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	<title>8/5/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/5/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2019 n.2991</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2019-n-2991/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2019-n-2991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2019 n.2991</a></p>
<p>C. Saltelli, Pres.; V. Perotti, Cons. Est. PARTI:Farid Industrie s.p.a., rapp. avv.ti Filippo Brunetti ed Alfredo Vita c. Città  Metropolitana di Roma Capitale rapp. avv.to Giovanna Albanese; Fratelli Mazzocchia s.p.a. rappr. avv.to Xavier Santiapichi) Il principio di equivalenza è concepito a tutela della concorrenza, vincola l&#8217;amministrazione solo qualora il bando</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2019-n-2991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2019 n.2991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2019-n-2991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2019 n.2991</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Saltelli, Pres.; V. Perotti, Cons. Est. PARTI:Farid Industrie s.p.a., rapp. avv.ti Filippo Brunetti ed Alfredo Vita c. Città  Metropolitana di Roma Capitale rapp. avv.to Giovanna Albanese; Fratelli Mazzocchia s.p.a. rappr. avv.to Xavier Santiapichi)</span></p>
<hr />
<p>Il principio di equivalenza è concepito a tutela della concorrenza, vincola l&#8217;amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d&#8217;oneri o i documenti complementari dettagliatamente menzionano un marchio, un brevetto o un tipo, un&#8217;origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti: tale indicazione, pertanto, deve essere accompagnata, giù  nel bando, dall&#8217;espressione &#8220;o equivalente&#8221;.</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;"><b>1.- Appalti pubblici &#8211; gara &#8211; lex specialis &#8211; vincolatività  &#8211; sussiste.</b></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;"><b>2.- Appalti pubblici &#8211; specifiche tecniche &#8211; principio di equivalenza &#8211; portata.</b></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1.L&#8217;Amministrazione che indice una procedura selettiva è vincolata al rispetto delle previsioni della lex specialis della procedura medesima, le cui prescrizioni risultano intangibili e non possono essere modificate o disapplicate, salvo (naturalmente) l&#8217;eventuale esercizio del potere di autotutela: la stazione appaltante non conserva pertanto alcun margine di discrezionalità  nella concreta attuazione delle prescrizioni di gara, nè può disapplicarle, neppure nel caso in cui alcune di tali regole eventualmente risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva la possibilità  di procedere all&#8217;annullamento ex officio delle stesse.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>2.Il principio di equivalenza -espresso dapprima nell&#8217;art. 68 del d.lgs. n. 163 del 2006 e quindi dall&#8217;art. 68, comma 6, del d.lgs. n. 5 del 2016- concepito a tutela della concorrenza, trovando applicazione nel senso che qualora siano inserite nella legge di gara delle specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o ad un brevetto), per favorire la massima partecipazione, deve essere data la possibilità  della proposta che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti. </i><i>Tale principio vincola l&#8217;amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d&#8217;oneri o i documenti complementari dettagliatamente menzionano un marchio, un brevetto o un tipo, un&#8217;origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti: tale indicazione, pertanto, deve essere accompagnata, giù  nel bando, dall&#8217;espressione &#8220;o equivalente&#8221;.</i></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 22 del 2019, proposto da Farid Industrie s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti ed Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da Pec Registri giustizia;</p>
<p><i><b>contro</b></i></p>
<p>Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanna Albanese, con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia;</p>
<p><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p>Fratelli Mazzocchia s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Xavier Santiapichi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 44;</p>
<p><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 11811/2018, resa tra le parti.</p>
<p>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fratelli Mazzocchia s.p.a. e della Città Metropolitana di Roma Capitale, che ha spiegato anche appello incidentale;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Visto il dispositivo di sentenza n. 2540 del 19 aprile 2018;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 aprile 2019 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Alfredo Vitale, Giovanna Albanese e Nicoletta Tradardi, in dichiarata delega dell&#8217;avvocato Xavier Santiapichi;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO</p>
<p>1.Con bando di gara pubblicato in data 17 ottobre 2017 la Città Metropolitana di Roma Capitale indiceva una procedura aperta per la fornitura di mezzi per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani nel Comune di Civitavecchia, relativamente, tra l’altro, a “<i>Lotto n. 1 &#8211; n. 10 minicompattatori da 10 mc a due assi</i>” e “<i>Lotto n. 2 &#8211; n. 5 attrezzature di costipazione rifiuti a vasca ribaltabile da 7 mc da installare su autocabinati a due assi</i>”, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</p>
<p>1.1. In relazione al lotto 1 prendevano parte alla gara le Società Fratelli Mazzocchia s.p.a. e Farid Industrie s.p.a., entrambe ammesse in sede di preselezione.</p>
<p>Il Presidente del Seggio di Gara nominava la commissione giudicatrice con tecnici individuati dal Comune di Civitavecchia, stante la mancanza, presso la stazione unica appaltante, di specifiche professionalità tecniche; detta commissione eseguiva la valutazione delle offerte tecniche relativamente agli elementi discrezionali e trasmetteva gli atti alla stazione appaltante per la valutazione dei criteri quantitativi non discrezionali e/o automatici e delle offerte economiche.</p>
<p>1.2. All’esito delle valutazione delle offerte nella seduta del 23 aprile 2018 la commissione stilava la graduatoria, che vedeva prima graduata la Farid Industrie, con 91,19 punti (di cui 61,19 per l’offerta tecnica e 30 per quella economica, avendo proposto un ribasso percentuale del 6,65%) e seconda la Fratelli Mazzocchia con 72,10 punti (di cui 58,80 per l’offerta tecnica e 13,31 per quella economica, avendo proposto un ribasso percentuale del 2,95%).</p>
<p>1.3. In data 4 maggio 2018 la Fratelli Mazzocchia sollecitava la stazione appaltante “<i>a rivedere attentamente le offerte tecniche dei concorrenti</i>”, poiché la minima differenza di prezzo tra le offerte presentate (pari 5.665,070 euro) lasciava ipotizzare la non conformità del prodotto offerto dalla Farid Industrie s.p.a. rispetto a quanto richiesto dalla specifica tecnica facente parte della <i>lex specialis</i>, relativamente alla previsione di un cambio totalmente automatico a 5 marce avanti più retromarcia, rilevando come “<i>la presenza o meno di un suo componente potrebbe determinare una differenza economica rilevante [&#8230;] inoltre è cosa risaputa tra gli allestitori che l’approvvigionamento di questo componente da parte del costruttore IVECO implica un tempo più lungo (almeno 30 giorni) rispetto alla fornitura di altre versioni del cambio</i>”.</p>
<p>Nella seduta del 10 maggio 2018 la commissione di gara procedeva all’esame delle schede tecniche allegate agli atti di gara, decidendo di “<i>inoltrare una richiesta di chiarimenti alla FARID in base a quanto dichiarato dal rappresentante della Fratelli Mazzocchia Spa e di quanto risulta dall’offerta tecnica di FARID. La risposta della FARID dovrà contenere una conferma ufficiale della IVECO casa produttrice che confermi che il mezzo offerto da FARID 6AS700 è un mezzo dotato di cambio totalmente automatico come previsto dalle schede tecniche agli atti di gara</i>”. Al riguardo nell’Allegato A-Autotelaio all’offerta tecnica di Farid Industrie, a “<i>pag.9, si legge “IVECO ML120EL21/P, cambio di velocità 6S700, cerchiato in rosso “Disponibile a richiesta cambio automatizzati Eurotronic 6AS700 a 6 marce”. A pag. 12 si legge “il Cabinato IVECO offerto da FARID è dotato di cambio totalmente automatico a 6 marce + retromarcia</i>”.</p>
<p>La richiesta di chiarimenti, formalizzata dalla stazione appaltante con nota prot.n. 0079993 del 14 maggio 2018, veniva riscontrata dalla società Farid Industrie s.p.a. con nota del 24 maggio 2018, rilevando che “<i>il cambio Allison a cui fa riferimento il concorrente Mazzocchia non è il solo cambio automatico in grado di assicurare all’autista il funzionamento automatico […] la specifica tecnica del CSA non richiede in nessun modo, come caratteristica tecnico/costruttiva, che il cambio sia dotato di convertitore di coppia e neppure contiene un riferimento specifico o generico al tipo di cambio Allison o equivalente. [&#8230;] Il cambio 6AS700 As Tronic offerto garantisce che l’interfaccia operativa fra autista e il cabinato Iveco sia totalmente automatica. [&#8230;] Assenza del pedale della frizione, assenza della leva del cambio. [&#8230;]</i>”.</p>
<p>Con nota prot. CMRC 2018-0104100 del 20 giugno 2018 la stazione appaltante, rispondendo quindi alla sollecitazione della Fratelli Mazzocchia, sulla base dei chiarimenti forniti da Farid Industrie</p>
<p>s.p.a., osservava che, “<i>pur avendo richiesto con la nota a Farid che si pronunciasse sulla questione anche il costruttore del mezzo offerto (nella fattispecie, la IVECO), ha ritenuto più conforme alla situazione in essere approfondire normativamente la questione in esame sia tenendo conto della </i>lex specialis<i> e quindi delle prescrizioni degli atti di gara, sia della normativa di settore (il codice della strada), ritenendo di poter prescindere dalla pronuncia del costruttore, inizialmente richiesta, in quanto esula dalle competenze del costruttore del mezzo offerto il rilascio di una dichiarazione avente caratteristica di terzietà</i>”.</p>
<p>1.4. Veniva pertanto confermata la graduatoria di cui al verbale del 23 aprile 2018 e attivato il procedimento di verifica delle offerte anomale, all’esito del quale, in data 17 luglio 2018, veniva dichiarata la congruità dell’offerta di Farid Industrie s.p.a. cui, con determinazione dirigenziale R.U. 3045 del 26 luglio 2018, veniva aggiudicato definitivamente il lotto 1.</p>
<p>2. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio la Fratelli Mazzocchia s.p.a. impugnava l’aggiudicazione, il verbale di aggiudicazione provvisoria e la nota 20 giugno 2018, altresì chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto, ove <i>medio tempore</i> stipulato, ex art. 122 Cod. poc. amm. ovvero in subordine il risarcimento del danno. L’impugnativa era affidata ai seguenti motivi:</p>
<p>1) <i>Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà dell’agire amministrativo</i>.</p>
<p>2) <i>Violazione della lex specialis di gara. Violazione dell’art. 68 del d.lgs. n. 50 del 201</i>6.</p>
<p>3) <i>Violazione della lex specialis di gara, sotto altro profilo &#8211; violazione dell’art. 68 del d.lgs. n. 50 del 2016</i>.</p>
<p>Costituitasi in giudizio, la stazione appaltante deduceva l’infondatezza del ricorso, chiedendo che fosse respinto.</p>
<p>Anche la controinteressata Farid Industrie s.p.a. si costituiva, eccependo altresì l’inammissibilità del gravame sul presupposto che le doglianze dedotte in ricorso riguardavano provvedimenti espressione di discrezionalità tecnica e che di conseguenza la pretesa della ricorrente tendeva ad ottenere dal giudice la sostituzione della valutazione tecnica effettuata dalla stazione appaltante con quella del giudice.</p>
<p>3. Con la sentenza segnata in epigrafe il giudice adito ha accolto il ricorso, rilevando che, una volta stabilite determinate regole e caratteristiche dell’offerta, le stesse non possono in alcun modo essere disattese, ciò con particolare riferimento all’art. 2 (<i>Motorizzazione</i> – pag. 5) della Specifica tecnica della gara in esame richiedeva inequivocabilmente il “<i>cambio totalmente automatico a 5 marce avanti più retromarcia</i>”.</p>
<p>4.Avverso tale decisione la Farid Industrie s.p.a.ha interposto appello, deducendo:</p>
<p>1) <i>Error in judicando – Omessa rilevazione dell’inammissibilità del secondo motivo di ricorso -Errore di fatto e difetto di motivazione su punto decisivo della controversia – Violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del dlgs n. 50/2016 e dell’art. 116 del dlg2 285/1992 – Eccesso di potere giurisdizionale</i>.</p>
<p>2) <i>Sotto diverso profilo, Error in judicando – Errore di fatto e difetto di motivazione su punto decisivo della controversia -– Violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del dlgs n. 50/2016 e dell’art. 116 del dlg2 285/1992 – Eccesso di potere giurisdizionale. Error in procedendo – Violazione e falsa applicazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione e del principio di massima concorrenzialità</i>.</p>
<p>3) <i>Sotto diverso profilo, Error in judicando – Errore di fatto e difetto di motivazione su punto decisivo della controversia -– Violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del dlgs n. 50/2016 e dell’art. 116 del dlg2 285/1992 – Eccesso di potere giurisdizionale. Error in procedendo – Violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e ss cpa in tema di mezzi prova nel processo amministrativo</i>.</p>
<p>Costituitasi in giudizio, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha proposto a sua volta appello incidentale, lamentando che erroneamente il primo giudice aveva applicato l’art. 116, comma 5, d.lgs. n. 285 del 1992, che &#8211; a suo avviso &#8211; si riferiva alle patenti di guida conseguite dai “<i>mutilati e […] minorati fisici</i>”, che non possono condurre veicoli diversi da quelli che hanno il cambio automatico “<i>inteso in modo del tutto generico e non conforme allo stato della tecnica</i>”. Ogni comma di detto articolo sarebbe dedicato ad un istituto diverso in materia di patente (ai mutilati si riferisce il solo comma 4) ed il quinto non avrebbe alcuna correlazione con il precedente.</p>
<p>Concludeva pertanto per l’inammissibilità e/o infondatezza del ricorso di primo grado.</p>
<p>Anche la controinteressata Fratelli Mazzocchia s.p.a. si è costituita in giudizio, concludendo invece per l’infondatezza del gravame.</p>
<p>5. Le parti hanno ulteriormente illustrato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive ed all’udienza del 18 aprile 2019, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>6. L’appello principale è infondato.</p>
<p>6.1. Con il primo motivo di appello si lamenta che la sentenza impugnata avrebbe inopinatamente accolto la distinzione “strutturale e prestazionale” – dedotta dalla ricorrente Fratelli Mazzocchia s.p.a. – tra cambio totalmente automatico dal punto di vista funzionale (che verrebbe ad operare meccanicamente mediante convertitore di coppia Allison) e cambio totalmente automatico dal punto di vista funzionale, che opererebbe meccanicamente mediante cambio elettroidraulico / elettropneumatico e frizione automatica (o automatizzata) gestiti congiuntamente da una centralina elettronica (cambio robotizzato As Tronic), con la conseguenza di ritenere inammissibile, sulla base delle specifiche tecniche di gara, lette ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 50 del 2016, l’offerta del cambio 6S700 As Tronic ed invece ammissibile quella di un cambio automatico dotato del dispositivo definito “convertitore di coppia”. Secondo l’appellante, invece la differenza tra i due cambi sarebbe solo “<i>strutturale e prestazionale</i>”, ma non già funzionale, in quanto entrambi i cambi assicurerebbero anche una funzionalità completamente automatica (circostanza quest’ultima sostanzialmente riconosciuta dalla stessa controparte).</p>
<p>D’altro canto, sempre ad avviso dell’appellante, la stessa pretesa della ricorrente di ribaltare il giudizio di adeguatezza tecnica svolto dalla stazione appaltante, pretesa accolta dall’avversata sentenza, avrebbe dovuto considerarsi inammissibile, in quanto volto, sulla base di mere asserzioni, prive di qualsiasi oggettivo riscontro probatorio, a sostituire il proprio giudizio tecnico discrezionale a quello, specifico ed articolato, svolto dalla Commissione di gara; peraltro la “regola tecnica” relativa al cambio nella specie non conteneva alcun riferimento specifico ad una precisa architettura costruttiva o principio meccanico di funzionamento (e, tantomeno, al “convertitore di coppia” indicato nella sentenza appellata), riferimenti invece presenti per altre componenti del veicolo oggetto di fornitura, così doveva ritenersi sufficiente che il cambio offerto – quale che fosse l’architettura di funzionamento e architettura costruttiva e, quindi, il “tipo costruttivo” – assicurasse la funzione richiesta dalla stazione appaltante.</p>
<p>Il motivo non è fondato.</p>
<p>Va infatti fatta applicazione del principio generale, dal quale non vi è evidente ragione di discostarsi nel caso di specie, secondo cui l’amministrazione che indice una procedura selettiva è vincolata al rispetto delle previsioni della <i>lex specialis</i> della procedura medesima, le cui prescrizioni risultano intangibili e non possono essere modificate o disapplicate, salvo naturalmente l’eventuale esercizio del potere di autotutela. La stazione appaltante non conserva perciò alcun margine di discrezionalità nella concreta attuazione delle prescrizioni di gara, né può disapplicarle, neppure nel caso in cui alcune di tali regole eventualmente risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva la possibilità di procedere all’annullamento <i>ex officio</i> delle stesse (<i>ex multis</i>, Cons. Stato, VI, 21 gennaio 2015, n. 215; V, 22 marzo 2016, n. 1173; sez. III,13 gennaio 2016, n. 74).</p>
<p>A fronte pertanto di una previsione della <i>lex specialis</i> di gara che inequivocabilmente richiedeva, relativamente alle “<i>Caratteristiche dell’autotelaio</i>”, le “<i>seguenti caratteristiche/dotazioni minime: […] Motorizzazione: […] Cambio: Totalmente Automatico a 5 marce avanti più retromarcia</i>” (così l’art. 2 della <i>Specifica tecnica</i>), non può ritenersi conforme a tale fondamentale requisito la predisposizione di un’offerta che preveda l’utilizzo di automezzi con un cambio diverso, quale è quello automatizzato.</p>
<p>Non sono dunque conferenti le considerazioni svolte dall’appellante circa l’equivalenza funzionale delle due tipologie di cambio, ai fini dell’ammissibilità dell’offerta, trattandosi di valutazioni di merito finalizzate a superare, tramite un’interpretazione integrativa della norma, il chiaro tenore testuale della <i>lex specialis</i> di gara, che circoscrive la tipologia degli automezzi di trasporto a quelli dotati di cambio <i>totalmente</i> automatico.</p>
<p>Né, sotto diverso profilo, la conclusione raggiunta dal primo giudice risulta illogica od arbitraria, ove si consideri che le due tipologie di cambio (quello automatico considerato dalla <i>lex specialis</i> e quello automatizzato indicato nell’offerta dell’odierna appellante) strutturalmente differiscono sotto il profilo dell’architettura costruttiva e del principio meccanico di funzionamento.</p>
<p>6.2. Con il secondo motivo di appello è stato dedotto che l’interpretazione della specifica tecnica recepita dal primo giudice si porrebbe in aperto contrasto anche con il principio di massima concorrenzialità e di tassatività delle clausole di esclusione. Spetterebbe infatti alla sola stazione appaltante – nell’esercizio del proprio potere tecnico discrezionale – stabilire in modo palese (facendolo opportunamente seguire dall&#8217;indicazione specifica “a pena di inammissibilità dell’offerta”) ciò che è “essenziale” per la formulazione dell’offerta, tenuto conto delle sue specifiche esigenze; nel caso di specie, poiché il cambio a convertitore di coppia non era espressamente richiesto, tantomeno a pena di inammissibilità, dovrebbe concludersi che entrambi i tipi di cambio offerti avrebbero dovuto essere ammessi a valutazione, come del resto aveva fatto la commissione di gara.</p>
<p>Il motivo non è fondato, per le ragioni esposte in precedenza.</p>
<p>Invero, se è indubbio che compete alla stazione appaltante individuare, alla luce delle proprie specifiche esigenze, le caratteristiche tecniche dei beni oggetto della prestazione d’appalto, è parimenti vero che una volta definitele all’interno della <i>lex specialis</i> di gara, le stesse diventano vincolanti ed immodificabili non solo per gli operatori economici che intendano partecipare alla procedura concorrenziale, dovendo ad esse conformare il contenuto delle proprie offerte, ma pure per la stessa stazione appaltante, che non può mutarle in corso di gara, neppure per via interpretativa.</p>
<p>Neppure è persuasiva la tesi secondo cui opererebbe, nella materia su cui si verte, un immanente e generale principio di equivalenza delle specifiche tecniche, non risultandone integrati, nel caso di specie, i presupposti: il principio (espresso dapprima nell’art. 68 del d.lgs. n. 163 del 2006 e quindi dall’art. 68, comma 6, del d.lgs. n. 5 del 2016), concepito a tutela della concorrenza, trova applicazione nel senso che qualora siano inserite nella legge di gara delle specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o ad un brevetto), ipotesi che qui non ricorre, per favorire la massima partecipazione deve essere data la possibilità della proposta che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti.</p>
<p>In estrema sintesi, tale principio vincola infatti l’amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d’oneri o i documenti complementari dettagliatamente menzionano un marchio, un brevetto o un tipo, un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti; tale indicazione deve essere accompagnata già nel bando dall&#8217;espressione “<i>o equivalente</i>” (<i>ex multis</i>, Cons. Stato, III, 11 luglio 2016, n. 3029).</p>
<p>Nel caso in esame, peraltro, non si versa nell’ipotesi della richiesta di un prodotto così specificamente individuato da restringere eccessivamente la possibilità di partecipazione alla gara, atteso che il già richiamato art. 2 della <i>Specifica tecnica</i> si limitava ad individuare le caratteristiche minime della fornitura, individuate – tra l’altro – dal punto di vista delle sue componenti meccaniche (e non invece del marchio o della produzione); ne consegue che la stazione appaltante non era tenuta a valutare ogni prodotto in ipotesi equivalente, ma solamente a riscontrare la presenza di tutte le caratteristiche richieste nel bando per il corretto e ottimale funzionamento del servizio.</p>
<p>Neppure persuade il profilo di censura relativo al principio della tipicità delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, destinato ad operare con riferimento alle sole “<i>condizioni di partecipazione richieste</i>”, e non anche per l’offerta tecnica: “nessuna rilevanza può avere l’omessa comminatoria della esclusione nel capitolato di gara, dal momento che l’offerta carente dell’elemento considerato si configura come difforme dalle caratteristiche della fornitura, volute dalla stazione appaltante” (<i>ex multis</i>, già Cons. Stato, VI, 19 aprile 2011, n. 2427).</p>
<p>In ordine poi alla ritenuta erroneità della decisione impugnata per aver ritenuto irrilevante la definizione di “cambio automatico” (di per sé, un cambio che negli autoveicoli provvede autonomamente alla selezione adatta del rapporto di trasmissione e che quindi non necessita l&#8217;intervento dell&#8217;operatore del veicolo) contenuta nell’art. 116, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992, va detto che l’ambito di operatività del predetto art. 116 e delle sue definizioni è testualmente circoscritto alla disciplina relativa al rilascio della patente “speciale” di guida, in ordine a particolari categorie (“<i>Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 o A1</i>”).</p>
<p>6.3. Con il terzo motivo di appello si lamenta che avrebbe inammissibilmente recepito “<i>la tesi avversaria che si basa su mere asserzioni (pretesa distinzione “tecnica” tra cambio automatico e cambio automatizzato – i.e. a frizione automatica o, se più piace, automatizzata) che non assolvono all’onere della prova di cui agli artt. 63 e 64 cpa nonché art. 2697 cod. civ. In particolare, non vengono dedotti (tantomeno comprovati) “fatti” idonei a dimostrare la pretesa distinzione “ontologica” tra cambio automatico ed automatizzato</i>”, limitandosi a valorizzare l’utilizzo nella specifica tecnica dell’avverbio “totalmente”, con la conseguenza che “<i>la presenza nel cambio del convertitore di coppia consentirebbe di ritenere il cambio totalmente automatico, mentre la presenza della frizione robotizzata (azionata, congiuntamente al cambio elettroidraulico, dalla centralina e non dal conducente) invece escluderebbe questa possibilità</i>”.</p>
<p>Sotto ulteriore profilo, la sentenza avrebbe recepito un argomento dedotto dalla ricorrente solo nella memoria di replica (dunque tardivamente), ossia che il cambio AS Tronic (offerto dall’appellante) non poteva essere considerato un cambio “totalmente” automatico perché in determinate situazioni di utilizzo, per ragioni di sicurezza, doveva essere usato in modalità manuale.</p>
<p>Tali considerazioni – per di più errate sotto il profilo tecnico, alla luce della documentazione versata in atti – condurrebbero alla paradossale conseguenza che la maggior versatilità del cambio in questione costituirebbe un limite alla sua ammissibilità in gara; il tutto senza neppure tenere in conto che, alla luce della consulenza tecnica depositata, avrebbe dovuto invece concludersi nel senso che, dal punto di vista tecnico/funzionale, il cambio offerto da Farid Industrie s.p.a. era a tutti gli effetti un cambio automatico (funzionante, sotto il profilo meccanico, mediante componenti elettroidraulici ed elettropneumatici, nonché frizione automatica).</p>
<p>Il motivo non può essere accolto, trattandosi di una sostanziale riproposizione degli argomenti dedotti nei precedenti profili di gravame, con la variante di qualificare il cambio indicato nell’offerta di gara dell’appellante come “cambio automatico”, sia pure caratterizzato da un’architettura meccanica diversa da quello (interamente automatico) proposto dalla Fratelli Mazzocchia s.p.a.</p>
<p>Per quanto concerne il profilo della presunta tardività della difesa contenuta nella memoria di replica della società controinteressata, è persuasivo quanto dedotto da quest’ultima in ordine al fatto che non si era in presenza di un motivo nuovo (come tale tardivo), bensì di un mero argomento di prova – per di più emergente dalla produzione documentale della stazione appaltante – posto a ribadire l’illegittimità sollevata con il primo motivo di ricorso con cui si censuravano i provvedimenti impugnati, per aver equiparato due dispositivi di cambio tra loro diversi (dunque ritenendo, nella sostanza, il cambio della Farid “<i>totalmente automatico</i>”, ai sensi della legge di gara).</p>
<p>Neppure è fondata la censura relativa alla presunta violazione degli artt. 63 e 64 Cod. proc. amm. per il mancato accoglimento o per la omessa puntuale confutazione delle conclusioni contenute nella propria perizia tecnica prodotta nel giudizio di primo grado, riferendosi tali disposizioni (in particolare, l’art. 63 comma 4) semplicemente ai poteri istruttori officiosi (e discrezionali) del giudice, nonché alla valutabilità delle risultanze di causa sulla base del suo prudente apprezzamento.</p>
