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	<title>8/8/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/8/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2006 n.7102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-8-8-2006-n-7102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-8-8-2006-n-7102/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2006 n.7102</a></p>
<p>Pres. Baccarini; Rel. Tommasetti SE.A.T. Coop. (Avv.ti M. Ragazzo e M. Caprini) c. ASL di Viterbo (Avv. M. C. Pieretti) e nei cfr. di Telecom Italia S.p.a. (Avv. F. Lattanti) sulla legittimità della delibera con la quale è stato affidato a Telecom, mediante trattativa privata &#8220;diretta&#8221;, il servizio di centralino</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-8-8-2006-n-7102/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2006 n.7102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-8-8-2006-n-7102/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2006 n.7102</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini; Rel. Tommasetti<br /> SE.A.T. Coop. (Avv.ti M. Ragazzo e M. Caprini) c. ASL di Viterbo (Avv. M. C. Pieretti) e nei cfr. di Telecom Italia S.p.a. (Avv. F. Lattanti)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità della delibera con la quale è stato affidato a Telecom, mediante trattativa privata &ldquo;diretta&rdquo;, il servizio di centralino telefonico con tecnologia IP</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a – Appalti pubblici – Servizio di centralino telefonico con tecnologia IP – Affidamento mediante trattativa privata “pura” a Telecom – Legittimità – Condizioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittimo l’affidamento a favore della Telecom del servizio di centralino telefonico mediante convenzione diretta ovvero a trattativa privata senza previa pubblicazione del bando, laddove rientri in un piano di “evoluzione del sistema di fonia in tecnologia IP”, rispondente all’esigenza di realizzare una rete “intranet” tra tutte le sedi dell’Amministrazione (indipendentemente dalla dislocazione fisica delle stesse) ed un sistema multimediale di call center, poiché la gestione ed il controllo dei servizi affidati richiedono un elevato livello di tecnologia per il tramite di infrastrutture messe a disposizione dalla Telecom tali da essere gestite unicamente da tale operatore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Sezione Terza</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
Composto dai Signori Magistrati:<br />
Stefano BACCARINI		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Maria Luisa DE LEONI	&#8211;	Componente<br />	<br />
Alessandro TOMASSETTI	&#8211;	Componente-Relatore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 6847/2005 proposto dalla</p>
<p><b>SE.A.T. Coop.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro</i>&#8211;<i>tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Ragazzo e Mario Caprini ed elett.te dom.ta in Roma, via Aniene n. 14 presso lo studio degli stessi;</p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211; l’<b>ASL di Viterbo</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Cristina Pieretti ed elett.te dom.ta in Roma, viale Mazzini n. 88 presso lo studio della stessa;</p>
<p align=center>
E NEI CONFRONTI DELLA</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; <b>Telecom Italia S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro</i>&#8211;<i>tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Lattanzi ed elett.te dom.ta  presso lo studio Satta &#038; Associati in Roma, via GP da Palestrina n. 47;</p>
<p align=center>
PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	Della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Viterbo n. 553 del 15 aprile 2005 con la quale la resistente, vista la proposta del Dirigente dell’Unità Operativa Approvvigionamenti e Logistica, ha disposto l’affidamento a favore della controinteressata del servizio di centralino telefonico, mediante convenzione diretta ovvero a trattativa privata “pura”;<br />	<br />
&#8211;	Di ogni altro atto e provvedimento connesso, prodromico e consequenziale, non noto alla ricorrente;																																																																																												</p>
<p align=center>
NONCHE’</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	Per la condanna della resistente al risarcimenti per equivalente della perdita di chance.</p>
<p>	Visti i ricorsi con i relativi atti.<br />	<br />
	Visti gli atti tutti di causa.<br />	<br />
	Vista la costituzione dell’ASL di Viterbo e della Telecom Italia S.p.a..<br />	<br />
Designato Relatore il Primo Referendario Alessandro Tomassetti.<br />
	Udite le parti alla udienza del 5 luglio 2006, come da verbale di udienza.																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>	Con ricorso n. 6847/2005, notificato in data 14 luglio 2005 e depositato il 21 luglio 2005, la ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti indicati in epigrafe deducendo i seguenti fatti:<br />	<br />
	A partire dal 1996 la ricorrente assumeva la gestione del servizio di centralino telefonico e dei “cerca persone”, la gestione del centralino delle comunicazioni interne, il controllo del sistema informatico LS 300 (limitatamente ai soli eventuali allarmi), nonché il controllo del quadro sinottico degli ascensori dell’Ospedale “Belcolle” di Viterbo.<br />	<br />
	Il servizio continuava sino al 2005, e, cioè, sino alla decisione della ASL di Viterbo di disporre l’affidamento del servizio medinate convenzione diretta con la Telecom Italia S.p.a.<br />	<br />
	Deduce la ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:<br />	<br />
&#8211; eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti; violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità sanciti dall’art. 97 Cost.; violazione dei principi di libertà di impresa e di libera concorrenza ex art. 41 Cost.; violazione del fa<br />
&#8211; violazione dell’art. 12 del Trattato che istituisce la Comunità Europea; violazione del principi nazionali e comunitari, di trasparenza, concorrenza e non discriminazione; eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per difetto assoluto di motiva<br />
&#8211; violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990.<br />
	Si costituivano in giudizio sia l’Amministrazione resistente che la controinteressata deducendo in via preliminare la inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza dello stesso e chiedendone il rigetto.<br />	<br />
	All’udienza del 5 luglio 2006 il ricorso era assunto in decisione dal Collegio.																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>	Preliminarmente il Collegio ritiene di poter superare le eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità sollevate dalla resistente e dalla controinteressata in considerazione della infondatezza, nel merito, del ricorso.<br />	<br />
	Con una prima censura la ricorrente deduce la illegittimità dell’atto impugnato in considerazione della violazione dei principi in materia di trasparenza e concorrenza nelle gare di appalto e della insussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso alla trattativa privata senza pubblicazione del bando di gara.<br />	<br />
	L’assunto è infondato.<br />	<br />
	L’art. 7, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 157/1995 prevede la possibilità, per la stazione appaltante, dell’affidamento del servizio a trattativa privata &#8211; e senza la preliminare pubblicazione di un bando di gara &#8211; “qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, l’esecuzione dei servizi possa essere affidata unicamente ad un particolare prestatore di servizi”. <br />	<br />
	Sotto tale profilo, occorre evidenziare come le caratteristiche tecniche del servizio oggetto dell’odierno ricorso appaiono tali da richiedere un elevato livello di tecnologia per il tramite di infrastrutture messe a disposizione dalla Telecom Italia S.p.a. e tali da essere gestite unicamente da tale operatore. <br />	<br />
	Così come viene evidenziato nel provvedimento impugnato, infatti, con deliberazione n. 1784 del 30 dicembre 2003 veniva approvato da parte della Azienda resistente, il progetto della Telecom Italia S.p.a. di “evoluzione del sistema di fonia in tecnologia IP” che costituisce la premessa della nuova metodologia oggetto del servizio di cui all’odierno ricorso. Gli obiettivi fondamentali erano quelli relativi alla realizzazione di una rete “intranet” basata sui protocolli IP che consentisse di azzerare le spese telefoniche effettuate tra le sedi dell’Amministrazione ed alla sostituzione di tutte le centrali telefoniche obsolete con tecnologie compatibili con i nuovi sistemi IP in modo tale da avere tutto il sistema in un’unica centrale telefonica rendendo possibile la fruizione dei servizi indipendentemente dalla dislocazione fisica degli stessi.<br />	<br />
