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	<title>8/7/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/7/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.5553</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-8-7-2005-n-5553/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-8-7-2005-n-5553/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.5553</a></p>
<p>Pres. Amadio, est. Realfonzo SOC ENTERPRICE DIGITAL ARCHITECTS Spa (avv. F. Cardarelli) c. MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, UNIVERSITA&#8217; E RICERCA (avv. Stato), Accenture srl, Auselda Aed Group Spa (n.c.), EDS Electronic Data System Spa (avv. B. Carbone, M. Zoppolato e A. Clarizia), Enelit Srl (n.c.), Finsiel (avv. F. Lattanzi e F. Satta),</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-8-7-2005-n-5553/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.5553</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-8-7-2005-n-5553/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.5553</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amadio, est. Realfonzo<br /> SOC ENTERPRICE DIGITAL ARCHITECTS Spa (avv. F. Cardarelli) c.  MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, UNIVERSITA&#8217; E RICERCA (avv. Stato), Accenture srl, Auselda Aed Group Spa (n.c.), EDS Electronic Data System Spa (avv. B. Carbone, M. Zoppolato e A. Clarizia),  Enelit Srl (n.c.), Finsiel (avv. F. Lattanzi e F. Satta), ad adiuvandum IBM Italia (avv. G. F. Ferrari)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo – Appello – Impugnazione della sentenza in primo grado per omissione di pronuncia – Ammissibilità – Condizioni																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Requisito dell’esperienza – Rilevanza sia in sede di prequalifica, sia per la valutazione delle offerte – Legittimità – Sussiste – Condizioni																																																																																												</p>
<p>3.	Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Commissione di gara – Configurabilità di una data di scadenza per l’esercizio delle sue funzioni – Non sussiste – Motivi &#8211; Conseguenze																																																																																												</p>
<p>4.	Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Annullamento giurisdizionale per vizi formali e rinnovazione della gara – Obbligo di rinnovare l’intero procedimento – Non sussiste – Motivi &#8211; Conseguenze																																																																																												</p>
<p>5.	Contratti della P.A. – Associazione temporanea di imprese &#8211; Art. 35 L. 109/ 1994 – Modifiche alla composizione dell’ATI – Applicazione analogica alla disciplina degli appalti di servizi &#8211; Sussiste																																																																																												</p>
<p>6.	Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Possibilità prevista tra le opzioni contrattuali di affidare servizi tipologicamente identici a quelli previsti dal contratto – Sussiste &#8211; Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’omissione di pronuncia su domande o su eccezioni delle parti costituisce una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., la quale tuttavia può essere fatta valere non ex se, ma come vizio inficiante la formazione del giudizio (1).																																																																																												</p>
<p>2.	In tema di gare d’appalto di servizi, è legittimo l’utilizzo del requisito dell’esperienza  dei partecipanti sia in sede di prequalifica, sia in sede di valutazione delle offerte. Nella valutazione delle offerte tuttavia non devono essere presi in considerazione i medesimi requisiti minimi necessariamente richiesti per la qualificazione alla gara, ma le maggiori referenze positive (quindi non si possono valutare il fatturato minimo, il numero o l’elenco dei fornitori richiesti per l’ammissione alla gara, ma l’entità ed i risultati utili delle precedenti esperienze). Ulteriore, ed indispensabile, condizione da rispettare è che il requisito dell’esperienza non debba avere influenza decisiva sull’affidamento dell’appalto (2). Se infatti l’incidenza funzionale del predetto criterio resta in un ambito percentualmente e funzionalmente circoscritto non sussiste alcuna violazione del principio di separazione tra requisiti di qualificazione tecnico economica e dei requisiti di valutazione dell’offerta.																																																																																												</p>
<p>3.	L’assegnazione di un termine ad una Commissione di gara per l’espletamento di attività tecniche costituisce un atto riconducibile al novero delle attività istruttorie previste dall’art. 6 lett. b della L. n. 241/1990.  Per nessuna ragione si può ritenere che esso costituisca la data di scadenza della commissione medesima. Per tale ragione, se è certamente vero che le Commissioni sono organi straordinari dell’Amministrazione, è altrettanto vero che sono tipicamente connotati dall’occasionalità e dalla temporaneità, per cui istituzionalmente non hanno un periodo prestabilito di durata. Deve pertanto escludersi che esse possano scadere e che quindi si possa applicare il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (convertito in l. 15 luglio 1994, n. 444), per cui il regime di prorogatio a tempo indeterminato delle predette commissioni viene sanzionato con la nullità. 																																																																																												</p>
<p>4.	Se l’annullamento giurisdizionale di una gara d’appalto, con conseguente rinnovazione della procedura, sia basato su vizi formali, è legittimo, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici (utile per inutile non vitiatur) eliminare in sede di riemanazione il vizio censurato dal giudice senza rinnovare l’intero  procedimento. Infatti nelle ipotesi di annullamento per vizio di motivazione non è escluso il potere della p.a. di provvedere negli stessi sensi dell&#8217;atto precedentemente annullato, essendole imposto soltanto di esplicitare adeguatamente i motivi della nuova determinazione (3). 																																																																																												</p>
<p>5.	La disposizione di cui all&#8217;art. 35 L. 11 febbraio 1994 n. 109, che consente all&#8217;amministrazione di accettare atti di trasformazione dell&#8217;appaltatore di opere pubbliche (così superando il disposto dell&#8217; art. 18 comma 2 L. 19 marzo 1990 n. 55 nella parte in cui esclude qualsiasi modificazione del soggetto che deve eseguire il contratto) ha carattere di norma di principio e, pertanto, è applicabile analogicamente anche agli appalti di servizi (4). 																																																																																												</p>
<p>6.	In un contratto pluriennale di servizi da esplicarsi su un vasto ambito territoriale decentrato è sempre legittima l’inclusione tra le opzioni contrattuali della possibilità di affidare servizi tipologicamente identici a quelli previsti dal contratto, da svolgersi sulla base delle tariffe unitarie e nei limiti dei volumi massimi complessivi previsti dal contratto.																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>-1	Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria – Sentenza 22 gennaio 1997, n. 3<br />	<br />
-2	In tal senso si è espressa la Commissione Europea con il Libro Verde sugli appalti pubblici della Comunità del 1996, secondo la quale l’aggiudicazione deve essere sempre attribuita “all’offerta che sembra la migliore in relazione all’appalto stesso” e non “all’offerta presentata dal candidato che ha maggior esperienza o più peso finanziario degli altri”<br />	<br />
-3	Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 15 ottobre 2003, n. 6334; Consiglio Stato, sez. V, 13 marzo 2000, n. 1328.<br />	<br />
-4	Cfr. Cons. Stato, V Sez., 24 aprile 2002 n. 2208, idem Sez. VI 29 novembre 2004 n. 7802; Tar Sardegna 2 febbraio 2003 n. 156.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO<br />
Sez. III^-bis</b></p>
<p>composto da:<br />
	dr. Giulio AMADIO							 Presidente f.f.<br />
&#8211; 	dr. Umberto REALFONZO					Consigliere-rel.<br />
&#8211; 	dr. Antonio VINCIGUERRA					 Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 32/2005 proposto da</p>
<p><b>SOC ENTERPRICE DIGITAL ARCHICTS Spa</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Cardarelli, presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliato in Vicolo Orbitellj n. 31;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il  <b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, UNIVERSITA&#8217; E RICERCA</b>, in persona del Ministro pro tempore,o e difeso dall&#8217; Avvocatura Generale dello Stato;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; della <b>Società Accenture srl</b>;, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>&#8211; della <b>Soc. Auselda Aed Group Spa</b> non costituitosi formalmente in giudizio;</p>
<p>&#8211; della <b>Soc. EDS Electronic Data System Spa (RTI)</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. Benedetto Carbone, Maurizio Zoppolato e Angelo Clarizia;<br />
&#8211; della <b>Soc. Enelit Srl</b>, non costituitasi in giudizio;<br />
&#8211; della <b>Soc. Finsiel</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. Filippo Lattanzi e Filippo Satta;</p>
<p>CON L’INTERVENTO AD ADJUVANDUM</p>
<p>&#8211; della <b>Soc. IBM Italia</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, e difeso rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Franco Ferrari;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
A. quanto al ricorso introduttivo ed al primo atto di motivi aggiunti notificati in data 21.1.05 ed al secondo atto notificato in data 16.2.05: <br />
&#8211; del provvedimento n. prot. 5067 del 21.12.2004 con il quale il Direttore Generale del Ministero dell &#8216;Istruzione, Università e Ricerca, ha approvato l&#8217;operato della Commissione giudicatrice nominata con D.D. in data 7 agosto 2002 e ricostituita con D.D.<br />
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, incidentale e consequenziale a quello impugnato, con particolare ma non esclusivo riferimento: <br />
&#8211; alla comunicazione del 21.12.2004 n. prot. 5068 con cui è stato trasmesso i1 provvedimento impugnato;<br />
&#8211; alla lettera di invito del 23 maggio 2002 a firma del Direttore Generale del MIUR;<br />
&#8211; al D.D. del 3 agosto 2004 con il quale è stata ricostituita la Commissione giudicatrice di gara;<br />
&#8211; a tutti i verbali di gara redatti dalla Commissione giudicatrice ricostituita con il D.D.3 agosto 2004;<br />
B. quanto all’atto di motivi aggiunti notificati in data 10.3.05:<br />
&#8211; alla nota 3904 del 18.10.2004 del Direttore Generale;<br />
&#8211; alla nota 4776 del 2.12.2004 del medesimo Direttore Generale;<br />
&#8211; al decreto dirigenziale prot. 5095 del 22.12.2004 a firma del Direttore Generale di delega alla stipulazione del contratto;<br />
&#8211; al decreto dirigenziale di approvazione del contratto rep. 1996 del  10.1.2005; <br />
&#8211; del contratto rep. 1996 del 10.1.2005 sottoscritto tra il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il RTI tra EDS Italia S.p.a., Accenture S.p.a., Auselda AED Group S.p.a., Visto il ricorso con i relativi motivi aggiunti ;</p>
<p>Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;<br />
Visti gli atti di  costituzione dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore alla pubblica udienza del 31 marzo 2005 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il presente gravame, l’Enterprise Digital Architets S.p.A.(EDA), che in precedenza aveva impugnato vittoriosamente l’aggiudicazione dell’appalto concorso per lo svolgimento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione &#8212; impugna gli atti di ripresa del procedimento e la conseguente successiva aggiudicazione al RTI  E.D.S.  controinteressato .<br />
Con il motivo introdotto con il gravame introduttivo e con le numerose censure degli atti di motivi aggiunti meglio specificati in epigrafe, la società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 13 del d.lgs. 157/1995; nonché eccesso di potere per violazione di giudicato; contraddittorietà e violazione delle regole dell’evidenza pubblica; difetto di motivazione; sviamento e travisamento della situazione di diritto.<br />
L’Amministrazione ed il RTI controinteressato si sono costituiti in giudizio e con i propri scritti difensivi hanno eccepito l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza del gravame e dei relativi motivi aggiunti.<br />
Con le rispettive memorie per la discussione, e con la relativa documentazione a sostegno, le parti hanno sottolineato le proprie tesi.<br />
All&#8217;udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
Ai sensi dell’art. 23-bis della L. 6 dicembre 1971 n.1034, il relativo dispositivo n.83/2005 è stato depositato in data 4 aprile 2005.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Si deve premettere che la presente vicenda scaturisce dall’esecuzione, da parte del MIUR di due sentenze della VI Sez. del Consiglio di Stato, precedentemente intervenute sulla gara d’appalto in questione, quali in particolare:<br />
&#8211; la n. 1459/2004, con cui era stata annullata l’ammissione alla gara del raggruppamento aggiudicatario IBM &#8212; con conseguente avvio del procedimento di decadenza dell&#8217;aggiudicazione &#8212; sul duplice presupposto della carenza del certificato ISO 9001 della- la n. 1458/2004 con cui, su ricorso della odierna ricorrente E.D.A., era stata annullata l’aggiudicazione sotto il profilo del difetto di motivazione, per l’illegittimità dell’utilizzo del criterio della maggioranza e della conseguente verbalizzazione d</p>
<p>    1. Nell&#8217;ordine logico delle questioni deve essere in primis affrontato il primo profilo del primo motivo aggiunto con cui si lamenta che sulla censura  &#8212; con cui si denunciava la violazione della regola del divieto di contaminazione fra criteri di preselezione e di aggiudicazione &#8212; non si sarebbe formato alcun giudicato in quanto, giudicata inammissibile in primo grado, era stata dichiarata assorbita nella sentenza di appello che accoglieva in parte il ricorso EDA.<br />
EDA avrebbe dunque un preciso interesse alla riproposizione della questione perchè questa era risultata in concreto determinante sia per l’esclusione della valutazione dell’offerta EDA perché al di sotto della soglia della sufficienza tecnica che, al contrario, per l&#8217;ammissione dell&#8217;offerta EDS.<br />
In assenza di una motivazione di rigetto o di una declaratoria di soccombenza da parte del giudice d&#8217;appello, non si sarebbe formato alcun giudicato sulla censura (come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria: cfr. infra multa Cons. Stato Sez. V 23 marzo 2000; Tar Lazio Sezione Terza-ter n. 13761/2004 e n. 9005/2004 e n. 6167/2004) per cui la ricorrente poteva riproporre i medesimi motivi avverso i nuovi atti adottati dall’amministrazione senza violare il ne bis in idem.   <br />
Né ciò sarebbe stato ostacolo dalla pronuncia dell’ottemperanza n. 6457/2004 del medesimo Consiglio di Stato che utilizzando l’espressione “non travolti” intendeva per l’appunto dire “non espressamente riformati dalla sentenza di appello”, con ciò confermando pienamente il potere dell’Amministrazione di modificare o annullare i parametri illegittimi in ossequio al principio comunitario dell’effettività della tutela di cui alla direttiva 89/665/CE. <br />
Alla luce dei precedenti del giudice d’appello sul caso in esame, l’assunto non può essere condiviso.<br />
Non è assolutamente questa la sede propria per l’approfondimento dei profili sistematici concernenti la rilevanza dell’assorbimento dei motivi in sede di giudizio di appello. Qui basta ricordare che, l&#8217;omissione di pronuncia su domande o su eccezioni delle parti costituisce una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all&#8217;art. 112, c.p.c., che però non può essere fatta valere &#8220;ex se&#8221;, ma per l’appunto come risultato di un “errore di fatto” rilevante ai fini della formazione del giudizio (cfr. Consiglio Stato a. plen., 22 gennaio 1997, n. 3).<br />
Tuttavia l’assorbimento in appello non sempre integra un’omissione di pronuncia, idonea ad integrare gli estremi dell&#8217; errore revocatorio contemplato dall&#8217;art. 395, numero 4, c.p.c. .<br />
Il giudicato di appello, fissando definitivamente la &#8220;norma&#8221; amministrativa del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 4 febbraio 2004, n. 388) per cui &#8212; quando dall’interpretazione complessiva del processo logico-causale della sentenza risultano chiaramente delineate dal giudice d’appello le conseguenze giuridiche fondamentali conseguenti alla decisione – può ritenersi formato “un giudicato implicito” sul caso, in quanto non vi è stata una reale abdicazione dell’onere di motivazione della decisione.<br />
