5%, nonostante la precedente delibera n. 10712000 contenga la proposta di avvalersi -nel- processo-di privatizzazione- della collaborazione dei farmacisti privati con partecipazione minoritaria al capitale sociale della società di gestione comunale. Nel giudizio di primo grado si è costituito il Comune di Pontedera, eccependo in via preliminare l’inammissibilità e nel merito l’infondatezza del ricorso. Respinta l’istanza cautelare, il Tar della Toscana dichiarò inammissibile il ricorso per carenza di interesse attuale e concreto. Ancorché i ricorrenti avessero impugnato il bando di gara, non avevano comunque chiesto di partecipare alla procedura né ne erano stati esclusi: mancava pertanto l’interesse concreto all’impugnazione evidenziato dalla domanda di partecipazione alla gara., la cui proposizione rappresenta condizione dell&#8217;azione e esprime l’utilità concreta che l’interessato si ripromette di ottenere dall&#8217;accoglimento del ricorso. La sentenza è stata appellata dai ricorrenti in primo grado per due motivi di violazione dell’art. 26, t.u. 26 luglio 1924, n. 1054 dato il carattere oppositivo dell’interesse fatto valere in giudizio consistente nell’eliminazione del bando di gara in sé e per sé in quanto suscettibile di alterare le condizioni di concorrenza preesistenti e di falsa applicazione dei principi in tema di giudicato di annullamento, che travolge gli atti di gara e l’aggiudicazione, di talché la loro partecipazione alla gara non era neppure ipotizzabile sotto l’aspetto dell’interesse. Il ricorrenti hanno poi espressamente riproposto i tre motivi del primo grado. Nel presente appello si è costituto il comune di Pontedera, riproponendo le stesse eccezioni e chiedendo la conferma nella sentenza impugnata e in ogni caso il rigetto del ricorso di primo grado. Hanno presentato atto di intervento adesivo la Federfarma e  l’Unione Nazionale Consumatori. Nella memoria dei ricorrenti è dato atto che la procedura di dismissione delle azioni si era nel frattempo conclusa con la vendita in favore della società Alleanza Salute s.p.a, esercente il commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, parafarmaceutici per la prima infanzia, profumeria, specialità medicinali e attività di finanziaria. Gli intervenienti hanno evidenziato che l’aggiudicataria della gara, la società Alleanza Salute esercita attività di grande distribuzione del farmaco, incompatibile con la dispensazione al pubblico in farmacia. Anche se la società Alleanza Salute, quale soggetto titolare delle partecipazioni, non opera direttamente nel mercato della distribuzione farmaceutica, ma in quello della gestione di pacchetti azionari, tale società fa parte di un gruppo multinazionale (facente capo alla britannica Alliance Unichem) operante nella distribuzione farmaceutica, nel cui interesse evidentemente opera, anche attraverso ben trentadue società controllate, tra le quali la Farmacie Comunali di Pontedera s.p.a.<br />
All’udienza del 3 dicembre 2004 la causa è stata discussa, indi spedita in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	Con deliberazione 7 settembre 2000, n. 107, il Consiglio comunale di Pontedera, preso atto della concertazione relativa alla trasformazione delle forme di gestione delle tre farmacie comunali, stabiliva i seguenti indirizzi: -di sopprimere il settore delle farmacie comunali e trasformare, ai sensi della l. n. 142/1990, la gestione in economia delle tre farmacie comunali in gestione a mezzo di un’azienda speciale ai sensi del D.P.R. n. 902/1986 per la successiva trasformazione in s.p.a. ai sensi dell’art. 17, co. 51, l. n. 127/1997; -di stabilire che in attuazione dell’art. 12, co. 1, l. 498/1992, la società per azioni deve essere costituita dal Comune senza il vincolo di proprietà maggioritaria di cui al co. 3, lett. e, dell’art. 22, l. n. 142/1990 e anche in deroga a quanto previsto dall’art. 10, l. n. 362/1991; -di stabilire che la scelta del socio privato e la collocazione sul mercato dei titoli azionari avvengano con le procedure di evidenza pubblica;-di riservare ai farmacisti azioni nella misura complessiva del 3,5% delle azioni, emesse al prezzo stabilito dal valore di mercato determinato in sede di gara, a valere sull’80% con la precisazione che le azioni non acquistate da un e/o più farmacisti sono alienate ai soci privati acquirenti e/o restino in proprietà del comune; -di accogliere la richiesta di n. 3 farmacisti, di n. 3 impiegati collocati alla cat. B3, e dei n. 2 impiegati collocati nella cat. A  trasferirli per mobilità esterna orizzontale; -di trasferire alla costituenda azienda speciale e alla successiva costituenda S.p.a. il personale dipendente prima evidenziato; -di stabilire che nello statuto della costituenda S.p.a. debba essere previsto sino al 31/12 del quinto anno dalla data di costituzione della società il divieto, per i soci diversi dal comune ed eventualmente dei dipendenti della società, di atti di cessione di azioni o di costituzione di diritti reali sulle stesse o altro atto idoneo a determinare la perdita totale o parziale della quota di partecipazione al capitale sociale del socio privato; -di prevedere che la Giunta comunale, nell’ambito delle proprie competenze, avvii gli adempimenti propedeutici alla detta trasformazione. Tali determinazioni sono state richiamate nella delibera 30 maggio 2001, n. 70 con la quale, preso atto che il capitale sociale dell’azienda farmacie Pontedera s.p.a ammonta a sei miliardi di lire (pari a euro 3.098.741,39) e che la vendita ai dipendenti del 3% delle azioni a valere sull’80% venga effettuata al valore di stima peritale, sono stati forniti i seguenti indirizzi per la scelta del socio privato: a) indizione della gara ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. n. 267/2000 e del D.P.R. n. 533/1996 per la vendita del 76,50% del capitale sociale della s.p.a.; b) utilizzo della procedura concorsuale ristretta articolata in tre fasi distinte: -domanda di partecipazione alla gara da parte dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal bando; -presentazione delle offerte irrevocabili di acquisto delle azioni e del relativo piano aziendale di sviluppo; -successiva trattativa al rialzo; c) aggiudicazione da parte della Giunta comunale sulla base della valutazione degli elementi dell’offerta e formazione della graduatoria effettuata da un’apposita commissione tecnica; d) mantenimento dell’attuale localizzazione delle farmacie. Nella delibera n. 70/2001 è altresì dato atto che: -con delibera consiliare n. 115/2000 è stata costituita “l’Azienda Speciale per la Gestione delle Farmacie comunali”, con approvazione dello statuto, del contratto di servizio e della carta dei servizi; -con deliberazioni giuntali n. 237/2000 e n. 3/2001 è stato disposto il trasferimento del personale all’Azienda; -con deliberazione consiliare n. 2/2001 è stata approvata la trasformazione dell’azienda speciale in s.p.a denominata “Azienda Farmacie di Pontedera s.p.a” e sono stati approvati lo statuto della società il contratto di servizio ed il patrimonio iniziale della società determinato in lire 200.000.000 ex art. 2327 c.c. (come sost. ex art. 4, D.Lgs. n. 213/1998) ferma la sua rideterminazione a seguito di perizia di stima. È stato altresì ribadito che per la definizione dei criteri in base ai quali dovrà essere scelto il socio/i soci, dovrà essere assunto un ulteriore provvedimento nel quale saranno meglio determinati gli indirizzi da perseguire. Con bando in data 18 giugno 2001, il Comune di Pontedera ha indetto la gara per la vendita tramite procedura concorsuale ristretta ad evidenza pubblica di n. 4.950.000 azioni ordinarie da nominali lire 1000 (euro 0.52) cadauna, corrispondenti al 76,50% del capitale sociale dell’Azienda Farmacie di Pontedera s.p.a. di proprietà del comune di Pontedera. Nel bando è stato, in particolare, prevista l’ammissione alla gara di tre categorie di soggetti: società di capitali aventi un patrimonio netto contabile o un capitale sociale non inferiore a quattro miliardi di lire; farmacisti iscritti all’albo e/o abilitati all’esercizio della professione, che avessero costituito una società di capitali con un patrimonio netto contabile non inferiore a quattro miliardi di lire o che si impegnassero a costituire, prima del contratto, una società con tali caratteristiche; raggruppamenti ad hoc dei quali fossero parte soggetti con le caratteristiche suddette.<br />	<br />
1.1.	Il ricorso in primo grado proposto dagli odierni appellanti, alcuni dei quali titolari di farmacia in Pisa e in Pontedera e dall&#8217;Associazione dei titolari di farmacia della Provincia di Pisa, che affermano compromessa la gestione del servizio farmaceutico in ambito provinciale per lo squilibrio concorrenziale dovuto allo sviamento della clientela in favore del nuovo soggetto, le cui caratteristiche sarebbero tali da concentrare larga parte del mercato, è stato dichiarato inammissibile dal Tar della Toscana. Non avendo i ricorrenti richiesto di partecipare alla gara, il loro interesse sarebbe privo dei caratteri della personalità, attualità e concretezza a conseguire o conservare una posizione di vantaggio, che differenziano l’interesse a ricorrere da quello generico alla legittimità dell&#8217;azione amministrativa proprio di tutti i consociati.																																																																																												</p>
<p>2.	Nei primi due motivi, sviluppo di un’unica censura, gli appellanti sostengono la natura sostanziale e concreto dell’interesse fatto valere, dato il suo carattere oppositivo, perché volto a conseguire l’annullamento di una procedura che ha realizzato contra legem la cessione del pacchetto di controllo delle farmacie comunali in favore di un soggetto operante nel settore all’ingrosso della distribuzione dei farmaci, il cui ingresso altera la concorrenza del mercato farmaceutico locale al cui buon andamento sono interessati gli appellanti stessi, titolari di farmacie. Costoro non potevano neppure partecipare, come tali, alla gara in quanto l’art. 8, l. n. 362/1991 inibisce loro la partecipazione al controllo anche indiretto delle società di gestione delle farmacie comunali. La partecipazione alla gara si sarebbe pertanto risolta in una fictio per essere legittimati a ricorrere ed impugnare, nel prosieguo, l’esito della gara. L’effetto “a cascata” caducante l’intero procedimento, proprio dell’annullamento giurisdizionale del bando di gara (Cons. Stato A.P. n. 7/1970 e A.P. n. 1/2003, Cass. n. 4357/2003), rende poi superfluo impugnare l’aggiudicazione, per dimostrare l’interesse concreto all’annullamento della gara. Analoghi argomenti deducono le intervenienti Federfarma e Unione Nazionale Consumatori nella memoria depositata il 27 novembre 2004.																																																																																												</p>
<p>2.1.	Le censure sono fondate.																																																																																												</p>
<p>2.2.	Con la sentenza 24 luglio 2003, n. 275 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 8, co. 1, lett. a), l. 362/91 (sul riordino del settore farmaceutico), nella parte in cui non prevede che la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali è incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, così estendendo a tutti i soggetti del settore il divieto di cumulo di attività -con potenziale conflitto di interessi- imposto dalla lett. b) dell’art. 8, co. 1, l. 362/91 nei confronti dei farmacisti privati, sia come singoli sia come soci di società di persone o cooperative a.r.l. che gestiscono farmacie. Nella qualità di titolari di farmacia nelle città di Siena e di Pontedera, i ricorrenti non potevano quindi partecipare alla gara per la gestione delle farmacie comunali di Pontedera come singoli privati o come soci di società di persone o cooperative, ma solo come soci di una società di capitali. Ne discende il loro interesse all’annullamento di condizioni di gara tali da escludere l’ingresso nel mercato ai soggetti dotati dell’ordinaria capacità economica del settore, ancorché nella forma societaria, e permettere l’accesso a società di struttura e dimensioni inconsuete per l’ambito locale, tali da determinare una concentrazione della clientela in loro favore con evidente sbilanciamento del mercato. Siffatta conseguenza gli interessati ravvisano nel bando di gara pubblicato il 18.6.2001 laddove limita la partecipazione alle sole società in possesso di un patrimonio netto contabile o di un capitale sociale non inferiore a quattro miliardi di lire. L’inevitabilità che la gestione dei tre esercizi farmaceutici comunali sia assunta da un soggetto di dimensioni tali da alterare la concorrenza e sviare la clientela a suo vantaggio perché costituito nella forma di società di capitali multinazionale con agevolata disponibilità di farmaci, vale a costituire in capo agli appellanti un interesse qualificato ad impugnarne il presupposto. Non potendo partecipare alla gara perché titolari di farmacia e non potendo disporre della capacità economica per soddisfare in forma societaria il requisito patrimoniale richiesto extra ordinem, i ricorrenti introducono in giudizio un interesse squisitamente imprenditoriale e di settore a non vedere sbilanciate le condizioni del proprio mercato locale dall’ingresso di un soggetto con caratteristiche del tutto diverse da quelle proprie che la legge richiede agli operatori del settore. Interesse che non consiste nella sola salvaguardia al corretto gioco della concorrenza, ma si presenta fortemente permeato dal fine più generale della tutela della salute. Non può restringersi, come ritenuto dal primo giudice, alle azioni popolari volte all’astratta legalità dell’azione amministrativa, ma va riguardato in concreto come interesse alla distribuzione degli esercizi sul mercato locale (e nazionale) in regime di concorrenza e secondo piani e programmi, che, unitamente alla remunerazione dell’imprenditore, assicurino la pronta reperibilità dei farmaci su rete territoriale, in quanto indispensabili alla tutela della salute. Deve essere pertanto riconosciuta la valenza di interesse tutelabile alla presenza nel mercato farmaceutico ai soli soggetti -fisici o giuridici- aventi caratteristiche strutturali corrispondenti a quelli che la legge prevede, che si estrinseca in posizioni oppositive alla presenza di soggetti con struttura ed organizzazione tali da alterare le ragioni per cui il legislatore, in sede di riordino del settore, ha ritenuto equiparare le farmacie comunali a quelle private sotto l’aspetto dell’incompatibilità tra la gestione di una farmacia e qualsiasi attività di produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco (o dei farmaci). Ciò premesso la tutela dell’interesse dei ricorrenti neppure esigeva un’espressa domanda di partecipazione alla gara, dati il carattere per sé lesivo del requisito di capacità economica richiesto dal Comune e la presenza sul mercato delle farmacie gestite dai privati ricorrenti, il cui interesse non si sostanziava tanto nell’aggiudicazione degli esercizi già appartenenti al comune, quanto nell’impedire che questi fossero aggiudicati ad un soggetto che per dimensioni e struttura fosse in grado di compromettere la loro esistenza sul mercato sotto l’aspetto della remuneratività d’impresa, e in particolare con condizioni di approvvigionamento e di vendita dei prodotti per loro insostenibili.																																																																																												</p>
