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	<title>8/7/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/7/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2946</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2946/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2946/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2946</a></p>
<p>Va respinta l&#8217;istanza cautelare avverso il provvedimento prefettizio sfavorevole in tema di affidamento servizi comunali &#8211; custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo, in quanto le autorizzazioni comunali per il trasferimento della sede, pur necessarie, non possono considerarsi equipollenti o comprensive dell’autorizzazione prefettizia che va, pertanto, espressamente richiesta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2946/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2946</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2946/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2946</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta l&#8217;istanza cautelare avverso il provvedimento prefettizio sfavorevole in tema di affidamento servizi comunali &#8211; custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo, in quanto le autorizzazioni comunali per il trasferimento della sede, pur necessarie, non possono considerarsi equipollenti o comprensive dell’autorizzazione prefettizia che va, pertanto, espressamente richiesta (circostanza quest’ultima non ricorrente nel caso di specie); inoltre, il ricorso cautelare in appello non risultava notificato all&#8217; Avvocatura Generale dello Stato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02946/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04818/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4818 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Carrozzeria Mazzini di Cupri Cataldo &#038; Malacrida Antonio Snc</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Bosco, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Milano</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE III n. 00528/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZI COMUNALI &#8211; CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2011 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e nessuno presente per le pari;	</p>
<p>Considerato che non sussistono i presupposti per il probabile esito positivo dell’appello, anche con riferimento alla mancata notifica dello stesso alla Avvocatura Generale dello Stato.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4818/2011).<br />	<br />
Nulla per le spese per la fase cautelare di appello.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2946/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2946</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2936</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2936/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2936/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2936/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2936</a></p>
<p>Va respinta l&#8217;istanza cautelare sulla sentenza che annulla il rigetto di un&#8217;istanza di mobilità, annullata dal TAR per errato diniego di trasferimento all&#8217;interno della stessa amministrazione per avvicinamento familiare. Nel caso specifico, non emergevano ragioni di pregiudizio derivanti all’Amministrazione appellante dall’esecuzione della sentenza gravata. (G.S.) N. 02936/2011 REG.PROV.CAU. N. 04966/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2936/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2936</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2936/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2936</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta l&#8217;istanza cautelare sulla sentenza che annulla il rigetto di un&#8217;istanza di mobilità, annullata dal TAR per errato diniego di trasferimento all&#8217;interno della stessa amministrazione per avvicinamento familiare. Nel caso specifico, non emergevano ragioni di pregiudizio derivanti all’Amministrazione appellante dall’esecuzione della sentenza gravata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02936/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04966/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4966 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Monica De Feo</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Sabatino Rainone e Domenico Ruocco, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Mangazzo in Roma, via Alessandro III n. 6; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I BIS n. 01439/2011, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA DI MOBILITÀ	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Monica De Feo;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2011 il Cons. Angelica Dell&#8217;Utri e uditi per le parti gli avvocati Zuppardi, su delega di Rainone, Ruocco e dello Stato Vessichelli;	</p>
<p>Considerato che l’istanza cautelare non è sorretta da ragioni di pregiudizio derivanti all’Amministrazione appellante dall’esecuzione della sentenza gravata.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4966/2011).<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2936/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2936</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2482</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2482/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2482/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2482/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2482</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso l’esclusione da una gara per affidamento del servizio relativo alla manutenzione programmata e correttiva sulle ritirate delle flotte ferroviarie ETR, esclusione dovuta a carenza di requisiti. In particolare, i requisiti espressivi della affidabilità finanziaria e tecnica della ricorrente non potevano essere desunti dalla documentazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2482/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2482</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2482/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2482</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso l’esclusione da una gara per affidamento del servizio relativo alla manutenzione programmata e correttiva sulle ritirate delle flotte ferroviarie ETR, esclusione dovuta a carenza di requisiti. In particolare, i requisiti espressivi della affidabilità finanziaria e tecnica della ricorrente non potevano essere desunti dalla documentazione relativa ad attività contrattuale posta in essere in danno della stessa stazione appaltante, cioe&#8217; da elementi che avevano comportato la risoluzione dei relativi contratti, perché in contrasto con il Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato; inoltre, non é stato ritenuto estensibile alla fattispecie in esame il principio in materia di pubblici appalti secondo cui devono ritenersi ammissibili, al fine di integrare i requisiti di partecipazione ad una gara di appalto, i titoli posseduti da altro soggetto che abbia ceduto il ramo d&#8217;azienda: tale operazione non comporta anche la riferibilità alla cessionaria della condizione ostativa alla partecipazione ad una gara, atteso quanto evidenziato e documentato dalla difesa della parte resistente in sede di costituzione circa i collegamenti societari tra la cedente e la ricorrente, che deteneva la maggioranza delle quote del capitale sociale della prima. