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	<title>8/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2640</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2640/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2640/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2640</a></p>
<p>Pubblico impiego &#8211; assunzioni &#8211; concorso pubblico per l&#8217;assunzione di istruttori contabili e geometri – scorrimento di graduatoria – sentenza che declina la giurisdizione &#8211; Sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2640/2004Registro Generale:3901/2004 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2640/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2640</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2640/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2640</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; assunzioni &#8211; concorso pubblico per l&#8217;assunzione di istruttori contabili e geometri – scorrimento di graduatoria – sentenza che declina la giurisdizione &#8211; Sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2640/2004<br />Registro Generale:3901/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Giuseppe Farina Est.<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Goffredo Zaccardi<br />Cons. Aldo Fera<br />ha pronunciato la presente<br />
<b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Giugno 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MESCHINO ANTONIO</b> rappresentato e difeso da: Avv. GIUSEPPE BORTONE con domicilio eletto in Roma VIA CATANZARO,29 presso AMILCARE BUCETI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ITRI</b> rappresentato e difeso da: Avv. VINCENZO COLALILLO con domicilio eletto in Roma VIA ALBALONGA 7 presso CLEMENTINO PALMIERO <b>RESP. P. T. SETTORE LAVORI PUBBL.-AREA TECNICO MANUT. COM. ITRI</b> non costituitosi; <b>RESP. PT SETTORE SERVIZI GENERALI DEL COMUNE DI ITRI</b> non costituitosi; <b>RESP. PT SETTORE SEGRETERIA &#8211; AREA AMMINISTRATIVA -COM. ITRI</b> non costituitosi; e nei confronti di <b>MATRULLO MASSIMILIANO</b> non costituitosi; MESCHINO MASSIMILIANO rappresentato e difeso da: Avv. MARIO SANINO con domicilio eletto in Roma VIALE PARIOLI, 180 presso MARIO SANINO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II BIS 7731/2003 , resa tra le parti, concernente CONCORSO PUBBLICO PER L&#8217;ASSUNZIONE DI ISTRUTTORI CONTABILI E GEOMETRI.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di dichiarazione di difetto di giurisdizione, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI ITRI MESCHINO MASSIMILIANO<br />
Udito il relatore Cons. Giuseppe Farina e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti G. Bortone, R. Colagrande, per delega dell’avv. V. Colalillo, e M. Sanino;</p>
<p>Considerato che, sia pure in sede di cognizione sommaria, in relazione all’art. 63, co. 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la sentenza impugnata appare correttamente motivata;<br />
che la diversa definizione dell’oggetto del ricorso introduttivo, data dalla parte appellante rispetto a quanto affermato nella sentenza impugnata, non appare sostenuta né da ragioni di fatto, né da ragioni di diritto;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3901/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Giugno 2004</p>
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			</item>
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		<title>Tribunale di Torino &#8211; Ordinanza &#8211; 8/6/2004 n.0</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-torino-ordinanza-8-6-2004-n-0/">Tribunale di Torino &#8211; Ordinanza &#8211; 8/6/2004 n.0</a></p>
<p>Pres.Rita Garibaldi; Est. Marco Ciccarelli G.T.T. S.p.A. (avv. Di Chio e avv. Rostagno) c. A.R.B. in proprio spetta al Giudice Ordinario conoscere la domanda cautelare consistente in inibitoria all&#8217;utilizzo di fermata-capolinea di linee di trasporto pubblico quando la pretesa di merito attenga al risarcimento dei danni per ritenuta lesione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-torino-ordinanza-8-6-2004-n-0/">Tribunale di Torino &#8211; Ordinanza &#8211; 8/6/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-torino-ordinanza-8-6-2004-n-0/">Tribunale di Torino &#8211; Ordinanza &#8211; 8/6/2004 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Rita Garibaldi; Est. Marco Ciccarelli<br /> G.T.T. S.p.A. (avv. Di Chio e avv. Rostagno) c. A.R.B. in proprio</span></p>
<hr />
<p>spetta al Giudice Ordinario conoscere la domanda cautelare consistente in inibitoria all&#8217;utilizzo di fermata-capolinea di linee di trasporto pubblico quando la pretesa di merito attenga al risarcimento dei danni per ritenuta lesione del diritto alla salute</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giuridisdizione &#8211; Controversie in materia di servizi pubblici di cui all’art. 33 D.lgs. n° 80/1998 – Domanda cautelare consistente in inibitoria all’utilizzo di fermata-capolinea di linee di trasporto pubblico – Giurisdizione del Giudice Ordinario – Sussiste.</p>
<p>2. Giurisdizione – Controversie meramente risarcitorie di cui all’art. 33 D.lgs. n° 80 del 1998 – Domanda cautelare volta all’ottenimento di ordine nei confronti dei dipendenti del soggetto esercente pubblico servizio di trasporto di adozione di comportamenti idonei in caso di sosta al capolinea – Accertamento di violazione del regolamento di esercizio – Ordine al soggetto esercente pubblico servizio di trasporto di adoprarsi perché il regolamento sia rispettato – Giurisdizione del Giudice Ordinario – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario rispetto al ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. con cui si chiede l’inibitoria a soggetto esercente pubblico servizio di trasporto all’utilizzo di fermata-capolinea di linee di trasporto pubblico ed implicitamente di spostamento della fermata altrove (nella specie il Giudice ha ritenuto che il pubblico servizio non fosse l’oggetto diretto della domanda, nel senso che sarebbe mancata la richiesta di una diversa modalità di erogazione o espletamento; e ciò nonostante che il reclamante avesse espressamente chiesto di vietare l’uso della fermata e/o del capolinea al gestore del servizio pubblico di trasporto).<br />
2. Il Giudice Ordinario può ordinare in via cautelare al soggetto esercente il servizio di pubblico trasporto di adoprarsi perché i suoi dipendenti rispettino il regolamento di esercizio in materia di sosta al capolinea dei mezzi addetti al pubblico trasporto di linea.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Vedi anche: TRIBUNALE DI TORINO &#8211;<a href="/ga/id/2004/5/3844/g">Ordinanza 23 aprile 2004 </a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Spetta al Giudice Ordinario conoscere la domanda cautelare consistente in inibitoria all’utilizzo di fermata-capolinea di linee di trasporto pubblico quando la pretesa di merito attenga al risarcimento dei danni per ritenuta lesione del diritto alla salute</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>TRIBUNALE Dl TORINO<br />
SEZIONE 4° CIVILE</b></p>
<p>Riunito in camera di consiglio nelle persone di<br />
dr. RITA GARIBALDI,           presidente;<br />
dr. ANTONIO CARBONE,            giudice:dr. MARCO CICCARELLI            giudice relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. depositato il 13.5.04 proposto da: Avv. Andrea Ricca Barberis</p>
<p>nei confronti di <b>Gruppo Torinese Trasporti   GTT s.p.a.</b></p>
<p>avverso il provvedimento  reso dal Giudice del Tribunale di Torino il 23.4.04, comunicato il 4.3.04. non notificato<br />
premesso</p>
<p>con il presente reclamo l&#8217;avv. Ricca Barberis, insistendo nelle medesime istanze cautelari già proposte con ricorso ex art. 700 e.p.e. e solo in parte accolte, ha chiesto, in via gradatamente subordinata, l&#8217;emissione dei seguenti provvedimenti:<br />a)	vietare alla GTT la sosta e la fermata nell&#8217;attuale capolinea delle linee 14 e 14 sbarrato (ubicato in piazza Solforino. tra via Lascaris e via Alfieri) a qualsiasi mezzo GTT;<br />	<br />
b)	inibire alla GTT di utilizzare la fermata in questione come capolinea, consentendone l&#8217;utilizzo soltanto come &#8216;fermata&#8221;, cioè per far salire e scendere i passeggeri;<br />	<br />
c)	ordinare alla GTT di spegnere immediatamente i motori degli autobus al momento dell&#8217;arrivo ai capolinea. riaccendendoli solo ai momento della partenza, e vietarle dì eseguire interventi di riparazione al capolinea stesso<br />	<br />
&#8211; il reclamante  censura anzitutto il provvedimento dei primo giudice nella parte in cui ha ritenuto non sussistere la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande di cui alle lettere a) e B), sottolineando come la propria azione sia escl<br />