<p>2.3.	Va in ogni caso ricordato che secondo la giurisprudenza della Sezione in tema d’interesse ad agire in materia di gare, non è consentito inferirne la carenza dalla sola mancata presentazione dell’offerta, ove la situazione versata in giudizio non sia in condizione di conseguire l&#8217;aggiudicazione secondo le regole del bando, ritenute illegittime e tali da non consentire la formulazione dell&#8217;offerta, ma quello all’annullamento della gara e alla integrale rinnovazione secondo altre regole (Cons. Stato, V, 28 febbraio 2002, n. 1234). Tanto si verifica nelle specie, ove l’effetto demolitorio della sentenza di accoglimento del ricorso comporta la necessità di rinnovare la fissazione della gara sin dalla definizione dei profili soggettivi ed oggettivi dell’offerta (Cons. Stato V, 18 dicembre 2002, n. 7055). Ciò basta a radicare l’interesse a ricorrere dell’Associazione dei titolari di farmacia della Provincia di Pisa e dei ricorrenti in quanto titolari degli esercizi farmaceutici in comune di Pontedera, volto ad ottenere requisiti di partecipazione alla gara idonei a consentire l’ingresso nel mercato locale di società conformi ai presupposti previsti dalla legge e tali da non alterare le condizioni di mercato. Analoghe considerazioni consentono l’intervento nel presente giudizio di Federfarma-Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, che annovera fra le finalità statutarie quelle inerenti la tutela degli interessi tecnici, sindacali professionali economici degli associati. Devono essere disattese le eccezioni svolte dal comune di Pontedera, secondo cui il bando non precludeva la possibilità di partecipazione alla gara di farmacisti associati in una società di capitale o che si fossero impegnati a costituirsi in società prima del contratto di vendita delle azioni e non riservavano la partecipazione alla gara ad una società già operante nel settore della distribuzione farmaceutica all’ingrosso o al dettaglio. La concretezza propria dell’interesse a ricorrere esige infatti che la sua verifica debba essere effettuata con riferimento alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal provvedimento che si chiede annullare (Cons. Stato, IV, 28 agosto 2001, n. 4544). Deriva il suo insorgere nella presente fattispecie, ove i requisiti soggettivi richiesti dal Comune, sia pure non astrattamente preclusivi alla partecipazione alla gara, lo erano in concreto, perché completamente disallienati rispetto alle possibilità dei soggetti operanti nel settore sia come singoli sia in forma associata ed idonei da influire sulla razionale distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici (Cons. Stato, IV, 30 gennaio 1998, n. 139).																																																																																												</p>
<p>3.	Nel merito l’appello è fondato per i primo due motivi, assorbenti il terzo.																																																																																												</p>
<p>3.1.	La delibera consiliare n. 107/2000 individua la gestione ottimale delle farmacie comunali nella costituzione dell’azienda speciale ai sensi del D.P.R. n. 902/1986 e nella successiva trasformazione in s.p.a ai sensi dell’art. 17, co, 51, l. n. 127/1997 ed afferma che tale società è costituita dal Comune senza il vincolo della società maggioritaria e anche in deroga a quanto previsto dall’art. 10, l. n. 362/1991 secondo quanto disposto dall’art. 12, co. 1, l. n. 498/1992. Come ricordano gli appellanti nella censura in esame, la disposizione citata da ultimo -che avrebbe permesso la partecipazione anche a soggetti operanti nella produzione e distribuzione dei farmaci- è stata espressamente abrogata dall&#8217;art. 274, co. 1 lett. w) D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.). Con tale abrogazione, il legislatore ha inteso risolvere i dubbi interpretativi circa la composizione delle società con oggetto la gestione delle farmacie comunali, dovuti al raccordo dell’art. 12, co. 1, l. n. 498/1992 con l’art. 9 comma 1, lett. d) l. n. 475/1968 (nella modifica introdotta dall’art. 10 l. n. 362/1991) che prevedeva la partecipazione nelle società di capitali costituite per la gestione delle farmacie comunali, dei farmacisti in servizio al momento della costituzione della società.																																																																																												</p>
<p>3.2.	Nell’originaria formulazione l’art. 116 T.U.E.L. che (con partecipazione minoritaria di enti locali) rappresenta ora l’unica fonte normativa sulla costituzione delle società di gestione dei servizi pubblici locali, prevedeva che gli enti locali possono costituire, per l&#8217;esercizio di servizi pubblici, “apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche”. Tale formulazione fu poi sostituita dall’art. 2-ter  della l. n. 26/2001 (di conversione, con modifiche, del d.l. n. 392/2000) con quella: &#8220;anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche”; conservata nel T.U.E.L. in atto vigente. <br />	<br />
Il problema sulla portata della deroga ai vincoli occasionò la presentazione, a conclusione del procedimento di approvazione della legge 28 febbraio 2001 n. 26, di conversione del d.l. 27 dicembre 2000 892, dell’ordine del giorno n. 9/7582/3 con il quale il governo fu invitato ad esprimere un’interpretazione chiarificatrice dell’art. 116 d. P.R. 18 agosto 2000 n. 267.<br />
A seguito di tale ordine del giorno fu emanata la circolare 2 aprile 2001 n. 2 U.A.R.A.L. del Ministero dell’Interno, con la quale fu testualmente precisato “….che come prevede il citato ordine del giorno ….. la modifica dell’art. 116 è finalizzata a consentire la costituzione da parte dei Comuni di società per azioni per la gestione di farmacie comunali in deroga unicamente ai vincoli della partecipazione maggioritaria e non in deroga ad altri vincoli, quali quelli relativi alle scelte dei soci, individuati dalla normativa di settore, nel caso specifica la legge n. 362/1991”.<br />
Per quanto autorevole, tale interpretazione non ha certo analoga portata a quella “autentica” proveniente dal legislatore.</p>
<p>3.3.	Nella sua portata letterale e sistematica l’art. 116 T.U.E.L. come emendato dall’art. 2-ter  della l. n. 26/2001 non vale a costituire una vera e propria “riserva di partecipazione” alle gare per la gestione di farmacie comunali alle sole società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti in servizio al momento della costituzione della società, come si legge nell’art. 10 co. 1, lett. d) l. n. 362/1991 a proposito delle farmacie di cui sono titolari i comuni. <br />	<br />
La deroga ai vincoli, posti da disposizioni di legge specifiche, tra i quali era compreso anche quello posto dall’art. 9, comma 1, lett. d, l. 2 aprile 1968 n. 475, nel testo sostituito dall’art. 10, l. 8 novembre 1991 n. 361, riguarda sia quello della proprietà maggioritaria sia l’altro della limitazione della scelta dei soci, per la costituzione di società per la gestione di farmacie comunali, solo fra farmacisti in servizio.<br />
Peraltro verso non potrebbe essere dedotto un argomento, contrario alla suesposta conclusione, dalla presentazione del citato ordine del giorno, tenuto conto della palese irriducibilità dell’ordine del giorno ad emendamento di una proposta o di un disegno di legge.<br />
Lo stesso art. 116 si presta senz’altro a precludere  l’emanazione di bandi di gara per la gestione di farmacie comunali che permettano la partecipazione alle sole società di capitali operanti nel settore della distribuzione farmaceutica al dettaglio o all’ingrosso, limitando, anche di fatto, la possibilità di accesso alla procedura da parte dei farmacisti privati (in servizio o meno presso quelle comunali) anche in forma di società di capitali, sì da alterare il mercato della distribuzione al dettaglio dei farmaci in ambito locale. In tale senso la stessa Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 275/2003 ha individuato la ratio del divieto ex art. 8, l. n. 362/1991, di partecipare a società di persone e cooperative a r.l. titolari di una farmacia privata ad esercenti &#8220;qualsiasi altra attività … nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco&#8221;, nell’applicabilità anche a costoro delle incompatibilità disseminate in numerose disposizioni di legge, al precipuo fine di evitare eventuali conflitti di interesse che possano ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del servizio farmaceutico e, quindi, sul diritto alla salute.</p>
<p>3.4.	La portata di principio generale attribuita dalla sentenza della Corte all’incompatibilità in questione, applicabile a tutti i soggetti che, in forma singola o associata, siano titolari o gestori di farmacie, dà conto del fondamento della seconda censura di erroneità e sviamento appuntata nei confronti del requisito di ammissione alla gara consistente nella disponibilità di un patrimonio netto contabile non inferiore a quattro miliardi di lire richiesto a tutte e tre le categorie di soggetti possibili partecipanti (società di capitali, farmacisti iscritti all’albo e/o abilitati all’esercizio della professione in società costituita o costituenda, raggruppamenti ad hoc). Così come formulata la prescrizione, si presta a permettere la partecipazione alla gara alle sole società di capitali, uniche a disporre di idonea capacità economica, ad esclusione, anche in forma associata, dei titolari privati di farmacie, nonostante la loro veste di soggetti concorrenti alla salvaguardia della salute pubblica al pari di quelle comunali.<br />	<br />
Segue l’annullamento, per questo aspetto, del bando di gara, così come richiesto nel ricorso di primo grado, di cui deve essere riconosciuto il fondamento, in riforma della sentenza impugnata.</p>
<p>4. L’appello va conclusivamente accolto, previa declaratoria di ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum. Va riformata, per l’effetto, la decisione impugnata, con conseguente accoglimento del ricorso originario. Sussistono i giusti motivi per la compensazione della spese di ambedue i gradi di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, dichiara ammissibile l’intervento ad adiuvandum; accoglie l’appello; riforma l’impugnata decisione; in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla nei sensi di cui in motivazione il bando di gara. Compensa fra tutte le parti in causa le spese di entrambi i gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2004 con l’intervento dei Signori:<br />
Raffaele Iannotta					Presidente<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani			Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti  					Consigliere, est.<br />	<br />
Goffredo Zaccardi					Consigliere<br />	<br />
Claudio Marchitiello				Consigliere																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
8 agosto 2005<br />
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)<
</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.6611</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-9-2005-n-6611/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. CORSARO; Rel. FANTINI SIMET S.p.a. (Avv.ti P.S. Pugliano, V. e M.B. Zammit) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura Generale dello Stato) e nei cfr. L.V.L. Interlines S.r.l. concessioni di autolinee: il requisito numerico di 300.000 abitanti ex DPR 369/94 è solo indicativo 1. Giustizia amministrativa – Motivi</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-9-2005-n-6611/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.6611</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CORSARO; Rel. FANTINI<br /> SIMET  S.p.a. (Avv.ti P.S. Pugliano, V. e M.B. Zammit) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura Generale dello Stato) e nei cfr. L.V.L. Interlines S.r.l.</span></p>
<hr />
<p>concessioni di autolinee: il requisito numerico di 300.000 abitanti ex DPR 369/94 è solo indicativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Motivi aggiunti – Obbligo di proposizione in pendenza di ricorso – Insussistenza.</p>
<p>2. Procedimento amministrativo – Mancato avviso di avvio del procedimento – Intervenuta conoscenza – Legittimità del provvedimento.<br />
3. Concessioni ed autorizzazioni – Autolinee – Art. 2 DPR 369/94 – Interpretazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 21, comma 1, della legge T.A.R. (nel testo novato dalla legge 205/00), attribuisce una facoltà e non un obbligo al ricorrente di proporre motivi aggiunti, potendo lo stesso liberamente scegliere di agire proponendo un ricorso autonomo.<br />
2. Il mancato avviso di avvio del procedimento non vizia l’attività amministrativa tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, sì da ritenere raggiunto, in concreto, lo scopo cui tende la comunicazione.</p>
<p>3. In tema di concessione di autolinee, il riferimento dell’art. 2, lett. e), del D.P.R. n. 369/94 a 300.000 abitanti per autolinee con percorso fino a 500 chilometri va valutato in relazione alle diverse situazioni oggettive e non come riferimento tassativo per l’acclaramento della pubblica utilità di un nuovo collegamento automobilistico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.6614</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-9-2005-n-6614/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-9-2005-n-6614/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.6614</a></p>