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02482/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03900/2011 REG.RIC.          	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3900 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: <b>Soc. Almar S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Enrico Soprano, presso il cui studio è domiciliata elettivamente in Roma, via degli Avignonesi, 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Trenitalia S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Aristide Police, Carlo Felice Giampaolino, Filippo Degni e Andrea D&#8217;Onghia, con domicilio eletto presso lo studio dei primi due in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento n. 25 del 28 marzo 2011, recante l’esclusione dalla gara per l&#8217;affidamento del servizio relativo alla manutenzione programmata e correttiva sulle ritirate delle flotte ETR 450-460-463-485 da eseguirsi presso gli impianti IMC ES Roma e IMC Carrozze Reggio Calabria;	</p>
<p>della nota n. 253 del 28 marzo 2011;<br />	<br />
di tutti i verbali di gara successivi al 22.3.2011;<br />	<br />
se adottati, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva;	</p>
<p>e, con motivi aggiunti,<br />	<br />
della delibera n. 69 del 25 maggio 2011, e relativa nota di trasmissione;<br />	<br />
dei verbali di gara non conosciuti, presupposti alla delibera n. 69/2011, ivi compresi i verbali del 14, 16 e 22 marzo, versati in giudizio in data 8 giungo 2011;	</p>
<p>per la declaratoria di inefficacia del contratto, nonché, per il risarcimento dei danni subiti e subendi;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Trenitalia S.p.a.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Visto l’art. 120, c.p.a.;	</p>
<p>RILEVATO che l’esclusione dalla procedura di appalto in controversia è stata disposta sulla base della ritenuta carenza della documentazione prescritta dai punti III.2.2, lett. a) e III.2.3, lett. a ), destinata a comprovare il possesso dei prescritti requisiti di ordine economico e tecnico;<br />	<br />
RITENUTO che non sembrano, ictu oculi, apprezzabili le censure dedotte avverso il secondo dei provvedimenti in impugnativa, atteso che l’integrazione della motivazione ha, nel caso di specie, la funzione di rendere esplicite le considerazioni già espresse dalla Stazione appaltante sia in corso di gara (cfr. verbali n. 2 del 16 marzo 201 e n. 3 del 22 marzo 2011) che con la comunicazione del’esclusione dalla gara di cui alla nota n. 253 del 28 marzo 2011;<br />	<br />
RILEVATO che la ritenuta insussistenza dei requisiti di cui sopra comporta senz’altro l’esclusione dalla competizione, attenendo gli stessi alle condizioni di partecipazione;<br />	<br />
RITENUTO che i requisiti espressivi della affidabilità finanziaria e tecnica, di cui sopra, legittimamente non sono stati desunti dalla documentazione relativa ad attività contrattuale posta in essere in danno della stessa Stazione appaltante, che hanno comportato la risoluzione dei relativi contratti, perché in contrasto con il Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato;<br />	<br />
RITENUTO, peraltro, che non é estensibile alla fattispecie in esame il principio in materia di pubblici appalti secondo cui devono ritenersi ammissibili, al fine di integrare i requisiti di partecipazione ad una gara di appalto, i titoli posseduti da altro soggetto che abbia ceduto il ramo d&#8217;azienda, mentre tale operazione non comporta anche la riferibilità alla cessionaria della condizione ostativa alla partecipazione ad una gara, atteso quanto evidenziato e documentato dalla difesa della parte resistente in sede di costituzione circa i collegamenti societari tra la cedente e la ricorrente, che detiene la maggioranza delle quote del capitale sociale della prima;<br />	<br />
CONSIDERATO che le considerazioni dianzi espresse non inducono a ritenere la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso;<br />	<br />
RITENUTO di liquidare, ai sensi dell’art. 57 d.lgs. 104/2010, le spese della presente fase cautelare in € 1.000,00 (mille,00) e poste le stesse a carico della parte ricorrente ed a favore della parte resistente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, RESPINGE l’istanza cautelare citata in premessa.<br />	<br />
CONDANNA la società ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000,00 (mille,00).	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Donatella Scala, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Rosa Perna, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE  IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2482/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2482</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2487</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2487/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2487/</guid>

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<p>Va ammesso con riserva il concorrente che e&#8217; escluso dalla gara (non ancora conclusa) di appalto per l&#8217;affidamento del servizio di guardiania, reception e vigilanza presso la sede di un istituto del CNR; nel caso di specie, erano previste le modalità di confezionamento del plico unico e del suo contenuto,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2487/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2487/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2487</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va ammesso con riserva il concorrente che e&#8217; escluso dalla gara (non ancora conclusa) di appalto per l&#8217;affidamento del servizio di guardiania, reception e vigilanza presso la sede di un istituto del CNR; nel caso di specie, erano previste le modalità di confezionamento del plico unico e del suo contenuto, suddividendolo in tre distinti plichi, A (documentazione), b (progetto tecnico) E c (offerta economica), ma risultava omessa la allegazione del solo “contenitore formale” della stessa, cioe&#8217; dell’istanza di partecipazione. Secondo i giudici, nelle gare d’appalto, la portata delle singole clausole del bando comminanti l’esclusione va valutata alla stregua dell’interesse che la norma violata è destinata a presidiare, per cui ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va favorita la massima partecipazione degli aspiranti, con applicazione del principio di derivazione comunitaria e rilevante anche nell’ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali e di correlativa attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale; nel caso di specie, l’omissione sanzionata con l’esclusione dalla gara avrebbe potuto essere sanata ex post, non incidendo sulla par condicio la presentazione di un atto con valenza meramente formale, potendo evincersi la volontà univoca di partecipazione alla gara delle imprese in RTI dai contenuti ben più rilevanti in tal senso delle dichiarazioni richieste (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il consenso al trattamento dei dati forniti ai soli fini della partecipazione alla gara; l’impegno, in caso di aggiudicazione, a esibire apposita polizza assicurativa; la garanzia provvisoria riferita alla gara de qua) e sottoscritte dai legali rappresentati delle imprese riunite. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02487/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 05372/2011 REG.RIC.          	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5372 del 2011, proposto da:<br /> <br />
