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	<title>8/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.3034</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-6-2007-n-3034/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-6-2007-n-3034/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.3034</a></p>
<p>Pres. f.f. Saltelli – Est. Deodato G. (Avv. Combariati) / Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato) sulla ammissibilità e fondatezza, o meno, di un ricorso proposto per l&#8217;accertamento della illegittimità di atti autoritativi inoppugnabili e per la conseguente condanna dell&#8217;amministrazione al risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale nell&#8217;ambito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-6-2007-n-3034/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.3034</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-6-2007-n-3034/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.3034</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. f.f. Saltelli – Est. Deodato<br /> G. (Avv. Combariati) / Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla ammissibilità e fondatezza, o meno, di un ricorso proposto per l&#8217;accertamento della illegittimità di atti autoritativi inoppugnabili e per la conseguente condanna dell&#8217;amministrazione al risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale nell&#8217;ambito di un rapporto d&#8217;impiego non contrattualizzato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Pregiudiziale amministrativa – Ricorso proposto per l’accertamento della illegittimità di atti autoritativi – Fattispecie – Domanda di condanna al risarcimento dei danni a titolo di rsponsabilità contrattuale per dedotte infermità da cause di servizio – Infondatezza del ricorso</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ infondato il ricorso di un dipendente pubblico, il cui rapporto di impiego non è soggetto alla disciplina della contrattazione collettiva, avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità contrattuale dell’amministrazione in ordine ad infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio (ed indennizzate a quel titolo), sia perché non risulta configurabile, nella specie, alcuna ipotesi di responsabilità contrattuale (tale essendo il titolo creditorio espressamente allegato) nella gestione di un rapporto di impiego regolato dalla legge (o da atti di normazione secondaria) e non contrattualizzato, sia perché, per la parte della domanda fondata sul carattere lesivo di atti amministrativi autoritativi (siano essi pertinenti all’organizzazione del lavoro, all’assegnazione della sede di servizio o all’avanzamento in carriera), l’accertamento della responsabilità dell’Amministrazione, nei termini di cui sopra, risulta preclusa dalla loro omessa impugnazione, in ossequio ai principi affermati dall’Adunanza Plenaria (decisione 26 marzo 2003, n.4), secondo cui l’esercizio della pretesa risarcitoria fondata sulla affermata lesione di un interesse legittimo deve intendersi impedito a chi ha omesso di impugnare, nel termine decadenziale, il provvedimento amministrativo asseritamente produttivo del danno del quale si domanda il ristoro. Pertanto, a fronte della omessa impugnazione degli atti amministrativi allegati come lesivi, resta precluso l’accertamento della responsabilità addebitata all’Amministrazione appellata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b><br />
REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso in appello n.2291 del 2003 proposto da</p>
<p><b>Grasso Giuseppe</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Combariati ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dr. C. Maruzzo in Roma, Via Lago di Lesina n.22;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</b>CONTRO<br />
<b></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>il <b>Ministero della difesa</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12;<br />
<b></p>
<p align=center>
P E R  L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, n.986/02 in data 19 dicembre 2002;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato;<br />
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 20 marzo 2007, relatore il Consigliere Carlo Deodato, ed uditi, altresì, l’avv. Combariati e l’avvocato dello Stato Ventrella ;<br />
Ritenuto che il presente giudizio può essere definito con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell’art.26 della legge 6 dicembre 1971 n.1034, così come novellato dall’art.9, comma 1, primo periodo della legge 10 agosto 2000 n.205;</p>
<p>Rilevato, infatti, che, nel caso di manifesta infondatezza del ricorso, la decisione può essere assunta con le modalità semplificate sopra indicate, anche quando la causa è stata trattata in pubblica udienza (Cons. St., sez. V, 26 gennaio 2001, n.268);<br />
Considerato che il ricorso in esame risulta manifestamente infondato alla stregua delle considerazioni che seguono;<br />
Rilevato che con la decisione appellata il T.A.R. del Molise ha respinto il ricorso proposto dal sig. Giuseppe Grasso, maresciallo dei Carabinieri in quiescenza, per ottenere l’accertamento della responsabilità dell’Amministrazione della difesa in ordine a diverse infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio (ed indennizzate a quel titolo), nonché la condanna al risarcimento dei danni patiti da esso ricorrente in dipendenza delle predette patologie;<br />
Ritenuto che l’appellante critica la gravata pronuncia reiettiva, insistendo nel sostenere i presupposti della responsabilità contrattuale ascritta all’Amministrazione, e ne invoca la riforma;<br />
Considerato, in via preliminare ed assorbente, che non risulta configurabile alcuna ipotesi di responsabilità contrattuale (tale essendo il titolo creditorio espressamente allegato dall’istante) nella gestione di un rapporto di impiego regolato dalla legge (o da atti di normazione secondaria) e non contrattualizzato, quale quello corrente tra l’Amministrazione della difesa ed il personale dell’Arma dei carabinieri, e che pertanto la pretesa risarcitoria, per come prospettata nel ricorso, non appare, per ciò solo, accoglibile;<br />
Rilevato, in ogni caso, che, per la parte della domanda fondata sul carattere lesivo di atti amministrativi autoritativi (siano essi pertinenti all’organizzazione del lavoro, all’assegnazione della sede di servizio o all’avanzamento in carriera), l’accertamento della responsabilità dell’Amministrazione, nei termini ascrittile dal ricorrente, risulta preclusa dalla loro omessa impugnazione;<br />
Ritenuto, al riguardo, in conformità ai principi affermati dall’Adunanza Plenaria (con  la nota decisione 26 marzo 2003, n.4), che l’esercizio della pretesa risarcitoria fondata sulla affermata lesione di un interesse legittimo deve intendersi impedito a chi ha omesso di impugnare, nel termine decadenziale, il provvedimento amministrativo asseritamente produttivo del danno del quale domanda il ristoro;<br />
Considerato che non vale, di contro, obiettare che la predetta regola non trova applicazione nelle controversie afferenti a materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che, anche in queste ipotesi, occorre identificare, ai fini che qui rilevano, la natura della posizione soggettiva asseritamente lesa (Ad. Plen., n.4/03, cit.) e che, nel caso di specie, non v’è dubbio che la situazione pregiudicata dagli atti organizzazione, trasferimento e (ritardata) promozione, espressamente indicati come produttivi dei danni lamentati, dev’essere qualificata come di interesse legittimo (in quanto incisa dall’esercizio di potestà autoritative) e non di diritto soggettivo;<br />
Rilevato, pertanto, che, a fronte della (pacifica) omessa impugnazione degli atti amministrativi allegati come lesivi, resta precluso l’accertamento della responsabilità addebitata all’Amministrazione appellata;<br />
Ritenuto, invece, con riguardo alle voci di danno riferite a meri comportamenti dell’Amministrazione (quali l’aver impiegato il ricorrente in precarie ed insufficienti condizioni di igiene e di sicurezza), che le pertinenti allegazioni si appalesano inammissibilmente generiche, prive di apprezzabile riscontro probatorio in merito alla sussistenza e, in ogni caso, al contenuto delle dedotte violazioni e, comunque, sprovviste di adeguata dimostrazione in ordine alla concreta idoneità di queste ultime (sotto un profilo strettamente eziologico) alla produzione delle patologie sofferte dall’interessato, sicchè anche tale pretesa dev’essere disattesa;    <br />
Rilevato, in definitiva, che l’appello va respinto e che le spese, nondimeno, possono essere compensate;  <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, <i>Sezione Quarta</i>, respinge il ricorso indicato in epigrafe e compensa tra le parti le spese di giudizio;<br />
ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 marzo 2007, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
<BR><br />
CARLO SALTELLI			&#8211; Presidente f.f.<br />	<br />
CARLO DEODATO			&#8211; Consigliere Estensore<BR><br />
SALVATORE CACACE			&#8211; Consigliere<BR><br />
SERGIO DE FELICE	 		&#8211; Consigliere<BR><br />
EUGENIO MELE			&#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-6-2007-n-3034/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.3034</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.3044</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-6-2007-n-3044/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-6-2007-n-3044/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.3044</a></p>
<p>Pres f.f. Maruotti – Est. Mele Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri (Avvocatura dello Stato) / SNALS ed altri (n.c.) sulla giurisdizione &#8211; ordinaria o amministrativa &#8211; in materia di atto dell&#8217;ARAN che inibisce ad un sindacato di categoria di partecipare alle ulteriori fasi della contrattazione collettiva per non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-6-2007-n-3044/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.3044</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-6-2007-n-3044/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.3044</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres f.f. Maruotti – Est. Mele<br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri (Avvocatura dello Stato) / SNALS ed altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione &#8211; ordinaria o amministrativa &#8211; in materia di atto dell&#8217;ARAN che inibisce ad un sindacato di categoria di partecipare alle ulteriori fasi della contrattazione collettiva per non aver sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Giurisdizione ordinaria e amministrativa &#8211; Atto dell’ARAN di inibizione della partecipazione ad un sindacato di categoria alle ulteriori fasi della contrattazione collettiva per mancata sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro – Contratti decentrati – Filiazione dei contratti collettivi – Giurisdizione ordinaria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Spetta al giudice ordinario verificare la legittimità degli atti con cui l’ARAN ammette o meno alla contrattazione decentrata le associazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro poiché, venuto meno il precedente sistema, nel quale l’accordo concluso tra il Governo ed i sindacati era recepito con un atto avente natura regolamentare (decreto legislativo n. 29 del 1993, e decreto legislativo n. 165 del 2001), il contratto collettivo esplica i suoi effetti autonomamente, in forza delle pattuizioni intervenute inter partes e quindi, per espressa determinazione del legislatore, non sono configurabili posizioni di interesse legittimo nel corso del procedimento che precede la sua conclusione. Il principio è applicabile anche ai contratti decentrati &#8211; che non sono altro che una filiazione dei contratti collettivi, delimitati ai soggetti firmatari dell’accordo e vincolati alle regole stabilite in essi – che hanno la medesima natura dei contratti che li prevedono (e con cui si pongono in rapporto di stretto collegamento unilaterale).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso in appello n. 9273/97, proposto dalla </p>
<p><B>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA</B>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, dal <B>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</B>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, e dal <B>MINISTERO DEL TESORO</B>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e presso i suoi uffici domiciliati “ex lege”, in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
lo <B>SNALS – SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI DELLA SCUOLA</B>, nonché contro i signori <b>SIMEONI Alessandro, LOMBARDO Carmelo e BONFA’ Gabriele</b>, non costituitisi nella presente fase del giudizio,<br />
<i><b></p>
<p align=center>
PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale  del Lazio, sez. I, n. 1748 del 4 ottobre 1996, resa “inter partes”, e per il rigetto del ricorso di primo grado;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalla parte a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del <i>30 gennaio 2007</i> il Consigliere <i>Eugenio Mele</i>;<br />
Uditi l’Avvocato dello Stato Barbieri;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>FATTO</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Il presente appello, proposto dalle Amministrazioni indicate in epigrafe, si dirige contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anch’essa indicata in epigrafe, la quale, disattendendo l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ha in parte annullato l’atto dell’ARAN che inibiva allo SNALS di partecipare alle ulteriori fasi della contrattazione collettiva, per non aver sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro.<br />
Questi i motivi dell’appello:<br />
1) Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto, dopo le innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 29 del 1993, la contrattazione collettiva ha valenza esclusivamente negoziale e i contratti decentrati sono delimitati in tutto e per tutto dal contratto collettivo nazionale di lavoro;<br />
2) Competenza dell’ARAN, quale che sia la natura dell’atto adottato (privatistica o pubblicistica) a fornire indicazioni ed interpretazioni sull’esecuzione del contratto collettivo nazionale di lavoro.<br />
Gli appellati non si sono costituiti nella presente fase del giudizio.<br />
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 30 gennaio 2007.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>DIRITTO<br />
<i></b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>L’appello va accolto, con riferimento al primo motivo, con cui è stato dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a decidere il ricorso di primo grado.<br />
Va premesso che, a seguito delle modificazioni introdotte dal decreto legislativo n. 29 del 1993 (confermate dal decreto legislativo n. 80 del 1998 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001) alla disciplina della contrattazione collettiva, è venuto meno il precedente sistema, nel quale l’accordo concluso tra il Governo ed i sindacati era recepito con un atto avente natura regolamentare.<br />
A seguito della riforma,  da un lato il contratto collettivo esplica i suoi effetti autonomamente, in forza delle pattuizioni intervenute “inter partes”, e, dall’altro, per espressa determinazione del legislatore non sono configurabili posizioni di interesse legittimo nel corso del procedimento che precede la sua conclusione.<br />
Per tutti gli aspetti riguardanti la formazione e la conclusione del contratto collettivo (nella specie, per il comparto della scuola), sono configurabili posizioni di diritti ed obblighi fra le parti firmatarie del contratto medesimo, sicché per le relative controversie sussiste la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.<br />
Ciò premesso, da tali principi discende che i contratti decentrati &#8211; che non sono altro che una filiazione dei contratti collettivi, delimitati ai soggetti firmatari dell’accordo e vincolati alle regole stabilite in essi – hanno la medesima natura dei contratti che li prevedono (e con cui si pongono in rapporto di stretto collegamento unilaterale), sicché sussiste la giurisdizione ordinaria anche in relazione alle controversie riguardanti la loro formazione e conclusione.<br />
Spetta pertanto al giudice ordinario verificare la legittimità degli atti con cui l’ARAN ammette o meno alla contrattazione decentrata le associazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro.<br />
L’appello va, quindi, accolto, con riforma della sentenza appellata e con conseguente declaratoria del difetto di giurisdizione a conoscere del ricorso di primo grado.<br />
Le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio possono, però, essere integralmente compensati, per la natura della controversia.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>P.Q.M.<br />
<i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV) accoglie l’appello n. 9273 del 1997 e, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione.<br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì <i>30 gennaio 2007</i>, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Luigi MARUOTTI				&#8211; Presidente F.F.<br />	<br />
Pier Luigi LODI				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Antonino ANASTASI			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Vito POLI					&#8211; Consigliere<br />	<br />
Eugenio MELE				&#8211; Consigliere est.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.3045</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-6-2007-n-3045/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-6-2007-n-3045/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.3045</a></p>
