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	<title>8/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2646</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2646/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2646/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2646</a></p>
<p>Inquinamento &#8211; ingiunzione sindacale ad ANAS di rimozione rifiuti abbandonati su area di pertinenza stradale – prevalenza di necessita’ di pubblico interesse alla rimozione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2004 n. 721 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2646/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2646</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2646/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2646</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Inquinamento &#8211; ingiunzione sindacale ad ANAS di rimozione rifiuti abbandonati su area di pertinenza stradale – prevalenza di necessita’ di pubblico interesse  alla rimozione  &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – <a href="/ga/id/2004/6/4240/g">Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2004 n. 721</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2646/2004<br />Registro Generale:3935/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Giuseppe Farina<br />Cons. Cesare Lamberti Est.<br />Cons. Goffredo Zaccardi<br />Cons. Aldo Fera<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>COMUNE DI NOLA</b> rappresentato e difeso da: Avv. GIUSEPPE MANZO con domicilio in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ANAS &#8211; ENTE NAZIONALE PER LE STRADE</b> rappresentato e difeso da: Avv. FABIO TORTORA con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GEN. STATO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE V n. 721/2004 , resa tra le parti, concernente INGIUNZIONE DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU AREA DI PERTINENZA STRADALE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1)ANAS &#8211; ENTE NAZIONALE PER LE STRADE<br />
Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti e udito, altresì, per la parte appellante l’avv. L. Lentini su delega dell’avv. G. Manzo;</p>
<p>Considerata la prevalenza delle necessità di pubblico interesse, connesse alla rimozione dei rifiuti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3935/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2646/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2646</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.748</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-8-6-2004-n-748/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-8-6-2004-n-748/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.748</a></p>
<p>Pres. M. Atzeni, Est. R. Panunzio COSMAT di Ignazio Matta e F.lli S.a.s. (Avv. S. Siotto Pintor) c. Comune di Capoterra (Avv. A. Garau), ATI –Termosarda e IMI Thermo, (Avv. Nicolini) la rinnovazione delle operazioni di gara a seguito della riammissione di concorrente escluso è possibile se non sono richieste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-8-6-2004-n-748/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.748</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-8-6-2004-n-748/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.748</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Atzeni, Est. R. Panunzio<br /> COSMAT di Ignazio Matta e F.lli S.a.s. (Avv. S. Siotto Pintor) c. Comune di Capoterra (Avv. A. Garau), ATI –Termosarda e IMI Thermo, (Avv. Nicolini)</span></p>
<hr />
<p>la rinnovazione delle operazioni di gara a seguito della riammissione di concorrente escluso è possibile se non sono richieste operazioni discrezionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Riammissione di un concorrente – Rinnovazione delle operazioni – Assenza di valutazioni discrezionali &#8211; Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>In una procedura di gara, a seguito di riesame, può essere modificato il risultato precedentemente ottenuto, se le operazioni vengono rinnovate senza che vi siano ulteriori valutazioni discrezionali da parte della Commissione, influenzabili per la conoscenza del contenuto delle singole offerte, ovvero dei giudizi espressi in precedenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la rinnovazione delle operazioni di gara a seguito della riammissione di concorrente escluso è possibile se non sono richieste operazioni discrezionali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 748/2004<br />
Ric. n. 2/2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2/04 proposto dalla</p>
<p><b>COSMAT di Ignazio Matta e F.lli s.a.s.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Stefano Siotto Pintor, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Roma n. 149, presso lo studio del medesimo legale;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Capoterra</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonello Garau, con elezione di domicilio in Cagliari, via Loru n. 4, presso lo studio del medesimo legale;<br />
il <b>Dirigente in carica del Settore LL.PP.</b> del medesimo Comune;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell’<b>ATI –Termosarda e IMI Thermo</b>, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Nicolini, presso il cui studio in Cagliari, via Cugia n. 29, ha eletto domicilio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Capoterra n. 158 del 10/10/03 di aggiudicazione definitiva alla ditta controinteressata dell’asta pubblica per l’affidamento dei lavori di “adeguamento alle normative delle centrali termiche a servizio di edifici comunali”; nonché degli atti di gara e, per quanto di ragione, del bando e del disciplinare di gara.<br />
VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 12/5/04 il consigliere Rosa Panunzio;<br />