Nella caso di specie, appare decisivo il rilievo per cui la motivazione della decisione di appello è incentrata su un profilo procedimentalmente successivo a quello investito dalla censura dichiarata assorbita.  La assorbente rilevanza delle modalità di verbalizzazione dei giudizi derivanti dall’applicazione dei criteri indicati dal bando, da parte della Commissione implica l’automatica inconferenza delle censure concernenti profili procedimentalmente precedenti o presupposti.  <br />
Pertanto, essendo mancata una specifica declaratoria di illegittimità dei criteri qui riproposti, l’effetto conformativo della sentenza implicava quindi che il rinnovo dei lavori della commissione non potesse prescindere dall’applicazione dei criteri originariamente consacrato nel bando e mai annullati.  <br />
E tale orientamente è direttamente confermato dal giudice d’appello che, nella successiva pronuncia n. 6457/2004 della medesima VI Sezione, aveva espressamente affermato, in sede di ottemperanza della ricordata decisione, che “ulteriore garanzia di imparzialità è desumibile dall’esistenza di criteri di massima predeterminati che non sono stati travolti dal giudicato”.<br />
La legittimità dell’esperienza del fornitore appare comunque confermata direttamente in sede ottemperanza. <br />
Si deve conseguentemente concludere per l’inammissibilità di una censura che è logicamente e giuridicamente preclusa dal formarsi di un giudicato implicito sul punto.<br />
Quanto alla possibilità del MIUR di procedere ad un annullamento di ufficio e riformare il parametro asseritamene illegittimo si rinvia a quanto segue.</p>
<p>   2. Tuttavia, per ragioni di giustizia, il Collegio non ritiene comunque di doversi sottrarre alla confutazione del merito della censura dedotta con l&#8217;unica rubrica del ricorso introduttivo e con il secondo profilo del primo motivo del primo atto aggiunto.<br />
Sotto il profilo sostanziale si lamenta l’illegittimità della inserimento nella lettera di invito della disposizione &#8212; qui espressamente impugnata sul punto &#8212; che prevedeva, quale elemento di valutazione delle offerte, l’esperienza del fornitore e la conseguente determinazione della Commissione di utilizzare dette pregresse esperienze quali fattori di attribuzione dei punteggi, dato che analogo criterio dell’esperienza era utilizzato dal bando (cfr. punto 13) per la prequalifica dei concorrenti da invitare alla gara.<br />
Il ricorso a tale criterio sarebbe stato duramente stigmatizzato sia dalla Commissione Europea con il Libro Verde sugli appalti pubblici della Comunità del 1996; sia dalla Corte di Giustizia delle comunità con la decisione 19 giugno 2003, causa: c-315/2001 della Sezione VI; e sia dalla giurisprudenza nazionale(cfr. Cons. Stato dez. V 16 aprile 2003 n.1993; Tar Lazio sez. Seconda-ter 12 febbraio 2004 n.1395).<br />
L’assunto è infondato.<br />
Se il mercato degli appalti pubblici non deve costituire un mondo separato dal mercato internazionale, allora non si può ignorare che, nella realtà degli appalti dei servizi affidati dai privati e dalle industrie, la qualità delle referenze costituiscono uno degli elementi imprescindibili per la individuazione dell’appaltatore.<br />
Ciò posto, l’applicazione del principio di cui alla decisione 19 giugno 2003, causa: c-315/2001 della Sezione VI, della Corte di giustizia delle comunità non può né essere totalmente avulsa dall’originario contesto che l’aveva generato e neppure comportare conseguenze irragionevoli o comunque del tutto lontane dalle ordinarie logiche del mercato.<br />
Ai fini della reale comprensione del principio deve infatti ricordarsi che:<br />
&#8212; il bando di gara, che era stato oggetto del giudizio, assegnava alla lista dei precedenti acquirenti (cfr. punto 2.1 della decisione richiamata) ben il  20%  dei punti; <br />
&#8212; il meccanismo individuato faceva ricorso ad una formula meccanica di valutazione (il più alto numero di acquirenti, diviso per il secondo numero più alto, moltiplicato per 20 punti); <br />
&#8212; le diverse “referenze” relative ai prodotti proposti dagli offerenti ad altri clienti erano addirittura automaticamente retribuite con il punteggio, senza nemmeno verificare se l&#8217;esperienza di questi ultimi con i prodotti acquistati fosse stata positiv<br />
In tale specifico quadro fattuale era evidente come, un semplice elenco di referenze contenente “unicamente l&#8217;identità e il numero dei clienti precedenti degli offerenti, senza contenere altre precisazioni relative alle consegne effettuate a tali clienti, non fornisse alcuna indicazione che consenta di individuare l&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell&#8217;art. 26, n. 1, lett. b), della direttiva 93/36, e non poteva quindi in nessun modo costituire un criterio di aggiudicazione ai sensi di tale disposizione” (punto 66 della decisione).<br />
Ciò posto, la medesima pronuncia della Corte UE (cfr. punto 63) ricorda come l’elenco dei criteri di aggiudicazione dell’appalto con il sistema dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, è preceduta dall’espressione «per esempio»: la lettera della legge manifesta quindi chiaramente l’intendimento di far luogo ad una numerazione non tassativa (analogamente in materia di appalti pubblici servizi, 17 settembre 2002, causa C-513/99).<br />
Si deve poi ancora osservare come la ricordata necessità di non discostare gli appalti pubblici dalle prassi del mercato, fa poi apparire alquanto irragionevole una estremizzata applicazione del principio al settore dei servizi.  <br />
Per gli appalti di forniture (che si risolvono in un’obbligazione di “dare”), l’individuazione dei punteggi spettanti a ciascun concorrente in sede di offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettuata sulla base della verifica oggettiva della scheda tecnica di costruzione ovvero dei campioni o dei prototipi dei prodotti.<br />
Nei servizi (che invece attengono ad obbligazioni di facere) l’offerta si riduce ad una promessa di effettuare esattamente le prestazioni individuate nel disciplinare d’oneri, per cui il rilievo delle esperienze precedenti costituisce un utile elemento indicativamente integrativo per una differenziazione tra le diverse offerte.<br />
In conseguenza, nell’ambito dei criteri diretti a valutare le modalità operative dell’impresa di servizi e, quindi, le caratteristiche qualitative della sua offerta, appare legittimo far luogo alla previsione di punteggi in grado di remunerare gli elementi di capacità direttamente ricollegabili all’analisi del livello ontologico e qualitativo delle prestazioni rese nel passato.<br />
Non devono però esser presi in esame i medesimi requisiti minimi necessarimente richiesti per la qualificazione alla gara, ma le maggiori referenze positive.  In altre parole non si possono valutare il fatturato minimo, il numero o l’elenco dei fornitori richiesti per l’ammissione alla gara, ma l’entità ed i risultati utili delle precedenti esperienze.<br />
Tuttavia è indispensabile che tale criterio non possa, e non debba, avere influenza decisiva sull’affidamento dell’appalto: l’aggiudicazione deve cioè essere sempre attribuito “all’offerta che sembra la migliore in relazione all’appalto stesso”, e non “all’offerta presentata dal candidato che ha maggior esperienza o più peso finanziario degli altri”( Libro Verde sugli appalti pubblici della Comunità del 1996).<br />
Se l’incidenza funzionale di un tale criterio resta in un ambito percentualmente e funzionalmente circoscritto non costituisce dunque violazione del principio di separazione tra requisiti di qualificazione tecnico economica e dei requisiti di valutazione dell’offerta, la remunerazione della capacità produttiva di chi è in grado di dimostrare di aver garantito una maggiore “costumer satisfaction”. <br />
Ed è esattamente questo lo scenario dell’appalto per cui è causa, come del resto ha rilevato anche la Direzione Generale per il Mercato interno la quale, con la nota di chiusura sul reclamo n.2004/4566 relativo proprio all’appalto in questione, non aveva ritenuto di procedere all’apertura di una procedura di infrazione per la gara de quo, sul presupposto della “incidenza marginale dell’elemento” il quale, pesando punti 3,5 su 50, non costituiva un elemento determinante.  Se poi lo era divenuto nel caso in esame ciò era dipeso soprattutto dalla bassa valutazione delle altre componenti tecniche dell’offerta, rispetto alle quali però il dato in esame non risultava funzionalmente discorsivo, ma finiva per essere logicamente speculare.<br />
Nel caso di specie, la Commissione non aveva valutato genericamente l’elenco ed il numero dei fornitori, ma aveva concretizzato le sue valutazioni con riferimento ad elementi concreti della capacità produttiva quale la realizzazione di “centri servizi già attivi”, la ”gestione di grandi realizzazioni” o ancora la partnership in attività di project financing“.  Tali elementi non coincidevano dunque con i requisiti di capacità tecnica.<br />
Non vi era stata quindi alcuna reale commissione tra criterio di aggiudicazione e requisiti per l’ammissione (come si assume anche con il secondo profilo del primo motivo aggiunto) in quanto gli elementi oggetto della valutazione non sono stati il numero dei clienti o dei servizi, ed il solo valore complessivo, ma la maggiore o minore capacità operativa tra i diversi prestatori quale risultava dagli  elementi sopra indicati.<br />
La introduzione della voce esperienza del fornitore,  non si poneva in un conflitto assoluto con l’ordinamento comunitario in quanto non incideva in una misura rilevante nell’economia ponderale della valutazione delle diverse offerte. <br />
In definitiva dunque il motivo va respinto anche nel merito.</p>
<p>   3. Con il secondo motivo del primo atto aggiunto come ampliato dal primo motivo del terzo atto aggiunto,si lamenta che, una volta scaduto il termine stabilito dal Direttore Generale, la Commissione – organo straordinario e temporaneo della P.A. &#8211; non avrebbero potuto proseguire oltre la scadenza del 30 settembre 2004 ai sensi della L. n.144/1994.  Essendo le proroghe comunque intervenute a termini scaduti, gli atti della commissione successivamente adottati sarebbero dunque affetti da nullità radicale per carenza di legittimazione. Sul piano funzionale le defatiganti discussioni sul metodo d valutazione di offerte tecniche perfettamente conosciute avrebbero poi rivelato la scarsa credibilità delle valutazioni<br />
L’assunto non convince.<br />
L’assegnazione (o come in questo caso la rissegnazione) di un termine ad una Commissione di gara per l’espletamento di attività tecniche costituisce un atto riconducibile al novero delle attività istruttorie previste dall’art. 6 lett. b della L. n. 241/1990.  Per nessuna ragione si può ritenere che esso costituisca la data di scadenza della commissione medesima.<br />
Per questo se è certamente vero che le Commissioni sono organi straordinari dell’Amministrazione, è altrettanto vero che sono tipicamente connotati dall’occasionalità e dalla temporaneità, per cui istituzionalmente non hanno un periodo prestabilito di durata.  <br />
Deve pertanto escludersi che possano scadere e quindi che ad esse si possa applicare il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (convertito in l. 15 luglio 1994, n. 444). La norma nacque per rimediare agli abusi connessi con l&#8217;orientamento per cui il regime di prorogatio a tempo indeterminato era ritenuto un istituto tacito valevole per tutti gli organi collegiali ancorché scaduti (cfr. sull&#8217;argomento Consiglio Stato, sez. V, 26 maggio 1997, n. 565). Ma nel caso in esame non pare ricorrere  l’esigenza di evitare l’esercizio sine die di rilevanti funzioni pubbliche da parte di organi il cui mandato temporale è venuto meno e mai rinnovati, per cui è stata posta la sanzione di nullità prevista dall&#8217;articolo 2 della legge 444 cit. . <br />
Pertanto se il termine assegnato ha un carattere esclusivamente ordinatorio, è conseguentemente evidente che il relativo decorso non determina assolutamente il venir meno ex se della commissione di gara e tantomeno l’illegittimità dei relativi adempimenti istruttori. </p>
<p>   4. Con il terzo motivo del primo atto aggiunto si censura il metodo seguito dalla commissione la quale, nell’attribuzione di punteggi aveva reiterato l’uso della maggioranza, metodo giudicato non trasparente e contrastante con il principio della collegialità dalla sentenza n. 1458/2004. Inoltre, per effetto della sentenza per l&#8217;ottemperanza n. 6547/2004 si sarebbe proceduto alla valutazione tecnica di offerte il cui contenuto in precedenza era stato già conosciuto dalla Commissione. L&#8217;illegittimo utilizzo della maggioranza accompagnato alla formulazione di un voto espresso in forma palese,  avrebbe portato alla formazione di una volontà controllata da una  maggioranza precostituita.   Non a caso la maggioranza determinante per l’aggiudicazione della gara era la stessa che aveva determinato la precedente valutazione in violazione del principio di imparzialità e che aveva riconfermato i risultati della precedente valutazione, sulla base di  considerazioni dell&#8217;offerta EDA assolutamente illogiche. <br />
La censura è infondata.<br />
La rinnovazione del giudizio sulle offerte tecniche derivava infatti dalla ricordata sentenza per l’ottemperanza della VI Sez. n. 6457/2004, per cui gli strali della ricorrente appaiono diretti più verso la sostanza delle decisioni d&#8217;appello che non verso gli atti qui impugnati. <br />
Il Ministero ha dunque dovuto prender atto che il giudicato fondato su vizi formali, non travolgeva l’intero procedimento e quindi ben poteva &#8212; in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici (utile per inutile non vitiatur) &#8212; portare, in sede di riemanazione, ad eliminare il vizio censurato dal giudice senza per questo rinnovare l’intero  procedimento.<br />
Quanto poi alla conferma delle conclusioni precedentemente assunte si osserva che il lavoro della commissione sul punto appare esente da manifeste contraddittorietà, irrazionalità, illogicità.   Non essendo infatti stati toccati i criteri di aggiudicazione, l’attività della ricostituita Commissione in esecuzione delle inequivocabili pronunce del Consiglio di Stato in sede di merito ed in sede di ottemperanza, nel caso, poteva anche svolgersi in coerenza con le precedenti determinazioni per non dar luogo a (contraddittori) differenti giudizi sui medesimi aspetti tecnici.<br />
Inoltre la acclarata illegittimità del ricorso al principio di maggioranza afferiva al profilo funzionale del difetto di motivazione.<br />
Nelle ipotesi di annullamento per vizio di motivazione, non è escluso il potere della p.a. di provvedere negli stessi sensi dell&#8217;atto precedentemente annullato, essendole imposto soltanto di esplicitare adeguatamente i motivi della nuova determinazione (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 15 ottobre 2003, n. 6334; Consiglio Stato, sez. V, 13 marzo 2000, n. 1328).<br />
Nella specie  i verbali della Commissione erano stati ritenuti illegittimi in quanto non permettevano di conoscere il giudizio dei singoli commissari e quindi non permettevano di apprezzare l&#8217;articolarsi delle diverse opinioni sui singoli profili.  <br />
In tale prospettiva, quello che rileva ai fini della trasparenza e dell&#8217;imparzialità del procedimento è la possibilità di conoscere le ragioni, i motivi ed i giudizi di tutti i singoli componenti, ed in special modo di quelli che non ritengono di dover aderire all&#8217;opinione maggioritaria. Non può però dimenticarsi che, direttamente o indirettamente, tutte le valutazioni di una commissione di gara sono sempre e comunque il frutto del formarsi di una maggioranza nell&#8217;ambito dei componenti.<br />
Il capo di doglianza va dunque disatteso.</p>
<p>  5. Con l&#8217;unica rubrica del secondo atto aggiunto si denuncia, sulla scia di una perizia tecnica già depositata in precedenza, l&#8217;illegittimità di un giudizio fondato su valutazioni palesemente false oppure manifestamente incongrue dell&#8217;offerta della ricorrente.<br />
La censura è inammissibile sotto due profili.<br />
Per un verso, se è vero che la commissione si era limitata a confermare la precedente valutazione, allora delle due l&#8217;una:  o i rilievi introdotti in questa sede erano state già stati oggetto di censure nel primo giudizio, ed in tal caso sarebbero coperte da giudicato ancorchè implicito; ovvero non erano state introdotte nel precedente giudizio ma in tal caso risulterebbero irrimediabilmente tardive in quanto dirette avverso un atto dichiaratamente e pedissequamente confermativo delle precedenti determinazioni.<br />
D&#8217;altro verso la doglianza afferisce strettamente a profili di merito amministrativo come tali appaiono esclusi dal sindacato pieno di questo giudice. <br />
Ne la valutazione complessiva della vicenda alla luce delle complesse ed articolate vicende giurisdizionali in primo ed in secondo grado che l’hanno preceduta, fanno ritenere, allo stato che sussistano i presupposti per procedere ad una consulenza tecnica d&#8217;ufficio o ad una verificazione sul punto.</p>