<p>Nel merito della questione, poi, va ribadito che la decisione impugnata semplicemente dà atto della non riconducibilità del cambio offerto da Farid Industrie s.p.a. a quanto testualmente richiesto dalla <i>lex specialis</i> di gara, alla luce di un semplice riscontro letterale (vincolante per la stessa stazione appaltante).</p>
<p>7. Anche l’appello incidentale spiegato dalla Città Metropolitana di Roma è infondato.</p>
<p>7.1. Con il primo motivo è stata dedotta “<i>Errata interpretazione dell’art. 116 comma 5 D.Lgs. n. 285/1992</i>”, per non aveva ritenuto il primo giudice tale disposizione rilevante in ordine all’oggetto del presente contenzioso, riferendosi solamente alle patenti di guida conseguite dai “<i>mutilati e […] minorati fisici</i>”, che non possono condurre veicoli diversi da quelli con il cambio automatico, “<i>inteso in modo del tutto generico e non conforme allo stato della tecnica. La ratio sottesa alla disposizione in esame è quella di abilitare determinate persone solo alla guida di veicoli non muniti di pedale o leva manuale della frizione</i>”.</p>
<p>Per contro, ad avviso dell’appellante incidentale, l’interpretazione normativa prospettata in sentenza non sarebbe conforme al testo normativo vigente, bensì frutto di un macroscopico errore: in realtà, ogni comma dell’articolo sarebbe dedicato ad un istituto diverso in materia di patente e solo il quarto potrebbe essere riferito ai predetti mutilati; il comma 5 non avrebbe alcuna correlazione con il precedente (quarto comma) attinente mutilati e minorati, ma prevederebbe genericamente – in tema di patente di guida – che colui che sostiene l’esame pratico di guida con un veicolo con cambio automatico potrà guidare soltanto quello (e proprio tal fine la norma definisce il cambio automatico). Sarebbe dunque del tutto erronea e contraria al tenore del dettato normativo l’interpretazione fornita dal primo giudice, secondo cui, collegando i commi 4 e 5 dell’art. 116, i minorati ed i mutilati potrebbero condurre soltanto veicoli dotati di cambio automatico.</p>
<p>Il motivo non è fondato.</p>
<p>Come già evidenziato in relazione al secondo motivo di appello principale, la ragione per cui la definizione contenuta nell’art. 116 del <i>Codice della strada</i> non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame è data dal testuale riferimento alla disciplina relativa al rilascio della patente “speciale” di guida, in ordine a particolari categorie, non ponendosi dunque quale norma di principio ovvero a carattere generale.</p>
<p>Il tutto a prescindere dalle considerazioni circa la sussistenza di un effettivo interesse alla censura, per come contestata dalla resistente Fratelli Mazzocchia s.p.a.</p>
<p>7.2. Con il secondo motivo di appello incidentale viene invece dedotta l’errata interpretazione, ad opera del primo giudice, dell’art. 6 del d.lgs. n. 50 del 2016, laddove le modalità di redazione delle specifiche tecniche devono consentire il pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza sia nel singolo procedimento quanto, più in generale, nel mercato delle procedure di appalto.</p>
<p>In breve, tale principio “<i>vieta l’esclusione di un’offerta quando l’offerente dimostri in modo ritenuto soddisfacente che la soluzione proposta ha le medesime prestazioni e perviene ai medesimi risultati pretesi dall’amministrazione aggiudicatrice sia nel singolo ottempera in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, dovendo la S.A. applicare il principio di equivalenza anche ove non richiamato dalla lex specialis</i>”.</p>
<p>Neppure questo motivo è fondato, valendo al riguardo quanto già detto in ordine all’analoga censura di cui al secondo motivo di appello principale.</p>
<p>8. Conclusivamente sia l’appello principale che quello incidentale vanno respinti.</p>
<p>La particolarità delle questioni esaminate giustifica peraltro l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del grado di giudizio.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Respinge l’appello incidentale proposto dalla Città metropolitana di Roma Capitale.</p>
<p>Compensa tra le parti le spese di lite del grado di giudizio.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 8/5/2019 n.40</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-8-5-2019-n-40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Nota a sentenza a Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1753 del 18 marzo 2019 a cura di Paola Cavagni REGOLARITA&#8217; FISCALE VALIDA SE L&#8217;ISTANZA DI PAGAMENTO E&#8217; ACCOLTA PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE Nota a sentenza a Consiglio di Stato, Sez. V,  n. 1753</p>
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<p>Nota a sentenza a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2019-n-1753/">Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1753 del 18 marzo 2019</a> a cura di Paola Cavagni</p>
<hr />
<p style="text-align: center;"><b>REGOLARITA&#8217; FISCALE VALIDA SE L&#8217;ISTANZA DI PAGAMENTO E&#8217; ACCOLTA PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE </b></p>
<p style="text-align: right;"><em>Nota a sentenza a Consiglio di Stato, Sez. V,  n. 1753 del 18 marzo 2019 a cura di Paola Cavagni .</em></p>
<p style="text-align: justify;"><b>Prologo</b></p>
<p style="text-align: justify;">Il requisito della idoneità  fiscale può ritenersi valido, anche laddove, in seguito ad una irregolarità  contributiva del concorrente, questi abbia regolarizzato la sua posizione con l&#8217;Erario proponendo una istanza di pagamento che sia accolta prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo è quanto statuito dal Consiglio di Stato, Sez. V, nella Sentenza n. 1753 del 18.03.2019, nella quale si ribadisce un orientamento consolidato per cui l&#8217;esclusione dalla competizione, non opera qualora da parte del Fisco vi sia stato non solo previo accertamento mediante apposito procedimento, ma anche l&#8217;emissione di un provvedimento positivo di accoglimento della richiesta debitoria del contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il presupposto di natura patrimoniale sopra indicato, è previsto ex art. 80, co. 4, del codice appalti e costituisce motivo di esclusione dalla gara nel caso di &#8220;<i>violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte o dei contributivi previdenziali&#8221;</i>, intendendosi per tali anche: &#8220;<i>l&#8217;omesso pagamento delle imposte e tasse superiore all&#8217;importo fissato nell&#8217;art. 48-bis, co.1 e 2-bis, DPR n.602/1973</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Supremo Collegio, precisa che, alla luce del combinato disposto, affinchè si realizzi tale forma di sanatoria, appare necessaria la relativa formalizzazione da parte dell&#8217;amministrazione fiscale prima del decorso del termine di presentazione delle offerte.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>I fatti di causa</b></p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente proponeva appello avverso una sentenza del TAR Puglia, all&#8217;esito di una procedura aperta con modalità  telematica, poichè pur vedendosi aggiudicataria in un primo momento, veniva esclusa in seguito alla revoca dell&#8217;affidamento per presunta irregolarità  fiscale a causa dell&#8217;omesso pagamento di una cartella esattoriale, (il cui importo risultava superiore ai limiti segnati dall&#8217;art. 48 <i>bis,</i> <i>ut </i>sopra citato), contro la quale veniva contestualmente proposto ricorso in Commissione Tributaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di primo grado, adito dalla seconda classificata, accoglieva l&#8217;istanza cautelare di revoca dell&#8217;aggiudicazione proposta da questa, ritenendo la definitività  dell&#8217;accertamento fiscale quale motivo giustificativo dell&#8217;esclusione della società  vincitrice.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest&#8217;ultima, agendo in appello, in primo luogo rivendicava di essere in regola con le prescrizioni fiscali alla stregua di accordi con l&#8217;Agenzia delle Entrate sulla rateizzazione previamente richiesta ed inoltre contestava l&#8217;abnormità  della revoca avvenuta senza doverosa motivazione, nonchè deduceva l&#8217;improcedibilità  per difetto d&#8217;interesse nel ricorso principale.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>La posizione del Consiglio di Stato</b></p>
<p style="text-align: justify;">I Giudici di Palazzo Spada, da un lato confermando l&#8217;aggiudicazione definitiva in ottemperanza all&#8217;ordinanza cautelate, rigettano nel merito le pretese dell&#8217;appellante, stante il mancato adempimento degli impegni tributari.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene si argomentava che, vista la perdurante violazione fiscale in capo alla stessa, poichè sebbene l&#8217;istanza di adempimento fiscale fosse stata presentata con anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle domande, l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di rateizzazione da parte dell&#8217;Ente impositore era avvenuta solo dopo l&#8217;aggiudicazione, ciù² determinava la conseguente legittima esclusione dell&#8217;impresa richiedente, ai sensi del comma 4, art. 80 su cit..</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso specifico, la Stazione Appaltante, escludeva la suddetta regolarità  poichè l&#8217;accertamento definitivo non era avvenuto prima della presentazione della domanda di partecipazione alla competizione. In effetti l&#8217;impegno della concorrente, consistito nel mero inoltro dell&#8217;istanza di rateizzazione, avrebbe dovuto, al contrario, risultare giù  formalmente accolto rispetto all&#8217;ultima data utile per inviare le offerte.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti si spiegava che, perchè il debito possa ritenersi estinto, esso presuppone che, entro la pretta data, vi sia un &#8220;definitivo&#8221; accertamento compiuto mediante un provvedimento espresso e favorevole da parte degli Uffici dell&#8217;Amministrazione finanziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Al risultato descritto, il Collegio perviene ispirandosi probabilmente ad un principio sotteso a tutti gli affidamenti: la prova di affidabilità  dell&#8217;offerente sulla propria solidità  economica, va fornita anche nel rispetto della giusta tempistica.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-8-5-2019-n-40/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 8/5/2019 n.40</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2019 n.2990</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2019-n-2990/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2019 n.2990</a></p>
<p>Collegio Pres. Caringella, Est. Grasso Parti Poste Italiane S.p.A. (Avv. Angelo Clarizia) Regione Piemonte (Avv.ti Giovanna Scollo, Stefano Gattamelata) Smmart Post S.r.l. (Avv. Carmela Mangalaviti) Sulla qualificazione del servizio postale in termini di &#8220;universalità &#8220;. Poste e telecomunicazioni &#8211; Servizi postali &#8211; Qualificazione &#8211; Universalità  &#8211; Presupposti.  Ai fini della qualificazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2019-n-2990/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2019 n.2990</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2019-n-2990/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2019 n.2990</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio  Pres. Caringella, Est. Grasso Parti Poste Italiane S.p.A. (Avv. Angelo Clarizia) Regione Piemonte (Avv.ti Giovanna Scollo, Stefano Gattamelata) Smmart Post S.r.l. (Avv. Carmela Mangalaviti)</span></p>
<hr />
<p>Sulla qualificazione del servizio postale in termini di &#8220;universalità &#8220;.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Poste e telecomunicazioni &#8211; Servizi postali &#8211; Qualificazione &#8211; Universalità  &#8211; Presupposti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Ai fini della qualificazione del servizio postale in termini di &#8220;universalità &#8221; è necessario che si tratti di servizio fornito permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, a prezzi accessibili a tutti gli utenti, non essendo le attività  di stampa, di imbustamento e di postalizzazione sufficienti a qualificare il suddetto servizio in termini di &#8220;universalità &#8221; (Nella specie non costituisce servizio postale universale la spedizione e la consegna di atti del procedimento di riscossione delle entrate regionali di carattere tributario ed extratributario da svolgersi esclusivamente in favore della Regione Piemonte e per un oggetto limitato e ben determinato: non si tratta, quindi, di un servizio fornito in tutto il territorio nazionale e fruibile da tutti gli utenti).</div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 08/05/2019<br /> <strong>N. 02990/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03785/2018 REG.RIC.</strong> </p>
<div style="text-align: justify;"><strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3785 del 2018, proposto da Poste Italiane S.p.A., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Defendemi Logistica S.r.l. e Postel S.p.A, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Piemonte, in persona del Presidente in carica <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanna Scollo e Stefano Gattamelata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore 22;  <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Smmart Post S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Carmela Mangalaviti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 429/2018, resa tra le parti</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e di Smmart Post S.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2018 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Gattamelata e Mangalaviti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1.- Con atto di appello notificato nei tempi e nelle forme di rito, Poste Italiane s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese:<br /> <em>a</em>) premetteva che, con Bando spedito il 23.02.2017, la Regione Piemonte aveva indetto procedura aperta per l&#8217;affidamento del &#8220;<em>servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione della corrispondenza ordinaria della Direzione Risorse Finanziarie &#8211; Settore Politiche Fiscali</em>&#8220;, per l&#8217;importo complessivo di € 5.500.000,00, IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più¹ basso: gara cui avevano partecipato, oltre al proprio raggruppamento, altre due concorrenti: l&#8217;ATI Nexive S.c.a.r.l. &#8211; Nexive S.p.a. e la società  Smmart Post S.r.l.;<br /> <em>b</em>) aggiungeva che, nella seduta pubblica del giorno 12.04.2017, l&#8217;Autorità  di gara, dopo aver aperto e valutato le buste contenenti la documentazione amministrativa e l&#8217;offerta economica, aveva stilato la graduatoria provvisoria, che aveva visto collocarsi al primo posto l&#8217;ATI Poste, la quale aveva offerto il prezzo più¹ basso, seguita dalla Smmart Post S.r.l. ed in ultima posizione dalla ATI Nexive;<br /> <em>c</em>) precisava che, nella stessa seduta l&#8217;ATI Nexive aveva, peraltro, formulato alcune contestazioni in ordine alla partecipazione dell&#8217;ATI Poste (con particolare riferimento alla preclusione alla partecipazione in gara di ATI di tipo verticale ed alla carenza delle licenze ministeriali per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  postale in capo alla mandante Postel); di tal che, l&#8217;Autorità  di gara aveva proposto al RUP l&#8217;aggiudicazione in via provvisoria all&#8217;ATI Poste, con riserva di verifica, in separata istruttoria, sul possesso o meno delle licenze ministeriali per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  postale in capo alla mandante Postel;<br /> <em>d</em>) lamentava che, con determinazione n. 154 del 19 giugno 2017, comunicata in pari data, la Regione Piemonte aveva disposto di non aggiudicare il contratto all&#8217;ATI Poste, di aggiudicarlo definitivamente alla seconda graduata Smmart Post s.r.l. e di procedere alla stipula del contratto e alla esecuzione anticipata del servizio;<br /> <em>e</em>) esponeva che si era, con ciù², vista astretta a proporre ricorso, incardinato dinanzi al TAR Piemonte, che &#8211; nondimeno &#8211; era stato inopinatamente respinto con l&#8217;epigrafata sentenza.<br /> Sulle esposte premesse, impugnava la ridetta statuizione, di cui lamentava la complessiva erroneità  ed ingiustizia.<br /> 2.- Si costituivano in giudizio, per resistere all&#8217;avverso gravame, la Regione Piemonte e la controinteressata aggiudicataria Smmart Post s.r.l..<br /> Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2018, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1.- L&#8217;appello è fondato e merita di essere accolto.<br /> 2.- Vale osservare, in premessa, che la decisione impugnata ha respinto il ricorso proposto dalla odierna appellante sul complessivo ed articolato assunto:<br /> <em>a</em>) che il servizio di postalizzazione della corrispondenza ordinaria oggetto di gara (segnatamente consistente nella spedizione e nella consegna di atti del procedimento di riscossione delle entrate regionali di carattere tributario ed extratributario) rivestisse i tratti tipici del &#8220;<em>servizio postale universale</em>&#8221; e che la &#8220;<em>licenza individuale</em>&#8221; costituisse presupposto per lo svolgimento dell&#8217;attività ;<br /> <em>b</em>) che, di conseguenza, il possesso (in capo alla mandante Postel) della sola &#8220;<em>autorizzazione generale</em>&#8221; (e non, dunque, della ridetta &#8220;<em>licenza individuale</em>&#8220;) non costituisse titolo sufficiente per eseguire il contratto messo a bando;<br /> <em>c</em>) che, in effetti, il servizio descritto nella <em>lex specialis</em>Â doveva considerarsi unitario, non essendo stata prevista una suddivisione tra prestazione principale e prestazione secondaria ed essendo, con ciù², preclusa la prefigurata scomposizione del contenuto della prestazione, anche in considerazione della differente disciplina sulle responsabilità  delle imprese riunite in associazione temporanea;<br /> <em>d</em>) che, per tal via, il raggruppamento concorrente avrebbe dovuto essere necessariamente di tipo orizzontale, essendo esclusi sia quelli verticali che quelli misti (tra i quali, per espressa autoqualificazione, rientrava l&#8217;odierna appellante);<br /> <em>e</em>) che, sul punto, la (tuzioristica) impugnazione della <em>lex specialis</em>Â di gara (nella parte in cui aveva richiesto il possesso in capo a tutti i membri del raggruppamento della licenza individuale, precludendo la partecipazione in raggruppamento misto) dovesse considerarsi tardiva e, come tale, inammissibile (trattandosi di prescrizioni escludenti, da impugnare nel previsto termine decorrente dalla data di pubblicazione del bando);<br /> <em>f</em>) che, sotto distinto e concorrente profilo, fosse da ritenersi legittimo l&#8217;art. 13 del disciplinare di gara, applicato nel caso di specie dalla stazione appaltante, che aveva previsto l&#8217;individuazione della soglia di anomalia solo in presenza di almeno cinque offerte giudicate valide (il contrasto con l&#8217;art. 7 del capitolato speciale d&#8217;appalto, che prevedeva invece l&#8217;individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell&#8217;art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dovendo essere concretamente risolto con la prevalenza del contenuto del bando;<br /> <em>g</em>) che, infine, la violazione della clausola dello <em>stand still</em>Â non costituisse vizio dell&#8217;aggiudicazione e non determinasse la sua invalidità  (non risultando, di conserva, invalida la decisione della stazione appaltante di affidare il servizio in via d&#8217;urgenza).<br /> 3.- Ciù² posto, con il primo motivo di gravame, l&#8217;appellante censura la sentenza nella parte in cui ha opinato che il servizio di postalizzazione della corrispondenza ordinaria oggetto della gara rivestisse i tratti tipici del &#8220;<em>servizio postale universale</em>&#8221; e la &#8220;<em>licenza individuale</em>&#8221; costituisse presupposto per lo svolgimento dell&#8217;attività  (risultando, per tal via, insufficiente il possesso, in capo alla mandante, della sola &#8220;<em>autorizzazione generale</em>&#8220;).<br /> A suo dire, il servizio per cui è causa, in base all&#8217;art. 3 della Dir. 97/67/CE, non avrebbe dovuto essere ascritto al &#8220;<em>servizio postale universale</em>&#8220;, in quanto non destinato ad essere fornito &#8220;<em>in tutto il territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti</em>&#8220;; esso, infatti, sarebbe stato programmaticamente svolto &#8220;<em>esclusivamente nell&#8217;interesse della Regione Piemonte e per un oggetto limitato e ben determinato</em>&#8220;, essendo, di conserva, sufficiente per il suo espletamento il possesso della autorizzazione generale di cui all&#8217;art. 6 del D. Lgs. 261/1999.<br /> 3.1.- Il motivo (che ha attitudine dirimente) è fondato.<br /> 3.2.- Importa premettere, in termini generali, che i contenuti del &#8220;<em>servizio postale universale</em>&#8221; sono definiti a livello europeo dalla direttiva 97/67/UE del 15 dicembre 1997 (cd. &#8220;<em>prima direttiva postale</em>&#8220;), successivamente modificata dalle direttive 2002/39/UE del 10 giugno 2002 (cd. &#8220;<em>seconda direttiva postale</em>&#8220;) e 2008/6/UE del 20 febbraio 2008 (c.d. &#8220;<em>terza direttiva postale</em>&#8220;).<br /> La direttiva stabilisce, in particolare, che il servizio universale corrisponde ad:<br /> <em>a</em>) un&#8217;offerta di servizi postali <em>di qualità  determinata</em>;<br /> <em>b</em>) forniti <em>permanentemente </em>e <em>in tutti i punti del territorio</em>;<br /> <em>c</em>) a <em>prezzi accessibili</em>Â a tutti gli utenti.<br /> In particolare, è stabilito che rientrino nel servizio universale almeno: 1) lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; 2) la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg (facoltativamente innalzabili a 20 kg dagli Stati membri); 3) i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii con valore dichiarato (ivi compreso l&#8217;invio di posta massiva).<br /> Il servizio postale universale deve essere assicurato per almeno cinque giorni a settimana e garantire almeno una raccolta e una distribuzione al domicilio degli utenti degli invii postali. E&#8217; ammessa la possibilità  di deroghe, che devono peraltro essere comunicate alla Commissione.<br /> La normativa prevede che il servizio debba assicurare il rispetto delle esigenze essenziali, definite come &#8220;<em>motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare uno Stato membro ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali</em>&#8220;; in particolare devono essere garantiti: 1) la riservatezza della corrispondenza; 2) la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose; 3) il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative e/o dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità  al diritto comunitario e nazionale; 4) nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;assetto territoriale, nonchè la tutela della vita privata.<br /> Con riferimento al finanziamento del servizio universale, gli Stati membri non possono concedere nè mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l&#8217;instaurazione e la fornitura di servizi postali.<br /> Il finanziamento può essere assicurato attraverso: 1) un meccanismo volto a compensare l&#8217;impresa interessata a partire da fondi pubblici; 2) un meccanismo volto a ripartire il costo netto degli obblighi del servizio universale fra i fornitori di servizi e/o gli utenti.<br /> Gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori dei servizi e/o degli utenti e amministrato da un organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari.<br /> E&#8217; previsto, inoltre, che sia assicurato dagli Stati un servizio identico per situazioni analoghe e senza discriminazioni, che non possa essere sospeso o interrotto, salvo casi di forza maggiore, e che sia in grado di evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonchè delle esigenze degli utenti.<br /> Sempre in base alla direttiva, le tariffe del servizio postale devono essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all&#8217;insieme degli utenti, a prescindere dalla situazione geografica.<br /> La direttiva impone che le funzioni di regolamentazione e vigilanza del settore postale siano affidate ad una o più¹ autorità  nazionali di regolamentazione per il settore postale, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali (in Italia la funzione di autorità  di settore, svolta fino al 2011 dal Ministero delle Comunicazioni, e poi, dello Sviluppo Economico, è stata attribuita, ai sensi del decreto legge n. 201 del 2011, all&#8217;Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni).<br /> La direttiva precisa inoltre che rimane impregiudicato il diritto degli Stati membri di provvedere al servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie conformemente alla loro legislazione nazionale.<br /> Gli Stati membri notificano alla Commissione l&#8217;identità  del fornitore o dei fornitori del servizio universale da essi designati.<br /> Per quanto riguarda agli altri operatori del servizio postale (quelli che non sono soggetti agli obblighi del servizio universale) gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità  alle esigenze essenziali.<br /> 3.3.- I contenuti delle riassunte direttive sono stati recepiti con il d.lgs. n. 261/1999, successivamente modificato dal d.lgs. n. 284/2003, preordinato al recepimento della seconda direttiva, e dal d. lgs. n. 58/2011, di recepimento della terza direttiva<br /> Tale normativa prevede un unico fornitore del servizio universale, con una distinzione, non presente nell&#8217;ordinamento comunitario, tra:Â <em>a</em>) <em>fornitore</em>del servizio (che fornisce lo stesso integralmente su tutto il territorio nazionale) e <em>b</em>) <em>prestatori</em>Â del servizio (che forniscono prestazioni singole e specifiche).<br /> <em>Fornitore</em>Â del servizio universale èÂ <em>ex lege</em>Â la società  Poste italiane s.p.a. per un periodo<br /> di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 58/2011 (e quindi, allo stato, fino al 30 aprile 2026). In particolare, il decreto legislativo n. 58/2011 ha disposto l&#8217;affidamento per un periodo di quindici anni, con possibilità  di revoca, ogni quinquennio, qualora la verifica dello stato del rispetto degli obblighi del contratto di programma dia esito negativo.<br /> Quanto ai contenuti del servizio universale, l&#8217;Italia ha previsto che esso ricomprenda i medesimi servizi definiti a livello europeo, stabilendo che rientrano nel servizio universale anche gli invii di pacchi postali fino a 20 kg, come consentito dalla normativa europea.<br /> La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 462) ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2020, il Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale possa comprendere, su richiesta di una delle parti, nell&#8217;offerta complessiva dei servizi postali le attività  di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii postali fino a 5 kg: ciù² estende, quindi, l&#8217;ambito del servizio universale (che ricomprende, secondo le direttive europee gli invii postali fino a 2 kg).