&#8211;	l&#8217;avv. Ricca Barberis deduce. sotto diverso profilo, la inidoneità del provvedimento cautelare concesso dal primo giudice &#8220;al raggiungimento dello scopo &#8230; di tutela immediata del diritto alla salute dei ricorrente&#8221;: sia perché non è stato ordinato alla resistente GTT di spegnere immediatamente i motori degli autobus in sosta al capolinea e di non eseguire al capolinea interventi di riparazione, ma le è stato soltanto ordinato di &#8220;adottare i provvedimenti organizzativi e disciplinari necessari volti a garantire ed attuare lo spegnimento &#8230;&#8221;; sia perché la GTT, successivamente al provvedimento cautelare &#8220;non ha adottato alcun provvedimento, dichiarando espressamente di non volere attenersi al provvedìmento della dr ssa Salvetti, con la conseguenza che il divieto di tenere i motori accesi al capolinea e di eseguire interventi di riparazione, continua od essere continuamente violato do parte degli autisti”<br />	<br />
&#8211; la GTT costituendosi con memoria dei 26.5.04, ha dedotto di aver adempiuto a quanto ordinato dal giudice con il provvedimento cautelare del 23.4.04; ha richiamato le eccezioni di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e di difetto di legittimazi</p>
<p align=center>
OSSERVA</p>
<p>I. Sulla giurisdizione del Giudice ordinario.</p>
<p>1.1. L&#8217;art. 33 d.lgs. 80198 (come sostituito dalla 1. 205/2000) prevede che &#8220;Sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi&#8221;; e fa seguire al 2° comma. una indicazione (pacificamente ritenuta esemplificativa e non tassativa) delle controversie in questione. includendo (lettera ej quelle &#8220;riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell&#8217;espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell &#8216;ambito del SSN e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitoric che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità&#8221;. <br />
Il ricorrente chiarisce che intende agire, in sede di merito, &#8220;per far accertare I Illegittimo comportamento della GTT s.p.a e per ottenere la condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni subiti&#8217; (ricorso ex art. 700, p. 5); di qui la competenza dei giudice ordinario a conoscere della presente controversia, di natura meramente risareitoria. Con [ordinanza reclamata il giudice a quo ha dichiarato inammissibili le istanze cautelari di cui alle lettere a) e b) sopra riportate, ed ha parzialmente accolto la terza, ordinando alla GTT &#8220;di adottare i provvedimenti organizzativi e disciplinari necessari volli a garantire ed attuare lo spegnimento, da parte dei conducenti, dei motori degli autobus delle linee 14 e 14 sbarrato in sosta ai capolinea&#8221;. Il giudice ha argomentato escludendo che le domande cautelari principali attenessero ad una &#8220;controversia meramente risarcitoria&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 33 lett. e) citato; e questo perché “l’oggetto principale del ricorso &#8230; consiste in un &#8216;azione inibitoria nei confronti della GTT sp. a. volta ad impedire ai dipendenti di tale società l&#8217;utilizzo della fermata¬capolinea attualmente sita in piazza Solferino (richiesta che contiene implicitamente ma necessariamente quella di spostamento della suddetta fermata altrove, in quanto, trattandosi, pacificamente di capolinea, l&#8217;eventuale accoglimento deli &#8216;inibitoria avrebbe quale conseguenza la necessità per i competenti organi di individuare una nuova sede di fermata e un altro capolinea compatibilmente con le esigenze dei servizio pubblico e dell&#8217;utenza).&#8221; L&#8217;ordinanza reclamata prosegue evidenziando che stante l&#8217;impostazione data dall&#8217;attore, l&#8217;azione di merito avrebbe natura anche, ma non soltanto risarcitoria, avendo infatti ad oggetto anche la conferma della inibitoria eventualmente concessa in sede cautelare: eon la conseguenza che il giudice dovrebbe effettuare &#8220;un vaglio circa le scelte del soggetto concessionario del servizio o dell&#8217;ente pubblico competente in ordine alle modalità di erogazione dei servizio, ed invaderne autoritativamente la sfera di competenza, imponendogim&#8217;. onde evitare la reiterazione di condotte nocive alla salute del ricorrente, il definitivo spostamento del capolinea e/o della fermata delle linee interessate.&#8221;<br />
1.2 L&#8217;orientamento accolto dai giudice a quo è quello fatto proprio dalla prevalente giurisprudenza di merito, secondo cui qualora i provvedimenti richiesti siano idonei a incidere o interferire sulle modalità di erogazione di un servizio pubblico, la controversia rientrerebbe fra quelle in materia di pubblici servizi, riservate alla giurisdizione amministrativa. In questo senso si sono espressi il Tribunale di Aosta (ordinanze 29.6.01 e 31.7.01) e, a seguire, i Tribunali di Treviso (ord. 3.8.01), di Palermo (ord. 27.8.01), di Avellino (ord. 14.9.01), in fattispecie riguardanti l&#8217;inquinamento da campi elettromagnetici; in senso contrario, in analoga fattispecie, è andato invece il Tribunale di Como, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario, poiché &#8220;non si controverte di modalità di esecuzione del servizio di erogazione e distribuzione di energia elettrica in quanto tale e in particolare sotto il profilo, per così dire, ontologico, della natura e finalità (collettive e/o contrattuali) dei servizio stesso, bensì piuttosto delle accertande conseguenze intollerabilmente lesive verso i fondi viciniori di emissioni immissioni provenieno da già esistenti impianti di elettrodotto, ii che ha indotto parte ricorrente o prospettare &#8230; una domanda eminentemente risarcitoria, nei concetto di risarcimento ridondando certamente anche quello in forma specifica, rispetto a cui è palesemente preordinata e finalizzata la soprarichiamata domanda di tutela cautelare&#8221; (Trib. Como. ord. 30.11.01). E&#8217; il caso di osservare come questa giurisprudenza abbia escluso o riconosciuto la giurisdizione ordinaria unicamente argomentando dalla possibilità o meno di includere la fattispecie portata al suo vaglio in quelle &#8220;meramente risarcitorie&#8221; di cui al comma 2° lettera e) dell&#8217;art. 33; in altri termini, il giudice ordinario è stato riconosciuto &#8220;competente&#8221; soltanto in quanto la controversia è stata ritenuta esclusivamente risarcitoria. Non è stato invece espressamente esaminato il problema (a monte) se la controversia rientrasse nella materia (riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) dei &#8220;pubblici servizi&#8221;; o meglio, a tale problema è stata data implicitamente risposta positiva, in considerazione della &#8220;ricaduta&#8221; della pronuncia richiesta sullo svolgimento del servizio pubblico.<br />
1.3 La prima questione da porsi è, però, quella del quando una controversia rientri nella materia dei pubblici servizi per gli effetti dell&#8217;art. 33 1. 80/98; nel caso di specie il problema non è quello di definire la nozione di &#8220;pubblico servizio&#8221;, giacché non è in discussione che l&#8217;attività di trasporto svolta dalla GTT vada qualificata come servizio pubblico. Si tratta invece di chiarire se la semplice “incidenza&#8221; (anche del tutto indiretta od occasionale) della chiesta pronuncia sullo svolgimento dei servizio pubblico comporti l&#8217;inquadramento della controversia nella materia riservata al giudice amministrativo. In altri termini, e con riferimento alla fattispecie si deve chiedere se la inibitoria richiesta in via cautelare di una determinata attività inquinante che si verifichi nel corso (e a causa) dello svolgimento di un servizio pubblico faccia sorgere una delle controversie in materia di pubblici servizi di cui all&#8217;art. 33 citato, o non, invece, a seconda dei casi, una controversia in materia di salubrità ambientale, o di tutela della salute umana o di tutela della proprietà privata. <br />
I provvedimenti di merito sopra richiamati, dando per scontato   come appena detto   l&#8217;inquadramento della controversia nella materia dei pubblici servizi, muovono dai presupposto di una sorta di &#8220;attrazione&#8221; della materia della salubrità e della salute verso quella del pubblico servizio. Ciò che porta con sé una conseguenza &#8220;pesante&#8221;: quella di precludere l&#8217;intervento del giudice ordinario ogniqualvolta la pronuncia da rendere inibisca o comunque interferisca sulla organizzazione, gestione o erogazione di un servizio pubblico; anche quando la materia di cui si tratta (le domande proposte, le eausae petendi ad esse sottese) nulla abbia a che vedere con tale servizio.<br />