	Non v’è dubbio, allora, sulla necessaria interconnessione tra la creazione e gestione della rete “intranet” con tecnologia IP e la realizzazione del “sistema infoline” di cui all’odierno ricorso (si legge, infatti, nella nota allegata al provvedimento impugnato che “l’amministrazione ha già da tempo intrapreso un percorso di innovazione tecnologica mirato alla realizzazione dei sistemi di ICT. Il primo importante obiettivo di questo percorso è stato raggiunto nel corso dell’anno 2004 con la realizzazione di una rete intranet basata sui protocolli IP. In questa fase sono state sostituite o upgradate le centrali più importanti dell’Azienda Sanitaria, raggiungendo con detta operazione obiettivi duplici come aver aggiornato la struttura tecnologica e salvaguardato i precedenti investimenti fatti sia di hardware che di software sulle centrali telefoniche. Tale innovazione comporterà una notevole semplificazione di gestione del sistema di fonia oltre ad avere una numerazione univoca per tutta l’Azienda, indipendentemente dall’ubicazione o numerazione telefonica; l’azzeramento del traffico intersede con evidente riduzione dei costi; un miglior servizio all’utenza che non dovrà più effettuare diverse chiamate per poter parlare con l’interno desiderato. Quanto realizzato è la base essenziale per poter fornire all’utenza interna una serie di servizi ormai indispensabili come la videocomunicazione su IP, multiconferenza, etc. Il secondo obiettivo riguarda la realizzazione di un sistema multimediale di call center accentrato presso la sede di Viterbo. Il contact center sarà in grado di gestire un “InfoPoint” in cui vengono accolte le richieste dei cittadini che chiamano per avere informazioni sui servizi offerti dall’ASL (…)”.<br />	<br />
	D’altra parte, occorre anche evidenziare come la tipologia del servizio richiesto dalla Azienda Sanitaria – servizio di Info Point ai cittadini; ottimizzazione delle risorse Help Desk; creazione e gestione di un database delle conoscenze; gestione e controllo dei servizi erogati – risulti completamente differente ed innovativa rispetto a quella svolta dalla odierna ricorrente che era limitata alla gestione del centralino telefonico, dei cerca-persone, del sistema informatico LS 300 e del quadro sinottico degli ascensori.<br />	<br />
	Con una seconda censura la ricorrente deduce la illegittimità dell’atto impugnato sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di motivazione; lamenta la ricorrente, in particolare, l’assoluta inadeguatezza, sul piano motivazionale della delibera impugnata.<br />	<br />
	La censura è infondata.<br />	<br />
	Dalla lettura degli atti e documenti di causa si evince come la delibera impugnata risulti sorretta da un articolato impianto motivazionale tale da evidenziare la correttezza delle scelte operate dalla Amministrazione.<br />	<br />
	Sotto tale profilo, infatti, la delibera n. 553/2005 evidenzia in modo espresso che la proposta della odierna controinteressata rappresenta “la naturale continuazione del progetto appena completato ed in particolare consentirebbe: &#8211; di unificare la gestione delle richieste dei cittadini che chiamano per avere informazioni sui servizi offerti dall’ASL con l’implementazione di un sistema di Call Center; &#8211; di avere una centrale unica telefonica tecnologicamente adeguata per gestire contemporaneamente il traffico su tutte le strutture della Provincia di Viterbo, utilizzando i locali della ASL Viterbo allestiti con il necessario arredamento d’ufficio (tipo open space) e preventivamente ristrutturati con opere murarie e la realizzazione dei relativi servizi igienici a totale carico della Telecom”.<br />	<br />
	D’altra parte, occorre anche sottolineare che la delibera in esame trovi il suo presupposto nel progetto relativo alla “Evoluzione sistema di fonia in tecnologia IP” di cui alla nota del responsabile del CED allegata alla stessa delibera impugnata e dalla quale risultano in modo dettagliato gli obiettivi raggiunti e le necessità collegate al completo sviluppo del sistema avviato.<br />	<br />
	Con una terza censura la ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990.<br />	<br />
	L’assunto è infondato.<br />	<br />
	Sotto tale profilo è sufficiente osservare come la delibera impugnata non costituisce un atto di secondo grado tale da incidere sulla posizione soggettiva vantata dalla ricorrente quanto, piuttosto, una nuova procedura di gara che non necessitava, quindi, di una comunicazione dell’avvio del procedimento indirizzata espressamente alla ricorrente.<br />	<br />
	La legittimità dell’atto impugnato conduce alla infondatezza della domanda di risarcimento del danno in considerazione della assenza dei presupposti per la tutela risarcitoria.<br />	<br />
	Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.<br />	<br />
	Le spese, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>	Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 luglio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-8-8-2006-n-7102/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2006 n.7102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2006 n.7103</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-8-2006-n-7103/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-8-2006-n-7103/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-8-2006-n-7103/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2006 n.7103</a></p>
<p>Pres. Corsaro; Rel. Santoleri USICONS – Associazione per la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti di servizi pubblici e privati e dei consumatori (Avv.ti E. Galdi e E. Isidori) c. Ministero Delle Attivita’ Produttive (Avv. dello Stato) sull&#8217;indefettibilità del presupposto dell&#8217;esclusività dello scopo di tutela dei consumatori ai</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-8-2006-n-7103/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2006 n.7103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-8-2006-n-7103/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2006 n.7103</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro; Rel. Santoleri <br /> USICONS – Associazione per la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti di servizi pubblici e privati e dei consumatori (Avv.ti E. Galdi e E. Isidori) c. Ministero Delle Attivita’ Produttive (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;indefettibilità del presupposto dell&#8217;esclusività dello scopo di tutela dei consumatori ai fini dell&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco delle relative associazioni rappresentative a livello nazionale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Associazioni – Associazione dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale –  Iscrizione – Requisiti – Esclusività dello scopo statutario di tutela dei consumatori – Indefettibilità – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittimo il rigetto della domanda di iscrizione all’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, motivato dalla mancanza del requisito dell’esclusività dello scopo di tutela dei consumatori e degli utenti. Peraltro, il riferimento legislativo allo statuto dell’associazione e non allo svolgimento in concreto dell’attività, è diretto ad escludere in radice anche la mera ipotetica possibilità di iscrizione di soggetti che, pur avendo un oggetto statutario più ampio, possano dimostrare di svolgere in concreto la sola attività di pertinenza propria delle associazioni consumeristiche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Sezione Terza Ter &#8211;</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai signori magistrati:<br />
Dott. Francesco Corsaro   &#8211;     Presidente<br />
Dott. Stefania Santoleri     &#8211;    Consigliere, relatore                                           <br />
Dott. Giulia Ferrari            &#8211;    Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso <b>n. 8535/05</b>, proposto da</p>
<p><b>USICONS – Associazione per la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti di servizi pubblici e privati e dei consumatori &#8211; </b>in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Edoardo Galdi e Enrica Isidori ed elettivamente domiciliata presso  il loro studio sito in Roma, Vicolo del Buon Consiglio n. 31.</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
il MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge.</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del provvedimento del Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori – in data 10 giugno 2005, notificato l’11 giugno 2005, con il quale è stata decretata la reiezione della domanda presentata dall’USICONS volta ad ottenere l’iscrizione nell’elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all’art. 5 della L. 30 luglio 1998 n. 281.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visti i motivi aggiunti;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza dell’8 giugno 2006 la Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Galdi per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Turvani per l’Amministrazione resistente.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>ESPOSIZIONE IN FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>L’USICONS – Associazione per la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti dei servizi pubblici e privati e dei consumatori – è stata costituita con atto del 21 settembre 1996, registrato presso l’Ufficio del Registro di Roma in data 15/10/96 al n. C/36932 e depositato presso gli atti del Notaio Federico Magnante Trecco di L’Aquila il 22/12/04.<br />
