<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>8/6/2012 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/8-6-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/8-6-2012/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:43:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>8/6/2012 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/8-6-2012/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2012 n.601</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-6-2012-n-601/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-6-2012-n-601/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-6-2012-n-601/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2012 n.601</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. Flaim C. T. (avv.ti R. Margelli e S. Merella) c/ Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avv. Distr. St.) e Direttore Generale Ministero Economia e Finanze sulla distanza minima di dieci chilometri ai fini dell&#8217;indennità di trasferimento Militare e militarizzato – Trasferimento – Indennità – Condizioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-6-2012-n-601/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2012 n.601</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-6-2012-n-601/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2012 n.601</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. G. Flaim<br /> C. T. (avv.ti R. Margelli e S. Merella) c/ Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze  (Avv. Distr. St.) e Direttore Generale Ministero Economia e Finanze</span></p>
<hr />
<p>sulla distanza minima di dieci chilometri ai fini dell&#8217;indennità di trasferimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Trasferimento – Indennità – Condizioni – Distanza chilometrica – Modalità di calcolo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di indennità di trasferimento, la distanza minima di dieci (10) chilometri rappresenta condizione determinante ai fini dell’erogazione, non solo dell’indennità di missione ma anche dell’indennità di trasferimento, e ciò sia nel vigore della legge n. 100 del 1987, che nel vigore della legge n. 86 del 2001, che ha abrogato la precedente; a tal fine, la distanza minima deve essere calcolata non fra “sedi comunali” ma fra “sedi di servizio”</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 266 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>C. T., rappresentato e difeso dagli avv. Renato Margelli, Sara Merella, con domicilio eletto presso Renato Margelli in Cagliari, via Besta N.2; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23;<br />
Direttore Generale Ministero Economia e Finanze; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
del provvedimento prot. n. 42226 del 20.12.2006 del reparto tecnico logistico amministrativo della Sardegna della Guardia di Finanza con cui il Comandante Ten. Col. Roberto Vernesoni rigettava l&#8217;istanza presentata dall&#8217;odierno ricorrente volta ad ottenere i benefici relativi al trattamento economico di trasferimento di cui alla legge n. 86/2001, significando che &#8220;nulla gli è dovuto in quanto la norma che regola il trattamento economico per i trasferimenti d&#8217;autorità prevede che la distanza tra la vecchia e la nuova sede di servizio debba essere superiore ai 10 chilometri, mentre, dagli atti in possesso di questo reparto, la distanza chilometrica intercorrente tra Elmas e Cagliari risulta essere inferiore&#8221;;<br />	<br />
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;</p>
<p>e per l&#8217;accertamento<br />	<br />
del diritto del ricorrente a percepire l&#8217;indennità di trasferimento di cui alla legge n. 86/2001;</p>
<p>e per la condanna<br />	<br />
dell&#8217;Amministrazione delle Finanze al pagamento dell&#8217;indennità suddetta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Viste le memorie difensive depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 il Presidente Aldo Ravalli e uditi l’avv. Renato Margelli per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Francesco Caput;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il signor T. C., Maggiore della Guardia di Finanza, con ricorso notificato il 14 marzo 2007, ha impugnato il provvedimento del 20 dicembre 2006 con il quale è stata respinta la domanda intesa ad ottenere la corresponsione dell’indennità di trasferimento. Tale indennità, a giudizio del ricorrente, spettava per il trasferimento avuto nel luglio 2006 dal Comando Sezione di Elmas al Reparto Aeronavale di Cagliari, a nulla valendo la ragione espressa nel diniego, e cioè, che fra le due sedi di servizio non intercorresse una distanza di almeno dieci chilometri.<br />	<br />
Deduce il ricorrente violazione e falsa applicazione della L. n. 86 del 2001, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione.<br />	<br />
Il 19 marzo 2012 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso la nota n. 199088 del 11 giugno 2004 del Comando generale della Guardia di Finanza, atto presupposto la cui illegittimità viene ribadita nella memoria depositata in data 18 gennaio 2012, sostenendo, in particolare, che la distanza calcolata fra le sedi di servizio è comunque superiore a 10 chilometri. La suddetta tesi viene ribadita altresì nello scritto depositato il 16 maggio 2012.<br />	<br />
L’Avvocatura dello Stato ha sostenuto l’infondatezza del ricorso con richiamo alla pronuncia del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria 14 dicembre 2011 n. 23.<br />	<br />
II- Questo T.A.R. ha ripetutamente aderito alla tesi del ricorrente sostenendo che per i trasferimenti d’autorità regolati dalla L. n. 86 del 2001 spettasse l’indennità di trasferimento indipendentemente dalla distanza fra nuova e precedente sede di servizio (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 21.10.2011 n. 1024 e 28.4.2011 n. 441, cui sono seguite le sentenze, fra le tante, nn. 1253-1255 del 2011).<br />	<br />
In effetti, questo T.A.R., pur evidenziando che sul punto si doveva registrare un orientamento non univoco della giurisprudenza, riteneva di seguire quelle pronunce (es. Cons. Stato, Sez. VI, 24.11.2010, n. 8211) che rilevano come la normativa del 2001 abbia autonomamente disciplinato la materia, subordinando la spettanza dell’indennità alla ricorrenza di requisiti tassativi, fra i quali, peraltro, non compare più quello della distanza.<br />	<br />
La questione, stante i contrasti giurisprudenziali, anche in appello, è stata deferita alla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con sentenza del 14 dicembre 2011 n. 23, ha concluso ritenendo che la distanza minima di 10 chilometri rappresenti condizione determinante ai fini dell’erogazione, non solo dell’indennità di missione (com’è da sempre), ma anche dell’indennità di trasferimento, e ciò sia nel vigore della legge n. 100 del 1987, che nel vigore della legge n. 86 del 2001, che ha abrogato la precedente.<br />	<br />