1.4 Posto dunque che una controversia può &#8220;toccare&#8221; più materie (p. es. salute e pubblico servizio o proprietà e pubblico servizio), talune soltanto delle quali rientrano nell&#8217;ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva, è necessario chiarire quando una controversia vetta &#8220;in materia di pubblici servizi&#8221; ai fini che qui interessano. La Suprema Corte, chiamata ad affrontare il problema della portata dcfinitoria dell&#8217;art. 33, dopo aver premesso che questa norma non definisce in termini generali e in maniera espressa la materia dei pubblici servizi, ha affermato che è necessario ricercare il significato di questa disposizione &#8220;attraverso un processo di astrazione concettuale che, dalle previsioni esemplificative contenute nei primi due commi dell&#8217;articolo, risalga alla nozione ditale materia&#8221; (Cass. S.TJ. 30.3.00 n. 71). Nella pronuncia ora richiamata le S.U., in una controversia fra case farmaceutiche e ASL relativa alla fornitura di prodotti sanitari e farmaceutici, hanno fornito una interpretazione &#8220;funzionale&#8221; dell&#8217;art. 33, muovendo dai dato testuale del comma 2° lettera f) (oggi lettera e. dopo le modifiche di cui alla l. 205/00), affermando che &#8220;la giurisdizione esclusiva concerne le controversie che hanno per oggetto le prestazioni rese nell&#8217;espletamento del pubblico servizio e cioè le prestazioni del servizio sanitario erogate doll unità sanitaria agli utenti dei servizio stesso. AI contrario, sempre secondo la Corte, &#8220;Le prestazioni rese all &#8216;amministrazione sanitaria per consentire ad essa di ottenere i beni utilizzati per gestire il servizio sanitario si collocano &#8220;a monte&#8221; di tale servizio e non possono concludersi con le prestazìoni dei servizio pubblico, il quale si caratterizza per il fatto che è erogato al pubblico degli utenti&#8221;. E&#8217; evidente in questa pronuncia la consapevolezza che il concetto di servizio pubblico, se interpretato in maniera estensiva e in difetto di limiti precisi. è suscettibile di attrarre a sé un numero indefinito di controversie, anche di natura strettamente privatistica, legate da un nesso di incidenza, diretta o indiretta (ovvero anche meramente occasionale), sull&#8217;erogazione di un (qualsiasi) servizio pubblico. Analoga preoccupazione è alla base di un&#8217;altra pronuncia, di poco precedente, con cui la Cassazione chiamata a delimitare l&#8217;estensione della giurisdizione esclusiva amministrativa individuata coi criterio della &#8220;materia&#8221; (nel caso di specie si trattava della materia del pubblico impiego)  aveva chiarito che &#8216;il principio secondo cui la giurisdizione esclusiva dei giudice annnìnistrativo in materia di pubblico impiego si estende a tutte le controversie che hanno il loro titolo necessario nel detto rapporto, non è assoluto, e non trova applicazione quando la pretesa fatta valere in giudizio sia basata sulla violazione di un diritto assoluto quale quello alla vita ed all’integrità  fisica, anche se detta violazione si verifichi nel corso del rapporto medesimo, ed in funzione del suo espletamento. In questa ipotesi, infatti, il petitum sostanziale trova esclusivo fondamento nei principio dei neminem laedere che preesiste agli obblighi della Pubblica Amministrazione inerenti ai rapporto di pubblico impiego, ne prescinde ed ha una tutela autonoma, sicché mentre il rapporto di impiego si configura solo quale presupposto estrinseco ed occasionale del fatto dedotto in giudizio, questo fatto non trova il suo titolo necessario nello stesso rapporto&#8221; (Cass. SU. 25 maggio 1999 n. 291). La Corte dunque già aveva evidenziato come. pur in materie per le quali esiste la giurisdizione esclusiva amministrativa, ben possano farsi valere davanti ai giudice ordinario quei diritti che, rispetto alla resa del servizio sono in rapporto meramente indiretto e strumentale; ed aveva al tempo stesso, riconosciuto dignità di &#8220;materia autonoma&#8221; a quella dei risarcimento del danno da illecito aquiliano.<br />
1.5 Alla luce di queste pronunce e tenuto conto della intrinseca equivocità del concetto &#8220;materia di pubblici servizi&#8221;. sembra corretto concludere che per individuare la materia di cui si tratta non si possa che fare rìferimento al petitum sostanziale della azione; cioè a quello stesso criterio usato dalla giurisprudenza per individuare (al di fuori ovviamente delle ipotesi di giurisdizione esclusiva per materia) la situazione soggettiva (diritto o interesse legittimo) tutelata in giudizio, e per affermare di conseguenza la giurisdizione (ordinaria o amministrativa) competente. Il petitum sostanziale, secondo l&#8217;ormai consolidato orientamento della giurisprudenza. &#8220;può determinarsi indagando sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio, di guisa che la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo ad una domanda proposta dal privato nei confronti della p. a non può essere esclusa per il solo fatto che la domanda medesima contenga la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, posto che, ove tale richiesta si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, quella giurisdizione va ugualmente affermata, fermo restando il potere del giudice ordinario di provvedere alla sola disapplicazione dell&#8217;atto amministrativo nei caso concreto, in quanto lesivo di dello diritto soggettivo&#8221; (Cass. 15.5.03 n. 7507). Dunque va sottolineato   il mero fatto che la domanda contenga una richiesta di annullamento di atto amministrativo non è decisiva per individuare la giurisdizione competente, fermi ovviamente i limiti interni propri della giurisdizione ordinaria, che non può incidere sull&#8217;atto amministrativo, ma può soltanto disapplicarlo. Facendo applicazione di questi principi per individuare (non più la situazione soggettiva, ma) la materia, si può concludere che una controversia verte in materia di pubblici servizi quando l&#8217;esame dei fatti allegati, del rapporto giuridico dedotto e la natura dei provvedimenti domandati si ricollegano direttamente, e non soltanto in maniera indiretta e strumentale (o occasionale), alla genesi, alla erogazione ed alla organizzazione di un pubblico servizio. Quando, invece, il pubblico servizio non è l&#8217;oggetto diretto della domanda (nel senso che non se ne chiede una diversa modalità di erogazione o di espletamento), né rientra nella causa petendi dell&#8217;azione, nel senso che le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda si sostanzìano nella tutela di diritti dotati di una loro specifica individualità (alla salute, alla proprietà, etc.). allora non si rientra nell&#8217;ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva, e riprende vigore il tradizionale criterio di riparto della giurisdizione basato sulla natura della posizione soggettiva (diritto o interesse legittimo) fatta valere in giudizio.<br />
1.6 Con riferimento ora alla fattispecie in oggetto, non pare che la controversia promossa dal ricorrente possa farsi rientrare nella materia dei pubblici servizi. L&#8217;attore infatti non deduce un inadeguato svolgimento del servizio pubblìco e non domanda (in sede di merito) una interruzione o soppressione dello stesso, né un suo esercizio con differenti modalità. Egli lamenta invece che un comportamento materiale tenuto dagli autisti (non spegnere i motori durante la sosta) e una modalità organizzativa prescelta dal gestore (eseguire le piccole riparazioni al capolinea) sono fonte di immissioni di rumore e gas e, quindi, causa di un danno alla salute; l&#8217;avv. Ricca Barberis afferma di voler agire, in sede di merito, per chiedere il risarcimento di questo danno e domanda, in via inibitoria, un provvedimento che ne eviti la produzione o l&#8217;aggravamento. La materia &#8220;chiamata in causa&#8221; non è dunque quella del servizio pubblico, quanto quella del diritto alla salute umana. Il ricorrente afferma infatti chiaramente che il ricorso &#8220;è esclusivamente rivolto ad ottenere l&#8217;immediata tutela del diritto alla salute deli esponente di fronte alle immissioni di rumore e gas derivate dagli illeciti comportamenr i tenuti dagli autisti &#8230;&#8221; (reclamo, p. 5). E&#8217; opportuno chiarire che la richiesta, in sede cautelare, di un provvedimento inibitorio (vietare alla GTT l&#8217;uso della fermata e/o del capolinea) non può &#8220;offuscare&#8221; (o addirittura del tutto coprire) la domanda di merito esplicitamente individuata (risarcimento dei danni per la lesione del diritto alla salute); non può indurre, cioè, a qualificare diversamente la domanda proposta. Va infatti rilevato, per un verso, che la inibitoria è finalizzata ad impedire che quei danni di cui si intende chiedere il risarcimento in sede di merito si aggravino ulteriormente; essa, dunque, è strumentale alla tutela del diritto che si farà valere nel giudizio di merito. Per altro verso si osserva come il divieto di utilizzare la fermata e/o il capolinea non incide sull&#8217;atto amministrativo con cui il capolinea è stato individuato. ma. semplicemente, ne prescinde, cioè io disapplica; e rientra quindi pienamente fra i poteri propri del giudice ordinario.<br />
1.7 Alla luce delle considerazioni svolte, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della presente causa, sotto un duplice profilo: in primo luogo perché la controversia non può considerarsi in materia di pubblici servizi, nel senso sopra chiarito, ma in materia di tutela dei diritto alla salute; in secondo luogo perché la domanda che il ricorrente intende svolgere nel giudizio di merito è esclusivamente quella di risarcimento dei danni e. quindi, la causa rientrerebbe comunque fra le &#8220;controversie meramente risarcitorie&#8221;, sottratte alla giurisdizione amministrativa esclusiva dalla lettera e) dell&#8217;art. 33 comma 2°.<br />
2. Sui presupposti dei provvedimenti cautelari richiesti.<br />
2.1. L’avv. Ricca Barberis sul proprio ricorso ex art. 700 e.p.e, ha dedotto che:<br />