UDITI l’avvocato Stefano Siotto Pintor per la ricorrente, l’avvocato Sergio Cassanello, su delega, per l’amministrazione resistente e l’avvocato Antonio Nicolini per il raggruppamento controinteressato;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il Comune di Capoterra indiceva una gara per l’affidamento, mediante pubblico incanto, dei “lavori di adeguamento alle normative delle centrali termiche a servizio di edifici comunali”.<br />Il bando stabiliva, al punto 13, quale metodo di aggiudicazione quello previsto dall’art. 21, commi 1 e 1 bis della legge 109/1994 (e successive modificazioni) e con le modalità indicate nel disciplinare di gara, “con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza”.<br />
La ricorrente presentava la propria offerta e la Commissione di gara, nella seduta del 4 settembre 2003, procedeva alla verifica della regolarità delle 7 domande di partecipazione; escludeva, quindi, la ditta LATERZA, in quanto il plico contenente la sua offerta e la documentazione di rito era privo di affrancatura. Invitava, quindi, le quattro ditte che non avevano attestato il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, previsti dall’art. 28 del D.P.R. 34/2000, a regolarizzare la documentazione entro le ore 13 del 10 settembre, questo termine veniva, successivamente, prorogato al 18 settembre.<br />
La ditta ricorrente, regolarizzava la documentazione con le integrazioni richieste.<br />
Nella seduta del 18 settembre, la Commissione escludeva due ditte per irregolarità della documentazione.<br />
A questo punto, essendo le ditte rimaste in gara meno di cinque, non si procedeva all’applicazione del criterio previsto nel bando e la Commissione, aperte le offerte economiche valide, aggiudicava la gara alla ditta Rais Francesco.<br />
Successivamente in data 7 ottobre 2003, la Commissione comunicava a tutti i partecipanti che, riscontrata l’erronea esclusione dell’ATI Termosarda ed Imi Thermo, la riammetteva e che, per la definitiva aggiudicazione, rinviava alla seduta del 9 ottobre 2003.<br />
Ricostituito così il numero di cinque offerenti, si procedeva alla determinazione della percentuale in base alla quale individuare l’offerta più vantaggiosa. A seguito di tali calcoli, l’ATI Termosarda ed Imi Thermo, con un ribasso del 14,700 %, veniva dichiarata aggiudicataria.<br />
Contro tale aggiudicazione, nonché contro gli atti di gara, la ditta COSMAT propone ricorso giurisdizionale, deducendo motivi di censura contro:<br />
a) l’illegittima esclusione della ditta LATERZA<br />
b) la mancata esclusione della ditta aggiudicataria.<br />In relazione al punto a) deduce, l’interessata, violazione e falsa o erronea applicazione e/o interpretazione dell’art. 8 del D. Lgs. 261/99; violazione delle norme del bando; eccesso di potere.<br />
In relazione al punto b) deduce: violazione e falsa o erronea applicazione e/o interpretazione dell’art. 21 del D. Lgs. 406/1991; violazione delle norme di esclusione previste dal bando; eccesso di potere; difetto di motivazione.<br />
Assume, la ricorrente, in relazione all’interesse al ricorso, che, solo a seguito della riammissione in gara della ditta LATERZA e della esclusione della ATI controinteressata, sarebbe risultata aggiudicataria.<br />
Si sono costituite in giudizio sia l’amministrazione intimata che la ditta controinteressata; entrambe, con memoria nei termini, eccepiscono pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, controdeducono alle tesi ivi sostenute e ne chiedono il rigetto, con vittoria di spese.<br />
Con ordinanza n. 39 del 21/1/04, in sede cautelare, è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione della causa.<br />
Alla pubblica udienza del 12/05/04, presenti i patroni delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Tribunale.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Con il presente ricorso, notificato in data 18/12/03 e depositato il 2/1/04, la ditta Cos.Mat. sas impugna il provvedimento di aggiudicazione all’ATI Termosarda e IMI Thermo dell’asta pubblica per l’affidamento dei lavori di “adeguamento alle normative delle centrali termiche al servizio di edifici comunali”, indetta con bando di gara dal Dirigente del Settore LL.PP. del comune di Capoterra, nonché gli atti procedimentali relativi.<br />
Non si procede all’esame delle eccezioni pregiudiziali, sollevate dalle controparti costituite, in quanto il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato nel merito.<br />
Le censure dedotte sono rivolte, da un lato, contro l’esclusione dalla gara della ditta LATERZA, dall’altro, contro l’ammissione della ditta aggiudicataria e questo in quanto, a detta della ricorrente, solo modificando entrambe tali risultanze risulterebbe aggiudicataria.<br />
In relazione a questa prospettazione fatta dalla società  ricorrente, ai fini dell’interesse, il Collegio rileva, quindi, che è sufficiente che una delle due determinazioni assunte dalla Commissione di gara, non sia inficiata dai vizi dedotti, perché non vi sia alcun interesse alla gara e quindi, conseguentemente, ad una decisione di annullamento in capo alla ditta ricorrente.<br />
Si ritiene opportuno affrontare prima i profili di illegittimità dedotti contro l’ammissione della ditta aggiudicataria.<br />
Assume la società Cos.Mat. che il disciplinare di gara prevedeva espressamente, a pena di decadenza, che dovevano essere contenuti nella busta “A”, tra gli altri, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 75, comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. 554/1999…”.<br />
In sede di verifica della regolarità della documentazione prodotta dalle ditte offerenti ammesse in gara, la Commissione, nella seduta del 4 settembre 2003, avrebbe consentito all’ATI controinteressata di integrare la documentazione mancante ed anche il possesso del requisito di affidabilità morale; ma non solo, la stessa Commissione, dopo aver concesso alla controinteressata la possibilità di sanare la mancata allegazione della documentazione richiesta, con provvedimento successivo alla scadenza del termine, le avrebbe accordato un’ulteriore proroga per la regolarizzazione della documentazione mancante.<br />
Inoltre, la Commissione, dopo aver escluso l’ATI controinteressata e proceduto all’apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse, illegittimamente l’avrebbe  riammessa in gara, procedendo all’apertura della sola sua offerta economica, senza il rispetto e le garanzie della contestualità della pubblicizzazione delle offerte.<br />