<p>Pres. Corsaro; Rel. Dell&#8217;Utri Decisum: sulla giurisdizione ordinaria in caso di danni connessi ad una procedura ablatoria. sulla giurisdizione ordinaria in caso di danni connessi ad una procedura ablatoria Giurisdizione e competenza – Procedimenti ablatori &#8211; Richiesta di annullamento di determinazione relativa all’indennizzo e risarcimento danni – Giurisdizione ordinaria. Rientra</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-9-2005-n-6614/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.6614</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-9-2005-n-6614/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.6614</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro; Rel. Dell&#8217;Utri<br /> Decisum: sulla giurisdizione ordinaria in caso di danni connessi ad una procedura ablatoria.</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione ordinaria in caso di danni connessi ad una procedura ablatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Procedimenti ablatori &#8211; Richiesta di annullamento di determinazione relativa all’indennizzo e risarcimento danni – Giurisdizione ordinaria.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Rientra nella cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria la domanda rivolta non ad impugnare atti o provvedimenti della procedura ablatoria, ma a denunciare lesioni del diritto di proprietà per effetto del cantiere e dell’opera eseguita e, dunque, indipendentemente da detta procedura ablatoria sulla quale sussisterebbe la giurisdizione amministrativa (Nel caso di specie il ricorso era stato proposto per l’annullamento delle determinazioni di Italferr S.p.A. con le quali erano state disattese le richieste di indennizzo formulate da proprietari di unità immobiliari i cui posti auto erano stati interessati dall’occupazione da cantiere per la realizzazione di lavori ferroviari ed il relativo risarcimento danni)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE III TER	</b></p>
<p>composto dai signori<br />
Francesco Corsaro	PRESIDENTE<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri	COMPONENTE, relatore<br />	<br />
Stefania Santoleri	COMPONENTE																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 6283/2003 Reg. Gen., proposto da<br />
<b>RICCI Lorenzo Mario> e PAOLETTI Maria Augusta, ZAPPI Roberto e ZUCCARI Albina, FABBRI Cinzia e FABBRI Emanuela</b>, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maria Stefania Masini e Francesca Sbrana, elettivamente domiciliati presso i medesimi in Roma, via Visconti n. 20;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Treno Alta Velocità – TAV – S.p.A.</b>, in persona dell’a.d. in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, via Panama n. 12;<br /><b><br />
Italferr S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;<br />
<b>Ferrovie dello Stato S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
delle determinazioni di cui al punto 4 della nota Italferr S.p.A. 26 marzo 2003 n. DOR.RM/0602, con la quale sono state parzialmente disattese le richieste di indennizzo formulate con atto di significazione e diffida notificato in date 7-10 marzo 2003; nonché di ogni altro atto comunque preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare, per quanto possa occorrere, degli avvisi di immissione in possesso, del verbale di consistenza ed immissione in possesso 20 gennaio 2003 n. IF RK BD.02.00, dell’esito (non conosciuto) di eventuali accertamenti tecnici posti in essere,<br />
e per il risarcimento dei danni<br />
tutti patiti e patiendi dai ricorrenti per effetto dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della TAV S.p.A.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2005, relatore il consigliere Angelica Dell&#8217;Utri, uditi per le parti gli Avv.ti Sbrana e Medugno;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con ricorso notificato il 6 giugno 2003 i nominati in epigrafe, proprietari di unità immobiliari i cui posti auto sono stati interessati dall’occupazione da cantiere per la realizzazione di lavori ferroviari, hanno impugnato le determinazioni di cui al punto 4 della nota Italferr S.p.A. 26 marzo 2003 n. DOR.RM/0602, nella parte in cui sono state disattese le loro richieste di indennizzo, formulate con atto di significazione e diffida notificato in date 7-10 marzo 2003, relative alla quantificazione del danno subito dagli appartamenti di loro proprietà per effetto della presenza del cantiere e della realizzazione dell’opera, nonché ogni altro atto comunque preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare, per quanto possa occorrere, gli avvisi di immissione in possesso, il verbale di consistenza ed immissione in possesso 20 gennaio 2003 n. IF RK BD.02.00, l’esito (non conosciuto) di eventuali accertamenti tecnici posti in essere. Hanno chiesto, altresì, il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi per effetto dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e, in via istruttoria, la disposizione di consulenza tecnica d’ufficio.<br />	<br />
	A sostegno dell’impugnativa hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 68 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto e/o incongruità della motivazione, disparità di trattamento, travisamento, sviamento, violazione delle “linee guida per i nodi” redatte dalla TAV S.p.A..<br />	<br />
	Con memoria del 2 luglio 2005 hanno insistito nelle loro tesi, richieste e pretese.<br />	<br />
	Con memoria in pari data la TAV S.p.A., già costituita in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione, la tardività dell’impugnazione della nota del 26 marzo 2003 e la sua inammissibilità per omessa impugnativa dei provvedimenti della procedura ablatoria; nel merito, ha poi sostenuto l’indeterminatezza e, comunque, l’infondatezza della domanda risarcitoria. A loro volta i ricorrenti hanno replicato con memoria dell’8 luglio 2005.<br />	<br />
	All’odierna udienza pubblica, nel corso della quale parte ricorrente ha di nuovo insistito anche per la disposizione di istruttoria, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Com’è esposto nella narrativa che precede, formano oggetto principale della domanda di annullamento svolta col ricorso in esame, proposto da proprietari di unità immobiliari i cui posti auto sono stati interessati dall’occupazione da cantiere per la realizzazione di lavori ferroviari, le determinazioni contenute nel punto 4 della nota Italferr S.p.A. 26 marzo 2003 n. DOR.RM/0602, nella parte in cui sono state disattese le richieste di indennizzo formulate dagli attuali ricorrenti con atto di significazione e diffida notificato in date 7-10 marzo 2003, relative alla quantificazione del danno subito dagli appartamenti di loro proprietà per effetto della presenza del cantiere e della realizzazione dell’opera.<br />	<br />
	In realtà, la posizione giuridica sostanziale effettivamente dedotta in giudizio attiene non ad interessi legittimi su cui abbia inciso autoritativamente l’atto impugnato, in qualità di provvedimento amministrativo, bensì ad un assunto diritto soggettivo perfetto al risarcimento del predetto danno, tant’è che la domanda impugnatoria è accompagnata da altra, appunto risarcitoria, costituente il vero oggetto del ricorso.<br />	<br />
	Ma, poiché gli istanti non si dolgono della illegittimità dei provvedimenti – questi si realmente tali – di occupazione temporanea dei lori beni, e per vero nemmeno di comportamenti illegittimi della pubblica amministrazione ovvero del soggetto di essa concessionario, deve affermarsi il difetto di giurisdizione di questo giudice in adesione all’eccezione all’uopo sollevata da controparte resistente, quale che sia la definizione da assegnarsi ai danni – indiretti, di cui all’art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, o per fatto colposo o doloso dell’Amministrazione, di cui all’art. 2043 cod. civ. – lamentati in ordine al diritto di proprietà degli istanti.<br />	<br />
	Invero, a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 &#8211; con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (nel testo sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205), nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia urbanistica ed edilizia aventi per oggetto “gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti”, anziché i soli “atti ed i provvedimenti”, delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati – ed in assenza di deroghe alle regole ordinarie del riparto della giurisdizione, deve ritenersi che rientri nella cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria siffatta domanda rivolta &#8211; giova ribadirlo &#8211; non ad impugnare atti o provvedimenti della procedura ablatoria, ma a denunciare lesioni del diritto di proprietà per effetto del cantiere e dell’opera eseguita e, dunque, indipendentemente da detta procedura ablatoria sulla quale sussisterebbe la giurisdizione amministrativa.<br />	<br />
	Né a diverse conclusione si perviene nella considerazione del contenuto risarcitorio del predetto petitum (sostanziale, quanto alla domanda impugnatoria, e formale, quanto a quella di accertamento), dal momento che l’art. 35, co. 1, del cit. D.Lgs. n. 80 del 1998 (come sostituito anch’esso dall&#8217;art. 7 della legge n. 205 del 2000) stabilisce che il giudice amministrativo dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno in giusto, riferendosi però testualmente ed esclusivamente alle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva; tale norma non introduce, perciò, una nuova materia attribuita a detta giurisdizione, limitandosi invece a conferire al cittadino uno strumento ulteriore di tutela nell’ambito del rapporto rientrante nella medesima giurisdizione esclusiva in virtù di altra norma  contemplata la medesima giurisdizione esclusiva (cfr. Cass., ss.uu., 12 gennaio 2005 n. 386, richiamata da parte resistente). <br />	<br />
In conclusione, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.<br />
Tuttavia, si ravvisano giuste ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti presenti delle spese di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III ter, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 luglio 2005.</p>
<p>Francesco Corsaro	PRESIDENTE<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri	ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-9-2005-n-6614/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.6614</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.4634</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-9-2005-n-4634/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-9-2005-n-4634/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.4634</a></p>
<p>Pres. Salvatore, est. Saltelli Algeri e altri (Avv.ti M. Tonucci e R. Troiano) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato), Ministero della Difesa (n.c.) sulla specialità della normativa relativa al trattamento giuridico ed economico del personale dei sistemi informativi 1. Pubblico impiego – Retribuzione – Personale dei Servizi informativi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-9-2005-n-4634/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.4634</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-9-2005-n-4634/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.4634</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore, est. Saltelli<br /> Algeri e altri (Avv.ti  M. Tonucci e R. Troiano) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato), Ministero della Difesa (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla specialità della normativa relativa al trattamento giuridico ed economico del personale dei sistemi informativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Retribuzione – Personale dei Servizi informativi – Trattamento giuridico ed economico – Art. 7, co. 2 L. 801 del 1977 – Interpretazione – Carattere speciale della normativa – Conseguenze – Corrispondenza con il grado o la qualifica ricoperti nell’amministrazione di originaria appartenenza – Va negata</p>
<p>2. Pubblico impiego &#8211; Retribuzione – Principio del riconoscimento dell’anzianità pregressa – Contenuto &#8211; Valenza ai fini della progressione economica in una certa qualifica funzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La L. 801 del 1977, istitutiva dei Servizi informativi, laddove, all’art. 7, co. 2, stabilisce che il trattamento giuridico ed economico del relativo personale non può essere inferiore a quello delle corrispondenti qualifiche del pubblico impiego, non istituisce una sorta di corrispondenza tra queste e quelle attribuite ex novo all’interno dei Servizi al personale agli stessi assegnato, ma vale solo ad assicurare che le qualifiche di nuova istituzione abbiano un trattamento non inferiore a quello generalmente previsto per le analoghe qualifiche dell’impiego statale. Del resto neanche la disciplina regolamentare, di cui al D.P.C.M. 21 novembre 1980, n. 7, contiene alcuna disposizione intesa a stabilire, all’atto dell’inquadramento nei ruoli dei servizi o successivamente, un qualche collegamento con il grado o con la qualifica ricoperti nell’Amministrazione di originaria appartenenza. Tale corpus normativo denota quindi una carattere di specialità, che prevale sulla normativa generale in materia di rapporto di pubblico impiego, la quale è da ritenersi applicabile solo nei casi in cui non è espressamente richiamata.																																																																																												</p>