Con istanza del 31 gennaio 2005, la ricorrente ha chiesto al Ministero delle Attività Produttive l’iscrizione nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all’art. 5 della L. 30 luglio 1998 n. 281, depositando la documentazione richiesta.<br />
Con nota del 1 aprile 2005, il Ministero ha chiesto alla ricorrente di depositare altri documenti ivi indicati.<br />
Con nota del 7 aprile 2005, l’USICONS ha prodotto la documentazione richiesta e ha provveduto a fornire delucidazioni e chiarimenti in merito ai rilievi svolti dal Ministero.<br />
Con il provvedimento in data 10 giugno 2005, impugnato con il presente ricorso, il Ministero ha respinto la domanda della ricorrente per carenza del requisito della democraticità, dell’esclusività dello scopo di tutela dei consumatori e degli utenti, e della dimostrazione dello svolgimento dell’attività di tutela a vantaggio dei consumatori e degli utenti su tutto il territorio nazionale.<br />
Avverso detto provvedimento la ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:<br />
1) Violazione di legge – L. 281/98 e L. 241/90 – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, per contraddittorietà ed illogicità manifesta, per travisamento dei fatti.<br />
Deduce la ricorrente che la carenza del requisito della democraticità, rilevato solo con l’adozione del provvedimento finale, sarebbe del tutto immotivato.<br />
La carenza di motivazione sussisterebbe anche per le altre due ragioni per le quali è stata negata l’iscrizione all’ Elenco, atteso che l’USICONS sarebbe presente in ben 10 regioni con iscritti presenti in 16 regioni, realizzando l’aliquota dello 0,2 per mille in ciascuna di esse e dello 0,5 per mille sull’intero territorio nazionale ed avrebbe svolto la propria attività a tutela dei consumatori e degli utenti su tutto il territorio nazionale.<br />
Con motivi aggiunti notificati il 27 ottobre 2005 e depositati il 7 novembre 2005, la ricorrente ha formulato ulteriori censure, avendo conosciuto gli atti del procedimento depositati in giudizio dell’Avvocatura dello Stato in data 19 ottobre 2005.<br />
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 2 della L. 30/7/98 n. 281, in parte qua.<br />
Contesta la ricorrente il giudizio di non democraticità dello Statuto reso dal Ministero confutando puntualmente tutti i rilievi mossi.<br />
Ribadisce la sussistenza dell’esclusività dello scopo sociale ed il pregresso svolgimento della propria attività su base nazionale e l’irrilevanza del collegamento con il sindacato USI.<br />
3) Eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei fatti.<br />
Deposita la ricorrente gli statuti di altre associazioni iscritte all’elenco al fine di dimostrare che il proprio statuto non diverge, dal punto di vista della struttura a base democratica, da quelli delle altre associazioni.<br />
Insiste per l’accoglimento del ricorso formulando, in subordine, istanza istruttoria in ordine alla documentazione prodotta dalle altre associazioni a dimostrazione dello svolgimento dell’attività su base nazionale.<br />
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
All’udienza pubblica dell’8 giugno 2005, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente ha dedotto il vizio di carenza di motivazione.<br />
La censura è destituita di fondamento, atteso che le ragioni del rigetto della richiesta di iscrizione all’elenco di cui all’art. 5 della L. 281/98, si rinvengono nella relazione conclusiva, predisposta dal responsabile del procedimento e richiamata nelle premesse del provvedimento impugnato, atto peraltro, censurato dalla ricorrente con i motivi aggiunti.<br />
Nella relazione conclusiva in data 8/6/05 – recepita ed integrante la motivazione del provvedimento di diniego impugnato – vengono chiaramente esplicitate le ragioni per le quali è stato ritenuto che lo statuto dell’associazione difettasse del requisito della democraticità e non fosse rispondente ai requisiti previsti dalla legge (art. 5 L. 281/98) non avendo quale scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti; in detta relazione è stato infine chiarito sulla base di quali considerazioni si è addivenuti a ritenere non provato lo svolgimento dell’attività associativa sull’intero territorio nazionale.<br />
Ne consegue l’infondatezza del dedotto vizio di difetto di motivazione.<br />
Con il secondo motivo (primo motivo aggiunto) la ricorrente censura puntualmente le conclusioni contenute nella relazione del responsabile del procedimento.<br />
Ritiene il Collegio di poter prescindere dalla disamina di tutte le ragioni addotte per il rigetto della domanda di iscrizione, atteso che è sufficiente a precludere l’iscrizione all’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato alla mancanza del requisito dell’esclusività dello scopo.<br />
L’art. 5 della L. 281/98, infatti, prevede – come requisiti essenziali per l’iscrizione dell’elenco:<br />
a) l’avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;<br />
b) la tenuta di un elenco degli iscritti….<br />
c) un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di  almeno 5 regioni ……..<br />
d) l’elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite……<br />
e) lo svolgimento di un’attività continuativa nei tre anni precedenti;<br />
f) il non avere i propri rappresentanti condanne penali….e non rivestire la qualità di imprenditori o amministratori di imprese di produzione o servizi….<br />
Tutti questi requisiti devono essere posseduti dall’associazione che intende ottenere l’iscrizione all’elenco, con la conseguenza che la mancanza di uno solo di essi impedisce l’accoglimento della domanda.<br />
Nel caso di specie, ciò che viene in rilievo in modo del tutto evidente, è la mancanza del requisito dell’esclusività dello scopo che costituisce – in pratica &#8211; il requisito cardine per poter pretendere l’iscrizione all’elenco.<br />
Come è noto, infatti, l’iscrizione all’elenco di cui all’art. 5 della L. 281/98 comporta non soltanto il diritto delle associazioni a promuovere le azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (ex art. 5 comma 5 bis della L. 281/98), ma comporta altresì il diritto delle associazioni ad ottenere i contributi statali per lo svolgimento della loro attività ritenuta meritevole di tutela.<br />
Il Legislatore, quindi, ha posto come presupposto indefettibile per ottenere la qualifica di associazione dei consumatori riconosciuta ed iscritta nell’elenco tenuto dal Ministero delle Attività Produttive, il previo accertamento che il soggetto richiedente l’iscrizione si occupi esclusivamente di consumatori ed utenti come definiti nell’art. 2 lett. a) della legge (e cioè persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta) e che abbia natura di “formazione sociale che abbia per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti” (art. 2 lett. b) della stessa legge).<br />
Il riferimento allo statuto dell’associazione e non allo svolgimento in concreto dell’attività, è diretto ad escludere in radice anche la mera ipotetica possibilità di iscrizione di soggetti che, pur avendo un oggetto statutario più ampio, possano però dimostrare di svolgere in concreto la sola attività di pertinenza propria delle associazioni consumeristiche.<br />
Il Legislatore impone, quindi, l’accertamento in astratto del possesso del requisito dell’esclusività dell’oggetto.<br />
Nella fattispecie, la l’art. 3 dello statuto USICONS stabilisce che “l’Usicons ha per oggetto la tutela dei diritti e degli interessi collettivi e dei singoli cittadini utenti i servizi pubblici e/o privati, dei consumatori e di quanti esigono il rispetto delle norme da parte della Pubblica Amministrazione, sia generalizzati che riferiti a particolari categorie anche ristrette”.<br />
L’oggetto dell’associazione trascende quindi il solo campo consumeristico come definito dallo stesso Legislatore (art. 2 lett. a) della L. 281/98 in precedenza richiamato) addentrandosi in settori di tutt’altra pertinenza.<br />
Il riferimento generico alla tutela di coloro i quali esigono il  “rispetto delle norme da parte della P.A.” intesi sia come “soggetti singoli” che come “categorie anche ristrette”, finisce in pratica con il consentire all’Usicons di occuparsi di ben altro che della sola tutela dei consumatori  e degli utenti dei servizi, poiché “le norme da rispettare” potrebbero riguardare qualunque campo, anche completamente estraneo al settore del diritto dei consumatori.<br />
Ed infatti, come ha correttamente rilevato il funzionario istruttore del procedimento, dalla documentazione prodotta dalla stessa USICONS  si è rilevato che l’associazione si è occupata di ben altro, e non della  sola tutela dei consumatori e degli utenti richiesta invece dal Legislatore come requisito indefettibile per poter ottenere l’iscrizione nell’elenco, essendosi interessata dalla precarizzazione del rapporto di lavoro, dell’assunzione di precari presso la P.A., delle pensioni, degli aumenti salariali nella contrattazione collettiva, del diritto alla casa, del diritto di sciopero e delle libertà sindacali, di materia condominiale, delle condizioni di salute e sicurezza nei posti di lavoro, di problemi carcerari, del rendimento scolastico di alunni, di problematiche familiari e così via.<br />