&#8211; I veicoli della G2&#8217;T arrivano e ripartono in continuazione dopo una sosia di circa 10 minuii, emettendo sia in fase di arrivo, stazionamento e partenza, rumore nell&#8217;ambiente circostante, che provoca immissioni fastidiose e disturbanti all &#8216;interno dello<br />
&#8211; &#8220;la GTT utilizza regolarmente il capolinea in questione per revisionare i motori dei mezzi &#8230; con emissione di rumori assordanti &#8230;&#8221; (punto 5);<br />
&#8211; &#8220;Gli autisti dei veicoli delle predette linee della GET sostano ai capolinea in questione sempre con i motori accesi, con le conseguenze in tema di emissione e immissione di rumore già esposte&#8221; (punto 7);<br />
&#8211; &#8220;L&#8217;esponente .. invitava più volte gli autisti degli autobus . &#038; a spegnere i motori durante la sosta al capolinea e ad astenersi da accelerazioni ingiustificate ai momento della partenza&#8221; (punto 8).<br />
Sulla base di queste circostanze di fatto l&#8217;avv. Ricca Barberis ha concluso (punto 13): &#8216;afronte dell’illegittimo comportamento degli autisti delle linee 14 e 14 sbarrato GTT e della condotta omissiva tenuta dalla socìetà stessa, ricorre il fondato timore di un pregiudizio grave ed irreparabile per la salute dell &#8216;esponente&#8221;; ed ha quindi richiesto la concessione, in via gradatamente subordinata, dei provvedimenti cautelari meglio specificati in premessa (alle lettere a, b, e).<br />
2.2 Ora, se si considera che la causa lesiva (del diritto alla salute) denunciata dal ricorrente non consiste tanto nella individuazione della fermata capolinea in quel luogo, quanto in comportamenti illegittimi degli autisti della GTT in violazione dello stesso regolamento interno della azienda, deve ritenersi che i provvedimenti cautelari richiesti alle lettere a) e h) (vietate tout court la sosta e la fermata ai mezzi GTT ovvero inibire l&#8217;uso del capolinea, consentendo soltanto la fermata per far scendere e salire i passeggeri), nel mentre vanno ad incidere pesantemente sulle modalità di organizzazione dei servizio di trasporto. sono ridondanti rispetto alle necessità di tutela prospettate dallo stesso ricorrente il giudice a quo, ritenendo sussistente la prova del finnus boni iuris. ha accolto parzialmente la domanda subordinata (sub e) del ricorrente, ordinando alla GTT &#8220;di adottare i provvedimenti organizzativi e disciplinari necessari volti a garantire ed attuare lo spegnimento. da parte dei conducenti, dei motori degli autobus &#8220;. Pur ritenendo come sopra chiarito che il giudice ordinario abbia giurisdizione anche per la emissione degli altri provvedimenti chiesti dal ricorrente, il provvedimento reclamato va. nella sostanza, confermato perché è il più aderente alle esigenze di tutela prospettate dalla parte ed alla salvaguardia delle esigenze del resistente (in un&#8217;ottica di bilanciamento degli interessi che non può essere estranea al giudice nel momento in cui deve adottare uno fra più provvedimenti possibili). Vanno tuttavia fatte alcune precisazioni ulteriori.<br />
2.3 La GTT non ha proposto reclamo contro il provvedimento cautelare ed anzi, nella propria memoria difensiva ha espressamente concluso per la sua conferma. Devono quindi ritenersi non più in contestazione i presupposti difumus e periculum espressamente individuati dal primo giudice (&#8220;la stessa GTT ammette che alcuni conducenti degli autobus delle linee 14 e 14 sbarrato abbiano recentemente violato il regolamento di esercizio che disciplina la sosta ai capii/neo e siano stati redarguiti disciplinarmente ..&#8221;). Il reclamante sostiene però che il provvedimento adottato sarebbe &#8220;insufficiente&#8221; a tutelare il proprio diritto alla salute e, quindi, sostanzialmente inidoneo ai raggiungimento del suo scopo; e ciò in quanto sarebbe rimasto del tutto inattuato da parte della GTT, la quale avrebbe &#8220;dimostrato e riconosciuto di non poter eliminare i comportamenti illeciti degli autisti&#8221;, addirittura &#8220;dichiarando espressamente di non volere attenersi al provvedimento della dott.ssa Saivetti&#8221; (reclamo, pp. 7, 8). Le circostanze dedotte sono tuttavia, in primo luogo, indimostrate: la GTT infatti ha prodotto in questa sede (doc. 5 &#8211; 19) i rapporti dei capiturno e le contestazioni disciplinari da essi mosse agli autisti che, in violazione del regolamento, si sono astenuti dallo spegnere il motore al capolinea; con ciò provando di aver adottato   come prescritto dal giudice &#8220;i provvedimenti organizzativi e disciplinari volti a garantire ed attuare lo spegnimento dei motor&#8217; il reclamante invece, pur deducendo la persistenza dell&#8217;illegittimo comportamento degli autisti, non ha offerto alcuna prova al riguardo (p. es. indicazione di persone informate). In secondo luogo, e soprattutto, la mancata attuazione del provvedimento cautelare deve essere fatta valere non attraverso il reclamo, ma mediante ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. al giudice che ha emesso il provvedimento, affinché ne determini le modalità di attuazione.<br />
2.4 Il reclamante si duole, ancora, del fatto che il giudice a quo non abbia adottato alcun provvedimento relativamente agli interventi di manutenzione dei mezzi che vengono eseguiti dalla GTT al capolinea. Al rìguardo va osservato però come non sia stata fornita né offerta prova alcuna circa la entità e la consistenza di questi interventi di manutenzione eseguiti al capolinea (quanto frequentemente avvengano, che natura abbiano, quanto durino, quale disagio acustico comportino. etc.), di talché è assolutamente impossibile verificarne la &#8220;capacità immissiva&#8221; e la potenzialità lesiva del diritto alla salute del ricorrente; correttamente pertanto non è stato adottato alcun provvedimento al riguardo.<br />
In definitiva, premesso che il giudice ordinario deve ritenersi dotato di giurisdizione sulla domanda di merito prospettata dal ricorrente e, di conseguenza, anche sulle richieste cautelari tutte dallo stesso avanzate, il provvedimento adottato dal primo giudice deve essere confermato, in quanto idoneo e proporzionato   in riferimento alla situazione di fatto prospettata ed alle prove offerte   a tutelare in via anticipatoria e cautelare il diritto alla salute del ricorrente. II reclamo deve, di conseguenza, essere respinto.<br />
Spese al merito.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>rigetta il reclamo come sopra proposto.<br />
Torino, 27.5.04<br />
Depositato in data 8.6.04</p>
<p>Si comunichi.<br />
Il G. est.<br />
Marco Ciccarelli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-torino-ordinanza-8-6-2004-n-0/">Tribunale di Torino &#8211; Ordinanza &#8211; 8/6/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2639</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2639/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2639/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2639</a></p>
<p>Comune &#8211; revoca dalla carica e dalle deleghe di assessore, ad opera del sindaco &#8211; difetto di procedurimento ex lege 241/1990 &#8211; Sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2639/2004 Registro Generale:3837/2004 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2639/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2639</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2639/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2639</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comune &#8211; revoca dalla carica e dalle deleghe di assessore, ad opera del     sindaco  &#8211; difetto di procedurimento ex lege 241/1990  &#8211; Sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2639/2004<br />
Registro Generale:3837/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Giuseppe Farina Est.<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Goffredo Zaccardi<br />Cons. Aldo Fera<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Giugno 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>COMUNE DI GRADO</b> rappresentato e difeso da: Avv. CATERINA BELLETTI Avv. LORENZO PRESOT Avv. ROBERTO ADAMO con domicilio eletto in Roma VIALE MAZZINI 117 presso ROBERTO ADAMO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>POPAZZI GIOVANNI</b> rappresentato e difeso da: Avv. ANDREA SCORSOLINI Avv. BRUNO GARLATTI Avv. MARIO SANINO con domicilio eletto in Roma VIALE PARIOLI, 180 presso MARIO SANINO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; TRIESTE 47/2004, resa tra le parti, concernente REVOCA DALLA CARICA DI ASSESSORE.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>POPAZZI GIOVANNI<br />
Udito il relatore Cons. Giuseppe Farina e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti R. Adamo, C. Belletti e M. Sanino;</p>
<p>Considerato che sembra da approfondire la questione concernente l’obbligo di fornire comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’incarico di assessore, tenuto conto del tipo di rapporto intercorrente fra sindaco ed assessori a norma dell’art. 46 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3837/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2639/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2639</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2683</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2683/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2683/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2683</a></p>