<br /> Al fornitore del servizio universale erano affidate in via esclusiva per ragioni di ordine pubblico le notificazioni e comunicazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e alle notificazioni dei verbali delle violazioni del codice della strada (in precedenza la parte riservata comprendeva tutta la corrispondenza relativa a procedure amministrative e giudiziarie e tutta la corrispondenza interna e transfrontaliera superiore a 50 grammi). Tale forma di esclusiva, che appariva peraltro difficilmente conciliabile con i principi dell&#8217;Unione europea (in considerazione del divieto di concedere o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali, previsto dalla normativa europea, di cui si è detto), è stata superata dalla legge sulla concorrenza (n. 124 del 2017, articolo 1, comma 57) che ha disposto, a decorrere dal 10 settembre 2017, l&#8217;abrogazione del regime di esclusiva, a favore di Poste Italiane, dei servizi di notifica postale degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada.<br /> In attuazione della disposizione l&#8217;AGCOM ha emanato la delibera 348/17/CONS con la quale l&#8217;Autorità  ha avviato una consultazione pubblica sulla regolamentazione del rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada. L&#8217;AGCOM ha quindi approvato, con la Delibera n. 77/18/CONS, il regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada.<br /> Inoltre con la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) è stato previsto l&#8217;adeguamento delle disposizioni di legge relative alle notificazioni a mezzo posta in ragione del superamento del precedente regime di affidamento in esclusiva a Poste italiane delle notificazioni e comunicazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e alle notificazioni dei verbali delle violazioni del codice della strada (art. 1, comma 461).<br /> Infine, per lo svolgimento dell&#8217;attività  da parte degli altri operatori è prevista la necessità :<br /> <em>a</em>) di una &#8220;<em>licenza individuale</em>&#8220;, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, per le imprese che intendono fornire al pubblico servizi postali che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale (art. 5 d. lgs. n. 261/1999 cit.);<br /> <em>b</em>) di una &#8220;<em>autorizzazione generale</em>&#8220;, sempre rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, per gli altri operatori (art. 6 d. lgs. cit.)<br /> 3.4.- Tanto premesso, va, con riguardo al caso di specie, considerato che oggetto della gara era l&#8217;affidamento del servizio di <em>stampa</em>,Â <em>imbustamento</em>Â e <em>postalizzazione della corrispondenza ordinaria</em>Â (cfr. punto II.1.1. del bando), che il primo giudice ha ritenuto rivestire i tratti del servizio postale universale, descritto dall&#8217;art. 3 del d. lgs. n. 261/1999, per i quali è prescritto, come chiarito, il possesso di &#8220;<em>licenza individuale</em>&#8220;, la cui insussistenza in testa alla impresa mandante (congiunta al preteso carattere necessariamente orizzontale dei raggruppamenti temporanei ammessi a concorrere) ha costituito ragione di estromissione di parte appellante.<br /> L&#8217;assunto non è, tuttavia, condivisibile.<br /> E&#8217; chiaro, in fatti, che stampa, imbustamento e postalizzazione della corrispondenza costituiscono, in quanto tali, caratteristiche del servizio postale <em>in quanto tale</em>: per la qualificazione in termini di &#8220;<em>universalità </em>&#8221; è, per contro, necessario anche che si tratti di servizio fornito permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, a prezzi accessibili a tutti gli utenti (cfr. art. 3 cit.).<br /> Nella specie, il servizio è previsto come da svolgersi <em>esclusivamentein favore della Regione Piemonte</em>Â e <em>per un oggetto limitato e ben determinato</em>Â (stampa solo in b/n, spedizione e consegna degli avvisi di scadenza della tassa automobilistica, delle rateizzazioni e dei canoni relativi al demanio idrico, come previsto dall&#8217;art. 1 del Capitolato Speciale d&#8217;appalto): non si tratta, quindi, di un servizio fornito in tutto il territorio nazionale, ed oltretutto non è nemmeno fruibile da tutti gli utenti (e nemmeno dalla stessa Regione in relazione a servizi non previsti dalla <em>lex specialis</em>), tenuto conto che nella specie sono state negoziate, tramite la procedura di gara, condizioni d&#8217;offerta specifiche in relazione ad un oggetto (indicato dall&#8217;art. 1 del C.S.A.) ben delimitato.<br /> Del resto, nella materia in esame la Corte di giustizia, con sentenza C-368/2015 del 15.06.2017, ha recentemente statuito che &#8220;<em>l&#8217;articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità  del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che un servizio di invii postali come quello di cui al procedimento principale esula dall&#8217;ambito del servizio universale ove non corrisponda ad un&#8217;offerta di servizi postali di qualità  determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti. La fornitura di servizi di invii postali che esulano dall&#8217;ambito del servizio universale può essere assoggettata solo alla concessione di un&#8217;autorizzazione generale</em>&#8220;.<br /> All&#8217;uopo, la Corte ha, in concreto, valorizzato, per escludere le prestazioni esaminate dall&#8217;ambito del servizio postale universale, i consueti criteri per cui:<br /> <em>a</em>) non fosse imposto all&#8217;operatore alcun obbligo di fornire un servizio universale (come nel caso di specie, in cui la <em>lex specialis</em>Â non prevede l&#8217;affidamento di un servizio postale di carattere generale ed omnicomprensivo);<br /> <em>b</em>) la prestazione riguardasse solo l&#8217;erogazione di servizi postali in alcuni comuni e non in tutto il territorio nazionale (come, appunto, nella specie);<br /> <em>c</em>) il servizio fosse espletato solo nei confronti di soggetti con i quali erano stati conclusi accordi commerciali ad un prezzo specifico, sul punto osservando che &#8220;<em>dal considerando 15 della direttiva 97/67 risulta che la possibilità  di negoziare individualmente contratti con i clienti non corrisponde, a priori, alla nozione di prestazione del servizio universale (sentenza del 23 aprile 2009, TNT Post UK, C 357/07, EU:C:2009:248, punto 48)</em>&#8220;.<br /> Naturalmente, una volta escluso che le prestazioni fossero, alla luce degli evidenziati criteri, riconducibili al servizio postale universale, la Corte ne ha tratto il corollario che le prestazioni in questione non potessero essere assoggettate ad un regime di regime di licenza individuale, bensì &#8220;<em>solo alla concessione di un&#8217;autorizzazione generale, ai sensi dell&#8217;articolo 2, punto 14, della medesima direttiva</em>&#8220;.<br /> Si tratta di conclusioni che, giusta le esposte premesse, devono essere estese anche alla fattispecie in esame.<br /> 4.- L&#8217;accoglimento del primo motivo di gravame (che ha attitudine assorbente di ogni altro critico rilievo, trattandosi di ragione sufficiente ad invalidare la decisione di non aggiudicare il contratto all&#8217;appellante) importa il complessivo accoglimento del gravame.<br /> Nulla è necessario statuire in ordine alla sorte del contratto, di cui non consta la stipula e per il quale non risulta formalizzata domanda di eventuale subentro.<br /> La complessità  delle questioni trattate e l&#8217;obiettiva incertezza della materia giustificano l&#8217;integrale compensazione, tra le parti costituite, di spese e competenze di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla i provvedimenti impugnati.<br /> Compensa tra le parti le spese di lite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> </div>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 8/5/2019 n.44</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-8-5-2019-n-44/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Nota a sentenza a Corte di Giustizia UE del 2 maggio 2019 n. 309/18 a cura di Alessandro Pagano Tanto rumore per nulla? : commento a Corte di Giustizia UE del 2 maggio 2019 Â n. 309/18Â Â sull&#8217;obbligo di indicazione dei costi della mano d&#8217;opera. a cura di Alessandro Pagano Corte di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p>Nota a sentenza a Corte di Giustizia UE del 2 maggio 2019 n. 309/18  a cura di Alessandro Pagano</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<p style="text-align: center;"><strong>Tanto rumore per nulla? : commento a Corte di Giustizia UE del 2 maggio 2019 Â n. 309/18Â Â sull&#8217;obbligo di indicazione dei costi della mano d&#8217;opera.</strong></p>
<p align="RIGHT"><em><b>a cura di Alessandro Pagano</b></em></p>
</p>
<p align="CENTER">
<p align="CENTER"><strong>Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea -Sezione IX &#8211; sentenza 2 maggio 2019 </strong></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>I principi della certezza del diritto, della parità  di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un&#8217;offerta economica presentata nell&#8217;ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l&#8217;esclusione della medesima offerta senza possibilità  di soccorso istruttorio, anche nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d&#8217;appalto, semprechè tale condizione e tale possibilità  di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. </i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>Tuttavia, se le disposizioni della gara d&#8217;appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità  devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità  di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice.</i></p>
<p align="RIGHT">
<p align="JUSTIFY">L&#8217;attesa sentenza della Corte di Giustizia ha risposto al giudice nazionale con un composito dispositivo entro il quale si enucleano due distinte proposizioni.</p>
<p align="JUSTIFY">La prima e principale, afferma la compatibilità  delle norme del codice degli appalti (artt. 83, comma 9, e seg. dlgs. 50/2016) laddove prescrive la esclusione per l&#8217;offerente che non abbia specificato i costi relativi alla manodopera ed ove nega la possibilità  del soccorso istruttorio.</p>
<p align="JUSTIFY">La risposta, invero, non poteva essere diversa.</p>
<p align="JUSTIFY">Non c&#8217;è dubbio che uno Stato membro possa articolare una disciplina delle esclusioni che tenga conto di una così grave omissione.</p>
<p align="JUSTIFY">La Corte di Giustizia, sul punto, si limita a chiedere quello che costituisce il referente comune alla maggior parte delle pronunce delle Corti europee (Cedu compresa), ovvero la prevedibilità  della norma di cui si chiede l&#8217;applicazione.</p>
<p align="JUSTIFY">Non è infatti ipotizzabile un contesto allargato che galvanizzi la concorrenza, specie poi nell&#8217;ambito degli appalti pubblici, che non si preoccupi di garantire la par condicio attraverso una chiara e previa informazione dei &#8220;dati&#8221; da rispettare.</p>
<p align="JUSTIFY">Maggiore spendita interpretativa si pone per la parte finale della massima che riguarda il caso specifico sottoposto all&#8217;attenzione pregiudiziale.</p>
<p align="JUSTIFY">Qui, a sommesso avviso di chi scrive, si annida perà² un errore prospettico che va fugato.</p>
<p align="JUSTIFY">Una volta posta la univoca e palese norma escludente che &#8211; giova ripetere &#8211; lo Stato nazionale ben può articolare, non costituiva neanche occasione di giudizio interpretativo la contrarietà  al diritto europeo di un semplice modulo di partecipazione ad una gara.</p>
<p align="JUSTIFY">Ove, infatti, l&#8217;amministrazione proceda con modalità  illegittime, la stessa non può artificiosamente &#8220;recuperare&#8221; la legittimità  violata tramite il soccorso istruttorio: quest&#8217;ultimo trova applicazione quando &#8211; a regole valide di gara &#8211; &#8220;omette&#8221;, &#8220;sbaglia&#8221; l&#8217;offerente ed allora, entro certi limiti, la stazione appaltante si apre al soccorso.</p>
<p align="JUSTIFY">Ove, per contro, come nel caso di specie, sono le prescrizioni e le modulistiche di gara ad essere illegittime e contrarie ad un chiaro disposto codicistico, valgono le generalissime ed ormai cristallizzate disposizioni con cui gli amministrati si confrontano verso una attività  non conforme al diritto della pubblica Amministrazione: impugnazione del bando (anche al limite senza aver presentato domanda, ove del tutto ostativo alla partecipazione); invito alla autotutela; esercizio di poteri officiosi di annullamento; ancora, adesione alla gara, accludendo una precisazione sulle voci da specificare con impugnazione della eventuale esclusione, reclamando la legittimità  del proprio operato in quanto rispettoso del codice degli appalti).</p>
<p align="JUSTIFY">Vale la regola giurisprudenziale che &#8220;<i>L&#8217;Amministrazione che indice una procedura selettiva è vincolata al rispetto delle previsioni della lex specialis della procedura medesima, le cui prescrizioni risultano intangibili e non possono essere modificate o disapplicate, salvo (naturalmente) l&#8217;eventuale esercizio del potere di autotutela: la stazione appaltante non conserva pertanto alcun margine di discrezionalità  nella concreta attuazione delle prescrizioni di gara, nè può disapplicarle, neppure nel caso in cui alcune di tali regole eventualmente risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva la possibilità  di procedere all&#8217;annullamento ex officio delle stesse.&#8221; </i>(Consiglio di Stato, Sez. V, 8 maggio 2019 n. 2991).</p>
<p align="JUSTIFY">In estrema sintesi, quello che qui si vuol dire è che i principi di trasparenza e proporzionalità  (&#8220;Tuttavia&#038;&#8221;) sono salvaguardati, nel caso come quello in esame in cui è la modulistica selettiva ad essere <i>contra legem</i>, non da una auto interpretazione della lex di gara, da parte della p.A., mascherata da offerta di soccorso istruttorio, ma dal presidio delle garanzie che, in blocco, l&#8217;ordinamento giuridico nazionale da sempre offre per contrastare le illegittimità  amministrative, nel caso di specie, delle stazioni appaltanti.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2019 n.12193</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-5-2019-n-12193/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-5-2019-n-12193/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2019 n.12193</a></p>
<p>G. Mammone Pres., G. Mercolino Est. PARTI: (M.L. e R.R. rapp. avv.ti Giulia Perin e Alexander Schuster c. P. M., Ministero dell&#8217;Interno rapp. Avv.ra Generale dello Stato) Il riconoscimento dell&#8217; efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all&#8217;estero mediante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-5-2019-n-12193/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2019 n.12193</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-5-2019-n-12193/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2019 n.12193</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Mammone Pres., G. Mercolino Est. PARTI: (M.L. e R.R. rapp. avv.ti Giulia Perin e Alexander Schuster c. P. M., Ministero dell&#8217;Interno rapp. Avv.ra Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Il riconoscimento dell&#8217; efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all&#8217;estero mediante il ricorso alla maternità  surrogata ed il genitore d&#8217;intenzione munito della cittadinanza italiana.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Stato civile -Sindaco &#8211; Funzioni di Ufficiale di stato civile &#8211; portata.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Registri di stato civile &#8211; tenuta dei registri &#8211; competenza.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>3.- Trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero &#8211; accertamento del rapporto di filiazione tra un minore nato all&#8217;estero ed un cittadino italiano &#8211; rifiuto &#8211; controversia di stato &#8211; tale.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>4.- Eccesso di potere giurisdizionale &#8211; attività  interpretativa delle norme da parte del giudice &#8211; limiti.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>5.- Ordine pubblico &#8211; nozione evolutiva &#8211; tale.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>6.- Ordine Pubblico &#8211; nozione -relatività  e mutevolezza &#8211; caratteristica essenziale.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>7.- Provvedimento giurisdizionale straniero &#8211; riconoscimento dell&#8217;efficacia &#8211; L. n. 218 del 1995, artt. 64 e ss. &#8211; compatibilità  con l&#8217;Ordine Pubblico &#8211; valutazione &#8211; necessità .</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>8.- Maternità  surrogata &#8211; nozione.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>9.- Legge n. 40/2004 &#8211; &#8220;costituzionalmente necessaria&#8221; &#8211; tale.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>10.- Provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all&#8217;estero mediante il ricorso alla maternità  surrogata ed il genitore d&#8217;intenzione munito della cittadinanza italiana &#8211; riconoscimento dell&#8217;efficacia &#8211; divieto della surrogazione di maternità  previsto dalla L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6 &#8211; &#8211; principio di ordine pubblico &#8211; tale &#8211; ostatività  &#8211; sussiste.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. Nell&#8217;esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, il Sindaco agisce, ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 1, in qualità  di ufficiale del Governo, e quindi non giù  come organo di vertice e legale rappresentante dell&#8217;Amministrazione comunale, bensì come organo periferico della Amministrazione statale, dalla quale dipende ed alla quale sono pertanto imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonchè la responsabilità  per i danni dagli stessi cagionati.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2. La competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, giù  spettante al Ministero della Giustizia, ai sensi del R.D. n. 1238 del 1939, art. 13, è stata in seguito trasferita al Ministero dell&#8217;Interno, al quale il D.P.R. n. 396 del 2000, art. 9 attribuisce il potere di impartire istruzioni agli ufficiali dello stato civile, nonchè la vigilanza sui relativi uffici, da esercitarsi attraverso il prefetto: pur non essendo certo che questi poteri costituiscano espressione di un rapporto di gerarchia in senso proprio, tale da consentire al Ministero di annullare gli atti compiuti dagli ufficiali di stato civile, è pacifico che le predette istruzioni rivestono carattere vincolante per questi ultimi, ai quali è espressamente imposto l&#8217;obbligo di uniformarvisi, e ciù² al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio e l&#8217;unità  d&#8217;indirizzo nell&#8217;interpretazione di disposizioni dalla cui applicazione discendono effetti determinanti per la tutela dei diritti sia personali che patrimoniali.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>3. Il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all&#8217;estero ed un cittadino italiano, se non determinato da vizi formali, dà  luogo ad una controversia di stato, da risolversi mediante il procedimento disciplinato dalla L. n. 218 del 1995, art. 67, in contraddittorio con il Sindaco, in qualità  di ufficiale dello stato civile, ed eventualmente con il Ministero dell&#8217;Interno, legittimato a spiegare intervento nel giudizio, in qualità  di titolare della competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, nonchè ad impugnare la relativa decisione.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>4. In linea teorica, si deve distinguere fra attività  di produzione normativa inammissibilmente esercitata dal giudice da quella interpretativa a lui normalmente affidata: operazione, questa, tuttavia disagevole, in quanto l&#8217;interpretazione non svolge una funzione meramente euristica, ma si sostanzia nell&#8217;enunciazione della regula juris applicabile al caso concreto, con profili innegabilmente creativi: è proprio alla luce di tale considerazione che si afferma la portata eminentemente astratta e teorica dell&#8217;eccesso di potere giurisdizionale, certamente non configurabile quando il giudice si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la predetta regola attraverso la ricostruzione della voluntas legis, anche se la stessa non sia stata desunta dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dal loro coordinamento sistematico, in quanto tale operazione non può tradursi nella violazione dei limiti esterni della giurisdizione, ma può dar luogo, al più¹, ad un error in iudicando.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>5. La giurisprudenza ha progressivamente abbandonato la precedente concezione difensiva dell&#8217;Ordine Pubblico quale limite all&#8217;ingresso nel nostro ordinamento di norme ed atti provenienti da altri sistemi e ritenuti contrastanti con i valori sottesi alla vigente normativa interna ed ha attribuito alla predetta nozione una diversa funzione, eminentemente promozionale, che circoscrive l&#8217;ambito del giudizio di compatibilità  ai valori tutelati dalle norme fondamentali, ponendo in risalto il collegamento degli stessi con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, dei quali mira a favorire la diffusione, congiuntamente all&#8217;armonizzazione tra gli Ordinamenti.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>6. Caratteristica essenziale della nozione di Ordine Pubblico è la relatività  e mutevolezza nel tempo del suo contenuto, soggetto a modificazioni in dipendenza dell&#8217;evoluzione dei rapporti politici, economici e sociali, e quindi inevitabilmente destinato ad essere influenzato dalla disciplina ordinaria degli istituti giuridici e dalla sua interpretazione, che di quella evoluzione costituiscono espressione, e che contribuiscono a loro volta a tenere vivi e ad arricchire di significati i principi fondamentali dell&#8217;ordinamento.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>7. In tema di riconoscimento dell&#8217;efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità  con l&#8217;Ordine Pubblico, richiesta dalla L. n. 218 del 1995, artt. 64 e ss., dev&#8217;essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonchè dell&#8217;interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà  forma a quel &#8220;diritto vivente&#8221; dal quale non può prescindersi nella ricostruzione delle nozione di Ordine Pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell&#8217;ordinamento in un determinato momento storico</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>8. La maternità  surrogata si caratterizza quale accordo intervenuto con una donna estranea alla coppia genitoriale, che ha provveduto alla gestazione ed al parto, rinunciando ad ogni diritto nei confronti del nato.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>9. La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto nella L. n. 40 del 2004 una legge &quot;costituzionalmente necessaria&quot;, osservando che essa rappresenta la prima legislazione organica relativa ad un delicato settore che indubbiamente coinvolge una pluralità  di rilevanti interessi costituzionali, i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela legislativa: pur escludendo che detta legge abbia un contenuto costituzionalmente vincolato, la Corte Costituzionale ha affermato che le questioni da essa affrontate toccano temi eticamente sensibili, in relazione ai quali l&#8217;individuazione di un ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità  della persona umana, appartiene primariamente alla valutazione del legislatore.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>10. Il riconoscimento dell&#8217;efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all&#8217;estero mediante il ricorso alla maternità  surrogata ed il genitore d&#8217;intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità  previsto dalla L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, qualificabile come principio di Ordine Pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità  umana della gestante e l&#8217;istituto dell&#8217;adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull&#8217;interesse del minore, nell&#8217;ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità  di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l&#8217;adozione in casi particolari, prevista dalla L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d).</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><b>Ragioni della decisione</b> &#8211; 1. Con il primo motivo d&#8217;impugnazione, il Pubblico Ministero denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, artt. 16Â e 65 e del D.P.R. n. 396 del 2000, art.Â 18,Â censurando l&#8217;ordinanza impugnata per aver riconosciuto efficacia nell&#8217;ordinamento interno ad un provvedimento contrario all&#8217;ordine pubblico, in quanto avente ad oggetto l&#8217;accertamento di un rapporto genitoriale con persone del medesimo sesso, sulla base di norme straniere scelte dagli stessi ricorrenti e sul presupposto indimostrato della rispondenza di tale situazione all&#8217;interesse dei minori. Precisato che la questione non ha ad oggetto l&#8217;equiparazione di una paternità  non biologica a quella biologica, ma l&#8217;ammissibilità  di un rapporto genitoriale di coppia in capo a persone dello stesso sesso, sostiene che la riduttiva nozione di ordine pubblico accolta dall&#8217;ordinanza impugnata si pone in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , secondo cui la stessa va desunta non solo dai valori consacrati nelle norme costituzionali, ma anche dagli altri principi e regole che, pur non trovando collocazione nella Carta fondamentale, informano l&#8217;intero ordinamento, in quanto immanenti ai più¹ importanti istituti giuridici ed emergenti dal complesso delle norme inderogabili che caratterizzano l&#8217;atteggiamento etico-giuridico dell&#8217;ordinamento in un determinato momento storico. In quanto difforme da tali principi, l&#8217;ordinanza impugnata intacca la sovranità  statale, consentendo l&#8217;ingresso nell&#8217;ordinamento di istituti apertamente contrastanti con i principi che informano un intero settore di rapporti in un determinato momento storico, la cui individuazione compete al legislatore ordinario, nel rispetto della Costituzione: la nozione di genitori da quest&#8217;ultima emergente non può infatti considerarsi gender neutral, trovando specificazione nei concetti di paternità  e maternità  risultanti dall&#8217;art. 30, u.c., e 31 e nell&#8217;istituto del matrimonio previsto dall&#8217;art. 29, che postula l&#8217;unione tra persone di sesso diverso; la bigenitorialità  fondata sulla diversità  di genere costituisce inoltre il presupposto dell&#8217;intera disciplina civilistica dei rapporti di famiglia e delle successioni, nonchè di quella della procreazione medicai-mente assistita, consentita soltanto a coppie di sesso diverso.</p>