<p>2.	Pur non potendo negarsi l’esistenza di un tendenziale principio nell’ambito del rapporto di pubblico impiego del riconoscimento dell’intera anzianità pregressa, quest’ultimo vale ai fini della progressione economica in una certa qualifica funzionale e non si applica indiscriminatamente in caso di passaggio in altre qualifiche o in altri ruolo (salvo il principio del riconoscimento dell’intera anzianità ai fini del trattamento pensionistico).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello iscritto al NRG 4795 dell’anno 2004, proposto da <b>ALGERI ALESSANDRO, ALESSANDRINI ACHILLE, CAPRIOGLIO GIUSEPPE, COREA ELIO, CORRADO GIUSEPPE, DE MATTEIS PANTALEO, MARGUTTI SERGIO, PEPE GUGLIELMO, TUCCIELLO GIANNINO, TIBERI TERESA (ved. MONTELLANICO), ALI’ SALVATORE, AMATO GERARDO, AMORE ANTONIO, ANDREANA ANGELO, BISCARDI LORENZO, BOCCACCI ELISABETTA (ved. PORRU), BRUSCOLOTTI ANGELO, CADURA GIOVANNI MARIO, CALTAGIRONE FILIPPO, CANZANELLA BRUNO, CAPRINO ERNESTO, CEDRINI GIUSEPPE, CERZA PASQUALE, CHESSA DANIELE, CODA LUIGI, COLASANTI GIOVANNI, COVINO CARMINE, CRISTOFANI LUISA (ved. BELLAGAMBA), CRISTOFORI VITTORIO, CURTO’ ORAZIO, D’ELISEO SECONDO, DE LAURENTIIS SALVATORE, DE MANGO ANTONIO, DI PALMA PASQUALE, ESPOSITO ANTONIO, FABBRI MARIO, FERRUA GIULIO, FONTANA GINO, FREZZA ROMEO, FUSILLI MARIO, GILIBERTI MAURIZIO, GOBBI PIERO, IODICE ANTONIO, LORUSSO VITO, MACERA ANTONIO, MARINO CESARE BATTISTA, MARRA ROMEO BRUNO, MATTEIS SALVATORE, MAZZARA CATERINA, MAZZILLI GABRIELE (ved. DANIELE), MECCA VITO, MENICUCCI UMBERTO, MESSINA ANTONINO, ONORATO GIUSEPPE, PAPAGNI MAURO GIUSEPPE, PAVONE SALVATORE, PETRUCCI SILVANO, PUCCIA ROSARIO, REDAVID LEONARDO, RICCIARDI GENNARO, ROMANO GIAMPAOLO, ROSSI GIOVANNI, SACCO LUIGI, SASSO ALDO, SCALESSA COSTANZO, SCAPPINI ENZO, SCOGNAMILLO SALVATORE, SPIRITI GIOVANNI, STANIG GIUSEPPE, STARACE MICHELINO, STRAVINO ENRICO, TEDESCO MICHELINA VANDA (ved. MENTA), TOSI UMBERTO, VALERIO LORETO, VILLANI MICHELARCANGELO, ZENI MARIO, ZILLI ARTURO, ZUCCHINI GIUSEPPE, CANTARELLA ROSARIO, DELLERBA VITO GRAZIO, LUDOVICO ROCCO, MANDARINO GIOVANNI, MAURIELLO GIOVANNI, ROSSI PASQUALE, SCIOTTI MARIA ANNA, SORRENTINO ARMANO e TERRUSI GIUSEPPE</b>, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Tonucci e Riccardo Troiano, con i quali sono elettivamente domiciliati, in Roma, via Principessa Clotilde, n. 7;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b>, in persona del ministro in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>, non costitutito;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. I, n. 1809 dell’11 marzo 2003;. </p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;<br />
Visti gli atti depositati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in esecuzione dell’ordinanza istruttoria presidenziale n. 28 del 20 dicembre 2004; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle loro rispettive tesi difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 15 marzo 2005 il consigliere Carlo Saltelli;<br />
Nessuno è comparso per le parti costituite;  <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con la sentenza n. 1809 dell’11 marzo 2003 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, ha respinto il ricorso proposto dai signori Leone Alfonso, Frezza Romeo, Franco Vincenzo, De Mango Antonio, Pulvino Salvatore, Gobbi Piero, Cadura Giovanni Mario, Chiazzo Armando, Cocchia Oreste, Cipriano Mario, Bruscolotti Angelo, Alessandrini Achille, Corea Elio, Manicucci Umberto, Aniello Giuseppe, Graziani Rinaldo, Puccia Rosario, Tomasetta Rodolfo, Iodice Antonio, Terrusi Giuseppe, Zilli Arturo, Coda Luigi, Biscardi Lorenzo, D’Eliseo Secondo, Margotti Sergio, Mauriello Giovanni, Ricci Argante, Caprino Ernesto, Mandarino Giovanni, Algeri Alessandro, Sciotti Maria Anna, Scalessa Costanzo, Cristofori Vittorio, Covino Carmine, Amato Gerardo, Sarracini Pasquale, Romano Giampaolo, Villani Michelangelo, De Matteis Pantaleo, Marra Romeo Bruno, Zucchini Giuseppe, Esposito Antonio, Redavid Leonardo, Sorrentino Armando, Sacco Luigi, Fontana Gino, Dellerba Vito Grazio, Tosi Umberto, Marino Cesare Battista, Scognamillo Salvatore, Matteis Salvatore, Fusilli Mario, Macera Antonio, Rossi Giovanni, Cherubini Alessandro, Petrucci Silvano, Caltagirone Filippo, De Nicola Michele, Farina Roberto, Primitivo Aldo, Scappini Enzo, Pepe Guglielmo, Ludovico Rocco, Rossi Pasquale, Curtò Orazio, Cantarella Rosario, Mazzara Caterina, Messina Antonino, Tucciello Giannino, Onorato Giuseppe, Pagagni Mauro Giuseppe, Cianci Eligio, Tedesco Michelina, Porru Armando, Stravino Enrico, Cedrini Giuseppe, Montellanico Fausto, Marini Luigi, Bellagamba Enzo, Stanig Giuseppe, Ricciardi Gennaro, Dura Pietro, Forgione Aldo, Giliberti Maurizio, Alì Salvatore, Corrado Giuseppe, Caprioglio Giuseppe, Andreana Angelo, Colasanti Giovanni, Zeni Mario, Amore Antonio, Mecca Vito, Cerza Pasquale, Storace Michelino, Santella Vasco, Pavone Salvatore, Lorusso Vito, Sasso Aldo, Valerio Loreto, Canzanella Bruno, Carusi Sabatino, Fabbri Mario, Chessa Daniele, Trizio Nicola, Nuzzi Flavia vedova di Pascarella Antonio, Di Palma Pasquale, Crescenzi Paolo, Parisi Giovannino, Ferrua Giulio, De Laurentiis Salvatore e Spiriti Giovanni per l’annullamento dei decreti interministeriali, non conosciuti in quanto secretati, del novembre 1980, con i quali non era stata loro riconosciuta l’intera anzianità di servizio da essi maturata presso le Amministrazioni di provenienza antecedentemente al loro trasferimento nella consistenza organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare nel C.E.S.I.S. (Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza), nel S.I.S.M.I. (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare) e nel S.I.S.D.E. (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica).<br />	<br />
	Respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio per tardiva impugnazione dei provvedimenti di attribuzione del trattamento economico, sollevata dall’intimata amministrazione statale, i primi giudici hanno ritenuto infondata la dedotta violazione dell’articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e dell’articolo 18 del D.P.C.M. n. 8 del 1980, anche in relazione all’articolo 3 della Costituzione, in quanto ai ricorrenti era stato effettivamente corrisposto un trattamento economico complessivo superiore a quello delle corrispondenti qualifiche del pubblico impiego, irrilevante essendo, al riguardo, che l’anzianità pregressa maturata dai ricorrenti nell’amministrazione di provenienza fosse stata loro riconosciuta solo in misura del 50%, non costituendo – del resto &#8211; principio di rango costituzionale quello della valutazione della complessiva anzianità di servizio.<br />	<br />
Avverso tale pronuncia hanno ritualmente e tempestivamente proposto appello i signori Alessandro Algeri e gli altri litisconsorti segnati in epigrafe, chiedendone la riforma alla stregua di due articolati motivi.<br />
Con il primo, rubricato “Violazione di legge: art. 7, l. 24 ottobre 1977, n. 801; art. 115 c.p.c.”, essi hanno sostenuto i primi giudici, malamente interpretando la normativa rubricata ed erroneamente apprezzando le censure svolte in primo grado, avevano inopinatamente respinto il loro ricorso senza tener contro che, nel caso di specie, il pur ampio potere regolamentare e derogatorio riconosciuto dal legislatore in materia di organizzazione e di trattamento giuridico ed economico del personale degli organismi di informazione e sicurezza, limitato dal principio secondo cui il trattamento economico del predetto personale non poteva essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego, era stato palesemente ed illegittimamente violato con il mancato riconoscimento dell’intera anzianità pregressa di servizio già maturata nelle amministrazioni di provenienza (limitata al solo 50%), malgrado si trattasse di un principio ormai pacifico (argomento ex art. 25, comma 1, legge 11 luglio 1980, n. 312; art. 17 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283; art. 54 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348; art. 200 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3); del tutto erroneamente, quindi, i primi giudici, per un verso, avevano affermato, senza alcun fondamento probatorio, che in ogni caso il trattamento economico loro riconosciuto era superiore a quello delle corrispondenti qualifiche del pubblico impiego e, per altro, che la previsione contenuta nell’articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, riguardava la tutela dei soli diritti patrimoniali già entrati a far parte della sfera giuridica del dipendente.<br />
 Con il secondo, lamentando “Violazione di legge: art. 3 Cost.; art. 7, comma 2, ultimo periodo, L. 801/1977; Eccesso di potere: disparità di trattamento”, hanno evidenziato che i provvedimenti emanati dall’amministrazione per la determinazione del loro trattamento economico, con il riconoscimento del solo 50% dell’anzianità pregressa, avevano palesemente violato l’articolo 3 della Costituzione, stante la evidente omogeneità delle situazioni giuridiche ed economiche, postulata proprio dall’articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, tra il personale dipendente degli organismi di informazione e sicurezza e tutti gli altri pubblici dipendenti, creando altresì una ingiustificata disparità di trattamento (in considerazione del principio fissato dalla Suprema Corte di Cassazione, SS.UU. 17 novembre 1989, n. 4905, che ha assimilato l’attività degli organismi di informazione e sicurezza a quella delle forze armate in tempo di guerra, principio inopinatamente obliterato anche dai primi giudici).<br />
Le intimate amministrazione hanno resistito all’avverso gravame.<br />
Con ordinanza presidenziale istruttoria n. 28 del 20 dicembre 2004 è stato ordinato alle amministrazioni appellati il deposito di apposita documentazione ritenuta indispensabile ai fini della decisione.<br />
La Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 7 febbraio 2005 ha depositato la documentazione richiesta.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	I. L’appello è infondato.																																																																																												</p>
<p>I.1. Deve innanzitutto rilevarsi che, come questa Sezione ha già avuto occasione di osservare (C.d.S., 3 febbraio 1998, n. 162; 2 novembre 2004, n. 7099), la legge 24 ottobre 1977, n. 801, istitutiva dei Servizi informativi, laddove, all’art. 7, comma 2, stabilendo che il trattamento giuridico ed economico del relativo personale non può essere inferiore a quello delle corrispondenti qualifiche del pubblico impiego, non istituisce una sorta di corrispondenza tra queste e quelle attribuite ex novo all’interno dei Servizi al personale agli stessi assegnato, ma vale solo ad assicurare che le qualifiche di nuova istituzione abbiano un trattamento non inferiore a quello generalmente previsto per le analoghe qualifiche dell’impiego statale.<br />
Neanche, poi, la disciplina regolamentare, di cui al D.P.C.M. 21 novembre 1980, n. 7, contiene alcuna disposizione intesa a stabilire, all’atto dell’inquadramento nei ruoli dei servizi o successivamente, un qualche collegamento con il grado o con la qualifica ricoperti nell’Amministrazione di originaria appartenenza; mentre invece significativamente essa prevede che la progressione di carriera nel ruolo di provenienza non produca effetti sul livello funzionale e rivestito.<br />
Invero, il complesso delle disposizioni sopra richiamate costituiscono in realtà un corpus normativo speciale che prevale sulla normativa generale in materia di rapporto di pubblico impiego, la quale è da ritenersi applicabile solo nei casi in cui non è espressamente richiamata.<br />
Il rapporto di dipendenza con gli organismi di informazione e sicurezza, proprio per le esigenze speciali che lo caratterizzano, è, infatti, del tutto atipico e non è assimilabile né a quello delle amministrazioni di provenienza degli appellanti, né a quello delle altre amministrazioni, civili e militari, dello Stato.<br />
In tal senso, giova evidenziare che, ai sensi dell’articolo 2 del D.P.C.M. n. 7 del 21 novembre 1980, il personale trasferito presso gli organismi non solo non conserva lo status originario, ma perde qualsiasi legame con l’amministrazione di provenienza; infatti: a) il personale civile viene cancellato dai ruoli civili; b) il personale militare è collocato nella riserva o in congedo illimitato; c) il personale trasferito viene inserito in uno delle qualifiche funzionali della consistenza organica; d) i posti che a causa del trasferimento si rendono vacanti nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato sono ricoperti secondo le vigenti disposizioni.<br />
Non può, peraltro, non rilevarsi che l’effettiva atipicità del rapporto di lavoro con gli organismi di informazione e sicurezza, anche a voler prescindere dai delicati e particolari compiti istituzionali ad essi assegnati, si apprezza con riferimento alla provvista del relativo personale, il cui reclutamento può avvenire anche in deroga al principio costituzionale del pubblico concorso, nonché per la sua natura eminentemente fiduciaria e per ciò stesso precaria (C.d.S., sez. VI, 16 aprile 2003, n. 1953).</p>
<p>I.2. Con particolare riguardo, poi, alla questione del trattamento economico del personale dei servizi di informazione e sicurezza (che costituisce in realtà l’oggetto della presente controversia), la Sezione osserva che la disciplina contemplata dall’articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e puntualmente attuata con l’articolo 18, comma 6, del D.P.C.M. n. 8 del 21 novembre 1980, a termini del quale “il servizio comunque prestato presso altre amministrazioni dello Stato è valutato nei confronti del personale trasferito nella misura del 50% ai fini della progressione economica prevista nel secondo comma del presente articolo”, deve essere valutata in ragione della peculiarità del rapporto di dipendenza con gli organismi di informazione e sicurezza ed in particolare, oltre che con la sua specialità e atipicità, anche con la sua “novità”, rispetto al precedente rapporto che legava il personale alle amministrazioni di provenienza.<br />
Proprio in considerazione delle delineate caratteristiche ed in particolare dell’ultima caratteristica del predetto rapporto di dipendenza, la norma in esame, piuttosto che come disposizione fonte di disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici, deve essere considerata come norma di favore per coloro che sono assegnati agli organismi di informazione e sicurezza, in quanto prevede comunque la valutazione dell’anzianità pregressa maturata nel rapporto di pubblico impiego con l’amministrazione di provenienza, sia pur nella misura del 50%, laddove in mancanza di detta norma, la “novità” del rapporto di impiego con gli organismi di informazione e sicurezza, la atipicità delle relative qualifiche funzionali l’anzianità pregressa non avrebbe neppure essere presa in considerazione.<br />
Del resto, non può non evidenziarsi, sotto altro profilo, che, pur non potendo negarsi l’esistenza di un tendenziale principio nell’ambito del rapporto di pubblico impiego del riconoscimento dell’intera anzianità pregressa, quest’ultimo vale ai fini della progressione economica in una certa qualifica funzionale e non si applica indiscriminatamente in caso di passaggio in altre qualifiche o in altri ruolo (salvo il principio del riconoscimento dell’intera anzianità ai fini del trattamento pensionistico, che è questione tuttavia del tutto diversa da quella in esame); né il predetto principio del tendenziale riconoscimento dell’intera anzianità pregressa costituisce espressione di un valore costituzionale, così che, al riguardo, la pacifica specialità della normativa in esame ne consentirebbe in ogni caso la deroga.</p>