<p>Concorso &#8211; inidoneita&#8217; al reclutamento arma dei carabinieri – per eccedenza di peso corporeo di 3 chili – inidoneita’ temporanea &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: T.A.R. Napoli Sez. VI – Ordinanza sospensiva del 22 marzo 2004 n. 1843 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanze:2683/2004 Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2683/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2683</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2683/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2683</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso &#8211; inidoneita&#8217; al reclutamento arma dei carabinieri – per eccedenza di peso corporeo di 3 chili – inidoneita’ temporanea &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. Napoli Sez. VI – <a href="/ga/id/2004/7/4734/g">Ordinanza sospensiva del 22 marzo 2004 n. 1843</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:2683/2004<br />
Registro Generale: 3519/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Stenio Riccio<br />Cons. Dedi Rulli<br />Cons. Vito Poli<br />Cons. Bruno Mollica<br />Cons. Sergio De Felice Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ESPOSITO ANTONIO</b>rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANDREA ABBAMONTE e GIULIANO AGLIATA con domicilio eletto in Roma V. DEGLI AVIGNONESI, 5 presso ANDREA ABBAMONTE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA DIFESA COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI &#8211; C.N.S.R.</b><br />
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: Sezione VI n. 1843/2004, resa tra le parti, concernente INIDONEITA&#8217; RECLUTAMENTO ARMA DEI CARABINIERI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI &#8211; C.N.S.R. MINISTERO DELLA DIFESA<br />
Udito il relatore Cons. Sergio De Felice e udito, altresì, per la parte appellante l’avv. Giuliano Agliata;</p>
<p>Considerato che i motivi di appello, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, non appaiono infondati, con riguardo alla pretesa di inidoneità solo temporanea, e non permanente, a cui darebbe luogo un eccesso di peso non superiore a 5 kg.;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3519/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.<br />
Condanna parte appellante, in via provvisoria, al pagamento delle spese del presente grado della fase cautelare, liquidandole in euro 1000.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2683/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2683</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2638</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2638/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2638/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2638/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2638</a></p>
<p>Idrocarburi &#8211; dichiarazione di incompatibilita&#8217; con le norme vigenti di impianto di carburanti – situazione di intralcio al traffico &#8211; assenza &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: MARCHE – ANCONA – Ordinanza sospensiva del 24 febbraio 2004 n. 81 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2638/2004 Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2638/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2638</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2638/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2638</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Idrocarburi &#8211; dichiarazione di incompatibilita&#8217; con le norme vigenti di impianto di carburanti – situazione di intralcio al traffico  &#8211; assenza  &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: MARCHE – ANCONA – <a href="/ga/id/2004/6/4257/g">Ordinanza sospensiva del 24 febbraio 2004 n. 81</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2638/2004<br />
Registro Generale:3667/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Giuseppe Farina Est.<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Goffredo Zaccardi<br />Cons. Aldo Fera<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>DI BATTISTA PETROL CO S.R.L. ERCOLI DOMENICO</b> rappresentato e difeso da: Avv. PIERO PACIARONI con domicilio eletto in Roma VIA DONATELLO 23 presso PIERGIORGIO VILLA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI AMANDOLA</b> rappresentato e difeso da: Avv. MASSIMO ORTENZI con domicilio eletto in Roma VIA DEL VIGNOLA 5 presso LIVIA RANUZZI<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR MARCHE &#8211; ANCONA n. 81/2004, resa tra le parti, concernente VERIFICA COMPATIBILITA&#8217; CON LE NORME VIGENTI DI IMPIANTO DI CARBURANTI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) COMUNE DI AMANDOLA<br />
Udito il relatore Cons. Giuseppe Farina e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti P. Villa, in sostituzione dell’Avv. P. Paciaroni, e M. Ortenzi;<br />
Considerato che, come implicitamente riconosciuto dal T.A.R. non è comprovata la situazione di “zona A” di piano regolatore, così come definita dall’art. 6 del reg.to reg.le 24 marzo 2003, n. 7;<br />
che neppure è comprovata la situazione di intralcio al traffico, quale è definita nell’art. 4 del citato regolamento;</p>
<p>che sussiste una situazione di danno grave e irreparabile;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3667/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2638/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2638</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.628</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-8-6-2004-n-628/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-8-6-2004-n-628/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-8-6-2004-n-628/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.628</a></p>
<p>Pres. Mariuzzo, Est. Morri Lecchi , Sussi (avv. S. Bontempi) contro Ministero della Pubblica Istruzione (Avvocatura distrettuale dello Stato) 1. Istruzione pubblica e privata &#8211; Scuola materna – Iscrizione con riserva – Collocazione in lista d’attesa &#8211; Bene giuridico oggetto di tutela – Fattore cronologico – Tempestività della domanda –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-8-6-2004-n-628/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.628</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-8-6-2004-n-628/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.628</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mariuzzo, Est. Morri<br /> Lecchi , Sussi (avv. S. Bontempi) contro Ministero della Pubblica Istruzione (Avvocatura distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Istruzione pubblica e privata &#8211; Scuola materna – Iscrizione con riserva – Collocazione in lista d’attesa &#8211; Bene giuridico oggetto di tutela – Fattore cronologico – Tempestività della domanda – Criterio per l’ammissione &#8211;<br />
2. Istruzione pubblica e privata – Scuola materna – rigetto istanza iscrizione – difetto di ammissione con riserva – E’ illegittimo</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’iscrizione con riserva nelle liste di ammissione alla scuola materna e la conseguente collocazione in lista d’attesa rappresenta un bene giuridico oggetto di specifica tutela, poiché, a parità di altri requisiti, il fattore cronologico costituisce un criterio da utilizzare per l’ammissione.</p>
<p>2. Il definitivo rifiuto di iscrizione alla scuola materna è illegittimo quando non preceduto dalla ammissione con riserva (lista d’attesa) da sciogliersi solo al termine delle iscrizioni degli altri aventi diritto, rappresentando una negazione anzitempo di un primario bene della vita.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’iscrizione con riserva nelle liste di ammissione alla scuola materna</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
 &#8211; Sezione staccata di Brescia – </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>su ricorso n. 404/2001 proposto da</p>
<p><b>LECCHI CRISTINA</b>,  <b>SUSSI RICCARDO</b> in proprio e quali legali rappresentanti del figlio minore Sussi Emanuele, rappresentati e difesi dall’Avv. Stefano Bontempi con domicilio eletto presso lo stesso in Brescia, via Solferino, 17;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>DIREZIONE DIDATTICA DI COLOGNE</b>, <b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b><br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato ed ope legis domiciliati presso i relativi uffici in Brescia, via S. Caterina n. 6;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento adottato dalla Direzione didattica di Cologne prot. n. 98/B19 del 29.1.2001 recante mancato accoglimento della domanda di iscrizione alla scuola materna a.s. 2001/2002;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; <br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Designato, quale relatore alla pubblica udienza del primo Giugno 2004, il Dott. Gianluca Morri;   <br />