L’attività svolta dalla ricorrente – pienamente compatibile con le finalità statutarie, individuate peraltro in modo talmente generico da ricomprendere la possibilità di intervento in molteplici settori, tra i quali anche quello consumeristico – non è sicuramente compatibile con il rigido schema normativo che impone l’esclusività dello scopo sociale, come peraltro ricordato dal Consiglio di Stato con il parere n. 1333/00.<br />
Infine non può non rilevarsi come – contrariamente allo statuto della ricorrente – tutti gli statuti delle altre associazioni di consumatori iscritte presentino il requisito dell’esclusività dell’oggetto sociale.<br />
Il ricorso deve essere pertanto respinto, rimanendo assorbita la disamina delle ulteriori ragioni di rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente.<br />
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituire ricorrendone giusti motivi.</p>
<p align=center>
<b>P. Q. M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter-</p>
<p align=center>respinge<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il ricorso in epigrafe indicato.<br />
	Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-8-2006-n-7103/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2006 n.7103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2006 n.7098</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-8-8-2006-n-7098/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-8-8-2006-n-7098/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2006 n.7098</a></p>
<p>Pres. BACCARINI; Est. DE LEONI Italia Nostra O.N.L.U.S. (Avv.ti U Barelli e G. Angeli) c. C.I.P.E., Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio, Ministero per i beni e le attività culturali, A.N.A.S. (Avv. dello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-8-8-2006-n-7098/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2006 n.7098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-8-8-2006-n-7098/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2006 n.7098</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BACCARINI; Est. DE LEONI<br /> Italia Nostra O.N.L.U.S. (Avv.ti U Barelli e G. Angeli) c. C.I.P.E., Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio, Ministero per i beni e le attività culturali, A.N.A.S. (Avv. dello Stato); Regione Marche (Avv. P. De Bellis); Regione Umbria (n.c.);  Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., (Avv.ti M. Annoni ed A. Segato) + altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ai fini dell&#8217;individuazione del controinteressato rileva il momento nel quale viene emanato l&#8217;atto impugnato; per le opere dichiarate di preminente interesse nazionale non è contestabile alla p.a. l&#8217;omessa ponderazione della cd. opzione zero</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Controinteressato – Individuazione – Riferimento al momento di adozione del provvedimento – Legittimità – Circostanze successive – Irrilevanza.</p>
<p>2. Opere pubbliche – Opere dichiarate di preminente interesse nazionale – V.I.A. – Valutazione della cd. opzione zero – Omissione – Irrilevanza – Legittimità – Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini dell&#8217; individuazione del controinteressato e di una regolare costituzione del contraddittorio, l&#8217;interesse alla conservazione dell&#8217;atto impugnato deve essere accertato con riferimento al momento in cui il provvedimento è stato  adottato, non potendosi riconoscere alcun rilievo a fatti o circostanze verificatisi in epoca successiva, ancorché acquisiti nel corso della causa o addirittura desumibili dal merito della controversia (1).</p>
<p>2. In presenza di una norma legislativa che dichiari un&#8217;opera di &#8220;preminente interesse nazionale&#8221;, non è contestabile in via di principio all&#8217;Amministrazione di avere omesso di ponderare l&#8217;utilità dell&#8217;opera stessa, e cioè la c.d. opzione zero, in quanto quest&#8217;ultima richiederebbe una disapplicazione del dato legislativo, che per converso già accerta e comporta la rispondenza dell&#8217;infrastruttura agli interessi della collettività, vincola tanto l&#8217;Amministrazione quanto il Giudice, e che, quindi, deve essere rispettato ed attuato al pari di ogni altra manifestazione di volontà legislativa&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1)  Nello stesso senso, Cons.Stato, Ap., 21 giugno 1996 n. 9; sez. V, 29 luglio 2003 n. 4324</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO – SEZIONE III</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></b>Composto dai signori<br />
<b>Stefano BACCARINI	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Maria Luisa DE LEONI	&#8211;	Consigliere		<br />	<br />
Giulia FERRARI		&#8211;	Consigliere	<br />	<br />
</b>Ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>sul ricorso n. 9996 del 2005/Reg.gen., proposto da</p>
<p><B>ITALIA NOSTRA O.N.L.U.S.</B>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Urbano Barelli e Gianfranco Angeli, con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie, n. 38, presso lo studio dell’avv. Tiziana Pirone;<br />
<b></p>
<p align=center>
</b>CONTRO</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il <b>Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio, ilMinistero per i beni e le attività culturali, l’Azienda Nazionale delle Strade (A.N.A.S.)</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato;</p>
<p>la <b>Regione Marche</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale De Bellis, con domicilio eletto in Roma, Viale Angelico, n. 38, presso lo studi dell’Avv. Sergio Del Vecchio;</p>
<p>la <b>Regione Umbria</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, n.c.</p>
<p>il <b>Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Annoni e ed Andrea Segato, con domicilio eletto in Roma, Via Udine, n. 6;<br />
<b></p>
<p align=center>
e, nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del <b>Comune di Foligno</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, n.c.;</p>
<p>l’<b>Ente Parco di Colfiorito</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, n.c.;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della deliberazione del C.I.P.E. del 27 maggio 2004, con la quale sono stati approvati i progetti relativi alla strada statale 77 Val di Chienti, Maxilotto n. 1 – 1° stralcio, 2° stralcio e, in particolare, “ai sensi e per gli effetti del’art. 3 d. lgs. n. 190 del 2002 sono stati approvati, co le prescrizioni e le raccomandazioni formulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini del riconoscimento della compatibilità ambientale dell’opera, i progetti preliminari relativi alla S.S. 77, “Pontelatrave-Foligno”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e dell’art. 16 d. lgs. n. 190 del 2002, nonché ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, sono approvati … i progetti definitivi della S.S. 76 “Val d’Esimo, tratta “Cancelli-Fossato di Vico” e del progetto definitivo S.S. 318 di Valfabbrica, tratta “Pianello-Valfabbrica”, ivi compresi gli allegati e le raccomandazioni e le prescrizioni relative; dei pareri di valutazione di impatto ambientale formulati dalla Commissione speciale di VIA relativi ai tratti summenzionati; dei pareriresi dal Ministero per i beni e le attività culturali, della Regione Umbria n. 91-92-606/04, della Regione Marche in ordine sia alla procedura di compatibilità ambientale e diapprovazione e localizzazione del progetto; della delibera CIPE 21.12.2001, n. 121, con la quale è stato approvato il 1° Programma delle opere strategiche; della delibera CIPE 31.10.2002, n. 93, di presa d’atto della configurazione infrastrutturale del progetto “quadrilatero” e delle caratteristiche di rilevante innovatività sotto l’aspetto finanziario e attuativo, tra cui  la previsione dell’elaborazione di un piano di area vasta (PAV); della delibera del 6 febbraio 2003, n. 30 del CIPE e successive, riguardanti l’Asse Viario Marche Umbria e Quadrilatero; dei pareri e delle intese resi dalla Regione Umbria e dalla Regione Marche; nonché di ogni altro atto collegato, connesso o consequenziale, antecedente e successivo, ovvero richiamati nei precedenti atti impugnati;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.); della Presidenza del Consiglio dei ministri; dei Ministeri dell’Economia e delle finanze,d elle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e dei beni e delle attività culturali e dell’Azienda Nazionale delle Strade (A.N.A.S.);<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Quadrilatero Marche Umbria S.P.A. e della Regione Marche;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 24 maggio 2006  il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1. 	</b>Con ricorso notificato il 27 ottobre 2005, Italia Nostra o.n.l.u.s. impugna gli atti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento.<br />	<br />
	Espone in fatto che in data 21 dicembre 2001 è stata promulgata la legge n. 443, c.d. “legge obiettivo” (entrata in vigore il 12 gennaio 2002), che ha delegato il Governo ad individuare le infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale. <br />	<br />
	Il C.I.P.E., con delibera del 21 dicembre 2001, n. 121, ha approvato il programma delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale e, tra queste opere, ha inserito nel sottosistema dei “Corridoi trasversali e dorsale appeninica” l’”Asse viario Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna” (c.d. Quadrilatero).<br />	<br />