<p>I.3. Alla stregua delle osservazioni fin qui svolte i motivi di gravame sollevati dagli appellanti, sono del tutto privi di fondamento, in quanto il mancato riconoscimento in favore degli appellanti dell’intera anzianità pregressa ai fini della progressione nelle qualifiche funzionale degli organismi di informazione e sicurezza non viola il principio di uguaglianza fissato dall’articolo 3 della Costituzione e tanto meno determina una disparità di trattamento rispetto agli pubblici dipendenti.<br />
Correttamente, quindi, i giudici di primo grado, conformemente del resto all’indirizzo giurisprudenziale di questa Sezione già segnalato, hanno affermato che il principio contenuto nell’articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, tutela i diritti patrimoniali acquisiti, cioè già entrati a far parte della sfera giuridica del dipendente trasferito agli organismi di informazione e sicurezza, senza porsi come strumento di rinvio e di raffronto dinamico tra le nuove qualifiche di servizio e quelle corrispondenti delle amministrazioni di provenienza o, in generale, del pubblico impiego.<br />
Per completezza, poi, la Sezione deve rilevare che l’Amministrazione, in adempimento all’ordinanza presidenziale istruttoria, ha depositato anche i singoli provvedimenti di attribuzione del trattamento economico agli appellanti che non hanno svolto al riguardo alcuna contestazione, così che, per un verso, non è revocabile in dubbio che tale nuovo trattamento economico sia stato superiore a quello precedente percepito, e, per altro verso, che non vi è ragione di dubitare che, come affermato dai giudici di primo grado, lo stesso sia conforme alle previsioni di cui al più volte citato articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.</p>
<p>II. In conclusione l’appello deve essere respinto.<br />
La specialità e la peculiarità delle questioni trattate giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto da Alessandro Algeri e dagli altri litisconsorti segnati in epigrafe avverso la sentenza n. 1809 dell’11 marzo 2003 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I bis, lo respinge.<br />
Dichiara interamente compensate tra le parte le spese del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 15 marzo 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:</p>
<p>SALVATORE      	PAOLO 	   	&#8211; Presidente<br />	<br />
ANASTASI            ANTONINO 		&#8211; Consigliere <br />	<br />
SCOLA              	ALDO 	   	&#8211; Consigliere <br />	<br />
POLI		         	VITO     	     	&#8211; Consigliere<br />	<br />
SALTELLI            	CARLO      		&#8211; Consigliere,est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-9-2005-n-4634/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.4634</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.6618</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-9-2005-n-6618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-9-2005-n-6618/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-9-2005-n-6618/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.6618</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Dell’Utri MASSENZI M. e PERERA B.A. Suntil Shanti ( Avv.ti M. Trezza e F. A. Caputo) c/ Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Avv.ra dello Stato), Met.Ro. S.p.A (Avv.ti A. Besi e M.Di Luccio) ed altri l&#8217;omissione del preavviso di rigetto ha carattere assorbente ai fini dell&#8217;annullamento</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-9-2005-n-6618/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.6618</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Est. Dell’Utri<br /> MASSENZI M. e PERERA B.A. Suntil Shanti ( Avv.ti M. Trezza e F. A. Caputo) c/ Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Avv.ra dello Stato), Met.Ro. S.p.A (Avv.ti A. Besi e M.Di Luccio) ed altri</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;omissione del preavviso di rigetto ha carattere assorbente ai fini dell&#8217;annullamento del provvedimento finale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Procedimento amministrativo – Art. 10 bis relativo alla comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza – Violazione – Carattere assorbente ai fini dell’annullamento del provvedimento – Sussiste																																																																																												</p>
<p>2.	Procedimento amministrativo – Art. 10 bis relativo alla comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza – Provvedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della L. 15/2005 – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La violazione da parte della P.A., dell’art. 10 bis L. 241/90 relativo all’obbligo di inoltrare all’interessato la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ha carattere assorbente e comporta l’annullamento del provvedimento conclusivo del procedimento.																																																																																												</p>
<p>2.	L’art. 10 bis L. 241/90 trova applicazione ai procedimenti non ancora conclusi al momento dell’entrata in vigore della L. 15/2005, che ha introdotto il nuovo istituto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE III TER</b></p>
<p>composto dai signori<br />
Francesco Corsaro	PRESIDENTE;<br />
Angelica Dell&#8217;Utri	COMPONENTE, relatore;<br />
Stefania Santoleri	COMPONENTE,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11634/04 Reg. Gen., proposto da</p>
<p><b>MASSENZI Mauro e PERERA Bulath Arachchinge Suntil Shanti</b>, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mario Trezza e Francesco A. Caputo, elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, via Camilla n. 9;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</b> (già dei trasporti e della navigazione), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliato presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>la <b>Met.Ro. S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Amedeo Besi e Marina Di Luccio, elettivamente domiciliata presso i medesimi in Roma, via Tiburtina n. 770 (Ufficio legale Met.Ro. S.p.A.);</p>
<p>E NEI CONFRONTI</p>
<p>della <b>Regione Lazio, Dipartimento del Territorio, Direzione regionale trasporti</b>, in persona del Dirigente in carica, non costituita in giudizio;</p>
<p>del <b>Comune di Rignano Flaminio</b>, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p>del <b>Difensore Civico regionale</b>, in persona del titolare in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dell’ordinanza 16 giugno 1999 n. 2261/13.7/GP del Ministero dei trasporti e della navigazione; del messaggio telefax inviato al Comando dei Carabinieri di Rignano Flaminio con cui veniva richiesta la notifica agli interessati della predetta ordinanza ministeriale; del messaggio telefax inviato al Comando dei Carabinieri di Rignano Flaminio con cui veniva richiesta l’assistenza della Forza pubblica per l’adempimento di quanto prescritto dalla stessa ordinanza; di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi inclusi la comunicazione 1° settembre 2004 di accoglimento della richiesta di accesso documentale, nelle parti espresse in premessa alle pagg. 1 e 2 (cpv. 1 e 2), la nota Met.Ro. 10 novembre 2004 n. 10707, nella parte in cui giustifica la mancata notifica dell’ordinanza ministeriale ai ricorrenti; di ogni altro atto inerente l’inibitoria de qua con il quale le parti intimate abbiano portato a compimento l’adempimento;</p>
<p>e per l’accertamento<br />
del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno, ex art. 35 D.Lgs n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 L. n. 205 del 2000;</p>
<p>nonché per l’annullamento<br />
della nota 13 giugno 2005 n. 066761/D2/2E/00 della Regione Lazio, con la quale si esprime parere contrario alla riapertura del passaggio a livello privato carrabile al Km 34+723 della ferrovia regionale Roma-Viterbo, e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;</p>
<p>e per la declaratoria<br />
del diritto dei ricorrenti all’abbattimento delle barriere installate ed al risarcimento del danno.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero e della Società intimati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visto l’atto contenete motivi aggiunti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 7 luglio 2005, relatore il consigliere Angelica Dell&#8217;Utri, uditi per le parti gli Avv.ti Caputo, Trezza, Besi e Di Luccio;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con ricorso notificato i giorni 15, 16 e 17 novembre 2004 i signori Mauro Massenzi e Bulath Arachchinge Sunil Shanti Perera, esposto di essere proprietari in Rignano Flaminio di fondi con annessa abitazione aventi esclusivo accesso sulla via Flaminia dal passaggio a livello privato carrabile posto sulla ferrovia Roma-Viterbo oggi gestita da Met.Ro. S.p.A., lamentato che il detto passaggio sia stato chiuso prima con paletti di ferro inamovibili, poi con barriera metallica, e premesso tra l’altro che solo in data 10 settembre 2004, a seguito di istanza di accesso del 2 agosto 2004, venivano a conoscenza che con ordinanza 15 giugno 1999 del Ministero dei trasporti e della navigazione era disposta la chiusura dello stesso passaggio a livello, hanno impugnato la medesima ordinanza, il messaggio telefax inviato al Comando dei Carabinieri di Rignano Flaminio, di richiesta di notifica dell’ordinanza agli interessati, il messaggio telefax inviato al Comando dei Carabinieri di Rignano Flaminio, di richiesta dell’assistenza della Forza pubblica per l’adempimento di quanto prescritto dall’ordinanza, tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi inclusi la comunicazione 1° settembre 2004 di accoglimento della richiesta di accesso documentale, nelle parti espresse in premessa alle pagg. 1 e 2 (cpv. 1 e 2), la nota Met.Ro. 10 novembre 2004 n. 10707, nella parte in cui giustifica la mancata notifica dell’ordinanza ministeriale ai ricorrenti “in quanto non titolari della prescritta concessione”, ed ogni altro atto inerente l’inibitoria de qua con il quale le parti intimate abbiano portato a compimento l’adempimento. Inoltre, hanno chiesto il risarcimento del danno, ex art. 35 D.Lgs n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 L. n. 205 del 2000, da quantificare e liquidare in prosieguo e comunque identificabile in danno biologico, all’immagine, esistenziale ed alla vita di relazione.<br />	<br />
	A sostegno dell’azione hanno dedotto:<br />	<br />
1.- Violazione degli artt. 7 ss. L. n. 241 del 1990, del diritto alla compartecipazione al procedimento amministrativo, attesa la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la carenza del contraddittorio.<br />
2.- Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e falso presupposto in fatto, erroneità delle circostanze dedotte nell’atto di accoglimento dell’accesso ai documenti, incongruità del corredo motivazionale di cui alla conclamata “inutilità”, pari incongruità del corredo motivazionale che giustifica la mancata notifica dell’ordinanza ministeriale.<br />
3.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 66 D.P.R. n. 753 del 1980 e della circolare 3 maggio 1995 del Ministero dei trasporti, eccesso di potere per manifesta sproporzione dell’ordinanza e della sua esecuzione rispetto alla normativa di settore, per travisamento, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento.<br />
	Met.Ro. S.p.A. si è costituita in giudizio e con memorie del 13 dicembre 2004 e 17 giugno 2005, esposte le pregresse vicende, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività nei riguardi del ricorrente Massenzi, cui la chiusura era da tempo nota, l’inammissibilità dell’impugnativa delle note e dei telefax menzionati, in quanto mere comunicazioni, nonché ancora l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione, giacché i ricorrenti, non avendo sottoscritto la convenzione, potrebbero vantare solo un interesse di mero fatto e non una posizione differenziata. Nel merito, ha svolto controdeduzioni, segnalando infine che in data 19 gennaio 2005 i ricorrenti chiedevano alla Regione Lazio l’attivazione del procedimento di stipula della convenzione finalizzata alla riapertura del passaggio a livello, ma la Regione ha espresso parere contrario.<br />	<br />
	Con memoria del 25 giugno 2005 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, già costituito in giudizio, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, nonché la sua inammissibilità in quanto tende a censurare nel merito una scelta discrezionale della p.a. a tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza, concludendo comunque per il rigetto.<br />	<br />
	Con atto notificato il 22, 23 e 28 giugno 2005 i signori Masssenzi e Perera hanno impugnato mediante motivi aggiunti il cennato parere negativo regionale di cui alla nota in data 13 giugno 2005 del Dipartimento territorio, Direzionale regionale trasporti, deducendo nei riguardi di quest’atto:<br />	<br />
4.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 66 D.P.R. n. 753 del 1980 e della circolare 3 maggio 1995 del Ministero dei trasporti, eccesso di potere per manifesta sproporzione dell’ordinanza e della sua esecuzione rispetto alla normativa di settore, per travisamento, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento; vizi dell’atto motivante ripercuotentisi sull’atto motivato; incongruità della specifica ragione a corredo dell’impugnato diniego per le ragioni di cui sopra.<br />
5.- Eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche con particolare riferimento all’illogicità manifesta ed al travisamento dei presupposti e falso supposto in fatto, violazione della libertà dell’individuo per evidente prevaricazione, evidente labilità della motivazione a corredo.<br />
6.- Eccesso di potere per lapalissiana disparità di trattamento, cattivo uso della discrezionalità tecnica, illogicità manifesta.<br />
7.- Violazione dell’art. 3, co. 4, L. n. 241 del 1990 in ordine alla mancata indicazione del termine di decadenza e dell’autorità a cui è possibile ricorrere.<br />
8.- Mancata compartecipazione del privato al procedimento amministrativo sotto il profilo della disapplicazione dell’art. 10 bis, L. n. 241 del 1990.<br />