<p align="JUSTIFY">2. Con il secondo motivo, il Pubblico Ministero deduce, ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità  dell&#8217;ordinanza impugnata, per violazione dell&#8217;art. 111 Cost.Â e dell&#8217;art.Â 132c.p.c., comma 4, e art. 134Â c.p.c., osservando che il provvedimento è sorretto da una motivazione meramente apparente, in quanto priva dell&#8217;esposizione delle ragioni giuridiche a sostegno dell&#8217;affermata compatibilità  con l&#8217;ordine pubblico di un rapporto di filiazione con doppia paternità  e di un rapporto genitoriale di coppia fra persone dello stesso sesso. Premesso che la relativa verifica è sottratta alla disponibilità  delle parti, dovendo aver luogo d&#8217;ufficio, contesta la pertinenza delle argomentazioni svolte nell&#8217;ordinanza, rilevando che le stesse riguardano esclusivamente l&#8217;ammissibilità  di un rapporto genitoriale privo di collegamento biologico, che non era stata mai posta in discussione, risultando positivamente prevista e disciplinata dalle norme in materia di adozione. Aggiunge che l&#8217;assenza di considerazioni riguardanti la compatibilità  con l&#8217;ordine pubblico è resa ancor più¹ grave, nella specie, dalla totale carenza di motivazione del provvedimento straniero, che rappresenta di per sè stessa una causa ostativa al riconoscimento dell&#8217;efficacia dello stesso nell&#8217;ordinamento interno. Afferma infine che, nel conferire rilievo decisivo all&#8217;esistenza di un progetto di genitorialità  dei ricorrenti, la Corte territoriale si è limitata ad un enunciato meramente assertivo, senza indicare gli elementi da quali ha tratto il relativo convincimento.</p>
<p align="JUSTIFY">3. Con il primo motivo del loro ricorso, il Ministero ed il Sindaco lamentano il difetto assoluto di giurisdizione, sostenendo che, nel riconoscere efficacia ad un provvedimento straniero che prevede la trascrizione nei registri dello stato civile di una doppia paternità , in assenza di una norma interna che lo consenta, l&#8217;ordinanza impugnata ha ecceduto i limiti della giurisdizione, invadendo la sfera di discrezionalità  politica riservata al legislatore. Premesso che l&#8217;estensione di una serie di diritti alle coppie omosessuali, in prospettiva antidiscriminatoria, non comporta necessariamente un&#8217;equiparazione perfetta e completa sotto ogni profilo, soprattutto in materia familiare, osservano che, in tema di filiazione, l&#8217;ordinamento appresta, indipendentemente dalla discendenza biologica, strumenti normativi idonei all&#8217;istituzione di un rapporto di responsabilità  di tipo genitoriale, la cui previsione segna tuttavia anche il limite all&#8217;equiparazione delle diverse situazioni socio-personali. Tale limite risulta superato dall&#8217;ordinanza impugnata, la quale costituisce espressione di un&#8217;attività  di produzione normativa estranea alla competenza della Corte territoriale, anche con riguardo al richiamo della giurisprudenza della Corte EDU, non applicabile direttamente dal giudice nazionale, e comunque inidonea a giustificare una completa equiparazione delle coppie omosessuali in relazione ad ogni aspetto del diritto di famiglia.</p>
<p align="JUSTIFY">4. Con il secondo motivo, il Ministero ed il Sindaco denunciano, ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, la violazione delÂ D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95,Â osservando che, nell&#8217;individuare l&#8217;oggetto del procedimento esclusivamente nel riconoscimento dell&#8217;efficacia del provvedimento straniero, l&#8217;ordinanza impugnata non ha tenuto conto della ragion d&#8217;essere del giudizio, costituita dal rifiuto dell&#8217;ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione del provvedimento emesso dal Giudice canadese, e delle conclusioni formulate dai ricorrenti, in cui questi ultimi chiedevano espressamente di ordinarne la trascrizione negli atti di nascita dei minori. La Corte territoriale ha omesso di rilevare la contraddittorietà  della condotta processuale degl&#8217;istanti, i quali, pur richiamando le norme in materia di trascrizione, non hanno seguito la procedura dalle stesse prevista, rimessa alla competenza del tribunale nel cui circondario si trova l&#8217;ufficio dello stato civile presso il quale dev&#8217;essere eseguito l&#8217;adempimento richiesto.</p>
<p align="JUSTIFY">5. Con il terzo motivo, il Ministero ed il Sindaco deducono, ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., rilevando che l&#8217;ordinanza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine all&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilità  del ricorso proposto dal R., da essi sollevata in relazione al difetto di legittimazione del ricorrente, non investito del potere di rappresentanza dei minori, in quanto non titolare della responsabilità  genitoriale sugli stessi, secondo l&#8217;ordinamento italiano.</p>
<p align="JUSTIFY">6. Con il quarto motivo, il Ministero ed il Sindaco lamentano, ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 101Â e 702-bis c.p.c.Â e della L. n. 218 del 1995, art. 67,Â censurando l&#8217;ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso la loro legittimazione, senza tener conto della vicenda da cui trae origine il procedimento, contrassegnata dal rifiuto dell&#8217;ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione del provvedimento straniero, e della richiesta di trascrizione espressamente formulata nel ricorso introduttivo, nonchè della natura contenziosa del procedimento disciplinato dall&#8217;art. 67 cit., assoggettato alle forme del rito sommario di cognizione ed avente necessariamente come controparte il soggetto che si oppone alla richiesta di trascrizione. Tale soggetto non è identificabile nel Pubblico Ministero, legittimato esclusivamente ad intervenire nelle cause riguardanti lo stato e la capacità  delle persone, ai sensi dell&#8217;art. 70 c.p.c., comma 1, n. 3, ma nel Sindaco, al quale spetta, in qualità  di ufficiale dello stato civile, la corretta tenuta dei relativi registri, e per esso nel Ministero, al quale fa capo il Sindaco nell&#8217;esercizio delle funzioni di ufficiale di governo.</p>
<p align="JUSTIFY">7. Con il quinto motivo, il Ministero ed il Sindaco denunciano la violazione e la falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, artt. 16Â e 65, della D.P.R. n. 396 del 2000,Â art. 18 e della L. n. 40 del 2004, art.Â 5Â e art.Â 12,Â commi 2 e 6, osservando che, nell&#8217;escludere il contrasto tra il provvedimento emesso dal Giudice canadese e l&#8217;ordine pubblico, l&#8217;ordinanza impugnata ha fornito un&#8217;interpretazione eccessivamente estensiva di tale nozione, il cui accoglimento finirebbe per svuotare di ogni significato gli artt. 16 e 65 cit., che la pongono come limite all&#8217;ingresso di provvedimenti stranieri contrastanti con quell&#8217;insieme di principi e valori ritenuti fondamentali nel nostro ordinamento, al punto da essere considerati parte integrante e imprescindibile del sostrato giuridico nazionale. Nel richiamare i principi enunciati dalla più¹ recente giurisprudenza di legittimità , la Corte territoriale ha trascurato la precisazione, da quest&#8217;ultima emergente, secondo cui, in quanto posto a salvaguardia della coerenza interna dell&#8217;ordinamento nazionale, l&#8217;ordine pubblico non è riducibile ai soli valori condivisi dalla comunità  internazionale, ma comprende anche principi e valori esclusivamente propri dell&#8217;ordinamento interno, purchè fondamentali ed irrinunciabili. Tra gli stessi va senz&#8217;altro incluso il principio, chiaramente desumibile dalle norme inderogabili in materia di filiazione, che postula, quale requisito imprescindibile per il riconoscimento del relativo rapporto, la differenza di sesso tra i genitori, avendo quest&#8217;ultima influito significativamente su tutta la legislazione nazionale introdotta nel tempo, ivi compresa quella concernente le diverse tecniche di fecondazione assistita; tale principio è rimasto inalterato anche a seguito della dichiarazione d&#8217;illegittimità  costituzionale della L. n. 40 del 2004, art. 4,comma 3, che nulla ha mutato con riguardo ai requisiti prescritti per l&#8217;accesso alle predette tecniche, non essendo venute meno le sanzioni comminate per l&#8217;applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie composte da soggetti dello stesso sesso e per la surrogazione di maternità . Ad avviso dei ricorrenti, non può dunque dubitarsi della contrarietà  all&#8217;ordine pubblico della trascrizione di un atto di nascita che preveda una duplice paternità , la cui ammissibilità  non può essere desunta nè dalle pronunce della Corte EDU che, ai fini dell&#8217;adozione, hanno sancito la piena equiparazione delle coppie omosessuali alla famiglia tradizionale, nè dalla recente pronuncia di legittimità  che ha disposto la trascrizione di una duplice maternità , dal momento che le prime hanno ad oggetto esclusivamente il rapporto di genitorialità  civile, mentre la seconda, oltre a riferirsi ad un caso diverso da quello in esame, ha conferito rilievo non giù  alle esigenze di genitorialità  della coppia, ma all&#8217;interesse esclusivo del minore, non invocabile utilmente nel caso in esame, in quanto i minori sono giù  in possesso della cittadinanza italiana e risultano giù  figli del padre biologico. Quanto alla L. n. 76 del 2016, la stessa, nel dettare tra l&#8217;altro la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, applicabile anche alle coppie che abbiano contratto matrimonio all&#8217;estero, ha ampiamente esteso a queste ultime i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio, ma ha escluso l&#8217;operatività  delle disposizioni della L. n. 184 del 1983, ferme restando quelle giù  ritenute applicabili in materia di adozione, in tal modo segnando il punto di equilibrio cui l&#8217;ordinamento è giunto nel bilanciamento tra i vari istituti del diritto familiare, dal quale non può prescindersi nella valutazione della conformità  all&#8217;ordine pubblico dei provvedimenti giudiziali stranieri; tale disciplina impedisce di estendere alle coppie formate da persone dello stesso sesso le norme sulla filiazione e la responsabilità  genitoriale, ai fini delle quali assume rilievo decisivo il rapporto di discendenza genetica, quale fatto oggettivo accertabile in sede giudiziale, indipendentemente dall&#8217;aspetto volitivo-negoziale; ciù² comporta l&#8217;esclusività  della posizione giuridica di padre, la quale va tenuta distinta dal concetto di genitorialità , intesa come relazione affettivo-familiare con il minore e come responsabilità  e capacità  di cura degli interessi dello stesso, che può trovare realizzazione anche attraverso altri istituti previsti dall&#8217;ordinamento.</p>
<p align="JUSTIFY">8. Con ordinanza del 22 febbraio 2018, la Prima Sezione civile di questa Corte ha disatteso le eccezioni d&#8217;improcedibilità  delle impugnazioni, sollevate dalla difesa dei ricorrenti in relazione al mancato deposito della copia notificata del provvedimento impugnato, dando atto dell&#8217;avvenuta effettuazione di tale adempimento da parte del Ministero, con efficacia anche nei confronti del Pubblico Ministero.</p>
<p align="JUSTIFY">Rilevato inoltre che i controricorrenti hanno contestato l&#8217;ammissibilità  di entrambi i ricorsi, per difetto di legittimazione dei ricorrenti, sostenendo che il Sindaco non ha mai assunto formalmente la qualità  di parte del giudizio di merito, in quanto il ricorso introduttivo gli è stato notificato soltanto a titolo di litis denuntiatio, mentre il Pubblico Ministero ha rivestito la mera posizione d&#8217;interventore, essendo privo del potere di proporre l&#8217;azione, ha affermato che la risoluzione della prima questione implica la definizione della nozione d&#8217;interessato, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 67,Â in relazione all&#8217;oggetto del giudizio, costituito non solo dal riconoscimento dell&#8217;efficacia di un provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ma anche dalla richiesta di ordinarne la trascrizione negli atti dello stato civile, rispetto alla quale difficilmente può escludersi la legittimazione del Sindaco, in qualità  di ufficiale di stato civile. Ha ritenuto poi di dover sollevare d&#8217;ufficio la questione concernente la legittimazione del Ministro dell&#8217;interno, portatore, in qualità  di titolare della funzione amministrativa esercitata dal Sindaco in materia di tenuta dei registri anagrafici, di uno specifico interesse all&#8217;uniforme tenuta di tali registri, osservando invece, relativamente alla legittimazione del Pubblico Ministero, che, nonostante l&#8217;indubbio interesse ad evitare che possano trovare ingresso nel nostro ordinamento giuridico provvedimenti contrari all&#8217;ordine pubblico riguardanti lo stato delle persone, in tale materia egli non è titolare del potere d&#8217;impugnazione, limitato alle cause previste dall&#8217;art. 72 c.p.c., commi 3 e 4 ed a quelle che egli stesso avrebbe potuto proporre. Premesso tuttavia che, ai sensi delÂ R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 73,Â il Pubblico Ministero ha azione diretta per far osservare le leggi di ordine pubblico, ha rilevato che la questione di legittimazione s&#8217;intreccia nella specie con quella che costituisce oggetto dei ricorsi, evidenziando la diversità  delle nozioni di ordine pubblico emergenti da recenti pronunce di legittimità .</p>
<p align="JUSTIFY">Precisato infine che la denuncia dell&#8217;eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni del legislatore comporta obbligatoriamente la rimessione della causa alle Sezioni Unite, la Prima Sezione ha ritenuto che tale provvedimento sia imposto nella specie anche dalla complessità  e dalla rilevanza delle censure proposte con i motivi di ricorso, il cui esame implica, per l&#8217;attinenza a delicatissimi profili di diritto, la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.</p>
<p align="JUSTIFY">9. Rigettata pertanto l&#8217;eccezione d&#8217;improcedibilità  delle impugnazioni, la prima questione da esaminare concerne l&#8217;ammissibilità  di entrambi i ricorsi, contestata dai controricorrenti sotto il profilo della legittimazione all&#8217;impugnazione, a loro avviso non spettante nè al Sindaco, in quanto non evocato formalmente in giudizio e non costituitosi nella precedente fase processuale, nè al Pubblico Ministero, in quanto convenuto in qualità  di parte necessaria del giudizio di merito, ma privo del potere d&#8217;impugnare la relativa sentenza. Tale questione è strettamente collegata a quella della legitimatio ad causam del Sindaco e del Ministero dell&#8217;interno, dagli stessi riproposta con il quarto motivo del loro ricorso, nel senso che la mancata citazione del primo, cui l&#8217;atto introduttivo del giudizio sarebbe stato notificato a mero titolo di litis denuntiatio, in tanto potrebbe considerarsi idonea ad escluderne la legittimazione all&#8217;impugnazione, in quanto, come affermato dalla sentenza impugnata, egli non avesse titolo a partecipare al giudizio: in caso contrario, la mancanza della vocatio in jus si risolverebbe in un mero vizio del ricorso introduttivo, la cui notificazione dovrebbe essere considerata sufficiente a far assumere al Sindaco la qualità  di parte, legittimata ad impugnare la sentenza, in quanto risultata soccombente nel merito. Com&#8217;è noto, infatti, la legittimazione a proporre l&#8217;impugnazione o a resistervi spetta a chi abbia rivestito formalmente la posizione di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, e dev&#8217;essere desunta da quest&#8217;ultima, intesa sia nella parte dispositiva che in quella motiva, indipendentemente dalla correttezza di tale individuazione e dalla sua corrispondenza alle risultanze processuali, nonchè dalla titolarità  (attiva o passiva) del rapporto sostanziale controverso (cfr. ex plurimis,Â Cass., Sez. V, 30/05/2017, n. 13584;  Cass., Sez. VI, 2/10/ 2014, n. 20789; 29/07/2014, n. 17234;  Cass., Sez. III, 14/07/2006, n. 16100).</p>
<p align="JUSTIFY">9.1. La legittimazione a contraddire del Sindaco e del Ministero è stata esclusa dalla Corte di merito sulla base di tre distinte ragioni, fondate rispettivamente sull&#8217;oggetto della domanda, identificato non giù  nella trascrizione del provvedimento straniero, ma nel riconoscimento della sua efficacia nell&#8217;ordinamento italiano, sulla non configurabilità  nel presente giudizio di un interesse alla regolare tenuta dei registri dello stato civile, e sull&#8217;estraneità  alla materia del contendere di pretese risarcitorie per danni cagionati da attività  provvedimentale illegittima.</p>
<p align="JUSTIFY">La tesi secondo cui, in quanto avente carattere meramente accessorio e consequenziale rispetto alla domanda di riconoscimento, e quindi inidonea ad introdurre un procedimento di rettificazione ai sensi delÂ D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95,Â la richiesta di trascrizione del provvedimento risulterebbe insufficiente a giustificare la legittimazione del Sindaco, in qualità  di ufficiale di stato civile, è stata disattesa da una recente pronuncia di legittimità , che in tema di riconoscimento dell&#8217;efficacia di una sentenza straniera di adozione ha ravvisato proprio nel rifiuto opposto dal Sindaco alla richiesta di trascrizione (anche in quel caso riproposta con il ricorso introduttivo del giudizio) quella &quot;contestazione&quot; che la L. n. 218 del 1995, art. 67Â richiede ai fini dell&#8217;insorgenza della controversia: premesso infatti che, secondo la giurisprudenza di legittimità , l&#8217;espressione &quot;chiunque vi abbia interesse&quot;, con cui la predetta disposizione individua i soggetti legittimati a ricorrere alla corte d&#8217;appello, non si riferisce esclusivamente alle parti del processo che ha dato luogo alla sentenza da eseguire, tale pronuncia ha affermato, richiamando anche l&#8217;ordinanza interlocutoria emessa nel presente giudizio, che in presenza del predetto rifiuto la nozione di &quot;interessato&quot; al riconoscimento del provvedimento straniero difficilmente potrebbe condurre a negare la qualità  di parte del Sindaco come ufficiale di stato civile (cfr.Â Cass., Sez. I, 31/05/2018, n. 14007).</p>
<p align="JUSTIFY">Il rilievo in tal modo conferito al rifiuto di trascrizione ed alla riproposizione della relativa richiesta nel procedimento di riconoscimento impone un approfondimento del rapporto intercorrente tra quest&#8217;ultimo ed il procedimento previsto dalÂ D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95Â per la rettificazione degli atti di stato civile nel caso in cui, come nella specie, la richiesta di trascrizione trovi fondamento in una sentenza o un provvedimento giurisdizionale straniero del quale il richiedente intenda far valere l&#8217;efficacia nel nostro ordinamento. Non appare necessario, in questa sede, soffermarsi sulle differenze strutturali tra i due istituti, giù  evidenziate dalla dottrina in riferimento al procedimento di delibazione disciplinato dagli artt. 796 c.p.c.Â e ss. ed a quello di rettificazione previsto dalÂ R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, poi sostituiti da quelli in esame, e ribadite anche in relazione a questi ultimi, soprattutto con riguardo al tipo di giurisdizione (contenziosa o volontaria) di cui ciascuno di essi costituisce espressione ed ai limiti entro i quali le relative decisioni sono destinate a spiegare efficacia di giudicato. Giova piuttosto sottolineare la diversa funzione dei due rimedi, il primo dei quali è volto a risolvere contestazioni in ordine all&#8217;efficacia di provvedimenti giurisdizionali stranieri o a consentirne l&#8217;esecuzione nel nostro ordinamento, laddove il secondo mira ad eliminare una difformità  tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà  secondo la previsione di legge, e quella risultante dai registri dello stato civile, a causa di un vizio comunque originatosi nel procedimento di formazione dei relativi atti (cfr.Â Cass., Sez. I, 2/10/ 2009, n. 21094; 27/03/1996, n. 2776; 30/10/1990, n. 10519). La più¹ ampia portata del procedimento di delibazione, riguardante sentenze e provvedimenti di qualsiasi genere e finalizzato alla produzione di effetti non limitati alla trascrizione nei registri dello stato civile, aveva indotto, in passato, parte della dottrina ad affermarne la prevalenza su quello di rettificazione, e ciù² in coerenza con il sistema previsto dal codice di rito, che subordinava in via generale alla pronuncia di delibazione la possibilità  di far valere nel nostro ordinamento i provvedimenti stranieri; tale opinione, che ha trovato seguito anche dopo l&#8217;entrata in vigore della L. n. 218 del 1995, non può essere ritenuta più¹ condivisibile, alla luce del radicale mutamento di prospettiva da quest&#8217;ultima determinato: in quanto imperniato sul principio del riconoscimento automatico (art. 64), applicabile anche ai provvedimenti in materia di stato e capacità  delle persone (art. 65) ed a quelli di volontaria giurisdizione (art. 66), il regime da essa introdotto rende infatti superfluo, almeno in prima battuta, il ricorso al procedimento previsto dall&#8217;art. 67, consentendo di procedere direttamente alla trascrizione nei registri dello stato civile, e rimettendo quindi all&#8217;ufficiale di stato civile la verifica dei requisiti prescritti dalla legge. Soltanto nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, ovvero nel caso in cui l&#8217;efficacia del provvedimento straniero debba essere fatta valere anche ad altri fini, si rende necessaria la procedura di riconoscimento, la cui applicabilità  non può ritenersi esclusa dalla possibilità  di proporre opposizione ai sensi delÂ D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95,Â configurandosi quest&#8217;ultima come un rimedio concorrente, ma avente una portata più¹ limitata rispetto a quella del procedimento di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 67:Â la funzione della rettificazione resta infatti strettamente collegata con quella pubblicitaria propria dei registri dello stato civile e con la natura meramente dichiarativa delle annotazioni ivi riportate, aventi l&#8217;efficacia probatoria privilegiata prevista dall&#8217;art. 451 c.c., ma non costitutive dello status cui i fatti da esse risultanti si riferiscono; esula pertanto dal suo ambito applicativo l&#8217;ipotesi in cui, come nella specie, il predetto stato emerga dal provvedimento straniero, la cui trascrivibilità  nei registri dello stato civile venga contestata non giù  per un vizio di carattere formale, ma per l&#8217;insussistenza dei requisiti di carattere sostanziale cui la L. n. 218 del 1995, artt. 64Â -66subordinano l&#8217;ingresso nel nostro ordinamento. Tale contestazione, investendo la stessa possibilità  di ottenere il riconoscimento dello status accertato o costituito dal provvedimento straniero, dà  luogo ad una controversia di stato, per la cui risoluzione, com&#8217;è noto, la giurisprudenza di legittimità  ha costantemente escluso l&#8217;applicabilità  del procedimento di rettificazione, in virtà¹ dell&#8217;osservazione che tale questione deve essere necessariamente risolta nel contraddittorio delle parti, in un giudizio contenzioso avente ad oggetto per l&#8217;appunto lo status (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/1998, n. 12746; 27/03/1996, n. 2776; 26/01/1993, n. 951).</p>
<p align="JUSTIFY">Se ciù² è vero, peraltro, deve riconoscersi per un verso che la richiesta di trascrizione, non proponibile nelle forme previste dal D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95,Â può ben essere avanzata contestualmente alla domanda di riconoscimento, rispetto alla quale non riveste carattere meramente accessorio e consequenziale, per altro verso che la proposizione di tale domanda esige l&#8217;instaurazione del contraddittorio nei confronti dell&#8217;organo il cui rifiuto di trascrivere il provvedimento straniero ha dato origine alla controversia, non potendosi negare a quest&#8217;ultimo la qualifica di &quot;interessato&quot;, nel senso previsto dalla L. n. 218 del 1995, art. 67,Â non spettante esclusivamente ai soggetti che hanno assunto la veste di parti nel giudizio in cui il provvedimento è stato pronunciato, ma anche a quelli direttamente coinvolti nella sua attuazione (cfr.Â Cass., Sez. I, 8/01/2013, n. 220). L&#8217;ordine di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile non è infatti configurabile come una mera conseguenza della pronunzia di riconoscimento, la cui funzione non si esaurisce nell&#8217;attribuzione degli effetti specificamente previsti dall&#8217;art. 451 c.c., ma investe l&#8217;efficacia del provvedimento straniero in tutti i suoi aspetti; esso si inserisce nel petitum della domanda come oggetto dotato di una propria autonomia concettuale e giuridica, essendo volto a rimuovere l&#8217;ostacolo frapposto dall&#8217;organo competente, al quale, come destinatario del provvedimento richiesto dall&#8217;istante, va pertanto riconosciuta la posizione di legittimo contraddittore nel relativo procedimento.</p>
<p align="JUSTIFY">9.2. Nell&#8217;esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, il Sindaco agisce poi, ai sensi delÂ D.P.R. n. 396 del 2000, art. 1, in qualità  di ufficiale del governo, e quindi non giù  come organo di vertice e legale rappresentante dell&#8217;Amministrazione comunale, bensì come organo periferico della Amministrazione statale, dalla quale dipende ed alla quale sono pertanto imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonchè la responsabilità  per i danni dagli stessi cagionati (cfr. Cass., Sez. I, 25/03/2009, n. 7210; Cass., Sez. III, 6/08/2004, n. 15199; 14/02/2000, n. 1599). Com&#8217;è noto, la competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, giù  spettante al Ministero della giustizia, ai sensi del R.D. n. 1238 del 1939, art. 13, è stata in seguito trasferita al Ministero dell&#8217;interno, al quale il D.P.R. n. 396 del 2000, art. 9 attribuisce il potere di impartire istruzioni agli ufficiali dello stato civile, nonchè la vigilanza sui relativi uffici, da esercitarsi attraverso il prefetto: pur non essendo certo che questi poteri costituiscano espressione di un rapporto di gerarchia in senso proprio, tale da consentire al Ministero di annullare gli atti compiuti dagli ufficiali di stato civile (cfr. le contrastanti pronunce del Giudice amministrativo:Â Cons. Stato, Sez. III, 1/12/2016, n. 5047; 4/11/2015, n. 5043; 26/10/2015, nn. 4897 e 4899), è pacifico che le predette istruzioni rivestono carattere vincolante per questi ultimi, ai quali è espressamente imposto l&#8217;obbligo di uniformarvisi, e ciù² al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio e l&#8217;unità  d&#8217;indirizzo nell&#8217;interpretazione di disposizioni dalla cui applicazione discendono effetti determinanti per la tutela dei diritti sia personali che patrimoniali. La circostanza che la corretta ed uniforme applicazione delle predette disposizioni risponda ad un&#8217;esigenza obiettiva dell&#8217;ordinamento, nel cui perseguimento l&#8217;Amministrazione non agisce in qualità  di parte, non consente quindi di escludere la configurabilità  di un autonomo interesse, concreto ed attuale, tale da legittimare l&#8217;intervento del Ministero nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell&#8217;efficacia del provvedimento straniero e la correlata richiesta di trascrizione, indipendentemente dalla proposizione, contestuale o paventata, di una domanda di risarcimento dei danni cagionati dal rifiuto dell&#8217;ufficiale di stato civile.</p>