<b>Soc. Istituto di Vigilanza dell&#8217;Urbe S.p.a.</b>, in proprio e quale mandataria del costituendo<b> RTI</b> con la Soc. <b>Consorzio Italia Sicurezza S.c.p.a.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. ti Domenico Dodaro, Pasquale Varì e Serena Cianciullo, presso il cui studio è domiciliata elettivamente in Roma, via Leonida Bissolati, 76;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Cnr &#8211; Consiglio Nazionale delle Ricerche – IFN – Istituto di Fotonica e Nanotecnologia</b>, in persona del legale rappresentante p. t.;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento n. 1242 del 9 maggio 2011, recante l’esclusione dalla gara di appalto per l&#8217;affidamento del servizio di guardiania, reception e vigilanza presso la sede dell&#8217;IFN di Roma;<br />	<br />
del successivo provvedimento n. 1449 del 30 maggio 2011, che, in riscontro al preavviso di ricorso, conferma l’esclusione;<br />	<br />
di tutti gli atti di gara e, se già adottato, del provvedimento di aggiudicazione della gara, nonché di ogni altro atto a quest’ultimo conseguente;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Visto l’art. 120, c.p.a.;	</p>
<p>RILEVATO che, con lettera di invito alla gara per l’affidamento del servizio in controversia, la stazione appaltante ha previsto che “le Ditte che intendono partecipare alla gara, pena l’esclusione, dovranno allegare all’offerta la documentazione indicata nel documento <<Modalità di presentazione dell’offerta e norme generali>>” e che con il disciplinare di gara sono state descritte le modalità di confezionamento del plico unico e del suo contenuto, suddividendolo in tre distinti plichi, A (documentazione), b (progetto tecnico) E c (offerta economica); 	</p>
<p>CONSIDERATO che non è in contestazione la presentazione da parte del RTI, di cui la società ricorrente è mandataria, di tutta la documentazione prevista per il plico A, risultando omessa la allegazione del solo “contenitore formale” della stessa, ovvero, dell’istanza di partecipazione;	</p>
<p>RITENUTO che, nelle gare d’appalto, la portata delle singole clausole del bando comminanti l’esclusione va valutata alla stregua dell’interesse che la norma violata è destinata a presidiare, per cui ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va favorita la massima partecipazione degli aspiranti, con applicazione del principio di derivazione comunitaria e rilevante anche nell’ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali e di correlativa attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale;	</p>
<p>CONSIDERATO che, nel caso di specie, l’omissione sanzionata con l’esclusione dalla gara avrebbe potuto essere sanata ex post, non incidendo sulla par condicio la presentazione di un atto con valenza meramente formale, potendo evincersi la volontà univoca di partecipazione alla gara delle imprese in RTI dai contenuti ben più rilevanti in tal senso delle dichiarazioni richieste (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il consenso al trattamento dei dati forniti ai soli fini della partecipazione alla gara; l’impegno, in caso di aggiudicazione, a esibire apposita polizza assicurativa; la garanzia provvisoria riferita alla gara de qua) e sottoscritte dai legali rappresentati delle imprese riunite;	</p>
<p>RITENUTA, pertanto, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso;	</p>
<p>CONSIDERATO che non risulta che la gara sia conclusa, per cui si rende necessario, nelle more della definizione dalla causa nel merito, disporre l’ammissione con riserva del RTI ricorrente alle successive fasi della procedura;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter:<br />	<br />
&#8211; ammette con riserva alla successive fasi di gara la parte ricorrente;<br />	<br />
&#8211; fissa la discussione nel merito del ricorso in epigrafe all’udienza pubblica del 1° dicembre 2011;	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Donatella Scala, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Rosa Perna, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE  IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2487/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2478</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2478/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2478/</guid>

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<p>Non va sospesa la gara per l&#8217;affidamento del servizio di sottotitolazione di programmi televisivi preregistrati ed in diretta per non udenti, se a fronte dello schema d’offerta con sconto unico percentuale richiesto dalla stazione appaltante, l’impresa ricorrente presentava una offerta caratterizzata da uno sconto formulato in modo progressivo (in cui</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2478/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2478</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la gara per l&#8217;affidamento del servizio di sottotitolazione di programmi televisivi preregistrati ed in diretta per non udenti, se a fronte dello schema d’offerta con sconto unico percentuale richiesto dalla stazione appaltante, l’impresa ricorrente presentava una offerta caratterizzata da uno sconto formulato in modo progressivo (in cui la percentuale di sconto era indicata per sommatoria di due percentuali), la cui corretta modalità applicativa risultava incomprensibile, alla luce degli importi indicati dalla concorrente nella propria offerta, che pertanto non poteva essere presa in considerazione dalla Commissione di gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02478/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 05288/2011 REG.RIC.          	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5288 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Società Atlante Srl</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Flascassovitti e Giorgio Quarta, con domicilio eletto presso Studio Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Società Rai Spa</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difeso dagli avv.ti Laura Maceroni e Pierluigi Lax, con domicilio eletto presso Laura Maceroni in Roma, via di Val Fiorita, 90;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Società Madcast Srl</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della gara per l&#8217;affidamento del servizio di sottotitolazione di programmi televisivi preregistrati ed in diretta per non udenti &#8211; risarcimento danni;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Rai Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 il I ref. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato, ad una sommaria delibazione, che le censure svolte nel gravame non presentano sufficienti profili di fumus boni juris, in quanto, a fronte dello schema d’offerta con sconto unico percentuale richiesto dalla Stazione appaltante, l’impresa ricorrente presentava una offerta caratterizzata da uno sconto formulato in modo progressivo (in cui la percentuale di sconto era indicata per sommatoria di due percentuali), la cui corretta modalità applicativa risultava incomprensibile, alla luce degli importi indicati dalla concorrente nella propria offerta, che pertanto non poteva essere presa in considerazione dalla Commissione di gara;<br />	<br />