<p>    6. Con il secondo motivo del terzo atto aggiunto si lamenta che vi sarebbe stata la modifica del RTI EDS aggiudicatario in assenza di ogni verifica dei requisiti da parte dell’Amministrazione.<br />
Mentre l’offerta era stata sottoscritta dal “Enel.it S.p.a”, il contratto era invece stato sottoscritto da “ENEL APE s.r.l.”.  Nella nuova società non sarebbe transitato il patrimonio necessario all’esecuzione dell’appalto (ed in particolare le sedi di Venezia, Firenze, Torino, Napoli e Milano) che invece per effetto di una differente scissione sarebbe stato ceduto in favore “Enel.net”.  Il MIUR avrebbe espletato le necessarie verifiche istruttorie sia circa l’insussistenza di cause di esclusione; sia relativamente al possesso dei requisiti di capacità tecnico-economica, e sia per accertare se ENEL APE &#8212; al momento dell’aggiudicazione del contratto (21.12.2004) &#8212; aveva la certificazione di qualità richiesta. <br />
Le doglianze sono infondate.<br />
La Sezione al riguardo non può che rifarsi in materia a quell’indirizzo maggioritario per cui la disposizione di cui all&#8217;art. 35 L. 11 febbraio 1994 n. 109, che consente all&#8217;amministrazione di accettare atti di trasformazione dell&#8217;appaltatore di opere pubbliche (così superando il disposto dell&#8217; art. 18 comma 2 L. 19 marzo 1990 n. 55 nella parte in cui esclude qualsiasi modificazione del soggetto che deve eseguire il contratto) ha carattere di norma di principio e, pertanto, è applicabile analogicamente anche agli appalti di servizi (cfr. Cons. Stato, V Sez., 24 aprile 2002 n. 2208, idem Sez. VI 29 novembre 2004 n. 7802; Tar Sardegna 2 febbraio 2003 n. 156, ecc.).<br />
Né è vero che si trattava di un mutamento di soggettività di un “partecipante ad una gara” in quanto nel caso di specie era già intervenuta l’aggiudicazione dell’appalto all’Associazione cui faceva parte la cedente (e non ancora la cessionaria) per cui non si ravvisavano ostacoli di sorta all’integrale trasferimento in capo al cessionario del complesso delle situazioni soggettive, ivi compresa l’aspettativa della conclusione del contratto(cfr. Cons. G.A. 22 marzo 2000 n.119). <br />
E ciò a maggior ragione quando, come nel caso in esame si tratta di mere operazioni di riorganizzazione societaria, che non incidono assolutamente sulla reale affidabilità dell’impresa (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI 29 novembre 2004 n. 7802). Qui non vi è stato un reale mutamento della soggettività della società in quanto, non solo la proprietà di entrambe le società afferivano alla medesima società ENEL s.p.a., ma la scissione non aveva minimamente interessato le attività informatiche oggetto della gara in questione, ma la gestione di una rete in fibra ottica per telecomunicazioni con il contestuale conferimento di una parte delle strutture a ciò collegate, ma non le intere sedi operative come indicato dalla ricorrente, per le quali anzi è stata rilasciata la certificazione ISO 9000:2000 per i servizi ITC.  <br />
Al riguardo poi si deve rilevare come il requisito del possesso della certificazione ISO era stato rispettato dal raggruppamento sia al momento dell’aggiudicazione (essendo in vigore quella di ENEL.it) e sia al momento della stipula del contratto essendo stata rilasciata quella ad ENEL.APE.<br />
Né l’intervallo di un giorno tra le due certificazioni poteva avere,sul piano sostanziale, un reale rilievo.<br />
In conseguenza si deve rilevare, a proposito degli altri requisiti di capacità tecnica ed economica che, come esattamente osservato dalla difesa della controinteressata EDS, la fusione per incorporazione (per cui la nuova società subentrava a titolo universale alla sua dante causa) determinava il trasferimento in capo alla subentrante anche degli elementi che avevano determinato la ammissione,quali la struttura, le risorse tecniche ed il fatturato pregresso). <br />
Non è poi vero che era mancata una verifica della situazione dato che la capogruppo non solo aveva puntualmente comunicato la successione di Enel APE ad Enel.it, ma aveva prodotto l’atto di fusione (versato in atti dal Ministero dal quale risultava un capitale sociale addirittura superiore a quello di Enel.it); la dichiarazione sostitutiva della stessa ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n.157/1995, quella ex L. 68/1999; ed il certificato della CCIAA; la dichiarazione di conferma e l’atto integrativo del mandato collettivo alla capogruppo; ed infine una nuova fideiussione. <br />
Né era necessario altro, in quanto il solo fatturato della capogruppo aveva consentito al raggruppamento l’ammissione alla gara, per cui il mutamento della configurazione sociale di una delle mandanti non implicava il venir meno dei requisiti minimi soggettivi previsti dal bando.<br />
Il motivo va dunque respinto.</p>
<p>   7. Infine parimenti inconsistente è il terzo motivo del terzo atto di motivi aggiunti con cui si lamenta che, in violazione dell’art. 7 del d.lgs. n.157/1995, illegittimamente il MIUR avrebbe rinegoziato il contratto introducendo ulteriori prestazioni per € 41.276.158,00, senza richiedere il parere al CNIPA prescritto dal d.lgs. n. 39/1993, rideterminando forfetariamente la base di gara, le condizioni economiche dell’aggiudicazione e le clausole del contratto sulle prestazioni complementari e la cauzione.<br />
L’assunto va respinto.<br />
Come esattamente rilevato dalla Difesa Erariale, il massimale del contratto originario IBM e di quello successivo stipulato con EDS erano assolutamente identici nell’ammontare complessivo (€ 193.572.035 + 47.552.959 per ulteriori prestazioni per IBM; € 199.848.836 + 41.276.158 per ulteriori prestazioni per EDS).<br />
Non vi è dunque stata alcuna rinegoziazione, ma secondo le normali prassi, al momento della stesura del contratto principale si sono immediatamente inclusi, senza cioè dover rinviare a futuri atti aggiuntivi, le somme che residuavano contabilmente per la realizzazione degli ulteriori servizi “a tariffa”.<br />
L’estensione in questione costituiva quindi un’opzione contrattuale,in esecuzione di  una possibilità che l’ordinamento comunitario espressamente prevede e disciplina all’art. 4,settimo coma, del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 per cui “Nei casi in cui l&#8217;appalto preveda espressamente delle opzioni, la base per il calcolo del valore del contratto è data dal suo massimo valore complessivo autorizzato, comprendente gli elementi opzionali”.   Non a caso, il bando di gara prevedeva un importo a base di asta di € 339.789.715,00 ed un valore massimo possibile del contratto pari a € 387.342.674.  <br />
Del tutto inconferente è  pertanto il riferimento all’art. 7 che disciplina il differente caso di ulteriori affidamenti non ricompresi nella base d’asta.<br />
Pertanto in un contratto pluriennale di servizi da esplicarsi su un vasto ambito territoriale decentrato è sempre legittima l’inclusione tra le opzioni contrattuali della possibilità di affidare servizi tipologicamente identici a quelli previsti dal contratto, da svolgersi sulla base delle tariffe unitarie e nei limiti dei volumi massimi complessivi previsti dal contratto. </p>
<p>    8. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto. <br />
Sussistono, in relazione alla complessità della materia, sufficienti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter :<br />
1) In parte respinge ed in parte dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe.<br />
2) Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall &#8216; Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale de] Lazio- Sez.lII&#8221;-bis, in Roma, nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-8-7-2005-n-5553/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.5553</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.14390</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-8-7-2005-n-14390/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-8-7-2005-n-14390/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.14390</a></p>
<p>Pres. De Musis, est. Genovese 1. Privacy – Trattamento dei dati personali – Nozione di interessato – Regole applicabili e sua individuazione 2. Privacy – Trattamento dei dati personali – Ricorso all’autorità Garante per la tutela dei dati personali – Anche in caso di inesatti trattamento dei dati personali –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-8-7-2005-n-14390/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.14390</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-8-7-2005-n-14390/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.14390</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Musis, est. Genovese</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Privacy – Trattamento dei dati personali – Nozione di interessato – Regole applicabili e sua individuazione																																																																																												</p>
<p>2.	Privacy – Trattamento dei dati personali – Ricorso all’autorità Garante per la tutela dei dati personali – Anche in caso di inesatti trattamento dei dati personali – Sussiste																																																																																												</p>
<p>3.	Privacy – Trattamento dei dati personali – Oggetto della disciplina legislativa – Estensione a dati già pubblici o pubblicati – Sussiste – Motivi																																																																																												</p>
<p>4.	Privacy – Trattamento dei dati personali – Possibilità – Nel caso di dati già pubblici o pubblicati – Solo se sussistono i presupposti previsti dalla legge																																																																																												</p>
<p>5.	Privacy – Trattamento dei dati personali – Trattamento dei dati cd. supersensibili da parte di soggetti pubblici &#8211; Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Perché una persona assuma la qualità di &#8220;interessato&#8221; al trattamento dei dati personali è necessario che i dati di cui si controverta riguardino la persona fisica o la persona giuridica o l’ente o l’associazione che si dolga proprio del loro trattamento. La nozione di &#8220;interessato&#8221;, perciò, non suppone che i dati appartengano, con certezza, alla persona che si duole di quelle operazioni compiute su di essi, poiché ciò che rileva è la loro attribuzione o la loro esclusione a colui che, al riguardo, accampi un diritto (alla titolarità dei dati o alla estraneità degli stessi).																																																																																												</p>
<p>2.	Anche l&#8217;inesatto trattamento di dati personali legittima l&#8217;interessato ad invocare, presso la competente autorità di garanzia, la tutela di cui agli artt. 1 e seguenti della legge n. 675 del 1996 																																																																																												</p>
<p>3.	Sia la legge n. 675 del 1996, sia il D.Lgs. n. 196 del 2003 (cosiddetto &#8220;codice della privacy&#8221;), hanno ad oggetto della tutela anche i dati già pubblici o pubblicati, poiché colui che compie operazioni di trattamento di tali informazioni, dal loro accostamento, comparazione, esame, analisi, congiunzione, rapporto od incrocio, può ricavare ulteriori informazioni e, quindi, un &#8220;valore aggiunto informativo&#8221;, non estraibile dai dati isolatamente considerati, potenzialmente lesivo della dignità dell&#8217;interessato (ai sensi degli artt. 3, primo comma, prima parte, e 2 della Costituzione), valore sommo a cui è ispirata la legislazione sul trattamento dei dati personali.																																																																																												</p>
<p>4.	Non è la pubblicità in sé del dato che ne consente il trattamento, ricavandosi da esso ulteriore valore informativo, ma la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.																																																																																												</p>
<p>5.	Il trattamento dei dati personali cd. supersensibili (in particolare le scelte sessuali) da parte di soggetti pubblici soggiace alle condizioni previste dall’art. 22, L. 675 del 1996(come novellato dal D. Lgs. 135 del 1999). Pertanto i soggetti pubblici che intendono trattare tali dati possono derogare all’obbligo della richiesta del consenso scritto, e a quello della preventiva autorizzazione del Garante per la tutela dei dati personali solo se vi sia una finalità di interesse pubblico, una espressa disposizione di legge autorizzatoria e una specificazione legislativa dei tipi di dati trattabili e delle operazioni eseguibili. Tuttavia, nel caso manchi la norma che specifichi tali dati e le operazioni eseguibili su di essi, l’individuazione dei tipi di dati e delle attività relative può essere effettuata dai soggetti pubblici autorizzati al trattamento o, su loro richiesta, dall’autorità Garante, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>&#8230; OMISSIS &#8230;</i></p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>1.1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale deduce la nullità del decreto emesso dal Tribunale di Roma: violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato, avente natura di &#8220;una vera e propria sentenza&#8221;, è privo di ogni esposizione, anche concisa, dello svolgimento del processo e dei motivi di fatto e in diritto della decisione.<br />
1.2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) il ricorrente si duole della mancanza, nel provvedimento del Tribunale,  di una motivazione sufficiente e adeguata, resa senza un puntuale riesame di tutti i motivi posti dal ricorrente a base del ricorso, se si eccettuano quelli relativi alle modalità di acquisizione dei dati personali, da agenti in veste privata, e alla loro scorretta &#8220;diffusione&#8221;. Lamenta altresì che la motivazione sia stata data per relationem rispetto al provvedimento del GARANTE.<BR><br />
1.3. e 1.4 Con il terzo  e quarto motivo di ricorso (con i quali deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 11 e 22 della legge n. 675 del 1996, e dell’art. 68 della legge n. 121 del 1981, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) il ricorrente sostiene che il provvedimento del Tribunale sarebbe affetto da un cospicuo numero di errori, perché esso avrebbe: a) dato per scontato che, nella specie, l’&#8221;interessato&#8221; al trattamento dei dati, reperiti sul sito internet, sia proprio il signor (OMISSIS); b) considerato &#8220;titolare&#8221; del trattamento l’Amministrazione anziché il sovrintendente (OMISSIS), che aveva provveduto ad acquisire i dati; c) omesso di rilevare la mancanza del consenso scritto dell’interessato al trattamento; d) omesso di accertare le scorrette modalità di raccolta dei dati, in violazione dell’art. 9 della legge n. 675; e) disatteso la necessità di individuare le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico per le quali è autorizzato il trattamento; f) disatteso, una volta ammessa la finalità dell’interesse pubblico ex lege, la necessità di identificare i tipi di dati e delle operazioni, pertinenti e necessarie, in relazione a tale finalità pubblica; g) considerato legittimo il comportamento (scorretto) dell’Amministrazione, la quale può e deve prendere in considerazione solo i fatti rilevanti, rilevati durante l’espletamento del servizio dei suoi agenti.<BR></p>
<p>2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei sensi di cui in motivazione.<br />
2.1. Il primo motivo di ricorso, riguardante alcuni aspetti della motivazione del decreto impugnato, deve essere respinto.  <br />
L’art. 29 della legge n. 675 del 1996, applicabile al caso  ratione temporis, stabilisce che, avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito adottato dal GARANTE,  il Tribunale provvede nei modi di cui agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile e che, contro tale decreto, è ammesso unicamente il ricorso per Cassazione.<br />
Il provvedimento impugnato in Cassazione, pronunciato all’esito della camera di consiglio, ha la &#8220;forma di decreto motivato&#8221;, non quella della sentenza, come erroneamente assume il ricorrente.<br />
E, a tal proposito, è insegnamento di questa Corte,  varie volte espresso, a cui questa pronuncia intende dare continuità, che &#8220;la motivazione del decreto, ove necessaria, come nel caso in cui tale provvedimento sia emesso per definire un procedimento in camera di consiglio, non deve essere ampia come quella della sentenza, né succinta, come quella dell&#8217;ordinanza, ma può ben essere sommaria, nel senso che il giudice, senza ritrascriverli nel decreto, può limitarsi ad indicare quali fatti, tra quelli indicati nell&#8217;istanza che lo ha sollecitato, lo hanno convinto ad accordare il provvedimento richiesto&#8221; (per tutte, Cassazione n. 1049 del 1980).<br />