Uditi i difensori delle parti,<br />
Ritenuto quanto segue in</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>I ricorrenti, in qualità di genitori del minore Sussi Emanuele, impugnano il provvedimento adottato dalla Direttrice didattica in data 29.1.2001, con il quale veniva respinta l’istanza di iscrizione del proprio figlio alla scuola materna di Cologne per l&#8217;anno scolastico 2001/2002.<br />
Il provvedimento non reca alcuna motivazione, ma dagli atti prodotti emerge che la predetta istanza era eccedente rispetto alla capacità ricettiva dell&#8217;istituzione scolastica in relazione al fatto che il minore non risultava essere residente nel Comune di Cologne, per cui occorreva dare precedenza agli aventi diritto.<br />
Avverso detto provvedimento i ricorrenti deducono le seguenti censure:</p>
<p>1. violazione dell&#8217;art. 3 della Legge n. 241 del 1990, poiché il provvedimento impugnato non reca alcuna motivazione omettendo di indicare, altresì, l&#8217;autorità cui ricorrere;</p>
<p>2. eccesso di potere per difetto di istruttoria, poiché la Direttrice didattica non avrebbe valutato tutte le circostanze per disporre l’iscrizione del bambino, ma avrebbe anzitempo disposto l&#8217;esclusione dello stesso solo sulla base della residenza in altro comune.<br />
In sede cautelare la Sezione accoglieva l&#8217;istanza, rilevando che l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto fornire il servizio richiesto previa graduazione delle domande di iscrizione nel rispetto dei criteri che sorreggono l&#8217;ammissione alla scuola e disponendo l&#8217;ammissione stessa con riserva di futura capienza al termine delle iscrizioni degli altri aventi diritto.<br />
In ottemperanza a detto provvedimento, la Direzione didattica disponeva, in data 12.7.2001, l&#8217;iscrizione dell&#8217;alunno nell&#8217;elenco dei non residenti con riserva di consentire la frequenza solo in presenza di disponibilità di posti dopo gli aventi diritto. <br />
In data 15.10.2001, ad anno scolastico ormai avviato, la Direzione didattica comunicava ai ricorrenti che l’istruttoria per la verifica della disponibilità dei posti era ancora in corso e che la riserva sarebbe stata sciolta solo successivamente.<br />
Con nota del 17.12.2001, stante il perdurante silenzio dell’Amministrazione, il legale dei ricorrenti informava la stessa che il minore Sussi Emanuele era stato iscritto ad altra scuola materna in cui si era ormai inserito e che, di conseguenza, cessava l&#8217;interesse dei ricorrenti a coltivare la possibilità di iscrizione presso la scuola materna di Cologne. <br />
Gli stessi ricorrenti evidenziano, tuttavia, l&#8217;interesse alla prosecuzione del presente ricorso al fine di eventualmente intraprendere un&#8217;azione risarcitoria nei confronti dell&#8217;Amministrazione intimata. <br />
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.<br />
Dagli atti emerge che nell&#8217;anno scolastico 2000/2001 ben 17 bambini non residenti nel Comune di Cologne hanno frequentato la scuola materna statale (nota della Direzione didattica del 25.9.2000 prot. 2340/B19-A20).<br />
La residenza in un comune diverso da quello sede dell&#8217;istituzione scolastica non costituisce, pertanto, condizione preclusiva ex se per negare l’iscrizione prima di aver acquisito tutte le domande, entro i termini stabiliti, e redatto i corrispondenti elenchi secondo le priorità e i criteri stabiliti.<br />
Tanto è vero che oltre all&#8217;elenco degli scritti per l&#8217;anno scolastico 2001/2002, la Direzione didattica ha compilato anche un elenco degli alunni in lista d&#8217;attesa.<br />
L’iscrizione con riserva, e la conseguente collocazione in lista d&#8217;attesa, rappresenta pertanto un bene giuridico oggetto di specifica tutela poiché, a parità di altri requisiti, il fattore cronologico costituisce un criterio da utilizzare per l&#8217;ammissione, soprattutto quando la domanda è stata tempestivamente prodotta rispetto a quelle tardive e incompatibili con i posti a disposizione.<br />
Nel caso in esame, a fronte della tempestiva istanza presentata dai ricorrenti, la Direzione didattica ha illegittimamente disposto il definitivo rifiuto di iscrizione negando anzitempo il primario bene della vita e senza disporre, come invece avrebbe dovuto, l&#8217;ammissione con riserva, da sciogliersi solo al termine delle iscrizioni degli altri aventi diritto, anche al fine di porre gli stessi ricorrenti in condizione di provvedere tempestivamente all&#8217;iscrizione in altra scuola qualora la riserva fosse stata sciolta in senso negativo.<br />
Non può, invece, ritenersi fondata la dedotta censura di violazione dell&#8217;art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990 per mancata indicazione dell’autorità cui è possibile ricorrere. Come ha ripetutamente affermato la giurisprudenza ormai consolidata sul punto, condivisa dal Collegio, detta omissione non può costituire un vizio del provvedimento ma, eventualmente, la causa per il riconoscimento dell&#8217;errore scusabile al fine della rimessione in termini per la proposizione del ricorso.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dei ricorrenti nella misura di € 1.200 (milleduecento), a titolo di spese, onorari di difesa e competenze, oltre ad IVA e CPA.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia &#8211; Sezione staccata di Brescia &#8211;  definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato. <br />
Condanna il Ministero della Pubblica istruzione al pagamento delle spese liquidate in motivazione.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Brescia, il giorno primo Giugno 2004, in camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Francesco Mariuzzo 		&#8211; Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri 		&#8211; Giudice relat. est.<br />	<br />
Stefano Tenca	 		#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-8-6-2004-n-628/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.628</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2668</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2668/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2668/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2668</a></p>
<p>Elezioni &#8211; accettazione contrassegno presentato dalla lista verdi verdi per elezioni provinciali – facile confondibilita’ &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: T.A.R. PIEMONTE – TORINO – Ordinanza sospensiva del 27 maggio 2004 n. 679 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2668/2004Registro Generale:5272/2004 Il Consiglio di Stato in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2668</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni &#8211; accettazione contrassegno presentato dalla lista verdi verdi per elezioni provinciali – facile confondibilita’ &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. PIEMONTE – TORINO – <a href="/ga/id/2004/6/4279/g">Ordinanza sospensiva del 27 maggio 2004 n. 679</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2668/2004<br />Registro Generale:5272/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Giuseppe Farina<br />Cons. Cesare Lamberti Est.<br />Cons. Goffredo Zaccardi<br />Cons. Aldo Fera<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>LANZA SERAFINO IN PR. E Q. DEPOSIT. CONTR. FEDERAZ. VERDI PACE</b> rappresentato e difeso da: Avv. LUCA DI RAIMONDO con domicilio eletto in Roma VIA DELLA CONSULTA 50 presso LUCA DI RAIMONDO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UFFICIO ELETTORALE CENTRALE C/O CORTE APPELLO DI TORINO</b> rappresentato e difeso da: Avv. FABRIZIO FEDELI con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GEN. STATO <b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b> rappresentato e difeso da: Avv. FABRIZIO FEDELI con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GEN. STATO <b>LISTA “VERDI VERDI”</b> non costituitosi; <b>PROVINCIA DI TORINO</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR PIEMONTE &#8211; TORINO: Sezione II n. 679/2004 , resa tra le parti, concernente ACCETTAZIONE CONTRASSEGNO PRESENTATO DALLA LISTA VERDI VERDI PER ELEZ. PROV.LI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigettodella domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) MINISTERO DELL&#8217;INTERNO UFFICIO ELETTORALE CENTRALE C/O CORTE APPELLO DI TORINO<br />
Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati L. Di Raimondo ed E. Rabino;</p>
<p>Considerato che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare in quanto il simbolo prodotto dalla lista Verdi Verdi sia per il suo impianto complessivo (cerchio diviso in due parti), sia per la dicitura principale “Verdi”, posta nella parte inferiore, sia per le figure ed i colori adoperati nella parte superiore che raffigurano il sole, appare facilmente confondibile con il simbolo Verdi per la pace.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 5272/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.632</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-8-6-2004-n-632/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-8-6-2004-n-632/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.632</a></p>