<p align="JUSTIFY">9.3. In quanto collegato alla funzione amministrativa specificamente esercitata dal Ministero, il predetto interesse non coincide con quello che legittima la partecipazione al giudizio del Pubblico Ministero, riconducibile invece alla natura del rapporto controverso ed all&#8217;indisponibilità  delle situazioni giuridiche fatte valere, da cui deriva l&#8217;esigenza di garantire che, pur nel rispetto del principio dispositivo, gli strumenti processuali apprestati per la tutela delle predette situazioni operino in funzione della puntuale applicazione della legge. Correttamente, nella specie, l&#8217;ordinanza impugnata ha confermato la legittimazione del Pubblico Ministero ad intervenire nel giudizio dinanzi a sè, avuto riguardo alla natura della questione sollevata dagl&#8217;istanti, che, in quanto avente ad oggetto il riconoscimento dell&#8217;efficacia di un provvedimento straniero attributivo di uno status, è qualificabile, come si è detto, come controversia di stato, con la conseguente applicabilità  dell&#8217;art. 70 c.p.c., comma 1, n. 3, che attribuisce all&#8217;organo in questione la qualità  di parte necessaria nelle cause riguardanti lo stato e la capacità  delle persone, prescrivendone l&#8217;intervento a pena di nullità  rilevabile d&#8217;ufficio. Il riferimento alla predetta disposizione implica tuttavia l&#8217;esclusione del potere di impugnare la decisione emessa dalla Corte d&#8217;appello, non essendo la controversia annoverabile nè tra quelle per le quali la legge riconosce al Pubblico Ministero il potere di azione nè tra quelle matrimoniali, e non trovando pertanto applicazione nè il comma 1 dell&#8217;art. 72 c.p.c., che in riferimento alla prima categoria di controversie attribuisce al predetto organo, in caso d&#8217;intervento, gli stessi poteri che competono alle parti, nè il terzo ed il comma 4 del medesimo articolo, che in riferimento al secondo gruppo di controversie attribuiscono al Pubblico Ministero il potere d&#8217;impugnazione.</p>
<p align="JUSTIFY">Non può condividersi, in proposito, la tesi sostenuta dal Procuratore generale, secondo cui la legittimazione all&#8217;impugnazione del Pubblico Ministero, apparentemente esclusa dalle norme citate, potrebbe essere ricavata dal D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95,Â comma 2, che, riconoscendo al Procuratore della Repubblica la facoltà  di promuovere in ogni tempo il procedimento di rettificazione, contemplerebbe proprio quel potere di azione dalla cui titolarità  il comma 1 dell&#8217;art. 72 c.p.c.Â fa dipendere il potere d&#8217;impugnazione, ovvero dalÂ L. n. 218 del 1995, artt. 64Â -66,Â che, subordinando il riconoscimento dell&#8217;efficacia dei provvedimenti stranieri alla condizione che gli stessi non risultino contrari all&#8217;ordine pubblico, lascerebbero spazio all&#8217;iniziativa del Pubblico Ministero, cui ilÂ R.D. n. 12 del 1941, art. 73attribuisce l&#8217;azione diretta per far osservare le leggi di ordine pubblico. L&#8217;esclusione della possibilità  di avvalersi del procedimento di cui alÂ D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95Â per la risoluzione di controversie di stato, e la conseguente necessità  di promuovere la procedura di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 67Â per ottenere la dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, anche ai fini della trascrizione nei registri dello stato civile, impediscono infatti di estendere il potere di iniziativa riconosciuto al Pubblico Ministero ai fini della rettificazione oltre l&#8217;ambito in riferimento al quale è specificamente previsto, ostandovi la natura stessa della controversia, intrinsecamente disomogenea rispetto a quelle che possono dar luogo al procedimento di rettificazione, ed il chiaro dettato dell&#8217;art. 70 c.p.c., comma 1, n. 3, che in riferimento alle controversie di stato si limita ad attribuire al Pubblico Ministero un potere d&#8217;intervento. E&#8217; proprio la predetta disomogeneità  a spiegare l&#8217;asimmetria del sistema segnalata dal Procuratore generale, e consistente nell&#8217;attribuzione al Pubblico Ministero di un potere d&#8217;iniziativa (e quindi d&#8217;impugnazione) limitato a controversie che, pur coinvolgendo l&#8217;interesse pubblico alla corretta applicazione della legge in una materia delicata come quella riguardante la formazione e la registrazione degli atti di stato civile, rivestono una portata più¹ circoscritta rispetto a quelle riguardanti direttamente lo stato delle persone. In realtà , il potere di azione previsto dalÂ D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95,Â comma 2, costituisce un retaggio del sistema previgente, in cui gli uffici dello stato civile facevano capo al Ministero della giustizia e ilÂ R.D. n. 1238 del 1939, art. 182Â attribuiva al Pubblico Ministero, posto alle dipendenze del Ministro, la vigilanza sul regolare svolgimento del servizio e sulla tenuta dei relativi registri; il suo mantenimento da parte della nuova disciplina appare coerente con la natura non contenziosa del procedimento di rettificazione, la cui instaurazione costituirebbe altrimenti appannaggio esclusivo degl&#8217;interessati, ma non risulta sufficiente a giustificarne l&#8217;estensione ad un procedimento contenzioso qual è quello di riconoscimento, che ha come controparte, secondo la formula adottata dalla L. n. 218 del 1995, art. 67,Â &quot;chiunque vi abbia interesse&quot;, ivi compresi, come si è detto, l&#8217;ufficiale di stato civile ed il Ministero dell&#8217;interno. Il richiamo all&#8217;art. 73 dell&#8217;ord. giud. non tiene invece conto dell&#8217;anteriorità  di tale disposizione rispetto alla disciplina introdotta dalÂ codice civile (art. 2907) e dalÂ codice di procedura civile (art. 69),Â che concordemente limitano l&#8217;iniziativa del Pubblico Ministero in materia civile ai soli casi stabiliti dalla legge, in tal modo delineando un sistema ispirato a canoni di rigida tipizzazione, nell&#8217;ambito del quale risulta assente qualsiasi riferimento all&#8217;osservanza delle &quot;leggi d&#8217;ordine pubblico&quot;; tale sistema trova il suo completamento negli artt. 70-72 del codice di rito, che distinguono puntualmente le ipotesi in cui al predetto organo spetta il potere di azione da quelle in cui è titolare di un mero potere d&#8217;intervento, includendo nella seconda categoria le controversie di stato, e limitando espressamente alle prime la legittimazione all&#8217;impugnazione. L&#8217;assoggettamento della fattispecie a disposizioni di ordine pubblico costituirebbe d&#8217;altronde un criterio di applicazione tutt&#8217;altro che agevole ai fini dell&#8217;individuazione del potere di azione del Pubblico Ministero, avuto riguardo alle difficoltà  che s&#8217;incontrano nella definizione della stessa nozione di &quot;ordine pubblico&quot;, e nella conseguente delimitazione di tale categoria di disposizioni, il riferimento alla quale risulterebbe foriero di non poche incertezze, in un settore in cui appare invece primaria l&#8217;esigenza di garantire la corretta ed uniforme applicazione della legge; significativa, in proposito, è la circostanza che, proprio in tema di controversie di stato, la giurisprudenza di legittimità  abbia più¹ volte escluso la possibilità  d&#8217;individuare nel carattere imperativo della disciplina applicabile il fondamento di un interesse tale da legittimare l&#8217;esercizio dell&#8217;azione da parte del Pubblico Ministero, affermando che l&#8217;iniziativa spetta ai soli soggetti privati che abbiano un interesse individuale qualificato (concreto, attuale e legittimo) sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, all&#8217;essere o al non essere dello status, del rapporto o dell&#8217;atto dedotto in giudizio, e concludendo quindi che, in mancanza di una deroga esplicita, trova applicazione la regola generale prevista dall&#8217;art. 70 c.p.c., comma 1, n. 3 (cfr.Â Cass., Sez. I, 16/03/1994, n. 2515; 18/10/1989, n. 4201).</p>
<p align="JUSTIFY">Quanto infine alla possibilità , prospettata in via alternativa dal Procuratore generale, di desumere il potere d&#8217;impugnazione del Pubblico Ministero dalla mera partecipazione alla precedente fase processuale, configurabile come intervento adesivo volontario, e quindi idonea a giustificare la proposizione dell&#8217;impugnazione indipendentemente dal ricorso all&#8217;art. 72 c.p.c., è appena il caso di evidenziare la portata esaustiva della disciplina dettata da tale disposizione, che, nel limitare il potere d&#8217;impugnazione del Pubblico Ministero che abbia spiegato intervento nel giudizio alle cause che avrebbe potuto proporre, ovverosia alle ipotesi di cui all&#8217;art. 70, comma 1, n. 1, ed alle cause matrimoniali, escluse quelle di separazione dei coniugi, non introduce, relativamente alle altre ipotesi, alcuna distinzione tra quelle in cui l&#8217;intervento ha carattere obbligatorio, essendo prescritto a pena di nullità  rilevabile d&#8217;ufficio, e quelle in cui l&#8217;intervento ha carattere facoltativo, in quanto fondato su una valutazione del pubblico interesse rimessa allo stesso Pubblico Ministero.</p>
<p align="JUSTIFY">9.4. La prima questione sottoposta all&#8217;esame delle Sezioni Unite può dunque essere risolta con l&#8217;enunciazione dei seguenti principi di diritto:</p>
<p align="JUSTIFY">&quot;Il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all&#8217;estero ed un cittadino italiano, se non determinato da vizi formali, dà  luogo ad una controversia di stato, da risolversi mediante il procedimento disciplinato dalla L. n. 218 del 1995, art. 67, in contraddittorio con il Sindaco, in qualità  di ufficiale dello stato civile, ed eventualmente con il Ministero dell&#8217;interno, legittimato a spiegare intervento nel giudizio, in qualità  di titolare della competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, nonchè ad impugnare la relativa decisione&quot;.</p>
<p align="JUSTIFY">&quot;Nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell&#8217;efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all&#8217;estero ed un cittadino italiano, il Pubblico Ministero riveste la qualità  di litisconsorte necessario, ai sensi dello art. 70 c.p.c., comma 1, n. 3, ma è privo della legittimazione ad impugnare la relativa decisione, non essendo titolare del potere di azione, neppure ai fini dell&#8217;osservanza delle leggi di ordine pubblico&quot;.</p>
<p align="JUSTIFY">In applicazione dei predetti principi, il ricorso del Pubblico Ministero va dichiarato inammissibile, mentre risulta ammissibile quello proposto dal Sindaco e dal Ministero dello interno, del quale vanno altresì accolti il secondo ed il quarto motivo.</p>
<p align="JUSTIFY">10. Va altresì accolto il terzo motivo del predetto ricorso, concernente la legittimazione del R. ad agire anche nella veste di legale rappresentante dei minori, dal momento che, indipendentemente dal conflitto d&#8217;interessi con i rappresentati, eventualmente configurabile in relazione all&#8217;oggetto della domanda, la sussistenza del potere rappresentativo nella specie doveva ritenersi subordinata proprio al riconoscimento dell&#8217;efficacia del provvedimento straniero, dal quale dipendeva la possibilità  di attribuire rilievo allo status filiationis anche nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinamento italiano.</p>
<p align="JUSTIFY">11. Con riguardo alle altre censure, occorre innanzitutto escludere che, come sostengono i ricorrenti, attraverso il riconoscimento dell&#8217;efficacia del provvedimento emesso dal Giudice canadese, ed in particolare mediante l&#8217;affermazione della conformità  all&#8217;ordine pubblico dell&#8217;accertamento di un rapporto di filiazione non fondato su un legame biologico, l&#8217;ordinanza impugnata sia incorsa nel vizio di eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore. A tale fattispecie, com&#8217;è noto, questa Corte ha attribuito un rilievo eminentemente teorico, ritenendola configurabile soltanto qualora il giudice non si sia limitato ad applicare una norma giuridica esistente, ma ne abbia creata una nuova, in tal modo esercitando un&#8217;attività  di produzione normativa estranea alla sua competenza. Essa non è ravvisabile nel caso in esame, avendo la Corte d&#8217;appello giustificato la propria decisione attraverso il richiamo a una pluralità  di indici normativi, collegati tra loro ed interpretati alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità  e dalla Corte EDU, dai quali ha tratto la convinzione che il modello di genitorialità  cui s&#8217;ispira il nostro ordinamento nell&#8217;attuale momento storico non possa più¹ considerarsi fondato esclusivamente sul legame biologico tra il genitore ed il nato, ma debba tener conto di nuove fattispecie contrassegnate dalla costituzione di un legame familiare con quest&#8217;ultimo, in conseguenza della consapevole assunzione da parte del primo della responsabilità  di allevarlo ed accudirlo, nel quadro di un progetto di vita della coppia costituita con il genitore biologico.</p>
<p align="JUSTIFY">In quanto ancorato alla disciplina vigente, sia pure interpretata secondo criteri evolutivi, il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione risulta immune dal vizio lamentato, la cui individuazione presupporrebbe d&#8217;altronde la possibilità  di distinguere, nell&#8217;ambito del predetto iter, l&#8217;attività  di produzione normativa inammissibilmente esercitata dal giudice da quella interpretativa a lui normalmente affidata: operazione, questa, piuttosto disagevole, in quanto, come la Corte ha giù  avuto modo di rilevare, l&#8217;interpretazione non svolge una funzione meramente euristica, ma si sostanzia nell&#8217;enunciazione della regula juris applicabile al caso concreto, con profili innegabilmente creativi. E&#8217; proprio alla luce di tale considerazione che va ribadita la portata eminentemente astratta e teorica dell&#8217;eccesso di potere, certamente non configurabile quando, come nella specie, il giudice si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la predetta regola attraverso la ricostruzione della voluntas legis, anche se la stessa non sia stata desunta dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dal loro coordinamento sistematico, in quanto tale operazione non può tradursi nella violazione dei limiti esterni della giurisdizione, ma può dar luogo, al più¹, ad un error in iudicando (cfr.Â Cass., Sez. Un., 27/06/2018, n. 16974; 12/12/2012, n. 22784; 28/01/2011, n. 2068).</p>
<p align="JUSTIFY">12. Nell&#8217;escludere la contrarietà  all&#8217;ordine pubblico del provvedimento con cui il Giudice canadese ha riconosciuto a M.C. ed A., giù  dichiarati figli di M.L., il medesimo status nei confronti di R.R., con il quale i minori non hanno alcun legame biologico, l&#8217;ordinanza impugnata ha richiamato una recente pronuncia di legittimità , che identifica la predetta nozione con il &quot;complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l&#8217;ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell&#8217;uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati ad un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria&quot; (cfr.Â Cass., Sez. I, 30/09/2016, n. 19599). Premesso che, a differenza di quanto previsto dalla legge canadese, che ammette il ricorso alla maternità  surrogata, purchè a titolo gratuito, la disciplina della procreazione medicalmente assistita vigente nel nostro ordinamento non lo consente, la Corte di merito ha ritenuto che il divieto posto dalla L. n. 40 del 2004Â non precluda il riconoscimento dell&#8217;efficacia del provvedimento straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra i minori generati attraverso la suddetta pratica ed il genitore intenzionale, trattandosi di disposizioni che non costituiscono espressione di principi vincolanti per il legislatore ordinario, ma dell&#8217;ampio margine di apprezzamento di cui quest&#8217;ultimo gode nella regolamentazione di una materia in ordine alla quale non vi è consenso a livello Europeo, per i delicati interrogativi di ordine etico che la stessa suscita. Precisato inoltre che il nostro ordinamento non prevede un modello di genitorialità  fondato esclusivamente sul legame biologico tra il genitore ed il nato, ha conferito rilievo da un lato all&#8217;interesse superiore dei minori, identificato nel diritto a conservare lo status di figli loro riconosciuto dall&#8217;atto validamente formato all&#8217;estero, dall&#8217;altro alla consapevole decisione di accudirli ed allevarli, nell&#8217;ambito del progetto familiare avviato con l&#8217;altro genitore.</p>
<p align="JUSTIFY">12.1. Il richiamo ai principi fondamentali che caratterizzano l&#8217;ordinamento interno nell&#8217;attuale momento storico, quale parametro di riferimento della valutazione prescritta ai fini del riconoscimento, costituisce espressione dell&#8217;orientamento da tempo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità , che, abbandonando la precedente concezione difensiva dell&#8217;ordine pubblico quale limite all&#8217;ingresso nel nostro ordinamento di norme ed atti provenienti da altri sistemi e ritenuti contrastanti con i valori sottesi alla vigente normativa interna, ha attribuito alla predetta nozione una diversa funzione, eminentemente promozionale, che circoscrive l&#8217;ambito del giudizio di compatibilità  ai valori tutelati dalle norme fondamentali, ponendo in risalto il collegamento degli stessi con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, dei quali mira a favorire la diffusione, congiuntamente all&#8217;armonizzazione tra gli ordinamenti.</p>
<p align="JUSTIFY">In passato, la giurisprudenza di legittimità  si era infatti uniformata ad una nozione di ordine pubblico fortemente orientata alla salvaguardia dell&#8217;identità  e della coerenza interna dell&#8217;ordinamento, nonchè alla difesa delle concezioni morali e politiche che ne costituivano il fondamento, definendolo come il complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità  nazionale in un determinato periodo storico e dei principi inderogabili immanenti ai più¹ importanti istituti giuridici (cfr. Cass., Sez. I, 12/03/1984, n. 1680; 14/04/1980, n. 2414; 5/12/1969, n. 3881): pur distinguendo concettualmente tra ordine pubblico internazionale, riferibile ai soli rapporti caratterizzati da profili transnazionali e preclusivo del richiamo alla legge straniera applicabile in base ai criteri stabiliti dalle norme di diritto internazionale privato, ed ordine pubblico interno, attinente invece alla libera esplicazione dell&#8217;autonomia privata nei rapporti tra soggetti appartenenti al medesimo ordinamento (cfr. Cass., Sez. lav., 25/05/1985, n. 3209;  Cass., Sez. I, 3/05/1984, n. 2682; Cass., Sez. 2, 19/02/1970, n. 389), il predetto indirizzo faceva sostanzialmente coincidere le due nozioni, ravvisando nella prima null&#8217;altro che un aspetto della seconda, fino ad affermare esplicitamente che essa non doveva essere intesa in senso astratto ed universale, ma andava riferita all&#8217;ordinamento giuridico nazionale ed ai suoi più¹ elevati interessi, dei quali era volta ad assicurare il rispetto (cfr. Cass., Sez. I, 9/01/1976, n. 44; 14/04/1972, n. 1266; 24/04/1962, n. 818). Tale orientamento, estendendo il parametro di riferimento della valutazione prescritta ai fini della delibazione ai principi informatori dei singoli istituti, quali si desumono dalle norme imperative che li disciplinano, finiva tuttavia per lasciare ben poco spazio all&#8217;efficacia dei provvedimenti stranieri, la cui attuazione nel territorio dello Stato risultava in definitiva subordinata alla condizione che la disciplina dagli stessi applicata non differisse, almeno nelle linee essenziali, da quella dettata dall&#8217;ordinamento interno.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;apertura di quest&#8217;ultimo al diritto sovranazionale ed il recepimento dei principi introdotti dalle convenzioni internazionali cui il nostro Paese ha prestato adesione, oltre ad influire sull&#8217;interpretazione della normativa interna, ha peraltro determinato una modificazione del concetto di ordine pubblico internazionale, caratterizzato, nelle formulazioni più¹ recenti, da un sempre più¹ marcato riferimento ai valori giuridici condivisi dalla comunità  internazionale ed alla tutela dei diritti fondamentali, al quale fa inevitabilmente riscontro un affievolimento dell&#8217;attenzione verso quei profili della disciplina interna che, pur previsti da norme imperative, non rispondono ai predetti canoni. Emblematica di tale evoluzione è l&#8217;affermazione di ordine generale secondo cui i principi di ordine pubblico vanno individuati in quelli fondamentali della nostra Costituzione o in quelle altre regole che, pur non trovando in essa collocazione, rispondono all&#8217;esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell&#8217;uomo, o che informano l&#8217;intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell&#8217;intero assetto ordinamentale (cfr.Â Cass., Sez. lav., 26/05/2008, n. 13547; 23/02/2006, n. 4040; 26/11/2004, n. 22332). Significativa è anche la precisazione, conforme alle critiche mosse al precedente orientamento, che l&#8217;ordine pubblico internazionale non è identificabile con quello interno, perchè altrimenti le norme di conflitto sarebbero operanti solo ove conducessero all&#8217;applicazione di norme materiali aventi contenuto simile a quelle italiane, con la conseguenza che resterebbe cancellata la diversità  tra sistemi giuridici e diverrebbero sostanzialmente inutili le stesse regole del diritto internazionale privato (cfr.Â Cass., Sez. lav., 4/05/2007, n. 10215). La conclusione che se ne trae è che non vi è coincidenza tra le norme inderogabili dell&#8217;ordinamento italiano ed i principi di ordine pubblico rilevanti come limitazione all&#8217;applicazione di leggi straniere, dal momento che questi ultimi non vanno enucleati soltanto dal quadro normativo interno, ma devono essere ricavati da esigenze (comuni ai diversi ordinamenti statali) di garanzia e tutela dei diritti fondamentali, o da valori fondanti dell&#8217;intero assetto ordinamentale (cfr.Â Cass., Sez. III, 22/08/2013, n. 19405;  Cass., Sez. lav., 19/ 07/2007, n. 16017).</p>
<p align="JUSTIFY">In tale mutato contesto s&#8217;inserisce anche il precedente richiamato dalla ordinanza impugnata, avente ad oggetto il riconoscimento dell&#8217;atto straniero di nascita di un minore generato da due donne, una delle quali aveva fornito l&#8217;ovulo necessario al concepimento mediante procreazione medicalmente assistita, mentre l&#8217;altra lo aveva partorito: tale pronuncia, nel ribadire la nozione di ordine pubblico dianzi riportata, si pone in rapporto di continuità  con il nuovo orientamento, affermando a chiare lettere che &quot;il legame, pur sempre necessario con l&#8217;ordinamento nazionale, è da intendersi limitato ai principi fondamentali desumibili, in primo luogo, dalla Costituzione, ma anche, laddove compatibili con essa, dai trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea, nonchè dalla Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo&quot;; essa precisa che &quot;un contrasto con l&#8217;ordine pubblico non è ravvisabile per il solo fatto che la norma straniera sia difforme contenutisticamente da una o più¹ disposizioni del diritto nazionale, perchè il parametro di riferimento non è costituito (o non è costituito più¹) dalle norme con le quali il legislatore ordinario eserciti (o abbia esercitato) la propria discrezionalità  in una determinata materia, ma esclusivamente dai principi fondamentali vincolanti per lo stesso legislatore ordinario&quot;, e conclude pertanto che &quot;il giudice, al quale è affidato il compito di verificare preventivamente la compatibilità  della norma straniera con tali principi, dovrà  negare il contrasto con l&#8217;ordine pubblico in presenza di una mera incompatibilità  (temporanea) della norma straniera con la legislazione nazionale vigente, quando questa rappresenti una delle possibili modalità  di espressione della discrezionalità  del legislatore ordinario in un determinato momento storico&quot; (cfr.Â Cass., Sez. I, 30/09/2016, n. 19599, cit.). Nella medesima ottica, una successiva pronuncia, riguardante la rettifica dell&#8217;atto di nascita di un minore generato da due donne mediante il ricorso alla fecondazione assistita, ha affermato che la contrarietà  dell&#8217;atto estero all&#8217;ordine pubblico internazionale dev&#8217;essere valutata alla stregua non solo dei principi della nostra Costituzione, ma anche, tra l&#8217;altro, di quelli consacrati nella Dichiarazione ONU dei Diritti dell&#8217;Uomo, nella Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, nei Trattati Fondativi e nella Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea, nonchè, con particolare riferimento alla posizione del minore e al suo interesse, tenendo conto della Dichiarazione ONU dei diritti del Fanciullo, della Convenzione ONU dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti processuali del minore (cfr.Â Cass., Sez. I, 15/06/2017, n. 14878).</p>
<p align="JUSTIFY">Il risalto in tal modo conferito ai principi consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ai quali viene attribuita una portata complementare a quella dei principi sanciti dalla nostra Costituzione, non trova smentita nella recente sentenza emessa da questa Corte a Sezioni Unite e richiamata nell&#8217;ordinanza di rimessione (cfr.Â Cass., Sez. Un., 5/07/2017, n. 16601), la quale, nell&#8217;escludere la sussistenza di un&#8217;incompatibilità  ontologica tra l&#8217;istituto dei danni punitivi e l&#8217;ordinamento italiano, non ha affatto inteso rimettere in discussione il predetto orientamento, ma si è limitata a richiamare l&#8217;attenzione sui principi fondanti del nostro ordinamento, con i quali il giudice investito della domanda di riconoscimento è pur sempre tenuto a confrontarsi. A fronte degli effetti sovente innovativi della mediazione esercitata dalle carte sovranazionali ai fini dell&#8217;ingresso di istituti provenienti da altri ordinamenti, essa ha ribadito l&#8217;essenzialità  del controllo sui principi essenziali della lex fori in materie presidiate da un insieme di norme di sistema che attuano il fondamento della repubblica, affermando che &quot;Costituzioni e tradizioni giuridiche con le loro diversità  costituiscono un limite ancor vivo: privato di venature egoistiche, che davano loro &quot;fiato corto&quot;, ma reso più¹ complesso dall&#8217;intreccio con il contesto internazionale in cui lo Stato si colloca&quot;. Ha quindi chiarito che la sentenza straniera applicativa di un istituto non regolato dall&#8217;ordinamento nazionale, quand&#8217;anche non ostacolata dalla disciplina Europea, deve misurarsi &quot;con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell&#8217;apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l&#8217;ordinamento costituzionale&quot;; nel contempo, ha precisato che la valutazione di compatibilità  con l&#8217;ordine pubblico non può essere limitata alla ricerca di una piena corrispondenza tra istituti stranieri ed istituti italiani, ma deve estendersi alla verifica dell&#8217;eventuale contrasto tra l&#8217;istituto di cui si chiede il riconoscimento e l&#8217;intreccio di valori e norme rilevanti ai fini della delibazione.</p>