<p>Pres. f.f. Maruotti – Est. Carella Ministero Economia e Finanze (Avvocatura dello Stato/ D.L. ed altri (n.c.) sulla applicabilità o meno in via analogica, della normativa giuridico-economica per il parastato al personale, già appartenente ad enti pubblici disciolti, transitato nel ruolo unico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Pubblico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-6-2007-n-3045/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.3045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-6-2007-n-3045/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.3045</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. f.f. Maruotti – Est. Carella<br /> Ministero Economia e Finanze (Avvocatura dello Stato/ D.L. ed altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla applicabilità o meno in via analogica, della normativa giuridico-economica per il parastato al personale, già appartenente ad enti pubblici disciolti, transitato nel ruolo unico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Reinquadramento del personale del disciolto Ente Nazionale Biblioteche Popolari Scolastiche nei ruoli statali – Effetti del reinquadramento – Riconoscimento dell’anzianità complessivamente maturata nell’ente di provenienza disciolto – Non spetta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai dipendenti del  disciolto  E.N.B.P.S.  (Ente Nazionale Biblioteche Popolari Scolastiche), transitati con decorrenza 1° gennaio 1978 nei ruoli statali (dapprima in quelli unici, istituiti ai sensi dell’art. 1 della legge n. 382 del 1975, poi in quelli speciali di cui all’art. 24 quinquies della legge n. 33 del 1980 e infine in quelli ordinari per effetto dell’art. 11 della legge n. 482 del 1988), non spetta il reinquadramento con riconoscimento dell’anzianità complessivamente maturata nell’ente di provenienza nei ruoli del personale civile dello Stato poiché, con la soppressione dell’E.N.B.P.S., il personale in questione è stato considerato alla stregua di tutti gli altri dipendenti civili dello Stato. Né è applicabile il trattamento stabilito dalla legge n. 70 del 1975 e dal D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, tipico solo degli enti elencati nella tabella ed a quelli dichiarati necessari dai decreti delegati di cui al successivo art. 3 della legge stessa, di guisa che il dato letterale e la stessa ratio della normativa sugli enti soppressi escludono la possibilità di sovrapporre le normative appartenenti a comparti diversi, specie del parastato, tenuto conto che la predetta regolamentazione, peculiare al mondo parastatale, per la sua specialità, non consente applicazioni in analogia ovvero estensive del paradigma normativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 10279 del 1999, proposto dal</p>
<p><b>Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato (ora M.E.F.)</b>, in persona del Ministro <i>pro-tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n°12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
i signori <b>DE LUCA Angela, FRASCA Pietro, FRISCHETTI Maria Luisa, DEL MONACO Maria, CHIGARELLI Camillo, VERSIGLIONI Clara, MARCONI Carla</b>, non costituitisi nel presente grado del giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. per il Lazio – Roma, Sez. I^ <i>ter</i>, 20 luglio 1999, n. 1667, e per il rigetto del ricorso di primo grado;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 30 gennaio 2007, il Consigliere <i>Vito Carella;<br />
</i>Udito l’Avvocato dello Stato Barbieri, per l’Amministrazione appellante;<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>FATTO</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
1. Con il provvedimento impugnato in primo grado (<i>prot. n°87181  del 12/11/1991</i>), la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato agli appellati, dipendenti del disciolto <B>E.N.B.P.S.</B> (<i>Ente Nazionale Biblioteche Popolari Scolastiche</i>) e transitati con decorrenza dal 1 gennaio 1978 nei ruoli statali, di non poter aderire a quanto da loro richiesto con l’atto di significazione 31/07/1991 e di confermare i provvedimenti nel tempo già adottati nei loro confronti: così respingendo l’istanza volta alla valutazione dell’anzianità complessiva maturata nell’ente, con la rideterminazione della posizione giuridica ed economica, nonché quella volta all’inquadramento nei ruoli della Ragioneria Generale dello Stato dal 1° gennaio 1978, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 482.<br />
Con la gravata sentenza, il TAR per il Lazio ha accolto il ricorso proposto dagli interessati, rilevando che:<br />
<b>a.</b> i dipendenti appartenenti alla medesima qualifica del disciolto E.N.B.P.S. sono stati trattati in modo diverso, nei rispettivi inquadramenti e riconoscimenti di anzianità, dopo il loro passaggio nelle nuove Amministrazioni statali di destinazione;<br />
<b>b. </b>non può condividersi la tesi dell’Amministrazione, secondo cui il personale già appartenente al soppresso E.N.B.P.S. non sarebbe destinatario delle previsioni contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio 24/05/1985 e nelle richiamate deliberazioni della Corte dei Conti nn. 1371/83 e 1520/85;<br />
<b>c.</b> i citati orientamenti, riferiti essenzialmente alla valutazione dell’anzianità di qualifica attribuita ai dipendenti degli enti disciolti nell’ordinamento parastatale (<i>legge n°70/1975 D.P.R. n°411/76, D.P.R. n°509/79</i>), esprimono indicazioni generali poi ritenute valide da altre Amministrazioni in sede di inquadramento del personale ex E.N.B.P.S.;<br />
<b>d.</b> alla questione bisognava dare, comunque, sulla base dei criteri forniti dalla stessa Corte, un’interpretazione estensiva, come hanno fatto, appunto, altre Amministrazioni dello Stato, nell’intento specifico di pervenire alla massima omogeneizzazione degli inquadramenti, evitando tra il personale interessato ogni possibile discriminazione, secondo quanto richiesto dalla Presidenza del Consiglio con la circolare prima ricordata.<br />
2. Con il gravame in esame, il Ministero appellante ha chiesto che il ricorso di primo grado sia respinto, deducendo in particolare che il personale in questione è stato considerato alla stregua di tutti gli altri dipendenti civili dello Stato dal momento in cui è transitato nel ruolo unico presso lo Presidenza del Consiglio dei Ministri e, pertanto, il successivo inserimento nel ruolo speciale ai sensi della legge n°33/80 non poteva comportare l’applicazione nei loro confronti della normativa del personale del parastato appartenente agli enti già tabellati nella legge 20/03/1975, n°70 e successivamente soppressi.<br />
Gli appellati non si sono costituiti nella presente fase del giudizio.<br />
3. Alla udienza del 30 gennaio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.    </p>
<p align=center>
  <b>DIRITTO </p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b><br />
1. </b>Nel presente giudizio si controverte se spetti il reinquadramento (con riconoscimento dell’anzianità complessivamente maturata nell’ente di provenienza) agli odierni appellati, già dipendenti  del  disciolto  E.N.B.P.S.  (<i>Ente Nazionale Biblioteche Popolari Scolastiche</i>) e transitati con decorrenza 1° gennaio 1978 nei ruoli statali (dapprima in quelli unici, istituiti ai sensi dell’art. 1 della legge n. 382 del 1975, poi in quelli speciali di cui all’art. 24 quinquies della legge n. 33 del 1980 e infine in quelli ordinari per effetto dell’art. 11 della legge n. 482 del 1988).  <br />
In particolare, gli appellati hanno fondato la loro pretesa sulla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (prot. n. 27583/3 – 28,1 del 24 maggio 1985) e sulle deliberazioni della Corte dei Conti – Sezione controllo (n. 1371 del 30 settembre 1983 e n. 1520 del 7 febbraio 1985) le quali, nel prevedere l’applicazione alla generalità dei destinatari della normativa sul personale degli Enti disciolti nell’ordinamento parastatale, ai sensi della legge  20 marzo 1975, n. 70 e del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, avrebbero trovato attuazione – circa l’integrale riconoscimento dell’anzianità di classe e di stipendio con le progressioni ivi previste – nei confronti soltanto di taluni dipendenti ex E.N.B.P.S. in servizio presso altre Amministrazioni statali  (Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Beni Culturali) e non anche nei loro riguardi (Ministero del Tesoro).<br />
Ritiene la Sezione che l’appello vada accolto, poiché il Ministero, in risposta alla diffida degli interessati, ha correttamente negato il chiesto reinquadramento con l’atto impugnato in primo grado (prot. n. 87181 del 12 novembre 1991), così confermato i provvedimenti di carriera nel tempo adottati nei loro confronti.<br />
<b><br />
2. </b>In linea preliminare va precisato quanto segue.<br />
Il personale dello E.N.B.P.S., a seguito della soppressione dell’Ente (ex D.P.R. 4 luglio 1977, n. 431), è confluito nei ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) ed ivi inquadrato secondo le modalità previste dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618 (con l’inquadramento nelle corrispondenti qualifiche e categorie dei ruoli unici in ordine progressivo, in relazione all’anzianità di servizio posseduta da ciascuna unità di personale e, in caso di pari anzianità, all’età; per il personale proveniente da enti pubblici la corrispondenza, ai fini dell’inquadramento, tra le qualifiche possedute nell’Ente e quelle previste nei ruoli unici determinata, ove non risultasse stabilita dai regolamenti organici dagli Enti medesimi, con il decreto di inquadramento; per quanto non diversamente disposto, applicazione del T.U. n. 3 del1957).<br />
A seguito di tali inquadramenti, gli appellati, come risulta dagli stati matricolari, conseguivano con diverse decorrenze (1° luglio 1978 – 1° luglio 1979 – 1° luglio 1980) la promozione alla qualifica superiore in applicazione del D.P.R. n. 1077 del 1970 e nei loro confronti è stata anche applicata, ai fini giuridici dal 1° gennaio 1978 ed economici dal 1° luglio 1978, la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente l’attribuzione dei livelli retributivo-funzionali al personale dei Ministeri.<br />
Successivamente, in applicazione dell’art. 24 <i>quinquies</i> della legge 29 febbraio 1980, n. 33, essi sono stati inquadrati nel ruolo speciale della Ragioneria Generale dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1981, con il riconoscimento di tutta l’anzianità di servizio posseduta e di qualifica nei ruoli unici e, dal 1° febbraio 1981, con l’attribuzione dei benefici previsti dal D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310.<br />
Infine, a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 ottobre 1988, n. 482, di abolizione del ruolo speciale, gli appellati, unitamente a tutti gli altri dipendenti provenienti dagli enti disciolti del parastato sono stati inquadrati nei ruoli ordinari della Ragioneria Generale dello Stato secondo le modalità contemplate dall’art. 11 (sulla base delle qualifiche acquisite e secondo l’anzianità di servizio e di qualifica posseduta con posizione in ruolo corrispondente alla data di decorrenza nei ruoli speciali ovvero a quella di decorrenza di eventuale successiva promozione).<br />
Le circostanze sopra esposte, che risultano dagli atti di causa, non sono state smentite nella presente fase del giudizio.<br />
Tale ricostruzione fa emergere la palese infondatezza del ricorso di primo grado, in considerazione della emanazione di provvedimenti d’inquadramento rimasti inoppugnati, oltre che della impossibilità di ritenere spettante una duplicazione di benefici.<br />
<b><br />
3.</b> Dunque, con la soppressione dell’E.N.B.P.S., il personale in questione è stato considerato alla stregua di tutti gli altri dipendenti civili dello Stato dal momento in cui è transitato nel ruolo unico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, pertanto, il successivo inserimento nel ruolo speciale, ai sensi dell’art. 24 <i>quinquies</i> della legge n. 33 del 1980, non può comportare l’applicazione nei loro confronti della normativa del personale del parastato appartenente agli enti tabellati nella legge 20 marzo 1975, n. 70 e successivamente soppressi.<br />
Infatti, il trattamento stabilito dalla legge n. 70 del 1975 e dal D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, si applica direttamente soltanto agli enti elencati nella tabella ed a quelli dichiarati necessari dai decreti delegati di cui al successivo art. 3 della legge stessa.<br />
Pertanto, detto trattamento non può essere di riferimento per altri enti pubblici e, a maggior ragione, nei confronti di quelli soppressi che non trovavano, in detta normativa particolare, loro fonte regolatrice.<br />
Inoltre, tale interpretazione è confermata dall’art. 11 (rubricato <i>“speciali disposizioni per il personale degli enti soppressi”</i>) della legge 27 ottobre 1988, n. 482, per il quale <i>“Il personale degli enti di cui all’art.1 – bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che all’atto della soppressione degli stessi fruiva del trattamento economico equiparato a quello dei dipendenti civili dello Stato, vengono estesi, in quanto applicabili, i benefici per i predetti dipendenti, fino alla data del definitivo inquadramento nelle amministrazioni di assegnazione, escluso comunque il cumulo con gli eventuali benefici di cui ai decreti  del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e 16 ottobre 1979, n. 509”</i>.<br />
Pertanto, il dato letterale e la stessa <i>ratio </i>della normativa sugli enti soppressi escludono la possibilità di sovrapporre le normative appartenenti a comparti diversi, specie del parastato, di cui gli appellati non sono stati mai destinatari.<br />
Ad escludere in radice il fondamento della pretesa degli appellati, vi è anche l’ulteriore considerazione che la “<i>estensione</i>” avverrebbe in assenza della emanazione, a cura della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  di  apposite  norme disponenti, per il personale dell’E.N.B.P.S. soppresso, l’equiparazione per ruoli, qualifiche e livelli di stipendio, conformemente a quanto operato con il D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411: cioè, la disciplina del rapporto di lavoro, per di più pregresso e “<i>ora per allora</i>”, sarebbe carente dei riferimenti parametrici necessari per raggiungere lo scopo, lasciando evanescente la regolamentazione che altrimenti sarebbe stata necessaria per assimilare<i> </i>ordinamenti diversi.<br />
<b><br />
4. </b>Ciò rende evidente, con riguardo alle doglianze di primo grado, la inconsistenza della pretesa degli appellati all’applicazione della normativa giuridico-economica per il parastato, in quanto questa (la legge n. 70 del 1975, il D.P.R. n. 411 del 19/76, il D.P.R. n. 509 del 1979) non costituisce affatto  disciplina di carattere generale per gli altri enti al di fuori dell’ordinamento parastatale.<br />
Va rimarcato, di conseguenza, che la predetta regolamentazione, peculiare al mondo parastatale, per la sua specialità, non consente applicazioni in analogia ovvero estensive del paradigma normativo.<br />
Né è ipotizzabile in capo agli appellati una stratificazione di passaggi di livello e di benefici economici per effetto dell’applicazione di discipline diverse che si andrebbero a cumulare.<br />
Pertanto, dovendo avvenire gli inquadramenti secondo legge, non sono neanche configurabili le censure dedotte <i>in prime cure</i> per eccesso di potere, in particolare quella di disparità di trattamento.<br />
La sentenza non è, dunque, condivisibile e, in accoglimento della censura del Ministero appellante, il ricorso di primo grado va pertanto respinto.<br />
<b><br />
5.</b> Per le ragioni che precedono, l’appello in esame va accolto e, in riforma della gravata sentenza, il ricorso di primo grado va respinto.<br />
In considerazione della natura della controversia e dell’anno cui risalgono i ricorsi, sussistono equi motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio.     <br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>P.Q.M.</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sezione Quarta), accoglie l’appello 10279 del 1999 e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2007, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori: </p>
<p>Luigi 		MARUOTTI 	           – 	<i>Presidente f.f.<br />	<br />
</i>Pier Luigi  	LODI	 		– 	<i>Consigliere<br />	<br />
</i>Antonino 	ANASTASI 		– 	<i>Consigliere<br />	<br />
</i>Vito 		POLI	 		– 	<i>Consigliere</i> <br />	<br />
Vito 		CARELLA 		– 	<i>Consigliere, rel. &#8211; est.</i></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.776</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-6-2007-n-776/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-6-2007-n-776/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-6-2007-n-776/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.776</a></p>
<p>Pres. Guido Romano, – Est.Carlo Dell’Olio Liotti (avv. V. Zimatore) c. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Avv. Stato), Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezione Lavoro di Crotone (n.c.). sull&#8217;implicita abrogazione dell&#8217;art.2 comma 1 lett. c), d.m. n.757 del 1994, in tema di sottrazione all&#8217;accesso di atti amministrativi 1. Pubblica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-6-2007-n-776/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.776</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-6-2007-n-776/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.776</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Guido Romano, – <i>Est.</i>Carlo Dell’Olio<br /> Liotti (avv. V. Zimatore) c. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Avv. Stato), Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezione Lavoro di Crotone (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;implicita abrogazione dell&#8217;art.2 comma 1 lett. c), d.m. n.757 del 1994, in tema di sottrazione all&#8217;accesso di atti amministrativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Assoluta sottrazione della documentazione – Art.2 comma 1 lett. c), d.m. n.757 del 1994 – Implicita abrogazione.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – P.a. – Trasmissione della <i>notizia criminis</i> all’autorità giudiziaria – Nell’espletamento di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall’ordinamento – Sottrazione all’accesso.</p>
<p>3. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Ispettori del lavoro – Atti di indagine nell’esercizio di poteri di polizia giudiziaria – Sottrazione all’accesso.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di accesso agli atti amministrativi, l’art. 24 comma 7, l. 7 agosto 1990 n.241, nella formulazione introdotta con la l. 11 febbraio 2005 n. 15, a termini della quale “deve essere comunque garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, ha implicitamente abrogato l’art. 2 comma 1 lett. c), d.m. 4 novembre 1994 n. 757; infatti, quest’ultima disposizione, che prevede un’assoluta sottrazione della documentazione ivi riguardata all’accesso, è incompatibile con il quadro normativo di rango primario, che, viceversa, sancisce la prevalenza del diritto d’accesso sulle esigenze di riservatezza, quando l’interessato si attivi per tutelare le proprie posizioni giuridiche.<br />