Tanto ovviamente non significa che il giudice che pronuncia il decreto abbia il potere di considerare solo i motivi di doglianza che gli aggradano poiché, anch’egli, in obbedienza ai precetti costituzionali ed in particolare a quello sull’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111, sesto comma, Cost.), deve mostrare (esplicitamente o implicitamente),  nel decreto  che si è reso impugnabile in cassazione, di aver tenuto conto di tutte le doglianze che sono state proposte contro il provvedimento amministrativo (nella specie: del GARANTE).<BR><br />
Infatti, il principio secondo il quale i provvedimenti aventi veste di sentenza possono contenere una motivazione concisa e non necessitante di espliciti riferimenti a tutte le argomentazioni, allegazioni e prospettazioni delle parti (che devono per implicito aversi per disattese se incompatibili con la soluzione giuridica adottata e l&#8217;iter argomentativo seguito) è applicabile, a fortiori, ai provvedimenti diversi dalle sentenze, ed in particolare ai decreti, la cui motivazione può essere sommaria; anche se il giudice, il quale può anche non trascrivere i fatti e limitarsi ad indicare gli elementi, fra quelli portati al suo giudizio (o che, comunque, possano incidere su di esso), che lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento stesso, deve comunque, anche per implicito, dar prova di aver considerato tutta la materia controversa.<br />
Infatti, nel caso che ci occupa, non è leso il principio (desumibile dalle norme di cui agli artt. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice) secondo il quale, la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l&#8217;estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza solo quando rendano impossibile l&#8217;individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cassazione, sent. 1944 del 2001), atteso che, il decreto oggetto di ricorso, mostra chiaramente quali siano state le sue rationes decidendi, anche se poi occorrerà passare al loro specifico esame .<br />
2.2.Viene, peraltro, ancor prima delle singole censure, in rilievo altra questione di ordine generale, posta dall’ultimo profilo di censura, svolto con il secondo motivo di ricorso.<br />
Con esso, il ricorrente censura il provvedimento del Tribunale perché , nella parte in cui afferma &#8220;che le censure mosse al provvedimento opposto devono essere disattese, in quanto il garante ha esaminato tutti i motivi posti dal ricorrente a base del ricorso e la motivazione del rigetto appare pienamente condivisibile e meritevole di conferma&#8221;, presenta una motivazione per relationem  al provvedimento del GARANTE, che renderebbe nullo il decreto impugnato.<br />
2.2.1. Questa parte della censura, che va respinta in via preliminare e generale, come si dirà in seguito, potrà trovare solo limitato accoglimento, in relazioni a specifiche doglianze che tengano presenti i principi più volte affermati da questa Corte, nell’ambito dei procedimenti in unico grado di merito, aventi ad oggetto comunque la cognizione piena dei fatti, sia pure filtrata attraverso l’impugnazione di un atto amministrativo (come accade, ad esempio, per l’impugnativa dei provvedimenti che irrogano le sanzioni amministrative). <br />
La motivazione della sentenza per relationem è, infatti, ammissibile, dovendosi giudicare della sua completezza e logicità in base agli elementi contenuti nell&#8217;atto amministrativo, puntualmente individuato, al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione della relatio, diviene parte integrante dell&#8217;atto rinviante.<br />
Ovviamente, la legittimità del provvedimento giurisdizionale, motivato per relationem al provvedimento amministrativo, riguarda solo quella parte di motivazione già espressa nel provvedimento richiamato ed impugnato, e cioè quella parte di essa che abbia già affrontato ed esaminato le questioni sollevate dal ricorrente in via amministrativa, e limitatamente ad esse, non pure riguardo alle questioni nuove, proposte per la prima volta con il ricorso giurisdizionale (non valendo qui i principi processuali propri del doppio grado di merito e dei limiti riguardo al novum  in appello) e ai nuovi profili delle questioni già esaminate con il provvedimento amministrativo, ma non sufficientemente considerate nello stesso.<br />
2.3. E’ alla luce di questa premessa che deve essere condotto l’esame dei restanti tre motivi di ricorso, che si devono esaminare congiuntamente, come prospettato dallo stesso ricorrente, il quale ha inteso dare a tutte le doglianze, per quanto articolate e involgenti più profili, una trattazione unitaria.<br />
2.3.1. In particolare, il decreto impugnato, risulta censurato sotto una pluralità di profili, alcuni dei quali si rivelano inammissibili o del tutto infondati.<br />
Tali sono quelli relativi alla qualificazione del ricorrente quale &#8220;interessato&#8221; (lett. a) e dell’Amministrazione, che si sarebbe avvalsa dell’attività &#8220;privatistica&#8221; svolta da alcuni dei suoi dipendenti, quali &#8220;titolare&#8221; del trattamento dei dati (lett. b, d e g).<br />
2.3.1.1. A quest’ultimo proposito, il giudice del merito ha mostrato di condividere la posizione del GARANTE, e ha concluso che, il funzionario di polizia, pur avendo svolto la ricerca dei dati presso la propria abitazione, aveva poi seguito l’iter istituzionale, cosicché le foto, apparse e &#8220;prelevate&#8221; nell’ambito della rete internet, erano state poi &#8220;trasmesse per via gerarchica&#8221; a chi di competenza.<br />
La censura a tale conclusione del giudice di merito è del tutto inammissibile in questa sede, comportando una ricostruzione dei fatti e una valutazione degli stessi che non può trovar luogo nel giudizio di legittimità.<br />
Né il ricorrente ha indicato per quale ragione si sarebbe &#8220;reciso&#8221; il nesso organico e funzionale tra l’attività svolta dagli agenti che ebbero ad occuparsi del caso e l’amministrazione di appartenenza che, da parte sua, non solo ha preso in esame la documentazione trasmessa &#8220;per via gerarchica&#8221;, come si è detto, ma ha anche &#8220;convalidato&#8221; la legittimità dell’azione dei propri dipendenti, adottando, a carico dell’odierno ricorrente, i provvedimenti disciplinari di cui ci si lamenta, sia pure di riflesso, anche in questa sede.<br />
2.3.1.2.  Nella doglianza di cui alla lettera g, invero, ci si duole della violazione dell’art. 68 della legge n. 121 del 1981 e dell’art. 28 del d.P.R. n. 782 del 1985, in quanto si assume che  il dovere degli agenti di  riferire i fatti accaduti e percepiti dagli stessi  non attenga a quelli emersi fuori del servizio e, nell’ambito opposto, riguardi soltanto i cd. &#8220;fatti rilevanti&#8221;.<br />
Ma tale doglianza è infondata.<br />
Secondo l’interpretazione che delle leggi indicate ha fatto la Cassazione nel suo magistero penale, &#8220;gli agenti e gli ufficiali della polizia, così come i carabinieri, sono da considerare in servizio permanente: nel senso che, anche nei periodi di permesso o di licenza, sono obbligati ad assumere l&#8217;esercizio attuale delle funzioni, allorché se ne verifichino le condizioni di legge, a nulla rilevando la sussistenza di particolari rapporti di amicizia, parentela o altro con la parte offesa&#8221; (Cassazione penale, sent. n. 7075 del 1989) .<br />
Si è, a tal proposito, operato la distinzione tra &#8220;la nozione di &#8220;servizio permanente&#8221;&#8221; , e &#8220;quella diversa, di &#8220;esercizio delle funzioni&#8221;&#8221;, implicando quest’ultima che il pubblico ufficiale può in ogni momento intervenire ed esercitare le sue funzioni (Cassazione penale, sentt. nn. 11928 del 1993 e 21730 del 2001).<br />
Orbene, il provvedimento impugnato, anche attraverso la recezione della motivazione del GARANTE, ha pienamente risposto a tale doglianza, considerando legittimo il comportamento del sovrintendente (OMISSIS) e, poi, quello dell’altro suo collega che ebbe a trasmettere i dati acquisiti ai superiori gerarchici.<br />
Né può censurarsi, al riguardo, la qualificazione (tutta fattuale) circa il &#8220;particolare rilievo&#8221; dei fatti, oggetto di rapporto, atteso che, in astratto, tale nozione si riferisce sia ai fatti rilevanti sul piano penale sia a quelli suscettibile di rilievo amministrativo; e, del resto, in concreto, la valutazione di particolare rilevanza è stata già positivamente compiuta nella fase di merito, e tale conclusione, involgente valutazioni di merito, non è riesaminabile nel giudizio di legittimità.<br />
2.3.1.2.  Nella doglianza di cui alla lettera b, invece, si contesta che il ricorrente sia proprio la persona &#8220;interessata&#8221; al trattamento, con ciò volendosi dire che lo stesso disconosce come riferibili alla sua persona quelle foto &#8220;aventi contenuto omosessuale e feticista&#8221;.<br />
La censura al decreto impugnato riguarda propriamente la parte di esso ove afferma con certezza &#8220;che il (OMISSIS) abbia inserito nel sito internet una propria fotografia e altre nelle quali, benché con il viso travisato, sarebbe stato ugualmente riconoscibile&#8221;, anche in ragione dello &#8220;pseudonimo (OMISSIS)&#8221;, adottato, e perciò si possa &#8220;affermare che sia stata effettuata proprio da lui la diffusione dei dati personali sensibili&#8221;.<br />
La conclusione del Tribunale, va esaminata insieme alla doglianza dal ricorrente, poiché essa costituisce l’antecedente logico della questione che si andrà a trattare appresso.<br />
2.3.1.3. Perché una persona assuma la qualità di &#8220;interessato&#8221; al trattamento dei dati personali è necessario che i dati di cui si controverta riguardino la persona fisica o la persona giuridica o l’ente o l’associazione che si dolga proprio del loro trattamento: cfr. l’art. 1 della legge n. 675 del 1996 ( e, ora, l’ art. 4 del cd. Codice della Privacy, di cui al  D. Lgs. n. 196 del 2003).<br />
La nozione di &#8220;interessato&#8221;, perciò, non suppone che i dati appartengano, con certezza, alla persona che si duole di quelle operazioni compiute su di essi, poiché ciò che rileva è la loro attribuzione o la loro esclusione a colui che, al riguardo, accampi un diritto (alla titolarità dei dati o alla estraneità degli stessi) .<br />
Infatti, questa Corte, ha già avuto modo di precisare che anche &#8220;l&#8217;inesatto trattamento di dati personali legittima l&#8217;interessato ad invocare, presso la competente autorità di garanzia, la tutela di cui agli artt. 1 e seguenti della legge n. 675 del 1996&#8221; (Cassazione, sent. n. 8889 del 2001, secondo la quale, la legge 675 del 1996  è funzionale, nelle sue linee generali, alla difesa della persona e dei suoi fondamentali diritti e tende ad impedire che l&#8217;uso, astrattamente legittimo, del dato personale avvenga con modalità tali da renderlo lesivo di essi.) (Nella specie, la ricorrente, dopo aver reiteratamente ed inutilmente richiesto al direttore di un quotidiano a diffusione nazionale di rettificare un dato personale ad essa relativo e riportato più volte in modo inesatto, per ottenere la rettifica si era rivolta al Garante, il quale aveva ordinato sia la cessazione del comportamento &#8211; in quanto illegittimo ai sensi della legge 675 del 1996 -, sia la rettifica della registrazione e del trattamento del dato personale de quo). <br />
Pertanto, ha torto il ricorrente a credere che, per aver contestato l’attribuzione &#8211; alla sua persona &#8211; di quelle immagini, &#8220;aventi contenuto omosessuale e feticista&#8221;, egli si sia spogliato, per ciò stesso, della qualità di &#8220;interessato&#8221;. Proprio il fatto che egli intenda escludere l’attribuzione a sé di quei dati iconici fa sì che abbia assunto, a ragione, quella qualificazione e, in forza di essa, possa chiedere i provvedimenti del tipo di quelli da lui domandati al GARANTE ed al TRIBUNALE (blocco del trattamento e distruzione dei dati).<br />
Ma  ha torto anche il Tribunale, laddove ha concluso per la piena trattabilità di quei dati solo perché sarebbe stato proprio il ricorrente a diffonderli nell’ambito della rete internet. La pubblicità delle informazioni consentirebbe il loro libero uso.<br />
2.3.1.4.  Ma, in contrario, si osserva che questa Corte ha già avuto occasione e modi di affermare che &#8220;sia la legge n. 675 del 1996, sia il D.Lgs. n. 196 del 2003 (cosiddetto &#8220;codice della privacy&#8221;), hanno ad oggetto della tutela anche i dati già pubblici o pubblicati, poiché colui che compie operazioni di trattamento di tali informazioni, dal loro accostamento, comparazione, esame, analisi, congiunzione, rapporto od incrocio, può ricavare ulteriori informazioni e, quindi, un &#8220;valore aggiunto informativo&#8221;, non estraibile dai dati isolatamente considerati, potenzialmente lesivo della dignità dell&#8217;interessato (ai sensi degli artt. 3, primo comma, prima parte, e 2 della Costituzione), valore sommo a cui è ispirata la legislazione sul trattamento dei dati personali&#8221; (Corte di cassazione, sez. I, sent. n. 11864 del 2004).<br />
Non è dunque la pubblicità in se del dato che ne consente il trattamento, ricavandosi da esso ulteriore valore informativo, ma la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.<br />
Nel caso di specie, perciò, occorreva passare a valutare l’esistenza dei presupposti normativi perché il trattamento compiuto dall’Amministrazione dell’Interno potesse dirsi legittimo. Ciò che ha formato oggetto delle restanti ragioni di censure (lettere  c,   e, ed  f) contenute nel ricorso e che devono essere esaminate congiuntamente.<br />
2.4. Il ricorrente si duole, innanzitutto, del fatto che il trattamento dei dati sia avvenuto senza il suo consenso; in secondo luogo, che l’attività abbia avuto luogo senza che siano state enunciate le finalità di interesse pubblico; infine, che essa si sia svolta senza che siano stati identificati e resi pubblici i tipi di dati da trattare e le operazioni consentite.<br />
Tale complessiva doglianza, che è parzialmente fondata, impone l’accoglimento del ricorso in parte qua.<br />
2.4.1.  Premesso che nel caso in esame si controverte del trattamento di dati cd. supersensibili (riguardanti la salute e il sesso delle persone),  al riguardo va operato il richiamo alla legge n. 675 del 1996, che è applicabile al caso di specie,  ratione temporis, non già nella sua versione originaria, sebbene in quella modificata dal D. Lgs. n. 135 del 1999.<br />
Tale composita disciplina, àncora la legittimità del trattamento dei dati sensibili (art. 22, comma 1), in linea generale, alla contestuale presenza del consenso scritto dell’interessato e all’autorizzazione del Garante. <br />
Tuttavia, il comma 3 della stessa previsione di legge (quale risulta dall’addizione apportata dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 135 del 1999), consente il trattamento da parte dei soggetti pubblici,  &#8220;solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite&#8221;.<br />
Presupposti che, secondo il ricorrente, difetterebbero nel caso in esame, senza che il Tribunale, nel richiamarsi alla motivazione adottata dal GARANTE, per relationem, l’abbia rilevato ed anzi avendo disatteso una sua specifica doglianza, pure ritualmente e tempestivamente avanzata.<br />
2.4.2.  La previsione del comma 3, novellato, dell’art. 22 della legge n. 675 deroga, per i soli &#8220;soggetti pubblici&#8221;, sia alla regola del consenso scritto, sia a quella della preventiva autorizzazione del GARANTE. Ma essa impone, che vi sia: i) una finalità di interesse pubblico; ii) una espressa disposizione di legge autorizzatoria; iii) una specificazione legislativa dei tipi di dati trattabili e delle operazioni eseguibili.<br />
Nel caso che ci occupa, la rilevante finalità di interesse pubblico, è stata, correttamente individuata nel Provvedimento del GARANTE, condiviso  per relationem dal Tribunale, nella previsione dell’art. 9, comma 2, lett. g), del D. Lgs. n. 135 del 1999, il quale sussume sotto le attività di rilevante interesse quelle &#8221; dirette all’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile&#8221;, nell’ambito dei rapporti di lavoro.<br />
Tale disciplina legislativa riguardante i rapporti di lavoro, però, non indica i tipi di dati, fra quelli appartenenti a quelli cd. sensibili, riportati nel comma 1 dell’art. 22, che &#8211; nell’ambito di tali finalità &#8211; possono essere trattati e le operazioni eseguibili, al riguardo.<br />
2.4.3. I commi 3 e 3-bis dell’art. 22, più volte menzionato, però consentono ai soggetti pubblici, che intendano compiere tali trattamenti,  di: &#8220;richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l’individuazione delle attività, fra quelle demandate  ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1&#8221; (comma 3, ult. parte); e  &#8220;nei casi in cui (…) non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici (…) identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni, strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente&#8221;.<br />