<p align="JUSTIFY">12.2. Viene in tal modo evidenziato un profilo importante della valutazione di compatibilità , rimasto forse in ombra nelle enunciazioni di principio delle precedenti decisioni, ma dalle stesse tenuto ben presente nell&#8217;esame delle fattispecie concrete, ovverosia la rilevanza della normativa ordinaria, quale strumento di attuazione dei valori consacrati nella Costituzione, e la conseguente necessità  di tener conto, nell&#8217;individuazione dei principi di ordine pubblico, del modo in cui i predetti valori si sono concretamente incarnati nella disciplina dei singoli istituti. Significativo, in proposito, risulta l&#8217;ampio excursus dedicato dalla prima delle sentenze richiamate alle norme di legge ordinaria che conferiscono rilievo all&#8217;interesse superiore del minore ed a quelle che disciplinano l&#8217;acquisto dello status di figlio e la procreazione me-dicalmente assistita. Così come va sottolineata l&#8217;attenzione costantemente prestata, in tema di riconoscimento dell&#8217;efficacia dei provvedimenti stranieri, all&#8217;opera di sintesi e ricomposizione attraverso la quale la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità  sono pervenute all&#8217;estrapolazione dei principi fondamentali, sulla base non solo dei solenni enunciati della Costituzione e delle Convenzioni e Dichiarazioni internazionali, ma anche dell&#8217;interpretazione della legge ordinaria, che dà  forma a quel diritto vivente dalla cui valutazione non può prescindersi nella ricostruzione dell&#8217;ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell&#8217;ordinamento in un determinato momento storico. Caratteristica essenziale della nozione di ordine pubblico è infatti la relatività  e mutevolezza nel tempo del suo contenuto, soggetto a modificazioni in dipendenza dell&#8217;evoluzione dei rapporti politici, economici e sociali, e quindi inevitabilmente destinato ad essere influenzato dalla disciplina ordinaria degli istituti giuridici e dalla sua interpretazione, che di quella evoluzione costituiscono espressione, e che contribuiscono a loro volta a tenere vivi e ad arricchire di significati i principi fondamentali dell&#8217;ordinamento.</p>
<p align="JUSTIFY">Il segnalato processo di armonizzazione tra gli ordinamenti, di cui costituisce espressione il riferimento ai valori giuridici condivisi dalla comunità  internazionale, non esige d&#8217;altronde la realizzazione di un&#8217;assoluta uniformità  nella disciplina delle singole materie, spettando alla discrezionalità  del legislatore l&#8217;individuazione degli strumenti più¹ opportuni per dare attuazione a quei valori, compatibilmente con i principi ispiratori del diritto interno, senza che ciù² consenta di declassare automaticamente a mera normativa di dettaglio le disposizioni a tal fine adottate. In tal senso depongono anche la L. n. 218 del 1995, artt. 64Â e ss., i quali, nel disciplinare l&#8217;ingresso nel nostro ordinamento di atti e provvedimenti formati all&#8217;estero, non prevedono affatto il recepimento degl&#8217;istituti ivi applicati, così come sono disciplinati dagli ordinamenti di provenienza, ma si limitano a consentire la produzione dei relativi effetti, nella misura in cui gli stessi risultino compatibili con la delineata nozione di ordine pubblico.</p>
<p align="JUSTIFY">12.3. La seconda questione sottoposta all&#8217;esame delle Sezioni Unite può quindi essere risolta con l&#8217;enunciazione del seguente principio di diritto:</p>
<p align="JUSTIFY">&quot;In tema di riconoscimento dell&#8217;efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità  con l&#8217;ordine pubblico, richiesta dalla L. n. 218 del 1995, artt. 64Â e ss., dev&#8217;essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonchè dell&#8217;interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà  forma a quel diritto vivente dal quale non può prescindersi nella ricostruzione delle nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell&#8217;ordinamento in un determinato momento storico&quot;.</p>
<p align="JUSTIFY">13. Tale profilo non ha costituito oggetto di adeguato apprezzamento da parte dell&#8217;ordinanza impugnata, la quale si è limitata a far proprie le enunciazioni di principio della sentenza n. 19599 del 2016, ritenendole suscettibili di automatica trasposizione alla fattispecie da essa esaminata, senza tener conto delle profonde differenze intercorrenti tra la stessa e quella presa in considerazione dal precedente di legittimità , ed omettendo conseguentemente di valutare il diverso modo di atteggiarsi dei principi richiamati, alla stregua della disciplina ordinaria specificamente applicabile.</p>
<p align="JUSTIFY">La domanda proposta nel presente giudizio ha infatti ad oggetto il riconoscimento dell&#8217;efficacia di un provvedimento emesso all&#8217;estero, che ha attribuito ai minori lo status di figli di uno dei due istanti, con il quale essi non hanno alcun rapporto biologico, essendo stati generati mediante gameti forniti dall&#8217;altro, giù  dichiarato loro genitore con un precedente provvedimento regolarmente trascritto in Italia, con la cooperazione di due donne, una delle quali ha donato gli ovociti, mentre l&#8217;altra, in virtà¹ di un accordo validamente stipulato ai sensi della legge straniera, ha portato avanti la gravidanza, rinunciando preventivamente a qualsiasi diritto nei confronti dei minori. Il giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza richiamata aveva invece ad oggetto la trascrizione nei registri dello stato civile italiano di un atto di nascita formato all&#8217;estero e riguardante un minore generato da due donne, a ciascuna delle quali egli risultava legato da un rapporto biologico, in quanto una di esse lo aveva partorito, mentre l&#8217;altra aveva fornito gli ovuli necessari per il concepimento mediante procreazione medicalmente assistita. Le due fattispecie hanno in comune il fatto che il concepimento e la nascita del minore hanno avuto luogo in attuazione di un progetto genitoriale maturato nell&#8217;ambito di una coppia omosessuale, con l&#8217;apporto genetico di uno solo dei partner, differenziandosi invece per il numero di terzi estranei (due, anzichè uno) che hanno cooperato al predetto scopo, e soprattutto per il contributo fornito da uno di essi, che risulta perà² determinante ai fini della individuazione della disciplina applicabile.</p>
<p align="JUSTIFY">Come rilevato da questa Corte, la tecnica fecondativa esaminata dalla precedente sentenza è assimilabile per un verso alla fecondazione eterologa, alla quale è accomunata dalla necessità  dell&#8217;apporto genetico di un terzo donatore del gamete per la realizzazione del progetto genitoriale proprio di una coppia che, essendo dello stesso sesso, si trovi in una situazione analoga a quella di una coppia di persone di sesso diverso cui sia diagnosticata una sterilità  o infertilità  assoluta e irreversibile, per altro verso alla fecondazione omologa, con la quale condivide il contributo genetico fornito da un partner all&#8217;altro nell&#8217;ambito della stessa coppia. La fattispecie non è pertanto riconducibile alla surrogazione di maternità , in quanto priva della caratteristica essenziale di tale figura, costituita dal fatto che una donna presta il proprio corpo (ed eventualmente gli ovuli necessari al concepimento) al solo fine di aiutare un&#8217;altra persona o una coppia sterile a realizzare il proprio desiderio di avere un figlio, assumendo l&#8217;obbligo di provvedere alla gestazione ed al parto per conto della stessa, ed impegnandosi a consegnarle il nascituro. E&#8217; per tale motivo che la predetta sentenza ha potuto agevolmente escludere l&#8217;applicabilità  della L. n. 40 del 2004, art. 12,comma 6, che vieta &quot;la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità &quot;, comminando una sanzione penale per &quot;chiunque, in qualsiasi forma&quot;, la &quot;realizza, organizza o pubblicizza&quot;; nel contempo, essa ha evidenziato la minore portata del divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, imposto dall&#8217;art. 5 alle coppie dello stesso sesso, osservando che, ai sensi del comma 2 dell&#8217;art. 12, lo stesso è presidiato esclusivamente da una sanzione amministrativa; ed ha dato atto della diversità  della fattispecie anche dalla fecondazione eterologa, dalla quale si distingue per il fatto che l&#8217;ovulo è fornito dal partner della gestante, ritenendo quindi non pertinente il richiamo all&#8217;art. 9, comma 3, della medesima legge, che, in caso di violazione del divieto di cui all&#8217;art. 4, comma 3, preclude al donatore di gameti l&#8217;acquisizione di qualsiasi relazione giuridica parentale con il nato e la possibilità  di far valere nei confronti dello stesso alcun diritto o assumere alcun obbligo.</p>
<p align="JUSTIFY">La fattispecie che costituisce oggetto del presente giudizio è invece annoverabile a pieno titolo tra le ipotesi di maternità  surrogata, caratterizzandosi proprio per l&#8217;accordo intervenuto con una donna estranea alla coppia genitoriale, che ha provveduto alla gestazione ed al parto, rinunciando tuttavia ad ogni diritto nei confronti dei nati: essa non è pertanto assimilabile in alcun modo a quella esaminata dal precedente citato, e neppure a quella che ha costituito oggetto della successiva sentenza n. 14878 del 2017, riguardante la rettifica dell&#8217;atto di nascita di un minore, formato all&#8217;estero e giù  trascritto in Italia, a seguito della modifica apportata dall&#8217;ufficiale di stato civile straniero, che aveva indicato il nato come figlio non solo della donna che lo aveva partorito, ma anche di un&#8217;altra donna, con essa coniugata, con cui il minore non aveva alcun legame biologico; nell&#8217;escludere la contrarietà  della rettifica all&#8217;ordine pubblico, quest&#8217;ultima sentenza ha infatti equiparato la fattispecie alla fecondazione eterologa, ricordando da un lato che il divieto del ricorso a tale pratica è venuto parzialmente meno per effetto della sentenzan. 162 del 2014, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. n. 40 del 2004, art. 4,comma 3, e richiamando dall&#8217;altro i principi enunciati dalla sentenza n. 19599 del 2016. Tale ragionamento non è tuttavia suscettibile di estensione al caso in esame, il cui unico punto di contatto con la fecondazione eterologa è rappresentato dall&#8217;estraneità  alla coppia di uno dei soggetti che hanno fornito i gameti necessari per il concepimento, dal momento che la gestazione ed il parto non hanno avuto luogo nell&#8217;ambito della coppia, ma con la cooperazione di un quarto soggetto.</p>
<p align="JUSTIFY">13.1. In quanto manifestatosi nelle forme tipiche della surrogazione di maternità , l&#8217;intervento di quest&#8217;ultimo rende la vicenda assimilabile a quella presa in considerazione da una più¹ risalente sentenza, con cui questa Corte, nel pronunciare in ordine allo stato di adottabilità  di un minore nato all&#8217;estero mediante il ricorso alla predetta pratica, ha ritenuto contrastante con l&#8217;ordine pubblico il riconoscimento dell&#8217;efficacia dell&#8217;atto di nascita formato all&#8217;estero, in cui erano indicati come genitori due coniugi italiani, i quali si erano avvalsi della maternità  surrogata senza fornire alcun apporto biologico (cfr.Â Cass., Sez. I, 11/11/2014, n. 24001). Nel ribadire che l&#8217;ordine pubblico internazionale è &quot;il limite che l&#8217;ordinamento nazionale pone all&#8217;ingresso di norme e provvedimenti stranieri, a protezione della sua coerenza interna&quot;, e dunque &quot;non può ridursi ai soli valori condivisi dalla comunità  internazionale, ma comprende anche principi e valori esclusivamente propri, purchè fondamentali e (perciù²) irrinunciabili&quot;, tale sentenza ha ritenuto pacifica l&#8217;applicabilità  del divieto della surrogazione di maternità  risultante dalla L. n. 40 del 2004, art. 12,comma 6, osservando che tale disposizione è certamente di ordine pubblico, come suggerisce giù  la previsione della sanzione penale, posta di regola a presidio di beni fondamentali; ha precisato che &quot;vengono qui in rilievo la dignità  umana &#8211; costituzionalmente tutelata &#8211; della gestante e l&#8217;istituto dell&#8217;adozione, con il quale la surrogazione di maternità  si pone oggettivamente in conflitto, perchè soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l&#8217;ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità  priva di legami biologici con il nato&quot;; ed ha escluso che tale divieto si ponga in contrasto con l&#8217;interesse superiore del minore, tutelato dall&#8217;art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia conÂ L. 27 maggio 1991, n. 176, ritenendolo espressione di una scelta non irragionevole, compiuta dal legislatore nell&#8217;esercizio della sua discrezionalità , e volta a far sì &quot;che tale interesse si realizzi proprio attribuendo la maternità  a colei che partorisce e affidando (&#8230;) all&#8217;istituto dell&#8217;adozione, realizzata con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale, piuttosto che al semplice accordo delle parti, la realizzazione di una genitorialità  disgiunta dal legame biologico&quot;.</p>
<p align="JUSTIFY">Rispetto alla fattispecie presa in considerazione dalla predetta sentenza, quella esaminata dall&#8217;ordinanza impugnata si distingue soltanto per il fatto che la surrogazione di maternità  non si è realizzata mediante gameti interamente forniti da soggetti estranei alla coppia, ma con il contributo genetico di uno dei componenti della stessa; nella specie, tuttavia, l&#8217;assenza di un legame genetico tra i minori e l&#8217;altro partner è stata ritenuta inidonea ad impedire il riconoscimento del rapporto genitoriale accertato con il provvedimento del Giudice canadese, in virtà¹ dell&#8217;affermazione che il modello di genitorialità  cui s&#8217;ispira il nostro ordinamento non è fondato esclusivamente sul legame biologico tra il genitore ed il nato. Per giungere a tale conclusione, la Corte di merito ha escluso innanzitutto la possibilità  di considerare la L. n. 40 del 2004, art. 12,Â comma 6, come una norma di ordine pubblico, negando che la disciplina della procreazione medicalmente assistita costituisca espressione di principi fondamentali e costituzionalmente obbligati, non modificabili ad opera del legislatore ordinario, e ravvisandovi piuttosto &quot;il punto di equilibrio attualmente raggiunto a livello legislativo nella tutela dei differenti interessi fondamentali che vengono in considerazione nella materia&quot;; ha conseguentemente ritenuto che la predetta disciplina non possa prevalere sull&#8217;interesse superiore dei minori, identificato in quello alla conservazione dello status filiationis legittimamente acquisito allo estero, che risulterebbe pregiudicato dall&#8217;impossibilità  di far valere i relativi diritti nei confronti del genitore intenzionale, nonchè dalla mancata assunzione dei corrispondenti obblighi da parte di quest&#8217;ultimo.</p>
<p align="JUSTIFY">13.2. Nella parte in cui esclude che il divieto della surrogazione di maternità  costituisca un principio di ordine pubblico, il ragionamento seguito dalla Corte territoriale si pone in evidente contrasto con l&#8217;orientamento precedentemente riportato della giurisprudenza di legittimità , che assegna a tale disposizione una funzione essenziale di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, trascurando altresì le indicazioni emergenti dalla giurisprudenza costituzionale, che vi ravvisa il risultato di un bilanciamento d&#8217;interessi attuato dallo stesso legislatore.</p>
<p align="JUSTIFY">Com&#8217;è noto, infatti, la Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto nella L. n. 40 del 2004 una legge &quot;costituzionalmente necessaria&quot;, osservando che essa rappresenta la prima legislazione organica relativa ad un delicato settore che indubbiamente coinvolge una pluralità  di rilevanti interessi costituzionali, i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela legislativa (cfr. Corte Cost., sent. n. 45 del 2005; v. anche sent. n. 151 del 2009); pur escludendo che detta legge abbia un contenuto costituzionalmente vincolato, ha affermato che le questioni da essa affrontate toccano temi eticamente sensibili, in relazione ai quali l&#8217;individuazione di un ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità  della persona umana, appartiene primariamente alla valutazione del legislatore (cfr.Â Corte Cost., sent. n. 347 del 1998). Premesso che &quot;la determinazione di avere o meno un figlio, concernendo la sfera più¹ intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali&quot;, e precisato che &quot;il progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, anche indipendentemente dal dato genetico, è favorevolmente considerato dall&#8217;ordinamento giuridico, come dimostra la regolamentazione dell&#8217;istituto dell&#8217;adozione&quot;, la Corte da un lato ha riconosciuto che &quot;il dato della provenienza genetica non costituisce un requisito imprescindibile della famiglia&quot;, dall&#8217;altro ha tenuto perà² a chiarire che &quot;la libertà  e la volontarietà  dell&#8217;atto che consente di diventare genitori e di formare una famiglia, nel senso sopra precisato, di sicuro non implica che la libertà  in esame possa esplicarsi senza limiti&quot; (cfr.Â Corte Cost., sent. n. 162 del 2014). Tra questi limiti va indubbiamente annoverato il divieto della surrogazione di maternità , al quale dev&#8217;essere riconosciuta una rilevanza del tutto particolare, tenuto conto della speciale considerazione di cui la predetta pratica costituisce oggetto nell&#8217;ambito della L. n. 40: quest&#8217;ultima, infatti, nel consentire il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ivi comprese (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2014) quelle di tipo eterologo, nei casi di sterilità  o infertilità  assolute ed irreversibili, nonchè (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 2015) nel caso di coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità  di cui alla L. 22 maggio 1978, n. 194, art. 6,Â comma 1, lett. b), distingue nettamente tra le predette tecniche e la surrogazione di maternità , subordinando l&#8217;utilizzazione delle prime al concorso di determinate condizioni e vietando in ogni caso il ricorso alla seconda, nonchè prevedendo sanzioni di diversa gravità  (rispettivamente amministrative e penali) per la violazione delle relative disposizioni. Tale diversità  di regime giuridico è stata evidenziata anche dal Giudice delle leggi, che nel dichiarare l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 3, della legge in esame, nella parte in cui vietava il ricorso alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo anche nel caso in cui fosse stata diagnosticata una patologia tale da causare sterilità  o infertilità  assolute ed irreversibili, ha tenuto a precisare che tale pronuncia non investiva in alcun modo il divieto posto dall&#8217;art. 12, comma 6 (cfr. sent. n. 162 del 2014).</p>
<p align="JUSTIFY">Il senso di detto limite è stato chiarito dalla stessa Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare infondata, in riferimento agli artt. 2,3,30Â e 31 Cost.Â e art. 117 Cost., comma 1, ed all&#8217;art. 8 della CEDU, la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 263 c.c., nella parte in cui non prevede che l&#8217;impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità  possa essere accolta solo quando sia rispondente all&#8217;interesse dello stesso, ha posto nuovamente in risalto il ruolo svolto dal divieto di cui alla L. n. 40 del 2004, art. 12,Â comma 6, ai fini della regolamentazione degl&#8217;interessi coinvolti nelle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Premesso che, nonostante l&#8217;accentuato favor dimostrato dall&#8217;ordinamento per la conformità  dello status di figlio alla realtà  della procreazione, l&#8217;accertamento della verità  biologica e genetica dell&#8217;individuo non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento con gli altri interessi coinvolti, in particolare con l&#8217;interesse del minore alla conservazione dello status filiationis, e dato atto che in caso di ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita il legislatore ha attribuito la prevalenza proprio a quest&#8217;ultimo interesse, dichiarando inammissibile il disconoscimento di paternità , la Corte ha rilevato che, a fianco dei casi in cui il bilanciamento è demandato al giudice, &quot;vi sono casi nei quali la valutazione comparativa tra gli interessi è fatta direttamente dalla legge, come accade con il divieto di disconoscimento a seguito di fecondazione eterologa&quot;, mentre &quot;in altri il legislatore impone, allo opposto, l&#8217;imprescindibile presa d&#8217;atto della verità  con divieti come quello della maternità  surrogata&quot;, confermando inoltre che in quest&#8217;ultimo caso l&#8217;interesse alla verità  riveste natura anche pubblica, in quanto correlato ad una pratica che offende in modo intollerabile la dignità  della donna e mina nel profondo le relazioni umane, e per tale motivo è vietata dalla legge (cfr.Â Corte Cost., sent. n. 272 del 2017).</p>
<p align="JUSTIFY">Non può pertanto condividersi il ragionamento seguito dalla Corte di merito, nella parte in cui, pur riconoscendo nella disposizione di cui alla L. n. 40 del 2004, art. 12,Â comma 6, il punto di equilibrio attualmente raggiunto a livello legislativo nella tutela dei differenti interessi fondamentali che vengono in considerazione nella materia, ha preteso di sostituire la propria valutazione a quella compiuta in via generale dal legislatore, attribuendo la prevalenza all&#8217;interesse dei minori alla conservazione dello status filiationis, nonostante la pacifica insussistenza di un rapporto biologico con il genitore intenzionale. Non risulta pertinente, in proposito, il richiamo all&#8217;affermazione, contenuta nella citata sentenza n. 19599 del 2016, secondo cui le conseguenze della violazione delle prescrizioni e dei divieti posti dalla L. n. 40 del 2004, imputabili agli adulti che hanno fatto ricorso ad una pratica fecondativa illegale in Italia, non possono ricadere su chi è nato, il quale ha il diritto fondamentale, che dev&#8217;essere tutelato, alla conservazione dello status filiationis legittimamente acquisito all&#8217;estero: tale interesse, come si è visto, è destinato ad affievolirsi in caso di ricorso alla surrogazione di maternità , il cui divieto, nell&#8217;ottica fatta propria dal Giudice delle leggi, viene a configurarsi come l&#8217;anello necessario di congiunzione tra la disciplina della procreazione medicalmente assistita e quella generale della filiazione, segnando il limite oltre il quale cessa di agire il principio di auto-responsabilità  fondato sul consenso prestato alla predetta pratica, e torna ad operare il favor veritatis, che giustifica la prevalenza dell&#8217;identità  genetica e biologica. Tale prevalenza, d&#8217;altronde, non si traduce necessariamente nella cancellazione dell&#8217;interesse del minore, la cui tutela, come precisato dalla Corte costituzionale, impone di prescindere dalla rigida alternativa vero o falso, tenendo conto di variabili più¹ complesse, tra le quali assume particolare rilievo, nella specie, la presenza di strumenti legali idonei a consentire la costituzione di un legame giuridico con il genitore intenzionale, che, pur diverso da quello previsto dalla L. n. 40 del 2004, art. 8,Â garantisca al minore una adeguata tutela (cfr. Corte Cost., sent. n. 272 del 2017); in proposito, va richiamato soprattutto l&#8217;orientamento di questa Corte in tema di adozione in casi particolari, che, proprio facendo leva sull&#8217;interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura, individua nella L. n. 184 del 1983, art. 44,Â comma 1, lett. d), una clausola di chiusura del sistema, volta a consentire il ricorso a tale strumento tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità  della relazione affettiva ed educativa, all&#8217;unica condizione della &quot;constatata impossibilità  di affidamento preadottivo&quot;, da intendersi non giù  come impossibilità  di fatto, derivante da una situazione di abbandono del minore, bensì come impossibilità  di diritto di procedere all&#8217;affidamento preadottivo (cfr.Â Cass., Sez. I, 22/06/2016, n. 12962).</p>
<p align="JUSTIFY">13.3. Tali conclusioni non si pongono affatto in contrasto con i principi sanciti dalle convenzioni internazionali in materia di protezione dei diritti dell&#8217;infanzia, cui lo Stato italiano ha prestato adesione, ratificandole e rendendole esecutive nell&#8217;ordinamento interno, nè con le indicazioni emergenti dalla giurisprudenza formatasi al riguardo, e richiamata nell&#8217;ordinanza impugnata. E&#8217; pur vero, infatti, che le predette fonti assicurano la più¹ ampia tutela al minore, riconoscendo allo stesso il diritto alla protezione ed alle cure necessarie per il suo benessere, impegnando gli Stati a preservarne l&#8217;identità  ed a rispettarne le relazioni familiari, ed individuando, quale criterio preminente da adottare in tutte le decisioni che lo riguardino, il suo interesse superiore, nonchè promuovendo la concessione delle garanzie procedurali necessarie ad agevolare l&#8217;esercizio dei suoi diritti (cfr. in particolare gli artt. 3, 8 e 9 della Convenzione di New York cit.; gli artt. 1 e 6 della Convenzione Europea sull&#8217;esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata conÂ L. 20 marzo 2003, n. 77; gli artt. 8, 9, 10, 22, 23, 28 e 33 della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l&#8217;esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità  genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all&#8217;Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata conÂ L. 18 giugno 2015, n. 101; l&#8217;art. 24 della Carta di Nizza). Ciù² non significa tuttavia che la tutela del predetto interesse non possa costituire oggetto di contemperamento con quella di altri valori considerati essenziali ed irrinunciabili dall&#8217;ordinamento, la cui considerazione può ben incidere sull&#8217;individuazione delle modalità  più¹ opportune da adottare per la sua realizzazione, soprattutto in materie sensibili come quella in esame, che interrogano profondamente la coscienza individuale e collettiva, ponendo questioni delicate e complesse, suscettibili di soluzioni differenziate. D&#8217;altronde, proprio in tema di riconoscimento giuridico del rapporto di filiazione tra il minore nato all&#8217;estero mediante il ricorso alla maternità  surrogata ed il genitore intenzionale, la Corte EDU ha da tempo affermato che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento sia ai fini della decisione di autorizzare o meno la predetta pratica che con riguardo alla determinazione degli effetti da ricollegarvi sul piano giuridico, dando atto che è in gioco un aspetto essenziale dell&#8217;identità  degli individui, ma rilevando che in ordine a tali questioni non vi è consenso a livello internazionale, e ritenendo comunque legittime le finalità  di tutela del minore e della gestante, perseguite attraverso l&#8217;imposizione del divieto in questione. Pur osservando che il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione è destinato inevitabilmente ad incidere sulla vita familiare del minore, essa ha escluso la configurabilità  di una violazione del diritto al rispetto della stessa, ove sia assicurata in concreto la possibilità  di condurre un&#8217;esistenza paragonabile a quella delle altre famiglie, ravvisando soltanto una violazione del diritto al rispetto della vita privata, in relazione alla lesione dell&#8217;identità  personale eventualmente derivante dalla coincidenza di uno dei genitori d&#8217;intenzione con il genitore biologico del minore (cfr. Corte EDU, sent. 26/06/2014, Mennesson e Labassee c. Francia). Le predette violazioni non sono pertanto configurabili nel caso in cui, come nella specie, non sia in discussione il rapporto di filiazione con il genitore biologico, ma solo quello con il genitore d&#8217;intenzione, il cui mancato riconoscimento non preclude al minore l&#8217;inserimento nel nucleo familiare della coppia genitoriale nè l&#8217;accesso al trattamento giuridico ricollegabile allo status finiliationis, pacificamente riconosciuto nei confronti dell&#8217;altro genitore. Nel caso esaminato da questa Corte nella sentenza n. 24001 del 2014, e riproposto dinanzi ad essa, la Corte EDU ha d&#8217;altronde escluso entrambe le violazioni, negando per un verso la configurabilità  di una vita familiare, in considerazione dell&#8217;assenza di qualsiasi legame genetico o biologico tra il minore ed entrambi i genitori e della breve durata della relazione con gli stessi, e ritenendo per altro verso legittima l&#8217;ingerenza nella vita privata, concretizzatasi nell&#8217;interruzione dei rapporti con i genitori e nella dichiarazione dello stato di adottabilità , alla luce dell&#8217;illegalità  della condotta tenuta dai genitori, che avevano condotto il minore in Italia senza rispettare la disciplina dell&#8217;adozione, e della conseguente precarietà  della relazione in tal modo instauratasi (cfr. Corte EDU, sent. 24/01/2017, Paradiso e Campanelli c. Italia). Anche nella giurisprudenza della Corte EDU, la sussistenza di un legame genetico o biologico con il minore rappresenta dunque il limite oltre il quale è rimessa alla discrezionalità  del legislatore statale l&#8217;individuazione degli strumenti più¹ adeguati per conferire rilievo giuridico al rapporto genitoriale, compatibilmente con gli altri interessi coinvolti nella vicenda, e fermo restando l&#8217;obbligo di assicurare una tutela comparabile a quella ordinariamente ricollegabile allo status fifiationis: esigenza, questa, che nell&#8217;ordinamento interno può ritenersi soddisfatta anche dal giù  menzionato istituto dell&#8217;adozione in casi particolari, per effetto delle disposizioni della L. n. 184 del 1983, che parificano la posizione del figlio adottivo allo stato di figlio nato dal matrimonio.</p>