2. In tema di sottrazione di atti di accesso agli atti amministrativi, se la denuncia è presentata dalla p.a. nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 329 c.p.p., se però la trasmissione della <i>notizia criminis</i> all’autorità giudiziaria viene effettuata dall’amministrazione non nell’esercizio delle proprie prerogative istituzionali, ma nell’espletamento di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall’ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 c.p.p. e, conseguentemente, sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24, l. 7 agosto 1990 n.241.</p>
<p>3. Nel caso in cui gli ispettori del lavoro abbiano compiuto atti di indagine nell’esercizio di poteri di polizia giudiziaria, la vicenda rientra nella sfera applicativa dell’art. 329 c.p.p., per cui la documentazione afferente al verbale ispettivo, incluse le dichiarazioni rese dai lavoratori, è coperta da segreto istruttorio penale e sottratta all’accesso, potendo l’interessato, se del caso, chiedere visione e copia degli atti al pubblico ministero titolare delle indagini, ai sensi dell’art. 116 c.p.p., competendo solo all’autorità giudiziaria penale valutare se consentire o meno l’ostensione di atti coperti da segreto istruttorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 776    REG. DEC.<br />
N.  261/2007  REG. RIC.<br />
ANNO 2007  </p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA<br />
SEDE DI CATANZARO SEZIONE SECONDA<br />
 </b></p>
<p></b>alla presenza dei Signori:<br />
GUIDO ROMANO	Presidente <br />	<br />
PIERINA BIANCOFIORE	Giudice<br />
CARLO DELL’OLIO	Giudice est.																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>261/2007</b> proposto da <br />
<b>Carmine Nicodemo Antonio LIOTTI</b>, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante <i>pro tempore</i> della “Liotti S.p.A.”, rappresentato e difeso dall’Avv. Valerio ZIMATORE, presso il cui studio in Catanzaro alla Via Buccarelli n. 49 è elettivamente domiciliato; </p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
&#8211;	il <B>MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE</B>,  in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, legale domiciliataria;<br />	<br />
&#8211;	la <B>DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO, SERVIZIO ISPEZIONE LAVORO DI CROTONE</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita nel presente giudizio;<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
<b>per l’annullamento<br />
</b>della nota prot. n. 1159 del 30 gennaio 2007, con cui la Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione Lavoro di Crotone, ha respinto la richiesta di accesso formulata in data 29 dicembre 2006; <br />
<b><br />
e per l’accertamento<br />
</b>del diritto di accesso al fine di ottenere l’esibizione e l’estrazione di copia di tutti i documenti amministrativi, compresi quelli interni e quelli eventualmente formati da soggetti privati e da essi provenienti, che hanno concorso alla determinazione del contenuto finale del verbale ispettivo n. 008-006 del 20 giugno 2006.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />
VISTI i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
DESIGNATO relatore alla Camera di Consiglio del 12 aprile 2007 il Dott. Carlo Dell’Olio;<br />
UDITI altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in trattazione, il Dott. Carmine Nicodemo Antonio Liotti espone i seguenti fatti:<br />
&#8211;	è titolare della “Liotti S.p.A.”, società avente sede nella zona industriale di Crotone ed operante nel settore agroalimentare;<br />	<br />
&#8211;	il 20 giugno 2006, a seguito di un ciclo di accertamenti ispettivi iniziati nel precedente mese di gennaio, la Direzione Provinciale del Lavoro di Crotone gli notificava il verbale di ispezione n. 008-006, stilato dal competente servizio ispettivo ed avente pari data, con cui lo si diffidava a pagare la somma complessiva di € 280.532,00 per violazioni di natura contributiva;<br />	<br />
&#8211;	avverso il suddetto verbale, esso ricorrente proponeva ricorso al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento;<br />	<br />
&#8211;	con verbale n. 12 del 13 novembre 2006, il suddetto Comitato respingeva il ricorso argomentando, tra l’altro, nel modo seguente: <i>“Nel corso della verifica ispettiva, esaminata la documentazione aziendale ed acquisite le informazioni rese dai lavoratori, è emerso che la Sig.ra Cosentino Sandra, coniuge convivente dell’amministratore unico dott. Liotti, assunta in data 02/04/01 a tempo pieno, con conseguente godimento dei benefici riconosciuti dalla L. 407/90, e successivamente dal 28/04/03 con contratto di lavoro part-time, in realtà non può ritenersi legata da alcun rapporto di lavoro subordinato con la Liotti spa, restandone piuttosto semplice socio. Infatti, nel corso degli accertamenti effettuati, i lavoratori, regolarmente convocati per essere sentiti in merito alle circostanze rilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti, hanno espressamente dichiarato non solo che la sig.ra Cosentino Sandra non osservava alcun orario di lavoro, operando senza l’osservanza di direttive, ma, altresì, che la stessa curava principalmente la gestione fiscale di altre società (…)”</i>;<br />	<br />
&#8211;	esso ricorrente, avendo appreso solo con la comunicazione di detto verbale che erano state rese informazioni da parte dei lavoratori in ordine alla situazione in azienda della propria coniuge, formulava, in data 29 dicembre 2006, istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990, chiedendo di poter acquisire copia della documentazione relativa al verbale ispettivo n. 008-006 ed, in particolare, di quella riguardante le prove raccolte dagli ispettori “circa la presunta, irregolare posizione della dipendente Sandra Cosentino”; aggiungeva nella stessa istanza che tale richiesta si rendeva necessaria ai fini dell’impugnazione, nelle competenti sedi giudiziarie, del verbale ispettivo in parola;<br />	<br />
&#8211;	con nota prot. n. 1159 del 30 gennaio 2007, la Direzione Provinciale del Lavoro di Crotone rigettava la richiesta di accesso, richiamando, tra l’altro, il regolamento contenuto nel D.M. 4 novembre 1994 n. 757. <br />	<br />
Tanto premesso, parte ricorrente, ritenendo illegittimo il diniego opposto dall’amministrazione statale, si rivolge a questo Tribunale per ottenere l’esibizione e l’estrazione di copia dei documenti richiesti, secondo quanto prescritto dall’art. 25 della Legge n. 241/1990.<br />
Il Ministero intimato si è costituito con memoria, nella quale conclude per la reiezione del gravame.<br />
Successivamente il medesimo depositava produzione documentale, tra cui una relazione amministrativa sui fatti di causa.<br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 12 aprile 2007. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il ricorrente domanda, previa impugnativa del relativo atto di diniego, l’esibizione e l’estrazione di copia dei documenti indicati nell’istanza di accesso del 29 dicembre 2006, consistenti in tutta la produzione documentale posta a base del verbale ispettivo n. 008-006 del 20 giugno 2006, ed in particolare nelle informazioni raccolte presso i lavoratori in merito alla posizione aziendale della propria coniuge.<br />
L’amministrazione, nella propria nota di diniego, opponeva testualmente che <i>“per quanto riguarda gli atti relativi alle notizie acquisite nel corso dell’attività ispettiva e fornite dai lavoratori, (…) gli stessi sono sottratti al diritto di accesso, come previsto dal D.M. 757 del 4.11.1994 e, pertanto, non possono essere rilasciati da questa Direzione Provinciale”</i>, precisando che la restante documentazione, esistente agli atti di ufficio, era in realtà rappresentata da copia di documenti forniti dalla stessa società interessata dall’ispezione.<br />
Parte ricorrente non contesta tale ultima notazione, ma stigmatizza che le dichiarazioni dei lavoratori, come riportate nei documenti afferenti al verbale ispettivo, possano essere sottratte all’accesso quando, come nel caso di specie, esse si rivelino essenziali per consentire un’adeguata difesa giurisdizionale delle proprie ragioni.<i> </i> <br />
Pertanto, censura l’atto di diniego dell’amministrazione sotto due profili, l’uno volto a porre in evidenza la genericità e l’insufficienza della motivazione utilizzata, l’altro diretto a far emergere il contrasto dello stesso D.M. n. 757/1994 con le norme di grado superiore e, quindi, la necessità della sua disapplicazione nel caso in esame.<br />
2. Il Collegio premette che il presente giudizio, essendo preordinato all’accertamento del diritto di accesso come potere strumentale volto alla soddisfazione di altri interessi giuridicamente rilevanti (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 aprile 2006 n. 7), non può essere limitato alle prospettazioni impugnatorie di parte ricorrente, ma deve estendersi a verificare in concreto la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la configurazione di tale situazione giuridica soggettiva. <br />
Orbene, entrando nel merito delle questioni dedotte, si deve propendere per l’infondatezza del gravame.<br />
3. Con una prima censura, parte ricorrente lamenta che l’atto di diniego conterrebbe solo un generico riferimento al D.M. n. 757/1994, “senza alcuna indicazione della specifica ragione per cui i documenti richiesti – benché esistenti – sarebbero sottratti al diritto di accesso”.<br />
La doglianza non merita condivisione.<br />
Il Collegio si limita ad osservare che è sufficiente un mero raffronto fra la motivazione dell’atto di diniego ed i casi di sottrazione all’accesso, contemplati nell’art. 2 del citato decreto, per arguire che l’amministrazione ha inteso evidentemente riferirsi all’ipotesi descritta al comma 1, lett. c), che è la sola in cui ricorre il riferimento congiunto alle attività ispettive ed alla posizione dei lavoratori coinvolti. Si riporta, a conferma del rilievo, il testuale enunciato della disposizione regolamentare in oggetto: <i>“Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni:</i> <i>(…) c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi;”</i>.<br />
4. Con seconda ed ultima censura, parte ricorrente deduce che l’atto di diniego dovrebbe comunque essere dichiarato illegittimo perché, ammesso che la giustificazione all’esclusione dall’accesso possa essere individuata nell’art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 757/1994, tale disposizione si porrebbe in palese contrasto con l’art. 24, comma 7, della Legge n. 241/1990 e sarebbe, quindi, a sua volta illegittima.<br />
Ciò, in base ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, renderebbe doverosa la disapplicazione della citata norma regolamentare, non tollerando l’ordinamento discrasie tra la fonte di rango primario e quella di rango secondario, con conseguente prevalenza del “diritto di difesa” dell’esponente sul “diritto alla riservatezza” dei nominati lavoratori. <br />
La presente doglianza, anche se assistita da convincenti ragioni giuridiche, non si presenta idonea ad incrinare nello specifico la correttezza dell’operato dell’amministrazione.<br />
4.1 Invero, deve ritenersi che l’art. 24, comma 7, della Legge n. 241/1990, nella formulazione introdotta con la Legge 11 febbraio 2005 n. 15, a termini della quale <i>“deve essere comunque garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”</i>, abbia implicitamente abrogato l’art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 757/1994. È evidente, infatti, l’incompatibilità di quest’ultima disposizione, che prevede un’assoluta sottrazione della documentazione ivi riguardata all’accesso, con il quadro normativo di rango primario, che, viceversa, sancisce la prevalenza del diritto d’accesso sulle esigenze di riservatezza, quando l’interessato si attivi per tutelare le proprie posizioni giuridiche. <br />
Tale assunto è corroborato, nella sostanza, da recenti arresti giurisprudenziali, i quali, sotto l’impero della precedente versione dell’art. 24 della Legge n. 241/1990, hanno avuto modo di sottolineare che la disposizione regolamentare in parola, la quale sottrae al diritto di accesso le dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione di indagini ispettive a carico del loro datore di lavoro, si pone in palese contrasto con l’art. 24 cit., per il quale il diritto alla riservatezza recede di fronte al diritto alla difesa, con la conseguenza che deve essere disapplicata in osservanza al principio secondo cui, nel conflitto fra due norme diverse, occorre dare preminenza alla norma legislativa rispetto a quella regolamentare ogni volta che questa precluda l’esercizio di un diritto soggettivo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2006 n. 7389, 10 aprile 2003 n. 1923 e 3 maggio 2002 n. 2366).<br />
Si può quindi concludere, anche alla luce della vigente formulazione dell’art. 24, comma 7, della Legge n. 241/1990 (che non pone alcuna restrizione alle facoltà proprie del diritto di accesso in caso di prevalenza sulle contrapposte esigenze di riservatezza) che, nel contrasto tra il diritto del datore di lavoro a conoscere, ai fini della difesa dei propri interessi, le dichiarazioni rese dai dipendenti nel corso del procedimento ispettivo ed il diritto alla riservatezza degli stessi, sia da preferire di regola quello del primo, consentendo l’esplicazione dell’accesso in modo completo, e cioè anche mediante l’estrazione di copia (cfr. in tal senso TAR Veneto, Sez. I, 4 aprile 2005 n. 1267).<br />
Il caso prospettato dal ricorrente sembra ricadere perfettamente nel quadro normativo sopra delineato, avendo egli tra l’altro dichiarato, nella propria istanza di accesso, di avere necessità di accedere alla documentazione afferente al verbale ispettivo allo scopo di impugnare quest’ultimo in via giudiziale.<br />
Tuttavia, il Collegio rileva che ricorrono nella fattispecie altre cause impeditive dell’ostensione della documentazione richiesta, derivanti dalla particolare natura dell’accertamento condotto nei confronti della società ispezionata, che, accanto all’emersione degli estremi di illeciti amministrativi, ha fatto palesare la sussistenza di vere e proprie fattispecie di reato, puntualmente individuate dagli ispettori del lavoro nella qualità di funzionari di polizia giudiziaria.<br />
4.2 Al riguardo è condivisibile l’orientamento del Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, n. 7389/2006 e n. 1923/2003 già citate) che, pur nella vigenza del precedente testo dell’art. 24, comma 1, della Legge n. 241/1990 (a termini del quale <i>“Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell&#8217;articolo 12 della legge 24 ottobre 1977 n. 801, per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall&#8217;ordinamento”</i>), ha reputato che tra i casi di segreto previsti dall’ordinamento rientra quello istruttorio in sede penale, enucleato dall’art. 329 c.p.p., a tenore del quale <i>“gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”</i>.<br />
Giova, infatti, osservare che, anche dopo la novella introdotta dalla Legge n. 15/2005, il testo attualmente in vigore dell’articolo 24, comma 1, cit. è, nella parte che qui interessa, rimasto quasi invariato, continuando cioè a prevedere l’esclusione del diritto di accesso <i>“per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977 n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo” </i> (cfr. TAR Basilicata, 14 dicembre 2005 n. 1028).<br />
Come già detto, la richiamata disposizione del codice di procedura penale segreta gli atti di indagine che siano posti in essere dal pubblico ministero ovvero dalla polizia giudiziaria.<br />
Il Consiglio di Stato, con le menzionate pronunce, ha  precisato che non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all’autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratta all’accesso.<br />
Infatti, se la denuncia è presentata dalla pubblica amministrazione nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 329 c.p.p. (in tal senso cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 gennaio 1999, n. 22); se però la trasmissione della <i>notizia criminis</i> all’autorità giudiziaria venga effettuata dall’amministrazione non nell’esercizio delle proprie prerogative istituzionali, ma nell’espletamento di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall’ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 c.p.p. e, conseguentemente, sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 241/1990 (in termini cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 luglio 1998 n. 1091).<br />
4.3 Nel caso di specie, gli atti dell’indagine ispettiva a carico della Liotti S.p.A. sono stati condotti dal servizio degli ispettori del lavoro.<br />
Dall’indagine, secondo quanto accertato da questi ultimi, sarebbero emerse ipotesi di reato consistenti in varie inadempienze contributive, rappresentate anche dall’omesso versamento, da parte del datore di lavoro, della quota di oneri sociali posti a carico dei lavoratori (vd. pag. 7 del verbale).<br />
Di tale illecito penale è stata notiziata l’autorità giudiziaria penale, in persona della competente Procura della Repubblica, come riferito nella relazione dell’amministrazione depositata in atti.<br />
Orbene, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 19 marzo 1955 n. 520, <i>“Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria”</i> (in giurisprudenza cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 17 febbraio 1983 n. 1481: <i>“L’ispettorato del lavoro è organo della pubblica amministrazione ed ha poteri di ispezione e di vigilanza; pertanto sono attribuite agli ispettori del lavoro funzioni di polizia non solo amministrativa (prevenzione di illeciti), ma anche giudiziaria (accertamento del reato commesso e obbligo di rapporto)”</i>.<br />
Posto che gli ispettori del lavoro hanno, nella specie, compiuto atti di indagine nell’esercizio di poteri di polizia giudiziaria, la vicenda rientra nella sfera applicativa dell’art. 329 c.p.p., per cui la documentazione afferente al verbale ispettivo in questione, incluse le dichiarazioni rese dai lavoratori, è coperta da segreto istruttorio penale e sottratta all’accesso.<br />
L’interessato potrà, se del caso, chiedere visione e copia degli atti al pubblico ministero titolare delle indagini, ai sensi dell’art. 116 c.p.p., competendo solo all’autorità giudiziaria penale valutare se consentire o meno l’ostensione di atti coperti da segreto istruttorio.<br />