Ad avviso del Collegio tutti i profili di illegittimità dedotti sono infondati.<br />
In punto di fatto, la Commissione di gara, come risulta dal verbale del 4/9/03 (in atti), dopo aver esaminato la documentazione presentata dai concorrenti e verificato che quelli individuati con i numeri 1) (aggiudicataria), 4), 5), 6) (ricorrente), avevano dichiarato di possedere i requisiti richiesti dall’art. 28 del D.P.R. 34/2000, ma non avevano prodotto la documentazione relativa, ha ritenuto opportuno richiedere alle stesse ditte tale documentazione concernente i requisiti di ordine tecnico-organizzativo.<br />
Non risulta dal verbale del 4 settembre 2003 che la Commissione di gara abbia consentito ai concorrenti di integrare la documentazione relativa al possesso del requisito di affidabilità morale.<br />
Il disciplinare di gara, al punto 7 richiedeva la presentazione del “… certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo 75, comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni, in originale o in autocertificazione;…” e questo è ciò che ha fatto la controinteressata, depositando, in merito, dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, datata 28/8/03, quindi presumibilmente con il primo deposito della documentazione.<br />
Assume, ancora, l’interessata che la Commissione, dopo avere concesso la possibilità di sanare la mancata allegazione della documentazione richiesta, con provvedimento successivo alla scadenza del termine, avrebbe concesso alla sola ditta aggiudicataria una proroga, non avendo la stessa rispettato il termine originariamente concesso.<br />
La censura è infondata in fatto.<br />
Il Presidente di gara, con nota n. 18780 del 4/9/03 ha invitato i concorrenti indicati nel verbale (sopra citato) del 4/9/03 a “fare pervenire a quest’ufficio, entro e non oltre le ore 13 del 10/9/03, la documentazione originale (anche in coppia autenticata) attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo…”. Tuttavia, successivamente, la Commissione resasi conto che il termine era eccessivamente breve, in data 8 settembre, quindi prima della scadenza del termine, ha ritenuto opportuno prorogarlo per tutte le ditte interessate fino al 18/9/03.<br />
Lamenta ancora, la ricorrente, che l’amministrazione, dopo aver escluso la  controinteressata e proceduto all’apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse, l’ha immotivatamente riammessa in gara, procedendo all’apertura dell’offerta economica di quest’ultima, senza il rispetto e le garanzie della contestualità della pubblicizzazione delle offerte.<br />
La censura di difetto di motivazione  è infondata.<br />
La controinteressata è stata riammessa alla gara a seguito dell’invito, da parte del Dirigente del Settore LL.PP. del Comune, a riesaminare i motivi di esclusione delle ditte non ammesse; così, nella successiva seduta del 7/10/03, la Commissione, esaminata di nuovo la posizione delle ditte escluse, ha deciso di riammettere solo la ditta controinteressata, ritenendo valida la certificazione allegata. La ditta era stata in precedenza esclusa per avere presentato i certificati di esecuzione lavori, rilasciati da stazioni appaltanti private, non vidimati dal Genio Civile.<br />
Tale carenza, a seguito di riesame, è stata ritenuta non comportare l’esclusione dalla gara.<br />
Contesta, infine, la ricorrente che l’apertura della busta contenente l’offerta della ditta controinteressata, in quanto originariamente esclusa, è stata aperta nella seduta del 9/10/03, senza il rispetto e le garanzie della contestualità della conoscenza delle offerte.<br />
La censura, ad avviso del Collegio è infondata.<br />
E’ giurisprudenza consolidata che in una procedura di gara, a seguito di riesame, possa essere modificato il risultato precedentemente ottenuto, se le operazioni vengono rinnovate senza che vi siano ulteriori valutazioni discrezionali da parte della Commissione, influenzabili per la conoscenza del contenuto delle singole offerte, ovvero dei giudizi espressi in precedenza. (cfr. in termini da ultimo: CdS, Sez. V, n. 1575,  26 marzo 2003.)<br />
Nel caso in questione, la Commissione, dopo aver aperto la busta contenente l’offerta dell’ATI controinteressata, ha proceduto a ricostruire il ventaglio delle offerte ed a procedere ai calcoli necessari, ai sensi dell’art. 21, comma 1bis della legge 109/94, senza svolgere alcuna attività discrezionale.<br />
Come afferma il Consiglio di Stato (sez. V, sent. n. 661 del 3 febbraio 2000):  “Nelle procedure di aggiudicazione « automatiche » dei contratti della Pubblica amministrazione, l&#8217;accertamento dei vizi concernenti l&#8217;ammissione o l&#8217;esclusione dei concorrenti non comporta la necessità di rinnovare la procedura sin dal momento della presentazione delle offerte, perché il criterio oggettivo e vincolato dell&#8217;aggiudicazione priva di qualsiasi rilevanza l&#8217;intervenuta conoscenza, da parte del seggio di gara, dei contenuti delle altre offerte già ammesse”.<br />
Nelle memorie difensive della ditta ricorrente (depositate in data 30 aprile 2004) si sostiene che, nella documentazione prodotta dal comune resistente, relativa alle autocertificazioni datate 2/9/03, attestanti il possesso dei requisiti tecnico morali dei rispettivi amministratori e rappresentanti legali dell’ATI aggiudicataria, mancherebbe qualsiasi certificazione relativa al direttore tecnico. Questa carenza avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara della ditta perché tale figura rientra fra soggetti che, in base alla normativa di settore, devono necessariamente risultare in possesso dei suddetti requisiti.<br />
Ritiene il Collegio che tale censura sia inammissibile.<br />
Trattandosi di motivo nuovo, non presente nel ricorso introduttivo, avrebbe dovuto essere notificato, nei termini, come “motivo aggiunto” alle controparti; dal momento che non risulta sia stato adempiuto a tale onere, deve, per ciò stesso, dichiararsi il motivo inammissibile.<br />