Insomma, ove non sia stata la legge a specificare tipi di dati sensibili ed operazioni eseguibili su di essi, possono e debbono farlo i &#8220;soggetti pubblici autorizzati al trattamento&#8221; o, su loro richiesta, l’AUTORITÀ GARANTE.<br />
La particolare natura di tali dati, e specialmente quelli appartenenti alla species dei supersensibili, che investe la parte più intima della persona nella sua corporeità e nelle sue convinzioni psicologiche più riservate, che riceve una tutela rafforzata proprio in ragione dei valori costituzionali posti a loro presidio (artt. 2 e 3 Cost.), è oggetto di una protezione rafforzata, che si esplicita nelle garanzie poste anche riguardo al trattamento operato dai &#8220;soggetti pubblici&#8221;. Queste, infatti, esigono il rispetto di un modulo procedimentale, corrispondente a quello stabilito dalla legge del 1996, così come integrato nel 1999.<br />
2.4.4. A tale riguardo il ricorrente ha avanzato le sue doglianze al Tribunale, lamentando la mancanza dei presupposti di legalità del trattamento, anche con specifico riguardo all’autorizzazione fornita dalla legge o accordata dall’AUTORIÀ GARANTE, e contestando le affermazioni contenute nel provvedimento di quest’ultima.<br />
A tali doglianze, che non trovano risposta neppure in quella parte della motivazione del provvedimento amministrativo, richiamato per relationem dal decreto, il TRIBUNALE ha omesso ogni risposta e, perciò, ai fini del ricorso, anche ogni esame.<br />
La qualcosa rende il provvedimento giurisdizionale impugnato invalido e perciò, denunciandosene il vizio, con l’odierno ricorso, da cassare con rinvio ad altra sezione dello stesso organo giurisdizionale di merito, per un nuovo esame della controversia in ordine a tale complessiva omessa pronuncia, oltre che per regolare le spese di questa fase.</p>
<p>3. In conclusione, il giudice del rinvio dovrà valutare se l’Amministrazione dell’Interno, in relazione al caso in esame, era legittimata al trattamento dei dati personali supersensibili del ricorrente, riguardanti i suoi presunti gusti, atteggiamenti e comportamenti sessuali, in relazione alla finalità disciplinare, nell’ambito del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 675 del 1996, come novellato dal D. Lgs. n. 135 del 1999.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Rigetta il primo motivo e accoglie, per il resto, il ricorso, per quanto di ragione. Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, ad altra sezione del Tribunale di Roma.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopraindicati, l’8 giugno 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-8-7-2005-n-14390/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.14390</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.1153</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-7-2005-n-1153/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-7-2005-n-1153/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-7-2005-n-1153/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.1153</a></p>
<p>Pres. Luigi Antonio Esposito – Est. Giuseppe Chinè Fusto (avv. S. Gullì) c. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro (avv. A. Gualtieri sugli effetti del conseguimento del diploma presso una scuola di specializzazione per le professioni forense sulla durata del periodo di pratica 1. Professioni e mestieri – Avvocato –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-7-2005-n-1153/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.1153</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-7-2005-n-1153/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.1153</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Antonio Esposito – Est. Giuseppe Chinè<br />  Fusto (avv. S. Gullì) c. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro (avv. A. Gualtieri</span></p>
<hr />
<p>sugli effetti del conseguimento del diploma presso una scuola di specializzazione per le professioni forense sulla durata del periodo di pratica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Professioni e mestieri – Avvocato – Praticante – Certificato di compiuta pratica – Diniego – Reclamo – Integra un’ipotesi di giurisdizione speciale – Esclusione.</p>
<p>2. Professioni e mestieri – Avvocato – Scuole di specializzazione – Diplomati – Periodo di due anni di pratica – Espletamento – Obbligo – Non sussiste – Riduzione ad un anno.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La possibilità per il richiedente il certificato di compiuta pratica di presentare reclamo avverso il provvedimento di diniego presso il Consiglio nazionale forense non integra una ipotesi di giurisdizione speciale devoluta al predetto Consiglio, bensì un rimedio amministrativo di tipo giustiziale.</p>
<p>2. I diplomati presso le scuole di specializzazione per le professioni forensi non hanno l’obbligo di espletare un periodo consecutivo di due anni di pratica ai fini dell’accesso all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato, riducendosi per essi tale periodo ad un solo anno, e ciò in virtù dell’equiparazione voluta dal legislatore tra diploma di specializzazione ed un anno di effettiva pratica forense.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.	1153	REG. DEC.<br />	<br />
N.	1612/2003 REG. RIC.<br />	<br />
ANNO 2005</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,<br />
 Catanzaro &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai signori magistrati:</p>
<p>Dr. Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente <br />
Dr. Giuseppe CHINE’ – Giudice rel.<br />
Dr. Roberta CICCHESE &#8211; Giudice</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1612/2003 proposto da <br />
<b>Fusto Nicolina Antonella</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Gullì, domiciliata, in assenza di domicilio eletto in Catanzaro, presso la Segreteria del T.A.R.,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Gualtieri, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Catanzaro v. Nuova Bellavista n. 9,</p>
<p>per l’annullamento<<br />
del provvedimento di rigetto della domanda della ricorrente di rilascio del certificato di compiuta pratica adottato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro in data 13.11.2003.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria di costituzione dell’Amministrazione, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 6 maggio 2005 il magistrato relatore, dr. Giuseppe Chiné;<br />
Uditi gli avvocati delle parti costituite come da relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La ricorrente presentava il 10.11.2003 domanda di rilascio del certificato di compiuta pratica forense, documentando di avere conseguito il 29.10.2003 il diploma biennale di specialista per le professioni legali indirizzo giuridico – forense, di essersi iscritta in data 10.05.2002 al registro dei praticanti presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro e di aver svolto un anno di effettiva pratica forense.<br />
Con il provvedimento impugnato, il Consiglio dell’Ordine rigettava la predetta domanda, evidenziando che il rilascio del richiesto certificato “non può prescindere dal requisito temporale del biennio di formazione post-laurea” previsto dall’art. 17 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 10578. <br />
A sostegno del proposto gravame, con il quale chiedeva l’annullamento e la sospensione in via cautelare del provvedimento impugnato, la ricorrente articolava un’unica complessa censura, con cui denunciava la violazione degli artt. 17, commi 113 e 114 della legge n. 127/97 e 16 del d. lgv. n. 398/97 nonché dell’art. 1 del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475.<br />
Con ordinanza n. 41/2004 dell’8.01.2004, il Collegio accoglieva la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.  <br />
Si costituiva in giudizio il Consiglio dell’Ordine resistente, instando per l’inammissibilità ed il rigetto nel merito del proposto gravame.</p>
<p>All’udienza del 6 maggio 2005, sentiti i difensori delle parti, come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro.<br />
Tale eccezione si fonda sulla lettera dell’art. 10, 3° comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, secondo cui avverso le deliberazioni di rigetto delle richieste di rilascio dei certificati di compiuta pratica forense “l’interessato ha facoltà di presentare reclamo al Consiglio nazionale forense”.<br />
La questione è già stata scrutinata, anche in tempi recenti, dalla giurisprudenza amministrativa, che ha concluso per l’infondatezza dell’argomento giuridico posto a supporto della proposta eccezione.<br />
Ed invero, la possibilità per il richiedente il certificato di compiuta pratica di presentare reclamo avverso il provvedimento di diniego presso il Consiglio nazionale forense non integra una ipotesi di giurisdizione speciale devoluta al predetto Consiglio, bensì un rimedio amministrativo di tipo giustiziale (così, C.d.S., sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 619). <br />
A sostegno di detta interpretazione depone: a) il principio di tassatività che regola le attribuzioni giurisdizionali degli organi di giurisdizione speciale; b) la lettera dell’ultimo comma dell’art. 10 cit., ove si precisa che il Consiglio si pronuncia “sul merito della istanza”, sì da evidenziare la natura di decisione di seconda istanza della pronuncia del Consiglio nazionale forense; c) l’equivocità del termine “decisione” usato dalla norma, il quale può individuare sia pronunce giurisdizionali, sia pronunce di natura prettamente amministrativa, come quelle rese sui ricorsi gerarchici, propri ed impropri.<br />
Di qui la logica conclusione che avverso il provvedimento di diniego opposto dal Consiglio dell’ordine sull’istanza dell’interessato, quest’ultimo può proporre impugnazione diretta davanti al Tribunale amministrativo regionale, il quale decide nell’ambito della propria giurisdizione generale di legittimità. Ogni contraria interpretazione, oltre ad impingere in univoci indici ermeneutici, si paleserebbe inconciliabile con il principio di facoltatività dei rimedi gerarchici (art. 20 l. n. 1034/71) e con il suo corollario della non necessaria definitività dell’atto amministrativo ai fini della ricorribilità in sede giurisdizionale (cfr. T.R.G.A. Bolzano 16 marzo 2004, n. 138).<br />
L’eccezione proposta deve essere, quindi, respinta.<br />
2.1 Nel merito il ricorso è fondato nei termini che seguono.<br />
2.2 Risulta <i>per tabulas</i> che il diniego nella specie opposto dal Consiglio dell’Ordine è argomentato con riferimento all’art. 17 n. 5) R.D.L. n. 1578/1933, secondo cui per l’iscrizione all’albo degli avvocati è necessario “avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica (&#8230;) almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea”. In sintesi, per il Consiglio resistente, anche per i diplomati delle scuole di specializzazione per le professioni legali istituite ai sensi dell’art. 16 del d. lgv. 17 novembre 1997, n. 398 persiste l’obbligo di iscrizione biennale nel registro dei praticanti e, pertanto, di formazione biennale post-laurea.<br />
Tale conclusione contrasta con inequivoci elementi ermeneutici. <br />
L’art. 17, comma 114, della legge n. 127/97 stabilisce testualmente che “Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso alle professioni di avvocato (. . .) il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministero della Giustizia (. . .) titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica”. <br />
In attuazione di tale norma, con l’art. 1 del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475 (Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile) si è stabilito che “Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno”.<br />
Dal combinato disposto degli articoli che precedono, si evince che il legislatore, all’atto della costituzione delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, ha inteso introdurre una disciplina di particolare favore per i diplomati presso tali scuole, autorizzando, anche in deroga alla disciplina settoriale previgente, la valutazione del titolo di specializzazione al fine di ridurre il periodo di pratica necessario per l’accesso alle professioni forensi. In particolare, per quanto concerne l’accesso alle professioni di notaio ed avvocato, ha inteso ridurre di un anno il periodo di pratica necessario per sostenere i relativi esami di abilitazione.  <br />
Tale inequivoca <i>voluntas legis</i> verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si seguisse l’approccio ermeneutico prescelto dal Consiglio resistente, in base al quale anche per il diplomato presso le scuole di specializzazione troverebbe integrale applicazione il dettato dell’art. 17 n. 5) R.D.L. n. 1578/1933. Pretendere anche per tali soggetti il requisito della iscrizione biennale nel registro dei praticanti equivarrebbe, difatti, a rinnegare in radice il beneficio che il legislatore ha inteso riconoscere.<br />
Né può sostenersi, con gli scritti difensivi del Consiglio resistente, che un beneficio residuerebbe a favore dei diplomati delle scuole di specializzazione, giacché – fermo restando l’obbligo di iscrizione biennale nel registro dei praticanti – i primi comunque riceverebbero per un anno l’esenzione dall’espletamento della effettiva pratica forense.<br />
Tale percorso ermeneutico, oltre a porsi in chiaro contrasto con la lettera della legge che ha inteso derogare in radice alla disciplina previgente (art. 17, comma 114, l. n. 127/97), patrocina una conclusione palesemente irragionevole, non comprendendosi quale sia la <i>ratio legis</i> a supporto della regola che obbligherebbe il diplomato a garantire l’iscrizione biennale nel registro dei praticanti, laddove per un anno non sia tenuto a compiere effettiva pratica forense, perché di essa tiene luogo la formazione teorico-pratica compiuta presso la scuola di specializzazione. <br />
Ne consegue che – nel rispetto della lettera e delle <i>rationes </i>sottese alla disciplina normativa suindicata – con la costituzione delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, ed a favore dei diplomati, deve ritenersi ormai derogata la norma che impone il requisito della iscrizione biennale nel registro dei praticanti e, su di un piano più generale, i due anni consecutivi di pratica forense.<br />
L’art. 17 n. 5) R.D.L. n. 1578/1933, per le considerazioni che precedono, è invero norma incompatibile con la disciplina  sopravvenuta relativa alla valutazione dei titoli conseguiti presso le scuole forensi, di talché – in ossequio ai principi che regolano la successione di leggi nel tempo e limitatamente all’accesso degli specializzati alla professione di avvocato – deve ritenersi travolta in seguito alla costituzione delle scuole di cui all’art. 16 d. lgv. n. 398/97. <br />
Concludendo sul punto, in adesione ad orientamento già emerso presso i giudicanti amministrativi (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 24 febbraio 2004, n. 506; T.A.R. Lecce, sez. I, 2 dicembre 2004, n. 8391), può quindi affermarsi che i diplomati presso le scuole di specializzazione per le professioni forensi non hanno l’obbligo di espletare un periodo consecutivo di due anni di pratica ai fini dell’accesso all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato, riducendosi per essi tale periodo ad un solo anno, e ciò in virtù dell’equiparazione voluta dal legislatore (ed attuata con l’art. 1 del D.M. n. 475/2001) tra diploma di specializzazione ed un anno di effettiva pratica forense.<br />
2.3 Trasferendo i superiori principi alla presente controversia, ne discende con immediatezza la fondatezza del ricorso, che deve pertanto essere accolto.<br />
Risulta, invero, <i>per tabulas</i> che la ricorrente si è iscritta presso il registro dei praticanti del Consiglio dell’Ordine di Catanzaro il 10.05.2002 (delibera del 23.05.2002), ha svolto da tale data un anno di effettiva pratica forense ed ha conseguito il diploma di specializzazione presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro il 20.10.2003. Alla stessa avrebbe dovuto, pertanto, essere rilasciato dal Consiglio dell’Ordine competente il certificato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato.<br />
Il diniego nella specie opposto dal Consiglio dell’Ordine con provvedimento del 13.11.2003 si palesa quindi illegittimo e deve essere conseguentemente annullato. <br />
3. La novità delle questioni esaminate configura comunque giusto motivo per compensare integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro &#8211; Sez. II – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Compensa integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 6 maggio 2005.</p>