Ritenuto di liquidare, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs 104/2010, le spese della presente fase cautelare in complessivi euro 1.000,00 e poste le stesse a carico della ricorrente e a favore della società intimata;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)<br />	<br />
Respinge la domanda incidentale di sospensione;<br />	<br />
Condanna la ricorrente al pagamento in favore di Rai s.p.a delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000,00 (=mille/00).	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Donatella Scala, Consigliere<br />	<br />
Rosa Perna, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE  IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2478/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2478</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2011 n.6063</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-7-2011-n-6063/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-7-2011-n-6063/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-7-2011-n-6063/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2011 n.6063</a></p>
<p>Pres. Daniele – Est. TaglientiRegione Autonoma della Sardegna (Avv.ti G. Parisi, S. Sau) c/ Ministero dello Sviluppo Economico e Rete Capri (n.c.), Mtv Italia Srl (Avv.ti B. Caravita Di Toritto, F. Pace, A. D&#8217;Urbano, L. Sabelli), Elemedia s.p.a. editore Deejey TV – ALL MUSIC s.p.a. (Avv. F. Sorrentino) sulla competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-7-2011-n-6063/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2011 n.6063</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-7-2011-n-6063/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2011 n.6063</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Daniele – <i>Est. </i>Taglienti<br />Regione Autonoma della Sardegna (Avv.ti G. Parisi, S. Sau) c/ Ministero dello Sviluppo Economico e Rete Capri (n.c.), Mtv Italia Srl (Avv.ti B. Caravita Di Toritto, F. Pace, A. D&#8217;Urbano, L. Sabelli), Elemedia s.p.a. editore Deejey TV – ALL MUSIC s.p.a. (Avv. F. Sorrentino)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza delle regioni in materia di comunicazione e sull&#8217;interesse delle stesse a tutelare le posizioni delle emittenti televisivi locali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Pubbliche amministrazioni – Accesso agli atti – Preclusione – Inammissibilità – Ragioni – Principio di leale collaborazione	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Accesso agli atti – Procura ad hoc – Necessità – Non sussiste – Mandato per il ricorso – Sufficienza	</p>
<p>3. Autorizzazione e concessione – Comunicazione – Regioni – Competenza – Sussiste – Ragioni	</p>
<p>4. Giustizia amministrativa – Diffusione – Comunicazione regionale – Tutela emittenti locali – Interesse Regione – Sussiste	</p>
<p>5. Giustizia amministrativa – Accesso agli atti – Deliberazione – Presupposto – Fondatezza ricorso – Esclusione – Valutazione connessione documenti ed oggetto causa – Sufficienza	</p>
<p>6. Giustizia amministrativa – Informazioni industriali – Diritto riservatezza – Recede – Prevalenza interesse alla tutela giurisdizionale – Limite</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ da escludersi che il principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni possa essere invocato quale preclusione della ordinaria procedura di accesso ai documenti della P.A. da parte di altra amministrazione.	</p>
<p>2. Non è necessaria una specifica procura per l’istanza di accesso agli atti, in quanto tale attività deve essere ricompresa nell’ambito del mandato conferito per il ricorso giurisdizionale.	</p>
<p>3. Sussiste la competenza delle regioni in materia di comunicazioni. Infatti, l’ordinamento della comunicazione appare tra le competenze concorrenti delle regioni ai sensi dell’art. 117 Cost, ed inoltre un ruolo alle regioni è pure riservato dall’art. 5 del D.lgs n. 259/2003 relativo al codice delle comunicazioni elettroniche.	</p>
<p>4. Deve riconoscersi in capo alle regioni un interesse giuridicamente protetto a tutelare, ai fini della diffusione delle comunicazioni regionali, le posizioni di emittenti locali. 	</p>
<p>5. La sede del ricorso per accesso ai documenti non è idonea per valutare la fondatezza, ovvero l’ammissibilità, del ricorso o della causa per la quale si ritiene necessario acquisire la documentazione richiesta, Infatti, ciò che deve essere valutato è solo la connessione tra i documenti richiesti e l’oggetto della causa.	</p>
<p>6. Sussiste la prevalenza dell’interesse alla tutela giurisdizionale rispetto alla riservatezza su informazioni industriali, se appunto indispensabili a detta tutela. Tuttavia, l’accesso potrà essere concesso con eventuali omissis ove l’Amministrazione ravvisi la sussistenza dei presupposti per evitare di fornire le suddette informazioni riservate, ove non indispensabili alla tutela giurisdizionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 06063/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 02395/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza Ter)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2395 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Regione Autonoma della Sardegna</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Parisi, Sonia Sau, con domicilio eletto presso Regione Autonoma Sardegna in Roma, via Lucullo, 24; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Rete Capri<i></b></i>, non costituite in giudizio;	</p>
<p><b>Soc Mtv Italia Srl</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Beniamino Caravita Di Toritto, Francesca Pace, Annalisa D&#8217;Urbano, Luca Sabelli, con domicilio eletto presso Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via di P.Ta Pinciana, 6;	</p>
<p><b>Soc Elemedia s.p.a. editore Deejey TV – ALL MUSIC s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Prof Federico Sorrentino, presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>SILENZIO-RIFIUTO SULL&#8217;ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI &#8211; (ART. 116 C.P.A.)<br />	<br />