La riconosciuta incertezza interpretativa delle norme, congiunta alla argomentata conclusione cui è pervenuta l’Adunanza Plenaria, che non lascia sicuri spazi di divergenza, spinge il Collegio ad accettare la regola di diritto ora affermata, rinviando alla sentenza stessa per i passaggi argomentativi che la sorreggono.<br />	<br />
Resta, peraltro, la questione del calcolo della distanza minima di 10 chilometri che, per l’Amministrazione va determinata fra “sedi comunali” e, per il ricorrente, fra “sedi di servizio”.<br />	<br />
La tesi del ricorrente va preferita, atteso che la legge (art. 3 L. n. 100 del 1987) reca come riferimento la “sede di servizio” e quella “di destinazione”, che è requisito relativo alla distanza che si aggiunge al fatto che il trasferimento deve intervenire, come è nel caso, fra differenti Comuni. In tal senso depone anche recente giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 08.03.2012, n. 1338). <br />	<br />
III- Per quanto esposto, il ricorso va accolto, non essendo stato contestato che, nel caso, la distanza fra sedi di servizio è pari a 13,7 chilometri.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente alla indennità di trasferimento.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento), a favore del ricorrente.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente, Estensore<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/06/2012</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-6-2012-n-601/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2012 n.601</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2012 n.5255</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-6-2012-n-5255/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-6-2012-n-5255/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-6-2012-n-5255/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2012 n.5255</a></p>
<p>Pres. Piscitello – Est. Stanizzi C. M. (Avv. A. Clarizia) c/ Ministero della Giustizia e CSM (Avv. Stato) sui &#8220;nuovi&#8221; presupposti introdotti dall&#8217;art. 26, co.1 d.lgs. n. 109/06 per il trasferimento d&#8217;ufficio di un magistrato a causa di incompatibilità ambientale 1. Magistrati – Incompatibilità ambientale – Trasferimento d’ufficio – Presupposti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-6-2012-n-5255/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2012 n.5255</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-6-2012-n-5255/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2012 n.5255</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello – Est. Stanizzi<br /> C. M. (Avv. A. Clarizia) c/ Ministero della Giustizia e CSM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui &ldquo;nuovi&rdquo; presupposti introdotti dall&#8217;art. 26, co.1 d.lgs. n. 109/06 per il trasferimento d&#8217;ufficio di un magistrato a causa di incompatibilità ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Magistrati – Incompatibilità ambientale – Trasferimento d’ufficio – Presupposti – Situazioni oggettive e incolpevoli – Necessità – Sussiste – Conseguenze	</p>
<p>2. Magistrati – Incompatibilità ambientale – Trasferimento ordinario – Parametri trasferimento d’ufficio – Utilizzo – Inammissibilità	</p>
<p>3. Magistrati – Trasferimento d’ufficio – Ante riforma 2006 – Colpa magistrato – Irrilevante – Post riforma – Assenza colpa – Necessità – Conseguenze	</p>
<p>4. Magistrati – Incompatibilità ambientale – Domanda trasferimento – C.S.M. – Valutazione – Necessità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il procedimento amministrativo di trasferimento d’ufficio di un magistrato per incompatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 2 R.D.Lgs. n. 511/1946, come modificato dal D.Lgs. n. 109/2006, può essere disposto solo in presenza di situazioni oggettive ed incolpevoli, potendo invece, in presenza di condotte aventi rilievo disciplinare, il trasferimento essere disposto solo dalla Sezione disciplinare quale sanzione disciplinare accessoria o quale misura cautelare provvisoria. 	</p>
<p>2. In materia di trasferimento per incompatibilità ambientale di un magistrato, all’assenza dei presupposti per poter procedere all’avvio del procedimento di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, consegue la non utilizzabilità di valutazioni o parametri propri di tale trasferimento ai fini della valutazione di un trasferimento ordinario.	</p>
<p>3. Gli elementi costitutivi della fattispecie del trasferimento d’ufficio di un magistrato per incompatibilità ambientale, prima della riforma dell’art. 2, co. 2, R.D.Lgs. n. 511/1946, introdotta con l’art. 26, co. 1, D.Lgs. n. 109/2006, erano costituiti da una situazione, ascrivibile o meno a colpa del magistrato, produttiva dell’effetto dell’impossibilità di amministrare giustizia nella sede alle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario. In seguito alla novella del 2006, invece, la fattispecie può ritenersi integrata soltanto in presenza di una situazione non attribuibile a colpa del magistrato, che sia produttiva di un effetto costituito dall’impossibilità di svolgere nella sede occupata le proprie funzioni con piena indipendenza ed imparzialità. Ne consegue che, il trasferimento d’ufficio del magistrato, nel nuovo sistema normativo, può costituire, in presenza di uno degli illeciti disciplinari tipizzati, una sanzione disciplinare accessoria o una misura cautelare, di competenza della Sezione disciplinare del C.S.M., non potendo le situazioni attribuibili a colpa del magistrato più costituire il presupposto per integrare la fattispecie di trasferimento per incompatibilità ambientale di cui all’art. 2, co. 2, R.D.Lgs. n. 511/ 1946.	</p>
<p>4. In materia di trasferimento per incompatibilità ambientale di un magistrato, il C.S.M. ha il potere di valutare la sussistenza di eventuali ragioni ostative alla concessione del trasferimento richiesto da un magistrato, non conseguendo dalla richiesta di trasferimento un diritto al trasferimento, il quale è sempre soggetto alle valutazioni rimesse al Consiglio Superiore della Magistratura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5280 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Ciro MARSELLA, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo Studio Legale dell’Avv. Angelo Clarizia sito in Roma, Via Principessa Clotilde, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ed il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Anna Maria Tracanna, Elvira Buzzelli, Italo Radoccia; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della deliberazione dell’Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 marzo 2010 prot.n. 4855/2010 e relativi allegati con la quale è stata rigettata l’istanza di trasferimento ordinario presentata dal dott. Marsella, giudice presso la sezione lavoro del Tribunale Civile di Chieti, per la copertura del posto vacante di Consigliere della Corte d’Appello di L’Aquila bandito con fax 20444 del 16 ottobre 2009;<br />	<br />