Per quanto riguarda la contestazione dell’esclusione della ditta LATERZA, il Collegio ritiene sia ininfluente l’esame delle censure contro la stessa rivolte, in quanto, anche se fossero accolte e fosse – conseguentemente &#8211; ammessa alla gara questa ditta (LATERZA), senza l’esclusione dell’odierna controinteressata (ATI Termosarda ed Imi Thermo), la società Cos.Mat non si aggiudicherebbe l’appalto, come ampiamente dimostrato dalla difesa del Comune intimato, con la memoria depositata il 20 gennaio 2004 e non contestato dalla ricorrente.<br />
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso è, pertanto, respinto.<br />
Sussistono giuste ragioni per compensare fra le parti le spese e gli onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA respinge il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 12/5/04,  dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Manfredo Atzeni, 	Presidente f.f.;<br />	<br />
Rosa Panunzio, 		Consigliere – estensore;<br />	<br />
Alessandro Maggio, 	Consigliere.																																																																																												</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 08/06/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-8-6-2004-n-748/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.748</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2645</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2645/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Autorizzazione e concessione &#8211; diniego autorizzazione comunale per svolgimento attivita&#8217; di campeggio agrituristico – istanza di autorizzazione per somministrazione alimenti e non per pernottamento &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – Ordinanza sospensiva del 3 dicembre 2003 n. 1512 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; diniego autorizzazione comunale per svolgimento attivita&#8217; di campeggio agrituristico – istanza di autorizzazione  per  somministrazione alimenti e non per pernottamento &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – <a href="/ga/id/2004/6/4242/g">Ordinanza sospensiva del 3 dicembre 2003 n. 1512</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2645/2004<br />Registro Generale:3896/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Giuseppe Farina<br />Cons. Cesare Lamberti Est.<br />Cons. Goffredo Zaccardi<br />Cons. Aldo Fera<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>CENNAMO OLGA</b> rappresentato e difeso da: Avv. GIUSEPPE VITOLO con domicilio eletto in Roma VIA OVIDIO, 32 presso GIANCARLO VIGLIONE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SERRE</b> rappresentato e difeso da: Avv. CAMILLO PADULA Avv. RAFFAELE FALCE con domicilio eletto in Roma VIA PADRE SEMERIA 33 presso STUDIO DI MAURO RESPONS. SERVIZIO UFFICIO COMMERCIO DEL COMUNE DI SERRE non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; SALERNO SEZ. II n. 1512/2003, resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZ. COMUNALE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA&#8217; DI CAMPEGGIO AGRITURISTICO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) COMUNE DI SERRE<br />
Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti e uditi, altresì, per le parti gli avvocati R. Colagrande, per delega dell’avv. G. Vitolo e C. Padula.</p>
<p>Considerato che l’appello non appare, ad un primo sommario esame, assistito da sufficiente fumus.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3896/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Giugno 2004</p>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.750</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-8-6-2004-n-750/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-8-6-2004-n-750/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-8-6-2004-n-750/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.750</a></p>
<p>Pres. P. Turco, Est. T. Aru U.M.C. di Marco Uda &#038; C. s.a.s., in ATI con BI.LAB. di Battaglini A. &#038; C. s.a.s (Avv.ti A. G. Grimaldi e L. Giua Marassi), c. Provincia di Oristano (Avv. S. Vidili) e Commissione di gara per l’aggiudicazione (n.c.) l&#8217;esclusione automatica dalla gara sussiste</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco, Est. T. Aru<br /> U.M.C. di Marco Uda &#038; C. s.a.s., in ATI con BI.LAB. di Battaglini A. &#038; C. s.a.s (Avv.ti A. G. Grimaldi e L. Giua Marassi), c. Provincia di Oristano (Avv. S. Vidili) e Commissione di gara per l’aggiudicazione (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;esclusione automatica dalla gara sussiste solo in caso di violazione di specifici requisiti o formalità espressamente ritenuti essenziali dall&#8217;amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto &#8211; irregolare compilazione della scheda di partecipazione – esclusione immediata &#8211; non sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto &#8211; inosservanza delle prescrizioni – esclusione – solo se rispondenti ad un particolare interesse dell’amministrazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In una gara d&#8217;appalto, la generica clausola prevista dal bando di esclusione per il caso di irregolare compilazione della scheda di partecipazione non equivale, di regola, ad espressa comminatoria di immediata esclusione, a meno che si tratti di una rilevante ed insanabile irregolarità della stessa. Infatti, la comminatoria di esclusione può essere prevista soltanto per la violazione di determinati requisiti o formalità espressamente indicati, per esplicita valutazione dell&#8217;amministrazione appaltante che ha considerato quei requisiti o quelle formalità come elementi essenziali nel procedimento di gara.<br />
2. L’inosservanza delle prescrizioni del bando circa le modalità di presentazione delle offerte implica l’esclusione dalla gara medesima soltanto quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell’amministrazione, quando siano poste a garanzia della par condicio dei concorrenti o quando siano preordinate a garanzie sostanziali, essenziali per il proficuo svolgimento della gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’esclusione automatica dalla gara sussiste solo in caso di violazione di specifici requisiti o formalità espressamente ritenuti essenziali dall’amministrazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 750/2004<br />