<p>Depositata in Segreteria l’8 luglio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-7-2005-n-1153/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.1153</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.2003</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-7-2005-n-2003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Gomez de Ayala – Rel. Baglietto Lorenzo Perotto (avv. Oderda) c. Regione Piemonte (avv. Lima) e Comune di Chia-lamberto (n.c.) e Felice Vallino (n.c.) lo spostamento di fontanile di uso civico non è soggetto a tutela paesaggistico Ambiente – Tutela del territorio –Fontanile di uso civico – Spostamento –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-7-2005-n-2003/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.2003</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-7-2005-n-2003/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.2003</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Rel. Baglietto<br /> Lorenzo Perotto (avv. Oderda) c. Regione Piemonte (avv. Lima) e Comune di Chia-lamberto (n.c.) e Felice Vallino (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>lo spostamento di fontanile di uso civico non è soggetto a tutela paesaggistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – Tutela del territorio –Fontanile di uso civico – Spostamento – Tutela del paesaggio &#8211; Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’autorizzazione paesaggistica per lo spostamento di fontanile gravato di uso civico non è richiesta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE<br />
&#8211; SEZIONE I &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G.R. n. 579/05 proposto da</p>
<p><b>PEROTTO LORENZO</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Isabella Oderda, do-miciliataria in Torino, via Peyron, 27, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>REGIONE PIEMONTE</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.R. 23 maggio 2005, n. 60-130, ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. Irma Lima ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’avvocatura regionale in Torino, piazza Castello, 164, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>e contro il<br />
<b>COMUNE DI CHIALAMBERTO</b>, in persona del Sindaco in carica, non costi-tuito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>VALLINO FELICE</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione<br />
della determinazione della Regione Piemonte, Settore Attività Negoziale e Contrattuale – Espropri – Usi Civici in data 16 febbraio 2005, n. 143, recante autorizzazione, ad istanza del Comune di Chialamberto, allo spostamento di lavatoio di uso civico, richiesto dal proprietario del terreno gravato dal peso, insistente su terreno di proprietà privata in Loc. Fragné su altro limitrofo, a cura e spese del proprietario medesimo, nonché di tutti gli atti preordinati, conseguenziali e co-munque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore conseguenziale statuizione;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale del giorno 8 giugno 2005 l’avv. Isabella Oderda per il ricorrente e l’avv. Irma Lima per la Regione Piemonte;<br />
Vista l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato;<br />
Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dall’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;<br />
Considerato che con il primo motivo il ricorrente osserva che, essendo il fontanile oggetto dello spostamento autorizzato dalla Regione gravato da uso civico e quindi soggetto per legge a vincolo ambientale, il provvedimento impugnato avrebbe richiesto la previa autorizzazione del Dipartimento regionale competente in materia di tutela dell’ambiente;<br />
Considerato peraltro che lo stesso provvedimento precisa espressamente che soggetto ad uso civico è il fontanile stesso, e non già il terreno su cui esso insiste;<br />
Considerato che, a norma dell’art. 142, lett. h) D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 41, sono soggette a tutela paesaggistica le zone gravate da usi civici;<br />
Ritenuto che, laddove soggetto ad uso civico sia, come in questo caso, un singolo bene, ancorché stabilmente infisso al suolo, questo non può considerarsi “zona” (intesa come estensione di terreno), per cui il detto bene non può neppure considerarsi soggetto al vincolo in discorso;<br />
Ritenuto che l’autorizzazione paesaggistica allo spostamento del fontanile per cui è causa non era pertanto necessaria;<br />
Ritenuto che il primo motivo deve essere conseguentemente respinto;<br />
Considerato che, con il secondo motivo, il ricorrente deduce carenza di istruttoria in punto esistenza di una strada vicinale gravata da servitù di passaggio pubblico, lungo la quale si troverebbe il fontanile e sostiene che la rimozione di quest’ultimo determinerebbe anche l’interruzione della strada stessa;<br />
Ritenuto che anche questa censura deve essere disattesa, posto che la motivazione dello spostamento del fontanile tiene conto delle esigenze e dei diritti della comunità locale, mentre l’eventuale ed ulteriore diritto della stessa al passaggio sulla strada vicinale in questione deve essere accertato in altra sede ed è comunque ininfluente sulla dislocazione del fontanile medesimo;<br />
Ritenuto che, in ragione della rilevata infondatezza di entrambi i suoi motivi, il ricorso deve essere respinto;<br />
Ritenuto in ogni caso opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio fra le parti costituite;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il giorno 8 giugno 2005 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Alfredo Gomez de Ayala	&#8211; Presidente<br />	<br />
Bernardo Baglietto		&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
Richard Goso		#NOME?																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 8 giugno 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-7-2005-n-2003/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.2003</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.1996</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-7-2005-n-1996/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-7-2005-n-1996/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.1996</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Rel. Vigotti Lidia Cerutti ed altri (avv. Razeto, Monti, Greppi) c. Comune di Borgomanero (avv. Orlando di Stilo) Autorizzazione e concessione – Piano di localizzazione per rivendite di giornali e riviste – Redazione – Parametri &#8211; Reddito globale annuo e valore equo di guadagno per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-7-2005-n-1996/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.1996</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-7-2005-n-1996/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.1996</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Rel. Vigotti<br /> Lidia Cerutti ed altri (avv. Razeto, Monti, Greppi) c. Comune di Borgomanero (avv. Orlando di Stilo)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Piano di localizzazione per rivendite di giornali e riviste – Redazione – Parametri &#8211; Reddito globale annuo e valore equo di guadagno per ciascun operatore economico – Inclusione – Elementi estranei e non verificabili oggettivamente – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della definizione del piano di localizzazione della rivendita di giornali. è illegittima l’inclusione fra i parametri di valutazione del reddito globale annuo ricavato dal fatturato e dai costi ed del valore equo di guadagno stabilito per ciascun operatore economico perché sono elementi estranei al sistema legislativo previsto e che si basano su considerazioni (quali l’equità del guadagno) del tutto soggettive e non verificabili in base alle indagini esperibili dall’amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte<br /> – prima sezione &#8211;</b></p>
<p>composto daiSignori:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI		&#8211;	Consigliere, relatore ed estensore<br />	<br />
#NOME?		LOTTI			&#8211;	Referendario																																																																																							</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella camera di consiglio dell’8 giugno 2005.</p>
<p>	Visto il ricorso n. 83/05 proposto da 																																																																																												</p>
<p><b>CERUTTI Lidia, GORI Davide, MOIA Roberto, CERUTTI Davide, MEDINA Piero Mario, GIUSTINA Gaudenzio, RESTELLI Monica e SANGIORGIO Salvatore</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Razeto, Paolo Monti e Giuseppe Greppi, elettivamente domiciliati in Torino, via de Sonnaz n. 19, presso lo studio dell’avv. Antonio Fiore;</p>
<p align=right>ricorrenti</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>comune di Borgomanero</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rocco Orlando Di Stilo, elettivamente domiciliato in Torino, via Viotti n. 1, presso lo studio dell’avv. Treselli;</p>
<p align=right>resistente</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211;	della delibera n. 51 del 29.10.04 del consiglio comunale di Borgomanero con cui è stato approvato definitivamente il piano di localizzazione per le rivendite di giornali e riviste;<br />	<br />
&#8211;	dell’autorizzazione 16.5.2005, P. 12826, del dirigente della divisione urbanistica del territorio, con la quale la “Camilla snc di Cicatiello Tommaso e Garella Delia” è stata autorizzata ad attivare un punto di vendita di giornali non esclusivo;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso con l’atto impugnato.																																																																																												</p>
<p>	Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />	<br />
	Visti i motivi aggiunti e la domanda cautelare presentata in via incidentale dai ricorrenti depositati in data 18.5.2005;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune intimato;<br />	<br />
	Uditi, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2005, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Paolo Monti per la parte ricorrente e l’avv. Rocco Orlando Di Stilo per la parte resistente;<br />	<br />
Visto l’art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 3 legge 205 del 2000, e ritenuto di farne applicazione, dal momento che il ricorso, senza necessità di ulteriore istruttoria, può essere deciso nel merito;<br />
Considerato che i ricorrenti, contrastati dall’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, chiedono l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del piano di localizzazione per le rivendite di giornali e riviste e, mediante deduzione di motivi aggiunti, dell’autorizzazione rilasciata alla controinteressata, ritenendo la violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 170 del 2001, della deliberazione della giunta regionale n. 101-9183 del 28.4.2003, eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto lo studio sul quale si fonda il piano non tiene conto dell’entità delle vendite negli ultimi due anni, né è stata valutata l’efficienza dei punti vendita esistenti data dal rapporto tra le vendite negli ultimi due anni e i punti vendita. La relazione tecnica prende in considerazione dati riferiti alla situazione nazionale e/o regionale, ma mai estratti dalla realtà di Borgomanero; inoltre, la stima del fatturato utilizza dati relativi al 2003; la suddivisione in zone non tiene conto della densità della popolazione e dell’entità delle vendite negli ultimi due anni; non è adeguatamente motivata la considerazione della popolazione non residente; i dati non vengono distinti per ciascuna delle tre zone; la possibilità di nuovi punti vendita non viene valutata con riferimento all’esistenza di adeguata accessibilità e possibilità di sosta per gli utenti.<br />
I ricorrenti deducono ancora violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 170 del 2001, della deliberazione della giunta regionale di cui sopra ed eccesso di potere sotto diversi profili, poiché l’incremento dei punti vendita si basa non sui criteri stabiliti dalle suddette norme, ma su valutazioni di reddito e di equo guadagno non conformi alla disciplina normativa e fondati su premesse e su dati errati.<br />
Ritenuto che il ricorso appare fondato, sotto il profilo dedotto con il secondo motivo, avente carattere assorbente, in quanto il comune di Borgomanero, che ha condotto una istruttoria particolarmente capillare nell’indagare i parametri stabiliti dall’art. 6 d.lgs. n. 170 del 2001 (densità di popolazione, numero di famiglie, caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, condizioni di accesso ed esistenza di altri punti vendita), ha poi tenuto conto, nel determinare le indicazioni di piano e il numero delle nuove autorizzazioni rilasciabili, di elementi diversi da quelli stabiliti dalla suddetta norma e dalla conseguente deliberazione regionale, vale a dire del reddito globale annuo ricavato dal fatturato e dai costi, e del valore equo di guadagno stabilito per ciascun operatore economico, elementi che, oltre ad essere estranei al sistema legislativamente previsto, si basano su considerazioni (quale l’equità del guadagno) del tutto soggettive e non verificabili in base alle indagini esperibili dall’amministrazione;<br />
Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del piano di localizzazione e della pedissequa autorizzazione, mentre le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, per giustificati motivi</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – prima sezione – accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2005</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 8 giugno 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-7-2005-n-1996/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.1996</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.1647</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-7-2005-n-1647/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-7-2005-n-1647/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.1647</a></p>
<p>Pres. L. Tosti, Est. R. Panunzio M Balia (in proprio) c. Comune di Samassi (Avv. G. L. Falchi) diritto di accesso e controinteressati Accesso – ricorso ex art. 25 L. 241/1990- controinteressato – onere di notifica &#8211; sussiste Il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 25 della legge 241/90 per ottenere</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-7-2005-n-1647/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.1647</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti, Est. R. Panunzio<br /> M Balia (in proprio) c. Comune di Samassi (Avv. G. L. Falchi)</span></p>
<hr />
<p>diritto di accesso e controinteressati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso – ricorso ex art. 25 L. 241/1990- controinteressato – onere di notifica &#8211; sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 25 della legge 241/90 per ottenere il rilascio di documenti che coinvolgono interessi di altri soggetti, deve essere a questi notificato in quanto “controinteressati” ai sensi dell’articolo 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034. Poiché la documentazione amministrativa che riguardi soggetti terzi potrebbe coinvolgere  interessi epistolari, sanitari, professionali o finanziari tutelati dalle norme sulla riservatezza, tali soggetti, controinteressati nei giudizi quale quello in esame, devono essere chiamati in giudizio con rituale notifica del ricorso, solo in questo caso il giudice può consentire l’esame dei documenti sottratti all’accesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA	</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 405/05 proposto dal<br />
signor <b>Marco Balia</b>, difeso da se medesimo, domiciliato per legge presso la segreteria del T.A.R. Sardegna;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Samassi</b>, rappresentato e difeso dall’avvocato Gian Luigi Falchi, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;</p>
<p>per l&#8217;accertamento<br />
della illegittimità del diniego di accesso ad atti di cui alla nota del Comune di Samassi prot. 842 del 31/1/05;</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato:<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la camera di consiglio del 25 maggio 2005 il consigliere Rosa Panunzio;<br />
UDITI il ricorrente, signor Balia, e l’avvocato Falchi per il Comune;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Il signor Marco Balia, propone ricorso ai sensi dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, difendendosi in proprio ai sensi del comma 5-bis della medesima legge, chiedendo che il Tribunale accerti l’illegittimità del diniego opposto dall’amministrazione comunale di Samassi alla propria istanza di accesso agli atti relativi al possesso dei titoli del vincitore del concorso per 1 posto di Coordinatore presso il Comune di Cagliari, concorso nel quale il signor Balia si è classificato secondo.<br />
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per non essere stato notificato al soggetto cui si riferiscono gli atti per i quali si chiede l’accesso.<br />
Per giurisprudenza consolidata, infatti, il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 25 della legge 241/90 per ottenere il rilascio di documenti che coinvolgono interessi di altri soggetti, deve essere a questi notificato in quanto “controinteressati” ai sensi dell’articolo 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034. <br />