<p>Pres. Mariuzzo, Est. Tenca Carrera, Cremonini (avv. M.E. Cortellazzi) c/ Comune di Cremona (avv.ti E. Boccalini; L. Ghirardi) 1. Servizi pubblici – Definizione giurisdizionale – Attività economica indirizzata al soddisfacimento dei bisogni collettivi – Restrizioni per ragioni di interesse pubblico Ammissibili 2. Servizi pubblici – Servizio taxi – Servizio autonoleggio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-8-6-2004-n-632/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.632</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-8-6-2004-n-632/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.632</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mariuzzo, Est. Tenca<br />  Carrera, Cremonini (avv. M.E. Cortellazzi) c/ Comune di Cremona (avv.ti E. Boccalini; L. Ghirardi)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizi pubblici – Definizione giurisdizionale – Attività economica indirizzata al soddisfacimento dei bisogni collettivi – Restrizioni per ragioni di interesse pubblico Ammissibili</p>
<p>2. Servizi pubblici – Servizio taxi – Servizio autonoleggio – Differenze.</p>
<p>3. Servizi pubblici – Adempimento del servizio pubblico &#8211; Servizio taxi – Sistema contatti diretti tra conducente e utente – Contrario all’interesse pubblico.</p>
<p>4. Servizio pubblico – Adempimento del servizio pubblico &#8211; Servizio taxi – Radio-taxi – Interesse pubblico – Compatibile.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il servizio pubblico è un’attività economica di produzione di beni e servizi, indirizzata istituzionalmente e direttamente al soddisfacimento di bisogni collettivi e sottoposta, per ragioni di interesse pubblico, a restrizioni disposte dall’autorità.</p>
<p>2. Il servizio di taxi ha lo scopo di assicurare il trasporto individuale e collettivo di persone ed è ontologicamente diverso dall’alternativo servizio di autonoleggio con conducente che si rivolge ad un’utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore. Inoltre, mentre il primo si caratterizza per l’obbligatorietà del servizio, la sua offerta indifferenziata a chiunque ne faccia richiesta e la rigida determinazione pubblica delle tariffe e modalità gestionali; il secondo, viceversa, non è obbligatorio ed il corrispettivo è direttamente concordato tra utente e vettore.</p>
<p>3. Il servizio di taxi,caratterizzato dall’esigenza di garantire l’accesso indifferenziato e la parità di trattamento, comporta che ogni utente deve potervi accedere avvalendosi del primo conducente disponibile, secondo un principio di causalità. Ne deriva che l’introduzione di un sistema di contatti diretti (tra conducente e utente) comprometterebbe seriamente la funzionalità e la correttezza del servizio in quanto i clienti che ignorano il recapito privato o il numero di cellulare dei tassisti rischierebbero di non ricevere risposta.</p>
<p>4. Il servizio di radio-taxi (a differenza del contatto diretto tra tassista e utente) offre adeguate garanzie di trasparenza ed imparzialità: ciascuna chiamata è ricevuta da un unico centralino che la smista, in modo del tutto impersonale, al primo operatore in servizio e libero in quel momento il quale provvede ad evaderla evitando così qualsiasi illecita personalizzazione del rapporto.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota di Nadia Maccabiani <a href="/ga/id/2004/10/1708/d">&#8220;Il TAR Brescia (sentenza n. 632/2004) si sofferma sul (dibattuto) concetto di “servizio pubblico”&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il servizio di taxi non è compatibile con un sistema di contatti diretti tra conducente e utente</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
 &#8211; Sezione staccata di Brescia – </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorso n. 360/2002 proposto da</p>
<p><b>CARRERA GIOVANNI e CREMONINI MAURO</b>, rappresentati e difesi dall’avv.to Massimiliano Emanuele Cortellazzi, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Malta n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CREMONA</b>,  costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Boccalini e Lamberto Ghirardi, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Malta n. 12;</p>
<p>e con l’intervento “ad opponendum”</p>
<p><b>ASSOCIAZIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI CREMONA</b>, rappresentata e difesa dall’avv.to Elena Ponticelli, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Malta n. 12;</p>
<p>e con l’intervento “ad opponendum”</p>
<p><b>CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO DI CREMONA</b>, rappresentata e difesa dall’avv.to Federico Tresoldi, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Malta n. 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della deliberazione del Consiglio comunale in data 20/12/2001 n. 134/900, recante modifiche ed integrazioni al vigente regolamento comunale per autoservizi pubblici non di linea a mezzo autovettura (taxi e noleggio con conducente);<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata ed i due atti di intervento “ad opponendum”;<br />
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Presa visione di tutti gli atti della causa;<br />
Designato quale relatore alla pubblica udienza del 14/5/2004, il dott. Stefano Tenca;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Comune di Cremona, con il provvedimento gravato, ha introdotto nuove disposizioni al regolamento per autoservizi pubblici non di linea a mezzo autovettura (taxi e noleggio con conducente). La novella normativa disciplina, tra l’altro, in modo rigoroso la pubblicità del servizio taxi, la quale è riservata esclusivamente al Comune con tassativo divieto ai singoli tassisti di provvedervi singolarmente, anche mediante divulgazione del proprio personale recapito telefonico.<br />
Con ricorso notificato in data 25/3/2002, tempestivamente depositato, i ricorrenti – ambedue tassisti che operano sul territorio comunale – impugnano la deliberazione consiliare, deducendo i seguenti motivi:<br />
&#8211; Violazione dell’art. 3 della L. 7/8/1990 n. 241 e dell’art. 2 comma 1 della L. 15/1/1992 n. 21 nonchè eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità manifesta, in quanto la legge non porrebbe ai singoli tassisti alcun esplicito divieto di ri<br />
&#8211; Violazione delle norme nazionali e comunitarie che garantiscono la concorrenza, in quanto sarebbe consentito ad una Cooperativa di pochi tassisti di avvalersi del servizio radiotaxi, mentre sarebbe assurdamente vietato ai ricorrenti di avvalersi dei pro<br />
Questa Sezione, con ordinanza n. 304 emessa nella Camera di consiglio in data 7/5/2002, ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 14/5/2004 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il Collegio non ritiene necessario l’esame preliminare delle eccezioni processuali – sollevate dall’amministrazione intimata e dagli intervenienti “ad opponendum” – perché il ricorso è infondato nel merito.<br />
Il servizio di taxi è regolato dalla L. n. 21/92 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” la quale, all’art. 2 comma 1, ne sottolinea la precipua finalità di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, rivolgendosi ad un’utenza indifferenziata mediante stazionamento in luogo pubblico. Come pacificamente riconosciuto dagli stessi ricorrenti, il dettato legislativo postula l’inquadramento dell’attività nell’alveo dei servizi pubblici i quali, in ambito comunitario, sono tradizionalmente definiti “in negativo” secondo le previsioni dell’art. 86 comma 2 del Trattato della Comunità Europea, il quale ammette la deroga alle regole della concorrenza solamente quando queste ultime non permettano il perseguimento della “missione pubblica” affidata al servizio; con la modifica dei Trattati a seguito degli accordi di Amsterdam e di Nizza, il servizio pubblico ha ricevuto, in aggiunta, una qualificazione in positivo con il riconoscimento di un significativo ruolo di promozione della coesione sociale e territoriale (art. 16 del Trattato). Nell’ordinamento nazionale la giurisprudenza più recente – facendo leva sull’art. 43 della Costituzione e sull’art. 112 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18/8/2000 n. 267) e ponendo in risalto l’attività economica svolta nonchè la sua attitudine a soddisfare direttamente un interesse generale a prescindere dalla natura del soggetto gestore – identifica nel servizio pubblico un’attività di produzione di beni e di servizi, indirizzata istituzionalmente ed in via diretta al soddisfacimento di  bisogni collettivi e sottoposta, per ragioni di interesse pubblico, a restrizioni disposte dall’autorità. Queste premesse consentono di affermare l’esistenza di un potere di regolazione del servizio taxi in capo al resistente Comune, il quale può anche fissare dei limiti alle dinamiche della concorrenza e del mercato, che siano fondati sulla necessità di garantire il perseguimento di finalità collettive. Nella fattispecie è stato correttamente messo in luce dal resistente Comune che il servizio di taxi ha lo scopo di assicurare il trasporto individuale e collettivo di persone e si differenzia ontologicamente dall’alternativo servizio di autonoleggio con conducente, il quale si rivolge ad un’utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore. L’esistenza di un rapporto di incompatibilità tra le due funzioni è avvalorata dal divieto di cumulare entrambe le licenze in capo alla medesima persona, mentre la stessa giurisprudenza ha confermato che le attività di servizio di taxi e di servizio di noleggio con conducente si differenziano soprattutto con riferimento alla natura del servizio effettuato, poiché nel primo caso assume prevalenza l&#8217;obbligatorietà del servizio, la sua offerta indifferenziata a chiunque ne faccia richiesta e la rigida determinazione pubblica delle tariffe e delle modalità di gestione; il servizio di noleggio con conducente, viceversa, non è obbligatorio ed il corrispettivo è direttamente concordato tra utente e vettore (T.A.R. Liguria, sez. II – 14/4/1993 n. 117).<br />