	Con successiva delibera C.I.P.E. n. 93 del 31 ottobre 2002 è stato trattato il c.d. “Piano di area vasta” (PAV), quale strumento che organizza, lungo gli assi infrastrutturali, la distribuzione spaziale  degli insediamenti produttivi e dei nodi logistici. Infine, con delibera del 27 maggio 2004 il C.I.P.E. ha approvato il progetto definitivo relativo alla S.S. 77 tratta Collesentino  II &#8211; Pontelatrave; i progetti preliminari tratta Pontelatrave &#8211; Foligno S.S. 77 e dei relativi allacci; il progetto preliminare delle intervallive di Macerata e Tolentino; il progetto preliminare della pedemontana marchigiana, tratta Fabriano &#8211; Sfercia &#8211; Muccia.  La Quadrilatero Marche Umbria s.p.a.,    società per azioni, costituita nel 2003, che ha quali maggiori azionisti l’A.N.A.S. s.p.a. con il 51% e lo Sviluppo Italia con il 49%, ha nelle more predisposto il bando di gara per la realizzazione di detti progetti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2004.<i><br />	<br />
</i>2. Deduce:<br />
A- Violazione degli artt. 18 e 20 del decreto legislativo n. 190 del 2002 con riferimento alla direttiva n. 85/337/CEE.<br />
Il decreto legislativo n. 190 del 2002 ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge 21 dicembre 2001, n. 443, eccedendo i limiti della delega stessa e disattendendo alcuni principi fondamentali della procedura di VIA, in particolare il principio di preminenza del diritto alla salute, il principio di sviluppo sostenibile, il principio di partecipazione, il principio di prevenzione ed il principio di motivazione, introducendo una “mini-valutazione” di impatto ambientale rispetto a quella ordinariamente prevista, ove l’unica esigenza è quella della “celerità”.<br />
Non viene rispettata, inoltre, la normativa che regola la valutazione di impatto ambientale che, con riferimento alle opere in questione, deve riguardare il sistema viario e quello degli insediamenti produttivi, che rimane legato all’individuazione del tracciato.<br />
B &#8211; violazione della Direttiva 92/43/CE.<br />
Il D.L. vo n. 190 del 2002 contrasta anche con la direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, recepita con D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, che prevede la procedura della valutazione di incidenza che, nella fattispecie, è mancata sebbene parte dei tracciati interessino siti di importanza comunitaria, zone speciali di protezione, zone umide, ecc, e cioè tutti siti per i quali il Ministero dell’ambiente, con decreto 3 settembre 2002, ha dettato le linee guida di gestione.<br />
A ciò si aggiunga che i progetti delle opere oggetto di studio di impatto ambientale non hanno i requisiti per essere qualificati progetti preliminari, ma sono piuttosto idee progettuali la cui fattibilità è messa in dubbio dal mancato accertamento della disponibilità delle aree o immobili da utilizzare; i progetti definitivi non sono stati sottoposti a V.I.A..<br />
Il provvedimento del C.I.P.E. del 27 maggio 2004 ha approvato i progetti con prescrizioni tali da dimostrare l’incompletezza e l’approssimazione dello studio di impatto ambientale. Infine, nulla è detto sulla cd. opzione zero, cioè sulla possibilità di non effettuare i lavori.<br />
C- Violazione della Direttiva 2001/42/CE.<br />
La Direttiva rubricata impone la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) su determinati piani e programmi di intervento infrastrutturale.<br />
Nella specie, tale VAS sarebbe stata illegittimamente omessa.<br />
D- Violazione della Convenzione Europea del Paesaggio, della Direttiva 97/11/CE e della Convenzione di Aarhus.<br />
<i> </i> La valutazione di impatto ambientale prevista dalla Legge Obiettivo e concretamente effettuata nel caso in esame contrasta con la Concenzione citata in rubrica, la quale, invece, impone opposti criteri di valutazione finalizzati a privilegiare l’ambiente. Contrasta, altresì, con la Direttiva, la quale impone agli Stati membri di garantire che “ogni domanda di autorizzazione sia messa a disposizione del pubblico…”. La legge obiettivo opera, invece, soltanto un generico riferimento alla partecipazione e la VIA introdotta con il decreto legislativo n. 190 del 2002 non tiene affatto conto del contributo dei cittadini per ridurre il rischio ambientale.<br />
 D- violazione dell’art. 188 del Trattato CEE e del principio della sana e corretta gestione finanziaria.<br />
Le delibere nn. 121 del 2001 e 13 del 2004 vengono censurate per carenza della copertura finanziaria. E’ stato, infatti, rilevato, in particolare dall’indagine compiuta dalla Corte dei conti, che esiste una enorme sproporzione fra il fabbisogno finanziario e le risorse effettivamente disponibili.<br />
E- violazione e falsa applicazione della legge 14 febbraio 1994, n. 124, dell’art. 74 del Trattato U.E. e della Direttiva 96/61/CE. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà o illogicità. Violazione della Convenzione di Ramser e delle Direttive 9243/CE e 79/409/CEE.<br />
Con tale motivo la ricorrente contesta l’inadeguatezza della VIA espletata in ordine alla mancata considerazione degli effetti dell’opera sull’ambiente. Non si è, peraltro, considerata “l’alternativa zero”, addivenendo a soluzioni alternative.<br />
F- violazione e falsa applicazione dell’Accordo tra il Ministro per i beni culturali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sull’esercizio dei poteri in materia di Paesaggio 19 aprile 2001; omessa valutazione delle disposizioni in materia di tutela del paesaggio (PUT e PIT), poiché né le autorità preposte alla tutela del vincolo né le Regioni, nei confronti delle quali l’approvazione del progetto comporta variazione dello strumento urbanistico, si sono attivate per far rispettare l’oggetto di tutela;<br />
G- Insufficienza dello studio ambientale. Istruttoria carente e contraddittoria a livello idrogeologico-sismico-archeologico-inquinamento.<br />
Il motivo è diretto a censurare le note depositate dal Comune di Foligno, da cui emergerebbero le carenze dello studio di impatto ambientale predisposto dalla Quadrilatero, che renderebbero, conseguentemente, inattendibile lo studio medesimo, inficiando la successiva valutazione di impatto ambientale.<br />
H- Eccesso di potere per contraddittorietà, poiché la delibera CIPE del 2 agosto 2002 ha fissato le linee guida per la strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile ed ha indicato gli strumenti necessari per il perseguimento dei principi in essa stabiliti, mentre con la procedura seguita nella specie si adotta una “mini-valutazione” di impatto ambientale.<br />
Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.<br />
3. Si sono costituite in giudizio il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e dei beni e delle attività culturali e dell’Azienda Nazionale delle Strade (A.N.A.S.), che hanno sostenuto l&#8217;infondatezza, nel merito, del ricorso.<br />
4. Si è costituita in giudizio la Quadrilatero Marche Umbria s.p.a., che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso sia perché proposto limitatamente all’approvazione della progettazione preliminare e/o definitiva di una parte soltanto delle opere che compongono l’unitario intervento approvato con l’impugnata delibera C.I.P.E. n. 13 del 27 maggio 2004, sia perché non sono stati tempestivamente impugnati i bandi di gara per l’affidamento dei lavori. Nel merito  ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.<br />
5. Si è costituita anche la Regione Marche, la quale conclude per il rigetto del ricorso.<br />
6. All’udienza del 24 maggio 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
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DIRITTO</p>
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<p align=justify>
</b><br />
1. Come esposto in narrativa, è impugnata la delibera C.I.P.E.  27 maggio 2004, con la quale è stato approvato il progetto preliminare e definitivo delle opere ricomprese nell’Intervento  denominato “Asse Viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna” nell’ambito dei “Corridoi trasversali e dorsale appenninica”, individuato tra le Grandi opere dalla delibera 21 dicembre 2001 n. 121, con la quale lo stesso C.I.P.E. aveva approvato il  primo programma delle opere strategiche previsto dall’art. 1  L. 21 dicembre 2001 n. 443. La responsabilità dell’intera operazione è stata affidata ad un unico soggetto, la Quadrilatero Marche Umbria s.p.a., società per azioni costituita da A.N.A.S. s.p.a. (con il 51% del pacchetto azionario) e da Sviluppo Italia (con il 49%), che ha come oggetto sociale la realizzazione dell’intervento e l’attuazione del piano economico &#8211; finanziario ad esso relativo. Il piano economico &#8211; finanziario è costituito da un “piano di area vasta” (PAV), che, ai sensi della direttiva C.I.P.E. 31 ottobre 2002 n. 93, costituisce uno strumento che, oltre a regolare l’intervento di infrastrutturazione viaria, organizza lungo gli assi considerati la distribuzione spaziale degli insediamenti produttivi e dei nodi logistici, sul presupposto che al miglioramento dell’accessibilità farà seguito una maggiore crescita produttiva, fungendo così anche da piano di sviluppo economico dell’area interessata. L’Asse Viario Marche Umbria è infatti costituito da un insieme di opere viarie che, inserendosi nella viabilità esistente, consentirà di collegare il Tirreno all’Adriatico attraverso la dorsale appenninica e di dotare un territorio dal rilevante tessuto produttivo di un sistema di infrastrutture adeguato. In detto intervento sono ricomprese opere in parte progettate a livello definitivo (essenzialmente le SS 76 e 318) e in parte a livello preliminare (SS 77, che solo per un breve tratto è progettata a livello definitivo). L’Asse Viario è stato suddiviso dalla Quadrilatero Marche Umbria s.p.a. in due Maxilotti, relativamente ai quali sono già state espletate le relative gare per l’affidamento delle opere ad un contraente generale conclusesi, per il solo Maxilotto 1, con l’aggiudicazione.</p>