Tale segreto non può subire compressioni in virtù delle facoltà riconosciute al singolo dall’art. 24, comma 7, della Legge n. 241/1990, attesa la preminenza assoluta dei valori tutelati mediante l’esercizio dell’azione penale.<br />
Ne deriva che, a prescindere dai limiti individuati nel controverso D.M. n. 757/1994 (nella fattispecie non opponibili), l’accesso non poteva comunque essere consentito perché riguardante documentazione segretata ai sensi dell’art. 329 c.p.p.; pertanto, la condotta tenuta dall’amministrazione non può, nella sostanza, essere considerata riprovevole. <br />
5. In conclusione, ribadite le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto per infondatezza. <br />
La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.  </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro – Sezione Seconda,<b> </b>definitivamente pronunciando sul ricorso n. 261/2007 meglio in epigrafe indicato, lo <b>respinge</b>.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nelle Camere di Consiglio del 12 aprile e del 7 giugno 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-6-2007-n-776/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.776</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.1894</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-8-6-2007-n-1894/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-8-6-2007-n-1894/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.1894</a></p>
<p>Pres. Amoroso – Est. Franco Comune di Schio (Avv.ti G. Orsoni, M. Romeo) c. Regione Veneto (Avv.ti M. Pallottino, E. Zanon, B. D’Amario Pallottino), ASL n. 4 Alto Vicentino (Avv.ti A. Clarizia, P.V. Grimani) sulla natura confermativa o meno del provvedimento e sulle conseguenze in merito alla tempestività dell&#8217;impugnazione Atto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-8-6-2007-n-1894/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.1894</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-8-6-2007-n-1894/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.1894</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Amoroso –<i> Est.</i> Franco<br /> Comune di Schio (Avv.ti G. Orsoni, M. Romeo) c. Regione Veneto (Avv.ti M. Pallottino, E. Zanon, B. D’Amario Pallottino), ASL n. 4 Alto Vicentino (Avv.ti A. Clarizia, P.V. Grimani)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura confermativa o meno del provvedimento e sulle conseguenze in merito alla tempestività dell&#8217;impugnazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto e procedimento amministrativo &#8211; Localizzazione di polo ospedaliero – Rigetto della proposta di un Comune interessato – Presentazione di una nuova proposta – Rinnovazione della fase istruttoria – Nuovo rigetto – Natura meramente confermativa – Esclusione – Conseguenze – Ricorso avverso il secondo rigetto – Tempestività – Omessa impugnazione delle precedenti determinazioni – Non rileva</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’ambito del procedimento volto alla creazione di un unico polo ospedaliero e alla scelta relativa alla sua localizzazione nell’ambito territoriale interessato, a fronte dell’individuazione del sito idoneo ad opera di una commissione tecnica appositamente costituita e del contestuale rigetto della proposta avanzata da uno dei comuni interessati, la successiva presentazione di una nuova proposta da parte dello stesso comune, volta a determinare una diversa localizzazione dell’opera, seguita dall’espletamento di apposita istruttoria e da nuova determinazione negativa dell’amministrazione, configura una fase procedimentale nuova, culminante con l’adozione di una rinnovata determinazione, non meramente confermativa delle precedenti. Ne consegue la tempestività dell’impugnazione proposta nel termine decadenziale avverso quest’ultimo provvedimento negativo, a nulla rilevando l’omessa impugnazione delle precedenti determinazioni assunte in ordine alla localizzazione dell’opera e alla dichiarazione di pubblico interesse ai fini dell’avvio del procedimento di finanza di progetto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/10026_10026.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.3015</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-6-2007-n-3015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-6-2007-n-3015/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.3015</a></p>
<p>Pres. Bernabè Est. Carella L.C. (Avv. S. Dragogna) c/ Ministero delle finanze, Ministero dell’ Interno (Avv.Gen.Stato) sulla diretta applicabilità del D.lgs. n. 29/93, in materia di privatizzazione del pubblico impiego, nelle Regioni a statuto speciale, e sulle conseguenze in tema di riparto di giurisdizione Giurisdizione e Competenza – Regioni a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-6-2007-n-3015/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.3015</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-6-2007-n-3015/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.3015</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bernabè  Est. Carella<br /> L.C. (Avv. S. Dragogna) c/ Ministero delle finanze, Ministero dell’ Interno (Avv.Gen.Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla diretta applicabilità del D.lgs. n. 29/93, in materia di privatizzazione del pubblico impiego, nelle Regioni a statuto speciale, e sulle conseguenze in tema di riparto di giurisdizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e Competenza – Regioni a statuto speciale – D.lgs. 29/93 – Natura &#8211; Norme fondamentali di riforma economico-sociale &#8211;   Conseguenze – Applicazione vincolata nelle Regioni a statuto speciale – Gestione del rapporto di lavoro &#8211; Controversia &#8211; Giursidizione del G.O. &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La legge di delegazione 23 ottobre 1992, n°421, e relative norme di attuazione, hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale e come tali sono suscettibili di vincolare la competenza delle Regioni a Statuto Speciale, compresa quindi la Provincia Autonoma di Bolzano, in tema di ordinamento degli Uffici e del Personale, di cui il legislatore ha inteso riservare la esclusività per una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale<sup>1</sup>. <br />Pertanto, rientrano nella giurisdizione del G.O. le controversie relative alla trasformazione da rapporto di impiego pubblico per i dirigenti dei ruoli locali di Bolzano in rapporto di lavoro contrattualizzato.</p>
<p></b>________________________<br />
<sup>1</sup>(Corte Costituzionale, 18 ottobre 1996, n°352¸ cfr. pure sentenze n°153 del 1995 e n°383 del 1994).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
<I>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</I>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><i><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></i>sul ricorso in appello n.6481 del 2000 proposto da <br />
<b>COSTAMANTE Luigi</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Dragogna, con domicilio eletto in Roma, presso lo Studio dell’avv. Antonio Mirra, p.zza della Radio n°9;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>il MINISTERO delle FINANZE (ora dell’ECONOMIA e delle FINANZE) e il MINISTERO degli INTERNI (Commissariato del Governo)</b>, in persona dei rispettivi Ministri <i>pro-tempore</i>, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE dello STATO, presso la stessa domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi n°12; </p>
<p><i><b>per l’annullamento<br />
</b></i>della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano, 04 maggio 2000, n°128;</p>
<p><i>Visto</i> il ricorso con i relativi allegati;<br />
<i>Visto</i> l’atto di costituzione in giudizio dei Ministeri appellati;<br />
<i>Visti </i>gli atti tutti di causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2007, il Consigliere <i>Vito Carella;<br />
</i>Udito l’avvocato M. Calò su delega dell’avv. S. Dragogna;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<i><b> <br />
</i><P ALIGN=CENTER>FATTO  <br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
<i></b></i>Con i provvedimenti impugnati in primo grado l’Amministrazione appellata non ha confermato il dott. Costamante Luigi – dirigente appartenente ai ruoli locali del Ministero delle Finanze – nell’incarico di Direttore dell’Ufficio Entrate per la Provincia Autonoma di Bolzano e lo ha sostituito con altro dirigente (in relazione ad una sua dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità rispetto a parenti o conviventi secondo quanto previsto dal <i>Codice di Comportamento per i Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni</i>).<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe indicato ha dichiarato il ricorso proposto dall’interessato inammissibile per difetto di giurisdizione, rilevando che il D.Lgs n°29/93 (e relative modifiche) in tema di c.d. privatizzazione del Pubblico Impiego è incontestabilmente applicabile anche nella Provincia Autonoma di Bolzano in quanto la legge nazionale non è in contrasto con lo Statuto d’Autonomia o con la normativa di attuazione dello stesso nella parte in cui prevede il trasferimento di giurisdizione dal Giudice Amministrativo all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.<br />
Con il gravame in esame, l’appellante ha chiesto che il ricorso di primo grado sia accolto, deducendo che la trasformazione da rapporto di impiego pubblico per i dirigenti dei ruoli locali di Bolzano in rapporto di lavoro contrattualizzato può essere disciplinato soltanto con norma di attuazione dello Statuto e, di conseguenza, insistendo in via devolutiva nelle censure formulate con il ricorso originario.<br />
L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio.<br />
<i>All’udienza del 20 febbraio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
</i><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1. </b>Nel presente giudizio, è controverso se spetti al Giudice Amministrativo la cognizione su un atto di rimozione dell’appellante – dirigente statale appartenente ai ruoli locali – dall’incarico di Direttore dell’Ufficio Entrate per la Provincia Autonoma di Bolzano e, in particolare, se l’adeguamento della citata Provincia alla normativa nazionale in tema di contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego (<i>art.68 del D.Lvo,  03 febbraio 1993, n°29, e successive modifiche)</i> e di conseguente riparto della giurisdizione (<i>D.Lvo 31 marzo 1998, n°80</i>) debba avvenire – come prospettato in ricorso – con norma di attuazione dello Statuto di Autonomia (<i>D.P.R. 26/07/1976, n°752</i>).<br />
La sentenza impugnata dev’essere confermata in quanto, nella fattispecie, non si può proprio dubitare della competenza del giudice ordinario, con riguardo alla data di emanazione a ottobre/dicembre 1999 degli atti gravati in primo grado ed in relazione alla circostanza che la questione di merito dibattuta attiene alla gestione del rapporto di lavoro.<br />
<b>2. </b>Quanto alla tesi difensiva ventilata del trasferimento della giurisdizione con norma di adeguamento “<i>paracostituzionale</i>”, è sufficiente osservare in proposito che la legge di delegazione 23 ottobre 1992, n°421, e relative norme di attuazione, hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale e come tali sono suscettibili di vincolare la competenza delle Regioni a Statuto Speciale, compresa quindi la Provincia Autonoma di Bolzano, in tema di ordinamento degli Uffici e del Personale, di cui il legislatore ha inteso riservare la esclusività per una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale (<i>Corte Costituzionale, 18 ottobre 1996, n°352¸ cfr. pure sentenze n°153 del 1995 e n°383 del 1994</i>).<br />
E’ poi da sottolineare, in adesione alle considerazioni dei primi giudici, che il principio della riserva allo Stato della materia giurisdizionale è sempre stato affermato dalla giurisdizione della Corte di legittimità ed inteso come <br />
assoluta preclusione ad un regime differenziato nell’ambito dell’ordinamento nazionale.<br />
Pertanto la vicenda di causa, la si riguardi come caso di rapporto di lavoro statale contrattualizzato o la esamini quale situazione speciale dei ruoli locali nella Provincia di Bolzano, in ogni caso non sfugge al vincolo della giurisdizione ordinaria.<br />
<b>3. </b>Ciò comporta che l’appello in esame va respinto.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in relazione al doppio grado di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero appellato che si liquidano per il doppio grado di giudizio in complessivi € 3.000,00 (tremila/00).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio tenutasi il 20 febbraio 2007 presso la Sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada con l’intervento dei signori:<br />
<i>Rolanld Ernst Bernabè		Presidente<br />	<br />
Carlo 	Saltelli 			Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace			Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice			Consigliere<br />	<br />
Vito Carella</i>				<i>Consigliere, rel.-est.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.6046</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-8-6-2007-n-6046/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-8-6-2007-n-6046/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-8-6-2007-n-6046/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.6046</a></p>
<p>Pres. F. Guerriero, est. M. Caminiti Francesco D’Avino (Avv.ti A. Tornitore e F. Femiano) c. Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons, Antonio Andreattola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano) e nei confronti di Renzo Labadessa</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-8-6-2007-n-6046/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.6046</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Guerriero, est. M. Caminiti<br /> Francesco D’Avino (Avv.ti A. Tornitore e F. Femiano) c. Comune di Napoli <br />(Avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons, Antonio Andreattola, <br />Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, <br />Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano) e nei confronti<br /> di Renzo Labadessa (Avv.ti Riccardo Soprano e Antonio Sasso, ricorrente incidentale).</span></p>
<hr />
<p>sullo scopo del ricorso contro il silenzio rifiuto e sui presupposti di operatività del relativo meccanismo di tutela</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Silenzio della P.A. – Meccanismo del silenzio nel rito speciale  ex art. 21 bis della Legge n. 1034/71 e in quello sostanziale ex art. 2 legge n. 241/90 – Scopo del ricorso.</p>
<p>2. Silenzio della P.A. – Meccanismo del silenzio nel rito speciale  ex art. 21 bis della Legge n. 1034/71 e in quello sostanziale ex art. 2 legge n. 241/90 – Emanazione di un provvedimento esplicito &#8211; Presupposto di operatività della tutela giurisdizionale – Non sussiste – Inammissibilità del ricorso.<br />
3. Silenzio della P.A. – Meccanismo del silenzio nel rito speciale  ex art. 21 bis della Legge n. 1034/71 e in quello sostanziale ex art. 2 legge n. 241/90 – Conversione del ricorso dal rito speciale del silenzio rifiuto al quello ordinario – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>disciplinato dall’art. 21-bis della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (come introdotto dall’art. 2 della Legge 21 luglio 2000, n. 205) e succ. mod., e in quello sostanziale di formazione “automatica”, delineato dai primi tre commi dell’art.2 della Legge n.241 del 1990, sono diretti ad accertare se il silenzio serbato da una Pubblica Amministrazione sull’istanza del privato violi, o meno, l’obbligo di adottare il provvedimento esplicito richiesto con l’istanza stessa. Scopo del ricorso contro il silenzio rifiuto, quindi, è ottenere un provvedimento  esplicito dell’Amministrazione che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione che investe la fondatezza o meno della sua pretesa(1).<br />
2. Nel caso in cui la P.A. abbia emanato un provvedimento esplicito ancor prima dell’esercizio dell’azione giurisdizionale, non sussistono i presupposti di operatività del relativo meccanismo di tutela giurisdizionale del silenzio  restando preclusa al ricorrente la possibilità di conseguire con il gravame alcun risultato utile, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto a tal fine, salva la possibilità di adire il G.A. per far valere gli eventuali vizi  dell’atto successivamente adottato(2).</p>
<p>3. Non è ammissibile la conversione del ricorso dal rito speciale del silenzio-rifiuto a quello ordinario. Il meccanismo del silenzio ha lo scopo di far sì che l’Amministrazione non resti inerte di fronte all’istanza ritualmente presentata. Tale procedura, volta a dichiarare l’inerzia dell’Amministrazione, ha propri meccanismi particolari  ed è individuata come collegata a detta specifica peculiarità contenziosa, con finalità acceleratorie e di semplificazione per la definizione delle controversie nella suddetta materia in ragione della relativa semplicità degli inerenti accertamenti di fatto e di diritto; tali caratteristiche la distinguono nettamente dal contenzioso ordinario tendente alla soluzione nel merito della controversia(3).<br />
</b>__________________________<br />
(1) cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2003, n. 5167; idem, Sez. VI, 10 giugno 2003, n.3279; Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 2004, n.6528; idem, 26 aprile 2005, n.1913. In generale, cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 9 gennaio 2002, n.1.<br />
(2)Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 2004, n.2564; idem, Sez. V, 28 giugno 2004, n.4799. <br />
(3) cfr. Cons Stato, sez. IV, 14 ottobre 2005, n.5792; idem, 27 dicembre 2006, n.7939; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 14 febbraio 2005, n.1248; idem, 23 maggio 2006, n.3778.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, <br />
Napoli, sez. VII^</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai Magistrati:<br />
Francesco    GUERRIERO			Presidente<br />	<br />
Mariangela  CAMINITI			Componente rel.<br />	<br />
Guglielmo   PASSARELLI  DI  NAPOLI    Componente<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n.1610/2007 proposto dal <br />
sig. <b>D’AVINO  Francesco</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello  Tornitore e Franca Femiano e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, al viale della Costituzione, is. G/8- Centro Direzionale,                                     (ricorrente)</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il  <b>COMUNE di NAPOLI</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, e la Direzione Centrale III Patrimonio e Logistica – Servizio assegnazione immobili – 4^ U.O.I. Ufficio Imm.li ad uso non abitativo, in persona del Dirigente del Servizio, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano, giusta mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Municipio, P.zzo S. Giacomo, presso l’Avvocatura Municipale,                                                          								          (resistente)</p>