&#8211; della successiva deliberazione dell’Assemblea Plenaria del CSM del 24 marzo 2010 prot.n. 7147/2010 nel punto in cui è stata rigettata l’istanza di trasferimento, avanzata dal dott. Marsella, sul posto vacante di Giudice presso il Tribunale di Sulmona;<b	
- dei decreti ministeriali di numero e dati sconosciuti con cui i suddetti posti sono stati assegnati ad altri magistrati;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con particolare riferimento alla nota del 2 febbraio 2010 del Presidente della Corte d’Appello di L’Aquila in relazione alla delibera prot.n. 4855/2010 del 4 marzo 2010 e al verbale redatto dal<br />
&#8211; nonchè del verbale della 1° Commissione del 6 ottobre 2009 n. 3941 con cui si è deciso di attivare la procedura di trasferimento d’ufficio del dott. Marsella;<br />	<br />
&#8211; nonché di tutti gli altri eventuali atti procedimentali lesivi per il ricorrente e non resi noti;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 maggio 2012 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espone in fatto l’odierno ricorrente – giudice presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Chieti – che a seguito di una segnalazione al C.S.M. da parte del Presidente del Tribunale di Chieti in ordine a taluni comportamenti del ricorrente, sono stati attivati un procedimento penale, poi archiviato, ed un procedimento disciplinare per due distinte ipotesi di illecito, di cui l’una, relativa alla mancata astensione dalla trattazione di una controversia, è stata archiviata.<br />	<br />
Con riferimento all’addebito riferito al conferimento di incarichi di consulenza, la Prima Commissione del C.S.M. ha aperto la procedura di trasferimento ambientale ex art. 2 R.D.L. n. 511 del 1946, in ordine alla quale non è intervenuta la contestazione formale per avere il ricorrente chiesto sia il trasferimento ordinario sul posto di Consigliere della Corte d’Appello di L’Aquila che il trasferimento in prevenzione presso il Tribunale di L’Aquila, il Tribunale di Sulmona e, in estremo subordine, il Tribunale di Larino.<br />	<br />
Con delibera del 4 marzo 2010 il C.S.M. ha stabilito che il ricorrente, pur collocatosi al primo posto in graduatoria, non potesse essere proposto per il posto di Consigliere della Corte di Appello di L’Aquila per avere la Prima Commissione, in data 11 febbraio 2010, espresso il parere che lo stesso dovesse essere trasferito in distretto diverso da quello di appartenenza nel quale si è svolta la vicenda di rilievo disciplinare, riscontrando un profilo di incompatibilità del ricorrente per l’intero distretto di L’Aquila.<br />	<br />
Con delibera del 24 marzo 2010 il C.S.M. ha deliberato di accogliere la richiesta di trasferimento del ricorrente presso il Tribunale di Larino, nel ritenuto presupposto che lo stesso potesse essere trasferito solo in distretto diverso da quello di appartenenza sulla base del parere espresso dalla Prima Commissione, rigettando le richieste dallo stessa avanzate per il Tribunale di L’Aquila e per il Tribunale di Sulmona.<br />	<br />
Avverso tali provvedimenti deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:<br />	<br />
1 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del R.D.Lgs. n. 511 del 1946 come modificato dall’art. 26 del D.Lgs. n. 109 del 2006. Eccesso di potere per erroneità di presupposto e travisamento dei fatti. Illegittimità propria e derivata dal verbale n. 3941 del 6 ottobre 2009 della Prima Commissione per violazione e mancata applicazione della Risoluzione del C.S.M. del 6 dicembre 2006 sull’interpretazione del D.Lgs. n. 109 del 2006. Difetto di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà.<br />	<br />
Richiama parte ricorrente le modifiche normative intervenute in materia di trasferimento per incompatibilità ambientale per affermare l’illegittimità della decisione del 6 ottobre 2009 della Prima Commissione di attivare il procedimento di trasferimento d’ufficio – posta a base del diniego di trasferimento ordinario del ricorrente sul posto di Consigliere della Corte di Appello di L’Aquila – in quanto in contrasto con la disciplina normativa e consiliare, in base alla quale il trasferimento per incompatibilità ambientale può essere attivato solo per fatti indipendenti da colpa, ricordando come in tutti gli altri casi il trasferimento sia di competenza della Sezione disciplinare quale sanzione disciplinare accessoria o quale provvedimento cautelare.<br />	<br />
Ne conseguirebbe l’illegittimità del diniego di trasferimento del ricorrente sul posto di Consigliere della Corte di Appello di L’Aquila in quanto adottato in applicazione di valutazioni e parametri propri del trasferimento d’ufficio ex art. 2 R.D.Lgs. n. 511 del 1946 in assenza dei relativi presupposti, non venendo in rilievo cause non riconducibili a comportamenti del magistrato, significando in proposito come il collega Radoccia, coinvolto nella medesima vicenda, sia stato trasferito al Tribunale di L’Aquila.<br />	<br />
Sostiene, ancora, il ricorrente che le ragioni poste a sostegno del gravato diniego, come riferite al parere della Prima Commissione, non potrebbero essere utilizzate nel procedimento di trasferimento ordinario né costituirebbero valido presupposto per un trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale.<br />	<br />
Avuto riguardo al diniego di trasferimento in prevenzione del ricorrente presso il Tribunale di L’Aquila e di Sulmona, accogliendo invece la domanda di trasferimento presso il Tribunale di Larino, motivato sulla base del parere espresso dalla Prima Commissione in data 11 febbraio 2010, reso nel senso della opportunità che il ricorrente fosse trasferito in distretto diverso, reitera parte ricorrente le censure volte a lamentare la non applicabilità al procedimento di trasferimento a domanda di valutazioni proprie del trasferimento di ufficio.<br />	<br />
Evidenzia, inoltre, parte ricorrente come nella delibera del 4 marzo 2010 l’incompatibilità ambientale era stata riferita quantomeno all’ufficio di Corte di Appello, per giungere ad affermare l’irragionevolezza del diniego di trasferimento presso il Tribunale di L’Aquila ed il Tribunale di Sulmona, lamentando l’assenza di quelle garanzie peraltro riconosciute nell’ambito del trasferimento d’ufficio.<br />	<br />
2 – Sotto altro profilo, eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti delibere assunte dal C.S.M. Disparità di trattamento. Violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa.<br />	<br />