<p align="JUSTIFY">13.4. L&#8217;ultima questione sottoposta all&#8217;esame di queste Sezioni Unite può dunque essere risolta mediante l&#8217;enunciazione del seguente principio di diritto:</p>
<p align="JUSTIFY">&quot;Il riconoscimento dell&#8217;efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all&#8217;estero mediante il ricorso alla maternità  surrogata ed il genitore d&#8217;intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità  previsto dalla L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità  umana della gestante e l&#8217;istituto dell&#8217;adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull&#8217;interesse del minore, nell&#8217;ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità  di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l&#8217;adozione in casi particolari, prevista dalla L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d)&quot;.</p>
<p align="JUSTIFY">14. In applicazione dei predetti principi, va pertanto accolto anche il quinto motivo del ricorso proposto dal Ministero e dal Sindaco, con la conseguente cassazione dell&#8217;ordinanza impugnata, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell&#8217;art. 384 c.p.c., u.c., con il rigetto della domanda di riconoscimento dell&#8217;efficacia del provvedimento straniero.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;incertezza delle questioni trattate, inerenti ad una materia che ha costituito oggetto di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale assai vivace e tuttora in evoluzione, giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.</p>
<p align="JUSTIFY">P.Q.M.</p>
<p align="JUSTIFY">dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d&#8217;appello di Trento; rigetta il primo motivo del ricorso proposto dal Ministero dell&#8217;interno e dal Sindaco di Trento; accoglie il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo; cassa l&#8217;ordinanza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa integralmente le spese processuali.</p>
<p align="JUSTIFY">Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità  di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l&#8217;indicazione delle generalità  e degli altri dati identificativi di M.L., R.R., M.C. ed M.A. riportati nella sentenza.</p>
<p align="JUSTIFY">Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.</p>
<p align="JUSTIFY">Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-5-2019-n-12193/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2019 n.12193</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2019 n.2991</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2019-n-2991-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2019-n-2991-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2019 n.2991</a></p>
<p>Pres. C. Saltelli; Est. V. Perotti. PARTI: Farid Industrie S.p.a. (Avv. F. Brunetti e A. Vitale), contro Città  Metropolitana di Roma Capitale (Avv. G. Albanese), nei confronti Fratelli Mazzocchia S.p.a. (Avv. Xavier Santiapichi) Sul principio di equivalenza delle specifiche tecniche 1. Appalti &#8211; Specifiche tecniche &#8211; Equivalenza &#8211; Art. 68,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2019-n-2991-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2019 n.2991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2019-n-2991-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2019 n.2991</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Saltelli; Est. V. Perotti. PARTI: Farid Industrie S.p.a. (Avv. F. Brunetti e A. Vitale), contro Città  Metropolitana di Roma Capitale (Avv. G. Albanese), nei confronti Fratelli Mazzocchia S.p.a. (Avv. Xavier Santiapichi)</span></p>
<hr />
<p>Sul principio di equivalenza delle specifiche tecniche</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;"><b>1. Appalti &#8211; Specifiche tecniche &#8211; Equivalenza &#8211; Art. 68, c. 6 del d. lgs. n. 50 del 2016 &#8211; Ambito applicativo</b></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><em>1. Il principio di equivalenza delle specifiche tecniche non può configurarsi qualora la stazione appaltante si limiti ad indicare nella lex specialis le &#8220;caratteristiche minime&#8221; di una fornitura. Trattasi infatti di un principio finalizzato a garantire la massima partecipazione in presenza di una legge di gara che non individui in maniera dettagliata i connotati di un determinato prodotto. </em></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div><b>N. 02991/2019REG.PROV.COLL.</b></div>
<p><b>N. 00022/2019 REG.RIC.</b></p>
<p><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 22 del 2019, proposto da<br />
Farid Industrie s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti ed Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da Pec Registri giustizia;</p>
<p><i><b>contro</b></i></p>
<p>Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanna Albanese, con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia;</p>
<p><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p>Fratelli Mazzocchia s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Xavier Santiapichi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 44;</p>
<p><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 11811/2018, resa tra le parti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fratelli Mazzocchia s.p.a. e della Città Metropolitana di Roma Capitale, che ha spiegato anche appello incidentale;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Visto il dispositivo di sentenza n. 2540 del 19 aprile 2018;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 aprile 2019 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Alfredo Vitale, Giovanna Albanese e Nicoletta Tradardi, in dichiarata delega dell&#8217;avvocato Xavier Santiapichi;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FATTO</p>
<p>1.Con bando di gara pubblicato in data 17 ottobre 2017 la Città Metropolitana di Roma Capitale indiceva una procedura aperta per la fornitura di mezzi per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani nel Comune di Civitavecchia, relativamente, tra l’altro, a “<i>Lotto n. 1 &#8211; n. 10 minicompattatori da 10 mc a due assi</i>” e “<i>Lotto n. 2 &#8211; n. 5 attrezzature di costipazione rifiuti a vasca ribaltabile da 7 mc da installare su autocabinati a due assi</i>”, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</p>
<p>1.1. In relazione al lotto 1 prendevano parte alla gara le Società Fratelli Mazzocchia s.p.a. e Farid Industrie s.p.a., entrambe ammesse in sede di preselezione.</p>
<p>Il Presidente del Seggio di Gara nominava la commissione giudicatrice con tecnici individuati dal Comune di Civitavecchia, stante la mancanza, presso la stazione unica appaltante, dispecifiche professionalità tecniche; detta commissione eseguiva la valutazione delle offerte tecniche relativamente agli elementi discrezionali e trasmetteva gli atti alla stazione appaltante per la valutazione dei criteri quantitativi non discrezionali e/o automatici e delle offerte economiche.</p>
<p>1.2. All’esito delle valutazione delle offerte nella seduta del 23 aprile 2018 la commissione stilava la graduatoria, che vedeva prima graduata la Farid Industrie, con 91,19 punti (di cui 61,19 per l’offerta tecnica e 30 per quella economica, avendo proposto un ribasso percentuale del 6,65%) e seconda la Fratelli Mazzocchia con 72,10 punti (di cui 58,80 per l’offerta tecnica e 13,31 per quella economica, avendo proposto un ribasso percentuale del 2,95%).</p>
<p>1.3. In data 4 maggio 2018 la Fratelli Mazzocchia sollecitava la stazione appaltante “<i>a rivedere attentamente le offerte tecniche dei concorrenti</i>”, poiché la minima differenza di prezzo tra le offerte presentate (pari 5.665,070 euro) lasciava ipotizzare la non conformità del prodotto offerto dalla Farid Industrie s.p.a. rispetto a quanto richiesto dalla specifica tecnica facente parte della <i>lex specialis</i>, relativamente alla previsione di un cambio totalmente automatico a 5 marce avanti più retromarcia, rilevando come “<i>la presenza o meno di un suo componente potrebbe determinare una differenza economica rilevante [&#8230;] inoltre è cosa risaputa tra gli allestitori che l’approvvigionamento di questo componente da parte del costruttore IVECO implica un tempo più lungo (almeno 30 giorni) rispetto alla fornitura di altre versioni del cambio</i>”.</p>
<p>Nella seduta del 10 maggio 2018 la commissione di gara procedeva all’esame delle schede tecniche allegate agli atti di gara, decidendo di “<i>inoltrare una richiesta di chiarimenti alla FARID in base a quanto dichiarato dal rappresentante della Fratelli Mazzocchia Spa e di quanto risulta dall’offerta tecnica di FARID. La risposta della FARID dovrà contenere una conferma ufficiale della IVECO casa produttrice che confermi che il mezzo offerto da FARID 6AS700 è un mezzo dotato di cambio totalmente automatico come previsto dalle schede tecniche agli atti di gara</i>”. Al riguardo nell’Allegato A-Autotelaio all’offerta tecnica di Farid Industrie, a “<i>pag.9, si legge “IVECO ML120EL21/P, cambio di velocità 6S700, cerchiato in rosso “Disponibile a richiesta cambio automatizzati Eurotronic 6AS700 a 6 marce”. A pag. 12 si legge “il Cabinato IVECO offerto da FARID è dotato di cambio totalmente automatico a 6 marce + retromarcia</i>”.</p>
<p>La richiesta di chiarimenti, formalizzata dalla stazione appaltante con nota prot.n. 0079993 del 14 maggio 2018, veniva riscontrata dalla società Farid Industrie s.p.a. con nota del 24 maggio 2018, rilevando che “<i>il cambio Allison a cui fa riferimento il concorrente Mazzocchia non è il solo cambio automatico in grado di assicurare all’autista il funzionamento automatico […] la specifica tecnica del CSA non richiede in nessun modo, come caratteristica tecnico/costruttiva, che il cambio sia dotato di convertitore di coppia e neppure contiene un riferimento specifico o generico al tipo di cambio Allison o equivalente. [&#8230;] Il cambio 6AS700 As Tronic offerto garantisce che l’interfaccia operativa fra autista e il cabinato Iveco sia totalmente automatica. [&#8230;] Assenza del pedale della frizione, assenza della leva del cambio. [&#8230;]</i>”.</p>
<p>Con nota prot. CMRC 2018-0104100 del 20 giugno 2018 la stazione appaltante, rispondendo quindi alla sollecitazione della Fratelli Mazzocchia, sulla base dei chiarimenti forniti da Farid Industrie</p>
<p>s.p.a., osservava che, “<i>pur avendo richiesto con la nota a Farid che si pronunciasse sulla questione anche il costruttore del mezzo offerto (nella fattispecie, la IVECO), ha ritenuto più conforme alla situazione in essere approfondire normativamente la questione in esame sia tenendo conto della </i>lex specialis<i> e quindi delle prescrizioni degli atti di gara, sia della normativa di settore (il codice della strada), ritenendo di poter prescindere dalla pronuncia del costruttore, inizialmente richiesta, in quanto esula dalle competenze del costruttore del mezzo offerto il rilascio di una dichiarazione avente caratteristica di terzietà</i>”.</p>
<p>1.4. Veniva pertanto confermata la graduatoria di cui al verbale del 23 aprile 2018 e attivato il procedimento di verifica delle offerte anomale, all’esito del quale, in data 17 luglio 2018, veniva dichiarata la congruità dell’offerta di Farid Industrie s.p.a. cui, con determinazione dirigenziale R.U. 3045 del 26 luglio 2018, veniva aggiudicato definitivamente il lotto 1.</p>
<p>2. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio la Fratelli Mazzocchia s.p.a. impugnava l’aggiudicazione, il verbale di aggiudicazione provvisoria e la nota 20 giugno 2018, altresì chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto, ove <i>medio tempore</i> stipulato, ex art. 122 Cod. poc. amm. ovvero in subordine il risarcimento del danno. L’impugnativa era affidata ai seguenti motivi:</p>
<p>1) <i>Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà dell’agire amministrativo</i>.</p>
<p>2) <i>Violazione della lex specialis di gara. Violazione dell’art. 68 del d.lgs. n. 50 del 201</i>6.</p>
<p>3) <i>Violazione della lex specialis di gara, sotto altro profilo &#8211; violazione dell’art. 68 del d.lgs. n. 50 del 2016</i>.</p>
<p>Costituitasi in giudizio, la stazione appaltante deduceva l’infondatezza del ricorso, chiedendo che fosse respinto.</p>
<p>Anche la controinteressata Farid Industrie s.p.a. si costituiva, eccependo altresì l’inammissibilità del gravame sul presupposto che le doglianze dedotte in ricorso riguardavano provvedimenti espressione di discrezionalità tecnica e che di conseguenza la pretesa della ricorrente tendeva ad ottenere dal giudice la sostituzione della valutazione tecnica effettuata dalla stazione appaltante con quella del giudice.</p>
<p>3. Con la sentenza segnata in epigrafe il giudice adito ha accolto il ricorso, rilevando che, una volta stabilite determinate regole e caratteristiche dell’offerta, le stesse non possono in alcun modo essere disattese, ciò con particolare riferimento all’art. 2 (<i>Motorizzazione</i> – pag. 5) della Specifica tecnica della gara in esame richiedeva inequivocabilmente il “<i>cambio totalmente automatico a 5 marce avanti più retromarcia</i>”.</p>
<p>4.Avverso tale decisione la Farid Industrie s.p.a.ha interposto appello, deducendo:</p>
<p>1) <i>Error in judicando – Omessa rilevazione dell’inammissibilità del secondo motivo di ricorso -Errore di fatto e difetto di motivazione su punto decisivo della controversia – Violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del dlgs n. 50/2016 e dell’art. 116 del dlg2 285/1992 – Eccesso di potere giurisdizionale</i>.</p>
<p>2) <i>Sotto diverso profilo, Error in judicando – Errore di fatto e difetto di motivazione su punto decisivo della controversia -– Violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del dlgs n. 50/2016 e dell’art. 116 del dlg2 285/1992 – Eccesso di potere giurisdizionale. Error in procedendo – Violazione e falsa applicazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione e del principio di massima concorrenzialità</i>.</p>
<p>3) <i>Sotto diverso profilo, Error in judicando – Errore di fatto e difetto di motivazione su punto decisivo della controversia -– Violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del dlgs n. 50/2016 e dell’art. 116 del dlg2 285/1992 – Eccesso di potere giurisdizionale. Error in procedendo – Violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e ss cpa in tema di mezzi prova nel processo amministrativo</i>.</p>
<p>Costituitasi in giudizio, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha proposto a sua volta appello incidentale, lamentando che erroneamente il primo giudice aveva applicato l’art. 116, comma 5, d.lgs. n. 285 del 1992, che &#8211; a suo avviso &#8211; si riferiva alle patenti di guida conseguite dai “<i>mutilati e […] minorati fisici</i>”, che non possono condurre veicoli diversi da quelli che hanno il cambio automatico “<i>inteso in modo del tutto generico e non conforme allo stato della tecnica</i>”. Ogni comma di detto articolo sarebbe dedicato ad un istituto diverso in materia dipatente (ai mutilati si riferisce il solo comma 4) ed il quinto non avrebbe alcuna correlazione con il precedente.</p>
<p>Concludeva pertanto per l’inammissibilità e/o infondatezza del ricorso di primo grado.</p>
<p>Anche la controinteressata Fratelli Mazzocchia s.p.a. si è costituita in giudizio, concludendo invece per l’infondatezza del gravame.</p>
<p>5. Le parti hanno ulteriormente illustrato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive ed all’udienza del 18 aprile 2019, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>6. L’appello principale è infondato.</p>
<p>6.1. Con il primo motivo di appello si lamenta che la sentenza impugnata avrebbe inopinatamente accolto la distinzione “strutturale e prestazionale” – dedotta dalla ricorrente Fratelli Mazzocchia s.p.a. – tra cambio totalmente automatico dal punto di vista funzionale (che verrebbe ad operare meccanicamente mediante convertitore di coppia Allison) e cambio totalmente automatico dal punto di vista funzionale, che opererebbe meccanicamente mediante cambio elettroidraulico / elettropneumatico e frizione automatica (o automatizzata) gestiti congiuntamente da una centralina elettronica (cambio robotizzato As Tronic), con la conseguenza di ritenere inammissibile, sulla base delle specifiche tecniche di gara, lette ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 50 del 2016, l’offerta del cambio 6S700 As Tronic ed invece ammissibile quella di un cambio automatico dotato del dispositivo definito “convertitore dicoppia”. Secondo l’appellante, invece la differenza tra i due cambi sarebbe solo “<i>strutturale e prestazionale</i>”, ma non già funzionale, in quanto entrambi i cambi assicurerebbero anche una funzionalità completamente automatica (circostanza quest’ultima sostanzialmente riconosciuta dalla stessa controparte).</p>
<p>D’altro canto, sempre ad avviso dell’appellante, la stessa pretesa della ricorrente di ribaltare il giudizio di adeguatezza tecnica svolto dalla stazione appaltante, pretesa accolta dall’avversata sentenza, avrebbe dovuto considerarsi inammissibile, in quanto volto, sulla base di mere asserzioni, prive di qualsiasi oggettivo riscontro probatorio, a sostituire il proprio giudizio tecnico discrezionale a quello, specifico ed articolato, svolto dalla Commissione di gara; peraltro la “regola tecnica” relativa al cambio nella specie non conteneva alcun riferimento specifico ad una precisa architettura costruttiva o principio meccanico di funzionamento (e, tantomeno, al “convertitore di coppia” indicato nella sentenza appellata), riferimenti invece presenti per altre componenti del veicolo oggetto di fornitura, così doveva ritenersi sufficiente che il cambio offerto – quale che fosse l’architettura difunzionamento e architettura costruttiva e, quindi, il “tipo costruttivo” – assicurasse la funzione richiesta dalla stazione appaltante.</p>
<p>Il motivo non è fondato.</p>
<p>Va infatti fatta applicazione del principio generale, dal quale non vi è evidente ragione di discostarsi nel caso di specie, secondo cui l’amministrazione che indice una procedura selettiva è vincolata al rispetto delle previsioni della <i>lex specialis</i> della procedura medesima, le cui prescrizioni risultano intangibili e non possono essere modificate o disapplicate, salvo naturalmente l’eventuale esercizio del potere di autotutela. La stazione appaltante non conserva perciò alcun margine di discrezionalità nella concreta attuazione delle prescrizioni digara, né può disapplicarle, neppure nel caso in cui alcune di tali regole eventualmente risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva la possibilità di procedere all’annullamento <i>ex officio</i> delle stesse (<i>ex multis</i>, Cons. Stato, VI, 21 gennaio 2015, n. 215; V, 22 marzo 2016, n. 1173; sez. III,13 gennaio 2016, n. 74).</p>
<p>A fronte pertanto di una previsione della <i>lex specialis</i> di gara che inequivocabilmente richiedeva, relativamente alle “<i>Caratteristiche dell’autotelaio</i>”, le “<i>seguenti caratteristiche/dotazioni minime: […] Motorizzazione: […] Cambio: Totalmente Automatico a 5 marce avanti più retromarcia</i>” (così l’art. 2 della <i>Specifica tecnica</i>), non può ritenersi conforme a tale fondamentale requisito la predisposizione di un’offerta che preveda l’utilizzo di automezzi con un cambio diverso, quale è quello automatizzato.</p>
<p>Non sono dunque conferenti le considerazioni svolte dall’appellante circa l’equivalenza funzionale delle due tipologie di cambio, ai fini dell’ammissibilità dell’offerta, trattandosi divalutazioni di merito finalizzate a superare, tramite un’interpretazione integrativa della norma, il chiaro tenore testuale della <i>lex specialis</i> di gara, che circoscrive la tipologia degli automezzi di trasporto a quelli dotati di cambio <i>totalmente</i> automatico.</p>
<p>Né, sotto diverso profilo, la conclusione raggiunta dal primo giudice risulta illogica od arbitraria, ove si consideri che le due tipologie di cambio (quello automatico considerato dalla <i>lex specialis</i> e quello automatizzato indicato nell’offerta dell’odierna appellante) strutturalmente differiscono sotto il profilo dell’architettura costruttiva e del principio meccanico difunzionamento.</p>
<p>6.2. Con il secondo motivo di appello è stato dedotto che l’interpretazione della specifica tecnica recepita dal primo giudice si porrebbe in aperto contrasto anche con il principio dimassima concorrenzialità e di tassatività delle clausole di esclusione. Spetterebbe infatti alla sola stazione appaltante – nell’esercizio del proprio potere tecnico discrezionale – stabilire in modo palese (facendolo opportunamente seguire dall&#8217;indicazione specifica “a pena di inammissibilità dell’offerta”) ciò che è “essenziale” per la formulazione dell’offerta, tenuto conto delle sue specifiche esigenze; nel caso di specie, poiché il cambio a convertitore di coppia non era espressamente richiesto, tantomeno a pena di inammissibilità, dovrebbe concludersi che entrambi i tipi di cambio offerti avrebbero dovuto essere ammessi a valutazione, come del resto aveva fatto la commissione di gara.</p>
<p>Il motivo non è fondato, per le ragioni esposte in precedenza.</p>
<p>Invero, se è indubbio che compete alla stazione appaltante individuare, alla luce delle proprie specifiche esigenze, le caratteristiche tecniche dei beni oggetto della prestazione d’appalto, è parimenti vero che una volta definitele all’interno della <i>lex specialis</i> di gara, le stesse diventano vincolanti ed immodificabili non solo per gli operatori economici che intendano partecipare alla procedura concorrenziale, dovendo ad esse conformare il contenuto delle proprie offerte, ma pure per la stessa stazione appaltante, che non può mutarle in corso di gara, neppure per via interpretativa.</p>
<p>Neppure è persuasiva la tesi secondo cui opererebbe, nella materia su cui si verte, un immanente e generale principio di equivalenza delle specifiche tecniche, non risultandone integrati, nel caso di specie, i presupposti: il principio (espresso dapprima nell’art. 68 del d.lgs. n. 163 del 2006 e quindi dall’art. 68, comma 6, del d.lgs. n. 5 del 2016), concepito a tutela della concorrenza, trova applicazione nel senso che qualora siano inserite nella legge di gara delle specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o ad un brevetto), ipotesi che qui non ricorre, per favorire la massima partecipazione deve essere data la possibilità della proposta che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti.</p>
<p>In estrema sintesi, tale principio vincola infatti l’amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d’oneri o i documenti complementari dettagliatamente menzionano un marchio, un brevetto o un tipo, un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti; tale indicazione deve essere accompagnata già nel bando dall&#8217;espressione “<i>o equivalente</i>” (<i>ex multis</i>, Cons. Stato, III, 11 luglio 2016, n. 3029).</p>
<p>Nel caso in esame, peraltro, non si versa nell’ipotesi della richiesta di un prodotto così specificamente individuato da restringere eccessivamente la possibilità di partecipazione alla gara, atteso che il già richiamato art. 2 della <i>Specifica tecnica</i> si limitava ad individuare le caratteristiche minime della fornitura, individuate – tra l’altro – dal punto di vista delle sue componenti meccaniche (e non invece del marchio o della produzione); ne consegue che la stazione appaltante non era tenuta a valutare ogni prodotto in ipotesi equivalente, ma solamente a riscontrare la presenza di tutte le caratteristiche richieste nel bando per il corretto e ottimale funzionamento del servizio.</p>
<p>Neppure persuade il profilo di censura relativo al principio della tipicità delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, destinato ad operare con riferimento alle sole “<i>condizioni di partecipazione richieste</i>”, e non anche per l’offerta tecnica: “nessuna rilevanza può avere l’omessa comminatoria della esclusione nel capitolato di gara, dal momento che l’offerta carente dell’elemento considerato si configura come difforme dalle caratteristiche della fornitura, volute dalla stazione appaltante” (<i>ex multis</i>, già Cons. Stato, VI, 19 aprile 2011, n. 2427).</p>
<p>In ordine poi alla ritenuta erroneità della decisione impugnata per aver ritenuto irrilevante la definizione di “cambio automatico” (di per sé, un cambio che negli autoveicoli provvede autonomamente alla selezione adatta del rapporto di trasmissione e che quindi non necessita l&#8217;intervento dell&#8217;operatore del veicolo) contenuta nell’art. 116, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992, va detto che l’ambito di operatività del predetto art. 116 e delle sue definizioni è testualmente circoscritto alla disciplina relativa al rilascio della patente “speciale” di guida, in ordine a particolari categorie (“<i>Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 o A1</i>”).</p>