<p><b>e nei confronti</b><br />
del sig. <b>LABADESSA Renzo</b>, Amministratore Unico della Aurora Camaldoli s.a.s, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Riccardo Soprano e Antonio Sasso, con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Toledo, n.156  ,                            (ricorrente incidentale)<br />
<b><br />
per l’annullamento<br />
&#8211;	</b>del silenzio inadempimento formatosi sull’atto di diffida e messa in mora notificato in data 12 ottobre 2006 al Comune di Napoli-Assessorato al Patrimonio, in persona dell’Assessore p.t. nonché al Comune di Napoli –Direzione Centrale III Patrimonio e Logistica –Servizio Assegnazione Immobili -4^ U.O.I. Imm.li ad uso non abitativo in persona  del Dirigente del servizio, con il quale l’esponente, dopo aver premesso di essere risultato secondo in graduatoria all’esito della procedura selettiva indetta dal Comune, con cui si era resa nota la disponibilità di 45 locali di proprietà del Comune stesso, specificava di essere venuto a conoscenza che il locale per il quale aveva presentato la domanda di partecipazione (Via Gobetti, n.21-int.2) era stato assegnato al primo classificato, Sig. Renzo Labadessa (unitamente al locale sito in via Gobetti, n.21-int.1), e ha chiesto le ragioni di ciò e, con la medesima istanza, ha chiesto, altresì, di visionare ed estrarre copia del provvedimento di esclusione e ha diffidato l’Amministrazione a procedere all’immediata assegnazione;<br />	<br />
&#8211;	della nota prot.n.9404 del 10 novembre 2006, non idonea ad interrompere il decorso del termine per la formazione del silenzio, con la quale l’Amministrazione, a seguito dell’inoltro dell’atto stragiudiziale di diffida e messa in mora e richiesta di accesso ai documenti, ha comunicato, senza dare alcun riscontro all’istanza né concedere l’accesso, la sospensione <i>sine die</i> della procedura di aggiudicazione dei locali siti in Napoli, Via Gobetti, n.21-int. 1 e 2 per l’acquisizione del parere dell’Avvocatura del Comune  in ordine alla contestazione sollevata e ai criteri di assegnazione dei cespiti;<br />	<br />
&#8211;	di  tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi se e in quanto lesivi degli interessi del ricorrente: 1) del verbale di consegna dei locali in questione; 2) del provvedimento di assegnazione dell’immobile al sig. R. Labadessa ; 3) a- del bando di gara laddove si dovesse ritenere che gli immobili disponibili siano 44 anziché 45 in quanto i locali commerciali di via Gobetti n.21, int. 1 e 2, diversamente da tutti gli altri messi a concorso, debbano qualificarsi come struttura unica; b- del bando di concorso nella parte  in cui l’attribuzione del punteggio, pari a 5 da conferire a coloro che intendono effettuare negli immobili disponibili le attività individuate dall’Amministrazione debba ritenersi un criterio di esclusione dall’assegnazione per tutti coloro che, invece, decidono di intraprendere un’attività diversa da quella indicata nel bando; 4) del provvedimento di esclusione dall’assegnazione dell’immobile ; 5) della graduatoria provvisoria e definitiva laddove dovesse intendersi che la collocazione al secondo posto in graduatoria comporta l’esclusione automatica in quanto il locale per il quale il ricorrente ha presentato la domanda deve essere assegnato al sig. R. Labadessa per le ragioni di cui ai punti sub 3) e 4); 6) della domanda di partecipazione del sig. R.Labadessa laddove con essa si è chiesta la disponibilità dei locali siti in via Gobetti, n.21-int.1 e 2, in quanto contrastante con le disposizioni della <i>lex specialis</i> e con la <i>par condicio</i> dei concorrenti; 7) del contratto di locazione e del relativo provvedimento di trascrizione;<br />	<br />
&#8211;	di qualsivoglia ulteriore atto, anche istruttorio, procedimentale, consultivo, ovvero di atti (anche impliciti) derogatori della <i>lex specialis</i> del concorso in una e per quanto di ragione del parere reso dall’Avvocatura comunale,<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
<b>nonchè <br />
per il riconoscimento e/o per la declaratoria del diritto <br />
</b>del ricorrente all’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale dedotta con l’atto di diffida e messa in mora, notificato il 21 ottobre 2006, con conseguente pronuncia, trattandosi di un provvedimento vincolato nel contenuto (in quanto il ricorrente si è validamente classificato al secondo posto in graduatoria), dell’obbligo della P.A. all’adozione del provvedimento di assegnazione e conseguente consegna del locale commerciale ubicato in Napoli, alla via Gobetti, n.21, int.2, con conseguente risarcimento dei danni patiti dal ricorrente per la ritardata assegnazione</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale  e le memorie depositate;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio  e contestuale ricorso incidentale notificato dalla Aurora Camaldoli s.a.s, in persona dell’Amministratore unico dott. R. Labadessa, in data 5 aprile 2007;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Visto l’art.21 bis della Legge n.1034 del 1971, introdotto dall’art.2 della  Legge n. 205 del 2000 e succ. mod.;<br />
Relatore alla Camera di consiglio dell’ 11 aprile 2007 il 1^Referendario Mariangela Caminiti e uditi, altresì, i procuratori delle parti presenti, come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO  E  DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.</b>Con il ricorso in epigrafe il ricorrente riferisce che, a seguito di bando del 12 marzo 2006 del Comune di Napoli per l’assegnazione di 45 locali, lo stesso ha presentato domanda chiedendo la partecipazione alla selezione per l’assegnazione del cespite sito in via Gobetti Ed. n.21, int. 2, per svolgere l’attività di “Alimentari”. La domanda è stata esitata dal Comune  e con graduatoria provvisoria il ricorrente ha ottenuto la posizione di secondo in graduatoria, preceduto dal sig. R. Labadessa. <br />
Espone che, nelle more dell’assegnazione del locale,  lo stesso è venuto a conoscenza  della circostanza che entrambi gli immobili  al n.21, int. 1 e 2 erano stati assegnati al primo classificato. Pertanto,  ha notificato al Comune in data 12 ottobre 2006, un atto di diffida per chiedere visione degli atti del procedimento  invitando l’Amministrazione ad esplicitare le ragioni della esclusione, in violazione del Bando.<br />
Successivamente, il Comune, con nota prot. n.9404 del 10 novembre 2006, ha comunicato la sospensione dell’assegnazione al fine di acquisire il parere dell’Avvocatura del Comune di Napoli in ordine alla contestazione sollevata  ed inerente i criteri di assegnazione dei cespiti in questione. Secondo il sig. D’Avino detta nota sarebbe interlocutoria e volta ad allungare immotivatamente i termini del procedimento,  precludendo il suo diritto di difesa.<br />
A seguito di ciò, ha proposto ricorso a questo Tribunale amministrativo chiedendo l’annullamento del silenzio-inadempimento formatosi sulla diffida nonché degli atti indicati in epigrafe e deducendo quali motivi: <br />
1) <u>Violazione art.2 Legge 7.8.1990, n.241 e succ. mod.; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Violazione del giusto procedimento; violazione del principio di certezza del diritto:</u> secondo il ricorrente sussisterebbero le  violazioni rubricate, atteso che il Comune una volta espletata la gara avrebbe dovuto procedere all’assegnazione in ossequio dei criteri individuati nel bando motivando le ragioni per le quali riteneva non dover assegnare gli immobili al ricorrente stesso. Inoltre, sussisterebbe l’inerzia dell’Amministrazione  a provvedere  atteso che la stessa non avrebbe potuto procrastinare <i>sine die</i> con la nota n.9404 del 10.11.2006 l’esercizio del potere avendo l’obbligo, invece, di esprimersi in via conclusiva in merito alla richiesta.<br />
2) e 3) <u>Violazione art.2 Legge 7.8.1990, n.241 e succ. mod.; Violazione art.97 Cost.; Eccesso di potere per violazione del bando di selezione; Eccesso di potere per violazione della <i>par condicio</i> dei concorrenti; Violazione dei principi generali di trasparenza, efficacia, efficienza e celerità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto. Sviamento:</u> il ricorrente ha chiesto nel merito di valutare la pretesa azionata nell’atto di diffida. In particolare, dalla disamina del bando risulterebbe che non sarebbe rimessa all’Amministrazione alcuna valutazione discrezionale, attesa la vincolatività del procedimento di assegnazione degli immobili. Inoltre, sarebbe evidente l’illegittimità del comportamento serbato dall’Amministrazione procedente che, in dispregio della legge speciale, avrebbe assegnato sia l’interno n.1  che il n.2 al primo classificato, in assenza di qualsiasi presupposto di fatto e di diritto.<br />
4) <u>Violazione artt.7 e segg. Legge 7.8.1990, n.241 e succ. mod.; Violazione artt. 24 e 97 Cost.; Eccesso di potere per violazione del bando di selezione; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Violazione del giusto procedimento; Violazione del principio di certezza del diritto:</u>  l’Amministrazione avrebbe violato i principi di corretta partecipazione al procedimento  amministrativo omettendo la comunicazione di avvio dello stesso in relazione all’esclusione dall’assegnazione dell’immobile.<br />
5) <u>Violazione Legge 7.8.1990, n.241 , così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n.15 e dalla Legge 14. maggio 2005, n.80; Violazione art. 97 Cost.; Eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa; Eccesso di potere per carenza di istruttoria; Contraddittorietà; Palese illogicità; Ingiustizia manifesta; Sviamento di potere:</u> il ricorrente a seguito della graduatoria provvisoria e dell’assegnazione allo stesso dell’immobile avrebbe riposto legittimo affidamento all’assegnazione dei locali, mentre l’Amministrazione non avrebbe redatto la graduatoria definitiva assegnando i locali al presunto vincitore.<br />
6) <u>Violazione degli artt. 22 e ss. della Legge 7.8.1990, n.241; Violazione art. 24 Cost.; Eccesso di potere per vizio del procedimento: </u>il ricorrente che ha partecipato alla selezione avrebbe titolo a conoscere tutta la documentazione relativa alla procedura di assegnazione per la quale si riserva di presentare ulteriori motivi, in seguito al deposito della stessa da parte dell’Amministrazione intimata.<br />
 Il Comune intimato si è costituito ritualmente  in giudizio e, con successiva memoria  depositata in data 6 aprile 2007, ha eccepito preliminarmente la inammissibilità della domanda relativa all’annullamento del silenzio atteso che con la nota n.9404 del 10.11.2006 l’Amministrazione  avrebbe dato riscontro all’istanza del ricorrente, sussistendo, altresì, anche profili di improcedibilità  considerato che in data 3.4.2007 sarebbe stata versata in atti la nota n.2746 del 28.3.2007 con la quale il Dirigente del Servizio Casa-Uffcio Patrimonio Disponibile, nel trasmettere tutti gli atti della procedura, ha dato riscontro alle motivazioni riguardanti l’assegnazione. E con riferimento a ciò non sarebbe possibile nel rito speciale del silenzio proporre motivi avverso il provvedimento amministrativo sopravvenuto, convertendo il rito in un giudizio ordinario di legittimità.<br />
Con atto notificato in data 5 aprile 2007 l’Aurora Camaldoli sas, in persona dell’Amministratore Unico dott. Renzo Labadessa, ha proposto ricorso incidentale contrastando le eccezioni attoree, evidenziando preliminari profili di inammissibilità del ricorso principale nonché gravando di impugnativa lo stesso bando di gara, nel caso in cui il giudizio si dovesse concludere con la decisione di non consentire l’assegnazione alla società di entrambi gli interni  nn.1 e 2 di via Gobetti, Edificio n.21.<br />
Con memoria depositata nel corso della Camera di consiglio dell’11 aprile 2007, il ricorrente  ha eccepito profili di inammissibilità del ricorso incidentale proposto atteso che, da un lato, il bando avrebbe dovuto essere immediatamente impugnato, perché lesivo degli interessi della società medesima, e dall’altro con il ricorso incidentale non sarebbero state impugnate le note n.9404 del 10.11.2006 e n.2743 del 28.3.2007 con cui l’Amministrazione avrebbe comunicato la sospensione del procedimento di assegnazione.<br />
	Il ricorso è stato chiamato per la discussione alla Camera di consiglio dell’11 aprile 2007 e, quindi, trattenuto per la decisione.<b><br />	<br />
2.</b> Il ricorso  presenta evidenti profili di inammissibilità.<b><br />
3.</b> Esaminando, innanzitutto, gli aspetti del rito, il Collegio rileva che, con il medesimo ricorso il ricorrente ha attivato il rito del silenzio chiedendo, in via principale, l’annullamento del silenzio inadempimento sulla diffida notificata al Comune in data 12.10.2006, attesa l’asserita violazione dell’art. 2 della Legge n.241 del 1990 &#8211;  ritenendo interlocutoria la nota prot. 9404  del 10.11.2006 di sospensione del procedimento di assegnazione degli immobili – nonché ha impugnato, con il medesimo atto, i provvedimenti preordinati del procedimento di gara e assegnazione  degli immobili e lo stesso bando di gara indicati in epigrafe, ritenuti  lesivi  dell’interesse del medesimo.<br />
<b>3.1.</b> Orbene, osserva il Collegio che il meccanismo del silenzio nel rito speciale (limitato a regolare il processo) disciplinato dall’art. 21-bis della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (come introdotto dall’art. 2 della Legge 21 luglio 2000, n. 205) e succ. mod., e in quello sostanziale di formazione “automatica”, delineato dai primi tre commi dell’art.2 della Legge n.241 del 1990, sono diretti ad accertare se il silenzio serbato da una Pubblica Amministrazione sull’istanza del privato violi, o meno, l’obbligo di adottare il provvedimento esplicito richiesto con l’istanza stessa (in generale, cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 9 gennaio 2002, n.1).<br />
Scopo del ricorso contro il silenzio rifiuto, quindi, è ottenere un provvedimento  esplicito dell’Amministrazione che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione che investe la fondatezza o meno della sua pretesa (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2003, n. 5167; idem, Sez. VI, 10 giugno 2003, n.3279; Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 2004, n.6528; idem, 26 aprile 2005, n.1913).<br />
Pertanto, nel caso in cui la P.A.  abbia emanato un provvedimento  esplicito ancor prima dell’esercizio dell’azione giurisdizionale, non sussistono i presupposti di operatività del relativo meccanismo di tutela giurisdizionale del silenzio  restando preclusa al ricorrente la possibilità  di conseguire con il gravame alcun risultato utile, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto a tal fine, salva la possibilità di adire il G.A. per far valere gli eventuali vizi  dell’atto successivamente adottato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 2004, n.2564; idem, Sez. V, 28 giugno 2004, n.4799).<br />
Ed invero, il ricorrente, nel caso in esame, ha chiesto con lo strumento del silenzio-inadempimento l’accertamento del suo preteso diritto e la pronuncia di condanna  dell’Amministrazione intimata all’adozione del provvedimento di assegnazione dei locali al ricorrente stesso. <br />
A siffatto risultato non può condurre il procedimento speciale  di annullamento del silenzio, così come attivato dal ricorrente, atteso che il Comune ha adottato la nota prot. n.9404 del 10.11.2006, <i>facendo seguito all’atto di diffida stragiudiziale</i>, con la quale ha comunicato la sospensione della procedura di assegnazione dei locali suddetti per accertamenti istruttori. Ne deriva che non sussiste l’asserita inerzia da parte dell’Amministrazione comunale, in quanto non si è di fronte ad un comportamento omissivo che lede un interesse legittimo della parte, posto che la suddetta nota è stata adottata in risposta alla diffida proposta dal ricorrente; pertanto, non appare violato il principio di cui all’art.2 della legge n.241 del 1990, secondo cui il procedimento amministrativo che consegua obbligatoriamente a domanda deve comunque concludersi con un provvedimento espresso che dia contezza delle ragioni richieste; al riguardo, le ragioni del ricorrente non appaiono disattese dall’Amministrazione, posto che la stessa ha ritenuto necessario “sterilizzare” l’assegnazione dei locali, con la sospensione (in sé, non sfavorevole per il ricorrente), in attesa di chiarire la posizione dei richiedenti.<br />
A ciò va aggiunto, aderendo all’orientamento costante della giurisprudenza, che non è possibile dopo le modifiche processuali introdotte dalla legge n.205 del 2000 ritenere ammissibile la conversione del ricorso dal rito speciale del silenzio-rifiuto a quello ordinario. Infatti, con tale legge si è innovato profondamente nell’ordinamento processuale amministrativo, individuando una procedura speciale ed accelerata che ha lo scopo di far sì che l’Amministrazione non  resti inerte di fronte all’istanza  ritualmente presentata. Tale procedura, volta a dichiarare l’inerzia dell’Amministrazione, ha propri meccanismi particolari  ed è individuata come collegata a detta specifica peculiarità contenziosa, con finalità acceleratorie e di semplificazione per la definizione delle controversie nella suddetta materia in ragione della relativa semplicità degli inerenti accertamenti di fatto e di diritto; tali caratteristiche la distinguono nettamente dal contenzioso ordinario tendente alla soluzione nel merito della controversia (cfr. Cons Stato, sez. IV, 14 ottobre 2005, n.5792; idem, 27 dicembre 2006, n.7939; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 14 febbraio 2005, n.1248; idem, 23 maggio 2006, n.3778).<br />
In definitiva, il ricorso proposto per l’accertamento del silenzio dell’Amministrazione deve dichiararsi inammissibile, in quanto il rito è stato utilizzato in difetto del principale presupposto costituito dall’inerzia dell’Amministrazione, attesa la sussistenza del provvedimento  sopravvenuto prot.n. 9404 del 2006 adottato dal Comune, ancor prima dell’esercizio dell’azione giurisdizionale.<br />