Lamenta parte ricorrente l’illegittimità del deteriore trattamento allo stesso riservato rispetto al collega coinvolto nelle medesima vicenda, il quale ha ottenuto il trasferimento a domanda presso il Tribunale di L’Aquila.<br />	<br />
3 – Sotto altro profilo, eccesso di potere per difetto di motivazione. Erroneità di presupposto.<br />	<br />
Evidenzia parte ricorrente come le gravate delibere, nel recare motivazioni proprie del trasferimento d’ufficio, non facciano tuttavia alcun riferimento alle ricadute – peraltro non configurabili &#8211; della vicenda sull’indipendenza ed imparzialità del magistrato.<br />	<br />
4 – Violazione del R.D.Lgs. n. 511 del 1946. Illogicità. Sviamento di potere.<br />	<br />
Le gravate delibere manifesterebbero l’implicita volontà del C.S.M. di applicare al ricorrente una sanzione disciplinare, in violazione della normativa di riferimento.<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni con formula di stile.<br />	<br />
Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha comunicato l’intervenuta revoca della delibera del 23 marzo 2010 di trasferimento al Tribunale di Larino e l’avvenuto trasferimento presso il Tribunale di Sulmona, rappresentando la sopravvenuta carenza di interesse alla relativa impugnazione, ed insistendo nelle deduzioni proposte avverso il diniego di trasferimento presso la Corte di Appello di L’Aquila.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 23 maggio 2012 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in esame l’odierno ricorrente &#8211; giudice presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Chieti – ha proposto azione impugnatoria avverso la delibera del C.S.M. del 4 marzo 2010, con la quale è stata rigettata la domanda dallo stesso avanzata di trasferimento ordinario sul posto di Consigliere presso la Corte di Appello di L’Aquila ed avverso la successiva delibera del 24 marzo 2010, con cui è stata rigettata la domanda di trasferimento in prevenzione presentata dal ricorrente presso il Tribunale di L’Aquila ed il Tribunale di Sulmona, accogliendo la domanda, presentata in estremo subordine, di trasferimento fuori distretto presso il Tribunale di Larino.<br />	<br />
Con riferimento a tale ultimo capo impugnatorio, il Collegio, in adesione alla dichiarazione resa da parte ricorrente, ne dichiara l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, per avere il C.S.M. proceduto alla revoca della delibera del 24 marzo 2010 accordando al ricorrente il trasferimento presso il Tribunale di Sulmona.<br />	<br />
Quanto al capo d’azione avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di trasferimento ordinario del ricorrente sul posto di Consigliere della Corte di Appello di L’Aquila, si impone, ai fini di una migliore comprensione della controversia, una breve illustrazione della vicenda su cui la stessa si innesta.<br />	<br />
In tale direzione va precisato che nei confronti del ricorrente è stato avviato un procedimento disciplinare per due distinte ipotesi di illecito, di cui uno è stato archiviato mentre con riferimento all’altro la Prima Commissione del C.S.M. ha aperto la procedura di trasferimento ambientale ex art. 2 R.D.L. n. 511 del 1946, in ordine alla quale non è intervenuta la contestazione formale per avere il ricorrente chiesto il trasferimento ordinario sul posto di Consigliere della Corte d’Appello di L’Aquila, ed il trasferimento in prevenzione presso il Tribunale di L’Aquila, il Tribunale di Sulmona ed in estremo subordine, il Tribunale di Larino.<br />	<br />
Con la gravata delibera del 4 marzo 2010 il C.S.M. ha stabilito che il ricorrente, pur collocatosi al primo posto in graduatoria, non poteva essere proposto per il posto di Consigliere della Corte di Appello di L’Aquila per avere la Prima Commissione, in data 11 febbraio 2010, espresso il parere che lo stesso dovesse essere trasferito in distretto diverso da quello di appartenenza nel quale si è svolta la vicenda di rilievo disciplinare.<br />	<br />
Il C.S.M., nel richiamare altresì l’avvenuta apertura del procedimento di trasferimento d’ufficio ai sensi dell’art. 2 del R.D.Lgs. n. 511 del 1946 ed il contenuto della nota trasmessa dal Presidente della Corte di Appello di L’aquila, ha ritenuto che l’incompatibilità del ricorrente non potesse ritenersi limitata al circondario di Chieti ma fosse estesa all’intero distretto di L’Aquila, quantomeno con riferimento all’ufficio di Corte di Appello, in relazione all’ambiente forense di riferimento ed alla diffusione delle vicenda che ha coinvolto il ricorrente.<br />	<br />
Così brevemente dato atto del contenuto della gravata determinazione, con riferimento alla quale residua l’interesse di parte ricorrente, ritiene il Collegio di doverne parzialmente delibare l’illegittimità, risultando una parte della motivazione posta a sostegno del gravato diniego di trasferimento ordinario del ricorrente in contrasto con la normativa di riferimento, pur non conducendo tale pronuncia demolitoria alla caducazione dell’intera delibera impugnata, risultando la stessa sorretta da ulteriori ragioni giustificatrici che resistono alle proposte censure.<br />	<br />
Illustrando con più diffuse argomentazioni le anticipate conclusioni, ritiene difatti il Collegio che essendo stato avviato il procedimento disciplinare con riferimento alla vicenda in cui è rimasto coinvolto il ricorrente, non avrebbe potuto essere attivato il procedimento amministrativo di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 2 del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, il quale, a seguito della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 109 del 2006, può essere disposto solo in presenza di situazioni oggettive ed incolpevoli, potendo invece, in presenza di condotte aventi rilievo disciplinare, il trasferimento essere disposto solo dalla Sezione disciplinare quale sanzione disciplinare accessoria o quale misura cautelare provvisoria (in senso conforme: TAR Lazio, Roma, Sez. I, sentenza n. 4454 del 2009; Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 giugno 2011 n. 3587).<br />	<br />
Il segmento procedimentale inerente l’attivazione del trasferimento d’ufficio del ricorrente per incompatibilità ambientale ai sensi dell’art. 2 del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, richiamato nella gravata delibera, riverbera quindi la propria illegittimità nelle motivazioni a tale delibera sottese che dallo stesso traggono il proprio fondamento, in quanto l’assenza dei presupposti per poter procedere all’avvio del procedimento di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale comporta la non utilizzabilità di valutazioni o parametri propri di tale trasferimento ai fini della valutazione di un trasferimento ordinario.<br />	<br />