<p>6.3. Con il terzo motivo di appello si lamenta che avrebbe inammissibilmente recepito “<i>la tesi avversaria che si basa su mere asserzioni (pretesa distinzione “tecnica” tra cambio automatico e cambio automatizzato – i.e. a frizione automatica o, se più piace, automatizzata) che non assolvono all’onere della prova di cui agli artt. 63 e 64 cpa nonché art. 2697 cod. civ. In particolare, non vengono dedotti (tantomeno comprovati) “fatti” idonei a dimostrare la pretesa distinzione “ontologica” tra cambio automatico ed automatizzato</i>”, limitandosi a valorizzare l’utilizzo nella specifica tecnica dell’avverbio “totalmente”, con la conseguenza che “<i>la presenza nel cambio del convertitore di coppia consentirebbe di ritenere il cambio totalmente automatico, mentre la presenza della frizione robotizzata (azionata, congiuntamente al cambio elettroidraulico, dalla centralina e non dal conducente) invece escluderebbe questa possibilità</i>”.</p>
<p>Sotto ulteriore profilo, la sentenza avrebbe recepito un argomento dedotto dalla ricorrente solo nella memoria di replica (dunque tardivamente), ossia che il cambio AS Tronic (offerto dall’appellante) non poteva essere considerato un cambio “totalmente” automatico perché in determinate situazioni di utilizzo, per ragioni di sicurezza, doveva essere usato in modalità manuale.</p>
<p>Tali considerazioni – per di più errate sotto il profilo tecnico, alla luce della documentazione versata in atti – condurrebbero alla paradossale conseguenza che la maggior versatilità del cambio in questione costituirebbe un limite alla sua ammissibilità in gara; il tutto senza neppure tenere in conto che, alla luce della consulenza tecnica depositata, avrebbe dovuto invece concludersi nel senso che, dal punto di vista tecnico/funzionale, il cambio offerto da Farid Industrie s.p.a. era a tutti gli effetti un cambio automatico (funzionante, sotto il profilo meccanico, mediante componenti elettroidraulici ed elettropneumatici, nonché frizione automatica).</p>
<p>Il motivo non può essere accolto, trattandosi di una sostanziale riproposizione degli argomenti dedotti nei precedenti profili di gravame, con la variante di qualificare il cambio indicato nell’offerta di gara dell’appellante come “cambio automatico”, sia pure caratterizzato da un’architettura meccanica diversa da quello (interamente automatico) proposto dalla Fratelli Mazzocchia s.p.a.</p>
<p>Per quanto concerne il profilo della presunta tardività della difesa contenuta nella memoria di replica della società controinteressata, è persuasivo quanto dedotto da quest’ultima in ordine al fatto che non si era in presenza di un motivo nuovo (come tale tardivo), bensì di un mero argomento di prova – per di più emergente dalla produzione documentale della stazione appaltante – posto a ribadire l’illegittimità sollevata con il primo motivo di ricorso con cui si censuravano i provvedimenti impugnati, per aver equiparato due dispositivi dicambio tra loro diversi (dunque ritenendo, nella sostanza, il cambio della Farid “<i>totalmente automatico</i>”, ai sensi della legge di gara).</p>
<p>Neppure è fondata la censura relativa alla presunta violazione degli artt. 63 e 64 Cod. proc. amm. per il mancato accoglimento o per la omessa puntuale confutazione delle conclusioni contenute nella propria perizia tecnica prodotta nel giudizio di primo grado, riferendosi tali disposizioni (in particolare, l’art. 63 comma 4) semplicemente ai poteri istruttori officiosi (e discrezionali) del giudice, nonché alla valutabilità delle risultanze di causa sulla base del suo prudente apprezzamento.</p>
<p>Nel merito della questione, poi, va ribadito che la decisione impugnata semplicemente dà atto della non riconducibilità del cambio offerto da Farid Industrie s.p.a. a quanto testualmente richiesto dalla <i>lex specialis</i> di gara, alla luce di un semplice riscontro letterale (vincolante per la stessa stazione appaltante).</p>
<p>7. Anche l’appello incidentale spiegato dalla Città Metropolitana di Roma è infondato.</p>
<p>7.1. Con il primo motivo è stata dedotta “<i>Errata interpretazione dell’art. 116 comma 5 D.Lgs. n. 285/1992</i>”, per non aveva ritenuto il primo giudice tale disposizione rilevante in ordine all’oggetto del presente contenzioso, riferendosi solamente alle patenti di guida conseguite dai “<i>mutilati e […] minorati fisici</i>”, che non possono condurre veicoli diversi da quelli con il cambio automatico, “<i>inteso in modo del tutto generico e non conforme allo stato della tecnica. La ratio sottesa alla disposizione in esame è quella di abilitare determinate persone solo alla guida di veicoli non muniti di pedale o leva manuale della frizione</i>”.</p>
<p>Per contro, ad avviso dell’appellante incidentale, l’interpretazione normativa prospettata in sentenza non sarebbe conforme al testo normativo vigente, bensì frutto di un macroscopico errore: in realtà, ogni comma dell’articolo sarebbe dedicato ad un istituto diverso in materia di patente e solo il quarto potrebbe essere riferito ai predetti mutilati; il comma 5 non avrebbe alcuna correlazione con il precedente (quarto comma) attinente mutilati e minorati, ma prevederebbe genericamente – in tema di patente di guida – che colui che sostiene l’esame pratico di guida con un veicolo con cambio automatico potrà guidare soltanto quello (e proprio tal fine la norma definisce il cambio automatico). Sarebbe dunque del tutto erronea e contraria al tenore del dettato normativo l’interpretazione fornita dal primo giudice, secondo cui, collegando i commi 4 e 5 dell’art. 116, i minorati ed i mutilati potrebbero condurre soltanto veicoli dotati di cambio automatico.</p>
<p>Il motivo non è fondato.</p>
<p>Come già evidenziato in relazione al secondo motivo di appello principale, la ragione per cui la definizione contenuta nell’art. 116 del <i>Codice della strada</i> non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame è data dal testuale riferimento alla disciplina relativa al rilascio della patente “speciale” di guida, in ordine a particolari categorie, non ponendosi dunque quale norma di principio ovvero a carattere generale.</p>
<p>Il tutto a prescindere dalle considerazioni circa la sussistenza di un effettivo interesse alla censura, per come contestata dalla resistente Fratelli Mazzocchia s.p.a.</p>
<p>7.2. Con il secondo motivo di appello incidentale viene invece dedotta l’errata interpretazione, ad opera del primo giudice, dell’art. 6 del d.lgs. n. 50 del 2016, laddove le modalità di redazione delle specifiche tecniche devono consentire il pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza sia nel singolo procedimento quanto, più in generale, nel mercato delle procedure di appalto.</p>
<p>In breve, tale principio “<i>vieta l’esclusione di un’offerta quando l’offerente dimostri in modo ritenuto soddisfacente che la soluzione proposta ha le medesime prestazioni e perviene ai medesimi risultati pretesi dall’amministrazione aggiudicatrice sia nel singolo ottempera in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, dovendo la S.A. applicare il principio di equivalenza anche ove non richiamato dalla lex specialis</i>”.</p>
<p>Neppure questo motivo è fondato, valendo al riguardo quanto già detto in ordine all’analoga censura di cui al secondo motivo di appello principale.</p>
<p>8. Conclusivamente sia l’appello principale che quello incidentale vanno respinti.</p>
<p>La particolarità delle questioni esaminate giustifica peraltro l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del grado di giudizio.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Respinge l’appello incidentale proposto dalla Città metropolitana di Roma Capitale.</p>
<p>Compensa tra le parti le spese di lite del grado di giudizio.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2019-n-2991-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2019 n.2991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2019 n.5742</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-5-2019-n-5742/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-5-2019-n-5742/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2019 n.5742</a></p>
<p>G. Lo Presti Pres., L.De Gennaro Est. PARTI: Romagna Acque Società  delle Fonti S.p.A, rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Bucello, G. Battista Conte, S. Viola, contro Gestore dei Servizi Elettrici &#8211; Gse S.P.A, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. A. Fadel, G.Pellegrino, A.Pugliese, nonchè contro F.lli Franchini S.r.l., Lenus</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-5-2019-n-5742/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2019 n.5742</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-5-2019-n-5742/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2019 n.5742</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lo Presti Pres., L.De Gennaro Est. PARTI: Romagna Acque Società  delle Fonti S.p.A, rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Bucello, G. Battista Conte, S. Viola, contro Gestore dei Servizi Elettrici &#8211; Gse S.P.A, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. A. Fadel, G.Pellegrino, A.Pugliese, nonchè contro F.lli Franchini S.r.l., Lenus Solar S.r.l., Kiwa Italia S.p.A non costituiti in giudizio</span></p>
<hr />
<p>In caso di provvedimento plurimotivato, il rigetto della doglianza diretta a contestare una delle ragioni giustificatrici dell&#8217;atto lesivo comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all&#8217;esame delle censure ulteriori volte a contestare le altre ragioni giustificatrici dell&#8217;atto medesimo, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l&#8217;interesse del ricorrente ad ottenere l&#8217;annullamento del provvedimento lesivo che resterebbe supportato dall&#8217;autonomo motivo riconosciuto sussistente e legittimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. GSE &#8211; Quinto Conto Energia &#8211; Riconoscimento tariffe incentivanti &#8211; Domanda di ammissione &#8211; autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 </span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2. Provvedimento plurimotivato &#8211; legittimità  provvedimento di decadenza &#8211; sopravvenuta carenza di interesse</span><span style="color: #ff0000;"> </span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1.La non veridicità  delle dichiarazioni rese in sede di domanda caduca la complessiva domanda di ammissione ai benefici: ciù² in quanto, nelle procedure volte al riconoscimento delle tariffe incentivanti assume rilievo il principio di autoresponsabilità  nella produzione di dichiarazioni, al di là  dell&#8217;elemento soggettivo sottostante, insieme a quello della non configurabilità  del c.d. falso innocuo, con conseguente emersione, per ciù² solo, di un&#8217;ipotesi di violazione rilevante ostativa all&#8217;erogazione degli incentivi.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cfr., tra le tante, di recente, TAR Lazio, Roma, questa sez. III-ter, sentt. n. 12757 del 2017 e n. 2348 del 2018.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. In caso di provvedimento plurimotivato, il rigetto della doglianza diretta a contestare una delle ragioni giustificatrici dell&#8217;atto lesivo comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all&#8217;esame delle censure ulteriori volte a contestare le altre ragioni giustificatrici dell&#8217;atto medesimo, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l&#8217;interesse del ricorrente ad ottenere l&#8217;annullamento del provvedimento lesivo che resterebbe supportato dall&#8217;autonomo motivo riconosciuto sussistente e legittimo.</em></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 08/05/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 05742/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 15711/2014 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 15711 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Romagna Acque Società  delle Fonti S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bucello, Giovanni Battista Conte, Simona Viola, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Giovanni Battista Conte in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 99;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Gestore dei Servizi Elettrici &#8211; Gse S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonietta Fadel, Gianluigi Pellegrino, Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Gianluigi Pellegrino in Roma, corso Rinascimento, 11;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>Â Â  Â nei confronti Â  Â </i></b></p>
<p style="text-align: justify;">F.lli Franchini S.r.l., Lenus Solar S.r.l., Kiwa Italia S.p.A non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per l&#8217;annullamento</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento a firma del Responsabile dell&#8217;Unità  Impianti Fotovoltaici &#8211; Gestore Servizi Energetici S.p.A. prot. n. GSE/P20140118977 del 12 agosto 2014, ricevuto dalla Società  in data 20 agosto 2014, avente ad oggetto &#8220;Richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 luglio 2012 per la produzione di energia elettrica dell&#8217;impianto fotovoltaico n.id. 1081107, ubicato in VIA DELLE CAMINATE 14 FORlàŒ, nella titolarità  del Soggetto Responsabile Romagna Acque &#8211; Società  delle Fonti S.p.A. &#8211; Sospensione del procedimento di valutazione.&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento a firma del Responsabile dell&#8217;Unità  Conto Energia &#8211; Gestore Servizi Energetici S.p.A. rif. n. FTV_01181706 del 9 dicembre 2014, ricevuto dalla Società  in data 10 dicembre 2014, avente ad oggetto &#8220;Comunicazione della tariffa incentivante, ai sensi del DM 5 luglio 2012, relativa all&#8217;impianto fotovoltaico denominato FORlàŒ-COLLINA-I_LOTTO, di potenza pari a 60 kW, ubicato in VIA DELLE CAMINATE, 14 47121 Comune di Forli (FC), identificato con il numero 1081107, Soggetto Responsabile Romagna Acque &#8211; Società  delle Fonti S.p.A.: (I) nella parte in cui conferma la sospensione del procedimento di ammissione alla maggiorazione della tariffa incentivante prevista per l&#8217;origine europea dei moduli fotovoltaici; (II) nella parte in cui prevede la decadenza dal diritto agli incentivi e il conseguente recupero di quanto indebitamente percepito qualora fosse accertata l&#8217;origine non europea dei moduli fotovoltaici; (III) nella parte in cui prevede la non ammissibilità  alle tariffe incentivanti e il recupero degli importi giù  corrisposti qualora la verifica dell&#8217;adesione del produttore dei moduli fotovoltaici ad un Consorzio che ne garantisca la completa gestione a fine vita desse esito negativo (IV) nella parte in cui afferma che, nel caso in cui pervenga l&#8217;attestazione della sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all&#8217;art. 67 del D.Lgs. 159/2011, il GSE assumerà  le determinazioni conseguenti, eventualmente anche in ordine alla ripetizione di quanto nel frattempo erogato.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota del Gestore Servizi Energetici &#8211; Direzione Verifiche e Ispezioni prot. n. GSE/P20180038729 del 7 maggio 2018, avente ad oggetto &#8220;procedimento di verifica, ai sensi dell&#8217;art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all&#8217;impianto fotovoltaico n. 1081107, di potenza pari a 60,00kW, sito in via delle Caminate, 14 nel Comune di Forli (FC). Soggetto Responsabile Romagna Acque &#8211; Società  delle Fonti S.p.A. Sospensione del procedimento e richiesta di integrazioni&#8221;, nella parte in cui riqualifica l&#8217;impianto di Forli come &#8220;altro impianto fotovoltaico&#8221; anzichè &#8220;impianto su edificio&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota del Gestore Servizi Energetici &#8211; Direzione Verifiche e Ispezioni prot. n. GSE/P20180100030 del 30 ottobre 2018, avente ad oggetto &#8220;procedimento di verifica, ai sensi dell&#8217;art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all&#8217;impianto fotovoltaico n. 1081107, di potenza pari a 60,00 kW, sito in via delle Caminate, 14 nel Comune di Forli (FC). Soggetto Responsabile Romagna Acque &#8211; Società  delle Fonti S.p.A. Conclusione del procedimento&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per quanto occorrer possa, delle Regole applicative per l&#8217;iscrizione ai Registri e per l&#8217;accesso alle tariffe incentivanti &#8211; D.M. 5 luglio 2012 e del Bando pubblico per l&#8217;iscrizione al 2Â° Registro degli impianti fotovoltaici di cui al D.M. 5 luglio 2012;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso con quelli sopra indicati.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Elettrici &#8211; Gse S.P.A;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 marzo 2019 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">La società  Romagna Acque &#8211; Società  delle Fonti SpA in qualità  di titolare dell&#8217;impianto fotovoltaico n. 1081107, di potenza pari a 60 kW, sito nel Comune di Forli &#8211; in data 14.03.2013 ha presentato al GSE domanda di iscrizione al Registro informatico degli impianti fotovoltaici ai sensi del D.M. 5 luglio 2012 (c.d. Quinto Conto Energia), al fine di accedere alle tariffe incentivanti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 5.11.2013 la medesima società  ha presentato richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti spettanti, ai sensi del DM 5.07.2012, agli impianti ricadenti nella tipologia installativa &#8220;impianto su edificio&#8221;, richiedendo altresì la maggiorazione di cui all&#8217;art. 5, co. 2 lett. a) del Decreto, per impianti con componenti principali realizzati unicamente all&#8217;interno di un Paese membro dell&#8217;UE/SEE.</p>
<p style="text-align: justify;">Con provvedimento prot. GSE/P20140118977 del 12.08.2014, il GSE, avendo rilevato nel corso dell&#8217;istruttoria irregolarità  in merito alla effettiva provenienza (sito di produzione e/o certificazioni) dei moduli di marca &#8220;Lenus Solar&#8221; utilizzati per la realizzazione dell&#8217;impianto de quo, ha comunicato alla Società  la sospensione del procedimento di ammissione alle tariffe incentivanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in epigrafe la società  Romagna Acque &#8211; Società  delle Fonti SpA ha impugnato il provvedimento suddetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Con successiva comunicazione del 2.12.2014, il GSE ha riconosciuto la tariffa omnicomprensiva richiesta in misura pari a 0,149 €/kWh, congiuntamente alla tariffa premio per la produzione netta consumata in sito, pari a 0,071 €/kWh, al netto della maggiorazione prevista per l&#8217;origine europea dei moduli.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso per motivi aggiunti depositati il 23.2.2015 Romagna Acque ha impugnato anche la suddetta comunicazione, nella parte in cui il Gestore non ha riconosciuto all&#8217;impianto la tariffa premio, prevista per l&#8217;origine europea dei moduli.</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota prot. GSE/P20160081391del 13.10.2016, il GSE ha comunicato alla Società  l&#8217;avvio di un procedimento di verifica ai sensi dell&#8217;art. 42 del D. Lgs. n. 25/2011 nell&#8217;ambito del quale, in data 20.10.2016, ICIM S.p.A., per conto del GSE, ha effettuato un sopralluogo presso l&#8217;impianto in oggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente con nota GSE/P2018003879 del 7.05.2018 il GSE ha sospeso il suddetto procedimento, riscontrando sia irregolarità  in merito alla provenienza dichiarata dei moduli che l&#8217;erronea qualificazione come edificio ai sensi del DPR 412/1993 del serbatoio di acqua potabile su cui è installato l&#8217;impianto, invitando la ricorrente a depositare osservazioni ed eventuale documentazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con un secondo ricorso per motivi aggiunti la società  Romagna Acque ha chiesto anche l&#8217;annullamento della suddetta nota.</p>
<p style="text-align: justify;">Con provvedimento n. GSE/P201800100030 del 30.10.2018, il Gestore ha comunicato in via definitiva la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, confermando le contestazioni effettuate in sede di avvio.</p>
<p style="text-align: justify;">Con terzo atto per motivi aggiunti la ricorrente, articolando plurimi motivi di censura per violazione di legge ed eccesso di potere, ha infine impugnato anche il suddetto provvedimento di decadenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito il Gestore Servizi Energetici deducendo l&#8217;infondatezza del gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 27 marzo 2019 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso non può essere accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">Per ragioni logico-giuridiche, occorre nella trattazione dare priorità  all&#8217;esame dell&#8217;impugnativa (terzi motivi aggiunti) proposta avverso il provvedimento di decadenza dagli incentivi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impugnativa è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il GSE con il detto provvedimento del 30.10.2018 ha disposto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti quale effetto della violazione di cui all&#8217;allegato 1 del DM 31.1.2014 lett. j) &#8220;insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell&#8217;impianto per l&#8217;accesso agli incentivi&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare al riguardo assorbente il rilievo, contenuto nella motivazione, secondo cui &#8220;l&#8217;immobile sul quale è installato l&#8217;impianto non è classificabile in nessuna delle categorie indicate nella tabella di cui all&#8217;art. 3 DPR 412/1993 e non può pertanto considerarsi edificio ai sensi dello stesso DPR&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale rilievo è condivisibile e appare incontestabile alla luce della documentazione fotografica in atti ove gli impianti poggiano su di un volume pressochè totalmente interrato (un serbatoio di acqua potabile) e dunque sono sostanzialmente posti a livello del terreno.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo infatti la definizione generale che circoscrive le singole categorie di cui al menzionato art. 3 DPR 412/1993, un &#8220;edificio&#8221; deve costituirsi di &#8220;strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito&#8221;, e di &#8220;strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno&#8221; (art. 1, c. 1, lett. a) del D.P.R. 26 agosto 1993, 11. 412).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame invece non sono evidentemente ravvisabili (nè comunque sono documentate) strutture &#8220;esterne&#8221; da cui sia ravvisabile uno spazio definito fuori terra in quanto dalla documentazione fotografica emerge nettamente che l&#8217;impianto è posto quasi totalmente (se non per intero) a livello del terreno.</p>
<p style="text-align: justify;">Il detto serbatoio non ricade peraltro in alcuna delle categorie di cui al successivo art. 3, che reca la &#8220;classificazione generale degli edifici per categorie&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;elencazione di questa norma non è dato rinvenire alcuna tipologia cui ricondurre il manufatto per cui è controversia, consistente in un&#8217;infrastruttura di servizio, non dotata di autonomia funzionale (cfr. sulla questione, quale precedente conforme, questa Sezione n. 2768/2016 sempre con riferimento ad un deposito di acqua potabile).</p>
<p style="text-align: justify;">Nè rileva la circostanza che l&#8217;immobile sia accatastato, atteso che la disciplina edilizia si incentra sulla diversa (e più¹ ampia) nozione di &#8220;manufatti edilizi&#8221;, tra cui sono effettivamente annoverati anche quelli &#8220;interrati&#8221; (art. 3, co. 1, lett. e.1, d.P.R. n. 380/01).</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento risulta quindi adeguatamente motivato, senza che si possa fondatamente parlare di integrazione del richiamato motivo in sede processuale, in quanto giù  all&#8217;avvio del procedimento di verifica era stata contestata la mancata qualificazione del serbatoio come edificio ai fini della concessione degli incentivi.</p>
<p style="text-align: justify;">La decadenza risulta quindi giustificata dalla mancata sussistenza di uno dei presupposti per la tariffa richiesta (&#8220;impianto su edificio&#8221;) e dall&#8217;accertata mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di richiesta di incentivazione e quanto riscontrato nel corso della verifica ex art. 42, comma 3 D.lgs. 28/2011 (cfr. par. 2.5. delle Regole Applicative &#8220;nel caso in cui nell&#8217;ambito dell&#8217;istruttoria afferente alla richiesta di iscrizione al Registro o alla richiesta di incentivazione, dai controlli effettuati ai sensi dell&#8217;art. 13 del Decreto, dovessero emergere differenze e difformità  in ordine ai dati e alle informazioni fornite all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione al Registro con particolare riferimento a quelle rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, 1&#8217;impianto decade e si applicano le sanzioni previste dal D.lgs. 28/2011 e le altre conseguenze previste dall&#8217;art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">La non veridicità  delle dichiarazioni rese in sede di domanda caduca quindi la complessiva domanda di ammissione ai benefici: ciù² in quanto, conformemente alla giurisprudenza di questa Sezione, nelle procedure volte al riconoscimento delle tariffe incentivanti assume rilievo il principio di autoresponsabilità  nella produzione di dichiarazioni, al di là  dell&#8217;elemento soggettivo sottostante, insieme a quello della non configurabilità  del c.d. falso innocuo, con conseguente emersione, per ciù² solo, di un&#8217;ipotesi di violazione rilevante ostativa all&#8217;erogazione degli incentivi (cfr., tra le tante, di recente, TAR Lazio, Roma, questa sez. III-ter, sentt. n. 12757 del 2017 e n. 2348 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne segue la correttezza sostanziale del provvedimento impugnato, in ragione della quale possono essere disattese ex art. 21-octies l. 241/90 anche le restanti doglianze prospettanti vizi formali.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto fin qui osservato consente di non passare all&#8217;esame dei successivi profili di censura attinenti alle ulteriori ragioni che, nella motivazione dell&#8217;atto del GSE, erano state evidenziate ai fini di addivenire alla decadenza dagli incentivi. Ciù², in ossequio all&#8217;orientamento consolidato secondo cui, in caso di provvedimento plurimotivato, il rigetto della doglianza diretta a contestare una delle ragioni giustificatrici dell&#8217;atto lesivo comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all&#8217;esame delle censure ulteriori volte a contestare le altre ragioni giustificatrici dell&#8217;atto medesimo, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l&#8217;interesse del ricorrente ad ottenere l&#8217;annullamento del provvedimento lesivo che resterebbe supportato dall&#8217;autonomo motivo riconosciuto sussistente e legittimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;accertamento della legittimità  del provvedimento di decadenza discende altresì la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell&#8217;impugnativa proposta in via principale e delle altre per motivi aggiunti posto che il venir meno <i>ex tunc</i> del rapporto di incentivazione rende superfluo l&#8217;accertamento della legittimità  di atti che incidono temporaneamente sul medesimo rapporto (atto di sospensione) o su suoi elementi accessori (una tariffa minore di quella domandata).</p>
<p style="text-align: justify;">In ragione di quanto precede il ricorso viene respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la Romagna Acque Società  delle Fonti S.p.A alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del Gestore Servizi Energetici, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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