DINIEGO ACCESSO (Motivi aggiunti)</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Soc Mtv Italia Srl;<br />	<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio di ALL MUSIC s.p.a.<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe la Regione Sardegna ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero per lo sviluppo economico in ordine alla sua domanda di accesso agli atti relativi all’attribuzione automatica dei canali del digitale terrestre. In particolare, relativamente alle emittenti MTV, Deejay TV e Rete Capri, la ricorrente aveva chiesto, con domanda ricevuta dall’Amministrazione statale il 3 gennaio 2011, la seguente documentazione: 1) domanda di attribuzione della numerazione; 2) autorizzazione ministeriale per la fornitura di servizi media audiovisivi; 3) documentazione attestante la verifica da parte del Ministero del genere di programmi emessi in rete; 4) eventuale provvedimento di assegnazione definitiva.<br />	<br />
Adduce la regione che la richiesta è connessa alle necessità di tutela giudiziale nel ricorso davanti a questo Tribunale relativo al piano di numerazione automatica dei canali digitali di cui alla delibera dell’AGCOM n. 366 del 15 luglio 2010, contestandosi in detta sede l’attribuzione dei primi nove numeri ai canali generalisti nazionali, con conseguente spostamento dei canali delle emittenti locali, risultando assegnati i numeri 8 e 9 alle emittenti MTV e Deejay TV e ravvisandosi il rischio di una precedenza attribuita anche a Rete Capri.<br />	<br />
Con motivi aggiunti è stato impugnato il provvedimento ministeriale di esplicito diniego di accesso, del 14 aprile 2011, motivato con l’inammissibilità di una richiesta di accesso volta al controllo generalizzato dell’attività dell’Amministrazione statale.<br />	<br />
Deduce in particolare la Regione:<br />	<br />
violazione dell’art. 24 della legge n. 241/90, eccesso di potere per illogicità, travisamento e falsità dei presupposti: la domanda ha un oggetto delimitato ed è collegata ad uno specifico contenzioso; la conoscenza dei documenti richiesti è necessaria alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e puntualmente precisate;<br />	<br />
violazione dell’art. 22 c.5 e dell’art. 10 bis della l.n. 241/90 : si configura il mancato rispetto da parte del Ministero del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni; non è stato notificato il preavviso di diniego di accesso;<br />	<br />
violazione dell’art. 1 della legge n. 241/90 e del principio di proporzionalità e economicità dell’azione amministrativa.: vi è stato un illegittimo aggravamento del procedimento.<br />	<br />
Costituitasi la società MTV ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ed interesse: l’acquisizione di documenti da parte di soggetti pubblici non avviene attraverso la procedura dell’accesso ma tramite l’attuazione del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni; peraltro la regione non ha competenze in materia di ordinamento dei canali delle emittenti televisive; l’art. 10 bis cit si applica solo nei procedimenti ad istanza di parte; la regione non ha un interesse diretto, attuale e concreto all’acquisizione dei documenti richiesti ; i documenti richiesti contengono informazioni riservate di carattere finanziario commerciale ed industriale; l’istanza di accesso non è firmata dal legale rappresentante né è suffragata da procura speciale; il ricorso della Regione avverso il Piano di numerazione automatica dei canali è palesemente inammissibile e infondato.<br />	<br />
Si è costituita la società ALL MUSIC p.a. sostenendo le ragioni di Deejay TV ed assumendo il difetto di legittimazione della Regione Sardegna.<br />	<br />
Con memoria la Regione ha replicato alle tesi avversarie: il principio di leale collaborazione non esclude per l’ente pubblico la procedura dell’accesso; in sede di accesso non deve essere valutata la fondatezza del ricorso per il quale si chiede la produzione documentale; la materia in questione è di competenza concorrente della regione. Nella procura per il ricorso n. 10423/2010 è contenuto il potere di svolgere anche istanza di accesso. Per il resto sono state ribadite tesi e ragioni.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 23 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, nei termini indicati in motivazione.<br />	<br />
1-Preliminarmente il Collegio disattende le eccezioni di carenza di legittimazione della Regione.<br />	<br />
La giurisprudenza ha chiaramente escluso che il principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni possa essere invocato quale preclusione della ordinaria procedura di accesso ai documenti della P.A. da parte di altra amministrazione (cfr Cons di St. sez. VI 9 marzo 2011 n.1492). Il Collegio condivide le ragioni espresse in tale sentenza, specie nel caso in esame ove non risulta certo seguito il suddetto principio di leale collaborazione del Ministero con la Regione Sardegna..<br />	<br />
Circa la mancata procura per l’istanza di accesso, il Collegio rileva come tale attività debba essere ricompresa nell’ambito del mandato conferito per il ricorso giurisdizionale avverso il Piano di assegnazione della numerazione per le emittenti in digitale terrestre, trattandosi di iniziativa giurisdizionale accessoria a quella.<br />	<br />
Infine non appare corrispondente ai principi dell’ordinamento l’affermazione che la regione non abbia alcuna competenza nella materia in questione, in quanto l’ordinamento della comunicazione appare tra le competenze concorrenti della regione ai sensi dell’art. 117 Cost, inoltre un ruolo alle regioni è pure riservato dall’art. 5 del D.lgs n. 259/2003 relativo al codice delle comunicazioni elettroniche.<br />	<br />
2-Nel merito il ricorso è fondato.<br />	<br />
2.1-In primo luogo deve essere affermata l’illegittimità del diniego esplicito, in quanto motivato da un presunto intento di controllo generalizzato dell’attività ministeriale.<br />	<br />
L’assunto è palesemente infondato in quanto la ricorrente ha chiesto alcuni specifici documenti relativi solo a tre soggetti e direttamente collegati ad una diversa vertenza giurisdizionale, quindi per uno scopo di tutela ben preciso.<br />	<br />
2.2-Peraltro l’interesse appare adeguatamente dimostrato.<br />	<br />
Infatti nel ricorso n. 10423/2010 la Regione ha sostanzialmente contestato che alcuni numeri dei canali televisivi, nelle prime dieci posizioni, siano stati assegnati ad alcune emittenti generaliste nazionali, scalzando così la posizione di emittenti locali che gli abitanti della regione erano abituati a ritrovare tra le prime dieci posizioni.<br />	<br />
Premesso quindi che, come detto, la regione ha un interesse giuridicamente protetto a tutelare, ai fini della diffusione delle comunicazioni regionali, le posizioni di emittenti locali, la sede del ricorso per accesso ai documenti non è mai stata ritenuta idonea per valutare la fondatezza, ovvero l’ammissibilità, del ricorso o della causa per la quale si ritiene necessario acquisire la documentazione richiesta (cfr tra le tante TAR Lazio sez. III 11 giugno 2010 n. 17301).<br />	<br />
Ciò che deve essere valutato è solo la connessione tra i documenti richiesti e l’oggetto della causa.<br />	<br />
Connessione che nella fattispecie appare evidente in quanto si sostiene che le tre emittenti per le quali è richiesta la documentazione hanno scalzato emittenti locali nel posizionamento dei canali. Anche la natura generalista o meno della rete appare circostanza determinante ai fini della soluzione di quel giudizio.<br />	<br />