<b>4. </b>Parimenti, i profili di inammissibilità devono rilevarsi anche nei confronti del ricorso incidentale in quanto che la domanda  ivi contenuta è estranea al giudizio sul silenzio instaurato, volto ad ottenere un provvedimento  esplicito dell’Amministrazione che elimini lo stato di inerzia; sulla base di quanto sopra evidenziato la struttura della procedura speciale del silenzio non consente alcuna attività difensiva da parte dell’impresa controinteressata tendente alla soluzione nel merito della controversia.<br />
<b>5. </b>Sulla base di tali premesse, il ricorso principale e quello incidentale vanno, quindi, dichiarati inammissibili.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>PQM</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il   Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, Sez. VII, definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione, dichiara inammissibili il ricorso principale in epigrafe e il ricorso incidentale proposto dalla Aurora Camaldoli s.a.s, notificato in data 5 aprile 2007.<br />
Dispone la compensazione tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio dell’11 aprile 2007.<br />
Francesco Guerriero     – Presidente<br />
Mariangela Caminiti    &#8211;  Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-8-6-2007-n-6046/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.6046</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.6055</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. F. Guerriero, Est. C. Polidori Mario Schettino (Avv. Alberto Vitale) c. Min. per i beni e le attività culturali &#8211; Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli). sull&#8217;identità delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-8-6-2007-n-6055/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.6055</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-8-6-2007-n-6055/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.6055</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Guerriero, Est. C. Polidori<br /> Mario Schettino (Avv. Alberto Vitale) c. Min. per i beni e le attività culturali &#8211;<br />  Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio <br />storico, artistico e demoetnoantropologico di Napoli e Provincia (Avvocatura<br /> Distrettuale dello Stato di Napoli).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;identità delle parti ai fini della proposizione dei motivi aggiunti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica – Abusi – Istanza di condono – Diniego del condono e successivo ordine di demolizione emessi dalla P.A. a seguito dell’annullamento, disposto dalla Soprintendenza, del parere favorevole alla sanatoria espresso dal Comune – Motivi aggiunti – Identità delle parti – Deve essere intesa in senso lato.<br />
2. Edilizia e Urbanistica – Abusi – Istanza di condono – Valutazioni tecnico-discrezionali svolte dalla P.A. in sede di rilascio dell’autorizzazione paesistica – Complessivo riesame da parte della Soprintendenza – E’precluso – Controllo di legittimità – Può riguardare i profili dell’eccesso di potere.<br />
3. Edilizia e Urbanistica – Abusi – Istanza di condono – Parere favorevole alla sanatoria &#8211; Rilascio dell’autorizzazione paesistica – Analitica motivazione – E’ necessaria.<br />
4. Edilizia e Urbanistica – Abusi – Istanza di condono – Parere favorevole alla sanatoria &#8211; Rilascio dell’autorizzazione paesistica – Controllo di legittimità della Soprintendenza sotto i profili di eccesso di potere – Potere di suggerire modifiche progettuali- Spetta esclusivamente all’Amministrazione Comunale.<br />
5. Edilizia e Urbanistica – Abusi – Istanza di condono – Parere favorevole alla sanatoria – Procedimento di controllo da parte della Soprintendenza – Non è un procedimento ad istanza di parte – Obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ex art. 10 bis legge n. 241/90 &#8211; Inapplicabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini della proposizione di motivi aggiunti ai sensi dell’art. 21 comma 1, della legge n. 1034/1971, è necessario che sussistano profili di connessione tra i provvedimenti impugnati, mentre l’identità di parti, per quanto attiene a quella pubblica, deve essere intesa in senso lato, cioè comprensiva di tutte le pubbliche amministrazioni (ancorché soggettivamente distinte) che intervengono nella medesima vicenda procedimentale. Ne discende l’ammissibilità di due distinti ricorsi per motivi aggiunti avverso il diniego del condono e l’ordine di demolizione adottati dal Comune a seguito dell’annullamento, disposto dalla Soprintendenza, del parere favorevole alla sanatoria espresso dall’Amministrazione Comunale(1).</p>
<p>2. E’ precluso alla Soprintendenza un complessivo riesame delle valutazioni tecnico-discrezionali svolte in sede di rilascio dell’autorizzazione paesistica di cui all’art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 o di adozione del parere di cui all’art. 32 della legge n. 47/1985, tale da consentire la sovrapposizione o la sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede locale. Tuttavia il controllo di legittimità della Soprintendenza da parte del g.a. può riguardare tutti i possibili profili dell’eccesso di potere(2).<br />
3. Il rilascio dell’autorizzazione paesistica presuppone una valutazione complessa, che prende le mosse dal vincolo  e si conclude con un giudizio di compatibilità dell’intervento prospettato con il vincolo stesso,  l’autorizzazione paesistica deve essere corredata da un’analitica motivazione da cui si possa chiaramente evincere non solo che tale valutazione è stata effettuata, ma anche come è stata effettuata, mentre un’autorizzazione paesistica priva di motivazione, o supportata da una motivazione apodittica, o soltanto apparente costituisce uno dei sintomi da cui l’Autorità statale può desumere che il rilascio dell’autorizzazione in realtà si risolve in un’illegittima deroga rispetto al vincolo(3).</p>
<p>4. Se è vero che la Soprintendenza nell’esercizio dei suoi poteri di controllo può verificare la legittimità delle autorizzazioni paesistiche sotto tutti i profili sintomatici dell’eccesso di potere, ciò non significa che essa possa spingersi fino al punto di suggerire modifiche progettuali, perché tali  modifiche possono essere dettate esclusivamente dall’amministrazione comunale, cui compete la valutazione della compatibilità paesistica degli interventi edilizi(4).</p>
<p>5. Il procedimento di controllo del parere favorevole adottato dall’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 32 della legge 47/1985 non può essere incluso tra i procedimenti ad istanza di parte perché trattasi di un procedimento che viene avviato a seguito della trasmissione d’ufficio del suddetto parere da parte della stessa Amministrazione comunale. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, sull’obbligo di comunicazione agli istanti dei motivi ostavi all’accoglimento della domanda, alla fattispecie.</p>
<p></b>___________________________________________</p>
<p>(1) Sul punto, Cons. Stato, sez. IV, 31 ottobre 2006, n. 6463.</p>
<p>(2) Ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2003, n. 5099; 22 agosto 2003, n. 4766;  Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9.<br />
(3) Cfr., T.A.R. Campania, Sez. IV, 18 novembre 2005, n. 19208; 10 dicembre 2004, n. 18694; 27 gennaio 2004,  n. 493.</p>
<p>(4) Cfr., T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 8 novembre 2004, n. 1991.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania</p>
<p>Sede Napoli, Sezione settima</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l’intervento dei signori Magistrati:<br />
Francesco Guerriero Presidente<br />
Arcangelo Monaciliuni  Consigliere<br />
Carlo Polidori Referendario – estensore</p>
<p>ha pronunciato  la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 7809/2005, proposto da <br />
<b>SCHETTINO Mario</b>,  rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dall’avvocato Alberto Vitale, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, viale Gramsci n. 16, presso l’avvocato Antonio Messina;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero per i beni e le attività culturali</b> &#8211; <b>Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Napoli e Provincia</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli nei cui uffici è <i>ope legis</i> domiciliato in Napoli via A. Diaz n. 11,</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
del decreto della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Napoli e Provincia in data 25 luglio 2005 con il quale è stato annullato il provvedimento n. 11314 del 16 giugno 2005, a firma del responsabile del Settore edilizia privata del Comune di Gragnano, con cui è stato espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985, alla sanatoria delle opere abusive realizzate dal ricorrente in via Raffaele Viviani n. 57, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;</p>
<p>Visti i motivi aggiunti, con i quali il ricorrente, rappresentato, difeso e domiciliato come sopra, ha  impugnato il provvedimento n. 1755 del 25 gennaio 2006, a firma del Responsabile del Settore edilizia Privata del Comune di Gragnano, con il quale è stata respinta la domanda di condono edilizio presentata in data 1° aprile 1986 per le suddette opere abusive;<br />
Visti i motivi aggiunti, con i quali il ricorrente, rappresentato, difeso e domiciliato come sopra, ha  impugnato l’ordinanza n. 28384 del 4 dicembre 2006, a firma del Responsabile del Settore edilizia Privata del Comune di Gragnano,  con la quale è stata ordinata la demolizione delle predette  opere abusive;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore il Referendario Carlo Polidori;<br />
Udite alla pubblica udienza del 9 maggio 2007 le parti presenti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1. </b>Con atto notificato in data 3 novembre 2005 e depositato il successivo 15 novembre 2005  il ricorrente ha impugnato il decreto della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Napoli e Provincia in data 25 luglio 2005 con il quale è stato annullato il provvedimento n. 11314 del 16 giugno 2005, con cui il Responsabile del Settore edilizia Privata del Comune di Gragnano, in conformità al parere  espresso dalla Commissione BB.AA. nella seduta del 18 marzo 2005, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985, alla sanatoria delle opere abusive realizzate dal ricorrente in via Raffaele Viviani n. 57 (consistenti nella chiusura di un porticato, nella realizzazione di una veranda con protezione in ferro, nella costruzione di un volume in ferro e vetro con copertura in lamiera ondulata e  nella costruzione di un box auto in ferro).<br />
Di tale decreto &#8211; dalla cui motivazione si evince, tra l’altro, che le opere in questione sono state ritenute dalla Soprintendenza non compatibili con le esigenze di tutela sia “per forma e materiali”, sia perché “alterano significativamente i prospetti, configurandosi come detrattore paesaggistico”- è stato chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: <i>violazione delle leggi n. 47/1985 e n. 724/1984, nonché dell’art. 3 della legge n. 241/1990;  violazione del Protocollo d’intesa del 25 luglio 2001, tra la Regione Campania e la Soprintendenza, per il coordinamento delle funzioni in materia di sanatoria degli interventi edilizi abusivi realizzati in aree soggette a vincolo paesistico-ambientale nella Provincia di Napoli; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti e sviamento.</i> <br />
Innanzi tutto il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato è illegittimo perché la Soprintendenza non ha affatto tenuto conto del contesto in cui sorgono le opere in questione. Infatti tali opere sono state realizzate in un’area di recente edificazione, priva di ogni pregio paesistico, e non risultano visibili da alcun punto di belvedere, essendo situate nella parte interna di un edificio di diversi livelli fuori terra,.<br />
Inoltre il ricorrente si duole del fatto che, nonostante quanto previsto dal Protocollo d’intesa del 25 luglio 2001, nella motivazione dell’impugnato decreto non siano indicati gli accorgimenti che avrebbero reso le suddette opere compatibili con il contesto paesistico.<br />
Infine viene dedotta la violazione dell’articolo 10 <i>bis</i> della legge n. 241/1990, perché al ricorrente non è stata data la comunicazione dei motivi ostativi alla sanatoria.<br />
<b>2.</b>Il Ministero per i beni e le attività culturali si è costituito in giudizio in data 14 dicembre 2005  per resistere al ricorso e con la nota n. 32327 del 13 dicembre 2005 (depositata il 3 febbraio 2006) ha rappresentato che in relazione alle opere in questione, da qualificare come superfetazioni ai sensi dell’art. 31 della legge regionale n. 35/1987 (recante l’approvazione del Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell’Area Sorrentino &#8211; Amalfitana),  risulta “del tutto carente la verifica della compatibilità con il vincolo così come effettuata dalla Commissione BB. AA.”, sicché il parere favorevole espresso dall’Amministrazione comunale si traduce in una “obiettiva deroga al vincolo stesso”.<br />
<b>3. </b>Con atto, notificato in data 29 marzo 2006 sia al Comune di Gragnano sia al Ministero per i beni e le attività culturali e depositato il successivo 13 aprile 2006, il ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti la nota n. 1755 del 25 gennaio 2006, a firma del Responsabile del Settore edilizia Privata del Comune di Gragnano, con la quale è stata respinta la domanda di condono edilizio dallo stesso presentata in data 1° aprile 1986 per le suddette opere abusive.<br />
Con tale gravame non sono state dedotte autonome censure, ma solo l’invalidità derivata del provvedimento di diniego del condono edilizio, per effetto dei vizi relativi al provvedimento della Soprintendenza impugnato con il ricorso principale.<br />
<b>4. </b>Con ulteriore atto, notificato in data 12 febbraio 2007 sia al Comune di Gragnano sia al Ministero per i beni e le attività culturali e depositato il successivo 1° marzo 2007,  il ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti anche l’ordinanza n. 28384 del 4 dicembre 2006, a firma del Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Gragnano,  con la quale è stata ordinata la demolizione delle predette  opere abusive.<br />
Neppure con tale gravame sono state dedotte autonome censure, ma solo l’invalidità derivata dell’ordine di demolizione, per effetto vizi relativi al provvedimento della Soprintendenza impugnato con il ricorso principale.<br />
<b>5.</b>Con ordinanza n. 824 del 14 marzo 2007 è stata respinta la domanda cautelare proposta dal ricorrente.<br />
Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il ricorrente, rispettivamente in data 12 aprile 2007 e 18 aprile 2007, hanno depositato ulteriori atti e documenti.<br />
Il Comune di Gragnano non si è costituito in giudizio.<b><br />
6.</b>Alla pubblica udienza del 9 maggio 2007 il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.</b> Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorrente ha ritualmente impugnato con due distinti ricorsi per motivi aggiunti i provvedimenti adottati dal Comune di Gragnano (ossia il diniego del condono edilizio richiesto dal ricorrente ed il successivo ordine di demolizione delle opere abusive dallo stesso realizzate) a seguito dell’annullamento &#8211; disposto dalla Soprintentendenza con il decreto impugnato con il ricorso principale &#8211; del parere favorevole  alla sanatoria  espresso dalla stessa Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985.<br />
Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza (<i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. IV, 31 ottobre 2006, n. 6463), ai fini della proposizione di motivi aggiunti ai sensi dell’art. 21 comma 1, della legge n. 1034/1971, è necessario che sussistano profili di connessione tra i provvedimenti impugnati, mentre l’identità di parti, per quanto attiene a quella pubblica, deve essere intesa in senso lato, cioè comprensiva di tutte le pubbliche amministrazioni (ancorché soggettivamente distinte) che intervengono nella medesima vicenda procedimentale e per la cura del medesimo interesse pubblico o di interessi pubblici strettamente connessi, in quanto attinenti al medesimo bene della vita cui aspira la parte privata.<br />
<b>2.</b>Nel merito, prima di procedere all’esame del ricorso principale, si deve rammentare che, secondo la prevalente giurisprudenza, è precluso alla Soprintendenza  un complessivo riesame delle valutazioni tecnico-discrezionali svolte in sede di rilascio dell’autorizzazione paesistica di cui all’art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 o di adozione del parere di cui all’art. 32 della legge n. 47/1985, tale da consentire la sovrapposizione o la sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede locale. Tuttavia la giurisprudenza riconosce che il controllo di legittimità della Soprintendenza possa riguardare anche tutti i possibili profili dell’eccesso di potere (<i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2003, n. 5099; 22 agosto 2003, n. 4766;  Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9).  <br />
Poste tali premesse, e considerato che il rilascio dell’autorizzazione paesistica presuppone una valutazione complessa, che  prende le mosse dal vincolo  e si conclude con un giudizio di compatibilità dell’intervento prospettato con il vincolo stesso,  l’autorizzazione paesistica deve essere corredata da un’analitica motivazione da cui si possa chiaramente evincere non solo che tale valutazione è stata effettuata, ma anche come è stata effettuata, mentre un’autorizzazione paesistica priva di motivazione, o supportata da una motivazione apodittica, o soltanto apparente costituisce uno dei sintomi da cui l’Autorità statale può desumere che il rilascio dell’autorizzazione in realtà si risolve in un’illegittima deroga rispetto al vincolo (T.A.R. Campania, Sez. IV, 18 novembre 2005, n. 19208; 10 dicembre 2004, n. 18694; 27 gennaio 2004,  n. 493).<br />
<b>3. </b>Passando all’esame delle singole censure prospettate con il ricorso principale, in punto di fatto si deve preliminarmente evidenziare che, mentre la Soprintendenza nel decreto del 25 luglio 2005 ha puntualmente esplicitato per quali ragioni ha ritenuto che le opere abusive realizzate dal ricorrente contrastino con il vincolo paesaggistico imposto con il D.M. del 28 marzo 1985 (avente ad oggetto la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del Comune di Gragnano), di converso dalla motivazione del provvedimento del 16 giugno 2005, con cui è stato espresso dall’Amministrazione comunale il parere favorevole alla sanatoria delle opere in questione, non è possibile evincere le ragioni hanno indotto il Comune di Gragnano ad esprimere una positiva valutazione di compatibilità con il vincolo.<br />