Nella fattispecie in esame, invece, per come riferito nella gravata delibera, avendo la Prima Commissione, in data 6 ottobre 2009, aperto nei confronti del ricorrente la procedura del trasferimento d’ufficio ex art. 2 R.D.Lgs. n. 511 del 1946, la Terza Commissione, a fronte della domanda del ricorrente di trasferimento ordinario nel posto di Consigliere della Corte di Appello di L’Aquila, ha richiesto alla Prima Commissione un parere reso, in data 11 febbraio 2010, nel senso della opportunità che il magistrato fosse trasferito in distretto diverso da quello di appartenenza.<br />	<br />
Deve, pertanto, ritenersi l’illegittimità della gravata delibera nella parte in cui riconduce il fondamento del diniego di trasferimento ordinario del ricorrente all’intervenuta apertura del procedimento di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale ed al parere espresso dalla Prima Commissione, stante l’illegittimità di tale procedimento in quanto avviato al di fuori delle ipotesi consentite.<br />	<br />
Ed invero, l’art. 2, comma 2, del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, come modificato dall’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 109 del 2006, stabilisce che i magistrati possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio Superiore della Magistratura, quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza ed imparzialità.<br />	<br />
Trattasi di radicale innovazione rispetto alla formulazione originaria, ai sensi della quale il trasferimento per incompatibilità ambientale poteva intervenire quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, i magistrati non potevano, nella sede occupata, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario.<br />	<br />
Mentre, quindi, prima della novella del 2006, gli elementi costitutivi della fattispecie del trasferimento per incompatibilità ambientale erano costituiti da una situazione, ascrivibile o meno a colpa del magistrato, produttiva dell’effetto dell’impossibilità di amministrare giustizia nella sede alle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario, nell’ordinamento attuale la fattispecie può ritenersi integrata soltanto in presenza di una situazione non attribuibile a colpa del magistrato, che sia produttiva di un effetto costituito dall’impossibilità di svolgere nella sede occupata le proprie funzioni con piena indipendenza ed imparzialità.<br />	<br />
La novella legislativa dell’art. 2 del R.D.Lgs. n. 511 del 1946 deve essere inserita nell’ambito della complessiva riforma legislativa del 2006, operata prima con il D.Lgs. n. 109 del 2006 &#8211; recante la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché la modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d’ufficio – e poi con le modifiche ad essa apportate dalla legge n. 269 del 2006.<br />	<br />
Tra le ragioni giustificatrici della riforma vi è stata l’avvertita esigenza di tipizzare gli illeciti disciplinari, atteso che la previgente disciplina era basata sulla c.d. atipicità dell’illecito disciplinare, non indicando quali potessero essere i fatti costituenti infrazione ai doveri deontologici, per cui l’individuazione delle ipotesi di illecito disciplinare spettava in concreto alla Sezione disciplinare del CSM. <br />	<br />
Nell’introdurre, il D.Lgs. n. 109 del 2006, con l’art. 2, la tipizzazione degli illeciti disciplinari che i magistrati possono compiere nell’esercizio delle funzioni, con il successivo art. 13 è stato previsto che la sezione disciplinare del C.S.M., nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appaia in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia, mentre il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dall’art. 2, comma 1, lett. a), nonché nel caso in cui è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni. Il comma 2 dell’art. 13 prevede, inoltre, che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall’ammonimento, su richiesta del Ministro della Giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, la Sezione disciplinare del C.S.M., in via cautelare e provvisoria, può disporre il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.<br />	<br />
Il quadro normativo in materia di trasferimento d’ufficio del magistrato è completato dall’art. 22 del D.Lgs. n. 109 del 2006, secondo cui, quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni, il Ministro della Giustizia o il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione possono chiedere alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare; nei casi di minore gravità, il Ministro della Giustizia o il Procuratore Generale possono chiedere alla sezione disciplinare il trasferimento provvisorio dell’incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo.<br />	<br />
Alla luce del nuovo quadro normativo e del principio dell’inamovibilità del magistrato, sancito dall’art. 107 Cost., il trasferimento d’ufficio del magistrato può essere disposto dalla Sezione disciplinare del C.S.M. quale sanzione accessoria di una sanzione disciplinare diversa dall’ammonimento e dalla rimozione ove ricorra una delle violazioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e nel caso in cui è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 109 del 2006); può essere disposto dalla Sezione disciplinare del C.S.M. quale sanzione accessoria di una sanzione disciplinare diversa dall’ammonimento e dalla rimozione se la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento della giustizia (art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 109 del 2006); può essere disposto ad altra sede e ad altre funzioni dalla Sezione disciplinare del C.S.M. in via cautelare e provvisoria, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall’ammonimento, su richiesta del Ministro della Giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza (art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 109 del2006); può essere disposto dalla Sezione disciplinare del C.S.M. ad altro ufficio di un distretto limitrofo, su richiesta del Ministro della Giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto un profilo disciplinare, nei casi di minore gravità (art. 22 del D.Lgs. n. 109 del 2006); può essere disposto dal Ministro della Giustizia, su parere del C.S.M. (vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti), quando i magistrati si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 16 (incompatibilità di funzioni), 18 (incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense) e 19 (incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede) dell’ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (art. 2, comma 2, R.D.Lgs. n. 511 del 1946); può essere disposto dal Ministro della Giustizia, su parere del C.S.M. (vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti), quando i magistrati, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa, non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità (art. 2, comma 2, R.D.Lgs. n. 511 del 1946).<br />	<br />