<p>2. Priva di pregio è l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Quadrilatero Marche Umbria s.p.a. sul rilievo che lo stesso sarebbe stato proposto limitatamente all’approvazione della progettazione preliminare e/o definitiva di una parte soltanto delle opere che compongono l’intervento approvato con l’impugnata delibera C.I.P.E. n. 13 del 27 maggio 2004 che presenta, invece, carattere unitario ed inscindibile, con la conseguenza che non ne sarebbe possibile un annullamento parziale. <br />
Rileva infatti il Collegio che, pur avendo assunto l’opera realizzanda   carattere unitario in sede di progettazione, ciò non di meno sarebbe possibile, in ipotesi di accoglimento del ricorso, un  annullamento del progetto <i>in parte qua</i> e, quindi, per le sole parti dell’opera in cui fosse stata riscontrata una carente o contraddittoria valutazione di impatto ambientale e senza che da ciò derivi necessariamente la compromissione dell’impianto progettuale generale, peraltro solo affermata ma in alcun modo documentata.</p>
<p>3. Priva di pregio è anche la seconda eccezione di inammissibilità, sollevata sempre dalla Quadrilatero Marche Umbria s.p.a. perché non sarebbero stati tempestivamente impugnati i bandi di gara per l’affidamento dei lavori.<br />
L’eventuale annullamento giurisdizionale del progetto dell’opera avrebbe effetto caducante, e non meramente viziante, del bando di gara da espletare per l’esecuzione dei lavori il cui progetto è stato annullato, trovando la procedura concorsuale il suo unico presupposto nella realizzazione dell’opera approvata con la delibera impugnata.</p>
<p>4. Infine, non merita adesione neanche il rilievo della soc. Quadrilatero Marche Umbria secondo cui il ricorso avrebbe dovuto comunque essere notificato anche all’Impresa che <i>medio tempore</i> si è aggiudicata i lavori relativi al Maxilotto n. 1<br />
E’ infatti agevole osservare che: a) i controinteressati all&#8217; annullamento di un provvedimento amministrativo devono essere individuati in funzione del provvedimento stesso, e non di altri e successivi atti; b) ai fini dell&#8217; individuazione del controinteressato e di una regolare costituzione del contraddittorio, l&#8217; interesse alla conservazione dell&#8217; atto impugnato deve essere accertato con riferimento al momento in cui il provvedimento è stato  adottato, non potendosi riconoscere alcun rilievo a fatti o circostanze verificatisi in epoca successiva, ancorché acquisiti nel corso della causa o addirittura desumibili dal merito della controversia (Cons.Stato, Ap., 21 giugno 1996 n. 9;  V Sez., 29 luglio 2003 n. 4324) .</p>
<p>5. Passando all’esame del merito, si esaminano congiuntamente il primo ed il secondo motivo.<br />
Nella prima parte del primo motivo, Italia Nostra, in sostanza, deduce l’incostituzionalità sia della legge n. 443 del 2001 che degli artt. 18 e 20 del decreto legislativo  20 agosto 2002 n. 190, nella parte in cui non prevedono adeguate forme di tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, che finiscono inevitabilmente per essere sacrificati per la realizzazione dell’opera pubblica. La tesi svolta a questo riguardo è, nella sostanza, quella secondo cui sarebbe stata prevista una pseudo e mini valutazione di impatto ambientale che, in ragione della celerità  connaturata alla realizzazione del progetto e, quindi, della priorità assegnata ad  interessi economici, non terrebbe effettivamente conto della compatibilità dell’opera con l’ambiente e con le persone che nello stesso vivono, in particolare, disattendendo alcuni principi fondamentali della procedura di VIA, quali, a titolo esemplificativo, il principio di preminenza del diritto alla salute, il principio di sviluppo sostenibile e quello di partecipazione e di prevenzione.<br />
E’ stata inoltre dedotta la violazione della Direttiva comunitaria 85/337/CEE del 27 giugno 1985 e, con il secondo motivo, la violazione anche della Direttiva  92/43/CEE, recepite con D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, sul rilievo che l’eccessiva semplificazione della procedura di attuazione delle grandi opere strategiche è i contrasto con la Direttiva 92/43 CEE, la quale prevede una valutazione di incidenza, che nella specie è assente, per cui si finisce per ledere valori di preminente rilevanza, quali il diritto alla salute dei cittadini ed il rispetto dell’ambiente e del territorio, considerati dalla Comunità Europea come prioritari e dinanzi ai quali l’interesse a realizzare una grande opera assumerebbe carattere recessivo.<br />
Il motivo è, <i>in parte qua,</i> manifestamente infondato.<br />
Al fine del decidere è necessario ricordare che i lavori presentati dalla soc. Quadrilatero Marche Umbria al C.I.P.E per l’approvazione in questa sede impugnata  erano in parte allo stato di progettazione preliminare (SS 77, ad eccezione del primo stralcio, da Collesentino II a Pontelatrave, che  erano oggetto di progettazione definitiva) e  in parte di progettazione definitiva (SS 76, SS 318 e primo stralcio della SS 77, da Collesentino II a Pontelatrave). Il progetto preliminare del primo stralcio della SS 77, da Collesentino II a Pontelatrave, era già stato oggetto di VIA, adottata con delibera n. 5274 del 5 agosto 2000 (mai impugnata dalla ricorrente), anteriore quindi alla legge Obiettivo 21 dicembre 2001 n. 443 e al  suo regolamento di attuazione approvato con D.L.vo 20 agosto 2002 n. 190, con la conseguenza che la stessa ha seguito l’<i>iter </i>ordinario e non quello specifico previsto per le opere strategiche. <br />
Discorso in parte analogo va fatto per le tratte relative alla SS 76 e alla SS 318,  i cui progetti definitivi erano stati elaborati in una prima stesura anteriormente alla delibera C.I.P.E. n. 121 del 2001, che aveva incluso le opere in questione tra quelle strategiche, con la conseguenza che con l’impugnata delibera si è solo realizzato l’adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni che erano state a suo tempo impartite.<br />
Di dette circostanze si è dato atto nella delibera impugnata, con la conseguenza che le stesse devono ritenersi conosciute dalla ricorrente. <br />
Ristretta quindi l’operatività del primo motivo alla sola VIA relativa al progetto preliminare della SS 77, effettuata ai sensi del D.L.vo n. 190 del 2002, il Collegio ricorda, principiando dall’esame dell’asserita violazione della normativa  comunitaria, che quest’ultima è specificamente finalizzata all’individuazione, descrizione e quantificazione degli effetti che un determinato progetto, opera o attività potrebbe  avere sull’ambiente, inteso come insieme delle risorse naturali di un territorio o sulle attività antropiche in esso presenti. La procedura tende ad accertare la sostenibilità ambientale degli interventi, verificando, per ogni singolo progetto, il suo inserimento ottimale nel territorio e realizzando la migliore mediazione possibile tra le esigenze funzionali dell’opera e l’impatto che la sua esecuzione effettivamente produce. Il tutto al fine di prevenire il danno ambientale, con il passaggio da un sistema di ripristino (a valle) del danno medesimo ad un sistema di previsione-prevenzione (a monte) dello stesso nella gestione del territorio e delle risorse naturali (Cons.Stato, VI Sez., 26 aprile 2005 n. 1893; T.A.R. Lazio, III Sez., 21 dicembre 2005 n. 14365). Lo stesso Consiglio di Stato  aveva già in precedenza chiarito (VI Sez., 5 gennaio 2004 n. 1) che una valutazione positiva d’impatto ambientale non può  ritenersi <i>a priori </i>preclusa dall’eventuale valore ecologico e naturalistico dell’area in cui l’opera dovrebbe essere allocata, e ciò in quanto la relativa procedura implica necessariamente che le opere da valutare abbiano comunque un’incidenza sugli elementi naturalistici del territorio, modificandolo in misura più o meno penetrante.  Si tratta dunque di stabilire di volta in volta se le alterazioni conseguenti alla loro realizzazione possano ritenersi &#8220;accettabili&#8221; alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali ma, dall&#8217;altro, anche dell&#8217;interesse generale  sotteso all&#8217;esecuzione dell&#8217;opera pubblica. In siffatta prospettiva è evidente che agli Organi amministrativi preposti al procedimento di V.I.A. deve essere riconosciuto il potere di dettare prescrizioni e condizioni per meglio garantire la compatibilità ambientale dell&#8217;opera progettata.<br />
Quanto sopra esposto porta a concludere anche per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 20 D.L.vo n. 190 del 2002, prospettata, peraltro, in modo generico.<br />