Poiché la documentazione amministrativa che riguardi soggetti terzi potrebbe coinvolgere  interessi epistolari, sanitari, professionali o finanziari tutelati dalle norme sulla riservatezza, tali soggetti, controinteressati nei giudizi quale quello in esame, devono essere chiamati in giudizio con rituale notifica del ricorso, solo in questo caso il giudice può consentire l’esame dei documenti sottratti all’accesso (cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 9/6/2004, n. 5493; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 22/10/2004, n. 15156).<br />
	Quanto alle spese del giudizio, esse rimangono a carico di ciascuna parte.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese a carico di ciascuna parte.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 25 maggio 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Lucia Tosti,		 	Presidente;<br />	<br />
Rosa Panunzio,	 	Consigliere &#8211; estensore;<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri,	Consigliere.																																																																																												</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 08/07/2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-7-2005-n-1647/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.1647</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.1641</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-7-2005-n-1641/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-7-2005-n-1641/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.1641</a></p>
<p>Pres. L. Tosti, Est. M. Panunzio R. Satta (avv. P. Corda) c. Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ed il Soprintendente di Sassari e Nuoro (Avv. Stato) autorizzazione paesaggistica e difetto di motivazione Edilizia e urbanistica – Vincolo paesaggistico- autorizzazione regionale – annullamento ministeriale per difetto di motivazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-7-2005-n-1641/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.1641</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-7-2005-n-1641/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.1641</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti, Est. M. Panunzio<br /> R. Satta (avv. P. Corda) c. Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ed il Soprintendente di Sassari e Nuoro (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>autorizzazione paesaggistica e difetto di motivazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Vincolo paesaggistico- autorizzazione regionale – annullamento ministeriale per difetto di motivazione – mancata prova della lesione dell’interesse sostanziale tutelato – illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di vincolo paesaggistico, come la più recente giurisprudenza ha chiarito, la funzione della Sovrintendenza non ha il senso di un “controllo” di legalità, ma di cogestione del vincolo paesaggistico; conseguentemente, se entrambi i soggetti titolari della funzione (Stato e Regione o comune delegato) operano, seppur a livelli diversi, alla concreta gestione del vincolo, il rapporto fra gli stessi non può esprimersi in termini di contrapposizione, ma dev’essere, piuttosto, dominato dal principio di leale collaborazione. Da questo principio discende che “lo Stato non possa annullare l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione, per il solo fatto che la stessa risulti carente di motivazione, potendo l’annullamento seguire solo laddove si dimostri necessario per il raggiungimento dei fini essenziali della tutela.” (TAR Sardegna, sent. n. 494/2003). La Sovrintendenza deve, allora, evidenziare l’esistenza di un’effettiva lesione dell’interesse sostanziale tutelato, lesione che sola può giustificare l’opposizione alla realizzazione del progetto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1536/2001 proposto dal<br />
signor <b>Raimondo Satta</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pietro Corda, con elezione di domicilio in Cagliari, via Einstein n. 7, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Del Rio;</p>
<p align=center><b>contro</b></p>
<p>il <b>Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali </b>ed il <b>Soprintendente di Sassari e Nuoro</b>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto n. 355/2001 del 13/9/2001 della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Sassari e Nuoro, che ha annullato il provvedimento prot. n. 1003 del 2/7/2001 con il quale l’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione e Beni Culturali -Servizio tutela del paesaggio- ha autorizzato il ricorrente alla realizzazione della chiesa del borgo di Abbiadori nel comune di Arzachena.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali intimate;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 11 maggio 2005 il consigliere Rosa Panunzio;<br />
UDITI gli avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Il ricorrente, parroco di Porto Cervo, ha chiesto all’amministrazione regionale l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione, nell’ambito del piano di lottizzazione “ Abbiadori”, di una chiesa.<br />	<br />
	Con atto n. 1003 del 2/7/2001, il Direttore del Servizio di tutela del paesaggio di Sassari e Nuoro, ha rilasciato la richiesta autorizzazione e ha trasmesso gli atti alla Soprintendenza di Sassari, che, con atto del 25/7/2001 prot. 15427, spedito il 7/8/2001, ha dato comunicazione al ricorrente, al comune di Arzachena ed all’assessorato regionale della Pubblica Istruzione di avere ricevuto in data 18/7/2001 l’autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione, di avere avviato il procedimento di controllo e di avere nominato il responsabile del procedimento. <br />	<br />
	La Sovrintendenza ha, quindi, annullato l’autorizzazione paesaggistica regionale, con decreto del 13/9/2001 n. 355/2001, prot. 18650.<br />	<br />
	Contro tale provvedimento propone, l’interessato, ricorso giurisdizionale deducendo i seguenti motivi di censura:<br />	<br />
1)	violazione dell’art. 5 del D.M. 13.6.1991 n. 495, anche in relazione all’art. 4 ed al punto 4 della tabella “A” allegata allo stesso D.M. ed agli art. 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione. L’amministrazione ha assegnato al ricorrente un termine per presentare memorie scritte e documenti sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto nella normativa sopra citata.<br />	<br />
2)	Violazione dell’art. 2 del decreto 18.12.1996 del Direttore Generale per i Beni Ambientali e Paesaggistici; è stato violato il termine stabilito dal decreto con il quale il potere di controllo e di annullamento è stato delegato al Soprintendente, costui ha adottato il decreto impugnato non nell’esercizio di una propria autonoma competenza, bensì in virtù dei poteri conferitigli dalla delega del Direttore Generale. L’art. 2 di tale delega espressamente prevede che i provvedimenti adottati devono essere formalmente comunicati agli interessati al relativo procedimento, entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell’atto sottoposto controllo.<br />	<br />
3)	Violazione dell’articolo 151, quarto comma, del T.U. 29. 10. 1990, n. 490; violazione dell’articolo 3 della legge 7/8/1990 n. 241; eccesso di potere per illogicità, errore sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione; l’obbligo della motivazione è notevolmente attenuato nell’ipotesi in cui l’opera da realizzare ricada in un Piano di Lottizzazione approvato; inoltre la regione non ha fatto riferimento alle prescrizioni del P.T.P. n. 1 perché si tratta di normative che consentono l’intervento autorizzato, ricadendo lo stesso nell’ambito di un Piano di Lottizzazione convenzionato dove le opere di urbanizzazione erano già in avanzato stato di realizzazione prima del 17 novembre 1989 e al quale, pertanto, non si applicano le norme del P.T.P.; non vi erano comunque per tale area particolari prescrizioni, riguardando il decreto ministeriale di vincolo del 1966, l’intero territorio comunale.<br />	<br />
4)	Violazione e falsa applicazione dell’articolo 151, quarto comma del testo unico 490/1999; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione; il Soprintendente ha annullato l’autorizzazione fondando le proprie ragioni esclusivamente su questioni attinenti al merito e non alla legittimità, mentre non è consentito all’autorità statale procedere ad un riesame delle valutazioni tecnico-discrezionali di compatibilità paesaggistico-ambientale dell’intervento, compiute dalla regione, in sede di rilascio del provvedimento autorizzativo.<br />	<br />
	Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che, per il tramite della difesa erariale, eccepisce pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e, nel merito, controdeduce alle tesi esposte in ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.<br />
	Con ordinanza n. 546/2001 è stata accolta la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.	<br />	<br />
	Alla pubblica udienza del 11 maggio 2005, presenti i procuratori delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Tribunale.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Deve essere esaminata, in quanto pregiudiziale, l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, sollevata dalla difesa erariale, sotto due diversi profili.<br />	<br />
	In primo luogo si assume che, in data 18 luglio 2002, l’odierno ricorrente ha ottenuto dalla Regione &#8211; Ufficio tutela del paesaggio di Sassari &#8211; una nuova autorizzazione paesaggistica in relazione alla quale, l’amministrazione statale, non ravvisando vizi di legittimità, non ha esercitato il proprio potere di annullamento, ai sensi dell’articolo 151 del T.U. 490/90.<br />	<br />
	L’eccezione è infondata in fatto.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza di discussione, il difensore della parte attrice ha dichiarato che tale autorizzazione attiene ad una variante della chiesa (invero già edificata), in particolare riguarda la cripta della stessa: il chè non può far venir meno l’interesse alla decisione del ricorso, che riguarda la realizzabilità della chiesa nel suo complesso.<br />	<br />
	Eccepisce, ancora, la difesa dello Stato che l’entrata in vigore della recente normativa di salvaguardia, introdotta con la legge regionale n. 8 del 25 novembre 2004 in materia di tutela di beni ambientali, precluderà, comunque, al ricorrente la realizzazione dell’opera, imponendogli di chiedere un’altra autorizzazione; pertanto, oggi, lo stesso non ha più alcun interesse ad ottenere il travolgimento dell’atto impugnato.<br />	<br />
	L’eccezione deve essere respinta <br />	<br />
	E’ decisivo, nella specie, rilevare che il procedimento si è concluso positivamente con il rilascio del nulla osta regionale il 2 luglio 2001, prima dell’entrata in vigore dell’invocata legge regionale, e che la fonte normativa legittimante l’azione amministrativa va ricercata nelle norme all’epoca vigenti, né il Collegio deve farsi carico di quella che potrà essere la successiva azione amministrativa. <br />	<br />
	Le norme regionali hanno natura soprassessoria e vietano entro un lasso di tempo ben definito la sola realizzazione di determinate opere, introducendo quindi elementi inidonei ad incidere sulla persistenza dell’interesse alla soluzione giurisdizionale di controversie aventi ad oggetto la legittimità di provvedimenti e procedimenti abilitativi ormai conclusi. <br />	<br />
	Passando al merito del ricorso ritiene, il Collegio, che questo sia fondato sotto gli assorbenti profili di cui al terzo e quarto motivo di censura, strettamente connessi fra loro, con i quali si contesta, da un lato, che sia sfuggito che l’opera in questione si inserisce in un piano di lottizzazione approvato e dall’altro, che l’annullamento della Sovrintendenza non è supportato da una logica, pertinente motivazione, basandosi esclusivamente su ragioni attinenti a valutazioni sul merito e non sulla legittimità dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione.<br />	<br />
	La Sesta sezione del Consiglio di Stato (sent. n. 971/2005), in linea con l’orientamento espresso con l’Adunanza Plenaria, nella pronuncia del 14 dicembre 2001 n. 9, ha confermato la ricostruzione del sistema dei rapporti tra Stato e Regioni in materia di gestione del vincolo paesistico, ponendo alcuni principi, da questo Tribunale condivisi (n. sent. Rasenti) :<br />	<br />
	a) in sede di esame dell’istanza di autorizzazione paesistica, ai sensi dell’art. 82, comma 9, del D. L.vo. n. 616 del 1977 (come trasfuso nell’art. 151 del T. U. n. 490 del 1999), la Regione (o l’autorità designata dalla legge regionale) deve rispettare il principio-cardine della leale collaborazione con gli organi del Ministero, pertanto, dalla motivazione dell’autorizzazione si deve potere evincere che è essa è immune da profili di eccesso di potere, anche per quanto riguarda l’idoneità dell’istruttoria, l’apprezzamento di tutte le rilevanti circostanze di fatto e la non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto, diverso da quello tutelato in via primaria;<br />	<br />
	b) in sede di esame del contenuto dell’autorizzazione paesistica e prima della conclusione del procedimento, il Ministero può motivatamente valutare se la gestione del vincolo avviene con un atto legittimo, rispettoso di tutti tali principi, e annullare l’autorizzazione che risulti illegittima sotto qualsiasi profilo di eccesso di potere (senza il bisogno di ricorrere in sede giurisdizionale e ancor prima della modifica dei luoghi), ma non può sovrapporre le proprie eventuali difformi valutazioni sulla modifica dell’area, se l’autorizzazione non risulti viziata.<br />	<br />
	In particolare, sottolinea il Consiglio di Stato, “in relazione a tale ultimo aspetto…( l’A.P.) ha posto in evidenza che il provvedimento statale di annullamento dell’autorizzazione paesistica non può basarsi su una propria valutazione tecnico-discrezionale sugli interessi in conflitto e sul valore che in concreto deve prevalere, né può apoditticamente affermare che la realizzazione del progetto pregiudica i valori ambientali e paesaggistici, ma deve basarsi sull’esistenza di circostanze di fatto o di elementi specifici (da esporre nella motivazione), che non siano stati esaminati dall’autorità che ha emanato l’autorizzazione ovvero che siano stati da essa irrazionalmente valutati, in contrasto con la regola-cardine della leale cooperazione o con gli altri principio sulla legittimità dell’azione amministrativa”.<br />	<br />
	Nel caso di specie, la Sovrintendenza ha annullato il nullaosta rilasciato al ricorrente dalla Regione, riscontrando, nella sostanza, un vizio formale (difetto di motivazione) ed un vizio sostanziale (difetto di istruttoria).  	<br />	<br />
	1) in ordine al difetto di motivazione, come la più recente giurisprudenza ha chiarito, la funzione della Sovrintendenza non ha il senso di un “controllo” di legalità, ma di cogestione del vincolo paesaggistico (A.P. n. 9 del 14/12/2001); conseguentemente, se entrambi i soggetti titolari della funzione (Stato e Regione o comune delegato) operano, seppur a livelli diversi, alla concreta gestione del vincolo, il rapporto fra gli stessi non può esprimersi in termini di contrapposizione, ma dev’essere, piuttosto, dominato dal principio di leale collaborazione.<br />	<br />
	Da questo principio discende che “lo Stato non possa annullare l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione, per il solo fatto che la stessa risulti carente di motivazione, potendo l’annullamento seguire solo laddove si dimostri necessario per il raggiungimento dei fini essenziali della tutela.” (TAR Sardegna, sent. n. 494/2003).<br />	<br />
	La Sovrintendenza deve, allora, evidenziare l’esistenza di un’effettiva lesione dell’interesse sostanziale tutelato, lesione che sola può giustificare l’opposizione alla realizzazione del progetto.<br />	<br />
	Certamente nell’atto impugnato non è dimostrato che l’annullamento sia necessario per il raggiungimento dei fini essenziali della tutela, né è stata evidenziata la manifesta irragionevolezza della scelta effettuata dalla amministrazione regionale.<br />	<br />
	2) Perde consistenza, a questo punto, la contestazione di “carenza di motivazione” per acquistare, invece, rilievo determinante quella di “difetto di istruttoria”, sollevata dalla Sovrintendenza sotto un unico profilo.<br />	<br />
	Nel preambolo del decreto impugnato si afferma: “Considerato che il territorio in esame è disciplinato dalla normativa vincolante del vigente Piano Territoriale Paesistico n. 1 zona 2d* e il provvedimento regionale in esame non verifica la legittimità dell’intervento stesso con la normativa prevista dal P.T.P., evidenziando una grave carenza di istruttoria… ”.<br />	<br />