Alla luce della normativa di riferimento in materia di trasferimento d’ufficio, sopra illustrata, la fattispecie di trasferimento per incompatibilità ambientale ai sensi dell’art. 2 del R.D.Lgs. n. 511 del 1946 è un’ipotesi residuale rispetto a quella configurata come accessoria alla sanzione disciplinare e, nel nuovo ordinamento, si caratterizza per una minore estensione sia in quanto l’incompatibilità può discendere solo da una causa non imputabile al magistrato nemmeno a titolo di colpa, laddove nella precedente disciplina normativa la fattispecie poteva originare anche da colpa del magistrato, sia perché l’interesse tutelato è ora costituito dall’indipendenza e dall’imparzialità nello svolgimento delle funzioni, mentre prima era costituito dal prestigio dell’ordine giudiziario.<br />	<br />
Nel nuovo sistema normativo, il trasferimento d’ufficio può quindi costituire, in presenza di uno degli illeciti disciplinari tipizzati, una sanzione disciplinare accessoria o una misura cautelare, di competenza della Sezione disciplinare del C.S.M., non potendo le situazioni attribuibili a colpa del magistrato più costituire, a differenza che nel previgente sistema, il presupposto per integrare la fattispecie di trasferimento per incompatibilità ambientale di cui all’art. 2, comma 2, del R.D.Lgs. n. 511 del 1946.<br />	<br />
Ne consegue che se una fattispecie colposa costituisce un illecito disciplinare potrà essere disposto, in esito al relativo procedimento, il trasferimento d’ufficio del magistrato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 109 del 2006 o il trasferimento in via cautelare, mentre se la fattispecie non costituisce illecito disciplinare, non avendogli attribuito l’ordinamento un disvalore deontologicamente rilevante, non può avere come conseguenza il trasferimento d’ufficio del magistrato attraverso l’applicazione dell’art. 2 della Legge Guarentigie, conseguenza invece possibile sulla base della precedente formulazione della norma, dovendo la causa del trasferimento per incompatibilità ambientale previsto dall’art. 2 del R.D.Lgs. n. 511 del 1946 consistere necessariamente in un fatto indipendente da colpa del magistrato, anche se integrato da una condotta volontaria dello stesso, sempre però che la condotta non sia imputabile a titolo di colpa.<br />	<br />
Nella fattispecie in esame, la situazione che, secondo la valutazione della Prima Commissione ha determinato l’avvio del procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale è indubbiamente attribuibile ad un comportamento volontario del ricorrente, ponendosi pertanto il procedimento inerente il trasferimento d’ufficio al di fuori del parametro normativo e, quindi, adottato in violazione del principio di legalità e di tipicità degli atti amministrativi, potendo il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni essere disposti con procedimento amministrativo dal C.S.M. solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza ed imparzialità. <br />	<br />
Applicando le suesposte coordinate interpretative alla fattispecie in esame deve, pertanto, rilevarsi l’illegittimità dell’avvio del procedimento per il trasferimento d’ufficio del ricorrente per incompatibilità ambientale, con conseguente illegittimità della gravata delibera nella parte in cui il diniego di trasferimento ordinario del ricorrente viene ricondotto a tale segmento procedimentale, per effetto del richiamo al parere reso dalla Prima Commissione in data 11 febbraio 2010, richiesto dalla Terza Commissione in ragione dell’avvenuto avvio della procedura di trasferimento d’ufficio.<br />	<br />
La rilevata illegittimità della motivazione del diniego, come riferita al procedimento di trasferimento d’ufficio, non comporta, tuttavia, la caducazione della gravata delibera, in quanto adeguatamente sorretta da ulteriori motivazioni, indenni da profili di censura, che validamente ne sorreggono il contenuto dispositivo.<br />	<br />
Ed infatti, il C.S.M. ha affiancato all’illegittimo richiamo al predetto parere della Prima Commissione una autonoma valutazione, che certamente ricade nell’ambito dei poteri allo stesso attribuiti, circa la sussistenza di ragioni ostative al richiesto trasferimento come riferite alla riscontrata incompatibilità del ricorrente estesa all’intero distretto di L’Aquila, quantomeno all’ufficio di Corte di Appello, nel ritenuto presupposto che l’ambiente forense di riferimento comprenda anche gli avvocati del circondario di Chieti e stante la grossa diffusione delle notizie di stampa inerenti la vicenda in cui è rimasto coinvolto il ricorrente. <br />	<br />
Pur avendo il C.S.M. fatto riferimento in modo atecnico al concetto di incompatibilità, ritiene il Collegio che spetti allo stesso il potere di valutare la sussistenza di eventuali ragioni ostative alla concessione del trasferimento richiesto da un magistrato, non conseguendo dalla richiesta di trasferimento un diritto al trasferimento, il quale è sempre soggetto alle valutazioni rimesse al C.S.M.<br />	<br />
Nella fattispecie in esame tali ragioni vanno rinvenute nel risalto che ha avuto la vicenda in cui è stato coinvolto il ricorrente, da cui ha tratto origine l’apertura sia di un procedimento penale che di un procedimento disciplinare, idoneo ad integrare un motivo ostativo al trasferimento del ricorrente in un ambito territoriale e giudiziario con riferimento al quale può ravvisarsi la notorietà della vicenda. <br />	<br />
Né tale determinazione può ritenersi illegittima alla luce della denunciata disparità di trattamento per avere il collega del ricorrente, coinvolto nella medesima vicenda, ottenuto il trasferimento presso il Tribunale di L’Aquila, non essendo dimostrata ed essendo comunque difficilmente predicabile una completa sovrapponibilità tra le rispettive posizioni che sola potrebbe consentire il positivo riscontro di tale profilo indicante.<br />	<br />
La gravata delibera, pertanto, risulta validamente fondata sulla motivazione inerente la non opportunità del trasferimento del ricorrente, diversa ed ulteriore rispetto a quella riferita al procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale ed adottata in esito ad una autonoma valutazione della posizione del ricorrente, che risulta immune dalle proposte censure, il che conduce – pur a fronte del parziale annullamento della motivazione posta a sostegno della stessa – al rigetto della proposta azione impugnatoria.<br />	<br />
Le spese, stante la reciproca parziale soccombenza, possono essere compensate tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio <br />	<br />