Ric. n. 560/2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 560/2004 proposto dalla<br />
<b>U.M.C. di Marco Uda &#038; C. s.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Marco Uda, in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con la BI.LAB. di Battaglini A. &#038; C. s.a.s. rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Anna Grazia Grimaldi e Luisa Giua Marassi ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Alagon n. 1, presso il loro studio,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>Provincia di Oristano</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Vidili ed elettivamente domiciliata in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele n. 76, presso lo studio dell’avv. Benedetto Ballero,<br />
&#8211; la <b>Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio di avviamento, gestione e manutenzione della rete di monitoraggio dell’aria della Provincia di Oristano</b>, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio,</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del verbale di gara del 29 aprile 2004, trasmesso con nota n. 7881 del 10 maggio 2004, col quale la Commissione giudicatrice ha escluso dalla gara di cui sopra la costituenda ATI ricorrente;<br />
&#8211; della nota n. 7623 del 5 maggio 2004, con la quale il Dirigente del Settore Affari Generali, nonché Presidente della Commissione di gara, ha comunicato di aver approvato con propria determinazione n. 416 del 4 maggio 2004 il predetto verbale di esclusio<br />
&#8211; dell’anzidetta determinazione dirigenziale n. 416 del 4 maggio 2004;<br />
&#8211; di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati, compresi gli eventuali atti di aggiudicazione dell’appalto.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Primo Referendario Tito Aru;<br />
Uditi all’udienza camerale del 26 maggio 2004 gli avv.ti Anna Grazia Grimaldi e Luisa Giua Marassi per la ricorrente e l’avv. Salvatore Vidili per la Provincia di Oristano;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con il ricorso in esame, notificato il 20 maggio 2004 e depositato il successivo giorno 21, la ricorrente espone di aver partecipato al pubblico incanto indetto dalla Provincia di Oristano per l’affidamento triennale del servizio di avviamento, gestione e manutenzione della rete di monitoraggio dell’aria della medesima provincia, con importo a base d’asta di Euro 770.000,00 (oltre IVA), da aggiudicarsi col criterio dell’offerta più vantaggiosa.<br />
Nella seduta del 29 aprile 2004, tuttavia, la Commissione di gara ne disponeva l’esclusione rilevando che nella dichiarazione sostitutiva presentata non risultava indicata la posizione ai sensi dell’art. 1 bis della legge n. 383/2001, come modificata dalla legge n. 266/2002, sui piani individuali di emersione.<br />
Avverso tale provvedimento è stato proposto il ricorso in esame affidato ai seguenti motivi:<br />
Violazione dell’art. 16 del D.Lgvo n. 157/1995 – Violazione e falsa applicazione del bando di gara ove restrittivamente interpretato, oltre che dei principi generali in materia di appalti pubblici e, in particolare, del principio di massima partecipazione alla gara e delle regole di interpretazione dei bandi – Violazione della ratio delle disposizioni legislative relative all’emersione del lavoro irregolare – Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta.<br />
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con favore delle spese.<br />
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione provinciale intimata che, nel ribadire la correttezza dell’operato della Commissione di gara, ha chiesto la reiezione sia dell’istanza cautelare che, nel merito, del ricorso, vinte le spese.<br />
All’udienza camerale del 26 maggio 2004, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, i procuratori delle parti, avvertiti della possibilità di decisione in forma semplificata, hanno insistito nelle rispettive conclusioni.<br />
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorso in esame si caratterizza per la manifesta fondatezza che consente, ai sensi dell’articolo 26, V comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall&#8217;art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la decisione in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare.<br />
Ai fini della partecipazione alla gara in questione, infatti, le imprese dovevano presentare, ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, una dichiarazione sostitutiva datata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, utilizzando all’uopo la scheda predisposta dalla stessa amministrazione (art. 3 del bando).<br />
Il bando prevedeva, a pena di esclusione, la compilazione in ogni sua parte di detta scheda.<br />
La costituenda ATI ricorrente è stata esclusa per non aver apposto alcuna indicazione nelle caselle corrispondenti alle dichiarazioni richieste dal punto p) della scheda di partecipazione, concernenti l’indicazione di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione o quella di essersi avvalsa di piani individuali di emersione con avvenuta conclusione del relativo periodo.<br />
Orbene, il Tribunale ha anche recentemente precisato (TAR Sardegna n. 597 dell’11 maggio 2004) che, in una gara d&#8217;appalto, la generica clausola prevista dal bando di esclusione per il caso di irregolare compilazione della scheda di partecipazione non equivale, di regola, ad espressa comminatoria di immediata esclusione, a meno che si tratti di una rilevante ed insanabile irregolarita&#8217; della stessa.<br />
Infatti, la comminatoria di esclusione puo&#8217; essere prevista soltanto per la violazione di determinati requisiti o formalita&#8217; espressamente indicati, per esplicita valutazione dell&#8217;amministrazione appaltante che ha considerato quei requisiti o quelle formalita&#8217; come elementi essenziali nel procedimento di gara (in termini, Consiglio Stato sez. VI, 13 giugno 2000, n. 3290).<br />