	All’odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione, previa ampia trattazione orale.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- Com’è esposto nella narrativa che precede, forma oggetto dell’atto introduttivo del ricorso in esame l’ordinanza 16 giugno 1999 n. 2261/13.7/GP del Ministero dei trasporti e della navigazione, con la quale è stata disposta la chiusura del passaggio a livello al Km. 34,723 della ferrovia Roma-Viterbo “non avendo gli utenti dato risposta all’invito di procedere alla sistemazione del passaggio a livello”, ritenendosi perciò che “il P.L. stesso deve essere chiuso per motivi di sicurezza pubblica”.<br />
	Con lo stesso atto vengono contestualmente impugnati il messaggio telefax 6-7 luglio 1999, inviato dal Co.Tra.L. al Comando dei Carabinieri di Rignano Flaminio, con cui veniva richiesta la notifica agli interessati della predetta ordinanza ministeriale; il messaggio telefax 15 settembre 1999 dello stesso Co.Tra.L., diretto al predetto Comando dei Carabinieri, di richiesta dell’assistenza della Forza pubblica per l’esecuzione dell’ordinanza; la nota 1° settembre 2004 della Met.Ro., di accoglimento della richiesta di accesso documentale avanzata dai ricorrenti, nelle parti in cui si sostiene la legittimità e la necessità dell’ordinanza di chiusura, argomentando anche in ordine alla possibilità di accesso ai fondi dei richiedenti attraverso una strada interpoderale; l’ulteriore nota Met.Ro. 10 novembre 2004 n. 10707, nella parte in cui giustifica la mancata notifica dell’ordinanza ministeriale ai ricorrenti in quanto non titolari di concessione.																																																																																												</p>
<p>2.- L’impugnazione della ripetuta ordinanza ministeriale del 1999 è palesemente inammissibile.<br />
	Risulta infatti dagli atti di causa, ed in particolare dai rogiti relativi ai fondi di cui trattasi depositati dagli stessi ricorrenti, che essi ne hanno acquisito la proprietà il signor Mauro Massenzi in data 28 aprile 2003, per donazione da parte dei genitori Nello Massenzi e Viviana D’Achille, ed il signor Bulath Arachchinge Suntil Shanti Perera in data 30 marzo 2004, per compravendita con i signori Ida Giardino, Massimo Di Filippo, Luigi Di Filippo, Alessandro Di Filippo ed Annamaria Di Filippo. Ovviamente, sia la donazione che la vendita sono fatte ed accettate “nello stato di fatto e di diritto” in cui i beni si trovano. Ne deriva che il donante e l’acquirente non hanno titolo a contestare ora l’assunta preclusione dei fondi.<br />	<br />
	Essi inoltre non possono vantare alcun interesse differenziato a fronte della chiusura del passaggio a livello “privato”, e non “pubblico”, non essendo, e neppure essendo stati i rispettivi danti causa, titolari di convenzione per l’attraversamento della linea ferroviaria. In altri termini, “utenti” del passaggio a livello devono ritenersi solo i soggetti convenzionati con l’azienda esercente la stessa linea, i quali ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 sono gli unici abilitati a fruire del passaggio a livello privato che dev’essere munito di chiusura con chiavi in consegna agli utenti stessi, sicché coloro che non sono convenzionati non possono definirsi “utenti” e non rivestono perciò posizione – idonea a legittimare l’insorgere contro l’ordinanza ministeriale &#8211; differenziata rispetto alla generalità dei cittadini, potendo semmai vantare al riguardo un interesse di mero fatto, come tale non tutelabile.<br />	<br />
	Oltretutto, proprio per i due aspetti appena considerati si spiega la ragione per la quale l’ordinanza non è mai stata loro notificata.																																																																																												</p>
<p>3.- E’ parimenti inammissibile l’impugnazione degli altri atti sopra elencati, se non altro perché non si tratta di provvedimenti, bensì di atti esecutivi o di opinione, privi di autonoma lesività.</p>
<p>4.- E’ invece ammissibile, in quanto concernente un vero e proprio provvedimento negativo su un’istanza dei ricorrenti, l’impugnazione della nota regionale 13 giugno 2005 n. 066761/D2/2E/00, con la quale si esprime parere sfavorevole sulla loro richiesta di attivazione del procedimento di stipula di convenzione finalizzata alla riapertura del passaggio a livello privato carrabile di cui sopra e, quindi, si interrompe definitivamente il procedimento iniziato con detta richiesta. <br />
Tale impugnazione è anche fondata per l’assorbente censura formulata nell’ultimo mezzo di gravame, col quale si lamenta violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla legge n. 15 del 2005.<br />
	La norma invocata dispone infatti che “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni (…). Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”. Nella specie, invece, nessuna comunicazione è stata fatta ai signori Massenzi e Perera, sicché è stato loro impedito di svolgere osservazioni, di cui ovviamente l’Amministrazione non ha tenuto conto e tanto meno fornito puntuale motivazione al riguardo.<br />	<br />
Né v’è dubbio sull’applicabilità della stessa norma al procedimento iniziato con la domanda da loro avanzata, trattandosi di disposizione entrata in vigore ben prima dell’adozione del provvedimento sostanzialmente conclusivo, ed in senso sfavorevole, del medesimo procedimento.<br />
	Conseguentemente, il diniego dev’essere annullato.																																																																																												</p>
<p>5.- Tanto non comporta, tuttavia, l’accoglimento delle pretese avanzate con lo stesso atto contenente motivi aggiunti. <br />
Invero, non può accedersi alla declaratoria del “diritto” dei ricorrenti all’abbattimento delle barriere installate al passaggio a livello, giacché non sono configurabili posizioni giuridiche soggettive di diritto perfetto a fronte dei poteri autoritativi attribuiti in materia dell’Amministrazione, finalizzati alla cura dell’interesse pubblico alla sicurezza del servizio pubblico ed all’incolumità dei cittadini, oltretutto comportanti valutazioni fortemente connotate da discrezionalità sia tecnica che amministrativa alle quali il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento. <br />
Ed in considerazione di tale aspetto neppure sussistono i presupposti per il chiesto risarcimento del danno, oltretutto inibito dal fatto che, tenuto conto delle ragioni procedimentali della pronuncia di annullamento del diniego, la Regione Lazio dovrà ripronunciarsi sull’istanza volta alla stipula di convenzione.</p>
<p>6.- In conclusione, il ricorso dev’essere in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto ed in parte accolto. Quanto alle spese di causa, l’esito complessivo della controversia ne consiglia la compensazione tra tutte le parti presenti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III ter, dichiara in parte inammissibile, in parte respinge ed in parte accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata nota 13 giugno 2005 n. 066761/D2/2E/00 della Regione Lazio.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 luglio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-9-2005-n-6618/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.6618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.3824</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-8-9-2005-n-3824/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-8-9-2005-n-3824/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-8-9-2005-n-3824/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.3824</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Roberto M. Bucchi – Estensore Salinari c. Regione Puglia (avv. G. Pellegrino, L. Paccione, F. Amati e L.A. Clarizio), Presidente della Regione Puglia (n.c.) sull&#8217;impossibilità di esercitare il diritto di accesso nei confronti delle schede elettorali 1. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Schede</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-8-9-2005-n-3824/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.3824</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-8-9-2005-n-3824/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.3824</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Roberto M. Bucchi – Estensore<br /> Salinari c. Regione Puglia (avv. G. Pellegrino, L. Paccione, F. Amati e L.A. Clarizio), Presidente della Regione Puglia (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;impossibilità di esercitare il diritto di accesso nei confronti delle schede elettorali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Schede elettorali – Non è esercitabile.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Verbali delle sezioni elettorali e tabelle di scrutinio – Limite all’accesso – Insussistenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come previsto e disciplinato dagli artt. 22 ss., l. 7 agosto 1990 n.241, non è esercitabile nei confronti delle schede elettorali, sia perché la disciplina speciale (art.15, l. 17 febbraio 1968 n.108) cui sono sottoposte le schede elettorali -giustificata dall’esigenza di garantirne l’integrità e l’intangibilità- a prescindere dallo loro qualificazione come “documento amministrativo”, si pone come un limite insuperabile all’applicabilità della disciplina generale del diritto di accesso, sia perché, in forza dell’art.24 comma 3, l. n.241 del 1990, non sono ammissibili le istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle p.a..</p>
<p>2. In tema di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, i verbali delle sezioni elettorali e le tabelle di scrutinio non sono sottoposti ad alcun limite speciale che li sottragga all’applicabilità della disciplina generale di cui alla l. 7 agosto 1990 n. 241.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari &#8211; Sezione Terza</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1221 del 2005, proposto ex art. 25 comma 5 della L. n. 241 del 1990,</p>
<p>dall’avv. <b>SALINARI DONATO</b>, presente in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Bari alla via Principe Amedeo 82/A, presso lo studio dell’avv. Carla Epifania;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>REGIONE PUGLIA</b>, in persona del presidente p. t. dott. Nicola Vendola, rappresentata e difesa, come da mandato a margine dell’atto di costituzione, dagli avvocati Giovanni Pellegrino, Luigi Paccione, Fabiano Amati e Luca Alberto Clarizio;</p>
<p><b>PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA</b>, non costituito;</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa adozione di idonee misure cautelari, della determina n. 2 del 13 giugno 2005 a firma del Segretario Generale del Consiglio regionale della Puglia con la quale non è stato accordato all’istante il diritto di accesso ai verbali di sezione, e quindi di visione delle schede elettorali dichiarate nulle dalle sezioni della circoscrizione di Taranto e delle tabelle di scrutinio, relative alle elezioni regionali in Puglia dell’anno 2005, e conseguentemente, all’occorrenza, di poter estrarre copia dei predetti documenti;</p>
<p>nonché per la declaratoria<br />
del diritto dell’istante al suddetto accesso e per il conseguente ordine all’Amministrazione regionale convenuta di esibizione della documentazione predetta.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visti l&#8217;atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della regione Puglia.<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 30 agosto 2005, il dott. Roberto M. Bucchi.<br />
Uditi, l’avv. Luciano Ancora, in sostituzione del ricorrente, e l’avv. Paccione per la regione Puglia.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1) Con atto notificato il 15 luglio 2005 e depositato il successivo 30 luglio, l’avv. Donato Salinari ha impugnato, ai sensi dell’art. 25 della L. n. 241/90, la determina n. 2 del 13.6.2005 con cui il Segretario Generale del Consiglio Regionale  della Puglia, si oppone alla istanza, dallo stesso avanzata, di visione ed estrazione copia dei verbali, delle tabelle di scrutinio e delle schede nulle delle sezioni della circoscrizione di Taranto, relative alle elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005.</p>
<p>2) Espone che l’interesse alla visione dei succitati documenti deriva dall’ essere stato candidato alla carica di consigliere regionale nella circoscrizione di Taranto per la lista “Forza Italia” nelle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale tenutesi il 3 e 4 aprile 2005 e dall’essersi collocato – sulla scorta dei dati dell’Ufficio Circondariale – quale secondo dei non eletti, con 38 voti di distacco dal primo dei non eletti.</p>
<p>3) La Regione Puglia ha negato il diritto di accesso invocato sulla basi di diverse motivazioni che vengono contestate dal ricorrente con  un unico articolato motivo di ricorso:Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 c. 4 della L. 241/90.<br />
3.I) Deduce che, al punto a) del provvedimento impugnato, la regione Puglia motiva il diniego sulla scorta della insuscettibilità di divulgazione dei documenti ”in virtù della loro peculiare ragione giuridica”.<br />
Tuttavia l’art. 22 della L. 241/90 riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia “interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”, e tale va qualificato l’interesse del candidato alla conoscenza degli atti inerenti il procedimento di cui ha preso parte al fine di acclarare situazioni per lui pregiudizievoli, in quanto egli vanta una posizione giuridicamente tutelata alla conoscenza dell’attività della Commissione elettorale circoscrizionale ed alla verifica della correttezza della attribuzione dei voti espressi a suo favore.<br />
3.II) Muove da un presupposto erroneo la motivazione di cui ai punti b) e c) laddove rappresenta l’esigenza di garantire la non alterabilità del risultato elettorale assicurata dalla conservazione delle schede in appositi plichi sigillati, e ciò in quanto tale principio, contrariamente a quanto sostiene l’Amministrazione regionale non comporta in senso assoluto l’impossibilità di divulgare le schede elettorali, in quanto la segretezza delle stesse si esaurisce con le operazioni di scrutinio ed è quindi sufficiente effettuare l’operazione di apertura dei plichi sigillati con le precauzioni e tutele del caso.<br />
3.III) Inoltre non è supportata da alcun richiamo normativo la motivazione addotta dalla regione Puglia al punto d) della determina, laddove afferma che lo sforzo organizzativo richiesto per assecondare ll’istanza del ricorrente non sarebbe compatibile con la disciplina del diritto di accesso.<br />