&#8211; Roma &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso N. 5280/2010 R.G., come in epigrafe proposto, così statuisce:<br />	<br />
&#8211; lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;<br />	<br />
&#8211; lo rigetta quanto al resto;<br />	<br />
&#8211; compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/06/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-6-2012-n-5255/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2012 n.5255</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2012 n.309</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-6-2012-n-309/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-6-2012-n-309/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-6-2012-n-309/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2012 n.309</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza di chiusura immediata di un esercizio abusivo sito in Ancona adottato sulla rilevata circostanza che, nei locali in questione, era esercitata l’attività di commercio al dettaglio, in contrasto con quanto invece indicato nella DIA relativa alla sola apertura di un laboratorio artigianale per la produzione di abbigliamento;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-6-2012-n-309/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2012 n.309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-6-2012-n-309/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2012 n.309</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza di chiusura immediata di un esercizio abusivo sito in Ancona adottato sulla rilevata circostanza che, nei locali in questione, era esercitata l’attività di commercio al dettaglio, in contrasto con quanto invece indicato nella DIA relativa alla sola apertura di un laboratorio artigianale per la produzione di abbigliamento; tale circostanza non risulta essere stata contestata e di conseguenza l’ordine di chiusura dell’esercizio abusivo di commercio di vicinato, risulta essere stato legittimamente adottato quale sanzione espressamente prevista dall’art. 59 della L.r. n. 27/2009. Per quanto concerne l’attività artigianale di cui alla ridetta DIA, pare fondata la censura di eccesso di potere per difetto istruttorio e di motivazione, poiché il provvedimento impugnato si limita ad evidenziare che la documentazione tecnica prodotta in riscontro alle precedenti richieste dell’Amministrazione “non soddisfa e non risulta pertinente”, senza tuttavia chiarirne le ragioni. L’impugnato diniego va quindi sospeso nei limiti in cui si riferisce all’attività artigianale, affinché l’Amministrazione riesamini la vicenda e si ripronunci attraverso motivazione analitica che consenta alla ricorrente di integrare la documentazione ritenuta ancora mancante ovvero di contestare detta richiesta qualora ritenuta ingiustificata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00309/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00353/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 353 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Wu Guohua Titolare Ditta Individuale Poko Poko</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Fradeani, con domicilio eletto presso Avv. Francesco Fradeani in Ancona, viale della Vittoria, 49;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Ancona</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianni Fraticelli, con domicilio eletto presso Ancona Ufficio Legale Comune in Ancona, piazza Xxiv Maggio, 1; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza n.376/2012 prot.35925 del 19/04/2012 di chiusura immediata dell&#8217;esercizio abusivo sito in Ancona alla via Scataglini n.12;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Ancona;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato e considerato, ad un sommario esame:<br />	<br />
&#8211; che l’impugnato ordine di chiusura dell’esercizio commerciale, veniva adottato sulla rilevata circostanza che, nei locali in questione, era esercitata l’attività di commercio al dettaglio, in contrasto con quanto invece indicato nella DIA del 30.9.2010<br />
&#8211; che tale circostanza non risulta essere stata contestata;<br />	<br />
&#8211; che, di conseguenza, l’ordine di chiusura dell’esercizio abusivo di commercio di vicinato, risulta essere stato legittimamente adottato quale sanzione espressamente prevista dall’art. 59 della L.r. n. 27/2009;<br />	<br />
&#8211; che, per quanto concerne l’attività artigianale di cui alla ridetta DIA del 30.9.2010, pare fondata la censura di eccesso di potere per difetto istruttorio e di motivazione, poiché il provvedimento impugnato si limita ad evidenziare che la documentazion<br />
L’impugnato diniego va quindi sospeso nei limiti in cui si riferisce all’attività artigianale, affinché l’Amministrazione riesamini la vicenda e si ripronunci attraverso motivazione analitica che consenta alla ricorrente di integrare la documentazione ritenuta ancora mancante ovvero di contestare detta richiesta qualora ritenuta ingiustificata.<br />	<br />
Il riesame dovrà essere concluso entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. La ricorrente dovrà fornire tutta la necessaria collaborazione.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato per le finalità sopra indicate.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l’udienza di discussione nel merito ai sensi dell’art. 55 comma 11 del D.Lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva cui seguirà un’ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all’art. 85 del citato D.Lgs. n. 104/2010.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Tommaso Capitanio, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-6-2012-n-309/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2012 n.309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2012 n.306</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-6-2012-n-306/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-6-2012-n-306/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-6-2012-n-306/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2012 n.306</a></p>