Per il resto è stato precisato in giurisprudenza che l’inosservanza delle prescrizioni del bando circa le modalità di presentazione delle offerte implica l’esclusione dalla gara medesima soltanto quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell’amministrazione, quando siano poste a garanzia della par condicio dei concorrenti o quando siano preordinate a garanzie sostanziali, essenziali per il proficuo svolgimento della gara (Cons.St., Sez. V, 31 ottobre 2001 n. 5690 e 30 giugno 1995 n. 936; C.G.A. 21 novembre 1997 n. 550; T.A.R Sicilia-Palermo, Sez. II 18 maggio 2000 n. 812 e 15 febbraio 1999 n. 361).<br />
Con riguardo al caso di specie, non può ritenersi che la mancata compilazione del punto p) della dichiarazione di cui sopra costituisca una insanabile irregolarità della domanda di partecipazione (trattandosi, oltretutto, di chiarimento di agevole acquisizione) né, tantomeno, che dalla sua regolarizzazione scaturisca un’alterazione della par condicio dei concorrenti.<br />
S’imponeva dunque alla Commissione giudicatrice il dovere di favorire la massima partecipazione possibile alla gara, avvalendosi del potere assegnatole dall’art. 16 del D.Lgvo n. 157/1995 di invitare le imprese a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della dichiarazione presentata.<br />
In conclusione, quindi, il ricorso va accolto con annullamento dell’impugnato provvedimento di esclusione fermo restando, naturalmente, che se le ricorrenti non dimostreranno il possesso del requisito di partecipazione richiesto dovranno comunque essere estromesse dalla gara.<br />
Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA<br />
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 26 maggio 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>&#8211; Paolo Turco, 		Presidente,<br />	<br />
&#8211; Manfredo Atzeni , 	Consigliere,<br />	<br />
&#8211; Tito Aru, 		Primo Referendario, estensore.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 08/06/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-8-6-2004-n-750/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2644</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2644/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2644/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2644/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2644</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; concessioni &#8211; destinazione &#8211; agibilita&#8217; &#8211; variazione di destinazione d&#8217;uso da deposito cantina a locale commerciale – difetto di parcheggio – sentenza di annullamento della variazione &#8211; sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2644/2004 Registro Generale:3834/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2644/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2644</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2644/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2644</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; concessioni &#8211; destinazione &#8211; agibilita&#8217; &#8211;  variazione di destinazione d&#8217;uso da deposito cantina a locale commerciale – difetto di parcheggio – sentenza di annullamento della variazione &#8211; sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2644/2004<br />
Registro Generale:3834/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Giuseppe Farina<br />Cons. Cesare Lamberti Est.<br />Cons. Goffredo Zaccardi<br />Cons. Aldo Fera<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Giugno 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>CUSEO DEMETRIO</b> rappresentato e difeso da: Avv. GIORGIO CASSOTTA con domicilio eletto in Roma VIA E. Q. VISCONTI, 58 presso MARIA STELLA LOPINTO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ANASTASIA ANGIOLINA</b> rappresentato e difeso da: Avv. GERARDO GIUSEPPE SAVINO DI CIOMMO con domicilio eletto in Roma VIA S. TOMMASO D&#8217;AQUINO 75 presso MARIO LACAGNINA e nei confronti di <b>COMUNE DI RAPOLLA</b> rappresentato e difeso da: Avv. IMPERIO NAPOLITANO con domicilio in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS <b>RESPONSABILE AREA VIGILANZA COMUNE DI RAPOLLA</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR BASILICATA &#8211; POTENZA 286/2004 , resa tra le parti, concernente VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D&#8217;USO DA DEPOSITO-CANTINA A LOCALE COMMERCIALE.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>ANASTASIA ANGIOLINA COMUNE DI RAPOLLA<br />
Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti G. Cassotta, G.G. Di Ciommo e I. Napolitano;</p>
<p>Tenuto conto che la sentenza appare correttamente motivata;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3834/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2644/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2644</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.633</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-8-6-2004-n-633/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-8-6-2004-n-633/</guid>

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<p>Pres. Mariuzzo, Est. Tenca Grosmarket Italia s.r.l., Orobica Pesca s.p.a. (Avv. I. Gorlani) contro Comune di Seriate (Avv. M. Benedetti), CDS Cstruzioni s.p.a. (Avv. Y. Messi), Frattini Costruzioni Meccaniche s.p.a. (Avv.ti P. Fachinetti e M. Gavazzi) e Metro Fim s.p.a. (Avv. Y. Messi) 1.Ricorso amministrativo – DIA – Non è</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-8-6-2004-n-633/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.633</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mariuzzo, Est. Tenca<br /> Grosmarket Italia s.r.l., Orobica Pesca s.p.a. (Avv. I. Gorlani) contro Comune di Seriate (Avv. M. Benedetti), CDS Cstruzioni s.p.a. (Avv. Y. Messi), Frattini Costruzioni Meccaniche s.p.a. (Avv.ti P. Fachinetti e M. Gavazzi) e Metro Fim s.p.a. (Avv. Y. Messi)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Ricorso amministrativo – DIA – Non è autonomamente impugnabile.</p>