Infine deve valutarsi la questione della riservatezza.<br />	<br />
Ad un primo esame , non conoscendo il contenuto preciso dei documenti, il Collegio non ritiene che nella documentazione richiesta possano ravvisarsi elementi di riservatezza sotto il profilo industriale, finanziario e commerciale, anche perché parte controinteressata non ha precisato al riguardo gli elementi coperti da riservatezza, ma si è limitata ad una generica affermazione di principio..<br />	<br />
Peraltro recente giurisprudenza ha affermato il contrario principio della prevalenza dell’interesse alla tutela giurisdizionale rispetto alla riservatezza su informazioni industriali, se appunto indispensabili a detta tutela (cfr TAR Sardegna sez. I 25 febbraio 2009 n.226 TAR Lazio sez. III 9 settembre 2008 n. 8186)<br />	<br />
Tuttavia, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l’accesso potrà essere concesso con eventuali omissis ove l’Amministrazione ravvisi la sussistenza dei presupposti per evitare di fornire le suddette informazioni riservate, ove non indispensabili alla tutela giurisdizionale.<br />	<br />
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto ordina al Ministero intimato di consentire alla Regione Sardegna l’accesso ai documenti indicati nella parte introduttiva della presente sentenza (punti 1-4), entro giorni 30 dalla comunicazione o notificazione se anteriore della presente sentenza, preavvertendo che in caso di inottemperanza sarà nominato commissario ad acta, su istanza di parte, con onere a carico del Ministero.<br />	<br />
Condanna il Ministero dello sviluppo economico al pagamento in favore della Regione Sardegna delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500; compensa con le altre parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>Donatella Scala, Consigliere</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/07/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-7-2011-n-6063/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2011 n.6063</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.1126</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-1126/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-1126/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.1126</a></p>
<p>Va accolta a termine, in attesa di adempimenti istruttori, la domanda cautelare avverso la nota con la quale è stata comunicata l&#8217;emissione del permesso di costruire in sanatoria avente ad oggetto una ampliamento di s.u. di mq 94,37 nella parte in cui è stata determinata la somma dovuta a titolo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-1126/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.1126</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-1126/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.1126</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta a termine, in attesa di adempimenti istruttori, la domanda cautelare avverso la nota con la quale è stata comunicata l&#8217;emissione del permesso di costruire in sanatoria avente ad oggetto una ampliamento di s.u. di mq 94,37 nella parte in cui è stata determinata la somma dovuta a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione pari ad euro 39.106 se occorrono chiarimenti da parte dell’amministrazione comunale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01126/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00989/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 989 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:	</p>
<p><b>Virginia Greco Scribani</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Romano Rotelli, Alberto Marcovecchio e Michele Colonna, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, corso Magenta n. 63;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea e Maria Rita Surano, elettivamente domiciliato in Milano, via Andreani n.10; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
con il ricorso introduttivo:<br />	<br />
&#8211; della nota della Direzione Centrale Sviluppo del Territorio &#8211; Settore Sportello Unico per l&#8217;Edilizia, ricevuta il 18 gennaio 2011, con la quale è stata comunicata l&#8217;emissione del permesso di costruire in sanatoria avente ad oggetto l&#8217; &#8220;Ampliamento al pi<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;<br />	<br />
nonché per l&#8217;accertamento negativo dell&#8217;obbligo di corrispondere al Comune di Milano l&#8217;importo di euro 23.393,53 risultante dalla differenza tra l&#8217;importo di euro 3.1249,83 (contributo per il &#8216;condono&#8217; rideterminato dall&#8217;Amministrazione con le nuove tariffe comunali in vigore dell&#8217;8 gennaio 2008) e l&#8217;importo di euro 7.865,30 (già versato dalla ricorrente &#8216;a saldo&#8217; del contributo effettivamente dovuto, il 7 febbraio del 2011);<br />	<br />
nonché per la condanna alla restituzione dell&#8217;indebito del Comune di Milano e alla condanna, ai sensi dell&#8217;art. 7 della legge n. 1034/71, come modificata dalla l. n. 205/2000 e art. 35 del d.lgs. n. 80/98, al risarcimento dei danni, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;	</p>
<p>e, quanto ai motivi aggiunti del 23.06.2011:<br />	<br />
&#8211; della nota del Comune di Milano n. 254834, conosciuta il 18 aprile 2011;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 la dott. Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, per la decisione della formulata domanda cautelare, il Collegio deve acquisire documentati chiarimenti da parte dell’amministrazione comunale intimata in ordine alle questioni sollevate da parte ricorrente con i motivi nn. 4 e 5 del ricorso introduttivo, non del tutto chiarite con la nota comunale del 4.4.2011, impugnata da parte esponente con i motivi aggiunti in epigrafe specificati;<br />	<br />
Ritenuto, a tal fine, necessario che l’amministrazione depositi presso la Segreteria della II^ Sezione di questo T.A.R., entro il termine di giorni 30, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, documentati chiarimenti in ordine ai suesposti profili degli atti come sopra impugnati, con conseguente rinvio della trattazione della formulata domanda cautelare alla Camera di Consiglio del 22.09.2011;<br />	<br />
Considerato, quindi, che al periculum in mora prospettato da parte ricorrente può essere in questa sede ovviato accogliendo a termine, sino alla Camera di Consiglio del 22.09.2011, la formulata domanda cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)<br />	<br />
&#8211; ordina gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;<br />	<br />
&#8211; fissa per il prosieguo della trattazione cautelare la Camera di Consiglio del 22.09.2011;<br />	<br />
&#8211; accoglie a termine, sino alla C.C. del 22.09.2011, la formulata domanda cautelare.<br />	<br />
Spese al prosieguo.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angelo De Zotti, Presidente<br />	<br />
Giovanni Zucchini, Primo Referendario<br />	<br />