<p>Va sospesa temporaneamente per un mese e previa fideiussione, la determinazione del dirigente di un ufficio tecnico comunale con la quale il costo di costruzione relativo ad un permesso di costruire è stato rideterminato in € 2.614.064 rispetto ad € 1.659.385 già versato in origine fissato dal Comune ed è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-6-2012-n-306/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2012 n.306</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-6-2012-n-306/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2012 n.306</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa temporaneamente per un mese e previa fideiussione, la determinazione del dirigente di un ufficio tecnico comunale con la quale il costo di costruzione relativo ad un permesso di costruire è stato rideterminato in € 2.614.064 rispetto ad € 1.659.385 già versato in origine fissato dal Comune ed è stato disposto il versamento di tale somma in unica soluzione. Il dirigente del Comune dovra’ esaminare la documentazione trasmessa dalla ricorrente relativa alla fideiussione e, eventualmente previa acquisizione di pareri da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e/o alla Banca d’Italia, adottare una determinazione definitiva e motivata sul punto entro quindici giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente ordinanza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00306/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00208/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 208 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Civita Park S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fabio Buchicchio, con domicilio eletto presso l’Avv. Giuseppe Tansella, in Ancona, corso Garibaldi, 16;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Civitanova Marche</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Ortenzi, con domicilio eletto presso l’Avv. Maurizio Discepolo, in Ancona, via Matteotti, 99;<br />	<br />
<b>Comune di Civitanova Marche Dirigente Settore VII</b>, <b>Comune di Civitanova Marche Dirigente Settore Finanze</b>, non costituiti; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
a) della determinazione del dirigente dell&#8217;ufficio tecnico &#8211; settore VII Servizio sportello unico edilizia del 25.1.2012 prot. 3768, successivamente pervenuta, con la quale il costo di costruzione relativo al permesso di costruire n. 85 del 13.7.2010 (pratica per 150 &#8211; 2009) è stato rideterminato in € 2.614.064,58 rispetto a quello di € 1.659.385,00, già interamente versato, in origine fissato dal Comune ed è stato disposto il versamento di tale somma in unica soluzione con le modalità ivi previste (pagamento in contanti, bonifico postale, bonifico bancario) nonché della relazione della commissione nominata per la determinazione del costo di costruzione afferente al permesso di costruire n. 85/2010 del 29/12/2011 prot. 64337;<br />	<br />
b) delle note del comune di civitanova marche del 2/2/2012 prot. 5414 e del dirigente del settore finanze del comune di civitanova marche del 1/3/2012 prot. 10690, successivamente pervenuta;<br />	<br />
c) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitanova Marche;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
&#8211; tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione orale, la domanda cautelare va accolta interinalmente, nei termini seguenti.<br />	<br />
Il dirigente pro tempore del Settore Finanze del Comune di Civitanova Marche dovrà esaminare la documentazione trasmessa dalla ricorrente relativa alla fideiussione e (eventualmente previa acquisizione di pareri da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e/o alla Banca d’Italia) adottare una determinazione definitiva e motivata sul punto entro quindici giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente ordinanza;<br />	<br />
&#8211; per la prosecuzione va fissata la camera di consiglio del 5 luglio 2012 (in cui il Tribunale si pronuncerà sulla domanda cautelare, eventualmente ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.).	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) accoglie, nei sensi di cui in motivazione e con effetto fino alla camera di consiglio del 5 luglio 2012, la domanda cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri, Consigliere<br />	<br />
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-6-2012-n-306/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2012 n.306</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2012 n.2020</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-8-6-2012-n-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-8-6-2012-n-2020/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-8-6-2012-n-2020/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2012 n.2020</a></p>
<p>Va accolta l’istanza cautelare, ai fini del tempestivo riesame, avverso il diniego al nulla osta preventivo comunicato dall’Ente Regionale per la gestione del sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma, considerato che la mancanza del previsto Regolamento non può esimere l’Ente intimato dal valutare la specifica compatibilità dell’opera,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-8-6-2012-n-2020/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2012 n.2020</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-8-6-2012-n-2020/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2012 n.2020</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta l’istanza cautelare, ai fini del tempestivo riesame, avverso il diniego al nulla osta preventivo comunicato dall’Ente Regionale per la gestione del sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma, considerato che la mancanza del previsto Regolamento non può esimere l’Ente intimato dal valutare la specifica compatibilità dell’opera, che per le sue caratteristiche non sembra suscettibile di pregiudicare i valori ambientali che lo stesso Ente dovrebbe tutelare. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02020/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03401/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3401 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Giorgio Aleandri</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Nardozi, con domicilio eletto presso Massimo Nardozi in Roma, via Ravenna, 34;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Roma Natura &#8211; Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette Nel Comune di Roma</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del diniego al nulla osta preventivo comunicato con nota prot. n. 470 del 2.2.2012;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che la mancanza del previsto Regolamento non può esimere l’Ente intimato dal valutare la specifica compatibilità dell’opera, che per le sue caratteristiche non sembra suscettibile di pregiudicare i valori ambientali che lo stesso Ente dovrebbe tutelare;<br />	<br />
Ritenuto pertanto di dover accogliere l’istanza cautelare, ai fini del tempestivo riesame della domanda di nullaosta alla stregua delle suesposte considerazioni;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)<br />	<br />
Accoglie l’istanza cautelare in epigrafe, ai fini del riesame, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Presidente<br />	<br />
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesco Arzillo, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-8-6-2012-n-2020/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2012 n.2020</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