3.IV) E’ errato anche il richiamo, al punto e) del provvedimento gravato, dell’art. 24 della L. 241/90 che esclude l’accesso ai documenti amministrativi quando questo si traduce in un tentativo generalizzato di controllo sull’operato dell’amministrazione, in quanto le schede elettorali dichiarate nulle nella circoscrizione di Taranto sono 14.000 e non 80.000.<br />
3.V) Infine è illegittima anche la motivazione di cui al punto f) con cui la Regione afferma di avere la detenzione dei plichi ma non la disponibilità del relativo contenuto.</p>
<p>4) Con atto depositato il 5 agosto 2005 si è costituita la regione Puglia che con successiva memoria ha controdedotto alle tesi avversarie.</p>
<p>5) Alla camera di consiglio del 30 agosto 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p>6) Il Collegio osserva  che nell’ambito della domanda di accesso avanzata dall’avv. Salinari debbano essere tenuti distinti i diversi documenti oggetto della stessa.</p>
<p>7) Con riferimento alle schede elettorali il ricorso è infondato.</p>
<p>8) La questione sottoposta all’attenzione del Collegio &#8211; peraltro già incidentalmente affrontata da questa Sezione nella sentenza n. 3372 del 21.7.2005 &#8211; riguarda la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione detentrice dei plichi sigillati contenenti le schede elettorali ad una domanda di accesso inoltrata ai sensi dell’art. 24 della L. 241/90. </p>
<p>9) Questo Tribunale nella citata sentenza 3372/2005 ha affermato che “l’acquisizione delle schede non appare suscettibile dell’azione di accesso, sia perché non possono considerarsi documenti, ovvero documenti formati dalla amministrazione, sia perché sono contenute in plichi sigillati ed i sigilli non possono essere rimossi dall’amministrazione che detiene i plichi ma solo su ordine del giudice (l’art.15, l. 108/1968 disponendo la conservazione delle schede elettorali all’interno di un plico chiuso e sigillato, e quindi inalterabile ed inaccessibile, esclude di fatto che le stesse schede possano essere fisicamente oggetto di divulgazione e ostensione, dovendo assicurarsene l’integrità e intangibilità)…Né può ritenersi violato il principio di trasparenza e pubblicità, atteso che la conoscibilità dei risultati della consultazione elettorale è adeguatamente garantita nell’attuale sistema, sia dalla possibilità riconosciuta ai rappresentanti di lista di assistere alle operazioni di scrutinio nelle singole sezioni elettorali, ex art.74, d.p.r. 570/1960, sia dalla pubblicità assicurata agli atti del procedimento elettorale dall’art.70, d.p.r. cit. che sancisce il diritto di ogni elettore di prendere conoscenza dei verbali di sezione”.</p>
<p>10) Il Collegio quindi non ritiene di doversi discostare dall’indirizzo precedentemente assunto ma, anzi, ribadire che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come previsto e disciplinato dagli articoli 22 e ss. della L. 241/90, non è esercitabile nei confronti delle schede elettorali, in quanto  vi si oppongono almeno due circostanze.</p>
<p>11) La prima consiste nel fatto che le schede elettorali, completato l’esame e l’eventuale riesame delle stesse, vengono, ai sensi dell’art. 15 della L. 17.2.1968 n. 108, chiuse in plico “suggellato e firmato dai componenti” dell’Ufficio centrale circoscrizionale e consegnate alla Regione, la quale cura la custodia di detti plichi ma non ha il potere di aprirli, infrangendo i sigilli, e disporre delle schede in essi contenute.<br />
Tale disciplina speciale cui sono sottoposte le schede elettorali &#8211; giustificata dall’esigenza di garantirne l’integrità e l’intangibilità &#8211; a prescindere dallo loro qualificazione come “documento amministrativo”, si pone come un limite insuperabile all’applicabilità della disciplina generale del diritto di accesso, stante il rapporto di specialità che intercorre tra l’art. 15 della L. 108/68 e l’art. 22 della L. 241/90.<br />
In altri termini, il principio generale che stabilisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi non è di per sé idoneo ad attribuire, all’amministrazione detentrice dei plichi contenenti le schede elettorali, il potere di infrangere i sigilli posti a garanzia della loro integrità.</p>
<p>12) La seconda circostanza è rappresentata dalla non ammissibilità – attualmente sancita dal comma 3 dell’art. 24 della L. 241/90 ma già affermatasi come principio giurisprudenziale &#8211; delle istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.<br />
Nel caso di specie l’accesso alle schede elettorali viene richiesto per effettuare un nuovo esame delle stesse, nella speranza di riscontrare eventuali errori o inesattezze in quantità tale da giustificare la correzione del risultato elettorale.<br />
L’istanza tuttavia non è supportata da elementi precisi e circostanziati e mira ad una revisione generica dell’attività svolta nella circoscrizione elettorale di Taranto. <br />
Pertanto, osserva il Collegio che tale operazione si risolverebbe in un controllo generalizzato dell’attività dell’amministrazione nel procedimento elettorale &#8211; peraltro già caratterizzato da numerosi disposizioni a tutela delle esigenze di partecipazione e trasparenza – in contrasto con le norme finalizzate alla rapida consolidazione del risultato elettorale.</p>
<p>13) Con riguardo alla istanza di accesso ai verbali delle sezioni elettorali ed alle tabelle di scrutinio il diniego opposto dalla Regione è invece illegittimo.</p>
<p>14) Tali documenti infatti non sono sottoposti ad alcun limite speciale che li sottragga all’applicabilità della disciplina generale di cui alla L. 241/90 e pertanto il diniego impugnato va annullato nella parte in cui comprende i verbali delle sezioni elettorali e le tabelle di scrutinio.</p>
<p>15) In conclusione quindi il ricorso deve essere rigettato nella parte in cui censura il diniego di accesso alle schede elettorali ed accolto nella parte in cui impugna il diniego di accesso ai verbali delle sezioni elettorali ed alle tabelle di scrutinio.</p>
<p>16) Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA Sede di Bari &#8211; Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 30 agosto 2005, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Amedeo Urbano	&#8211; Presidente <br />	<br />
Dott. Doris Durante	&#8211;	Componente<br />	<br />
Dott. Roberto M. Bucchi	#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-8-9-2005-n-3824/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.3824</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.303</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-8-9-2005-n-303/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-8-9-2005-n-303/">Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.303</a></p>
<p>Pres. R. SILVA DE LAPUERTA – Rel. C. GULMANN 1. Comunità europea &#61485; Diritto comunitario &#61485; Direttiva 98/34/CE &#61485; Definizione di norma tecnica &#61485; Art. 19 della l. 93/2001 &#61485; Disposizioni in campo ambientale &#61485; Divieto di vendita di bastoncini per la pulizia delle orecchie non fabbricati in materiale biodegradabile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-8-9-2005-n-303/">Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.303</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-8-9-2005-n-303/">Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.303</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R. SILVA DE LAPUERTA – Rel. C. GULMANN</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comunità europea &#61485; Diritto comunitario &#61485; Direttiva 98/34/CE &#61485; Definizione di norma tecnica &#61485; Art. 19 della l. 93/2001 &#61485; Disposizioni in campo ambientale &#61485; Divieto di vendita di bastoncini per la pulizia delle orecchie non fabbricati in materiale biodegradabile &#61485; Rinvio pregiudiziale &#61485; Costituisce regola tecnica.</p>
<p>2. Comunità europea &#61485; Diritto comunitario &#61485; Direttiva 98/34/CE &#61485; Definizione di norma tecnica &#61485; Art. 19 della l. 93/2001 &#61485; Disposizioni in campo ambientale &#61485; Divieto di vendita di bastoncini per la pulizia delle orecchie non fabbricati in materiale biodegradabile &#61485; Rinvio pregiudiziale &#61485; Costituisce regola tecnica &#61485; Obbligo di preventiva comunicazione alla Commissione.</p>
<p>3. Comunità europea &#61485; Diritto comunitario &#61485; Direttiva 98/34/CE &#61485; Definizione di norma tecnica &#61485; Art. 19 della l. 93/2001 &#61485; Disposizioni in campo ambientale &#61485; Divieto di vendita di bastoncini per la pulizia delle orecchie non fabbricati in materiale biodegradabile &#61485; Rinvio pregiudiziale &#61485; Costituisce regola tecnica &#61485; Obbligo di preventiva comunicazione alla Commissione &#61485; Omessa notifica &#61485; Competenza del giudice nazionale &#61485; Disapplicazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La direttiva comunitaria 98/34 deve essere interpretata nel senso che una disposizione nazionale, quale quella contenuta nell’art. 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93, vietando la vendita di bastoncini per la pulizia delle orecchie non fabbricati in materiale biodegradabile, costituisce una regola tecnica.</p>
<p>2. Dall’interpretazione dell’art. 8, n. 1, della direttiva 83/89/CEE, sostanzialmente ripreso dall’art. 8, n. 1, comma 1, della direttiva 98/34, si desume l’obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica.</p>
<p>3. L’art. 8, n. 1, della direttiva 83/89/CEE, sostanzialmente ripreso dall’art. 8, n. 1, comma 1, della direttiva 98/34, deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale disapplicare una disposizione di diritto interno che, pur costituendo regola tecnica, non sia stata notificata alla Commissione prima della sua adozione.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota della dott.ssa Giovanna Pistorio <a href="/ga/id/2005/9/2166/d">&#8220;La disapplicazione di una norma tecnica non notificata&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’obbligo di preventiva comunicazione alla Commissione delle norme tecniche</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)</b></p>
<p>8 settembre 2005 <br />
Nel procedimento C-303/04,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Voghera con ordinanza 1° luglio 2004, pervenuta in cancelleria il 16 luglio 2004, nella causa tra<br />
<b>Lidl Italia Srl</b></p>
<p>E</p>
<p><b>Comune di Stradella</b>,</p>
<p>LA CORTE (Quinta Sezione),<br />
composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann (relatore) e J. Klu&#269;ka, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott cancelliere: sig. R. Grass</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–       per la Lidl Italia Srl, dal professor F. Capelli, assistito dall’avv. M. Valcada;<br />
–       per il Comune di Stradella, dal sig. F. Abbà;<br />
–       per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;<br />
–       per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di agente,<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 1 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 204, pag. 37), quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE (GU L 217, pag. 18; in prosieguo: la «direttiva 98/34»), nonché dell’art. 28 CE.</p>
<p>2	Questa domanda è stata sollevata in occasione di un ricorso proposto dalla Lidl Italia Srl (in prosieguo: la «Lidl») nei confronti del Comune di Stradella, diretto ad ottenere l’annullamento di un’ordinanza mediante la quale è stato ingiunto a questa società di pagare una sanzione amministrativa per aver posto in vendita bastoncini per la pulizia delle orecchie (in prosieguo, anche: i «bastoncini cotonati») non biodegradabili.																																																																																												</p>
<p> Ambito normativo</p>
<p> La normativa comunitaria<br />
3       L’art. 1 della direttiva 98/34 dispone quanto segue:<br />
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:<br />
(…)</p>
<p>3)	“specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.																																																																																												</p>
<p>(…)</p>
<p>6)	“norma”: una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria, e che appartenga ad una delle seguenti categorie:																																																																																												</p>
<p>(…)</p>
<p>–       norma nazionale: norma che è adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;</p>
<p>(…)</p>
<p>11)     “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitori di servizi.</p>
<p>(…)».</p>
<p>4       L’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34 è del seguente tenore:<br />
«Fatto salvo l’articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare la regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto».</p>
<p> La normativa nazionale<br />
5       L’art. 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93, disposizioni in campo ambientale (GURI n. 79 del 4 aprile 2001; in prosieguo: la «l. n. 93/2001»), così dispone:<br />
«1.      Al fine di prevenire la dispersione nell’ambiente, anche tramite gli scarichi fognari, di prodotti non biodegradabili, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bastoncini per la pulizia delle orecchie commercializzati sul territorio nazionale dovranno essere prodotti esclusivamente con l’impiego di materiale biodegradabile, secondo le norme UNI 10785.</p>
<p>2.	La produzione e la commercializzazione dei prodotti indicati al comma 1 che non abbiano le caratteristiche ivi indicate costituiscono, decorso il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, illeciti sanzionati in via amministrativa (…)».																																																																																												</p>
<p> La causa principale e le questioni pregiudiziali</p>
<p>6       Il 7 febbraio 2003, i vigili urbani del comune di Stradella hanno proceduto, nel supermercato della Lidl sito nel territorio del detto comune, al sequestro cautelativo di un pacchetto contenente 47 scatole di bastoncini cotonati provenienti dalla Francia, al fine di verificarne la conformità con la normativa di cui all’art. 19 della l. n. 93/2001.</p>
<p>7       I detti vigili, dopo aver constatato, nel verbale 18 febbraio 2003, la non biodegradabilità dei bastoncini cotonati, hanno inflitto alla Lidl una sanzione amministrativa di importo pari a EUR 3 098, per violazione della citata normativa. A seguito del mancato pagamento della detta sanzione, il Sindaco del Comune di Stradella, in data 31 luglio 2003, ha notificato alla direzione di detta società un’«ingiunzione» di pagamento di una sanzione amministrativa pari a EUR 3 109,61.</p>