Alle considerazioni svolte è sufficiente aggiungere il richiamo a quanto già chiarito dal giudice delle leggi con sentenza n. 303 del 1° ottobre 2003, alla quale il Collegio non può non richiamarsi. E’ stato in quella occasione chiarito che il nuovo art. 117 Cost. distribuisce le competenze legislative in base ad uno schema imperniato sulla enumerazione delle competenze statali. Con un rovesciamento completo della previdente tecnica di riparto sono ora affidate alle Regioni, oltre alle funzioni concorrenti, le funzioni legislative residuali. In questo quadro, tuttavia, sempre ad avviso del giudice delle leggi, limitare l’attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle materie di potestà concorrente, significherebbe sì circondare le competenze legislative delle Regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltre misura istanze unitarie che pure, in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale, giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze. Anche nel nostro sistema costituzionale sono, quindi, presenti congegni volti a rendere  flessibile il complessivo disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, rischierebbe di vanificare, per l’ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita le quali, sul piano dei principi giuridici, trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica.  La sentenza prosegue  ricordando che un elemento di flessibilità delle competenze costituzionali è indubbiamente riscontrabile nell’art. 118, primo comma, Cost., il quale si riferisce esplicitamente alle funzioni amministrative, introducendo un meccanismo dinamico che finisce per renderne meno rigida l’attribuzione là dove prevede che le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai Comuni, possono essere allocate ad un livello di governo diverso per assicurarne l’esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Come chiarito dal Consiglio di Stato (VI Sez. n. 1893 del 26 aprile 2005) la Legge Obiettivo, per il fatto di consentire ai Comuni, nel procedimento di localizzazione delle infrastrutture strategiche, la sola formulazione di un parere, peraltro nemmeno vincolante, non può certamente implicare, come afferma la ricorrente, un’incostituzionalità della normativa in relazione a non meglio specificate attribuzioni costituzionalmente garantite degli stessi. Evidentemente, se così non fosse stato, si sarebbe riproposto quel deficit giuridico caratterizzato dagli ostacoli, intorno ai quali le  forme di particolarismo locale si sommano in un gioco a somma zero, con i difetti, senza i pregi, tanto del centralismo quanto del localismo non funzionale al raggiungimento di grandi obiettivi di modernizzazione del Paese, cui si è fatto riferimento in precedenza, e che la legge obiettivo ha voluto eliminare. Senza contare che, nella già richiamata prospettiva del giudice delle leggi sul  principio di sussidiarietà, inteso ad armonizzare l’unitarietà della Repubblica con il decentramento regionale, la rappresentazione delle esigenze locali legittimamente è stata riservata alla Regione intesa come ente rappresentativo e di sintesi di tutti gli interessi localmente definiti.</p>
<p>6. Il Collegio esclude altresì che la prova dell’asserito insanabile contrasto fra il provvedimento impugnato e le prioritarie esigenze di tutela dell’ambiente possa rinvenirsi nelle molteplici prescrizioni alla cui osservanza è condizionata l’approvazione del progetto preliminare dell’opera. Ciò non significa, infatti, che il progetto non potesse essere considerato eco-compatibile, come se l&#8217;adozione di dette condizioni dimostrasse l&#8217;inidoneità dello stesso ad essere valutato positivamente. Ed invero, posto che la valutazione di impatto ambientale attiene, nel caso in esame, ad un progetto di massima, come tale suscettibile di essere integrato e, dunque, migliorato in sede di progettazione esecutiva, le &#8220;prescrizioni&#8221; e le “raccomandazioni” impartite dall&#8217;Amministrazione stanno semmai ad indicare come da parte di questa sia stata avvertita l&#8217;esigenza di migliorare ulteriormente il progetto contenendo al massimo l&#8217;impatto che l&#8217;opera progettata avrà sull&#8217;ambiente. Ne consegue che il ricorso allo strumento delle &#8220;prescrizioni&#8221; non può essere visto come sintomatico di un progetto incompatibile con l&#8217;ambiente.           <br />
Proprio l’avvenuta formulazione di molteplici, analitiche e dettagliate prescrizioni, interessanti praticamente tutti gli aspetti di incidenza dell’opera sull’ambiente, può essere considerato come una garanzia di rispetto delle istanze di ponderazione e cautela sottese all’interpretazione proposta in ricorso. E questo non solo nel senso che le prescrizioni stesse, con la loro presenza, attestano il fatto materiale che l’Amministrazione non ha mancato di farsi carico delle problematiche connesse alla tutela ambientale, ma anche nel più preciso senso che con dette prescrizioni, alle quali deve essere  riconosciuta natura vincolante, la valutazione positiva di impatto ambientale condizionatamente espressa sul progetto è stata subordinata all’esito favorevole dei successivi controlli previsti, con la conseguenza che se le prescrizioni impartite non risultassero, nel prosieguo, positivamente adempiute, non potrà ritenersi avverata la condizione apposta.<br />
Per concludere sul punto sembra, infine, appena il caso di ricordare che proprio per evitare che le prescrizioni dettate in sede di approvazione del progetto preliminare siano successivamente poste nel nulla  nelle successive fasi progettuali, il D.L.vo 20 agosto 2002 n. 190, di attuazione della legge obiettivo 21 dicembre 2001 n. 443, detta una specifica e particolare disciplina per il progetto preliminare e per la sua relazione con il progetto definitivo, secondo la quale il primo livello di progettazione deve individuare tutti gli elementi dell’opera che possono avere incidenza sull’ambiente, in modo da comportare la definitività della decisione: il progetto preliminare, infatti, ai sensi del relativo art. 3, terzo comma, deve essere corredato da uno studio di impatto ambientale e lo stesso, per l’esaminato profilo, non può essere modificato dal successivo definitivo livello di progettazione  il quale, ai sensi dell’art. 4 dello stesso D.L.vo, deve essere integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell’opera.<br />
Così facendo, la verifica dei profili di impatto ambientale, lungi dal tradursi in un formale adempimento burocratico della procedura volta alla realizzazione dell’opera pubblica, deve poter incidere sul  momento dell’approvazione definitiva della localizzazione dell’intervento. Del resto,  una valutazione ambientale spostata in avanti nel tempo rispetto all’anzidetto momento, sarebbe da un lato  privata <i>a priori</i> di tutta la sua positiva capacità di concorso alla determinazione di quelle scelte già compiute nelle decisive fasi progettuali, che l’abbiano preceduta e, dall’altro, renderebbe suscettibile di snaturare le stesse fasi successive (con riferimento alla valutazione di impatto ambientale da effettuarsi con riferimento ad un’ipotesi progettuale da realizzarsi in più fasi v., da ultimo, Corte di giustizia C.E., I Sez., 4 maggio 2006, proc. C 290/03).</p>
<p>7. Deduce ancora la ricorrente con il  secondo motivo che il Piano di Are Vasta, essendo subordinato al tracciato stradale, avrebbe dovuto essere sottoposto a VIA. <br />
Va precisato, in proposito, che il PAV è un documento economico di inquadramento generale dell’iniziativa, finalizzato ad individuare le modalità di reperimento delle risorse occorrenti per la realizzazione dell’intervento strutturale. Non è dato comprendere, quindi, come esso possa essere sottoposto a Via. Al contrario, a tale procedura devono soggiacere le singole opere che compongono l’intervento infrastrutturale ed, infatti, le opere in questione (SS 77, SS76 e la SS 318) sono state tutte sottoposte a VIA.</p>
<p>8. Con il terzo motivo, Italia Nostra censura la deliberazione CIPE n. 121 del 2001, di approvazione del 1° programma di infrastrutture strategiche ai sensi dell’art. 1 della legge n. 443 del 2001 per contrasto con la Direttiva 2001/42/CE che impone la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) su determinati piani e programmi di intervento infrastrutturale.<br />
Sul punto il Tribunale si è già espresso (TAR Lazio, Sez. I, 31 maggio 2004, n. 5117), rilevando che la direttiva stessa “deve essere recepita dagli Stati membri entro il 21 luglio 2004. Anche ammesso, perciò, che possa essere qualificata come direttiva self executing, la stessa non sarebbe stata comunque suscettibile di imporre l’effettuazione della VAS già all’indomani della propria pubblicazione e, quindi, prima della scadenza del suddetto  termine”.</p>
<p>9. Del pari infondato è il quarto motivo, con cui  viene dedotta la non conformità del d. l.vo n. 190 del 2002 alla Direttiva 97/II CE ed alla Convenzione di Aarthus. Quest’ultima, infatti, impone criteri di valutazione diretti a privilegiare l’ambiente, opposti a quelli disciplinati dal decreto legislativo citato, mentre la Direttiva impone agli Stati membri che “ogni domanda di autorizzazione sia messa a disposizione del pubblico…”; al contrario, la legge obiettivo opera un generico riferimento alla partecipazione e la VIA introdotta con il decreto legislativo n. 190 del 2002 non tiene conto del contributo dei cittadini per ridurre il rischio ambientale.<br />