<p>2.DIA – Natura – Conseguenze – Obbligo di verifica ex post ad iniziativa pubblica necessaria.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.La DIA, in quanto atto privato legittimante l’esercizio di un’attività, non è autonomamente impugnabile; tuttavia è censurabile il comportamento successivo dell’amministrazione finalizzato alla verifica della sua legittimità, sia quando si tratti di censurare l’inerzia dell’Ente, sia quando l’amministrazione sia intervenuta dichiarando la conformità urbanistica dell’intervento.</p>
<p>2.La DIA, strumento di semplificazione e fatto abilitante ex lege lo svolgimento di un’attività economica, non ha modificato la disciplina sostanziale delle singole materie ma semplicemente il titolo di legittimazione, trasformando il tradizionale iter di autorizzazione su impulso del privato in un procedimento di verifica ex post ad iniziativa pubblica necessaria, che l’Ente pubblico ha cioè l’obbligo di promuovere qualora ravvisi il difetto dei presupposti normativamente stabiliti.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;Avv.Nadia Maccabiani <a href="/ga/id/2004/6/1576/d">&#8220;Un overulling o un distinguishing rispetto alla precedente sentenza n. 380/2004 ?&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sul regime della DIA</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/4555_4555.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-8-6-2004-n-633/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2004 n.633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2643</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2643/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2643/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2643/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2643</a></p>
<p>Edilizia residenziale pubblica &#8211; sgombero dell&#8217;alloggio occupato senza titolo dal nipote dell’assegnatario &#8211; Sospensiva di sentenza di rigetto del ricorso &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2643/2004Registro Generale:3716/2004 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta composto dai Signori: Pres. Emidio FrascioneCons.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2643/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2643</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia residenziale pubblica &#8211; sgombero dell&#8217;alloggio occupato senza titolo dal nipote dell’assegnatario  &#8211; Sospensiva di sentenza di rigetto del ricorso &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2643/2004<br />Registro Generale:3716/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Giuseppe Farina<br />Cons. Cesare Lamberti Est.<br />Cons. Goffredo Zaccardi<br />Cons. Aldo Fera<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Giugno 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>GATTO MASSIMO</b> rappresentato e difeso da: Avv. IGNAZIO LI GOTTI con domicilio eletto in Roma VIA FESTO AVIENO ,92 presso IGNAZIO LI GOTTI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI REGGIO CALABRIA</b> rappresentato e difeso da: Avv. MARIO DE TOMMASI con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE FLAMINIO 46-PAL.IV presso GIAN MARCO GREZ<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR CALABRIA &#8211; REGGIO CALABRIA 304/2003, resa tra le parti, concernente SGOMBERO DELL&#8217;ALLOGGIO OCCUPATO SENZA TITOLO.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI REGGIO CALABRIA<br />
Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti; nessuno è comparso per le parti;</p>
<p>Tenuto conto che l’appello non appare assistito da sufficiente fumus e che il danno dell’appellante non presenta i requisiti della gravità;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3716/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2643/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2663</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2663/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2663/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2663</a></p>
<p>Edilizia residenziale pubblica &#8211; revoca assegnazione alloggio popolare e sgombero &#8211; sentenza di accoglimento del ricorso &#8211; sospensiva di sentenza chiesta dall’amministrazione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. REPUBBLICA ITALIANAc IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2663/2004Registro Generale:3895/2004 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta composto dai Signori: Pres.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2663/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2663</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2663/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2663</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia residenziale pubblica &#8211; revoca assegnazione alloggio popolare e<br />
sgombero &#8211; sentenza di accoglimento del ricorso &#8211; sospensiva di sentenza<br />
chiesta dall’amministrazione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />c<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2663/2004<br />Registro Generale:3895/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Giuseppe Farina<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Goffredo Zaccardi Est.<br />Cons. Aldo Fera<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Giugno 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>COMUNE DI COSENZA </b>rappresentato e difeso da: Avv. SALVATORE CALLEA con domicilio eletto in Roma VIA DORA, 1 presso ATHENA LORIZIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PRIMERANO ADUA</b> rappresentato e difeso da: Avv. NICOLA ABELE con domicilio eletto in Roma VIA CALCUTTA,25 presso MAURIZIO CALIGIURI <b>MANCONI FRANCESCO</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR CALABRIA &#8211; CATANZARO: SEZ. II 222/2004, resa tra le parti, concernente RISARCIMENTO DANNO PER REVOCA ALLOGGIO POPOLARE E PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO .</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento parziale, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>PRIMERANO ADUA<br />
Udito il relatore Cons. Goffredo Zaccardi e udito, altresì, per la parte appellante l’Avv.to A. Rosselli per delega dell’Avv.to S. Callea;</p>