Concetta Plantamura, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-1126/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.1126</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.361</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-361/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-361/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.361</a></p>
<p>Va sospesa la demolizione di baracche contestuale al diniego di rinnovo concessioni demaniali se, pur mancando consistenti elementi di fondatezza in relazione alla avvenuta scadenza dei provvedimenti di concessione; in considerazione dell’assenza di provvedimenti formali di riconoscimento della legittimazione dell’associazione ricorrente al subentro della situazione amministrativa dei precedenti concessionari; nonché</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-361/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-361/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.361</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la demolizione di baracche contestuale al diniego di rinnovo concessioni demaniali se, pur mancando consistenti elementi di fondatezza in relazione alla avvenuta scadenza dei provvedimenti di concessione; in considerazione dell’assenza di provvedimenti formali di riconoscimento della legittimazione dell’associazione ricorrente al subentro della situazione amministrativa dei precedenti concessionari; nonché al bilanciamento degli opposti interessi dedotti che presuppongono la riqualificazione dell’area con eliminazione di baracche e valorizzazione dell’uso pubblico dell’area in questione, sussiste il pericolo di danno irreparabile in relazione all’ordine di demolizione delle baracche insistenti sull’area da decine di anni. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00361/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00342/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 342 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Adriano Tarparelli, Nicola Marino, Pasquale Gentile, Maria Ottonello, Angela Ciarlo, Giuseppe Sacchi, Olga Pasquarelli, Renato Fossarello, Federico Benvenuto, Lorenzo Oddera, Angela Ciarlo, Mauro Rubino, Giuseppe Robaldo, Carola Franconi, Giovanna Pollero, Agostino Scotto, Maria Antonietta Mandarano, Angela Frumento, Claudio Paolino, Franca Battaglia, Franco Scavo, Associazione &#8220;A Maina De Zinoa&#8221;</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giovanni Bormioli, con domicilio eletto presso Giovanni Bormioli in Genova, p.zza Dante 9/14; Adriano Bonardo;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorita&#8217; Portuale di Savona</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Erika Podesta&#8217;, con domicilio eletto presso Raffaella Turco in Genova, corso A. Podesta&#8217; 11/2; <b>Comune di Savona</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia, dei provvedimenti di diniego rinnovo concessioni demaniali per l&#8217;anno 2011 e successiva delibera di demolizione delle baracche oggetto delle scadute concessioni demaniali.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; Portuale di Savona;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto, ad un primo esame allo stato degli atti e in relazione alla copiosa documentazione depositata in giudizio da entrambe le parti in lite, che il ricorso introduttivo, nei motivi dedotti, non appare assistito da consistenti elementi di fondatezza in relazione alla avvenuta scadenza dei provvedimenti di concessione; in considerazione dell’assenza di provvedimenti formali di riconoscimento della legittimazione dell’associazione ricorrente al subentro della situazione amministrativa dei precedenti concessionari; nonché al bilanciamento degli opposti interessi dedotti che presuppongono la riqualificazione dell’area con eliminazione di baracche e valorizzazione dell’uso pubblico dell’area in questione;<br />	<br />
Considerato tuttavia che in relazione al primo atto di motivi aggiunti rivolto contro l’ordine di demolizione delle baracche insistenti sull’area da decine di anni sussiste il pericolo di danno irreparabile dimostrato in ricorso;<br />	<br />
Considerato che la decisione della controversia va definita in tempi brevi per consentire all’amministrazione di procedere alla realizzazione dei progetti esecutivi di riqualificazione del tessuto urbano fronte mare di Vado Ligure assegnando un contributo di €. 8.696.939,00.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima),<br />	<br />
Accoglie la domanda di sospensione relativamente al solo provvedimento di demolizione impugnato e, per l&#8217;effetto,<br />	<br />
a) sospende la demolizione ingiunta.<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 17 novembre 2011.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Santo Balba, Presidente<br />	<br />
Roberto Pupilella, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Paolo Peruggia, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-361/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.758</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-758/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-758/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-758/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.758</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza del Comune di rimessa in pristino allo stato legittimo di opere eseguite in difformità dal permesso di costruire se il provvedimento impugnato risulta affetto da indeterminatezza e genericità, con particolare riguardo all’oggetto dello stesso, non essendo stati in alcun modo individuati e specificati sia gli abusi ritenuti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-758/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.758</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-758/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.758</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza del Comune di rimessa in pristino allo stato legittimo di opere eseguite in difformità dal permesso di costruire se il provvedimento impugnato risulta affetto da indeterminatezza e genericità, con particolare riguardo all’oggetto dello stesso, non essendo stati in alcun modo individuati e specificati sia gli abusi ritenuti sussistenti, sia le esatte parti dell’immobile che dovrebbero essere interessate dall’ordine di ripristino “per rendere conforme l’immobile alle prescrizioni degli strumenti urbanistico &#8211; edilizio”. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00758/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01269/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Omero S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Claudiahilde Perugini, Simona Gentile, con domicilio eletto presso Claudiahilde Perugini in Firenze, via Masaccio 175;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Poggio A Caiano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;<br />	<br />
<b>Comune di Poggio A Caiano Servizi Tecnici &#8211; Edilizia Privata e Urbanistica</b>, in persona del Dirigente pro tempore, non costituitosi in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza n. 25 del 5.04.2011, a firma del Responsabile dei Servizi Tecnici &#8211; Edilizia Privata e urbanistica del Comune di Poggio a Caiano, notificata alla ricorrente in data 21.04.2011, avente ad oggetto &#8220;Ordinanza per rimessa in pristino allo sta	</p>