<p> 8       La Lidl ha impugnato quest’ingiunzione dinanzi al Tribunale di Voghera, in quanto la l. n. 93/2001, non essendo stata comunicata alla Commissione prima della sua promulgazione, sarebbe inapplicabile perché contraria alla normativa comunitaria relativa alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.</p>
<p>9       Alla luce di ciò, il Tribunale di Voghera ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1)      Se le disposizioni contenute nell’art. 1 della direttiva 83/189/CEE (ora 98/[34]/CE, nella versione attualmente in vigore), sulle norme e regolamentazioni tecniche, devono essere interpretate nel senso che rientra nella nozione di “regola tecnica”, di cui al citato art. 1, una disposizione legislativa nazionale, come l’art. 19 della legge del 23 marzo 2001, n. 93, che vieta la commercializzazione in Italia dei bastoncini per la pulizia delle orecchie (meglio conosciuti come “cotton-stick”) in quanto fabbricati con materiale non biodegradabile.</p>
<p>2)      In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, se la disposizione dell’art. 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93, sopra indicata, doveva essere previamente notificata alla Commissione (…), su iniziativa del governo italiano, ai sensi dell’art. 8 della direttiva 83/189/CEE (ora 98/34/CE) allo scopo di farne autorizzare l’applicazione in Italia ai sensi degli artt. 8 e 9 della direttiva predetta.</p>
<p>3)	In caso di risposta affermativa al quesito n. 2 e in caso di mancata notifica alla Commissione (…) dell’art. 19 della legge n. 93/2001 sopra citato, se i principi e le regole a tutela della libera circolazione delle merci di cui all’art. 28 (…) CE, in combinazione con le disposizioni della direttiva 83/189/CEE (ora 98/34/CE), consentano al giudice italiano di disapplicare la citata disposizione nazionale da considerarsi illegittima, in quanto applicabile a prodotti provenienti da un altro Paese dell’Unione europea».																																																																																												</p>
<p> Sulle questioni pregiudiziali<br />
 Sulla prima questione</p>
<p>10     Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 1, punto 11, della direttiva 98/34 debba essere interpretato nel senso che una disposizione legislativa nazionale quale quella di cui all’art. 19 della l. n. 93/2001 costituisce una regola tecnica, in quanto essa comporta un divieto di porre in vendita bastoncini cotonati non fabbricati con l’impiego di materiale biodegradabile come richiesto da una disposizione nazionale.</p>
<p>11     La Lidl, il governo francese e la Commissione sostengono che occorre rispondere a tale questione in senso affermativo.</p>
<p>12     A tal riguardo occorre rilevare che, a norma dell’art. 1, punto 11, della direttiva 98/34, una disposizione nazionale di uno Stato membro che vieti la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto dev’essere considerata compresa nella categoria delle regole tecniche (v. sentenza 21 aprile 2005, causa C-267/03, Lindberg, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 54).</p>
<p>13     Orbene, nella fattispecie basti constatare che l’art. 19, secondo comma, della l. n. 93/2001 è una disposizione di tale natura. Infatti, secondo il detto comma, la produzione e la commercializzazione di bastoncini cotonati privi delle caratteristiche indicate, ossia non fabbricati esclusivamente con l’impiego di materiale biodegradabile, secondo le norme UNI 10785, costituiscono illeciti sanzionati in via amministrativa.</p>
<p>14     Occorre pertanto risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 1, punto 11, della direttiva 98/34 dev’essere interpretato nel senso che una disposizione legislativa nazionale quale quella di cui all’art. 19 della l. n. 93/2001 costituisce una regola tecnica, in quanto essa comporta un divieto di porre in vendita bastoncini cotonati non fabbricati con l’impiego di materiale biodegradabile come richiesto da una disposizione nazionale.</p>
<p> Sulla seconda questione</p>
<p>15     Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se una disposizione nazionale quale quella di cui all’art. 19 della l. n. 93/2001, in quanto costituisce una regola tecnica, dovesse essere comunicata alla Commissione da parte della Repubblica italiana prima della sua adozione, conformemente all’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34.</p>
<p>16     La Lidl, il governo francese e la Commissione sostengono che tale questione dev’essere risolta in senso affermativo.</p>
<p>17     A tal riguardo, occorre in primo luogo rilevare che il quinto ‘considerando’ della direttiva 98/34 precisa che è indispensabile che la Commissione disponga, prima dell’adozione delle disposizioni tecniche, delle necessarie informazioni e che gli Stati membri, che in forza dell’art. 10 CE debbono agevolare lo svolgimento dei suoi compiti, devono pertanto notificarle i loro progetti nel settore delle regolamentazioni tecniche.</p>
<p>18     In secondo luogo, per giurisprudenza costante, l’art. 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), sostanzialmente ripreso nell’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34, impone agli Stati membri l’obbligo di comunicare alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica (v., in particolare, sentenze 17 settembre 1996, causa C&#8209;289/94, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4405, punti 52 e 53, nonché 7 maggio 1998, causa C-145/97, Commissione/Belgio, Racc. pag. I&#8209;2643, punto 10).</p>
<p>19     Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che l’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34 dev’essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale che costituisce una regola tecnica, quale quella di cui all’art. 19 della l. n. 93/2001, dev’essere notificata alla Commissione prima della sua adozione.</p>
<p> Sulla terza questione</p>
<p>20     Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, posto che l’art. 19 della l. n. 93/2001 costituisca una regola tecnica che doveva essere comunicata alla Commissione, le disposizioni della direttiva 98/34 consentano al giudice nazionale di disapplicarlo, non essendo stata effettuata una siffatta previa comunicazione.</p>
<p>21     La Lidl, il governo francese e la Commissione sostengono che occorre parimenti dare una soluzione affermativa a questa terza questione.</p>
<p>22     A tal riguardo, per giurisprudenza costante, la direttiva 98/34 è volta a tutelare, mediante un controllo preventivo, la libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei fondamenti della Comunità, e l’utilità di tale controllo emerge nei casi in cui regole tecniche che rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva possano costituire ostacoli per gli scambi delle merci fra Stati membri, ostacoli che sono ammissibili solo se necessari per soddisfare esigenze imperative dirette al conseguimento di uno scopo d’interesse generale (v., in tal senso, sentenze 30 aprile 1996, causa C-194/94, CIA Security International, Racc. pag. I&#8209;2201, punto 40, e 16 giugno 1998, causa C-226/97, Lemmens, Racc. pag. I&#8209;3711, punto 32).</p>
<p>23     Poiché l’obbligo di notificazione previsto, in particolare, dall’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34 costituisce un mezzo essenziale per l’attuazione del detto controllo comunitario, l’efficacia di quest’ultimo è ancora maggiore se la direttiva viene interpretata nel senso che l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione costituisce un vizio procedurale sostanziale atto a comportare l’inapplicabilità delle regole tecniche considerate, di modo che non possano essere opposte ai soggetti (v. citate sentenze CIA Security International, punti 44, 48 e 54, nonché Lemmens, punto 33).</p>
<p>24     Di conseguenza, occorre risolvere la terza questione dichiarando che l’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34 dev’essere interpretato nel senso che è compito del giudice nazionale disapplicare una disposizione del diritto nazionale che costituisce una regola tecnica, quale quella di cui all’art. 19 della l. n. 93/2001, una volta accertato che essa non è stata notificata alla Commissione prima della sua adozione.</p>
<p> Sulle spese</p>
<p>25     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:</p>
<p>1)      L’art. 1, punto 11, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, dev’essere interpretato nel senso che una disposizione legislativa nazionale quale quella di cui all’art. 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93, disposizioni in campo ambientale, costituisce una regola tecnica, in quanto essa comporta un divieto di porre in vendita bastoncini per la pulizia delle orecchie non fabbricati con l’impiego di materiale biodegradabile come richiesto da una disposizione nazionale.</p>
<p>2)      L’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34, quale modificata dalla direttiva 98/48, dev’essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale che costituisce una regola tecnica, quale quella di cui all’art. 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93, dev’essere notificata alla Commissione delle Comunità europee prima della sua adozione.</p>
<p>3)      L’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34, quale modificata dalla direttiva 98/48, dev’essere interpretato nel senso che è compito del giudice nazionale disapplicare una disposizione del diritto nazionale che costituisce una regola tecnica, quale quella di cui all’art. 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93, una volta accertato che essa non è stata notificata alla Commissione delle Comunità europee prima della sua adozione.</p>
<p>* Lingua processuale: l&#8217;italiano.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2005 n.323</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-8-9-2005-n-323/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-8-9-2005-n-323/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2005 n.323</a></p>
<p>Va sospesa l’esclusione da prove orali di un concorso (nella specie, per l’accesso alla professione legale) qualora, considerati i dettagliati criteri fatti propri dalla commissione esaminatrice, non emerga l’iter logico seguito dalla Commissione nell’attribuire un voto di insufficienza. Il candidato e’ in conseguenza ammesso con riserva alla prova orale. (G.S.)</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-8-9-2005-n-323/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2005 n.323</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’esclusione da prove orali di un concorso (nella specie, per l’accesso alla professione legale) qualora, considerati i dettagliati criteri fatti propri dalla commissione esaminatrice, non emerga l’iter logico seguito dalla Commissione nell’attribuire un voto di insufficienza. Il candidato e’ in conseguenza ammesso con riserva alla prova orale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA BASILICATA<br />POTENZA </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 323/05<br />
Registro Generale: 386/2005<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO CAMOZZI Presidente<br />GIANCARLO PENNETTI Cons.<br />PASQUALE MASTRANTUONO Primo Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 08 Settembre 2005<br />
Visto il ricorso 386/2005  proposto da:<br />
<b>LOPEZ GIANFRANCO </b><br />
rappresentato e difeso da:CALCULLI AVV. FRANCESCO &#8211; SARRA AVV. MAURIZIOcon domicilio eletto in POTENZAVIA ROSICA, 89pressoC/O SEGRETERIA T.A.R.  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in POTENZACORSO 18 AGOSTO 1860presso la sua sede</p>
<p><b>I SOTTOCOMM.NE ESAMI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO DI PERUGIA </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in POTENZACORSO 18 AGOSTO 1860presso la sua sede</p>
<p><b>COMM.NE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO PERUGIA </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in POTENZACORSO 18 AGOSTO 1860presso la sua sede</p>
<p><b>II SOTTOCOMM.NE ESAMI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO DI PERUGIA</b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in POTENZACORSO 18 AGOSTO 1860presso la sua sede<br />
<b>I E II SOTTOCOMM.NE ESAMI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO-POTENZA  </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in POTENZACORSO 18 AGOSTO 1860presso la sua sede</p>
<p><b>COMM.NE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO POTENZA</b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in POTENZACORSO 18 AGOSTO 1860presso la sua sede</p>
<p><b>COMM.NE C.LE ESAMI DI AVVOCATO C/O MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in POTENZACORSO 18 AGOSTO 1860presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2004.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMM.NE C.LE ESAMI DI AVVOCATO C/O MINISTERO DELLA GIUSTIZIA <br />
COMM.NE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO PERUGIA <br />
COMM.NE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO POTENZA<br />I E II SOTTOCOMM.NE ESAMI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO-POTENZA<br />I SOTTOCOMM.NE ESAMI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO DI PERUGIA <br />
II SOTTOCOMM.NE ESAMI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO DI PERUGIA <br />
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br />
Udito il relatore Primo Ref. PASQUALE MASTRANTUONO  e uditi, per le parti, gli avvocati come da relativo verbale;</p>
<p>Considerato che:<br />-da una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il presente ricorso appare assistito dal necessario fumus boni juris, in quanto, avuto riguardo da un lato ai dettagliati criteri di valutazione (stabiliti il 21.12.2004 dalla Commissione Centrale<br />
-pertanto, il ricorrente va ammesso con riserva alle prove dell’Esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, indetto con DM 8.7.2004;<br />Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui al citato art. 21 L. n.1034/1971;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>POTENZA, li 08 Settembre 2005<br />
IL PRESIDENTE<br /> L’ ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-8-9-2005-n-323/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/9/2005 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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