Parte della doglianza, invero, è diretta a censurare il sistema normativo che non assicurerebbe, secondo la ricorrente, un criterio di valutazione tale da privilegiare l’ambiente.<br />
A questo proposito è sufficiente richiamarsi a quanto già chiarito in relazione alla conformità della procedura di valutazione di impatto ambientale dettata dal d. l.vo n. 190 del 2002 ed ai principi di rango costituzionale ed a quelli comunitari. <br />
Va aggiunto, tuttavia, che risulta per tabulas che il progetto preliminare della SS77 (si ripete, l’unico per il quale è stata espletata la procedura VIA come prevista dal decreto legislativo censurato) è stato reso pubblico – ai fini della procedura VIA – con le modalità previste, vale a dire, pubblicazione sui giornali e deposito presso gli uffici degli Enti territoriali competenti.<br />
Non risulta, peraltro, che la ricorrente abbia formulato osservazioni e/o richieste di accesso alla documentazione né ha inteso fornire il proprio contributo diretto alla valutazione degli interessi ambientali coinvolti.</p>
<p>10. Anche il quinto motivo va respinto sul rilievo che la delibera CIPE n. 121 del 2001, avente un contenuto programmatico da realizzarsi in un arco temporale pluriennale non poteva avere una copertura finanziaria integrale sin dall’origine.<br />
Peraltro, la delibera CIPE n. 13 del 2004 di approvazione della progettazione del Sistema Viario, ha disposto l’integrale finanziamento di tutte le opere della SS77 e di quelle della SS76 e della SS318, oltreché della Pedemontana Marchigiana, rimanendo non ancora integralmente finanziate soltanto le Intervallino di Macerata e Tolentino.</p>
<p>11. Il sesto motivo è diretto a contestare l’inadeguatezza della VIA in ordine alla mancata considerazione degli effetti nocivi per l’ambiente delle modalità di approvvigionamento delle materie prime dell’inquinamento dell’aria, dell’impatto sul sistema idrico.<br />
Anche detto motivo è privo di pregio in entrambe le censure in cui si articola.<br />
E’ stata depositata agli atti di causa la Relazione del Piano di gestione delle materie contenuto nello Studio di Impatto Ambientale  nella quale, dopo aver esaminato le  diverse possibilità per il deposito del materiale, sono individuati e descritti 4 siti nelle Marche e 4 nell’Umbria. Sono stati poi individuati i cantieri, uno principale, con la presenza di tutti i servizi per la direzione dei lavori e del personale, e gli altri secondari, finalizzati al supporto per la realizzazione di una parte dell’opera o di un’attività specifica. Per  ogni cantiere è tracciata la viabilità su strade esistenti da utilizzare insieme a quella conseguente alla realizzazione del tracciato in corso d’opera. Sono infine quantificati i traffici indotti per la distribuzione e la discarica del materiale nonché per il riporto dello stesso.<br />
Dal canto suo la VIA sul punto afferma che “l’analisi della cantierizzazione è stata condotta in modo adeguato  per gli aspetti più strettamente progettuali &#8211; operativi. Gli elementi principali sono esaminati in modo chiaro ed esaustivo, anche con l’ausilio della tabelle e immagini cartografiche. Nella fase successiva della progettazione il programma dei lavori dovrà dettagliare la tempistica delle lavorazioni, sia per la corretta definizione degli interventi di mitigazione durante le fasi di cantierizzazione come anche in relazione alle interferenze sul traffico e sul territorio….. L’analisi delle aree di discarica è condotta in modo preliminare e non completo. Il richiamo al Piano Regionale delle Attività estrattive è corretto ma insufficiente. Nel corso dei successivi livelli della procedura, dovrà quindi essere presentato un necessario aggiornamento”. <br />
La prescrizione n. 12 contenute nell’Allegato 2 alla stessa delibera n. 13/2004 riporta l’analisi svolta e le misure assunte a tutela dell’inquinamento dell’area  e le prescrizioni da 30 a 34 l’analisi e le misure assunte a tutela del sistema idrico, come pure le prescrizioni 13 – 15 riguardano le misure assunte a tutela dell’inquinamento acustico.<br />
Da quanto sopra emerge con evidenza che lo SIA prima e la VIA poi hanno posto l’attenzione sulla valutazione degli impatti relativi alle aree sottoposte a particolare tutela naturalistica, così come è stata attentamente valutata la questione relativa ai cantieri, alla discarica dei materiali di risulta e all’approvvigionamento delle materie prime, che hanno successivamente formato oggetto di prescrizioni da parte della Commissione.</p>
<p>12. Anche il settimo motivo è frutto di una non corretta valutazione dei fatti che hanno portato all’adozione dell’impugnata delibera C.I.P.E.. Tutte le Autorità coinvolte nella procedura, sia statali che locali, hanno espresso il loro parere, in alcuni casi con prescrizioni (ad es. la Regione Marche). A loro volta le Regioni Marche ed Umbria hanno, in sede di conferenza di servizi, acquisito l’assenso degli enti territoriali interessati. Sono stati, inoltre, effettuati studi <i>ad hoc </i>sull’impatto acustico dell’opera (v. nel SIA il Quadro in inserimento ambientale, Relazione 2, il Quadro di riferimento ambientale &#8211; Rumore, allegati grafici e il Quadro di riferimento ambientale &#8211; Fotosimulazioni -Atmosfera e Rumore, nonché il punto 3.6 della VIA) e sul sistema geologico (in parte sismico) ed idrogeologico (v. nel SIA il Quadro di inserimento ambientale &#8211; Relazione I). <br />
Privo di pregio, in punto di fatto e di diritto, è il settimo motivo anche nella parte in cui deduce che l’approvazione del progetto non sarebbe stata preceduta da un’approfondita istruttoria,  perché non  sarebbe stata valutata la cd. opzione zero, e cioè la possibilità di non realizzare proprio l’opera.<br />
In punto di fatto perché l’alternativa zero è stata effettuata con riferimento sia ai flussi di traffico che in termini di variazione dello stato di qualità delle componenti ambientali strettamente connesse ai traffici veicolari, come  è facilmente evincibile dagli elaborati T00IA00AMBRE03A e T00AI23AMBRN01A. <br />
In punto di diritto perché, in presenza di una norma legislativa che  dichiari un&#8217;opera di &#8220;preminente interesse nazionale&#8221;, non è contestabile in via di principio all&#8217;Amministrazione di avere omesso di ponderare l&#8217;utilità dell&#8217;opera stessa, e cioè la c.d. opzione zero, in quanto quest&#8217;ultima richiederebbe una disapplicazione del dato legislativo, che per converso già accerta e comporta la rispondenza dell&#8217;infrastruttura agli interessi della collettività, vincola tanto l&#8217;Amministrazione quanto il Giudice, ed esige, finché vige, di essere rispettato ed attuato al pari di ogni altra manifestazione di volontà legislativa (T.A.R. Lazio, I Sez., 31 maggio 2004 n. 5118).</p>
<p>13. Con l’ottavo motivo di ricorso, Italia Nostra censura le note depositate dal Comune di Foligno, da cui emergerebbero le carenze dello studio di impatto ambientale predisposto dalla Quadrilatero, sottolineando che la più grave attiene alla completa disattenzione per il sistema idrogeologico.<br />
Per tale aspetto, contestato dal Comune di Foligno, i contenuti dello studio di impatto ambientale, effettuato mediante la definizione dell’interazione opera – acquiferi, lo studio di tracciati alternativi, hanno consentito che al momento della valutazione di compatibilità ambientale, potessero essere assunte le prescrizioni, che sono contenute nell’Allegato 2 della delibera CIPE n. 13/2004, nn. 49, 50 e da 31 a 33. <br />
La circostanza, poi, che il progetto interessi un’area coinvolta dal sisma del 1997 non può influire sulla legittimità del provvedimento impugnato, giacché, con le dovute cautele, prescritte dalla specifica normativa antisismica, è sempre possibile realizzare opere su dette aree.  </p>
<p>14. Infine, priva di pregio, questa volta in punto di diritto, è la censura relativa all’illegittimità dello Studio di Impatto Ambientale e della Valutazione di Impatto Ambientale nella parte relativa all’incidenza acustica dell’opera, per contrasto con la normativa dettata dal D.P.R. 19 marzo 2004 n. 142,  recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell&#8217;inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell&#8217;art. 11 L. 26 ottobre 1995, n. 447. Detto decreto è infatti entrato in vigore il 16 giugno 2004 e non può che disporre per il futuro, con la logica conseguenza che né il SIA né la VIA potevano essere svolte alla luce di disposizioni non ancora vigenti.<br />
In conclusione, deve dunque inferirsi che la valutazione di incidenza ambientale ha preceduto in modo approfondito l’approvazione del progetto preliminare.<br />
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.<br />
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l&#8217;integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.<br />
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<p align=center>
P. Q. M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
	Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 maggio 2006.</p>
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