<p>&#8211; della nota prot. 15752 del 11.11.2009, a firma del Responsabile dei Servizi Tecnici &#8211; Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Poggio a Caiano, recante &#8220;Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 di avvio del procedimento per illecito edilizio&#8221;;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. 3753 del 10.03.2010, a firma del Responsabile dei Servizi Tecnici &#8211; Edilizia Privata e urbanistica del Comune di Poggio a Caiano, recante &#8220;Sollecito inoltro documentazione&#8221;;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 6805 del 10.05.2010, a firma del Responsabile dei Servizi Tecnici &#8211; Edilizia Privata e urbanistica del Comune di Poggio a Caiano;	</p>
<p>nonché per la condanna del Comune di Poggio a Caiano al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall società ricorrente a causa ed in conseguenza dell&#8217;illegittimità dei provvedimenti impugnati.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori C. Perugini;	</p>
<p>Ritenuto, a quella prima delibazione possibile in sede cautelare, che il ricorso sia provvisto di fumus, in quanto, come con lo stesso dedotto, il provvedimento impugnato risulta affetto da indeterminatezza e genericità, con particolare riguardo all’oggetto dello stesso, non essendo stati in alcun modo individuati e specificati sia gli abusi ritenuti sussistenti, sia le esatte parti dell’immobile che dovrebbero essere interessate dall’ordine di ripristino “per rendere conforme l’immobile alle prescrizioni degli strumenti urbanistico &#8211; edilizio”;<br />	<br />
Ritenuto, quanto alle spese della fase cautelare, che le stesse seguano la soccombenza e debbano essere liquidate come in dispositivo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza)<br />	<br />
accoglie l’istanza cautelare.<br />	<br />
Condanna il Comune intimato a rifondere alla parte ricorrente le spese della fase cautelare, che liquida nella complessiva somma di euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Fissa per la trattazione della causa nel merito la pubblica udienza del 10 maggio 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvio Lomazzi, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-758/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.758</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.754</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-754/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-754/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-754/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.754</a></p>
<p>Va sospesa la comunicazione di diniego di attestazione di conformità in sanatoria ai sensi dell&#8217;art. 140 L.R. 1/05 relativa alla sistemazione esterna e consolidamento di versante, se non risulta effettuata un’adeguata istruttoria &#8211; i cui contenuti ed esiti sarebbero dovuti emergere dalla motivazione dei provvedimenti adottati &#8211; al fine di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-754/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-754/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.754</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la comunicazione di diniego di attestazione di conformità in sanatoria ai sensi dell&#8217;art. 140 L.R. 1/05 relativa alla sistemazione esterna e consolidamento di versante, se non risulta effettuata un’adeguata istruttoria &#8211; i cui contenuti ed esiti sarebbero dovuti emergere dalla motivazione dei provvedimenti adottati &#8211; al fine di accertare la sussistenza del pubblico transito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00754/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01544/2009 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Federico Martinelli</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Chiara Pierallini, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Camaiore</b> in Persona del Sindaco P.T., <b>Comune di Camaiore Dirigente Settore Dipartimentale IV &#8211; Pianificazione Territoriale Edilizia Privata</b>, non costituitosi in giudizio; 	</p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
ad opponendum:<br />	<br />
<b>Staal Rogier</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicola Virdis, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della comunicazione del dirigente del Settore IV Pianificazione Territoriale di diniego di attestazione di conformità in sanatoria ai sensi dell&#8217;art. 140 L.R. 1/05 relativa alla sistemazione esterna e consolidamento di versante del 6.07.2009, prot. 37265, pratica edilizia n. E/07/00110;<br /> <br />
-della comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi dell&#8217;art. 7 Legge 241/90 del 13.07.09 ricevuta in data 13.08.09, prot. n. 40751;	</p>
<p>nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché ignoto e non conosciuto;	</p>
<p>per il risarcimento dei danni patiti e patiendi in dipendenza dell’adozione degli atti impugnati come illegittimi.	</p>
<p>Nonché, a seguito di ricorso per motivi aggiunti depositato il 23.12.2010, per l’annullamento, previa sospensione, della ordinanza del dirigente del Settore IV Pianificazione Territoriale di demolizione di opere abusive in fraz. Orbicciano ( n. pratica E/09/05053) relativa alla opera di sistemazione esterna e consolidamento di versante di cui alla domanda di rilascio di attestazione di conformità in sanatoria presentata in data 26.01.2007 prot. 07/004971;	</p>
<p>nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché ignoto e non conosciuto;	</p>
<p>per il risarcimento dei danni patiti e patiendi in dipendenza dell’adozione degli atti impugnati come illegittimi	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori C. Pierallini e N. Virdis;	</p>
<p>Ritenuto, a quella prima delibazione possibile in sede cautelare, che il ricorso sia provvisto di fumus in quanto, così come con lo stesso dedotto, non risulta che sia stata effettuata un’adeguata istruttoria &#8211; i cui contenuti ed esiti sarebbero dovuti emergere dalla motivazione dei provvedimenti adottati &#8211; al fine di accertare la sussistenza del pubblico transito (cfr., ex multis, TAR Toscana, III, 11.4.2003 n. 1385);<br />	<br />
Ritenuto, quanto alle spese della fase cautelare, che le stesse seguano la soccombenza e debbano essere liquidate come in dispositivo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza)<br />	<br />
accoglie l’istanza cautelare formulata con il ricorso per motivi aggiunti.<br />	<br />
Condanna il Comune intimato e l’interveniente ad opponendum, ciascuno in ragione della metà, a rifondere al ricorrente le spese della fase cautelare che liquida nella complessiva somma di euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Fissa per la trattazione della causa nel merito la pubblica udienza del 5 aprile 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvio Lomazzi, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-754/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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