	Ma, ad avviso del Collegio, tale carenza istruttoria non sussiste in quanto –giustamente- la Regione non ha fatto riferimento alla normativa vincolistica ed alle prescrizioni del P.T.P. n. 1. Trattasi, infatti, di prescrizioni che non rilevano nei confronti dell&#8217;intervento autorizzato, in quanto inserito in un Piano di lottizzazione convenzionato, già approvato sotto il profilo paesistico, le cui opere di urbanizzazione erano già avviate alla data del 17 novembre 1989 (circostanza affermata in ricorso e non smentita dall’amministrazione resistente) e che risulta, pertanto, fatto salvo dalle preclusioni e dai divieti del P.T.P. n. 1, ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 1°, lettera a), delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico medesimo (in termini: TAR Sardegna, sent. n. 82/2005). <br />	<br />
	In realtà, la Sovrintendenza ha formulato il proprio giudizio sulla incompatibilità dell’intervento con le esigenze di salvaguardia dell’area vincolata, solo a seguito di un non consentito riesame nel merito dell’autorizzazione regionale, sovrapponendo le proprie difformi valutazioni sull’opera da realizzare. <br />	<br />
	Ne può avere rilevanza la considerazione che la valutazione della regione si sia tradotta “in una obiettiva deroga” al vincolo.<br />	<br />
	Sotto quest’ultimo profilo, dalla costante giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna, sent. n. 82/2004 e giurisprudenza ivi richiamata) è stato sottolineato che qualunque intervento sul territorio incide sul paesaggio, alterandone il preesistente assetto e la tutela di cui all’art. 151 del decreto legislativo n. 490/99 non comporta l’inedificabilità assoluta delle aree vincolate, ma subordina la detta edificabilità ad una verifica di compatibilità con la salvaguardia del valore tutelato.<br />	<br />
 	Conclusivamente, ritenendo il Collegio sussistenti i profili di eccesso di potere dedotti con i motivi indicati in narrativa sub 3) e 4), assorbiti gli altri motivi di censura, accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato.	<br />	<br />
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SENTENZA SECONDA</b></p>
<p>Accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio, che liquida nella misura di € 1500,00 (millecinquecento/00) più IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 11.5.2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Lucia Tosti, 			Presidente;<br />	<br />
Rosa Panunzio, 		Consigliere – estensore;<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri, 	Consigliere. 																																																																																												</p>
<p>Depositata in segreteria oggi  08/07/2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-7-2005-n-1641/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.1641</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.9430</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-8-7-2005-n-9430/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-8-7-2005-n-9430/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.9430</a></p>
<p>Pres. D’Alessio, Est. Polidori Andreoli Giulio (Avv. A.T. Ventre), / Comune di Napoli (Avv.ti G. Tarallo, B. Accattatis Chalons D’Oranges, A. Andreottola, E. Carpentieri, B. Crimaldi, A. Cuomo, A.I. Furnari, G. Pizza, A. Pulcini, B.Ricci) Autorizzazione e concessione &#8211; Concessione in sanatoria per le opere abusive &#8211; Amministrazione &#8211; Può</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-8-7-2005-n-9430/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.9430</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-8-7-2005-n-9430/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.9430</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. D’Alessio, Est. Polidori<br /> Andreoli Giulio (Avv. A.T. Ventre), / Comune di Napoli (Avv.ti G. Tarallo, B. Accattatis Chalons D’Oranges, A. Andreottola, E. Carpentieri, B. Crimaldi, A. Cuomo, A.I. Furnari, G. Pizza, A. Pulcini, B.Ricci)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; Concessione in sanatoria per le opere abusive &#8211; Amministrazione &#8211; Può rigettare una domanda di condono &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di concessione in sanatoria per le opere abusive l’Amministrazione può rigettare una domanda di condono, a distanza di molti anni dalla sua presentazione, per il solo fatto che, nelle more della definizione del relativo procedimento,  le opere oggetto di sanatoria siano state modificate  ed ampliate in misura tale da non renderle più  identificabili, senza tener conto delle ragioni che hanno determinato tali modifiche. Pertanto, la trasformazione integrale del manufatto oggetto di condono realizzata,  in assenza di alcun titolo abilitativo, legittima il diniego della concessione in sanatoria perché non consente all’Amministrazione di verificare l’effettiva corrispondenza tra le opere abusivamente realizzate e quelle descritte nella domanda di condono, sicché non può assumere alcun rilievo né la circostanza che il diniego intervenga a distanza di moti anni dalla presentazione della domanda,  né il fatto che non sia stata effettuata una comparazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione quarta</b></p>
<p>con l’intervento dei signori Magistrati:<br />
Dante D’Alessio 		Presidente;<br />
Rosa Perna			Referendario;<br />
Carlo Polidori			Referendario &#8211; estensore,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 893/2005, proposto da</p>
<p><b>ANDREOLI Giulio</b>, rappresentato e difeso,  dall’avvocato Antonio Tommaso Ventre, con il quale è  elettivamente domiciliato in Napoli, viale  Augusto n. 9,  presso l’avvocato Stefania Laperchia,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Napoli</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini e Bruno Ricci, con i quali è elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo,</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
della disposizione dirigenziale n. 125 del 5 novembre 2004, con la quale è stato disposto nei confronti del ricorrente il diniego della concessione in sanatoria per le opere abusive realizzate in via Comunale Pianura-Marano n. 33/B, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore il Referendario Carlo Polidori;<br />
Udite alla pubblica udienza dell’8 giugno 2005 gli avvocati Antonio Tommaso Ventre e Bruno Crimaldi; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1.	Con la disposizione dirigenziale n. 125 del 5 novembre 2004, è stato disposto il diniego della concessione in sanatoria richiesta dal ricorrente con istanza presentata in data 29 marzo 1986 per la realizzazione di un immobile abusivo composto da due corpi di fabbrica aventi la superficie di 107,40 mq e 68,10 mq, evidenziando in motivazione che “dall’esame degli atti e dal sopralluogo eseguito in data 20/05/2004, nonché dal confronto con il rilievo aerofotogrammetrico S.T.R. foglio 40 è stato accertato che ai manufatti oggetto di condono sono state apportate consistenti modifiche di sagoma e notevoli ampliamenti di superfici e volumi, che hanno portato alla realizzazione di corpi completamente differenti”  da quelli oggetto dell’istanza di condono ed aventi una superficie di 295,00 mq e 179,00 mq.  <br />	<br />
2.	Con  atto notificato in data 8 gennaio 2005 e depositato in data 2 febbraio 2005, il ricorrente &#8211; dopo aver ammesso che  successivamente alla presentazione della domanda di condono ha realizzato nuove opere abusive sul medesimo immobile al fine di adeguarlo alle nuove esigenze familiari &#8211; impugna la suddetta disposizione dirigenziale  chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.<br />	<br />
I)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli articoli 31 e ss. della legge n. 47/1985, dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003, del D.P.R. n. 380/2001,  degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990;  eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria, omessa valutazione di circostanze di risolutivo rilievo, difetto di motivazione, genericità, perplessità, manifesta ingiustizia,  sviamento. Innanzi tutto, il ricorrente sostiene che l’Amministrazione, avendo atteso ben diciotto anni prima di esaminare l’istanza presentata in data 29 marzo 1986, non può contestare l’intervenuta modifica dello stato dei luoghi perché non si può pretendere che il privato nelle more della definizione del procedimento di condono “non adegui la propria abitazione alle nuove esigenze”.   <br />	<br />
	Inoltre, posto che le nuove opere abusive realizzate dal ricorrente sono oggetto di provvedimenti sanzionatori, l’Amministrazione  ben  conosce quali opere sono oggetto della domanda di condono prodotta nel 1986 sicché, diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, ben avrebbe potuto individuarle mediante un confronto con la documentazione allegata alla domanda oppure invitando il ricorrente a collaborare con l’ufficio preposto all’esame della domanda stessa.<br />	<br />
	Infine il ricorrente sostiene che la domanda di condono può essere rigettata soltanto per le cause tassativamente previste dalla legge e non per mere carenza documentali della domanda, sicché l’Amministrazione avrebbe dovuto limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti necessari per l’accoglimento della domanda presentata nel 1986, anche perché le nuove opere abusive realizzate dal ricorrente sono oggetto di una nuova ed autonoma domanda di condono.<br />	<br />
II)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e degli articoli 31 e ss. della legge n. 47/1985; violazione del giusto procedimento. In particolare il ricorrente si duole del fatto che non sia stato acquisito il preventivo parere della Commissione edilizia comunale e degli Uffici comunali competenti, né la proposta del responsabile del procedimento.<br />	<br />
3.	L’Amministrazione resistente in data 15 febbraio 2005 si è costituita in giudizio, in data 18 maggio 2005  ha prodotto atti e  documenti e in data 27 maggio 2005  ha depositato una memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso. <br />	<br />
Il ricorrente in data 18 maggio 2005  ha prodotto copia di una domanda di condono ai sensi del D.L. n. 326/2003, relativa alle nuove opere abusive realizzate sull’immobile in questione, e con memoria depositata in data 27 maggio 2005 ha chiesto la sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 44 della legge n. 47/1985.<br />
4.	Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2005 la causa è stata assunta in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	L’esame del presente ricorso, avente ad oggetto il diniego della concessione in sanatoria richiesta con istanza presentata in data 29 marzo 1986, deve iniziare dalla richiesta di sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 44 della legge n. 47/1985, presentata dal ricorrente con la memoria depositata in data 27 maggio 2005.<br />	<br />
	Tale richiesta non può essere accolta. Infatti nessuna rilevanza assume nel presente giudizio la circostanza che, per le ulteriori opere abusive realizzate dal ricorrente successivamente alla presentazione della predetta domanda di condono, sia stata presentata una nuova domanda di condono ai sensi del D.L. n. 326/2003, che allo stato non risulta ancora definita. Infatti  la sospensione dei procedimenti giurisdizionali prevista dall’art. 44 della legge n. 47/1985 (richiamato dal D.L. n. 326/2003) non riguarda i procedimenti di sanatoria, bensì quelli relativi ai provvedimenti repressivi degli abusi edilizi. 																																																																																												</p>
<p>2.	Con il  primo motivo viene censurata la motivazione del provvedimento impugnato contestando che l’Amministrazione possa rigettare una domanda di condono, a distanza di molti anni dalla sua presentazione, per il solo fatto che, nelle more della definizione del relativo procedimento,  le opere oggetto di sanatoria siano state modificate  ed ampliate in misura tale da non renderle più  identificabili, senza tener conto delle ragioni che hanno determinato tali modifiche.<br />	<br />
	La censura è infondata. Infatti, come già evidenziato da questa Sezione in altra recente occasione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 dicembre 2004, n. 19305), la trasformazione integrale del manufatto oggetto di condono &#8211; peraltro realizzata in assenza di alcun titolo abilitativo  &#8211;  legittima il diniego della concessione in sanatoria perché non consente all’Amministrazione di verificare l’effettiva corrispondenza tra le opere abusivamente realizzate e quelle descritte nella domanda di condono, sicché non può assumere alcun rilievo né la circostanza che il diniego intervenga a distanza di moti anni dalla presentazione della domanda,  né il fatto che non sia stata effettuata una comparazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato.<br />	<br />
	Ciò posto, dalla motivazione del provvedimento impugnato &#8211; nella quale viene evidenziato che la superficie del primo corpo di fabbrica è passata da 107,40 mq 295,00 mq, mentre quella del secondo corpo di fabbrica è passata da 68,10 mq a 179,00 mq &#8211; si evince chiaramente che nella fattispecie in esame il ricorrente ha realizzato una radicale trasformazione delle opere oggetto della domanda di condono presentata nel 1986, sicché l’Amministrazione ha correttamente provveduto a rigettare tale domanda.																																																																																												</p>
<p> 3.	Con il secondo motivo viene censurata innanzi tutto l’omessa acquisizione del parere degli uffici comunali competenti e, in particolare, del parere della Commissione edilizia comunale.<br />	<br />
	In effetti, come già evidenziato dalla Sezione in altra occasione (T.A.R. Campania, Sez. IV, 20 novembre 2002, n. 7319), mentre la prevalente giurisprudenza reputa necessario il parere della Commissione edilizia comunale non solo nel caso di procedimento di rilascio della concessione edilizia, ma anche in caso di concessione  in sanatoria, benché nell’art. 13 della legge n. 47/1985 (ora art. 36 del d.p.r. n. 380/2001) manchi un’espressa previsione al riguardo, si registrano diversi orientamenti in ordine al procedimento riguardante il condono edilizio. In particolare, a fronte di chi sostiene che tale parere è obbligatorio in ragione della sua essenziale funzione di verifica della conformità della domanda e delle opere cui essa si riferisce alla normativa urbanistico-edilizia, verifica che normalmente presenta profili anche di ordine tecnico (Cons. Stato, Sez. VI, 29 marzo 2002, n. 1791; Sez. V, 30 giugno 1997, n. 754), altrove si è evidenziato che, non potendosi aggravare in via interpretativa gli oneri procedurali in mancanza di una espressa previsione normativa, il parere della commissione edilizia non è obbligatorio, ma al più facoltativo (Cons. Stato, Sez. IV, 16 ottobre 1998, n. 1306; Sez. II, 20 giugno 1990, n. 595).<br />	<br />
	Orbene, qualora si prestasse incondizionata adesione all’orientamento che afferma l’obbligo di acquisire il predetto parere,  si dovrebbe poi riconoscere che  in  casi  come quello sottoposto all’esame del Collegio la Commissione non sarebbe chiamata a svolgere alcuna verifica di ordine tecnico &#8211; visto che la ragione che ha determinato il rigetto della domanda di condono presentata dal ricorrente è costituita dalla evidente trasformazione integrale del manufatto oggetto di sanatoria &#8211; e, quindi, che l’acquisizione del suo parere si risolverebbe in un inutile aggravamento del procedimento.<br />	<br />
Ne consegue che &#8211; in mancanza di una puntuale disciplina normativa &#8211; il conflitto tra la il principio che impone l’acquisizione del maggior numero di fatti e conoscenze, desumibile dal principio inquisitorio (che regola la fase istruttoria del procedimento amministrativo), ed il principio di non aggravamento del procedimento, desumibile dall’art. 1, comma 2, delle legge n. 241/1990  (secondo il quale l’amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell&#8217;istruttoria),   deve essere risolto, a giudizio del Collegio, nel senso che l’obbligo di acquisire il parere della Commissione edilizia sulla domanda di condono sussiste solo ed esclusivamente nei casi in cui l’esito del procedimento dipende da  una verifica  di ordine tecnico.<br />
Stante quanto precede, la presente censura risulta destituita di fondamento perché &#8211; come già evidenziato &#8211; nel caso in esame la Commissione  non sarebbe chiamata a svolgere alcuna verifica di ordine tecnico. <br />
Quanto all’omessa acquisizione della proposta del responsabile del procedimento, trattasi di censura palesemente infondata, atteso che nel provvedimento impugnato è espressamente richiamata la relazione del responsabile del procedimento in data 1° giugno 2004.</p>
<p>4.	Stante quanto precede, il presente ricorso deve essere respinto. Sussistono  giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 893/2005 lo respinge perché infondato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio dell’8 giugno 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-8-7-2005-n-9430/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.9430</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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