Infatti, come puntualmente evidenziato dalla Soprintendenza nella nota n. 32327 del 13 dicembre 2005, in relazione alle opere realizzate dal ricorrente il provvedimento del 16 giugno 2005 (con il quale è stato recepito il parere favorevole espresso dalla Commissione BB. AA. Comunale relativo a tutte le domande di condono presentate per abusi realizzati nell’edificio condominiale di via Viviani n. 57) è motivato soltanto come segue: “visti gli elaborati grafici allegati alle singole istanze, nonché le relazioni ambientali e dello smaltimento delle acque reflue; rilevato che gli abusi stessi attengono a difformità rispetto alla licenza edilizia in indirizzo, all’unanimità esprime parere favorevole”. Infatti non sono riferibili agli abusi realizzati dal ricorrente, oggetto della domanda di condono presentata in data 1° aprile 1986, le prescrizioni alle quali  la Commissione BB. AA. ha subordinato il proprio parere favorevole.<br />
Invece dalla motivazione del decreto del 25 luglio 2005 si evince che le opere realizzate dal ricorrente sono state ritenute dalla Soprintendenza non compatibili con le esigenze di tutela sia  “per forma e materiali”, sia perché “alterano significativamente i prospetti, configurandosi come detrattore paesaggistico”. Pertanto, secondo la Soprintendenza,  considerato che “la funzione del parere ex art. 32 della legge 47/85 è appunto quella di verificare la compatibilità delle opere realizzate abusivamente con l’esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo” e che, “non essendo quindi concesso in tale sede di derogare all’accertamento di detti valori, una valutazione di compatibilità che si traduca in una obiettiva deroga al vincolo stesso si risolve in un parere illegittimo”,  il provvedimento comunale del 16 giugno 2005 deve ritenersi illegittimo perché si traduce in una inammissibile deroga al vincolo imposto con il con il D.M. del 28 marzo 1985.<br />
<b>4. </b>Stante quanto precede risultano innanzi tutto infondate le censure con le quali il ricorrente si duole del fatto che la Soprintendenza non abbia tenuto conto del contesto in cui sorgono le opere in questione. Infatti, al cospetto del  provvedimento comunale del 16 giugno 2005, sostanzialmente privo di una analitica motivazione sulle ragioni di compatibilità delle opere realizzate dal ricorrente con i valori paesistici protetti dal vincolo imposto con il D.M. del 28 marzo 1985, la Soprintendenza &#8211; nell’esercizio della sua funzione di controllo di legittimità delle valutazioni tecnico discrezionali svolte in sede locale &#8211; non ha potuto fare a meno di rilevare che il predetto provvedimento comunale si è tradotto in una inammissibile deroga al vincolo. <br />
Ne consegue altresì che nessuna rilevanza possono assumere in questa sede le specifiche circostanze dedotte dal ricorrente, ossia il fatto che le opere in questione siano state realizzate in un’area di recente edificazione, priva di ogni pregio paesistico, e non risultino visibili da alcun punto di belvedere, perché situate nella parte interna di un edificio di diversi livelli fuori terra. Infatti, una volta  acclarato che il vincolo paesaggistico imposto con il D.M. del 28 marzo 1985 riguarda l’intero territorio del Comune di Gragnano,  ivi comprese le aree di recente edificazione, e che le opere realizzate dal ricorrente rientrano nella tipologia delle superfetazioni, sicché non v’è dubbio che determinino un’alterazione dei prospetti degli edifici cui accedono, deve inevitabilmente ritenersi che solo l’ente locale &#8211; nell’esercizio della sua funzione di verifica della compatibilità delle opere abusivamente realizzate con i valori paesistici protetti dal vincolo &#8211; avrebbe potuto valutare l’incidenza delle suddette circostanze ai fini del giudizio positivo di compatibilità.<br />
<b>5. </b>Parimenti infondata risulta la censura incentrata sulla mancata indicazione da parte della Soprintendenza delle eventuali modifiche da apportare al progetto per renderlo compatibile con il contesto paesistico. Infatti se è vero che la Soprintendenza nell’esercizio dei suoi poteri di controllo può verificare, come già evidenziato in precedenza,  la legittimità delle autorizzazioni paesistiche sotto tutti i profili sintomatici dell’eccesso di potere, ciò non significa che essa possa spingersi fino al punto di suggerire modifiche progettuali (T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 8 novembre 2004, n. 1991), perché tali  modifiche possono essere dettate esclusivamente dall’amministrazione comunale, cui compete la valutazione della compatibilità paesistica degli interventi edilizi.<br />
Né può essere utilmente invocato &#8211; a supporto della censura in esame &#8211; il Protocollo d’intesa del 25 luglio 2001, tra la Regione Campania e la Soprintendenza, per il coordinamento delle funzioni in materia di sanatoria degli interventi edilizi abusivi realizzati in aree soggette a vincolo paesistico-ambientale nella Provincia di Napoli. Infatti da una attenta lettura di tale protocollo si evince che il rilascio del provvedimento di sanatoria “è subordinato alla presentazione all’amministrazione comunale, su richiesta di quest’ultima e laddove sia ritenuto necessario, di un progetto di completamento e/o riqualificazione dell’intervento abusivo” (art. 1, comma 1) e che, laddove tale progetto sia stato presentato “l’eventuale provvedimento di annullamento deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento alla non conformità del medesimo progetto rispetto alle direttive e prescrizioni previste nell’allegato al presente protocollo ed alle ulteriori specificazioni contenute negli accordi di cui all’articolo 1, comma 3”  (art. 3, comma 2), ma non si desume affatto che la Soprintendenza sia obbligata ad indicare le modifiche da apportare al progetto per renderlo compatibile con il contesto paesistico.<br />
<b>6.</b>	Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 (secondo il quale “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda”), si deve preliminarmente evidenziare che il procedimento di controllo del parere favorevole adottato dall’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 32 della legge 47/1985 non può essere incluso tra i procedimenti ad istanza di parte perché trattasi di un procedimento che viene avviato a seguito della trasmissione d’ufficio del suddetto parere da parte della stessa Amministrazione comunale. Ne consegue che la censura in esame risulta palesemente infondata in ragione dell’inapplicabilità dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 alla fattispecie oggetto del presente ricorso.<br />	<br />
Né si perverrebbe a diverse conclusioni laddove si ritenesse applicabile la disciplina generale in materia di autorizzazione paesistica. Infatti, l’avversato decreto di annullamento è stato adottato dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 42/2004 il quale dispone, all’art. 146, comma 6 (oggi comma 7, dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 156/2006),  che “l’amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell’intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241”. Tuttavia in relazione all’unico obbligo informativo espressamente previsto dal decreto legislativo n. 42/2004, posto a carico dell’Amministrazione comunale ed avente ad oggetto solo la comunicazione dell’avvio del procedimento, non è stata dedotta alcuna specifica censura.<br />
<b>7.</b>Accertata l’infondatezza del ricorso principale, anche i due ricorsi per motivi aggiunti risultano infondati. <br />
Infatti con tali gravami non sono state dedotte autonome censure, ma solo l’invalidità derivata del provvedimento con il quale è stata respinta la domanda di condono edilizio presentata in data 1° aprile 1986 e del successivo ordine di demolizione delle opere abusive realizzate dal ricorrente, per effetto vizi relativi al decreto della Soprintendenza impugnato con il ricorso principale. Pertanto, una volta accertata la legittimità del provvedimento della Soprintendenza, viene automaticamente meno anche il presupposto necessario per configurare l’invalidità derivata dei successivi provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale.<br />
<b>8.</b>Stante quanto precede il ricorso principale ed i due ricorsi per motivi aggiunti devono essere respinti perché infondati.<br />
Sussistono comunque giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti. <br />
<b></p>
<p align=center>
<p>P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><i>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7809/2005 e sui due ricorsi per motivi aggiunti in epigrafe indicati, li respinge perché infondati.<br />
Dispone la compensazione di tutte le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
</i>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 maggio 2007.</p>
<p><b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-8-6-2007-n-6055/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.6055</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.1536</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-8-6-2007-n-1536/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-8-6-2007-n-1536/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.1536</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Antonio Pasca – Estensore Cornacchia e altro (avv. G. Incampo) c. Comune di Altamura (avv. A. Mascolo), Ripartizione Tecnica del Comune di Altamura (n.c.) in tema di ordinanza di sospensione dei lavori in caso di lottizzazione abusiva 1. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-8-6-2007-n-1536/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.1536</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-8-6-2007-n-1536/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.1536</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Antonio Pasca – Estensore<br /> Cornacchia e altro (avv. G. Incampo) c. Comune di Altamura (avv. A. Mascolo), Ripartizione Tecnica del Comune di Altamura (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>in tema di ordinanza di sospensione dei lavori in caso di lottizzazione abusiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Lottizzazione abusiva – Ordinanza di sospensione dei lavori – Natura – Individuazione.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Lottizzazione abusiva – Ordinanza di sospensione dei lavori – Ordinanza di sospensione ex artt. 4 e 7, l. n.47 del 1985 – Differenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nell’ambito della fattispecie della lottizzazione abusiva, l’ordinanza di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 18, l. 28 febbraio 1985 n.47, costituisce provvedimento non solo di natura cautelare, ma anche il presupposto formale e sostanziale dell’acquisizione delle aree al patrimonio comunale; in particolare, sotto tale profilo la sospensione di cui all’art. 18 risulta del tutto differente, per natura e per effetti, rispetto alla sospensione di cui all’art. 7 della stessa legge relativa ai lavori di edificazione abusiva (in assenza di titolo o in totale difformità).</p>
<p>2. A differenza dell’ordinanza di sospensione di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 7, l. 28 febbraio 1985 n.47, l’ordinanza di sospensione per lottizzazione abusiva non perde efficacia per il decorso del termine di 45 giorni, integrando essa stessa il provvedimento sanzionatorio finale, con conseguente onere di impugnazione entro il termine decadenziale di sessanta giorni; infatti, l’effetto di acquisizione si determina in via automatica ai sensi dell’art.18 comma 8, l. n.47 del 1985, che configura chiaramente l’effetto acquisitivo come automatico ed ex lege.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA</B><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B><br />
<B>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA</B><br />
<b>Bari &#8211; SEZ. III ^</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>
composto da<br />
Amedeo Urbano &#8211;	Presidente <br />	<br />
Antonio Pasca &#8211;	Componente<br />	<br />
Roberto Maria Bucchi &#8211;	Componente<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 2400 del 1998 proposto da</p>
<p><b>Cornacchia Pietro, Cornacchia Massimo e Cornacchia Irene</b>, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Grazia Incampo ed elettivamente domiciliati in Bari al C.so Sonnino n. 141/C (studio E. Sarno); </p>
<p align=center>
CONTRO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; <b>Comune di Altamura</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Mascolo ed elettivamente domiciliato in Bari alla Via Imbriani n. 48 presso lo studio Di Muro;</p>
<p>&#8211; <b>Ripartizione Tecnica del Comune di Altamura</b>, in persona del Dirigente p.t.;</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	dell’ordinanza del Dirigente della Ripartizione del Comune di Altamura n. 153 del 16/6/98, di acquisizione di terreni di proprietà dei ricorrenti al patrimonio disponibile dell’Ente per presunta lottizzazione abusiva;<br />	<br />
&#8211;	dell’ordinanza di sospensione dei lavori del Sindaco del Comune di Altamura n. 105 del 14/5/98;<br />	<br />
&#8211;	del parere espresso, ai sensi dell’art. 41 co. 5 L. R. n. 56/80 dalla C.E.C. di Altamura nella seduta del 9/7/98, benché non comunicato;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto precedente, seguente e comunque connesso a quelli impugnati;																																																																																												</p>
<p align=center>
nonché per il risarcimento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; dei danni ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. n. 80/98;</p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Cons. Antonio Pasca;<br />
Uditi, altresì, per le parti, gli Avv.ti A. Bellino, in sostituzione di G. Incampo e A. Mascolo;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Con il ricorso in esame i ricorrenti impugnano i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiedono l’annullamento.<br />
Con atto per notaio Speranza del 6/8/97, Cornacchia Michele, proprietario del fondo rustico sito in c.da Bencivenga in catasto p.ta 5998, fg. 157, p.lle 346 e 347, previo frazionamento, ha donato porzioni uguali di detto fondo ai suoi cinque figli, Irene, Pietro, Massimo, Anna Maria e Luigi ivi costituendo, altresì, una servitù di passaggio sul confine delle nuove proprietà.<br />
I ricorrenti riferiscono che nel marzo 1998 il Comune di Altamura, rilevata la realizzazione da parte di Cornacchia Luigi di un fabbricato abusivo all’interno del proprio terreno, con ordinanza sindacale n. 105/98 ha disposto la sospensione dell’attività di lottizzazione abusiva nei confronti sia del predetto, che degli altri germani.<br />
Con ordinanza n. 153 del 16/7/98 a firma del Dirigente della Ripartizione Tecnica, il Comune di Altamura ha dichiarato la proprietà delle aree e l’acquisizione al patrimonio comunale di tutte le particelle di proprietà dei fratelli Cornacchia.<br />
I ricorrenti deducono i seguenti motivi di censura:<br />
1.	violazione dell’art. 7 L. n. 241/90;<br />	<br />
2.	violazione dell’art. 18 L. n. 47/85 in relazione all’art. 40 c.p. ed all’art. 3 L. n. 689/81; manifesta illogicità; difetto di istruttoria; sviamento; eccesso di potere;<br />	<br />
3.	eccesso di potere per travisamento dei fatti; contraddittorietà; difetto di istruttoria e di motivazione.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Altamura, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
Con ordinanza di questo Tribunale n. 82 del 28/1/1999 e stata respinta l’istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati proposta dai ricorrenti.<br />
All’udienza del 28 marzo 2007 il ricorso è stato introitato per la decisione.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO <br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il ricorso è in parte irricevibile e in parte inammissibile nei termini di seguito precisati.<br />
Rileva infatti il Collegio che risulta irricevibile per tardività l’impugnazione proposta nei confronti dell’ordinanza di sospensione dell’attività di lottizzazione abusiva, atteso che detta ordinanza risulta notificata in data 15/5/98 a Cornacchia Pietro a mani della moglie, nonché considerato che – a fronte della rituale dichiarazione del Comune di aver comunicato detta ordinanza agli interessati in data 15/5/98 – i ricorrenti non hanno, nei loro successivi scritti difensivi, in alcun modo contestato siffatta circostanza in punto di fatto, limitandosi semplicemente a sostenere la tesi di decorrenza del dies a quo solo a far data dal giorno di notificazione del “provvedimento” di acquisizione delle aree.<br />
Ciò premesso rileva il Collegio che, nell’ambito della fattispecie della lottizzazione abusiva, l’ordinanza di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 18 L. n. 47/85 costituisce provvedimento non solo di natura cautelare, ma anche il presupposto formale e sostanziale dell’acquisizione delle aree al patrimonio comunale.<br />
Sotto tale profilo la sospensione di cui all’art. 18 risulta del tutto differente, per natura e per effetti, rispetto alla sospensione di cui all’art. 7 della stessa legge relativa ai lavori di edificazione abusiva (in assenza di titolo o in totale difformità).<br />
Il Collegio non ignora certo il precedente di cui alla sentenza T.A.R. Bari Sez. II^ n. 3243/2003, relativo alla medesima fattispecie, precedente che tuttavia non ritiene di condividere.<br />
In tal senso depone chiaramente, in aggiunta all’unanime orientamento della giurisprudenza, il chiaro tenore del dettato normativo, secondo cui il Sindaco, allorquando sia stato accertato il compimento di attività lottizzatoria senza l’autorizzazione prescritta dall’art. 28 L. n. 1150/1942, è tenuto ad emettere ordinanza di sospensione, che va notificata ai proprietari delle aree e agli eventuali soggetti indicati nell’art. 6 co. 1 L. n. 47/85.<br />
Basti considerare che, anche qualora fosse spontaneamente ripristinato l’originario assetto dei luoghi, il procedimento sanzionatorio proseguirebbe il suo corso, potendo essere interrotto soltanto dalla revoca o dall’annullamento dell’ordinanza di sospensione.<br />
In tal senso dispone l’ottavo comma dell’art. 18 L. n. 47/85, con la conseguenza che, qualora l’ordinanza stessa non venga annullata o revocata ovvero non intervenga provvedimento sospensivo da parte del G.A., le aree lottizzate sono automaticamente acquisite al patrimonio disponibile del Comune.<br />