L’esigenza di garantire l’accesso indifferenziato e la parità di trattamento comporta come necessaria conseguenza che ogni utente deve poter accedere al servizio avvalendosi del primo conducente disponibile, secondo un principio di casualità, evitando preventivi contatti diretti con i singoli operatori: il soggetto interessato non si rivolge direttamente all’una o all’altra persona ma solo a colui che è occasionalmente libero e disponibile e che, come tale, è tenuto a rispondere alla chiamata. L’introduzione di un sistema di contatti diretti comprometterebbe seriamente la funzionalità e la correttezza del servizio, in quanto i clienti che ignorano il recapito privato o il numero cellulare dei tassisti rischierebbero di non ricevere risposta poiché gli stessi operatori sarebbero impegnati ad evadere le proprie prenotazioni. <br />
Del resto, l’espressa disposizione legislativa di cui all’art. 2 comma 1 L. 21/92 conferma tale assunto, demandando peraltro alla regolamentazione locale la disciplina di dettaglio. Il Comune ha esercitato correttamente il proprio potere, formulando anche l’ipotesi di un servizio di radio-taxi il quale – contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti – offre adeguate garanzie di trasparenza ed imparzialità: ciascuna chiamata è ricevuta da un unico centralino che la smista, in modo del tutto impersonale, al primo operatore in servizio e libero in quel momento, il quale provvede ad evaderla evitando così qualsiasi illecita personalizzazione del rapporto.<br />
In definitiva il ricorso è  infondato e va respinto.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia &#8211; Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna i ricorrenti a corrispondere all’amministrazione resistente la somma di € 1.300 ed a ciascun interveniente “ad opponendum” la somma di € 500 a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre agli oneri di legge.</p>
<p>Così deciso, in Brescia, il 14/5/2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
	Francesco MARIUZZO	#NOME?			<br />	<br />
	Stefano TENCA 		&#8211; Giudice relatore ed estensore <br />	<br />
Gianluca MORRI		#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-8-6-2004-n-632/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.632</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2667</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2667/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2667/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2667</a></p>
<p>Elezioni &#8211; approvazione lista per elezione sindaco e consiglio comunale &#8211; eccedenza di firme di presentatori – esclusione della lista &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – Ordinanza sospensiva del 27 maggio 2004 n. 3094 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2667/2004 Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2667/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2667</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2667/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2667</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni &#8211; approvazione lista per elezione sindaco e consiglio comunale &#8211; eccedenza di firme di presentatori – esclusione della lista &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – <a href="/ga/id/2004/6/4281/g">Ordinanza sospensiva del 27 maggio 2004 n. 3094</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2667/2004<br />
Registro Generale:5117/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Giuseppe Farina<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Goffredo Zaccardi Est.<br />Cons. Aldo Fera<br />ha pronunciato la presente<br />
<b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ROSSI COSTANTE AMERIGO DI ZAZZO NICOLA</b> rappresentato e difeso da: Avv. FELICE LAUDADIO Avv. FERDINADO SCOTTO con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 presso GIAN MARCO GREZ</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PREFETTURA DI CASERTA &#8211; UFF. TERR.LE DEL GOVERNO DI CASERTA</b> rappresentato e difeso da: Avv. FABRIZIO FEDELI con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GEN. STATO <b>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DEL COMUNE DI SESSA AURUNCA</b> rappresentato e difeso da: Avv. FABRIZIO FEDELI con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GEN. STATO <b>MINISTERO INTERNO</b> rappresentato e difeso da: Avv. FABRIZIO FEDELI con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GEN. STATO e nei confronti di <b>MARANDOLA FRANCESCO</b> rappresentato e difeso da: Avv. DOMENICO SANTONASTASO con domicilio eletto in Roma VIALE POLA, 9 presso DOMENICO SANTONASTASO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: Sezione II n. 3094/2004 , resa tra le parti, concernente APPROVAZ. TERZA LISTA PER ELEZ. SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE DI ROCCA D&#8217;EVANDRO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) MARANDOLA FRANCESCO MINISTERO INTERNO PREFETTURA DI CASERTA &#8211; UFF. TERR.LE DEL GOVERNO DI CASERTA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DEL COMUNE DI SESSA AURUNCA<br />
Udito il relatore Cons. Goffredo Zaccardi e udito , altresì, per la parte appellante l’avvocato F. Scotto;<br />
Considerato che appaiono al collegio condivisibili le ragioni addotte dal giudice di primo grado per il rigetto della istanza di sospensione degli atti impugnati;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5117/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2667/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2667</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2666</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2666/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2666</a></p>
<p>Autorizzazione e concessione &#8211; esercizio di agenzia pubblica per disbrigo pratiche onoranze funebri – impugnativa di controinteressato &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Ordinanza n. 926 del 2 marzo 2004 Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Ordinanza n. 1728 del 20</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2666</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; esercizio di agenzia pubblica per disbrigo pratiche onoranze funebri – impugnativa di controinteressato &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="/ga/id/2004/6/4283/g">Ordinanza n. 926 del 2 marzo 2004</a></p>
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="/ga/id/2004/6/4284/g">Ordinanza n. 1728 del 20 aprile 2004</a></p>
<p>Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – <a href="/ga/id/2004/6/4285/g">Ordinanza sospensiva del 16 ottobre 2004 n. 1270</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2666 /2004<br />
Registro Generale:791/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Giuseppe Farina<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Goffredo Zaccardi<br />Cons. Nicolina Pullano Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>DESIDERIO &#038; SAVARESE S.R.L.</b> rappresentato e difeso da: Avv. FRANCO GAETANO SCOCA Avv. SERGIO PERONGINI con domicilio eletto in Roma VIA G. PAISIELLO, 55 presso FRANCO GAETANO SCOCA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SOCIETA&#8217; EREDI DI PALUMBO RAFFAELE S.A.S. DI PALUMBO MASSIMO</b> rappresentato e difeso da: Avv. ENZO MARIA MARENGHI con domicilio eletto in Roma P.ZZA DI PIETRA 63 presso ENZO MARIA MARENGHI e nei confronti di <b>COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; SALERNO SEZ. II n. 1270/2003, resa tra le parti, concernente ESERCIZIO DI AGENZIA PUBBLICA PER DISBRIGO PRATICHE ONORANZE FUNEBRI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) SOCIETA&#8217; EREDI DI PALUMBO RAFFAELE S.A.S. DI PALUMBO MASSIMO<br />
Udito il relatore Cons. Nicolina Pullano e uditi , altresì, per le parti gli avv.ti F.G. Scoca, S. Perongini ed E.M. Marenghi;<br />
Viste le risultanze istruttorie alle quali si rinvia;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 791/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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