<p>Considerato che allo stato non sussistono ragioni per la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3895/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2663/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2663</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2641</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2641/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2641/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2641/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2641</a></p>
<p>Autorizzazione e concessione &#8211; sospensione e/o chiusura esercizio commerciale – licenza di dubbia esistenza &#8211; difetto di istruttoria del provvedimento impugnato &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: LIGURIA – GENOVA – Ordinanza sospensiva del 7 aprile 2004 n. 223 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2641/2004Registro Generale:3942/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2641/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2641</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2641/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2641</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; sospensione e/o chiusura esercizio commerciale – licenza di dubbia esistenza  &#8211; difetto di istruttoria del provvedimento impugnato &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: LIGURIA – GENOVA – <a href="/ga/id/2004/6/4246/g">Ordinanza sospensiva del 7 aprile 2004 n. 223</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2641/2004<br />Registro Generale:3942/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Giuseppe Farina Est.<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Goffredo Zaccardi<br />Cons. Aldo Fera<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SOC. LO SPUNTINO S.R.L.</b> rappresentato e difeso da: Avv. CORRADO MAUCERI Avv. ENRICO ROMANELLI con domicilio eletto in Roma VIALE GIULIO CESARE N.14 presso ENRICO ROMANELLI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CERANESI</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LIGURIA &#8211; GENOVA: SEZIONE II n. 223/2004, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE E/O CHIUSURA ESERCIZIO COMMERCIALE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Giuseppe Farina e udito, altresì, per la parte appellante l’avv. G. Pafundi, per delega dell’avv. E. Romanelli;<br />
Considerato che il provvedimento comunale impugnato dispone la sospensione di una licenza di esercizio senza specificarne gli estremi identificativi e che l’impresa ricorrente afferma di non essere titolare di alcuna licenza;</p>
<p>che, per effetto della sospensione di una licenza, di cui è dubbia l’esistenza, è tuttavia disposto che ne deve conseguire la chiusura dello stabilimento per lo stesso periodo;<br />
che il provvedimento in sede di cognizione sommaria, appare viziato per difetto di istruttoria in ordine all’effettiva esistenza cui si riferisce;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3942/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2641/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2641</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2658</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2658/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2658/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2658</a></p>
<p>Contratti &#8211; opere &#8211; gara &#8211; omesso rispetto di clausola che impone la presa visione di documentazione progettuale da parte di concorrenti &#8211; conseguenza &#8211; esclusione da gara &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. PIEMONTE – TORINO – Ordinanza sospensiva del 14 aprile 2004 n. 491 REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;">Contratti &#8211; opere &#8211; gara &#8211; omesso rispetto di clausola che impone la presa visione di documentazione progettuale da parte di concorrenti &#8211; conseguenza &#8211; esclusione da gara &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</p>
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<p style="text-align: justify;">Vedi anche: T.A.R. PIEMONTE – TORINO – <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-14-4-2004-n-491/">Ordinanza sospensiva del 14 aprile 2004 n. 491</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Registro Ordinanza:2658/2004<br />
Registro Generale:4363/2004</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />
Cons. Giuseppe Farina<br />
Cons. Cesare Lamberti<br />
Cons. Goffredo Zaccardi<br />
Cons. Claudio Marchitiello Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">nella Camera di Consiglio del 08 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>IMPRESA MONDO DI TARTAGLINO G. &amp; C. S.N.C</b>. rappresentato e difeso da: Avv. CARLO RANABOLDO Avv. GUIDO FRANCESCO ROMANELLI con domicilio eletto in Roma VIA COSSERIA 5 presso GUIDO FRANCESCO ROMANELLI</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>COMUNITA&#8217; MONTANA “LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA” </b>non costituitosi; e nei confronti di <b>MOVITER S.R.L.</b> rappresentato e difeso da: Avv. ENRICO RABINO Avv. MARIO CONTALDI con domicilio eletto in Roma VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA,63 presso MARIO CONTALDI</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR PIEMONTE &#8211; TORINO: Sezione II n. 491/2004 , resa tra le parti, concernente APPALTO LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA DISPONIBILITA&#8217; IDRICO POTABILE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) MOVITER S.R.L.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Claudio Marchitiello e uditi , altresì, per le parti gli avv.ti G.F. Romanelli ed E. Rabino;</p>
<p>Rilevato che sussistono i presupposti per confermare il decreto presidenziale dell’11.5.2004 e che, pertanto, va confermata anche la conforme ordinanza cautelare del T.A.R.;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4363/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Giugno 2004</p>
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