A differenza dell’ordinanza di sospensione di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 7 L. cit., infatti, l’ordinanza di sospensione per lottizzazione abusiva non perde efficacia per il decorso del termine di 45 giorni, integrando essa stessa il provvedimento sanzionatorio finale, con conseguente onere di impugnazione entro il termine decadenziale di sessanta giorni.<br />
E’ pacifico infatti che l’effetto di acquisizione si determini in via automatica ai sensi della norma di cui al citato ottavo comma dell’art. 18, che configura chiaramente l’effetto acquisitivo come automatico ed ex lege.<br />
Consegue logicamente che l’atto che dichiara l’acquisizione delle aree al patrimonio comunale abbia natura solo dichiarativa e si fondi solo ed esclusivamente sul mero accertamento dell’esistenza di un’ordinanza di sospensione ex art. 18 non revocata o annullata.<br />
Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso in questione nella parte relativa all’impugnazione dell’ordinanza n. 153 del 17/7/98, recante dichiarazione di acquisizione delle aree, in quanto atto dichiarativo e di mero accertamento di un effetto prodottosi ex lege e, quindi, privo di natura provvedimentale e dispositiva; senza peraltro considerare che i ricorrenti (infatti) non deducono nei confronti di tale atto alcun autonomo vizio, con conseguente inammissibilità – ove occorra – anche sotto tale profilo.<br />
Occorre solo aggiungere che l’ordinanza di sospensione della lottizzazione abusiva, ferma restando la irricevibilità e tardività della relativa impugnazione, non necessita di comunicazione previa di avvio del procedimento.<br />
Con riferimento agli aspetti sostanziali della vicenda deve rilevarsi che il legislatore ha inteso configurare il reato di lottizzazione abusiva come reato a condotta plurima e solo eventualmente abituale, potendosi individuare ben tre fattispecie criminose, quali la lottizzazione meramente negoziale, la lottizzazione per operas e la lottizzazione in forma mista.<br />
Risulta quindi evidente che, proprio al fine di garantire e riservare agli enti istituzionalmente deputati alla cura degli interessi urbanistici e alla pianificazione e definizione del territorio, è punibile anche la sola attività di abusivo frazionamento negoziale quando la stessa sia manifestazione della volontà di modificare la destinazione urbanistica delle aree; nel caso di specie risultano invece anche realizzate opere, quali viabilità di collegamento, che non lasciano adito a dubbi circa le finalità perseguite dai ricorrenti.<br />
In tal senso deve dunque provvedersi.<br />
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.000,00 oltre IVA e CAP se dovuti, seguono la soccombenza e vanno dunque posti a carico dei ricorrenti in solido fra loro.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M. <br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; Sez. III di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2400 del 1998, proposto da Cornacchia Pietro, Cornacchia Massimo e Cornacchia Irene, in parte lo dichiara irricevibile e in parte lo dichiara inammissibile.<br />
Condanna i ricorrenti in solido fra loro al rimborso &#8211; in favore del Comune di Altamura &#8211; delle spese di giudizio, che si liquidano in € 4.000,00 oltre IVA e CAP se dovuti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 28 marzo 2007.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria l’ <u>8 giugno 2007</u><br />
</i>(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)<i></b></i> </p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i></p>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.1205</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-6-2007-n-1205/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. P. Numerico; Est. S.I. Silvestri E. P. (avv. A. Pettinau) c. I.N.P.D.A.P., Gestione Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza ai Dipendenti Statali ( E.N.P.A.S ) Roma e Cagliari (n. c.) Pensione e quiescenza &#8211; Indennità di buonuscita &#8211; Calcolo &#8211; Indennità integrativa speciale – Personale militare collocato in ausiliaria</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. S.I. Silvestri<br /> E. P. (avv. A. Pettinau) c. I.N.P.D.A.P., Gestione Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza ai Dipendenti Statali  ( E.N.P.A.S ) Roma e Cagliari (n. c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pensione e quiescenza &#8211; Indennità di buonuscita &#8211; Calcolo &#8211; Indennità integrativa speciale – Personale militare collocato in ausiliaria ante entrata in vigore L. 29 gennaio 1994 n. 87 – Inapplicabilità del beneficio &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La posizione di ausiliaria  non è equiparabile al servizio effettivo anteriore al pensionamento ma è invece assimilabile al collocamento in quiescenza ed anzi può considerarsi esso stesso collocamento in quiescenza, se pur con caratteristiche peculiari. Ne consegue che il collocamento in ausiliaria prima dell’entrata in vigore della L. 29 gennaio 1994 n. 87, osta all’applicazione del beneficio del computo dell’indennità integrativa speciale nella liquidazione dell’indennità di buonuscita previsto da tale normativa. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) C. Conti reg. Lombardia, sez. giurisd. 13 ottobre 2005 n.616; C. Conti reg. Emilia Romagna sez. giurisd n. 484/2005; C. Conti reg. Marche sez. giurisd. 17 giugno 2004 n. 656.<br />
Nella fattispecie decisa, il Collegio ha fatto discendere dall’equiparazione dell’ausiliaria al collocamento in quiescenza, l’inapplicabilità, a favore del ricorrente, del beneficio della liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita, riconosciuto dall&#8217;articolo 3 della L. 29 gennaio 1994 n. 87, solo al personale cessato dal servizio successivamente al 30 novembre 1984 (laddove il ricorrente era stato collocato in ausiliaria il 7 giugno 1983) . <br />
In argomento, si veda in questa Rivista, T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE VI &#8211; Ordinanza 24 dicembre 2004 n. 19687, secondo cui “L’operatività della legge 29 gennaio 1994 nr. 87 (G.U. 5-2-1994) recante Norme relative al computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti per il personale cessato dal servizio prima del 30 novembre 1984, è subordinata alla presenza di specifici elementi, dettagliati dal legislatore della norma citata in cui è prescritto che sia stata presentata una domanda -per l’applicazione della L. 87/1994- nel termine perentorio del 30 settembre 1994, nelle forme volute dall’art. 3, secondo comma della legge citata e che il rapporto attinente alla liquidazione della indennità di buonuscita non sia ancora giuridicamente esaurito.”, qualità riscontrabile, sempre secondo questa decisione dei Giudici campani, “non solo per la pendenza di un giudizio avente ad oggetto la liquidazione dell’indennità di buonuscita, ma anche se il credito previdenziale non sia ancora prescritto nel termine quinquennale (di cui all’art. 20, comma 2, DPR 1032/1973, dovendosi però anche richiamare l’art. 44 della L. 14.12.1973 nr. 829 specificamente per il personale delle FF.SS.) alla data di entrata in vigore della predetta L. 87/1994.” (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui riflessi sulla liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita del collocamento in ausiliaria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent.n. 1205/2007<br />
Ric. n. 2042/1998</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2042/98 proposto dal<br />
sig. <b>E. P.</b>,  rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Pettinau, presso il cui studio in Cagliari, P.zza Gramsci 18 è elettivamente domiciliato,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>I.N.P.D.A.P., GESTIONE ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA AI DIPENDENTI STATALI  (E.N.P.A.S)- ROMA E CAGLIARI</b>, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;accertamento<br />
del diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione dell’indennità di buonuscita computando nel calcolo l’indennità integrativa speciale nella misura vigente al momento del collocamento in quiescenza.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalla parte a sostegno della propria  difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del  18 aprile 2007 il Consigliere Silvio Ignazio Silvestri;  udito altresì  l’avvocato Silvio Pinna, su delega, per il ricorrente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il signor Ernesto Pilo, già dipendente del Ministero della Difesa, collocato in riserva a far data dal 15/05/1985, riferisce essergli stato riconosciuto, all’atto del collocamento in quiescenza, il diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita senza che nel relativo calcolo sia stata computata l’intera indennità integrativa speciale maturata sino al momento della liquidazione medesima. <br />
Di qui il ricorso, diretto ad accertare il diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione della detta indennità, in applicazione della legge 29 gennaio 1994, n. 87,  con condanna dell’Amministrazione al pagamento in suo favore delle somme dovute nella misura di legge, con rivalutazione monetaria ed interessi.<br />
L’I.N.P.D.A.P., Istituto  Nazionale  Previdenza  Dipendenti  Amministrazioni  Pubbliche, non  si  è  costituito  in  giudizio. <br />
Alla pubblica udienza del 18 aprile 2007 il procuratore della parte ha insistito nelle proprie conclusioni.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente chiede l’accertamento del suo diritto alla riliquidazione della indennità di buonuscita, con l’inclusione della indennità integrativa speciale in applicazione della legge 29 gennaio 1994, n. 87.<br />
La legge n. 87 del 1994, emanata in attuazione dei principi enunciati con la sentenza n. 243 del 1993 della Corte Costituzionale, ha disposto che l’ulteriore rateo dell’indennità di buonuscita (computato in base all’indennità integrativa speciale) debba essere erogato “ai dipendenti cessati dopo il 30/11/1984, nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione della indennità di buonuscita”.<br />
L’odierno ricorrente sostiene di essere stato collocato a riposo in data successiva al 30/11/1984.<br />
Dal ricorso in epigrafe e dal foglio matricolare si evince che il ricorrente, in qualità di militare di carriera, prima di terminare definitivamente nella c.d. riserva, sia stato collocato in ausiliaria in data 7/06/1983; successivamente richiamato in servizio attivo, quindi trattenuto più volte ed, infine, collocato in riserva il 15/05/1985. <br />
Al fine di verificare la fondatezza del ricorso occorre preliminarmente accertare la reale natura giuridica della “posizione di ausiliaria”; in particolare si tratta di stabilire se, durante l&#8217;anzidetto periodo, permanga, tra l&#8217;Amministrazione e l&#8217;Ufficiale, il precedente rapporto di pubblico impiego ovvero se sorga un nuovo e diverso rapporto giuridico.<br />
 Partendo dalla considerazione del dato normativo, si deve ricordare che, secondo l&#8217;art. 55, primo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, “La categoria dell&#8217;ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, sono costantemente a disposizione del Governo per essere all&#8217;occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti.  Il richiamo in temporaneo servizio dell&#8217;ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto Ministeriale previa adesione del Ministro per il tesoro”.<br />
Il secondo comma dello stesso articolo prevede che “L&#8217;ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l&#8217;Amministrazione militare. L&#8217;ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere  all&#8217;ausiliaria ed è collocato nella riserva  con perdita anche dell&#8217;indennità eventualmente spettantegli ai sensi dell&#8217;art. 68”.<br />
Inoltre, ai sensi del primo comma dell&#8217;art. 67 della anzidetta legge n. 113/1954 (come sostituito prima dall&#8217;art. 1 della legge 25 maggio 1962, n. 417, quindi dall&#8217;art. 44, comma 1.b, della legge 19 maggio 1986, n. 224) “all&#8217;ufficiale  in  ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza,  una  indennità  annua  lorda,  non reversibile, pari all&#8217;80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello  stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall&#8217;ufficiale  all&#8217;atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell&#8217;indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia”; per il secondo comma dell&#8217;art. 69 della stessa legge n. 113/1954 (come sostituito prima dall&#8217;art. 1 della legge 25 maggio 1962, n. 417, quindi dall&#8217;art. 44, comma 1.c, della legge 19 maggio 1986, n. 224) “allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata sulla base della normativa in vigore, è liquidato all&#8217;ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all&#8217;atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all&#8217;art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell&#8217;indennità di cui all&#8217;art. 67 della presente legge. Nel caso in cui l&#8217;ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, è liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo”.<br />
Le disposizioni che precedono dimostrano che la posizione di &#8220;ausiliaria&#8221; si differenzia nettamente dal normale rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato in cui si trovava precedentemente militare.<br />
Infatti, è ben vero che a carico degli ufficiali in “posizione di ausiliaria” sono posti alcuni obblighi: essi “sono costantemente a disposizione del Governo per essere all&#8217;occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente” (art. 55, primo comma, legge n. 113/1954); non possono “assumere impieghi, né rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l&#8217;Amministrazione militare” (art. 55, secondo comma, legge n. 113/1954).<br />
Tuttavia, come si vede, si tratta di una situazione in cui militare è a disposizione di eventuali servizi cui possa essere addetto ma che non può considerarsi equivalente al servizio effettivo. <br />
In tale periodo spetta al militare la corresponsione dell&#8217; indennità di ausiliaria (in forza del già ricordato primo comma dell&#8217;art. 67 della legge n. 113/1954 e successive modificazioni); spetta inoltre la liquidazione, al termine del periodo di ausiliaria, di un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all&#8217;atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all&#8217;art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell&#8217;indennità di ausiliaria (per il già citato secondo comma dell&#8217;art. 69 della stessa legge n. 113/1954 e successive modificazioni). Tali vantaggi costituiscono, dunque, un riconoscimento dei particolari obblighi imposti, ma non possono essere assunti come indici dell&#8217;esistenza di un rapporto di pubblico impiego, oggettivamente inesistente.<br />
  Che nella mente del Legislatore il collocamento nella “posizione di ausiliaria” fosse equiparabile al collocamento in “quiescenza” risulta, d&#8217;altronde, dagli elementi testuali rinvenibili nella normativa sopra riportata: secondo l&#8217;art. 67, legge n. 113/1954 cit. (e successive modificazioni) all&#8217;ufficiale in ausiliaria compete, “in aggiunta al trattamento di quiescenza”, una indennità annua (di ausiliaria); per il secondo comma dell&#8217;art. 69 della stessa legge n. 113/1954 cit. (e successive modificazioni) allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria è liquidato all&#8217;ufficiale un “nuovo” trattamento di quiescenza; il primo comma dell&#8217;articolo 55 della legge numero 113/1954 espressamente si riferisce al militare collocato in ausiliaria qualificandolo come un dipendente che ha &#8220;cessato dal servizio permanente&#8221;.<br />
La posizione di ausiliaria  non è, quindi,  equiparabile al servizio effettivo anteriore al pensionamento ma è invece assimilabile al collocamento in quiescenza ed anzi può considerarsi esso stesso collocamento in quiescenza, se pur con caratteristiche peculiari. Ne consegue che il periodo di tempo trascorso nella posizione di ausiliaria non può essere computato quale servizio effettivo (C. Conti reg. Lombardia, sez. giurisd. 13 ottobre 2005 n.616; C. Conti reg. Emilia Romagna sez. giurisd n. 484/2005; C. Conti reg. Marche sez. giurisd. 17 giugno 2004 n. 656).<br />
 L&#8217;impossibilità di configurare, per il periodo trascorso in ausiliaria, la continuazione del precedente rapporto di pubblico impiego conduce all&#8217;infondatezza del ricorso in quanto il rapporto con l’Ente si è esaurito in data 7 giugno 1983, allorquando il ricorrente è stato collocato in Ausiliaria.<br />
Infatti, come si è visto, il beneficio della liquidazione dell&#8217;indennità viene riconosciuto dall&#8217;articolo 3 della legge numero 87/1994 solo al personale cessato dal servizio successivamente al 30 novembre 1984.<br />
Né del resto può evocarsi il disposto della seconda parte dell&#8217;articolo 3 della legge numero 87/1994 che estende il beneficio ai dipendenti &#8220;per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita&#8221;.<br />
Infatti, nel caso di specie, il ricorrente aveva ottenuto la liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita per il servizio prestato durante il periodo di ausiliaria perciò, rispetto ad essa, al momento dell&#8217;entrata in vigore della legge numero 87/1994 il rapporto doveva considerarsi esaurito.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso risulta dunque infondato e deve essere respinto.<br />
In difetto di costituzione dell’INPDAP non vi è luogo a pronuncia sulle spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNASEZIONE PRIMA  Respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 18 aprile 2007 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:<br />
	Paolo Numerico,                  Presidente;<br />	<br />
	Silvio Ignazio Silvestri,       Consigliere – estensore;<br />	<br />
	Alessandro Maggio,             Consigliere.																																																																																												</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 08/06/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-6-2007-n-1205/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.1205</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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